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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 11 luglio 2023

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta dell'11 luglio 2023.

  Albano, Ascani, Ascari, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Cappellacci, Carloni, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Evi, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pastorella, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Rotelli, Rotondi, Scerra, Schullian, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Varchi, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Ascari, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Cappellacci, Carloni, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Sergio Costa, Deidda, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Evi, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pastorella, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Rotondi, Scerra, Schullian, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Varchi, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 10 luglio 2023 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:

   ILARIA FONTANA ed altri: «Istituzione del Consorzio per la salvaguardia, la gestione e la valorizzazione delle risorse ambientali della laguna di Orbetello» (1286).

  Sarà stampata e distribuita.

Trasmissione dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 30 giugno 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, la relazione concernente l'attività svolta sulla base dei poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, riferita all'anno 2022 (Doc. LXV, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), alla IV Commissione (Difesa), alla V Commissione (Bilancio), alla VI Commissione (Finanze), alla IX Commissione (Trasporti) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 10 luglio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la relazione, approvata dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte stessa con la deliberazione n. 24/2023 del 7 luglio 2023, sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativamente alle leggi pubblicate nel quadrimestre gennaio-aprile 2023 (Doc. XLVIII, n. 3).

  Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 10 luglio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti relazioni concernenti progetti di atti dell'Unione europea, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni:

   relazione, predisposta dal Ministero della salute, in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai detergenti e ai tensioattivi, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga il regolamento (CE) n. 648/2004 (COM(2023) 217 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla Commissione VIII (Ambiente), alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

   relazione, predisposta dal Ministero delle imprese e del made in Italy, in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai brevetti essenziali, che modifica il regolamento (UE) 2017/1001 (COM(2023) 232 final) – alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

   relazione, predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2009/18/CE che stabilisce i princìpi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo (COM(2023) 270 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla IX Commissione (Trasporti).

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 10 luglio 2023, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme procedurali aggiuntive relative all'applicazione del regolamento (UE) 2016/679 (COM(2023) 348 final), corredata dal relativo allegato (COM(2023) 348 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dall'11 luglio 2023;

   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (COM(2023) 353 final), corredata dal relativo allegato (COM(2023) 353 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio che valuta in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio (COM(2023) 363 final), che è assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia);

   Proposte di decisione del Consiglio relative rispettivamente alla conclusione, a nome dell'Unione europea, nonché alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere (COM(2023) 386 final e COM(2023) 387 final), corredate dai rispettivi allegati (COM(2023) 386 final – Annex e COM(2023) 387 final – Annex), che sono assegnate in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Proposte di decisione del Consiglio relative rispettivamente alla conclusione, a nome dell'Unione europea, nonché alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere (COM(2023) 388 final e COM(2023) 389 final), corredate dai rispettivi allegati (COM(2023) 388 final – Annex e COM(2023) 389 final – Annex), che sono assegnate in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee (COM(2023) 402 final), corredata dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(2023) 241 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dall'11 luglio 2023;

   Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione europea a partecipare, a nome dell'Unione europea, ai negoziati su una convenzione del Consiglio d'Europa che annulla e sostituisce la convenzione del 1998 sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale (STE n. 172), nonché un relativo progetto di relazione esplicativa (COM(2023) 419 final), corredata dal relativo allegato (COM(2023) 419 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

   La Corte dei conti europea, in data 10 luglio 2023, ha comunicato la pubblicazione della relazione speciale n. 19/2023 – Gli sforzi dell'Unione europea per la gestione sostenibile del suolo – Norme senza ambizione e misure poco mirate, che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Richieste di parere parlamentare
su atti del Governo.

  La Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, con lettera in data 5 luglio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 285, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente il riparto del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza per l'anno 2023 (50).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla XII Commissione (Affari sociali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 31 luglio 2023.

  Il Ministro dell'istruzione e del merito, con lettera in data 3 luglio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione e del merito per l'anno 2023, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (51).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VII Commissione (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 31 luglio 2023.

  Il Ministro delle imprese e del made in Italy, con lettera in data 11 luglio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 10), della legge 31 luglio 1997, n. 249, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di contratto di servizio tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e la RAI-Radiotelevisione Italiana Spa, per il periodo 2023-2028 (52).

  Questa richiesta è assegnata, dal Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 10 agosto 2023.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Iniziative di competenza di carattere normativo in materia di procedure antidoping, anche al fine di un miglioramento della giustizia sportiva – 2-00154

A) Interpellanza

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro per lo sport e i giovani. – per sapere – premesso che:

   da alcuni anni il mondo dello sport agonistico balza agli onori della cronaca per alcuni gravi episodi di doping, in conseguenza dei quali sono emersi diversi punti di vista relativi alla disciplina di questa complessa questione, sul modo migliore e più efficace per attuare le regole e, in misura minore, su quali sostanze e metodi che dovrebbero essere vietati; in modo più specifico si richiama l'attenzione sui casi che riguardano alcuni atleti che sono risultati positivi al clostebol metabolita, uno steroide anabolizzante chimicamente simile al testosterone, dal quale si differenzia solo per un atomo di cloro che evita la conversione in didrotestosterone e in estrogeno; di recente, infatti, è accaduto che la giustizia sportiva si sia espressa in modo contraddittorio su due casi analoghi. Si fa riferimento ai calciatori Umberto Eusepi e Josè Luis Palomino. Il primo, calciatore del Lecco in serie C, è stato prima assolto e poi squalificato fino a luglio 2023 per il clostebol metabolita rintracciato tra i campioni prelevati a marzo 2022 quando militava nelle fila della Juve Stabia; il secondo, invece, calciatore dell'Atalanta in serie A, è stato assolto dal Tribunale nazionale antidoping dopo essere risultato positivo alla stessa sostanza a seguito di un controllo effettuato a sorpresa nel centro sportivo di Zingonia;

   si fa fatica a capire quale sia stato il metro di valutazione utilizzato dagli organi giudicanti;

   incomprensibile, infatti, è risultata la sentenza d'appello, non impugnabile, nei confronti di Umberto Eusepi, inavvertitamente entrato in contatto con uno spray cicatrizzante che, a sua insaputa, stava utilizzando la moglie sui piedi; a questo si aggiunga che è obiettivamente difficile dimostrare che le quantità riscontrate nei due casi possano avere tutto questo effetto dopante e migliorativo rispetto alle prestazioni di due atleti che sono stati ai massimi livelli dei rispettivi campionati di appartenenza per anni;

   difficile immaginare una via di mezzo tra i due casi segnalati. Due sentenze vanno in una direzione, una, per giunta definitiva, nel senso completamente opposto, mentre invece sarebbe stato auspicabile che fosse definita una linea univoca;

   a parere dell'interpellante non si può escludere che l'importanza dei campionati di calcio coinvolti nella vicenda e il diverso clamore mediatico suscitato nelle due occasioni possano aver in qualche modo influito –:

   se il Governo non ritenga doveroso e opportuno adottare iniziative, per quanto di competenza, di carattere normativo, al fine di una maggior tutela della dignità professionale degli sportivi e di una maggiore attendibilità delle procedure antidoping, nonché al fine di un miglior funzionamento della giustizia sportiva, anche sotto il profilo della tutela dei diritti di coloro che sono soggetti ai relativi procedimenti.
(2-00154) «Ciocchetti».


Elementi e iniziative in materia di collocamento al lavoro dei disabili – 2-00133

B) Interpellanza

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per sapere – premesso che:

   l'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, dispone l'obbligo di assunzione di determinate percentuali di persone con disabilità, a carico di aziende che abbiano un numero di dipendenti superiore a 15, che sono obbligate a presentare una «dichiarazione pid» (prospetto informativo disabili);

   l'articolo 9 della stessa legge dispone che i datori di lavoro pubblici e privati obbligati sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili. Il datore di lavoro non è tenuto ad inviare il prospetto se non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva. La stessa normativa ha disciplinato l'invio telematico dei prospetti informativi, attraverso il «Servizio informatico dei lavoratori con disabilità»;

   in proposito, la IX Relazione sullo stato di attuazione della legge recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, presentata al Parlamento nel gennaio 2021 (doc. CLXXVIII), riporta che il totale dei soggetti obbligati che hanno effettuato per il 2018 le dichiarazioni secondo normativa ammontano a 90.603 (settore privato) e 4.864 (organizzazioni pubbliche), per un totale di 501.880 posti di lavoro teoricamente riservati a persone con disabilità, ma con un numero di «scoperture» pari a 145.327;

   l'articolo 15 della legge n. 68 del 1999 dispone che le imprese che non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 9 sono soggetti alla sanzione amministrativa, sanzioni disposte dalle direzioni provinciali del lavoro i cui relativi introiti sono destinati al fondo di cui all'articolo 14;

   con i decreti ministeriali nn. 193 e 194 del 2021 sono stati adeguati sia il contributo esonerativo che le imprese private e gli enti pubblici economici, in presenza di determinate condizioni, possono pagare ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 68 del 1999 a titolo di esonero parziale dall'obbligo di assunzione, sia la sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell'articolo 15 della stessa legge;

   dal 1° gennaio 2022 la sanzione è pari a 196,05 euro per ogni giorno di mancata assunzione del lavoratore disabile. In caso di mancato invio del prospetto informativo disabili alla scadenza a decorrere dal 1° gennaio 2022, la sanzione amministrativa è pari a 702,43 euro, maggiorata di 34,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo;

   l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 2000 ha disposto che l'attività ispettiva in materia di assunzioni obbligatorie e l'irrogazione delle sanzioni siano esercitate dagli ispettorati territoriali del lavoro, disposizioni confermate e ribadite dalla direttiva n. 1 del 2019 della Presidenza del Consiglio dei ministri;

   ai sensi dell'articolo 20 della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C81 dell'11 luglio 1947, l'Ispettorato nazionale del lavoro pubblica un rapporto annuale per illustrare i risultati dell'azione ispettiva svolta dall'Inail l'anno precedente;

   il rapporto annuale delle attività di tutela e vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, anno 2020, dedica poche e sommarie righe al tema «lavoratori diversamente abili»;

   riporta testualmente il rapporto: «Sono state in materia accertate 327 posizioni lavorative non coperte, con illeciti prevalentemente riscontrati (...) nei settori della sanità e assistenza sociale (...) delle attività manifatturiere (...), del commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli (...) e dei servizi di comunicazione e informazione (...). Ad analoghi risultati conduce l'analisi del rapporto tra violazioni riscontrate e ispezioni definite con contestazione di illeciti, fatta eccezione per i settori delle attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento (...) e delle attività finanziarie e assicurative (...) dove tale rapporto è leggermente superiore a quello riscontrato nell'ambito del commercio» –:

   se si ritenga che l'attività indicata in premessa sia parte integrante e importante della missione dell'Ispettorato nazionale del lavoro, meritevole di attenzione da parte del Governo, e se il Ministro interpellato sia in possesso di dati analitici e attendibili sulle ispezioni effettuate su tutto il territorio nazionale dagli ispettorati territoriali in materia di rispetto della legge n. 68 del 1999 da parte dei datori di lavoro pubblici e privati, sul numero di violazioni riscontrate, sul numero e sull'ammontare delle sanzioni irrogate e, conseguentemente, sulle somme destinate – anno per anno e regione per regione – al fondo di cui all'articolo 14 della citata legge n. 68 del 1999;

   se non si ritenga urgente adottare iniziative di competenza volte ad avviare una riforma complessiva della normativa per assicurare in maniera più efficace il rispetto del collocamento obbligatorio sia nelle imprese private che presso gli enti pubblici.
(2-00133) «Ciocchetti».


Iniziative per ovviare alla carenza di risorse umane e strumentali del comando provinciale dei vigili urbani di Varese, con particolare riferimento alla realizzazione della caserma di Luino – 3-00117

C) Interrogazione

   CANDIANI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   da tempo i vigili del fuoco della provincia di Varese, in particolare i loro rappresentanti sindacali, denunciano la grave carenza di personale che rischia di abbassare il livello del soccorso tecnico urgente a tutela e a salvaguardia della cittadinanza;

   tali difficoltà si registrano in svariati comandi dei vigili del fuoco: dal Nord al Sud l'inadeguatezza degli organici, stimata intorno al 20 per cento, sta, tra l'altro, sovraccaricando i lavoratori del comparto, costringendoli a ricorrere a continui straordinari per assicurare il servizio;

   la carenza di organico non è l'unico problema che devono affrontare i vigili del fuoco della provincia, considerato lo stato di in cui versano alcune caserme e, in particolare, quella di Luino;

   già nell'aprile del 2019 il Ministero dell'interno aveva stanziato due milioni di euro per la nuova caserma del territorio del Verbano, ma con la caduta del Governo pro tempore il progetto non era più stato perseguito con il necessario impegno;

   all'epoca dei fatti l'interrogante ricopriva la carica di Sottosegretario all'interno e seguiva personalmente la questione del potenziamento della caserma dei vigili del fuoco di Luino, considerato anche il fatto che la zona del Luinese, tra Lago e Svizzera, è abbastanza isolata e spesso il mezzo di supporto deve arrivare da Varese;

   non è dato sapere quali vie abbia preso il progetto in questione, rimasto affidato al Ministero dell'interno: è palese comunque che non sia stato ancora realizzato nonostante lo stanziamento effettuato –:

   quali iniziative intenda prendere il Governo per porre velocemente rimedio alle carenze di uomini e di mezzi del comando provinciale di Varese e che fine abbia fatto il progetto della caserma di Luino, finanziato e messo nei programmi del Ministero dell'interno, dipartimento dei vigili del fuoco, nel 2019.
(3-00117)


Iniziative in materia di geografia giudiziaria nella provincia di Foggia, con particolare riferimento al superamento delle carenze di organico, al ripristino degli uffici giudiziari soppressi e all'istituzione di una sede della direzione distrettuale antimafia – 3-00521; 3-00520

D) Interrogazioni

   LA SALANDRA. – Al Ministro della giustizia. – Per sapere – premesso che:

   è di questi giorni il tema che nel territorio di Foggia sia cresciuta in modo esponenziale la criminalità organizzata e ciò con difficoltà d'azione della cosiddetta squadra Stato per un'insufficienza di investimenti nel sistema degli uffici giudiziari;

   dall'ultima riforma della geografia giudiziaria del 2013, la provincia di Foggia è stata penalizzata dalla chiusura del tribunale di Lucera, dalla cancellazione delle sedi distaccate e dal trasferimento al tribunale di Foggia di tutti i processi. Oggi il solo tribunale penale di Foggia sopporta più di 13 mila processi; peso particolarmente significativo ove si considera che nella sola provincia di Foggia sono stati sciolti per infiltrazioni mafiose importanti centri (https://www.ilfattoquotidiano.it);

   da recenti notizie di stampa (www.lagazzettadelmezzogiorno.it), si legge che il tribunale di Foggia è stato qualificato come «grande» nelle tabelle ministeriali (dopo l'accorpamento), avendo acquisito un bacino di utenza di 600 mila persone, segnando un giudice togato ogni 10.523 abitanti. Nel settore civile, risultano 4.012 procedimenti iscritti ogni mille abitanti, a fronte di una media di 3.555, precisandosi che, se ogni magistrato in Italia si occupa mediamente di 863 cause, chi lavora a Foggia ne tratta il quadruplo: 3316 procedimenti;

   risulta che il Consiglio superiore della magistratura sia intervenuto più volte per coprire le vacanze, tenendo conto che pochi scelgono come destinazione Foggia: a ottobre 2017 assegnò 12 magistrati in tirocinio per far fronte a scoperture nell'ordine del 30 per cento; altri 6 arrivarono nell'autunno 2020. La fotografia più recente è datata novembre 2022: a fronte di 69 magistrati togati previsti, ne erano in servizio 61, compresi 21 pubblici ministeri su 28 previsti; 26 giudici onorari su 32; 24 vice procuratori onorari su 25; 17 giudici di pace onorari su 49;

   il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Foggia ha evidenziato come l'ufficio giudiziario versi in una profonda sofferenza nell'organico, riferendo che il Consiglio superiore della magistratura, nell'indicare le sedi vacanti, abbia sempre considerato il detto ufficio in costante scopertura (oggi di cinque magistrati), con i magistrati di prima nomina che, dopo aver svolto il periodo previsto, sovente tornano alle loro terre d'origine;

   il procuratore della Repubblica di Bari, evidenziando il diffuso problema degli organici anche con riguardo al tribunale di Foggia, ha aggiunto che il Consiglio superiore della magistratura «deve avere il coraggio di fare scelte strategiche, è un tema sul quale bisogna avere la massima attenzione» (www.foggiatoday.it);

   da ultimo, l'ufficio del giudice di pace di San Giovanni Rotondo (www.foggiatoday.it), nonostante le udienze in calendario, ha tenuto chiusi i cancelli, prefigurando un'interruzione di pubblico servizio, per una non ben chiara «mancanza di personale»; ad oggi il personale dei giudici di pace grava sugli enti locali, che già di loro sopportano insufficienze nel personale –:

   se, per quanto di competenza e di concerto con il Consiglio superiore della magistratura, vi sia la possibilità di adottare iniziative per il superamento della condizione di sofferenza delle piante organiche degli uffici giudiziari di Foggia, per l'organizzazione dei ruoli dei magistrati e il migliore funzionamento dei servizi relativi alla giustizia del tribunale di Foggia, magari attraverso interventi straordinari, anche in una possibile ottica di riforma della geografia giudiziaria del territorio con il ripristino dei tribunali soppressi o la possibile riapertura di specifiche sezioni distaccate del tribunale di Foggia.
(3-00521)


   GIULIANO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   la provincia di Foggia, come anche il Ministro Piantedosi ha constatato e dichiarato nella sua recente visita nel capoluogo, è funestata dalla presenza di una criminalità organizzata violenta e pervasiva, riconosciuta come emergenza nazionale; ne sono prova lo scioglimento per infiltrazioni mafiose dei comuni di Monte Sant'Angelo, Mattinata, Cerignola, Manfredonia e, da ultimo, del comune di Foggia, nonché i plurimi attentati dinamitardi e gli omicidi di stampo mafioso che stanno insanguinando il territorio foggiano;

   il deputato ed ex procuratore nazionale antimafia Cafiero De Raho, quando era in carica, ha più volte affermato che la «mafia foggiana» è divenuta il primo nemico dello Stato;

   ugualmente il dottor Rossi, appena è stato nominato a capo della direzione distrettuale antimafia di Bari, ha dichiarato che la mafia foggiana è in cima all'elenco delle emergenze;

   il perpetrarsi di episodi gravissimi, nonostante l'incessante lavoro di magistratura e forze di polizia, impone di intervenire urgentemente con strumenti di contrasto alla criminalità organizzata più incisivi;

   la provincia di Foggia, tra le più vaste d'Italia, non ha la corte d'appello; infatti, la direzione distrettuale antimafia è attualmente sita a Bari, città che dista circa 150 chilometri da Foggia e più di tre ore di auto dal Gargano;

   i pubblici ministeri baresi addetti al territorio foggiano sono costituiti in un pool, che, se fosse fisicamente presente presso il palazzo di giustizia di Foggia, anche come ufficio distaccato della direzione distrettuale antimafia di Bari, lavorerebbe ancor più proficuamente;

   vi sono state nella XVIII legislatura proposte di legge del MoVimento 5 Stelle per l'istituzione a Foggia della sezione distaccata della corte d'appello e della direzione distrettuale antimafia di Bari, per la riattivazione di presidi giudiziari in provincia, nonché per un finanziamento per la realizzazione della cittadella giudiziaria di Foggia –:

   considerata l'emergenza nazionale della criminalità organizzata foggiana, se il Ministro interrogato stia provvedendo ad adottare le iniziative di competenza per accelerare e rendere effettiva l'istituzione dell'ufficio/sede distaccata della direzione distrettuale antimafia di Bari a Foggia, già prevista dalla Ministra Cartabia con la sottoscrizione dell'accordo del 2022 tra l'Università di Foggia, la regione Puglia ed il Ministero della giustizia, a seguito del lavoro svolto in tal senso dall'interrogante e dall'ex Sottosegretario di Stato al Ministero della giustizia, onorevole Anna Macina, nonché la riattivazione di alcuni uffici giudiziari soppressi, al fine di garantire ai cittadini della Capitanata una pronta ed efficace risposta di giustizia.
(3-00520)


DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA FISCALE (A.C. 1038-A) E ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE: MARATTIN E ENRICO COSTA (A.C. 75)

A.C. 1038-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 1038-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'articolo aggiuntivo 12.02, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 1038-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO I
I PRINCÌPI GENERALI E I TEMPI DI ATTUAZIONE

Capo I
PRINCÌPI GENERALI E TERMINI

Art. 1.
(Delega al Governo per la revisione del sistema tributario e termini di attuazione)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando quanto disposto dall'articolo 19, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, del Ministro per gli affari regionali e per le autonomie, di concerto con i Ministri competenti per materia, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati, nel rispetto dei princìpi costituzionali nonché dell'ordinamento dell'Unione europea e del diritto internazionale, sulla base dei princìpi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 2 e 3 e dei princìpi e criteri direttivi specifici di cui agli articoli da 4 a 18.
  2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono corredati di relazione tecnica, redatta ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che indica altresì gli effetti che ne derivano sul gettito, anche per i tributi degli enti territoriali e per la relativa distribuzione territoriale, e sulla pressione tributaria a legislazione vigente, nonché della relazione sull'analisi dell'impatto della regolamentazione e sono trasmessi, ove suscettibili di produrre effetti nei confronti delle regioni e degli enti locali, alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l'espressione del parere, che deve essere reso entro trenta giorni, decorsi i quali il Governo può comunque procedere. Gli schemi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Nel caso di schemi suscettibili di produrre effetti nei confronti delle regioni e degli enti locali, la trasmissione alle Camere ha luogo dopo l'espressione del parere da parte della Conferenza unificata. Le Commissioni parlamentari possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò risulti necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi di decreti legislativi trasmessi. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
  3. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari di cui al comma 2, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
  4. Qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari di cui ai commi 2 e 3 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti dai commi 1 e 6 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
  5. Nei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo provvede all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni che regolano le materie interessate dai decreti medesimi, abrogando espressamente le norme incompatibili e garantendo il coordinamento formale e sostanziale tra i decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge e le altre leggi dello Stato.
  6. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi ovvero dalla scadenza, se successiva, del termine di cui ai commi 1 o 4, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Delega al Governo per la revisione del sistema tributario e termini di attuazione)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: diciotto.
1.1. (ex 1.1.) Marattin, Del Barba, Sottanelli.

  Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera.
1.2. (ex 1.10.) Tabacci, Merola, D'Alfonso, Guerra, Toni Ricciardi, Stefanazzi.

A.C. 1038-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Princìpi generali del diritto tributario
nazionale)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva i seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

   a) fermi restando i princìpi della progressività e dell'equità del sistema tributario, stimolare la crescita economica e la natalità attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura dei tributi e la riduzione del carico fiscale, soprattutto al fine di sostenere le famiglie, in particolare quelle in cui sia presente una persona con disabilità, i giovani che non hanno compiuto il trentesimo anno di età, i lavoratori e le imprese;

   b) prevenire, contrastare e ridurre l'evasione e l'elusione fiscale, anche attraverso:

    1) la piena utilizzazione dei dati che affluiscono al sistema informativo dell'anagrafe tributaria, il potenziamento dell'analisi del rischio, il ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artificiale, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sulla tutela dei dati personali, nonché il rafforzamento del regime di adempimento collaborativo ovvero l'aggiornamento e l'introduzione di istituti, anche premiali, volti a favorire forme di collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti;

    2) la piena utilizzazione dei dati resi disponibili dalla fatturazione elettronica e dalla trasmissione telematica dei corrispettivi nonché la piena realizzazione dell'interoperabilità delle banche di dati, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sulla tutela dei dati personali;

   b-bis) fermo restando il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica e di riduzione del debito, prevedere la possibilità di destinare alla compensazione della riduzione della pressione fiscale le risorse, accertate come permanenti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo degli obblighi tributari;

   c) razionalizzare e semplificare il sistema tributario anche con riferimento:

    1) all'utilizzazione efficiente, anche sotto il profilo tecnologico, da parte dell'Amministrazione finanziaria, dei dati ottenuti attraverso lo scambio di informazioni;

    2) all'individuazione e all'eliminazione di micro-tributi per i quali i costi di adempimento dei contribuenti risultano elevati a fronte di un gettito trascurabile per lo Stato, assicurando le opportune misure compensative nell'ambito dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge;

    3) alla normativa fiscale riguardante gli enti del Terzo settore e quelli non commerciali, assicurando il coordinamento con le altre disposizioni dell'ordinamento tributario nel rispetto dei princìpi di mutualità, sussidiarietà e solidarietà;

   d) rivedere gli adempimenti dichiarativi e di versamento a carico dei contribuenti prevedendo:

    1) la riduzione degli oneri documentali anche mediante il rafforzamento del divieto, per l'Amministrazione finanziaria, di richiedere al contribuente documenti già in suo possesso;

    2) nuove e più efficienti forme di erogazione di informazioni e di assistenza;

    3) percorsi facilitati per l'accesso ai servizi da parte delle persone anziane o con disabilità;

   e) assicurare un trattamento particolare per gli atti di trasferimento o di destinazione di beni e diritti in favore di persone con disabilità, fermo restando quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della legge 22 giugno 2016, n. 112;

   f) applicare i princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera t), della legge 5 maggio 2009, n. 42, e i princìpi di manovrabilità e flessibilità dei tributi di cui agli articoli 7 e 12 della medesima legge.

  2. Per la predisposizione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 il Governo può costituire appositi tavoli tecnici tra l'Amministrazione finanziaria, le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria e dei professionisti maggiormente rappresentative a livello nazionale e le associazioni familiari maggiormente rappresentative a livello nazionale ai fini di quanto previsto al comma 1, lettere c) e d). Ai componenti dei predetti tavoli, in ogni caso, non possono essere corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese né altri emolumenti, comunque denominati, a carico della finanza pubblica.
  3. Per la predisposizione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 l'Amministrazione finanziaria si coordina con la segreteria tecnica della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 799, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, a tal fine coadiuvata dal Nucleo PNRR Stato-regioni di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, per la cura dell'attività istruttoria con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel contesto della riforma del quadro fiscale subnazionale di cui alla missione 1, componente 1, riforma 1.14 del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
  4. Il Governo, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, assicura piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.
(Principi generali del diritto tributario nazionale)

  Al comma 1, alinea, aggiungere, in fine, le parole: , tenendo in considerazione anche l'interesse delle generazioni future all'equa distribuzione dei carichi impositivi e gli effetti che gli stessi possono determinare.
2.1. (ex 2.1.) Della Vedova, Magi.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) preservare la centralità dello Stato nel sistema tributario, quale garanzia dell'unità e del principio di solidarietà ai fini del raggiungimento della perequazione e del contrasto alle disuguaglianze sociali;.
2.2. (ex 2.3.) Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

   a) perseguire primariamente le esigenze di finanziamento della spesa pubblica, definendo un assetto del sistema tributario stabile e generale, che accompagni l'azione degli operatori economici e restituisca certezza, uniformità e generalità del prelievo su tutte le categorie reddituali;.
2.3. (ex 2.8.) Guerra, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la crescita economica con le seguenti: lo sviluppo inclusivo e sostenibile.
2.4. (ex 2.11.) D'Alfonso.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: la crescita economica aggiungere le seguenti: , l'inclusione sociale.
2.5. (ex 2.12.) Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: e la natalità con le seguenti: , la natalità e l'occupazione femminile.
2.9. (ex 2.16.) Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: carico fiscale aggiungere le seguenti: a partire da quello gravante sui lavoratori dipendenti e sui pensionati.
2.12. (ex 2.22.) Merola, D'Alfonso, Guerra, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: trentesimo anno di età aggiungere le seguenti: l'occupazione femminile e le politiche di conciliazione.
2.15. Merola, D'Alfonso, Guerra, Stefanazzi, Toni Ricciardi, Tabacci.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: i lavoratori aggiungere le seguenti: , i risparmiatori.
2.16. (ex 2.32.) Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) individuare forme alternative in grado di consentire la piena fruizione delle misure fiscali per le famiglie incapienti, eventualmente anche mediante il ricorso a erogazioni dirette;.
2.19. (ex 2.38.) Alifano.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) favorire lo sviluppo economico del Mezzogiorno e la riduzione del divario territoriale;.
2.20. (ex 2.39.) De Luca.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: dell'anagrafe tributaria aggiungere le seguenti: e all'archivio dei rapporti finanziari.
2.25. (ex 2.48.) Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: anche premiali, aggiungere le seguenti: come lo split payment e.
2.27. (ex 2.50.) Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

    2-bis) il potenziamento delle misure di contrasto all'economia digitale sommersa, anche attraverso il superamento del concetto di fisicità della stabile organizzazione e l'introduzione di forme di tassazione innovative in grado di intercettare e determinare l'effettivo valore economico delle attività economiche dematerializzate o intangibili, in armonia con i princìpi dell'Unione europea e internazionali, al fine di contrastare le pratiche di competizione fiscale aggressiva a livello internazionale e di garantire la leale concorrenza fra le imprese;.
2.29. (ex 2.52.) Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

    2-bis) l'introduzione di meccanismi premiali, a favore dei consumatori finali, che attuino il contrasto di interessi;.
2.30. (ex 2.54.) Grimaldi, Fratoianni, Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

    2-bis) la diffusione dei pagamenti elettronici e digitali, con la contestuale riduzione dell'utilizzo del contante;.
2.31. (ex 2.55.) Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b.1) introdurre il divieto di ricorso a qualunque forma di definizione agevolata dei carichi tributari affidati all'Agente della riscossione e a cause speciali di non punibilità per reati tributari, al fine di contenere in futuro il riconoscimento di forme di impunità per l'infedeltà fiscale;.
2.32. (ex 2.57.) Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera c), al numero 1), premettere il seguente:

  01) all'armonizzazione dei regimi di tassazione del risparmio anche con riferimento alle basi imponibili ed al progressivo superamento della distinzione tra redditi da capitale e redditi diversi di natura finanziaria;.
2.34. (ex 2.61.) Fratoianni, Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo le parole: non commerciali aggiungere le seguenti: , anche attraverso il riconoscimento di nuovi modelli sociali, come le imprese di comunità, caratterizzate dall'esercizio in via prevalente di attività d'interesse generale volte al contrasto di fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale o urbanistico,.
2.40. (ex 2.72.) Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, lettera c), dopo il numero 3), aggiungere i seguenti:

    3-bis) al contrasto delle condotte speculative a vantaggio della stabilità dei mercati finanziari e della tutela di risparmiatori ed imprese;

    3-ter) all'introduzione di una regolamentazione fiscale delle operazioni di trading speculativo di cripto valute;.
2.43. (ex 2.75.) Grimaldi, Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera d), alinea, dopo le parole: a carico dei contribuenti aggiungere le seguenti: nonché le procedure di accesso agli incentivi fiscali.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

    3-bis) al fine di favorire la parità di accesso agli incentivi fiscali, prevedere il graduale passaggio a forme automatiche di riconoscimento e di erogazione degli incentivi mediante un pieno sviluppo della interoperabilità delle banche dati e l'efficiente utilizzo delle informazioni in possesso dell'amministrazione finanziaria;.
2.47. (ex 2.79.) Fenu, Lovecchio, Raffa, Alifano.

  Al comma 1, lettera d), alinea, dopo le parole: a carico dei contribuenti aggiungere le seguenti: nonché le procedure di accesso agli incentivi fiscali.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, numero 3), aggiungere, in fine, le parole: e delle famiglie con figli minorenni a carico.
2.48. (ex 2.80.) Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) la riduzione degli adempimenti dichiarativi, di versamento e degli oneri documentali a carico dei contribuenti al fine di ridurre i costi di adempimento, di gestione e di amministrazione del sistema fiscale, anche attraverso il rigoroso rispetto, da parte dell'amministrazione finanziaria, del divieto di richiedere al contribuente documenti già in possesso delle amministrazioni pubbliche ed estendendo la possibilità di ottemperare agli adempimenti tributari in via telematica;.
2.49. (ex 2.81.) Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, lettera d), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

    1-bis) la massima trasparenza fiscale, favorendo l'accesso di ogni contribuente a tutte le informazioni in possesso dell'Agenzia delle entrate che lo riguardano, con particolare riferimento ai dati personali in possesso dell'ente, anche attraverso l'istituzione di un portale nazionale dei dati personali, al fine di permettere a ciascun contribuente di verificare ed eventualmente di correggere autonomamente gli errori, attivando un'interazione più aperta, preventiva, costante e agevole con l'amministrazione finanziaria;.
2.50. (ex 2.83.) Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, lettera d), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

    3-bis) l'estensione, in via sperimentale e comunque su espressa opzione del contribuente, di un regime di ritenuta o micro ritenuta alla fonte anche ai corrispettivi e ai compensi oggi esclusi, derivanti dall'esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione, al fine di consentire al contribuente l'agevole adempimento tributario mediante maturazione di un credito di imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fermo restando gli adempimenti dichiarativi di conguaglio, anche avvalendosi dell'utilizzo delle innovative tecnologie digitali di pagamento;.
2.51. (ex 2.89.) Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) digitalizzare il sistema tributario anche con riferimento:

    1) all'estensione delle modalità di accesso agli incentivi fiscali, con particolare riferimento agli incentivi connessi alle spese detraibili, al miglioramento qualitativo e all'anticipazione e riduzione delle tempistiche di rimborso, anche attraverso l'introduzione di sistemi di pagamento e fruizione degli incentivi fiscali alternativi alla dichiarazione dei redditi e basati sull'utilizzo di tecnologie digitali, implementando a tal fine gli strumenti informatici in uso, con l'obiettivo di migliorare la consapevolezza del contribuente in merito all'entità del beneficio ad esso riconosciuto e di rafforzare il contrasto di interessi;

    2) alla trasferibilità dei crediti fiscali anche attraverso l'introduzione di piattaforme digitali di certificazione e circolazione dei crediti medesimi;

    3) all'erogazione dei sistemi di assistenza fiscale resi ai contribuenti e ai professionisti intermediari, al fine di garantire una maggiore efficienza del sistema tributario e dell'attività di informazione nonché una migliore reciprocità dei rapporti tra i contribuenti e lo Stato;.
2.52. (ex 2.90.) Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) superare l'attuale sperequazione sussistente tra contribuenti dello Stato italiano determinatasi con l'entrata in vigore della disciplina di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021 n. 230 in materia di assegno unico e universale, da cui sono esclusi i residenti in uno Stato estero, che producono o ricavano il loro reddito in Italia ai sensi dell'articolo 24 comma 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, estendendo le detrazioni di cui al comma 1 lettera c) dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 altresì ai figli minori di anni 21 degli impiegati di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 che, pur essendo residenti in uno Stato estero, producono o ricavano il loro reddito in Italia ai sensi dell'articolo 24 comma 3-bis;.
*2.53. (ex *2.110.) Onori, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) superare l'attuale sperequazione sussistente tra contribuenti dello Stato italiano determinatasi con l'entrata in vigore della disciplina di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021 n. 230 in materia di assegno unico e universale, da cui sono esclusi i residenti in uno Stato estero, che producono o ricavano il loro reddito in Italia ai sensi dell'articolo 24 comma 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, estendendo le detrazioni di cui al comma 1 lettera c) dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 altresì ai figli minori di anni 21 degli impiegati di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 che, pur essendo residenti in uno Stato estero, producono o ricavano il loro reddito in Italia ai sensi dell'articolo 24 comma 3-bis;.
*2.54. (ex *2.111.) Toni Ricciardi, Porta, Di Sanzo, Carè.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) avviare una progressiva armonizzazione dei regimi di tassazione del risparmio che preluda ad una riforma generale dell'imposizione sui patrimoni personali di qualsiasi natura mobiliare e immobiliare, che preveda una franchigia assoluta di 500.000 euro e a seguire aliquote di tipo progressivo;.
2.55. (vedi 2.112.) Fratoianni, Grimaldi.

