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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 4 luglio 2023

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 4 luglio 2023.

  Albano, Amendola, Ascani, Barelli, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Caiata, Cappellacci, Carloni, Cecchetti, Centemero, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Comba, Enrico Costa, Sergio Costa, De Monte, Del Barba, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Evi, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Lacarra, Leo, Lollobrigida, Loperfido, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Mulè, Nordio, Onori, Osnato, Nazario Pagano, Pastorella, Pellegrini, Pichetto Fratin, Polidori, Prisco, Quartapelle Procopio, Rampelli, Richetti, Rixi, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Varchi, Zanella, Zaratti, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Amendola, Ascani, Barelli, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Caiata, Cappellacci, Carloni, Cecchetti, Centemero, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Comba, Enrico Costa, Sergio Costa, De Monte, Del Barba, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Evi, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Lacarra, Leo, Lollobrigida, Loperfido, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Mulè, Nordio, Onori, Osnato, Nazario Pagano, Pastorella, Pellegrini, Pichetto Fratin, Polidori, Prisco, Quartapelle Procopio, Rampelli, Richetti, Rixi, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Varchi, Zanella, Zaratti, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 3 luglio 2023 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   ANDREUZZA ed altri: «Disposizioni in materia di turismo accessibile e inclusivo» (1269);

   GIORGIANNI ed altri: «Modifiche al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di pratiche commerciali ingannevoli e di disciplina dei contratti» (1270);

   GHIRRA ed altri: «Istituzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità nei ruoli del personale scolastico» (1271);

   BELLOMO: «Disposizioni in materia di assistenza gratuita per il rifornimento di carburante in favore delle persone con disabilità» (1272);

   CIANI ed altri: «Disposizioni in favore delle persone affette da incontinenza urinaria, fecale e stomale» (1273);

   BARZOTTI: «Disposizioni per l'introduzione in forma sperimentale del reclutamento anonimo in ambito lavorativo» (1274).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 3 luglio 2023, ha trasferito alla Camera dei deputati, con il consenso del Presidente del Senato, il seguente disegno di legge, presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze al Senato della Repubblica il 28 giugno 2023:

  «Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2023, n. 79, recante disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di termini legislativi» (1268).

  Sarà stampato e distribuito.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge MOLINARI ed altri: «Modifiche al codice civile nonché delega al Governo in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati dell'impresa» (1184) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Barabotti.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):

  PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE MORASSUT: «Modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica» (1241) Parere della XII Commissione.

   III Commissione (Affari esteri):

  S. 344-538. – Senatori ALFIERI ed altri; BERRINO e LIRIS: «Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021» (approvata, in un testo unificato, dal Senato) (1259) Parere delle Commissioni I, V e XI;

  S. 676. – «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019» (approvato dal Senato) (1260) Parere delle Commissioni I, II, V e VI;

  S. 715. – «Adesione della Repubblica italiana al Protocollo addizionale alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) concernente la lettera di vettura elettronica, fatto a Ginevra il 20 febbraio 2008» (approvato dal Senato) (1261) Parere delle Commissioni I, V e IX.

Assegnazione di proposta di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, la seguente proposta di inchiesta parlamentare è assegnata, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   VI Commissione (Finanze):

  VACCARI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul gioco illegale nonché sulla disciplina e sulla situazione del settore del gioco lecito» (Doc XXII, n. 15) – Parere delle Commissioni I, II, V, X e XII.

Trasmissione dal Ministro
per lo sport e i giovani.

  Il Ministro per lo sport e i giovani, con lettera in data 28 giugno 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, la relazione sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile universale, riferita all'anno 2022 (Doc. CLVI, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 3 luglio 2023, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del consiglio relativo all'Agenzia europea per la sicurezza marittima e che abroga il regolamento (CE) n. 1406/2002 (COM(2023) 269 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);

   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (COM(2023) 271 final), corredata dai relativi allegati (COM(2023) 271 final – Annexes 1 to 5) e dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(2023) 149 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1286/2014 per quanto riguarda l'ammodernamento del documento contenente le informazioni chiave (COM(2023) 278 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);

   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2014/65/UE e (UE) 2016/97 per quanto riguarda le norme dell'Unione a tutela degli investitori al dettaglio (COM(2023) 279 final), corredata dai relativi allegati (COM(2023) 279 final – Annexes 1 to 3), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);

   Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto che accompagna il documento proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2014/65/UE e (UE) 2016/97 per quanto riguarda le norme sulla tutela degli investitori al dettaglio dell'Unione e regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1286/2014 per quanto riguarda l'aggiornamento del documento contenente le informazioni chiave (SWD(2023) 279 final), che è assegnato in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Banca centrale europea, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni – Proposta per un organismo etico interistituzionale (COM(2023) 311 final), corredata dai relativi allegati (COM(2023) 311 – Annexes 1 and 2), che è assegnata in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  La Corte dei conti europea, in data 3 luglio 2023, ha comunicato la pubblicazione della relazione speciale n. 17/2023 – Economia circolare, che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dalla Commissione europea.

  La Commissione europea, in data 27 giugno 2023, ha trasmesso il documento C(2023) 4343 final, recante la risposta della Commissione europea al documento finale della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) (Doc. XVIII, n. 3, della Camera sulla richiesta della Corte di giustizia dell'Unione europea di modifica al protocollo n. 3 del proprio statuto (15936/22).

  Questo documento è trasmesso alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI

Iniziative volte a eliminare i requisiti relativi al reddito e all'età ai fini dell'erogazione delle prestazioni assistenziali a favore dei disabili, con particolare riferimento al cosiddetto assegno di cura – 2-00176

A) Interpellanza

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro per le disabilità, il Ministro della salute e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per sapere – premesso che:

   nell'intervista pubblicata su il quotidiano Il Mattino del 4 giugno 2023, fatta all'assessore alle politiche sociali del comune di Napoli, Luca Trapanese, si evince come vi sia una vera e propria «emergenza disabili»;

   l'assessore ha rappresentato, infatti, il concreto rischio per molti disabili gravissimi, in maggioranza bambini e ragazzi minorenni, di non poter usufruire dell'assegno di cura; più in particolare si fa riferimento al progressivo ed imminente taglio agli assegni per la cura dei disabili gravissimi, come conseguenza della necessaria presentazione dell'Isee per ottenere il predetto beneficio;

   gli assegni di cura sono contributi economici onnicomprensivi erogati dall'ambito territoriale in favore di persone non autosufficienti in condizioni di disabilità gravissima e grave assistite a domicilio e sono finanziati dalle risorse del Fondo per la non autosufficienza;

   l'importo dell'assegno di cura è fissato in due quote mensili distinte tra gravissimi e gravi; intestatario dell'assegno è la persona non autosufficiente e le persone interessate o un loro familiare di riferimento presentano domanda ai servizi sociali dell'ambito territoriale; il regolamento per accedere all'assegno è regionale;

   l'ammissione dei richiedenti agli assegni di cura o la prosecuzione dell'intervento per coloro che ne hanno già beneficiato nelle precedenti programmazioni si esplicita secondo talune priorità o requisiti, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, e, tra i criteri di valutazione, vi è anche l'Isee socio-sanitario ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

   secondo quanto rappresentato dall'assessore, «questa misura è destinata a quei nuclei familiari che hanno anche problemi di natura economica e infatti serve a contrastare il disagio socio-economico e fornire un contributo reale per l'accudimento domiciliare o le spese sanitarie in generale (...) Il Fondo statale per la non autosufficienza comprende tutte le fasce d'età, dai bambini agli anziani ultraottantenni, e non considera la differenza tra disabilità e malattia (...) Sempre secondo il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 per i servizi socio-sanitari si può presentare anche l'Isee ristretto, ovvero, il maggiorenne, pur vivendo in famiglia può fare nucleo a sé e presentare la domanda senza includere i parenti conviventi»;

   dunque, secondo quanto rilevato dall'assessore, proprio i minori con disabilità saranno maggiormente penalizzati, perché un minore non può fare nucleo da solo, mentre gli adulti avranno più opportunità di beneficiare dell'assegno di cura;

   effettivamente, se la persona con disabilità nel nucleo familiare è maggiorenne, non coniugata, senza figli e vive con i genitori viene considerato il nucleo composto dalla sola persona con disabilità e, in sede di calcolo dell'Isee, si terrà conto solo dei redditi e patrimoni di tale persona; non ugualmente per il disabile minorenne;

   il Piano nazionale per le non autosufficienze 2022-2024 prevede che «gli interventi previsti dal presente piano, in un quadro più generale di valutazione multidimensionale del bisogno e di progettazione personalizzata, sono condizionati all'Isee secondo quanto previsto dalla programmazione regionale. Nel caso di interventi forniti a persone in condizioni di gravissima disabilità le soglie di accesso non possono essere inferiori a 50 mila euro, accresciuti a 65 mila in caso di beneficiari minorenni, dove l'Isee da utilizzare è quello per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria»;

   come più volte ribadito dai diversi consessi giurisdizionali, gli emolumenti correlati e conseguenti alla situazione di disabilità non dovrebbero essere considerate componenti reddituali e non dovrebbero comunque incidere sul conseguimento degli emolumenti correlati all'invalidità medesima;

   in ogni caso, appare ingiusto che l'età della persona con disabilità possa influire sul conseguimento del beneficio –:

   se e in che maniera intenda intervenire per eliminare ogni distinguo tra persone con disabilità che siano determinati dall'età e da condizioni reddituali;

   se intenda adottare iniziative affinché gli interventi previsti del Piano nazionale per le non autosufficienze, in un quadro più generale di valutazione multidimensionale del bisogno e di progettazione personalizzata, non siano condizionati all'Isee.
(2-00176) «Sportiello, Quartini».


Iniziative volte a garantire l'ultimazione dei lavori di ristrutturazione del carcere minorile Cesare Beccaria di Milano 3-00502

B) Interrogazione

   QUARTAPELLE PROCOPIO, CUPERLO, MAURI, ROGGIANI e GIANASSI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   da notizie a mezzo stampa parrebbe che, all'inizio di dicembre 2022, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti abbia firmato un accordo con il Ministero della giustizia per terminare i lavori presso il carcere minorile di Milano, Cesare Beccaria, entro aprile 2023;

   difatti, riguardo alla ristrutturazione del complesso, il primo lotto è stato ultimato in ben quindici anni, il secondo è in ristrutturazione dal 2018 e ha subito anche i rallentamenti provocati dalle conseguenze del Covid e manca ancora un ultimo lotto;

   in seguito all'episodio di fine 2022, quando 7 ragazzi detenuti nell'istituto sono evasi, approfittando delle strutture di alcuni lavori in corso, anche il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha dichiarato che: «non c'è proprio più spazio per chiacchiere o affermazioni generiche di “sconcerto”. Il Beccaria era un carcere modello. Lo era nel passato, in un passato ormai remoto. Da quasi vent'anni non c'è un direttore e ce la si è cavata con dei “facente funzione”. Da una quindicina d'anni ci sono lavori in corso, che non finiscono mai. Questa è la situazione. Chi si vuole scandalizzare per l'accaduto è libero di farlo. Ma la realtà va guardata in faccia»;

   Daniele Nahum e Alessandro Giungi, presidente e vice presidente della sottocommissione carceri del comune di Milano, dopo avere effettuato una visita ispettiva all'interno del penitenziario, hanno segnalato numerose criticità: non è stata ancora ripristinata la zona delle celle interessate dall'incendio scoppiato dopo Natale – durante una mini-rivolta era stato dato fuoco ad alcuni materassi all'interno di alcune celle –, la chiusura, da anni, del centro di prima accoglienza situato a fianco dell'istituto, che avrebbe la funzione di far trascorrere in un luogo non detentivo un minore arrestato, finché l'autorità giudiziaria non decida la sua effettiva collocazione, e la cronica carenza di personale, acuita dalle giornate di festa, sia negli spazi relativi al cortile che in quello delle sezioni detentive –:

   quali iniziative intenda intraprendere il Governo per procedere ai promessi lavori di sistemazione e di ristrutturazione dell'istituto, così da consentire condizioni detentive più adeguate ed evitare che i ragazzi, residenti a Milano o comunque in Lombardia, vengano portati in altri istituti distanti anche mille chilometri da dove risiedono.
(3-00502)


Iniziative volte ad assicurare una sede idonea all'assolvimento delle funzioni istituzionali all'Archivio di Stato di La Spezia – 3-00503

C) Interrogazione

   ORLANDO. — Al Ministro della cultura. — Per sapere – premesso che:

   la sede attuale dell'Archivio di Stato di La Spezia fin dal 1977 è situato al piano terra di un condominio di proprietà del comune di La Spezia nel quartiere periferico di Valdellora e sin da subito sono emersi limiti strutturali;

   l'inadeguata collocazione nella periferia della città ne rende, inoltre, difficile la raggiungibilità;

   la mancanza di depositi adeguati non consente da decenni di raccogliere la documentazione storica degli uffici statali presenti sul territorio, pregiudicando di fatto la missione principale dell'istituto di conservare la storia governativa dell'intero territorio spezzino;

   a riprova di queste criticità vi sono anche le prescrizioni da parte dei vigili del fuoco che prevedono di non far accedere scolaresche ed organizzare eventi all'interno della struttura, dato che è consentito l'accesso solo ad un numero esiguo di persone;

   per la nuova sede, individuata da almeno 20 anni, in una palazzina di inizio Novecento in via Roma, 111, dopo varie traversie sono iniziati i lavori di ristrutturazione dell'immobile da parte del Segretariato regionale del Ministero della cultura della Liguria, con il termine di consegna dell'immobile previsto per maggio 2023;

   l'attuale andamento dei lavori fa sorgere dubbi circa il rispetto della citata data prevista di consegna;

   consta all'interrogante che non sono ancora state determinate le risorse per l'acquisto degli arredi, l'apparato informatico e le scaffalature necessarie all'Archivio per collocare il patrimonio documentale;

   l'individuato immobile, per quanto abbia il pregio di trovarsi in una posizione eccellente per svolgere la funzione di sede di rappresentanza del Ministero della cultura, continua a non disporre degli spazi necessari per archiviare la documentazione anche a causa di problemi strutturali –:

   se il Ministero della cultura stia monitorando l'andamento dei lavori di restauro della palazzina di via Roma 111 al fine di assicurare la fine lavori per maggio 2023 e se non ravvisi la necessità di individuare un'ulteriore struttura che possa conservare tutta la documentazione dell'Archivio e che permetta all'Archivio di Stato di La Spezia di svolgere tutte le sue funzioni e di essere, per quanto è più possibile, aperto al suo utilizzo anche verso l'esterno.
(3-00503)


Iniziative di competenza volte ad attivare con urgenza le procedure per la bonifica dei siti inquinanti dai cosiddetti Pfas, con particolare riferimento all'area adiacente al sito industriale della Miteni spa, in provincia di Vicenza – 3-00224

D) Interrogazione

   CAPPELLETTI. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:

   da molti anni i cittadini della regione Veneto sono costretti ad affrontare i problemi sanitari e ambientali generati dalla contaminazione delle acque superficiali, delle acque di falda, degli acquedotti pubblici e degli alimenti di origine vegetale e animale da sostanze perfluoroalchiliche, indicate comunemente come pfas, che ha come fonte principale lo scarico industriale della Miteni spa, un'industria chimica situata nel comune di Trissino (Vicenza);

   l'inquinamento riguarda 30 comuni individuati nella cosiddetta zona rossa e interessa 700 chilometri quadrati del territorio veneto. Le persone coinvolte sono almeno 350 mila;

   dalla tabella 3, «Massima esposizione sanitaria – Popolazione residente e servita, acquedotto e fonti di approvvigionamento», del Piano di sorveglianza sanitaria sulla popolazione esposta alle sostanze perfluoroalchiliche, pubblicato dalla giunta regionale del Veneto nel bollettino ufficiale della regione n. 4 del 5 gennaio 2017, emerge che ci sono circa 18 mila abitanti che ancora non hanno il servizio pubblico di erogazione dell'acqua, rimanendo così esposti a pericoli di contaminazione pfas ulteriori rispetto ai cittadini serviti;

   nel documento pubblicato da Greenpeace si afferma che «in Veneto, a quasi dieci anni dalla scoperta dell'emergenza pfas, molte famiglie in zona rossa non hanno accesso all'acqua pulita. Una situazione inaccettabile»; l'associazione ambientalista denuncia che «nonostante la contaminazione sia nota da anni, della bonifica del sito di Miteni si sono perse le tracce, così come di un piano di riconversione industriale volto ad azzerare tutte le fonti di inquinamento»;

   nei giorni scorsi in tutta Italia numerosi cittadini ed associazioni hanno protestato contro la giunta della regione Veneto, chiedendo di assumersi la responsabilità rispetto alle attività di bonifica;

   nel documento diffuso nella manifestazione viene riportato che: «Sono passati dieci anni dalla scoperta dell'inquinamento da pfas e il sito Miteni, individuato quale principale fonte di uno dei maggiori inquinamenti che la storia ricordi, continua ad inquinare la nostra falda, i nostri pozzi, i nostri campi, i nostri cibi e il nostro sangue. È compito degli enti pubblici far rispettare il cronoprogramma della messa in sicurezza del sito inquinante. Al momento si susseguono ritardi su ritardi. Le istituzioni devono collaborare fra loro e costringere chi ha inquinato alla bonifica immediata»;

   i manifestanti dei no-pfas hanno voluto in questo modo ribadire la necessità e la richiesta di bonificare l'area, unico modo per fermare il progressivo espandersi dell'inquinamento. Allo stesso tempo, però, hanno denunciato l'inerzia della regione che non manterrebbe le promesse e non avrebbe attuato interventi a tutela della salute pubblica;

   rispetto alle richieste di bonifica dei manifestanti l'amministrazione regionale ha replicato che «la bonifica spetta ai proprietari dell'azienda», scaricandosi ingiustamente, a parere dell'interrogante, delle proprie responsabilità nell'attuazione del piano per la bonifica –:

   se siano a conoscenza dei fatti esposti, quali siano le eventuali iniziative di competenza che intendano intraprendere affinché si attivino con urgenza tutte le procedure per la bonifica dei siti inquinanti dai pfas e di quali elementi dispongano circa le ragioni dei ritardi delle operazioni di bonifica;

   se sia noto al Governo il numero di cittadini veneti che oggi non risultano essere allacciati alla rete acquedottistica.
(3-00224)


