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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 5 dicembre 2023

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 5 dicembre 2023.

  Albano, Ascani, Auriemma, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Deborah Bergamini, Bignami, Bitonci, Bonelli, Borrelli, Braga, Brambilla, Calderone, Cangiano, Cantone, Cappellacci, Carè, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Fassino, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, L'Abbate, Leo, Letta, Lollobrigida, Longi, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Penza, Pichetto Fratin, Pietrella, Polidori, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Rotelli, Rubano, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Stefanazzi, Stefani, Tabacci, Tajani, Trancassini, Tremonti, Varchi, Zaratti, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Auriemma, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Deborah Bergamini, Bignami, Bitonci, Bonelli, Borrelli, Braga, Brambilla, Calderone, Cangiano, Cantone, Cappellacci, Carè, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Fassino, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, L'Abbate, Leo, Letta, Lollobrigida, Longi, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pichetto Fratin, Pietrella, Polidori, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Rotelli, Rubano, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Stefanazzi, Stefani, Tabacci, Tajani, Trancassini, Tremonti, Varchi, Zaratti, Zoffili.

(Alla ripresa notturna della seduta).

  Albano, Ascani, Auriemma, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Deborah Bergamini, Bignami, Bitonci, Bonelli, Borrelli, Braga, Brambilla, Cangiano, Cantone, Cappellacci, Carè, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Fassino, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, L'Abbate, Leo, Letta, Lollobrigida, Longi, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pichetto Fratin, Polidori, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Rotelli, Rubano, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Stefanazzi, Stefani, Tabacci, Tajani, Torto, Trancassini, Tremonti, Varchi, Zaratti, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 4 dicembre 2023 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:

   FRANCESCO SILVESTRI ed altri: «Disposizioni in materia di conferimento di poteri speciali alla città di Roma, capitale della Repubblica» (1593).

  Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di un progetto
di legge a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   XIII Commissione (Agricoltura):

  «Delega al Governo in materia di florovivaismo» (1560) Parere delle Commissioni I, V, VII, VIII, IX, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro.

  Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettera in data 27 novembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, il bilancio di previsione del CNEL per l'esercizio 2024, adottato in data 22 novembre 2023.

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 4 dicembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della società Acquedotto pugliese Spa, per l'esercizio 2021, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 158).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 4 dicembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), per l'esercizio 2021, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 159).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

  Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha trasmesso un decreto ministeriale recante una variazione di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, di pertinenza dei centri di responsabilità Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale e Dipartimento sviluppo sostenibile, autorizzata, in data 16 novembre 2023, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal Ministro dell'economia e delle finanze.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 28 novembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 17, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la relazione sull'attività svolta dalla SACE Spa – Servizi assicurativi del commercio estero nell'anno 2022 (Doc. XXXV, n. 1).

  Questa relazione è stata trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 30 novembre 2023, ha trasmesso le relazioni, predisposte ai sensi dell'articolo 51-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le relazioni concernenti, rispettivamente, le spese relative alla promozione della parità di genere attraverso le politiche pubbliche nonché le spese aventi natura ambientale, riguardanti attività di protezione, conservazione, ripristino, gestione e utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale, quali allegati al disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (atto Senato n. 926).

  Queste relazioni sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio) nonché a tutte le altre Commissioni permanenti.

Trasmissione dal Ministro della cultura.

  Il Ministro della cultura, con lettera in data 30 novembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163, la relazione sull'utilizzazione del Fondo unico per lo spettacolo e sull'andamento complessivo dello spettacolo, riferita all'anno 2022 (Doc. LVI, n. 2).

  Questa relazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Ministro della salute.

  Il Ministro della salute, con lettera in data 4 dicembre 2023, ha trasmesso un nuovo testo della relazione sull'applicazione della legge 22 dicembre 2017, n. 219, recante norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, aggiornata al 31 dicembre 2022 (Doc. CL, n. 1), che sostituisce il testo già inviato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, in data 10 novembre 2023, di cui è stato dato annuncio nell'Allegato A al resoconto dell'Assemblea del 13 novembre 2023.

  Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 4 dicembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti relazioni concernenti progetti di atti dell'Unione europea:

   relazione, predisposta dal Ministero delle imprese e del made in Italy, in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (UE) n. 524/2013 e modifica i regolamenti (UE) 2017/2394 e (UE) 2018/1724 per quanto riguarda la dismissione della piattaforma europea ODR (COM(2023) 647 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti;

   relazione, predisposta dal Ministero delle imprese e del made in Italy, in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori e le direttive (UE) 2015/2302, (UE) 2019/2161 e (UE) 2020/1828 (COM(2023) 649 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti.

  Queste relazioni sono trasmesse alla II Commissione (Giustizia), alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 1° e 4 dicembre 2023, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

  Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di 13a Conferenza Ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio (COM(2023) 756 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

  Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione (UE) (ST 10160/21; ST 10160/21 ADD 1 REV 2), del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (COM(2023) 765 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);

  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Banca centrale europea sui documenti programmatici di bilancio 2023: valutazione globale (COM(2023) 900 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);

  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla banca europea per gli investimenti – Analisi annuale della crescita sostenibile 2024 (COM(2023) 901 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio).

  La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/1806 per quanto riguarda i titolari di passaporto serbo rilasciato dalla direzione di coordinamento serba (Koordinaciona uprava) (COM(2023) 733 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 1° dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali) con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 4 dicembre 2023.

  La Corte dei conti europea, in data 4 dicembre 2023, ha comunicato la pubblicazione della relazione speciale n. 28/2023 – Appalti pubblici nell'Unione europea – Meno concorrenza per i contratti di lavori, beni e servizi aggiudicati nel periodo 2011-2021, che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Consiglio regionale
dell'Abruzzo.

  Il Presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo, con lettera in data 28 novembre 2023, ha trasmesso il testo di un atto di indirizzo, approvato dal medesimo Consiglio regionale il 31 ottobre 2023, ai sensi dell'articolo 6 della legge della regione Abruzzo 10 novembre 2014, n. 29, concernente indirizzi in materia europea per l'annualità 2023 relativi alla partecipazione della Regione Abruzzo alla formazione e all'attuazione del diritto europeo (fasi «ascendente» e «discendente»).

  Questo documento è trasmesso alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  Il Segretario generale della giustizia amministrativa, con lettera in data 27 novembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento al dottor Marcus Giorgio Conte dell'incarico di livello dirigenziale generale di dirigente generale della Direzione generale per le risorse umane, organizzative, finanziarie e materiali della giustizia amministrativa.

  Questa comunicazione è stata trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla II Commissione (Giustizia).

