ALLEGATO 1
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE. Atto n. 172.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo, esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE (Atto n. 172);
apprezzando le modifiche proposte ai fini di eliminare le aree di criticità che sono emerse nell'applicazione del decreto n. 115 del 2008;
rilevando nel contempo l'opportunità attraverso l'atto in definizione di correggere anche altre disposizioni del medesimo decreto, in particolare in relazione all'attività di controllo esercitata dall'AEEG, all'incentivazione delle nuove tecnologie di generazione distribuita dell'energia elettrica, e alla trasparenza degli oneri di sistema;
sollecitando il Governo a valutare l'opportunità di modificare l'Allegato II del decreto n. 115 del 2008, relativo al contratto servizio energia, che ha mostrato criticità operative nell'applicazione, rendendolo difficilmente utilizzabile e compromettendone in tal modo la finalità, ovvero favorire lo sviluppo dei servizi energetici,
delibera di esprimere
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) valuti il Governo l'opportunità di incentivare maggiormente la cogenerazione ad alto rendimento nel rispetto della normativa europea anche attraverso una esclusione selettiva degli impianti dagli oneri generali di sistema, secondo criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
b) valuti il Governo l'opportunità, all'articolo 1 dello schema di decreto, di aggiungere i seguenti commi:
«1-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo n. 115 del 2008, sono aggiunte le seguenti parole: "; sul medesimo impianto la fornitura di tali servizi è incompatibile con il ruolo di cui alla lettera s), incluso il soggetto che ne detiene il controllo, indipendentemente dalla quantità di energia venduta".
1-ter. All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera cc) è aggiunta la seguente:
"cc-bis) «terzo responsabile dell'esercizio e manutenzione di impianti utilizzati per le finalità del presente decreto» : la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e comunque di idonea capacità tecnica, economica e organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici"»;
c) valuti il Governo l'opportunità di inserire nello schema di decreto correttivo, dopo l'articolo 3, il seguente: «Art. 3-bis. - (Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 115 del 2008). - 1. All'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 115 del 2008 dopo le parole: "verifica il rispetto delle regole" sono inserite le seguenti: "da parte dei soggetti di cui alla lettera e) del comma 1"»;
d) in riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera c), dello schema di decreto correttivo, occorre che il Governo provveda a chiarire nel testo, ai fini di un migliore funzionamento del mercato interno dell'energia con riguardo ai corrispettivi tariffari e agli oneri di sistema, che i clienti finali vengono assoggettati solo ad oneri sull'energia effettivamente prelevata;
e) valuti il Governo l'opportunità di integrare l'articolo 5, comma 1, lettera c), aggiungendo le seguenti parole: «e le parole: "aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi" sono sostituite dalle seguenti: "con potenza inferiore o uguale a 20 kW"»;
f) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 17, comma 1, lettera d), del decreto n. 115, concernente la misurazione e la fatturazione del consumo energetico, inserendo, dopo le parole: «indicazioni circa l'energia reattiva assorbita dall'utente» le seguenti: «e le misure qualitative e quantitative necessarie per evitare, laddove dovuto, il pagamento della penale»;
g) valuti il Governo l'opportunità di inserire, dopo l'articolo 5, il seguente:
«Art. 5-bis. - (Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo n. 115 del 2008). - 1. All'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 115 del 2008, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed è aggiunto il periodo: Tale servizio non può essere svolto, per il medesimo impianto, dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera s)"».
ALLEGATO 2
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale. Doc. XXII, n. 12 Reguzzoni e Doc. XXII, n. 16 Lulli.
TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL RELATORE ADOTTATO COME TESTO BASE
Art. 1.
(Istituzione e compiti della Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale).
1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale, di seguito denominata «Commissione», con l'obiettivo di approfondire la loro conoscenza al fine di poterli contrastare in modo efficace e di studiare le buone prassi sperimentate in Europa e la legislazione applicata nei Paesi membri dell'Unione europea.
