CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 maggio 2010
329.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta (C. 3333 Lo Presti).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo della proposta di legge C. 3333 Lo Presti, recante «Esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta»;
considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie «previdenza sociale» e «ordinamento penale» che le lettere l) ed o) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Modifica all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale (Testo unificato C. 3261 Bitonci e abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 3261 Bitonci ed abb., recante «Modifica all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale»,
considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; immigrazione e tutela dei beni culturali», che le lettere a), b) ed s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva statale, nonché, indirettamente, alla materia «rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose», anch'essa attribuita alla competenza esclusiva statale,
rilevato che le disposizioni del testo intervengono, altresì, sulla materia della «protezione civile», di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione,
tenuto conto che il testo unificato, elaborato dalla Commissione di merito, non prevede più alcuna modifica della legge n. 222 del 1985, ma reca disposizioni volte a dare attuazione agli articoli 47 e 48 di tale legge, disciplinando le procedure di ripartizione tra i diversi interventi della quota dell'otto per mille attribuita alla diretta gestione statale,
considerato che non risulta inoltre intaccata la quota dell'otto per mille IRE di pertinenza della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose che hanno stipulato al riguardo un'intesa con lo Stato, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione,
rilevato che l'articolo 2 demanda ad un regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la revisione delle disposizioni regolamentari in materia di utilizzazione della quota dell'otto per mille IRE devoluta alla diretta gestione statale,
ricordato che il predetto articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988 prevede, in particolare, l'emanazione del regolamento con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,
segnalata quindi l'opportunità di valutare un coordinamento tra le predette disposizioni riguardanti i termini,

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esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
all'articolo 2, valuti la Commissione l'opportunità di coordinare il termine di tre mesi per l'emanazione del regolamento ivi previsto con la disposizione dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, richiamate dal testo, che prevedono un termine di 90 giorni per l'espressione del parere del Consiglio di Stato.

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ALLEGATO 3

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale (Testo unificato Doc. XXII, n. 12 Reguzzoni e Doc. XXII, n. 16 Lulli).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo unificato dei Doc. XXII, n. 12 Reguzzoni e Doc. XXII, n. 16 Lulli, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;
ricordato che l'articolo 82 della Costituzione prevede che ciascuna Camera possa disporre inchieste su materie di pubblico interesse;
rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 4

5-01394 Marco Carra: Rilascio di permessi e carte di soggiorno in provincia di Mantova.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, la situazione che caratterizza l'ufficio immigrazione della Questura di Mantova - segnalata dall'interrogante - è simile a quella di altre province italiane che scontano i ritardi accumulati nella fase iniziale del passaggio alla nuova procedura informatizzata di rilascio o rinnovo dei permessi di soggiorno in formato elettronico.
Il Governo, sin dal suo insediamento, ha inteso affrontare immediatamente tale problema con l'obiettivo di individuare le soluzioni più idonee a risolverlo definitivamente e avviando una serie di concrete iniziative di carattere organizzativo per velocizzare le procedure e ridurne i tempi.
Infatti le criticità riscontrate nella fase iniziale di applicazione della procedura, causate in gran parte dalla rigidità dei sistemi utilizzati, sono state superate grazie all'assegnazione di ulteriori 300 nuove postazioni di lavoro per la procedura del permesso di soggiorno elettronico, all'implementazione degli applicativi informatici ed all'attuazione di una nuova metodologia di lavoro.
Avviata in via sperimentale in alcune province e poi estesa a tutto il territorio nazionale, la nuova procedura prevede che, all'atto della presentazione dell'istanza, la convocazione del cittadino straniero in Questura entro 15 giorni, per gli adempimenti relativi al foto segnalamento. Il titolo di soggiorno viene consegnato nei 30 giorni successivi, salvo casi particolari, per i quali si rendano necessari più approfonditi accertamenti.
La tempistica descritta, allo stato, trova riscontro per le istanze presentate successivamente all'introduzione del predetto correttivo.
Per quanto concerne le istanze pregresse, sono in corso di attuazione mirati piani di recupero, che tengono conto della riorganizzazione in atto negli Uffici e degli oneri lavorativi derivanti dalla procedura di regolarizzazione di colf e badanti stranieri, prevista dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
Sono state, infatti, distribuite 70 nuove apparecchiature visascan di ultima generazione, per il più rapido rilevamento delle impronte digitali.
Si è provveduto, inoltre, ad affrontare situazioni di forte criticità degli Uffici maggiormente impegnati, con l'invio in loco di un'apposita «unità di intervento rapido», istituita presso la Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere. Una vera e propria task force specializzata per risolvere le problematiche via via emergenti.
Sono stati, altresì, assegnati agli Uffici Immigrazione 325 operatori con contratto a termine e, per il personale già in servizio nei medesimi uffici, è stata consentita l'effettuazione di lavoro straordinario oltre il limite previsto dalla normativa vigente.
Le iniziative adottate hanno fatto registrare sul piano nazionale risultati positivi: alla data del 30 aprile 2010 i titoli di primo soggiorno in corso di validità risultano essere 554.555 con un netto incremento rispetto agli anni precedenti. (242.509 nel 2009 a fronte dei 169.265 del 2008).