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 29 novembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi dei commi 4 e 10 del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle sottoindicate Commissioni:

  alla III Commissione (Affari esteri) la comunicazione concernente il conferimento dei seguenti incarichi nell'ambito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale:

   al dottor Tonino Castrichino, l'incarico di consigliere ministeriale con funzioni di ispettore presso l'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero;

   alla dottoressa Assunta Conte, l'incarico di consigliere ministeriale con funzioni di coordinatore dell'attività di programmazione economico-finanziaria e di bilancio presso la Direzione generale per le risorse e l'innovazione;

   alla dottoressa Riccarda Giulia Pietrasanta, l'incarico di consigliere ministeriale con funzioni di vice direttore generale/direttore centrale per le questioni amministrative del personale presso la Direzione generale per le risorse e l'innovazione,

  alla IV Commissione (Difesa) la comunicazione concernente il conferimento del seguente incarico nell'ambito del Ministero della difesa:

   alla dottoressa Antonella Isola, l'incarico di direttore della Direzione generale della previdenza militare e della leva.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B  al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI

Iniziative di competenza volte a favorire il riscatto degli alloggi di edilizia agevolata da parte dei dipendenti pubblici assegnatari dei medesimi alloggi – 3-00838

A)

   PADOVANI . — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   il Cipe, ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge n. 152 del 1991 (legge di conversione n. 203 del 1991), avviava il programma di edilizia residenziale inteso a favorire la mobilità dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, deliberando, in particolare, un periodo minimo di locazione non inferiore a 12 anni e la decadenza automatica dell'assegnazione alla data di cessazione dell'incarico di servizio (punto 5 della deliberazione del 20 dicembre 1991 del Cipe);

   in data 13 novembre 1997 il prefetto di Verona stipulava una convenzione con l'Ater per la realizzazione di 70 alloggi di edilizia agevolata, con vincolo di locazione di 23 anni per il personale della polizia di Stato;

   in data 7 febbraio 2005 veniva sottoscritto per i citati alloggi un contratto di locazione a canoni agevolati, secondo i principi di proporzionalità ai redditi degli assegnatari, proprio per non penalizzare i dipendenti impegnati nella lotta alla criminalità organizzata;

   l'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, dispone espressamente, ai commi 1-bis e 1-ter, che: «Gli alloggi concessi ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (...) rimangono in godimento del locatario anche qualora il locatario stesso sia riformato totalmente o parzialmente per malattia, anche non dipendente da cause di servizio. Nel caso di pensionamento dell'assegnatario, i predetti alloggi rimangono assegnati in locazione per un periodo di ulteriori tre anni dalla cessazione dall'incarico. Nel caso di decesso dell'assegnatario, i predetti alloggi rimangono assegnati in locazione al coniuge o agli aventi diritto, che ne facciano richiesta, per un periodo di ulteriori tre anni a partire dal decesso dell'assegnatario. Gli alloggi finanziati in tutto o in parte ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, (...) possono essere alienati dagli enti proprietari e trasferiti in proprietà agli assegnatari, prima del periodo indicato al punto 5 della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 20 dicembre 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 1992, e prima del periodo eventualmente indicato da convenzioni speciali concernenti i singoli interventi. Nel caso in cui l'assegnatario acquisti l'immobile esso viene automaticamente liberato dal vincolo di destinazione»;

   nel corso degli anni tali alloggi sono stati liberati e riassegnati a seguito del trasferimento del personale, ma una decina di immobili sono stati locati per più di 18 anni dagli stessi dipendenti che, a causa di stipendi modesti, nonostante il loro contribuito negli anni alla lotta alla criminalità, non hanno potuto acquistare una casa di proprietà;

   oggi tale personale, raggiunta l'età della pensione, si trova, insieme alla propria famiglia, nella grave situazione di dover abbandonare gli immobili, senza alcuna possibilità di riscatto e in un caso, secondo quanto consta all'interrogante, l'Ater avrebbe addirittura attivato la procedura di sfratto giudiziario;

   per quanto consta all'interrogante, altre regioni, come ad esempio la Puglia, hanno previsto la possibilità per i dipendenti di acquistare l'alloggio assegnato, come previsto per legge;

   a parere dell'interrogante, sarebbe opportuno offrire al personale di polizia, trasferito per motivi di servizio e, peraltro, impegnato al servizio dello Stato, spesso in operazioni di contrasto alla criminalità organizzata, la possibilità di assicurare a sé e alle proprie famiglie una stabilità abitativa –:

   se e quali iniziative di competenza il Governo intenda assumere per promuovere una disciplina uniforme sul territorio nazionale che consenta al personale dipendente delle amministrazioni dello Stato, assegnatario di un alloggio di edilizia agevolata, di riscattare gli alloggi assegnati dopo un apprezzabile periodo di anni di locazione, in linea con la legge citata in premessa.
(3-00838)


Iniziative volte a promuovere una capillare installazione dei dispositivi stradali di sicurezza per i motociclisti – 3-00836

B)

   CARAMIELLO  e PAVANELLI . — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   in Italia si contano oltre 7 milioni di motociclisti, uno dei gruppi più vulnerabili in caso di incidente stradale: a causa della mancanza di una struttura di protezione intorno a loro, i motociclisti sono esposti a un rischio maggiore di lesioni gravi o di decesso;

   i guardrail, posizionati strategicamente lungo le strade, offrono una barriera fisica che può contribuire a ridurre l'energia dell'impatto e impedire al motociclista di finire fuori dalla strada o di colpire oggetti pericolosi. Tuttavia, in molti casi, risultano essere anche causa di gravi lesioni, anche mortali;

   pertanto, con l'introduzione del decreto ministeriale recante «Dispositivi stradali di sicurezza per i motociclisti (Dsm)», nel nostro Paese si è adottato un sistema di protezione costituito da una banda flessibile di 80 centimetri di altezza che si applica al piede delle barriere stradali discontinue. Più specificamente, questa tecnologia permette di dissipare l'energia cinetica causata da potenziali collisioni, evitando ai motociclisti che impattano contro la barriera di finire tra le lamiere e i pali di sostegno della stessa, spesso causa di tragici incidenti;

   in particolare, il decreto attuativo, nello stabilire i punti dove vanno istallati, ha disposto che i dispositivi stradali di sicurezza per i motociclisti vengano installati presso le strade urbane ed extraurbane con velocità di percorrenza superiori ai 70 chilometri orari. Tuttavia, se per l'installazione di queste barriere sulle strade di nuova costruzione non si riscontrano problematiche, è più complesso procedere in tal senso per l'adeguamento di quelle esistenti;

   relativamente all'obbligo di installazione dei dispositivi stradali di sicurezza per i motociclisti, invece, il decreto ha fornito ampi margini di discrezionalità alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei tratti stradali, obbligati a procedere o meno a seconda del budget a disposizione, ma anche della posizione geografica stradale, della densità del traffico, delle condizioni di percorrenza, della composizione della sede stradale, delle dimensioni della piattaforma e altro;