  Al comma 1, lettera f), premettere le parole: garantire l'autonomia impositiva degli enti territoriali e.
2.56. (ex 2.115.) Merola, D'Alfonso, Guerra, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) riorientare l'imposizione fiscale in maniera coerente con la decarbonizzazione e gli obiettivi climatici a medio e lungo termine, spostando il carico fiscale dal lavoro, alle attività più inquinanti e maggiormente dannose per l'ambiente.
2.58. (ex 2.120.) Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 non potranno essere ridotti in alcuna misura gli importi dell'assegno unico universale di cui al decreto legislativo n. 231 del 2021. Detti importi saranno comunque esclusi dal reddito complessivo familiare.
2.64. (ex 2.129.) Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

A.C. 1038-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Princìpi generali relativi al diritto tributario dell'Unione europea e internazionale)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, anche i seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi generali:

   a) garantire l'adeguamento del diritto tributario nazionale ai princìpi dell'ordinamento tributario e ai livelli di protezione dei diritti stabiliti dall'ordinamento dell'Unione europea, tenendo anche conto dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia tributaria;

   b) assicurare la coerenza dell'ordinamento interno con le raccomandazioni dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nell'ambito del progetto BEPS (Base erosion and profit shifting) nel rispetto dei princìpi giuridici dell'ordinamento nazionale e di quello dell'Unione europea;

   c) provvedere alla revisione della disciplina della residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti diversi dalle società come criterio di collegamento personale all'imposizione, al fine di renderla coerente con la migliore prassi internazionale e con le convenzioni sottoscritte dall'Italia per evitare le doppie imposizioni, nonché coordinarla con la disciplina della stabile organizzazione e dei regimi speciali vigenti per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia anche valutando la possibilità di adeguarla all'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile;

   d) introdurre misure volte a conformare il sistema di imposizione sul reddito a una maggiore competitività sul piano internazionale, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa dell'Unione europea e dalle raccomandazioni predisposte dall'OCSE. Nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato e dei princìpi sulla concorrenza fiscale non dannosa, tali misure possono comprendere la concessione di incentivi all'investimento o al trasferimento di capitali in Italia per la promozione di attività economiche nel territorio nazionale. In relazione ai suddetti incentivi sono previste misure idonee a prevenire ogni forma di abuso.

   d-bis) recepire la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, seguendo altresì l'approccio comune condiviso a livello internazionale in base alla guida tecnica dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico sull'imposizione minima globale, con l'introduzione, tra l'altro, di:

    1) un'imposta minima nazionale dovuta in relazione a tutte le imprese, localizzate in Italia, appartenenti a un gruppo multinazionale o nazionale e soggette a una bassa imposizione;

    2) un regime sanzionatorio, conforme a quello vigente in materia di imposte sui redditi, per la violazione degli adempimenti riguardanti l'imposizione minima dei gruppi multinazionali e nazionali di imprese e un regime sanzionatorio effettivo e dissuasivo per la violazione dei relativi adempimenti informativi;

   d-ter) semplificare e razionalizzare il regime delle società estere controllate (controlled foreign companies), rivedendo i criteri di determinazione dell'imponibile assoggettato a tassazione in Italia e coordinando la conseguente disciplina con quella attuativa della lettera d-bis).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3.
(Principi generali relativi al diritto tributario dell'Unione europea e internazionale)

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

   c-bis) in linea con gli orientamenti e i princìpi sanciti dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), potenziare le misure di contrasto all'economia digitale sommersa rafforzando il concetto di significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato in assenza di una consistenza fisica nel territorio ai sensi dell'articolo 162, comma 2, lettera f-bis), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché il potere di accertamento attraverso l'inversione dell'onere della prova in favore dell'amministrazione finanziaria e il ricorso a strumenti presuntivi per la determinazione del volume di ricavi generato dalle attività economiche digitali poste in essere sul territorio dello Stato;

   c-ter) introdurre nuove forme di imposizione applicabili all'effettivo valore economico delle attività innovative caratterizzate dalla dematerializzazione delle attività, a partire da quelle svolte dai gruppi multinazionali di imprese operanti sul territorio nazionale, garantendo un livello minimo di tassazione effettiva nel territorio dello Stato;

   c-quater) istituire una commissione di esperti di alto livello sulla tassazione dell'economia digitale in Italia;

   c-quinquies) prevedere la presentazione di un rapporto annuale alle Camere relativamente alle politiche sulla tassazione dell'economia digitale;

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d-bis), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: coordinando e razionalizzando gli incentivi fiscali alle imprese al fine di garantire il livello minimo di tassazione previsto dalla direttiva medesima.
3.1. (vedi 3.4.) Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) promuovere la riduzione progressiva della pressione tributaria e contributiva sul lavoro, con l'obiettivo di allinearla alla media UE;.
3.3. (ex 3.6.) Mari, Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) introdurre misure volte a garantire la certezza del sistema di imposizione sul reddito per una maggiore attrattività sul piano internazionale, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa dell'Unione Europea e dalle raccomandazioni predisposte dall'OCSE. Nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato e dei princìpi sulla concorrenza fiscale non dannosa, tali misure possono comprendere la concessione di incentivi all'investimento o al trasferimento di capitali in Italia per la promozione di attività economiche nel territorio nazionale. In relazione ai suddetti incentivi sono previste misure idonee a prevenire ogni forma di abuso e a garantire il rispetto delle leggi in materia di lavoro e della contrattazione tra le parti sociali.
3.4. (ex 3.7.) Scotto, Guerra.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: trasferimento di capitali in Italia aggiungere le seguenti: detenuti legalmente all'estero.
3.6. (ex 3.9.) D'Alfonso, Merola, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d.1) introdurre disposizioni volte all'eliminazione graduale dei sussidi ambientalmente dannosi con l'obiettivo di raggiungere zero emissioni nette come stabilito dagli impegni assunti a livello europeo ed internazionale e la contestuale destinazione delle risorse così generate all'individuazione di sussidi ambientalmente favorevoli nel medesimo settore economico di riferimento.
3.7. (ex 3.10.) Sergio Costa, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, lettera d-bis), numero 1), dopo le parole: minima nazionale aggiungere le seguenti: , con aliquota pari almeno al 21 per cento,.
3.8. (ex 0.3.15.2.) Grimaldi, Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera d-bis), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: , coordinando e razionalizzando gli incentivi fiscali alle imprese al fine di garantire il livello minimo di tassazione previsto dalla direttiva medesima.
3.10. (ex 0.3.15.5.) Fenu, Lovecchio, Alifano, Raffa.

  Al comma 1, lettera d-bis), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

    2-bis) nuove forme di imposizione applicabili all'effettivo valore economico delle attività digitali dematerializzate, a partire da quelle svolte dai gruppi multinazionali di imprese operanti sul territorio nazionale;.
3.11. (ex 0.3.15.3.) Fenu, Lovecchio, Alifano, Raffa.

  Al comma 1, lettera d-bis), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

    2-bis) una commissione di esperti di alto livello sulla tassazione dell'economia digitale in Italia;.
3.12. (ex 0.3.15.4.) Fenu, Lovecchio, Alifano, Raffa.

  Al comma 1, lettera d-bis), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

    2-bis) misure di contrasto all'economia digitale sommersa rafforzando il concetto di significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato in assenza di una consistenza fisica nel territorio ai sensi dell'articolo 162, comma 2, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché il potere di accertamento attraverso l'inversione dell'onere della prova in favore dell'amministrazione finanziaria;.
3.13. (ex 0.3.15.6.) Fenu, Lovecchio, Alifano, Raffa.

  Al comma 1, lettera d-bis), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

    2-bis) misure di rafforzamento del potere di accertamento attraverso l'inversione dell'onere della prova in favore dell'amministrazione finanziaria;.
3.14. (ex 0.3.15.7.) Fenu, Lovecchio, Alifano, Raffa.

A.C. 1038-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo II
STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 4.
(Revisione dello statuto dei diritti del
contribuente)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione dello statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, le cui disposizioni costituiscono princìpi generali dell'ordinamento e criteri di interpretazione adeguatrice della legislazione tributaria:

   a) rafforzare l'obbligo di motivazione degli atti impositivi, anche mediante l'indicazione delle prove su cui si fonda la pretesa;

   b) valorizzare il principio del legittimo affidamento del contribuente e il principio di certezza del diritto;

   c) razionalizzare la disciplina dell'interpello, al fine di:

    1) ridurre il ricorso all'istituto dell'interpello di cui all'articolo 11 della citata legge n. 212 del 2000, incrementando l'emanazione di provvedimenti interpretativi di carattere generale, anche indicanti una casistica delle fattispecie di abuso del diritto, elaborati anche a seguito dell'interlocuzione con gli ordini professionali, con le associazioni di categoria e con gli altri enti esponenziali di interessi collettivi nonché tenendo conto delle proposte pervenute attraverso pubbliche consultazioni;

    2) rafforzare il divieto di presentazione di istanze di interpello, riservandone l'ammissibilità alle sole questioni che non trovano soluzione in documenti interpretativi già emanati;

    3) subordinare, per le persone fisiche e i contribuenti di minori dimensioni, l'utilizzazione della procedura di interpello alle sole ipotesi in cui non è possibile ottenere risposte scritte mediante servizi di interlocuzione rapida, realizzati anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali e di intelligenza artificiale;

    4) subordinare l'ammissibilità delle istanze di interpello al versamento di un contributo, da graduare in relazione a diversi fattori, quali la tipologia di contribuente o il valore della questione oggetto dell'istanza, finalizzato al finanziamento della specializzazione e della formazione professionale continua del personale delle agenzie fiscali;

   c-bis) disciplinare l'istituto della consulenza giuridica, distinguendolo dall'interpello e prevedendone presupposti, procedure ed effetti, assicurando che non ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

   d) prevedere una disciplina generale del diritto di accesso agli atti del procedimento tributario;

   e) prevedere una generale applicazione del principio del contraddittorio a pena di nullità;

   f) prevedere una disciplina generale delle cause di invalidità degli atti impositivi e degli atti della riscossione;

   g) potenziare l'esercizio del potere di autotutela estendendone l'applicazione agli errori manifesti nonostante la definitività dell'atto, prevedendo l'impugnabilità del diniego ovvero del silenzio nei medesimi casi nonché, con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate, limitando la responsabilità nel giudizio amministrativo-contabile dinanzi alla Corte dei conti alle sole condotte dolose.

   g-bis) prevedere l'istituzione e la definizione dei compiti del Garante nazionale del contribuente, quale organo monocratico con incarico di durata quadriennale, rinnovabile una sola volta, e la contestuale soppressione del Garante del contribuente, operante presso ogni direzione delle entrate regionale e delle province autonome, di cui all'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e assicurando la complessiva invarianza degli oneri finanziari.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 4.
(Revisione dello statuto dei diritti del contribuente)

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: le cui disposizioni costituiscono aggiungere le seguenti: , in attuazione degli articoli 3, 23, 53, 97 della Costituzione.
4.1. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) rafforzare l'obbligo di motivazione degli atti impositivi che trovano il loro fondamento nell'utilizzo dei dati personali, qualunque sia la fonte, attraverso la specificazione delle modalità di acquisizione dei dati e i controlli eseguiti sulla relativa qualità, i sistemi di gestione e analisi utilizzati, le elaborazioni logiche e la comparabilità con altre fonti effettuate ai fini dell'analisi del rischio fiscale e della capacità contributiva;.
4.3. (ex 4.7.) Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) introdurre l'obbligo generalizzato di informativa al contribuente, senza ritardo, delle anomalie riscontrate all'esito delle attività di elaborazione dei dati personali nell'ambito di attività di analisi del rischio, accertamento e contrasto all'evasione fiscale, ove tale informativa non pregiudichi il buon esito delle indagini, al fine di favorire l'adempimento spontaneo;.
4.4. (ex 4.8.) Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: , e degli atti di indirizzo eventualmente deliberati dalle Camere in materia;.
4.6. (ex 4.11.) Tabacci, Borrelli.

  Al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire le parole da: subordinare fino a: mediante con le seguenti: potenziare, per le persone fisiche e i contribuenti di minori dimensioni, l'utilizzazione dei.
4.7. (ex 4.12.) Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire le parole da: subordinare fino a: mediante con la seguente: prevedere.
*4.8. (ex *4.14.) Benzoni, Marattin, Del Barba, Sottanelli.

  Al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire le parole da: subordinare fino a: mediante con la seguente: prevedere.
*4.9. (ex *4.17.) Peluffo.

  Al comma 1, lettera c), numero 3) sostituire le parole da: possibile ottenere fino alla fine del numero, con le seguenti: stata ottenuta entro un termine non superiore a 15 giorni dalla richiesta del contribuente risposta scritta mediante servizi di interlocuzione rapida, realizzati anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali e di intelligenza artificiale; assicurare in relazione alle suddette risposte la tutela dell'affidamento del contribuente.
4.10. (ex 4.18.) Benzoni, Marattin, Del Barba, Sottanelli.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 4).
*4.11. (ex *4.19.) Alifano, Dell'Olio, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 4).
*4.12. (ex *4.21.) Tabacci.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 4).
*4.13. (ex *4.22.) Gruppioni, Benzoni, Marattin, Del Barba, Sottanelli.

  Al comma 1, lettera c), numero 4), premettere le parole: fatta eccezione per i casi di cui al precedente numero 3),.
4.14. (ex 4.24.) Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, lettera c), numero 4), dopo le parole: istanze di interpello aggiungere le seguenti: , diverse da quelle ordinarie, anti-abuso e disapplicative,.
4.15. (ex 4.27.) Peluffo.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: assicurando il giusto bilanciamento tra l'interesse dello Stato alla correttezza nell'accertamento e nella riscossione dei tributi e l'interesse del contribuente alla riservatezza e alla tutela dei propri dati personali, quale libertà fondamentale riconosciuta dall'ordinamento.
4.16. (ex 4.29.) Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione, di accertamento e di contrasto dell'evasione fiscale, circoscrivere l'utilizzo dei dati personali del contribuente da parte dell'amministrazione finanziaria ai casi di effettivo interesse, considerati i princìpi di necessità e di proporzionalità, assicurando il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità degli interessati al trattamento;.
4.17. (ex 4.30.) Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, lettera g), sostituire la parola: potenziare con le seguenti: rafforzare la leale collaborazione tra l'amministrazione finanziaria e i contribuenti, in attuazione del principio del contraddittorio e della buona fede, potenziando.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, dopo le parole: definitività dell'atto aggiungere le seguenti: introducendo l'obbligo a carico dell'amministrazione finanziaria di adottare un provvedimento amministrativo sull'istanza di autotutela proposta dal contribuente e conseguente formazione del silenzio assenso.
4.18. (ex 4.32.) Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, lettera g) sostituire le parole da: nonostante la definitività fino a: ovvero del silenzio con la seguente:, anche in relazione agli atti divenuti definitivi, prevedendo che la presentazione dell'istanza di annullamento in autotutela da parte del contribuente sospenda il termine di impugnazione dell'atto o l'efficacia esecutiva ove l'atto impositivo sia già esecutivo, assegnando all'amministrazione finanziaria un termine congruo per provvedere in modo espresso, decorso il quale il silenzio dell'amministrazione finanziaria equivalga ad accoglimento dell'istanza, prevedendo infine l'impugnabilità del diniego ovvero dell'accoglimento parziale.
4.19. (ex 4.31.) D'Orso, Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g.1) semplificare le modalità di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria e promuovere il ricorso alle comunicazioni per via telematica, prevedendo che in ciascun atto dell'amministrazione finanziaria sia indicato, a pena di nullità, l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ente accertatore o riscossore al quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa all'atto medesimo, introducendo altresì la possibilità per i contribuenti che non siano titolari di propria casella di posta elettronica certificata di avvalersi per l'invio delle relative comunicazioni di altro soggetto munito di casella di posta elettronica certificata da autorizzare per l'invio con delega corredata da copia del documento di identità del delegante e del delegato;.
4.20. (ex 4.34.) D'Orso, Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g.1) al fine di garantire ai contribuenti una migliore conoscibilità della giurisprudenza in materia di diritto tributario ed una maggiore prevedibilità degli esiti delle controversie di natura tributaria, istituire una «Piattaforma telematica della giustizia predittiva tributaria», consultabile attraverso il sito web del Ministero dell'Economia e delle Finanze, accessibile a tutti in forma gratuita.
4.21. (ex 4.39.) D'Orso, Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, lettera g-bis), sostituire le parole da: e la definizione fino alla fine della lettera, con le seguenti: del Garante nazionale del contribuente, organo monocratico con incarico di durata quadriennale, rinnovabile una sola volta, dotato di idonea struttura e piena autonomia economica e funzionale, con i poteri di cui all'articolo 13 della citata legge n. 212 del 2000 nonché, nei casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni in vigore ovvero i comportamenti dell'amministrazione determinano un pregiudizio dei contribuenti o conseguenze negative nei loro rapporti con l'amministrazione, con il potere di fornire indicazioni vincolanti per l'amministrazione medesima volte a ripristinare con la massima solerzia un rapporto con il contribuente ispirato a criteri di certezza del diritto, trasparenza, affidamento e buona fede.
4.22. (vedi 4.37.) Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

A.C. 1038-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO II
I TRIBUTI

Capo I
LE IMPOSTE SUI REDDITI, L'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E L'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Art. 5.
(Princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche:

   a) per gli aspetti generali:

    1) la revisione e la graduale riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica, attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta, delle detrazioni dall'imposta lorda e dei crediti d'imposta, tenendo conto delle loro finalità, con particolare riguardo:

     1.1) alla composizione del nucleo familiare, in particolare di quelli in cui sia presente una persona con disabilità, e ai costi sostenuti per la crescita dei figli;

     1.2) alla tutela del bene costituito dalla casa, in proprietà o in locazione, e di quello della salute delle persone, dell'istruzione e della previdenza complementare;

     1.3) agli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica e della riduzione del rischio sismico del patrimonio edilizio esistente, nonché di rigenerazione urbana e rifunzionalizzazione edilizia valutando anche le esigenze di tutela, manutenzione e conservazione dei beni culturali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

     1.3-bis) a misure volte a favorire la propensione a stipulare assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

     1.3-ter) a misure volte a favorire lo stabile inserimento nel mercato del lavoro dei giovani che non hanno compiuto il trentesimo anno di età;

    2) il graduale perseguimento dell'equità orizzontale prevedendo, nelle more dell'attuazione della revisione di cui al numero 1), in particolare:

     2.1) la progressiva applicazione della medesima area di esenzione fiscale e del medesimo carico impositivo nell'ambito dell'IRPEF, indipendentemente dalla natura del reddito prodotto, con priorità per l'equiparazione tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione;

     2.2) la possibilità di consentire la deduzione dal reddito di lavoro dipendente e assimilato, anche in misura forfetizzata, delle spese sostenute per la produzione dello stesso;

     2.3) la possibilità per il contribuente di dedurre i contributi previdenziali obbligatori in sede di determinazione del reddito della pertinente categoria e l'eccedenza dal reddito complessivo;

     2.4) l'applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, in misura agevolata, sulle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario che eccedono una determinata soglia e sui redditi indicati all'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riferibili alla percezione della tredicesima mensilità, ferma restando la complessiva valutazione, anche a fini prospettici, del regime sperimentale di tassazione degli incrementi di reddito introdotto, per l'anno 2023, per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni;

     2.4-bis) l'applicazione del medesimo regime di imposizione alternativa di cui al numero 2.4) sui premi di produttività;

    3) l'inclusione nel reddito complessivo, rilevante ai fini della spettanza di detrazioni, deduzioni o benefìci a qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, dei redditi assoggettati a imposte sostitutive e a ritenute alla fonte a titolo di imposta in relazione all'IRPEF;

    3-bis) valutare l'introduzione, per un periodo limitato di tempo, di misure idonee a favorire i trasferimenti di residenza nei comuni periferici e ultraperiferici come individuati dalla Strategia nazionale per le aree interne;

   b) per i redditi agrari:

    1) l'introduzione, per le attività agricole di coltivazione di cui all'articolo 2135, primo comma, del codice civile, di nuove classi e qualità di coltura al fine di tenere conto dei più evoluti sistemi di coltivazione, riordinando il relativo regime di imposizione su base catastale e individuando il limite oltre il quale l'attività eccedente è considerata produttiva di reddito d'impresa;

    2) la riconducibilità dei redditi relativi ai beni, anche immateriali, derivanti dalle attività di coltivazione e allevamento che concorrono alla tutela dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, entro limiti predeterminati, ai redditi ottenuti dalle attività agricole di cui all'articolo 2135, primo comma, del codice civile con eventuale assoggettamento a imposizione semplificata;

    3) l'introduzione di procedimenti, anche digitali, che consentano, senza oneri aggiuntivi per i possessori e i conduttori dei terreni agricoli, di aggiornare, entro il 31 dicembre di ogni anno, le qualità e le classi di coltura indicate nel catasto con quelle effettivamente praticate;

    4) la revisione, a fini di semplificazione, del regime fiscale dei terreni agricoli su cui i titolari di redditi di pensione e i soggetti con reddito complessivo di modesto ammontare svolgono attività agricole;

   c) per i redditi dei fabbricati, la possibilità di estendere il regime della cedolare secca alle locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo ove il conduttore sia un esercente un'attività d'impresa, un'arte o una professione;

   d) per i redditi di natura finanziaria:

    1) l'armonizzazione della relativa disciplina, prevedendo un'unica categoria reddituale mediante l'elencazione delle fattispecie che costituiscono redditi di natura finanziaria, con riferimento alle ipotesi attualmente configurabili come redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, e prevedendo norme di chiusura volte a garantire l'onnicomprensività della categoria;

    2) la determinazione dei redditi di natura finanziaria sulla base del principio di cassa, con possibilità di compensazione, comprendendo, oltre alle perdite derivanti dalla liquidazione di società ed enti e da qualsiasi rapporto avente ad oggetto l'impiego del capitale, anche i costi e gli oneri inerenti, nel rispetto dell'obiettivo di contenere gli spazi di elusione e di erosione dell'imposta;