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Per quanto concerne, in particolare, la provincia di Mantova, dal mese di maggio del 2009 ad oggi risultano rilasciati complessivamente 23.000 titoli di soggiorno tra primi rilasci e rinnovi. Il notevole lavoro svolto dall'ufficio immigrazione della Questura si compone anche di circa 2.000 pareri espressi per il rilascio del nulla osta all'Ingresso per motivi di lavoro (stagionale e subordinato) e di 835 pareri per i nulla osta finalizzati al ricongiungimento familiare e 1.500 pareri relativi alle istanze di emersione di lavoro irregolare di cui alla legge n. 102 del 2009.

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ALLEGATO 5

5-02302 Amici: Mancata definizione del regolamento del consiglio comunale di San Zeno al Naviglio (Brescia).

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, l'ordinamento vigente, riconosce ai comuni autonomia normativa, statutaria e regolamentare, nelle materie indicate dalla legge.
Il regolamento, fonte tipica subordinata allo statuto, individua le norme di dettaglio per l'organizzazione e per il funzionamento delle istituzioni comunali.
In particolare, l'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 demanda al regolamento comunale, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, la disciplina sul funzionamento dei consiglio comunale.
In tale quadro, l'articolo 11 dello Statuto del comune di San Zeno al Naviglio attribuisce ad apposito regolamento, da approvarsi a maggioranza assoluta - nell'ambito dei principi stabiliti dallo stesso statuto - la disciplina di dettaglio in ordine alle modalità di convocazione del consiglio, alla presentazione delle proposte nonché al numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute e alla gestione delle risorse per il funzionamento del consiglio stesso.
Da quanto riferito dalla Prefettura di Brescia, effettivamente, non risulta che tale provvedimento sia stato emanato. Al riguardo, ferma restando la necessità che l'ente provveda alla approvazione del regolamento, la stessa autonomia ad esso riconosciuta non consente alcun intervento di tipo sostitutivo.
Peraltro, il sistema vigente consente di supplire alla mancata approvazione dei regolamenti attraverso la previsione contemplata dall'articolo 273, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000 che, in via transitoria - finché l'ente non si sia dotato compiutamente di una disciplina statutaria e regolamentare - impone di continuare ad applicare le disposizioni di cui agli articoli 125, 127 e 289 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto n. 148 del 1915.
Inoltre - sempre secondo quanto riferito dalla Prefettura di Brescia - con delibera consiliare n. 21 del 28 settembre 2009, è stata istituita presso il comune di San Zeno un'apposita «Commissione Statuto e Regolamenti», i cui componenti sono stati nominati con deliberazione della Giunta Comunale n. 190 del 17 dicembre 2009; la Commissione in parola, cui spetterà l'esame delle proposte regolamentari con potere consultivo, avrà tra le proprie competenze l'esame del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale: funzionamento che, peraltro, allo stato viene garantito anche da specifiche norme contenute nello Statuto Comunale.
Quanto alle altre assente irregolarità segnalate dagli interroganti, la Prefettura di Brescia ha richiesto specifici chiarimenti al Sindaco, il quale ha innanzitutto riferito che i ritardi nella redazione dei verbali del Consiglio si sono verificati solo durante il periodo dello svolgimento delle elezioni del giugno 2009 e sarebbero da imputarsi ai gravosi impegni che il Segretario Comunale ha dovuto sostenere nei tre comuni ove svolgeva le proprie funzioni all'epoca dei fatti.
Quanto all'inserimento all'ordine del giorno, nella seduta consiliare di insediamento del 18 giugno 2009, della deliberazione