   ciò premesso, le associazioni di motociclisti ritengono che «imponendo verifiche e obblighi diversi in relazione alla velocità di progetto, all'età delle barriere esistenti e alla marcatura CE, scegliendo di intervenire solo nei punti dove si sono verificati almeno 5 incidenti negli ultimi 3 anni, di fatto si limita di molto il ventaglio dei possibili interventi di messa in sicurezza e si escludono quasi tutte le strade più frequentate da motociclisti». Pertanto, tali associazioni, pur condividendo lo spirito del citato decreto, ne chiedono un miglioramento, così da ottenere una capillare applicazione dei dispositivi stradali di sicurezza per i motociclisti nelle strade trafficate dai ciclomotori. Più specificamente, chiedono l'applicazione dei dispositivi stradali di sicurezza per i motociclisti su tutte le barriere metalliche posizionate all'esterno delle curve –:

   se il Ministro interrogato condivida l'opportunità di imporre i dispositivi stradali di sicurezza per i motociclisti su tutte le barriere metalliche posizionate all'esterno delle curve.
(3-00836)


Iniziative per la messa in sicurezza e il ripristino della viabilità sulla strada statale 81 nel tratto tra i comuni abruzzesi di Guardiagrele e Casoli, in provincia di Chieti, anche nella prospettiva di un nuovo collegamento stradale tra i suddetti comuni – 3-00837

C)

   D'ALFONSO . — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   a seguito di un evento franoso verificatosi nel mese di giugno 2023 è stata chiusa la strada statale 81 Piceno-Aprutina nel tratto tra Guardiagrele e Casoli, tragitto molto frequentato ogni giorno da centinaia tra automobilisti e camionisti, poiché, oltre a collegare i due comuni, congiunge il territorio alle zone industriali della Val di Sangro e di Fara San Martino;

   la chiusura della strada statale ha lasciato in estrema difficoltà i circa 27 mila residenti e le aziende dell'entroterra vastese e del Molise, perché ha avuto come conseguenza che la viabilità alternativa, costituita da strade provinciali e comunali per lo più sconnesse e piene di buche, deve sopportare tutto il traffico, pesante e non. Si tratta di strade a volte anche interrotte e pericolose che impediscono ai cittadini di lavorare e muoversi non solo in tempi ragionevoli, ma anche liberamente in sicurezza. E con l'arrivo della stagione invernale e, magari, anche della neve, la situazione diventerà ancora più pericolosa;

   è così che i paesi di Fara San Martino, Roccascalegna, Palombaro, Casoli, Gessopalena, Montenerodomo, Torricella Peligna, Civitella Messer Raimondo, Guardiagrele, Pennapiedimonte, Lama dei Peligni, Perano, Montelapiano, Altino sono attualmente diventati paesi praticamente isolati. Sono quindi del tutto condivisibili le preoccupazioni dei sindaci dei territori del Medio Aventino e del Medio Sangro, perché i mancati interventi per fronteggiare un dissesto idrogeologico evidente da tempo hanno via via aggravato la situazione e un'ulteriore inerzia rischia di isolare un'intera valle e un polo industriale di primaria importanza, con ricadute negative su più fronti: dall'assistenza sanitaria al lavoro, alla socialità di decine di migliaia di abruzzesi della Maiella orientale e del Sangro Aventino;

   tutto il tratto in questione è sempre stato interessato da dissesti idrogeologici e smottamenti. Questo suggerirebbe, oltre al ripristino normale e in sicurezza della viabilità sulla strada statale 81, di prendere in seria considerazione la possibilità di realizzare anche un ulteriore nuovo collegamento stradale tra i paesi di Guardiagrele e Casoli, soprattutto per porre un freno e una perequazione all'irreversibile trasferimento di servizi primari dalle zone interne a quelle costiere (sanità, insediamenti artigianali, formazione, scuola) –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e, per quanto di competenza, quali iniziative intenda assumere:

    a) per supportare Anas e i suoi tecnici a procedere con urgenza al ripristino definitivo della circolazione nel tratto di strada della strada statale 81 che è stato interessato dalla frana;

    b) perché si intervenga in maniera definitiva per mettere al sicuro questo intero territorio, particolarmente aggredito dal dissesto idrogeologico, scongiurando simili situazioni di isolamento causate dalle interruzioni stradali;

    c) perché adeguati interventi di messa in sicurezza possano interessare l'intera rete stradale di questo vasto comprensorio territoriale, comprese le strade provinciali e comunali, e si venga incontro alle esigenze, da più parti manifestate, di accrescere in sicurezza la connessione tra aree più periferiche, i centri urbani e le principali reti di trasporto sia attraverso la realizzazione di una nuova strada Guardiagrele-Casoli, sia accelerando la procedura di ritrasferimento ad Anas delle articolazioni viarie ieri statali, poi provinciali e adesso per funzioni e rango oggettivi, meritevoli di essere statizzate, tra le quali è da ricomprendere sicuramente anche la Strada Istonia, dal momento che anche quest'ultima soddisfa tutti i requisiti tecnici di appartenenza alla rete nazionale dettati dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 – codice della strada e svolge la fondamentale funzione di adduzione e distribuzione del traffico alle località industriali della Val di Sangro di rilevanza nazionale, serve traffici interregionali e congiunge strade statali.
(3-00837)


Iniziative di competenza per la messa in sicurezza della torre Garisenda di Bologna – 3-00839

D)

   DAVIDE BERGAMINI  e CAVANDOLI . — Al Ministro della cultura. — Per sapere – premesso che:

   simbolo inequivocabile di Bologna sono le due torri, Garisenda e degli Asinelli, che sorgono nel cuore della città, al punto di ingresso dell'antica via Emilia, sin dal Medioevo;

   la Garisenda suscitò un'ampia eco letteraria, tale da esser menzionata da Dante Alighieri, in transito a Bologna varie volte nella sua vita. Il Sommo, infatti, poetò sulla torre in ben due occasioni: la prima in un sonetto dove egli esprime il proprio rammarico per esser stato assorto nell'esclusiva visione della Garisenda, dimentico de «la maggior de la qual si favelli», e la seconda nella Commedia, nella quale viene usata come metro di paragone per il gigante Anteo, colto nel torreggiante atto di chinarsi, in alcuni versi ricordati anche in un'epigrafe posta sulla torre stessa;

   purtroppo, in tempi recenti quella della torre Garisenda, in effetti, è una storia di ripetuti allarmi ed escalation di rischi: da anni si parla della sua instabilità e, come riporta Il Corriere della Sera, i rischi erano già stati segnalati al comune, proprietario del bene, prima nel 2018, poi ancora nel 2019 e nel 2020, fino all'attuale peggioramento della situazione;

   si apprende dalla stampa che i membri del comitato tecnico presieduto dalla dirigente dei lavori pubblici di Palazzo d'Accursio, Manuela Faustini, hanno reso noto a mezzo stampa quanto contenuto nella relazione finale, siglata e firmata all'unanimità dagli esperti mercoledì 15 novembre 2023 alle ore 9, ovvero che «la situazione è da codice rosso. Bisogna portare l'attenzione in condizioni di massima allerta, ritenendo che non sussistono più le condizioni di sicurezza»;

   in caso di allerta rossa il piano di Protezione civile del comune prevede l'evacuazione precauzionale di chi vive e lavora in un'area di 100 metri dalle Torri, oltre al blocco del traffico;