    3) la previsione di un'imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali almeno sui redditi di natura finanziaria attualmente soggetti ad un prelievo a monte a titolo definitivo;

    4) il mantenimento del livello di tassazione attualmente previsto per i redditi derivanti da titoli di Stato ed equiparati;

    5) l'applicazione di un'imposta sostitutiva sul risultato complessivo netto dei redditi di natura finanziaria realizzati nell'anno solare, ottenuto sommando algebricamente i redditi finanziari positivi con i redditi finanziari negativi, con possibilità di riportare le eccedenze negative nei periodi d'imposta successivi a quello di formazione;

    6) la previsione di un obbligo dichiarativo dei redditi di natura finanziaria da parte del contribuente, con la possibilità di optare per l'applicazione di modalità semplificate di riscossione dell'imposta attraverso intermediari autorizzati, con i quali sussistano stabili rapporti, senza obbligo di successiva dichiarazione dei medesimi redditi;

    7) la previsione dell'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti che intervengono nella riscossione, dei redditi di natura finanziaria per i quali il contribuente non ha scelto il regime opzionale;

    8) la razionalizzazione della disciplina in materia di rapporti finanziari basata sull'utilizzazione di tecnologie digitali;

    9) la revisione del sistema di tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche complementari secondo il principio di cassa, con possibilità di compensazione, prevedendo la tassazione del risultato realizzato annuale della gestione, con mantenimento di un'aliquota d'imposta agevolata in ragione della finalità pensionistica;

    10) l'applicazione di un'imposizione sostitutiva in misura agevolata sui redditi di natura finanziaria conseguiti dagli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;

   e) per i redditi da lavoro dipendente e assimilati, la revisione e la semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dalla formazione del reddito, con particolare riguardo ai limiti di non concorrenza al reddito previsti per l'assegnazione dei compensi in natura, salvaguardando le finalità della mobilità sostenibile, dell'attuazione della previdenza complementare, dell'incremento dell'efficienza energetica, dell'assistenza sanitaria, della solidarietà sociale e della contribuzione agli enti bilaterali;

   f) per i redditi di lavoro autonomo:

    01) l'attuazione del principio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1), con particolare riguardo alle modalità di versamento dell'IRPEF dovuta dai lavoratori autonomi, dagli imprenditori individuali e dai contribuenti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, fermo restando il vigente sistema di calcolo, anche previsionale, del saldo e degli acconti, e realizzando, senza peggioramenti per il contribuente rispetto al sistema vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una migliore distribuzione del carico fiscale nel tempo, anche mediante la progressiva introduzione della periodicità mensile dei versamenti degli acconti e dei saldi e un'eventuale riduzione della ritenuta d'acconto;

    1) la semplificazione e la razionalizzazione dei criteri di determinazione del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni stabilendo, in particolare:

     1.1) il concorso alla formazione di tale reddito di tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo conseguiti nel periodo d'imposta in relazione all'attività artistica o professionale, ad esclusione delle somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute e riaddebitate al cliente, non deducibili dal reddito dell'esercente un'arte o una professione. Il criterio di imputazione temporale dei compensi deve essere corrispondente a quello di effettuazione delle ritenute da parte del committente;

     1.2) l'eliminazione della disparità di trattamento tra l'acquisto in proprietà e l'acquisizione in locazione finanziaria (leasing) degli immobili strumentali e di quelli adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente;

     1.3) la riduzione delle ritenute operate sui compensi degli esercenti arti o professioni che si avvalgono in via continuativa e rilevante dell'opera di dipendenti o di altre tipologie di collaboratori, al fine di evitare l'insorgere di sistematiche situazioni creditorie;

     1.4) la neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, comprese quelle riguardanti il passaggio da associazioni professionali a società tra professionisti;

   g) per i redditi d'impresa, la previsione di un regime opzionale di tassazione per le imprese in contabilità ordinaria che favorisca la tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione mediante l'assimilazione al regime dell'imposta sul reddito delle società (IRES) con l'assoggettamento a un'imposta ad aliquota proporzionale uniformata a quella dell'IRES, restando ferma la partecipazione alla formazione del reddito complessivo degli utili prelevati dall'imprenditore e di quelli distribuiti ai soci, fino a concorrenza delle somme assoggettate alla predetta imposta proporzionale, e prevedendo lo scomputo di quest'ultima dall'imposta personale;

   h) per i redditi diversi:

    1) la revisione del criterio di determinazione delle plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, stabilendo che, qualora la proprietà degli stessi sia stata acquistata per effetto di donazione, si assume in ogni caso come prezzo di acquisto quello pagato dal donante;

    2) la previsione di un'imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni, anche edificabili, con possibilità di stabilire aliquote differenziate in ragione del periodo di possesso del bene;

    3) l'introduzione di una disciplina sulle plusvalenze conseguite, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, dai collezionisti di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione nonché, in generale, di opere dell'ingegno di carattere creativo appartenenti alle arti figurative, escludendo i casi in cui è assente l'intento speculativo, compresi quelli di plusvalenza relativa a beni acquisiti per successione o donazione, nonché esonerando i medesimi da ogni forma dichiarativa di carattere patrimoniale.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 5.
(Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche)

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) revisione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) finalizzata a garantire il rispetto dei principi di progressività e capacità contributiva personale di cui all'articolo 53 della Costituzione per il raggiungimento dell'equità fiscale, prevedendo di:

    1) ridurre gradualmente le aliquote medie effettive derivanti dall'applicazione dell'IRPEF, a partire da quelle relative ai redditi medio-bassi fino a 50.000 euro, anche al fine di incentivare l'offerta di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro, con particolare riferimento ai giovani e alle donne, ai percettori di misure di sostegno al reddito e ai secondi percettori di reddito, nonché l'attività imprenditoriale e l'emersione degli imponibili;

    2) diminuire gradualmente le variazioni eccessive delle aliquote marginali effettive derivanti dall'applicazione dell'IRPEF;

    3) innalzare la soglia dell'area di esenzione fiscale per i redditi di lavoro dipendente fino a 12.000 euro e di pensione fino a 1.000 euro mensili;

    4) riordinare le deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, tenendo conto:

    4.1) della progressività dell'imposizione al fine di riconoscere aliquote decrescenti al crescere della base imponibile;

    4.2) della finalità delle deduzioni e detrazioni, con particolare riguardo alla composizione del nucleo familiare, alla tutela della salute e della casa, all'istruzione nonché all'efficienza energetica, e dei loro effetti sull'equità e sull'efficienza dell'imposta, destinando le risorse derivanti dalla loro eventuale eliminazione o rimodulazione alla riduzione della pressione fiscale per i contribuenti soggetti all'IRPEF, con particolare riferimento a quelli con redditi medio-bassi, ai giovani, ai lavoratori e agli studenti nonché per il contrasto del disagio abitativo;

    5) a seguito del riordino delle deduzioni e detrazioni di cui al precedente numero 4) del presente comma, trasformare gradualmente, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, le detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a partire da quelle di natura socio-sanitaria, in relazione ad acquisti tracciabili di specifici beni e servizi, in rimborsi erogati direttamente tramite piattaforme telematiche diffuse, ferma restando la tutela dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, con l'obiettivo di anticipare i tempi del rimborso e la percezione del beneficio fiscale da parte del contribuente, fermo restando il limite della relativa capienza fiscale;

    6) al fine di favorire l'emersione dei redditi imponibili, prevedere un graduale passaggio al regime ordinario per i contribuenti che fuoriescono dal regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, con l'individuazione di meccanismi applicativi idonei a evitare comportamenti elusivi, che tenga conto di un prelievo progressivamente crescente al crescere della base imponibile;.
5.1. (ex 5.1.) Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, sostituire la lettera a), con le seguenti:

   a) progressiva evoluzione del sistema verso un modello duale che preveda:

    1) l'applicazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) ai redditi di lavoro e la sua revisione prevedendo, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, un sistema ad aliquota continua;

    2) l'applicazione della medesima aliquota proporzionale di tassazione, comunque non inferiore all'aliquota ordinaria dell'IRES, ai redditi derivanti dall'impiego del capitale;

   a-bis) riordino delle deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, tenendo conto della loro finalità e dei loro effetti sull'equità e sull'efficienza dell'imposta e destinando le risorse derivanti dalla loro eventuale eliminazione o riduzione a beneficio dei contribuenti soggetti all'IRPEF.
5.2. (ex 5.2.) Guerra, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Fratoianni.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo la parola: IRPEF aggiungere le seguenti: accompagnata da una revisione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
5.3. (ex 5.5.) Bonetti, Marattin, Del Barba, Sottanelli.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), alinea, sostituire le parole da: nel rispetto fino a: aliquote di imposta con le seguenti: a vantaggio dei redditi bassi e medi, prevedendo, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, un sistema ad aliquota continua, nel rispetto del principio di progressività, anche attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile,.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera:

   al numero 1.1), premettere il seguente: 01.1) la previsione di detrazioni differenziate per tipologia di reddito a garanzia della discriminazione qualitativa a favore dei redditi di lavoro e a titolo di riconoscimento forfetario dei costi di produzione del reddito per il reddito da lavoro dipendente;

   sopprimere il numero 2).
5.4. (ex 5.4.) Merola, Guerra, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: e nella prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica.
*5.5. (ex *5.7.) Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: e nella prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica.
*5.6. (ex *5.8.) Marattin, Del Barba, Sottanelli.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: e nella prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica.
*5.7. (ex *5.9.) Della Vedova, Magi.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: e dei crediti d'imposta aggiungere le seguenti: destinando le risorse derivanti dalla loro eventuale riduzione o eliminazione a beneficio dei contribuenti soggetti all'IRPEF e.
5.12. (ex 5.15.) Guerra, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1, lettera a), al numero 1.1.), premettere il seguente:

  1.01) all'età anagrafica, al fine di promuovere il principio di equità generazionale, attraverso una riduzione generale del carico fiscale e il conseguente incremento del reddito netto disponibile per i giovani di età compresa tra i diciotto e i trentasei anni non compiuti con un reddito complessivo annuale non superiore a euro 35.000;.
5.13. (ex 5.3.) Baldino, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, lettera a), numero 1.1), dopo le parole: alla composizione del nucleo familiare aggiungere le seguenti: con un meccanismo di premialità per il secondo percettore di reddito.
5.14. (ex 5.18.) Bonetti, Marattin, Del Barba, Sottanelli.

  Al comma 1, lettera a), numero 1.1), dopo le parole: con disabilità aggiungere le seguenti: , con priorità per le famiglie con figli minorenni o disabili a carico,.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo numero, aggiungere in fine le parole: escludendo l'applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee).
5.15. (ex 5.17.) Alifano, Lovecchio, Raffa, Fenu.

  Al comma 1, lettera a), numero 1.1), sostituire le parole: per la crescita dei figli; con le seguenti: per l'accrescimento dei figli, dalla loro nascita fino al completamento degli studi o della formazione;.
5.16. (ex 5.21.) Piccolotti, Zanella, Grimaldi, Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), numero 1.1), dopo le parole: crescita dei figli inserire le seguenti: , ad integrazione di quanto previsto dalla legge 7 aprile 2022, n. 32.
5.18. (ex 5.25.) Bonetti, Marattin, Del Barba, Sottanelli.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1.1) aggiungere il seguente:

  1.1-bis) alla previsione di un regime fiscale speciale per i nuclei familiari residenti nei comuni montani;.
5.19. (ex 5.27.) Zaratti, Borrelli, Grimaldi.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1.1) aggiungere il seguente:

  1.1-bis) alla previsione, per i primi tre anni dall'avvio dell'attività professionale o lavorativa, dell'applicazione di una aliquota agevolata ai fini della determinazione dell'IRPEF dovuta dal secondo percettore di reddito del nucleo familiare, con reddito non superiore al secondo scaglione di reddito;.
5.20. (ex 5.30.) Bonetti, Marattin, Del Barba, Sottanelli.

  Al comma 1, lettera a), numero 1.2), dopo le parole: in proprietà o in locazione, aggiungere le seguenti: anche attraverso il potenziamento e l'introduzione di forme semplificate e di anticipazione del godimento delle vigenti detrazioni d'imposta.
5.23. Francesco Silvestri, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, lettera a), numero 1.2), dopo le parole: previdenza complementare aggiungere le seguenti: , prevedendo in particolare l'azzeramento dell'aliquota impositiva in fase di maturazione dei versamenti contributivi complementari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
5.24. (ex 5.36.) Marattin, Del Barba, Sottanelli.

  Al comma 1, lettera a), numero 1.3), aggiungere, in fine, le parole: , nell'ottica di una maggiore efficienza, efficacia e proporzionalità rispetto agli obiettivi di sicurezza energetica e decarbonizzazione, anche al fine di garantire equità nell'accesso e nell'uso di tecnologie e soluzioni necessarie alla transizione energetica e climatica;.
5.25. (ex 5.41.) Sergio Costa, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1.3-ter), inserire il seguente:

  1.3-quater) al graduale rientro nell'IRPEF di tutti i redditi che ne sono attualmente esclusi, a partire dal reddito da lavoro autonomo e dai canoni d'affitto assoggettati alla cedolare secca al 21 per cento.
5.26. (ex 5.45.) Pastorino.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1.3-ter), inserire il seguente:

  1.3-quater) agli obiettivi di incentivare la formazione universitaria, prevedendo per i neolaureati l'agevolazione della riduzione delle aliquote in caso di assunzione fino ad un massimo del 50 per cento, fino all'età di 30 anni e per un massimo di 5 anni.
5.27. (ex 5.49.) Della Vedova, Magi.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1.3-ter), aggiungere il seguente:

  1.3-quater) agli obiettivi di salvaguardare, con una modulazione delle aliquote, il soggetto possessore di un reddito da lavoro o d'impresa inferiore rispetto a quello di altri componenti della famiglia e dell'unione civile;.
5.28. (ex 5.50.) Della Vedova, Magi.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1.3-ter) aggiungere il seguente:

  1.3-quater) alla graduale trasformazione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, delle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con priorità a quelle di natura socio-sanitaria, in relazione ad acquisti tracciabili di specifici beni e servizi, in rimborsi erogati direttamente tramite piattaforme telematiche diffuse, ferma restando la salvaguardia dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/ 679 del Parlamento europeo e del Consiglio;.
5.31. (ex 5.53.) Marattin, Del Barba, Sottanelli.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), alinea, dopo la parola: orizzontale aggiungere le seguenti: , anche attraverso misure volte a limitare l'erosione della base imponibile,.
5.33. (ex 5.56.) Tabacci, Merola, D'Alfonso, Guerra, Toni Ricciardi, Stefanazzi.

  Al comma 1, lettera a), numero 2.1) sostituire le parole da: della medesima area fino alla fine del numero, con le seguenti: fino al valore di 12.000 euro della soglia di reddito esente da tassazione ed il contestuale riordino degli scaglioni di reddito oltre la stessa, prevedendo un'aliquota del 65 per cento per i redditi di valore superiore a 10 milioni di reddito;.
5.35. (ex 5.60.) Grimaldi, Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2.4).
*5.38. (ex *5.65.) Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2.4).
*5.39. (ex *5.67.) Toni Ricciardi, Merola, D'Alfonso, Guerra, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2.4), con il seguente:

  2.4.) ridurre il carico fiscale IRPEF a partire dai redditi medi e bassi.
5.40. D'Alfonso, Merola, Guerra, Stefanazzi, Toni Ricciardi, Tabacci.

  Al comma 1, lettera a), numero 2.4), sostituire le parole da: l'applicazione fino a: in misura agevolata con le seguenti: la progressiva detassazione.
5.41. (ex 0.5.175.7.) Fenu, Lovecchio, Alifano, Raffa.

  Al comma 1, lettera a), numero 2.4), sostituire le parole: e delle relative addizionali con le seguenti: con esclusione delle relative addizionali.
5.43. Merola, D'Alfonso, Guerra, Stefanazzi, Toni Ricciardi, Tabacci.

  Al comma 1, lettera a), numero 2.4), sopprimere le parole: sulle retribuzioni corrisposte a titolo straordinario che eccedono una determinata soglia e.

  Conseguentemente, al medesimo numero, sopprimere le parole da: ferma restando fino alla fine del numero.
5.44. Guerra, Merola, D'Alfonso, Stefanazzi, Toni Ricciardi, Tabacci.

  Al comma 1, lettera a), numero 2.4), sopprimere le parole: che eccedano una determinata soglia;.
5.45. (ex 0.5.175.8.) Fenu, Lovecchio, Alifano, Raffa.

  Al comma 1, lettera a), numero 2.4), dopo le parole: una determinata soglia aggiungere le seguenti: , sulla retribuzione derivante dalla contrattazione di secondo livello;.
5.46. (ex 0.5.175.6.) Marattin.

  Al comma 1, lettera a), numero 2.4), sopprimere le parole da: ferma restando la complessiva valutazione fino alla fine del numero.
5.47. (ex 0.5.175.5.) Marattin.

  Al comma 1, lettera a), numero 2.4), sostituire le parole da: ferma restando fino alla fine del numero, con le seguenti: nonché la limitazione del regime forfetario ai soli contribuenti di minori dimensioni.
5.48. Tabacci, Merola, D'Alfonso, Guerra, Stefanazzi, Toni Ricciardi.

  Al comma 1, lettera a), numero 2.4), aggiungere, in fine, le parole: , in ogni caso sottoponendo tali incrementi di reddito all'applicazione delle addizionali regionali e locali.
5.49. Merola, D'Alfonso, Guerra, Stefanazzi, Toni Ricciardi, Tabacci.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2.4-bis) aggiungere il seguente:

  2.4-ter) l'introduzione, per i redditi inferiori alla soglia di esenzione fiscale di cui al punto 2.1), di un sistema di imposizione negativa, in coordinamento con gli strumenti di welfare esistenti, con la finalità di accrescere l'incentivo all'incremento dell'offerta di lavoro.
5.50. (ex 5.78.) Marattin, Del Barba, Sottanelli.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere in fine le parole: , dei redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dell'assegno unico universale di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230;.
5.51. (ex 5.84.) Alifano, Lovecchio, Raffa, Fenu.

  Al comma 1, lettera a), numero 3-bis), sopprimere la parola: valutare.
5.52. Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, lettera a), numero 3-bis), dopo le parole: trasferimenti di residenza aggiungere le seguenti: o lo svolgimento dell'attività lavorativa o imprenditoriale.
5.53. Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, lettera a), numero 3-bis), aggiungere, in fine, le parole: , anche attraverso forme di incentivazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile.
5.54. Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: con eventuale assoggettamento a imposizione semplificata.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera,sopprimere il numero 4).
5.58. (ex 5.90.) Guerra.

