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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 23 dicembre 2020

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 23 dicembre 2020.

  Ascani, Azzolina, Boccia, Bonafede, Boschi, Brescia, Buffagni, Cancelleri, Caparvi, Carfagna, Casa, Castelli, Cirielli, Colletti, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Fassino, Ferraresi, Gregorio Fontana, Fraccaro, Frusone, Gallinella, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgis, Grimoldi, Gualtieri, Guerini, Invernizzi, Iorio, Iovino, L'Abbate, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Magi, Marattin, Marchetti, Mauri, Molinari, Morani, Morassut, Nardi, Nevi, Orrico, Paita, Pallini, Parolo, Perantoni, Pittalis, Rampelli, Rizzo, Rosato, Rospi, Rotta, Ruocco, Scalfarotto, Schullian, Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Tasso, Tofalo, Tomasi, Traversi, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Ascani, Azzolina, Boccia, Bonafede, Boschi, Brescia, Buffagni, Cancelleri, Caparvi, Carfagna, Casa, Castelli, Cirielli, Colletti, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Fassino, Ferraresi, Gregorio Fontana, Fraccaro, Frusone, Gallinella, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgis, Grimoldi, Gualtieri, Guerini, Invernizzi, Iorio, Iovino, L'Abbate, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Magi, Marattin, Marchetti, Mauri, Molinari, Morani, Morassut, Nardi, Nevi, Orrico, Paita, Pallini, Parolo, Perantoni, Pittalis, Rampelli, Rizzo, Rosato, Rospi, Rotta, Ruocco, Scalfarotto, Schullian, Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Tasso, Tofalo, Tomasi, Traversi, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 22 dicembre 2020 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa della deputata:
   SCUTELLÀ: «Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari» (2839).

  Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di proposte di inchiesta parlamentare.

  In data 22 dicembre 2020 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa del deputato:
   POTENTI: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave “Moby Prince”» (Doc. XXII, n. 49).

  Sarà stampata e distribuita.

Annunzio della pendenza di un procedimento penale ai fini di una deliberazione in materia d'insindacabilità.

  In data 23 dicembre 2020 – ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003 – dal Tribunale di Perugia – Sezione GIP-GUP, è pervenuta, unitamente alla comunicazione che il procedimento è stato sospeso, copia degli atti relativi ad un procedimento penale (il n. 2089/19 RGNR – n. 311/20 RG GIP) nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi affinché la Camera deliberi se i fatti per i quali si procede concernano o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

  Tali atti sono stati assegnati alla competente Giunta per le autorizzazioni. Copia dell'ordinanza di trasmissione da parte del Tribunale di Roma sarà stampata e distribuita (doc. IV-ter, n. 20).

Trasmissione dal Ministero dell'interno.

  Il Ministero dell'interno, con lettera del 3 dicembre 2020, ha trasmesso la nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno PATERNOSTER ed altri n. 9/2648/39, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 9 settembre 2020, concernente l'individuazione dei soggetti autorizzati ad utilizzare veicoli muniti di targa di prova anche se immatricolati.

  La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) competente per materia.

Trasmissione dal Ministero della giustizia.

  Il Ministero della giustizia, con lettera del 7 dicembre 2020, ha trasmesso le note relative all'attuazione data ai seguenti ordini del giorno, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 24 giugno 2020: BRUNO ed altri n. 9/2547/5, sull'opportunità di istituire fondi ad hoc affinché gli istituti detentivi possano avviare e sostenere in modo permanente laboratori per lo svolgimento di attività manuali e creative; PERANTONI ed altri n. 9/2547/6, volto a favorire l'esecuzione della misura di custodia cautelare, per le donne incinte o madri di prole fino a sei anni di età, presso case famiglia protette o, in via subordinata, presso gli istituti a custodia attenuata per detenute madri; ASCARI ed altri n. 9/2547/7, concernente la stipula di convenzioni con gli Enti locali finalizzate a promuovere l'individuazione di case famiglia protette, anche valorizzando gli immobili confiscati e sequestrati alla criminalità organizzata e a intervenire a livello normativo al fine di prevedere per i minori, a partire dai nove mesi di età, un percorso di crescita al di fuori del sistema penitenziario; RUFFINO n. 9/2547/82, riguardante iniziative volte a potenziare il personale degli Uffici di servizio sociale per minorenni (USSM); VERSACE n. 9/2547/86, volto a prevedere in ogni istituto di pena o casa circondariale luoghi protetti che favoriscano la serenità degli incontri tra genitori e figli; ORSINI n. 9/2547/91, riguardante l'attivazione di corsi specifici, rivolti a tutto il personale che opera negli istituti penitenziari, al fine di individuare e gestire comportamenti tendenti alla radicalizzazione estremistica a finalità terroristica; MARROCCO n. 9/2547/92, concernente la previsione di un monitoraggio sulla continuità degli incontri protetti tra genitori e figli già autorizzata dal tribunale per i minorenni per tutti i servizi residenziali, non residenziali e semi-residenziali per i minorenni; SPENA n. 9/2547/93, sulla previsione di specifici protocolli tra gli uffici locali per l'esecuzione della pena esterna (U.E.P.E.), i servizi sociali territoriali e il personale civile che opera negli istituti penitenziari per i minorenni, al fine di potenziare l'assistenza nei confronti dei minori e favorire il loro reinserimento sociale; Elvira SAVINO n. 9/2547/103, sul diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali durante le conversazioni telefoniche delle persone detenute; NOVELLI n. 9/2547/104, sulla previsione negli istituti penitenziari di azioni preventive e di profilassi relative alla salute mentale, alla prevenzione del suicidio e dell'autolesionismo; MANDELLI n. 9/2547/90, volto a prevedere specifici protocolli sull'adeguatezza delle misure di profilassi negli istituti penitenziari, al fine di garantire il diritto alla salute a tutti i detenuti; MUGNAI n. 9/2547/102, accolto come raccomandazione dal Governo nella medesima seduta dell'Assemblea, volto a prevedere test sierologici per tutti gli agenti della polizia penitenziaria al fine di evitare il diffondersi del contagio Covid-19 all'interno delle carceri.

  Il Ministero della giustizia, con lettere del 18 dicembre 2020, ha trasmesso altresì le note relative all'attuazione data agli ordini del giorno BRUNO ed altri n. 9/2500-AR/132, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea dell'8 luglio 2020, sulla previsione di risorse aggiuntive volte all'allestimento e alla manutenzione da parte degli istituti detentivi di aree attrezzate all'aperto destinate ai colloqui dei detenuti con soggetti esterni, con particolare attenzione alle attrezzature e ai giochi necessari all'accoglienza dei bambini; VARCHI ed altri n. 9/2402-A/25 e MORRONE ed altri n. 9/2402-A/68, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 26 febbraio 2020, volti a prevedere la dotazione dei necessari dispositivi di protezione individuale per gli agenti di polizia penitenziaria e per tutto il personale degli istituti penitenziari, ai fini del contenimento della diffusione epidemiologica, nonché a limitare l'accesso agli istituti penitenziari del personale esterno.

  Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla II Commissione (Giustizia) competente per materia.

Trasmissione dal Ministro per le politiche giovanili e lo sport.

  Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, con lettera dell'11 dicembre 2020, ha trasmesso la nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno BELOTTI n. 9/2402-A/38, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 26 febbraio 2020, concernente la richiesta di svolgere le competizioni sportive a porte chiuse in tutto il territorio nazionale ai fini del contenimento dell'emergenza epidemiologica e la trasmissione in chiaro delle partite di serie «A».

  La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla VII Commissione (Cultura) competente per materia.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 22 dicembre 2020, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che abroga la direttiva 2006/66/CE e modifica il regolamento (UE) 2019/1020 (COM(2020) 798 final), corredata dai relativi allegati (COM(2020) 798 final – Annexes 1 to 14) e dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(2020) 334 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 23 dicembre 2020;
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Adeguamento tecnico del quadro finanziario per il 2021 conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (COM(2020) 848 final), corredata dal relativo allegato (COM(2020) 848 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del regolamento (CE) n. 450/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'indice del costo del lavoro (COM(2020) 819 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2021 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2021-2023 (A.C. 2790-BIS-A/R)

A.C. 2790-bis-A/R – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

SEZIONE I

MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI

Art. 1.
(Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali)

  1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2021, 2022 e 2023, sono indicati nell'allegato 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
  2. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di riforma del sistema fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l'anno 2022 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, di cui una quota non inferiore a 5.000 milioni di euro e non superiore a 6.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 è destinata all'assegno universale e servizi alla famiglia. I predetti interventi sono disposti con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo.
  3. Al Fondo di cui al comma 2 sono destinate altresì, a decorrere dall'anno 2022, fermo restando il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, risorse stimate come maggiori entrate permanenti derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo.
  4. In ciascun anno, ai fini della determinazione delle risorse di cui al comma 3, si considerano le maggiori entrate derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo che sono indicate, con riferimento al terzo anno precedente alla predisposizione della legge di bilancio, nell'aggiornamento della Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva, redatta ai sensi dell'articolo 10-bis.1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 160. Le maggiori entrate di cui al periodo precedente sono considerate permanenti se per i tre anni successivi a quello oggetto di quantificazione, la somma algebrica della stima della variazione delle entrate derivanti in ciascun anno dal miglioramento dell'adempimento spontaneo risulta non negativa. Qualora tale somma algebrica risulti negativa, l'ammontare delle maggiori entrate permanenti è dato dalla differenza, se positiva, tra l'ammontare delle maggiori entrate di cui al primo periodo e il valore negativo della somma algebrica della variazione delle entrate da miglioramento dell'adempimento spontaneo stimata con riferimento ai tre anni successivi. Se la differenza di cui al periodo precedente è negativa o pari a zero, l'ammontare delle maggiori entrate permanenti è pari a zero.
  5. Nel rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza indica la quota delle maggiori entrate permanenti rispetto alle previsioni tendenziali formulate per il Documento di economia e finanza derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo e determinate ai sensi del comma 4, da destinare al Fondo di cui al comma 2. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, e le maggiori entrate permanenti rimangono acquisite ai rispettivi bilanci, nelle quote previste dai predetti statuti speciali.
  6. A decorrere dall'anno 2022, i commi da 431 a 435 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono abrogati.
  7. Il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia e altre misure correlate, di cui al comma 339 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 3.012,1 milioni di euro per l'anno 2021.
  8. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, è sostituito dal seguente:
   « 2. Nelle more di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, l'ulteriore detrazione di cui al comma 1 spetta per le prestazioni rese a decorrere dal 1o luglio 2020».

  9. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è ridotto di 1.150 milioni di euro nell'anno 2021 e di 1.426 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
  10. Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riconosciuto nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente articolo non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  11. L'esonero contributivo di cui al comma 10, ferme restando le condizioni ivi previste, è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
  12. In deroga all'articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, fermi restando i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo di cui al comma 10 spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
  13. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 15 non si applicano alle prosecuzioni di contratto e alle assunzioni di cui all'articolo 1, commi 106 e 108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  14. Il beneficio previsto dai commi da 10 a 15 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
  15. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 10 a 14 concorrono, per 200,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 139,1 milioni di euro per l'anno 2022, le risorse del Programma Next Generation EU.
  16. Per le assunzioni di lavoratrici donne effettuate nel biennio 2021-2022, in via sperimentale, l'esonero contributivo di cui all'articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nella misura del 100 per cento nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.
  17. Le assunzioni di cui al comma 16 devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
  18. Il beneficio previsto dai commi da 16 a 19 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
  19. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 16 a 18 si provvede, per 37,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 88,5 milioni di euro per l'anno 2022, con le risorse del Programma Next Generation EU.
  20. Al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019. Sono esclusi dall'esonero i premi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
  21. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero di cui al comma 20 nonché la quota del limite di spesa di cui al comma 20 da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i relativi criteri di ripartizione. A valere sulle risorse di cui al comma 20 sono altresì esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali i medici, gli infermieri e gli altri professionisti e operatori di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, già collocati in quiescenza e assunti per l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19.
  22. Gli enti previdenziali di cui ai commi 20 e 21 provvedono al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui ai medesimi commi 20 e 21 e comunicano i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'esonero.
  23. Al fine di sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri e di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per l'anno 2021, è incrementato di 50 milioni di euro, da destinare al sostegno e alla valorizzazione delle misure organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto.
  24. Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità di attribuzione delle risorse di cui al comma 23.
  25. All'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: «nascita del figlio» sono aggiunte le seguenti: «, anche in caso di morte perinatale».
  26. Al comma 1250 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:
   « i-bis) interventi per il sostegno ai genitori nei casi di morte del figlio. Per le finalità di cui alla presente lettera, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per l'anno 2021, è incrementato di 500.000 euro per l'anno 2021, da destinare al finanziamento delle associazioni che svolgono attività di assistenza psicologica o psicosociologica a favore dei genitori che subiscono gravi disagi sociali e psicologici in conseguenza della morte del figlio».

  27. Al fine di garantire e implementare la presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche esperte per il trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne e per la prevenzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  28. Per le finalità di cui all'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
  29. Per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1o gennaio 2021, al fine di garantire ai lavoratori assicurati a fini previdenziali presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI) piena ed effettiva parità di trattamento rispetto agli altri lavoratori dipendenti, le disposizioni legislative statali recanti incentivi alla salvaguardia o all'incremento dell'occupazione riconosciuti in favore dei datori di lavoro per la generalità dei settori economici sotto forma di sgravi o esoneri contributivi si applicano, salvo diversa previsione di legge, ai dipendenti iscritti alla gestione sostitutiva dell'INPGI con riferimento alla contribuzione per essi dovuta. Il relativo onere è posto a carico del bilancio dello Stato, a titolo di fiscalizzazione. L'INPGI invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a cadenza semestrale, un apposito rendiconto ai fini del rimborso dei relativi oneri. Ai fini degli adempimenti previsti dal Registro nazionale sugli aiuti di Stato, l'INPGI assume la funzione di amministrazione concedente e come tale provvede al monitoraggio, per quanto di competenza, in coerenza con quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020.
  30. Al fine di fronteggiare i maggiori oneri di assistenza derivanti dalla crisi economica e occupazionale conseguente alla diffusione dell'epidemia di COVID-19 e di favorire il riequilibrio della gestione previdenziale sostitutiva dell’ INPGI, fino al 31 dicembre 2021 è posto a carico del bilancio dello Stato, a titolo di fiscalizzazione, l'onere, comprensivo delle quote di contribuzione figurativa accreditate, sostenuto dall'INPGI per i trattamenti di cassa integrazione, solidarietà e disoccupazione erogati in favore degli iscritti nei limiti e con le modalità previsti dalla legge ovvero dai regolamenti dell'Istituto vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. L'INPGI invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con cadenza semestrale, un rendiconto sulla base del quale è disposto il rimborso dei relativi oneri, al netto del gettito contributivo derivante dalle corrispondenti aliquote contributive versato all'INPGI dai soggetti obbligati, che resta acquisito dal predetto Istituto a titolo di compensazione. Qualora l'ammontare del predetto gettito risulti superiore all'onere sostenuto dall'INPGI, la differenza resta acquisita presso il medesimo Istituto a titolo di acconto in compensazione a valere sul semestre successivo, fermo restando l'obbligo di conguaglio a saldo finale, a credito o a debito, alla data del 31 dicembre 2021.
  31. Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione delle misure di riforma volte al riequilibrio della gestione previdenziale sostitutiva dell’ INPGI, il termine di cui all'articolo 16-quinquies, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è prorogato al 30 giugno 2021. Fino alla stessa data è sospesa, con riferimento alla sola gestione sostitutiva dell'INPGI, l'efficacia delle disposizioni del comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 504.
  32. L'INPGI, a sostegno dell'efficacia degli interventi di cui al comma 29, nell'ambito dell'autonomia organizzativa, gestionale e contabile prevista dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, adotta le ulteriori misure necessarie per il riequilibrio della gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria da sottoporre alla vigilanza statale ai sensi del medesimo decreto legislativo.
  33. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «e il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e il 31 dicembre 2021».
  34. Al fine di garantire la sostenibilità della riforma del lavoro sportivo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022, per finanziare nei predetti limiti l'esonero, anche parziale, dal versamento dei contribuiti previdenziali a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara.
  35. L'esonero di cui al comma 34 è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
  36. Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, sono sospesi:
   a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1o gennaio 2021 al 28 febbraio 2021;
   b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1o gennaio 2021 al 28 febbraio 2021;
   c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021;
   d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1o gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.

  37. I versamenti sospesi ai sensi del comma 36 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021. I versamenti relativi ai mesi di dicembre degli anni 2021 e 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
  38. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2019, 2020 e 2021»;
   b) il secondo periodo è soppresso.

  39. All'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «e 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «, 2020 e 2021».
  40. La nozione di preparazioni alimentari di cui al numero 80) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, deve essere interpretata nel senso che in essa rientrano anche le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell'asporto.
  41. Per l'anno 2021, al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria, anche nella prospettiva di una maggiore efficienza produttiva nazionale, agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, non si applica l'imposta di registro fissa, di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.
  42. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche, la cooperativa ha facoltà di applicare, previa deliberazione dell'assemblea, la ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta all'atto della loro attribuzione a capitale sociale. Tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori di cui all'articolo 65, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, né i detentori di partecipazione qualificata ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico. La facoltà di cui al quarto periodo è esercitata con il versamento della ritenuta di cui al medesimo periodo, da effettuare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è stata adottata la deliberazione dell'assemblea».
  43. La ritenuta del 12,50 per cento prevista dal quarto periodo del comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, introdotto dal comma 42, può essere applicata con le medesime modalità e termini alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa.
  44. Gli utili percepiti dagli enti non commerciali di cui lettera c) del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o da una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di enti non commerciali, di cui alla lettera d) del comma 1 del medesimo articolo 73, che esercitano, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei settori indicati al comma 45, non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50 per cento a decorrere dall'esercizio in corso al 1o gennaio 2021. Sono esclusi gli utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all'articolo 47-bis, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
  45. I settori nell'ambito dei quali devono essere svolte le attività di interesse generale di cui al comma 44 sono i seguenti:
   a) famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, compreso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili;
   b) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali;
   c) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità dell'ambiente;
   d) arte, attività e beni culturali.

  46. I soggetti di cui al comma 44 destinano l'imposta sul reddito delle società non dovuta in applicazione della disposizione di cui al medesimo comma 44 al finanziamento delle attività di interesse generale ivi indicate, accantonando l'importo non ancora erogato in una riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell'ente.
  47. Le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, destinano l'imposta sul reddito non dovuta in applicazione della disposizione di cui al comma 44 al finanziamento delle attività di interesse generale ivi indicate, accantonandola, fino all'erogazione, in un apposito fondo destinato all'attività istituzionale.
  48. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.
  49. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 48 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione su base annua di 12 milioni di euro. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  50. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
   « 2-bis. I soggetti, diversi da quelli indicati nel comma 2, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo, previo versamento di:
   a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;
   b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.
   2-ter. Le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 2-bis sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
   2-quater. Le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter non si applicano ai rapporti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91».

  51. Alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica relativa agli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027, a valere sulle risorse dei fondi strutturali, del Fondo per una transizione giusta (JTF), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP), concorre il Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. A seguito dell'approvazione del Quadro finanziario pluriennale per il periodo di programmazione 2021-2027 e dei relativi regolamenti, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con apposita deliberazione, definisce i tassi di cofinanziamento nazionale massimi applicabili e l'onere a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per i programmi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027.
  52. Per gli interventi di cui al comma 51, attribuiti alla titolarità delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, concorre nella misura massima del 70 per cento degli importi relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica previsti nei piani finanziari dei singoli programmi. La restante quota del 30 per cento fa carico ai bilanci delle regioni e delle predette province autonome, nonché degli eventuali altri organismi pubblici partecipanti a tali programmi.
  53. Per gli interventi di cui al comma 51 attribuiti alla titolarità delle amministrazioni centrali dello Stato, alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica si provvede integralmente con le disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Gli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica dei programmi dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea di cui la Repubblica italiana è partner ufficiale, dei programmi dello Strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale e dei programmi di assistenza alla pre-adesione con autorità di gestione italiana sono a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della citata legge n. 183 del 1987.
  54. Il Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, concorre, nei limiti delle proprie disponibilità, al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione di eventuali interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027. Al fine di massimizzare le risorse destinabili agli interventi complementari di cui al presente comma, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli stessi con risorse a carico dei propri bilanci. L'erogazione delle risorse, a fronte di spese rendicontate, ha luogo previo inserimento, da parte dell'amministrazione titolare, dei dati di attuazione nel sistema informatico di cui al comma 56.
  55. Il monitoraggio degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027, a valere sui fondi strutturali, sul JTF, sul FEASR, sul FEAMP e sugli altri strumenti finanziari previsti, ivi compresi quelli attinenti alla cooperazione territoriale europea, del Fondo per lo sviluppo e la coesione nell'ambito della programmazione 2021-2027, nonché degli interventi complementari finanziati dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. A tal fine, le amministrazioni centrali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, per gli interventi di rispettiva competenza, la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale a livello di singolo progetto nonché delle procedure di attivazione degli interventi, secondo le specifiche tecniche definite d'intesa tra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e le amministrazioni centrali dello Stato responsabili del coordinamento per i singoli fondi.
  56. Per le finalità di cui ai commi da 51 a 57 e al fine di garantire l'efficace e corretta attuazione delle politiche di coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027, nonché la standardizzazione delle relative procedure attuative previste dai sistemi di gestione e controllo, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile per le amministrazioni responsabili un apposito sistema informatico per il supporto nelle fasi di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dei programmi e degli interventi cofinanziati.
  57. All'articolo 242, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato integra il Programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020, di cui alla deliberazione del CIPE n. 114 del 23 dicembre 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016, con interventi di rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica per assicurare la conclusione della programmazione 2014-2020 e l'efficace avvio del nuovo ciclo di programmazione dell'Unione europea 2021-2027, mediante l'utilizzo delle risorse a tal fine stanziate dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160».
  58. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 14:
    1) ai commi 1 e 2, lettere b) e b-bis), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
    2) al comma 2-bis, le parole: «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2021»;
   b) all'articolo 16:
    1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
    2) al comma 2, le parole: «1o gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2020», le parole: «anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2021», le parole: «10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «16.000 euro», le parole: «anno 2019», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «anno 2020» e le parole: «nel 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2021».

  59. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2020 e 2021».
  60. All'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
   « 3-bis. La detrazione di cui al comma 1 spetta, nella misura del 50 per cento, anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione».

  61. Al fine di perseguire il risparmio di risorse idriche, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo denominato «Fondo per il risparmio di risorse idriche», con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 per le finalità di cui al comma 62.
  62. Alle persone fisiche residenti in Italia è riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 61 e fino ad esaurimento delle risorse, un bonus idrico pari ad euro 1.000 per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.
  63. Il bonus idrico di cui al comma 62 è riconosciuto con riferimento alle spese sostenute per:
   a) la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
   b) la fornitura e l'installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

  64. Il bonus idrico di cui al comma 62 non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
  65. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definiti le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui ai commi da 61 a 64, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.
  66. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:
    1) all'alinea, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022» e dopo le parole: «di pari importo» sono inserite le seguenti: «e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022»;
    2) alla lettera a), dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente»;
   b) al comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Un'unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale»;
   c) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:
   « 1-quater. Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A»;
   d) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente,» sono inserite le seguenti: «nonché agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni»;
   e) al comma 3-bis, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022. Per le spese sostenute dal 1o luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo»;
   f) al comma 4, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1o luglio 2020 al 30 giugno 2022. Per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo»;
   g) al comma 4-ter, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022» e dopo le parole: «legge 24 giugno 2009, n. 77» sono aggiunte le seguenti: «, nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza»;
   h) dopo il comma 4-ter è inserito il seguente:
   « 4-quater. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1o aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al comma 4 spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione»;
   i) al comma 5, dopo le parole: «26 agosto 1993, n. 412,» sono inserite le seguenti: «ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici» e dopo le parole: «pari importo» sono inserite le seguenti: «e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022»;
   l) il comma 8 è sostituito dal seguente:
   « 8. Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1o luglio 2020 al 30 giugno 2022, per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero superiore a otto colonnine. L'agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare»;
   m) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
   « 8-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023»;
   n) al comma 9, lettera a), dopo la parola: «condomini» sono aggiunte le seguenti: «e dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche»;
   o) al comma 10, le parole: «I soggetti di cui al comma 9, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «Le persone fìsiche di cui al comma 9, lettere a) e b)»;
   p) al comma 9-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le deliberazioni dell'assemblea del condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o più condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole»;
   q) al comma 14, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «L'obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purché questa: a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione; b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario; c) garantisca, se in operatività di claims made, un'ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui alla lettera a)»;
   r) dopo il comma 14 è inserito il seguente:
   « 14-bis. Per gli interventi di cui al presente articolo, nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”».

  67. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
   « 7-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che sostengono, nell'anno 2022, spese per gli interventi individuati dall'articolo 119».

  68. All'articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: «le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione» sono inserite le seguenti: «ovvero per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio».
  69. Per l'anno 2021, al fine di consentire ai comuni di fare fronte tempestivamente ai maggiori oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi all'erogazione del beneficio di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come da ultimo modificato dal comma 66 del presente articolo, è autorizzata l'assunzione, a tempo determinato e a tempo parziale e per la durata massima di un anno, non rinnovabile, di personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti ai suddetti adempimenti, che i predetti comuni possono utilizzare anche in forma associata, in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  70. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 69 i comuni provvedono nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché di quelle assegnate a ciascun comune mediante riparto, da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta ed autonomie locali, in misura proporzionale sulla base delle motivate richieste dei comuni, da presentare al Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
  71. Per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro, finalizzato a sostenere gli istituti autonomi case popolari comunque denominati, nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, in relazione ai costi per le esternalizzazioni relative ad attività tecnica e a prestazioni professionali previste dalla disciplina degli appalti pubblici e dalle normative vigenti in materia edilizia secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
  72. Gli oneri di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come da ultimo modificato dal comma 66 del presente articolo, sono rideterminati, anche per effetto dei minori oneri connessi alla parziale applicazione, nell'anno 2020, del medesimo articolo 119, in 893,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 3.099,9 milioni di euro per l'anno 2022, in 4.590,4 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.224,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 4.128,9 milioni di euro per l'anno 2025, in 3.361,1 milioni di euro per l'anno 2026 e in 37,78 milioni di euro per l'anno 2033.
  73. Agli oneri derivanti dalle proroghe di cui ai commi da 66 a 72, valutati in 3,9 milioni di euro per l'anno 2021, in 206,9 milioni di euro per l'anno 2022, in 2.016 milioni di euro per l'anno 2023, in 1.836,7 milioni di euro per l'anno 2024, in 1.743,8 milioni di euro per l'anno 2025 e in 1.743,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, quanto a 1.655,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.468,9 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.376,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1.274 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi dei commi da 1037 a 1050, con le risorse previste per l'attuazione del progetto nell'ambito del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, quanto a 729,7 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027, e, per la restante parte, con i minori oneri di cui al comma 72. L'efficacia di tali proroghe resta subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell'Unione europea. Restano fermi gli obblighi di monitoraggio e di rendicontazione previsti nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza per tale progetto.
  74. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027, è incrementato di 729,7 milioni di euro per l'anno 2027 e al relativo onere si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle proroghe di cui ai commi da 66 a 73.
  75. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2021».
  76. Ai soggetti appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 30.000 che acquistano in Italia, entro il 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di potenza inferiore o uguale a 150 kW, di categoria M1, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a euro 30.000 al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è riconosciuto un contributo, nel limite di spesa di cui al comma 77 e fino ad esaurimento delle risorse, alternativo e non cumulabile con altri contributi statali previsti dalla normativa vigente, nella misura del 40 per cento delle spese sostenute e rimaste a carico dell'acquirente.
  77. Per provvedere all'erogazione del contributo di cui al comma 76, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021.
  78. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità e i termini per l'erogazione del contributo anche ai fini del rispetto del limite di spesa.
  80. Per il finanziamento degli interventi di cui al decreto-legge 1o aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, destinati alla riconversione e alla riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, è incrementata di 140 milioni di euro per l'anno 2021, di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
  81. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, le risorse di cui al comma 80 sono ripartite tra gli interventi da attuare nei casi di situazioni di crisi industriale complessa ai sensi del comma 1 dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e quelli da attuare nei casi di situazioni di crisi industriale diverse dalle precedenti che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori e sull'occupazione ai sensi del comma 8-bis del medesimo articolo 27.
  82. Il primo periodo del comma 8 dell'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, è sostituito dal seguente: «La quota annua dei proventi derivanti dalle aste, eccedente il valore di 1.000 milioni di euro, è destinata, nella misura massima complessiva di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, con l'assegnazione di una quota fino a 10 milioni di euro al finanziamento di interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale e della restante quota alle finalità di cui al comma 2 dell'articolo 29, nonché, per una quota massima di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024, al Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico».
  83. Dopo il comma 8 dell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è inserito il seguente:
   « 8-bis. Le disposizioni dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche all'avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019».

  84. Al fine di sostenere il settore del turismo, promuovendo la realizzazione di programmi in grado di ridurre il divario socio-economico tra le aree territoriali del Paese e di contribuire ad un utilizzo efficiente del patrimonio immobiliare nazionale, nonché di favorire la crescita della catena economica e l'integrazione settoriale, la disciplina per l'accesso ai contratti di sviluppo di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è così modificata:
   a) la soglia di accesso ai contratti di sviluppo, pari a 20 milioni di euro, è ridotta a 7,5 milioni di euro per i programmi di investimento che prevedono interventi da realizzare nelle aree interne del Paese ovvero il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse. Per i medesimi programmi, l'importo minimo dei progetti d'investimento del proponente è conseguentemente ridotto a 3 milioni di euro;
   b) i programmi di sviluppo riguardanti esclusivamente l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli possono essere accompagnati da investimenti finalizzati alla creazione, alla ristrutturazione e all'ampliamento di strutture idonee alla ricettività e all'accoglienza dell'utente, finalizzati all'erogazione di servizi di ospitalità connessi alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Ai predetti investimenti si applicano le rispettive discipline agevolative vigenti.

  85. Il Ministero dello sviluppo economico impartisce al Soggetto gestore le direttive eventualmente necessarie ai fini della corretta attuazione delle disposizioni di cui al comma 84.
  86. Per le finalità di cui al comma 84 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 30 milioni di euro per l'anno 2022.
  87. All'articolo 59, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea, dopo le parole: «o di città metropolitana» sono inserite le seguenti: «e dei comuni ove sono situati santuari religiosi»;
   b) alla lettera a), dopo le parole: «comuni capoluogo di provincia» sono inserite le seguenti: «e per i comuni ove sono situati santuari religiosi».

  88. Per i comuni di cui al comma 87, diversi dai comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana, le disposizioni del medesimo comma 87 hanno efficacia per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede nel limite massimo di 10 milioni di euro per il medesimo anno, che costituisce limite di spesa.
  89. Al fine di incentivare la ripresa dei flussi di turismo di ritorno, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per consentire, nei limiti delle disponibilità del medesimo fondo, ai cittadini italiani residenti all'estero, che attestino la loro iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, l'ingresso gratuito nella rete dei musei, delle aree e dei parchi archeologici di pertinenza pubblica, di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
  90. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo sono stabilite le modalità di attuazione del comma 89 anche al fine del rispetto del limite di spesa annuo stabilito dal medesimo comma 89.
  91. Al fine di garantire la tutela e la valorizzazione delle aree di particolare interesse geologico o speleologico, nonché di sostenerne lo sviluppo e la gestione ambientalmente sostenibile e di promuoverne la fruizione pubblica, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo, con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2021.
  92. Il fondo di cui al comma 91 è volto al finanziamento, in favore dei complessi carsici a vocazione turistica, degli interventi di riqualificazione e di adeguamento degli impianti di illuminazione ordinaria, di sicurezza e multimediale, sia di superficie che degli ambienti sotterranei aperti alla fruizione pubblica, anche mediante la sostituzione e il rinnovo degli stessi con tecnologie che garantiscano la sicurezza delle persone, l'efficienza energetica, la tutela dell'ambiente con l'eliminazione delle sorgenti inquinanti e la conservazione del patrimonio ipogeo.
  93. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, le risorse del fondo di cui al comma 91 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio siano presenti grotte naturali turistiche aventi le seguenti caratteristiche:
   a) un percorso visitabile, esclusivamente mediante l'accompagnamento da parte di personale autorizzato, della lunghezza minima di 2 chilometri;
   b) una media annua di almeno 300.000 visitatori nel periodo 2015-2019;
   c) ubicazione in siti di interesse comunitario.

  94. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasferiscono, nell'ambito delle proprie competenze in materia di valorizzazione dei beni culturali e ambientali, le risorse spettanti agli enti gestori dei complessi carsici di cui al comma 93.
  95. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «in più quote determinate con il medesimo decreto. In caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, il contributo viene erogato in un'unica soluzione» sono sostituite dalle seguenti: «in un'unica soluzione, secondo le modalità determinate con il medesimo decreto».
  96. Per le finalità di cui al comma 95, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è integrata di 370 milioni di euro per l'anno 2021.
  97. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il «Fondo a sostegno dell'impresa femminile», con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinato al fine di promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria femminile, la diffusione dei valori dell'imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione femminile e massimizzare il contributo quantitativo e qualitativo delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese.
  98. Il Fondo di cui al comma 97 sostiene:
   a) interventi per sostenere l'avvio dell'attività, gli investimenti e il rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese femminili, con specifica attenzione ai settori dell'alta tecnologia;
   b) programmi e iniziative per la diffusione della cultura imprenditoriale tra la popolazione femminile;
   c) programmi di formazione e orientamento verso materie e professioni in cui la presenza femminile deve essere adeguata alle indicazioni di livello dell'Unione europea e nazionale.

  99. Gli interventi di cui al comma 98, lettera a), possono consistere in:
   a) contributi a fondo perduto per avviare imprese femminili, con particolare attenzione alle imprese individuali e alle attività libero-professionali in generale e con specifica attenzione a quelle avviate da donne disoccupate di qualsiasi età;
   b) finanziamenti senza interesse, finanziamenti agevolati e combinazione di contributi a fondo perduto e finanziamenti per avviare e sostenere le attività di imprese femminili;
   c) incentivi per rafforzare le imprese femminili, costituite da almeno trentasei mesi, nella forma di contributo a fondo perduto per l'integrazione del fabbisogno di circolante nella misura massima dell'80 per cento della media del circolante degli ultimi tre esercizi;
   d) percorsi di assistenza tecnico-gestionale per attività di marketing e di comunicazione durante tutto il periodo di realizzazione degli investimenti o di compimento del programma di spesa, anche attraverso un sistema di voucher per accedervi;
   e) investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle imprese a guida femminile tra le start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nei settori individuati in coerenza con gli indirizzi strategici nazionali;
   f) azioni di comunicazione per la promozione del sistema imprenditoriale femminile italiano e degli interventi finanziati attraverso le norme dei commi da 97 a 106.

  100. Gli interventi di cui al comma 98, lettere b) e c), possono consistere nelle seguenti azioni:
   a) iniziative per promuovere il valore dell'impresa femminile nelle scuole e nelle università;
   b) iniziative per la diffusione di cultura imprenditoriale tra le donne;
   c) iniziative di orientamento e formazione verso percorsi di studio nelle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche;
   d) iniziative di sensibilizzazione verso professioni tipiche dell'economia digitale;
   e) azioni di comunicazione per diffondere la cultura femminile d'impresa e promuovere i programmi finanziati ai sensi dei commi da 97 a 106.

  101. Nell'ambito delle attività previste dai commi da 97 a 100 e al fine di massimizzarne l'efficacia e l'aderenza ai bisogni e alle caratteristiche dei territori, è promossa la collaborazione con le regioni e gli enti locali, con le associazioni di categoria, con il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e con i comitati per l'imprenditoria femminile, anche prevedendo forme di cofinanziamento tra i rispettivi programmi in materia.
  102. Il Ministro dello sviluppo economico presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attività svolta e sulle possibili misure da adottare per risolvere i problemi relativi alla partecipazione della popolazione femminile alla vita economica e imprenditoriale del Paese.
  103. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 97 tra i diversi interventi, le modalità di attuazione, i criteri e i termini per la fruizione delle agevolazioni previste dalla presente legge, compreso il rapporto di co-investimento tra le risorse pubbliche e quelle di investitori regolamentati o qualificati per gli investimenti di cui al comma 99, lettera e), nonché le attività di monitoraggio e controllo. Il Ministero dello sviluppo economico può utilizzare le proprie società in house per la gestione e l'attuazione degli interventi previsti.
  104. È istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il Comitato impresa donna. Il Comitato:
   a) contribuisce ad attualizzare le linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 97;
   b) conduce analisi economiche, statistiche e giuridiche relative alla questione femminile nell'impresa;
   c) formula raccomandazioni relativamente allo stato della legislazione e dell'azione amministrativa, nazionale e regionale, in materia di imprenditorialità femminile e in generale sui temi della presenza femminile nell'impresa e nell'economia;
   d) contribuisce alla redazione della relazione annuale di cui al comma 102.

  105. La partecipazione al Comitato è svolta a titolo gratuito, senza erogazione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese e altri emolumenti comunque denominati ai partecipanti.
  106. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, sono stabilite la composizione e le modalità di nomina del Comitato.
  107. Al Fondo di sostegno al venture capital, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono assegnate risorse aggiuntive pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021 finalizzate a sostenere investimenti nel capitale di rischio per progetti di imprenditoria femminile a elevata innovazione ovvero a contenuto di innovazione tecnologica, che prevedono il rientro dell'investimento iniziale esclusivamente nel lungo periodo, realizzati entro i confini del territorio nazionale da società il cui capitale è detenuto in maggioranza da donne.
  108. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di selezione e di individuazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dei fondi da integrare, nonché le modalità per l'assegnazione dei finanziamenti ai progetti imprenditoriali.
  109. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il «Fondo per le piccole e medie imprese creative», con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
  110. Le risorse del Fondo di cui al comma 109 sono utilizzate per:
   a) promuovere nuova imprenditorialità e lo sviluppo di imprese del settore creativo, attraverso contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni;
   b) promuovere la collaborazione delle imprese del settore creativo con le imprese di altri settori produttivi, in particolare quelli tradizionali, nonché con le università e gli enti di ricerca, anche attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher da destinare all'acquisto di servizi prestati da imprese creative ovvero per favorire processi di innovazione;
   c) sostenere la crescita delle imprese del settore anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nei settori individuati in coerenza con gli indirizzi strategici nazionali;
   d) consolidare e favorire lo sviluppo del sistema imprenditoriale del settore creativo attraverso attività di analisi, studio, promozione e valorizzazione.

  111. Nell'ambito degli interventi previsti dal comma 110, lettere a), c) e d), al fine di massimizzarne l'efficacia e l'aderenza alle caratteristiche dei territori, è promossa la collaborazione con le regioni, anche prevedendo forme di cofinanziamento tra i rispettivi programmi in materia.
  112. Ai fini dei commi da 109 a 111, per «settore creativo» si intende il settore che comprende le attività dirette allo sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative e, in particolare, quelle relative all'architettura, agli archivi, alle biblioteche, ai musei, all'artigianato artistico, all'audiovisivo, compresi il cinema, la televisione e i contenuti multimediali, al software, ai videogiochi, al patrimonio culturale materiale e immateriale, al design, ai festival, alla musica, alla letteratura, alle arti dello spettacolo, all'editoria, alla radio, alle arti visive, alla comunicazione e alla pubblicità.
  113. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono adottate le disposizioni per l'attuazione dei commi da 109 a 112, comprese quelle relative:
   a) alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 109 tra gli interventi di cui al comma 110;
   b) all'individuazione dei codici ATECO che classificano le attività dei settori indicati al comma 111;
   c) alle modalità e ai criteri per la concessione delle agevolazioni;
   d) alla definizione delle iniziative ammissibili alle forme di aiuto, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;
   e) alle ulteriori condizioni per la fruizione dei benefìci nonché alle altre forme di intervento del Fondo di cui al comma 109, anche volte a favorire l'accesso a canali alternativi di finanziamento.

  114. Al fine di sostenere il settore dei festival, dei cori, delle bande musicali e della musica jazz, è istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il «Fondo per il sostegno del settore dei festival, dei cori e bande musicali e della musica jazz», con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2021.
  115. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo sono stabiliti i termini, le modalità e la procedura per l'individuazione dei soggetti beneficiari e dei relativi progetti ammessi al finanziamento e per il riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 114, nel rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma.
  116. I contributi a carico del Fondo di cui al comma 114 sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
  117. Al fine di sostenere il settore della ristorazione, anche in considerazione delle misure restrittive adottate a causa del COVID-19, ai soggetti esercenti l'attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratore dipendente sia come lavoratore autonomo in possesso di partita IVA, anche nei casi in cui non siano in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0, spetta un credito d'imposta fino al 40 per cento del costo per le spese per l'acquisto di beni strumentali durevoli ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività, sostenute tra il 1o gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.
  118. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 117 le spese sostenute per:
   a) l'acquisto di macchinari di classe energetica elevata per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la cottura dei prodotti alimentari;
   b) l'acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;
   c) la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

  119. Il credito d'imposta di cui al comma 117 spetta fino a un massimo di 6.000 euro, nel limite massimo di spesa complessivo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  120. Il credito d'imposta di cui al comma 117 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  121. Il credito d'imposta di cui al comma 117 può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
  122. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 117 a 121, con particolare riguardo alle procedure di concessione al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 119, alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
  123. Le disposizioni dei commi da 117 a 122 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».
  124. Al fine di sostenere lo sviluppo, accrescere la competitività e rafforzare la filiera del sistema delle piccole e medie imprese del settore aeronautico nazionale, della chimica verde nonché della fabbricazione di componenti per la mobilità elettrica e per la produzione di energia da fonti rinnovabili, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo d'investimento per gli interventi nel capitale di rischio delle piccole e medie imprese, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. La dotazione del Fondo per l'anno 2021 è destinata, nella misura di 50 milioni di euro, ad un'apposita sezione dedicata esclusivamente alle piccole e medie imprese del settore aeronautico nazionale.
  125. Il Fondo di cui al comma 124 finanzia interventi per lo sviluppo delle piccole e medie imprese, quali fusioni, aggregazioni, acquisizioni, riorganizzazioni, ristrutturazioni, rafforzamento del capitale per gli investimenti volti alla transizione tecnologica e alla sostenibilità ecologica e ambientale dei processi produttivi.
  126. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse del Fondo di cui al comma 124 sono ripartite tra le varie sezioni, ciascuna dedicata ad uno dei settori di cui al medesimo comma 124, e sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso alle prestazioni del Fondo nonché le forme di partecipazione al medesimo da parte di investitori privati.
  127. Al fine di assicurare il sostegno alle imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 195 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. L'incremento di cui al primo periodo è destinato a un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese di cui al citato comma 195 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  128. Al fine di garantire lo sviluppo e il sostegno del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura», con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021.
  129. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 128.
  130. Al fine di assicurare un adeguato ristoro alle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche e fitosanitarie verificatesi a partire dal 1o gennaio 2019, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 70 milioni di euro per l'anno 2021.
  131. Il credito d'imposta di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è concesso, per i periodi d'imposta dal 2021 al 2023, alle reti di imprese agricole e agroalimentari costituite ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle «strade del vino» di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 1999, n. 268, per la realizzazione o l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, con particolare riferimento al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale, per la creazione, ove occorra, di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri, gestiti dagli organismi associativi di cui al presente periodo, per favorire la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini dell'assolvimento degli oneri fiscali, e per le attività e i progetti legati all'incremento delle esportazioni. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  132. All'articolo 1, comma 673, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «e a 22,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, a 22,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 27,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021».
  133. All'articolo 78, comma 3-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «0,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2 milioni di euro».
  134. Al fine di sostenere la ripresa del settore vitivinicolo di qualità che ha subìto perdite in seguito alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo destinato allo stoccaggio privato dei vini a denominazione di origine controllata, a denominazione di origine controllata e garantita e a indicazione geografica tipica certificati o atti a divenire tali e detenuti in impianti situati nel territorio nazionale, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
  135. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del fondo di cui al comma 134.
  136. Ai fini del sostegno e del rilancio della filiera suinicola nazionale, al comma 1 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 27 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 4 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «di 1 milione di euro per l'anno 2019, di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021»;
   b) dopo le parole: «nonché a promuovere l'innovazione» sono inserite le seguenti: «, a contribuire a fondo perduto alla realizzazione di progetti o investimenti finalizzati a migliorare la misurabilità e l'incremento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende zootecniche, di produzione di carne e di trasformazione di carne».

  137. Gli aiuti previsti dalle disposizioni di cui al comma 136 sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
  138. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
  139. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 138.
  140. Allo scopo di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale, anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, chiunque detenga, a qualsiasi titolo, cereali e farine di cereali, è tenuto a registrare, in un apposito registro telematico istituito nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tutte le operazioni di carico e scarico, se la quantità del singolo prodotto supera le 5 tonnellate annue.
  141. Le operazioni di carico e scarico per vendita o trasformazione di cereali e di sfarinati a base di cereali, di provenienza nazionale e unionale ovvero importate da Paesi terzi, devono essere registrate nel supporto telematico di cui al comma 140, entro sette giorni lavorativi dall'effettuazione delle operazioni stesse.
  142. Le modalità di applicazione dei commi da 140 a 143, per il quale sono previsti oneri pari a 1 milione di euro per il solo anno 2021, sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  143. Chiunque, essendo obbligato, non istituisce il registro previsto dal comma 140, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000; si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro a chiunque non rispetti le modalità di tenuta telematica del predetto registro stabilite con il decreto di cui al comma 142. Nel caso in cui le violazioni di cui al presente comma riguardino quantitativi di cereali o farine di cereali non registrati superiori a 50 tonnellate, si applica la sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento da sette a trenta giorni. Il dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è designato quale autorità competente alla irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma.
  143-bis. All'attuazione dei commi da 140 a 143 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede con le risorse umane disponibili a legislazione vigente.
  144. All'articolo 32 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 1, 2 e 3 sono abrogati;
   b) al comma 12, dopo le parole: «di associazioni rappresentative di categoria» sono inserite le seguenti: «, di consorzi di tutela di cui all'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e di altri organismi di tipo associativo o cooperativo,» e le parole: «per anno» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di euro 2,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2021»;
   c) al comma 15, le parole: «per ciascun anno, a decorrere dal 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

  145. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 145 milioni di euro per l'anno 2021, per le finalità di cui alla lettera d) del medesimo comma 1.
  146. Per favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazione di progetti di sviluppo, nelle aree dismesse o in disuso, delle infrastrutture e dei beni immobili in disuso appartenenti alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere definiti piani di sviluppo per il finanziamento degli interventi necessari alla rigenerazione, alla riqualificazione e all'infrastrutturazione nonché per l'attrazione di investimenti privati volti al rilancio economico.
  147. Alla struttura di missione InvestItalia, di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è affidato il compito di coordinare e coadiuvare le amministrazioni centrali e locali interessate alla predisposizione e alla definizione dei piani di sviluppo di cui al comma 146 nonché di proporre l'elenco annuale delle proposte di piani in ordine di graduatoria ai fini dell'accesso al finanziamento da parte del Fondo di cui al comma 150.
  148. Al fine di favorire lo sviluppo di iniziative di partenariato pubblico-privato, possono essere acquisite, nell'ambito della procedura di predisposizione dei piani, proposte di investimento privato raccolte a seguito della pubblicazione di avvisi pubblici, predisposti su iniziativa dell'amministrazione titolare del bene o a seguito di specifica manifestazione di interesse. Tali proposte, inserite nei piani da sottoporre alla successiva valutazione, devono indicare il collegamento funzionale tra la rigenerazione, riqualificazione e infrastrutturazione del bene, finanziata con risorse pubbliche, e l'iniziativa economica privata derivante dall'insediamento produttivo proposto sulla medesima area, nonché il piano economico-finanziario volto a dimostrare la redditività dell'investimento e la sua sostenibilità economico-finanziaria nonché a fornire gli elementi per massimizzare gli effetti economico-sociali e occupazionali sul territorio.
  149. I piani di sviluppo di cui al comma 146 definiscono:
   a) gli interventi pubblici e privati da attuare, identificati dal codice unico di progetto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
   b) nell'ambito degli interventi di cui alla lettera a), gli interventi di riconversione e di sviluppo economico da realizzare anche attraverso studi e ricerche appositamente condotti da università ed enti di ricerca specializzati;
   c) il piano economico-finanziario dell'investimento e il relativo cronoprogramma;
   d) le risorse pubbliche e private destinate al piano;
   e) le modalità per l'erogazione delle risorse pubbliche;
   f) le cause di revoca dei contributi e di risoluzione dell'accordo;
   g) i soggetti pubblici e privati attuatori degli interventi nonché gli altri soggetti coinvolti nel procedimento;
   h) i tempi di realizzazione delle diverse fasi;
   i) le modalità di verifica dell'adempimento degli impegni assunti e della realizzazione dei progetti.

  150. Per il finanziamento degli interventi previsti dai commi da 146 a 152, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il «Fondo per l'attrazione di investimenti in aree dismesse e per beni dismessi», con una dotazione di 36 milioni di euro per l'anno 2021, di 72 milioni di euro per l'anno 2022 e di 147 milioni di euro per l'anno 2023.
  151. Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alla programmazione economica e agli investimenti pubblici, sulla base dell'elenco annuale predisposto ai sensi del comma 147, il CIPE approva le proposte di piani di sviluppo e ne dispone il finanziamento nei limiti delle risorse di cui al comma 150. Con la medesima deliberazione il CIPE definisce i tempi di attuazione e i criteri di valutazione dei risultati dei singoli piani.
  152. Il monitoraggio degli interventi compresi nei piani di sviluppo è effettuato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e costituisce la base informativa per il riscontro degli elementi indicati alle lettere a), b), c), d), g) e h) del comma 149 nelle fasi di predisposizione, valutazione e approvazione dei piani nonché per le verifiche previste dalla lettera i) del medesimo comma 149.
  153. Al comma 17-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le regioni, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali possono, per le finalità di cui al presente articolo, procedere all'acquisto diretto delle unità immobiliari dando notizia, nel sito istituzionale dell'ente, delle relative operazioni, con indicazione del soggetto pubblico alienante e del prezzo pattuito. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia delle entrate».
  154. Per il finanziamento degli interventi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2017, destinati allo strumento agevolativo degli accordi per l'innovazione, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035.
  155. Al fine di realizzare interventi straordinari per l'ampliamento e l'ammodernamento degli spazi e delle attrezzature destinati al lavoro dei detenuti nonché per il cablaggio e la digitalizzazione degli istituti penitenziari, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2021, di 15 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
  156. Al fine di garantire le attività di inclusione sociale delle persone con differenti disabilità in base agli obiettivi e ai princìpi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, il contributo di cui al comma 337 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è integrato di ulteriori 400.000 euro per l'anno 2021.
  157. Per sostenere l'industria tessile, gravemente danneggiata dalla persistente emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela della filiera e per la programmazione di attività di progettazione, di sperimentazione, di ricerca e sviluppo nel settore tessile, è attribuito all'Unione industriale biellese un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  158. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 157, i criteri per la selezione dei programmi e delle attività finanziabili, le spese ammissibili nonché le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando il medesimo contributo.
  159. Al fine di promuovere lo sviluppo industriale e occupazionale nelle regioni del Mezzogiorno attraverso il mantenimento e l'aumento dell'occupazione, il miglioramento della qualità degli investimenti e l'adeguamento delle attività ai cambiamenti economici e sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, assicurando il coinvolgimento delle imprese, degli enti locali e delle regioni interessati, attiva la procedura per la stipulazione di un accordo con il settore della raffinazione e della bioraffinazione, finalizzato alla promozione degli investimenti da parte delle imprese operanti in tale settore per la realizzazione di iniziative volte a perseguire gli obiettivi della transizione energetica e dello sviluppo sostenibile mediante l'utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dal gettito delle accise e dell'imposta sul valore aggiunto.
  160. La quota delle risorse rivenienti dal maggior gettito delle accise e dell'imposta sul valore aggiunto destinato al finanziamento dell'accordo di cui al comma 159 è definita nell'ambito della legge di bilancio di ciascun anno nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica.
  161. Al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull'occupazione, determinati dall'epidemia di COVID-19 in aree caratterizzate da grave situazione di disagio socio-economico, e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, l'esonero contributivo di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applica fino al 31 dicembre 2029, modulato come segue:
   a) in misura pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;
   b) in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;
   c) in misura pari al 10 per cento dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.

  162. L'agevolazione di cui al comma 161 non si applica:
   a) agli enti pubblici economici;
   b) agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;
   c) agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;
   d) alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
   e) alle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
   f) ai consorzi di bonifica;
   g) ai consorzi industriali;
   h) agli enti morali;
   i) agli enti ecclesiastici.

  163. Una quota delle minori spese derivanti dalle disposizioni di cui al comma 162, pari a 33 milioni di euro per l'anno 2021, a 28 milioni di euro per l'anno 2022 e a 30 milioni di euro per l'anno 2023, è destinata alle finalità di cui al comma 200.
  164. L'agevolazione di cui al comma 161 è concessa dal 1o gennaio 2021 al 30 giugno 2021 nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».
  165. Dal 1o luglio 2021 al 31 dicembre 2029 l'agevolazione di cui al comma 161 è concessa previa adozione della decisione di autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.
  166. Ai fini degli adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, l'amministrazione responsabile è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'amministrazione concedente è l'Istituto nazionale della previdenza sociale, che provvede altresì all'esecuzione degli obblighi di monitoraggio previsti dalla pertinente normativa in materia di aiuti di Stato.
  167. Gli oneri derivanti dall'agevolazione di cui al comma 161 sono valutati in 4.836,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 5.633,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 5.719,8 milioni di euro per l'anno 2023, in 5.805,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 5.892,6 milioni di euro per l'anno 2025, in 4.239,2 milioni di euro per l'anno 2026, in 4.047,1 milioni di euro per l'anno 2027, in 2.313,3 milioni di euro per l'anno 2028, in 2.084,8 milioni di euro per l'anno 2029 e in 267,2 milioni di euro per l'anno 2030. Agli oneri derivanti dall'agevolazione di cui al comma 161, per 1.491,6 milioni di euro per l'anno 2021 e per 2.508,4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede con le risorse del Fondo previsto dai commi da 1037 a 1050.
  168. Il comma 2 dell'articolo 27 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è abrogato.
  169. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, è ridotto di 3.500 milioni di euro per l'anno 2023.
  170. All'alinea del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: «45 anni» sono sostituite dalle seguenti: «55 anni».
  171. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 98, primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;
   b) al comma 108, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli oneri derivanti dai commi da 98 a 107 sono valutati in 617 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 e in 1.053,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022; i predetti importi sono corrispondentemente iscritti in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

  172. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, è ridotto di 1.053,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale.
  173. Per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES) istituite ai sensi del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, l'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella ZES è ridotta del 50 per cento a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d'imposta successivi.
  174. Il riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma 173 è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni, pena la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituzione dell'agevolazione della quale hanno già beneficiato:
   a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES per almeno dieci anni;
   b) le imprese beneficiarie devono conservare i posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività avviata nella ZES per almeno dieci anni.

  175. Le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.
  176. L'agevolazione di cui ai commi da 173 a 175 spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis», dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis» nel settore agricolo e dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
  177. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonché con quanto previsto nel Documento di economia e finanza per l'anno 2020 – Sezione III – Programma nazionale di riforma, è disposta una prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro. Il complesso delle risorse di cui al primo periodo è destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, ripartiti nella proporzione dell'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord, secondo la seguente articolazione annuale: 4.000 milioni di euro per l'anno 2021, 5.000 milioni di euro annui dal 2022 al 2029 e 6.000 milioni di euro per l'anno 2030. Al completamento delle risorse da destinare alla suddetta programmazione si provvede ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 e nell'ambito della normativa vigente sugli aspetti generali delle politiche di coesione, si applicano le seguenti disposizioni:
   a) la dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e la coesione è impiegata per obiettivi strategici relativi ad aree tematiche per la convergenza e la coesione economica, sociale e territoriale, sulla base delle missioni previste nel «Piano Sud 2030» e dando priorità alle azioni e agli interventi previsti nel Piano, compresi quelli relativi al rafforzamento delle amministrazioni pubbliche. La dotazione finanziaria è altresì impiegata in coerenza con gli obiettivi e le strategie definiti per il periodo di programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali e di investimento europei, nonché in coerenza con le politiche settoriali e con le politiche di investimento e di riforma previste nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), secondo princìpi di complementarità e addizionalità delle risorse;
   b) il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, in collaborazione con le amministrazioni interessate, in coerenza con il Piano Sud 2030 e con i contenuti dell'Accordo di partenariato per i fondi strutturali e di investimento europei del periodo di programmazione 2021-2027 e del PNRR, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua le aree tematiche e gli obiettivi strategici per ciascuna area e li comunica alle competenti Commissioni parlamentari. Il CIPE, con propria deliberazione, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, ripartisce tra le diverse aree tematiche la dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e la coesione iscritta nel bilancio, nonché provvede ad eventuali variazioni della ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e la coesione, su proposta della Cabina di regia di cui alla lettera d);
   c) gli interventi del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027 sono attuati nell'ambito di «Piani di sviluppo e coesione» attribuiti alla titolarità delle amministrazioni centrali, regionali, delle città metropolitane e di altre amministrazioni pubbliche che possono essere individuate con deliberazione del CIPE su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale. I Piani di sviluppo e coesione sono definiti secondo i princìpi previsti dall'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e sono approvati con deliberazioni del CIPE, ferme restando le competenze della Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui alla lettera d);
   d) la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2016, ai sensi della lettera c) del comma 703 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, opera anche sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027, definendo, ai fini della successiva proposta di approvazione da parte del CIPE, i Piani di sviluppo e coesione di cui alla lettera c), articolati per ciascuna area tematica, con l'indicazione dei risultati attesi, delle azioni e degli interventi necessari per il loro conseguimento, con la relativa stima finanziaria, dei soggetti attuatori a livello nazionale, regionale e locale, dei tempi di attuazione e delle modalità di monitoraggio. Le informazioni di dettaglio in merito ai risultati conseguiti sono illustrate nella relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. I piani operativi sono redatti tenendo conto che la dotazione complessiva deve essere impiegata per un importo non inferiore all'80 per cento per interventi da realizzare nei territori delle regioni del Mezzogiorno. La Cabina di regia opera anche con riferimento alle riprogrammazioni dei Piani di sviluppo e coesione. Nei Piani è indicata altresì l'articolazione annuale dei fabbisogni finanziari fino al terzo anno successivo al termine della programmazione 2021-2027. Nelle more della definizione dei Piani di sviluppo e coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale può sottoporre all'approvazione del CIPE l'assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per la realizzazione di interventi di immediato avvio dei lavori, nel limite degli stanziamenti iscritti in bilancio. Tali interventi confluiscono nei Piani di sviluppo e coesione, in coerenza con le aree tematiche cui afferiscono;
   e) i Piani di sviluppo e coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, con i relativi fabbisogni finanziari, costituiscono la base per la predisposizione del Documento di economia e finanza e della relativa Nota di aggiornamento nonché per la definizione del disegno di legge del bilancio di previsione ai sensi dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
   f) il Ministro per il Sud e la coesione territoriale coordina l'attuazione dei Piani di sviluppo e coesione di cui alle lettere c) e d) e individua i casi nei quali, per gli interventi infrastrutturali di notevole complessità o per interventi di sviluppo integrati relativi a particolari ambiti territoriali, si debba procedere alla sottoscrizione del contratto istituzionale di sviluppo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e all'articolo 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. All'alinea del comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, le parole: «tenuto conto degli obiettivi definiti dagli atti di indirizzo e programmazione della Presidenza del Consiglio dei ministri relativamente ai fondi strutturali europei e al Fondo per lo sviluppo e la coesione» sono sostituite dalle seguenti: «tenuto conto delle direttive, delle priorità e degli obiettivi, anche in tema di organizzazione interna e gestionale, così come definiti dalla autorità politica delegata per le politiche di coesione»;
   g) dopo l'approvazione dei Piani di sviluppo e coesione da parte del CIPE, sulla base dell'effettiva realizzazione degli stessi, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale può proporre al CIPE, ai fini della sua successiva deliberazione in merito, la rimodulazione delle quote annuali di spesa e la revoca di assegnazioni già disposte, in caso di impossibilità sopravvenuta, di mancato rispetto dei tempi o di inadempienze. Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale presenta al CIPE, entro il 10 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi relativi alla programmazione 2021-2027, ai fini della definizione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e del disegno di legge del bilancio di previsione;
   h) le assegnazioni di risorse ai sensi della lettera d) da parte del CIPE consentono a ciascuna amministrazione l'avvio delle attività necessarie all'attuazione degli interventi finanziati;
   i) le risorse assegnate ai sensi della lettera d) sono trasferite dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sulla base dei profili finanziari previsti dalle deliberazioni del CIPE di approvazione dei piani stessi. Il Ministero dell'economia e delle finanze assegna le risorse trasferite alla suddetta contabilità in favore delle amministrazioni responsabili dell'attuazione degli interventi e dei Piani di sviluppo e coesione approvati dal CIPE, secondo l'articolazione temporale indicata dalle relative deliberazioni, ed effettua i pagamenti a valere sulle medesime risorse in favore delle suddette amministrazioni, secondo le procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, nonché da apposita deliberazione del CIPE, sulla base delle richieste presentate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico. Per far fronte ad eventuali carenze di liquidità, le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, assegnate per un intervento e non ancora utilizzate, possono essere riassegnate per un intervento di titolarità di altra amministrazione, la cui realizzazione presenti carattere di urgenza. In tal caso, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione, d'intesa con l'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, dispone la riassegnazione delle risorse per il nuovo intervento, sentita l'amministrazione titolare dell'intervento definanziato;
   l) entro il 10 settembre di ciascun anno, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione aggiorna le previsioni di spesa, sulla base delle comunicazioni trasmesse dall'Agenzia per la coesione territoriale sullo stato di attuazione degli interventi e tenendo conto dei dati forniti dalle singole amministrazioni titolari degli interventi stessi e di eventuali decisioni assunte dal CIPE. Sulla base di tali comunicazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze può adottare, ove necessario, decreti di svincolo delle risorse riferite all'esercizio in corso e a quelli successivi. Le amministrazioni titolari degli interventi assicurano il tempestivo e proficuo utilizzo delle risorse assegnate ed eseguono i controlli sulla regolarità delle spese sostenute dai beneficiari;
   m) sono trasferite al Fondo di rotazione di cui alla lettera i) anche le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione già iscritte in bilancio per i precedenti periodi di programmazione, che sono gestite secondo le modalità indicate nella medesima lettera i).

  179. A decorrere dal 1o gennaio 2021, al fine di garantire la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente e con oneri a carico delle disponibilità del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020, di cui alla deliberazione del CIPE n. 46/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2016, integrato sul piano finanziario dalla deliberazione del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2 settembre 2020, in applicazione dell'articolo 242, commi 2 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, nell'ambito di tali interventi, rivestono ruoli di coordinamento nazionale e le autorità di gestione, gli organismi intermedi o i soggetti beneficiari delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia possono assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata corrispondente ai programmi operativi complementari e comunque non superiore a trentasei mesi, personale non dirigenziale in possesso delle correlate professionalità, nel limite massimo di 2.800 unità ed entro la spesa massima di 126 milioni di euro annui per il triennio 2021-2023.
  180. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base della ricognizione del fabbisogno di personale operato dall'Agenzia per la coesione territoriale, sono ripartiti tra le amministrazioni interessate le risorse finanziarie e il personale di cui al comma 179, individuandone i profili professionali e le categorie.
  181. Il reclutamento è effettuato mediante concorsi pubblici, per titoli ed esami, organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dell'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 19 giugno 2019, n. 56.
  182. L'Agenzia per la coesione territoriale svolge il monitoraggio sulla corrispondenza delle attività svolte dai soggetti di cui al comma 179 agli scopi e agli obiettivi dei relativi programmi operativi complementari.
  183. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni a tempo indeterminato, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico per l'assunzione di personale non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, relativamente a figure professionali con competenze coerenti con le finalità di cui ai commi 179 e 180:
   a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 50 per cento di quelli messi a concorso, in favore dei titolari di contratto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 179 che, alla data di pubblicazione dei bandi, abbiano maturato ventiquattro mesi di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;
   b) per titoli, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a), ed esami.

  184. L'Agenzia per la coesione territoriale provvede all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 179 a 183 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  185. Al fine di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, il credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, compresi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni, spetta, per gli anni 2021 e 2022, alle seguenti categorie di imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003: nella misura del 25 per cento per le grandi imprese, che occupano almeno duecentocinquanta persone e il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro; nella misura del 35 per cento per le medie imprese, che occupano almeno cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro, e nella misura del 45 per cento per le piccole imprese, che occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.
  186. La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal comma 185 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e, in particolare, dall'articolo 25 del medesimo regolamento, in materia di aiuti a progetti di ricerca e sviluppo.
  187. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, è ridotto di 52 milioni di euro per l'anno 2022, di 104 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 52 milioni di euro per l'anno 2025.
  188. Al fine di favorire, nell'ambito dell'economia della conoscenza, il perseguimento di obiettivi di sviluppo, coesione e competitività dei territori nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, è promossa la costituzione di Ecosistemi dell'innovazione, attraverso la riqualificazione o la creazione di infrastrutture materiali e immateriali per lo svolgimento di attività di formazione, ricerca multidisciplinare e creazione di impresa, con la collaborazione di università, enti di ricerca, imprese, pubbliche amministrazioni e organizzazioni del Terzo settore.
  189. Per la costituzione delle strutture di cui al comma 188, con deliberazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono assegnate al Ministero dell'università e della ricerca, nell'ambito del Piano sviluppo e coesione di competenza, risorse nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027. Al finanziamento degli interventi di cui al presente comma possono contribuire altresì le risorse relative ai fondi strutturali europei per il ciclo di programmazione 2021-2027 nonché ulteriori risorse assegnate all'Italia nel contesto delle decisioni assunte dal Consiglio europeo del 17-21 luglio 2021.
  190. Per le finalità di cui al comma 188, entro sessanta giorni dalla deliberazione del CIPE di cui al comma 189 il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, stabilisce, con proprio decreto, i criteri per la ripartizione delle risorse, le modalità di accesso al finanziamento e l'ammontare del contributo concedibile.
  191. Al fine di consentire il coordinamento strategico e l'attuazione integrata di interventi per lo sviluppo socio-economico dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con apposita deliberazione del CIPE, sono destinati 100 milioni di euro al finanziamento di uno specifico contratto istituzionale di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e al comma 177, lettera f), del presente articolo, a valere per l'anno 2021 sul Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027, di cui al medesimo comma 177.
  192. Con provvedimento del Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, agli interventi di investimento individuati nel contratto istituzionale di sviluppo di cui al comma 191 possono essere destinate risorse, nel limite di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016.
  193. Nel contratto istituzionale di sviluppo di cui al comma 191 sono riportati, ove previsto per l'intervento ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il relativo codice unico di progetto (CUP), il soggetto o i soggetti attuatori, le risorse, l'importo del finanziamento e i criteri e le modalità di realizzazione. Tali interventi sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
  194. Al fine di promuovere la ricerca, il trasferimento tecnologico e la formazione universitaria in ognuna delle regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche interessate dagli eventi sismici del 2016, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione, per il sostegno alla creazione o al potenziamento di centri di ricerca, al trasferimento tecnologico e all'ampliamento dell'offerta formativa universitaria, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per ognuna delle suddette regioni. Il fondo è ripartito, con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini, criteri e modalità di accesso e rendicontazione, tra i centri di ricerca e le università esistenti nel territorio delle citate regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016, selezionati a seguito di apposito bando da parte dell'Agenzia per la coesione territoriale. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – periodo di programmazione 2021-2027.
  195. Al fine di migliorare le competenze legate all'economia della conoscenza di cui al comma 188 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo sperimentale per la formazione turistica esperienziale, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, volto a migliorare le capacità professionali degli operatori del settore e a rinforzare l'attenzione degli stessi sulle tematiche della sostenibilità ambientale. Il fondo è ripartito tra le regioni di cui al comma 188 ed è vincolato all'organizzazione di corsi di formazione turistica esperienziale riferiti ad ambiti della filiera del turismo da parte dei soggetti individuati dal medesimo comma 188, in ragione della vocazione turistica del proprio territorio. Con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono individuati le modalità di accesso al fondo, i criteri per la ripartizione delle risorse e l'ammontare del contributo concedibile.
  196. Al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche, nel rispetto della complementarità con la strategia nazionale per le aree interne, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è denominato «Fondo di sostegno ai comuni marginali».
  197. Per gli anni 2020, 2021 e 2022 resta fermo quanto disposto dai commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  198. Il Fondo di cui al comma 196 è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Tali risorse e quelle di cui all'articolo 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce i termini e le modalità di accesso e rendicontazione.
  199. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è ridotto di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  200. Il Fondo di cui al comma 196 è incrementato di 48 milioni di euro per l'anno 2021, di 43 milioni di euro per l'anno 2022 e di 45 milioni di euro per l'anno 2023, per la realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati a contrastare fenomeni di deindustrializzazione e impoverimento del tessuto produttivo e industriale, da destinare ai comuni dei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, non ubicati nelle aree oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono ripartite le risorse di cui al presente comma e sono stabiliti i termini e le modalità di accesso e di rendicontazione dell'impiego delle risorse medesime. Agli oneri di cui al presente comma, pari 48 milioni di euro per l'anno 2021, a 43 milioni di euro per l'anno 2022 e a 45 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 33 milioni di euro per l'anno 2021, a 28 milioni di euro per l'anno 2022 e a 30 milioni di euro per l'anno 2023, ai sensi del comma 163, e, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027.
  201. Al fine di sostenere il tessuto economico e produttivo delle imprese non industriali, con sede legale o unità produttiva nei comuni in cui si sono verificati, nel corso dell'anno 2020, interruzioni della viabilità causati da crolli di infrastrutture stradali rilevanti per la mobilità territoriale, è istituito un fondo con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2021 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.
  202. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, gli importi e le modalità di erogazione del fondo di cui al comma 201.
  203. Per le finalità di cui ai commi 677 e 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e per contrastare il fenomeno dello spopolamento dei piccoli comuni del Mezzogiorno d'Italia, l'INAIL, nell'ambito del piano triennale di investimenti immobiliari 2021-2023, destina l'ulteriore somma complessiva di 40 milioni di euro, a valere sulle risorse a tal fine autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, alla costruzione delle scuole di cui al comma 153 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, in comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti compresi nei territori delle regioni Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.
  204. Le iniziative di cui al comma 203 sono individuate attraverso un avviso pubblico predisposto dal Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministero per il Sud e la coesione territoriale.
  205. È autorizzata la spesa di 0,3 milioni di euro per l'anno 2022, di 0,6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per gli oneri relativi ai canoni di locazione da corrispondere all'INAIL.
  206. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) ai commi 1, 2, lettera a), e 13, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021»;
   b) al comma 1-bis, dopo le parole: «cessioni di crediti con» sono inserite le seguenti: «o senza»;
   c) al comma 2, lettera n), dopo le parole: «delocalizzare le produzioni» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato al rimborso di finanziamenti nell'ambito di operazioni di rinegoziazione del debito accordato in essere dell'impresa beneficiaria purché il finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari almeno al 25 per cento dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione».

  207. I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1o settembre 2020 al 31 gennaio 2021, sono sospesi fino al 31 gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. I protesti o le constatazioni equivalenti già levati nel predetto periodo sono cancellati d'ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso.
  208. All'articolo 1-bis, comma 1, lettera d), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: «consapevole che» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione dell'eventuale quota destinata al rimborso di finanziamenti erogati dai medesimi soggetti finanziatori ai sensi dell'articolo 1, comma 1,».
  209. Dopo l'articolo 1-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, è inserito il seguente:
   «Art. 1-bis.1 – (Misure a sostegno della liquidità delle imprese di medie dimensioni) – 1. A decorrere dal 1o marzo 2021 e fino al 30 giugno 2021, la società SACE S.p.A. rilascia le garanzie di cui all'articolo 1, alle medesime condizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), e per i medesimi importi massimi garantiti ivi previsti, tenuto conto dell'ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in favore di imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro-anno e non riconducibili alle categorie di imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese. Alle garanzie di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, lettera l), 7 e 8, del presente decreto e si provvede ai sensi della procedura semplificata di cui al comma 6 del citato articolo 1. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo 1, i benefìci accordati ai sensi del paragrafo 3.1 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” non superano le soglie ivi previste, tenuto conto di eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la società ha beneficiato ai sensi del medesimo paragrafo 3.1».

  210. All'articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo:
    1) dopo le parole: «in conformità alla normativa dell'Unione Europea,» sono inserite le seguenti: «per una percentuale massima di copertura, salvo specifiche deroghe previste dalla legge, del 70 per cento,»;
    2) dopo le parole: «esercizio del credito in Italia» sono inserite le seguenti: «nonché di imprese di assicurazione, nazionali e internazionali, autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni»;
   b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per le medesime finalità ed entro tale importo massimo complessivo, la SACE S.p.A. è altresì abilitata a rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa dell'Unione europea, garanzie sotto qualsiasi forma in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari emessi da imprese con sede in Italia.»;
   c) al terzo periodo, le parole: «È accordata di diritto per gli impegni assunti ai sensi del presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «Sulle obbligazioni della SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dal presente comma, è accordata di diritto».