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per l'approvazione degli indirizzi per la nomina dei rappresentanti del Comune presso Aziende ed Istituti, questa è stata giustificata con la necessità di provvedere ad uno specifico adempimento previsto dall'articolo 42, comma 2, lettera m) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali».
Ed ancora: è stato riferito che il prospetto delle variazioni in entrata ed in uscita, inerente al punto all'ordine del giorno «Seconda variazione di bilancio 2009», discusso nel corso del Consiglio Comunale del 21 luglio 2009, è stato - come tutte le proposte di deliberazioni di competenza del Consiglio Comunale - regolarmente depositato agli atti dello stesso Consiglio, rimanendo a disposizione di tutti i Consiglieri, oltre ad essere trasmesso ai capigruppo consiliari in via informatica.
Anche per quanto riguarda le copie delle richieste di finanziamento formulate da vari istituti scolastici - relativamente all'ordine del giorno «Piano del diritto 2009/2010», trattato nella medesima seduta del Consiglio Comunale del 21 luglio 2009 - il Sindaco ha assicurato che sono state messe a disposizione dei consiglieri mediante deposito agli atti dell'Ufficio.
Per quanto riguarda l'omesso inserimento all'ordine del giorno, nella seduta del 28 settembre 2009, di interpellanze proposte alcuni mesi prima dai gruppi di opposizione, nel corso della seduta il Sindaco ha comunicato comunque di «procedere a rispondere alle interrogazioni»; tuttavia, la minoranza, sul presupposto che l'argomento non era iscritto all'ordine del giorno e che, pertanto, non aveva avuto modo di accedere agli atti, ha abbandonato l'aula consiliare senza ascoltare le conseguenti risposte. Peraltro, le medesime interrogazioni ed interpellanze sono state oggetto di discussione nella successiva seduta consiliare del 20 ottobre 2009.
La mancata discussione, inoltre, nella seduta consiliare del 26 novembre 2009, di un punto all'ordine del giorno richiesto da un quinto dei consiglieri comunali è stata deliberata - in base al principio giurisprudenziale che riconosce al Consiglio il potere di determinare l'ammissibilità degli argomenti richiesti - dal Consiglio stesso che ha dichiarato inammissibile la proposta, in quanto relativa ad argomento considerato non rientrante tra le competenze consiliari.
Nella medesima seduta, per quanto riguarda l'utilizzazione di un personal computer con videoproiettore da parte del capogruppo della minoranza, il Sindaco ha evidenziato che l'organizzazione funzionale dei lavori consiliari spettava al Presidente del Consiglio Comunale e che, con riferimento alle materie iscritte all'ordine del giorno, non riteneva opportuno l'utilizzo di strumentazione informatica non conforme alle disposizioni normative vigenti.
Circa, poi, la censura attinente alla omessa risposta alla richiesta di integrazione e correzione dei verbali consiliari delle sedute del 18 giugno, 21 luglio e 20 ottobre 2009, ed al mancato rilascio di copia dei verbali richiesti, l'Amministrazione comunale ha precisato alla Prefettura che le copie di tali atti sono state rilasciate con riserva di provvedere successivamente all'inserimento all'ordine del giorno delle cennate rettifiche, secondo quanto stabilito dalle norme statutarie.
In ordine, infine, alla asseritamente tardiva o mancante comunicazione delle risposte alle varie interpellanze, tra cui quella presentata il 25 ottobre 2009 e relativa alla erogazione di emolumenti pari a 25.000 euro, il Comune ha ritenuto di sottolineare che gli emolumenti del Segretario Comunale sono stabiliti dal contratto nazionale di lavoro e che, pertanto, non sono determinati con deliberazione di Giunta. Ha inoltre precisato che, nel caso di specie, gli stessi emolumenti sono stati resi pubblici nel contesto della cosiddetta «operazione trasparenza» avviata dall'Amministrazione comunale sul relativo sito internet, nel quale sono state specificate le singole voci degli emolumenti stessi.
Per quanto riguarda l'accesso agli atti, si segnala che il relativo diritto è attribuito ai consiglieri comunali e provinciali dall'articolo

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43 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e che la copiosa, conforme e consolidata giurisprudenza ne ha riconosciuto l'ampiezza, affermando che la norma intende assicurare agli amministratori dell'ente la possibilità di ottenere tutte le informazioni utili all'espletamento del mandato senza alcuna limitazione derivante dalla loro natura riservata.
Alla luce di quanto ho esposto, appare evidente che non sussiste alcuna ipotesi per poter attivare qualsiasi forma di intervento sostitutivo nei confronti dell'Ente.
Posso assicurare, in ogni caso, che la Prefettura continuerà nella sua attività di monitoraggio sull'attività dell'ente locale per tutto quanto di propria competenza.

