CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 aprile 2012
640.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
Pag. 37

ALLEGATO 1

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli atti di intimidazione nei confronti degli amministratori locali (Doc. XXII n. 30 Lo Moro)

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione è istituita presso la Camera dei deputati una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali, di seguito denominata «Commissione», con il compito di svolgere indagini sui numerosi e reiterati episodi di intimidazione, anche non riconducibili alla mafia o ad altre organizzazioni criminali, che hanno per destinatari gli amministratori locali.
1. 1.La relatrice.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Ai fini della presente deliberazione, per intimidazioni si intendono gli atti di qualunque matrice, quali minacce, danneggiamenti o aggressioni contro persone o beni pubblici e privati, posti in essere con l'obiettivo di condizionare l'attività degli amministratori locali ovvero di pregiudicarne il libero e democratico esercizio della funzione rappresentativa e di governo locale.
1. 2.La relatrice.

ART. 2.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: formulare proposte di carattere amministrativo e, se necessario, legislativo con le seguenti: proporre soluzioni di carattere legislativo e amministrativo.
2. 1.La relatrice.

ART. 3.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
3. 1.La relatrice.

Al comma 1, secondo periodo, premettere le parole: Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria,.
3. 2.La relatrice.

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
2. La Commissione può richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti all'inchiesta.
2-bis. La Commissione può richiedere copie di atti e di documenti riguardanti procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.

Pag. 38

2-ter. Sulle richieste di cui al comma 2-bis l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale.
2-quater. La Commissione mantiene il segreto funzionale fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 2-bis sono coperti da segreto nei termini precisati dagli organi e uffici che li hanno trasmessi.
3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le testimonianze e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.
3-bis. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
3-ter. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
3. 3.La relatrice.

Al comma 5, sopprimere le parole: da approvare a maggioranza assoluta dei componenti.
3. 4.La relatrice.

Al comma 6, sopprimere le parole:, che sono trasmesse all'Assemblea della Camera dei deputati unitamente alla relazione conclusiva presentata ai sensi del comma 5.
3. 5.La relatrice.

ART. 4.

Al comma 1, sostituire la parola: dieci con la seguente: ventuno.
4. 1.La relatrice.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. L'Ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4 del Regolamento della Camera dei deputati.
4. 2.La relatrice.

ART. 5.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Obbligo del segreto.
5. 1.La relatrice.

ART. 6.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Tutte le sedute sono pubbliche. Tuttavia la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
6. 1.La relatrice.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.
6. 2.La relatrice.

Pag. 39

ALLEGATO 2

DL 16/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (C. 5109 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 5109 Governo, approvato dal Senato, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento»;
considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili, nel complesso, alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato», che la lettera e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
tenuto conto che, per quanto riguarda le singole disposizioni, rilevano altresì ulteriori ambiti materiali rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, tra cui, in particolare, «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale», «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali»;
rilevato che, sempre con riferimento a singole disposizioni, rilevano altresì, tra gli ambiti di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, le materie «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» e «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia»;
ricordato che le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 5 a 5-octies, consentono di modificare, con riguardo ai fabbricati rurali ed ai terreni agricoli, l'importo delle aliquote di base dell'IMU e della relativa detrazione con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,
evidenziato che le suddette disposizioni vanno valutate con riferimento all'articolo 23 della Costituzione, che prevede una riserva di legge ai fini dell'imposizione di una prestazione personale o patrimoniale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
all'articolo 4, commi da 5 a 5-octies, si segnala l'esigenza, alla luce della riserva di legge sancita dall'articolo 23 della Costituzione, di specificare ulteriormente i limiti entro i quali è possibile modificare, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, l'importo delle aliquote di base dell'IMU e della relativa detrazione.

Pag. 40

ALLEGATO 3

DL 16/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (C. 5109 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO DELL'ITALIA DEI VALORI