Iniziative di competenza volte ad assicurare un efficace monitoraggio dei rischi ambientali e sanitari nella cosiddetta «Terra dei fuochi» – 3-00293

E) Interrogazione

   AURIEMMA, MARIANNA RICCIARDI, AMATO, SCERRA e ASCARI. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   con delibera di giunta regionale n. 683 del 23 dicembre 2014, la regione Campania si è dotata di una rete di monitoraggio della qualità dell'aria sotto la supervisione dell'Agenzia regionale protezione ambientale della Campania (Arpac);

   tale rete si è rivelata sin da subito insufficiente e carente in differenti aspetti; infatti, a differenza di altre agenzie regionali, in Campania non risultano monitorati i livelli di inquinanti quali metalli pesanti, ipa e in particolare benzo(a)pirene, pericolosi per la salute umana; inoltre, non viene fornita una chiara identificazione sulla composizione chimica e granulometrica del particolato pm10 e pm 2,5, impedendo una chiara identificazione dell'origine delle fonti inquinanti;

   in più occasioni il portale destinato alla comunicazione e alla consultazione dei dati rilevati non è stato tempestivamente aggiornato, così come in molteplici bollettini giornalieri è apparsa la dicitura «n.v.» (non validabili), rendendo scarna e inefficiente la funzione della suddetta rete di monitoraggio;

   nonostante le carenze della rete di monitoraggio, negli ultimi anni c'è stato un incremento degli sforamenti rilevati dalle centraline; relativamente all'anno 2022 su 365 giorni, la centralina di via Flichito – Volla (Napoli) ha registrato 106 sforamenti, quasi uno ogni tre giorni, quella di San Vitaliano – scuola Marconi 81, di Acerra – scuola Caporale 72, di Acerra – zona industriale 62, di Pomigliano – zona Asi 52, a fronte di una normativa che pone come limite massimo 35 sforamenti;

   questa situazione pone un oggettivo rischio per la salute della cittadinanza e, come indicato dalla denominazione delle centraline, queste si trovano in corrispondenza di scuole e centri abitati, evidenziando immediatamente il pericolo che le stesse rilevano –:

   quali iniziative i Ministri interrogati, per quanto di competenza, anche con l'ausilio dell'Ispra, intendano intraprendere al fine di risolvere le problematiche di cui sopra;

   se i Ministri interrogati non ritengano necessario assumere, con urgenza, iniziative, per quanto di competenza, volte a monitorare in maniera maggiormente efficace, anche con l'intervento del Comando dei carabinieri per la tutela ambientale e la transizione ecologica, dell'Ispra e dell'Istituto superiore della sanità, i rischi ambientali e sanitari legati al territorio della cosiddetta «Terra dei fuochi», individuando le criticità su cui intervenire.
(3-00293)


PROPOSTA DI LEGGE: MADIA ED ALTRI: DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO IN UN COMUNE DIVERSO DA QUELLO DI RESIDENZA, IN CASO DI IMPEDIMENTI PER MOTIVI DI STUDIO, LAVORO O CURA (A.C. 115-A) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: MAGI E DELLA VEDOVA; GRIPPO E PASTORELLA; ZANELLA ED ALTRI; PAVANELLI (A.C. 88-424-769-907)

A.C. 115-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 1, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

   al terzo periodo, dopo le parole: per materia aggiungere le seguenti: e per i profili finanziari;

    sostituire il quinto periodo con i seguenti: Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE FAVOREVOLE

  sull'emendamento 1.200, a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, siano apportate le seguenti modificazioni:

  Nella parte consequenziale dopo la lettera c), aggiungere le seguenti parole:

   al comma 2, dopo il quarto periodo, aggiungere i seguenti: Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1-bis, lettera b), pari a 3.063.000 euro ogni cinque anni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante riduzione, in misura pari a 3.063.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PARERE CONTRARIO

sulle proposte emendative 01.0100, 1.100, 1.104, 1.105, 1.106, 1.108, 1.110. 1.120, 0.1.200.1, 1.150, 0.1.200.5, 0.1.200.6, 0.1.200.7, 0.1.200.8, 0.1.200.9, 0.1.200.10, 0.1.200.11, 0.1.200.12, 0.1.200.13, 0.1.200.14, 0.1.200.17, 0.1.200.19 e 0.1.200.20, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative e sul subemendamento 0.1.200.16.

A.C. 115-A – Parere del Comitato per la legislazione

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

  Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge n. 115-A e rilevato che:

  sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto

   il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

   il comma 1 dell'articolo 1, all'alinea, prevede che la delega sia attuata nel rispetto dei principi di uguaglianza, personalità, libertà, segretezza e sicurezza del voto; tali principi appaiono riferiti solo all'oggetto di delega di cui alla successiva lettera a), in materia di esercizio del diritto di voto degli elettori che per motivi di studio, lavoro o cura si trovano in un comune diverso da quello di residenza in occasione dello svolgimento di consultazioni elettorali o referendarie, e non anche a quello di cui alla lettera b) concernente la rimodulazione della tariffa agevolata applicata dagli enti e dalle società che gestiscono i servizi di trasporto in favore degli elettori residenti in Italia e all'estero che devono recarsi a votare nei rispettivi comuni di iscrizione elettorale; inoltre, essi, con la sola eccezione del principio della sicurezza del voto, appaiono in realtà riprodurre quanto già previsto dall'articolo 48, secondo comma, della Costituzione che infatti, tra le altre cose, afferma che «il voto è personale ed eguale, libero e segreto»; in proposito, si ricorda che la Corte costituzionale nella sentenza n. 158 del 1985, ha affermato che «le direttive, i principi ed i criteri servono, da un verso, a circoscrivere il campo della delega, sì da evitare che essa venga esercitata in modo divergente dalle finalità che l'hanno determinata, ma, dall'altro, devono consentire al potere delegato la possibilità di valutare le particolari situazioni giuridiche da regolamentare. In particolare, la norma di delega non deve contenere enunciazioni troppo generiche o troppo generali, riferibili indistintamente ad ambiti vastissimi della normazione oppure enunciazioni di finalità, inidonee o insufficienti ad indirizzare l'attività normativa del legislatore delegato»; al tempo stesso, nella sentenza n. 98 del 2008 la Corte ha riconosciuto che «la varietà delle materie riguardo alle quali si può ricorrere alla delega legislativa comporta che neppure è possibile enucleare una nozione rigida valevole per tutte le ipotesi di principi e criteri direttivi», con la conseguenza che «il Parlamento, approvando una legge di delegazione, non è certo tenuto a rispettare regole metodologicamente rigorose»; con l'ordinanza n. 134 del 2003 la Corte ha precisato che «il livello di specificazione dei principi criteri direttivi può in concreto essere diverso da caso a caso, anche in relazione alle caratteristiche della materia e della disciplina su cui la legge delegata incide»; in linea generale la Corte ammette, poi, che i principi e criteri direttivi possano essere ricavati per implicito (sentenza n. 48 del 1986) o per relationem con riferimento ad altri atti normativi, purché sufficientemente specifici (sentenze n. 156 del 1987 e n. 87 del 1989); ciò che invece per la Corte non può essere validamente ammesso come principio e criterio direttivo è un generico rinvio alla stessa discrezionalità del Governo: come affermato dalla Corte nella sentenza n. 68 del 1991 (e ribadito nella sentenza n. 340 del 2007), per quanta ampiezza possa a questo riconoscersi, «il libero apprezzamento del legislatore delegato non può mai assurgere a principio od a criterio direttivo, in quanto agli antipodi di una legislazione vincolata quale è, per definizione, la legislazione su delega»;

  formula, per il rispetto dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, la seguente condizione:

  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

   all'articolo 1, comma 1, sia valutata l'esigenza di integrare e specificare i principi e criteri direttivi ivi previsti, alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale e, in particolare, di quanto affermato dalla Corte nella sentenza n. 158 del 1985 in ordine al fatto che «la norma di delega non deve contenere [...] enunciazioni di finalità, inidonee o insufficienti ad indirizzare l'attività normativa del legislatore delegato».

   Ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 5, i deputati Baldelli e Bisa esprimono la propria opinione dissenziente in ordine alla presenza nel parere della condizione riferita all'articolo 1, comma 1.

A.C. 115-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura)

  1. Nel rispetto dell'articolo 48 della Costituzione, al fine di consentire l'esercizio del diritto di voto a tutti i cittadini, garantendo la piena partecipazione degli elettori al processo democratico, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a disciplinare, nel rispetto dei principi di uguaglianza, personalità, libertà, segretezza e sicurezza del voto:

   a) le modalità atte a garantire l'esercizio del diritto di voto degli elettori che per motivi di studio, lavoro o cura si trovano in un comune diverso da quello di residenza in occasione dello svolgimento di consultazioni elettorali o referendarie;

   b) una rimodulazione della tariffa agevolata applicata dagli enti e dalle società che gestiscono i servizi di trasporto in favore degli elettori residenti in Italia e all'estero che devono recarsi a votare nei rispettivi comuni di iscrizione elettorale.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro dell'interno, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di decreto legislativo, corredati di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, per l'espressione dei pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia che si esprimono entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati. In attuazione dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, qualora i decreti di cui al presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione nell'ambito dei medesimi decreti, questi ultimi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse.
  3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura)

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto degli elettori che si trovano per motivi di studio, lavoro o cura in un comune diverso da quello di residenza in occasione delle consultazioni referendarie e per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia)

  1. In occasione dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, gli elettori che per motivi di lavoro, studio o cure mediche sono temporaneamente domiciliati in un comune di una regione diversa da quella alla quale appartiene il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono dichiarare al comune di residenza, entro il trentesimo giorno antecedente la data della consultazione, che intendono esercitare il proprio diritto di voto presso il comune di temporaneo domicilio.
  2. Alla dichiarazione di cui al comma 1 sono allegate la copia di un documento di identità valido, la documentazione attestante una delle circostanze di cui al medesimo comma 1, rilasciata dal datore di lavoro o da un'istituzione scolastica, universitaria o formativa o da un istituto sanitario, pubblici o privati, ovvero una dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso di lavoratore autonomo, nonché copia della tessera elettorale personale o dichiarazione del suo smarrimento.
  3. Il comune di residenza, dopo avere verificato che nulla osti al godimento dell'elettorato attivo, trasmette la dichiarazione di cui al comma 1 al comune di temporaneo domicilio entro il settimo giorno antecedente la data stabilita per lo svolgimento della votazione.
  4. Il comune di temporaneo domicilio, entro il terzo giorno antecedente la data stabilita per lo svolgimento della votazione, rilascia all'elettore, tramite modalità telematiche, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione della sezione elettorale presso cui egli può esercitare il diritto di voto.
  5. L'elettore vota presso la sezione assegnatagli, previa presentazione di un documento di identità, della tessera elettorale personale e dell'attestazione di ammissione al voto di cui al comma 4, che è trattenuta agli atti dell'ufficio elettorale della sezione.
  6. Del nominativo dell'elettore è presa nota nel verbale dell'ufficio medesimo.
  7. Le procedure previste dai commi da 1 a 6 si applicano alle votazioni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per gli elettori di cui al medesimo comma 1.
  8. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Conseguentemente, all'articolo 1:

   al comma 1:

    alinea, dopo le parole: diritto di voto a tutti i cittadini aggiungere le seguenti: in occasione delle consultazioni elettorali politiche, regionali e amministrative;

    lettera a) sostituire le parole: o referendarie con le seguenti: politiche, regionali e amministrative;

    alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: in occasione delle consultazioni elettorali politiche, regionali e amministrative.
01.0100. Pavanelli, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Baldino, Morfino.

  Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: In attuazione dell'articolo 48 della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo al fine di garantire la piena partecipazione di tutti i cittadini al voto e agevolare l'esercizio del diritto agli elettori che si trovano in un comune diverso da quello di residenza per motivi di studio, lavoro o cura, nel rispetto dei principi di uguaglianza, personalità, libertà, segretezza e integrità del voto. Nell'esercizio della delega di cui al periodo precedente il Governo osserva, oltre ai principi ivi indicati, i seguenti principi e criteri direttivi:

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera a) con la seguente:

   «a) prevedere che l'esercizio del diritto di voto sia garantito agli elettori di cui al comma 1, domiciliati in un comune diverso da quello nelle cui liste elettorali risultano iscritti, in occasione delle consultazioni elettorali politiche, regionali, amministrative ed europee nonché per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione»;

   dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   «a-bis) prevedere che gli elettori di cui al comma 1, domiciliati in un comune diverso da quello nelle cui liste elettorali risultano iscritti, possano dichiarare al comune di residenza, entro un congruo termine prestabilito rispetto alla data della consultazione elettorale, che intendono esercitare il proprio diritto di voto presso il comune di temporaneo domicilio e che ad esso siano ascritti gli effetti elettorali riferiti al voto presso il seggio di appartenenza»;

   alla lettera b):

    premettere la parola: introdurre;

    aggiungere, in fine, le parole: prevedendo, per i predetti servizi, la gratuità per gli elettori con una età anagrafica inferiore a 36 anni.
1.110. Baldino, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Morfino.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: Nel rispetto dell'articolo 48 della Costituzione, al fine di con le seguenti: Al fine di dare piena attuazione all'articolo 48 della Costituzione e.

  Conseguentemente:

   al medesimo alinea, sopprimere le parole: nel rispetto dei principi di uguaglianza, personalità, libertà, segretezza e sicurezza del voto;

   alla lettera a), dopo le parole: atte a garantire aggiungere le seguenti: , nel rispetto dei principi di uguaglianza, personalità, libertà, segretezza e sicurezza del voto,.
1.103. Grippo, Madia, Magi, Baldino, Zaratti, Amendola, Ascani, Bakkali, Barbagallo, Berruto, Boldrini, Bonafè, Braga, Carè, Casu, Ciani, Cuperlo, Curti, D'Alfonso, De Luca, De Maria, De Micheli, Di Biase, Di Sanzo, Fassino, Ferrari, Forattini, Fornaro, Fossi, Furfaro, Ghio, Gianassi, Girelli, Gnassi, Graziano, Gribaudo, Guerra, Iacono, Lacarra, Lai, Laus, Letta, Malavasi, Mancini, Manzi, Marino, Mauri, Merola, Morassut, Orfini, Ubaldo Pagano, Peluffo, Porta, Provenzano, Quartapelle Procopio, Toni Ricciardi, Roggiani, Andrea Rossi, Sarracino, Scarpa, Schlein, Scotto, Serracchiani, Simiani, Stefanazzi, Stumpo, Tabacci, Vaccari, Zan, Zingaretti.

  Al comma 1, alinea, sostituire la parola: diciotto con la seguente: tre.
*1.102. Grippo, Madia, Zaratti, Magi, Amendola, Ascani, Bakkali, Barbagallo, Berruto, Boldrini, Bonafè, Braga, Carè, Casu, Ciani, Cuperlo, Curti, D'Alfonso, De Luca, De Maria, De Micheli, Di Biase, Di Sanzo, Fassino, Ferrari, Forattini, Fornaro, Fossi, Furfaro, Ghio, Gianassi, Girelli, Gnassi, Graziano, Gribaudo, Guerra, Iacono, Lacarra, Lai, Laus, Letta, Malavasi, Mancini, Manzi, Marino, Mauri, Merola, Morassut, Orfini, Ubaldo Pagano, Peluffo, Porta, Provenzano, Quartapelle Procopio, Toni Ricciardi, Roggiani, Andrea Rossi, Sarracino, Scarpa, Schlein, Scotto, Serracchiani, Simiani, Stefanazzi, Stumpo, Tabacci, Vaccari, Zan, Zingaretti.

  Al comma 1, alinea, sostituire la parola: diciotto con la seguente: tre.
*1.112. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Baldino, Pavanelli, Morfino.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: le modalità aggiungere le seguenti: , anche digitali,.
1.104. Grippo, Baldino.

Subemendamenti all'emendamento 1.200 della Commissione.

  All'emendamento 1.200, sostituire la parte principale con la seguente:

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: o cura si trovano in un comune diverso da quello con le seguenti: , cura, assistenza prestata in qualità di caregiver familiari ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si trovano in un comune situato in una regione diversa da quella del comune.