  Al comma 1, alla lettera b), dopo il numero 4) inserire il seguente:

    4-bis) l'individuazione di regole uniformi su tutto il territorio nazionale per determinare la maggiore redditività dei terreni autorizzati all'esercizio dell'attività di ricerca e coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo, di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ai fini della determinazione della relativa base imponibile ai fini delle imposte locali;.
5.59. (ex 5.92.) Gruppioni, Marattin, Del Barba, Sottanelli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
5.60. (ex 5.94.) Tabacci, Merola, D'Alfonso, Guerra, Toni Ricciardi, Stefanazzi.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) per i redditi dei fabbricati prevedere:

    1) la loro inclusione nella base imponibile ai fini IRPEF, mantenendo una tutela per i soli contratti a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

    2) una ritenuta d'acconto da trattenere attraverso le piattaforme digitali di intermediazione per i contribuenti che si avvalgono di tale modalità;

    3) una sovrimposta pari almeno al 3 per cento per le società la cui attività consiste nell'offerta di alloggi, diversa dall'attività alberghiera, per periodi di durata inferiore a un mese.
5.62. (ex 5.96.) Zaratti, Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera c) sostituire le parole da: la possibilità di fino alla fine della lettera, con le seguenti: la rimodulazione del regime della cedolare secca al fine di limitarne la fruizione entro un limite massimo di reddito derivante da locazioni di immobili adibiti ad uso abitativo non superiore complessivamente, per ciascun contribuente, a 120.000 euro annui.
5.64. (ex 5.100.) Tabacci.

  Al comma 1, lettera c) sostituire le parole da: estendere fino alla fine della lettera, con le seguenti: non applicare l'imposta municipale propria sugli immobili concessi in locazione, con canone concordato a prezzo calmierato, a conduttori iscritti ad un corso di laurea o di formazione post laurea in un Comune diverso da quello di residenza, per tutta la durata della locazione;.
5.65. (ex 5.99.) De Luca, Serracchiani.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: prevedendo, in relazione alla determinazione dei canoni, disposizioni analoghe a quelle previste per le locazioni ad uso abitativo, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e all'articolo 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
5.70. (ex 5.107.) Benzoni, Sottanelli, Marattin, Del Barba.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , applicando la cedolare secca esclusivamente per i contratti di locazione stipulati in appositi accordi definiti tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni delle imprese, dell'artigianato e del commercio maggiormente rappresentative.
5.71. (ex 5.111.) D'Alfonso, Merola, Guerra, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) per i redditi da fabbricati ad uso abitativo prevedere l'applicazione della cedolare secca per i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 431 del 1998, da proprietari persone fisiche con reddito inferiore a 30.000 euro come da ultima dichiarazione dei redditi.
5.74. (ex 5.115.) Zaratti, Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera d), numero 1) sostituire le parole: prevedendo un'unica categoria reddituale mediante l'elencazione con le seguenti: mediante la distinta elencazione;.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera:

   numero 2), sostituire le parole da: comprendendo fino a: impiego del capitale con le seguenti: distintamente per redditi di capitale e redditi finanziari diversi, comprendendo per questi ultimi;

   al numero 5) dopo le parole: l'applicazione aggiungere le seguenti: nel caso delle gestioni collettive del risparmio.
5.80. (ex 5.122.) Guerra, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1, lettera d), dopo il numero 8) aggiungere il seguente:

    8-bis) la revisione della tassazione sulle transazioni finanziarie attraverso un allargamento della sua base imponibile da estendere a tutte le azioni, alle obbligazioni societarie, ed a tutti gli strumenti derivati, con aliquota da applicare ad ogni singola transazione, al fine di contrastare le operazioni più altamente speculative;.
5.81. (ex 5.129.) Grimaldi, Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera d), dopo il numero 10) aggiungere il seguente:

    10-bis) Parificazione dell'imposizione fiscale sui rendimenti maturati dalle casse di previdenza a quella sui rendimenti maturati dalle forme di previdenza complementare.
5.82. (ex 5.134.) Marattin, Del Barba, Sottanelli.

  Al comma 1, lettera e), dopo le parole: dei compensi in natura, aggiungere le seguenti: elevando il limite di detassazione e;.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera,aggiungere in fine le parole: , garantendo in ogni caso il giusto equilibrio tra le parti al fine del raggiungimento della piena tutela del trattamento salariale minimo complessivo, avuto riguardo altresì alla tutela dei salari dalla perdita del potere d'acquisto dovuto a fenomeni inflattivi;.
5.83. (ex 5.140.) Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, lettera f), numero 01), aggiungere, in fine, le parole: o trasformazione, su opzione del contribuente, della ritenuta d'acconto in un credito di imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fermi restando i successivi adempimenti dichiarativi di conguaglio.
5.87. (ex 0.5.177.1.) Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, lettera f), dopo il numero 1.4) aggiungere il seguente:

  1.4-bis) il rientro dei redditi sottoposti al regime forfetario nell'IRPEF con la previsione, per i contribuenti di minori dimensioni, di aliquote di compensazione dell'IVA riscossa e di un sistema semplificato di comunicazioni e adempimenti fiscali, previo tutoraggio dell'amministrazione finanziaria. anche attraverso CAF o intermediari abilitati.
5.88. (ex 5.156.) Merola, D'Alfonso, Guerra, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) per i redditi fino a 40.000 euro, graduale introduzione, a partire dai nuclei familiari con figli a carico iscritti a scuola e università, di vantaggi di natura fiscale, in forma di credito di imposta o detrazione, per le spese in biglietti per cinema, teatri, concerti, eventi culturali, musei, monumenti e parchi archeologici; musica, libri, anche di testo scolastici e universitari, abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale, prodotti dell'editoria audiovisiva, nonché corsi di teatro, musica e lingue straniere;.
5.89. (ex 5.162.) Orrico, Amato, Caso, Cherchi, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

   f-bis) per i redditi fino a 40.000 euro, l'introduzione, di vantaggi di natura fiscale, in forma di credito di imposta o detrazione, per le spese in biglietti per cinema, teatri, concerti, eventi culturali, musei, monumenti e parchi archeologici; musica, libri, anche di testo scolastici e universitari, abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale, prodotti dell'editoria audiovisiva, nonché corsi di teatro, musica e lingue straniere;.
5.90. (ex 5.163.) Orrico, Amato, Caso, Cherchi, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) per i redditi d'impresa, la previsione di un unico regime opzionale di determinazione forfettaria del reddito derivante dall'esercizio delle attività dirette alla produzione di beni ed alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile tra le quali le attività di agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96;.
5.91. (ex 5.169.) Caramiello, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, lettera h), numero 3), sopprimere le parole: nonché esonerando i medesimi da ogni forma dichiarativa di carattere patrimoniale.
5.93. Stefanazzi, Merola, D'Alfonso, Guerra, Toni Ricciardi, Tabacci.

A.C. 1038-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti:

   a) riduzione dell'aliquota dell'IRES nel caso in cui sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, o anche in nuove assunzioni ovvero in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili una somma corrispondente, in tutto o in parte, al reddito entro i due periodi d'imposta successivi alla sua produzione. La riduzione non si applica al reddito corrispondente agli utili che, nel predetto biennio, sono distribuiti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'attività d'impresa. La distribuzione degli utili stessi si presume avvenuta qualora sia accertata l'esistenza di componenti reddituali positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti; coordinamento di tale disciplina con le altre disposizioni in materia di reddito d'impresa;

   a-bis) in alternativa alle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo della lettera a), per le imprese che non beneficiano della riduzione di cui alla citata lettera, prevedere la possibilità di fruire di eventuali incentivi fiscali riguardanti gli investimenti qualificati, anche attraverso il potenziamento dell'ammortamento, nonché di misure finalizzate all'effettuazione di nuove assunzioni, anche attraverso la possibile maggiorazione della deducibilità dei costi relativi alle medesime;

   b) razionalizzazione e semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili, al fine di prevedere una disciplina omogenea e un trattamento fiscale uniforme per tutte le fattispecie rilevanti a tal fine, comprese quelle di cambiamento dell'assetto contabile, e di limitare possibili arbitraggi tra realizzi non imponibili e assunzioni di valori fiscalmente riconosciuti;

   c) revisione della disciplina della deducibilità degli interessi passivi anche attraverso l'introduzione di apposite franchigie, fermo restando il contrasto dell'erosione della base imponibile realizzata dai gruppi societari transnazionali;

   d) riordino del regime di compensazione delle perdite fiscali e di circolazione di quelle delle società partecipanti a operazioni straordinarie o al consolidato fiscale, con l'osservanza, in particolare, dei seguenti princìpi:

    1) revisione del regime delle perdite nel consolidato, al fine di evitare le complessità derivanti dall'attribuzione di quelle non utilizzate dalla consolidante all'atto dell'interruzione o della revoca della tassazione di gruppo;

    2) tendenziale omogeneizzazione dei limiti e delle condizioni di compensazione delle perdite fiscali;

    3) modifica della disciplina del riporto delle perdite nell'ambito delle operazioni di riorganizzazione aziendale, non penalizzando quelle conseguite a partire dall'ingresso dell'impresa nel gruppo societario, e revisione del limite quantitativo rappresentato dal valore del patrimonio netto e della nozione di modifica dell'attività principale esercitata;

    4) definizione delle perdite finali ai fini del loro riconoscimento secondo i princìpi espressi dalla giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell'Unione europea;

   e) sistematizzazione e razionalizzazione della disciplina dei conferimenti di azienda e degli scambi di partecipazioni mediante conferimento, con particolare riferimento alle partecipazioni detenute nelle holding, nel rispetto dei vigenti princìpi di neutralità fiscale e di valutazione delle azioni o quote ricevute dal conferente in base alla corrispondente quota delle voci del patrimonio netto formato dalla conferitaria per effetto del conferimento;

   f) previsione di un regime speciale in caso di passaggio dei beni dall'attività commerciale a quella non commerciale e viceversa per effetto del mutamento della qualificazione fiscale di tali attività in conformità alle disposizioni adottate in attuazione della delega conferita dalla legge 6 giugno 2016, n. 106;

   g) razionalizzazione in materia di qualificazione fiscale interna delle entità estere, prendendo in considerazione la loro qualificazione di entità fiscalmente trasparente ovvero fiscalmente opaca operata dalla pertinente legislazione dello Stato o territorio di costituzione o di residenza fiscale.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 6.
(Princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti)

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) rafforzamento degli strumenti volti a incentivare gli incrementi netti di patrimonio e di occupazione a tempo indeterminato e stabilizzazione dei crediti di imposta finalizzati a sostenere, con priorità per le piccole e medie imprese:

    1) gli investimenti in beni strumentali nuovi, con particolare riguardo a quelli qualificati;

    2) gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica e in altre attività innovative;

    3) la formazione;

    4) le attività di ricerca e sviluppo e gli investimenti nelle aree del Mezzogiorno.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera a-bis).
6.2. (ex 6.3.) Stefanazzi, Merola, D'Alfonso, Guerra, Toni Ricciardi, Tabacci.

  Al comma 1, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole: o anche in nuove assunzioni,.
6.3. (ex 0.6.47.8.) Marattin.

  Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: o anche in nuove assunzioni aggiungere le seguenti: , in programmi di formazione per i dipendenti.
6.4. Raffa, Alifano, Fenu, Lovecchio.

  Al comma 1, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: attività d'impresa, aggiungere le seguenti: eccetto se trattasi di finalità culturali, ivi comprese la conservazione e valorizzazione di immobili culturali non costituenti beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa,.
6.8. (ex 6.16.) Orrico, Amato, Caso, Cherchi, Alifano, Lovecchio, Raffa, Fenu.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a.1) riduzione dell'aliquota dell'IRES a beneficio delle imprese che adottano sistemi di gestione certificati a favore dell'ambiente che destinano tale risparmio fiscale, anche sotto forma di crediti d'imposta trasferibili, alla realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili e alle politiche attive per il lavoro.
6.9. (ex 6.21.) Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a.1) previsione di un regime fiscale agevolato per le società di capitali e le società di cui all'articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, costituite esclusivamente da giovani di età compresa tra i 18 e i 36 anni non compiuti, a condizione che essi vi svolgano attività lavorativa, individuando, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione, specifici requisiti in termini di conseguimento di ricavi, spese complessive per lavoro accessorio, lavoro dipendente nonché per i compensi eventualmente erogati ai collaboratori e costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali, nonché le cause di esclusione e le modalità applicative per i soggetti in attività e per coloro che avviano una nuova attività.
6.10. (ex 6.22.) Baldino, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a.1) riduzione dell'aliquota dell'IRES a beneficio delle grandi imprese che hanno un rapporto, tra il salario più basso riconosciuto e lo stipendio complessivo del primo dirigente più alto in grado, non superiore a 1 su 50, destinando tale risparmio fiscale, anche sotto forma di crediti d'imposta trasferibili, alle politiche attive per il lavoro.
6.11. (ex 6.23.) Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a-bis).
6.13. (ex 0.6.47.1.) Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, lettera a-bis), sopprimere le parole: , anche attraverso il potenziamento dell'ammortamento,.
6.14. Lovecchio, Alifano, Raffa, Fenu.

  Al comma 1, lettera a-bis), sostituire le parole: dell'ammortamento con le seguenti: degli incentivi fiscali esistenti, a partire dai crediti d'imposta relativi al piano transizione 4.0.
6.15. (ex 0.6.47.2.) Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, lettera a-bis), sostituire le parole: dell'ammortamento con le seguenti: degli incentivi fiscali esistenti.
6.16. (ex 0.6.47.3.) Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, lettera a-bis), sostituire le parole: dell'ammortamento con le seguenti: delle agevolazioni connesse all'acquisto di beni strumentali innovativi e alla formazione e specializzazione interna alle imprese, preservando a tal fine lo strumento del credito di imposta,.
6.17. Lovecchio, Alifano, Raffa, Fenu.

  Dopo la lettera a-bis), aggiungere le seguenti:

   a-ter) stabilizzazione delle forme di incentivazione degli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, di cui ai commi da 1051 a 1058-ter dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che includano in ogni caso quelli funzionali al miglioramento dell'efficienza energetica, della sostenibilità, dell'uso e del riutilizzo delle risorse naturali, tra cui quella idrica, nonché alla trasformazione dell'impresa e dei suoi processi in chiave tecnologica e digitale;

   a-quater) introduzione di una quota di decontribuzione in caso di nuove assunzioni.
6.18. (ex 6.5.) Marattin, Richetti, Pastorella, Del Barba, Sottanelli.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) revisione della disciplina dell'utilizzo in compensazione delle perdite fiscali anche attraverso l'eliminazione del limite di riportabilità delle perdite fiscali e l'introduzione del regime di riporto all'indietro delle medesime, nonché riordino del regime di compensazione delle perdite fiscali e di circolazione di quelle delle società partecipanti a operazioni straordinarie o al consolidato fiscale, con l'osservanza, in particolare, dei seguenti princìpi:

    1) revisione del regime delle perdite nel consolidato fiscale, al fine di evitare le complessità derivanti dall'attribuzione di quelle non utilizzate dalla consolidante all'atto dell'interruzione o della revoca della tassazione di gruppo;

    2) tendenziale omogeneizzazione dei limiti e delle condizioni di compensazione delle perdite fiscali;

    3) modifica della disciplina del riporto delle perdite nell'ambito delle operazioni di riorganizzazione aziendale, non penalizzando quelle conseguite a partire dall'ingresso dell'impresa nel gruppo societario, e revisione del limite quantitativo rappresentato dal valore del patrimonio netto e della nozione di modifica dell'attività principale esercitata;

    4) definizione delle perdite finali ai fini del loro riconoscimento secondo i princìpi espressi dalla giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell'Unione europea.
6.19. (ex 6.30.) Gruppioni, Marattin, Del Barba, Sottanelli.

  Al comma 1, lettera d), sostituire l'alinea con il seguente:

   d) revisione della disciplina dell'utilizzo in compensazione delle perdite fiscali anche attraverso l'eliminazione del limite di riportabilità delle perdite fiscali e l'introduzione del regime di riporto all'indietro delle medesime, nonché riordino del regime di compensazione delle perdite fiscali e di circolazione di quelle delle società partecipanti a operazioni straordinarie o al consolidato fiscale, con l'osservanza, in particolare, dei seguenti princìpi:.
6.20. (ex 6.31.) D'Alfonso.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) introduzione di incentivi fiscali per la bonifica dell'amianto in attuazione degli obblighi comunitari di protezione dei lavoratori di cui alla Direttiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e alla Direttiva 477/83/CEE del Consiglio.
6.21. (ex 6.33.) De Luca.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) indipendentemente dalla natura giuridica rivestita, la previsione di un regime opzionale di determinazione forfettaria del reddito derivante dall'esercizio delle attività dirette alla produzione di beni ed alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, tra le quali le attività di agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96.
6.22. (ex 6.34.) Caramiello, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) previsione di un regime di premialità fiscale con l'obiettivo di favorire la transizione energetica e climatica delle imprese relativamente all'innovazione di processi e prodotti e di migliorarne la competitività.
6.23. (ex 6.35.) Sergio Costa, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) introduzione di misure per coadiuvare le piccole e medie imprese nell'acquisizione di servizi per l'ottenimento delle certificazioni ambientali, etiche e sociali, la promozione dei valori ESG e per l'applicazione dei principi di rendicontazione di sostenibilità.
6.24. (ex 6.36.) Sergio Costa, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per le imprese individuali e le società di persone)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo è delegato a provvedere all'introduzione di un regime impositivo opzionale, per un periodo d'imposta di almeno tre anni per le imprese individuali e per le società di persone in contabilità ordinaria che assoggetti a tassazione separata il reddito d'impresa con la stessa aliquota prevista per le società di capitali.
  2. Il regime impositivo opzionale introdotto ai sensi del comma 1 garantisce, in ogni caso, che l'utile prodotto dall'impresa che aderisce a tale regime sia impiegato in investimenti produttivi destinati alla transizione energetica e alle politiche attive per il lavoro.
6.01. (ex 6.01.) Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Revisione del catasto dei fabbricati)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati in tutto il territorio nazionale:

   a) l'attribuzione a ciascuna unità immobiliare di un valore patrimoniale mediante un processo estimativo che:

    1) utilizza il metro quadrato come unità di consistenza, specificando i criteri di calcolo della superficie dell'unità immobiliare;

    2) utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale anche all'interno di uno stesso comune;

   b) la determinazione della rendita per le unità immobiliari mediante un processo estimativo che, con riferimento alle medesime unità di consistenza previste per la determinazione del valore patrimoniale di cui alla lettera a):

    1) utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra i redditi da locazione medi, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale, qualora sussistano dati consolidati nel mercato delle locazioni;

    2) qualora non vi sia un consolidato mercato delle locazioni, applica ai valori patrimoniali specifici saggi di redditività desumibili dal mercato, nel triennio antecedente l'anno di entrata in vigore del decreto legislativo;

   c) la previsione di meccanismi di adeguamento periodico dei valori patrimoniali e delle rendite delle unità immobiliari urbane, in relazione alla modificazione delle condizioni del mercato di riferimento e comunque non al di sopra del valore di mercato.