2. La Commissione ha il compito di accertare i risultati raggiunti e i limiti istituzionali, tecnologici, normativi, organizzativi e finanziari attribuibili al livello nazionale che hanno reso inadeguate le azioni delle istituzioni nel contrasto dei fenomeni di cui al comma 1, con particolare riferimento al mancato esercizio dei poteri di prevenzione, di controllo e sanzionatori previsti dall'ordinamento, alla funzionalità del sistema di raccolta dei dati e delle informazioni da parte dei soggetti pubblici coinvolti e alla valutazione approfondita di fatti e di fenomeni sociali al fine di prevedere politiche di prevenzione e di individuare poteri di controllo e di repressione più efficaci.
3. La Commissione, in particolare, raccoglie dati sulle diverse realtà territoriali e dei distretti industriali italiani allo scopo di accertare la dimensione del fenomeno, in particolare per quanto riguarda:
a) le merci contraffatte e piratate vendute sul territorio nazionale, suddivise per settori produttivi;
b) le merci contraffatte e piratate che transitano sul territorio nazionale per essere commercializzate in altri Paesi;
c) le risorse effettivamente impegnate per rafforzare il sistema di contrasto a partire da quello doganale;
d) le eventuali inefficienze e sottovalutazioni delle istituzioni, le eventuali responsabilità degli enti preposti e l'impegno nel contrastare anche il fenomeno relativo alla produzione sul territorio nazionale di merci contraffatte e piratate;
e) le eventuali connessioni con la criminalità organizzata;
f) le risorse da destinare al sistema statistico per definire la misura delle attività connesse alla contraffazione e alla pirateria nel campo commerciale;
g) le eventuali omissioni nell'esercizio dei poteri di prevenzione, di controllo e sanzionatori previsti dall'ordinamento;
h) la situazione delle piccole e medie imprese e dei distretti industriali in rapporto alle possibilità di accesso ai diritti di proprietà industriale;
i) le buone prassi e la normativa applicata in altri Paesi membri dell'Unione europea;
l) la qualità dei brevetti nazionali e l'eventuale esistenza di brevetti inutilizzati o di brevetti rilasciati senza il prescritto esame del loro contenuto inventivo;
m) l'interazione tra i diritti di proprietà intellettuale e le norme vigenti in materia di promozione dell'innovazione.
Art. 2.
(Composizione e durata).
1. La Commissione è composta da ventuno deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.
2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4 del Regolamento della Camera dei deputati.
4. La Commissione è istituita per la durata della XVI legislatura.
5. La Commissione ogni dodici mesi, e comunque al termine dei lavori, presenta una relazione all'Assemblea della Camera dei deputati.
Art. 3.
(Poteri e limiti).
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
2. La Commissione può richiedere agli organi ed agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti alle finalità di cui all'articolo 1.
3. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
4. Sulle richieste ad essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa.
5. La Commissione mantiene il segreto funzionale fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto nei termini precisati dagli organi ed uffici che li hanno trasmessi.
6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.
7. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
8. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
9. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
Art. 4.
(Obbligo del segreto).
1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra
Pag. 181persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3 che la Commissione abbia sottoposto al segreto funzionale.
Art. 5.
(Organizzazione interna).
1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno.
2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo le disposizioni del regolamento di cui al comma 1.
3. Tutte le sedute sono pubbliche. Tuttavia la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.
5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro annui e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Il Presidente della Camera dei deputati può autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.
ALLEGATO 3
Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. Testo unificato C. 136 e abbinate.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 136 e abbinate recante: Legge quadro per lo spettacolo dal vivo,
delibera di esprimere
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
a) in relazione all'articolo 15, proceda la Commissione di merito alla modifica del comma 1 nel senso di prevedere una piena equiparazione alle piccole e medie imprese degli organismi operanti nel settore dello spettacolo dal vivo e, contestualmente, alla soppressione delle specifiche misure di fiscalità agevolata previste nei commi da 2 a 8.