  Conseguentemente, nella parte consequenziale relativa al comma 1-bis:

   alla lettera a), sostituire le parole: o cura con le seguenti: , cura, assistenza prestata in qualità di caregiver familiari ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

   alla lettera b), sostituire le parole: o cure mediche con le seguenti: , cure mediche, assistenza prestata in qualità di caregiver familiari ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
0.1.200.18. Bordonali, Ziello, Paolo Emilio Russo, Montaruli.

(Approvato)

  All'emendamento 1.200, parte consequenziale relativa al comma 1, lettera a), sostituire le parole: referendarie ed europee con le seguenti: elettorali politiche, regionali, amministrative ed europee nonché per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.

  Conseguentemente, nelle ulteriori parti consequenziali:

   al comma 1-bis:

    alla lettera b), dopo la parola: elezioni aggiungere le seguenti: politiche, regionali e amministrative nonché;

    alla lettera c) sopprimere le parole: , in occasione delle consultazioni referendarie ed europee;

    sopprimere il comma 4.
0.1.200.6. Baldino, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Pavanelli, Morfino.

  All'emendamento 1.200, parte consequenziale relativa al comma 1, lettera a), sostituire le parole: referendarie ed con le seguenti: referendarie, politiche ed.

  Conseguentemente, nelle ulteriori parti consequenziali:

   al comma 1-bis:

    dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) con riferimento alle elezioni politiche, prevedere per gli elettori che per motivi di studio, lavoro o cure mediche si trovano, per un periodo di almeno tre mesi, in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, la possibilità di votare su liste e/o candidati della circoscrizione elettorale di residenza presso il comune di temporaneo domicilio;

    alla lettera b) sostituire le parole: sezioni speciali, a tal fine istituite in ogni capoluogo di regione con le seguenti: il comune di temporaneo domicilio;

    alla lettera c) dopo la parola: referendarie aggiungere la seguente: , politiche

    sopprimere il comma 4.
0.1.200.1. Madia, Baldino, Grippo, Magi, Zaratti, Manzi.

  All'emendamento 1.200, parte consequenziale relativa al comma 1, lettera a), sostituire le parole: referendarie ed con le seguenti: referendarie, politiche ed.

  Conseguentemente, nelle ulteriori parti consequenziali:

   al comma 1-bis:

    alla lettera b), dopo la parola: elezioni aggiungere le seguenti: politiche nonché;

    alla lettera c) sopprimere le parole: , in occasione delle consultazioni referendarie ed europee;

    sopprimere il comma 4.
0.1.200.5. Baldino, Zaratti, Madia, Magi, Grippo, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Pavanelli, Morfino.

  All'emendamento 1.200, parte consequenziale relativa al comma 1, lettera a), sostituire le parole: ed europee con le seguenti: , delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

  Conseguentemente, nella parte consequenziale relativa al comma 1-bis:

   alla lettera a), sopprimere le parole: , per un periodo di almeno tre mesi,;

   alla lettera b), sopprimere le parole: , per un periodo di almeno tre mesi,;

   dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   «a-bis) con riferimento alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, prevedere per gli elettori che per motivi di studio, lavoro o cura si trovano in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, la possibilità di votare nel comune di temporaneo domicilio»;

   alla lettera c), sostituire le parole: ed europee con le seguenti: , delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

   sopprimere il comma 4.
0.1.200.17. Soumahoro.

  All'emendamento 1.200, parte consequenziale relativa al comma 1-bis, lettera a), sopprimere le parole: , per un periodo di almeno tre mesi,.

  Conseguentemente, alla medesima parte consequenziale, lettera b), sopprimere le parole: , per un periodo di almeno tre mesi,.
0.1.200.7. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Baldino, Pavanelli, Morfino.

  All'emendamento 1.200, parte consequenziale relativa al comma 1-bis, lettera a), sopprimere le parole: , per un periodo di almeno tre mesi,.
0.1.200.8. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Baldino, Pavanelli.

  All'emendamento 1.200, parte consequenziale relativa al comma 1-bis, lettera a), dopo le parole: la possibilità di votare aggiungere le seguenti: , con modalità digitali,.

  Conseguentemente, alla medesima parte consequenziale, lettera b), dopo le parole: la possibilità di votare aggiungere le seguenti: , con modalità digitali,.
0.1.200.13. Baldino, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Pavanelli, Morfino.

  All'emendamento 1.200, parte consequenziale relativa al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: nel comune di temporaneo domicilio con le seguenti: , attraverso il meccanismo del voto anticipato presidiato, nel comune di temporaneo domicilio o nella stessa provincia, nonché disciplinando le modalità di trasmissione del voto esercitato in via anticipata alla sezione elettorale nelle cui liste l'elettore risulta iscritto.

  Conseguentemente, nella medesima parte consequenziale, lettera b), dopo le parole: la possibilità di votare aggiungere le seguenti: , attraverso il meccanismo del voto anticipato presidiato,.
0.1.200.19. Zaratti, Magi, Baldino, Grippo, Madia, Amendola, Ascani, Bakkali, Barbagallo, Berruto, Boldrini, Bonafè, Braga, Carè, Casu, Ciani, Cuperlo, Curti, D'Alfonso, De Luca, De Maria, De Micheli, Di Biase, Di Sanzo, Fassino, Ferrari, Forattini, Fornaro, Fossi, Furfaro, Ghio, Gianassi, Girelli, Gnassi, Graziano, Gribaudo, Guerra, Iacono, Lacarra, Lai, Laus, Letta, Malavasi, Mancini, Manzi, Marino, Mauri, Merola, Morassut, Orfini, Ubaldo Pagano, Peluffo, Porta, Provenzano, Quartapelle Procopio, Toni Ricciardi, Roggiani, Andrea Rossi, Sarracino, Scarpa, Schlein, Scotto, Serracchiani, Simiani, Stefanazzi, Stumpo, Tabacci, Vaccari, Zan, Zingaretti.

  All'emendamento 1.200, parte consequenziale relativa al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: nel comune di temporaneo domicilio con le seguenti: , attraverso il meccanismo del voto anticipato presidiato, la cui domanda va inoltrata tramite SPID; nel comune di temporaneo domicilio o nella stessa provincia, nonché disciplinando le modalità di trasmissione del voto esercitato in via anticipata alla sezione elettorale nelle cui liste l'elettore risulta iscritto.

  Conseguentemente, nella medesima parte consequenziale, lettera b), dopo le parole: la possibilità di votare aggiungere le seguenti: , attraverso il meccanismo del voto anticipato presidiato, la cui domanda va inoltrata tramite SPID,.
0.1.200.20. Magi, Madia, Baldino, Zaratti, Grippo, Amendola, Ascani, Bakkali, Barbagallo, Berruto, Boldrini, Bonafè, Braga, Carè, Casu, Ciani, Cuperlo, Curti, D'Alfonso, De Luca, De Maria, De Micheli, Di Biase, Di Sanzo, Fassino, Ferrari, Forattini, Fornaro, Fossi, Furfaro, Ghio, Gianassi, Girelli, Gnassi, Graziano, Gribaudo, Guerra, Iacono, Lacarra, Lai, Laus, Letta, Malavasi, Mancini, Manzi, Marino, Mauri, Merola, Morassut, Orfini, Ubaldo Pagano, Peluffo, Porta, Provenzano, Quartapelle Procopio, Toni Ricciardi, Roggiani, Andrea Rossi, Sarracino, Scarpa, Schlein, Scotto, Serracchiani, Simiani, Stefanazzi, Stumpo, Tabacci, Vaccari, Zan, Zingaretti.

  All'emendamento 1.200, parte consequenziale relativa al comma 1-bis, lettera b), dopo le parole: spettanti all'Italia aggiungere le seguenti: a decorrere da quelle previste per il 2024.

  Conseguentemente, alla medesima parte consequenziale, medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: , con modalità anche digitale, disponendo la sostituzione della tessera elettorale di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120, con un certificato digitale, utilizzabile per una sola consultazione, interoperabile con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), di cui all'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,e prevedendo, per le operazioni in capo ai componenti degli uffici elettorali di sezione, la realizzazione di una apposita applicazione informatica.
0.1.200.14. Baldino, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Pavanelli, Morfino.

  All'emendamento 1.200, parte consequenziale relativa al comma 1-bis, lettera b), dopo la parola: prevedere aggiungere le seguenti: a partire dalle elezioni del giugno 2024.
0.1.200.2. Grippo, Madia, Baldino, Zaratti, Magi.

  All'emendamento 1.200, parte consequenziale relativa al comma 1-bis, lettera b), sopprimere le parole: , per un periodo di almeno tre mesi,.
0.1.200.9. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Baldino, Pavanelli, Morfino.

  All'emendamento 1.200, parte consequenziale relativa al comma 1-bis, lettera b), sostituire le parole: di regione con le seguenti: di provincia.
0.1.200.10. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Baldino, Pavanelli, Morfino.

  All'emendamento 1.200, parte consequenziale relativa al comma 1-bis, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   d) prevedere lo scrutinio dei voti espressi dagli elettori di cui alle lettere a) e b) unitamente a quelli espressi nel seggio di appartenenza in modo da garantire che essi non siano riconoscibili.
0.1.200.11. Baldino, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Pavanelli, Morfino.

  All'emendamento 1.200, dopo la parte consequenziale relativa al comma 1-bis, aggiungere la seguente:

   al comma 2, dopo il quarto periodo, aggiungere i seguenti: Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1-bis, lettera b), pari a 3.063.000 euro ogni cinque anni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante riduzione, in misura pari a 3.063.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento. relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
0.1.200.16. La Commissione.

(Approvato)

  All'emendamento 1.200, parte consequenziale relativa al comma 4, sostituire le parole: L'esito con le seguenti: L'andamento.
0.1.200.3. Grippo, Giachetti.

  All'emendamento 1.200, parte consequenziale relativa al comma 4, sostituire le parole: temporaneamente residenti con le seguenti: domiciliati.
0.1.200.4. Grippo, Giachetti.

  All'emendamento 1.200, parte consequenziale relativa al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: con modalità anche digitali e, nel rispetto del principio di territorialità del voto, con effetti elettorali riferiti al voto presso il seggio di appartenenza, prevedendo che lo scrutinio dei voti espressi dai predetti elettori si svolga unitamente a quelli espressi nel seggio di appartenenza, in modo da garantire che esse non siano riconoscibili.
0.1.200.12. Baldino, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Pavanelli, Morfino.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: diverso da quello con le seguenti: situato in una regione diversa da quella del comune.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, medesima lettera, sostituire le parole: elettorali o referendarie con le seguenti: referendarie ed europee;

   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi:

   a) con riferimento alle consultazioni referendarie, previste dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, prevedere per gli elettori che per motivi di studio, lavoro o cura si trovano, per un periodo di almeno tre mesi, in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, la possibilità di votare nel comune di temporaneo domicilio;

   b) con riferimento alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, prevedere per gli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano, per un periodo di almeno tre mesi, nell'ambito del territorio nazionale, in una regione diversa da quella del comune di residenza, la possibilità di votare su liste e candidati della circoscrizione elettorale di residenza presso sezioni speciali, a tal fine istituite in ogni capoluogo di regione;

   c) individuare i termini e le modalità per la presentazione, anche in via telematica, della richiesta per accedere al voto in un comune diverso da quello di residenza da parte degli elettori interessati, in occasione delle consultazioni referendarie ed europee;

   dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  4. L'esito delle prime consultazioni europee e referendarie svolte secondo le modalità previste dalla presente legge, è valutato ai fini dell'eventuale adozione di disposizioni legislative per consentire, anche in occasione delle elezioni politiche, agli elettori che si trovano temporaneamente residenti in un comune situato in una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, di esercitare il diritto di voto nell'ambito del comune in cui sono domiciliati.
1.200. La Commissione.

(Approvato)

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: o referendarie con le seguenti: inerenti le elezioni politiche, le elezioni europee o quelle referendarie, ai sensi degli articoli 75 e 138 della Costituzione, attraverso il meccanismo del voto anticipato presidiato, la cui domanda va inoltrata tramite SPID e prevedendo in particolare la possibilità di esercitare il voto presso una struttura pubblica ubicata nel comune di temporaneo domicilio o nella stessa provincia, nonché disciplinando le modalità di trasmissione del voto esercitato in via anticipata alla sezione elettorale nelle cui liste l'elettore risulta iscritto.
1.105. Madia, Magi, Zaratti, Grippo, Baldino, Amendola, Ascani, Bakkali, Barbagallo, Berruto, Boldrini, Bonafè, Braga, Carè, Casu, Ciani, Cuperlo, Curti, D'Alfonso, De Luca, De Maria, De Micheli, Di Biase, Di Sanzo, Fassino, Ferrari, Forattini, Fornaro, Fossi, Furfaro, Ghio, Gianassi, Girelli, Gnassi, Graziano, Gribaudo, Guerra, Iacono, Lacarra, Lai, Laus, Letta, Malavasi, Mancini, Manzi, Marino, Mauri, Merola, Morassut, Orfini, Ubaldo Pagano, Peluffo, Porta, Provenzano, Quartapelle Procopio, Toni Ricciardi, Roggiani, Andrea Rossi, Sarracino, Scarpa, Schlein, Scotto, Serracchiani, Simiani, Stefanazzi, Stumpo, Tabacci, Vaccari, Zan, Zingaretti.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: o referendarie con le seguenti: inerenti alle elezioni politiche, le elezioni europee e quelle referendarie ai sensi degli articoli 75 e 138 della Costituzione.
1.111. Baldino, Zaratti, Madia, Magi, Grippo, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Amendola, Ascani, Bakkali, Barbagallo, Berruto, Boldrini, Bonafè, Braga, Carè, Casu, Ciani, Cuperlo, Curti, D'Alfonso, De Luca, De Maria, De Micheli, Di Biase, Di Sanzo, Fassino, Ferrari, Forattini, Fornaro, Fossi, Furfaro, Ghio, Gianassi, Girelli, Gnassi, Graziano, Gribaudo, Guerra, Iacono, Lacarra, Lai, Laus, Letta, Malavasi, Mancini, Manzi, Marino, Mauri, Merola, Morassut, Orfini, Ubaldo Pagano, Peluffo, Porta, Provenzano, Quartapelle Procopio, Toni Ricciardi, Roggiani, Andrea Rossi, Sarracino, Scarpa, Schlein, Scotto, Serracchiani, Simiani, Stefanazzi, Stumpo, Tabacci, Vaccari, Zan, Zingaretti, Morfino.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , attraverso il meccanismo del voto anticipato presidiato, in particolare prevedendo la possibilità di esercitare il voto presso una struttura pubblica ubicata nel comune di temporaneo domicilio o nella stessa provincia, nonché disciplinando le modalità di trasmissione del voto esercitato in via anticipata alla sezione elettorale nelle cui liste l'elettore risulta iscritto.
1.120. Zaratti, Magi, Baldino, Grippo, Madia, Amendola, Ascani, Bakkali, Barbagallo, Berruto, Boldrini, Bonafè, Braga, Carè, Casu, Ciani, Cuperlo, Curti, D'Alfonso, De Luca, De Maria, De Micheli, Di Biase, Di Sanzo, Fassino, Ferrari, Forattini, Fornaro, Fossi, Furfaro, Ghio, Gianassi, Girelli, Gnassi, Graziano, Gribaudo, Guerra, Iacono, Lacarra, Lai, Laus, Letta, Malavasi, Mancini, Manzi, Marino, Mauri, Merola, Morassut, Orfini, Ubaldo Pagano, Peluffo, Porta, Provenzano, Quartapelle Procopio, Toni Ricciardi, Roggiani, Andrea Rossi, Sarracino, Scarpa, Schlein, Scotto, Serracchiani, Simiani, Stefanazzi, Stumpo, Tabacci, Vaccari, Zan, Zingaretti.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le parole: , attraverso il meccanismo del voto anticipato presidiato, la cui domanda va inoltrata tramite SPID, e prevedendo in particolare la possibilità di esercitare il voto presso una struttura pubblica ubicata nel comune di temporaneo domicilio o nella stessa provincia, nonché disciplinando le modalità di trasmissione del voto esercitato in via anticipata alla sezione elettorale nelle cui liste l'elettore risulta iscritto.
1.106. Magi, Madia, Baldino, Zaratti, Grippo, Amendola, Ascani, Bakkali, Barbagallo, Berruto, Boldrini, Bonafè, Braga, Carè, Casu, Ciani, Cuperlo, Curti, D'Alfonso, De Luca, De Maria, De Micheli, Di Biase, Di Sanzo, Fassino, Ferrari, Forattini, Fornaro, Fossi, Furfaro, Ghio, Gianassi, Girelli, Gnassi, Graziano, Gribaudo, Guerra, Iacono, Lacarra, Lai, Laus, Letta, Malavasi, Mancini, Manzi, Marino, Mauri, Merola, Morassut, Orfini, Ubaldo Pagano, Peluffo, Porta, Provenzano, Quartapelle Procopio, Toni Ricciardi, Roggiani, Andrea Rossi, Sarracino, Scarpa, Schlein, Scotto, Serracchiani, Simiani, Stefanazzi, Stumpo, Tabacci, Vaccari, Zan, Zingaretti.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: prevedendo, per i predetti servizi, la gratuità per gli elettori con una età anagrafica inferiore a 36 anni.
1.150. Baldino, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Morfino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo individua altresì tutte le risorse necessarie per dare completa attuazione all'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, nel caso di impedimenti per motivi, di studio, lavoro o cura.
1.100. Madia, Magi, Baldino, Zaratti, Grippo, Amendola, Ascani, Bakkali, Barbagallo, Berruto, Boldrini, Bonafè, Braga, Carè, Casu, Ciani, Cuperlo, Curti, D'Alfonso, De Luca, De Maria, De Micheli, Di Biase, Di Sanzo, Fassino, Ferrari, Forattini, Fornaro, Fossi, Furfaro, Ghio, Gianassi, Girelli, Gnassi, Graziano, Gribaudo, Guerra, Iacono, Lacarra, Lai, Laus, Letta, Malavasi, Mancini, Manzi, Marino, Mauri, Merola, Morassut, Orfini, Ubaldo Pagano, Peluffo, Porta, Provenzano, Quartapelle Procopio, Toni Ricciardi, Roggiani, Andrea Rossi, Sarracino, Scarpa, Schlein, Scotto, Serracchiani, Simiani, Stefanazzi, Stumpo, Tabacci, Vaccari, Zan, Zingaretti.

  Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: per materia aggiungere le seguenti: e per i profili finanziari.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire il quinto periodo con i seguenti: Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
1.300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  4. Allo scopo di introdurre, per le consultazioni elettorali politiche, regionali, amministrative ed europee nonché per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, la sperimentazione di modalità di espressione del voto per il tramite di un certificato elettorale digitale, interoperabile con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) di cui all'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Fondo, con una dotazione pari ad un milione di euro per l'anno 2023. La sperimentazione è realizzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale, in collaborazione con il Ministero dell'interno, d'intesa con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità al fine di favorirne e semplificarne l'accesso alle persone con disabilità.
  5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno e dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di utilizzo del Fondo di cui al comma 1 e della relativa sperimentazione secondo modalità che garantiscano la personalità, la libertà e la segretezza del voto.
  6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e disposizioni per la sperimentazione del certificato digitale elettorale.
1.109. Baldino, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Pavanelli, Morfino.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  4. Ai fini e per gli effetti della presente legge, sono equiparati ai motivi di lavoro di cui al comma 1, lettera a), la pratica sportiva, l'allenamento o le competizioni sportive, anche a carattere dilettantistico, che comportino durante lo svolgimento delle tornate elettorali la permanenza delle sportive e degli sportivi in un comune sito in regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza.
1.101. Berruto.

A.C. 115-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca una delega al Governo per la disciplina dell'esercizio del diritto di voto degli elettori che per motivi di studio, lavoro o cura si trovano in un comune diverso da quello di residenza;

    votare è il diritto politico fondamentale, inalienabile, di tutti i cittadini, un diritto garantito dall'articolo 48 della Costituzione per garantire la piena partecipazione degli elettori al processo democratico;

    nonostante ciò, la normativa vigente – che pure consente ai militari in missione internazionale e agli italiani all'estero di esercitare il voto senza ritornare a casa – non prevede la medesima possibilità ai lavoratori italiani marittimi a bordo di navi con regolare contratto di lavoro in navigazione in acque internazionali, territoriali straniere o all'attracco in porti esteri;

    ad oggi, oltre 50.000 connazionali sono esclusi dalla possibilità di scegliere il proprio rappresentante politico al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati;

    l'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1937, n. 361, prevede, infatti, la facoltà per i naviganti (marittimi o aviatori fuori residenza, di votare in una qualsiasi sezione del comune in ci si trovano per motivi di imbarco, previa esibizione della tessera elettorale, dell'attestazione del comando del porto o del direttore dell'aeroporto e del certificato rilasciato dal sindaco del Comune in cui intendono votare: le norme, dunque, esistono ma solo se si naviga o si vota in Italia;

    appare di fondamentale importanza riconoscere l'effettività dell'esercizio di voto dei cittadini temporaneamente all'estero, perché imbarcati in ragione dello svolgimento della propria attività lavorativa,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa di competenza per garantire l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani imbarcati, temporaneamente in acque internazionali in ragione dello svolgimento della propria attività lavorativa.
9/115-A/1. Rampelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca una delega al Governo per la disciplina dell'esercizio del diritto di voto degli elettori che per motivi di studio, lavoro o cura si trovano in un comune diverso da quello di residenza;

    votare è il diritto politico fondamentale, inalienabile, di tutti i cittadini, un diritto garantito dall'articolo 48 della Costituzione per garantire la piena partecipazione degli elettori al processo democratico;

    nonostante ciò, la normativa vigente – che pure consente ai militari in missione internazionale e agli italiani all'estero di esercitare il voto senza ritornare a casa – non prevede la medesima possibilità ai lavoratori italiani marittimi a bordo di navi con regolare contratto di lavoro in navigazione in acque internazionali, territoriali straniere o all'attracco in porti esteri;

    ad oggi, oltre 50.000 connazionali sono esclusi dalla possibilità di scegliere il proprio rappresentante politico al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati;

    l'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1937, n. 361, prevede, infatti, la facoltà per i naviganti (marittimi o aviatori fuori residenza, di votare in una qualsiasi sezione del comune in ci si trovano per motivi di imbarco, previa esibizione della tessera elettorale, dell'attestazione del comando del porto o del direttore dell'aeroporto e del certificato rilasciato dal sindaco del Comune in cui intendono votare: le norme, dunque, esistono ma solo se si naviga o si vota in Italia;

    appare di fondamentale importanza riconoscere l'effettività dell'esercizio di voto dei cittadini temporaneamente all'estero, perché imbarcati in ragione dello svolgimento della propria attività lavorativa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere ogni iniziativa di competenza, anche normativa, per garantire l'esercizio del diritto di voto ai cittadini italiani imbarcati, temporaneamente in acque internazionali in ragione dello svolgimento della propria attività lavorativa.
9/115-A/1. (Testo modificato nel corso della seduta)Rampelli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'astensionismo è un fenomeno in costante e preoccupante crescita nel nostro Paese e mette a repentaglio il buon funzionamento delle istituzioni e dei processi democratici su cui si fonda la nostra Repubblica. I dati sono particolarmente preoccupanti per quanto concerne i cittadini italiani residenti all'estero. Infatti, l'affluenza rilevata nel 2022 a livello nazionale in occasione delle elezioni dei rappresentanti di Camera e Senato è stata del 63,9 per cento, e del 56,1 per cento in occasione delle elezioni dei rappresentanti al Parlamento europeo; per i soli cittadini residenti all'estero l'affluenza registrata nelle medesime elezioni è stata rispettivamente del 26 per cento e del 7,7 per cento;

    come accade per i cittadini «fuori sede» oggetto del provvedimento in esame, impossibilitati al rientro presso il comune di residenza per motivi di studio, lavoro o cura, anche i cittadini residenti all'estero sono soggetti a limitazioni ed ostacoli nell'esercizio del proprio diritto di voto, sancito dall'articolo 48 della Costituzione italiana che recita, al comma 1 e 2: «Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico». Secondo il comma 3 del medesimo articolo, inoltre, «La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività.» Infine, secondo l'articolo 3 della Costituzione «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione [...] di condizioni personali e sociali» ed «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese»;

    i cittadini italiani residenti all'estero in Paesi che non siano membri dell'Unione Europea subiscono una discriminazione ingiustificata nell'accesso all'esercizio del diritto di voto in occasione delle elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, poiché non è prevista alcuna modalità di votazione ad esclusione del rientro in Italia presso il proprio Comune di origine, modalità che si rivela un ostacolo insormontabile per molti cittadini. Tra questi, vi sono anche gli italiani residenti nel Regno Unito che, paradossalmente, hanno potuto votare dall'estero alle elezioni europee del 2019 e non potranno farlo nel 2024. Tuttavia, i più di 3 milioni di italiani residenti in Paesi non membri UE sono computati nel calcolo dei seggi assegnati del Parlamento europeo assegnati all'Italia ma, di fatto, non hanno la possibilità di esprimere il proprio voto, se non rientrando in Italia;

    ai sensi del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, possono votare all'estero per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo: i cittadini italiani residenti in uno Stato dell'Unione europea e regolarmente iscritti all'AIRE; i cittadini italiani ed i familiari con essi conviventi che si trovano temporaneamente nei Paesi UE per motivi di studio o di lavoro, presentando – entro i termini di legge – apposita domanda al Sindaco del Comune italiano nelle cui liste elettorali sono iscritti. Di conseguenza, pur prevedendo la possibilità di voto all'estero per i cittadini italiani residenti in uno Stato membro dell'Unione europea o che ivi si trovino temporaneamente per motivi di studio o di lavoro, l'Italia risulta essere l'unico Paese fondatore dell'Unione europea a non prevedere una modalità di voto all'estero che non richieda il rientro nel territorio italiano per i cittadini italiani residenti in Paesi non membri UE per le elezioni dei Rappresentanti del Parlamento europeo. Gli unici altri Stati Membri a non prevedere tali modalità sono Bulgaria, Cipro, Danimarca e Grecia;

    per effetto delle modifiche contenute nella legge 6 maggio 2015, n. 52 (cosiddetto «Italicum»), che ha introdotto il nuovo articolo 4-bis della legge n. 459 del 2001, stabilisce che anche i cittadini temporaneamente all'estero per un periodo di almeno tre mesi per motivi di lavoro, studio o cure mediche possono votare all'estero tramite l'esercizio di voto per corrispondenza facendone richiesta al proprio Comune di residenza;

    l'articolo 14, comma 2, del TUE stabilisce che «il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini dell'Unione». Al comma 3 del medesimo articolo si afferma che «I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto, per un mandato di cinque anni». Infine, l'articolo 20 del TFUE, al comma 1, recita che «È istituita una cittadinanza dell'Unione. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro», e al comma 2 aggiunge che «I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti nei trattati».

    la Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 febbraio 2023 sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (COM(2021)0732 – C9-0021/2022 – 2021/0372(CNS)) suggerisce che «Gli Stati Membri dovrebbero rendere l'esercizio dei diritti elettorali il più possibile democratico, proporzionato e semplice, eliminando tutti gli ostacoli alla partecipazione alle elezioni.» e che «Gli Stati membri prendono in considerazione l'introduzione di strumenti di voto complementari per le elezioni del Parlamento europeo, quali il voto per corrispondenza, il voto in presenza anticipato, il voto per delega, i seggi elettorali mobili per gli elettori che non sono in grado di recarsi ai seggi elettorali il giorno delle elezioni nonché il voto elettronico e online»;

    nel Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle modalità applicative, ai fini della verifica elettorale, della legge 27 dicembre 2011, n. 459, si rileva che, «A partire dalle criticità manifestatesi con riferimento al voto per corrispondenza, si è registrato un ampio consenso sull'opportunità di ribaltare il criterio di opzione previsto dalla legge n. 459 del 2001 e quindi di stabilire che i residenti all'estero debbano di norma votare fisicamente in Italia, salvo optare per il voto nel paese estero di residenza (cosiddetta “opzione inversa”)». Tale modalità prevede che la partecipazione al procedimento elettorale nella circoscrizione Estero richieda una esplicita scelta preventiva. Secondo il sopracitato documento conclusivo, «ciò consentirebbe di individuare precisamente gli aventi diritto al voto nella circoscrizione medesima e ridurrebbe gli oneri relativi alla predisposizione del materiale elettorale, oltre che il rischio di fenomeni di inquinamento». Inoltre, «tramite l'opzione inversa, la comunità degli italiani all'estero sarebbe formata soltanto da coloro i quali si dimostrassero effettivamente interessati e motivati a partecipare alle vicende politiche del paese di origine» e l'adozione di tale modalità «comporterebbe certamente una consistente riduzione delle schede da inviare per posta e dunque un plausibile risparmio di spesa»,

impegna il Governo

ad adottare, contestualmente all'esercizio della delega prevista dal provvedimento in esame in materia di esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura, tutte le misure necessarie affinché gli italiani residenti all'estero in Paesi non membri dell'Unione europea possano partecipare alle elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo anche con modalità diverse dal rientro presso il comune di residenza, quali, a titolo di esempio, il voto per corrispondenza a «opzione inversa».
9/115-A/2. Pastorella, Benzoni, Grippo.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in corso di approvazione reca una delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura;

    entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge, il Governo dovrà adottare i decreti attuativi volti a garantire l'esercizio del diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella di residenza per le consultazioni referendarie ed europee;

    nella scorsa legislatura si sono registrano diverse iniziative relative alla digitalizzazione del procedimento elettorale e alla sperimentazione del voto elettronico, presentate anche alla luce delle indicazioni dell'Unione europea al riguardo; con la Comunicazione «2030 Digital Compass: the European way for the Digital Decade» del 9 marzo 2021, la Commissione europea ha infatti presentato gli indirizzi per la trasformazione digitale dell'Europa entro il 2030; tra gli obiettivi dell'Unione europea rientra quello di garantire che entro il 2030 la vita democratica e i servizi pubblici online siano completamente accessibili a tutti, comprese le persone con disabilità, anche attraverso il voto elettronico che incoraggerebbe una maggiore partecipazione dei cittadini alla vita democratica;

    anche il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa nel 2022 ha adottato una serie di linee guida sull'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel processo elettorale volte a garantire l'integrità del processo e a rafforzare così la fiducia dei cittadini nella democrazia, le quali propongono una serie di requisiti e tutele da introdurre nella legislazione e nelle pratiche degli Stati membri del Consiglio d'Europa relativamente all'utilizzo di ICT nelle varie fasi del processo elettorale. Le linee guida coprono l'utilizzo di soluzioni ICT da parte o per conto delle autorità elettorali pertinenti, in ogni fase del processo elettorale, ad eccezione del voto e dello scrutinio elettronici che sono coperti dalla Raccomandazione (2017)5 sulle norme relative al voto elettronico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nell'esercizio della delega, modalità anche digitali sia per l'espressione del voto che nelle altre fasi del procedimento elettorale, garantendo al contempo accessibilità, segretezza e sicurezza del voto.
9/115-A/3. Grippo, Giachetti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame contiene una delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura;

    al fine di agevolare la maggiore presenza dei cittadini alle consultazioni elettorali, con la finalità del rafforzamento del processo democratico e della rappresentatività delle istituzioni, appare indispensabile allargare la partecipazione alle elezioni raccogliendo le esigenze da tempo espresse dai quei cittadini che per motivi di cura, studio e lavoro si trovano domiciliati in un comune diverso da quello di residenza e perciò impossibilitati a partecipare alle differenti tornate elettorali oppure che, per gli stessi motivi, sono posti nelle condizioni di esercitare il diritto di volo solo sostenendo costi economici importanti per poter rientrare nei comune di residenza:

    nella scorsa legislatura, nell'ambito di una Commissione di studio istituita proprio allo scopo di approfondire le misure atte a contrastare l'astensionismo nelle competizioni elettorali e presieduta dall'allora Ministro per i rapporti con il Parlamento, fu stabilito che la modalità migliore atta a garantire segretezza e personalità del voto, senza una reale alterazione della rappresentanza, era quella costituita dal cosiddetto voto presidiato, che consente ai cittadini iscritti nelle liste elettorali, come previsto anche nell'A.C. 115 attualmente presentato alla Camera dei deputati e assegnato alla I Commissione, di chiedere di esercitare il diritto di voto, in un giorno antecedente a quello previsto per la votazione nel territorio nazionale, in seggi appositamente allestiti nel comune in cui sono domiciliati,

impegna il Governo

nell'attuazione della delega ad adottare la modalità del voto anticipato presidiato quale modalità più idonea per garantire segretezza e personalità del voto.
9/115-A/4. Madia.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame contiene una delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura;

    al fine di agevolare la maggiore presenza dei cittadini alle consultazioni elettorali, con la finalità del rafforzamento del processo democratico e della rappresentatività delle istituzioni, appare indispensabile allargare la partecipazione alle elezioni raccogliendo le esigenze da tempo espresse da quei cittadini che per motivi di cura, studio e lavoro si trovano domiciliati in un comune diverso da quello di residenza e perciò impossibilitati a partecipare alle differenti tornate elettorali oppure che, per gli stessi motivi, sono posti nelle condizioni di esercitare il diritto di volo solo sostenendo costi economici importanti per poter rientrare nel comune di residenza;

    tuttavia il provvedimento in esame ha previsto la possibilità per il Governo di esercitare la delega solo con riferimento alle elezioni referendarie ed europee,

impegna il Governo

per quanto di sua competenza, ad estendere con un nuovo provvedimento, le disposizioni in esame anche allo svolgimento delle elezioni politiche.
9/115-A/5. Bonafè, Madia.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame contiene una delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura;

    al fine di agevolare la maggiore presenza dei cittadini alle consultazioni elettorali, con la finalità del rafforzamento del processo democratico e della rappresentatività delle istituzioni, appare indispensabile allargare la partecipazione alle elezioni raccogliendo le esigenze da tempo espresse da quei cittadini che per motivi di cura, studio e lavoro si trovano domiciliati in un comune diverso da quello di residenza e perciò impossibilitati a partecipare alle differenti tornate elettorali oppure che, per gli stessi motivi, sono posti nelle condizioni di esercitare il diritto di volo solo sostenendo costi economici importanti per poter rientrare nel comune di residenza;

    tuttavia il provvedimento in esame ha previsto la possibilità per il Governo di esercitare la delega solo con riferimento alle elezioni referendarie ed europee,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità per quanto di competenza, di estendere con un nuovo provvedimento normativo, conforme all'emendamento della Commissione 1.200, comma 4, le disposizioni in esame anche allo svolgimento delle elezioni politiche.
9/115-A/5. (Testo modificato nel corso della seduta)Bonafè, Madia.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame contiene una delega al Governo in materia di esercizio del diritto di volo in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura;

    al fine di agevolare la maggiore presenza dei cittadini alle consultazioni elettorali, con la finalità del rafforzamento del processo democratico e della rappresentatività delle istituzioni, appare indispensabile allargare la partecipazione alle elezioni raccogliendo le esigenze da tempo espresse da quei cittadini che per motivi di cura, studio e lavoro si trovano domiciliati in un comune diverso da quello di residenza e perciò impossibilitati a partecipare alle differenti tornate elettorali oppure che, per gli stessi motivi, sono posti nelle condizioni di esercitare il diritto di voto solo sostenendo costi economici importanti per poter rientrare nel comune di residenza;

    tuttavia poiché il provvedimento in esame ha previsto un tempo massimo di 18 mesi per l'esercizio della delega, questo termine rischia di non consentire l'applicazione delle nuove disposizioni per le prossime elezioni europee, previste per il 2024,

impegna il Governo

ad esercitare la delega nel più breve tempo possibile, e comunque in tempo utile per permettere l'applicazione delle nuove disposizioni alle prossime elezioni europee.
9/115-A/6. Fornaro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame contiene una delega al Governo in materia di esercizio del diritto di volo in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura;

    al fine di agevolare la maggiore presenza dei cittadini alle consultazioni elettorali, con la finalità del rafforzamento del processo democratico e della rappresentatività delle istituzioni, appare indispensabile allargare la partecipazione alle elezioni raccogliendo le esigenze da tempo espresse da quei cittadini che per motivi di cura, studio e lavoro si trovano domiciliati in un comune diverso da quello di residenza e perciò impossibilitati a partecipare alle differenti tornate elettorali oppure che, per gli stessi motivi, sono posti nelle condizioni di esercitare il diritto di voto solo sostenendo costi economici importanti per poter rientrare nel comune di residenza,

impegna il Governo

ad esercitare la delega nel più breve tempo possibile, e a valutarne l'opportunità in tempo utile per permettere l'applicazione delle nuove disposizioni eventualmente alle prossime elezioni europee.
9/115-A/6. (Testo modificato nel corso della seduta)Fornaro.