   è di tutta evidenza che misure del genere arrecano grande danno alla cittadinanza, poiché molte persone rischiano di dover abbandonare le proprie abitazioni e moltissime attività commerciali vedranno azzerarsi i guadagni a causa della deviazione del traffico, sia di auto che pedonale;

   tale così grave situazione è stata portata all'attenzione del Ministero della cultura dalla sovrintendente di Bologna, giustamente preoccupata dagli inspiegabili ritardi per la messa in opera di un piano per contrastare l'aggravamento delle condizioni della torre –:

   se il Ministero della cultura fosse a conoscenza, dal 2018, delle criticità del sito e quali iniziative, per quanto di competenza, intenda adottare, da un lato, in ordine al grave ritardo con cui sta agendo il comune di Bologna e, dall'altro, per restituire alla cittadinanza un simbolo di indubbio valore storico, artistico e identitario.
(3-00839)


DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2023, N. 144, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER GLI UFFICI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE IN MATERIA DI REFERENDUM (A.C. 1491-A)

A.C. 1491-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 144, recante disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Disposizioni urgenti in tema di impiego di personale per il rafforzamento degli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum e disposizioni in materia di piattaforma per la raccolta delle sottoscrizioni)

  1. Al fine di consentire l'efficace espletamento delle operazioni di verifica di cui all'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, relative alle richieste di referendum presentate successivamente al termine previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, e, in ogni caso, nelle more della piena operatività della piattaforma di cui all'articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, attestata ai sensi del comma 344 di cui al medesimo articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per le operazioni di verifica delle sottoscrizioni, dell'indicazione delle generalità dei sottoscrittori, delle vidimazioni dei fogli, delle autenticazioni delle firme e delle certificazioni elettorali, nonché per le operazioni di conteggio delle firme, per un periodo non superiore a sessanta giorni, l'Ufficio centrale per il referendum, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67, convertito dalla legge 5 maggio 1995, n. 159, si avvale di personale della segreteria di cui all'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199, anche appartenente all'Area Assistenti, già inquadrati nel Comparto Ministeri seconda area, fascia economica da F4 a F6, nel numero massimo di 28 unità.
  2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per le funzioni di segreteria dell'Ufficio centrale per il referendum, il primo presidente della Corte di cassazione può avvalersi, per un periodo non superiore a sessanta giorni, di personale ulteriore rispetto a quello in servizio a qualsiasi titolo presso la Corte, nel numero massimo di 100 unità, di cui 40 competenti per le funzioni di verifica e conteggio delle sottoscrizioni, appartenenti alla Area Assistenti, già inquadrati nel Comparto Ministeri, seconda area, fascia economica da F4 a F6 ovvero profili professionali equiparati, e 60 con mansioni esecutive di supporto e in particolare per l'inserimento dei dati nei sistemi informatici, appartenenti all'Area Assistenti già inquadrati nel Comparto Ministeri seconda area, fascia economica da F1 a F3.
  3. Ai fini di cui al comma 2, su richiesta del primo presidente della Corte di cassazione, l'amministrazione giudiziaria indice interpello, per soli titoli, finalizzato alla acquisizione di manifestazioni di disponibilità alla assegnazione all'ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione.
  4. La procedura di assegnazione temporanea di cui al comma 3 è riservata al personale di ruolo dell'amministrazione giudiziaria che abbia maturato un minimo di tre anni di servizio nell'amministrazione.
  5. Per le finalità di cui al comma 1, al personale assegnato all'Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione, anche se distaccato, è corrisposto l'onorario giornaliero di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 13 marzo 1980, n. 70. Per le unità con mansioni esecutive di supporto di cui al comma 2, tale onorario è ridotto di un quinto. Detto personale, delegato dal presidente dell'Ufficio centrale per il referendum, è responsabile verso l'Ufficio centrale delle operazioni compiute. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199.
  6. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è autorizzata la spesa di euro 312.048 per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
  7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.
(Piattaforma referendum on line)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 342 è inserito il seguente:

   «342-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024, la titolarità della piattaforma di cui al comma 341 è attribuita al Ministero della Giustizia. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2024, il fondo di cui al comma 341 è iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia.»;

   b) al comma 344, dopo le parole: «comma 341,» sono aggiunte le seguenti: «attestata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della giustizia,».

  2. Il Ministero della giustizia, per il completamento e la successiva gestione e manutenzione della piattaforma per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i referendum e le iniziative popolari, realizzata ai sensi dell'articolo 1, comma 341 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini della realizzazione dei predetti servizi di interesse generale, la società provvede, tramite Consip S.p.A., all'acquisizione dei beni e servizi occorrenti.
  3. Per le finalità di cui al presente articolo, ivi comprese quelle discendenti dalla stipula delle convenzioni di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di euro 1.372.000 annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025 nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 3.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 1491-A – Modificazioni della Commissione

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

  All'articolo 1:

   al comma 1, le parole: «di cui al medesimo articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «del medesimo articolo 1» e dopo le parole: «nel Comparto Ministeri» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 2, le parole: «alla Area» sono sostituite dalle seguenti: «all'Area» e le parole: «già inquadrati nel Comparto Ministeri seconda area» sono sostituite dalle seguenti: «, già inquadrati nel Comparto Ministeri, seconda area»;

   al comma 3, le parole: «all'ufficio centrale» sono sostituite dalle seguenti: «all'Ufficio centrale».