  211. Le disposizioni di cui ai commi 206, lettere b) e c), e 208 si applicano alle garanzie concesse successivamente al 31 dicembre 2020.
  212. Sono a carico della SACE S.p.A. gli obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato previsti dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, relativamente alle misure di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40.
  213. Le società di agenti in attività finanziaria, le società di mediazione creditizia e le società disciplinate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, identificate dal codice ATECO K 66.21.00, accedono fino al 30 giugno 2021 ai benefìci previsti dall'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dall'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in materia di Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  214. All'articolo 1, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   « b) le somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti o comunque ricevute a soddisfacimento dei crediti ceduti siano destinate in via esclusiva, dalla società cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da altra società, o derivanti dai finanziamenti alle medesime concessi da parte di soggetti autorizzati all'attività di concessione di finanziamenti, per finanziare l'acquisto di tali crediti, nonché al pagamento dei costi dell'operazione. Nel caso della concessione di finanziamenti, i riferimenti, contenuti nella presente legge, ai titoli di cui alla presente legge devono essere riferiti ai finanziamenti e i riferimenti ai portatori dei titoli devono essere riferiti ai soggetti creditori dei pagamenti dovuti da parte del soggetto finanziato ai sensi di tali finanziamenti».

  215. L'articolo 7.1, comma 4, primo periodo, della legge 30 aprile 1999, n. 130, si interpreta nel senso che l'acquisizione, da parte delle società veicolo di appoggio, dei beni immobili e mobili registrati nonché degli altri beni e diritti concessi o costituiti, in qualunque forma, a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, compresi i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, eventualmente insieme con i rapporti derivanti da tali contratti, può avvenire anche per effetto di scissione o altre operazioni di aggregazione.
  216. I finanziamenti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dalla data di entrata in vigore della presente legge possono avere durata fino a quindici anni.
  217. Il soggetto beneficiario dei finanziamenti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere il prolungamento della loro durata fino alla durata massima di quindici anni, con il mero adeguamento della componente Rendistato del tasso d'interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento.
  218. All'articolo 13, comma 1, lettera m), quarto periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «non superiore al tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «tale tasso non deve essere superiore allo 0,20 per cento aumentato del valore, se positivo, del tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento».
  219. Con riferimento ai piani di risparmio a lungo termine costituiti ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, alle persone fisiche titolari del piano spetta un credito d'imposta pari alle minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati, ai sensi dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativamente agli strumenti finanziari qualificati ai sensi del medesimo comma 2-bis, a condizione che tali strumenti finanziari siano detenuti per almeno cinque anni e il credito d'imposta non ecceda il 20 per cento delle somme investite negli strumenti finanziari medesimi.
  220. Il credito d'imposta di cui al comma 219 del presente articolo è utilizzabile, in dieci quote annuali di pari importo, nelle dichiarazioni dei redditi a partire da quella relativa al periodo d'imposta in cui le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui al medesimo comma 219 si considerano realizzati ai fini delle imposte sui redditi ovvero in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  221. Il credito d'imposta di cui al comma 219 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi.
  222. Al credito d'imposta di cui al comma 219 del presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  223 Ai fini della determinazione dei crediti d'imposta previsti dal comma 219 e della loro spettanza, in caso di strumenti finanziari appartenenti alla medesima categoria omogenea, si considerano ceduti per primi i titoli acquistati per primi e si considera come costo quello medio ponderato.
  224. Le minusvalenze, le perdite o i differenziali negativi oggetto del credito d'imposta di cui al comma 219 del presente articolo non possono essere utilizzati o riportati in deduzione ai sensi dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
  225. Le disposizioni dei commi da 219 a 224 e del comma 226 si applicano in relazione ai piani costituiti dal 1o gennaio 2021 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021.
  226. Al comma 1 dell'articolo 68 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «l'ultimo periodo è sostituito» sono sostituite dalle seguenti: «l'ultimo e il penultimo periodo sono sostituiti».
  227. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
   « 3-bis. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti residenti o stabiliti una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali tra i suddetti soggetti, ad esclusione delle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e risultanti da fatture elettroniche emesse ai sensi dell'articolo 1. La compensazione effettuata mediante piattaforma telematica produce i medesimi effetti dell'estinzione dell'obbligazione ai sensi della sezione III del capo IV del titolo I del libro quarto del codice civile, fino a concorrenza dello stesso valore e a condizione che per nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il registro delle imprese. Nei confronti del debito originario insoluto si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali».

  228. All'individuazione delle modalità di attuazione e delle condizioni di servizio di cui al comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, introdotto dal comma 227 del presente articolo, si provvede con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
  229. Per l'adeguamento della piattaforma di cui al comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, introdotto dal comma 227 del presente articolo, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021.
  230. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 89, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»;
   b) al comma 90, le parole: «nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

  231. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 64, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.120, per l'anno 2021, le risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono destinate alla copertura delle garanzie di cui al medesimo articolo 64 nella misura di 470 milioni di euro, per un impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A. pari a 2.500 milioni di euro.
  232. All'articolo 35 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «e fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 30 giugno 2021»;
   b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
   « 3-bis. Le previsioni contenute nei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di cui ai commi 2 e 3 che dispongano effetti o scadenze relativi alla data del 31 dicembre 2020 si intendono riferite alla data del 30 giugno 2021».

  233. In caso di operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione, scissione o conferimento di azienda e deliberate dall'assemblea dei soci, o dal diverso organo competente per legge, tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, è consentita, rispettivamente, al soggetto risultante dalla fusione o incorporante, al beneficiario e al conferitario la trasformazione in credito d'imposta, con le modalità di cui al comma 234, delle attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti: perdite fiscali maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla medesima data; importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, maturato fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora dedotto né trasformato in credito d'imposta alla medesima data. Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti sopra indicati possono essere trasformate in credito d'imposta anche se non iscritte in bilancio.
  234. La trasformazione in credito d'imposta avviene, per un quarto, alla data di efficacia giuridica delle operazioni di cui al comma 233 e, per i restanti tre quarti, al primo giorno dell'esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni di cui al comma 233 per un ammontare complessivo non superiore al 2 per cento della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione, come risultanti dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater del codice civile, senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore, ovvero al 2 per cento della somma delle attività oggetto di conferimento. In caso di aggregazioni realizzate mediante conferimento d'azienda, i componenti di cui al comma 233 del conferitario rilevano ai fini della trasformazione negli stessi limiti e alle stesse condizioni previsti per le perdite che possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante di cui al comma 7 dell'articolo 172 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; a tal fine, è obbligatoria la redazione della situazione patrimoniale ai sensi dell'articolo 2501-quater, commi primo e secondo, del codice civile. Dalla data di efficacia giuridica dell'operazione di aggregazione, per i soggetti di cui al comma 233:
   a) non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi dei commi da 233 a 243 del presente articolo;
   b) non sono deducibili né trasformabili in credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi dei commi da 233 a 243 del presente articolo.

  235. In caso di opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da parte dei soggetti di cui al comma 233 del presente articolo, ai fini della trasformazione rilevano prioritariamente, se esistenti, le eccedenze del rendimento nozionale del soggetto partecipante e le perdite fiscali dello stesso relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo; a seguire, le perdite trasferite al soggetto controllante e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile da parte dello stesso. Dalla data di efficacia giuridica delle operazioni di cui al comma 233, per il soggetto controllante non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 118 del medesimo testo unico, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi dei commi da 233 a 243 del presente articolo.
  236. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da parte dei soggetti di cui al comma 233 del presente articolo, per la società partecipata rilevano prioritariamente, se esistenti, le eccedenze di rendimento nozionale e le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all'inizio della trasparenza congiuntamente a quelle non attribuite ai soci ai sensi dell'articolo 115, comma 3, del medesimo testo unico e, a seguire, le perdite fiscali e le eccedenze di rendimento nozionale attribuite ai soci partecipanti e non ancora computate in diminuzione dei loro redditi o trasformate in credito d'imposta. Dalla data di efficacia giuridica delle operazioni di cui al comma 233, per i soci partecipanti non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del citato testo unico delle imposte sui redditi relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi dei commi da 233 a 243 del presente articolo e non sono deducibili né trasformabili in credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi dei commi da 233 a 243 del presente articolo.
  237. Ai fini di cui ai commi da 233 a 243 del presente articolo, le società che partecipano alle operazioni di cui al comma 233 devono essere operative da almeno due anni e, alla data di effettuazione dell'operazione e nei due anni precedenti non devono far parte dello stesso gruppo societario né in ogni caso essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20 per cento o controllate anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile. Inoltre, le disposizioni dei commi da 233 a 243 del presente articolo non si applicano a società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
  238. Le disposizioni dei commi da 233 a 243 del presente articolo si applicano anche ai soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile se il controllo è stato acquisito attraverso operazioni diverse da quelle di cui al comma 233 tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 ed entro un anno dalla data di acquisizione di tale controllo abbia avuto efficacia giuridica una delle operazioni di cui al comma 233; in tal caso le perdite fiscali e l'importo del rendimento nozionale eccedente di cui al medesimo comma 233 si riferiscono a quelli maturati fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data in cui è stato acquisito il controllo e le condizioni previste dal comma 237 devono intendersi riferite alla data in cui è effettuata l'operazione di acquisizione del controllo.
  239. Il credito d'imposta derivante dalla trasformazione di cui ai commi da 233 a 243 del presente articolo non è produttivo di interessi. Può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero essere chiesto a rimborso. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  240. Indipendentemente dal numero di operazioni societarie straordinarie realizzate, le disposizioni dei commi da 233 a 243 del presente articolo possono essere applicate una sola volta per ciascun soggetto di cui al comma 233.
  241. La trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito d'imposta di cui al comma 233 è condizionata al pagamento di una commissione pari al 25 per cento delle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate ai sensi dei commi da 233 a 243 del presente articolo. Il versamento della commissione è effettuato per il 40 per cento entro trenta giorni dalla data di efficacia giuridica delle operazioni di cui al comma 233 e per il restante 60 per cento entro i primi trenta giorni dell'esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni di cui al comma 233. La commissione è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nell'esercizio in cui avviene il pagamento. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione della commissione, nonché per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
  242. Ai fini dei commi da 233 a 241 del presente articolo per attività per imposte anticipate complessivamente trasformate s'intende l'ammontare complessivo delle attività per imposte anticipate oggetto di trasformazione e non rileva che la trasformazione avvenga in parte nell'esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni di cui al comma 1233.
  243. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce preventivamente alle Camere in ordine a eventuali operazioni di aggregazione societaria o di variazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze in Banca Monte dei Paschi di Siena Spa.
  244. Le misure di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, si applicano fino al 30 giugno 2021, salvo quanto previsto al comma 245.
  245. Le garanzie di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono concesse, alle condizioni ivi previste, in favore delle imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499, fino al 28 febbraio 2021.
  246. La dotazione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 500 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2025 e di 500 milioni di euro per l'anno 2026.
  247. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 244 a 246 concorrono, per 500 milioni di euro per l'anno 2022, le risorse del Programma Next Generation EU.
  248. All'articolo 56, comma 2, lettere a), b) e c), comma 6, lettere a) e c), e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «31 gennaio 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».
  249. Per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la proroga della moratoria, disposta ai sensi del comma 248, opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 31 gennaio 2021 o, per le imprese di cui all'articolo 77, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, entro il 31 marzo 2021.
  250. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presentino le esposizioni debitorie di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che non siano state ancora ammesse alle misure di sostegno, possono essere ammesse, entro il 31 gennaio 2021, alle predette misure di sostegno finanziario secondo le medesime condizioni e modalità previste dallo stesso articolo 56, come modificato dal comma 248 del presente articolo.
  251. Ai sensi dei commi 249 e 250, nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine di diciotto mesi per l'avvio delle procedure esecutive di cui al medesimo articolo 56, comma 8, decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al citato comma 2, come modificato dal comma 248 dal presente articolo.
  252. Le disposizioni di cui ai commi da 248 a 251 si applicano in conformità all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  253. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge possono essere integrate le disposizioni operative del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  254. Per le finalità di cui ai commi da 248 a 255 del presente articolo la dotazione della sezione speciale del fondo di garanzia istituita ai sensi dell'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2021.
  255. A decorrere dall'anno 2021 è autorizzata la spesa annua di 800.000 euro a favore dell'Ente nazionale per il microcredito per le attività istituzionali finalizzate alla concessione di finanziamenti per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, come disciplinati dall'articolo 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, con particolare riferimento alla promozione e al rafforzamento della microimprenditoria femminile di cui ai commi da 97 a 106 del presente articolo.
  256. La quota di contributo del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996, n. 108, concessa ai confidi e non necessaria per le finalità di cui al predetto articolo 15, comma 2, lettera a), può essere utilizzata dai medesimi confidi anche:
   b) per concedere nuove garanzie su operazioni per liquidità a favore delle micro, piccole e medie imprese ad elevato rischio finanziario, purché la condizione di elevato rischio finanziario sia individuata attraverso criteri definiti in apposite convenzioni stipulate con istituti bancari e intermediari finanziari per l'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996, n. 108;
   c) per concedere garanzie alle micro e piccole imprese per operazioni di rinegoziazione del debito o di allungamento del finanziamento o di sospensione delle rate su operazioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Il nuovo finanziamento, se è concesso dalla stessa banca o da una banca appartenente allo stesso gruppo bancario, prevede l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura almeno pari al 20 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
   d) per erogare credito fino a un importo massimo per singola operazione di 40.000 euro a favore di micro, piccole e medie imprese.

  258. Le operazioni di cui al comma 256, lettera d), possono essere effettuate dai confidi iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e dai confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112 del medesimo testo unico. Con decreto di natura non regolamentare, il Ministro dell'economia e delle finanze subordina l'effettuazione di tali operazioni da parte dei confidi iscritti nell'elenco di cui al citato articolo 112 a ulteriori requisiti patrimoniali, di governance, organizzativi e di trasparenza, demandandone la verifica all'Organismo di cui all'articolo 112-bis del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.
  260. Le società finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, svolgono, su incarico del Ministero dello sviluppo economico, attività di assistenza e consulenza a iniziative volte alla costituzione di società cooperative promosse da lavoratori provenienti da aziende in crisi o da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse ai lavoratori medesimi. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono determinate le modalità di individuazione e conferimento degli incarichi nonché la determinazione dei relativi compensi i cui oneri sono a carico delle risorse di cui all'articolo 11, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
  261. Al fine di sostenere la nascita e lo sviluppo di imprese cooperative costituite dai lavoratori per il recupero di aziende in crisi e processi di ristrutturazione e riconversione industriale di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2015, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
  262. All'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5-bis, le parole: «, nonché svolgere attività di servizi e di promozione ed essere destinatarie di fondi pubblici» sono soppresse;
   b) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
   « 5-ter. Le società finanziarie possono inoltre essere destinatarie di fondi pubblici nazionali e regionali, nonché svolgere attività di promozione, di prestazione di servizi e di assistenza nella gestione di fondi, affidati a enti o amministrazioni pubbliche, aventi la finalità di sostenere l'occupazione attraverso la nascita e lo sviluppo di imprese cooperative di lavoro e sociali».

  263. All'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «31 dicembre 2020» sono inserite le seguenti: «, ovvero, limitatamente all'accesso alle misure previste dai commi 8 e 12, entro il 30 giugno 2021,»;
   b) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   « a) non è sottoposta o ammessa a procedura concorsuale ovvero non è stata presentata o depositata, nei confronti di essa o da essa stessa, istanza volta a far dichiarare lo stato di insolvenza o l'avvio di una procedura fallimentare o altra procedura concorsuale e, comunque, alla data del 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, del 17 giugno 2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014, del 16 dicembre 2014»;
   c) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
   « 2-bis. Le misure di cui ai commi 8 e 12 si applicano anche alle imprese, non in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, ammesse successivamente a tale data al concordato preventivo con continuità aziendale purché il decreto di omologa sia stato già adottato alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 17 ovvero alla data di approvazione del bilancio di cui al comma 8 e che si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale all'interno dei piani di rientro e rateizzazione»;
   d) al comma 8:
    1) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La percentuale di cui al periodo precedente è aumentata dal 30 al 50 per cento per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021»;
    2) al secondo periodo, dopo le parole: «1o gennaio 2024» sono inserite le seguenti: «, ovvero del 1o gennaio 2025 nel caso in cui l'aumento di capitale sia deliberato ed eseguito nel primo semestre dell'esercizio 2021,»;
   e) al comma 9, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il credito d'imposta di cui al comma 8 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020 ed entro la data del 30 novembre 2021.»;
   f) al comma 12:
    1) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021» e dopo le parole: «entro i limiti della dotazione del Fondo» sono inserite le seguenti: «e nel limite massimo di 1 miliardo di euro per le sottoscrizioni da effettuare nell'anno 2021»;
    2) al secondo periodo, le parole da: «lettera a);» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «lettera a), e il doppio dei costi del personale della società relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio»;
   g) al comma 16, il secondo periodo è soppresso;
   h) al comma 18, le parole: «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2021, fermo restando il limite massimo di cui al comma 12, primo periodo»;
   i) al comma 19, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il Gestore è autorizzato a trattenere dalle disponibilità del Fondo un importo massimo per operazione pari, nell'anno 2020 e nell'anno 2021, allo 0,4 per cento del valore nominale degli Strumenti Finanziari sottoscritti e, negli anni successivi e fino all'esaurimento delle procedure di recupero dei crediti vantati verso le società emittenti, allo 0,2 per cento del valore nominale degli Strumenti Finanziari non rimborsati, con oneri valutati in 9,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 4,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e in 3,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

  264. Le modificazioni di cui al comma 263 si applicano alle istanze di accesso alla misura di cui al comma 12 dell'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, presentate successivamente al 31 dicembre 2020.
  265. Gli operatori di finanza mutualistica e solidale iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, costituiti in forma di società cooperativa a mutualità prevalente ai sensi dell'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176, e adeguatamente patrimonializzati possono erogare credito alle microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, che presentino requisiti dimensionali non superiori al doppio di quelli previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettere a) e b), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e un livello di indebitamento non superiore a 200.000 euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, apporta al citato regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 176 del 2014, le modifiche necessarie ad adeguarlo a quanto disposto dal presente comma.
  266. L'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, è sostituito dal seguente:
   «Art. 6. – (Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale)1. Per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.
   2. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.
   3. Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio di cui al comma 2. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.
   4. Le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio».

  267. Al comma 7-bis dell'articolo 67 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «paragrafo 5, punti da 4 a 22» sono sostituite dalle seguenti: «paragrafo 5, punti da 3 a 22».
  268. All'articolo 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, il comma 2 è sostituito dal seguente:
   « 2. Le condizioni massime applicabili ai mutui da concedere agli enti locali territoriali o altre modalità tendenti ad ottenere uniformità di trattamento sono stabilite dal Capo della Direzione competente in materia di debito pubblico con determinazione da pubblicare nel sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro».

  269. All'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al comma 32, primo periodo, le parole: «dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con apposita comunicazione da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «dal Capo della Direzione competente in materia di debito pubblico con determinazione da pubblicare nel sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro».
  270. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   « c-ter) interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali»;
   b) dopo il comma 3-ter è inserito il seguente:
   « 3-quater. Per le finalità di cui al comma 2, lettera c-ter), possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di apposita convenzione, degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'articolo 111-octies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti».

  271. Gli importi del trattamento di fine rapporto richiesti dai lavoratori e destinati alla sottoscrizione di capitale sociale delle cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introdotto dal comma 270 del presente articolo, non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei lavoratori medesimi.
  272. Le misure di favore previste dall'articolo 3, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e dall'articolo 58 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano nei casi di cessione di azienda di cui all'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introdotto dal comma 270 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per l'accesso ai relativi benefìci.
  273. Le cooperative di cui all'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introdotto dal comma 270 del presente articolo, rispettano la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a decorrere dal quinto anno successivo alla loro costituzione.
  274. All'articolo 43 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
   « 1-bis. I soggetti beneficiari dei mutui agevolati di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, al decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, possono beneficiare di un allungamento dei termini di restituzione fino a un massimo di 84 rate mensili. I suddetti benefìci si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da Invitalia Spa la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano stati avviati contenziosi per il recupero dello stesso; Invitalia Spa, su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare entro il 31 marzo 2021, procede, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, costituito dalla quota del mutuo non restituita aumentata delle spese legali nei limiti di quanto giudizialmente liquidato, tenendo conto delle somme a qualsiasi titolo versate a Invitalia Spa dai soggetti richiedenti»;
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
   « 2. Nell'ambito delle soluzioni negoziali giudizialmente assistite delle crisi d'impresa ovvero nell'ambito delle attività giudiziali pendenti per il recupero dei crediti in ragione della revoca o della risoluzione del contratto di finanziamento agevolato, purché il soggetto beneficiario non abbia cessato l'attività alla data del 31 dicembre 2020, Invitalia Spa, previa acquisizione del parere favorevole dell'Avvocatura dello Stato, è obbligata ad aderire tempestivamente, e comunque non oltre trenta giorni dall'acquisizione del parere dell'Avvocatura, a proposte transattive presentate dai soggetti beneficiari o da altro soggetto interessato alla continuità aziendale, per importi pari al 25 per cento del debito in un'unica soluzione oppure pari al 100 per cento del debito in 84 rate mensili costanti; al mancato pagamento di tre rate mensili, anche non consecutive, la predetta proposta transattiva decade. Ai fini del presente articolo, per debito deve intendersi, in caso di risoluzione, la quota del mutuo non restituita, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale vigente dal momento dell'inadempimento e dalle spese legali sostenute da Invitalia Spa fino al momento del perfezionamento dell'accordo, tenendo conto delle somme a qualsiasi titolo versate a Invitalia Spa che comunque sono imputate prima a conto interessi e poi a sorte capitale; analogamente in caso di revoca delle agevolazioni, la quale ordinariamente comporterebbe anche la restituzione dei contributi, per debito deve intendersi quanto previsto nella fattispecie della risoluzione, ovvero la sola quota del mutuo non restituita, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale vigente dal momento dell'inadempimento e dalle spese legali sostenute da Invitalia Spa fino al momento del perfezionamento dell'accordo, tenendo conto delle somme a qualsiasi titolo versate a Invitalia Spa che comunque sono imputate prima a conto interessi e poi a sorte capitale»;
   c) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
   « 2-ter. Invitalia Spa sospende le procedure esecutive pendenti nei confronti dei soggetti che hanno presentato domanda ai sensi del presente articolo per un periodo di dodici mesi dalla data di ricezione della domanda. Invitalia Spa deve rivolgere tempestivamente istanza all'autorità competente, in base alle norme in vigore, per la sospensione delle procedure esecutive che siano in atto a carico dei richiedenti l'adesione transattiva ai sensi del presente articolo, al fine di non arrecare pregiudizio irreversibile alla continuità aziendale».

  275. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 600 milioni di euro per l'anno 2021 e di 200 milioni di euro per l'anno 2022.
  276. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per il sostegno della parità salariale di genere, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, destinato alla copertura finanziaria, nei limiti della predetta dotazione, di interventi finalizzati al sostegno e al riconoscimento del valore sociale ed economico della parità salariale di genere e delle pari opportunità sui luoghi di lavoro.
  277. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 276.
  278. È prorogato per gli anni 2021 e 2022 il trattamento di sostegno del reddito di cui all'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di dodici mesi e nel limite di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. In sede di accordo governativo è verificata la sostenibilità finanziaria del trattamento straordinario di integrazione salariale e nell'accordo è indicato il relativo onere finanziario. Al fine del monitoraggio della spesa, gli accordi governativi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze e all'INPS per il monitoraggio mensile dei flussi di spesa relativi all'erogazione delle prestazioni. Qualora dal monitoraggio emerga che è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa, non possono essere stipulati altri accordi.
  279. All'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2021».
  280. Le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center, di cui all'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, sono prorogate per l'anno 2021 nel limite di spesa di 20 milioni di euro. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  281. All'articolo 199, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «e di 2 milioni di euro per l'anno 2021».
  282. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nella misura di 12 milioni di euro per l'anno 2021, al finanziamento dell'indennità onnicomprensiva, pari a trenta euro giornalieri per l'anno 2021, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio.
  283. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nella misura di 7 milioni di euro per l'anno 2021, al finanziamento dell'indennità onnicomprensiva, pari a trenta euro giornalieri per l'anno 2021, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio.
  284. Il trattamento di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, è prorogato per gli anni 2021, 2022 e 2023, alle medesime condizioni stabilite dal medesimo articolo 1, comma 1, per una durata massima complessiva di dodici mesi nel triennio e nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno dei tre anni. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  285. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 22-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è prorogata per gli anni 2021 e 2022, nel limite di 130 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 130 milioni per l'anno 2021 e a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  286. Al fine dell'attuazione dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle regioni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concedere nell'anno 2001 ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga nel limite della durata massima di dodici mesi, anche non continuativi.
  287. All'onere derivante dall'attuazione del comma 286 si fa fronte nel limite massimo delle risorse già assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ove non previamente utilizzate ai sensi del comma 3 dell'articolo 26-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e ai sensi dell'articolo 22, commi 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e comunque nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concedono l'indennità di cui al comma 286 del presente articolo, esclusivamente previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
  288. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui al comma 286 l'applicazione di misure di politica attiva, individuate, a valere sulle risorse proprie e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.
  289. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono stanziate ulteriori risorse per un importo pari a 180 milioni di euro, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le predette regioni possono destinare, nell'anno 2021, le risorse stanziate ai sensi del primo periodo alle medesime finalità del citato articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché a quelle dell'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
  290. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa individuate dalle regioni per l'anno 2020 e non autorizzate per mancanza di copertura finanziaria, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto tra le regioni delle risorse di cui al predetto Fondo sulla base dei fabbisogni comunicati anche al fine del rispetto del limite di spesa previsto dal presente comma.
  291. All'articolo 1-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:
    1) dopo la parola: «decreto» sono inserite le seguenti: «, nelle more di una riforma organica degli ammortizzatori sociali, volta a fare fronte ai vuoti normativi che di fatto pregiudicano la tutela, il sostegno al reddito e le politiche di reinserimento nel mercato del lavoro di una considerevole platea di soggetti,»;
    2) le parole: «delle aree di crisi complessa» sono soppresse;
    3) le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
    4) le parole: «, nel limite massimo di 2,43 milioni di euro per l'anno 2020» sono soppresse;
   b) al comma 2:
    1) all'alinea, dopo la parola: «presenza» sono inserite le seguenti: «alla data di presentazione dell'istanza»;
    2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
   « d-bis) aver percepito o essere percettori dell'indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)»;
   c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
   « 3-bis. Ai lavoratori di cui al comma 1, dal 1o gennaio 2021, sono applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL)»;
   d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Indennità per i lavoratori della regione Campania».

  292. Nell'anno 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 446 e 447, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono assumere a tempo indeterminato i suddetti lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego, nel rispetto delle seguenti condizioni e modalità:
   a) possesso da parte dei lavoratori dei requisiti di anzianità previsti dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ovvero dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, o svolgimento delle attività socialmente utili o di pubblica utilità per il medesimo periodo di tempo;
   b) assunzione secondo le modalità previste dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dei lavoratori che siano stati previamente individuati, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure selettive pubbliche anche espletate presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, salvo quanto previsto dalle lettere a), c) e d) del presente comma;
   c) espletamento di selezioni riservate, mediante prova di idoneità, ai lavoratori che non siano stati previamente individuati, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure selettive pubbliche anche espletate presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, salvo quanto previsto dalle lettere a), b) e d) del presente comma;
   d) assunzione secondo le modalità previste dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dei lavoratori utilizzati mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, fermo restando quanto disposto dalle lettere a), b) e c) del presente comma.

  293. Le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 292 del presente articolo, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, sono consentite nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale e sono considerate, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella quota di accesso dall'esterno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 446, lettere d), e), f), g) e h) della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  295. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 162, le parole : «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
   b) al comma 495, le parole: «per il solo anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2021».

  296. All'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi degli articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma 25, lettera b), del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, possono essere assunti dalle pubbliche amministrazioni che ne erano utilizzatrici alla predetta data, a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, per il solo anno 2021 in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al primo periodo del comma 497 del presente articolo».
  297. Per gli esercizi finanziari 2021 e 2022, le risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 55 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 50 milioni di euro per ciascuno dei medesimi anni a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  298. Al fine di promuovere e valorizzare il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, il Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come incrementato dall'articolo 1, comma 67, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è ulteriormente incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2021.
  299. Al fine di garantire, qualora necessario per il prolungarsi degli effetti sul piano occupazionale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative per l'anno 2021 mediante trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, è istituito, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito fondo con una dotazione di 5.333,8 milioni di euro per l'anno 2021. L'importo di 1.503,8 milioni di euro per l'anno 2021, relativo alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, conservato in conto residui ai sensi dell'ultimo periodo del comma 9 dell'articolo 265 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è versato all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2021 e resta acquisito all'erario.
  300. I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, dell'assegno ordinario e del trattamento di integrazione salariale in deroga, di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di dodici settimane. Le dodici settimane devono essere collocate nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, e nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga. Con riferimento a tali periodi, le predette dodici settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19. I periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1o gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle dodici settimane del presente comma.
  301. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al comma 300 devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
  302. In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'INPS, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono rinviati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente i predetti termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
  303. I fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 300 con le medesime modalità di cui ai commi da 299 a 314 del presente articolo, ovvero per una durata massima di dodici settimane collocate nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione è stabilito nel limite massimo di 900 milioni di euro per l'anno 2021; tale importo è assegnato ai rispettivi fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite ai rispettivi fondi con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  304. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), di cui all'articolo 19, comma 3-bis, del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per una durata massima di novanta giorni, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 31 dicembre 2020 sono imputati ai novanta giorni stabiliti dal presente comma. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. I periodi di integrazione autorizzati ai sensi del citato decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020, e ai sensi ai commi da 299 a 314 del presente articolo sono computati ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457.
  305. I benefìci di cui ai commi da 299 a 314 del presente articolo sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data di entrata in vigore della presente legge.
  306. Ai datori di lavoro privati, con esclusione di quelli del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui al comma 300, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per un ulteriore periodo massimo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.
  307. I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell'articolo 12, comma 14, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale di cui ai commi da 299 a 314 del presente articolo.
  308. Il beneficio previsto dai commi 306 e 307 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID- 19» e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni ai commi da 299 a 314 del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  309. Fino al 31 marzo 2021 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.
  310. Fino alla medesima data di cui al comma 309, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.
  311. Le sospensioni e le preclusioni di cui ai commi 309 e 310 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
  312. Il trattamento di cui ai commi 300 e 304 è concesso nel limite massimo di spesa pari a 3.926,5 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in 2.576,8 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario, in 1.067,7 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga e in 282 milioni di euro per i trattamenti di CISOA. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
  313. All'onere derivante dai commi 303 e 312, pari a 4.826,5 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e a 3.034,8 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle amministrazioni pubbliche, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 299.
  314. Alle minori entrate derivanti dai commi da 306 a 308, valutate in 155,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 299.
  315. Ai lavoratori marittimi di cui all'articolo 115 del codice della navigazione imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e alla pesca in acque interne e lagunari, compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, e ai pescatori autonomi non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che sospendono o riducono l'attività lavorativa o che hanno subìto una riduzione del reddito per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso un trattamento di sostegno al reddito, per la durata massima di novanta giorni, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. Il trattamento di cui al presente comma è incompatibile con i trattamenti di cui ai commi da 299 a 314 del presente articolo, con le prestazioni di cassa integrazione in deroga e con le prestazioni del Fondo di integrazione salariale di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 94343 del 3 febbraio 2016 e di altri Fondi di solidarietà bilaterali di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  316. Per gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, per i soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e per i pescatori autonomi la riduzione del reddito del primo semestre 2021 deve risultare almeno pari al 33 per cento rispetto al reddito del primo semestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività.
  317. La domanda deve essere presentata all'INPS, per i lavoratori subordinati, entro il termine di decadenza della fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e, per i lavoratori di cui al comma 316, entro il 30 settembre 2021.
  318. Il trattamento di cui al comma 315 non concorre alla formazione del reddito ed è riconosciuto, per i lavoratori subordinati, nella misura pari agli importi massimi mensili del trattamento di integrazione salariale e, per i lavoratori di cui al comma 316, nella misura di 40 euro netti al giorno. Il trattamento non dà luogo all'accredito della contribuzione figurativa né al pagamento dell'assegno per il nucleo familiare.
  319. Il trattamento di cui al comma 315 è concesso nel limite massimo di spesa di 31,1 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e qualora dal monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
  320. A decorrere dall'esercizio finanziario 2021 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui in favore dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, quale contributo per il funzionamento della società ANPAL Servizi Spa.
  321. Per l'esercizio finanziario 2021, in linea con quanto disposto dall'articolo 18 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli Istituti di patronato di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente incrementati di ulteriori 15 milioni di euro. Tale somma è erogata nel suo intero ammontare entro il primo semestre dell'anno 2021, con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  322. Al fine di contribuire all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, e in case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, un fondo con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  323. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le risorse del fondo di cui al comma 322 del presente articolo sono ripartite tra le regioni, secondo criteri e modalità fissati dallo stesso decreto anche al fine di rispettare il limite di spesa massima di cui al medesimo comma 322.
  324. Al fine di favorire la transizione occupazionale mediante il potenziamento delle politiche attive del lavoro e di sostenere il percorso di riforma degli ammortizzatori sociali, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il successivo trasferimento all'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro (ANPAL) per le attività di competenza, è istituito un fondo denominato «Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell'ambito del programma React EU», con una dotazione di 500 milioni di euro nell'anno 2021. Nei limiti delle risorse residue di cui al primo periodo, al netto delle risorse utilizzate ai sensi del comma 325, pari a 233 milioni di euro per l'anno 2021, è istituito un programma denominato «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL), quale programma nazionale di presa in carico finalizzata all'inserimento occupazionale, mediante l'erogazione di servizi specifici di politica attiva del lavoro, nell'ambito del patto di servizio di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Le misure di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro, di cui all'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, sono rideterminate nell'ambito del programma nazionale di cui al presente comma. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le prestazioni connesse al programma nazionale GOL, compresa la definizione delle medesime prestazioni per tipologia di beneficiari, le procedure per assicurare il rispetto del limite di spesa, le caratteristiche dell'assistenza intensiva nella ricerca di lavoro e i tempi e le modalità di erogazione da parte della rete dei servizi per le politiche del lavoro, nonché la specificazione dei livelli di qualità di riqualificazione delle competenze. Resta fermo che le misure comprese nel programma nazionale GOL sono individuate nell'ambito delle misure ritenute ammissibili al finanziamento del predetto programma React EU.
  325. Nelle more dell'istituzione del programma nazionale GOL di cui al comma 324, per l'anno 2021, l'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è riconosciuto, nel limite di 267 milioni di euro per il medesimo anno, dal centro per l'impiego anche a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni, ad esclusione delle persone che beneficiando degli ammortizzatori sociali sono in grado di raggiungere i requisiti necessari per l'accesso alla pensione al termine della fruizione dei medesimi: collocazione in cassa integrazione guadagni ai sensi dell'articolo 1, comma 136, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; sospensione del rapporto di lavoro e collocazione in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130; percezione della Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego e dell'indennità mensile di disoccupazione da oltre quattro mesi.
  326. Con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'ANPAL, adottata previa approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i tempi, le modalità operative di erogazione e l'ammontare dell'assegno di ricollocazione di cui al comma 325 e le procedure per assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 325, con la presa in carico del beneficiario da parte dei centri per l'impiego e con il servizio di accompagnamento all'inserimento lavorativo che può essere erogato dai centri per l'impiego o dai soggetti privati accreditati ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nel rispetto dei regimi di accreditamento regionale. In considerazione della fase di transizione tecnologica ed ecologica del mercato del lavoro, l'assegno di ricollocazione deve prevedere, insieme con il bilancio delle competenze e con l'analisi di eventuali bisogni formativi di qualificazione delle competenze, il piano di riqualificazione necessario affinché la persona possa colmare il proprio fabbisogno formativo. Nel caso il cui il servizio di accompagnamento all'inserimento lavorativo sia affidato ai soggetti privati accreditati ai sensi del citato articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, le informazioni relative ai servizi resi sono comunicate al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 150 del 2015, alimentando il fascicolo elettronico del lavoratore.
  327. Per l'anno 2021, l'assegno di ricollocazione è riconosciuto ai soggetti di cui al comma 325 a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 324 e il relativo riconoscimento è subordinato all'operatività del rispettivo finanziamento nell'ambito del programma React EU. Il comma 7 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è abrogato.
  328. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 325 a 327 è condizionata all'approvazione, da parte delle autorità europee, dell'ammissibilità delle stesse disposizioni al finanziamento nell'ambito del programma React EU.
  329. La dotazione del fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica di cui all'articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è stabilita in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
  330. Al fine di migliorare la protezione sociale delle persone affette da demenza e di garantire la diagnosi precoce e la presa in carico tempestiva delle persone affette da malattia di Alzheimer, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo, denominato «Fondo per l'Alzheimer e le demenze», con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  331. Il Fondo di cui al comma 330 è destinato al finanziamento delle linee di azione previste dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in applicazione del Piano nazionale demenze – strategie per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze, approvato con accordo del 30 ottobre 2019 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2015, nonché al finanziamento di investimenti effettuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante l'acquisto di apparecchiature sanitarie, volti al potenziamento della diagnosi precoce, del trattamento e del monitoraggio dei pazienti con malattia di Alzheimer, al fine di migliorare il processo di presa in carico dei pazienti stessi.
  332. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 330, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.
  333. All'articolo 15, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «di euro 500» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 550».
  334. È istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare, come definito dal comma 255 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  335. Al fine di prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, la quota del Fondo Povertà di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, è integrata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Lo stanziamento di cui al primo periodo è riservato, in via sperimentale, a interventi, da effettuare anche in un numero limitato di ambiti territoriali, volti a permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia garantendo la continuità dell'assistenza nei confronti degli interessati, fino al compimento del ventunesimo anno d'età.
  336. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020» e, al comma 3, le parole: «entro il 29 febbraio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2021».
  337. Al fine di semplificare le procedure e l'utilizzo del beneficio economico della Pensione di cittadinanza da parte dei soggetti anziani, il comma 6-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è sostituito dal seguente:
   « 6-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2021, ai beneficiari di Pensione di cittadinanza che risultino titolari di altra prestazione pensionistica erogata dall'INPS il beneficio è erogato insieme con detta prestazione pensionistica per la quota parte spettante ai sensi dell'articolo 3, comma 7. Nei confronti dei titolari della Pensione di cittadinanza non valgono i limiti di utilizzo di cui al comma 6».

  338. All'articolo 8, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   « a) residenza fuori dell'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 10, in alloggio non di proprietà di un membro della famiglia medesima».

  339. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 179, alinea, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
   b) al comma 186, le parole: «323,4 milioni di euro per l'anno 2021, di 101,2 milioni di euro per l'anno 2022 e di 6,5 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «411,1 milioni di euro per l'anno 2021, di 285,1 milioni di euro per l'anno 2022, di 169,3 milioni di euro per l'anno 2023, di 119,9 milioni di euro per l'anno 2024, di 71,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 8,9 milioni di euro per l'anno 2026».

  340. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso dell'anno 2021.
  341. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità e di garantire loro il diritto alla partecipazione democratica, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri, destinato alla realizzazione di una piattaforma di raccolta delle firme digitali da utilizzare per gli adempimenti di cui all'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352.
  342. La dotazione del fondo di cui al comma 341 è determinata in 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021.
  343. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura l'entrata in funzione della piattaforma di cui al comma 341 entro il 31 dicembre 2021.
  344. A decorrere dal 1o gennaio 2022 le firme e i dati di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352, possono essere raccolti, tramite la piattaforma di cui al comma 341, in forma digitale ovvero tramite strumentazione elettronica con le modalità previste dall'articolo 20, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le firme digitali non sono soggette all'autenticazione di cui al terzo comma dell'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352.
  345. All'articolo 1, comma 160, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «2018-2020» sono sostituite dalle seguenti: «2018-2023».
  346. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi, nel limite complessivo di 2.400 unità, ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 appartenenti alla seguenti categorie:
   a) lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;
   b) lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;
   c) lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;
   d) lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;
   e) con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011.

  347. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il temine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai soggetti appartenenti alle categorie di cui al comma 346 del presente articolo, che costituiscono un contingente unico, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro che, per i soggetti di cui alla lettera d) del predetto comma 346 in attività di lavoro, è da intendersi quella di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande pervenute, quelle accolte e quelle respinte. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento, anche in via prospettica, dei limiti numerici e di spesa determinati ai sensi dei commi 346 e 348 del presente articolo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate a usufruire dei benefìci previsti dai medesimi commi.
  348. I benefìci di cui al comma 346, che in ogni caso non possono avere decorrenza anteriore al 1o gennaio 2021, sono riconosciuti nel limite di 2.400 soggetti e nel limite massimo di spesa di 34,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 33,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 26,8 milioni di euro per l'anno 2023, di 16,1 milioni di euro per l'anno 2024, di 3,2 milioni di euro per l'anno 2025 e di 0,6 milioni di euro per l'anno 2026.
  349. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2019, 2020 e 2021, salvo quanto previsto al comma 1-bis»;
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
   « 1-bis. Esclusivamente per il 2021, il limite minimo di unità lavorative in organico di cui al comma 1 non può essere inferiore a 500 unità, e, limitatamente agli effetti di cui al comma 5-bis, a 250 unità, calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabile con un'unica finalità produttiva o di servizi»;
   c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
    « 5-bis. Per i lavoratori che si trovino a non più di sessanta mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o della pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati, il datore di lavoro riconosce per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, un'indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, come determinato dall'INPS. Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto. Per l'intero periodo di spettanza teorica della NASpI al lavoratore, il versamento a carico del datore di lavoro per l'indennità mensile è ridotto di un importo equivalente alla somma della prestazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e il versamento a carico del datore di lavoro per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata è ridotto di un importo equivalente alla somma della contribuzione figurativa di cui all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 2015, fermi restando in ogni caso i criteri di computo della contribuzione figurativa. Per le imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che attuino piani di riorganizzazione o di ristrutturazione di particolare rilevanza strategica, in linea con i programmi europei, e che, all'atto dell'indicazione del numero dei lavoratori da assumere ai sensi della lettera a) del comma 2, si impegnino ad effettuare almeno una assunzione per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il consenso ai sensi del presente comma, la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro, di cui al precedente capoverso, opera per ulteriori dodici mesi, per un importo calcolato sulla base dell'ultima mensilità di spettanza teorica della prestazione NASpI al lavoratore. Allo scopo di dare attuazione al contratto di cui al comma 1, il datore di lavoro interessato presenta apposita domanda all'INPS, accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi. Il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa. In ogni caso, in assenza del versamento mensile di cui al presente comma, l'INPS è tenuto a non erogare le prestazioni. I benefìci di cui al presente comma sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 117,2 milioni di euro per l'anno 2021, 132,6 milioni di euro per l'anno 2022, 40,7 milioni di euro per l'anno 2023 e 3,7 milioni per l'anno 2024. Se nel corso della procedura di consultazione di cui al comma 1 emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non può procedere alla sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente non può prendere in considerazione ulteriori domande di accesso ai benefìci di cui al presente comma. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze»;
   c-bis) al comma 6, le parole: «al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 5 e 5-bis»;
   d) al comma 7, le parole: «dal comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 5 e 5-bis» e le parole: «e di 31,8 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, di 31,8 milioni di euro per l'anno 2020, di 101 milioni di euro per l'anno 2021 e di 102 milioni di euro per l'anno 2022».

  350. Il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che prevede che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi è riconosciuto per intero utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l'accesso al diritto alla pensione. A tal fine, il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima della data di entrata in vigore della presente legge, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato corredata da idonea documentazione. I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della presente disposizione non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della stessa.
  351. Ai fini della prosecuzione, dal 1o al 31 gennaio 2021, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento del contagio da COVID-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 52.240.592 euro, di cui 40.762.392 euro per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali e 11.478.200 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia.
  352. Al fine di garantire, per il periodo di cui al comma 351, la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in corso, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 2.633.971 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei vigili del fuoco.
  353. Al fine di dare piena attuazione alle misure urgenti volte a garantire, nel più gravoso contesto di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il regolare e pieno svolgimento delle attività istituzionali di trattamento e di sicurezza negli istituti penitenziari, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa complessiva di 1.454.565 euro per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria svolte nel periodo dal 1o gennaio al 31 gennaio 2021.
  354. All'articolo 1, comma 149, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «18 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «28 milioni di euro».
  355. All'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «5 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «10.000.000 di euro annui». Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
  356. A decorrere dal 1o gennaio 2021, l'INAIL, attraverso il Fondo per le vittime dell'amianto, di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, eroga ai soggetti già titolari di rendita erogata per una patologia asbesto-correlata riconosciuta dallo stesso INAIL o dal soppresso Istituto di previdenza per il settore marittimo, ovvero, in caso di soggetti deceduti, ai superstiti ai sensi dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, una prestazione aggiuntiva nella misura percentuale del 15 per cento della rendita in godimento. La prestazione aggiuntiva è erogata unitamente al rateo di rendita corrisposto mensilmente ed è cumulabile con le altre prestazioni spettanti a qualsiasi titolo sulla base delle norme generali e speciali dell'ordinamento.
  357. Per gli eventi accertati a decorrere dal 1o gennaio 2021, l'INAIL, tramite il Fondo per le vittime dell'amianto, eroga ai malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale, una prestazione di importo fisso pari a euro 10.000 da corrispondere in un'unica soluzione su istanza dell'interessato o degli eredi in caso di decesso. L'istanza è presentata a pena di decadenza entro tre anni dalla data dell'accertamento della malattia.
  358. Sono utilizzate le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, alla data del 31 dicembre 2020, per il pagamento della prestazione aggiuntiva prevista dall'articolo 1, comma 243, della citata legge con riferimento agli eventi denunciati fino alla predetta data e nella misura stabilita dalle disposizioni vigenti nel tempo e limitatamente ai ratei spettanti fino al 31 dicembre 2020. Le predette disponibilità sono altresì utilizzate per il pagamento della prestazione di importo fisso in un'unica soluzione di 10.000 euro a favore dei malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale, o dei loro eredi ai sensi dell'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, con riferimento agli eventi accertati fino al 31 dicembre 2020 e per i quali non sia decorso, a pena di decadenza, il termine di tre anni dalla data di accertamento della malattia. A decorrere dal 1o gennaio 2021 non si applica l'addizionale a carico delle imprese di cui all'articolo 1, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e l'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma 244, secondo periodo, è soppressa.
  359. Agli oneri derivanti dai commi 356 e 357 del presente articolo, valutati rispettivamente in 39 milioni di euro per l'anno 2021, in 40,5 milioni di euro per l'anno 2022, in 42,15 milioni di euro per l'anno 2023, in 43,8 milioni di euro per l'anno 2024, in 45,3 milioni di euro per l'anno 2025, in 46,8 milioni di euro per l'anno 2026, in 48,15 milioni di euro per l'anno 2027, in 49,35 milioni di euro per l'anno 2028, in 50,4 milioni di euro per l'anno 2029 e in 51,45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030 relativamente al comma 356 e in 4,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 relativamente al comma 357, si provvede, quanto a 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante le economie derivanti dalla soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  360. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 277 sono inseriti i seguenti:
   « 277-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'INPS richiede al datore di lavoro la documentazione necessaria ad integrazione delle domande presentate ai sensi del comma 277. Il datore di lavoro adempie entro il termine perentorio di novanta giorni dalla ricezione della richiesta. Entro i successivi quindici giorni l'INPS trasmette le istanze corredate della relativa documentazione all'INAIL che, entro i successivi sessanta giorni, invia all'INPS le certificazioni tecniche attestanti la sussistenza o meno dei requisiti previsti dalla legge.
   277-ter. All'esito della procedura indicata al comma 277-bis, e comunque non oltre sessanta giorni dalla ricezione delle certificazioni inviate dall'INAIL, l'INPS procede al monitoraggio delle domande presentate, sulla base dei seguenti criteri:
   a) la data di perfezionamento, nell'anno di riferimento, dei requisiti pensionistici per ciascun lavoratore interessato;
   b) l'onere previsto per l'esercizio finanziario dell'anno di riferimento, connesso all'anticipo pensionistico e all'eventuale incremento di misura dei trattamenti;
   c) la data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.
   277-quater. Ai fini dell'individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie annualmente disponibili per legge, entro trenta giorni dalla conclusione delle operazioni di monitoraggio, e comunque con cadenza annuale, l'INPS provvede alla redazione di una graduatoria dei lavoratori aventi diritto al beneficio di cui al comma 277, tenendo conto prioritariamente della data di maturazione dei requisiti pensionistici agevolati e, a parità degli stessi, della data di presentazione della domanda di accesso al beneficio. Qualora l'onere finanziario accertato sia superiore allo stanziamento previsto per l'anno di riferimento, la decorrenza dei trattamenti pensionistici riconosciuti ai sensi del comma 277 è differita in ragione dei criteri indicati al precedente periodo del presente comma e nei limiti delle risorse disponibili.
   277-quinquies. Per quanto non espressamente regolato dai commi da 277-bis a 277-quater, si applicano, in quanto compatibili le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 dell'8 luglio 2016.
   277-sexies. I soggetti di cui al comma 277 che, entro il 30 giugno 2020, hanno ottenuto la certificazione tecnica da parte dell'INAIL circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e che hanno maturato, tenendo conto del riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, la decorrenza teorica del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2020, possono accedere al medesimo trattamento entro il 31 dicembre 2021 senza attendere l'esito della procedura di monitoraggio di cui ai commi 277-ter e 277-quater. La decorrenza dei trattamenti pensionistici erogati in applicazione del presente comma non può essere antecedente al 1o gennaio 2021».

  361. In conseguenza di quanto disposto dal comma 360 del presente articolo, all'articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «, 8,3 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, 11,5 milioni di euro per l'anno 2024, 12,6 milioni di euro per l'anno 2025, 13,5 milioni di euro per l'anno 2026, 13,2 milioni di euro per l'anno 2027, 12,3 milioni di euro per l'anno 2028, 11,8 milioni di euro per l'anno 2029 e 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030».
  362. L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, secondo la disciplina prevista dall'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, valutato in 340 milioni di euro per l'anno 2021 e in 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma e ne riferisce, con relazioni mensili, al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del presente comma, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di 340 milioni di euro per l'anno 2021 e di 400 milioni di euro per l'anno 2022, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per le pari opportunità e la famiglia e del lavoro e delle politiche sociali, si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  363. Al comma 354 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «anche per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «anche per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021»;
   b) al secondo periodo, le parole: «e a sette giorni per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a sette giorni per l'anno 2020 e a dieci giorni per l'anno 2021»;
   c) al terzo periodo, le parole: «Per gli anni 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021».

  364. All'onere derivante dal comma 363, valutato in 151,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 106,1 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziata dalla presente legge.
  365. Alle madri disoccupate o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, è concesso un contributo mensile nella misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. A tale fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 che costituisce limite massimo di spesa.
  366. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri per l'individuazione dei destinatari e le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 365.
  367. Per continuare ad assicurare il supporto tecnico necessario allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, e all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, la segreteria tecnica già costituita presso la soppressa Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 ottobre 2018, già prorogata ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2023.
  368. Agli oneri per i compensi degli esperti della segreteria tecnica di cui la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, in numero non superiore a dieci, per un importo omnicomprensivo per ciascun anno di 700.000 euro, si provvede a valere sulle risorse disponibili del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  369. All'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ONLUS è concesso un contributo di 1 milione di euro per l'anno 2021.
  370. Al fine di sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (ENS), di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021.
  371. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementata di 196,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 473,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 474,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 474,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 475,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 476,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 476,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 477,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 477,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma si provvede mediante soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  372. Per assicurare la necessaria copertura finanziaria alla sentenza della Corte costituzionale n. 234 del 9 novembre 2020, che ha ridotto da cinque a tre anni la durata del periodo di applicazione delle misure previste dall'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzata la spesa di 157,7 milioni di euro per l'anno 2022 e di 163,4 milioni di euro per l'anno 2023.
  373. All'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «all'8 settembre 1943» sono sostituite dalle seguenti: «al 25 aprile 1945»;
   b) al secondo comma, lettera b), le parole: «quando per il loro reiterarsi abbiano assunto carattere persecutorio continuato» sono soppresse;
   c) al secondo comma, lettera d), le parole: «e che abbiano comportato un periodo di reclusione non inferiore ad anni uno» sono soppresse;
   d) al terzo comma, le parole: «nelle identiche ipotesi» sono soppresse;
   e) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nel caso di persecuzioni per motivi di ordine razziale, gli atti di violenza o sevizie subiti in Italia o all'estero di cui al secondo comma, lettera c), si presumono, salvo prova contraria.».

  374. Le disposizioni di cui al comma 373 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e non danno titolo alla corresponsione di arretrati riferiti ad annualità precedenti.
  375. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2021.
  376. Le procedure esecutive aventi a oggetto immobili realizzati in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata che sono stati finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche sono nulle se il creditore procedente non ne ha dato previa formale comunicazione, tramite posta elettronica certificata, agli uffici competenti del comune dove sono ubicati gli immobili e all'ente erogatore del finanziamento territorialmente competente. La nullità è rilevabile d'ufficio, su iniziativa delle parti, degli organi vigilanti avvisati ovvero dell'inquilino detentore, prenotatario o socio della società soggetta alla procedura esecutiva.
  377. Nel caso in cui l'esecuzione sia già iniziata, il giudice dell'esecuzione procede alla sospensione del procedimento esecutivo nelle modalità di cui al comma 376 per consentire ai soggetti di cui al citato comma 376 di intervenire nella relativa procedura al fine di tutelare la finalità sociale degli immobili e sospendere la vendita degli stessi.
  378. Se la procedura ha avuto inizio su istanza dell'istituto di credito presso il quale è stato acceso il mutuo fondiario, il giudice verifica d'ufficio la rispondenza del contratto di mutuo stipulato ai criteri di cui all'articolo 44 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e l'inserimento dell'ente creditore nell'elenco delle banche convenzionate presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La mancanza di uno solo dei due requisiti citati determina l'immediata improcedibilità della procedura esecutiva ovvero della procedura concorsuale avviata.
  379. In relazione a immobili di cui ai commi da 376 a 378, qualora vi siano pendenti procedure concorsuali, il giudice competente sospende il relativo procedimento al fine di procedere alle verifiche definite dai medesimi commi da 376 a 378.
  380. Dal 1o gennaio 2022, l'aliquota contributiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è dovuta nella misura dello 0,48 per cento. Resta salvo il meccanismo di adeguamento disciplinato dall'articolo 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La contribuzione di cui al primo periodo del presente comma per la quota pari allo 0,46 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del citato decreto legislativo n. 207 del 1996, mentre la restante quota pari allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali. Per effetto della mancata applicazione per l'anno 2021 delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è previsto un finanziamento a carico del bilancio dello Stato a favore del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del citato decreto legislativo n. 207 del 1996, pari a 167,7 milioni di euro per l'anno 2021.
  381. Per l'anno 2021, al locatore di un immobile adibito a uso abitativo, situato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario, in caso di riduzione dell'importo del contratto di locazione è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di cui al comma 384, un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per ciascun locatore.
  382. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma 381, il locatore comunica, in via telematica, all'Agenzia delle entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo.
  383. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione dei commi 381 e 382 e la percentuale di riduzione del canone di locazione mediante riparto proporzionale in relazione alle domande presentate, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 384, nonché le modalità di monitoraggio delle comunicazioni di cui al comma 382.
  384. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2021.
  385. All'articolo 1, comma 333, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «per l'anno 2020» sono aggiunte le seguenti: «e a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021».
  386. Nelle more della riforma degli ammortizzatori sociali, è istituita in via sperimentale per il triennio 2021-2023 l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei soggetti di cui al comma 387. L'indennità è erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
  387. L'indennità è riconosciuta, previa domanda, ai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  388. L'indennità è riconosciuta, ai sensi del comma 397, ai soggetti di cui al comma 387 che presentano i seguenti requisiti:
   a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
   b) non essere beneficiari di reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
   c) avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;
   d) aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente;
   e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
   f) essere titolari di partita IVA attiva da almeno quattro anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

  389. La domanda è presentata dal lavoratore all'INPS in via telematica entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Nella domanda sono autocertificati i redditi prodotti per gli anni di interesse. L'INPS comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato domanda per la verifica dei requisiti. L'Agenzia delle entrate comunica all'INPS l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti reddituali con le modalità e nei termini definiti mediante accordi di cooperazione tra le parti.
  390. I requisiti di cui al comma 388, lettere a) e b), devono essere mantenuti anche durante la percezione dell'indennità.
  391. L'indennità, pari al 25 per cento, su base semestrale, dell'ultimo reddito certificato dall'Agenzia delle entrate, spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda ed è erogata per sei mensilità e non comporta accredito di contribuzione figurativa.
  392. L'importo di cui al comma 391 non può in ogni caso superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili.
  393. I limiti di importo di cui al comma 392 sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente.
  394. La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio.
  395. La cessazione della partita IVA nel corso dell'erogazione dell'indennità determina l'immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l'attività.
  396. L'indennità di cui ai commi da 386 a 395 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  397. L'indennità di cui ai commi da 386 a 395 è riconosciuta nel limite di spesa di 70,4 milioni per l'anno 2021, di 35,1 milioni di euro per l'anno 2022, di 19,3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 3,9 milioni di euro per l'anno 2024. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del predetto limite di spesa comunicando i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa di cui al primo periodo, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennità.
  398. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 397 è disposto un aumento dell'aliquota di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i soggetti di cui al comma 387 del presente articolo pari a 0,26 punti percentuali nel 2021 e pari a 0,51 punti percentuali per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Il contributo è applicato sul reddito da lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.
  399. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua annualmente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi di cui ai commi da 386 a 398 al fine di valutarne gli effetti sulla continuità e la ripresa delle attività dei lavoratori autonomi e proporre eventuali revisioni in base all'evoluzione del mercato del lavoro e della dinamica sociale.
  400. L'erogazione dell'indennità di cui ai commi da 386 a 395 è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di definizione dei percorsi di aggiornamento professionale e del loro finanziamento. L'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro monitora la partecipazione ai percorsi di aggiornamento professionale dei beneficiari dell'indennità di cui ai commi da 386 a 395. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste dai commi da 386 a 399 e dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  401. A decorrere dall'anno finanziario 2021, è destinato al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, 1 milione di euro aggiuntivo per interventi a favore di soggetti a rischio di usura.
  402. Per l'anno 2021, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è pari a 121.370,1 milioni di euro, anche per l'attuazione di quanto previsto dai commi da 407 a 411, 416, 417 e 421 e al netto dell'importo di cui al comma 485 trasferito al Ministero della salute.
  403. Quale concorso per il finanziamento di quanto previsto dai commi da 407 a 411, 421 e 485 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 822,870 milioni di euro per l'anno 2022, di 527,070 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e di 417,870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche tenendo conto della razionalizzazione della spesa a decorrere dall'anno 2023.
  404. All'articolo 1, comma 522, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2020».
  406. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8-ter, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e per l'erogazione di cure domiciliari»;
   b) all'articolo 8-quater, comma 1, dopo le parole: «che ne facciano richiesta,» sono inserite le seguenti: «nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari,»;
   c) all'articolo 8-quinquies, comma 2, alinea, dopo le parole: «e con i professionisti accreditati,» sono inserite le seguenti: «nonché con le organizzazioni pubbliche e private accreditate per l'erogazione di cure domiciliari,».

  407. Al fine di valorizzare il servizio della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria presso le strutture del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 1o gennaio 2021, gli importi annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità, dell'indennità di cui all'articolo 15-quater, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, previsti, in favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo, dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità 2016-2018 stipulato il 19 dicembre 2019, di cui al comunicato dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni pubblicato nel supplemento ordinario n. 6 alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020, sono incrementati del 27 per cento.
  408. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 407, valutati in 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
  409. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità è riconosciuta, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 335 milioni di euro, un'indennità di specificità infermieristica da riconoscere al predetto personale con decorrenza dal 1o gennaio 2021 quale parte del trattamento economico fondamentale.
  410. Le misure e la disciplina dell'indennità di cui al comma 409 sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
  411. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi 409 e 410, pari a 335 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
  412. L'importo di 40 milioni di euro, quota parte della somma di 80 milioni di euro versata dalla Camera dei deputati e affluita al bilancio dello Stato in data 6 novembre 2020 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell'entrata, è destinato, nell'esercizio 2020, al fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2020. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
  413. Allo scopo di incrementare le risorse destinate prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto dell'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, l'importo di 40 milioni di euro, quota parte della somma di 80 milioni di euro versata dalla Camera dei deputati e affluita al bilancio dello Stato in data 6 novembre 2020 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell'entrata, è destinato, nell'esercizio 2020, ai fondi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, secondo il criterio di cui alla tabella A allegata al medesimo decreto-legge. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
  414. Al fine di valorizzare l'apporto delle competenze e dello specifico ruolo nelle attività direttamente finalizzate alla tutela del malato e alla promozione della salute, ai dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale appartenenti alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, alla professione di assistente sociale nonché agli operatori socio-sanitari è riconosciuta, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 100 milioni di euro, un'indennità di tutela del malato e per la promozione della salute, da riconoscere con decorrenza dal 1o gennaio 2021 quale parte del trattamento economico fondamentale.
  415. La misura e la disciplina dell'indennità di cui al comma 414 sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 414, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che è corrispondentemente incrementato a decorrere dall'anno 2021.
  416. Per le medesime finalità di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, è autorizzata l'ulteriore spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2021, secondo le modalità definite dagli accordi collettivi nazionali di settore. In materia di comunicazione dei dati si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del medesimo decreto-legge n. 137 del 2020.
  417. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 416, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Al finanziamento di cui al comma 416 e al presente comma accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario. La ripartizione complessiva dell'incremento di cui al comma 416 e al presente comma è riportata nella tabella di cui all'allegato A annesso alla presente legge.
  418. I test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e i tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 possono essere eseguiti anche presso le farmacie aperte al pubblico dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza.
  419. Le modalità organizzative e le condizioni economiche relative all'esecuzione dei test e dei tamponi di cui al comma 418 del presente articolo nelle farmacie aperte al pubblico sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dalle convenzioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e ai correlati accordi regionali, che tengano conto anche delle specificità e dell'importanza del ruolo svolto in tale ambito dalle farmacie rurali.
  420. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera e-bis) è inserita la seguente:
   « e-ter) l'effettuazione presso le farmacie da parte di un farmacista di test diagnostici che prevedono il prelievo di sangue capillare».

  421. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Ai predetti oneri si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per gli anni dal 2021 al 2025.
  422. Per l'attuazione del comma 421 concorrono le risorse del Programma Next Generation EU per 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
  423. Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono avvalersi, anche nell'anno 2021, in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, delle misure previste dagli articoli 2-bis, commi 1 e 5, e 2-ter, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, anche mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2021, degli incarichi conferiti ai sensi delle medesime disposizioni, ferma restando la compatibilità con il fabbisogno sanitario standard dell'anno 2021, nei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge.
  424. All'articolo 2-quinquies, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «a 650» sono sostituite dalle seguenti: «a 800».
  425. Sono prorogate al 31 dicembre 2021 le seguenti disposizioni:
   a) articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e articolo 1, comma 6 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma indicati nella tabella 2 allegata alla presente legge;
   b) articolo 12, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

  426. Il termine di cui all'articolo 12, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, è prorogato al 31 dicembre 2022.
  427. Alla copertura degli oneri delle disposizioni di cui ai commi 423 e 425, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2021, anche utilizzando eventuali economie di risorse destinate all'attuazione delle medesime disposizioni di cui ai commi 423 e 425 non impiegate nell'anno 2020.
  428. Fermo restando quanto previsto al comma 427, per l'attuazione dei commi 423 e 425 concorrono le risorse del Programma Next Generation EU per 1.100 milioni di euro per l'anno 2021.
  429. La dotazione organica dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) è incrementata di 40 unità di personale, di cui 25 unità da inquadrare nell'Area III-F1 del comparto funzioni centrali, 5 unità da inquadrare nell'Area II-F2 del comparto funzioni centrali e 10 unità di personale della dirigenza sanitaria.
  430. L'AIFA è autorizzata, per l'anno 2021, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici per titoli ed esami, anche in modalità telematica e decentrata ai sensi e nei termini di cui all'articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità, un contingente di personale pari a 40 unità, di cui 25 da inquadrare nell'Area III-F1 del comparto funzioni centrali, 5 da inquadrare nell'Area II-F2 del comparto funzioni centrali e 10 dirigenti sanitari, valorizzando, tra l'altro, le esperienze professionali maturate presso la stessa Agenzia con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o nello svolgimento di prestazioni di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
  431. L'AIFA può prorogare e rinnovare, fino al completamento delle procedure selettive di cui al comma 430 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2021, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 maggio 2021 nel limite di 30 unità nonché i contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con scadenza entro il 31 dicembre 2020 nel limite di 43 unità. Ferma restando la durata dei contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto all'AIFA di instaurare rapporti di lavoro flessibile per le posizioni interessate dalle procedure concorsuali di cui al comma 430 del presente articolo, per una spesa corrispondente alle correlate assunzioni.
  432. A decorrere dal 1o luglio 2021, all'AIFA è fatto divieto di stipulare contratti di lavoro di cui agli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e si applica il divieto di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.
  433. Per l'attuazione del comma 430 è autorizzata la spesa di 1.213.142 euro per l'anno 2021 e di 2.426.285 euro annui a decorrere dall'anno 2022.
  434. All'onere derivante dalle proroghe dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dei restanti contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui al comma 431, pari a 1.313.892 euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili sul bilancio dell'AIFA. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 676.654 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
  435. Al fine di potenziare l'attività di prevenzione e assistenza socio-sanitaria in favore di quanti versano in condizioni di elevata fragilità e marginalità anche a seguito dell'epidemia di COVID-19, l'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), ente del Servizio sanitario nazionale, è autorizzato, a decorrere dall'anno 2021, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale, a bandire, in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché a ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche, nel limite dei posti disponibili nella propria vigente dotazione organica, procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esami, al fine di assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente complessivo di 9 unità di personale, di cui 2 dirigenti medici, 1 dirigente sanitario non medico, 1 dirigente amministrativo, 2 unità di categoria D posizione economica base e 3 unità di categoria C posizione economica base. Il bando può prevedere una riserva di posti non superiore al 50 per cento in favore del personale non di ruolo di qualifica non dirigenziale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia in servizio presso l'Istituto stesso con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con contratto di lavoro flessibile da almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi cinque, nonché un'adeguata valorizzazione delle esperienze lavorative maturate presso l'ente con contratti di somministrazione e lavoro.
  436. Per l'attuazione del comma 435 è autorizzata la spesa di 142.550 euro per l'anno 2021 e di 570.197 euro annui a decorrere dall'anno 2022.
  437. Al fine di garantire la tutela della salute della vista, anche in considerazione delle difficoltà economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo, denominato «Fondo per la tutela della vista», con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  438. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 437 è riconosciuta, nei limiti dello stanziamento autorizzato, che costituisce limite massimo di spesa, in favore dei membri di nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 10.000 euro annui, l'erogazione di un contributo in forma di voucher una tantum di importo pari a 50 euro per l'acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive.
  439. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione del contributo di cui al comma 438, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal Fondo di cui al comma 437.
  440. Al fine di adeguare gli indennizzi, quale spesa obbligatoria, dovuti ai sensi delle leggi 29 ottobre 2005, n. 229, e 24 dicembre 2007, n. 244, rispettivamente a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie e da talidomide, il Ministero della salute è autorizzato a corrispondere agli aventi diritto le maggiori somme derivanti dalla rivalutazione dell'indennità integrativa speciale relativa alla base di calcolo degli indennizzi di cui alle citate leggi n. 229 del 2005 e n. 244 del 2007, per un ammontare annuo pari a euro 9.900.000, a decorrere dall'anno 2021, per l'adeguamento dei ratei futuri.
  441. Il Ministero della salute è autorizzato a corrispondere le somme dovute a titolo di arretrati maturati dagli aventi diritto a seguito della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale di cui al comma 440, nonché gli arretrati dell'indennizzo di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, dovuti dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 244 del 2007 per i titolari nati nel 1958 e nel 1966, fino a un ammontare annuo pari a euro 71.000.000, per gli anni dal 2021 al 2023. Gli arretrati sono corrisposti nel termine di prescrizione ordinaria di dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della salute è incrementato di euro 71.000.000 per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.
  442. Ai fini del finanziamento del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, rideterminato da ultimo dall'articolo 1, comma 81, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in 30 miliardi di euro, è incrementato di 2 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità del bilancio statale. La ripartizione complessiva dell'incremento di cui al presente comma, tenuto conto della composizione percentuale del fabbisogno sanitario regionale corrente previsto per l'anno 2020, nonché delle disposizioni dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è stabilita nei termini riportati nella prima colonna della tabella di cui all'allegato B annesso alla presente legge.
  443. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 81, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono ripartite secondo i termini riportati nella seconda colonna della tabella di cui all'allegato B annesso alla presente legge.
  444. Al fine di salvaguardare i livelli di assistenza anche mediante la telemedicina, le regioni destinano una quota pari allo 0,5 per cento dello stanziamento di cui al comma 442 all'incentivo all'acquisto, da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, di dispositivi e applicativi informatici che consentano di effettuare refertazione a distanza, consulto tra specialisti e assistenza domiciliare da remoto.
  445. Al fine di migliorare la capacità di produzione e la reperibilità di ossigeno medicale in Italia e in considerazione della carenza di bombole di ossigeno durante le fasi acute dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2021. Lo stanziamento di cui al primo periodo è destinato, nei limiti dello stesso, al supporto di interventi di installazione di impianti per la produzione di ossigeno medicale, di ammodernamento delle linee di trasmissione dell'ossigeno ai reparti e di rafforzamento delle misure di sicurezza per il monitoraggio dell'atmosfera sovraossigenata e la gestione dell'eventuale rischio di incendio, secondo le norme sulla produzione di gas medicinali previsti dalla farmacopea ufficiale di cui al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.
  446. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 445.
  447. Per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro da destinare all'acquisto dei vaccini anti SARS-COV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19.
  448. Per l'acquisto e la distribuzione nel territorio nazionale dei vaccini anti SARS-COV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19, il Ministero della salute si avvale del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  449. Alla copertura degli oneri relativi al fondo di cui al comma 447, per 400 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede con le risorse del Programma Next Generation EU.
  450. Al fine di riconoscere un contributo, nella misura massima stabilita con il decreto di cui al comma 451, alle coppie con infertilità e sterilità per consentire l'accesso alle prestazioni di cura e diagnosi dell'infertilità e della sterilità, in particolare alle coppie residenti in regioni dove tali prestazioni non sono state ancora inserite nei livelli essenziali di assistenza o risultano insufficienti al fabbisogno, la dotazione del Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita, di cui all'articolo 18 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Ministero della salute effettua il monitoraggio annuale per verificare l'impiego efficace delle risorse di cui al presente comma da parte delle regioni e avvia, in collaborazione con le associazioni di pazienti e le organizzazioni civiche, campagne di sensibilizzazione sulla salute riproduttiva, sulla prevenzione dell'infertilità e della sterilità e sulla donazione di cellule riproduttive.
  451. Con decreto del Ministro della salute sono stabilite le modalità di attuazione del comma 450 anche al fine del rispetto del limite di spesa previsto dal medesimo comma.
  452. In deroga all'articolo 124, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 che presentano i requisiti applicabili di cui alla direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, o al regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, e ad altra normativa dell'Unione europea applicabile e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fino al 31 dicembre 2022.
  453. In deroga al numero 114) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di vaccini contro il COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022.
  454. Al comma 401 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La dotazione del Fondo di cui al primo periodo è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021».
  455. Il comma 402 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:
   « 402. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 401 del presente articolo nonché le disposizioni necessarie per la sua attuazione, prevedendo che le risorse del Fondo stesso siano destinate ai seguenti settori di intervento:
   a) per una quota pari al 15 per cento, allo sviluppo di progetti di ricerca riguardanti le basi eziologiche, la conoscenza e il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nonché le buone pratiche terapeutiche ed educative;
   b) per una quota pari al 25 per cento, all'incremento del numero delle strutture semiresidenziali e residenziali, pubbliche e private, con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico, in grado di effettuare il trattamento di soggetti minori, adolescenti e adulti; il contributo per le strutture private è erogato subordinatamente al conseguimento dell'accreditamento da parte del Servizio sanitario nazionale;
   c) per una quota pari al 60 per cento, all'incremento del personale del Servizio sanitario nazionale preposto all'erogazione delle terapie previste dalle linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico dell'Istituto superiore di sanità».