   La Camera,

   in sede di discussione del provvedimento in titolo,

   premesso che:

    il testo del provvedimento giunto inizialmente all'esame del presente consesso era il frutto di un emendamento presentato dal Relatore nel corso dell'esame in sede referente, ed ivi approvato, che ha «superato», sostituendoli integralmente e, di fatto, annullandoli, tenore, metodo e merito del testo adottato dalla Commissione quale testo base nonché di tutti gli altri abbinati;

    il testo base recava specifiche disposizioni che inauguravano l'esercizio del diritto di voto anticipato e presidiato, per il tramite dell'utilizzo dello strumento di identità digitale SPID, in occasione delle consultazioni elettorali politiche, europee e referendarie da parte degli elettori che hanno stabilito temporaneamente il loro domicilio in una regione diversa di quella di residenza per motivi di lavoro, studio o cura; parimenti, se pur per il tramite di differenti modalità procedurali ed esiti, era il contenuto delle proposte abbinate;

    il predetto emendamento tramutava le disposizioni del testo base in una sedicente delega al Governo – illegittima, in quanto priva del termine di esercizio nonché dei necessari criteri e principi – che affidava al Governo due compiti a piacere: la disciplina, priva di un indirizzo concreto e definito rispetto alle modalità, dell'esercizio del diritto di voto da parte dei predetti elettori in occasione delle consultazioni politiche o referendarie ed una non meglio definita «rimodulazione» della tariffa agevolala per i servizi di trasporto che gli enti e le società che gestiscono i servizi di trasporto applicano agli elettori, residenti in Italia e all'estero, che si recano a votare nei comuni di residenza;

    le modificazioni e diversi rimaneggiamenti del testo, intervenuti successivamente all'avvio della discussione generale in Aula, hanno ridotto la lacunosità dell'impianto e offerto legittimità alla delega, ma permane un profondo sconcerto rispetto alla procedura e al contenuto del testo prodotto;

    la tecnologia offre nuove e inedite opportunità per favorire la partecipazione democratica e modernizzare le procedure elettorali, rendendo possibile il concreto esercizio del diritto di voto attraverso soluzioni innovative, sempre assicurando il rispetto dei principi costituzionali di segretezza, uguaglianza, personalità, libertà e territorialità del voto;

    il numero stimato di cittadini che vivono momentaneamente lontano dal proprio comune di residenza è pari a quasi 5 milioni e si stima, altresì, che rappresentino all'incirca l'11 per cento del nostro corpo elettorale, esclusi i 4 milioni di cittadini residenti all'estero, iscritti all'AIRE: di questi 5 milioni, gli elettori che, per esercitare il diritto di voto, impiegano oltre 4 ore per rientrare nel luogo di residenza dal luogo ove vivono e lavorano, sono quasi 2 milioni, vale a dire il 4 per cento degli aventi diritto al voto, senza contare diverse altre motivazioni che incrementano l'astensionismo, tra le quali rientrano le difficoltà delle persone anziane;

    nel corso della precedente legislatura si è svolto un lungo lavoro di analisi, studio dei dati e comparazione con la situazione negli altri Paesi da parte di una Commissione – istituita dal Ministro per i rapporti con il Parlamento pro tempore, Federico D'Incà, coordinata dal Prof. Franco Bassanini, composta dal direttore generale dei servizi elettorali del Ministero dell'interno, esperti, docenti, giuristi e associazioni – ora confluito nel Libro bianco sull'astensionismo che contiene, altresì, risultanze e proposte per ridurre l'astensionismo e agevolare il voto;

    al fine di ampliare la partecipazione alle consultazioni elettorali, contrastare effettivamente il fenomeno dell'astensionismo, in particolare quello c.d. «involontario», garantendo in modo capillare l'esercizio del diritto di voto, come sancito dalla nostra Costituzione,

impegna il Governo

ai fini dell'esercizio della delega di cui al provvedimento in esame, ad istituire un Tavolo di lavoro e di confronto che veda la partecipazione delle associazioni e delle organizzazioni impegnate sul territorio nazionale a sostegno e garanzia del voto presso il loro luogo di domicilio per i cittadini elettori c.d. «fuori sede».
9/115-A/7. Baldino, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Pavanelli, Fornaro, Zaratti.


   La Camera,

impegna il Governo

ai fini dell'esercizio della delega di cui al provvedimento in esame, ad istituire un Tavolo di lavoro e di confronto che veda la partecipazione delle associazioni e delle organizzazioni impegnate sul territorio nazionale a sostegno e garanzia del voto presso il loro luogo di domicilio per i cittadini elettori c.d. «fuori sede».
9/115-A/7. (Testo modificato nel corso della seduta)Baldino, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Pavanelli, Fornaro, Zaratti.


   La Camera,

   in sede di discussione del provvedimento in titolo,

   premesso che:

    il testo del provvedimento giunto inizialmente all'esame del presente consesso era il frutto di un emendamento presentato dal Relatore nel corso dell'esame in sede referente, ed ivi approvato, che ha «superato», sostituendoli integralmente e, di fatto, annullandoli, tenore, metodo e merito del testo adottato dalla Commissione quale testo base nonché di tutti gli altri abbinati;

    il testo base recava specifiche disposizioni che inauguravano l'esercizio del diritto di voto anticipato e presidiato, per il tramite dell'utilizzo dello strumento di identità digitale SPID, in occasione delle consultazioni elettorali politiche, europee e referendarie da parte degli elettori che hanno stabilito temporaneamente il loro domicilio in una regione diversa di quella di residenza per motivi di lavoro, studio o cura; parimenti, se pur per il tramite di differenti modalità procedurali ed esiti, era il contenuto delle proposte abbinate;

    il predetto emendamento tramutava le disposizioni del testo base in una sedicente delega al Governo – illegittima, in quanto priva del termine di esercizio nonché dei necessari criteri e principi – che affidava al Governo due compiti a piacere: la disciplina, priva di un indirizzo concreto e definito rispetto alle modalità, dell'esercizio del diritto di voto da parte dei predetti elettori in occasione delle consultazioni politiche o referendarie ed una non meglio definita «rimodulazione» della tariffa agevolata per i servizi di trasporto che gli enti e le società che gestiscono i servizi di trasporto applicano agli elettori, residenti in Italia e all'estero, che si recano a votare nei comuni di residenza;

    le modificazioni e diversi rimaneggiamenti del testo, intervenuti successivamente all'avvio della discussione generale in Aula, hanno ridotto la lacunosità dell'impianto e offerto legittimità alla delega, ma permane un profondo sconcerto rispetto alla procedura e al contenuto del testo prodotto;

    la tecnologia offre nuove e inedite opportunità per favorire la partecipazione democratica e modernizzare le procedure elettorali, rendendo possibile il concreto esercizio del diritto di voto attraverso soluzioni innovative, sempre assicurando il rispetto dei principi costituzionali di segretezza, uguaglianza, personalità, libertà e territorialità del voto;

    il numero stimato di cittadini che vivono momentaneamente lontano dal proprio comune di residenza è pari a quasi 5 milioni e si stima, altresì, che rappresentino all'incirca l'11 per cento del nostro corpo elettorale, esclusi i 4 milioni di cittadini residenti all'estero, iscritti all'AIRE: di questi 5 milioni, gli elettori che, per esercitare il diritto di voto, impiegano oltre 4 ore per rientrare nel luogo di residenza dal luogo ove vivono e lavorano, sono quasi 2 milioni, vale a dire il 4 per cento degli aventi diritto al voto, senza contare diverse altre motivazioni che incrementano l'astensionismo, tra le quali rientrano le difficoltà delle persone anziane;

    nel corso della precedente legislatura si è svolto un lungo lavoro di analisi, studio dei dati e comparazione con la situazione negli altri Paesi da parte di una Commissione – istituita dal Ministro per i rapporti con il Parlamento pro tempore, Federico D'Incà, coordinata dal Prof. Franco Bassanini, composta dal direttore generale dei servizi elettorali del Ministero dell'interno, esperti, docenti, giuristi e associazioni – ora confluito nel «Libro bianco sull'astensionismo» che contiene, altresì, risultanze e proposte per ridurre l'astensionismo e agevolare il voto;

    al fine di ampliare la partecipazione alle consultazioni elettorali, contrastare effettivamente il fenomeno dell'astensionismo, in particolare quello c.d. «involontario», garantendo in modo capillare l'esercizio del diritto di voto, come sancito dalla nostra Costituzione, in ordine all'ambito applicativo delle disposizioni,

impegna il Governo

nelle more dell'esercizio della delega di cui al provvedimento in titolo, ad attivare tempestivamente la sperimentazione del voto elettronico di cui all'articolo 1, comma 628, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per l'anno 2020), attingendo alle risorse del «Fondo per il voto elettronico», istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, come rifinanziato per un milione di euro per l'anno 2023.
9/115-A/8. Cappelletti, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Baldino, Pavanelli.


   La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità nelle more dell'esercizio della delega di cui al provvedimento in titolo, di completare la sperimentazione del voto elettronico di cui all'articolo 1, comma 628, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per l'anno 2020), avviata dalle amministrazioni competenti, attingendo alle risorse del «Fondo per il voto elettronico», istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, come rifinanziato per un milione di euro per l'anno 2023.
9/115-A/8. (Testo modificato nel corso della seduta)Cappelletti, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Baldino, Pavanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo del provvedimento giunto inizialmente all'esame del presente consesso era il frutto di un emendamento presentato dal Relatore nel corso dell'esame in sede referente, ed ivi approvato, che ha «superato», sostituendoli integralmente e, di fatto, annullandoli, tenore, metodo e merito del testo adottato dalla Commissione quale testo base nonché di tutti gli altri abbinati;

    il testo base recava specifiche disposizioni che inauguravano l'esercizio del diritto di voto anticipato e presidiato, per il tramite dell'utilizzo dello strumento di identità digitale SPID, in occasione delle consultazioni elettorali politiche, europee e referendarie da parte degli elettori che hanno stabilito temporaneamente il loro domicilio in una regione diversa di quella di residenza per motivi di lavoro, studio o cura; parimenti, se pur per il tramite di differenti modalità procedurali ed esiti, era il contenuto delle proposte abbinate;

    il predetto emendamento tramutava le disposizioni del testo base in una sedicente delega al Governo – illegittima, in quanto priva del termine di esercizio nonché dei necessari criteri e principi – che affidava al Governo due compiti a piacere: la disciplina, priva di un indirizzo concreto e definito rispetto alle modalità, dell'esercizio del diritto di voto da parte dei predetti elettori in occasione delle consultazioni politiche o referendarie ed una non meglio definita «rimodulazione» della tariffa agevolata per i servizi di trasporto che gli enti e le società che gestiscono i servizi di trasporto applicano agli elettori, residenti in Italia e all'estero, che si recano a votare nei comuni di residenza;

    le modificazioni e diversi rimaneggiamenti del testo, intervenuti successivamente all'avvio della discussione generale in Aula, hanno ridotto la lacunosità dell'impianto e offerto legittimità alla delega, ma permane un profondo sconcerto rispetto alla procedura e al contenuto del testo prodotto;

    la tecnologia offre nuove e inedite opportunità per favorire la partecipazione democratica e modernizzare le procedure elettorali, rendendo possibile il concreto esercizio del diritto di voto attraverso soluzioni innovative, sempre assicurando il rispetto dei principi costituzionali di segretezza, uguaglianza, personalità, libertà e territorialità del voto;

    il numero stimato di cittadini che vivono momentaneamente lontano dal proprio comune di residenza è pari a quasi 5 milioni e si stima, altresì, che rappresentino all'incirca l'11 per cento del nostro corpo elettorale, esclusi i 4 milioni di cittadini residenti all'estero, iscritti all'AIRE: di questi 5 milioni, gli elettori che, per esercitare il diritto di voto, impiegano oltre 4 ore per rientrare nel luogo di residenza dal luogo ove vivono e lavorano, sono quasi 2 milioni, vale a dire il 4 per cento degli aventi diritto al voto, senza contare diverse altre motivazioni che incrementano l'astensionismo, tra le quali rientrano le difficoltà delle persone anziane;

    nel corso della precedente legislatura si è svolto un lungo lavoro di analisi, studio dei dati e comparazione con la situazione negli altri Paesi da parte di una Commissione – istituita dal Ministro per i rapporti con il Parlamento pro tempore, Federico D'Incà, coordinata dal Prof. Franco Bassanini, composta dal direttore generale dei servizi elettorali del Ministero dell'interno, esperti, docenti, giuristi e associazioni – ora confluito nel «Libro bianco sull'astensionismo» che contiene, altresì, risultanze e proposte per ridurre l'astensionismo e agevolare il voto;

    al fine di ampliare la partecipazione alle consultazioni elettorali, contrastare effettivamente il fenomeno dell'astensionismo, in particolare quello cosiddetto «involontario», garantendo in modo capillare l'esercizio del diritto di voto, come sancito dalla nostra Costituzione, in ordine all'ambito applicativo delle disposizioni,

impegna il Governo

in attuazione della delega per la garanzia dell'esercizio del diritto di voto di cui al provvedimento in titolo, a considerare le peculiari posizioni del personale appartenente alle forze dell'ordine o alle forze armate, fuori sede per ragioni di servizio o impiegati presso i seggi elettorali, e dei rispettivi comandi o enti di appartenenza.
9/115-A/9. Penza, Alfonso Colucci, Auriemma, Riccardo Ricciardi, Baldino, Pavanelli.