  All'articolo 2:

   al comma 1:

    alla lettera a), capoverso 342-bis, primo periodo, le parole: «della Giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «della giustizia»;

    alla lettera b), la parola: «aggiunte» è sostituita dalla seguente: «inserite»;

   al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «comma 341» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e, al secondo periodo, le parole: «tramite Consip S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «tramite la Consip S.p.A.»;

   al comma 3, le parole: «Fondo speciale» sono sostituite dalle seguenti: «fondo speciale» e dopo le parole: «del bilancio triennale 2023-2025» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

A.C. 1491-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    il comma 341, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 prevede la realizzazione di una piattaforma digitale pubblica tramite la quale sarà possibile da parte degli elettori sottoscrivere le proposte di referendum previste dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, nonché i progetti di legge di iniziativa popolare di cui all'articolo 71, comma secondo della Costituzione;

    nonostante sia già stata realizzata una versione prototipale della piattaforma da parte del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio, la versione definitiva, anche al fine di garantire le indispensabili garanzie sulla autenticità delle sottoscrizioni, non è stata resa ancora operativa;

    la sottoscrizione per via elettronica delle proposte di referendum, prevista dall'articolo 1 del comma 344 della citata legge n. 178 del 2020, è già operativa ed è stata già utilizzata in campagne referendarie, per il tramite di piattaforme private;

    l'attuale situazione che prevede la possibilità di raccogliere sottoscrizioni con modalità semplificate come la firma elettronica, da un lato, comporta oneri finanziari per i promotori, e dall'altro, impone maggiori controlli, come prevede l'articolo 1 del provvedimento in esame;

    il pieno utilizzo della tecnologia nelle procedure che attengono la partecipazione democratica in senso lato deve essere considerato una realtà che lo Stato deve essere in grado di gestire al fine di garantire livelli indispensabili di autenticità, sicurezza ed efficienza di tali procedure,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, con le modalità e nelle forme che riterrà più idonee, di istituire una sede di confronto permanente con il Parlamento in merito al procedimento attuativo della piattaforma di cui all'articolo 1, comma 341, della legge n. 178 del 2020, nonché per approfondire e monitorare le prospettive e le eventuali possibilità di applicazione delle nuove tecnologie ai procedimenti elettorali.
9/1491-A/1. Paolo Emilio Russo .


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge in esame trasferisce dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero della giustizia la titolarità della piattaforma per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione nonché per i progetti di legge previsti dall'articolo 71, secondo comma, della Costituzione, da realizzare ai sensi dell'articolo 1, commi da 341 a 343, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

    il comma 343 dell'articolo 1 della citata legge n. 178 del 2020 aveva previsto che la predetta piattaforma dovesse entrare in funzione entro il 31 dicembre 2021, mentre essa non risulta ancora operativa;

    le attività prodromiche all'attivazione della piattaforma sono in stato avanzato, essendo stata adottata la relativa disciplina secondaria con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2022, ed essendo già stati predisposti, a quanto risulta, i relativi applicativi informatici. Occorre pertanto scongiurare che le nuove disposizioni introdotte dal decreto-legge in esame determinino ulteriori ritardi nell'attivazione della piattaforma;

    la disciplina vigente presenta peraltro alcuni profili problematici; in particolare, il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2022 non prevede espressamente la possibilità di caricamento, da parte dei promotori, dei certificati elettorali dei firmatari della richiesta di referendum o della proposta di legge di iniziativa popolare rilasciati dai comuni in formato digitale ai sensi della normativa vigente; non prevede inoltre che le Camere possano accedere ai dati contenuti alla piattaforma per effettuare i controlli a esse spettanti per le proposte di legge di iniziativa popolare,

impegna il Governo:

   ad assicurare che il trasferimento delle competenze relative alla piattaforma dalla Presidenza del Consiglio dei ministri non determini ulteriori ritardi nella sua effettiva realizzazione;

   a modificare la disciplina secondaria concernente la piattaforma, dopo la sua entrata in funzione nel rispetto di quanto previsto dal precedente impegno, al fine di assicurare:

    1) che la piattaforma consenta, per i comuni per i quali il dato relativo all'iscrizione nelle liste elettorali non è disponibile nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente istituita ai sensi dell'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il caricamento diretto, da parte dei promotori, dei certificati elettorali dei firmatari della richiesta di referendum o della proposta di legge di iniziativa popolare rilasciati dai comuni ai sensi dell'articolo 38-bis, comma 4. del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ovvero dei duplicati informatici dei certificati elettorali rilasciati con le modalità di cui all'articolo 8, sesto comma, terzo periodo, della legge 25 maggio 1970, n. 352;

    2) che le Camere possano accedere direttamente alla piattaforma per effettuare i controlli a esse demandati dalla legislazione vigente ai fini della verifica del numero e della validità delle firme raccolte per le proposte di legge di iniziativa popolare.
9/1491-A/2. Magi .


PROPOSTA DI LEGGE: CONTE ED ALTRI* : DELEGHE AL GOVERNO IN MATERIA DI RETRIBUZIONE DEI LAVORATORI E DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NONCHÉ DI PROCEDURE DI CONTROLLO E INFORMAZIONE (A.C. 1275-A) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: FRATOIANNI E MARI; SERRACCHIANI ED ALTRI; LAUS; CONTE ED ALTRI; ORLANDO; RICHETTI ED ALTRI; BARELLI ED ALTRI (A.C. 141-210-216-306-432-1053-1328)

A.C. 1275-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 1275-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 1, comma 1, alinea, sopprimere le parole: dei vincoli di finanza pubblica e

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

  a)al medesimo articolo 1, comma 3, sopprimere le parole: , corredati di relazione tecnica,;

  b) all'articolo 2, comma 3, sopprimere le parole: , corredati di relazione tecnica,;

  c) dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 2 sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.
  2. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

  All'articolo 1, comma 2, lettera d), sostituire le parole: di incentivazione atti con la seguente: volti.

  All'articolo 1, comma 2, lettera f), sopprimere le parole: di incentivazione e sostituire le parole: che comportino altresì il riconoscimento, anche a favore dei lavoratori, con le seguenti: , anche attraverso l'eventuale riconoscimento ai lavoratori.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 3.
(Ambito di applicazione)

  1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai lavoratori dipendenti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ai contratti collettivi ad essi applicabili.

  sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

  sulle proposte emendative 1.1000, 1.1004 e 1.1005, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative.

A.C. 1275-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Delega al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva)

  1. Al fine di garantire l'attuazione del diritto dei lavoratori ad una retribuzione proporzionata e sufficiente, ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione, rafforzando la contrattazione collettiva e stabilendo criteri che riconoscano l'applicazione dei trattamenti economici complessivi minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e del diritto dell'Unione europea, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva, per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

   a) assicurare ai lavoratori trattamenti retributivi giusti ed equi;

   b) contrastare il lavoro sottopagato, anche in relazione a specifici modelli organizzativi del lavoro e a specifiche categorie di lavoratori;

   c) stimolare il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel rispetto dei tempi stabiliti dalle parti sociali, nell'interesse dei lavoratori;

   d) contrastare i fenomeni di concorrenza sleale attuati mediante la proliferazione di sistemi contrattuali finalizzati alla riduzione del costo del lavoro e delle tutele dei lavoratori (cosiddetto «dumping contrattuale»).