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ALLEGATO 6

5-02420 Lovelli: Sindaco e consiglio comunale di Gavi (Alessandria).

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, come è noto, l'attuale ordinamento, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione - che ha sancito il principio di equiordinazione tra Stato, regioni ed enti locali - non prevede controlli sugli atti degli enti locali, ma solo casi specifici di controllo sugli organi - come quelli previsti dagli articoli 141, 143 e 145 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - esercitabile nelle ipotesi tassative previste dalla legge.
In relazione all'intervenuta condanna penale del Sindaco di Gavi, si fa presente che solo il passaggio in giudicato della sentenza produrrebbe una condizione di ineleggibilità sopravvenuta, con la conseguente decadenza dalla carica del primo cittadino, ai sensi dell'articolo 68 comma 1 TUEL: ciò in applicazione dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, il quale esclude dal diritto di elettorato coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici.
Per quanto concerne il mancato esercizio del diritto di accesso agli atti da parte dei consiglieri comunali e la mancata trasmissione degli elenchi delle deliberazioni di giunta, va sottolineato che la vigente normativa tutela ampiamente le prerogative dei consiglieri comunali, ai quali devono essere assicurate tutte le informazioni utili all'espletamento del mandato senza alcuna limitazione derivante dalla loro natura riservata.
A tale riguardo, il Prefetto di Alessandria ha riferito che il Sindaco di Gavi si è recentemente impegnato a provvedere alla pubblicazione telematica delle delibere della giunta e del consiglio, con contestuale invio a ciascun capogruppo consiliare, mediante posta elettronica certificata.
Il Prefetto di Alessandria - per quanto di propria competenza - ove occorresse, non mancherà di prestare ogni possibile attenzione affinché tutte le prerogative dei consiglieri comunali vengano salvaguardate.

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ALLEGATO 7

5-02692 Ginefra: Sulla richiesta di status di rifugiato politico da parte del giornalista turco Avny Er.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, voglio premettere innanzitutto che le iniziative legislative adottate dal Governo per il recepimento delle direttive europee in materia di diritto d'asilo hanno posto il nostro Paese tra gli Stati maggiormente collaborativi ai fini della realizzazione del «diritto di asilo unico» perseguito dall'Unione europea.
Mi riferisco, in particolare, al decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 159, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, con il quale sono state introdotte, tra l'altro, disposizioni in materia di: composizione e funzionamento delle Commissioni territoriali; permanenza sul territorio del richiedente asilo durante la procedura per il riconoscimento dello status; comparizione personale all'audizione e consegna dei documenti di cui il richiedente è in possesso; casi di accoglienza nei Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo (CARA) e individuazione dei casi di trattenimento.
Va peraltro ricordato che il fenomeno della richiesta di protezione internazionale ha assunto in Italia, negli ultimi anni, dimensioni rilevanti, i numeri riguardanti le domande pervenute alle Commissioni territoriali (nel 2005 erano n. 7.287; nel 2006 n. 10.348; nel 2007 n. 14.053; nel 2008 n. 31.097; nel 2009 n. 17.992) pongono il nostro Paese ai primi posti della classifica mondiale dei Paesi di destinazione preferiti dagli immigrati.
Per far fronte a tale fenomeno - in forza dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3703 del 12 settembre 2008 - sono state istituite con decreto del Ministro dell'interno in data 14 ottobre 2008, cinque Sezioni nell'ambito delle Commissioni territoriali di Bari, Siracusa, Foggia, Crotone e Roma, che operano con gli stessi poteri delle rispettive Commissioni e sono composte dai membri supplenti delle medesime. Con decreto del Ministro in data 14 gennaio 2009, è stata, inoltre, istituita una Sezione nell'ambito della Commissione di Trapani per le esigenze di Lampedusa mentre con successivo decreto del 14 gennaio 2010 è stata istituita, con validità fino al 31 dicembre, una Sezione a Torino, distaccata a Bologna ed è stata prorogata l'attività delle Sezioni di Roma, Siracusa, Foggia e Crotone.
L'istituzione di tali Sezioni - il cui lavoro è andato ad aggiungersi a quello delle Commissioni già operanti - ha permesso di portare il tempo di trattazione delle istanze ad una media di tre mesi circa, contro quella europea che è più del triplo rispetto a quella italiana (si pensi che Paesi come la Germania, la Francia e il Regno Unito hanno tempi vicino all'anno ed anche di più).
Relativamente al caso specifico del cittadino turco ER AVNY, destinatario della misura di sicurezza dell'espulsione adottata dalla Corte d'Assise di Perugia il 20 dicembre 2006 e confermata dal Magistrato di Sorveglianza di Avellino il 22 febbraio scorso, faccio presente che lo stesso ha presentato ricorso al Tribunale di Bari avverso il diniego emesso dalla competente Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato

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e che il 20 aprile scorso il medesimo Tribunale ha sospeso l'efficacia del provvedimento di espulsione. Alla prima udienza del 18 maggio scorso, il giudizio, in seguito alla presentazione delle memorie difensive, è stato rinviato al 10 giugno.
In attesa della pronuncia definitiva da parte dell'Autorità giudiziaria e in applicazione dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 25 del 2008, lo straniero è stato dimesso dal Centro di Identificazione ed espulsione di Bari, ove era stato trattenuto e trasferito presso il Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo della stessa città. Recentemente ha ottenuto il trasferimento presso l'abitazione privata di un sacerdote di Bari.
La competenza del Ministero dell'interno si esaurisce con la pronuncia della Commissione territoriale che - tengo a sottolinearlo - ha trattato l'istanza nel pieno rispetto dei termini. Ogni valutazione sulla legittimità della decisione adottata da quest'ultima è riservata alla competente Autorità giudiziaria, nei confronti delle cui decisioni il Governo non può esercitare alcuna forma di condizionamento, per rispetto ai principi di autonomia e indipendenza sanciti dalla Costituzione.

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ALLEGATO 8

5-02791 Viola: Assegnazione integrativa di forze dell'ordine nei comuni del litorale veneziano nel periodo estivo.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, premetto, innanzitutto, che il Ministero dell'interno definisce annualmente il piano di potenziamento dei servizi di vigilanza per la stagione estiva sulla base di una valutazione comparata delle esigenze e delle criticità presenti nelle varie aree territoriali del Paese, desumibili dalle richieste di potenziamento formulate dalle autorità provinciali di pubblica sicurezza.
Ciò premesso, venendo allo specifico quesito dell'interrogante, preciso che i provvedimenti per l'assegnazione di personale di rinforzo di operatori delle Forze di Polizia ai comuni del litorale veneziano (Chioggia, Venezia, Cavallino-Treporti, Jesolo, Eraclea, Caorle), ubicati in una provincia interessata da un notevole afflusso turistico, sono in via di prossima definizione, in considerazione del fatto che il periodo di aggregazione è solitamente compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre di ogni anno.
Assicuro comunque che il Ministero dell'interno sta seguendo con la massima attenzione la questione, nella consapevolezza che i piani di rinforzo estivo costituiscono un importante modulo operativo di impiego flessibile delle Forze di polizia sul territorio nazionale per soddisfare le diverse esigenze di sicurezza.
Attualmente sono già state assegnate alla provincia di Venezia, dal 1o al 31 maggio, 10 unità dell'Arma dei Carabinieri per il controllo del territorio.
Nel corso del 2007 la provincia di Venezia aveva potuto usufruire, complessivamente, di 212 unità di personale di rinforzo.
Nell'anno 2008, invece, le unità assegnate alla predetta provincia sono state 105 così ripartite: 45 della Polizia di Stato; 20 di rinforzo della Guardia di Finanza dal 25 luglio al 23 agosto e, per i Carabinieri, 15 unità dal 15 giugno al 15 settembre e 25 unità dal 14 luglio al 17 agosto.
Nel 2009, nella provincia di Venezia, il numero di operatori di rinforzo è stato incrementato rispetto all'anno precedente. Sono state, infatti, assegnate complessivamente 145 unità di cui: 45 unità della Polizia di Stato per i mesi di luglio ed agosto, destinate al capoluogo; 20 unità di rinforzo della Guardia di Finanza dal 1o al 30 agosto e, per quanto riguarda i Carabinieri, 37 unità per il periodo dal 15 giugno al 15 settembre, cui si sono aggiunte altre 35 unità per il periodo dal 29 giugno al 20 agosto e 17 dal 6 luglio al 16 agosto.
L'attenzione che il Ministero dell'interno ha in ogni caso riservato al territorio veneziano anche negli ultimi due anni è testimoniata dai rinforzi assegnati stabilmente, durante tutto l'anno: nell'ambito del piano d'impiego straordinario di militari delle Forze armate e dell'Arma dei Carabinieri risultano, infatti, complessivamente assegnate, alla provincia di Venezia, 30 unità per le esigenze di vigilanza a siti e obiettivi sensibili e di perlustrazione e pattuglia.