   La Camera,

impegna il Governo

in attuazione della delega per la garanzia dell'esercizio del diritto di voto di cui al provvedimento in titolo, a considerare le peculiari posizioni del personale appartenente alle forze dell'ordine o alle forze armate, fuori sede per ragioni di servizio o impiegati presso i seggi elettorali, e dei rispettivi comandi o enti di appartenenza.
9/115-A/9. (Testo modificato nel corso della seduta)Penza, Alfonso Colucci, Auriemma, Riccardo Ricciardi, Baldino, Pavanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo del provvedimento giunto inizialmente all'esame del presente consesso era il frutto di un emendamento presentato dal Relatore nel corso dell'esame in sede referente, ed ivi approvato, che ha «superato», sostituendoli integralmente e, di fatto, annullandoli, tenore, metodo e merito del testo adottato dalla Commissione quale testo base nonché di tutti gli altri abbinati;

    il testo base recava specifiche disposizioni che inauguravano l'esercizio del diritto di voto anticipato e presidiato, per il tramite dell'utilizzo dello strumento di identità digitale SPID, in occasione delle consultazioni elettorali politiche, europee e referendarie da parte degli elettori che hanno stabilito temporaneamente il loro domicilio in una regione diversa di quella di residenza per motivi di lavoro, studio o cura; parimenti, se pur per il tramite di differenti modalità procedurali ed esiti, era il contenuto delle proposte abbinate;

    il predetto emendamento tramutava le disposizioni del testo base in una sedicente delega al Governo – illegittima, in quanto priva del termine di esercizio nonché dei necessari criteri e principi – che affidava al Governo due compiti a piacere: la disciplina, priva di un indirizzo concreto e definito rispetto alle modalità, dell'esercizio del diritto di voto da parte dei predetti elettori in occasione delle consultazioni politiche o referendarie ed una non meglio definita «rimodulazione» della tariffa agevolata per i servizi di trasporto che gli enti e le società che gestiscono i servizi di trasporto applicano agli elettori, residenti in Italia e all'estero, che si recano a votare nei comuni di residenza;

    le modificazioni e diversi rimaneggiamenti del testo, intervenuti successivamente all'avvio della discussione generale in Aula, hanno ridotto la lacunosità dell'impianto e offerto legittimità alla delega, ma permane un profondo sconcerto rispetto alla procedura e al contenuto del testo prodotto;

    la tecnologia offre nuove e inedite opportunità per favorire la partecipazione democratica e modernizzare le procedure elettorali, rendendo possibile il concreto esercizio del diritto di voto attraverso soluzioni innovative, sempre assicurando il rispetto dei principi costituzionali di segretezza, uguaglianza, personalità, libertà e territorialità del voto;

    il numero stimato di cittadini che vivono momentaneamente lontano dal proprio comune di residenza è pari a quasi 5 milioni e si stima, altresì, che rappresentino all'incirca l'11 per cento del nostro corpo elettorale, esclusi i 4 milioni di cittadini residenti all'estero, iscritti all'AIRE: di questi 5 milioni, gli elettori che, per esercitare il diritto di voto, impiegano oltre 4 ore per rientrare nel luogo di residenza dal luogo ove vivono e lavorano, sono quasi 2 milioni, vale a dire il 4 per cento degli aventi diritto al voto, senza contare diverse altre motivazioni che incrementano l'astensionismo, tra le quali rientrano le difficoltà delle persone anziane;

    nel corso della precedente legislatura si è svolto un lungo lavoro di analisi, studio dei dati e comparazione con la situazione negli altri Paesi da parte di una Commissione – istituita dal Ministro per i rapporti con il Parlamento pro tempore, Federico D'Incà, coordinata dal Prof. Franco Bassanini, composta dal direttore generale dei servizi elettorali del Ministero dell'interno, esperti, docenti, giuristi e associazioni – ora confluito nel «Libro bianco sull'astensionismo» che contiene, altresì, risultanze e proposte per ridurre l'astensionismo e agevolare il voto;

    al fine di ampliare la partecipazione alle consultazioni elettorali, contrastare effettivamente il fenomeno dell'astensionismo, in particolare quello cosiddetto «Involontario», garantendo in modo capillare l'esercizio del diritto di voto, come sancito dalla nostra Costituzione,

    in ordine all'ambito applicativo delle disposizioni,

impegna il Governo

in attuazione della delega per la garanzia dell'esercizio del diritto di voto per gli elettori fuori sede di cui al provvedimento in titolo, a considerare coloro che sono impegnati, anche in qualità di volontari, in operazioni di soccorso e di sostegno alle vittime di terremoti o di altre calamità.
9/115-A/10. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Baldino, Pavanelli.


   La Camera,

impegna il Governo

in attuazione della delega per la garanzia dell'esercizio del diritto di voto per gli elettori fuori sede di cui al provvedimento in titolo, a valutare l'opportunità di considerare coloro che sono impegnati, anche in qualità di volontari, in operazioni di soccorso e di sostegno alle vittime di terremoti o di altre calamità.
9/115-A/10. (Testo modificato nel corso della seduta)Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Baldino, Pavanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo del provvedimento giunto inizialmente all'esame del presente consesso era il frutto di un emendamento presentato dal Relatore nel corso dell'esame in sede referente, ed ivi approvato, che ha «superato», sostituendoli integralmente e, di fatto, annullandoli, tenore, metodo e merito del testo adottato dalla Commissione quale testo base nonché di tutti gli altri abbinati;

    il testo base recava specifiche disposizioni che inauguravano l'esercizio del diritto di voto anticipato e presidiato, per il tramite dell'utilizzo dello strumento di identità digitale SPID, in occasione delle consultazioni elettorali politiche, europee e referendarie da parte degli elettori che hanno stabilito temporaneamente il loro domicilio in una regione diversa di quella di residenza per motivi di lavoro, studio o cura; parimenti, se pur per il tramite di differenti modalità procedurali ed esiti, era il contenuto delle proposte abbinate;

    il predetto emendamento tramutava le disposizioni del testo base in una sedicente delega al Governo – illegittima, in quanto priva del termine di esercizio nonché dei necessari criteri e principi – che affidava al Governo due compiti a piacere: la disciplina, priva di un indirizzo concreto e definito rispetto alle modalità, dell'esercizio del diritto di voto da parte dei predetti elettori in occasione delle consultazioni politiche o referendarie ed una non meglio definita «rimodulazione» della tariffa agevolata per i servizi di trasporto che gli enti e le società che gestiscono i servizi di trasporto applicano agli elettori, residenti in Italia e all'estero, che si recano a votare nei comuni di residenza;

    le modificazioni e diversi rimaneggiamenti del testo, intervenuti successivamente all'avvio della discussione generale in Aula, hanno ridotto la lacunosità dell'impianto e offerto legittimità alla delega, ma permane un profondo sconcerto rispetto alla procedura e al contenuto del testo prodotto;

    la tecnologia offre nuove e inedite opportunità per favorire la partecipazione democratica e modernizzare le procedure elettorali, rendendo possibile il concreto esercizio del diritto di voto attraverso soluzioni innovative, sempre assicurando il rispetto dei principi costituzionali di segretezza, uguaglianza, personalità, libertà e territorialità del voto;

    il numero stimato di cittadini che vivono momentaneamente lontano dal proprio comune di residenza è pari a quasi 5 milioni e si stima, altresì, che rappresentino all'incirca 1'11 per cento del nostro corpo elettorale, esclusi i 4 milioni di cittadini residenti all'estero, iscritti all'AIRE: di questi 5 milioni, gli elettori che, per esercitare il diritto di voto, impiegano oltre 4 ore per rientrare nel luogo di residenza dal luogo ove vivono e lavorano, sono quasi 2 milioni, vale a dire il 4 per cento degli aventi diritto al voto, senza contare diverse altre motivazioni che incrementano l'astensionismo, tra le quali rientrano le difficoltà delle persone anziane;

    nel corso della precedente legislatura si è svolto un lungo lavoro di analisi, studio dei dati e comparazione con la situazione negli altri Paesi da parte di una Commissione – istituita dal Ministro per i rapporti con il Parlamento pro tempore, Federico D'Incà, coordinata dal Prof. Franco Bassanini, composta dal direttore generale dei servizi elettorali del Ministero dell'interno, esperti, docenti, giuristi e associazioni – ora confluito nei «Libro bianco sull'astensionismo» che contiene, altresì, risultanze e proposte per ridurre l'astensionismo e agevolare il voto;

    in ordine alla platea interessata dal provvedimento in titolo, si segnala l'inopportunità dell'introduzione di un ulteriore requisito, il limite temporale minimo di tre mesi di permanenza «fuori sede» ai fini del riconoscimento del diritto ad esercitare il voto presso il luogo di domicilio eletto per ragioni di studio, lavoro o cura, che appare inficiare l'obiettivo del provvedimento di agevolare la partecipazione al voto e ridurre l'astensionismo;

    al fine di ampliare la partecipazione alle consultazioni elettorali, contrastare effettivamente il fenomeno dell'astensionismo, in particolare quello cosiddetto «involontario», garantendo in modo capillare l'esercizio del diritto di voto, come sancito dalla nostra Costituzione,

impegna il Governo

   a) in ordine all'ambito applicativo delle disposizioni e considerando il termine introdotto ai fini dell'esercizio della delega ad adottare ogni misura e iniziativa utile, anche legislativa, affinché l'esercizio del diritto di voto presso il luogo di domicilio ai cosiddetti «fuori sede» sia consentito, garantendo il principio della territorialità del voto, a decorrere dalle prossime consultazioni elettorali per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo previste per il 2024;

   b) a valutare gli effetti applicativi della disposizione esposta in premessa, concernente il requisito minimo di permanenza «fuori sede», e, ferme restando le prerogative parlamentari, ad adottare iniziative, anche legislative, affinché non sia previsto alcun limite temporale di permanenza ai fini del riconoscimento del diritto al voto presso il luogo di domicilio per gli elettori di cui al provvedimento in titolo.
9/115-A/11. Riccardo Ricciardi, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Baldino, Pavanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo del provvedimento giunto inizialmente all'esame del presente consesso era il frutto di un emendamento presentato dal Relatore nel corso dell'esame in sede referente, ed ivi approvalo, che ha «superato», sostituendoli integralmente e, di fatto, annullandoli, tenore, metodo e merito del testo adottato dalla Commissione quale testo base nonché di tutti gli altri abbinati;

    il testo base recava specifiche disposizioni che inauguravano l'esercizio del diritto di voto anticipato e presidiato, per il tramite dell'utilizzo dello strumento di identità digitale SPID, in occasione delle consultazioni elettorali politiche, europee e referendarie da parte degli elettori che hanno stabilito temporaneamente il loro domicilio in una regione diversa di quella di residenza per motivi di lavoro, studio o cura: parimenti, se pur per il tramite di differenti modalità procedurali ed esiti, era il contenuto delle proposte abbinate;

    il predetto emendamento tramutava le disposizioni del testo base in una sedicente delega al Governo – illegittima, in quanto priva del termine di esercizio nonché dei necessari criteri e principi – che affidava al Governo due compiti a piacere: la disciplina, priva di un indirizzo concreto e definito rispetto alle modalità, dell'esercizio del diritto di voto da parte dei predetti elettori in occasione delle consultazioni politiche o referendarie ed una non meglio definita «rimodulazione» della tariffa agevolata per i servizi di trasporto che gli enti e le società che gestiscono i servizi di trasporto applicano agli elettori, residenti in Italia e all'estero, che si recano a votare nei comuni di residenza;

    le modificazioni e diversi rimaneggiamenti del testo, intervenuti successivamente all'avvio della discussione generale in Aula, hanno ridotto la lacunosità dell'impianto e offerto legittimità alla delega, ma permane un profondo sconcerto rispetto alla procedura e al contenuto del testo prodotto;

    la tecnologia offre nuove e inedite opportunità per favorire la partecipazione democratica e modernizzare le procedure elettorali, rendendo possibile il concreto esercizio del diritto di voto attraverso soluzioni innovative, sempre assicurando il rispetto dei principi costituzionali di segretezza, uguaglianza, personalità, libertà e territorialità del volo;

    il numero stimato di cittadini che vivono momentaneamente lontano dal proprio comune di residenza è pari a quasi 5 milioni e si stima, altresì, che rappresentino all'incirca 1'11 per cento del nostro corpo elettorale, esclusi i 4 milioni di cittadini residenti all'estero, iscritti all'AIRE: di questi 5 milioni, gli elettori che, per esercitare il diritto di voto, impiegano oltre 4 ore per rientrare nel luogo di residenza dal luogo ove vivono e lavorano, sono quasi 2 milioni, vale a dire il 4 per cento degli aventi diritto al voto, senza contare diverse altre motivazioni che incrementano l'astensionismo, tra le quali rientrano le difficoltà delle persone anziane;

    nel corso della precedente legislatura si è svolto un lungo lavoro di analisi, studio dei dati e comparazione con la situazione negli altri Paesi da parte di una Commissione – istituita dal Ministro per i rapporti con il Parlamento pro tempore, Federico D'Incà, coordinata dal Prof. Franco Bassanini, composta dal direttore generale dei servizi elettorali del Ministero dell'interno, esperti, docenti, giuristi e associazioni – ora confluito nel «Libro bianco sull'astensionismo» che contiene, altresì, risultanze e proposte per ridurre l'astensionismo e agevolare il voto;

    al fine di ampliare la partecipazione alle consultazioni elettorali, contrastare effettivamente il fenomeno dell'astensionismo, in particolare quello cosiddetto «involontario», garantendo in modo capillare l'esercizio del diritto di voto, come sancito dalla nostra Costituzione,

impegna il Governo

in ordine alla previsione della «rimodulazione» della tariffa agevolata di cui al comma 1, lettera b), del provvedimento in titolo, a prevedere, per i cosiddetti «fuori sede» che siano studenti e, in generale, elettori con una età anagrafica inferiore a 36 anni, l'esenzione dal pagamento dei servizi di trasporto ivi indicati, anche individuando specifiche fasce reddituali ai fini della sua applicabilità.
9/115-A/12. Aiello, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Baldino, Pavanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo del provvedimento giunto inizialmente all'esame del presente consesso era il frutto di un emendamento presentato dal Relatore nel corso dell'esame in sede referente, ed ivi approvato, che ha «superato», sostituendoli integralmente e, di fatto, annullandoli, tenore, metodo e merito del testo adottato dalla Commissione quale testo base nonché di tutti gli altri abbinati;

    il testo base recava specifiche disposizioni che inauguravano l'esercizio del diritto di voto anticipato e presidiato, per il tramite dell'utilizzo dello strumento di identità digitale SPID, in occasione delle consultazioni elettorali politiche, europee e referendarie da parte degli elettori che hanno stabilito temporaneamente il loro domicilio in una regione diversa di quella di residenza per motivi di lavoro, studio o cura: parimenti, se pur per il tramite di differenti modalità procedurali ed esili, era il contenuto delle proposte abbinate;

    il predetto emendamento tramutava le disposizioni del testo base in una sedicente delega al Governo – illegittima, in quanto priva del termine di esercizio nonché dei necessari criteri e principi – che affidava al Governo due compiti a piacere: la disciplina, priva di un indirizzo concreto e definito rispetto alle modalità, dell'esercizio del diritto di voto da parte dei predetti elettori in occasione delle consultazioni politiche o referendarie ed una non meglio definita «rimodulazione» della tariffa agevolata per i servizi di trasporto che gli enti e le società che gestiscono i servizi di trasporto applicano agli elettori, residenti in Italia e all'estero, che si recano a votare nei comuni di residenza;

    le modificazioni e diversi rimaneggiamenti del testo, intervenuti successivamente all'avvio della discussione generale in Aula, hanno ridotto la lacunosità dell'impianto e offerto legittimità alla delega, ma permane un profondo sconcerto rispetto alla procedura e al contenuto del testo prodotto;

    la tecnologia offre nuove e inedite opportunità per favorire la partecipazione democratica e modernizzare le procedure elettorali, rendendo possibile il concreto esercizio del diritto di voto attraverso soluzioni innovative, sempre assicurando il rispetto dei principi costituzionali di segretezza, uguaglianza, personalità, libertà e territorialità del voto;

    il numero stimato di cittadini che vivono momentaneamente lontano dal proprio comune di residenza è pari a quasi 5 milioni e si stima, altresì, che rappresentino all'incirca l'11 per cento del nostro corpo elettorale, esclusi i 4 milioni di cittadini residenti all'estero, iscritti all'AIRE: di questi 5 milioni, gli elettori che, per esercitare il diritto di voto, impiegano oltre 4 ore per rientrare nel luogo di residenza dal luogo ove vivono e lavorano, sono quasi 2 milioni, vale a dire il 4 per cento degli aventi diritto al voto, senza contare diverse altre motivazioni che incrementano l'astensionismo, tra le quali rientrano le difficoltà delle persone anziane;

    nel corso della precedente legislatura si è svolto un lungo lavoro di analisi, studio dei dati e comparazione con la situazione negli altri Paesi da parte di una Commissione – istituita dal Ministro per i rapporti con il Parlamento pro tempore, Federico D'Incà, coordinata dal Prof. Franco Bassanini, composta dal direttore generale dei servizi elettorali del Ministero dell'interno, esperti, docenti, giuristi e associazioni – ora confluito nel «Libro bianco sull'astensionismo» che contiene, altresì, risultanze e proposte per ridurre l'astensionismo e agevolare il voto;

    al fine di ampliare la partecipazione alle consultazioni elettorali, contrastare effettivamente il fenomeno dell'astensionismo, in particolare quello cosiddetto «involontario», garantendo in modo capillare l'esercizio del diritto di voto, come sancito dalla nostra Costituzione e alla luce dell'assenza di specifici criteri e principi direttivi che informino l'esercizio della delega,

impegna il Governo:

   ad informare costantemente e preventivamente le Camere in ordine all'individuazione del sistema di voto e delle sue modalità applicative a favore degli elettori «fuori sede», onde conoscere l'avviso del Governo in merito alle possibili soluzioni, anche innovative, nonché la definizione del perimetro dell'intervento, nel rispetto dei principi costituzionali di segretezza, uguaglianza, personalità, libertà e territorialità del voto;

   a prevedere che lo scrutinio dei voti espressi dagli elettori cosiddetto «fuori sede» sia svolto congiuntamente allo scrutinio dei voti espressi dagli altri elettori nei medesimi seggi di appartenenza onde garantire la non riconoscibilità del voto.
9/115-A/13. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Baldino, Pavanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo del provvedimento giunto inizialmente all'esame del presente consesso era il frutto di un emendamento presentato dal Relatore nel corso dell'esame in sede referente, ed ivi approvalo, che ha «superato», sostituendoli integralmente e, di fatto, annullandoli, tenore, metodo e merito del testo adottato dalla Commissione quale testo base nonché di tutti gli altri abbinati;