  2. Il Governo è delegato, altresì, ad emanare, con i decreti legislativi di cui al comma 1, norme dirette a garantire l'invarianza del gettito delle singole imposte il cui presupposto e la cui base imponibile sono influenzati dalle stime di valori patrimoniali e rendite, a tal fine prevedendo, contestualmente all'efficacia impositiva dei nuovi valori, la modifica delle relative aliquote impositive, delle eventuali deduzioni, detrazioni o franchigie, la cancellazione dei coefficienti di rivalutazione diversi da quello all'inflazione, finalizzate ad evitare un aggravio del carico fiscale, con particolare riferimento alle imposte sui trasferimenti e all'imposta municipale propria (IMU).
6.02. (ex 6.05.) Merola, D'Alfonso, Guerra, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

A.C. 1038-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 7.
(Princìpi e criteri direttivi per la revisione dell'imposta sul valore aggiunto)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA):

   a) ridefinire i presupposti dell'imposta al fine di renderli più aderenti alla normativa dell'Unione europea;

   b) rivedere le disposizioni che disciplinano le operazioni esenti, anche individuando le operazioni per le quali i contribuenti possono optare per l'imponibilità, in conformità ai criteri posti dalla normativa dell'Unione europea;

   c) razionalizzare il numero e la misura delle aliquote dell'IVA secondo i criteri posti dalla normativa dell'Unione europea, al fine di prevedere una tendenziale omogeneizzazione del trattamento per beni e servizi similari, anche individuati mediante il richiamo alla nomenclatura combinata o alla classificazione statistica, meritevoli di agevolazione in quanto destinati a soddisfare le esigenze di maggiore rilevanza sociale;

   d) rivedere la disciplina della detrazione per:

    1) consentire ai soggetti passivi di rendere la detrazione più aderente all'effettivo utilizzo dei beni e dei servizi impiegati ai fini delle operazioni soggette all'imposta, prevedendo, in particolare, la facoltà di applicare il criterio pro rata di detraibilità ai soli beni e servizi utilizzati da un soggetto passivo sia per operazioni che danno diritto a detrazione sia per operazioni che non danno tale diritto;

    2) armonizzare i criteri di detraibilità dell'imposta relativa ai fabbricati a quelli previsti dalla normativa dell'Unione europea;

    3) prevedere che, in relazione ai beni e servizi acquistati o importati per i quali l'esigibilità dell'imposta si verifica nell'anno precedente a quello di ricezione della fattura, il diritto alla detrazione possa essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui la fattura è ricevuta;

   e) ridurre l'aliquota dell'IVA all'importazione di opere d'arte, recependo la direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio, del 5 aprile 2022, ed estendendo l'aliquota ridotta anche alle cessioni di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione;

   f) razionalizzare la disciplina del gruppo IVA al fine di semplificare le disposizioni previste per la costituzione del gruppo e per l'applicazione dell'istituto;

   g) razionalizzare la disciplina dell'IVA per gli enti del Terzo settore, anche al fine di semplificare gli adempimenti relativi alle attività di interesse generale.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 7.
(Princìpi e criteri direttivi per la revisione dell'imposta sul valore aggiunto)

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , garantendo fasce di esenzione sui prodotti di prima necessità per i soggetti più fragili e aumentando la tassazione sui beni di lusso inquinanti o ad alto consumo di energia;.
7.1. (ex 7.3.) Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: normativa dell'Unione europea, aggiungere le seguenti: garantendo aliquote ridotte in particolare per il «bene casa», per il recupero dei fabbricati esistenti e per le opere e i servizi pubblici,.
7.2. (ex 7.6.) Simiani.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: nonché al fine di contenere l'erosione dell'imposta indotta dall'applicazione di aliquote ridotte.
7.4. (ex 7.9.) Guerra, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) adeguare le strutture e le aliquote della tassazione indiretta, in coerenza con l'European Green Deal e con la disciplina europea armonizzata dell'accisa, in modo da tener conto dell'impatto ambientale dei diversi prodotti nonché con l'obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti, alla promozione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili e alla promozione di uno sviluppo sostenibile;.
7.5. (ex 7.11.) Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) prevedere un'aliquota Iva agevolata applicabile ai corrispettivi relativi alle opere di ristrutturazione dei corsi d'acqua, agli interventi per stabilizzare pendici di montagne e colline, per attività di rimboschimento, per il consolidamento dei terreni, per la realizzazione di pavimentazioni drenanti e per ogni altro intervento diretto a fronteggiare, mitigare o eliminare lo stato di pericolosità causato da fenomeni di dissesto idrogeologico;.
7.6. (ex 7.12.) Gadda, Marattin, Del Barba, Sottanelli.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) introdurre un'imposta parametrata alla quantità di biossido di carbonio emessa per chilometro ed eccedente una certa soglia, a carico di chi acquisti, anche in locazione finanziaria, e immatricoli in Italia, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, anche già immatricolato in un altro Stato, prevedendo appositi scaglioni disincentivanti e relativi importi sulla base delle predette emissioni;.
7.7. (ex 7.13.) Sergio Costa, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) rimodulare l'imposizione indiretta in funzione delle emissioni di CO2 e aumentare il limite alla detraibilità dell'IVA per tutti i veicoli a basse emissioni;.
7.8. (ex 7.14.) Sergio Costa, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

   d-bis) prevedere interventi specifici per ridurre l'evasione dell'imposta, anche attraverso la previsione dell'applicazione, alle sole operazioni intermedie, comprese le importazioni, di un'aliquota IVA unica, tendenzialmente pari a quella effettiva dell'IVA nel suo complesso, in modo da lasciare pressoché invariato anche il gettito garantito dalle operazioni indetraibili;.
7.9. (ex 7.17.) Guerra, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: , nonché agli interventi di conservazione, tutela e manutenzione dei beni culturali sottoposti al vincolo ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
*7.10. (ex 7.20.) Manzi, Merola.

  Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: , nonché agli interventi di conservazione, tutela e manutenzione dei beni culturali sottoposti al vincolo ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
*7.11. (ex 7.22.) Orrico, Amato, Caso, Cherchi, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) ridurre l'aliquota dell'IVA ai beni offerti in libera vendita e prodotti nell'ambito di progetti volti al reinserimento lavorativo o all'inclusione sociale, organizzati e/o gestiti da un ente del Terzo Settore, e riservati a persone in stato di detenzione, a persone con disabilità ovvero a persone in condizioni di fragilità o svantaggio temporanee o permanenti;.
7.12. (ex 7.23.) Stefanazzi.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) rivedere la disciplina, anche sanzionatoria, applicabile in caso di errori di fatturazione o di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva erroneamente assolta dal cedente o prestatore, armonizzandola a quella prevista dalla Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, prevedendo la sanzione in misura fissa nell'ipotesi di detrazione di imposta non dovuta per applicazione di aliquota superiore, di assoggettamento all'imposta di operazioni non imponibili, esenti o non soggette nonché di riduzione della base imponibile, sempre che il cedente o prestatore abbia versato l'imposta e fatti salvi i casi di frodi, nonché l'ampliamento dei termini per l'emissione delle note di variazione e per la richiesta di rimborso dell'imposta non dovuta.
7.13. (ex 7.27.) Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) prevedere la regolazione istantanea con sistema digitale aperto dell'imposta sul valore aggiunto per i soggetti che operano nell'esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione tenuti alla fatturazione elettronica, istituendo appositi conti correnti fiscali digitali presso l'Agenzia delle entrate, mediante definizione delle modalità di riconoscimento, rilevazione, versamento, compensazione, rimborso e disposizione, parziale e totale, del saldo a credito per il contribuente, anche prevedendo forme di cedibilità nella regolamentazione dell'imposta sul valore aggiunto nei normali rapporti commerciali tra operatori economici.
7.14. (ex 7.31.) Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) prevedere un unico regime opzionale di determinazione forfettaria dell'imposta per le attività dirette alla produzione di beni ed alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile tra le quali le attività di agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96.
7.15. (ex 7.37.) Caramiello, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

   g-bis) prevedere un regime fiscale speciale per le aziende e le attività produttive che operano nel rispetto del benessere animale;.
7.18. (ex 7.41.) Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

   g-bis) prevedere un regime fiscale speciale per le aziende e le attività produttive che operano nei comuni montani;.
7.19. (ex 7.46.) Zaratti, Borrelli, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per la revisione dell'imposizione fiscale su autovetture e flotte aziendali)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva altresì i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione del regime fiscale sulle autovetture, con l'obiettivo di contribuire al raggiungimento dei target, nazionali ed europei, di decarbonizzazione:

   a) revisione della tassa di immatricolazione parametrandola al costo del veicolo e alle emissioni di CO2;

   b) revisione della fiscalità per i veicoli aziendali, prevedendo misure di declinazione delle percentuali di deducibilità del costo di acquisto o del leasing in base ai parametri emissivi di CO2/km del mezzo;

   c) revisione delle imposte sulle auto aziendali concesse come fringe benefit ai dipendenti, prevedendo una progressività dell'imposizione fiscale sulla base dei parametri emissivi di CO2/km del mezzo;

   d) revisione delle percentuali di detraibilità dell'IVA per i veicoli aziendali, prevedendo misure di declinazione delle percentuali di detraibilità in base ai parametri emissivi di CO2/km del mezzo.
*7.01. (ex 7.01.) Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Curti, Borrelli.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per la revisione dell'imposizione fiscale su autovetture e flotte aziendali)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione del regime fiscale sulle autovetture, con l'obiettivo di contribuire al raggiungimento dei target, nazionali ed europei, di decarbonizzazione:

   a) revisione della tassa di immatricolazione parametrandola al costo del veicolo e alle emissioni di CO2;

   b) revisione della fiscalità per i veicoli aziendali, prevedendo misure di declinazione delle percentuali di deducibilità del costo di acquisto o del leasing in base ai parametri emissivi di CO2/km del mezzo;

   c) revisione delle imposte sulle auto aziendali concesse come fringe benefit ai dipendenti, prevedendo una progressività dell'imposizione fiscale sulla base dei parametri emissivi di CO2/km del mezzo;

   d) revisione delle percentuali di detraibilità dell'IVA per i veicoli aziendali, prevedendo misure di declinazione delle percentuali di detraibilità in base ai parametri emissivi di CO2/km del mezzo.
*7.02. (ex 7.02.) Cappelletti, Alifano, Lovecchio, Raffa.

A.C. 1038-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Princìpi e criteri direttivi per il graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP):

   a) procedere al graduale superamento dell'imposta, con priorità per le società di persone e le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, e istituire una sovrimposta, determinata secondo le medesime regole dell'IRES, con l'esclusione del riporto delle perdite, ovvero secondo regole particolari per gli enti non commerciali, con invarianza del carico fiscale, assicurando alle regioni un gettito in misura equivalente a quello attuale, da ripartire tra le stesse sulla base dei criteri vigenti in materia di IRAP;

   b) provvedere affinché l'intervento di cui alla lettera a) garantisca comunque il finanziamento del fabbisogno sanitario e il gettito in misura equivalente per le regioni che presentano squilibri di bilancio sanitario o sono sottoposte a piani di rientro i quali, in base alla legislazione vigente, comportano l'applicazione, anche automatica, di aliquote dell'IRAP maggiori di quelle minime;

   c) garantire il rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera f), per tutte le regioni, anche nella fase transitoria del graduale superamento dell'imposta.

  2. Gli interventi normativi effettuati in attuazione del comma 1 non devono generare aggravi di alcun tipo sui redditi di lavoro dipendente e di pensione.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 8.
(Princìpi e criteri direttivi per il graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.
(Istituzione di una imposta regionale a carico delle attività produttive per finanziare la sanità ed il welfare)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo provvede alla revisione dell'imposta regionale a carico delle attività produttive con ampia base imponibile, fissando l'aliquota in misura tale da garantire un gettito capace di sostenere almeno il 50 per cento dei costi sanitari.
  2. Il maggior gettito derivante dall'imposta di cui al precedente comma 1 è destinato a ridurre la pressione fiscale ed il costo degli oneri sociali di lavoratori e pensionati.
8.1. (ex 8.2.) Mari, Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: e istituire una sovrimposta fino a: con invarianza del carico fiscale.
8.2. (ex 8.3.) Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: assicurando alle regioni fino alla fine della lettera.
8.3. (ex 0.8.6.1.) Fenu, Lovecchio, Alifano, Raffa.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per la revisione delle aliquote relative alle imposte sulle transazioni finanziarie)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, altresì, i seguenti princìpi e criteri direttivi per la revisione delle aliquote relative alle imposte sulle transazioni finanziarie di cui all'articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228:

   a) con riferimento all'imposta sulle operazioni finanziarie di acquisto o vendita, definire scaglioni di tassazione decrescenti al crescere del tempo di titolarità del titolo oggetto della transazione;

   b) con riferimento all'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, al fine di apportare le necessarie modifiche alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, prevedere:

    1) per i derivati cosiddetti «speculativi», quali, tra gli altri, contratti futures, covered warrants, warrants, CFD, certificates, la variabilità della tassazione a seconda della tipologia di strumento e del relativo sottostante, nonché commisurata al valore del contratto;

    2) per i derivati option, di copertura dai rischi su operazioni finanziarie e no, comprese quelli di copertura dai rischi su cambi, cosiddetti «forex», stipulati da soggetti istituzionali o privati, una tassazione fissa determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto;

    3) per i derivati short selling, allo scoperto, aventi ad oggetto obbligazioni sui titoli di Stato una tassazione massima sul valore del contratto;

    4) per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione forme di riduzione d'imposta;

    5) per i derivati cosiddetti «speculativi» una tassazione maggiore per i soggetti istituzionali rispetto ai soggetti privati;

   d) con riferimento alla tassazione sulle operazioni in valute virtuali, definire scaglioni di tassazione crescenti al crescere della plusvalenza di transazione realizzata;

   e) con riferimento alle operazioni ad alta frequenza, di cui all'articolo 1, comma 495, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, modulare l'aliquota d'imposta vigente secondo princìpi di progressività per scaglioni di importi negoziati crescenti al crescere del controvalore della transazione, determinato sulla base del saldo netto del numero di titoli negoziati da ciascun soggetto e per lo stesso strumento finanziario, valorizzato al prezzo di costo;

   f) istituire, in collaborazione con la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), una piattaforma telematica sulle operazioni su strumenti finanziari derivati aventi ad oggetto obbligazioni di Stato, dove identificare, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i contraenti delle negoziazioni, distinguendo i soggetti istituzionali da quelli privati, e dove annotare per ciascun soggetto il numero e il valore degli strumenti finanziari negoziati nonché il nome dell'intermediario finanziario.
8.01. (ex 8.01.) Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per la modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili e la revisione del catasto dei fabbricati)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo, al fine di revisionare la disciplina relativa al sistema di rilevazione catastale attraverso la modernizzazione degli strumenti di individuazione e di controllo delle consistenze dei terreni e dei fabbricati, osserva, altresì, i seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) prevedere strumenti, da porre a disposizione dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, atti a facilitare e ad accelerare l'individuazione e, eventualmente, il corretto classamento delle seguenti fattispecie:

    1) immobili attualmente non censiti o che non rispettano la reale consistenza di fatto, la relativa destinazione d'uso ovvero la categoria catastale attribuita;

    2) terreni edificabili accatastati come agricoli;

    3) immobili abusivi, individuando a tale fine specifici incentivi e forme di valorizzazione delle attività di accertamento svolte dai comuni in questo ambito, nonché garantendo la trasparenza delle medesime attività;

   b) prevedere strumenti e modelli organizzativi che facilitino la condivisione dei dati e dei documenti, per via telematica, tra l'Agenzia delle entrate e i competenti uffici dei comuni nonché la loro coerenza ai fini dell'accatastamento delle unità immobiliari.

  2. Il Governo è delegato altresì a prevedere, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, l'integrazione delle informazioni presenti nel catasto dei fabbricati in tutto il territorio nazionale, da rendere disponibile a decorrere dal 1° gennaio 2026, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) prevedere che le informazioni rilevate secondo i princìpi di cui al presente comma non possano essere utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi la cui applicazione si fonda sulle risultanze catastali e, conseguentemente, per la determinazione delle agevolazioni e dei benefìci sociali;

   b) prevedere che sia indicata per ciascuna unità immobiliare, oltre alla rendita catastale risultante a normativa vigente sulla base dei dati nella disponibilità dell'Agenzia delle entrate, anche un'ulteriore rendita, suscettibile di periodico aggiornamento, determinata utilizzando i criteri previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, ove necessario, tenendo anche conto:

    1) dell'articolazione del territorio comunale in ambiti territoriali omogenei di riferimento;

    2) della rideterminazione delle destinazioni d'uso catastali, distinguendole in ordinarie e speciali;

    3) dell'adozione di unità di consistenza per gli immobili di tipo ordinario;

   c) prevedere, nella consultazione catastale, l'accesso alla banca di dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare;

   d) prevedere, per le unità immobiliari riconosciute di interesse storico o artistico, come individuate ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, adeguate riduzioni del reddito delle unità immobiliari urbane, che tengano conto dei particolari e più gravosi oneri di manutenzione e conservazione nonché del complesso dei vincoli legislativi alla destinazione, all'utilizzo, alla circolazione giuridica e al restauro di tali immobili.

  3. Il Governo è delegato altresì a prevedere, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, che una quota dell'eventuale maggiore gettito derivante dalle attività di cui al comma 1 del presente articolo sia destinata alla riduzione dell'imposizione tributaria sugli immobili e prevalentemente attribuita ai comuni ove ricadono gli immobili interessati dalle disposizioni di cui al presente articolo.
  4. Il Governo è delegato altresì a prevedere, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, procedimenti amministrativi semplificati e modalità di collaborazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate, affidando a quest'ultima anche i compiti di indirizzo e coordinamento.
8.02. (ex 8.03.) Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per la modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili e la revisione del catasto dei fabbricati)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi per modificare la disciplina relativa al sistema di rilevazione catastale al fine di modernizzare gli strumenti di individuazione e di controllo delle consistenze dei terreni e dei fabbricati:

   a) prevedere strumenti, da porre a disposizione dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, atti a facilitare e ad accelerare l'individuazione e il classamento degli immobili, con particolare riferimento agli immobili e i terreni non censiti o che non rispettano la reale consistenza di fatto, la relativa destinazione d'uso ovvero la categoria catastale attribuita;

   b) prevedere strumenti e modelli organizzativi che facilitino la condivisione dei dati e dei documenti, in via telematica, tra l'Agenzia delle entrate e i competenti uffici dei comuni nonché la loro coerenza ai fini dell'accatastamento delle unità immobiliari;

   c) prevedere l'aggiornamento delle informazioni presenti nel catasto attraverso l'interoperabilità dei dati catastali, tenendo altresì conto, ai fini della determinazione della redditività, della composizione e della situazione reddituale del nucleo familiare, al fine di eliminare le sperequazioni e garantire l'equità sociale;

   d) prevedere che le informazioni rilevate secondo i princìpi di cui al presente articolo non possano essere utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi la cui applicazione si fonda sulle risultanze catastali e, conseguentemente, per la determinazione delle agevolazioni e dei benefìci sociali.
8.03. (ex 8.02.) Fenu, Lovecchio, Raffa, Alifano.