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ALLEGATO 9

5-02926 Quartiani: Situazione dell'ordine pubblico a Milano in occasione delle celebrazioni per la Liberazione il 25 aprile 2010.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, nel pomeriggio del 25 aprile 2010 a Milano, si è svolto il tradizionale corteo organizzato dall'Associazione Nazionale dei Partigiani d'Italia e dal Comitato Promotore Celebrazioni Anniversario della Liberazione.
Alle ore 14.30 circa, in Porta Venezia, è iniziato il concentramento di tutti i partecipanti alla manifestazione. Tra gli altri sono giunti i Gonfaloni dei Comuni della Provincia di Milano e di altre Località lombarde ed emiliane, con i rispettivi Sindaci, nonché le Associazioni Partigiane, e talune Delegazioni di ex deportati nei campi di concentramento.
Sin dall'inizio, in corso Venezia angolo via Palestro, si è registrata, come ogni anno, la presenza di un folto gruppo di esponenti della sinistra antagonista - circa 800 giovani - provenienti anche da altre località del Nord Italia. Diversamente dagli anni precedenti in cui le frange dell'autonomia si sono collocate in coda al corteo, da subito le stesse hanno tentato di posizionarsi a ridosso dei Gonfaloni.
I giovani dell'area antagonista, tuttavia, non sono riusciti a guadagnarne la testa, anche grazie all'intervento dei rappresentanti sindacali della CGIL che li hanno lasciati isolati a metà del corteo.
Solo alcuni tra questi, circa una decina, sono riusciti ad avvicinarsi ai Gonfaloni, esibendo fogli di modeste dimensioni con la scritta, fra l'altro, «No ai raduni nazifascisti a Milano», con riferimento alle iniziative in corso ed in programma la settimana successiva, a ricordo degli anniversari della morte di Sergio Ramelli ed Enrico Pedenovi, attivisti di destra rimasti uccisi, negli anni Settanta, a seguito di aggressioni riconducibili a gruppi della sinistra più estremista.
In corso Venezia angolo via Boschetto, si è inserito tra i Gonfaloni, insieme alla Brigata Ebraica Partigiana, il Presidente della Provincia Guido Podestà, opportunamente protetto da personale della Polizia e dei Carabinieri, sia in abiti civili che in uniforme, venendo accolto da vivaci segnali di contestazione. Il Sindaco Letizia Moratti, a sua volta sempre protetta, si è inserita poco dopo nel corteo, in piazza San Carlo; anch'ella è stata contestata.
Alle ore 15.10 circa, la testa del corteo è giunta in piazza Duomo. Nonostante la presenza di tutti gli oratori, la manifestazione ha avuto inizio solo mezz'ora più tardi. Come terzo oratore è intervenuto il Presidente della Provincia. Segnali di contestazione si sono levati al suo indirizzo, ad opera soprattutto di gruppi presenti vicino alle transenne, tra cui anche persone sotto lo striscione di Rifondazione Comunista.
Alle ore 16.00, mentre era in corso l'intervento del Presidente Podestà, all'angolo tra corso Vittorio Emanuele e via Ex Camposanto, itinerario del corteo, è sopraggiunto il gruppo di circa 800 giovani antagonisti, con il consueto furgone Ducato, in funzione di supporto, attrezzato con altoparlanti e striscioni.
Il personale di Polizia ha sbarrato immediatamente la strada, bloccandone l'avanzata. In tale circostanza, l'ex Consigliere Regionale di Rifondazione Comunista, Luciano Muhlbauer, che si trovava alla