  456. Il regolamento di cui al comma 402 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dal comma 455 del presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  457. Per garantire il più efficace contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2, il Ministro della salute adotta con proprio decreto avente natura non regolamentare il piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, finalizzato a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale.
  458. Il piano di cui al comma 457 è attuato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano che vi provvedono nel rispetto dei princìpi e dei criteri ivi indicati e di quelli di cui ai commi da 457 a 467, adottando le misure e le azioni previste, nei tempi stabiliti dal medesimo piano. In caso di mancata attuazione del piano o di ritardo, vi provvede, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione e previa diffida, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie.
  459. Al fine di garantire un'efficace attuazione del piano di cui al comma 457 nel territorio nazionale, i medici specializzandi già a partire dal primo anno di corso della scuola di specializzazione sono chiamati a concorrere allo svolgimento dell'attività di profilassi vaccinale alla popolazione. La partecipazione dei medici in formazione specialistica all'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 configura a tutti gli effetti attività formativa professionalizzante nell'ambito del corso di specializzazione frequentato ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. I consigli della scuola di specializzazione individuano gli specifici periodi di formazione, da articolare in relazione ai diversi anni di corso nonché ai singoli settori scientifico-disciplinari e, comunque, per un periodo complessivo di un mese, e da svolgersi anche presso strutture esterne alla rete formativa della scuola, in conformità con le necessità individuate dall'autorità preposta alla gestione delle attività di profilassi vaccinale contro il SARS-CoV-2. In caso di svolgimento delle attività di cui al presente comma presso strutture esterne alla rete formativa della scuola, allo specializzando che ne faccia documentata richiesta è riconosciuto un rimborso spese forfetario determinato ai sensi del comma 466 e la copertura assicurativa dello stesso è in ogni caso garantita dalla struttura sanitaria presso la quale svolge il predetto periodo di formazione.
  460. Al fine di assicurare un servizio rapido e capillare per la somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, avvia una richiesta di manifestazione di interesse riservata ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali nonché agli infermieri e agli assistenti sanitari iscritti ai rispettivi ordini professionali disponibili a partecipare al piano di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 e a essere assunti con le modalità di cui al comma 462. La richiesta di manifestazione di interesse è finalizzata alla predisposizione di un mero elenco di personale medico-sanitario, dalla manifestazione di interesse non sorgono obbligazioni giuridicamente vincolanti per il Commissario straordinario e ogni rapporto di lavoro si instaura in via esclusiva con l'agenzia di somministrazione ai sensi di quanto previsto dal comma 462. Il Commissario straordinario inoltre pone in essere una procedura pubblica destinata alle agenzie di somministrazione, iscritte all'albo delle agenzie per il lavoro istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, al fine di individuare una o più agenzie preposte alla selezione e all'assunzione dei predetti medici, infermieri e assistenti sanitari.
  461. Alla richiesta di manifestazione di interesse di cui al comma 460 possono partecipare anche medici, infermieri e assistenti sanitari collocati in quiescenza, in possesso di idoneità psico-fisica specifica allo svolgimento delle attività richieste, nonché i cittadini di Paesi dell'Unione europea e i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea purché in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità che abbiano avuto il riconoscimento della propria qualifica professionale di medico, infermiere o assistente sanitario ovvero, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che siano in possesso del certificato di iscrizione all'albo professionale del Paese di provenienza, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  462. In deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le agenzie di somministrazione, individuate ai sensi del comma 460, previa verifica del possesso dei requisiti indicati ai commi 460 e 461 e dalla richiesta di manifestazione di interesse di cui al citato comma 460, selezionano e assumono, con contratti di lavoro a tempo determinato a partire dal 1o gennaio 2021 per una durata di nove mesi, 3.000 medici e 12.000 infermieri e assistenti sanitari, applicando la remunerazione prevista dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro di settore per i dipendenti del Servizio sanitario nazionale. I professionisti sanitari assunti ai sensi del presente comma svolgono la loro attività sotto la direzione e il controllo dei soggetti utilizzatori indicati dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 che, in nome e per conto loro, procede, direttamente e autonomamente, alla stipulazione dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato con le agenzie individuate ai sensi del comma 460. Tenuto conto del numero e della tipologia di manifestazioni di interesse pervenute ai sensi del medesimo comma 460, il Commissario straordinario è autorizzato in ogni momento a modificare il numero massimo di medici nonché quello di infermieri e di assistenti sanitari previsti dal presente comma e che possono essere assunti dalle agenzie di somministrazione di lavoro individuate ai sensi dello stesso comma 460, nel limite di spesa complessiva previsto dal comma 467 per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato per i medici, gli infermieri e gli assistenti sanitari.
  463. In ogni caso, i rapporti di lavoro instaurati con i contratti di cui al comma 462 non danno diritto all'accesso ai ruoli del servizio sanitario regionale, né all'instaurazione di un rapporto di lavoro di qualsiasi natura con lo stesso servizio.
  464. Qualora il numero dei professionisti sanitari di cui ai commi 459 e 462 non risulti sufficiente a soddisfare le esigenze di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 in tutto il territorio nazionale, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 100 milioni di euro di cui al comma 467, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità – triennio 2016-2018, di cui all'accordo 19 dicembre 2019, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del contratto collettivo nazionale di lavoro – triennio 2016-2018 relativo al personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale, di cui all'accordo del 21 maggio 2018, in deroga alla contrattazione, è aumentata da 60 euro a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nonché, per il personale infermieristico e per gli assistenti sanitari, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del medesimo contratto, con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. I predetti incrementi operano solo con riferimento alle prestazioni aggiuntive rese e rendicontate per le attività previste dai commi da 457 a 467, restando fermi i valori tariffari vigenti per le restanti attività.
  465. La prestazione di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 di cui ai commi da 457 a 467 è effettuata presso le strutture individuate dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai fini della formazione degli operatori sanitari coinvolti nelle attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 l'Istituto superiore di sanità organizza appositi corsi in modalità di formazione a distanza, riconosciuti anche come crediti ai fini dell'educazione continua in medicina, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  466. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla determinazione del rimborso spese forfetario di cui al comma 459, a consuntivo fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 10 milioni di euro di cui al comma 467, tenuto conto del numero dei soggetti interessati e in proporzione alle spese documentate.
  467. Per l'attuazione dei commi 464 e 466 è autorizzata, per l'anno 2021, rispettivamente, la spesa di 100 milioni di euro e di 10 milioni di euro, per un totale di 110 milioni di euro. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 110 milioni di euro per l'anno 2021. Al predetto finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020, come riportato nelle tabelle di cui agli allegati C e D annessi alla presente legge. L'erogazione delle risorse di cui alla tabella di cui all'allegato C è effettuata subordinatamente all'accertamento della necessità di ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui al comma 464, stabilito con decreto direttoriale del Ministero della salute. Per l'attuazione del comma 462 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 508.842.000 euro per la stipulazione dei contratti di lavoro a tempo determinato con medici, infermieri e assistenti sanitari e di 25.442.100 euro, pari al 5 per cento del costo complessivo dei medesimi contratti di lavoro a tempo determinato, per il servizio reso dalle agenzie di somministrazione di lavoro per la selezione dei professionisti sanitari che partecipano alla manifestazione di interesse, per un totale di 534.284.100 euro, e i relativi importi sono trasferiti alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.
  468. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è autorizzata, per l'anno 2021, l'ulteriore spesa di 25 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
  469. Per le medesime finalità di cui al comma 468, il fondo previsto dall'articolo 45 dell'accordo collettivo nazionale per i pediatri di libera scelta, di cui al provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 15 dicembre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2006, è complessivamente incrementato, per l'anno 2021, di un importo pari a 10 milioni di euro per la retribuzione dell'indennità di personale infermieristico di cui all'articolo 58, comma 1, lettera b), del medesimo accordo collettivo nazionale. A tale fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro.
  470. Agli oneri di cui ai commi 468 e 469, pari a 35 milioni di euro, si provvede, per l'anno 2021, a valere sul finanziamento sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Al predetto finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020, come riportato nelle tabelle di cui agli allegati E e F annessi alla presente legge.
  471. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettere b) e c), della legge 18 giugno 2009, n. 69, e dall'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, e tenuto conto delle recenti iniziative attuate nei Paesi appartenenti all'Unione europea finalizzate alla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nelle azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, è consentita, in via sperimentale, per l'anno 2021, la somministrazione di vaccini nelle farmacie aperte al pubblico sotto la supervisione di medici assistiti, se necessario, da infermieri o da personale sanitario opportunamente formato, subordinatamente alla stipulazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale.
  472. Il contributo ordinario statale a favore dell'Istituto superiore di sanità è incrementato di 11.233.600 euro per l'anno 2021, di 15.233.600 euro per l'anno 2022 e di 19.233.600 euro annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 11.233.600 euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2022 e a 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  473. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate ulteriori risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero della salute da utilizzare per integrare il contributo ordinario statale di cui al comma 472 all'Istituto superiore di sanità con corrispondente riduzione dei capitoli di bilancio.
  474. Per l'anno 2021 è autorizzata la spesa di euro 3.600.000 per le attività dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze di cui al comma 1 dell'articolo 18-quater del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e di euro 700.000 per le finalità di cui al comma 2 dello stesso articolo 18-quater.
  475. A decorrere dall'anno 2021, fermo restando il valore complessivo del 14,85 per cento, il limite della spesa farmaceutica convenzionata di cui all'articolo 1, comma 399, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rideterminato nella misura del 7 per cento. Conseguentemente, a partire dal medesimo anno, il tetto di spesa della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 398, della citata legge n. 232 del 2016 è rideterminato nella misura del 7,85 per cento, fermo restando il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  476. Le percentuali di cui al comma 475 possono essere annualmente rideterminate, fermo restando il valore complessivo del 14,85 per cento, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, su proposta del Ministero della salute, sentita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dell'andamento del mercato dei medicinali e del fabbisogno assistenziale.
  477. L'attuazione di quanto previsto dal comma 475, con riferimento all'anno 2021, è subordinata al pagamento da parte delle aziende farmaceutiche degli oneri di ripiano relativi al superamento del tetto degli acquisti diretti della spesa farmaceutica del Servizio sanitario nazionale dell'anno 2018 entro il 28 febbraio 2021, per un importo non inferiore a quello indicato al secondo periodo, come certificato dall'AIFA entro il 10 marzo 2021. Qualora il pagamento sia inferiore a 895 milioni di euro, restano in vigore i valori percentuali dei tetti previsti dalla normativa vigente. Gli eventuali minori pagamenti sono recuperati dall'AIFA su payback 2021 applicando una maggiorazione del 20 per cento. I pagamenti effettuati a titolo di payback 2018, compresi quelli effettuati fino al 31 dicembre 2020, si intendono corrisposti a titolo definitivo e ne consegue l'estinzione di diritto, per cessata materia del contendere, a spese compensate, delle liti pendenti dinanzi al giudice amministrativo. L'attuazione di quanto previsto dal comma 476 per l'anno 2022 è subordinata all'integrale pagamento da parte delle aziende farmaceutiche degli oneri di ripiano relativi al superamento del tetto degli acquisti diretti della spesa farmaceutica del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2019 entro il 30 giugno 2021, come certificato dall'AIFA entro il 10 luglio 2021. Tali pagamenti si intendono corrisposti a titolo definitivo e ne consegue l'estinzione di diritto, per cessata materia del contendere, a spese compensate, delle liti pendenti dinanzi al giudice amministrativo.
  478. Al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:
   «Art. 10-bis. – (Uso in deroga di medicinali per uso umano per animali non destinati alla produzione di alimenti) – 1. Il Ministro della salute, sentita l'AIFA, con proprio decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fermo restando il principio dell'uso prioritario dei medicinali veterinari per il trattamento delle affezioni delle specie animali e nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento dell'Unione europea in materia di medicinali veterinari, tenuto conto, altresì, della natura delle affezioni e del costo delle relative cure, definisce i casi in cui il veterinario può prescrivere per la cura dell'animale, non destinato alla produzione di alimenti, un medicinale per uso umano, a condizione che lo stesso abbia il medesimo principio attivo rispetto al medicinale veterinario previsto per il trattamento dell'affezione.
   2. Il decreto di cui al comma 1 disciplina, altresì, le modalità con cui l'AIFA può sospendere l'utilizzo del medicinale per uso umano per il trattamento delle affezioni animali, al fine di prevenire situazioni di carenze del medicinale per uso umano.
   3. Il costo dei medicinali prescritti ai sensi del comma 1 resta in ogni caso a carico dell'acquirente a prescindere dal loro regime di classificazione.
   4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

  479. Al fine di garantire alle donne con carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce un trattamento personalizzato sulla base di informazioni genomiche, evitando il ricorso a trattamenti chemioterapici e l'aggravamento del rischio di contagio da COVID-19 per la riduzione delle difese immunitarie, a decorrere dall'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero della salute, è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui, destinato, nei limiti del medesimo stanziamento, al rimborso diretto, anche parziale, delle spese sostenute per l'acquisto da parte degli ospedali, sia pubblici sia privati convenzionati, di test genomici per il carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce.
  480. Con decreto del Ministro della salute sono stabilite le modalità di accesso e i requisiti per l'erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 479, anche al fine del rispetto del limite di spesa previsto dal medesimo comma.
  481. Le disposizioni dell'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano nel periodo dal 1o gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.
  482. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al comma 481 sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 282,1 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
  483. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefìci di cui al comma 481, è autorizzata la spesa di 53,9 milioni di euro per l'anno 2021.
  484. Con effetto dal 1o gennaio 2021, all'articolo 26, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19» sono soppresse.
  485. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è inserito il seguente:
   «Art. 8-bis.(Disposizioni finali) – 1. A decorrere dall'anno 2021, le competenze in materia di assegnazione agli enti interessati del finanziamento della CRI di cui al presente decreto sono trasferite al Ministero della salute, che vi provvede con decreti del Ministro. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un apposito fondo per il finanziamento annuo di tali enti, con uno stanziamento pari a euro 117.130.194, e il livello del finanziamento corrente standard del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato è ridotto di 117.130.194 euro. A decorrere dal medesimo anno 2021, le competenze in materia di definizione e sottoscrizione delle convenzioni fra lo Stato e l'Associazione della Croce Rossa italiana, previste dall'articolo 8, sono riservate al Ministero della salute e al Ministero della difesa. Il decreto di assegnazione delle risorse e la convenzione con l'Associazione della Croce Rossa italiana di cui all'articolo 8, comma 2, possono disporre per un periodo massimo di tre anni.
   2. Al fine di consentire una corretta gestione di cassa e di favorire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, nelle more dell'adozione del decreto di assegnazione delle risorse e della sottoscrizione della convenzione con l'Associazione della Croce Rossa italiana di cui all'articolo 8, il Ministero della salute è autorizzato a concedere anticipazioni di cassa alla Associazione della Croce Rossa italiana, all'Ente strumentale alla Croce rossa italiana in liquidazione coatta amministrativa e alle regioni a valere sul finanziamento stabilito dal presente decreto e nella misura massima dell'80 per cento della quota assegnata a ciascuno dei citati enti dall'ultimo decreto adottato. Sono in ogni caso autorizzati in sede di conguaglio recuperi e compensazioni a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti ai citati enti, anche per gli esercizi successivi, che dovessero rendersi eventualmente necessari.
   3. A seguito della ricognizione, effettuata dal commissario liquidatore, delle amministrazioni di destinazione e dell'entità dei trattamenti economici relativi al personale di cui all'articolo 8, comma 2, con uno o più decreti il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina il valore del finanziamento destinato alla copertura degli oneri relativi al personale funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria di cui al citato articolo 8, comma 2, trasferito ad amministrazioni diverse dagli enti del Servizio sanitario nazionale, disponendo la corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1 del presente articolo e l'attribuzione delle relative risorse alle amministrazioni di destinazione del personale medesimo.
   4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

  486. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è inserito il seguente:
   «Art. 4-bis. – (Beni utilizzati per attività istituzionali). – 1. I beni immobili e le unità immobiliari di proprietà dell'Ente strumentale alla CRI in liquidazione coatta amministrativa che, a decorrere dal 1o gennaio 2018, sono utilizzati quali sedi istituzionali od operative dei comitati regionali, territoriali e delle province autonome di Trento e di Bolzano e che, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 4, avrebbero dovuto essere trasferiti all'Associazione, transitano alla stessa per lo svolgimento dei propri compiti statutari.
   2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente nazionale dell'Associazione fa istanza di trasferimento all'Ente strumentale alla CRI e il commissario liquidatore, previo parere del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza, adotta gli atti conseguenti per attuare il trasferimento.
   3. I provvedimenti di trasferimento adottati dal commissario liquidatore hanno effetto traslativo della proprietà, producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile e costituiscono titolo per la trascrizione. Il suddetto trasferimento è esente dal pagamento delle imposte o tasse previste per la trascrizione, nonché di ogni altra imposta o tassa connessa con il trasferimento della proprietà dei beni all'Associazione.
   4. Tutti i beni immobili di proprietà dell'Ente strumentale alla CRI in liquidazione coatta amministrativa, utilizzati dall'Associazione per scopi istituzionali, a far data dal 1o gennaio 2018, in via transitoria, sono concessi in uso gratuito alla stessa. Le spese di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico dell'usuario.
   5. I lasciti disposti con atti testamentari entro il 31 dicembre 2017, per i quali l'apertura della successione sia intervenuta successivamente al 1o gennaio 2018, spettano all'Associazione».

  487. Al fine di garantire il trasferimento agli enti previdenziali competenti delle risorse necessarie per il pagamento del trattamento di fine rapporto e di fine servizio del personale destinatario delle procedure di mobilità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono trasferiti agli enti indicati nella tabella di cui all'allegato G, annesso alla presente legge, gli importi ivi indicati, a valere sul finanziamento di cui al citato decreto legislativo n. 178 del 2012, per gli anni ivi indicati. Conseguentemente, il commissario liquidatore di cui all'articolo 8, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 178 del 2012 è autorizzato a cancellare le corrispondenti poste dallo stato passivo.
  488. Al fine di incrementare le capacità operativa territoriale della Sanità militare e la sua interoperabilità con i sistemi del Servizio sanitario nazionale, nonché per fare fronte alle maggiori esigenze causate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo finalizzato all'adeguamento tecnologico e digitale delle strutture, dei presìdi territoriali, dei servizi e delle prestazioni della Sanità militare, con una dotazione di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
  489. Le modalità di impiego e di gestione del fondo di cui al comma 488 sono definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  490. Al fine di potenziare le dotazioni strumentali e infrastrutturali del Servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
  491. Al fine di salvaguardare l'appropriatezza delle cure, il diritto alla prossimità dei servizi, il diritto di libera scelta del cittadino, esercitabile nell'ambito del quadro normativo vigente, nonché gli equilibri economico-finanziari, nel rispetto del principio di unitarietà del Servizio sanitario nazionale e tenuto conto del Piano nazionale per le liste d'attesa, nonché in coerenza con quanto convenuto in sede di intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sancita in data 18 dicembre 2019 sul nuovo Patto per la salute 2019-2021, con particolare riguardo alla scheda n. 4, anche in relazione a quanto previsto nella scheda n. 11, dall'anno 2021 i valori relativi alla matrice dei flussi finanziari relativi alla compensazione tra le singole regioni e province autonome delle prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza (LEA), rese a cittadini in ambiti regionali diversi da quelli di residenza, sono definiti, sulla base dei dati di produzione disponibili con riferimento all'anno precedente oggetto di riparto e tenuto conto dei controlli di appropriatezza come comunicati dalle singole regioni e province autonome, su proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con le regioni e con le province autonome in sede di riparto del fabbisogno sanitario standard.
  492. La sottoscrizione degli accordi bilaterali tra le regioni per il governo della mobilità sanitaria interregionale di cui all'articolo 1, comma 576, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato, a decorrere dall'anno 2013, dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la cui verifica è effettuata nell'ambito del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA di cui all'articolo 9 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sancita in data 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.
  493. Il Comitato di cui al comma 492 adotta linee guida e set di indicatori oggettivi e misurabili, anche attraverso i dati del Sistema tessera sanitaria, al fine di armonizzare i sistemi di controllo di appropriatezza degli erogatori accreditati con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e l'appropriatezza nell'uso dei fattori produttivi e l'ordinata programmazione del ricorso agli erogatori pubblici e privati accreditati, orientando al mantenimento di elevati standard nell'attività resa dagli erogatori pubblici e privati accreditati, anche riconosciuti, quali istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
  494. Il Comitato di cui al comma 492 elabora, altresì, un programma nazionale di valutazione e di miglioramento dei processi di mobilità sanitaria al fine di salvaguardare i normali livelli di mobilità e di fornire adeguate alternative per la tutela di un più equo e trasparente accesso alle cure, nei casi di mobilità non fisiologica. Il medesimo Comitato elabora specifici programmi destinati alle aree di confine nonché ai flussi interregionali per migliorare e sviluppare i servizi di prossimità al fine di evitare criticità di accesso e rilevanti costi sociali e finanziari a carico dei cittadini.
  495. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19, hanno sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attività ordinarie possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2021 fino a un massimo del 90 per cento del budget assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stipulati per l'anno 2021, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. Il predetto riconoscimento tiene conto, pertanto, sia delle attività ordinariamente erogate nel corso dell'anno 2021 di cui deve essere rendicontata l'effettiva produzione, sia, fino a concorrenza, del predetto limite massimo del 90 per cento del budget, di un contributo una tantum legato all'emergenza in corso ed erogato dalle regioni e province autonome nelle quali insiste la struttura destinataria di budget, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, ha sospeso le attività previste dai relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2021. Resta fermo il riconoscimento, nell'ambito del budget assegnato per l'anno 2021, in caso di produzione del volume di attività superiore al 90 per cento e fino a concorrenza del budget previsto negli accordi e contratti stipulati per l'anno 2021, come rendicontato dalla medesima struttura interessata.
  496. Fermo restando quanto previsto dai commi da 491 a 494, al fine di consentire il mantenimento dei requisiti previsti dal decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2015, e il livello di particolare qualificazione di eccellenza nella cura e nella ricerca scientifica, può essere garantito l'accesso alle prestazioni rese dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza, rivalutando il fabbisogno sulla base della domanda storica come desumibile dai dati di produzione di cui all'ultima compensazione tra le regioni nonché di una ulteriore spesa complessiva annua non superiore a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. È corrispondentemente incrementato il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato a decorrere dall'anno 2021.
  497. All'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
   « 1-sexies. In attuazione dell'articolo 53 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, e ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, per quanto concerne il territorio della provincia autonoma di Bolzano, la conoscenza della lingua italiana o tedesca costituisce requisito sufficiente di conoscenza linguistica necessaria per l'esercizio delle professioni sanitarie. I controlli linguistici previsti dalla legge sono svolti in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni richiamate dal presente comma.
   1-septies. In attuazione di quanto disposto dal comma 1-sexies, il presidente dell'ordine dei medici della provincia autonoma di Bolzano è autorizzato a istituire, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, una sezione speciale dell'albo dei medici alla quale possono essere iscritti, a domanda, fermi i restanti requisiti, i professionisti che sono a conoscenza della sola lingua tedesca. L'iscrizione alla sezione speciale autorizza all'esercizio della professione medica esclusivamente nel territorio della provincia autonoma di Bolzano.
   1-octies. Nei servizi sanitari di pubblico interesse l'attività deve essere organizzata in modo che sia garantito l'uso delle due lingue, italiana e tedesca, in conformità a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574».

  498. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per il sostegno allo studio, alla ricerca e alla valutazione dell'incidenza dell'endometriosi nel territorio nazionale. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse di cui al primo periodo, prevedendo, in particolare, che le risorse destinate alla ricerca scientifica non possano essere inferiori al 50 per cento dello stanziamento di cui al presente comma.
  499. Per le finalità di cui alla legge 10 febbraio 2020, n. 10, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  500. Il Ministro della salute, con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i centri di riferimento e le modalità di svolgimento del training e della simulazione sui cadaveri.
  501. Il Ministro della salute, con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse di cui al comma 499 anche al fine di individuare le specifiche attività oggetto di finanziamento.
  502. All'articolo 42-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
   « 5-bis. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo di 5 unità di personale, di cui un'unità di livello dirigenziale non generale e quattro unità di personale non dirigenziale, scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Nell'ambito del menzionato contingente di personale non dirigenziale possono essere nominati fino a due esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione in possesso di comprovata esperienza, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il cui compenso è definito con provvedimento del Commissario e comunque non è superiore ad euro 48.000 annui. La struttura commissariale cessa alla scadenza, comprensiva dell'eventuale proroga, dell'incarico del Commissario. Il personale pubblico della struttura commissariale è collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza. Il rimborso delle spese di missione sostenute dal personale di cui al presente comma è corrisposto direttamente dal Commissario straordinario, previa presentazione di documentazione, e deve essere rendicontato. Le spese di missione sostenute dal Commissario straordinario per lo svolgimento del suo incarico sono rimborsate nei limiti previsti dalla normativa vigente, sono corrisposte previa presentazione di documentazione e devono essere rendicontate. Agli oneri derivanti dal presente comma provvede il Commissario straordinario nel limite delle risorse disponibili che confluiscono nella contabilità speciale secondo quanto previsto dal comma 4».

  503. Anche al fine di ridurre le diseguaglianze e di favorire l'ottimale fruizione del diritto all'istruzione, anche per i soggetti privi di mezzi, il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, è incrementato di 117,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 106,9 milioni di euro per l'anno 2023, di 7,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 3,4 milioni di euro per l'anno 2026.
  504. In relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021, secondo gli standard di sicurezza sanitaria previsti dalla legislazione vigente, con decreto del Ministro dell'istruzione sono assegnate alle istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi di esame di Stato le risorse finanziarie allo scopo necessarie, tenendo conto del numero di studenti e di unità di personale interessati, e, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, possono essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, anche tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41.
  505. Per le finalità di cui al comma 504 sono stanziati 30 milioni di euro per l'anno 2021 sui pertinenti capitoli del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e delle scuole paritarie.
  506. Agli oneri di cui ai commi 504 e 505 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'incremento del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.
  507. Al fine di ridurre le disuguaglianze e di contrastare la perdita di apprendimento nei territori più marginalizzati, il Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 509, promuove un programma nazionale di ricerca e di interventi, della durata di dodici mesi, sul contrasto della povertà educativa attraverso un piano organico multidisciplinare e multilivello di monitoraggio dei territori e dei gruppi di popolazione più a rischio e di sperimentazione di interventi innovativi.
  508. Nell'attuazione del programma nazionale di ricerca e di interventi possono essere coinvolte le università, anche attraverso la partecipazione volontaria di studenti universitari nel sostegno educativo, le organizzazioni del Terzo settore con esperienza nel contrasto della povertà educativa e della dispersione scolastica, le istituzioni scolastiche e gli istituti di cultura.
  509. Ai fini indicati nei commi 507 e 508 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un fondo con una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per l'anno 2021.
  510. Al fine di ampliare l'offerta formativa dei licei musicali e consentire l'attivazione dei corsi a indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo, con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
  511. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzazione delle risorse del fondo di cui al comma 510.
  512. Al fine di potenziare le azioni per l'innovazione didattica e digitale nelle scuole attraverso le azioni di coinvolgimento degli animatori digitali in ciascuna istituzione scolastica, il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di euro 8.184.000 annui a decorrere dall'anno 2021.
  513. Per le finalità di cui all'articolo 234 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 12 milioni per l'anno 2021.
  514. Per l'anno 2021, il contributo di cui all'articolo 1-quinquies, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di 70 milioni di euro.
  515. Al fine di promuovere l'equità e la trasparenza in favore degli utenti commerciali di servizi di intermediazione on line, anche mediante l'adozione di linee guida, la promozione di codici di condotta e la raccolta di informazioni pertinenti, all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6:
    1) alla lettera a), numero 5), dopo le parole: «le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi,» sono inserite le seguenti: «i fornitori di servizi di intermediazione on line e i motori di ricerca on line, anche se non stabiliti, che offrono servizi in Italia,»;
    2) alla lettera c), dopo il numero 14) è aggiunto il seguente:
    «14-bis) garantisce l'adeguata ed efficace applicazione del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali di servizi di intermediazione on line, anche mediante l'adozione di linee guida, la promozione di codici di condotta e la raccolta di informazioni pertinenti»;
   b) al comma 31, secondo periodo, dopo le parole: «norme sulle posizioni dominanti» sono inserite le seguenti: «o in applicazione del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019».

  516. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 27, comma 1-bis, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
  517. Al fine di assicurare la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dalla legge all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nelle materie di cui al comma 1, dopo il comma 66 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è inserito il seguente:
   « 66-bis. In sede di prima applicazione, per l'anno 2021, l'entità della contribuzione a carico dei fornitori di servizi di intermediazione on line e di motori di ricerca on line di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, è fissata in misura pari all'1,5 per mille dei ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero, relativi al valore della produzione, risultante dal bilancio di esercizio dell'anno precedente, ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, delle omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione. Per gli anni successivi, eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione possono essere adottate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi valutati ai sensi del periodo precedente».

  518. Al fine di riconoscere al maggior numero di studenti l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato, a decorrere dall'anno 2021, di 165 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, sono individuati le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle università e i criteri di riparto delle risorse tra le università. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali è incrementato, a decorrere dall'anno 2021, di 8 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e i criteri di riparto delle risorse. Alla copertura degli oneri derivanti dall'incremento del fondo di cui al primo periodo concorrono, per 165 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, le risorse del Programma Next Generation EU.
  519. Al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, il fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012 è incrementato, a decorrere dall'anno 2021, di 70 milioni di euro annui.
  520. Per l'anno 2021, i contributi di cui all'articolo 2 della legge 29 luglio 1991, n. 243, sono incrementati di 30 milioni di euro.
  521. Al fine di assicurare un adeguato sostegno finanziario alle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno e in particolare di mitigare gli effetti della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il «Fondo perequativo a sostegno delle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno», con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021. Per le medesime finalità di cui al primo periodo il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato, per l'anno 2021, di 3 milioni di euro a beneficio delle università statali del Mezzogiorno aventi un numero di iscritti inferiore a 20.000. I criteri di ripartizione delle risorse di cui al presente comma sono definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  522. Lo stanziamento, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca e destinato alle residenze universitarie statali e ai collegi di merito accreditati di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato, per l'anno 2021, di 4 milioni di euro.
  523. Al fine di valorizzare la vocazione collegiale delle università statali, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un apposito fondo, denominato «Fondo per la valorizzazione delle università a vocazione collegiale», con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da ripartire tra le università statali che gestiscono, anche attraverso appositi enti strumentali, i collegi universitari di cui all'articolo 13, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. Le modalità di riparto e le condizioni di accesso al fondo sono definite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto del rapporto tra studenti iscritti all'ateneo e posti riservati nei collegi agli studenti iscritti all'ateneo, dell'impegno economico sostenuto per la formazione degli studenti, delle caratteristiche organizzative degli stessi nonché della polifunzionalità degli spazi disponibili e dei servizi offerti.
  524. Alla lettera b) del comma 5-sexies dell'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea, le parole: «15 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni di euro»;
   b) al numero 1), le parole: «per almeno il» sono sostituite dalle seguenti: «fino al»;
   c) al numero 2), le parole: «per non più del» sono sostituite dalle seguenti: «per almeno il».

  525. Il Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, di cui all'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, è incrementato di 34,5 milioni di euro per l'anno 2021. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al primo periodo tra le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, gli enti di ricerca e i collegi universitari di merito accreditati.
  526. Al fine di sostenere gli studenti fuori sede iscritti alle università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dai medesimi studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato.
  527. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 526, anche al fine di rispettare il tetto massimo di spesa, per il tramite delle università, prevedendo l'incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio riguardanti l'alloggio.
  528. Al fine di favorire la formazione dei giovani sul fenomeno delle mafie e formare figure altamente e professionalmente specializzate sugli strumenti di contrasto delle stesse, presso tre università statali, una del nord, una del centro e una del sud d'Italia, sono istituite sei borse di studio, per una spesa massima di 240.000 euro per l'anno 2021, per l'iscrizione a master interdisciplinari di primo o di secondo livello concernenti il tema della criminalità organizzata di stampo mafioso.
  529. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, sono individuati gli importi erogabili e le modalità di assegnazione delle borse di studio, nonché le università di cui al comma 528.
  530. Per l'attuazione del comma 528, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 240.000 euro per l'anno 2021.
  531. Al fine di promuovere e orientare le scelte professionali dei giovani verso le pubbliche amministrazioni e il lavoro pubblico, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituto un fondo, con una dotazione di 300.000 euro per l'anno 2021, gestito dal Dipartimento della funzione pubblica e destinato a finanziare cento borse di studio della durata di sei mesi per l'importo di 3.000 euro ciascuna, per lo sviluppo di progetti di studio e di ricerca e formazione lavoro di giovani meritevoli studenti universitari nelle aree giuridica, scientifico-tecnologica, economica e statistica, di età non superiore a venticinque anni.
  532. I progetti di studio e di ricerca di cui al comma 531, definiti anche in collaborazione con le istituzioni universitarie, sono finalizzati a sviluppare, anche dal punto di vista applicativo, le conoscenze teoriche acquisite durante il percorso di studi universitari e hanno per oggetto i temi inerenti all'organizzazione e al funzionamento delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, quelli connessi all'innovazione organizzativa, amministrativa e gestionale, alla digitalizzazione dei processi, al miglioramento delle modalità di erogazione dei servizi agli utenti, alla misurazione e valutazione della performance, al lavoro agile e alle relazioni istituzionali e internazionali.
  533. I giovani sono selezionati sulla base di un avviso pubblico predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca, che individua le modalità di presentazione delle domande, i requisiti di accesso e gli ambiti tematici di studio, di ricerca e di formazione. I progetti di ricerca e di formazione sul lavoro sono svolti presso le amministrazioni centrali che ne facciano richiesta, previa stipulazione di protocolli con il Dipartimento della funzione pubblica, e si concludono con la presentazione di un elaborato.
  534. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021.
  535. Al fine di provvedere alla copertura delle spese per interventi strutturali e di messa in sicurezza nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici di particolare valore storico-artistico che non sono di proprietà dello Stato e che ospitano conservatori musicali, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione di 7 milioni di euro per l'anno 2021. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui al precedente periodo.
  536. Per sostenere l'investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e al fine di promuovere l'inserimento di giovani neo-laureati nel sistema produttivo, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, ai soggetti pubblici e privati che sostengono finanziariamente, tramite donazioni effettuate nell'anno 2021 o nell'anno 2022, nella forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all'acquisizione di competenze manageriali, promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private come definite al comma 537, è concesso un credito d'imposta fino al 100 per cento per le piccole e micro imprese, fino al 90 per cento per le medie imprese e fino all'80 per cento per le grandi imprese dell'importo delle donazioni effettuate fino all'importo massimo di 100.000 euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente comma e dei commi da 537 a 539 e determinate le aliquote di fruizione del credito d'imposta di cui al primo periodo, al fine del rispetto del limite complessivo di spesa di cui al comma 539.
  537. Le iniziative formative di cui al comma 536 realizzate attraverso università pubbliche e private garantiscono almeno 60 crediti formativi universitari o 60 European credit transfer system o un volume di lavoro di apprendimento pari a 1.500 ore. Nei casi in cui i percorsi formativi siano erogati da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche o private diversi da quelli di cui al periodo precedente, devono essere in possesso degli accreditamenti ASFOR, EQUIS o AACSB e devono avere una durata complessiva non inferiore a 1.000 ore, di cui almeno 700 di formazione in aula, e comunque almeno il 30 per cento di stage con riferimento alla durata complessiva prevista per i percorsi formativi.
  538. Al fine di identificare i soggetti di cui ai commi 536 e 537, all'interno della sezione di attività economica 85 «Istruzione» del codice ATECO, l'Istituto nazionale di statistica istituisce la sottocategoria 85.43 «Istruzione post universitaria; formazione manageriale, master post lauream, master executive».
  539. Il beneficio di cui al comma 536 è riconosciuto nel limite di una maggiore spesa annua pari a 0,5 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023.
  540. Il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
  541. Al fine di sostenere la competitività del sistema della ricerca italiano a livello internazionale, il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 25 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra gli enti pubblici di ricerca secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e sono impiegate esclusivamente per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese connesse alle attività dei ricercatori stabilizzati.
  542. Al fine di consentire anche alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti disabili di cui all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento, a decorrere dall'anno accademico 2020/2021, i fondi per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni dell'AFAM sono incrementati di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021, ripartiti tra le varie istituzioni in rapporto al numero complessivo degli studenti disabili iscritti presso le stesse istituzioni, prevedendo anche l'inserimento di una figura di tutor accademico esperto in didattica musicale inclusiva e appositamente formato.
  543. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 273, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2021, di 2 milioni di euro per l'anno 2022 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
  544. Al fine di consentire la pubblicazione e la distribuzione del Rapporto annuale sulla situazione sociale del Paese è autorizzato un contributo di 300.000 euro per l'anno 2021 a favore della Fondazione Centro studi investimenti sociali – CENSIS.
  545. All'articolo 1, comma 381, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «750.000 euro per l'anno 2020» sono inserite le seguenti «e di 500.000 euro per l'anno 2021».
  546. Al fine di accelerare e di riqualificare la spesa per investimenti attraverso azioni di supporto tecnico alle amministrazioni comunali, le risorse di cui all'articolo 57, comma 2-novies, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono incrementate di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 in favore della Fondazione IFEL – Istituto per la finanza e l'economia locale, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
  547. Al fine di favorire la crescita e lo sviluppo sostenibile delle aree interne e marginali italiane, con particolare riguardo alle aree montane, e di contribuire al conseguimento degli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale e di equi rapporti sociali tra tutti i residenti nel territorio nazionale, l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani supporta gli enti locali, compresi in tali aree, con attività di studi, ricerche e formazione anche ai fini dell'accesso ai fondi europei. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021 in favore dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani.
  548. Al fine di rafforzare le misure di sostegno per la ricerca scientifica indicate nel Programma nazionale per la ricerca e di garantire lo sviluppo delle linee strategiche nel campo della ricerca scientifica coerenti con il programma quadro di ricerca e innovazione dell'Unione europea, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale per la ricerca, con una dotazione di 200 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 e di 50 milioni di euro per l'anno 2023. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al presente comma tra le università, gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca.
  549. Al fine di promuovere gli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito il Fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 250 milioni di euro per l'anno 2023, di 200 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al primo periodo tra le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti di ricerca.
  550. Il Ministero dell'università e della ricerca può avvalersi, con modalità definite mediante convenzione, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa–Invitalia per i servizi di supporto specialistico e le attività di analisi, di valutazione economica e finanziaria nonché per la verifica, il monitoraggio e il controllo connessi agli interventi nel settore della ricerca, con particolare riferimento alla programmazione strategica del Programma nazionale per la ricerca e dei progetti finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e tramite il Fondo per lo sviluppo e la coesione. Per le finalità di cui al presente comma è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
  551. Al fine di semplificare lo svolgimento delle attività di selezione e di valutazione dei programmi e dei progetti di ricerca nonché di valutazione dell'attuazione e dei risultati dei medesimi, il Ministero dell'università e della ricerca si avvale di esperti tecnico-scientifici e professionali, individuati singolarmente od organizzati in comitati o in commissioni, per le attività di analisi tecnico-scientifiche, finanziarie e amministrativo-contabili e per le conseguenti attività di verifica, monitoraggio e controllo. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, compresi quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, sono posti a carico, nel limite massimo del 7 per cento, delle risorse destinate al finanziamento dei programmi e dei progetti di ricerca. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle spese per il funzionamento e per i compensi relativi alle procedure di selezione e di valutazione dei progetti di ricerca del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Sono soppresse o abrogate le seguenti disposizioni:
   a) l'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268;
   b) l'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
   c) l'articolo 21, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

  552. Per consentire la prosecuzione del Programma nazionale di ricerche in Antartide (PNRA) e al fine di assicurare la partecipazione dell'Italia al Trattato antartico, firmato a Washington il 1o dicembre 1959, ai sensi di quanto disposto dall'articolo IX, paragrafo 2, del Trattato stesso, il Ministro dell'università e della ricerca con proprio decreto, a decorrere dall'anno 2021, assegna annualmente, agli enti pubblici di ricerca incaricati dell'attuazione del PNRA, un contributo di 23 milioni di euro. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati le modalità per l'approvazione e per l'aggiornamento del PNRA, i soggetti incaricati dell'attuazione del medesimo PNRA e i meccanismi di coordinamento tra le amministrazioni pubbliche interessate. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è abrogato. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, le parole: «del Programma nazionale di ricerche in Antartide,» sono soppresse. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al citato articolo 7 del decreto legislativo n. 204 del 1998.
  553. Il Ministero dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua i criteri e le modalità di iscrizione degli enti, istituzioni e organismi privati che svolgono, per finalità statutarie e senza scopo di lucro, attività di ricerca in una sezione, denominata «Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca» dell'Anagrafe nazionale delle ricerche, di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382. Possono iscriversi alla sezione di cui al primo periodo le fondazioni, le associazioni, gli organismi di ricerca e ogni altro soggetto di diritto privato senza scopo di lucro a eccezione delle università, degli enti universitari o comunque riconducibili all'attività di ricerca svolta in ambito universitario e degli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il Ministero dell'università e della ricerca rende consultabili, con accesso libero all'Anagrafe nazionale delle ricerche, le informazioni sui contributi a carico della finanza pubblica ricevuti dai soggetti iscritti nella sezione di cui al presente comma.
  554. Al fine di ampliare la conoscenza dei fenomeni e delle dinamiche economiche e sociali, con particolare riguardo alle aree territoriali con minor grado di sviluppo e alle conseguenze economiche e sociali dell'emergenza sanitaria da COVID-19, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un fondo denominato «Fondo per la ricerca in campo economico e sociale» con una dotazione di 8,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione dei progetti di ricerca e di attribuzione delle risorse attraverso una procedura selettiva, con bando pubblico annuale, riservata ai soggetti iscritti alla sezione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche di cui al comma 553.
  555. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca le risorse di cui al comma 556 sono ripartite tra le università che, sulla base di apposite convenzioni stipulate con la Fondazione per la ricerca scientifica termale – FoRST, attivano corsi di master di secondo livello in medicina clinica termale.
  556. Per l'attuazione del comma 555 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  557. Per l'anno 2021, al Ministero dell'università e della ricerca è assegnata la somma di 25 milioni di euro, che costituisce limite di spesa, al fine del trasferimento della stessa somma all'università degli studi di Roma «Tor Vergata» per la definizione dei contenziosi in essere, con i soggetti affidatari del progetto e dei lavori, connessi alla mancata realizzazione del complesso sportivo polifunzionale denominato «Città dello Sport».
  558. L'assegnazione della somma di cui al comma 557 avviene contestualmente al trasferimento da parte dell'università degli studi di Roma «Tor Vergata» in favore dell'Agenzia del demanio, del diritto di proprietà dell'area in cui insiste il complesso sportivo polifunzionale denominato «Città dello sport», nonché delle opere già realizzate unitamente ai progetti già sviluppati per la sua realizzazione, al fine di consentire il completamento delle opere ovvero la revisione dei progetti stessi. L'atto traslativo deve essere stipulato e trascritto, in ogni caso, entro il 31 marzo 2021.
  559. All'Agenzia del demanio è assegnata la somma di 3 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2023, ai fini della manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle opere realizzate e della messa in sicurezza dell'area trasferita, in vista del recupero funzionale delle opere realizzate.
  560. La convenzione tra l'università degli studi di Roma «Tor Vergata» e la società assegnataria dei lavori, stipulata il 23 ottobre 1987, deve ritenersi cessata, a tutti gli effetti, alla data di definizione dei contenziosi in essere.
  561. Al fine di potenziare l'attività sportiva di base nei territori per tutte le fasce della popolazione e di ottimizzare gli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria attraverso l'esercizio fisico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per il successivo trasferimento delle risorse al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021.
  562. Con decreto dell'autorità di governo competente in materia di sport sono individuati i criteri di gestione delle risorse del fondo di cui al comma 561.
  563. Al fine di supportare le attività organizzative e di sviluppo nel territorio nazionale, in particolare nella regione Lazio e nella città metropolitana di Roma capitale, relative ai Campionati europei di nuoto del 2022, aggiudicati a Roma, in considerazione del favorevole impatto turistico e sociale determinato da tale avvenimento internazionale anche in termini di gettito per l'erario statale, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare alla Federazione italiana nuoto, che può avvalersi di un comitato organizzatore. Le risorse di cui al presente comma sono utilizzate anche per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la partecipazione all'evento di atleti paralimpici.
  564. Al fine di implementare le attività di pianificazione e organizzazione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, al Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo sono destinati 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  565. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del comma 1 dell'articolo 4 della legge 29 luglio 1991, n. 243, per i professori e i ricercatori delle università non statali legalmente riconosciute, a decorrere dal 1o gennaio 2021, l'aliquota contributiva di finanziamento del trattamento di quiescenza è pari a quella in vigore, con i medesimi criteri di ripartizione, per le stesse categorie di personale in servizio presso le università statali. Restano acquisite alla gestione di riferimento e conservano la loro efficacia le contribuzioni versate per i periodi anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai maggiori oneri derivanti dalla differenza tra l'aliquota contributiva e l'aliquota di computo relativa ai trattamenti di quiescenza con riferimento al periodo 2016-2020, pari a euro 53.926.054 per l'anno 2021, si provvede mediante apposito trasferimento dal bilancio dello Stato all'ente previdenziale.
  566. È istituita la fondazione denominata «Fondazione per il futuro delle città», avente il compito di promuovere il progresso della ricerca e dell'alta formazione basata su soluzioni prevalentemente vegetali, al fine di garantire lo sviluppo del sistema produttivo nazionale in relazione alla transizione verde dell'Italia. A tale fine, la Fondazione instaura rapporti con organismi omologhi in Italia e assicura l'apporto di ricercatori italiani e stranieri operanti presso istituti italiani ed esteri di eccellenza.
  567. Lo statuto della Fondazione, concernente anche l'individuazione degli organi della medesima Fondazione, della loro composizione e dei loro compiti, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri dell'università e della ricerca, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze.
  568. Il patrimonio della Fondazione è costituito e incrementato da apporti dello Stato e di soggetti pubblici e privati; le attività della Fondazione, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati. Alla Fondazione possono essere concessi in uso, anche a titolo gratuito e con oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione a carico della stessa Fondazione, beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile dello Stato. La concessione in uso di beni di particolare valore artistico e storico è effettuata d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.
  569. Per l'istituzione e l'avvio dell'operatività della Fondazione è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 3 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023.
  570. Al fine di promuovere soluzioni vegetali per il futuro delle città mediante interventi di rimboschimento, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è incrementata di 3 milioni di euro per l'anno 2021.
  571. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale.
  572. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 473, 474 e 475 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della medesima legge è incrementato di 400.000 euro per l'anno 2021.
  573. Al fine di promuovere la cultura giuridica in materia di diritto penale internazionale e di tutela dei diritti umani, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da destinare a progetti di formazione di eccellenza. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'accesso alle risorse del fondo di cui al primo periodo, considerando come requisito prioritario lo svolgimento pluriennale di documentate attività di collaborazione, consulenza e cooperazione con organismi e istituzioni internazionali.
  574. Al fine di consentire al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo l'esercizio della facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali ai sensi dell'articolo 60 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021, di 15 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
  575. Al primo periodo del comma 3 dell'articolo 183 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «165 milioni di euro per l'anno 2020» sono aggiunte le seguenti: «, di 25 milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni di euro per l'anno 2022».
  576. Al comma 357 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «i quali compiono diciotto anni di età nel 2020» sono sostituite dalle seguenti: «i quali compiono diciotto anni di età nel 2020 e nel 2021» e dopo le parole: «di 190 milioni di euro per l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «e di 150 milioni di euro per l'anno 2021».
  577. Al primo periodo del comma 317 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, di 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023».
  578. Il Fondo per il funzionamento dei piccoli musei, di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2021, da destinare alla digitalizzazione del patrimonio nonché alla progettazione di podcast e di percorsi espositivi funzionali alla fruizione delle opere e alla predisposizione di programmi di didattica telematica (e-learning).
  579. Al fine di garantire l'accesso e la fruizione dei prodotti editoriali a tutte le categorie deboli, in particolare alle persone con disabilità visiva, anche attraverso eventi di sensibilizzazione, ricerca sull'accessibilità digitale, corsi di formazione e attività di consulenza, è assegnato un contributo aggiuntivo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 in favore della Fondazione Libri italiani accessibili (LIA). A decorrere dall'anno 2023 alla Fondazione di cui al primo periodo è riconosciuto un contributo pari a 300.000 euro annui.
  580. Al fine di assicurare le risorse necessarie a garantire agli aventi diritto un'adeguata remunerazione del prestito effettuato dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 132, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è incrementata di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
  581. Ai fini della celebrazione nazionale, nell'anno 2023, dell'ottavo centenario della prima rappresentazione del presepe, nonché di garantire la progettazione e la realizzazione di iniziative di rilievo e di risonanza internazionali in ambito artistico, culturale e sociale, sono stanziati 1.300.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 in favore del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, che istituisce un Comitato nazionale responsabile delle iniziative a cui le risorse sono destinate.
  582. In ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure restrittive adottate e allo scopo di razionalizzare gli interventi e le attività di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, l'Osservatorio nazionale per il patrimonio immateriale dell'UNESCO. A tale fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano indennità, compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese. Alle eventuali spese di funzionamento del predetto Osservatorio si provvede nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al secondo periodo.
  583. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 13, comma 2, secondo periodo, le parole: «400 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «640 milioni»;
   b) all'articolo 15, le parole: «30 per cento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento»;
   c) all'articolo 16:
    1) al comma 1, le parole: «30 per cento, elevata al 40 per cento nei casi previsti nel presente articolo,» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento»;
    2) il comma 2 è abrogato;
   d) all'articolo 19, comma 1, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento»;
   e) all'articolo 21:
    1) al comma 1, le parole: «I crediti d'imposta di cui alla presente sezione sono riconosciuti» sono sostituite dalle seguenti: «I crediti d'imposta di cui alla presente sezione, ad esclusione di quelli di cui agli articoli 15 e 19, sono riconosciuti»;
    2) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
   « 5-bis. Il Ministro, tenuto conto dell'andamento del mercato nel settore del cinema e dell'audiovisivo, può adottare, nel limite delle risorse individuate con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5, uno o più decreti ai sensi del comma 5 del presente articolo, anche in deroga alle percentuali previste per i crediti d'imposta di cui alla presente sezione e al limite massimo stabilito dal comma 1 del presente articolo».

  584. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 583. Nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di cui all'articolo 13 della legge 14 novembre 2016, n. 220.
  585. A decorrere dal 1o gennaio 2021, l'Istituto Luce Cinecittà Srl è trasformato nella società per azioni Istituto Luce Cinecittà Spa, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo all'Istituto Luce Cinecittà Srl alla medesima data.
  586. Le azioni dell'Istituto Luce Cinecittà Spa sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze. I diritti dell'azionista sono esercitati dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.
  587. L'Istituto Luce Cinecittà Spa è amministrato da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, di cui due designati dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dei quali con funzioni di presidente, designato d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, e tre, uno dei quali con funzioni di amministratore delegato, designati dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.
  588. Alla data del 1o gennaio 2021 di cui al comma 585, il capitale dell'Istituto Luce Cinecittà Spa è pari alla somma del netto patrimoniale risultante dal bilancio di chiusura dell'Istituto Luce Cinecittà Srl alla data del 31 dicembre 2020. Per l'anno 2021, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad aumentare il capitale sociale dell'Istituto Luce Cinecittà Spa di un importo pari a 10 milioni di euro.
  589. Per le fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno presentato il piano di risanamento, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché dell'articolo 1, commi 355 e 356, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, continuano ad applicarsi, fino all'approvazione del bilancio d'esercizio dell'anno 2021, le disposizioni del comma 3 del citato articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013 concernenti i contenuti inderogabili dei piani di risanamento, nonché gli obiettivi generali già definiti nelle azioni e nelle misure pianificate nei piani di risanamento e nelle loro successive integrazioni. Le fondazioni di cui al presente comma per le quali non sia stato raggiunto, entro l'esercizio 2021, il pareggio economico e il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario sono poste in liquidazione coatta amministrativa.
  590. Alla procedura di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, possono accedere anche le fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano già presentato un piano di risanamento ai sensi del medesimo articolo 11, nonché dell'articolo 1, commi 355 e 356, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. A tale fine le fondazioni interessate possono presentare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di risanamento triennale per il periodo 2021-2023, predisposto secondo le disposizioni di cui al citato articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013 e le linee guida adottate per la redazione dei piani di risanamento. Per l'attuazione del presente comma, il fondo di rotazione di cui al medesimo articolo 11, comma 6, del decreto-legge n. 91 del 2013 è incrementato, per l'anno 2021, di 40 milioni di euro e il finanziamento attribuibile a ciascuna delle fondazioni non può essere superiore alla quota di 20 milioni di euro. Per l'erogazione delle risorse si applicano le disposizioni del comma 7 del citato articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013. Per i piani di cui al presente comma, ai fini della definizione delle misure di cui alle lettere a) e c) del comma 1 del citato articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013, si fa riferimento rispettivamente al debito esistente alla data del 31 dicembre 2019 e alla dotazione organica in essere alla data del 31 dicembre 2019. Le fondazioni di cui al presente comma sono tenute a raggiungere il pareggio economico in ciascun esercizio e, entro l'esercizio finanziario 2023, il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario. Le fondazioni per le quali non sia stato presentato o non sia stato approvato un piano di risanamento nei termini stabiliti ovvero non sia stato raggiunto il pareggio economico in ciascun esercizio e, entro l'esercizio 2023, il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario sono poste in liquidazione coatta amministrativa.
  591. Ai fini del perfezionamento con le Agenzie fiscali delle transazioni di cui all'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ai piani di risanamento presentati dalle fondazioni ai sensi dei commi 589 e 590 del presente articolo si applica quanto disposto dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.
  592. Le funzioni del commissario straordinario di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022, al fine di proseguire l'attività di monitoraggio dei piani di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al comma 589 del presente articolo, e fino al 31 dicembre 2023, al fine di consentire la realizzazione delle attività concernenti l'approvazione e il monitoraggio dei nuovi piani di risanamento ove presentati in attuazione di quanto stabilito dal comma 590 del presente articolo. Il relativo incarico è conferito con le modalità di cui al citato articolo 11, commi 3 e 5, del decreto-legge n. 91 del 2013. A supporto delle attività del commissario straordinario, la Direzione generale spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo può conferire incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a persone di comprovata qualificazione professionale nella gestione amministrativa e contabile di enti ovvero nella pianificazione strategica della loro attività, entro il limite di spesa complessivo di 100.000 euro annui e per la durata massima di ventiquattro mesi e comunque con scadenza finale al 31 dicembre 2022, prorogabili per ulteriori dodici mesi, nel caso in cui le funzioni del commissario straordinario siano prorogate fino al 31 dicembre 2023.
  593. Ai fini dell'attuazione dei commi da 589 a 592 è autorizzata una spesa pari a 40,1 milioni di euro per l'anno 2021 e a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
  594. Il compenso del commissario straordinario di cui al comma 592 del presente articolo, nel limite massimo stabilito dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è posto a valere sulle risorse di bilancio delle fondazioni ammesse alla procedura di cui ai commi 589 e 590 del presente articolo.
  595. Il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con effetto dal periodo d'imposta relativo all'anno 2021, è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta. Negli altri casi, ai fini della tutela dei consumatori e della concorrenza, l'attività di locazione di cui al presente comma, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.
  596. Il comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è abrogato.
  597. All'articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
   « 4. Ai fini della tutela dei consumatori, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituita una banca di dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali. La banca di dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui al presente comma. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo i dati inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui al presente comma con i relativi codici identificativi regionali, ove adottati. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati e di acquisizione dei codici identificativi regionali nonché le modalità di accesso alle informazioni che vi sono contenute»;
   b) i commi 5 e 6 sono abrogati;
   c) al comma 7, dopo le parole: «strutture ricettive,» sono inserite le seguenti: «i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,» e le parole: «il codice identificativo» sono sostituite dalle seguenti: «i codici di cui al comma 4».

  598. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «, con esclusione dei servizi resi nell'ambito di contratti annuali o pluriennali per lo stazionamento» sono soppresse.
  599. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
   a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
   b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
   c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
   d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

  600. Le disposizioni del comma 599 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020.
  601. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 599 del presente articolo, il fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 79,1 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione dell'incremento di cui al primo periodo si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto degli effettivi incassi dell'anno 2019.
  602. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «imprese turistico-ricettive» sono inserite le seguenti: «, le agenzie di viaggio e i tour operator» e le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021».
  603. All'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la parola: «nonché» sono inserite le seguenti: «le imprese turistico-ricettive,» e dopo le parole: «per l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «e di 100 milioni di euro per l'anno 2021».
  604. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 79, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2021.
  605. Al fine di valorizzare e promuovere il territorio italiano, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da trasferire successivamente al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, da destinare all'erogazione di contributi a favore delle regioni e della province autonome di Trento e di Bolzano per l'organizzazione di gare sportive atletiche, ciclistiche e automobilistiche di rilievo internazionale che si svolgano nel territorio di almeno due regioni.
  606. Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, con proprio decreto, definisce le modalità di riparto delle risorse del fondo di cui al comma 605.
  607. Per le finalità di cui al comma 605 del presente articolo, all'articolo 9, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Per le gare atletiche, ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale che interessano il territorio di più regioni, l'autorizzazione è rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma del luogo di partenza, d'intesa con le altre regioni interessate, che devono rilasciare il nulla osta entro il termine di venti giorni antecedenti alla data di effettuazione della gara».

  608. Dopo il comma 1-ter dell'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è inserito il seguente:
   « 1-quater. Per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso, ai medesimi soggetti ivi previsti, nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano le disposizioni del comma 1-ter del presente articolo e del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui al citato articolo 1 della legge n. 198 del 2016, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

  609. Per gli anni 2021 e 2022, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici e alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani o periodici a rivendite situate nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite massimo di spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente comma sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.
  610. Per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta per i servizi digitali di cui all'articolo 190 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto, alle condizioni e con le modalità ivi previste, entro il limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente comma sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.
  611. Al comma 357 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «quotidiani» sono inserite le seguenti: «e periodici».
  612. Al fine di sostenere l'accesso delle famiglie a basso reddito ai servizi informativi, in via sperimentale per gli anni 2021 e 2022, ai nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente inferiore a 20.000 euro che beneficiano del voucher per l'acquisizione dei servizi di connessione alla rete internet in banda ultra larga e dei relativi dispositivi elettronici, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 1o ottobre 2020, è riconosciuto un contributo aggiuntivo, dell'importo massimo di 100 euro, sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di abbonamenti a quotidiani, riviste o periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il contributo è utilizzabile per acquisti effettuati on line ovvero presso gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, secondo le modalità operative stabilite ai sensi del comma 613.
  613. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui al comma 612 del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 1o ottobre 2020. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Sottosegretario di Stato con delega all'informazione e all'editoria, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione del comma 612.
  614. Allo scopo di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2 e di favorire il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti, attraverso il riciclo, ai fini di tutela ambientale e di promozione dell'economia circolare, di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, il contributo di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è esteso all'acquisto e allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva. Per l'esercizio finanziario 2021 le risorse di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate per un importo di 100 milioni di euro che costituisce limite di spesa.
  615. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità operative e le procedure per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come integrato dal comma 614 del presente articolo. Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, rimodula la ripartizione delle risorse da attribuire alle finalità di cui alla citata lettera c) del comma 1039, come integrato dal comma 614 del presente articolo, apportando le occorrenti variazioni di bilancio.
  616. Al fine di semplificare le procedure contabili di assegnazione delle risorse, tenendo conto dello stabile incremento delle entrate versate a titolo di canone di abbonamento alle radioaudizioni ai sensi degli articoli 1 e 3 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, a decorrere dal 1o gennaio 2021 le predette entrate sono destinate:
   a) quanto a 110 milioni di euro annui, al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, quale quota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Nel predetto Fondo confluiscono, altresì, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relative ai contributi in favore delle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale;
   b) per la restante quota, alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, ferme restando le somme delle entrate del canone di abbonamento già destinate dalla legislazione vigente a specifiche finalità, sulla base dei dati del rendiconto del pertinente capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato dell'anno precedente a quello di accredito.

  617. Le somme di cui al comma 616, lettere a) e b), non impegnate in ciascun esercizio possono essere impegnate nell'esercizio successivo.
  618. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui.
  619. A decorrere dal 1o gennaio 2021:
   a) il comma 292 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato. Conseguentemente, il comma 4 dell'articolo 21 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, riacquista efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 190 del 2014;
   b) i commi 160, 161 e 162 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono abrogati;
   c) al comma 163 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «del Fondo di cui alla lettera b) del comma 160» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

  620. All'articolo 239, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con i predetti decreti, le risorse di cui al comma 1 possono essere trasferite, in tutto o in parte, anche alle pubbliche amministrazioni e ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per la realizzazione di progetti di trasformazione digitale coerenti con le finalità di cui al comma 1».
  621. Per l'anno 2021, le attività dirette a garantire lo sviluppo, l'implementazione e il funzionamento della piattaforma di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, sono realizzate dalla competente struttura per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  622. Ai fini dell'attuazione del comma 4 dell'articolo 24 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, considerate le iniziative e le attività di singole pubbliche amministrazioni che comportano un incremento significativo del numero medio di accessi al secondo al sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), per assicurare la sostenibilità tecnica ed economica dello SPID, in deroga a quanto previsto dal comma 2-decies dell'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è corrisposta ai gestori dell'identità digitale un'indennità di architettura e di gestione operativa del sistema nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021. A tal fine è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2021. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste misure di compensazione, nel limite di spesa indicato, al fine di assicurare ai gestori gli importi dovuti a valere su eventuali risparmi di spesa resi disponibili per gli anni successivi; sono, altresì, previsti i criteri di attribuzione dell'indennità ai gestori dell'identità digitale basati su princìpi di proporzionalità rispetto al numero di identità digitali gestite da ciascuno dei gestori e i criteri di comunicazione, a scopo statistico, all'Agenzia per l'Italia digitale da parte delle singole pubbliche amministrazioni del numero di accessi annui ai servizi tramite il sistema di identità digitale.
  623. Al fine di ridurre il fenomeno del divario digitale e favorire la fruizione della didattica a distanza ai soggetti appartenenti a nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 20.000 euro annui, con almeno uno dei componenti iscritti a un ciclo di istruzione scolastico o universitario non titolari di un contratto di connessione internet o di un contratto di telefonia mobile, che si dotino del sistema pubblico di identità digitale (SPID), è concesso in comodato gratuito un dispositivo elettronico dotato di connettività per un anno o un bonus di equivalente valore da utilizzare per le medesime finalità.
  624. Il beneficio di cui al comma 623 è concesso ad un solo soggetto per nucleo familiare e nel limite complessivo massimo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021. A tal fine nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021, da trasferire successivamente al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale.
  625. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di accesso al beneficio di cui al comma 623.
  626. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 per realizzare iniziative, coordinate dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, volte a dare concreta attuazione alla partecipazione dell'Italia alla Conferenza sul futuro dell'Europa.
  627. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 54, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
   « 7-bis. Gli aiuti concessi in base a regimi approvati ai sensi del presente articolo e rimborsati prima del 30 giugno 2021 non sono presi in considerazione quando si verifica che il massimale applicabile non è superato.
   7-ter. Se l'aiuto è concesso sotto forma di agevolazioni fiscali, la passività fiscale in relazione alla quale è concessa l'agevolazione deve essere sorta entro il 30 giugno 2021 o entro la successiva data fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020»;
   b) dopo l'articolo 60 è inserito il seguente:
   «Art. 60-bis. – (Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti) – 1. Le regioni, le province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome, gli altri enti territoriali e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.12 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020, e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione e al presente articolo.
   2. Gli aiuti per contribuire ai costi fissi non coperti di cui al presente articolo sono concessi purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni:
   a) l'aiuto è concesso entro il 30 giugno 2021 e copre costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 30 giugno 2021;
   b) l'aiuto è concesso nel quadro di un regime a favore di imprese che subiscono, durante il periodo ammissibile di cui alla lettera a), un calo del fatturato di almeno il 30 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Il periodo di riferimento è un periodo del 2019, indipendentemente dal fatto che il periodo ammissibile ricada nell'anno 2020 o nell'anno 2021.
   3. Ai fini del presente articolo, per costi fissi si intendono quelli sostenuti indipendentemente dal livello di produzione; per costi variabili si intendono quelli sostenuti in funzione del livello di produzione; per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti dalle imprese durante il periodo ammissibile di cui al comma 2, lettera a), che non sono coperti dai ricavi dello stesso periodo considerati al netto dei costi variabili e che non sono coperti da altre fonti quali assicurazioni, eventuali altri aiuti di Stato e altre misure di sostegno. Ai fini del presente comma, le perdite risultanti dal conto economico durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti. Le svalutazioni sono escluse dal calcolo delle perdite ai sensi del presente comma. L'intensità di aiuto non può superare il 70 per cento dei costi fissi non coperti. Per le microimprese e le piccole imprese, ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, l'intensità di aiuto non può superare il 90 per cento dei costi fissi non coperti.
   4. Gli aiuti riconosciuti ai sensi del presente articolo possono essere concessi provvisoriamente sulla base delle perdite previste, mentre l'importo definitivo dell'aiuto è determinato dopo che le perdite sono state realizzate, sulla base di conti certificati o, con un'adeguata giustificazione fornita dallo Stato membro alla Commissione, sulla base di conti fiscali. La parte di aiuto che risulta erogata in eccedenza rispetto all'importo definitivo dell'aiuto stesso deve essere restituita.
   5. In ogni caso, l'importo complessivo dell'aiuto non può superare i 3 milioni di euro per impresa. L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, garanzie e prestiti, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 3 milioni di euro per impresa; tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
   6. Gli aiuti concessi per contribuire ai costi fissi non coperti di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili.
   7. La concessione degli aiuti di cui al presente articolo è subordinata all'adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;
   c) agli articoli 61, commi 1, 1-bis, alinea, 2, 3, 4, 6 e 7, 63, comma 2, e 64, comma 2, le parole: «da 54 a 60», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «da 54 a 60-bis»;
   d) all'articolo 61, comma 2, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021 o entro la successiva data fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020».

  628. L'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 14 giugno 1990, n. 158, l'articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, l'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, l'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e l'articolo 1, commi 670, lettera a), e 671, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recanti disposizioni in materia di imposta regionale sulla benzina per autotrazione, sono abrogati. Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte.
  629. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad adeguare la propria normativa alle disposizioni del comma 628.
  630. Ai fini del ristoro delle minori entrate delle regioni interessate è istituito un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 79,14 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  631. All'articolo 27, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La ritenuta di cui al primo periodo non si applica sugli utili corrisposti a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e a OICR, non conformi alla citata direttiva 2009/65/CE, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni».
  632. La disposizione di cui al comma 631 si applica agli utili percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  633. Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e da OICR, non conformi alla citata direttiva 2009/65/CE, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni.
  634. Al fine di provvedere agli oneri per i rimedi risarcitori di cui all'articolo 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, nei confronti di soggetti detenuti o internati, l'onere di cui all'articolo 9 del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117, è incrementato di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  635. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 426, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2021.
  636. Nel quadro della strategia complessiva volta a rafforzare la stabilità del sistema monetario e finanziario internazionale, la Banca d'Italia è autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2025 la durata dell'accordo di prestito multilaterale denominato New Arrangements to Borrow (NAB), di cui all'articolo 2, comma 13, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e all'articolo 13, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e a incrementare l'importo massimo del prestito erogabile fino a 13.797,04 milioni di diritti speciali di prelievo.
  637. Nel quadro della strategia complessiva volta a rafforzare la stabilità del sistema monetario e finanziario internazionale e al fine di rinnovare l'accordo di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, successivamente modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.19, la Banca d'Italia è autorizzata a stipulare con il Fondo monetario internazionale un nuovo accordo di prestito bilaterale, denominato Bilateral Borrowing Agreement, per un ammontare di 23 miliardi e 480 milioni di euro, con scadenza fissata al 31 dicembre 2023, estensibile di un anno fino al 31 dicembre 2024. A decorrere dalla data di acquisto di efficacia del prestito di cui al comma 636 del presente articolo, l'ammontare dell'accordo di prestito bilaterale di cui al presente comma si riduce a 10 miliardi e 115 milioni di euro.
  638. Nel quadro della strategia di sostegno ai Paesi più poveri e di risposta internazionale alla crisi pandemica ed economica, fermo restando l'accordo di prestito di cui all'articolo 13, comma 6-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, la Banca d'Italia è autorizzata a concedere un nuovo prestito nei limiti di 1 miliardo di diritti speciali di prelievo da erogare a tassi di mercato tramite il Poverty Reduction and Growth Trust, secondo le modalità concordate tra il Fondo monetario internazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.
  639. I rapporti derivanti dagli accordi di prestito di cui ai commi 636 e 637 sono regolati mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.
  640. Sui prestiti autorizzati dai commi 636, 637 e 638 è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per gli interessi maturati e, con riferimento ai prestiti di cui ai commi 636 e 637, la predetta garanzia si estende anche a eventuali rischi di cambio su tutte le posizioni di credito derivanti dall'esecuzione dei relativi accordi.
  641. Agli eventuali oneri derivanti dalle garanzie di cui al comma 640 del presente articolo si fa fronte a valere sulle risorse previste ai sensi dell'articolo 13, comma 6-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, nonché sulle risorse di cui all'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da versare per l'importo eventualmente necessario all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  642. Ai fini dell'attuazione del piano di azione in ottemperanza alla risoluzione n. 1325(2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (S/RES/1325), sulle donne, la pace e la sicurezza, e alle risoluzioni seguenti, comprese le azioni di promozione, monitoraggio e valutazione dello stesso piano nonché la formazione nel settore della mediazione e della prevenzione dei conflitti, e per le conseguenti azioni previste, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  643. Al fine di assicurare il riallineamento con gli obiettivi di finanziamento concordati a livello internazionale per l'aiuto pubblico allo sviluppo, il finanziamento annuale in favore dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo previsto dall'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, è incrementato di 9 milioni di euro per l'anno 2021.
  644. Al fine di assicurare l'adempimento delle obbligazioni internazionali, sono disposti i seguenti interventi:
   a) il contributo per la partecipazione italiana al bilancio dell'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe di cui alla legge 10 marzo 1982, n. 127, è rideterminato in 25,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. L'articolo 1, comma 983, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato;
   b) il contributo al Consiglio d'Europa di cui alla legge 23 luglio 1949, n. 433, è incrementato di 2,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021;
   c) il contributo al Fondo europeo per la gioventù di cui alla legge 31 marzo 1980, n. 140, è incrementato di 182.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021;
   d) il contributo per la partecipazione italiana alla European Peace Facility è determinato in 55.561.000 euro per l'anno 2021, in 68.561.000 euro per l'anno 2022, in 80.561.000 euro per l'anno 2023 e in 92.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

  645. Al fine di coordinare, attraverso la costituzione di un apposito tavolo istituzionale, le iniziative e la realizzazione degli interventi e delle opere necessari allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica previsto per l'anno 2025, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il tavolo istituzionale è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e ne fanno parte il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, il presidente della regione Lazio e il sindaco di Roma capitale, che possono delegare la loro partecipazione a propri rappresentanti, nonché due senatori e due deputati indicati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, sentiti i gruppi parlamentari. Il predetto tavolo definisce, anche sulla base delle proposte pervenute dalle amministrazioni interessate e delle intese tra la Santa Sede e lo Stato italiano, gli indirizzi nonché il piano degli interventi e delle opere necessari, da aggiornare e rimodulare su base almeno semestrale, sentite le competenti Commissioni parlamentari.
  646. Gli interventi e le opere di cui al comma 645, se realizzati in aree ubicate almeno parzialmente nel territorio della Santa Sede e almeno parzialmente di proprietà della stessa, sono subordinati alla definizione consensuale, mediante scambio di note tra la Santa Sede e lo Stato italiano, delle modalità per la loro attuazione.
  647. All'articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole «2,5 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «8,7 milioni di euro per l'anno 2021»;
   b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Alle attività all'estero del Commissariato di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 2010, n. 54. Il Commissariato è assistito da un Comitato di monitoraggio, composto da un membro, designato dal Presidente della Corte dei conti, in qualità di Presidente, e da un componente designato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da un componente designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Ai componenti del Comitato di monitoraggio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati».

  648. Per lo svolgimento delle votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, e del Consiglio generale degli italiani all'estero di cui alla legge 6 novembre 1989, n. 368, nonché per introdurre in via sperimentale modalità di espressione del voto in via digitale per lo svolgimento delle medesime votazioni, è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2021.
  649. All'articolo 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
   « 1. Al fine di sostenere il settore dei servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, nonché di mitigare gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, destinato:
   a) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2020, a compensare i danni subìti dalle imprese esercenti i servizi di cui all'alinea del presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, in ragione dei minori ricavi registrati, in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo del precedente biennio;
   b) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2021, al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1o gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti i servizi di cui all'alinea ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.
   2. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al comma 1. Relativamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, tali criteri, al fine di evitare sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono in ogni caso esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno».