A.C. 1038-A – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.
(Altre disposizioni)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) nell'ambito degli istituti disciplinati dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14:

    1) prevedere un regime di tassazione del reddito delle imprese, comprese quelle minori e le grandi imprese, che fanno ricorso ai predetti istituti, distinguendo tra:

     1.1) istituti liquidatori, da cui discende l'estinzione dell'impresa debitrice, per i quali il reddito d'impresa si determina sulla base del metodo del residuo attivo conseguito in un periodo unico;

     1.2) istituti di risanamento, che non determinano l'estinzione dell'impresa, per i quali si applica l'ordinaria disciplina del reddito d'impresa, con conseguente adeguamento degli obblighi e degli adempimenti, anche di carattere dichiarativo, da porre a carico delle procedure liquidatorie, anche relativamente al periodo d'imposta precedente;

    2) estendere agli istituti liquidatori nonché al concordato preventivo e all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese, anche non liquidatori, il regime di adempimenti attualmente previsto ai fini dell'IVA per la liquidazione giudiziale;

    3) estendere a tutti gli istituti disciplinati dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al citato decreto legislativo n. 14 del 2019 l'applicazione delle disposizioni degli articoli 88, comma 4-ter, e 101, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dell'articolo 26, commi 3-bis, 5, 5-bis e 10-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e l'esclusione dalle responsabilità previste dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dall'articolo 2560 del codice civile;

    4) introdurre disposizioni che disciplinino gli effetti derivanti dall'accesso delle imprese a uno dei predetti istituti relativamente:

     4.1) al rimborso e alla cessione dei crediti d'imposta maturati nel corso delle procedure, prevedendo che, nelle procedure liquidatorie, tali operazioni siano possibili anche prima della chiusura della procedura, previo accertamento degli stessi crediti da parte dell'Amministrazione finanziaria;

     4.2) alla notificazione degli atti impositivi, prevedendone l'obbligo nei riguardi sia degli organi giudiziali sia dell'impresa debitrice e attribuendo nelle procedure liquidatorie la legittimazione processuale agli organi giudiziali, ferma restando, in ogni caso, quella dell'impresa debitrice;

    5) prevedere la possibilità di raggiungere un accordo sul pagamento parziale o dilazionato dei tributi, anche locali, nell'ambito della composizione negoziata, prevedendo l'intervento del tribunale, e introdurre analoga disciplina per l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

   b) rivedere la disciplina delle società non operative, prevedendo:

    1) l'individuazione di nuovi parametri, da aggiornare periodicamente, che consentano di individuare le società senza impresa, tenendo anche conto dei princìpi elaborati, in materia di imposta sul valore aggiunto, dalla giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte di giustizia dell'Unione europea;

    2) la determinazione di cause di esclusione che tengano conto, tra l'altro, dell'esistenza di un congruo numero di lavoratori dipendenti e dello svolgimento di attività in settori economici oggetto di specifica regolamentazione normativa;

   c) semplificare e razionalizzare i criteri di determinazione del reddito d'impresa al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi, fermi restando i princìpi di inerenza, neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione aziendale e divieto di abuso del diritto, attraverso la revisione della disciplina dei costi parzialmente deducibili e il rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici, prevedendo la possibilità di limitare le variazioni in aumento e in diminuzione da apportare alle risultanze del conto economico quali, in particolare, quelle concernenti gli ammortamenti, le opere, le forniture e i servizi di durata ultrannuale, le differenze su cambi per i debiti, i crediti in valuta e gli interessi di mora. Resta ferma la possibilità, per alcune fattispecie, di applicare tale avvicinamento ai soli soggetti che sottopongono il proprio bilancio di esercizio a revisione legale dei conti ovvero sono in possesso di apposite certificazioni, rilasciate da professionisti qualificati, che attestano la correttezza degli imponibili dichiarati;

   c-bis) al fine di garantire il rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici di cui alla lettera c):

    1) semplificare e razionalizzare la disciplina del codice civile in materia di bilancio, con particolare riguardo alle imprese di minori dimensioni;

    2) rivedere la disciplina recata dal decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, prevedendo, per i soggetti che adottano i princìpi contabili internazionali IAS/IFRS per il bilancio consolidato, la facoltà di applicarli anche al bilancio di esercizio, fatte salve le eccezioni ritenute necessarie per colmare eventuali lacune dei predetti princìpi contabili, coordinare il bilancio di esercizio con la sua funzione organizzativa ed evitare eccessivi aggravi amministrativi;

   c-ter) introduzione della disciplina fiscale relativa alla scissione societaria parziale disciplinata dall'articolo 2506.1 del codice civile, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

   c-quater) semplificare e razionalizzare la disciplina della liquidazione ordinaria delle imprese individuali e delle società commerciali, stabilendo la definitività del reddito relativo a ciascun periodo di imposta, fatta salva la facoltà del contribuente, se la liquidazione non si protrae rispettivamente per più di tre o di cinque esercizi, di determinare il reddito d'impresa relativo ai periodi compresi tra l'inizio e la chiusura della stessa in base al bilancio finale, provvedendo alla riliquidazione dell'imposta;

   d) rivedere e razionalizzare, anche in adeguamento ai princìpi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), gli incentivi fiscali alle imprese e i meccanismi di determinazione e fruizione degli stessi, tenendo altresì conto della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022;

   e) rivedere la fiscalità di vantaggio, in coerenza con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, privilegiando le fattispecie che rientrano nell'ambito del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di consentire il riconoscimento di agevolazioni fiscali alle imprese senza la previa autorizzazione da parte della Commissione europea;

   e-bis) favorire lo sviluppo economico del Mezzogiorno e la riduzione del divario territoriale, valutando la semplificazione del sistema di agevolazioni fiscali nei riguardi delle imprese finalizzato al sostegno degli investimenti, con particolare riferimento alle zone economiche speciali;

   f) semplificare e razionalizzare, in coerenza con le disposizioni del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e con il diritto dell'Unione europea, i regimi agevolativi previsti in favore dei soggetti che svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano finalità sociali nel rispetto dei princìpi di solidarietà e sussidiarietà, nonché i diversi regimi di deducibilità dal reddito complessivo delle erogazioni liberali disposte in favore degli enti aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;

   g) completare e razionalizzare le misure fiscali previste per gli enti sportivi e il loro coordinamento con le altre disposizioni dell'ordinamento tributario, con l'obiettivo di favorire, tra l'altro, l'avviamento e la formazione allo sport dei giovani e dei soggetti svantaggiati.

   g-bis) adottare misure volte a favorire la permanenza in Italia di studenti ivi formati, anche mediante la razionalizzazione degli incentivi per il rientro in Italia di persone ivi formate occupate all'estero.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 9.
(Altre disposizioni)

  Al comma 1, lettera b), alinea, premettere le parole: nella prospettiva del definitivo superamento,.
9.1. (ex 9.4.) Benzoni, Marattin, Del Barba, Sottanelli.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c.1) prevedere l'applicazione di una addizionale locale e regionale per i redditi sottoposti a regimi forfetari di determinazione del reddito e a regimi cedolari, con l'esclusione dei soli redditi finanziari, al fine di assicurare la partecipazione di tutti i contribuenti al finanziamento dei servizi garantiti dagli enti territoriali;.
9.2. (ex 9.11.) Merola, D'Alfonso, Guerra, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1, lettera c-bis, sopprimere il numero 1).
9.3. (ex 0.9.46.1.) D'Alfonso, Merola, Guerra, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1, lettera c-bis, sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) in funzione della semplificazione della determinazione del reddito di impresa per i soggetti di minori dimensioni, semplificare e razionalizzare la disciplina del codice civile in materia di bilancio;.
9.4. (ex 0.9.46.3.) Marattin.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c-quater.
9.5. Guerra, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) promuovere l'innovazione, la competitività e la sostenibilità economica di famiglie e imprese nel processo di transizione energetica e climatica;.
9.7. (ex 9.21.) Sergio Costa, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e.1) incentivare il reinsediamento in Italia di attività produttive localizzate all'estero prevedendo una maggiorazione percentuale del valore di mercato delle attività oggetto di rimpatrio, ovvero l'introduzione di un credito di imposta parametrato al valore di mercato dei beni rimpatriati e agli investimenti realizzati in relazione al rimpatrio, ovvero la riduzione dell'aliquota IRES di ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), nonché, in ogni caso, la decontribuzione per un congruo periodo dei lavoratori neo-assunti dalle imprese rimpatriate e l'estensione dell'ambito di applicazione dell'interpello sui nuovi investimenti alle operazioni di cui alla presente lettera, a prescindere dal valore delle attività oggetto di rimpatrio;.
9.8. (ex 9.22.) Stefanazzi, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Tabacci.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:

   g.1) rendere coerente la tassazione indiretta dei vettori energetici rispetto al percorso di integrazione dei sistemi energetici come definito dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima nella prospettiva di una progressiva elettrificazione degli usi finali;

   g.2) definire le imposte in un'ottica di programmazione e previsione del gettito in ragione dei cambiamenti degli usi energetici finali dei consumatori;

   g.3) prevedere l'esenzione dalla tassazione per favorire la domanda selettiva di prodotti finali anche in relazione alle priorità di strategia industriale e climatica nazionale ed europea.
9.9. (ex 9.25.) Sergio Costa, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g.1) revisionare gli incentivi fiscali in favore delle start-up e delle PMI innovative al fine di:

    1) razionalizzare la normativa esistente in materia di incentivi fiscali agli investitori in start-up e PMI innovative, mediante coordinamento delle diverse agevolazioni previste in materia di deduzioni e detrazioni dal reddito delle persone fisiche e delle società;

    2) semplificare la normativa in materia di controlli anche mediante l'individuazione di procedure telematiche unificate e liste di controllo documentali univoche, riducendo il rischio di controlli ex post e onerosi aggravi documentali per gli operatori;

    3) introdurre misure finalizzate al potenziamento della leva finanziaria e della raccolta di capitali da parte di investitori privati, qualificati o istituzionali, incentivando il ricorso ai nuovi strumenti di finanza alternativa, da attuare mediante il ricorso a prodotti finanziari e modelli contrattuali innovativi, in linea con le migliori pratiche internazionali, tra cui i meccanismi di finanziamento, quali il crowdfunding e il direct lending, e le forme di finanziamento di private equity e venture capital e altre soluzioni di tecnologia finanziaria;

    4) potenziare e stabilizzare gli incentivi fiscali in materia di ricerca, sviluppo e innovazione valorizzando il ruolo delle imprese innovative e del personale qualificato, nonché la formazione dei lavoratori sull'utilizzo delle nuove tecnologie.
9.10. (ex 9.24.) Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

   g.1) promuovere la transizione ecologica nel pieno rispetto degli obiettivi UE e degli impegni sottoscritti nelle conferenze internazionali sul Clima in tema di superamento delle fonti fossili, attraverso:

    1) il riordino, la semplificazione e la stabilizzazione delle misure per la riqualificazione energetica e strutturale del nostro patrimonio immobiliare, al fine di fornire un quadro certo e chiaro alle famiglie e alle imprese, che comprenda la possibilità di cessione dei relativi crediti fiscali;

    2) il potenziamento degli incentivi per interventi di decarbonizzazione e riqualificazione ambientale e la progressiva rapida riduzione e azzeramento dei sussidi dannosi per l'ambiente, dei sussidi ambientalmente dannosi e per la promozione dei sussidi ambientalmente favorevoli, evitando aggravi di costi per le imprese e vincolando le risorse risparmiate alla riduzione della pressione fiscale sulle famiglie e sulle imprese;

    3) un aumento del limite in vigore alla detraibilità dell'IVA per tutti i veicoli a basse emissioni;

    4) la rimodulazione del regime di tassazione ambientale, favorendo fiscalmente gli investimenti verso tecnologie e interventi a basse e nulle emissioni di carbonio, rispettando il principio della neutralità fiscale, in coerenza con le linee guida europee e gli obiettivi stabiliti dal Green Deal UE di progressiva riduzione fino all'azzeramento delle emissioni nette di CO2 prevedendo, al fine di evitare effetti regressivi per le persone fisiche e penalizzanti per le imprese, adeguati meccanismi di compensazione e premialità in grado di accompagnare famiglie e imprese nel processo di transizione ecologica.
9.11. (ex 9.26.) Bonelli, Zanella, Borrelli, Grimaldi, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g.1) prevedere una disciplina generale della cessione dei crediti d'imposta, definendo le regole per garantire la circolarità avuto riguardo:

    1) alla cedibilità dei crediti;

    2) alla distinzione del diverso trattamento contabile tra crediti pagabili e crediti non pagabili;

    3) alla compensabilità con più fattispecie di debiti fiscali e contributivi;

    4) all'introduzione di meccanismi di autorizzazione e controllo ex ante sull'esistenza dei requisiti e delle autorizzazioni stabiliti dalla normativa vigente sulla spettanza dei crediti d'imposta nella fase di presentazione dell'istanza per il riconoscimento, anche allegando alla stessa istanza la documentazione prevista dalla legge;

    5) alla definizione delle modalità di identificazione elettronica del credito mediante l'attribuzione di un codice univoco da riportare in ogni successiva cessione del credito autorizzato e le procedure di asseverazione, conformità e verifiche in materia di antiriciclaggio da parte dei professionisti che trasmettono le istanze per conto del contribuente;

    6) all'introduzione di strumenti di monitoraggio e di blocco al trasferimento del credito in caso di sopraggiunta irregolarità contributiva e fiscale del titolare del credito.
9.12. (ex 9.27.) Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g.1) definire un quadro normativo programmatico che preveda la possibilità di istituire un contributo straordinario di solidarietà sul maggior reddito delle grandi imprese nel caso di dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi del codice della protezione civile, di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nei casi di incremento medio dei risultati conseguiti dall'impresa nei tre periodi d'imposta antecedenti pari ad almeno il 75 per cento, prevedendo altresì:

    1) l'applicazione di un'aliquota sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo d'imposta antecedente a quello in corso al momento in cui si realizzano i presupposti per il contributo;

    2) la destinazione delle maggiori entrate agli interventi connessi allo stato di emergenza.
9.13. (ex 9.30.) Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g.1) predisporre un piano nazionale di efficientamento energetico degli edifici pubblici e privati che consenta di raggiungere gli obiettivi previsti dalla normativa dell'Unione europea sulla prestazione energetica degli edifici, prevedendo:

    1) l'introduzione di agevolazioni fiscali strutturali relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica degli edifici, installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici ed eliminazione delle barriere architettoniche;

    2) l'introduzione di una disciplina generale della cessione dei crediti di imposta in materia edilizia.
9.14. (ex 9.31.) Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g.1) istituire una piattaforma telematica destinata al funzionamento digitale dei conti correnti fiscali, finalizzati:

    1) a validare, identificare e accreditare i crediti d'imposta sulle agevolazioni fiscali riconosciute;

    2) a regolamentare la loro circolazione tra i titolari di conti correnti fiscali;

    3) a prevedere strumenti di pagamento elettronici anche tramite carta elettronica fiscale per facilitare la trasferibilità delle agevolazioni.
9.15. (ex 9.34.) Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g.1) semplificare e razionalizzare, anche mediante l'introduzione di un'imposta unica, ridotta e interamente sostitutiva, il regime fiscale previsto in favore dei cittadini italiani iscritti all'Aire che avviino attività imprenditoriali sul territorio nazionale, garantendo un incremento dell'occupazione e il mantenimento dei nuovi insediamenti produttivi per un periodo non inferiore a cinque anni;.
9.16. (ex 9.35.) Di Sanzo, Toni Ricciardi, Porta.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g.1) prevedere la possibilità per il contribuente di destinare una quota pari al 6 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dovuta e liquidata dall'amministrazione finanziaria sulla base della dichiarazione annuale, alla difesa civile non armata e non violenta.
9.17. (ex 9.37.) Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g.1) rafforzare gli incentivi fiscali finalizzati a promuovere la bonifica dell'amianto in attuazione degli obblighi comunitari di protezione dei lavoratori di cui alla Direttiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e alla Direttiva 477/83/CEE del Consiglio;.
9.18. (ex 9.38.) De Luca.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g.1) elevare, sentita la Conferenza delle Regioni, il canone di concessione per la captazione e l'imbottigliamento dell'acqua minerale, al fine di destinare il maggior gettito a misure di contenimento del dissesto idrogeologico;.
9.19. (ex 9.42.) Grimaldi, Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g.1) revisionare il sistema della fiscalità generale basato sul miglioramento della progressività dell'imposta volta a comprendere gli oneri generali di sistema, le accise e il canone RAI.
9.20. (ex 9.43.) Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

A.C. 1038-A – Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo II
GLI ALTRI TRIBUTI INDIRETTI

Art. 10.
(Imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni, imposta di bollo e altri tributi indiretti diversi dall'IVA)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA:

   a) razionalizzare la disciplina dei singoli tributi, anche mediante l'accorpamento o la soppressione di fattispecie imponibili ovvero mediante la revisione della base imponibile o della misura dell'imposta applicabile;

   b) prevedere il sistema di autoliquidazione per l'imposta sulle successioni e per l'imposta di registro;

   c) semplificare la disciplina dell'imposta di bollo e dei tributi speciali tenendo conto, in particolare, della dematerializzazione dei documenti e degli atti;

   d) prevedere l'applicazione di un'imposta, eventualmente in misura fissa, sostitutiva dell'imposta di bollo, delle imposte ipotecaria e catastale, dei tributi speciali catastali e delle tasse ipotecarie, per gli atti assoggettati all'imposta di registro e all'imposta sulle successioni e donazioni e per le conseguenti formalità da eseguire presso il catasto e i registri immobiliari;

   e) ridurre e semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti anche mediante l'introduzione di nuove soluzioni tecnologiche e il potenziamento dei servizi telematici;

   f) semplificare le modalità di pagamento dei tributi, anche al fine del graduale superamento dei sistemi di autoliquidazione, fermo restando quanto previsto dalla lettera b), e assicurare sistemi più efficienti di riscossione anche mediante l'utilizzo di mezzi elettronici di pagamento;

   g) rivedere le modalità di applicazione dell'imposta di registro sugli atti giudiziari con finalità di semplificazione e con la previsione della preventiva richiesta del tributo alla parte soccombente, ove agevolmente identificabile.

   g-bis) riordinare le tasse automobilistiche, anche nell'ottica della razionalizzazione e semplificazione del prelievo, valutando l'eventuale e progressivo superamento dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica per le autovetture e gli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e cose, aventi potenza superiore a 185 chilowatt, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica a carico del settore delle tasse automobilistiche.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 10.
(Imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni, imposta di bollo e altri tributi indiretti diversi dall'IVA)

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) razionalizzare la tassazione relativa ai trasferimenti di fabbricati residenziali o porzioni di essi, anche qualora gli stessi siano posti in essere da soggetti esercenti attività di impresa effettiva e professionale nell'ambito della loro attività ordinaria prevalente o da altri soggetti professionali, al fine di evitare doppie imposizioni sui medesimi fabbricati qualora questi siano stati oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia e successiva alienazione;.
10.1. (ex 10.1.) Dell'Olio, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) razionalizzare la tassazione relativa ai trasferimenti di fabbricati residenziali o porzioni di esse, anche al fine di favorire i soggetti professionali che svolgono prevalentemente attività di compravendita immobiliare;.
10.2. (ex 10.2.) Benzoni, Marattin, Del Barba, Sottanelli.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) aumentare il grado di progressività dell'imposta sulle successioni e donazioni.
10.5. (ex 10.11.) Tabacci, Merola, D'Alfonso, Guerra, Toni Ricciardi, Stefanazzi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera g-bis).
*10.6. Cappelletti, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, sopprimere la lettera g-bis).
*10.7. Merola, D'Alfonso, Guerra, Stefanazzi, Toni Ricciardi, Tabacci.