  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) definire, per ciascuna categoria di lavoratori, i contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati in riferimento al numero delle imprese e dei dipendenti, al fine di prevedere che il trattamento economico complessivo minimo del contratto collettivo nazionale di lavoro maggiormente applicato costituisca, ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione, la condizione economica minima da riconoscere ai lavoratori appartenenti alla medesima categoria;

   b) stabilire per le società appaltatrici e subappaltatrici, negli appalti di servizi di qualunque tipo e settore, l'obbligo di riconoscere ai lavoratori coinvolti nell'esecuzione dell'appalto trattamenti economici complessivi minimi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati nel settore al quale si riferisce l'oggetto dell'appalto, individuati secondo il criterio di cui alla lettera a). Coerentemente, rafforzare le misure di verifica e di controllo spettanti alle stazioni appaltanti, al fine di rendere effettivi gli obblighi di cui alla presente lettera;

   c) estendere i trattamenti economici complessivi minimi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, individuati in base al criterio di cui alla lettera a), ai gruppi di lavoratori non coperti da contrattazione collettiva, applicando agli stessi il contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria di lavoratori più affine;

   d) prevedere strumenti di incentivazione atti a favorire il progressivo sviluppo della contrattazione di secondo livello con finalità adattive, anche per fare fronte alle esigenze diversificate derivanti dall'incremento del costo della vita e correlate alla differenza di tale costo su base territoriale;

   e) prevedere strumenti di misurazione basati sull'indicazione obbligatoria del codice del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al singolo rapporto di lavoro nelle trasmissioni all'Istituto nazionale della previdenza sociale effettuate con il flusso telematico UNIEMENS, nelle comunicazioni obbligatorie e nelle buste paga, anche al fine del riconoscimento di agevolazioni economiche e contributive connesse ai rapporti di lavoro;

   f) introdurre strumenti di incentivazione a sostegno del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro entro i termini previsti dalle parti sociali o di quelli già scaduti, che comportino altresì il riconoscimento, anche a favore dei lavoratori, di incentivi volti a bilanciare e, ove possibile, a compensare la riduzione del potere di acquisto degli stessi;

   g) per ciascun contratto scaduto e non rinnovato entro i termini previsti dalle parti sociali o comunque entro congrui termini, nonché per i settori non coperti da contrattazione collettiva, prevedere l'intervento diretto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con l'adozione delle misure necessarie concernenti esclusivamente i trattamenti economici minimi complessivi, tenendo conto delle peculiarità delle categorie di lavoratori di riferimento e, se del caso, considerando i trattamenti economici minimi complessivi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati nei settori affini;

   h) quale misura di rafforzamento della concorrenza e di lotta all'evasione fiscale e contributiva, procedere a una riforma della vigilanza del sistema cooperativo, con particolare riguardo alle revisioni periodiche per la verifica dell'effettiva natura mutualistica;

   i) disciplinare modelli di partecipazione dei lavoratori alla gestione e agli utili dell'impresa, fondati sulla valorizzazione dell'interesse comune dei lavoratori e dell'imprenditore alla prosperità dell'impresa stessa.

  3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.
  4. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui al medesimo articolo.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Delega al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Disposizioni per l'istituzione del salario minimo)

  1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e da ogni altra disposizione di legge compatibile con il presente articolo, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a eccezione di quelli previsti alle lettere b) e c) del comma 2 del medesimo articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015.
  3. In attuazione degli articoli 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, ai lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione che si concreti in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, a carattere non subordinato, o effettuino prestazioni d'opera intellettuale o manuale di cui all'articolo 2222 del codice civile, il committente è tenuto a corrispondere un compenso proporzionato al risultato ottenuto, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per conseguirlo.
  4. Per «retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato» si intende il trattamento economico complessivo, comprensivo del trattamento economico minimo, degli scatti di anzianità, delle mensilità aggiuntive e delle indennità contrattuali fisse e continuative dovute in relazione all'ordinario svolgimento dell'attività lavorativa, non inferiore, ferme restando le pattuizioni di miglior favore, a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) in vigore per il settore in cui il datore di lavoro opera e svolge effettivamente la sua attività, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL, non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi.
  5. Il trattamento economico minimo orario per il lavoro domestico è stabilito con regolamento adottato mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto dei princìpi e delle finalità della medesima legge.
  6. In presenza di una pluralità di contratti collettivi nazionali applicabili ai sensi dei commi 4 e 5, la retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato non può essere inferiore a quella prevista per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal CCNL stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologico-produttiva interessata.
  7. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL non può essere in ogni caso inferiore all'importo previsto al comma 4.
  8. In mancanza di contratti collettivi nazionali per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione di cui al comma 6 non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili.
  9. In mancanza di contratti collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento la retribuzione di cui al comma 6 non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL per il settore maggiormente affine a quello di riferimento e che disciplina mansioni equiparabili a quelle svolte nel settore privo di contratti collettivi nazionali specifici.
  10. Per i lavoratori di cui al comma 3, che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione, in mancanza di accordi collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione dovuta non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per fornire la stessa prestazione.
  11. All'articolo 2225 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «Il corrispettivo per la prestazione d'opera intellettuale o manuale non può essere comunque inferiore a quello stabilito dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale per mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati».

  12. Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi dei commi da 4 a 11, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo prevalente fino al suo rinnovo.
  13. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita la Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4, di seguito denominata «Commissione». Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominati i membri della Commissione.
  14. La Commissione di cui al comma 13 è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, ed è composta da:

   a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

   b) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

   c) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica;

   d) un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

   e) un numero pari di rappresentanti delle associazioni dei datori lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

  15. La Commissione di cui al comma 13:

   a) con cadenza annuale, valuta e determina l'aggiornamento dell'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4;

   b) monitora il rispetto della retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, come definita ai commi 4 e 5;

   c) raccoglie informazioni e cura l'elaborazione di specifici rapporti o studi periodici sull'applicazione dei contratti collettivi nei vari settori.

  16. L'aggiornamento su base annuale dell'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4 è disposto con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.
  17. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.
  18. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 13 a 17, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'amministrazione interessata vi provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  19. Fermi restando gli ulteriori strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, compresa l'adozione della diffida accertativa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o a limitare l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti.
  20. L'efficacia esecutiva del decreto di cui al comma 19 non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato ai sensi del medesimo comma 19. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.
  21. Al fine di contenere i maggiori costi a carico dei datori di lavoro derivanti dagli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro al fine di adeguare il trattamento economico minimo orario all'importo di 9 euro di cui al comma 4, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un fondo, di seguito denominato «Fondo per il salario minimo», con una dotazione complessiva pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
  22. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definita la modalità di erogazione del beneficio economico in favore dei datori di lavoro di cui al comma 22, progressivamente decrescente e proporzionale agli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro al fine di adeguare il trattamento economico minimo orario all'importo di 9 euro di cui al comma 4.
  23. Agli oneri di cui al comma 21, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente:

   sopprimere l'articolo 2;

   sostituire il titolo con il seguente: Disposizioni per l'istituzione del salario minimo.
1.1000. Conte, Fratoianni, Richetti, Schlein, Bonelli, Magi, Evi, Francesco Silvestri, Zanella, Sottanelli, Braga, Guerra, Barzotti, Mari, D'Alessio, Scotto, Aiello, Carotenuto, Fossi, Gribaudo, Laus, Sarracino, Tucci, Grimaldi, Serracchiani, Orlando.