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testa degli esponenti dei centri sociali, nel contrasto verificatosi è rimasto contuso.
Lo sbarramento ha inevitabilmente bloccato anche l'avanzata della restante parte del corteo, composta da non meno di 20mila persone. Costoro, non potendo in tal modo accedere alla piazza, hanno cominciato a protestare contro la limitazione del proprio diritto di manifestare.
Preso atto che la pressione dei manifestanti aumentava, le Forze di Polizia hanno deciso di allentare il blocco, consentendo il passaggio anche del Ducato con l'altoparlante del centro sociale «Il Cantiere» che, scortato dalla Polizia, si è fatto strada tra il pubblico, posizionandosi a ridosso della zona transennata, dove già si trovavano gli altri giovani della stessa area politica, giunti alla spicciolata.
I vari tentativi di forzare le transenne presidiate sono stati respinti, mentre il Ducato ha continuato a lanciare slogan antifascisti e contro il Presidente Podestà. Sono stati accesi, inoltre, due fumogeni, non lanciati, e sono stati oggetto di insulti anche taluni esponenti sindacali e rappresentanti dall'Associazione Nazionale dei Partigiani d'Italia.
La manifestazione si è conclusa secondo programma, senza ulteriori, particolari turbative per la sicurezza pubblica.
Nella circostanza - come avviene di consueto - la gestione dei servizi di ordine pubblico è stata improntata a criteri di equilibrio e prudenza, in modo da contemperare il diritto costituzionale di libera manifestazione del pensiero con l'esigenza, altrettanto insopprimibile, di tutela della sicurezza e della pubblica e privata incolumità.
Ciò è avvenuto attraverso un equilibrato modulo operativo di contenimento, volto ad isolare i dimostranti più violenti e limitando l'uso della forza ai casi di effettiva necessità, onde evitare l'eventuale coinvolgimento dei manifestanti pacifici.

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ALLEGATO 10

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali (Testo base C. 3118 Governo, C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 1616 Garagnani, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Borghesi, C. 2471 Di Pietro, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini, C. 2892 Reguzzoni e C. 3195 Garagnani).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).
1. 100.Il Relatore.

ART. 2.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: Ferma restando la programmazione regionale, con le seguenti: Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni.
2. 4.(nuova formulazione) Calderisi.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: spettanti, in qualità di enti autonomi dotati di propri statuti e muniti di autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
2. 7.Bosi, Tassone.

Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: di base.
2. 20.Cavallaro.

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:
m)
la pianificazione urbanistica e la regolamentazione di ambito comunale, anche con riferimento agli interventi di recupero del territorio e di riqualificazione degli assetti insediativi, nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;.
*2. 26.(nuova formulazione) Donadi, Favia, Borghesi.

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:
m)
la pianificazione urbanistica e la regolamentazione di ambito comunale, anche con riferimento agli interventi di recupero del territorio e di riqualificazione degli assetti insediativi, nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;.
*2. 28.(nuova formulazione) Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Al comma 1, lettera o), sostituire la parola: pertinenza con la seguente: competenza.
2. 32.Vanalli.

Pag. 46

Al comma 1, lettera z) aggiungere, in fine, le parole: nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.
2. 46.Calderisi.

ART. 3.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: Ferma restando la programmazione regionale, con le seguenti: Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni.
3. 4.(nuova formulazione) Calderisi.

Al comma 1, lettera f) sostituire la parola: sovracomunale con la seguente: provinciale.
3. 6.(nuova formulazione) Favia, Donadi.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).
3. 8.Calderisi.

Al comma 1, lettera m) premettere le parole: nell'ambito dei piani nazionali e regionali di protezione civile.
3. 13.Calderisi.

ART. 4.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: Ferma restando la programmazione regionale, con le seguenti: Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni.
4. 3.(nuova formulazione) Calderisi.

ART. 5.

Al terzo periodo, dopo le parole: trasferimento dei beni e delle risorse inserire le seguenti: finanziarie, umane, strumentali e organizzative.
5. 3.Calderisi.

ART. 6.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. I comuni, le province e le città metropolitane organizzano le rispettive funzioni valorizzando, in applicazione del principio di sussidiarietà, l'iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e per l'erogazione di servizi e prestazioni di interesse pubblico.
6. 10.(nuova formulazione di 1.8 per la parte non respinta) Lanzillotta, Bressa.