  650. All'articolo 1, comma 114, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Una quota pari a 50 milioni di euro delle risorse autorizzate ai sensi del comma 113 è destinata al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, concernenti gli acquisiti di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3 e adibiti allo svolgimento del servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, effettuati a partire dal 1o gennaio 2018 anche mediante contratti di locazione finanziaria. Il contributo di cui al secondo periodo del presente comma è riconosciuto anche per gli acquisti effettuati senza provvedere alla radiazione per rottamazione dei veicoli a motorizzazione termica prevista dal primo periodo del presente comma».
  651. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1034, le parole: «Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo» sono sostituite dalle seguenti: «Entro trenta giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo»;
   b) al comma 1042, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
   c) dopo il comma 1042 è inserito il seguente:
   « 1042-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, il pagamento dell'imposta di cui al comma 1042 è effettuato secondo le classi e gli importi di cui alla seguente tabella:

CO2 g/km Imposta (euro)
191-210 1.100
211-240 1.600
241-290 2.000
Superiore a 290 2.500

»;
   d) ai commi da 1043 a 1045, le parole: «al comma 1042», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1042 e 1042-bis»;
   e) dopo il comma 1046 è inserito il seguente:
   «1046-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2021 il numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro dal veicolo per la determinazione del contributo di cui al comma 1031 e dell'imposta di cui al comma 1042-bis è quello relativo al ciclo di prova WLTP previsto dal regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1o giugno 2017, come riportato nel secondo riquadro al punto V.7 della carta di circolazione del veicolo medesimo. Nelle more del passaggio al nuovo ciclo di omologazione WLTP, ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al comma 1031 del presente articolo e al comma 1-bis dell'articolo 44 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nella carta di circolazione dei veicoli acquistati fino al 31 dicembre 2020 e immatricolati dal 1o gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021, si considera il valore di emissioni di anidride carbonica relativo al ciclo NEDC, secondo quanto stabilito con circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

  652. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica sono riconosciuti i seguenti contributi:
   a) per l'acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1o gennaio 2011, il contributo statale è parametrato al numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO2) emessi per chilometro (km) secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro:

CO2 (g/km) Contributo (euro)
0-20 2.000
21-60 2.000

   b) per l'acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo statale è parametrato al numero di g di CO2 emessi per km secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000 euro:

CO2 (g/km) Contributo (euro)
0-20 1.000
21-60 1.000

  653. I contributi di cui al comma 652 sono riconosciuti per i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica aventi un prezzo inferiore a quello previsto dal comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  654. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1o gennaio 2021 al 30 giugno 2021, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica, è riconosciuto un contributo di euro 1.500 per l'acquisto di un solo veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1o gennaio 2011, qualora il numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO2) emessi per chilometro (km) sia compreso tra 61 e 135 e sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro.
  655. Il contributo di cui al comma 654 è riconosciuto per i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica che siano omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e abbiano un prezzo, risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice, inferiore a 40.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
  656. I contributi di cui al comma 652 sono cumulabili con il contributo di cui al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nel caso in cui l'acquisto del veicolo di cui ai commi 652 e 654 sia subordinato al totale o parziale finanziamento dell'importo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e l'acquirente può in ogni caso estinguere o surrogare il finanziamento stesso in qualsiasi momento e senza penali.
  657. A chi acquista in Italia, a decorrere dal 1o gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021, veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo, all'alimentazione e all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino ad Euro 4/IV, secondo la seguente tabella:

Massa totale a terra (tonnellate) Veicoli esclusivamente elettrici Ibridi o alimentazione alternativa Altre tipologie di alimentazione
0-1,999
Con rottamazione 4.000 2.000 1.200
Senza rottamazione 3.200 1.200 800
2-3,299
Con rottamazione 5.600 2.800 2.000
Senza rottamazione 4.800 2.000 1.200
3,3-3,5
Con rottamazione 8.000 4.400 3.200
Senza rottamazione 6.400 2.800 2.000

  658. Ai fini dell'attuazione dei commi 652, 654 e 657 del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019.
  659. Per l'erogazione dei contributi di cui ai commi 652, 654 e 657 del presente articolo, il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato nella misura di 420 milioni di euro per l'anno 2021 quale limite di spesa secondo la seguente ripartizione:
   a) euro 120 milioni riservati ai contributi aggiuntivi per l'acquisto di autoveicoli compresi nelle fasce 0-20 g/km CO2 e 21-60 g/km CO2 di cui alle lettere a) e b) del comma 652;
   b) euro 250 milioni riservati ai contributi per l'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-135 g/km CO2 di cui al comma 654;
   c) euro 50 milioni riservati ai contributi per l'acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica previsti dal comma 657, di cui 10 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici.

  660. Per consentire una gestione della linea M1 della metropolitana di Brescia improntata ai criteri di efficienza ed economicità, anche al fine di accrescere la qualità dei servizi erogati, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
  661. All'articolo 1, comma 866, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «nonché alla riqualificazione elettrica» sono inserite le seguenti: «e, nei limiti del 15 per cento della dotazione del Fondo, alla riconversione a gas naturale dei mezzi a gasolio euro 4 ed euro 5».
  662. All'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 10-bis, al primo periodo, dopo le parole: «un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020» sono aggiunte le seguenti: «e di 68 milioni per l'anno 2021» e, al secondo periodo, dopo le parole: «nel limite di 5 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2020 e nel limite di 63 milioni di euro per l'anno 2021»;
   b) al comma 10-ter, dopo le parole: «nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «e nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021» e le parole: «nel periodo compreso tra il 1o febbraio 2020 e il 31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo compreso tra il 1o febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020».

  663. All'articolo 48, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021».
  664. All'articolo 88 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «e fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 30 aprile 2021»;
   b) al comma 2, le parole: «e 7 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e 35 milioni di euro per l'anno 2021».

  665. All'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: «di 50 milioni di euro per l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «e di 20 milioni di euro per l'anno 2021».
  666. In considerazione dei danni subìti dall'intero settore dei terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone a causa dell'insorgenza dell'epidemia di COVID-19 e al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la competitività e l'efficienza del settore del trasporto marittimo e del comparto crocieristico dei terminal portuali, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a compensare la riduzione dei ricavi conseguente al decremento di passeggeri sbarcati e imbarcati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.
  667. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione di cui al comma 666 del presente articolo alle imprese titolari di concessioni demaniali di cui agli articoli 6 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché all'articolo 36 del codice della navigazione. Tali criteri, al fine di evitare sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.
  668. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 666 e 667 del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  669. Al fine di garantire la continuità territoriale dell'area dello Stretto di Messina, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2021, di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 6 milioni di euro per l'anno 2023 per interventi di riqualificazione del porto di Reggio Calabria volti ad assicurare la mobilità dei passeggeri e ad agevolare i collegamenti con il porto di Messina.
  670. Al comma 18 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «del presente decreto» sono inserite le seguenti: «, nonché esclusivamente quelle ad uso pesca ed acquacoltura, rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata prima del 31 dicembre 2009,»;
   b) le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».

  671. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 al fine di sostenere le imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, nonché gli spedizionieri e gli operatori del trasporto multimodale limitatamente all'attività relativa ai trasporti ferroviari, per gli effetti economici subìti direttamente imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 registrati dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 in relazione alle attività effettuate nel territorio nazionale. A tale fine, le imprese di cui al primo periodo provvedono a rendicontare, entro il 15 marzo 2021, gli effetti economici subìti dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, secondo le modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2021. Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate alle imprese beneficiarie con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro il 30 aprile 2021.
  672. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 110, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la spesa di ulteriori 25 milioni di euro per l'anno 2021, di 19,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 21,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
  673. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la spesa di ulteriori 25 milioni di euro per l'anno 2021, di 19 milioni di euro per l'anno 2022 e di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
  674. L'efficacia delle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 672 e 673 del presente articolo è subordinata alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  675. Al fine di sostenere le imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e di merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subìti direttamente imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, registrati dal 1o gennaio 2021 al 30 aprile 2021, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034.
  676. Le imprese di cui al comma 675 del presente articolo procedono a rendicontare entro il 31 luglio 2021 gli effetti economici di cui al medesimo comma 675, secondo le modalità definite con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 4 dell'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  677. Le risorse complessivamente stanziate di cui al comma 675 sono assegnate alle imprese beneficiarie con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2021.
  678. L'erogazione delle risorse assegnate ai sensi del comma 677 del presente articolo è subordinata alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  679. Allo scopo di sostenere la ripresa del traffico ferroviario è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 a favore di Rete ferroviaria italiana Spa. Lo stanziamento di cui al primo periodo del presente comma è dedotto da Rete ferroviaria italiana Spa dai costi netti totali afferenti ai servizi del pacchetto minimo di accesso al fine di disporre, dal 1o gennaio 2021 al 30 aprile 2021, entro il limite massimo dello stanziamento di cui al medesimo primo periodo, una riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria fino al 100 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per i servizi ferroviari passeggeri non sottoposti a obbligo di servizio pubblico e per i servizi ferroviari merci. Il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura su cui applicare la riduzione di cui al secondo periodo del presente comma è determinato sulla base delle vigenti misure di regolazione definite dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  680. Eventuali risorse residue, nell'ambito di quelle di cui al comma 679, conseguenti anche a riduzioni dei volumi di traffico rispetto a quelli previsti dal piano regolatorio 2016-2021 e riferiti al periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 30 aprile 2021, sono destinate a compensare il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale delle minori entrate derivanti dal gettito del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nel medesimo periodo. Entro il 30 settembre 2021, Rete ferroviaria italiana Spa trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'Autorità di regolazione dei trasporti una rendicontazione sull'attuazione del comma 679 e del presente comma.
  681. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 luglio 1993, n. 238, dopo le parole: «i contratti di programma» sono inserite le seguenti: «e i contratti di servizio».
  682. Il comma 2-ter dell'articolo 9 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è abrogato.
  683. Previa sottoscrizione di apposito accordo di programma tra lo Stato, le regioni e le province autonome interessate, sono attribuiti alla regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione di quanto previsto all'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 1o aprile 2004, n. 111, tutti i servizi di trasporto ferroviario passeggeri interregionale indivisi attualmente svolti sulle direttrici Trieste-Venezia e Trieste-Udine-Venezia e alla regione Veneto le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione dei servizi ferroviari interregionali indivisi attualmente svolti sulla direttrice Bologna-Brennero.
  684. Entro il 31 dicembre 2021, la regione Veneto e la regione Friuli Venezia Giulia procedono all'affidamento dei servizi di cui al comma 683 e alla sottoscrizione dei relativi contratti di servizio, che costituiscono a tutti gli effetti servizi di interesse regionale.
  685. Per l'effettuazione dei servizi ferroviari interregionali sono assegnati 11.212.210 euro annui alla regione Veneto e 22.633.652 euro annui alla regione Friuli Venezia Giulia a decorrere dalla data effettiva di cessazione dell'esercizio delle funzioni da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del comma 687. A tale fine, le risorse disponibili nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono integrate di 3.906.278 euro annui a decorrere dall'anno 2021.
  686. Dalla data di decorrenza dell'affidamento dei servizi di cui al comma 683 del presente articolo, le risorse del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, già stanziate per interventi di rinnovo del materiale rotabile ferroviario, sono assegnate alla regione Veneto per 11.042.500 euro per l'anno 2021, 15.859.375 euro per l'anno 2022, 21.875.000 euro per l'anno 2023, 22.649.375 euro per l'anno 2024 e 4.375.000 euro per l'anno 2025 e alla regione Friuli Venezia Giulia per 14.197.500 euro per l'anno 2021, 20.390.625 euro per l'anno 2022, 28.125.000 euro per l'anno 2023, 29.120.625 euro per l'anno 2024 e 5.625.000 euro per l'anno 2025.
  687. II Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di garantire la continuità del servizio, provvede ad assicurare la continuità dei collegamenti interregionali di cui al comma 683, nel limite delle risorse destinate allo scopo, fino all'affidamento dei servizi di cui al comma 684 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
  688. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularità, e di assicurare la continuità del diritto alla mobilità, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché di mitigare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il contributo previsto dall'articolo 1, commi 124 e 125, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è riconosciuto per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania fino al 31 dicembre 2022, nel limite delle risorse disponibili. A tale fine è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 126 dell'articolo 1 della citata legge n. 160 del 2019.
  689. Per le medesime finalità di cui al comma 688 del presente articolo, all'articolo 1, comma 125, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera c), le parole: «non superiore a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 25.000 euro»;
   b) alla lettera d), le parole: «non superiore a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 25.000 euro».

  690. Entro il 30 giugno 2021, in attuazione del principio di leale collaborazione, la Commissione paritetica per l'attuazione dello statuto della Regione siciliana determina, avvalendosi degli studi e delle analisi di amministrazioni ed enti statali e di quelli elaborati dalla medesima Regione, elabora stime economiche e finanziarie sulla condizione di insularità della medesima Regione.
  691. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è riconosciuto, nel limite di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e nel limite di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, alle medesime condizioni previste dal citato comma 1057, anche per gli acquisti di cui al medesimo comma effettuati negli anni dal 2021 al 2026.
  692. Al fine di riconoscere l'erogazione del buono mobilità per il rimborso degli acquisti dei beni e servizi di cui all'articolo 2, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, effettuati dal 4 maggio 2020 al 2 novembre 2020, il fondo denominato «Programma sperimentale buono mobilità», di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, del citato decreto-legge n. 111 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021.
  693. Alle medesime finalità di cui al comma 692 del presente articolo sono destinate le risorse derivanti dal mancato o parziale utilizzo, alla data del 5 dicembre 2020, dei buoni mobilità erogati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, terzo periodo, del decreto- legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.
  694. Alla conclusione delle procedure di assegnazione delle risorse di cui ai commi 692 e 693 del presente articolo, le eventuali disponibilità sono destinate, per l'anno 2021, alla finalità di cui all'articolo 2, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.
  695. All'onere derivante dal comma 692 del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse già iscritte a legislazione vigente sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'esercizio finanziario 2021, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30
  696. Al comma 4 dell'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'immatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è effettuata su presentazione di un titolo di proprietà e di un certificato attestante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o da uno degli enti o delle associazioni abilitati indicati dall'articolo 60. In caso di nuova immatricolazione di veicoli che sono già stati precedentemente iscritti al Pubblico registro automobilistico e cancellati d'ufficio o su richiesta di un precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di contributi statali alla rottamazione, il richiedente ha facoltà di ottenere le targhe e il libretto di circolazione della prima iscrizione al Pubblico registro automobilistico, ovvero di ottenere una targa del periodo storico di costruzione o di circolazione del veicolo, in entrambi i casi conformi alla grafica originale, purché la sigla alfa-numerica prescelta non sia già presente nel sistema meccanografico del Centro elaborazione dati della Motorizzazione civile e riferita a un altro veicolo ancora circolante, indipendentemente dalla difformità di grafica e di formato di tali documenti rispetto a quelli attuali rispondenti allo standard europeo. Tale facoltà è concessa anche retroattivamente per i veicoli che sono stati negli anni reimmatricolati o ritargati, purché in regola con il pagamento degli oneri dovuti. Il rilascio della targa e del libretto di circolazione della prima iscrizione al Pubblico registro automobilistico, nonché il rilascio di una targa del periodo storico di costruzione o di circolazione del veicolo sono soggetti al pagamento di un contributo, il cui importo e i cui criteri e modalità di versamento sono stabiliti con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I proventi derivanti dal contributo di cui al periodo precedente concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica».
  697. Al fine di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione nell'ambito dei trasporti e facilitare la diffusione della mobilità elettrica non solo nell'ambito urbano, i concessionari autostradali provvedono a dotare le tratte di propria competenza di punti di ricarica di potenza elevata, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 2), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, garantendo che le infrastrutture messe a disposizione consentano agli utilizzatori tempi di attesa per l'accesso al servizio non superiori a quelli offerti agli utilizzatori di veicoli a combustione interna. I concessionari autostradali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono a pubblicare le caratteristiche tecniche minime delle soluzioni per la ricarica di veicoli elettrici da installare sulle tratte di propria competenza e, nel caso in cui entro centottanta giorni non provvedano a dotarsi di un numero adeguato di punti di ricarica, consentono a chiunque ne faccia richiesta di candidarsi all'installazione delle suddette infrastrutture all'interno delle tratte di propria competenza. In tali casi il concessionario è tenuto a pubblicare, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, una manifestazione di interesse volta a selezionare l'operatore sulla base delle caratteristiche tecniche della soluzione proposta, delle condizioni commerciali che valorizzino l'efficienza, la qualità e la varietà dei servizi nonché dei modelli contrattuali idonei ad assicurare la competitività dell'offerta in termini di qualità e disponibilità dei servizi.
  698. Al fine di promuovere nuovi sistemi di mobilità sostenibile, attraverso la definizione di processi di ottimizzazione della logistica in ambito urbano, alle microimprese e piccole imprese, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che svolgono attività di trasporto merci urbano di ultimo miglio, nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2021, è riconosciuto un credito d'imposta annuo nella misura massima del 30 per cento delle spese sostenute e documentate per l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita fino ad un importo massimo annuale di 2.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta di cui al presente comma, anche con riguardo all'ammontare del credito d'imposta spettante. Al fine di incentivare l'uso di cargo bike a pedalata assistita nel trasporto merci urbano, all'articolo 50, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I velocipedi a pedalata assistita possono essere dotati di un pulsante che permetta di attivare il motore anche a pedali fermi, purché con questa modalità il veicolo non superi i 6 km/h.».
  699. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 698 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  700. Al fine di fare fronte ai danni causati dagli eventi alluvionali verificatisi negli anni 2019 e 2020, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare alla realizzazione degli interventi urgenti e alla ricognizione dei fabbisogni previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e), del citato codice, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito, per l'anno 2021, un apposito fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile. Alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al secondo periodo si provvede con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  701. Per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico, compresi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e i soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile possono, sulla base della ricognizione e del riparto di cui al comma 703, e nel limite delle risorse assegnate, fare ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, con durata non superiore al 31 dicembre 2021, di personale di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura degli interventi.
  702. Per le finalità di cui al comma 701, i soggetti ivi indicati inviano i propri fabbisogni di personale al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per il successivo riparto, tra i medesimi soggetti, delle risorse finanziarie disponibili, nel limite massimo dell'importo di cui al comma 704. Al riparto si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile.
  703. Per l'individuazione del personale di cui al comma 701, le amministrazioni pubbliche possono attingere alle graduatorie vigenti anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. Il personale assunto mediante attingimento da graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato vigenti, in caso di chiamata derivante dallo scorrimento della rispettiva graduatoria, non perde il diritto all'assunzione a tempo indeterminato, che è automaticamente posticipata alla data di scadenza del contratto a tempo determinato.
  704. Per l'attuazione dei commi da 701 a 703 è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di euro 35 milioni per l'anno 2021.
  705. Al fine di adeguare la tariffa relativa alla revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del comma 12 del citato articolo 80, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modifica la tariffa prevista dall'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti 2 agosto 2007, n. 161, aumentandola di un importo pari a 9,95 euro.
  706. A titolo di misura compensativa dell'aumento di cui al comma 705, per i tre anni successivi alla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma, è riconosciuto un buono, denominato «buono veicoli sicuri», ai proprietari di veicoli a motore che nel medesimo periodo temporale sottopongono il proprio veicolo e l'eventuale rimorchio alle operazioni di revisione di cui all'articolo 80, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il buono può essere riconosciuto per un solo veicolo a motore e per una sola volta. L'importo del buono è pari a 9,95 euro. Il buono di cui al presente comma è riconosciuto nel limite delle risorse di cui al comma 707 del presente articolo. Il Ministro delle infrastrutture e trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di attuazione del presente comma.
  707. Ai fini di cui al comma 706, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasponi, è istituito un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  708. All'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
   «Ai fini dell'applicazione del primo comma, una nave si considera adibita alla navigazione in alto mare se ha effettuato nell'anno solare precedente o, in caso di primo utilizzo, effettua nell'anno in corso, un numero di viaggi in alto mare superiore al 70 per cento. Per viaggio in alto mare si intende il tragitto compreso tra due punti di approdo durante il quale è superato il limite delle acque territoriali, calcolato in base alla linea di bassa marea, a prescindere dalla rotta seguita. I soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell'imposta attestano la condizione della navigazione in alto mare mediante apposita dichiarazione. La dichiarazione deve essere redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e deve essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere riportati dall'importatore nella dichiarazione doganale. I soggetti che dichiarano una percentuale determinata provvisoriamente, sulla base dell'uso previsto della nave, verificano, a conclusione dell'anno solare, la sussistenza della condizione dell'effettiva navigazione in alto mare».

  709. All'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
   « 3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo si applicano anche a chi effettua operazioni senza addebito d'imposta in mancanza della dichiarazione di cui all'articolo 8-bis, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché al cessionario, committente o importatore che rilascia la predetta dichiarazione in assenza dei presupposti richiesti dalla legge.
   3-ter. È punito con la sanzione prevista al comma 3 chi, in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dichiara all'altro contraente o in dogana la sussistenza della condizione dell'effettiva navigazione in alto mare relativa all'anno solare precedente, ai sensi dell'articolo 8-bis, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»;
   b) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
   « 4-ter. È punito con la sanzione prevista al comma 3 il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni di cui all'articolo 8-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione di cui all'articolo 8-bis, terzo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972».

  710. La dichiarazione resa dall'utilizzatore, in relazione all'effettivo utilizzo nel territorio dell'Unione europea delle prestazioni di servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine di imbarcazioni da diporto, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto dovuta su tali prestazioni ai sensi dell'articolo 7-sexies, comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ed è trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture relative alla prestazione del servizio. Gli utilizzatori che dichiarano una percentuale determinata provvisoriamente, sulla base dell'uso previsto dell'imbarcazione, verificano, a conclusione dell'anno solare, la sussistenza della condizione dell'effettivo utilizzo del servizio nel territorio dell'Unione europea e integrano, entro il primo mese dell'anno successivo, la dichiarazione. Il prestatore emette la nota di variazione in relazione alla maggiore o alla minore imposta dovuta ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza applicazione di sanzioni e interessi. In caso di dichiarazione mendace, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate recupera nei confronti dell'utilizzatore la differenza tra l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base all'effettivo utilizzo del servizio di cui al primo periodo del presente comma nel territorio dell'Unione europea e l'imposta indicata in fattura in base alla dichiarazione mendace, irroga all'utilizzatore la sanzione amministrativa pari al 30 per cento della differenza medesima e intima il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Il prestatore che effettua le prestazioni di cui al primo periodo del presente comma senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione prevista dal medesimo primo periodo, è responsabile dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in relazione all'effettivo utilizzo dei servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine relativi alle imbarcazioni da diporto nel territorio dell'Unione europea nonché delle eventuali sanzioni e interessi.
  711. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati il modello per la presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il modello per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 710 del presente articolo, nonché stabiliti i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 708 a 710 del presente articolo. Entro centoventi giorni dall'adozione del provvedimento di cui al primo periodo del presente comma, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni di navigazione in alto mare per dispensare l'operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle medesime dichiarazioni nonché delle ricevute di presentazione.
  712. Le disposizioni di cui ai commi 708, 709 e 710 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo all'adozione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 711.
  713. A causa delle restrizioni alla circolazione di beni e persone imposte per limitare la diffusione del virus SARS-CoV-2, per l'anno 2020 si considerano compagnie aeree che effettuano prevalentemente trasporti internazionali quelle che, ai sensi dell'articolo 8-bis, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rispettavano tale requisito con riferimento all'anno 2019.
  714. Al fine di mitigare gli effetti economici sull'intero settore aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016, si applicano anche in relazione ai trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui al comma 300 del presente articolo, richiesti dalle imprese di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Agli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 88,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
  715. Per le medesime finalità di cui al comma 714, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021, destinato alla compensazione:
   a) nel limite di 450 milioni di euro, dei danni subiti dai gestori aeroportuali in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall'Ente nazionale dell'aviazione civile;
   b) nel limite di 50 milioni di euro, dei danni subiti dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall'Ente nazionale dell'aviazione civile.

  716. Ai fini della determinazione del contributo riconoscibile alle imprese beneficiarie di cui al comma 715, si tiene conto dei minori ricavi e dei maggiori costi direttamente imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 registrati nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 gennaio 2021 rispetto a quelli registrati nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2019 e il 31 gennaio 2020 relativamente ai servizi offerti, nonché, al fine di evitare sovracompensazioni:
   a) delle riduzioni di costi registrate nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 gennaio 2021 rispetto al periodo compreso tra il 23 febbraio 2019 e il 31 gennaio 2020, dovuti all'accesso agli ammortizzatori sociali, nonché delle altre misure di sostegno di natura pubblica finalizzate a mitigare gli effetti economici causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;
   b) degli eventuali importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.

  717. Alle imprese beneficiarie può essere riconosciuto un contributo fino al 100 per cento del pregiudizio subìto e determinato ai sensi del comma 716. Nel caso in cui il totale dei contributi riconoscibili alla generalità delle imprese beneficiarie sia complessivamente superiore alle risorse stanziate ai sensi del comma 715, l'entità della quota di contributo assegnata a ciascuna impresa beneficiaria è determinata in modo proporzionale al contributo riconoscibile alla stessa impresa rispetto al totale dei contributi riconoscibili e, comunque, nel limite massimo del 20 per cento delle risorse indicate al medesimo comma 715.
  718. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2021, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i contenuti, il termine e le modalità di presentazione delle domande di accesso al contributo, nonché i criteri di determinazione e di erogazione del contributo. Il parere delle Commissioni parlamentari è reso entro sette giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dall'acquisizione del parere.
  719. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 715 a 717 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  720. Nelle more del perfezionamento della procedura di autorizzazione di cui al comma 719, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a erogare, a titolo di anticipazione, un importo non superiore a 315 milioni di euro alle imprese aventi i requisiti di cui al comma 715, lettera a), che ne facciano richiesta, nonché un importo non superiore a 35 milioni di euro alle imprese aventi i requisiti di cui al comma 715, lettera b), che ne facciano richiesta. L'anticipazione, comprensiva di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente alla data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, è restituita, entro il 15 dicembre 2021, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, in caso di mancato perfezionamento della procedura di autorizzazione entro il termine del 30 novembre 2021. In caso di perfezionamento della procedura di autorizzazione con esito positivo, non si dà luogo alla restituzione dell'anticipazione né al pagamento degli interessi e l'importo resta acquisito definitivamente dai beneficiari.
  721. All'articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «A seguito dell'affidamento di cui al comma 4 del presente articolo, la società Autobrennero Spa provvede al trasferimento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse accantonate in regime di esenzione fiscale fino alla data del predetto affidamento nel fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, mediante versamenti rateizzati di pari importo, da effettuare entro l'anno 2028. La società Autobrennero Spa provvede al versamento delle rate entro il 15 dicembre di ciascuno degli anni successivi a quello di effettuazione dell'affidamento di cui al comma 4 del presente articolo. Le risorse versate dalla società Autobrennero Spa sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e trasferite alla società Rete ferroviaria italiana Spa».
  722. Al comma 4 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «entro il 29 dicembre 2020 e il versamento degli importi dovuti per l'anno 2020 e per gli anni precedenti dal concessionario subentrante della predetta infrastruttura ai sensi del comma 3 è effettuato entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2021 e il versamento degli importi dovuti per l'anno 2020 e per gli anni precedenti dal concessionario subentrante della predetta infrastruttura ai sensi del comma 3 è effettuato per il 50 per cento entro il 30 giugno 2021 e per il restante 50 per cento entro il 30 aprile 2022». Ai relativi oneri, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
  723. Nelle more dell'adeguamento a quattro corsie della piattaforma stradale e della messa in sicurezza della strada statale n. 4 – via Salaria nel tratto compreso tra il chilometro 56 e il chilometro 64, la società ANAS Spa è autorizzata a effettuare gli interventi urgenti di messa in sicurezza del tratto compreso tra il chilometro 58 e il chilometro 62, per l'importo di euro 2 milioni per l'anno 2021, utilizzando, a tale fine, le risorse già destinate, nell'ambito del contratto di programma, alla realizzazione del piano di potenziamento e riqualificazione della strada statale n. 4 – via Salaria tra il chilometro 56 e il chilometro 64.
  724. Alla realizzazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza di cui al comma 723 del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e già assegnate alla società ANAS Spa per la realizzazione del piano di potenziamento e riqualificazione della strada statale n. 4 – via Salaria nel tratto compreso tra il chilometro 56 e il chilometro 64.
  725. All'articolo 17-septies, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da: «partecipa al cofinanziamento» fino a: «dei progetti» sono sostituite dalle seguenti: «finanzia le spese sostenute per l'acquisto e per l'installazione degli impianti nell'ambito dei progetti».
  726. All'articolo 8 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
   « 5-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di alimentazione della PUN da parte dei gestori delle infrastrutture pubbliche e delle infrastrutture private ad accesso pubblico obbligati a conferire alla PUN il set minimo di dati e informazioni previsti dal PNire».

  727. All'articolo 57, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «in coerenza con i propri strumenti di pianificazione» sono sostituite dalle seguenti: «in coerenza con gli strumenti di pianificazione regionali e comunali».
  728. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
  729. Il fondo di cui al comma 728 è finalizzato alla parziale copertura dei costi sostenuti dalle Autorità di sistema portuale per la rimozione delle navi, delle navi abbandonate e dei relitti, fino a un massimo del 50 per cento dei predetti costi, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 732.
  730. Una quota del fondo di cui al comma 728, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, è destinata alla rimozione, alla demolizione e alla vendita, anche solo parziale, di navi e galleggianti, compresi i sommergibili, radiati dalla Marina militare presenti nelle aree portuali militari di Augusta, Taranto e La Spezia, per i quali la Marina militare resta autorità competente.
  731. Per le finalità di cui al comma 729, le Autorità di sistema portuale sono autorizzate a sostenere i costi necessari, anche istruttori, per provvedere alla rimozione delle navi, delle navi abbandonate e dei relitti, ferma restando ogni iniziativa utile al loro contenimento, in particolare quando vi siano le condizioni per la vendita della nave ai fini del successivo reimpiego. Sia nel caso di vendita sia nel caso di demolizione si provvede ai sensi dell'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e nel rispetto degli articoli 12, 13 e 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013.
  732. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa limitatamente ai criteri e alle modalità di applicazione del comma 730 del presente articolo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attribuzione delle risorse di cui al comma 728 del presente articolo, di notificazione all'eventuale proprietario, di pubblicità dell'avvio delle procedure, di ripartizione dei ricavi realizzati dal vincitore di gara con la vendita, anche dei soli rottami ricavati dalla demolizione, ferme restando le disposizioni dell'articolo 73 del codice della navigazione.
  733. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2021.
  734. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare, a titolo di ristoro, alle città portuali che hanno subìto perdite economiche a seguito del calo del turismo crocieristico prodotto dalla pandemia di COVID-19.
  735. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i criteri e le modalità di riparto del Fondo in ragione della riduzione del numero dei passeggeri.
  736. Al fine di potenziare la gestione e il funzionamento dei parchi nazionali già costituiti, nonché di garantire il funzionamento dei nuovi parchi nazionali da costituire, le risorse di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono incrementate di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
  737. Al fine di garantire il funzionamento delle aree marine protette e dei parchi sommersi di cui al comma 10 dell'articolo 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
  738. Al fine di promuovere la tutela e la valorizzazione delle aree nazionali protette e delle altre aree riconosciute in ambito internazionale per il particolare pregio naturalistico, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 per la prosecuzione del programma di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.
  739. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 1o giugno 2002, n. 120, è ridotta di 2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2023.
  740. Al fine di tutelare gli ecosistemi marini, all'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera ee-septies) è aggiunta la seguente:
   « ee-octies) Isole Cheradi e Mar Piccolo, da istituire anche separatamente».

  741. Per l'istituzione delle aree di cui al comma 740 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021. Alle relative spese di funzionamento si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  742. All'articolo 1, comma 103, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2020, nonché di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».
  743. Al fine di valutare la natura ecosostenibile dei progetti di investimento pubblici o privati, in coerenza con il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il «Sistema volontario di certificazione ambientale per la finanza sostenibile» cui ciascun soggetto, pubblico o privato, può accedere su base volontaria.
  744. Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti, in via sperimentale, indicatori volti a misurare il grado di sostenibilità ambientale e la natura ecosostenibile dei progetti pubblici e privati di investimenti nonché le modalità di calcolo degli stessi, in relazione agli obiettivi di cui al citato regolamento (UE) 2020/852 e tenuto conto dei criteri di vaglio tecnico adottati dalla Commissione europea in materia, in coerenza con gli indirizzi adottati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica ai sensi dell'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Con la medesima delibera, al fine di garantire omogeneità e qualità del dato e di evitare costi di conformità eccessivamente onerosi per gli operatori economici, sono definite le modalità di accesso al sistema di certificazione da parte dei soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento agli istituti di credito e finanziari, nonché i dati da fornire necessari al calcolo degli indicatori e le modalità di inserimento degli stessi mediante specifica piattaforma informatica.
  745. Al fine di esaminare le richieste e rilasciare la relativa certificazione ambientale, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Comitato per la finanza ecosostenibile composto da tre esperti designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzioni di presidente, da due esperti nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzione di vicepresidente, e da due esperti nominati dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con funzioni di segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di funzionamento del Comitato, compresi i compensi per i componenti e gli oneri di funzionamento dello stesso.
  746. Al fine dell'attuazione dei commi 743, 744 e 745 del presente articolo è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 1o giugno 2002, n. 120, è ridotta di 500.000 euro annui decorrere dall'anno 2021.
  747. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, le parole: «non superiore allo 0,5% annuo» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore al 2% annuo».
  748. Al fine di assicurare al Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela dell'ambiente marino e costiero di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, all'articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e all'articolo 135 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  749. Al fine di sostenere e velocizzare le attività istruttorie poste in essere dalla Commissione tecnica per la valutazione dell'impatto ambientale e la valutazione d'impatto strategica e dalla Commissione tecnica PNIEC di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dalla Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale – IPPC di cui all'articolo 8-bis del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale, mediante specifica convenzione, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  750. Per le finalità di cui al comma 749 è autorizzata la spesa di 3 milioni di per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
  751. Al fine di garantire l'implementazione delle funzioni di monitoraggio che il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, nell'ottica dell'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali, deve garantire in maniera omogenea in tutto il territorio nazionale, le risorse destinate all'attuazione dei programmi previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, sono incrementate di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
  752. Al fine di garantire l'attuazione del principio di risparmio dell'acqua attraverso la promozione della misurazione individuale dei consumi, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo denominato «Fondo per la promozione dell'uso consapevole della risorsa idrica» con una dotazione pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinato all'effettuazione, in collaborazione con l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, di campagne informative per gli utenti del servizio idrico integrato. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo del Fondo di cui al presente comma.
  753. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per l'approvvigionamento idrico dei comuni delle isole minori con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. Il riparto delle risorse di cui al primo periodo in favore dei predetti comuni è effettuato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2021, in proporzione alle spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto e l'approvvigionamento dell'acqua, come certificate dai comuni interessati entro il 31 gennaio 2021.
  754. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e la conseguente assegnazione al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il fondo di cui al presente comma è destinato al finanziamento di iniziative di promozione e di attrazione degli investimenti nelle isole minori.
  755. È istituito, presso il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari di cui all'articolo 174-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il centro nazionale di accoglienza degli animali confiscati ai sensi della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e sottoposti a particolari forme di protezione in attuazione di convenzioni e accordi internazionali. A tal fine è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la stipula di una convenzione con il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari per la gestione del centro nazionale di accoglienza di cui al periodo precedente.
  756. Gli animali sottoposti a sequestro a opera dell'autorità giudiziaria restano nella custodia giudiziaria dei proprietari con oneri a carico dei medesimi proprietari fino all'eventuale confisca degli animali stessi.
  757. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per il recupero della fauna selvatica, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2021. Il Fondo è destinato al fine di sostenere l'attività di tutela e cura della fauna selvatica svolta dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, il cui statuto preveda finalità di tutela e cura della fauna selvatica e che gestiscano centri per la cura e il recupero della fauna selvatica ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, con particolare riferimento alle specie faunistiche di interesse comunitario di cui alle direttive 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro della salute, sono definite le modalità di utilizzo del Fondo di cui al presente comma.
  758. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'elenco dei centri per il recupero della fauna selvatica operanti nel rispettivo territorio e afferenti alle associazioni di cui al comma 757.
  759. Al fine di realizzare progetti pilota di educazione ambientale destinati a studenti degli istituti comprensivi delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, site nei comuni che ricadono nelle zone economiche ambientali di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nelle riserve MAB-UNESCO e nei siti naturalistici dichiarati dall'UNESCO patrimonio dell'umanità, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al periodo precedente. Alle attività previste dal presente comma, comprese quelle che coinvolgono i docenti scolastici, si provvede nel limite delle risorse del fondo di cui al primo periodo, oltre che nei limiti delle disponibilità del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica interessata.
  760. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati nelle zone economiche ambientali di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è promosso il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari, primari e riutilizzabili di cui, rispettivamente, alle lettere b) ed e) del comma 1 dell'articolo 218 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  761. Agli utilizzatori di cui alla lettera s) del comma 1 dell'articolo 218 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, aventi la sede operativa all'interno di una zona economica ambientale e che introducono per la vendita il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi di cui al comma 760 del presente articolo è riconosciuto, in via sperimentale, un contributo economico a fondo perduto pari alla spesa sostenuta e documentata per un importo massimo di 10.000 euro ciascuno, corrisposto secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, fino a esaurimento delle predette risorse.
  762. Al fine di promuovere il sistema del vuoto a rendere di cui al comma 760, gli utilizzatori di cui al comma 761 riconoscono agli acquirenti, negli anni 2021 e 2022, un abbuono, all'atto della resa dell'imballaggio, pari al 25 per cento del prezzo dell'imballaggio stesso, contenente la merce ed esposto nella fattura o ricevuta fiscale o scontrino fiscale.
  763. Agli utilizzatori che hanno concesso l'abbuono è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari al doppio dell'importo degli abbuoni riconosciuti agli acquirenti.
  764. Il credito d'imposta di cui al comma 763 è riconosciuto fino a un importo massimo di 10.000 euro annui per ciascun utilizzatore, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro annui per gli anni 2021 e 2022. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  765. Le disposizioni dei commi da 760 a 764 sono riconosciute nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
  766. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione dei commi da 760 a 765.
  767. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito, in via sperimentale, il «Fondo per la promozione della tariffazione puntuale» con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, al fine di incentivare l'adozione dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dalle utenze domestiche al servizio pubblico nei comuni aventi la propria superficie in tutto o in parte compresa all'interno di una zona economica ambientale di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.
  768. Agli enti di governo d'ambito composti dai comuni di cui al comma 767 o, laddove non costituiti, ai comuni aventi la propria superficie in tutto o in parte compresa all'interno di una zona economica ambientale che adottano uno dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti da utenze domestiche al servizio pubblico, ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2017, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 767 del presente articolo, è erogato un contributo fino al 50 per cento della copertura dei costi sostenuti per l'acquisto delle infrastrutture tecniche e informatiche necessarie per l'adozione di uno dei sistemi di misurazione puntuale.
  769. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per l'attuazione dei commi 767 e 768, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.
  770. Al fine di promuovere la diffusione di compostiere di comunità nelle zone economiche ambientali di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo denominato «Contributi per la promozione di compostiere di comunità nelle zone economiche ambientali» con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
  771. Il fondo di cui al comma 770 è assegnato, mediante bandi pubblici, ai comuni il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, all'interno di una zona economica ambientale, per contribuire all'acquisto di compostiere di comunità da realizzare secondo quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2016, n. 266. Il contributo riconosciuto ai comuni ai sensi del presente comma è cumulabile con altri contributi o finanziamenti pubblici, anche europei, per la medesima finalità, fino alla concorrenza massima del 100 per cento delle spese sostenute.
  772. Al fine di garantire nei tempi previsti la realizzazione delle opere necessarie per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 di Milano e Cortina:
   a) per la realizzazione del Pala Italia Santa Giulia e delle opere infrastrutturali ad esso connesse, all'interno del programma integrato di intervento Montecity-Rogoredo, le relative procedure di VIA regionale si svolgono con le forme e le modalità di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I termini di cui al predetto articolo sono dimezzati, ad eccezione di quello previsto dall'ultimo periodo del comma 4 del medesimo articolo per la presentazione delle osservazioni, che è di trenta giorni;
   b) per la realizzazione del villaggio olimpico di Milano e delle infrastrutture di urbanizzazione ad esso accessorie, qualora entro il 31 luglio 2021 non sia stato adottato il piano attuativo per la zona speciale Porta Romana o l'alternativo strumento urbanistico unitario, come previsto dall'Accordo di programma per la trasformazione urbanistica delle aree ferroviarie dismesse e in dismissione site nel comune di Milano correlata al potenziamento del sistema ferroviario milanese, gli obiettivi di riqualificazione e trasformazione urbanistica dell'area indicata, limitatamente all'area identificata dal masterplan previsto dall'Accordo di programma quale sede del villaggio olimpico di Milano, possono essere realizzati mediante permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 28-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, su richiesta dei soggetti proprietari delle aree interessate, da presentare entro il 31 ottobre 2021 e previo assenso del collegio di vigilanza istituito dal medesimo Accordo di programma.

  773. Al fine di accelerare e di garantire sotto il profilo ambientale, economico e sociale la realizzazione delle opere connesse agli impianti sportivi delle Olimpiadi invernali 2026 nei territori della regione Lombardia, della regione Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano e di incrementare l'attrattività turistica dei citati territori, è autorizzata, con riferimento a tutte le aree olimpiche, la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
  774. Con uno o più decreti del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa con gli enti territoriali interessati, sono individuati gli interventi da finanziare, con l'indicazione per ciascuno di essi del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso, e sono ripartite le risorse di cui al comma 773.
  775. Il fondo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022, da ripartire tra i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano avere il piano di riequilibrio approvato e in corso di attuazione, anche se in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e della Corte costituzionale, nonché tra i comuni che alla medesima data risultano avere il piano di riequilibrio in attesa della deliberazione della sezione regionale della Corte dei conti sull'approvazione o sul diniego del piano stesso.
  776. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 775 per gli esercizi 2021 e 2022, tra i comuni di cui al medesimo comma 775 con l'ultimo indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) calcolato dall'ISTAT con riferimento all'ultimo elenco dei comuni disponibile, superiore al valore medio nazionale e con la relativa capacità fiscale pro capite, adottata ai sensi dell'articolo 43, comma 5-quater, primo periodo, del decreto- legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, inferiore a 495; i criteri tengono conto dell'importo pro capite della quota da ripianare, calcolato tenendo conto della popolazione residente al 1o gennaio 2020 e del peso della quota da ripianare sulle entrate correnti; ai fini del riparto gli enti con popolazione superiore a 200.000 abitanti sono considerati come enti di 200.000 abitanti.
  777. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 775 e 776 del presente articolo gli enti beneficiari delle risorse di cui all'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come determinate dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto del fondo di cui allo stesso articolo 53.
  778. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, in favore degli enti locali strutturalmente deficitari, in stato di predissesto o in stato di dissesto finanziario ai sensi degli articoli 242, 243-bis e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, proprietari di rifugi per cani randagi le cui strutture non siano conformi alle normative edilizie o sanitario-amministrative alla data di entrata in vigore della presente legge.
  779. Il fondo di cui al comma 778 è finalizzato al finanziamento di interventi per la messa a norma dei rifugi di cui al medesimo comma 778 o alla progettazione e costruzione di nuovi rifugi, nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative regionali vigenti in materia.
  780. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 778, da effettuare previa istanza degli enti interessati.
  781. Al fine di fare fronte ai danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività economiche e produttive a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del 28 novembre 2020 che hanno colpito il territorio della regione Sardegna, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021, per concedere, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021, contributi in favore dei soggetti pubblici e privati e delle attività economiche e produttive danneggiati.
  782. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il presidente della regione Sardegna, sono stabiliti i requisiti di accesso e i criteri di ripartizione dei contributi di cui al comma 781.
  783. A decorrere dall'anno 2022, i contributi e i fondi di parte corrente attribuiti alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario confluiscono in due specifici fondi da ripartire, sulla base dell'istruttoria condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, tenendo progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali. Il riparto è operato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 settembre di ciascun anno precedente a quello di riferimento.
  784. A decorrere dall'anno 2022, il contributo spettante a ciascuna provincia e città metropolitana a valere sui fondi di cui al comma 783 del presente articolo è versato dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Fermo restando quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario accerta in entrata la somma relativa al contributo attribuito e impegna in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al citato articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014, al lordo dell'importo del contributo stesso, provvedendo, per la quota riferita al contributo attribuito, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata.
  785. Nel caso in cui il contributo di cui al comma 784 del presente articolo ecceda il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Ministero dell'interno provvede al trasferimento della parte eccedente all'ente interessato.
  786. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano anche all'esercizio 2021, con riferimento al rendiconto 2020»;
   b) al comma 2, ultimo periodo, le parole: «all'esercizio finanziario 2020» sono sostituite dalle seguenti: «agli esercizi finanziari 2020 e 2021»;
   c) al comma 2-bis, le parole: «Per l'esercizio finanziario 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli esercizi finanziari 2020 e 2021».

  787. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 50, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
   « 3-bis. Nelle more della conclusione del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio precedente da parte della Corte dei conti, i consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano approvano la legge di assestamento del bilancio anche sulla base delle risultanze del rendiconto approvato dalla giunta, fermo restando l'obbligo di apportare le eventuali variazioni di bilancio che si dovessero rendere necessarie a seguito dell'approvazione definitiva del rendiconto dopo la decisione di parificazione. In ogni caso, l'eventuale avanzo di amministrazione libero e quello destinato agli investimenti possono essere applicati al bilancio di previsione solo a seguito dell'approvazione con legge del rendiconto che ne certifica la sussistenza»;
   b) al paragrafo 3.23 dell'allegato 4/2, dopo le parole: «Qualora, dopo aver estinto tutti i debiti coperti da strumenti finanziari derivati e dopo avere estinto tutti i collegati contratti derivati, residui una quota positiva di mark to market, quest'ultima è destinata alla riduzione dell'indebitamento generale dell'ente» sono aggiunte le seguenti: «e alla riduzione del disavanzo 2020 o 2021 derivante dalle minori entrate registrate a seguito dell'epidemia da COVID-19».

  788. Al fine di valutare l'utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione degli enti in disavanzo in considerazione del protrarsi dell'emergenza da COVID-19 è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un tavolo tecnico composto da rappresentanti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  789. Al comma 17 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Inoltre, non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato articolo 119, le operazioni di revisione, ristrutturazione o rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario che determinano una riduzione del valore finanziario delle passività totali. In caso di estinzione anticipata di prestiti concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze, gli importi pagati dalle regioni e dagli enti locali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in relazione alla parte capitale, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato».
  790. Al fine di consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'istruzione e con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di riparto e le assegnazioni ai singoli comuni, tenendo anche conto di quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
  791. Al fine di incrementare le risorse da destinare allo sviluppo e all'ampliamento dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario e il livello di servizio in relazione all'aumento del numero di posti disponibili negli asilo nido comunali, la dotazione del fondo di solidarietà comunale è incrementata di 215.923.000 euro per l'anno 2021, di 254.923.000 euro per l'anno 2022, di 299.923.000 euro per l'anno 2023, di 345.923.000 euro per l'anno 2024, di 390.923.000 euro per l'anno 2025, di 442.923.000 euro per l'anno 2026, di 501.923.000 euro per l'anno 2027, di 559.923.000 euro per l'anno 2028, di 618.923.000 euro per l'anno 2029 e di 650.923.000 euro annui a decorrere dall'anno 2030, con riferimento allo sviluppo dei servizi sociali, e di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023, di 200 milioni di euro per l'anno 2024, di 250 milioni di euro per l'anno 2025 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, per il potenziamento degli asili nido.
  792. Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera d-quater) sono aggiunte le seguenti:
   « d-quinquies) destinato, quanto a 215.923.000 euro per l'anno 2021, a 254.923.000 euro per l'anno 2022, a 299. 923.000 euro per l'anno 2023, a 345.923.000 euro per l'anno 2024, a 390.923.000 euro per l'anno 2025, a 442.923.000 euro per l'anno 2026, a 501.923.000 euro per l'anno 2027, a 559.923.000 euro per l'anno 2028, a 618.923.000 euro per l'anno 2029 e a 650.923.000 euro annui a decorrere dall'anno 2030, quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario. I contributi di cui al periodo precedente sono ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione “Servizi sociali” e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio, per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali, sono stabiliti entro il 30 giugno 2021 e successivamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In caso di mancata intesa oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della proposta alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto di cui al periodo precedente può essere comunque emanato. Le somme che, a seguito del monitoraggio di cui al terzo periodo, risultassero non destinate ad assicurare il livello dei servizi definiti sulla base degli obiettivi di servizio di cui al periodo precedente, sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
   d-sexies) destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022, a 150 milioni di euro per l'anno 2023, a 200 milioni di euro per l'anno 2024, a 250 milioni di euro per l'anno 2025 e a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, quale quota di risorse finalizzata a incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, in percentuale e nel limite dei livelli essenziali di prestazione (LEP), l'ammontare dei posti disponili negli asili nido, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno, in proporzione alla popolazione di età compresa tra 0 e 2 anni nei comuni nei quali il predetto rapporto è inferiore ai LEP. Fino alla definizione dei LEP, o in assenza degli stessi, il livello di riferimento del rapporto è dato dalla media relativa alla fascia demografica del comune individuata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard contestualmente all'approvazione dei fabbisogni standard per la funzione “Asili nido”. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei fabbisogni standard per la funzione “Asili nido” approvati dalla stessa Commissione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard da adottare entro il 31 marzo 2022, sono altresì disciplinate le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse assegnate. Le somme che a seguito del monitoraggio di cui al precedente periodo non risultano destinate al potenziamento dei posti di asilo nido sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
   d-septies) destinato, quanto a 1.077.000 euro a decorrere dall'anno 2021, alla compensazione del mancato recupero a carico del comune di Sappada, distaccato dalla regione Veneto e aggregato alla regione Friuli Venezia Giulia, nell'ambito della provincia di Udine, ai sensi della legge 5 dicembre 2017, n. 182, delle somme di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018».

  793. I commi 848 e 850 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati.
  794. In considerazione delle disposizioni recate dai commi da 791 a 793 del presente articolo, al comma 448 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: «e in euro 6.213.684.364,87 a decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, in euro 6.213.684.365 per l'anno 2020, in euro 6.616.513.365 per l'anno 2021, in euro 6.855.513.365 per l'anno 2022, in euro 6.980.513.365 per l'anno 2023, in euro 7.306.513.365 per l'anno 2024, in euro 7.401.513.365 per l'anno 2025, in euro 7.503.513.365 per l'anno 2026, in euro 7.562.513.365 per l'anno 2027, in euro 7.620.513.365 per l'anno 2028, in euro 7.679.513.365 per l'anno 2029 e in euro 7.711.513.365 annui a decorrere dall'anno 2030».
  795. In considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato all'erogazione di contributi in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri interessati dalla gestione dei flussi migratori.
  796. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 795 sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 795, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  797. Al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o associata e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, e dell'ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 4.000, è attribuito, a favore di detti ambiti, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:
   a) un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;
   b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.

  798. Entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, anche per conto dei comuni appartenenti allo stesso, invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente:
   a) il numero medio di assistenti sociali in servizio nell'anno precedente assunti dai comuni che fanno parte dell'ambito o direttamente dall'ambito. Si fa riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, secondo la definizione di equivalente a tempo pieno, effettivamente impiegato nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione;
   b) la suddivisione dell'impiego degli assistenti sociali di cui alla lettera a) per area di attività.

  799. Il contributo di cui al comma 797 è attribuito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. In sede di decreto annuale di riparto del Fondo è riservata a tale fine una quota massima di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Le somme necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno corrente, di seguito denominate «somme prenotate», e quelle destinate alla liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente, di seguito denominate «somme liquidabili», sono determinate, sulla base dei prospetti di cui al comma 798, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro il 30 giugno di ciascun anno. Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto del Fondo. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell'anno successivo rientrano nella disponibilità del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e sono ripartite in sede di riparto annuale del Fondo. Qualora, a seguito delle richieste da parte degli ambiti territoriali, le somme prenotate risultino eccedenti rispetto alla quota massima stabilita ai sensi del secondo periodo, si procede comunque all'attribuzione delle somme relative ai contributi già riconosciuti negli anni precedenti e ancora dovuti e alla riduzione proporzionale dei contributi di nuova attribuzione in relazione alla capienza della quota disponibile. I contributi di cui al comma 797 non spettano in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni previste dal comma 798.
  800. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità in base alle quali il contributo attribuito all'ambito territoriale è da questo suddiviso assegnandolo ai comuni che ne fanno parte ed eventualmente all'ambito stesso, anche con riferimento ai comuni che versino in stato di dissesto o predissesto o siano comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni, nonché ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative ai servizi sociali.
  801. Per le finalità di cui al comma 797, a valere sulle risorse di cui al comma 799 e nel limite delle stesse nonché dei vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
  802. Agli stessi fini, fino al 31 dicembre 2023, le amministrazioni, ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa individuazione della relativa copertura finanziaria, possono indire procedure concorsuali riservate, anche su base regionale, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale con qualifica di assistente sociale che possieda tutti i requisiti di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
  803. La dotazione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
  804. La dotazione del Fondo per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è ridotta di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
  805. In attuazione dell'accordo sottoscritto in data 5 novembre 2020 tra il Governo e le autonomie speciali, il ristoro della perdita di gettito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza da COVID-19 per l'anno 2021 è pari a 100 milioni di euro ed è attuato mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per il medesimo anno, secondo gli importi indicati per ciascun ente nella seguente tabella:

REGIONI Riduzione del concorso alla finanza pubblica a titolo di ristoro della perdita di gettito per l'anno 2021  
Valle d'Aosta 3.200.000
Sardegna 18.200.000
Trento 13.700.000
Bolzano 14.200.000
Friuli Venezia Giulia 20.700.000
Sicilia 30.000.000
TOTALE 100.000.000

  806. Al fine di tenere conto dei punti 9 e 10 dell'accordo quadro tra il Governo, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il 20 luglio 2020, è preordinato, a titolo di acconto, l'importo di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Per l'anno 2021 il predetto importo è comprensivo di 100 milioni di euro destinati alla riduzione del contributo alla finanza pubblica a titolo di ristoro della perdita di gettito connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza da COVID-19 di cui al comma 805.
  807. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano con lo Stato le azioni necessarie affinché gli enti locali del proprio territorio partecipino alle rilevazioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard poste in essere dalla SOSE – Soluzioni per il sistema economico Spa, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
  808. Il contributo di 80 milioni di euro riconosciuto a favore dei liberi consorzi e delle città metropolitane della Regione siciliana ai sensi dell'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aumentato a 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. L'incremento del contributo spettante a ciascun ente è determinato in proporzione alle risorse assegnate a ciascun ente sulla base della tabella riportata nel citato comma 875 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019. Il contributo, unitamente a quello originario, è versato dall'anno 2021 dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Fermo restando quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario accerta in entrata la somma relativa al contributo attribuito e impegna in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al citato articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014, al lordo dell'importo del contributo stesso, provvedendo, per la quota riferita al contributo attribuito, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata.
  809. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo periodo del comma 134 è sostituito dai seguenti: «Al fine di favorire gli investimenti, per il periodo 2021-2034, sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la progettazione e per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati, nonché per investimenti di cui all'articolo 3, comma 18, lettera c), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel limite complessivo di 135 milioni di euro per l'anno 2021, di 435 milioni di euro per l'anno 2022, di 424,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 524,5 milioni di euro per l'anno 2024, di 124,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 259,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 304,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, di 349,5 milioni di euro per l'anno 2033 e di 200 milioni di euro per l'anno 2034. Gli importi di cui al periodo precedente tengono conto della riduzione apportata ai sensi dell'articolo 39, comma 14-octies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8» e al secondo periodo, le parole: «di cui al periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al primo periodo»;
   b) la tabella 1 è sostituita dalla tabella 1 di cui all'allegato H annesso alla presente legge;
   c) al comma 135, dopo la lettera c-quinquies) è aggiunta la seguente:
   « c-sexies) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili a utilizzo pluriennale»;
   d) dopo il comma 135 è inserito il seguente:
   « 135-bis. Le regioni, nell'atto di assegnazione del contributo di cui al comma 134 del presente articolo ai comuni del proprio territorio, individuano gli interventi oggetto di finanziamento attraverso il codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, prevedendo che i comuni beneficiari, entro il 30 novembre dell'anno precedente al periodo di riferimento, classifichino i medesimi interventi nel sistema di cui al comma 138 del presente articolo sotto la voce “Contributo investimenti indiretti articolo 1, comma 134, legge di bilancio 2019”»;
   e) dopo il comma 136 è inserito il seguente:
   « 136-bis. Nel caso di mancato rispetto del termine di affidamento dei lavori o delle forniture di cui al comma 136 o di parziale utilizzo del contributo, verificato attraverso il sistema di cui al comma 138, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 30 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo stesso; le somme revocate sono riassegnate con il medesimo provvedimento di revoca ai comuni per piccole opere. I comuni beneficiari del contributo di cui al periodo precedente sono tenuti ad affidare i lavori entro il 15 dicembre di ciascun anno e sono tenuti agli obblighi di monitoraggio di cui al comma 138. Nel caso di mancato rispetto del termine di cui al periodo precedente, verificato attraverso il sistema di cui al comma 138, le somme sono revocate e versate dalle regioni ad apposito capitolo del bilancio dello Stato»;
   f) al comma 137, dopo le parole: «opere pubbliche» sono inserite le seguenti: «o forniture»;
   g) il comma 138 è sostituito dal seguente:
   « 138. Il monitoraggio delle opere pubbliche o forniture di cui ai commi da 134 a 137 del presente articolo è effettuato dai comuni beneficiari, ovvero dalle regioni nel caso di investimenti diretti, attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229».

  810. All'articolo 1, comma 63, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica» sono sostituite dalle seguenti: «manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza, di nuova costruzione, incremento dell'efficienza energetica e di cablaggio interno».
  811. Il fondo per le emergenze di cui al Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto- legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è incrementato di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  812. Per le finalità di cui al comma 811 e per garantire una maggiore celerità nell'attuazione degli interventi di edilizia scolastica, al comma 1 dell'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
   b) alla lettera a), dopo la parola: «articoli» sono inserite le seguenti: «21, 27,».

  813. Al comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «ai sensi dell'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41,» sono soppresse.
  814. All'articolo 1, comma 871, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «studio universitario» sono inserite le seguenti: «, per l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili a utilizzo pluriennale».
  815. All'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
   « 1. Al fine di assicurare il recupero del deficit infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali, entro e non oltre il 30 giugno 2021, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro degli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale:
   a) è effettuata la ricognizione delle dotazioni infrastrutturali esistenti riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche, nonché la rete stradale, autostradale, ferroviaria, portuale, aeroportuale, idrica, elettrica e digitale e di trasporto e distribuzione del gas. La ricognizione si avvale dei dati e delle informazioni forniti dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;
   b) sono definiti gli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale in termini di servizi minimi per le predette tipologie di infrastrutture.
   1-bis. La ricognizione di cui al comma 1, lettera a), è effettuata tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:
   a) estensione delle superfici territoriali;
   b) valutazione della rete viaria con particolare riferimento a quella del Mezzogiorno;
   c) deficit infrastrutturale e deficit di sviluppo;
   d) densità della popolazione e densità delle unità produttive;
   e) particolari requisiti delle zone di montagna;
   f) carenze della dotazione infrastrutturale esistente in ciascun territorio;
   g) specificità insulare con definizione di parametri oggettivi relativi alla misurazione degli effetti conseguenti al divario di sviluppo economico derivante dall'insularità, anche con riguardo all'entità delle risorse per gli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione.
   1-ter. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro dallo stesso delegato, anche per il tramite della Struttura di missione Investitalia e del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, coordina le attività propedeutiche all'emanazione dei decreti di cui al comma 1 e, in collaborazione con i Ministeri competenti, definisce gli schemi-tipo per la ricognizione di cui al comma 1, lettera a), e gli standard di riferimento di cui al comma 1, lettera b).
   1-quater. Entro sei mesi dalla ricognizione di cui al comma 1, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le infrastrutture necessarie a colmare il deficit di servizi rispetto agli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale, nonché stabiliti i criteri di priorità per l'assegnazione dei finanziamenti. Per il finanziamento delle infrastrutture necessarie di cui al periodo precedente, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il “Fondo perequativo infrastrutturale” con una dotazione complessiva di 4.600 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2033, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033. Al predetto Fondo non si applica l'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.
   1-quinquies. Alla ripartizione del Fondo di cui al comma 1-quater si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che individua gli interventi da realizzare, l'importo del relativo finanziamento, i soggetti attuatori e il cronoprogramma della spesa, con indicazione delle risorse annuali necessarie per la loro realizzazione.
   1-sexies. Il monitoraggio della realizzazione degli interventi finanziati di cui al comma 1-quater è effettuato attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando gli interventi sotto la voce “Interventi per il recupero del deficit infrastrutturale legge di bilancio 2021”».

  816. Al fine di consentire l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e delle Linee guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo precedente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in vigore all'atto dell'emanazione del decreto di cui al secondo periodo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021. Per le finalità di cui al presente comma, le regioni e i comuni, nei limiti delle disponibilità del fondo di cui al primo periodo, possono anche ricorrere, mediante apposita convenzione e imponendo obblighi di servizio, a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonché ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano le risorse di cui al primo periodo, ripartite sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del decreto di cui al comma 1-bis dell'articolo 44 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Eventuali risorse residue possono essere utilizzate, nell'anno 2021, per le finalità previste dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  817. All'articolo 44, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a tale fine ricorrendo, mediante apposita convenzione e imponendo obblighi di servizio, a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonché ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente».
  818. Al fine di assicurare che l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale avvenga in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, al personale di cui ai commi da 1 a 3 dell'articolo 12-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere conferite le funzioni di controllo nonché di accertamento, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, del rispetto da parte dei viaggiatori delle modalità di utilizzazione del trasporto pubblico locale come disciplinate dalle misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  819. Al fine di favorire la mobilità urbana ed extraurbana, anche con riferimento alla mobilità delle persone con disabilità, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 6 milioni di euro per l'anno 2022, destinato all'erogazione, nei limiti delle risorse disponibili per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di contributi in favore dei comuni che, con ordinanza adottata entro il 30 giugno 2021 ai sensi dell'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, provvedono a istituire spazi riservati destinati alla sosta gratuita dei veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti di contrassegno speciale ovvero delle donne in stato di gravidanza.
  820. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri di determinazione dell'importo del contributo riconoscibile a ciascun comune a valere sulle risorse di cui al comma 819, nonché le modalità di presentazione delle domande di accesso al contributo, nonché di erogazione del contributo stesso.
  821. Al fine di concorrere agli oneri sostenuti dalle regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, trasferita alle stesse regioni in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Il fondo di cui al periodo precedente è ripartito tra le regioni interessate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 28 febbraio 2021, in proporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti.
  822. Il fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come rifinanziato dall'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è ulteriormente incrementato di 500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 450 milioni di euro in favore dei comuni e 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. L'incremento del fondo di cui al primo periodo è ripartito, per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2021, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto dei lavori del tavolo di cui all'articolo 106, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, per 250 milioni di euro in favore dei comuni e per 30 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2021, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto dei lavori del citato tavolo di cui al citato articolo 106, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, e delle risultanze della certificazione per l'anno 2020 di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020.
  823. Le risorse del fondo di cui al comma 822 del presente articolo e del fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID- 19. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
  824. Nell'anno 2023 è determinato, per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma, l'importo delle effettive minori entrate delle spettanze quantificate per l'esercizio 2021 rispetto alla media delle spettanze quantificate per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, ai sensi dei rispettivi statuti, tenendo conto delle maggiori e minori spese per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle modifiche degli ordinamenti finanziari nel periodo intervenute.
  825. Entro il 30 giugno 2022 è determinato l'importo degli effettivi minori gettiti delle regioni a statuto ordinario nel 2021, tenendo conto delle maggiori e minori spese e dei ristori connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  826. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 2-octies e 2-novies dell'articolo 111 sono sostituiti dai seguenti:
   « 2-octies. Le risorse spettanti alle regioni a statuto ordinario nel 2020 a ristoro delle minori entrate derivanti dalle attività di lotta all'evasione, pari a 950.751.551 euro, incluse negli importi di cui al comma 2-quinquies, sono riacquisite al bilancio dello Stato per un importo complessivo annuo almeno pari a 50 milioni di euro, fino alla concorrenza del valore di 950.751.551 euro.
   2-novies. Ai fini del comma 2-octies, a decorrere dall'anno 2022 e fino alla concorrenza della propria quota da riacquisire al bilancio dello Stato indicata nella tabella 1, ciascuna regione versa all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il maggiore valore tra gli importi di cui alla tabella 1 e l'ammontare delle maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione incassate nell'anno precedente rispetto alla media delle entrate riscosse da ciascuna regione negli anni 2017-2019 relative all'attività di accertamento e recupero per la lotta all'evasione con riferimento all'IRAP, all'addizionale IRPEF e alla tassa automobilistica. La media di cui al periodo precedente è determinata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze sulla base dei rendiconti di ciascuna regione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In caso di mancato versamento alla scadenza del 30 giugno di ciascun anno, si procede al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale»;
   b) dopo l'allegato D è inserita la tabella 1 di cui all'allegato I annesso alla presente legge.

  827. Gli enti locali destinatari delle risorse di cui al comma 822 sono tenuti a inviare, utilizzando l'applicativo web http:// pareggiobilancio.mef.gov.it, entro il termine perentorio del 31 maggio 2022, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attraverso un modello e con le modalità definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 ottobre 2021. La certificazione di cui al periodo precedente non include le riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti locali del proprio territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del codice di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005. Gli obblighi di certificazione di cui al presente comma, per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province autonome.
  828. Gli enti locali che trasmettono la certificazione di cui al comma 827 oltre il termine perentorio del 31 maggio 2022, ma entro il 30 giugno 2022, sono assoggettati a una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'80 per cento dell'importo delle risorse attribuite, ai sensi del primo periodo del comma 822, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2023. Nel caso in cui la certificazione di cui al comma 827 è trasmessa nel periodo dal 1o luglio 2022 al 31 luglio 2022, la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è comminata in misura pari al 90 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2023. La riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è applicata in misura pari al 100 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2023, qualora gli enti locali non trasmettano la certificazione di cui al comma 827 entro la data del 31 luglio 2022. A seguito dell'invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione. In caso di incapienza delle risorse, si applicano le procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
  829. Entro il 30 giugno 2022 è verificata la perdita di gettito e l'andamento delle spese nell'anno 2021 dei comuni, delle province e delle città metropolitane tenendo conto delle certificazioni di cui al comma 827.
  830. All'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, le parole: «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2021»;
   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
   « 3. Gli enti locali che trasmettono la certificazione di cui al comma 2 oltre il termine perentorio del 31 maggio 2021, ma entro il 30 giugno 2021 sono assoggettati a una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'80 per cento dell'importo delle risorse attribuite, ai sensi del primo periodo del comma 2, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2022. Nel caso in cui la certificazione di cui al comma 2 è trasmessa nel periodo dal 1o luglio 2021 al 31 luglio 2021, la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è comminata in misura pari al 90 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2022. La riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è applicata in misura pari al 100 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2022, qualora gli enti locali non trasmettano la certificazione di cui al comma 2 entro la data del 31 luglio 2021. A seguito dell'invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione. In caso di incapienza delle risorse, si applicano le procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

  831. Al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
  832. Al fine di assicurare i necessari trasferimenti ai piccoli comuni con meno di 500 abitanti, per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, anche in relazione alla perdita di entrate connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il fondo è destinato a supplire ai minori trasferimenti del fondo di solidarietà comunale per i comuni che hanno percepito, nell'anno precedente, una quota dei medesimi trasferimenti inferiore di oltre il 15 per cento rispetto alla media della fascia di appartenenza dei restanti comuni della provincia. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2021, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono individuati i criteri e le modalità di riparto delle risorse del fondo tra gli enti locali beneficiari, da valutare in rapporto ai fabbisogni di spesa e alle minori entrate, al netto delle minori spese.
  833. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i cui enti del Servizio sanitario nazionale, a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19, non riescono a fare fronte ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019 relativi a somministrazioni, forniture, appalti e obbligazioni per prestazioni professionali, nonché a obblighi fiscali, contributivi e assicurativi, possono chiedere, con deliberazione della giunta, a decorrere dal 1o febbraio 2021 fino al 31 marzo 2021, alla Cassa depositi e prestiti Spa l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalità stabilite nell’addendum alla Convenzione di cui al comma 834, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.
  834. Per l'attuazione del comma 833, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti Spa, entro il 31 gennaio 2021, un apposito addendum alla Convenzione sottoscritta il 28 maggio 2020 ai sensi dell'articolo 115, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  835. Le anticipazioni di liquidità di cui al comma 833 non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive per le regioni né per i relativi enti sanitari e consentono esclusivamente di superare temporanee carenze di liquidità e di effettuare pagamenti di spese per le quali nel bilancio regionale è già prevista un'idonea copertura per costi già iscritti nei bilanci degli enti sanitari, non costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e sono concesse in deroga alle disposizioni dell'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Successivamente al perfezionamento del contratto di anticipazione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le relative iscrizioni nel bilancio di previsione nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 3.20-bis dell'allegato 4/2 annesso al citato decreto legislativo n. 118 del 2011. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti sanitari in disavanzo di amministrazione.
  836. La richiesta di anticipazione di liquidità presentata ai sensi del comma 833, sottoscritta dal rappresentante legale della regione o della provincia autonoma, è corredata dei seguenti documenti:
   a) una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario di ciascun ente sanitario, contenente l'elenco dei debiti sanitari commerciali dell'ente da pagare con l'anticipazione, individuati ai sensi del comma 833, redatto utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;
   b) una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario di ciascun ente sanitario, contenente l'elenco dei debiti non commerciali, dovuti per obblighi fiscali, contributivi e assicurativi dell'ente sanitario, da pagare con l'anticipazione.

  837. L'anticipazione è concessa entro il 15 maggio 2021, in misura proporzionale alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili e delle coperture per il rimborso della spesa per interessi predisposte dalle regioni. Eventuali risorse non richieste possono essere destinate alle eventuali richieste regionali non soddisfatte. All'erogazione si provvede previa verifica positiva, da parte del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali in materia sanitaria, di cui all'articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, dell'idoneità e della congruità delle misure legislative regionali di copertura del rimborso degli interessi dell'anticipazione di liquidità. Tali misure legislative sono approvate dalle regioni entro il 30 aprile 2021 e sono preliminarmente sottoposte, corredate di una puntuale relazione tecnica che ne dimostri la sostenibilità economico-finanziaria, al citato Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti entro il 5 aprile 2021.
  838. L'anticipazione è restituita, con un piano di ammortamento a rate costanti, comprensive della quota capitale e della quota interessi, di durata massima pari a trenta anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni previste dal contratto tipo di cui all'articolo 115, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La rata annuale è corrisposta a partire dall'esercizio 2023 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell'erogazione e fino alla data di decorrenza dell'ammortamento sono corrisposti, il giorno lavorativo bancario antecedente tale data, gli interessi di preammortamento. Il tasso di interesse da applicare alle citate anticipazioni è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro alla data di entrata in vigore della presente legge e pubblicato nel sito internet istituzionale del medesimo Ministero.
  839. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano procedono, entro dieci giorni dall'acquisizione delle anticipazioni, al trasferimento dell'anticipazione di liquidità agli enti sanitari, che provvedono all'estinzione dei debiti di cui al comma 833 entro i sessanta giorni successivi all'erogazione dell'anticipazione. In caso di gestione sanitaria accentrata presso la regione o la provincia autonoma, questa provvede entro sessanta giorni dall'acquisizione dell'anticipazione all'estinzione dei debiti di sua competenza. Il mancato pagamento dei debiti entro i termini di cui al primo e al secondo periodo è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  840. La Cassa depositi e prestiti Spa verifica, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 836, lettera a), l'avvenuto pagamento dei debiti commerciali di cui alla medesima lettera a) e, entro cinque giorni dalla scadenza del termine previsto per i pagamenti, il rappresentante legale della regione o della provincia autonoma e il responsabile finanziario forniscono al Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui al comma 837 un'apposita dichiarazione, sottoscritta dagli enti sanitari che hanno beneficiato delle anticipazioni, attestante il pagamento entro il medesimo termine dei debiti di cui al comma 836, lettera b).
  841. In caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, compresa la restituzione delle risorse in caso di mancato pagamento ai sensi del comma 839, anche sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti Spa, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al relativo recupero a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti.
  842. La regione Calabria, in quanto sottoposta a commissariamento ad acta, può accedere alle anticipazioni di cui al comma 833. A tale fine il Commissario ad acta provvede, sotto la sua diretta responsabilità, alla ricognizione dei debiti commerciali, fiscali, contributivi e assicurativi accumulati al 31 dicembre 2019 e presenta istanza di accesso all'anticipazione di liquidità entro il 31 luglio 2021. I termini del 5 e del 30 aprile 2021 di cui al comma 837 sono prorogati rispettivamente al 1o e al 25 settembre 2021 e l'anticipazione è concessa entro i quindici giorni successivi all'approvazione della legge regionale di copertura di cui al medesimo comma 837. Ai fini di quanto disposto dai commi 833 e 836, è riservata alla regione Calabria una quota delle risorse disponibili nella misura massima comunicata dal Commissario ad acta entro il 31 marzo 2021.
  843. Al fine di prevenire il rischio di dissesto finanziario dei comuni, il Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario, di cui all'articolo 106-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a favore dei comuni di cui all'allegato B al decreto del Ministro dell'interno 19 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020, i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  844. Il fondo di cui all'articolo 106-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è rifinanziato per 5 milioni di euro per l'anno 2021.
  845. Per l'anno 2021, le risorse del fondo di cui al comma 844 sono destinate esclusivamente alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili da assegnare alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri e sono attribuite sulla base dei progetti approvati entro il 31 dicembre 2020 da parte degli stessi comuni in stato di dissesto finanziario.
  846. Il fondo di cui al comma 844 è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  847. All'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le forniture di energia elettrica in condotte, di gas mediante rete di distribuzione di gas naturale e di teleriscaldamento non si considerano effettuate nel comune»;
   b) al terzo periodo, dopo le parole: «, le prestazioni rese nell'esercizio d'impresa, arti o professioni» sono inserite le seguenti: «da soggetti»;
   c) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Non si considerano effettuate a Campione d'Italia le prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni».