    il testo base recava specifiche disposizioni che inauguravano l'esercizio del diritto di voto anticipato e presidiato, per il tramite dell'utilizzo dello strumento di identità digitale SPID, in occasione delle consultazioni elettorali politiche, europee e referendarie da parte degli elettori che hanno stabilito temporaneamente il loro domicilio in una regione diversa di quella di residenza per motivi di lavoro, studio o cura; parimenti, se pur per il tramite di differenti modalità procedurali ed esiti, era il contenuto delle proposte abbinate;

    il predetto emendamento tramutava le disposizioni del testo base in una sedicente delega al Governo – illegittima, in quanto priva del termine di esercizio nonché dei necessari criteri e principi – che affidava al Governo due compiti a piacere; la disciplina, priva di un indirizzo concreto e definito rispetto alle modalità, dell'esercizio del diritto di voto da parte dei predetti elettori in occasione delle consultazioni politiche o referendarie ed una non meglio definita «rimodulazione» della tariffa agevolala per i servizi di trasporto che gli enti e le società che gestiscono i servizi di trasporto applicano agli elettori, residenti in Italia e all'estero, che si recano a votare nei comuni di residenza;

    le modificazioni e diversi rimaneggiamenti del testo, intervenuti successivamente all'avvio della discussione generale in Aula, hanno ridotto la lacunosità dell'impianto e offerto legittimità alla delega, ma permane un profondo sconcerto rispetto alla procedura e al contenuto del testo prodotto;

    la tecnologia offre nuove e inedite opportunità per favorire la partecipazione democratica e modernizzare le procedure elettorali, rendendo possibile il concreto esercizio del diritto di voto attraverso soluzioni innovative, sempre assicurando il rispetto dei principi costituzionali di segretezza, uguaglianza, personalità, libertà e territorialità del voto;

    il numero stimato di cittadini che vivono momentaneamente lontano dal proprio comune di residenza è pari a quasi 5 milioni e si stima, altresì, che rappresentino all'incirca 1'11 per cento del nostro corpo elettorale, esclusi i 4 milioni di cittadini residenti all'estero, iscritti all'AIRE: di questi 5 milioni, gli elettori che, per esercitare il diritto di voto, impiegano oltre 4 ore per rientrare nel luogo di residenza dal luogo ove vivono e lavorano, sono quasi 2 milioni, vale a dire il 4 per cento degli aventi diritto al voto, senza contare diverse altre motivazioni che incrementano l'astensionismo, tra le quali rientrano le difficoltà delle persone anziane;

    nel corso della precedente legislatura si è svolto un lungo lavoro di analisi, studio dei dati e comparazione con la situazione negli altri Paesi da parte di una Commissione – istituita dal Ministro per i rapporti con il Parlamento pro tempore, Federico D'Incà, coordinata dal Prof. Franco Bassanini, composta dal direttore generale dei servizi elettorali del Ministero dell'interno, esperti, docenti, giuristi e associazioni – ora confluito nel «Libro bianco sull'astensionismo» che contiene, altresì, risultanze e proposte per ridurre l'astensionismo e agevolare il voto;

    al fine di ampliare la partecipazione alle consultazioni elettorali, contrastare effettivamente il fenomeno dell'astensionismo, in particolare quello cosiddetto «involontario», garantendo in modo capillare l'esercizio del diritto di voto, come sancito dalla nostra Costituzione,

impegna il Governo

nell'esercizio della delega di cui al provvedimento in titolo, a considerare le analisi, gli studi, le comparazioni con gli altri Paesi e i dati raccolti nel corso dei lavori svolti dalla Commissione di cui alla premessa nonché le proposte che ne sono scaturite.
9/115-A/14. Pavanelli, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Baldino.


   La Camera,

   premesso che:

    la proposta di legge in esame reca una delega al Governo con un duplice oggetto: la disciplina dell'esercizio del diritto di voto degli elettori che per motivi di studio, lavoro o cura si trovano in un comune diverso da quello di residenza; la rimodulazione delle tariffe agevolate per i servizi di trasporto in favore degli elettori che si recano a votare nel comune di residenza;

    l'articolo 1, comma 1, nel pieno rispetto dell'articolo 48 della Costituzione, individua le finalità della delega nel consentire l'esercizio del diritto di voto a tutti i cittadini, in modo tale da garantire la piena partecipazione degli elettori al processo democratico;

    il citato articolo 48, al terzo comma, primo periodo, dispone che: «La legge stabilisce i requisiti e le modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività»;

    preme ricordare che nella scorsa legislatura, in sede di esame del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto.», sono emerse diverse criticità inerenti le fasi del voto degli italiani all'estero e, in particolare, con riferimento all'elettorato passivo e attivo, al sistema elettorale, alle circoscrizioni, alle modalità di voto, all'organizzazione del procedimento elettorale, anche rispetto agli aspetti logistici e alla digitalizzazione alla parità di genere e, infine, ai connessi profili delle dichiarazioni patrimoniali, dell'ineleggibilità e dell'incompatibilità dei candidati all'estero;

    le medesime criticità sono state affrontate, sempre la scorsa legislatura, durante l'indagine conoscitiva deliberata dalla Giunta delle elezioni della Camera dei deputati nella seduta del 6 aprile 2022, sulle modalità applicative, ai fini della verifica elettorale, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante «Norme per l'esercizio del diritto di volo dei cittadini italiani residenti all'estero»;

    in quasi vent'anni il numero degli aventi diritto al voto nella circoscrizione Estero è più che raddoppiata, passando da circa 2,3 milioni del 2003 a circa 5 milioni di corpo elettorale per la consultazione referendaria. L'aumento del numero degli elettori nella circoscrizione Estero rappresenta la principale causa di criticità del sistema ed è direttamente collegata ai requisiti per la concessione e la trasmissione della cittadinanza italiana;

    la seconda criticità principale è, poi, rappresentata dal sistema di voto attuale che è basato sul voto per corrispondenza che, da un lato, mette particolarmente sotto stress la nostra rete consolare e, dall'altro, ha costi economici importanti;

    in aggiunta, come dimostrato da numerose inchieste e verifiche effettuate in questi anni, anche i principi costituzionali di segretezza e personalità del voto sono messi a dura prova dal sistema di voto postale che non garantisce l'effettiva consegna del plico al votante;

    sarebbe, dunque, opportuno valutare le diverse alternative che sono state fin qui prospettate al voto per posta, ovvero l'inversione dell'opzione, il voto in presenza presso le sedi all'estero, il voto elettronico;

    particolarmente critico è, poi, il procedimento di identificazione degli elettori e di gestione del voto, così come la fase delle operazioni di scrutinio;

    il riconoscimento del diritto di voto degli italiani all'estero è un'importante conquista per i nostri cittadini, e come tale deve essere tutelato. Tuttavia, non possono essere rimandati i correttivi normativi per metterlo in sicurezza, a partire dalla tracciabilità del voto, dalla velocizzazione dello scrutinio, dalla gestione informatizzata dell'anagrafe dei residenti all'estero,

impegna il Governo

ad adottare misure volte al superamento delle criticità inerenti l'esercizio e le modalità di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, al fine di superare i deficit strutturali della disciplina in materia nonché assicurare le garanzie costituzionali sull'esercizio del diritto di voto.
9/115-A/15. Onori, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Baldino, Pavanelli.


TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: D'ORSO ED ALTRI; VARCHI ED ALTRI; PATRIARCA ED ALTRI; MANZI: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI PEDAGOGICHE ED EDUCATIVE E ISTITUZIONE DEI RELATIVI ALBI PROFESSIONALI (A.C. 596-659-952-991-A)

A.C. 596-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

  sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 596-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Clausola di invarianza finanziaria).

  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 10.1, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 596-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Definizione della professione di pedagogista)

  1. Il pedagogista è lo specialista dei processi educativi che, operando con autonomia scientifica e responsabilità deontologica, esercita funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione pedagogica per la progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo rivolti alla persona, alla coppia, alla famiglia, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità in generale. L'attività professionale del pedagogista comprende l'uso di strumenti conoscitivi, metodologici e di intervento per la prevenzione, l'osservazione pedagogica, la valutazione e l'intervento pedagogico sui bisogni educativi manifestati dal bambino e dall'adulto nei processi di apprendimento.
  2. Il pedagogista è un professionista di livello apicale, ai sensi del comma 595 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la cui formazione è funzionale al raggiungimento di conoscenze, abilità e competenze educative del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, specialista dei processi educativi e formativi della persona per tutto il corso della vita. Opera con autonomia scientifica e responsabilità deontologica in ambito educativo, formativo e pedagogico in relazione a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale. Il pedagogista può svolgere, presso le pubbliche amministrazioni e nei servizi pubblici e privati, compiti e funzioni di consulenza tecnico-scientifica e attività di coordinamento, di direzione, di monitoraggio e di supervisione degli interventi con valenza educativa, formativa e pedagogica, in particolare nei comparti educativo, sociale, scolastico, formativo, penitenziario e socio-sanitario, quest'ultimo limitatamente agli aspetti socio-educativi, nonché attività di orientamento scolastico e professionale, di promozione culturale e di consulenza.
  3. Il pedagogista svolge altresì attività didattica, di sperimentazione e di ricerca nello specifico ambito professionale.
  4. La professione di pedagogista può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 1.
(Definizione della professione di pedagogista)

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: processi educativi aggiungere le seguenti: e formativi.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: La professione di pedagogista comprende l'uso di strumenti conoscitivi, metodologici e di intervento per l'inclusione scolastica e sociale, la promozione del benessere delle persone mediante la prevenzione, l'osservazione, la valutazione e l'intervento pedagogico in risposta alle esigenze e ai bisogni educativi e formativi delle persone lungo tutto il corso della vita nei processi educativi, di apprendimento, di inserimento e reinserimento sociale;

  al comma 2:

   secondo periodo, sostituire le parole da: in ambito educativo, fino alla fine del periodo con le seguenti: negli ambiti di riferimento formali, non formali e informali del processo di crescita della persona e della comunità;

   sostituire il terzo periodo con i seguenti: Il pedagogista può svolgere la propria professione presso le pubbliche amministrazioni e nei servizi pubblici e privati, con compiti e funzioni di consulenza tecnico-scientifica e attività di progettazione, coordinamento, di direzione, di programmazione, monitoraggio di strutture, servizi e attività educative e formative, di supervisione degli interventi a valenza educativa, di inclusione sociale, formativa e pedagogica, in particolare nei comparti educativo, sociale, scolastico, dei servizi educativi per l'infanzia, formativo, della genitorialità e della famiglia, sportivo, culturale, giuridico, penitenziario, socio-assistenziale, socio-sanitario e della salute, della disabilità e della marginalità, della transizione ecologica e digitale. Opera, inoltre, nell'ambito delle attività di orientamento scolastico e professionale, di promozione culturale e di consulenza pedagogica;

   al comma 3, dopo le parole: attività didattica aggiungere le seguenti: e formativa.
1.1. Piccolotti, Manzi, Malavasi, Ascani, Lai, Fornaro, Berruto, Grimaldi, Bakkali.

A.C. 596-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Requisiti per l'esercizio dell'attività di pedagogista)

  1. Per esercitare la professione di pedagogista è necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

   a) laurea specialistica o magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi, classe LS50/LM50;

   b) laurea specialistica o magistrale in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, classe LS57/LM-57;

   c) laurea specialistica o magistrale in scienze pedagogiche, classe LS85/LM-85;

   d) laurea specialistica o magistrale in teorie e metodologie dell'e-learning e della media education, classe LS93/LM-93;

   e) laurea in scienze dell'educazione o in pedagogia, rilasciata ai sensi dell'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

  2. Possono altresì esercitare la professione di pedagogista i professori universitari ordinari e associati e i ricercatori che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università italiane o estere e in enti pubblici di ricerca italiani o esteri.
  3. Per l'esercizio della professione di pedagogista è necessaria l'iscrizione nell'albo dei pedagogisti dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 5, previo conseguimento del titolo di studio abilitante e accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi. La prova valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio svolto presso una struttura, attestato congiuntamente dalla struttura medesima e dagli organi accademici, è sostenuta alla presenza di un componente designato dall'Ordine professionale. La prova valutativa di cui al secondo periodo è svolta prima della discussione della tesi di laurea, nell'ambito dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio abilitante all'esercizio della professione di pedagogista.
  4. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163, è inserito il seguente:

   «1-bis. L'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, classe LM-50, in scienze pedagogiche, classe LM-57, in teorie e metodologie dell'e-learning e della media education, classe LM-93, nonché le lauree in scienze dell'educazione o in pedagogia rilasciate ai sensi dell'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, abilitano all'esercizio della professione di pedagogista».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.
(Requisiti per l'esercizio dell'attività di pedagogista)

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: LS50/LM50 con le seguenti: 56/S e LM50.

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   lettera b), sostituire le parole: LS57/LM-57 con le seguenti: 65/S e LM-57;

   lettera c), sostituire le parole: LS85/LM-85 con le seguenti: 87/S e LM-85;

   lettera d), sopprimere la parola: LS93/.
2.106. Amorese, Patriarca.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: LS50/LM50 con le seguenti: 56/S e LM50.

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   lettera b), sostituire le parole: LS57/LM-57 con le seguenti: 65/S e LM-57;

   lettera c), sostituire le parole: LS85/LM-85 con le seguenti: 87/S e LM-85;

   lettera d), sostituire le parole: LS93/ con le seguenti: 87/S.
2.106.(Testo modificato nel corso della seduta) Amorese, Patriarca.

(Approvato)

  Sopprimere il comma 2.
2.101. D'Orso, Cherchi, Amato, Caso, Orrico, Morfino.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: nell'albo dei pedagogisti dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative con le seguenti: nell'elenco dei pedagogisti compreso nell'albo dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici.

  Conseguentemente:

   all'articolo 4, comma 1, lettera a), sostituire la parola: albo con la seguente: elenco.;

   sostituire l'articolo 5 con il seguente:

Art. 5.
(Istituzione dell'albo dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici, con relativi elenchi)

  1. È istituito l'albo professionale dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici.
  2. L'albo comprende l'elenco dei pedagogisti e l'elenco degli educatori professionali socio-pedagogici.
  3. È consentita la contemporanea iscrizione a entrambi gli elenchi senza che questo comporti un aggravio della quota unica di iscrizione all'albo.
  4. Gli iscritti all'albo dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici sono soggetti alla disciplina stabilita dall'articolo 622 del codice penale.;

   all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: agli albi con le seguenti: all'albo;

   all'articolo 7:

    comma 1, alinea, sostituire le parole: agli albi con le seguenti: all'albo;

    rubrica, sostituire le parole: agli albi con le seguenti: all'albo;

   all'articolo 8, comma 5:

    dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) elegge il presidente nazionale;

    lettera c), sostituire le parole: negli albi con le seguenti: all'albo;

    sostituire la lettera f) con la seguente:

   f) esprime pareri su richiesta degli enti pubblici o privati su questioni relative alle professioni pedagogiche ed educative;

    lettera g), sostituire le parole: negli albi con le seguenti: all'albo;

   all'articolo 10:

    comma 1, sostituire le parole: degli albi professionali con le seguenti: dell'albo professionale;

    comma 2, sostituire le parole: dei presidenti degli albi con le seguenti: del presidente dell'albo;

    rubrica, sostituire le parole: degli albi con le seguenti: dell'albo;

   all'articolo 11, comma 1:

    alinea, sostituire le parole: agli albi con le seguenti: all'albo;

    sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) per l'elenco dei pedagogisti:

    1) ai laureati in possesso dei titoli di studio di cui all'articolo 2, comma 1;

    2) ai professori universitari, ordinari e associati, e ai ricercatori che insegnano o abbiano insegnato discipline pedagogiche in università italiane o straniere e in enti pubblici di ricerca italiani o stranieri;

    3) a coloro che ricoprono o abbiano ricoperto un posto di ruolo presso istituzioni pubbliche con un'attività di servizio attinente alla pedagogia, per l'accesso al quale è richiesta una delle lauree di cui all'articolo 2, comma 1, e che hanno superato un pubblico concorso, ovvero che hanno fruito di disposizioni in materia di stabilizzazione del rapporto di lavoro;

    4) a coloro che hanno operato in qualità di pedagogisti per almeno cinque anni anche non consecutivi purché adeguatamente certificati;

    lettera b):

   alinea, sostituire le parole: l'albo professionale con le seguenti: l'elenco;

   dopo il numero 3) aggiungere i seguenti:

    3-bis) a coloro i quali, pur in possesso dei titoli di cui all'articolo 2, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano titolari da almeno 5 anni anche non continuativi di un contratto di lavoro con ruolo di educatore;

    3-ter) gli educatori professionali socio-pedagogici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto l'attività di educatore per un periodo di 5 anni anche non consecutivi documentati mediante dichiarazione del datore di lavoro, possono iscriversi all'elenco degli educatori professionali socio-pedagogici previo il conseguimento della qualifica da conseguirsi entro l'a.a. 2025/2026, superando un corso formativo intensivo di 60 cfu ai sensi del comma 597 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, erogato dai Dipartimenti/Facoltà di Scienze della formazione delle Università italiane;

   al Titolo, sostituire le parole: dei relativi albi professionali con le seguenti: del relativo albo professionale.
*2.104. Piccolotti.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: nell'albo dei pedagogisti dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative con le seguenti: nell'elenco dei pedagogisti compreso nell'albo dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici.