La I Commissione,
in sede di espressione del parere sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (C. 5109),
premesso che:
per gli aspetti di competenza della Commissione, il provvedimento in titolo contiene numerose disposizioni di latente quando non manifesta violazione dei principi costituzionali e del nostro ordinamento;
in particolare, in ordine all'imposta definita «IMU», l'articolo 4 del provvedimento in titolo - segnatamente al comma 5, lettere d) ed h) - affida ad una fonte di rango secondario (o «sub-primario») successivi decreti del presidente del Consiglio dei Ministri la modifica, rispettivamente, dell'aliquota da applicare ai fabbricati rurali ed ai terreni agricoli e la modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dalla normativa vigente sugli immobili adibiti ad abitazione principale;
il successivo intervento del Governo è potenziale, in quanto subordinato ai risultati di gettito derivanti dalla prima rata della medesima imposta e dall'accatastamento dei fabbricati rurali, risultati non debitamente quantificati, solo menzionati nella relazione del Governo;
l'articolo 23 della Costituzione italiana stabilisce che «Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.»: la riserva di legge assolve una funzione garantistica, in quanto è solo la legge, volontà del Parlamento, che può pretendere le imposte dai cittadini, è solo la legge che ha il potere di imporre un tributo; la riserva di legge assolve una funzione strutturale, in quanto sono solo i rappresentanti dei cittadini, da lui democraticamente scelti, che determinano la distribuzione politica del carico fiscale;
i provvedimenti del Governo possono intervenire a specificare la norma di legge negli aspetti tecnici: nel caso di riserva di legge relativa, quale è il caso dell'articolo 23 Cost. e, dunque, delle prestazioni patrimoniali, la legge disciplina gli aspetti essenziali - presupposto, ambito soggettivo, aliquote, base imponibile - mentre la disciplina di grado inferiore potrà integrare gli aspetti squisitamente tecnici; si può arrivare a prevedere che il legislatore preveda dei limiti massimi e minimi per la determinazione delle aliquote, mentre i provvedimenti del Governo potranno stabilirle nello specifico, ma neanche a tale fattispecie può ascriversi il dettato di cui al suddetto comma 5, lettera h), che affida ad uno o più DPCM la potestà di introdurre anche nuove aliquote e di modificarne l'ambito soggettivo;
ne risultano: una prestazione patrimoniale affidata, nella definizione della sua entità e nel suo ambito, ad un organo

Pag. 41

privo della debita potestà; il contribuente sottoposto all'irritualità dell'incertezza circa l'entità della prestazione patrimoniale che gli sarà richiesta, la violazione della riserva di legge relativa di cui all'articolo 23 Cost. in ordine alla potestà assegnata al Governo di determinare la distribuzione politica del carico fiscale;
in ordine all'articolo 12 del provvedimento in titolo, segnatamente ai commi da 8 a 11-ter: le norme ivi disposte - l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra da parte della regione Campania - risultano del tutto estranee al contenuto del decreto-legge - il quale, come indicato nel titolo ed esplicitato nel preambolo contiene disposizioni in materia di semplificazioni tributarie (titolo I), di efficientamento (titolo II, capo I) e potenziamento (titolo II, capo II) dell'azione dell'amministrazione tributaria - ed al contenuto del medesimo articolo 12 - esso risulta, infatti, inserito nella Sezione III Contenzioso e la rubrica recita «Contenzioso in materia tributaria e di riscossione»;
in particolare, il comma 8 ripropone le medesime disposizioni contenute in un recentissimo decreto-legge (n. 2 del 2012) successivamente soppresse dalla legge di conversione,
esprime

PARERE CONTRARIO

Favia.

Pag. 42

ALLEGATO 4

Istituzione del registro nazionale e dei registri regionali degli impianti protesici mammari, obblighi informativi alle pazienti, nonché divieto di intervento di plastica mammaria alle persone minori (C. 3703-B Governo, approvato con modificazioni, dalla 12a Commissione permanente del Senato, già approvato dalla XII Commissione permanente della Camera).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 3703-B Governo ed abbinate, approvato dalla XII Commissione permanente della Camera e modificato dalla 12a Commissione permanente del Senato, recante «Istituzione del registro nazionale e dei registri regionali degli impianti protesici mammari, obblighi informativi alle pazienti, nonché divieto di intervento di plastica mammaria alle persone minori»;
rilevato che il contenuto del provvedimento è riconducibile alla materia «tutela della salute», di competenza legislativa concorrente di Stato e regioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) e alla materia «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale», di competenza legislativa esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione);
considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 43

ALLEGATO 5

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria, naturale e microbica. (Nuovo testo unificato C. 2744 Cenni ed abb.)

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 2744 Cenni ed abb., recante «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria, naturale e microbica»;
considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», che la lettera s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
l'articolo 13, comma 1, rinvia ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali la definizione della tutela e valorizzazione della biodiversità microbica;
ricordato che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare, lo qualificava come «un atto statale dalla indefinibile natura giuridica»,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
all'articolo 13, comma 1, valuti l'opportunità di rivedere il rinvio ad un «decreto di natura non regolamentare.