  848. Il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente:
   « 831. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria:

Classificazione
dei comuni
Tariffa
Comuni fino a 20.000 abitanti euro 1,50
Comuni oltre 20.000 abitanti euro 1

  In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa, pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale».
  849. In considerazione dei risparmi di spesa conseguenti ai processi di razionalizzazione organizzativa che le amministrazioni centrali sono tenute a effettuare a decorrere dall'anno 2023, le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'allegato L annesso alla presente legge sono ridotte degli importi ivi indicati. Su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le predette riduzioni di spesa possono essere rimodulate nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  850. In considerazione dei risparmi connessi alla riorganizzazione dei servizi anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni, le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 200 milioni di euro, per le regioni e le province autonome, a 100 milioni di euro, per i comuni, e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane.
  851. Il riparto del concorso alla finanza pubblica da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui al comma 850 è effettuato, entro il 31 maggio 2022, in sede di autocoordinamento tra le regioni e le province autonome, formalizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie; in assenza di accordo in sede di autocoordinamento il riparto è effettuato, entro il 30 settembre 2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sulla base di un'istruttoria tecnica sugli obiettivi di efficientamento condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto del Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO) e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  852. Fermo restando l'importo complessivo di 200 milioni di euro annui del concorso alla finanza pubblica delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui al comma 850, la quota del concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome è determinata nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione. Per la regione Trentino Alto Adige/Südtirol, per le province autonome di Trento e di Bolzano e per gli enti locali dei rispettivi territori, il concorso alla finanza pubblica è determinato ai sensi dell'articolo 79, comma 4-ter, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
  853. Il riparto del concorso alla finanza pubblica da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane di cui al comma 850 è effettuato, entro il 31 maggio 2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sulla base di un'istruttoria tecnica sugli obiettivi di efficientamento condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI), previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
  854. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 35.987.135 euro per l'anno 2021, di 166.537.624 euro per l'anno 2022, di 297.761.740 euro per l'anno 2023, di 306.213.355 euro per l'anno 2024, di 311.402.228 euro per l'anno 2025, di 311.885.567 euro per l'anno 2026, di 312.656.893 euro per l'anno 2027, di 313.413.428 euro per l'anno 2028, di 313.921.086 euro per l'anno 2029, di 314.741.024 euro per l'anno 2030, di 315.062.443 euro per l'anno 2031, di 315.303.506 euro per l'anno 2032 e di 315.442.410 euro annui a decorrere dall'anno 2033, destinato al finanziamento delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
  855. Il Ministero della giustizia è autorizzato, per l'anno 2021, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già bandito alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti della vigente dotazione organica. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite di euro 6.981.028 per l'anno 2021, di euro 16.695.797 per l'anno 2022, di euro 18.258.138 per l'anno 2023, di euro 18.617.341 per l'anno 2024, di euro 23.615.915 per l'anno 2025, di euro 23.755.233 per l'anno 2026, di euro 24.182.538 per l'anno 2027, di euro 24.681.058 per l'anno 2028, di euro 25.108.361 per l'anno 2029 e di euro 25.606.881 annui a decorrere dall'anno 2030, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854.
  856. All'articolo 8 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
   « 1-bis. Ai magistrati destinati alla pianta organica flessibile distrettuale è attribuito, per il periodo di effettivo servizio e per la durata massima di ventiquattro mesi, un incentivo economico parametrato all'indennità mensile di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1998, n. 133, ridotta del 50 per cento»;
   b) nella rubrica, alla parola: «Valutazione» sono premesse le seguenti: «Disciplina economica e»;

  857. Per le finalità di cui al comma 1-bis dell'articolo 8 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, introdotto dal comma 856 del presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 2.295.089 per l'anno 2021 e di euro 4.590.179 annui a decorrere dall'anno 2022.
  858. Al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari e di far fronte alle gravi scoperture di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato, per l'anno 2021, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a indire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dal 1o gennaio 2023, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, un contingente di 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, così ripartito: 1.500 unità di Area II, posizione economica F1, 1.200 unità di Area II, posizione economica F2, e 300 unità di Area III, posizione economica F1, da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria. L'amministrazione attribuisce un punteggio aggiuntivo, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui al primo periodo, in favore dei soggetti che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
  859. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al comma 858 è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
  860. Per far fronte agli oneri assunzionali di cui al comma 858 è autorizzata la spesa di euro 119.010.951 annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854.
  861. Al fine di far fronte alle rilevanti scoperture di organico, il Ministero della giustizia, per le esigenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, è autorizzato, per l'anno 2021, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 200 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 70 unità da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, 10 unità nell'Area II, posizione economica F3, e 120 unità nell'Area II, posizione economica F2.
  862. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al comma 861 è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2021.
  863. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 861, è autorizzata la spesa di euro 2.115.962 per l'anno 2021 e di euro 8.463.845 annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854.
  864. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria, la vigente dotazione organica del Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è aumentata di 100 unità di personale appartenente all'Area III.
  865. Per le medesime finalità di cui al comma 864, il Ministero della giustizia, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, è autorizzato, nel triennio 2021-2023, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato un contingente di personale pari a 100 unità da inquadrare nell'Area III, fascia retributiva F1, del comparto Funzioni centrali.
  866. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 864 e 865 è autorizzata la spesa di 1.167.216 euro per l'anno 2021 e di 4.668.861 euro annui a decorrere dall'anno 2022. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2021.
  867. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale legata all'esecuzione penale esterna e di comunità e alla luce delle rilevanti scoperture di organico, il Ministero della giustizia, per le esigenze del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, è autorizzato, per l'anno 2021, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 80 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 35 unità da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, e 45 unità nell'Area II, posizione economica F2.
  868. Al fine di incentivare le attività amministrative del personale del settore della giustizia, nonché di garantire maggiore efficienza e funzionalità agli uffici giudiziari, agli istituti penitenziari per adulti e minori, ai servizi di giustizia minorile e di esecuzione penale esterna, in particolare nella fase connessa al superamento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente è incrementato di 6 milioni di euro per l'anno 2021, di 8,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
  869. Quota parte delle risorse di cui al comma 959, nella misura corrispondente all'onere per la copertura a regime dell'elemento perequativo di cui all'articolo 1, comma 440, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, viene destinata, per la predetta finalità, alla contrattazione collettiva nazionale del personale contrattualizzato delle amministrazioni statali. Per il personale contrattualizzato del settore non statale, per la medesima finalità, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 438, della citata legge n. 145 del 2018.
  870. In considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse destinate, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo. Per i Ministeri le predette somme sono conservate nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 44,53 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
  871. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al comma 867 è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2021.
  872. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 867, è autorizzata la spesa di euro 855.648 per l'anno 2021 e di euro 3.422.590 annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854.
  873. Al fine di assicurare i necessari standard di funzionalità dell'amministrazione e delle relative strutture interne, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di politiche di tutela, coordinamento e programmazione dei settori agroalimentare, dell'ippica, della pesca e forestale, nonché per adeguare tempestivamente i livelli dei servizi alle nuove esigenze anche a seguito degli effetti derivanti dall'emergenza da COVID-19, e far fronte, conseguentemente, alla necessità di coprire le vacanze di organico, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il biennio 2021-2022, è autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche, secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui agli articoli 247, 248 e 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e conseguentemente ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 140 unità di personale, di cui 58 unità da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, e 28 unità nell'Area II, posizione economica F2, da assumere nell'anno 2021 e 30 unità da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, 21 unità nell'Area II, posizione economica F2, e 3 unità di personale dirigenziale di seconda fascia da assumere nell'anno 2022.
  874. Nell'ambito dell'autorizzazione all'assunzione di cui al comma 873 possono essere avviate anche nuove procedure concorsuali per il reclutamento di professionalità con competenze in materia di:
   a) digitalizzazione;
   b) razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi;
   c) qualità dei servizi pubblici;
   d) gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento;
   e) contrattualistica pubblica;
   f) controllo di gestione e attività ispettiva;
   g) tecnica di redazione degli atti normativi e analisi e verifica di impatto della regolamentazione;
   h) monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica e di bilancio.

  875. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche di cui al comma 873 è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2021.
  876. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 873, pari a 967.722 euro per l'anno 2021 e a 6.592.412 euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854.
  877. Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione degli incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi, è autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 750 unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nel ruolo iniziale di vigile del fuoco, per un numero massimo di 250 unità non prima del 1o ottobre 2021, di 250 unità non prima del 1o ottobre 2022 e di 250 unità non prima del 1o ottobre 2023.
  878. Ai fini dell'attuazione del comma 877 è autorizzata la spesa di euro 2.558.412 per l'anno 2021, di euro 13.104.943 per l'anno 2022, di euro 23.755.767 per l'anno 2023, di euro 31.848.179 per l'anno 2024, di euro 32.038.478 per l'anno 2025, di euro 32.382.499 per l'anno 2026, di euro 32.726.520 per l'anno 2027, di euro 32.984.535 per l'anno 2028, di euro 33.064.890 per l'anno 2029, di euro 33.386.308 per l'anno 2030, di euro 33.707.727 per l'anno 2031, di euro 33.948.790 per l'anno 2032 e di euro 34.087.694 annui a decorrere dall'anno 2033, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854.
  879. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui al comma 877, comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di euro 75.000 per l'anno 2021, di euro 300.000 per l'anno 2022, di euro 525.000 per l'anno 2023 e di euro 675.000 annui a decorrere dall'anno 2024.
  880. Al fine di favorire il ricambio generazionale e per far fronte alle accresciute attività nei diversi settori di competenza istituzionale, e in particolare a quelle relative al settore della depenalizzazione, il Ministero dell'interno è autorizzato, per l'anno 2021, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, anche in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, non prima del 1o dicembre 2021, un contingente di 250 unità di personale di livello non dirigenziale dell'amministrazione civile dell'interno da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2, nei limiti della vigente dotazione organica.
  881. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 880 è autorizzata la spesa di euro 778.073 per l'anno 2021 e di euro 9.336.880 annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854.
  882. Per far fronte agli accresciuti compiti di profilassi internazionale, alle attività connesse alla competitività del sistema Paese in materia di controlli sanitari e procedure autorizzatorie, il Ministero della salute, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, è autorizzato, per l'anno 2021, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, mediante utilizzo delle graduatorie concorsuali in vigore presso il Ministero stesso ovvero mediante appositi concorsi pubblici per esami, 45 dirigenti di livello non generale, di cui 11 medici, 4 veterinari e 10 psicologi, da imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari, 2 dirigenti con profilo economico sanitario, 10 dirigenti con profilo giuridico sanitario, 1 dirigente ingegnere biomedico, 1 dirigente informatico, 2 dirigenti ingegneri gestionali, 2 dirigenti ingegneri industriali e 2 dirigenti ingegneri ambientali, da imputare alla aliquota dei dirigenti non sanitari, nonché complessive 135 unità di personale non dirigenziale con professionalità anche tecniche, appartenenti all'Area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali. La dotazione organica del Ministero della salute è incrementata di 7 unità dirigenziali non generali e di 135 unità di personale non dirigenziale appartenenti all'Area III.
  883. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 882, pari a euro 3.329.688 per l'anno 2021 e a euro 13.318.749 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854.
  884. Al fine di potenziare e accelerare le attività e i servizi svolti dalle ragionerie territoriali dello Stato nel territorio nazionale nei confronti degli uffici periferici delle amministrazioni statali, delle altre amministrazioni pubbliche interessate e dei cittadini, nonché di incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle strutture della giustizia tributaria, tenuto anche conto del contenzioso tributario instaurato avverso i provvedimenti adottati dagli uffici territoriali dell'amministrazione finanziaria, nonché per potenziare le connesse funzioni di supporto e coordinamento delle attività svolte dalle articolazioni territoriali, anche in materia di sicurezza, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, per l'anno 2021, a bandire procedure concorsuali, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nei limiti dell'attuale dotazione organica, un contingente complessivo di personale non dirigenziale pari a 550 unità, di cui 350 unità da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, e 100 unità nell'Area II, posizione economica F2, da destinare alle ragionerie territoriali dello Stato e 100 unità di Area III, posizione economica F1, di cui 60 da destinare alle commissioni tributarie e 40 da destinare al Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi, in deroga ai vigenti vincoli in materia di reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni, ferma restando la possibilità di avvalersi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  885. Per gli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 884 è autorizzata la spesa di euro 5.888.113 per l'anno 2021 e di euro 23.552.453 annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854.
  886. Per le finalità di cui ai commi da 1037 a 1050, il Ministero dell'economia e delle finanze, per il triennio 2021-2023, è autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche, senza il previo espletamento delle previste procedure di mobilità e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ferma restando la possibilità di avvalersi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti dell'attuale dotazione organica, un contingente complessivo di personale non dirigenziale pari a 20 unità da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 220.446 per l'anno 2021 e di euro 881.783 annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854.
  887. All'articolo 22-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Nell'ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio alla data del 24 giugno 2017 presso le predette istituzioni anche con contratto di lavoro flessibile, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio a tempo determinato e indeterminato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
   b) dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: «Completato l'inquadramento di cui al terzo periodo, nei limiti delle dotazioni organiche e delle risorse ancora disponibili, nel rispetto dei criteri di cui al predetto decreto, ovvero di analogo decreto adottato ai sensi del terzo periodo, può altresì essere inquadrato il personale, anche con contratto di lavoro flessibile, in servizio alla data del 1o dicembre 2020».

  888. All'esito dell'adozione del decreto di cui all'articolo 22-bis, comma 2, del decreto- legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dal comma 887 del presente articolo, e al fine di corrispondere alle esigenze formative, le dotazioni organiche delle istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, comprese quelle definite ai sensi del predetto comma 2, sono incrementate a decorrere dal 1o novembre 2021.
  889. Ai fini del comma 888 è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2021 e di 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 da destinare all'ampliamento della dotazione organica delle istituzioni ivi previste, cui si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 854.
  890. Nelle more della piena attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, le cui disposizioni si applicano a decorrere dall'anno accademico 2022/2023, l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato per i profili di docente avviene prioritariamente a valere sulle vigenti graduatorie nazionali per titoli e in subordine sulle graduatorie di cui all'articolo 3-quater comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le quantità numeriche, suddivise tra personale docente e non docente, da assegnare a ciascuna istituzione.
  891. Dall'anno accademico 2021/2022, ferma restando la durata dei contratti in essere, gli incarichi di docenza non rientranti nelle dotazioni organiche delle istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 284, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono ridotti in proporzione al numero di nuovi docenti introdotti in organico ai sensi del comma 888 del presente articolo. Per le finalità di cui al presente comma, le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica effettuano, entro il 1o aprile 2021, una ricognizione degli incarichi di cui al primo periodo del presente comma. Il decreto di riparto di cui al comma 890 del presente articolo tiene conto degli esiti di tale ricognizione. Alle istituzioni che non abbiano effettuato la ricognizione non possono essere attribuiti ampliamenti della dotazione organica ai sensi del comma 888.
  892. Al fine di prevedere, nelle dotazioni organiche delle istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, le posizioni di accompagnatore al pianoforte, di accompagnatore al clavicembalo e di tecnico di laboratorio, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito uno specifico fondo, con una dotazione pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Il rapporto di lavoro del personale di cui al primo periodo è disciplinato nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento l'inquadramento economico di tali figure tecniche in misura pari all'attuale profilo EP1 del comparto. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definiti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali per le assunzioni di cui al presente comma, nonché i criteri di riparto del fondo tra le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
  893. All'articolo 1, comma 654, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: «Fino all'applicazione delle disposizioni del predetto regolamento le procedure per il passaggio alla prima fascia riservate ai docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato sono attuate nell'ambito delle procedure di reclutamento e sono disciplinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca. Il predetto decreto, nei limiti delle risorse già accantonate a tal fine negli anni accademici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, può prevedere la trasformazione di tutte le cattedre di seconda fascia in cattedre di prima fascia. La quota residua delle predette risorse, in seguito alla trasformazione di tutte le cattedre, può essere destinata, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, al reclutamento di direttori amministrativi per le istituzioni di cui al comma 653 nonché alla determinazione e all'ampliamento delle dotazioni organiche dell'Istituto superiore di studi musicali Gaetano Braga di Teramo e degli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA)».
  894. All'articolo 1, comma 285, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «al personale in servizio di ruolo» sono inserite le seguenti: «nella medesima istituzione».
  895. Al fine di dare attuazione alle disposizioni della legge 11 gennaio 2018, n. 7, l'Agenzia spaziale italiana può procedere annualmente all'assunzione di personale con oneri a carico del proprio bilancio fino al conseguimento del valore soglia di cui al comma 896 del presente articolo, con un incremento annuale della spesa di personale non superiore al 25 per cento, ferma restando la capacità di sostenere la spesa a regime verificata dall'organo interno di controllo. In caso di indicatore superiore al valore soglia, come definito al comma 896, l'Agenzia adotta un percorso di graduale riduzione annuale del valore dell'indicatore fino al conseguimento, entro l'anno 2025, del predetto valore soglia. A decorrere dall'anno 2025, in caso di indicatore superiore al limite di cui al comma 896, l'Agenzia non può procedere ad assunzioni di personale fino al conseguimento del predetto valore soglia. L'Agenzia, al fine di assicurare il rispetto dell'indicatore, la sostenibilità a regime della spesa per il personale e gli equilibri di bilancio, definisce le proprie esigenze assunzionali tenendo anche conto della dinamica retributiva collegata al riconoscimento delle fasce stipendiali previste dalla contrattazione collettiva nazionale.
  896. L'indicatore del limite delle spese per il personale è calcolato annualmente rapportando le spese complessive per il personale derivanti da rapporti di lavoro subordinato e da forme di lavoro flessibile, comprensive degli oneri a carico dell'amministrazione, registrate nell'ultimo bilancio approvato, alla media delle entrate correnti come risultanti dagli ultimi tre bilanci consuntivi approvati. Tale rapporto non può superare il valore soglia del 70 per cento.
  897. Nell'ipotesi di cui al comma 895, primo periodo, del presente articolo, il limite al trattamento accessorio del personale, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. Gli oneri conseguenti all'incremento dei fondi trovano copertura a valere sulle risorse di bilancio dell'Agenzia spaziale italiana garantendo, in ogni caso, il rispetto della percentuale prevista dal comma 896 e dell'equilibrio di bilancio.
  898. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'Agenzia spaziale italiana non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
  899. Al fine di potenziare l'efficacia dell'azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi strategici e garantire l'espletamento delle funzioni istituzionali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel biennio 2021-2022, è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, 1 unità di livello dirigenziale non generale, 18 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, e 9 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2, del comparto funzioni centrali. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 292.043 per l'anno 2021 e di euro 1.168.172 annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854.
  900. Le amministrazioni di cui ai commi da 855 a 899 comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla data delle assunzioni previste dai medesimi commi da 855 a 899, i dati concernenti le unità di personale effettivamente assunte e i corrispondenti oneri, anche al fine del conseguente trasferimento delle risorse mediante il riparto del fondo di cui al comma 854.
  901. Al fine di promuovere lo sviluppo dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 2009 mediante il rafforzamento delle capacità del sistema didattico, scientifico e produttivo, è istituito, nella città dell'Aquila, il Centro di formazione territoriale dell'Aquila del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  902. Il Centro di formazione territoriale dell'Aquila concorre, insieme con le altre strutture formative, all'attuazione delle politiche di formazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al capo IV-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, anche per consentire, in via innovativa, l'acquisizione di capacità tecnico-manuali propedeutiche all'attività operativa mediante appositi moduli didattici nell'ambito del corso di formazione iniziale del personale del medesimo Corpo.
  903. Con apposita convenzione, da stipulare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tra il comune dell'Aquila e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono individuate e messe a disposizione del Centro di formazione territoriale le unità immobiliari di proprietà del comune dell'Aquila, tenendo conto anche del carattere residenziale della struttura formativa medesima.
  904. Ai fini dell'attuazione dei commi 901 e 902, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024.
  905. All'articolo 249, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, le parole: «fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico» sono sostituite dalle seguenti: «in fase di prima applicazione, anche in soprannumero riassorbibile con le vacanze ordinarie delle dotazioni organiche, ferma restando la consistenza complessiva del ruolo prevista nella tabella A allegata al presente decreto. Fino all'assorbimento del soprannumero è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nei ruoli, rispettivamente, dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto e degli ispettori antincendio, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c)».
  906. All'articolo 38 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
   « 1-bis. Le spese sanitarie sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per cure relative a ferite e lesioni riportate nello svolgimento di servizi operativi e di supporto all'attività operativa sono anticipate dall'amministrazione, nei limiti delle risorse disponibili destinate a tali finalità, su richiesta del dirigente della sede di servizio, previo nulla osta del servizio sanitario del Corpo medesimo»;
   b) alla rubrica, dopo le parole: «vigili del fuoco», sono aggiunte le seguenti: «e spese sanitarie sostenute dal medesimo personale».

  907. Alla copertura degli eventuali maggiori oneri derivanti dal comma 906, pari ad euro 25.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

  908. Al fine di garantire il mantenimento dei requisiti di riconoscimento previsti dal regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, nonché di adeguare la propria struttura organizzativa allo svolgimento delle funzioni ad essa attribuite dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, e agli ulteriori e innovativi compiti derivanti dall'attuazione delle misure di sostegno economico disposte nel contesto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura è autorizzata, per il biennio 2021-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in applicazione dell'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, 6 unità di personale di livello dirigenziale non generale, nonché 55 unità di personale non dirigenziale appartenenti all'Area C, posizione economica C1, nell'ambito della vigente dotazione organica dell'Agenzia relativa al personale non dirigenziale. Ai fini dell'applicazione del periodo precedente, la dotazione organica dell'Agenzia è incrementata di quattro posizioni di livello dirigenziale non generale.
  909. Per far fronte agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 908 è autorizzata la spesa di euro 1.910.000 per l'anno 2021 e di euro 3.819.000 annui a decorrere dall'anno 2022.
  910. Al fine di assicurare la piena operatività dell'Agenzia nazionale per i giovani, in attuazione del regolamento (UE) 2018/1475 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, la predetta Agenzia è autorizzata, per l'anno 2021, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali e con incremento della dotazione organica di 14 unità, di cui 1 di livello dirigenziale non generale, 6 di area III e 7 di area II, un contingente di 21 unità di personale, così ripartito: 2 unità con qualifica dirigenziale di livello non generale e 19 unità di personale non dirigenziale, di cui 9 da inquadrare nell'Area III, di cui 4 in posizione economica F3 e 5 in posizione economica F1, e 10 da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2.
  911. Il reclutamento del personale di cui al comma 910 del presente articolo avviene mediante uno o più concorsi pubblici da svolgere anche in deroga agli articoli 30 e 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 4, commi 3-quinquies e 3-sexies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Resta in ogni caso ferma la possibilità da parte dell'Agenzia nazionale per i giovani di avvalersi delle modalità semplificate e delle misure di riduzione dei tempi di reclutamento previste dall'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, nonché delle modalità di cui all'articolo 248 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Per il reclutamento del personale di qualifica non dirigenziale, entro l'anno 2021 e nei limiti di cui al citato comma 910, l'Agenzia nazionale per i giovani può procedere alla stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nel rispetto delle modalità e delle98condizioni ivi previste.
  912. Fino al completamento delle procedure di cui al comma 911 del presente articolo per il reclutamento del personale di qualifica dirigenziale, l'Agenzia nazionale per i giovani è autorizzata a reclutare 1 unità di personale di livello dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente comma hanno durata annuale, sono rinnovabili per un massimo di due volte e, comunque, cessano alla data dell'entrata in servizio dei vincitori del concorso di cui al comma 4 del presente articolo. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente comma non costituiscono titolo né requisito valutabile ai fini della procedura concorsuale di cui al citato comma 4.
  913. Per far fronte agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 910 è autorizzata la spesa di euro 259.065 per l'anno 2021 e di euro 1.036.258 annui a decorrere dall'anno 2022.
  914. Al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, di presidio del territorio e di salvaguardia delle riserve naturali statali, compresa la conservazione della biodiversità, l'Arma dei carabinieri è autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, e in deroga al contingente ivi previsto, nel numero di 19 unità per l'anno 2021 e di 38 unità per l'anno 2022.
  915. Per l'attuazione del comma 914 è autorizzata la spesa di euro 585.000 per l'anno 2021 e di euro 1.770.000 annui a decorrere dall'anno 2022.
  916. Le amministrazioni di cui ai commi da 908 a 915 comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dall'assunzione, i dati concernenti le unità di personale effettivamente assunte ai sensi dei medesimi commi da 908 a 915 e i relativi oneri da sostenere a regime.
  917. Il Ministero della difesa, al fine di assicurare le funzioni e l'efficienza dell'area produttiva industriale, in particolare degli arsenali e degli stabilimenti militari, nonché per potenziare le realtà produttive locali in un sistema sinergico con le amministrazioni locali, nei limiti della dotazione organica del personale civile prevista dall'articolo 2259-ter del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche per il reclutamento, per il triennio 2021-2023, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di un contingente di 431 unità di personale non dirigenziale così ripartito:
   a) 19 unità di Area III, fascia retributiva F1, e 125 unità di Area II, fascia retributiva F2, per l'anno 2021;
   b) 19 unità di Area III, fascia retributiva F1, e 125 unità di Area II, fascia retributiva F2, per l'anno 2022;
   c) 19 unità di Area III, fascia retributiva F1, e 124 unità di Area II, fascia retributiva F2, per l'anno 2023.

  918. Le assunzioni di cui al comma 917 del presente articolo sono effettuate ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  919. A decorrere dall'anno 2021, le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 7,6 milioni di euro, al fine di riconoscere l'indennità di cui all'articolo 52, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, con le modalità ivi previste, al personale incaricato di comando di stazioni dell'organizzazione territoriale dell'Arma dei carabinieri, nel limite di spesa complessivo di 7,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2021.
  920. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 919, pari a 7,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  921. Al fine di razionalizzare l'impiego di personale estraneo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di potenziare l'apporto di competenze specialistiche all'attività della rete diplomatico-consolare sono disposti i seguenti interventi:
   a) all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) il settimo comma è abrogato;
    2) l'ottavo comma è sostituito dal seguente:
   «Gli esperti che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può utilizzare a norma del presente articolo non possono complessivamente superare il numero di centosettantadue con l'esclusione delle unità riservate, ai sensi dell'articolo 11 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dell'articolo 2, comma 6-duodecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, allo svolgimento di particolari compiti relativi alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale nonché al contrasto della criminalità organizzata e di tutte le condotte illecite, anche transnazionali, ad essa riconducibili, delle unità destinate, ai sensi dell'articolo 36 della legge 30 luglio 2002, n. 189, alla prevenzione dell'immigrazione clandestina e delle unità destinate, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, all'accertamento delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea»;
   b) le dotazioni destinate all'erogazione delle indennità di cui all'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono incrementate di euro 5.257.345 per l'anno 2021 e di euro 10.514.690 annui a decorrere dall'anno 2022;
   c) l'articolo 1 della legge 31 marzo 2005, n. 56, è abrogato;
   d) al comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «venticinque». Conseguentemente è autorizzata la spesa di euro 1.366.910 per l'anno 2021 e di euro 2.733.819 annui a decorrere dall'anno 2022.

  922. L'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 301, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 18 unità per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 50 unità per l'anno 2023. La dotazione organica della carriera diplomatica è incrementata, nel grado iniziale di segretario di legazione, di 18 unità a decorrere dall'anno 2021, di ulteriori 18 unità a decorrere dall'anno 2022 e di ulteriori 50 unità a decorrere dall'anno 2023. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 434.927 per l'anno 2021, di euro 2.174.636 per l'anno 2022, di euro 4.687.548 per l'anno 2023 e di euro 8.311.940 annui a decorrere dall'anno 2024.
  923. In aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nel limite delle proprie dotazioni organiche, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno 2021, 100 dipendenti della II Area funzionale, posizione economica F2, e 50 dipendenti della III Area funzionale, posizione economica F1, mediante l'indizione di nuovi concorsi, l'ampliamento dei posti messi a concorso ovvero lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi. È a tal fine autorizzata la spesa di euro 1.394.600 per l'anno 2021 e di euro 5.578.399 annui a decorrere dall'anno 2022.
  924. All'articolo 152, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: «nel limite di un contingente complessivo pari a 2.920 unità» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di un contingente complessivo pari a 3.000 unità». Ai fini dell'incremento del contingente degli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura, come rideterminato dal primo periodo, è autorizzata la spesa di euro 1.711.860 per l'anno 2021, di euro 3.526.432 per l'anno 2022, di euro 3.632.225 per l'anno 2023, di euro 3.741.191 per l'anno 2024, di euro 3.853.427 per l'anno 2025, di euro 3.969.030 per l'anno 2026, di euro 4.088.101 per l'anno 2027, di euro 4.210.744 per l'anno 2028, di euro 4.337.066 per l'anno 2029 e di euro 4.467.178 annui a decorrere dall'anno 2030.
  925. Al fine di dare attuazione a un programma di interventi, temporaneo ed eccezionale, finalizzato a eliminare, anche mediante l'uso di strumenti telematici, l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, nonché di assicurare la piena efficacia dell'attività di prevenzione e di repressione dei reati, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a dodici mesi, un contingente complessivo di 1.080 unità di personale amministrativo non dirigenziale, di Area II, posizione economica F1, così ripartito: 290 unità a decorrere dal 1o giugno 2021, 240 unità a decorrere dal 1o novembre 2021 e 550 unità a decorrere dal 1o gennaio 2022. L'assunzione di personale di cui al primo periodo è autorizzata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
  926. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 925 è autorizzata la spesa di euro 7.844.587 per l'anno 2021 e di euro 32.659.734 per l'anno 2022.
  927. L'articolo 8 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, è abrogato.
  928. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio» sono sostituite dalle seguenti: «degli uffici periferici» e le parole: «16 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «24 milioni»;
   b) al terzo periodo, le parole: «Ciascuna Soprintendenza» sono sostituite dalle seguenti: «Ciascun ufficio».

  929. All'articolo 22, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: «750.000 euro per l'anno 2019,» sono inserite le seguenti: «a 1.500.000 euro per l'anno 2021 e a 1.500.000 euro per l'anno 2022».
  930. All'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo le parole: «luoghi della cultura» sono inserite le seguenti: «e delle attività di supporto tecnico, amministrativo e contabile» e dopo le parole: «29 agosto 2019,» sono inserite le seguenti: «e comunque fino al 31 dicembre 2025»;
   b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Non si applica il comma 2 dell'articolo 192 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;
   c) al secondo periodo, dopo le parole: «primo periodo,» sono inserite le seguenti: «oltre alle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente» e le parole: «e a 245.000 euro nell'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, a 5.845.000 euro nell'anno 2021 e a 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025».

  931. Per l'attuazione del comma 930, lettera c), è autorizzata la spesa di 5,1 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025.
  932. In considerazione degli effetti conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul patrimonio culturale è consentita la proroga per un periodo massimo di sei mesi, nel limite di spesa di euro 500.000 per l'anno 2021, dei contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, fermo restando il limite della durata massima complessiva di trentasei mesi, anche non consecutivi, dei medesimi contratti. Al personale di cui al periodo precedente si applicano le disposizioni dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
  933. Per l'attuazione del comma 932 è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2021.
  934. Al fine di potenziare le attività derivanti dalle accresciute competenze e dai nuovi compiti previsti dalla riforma della Politica agricola comune per il periodo 2021-2027, la dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui all'articolo 7, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 180, è incrementata di euro 363.000 annui a decorrere dall'anno 2021.
  935. A seguito dell'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, al fine di garantirne la funzionalità, la dotazione finanziaria inerente alle risorse disponibili per gli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, è incrementata complessivamente di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2021.
  936. Al fine di assicurare l'esercizio delle maggiori funzioni del Ministero dell'università e della ricerca connesse all'assolvimento di obblighi nei confronti dell'Unione europea e internazionali nel campo della formazione superiore e della ricerca e, in particolare, alla nuova programmazione europea della ricerca, la dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca è incrementata di tre posizioni dirigenziali di livello non generale, di cui una destinata alla diretta collaborazione ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Alla copertura delle tre posizioni dirigenziali di livello non generale di cui al periodo precedente si provvede anche mediante l'indizione di appositi concorsi pubblici, per i quali il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare le relative procedure. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 459.750 euro annui a decorrere dall'anno 2021, cui si provvede ai sensi del comma 941.
  937. Il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato, per il biennio 2021- 2022, nel rispetto del piano triennale del fabbisogno del personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché della vigente dotazione organica, a bandire una o più procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente massimo di personale pari a 56 unità da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali. Le assunzioni di cui al presente comma sono effettuate ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
  938. Le procedure concorsuali di cui al comma 937 sono rivolte a soggetti in possesso di qualificata professionalità nelle discipline scientifiche, economiche e giuridiche. Per la partecipazione sono richiesti la laurea magistrale o specialistica nonché uno dei seguenti titoli: dottorato di ricerca; master universitario di secondo livello; diploma di scuola di specializzazione post universitaria. Le procedure, da svolgere in forma telematica e decentrata, anche in deroga al comma 3-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e anche con l'avvalimento delle università e del consorzio interuniversitario CINECA, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si articolano nelle seguenti fasi:
   a) valutazione dei titoli;
   b) prova orale;
   c) attività di lavoro e formazione;
   d) prova scritta.

  939. Nella valutazione dei titoli di cui alla lettera a) del 938 sono valorizzati il possesso di abilitazioni professionali e lo svolgimento di attività lavorativa nei settori attinenti ai profili ricercati. Nella prova orale di cui alla lettera b) del citato comma 938 è valorizzato il possesso di adeguate conoscenze informatiche e digitali nonché di un'adeguata conoscenza di almeno una lingua straniera. All'esito della valutazione delle fasi di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 938, sulla base dei punteggi conseguiti è formata una graduatoria provvisoria, alla quale si applica il primo periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e i candidati che risultano utilmente collocati sono assunti, nel limite massimo di 56 unità, nell'Area III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di centoventi giorni, ai fini dello svolgimento dell'attività di lavoro e formazione di cui alla lettera c) del comma 938. Entro la data di conclusione del contratto, si svolge la prova scritta di cui alla lettera d) del comma 938, che consiste nella soluzione di quesiti a risposta multipla, con predeterminazione dei relativi punteggi. La graduatoria definitiva è formata sulla base dei punteggi conseguiti in ciascuna delle fasi di cui al comma 938, le cui rispettive proporzioni sono adeguatamente bilanciate nel bando.
  940. Le assunzioni di cui al comma 939 sono autorizzate in deroga all'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tale fine è autorizzata la spesa di 724.057 euro per l'anno 2021, cui si provvede ai sensi del comma 941.
  941. Agli oneri derivanti dai commi 936 e 940, pari a 1.183.807 euro per l'anno 2021 e a 459.750 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede, per l'anno 2021, quanto a 500.000 euro, mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 238, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, quanto a 683.807 euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e, a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui al citato articolo 238, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.
  942. Al fine di assicurare l'esercizio delle maggiori funzioni del Ministero dell'istruzione connesse anche alle iniziative relative agli impegni sovranazionali europei, la vigente dotazione organica del predetto Ministero è incrementata di tre posizioni dirigenziali di livello non generale. Nelle more dell'entrata in vigore dei conseguenti regolamenti di organizzazione del Ministero dell'istruzione, le tre posizioni dirigenziali di cui al primo periodo sono destinate alla struttura di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Alla copertura delle tre posizioni dirigenziali non generali di cui al presente comma si provvede anche mediante concorsi pubblici, per i quali il Ministero dell'istruzione è autorizzato a indire le relative procedure.
  943. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: «ricompresi nei crateri» sono inserite le seguenti: «del sisma del 2002,».
  944. All'articolo 57, comma 3-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, a 31 milioni di euro per l'anno 2021 e a 83 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;
   b) la lettera b) è abrogata.

  945. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Per l'anno 2021 è assegnato un contributo straordinario di 10 milioni di euro»;
   b) al comma 2, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Per l'anno 2021 è destinato un contributo pari a 1 milione di euro» e, al sesto periodo, le parole: «Per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».

  946. All'articolo 14, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
  947. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole da: «31 dicembre 2020» fino a: «secondo periodo del medesimo comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021, nelle ipotesi previste dal primo periodo e dal secondo periodo del citato comma 6 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 244 del 2016».
  948. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 946 e 947, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2021.
  949. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2021.
  950. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dal comma 949, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2021.
  951. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «a decorrere dal 1o novembre 2020,» sono soppresse;
   b) dopo le parole: «con le procedure» sono inserite le seguenti: «, i termini»;
   c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le assunzioni di cui al presente comma, i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017 possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali o gli enti parco dei predetti crateri, ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 75 del 2017. Al personale con contratti di lavoro a tempo determinato che abbia svolto presso gli enti di cui al periodo precedente, alla data del 31 dicembre 2021, un'attività lavorativa di almeno tre anni, anche non continuativi, nei precedenti otto anni è riservata una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici banditi dai predetti enti. Per tali concorsi i relativi bandi prevedono altresì l'adeguata valorizzazione dell'esperienza lavorativa maturata presso i predetti enti con contratti di somministrazione e lavoro».

  952. Il termine di trenta giorni indicato al terzo periodo del comma 3-bis dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è prorogato al 31 marzo 2021.
  953. Allo scopo di soddisfare le esigenze dei territori colpiti dai sismi degli anni 2009, 2012 e 2016, fermo restando quanto previsto dai commi 3 e seguenti dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze di una delle amministrazioni indicate nel citato comma 3, che risulti in possesso, al 31 dicembre 2020, dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, che abbia maturato, anche presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, almeno due anni di servizio ai sensi della lettera c) del citato comma 1, e che sia stato titolare di precedenti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con una o più delle predette amministrazioni, si applica, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione stessa e senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, il comma 11-bis del citato articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017.
  954. Al fine di assicurare la definitiva e completa ultimazione dell'opera di ricostruzione nei comuni della Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980 e del 1981, sono attribuite ai singoli comuni della regione Campania le competenze di spesa, programmazione e controllo delle somme residue da liquidare e già assegnate, pari a: euro 43.787.690,62 dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 13333/1 del 30 dicembre 2008; euro 12.951.040,54 dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 26 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 9 luglio 2010; euro 16.524.443,20 dalla deliberazione del CIPE n. 45/2012 del 23 marzo 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 2012. Inoltre tutte le risorse ancora disponibili sulle contabilità speciali dei comuni, aperte e risultanti dal conto della Banca d'Italia al 31 dicembre 2018, sono assegnate ai comuni per il completamento degli interventi di ricostruzione.
  955. Al fine di garantire lo svolgimento in modalità decentrata e digitale dei concorsi unici di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per sostenere l'organizzazione flessibile del lavoro pubblico e la formazione del personale pubblico, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all'istituzione, presso ogni regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di poli territoriali avanzati, anche mediante il recupero e riuso e il cambio di utilizzo degli immobili pubblici e dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata.
  956. A fini di cui al comma 955, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri può stipulare appositi accordi con l'Agenzia del demanio, con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e con le altre amministrazioni titolari di idonei beni immobili.
  957. Per le finalità di cui ai commi 955 e 956 del presente articolo, le risorse disponibili in conto residui di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 19 giugno 2019, n. 56, previa ricognizione dei fabbisogni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono attribuite, per l'anno 2021, alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
  958. I commi da 1 a 4 dell'articolo 2 della legge 19 giugno 2019, n. 56, sono abrogati.
  959. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
  960. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 366 è inserito il seguente:
   « 366-bis. Allo scopo di garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità, il fondo di cui al comma 366 è rifinanziato in misura pari a 62,76 milioni di euro nell'anno 2021, a 321,34 milioni di euro nell'anno 2022, a 699,43 milioni di euro nell'anno 2023, a 916,36 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 924,03 milioni di euro nell'anno 2026, a 956,28 milioni di euro nell'anno 2027, a 1.003,88 milioni di euro nell'anno 2028 e a 1.031,52 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029. La dotazione dell'organico dell'autonomia, a valere sulle risorse di cui al primo periodo, è incrementata di 5.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, di 11.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 e di 9.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024. Alla ripartizione delle risorse di cui al presente comma, disponibili a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. All'incremento derivante dall'attuazione del presente comma non si applicano le disposizioni del comma 373».

  961. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021 destinati alla realizzazione di interventi di formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità. Tale formazione è finalizzata all'inclusione scolastica dell'alunno con disabilità e a garantire il principio di contitolarità nella presa in carico dell'alunno stesso. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità attuative, prevedendo il divieto di esonero dall'insegnamento, i criteri di riparto, le condizioni per riservare la formazione al solo personale non in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, la determinazione delle unità formative comunque non inferiori a 25 ore di impegno complessivo, i criteri e le modalità di monitoraggio delle attività formative di cui al presente comma.
  962. Al fine di realizzare l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 sono stanziati 10 milioni di euro per l'acquisto e la manutenzione di attrezzature tecniche e di sussidi didattici di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e per l'acquisizione di servizi necessari al loro miglior utilizzo, destinati alle istituzioni scolastiche che accolgono alunni con disabilità certificata ai sensi della citata legge n. 104 del 1992. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse dedicate e il relativo monitoraggio.
  963. Al fine di regolare l'assegnazione delle risorse professionali di sostegno didattico e di assistenza specialistica, agli alunni con disturbi specifici di apprendimento diagnosticati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, spettano esclusivamente le misure educative e didattiche di supporto di cui all'articolo 5 della citata legge n. 170 del 2010, senza l'impiego delle risorse professionali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, erogate in attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.
  964. Al fine di trasformare in contratto a tempo pieno il contratto di lavoro a tempo parziale di 4.485 collaboratori scolatici, di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, assunti a decorrere dal 1o marzo 2020, nonché di assumere, fino a un massimo di 45 unità, con contratto di lavoro a tempo pieno, a decorrere dal 1o settembre 2021, coloro che nella procedura selettiva di cui al citato articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge n. 69 del 2013 siano risultati in sovrannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria, il Ministero dell'istruzione è autorizzato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, a coprire 2.288 posti rimasti vacanti e disponibili nell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e non coperti a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2020/2021. Le supplenze eventualmente conferite per la copertura dei posti di cui al periodo precedente prima della data di entrata in vigore della presente legge restano confermate per la durata delle stesse. A tal fine è autorizzata la spesa di 56,17 milioni di euro per l'anno 2021, di 56,91 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028, di 60,76 milioni di euro per l'anno 2029, di 61,56 milioni di euro per l'anno 2030 e di 61,62 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.
  965. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 5-sexies è aggiunto il seguente:
   « 5-septies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, i posti di cui al comma 5-ter che siano eventualmente rimasti vacanti e disponibili dopo la procedura di cui ai commi da 5-ter a 5-sexies, sono destinati, su istanza di parte, ai soggetti di cui al comma 5-sexies che, pur in possesso dei requisiti ivi previsti, non abbiano trovato posto nella relativa provincia. A tal fine, è predisposta un'apposita graduatoria nazionale, formulata sulla base del punteggio attribuito in attuazione del comma 5-sexies. Alle conseguenti assunzioni si applicano le disposizioni di cui al comma 5-sexies, sesto, settimo, ottavo e nono periodo. Successivamente alle predette procedure selettive e sempre nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, sono autorizzate assunzioni per la copertura dei posti resi nuovamente disponibili ai sensi del medesimo comma».

  966. Al fine di assicurare anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione informatica, il termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 230-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato al 30 giugno 2021. A tal fine è autorizzata la spesa di 13,80 milioni di euro per l'anno 2021.
  967. Al fine di assicurare stabilmente quanto previsto dal comma 966 del presente articolo, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022 la dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è incrementata di 1.000 posti di personale assistente tecnico, da destinare alle scuole di cui al citato comma 966. Le facoltà assunzionali del personale assistente tecnico sono corrispondentemente incrementate di 1.000 unità. A tal fine è autorizzata la spesa di 9,26 milioni di euro per l'anno 2021, di 31,43 milioni di euro per l'anno 2022, di 30,51 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, di 31,16 milioni di euro per l'anno 2027 e di 32,44 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
  968. La dotazione organica complessiva di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 1.000 posti, con riferimento alla scuola dell'infanzia, da destinare al potenziamento dell'offerta formativa nel relativo grado di istruzione. Con il decreto del Ministro dell'istruzione di cui al citato articolo 1, comma 64, della legge n. 107 del 2015, il contingente di 1.000 posti è ripartito tra le regioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 11,67 milioni di euro per l'anno 2021, di 38,43 milioni di euro per l'anno 2022, di 37,32 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, di 38,48 milioni di euro per l'anno 2027 e di 40,79 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
  969. Il fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è incrementato, a decorrere dall'anno 2021, di 60 milioni di euro annui. Per l'anno 2021, in deroga alle disposizioni del citato articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 65 del 2017, una quota parte dell'incremento, pari a euro 1.500.000, è destinata al Ministero dell'istruzione per l'attivazione del sistema informativo nazionale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del medesimo decreto legislativo n. 65 del 2017. A tal fine è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
  970. Al fine di continuare a promuovere misure e progetti di innovazione didattica e digitale nelle scuole, all'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «2020/2021» sono inserite le seguenti: «, 2021/2022 e 2022/2023»;
   b) le parole da: «può essere esonerato dall'esercizio delle attività didattiche» fino a: « équipe territoriali formative» sono sostituite dalle seguenti: «sono individuate dal Ministero dell'istruzione le équipe formative territoriali costituite da un numero di docenti pari a 20 da porre in posizione di comando presso gli uffici scolastici regionali e presso l'amministrazione centrale, da destinare esclusivamente ad azioni di supporto al Piano nazionale per la scuola digitale, e un numero massimo di ulteriori 200 docenti da porre in semi esonero dall'esercizio delle attività didattiche per il 50 per cento dell'orario di servizio».

  971. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 970 è autorizzata la spesa di euro 1.446.158 per l'anno 2021, di euro 3.615.396 per l'anno 2022 e di euro 2.169.238 per l'anno 2023.
  972. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: «, nelle quali la percentuale di idonei è elevata al 30 per cento dei posti messi a concorso per la singola regione, con arrotondamento all'unità superiore» sono sostituite dalle seguenti: «rispetto alle quali, in deroga a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 863 del 18 dicembre 2018, non sono previsti limiti all'inserimento in graduatoria degli idonei non vincitori».
  973. All'articolo 32-ter, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «elevata al 50 per cento» sono soppresse.
  974. All'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «2021/2022» sono sostituite dalle seguenti: «2022/2023».
  975. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 13, il comma 1 è sostituito dal seguente:
   « 1. Per gestire, coordinare e vigilare il sistema della formazione italiana nel mondo, la selezione e la destinazione all'estero del personale di cui all'articolo 18, nonché le ulteriori attività di cui al presente decreto legislativo, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si avvale di dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola nel limite complessivo di 70 unità»;
   b) all'articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente:
   « 1. Le attività di formazione del personale da destinare all'estero sono organizzate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con i fondi di cui all'articolo 39, comma 1»;
   c) all'articolo 19:
    1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il personale è selezionato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sulla base di un bando emanato sentito il Ministero dell'istruzione»;
    2) al comma 4, le parole: «dell'istruzione dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale»;
   d) all'articolo 20, comma 2, le parole: «dell'istruzione dell'università e della ricerca» sono sostituite dalla seguente: «predetto»;
   e) all'articolo 24:
    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
   « 1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione, può inviare, per esigenze di servizio, personale docente e amministrativo e dirigenti scolastici in assegnazione temporanea presso scuole statali all'estero e per altre iniziative disciplinate dal presente decreto legislativo, per la durata massima di un anno scolastico, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Il personale di cui al presente comma è individuato sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 19, comma 4. In mancanza di graduatorie utili, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può individuare candidati idonei attingendo a graduatorie di altre aree linguistiche o di materie affini o, in mancanza anche di queste, pubblicando nel proprio sito internet istituzionale un interpello semplificato, anche limitato al personale di cui all'articolo 13, comma 1. Il personale è collocato fuori ruolo e conserva, per l'intera durata della missione, la sede occupata nel territorio nazionale»;
    2) al comma 2, le parole: «di concerto con» sono sostituite dalla seguente: «sentito»;
   f) all'articolo 30, comma 1, dopo le parole: «articolo 144» sono inserite le seguenti: «, commi primo, secondo e terzo,»;
   g) all'articolo 35, comma 2, le parole: «dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione»;
   h) le parole: «dell'università e della ricerca», ovunque ricorrono, sono soppresse.

  976. Le disposizioni di cui alle lettere b), c), d) e g) del comma 975 si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022.
  977. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il personale già collocato fuori ruolo presso il Ministero dell'istruzione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, che non abbia optato per la permanenza nello stesso Ministero, è ricollocato fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. I dirigenti scolastici, i docenti e il personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato decreto legislativo n. 64 del 2017 non possono comunque eccedere il numero complessivo di 70 unità. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le scuole statali all'estero, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, adeguano alle disposizioni dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 64 del 2017 i contratti di lavoro già afferenti alle soppresse casse scolastiche.
  978. Per l'anno scolastico 2021/2022, alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 979. Le predette istituzioni scolastiche sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici titolari di incarico presso altre istituzioni scolastiche autonome. Alle istituzioni scolastiche autonome di cui al primo periodo non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali e amministrativi; con decreto del direttore generale o del dirigente non generale titolare dell'ufficio scolastico regionale competente, il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche.
  979. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 978 è autorizzata la spesa di 13,61 milioni di euro per l'anno 2021 e di 27,23 milioni di euro annui per l'anno 2022.
  980. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo il comma 18-octies sono inseriti i seguenti:
   « 18-novies. Esclusivamente in caso di esaurimento delle graduatorie utili, a legislazione vigente, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno e solo all'esito delle procedure di cui al comma 17-ter, le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie costituite e aggiornate con cadenza biennale ai sensi del comma 18-decies.
   18-decies. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire procedure selettive, su base regionale, finalizzate all'accesso in ruolo su posto di sostegno dei soggetti in possesso del relativo titolo di specializzazione conseguito ai sensi della normativa vigente, nei limiti assunzionali di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La validità dei titoli conseguiti all'estero è subordinata alla piena validità del titolo nei Paesi ove è stato conseguito e al suo riconoscimento in Italia ai sensi della normativa vigente. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono disciplinati il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, la configurazione della prova ovvero delle prove concorsuali e la relativa griglia di valutazione, i titoli valutabili, la composizione delle commissioni giudicatrici e modalità e titoli per l'aggiornamento delle graduatorie. Il decreto fissa altresì il contributo di segreteria, in maniera tale da coprire integralmente la spesa di organizzazione e svolgimento della procedura.
   18-undecies. Le graduatorie di cui al comma 18-decies sono integrate ogni due anni a seguito di nuova procedura ai sensi del medesimo comma 18-decies, a cui possono partecipare solo i soggetti aventi titolo ai sensi del predetto comma 18-decies. Ogni due anni, inoltre, per i candidati già collocati nelle predette graduatorie è previsto l'aggiornamento del punteggio sulla base dei titoli conseguiti tra la data di partecipazione alla procedura e la data dell'aggiornamento».

  981. Al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici nell'anno scolastico 2019/2020, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo con una dotazione di 25,856 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare alla copertura delle maggiori spese sostenute per il predetto anno scolastico in conseguenza dell'ultrattività riconosciuta ai contratti collettivi regionali relativi all'anno scolastico 2016/2017. In nessun caso possono essere riconosciuti emolumenti superiori a quelli derivanti dalla predetta ultrattività. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dell'area dirigenziale «Istruzione e ricerca».
  982. Per l'attuazione del comma 981 è autorizzata la spesa di 25,856 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.
  983. Il comma 7 dell'articolo 2259-ter del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:
   « 7. A decorrere dall'anno 2021, quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale civile, pari a 20 milioni di euro annui, è destinata ad alimentare il fondo risorse decentrate del personale civile del Ministero della difesa e un'ulteriore quota parte, pari a 30 milioni di euro annui, è destinata ad aumentare per il medesimo personale l'indennità di amministrazione, le cui misure sono determinate in sede di contrattazione collettiva per il triennio 2019-2021. L'utilizzo delle predette risorse è subordinato alla progressiva riduzione, sino al raggiungimento del numero di 20.000 unità, della dotazione organica complessiva del personale civile del Ministero della difesa fissata dalla tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013, da operare in sede di programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai sensi degli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

  984. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, nonché di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, connessi anche all'emergenza sanitaria da COVID-19, nonché l'efficienza degli istituti penitenziari, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 4.535 unità delle Forze di polizia, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1o ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 985 del presente articolo e per un numero massimo di:
   a) 800 unità per l'anno 2021, di cui 600 unità nel Corpo della guardia di finanza e 200 unità nel Corpo di polizia penitenziaria;
   b) 500 unità per l'anno 2022, di cui 300 unità nel Corpo della guardia di finanza e 200 unità nel Corpo di polizia penitenziaria;
   c) 1.160 unità per l'anno 2023, di cui 300 unità nella Polizia di Stato, 200 unità nell'Arma dei carabinieri, 150 unità nel Corpo della guardia di finanza e 510 unità nel Corpo di polizia penitenziaria;
   d) 1.160 unità per l'anno 2024, di cui 200 unità nella Polizia di Stato, 250 unità nell'Arma dei carabinieri, 200 unità nel Corpo della guardia di finanza e 510 unità nel Corpo di polizia penitenziaria;
   e) 915 unità per l'anno 2025, di cui 100 unità nella Polizia di Stato, 250 unità nell'Arma dei carabinieri, 50 unità nel Corpo della guardia di finanza e 515 unità nel Corpo di polizia penitenziaria.

  985. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 984, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 1, con una dotazione di euro 3.855.298 per l'anno 2021, di euro 32.318.063 per l'anno 2022, di euro 58.358.288 per l'anno 2023, di euro 103.346.347 per l'anno 2024, di euro 151.510.382 per l'anno 2025, di euro 187.987.418 per l'anno 2026, di euro 195.007.907 per l'anno 2027, di euro 196.566.668 per l'anno 2028, di euro 199.622.337 per l'anno 2029, di euro 202.387.875 per l'anno 2030, di euro 204.480.113 per l'anno 2031, di euro 205.659.245 per l'anno 2032, di euro 206.733.517 per l'anno 2033, di euro 208.639.130 per l'anno 2034, di euro 210.838.415 per l'anno 2035 e di euro 213.454.024 annui a decorrere dall'anno 2036.
  986. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie, comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di euro 4.116.000 per l'anno 2021, di euro 2.590.800 per l'anno 2022, di euro 7.510.280 per l'anno 2023, di euro 7.422.830 per l'anno 2024 e di euro 5.915.870 per l'anno 2025, da iscrivere in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno da ripartire tra le amministrazioni interessate con le modalità di cui al comma 984.
  987. Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello al quale si riferisce l'autorizzazione ad assumere, le amministrazioni comunicano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze i dati concernenti le assunzioni effettuate e la situazione organica complessiva e del ruolo iniziale, anche al fine del riparto delle risorse dei fondi di cui ai commi 985 e 986.
  988. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  989. Al fine di mantenere elevati i livelli operativi e di efficienza del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, nonché di fare fronte agli accresciuti compiti di garanzia della sicurezza della navigazione, dei passeggeri e delle merci trasportate, al comma 1 dell'articolo 815 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   « a) 3.500 fino all'anno 2020, 3.600 per l'anno 2021, 3.730 per l'anno 2022, 3.880 per l'anno 2023, 4.030 per l'anno 2024, 4.180 per l'anno 2025, 4.230 per l'anno 2026 e 4.250 dall'anno 2027 in servizio permanente».

  990. All'articolo 585, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le lettere da h-septies) a h-vicies) sono sostituite dalle seguenti:
   h-septies) per l'anno 2023: 88.748.197,04;
   h-octies) per l'anno 2024: 94.904.738,87;
   h-novies) per l'anno 2025: 101.061.280,69;
   h-decies) per l'anno 2026: 103.337.793,52;
   h-undecies) per l'anno 2027: 104.418.929,64;
   h-duodecies) per l'anno 2028: 104.698.134,11;
   h-terdecies) per l'anno 2029: 104.975.165,92;
   h-quaterdecies) per l'anno 2030: 105.252.197,73;
   h-quinquiesdecies) per l'anno 2031: 106.044.951,54;
   h-sexiesdecies) per l'anno 2032: 106.808.612,95;
   h-septiesdecies) per l'anno 2033: 107.628.048,67;
   h-duodevicies) per l'anno 2034: 108.410.280,29;
   h-undevicies) per l'anno 2035: 109.192.511,91;
   h-vicies) per l'anno 2036: 109.459.022,53;
   h-vicies semel) a decorrere dall'anno 2037: 109.570.365,55.

  991. Ai fini del comma 989 è autorizzata la spesa di euro 798.668,25 per l'anno 2023, euro 1.636.713,28 per l'anno 2024, euro 2.474.758,30 per l'anno 2025, euro 3.312.803,33 per l'anno 2026, euro 4.150.848,35 per l'anno 2027, euro 4.190.225,12 per l'anno 2028, euro 4.227.429,23 per l'anno 2029, euro 4.264.633,34 per l'anno 2030, euro 4.301.837,45 per l'anno 2031, euro 4.339.041,56 per l'anno 2032, euro 4.487.588,68 per l'anno 2033, euro 4.598.931,70 per l'anno 2034, euro 4.710.274,72 per l'anno 2035, euro 4.821.617,74 per l'anno 2036 ed euro 4.932.960,76 annui a decorrere dall'anno 2037.
  992. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi 989 e 990, comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 29.120 euro per l'anno 2023, 58.240 euro per l'anno 2024, 87.360 euro per l'anno 2025, 116.480 euro per l'anno 2026 e 145.600 euro annui a decorrere dall'anno 2027.
  993. Per l'anno 2021, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia di COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  994. All'articolo 115, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2020 e 2021».
  995. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di riforma della polizia locale, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. I predetti interventi sono disposti con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo.
  996. Per i peculiari compiti connessi anche all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dall'anno 2021 è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 50 milioni di euro annui, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, per la retribuzione dei servizi esterni ovvero delle attività operative al di fuori dell'ordinaria sede di servizio svolte dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  997. Al fine di garantire l'efficace svolgimento delle attività derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché dalle ulteriori esigenze connesse all'attività di sostegno al settore agricolo, la dotazione finanziaria dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
  998. Alla legge 7 febbraio 1951, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
   «Art. 3. – 1. Se gli accertatori sono militari del Corpo della guardia di finanza, le quote previste dall'articolo 1, primo comma, lettere c), e d), e terzo comma, e quelle spettanti agli accertatori nei casi indicati dall'articolo 2 sono assegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per la distribuzione ai militari del medesimo Corpo.
   2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, le quote di cui al comma 1 del presente articolo sono integralmente distribuite in premi ai militari del Corpo della guardia di finanza secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comandante generale del medesimo Corpo»;
   b) l'articolo 4 è abrogato.

  999. All'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Con il medesimo decreto ministeriale può essere altresì stabilita un'ulteriore quota, eccedente i vigenti limiti di spesa, di ammontare non superiore a 15 milioni di euro annui, da destinare al fondo di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265».
  1000. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 28 è inserito il seguente:
   « 28-bis. Le somme derivanti dalla concessione in uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi del Corpo della guardia di finanza sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnate al programma 5 “Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica” nell'ambito della missione 7 “Ordine pubblico e sicurezza” e al programma 3 “Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali” nell'ambito della missione 29 “Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

  1001. Il Corpo della guardia di finanza collabora con l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato ai fini dello svolgimento dei servizi di sorveglianza e tutela sulla realizzazione dei beni di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, effettuata per conto dello Stato italiano, nonché dei servizi di scorta relativi ai medesimi beni.
  1002. Per lo svolgimento dei servizi di cui al comma 1001:
   a) il Corpo della guardia di finanza impiega un'aliquota di personale complessivamente non superiore a 200 unità;
   b) sono posti a carico dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, nel limite di 5 milioni di euro annui, il trattamento economico accessorio spettante al personale effettivamente impiegato nell'aliquota di cui alla lettera a), compresi i correlati oneri sociali e quelli per il relativo trasferimento, nonché le spese di funzionamento, logistiche e per le dotazioni strumentali necessarie per lo svolgimento dei medesimi servizi.

  1003. L'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato stipula un'apposita convenzione con il Corpo della guardia di finanza per definire il numero di unità di personale da impiegare nel limite previsto dal comma 1002 nonché le modalità operative della collaborazione di cui al comma 1001 e di sostenimento degli oneri di cui al comma 1002, anche ai sensi dell'articolo 2133 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
  1004. Al fine di garantire il rispetto, da parte di tutti gli operatori del sistema dell'aviazione civile, degli standard di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale, nonché di rafforzare le attività ispettiva, di certificazione e di vigilanza e controllo, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per il biennio 2021-2022, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con conseguente incremento delle relative dotazioni organiche vigenti, 10 unità di personale di livello dirigenziale non generale, 151 unità di personale appartenente alla prima qualifica professionale, 145 unità di personale appartenente al ruolo tecnico-ispettivo e 72 ispettori di volo.
  1005. Il reclutamento del personale di cui al comma 1004 del presente articolo avviene secondo le modalità di cui all'articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  1006. L'ENAC provvede agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1004 e 1005, quantificati in euro 6.053.109 per l'anno 2021 e in euro 24.212.434 annui a decorrere dall'anno 2022, con le risorse del proprio bilancio disponibili a legislazione vigente.
  1007. L'ENAC comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dall'assunzione, i dati concernenti le unità di personale effettivamente assunte ai sensi dei commi 1004 e 1005 e gli oneri da sostenere a regime.
  1008. All'Agenzia del demanio, relativamente ai beni devoluti allo Stato a seguito di eredità vacanti di cui all'articolo 586 del codice civile, situati nel territorio nazionale, sono affidate la gestione e la valorizzazione, in aggiunta alle funzioni già esercitate in ordine agli immobili, dei beni mobili, dei valori, delle obbligazioni, delle partecipazioni societarie, delle quote di fondi comuni di investimento e degli altri valori mobiliari, dei crediti nonché dei diritti e dei beni immateriali. Ai fini del funzionamento del sistema di gestione l'Agenzia del demanio può stipulare convenzioni con altre amministrazioni e con enti specializzati pubblici e privati. Per assicurare lo svolgimento delle attività di cui al presente comma le risorse stanziate sul capitolo 3901 in favore dell'Agenzia del demanio sono incrementate, a decorrere dall'anno 2021, per un importo pari a euro 500.000, da utilizzare nelle forme e nei limiti dell'autonomia gestionale propria di un ente pubblico economico.
  1009. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sono determinati i criteri per l'acquisizione, anche mediante la predisposizione di un apposito sistema telematico, dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni ereditari vacanti nel territorio dello Stato.
  1010. All'articolo 615, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «, con una dotazione di euro 1.017 milioni per l'anno 2009,» sono soppresse;
   b) al secondo periodo, le parole: «Dall'anno 2010, per la dotazione del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e),» sono sostituite dalle seguenti: «Per la dotazione del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 1-ter, lettera b),».

  1011. All'articolo 26, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
   « a-bis) provvede, per le esigenze dei comandi direttamente dipendenti e degli enti interforze di cui all'articolo 93 del regolamento, all'impiego operativo e alla diretta amministrazione dei correlati fondi del settore funzionamento volti ad assicurare l'efficienza dei mezzi, dei materiali e delle infrastrutture, anche avvalendosi delle competenti direzioni generali, nei limiti degli stanziamenti approvati dal Ministro».

  1012. All'articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   « f-bis) i risparmi di cui alla lettera d) sono iscritti nello stato di previsione del Ministero della difesa sulla base delle previsioni effettuate per l'esercizio finanziario di riferimento e sono resi disponibili nell'esercizio finanziario successivo a quello oggetto di accertamento».

  1013. Al fine di potenziare lo strumento militare della difesa contro le minacce chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari, sono stanziati 2 milioni di euro per l'anno 2021 per l'incremento delle capacità tecnico-operative della Scuola interforze per la difesa NBC.
  1014. Con decreto del Ministro della difesa, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli interventi volti all'incremento delle capacità tecnico-operative della Scuola interforze per la difesa NBC, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1013.
  1015. Nel processo penale, all'imputato assolto, con sentenza divenuta irrevocabile, perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, è riconosciuto il rimborso delle spese legali nel limite massimo di euro 10.500.
  1016. Il rimborso di cui al comma 1015 è ripartito in tre quote annuali di pari importo, a partire dall'anno successivo a quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  1017. Il rimborso di cui al comma 1015 è riconosciuto dietro presentazione di fattura del difensore, con espressa indicazione della causale e dell'avvenuto pagamento, corredata di parere di congruità del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati, nonché di copia della sentenza di assoluzione con attestazione di cancelleria della sua irrevocabilità.
  1018. Il rimborso di cui al comma 1015 non è riconosciuto nei seguenti casi:
   a) assoluzione da uno o più capi di imputazione e condanna per altri reati;
   b) estinzione del reato per avvenuta amnistia o prescrizione;
   c) sopravvenuta depenalizzazione dei fatti oggetto di imputazione.

  1019. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei rimborsi di cui al comma 1015, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa nei limiti di cui al comma 1020, attribuendo rilievo al numero di gradi di giudizio cui l'assolto è stato sottoposto e alla durata del giudizio.
  1020. Per la finalità dei commi da 1015 a 1019, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito il Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti, con la dotazione di euro 8 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, che costituisce limite complessivo di spesa per l'erogazione dei rimborsi di cui al comma 1015.
  1021. Il Ministero della giustizia provvede agli adempimenti di cui ai commi da 1015 a 1020 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  1022. Le disposizioni dei commi da 1015 a 1021 si applicano nei casi di sentenze di assoluzione divenute irrevocabili successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
  1023. Al fine di assicurare, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è prorogato, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l'impiego fino al 30 giugno 2021 di un contingente di 7.050 unità, dal 1o luglio 2021 al 30 giugno 2022 di un contingente di 6.000 unità e dal 1o luglio 2022 al 31 dicembre 2022 di un contingente di 5.000 unità di personale delle Forze armate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.
  1024. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1023 del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 166.678.933 per l'anno 2021 e di euro 141.521.230 per l'anno 2022, con specifica destinazione, per l'anno 2021, di euro 164.208.250 e di euro 2.470.683, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e, per l'anno 2022, di euro 139.050.547 e di euro 2.470.683, rispettivamente, per il personale di cui al medesimo comma 74 e per il personale di cui al medesimo comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.
  1025. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, l'incremento delle 753 unità di personale di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021.
  1026. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1025 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa complessiva di euro 2.494.486, di cui euro 549.650 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 1.944.836 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.
  1027. Al fine di assicurare il funzionamento delle strutture centrali e periferiche del Ministero dell'interno e la continuità nell'erogazione dei servizi, il fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementato di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
  1028. Per il personale dirigenziale contrattualizzato del Ministero dell'interno è autorizzata, a decorrere dall'anno 2021, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la spesa di 1.200.000 euro da destinare al fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale dirigente dell'area Funzioni centrali in servizio presso il Ministero dell'interno. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 1.200.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
  1029. In relazione all'esigenza di procedere alla graduale perequazione del trattamento economico del personale della carriera prefettizia a quello della dirigenza delle altre amministrazioni statali, le risorse disponibili a legislazione vigente per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro per il triennio 2019-2021 sono incrementate, a decorrere dall'anno 2021, di 9 milioni di euro.
  1030. Per l'esercizio delle funzioni istituzionali relative all'articolo 1, comma 350, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché per le maggiori responsabilità ad esse connesse, ai direttori delle ragionerie territoriali dello Stato situate nei capoluoghi di regione, comprese le province autonome di Trento e di Bolzano, è corrisposta una maggiorazione del 20 per cento della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento. Il relativo fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti è incrementato di 1.100.000 euro a decorrere dall'anno 2021 anche per le finalità di cui al primo periodo. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.100.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  1031. Al fine di garantire, per il periodo dal 1o al 31 gennaio 2021, la funzionalità del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 2.160.800 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera.
  1032. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo per la funzionalità del medesimo Ministero con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2021, finalizzato al potenziamento delle dotazioni e dei mezzi da destinare alle attività svolte per la riscossione delle sanzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
  1033. A decorrere dall'anno 2022, il fondo di cui al comma 1032 è alimentato con una quota, pari al 5 per cento, delle entrate derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dai prefetti ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, che sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dell'interno.
  1035. Al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni relative agli invalidi civili di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e delle attività medico-legali in materia previdenziale e assistenziale affidate, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è autorizzato, per il biennio 2021-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esami, 189 unità di personale nella qualifica di medico di primo livello per l'assolvimento delle funzioni medico-legali di propria competenza, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 6.615.000 per l'anno 2021 e di euro 26.460.000 annui a decorrere dall'anno 2022.
  1036. L'INPS comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dall'assunzione, i dati concernenti le unità di personale effettivamente assunte ai sensi del comma 1035 e gli oneri da sostenere a regime.
  1037. Per l'attuazione del programma Next Generation EU è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall'Unione europea, il Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, con una dotazione di 32.766,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 40.307,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 44.573 milioni di euro per l'anno 2023.
  1038. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1040, le risorse del Fondo di cui al comma 1037 sono versate su due appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, denominati, rispettivamente, «Ministero dell'economia e delle finanze – Attuazione del Next Generation EU-Italia – Contributi a fondo perduto» e «Ministero dell'economia e delle finanze – Attuazione del Next Generation EU-Italia – Contributi a titolo di prestito». Nel primo conto corrente sono versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante contributi a fondo perduto; nel secondo conto corrente sono versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante prestiti. I predetti conti correnti hanno amministrazione autonoma e costituiscono gestioni fuori bilancio, ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
  1039. Le risorse giacenti nei conti correnti infruttiferi di cui al comma 1038 sono trasferite, in relazione al fabbisogno finanziario, a ciascuna amministrazione od organismo titolare dei progetti, mediante giroconto su un conto corrente della Tesoreria centrale appositamente istituito, sulla base delle procedure definite con il decreto di cui al comma 1042, nel rispetto del sistema di gestione e controllo delle componenti del Next Generation EU.
  1040. Qualora le risorse iscritte nel Fondo di cui al comma 1037 siano utilizzate per progetti finanziati dal dispositivo di ripresa e resilienza dell'Unione europea che comportino minori entrate per il bilancio dello Stato, un importo corrispondente alle predette minori entrate è versato sulla contabilità speciale n. 1778, intestata «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio», per la conseguente regolazione contabile mediante versamento nei pertinenti capitoli dello Stato di previsione dell'entrata. Il versamento nella predetta contabilità speciale è effettuato mediante utilizzo delle risorse del medesimo Fondo oppure, ove gli effetti delle misure si realizzino in un periodo temporale più esteso rispetto a quello della dotazione del Fondo, utilizzando direttamente le disponibilità dei conti di tesoreria di cui al comma 1038 previamente incrementate dal Fondo.
  1041. Le risorse erogate all'Italia dal bilancio dell'Unione europea per l'attuazione del dispositivo di ripresa e resilienza dell'Unione europea affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato in due distinti capitoli, rispettivamente relativi ai contributi a fondo perduto e ai prestiti. Nei medesimi capitoli affluiscono le risorse del programma Next Generation EU oggetto di anticipazione nazionale da parte del Fondo di cui al comma 1037.
  1042. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, il primo da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037.
  1043. Le amministrazioni e gli organismi titolari dei progetti finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050 sono responsabili della relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alla normativa nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi, la corruzione e i conflitti di interessi, e realizzano i progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi target intermedi e finali. Al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico.
  1044. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi.
  1045. Entro il 30 giugno di ciascun anno dal 2021 al 2027, anche sulla base dei dati di cui al comma 1044, il Consiglio dei ministri approva e trasmette alle Camere una relazione predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nella quale sono riportati i prospetti sull'utilizzo delle risorse del programma Next Generation EU e sui risultati raggiunti. La relazione indica, altresì, le eventuali misure necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti e per una migliore efficacia degli stessi rispetto agli obiettivi perseguiti.
  1046. Al fine di garantire, nella gestione finanziaria, il rispetto dei princìpi europei di tracciabilità delle operazioni contabili afferenti alla realizzazione del programma Next Generation EU e dei progetti finanziati, anche per i successivi eventuali controlli di competenza delle istituzioni dell'Unione europea, le risorse finanziarie iscritte nel Fondo di cui al comma 1037 sono utilizzate dopo l'approvazione del programma Next Generation EU per finanziare i progetti previsti dallo stesso programma e mantengono, quale vincolo di destinazione, la realizzazione degli interventi del programma fino a tutta la durata del medesimo programma. I progetti devono essere predisposti secondo quanto stabilito dalla normativa europea in materia e comunque corredati di indicazioni puntuali sugli obiettivi intermedi e finali da raggiungere, verificabili tramite appositi indicatori quantitativi.
  1047. Le anticipazioni sono destinate ai singoli progetti tenendo conto, tra l'altro, dei cronoprogrammi della spesa e degli altri elementi relativi allo stato delle attività desumibili dal sistema di monitoraggio di cui al comma 1043.
  1048. I trasferimenti successivi sono assegnati, fino alla concorrenza dell'importo totale del progetto, sulla base di rendicontazioni bimestrali, secondo i dati finanziari, fisici e procedurali registrati e validati sul sistema informatico di cui al comma 1043 e in base al conseguimento dei relativi target intermedi e finali previsti.
  1049. Ogni difformità rilevata nell'attuazione dei singoli progetti rispetto alle disposizioni dei commi da 1037 a 1050 nonché nel conseguimento dei relativi target intermedi e finali con impatto diretto sugli importi richiesti a rimborso alla Commissione europea per il programma Next Generation EU, prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico in favore dell'amministrazione titolare, deve essere immediatamente corretta. Nel caso di revoca dei finanziamenti, gli importi eventualmente corrisposti sono recuperati e riassegnati nelle disponibilità finanziarie del medesimo programma.
  1050. Con decorrenza dal 1o gennaio 2021, è istituita, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, un'apposita unità di missione con compiti di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del medesimo Dipartimento a vario titolo coinvolte nel processo di attuazione del programma Next Generation EU. Per tale finalità, è istituito un posto di funzione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca, di durata triennale rinnovabile una sola volta. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, è reso indisponibile nell'ambito della dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario.
  1051. A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi da 1052 a 1058, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.
  1052. Il credito d'imposta di cui al comma 1051 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
  1053. Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, ad eccezione dei beni indicati all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, recante la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento, dei fabbricati e delle costruzioni, dei beni di cui all'allegato 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
  1054. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro, nonché investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell'allegato B annesso alla medesima legge n. 232 del 2016, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10 per cento del costo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. La misura del credito d'imposta è elevata al 15 per cento per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
  1055. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro, nonché investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell'allegato B annesso alla medesima legge n. 232 del 2016, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, a decorrere dal 1o gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 6 per cento.
  1056. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
  1057. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1o gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
  1058. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
  1059. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui ai commi 1054 e 1055 del presente articolo, ovvero a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni ai sensi del comma 1062 del presente articolo per gli investimenti di cui ai commi 1056, 1057 e 1058 del presente articolo. Per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1054 ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale. Nel caso in cui l'interconnessione dei beni di cui al comma 1062 avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante ai sensi dei commi 1054 e 1055. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative introdotte dai commi 1056, 1057 e 1058, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d'imposta agevolabile. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.
  1060. Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione di cui al comma 1062, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.
  1061. Il credito d'imposta di cui ai commi 1054 e 1055 si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni.
  1062. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058. In relazione agli investimenti previsti dai commi 1056, 1057 e 1058, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l'onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora nell'ambito delle verifiche e dei controlli riguardanti gli investimenti previsti dai commi da 1056 a 1058 si rendano necessarie valutazioni di ordine tecnico concernenti la qualificazione e la classificazione dei beni, l'Agenzia delle entrate può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere. I termini e le modalità di svolgimento di tali attività collaborative sono fissati con apposita convenzione tra l'Agenzia delle entrate e il Ministero dello sviluppo economico, nella quale può essere prevista un'analoga forma di collaborazione anche in relazione agli interpelli presentati all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, aventi ad aggetto la corretta applicazione del credito d'imposta per i suddetti investimenti. Per lo svolgimento delle attività di propria competenza, il Ministero dello sviluppo economico può anche avvalersi di soggetti esterni con competenze tecniche specialistiche.
  1063. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi da 1054 a 1058 del presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  1064. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 198, dopo le parole: «31 dicembre 2019» sono inserite le seguenti: «e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022»;
   b) al comma 199, primo periodo, le parole: «reddito d'impresa» sono sostituite dalle seguenti: «reddito dell'impresa»;
   c) al comma 200:
    1) alla lettera c), ultimo periodo, dopo le parole: «Le spese previste dalla presente lettera» sono inserite le seguenti: «, nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri,»;
    2) alla lettera d), secondo periodo, dopo le parole: «con soggetti terzi» sono inserite le seguenti: «residenti nel territorio dello Stato o»;
    3) alla lettera e), le parole: «delle maggiorazioni ivi previste» sono sostituite dalle seguenti: «della maggiorazione ivi prevista»;
   d) al comma 201:
    1) alla lettera c), ultimo periodo, dopo le parole: «Le spese previste dalla presente lettera» sono inserite le seguenti: «, nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri,»;
    2) alla lettera d), dopo le parole: «delle spese di personale indicate alla lettera a)» sono inserite le seguenti: «ovvero delle spese ammissibili indicate alla lettera c)»;
   e) al comma 202:
    1) alla lettera b), dopo le parole: «beni materiali mobili» sono inserite le seguenti: «e ai software»;
    2) alla lettera c), ultimo periodo, dopo le parole: «Le spese previste dalla presente lettera» sono inserite le seguenti: «, nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri,»;
    3) alla lettera d), secondo periodo, le parole: «sono ammissibili a condizione che i soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «, nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri, sono ammissibili a condizione che tali soggetti»;
   f) al comma 203:
    1) al primo periodo, le parole: «12 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento» e le parole: «3 milioni di euro» sono sostitute dalle seguenti: «4 milioni di euro»;
    2) al secondo periodo, le parole: «6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento» e le parole: «1,5 milioni di euro» sono sostitute dalle seguenti: «2 milioni di euro»;
    3) al terzo periodo, le parole: «6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento» e le parole: «1,5 milioni di euro» sono sostitute dalle seguenti: «2 milioni di euro»;
    4) al quarto periodo, le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento» e le parole: «1,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2 milioni di euro»;
   g) al comma 206, primo periodo, dopo le parole: «redigere e conservare una relazione tecnica» è inserita la seguente: «asseverata»;
   h) al comma 207 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I termini e le modalità di svolgimento di tali attività collaborative sono fissati con apposita convenzione tra l'Agenzia delle entrate e il Ministero dello sviluppo economico, nella quale può essere prevista un'analoga forma di collaborazione anche in relazione agli interpelli presentati all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, aventi ad oggetto la corretta applicazione del credito d'imposta per i suddetti investimenti. Per l'espletamento delle attività di propria competenza, il Ministero dello sviluppo economico può anche avvalersi di soggetti esterni con competenze tecniche specialistiche»;
   i) al comma 210, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022»;
   l) dopo il comma 210 è inserito il seguente:
   « 210-bis. Per il periodo in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della disciplina prevista dall'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ammissibili i costi previsti dall'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/ 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014».