ART. 7.

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

Art. 7.
(Disposizioni di salvaguardia).

1. Le funzioni fondamentali di cui agli articoli 2, 3 e 4 non possono essere:
a) attribuite ad enti o agenzie statali o regionali né ad enti o agenzie di enti locali diversi da quelli cui tali funzioni fondamentali sono attribuite:
b) esercitate da enti o agenzie statali o regionali né da enti o agenzie di enti locali diversi da quelli cui tali funzioni fondamentali sono attribuite.

2. A decorrere dall'effettivo trasferimento, ai sensi dell'articolo 10, delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di cui al comma 1, cessa ogni forma di finanziamento delle funzioni esercitate in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1 e sono nulli gli atti adottati nell'esercizio delle suddette funzioni.
7. 10.Il Relatore.

Pag. 47

ART. 8.

Al comma 2, dopo le parole: lettere da a) a f), aggiungere le seguenti: che garantiscono l'autonomia normativa e organizzativa degli stessi,.
8. 100.(riformulazione di 1.01) Bressa

Al comma 3 sostituire la parola: 3.000 con la seguente: 5.000.
*8. 12.Volpi, Dal Lago.

Al comma 3 sostituire la parola: 3.000 con la seguente: 5.000.
*8. 13.Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Al comma 3, sostituire la parola: 3000 con la parola: 5000.
*8. 14.Lanzillotta.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: fino a 3.000 abitanti aggiungere le seguenti:, ad eccezione dei Comuni il cui territorio non è limitrofo a quello di altri Comuni.
**8. 15.Dal Lago, Volpi.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: fino a 3.000 abitanti aggiungere le seguenti: esclusi i Comuni il cui territorio non è limitrofo a quello di altri Comuni.
**8. 16.Calderisi.

Al comma 6 dopo le parole: dimensione territoriale ottimale aggiungere le seguenti: e omogenea per area geografica.
8. 25.Vannucci, Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Al comma 8, lettera a) capoverso comma 3, sostituire le parole: a quello con le seguenti: alla metà di quello.
8. 36.(parte approvata) Ciccanti.

ART. 9.

Al comma 1, sopprimere le parole: per i rapporti con il Parlamento.
9. 10.Il Relatore.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: territoriali con la seguente: pubblici.
9. 3.Ciccanti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d-bis)
prevedere inderogabilmente che la data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni attribuite ad un ente diverso da quello che le esercita alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 corrisponda a quella dell'effettivo trasferimento delle risorse umane necessarie al loro esercizio.
9. 7. (nuova formulazione) Calderisi.

ART. 10.

Ai commi 1 e 2, dopo le parole: risorse aggiungere le seguenti: finanziarie, umane, strumentali e organizzative.
10. 1.Calderisi.

Al comma 3, sostituire le parole: risorse strumentali con le seguenti: risorse umane, finanziarie e strumentali.
10. 3.Vanalli

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Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni fondamentali di cui al presente articolo è inderogabilmente subordinata ed è contestuale all'effettivo trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, necessarie all'esercizio delle medesime.
10. 7.(Nuova formulazione) Calderisi.

ART. 11

Al comma 1, dopo le parole: presenta alle Camere aggiungere le seguenti: entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
*11. 2.(nuova formulazione) Stasi.

Al comma 1, dopo le parole: presenta alle Camere aggiungere le seguenti: entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
*11. 3. (nuova formulazione) Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Al comma 2, dopo la parola: umane aggiungere la seguente: organizzative.
11. 5.Calderisi.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
3. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del presente articolo è inderogabilmente subordinata ed è contestuale all'effettivo trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, necessarie all'esercizio delle medesime.
11. 6.(nuova formulazione) Calderisi.

ART. 12.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: relative risorse aggiungere le seguenti: finanziarie, umane, strumentali e organizzative.
12. 10.Calderisi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: , garantisce che non vi siano ulteriori costi per la gestione del personale e degli organi della rappresentanza politica.
12. 15.(nuova formulazione) Stasi.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite ai sensi del presente articolo ad un ente diverso da quello che la esercita alla data dell'atto di conferimento è inderogabilmente subordinata ed è contestuale all'effettivo trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, necessarie all'esercizio delle medesime.
12. 16. (nuova formulazione) Calderisi.