A.C. 1038-A – Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 11.
(Revisione della disciplina doganale)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione della disciplina doganale:

   a) procedere al riassetto del quadro normativo in materia doganale attraverso l'aggiornamento o l'abrogazione delle disposizioni attualmente vigenti, in conformità al diritto dell'Unione europea in materia doganale;

   b) completare la telematizzazione delle procedure e degli istituti doganali allo scopo di incrementare e migliorare l'offerta di servizi per gli utenti;

   c) accrescere la qualità dei controlli doganali migliorando il coordinamento tra le autorità doganali di cui al numero 1) dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e semplificare le verifiche inerenti alle procedure doganali anche attraverso un maggiore coordinamento tra le amministrazioni coinvolte, potenziando lo Sportello unico doganale e dei controlli;

   d) riordinare le procedure di liquidazione, accertamento, revisione dell'accertamento e riscossione di cui al decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;

   e) rivedere l'istituto della controversia doganale previsto dal titolo II, capo IV, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

EMENDAMENTI NON SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 2.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: crescita economica aggiungere le seguenti: , mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici.
2.6. (ex 2.13.) Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: crescita economica aggiungere le seguenti: nel rispetto dei principi costituzionali.
2.7. (ex 2.14.) Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: crescita economica aggiungere le seguenti: , l'economia circolare.
2.8. (ex 2.15.) Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: dei tributi e aggiungere le seguenti: del sistema delle agevolazioni fiscali nonché.
2.11. (ex 2.18.) Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: dei tributi aggiungere le seguenti: , il riequilibrio del sistema fiscale tra imposte dirette e indirette.
2.10. (ex 2.19.) Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: carico fiscale, aggiungere le seguenti: nonché mediante una congrua tassazione degli extraprofitti,.
2.13. (ex 2.24.) Pastorino.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: al fine di sostenere aggiungere le seguenti: gli anziani.
2.14. (ex 2.29.) Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ; prevedere interventi strutturali di adeguamento delle detrazioni all'aumento dell'inflazione, anche mediante l'indicizzazione delle stesse detrazioni.
2.17. (ex 2.34.) Pastorino.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , a partire dalle fasce di contribuenti più fragili e dalle piccole e medie imprese.
2.18. (ex 2.35.) Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) realizzare attraverso il prelievo fiscale una maggiore solidarietà intergenerazionale;.
2.21. (ex 2.40.) Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) improntare il sistema tributario ad una maggiore solidarietà intergenerazionale;.
2.22. (ex 2.41.) Grimaldi, Fratoianni, Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), premettere le parole: il rafforzamento dell'attività conoscitiva e di controllo,.
2.23. (ex 2.47.) Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: la piena utilizzazione fino a: del rischio con le seguenti: il rafforzamento dell'attività conoscitiva e di controllo, la piena utilizzazione dei dati che affluiscono al sistema informativo dell'anagrafe tributaria, il potenziamento dell'analisi del rischio, la completa digitalizzazione del sistema tributario realizzata attraverso.
2.24. (ex 2.46.) Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: dei dati personali, aggiungere le seguenti: nel rispetto dei principi generali del diritto tributario.
2.26. (ex 2.49.) Grimaldi, Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: resi disponibili dalla fatturazione elettronica e dalla trasmissione telematica dei corrispettivi con le seguenti: e delle informazioni in possesso dell'amministrazione finanziaria a seguito dell'obbligo di fatturazione elettronica e di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
2.28. (ex 2.51.) Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera c), alinea, sostituire le parole: e semplificare con le seguenti: , semplificare e digitalizzare.
2.33. (ex 2.60.) Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, lettera c), al numero 1), premettere il seguente:

  01) alla progressiva aggregazione di tutte le fonti reddituali ai fini della determinazione della base imponibile e dell'assoggettamento ad un'unica e progressiva imposta personale sui redditi;.
2.35. (ex 2.62.) Fratoianni, Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera c), al numero 1), premettere il seguente:

  01) alle regole di determinazione della base imponibile delle imposte sul reddito;.
2.36. (ex 2.63.) Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo le parole: gli enti del Terzo settore aggiungere le seguenti: gli enti non profit.
2.37. (ex 2.70.) Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo le parole: gli enti del Terzo settore aggiungere le seguenti: gli enti religiosi.
2.38. (ex 2.71.) Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo le parole: gli enti del Terzo settore aggiungere le seguenti: gli enti ecclesiastici.
2.39. (ex 2.69.) Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera c), numero 3) dopo le parole: di mutualità aggiungere la seguente: , progressività.
2.41. (ex 2.73.) Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera c), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: , e prevedendo omogeneità di trattamento impositivo nel rispetto dei princìpi di eguaglianza e capacità contributiva;.
2.42. (ex 2.74.) Della Vedova, Magi.

  Al comma 1, lettera c), dopo il numero 3, aggiungere il seguente:

    3-bis) alla normativa fiscale per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative, assicurando il coordinamento con altre disposizioni dell'ordinamento tributario nazionale e gli orientamenti dell'Unione europea e internazionali;.
2.44. (ex 2.76.) Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, lettera c), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

    3-bis) al contrasto delle condotte speculative a vantaggio della stabilità dei mercati finanziari e della tutela di risparmiatori ed imprese;.
2.45. (ex 2.77.) Grimaldi, Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera c), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

    3-bis) all'introduzione di una regolamentazione fiscale delle operazioni di trading speculativo di cripto-valute;.
2.46. (ex 2.78.) Grimaldi, Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: di manovrabilità aggiungere le seguenti: , di progressività.
2.57. (ex 2.116.) Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) rafforzare gli elementi di responsabilizzazione e trasparenza nella gestione della finanza locale, in linea con il principio della separazione delle fonti di finanziamento per i diversi livelli di governo;.
2.59. (ex 2.121.) Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) prevedere l'eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi mediante la riallocazione degli stessi in favore dei sussidi ambientalmente favorevoli.
2.60. (ex 2.122.) Pastorino.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) prevedere l'eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi.
2.61. (ex 2.123.) Pastorino.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) rivedere la base imponibile, allargandola al fine di ricomprendervi altre fonti di reddito attualmente escluse.
2.62. (ex 2.124.) Fratoianni, Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) raggiungere obiettivi di equità orizzontale.
2.63. (ex 2.127.) Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: Per la predisposizione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 il Governo può costituire appositi tavoli tecnici tra l'Amministrazione finanziaria, le parti sociali e le associazioni di categoria e dei professionisti.
2.65. (ex 2.130.) Mari, Grimaldi, Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: può costituire con la seguente: costituisce.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: l'Amministrazione finanziaria aggiungere le seguenti: , le parti sociali.
2.66. (ex 2.133.) Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 4, dopo le parole: le regioni aggiungere le seguenti: e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2.67. (ex 2.138.) Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

ART. 3.

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti:

   c-bis) istituire una commissione di esperti di alto livello sulla tassazione dell'economia digitale in Italia;

   c-ter) prevedere la presentazione di un rapporto annuale alle Camere relativamente alle politiche sulla tassazione dell'economia digitale;.
3.2. (ex 3.5.) Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) introdurre, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa dell'Unione Europea e dalle raccomandazioni predisposte dall'OCSE, della disciplina europea sugli aiuti di Stato e dei princìpi sulla concorrenza fiscale non dannosa, misure volte a garantire la certezza del sistema di imposizione sul reddito per una maggiore attrattività sul piano internazionale, che possono comprendere la concessione di incentivi all'investimento o al trasferimento di capitali in Italia per la promozione di attività economiche nel territorio nazionale, in relazione ai quali sono previste misure idonee a prevenire ogni forma di abuso ed a garantire il rispetto della legislazione in materia di lavoro e della contrattazione tra le parti sociali.
3.5. (ex 3.8.) Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera d-bis), numero 1), dopo le parole: minima nazionale aggiungere le seguenti: , con aliquota pari almeno al 20 per cento,.
3.9. (ex 0.3.15.1.) Grimaldi, Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Guerra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

ART. 4.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere infine le parole: , così da assicurare pienezza di difesa ed effettività della stessa, secondo i canoni costituzionali di presunzione di correttezza del contribuente.
4.2. (ex 4.6.) Della Vedova, Magi.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

   b-bis) elevare a rango costituzionale lo Statuto dei diritti del contribuente e istituire la Giornata per l'equità e per la legalità fiscale.
4.5. (ex 4.10.) Pastorino.

ART. 5.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: e nella prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica, con le seguenti: riequilibrando il gettito attraverso una maggiore imposizione dei redditi esenti IRPEF o sottoposti a regimi speciali, a cedolari e a tassazione separata.
5.8. (ex 5.10.) Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: dalla base imponibile, aggiungere le seguenti: ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia, della salute, dell'istruzione e della ricerca, del patrimonio artistico nonché dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica, anche prevedendo un limite di reddito al di sotto del quale il riordino non opera.
5.9. (ex 5.12.) Grimaldi, Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: degli scaglioni di reddito,.
5.10. (ex 5.13.) Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), numero 1.1) dopo le parole: crescita dei figli, aggiungere le seguenti: e degli animali di affezione.
5.17. (ex 5.24.) Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), numero 1.2), dopo le parole: costituito dalla casa aggiungere le seguenti: di abitazione.
5.21. (ex 5.31.) Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), numero 1.2), dopo le parole: costituito dalla casa aggiungere le seguenti: di abitazione, secondo un criterio di progressività legato al numero ed al valore degli immobili posseduti.
5.22. (ex 5.32.) Pastorino.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: degli scaglioni di reddito, aggiungere le seguenti: anche prevedendo l'adozione di un sistema ad aliquota continua con particolare riferimento alle fasce di reddito medie,.
5.11. (ex 5.14.) Pastorino.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo il numero 1.3-ter) aggiungere il seguente:

  1.3-quater) al sostegno dell'istruzione, della formazione e della cultura;.
5.29. (ex 5.51.) Piccolotti, Zanella, Borrelli, Grimaldi, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo il numero 1.3-ter)aggiungere il seguente:

  1.3-quater) all'assistenza di non autosufficienti e anziani.
5.30. (ex 5.52.) Zanella, Borrelli, Grimaldi, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a) dopo il numero 1.3-ter) aggiungere il seguente:

  1.3-quater) agli obiettivi di contenimento dei cambiamenti climatici;.
5.94. (ex 5.54.) Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1.3-ter) aggiungere il seguente:

  1.3-quater) agli obiettivi di contenimento dei cambiamenti climatici e di consumo del suolo;.
5.32. (ex 5.55.) Bonelli, Borrelli, Grimaldi, Zanella, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), alinea, dopo la parola: orizzontale aggiungere le seguenti: e verticale.
5.34. (ex 5.59.) Pastorino.

  Al comma 1, lettera a),numero 2.1), aggiungere, in fine, le parole: senza che ciò comporti per i lavoratori dipendenti un aggravio rispetto alla situazione attuale;.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, sopprimere il numero 2.4).
5.36. (ex 5.62.) Pastorino.

  Al comma 1, lettera a), numero 2.1), aggiungere in fine le parole: senza che ciò comporti per i lavoratori dipendenti un aggravio rispetto alla situazione attuale.
5.37. (ex 5.63.) Mari, Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), numero 2.4), sostituire le parole: , in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un'imposta con le seguenti: di un'imposta progressiva.
5.42. (ex 0.5.175.9.) Grimaldi, Borrelli.

  Al comma 1, lettera b), al numero 1), dopo le parole: sistemi di coltivazione, aggiungere le seguenti: con particolare riguardo ai sistemi tradizionali e biologici.
5.55. (ex 5.88.) Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: sistemi di coltivazione, inserire le seguenti: con particolare riguardo ai sistemi biologici.
5.56. (ex 5.89.) Evi, Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: sistemi di coltivazione, inserire le seguenti: e allevamento sostenibile.
5.57. (ex 5.91.) Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
5.61. (ex 5.95.) Zaratti, Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) per i redditi di fabbricati:

  1. la loro inclusione del reddito imponibile IRPEF, mantenendo una tutela per i soli contratti a canone concordato a norma della legge 431/1998;
  2. la previsione di una ritenuta anticipata da operare attraverso le piattaforme web per i contribuenti che utilizzano tali operatori;
  3. la previsione di una sovrimposta pari almeno al 3 per cento per le società la cui attività consiste nell'offerta di alloggi, diversa dall'attività alberghiera, in caso di contratti di durata inferiore a un mese;.
5.63. (ex 5.97.) Pastorino.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: il regime della cedolare secca aggiungere le seguenti: ai contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della presente legge di importo a metro quadro inferiore almeno del 30 per cento da quello risultante dall'OMI.
5.66. (ex 5.101.) Zaratti, Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: il regime della cedolare secca aggiungere le seguenti: ai contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui alla presente legge.
5.67. (ex 5.102.) Zaratti, Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Al comma, 1 lettera c), dopo le parole: ad uso diverso da quello abitativo aggiungere le seguenti: di proprietà di persona fisica con reddito inferiore a 30.000 euro riscontrato da ultima dichiarazione dei redditi.
5.68. (ex 5.103.) Zaratti, Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: ad uso diverso da quello abitativo aggiungere le seguenti: di proprietà di persona fisica.
5.69. (ex 5.104.) Zaratti, Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) per i redditi da fabbricati ad uso abitativo prevedere l'applicazione della cedolare secca per i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 431 del 1998, di importo inferiore almeno del 30 per cento rispetto ai valori dell'OMI relativi ai valori degli affitti a mq nella zona in cui è ubicato l'immobile oggetto della presente lettera, da proprietari persone fisiche con reddito inferiore a 30.000 euro come da ultima dichiarazione dei redditi.
5.72. (ex 5.112.) Zaratti, Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) prevedere a decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge la soppressione della cedolare secca per unità immobiliari destinate ad affitti brevi oltre la prima utilizzata per affitti brevi. Prevedere che non si applica la cedolare secca ad unità immobiliari destinate ad affitti brevi ubicate nei centri storici dei comuni ad alta tensione abitativa.
5.73. (ex 5.113.) Zaratti, Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) per i redditi da fabbricati ad uso abitativo prevedere la soppressione della cedolare secca per i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 431 del 1998.
5.75. (ex 5.116.) Zaratti, Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) per i redditi di natura finanziaria il loro graduale inserimento nel reddito imponibile IRPEF. A questo fine, è costituita una commissione composta da esponenti del mondo accademico e delle parti sociali e presieduta dal Ministro dell'economia e delle finanze per valutare, entro sei mesi dalla sua costituzione, costi e fattibilità di questo processo di transizione verso l'IRPEF di tali imponibili. Laddove tale Commissione giudichi inefficiente tale passaggio, l'aliquota media da applicare alle rendite finanziare, ponderata tra quella ordinaria ed eventuali aliquote agevolate, non può risultare inferiore al 30 per cento;.
5.76. (ex 5.117.) Pastorino.

  Al comma 1 sostituire lettera d) con la seguente:

   d) per i redditi di natura finanziaria, il loro graduale inserimento nella base imponibile ai fini IRPEF, previa la costituzione di una commissione presieduta dal Ministro dell'economia e delle finanze, composta da esponenti del mondo accademico e delle parti sociali, chiamata a valutare costi e fattibilità del processo di transizione;.
5.77. (ex 5.118.) Grimaldi, Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1);

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   alla lettera e), dopo le parole dell'assistenza sanitaria, aggiungere le seguenti: dell'assistenza agli anziani e ai non autosufficienti,;

   alla lettera f), dopo il numero 1.4), aggiungere il seguente:

  1.4-bis) il rientro di tali redditi in IRPEF con la previsione, per i contribuenti con ricavi o compensi inferiori a 35.000 euro annui, con aliquote di compensazione dell'IVA riscossa e di un sistema semplificato di comunicazioni e adempimenti fiscali, previo tutoraggio dell'amministrazione finanziaria anche attraverso CAF o intermediari abilitati;.
5.78. (ex 5.120.) Pastorino.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1).
5.79. (ex 5.121.) Pastorino.

  Al comma 1, lettera e), dopo le parole: dell'assistenza sanitaria, aggiungere le seguenti: dell'assistenza dei soggetti non autosufficienti e anziani;

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera,aggiungere, in fine, le parole: e degli interessi passivi sui mutui.
5.84. (ex 5.141.) Pastorino.

  Al comma 1, lettera e), dopo le parole: dell'assistenza sanitaria, aggiungere le seguenti: dell'assistenza agli anziani e ai non autosufficienti,.
5.85. (ex 5.148.) Grimaldi, Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera e), dopo le parole: della solidarietà sociale, aggiungere le seguenti: della cura dell'infanzia, della formazione, del sostegno per i figli a carico,.
5.86. (ex 5.149.) Zanella, Borrelli, Grimaldi, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) per i redditi d'impresa, la previsione di riduzione percentuale delle aliquote d'imposta secondo il principio «chi meno inquina meno paga», al fine di tutelare l'ambiente e il paesaggio, conformemente agli articoli 9 e 41 della Costituzione;.
5.92. (ex 5.170.) Della Vedova, Magi.

ART. 6.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
6.1. (ex 6.2.) Grimaldi, Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: qualificati, aggiungere le seguenti: a contenere gli effetti dei cambiamenti climatici.
6.5. (ex 6.6.) Bonelli, Borrelli, Grimaldi, Zanella, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: qualificati, aggiungere le seguenti: a migliorare l'ambiente e i luoghi di lavoro.
6.6. (ex 6.7.) Mari, Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo la parola: qualificati, aggiungere le seguenti: a migliorare l'ambiente.
6.7. (ex 6.8.) Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a.1) introduzione di agevolazioni fiscali, sotto forma di crediti d'imposta, cedibili o trasferibili con sconto in fattura, per le società di capitali che reinvestono l'utile prodotto in impianti ad alta tecnologica e innovativi, in impianti di energia da fonti rinnovabili o in interventi di efficientamento energetico e in politiche attive del lavoro.
6.12. (ex 6.24.) Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

   g-bis) stabilire, in sede di attuazione della proposta di Direttiva COM(2021)823, per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala con un fatturato complessivo pari ad almeno 750 milioni di euro in base al bilancio consolidato, un livello minimo di imposizione fiscale effettiva pari al 21 per cento.
6.25. (ex 6.41.) Grimaldi, Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) stabilire, in sede di attuazione della proposta di Direttiva COM(2021)823, per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala con un fatturato complessivo pari ad almeno 750 milioni di euro in base al bilancio consolidato, un livello minimo di imposizione fiscale effettiva pari al 22 per cento.
6.26. (ex 6.42.) Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) stabilire, in sede di attuazione della proposta di Direttiva COM(2021)823, per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala con un fatturato complessivo pari ad almeno 750 milioni di euro in base al bilancio consolidato, un livello minimo di imposizione fiscale effettiva pari al 23,5 per cento.
6.27. (ex 6.43.) Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) stabilire, in sede di attuazione della proposta di Direttiva COM(2021)823, per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala con un fatturato complessivo pari ad almeno 750 milioni di euro in base al bilancio consolidato, un livello minimo di imposizione fiscale effettiva pari al 24 per cento.
6.28. (ex 6.44.) Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

ART. 7.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , nonché allo scopo di semplificare la gestione e l'applicazione dell'imposta, contrastare l'erosione e l'evasione fiscale e aumentare il grado di efficienza del sistema impositivo;.
7.3. (ex 7.7.) Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

   g-bis) previsione di un regime fiscale speciale per le aziende e le attività produttive che riconvertono le loro attività nel rispetto di standard ambientali secondo le normative dell'Unione europea;.
7.16. (ex 7.39.) Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

   g-bis) previsione di un regime fiscale speciale per le aziende e le attività produttive che operano per il contenimento degli effettivi negativi dei cambiamenti climatici;.
7.17. (ex 7.40.) Evi, Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

ART. 9.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: al fine di garantire il livello minimo di tassazione previsto dalla direttiva medesima.
9.6. (ex 9.14.) Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

ART. 10.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
10.3. (ex 10.6.) Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: eventualmente in misura fissa con le seguenti: commisurata al valore del patrimonio ereditato e nel rispetto del principio di progressività.
10.4. (ex 10.8.) Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.