  1065. Agli oneri derivanti dai commi da 1051 a 1064 del presente articolo si provvede con le risorse del Fondo di cui al comma 1037, secondo le modalità di cui al comma 1040.
  1066. Al fine di incentivare lo sviluppo delle capacità del sistema nazionale di ricerca nell'ambito dei progetti di digitalizzazione delle imprese secondo le linee guida del programma Industria 4.0, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 5 milioni di euro in relazione alla quota destinata ai consorzi interuniversitari. Tale importo è assegnato dal Ministero dell'università e della ricerca al Consorzio universitario per la ricerca socioeconomica e per l'ambiente (CURSA) per la realizzazione di progetti inerenti alle finalità di cui al primo periodo. I progetti di cui al presente comma sono avviati entro il 31 dicembre 2021 e sono soggetti a rendicontazione.
  1067. È stanziata la somma di euro 1.000.000 annui per gli anni 2021 e 2022 da destinare all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile per assicurare, previa convenzione da sottoscrivere entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il supporto tecnico al Ministero dello sviluppo economico per le attività previste dai commi 195 e 207 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  1068. Al fine di sostenere gli investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico, nel quadro del programma Next Generation EU, e in particolare delle missioni strategiche relative all'innovazione e alla coesione sociale e territoriale, sono attribuiti 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1037.
  1069. Le somme di cui al comma 1068 sono utilizzate, secondo quanto previsto dai commi da 1070 a 1073, per l'erogazione di contributi agli investimenti, che perseguano gli obiettivi di cui al medesimo comma 1068, in macchinari, impianti e attrezzature produttive in misura pari al 40 per cento dell'ammontare complessivo di ciascun investimento. I contributi erogati ai sensi dei commi da 1068 a 1072 sono cumulabili con altri incentivi e sostegni previsti dalla normativa vigente, nei limiti disposti dalla medesima normativa e nel limite massimo del 50 per cento di ciascun investimento.
  1070. La gestione delle risorse di cui al comma 1068 è affidata alla società Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa o a una società da questa interamente controllata. Il gestore è autorizzato, su base semestrale in riferimento a quanto previsto dal comma 1073, a trattenere dalle suddette risorse le somme necessarie per le spese di gestione effettivamente sostenute e comunque nel limite massimo dello 0,5 per cento delle medesime risorse.
  1071. Il gestore provvede a:
   a) predisporre e rendere disponibile nel proprio sito internet istituzionale un modello uniforme per la presentazione delle istanze di ammissione al contributo da parte delle imprese;
   b) verificare, sulla base della documentazione prodotta dalle imprese istanti, che gli investimenti proposti per il contributo sono ad alto contenuto tecnologico e hanno effetti positivi sulla coesione sociale, con particolare riferimento all'occupazione e all'indotto, e territoriale, nonché, anche in raccordo con le amministrazioni e i soggetti competenti per materia, in relazione a quanto disposto al comma 1069, che le imprese istanti possono beneficiare delle agevolazioni e dei sostegni ulteriori rispetto al contributo di cui ai commi da 1068 a 1072 e ai relativi limiti;
   c) verificare che le imprese istanti:
    1) si trovino in situazione di regolarità contributiva e fiscale;
    2) si trovino in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa antimafia, edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
    3) non rientrino tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
    4) non si trovino nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
    5) non sia intervenuta nei confronti degli amministratori, dei soci e dei titolari effettivi condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

  1072. In seguito alle verifiche di cui al comma 1071, il gestore comunica, secondo l'ordine cronologico di presentazione e nei limiti delle risorse disponibili e dei criteri di cui al comma 1069 del presente articolo, l'accoglimento delle domande e vincola le somme pluriennali ad esse relative, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 184. Il contributo è erogato, entro l'anno 2026, anche in più rate annuali, in relazione allo stato di avanzamento dell'investimento autocertificato dall'impresa ammessa al beneficio e rendicontato ai sensi del comma 1073 del presente articolo.
  1073. Il gestore provvede ad acquisire rendiconti periodici dalle imprese beneficiarie del contributo di cui ai commi da 1068 a 1072, definendone i contenuti, la cadenza e le modalità, nonché la documentazione giustificativa. Sulla base delle informazioni così acquisite, il gestore provvede:
   a) a revocare il contributo e a recuperare quanto erogato nel caso in cui l'impresa non rispetti più le condizioni di cui al comma 1071, lettera c), o non utilizzi il contributo per gli obiettivi di cui al comma 1, come documentati ai sensi del comma 1071, lettera b), o non produca la documentazione giustificativa adeguata ai contributi erogati;
   b) a rendicontare su base semestrale in relazione all'attività svolta in esecuzione dei commi da 1068 a 1072, nonché alle spese di gestione e alle commissioni trattenute ai sensi del comma 1070.

  1074. Il Ministro dello sviluppo economico trasmette annualmente alle Camere una relazione recante le informazioni di cui al comma 1073, lettera b), relative alla rendicontazione dell'attività svolta dal gestore e delle spese di gestione e delle commissioni da esso trattenute, corredata dell'indicazione dei progetti di investimento finanziati e dei criteri posti alla base dell'erogazione dei contributi per valutare l'alto contenuto tecnologico degli investimenti e il loro impatto positivo sulla coesione sociale e territoriale nel quadro del programma Next Generation EU.
  1075. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Entro il 31 dicembre 2021, gli esercenti depositi commerciali di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, di capacità non inferiore a 3.000 metri cubi si dotano del sistema informatizzato di cui al primo periodo».
  1076. All'articolo 1, comma 940, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La garanzia di cui al primo periodo è trasmessa, a cura del soggetto che presta la garanzia, per via telematica all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. I gestori dei depositi hanno facoltà di accedere alle informazioni indicate nella garanzia mediante i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate».
  1077. Per i depositi costieri di oli minerali e i depositi di stoccaggio dei medesimi prodotti, autorizzati rispettivamente ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e dell'articolo 1, comma 56, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 239, eccettuati i depositi di stoccaggio di gas di petrolio liquefatti, la validità e l'efficacia della variazione della titolarità o del trasferimento della gestione sono subordinate alla preventiva comunicazione di inizio attività da trasmettere alle competenti autorità amministrative e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché al successivo nulla-osta, rilasciato dalla medesima Agenzia previa verifica, in capo al soggetto subentrante, della sussistenza del requisito dell'affidabilità economica nonché dei requisiti soggettivi prescritti dagli articoli 23 e 25 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; il predetto nulla-osta è rilasciato entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.
  1078. Per i depositi di cui al comma 1077, eccettuati i depositi di stoccaggio di gas di petrolio liquefatti, i provvedimenti autorizzativi rilasciati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, per la gestione dell'impianto in regime di deposito fiscale nonché la licenza fiscale di esercizio di deposito commerciale di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del medesimo testo unico, sono revocati in caso di inoperatività del deposito, prolungatasi per un periodo non inferiore a sei mesi consecutivi e non derivante da documentate e riscontrabili cause oggettive di forza maggiore. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono determinati gli indici specifici da prendere in considerazione ai fini della valutazione della predetta inoperatività in base all'entità delle movimentazioni dei prodotti energetici rapportata alla capacità di stoccaggio e alla conseguente gestione economica dell'attività del deposito. Il provvedimento di revoca è emanato previa valutazione delle particolari condizioni, anche di natura economica, che hanno determinato l'inoperatività del deposito. La revoca dei provvedimenti autorizzativi o della licenza fiscale di esercizio comporta la decadenza delle autorizzazioni adottate ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e dell'articolo 1, comma 56, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 239.
  1079. Ai fini del rafforzamento del dispositivo di contrasto delle frodi realizzate con utilizzo del falso plafond IVA, l'Amministrazione finanziaria effettua specifiche analisi di rischio orientate a riscontrare la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, e conseguenti attività di controllo sostanziale ai sensi degli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, finalizzate all'inibizione del rilascio e all'invalidazione di lettere d'intento illegittime.
  1080. Nel caso in cui i riscontri di cui al comma 1079 diano esito irregolare, al contribuente è inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d'intento tramite i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.
  1081. Considerato il disposto di cui all'articolo 12-septies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in caso di indicazione nella fattura elettronica del numero di protocollo di una lettera di intento invalidata, il Sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, inibisce l'emissione della fattura elettronica recante il relativo titolo di non imponibilità ai fini dell'IVA, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  1082. Ai fini di cui al comma 1079, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, anche in deroga alle disposizioni in materia di concorso unico contenute nell'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, l'Agenzia delle entrate è autorizzata, per il biennio 2021-2022, nell'ambito della vigente dotazione organica, a espletare procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 50 unità di personale da inquadrare nell'area III, fascia retributiva F1, da destinare alle relative attività antifrode di selezione, analisi e controllo dei fenomeni illeciti. Ai fini dell'applicazione del primo periodo, è autorizzata la spesa di euro 1.240.000 per l'anno 2021 e di euro 2.600.000 annui a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 1.240.000 per l'anno 2021 e a euro 2.600.000 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede a carico del bilancio dell'Agenzia delle entrate.
  1083. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità operative per l'attuazione del presidio antifrode di cui ai commi da 1079 a 1082 e in particolare per l'invalidazione delle lettere d'intento già emesse e per l'inibizione del rilascio di nuove lettere d'intento.
  1084. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 635, secondo periodo, dopo la parola: «semilavorati,» sono inserite le seguenti: «comprese le preforme,»;
   b) al comma 637, lettera a), dopo le parole: «il fabbricante» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero il soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, che intende vendere MACSI, ottenuti per suo conto in un impianto di produzione, ad altri soggetti nazionali»;
   c) al comma 638, le parole: «, come materia prima o semilavorati,» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il predetto soggetto che produce MACSI può essere censito ai fini del rimborso di cui al comma 642»;
   d) al comma 643, le parole: «euro 10», sono sostituite dalle seguenti: «euro 25»;
   e) al comma 645 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, obbligato in solido con i medesimi»;
   f) il comma 647 è sostituito dal seguente:
   « 647. L'attività di accertamento, verifica e controllo dell'imposta di cui ai commi da 634 a 650 è effettuata con i poteri e delle prerogative di cui all'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche tramite interventi presso i fornitori della plastica riciclata, per soli fini di riscontro sulle dichiarazioni presentate dai soggetti obbligati. Le attività di cui al presente comma sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente»;
   g) il comma 650 è sostituito dal seguente:
   « 650. In caso di mancato pagamento dell'imposta di cui al comma 634 si applica la sanzione amministrativa dal doppio al quintuplo dell'imposta evasa, non inferiore comunque a euro 250. In caso di ritardato pagamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 25 per cento dell'imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 150. Per la tardiva presentazione della dichiarazione di cui al comma 641 e per ogni altra violazione delle disposizioni di cui ai commi da 634 al presente comma e delle relative modalità di applicazione si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.500. Per l'irrogazione immediata delle sanzioni tributarie collegate all'imposta di cui al comma 634, si applica l'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472»;
   h) il comma 651 è sostituito dal seguente:
   « 651. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 634 a 650, con particolare riguardo all'identificazione dei MACSI in ambito doganale mediante l'utilizzo dei codici della nomenclatura combinata dell'Unione europea, al contenuto della dichiarazione trimestrale di cui al comma 641, alle modalità di registrazione dei soggetti obbligati, alle modalità per l'effettuazione della liquidazione e per il versamento dell'imposta, alle modalità per la tenuta della contabilità relativa all'imposta di cui al comma 634 a carico dei soggetti obbligati, alla determinazione, anche forfetaria, dei quantitativi di MACSI che contengono altre merci introdotti nel territorio dello Stato, alle modalità per la trasmissione, per via telematica, dei dati di contabilità, all'individuazione, ai fini del corretto assolvimento dell'imposta, degli strumenti idonei alla certificazione e al tracciamento del quantitativo di plastica riciclata presente nei MACSI nonché della compostabilità degli stessi, alle modalità per il rimborso dell'imposta previsto dal comma 642, allo svolgimento delle attività di cui al comma 647 e alle modalità per la notifica degli avvisi di pagamento di cui al comma 648. Con provvedimento interdirettoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia delle entrate sono individuati i dati aggiuntivi da indicare nelle fatture di cessione e di acquisto dei MACSI ai fini dell'imposta e sono stabilite le modalità per l'eventuale scambio di informazioni tra le predette Agenzie»;
   i) al comma 652, le parole: «dal 1o gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o luglio 2021».

  1085. All'articolo 51, comma 3-sexies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «In via sperimentale, per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2021».
  1086. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 663, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   « a) all'atto della cessione, anche a titolo gratuito, di bevande edulcorate a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita, da parte del fabbricante nazionale o, se diverso da quest'ultimo, del soggetto nazionale che provvede al condizionamento ovvero del soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, per conto del quale le medesime bevande sono ottenute dal fabbricante o dall'esercente l'impianto di condizionamento»;
   b) al comma 664, lettera a), dopo le parole: «al condizionamento» sono inserite le seguenti: «ovvero il soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, per conto del quale le bevande edulcorate sono ottenute dal fabbricante o dall'esercente l'impianto di condizionamento»;
   c) al comma 666, le parole: «dal fabbricante nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «dai soggetti di cui al comma 664, lettera a),» e le parole: «dallo stesso soggetto» sono sostituite dalle seguenti: «dagli stessi soggetti»;
   d) il comma 674 è sostituito dal seguente:
   « 674. In caso di mancato pagamento dell'imposta di cui al comma 661 si applica la sanzione amministrativa dal doppio al quintuplo dell'imposta evasa, non inferiore comunque a euro 250. In caso di ritardato pagamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 25 per cento dell'imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 150. Per la tardiva presentazione della dichiarazione di cui al comma 669 e per ogni altra violazione delle disposizioni di cui ai commi da 661 a 676 e delle relative modalità di applicazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.500. Per l'irrogazione immediata delle sanzioni tributarie collegate all'imposta di cui ai commi da 661 a 676, si applica l'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472»;
   e) al comma 676, le parole: «dal 1o gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2022».

  1087. Al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile, alle persone fisiche nonché ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, spetta un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore, per le persone fisiche esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale.
  1088. Il credito d'imposta di cui al comma 1087 spetta nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.
  1089. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione della riduzione del consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile conseguita a seguito della realizzazione degli interventi di cui al comma 1087, in analogia a quanto previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, le informazioni sugli interventi effettuati sono trasmesse per via telematica all'ENEA. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro dello sviluppo economico.
  1090. Nell'ambito del riassetto della riscossione nel territorio siciliano, l'Agenzia delle entrate-Riscossione può subentrare alla società Riscossione Sicilia S.p.A. nell'esercizio delle relative funzioni anche con riguardo alle entrate spettanti alla Regione siciliana. Per garantire il subentro senza soluzione di continuità e favorire la sostenibilità economica e finanziaria dell'operazione, è previsto un contributo in conto capitale in favore dell'Agenzia delle entrate-Riscossione fino a 300 milioni di euro, da erogare entro 30 giorni dalla data di decorrenza del subentro, utilizzabile anche a copertura di eventuali rettifiche di valore dei saldi patrimoniali della società. A tal fine è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro nell'anno 2021.
  1091. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi 326, 327 e 328 sono sostituiti dai seguenti:
   « 326. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e tenuto conto dell'esigenza di garantire, nel triennio 2020-2022, l'equilibrio gestionale del servizio nazionale di riscossione, l'Agenzia delle entrate, in qualità di titolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, della funzione della riscossione, svolta dall'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione, eroga allo stesso ente, a titolo di contributo e in base all'andamento dei proventi risultanti dal relativo bilancio annuale, una quota non superiore complessivamente a 450 milioni di euro, di cui 300 milioni per l'anno 2020, 112 milioni per l'anno 2021 e 38 milioni per l'anno 2022, a valere sui fondi accantonati nel bilancio 2019 a favore del predetto ente, incrementati di 200 milioni di euro derivanti dall'avanzo di gestione dell'esercizio 2019, in deroga all'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e sulle risorse assegnate per gli esercizi 2020 e 2021 alla medesima Agenzia delle entrate. Tale erogazione è effettuata in acconto, per la quota maturata al 30 giugno di ciascun esercizio, entro il secondo mese successivo alla deliberazione del bilancio semestrale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione e a saldo entro il secondo mese successivo all'approvazione del bilancio annuale della stessa Agenzia.
   327. Qualora la quota da erogare per l'anno 2020 all'ente Agenzia delle entrate-Riscossione a titolo di contributo risulti inferiore all'importo di 300 milioni di euro, si determina, per un ammontare pari alla differenza, l'incremento della quota di 112 milioni di euro, erogabile allo stesso ente per l'anno 2021, in conformità al comma 326.
   328. La parte eventualmente non fruita del contributo per l'anno 2021, anche rideterminato ai sensi del comma 327, si aggiunge alla quota di 38 milioni di euro erogabili all'ente Agenzia delle entrate-Riscossione per l'anno 2022, in conformità al comma 326».

  1092. Al comma 807 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
   « b-bis) 150.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti»;
   b) alla lettera c), le parole: «fino a 200.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 100.000 e fino a 200.000 abitanti».

  1093. Al comma 808 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».
  1094. All'articolo 35 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: «31 dicembre 2020 e riprendono a decorrere dal 1o gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021 e riprendono a decorrere dal 1o gennaio 2022».
  1095. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 540:
    1) al primo periodo, dopo le parole: «che effettuano» sono inserite le seguenti: «, esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico,»;
    2) al terzo periodo, le parole: «del sito internet dell'Agenzia delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «del sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli»;
   b) al comma 541, dopo le parole: «o professione» sono inserite le seguenti: «esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico»;
   c) al comma 542, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Con il provvedimento di cui al comma 544 sono istituiti premi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 45 milioni di euro».

  1096. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: «l'attribuzione dei premi e» sono soppresse.
  1097. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 288 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale»;
   b) al comma 290, il secondo periodo è soppresso.

  1098. All'articolo 120, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «nell'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio al 30 giugno 2021».
  1099. I soggetti beneficiari del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono optare per la cessione dello stesso, ai sensi dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge, fino al 30 giugno 2021.
  1100. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è ridotta di 1 miliardo di euro per l'anno 2021.
  1101. All'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
   « 2. Gli accordi di cui al comma 1, qualora non conseguano ad altri accordi conclusi con le autorità competenti di Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dagli accordi o dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, vincolano le parti per il periodo d'imposta nel corso del quale sono stipulati e per i quattro periodi d'imposta successivi, salvi mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini degli accordi sottoscritti e risultanti dagli stessi. Qualora le circostanze di fatto e di diritto alla base dell'accordo ricorrano per uno o più dei periodi di imposta precedenti alla stipulazione e per i quali i termini previsti dall'articolo 43 del presente decreto non sono ancora scaduti e a condizione che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza, è concessa al contribuente la facoltà di far valere retroattivamente l'accordo stesso, provvedendo, ove si renda a tal fine necessario rettificare il comportamento adottato, all'effettuazione del ravvedimento operoso ovvero alla presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, senza l'applicazione, in entrambi i casi, delle relative sanzioni»;
   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
   « 3. Gli accordi di cui al comma 1, qualora conseguano ad altri accordi conclusi con le autorità competenti di Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dagli accordi o convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, vincolano le parti, secondo quanto convenuto con dette autorità, a decorrere da periodi di imposta precedenti alla data di sottoscrizione dell'accordo purché non anteriori al periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della relativa istanza da parte del contribuente. È concessa al contribuente la facoltà di far retroagire gli effetti di tali accordi anche a periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di presentazione della relativa istanza e per i quali i termini previsti dall'articolo 43 non sono ancora scaduti, a condizione che: a) per tali periodi ricorrano le stesse circostanze di fatto e di diritto a base dell'accordo stipulato con le autorità competenti di Stati esteri; b) il contribuente ne abbia fatto richiesta nell'istanza di accordo preventivo; c) le autorità competenti di Stati esteri acconsentano a estendere l'accordo ad annualità precedenti; d) per tali periodi di imposta non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza. Qualora in applicazione del presente comma sia necessario rettificare il comportamento adottato, il contribuente provvede all'effettuazione del ravvedimento operoso ovvero alla presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, senza l'applicazione delle eventuali sanzioni»;
   c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
   « 3-bis. L'ammissibilità della richiesta di accordo preventivo di cui al comma 3 è subordinata al versamento di una commissione pari a:
   a) 10.000 euro nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia inferiore a 100 milioni di euro;
   b) 30.000 euro nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia compreso tra 100 milioni e 750 milioni di euro;
   c) 50.000 euro nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia superiore a 750 milioni di euro.
   3-ter. In caso di richiesta di rinnovo dell'accordo di cui al comma 3, le commissioni sono ridotte alla metà. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono adottate le disposizioni di attuazione della disciplina contenuta nel presente comma».

  1102. All'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
   « 3-bis. I soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1, lettera a), possono annotare le fatture nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni».

  1103. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1o gennaio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2. Con riferimento alle medesime operazioni:
   a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
   b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione».

  1104. All'articolo 11, comma 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Per le operazioni effettuate a partire dal 1o gennaio 2022, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 400 mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 200 per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite dall'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati».
  1105. All'articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: «Per i periodi d'imposta 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per i periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021».
  1106. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: «nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente,» sono inserite le seguenti: «e sugli ulteriori dati fiscali presenti nel sistema dell'Anagrafe tributaria,»;
   b) al comma 2, dopo le parole: «anche per il tramite di intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,» sono inserite le seguenti: «in possesso della delega per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica,».

  1107. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
   « 3-bis. Allo scopo di semplificare gli adempimenti tributari dei contribuenti e le funzioni dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo dell'anno a cui l'imposta si riferisce, inviano al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze i dati rilevanti per la determinazione del tributo mediante l'inserimento degli stessi nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i dati rilevanti per la determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il mancato inserimento da parte delle regioni e delle province autonome nel suddetto sito informatico dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta comporta l'inapplicabilità di sanzioni e di interessi».

  1108. Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è obbligato in solido al pagamento dell'imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, anche nel caso in cui il documento sia emesso da un soggetto terzo per suo conto.
  1109. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «La memorizzazione elettronica di cui ai commi 1 e 2 e, a richiesta del cliente, la consegna dei documenti di cui ai periodi precedenti, è effettuata non oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione»;
   b) al comma 5-bis, primo periodo, la parola: «gennaio» è sostituita dalla seguente: «luglio»;
   c) il comma 6 è abrogato;
   d) al comma 6-ter, terzo periodo, le parole: «dal comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 6, comma 2-bis, 11, commi 2-quinquies, 5 e 5-bis, e 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,».

  1110. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
   « 2-bis. Nelle ipotesi di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la sanzione è pari, per ciascuna operazione, al novanta per cento dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso. Salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, la sanzione di cui al primo periodo del presente comma si applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti di cui al medesimo comma 4. Se non constano omesse annotazioni, in caso di mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o di omessa verificazione periodica degli stessi strumenti nei termini legislativamente previsti si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000»;
    b) al comma 3, primo periodo, le parole: «cento per cento» sono sostituite dalle seguenti: «novanta per cento»;
    c) al comma 4, dopo le parole: «2, primo periodo,» sono aggiunte le seguenti: «2-bis, primo periodo,».

  1111. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 2-quater è inserito il seguente:
   « 2-quinquies. Per l'omessa o tardiva trasmissione ovvero per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472»;
   b) al comma 5, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La sanzione di cui al periodo precedente si applica anche all'omessa installazione degli strumenti di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione di cui al medesimo comma»;
   c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
   « 5-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque manomette o comunque altera gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, o fa uso di essi allorché siano stati manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni di cui al comma 1 del citato articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 12.000.».

  1112. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Le sanzioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche nelle ipotesi di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri»;
   b) al comma 3, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Le sanzioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche all'omessa installazione ovvero alla manomissione o alterazione degli strumenti di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione di cui al medesimo comma».

  1113. All'articolo 13, comma 1, lettera b-quater), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo le parole: «articoli 6,» sono inserite le seguenti: «comma 2-bis, limitatamente all'ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri,».
  1114. Le disposizioni di cui ai commi da 1109 a 1113 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2021.
  1115. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato di emergenza di cui all'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 11,6 milioni di euro per l'anno 2021.
  1116. Al secondo periodo del comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2021». Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 21,1 milioni di euro per l'anno 2021.
  1117. L'articolo 25-novies del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è abrogato.
  1121. All'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «dal CONI,» sono aggiunte le seguenti: «dalla società Sport e salute Spa,».
  1122. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2021»;
   b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021»;
   c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».

  1123. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come da ultimo modificato dal comma 1122 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'11 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata all'11 per cento.
  1124. All'articolo 62-quater del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: «al dieci per cento e al cinque per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al quindici per cento e al dieci per cento dal 1o gennaio 2021, al venti per cento e al quindici per cento dal 1o gennaio 2022, al venticinque per cento e al venti per cento dal 1o gennaio 2023»;
   b) al comma 1-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il produttore è tenuto anche a fornire, ai fini dell'autorizzazione, un campione per ogni singolo prodotto»;
   c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La cauzione è di importo pari al 10 per cento dell'imposta gravante su tutto il prodotto giacente e, comunque, non inferiore all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta»;
   d) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
   « 3-bis. La circolazione dei prodotti di cui al presente articolo è legittimata dall'applicazione, sui singoli condizionamenti, di appositi contrassegni di legittimazione e di avvertenze esclusivamente in lingua italiana. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1o aprile 2021.
   3-ter. Con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono stabilite le tipologie di avvertenza in lingua italiana e le modalità per l'approvvigionamento dei contrassegni di legittimazione di cui al comma 3-bis. Con il medesimo provvedimento sono definite le relative regole tecniche e le ulteriori disposizioni attuative»;
   e) il comma 4 è sostituito dal seguente:
   « 4. Con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza, ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 2, nonché le modalità di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico, in conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati. Con il medesimo provvedimento sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 3»;
   f) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
   « 5-bis. Con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide di cui al comma 1-bis, secondo i seguenti criteri: a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell'attività di vendita dei prodotti di cui al comma 1-bis e dei dispositivi meccanici ed elettronici; b) effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori; c) non discriminazione tra i canali di approvvigionamento; d) presenza dei medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite di generi di monopolio. Nelle more dell'adozione della determinazione di cui al primo periodo, agli esercizi di cui al presente comma è consentita la prosecuzione dell'attività».

  1125. All'articolo 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 11, secondo periodo, dopo le parole: «è consentita» sono aggiunte le seguenti: «, secondo le modalità definite con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,»;
   b) il comma 12 è sostituito dal seguente:
   « 12. In caso di rilevazione di offerta di prodotti liquidi da inalazione in violazione del comma 11, fermi restando i poteri di polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, si applica, a cura dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'articolo 102 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».

  1126. Al comma 3 dell'articolo 39-terdecies del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «ad accisa in misura pari al venticinque per cento» sono sostituite dalle seguenti: «ad accisa in misura pari al trenta per cento dal 1o gennaio 2021, al trentacinque per cento dal 1o gennaio 2022 e al quaranta per cento dal 1o gennaio 2023».
  1127. L'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238, si interpreta nel senso che le fisiologiche interruzioni dell'anno accademico non precludono l'accesso agli incentivi fiscali per gli studenti che decidono di rientrare in Italia dopo avere svolto continuativamente un'attività di studio all'estero.
  1128. All'articolo 25 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 6-bis è sostituito dal seguente:
   «6-bis. Per i depositi di cui ai commi 1 e 6, la licenza di cui al comma 4 è negata e l'istruttoria per il relativo rilascio è sospesa allorché ricorrano nei confronti dell'esercente, rispettivamente, le condizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 23; per la sospensione e la revoca della predetta licenza trovano applicazione, rispettivamente, i commi 8 e 9 del medesimo articolo 23. Nel caso di persone giuridiche e di società, la licenza è negata, revocata o sospesa, ovvero il procedimento per il rilascio della stessa è sospeso, allorché le situazioni di cui ai commi da 6 a 9 del medesimo articolo 23 ricorrano, alle condizioni ivi previste, con riferimento a persone che rivestono in esse funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione ovvero a persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo»;
   b) dopo il comma 6-bis è inserito il seguente:
   « 6-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6-bis, limitatamente ai depositi commerciali di cui ai commi 1 e 6 che movimentano benzina e gasolio usato come carburante, la licenza di cui al comma 4 è altresì negata ai soggetti che, a seguito di verifica, risultano privi dei requisiti tecnico-organizzativi minimi per lo svolgimento dell'attività del deposito rapportati alla capacità dei serbatoi, ai servizi strumentali all'esercizio ovvero al conto economico previsionale, in base alle specifiche stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. I soggetti per conto dei quali i titolari di depositi commerciali detengono o estraggono benzina o gasolio usato come carburante sono obbligati a darne preventiva comunicazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli; in caso di riscontrata sussistenza delle situazioni di cui ai commi 6, 7, 8, 9 e 11 dell'articolo 23, la medesima Agenzia adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione o, qualora successiva al predetto termine, dalla data del verificarsi delle condizioni impeditive previste dai medesimi commi»;
   c) al comma 7, le parole: «La licenza di esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «Al di fuori dei casi di cui al comma 6-bis, la licenza di esercizio».

  1129. Nella prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), i soggetti per conto dei quali la benzina e il gasolio usato come carburante sono detenuti presso i depositi commerciali di cui all'articolo 25, commi 1 e 6, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, presentano la comunicazione di inizio attività entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  1130. All'articolo 1, comma 636, alinea, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «entro il 30 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2023».
  1131. Il canone mensile di cui all'articolo 1, comma 636, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativo ai mesi da gennaio 2021 a giugno 2021 compreso, può essere versato, entro il giorno 10 del mese successivo, nella misura di euro 2.800 per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni e di euro 1.400 per ogni frazione di mese pari o inferiore a quindici giorni.
  1132. I titolari di concessione per l'esercizio del gioco del Bingo che scelgano la modalità di versamento del canone di proroga delle concessioni di cui al comma 1131 sono tenuti a versare la restante parte fino alla copertura dell'intero ammontare del canone previsto dalla vigente normativa, con rate mensili di pari importo, con gli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 10 luglio 2021 e le successive entro il giorno 10 di ciascun mese; l'ultima rata è versata entro il 10 dicembre 2022.
  1134. Al fine di garantire le attività di promozione della libertà femminile e di genere e le attività di prevenzione e contrasto delle forme di violenza e discriminazione fondate sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità ai sensi degli articoli 1 e 3 della Costituzione, nonché della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito un fondo denominato «Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere», con una dotazione di 2.000.000 di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  1135. Sono destinatarie delle risorse del Fondo di cui al comma 1134 le associazioni del Terzo settore, come definite ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che:
   a) rechino nello statuto finalità e obiettivi rivolti alla promozione della libertà femminile e di genere e alla prevenzione e al contrasto delle discriminazioni di genere;
   b) svolgano la propria attività da almeno tre anni e presentino un curriculum dal quale risulti lo svolgimento di attività documentate in attuazione delle finalità di cui alla lettera a).

  1136. Il Fondo di cui al comma 1134 è destinato al sostegno delle spese di funzionamento e di gestione delle associazioni di cui al comma 1135, comprese le spese per il personale formato e qualificato, nonché al recupero e alla rieducazione dei soggetti maltrattanti.
  1137. Le amministrazioni competenti concedono l'utilizzo collettivo di beni immobili appartenenti al patrimonio pubblico in comodato d'uso gratuito alle associazioni di cui al comma 1135 che gestiscono luoghi fisici di incontro, relazione e libera costruzione della cittadinanza, fruibili per tutte le donne e in cui si svolgano attività di promozione di attività socio-aggregative, autoimprenditoriali per l'autonomia in uscita dalla violenza e culturali dedicate alle questioni di genere e di erogazione di servizi gratuiti alla comunità di riferimento.
  1138. Il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 31 marzo di ogni anno, disciplina modalità e criteri di erogazione delle risorse di cui al comma 1134.
  1139. Il Ministro per le pari opportunità e la famiglia ovvero, nel caso in cui non sia nominato, il Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 31 marzo di ogni anno, con proprio decreto, individua le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1134 tra le associazioni aventi diritto.
  1140. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2021-2023, sono determinati, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.
  1141. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 21.247.720 euro per l'anno 2021 ed è incrementato di 316.700.693 euro per l'anno 2022, di 154.080.507 euro per l'anno 2023, di 143.777.149 euro per l'anno 2024, di 152.364.913 euro per l'anno 2025, di 103.649.310 euro per l'anno 2026, di 118.480.239 euro per l'anno 2027, di 119.297.596 euro per l'anno 2028, di 128.321.274 euro per l'anno 2029, di 169.441.162 euro per l'anno 2030, di 250.741.162 euro per l'anno 2031, di 249.301.162 euro per l'anno 2032, di 140.121.162 euro per l'anno 2033, di 177.901.162 euro per ciascuno degli anni 2034 e 2035 e di 220.101.162 euro annui a decorrere dall'anno 2036.
  1142. Per il potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, sono disposti i seguenti interventi:
   a) la dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è incrementata di 1.085 milioni di euro per l'anno 2021 e di 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
   b) la dotazione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 465 milioni di euro per l'anno 2021 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per le finalità di cui alla lettera d) del medesimo comma;
   c) all'articolo 48, comma 2, lettera d), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».

  1143. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'ultimo periodo del comma 496, le parole: «un anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 100 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio, ove ciò non pregiudichi la parità di trattamento dei soggetti istanti legittimati»;
   b) all'ultimo periodo del comma 497, le parole: «un anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 100 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio, ove ciò non pregiudichi la parità di trattamento dei soggetti istanti legittimati».

  1144. Ai fini della valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche, delle produzioni agroalimentari e industriali italiane e della dieta mediterranea nonché del contrasto dei fenomeni di contraffazione e di Italian sounding ai sensi dell'articolo 144, comma 1-bis, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, la Repubblica definisce e promuove la rete degli esercizi della ristorazione italiana nel mondo.
  1145. Per «ristorante italiano» si intende il pubblico esercizio dove si consumano pasti completi che vengono serviti da camerieri su tavoli disposti in un locale apposito e in cui l'insieme dei cibi e delle bevande di cui l'esercizio stesso dispone è costituito da ricette e da prodotti italiani, con particolare riferimento ai prodotti agroalimentari tradizionali di cui all'elenco nazionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e ai prodotti riconosciuti dall'Unione europea come prodotti a denominazione di origine protetta, a indicazione geografica protetta, a denominazione di origine controllata, a denominazione di origine controllata e garantita e a indicazione geografica tipica, nonché alle produzioni di specialità tradizionale garantita. Ai pubblici esercizi situati all'estero che somministrano il prodotto «pizza italiana» o il prodotto «gelato italiano» si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente comma.
  1146. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1144 a 1148, al fine di:
   a) predisporre e coordinare i programmi per l'attuazione delle finalità di cui ai commi da 1144 a 1148, ferme restando le attribuzioni della cabina di regia di cui all'articolo 14, comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
   b) attribuire l'attestazione distintiva di «ristorante italiano nel mondo», in base a specifiche norme tecniche, esclusivamente ai ristoranti in possesso dei requisiti prescritti, su proposta del segretariato tecnico di cui alla lettera o) e previa verifica da parte del personale incaricato dalla locale camera di commercio italiana all'estero o dalla camera di commercio mista o da un altro organismo individuato dal decreto di cui al presente comma;
   c) attribuire l'attestazione distintiva di «pizzeria italiana nel mondo» e di «gelateria italiana nel mondo» secondo le medesime modalità di cui alla lettera b);
   d) stabilire le modalità dei controlli e promuovere le azioni legali per il contrasto della contraffazione e dell'abuso del termine «italiano» nelle insegne, con facoltà di ritiro dell'attestazione di cui alla lettera c);
   e) curare il recupero e la salvaguardia delle tradizioni enogastronomiche nazionali, predisponendo e raccogliendo le ricette della tradizione italiana, favorendone la diffusione e l'adozione negli esercizi della ristorazione italiana all'estero;
   f) tutelare e diffondere all'estero, con l'ausilio delle scuole di gastronomia italiana più rinomate, le cucine regionali del Paese, anche coinvolgendo le associazioni della ristorazione italiana;
   g) promuovere accordi tra le categorie economiche interessate, coinvolgendo le associazioni della produzione e della trasformazione agroalimentare, per migliorare la fornitura agli esercizi di ristorazione italiana nel mondo di prodotti alimentari di origine e di produzione nazionale;
   h) favorire la creazione e lo sviluppo, anche d'intesa con i competenti organismi delle regioni, di istituti professionali di cucina italiana e di scuole di alta formazione;
   i) promuovere e facilitare l'attività di apprendistato di studenti e di operatori del settore, in particolare presso istituti professionali ed esercizi di ristorazione italiana di alto prestigio;
   l) elaborare, proporre e diffondere, con l'ausilio di professionisti e di fornitori italiani, gli arredi interni degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo, idonei alla promozione e alla valorizzazione dell'offerta enogastronomica italiana;
   m) promuovere programmi di aggiornamento dei titolari e del personale degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo, anche al fine di garantirne un'adeguata conoscenza della lingua italiana, coinvolgendo le scuole di formazione di cucina italiana più rinomate;
   n) costituire, aggiornare e mantenere una banca di dati degli esercizi di ristorazione italiana situati all'estero, anche con l'ausilio delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, nonché redigere una relazione triennale sulla rete degli esercizi di cui al comma 1145, comprensiva dei dati relativi ai controlli effettuati;
   o) curare l'organizzazione della Conferenza della ristorazione italiana nel mondo, di cui al comma 1148, e istituire un segretariato tecnico con responsabilità di selezione e di proposta delle candidature.

  1147. L'attività di promozione all'estero dei prodotti enogastronomici tipici della ristorazione italiana è effettuata dall'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, dall'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, dalle camere di commercio italiane all'estero, nonché da altri soggetti pubblici o privati ed è volta a valorizzare la rete dei pubblici esercizi titolari delle attestazioni distintive di cui ai commi da 1144 a 1146. Gli istituti italiani di cultura all'estero promuovono la conoscenza della cultura e delle tradizioni enogastronomiche italiane, anche mediante l'organizzazione di manifestazioni presso la rete degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo. Gli uffici competenti delle regioni possono promuovere i prodotti tipici e di qualità dei loro territori attraverso gli esercizi di ristorazione italiana nel mondo.
  1148. È istituita la Conferenza annuale-Stati generali della ristorazione italiana nel mondo, per l'incontro, lo studio e la valorizzazione dell'offerta del comparto enogastronomico italiano attraverso la rete degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo. Nell'ambito della Conferenza sono conferite le attestazioni distintive di «ristorante italiano nel mondo», di «pizzeria italiana nel mondo» e di «gelateria italiana nel mondo» agli esercizi in possesso dei requisiti di particolare pregio indicati nel disciplinare del marchio «Ospitalità italiana».
  1149. Per l'attuazione dei commi da 1144 a 1148 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  1150. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

(Gli emendamenti fanno riferimento all'originaria articolazione del testo. Per il raffronto tra il testo presentato dal Governo e quello approvato dalla Commissione si veda l'apposita tabella pubblicata in calce alle proposte emendative riferite all'articolo 1 del disegno di legge)

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

Comma 1 (vedi Art. 1)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

Art. 1-bis.
(Introduzione della flat tax al 15 per cento)

  1. L'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito denominato «testo unico», in materia di oneri deducibili, è sostituito dal seguente:
  «Art. 10. – (Deduzioni fiscali e salvaguardia del criterio di progressività)1. Le deduzioni fiscali sul reddito familiare si applicano con l'aliquota fissa del 15 per cento al fine di determinare una naturale progressività dell'imposta e della relativa aliquota effettiva.
   2. Le deduzioni fiscali sul reddito familiare ammontano a 3.000 euro in base ai seguenti criteri:
   a) da 0 a 35.000 euro di reddito familiare hanno diritto alla deduzione tutti i membri del nucleo familiare;
   b) da 35.000 a 50.000 euro di reddito familiare hanno diritto alla deduzione fiscale solo i carichi familiari;
   c) a partire da 50.000 euro di reddito familiare si applica l'aliquota del 15 per cento».

  2. All'articolo 11 del testo unico, in materia di determinazione dell'imposta, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto delle deduzioni indicate nell'articolo 10, comma 2, l'aliquota fissa del 15 per cento»;
   b) il comma 3 è abrogato.

  3. Al comma 1 dell'articolo 77 del testo unico, in materia di aliquota dell'imposta, le parole: «del 24 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 15 per cento».
  4. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo cessano di avere applicazione le norme del testo unico incompatibili con le disposizioni di cui al medesimo articolo.
  5. Gli articoli 12 ,13 ,15, 16, 16-bis, 17, 21, 24-bis e 78 del testo unico, sono abrogati.
  6. Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si applicano, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito, le deduzioni e le detrazioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 16-bis del testo unico, e successive modificazioni, vigenti fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 1-ter.
(Nuove disposizioni in materia di patto fiscale)

  1. I soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni, nonché i soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono effettuare la definizione automatica dei redditi di impresa, di lavoro autonomo e di quelli imputati ai sensi del predetto articolo 5, relativi ad annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 dicembre 2018, secondo le disposizioni del presente articolo. La definizione automatica, relativamente a uno o più periodi d'imposta, ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e si perfeziona con il versamento, mediante autoliquidazione, dei tributi derivanti dai maggiori ricavi o compensi determinati sulla base dei criteri e delle metodologie stabiliti ai sensi dei commi 14 e 15 del presente articolo.
  2. La definizione automatica può altresì essere effettuata, con riferimento alle medesime annualità di cui al comma 1, dagli imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nonché dalle imprese di allevamento, ed ha effetto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive. La definizione automatica, da parte dei soggetti di cui al periodo precedente, avviene mediante pagamento degli importi determinati, per ciascuna annualità, sulla base di una specifica metodologia di calcolo, definita ai sensi dei commi 14 e 15 del presente articolo, che tiene conto del volume di affari dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
  3. La definizione automatica di cui ai commi 1 e 2 è esclusa per i soggetti:
   a) che hanno omesso di presentare la dichiarazione, ovvero non hanno indicato nella medesima il reddito di impresa o di lavoro autonomo, ovvero il reddito agrario di cui all'articolo 29 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
   b) che hanno dichiarato ricavi o compensi di importo annuo superiore a 5.164.569 euro;
   c) ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi dei commi 14 e 15 del presente articolo;
   d) nei cui riguardi è stata esercitata l'azione penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di definizione automatica.

  4. In caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativi a redditi oggetto della definizione automatica, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo 54, quinto e sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto già pagato. Per i periodi di imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui ai citati articoli 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il contribuente ha comunque la facoltà di avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti.
  5. La definizione automatica non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione originariamente presentata, ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui al comma 3 del presente articolo; non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.
  6. La definizione automatica dei redditi d'impresa o di lavoro autonomo esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. Se il riporto delle perdite di impresa riguarda periodi d'imposta per i quali la definizione automatica non è intervenuta, il recupero della differenza di imposta dovuta comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura di un ottavo del minimo, senza applicazione di interessi.
  7. La definizione automatica ai fini del calcolo dei contributi previdenziali rileva nella misura del 60 per cento per la parte eccedente il minimale reddituale ovvero per la parte eccedente il dichiarato, se superiore al minimale stesso, e non sono dovuti interessi e sanzioni.
  8. La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del primo versamento e con riferimento a qualsiasi organo inquirente, salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, limitatamente all'attività di impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33, 38, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed esclude l'applicabilità delle presunzioni di cessioni e di acquisto, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. L'inibizione dell'esercizio dei poteri e l'esclusione dell'applicabilità delle presunzioni previsti dal periodo precedente sono opponibili dal contribuente mediante esibizione degli attestati di versamento e dell'atto di definizione in suo possesso.
  9. La definizione automatica non è revocabile né soggetta a impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, e non rileva ai fini penali ed extratributari, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
  10. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente all'articolo 36-bis ed all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori imposte dovute ai sensi del presente articolo. La definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  11. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto delle informazioni dell'Anagrafe tributaria, sono definite le classi omogenee delle categorie economiche, le metodologie di calcolo per la individuazione degli importi previsti al comma 1, nonché i criteri per la determinazione delle relative maggiori imposte, mediante l'applicazione delle ordinarie aliquote vigenti in ciascun periodo di imposta.
  12. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità tecniche per l'utilizzo esclusivo del sistema telematico per la presentazione delle comunicazioni delle definizioni da parte dei contribuenti, da effettuare comunque entro il 31 ottobre 2021, e le modalità di versamento, da effettuare secondo i seguenti criteri:
   a) versamento in un'unica soluzione entro il 31 ottobre 2021 con applicazione di uno sconto sull'importo complessivo calcolato pari al 40 per cento;
   b) versamento mediante rateizzazione mensile entro i successivi cinque anni con applicazione di uno sconto sull'importo complessivo calcolato pari al 20 per cento e un tasso di interesse del 3 per cento;
   c) versamento mediante rateizzazione mensile entro i successivi venti anni con applicazione di un tasso del 2 per cento di interesse.

  13. A garanzia della rateizzazione di cui al presente comma il contribuente può sottoporre all'Agenzia delle entrate una polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da istituiti di credito bancario e assicurativo, oppure rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo unico di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385 sino a quando non si sarà conclusa la procedura di definizione.
  14. I contribuenti che hanno presentato successivamente al 31 ottobre 2020 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo sulla base delle dichiarazioni originarie presentate. L'esercizio della facoltà di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate.
  15. Le disposizioni del presente articolo possono essere applicate:
   a) all'integrazione delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta per i quali i termini per la presentazione sono scaduti entro il 31 dicembre 2018;
   b) per la definizione agevolata delle imposte indirette, imposte di registro, ipotecarie, catastali, di successione e donazione, sull'incremento di valore degli immobili, per gli atti pubblici formati, le scritture e private autenticate e le scritture private registrate entro la data del 31 dicembre 2018, nonché per le denunce e le dichiarazioni presentate entro la medesima data;
   c) per la definizione di carichi di ruolo pregressi affidati agli agenti della riscossione;
   d) per la definizione di tributi locali con riferimento ai tributi propri di regioni, province e comuni e città metropolitane;
   e) per la regolarizzazione delle scritture contabili;
   f) per la definizione degli accertamenti, degli avvisi di contestazione, degli avvisi di irrogazione delle sanzioni, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione;
   g) per la definizione delle liti fiscali pendenti dinnanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado di giudizio, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio.

Art. 1-quater.
(Modificazioni alla imposta sui servizi digitali-Digital tax)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

  2. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del presente articolo affluiscono, sino ad un limite massimo di 2.500.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione dell'articolo 1-bis.

Art. 1-quinquies.
(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in materia di aliquote di base e calcolo dell'accisa applicabile ai tabacchi lavorati)

  1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) all'articolo 39-octies:
   a) al comma 1, le parole: « b),» sono soppresse;
   b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
  «3. Per le sigarette, l'ammontare dell'accisa è costituito dalla somma dei seguenti elementi:
   a) una quota specifica espressa come importo per mille unità di prodotto;
   b) una quota risultante dall'applicazione di un'aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico.
   3-bis. La quota specifica di cui al comma 3, lettera a), del presente articolo è pari a 57 euro per mille unità di prodotto nell'anno 2021 e 59,20 euro per mille unità di prodotto nell'anno 2022 e 61,40 euro per mille unità di prodotto per l'anno 2023.
   3-ter. La quota di cui al comma 3, lettera b), è pari a 38 punti percentuali a decorrere dall'anno 2021.
   3-quater. A decorrere dal 1o gennaio 2021, è istituito un calendario fiscale per la sottoposizione ad accisa delle sigarette di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera b), di cui alla presente legge.
   3-quinquies. Per il triennio 2021-2023, le quote di cui al comma 3, lettere a) e b), del presente articolo sono definite secondo i valori di cui rispettivamente ai commi 3-bis e 3-ter del presente articolo. A decorrere dal triennio 2024-2026, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto dell'andamento dei consumi e del livello dei prezzi di vendita, anche al fine di assicurare la realizzazione di un maggior gettito complessivo netto derivante dal presente articolo, con proprio decreto provvede alla definizione del valore delle quote di cui ai commi 3-bis e 3-ter.
   3-sexies. Il decreto di cui al comma 3-quinquies è adottato a far data dalla determinazione annuale del PMP di cui all'articolo 39-quinquies, comma 2, della presente legge, ed entro il 30 settembre dell'ultimo anno solare di riferimento per ciascun triennio di previsione.
   3-septies. Al fine dell'adozione del decreto di cui al comma 3-quinquies, il Ministro dell'economia e delle finanze, insieme al direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, attiva un tavolo di confronto con gli operatori economici del mercato dei prodotti del tabacco.
   3-octies. Al fine di consentire l'opportuno monitoraggio parlamentare in merito all'andamento del gettito, il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere lo schema del decreto di cui al comma 3-quinquies, unitamente alla relativa relazione tecnica, ai fini dell'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.»;
   c) il comma 4 è abrogato;
   d) al comma 6, secondo periodo, la parola: «2019» è sostituita con la seguente: «2021» e le parole: «96,22 per cento» sono sostituite con le seguenti: «100,00 per cento»;
   e) all'Allegato I, alla voce «Tabacchi lavorati», la lettera c) è soppressa.

  2. Le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione del presente articolo pari a 169 milioni di euro per l'anno 2021, 359 milioni di euro per l'anno 2022 e 491 milioni di euro per l'anno 2023 sono destinate all'attuazione dell'articolo 1-bis.

Art. 1-sexies.
(Modifiche al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 in materia di riapertura dei termini della collaborazione volontaria per eredi e per contante)

  1. Dopo l'articolo 5-octies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono inseriti i seguenti:

Art. 5-novies.
(Riapertura dei termini della collaborazione volontaria per eredi)

  1. Le attività depositate e le somme detenute su conti correnti e sui libretti di risparmio all'estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto, dagli eredi di soggetti fiscalmente residenti in Italia, derivanti da redditi prodotti da questi ultimi e non regolarizzati ai sensi della procedura di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-quater a 5-opties del presente decreto, possono essere regolarizzate, anche ai fini delle imposte sui redditi prodotti dalle stesse, con il versamento del 10 percento del valore delle attività e della giacenza alla data di morte del de cuius, a titolo di imposte, sanzioni e interessi.
  2. È possibile avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui al comma 1 a condizione che il soggetto che presenta l'istanza non l'abbia già presentata in precedenza, anche per interposta persona, e ferme restando le cause ostative previste dall'articolo 5-quater, comma 2.
  3. L'istanza di regolarizzazione può essere trasmessa entro il termine di presentazione della dichiarazione di successione e gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in un'unica soluzione di quanto dovuto entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il versamento può essere ripartito in tre rate mensili consecutive di pari importo; in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il perfezionamento della procedura di regolarizzazione avviene dal momento del versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione o dell'ultima rata.
  4. Anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che scadono a decorrere dal 1o gennaio dell'anno in cui è avvenuto il decesso del de cuius, sono prorogati di due anni limitatamente alle somme e alle attività oggetto della procedura di regolarizzazione ai sensi del presente articolo.
  5. Limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria di cui al presente articolo, le condotte previste dall'articolo 648-bis del codice penale non sono punibili se commesse in relazione ai delitti di cui all'articolo 5-quinquies comma 1, lettera a), sino alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, se successiva, alla data del decesso del de cuius.

Art. 5-decies.
(Riapertura dei termini della collaborazione volontaria per contante)

  1. È possibile avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-opties della presente legge dalla data di entrata in vigore del presente articolo sino al 30 giugno 2021 a condizione che il soggetto che presenta l'istanza non l'abbia già presentata in precedenza, anche per interposta persona, e ferme restando le cause ostative previste dall'articolo 5-quater, comma 2.
  2. L'integrazione dell'istanza, i documenti e le informazioni di cui all'articolo 5-quater comma 1, lettera a) possono essere presentati entro il 30 settembre 2021.
  3. Alle istanze presentate secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si applicano gli articoli da 5-quater a 5-opties, in quanto compatibili e con le seguenti modificazioni:
   a) le violazioni sanabili sono quelle commesse sino al 30 settembre 2017;
   b) per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria ai sensi del presente articolo, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa, anche in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, scadenti a decorrere dal 1o gennaio 2018 sono fissati al 31 dicembre 2021; non si applica l'ultimo periodo dell'articolo 5-quater, comma 5;
   c) è facoltà degli interessati optare per l'assoggettamento ad imposizione forfetaria, a titolo di imposte, interessi, sanzioni e contributi, in misura pari al 20 per cento ed al 10 per cento, rispettivamente, degli accrediti e degli addebiti di cui gli stessi interessati non siano in grado di giustificare, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, l'origine o la destinazione;

  4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione delle norme di cui ai commi precedenti.
  5. Le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione del presente articolo affluiscono, sino ad un limite massimo di 5.000.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione dell'articolo 1-bis.

Art. 1-septies.
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1-bis, valutati in 50.000 milioni di euro annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2021, con le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione degli articoli 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, nonché a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, per un importo non inferiore a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, nonché attraverso:
   a) le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 36.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati;
   b) le maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 10.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. A tal fine sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 10.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni concernenti la razionalizzazione e la revisione delle spese per consumi intermedi per l'acquisto di beni, servizi e forniture contenute nel decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, a decorrere dal 1o gennaio 2021 le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di procedere agli acquisti dei beni e servizi esclusivamente tramite convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali, al fine di garantire una riduzione delle relative spese per un importo non inferiore a 10.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al di fuori delle suddette modalità di approvvigionamento le amministrazioni citate possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e negli accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali;
   c) le maggiori entrate che si dovessero realizzare a decorrere dall'anno 2021 per utili e dividendi, anche derivanti da distribuzione di riserve per una quota pari al cinquanta per cento del valore complessivo, versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica. Tali entrate sono riassegnate, fino all'importo massimo di 5 miliardi di euro all'anno, ad un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione dell'articolo 1-bis.

  Conseguentemente sopprimere l'articolo 209.
1.1. (ex 1.03.) Giacomoni, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto, Martino.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Introduzione della flat tax al 20 per cento per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2021, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l'aliquota del 20 per cento.
  2. L'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è abrogato.
  3. Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri pari a 109 milioni di euro nel 2021, 1.100 milioni di euro nel 2022 e 826 milioni di euro a decorrere dal 2023.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: 8.000 milioni di euro con le seguenti: 6.900 milioni di euro e le parole: 7.000 milioni di euro con le seguenti: 6.174 milioni di euro.;
   b) all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 691 milioni di euro.
1.2. (ex 1.04.) Tartaglione, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Porchietto, Giacometto, Baratto.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di IRAP)

  1. Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2021 e 2022 è riconosciuta l'esenzione integrale dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni in favore dei soggetti di cui al comma 2.
  2. Il godimento del beneficio di cui al comma 1 è attribuito a tutti i soggetti passivi dell'imposta regionale sulle attività produttive come individuati dall'articolo 3 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 indipendentemente dal valore della produzione realizzato ad accezione delle pubbliche amministrazioni.
  3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, anche al fine di garantire l'integrale ristoro delle minori entrate nei confronti delle Regioni e delle Città Metropolitane in applicazione di quanto previsto dal presente articolo.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 14 miliardi e 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2021 si provvede mediante le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione dei commi 6, 7.
  6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

  7. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del comma 5, opportunamente accertate, affluiscono, sino ad un limite massimo di 2.500.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione del presente articolo.
  8. A decorrere dall'anno 2021 sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 10.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni concernenti la razionalizzazione e la revisione delle spese per consumi intermedi per l'acquisto di beni, servizi e forniture contenute nel decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, a decorrere dal 1o gennaio 2021 le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di procedere agli acquisti dei beni e servizi esclusivamente tramite convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali, al fine di garantire una riduzione delle relative spese per un importo non inferiore a 10.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al di fuori delle suddette modalità di approvvigionamento le amministrazioni citate possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali.
  9. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto legge. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e ridotto di 1.600 milioni di euro nel 2021 e 1600 milioni di euro nel 2022.

  Conseguentemente:
   all'articolo 2 comma 1 sostituire le parole: 8.000 con le seguenti: 7.000 e le parole: 7.000 con le seguenti: 6.000.
   sopprimere l'articolo 209.
1.3. (ex 1.06.) Giacomoni, Gelmini, Martino, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Semplificazione dell'accesso al regime forfettario di determinazione del reddito con flat tax al 15 per cento per le imprese arti e professioni con ricavi e compensi non superiori a 65.000 euro)

  1. All'articolo 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, lettera a) sopprimere il comma 55.
  2. Agli oneri derivati dal presente articolo si provvede, per una quota non inferiore a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 mediante;
   a) corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 per ciascuno degli anni 2021 e 2022;
   b) corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 2 della presente legge a decorrere dall'anno 2023
1.4. (ex 1.05.) Tartaglione, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Porchietto, Giacometto, Baratto.

ART. 2.

Commi 2-7 (vedi Art. 2)

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di riforma del sistema fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l'anno 2022 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, di cui una quota non inferiore a 6.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 è destinata all'assegno universale e servizi alla famiglia. I predetti interventi sono disposti con appositi provvedimenti entro 4 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo.

  1-bis. Nell'introduzione dell'assegno universale di cui al comma 1 del presente articolo, deve essere espressamente garantita la possibilità per i genitori di applicare, se più favorevoli, le vigenti disposizioni fiscali, tributarie e di altra natura in materia di figli a carico e assegni per nucleo familiare, abrogate a seguito dell'introduzione del medesimo assegno.
1.5. (ex 2.31.) Palmieri, Mandelli, Bagnasco, Novelli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di riforma del sistema fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l'anno 2022 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, di cui una quota non inferiore a 6.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 è destinata all'assegno universale e servizi alla famiglia. I predetti interventi sono disposti con appositi decreti legislativi, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo.
1.6. (ex 2.26.) Lorenzo Fontana, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  «1. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di riforma del sistema fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l'anno 2022 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, di cui una quota non inferiore a 6.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 è destinata all'assegno universale e servizi alla famiglia. I predetti interventi sono disposti con appositi decreti legislativi, da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo.».
   Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 8.000 milioni per l'anno 2022 e 7.000 milioni annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
1.7. (ex 2.13.) Bellucci, Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1 sostituire:
   a) «8000» con: «8500»;
   b) «7000» con: «7500»;
   c) «5000» con: «5500»;
   d) «6000» con: «6500».

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 4 (L'Italia in Europa e nel Mondo), programma 4.2 (Cooperazione allo sviluppo), apportare le seguenti variazioni:
   2021:
   CP: –500.000.000;
   CS: –500.000.000.
   2022:
   CP: –500.000.000;
   CS: –500.000.000.
   2023:
   CP: –500.000.000;
   CS: –500.000.000.
1.8. (ex 2.12.) Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Nell'introduzione dell'assegno universale di cui al comma 1 del presente articolo, dovrà essere espressamente garantita la possibilità per i genitori di applicare, se più favorevoli, le vigenti disposizioni fiscali, tributarie e di altra natura in materia di figli a carico. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, è autorizzato a modificare con proprio decreto la copertura finanziaria di cui al comma 1.
1.9. (ex 2.27.) Lorenzo Fontana, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. L'ammontare dell'assegno universale dovrà essere tale da risultare più favorevole, per i genitori, rispetto alle vigenti disposizioni fiscali, tributarie e di altra natura in materia di figli a carico. A tal fine, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, è autorizzato a modificare con proprio decreto la copertura finanziaria di cui al comma 1.
*1.10. (ex 2.28.) Lorenzo Fontana, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. L'ammontare dell'assegno universale dovrà essere tale da risultare più favorevole, per i genitori, rispetto alle vigenti disposizioni fiscali, tributarie e di altra natura in materia di figli a carico. A tal fine, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, è autorizzato a modificare con proprio decreto la copertura finanziaria di cui al comma 1.
*1.11. (ex 2.14.) Bellucci, Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, e le maggiori entrate permanenti rimangono acquisite ai rispettivi bilanci, nelle quote previste dai predetti statuti speciali».
*1.12. (ex 2.5.) Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto, Gava.

  Al comma 6, sostituire: 3.012,1 con: 3.540,36092.
   Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 4 (L'Italia in Europa e nel Mondo), programma 4.2 (Cooperazione allo sviluppo), apportare le seguenti variazioni:
   2021:
   CP: –528.260.923;
   CS: –528.260.923.
   2022:
   CP: –528.760.923;
   CS: –528.760.923.
   2023:
   CP: –528.760.923;
   CS: –528.760.923.
1.13. (ex 2.11.) Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021, al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19, si prevede l'esclusione dell'applicabilità degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e l'esclusione dell'applicabilità dell'articolo 30, comma 4-bis, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, relativo alla disciplina sulle società non operative. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per ciascun anno del triennio 2021-2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
1.14. (ex 2.10.) Albano, Osnato, Bucalo, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:
  «1-quinquies. Dall'imposta lorda relativa a spese per i consumi culturali individuali, quali acquisto di biglietti di ingresso e abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali, spettacoli dal vivo, nonché spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritto d'autore, si detrae un importo pari all'80 per cento.»

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.15. (ex 2.30.) Toccalini, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Agevolazioni IVA per giovani coppie)
   1. Per i due anni successivi alla data di celebrazione del matrimonio gli acquisti di mobilio, arredamento e accessori di uso domestico a giovani coppie composte da soggetti dei quali almeno uno di età inferiore a 35 anni, che abbiano contratto matrimonio ai sensi del Libro I, Titolo VI, del codice civile, a decorrere dal 1o gennaio 2021, comma 1, sono assoggettati all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota agevolata del 4 per cento.
   2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze saranno stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo.
   3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 850 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.»
1.16. (ex 2.015.) Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Assicurazioni casa relative a calamità naturali)

  1. Per l'anno 2021 con una dotazione di 300 milioni di euro è istituito un fondo dedicato all'incremento delle detrazioni relative alle spese sostenute per i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo, di cui all'articolo 15 lettera f-bis) del TUIR sono pari al 24 per l'ammontare del premio.
  2. Agli oneri derivanti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Fondo esigenze indifferibili)
1.17. (ex 2.018.) Mantovani.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in favore delle vittime del dovere e del personale dei comparti sanitario, sicurezza e difesa impegnati nell'emergenza epidemiologica COVID-19)
   1. Le disposizioni della legge 3 agosto 2004, n. 206 si applicano anche alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 con invalidità pari o superiore all'80 per cento nonché ai familiari superstiti, individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 e dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che non sia diversamente stabilito.
   2. Sono equiparati ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 i lavoratori dei comparti sanitario, sicurezza e difesa impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti non inferiore all'80 per cento o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito del servizio prestato per fronteggiare l'emergenza sanitaria determinata da COVID-19.
   3. Gli assegni vitalizi previsti dalla vigente normativa non sono cumulabili con provvidenze pubbliche a carattere continuativo conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria.
   4. Parimenti, le elargizioni di cui alla vigente normativa non sono cumulabili con provvidenze pubbliche in unica soluzione o comunque a carattere non continuativo, conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria.
   5. In caso di concorso di benefici pubblici non cumulabili è richiesta esplicita e irrevocabile opzione da parte dei soggetti interessati, con espressa rinuncia ad ogni altra provvidenza pubblica conferibile in ragione delle medesime circostanze.
   6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 10 milioni di euro per le successive annualità, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209».
1.18. (ex 2.03.) Cirielli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Adeguamento assegno vitalizio delle vittime del dovere)
   1.L'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
   2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 10 milioni di euro per le successive annualità, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209».
1.19. (ex 2.04.) Cirielli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di collocamento mirato delle vittime del dovere)

  1. Alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 3 agosto 2004 n. 206, ai soggetti di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché ai familiari, anche superstiti, che godono del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e preferenza a parità di titoli, ai sensi della legge 23 novembre 1998, n. 407, deve essere garantito il diritto all'assunzione sia presso le amministrazioni pubbliche sia nel settore privato, con rispetto della qualifica e delle funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute.
  2. Il coniuge e i figli della persona riconosciuta vittima del dovere, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e alla citata legge 23 dicembre 2005, n. 266, possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo le modalità previste per i soggetti di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407.
  3. I soggetti tenuti all'adempimento dell'obbligo di assunzione devono indicare con cadenza annuale, secondo i parametri di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali, la dotazione organica distinta per aree o categorie, il numero dei soggetti da assumere in base alle previsioni dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il numero dei soggetti già reclutati a copertura della quota obbligatoria e le procedure avviate per il collocamento obbligatorio, con indicazione del tipo di avviamento al lavoro.
  4. Al fine di garantire l'effettività del diritto al collocamento delle vittime del dovere di cui alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, in caso di inadempimento del datore di lavoro privato e pubblico, saranno applicabili le sanzioni penali, amministrative e disciplinari secondo la vigente normativa.
1.20. (ex 2.05.) Cirielli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 54, lettera a) sostituire il periodo «non superiori a euro 65.000» con il seguente: «non superiori a euro 100.000»
   b) al comma 57, lettera d-ter) sostituire il periodo «eccedenti l'importo di 30.000 euro» con il seguente: «eccedenti l'importo di 35.000 euro»

  Conseguentemente, all'articolo 209, ridurre gli importi ivi previsti di 500 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2023.
1.21. (ex 2.017.) Pentangelo.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. All'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: a) fino a 15.000 euro, 23 per cento; b) oltre 15.000 euro e fino a 75.000, 27 per cento; c) oltre 75.000 euro, 43 per cento».
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, sul reddito dichiarato, al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, che eccede quello relativo ai periodi d'imposta in corso rispettivamente al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020, l'imposta è applicata separatamente con aliquota del 15 per cento».

  2. Ferma la necessità di aggiornare gli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, alla luce delle conseguenze della crisi epidemiologica da COVID-19, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici stessi, che per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 abbiano ottenuto un punteggio complessivo di affidabilità fiscale uguale o superiore a otto, il reddito imponibile dei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022, ove superiore rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, può essere determinato in aumento del 10 per cento rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020. Ai fini dell'applicazione del beneficio di cui al precedente periodo, resta fermo, nel caso dell'esercizio dell'opzione di cui al precedente periodo, l'obbligo di indicare nelle rispettive dichiarazioni, i redditi effettivamente conseguiti nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 8.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede, quanto a 2.000 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, e, quanto a 6.000 milioni di euro mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 6.000 milioni di a decorrere dall'anno 2021. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
1.22. (ex 2.014.) Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. All'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: a) fino a 15.000 euro, 23 per cento; b) oltre 15.000 euro e fino a 75.000, 27 per cento; c) oltre 75.000 euro, 43 per cento».
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, sul reddito dichiarato, al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, che eccede quello relativo ai periodi d'imposta in corso rispettivamente al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020, l'imposta è applicata separatamente con aliquota del 15 per cento».

  2. Ferma la necessità di aggiornare gli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, alla luce delle conseguenze della crisi epidemiologica da COVID-19, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici stessi, che per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 abbiano ottenuto un punteggio complessivo di affidabilità fiscale uguale o superiore a otto, il reddito imponibile dei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022, ove superiore rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, può essere determinato in aumento del 10 per cento rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020. Ai fini dell'applicazione del beneficio di cui al precedente periodo, resta fermo, nel caso dell'esercizio dell'opzione di cui al precedente periodo, l'obbligo di indicare nelle rispettive dichiarazioni, i redditi effettivamente conseguiti nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 8.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, per il triennio 2021-2023 si provvede mediante:
   a) la riduzione di 7 miliardi di euro a decorrere dal 2021 dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; il Ministro dell'economia e delle finanze provvede a rideterminare destinatari ed importi dei benefici del reddito di cittadinanza per garantire il rispetto del nuovo limite di spesa;
   b) a decorrere dal 2024 si provvede ai medesimi oneri mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 8.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

  Conseguentemente:
   a) sopprimere l'articolo 209;
   b) aumentare del 20 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, Allegato F;
   c) nella Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti, fatta eccezione per quello per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
1.23. (ex 2.013.) Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Ciaburro.

ART. 3.

Commi 8-9 (vedi Art. 3)

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Per gli iscritti alla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), con redditi annuali non superiori ai 10.000 euro, che fanno dei proventi dell'utilizzazione delle proprie opere il loro unico mezzo di sostentamento, è stabilita l'impignorabilità dei suddetti crediti pecuniari, con riferimento alle posizioni debitorie che gli iscritti alla SIAE assumono nei confronti della Pubblica Amministrazione e affidate all'Agenzia delle entrate per la riscossione, ovvero che tali crediti vengano riconosciuti, a tutti gli effetti, come crediti da lavoro, in quanto remunerazione del lavoro intellettuale, per poter limitare o impedire eventuali pignoramenti.