  Conseguentemente:

   all'articolo 4, comma 1, lettera a), sostituire la parola: albo con la seguente: elenco.;

   sostituire l'articolo 5 con il seguente:

Art. 5.
(Istituzione dell'albo dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici, con relativi elenchi)

  1. È istituito l'albo professionale dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici.
  2. L'albo comprende l'elenco dei pedagogisti e l'elenco degli educatori professionali socio-pedagogici.
  3. È consentita la contemporanea iscrizione a entrambi gli elenchi senza che questo comporti un aggravio della quota unica di iscrizione all'albo.
  4. Gli iscritti all'albo dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici sono soggetti alla disciplina stabilita dall'articolo 622 del codice penale.;

   all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: agli albi con le seguenti: all'albo;

   all'articolo 7:

    comma 1, alinea, sostituire le parole: agli albi con le seguenti: all'albo;

    rubrica, sostituire le parole: agli albi con le seguenti: all'albo;

   all'articolo 8, comma 5:

    dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) elegge il presidente nazionale;

    lettera c), sostituire le parole: negli albi con le seguenti: all'albo;

    sostituire la lettera f) con la seguente:

   f) esprime pareri su richiesta degli enti pubblici o privati su questioni relative alle professioni pedagogiche ed educative;

    lettera g), sostituire le parole: negli albi con le seguenti: all'albo;

   all'articolo 10:

    comma 1, sostituire le parole: degli albi professionali con le seguenti: dell'albo professionale;

    comma 2, sostituire le parole: dei presidenti degli albi con le seguenti: del presidente dell'albo;

    rubrica, sostituire le parole: degli albi con le seguenti: dell'albo;

   all'articolo 11, comma 1:

    alinea, sostituire le parole: agli albi con le seguenti: all'albo;

    sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) per l'elenco dei pedagogisti:

    1) ai laureati in possesso dei titoli di studio di cui all'articolo 2, comma 1;

    2) ai professori universitari, ordinari e associati, e ai ricercatori che insegnano o abbiano insegnato discipline pedagogiche in università italiane o straniere e in enti pubblici di ricerca italiani o stranieri;

    3) a coloro che ricoprono o abbiano ricoperto un posto di ruolo presso istituzioni pubbliche con un'attività di servizio attinente alla pedagogia, per l'accesso al quale è richiesta una delle lauree di cui all'articolo 2, comma 1, e che hanno superato un pubblico concorso, ovvero che hanno fruito di disposizioni in materia di stabilizzazione del rapporto di lavoro;

    4) a coloro che hanno operato in qualità di pedagogisti per almeno cinque anni anche non consecutivi purché adeguatamente certificati;

    lettera b):

   alinea, sostituire le parole: l'albo professionale con le seguenti: l'elenco;

   dopo il numero 3) aggiungere i seguenti:

    3-bis) a coloro i quali, pur in possesso dei titoli di cui all'articolo 2, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano titolari da almeno 5 anni anche non continuativi di un contratto di lavoro con ruolo di educatore;

    3-ter) gli educatori professionali socio-pedagogici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto l'attività di educatore per un periodo di 5 anni anche non consecutivi documentati mediante dichiarazione del datore di lavoro, possono iscriversi all'elenco degli educatori professionali socio-pedagogici previo il conseguimento della qualifica da conseguirsi entro l'a.a. 2025/2026, superando un corso formativo intensivo di 60 cfu ai sensi del comma 597 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, erogato dai Dipartimenti/Facoltà di Scienze della formazione delle Università italiane;

   al Titolo, sostituire le parole: dei relativi albi professionali con le seguenti: del relativo albo professionale.
*2.105. Manzi, Ascani, Orfini, Lai, Berruto, Zingaretti, Malavasi.

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: abilitante.
2.107. Amorese, Patriarca.

(Approvato)

  Al comma 4, alinea, sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti.

  Conseguentemente,

   al medesimo comma, dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente:

  1-ter. La laurea in scienze dell'educazione e della formazione, Classe L-19, abilita all'esercizio della professione di educatore socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia.;

   all'articolo 4:

    al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: l'abilitazione mediante esame di Stato;

    sopprimere il comma 2.
2.108. Patriarca.

  Al comma 4, capoverso 1-bis, sostituire le parole da: in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua fino a: media education classe LM-93 con le seguenti: in LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education.
2.103. Amorese, Patriarca.

(Approvato)

  Al comma 4, capoverso 1-bis, sostituire le parole da: in scienze dell'educazione degli adulti fino a: LM-57 con le seguenti: in Programmazione e gestione dei servizi educativi, classe LM-50, in Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, classe LM-57, in Scienze pedagogiche, classe LM-85.
2.100. Manzi, Piccolotti, Ascani, Malavasi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Lai.

  Al comma 4, capoverso 1-bis, sostituire le parole: in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua con le seguenti: in programmazione e gestione dei servizi educativi.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso, dopo le parole: in scienze pedagogiche aggiungere le seguenti: classe LM-85, in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua,.
2.102. Cherchi, D'Orso, Amato, Caso, Orrico, Morfino.

A.C. 596-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 3
(Definizione dell'educatore professionale socio-pedagogico)

  1. L'educatore professionale socio-pedagogico è un professionista operativo di livello intermedio che svolge funzioni progettuali e di consulenza con autonomia scientifica e responsabilità deontologica. Opera nei servizi socio-educativi e nei servizi socio-sanitari, per questi ultimi limitatamente agli aspetti educativi. L'educatore professionale socio-pedagogico valuta, progetta, organizza e mette in atto progetti, interventi e servizi educativi e formativi in ambito socio-educativo rivolti a persone in difficoltà o in condizione di disagio, collaborando con altre figure professionali, e stimola i gruppi e gli individui a perseguire l'obiettivo della crescita integrale e dell'inserimento o del reinserimento sociale, definendo interventi educativi, formativi, assistenziali e sociali in rete con altre agenzie educative.
  2. L'educatore professionale socio-pedagogico può operare nelle strutture pubbliche o private di carattere socio-educativo, formativo, culturale e ambientale e può svolgere attività didattica e di sperimentazione nello specifico ambito professionale.
  3. La professione di educatore professionale socio-pedagogico può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3.
(Definizione dell'educatore professionale socio-pedagogico)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: che svolge funzioni progettuali fino alla fine del comma, con le seguenti: ai sensi del comma 595 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la cui formazione è funzionale al raggiungimento di conoscenze, abilità e competenze educative del livello 6 del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017. Svolge funzioni progettuali, di intervento, sostegno e accompagnamento educativo con propria autonomia scientifica e responsabilità deontologica e opera nei servizi educativi, ivi compresi i servizi educativi per l'infanzia, ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, articolo 14, comma 3, nei servizi socio-educativi, socio-assistenziali e socio-sanitari, in tutti gli ambiti indicati precedentemente nell'articolo 1 comma 2 della presente legge e in tutti gli ambiti indicati all'articolo 1, comma 594, della citata legge n. 205 del 2017. Valuta, progetta, organizza e realizza interventi e servizi educativi e formativi rivolti alle persone e ai gruppi, in ottica promozionale e preventiva e rispetto a condizioni e situazioni di fragilità, vulnerabilità, disabilità, difficoltà e/o disagio, collaborando con altre figure professionali, e stimola i gruppi e le singole persone a perseguire l'obiettivo della crescita integrale e dell'inclusione definendo interventi educativi, formativi, assistenziali e sociali in rete con tutte le agenzie.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: di carattere socio-educativo, formativo, culturale e ambientale fino a: attività didattica con le seguenti: negli ambiti indicati al precedente comma e può svolgere attività didattica, formativa, di ricerca.
3.1. Piccolotti, Manzi, Malavasi, Ascani, Lai.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: nei servizi socio-educativi aggiungere le seguenti: e socio-assistenziali.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, terzo periodo, dopo le parole: in ambito socio-educativo aggiungere le seguenti: , socio-assistenziale e sociosanitario, per quest'ultimo limitatamente agli aspetti educativi,;

   al comma 2, dopo le parole: socio-educativo, aggiungere le seguenti: socio-assistenziale e dopo le parole: e ambientale aggiungere le seguenti: , nonché sociosanitario, per quest'ultimo limitatamente agli aspetti educativi.
3.100. Sasso, Latini, Loizzo, Miele.

(Approvato)

  Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: in rete con le seguenti: , anche in collaborazione.
3.101. Amorese, Patriarca.

(Approvato)

A.C. 596-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Requisiti per l'esercizio dell'attività di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65)

  1. Per esercitare la professione di educatore socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché all'articolo 1, commi da 594 a 599, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono necessari il possesso della laurea in scienze dell'educazione e della formazione, classe L19, ovvero il possesso della corrispondente qualifica attribuita ai sensi dei commi 595, primo periodo, 597 e 598 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'abilitazione mediante esame di Stato e l'iscrizione all'albo professionale istituito ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 della presente legge. È altresì necessario:

   a) essere iscritti nell'albo degli educatori professionali socio-pedagogici, istituito ai sensi del comma 2 dell'articolo 5;

   b) aver conseguito il titolo di laurea triennale, previo accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi. La prova valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio svolto presso una struttura, attestato congiuntamente dalla struttura medesima e dagli organi accademici, è sostenuta alla presenza di un componente designato dall'Ordine professionale. La prova valutativa di cui al periodo precedente è svolta prima della discussione della tesi di laurea, nell'ambito dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio abilitante all'esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico.

  2. Le modalità di svolgimento dell'esame di Stato di cui al comma 1, alinea, sono disciplinate con regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 4.
(Requisiti per l'esercizio dell'attività di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia, di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65)

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: la professione di educatore aggiungere la seguente: professionale.
4.102. Cherchi, D'Orso, Amato, Caso, Orrico, Morfino.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: e di educatore nei servizi educativi fino a: a 599, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo:

   sostituire le parole da: e della formazione, classe L19 fino alla fine del periodo con le seguenti: ovvero della corrispondente qualifica rilasciata ai sensi dei commi 597 e 598 articolo 1 legge n. 205 del 2017, e il superamento dell'esame di Stato, con successiva iscrizione all'albo professionale istituito ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 della presente legge. Resta salva la possibilità di operare nei servizi educativi per l'infanzia, per coloro i quali siano in possesso dei titoli previsti dall'articolo 14 del decreto-legge n. 65 del 2017.
4.103. Piccolotti, Manzi, Malavasi, Ascani, Lai.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: necessari il possesso della laurea fino alla fine del comma con le seguenti: necessari:

   a) aver conseguito il titolo di laurea triennale, previo accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi. La prova valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio svolto presso una struttura, attestato congiuntamente dalla struttura medesima e dagli organi accademici, è sostenuta alla presenza di un componente designato dall'Ordine professionale. La prova valutativa di cui al periodo precedente è svolta prima della discussione della tesi di laurea, nell'ambito dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio abilitante all'esercizio della professione di educatore professionale sociopedagogico;

   b) in alternativa rispetto al requisito di cui alla lettera a), il possesso della corrispondente qualifica attribuita ai sensi dei commi 595, primo periodo, 597 e 598 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

   c) essere iscritti nell'albo degli educatori professionali socio-pedagogici, istituito ai sensi del comma 2 dell'articolo 5.

  Conseguentemente:

   sopprimere il comma 2;

   all'articolo 9:

    al comma 1, sostituire le parole: All'esame di Stato di cui all'articolo 2 possono partecipare anche i soggetti in possesso di titoli con le seguenti: Per l'esercizio della professione di cui all'articolo 2 e per la relativa iscrizione all'albo sono equipollenti i titoli;

    al comma 2, sostituire le parole: All'esame di Stato di cui all'articolo 4 possono partecipare anche i soggetti in possesso del titolo con le seguenti: Per l'esercizio della professione di cui all'articolo 4 e per la relativa iscrizione all'albo sono equipollenti i titoli.
4.104. Sasso, Latini, Loizzo, Miele.

(Approvato)

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: l'abilitazione mediante esame di Stato.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo;

   sostituire il comma 2 con il seguente:

   Il conseguimento del titolo di laurea triennale di cui al comma 1 presuppone l'accertamento delle competenze professionali acquisite durante lo svolgimento del tirocinio previsto dal corso di studio. La prova di verifica delle competenze professionali acquisite durante il tirocinio svolto in struttura, attestata congiuntamente dalla struttura ospitante e dagli organi accademici, viene svolta alla presenza di un componente designato dall'Ordine professionale. Tale prova di verifica precede la discussione della tesi di laurea, in occasione dell'esame finale avente valore abilitante all'esercizio della professione di educatore.
4.100. D'Orso, Cherchi, Amato, Caso, Orrico, Morfino.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la lettera a).
4.101. D'Orso, Cherchi, Amato, Caso, Orrico, Morfino.

  Al comma 2, dopo le parole: Presidente della Repubblica, aggiungere le seguenti: su proposta del Ministro della giustizia.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: dell'articolo 17, comma 1, aggiungere le seguenti: lettera a).
4.105. Amorese, Patriarca.

A.C. 596-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Istituzione dell'albo dei pedagogisti e dell'albo degli educatori professionali socio-pedagogici)

  1. È istituito l'albo professionale dei pedagogisti.
  2. È istituito l'albo professionale degli educatori professionali socio-pedagogici.
  3. È consentita la contemporanea iscrizione dei professionisti agli albi di cui ai commi 1 e 2.
  4. Gli iscritti agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici sono tenuti al segreto professionale. In caso di violazione, si applica l'articolo 622 del codice penale.

A.C. 596-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Istituzione dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative)

  1. Gli iscritti agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici costituiscono l'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, articolato su base regionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, su base provinciale.
  2. L'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è istituito con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale di cui all'articolo 8 e le associazioni nazionali rappresentative delle professioni pedagogiche ed educative.
  3. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì stabilite le modalità di funzionamento dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, le disposizioni relative al suo ordinamento interno e le norme necessarie per la prima applicazione della presente legge.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 6.
(Istituzione dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative)

  Al comma 2, sostituire le parole da: e le associazioni nazionali rappresentative fino alla fine del comma, con le seguenti: secondo le modalità definite all'articolo 10 della presente legge.
6.1. Manzi, Piccolotti, Ascani, Malavasi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Lai.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. L'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è un ente pubblico non economico e agisce quale organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento connessi all'esercizio professionale. È dotato di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposto alla vigilanza del Ministero della giustizia; è finanziato esclusivamente con i contributi degli iscritti senza oneri per la finanza pubblica.

  Conseguentemente, all'articolo 8, sopprimere il comma 4.
6.100. Amorese, Patriarca.

(Approvato)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1, comma 594, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il terzo periodo è soppresso.
6.3. Cherchi, D'Orso, Amato, Caso, Orrico, Morfino.

A.C. 596-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Condizioni per l'iscrizione agli albi)

  1. L'iscrizione agli albi di cui all'articolo 5 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

   a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato rispetto al quale vige in materia la condizione di reciprocità;

   b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportano l'interdizione dall'esercizio della professione;

   c) avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione;

   d) avere la residenza in Italia o, per i cittadini italiani residenti all'estero, dimostrare di risiedere all'estero in quanto al servizio, in qualità di pedagogisti o educatori professionali socio-pedagogici, di enti o imprese nazionali operanti fuori del territorio dello Stato.

A.C. 596-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative)

  1. Il Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è composto dai presidenti degli ordini regionali e degli ordini provinciali delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  2. Il Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è convocato per la prima volta dal Ministro della giustizia.
  3. Il presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative ha la rappresentanza dell'Ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme ovvero dal medesimo Consiglio. In caso di impedimento, il presidente è sostituito dal vicepresidente.
  4. Il Consiglio nazionale è un ente pubblico non economico e agisce quale organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale. È dotato di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposto alla vigilanza del Ministero della giustizia; è finanziato esclusivamente con i contributi degli iscritti senza oneri per la finanza pubblica.
  5. Il Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative esercita le seguenti funzioni:

   a) adotta il regolamento interno per il funzionamento dell'Ordine;

   b) provvede all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine e alla gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare di esso e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi dell'Ordine;

   c) predispone e aggiorna il codice deontologico, vincolante per tutti gli iscritti negli albi, e lo sottopone all'approvazione degli stessi tramite referendum;

   d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti le professioni pedagogiche ed educative relativamente alle questioni di rilevanza nazionale;

   e) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'Ordine negli enti e nelle commissioni a livello nazionale;

   f) esprime pareri, su richiesta degli enti pubblici ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificazione di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale dei pedagogisti e degli operatori professionali socio-pedagogici;

   g) determina la misura del contributo annuale che deve essere corrisposto dagli iscritti negli albi nonché gli importi delle tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse devono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese occorrenti per una regolare gestione dell'Ordine.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 8.
(Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative)

  Al comma 5, lettera f), dopo le parole: enti pubblici aggiungere le seguenti: e dei Ministeri interessati.
8.101. Amorese, Patriarca.

(Approvato)