ALLEGATO
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali. Testo unificato Doc. XXII, n. 1 Livia Turco, Doc. XXII, n. 2 Barani e Doc. XXII, n. 4 Laura Molteni.
EMENDAMENTI DEL RELATORE
ART. 3.
Al comma 3, lettera b), n. 16, dopo le parole: infra regionale aggiungere le seguenti: e extra regionale.
3. 4.Il Relatore.
ART. 4.
Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
4. 1.Il Relatore.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
4. 2.Il Relatore.