  2-ter. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.24. (ex 3.3.) Toccalini, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Per gli iscritti alla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), ai redditi annuali non superiori ai 10.000 euro derivanti dall'utilizzazione delle proprie opere, che costituiscono il loro unico mezzo di sostentamento, classificati come redditi da lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917, si applica l'aliquota agevolata del 10 per cento.

  2-ter. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.25. (ex 3.4.) Toccalini, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  1. È consentito il cumulo reddituale dei compensi, comunque denominati, derivanti dalle attività svolte per la presentazione e la realizzazione di progetti finanziati dall'Unione europea o da organizzazioni internazionali, con i redditi di lavoro dei pubblici dipendenti, purché tali compensi siano a carico, anche come quota parte, dei finanziamenti destinati alla realizzazione di tali progetti e siano corrisposti agli interessati direttamente o per il tramite delle amministrazioni pubbliche, o degli altri soggetti da esse incaricati. Sono, inoltre, posti a carico dei medesimi finanziamenti gli oneri relativi alle assicurazioni per la responsabilità civile e per gli infortuni sul lavoro.

  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai redditi di pensione, riferiti a trattamenti sia di anzianità sia di vecchiaia, senza che alcuna penalizzazione o decurtazione stipendiale o previdenziale possano essere applicate. Rimangono fermi tutti gli obblighi di natura fiscale.
1.26. (ex 3.5.) Pettarin, Mandelli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di regime IVA dei prestiti e distacchi di personale)

  1. Al'articolo 8, il comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67 è sostituito dai seguenti:
  «35. Non sono rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso, anche parziale, del relativo costo, sempre che tali operazioni realizzino un interesse produttivo o comunque qualificato, anche di carattere non economico, del datore di lavoro, ulteriore e prevalente rispetto al mero rimborso del costo stesso.
   35-bis. L'interesse di cui al comma 35 si presume esistente per i prestiti o distacchi di personale disposti fra l'impresa distaccante e le imprese che direttamente o indirettamente la controllano, ne sono controllate o sono controllate dallo stesso soggetto che controlla l'impresa distaccante.
   35-ter. Non sono in ogni caso rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto le somme versate a fronte dei prestiti o dei distacchi di personale disposti ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 decorrono dal 1o gennaio 2021. Sono fatti salvi i comportamenti adottati fino al 31 dicembre 2020.
  3. Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 750 milioni e le parole 500 milioni con le seguenti: 450 milioni.
1.27. (ex 3.027.) Giacomoni, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto, Martino.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Articolo 3-bis.
(Detraibilità spese di manutenzione e riparazione degli autoveicoli ad uso privato)

  1. Ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1o gennaio al 31 dicembre 2021 relative a manutenzione ordinaria e straordinaria ed alla riparazione dei veicoli ad uso privato. La detrazione spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute e per un ammontare non superiore a 400 euro.
  2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.28. (ex 3.08.) Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure di sostegno per i contribuenti colpiti da COVID-19 nei territori interessati dagli eventi sismici degli anni 2016-2017)

  1. Al comma 2, dell'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Ai soggetti che, pur avendo diritto al rinvio, non ne hanno fatto richiesta, si applica la riduzione degli importi dovuti nella misura di cui al presente comma. Il maggior versamento effettuato è rimborsato, anche attraverso rateizzazione in due anni, nel limite di 5 milioni annui, per gli anni 2021 e 2022. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma.».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2021: – 5.000.000;
   2022: – 5.000.000.
1.29. (ex 3.04.) Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Detrazioni fiscali per alloggi sociali)

  1. Per il triennio 2020-2022 sono riconosciute le detrazioni fiscali di cui all'articolo 7 comma 1 e 2 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.
  2. Le detrazioni fiscali di cui al presente comma sono fruibili anche dai soci di cooperative edilizie di abitazione assegnatari in godimento o in locazione a canone concordato di alloggi adibiti a propria abitazione principale. La misura della detrazione spetta in conformità a quanto previsto nei commi 1 e 2 del citato articolo 7.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2021: – 5.000.000;
   2022: – 5.000.000;
   2023: – 5.000.000.
1.30. (ex 3.014.) Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Raddoppio del limite di non imponibilità dei beni ceduti e servizi prestati ai dipendenti)

  1. All'articolo 51, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 516,46; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.».

  Conseguentemente, ai maggiori oneri previsti dalla proposta, pari a 12 milioni annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.31. (ex 3.010.) Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di Centri di assistenza fiscale)

  1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2021, le dotazioni finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da destinare all'erogazione dei compensi spettanti ai Centri di assistenza fiscale e ai professionisti abilitati per lo svolgimento dell'assistenza fiscale, sono complessivamente e proporzionalmente aumentati di 40 milioni di euro annui.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.32. (ex 3.017.) Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di Centri di assistenza fiscale)

  1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2021, le dotazioni finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da destinare all'erogazione dei compensi spettanti ai centri di assistenza fiscale e ai professionisti abilitati per lo svolgimento dell'assistenza fiscale, sono complessivamente e proporzionalmente aumentati di 40 milioni di euro annui.
   Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 40 milioni a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 208.
1.33. (ex 3.012.) Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di patronati)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2021, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è rideterminata nella misura dello 0,226 per cento.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.34. (ex 3.015.) Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Fondo per l'ISEE)

  1. A decorrere dal 2021, ai fini della remunerazione delle attività legate all'assistenza nella presentazione delle DSU ai fini ISEE, svolte dai centri di assistenza fiscale (CAF) in Convenzione con Istituto Nazionale di Previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il «Fondo per l'ISEE», con una dotazione annuale pari ad euro 122.000.000.
  2. Al finanziamento della dotazione annuale del Fondo di cui al comma 1 concorrono l'INPS attraverso il trasferimento annuale ad apposito capitolo del bilancio dello Stato dell'importo di 97 milioni di euro, a valere sulle proprie risorse destinate ai servizi ISEE, nonché delle risorse aggiuntive previste dall'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un ammontare pari ad euro 20.000.000, il cui utilizzo è subordinato all'effettivo trasferimento dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e ulteriormente di quelle previste dall'articolo 16 del decreto-legge n. 149 del 9 novembre 2020, pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9 novembre 2020, pari ad euro 5.000.000.
  3. All'alimentazione del Fondo medesimo, altresì, contribuiscono i Ministeri interessati alla disciplina dell'erogazione delle prestazioni sociali agevolate o di agevolazioni economiche o di crediti fiscali, a qualsiasi titolo, che individuino un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), del precitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tra i misuratori del diritto al beneficio. A tal fine, è individuata una quota percentuale, quale spesa di funzionamento, da applicare sullo stanziamento per il finanziamento delle singole misure.
  4. Con riferimento al comma precedente, dall'anno 2021, la quota percentuale è stabilita nella misura dello 0,75 per cento per ogni singolo stanziamento.
  5. La gestione del «Fondo per l'ISEE», di cui ai commi 2 e 3, è affidata all'INPS sulla base di apposita convenzione da stipulare tra lo stesso Istituto, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Per la predetta gestione è autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente presso la tesoreria dello Stato intestato al gestore.
  6. Per le annualità successive al 2021, con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è possibile rideterminare la dotazione annuale del «Fondo per l'ISEE» a seguito dell'istituzione o soppressione delle misure di cui al comma 3, nonché la quota percentuale di cui al comma 4, per spese di funzionamento al «Fondo per l'ISEE» da parte dei Ministeri.
  7. L'INPS fornisce annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la rendicontazione dei volumi di DSU pervenute nell'anno con distinzione di quelle con attestazione di indicatori specifici ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 del già citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.
1.35. (ex 3.013.) Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Fondo per l'ISEE)

  1. A decorrere dal 2021, ai fini della remunerazione delle attività legate all'assistenza nella presentazione delle DSU ai fini ISEE, svolte dai centri di assistenza fiscale (CAF) in Convenzione con Istituto Nazionale di Previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il «Fondo per l'ISEE», con una dotazione annuale pari ad euro 122.000.000.
  2. Al finanziamento della dotazione annuale del Fondo di cui al comma 1 concorrono l'INPS attraverso il trasferimento annuale ad apposito capitolo del bilancio dello Stato dell'importo di 97 milioni di euro, a valere sulle proprie risorse destinate ai servizi ISEE, nonché delle risorse aggiuntive previste dall'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un ammontare pari ad euro 20.000.000, il cui utilizzo è subordinato all'effettivo trasferimento dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e ulteriormente di quelle previste dall'articolo 16 del decreto-legge n. 149 del 9 novembre 2020, pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9 novembre 2020, pari ad euro 5.000.000.
  3. All'alimentazione del Fondo medesimo, altresì, contribuiscono i Ministeri interessati alla disciplina dell'erogazione delle prestazioni sociali agevolate o di agevolazioni economiche o di crediti fiscali, a qualsiasi titolo, che individuino un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), del precitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tra i misuratori del diritto al beneficio. A tal fine, è individuata una quota percentuale, quale spesa di funzionamento, da applicare sullo stanziamento per il finanziamento delle singole misure.
  4. Con riferimento al comma precedente, dall'anno 2021, la quota percentuale è stabilita nella misura dello 0,75 per cento per ogni singolo stanziamento.
  5. La gestione del «Fondo per l'ISEE», di cui ai commi 2 e 3, è affidata all'INPS sulla base di apposita convenzione da stipulare tra lo stesso Istituto, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Per la predetta gestione è autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente presso la tesoreria dello Stato intestato al gestore.
  6. Per le annualità successive al 2021, con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è possibile rideterminare la dotazione annuale del «Fondo per l'ISEE» a seguito dell'istituzione o soppressione delle misure di cui al comma 3, nonché la quota percentuale di cui al comma 4, per spese di funzionamento al «Fondo per l'ISEE» da parte dei Ministeri.
  7. L'INPS fornisce annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la rendicontazione dei volumi di DSU pervenute nell'anno con distinzione di quelle con attestazione di indicatori specifici ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 del già citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
  8. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.36. (ex 3.016.) Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Stabilizzazione del personale pubblica amministrazione)

  1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;
   b) al comma 1, lettera c), le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
1.37. (ex 3.05.) Cestari, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Cavandoli.

ART. 4.

Commi 10-15 (vedi Art. 4)

  Al comma 1 sostituire le parole: trentasei mesi con le seguenti: quarantotto mesi;

  Conseguentemente:
   a) sopprimere il comma 3;
   b) sopprimere l'articolo 209;
   c) aumentare del 10 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;
   d) nella tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti, fatta eccezione per quello per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
1.38. (ex 4.36.) Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli.

  Al comma 3, sostituire le parole: nei nove mesi successivi con le seguenti: nei sei mesi successivi.
*1.39. (ex 4.38.) Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

  Al comma 3, sostituire le parole: nei nove mesi successivi con le seguenti: nei sei mesi successivi.
*1.40. (ex 4.17.) Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli.

  Al comma 5, sostituire le parole: il beneficio previsto dal presente articolo con le seguenti: il maggiore beneficio previsto dal comma 2 del presente articolo.
*1.41. (ex 4.37.) Giacomoni, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto, Martino.

  Al comma 5, sostituire le parole: il beneficio previsto dal presente articolo con le seguenti: il maggiore beneficio previsto dal comma 2 del presente articolo.
*1.42. (ex 4.25.) Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di fondo di garanzia per la prima casa)

  1. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «esclusivamente» sono sostituite dalla seguente: «con priorità»;
   b) il seguente periodo finale «La Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap) Spa presenta una relazione scritta al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e alle competenti Commissioni parlamentari entro il 30 giugno di ogni anno, nella quale si indicano, tra l'altro, le percentuali delle garanzie concesse alle categorie alle quali è riconosciuta priorità, sul totale delle risorse del Fondo di cui alla presente lettera, e che illustra l'avvenuta attività di verifica approfondita sull'applicazione dei tassi, da parte degli istituti di credito, nei confronti dei beneficiari prioritari e non prioritari del finanziamento» – è abrogato.
1.43. (ex 4.028.) Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Esonero contributivo per le assunzioni di lavoratori over 50)

  1. Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022 di soggetti di età non inferiore a cinquanta anni, l'esonero contributivo di cui all'articolo 4, commi 8, 9 e 10, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  2. Le assunzioni di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
  3. Il beneficio previsto dal presente articolo è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 795 milioni di euro per l'anno 2021, 495 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
1.44. (ex 4.026.) Invidia, Zanichelli.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti)

  1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1o gennaio 2021, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2021, 26 milioni di euro per l'anno 2022 e 74 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
1.45. (ex 4.021.) Guidesi, Durigon, Galli, Giaccone, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Cestari, Frassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Sgravio contributivo assunzione apprendisti)

  1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1o gennaio 2021, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

  Conseguentemente alla tabella A, accantonamento Ministero dell'economia e delle finanze:
   2021: –10 milioni;
   2022: –26 milioni;
   2023: –74 milioni.
1.46. (ex 4.020.) Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Prisco.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Fondi interprofessionali per la formazione continua)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono abrogate.
  2. Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri pari a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
1.47. (ex 4.029.) Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Giacomoni.

ART. 5.

Commi 16-32 (vedi Art. 5)

  Al comma 1, sostituire le parole: 6.000 euro annui con le seguenti parole: 8.500 euro annui.
   Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 2.500 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
1.48. (ex 5.2.) Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Per le assunzioni di cui al comma 1, verificate da imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, e Sicilia, l'esonero contributivo è riconosciuto nel limite massimo di importo pari a 10.000 euro annui.».
   Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 10 mila per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
1.49. (ex 5.3.) Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Esonero contributivo per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva)

  1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 è riconosciuto per l'intero anno 2021 l'esonero contributivo per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva nella misura massima del 100 per cento.
  2. L'agevolazione di cui al comma 1 è riconosciuta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri e modalità di attuazione dell'esonero contributivo di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 4.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:
   a) quanto a 3.800 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 207, comma 1, della presente legge;
   b) quanto a 200 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.50. (ex 5.020.) Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Esonero contributivo per i giovani imprenditori artigiani)
   Al fine di promuovere l'imprenditoria nell'artigianato, agli imprenditori artigiani di cui all'articolo 2 della Legge 8 agosto 1985 n. 443, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza artigiana effettuate tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti presso la Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani.
   L'esonero di cui al primo periodo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
   Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis».
   Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 60 milioni di euro per il 2021, 120 milioni di euro per il 2022 e 60 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
1.51. (ex 5.013.) Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Prisco.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Esonero contributivo per i giovani imprenditori artigiani)

  1. Al fine di promuovere l'imprenditoria nell'artigianato, agli imprenditori artigiani di cui all'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 443, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza artigiana effettuate tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti presso la Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani.
  2. L'esonero di cui al comma 1 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente articolo delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  3. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, a 120 milioni di euro per l'anno 2022 e a 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione degli accantonamenti di cui alla Tabella A, ad eccezione di quello relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
1.52. (ex 5.012.) Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Esonero contributivo per i giovani imprenditori artigiani)

  1. Al fine di promuovere l'imprenditoria nell'artigianato, agli imprenditori artigiani di cui all'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 443, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza artigiana effettuate tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti presso la Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani.
  2. L'esonero di cui al comma 1 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente articolo delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  3. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis».

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 740 milioni, e le parole: e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti:, di 380 milioni di euro per l'anno 2022, di 440 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
1.53. (ex 5.021.) D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Polidori, Mandelli, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Esonero contributivo per le assunzioni di persone con disabilità)

  1. Al fine di incentivare la politica del lavoro per persone con disabilità, in attuazione a quanto disposto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, in via sperimentale, per il biennio 2021-2022, è riconosciuto l'esonero contributivo, di cui all'articolo 13 della legge n. 68 del 1999 e successive modificazioni, nella misura del 100 per cento nel limite massimo dell'importo di 10.000 euro annui.
  2. Il beneficio previsto dal comma 1, è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto allo Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19» e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione.
   Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 10 mila per ciascuno degli anni 2021 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
1.54. (ex 5.011.) Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Imposta sul valore aggiunto con aliquota agevolata su prodotti igienico-sanitari)

  1. Al numero 1-quinquies) della Tabella A Parte II-bis (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento) del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633, le parole: «prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili secondo la norma UNI EN 13432: 2002 o lavabili; coppette mestruali», sono sostituite con le seguenti: «prodotti per la protezione dell'igiene femminile, prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili secondo la norma UNI EN 13432: 2002 o lavabili; coppette mestruali».
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 pari a 72 milioni di euro all'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209, comma 1, della presente legge.
  3. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1o gennaio 2021.
1.55. (ex 5.06.) Fiorini, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere i seguenti:

Art. 5-bis.
(Modifiche alla determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)

  1. All'articolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Per i redditi fino a 55.000 euro, per la quota relativa ai soli redditi da lavoro dipendente e autonomo, le aliquote di cui al comma 1 sono ridotte di tre punti a vantaggio del genere con il più basso tasso di occupazione, come riportato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica.»

Art. 5-ter.
(Modificazioni alla imposta sui servizi digitali – Digital tax)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

  2. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del presente articolo affluiscono, sino ad un limite massimo di 2.500.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione dell'articolo 5-bis.

Art. 5-quater.
(Modifiche al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 in materia di riapertura dei termini della collaborazione volontaria per eredi e per contante)

  1. Dopo l'articolo 5-octies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono inseriti i seguenti:

«Art. 5-novies.

(Riapertura dei termini della collaborazione volontaria per eredi)
   1. Le attività depositate e le somme detenute su conti correnti e sui libretti di risparmio all'estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, dagli eredi di soggetti fiscalmente residenti in Italia, derivanti da redditi prodotti da questi ultimi e non regolarizzati ai sensi della procedura di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-quater a 5-opties del presente decreto, possono essere regolarizzate, anche ai fini delle imposte sui redditi prodotti dalle stesse, con il versamento del 10 per cento del valore delle attività e della giacenza alla data di morte del de cuius, a titolo di imposte, sanzioni e interessi.
   2. È possibile avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui al comma precedente a condizione che il soggetto che presenta l'istanza non l'abbia già presentata in precedenza, anche per interposta persona, e ferme restando le cause ostative previste dall'articolo 5-quater, comma 2.
   3. L'istanza di regolarizzazione può essere trasmessa entro il termine di presentazione della dichiarazione di successione e gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in un'unica soluzione di quanto dovuto entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il versamento può essere ripartito in tre rate mensili consecutive di pari importo; in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il perfezionamento della procedura di regolarizzazione avviene dal momento del versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione o dell'ultima rata.
   4. Anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che scadono a decorrere dal 1o gennaio dell'anno in cui è avvenuto il decesso del de cuius, sono prorogati di due anni limitatamente alle somme e alle attività oggetto della procedura di regolarizzazione ai sensi del presente articolo.
   5. Limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria di cui al presente articolo, le condotte previste dall'articolo 648-bis del codice penale non sono punibili se commesse in relazione ai delitti di cui all'articolo 5-quinquies comma 1, lettera a), sino alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, se successiva, alla data del decesso del de cuius.

Art. 5-decies.

(Riapertura dei termini della collaborazione volontaria per contante)
   1. È possibile avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-opties della presente legge dalla data di entrata in vigore del presente articolo sino al 30 giugno 2021 a condizione che il soggetto che presenta l'istanza non l'abbia già presentata in precedenza, anche per interposta persona, e ferme restando le cause ostative previste dall'articolo 5-quater, comma 2.
   2. L'integrazione dell'istanza, i documenti e le informazioni di cui all'articolo 5-quater comma 1, lettera a) possono essere presentati entro il 30 settembre 2021.
   3. Alle istanze presentate secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si applicano gli articoli da 5-quater a 5-opties, in quanto compatibili e con le seguenti modificazioni:
   a) le violazioni sanabili sono quelle commesse sino al 30 settembre 2017;
   b) per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria ai sensi del presente articolo, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa, anche in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, scadenti a decorrere dal 1o gennaio 2018 sono fissati al 31 dicembre 2021; non si applica l'ultimo periodo dell'articolo 5-quater, comma 5;
   c) è facoltà degli interessati optare per l'assoggettamento ad imposizione forfetaria, a titolo di imposte, interessi, sanzioni e contributi, in misura pari al 20 per cento ed al 10 percento, rispettivamente degli accrediti e degli addebiti di cui non siano in grado di giustificare, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, l'origine o la destinazione;
   2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione delle norme di cui ai commi precedenti.
   3. Le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione del presente articolo affluiscono, sino ad un limite massimo di 5.000.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione dell'articolo 5-bis.».

Art. 5-sexies.
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 5-bis valutati in 10.000 milioni di euro annui si provvede, a decorrere dall'anno 2021, con le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione degli articoli 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, nonché attraverso le maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 2500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. A tal fine sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni concernenti la razionalizzazione e la revisione delle spese per consumi intermedi per l'acquisto di beni, servizi e forniture contenute nel decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, a decorrere dal 1 gennaio 2021 le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di procedere agli acquisti dei beni e servizi esclusivamente tramite convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali, al fine di garantire una riduzione delle relative spese per un importo non inferiore a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al di fuori delle suddette modalità di approvvigionamento le amministrazioni citate possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali;
1.56. (ex 5.022.) Carfagna, Paolo Russo.

ART. 6.

Comma 33 (vedi Art. 6)

  Al comma 1, sostituire le parole: e il 31 dicembre 2021 con le seguenti: e il 31 dicembre 2023.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.57. (ex 6.5.) Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. L'esonero di cui all'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è altresì riconosciuto all'imprenditore ittico di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 con età inferiore a quarant'anni.

  2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
1.58. (ex 6.9.) Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Sgravi contributivi)

  1. A decorrere dall'anno 2021, i benefìci di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 50 per cento.
1.59. (ex 6.013.) Viviani, Bubisutti, Loss, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Incentivi agli investimenti in colture arboree pluriennali)

  1. Il comma 509 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente:
  «509. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile a norma dell'articolo 108, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali effettuati negli esercizi 2020, 2021, 2022 sono incrementate del 20 per cento nei primi tre esercizi dall'entrata in produzione dei predetti impianti, con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.60. (ex 6.06.) Liuni, Viviani, Bubisutti, Loss, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Manzato, Patassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Paxia.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di coadiuvanti familiari)

  1. All'articolo 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «al medesimo nucleo familiare» sono inserite le seguenti: «come definito ai fini contributivi Inps,».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.61. (ex 6.018.) Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Promozione del lavoro agricolo)

  1. Al comma 1 dell'all'articolo 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «nel limite di 2000 euro per l'anno 2020», sono inserite le seguenti: «e di 2000 euro per l'anno 2021».

  Conseguentemente, all'articolo 209, ridurre gli importi ivi previsti di 100 milioni di euro per l'anno 2021.
1.62. (ex 6.023.) Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Esonero contributivo per le filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

  1. È riconosciuto, a carico dei datori di lavoro, l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, di cui all'articolo 222, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, con legge 17 luglio 2020, n. 77, dovuti per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 30 giugno 2021, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 426,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.63. (ex 6.09.) Viviani, Manzato, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Esonero contributivo per i settori del florovivaismo e del vitivinicolo)

  1. A favore delle imprese delle filiere florovivaistiche e vitivinicole è riconosciuto l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 30 giugno 2021, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.64. (ex 6.010.) Viviani, Manzato, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. A tutti i datori di lavoro agricolo, per l'anno di competenza 2020, spettano le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura prevista per i territori montani particolarmente svantaggiati, salvo che non spetti un'agevolazione più favorevole.
  2. Le somme versate per l'anno 2020 sono scomputate dai versamenti al medesimo titolo versate nell'anno 2021

  Conseguentemente, all'articolo 209, ridurre gli importi ivi previsti di 350 milioni di euro per l'anno 2021.
1.65. (ex 6.021.) Spena.

ART. 7.

Commi 34-37 (vedi Art. 7)

  Sopprimerlo.
1.66. (ex 7.5.) Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire la parola: 50 con la seguente: 100.

  Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:
   2021: –50.000.000;
   2022: –50.000.000.
1.67. (ex 7.2.) Mollicone, Rampelli, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, dopo le parole: dilettantistiche inserire le seguenti: anche del settore della danza.
1.68. (ex 7.4.) Mollicone, Rampelli, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, dopo la parola: ai inserire le seguenti: nuovi o preesistenti.
1.69. (ex 7.3.) Mollicone, Rampelli, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. Per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi:
   a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente delle Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dall'1 ottobre 2020 al 30 giugno 2021;
   b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dal 31 ottobre 2020 al 30 giugno 2021;
   c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di ottobre, novembre e dicembre per l'anno 2020, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno per l'anno 2021;
   d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1 ottobre 2020 al 30 giugno 2021.

  2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 31 luglio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 31 luglio 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sopprimere le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2021.
1.70. (ex 7.015.) Caiata, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Mollicone.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Iniziative a sostegno delle sponsorizzazioni e del mecenatismo sportivo)

  1. Alle spese di cui all'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed alle erogazioni effettuate ai sensi dell'articolo 90, comma 8, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, sostenute in favore di società, associazioni e fondazioni sportive, riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva, ubicati nei territori delle regioni meno sviluppate come classificate nel ciclo di programmazione comunitaria 2014-2020, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), del medesimo TUIR. I corrispondenti importi costituiscono, per il soggetto erogante, credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute, ovvero del 100 per cento delle erogazioni effettuate.
  182-ter. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 182-bis è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20 per cento del reddito imponibile, ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui.
   Agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni si provvede in quanto a 6,9 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del «Fondo per interventi strutturali di politica economica», di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, ed in quanto a 9,9 milioni di euro per l'anno 2022 ed a 13,2 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2021-2023.
1.71. (ex 7.07.) Varchi, Maschio, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. Al fine di sostenere le società e associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche che investono nei settori giovanili che hanno sostenuto spese per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19 è prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura massima del 100 per cento delle spese ammissibili, nel limite di cinque milioni di euro. A tale fine è autorizzata alla spesa di cinque milioni di euro.
  2. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti e le modalità di attuazione del comma 1, con particolare riguardo alle modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi, ai criteri per la selezione delle stesse, alle spese ammissibili, alle modalità di erogazione dei contributi, alle modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonché alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi.
  3. Il contributo di cui al comma 1 spetta alle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paraolimpiche ovvero alle società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai giochi olimpici e paraolimpici e che svolgono attività sportiva giovanile con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1 lettera a) e b), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro. Il contributo di cui al comma 1 spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti di cui al presente comma che hanno iniziato l'attività a partire dal 1 gennaio 2019.
  4. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, all'autorizzazione della Commissione Europea.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 795 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 495 milioni.
1.72. (ex 7.016.) Caiata, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Mollicone.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Sgravio contributivo a tutela dei livelli occupazionali)

  1. Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1o gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, mantengono almeno l'80 per cento dei livelli occupazionali in forza alla data del 1o febbraio 2020 è riconosciuto un incentivo, sotto forma di esonero dal 40 per cento del versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di dodici mesi.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 1.625 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 184.
1.73. (ex 7.09.) Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Rimodulazione della tassa di concessione governativa del porto di fucile)

  1. In ragione della mancata possibilità di esercizio ed utilizzo della licenza di porto di arma lunga per il tiro al volo di cui alla legge 18 giugno 1969, n. 323, e di porto di fucile anche per uso di caccia di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, a causa delle misure di contenimento da COVID-19, la tassa di concessione governativa di cui alla tariffa di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, è ridotta del 50 per cento per gli anni 2021, 2022 e 2023.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 230 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione degli accantonamenti di cui alla Tabella A, ad eccezione di quello relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
1.74. (ex 7.014.) Caretta, Ciaburro, Trancassini.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Detrazione delle spese connesse ai matrimoni)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2021, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del matrimonio, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 25.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
  2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di catering, all'affitto dei locali, al servizio di wedding planner, agli addobbi floreali, agli abiti degli sposi, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.
*1.75. (ex 7.06.) Montaruli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Detrazione delle spese connesse ai matrimoni)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2021, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del matrimonio, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 25.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
  2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di catering, all'affitto dei locali, al servizio di wedding planner, agli addobbi floreali, agli abiti degli sposi, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.
*1.76. (ex 7.026.) Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Detrazione delle spese connesse ai matrimoni)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2021, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del matrimonio, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 25.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
  2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di catering, all'affitto dei locali, al servizio di wedding planner, agli addobbi floreali, agli abiti degli sposi, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.
*1.77. (ex 7.024.) Gelmini, Spena.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. All'articolo 51, comma 2, lettera f-quater), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), aggiungere la seguente:
   « f-quinquies) una quota pari al 10 per cento della tredicesima mensilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1070 del 1960;».
   Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 1,2 miliardi di euro annui a decorrere dal 2021 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 febbraio 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.2 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, per la previsione relativa a decorrere da quell'anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spesa fiscali.
1.78. (ex 7.08.) Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. All'articolo 81, comma 1, decreto-legge n. 104 del 2020 le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020 e 2021», le parole: «a decorrere dal 1o luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021». 3. All'articolo 81, comma 4, decreto-legge n. 104 del 2020 le parole: «periodo d'imposta 2019» sono sostituite dalle seguenti: «periodo d'imposta precedente».

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 755 milioni e le parole 500 milioni con le seguenti 455 milioni.
1.79. (ex 7.017.) Caiata, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Mollicone.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Esonero contributivo per le imprese operanti nel settore degli eventi e dei congressi)

  1. Al fine di garantire la sostenibilità economica delle imprese operanti nel settore degli eventi e dei congressi che bel 2020 hanno subito una contrazione del fatturato del 70 per cento è finanziato con 150 milioni di euro per l'anno 2021 l'esonero del versamento dei contributi previdenziali (ad eccezione dell'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche) a carico dei datori di lavoro.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
1.80. (ex 7.022.) Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Esonero dal pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, per iscritti Aire)

  1. All'articolo 1, comma 152, della legge n. 208 del 2015, dopo le parole «all'Importo di euro 100», è aggiunto il seguente periodo: . Gli iscritti Aire (Anagrafe italiani residenti all'estero) non sono soggetti al pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, di cui al presente comma, per l'apparecchio utilizzato nella prima casa posseduta in Italia e non locata.

  Conseguentemente, all'onere derivanti dal presente articolo, quantificato in 1 milione di euro, a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.81. (ex 7.028.) Fitzgerald Nissoli.

ART. 8.

Commi 38-41 (vedi Art. 8)

  Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

Art. 8.

  1. I redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.
  2. L'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è abrogato.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 134 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
1.82. (ex 8.6.) Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Proroga sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione)

  1. Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «a decorrere dal 1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge».
1.83. (ex 8.06.) Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Gobbato, Lucentini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di Iva nel settore apistico)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla Parte I della Tabella A dopo il numero 12 è aggiunto il seguente: «12-bis pappa reale o gelatina reale»;
   b) alla Parte III della Tabella A dopo il numero 16 sono aggiunti i seguenti:
   i. 16-bis) Servizio di impollinazione;
   ii. 16-ter) pappa reale o gelatina reale.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.
1.84. (ex 8.023.) Loss, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Detrazione delle spese connesse a battesimi e prime comunioni)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2021, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del battesimo e della prima comunione, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 12.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
  2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di catering, all'affitto dei locali, agli addobbi floreali, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
*1.85. (ex 8.025.) Montaruli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Detrazione delle spese connesse a battesimi e prime comunioni)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2021, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del battesimo e della prima comunione, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 12.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
  2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di catering, all'affitto dei locali, agli addobbi floreali, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
*1.86. (ex 8.039.) Gelmini, Spena.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Detrazione delle spese connesse a battesimi e prime comunioni)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2021, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del battesimo e della prima comunione, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad ammontare complessivo delle medesime non superiore a 12.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni di cui all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917;
  2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di catering, all'affitto dei locali, agli addobbi floreali, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.87. (ex 8.011.) Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Detrazione delle spese connesse a battesimi e prime comunioni)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2021, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del battesimo e della prima comunione, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 12.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917.
  2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di catering, all'affitto dei locali, agli addobbi floreali, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
1.88. (ex 8.047.) Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Indicatore della situazione patrimoniale nei comuni terremotati)

  1. Al comma 986 dell'articolo 1, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «Per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «e per l'anno 2021» e dopo le parole: «2 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «per ciascun anno».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2021: –2.000.000;
   2022: –2.000.000.
1.89. (ex 8.07.) Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Detrazione delle spese connesse ai matrimoni)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2021, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del matrimonio, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad ammontare complessivo delle medesime non superiore a 25.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni di cui all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917.
  2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di catering, all'affitto dei locali, al servizio di wedding planner, agli addobbi floreali, agli abiti degli sposi, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.90. (ex 8.010.) Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Esenzione imposte fabbricati inagibili terremoto Centro Italia)

  1. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 16, primo periodo, le parole: «fino all'anno di imposta 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno d'imposta 2021».
  2. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 16, secondo periodo, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2021».
  3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in 4 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 e 2 milioni di euro per l'anno 2023 e all'onere derivante dall'applicazione del comma 2, valutato in 25 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.91. (ex 8.08.) Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Lucentini.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. A tutti i datori di lavoro agricolo, per l'anno di competenza 2020, spettano le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, nella misura prevista per i territori montani particolarmente svantaggiati, salvo che non spetti un'agevolazione più favorevole.

  Conseguentemente, all'articolo 209, ridurre gli importi ivi previsti di 350 milioni di euro per l'anno 2021.
1.92. (ex 8.038.) Spena.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Estensione delle agevolazioni contributive per territori montani particolarmente svantaggiati)

  1. Ai datori di lavoro agricolo, per l'anno di competenza 2021, spettano le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura prevista per i territori montani particolarmente svantaggiati, salvo che non spetti un'agevolazione più favorevole. La quota di contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori agricoli, per l'anno di competenza 2021, è fissata nella misura prevista per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, della presente legge.
1.93. (ex 8.018.) Loss, Bubisutti, Viviani, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Estensione delle agevolazioni contributive per territori montani particolarmente svantaggiati a tutti i datori di lavoro agricolo)

  1. A tutti i datori di lavoro agricolo, per l'anno di competenza 2021, spettano le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, nella misura prevista per i territori montani particolarmente svantaggiati, salvo che non spetti un'agevolazione più favorevole.
  2. All'onere di cui al comma 1, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante incremento dell'aliquota prevista dall'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, in misura tale da generare corrispondenti maggiori entrate a decorrere dall'anno 2021.
1.94. (ex 8.042.) Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Estensione delle agevolazioni contributive per territori montani particolarmente svantaggiati a tutti i datori del lavoro agricolo)

  1. A tutti i datori di lavoro agricolo, per l'anno di competenza 2021, spettano le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura prevista per i territori montani particolarmente svantaggiati, salvo che non spetti un'agevolazione più favorevole.
  2. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, all'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «cinquanta».
1.95. (ex 8.027.) Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Imu agricola)

  1. Le agevolazioni in materia di imposta municipale propria riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali si applicano anche nel caso in cui il terreno sia concesso in godimento al coniuge o ai parenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto, iscritti alla previdenza agricola.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.96. (ex 8.022.) Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Di Muro.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126)

  1. All'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.21.00, 56.29.10, 56.29.20 e,» con le seguenti: «con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.21.00, 56.29.10, 56.29.20, con codice ATECO anche non prevalente 56.10.12 e,».
1.97. (ex 8.019.) Viviani, Bubisutti, Loss, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Decontribuzione sud)

  1. All'articolo 27 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «del settore agricolo è» sono soppresse.

  Conseguentemente, all'articolo 209, ridurre gli importi ivi previsti di 300 milioni di euro per l'anno 2021, di 200 milioni di euro per l'anno 2022 e di 50 milioni di euro per l'anno 2023.
1.98. (ex 8.041.) Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Deducibilità spese per eventi aziendali)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2021, le spese di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2009, sono deducibili nella misura del 140 per cento.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.99. (ex 8.012.) Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. All'articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa» sono sostituite dalle seguenti: «il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa, alla quale si aggiunge l'incremento dell'età anagrafica, è riconosciuto fino al limite massimo di dieci anni di contribuzione figurativa oltre un incremento di quattro mesi del coefficiente di trasformazione ai fini della determinazione della misura di pensione per le anzianità soggette al calcolo contributivo a partire dall'anno 2017».
  2. All'onere derivante dal presente articolo, si provvede nel limite di 50 milioni di euro annui con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
1.100. (ex 8.044.) Montaruli.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Sospensione ritenuta d'acconto sui contributi dei Comuni a favore delle imprese in difficoltà economica a seguito della pandemia causata dal COVID-19)

  1. Per gli anni di imposta 2021 e 2022, ai contributi deliberati dai Comuni a favore delle imprese in difficoltà economica a seguito della pandemia causata dal COVID-19 non si applicala ritenuta a titolo di acconto di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
1.101. (ex 8.013.) Toccalini, Colla, Boniardi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Gusmeroli, Tarantino.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Proroga esonero TOSAP e COSAP)

  1. All'articolo 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021»;
   b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021»;
   c) al comma 3 le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021»;
   d) al comma 5 dopo le parole: «127, 5 milioni di euro per l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «e di 93 milioni di euro per l'anno 2021».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 93 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
1.102. (ex 8.045.) Zucconi.

ART. 9.

Commi 42-43 (vedi Art. 9)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Proroga pagamento seconda rata Imu)

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2020, il termine per il pagamento della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito dal 16 dicembre 2020 al 31 marzo 2021, senza corresponsione di sanzioni e interessi.
1.103. (ex 9.023.) Gagliardi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Deducibilità spese per eventi aziendali)

  1. A decorrere dal 1o ottobre 2020, le spese di cui all'articolo 1, comma 1, lettere dalla b) alla d), del decreto ministeriale 19 novembre 2008, sono deducibili nella misura del 140 per cento.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.
*1.104. (ex 9.011.) Montaruli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Deducibilità spese per eventi aziendali)

  1. A decorrere dal 1o ottobre 2020, le spese di cui all'articolo 1, comma 1, lettere dalla b) alla d), del decreto ministeriale 19 novembre 2008, sono deducibili nella misura del 140 per cento.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.
*1.105. (ex 9.024.) Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Deducibilità spese per eventi aziendali)

  1. A decorrere dal 1o ottobre 2020, le spese di cui all'articolo 1, comma 1, lettere dalla b) alla d), del decreto ministeriale 19 novembre 2008, sono deducibili nella misura del 90 per cento.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.
1.106. (ex 9.020.) Gelmini, Spena.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Applicazione del regime fiscale di maggior favore alle indennità operative del personale militare)

  1. Alle indennità operative del personale militare di cui agli articoli 2, 3, 10 e 16 della legge 23 marzo 1983, n. 78, l'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica separatamente, secondo le modalità di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 6.500.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.
1.107. (ex 9.07.) Ferrari, Boniardi, Gobbato, Pretto, Fantuz, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri.

ART. 10.

Commi 44-50 (vedi Art. 10)

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 sopprimere le parole: per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei settori indicati al comma 2;
   b) sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 300 milioni e sopprimere le parole da: e di 500 sino alla fine del periodo.
1.108. (ex 10.25.) Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per gli enti non commerciali di cui al comma 1 che non abbiano percepito utile, per l'anno 2021, l'imposta sull'IRES è ridotta del 50 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire la parola: 800 con la seguente: 780.
1.109. (ex 10.22.) Paolin, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Al comma 2, lettera a), alle parole: assistenza agli anziani;, premettere le seguenti: assistenza alle persone con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;.
1.110. (ex 10.34.) Casciello, Versace, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo.

  Al comma 2, lettera c), dopo la parola: ambiente aggiungere le seguenti: riduzione, monitoraggio, prevenzione del rischio di pandemia.
1.111. (ex 10.10.) Frassinetti, Albano, Bucalo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Il beneficio relativo alla riduzione della tassazione dei dividendi di cui al comma 1 si applica, a decorrere dal 2021, anche nei confronti degli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

  Conseguentemente:
   a) sostituire la rubrica con la seguente: (Riduzione della tassazione dei dividendi per gli enti non commerciali e gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103);
   b) all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 760 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 440 milioni.
1.112. (ex 10.32.) Giacomoni, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Taglio del cuneo fiscale per le imprese che non ricorrono alla CIG)

  1. Al fine di incentivare le imprese a proseguire la propria attività produttiva mantenendo intatta la forza lavoro impiegata, i datori di lavoro che non ricorrono alla Cassa integrazione guadagni o all'assegno ordinario beneficiano di una riduzione del carico fiscale sul lavoro gravante sulle imprese nella misura dell'80 per cento del trattamento di integrazione salariale che lo Stato avrebbe corrisposto complessivamente ai dipendenti dell'impresa beneficiaria, nel caso in cui quest'ultima avesse fatto ricorso generalizzato agli ammortizzatori sociali della CIG o dell'assegno ordinario.
  2. Possono richiedere di accedere al beneficio di cui al comma 1, nell'anno 2021:
   a) le imprese con dipendenti che, per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, autocertifichino di aver registrato nel trimestre precedente un calo del proprio fatturato superiore al 20 per cento del fatturato medio mensile dello stesso trimestre dell'anno 2019;
   b) le imprese costituite da meno di 18 mesi che autocertifichino di aver registrato nel mese precedente un calo del proprio fatturato superiore al 20 per cento del fatturato medio mensile del trimestre novembre 2019-gennaio 2020.

  3. Il beneficio di cui al presente articolo ha una durata massima di nove settimane.
  4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro 1 mese dall'entrata in vigore della presente legge sono determinate le misure di riduzione del carico fiscale gravante sulle imprese di cui al comma 1.
  5. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
1.113. (ex 10.071.) Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1 All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 741, lettera c), numero 3), sono aggiunte infine le seguenti parole: «nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616»;
   b) al comma 749, il secondo periodo è abrogato.

  Conseguentemente:
   sopprimere l'articolo 209;
   aumentare del 20 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F.
1.114. (ex 10.0167.) Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Riduzione aliquota IVA per le prestazioni alberghiere e di trasporto passeggeri)

  1. Alle prestazioni di cui ai numeri 120), 121), 127) e 127-novies) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuate entro il 31 dicembre 2021 si applica l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 5 per cento.
   Agli oneri di cui al comma 1, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
1.115. (ex 10.072.) Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Riduzione delle ritenute d'acconto per i lavoratori autonomi dal 20 per cento al 10 per cento)

  1. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «20 per cento» sono sostituite con le seguenti: «10 per cento».

  Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 900 milioni di euro a decorrere dal 2021 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 126, comma 4, nonché mediante utilizzo, delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
1.116. (ex 10.059.) Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Interventi a favore delle aree marginali)

  1. Al comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
   « g-bis) Gli immobili situati nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 250 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2.014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.117. (ex 10.085.) Frassini, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Detraibilità spese legali)

  1. L'imputato assolto con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, può detrarre dalle imposte sui redditi le spese legali sostenute per la difesa fino alla concorrenza di euro 10.000.
  2. La detrazione è ripartita in tre annualità in quote di pari importo, a partire dal periodo d'imposta successivo all'assoluzione definitiva.
  3. La detrazione spetta, se giustificata con fattura del difensore, munita del visto di congruità del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati, recante l'esplicita indicazione della causale e quietanza di pagamento.
  4. La detrazione di cui al comma 1 non spetta, nelle ipotesi di assoluzione da uno o più capi di imputazione e condanna per altri; di estinzione del reato per amnistia o prescrizione; di intervenuta depenalizzazione della condotta.
  5. L'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo è quantificato in euro 12 milioni di euro per l'anno 2021, e 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1 le parole: 800 milioni sono sostituite dalle seguenti: 778 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 475 milioni.
1.118. (ex 10.0213.) Zanettin, Cassinelli, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
    «41-quinquies) pannolini, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per soggetti allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, seggiolini per automobili destinati all'infanzia.».
   Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.119. (ex 10.0116.) Paolin, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Sgravi fiscali per immobili posseduti da cittadini italiani e degli Stati dell'Unione europea non residenti in Italia che mantengano legami familiari e affettivi con il luogo in cui è ubicato l'immobile)

  1. Alla lettera c) del comma 741 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
    «6-bis) una sola unità immobiliare a uso abitativo, con relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani o da cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea residenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea, che dimostrino di mantenere legami familiari e affettivi con il territorio nel quale è situata l'unità immobiliare, secondo requisiti, criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, e a condizione che tale unità immobiliare non risulti locata o data in comodato d'uso».

  2. Alla lettera a) della nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le parole: «cittadino italiano emigrato all'estero» sono sostituite dalle seguenti: «cittadino italiano o cittadino di un altro Stato membro dell'Unione europea residente in Paesi non appartenenti all'Unione europea che dimostri di mantenere legami familiari e affettivi con il territorio nel quale è situato l'immobile».
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, di cui 3 milioni di euro annui destinati alla copertura delle minori entrate dei comuni, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.120. (ex 10.0212.) Fitzgerald Nissoli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Credito di imposta associazioni di volontariato)

  1. È riconosciuto un credito di imposta per le spese dirette e indirette sostenute dalle organizzazioni di volontariato, reti associative e la generalità degli enti del terzo settore impegnate nell'attività di supporto assistenziale per la cura e la prevenzione dal contagio da COVID-19, pari al 70 per cento delle spese sostenute per gli anni 2020 e 2021.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, è riconosciuto per le spese relative a:
   a) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
   b) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
   c) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera a), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le caratteristiche, le condizioni e le modalità di attuazione del presente articolo.
  4. Agli oneri derivanti di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
1.121. (ex 10.041.) Ziello, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modificazioni alla imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali e destinazione delle risorse al fondo da ripartire per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al medesimo articolo sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 36, lettera a), dopo le parole: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento».

  2. Le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione del presente articolo pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, 1.950 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.960 milioni di euro per l'anno 2023 affluiscono al fondo di cui all'articolo 207.
1.122. (ex 10.0175.) Giacomoni, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modificazioni alla imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali e destinazione delle risorse al fondo da ripartire per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al medesimo articolo sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 36, lettera a), dopo le parole: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «4 per cento».

  2. Le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione del presente articolo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, 650 milioni di euro per l'anno 2022 e 650 milioni di euro per l'anno 2023 affluiscono al fondo di cui all'articolo 207.
1.123. (ex 10.0174.) Giacomoni, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modificazioni alla imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali e destinazione delle risorse al fondo da ripartire per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al medesimo articolo sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 36, lettera a), dopo le parole: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «4 per cento».
1.124. (ex 10.0176.) Giacomoni, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Esenzione indennità e contributi assistenziali)

  1. In esecuzione delle delibere assunte per interventi assistenziali in favore dei propri iscritti dal 1o marzo 2020 al 31 dicembre 2021, le indennità e contributi riconosciuti dalle Casse di previdenza e di assistenza dei liberi professionisti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 non si considerano proventi conseguiti in sostituzione di redditi o a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi e pertanto non costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti, come disciplinati dal comma 2 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.
  2. Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri pari a 50 milioni di euro nell'anno 2021.

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 750 milioni.
1.125. (ex 10.0179.) Giacomoni, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifica alla disciplina fiscale dei lavoratori autonomi dello spettacolo)

  1. All'articolo 54, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 8-bis, aggiungere i seguenti:
  «9. Per i lavoratori autonomi dello spettacolo, a prescindere che siano in regime IVA forfettario o meno, le cui attività artistiche, tecniche o amministrative rientrano nell'elenco riportato nel decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente a euro 46,48 al giorno, elevata a euro 77,46 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto. In caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente, il limite è ridotto di un terzo degli importi suddetti. Detti limiti sono ridotti di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale, non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal lavoratore autonomo, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di euro 15,49, elevato ad euro 25,82 per le trasferte all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi spese di trasporti comprovati da documenti emessi dal vettore, concorrono a formare il reddito.
   10. Per i lavoratori autonomi dello spettacolo, non concorrono a formare il reddito i contributi previdenziali e assistenziali versati dal soggetto che si avvale della prestazione lavorativa, o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge.».

  Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 10-bis pari a 20 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.126. (ex 10.020.) Acunzo.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Riduzione dell'aliquota IVA relativa ai prodotti sanitari o igienici destinati alle donne)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2021, alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
    «127-vices) assorbenti esterni, tamponi interni, coppe e spugne mestruali.».

  2. All'onere recato, stimato in 212 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.127. (ex 10.0163.) Versace, Prestigiacomo, Bagnasco.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Adeguamento della tassa sui rifiuti alle nuove disposizioni sull'economia circolare)

  1 Al fine di prevedere il corretto allineamento al testo unico ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, delle norme relative alla tassa sui rifiuti (TARI), alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 1, comma 645, sono eliminate parole: «e assimilati»;
   b) all'articolo 1, comma 649, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) il secondo periodo, è sostituito dal seguente: «Per i produttori di rifiuti speciali urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti che il produttore dimostra di aver avviato al recupero, direttamente o tramite soggetti autorizzati.»
    2) al terzo periodo le parole: «non assimilabili» sono soppresse
    3) al quarto periodo le parole: «di rifiuti speciali non assimilati» sono soppresse;
   c) all'articolo 1, comma 662, primo periodo la parola: «assimilati» è soppressa.
*1.128. (ex 10.0161.) Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Polidori.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Adeguamento della tassa sui rifiuti alle nuove disposizioni sull'economia circolare)

  1 Al fine di prevedere il corretto allineamento al testo unico ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, delle norme relative alla tassa sui rifiuti (TARI), alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 1, comma 645, sono eliminate parole: «e assimilati»;
   b) all'articolo 1, comma 649, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) il secondo periodo, è sostituito dal seguente: «Per i produttori di rifiuti speciali urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti che il produttore dimostra di aver avviato al recupero, direttamente o tramite soggetti autorizzati.»
    2) al terzo periodo le parole: «non assimilabili» sono soppresse
    3) al quarto periodo le parole: «di rifiuti speciali non assimilati» sono soppresse;
   c) all'articolo 1, comma 662, primo periodo la parola: «assimilati» è soppressa.
*1.129. (ex 10.086.) Bellachioma, Comaroli, Garavaglia, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Adeguamento della Tassa sui rifiuti alle disposizioni sull'economia circolare)

  1 Al fine di prevedere il corretto allineamento delle norme relative alla tassa sui rifiuti (TARI) al testo unico ambientale, alla legge 127 dicembre 2013 n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 1, comma 645, le parole: «e assimilati» sono soppresse;
   b) all'articolo 1, comma 649, sono apportate le seguenti modificazioni:
   i. al secondo periodo, dopo le parole: «Per i produttori di rifiuti» sono eliminate le parole: «assimilati agli»; dopo le parole: «proporzionali alle quantità di rifiuti» sono eliminate le parole: «speciali assimilati»; dopo le parole: «di aver avviato» sono eliminate le parole: «al riciclo» e sono sostituite con le parole: «a recupero»;
   ii. al terzo periodo, dopo le parole: «rifiuti speciali» sono eliminate le parole: «non assimilabili»; dopo le parole: «attività produttive» sono eliminate le parole: «ai quali si stende il divieto di assimilazione»;
   iii. il quarto periodo è eliminato;
   c) all'articolo 1, comma 662, è eliminata la parola: «assimilati».
1.130. (ex 10.0162.) Mazzetti, Labriola, Prestigiacomo, Ruffino.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Agevolazioni fiscali a favore del volontariato nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

  1. All'articolo 20, comma 1, della Legge 24 novembre, n. 236, le parole: «Per l'acquisto di autoambulanze e di beni mobili iscritti in pubblici registri» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'acquisto di autoambulanze, di beni mobili iscritti in pubblici registri, di materiale ed attrezzature di soccorso».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.131. (ex 10.0123.) Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Norme in materia di lavoratori impatriati)

  1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 la lettera b) è soppressa;
   b) al comma 3 la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «nove»;
   c) il comma 3-bis è soppresso;
   d) al comma 5-bis, prima della parola: «Abruzzo» è premessa la seguente: «Lazio».

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire la parola: 800 con la seguente: 750 e la parola: 500 con la seguente: 450.
1.132. (ex 10.0192.) Elvira Savino.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. Le ritenute previste dal primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono ridotte al dieci per cento.
  2. Le ritenute di cui al comma 1 sono ridotte alla metà, se i percipienti dichiarano ai loro committenti che nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi.
  3. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione sono valutati in 900 milioni di euro per il 2021.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 900 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede quanto a 500 milioni di euro a decorrere dal 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209 e quanto a 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 mediante corrispondente riduzione degli accantonamenti di cui alla tabella A, ad eccezione di quello relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
1.133. (ex 10.0137.) Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Obblighi dei sostituti di imposta)

  1. All'articolo 32-quater del decreto-legge del 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: «Le ritenute di cui al comma 1 del presente articolo e l'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente sono operate e gli altri obblighi di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, sono adempiuti dai rispettivi sostituti di imposta sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice».
1.134. (ex 10.061.) Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. Le perdite relative al periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020 possono essere computate in diminuzione del reddito imponibile relativo ai due periodi di imposta precedenti. A tal fine non si tiene conto del limite previsto dall'articolo 84, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi.
  2. La facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata anche prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 ai fini del calcolo dei versamenti a saldo delle imposte dovute per il periodo di imposta precedente.

  Conseguentemente:
   sopprimere l'articolo 209;
   all'allegata Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti fatta eccezione per quello relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
   aumentare del 20 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F.
1.135. (ex 10.0143.) Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, le società e gli enti indicati nell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, assoggettano la quota del proprio reddito complessivo netto dichiarato corrispondente all'incremento, rispetto al periodo d'imposta precedente, del maggior costo del personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato all'aliquota di cui all'articolo 77 del medesimo testo unico ridotta di nove punti percentuali.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per la determinazione dei costi del personale dipendente rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per le assunzioni dei soggetti che siano stati posti dal precedente o dallo stesso datore di lavoro nelle situazioni di disoccupazione al solo fine di consentire a chi effettua l'assunzione di fruire della riduzione di aliquota di cui al comma 1.
  4. A decorrere dal 2024 si provvede agli derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

  Conseguentemente:
   sopprimere l'articolo 209;
   aumentare del 20 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;
   all'allegata Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti fatta eccezione per quello relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
1.136. (ex 10.0138.) Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Incentivo per l'acquisto di veicoli a motore)

  1. Al fine di favorire la ripresa del mercato automobilistico, per gli anni 2021, 2022 e 2023 è stabilita l'esenzione totale dal pagamento della tassa automobilistica e dell'imposta provinciale di trascrizione per chiunque acquisti un veicolo a motore di prima immatricolazione.
  2. Al minor gettito per le province si fa fronte con un incremento dei trasferimenti a valere sul fondo istituito con l'articolo 13 decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
   Agli oneri conseguenti, stimati in euro 5 milioni per ciascuno degli anni da 2021 a 2023, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge
1.137. (ex 10.09.) Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. Per il periodo di imposta in corso al 1o marzo 2020, i limiti alla deducibilità degli interessi passivi contenuti nell'articolo 96, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano se, nel periodo d'imposta, l'eccedenza di interessi passivi e oneri assimilati rispetto all'ammontare complessivo degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del predetto articolo 96 supera il valore di euro tre milioni.

  Conseguentemente:
   all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le parole: 300 milioni;
   all'allegata tabella A sopprimere gli accantonamenti della parte relativa all'annualità 2021, fatta eccezione per quello relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
1.138. (ex 10.0142.) Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

Art. 10-bis.

  1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica» sono eliminate.
   Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dall'articolo 209 della presente legge.
1.139. (ex 10.0136.) Mantovani, Foti, Butti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. L'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente:

«Art. 42-bis.
   1. In caso di errata applicazione delle disposizioni del comma 3 dell'articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, e successive modificazioni, l'importo dell'imposta non versata è dovuto entro il 28 febbraio 2021 senza applicazioni di sanzioni né interessi.».

  Conseguentemente:
   sopprimere l'articolo 209;
   all'allegata tabella A sopprimere tutti gli accantonamenti fatta eccezione per quello relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
1.140. (ex 10.0145.) Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche alla disciplina fiscale della tassazione delle casse di previdenza)

  1. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo le parole: «forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252» sono aggiunte le seguenti: «e ai redditi percepiti dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 ai quali si applica l'aliquota del 20 per cento. Il risparmio fiscale derivante dalla disposizione di cui al periodo precedente, è destinato dagli Enti a finanziare ulteriori misure e prestazioni a sostegno degli iscritti e alla promozione dell'attività professionale.».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: «di 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «di 650 milioni di euro per l'anno 2021 e di 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022».
1.141. (ex 10.077.) Durigon, Murelli, Giaccone, Caparvi, Caffaratto, Eva Lorenzoni, Moschioni.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in materia di aliquote di base e calcolo dell'accisa applicabile ai tabacchi lavorati e destinazione delle risorse al fondo da ripartire per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 39-octies:
    1) al comma 1, la parola «b),» è soppressa;
    2) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
  «3. Per le sigarette, l'ammontare dell'accisa è costituito dalla somma dei seguenti elementi:
   a) una quota specifica espressa come importo per mille unità di prodotto;
   b) una quota risultante dall'applicazione di un'aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico.
   3-bis. La quota specifica di cui al comma 3, lettera a), del presente articolo è pari a 57,00 euro per mille unità di prodotto nell'anno 2021 e 59,20 euro per mille unità di prodotto nell'anno 2022 e 61,40 euro per mille unità di prodotto per l'anno 2023.
   3-ter. La quota di cui al comma 3, lettera b), è pari a 38 punti percentuali a decorrere dall'anno 2021.
   3-quater. A decorrere dal 1o gennaio 2021, è istituito un calendario fiscale per la sottoposizione ad accisa delle sigarette di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera b), di cui alla presente legge.
   3-quinquies. Per il triennio 2021-2023, le quote di cui al comma 3, lettere a) e b), del presente articolo sono definite secondo i valori di cui rispettivamente ai commi 3-bis e 3-ter del presente articolo. A decorrere dal triennio 2024-2026, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto dell'andamento dei consumi e del livello dei prezzi di vendita, anche al fine di assicurare la realizzazione di un maggior gettito complessivo netto derivante dal presente articolo, con proprio decreto provvede alla definizione del valore delle quote di cui ai commi 3-bis e 3-ter.
   3-sexies. Il decreto di cui al comma 3-quinquies è adottato a far data dalla determinazione annuale del PMP di cui all'articolo 39-quinquies, comma 2, della presente legge, ed entro e non oltre il 30 settembre dell'ultimo anno solare di riferimento per ciascun triennio di previsione.
   3-septies. Al fine dell'adozione del decreto di cui al comma 3-quinquies, il Ministro dell'economia e delle finanze, insieme al Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, attiva un tavolo di confronto con gli operatori economici del mercato dei prodotti del tabacco.
   3-octies. Al fine di consentire l'opportuno monitoraggio parlamentare in merito all'andamento del gettito, il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette il decreto di cui al comma 3-quinquies, ivi allegata la relativa relazione tecnica, alle Commissioni parlamentari competenti per materia ed a quelle competenti per i profili finanziari.»;
    3) il comma 4 è soppresso;
    4) al comma 6, secondo periodo, la parola: «2019» è sostituita dalla seguente: «2021» e le parole: «96,22 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento».
   b) all'Allegato I, alla voce «Tabacchi lavorati», la lettera c) è soppressa.

  2. Le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione del presente articolo pari a 169 milioni di euro per l'anno 2021, 359 milioni di euro per l'anno 2022 e 491 milioni di euro per l'anno 2023 affluiscono al fondo di cui all'articolo 207.
1.142. (ex 10.0177.) Giacomoni, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Riduzione dell'aliquota IVA per le cessioni di beni di igiene personale)

  1. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 114, è aggiunto il seguente: «114-bis. Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, anche contenenti sapone; prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone; shampoo; preparazioni prebarba, da barba o dopobarba; deodoranti per la persona e prodotti contro il sudore; preparazioni per il bagno; preparazioni per l'igiene della bocca o dei denti (dentifrici; collutori); prodotti dermoigienici per bambini; prodotti igiene intima; prodotti igiene piedi; solari; protettori e stick solari labbra;».

  Conseguentemente sostituire l'articolo 209 con il seguente: «Art. 209. – 1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 499 milioni di euro per l'anno 2021 e di 199 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.».
1.143. (ex 10.053.) Fiorini, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Sospensione versamenti tributari e concessori per le strutture turistiche e termali)

  1. È sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso.
  2. L'imposta municipale sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2021 dalle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, che esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, numero 137.
  3. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, dopo le parole: «l'attività alberghiera» sono aggiunte le seguenti: «l'attività termale,».

  Conseguentemente, alla tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze modificare come segue gli importi previsti:
   2021: – 70.000.000.
1.144. (ex 10.0164.) Mandelli, Baldini.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Adeguamento della Tassa sui rifiuti alle nuove disposizioni sull'economia circolare)

  1 Al fine di prevedere il corretto allineamento al testo unico ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 delle norme relative alla tassa sui rifiuti (TARI), alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 645, parole: « e assimilati» sono soppresse;
   b) all'articolo 1, comma 649, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) il secondo periodo, è sostituito dal seguente: «Per i produttori di rifiuti speciali urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti che il produttore dimostra di aver avviato al recupero, direttamente o tramite soggetti autorizzati.».
    2) al terzo periodo le parole: «non assimilabili» sono soppresse;
    3) al quarto periodo le parole: «di rifiuti speciali non assimilati» sono soppresse;
    4) all'articolo 1, comma 662, primo periodo la parola: « assimilati» è soppressa.
1.145. (ex 10.014.) Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Nuovi limiti di deduzione delle spese relative ai veicoli aziendali)

  1. All'articolo 164, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   « b) nella misura del 50 per cento, relativamente alle autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai motocicli e ai ciclomotori, il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1), con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO2). La predetta percentuale è ridotta al 40 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km, ma non a 160 g/km e al 30 per cento qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km.
   Se i veicoli indicati al precedente comma sono utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio, le percentuali suindicate sono aumentate del doppio. Nel caso di esercizio di arti o professioni in forma di società semplice o associazione, di cui all'articolo 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato.
   Non si tiene conto della parte del costo di acquisizione che eccede euro 50 mila per le autovetture e gli autocaravan, euro 8 mila per i motocicli, euro 4 mila per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede euro 7 mila per le autovetture e gli autocaravan, euro 1.500 per i motocicli, euro 800 per i ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attività svolte da società semplici e associazioni di cui al citato articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, devono essere variati, tenendo anche conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell'anno precedente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.».

  2. La disciplina dettata dal comma 1 trova applicazione per i contratti di acquisto, leasing, locazione e noleggio posti in essere nel periodo d'imposta in corso al 30 dicembre 2020.
  3. All'articolo 19-bis.1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera c) è soppressa.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 1.225 milioni per l'anno 2021 e per i successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
1.146. (ex 10.0182.) Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Nuovi limiti di deduzione delle spese relative ai veicoli aziendali)

  1. All'articolo 164, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   « b) nella misura del 50 per cento, relativamente alle autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai motocicli e ai ciclomotori, il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1), con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO2). La predetta percentuale è ridotta al 40 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km, ma non a 160 g/km e al 30 per cento qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km.
   Se i veicoli indicati al precedente comma sono utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio, le percentuali suindicate sono aumentate del doppio. Nel caso di esercizio di arti o professioni in forma di società semplice o associazione, di cui all'articolo 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato.
   Non si tiene conto della parte del costo di acquisizione che eccede euro 50 mila per le autovetture e gli autocaravan, euro 8 mila per i motocicli, euro 4 mila per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede euro 7 mila per le autovetture e gli autocaravan, euro 1.500 per i motocicli, euro 800 per i ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attività svolte da società semplici e associazioni di cui al citato articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, devono essere variati, tenendo anche conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell'anno precedente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.».

  2. La disciplina dettata dal comma 1 trova applicazione per i contratti di acquisto, leasing, locazione e noleggio posti in essere nel periodo d'imposta in corso al 30 dicembre 2020.
  3. All'articolo 19-bis.1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera c) è soppressa.
  4. Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri pari a 1.225 milioni a decorrere dall'anno 2021 cui si provvede attraverso le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione del comma 5.
  5. A decorrere dall'anno 2021 sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.225 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni concernenti la razionalizzazione e la revisione delle spese per consumi intermedi per l'acquisto di beni, servizi e forniture contenute nel decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, a decorrere dal 1 gennaio 2021 le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di procedere agli acquisti dei beni e servizi esclusivamente tramite convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali, al fine di garantire una riduzione delle relative spese per un importo non inferiore a 1.225 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al di fuori delle suddette modalità di approvvigionamento le amministrazioni citate possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali.
1.147. (ex 10.0152.) Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Giacomoni.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2020, il termine per il pagamento della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito dal 16 dicembre 2020 al 31 marzo 2021, senza corresponsione di sanzioni e interessi.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 120 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dall'articolo 209 della presente legge.
1.148. (ex 10.0197.) Foti, Zucconi, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 747, la lettera b) è soppressa;
   b) al comma 759, è aggiunta la seguente lettera:
   « g-bis) gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;».
   Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 57 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dall'articolo 209 della presente legge
1.149. (ex 10.0135.) Butti, Foti, Mantovani, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Diritto alla detrazione dell'IVA per le fatture di acquisto, relative ad operazioni effettuate nell'anno precedente, ricevute e annotate entro il 15 gennaio da parte dei soggetti di cui all'articolo 74, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica. 26 ottobre 1972, n. 633)

  1. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 74, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non trova applicazione l'eccezione di cui all'articolo 1, comma 1, penultimo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.
  2. Con riferimento agli stessi soggetti di cui al comma 1, che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, gli acquisti eseguiti nel mese di dicembre, come risultanti da documento di accompagnamento o atto equipollente, concorrono alla formazione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta in corso alla stessa data di cessione dei beni o di effettuazione della fornitura.
1.150. (ex 10.0188.) Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Diritto alla detrazione dell'IVA per le fatture di acquisto, relative ad operazioni effettuate nell'anno precedente, ricevute e annotate entro il 15 gennaio da parte dei soggetti di cui all'articolo 74, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica. 26 ottobre 1972, n. 633)

  1. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 74, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non trova applicazione l'eccezione di cui all'articolo 1, comma 1, penultimo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.
  2. Con riferimento agli stessi soggetti di cui al comma 1, che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, gli acquisti eseguiti nel mese di dicembre, come risultanti da documento di accompagnamento o atto equipollente, concorrono alla formazione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta in corso alla stessa data di cessione dei beni o di effettuazione della fornitura.
1.151. (ex 10.0159.) Squeri, Barelli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)

  1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)» con le seguenti: «operanti nel settore tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria» e, conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole «45 milioni di euro» con le seguenti: «345 milioni di euro»;
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1, i controlli della consistenza delle rimanenze del magazzino possono essere svolti, sia sulla base dei bilanci certificati, sia sulla base di una certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants»;
   c) al comma 3 sopprimere la parola: «esclusivamente» e dopo le parole: «legge di conversione del presente decreto» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»;
   d) al comma 6 sostituire le parole: «pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «pari a 345 milioni di euro per l'anno 2021».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
1.152. (ex 10.091.) Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)

  1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)» con le seguenti: «operanti nel settore tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria» e, conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole «45 milioni di euro» con le seguenti: «345 milioni di euro»;
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1, i controlli della consistenza delle rimanenze del magazzino possono essere svolti, sia sulla base dei bilanci certificati, sia sulla base di una certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC)»;
   c) al comma 3 sopprimere la parola: «esclusivamente» e dopo le parole: «legge di conversione del presente decreto» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»;
   d) al comma 6 sostituire le parole: «pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «pari a 345 milioni di euro per l'anno 2021».

  Conseguentemente all'articolo 265, comma 5 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: 67,55 milioni sono sostituite dalle seguenti: 367,55 milioni.
1.153. (ex 10.0187.) Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)

  1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)» con le seguenti: «operanti nel settore tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria» e, conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: «45 milioni di euro» con le seguenti: «345 milioni di euro»;
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1, i controlli della consistenza delle rimanenze del magazzino possono essere svolti, sia sulla base dei bilanci certificati, sia sulla base di una certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC)»;
   c) al comma 3 sopprimere la parola: «esclusivamente» e dopo le parole: «legge di conversione del presente decreto» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»;
   d) al comma 6 sostituire le parole: «pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «pari a 345 milioni di euro per l'anno 2021».

  Conseguentemente:
   all'articolo 265, comma 5 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: 67,55 milioni sono sostituite dalle seguenti: 367,55 milioni.
   all'articolo 209 sostituire la parola: 800 con la seguente: 500.
1.154. (ex 10.0155.) Gelmini, Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Giacomoni, Perego Di Cremnago.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. Il comma 75 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 come sostituito dal comma 692 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, si applica ai redditi forfetari percepiti a decorrere dall'anno 2020 in avanti, e non trova applicazione in relazione al disposto di cui al comma 502-bis, primo periodo, lettera b), dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018.
1.155. (ex 10.0194.) Zanettin, Milanato.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. All'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «nell'anno 2019» con le seguenti: «dall'anno 2021».
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 160 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dall'articolo 209 della presente legge
1.156. (ex 10.0133.) Foti, Butti, Mantovani, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di pagamenti elettronici)

  1. Al fine di promuovere la massima diffusione degli strumenti di pagamento elettronici e di incentivare i consumi e la domanda interna, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza prorogata da ultimo dal Consiglio dei ministri il 7 ottobre 2020, per i pagamenti di importo fino a 15 euro effettuati mediante strumenti di pagamento elettronici non sono dovuti commissioni e costi aggiuntivi.
  2. Agli oneri di cui alla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
1.157. (ex 10.074.) Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Aliquota IVA al 4 per cento per il settore delle cerimonie e degli eventi privati)

  1. Al fine di contrastare le conseguenze economiche negative prodotte dall'emergenza COVID-19, rilanciare il commercio e garantire il mantenimento dei livelli occupazionali, per gli operatori del settore delle cerimonie e degli eventi privati si applica l'aliquota IVA al 4 per cento per il biennio 2021 e 2022.
  2. La riduzione di cui al comma 1 spetta alle imprese identificate secondo i seguenti codici ATECO 01.19.00, 32.99.9, 46.22, 46.22.00, 47.76.10, 74.10.90, 74.87.5, 74.90.99, 47.24.20, 56.10.11, 56.10.41, 56.21.00, 63.99.00, 70.21.00, 70.22.09, 73.11.01, 74.90.99, 79.90.19, 82.99.99, 90.01.09, 93.29.9, 96.09.05, 96.09.09, 16.29.19, 31.01.20, 43.29.09, 43.99.09, 56.21, 56.29.20, 70.22, 74.10.9, 77.29.1, 77.29.9, 77.39.94, 77.39.99, 81.3, 82.30, 82.99.99, 90.02.01, 77.11, 55.20.51, 55.20.52, 56.10.12, 68.20.01, 68.32.00, 82.11.02, 82.30.00, 91.03.00, 94.99.20, 95.39.20, 96.09.05, 59.11, 59.12, 74.20.19, 74.20.20, 90.01.09, 74.90.99, 96.02.01, 96.02.02, 96.09.09, 47.71.10, 14.13.10, 18.12, 20.51.02, 10.82, 18.12.00, 23.41, 32.13.09, 32.99.9, 46.49.9, 46.19.01, 47.24.2, 47.59.20, 47.59.99, 47.78.34, 47.78.35, 47.78.36, 47.91.10, 74.10.29, 74.10.21, 74.90.99, 82.19 e 79.11.
  3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 750 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
1.158. (ex 10.0147.) Trancassini, Zucconi, Caiata, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Aliquota IVA al 4 per cento per il settore della ristorazione)

  1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica e per il periodo di vigenza delle limitazioni all'esercizio delle attività commerciali e produttive connessa alla medesima emergenza, gli operatori del settore della ristorazione che organizzano o riconvertono le attività di somministrazione di cibi o bevande nella forma della consegna a domicilio o asporto, si applica l'aliquota IVA al 4 per cento.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
1.159. (ex 10.073.) Zucconi, Trancassini, Caiata, Lucaselli, Rampelli, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Esenzione IMU per gli immobili posseduti dalle ex IPAB)

  1. A decorrere dall'anno 2021, al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:
   « a-bis) gli immobili posseduti e utilizzati dalle istituzioni, comunque denominate, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, già disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 nonché dalle aziende pubbliche di servizio alla persona derivanti da trasformazione di altri enti».

  Conseguentemente, all'articolo 209, le parole: 800 milioni sono sostituite dalle seguenti: 790 milioni e le parole: 500 milioni sono sostituite dalle seguenti: 490 milioni.
1.160. (ex 10.0196.) Novelli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di imprese che partecipano a gare d'appalto)

  1. All'articolo 80 comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al dieci per cento del valore del contratto di appalto o di concessione e comunque non inferiore a cinquantamila euro»;
   b) il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, nei limiti di quanto esigibile ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e delle singole leggi di imposta, qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo e del quarto periodo, con esclusione dei debiti che siano oggetto di provvedimenti di annullamento o di sospensione, ottenuti in via amministrativa o giudiziale ovvero per espressa disposizione di legge, nonché di quelli oggetto di rateizzazione sino a decadenza dal beneficio rateale secondo le specifiche disposizioni applicabili.».
   c) Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale esclusione non si applica, altresì, quando l'operatore economico sia stato informato dalla stazione appaltante dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali in un momento successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda, purché l'estinzione di tali obblighi, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati entro trenta giorni dalla predetta comunicazione.
1.161. (ex 10.0122.) Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Trattamento fiscale casse di previdenza private)

  1 All'articolo 3 comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo le parole: «forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252» sono aggiunte le seguenti: «e ai redditi percepiti dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 ai quali si applica l'aliquota del 20 per cento. Il risparmio fiscale derivante dalla disposizione di cui al periodo precedente, è destinato dagli Enti a finanziare ulteriori misure e prestazioni a sostegno degli iscritti e alla promozione dell'attività professionale.».