  Al comma 1, sostituire le parole da: , rafforzando la contrattazione collettiva e fino alla fine dell'articolo, con le seguenti: e fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e da ogni altra disposizione di legge compatibile con la presente legge, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.

  2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a eccezione di quelli previsti alle lettere b) e c) del comma 2 del medesimo articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015.
  3. In attuazione degli articoli 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, ai lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione che si concreti in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, a carattere non subordinato, o effettuino prestazioni d'opera intellettuale o manuale di cui all'articolo 2222 del codice civile, il committente è tenuto a corrispondere un compenso proporzionato al risultato ottenuto, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per conseguirlo.
  4. Per «retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato» si intende il trattamento economico complessivo, comprensivo del trattamento economico minimo, degli scatti di anzianità, delle mensilità aggiuntive e delle indennità contrattuali fisse e continuative dovute in relazione all'ordinario svolgimento dell'attività lavorativa, non inferiore, ferme restando le pattuizioni di miglior favore, a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) in vigore per il settore in cui il datore di lavoro opera e svolge effettivamente la sua attività, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL, non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi.
  5. Il trattamento economico minimo orario per il lavoro domestico è stabilito con regolamento adottato mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto dei princìpi e delle finalità della medesima legge.
  6. In presenza di una pluralità di contratti collettivi nazionali applicabili ai sensi dei commi 4 e 5, la retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato non può essere inferiore a quella prevista per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal CCNL stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologico-produttiva interessata.
  7. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL non può essere in ogni caso inferiore all'importo previsto dal comma 4.
  8. In mancanza di contratti collettivi nazionali per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione di cui al comma 7 non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili.
  9. In mancanza di contratti collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento la retribuzione di cui al comma 6 non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL per il settore maggiormente affine a quello di riferimento e che disciplina mansioni equiparabili a quelle svolte nel settore privo di contratti collettivi nazionali specifici.
  10. Per i lavoratori di cui al comma 3, che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione, in mancanza di accordi collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione dovuta non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per fornire la stessa prestazione.
  11. All'articolo 2225 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «Il corrispettivo per la prestazione d'opera intellettuale o manuale non può essere comunque inferiore a quello stabilito dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale per mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati».

  12. Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi dei commi da 4 a 11, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo prevalente fino al suo rinnovo.
  13. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita la Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di cui al comma 13, di seguito denominata «Commissione». Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominati i membri della Commissione.
  14. La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, ed è composta da:

   a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

   b) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

   c) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica;

   d) un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

   e) un numero pari di rappresentanti delle associazioni dei datori lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

  15. La Commissione:

   a) con cadenza annuale, valuta e determina l'aggiornamento dell'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4;

   b) monitora il rispetto della retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, come definita ai sensi del comma 4;

   c) raccoglie informazioni e cura l'elaborazione di specifici rapporti o studi periodici sull'applicazione dei contratti collettivi nei vari settori.

  16. L'aggiornamento su base annuale dell'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4 è disposto con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.
  17. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.
  18. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 13 a 17 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'amministrazione interessata vi provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  19. Fermi restando gli ulteriori strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, compresa l'adozione della diffida accertativa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o a limitare l'applicazione delle disposizioni della presente legge, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti.
  20. L'efficacia esecutiva del decreto di cui al comma 19 non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato ai sensi del presente comma. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.
  21. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese adeguano le retribuzioni riconosciute ai propri lavoratori alle disposizioni del presente articolo.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.
1.1001. Scotto, Barzotti, D'Alessio, Mari.

  Al comma 1, sostituire le parole: minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati, con le seguenti: previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

  Conseguentemente, al comma 2:

   sostituire la lettera a) con la seguente:

   «a) definire, per ciascuna categoria di lavoratori, una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, comprensiva del trattamento economico minimo, degli scatti di anzianità, delle mensilità aggiuntive e delle indennità contrattuali fisse e continuative dovute in relazione all'ordinario svolgimento dell'attività lavorativa, non inferiore, ferme restando le pattuizioni di miglior favore, a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) in vigore per il settore in cui il datore di lavoro opera e svolge effettivamente la sua attività, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e prevedendo che, in ogni caso, il trattamento economico minimo orario non sia inferiore a 9 euro lordi. La determinazione del trattamento economico minimo orario per il lavoro domestico è rimessa a un regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto dei princìpi e delle finalità della presente lettera:»;

   alla lettera b):

    sopprimere la parola: minimi;

    sostituire le parole: maggiormente applicati con le seguenti: sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.;

   sostituire la lettera c), con la seguente:

   «c) estendere i trattamenti economici complessivi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro individuati in base al criterio di cui alla lettera a), nel caso di pluralità o mancanza di contratti o accordi collettivi nazionali applicabili, sia specifici che per il settore di riferimento o categoria merceologico-produttiva interessata, ai gruppi di lavoratori non coperti da contrattazione collettiva, ai lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione che si concreti in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, a carattere non subordinato, o effettuino prestazioni d'opera intellettuale o manuale di cui all'articolo 2222 del codice civile, applicando agli stessi il contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore maggiormente affine a quello di riferimento e che disciplina mansioni equiparabili a quelle svolte, anche avuto riguardo al tempo normalmente necessario per fornire la stessa prestazione»;

   sopprimere la lettera g).
1.1002. Mari, Barzotti, D'Alessio, Scotto.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: dei vincoli di finanza pubblica e.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al medesimo articolo 1, comma 3, sopprimere le parole: , corredati di relazione tecnica,;

   b) all'articolo 2, comma 3, sopprimere le parole: , corredati di relazione tecnica,;

   c) dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 2 sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.
  2. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
1.500. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: del contratto collettivo nazionale di lavoro maggiormente applicato con le seguenti: dei contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati.
1.1003. Nisini, Volpi, Tenerini, Giaccone, Caparvi, Giagoni, Battilocchio, Tassinari, Coppo, Giovine, Malagola, Mascaretti, Zurzolo.

(Approvato)

  Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: di incentivazione atti con la seguente: volti.
1.501. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

  Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: di incentivazione e sostituire le parole: che comportino altresì il riconoscimento, anche a favore dei lavoratori, con le seguenti: , anche attraverso l'eventuale riconoscimento ai lavoratori.
1.502. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

  Al comma 2, lettera i), dopo le parole: alla gestione e agli utili dell'impresa, aggiungere le seguenti: anche attraverso misure fiscali mirate alla loro incentivazione,.
1.1004. Boschi, Faraone, Gruppioni, Marattin.

  Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

   i-bis) introdurre incentivi per la riduzione del rapporto tra il complessivo trattamento economico degli amministratori investiti di particolari cariche e il salario aziendale minimo.
1.1005. Faraone, Gruppioni.

A.C. 1275-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Delega al Governo in materia di controlli e informazione sulla retribuzione dei lavoratori e sulla contrattazione collettiva)

  1. Allo scopo di incrementare la trasparenza in materia di dinamiche salariali e contrattuali a livello nazionale, territoriale e per ciascuna categoria di lavoratori e ciascun settore di attività, nonché di contrastare efficacemente il dumping contrattuale, i fenomeni di concorrenza sleale, l'evasione fiscale e contributiva e il ricorso a forme di lavoro sommerso o irregolare in danno dei lavoratori, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in materia di perfezionamento della disciplina dei controlli e sviluppo di procedure di informazione pubbliche e trasparenti concernenti la retribuzione dei lavoratori e la contrattazione collettiva.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) razionalizzare le modalità di comunicazione tra le imprese e gli enti pubblici in materia di retribuzioni e applicazione della contrattazione collettiva, prevedendo strumenti che rendano effettiva, certa ed efficace l'acquisizione dei dati concernenti l'applicazione della contrattazione collettiva a livello nazionale, territoriale e per ciascuna categoria di lavoratori nonché dei dati afferenti ai trattamenti retributivi effettivamente riconosciuti ai lavoratori;

   b) perfezionare, prevedendo anche il ricorso a strumenti tecnologici evoluti e la realizzazione di banche di dati condivise, le disposizioni in materia di ispezioni e controlli, aumentando l'efficacia materiale delle azioni di contrasto del lavoro sommerso o irregolare, dell'evasione contributiva e assicurativa, dell'applicazione di contratti collettivi nazionali di lavoro non rappresentativi con finalità elusive in danno dei lavoratori e degli enti previdenziali;

   c) introdurre forme di rendicontazione pubblica e di monitoraggio su base semestrale aventi ad oggetto l'andamento delle misure di contrasto dei fenomeni distorsivi del mercato del lavoro in materia di retribuzioni, di contrattazione collettiva, di caporalato e lavoro sommerso o irregolare nonché di abuso della forma cooperativa;

   d) prevedere che le forme di rendicontazione di cui alla lettera c) si avvalgano delle risultanze dell'attività ispettiva dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dei suoi organi territoriali nonché di tutte le risultanze acquisite da parte dei soggetti deputati alla verifica della regolarità e correttezza delle retribuzioni e della contrattazione collettiva a livello nazionale e territoriale.

  3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.
  4. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui al medesimo articolo.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.
(Delega al Governo in materia di controlli e informazione sulla retribuzione dei lavoratori e sulla contrattazione collettiva)

  Sopprimerlo.
2.1000. Conte, Fratoianni, Richetti, Schlein, Bonelli, Magi, Evi, Francesco Silvestri, Zanella, Sottanelli, Braga, Guerra, Barzotti, Mari, D'Alessio, Scotto, Aiello, Carotenuto, Fossi, Gribaudo, Laus, Sarracino, Tucci, Grimaldi, Serracchiani, Orlando.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 3.
(Ambito di applicazione)

  1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai lavoratori dipendenti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ai contratti collettivi ad essi applicabili.
2.0501. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 3.

  1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 non si applicano alla contrattazione del pubblico impiego ed al relativo settore.
2.01000. Tenerini.

A.C. 1275-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame delega il Governo a legiferare in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva al fine di garantire ai lavoratori trattamenti retributivi giusti ed equi e contrastare fenomeni di lavoro sottopagato, lavoro nero o irregolare e/o di dumping contrattuale;

   ricordato che:

    la Direttiva 2022/2041 del 19 ottobre 2022, nello stabilire nuove norme che promuovono salari minimi adeguati al fine di conseguire condizioni di vita e di lavoro dignitose per i lavoratori in Europa, non ha previsto, contrariamente a quanto si vuol far credere, un obbligo di introduzione del salario minimo nei Paesi che ancora non lo prevedono, bensì impone agli Stati membri in cui la copertura della contrattazione collettiva è insufficiente di prevedere un quadro per la contrattazione collettiva e di istituire un piano d'azione per promuoverla per garantire che i salari minimi siano fissati ad un livello adeguato;

   considerato che:

    il disegno di legge in esame si propone l'obiettivo di incentivare la contrattazione di 2° livello, tenendo conto delle diversificate necessità derivanti dalle differenze del costo della vita su base territoriale;

   ritenuto che:

    il tema del costo della vita e delle retribuzioni adeguate è principalmente sentito nel settore del pubblico impiego, laddove lo stipendio unico nazionale può comportare disuguaglianze sociali su base territoriale, creando discriminazioni di reddito effettivo;

   valutato che:

    sarebbe auspicabile per alcuni settori, come ad esempio nel mondo della scuola, un'evoluzione della contrattazione che da una retribuzione uguale per tutti passi a garantire un pari potere d'acquisto per tutti, ipotizzando una base economica e giuridica uguale per tutti, cui aggiungere una quota variabile di reddito temporaneo correlato al luogo di attività,

impegna il Governo

a proseguire nello sforzo di garantire retribuzioni proporzionate e sufficienti, valutando l'opportunità di prevedere con apposito provvedimento un intervento sulla contrattazione del pubblico impiego nella direzione esplicitata in premessa.
9/1275-A/1. Giaccone , Nisini , Caparvi , Giagoni , Sasso , Latini , Loizzo , Miele .


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca una delega al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva, nonché di procedure di controllo e informazione sulla retribuzione dei lavoratori e sulla contrattazione collettiva, nell'ottica di assicurare ai lavoratori trattamenti retributivi giusti ed equi, contrastare il lavoro sottopagato, nonché fenomeni di dumping contrattuale;

    il comma 1, dell'articolo 1, prevede, in particolare, il rafforzamento della contrattazione collettiva, stabilendo criteri che riconoscano l'applicazione dei trattamenti economici complessivi minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati;

    è opportuno prevedere il riconoscimento non solo dei trattamenti economici complessivi minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati, ma anche di quelli riconosciuti dalla relativa contrattazione integrativa territoriale, laddove prevista, come nel caso del settore edile;

    per l'edilizia, infatti, la contrattazione integrativa territoriale prevede specifiche voci retributive (come, ad esempio, l'indennità territoriale di settore-ITS) che costituiscono parte integrante del trattamento economico obbligatorio spettante al lavoratore, anche ai fini della regolarità delle imprese,

impegna il Governo

a tener conto, in sede di emanazione dei decreti delegati, al fine di garantire l'attuazione del diritto dei lavoratori ad una retribuzione proporzionata e sufficiente, anche della relativa contrattazione collettiva integrativa territoriale, laddove prevista.
9/1275-A/2. Nisini , Giaccone , Caparvi , Giagoni .