  Conseguentemente, all'articolo 209 la parola: 800 è sostituita dalla seguente: 730 e la parola: 500 è sostituita dalla seguente: 430.
1.162. (ex 10.0149.) Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Esenzione indennità e contributi assistenziali)

  1. All'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, dopo le parole: «invalidità permanente o da morte» sono aggiunte le seguenti: «e le indennità e contributi riconosciuti dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 in esecuzione delle delibere assunte per interventi assistenziali in favore dei propri iscritti».
  2. Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 770 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 470 milioni.
1.163. (ex 10.0178.) Giacomoni, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Proroga del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione fino al 31 dicembre 2021)

  1. All'articolo 125, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, 77, le parole: «delle spese sostenute nel 2020» sono sostituite dalle seguenti: «delle spese sostenute nel 2020 e nel 2021» e le parole: «nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite complessivo di 603 milioni di euro per l'anno 2020 e 800 milioni di euro per l'anno 2021».
  2. In relazione alle disposizioni di cui comma 1, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta relativamente alle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate rinvenienti da quanto previsto dal comma 4.
  4. A decorrere dall'anno 2021 sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni concernenti la razionalizzazione e la revisione delle spese per consumi intermedi per l'acquisto di beni, servizi e forniture contenute nel decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, a decorrere dal 1o gennaio 2021 le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di procedere agli acquisti dei beni e servizi esclusivamente tramite convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali, al fine di garantire una riduzione delle relative spese per un importo non inferiore a 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al di fuori delle suddette modalità di approvvigionamento le amministrazioni citate possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali.
1.164. (ex 10.0157.) Gelmini, Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Proroga del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione fino al 31 dicembre 2021)

  1. All'articolo 125, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, 77, le parole: «delle spese sostenute nel 2020» sono sostituite dalle seguenti: «delle spese sostenute nel 2020 e nel 2021» e le parole: «nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite complessivo di 603 milioni di euro per l'anno 2020 e 800 milioni di euro per l'anno 2021».
  2. In relazione alle disposizioni di cui comma 1, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta relativamente alle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 800 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
1.165. (ex 10.093.) Guidesi, Durigon, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Ribolla.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo
   e affitto d'azienda)

  1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno la sede legale, il domicilio fiscale o la operativa nelle aree del territorio nazionale, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni. Per le strutture turistico-ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50 per cento. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.
  4. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è alternativo a quello concesso ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; dell'articolo 8 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e dell'articolo 4 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 ed è commisurato all'importo del canone versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi compresi tra marzo e dicembre e nel periodo d'imposta 2021 con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno.
  5. Ai fini dell'applicazione e delle modalità di utilizzo del credito d'imposta, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e le norme ad esso correlate.
  6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia dell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  7. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 1.520 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante le maggiori entrate rinvenienti da quanto previsto dal comma 11.
  8. A decorrere dall'anno 2021 sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.520 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni concernenti la razionalizzazione e la revisione delle spese per consumi intermedi per l'acquisto di beni, servizi e forniture contenute nel decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, a decorrere dal 1 gennaio 2021 le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di procedere agli acquisti dei beni e servizi esclusivamente tramite convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali, al fine di garantire una riduzione delle relative spese per un importo non inferiore a 1.520 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al di fuori delle suddette modalità di approvvigionamento le amministrazioni citate possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali
1.166. (ex 10.0156.) Gelmini, Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Giacomoni.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

  1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno la sede legale, il domicilio fiscale o la operativa nelle aree del territorio nazionale, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni. Per le strutture turistico-ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50 per cento. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.
  4. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è alternativo a quello concesso ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; dell'articolo 8 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e dell'articolo 4 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 ed è commisurato all'importo del canone versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi compresi tra marzo e dicembre e nel periodo d'imposta 2021 con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno.
  5. Ai fini dell'applicazione e delle modalità di utilizzo del credito d'imposta, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e le norme ad esso correlate.
  6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia dell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in circa 1.520 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
1.167. (ex 10.0189.) Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di accisa sul gasolio)

  1. Al comma 2 dell'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 sostituire le parole: «ad eccezione di quelli di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal 1o gennaio 2021, ad eccezione dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore» con le seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2022 ad eccezione di quelli di categoria euro 3 o inferiore ed euro 4 o inferiore».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1 miliardo di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 febbraio 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, per la previsione relativa a decorrere da quell'anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spesa fiscali.
1.168. (ex 10.0150.) Mulè.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di accisa sul gasolio)

  1. Al comma 2 dell'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 sostituire le parole: «ad eccezione di quelli di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal 1o gennaio 2021, ad eccezione dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore» con le seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2022 ad eccezione di quelli di categoria euro 3 o inferiore ed euro 4 o inferiore».

  Conseguentemente, all'articolo 68, sostituire le parole: 196,3 milioni con le parole: 116,3 milioni.
1.169. (ex 10.058.) Rotelli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Proroga pagamento seconda rata Imu)

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2020, il termine per il pagamento della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito dal 16 dicembre 2020 al 31 marzo 2021, senza corresponsione di sanzioni e interessi.

  Conseguentemente:
   sopprimere l'articolo 209;
   aumentare del 10 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;
   sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
1.170. (ex 10.0124.) Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Imu immobili commerciali sfitti da almeno due anni)

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'anno 2020 e per l'anno 2021 non è dovuta per le unità immobiliari di categoria catastale C1 per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 180 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.171. (ex 10.083.) Paternoster, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. Al comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunta la seguente lettera:
   « g-bis) le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete.».
   Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dall'articolo 209 della presente legge.
1.172. (ex 10.0134.) Butti, Foti, Mantovani, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Estensione destinatari esonero pagamento IMU)

  1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 747, la lettera b) è soppressa;
   b) al comma 759, è aggiunta la seguente lettera:
   « g-bis) gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 57 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.173. (ex 10.082.) Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Estensione della cedolare secca agevolata al 10 per cento sulle locazioni abitative a tutti i comuni d'Italia)

  1. Allo scopo di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica denominata COVID-19 ha prodotto sui contratti di locazione ad uso abitativo ed al fine di prevenire l'aumento dei procedimenti di sfratto per morosità incolpevole e di agevolare la sottoscrizione di contratti a canone concordato di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, come integrata dall'Accordo nazionale sottoscritto il 25 ottobre 2016 e dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 16 gennaio 2017, per il triennio 2020-2022 l'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è ridotta in tutti i comuni italiani al 10 per cento.

  Conseguentemente:
   sopprimere l'articolo 209;
   aumentare del 20 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, Allegato F.
1.174. (ex 10.0169.) Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Estensione della cedolare secca agevolata al 10 per cento sulle locazioni abitative a tutti i comuni d'Italia)

  1. Allo scopo di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica denominata COVID-19 ha prodotto sui contratti di locazione ad uso abitativo ed al fine di prevenire l'aumento dei procedimenti di sfratto per morosità incolpevole e di agevolare la sottoscrizione di contratti a canone concordato di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n. 431, come integrata dall'accordo nazionale sottoscritto il 25 ottobre 2016 e dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 16 gennaio 2017, per il triennio 2020-2022 l'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è ridotta in tutti i comuni italiani al 10 per cento.
   All'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 135 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
1.175. (ex 10.0130.) Foti, Butti, Mantovani, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

  1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno la sede legale, il domicilio fiscale o la operativa nelle aree del territorio nazionale, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni. Per le strutture turistico-ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50 per cento. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.
  4. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è alternativo a quello concesso ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; dell'articolo 8 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e dell'articolo 4 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, ed è commisurato all'importo del canone versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi compresi tra marzo e dicembre e nel periodo d'imposta 2021 con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno.
  5. Ai fini dell'applicazione e delle modalità di utilizzo del credito d'imposta, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e le norme ad esso correlate.
  6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia dell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in circa 1.520 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
1.176. (ex 10.092.) Guidesi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Riduzione canoni di locazione per gli immobili ad uso commerciale e applicazione di cedolare secca in favore del locatore)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che abbiano subito nel 2020 una riduzione di almeno un quinto dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi rispetto a quelli del 2019, i canoni di locazione degli immobili ad uso commerciale strumentali per lo svolgimento dell'attività sono ridotti del 30 per cento per il 2021.
  2. I canoni di locazione percepiti dai locatori che effettuano tale riduzione, sono esclusi dal reddito complessivo e sugli stessi verrà applicata, per le medesime annualità, una cedolare secca agevolata pari al 10 per cento, sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali, e della relativa imposta di registro.
  3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 471 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1.177. (ex 10.0191.) Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Riduzione dei canoni di locazione per gli immobili ad uso commerciale e applicazione di cedolare secca in favore del locatore)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, è possibile, su base contrattuale e pattizia, convenire una riduzione pari almeno al 30 per cento dei canoni di locazione dovuti nel 2021 relativi agli immobili destinati allo svolgimento dell'attività produttiva.
  2. I canoni di locazione contrattualmente ridotti ai sensi del comma 1 non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore e costituiscono base imponibile da assoggettare, per la medesima annualità, ad imposta sostitutiva del 10 per cento delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali, e della relativa imposta di registro.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 470 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 207 per l'anno 2021.
1.178. (ex 10.0158.) Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Giacomoni.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'anno 2020 e per l'anno 2021 non è dovuta per le unità immobiliari di categoria catastale C1 per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.
   Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 180 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dall'articolo 209 della presente legge.
1.179. (ex 10.0214.) Butti, Foti, Mantovani, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Cedolare secca per le locazioni commerciali)

  1. Il canone relativo ai contratti di locazione stipulati ai sensi dell'articolo 27 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392, in corso di validità alla data di pubblicazione della presente legge e per quelli sottoscritti dopo l'approvazione della stessa, per i quali le parti firmatarie abbiano raggiunto uno specifico accordo finalizzato alla diminuzione, anche in via temporanea, del canone stesso con lo scopo di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica denominata COVID-19 ha prodotto sulle attività commerciali, artigianali, professionali ed industriali può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche e dei soggetti individuali con partita IVA, essere assoggettato al regime della cedolare secca, come introdotto per le locazioni ad uso abitativo dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota speciale unica del 10 per cento.

  Conseguentemente:
   sopprimere l'articolo 209;
   aumentare del 20 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, Allegato F;
   sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
   all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: 3 per cento, sono sostituiti con le seguenti: 15 per cento.
1.180. (ex 10.0168.) Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Cedolare secca negozi – stabilizzazione)

  1. Al comma 59, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «nell'anno 2019» con le seguenti: «dall'anno 2021».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 160 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.181. (ex 10.081.) Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Canoni non riscossi)

  1. All'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «ad uso abitativo» sono soppresse.
  2. Al comma 2, dell'articolo 3-quinquies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 le parole: «Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per i contratti stipulati a decorrere dal 1o gennaio 2020» sono soppresse.

  Conseguentemente:
   sopprimere l'articolo 209;
   aumentare del 10 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, Allegato F;
   sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
1.182. (ex 10.078.) Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Canoni non riscossi)

  1. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti a far data dal 1o febbraio 2020, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata da costituzione in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile tramite lettera raccomandata o altro mezzo equipollente.

  Conseguentemente:
   sopprimere l'articolo 209;
   aumentare del 10 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, Allegato F;
   sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
1.183. (ex 10.079.) Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Canoni non riscossi)

  1. All'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «ad uso abitativo», sono soppresse.
  2. Al comma 2, dell'articolo 3-quinquies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per i contratti stipulati a decorrere dal 1o gennaio 2020», sono soppresse.
  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede nei limiti di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.184. (ex 10.0171.) Mazzetti, Occhiuto, Mandelli, D'Attis.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Canoni non riscossi)

  1. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti a far data dal 1o febbraio 2020, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata da costituzione in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile tramite lettera raccomandata o altro mezzo equipollente.
  2. A parziale copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo nei limiti di 600 milioni a decorrere dall'anno 2021, si provvede per 500 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2021: –100.000.000;
   2022: –100.000.000;
   2023: –100.000.000.
1.185. (ex 10.0172.) Mazzetti, Occhiuto, D'Attis.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. All'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «ad uso abitativo» sono soppresse.
  2. All'articolo 3-quinquies, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per i contratti stipulati a decorrere dal 1o gennaio 2020» sono soppresse.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 60 milioni di euro annui, a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dall'articolo 209 della presente legge.
1.186. (ex 10.0131.) Foti, Butti, Mantovani, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

  1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di luglio, agosto, settembre ottobre, novembre e dicembre.
  2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 520 milioni di euro per l'anno 2021 e in 174 milioni di euro per l'anno 2022 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.187. (ex 10.0173.) Mazzetti, Prestigiacomo, Gelmini, D'Attis.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

  1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di luglio, agosto, settembre ottobre, novembre e dicembre.
  2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 520 milioni di euro per l'anno 2020 e in 174 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.188. (ex 10.080.) Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Indennità per la sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai locatori ai quali si applica la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta, per l'anno 2020, un'indennità di 5.000 euro per ciascuna procedura sospesa.
  2. Al fine di ottenere l'indennità di cui al comma precedente, i soggetti interessati presentano un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal comma 1. Su tale istanza l'Agenzia provvede entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.
  3. L'indennità di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.
  5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 500 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 207, comma 1, della presente legge.
1.189. (ex 10.0125.) Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

ART. 11.

Commi 51-57 (vedi Art. 11)

  All'articolo 11, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: , in maniera da garantire in ogni caso che, per il prossimo periodo di programmazione 2021/2027, le risorse complessive disponibili a valere del Quadro Finanziario Pluriennale e delle risorse nazionali previste per il co-finanziamento siano non inferiori a quelle disponibili nel periodo 2014-2020.
*1.190. (ex 11.3.) Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  All'articolo 11, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: , in maniera da garantire in ogni caso che, per il prossimo periodo di programmazione 2021/2027, le risorse complessive disponibili a valere del Quadro Finanziario Pluriennale e delle risorse nazionali previste per il co-finanziamento siano non inferiori a quelle disponibili nel periodo 2014-2020.
*1.191. (ex 11.4.) Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Sandra Savino.

  All'articolo 11, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: , in maniera da garantire in ogni caso che, per il prossimo periodo di programmazione 2021/2027, le risorse complessive disponibili a valere del Quadro Finanziario Pluriennale e delle risorse nazionali previste per il co-finanziamento siano non inferiori a quelle disponibili nel periodo 2014-2020.
1.192. (ex 11.1.) Manzato, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 70 per cento con le seguenti: 85 per cento.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 15 per cento.
1.193. (ex 11.2.) Manzato, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini.

ART. 12.

Commi 58-74(vedi Art. 12)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Proroga degli incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici)

  1. All'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 le parole: «e fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;
   b) al comma 4 le parole: «e fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;
   c) al comma 5 le parole: «e fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».

  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

  3. Le risorse rinvenienti dalla modifica dell'imposta sui servizi digitali-Digital tax di cui al precedente comma 2, affluiscono, sino ad un limite massimo di 2.500.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione del presente articolo.

  Conseguentemente:
   all'articolo 68, sostituire le parole: 196,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 473,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 474,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 474,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 475,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 476,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 476,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 477,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 477,3 milioni, con le parole: 96,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 73,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 74,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 74,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 75,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 76,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 76,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 77,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 77,3 milioni;
   all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 500 milioni, rispettivamente con le parole: 50 milioni.
1.194. (ex 12.127.) Polidori.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire la parola: 2021 con la seguente: 2024.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma:
   alla medesima lettera, numero 2), sostituire la parola: 2021 con la seguente: 2024;
   sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) all'articolo 16:
    1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
    2) al comma 2, le parole: «1o gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2020», le parole: «anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2024», le parole: «anno 2019», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «anno 2020» e le parole: «nel 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2024».
   sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2020, 2021,2022, 2023 e 2024».
   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dell'anno 2021, per ciascun anno del triennio 2021-2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
1.195. (ex 12.58.) Albano, Osnato, Bucalo, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire la parola: 2021 con la seguente: 2023.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma:
   alla medesima lettera, numero 2), sostituire la parola: 2021 con la seguente: 2023;
   sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) all'articolo 16:
    1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
    2) al comma 2, le parole: «1o gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2022», le parole: «anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2023», le parole: «anno 2019», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «anno 2022» e le parole: «nel 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2023».
   sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni da 2020 a 2023».
   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.275 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede, per la parte di 490 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, per la parte di 785 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.196. (ex 12.71.) Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire la parola: 2021 con la seguente: 2023.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma:
   alla medesima lettera, numero 2), sostituire la parola: 2021 con la seguente: 2023;
   sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) all'articolo 16:
    1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
    2) al comma 2, le parole: «1o gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2022», le parole: «anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2023», le parole: «anno 2019», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «anno 2022» e le parole: «nel 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2023».
   sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni da 2020 a 2023».
   sopprimere l'articolo 209;
   aumentare del 10 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;
   sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
1.197. (ex 12.78.) Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
    1-bis) al comma 2, dopo la lettera b-bis) aggiungere la seguente:
   « b-ter) per l'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi costituiti da vetri marchiati CSICERT – UNI e realizzati conformemente alla norma UNI 7697 in materia di sicurezza, sostenute dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. Le finestre comprensive di infissi, così come definite dall'articolo 1, comma m), del decreto interministeriale “Requisiti Tecnici” del 6 agosto 2020, dovranno altresì essere installate in opera con soddisfacimento dei requisiti di base specificati in UNI 11673-1, considerando, per gli interventi di sola sostituzione di finestre comprensive di infissi preesistenti, le indicazioni dell'Appendice B della citata UNI 11673-1. La detrazione di cui alla presente lettera si ripartisce in cinque quote annuali, di pari importo fino ad un valore massimo di 60.000 euro».
   Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per il 2021, 28 milioni di euro per il 2022 e 9 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
*1.198. (ex 12.44.) Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Cavandoli.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
    1-bis) al comma 2, dopo la lettera b-bis) aggiungere la seguente:
   « b-ter) per l'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi costituiti da vetri marchiati CSICERT – UNI e realizzati conformemente alla norma UNI 7697 in materia di sicurezza, sostenute dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. Le finestre comprensive di infissi, così come definite dall'articolo 1, comma m), del decreto interministeriale “Requisiti Tecnici” del 6 agosto 2020, dovranno altresì essere installate in opera con soddisfacimento dei requisiti di base specificati in UNI 11673-1, considerando, per gli interventi di sola sostituzione di finestre comprensive di infissi preesistenti, le indicazioni dell'Appendice B della citata UNI 11673-1. La detrazione di cui alla presente lettera si ripartisce in cinque quote annuali, di pari importo fino ad un valore massimo di 60.000 euro».
   Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per il 2021, 28 milioni di euro per il 2022 e 9 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
*1.199. (ex 12.55.) Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a) dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 2-septies è aggiunto il seguente:
  «2-octies. Le detrazioni di cui al presente articolo si applicano anche alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera, fino a un valore massimo di spesa di 3.000 euro, delle seguenti attrezzature: – rubinetteria sanitaria con portata in erogazione uguale o inferiore ai 6 litri al minuto; – soffioni doccia e colonne doccia, attrezzate con portata uguale o inferiore ai 9 litri al minuto; – cassette di scarico e sanitari (vasi) con volume medio di risciacquo uguale o inferiore ai 4 litri.».

  Conseguentemente, all'articolo 68, sostituire le parole: 196,3 milioni con le parole: 46,3 milioni.
1.200. (ex 12.61.) Rotelli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
    1-bis) al comma 1-bis dopo le parole: «ripartita in 5 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi» sono aggiunte le seguenti: «ovvero su specifica opzione del contribuente, da effettuarsi in dichiarazione dei redditi, in 10 quote annuali di pari importo».
   Agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, valutati in euro 5 milioni annui dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 209.
1.201. (ex 12.68.) Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1, aggiungere il seguente:
    1-bis) al comma 1-bis sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al primo periodo, le parole: «e ad attività produttive» sono soppresse;
   b) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Per gli immobili adibiti ad attività produttive, l'ammontare complessivo delle spese annuali è determinato in euro per metro quadrato, secondo la seguente classificazione dimensionale della superficie lorda degli immobili: fino a 499 metri quadrati: 120 euro per metro quadrato; da 500 a 1.999 metri quadrati: 100 euro per metro quadrato; da 2.000 a 5.999 metri quadrati: 50 euro per metro quadrato; oltre i 6.000 metri quadrati: 20 euro per metro quadrato.»

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni e: 500 milioni, rispettivamente con le parole: 450 milioni e: 150 milioni.
1.202. (ex 12.121.) Mandelli, Gelmini, Mazzetti, Pella, D'Attis, Labriola.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:
    2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. È riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute nell'anno 2021 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, considerato, per gli interventi effettuati nell'anno 2020 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2021, al netto delle spese sostenute nell'anno 2020 per le quali si è fruito della detrazione.»

  Conseguentemente:
   sopprimere l'articolo 209;
   aumentare del 10 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;
   sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
1.203. (ex 12.77.) Paternoster, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 1 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la parola «2021» è sostituita con la seguente «2025». Ai maggiori oneri della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il reddito di cittadinanza.
1.204. (ex 12.65.) Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Sostituire il comma 2 è sostituito con il seguente:
  2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 219 le parole: «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2020 e 2021»;
   b) dopo il comma 220 sono aggiunti i seguenti:
  «220-bis. Con riferimento agli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
   a) la detrazione dell'imposta lorda pari al 90 per cento degli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di cui al comma 219, spetta anche su edifici esistenti ubicati al di fuori della zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
   b) gli interventi previsti dal comma 220 non devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015 e di cui alla tabella 2 dell'allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.
   220-ter. Le disposizioni contenute nel comma che precede si applicano per le spese sostenute per gli interventi per i quali l'autorizzazione del Soprintendente prevista dall'articolo 21, comma 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 intervenga entro il 31 dicembre 2020.».

  Conseguentemente all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni e: 500 milioni, rispettivamente con le parole: 600 milioni e: 300 milioni.
1.205. (ex 12.122.) Brunetta, Mandelli.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il comma 219 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito con il seguente:
  «219. Per le spese documentate, sostenute negli anni 2020 e 2021, relative a tutti i tipi di intervento di ristrutturazione, riqualificazione e ammodernamento, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento.».

  Conseguentemente:
   sopprimere l'articolo 209;
   aumentare del 20 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;
   sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
1.206. (ex 12.109.) Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Al comma 2 aggiungere, in fine, le parole: e al comma 222, la parola: «dieci», è sostituita con la seguente: «un minimo di 5 anni ed un massimo di dieci anni».
   Conseguentemente:
   sopprimere l'articolo 209;
   aumentare del 20 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F.
1.207. (ex 12.110.) Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti, sostenute entro il 31 dicembre 2022, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni dell'intera area del cratere sismico individuata negli allegati 1,2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.
   Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 40 milioni di euro per l'anno 2021, in 80 milioni di euro per l'anno 2022, e in 80 milioni per gli anni 2023, 2024, 2025 e in 15 milioni per gli anni 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
1.208. (ex 12.59.) Albano, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di favorire la filiera del grano duro, con riferimento alla stipula di accordi contrattuali anche pluriennali, di filiera tra produttori e imprese di trasformazione, all'accesso semplificato al credito, ivi compreso il credito di esercizio, mediante copertura di quota parte dei tassi di interesse e accensione della garanzia dello Stato in favore dei produttori, all'adozione di incentivi e premi di produzione legati ai parametri qualitativi del grano e di sostegno ai prezzi, all'ammodernamento dei sistemi di stoccaggio sono stanziati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da assegnare al Fondo di cui all'articolo 23-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, per le finalità del presente comma.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2021: – 5.000.000;
   2022: – 5.000.000;
   2023: – 5.000.000.
1.209. (ex 12.100.) Spena.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1o gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, per gli interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici agricoli e di sostituzione delle coperture con impianti fotovoltaici, fino ad un valore massimo della detrazione 20 mila euro.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.210. (ex 12.46.) Manzato, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, all'articolo 16, comma 1-bis, dopo le parole: «Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione,» sono inserite le seguenti: «ovvero sia stato rilasciato il titolo edilizio».

  Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione valutati in 4 milioni di euro per l'anno 2021, 20 milioni di euro per l'anno 2022, 60 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.211. (ex 12.28.) Patassini, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Gava.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 222, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole: «in dieci quote annuali» sono sostituite dalle seguenti: «in cinque quote annuali».

  Conseguentemente:
   sopprimere l'articolo 209;
   aumentare del 10 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;
   sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
1.212. (ex 12.52.) Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 119:
    1) ai commi 1, 4 e 5, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
    2) al comma 3-bis, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
   b) all'articolo 121, al comma 1, le parole: «negli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2020, 2021, 2022 e 2023».

  2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 3.000 milioni annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2020, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
1.213. (ex 12.115.) Lollobrigida, Trancassini, Foti, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli, Butti, Rotelli, Galantino, Rizzetto, Zucconi, Caiata, Delmastro Delle Vedove, Ciaburro, Caretta.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1:
   all'alinea, sostituire le parole: «31 dicembre 2021», con le seguenti: «31 dicembre 2023»; al comma 4 sostituire le parole: «31 dicembre 2021», con le seguenti: «31 dicembre 2023»; al comma 5, sostituire le parole: «31 dicembre 2021», con le seguenti: «31 dicembre 2023».

  Conseguentemente sopprimere il comma 3-bis;
   alla lettera b) le parole: «, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,», sono soppresse;
   alla lettera c) le parole: «, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,», sono soppresse;
    2) dopo il comma 9-bis, sono inseriti i seguenti:
  «9-ter. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano anche agli interventi realizzati su immobili rientranti nella categoria catastale D2. Ai fini dell'applicazione del presente comma:
  1. la detrazione di cui al comma 1, lettera a), è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 25.000 moltiplicato per il numero di camere che compongono l'edificio per gli edifici con un numero di camere fino a 20 compreso, sommato ad euro 20.000 moltiplicato per il numero di camere eccedenti le 20;
   2. la detrazione di cui al comma 1, lettera b), è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 12.000 moltiplicato per il numero di camere che compongono l'edificio per gli edifici con un numero di camere fino a 20 compreso, sommato ad euro 10.000 moltiplicato per il numero di camere eccedenti le 20.
   9-quater. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano anche agli interventi effettuati dalle istituzioni scolastiche non statali parificate, come definite ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 10 marzo 2000, n. 62, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà o da esse gestiti, adibiti a locali per l'erogazione del servizio d'istruzione scolastica. Ai fini dell'applicazione del presente comma, la detrazione di cui al comma 1, lettera a), è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 300.000 e la detrazione di cui al comma 1, lettera b), è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 100.000. Il termine per la realizzazione dei lavori e per l'accesso agli incentivi è fissato al 31 dicembre 2023.».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 251,6 milioni di euro per l'anno 2021, 374,8 milioni di euro per l'anno 2022, 1.522 milioni di euro per l'anno 2023, 3.491 milioni di euro per l'anno 2024, 4.351 milioni di curo per l'anno 2025, 2.909 milioni di euro per l'anno 2026, 2.910 milioni di euro per l'anno 2027, 1.540 milioni di euro per l'anno 2028, 149 milioni di euro per l'anno 2032, 261 milioni di euro per l'anno 2033, 290 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede:
   a) quanto a 251,6 milioni di euro per l'anno 2021, 374,8 milioni di euro per l'anno 2022, 800 milioni di euro per l'anno 2023, 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028, 149 milioni di euro per l'anno 2032, 261 milioni di euro per l'anno 2033 e 290 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge;
   b) quanto a 420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028, mediante incremento del 20 per cento di tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;
   c) quanto a 302 milioni di euro per l'anno 2023, 2.571 milioni di euro per l'anno 2024, 3.431 milioni di euro per l'anno 2025, 1.989 milioni di euro per l'anno 2026, 1.990 milioni di euro per l'anno 2027 e 620 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
1.214. (ex 12.23.) Patassini, Comaroli, Gava, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Paternoster, Cavandoli, Gusmeroli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, dopo lettera a), è aggiunta la seguente:
   a-bis) interventi di rifacimento della copertura tetto degli edifici ad uso abitativo. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica del materiale di copertura sostituito;.

  Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione valutati in 4 milioni di euro per l'anno 2021, 20 milioni di euro per l'anno 2022, 60 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.215. (ex 12.22.) Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, dopo lettera c), è aggiunta la seguente:
   « c-bis) interventi sugli edifici, ivi incluse le parti comuni degli stessi, a favore di opere di impermeabilizzazione per contrastare ed eliminare la presenza di fenomeni di umidità nelle murature quale causa di dispersione termica negli edifici provocate da risalita capillare di acqua dal terreno, condensa e infiltrazioni. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.».
   Agli oneri derivanti dalla lettera c-bis) del comma 1, valutati in 211,4 milioni di euro per l'anno 2021, 539,86 milioni di euro per il 2022, in 471,3 per l'anno 2023, in 443,16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, in 215 milioni di euro per l'anno 2026, 1,8 milioni di euro per l'anno 2031 e in 8,1 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
1.216. (ex 12.20.) Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:
    1) al comma 4-ter sostituire le parole: «31 dicembre 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2021»;
    2) il comma 1-ter è soppresso;

  Conseguentemente:
   al comma 9, dopo la lettera e), inserire la seguente:
   « e-bis) dai proprietari degli edifici danneggiati da eventi sismici, per le spese necessarie alla ricostruzione o al ripristino degli immobili che non trovano coperture all'interno del contributo concedibile previsto per la ricostruzione.».
   Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 0,6 milioni di euro per l'anno 2021, 6,1 milioni di euro per l'anno 2022, 9,7 milioni di euro per l'anno 2023, 8,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, e 2,6 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.217. (ex 12.25.) Patassini, Comaroli, Gava, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Paternoster.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 119, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli edifici ubicati nelle zone A e B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e costruiti prima dell'anno 1940, è sufficiente assicurare il miglioramento di una classe energetica, ferme restando le restanti disposizioni previste dal presente articolo.».

  Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione valutato in 40 milioni di euro per l'anno 2021, 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 600 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026 e 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 209.
1.218. (ex 12.94.) Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. La detrazione di cui ai commi 1 e 5, è riconosciuta su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero alle loro pertinenze rientranti nella categoria catastale C/2-C/6-C/7, anche per la parte di opere necessarie alla bonifica di amianto (o Eternit) qualora eseguite congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui ai commi 1 e 5»;
   b) al comma 7, sostituire le parole: «di cui ai commi 5 e 6» con le seguenti: «di cui ai commi 5, 5-bis e 6»;
   Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 33 milioni di euro per l'anno 2021, 84,2 milioni di euro per il 2022, in 73,52 per l'anno 2023, in 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, in 5.6 milioni di euro per l'anno 2026, 0,5 milioni di euro per l'anno 2031 e in 0,2 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
1.219. (ex 12.21.) Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 9, lettera b), dopo le parole: «dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio dell'attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari» sono aggiunte le seguenti: «e sulle parti comuni di più unità immobiliari funzionalmente autonome appartenenti ad un edificio residenziale».

  Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione valutati in 4 milioni di euro per l'anno 2021, 20 milioni di euro per l'anno 2022, 60 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 209, comma 1 della presente legge.
1.220. (ex 12.26.) Patassini, Comaroli, Gava, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Paternoster, Cavandoli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo la lettera d-bis, è inserita la seguente:
   « d-ter) agli interventi effettuati da persone fisiche o giuridiche su immobili adibiti a edifici di culto e edifici adibiti ad abitazione, di proprietà degli enti ecclesiastici e stabilmente destinati alle attività istituzionali, comprese quelle scolastiche, ricreative e sportive;»;
   b) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
  «9-bis. L'agevolazione fiscale di cui alla lettera d-ter, del comma 9, è riconosciuta nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2021, di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 300 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032. L'Agenzia delle entrate monitora il raggiungimento del limite sulla base delle domande pervenute.».

  Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 209.
1.221. (ex 12.93.) Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera d-bis) aggiungere la seguente: « d-ter dai soggetti imprenditoriali che esercitano attività di agriturismo, in relazione agli edifici nei quali sia condotta l'attività».

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 700 milioni di euro per l'anno 2021, 300 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 2024, 2025 e 2026, 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.
1.222. (ex 12.99.) Spena.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 9, lettera e) sopprimere le parole: «limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate».
1.223. (ex 12.129.) Barelli, Marin, Versace, Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, Mollicone.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
   « f) dalle imprese turistico ricettive e dagli stabilimenti termali, per interventi effettuati su immobili adibiti all'esercizio delle relative attività».

  2-ter. Ai fini di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013 e successive modifiche ed integrazioni, qualora gli immobili delle imprese turistico ricettive e degli stabilimenti termali abbiano una superficie superiore a 150 metri quadri, il numero di unità immobiliari è convenzionalmente stabilito dividendo per 80 la superficie totale calpestabile. Le frazioni di unità superiori a 0,5 si computano per intero.
  2-quater. All'onere di cui ai commi 2-bis e 2-ter valutato in 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026 si provvede mediante incremento dell'imposta sui servizi digitali. A tal fine all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento».
   Le risorse rinvenienti dall'attuazione del presente comma affluiscono, sino ad un limite massimo di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate alle finalità dei commi 2-bis e 2-ter del presente articolo.
1.224. (ex 12.103.) Gelmini, Della Frera, Paolo Russo, Squeri, Barelli, D'Attis, Polidori, Caon, Baldini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 119, comma 10, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «numero massimo di due unità immobiliari,» sono aggiunte le seguenti: «ubicate nello stesso edificio composto da più unità immobiliari, anche se non costituito in forma di condominio, e/o in più edifici,».

  Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione valutati in 4 milioni di euro per l'anno 2021, 20 milioni di euro per l'anno 2022, 60 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.225. (ex 12.27.) Parolo, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Gava, Cavandoli.

  Apportare le seguenti modijìcazioni:
   a) al comma 66, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si applica anche agli interventi
   previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della
   Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a 65
   anni, per le spese sostenute dallo luglio 2020 al 30 giugno 2022. La detrazione si applica a tutti gli
   interventi di cui al presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli
   interventi di cui al comma 1. Non si applicano i requisiti previsti dal comma 3.».
   b) dopo il comma 66, inserire il seguente:
  66-bis. All'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
   modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:
   «a-bis) interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del
   Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di
   età superiore a 65 anni;»,
   c) al comma 72, sostituire le parole da: in 893,7 milioni di euro per l'anno 2021 fino alla fine del
   periodo, con le seguenti: «in 898,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 3.114,9 milioni di euro per l'anno 2022, in 4.605,4 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.238,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 4.141,9 milioni di euro per l'anno 2025, in 3.374,1 milioni di euro per l'anno 2026 e in 41,78 milioni di euro per l'anno 2033»

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2021, di 15 milioni di euro per l'anno 2022, di 15 milioni di euro per l'anno 2023, di 14 milioni di euro per l'anno 2024, di 13 milioni di euro per l'anno 2025, di 13 milioni di euro per l'anno 2026 e di 4 milioni di euro per l'anno 2032.
1.226. Locatelli, Boldi, Foscolo, De Martini, Lazzarini, Paolin, Panizzut, Sutto, Tiramani.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Semplificazione dei procedimenti per impianti di micro cogenerazione)

  1. All'articolo 55, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: «Per gli impianti di generazione combinata di energia elettrica e calore utile, aventi potenza elettrica non superiore a 50 kW, anche non dotati di misuratori dell'energia elettrica prodotta, le accise dovute sui quantitativi di combustibili impiegati e sull'energia elettrica prodotta dal medesimo impianto di generazione combinata possono essere determinate in maniera forfettaria, secondo le modalità che verranno stabilite da apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze».
  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla determinazione forfettaria dell'accisa dovuta sui quantitativi di combustibili impiegati e sull'energia elettrica prodotta dal medesimo impianto di generazione combinata e alle modalità e i tempi di avvio dell'impianto. Le disposizioni di cui al comma 1 ed il decreto di cui al presente comma non devono comportare minori entrate a carico del bilancio dello Stato.
*1.227. (ex 12.022.) Patassini, Comaroli, Gava, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Paternoster.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Semplificazione dei procedimenti per impianti di micro cogenerazione)

  1. All'articolo 55, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: «Per gli impianti di generazione combinata di energia elettrica e calore utile, aventi potenza elettrica non superiore a 50 kW, anche non dotati di misuratori dell'energia elettrica prodotta, le accise dovute sui quantitativi di combustibili impiegati e sull'energia elettrica prodotta dal medesimo impianto di generazione combinata possono essere determinate in maniera forfettaria, secondo le modalità che verranno stabilite da apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze».
  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla determinazione forfettaria dell'accisa dovuta sui quantitativi di combustibili impiegati e sull'energia elettrica prodotta dal medesimo impianto di generazione combinata e alle modalità e i tempi di avvio dell'impianto. Le disposizioni di cui al comma 1 ed il decreto di cui al presente comma non devono comportare minori entrate a carico del bilancio dello Stato.
*1.228. (ex 12.0124.) Baratto, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazione dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 1-bis dopo le parole: «per unità immobiliare per ciascun anno.» è inserito il seguente periodo: «Nel caso di interventi su immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, l'ammontare complessivo delle spese si considera riferito per ogni 100 metri quadri».

  Conseguentemente:
   sopprimere l'articolo 209;
   aumentare del 10 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;
   sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
1.229. (ex 12.045.) Gava, Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Deducibilità IMU per le persone fisiche)

  1. All'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  « 1-bis. L'imposta municipale propria relativa agli immobili ad uso abitativo è, altresì, deducibile dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche».

  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

  3. Le risorse rinvenienti dalla modifica dell'imposta sui servizi digitali-Digital tax di cui al precedente comma 2, affluiscono, sino ad un limite massimo di 2.500.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione del presente articolo.
1.230. (ex 12.0148.) Polidori.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di fotovoltaico in aree agricole ed agrofotovoltaico)

  1. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:
  «1-quater. Sono inoltre esclusi dall'applicazione del comma 1 gli impianti agrofotovoltaici, di cui al successivo comma e gli impianti solari fotovoltaici da realizzare su terreni abbandonati o su terreni in aree marginali.
   1-quinquies. Per impianti agrofotovolatici sono da intendersi quegli impianti solari fotovoltaici realizzati su terreno agricolo, la cui installazione a terra non compromette il mantenimento di buone condizioni agronomiche e ambientali e non interferisce con lo svolgimento dell'ordinaria attività agricola. Per i suddetti impianti di potenza fino ad 1 MW, di proprietà di imprese agricole, saranno individuati specifici meccanismi di incentivazione.
   1-sexies. Le regioni, laddove non già previsto, sono chiamate a definire entro 4 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri per l'identificazione delle aree marginali. Sono invece da considerarsi abbandonate quelle aree agricole sulle quali non è condotta alcuna attività agricola da almeno 5 anni. Per quest'ultime, le regioni sono tenute a definire entro 4 mesi la documentazione da produrre per l'attestazione di tale condizione.
   1-septies. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti, anche con il supporto di Enea e CREA, ulteriori requisiti generali degli impianti agrofotovoltaici e degli impianti fotovoltaici da realizzare su terreni abbandonati o marginali, volti a garantirne il corretto inserimento nelle aree agricole e laddove possibile il recupero delle aree con attività agricole o di allevamento da affiancare alla produzione di energia.
   1-octies. In relazione agli obiettivi al 2030 fissati dal PNIEC ed al fine di accompagnare adeguatamente lo sviluppo dei nuovi impianti fotovoltaici in ambito agricolo, con decreto Ministero dello sviluppo economico-Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare-Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è stabilito uno specifico contingente di potenza per gli impianti agrofotovoltaici ed uno specifico livello di incentivazione».
*1.231. (ex 12.057.) Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di fotovoltaico in aree agricole ed agrofotovoltaico)

  1. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:
  «1-quater. Sono inoltre esclusi dall'applicazione del comma 1 gli impianti agrofotovoltaici, di cui al successivo comma e gli impianti solari fotovoltaici da realizzare su terreni abbandonati o su terreni in aree marginali.
   1-quinquies. Per impianti agrofotovolatici sono da intendersi quegli impianti solari fotovoltaici realizzati su terreno agricolo, la cui installazione a terra non compromette il mantenimento di buone condizioni agronomiche e ambientali e non interferisce con lo svolgimento dell'ordinaria attività agricola. Per i suddetti impianti di potenza fino ad 1 MW, di proprietà di imprese agricole, saranno individuati specifici meccanismi di incentivazione.
   1-sexies. Le regioni, laddove non già previsto, sono chiamate a definire entro 4 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri per l'identificazione delle aree marginali. Sono invece da considerarsi abbandonate quelle aree agricole sulle quali non è condotta alcuna attività agricola da almeno 5 anni. Per quest'ultime, le regioni sono tenute a definire entro 4 mesi la documentazione da produrre per l'attestazione di tale condizione.
   1-septies. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti, anche con il supporto di Enea e CREA, ulteriori requisiti generali degli impianti agrofotovoltaici e degli impianti fotovoltaici da realizzare su terreni abbandonati o marginali, volti a garantirne il corretto inserimento nelle aree agricole e laddove possibile il recupero delle aree con attività agricole o di allevamento da affiancare alla produzione di energia.
   1-octies. In relazione agli obiettivi al 2030 fissati dal PNIEC ed al fine di accompagnare adeguatamente lo sviluppo dei nuovi impianti fotovoltaici in ambito agricolo, con decreto Ministero dello sviluppo economico-Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare-Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è stabilito uno specifico contingente di potenza per gli impianti agrofotovoltaici ed uno specifico livello di incentivazione».
*1.232. (ex 12.0125.) Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art 12-bis.
(Sostegno agli investimenti per la decarbonizzazione)

  1. L'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, è sostituito dal seguente: «È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, per sostenere la transizione energetica di settori o di sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica».
  2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata una spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.233. (ex 12.046.) Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Sostegno agli investimenti per la decarbonizzazione)

  1. L'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, è sostituito dal seguente: «È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, per sostenere la transizione energetica di settori o di sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica.».
1.234. (ex 12.0159.) Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Riduzione onere gestione rifiuti da pannelli fotovoltaici)

  1. Al comma 3, dell'articolo 40, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano agli impianti fotovoltaici parzialmente o totalmente integrati su strutture, agli impianti fotovoltaici per i quali il soggetto responsabile abbia stipulato garanzia a favore dell'ente autorizzante per la rimessa in pristino del sito al termine della vita dell'impianto e nel caso di impianti cui si applicano le disposizioni dell'articolo 26 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.».

  Conseguentemente, all'articolo 209, ridurre gli importi ivi previsti di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.
1.235. (ex 12.0126.) Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Riduzione dell'onere di gestione di rifiuti RAEE da pannelli fotovoltaici)

  1. Al comma 3, dell'articolo 40, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano agli impianti fotovoltaici parzialmente o totalmente integrati su strutture, agli impianti fotovoltaici per i quali il soggetto responsabile abbia stipulato garanzia a favore dell'ente autorizzante per la rimessa in pristino del sito al termine della vita dell'impianto e nel caso di impianti cui si applicano le disposizioni dell'articolo 26 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116».
1.236. (ex 12.058.) Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art 12-bis.
(Biometano)

  1. Al decreto 2 marzo 2018, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 1, comma 10, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028» e, conseguentemente, il limite massimo di producibilità ammessa ai meccanismi del citato decreto è incrementato a 2,5 miliardi di standard metri cubi all'anno;
   b) all'articolo 8, comma 1, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»;
   c) all'articolo 8, comma 2 aggiungere il seguente periodo: «In caso di impianti di produzione elettrica a biogas entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 ed inseriti all'interno del ciclo produttivo di un'azienda agricola, singola o associata, i CIC di cui agli articoli 5 e 6 sono riconosciuti in misura pari al 100 per cento di quelli spettanti ai nuovi impianti a condizione che l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano contenga esplicita indicazione di utilizzo di almeno il 20 per cento in peso di reflui zootecnici qualora ricada in aree vulnerabili ai nitrati»;
   d) all'articolo 8, dopo il comma 4, è inserito il seguente comma:
  «5. Ai fini dell'accesso alle disposizioni dell'articolo 6 del presente decreto, gli impianti di produzione elettrica esistenti che, conformemente a quanto previsto al comma 1 del presente articolo, vengono parzialmente riconvertiti alla produzione di biometano avanzato, l'utilizzo delle biomasse di cui all'allegato 3 parte A del dm 24 ottobre 2014, è verificato limitatamente alla quota di biogas destinato alla produzione di biometano avanzato. La riconversione parziale a biometano avanzato degli impianti esistenti non comporta pertanto obblighi di modifica del piano di approvvigionamento del digestore per la quota di biogas di cui continua ad essere incentivata la produzione elettrica. Tale quota di biogas, una volta ultimato il periodo residuo di incentivazione della produzione elettrica, può essere destinata alla produzione di biometano ed accedere integralmente alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del presente decreto»;
   e) all'articolo 10, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:
  «2-bis. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di immissione in consumo di biocarburanti avanzati definiti dal decreto ministeriale 10 ottobre 2014 e successive modifiche, il Ministro dello sviluppo economico, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto dei dati pubblicati dal GSE ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), verifica l'attuazione del presente decreto. In caso di mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi, si procede all'aggiornamento delle modalità e condizioni di accesso agli incentivi sul biometano avanzato, con particolare riferimento a quello prodotto all'interno del ciclo produttivo di aziende agricole ed agroindustriali, singole o associate, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle Politiche agricole alimentarie forestali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro i successivi 6 mesi».

  2. In coerenza con le finalità di cui alle lettere da a) ad e) del comma 1, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge provvede a modificare il decreto ministeriale 2 marzo 2018 affinché: a) sia prolungato il periodo di ritiro da parte del GSE del biometano avanzato; b) il valore dei certificati di immissione in consumo sia oggetto di revisione consentendo la differenziazione per impianti di produzione di biometano nella titolarità di imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma consortile; c) il «Registro nazionale delle Garanzie di origine del biometano» sia esteso alle garanzie di origine per l'intero biometano prodotto prevedendo la disponibilità dei certificati in capo al produttore.

  Conseguentemente, all'articolo 209, ridurre gli importi ivi previsti di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.
1.237. (ex 12.0129.) Nevi, Spena.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di biometano)

  1. Al decreto 2 marzo 2018, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 1, comma 10, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028» e, conseguentemente, il limite massimo di producibilità ammessa ai meccanismi del citato decreto è incrementato a 2,5 miliardi di standard metri cubi all'anno;
   b) all'articolo 8, comma 1, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»;
   c) all'articolo 8, comma 2 aggiungere il seguente periodo: «In caso di impianti di produzione elettrica a biogas entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 ed inseriti all'interno del ciclo produttivo di un'azienda agricola, singola o associata, i CIC di cui agli articoli 5 e 6 sono riconosciuti in misura pari al 100 per cento di quelli spettanti ai nuovi impianti a condizione che l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano contenga esplicita indicazione di utilizzo di almeno il 20 per cento in peso di reflui zootecnici qualora ricada in aree vulnerabili ai nitrati»;
   d) all'articolo 8, dopo il comma 4, è inserito il seguente comma:
  «5. Ai fini dell'accesso alle disposizioni dell'articolo 6 del presente decreto, gli impianti di produzione elettrica esistenti che, conformemente a quanto previsto al comma 1 del presente articolo, vengono parzialmente riconvertiti alla produzione di biometano avanzato, l'utilizzo delle biomasse di cui all'allegato 3 parte A del dm 24 ottobre 2014, è verificato limitatamente alla quota di biogas destinato alla produzione di biometano avanzato. La riconversione parziale a biometano avanzato degli impianti esistenti non comporta pertanto obblighi di modifica del piano di approvvigionamento del digestore per la quota di biogas di cui continua ad essere incentivata la produzione elettrica. Tale quota di biogas, una volta ultimato il periodo residuo di incentivazione della produzione elettrica, può essere destinata alla produzione di biometano ed accedere integralmente alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del presente decreto»;
   e) all'articolo 10, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:
  «2-bis. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di immissione in consumo di biocarburanti avanzati definiti dal decreto ministeriale 10 ottobre 2014 e successive modifiche, il Ministro dello sviluppo economico, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto dei dati pubblicati dal GSE ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), verifica l'attuazione del presente decreto. In caso di mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi, si procede all'aggiornamento delle modalità e condizioni di accesso agli incentivi sul biometano avanzato, con particolare riferimento a quello prodotto all'interno del ciclo produttivo di aziende agricole ed agroindustriali, singole o associate, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle Politiche agricole alimentarie forestali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro i successivi 6 mesi».

  2. In coerenza con le finalità di cui alle lettere da a) ad e) del comma 1, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge provvede a modificare il decreto ministeriale 2 marzo 2018 affinché: a) sia prolungato il periodo di ritiro da parte del GSE del biometano avanzato; b) il valore dei certificati di immissione in consumo sia oggetto di revisione consentendo la differenziazione per impianti di produzione di biometano nella titolarità di imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma consortile; c) il «Registro nazionale delle Garanzie di origine del biometano» sia esteso alle garanzie di origine per l'intero biometano prodotto prevedendo la disponibilità dei certificati in capo al produttore.
1.238. (ex 12.061.) Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

  1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
   all'articolo 28, comma 5, le parole: «e giugno» sono sostituite dalle seguenti: «giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020 e per l'intero anno 2021» e le parole: «e luglio», sono sostituite dalle seguenti: «luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020 e per l'intero anno 2021».

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 300 e le parole: a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2023.
1.239. (ex 12.0147.) Polidori.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Superbonus 110 per cento)

  1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 119:
    1) al comma 1, le parole fino a: «31 dicembre 2021», sono soppresse;
    2) al comma 3-bis, le parole: «31 dicembre 2021», sono soppresse;
    3) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2021», sono soppresse;
   b) all'articolo 121, al comma 1, le parole: «negli anni 2020 e 2021» sono soppresse.

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.240. (ex 12.029.) Binelli, Vanessa Cattoi, Frassini, Boniardi, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 32 del 2020)

  1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 119:
    1) ai commi 1, 4 e 5, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
    2) al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «Nel caso di edificio unifamiliare, l'ammontare complessivo delle spese sul quale calcolare la detrazione, è pari a 100mila euro.»;
    3) al comma 3-bis, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
   b) all'articolo 121, al comma 1, le parole: «negli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede con le risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
  3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

  4. Le risorse rinvenienti dalla modifica dell'imposta sui servizi digitali – Digital tax di cui al precedente comma 3, affluiscono, sino ad un limite massimo di 2.500 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione del presente articolo.

  Conseguentemente:
   all'articolo 68, sostituire le parole: 196,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 473,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 474,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 474,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 475,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 476,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 476,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 477,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 477,3 milioni, con le parole: 96,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 73,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 74,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 74,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 75,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 76,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 76,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 77,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 77,3 milioni;
   all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 500 milioni, con le seguenti: 50 milioni.
1.241. (ex 12.0136.) Rosso, Gelmini, Mandelli, Mazzetti, Pella, D'Attis, Occhiuto, Cortelazzo, Labriola, Prestigiacomo, Gregorio Fontana, Tartaglione, Cappellacci, Ripani, Ruffino.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche alle misure di incentivo per l'efficienza energetica, sisma-bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2024»;
   b) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2024»;
   c) al comma 5, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2024».

  2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.242. (ex 12.039.) Fiorini, Binelli, Guidesi, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1 All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 17 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 sostituire le parole: «31 dicembre 2021» con le seguenti: «31 dicembre 2024»;
   b) al comma 9, lettera b) dopo le parole: «arti e professioni» inserire le seguenti: «su edifici plurifamiliari,»;
   c) al comma 10 dopo le parole: «unità immobiliari» aggiungere le seguenti: «anche se una è locata ad un soggetto diverso dal proprietario ovvero concessa in comodato d'uso anche gratuito».

  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

  3. Le risorse rinvenienti dalla modifica dell'imposta sui servizi digitali – Digital tax di cui al precedente comma 2, affluiscono, sino ad un limite massimo di 2.500.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione del presente articolo.

  Conseguentemente:
   all'articolo 68, sostituire le parole: 196,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 473,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 474,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 474,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 475,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 476,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 476,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 477,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 477,3 milioni, con le parole: 96,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 73,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 74,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 74,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 75,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 76,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 76,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 77,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 77,3 milioni;
   all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 300 e le parole: 500 milioni con le parole: 50 milioni.
1.243. (ex 12.0112.) Giacometto, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Proroga Superbonus)

  1. Al comma 1 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».
  2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 2.700 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029 si provvede mediante incremento dell'imposta sui servizi digitali. A tal fine All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
   Le risorse rinvenienti dall'attuazione del presente comma affluiscono, sino ad un limite massimo di 2.700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2029, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate alle finalità del presente articolo.
1.244. (ex 12.0107.) Nevi.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Proroga Superbonus 110 per cento)

  1. Al comma 1 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.018 milioni di euro nel 2022, 2.197 milioni di euro nel 2023, 6.367 milioni di euro nel 2024, 6.151 milioni di euro nel 2025, 4.600 milioni di euro nel 2026, 4.000 milioni di euro nel 2027, 1012 milioni di euro nel 2028 e 850 milioni di euro nel 2029 si provvede mediante le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione del comma 3.
  3. A decorrere dall'anno 2022 sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 4.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni concernenti la razionalizzazione e la revisione delle spese per consumi intermedi per l'acquisto di beni, servizi e forniture contenute nel decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, a decorrere dal 1o gennaio 2021 le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di procedere agli acquisti dei beni e servizi esclusivamente tramite convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali, al fine di garantire una riduzione delle relative spese per un importo non inferiore a 4.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Al di fuori delle suddette modalità di approvvigionamento le amministrazioni citate possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali.
1.245. (ex 12.0104.) Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Giacomoni.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Proroga Superbonus 110 per cento)

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
   b) al comma 3-bis, è soppresso;
   c) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
   d) al comma 5, le parole: «31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 251,6 milioni di euro per l'anno 2021, 374,8 milioni di euro per l'anno 2022, 1.522 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
1.246. (ex 12.028.) Frassini, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Gava, Paternoster, Guidesi, Piastra, Ribolla, Di Muro, Fogliani, Covolo, Patelli, Fiorini, Maggioni, Andreuzza, Murelli, Cecchetti, Cavandoli, Tombolato, Lucentini, Gusmeroli.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Proroga bonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 32 del 2020)

  1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 119:
    1) ai commi 1, 4 e 5, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
    2) al comma 3-bis, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
   b) all'articolo 121, al comma 1, le parole: «negli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2020, 2021, 2022 e 2023».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede con le risorse rinvenienti dalla disposizione di cui ai commi 3 e 4.
  3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

  4. Le risorse rinvenienti dalla modifica dell'imposta sui servizi digitali – Digital tax di cui al precedente comma 3, affluiscono, sino ad un limite massimo di 2.500.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione del presente articolo.

  Conseguentemente:
   all'articolo 68, sostituire le parole: 196,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 473,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 474,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 474,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 475,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 476,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 476,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 477,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 477,3 milioni, con le seguenti: 96,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 73,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 74,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 74,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 75,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 76,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 76,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 77,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 77,3 milioni.
   all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 500 milioni, con le seguenti: 50 milioni.
1.247. (ex 12.0133.) Gelmini, Mazzetti, Rosso, Pella, Mandelli, D'Attis, Occhiuto, Cortelazzo, Labriola, Prestigiacomo, Gregorio Fontana, Tartaglione, Cappellacci, Ripani, Giacometto.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Proroghe in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici)

  1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) all'articolo 119, comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».
    2) all'articolo 119 dopo il comma 15-bis, inserire il seguente:
  «15-ter. Al fine di semplificare l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le agevolazioni ivi disposte sono applicabili anche agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti, sempre che venga costituito il condominio minimo.»;
    3) all'articolo 121, comma 1, le parole: «negli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2020, 2021, 2022 e 2023».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede:
   a) quanto a 350 milioni di euro mediante corrispondente riduzione degli accantonamenti di cui alla Tabella A, ad eccezione di quello relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
   b) quanto a 650 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.248. (ex 12.056.) Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Proroga della detrazione nella misura del 110 per cento per gli interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici)

  1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 119, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
   b) all'articolo 121, comma 1, le parole: «negli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2020, 2021, 2022 e 2023».

  Conseguentemente:
   sopprimere l'articolo 209;
   aumentare del 10 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;
   sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
1.249. (ex 12.070.) Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1 le parole: «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2023». Conseguentemente ovunque ricorrono nel medesimo articolo le parole: al 31 dicembre 2021 sono sostituite dalle seguenti: al 31 dicembre 2023.
  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

  3. Le risorse rinvenienti dalla modifica dell'imposta sui servizi digitali – Digital tax di cui al precedente comma 2, affluiscono, sino ad un limite massimo di 2.500.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione del presente articolo.

  Conseguentemente:
   all'articolo 68, sostituire le parole: 196,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 473,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 474,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 474,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 475,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 476,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 476,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 477,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 477,3 milioni, con le parole: 96,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 73,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 74,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 74,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 75,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 76,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 76,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 77,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 77,3 milioni;
   all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 300 e le parole: 500 milioni con le parole: 50 milioni.
1.250. (ex 12.0113.) Sozzani, Mandelli.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020)

  1. All'articolo 119, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, aggiungere in fine le seguenti parole: «Nel caso di edificio unifamiliare, l'ammontare complessivo delle spese sul quale calcolare la detrazione, è pari a 100 mila euro».
  2. Le occupazioni di suolo pubblico conseguenti agli interventi previsti dall'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono esenti dal pagamento delle relative tasse comunali.

  Conseguentemente:
   all'articolo 68, sostituire le parole: 196,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 473,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 474,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 474,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 475,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 476,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 476,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 477,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 477,3 milioni, con le parole: 96,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 73,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 74,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 74,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 75,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 76,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 76,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 77,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 77,3 milioni;
   all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni e: 500 milioni, rispettivamente con le parole: 300 milioni e: 50 milioni.
1.251. (ex 12.0134.) Rosso, Cortelazzo, Gelmini, Prestigiacomo, Labriola, Giacomoni, Tartaglione, Gregorio Fontana.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. All'articolo 119 della legge 17 luglio 2020 n. 77, comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: «agli interventi su parti comuni di edifici plurifamiliari condominiali tesi a installare rampe di accesso per disabili e/o sistemi di sollevamento anche sulle scale per portare ai piani persone diversamente abili o con ridotta capacità di deambulazione.».

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 12-bis, valutati in euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2021-2022-2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo delle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.252. (ex 12.069.) Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cavandoli, Cantalamessa, Covolo, Alessandro Pagano, Tarantino.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:
  «1-quater. Gli edifici plurifamiliari di cui al presente articolo, sono funzionalmente indipendenti anche se possiedono impianti comuni che però non riguardano l'efficientamento energetico quali acqua potabile, fognatura, antenne tv nonché: illuminazione di strade interne private, giardini, cancelli o sbarre comandate elettricamente e dotati di proprio contatore».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni e: 500 milioni, rispettivamente con le seguenti: 400 milioni e: 50 milioni.
1.253. (ex 12.0142.) Ruffino, Paolo Russo, Casciello, Napoli, Gagliardi, Silli, Pedrazzini, Sorte, Benigni, Gagnarli.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Sismabonus)

  1. All'articolo 119, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 l'ultimo periodo è soppresso.
   Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 11,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
1.254. (ex 12.051.) Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Definizione di condominio ai fini dei Superbonus)

  1. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, alla lettera a) dopo la parola: «condomini» sono aggiunte le seguenti: «, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti.».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole da: 500 milioni con le parole: 50 milioni.
1.255. (ex 12.0138.) Mazzetti, Gelmini, Occhiuto, Prestigiacomo, Pella, Cortelazzo, Rosso, Ruffino, Gregorio Fontana, Tartaglione, Cappellacci, Ripani.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Inclusione delle imprese tra i beneficiari del Superbonus 110 per cento)

  1. Al comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b), le parole: «dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni» sono sostituite dalle seguenti: «dalle persone fisiche, non titolari di reddito d'impresa, dagli enti e soggetti di cui all'articolo 5 e 148 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;
   b) dopo la lettera d) aggiungere le seguente: « d-bis) i soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni, ivi comprese le associazioni tra professionisti».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1.005,6 milioni di euro per l'anno 2022, in 2.140,5 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante le maggiori entrate rinvenienti dall'applicazione del comma 3.
  3. A decorrere dall'anno 2022 sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni concernenti la razionalizzazione e la revisione delle spese per consumi intermedi per l'acquisto di beni, servizi e forniture contenute nel decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.89, a decorrere dal 1o gennaio 2021 le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di procedere agli acquisti dei beni e servizi esclusivamente tramite convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali, al fine di garantire una riduzione delle relative spese per un importo non inferiore a 2.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Al di fuori delle suddette modalità di approvvigionamento le amministrazioni citate possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali.
1.256. (ex 12.0103.) Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Giacomoni.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Estensione soggetti beneficiari degli incentivi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

  1. All'articolo 119, comma 9, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «al di fuori dell'esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «anche nell'esercizio».
  2. Agli oneri derivanti di cui al presente articolo, valutati in 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
1.257. (ex 12.026.) Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Estensione dei bonus potenziati ai fabbricati posseduti dalle imprese)

  1. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente lettera:
   « d-ter) dai soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni».

  Conseguentemente:
   all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole da: 500 milioni con le parole: 50 milioni;
   alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2021: – 80.000.000;
   2022: – 80.000.000;
   2023: – 80.000.000.
1.258. (ex 12.0137.) Mazzetti, Gelmini, Prestigiacomo, Mandelli, Pella, Cortelazzo, Occhiuto, Labriola, Rosso, Gregorio Fontana, Tartaglione, Cappellacci, Ripani.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. All'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, comma 9, lettera e), le parole: «limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili adibiti a spogliatoi» sono sostituite dalle seguenti: «per lavori destinati ad impianti sportivi, compresi gli spogliatoi, di proprietà pubblica in concessione».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
1.259. (ex 12.104.) Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Estensione superbonus agli immobili che ospitano scuole paritarie)

  1. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, aggiungere la seguente:
   « e-bis) dagli enti senza scopo di lucro che gestiscono scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, per interventi sugli immobili, posseduti o detenuti, che sono adibiti a servizi educativi e scolastici».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'articolo 12-bis, valutati in 40 milioni per gli anni 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 20232, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.260. (ex 12.030.) Alessandro Pagano, Sasso, Colmellere, Toccalini, Cavandoli, Gusmeroli.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Applicabilità articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 alle imprese alberghiere)

  1. All'articolo 119, comma 9 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo la lettera e), è inserita la seguente:
   « e-bis) dalle strutture alberghiere e loro pertinenze nell'esercizio di attività d'impresa».

  Conseguentemente:
   sopprimere l'articolo 209;
   aumentare del 10 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;
   sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
1.261. (ex 12.043.) Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Estensione superbonus agli immobili che ospitano scuole paritarie)

  1. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   « e-bis) dagli enti senza scopo di lucro che gestiscono scuole paritarie di cui alla legge n. 62 del 2000 per interventi sugli immobili, posseduti o detenuti, che sono adibiti a servizi educativi e scolastici».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate.
1.262. (ex 12.0152.) Gelmini, Aprea, Barelli, Spena, Marin, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Ripani, Pella, Mandelli, D'Attis.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Estensione superbonus agli immobili che ospitano scuole paritarie)

  1. All'articolo 119 comma 9 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
   « e-bis) dagli enti senza scopo di lucro che gestiscono scuole paritarie di cui alla legge n. 62 del 2000 per interventi sugli immobili, posseduti o detenuti, che sono adibiti a servizi educativi e scolastici».

  Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 300 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 209
1.263. (ex 12.091.) Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli, Gusmeroli, Belotti, Toccalini.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Estensione superbonus agli immobili che ospitano scuole paritarie)

  1. All'articolo 119 comma 9 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020 e successive modificazioni e integrazioni, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   « e-bis) dagli enti senza scopo di lucro che gestiscono scuole paritarie di cui alla legge n. 62 del 2000 per interventi sugli immobili, posseduti o detenuti, che sono adibiti a servizi educativi e scolastici».

  Conseguentemente:
   aumentare del 20 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;
   sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
1.264. (ex 12.0162.) Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Estensione superbonus agli immobili che ospitano scuole paritarie)

  1. All'articolo 119 comma 9 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   « e-bis) dagli enti senza scopo di lucro che gestiscono scuole paritarie di cui alla legge n. 62 del 2000 per interventi sugli immobili, posseduti o detenuti, che sono adibiti a servizi educativi e scolastici».

  Conseguentemente, aumentare del 20 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F.
1.265. (ex 12.0117.) Mazzetti, Mandelli.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Superbonus per l'eliminazione delle barriere architettoniche)

  1. All'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, dopo il comma 9-bis è inserito il seguente:
  «9-ter. La detrazione nella misura del 110 per cento si applica anche alle spese sostenute dal 1o luglio 2020 al 31 dicembre 2024 per gli interventi relativi all'eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto ascensori e montacarichi effettuati su condomini e su singole unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale».

  2. All'articolo 121, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 inserire la seguente lettera:
   « g) eliminazione delle barriere architettoniche di cui al comma 9-ter dell'articolo 119».

  3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 300 milioni e sostituire le parole: dall'anno 2022 con le seguenti: dall'anno 2031.
1.266. (ex 12.0145.) Polidori.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Semplificazioni per l'accertamento dello stato legittimo)

  1. Allo scopo di accelerare e semplificare la presentazione dei titoli abilitativi riguardanti gli interventi che beneficiano degli incentivi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 13-ter è sostituito dal seguente:
  «13-ter. Le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo sono riferite esclusivamente alle parti degli edifici interessate dai medesimi interventi mediante la sola indicazione degli estremi del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione ovvero del titolo richiesto o rilasciato in sanatoria. Per gli immobili iniziati prima del 1 settembre 1967 in luogo della licenza edilizia l'asseverazione attesterà che l'opera risulti iniziata entro tale data».
*1.267. (ex 12.023.) Garavaglia, Cavandoli, Guidesi, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Semplificazioni per l'accertamento dello stato legittimo)

  1. Allo scopo di accelerare e semplificare la presentazione dei titoli abilitativi riguardanti gli interventi che beneficiano degli incentivi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 13-ter è sostituito dal seguente:
  «13-ter. Le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo sono riferite esclusivamente alle parti degli edifici interessate dai medesimi interventi mediante la sola indicazione degli estremi del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione ovvero del titolo richiesto o rilasciato in sanatoria. Per gli immobili iniziati prima del 1 settembre 1967 in luogo della licenza edilizia l'asseverazione attesterà che l'opera risulti iniziata entro tale data».
*1.268. (ex 12.0123.) Lollobrigida, Trancassini, Foti, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. Dopo l'articolo 119-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 119-ter.

(Fascicolo del fabbricato)
   1. Al fine di individuare e programmare gli interventi di riqualificazione energetica, adeguamento sismico, manutenzione e ristrutturazione edilizia e garantire nel tempo le qualità tecnico-prestazionali e di sicurezza degli edifici, per gli immobili di proprietà privata che abbiano accesso alle detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è istituito il fascicolo del fabbricato.
   2. Il fascicolo del fabbricato di cui al comma 1 deve essere redatto da un professionista iscritto al proprio ordine o collegio professionale. I comuni, gli ordini ed i collegi professionali possono sottoscrivere un protocollo di intesa che regolamenti il costo della parcella per la redazione del fascicolo del fabbricato in relazione al valore catastale dell'immobile.
   3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è approvato lo schema-tipo del fascicolo del fabbricato recante la descrizione dell'intero immobile sotto il profilo tecnico ed amministrativo, nel quale sono contenute tutte le informazioni relative allo stato di agibilità e di sicurezza dell'immobile, sotto il profilo della stabilità, dell'impiantistica, della manutenzione, dei materiali utilizzati, dei parametri di efficienza energetica degli interventi che ne hanno modificato le caratteristiche tipologiche e costruttive e di quelli necessari a garantirne il corretto stato di manutenzione e sicurezza. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di rilascio, redazione ed aggiornamento del fascicolo del fabbricato. In ogni caso il fascicolo del fabbricato è predisposto in formato digitale, su supporto informatico e, sulla base delle informazioni ivi contenute, è redatta una scheda che riassuma le principali caratteristiche dell'immobile.
   4. Le spese documentate relative all'elaborazione del fascicolo del fabbricato rimaste a carico del contribuente, sostenute entro il 31 dicembre 2021, rientrano nelle spese detraibili ai sensi dell'articolo 119 del presente decreto».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni e: 500 milioni, rispettivamente con le parole: 400 milioni e: 50 milioni.
1.269. (ex 12.0141.) Mazzetti, Ruffino, D'Attis, Labriola.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. Al fine di conseguire gli obiettivi nazionali di efficienza energetica, la detrazione di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 può essere fruita a condizione che l'immobile sul quale si intendono eseguire i relativi interventi sia conforme alle norme urbanistico-edilizie nonché nel caso in cui sia stata avviata la richiesta di permesso in sanatoria di cui al comma 2.
  2. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
  3. Nei casi in cui sia stata avviata la richiesta di permesso in sanatoria di cui al comma 2, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende accettata.
1.270. (ex 12.0101.) Biancofiore.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Semplificazione interventi beneficiari del Superbonus 110 per cento)

  1. Allo scopo di accelerare e semplificare la presentazione dei titoli abilitativi riguardanti gli interventi che beneficiano degli incentivi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al medesimo articolo 119, sostituire il comma 13-ter con il seguente:
  «13-ter. Le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo sono riferite esclusivamente alle parti degli edifici interessate dai medesimi interventi mediante la sola indicazione degli estremi del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione ovvero del titolo richiesto o rilasciato in sanatoria. Per gli immobili iniziati prima del 1 settembre 1967 in luogo della licenza edilizia l'asseverazione attesterà che l'opera risulti iniziata entro tale data».
1.271. (ex 12.0139.) Mazzetti, Gelmini, Occhiuto, Prestigiacomo, Cortelazzo, Rosso, Labriola, Gregorio Fontana, Tartaglione, Cappellacci, Ripani.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Incentivi per la bonifica dell'amianto negli edifici privati)

  1. La detrazione di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applica alle spese sostenute per l'attività di bonifica e rimozione di amianto o eternit, nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1o gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.
   Agli oneri derivanti dal presente articolo nel limite di 300 milioni per l'anno 2021, 600 milioni per l'anno 2022 e 550 milioni per l'anno 2023 si provvede con il ricorso ai Fondi strutturali per il periodo di programmazione 2021-2027.
1.272. (ex 12.065.) Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Incentivi per l'abbattimento delle barriere architettoniche e l'installazione di ascensori)

  1. L'aliquota prevista all'articolo 119 comma 1, alinea, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, così come convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applica anche a tutti gli altri interventi connessi all'abbattimento delle barriere architettoniche e all'installazione di ascensori negli edifici a destinazione residenziale realizzati nel corso dell'anno 2021.
  2. All'onere recato, valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2021, in 150 milioni di euro per l'anno 2022, in 150 milioni di euro per l'anno 2023, in 140 milioni di euro per l'anno 2024, in 130 milioni di euro per l'anno 2025, in 130 milioni di euro per l'anno 2026, in 120 milioni di euro per l'anno 2027, in 20 milioni di euro per l'anno 2028, in 5 milioni di euro per l'anno 2031 e in 40 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.273. (ex 12.0115.) Versace, Gelmini, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Bagnasco, Dall'Osso, Tartaglione, Labriola.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di equo compenso per le prestazioni professionali)

  1. Ai fini di quanto disposto dagli articoli 119,121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, in materia di requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – ecobonus, nell'ambito per le procedure previste per detrazioni fiscali in materia di edilizia energetica sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi, cedibili ad altri soggetti, è fatto obbligo nei confronti di questi ultimi, l'osservanza delle disposizioni previste in materia di disciplina dell'equo compenso previste dall'articolo 1, comma 487 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, comunque determinato secondo i criteri di cui al decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016.
  2. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il ministro della Pubblica Amministrazione garantisce le misure di vigilanza ai sensi del precedente comma, segnalando eventuali violazioni, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai fini del rispetto di previsto dal presente articolo.
1.274. (ex 12.0110.) Nevi.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Proroga dell'esenzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica)

  1. All'articolo 124 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 2, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
  2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.275. (ex 12.085.) Tiramani, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. All'articolo 17 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «per il solo anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2020»;
   b) al comma 1, secondo periodo, le parole: «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dall'anno 2020»;
   c) al comma 1, terzo periodo, le parole: «nell'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2019»;
   d) al comma 2, le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dall'anno 2020».

  2. Ai maggiori oneri di natura economico-finanziaria, pari a 20 milioni annui, derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.276. (ex 12.0151.) Brunetta.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Estensione incentivi su impianti a biomasse ad agricoltori non IAP e non CD)

  1. Al fine di favorire la diffusione di impianti di riscaldamento maggiormente efficienti e la sostituzione degli impianti esistenti con impianti a biomasse, la definizione di azienda agricola di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 2016 «Conto Termico» all'articolo 2, comma 1 lettera b) comprende anche le imprese il cui titolare esercita le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile.

  Conseguentemente, all'articolo 209, ridurre gli importi ivi previsti di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.
1.277. (ex 12.0132.) Nevi, Spena.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Integrazione della produzione di biogas nella rete elettrica e nella rete del gas)

  1. Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 alle imprese del settore agroenergetico, al fine di promuovere la filiera del biometano agricolo attraverso lo sviluppo della produzione di energia elettrica rinnovabile, all'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 526, sono inseriti i seguenti:
  «526-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 524 a 526 si applicano, per un periodo di incentivazione pari a 20 anni, anche agli impianti entrati in esercizio dal 1o gennaio 2008 e incentivati ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, il cui livello di produzione giornaliera sia mantenuta al 50 per cento e a condizione che la riconversione avvenga secondo tempistiche differenziate definite dal decreto di cui al comma 525 e comunque entro il 31 dicembre 2024.
   526-ter. Gli impianti di cui al comma 526-bis di potenza nominale fino a 600 kW che prevedono un utilizzo in forma utile del calore prodotto e misure di miglioramento ambientale delle emissioni accedono al regime incentivante senza l'obbligo di riconversione della produzione secondo un regime programmabile.
   526-quater. Assolta la quota obbligatoria da destinare alla produzione elettrica in regime di flessibilità, gli impianti riconvertiti devono destinare la propria produzione di biometano, eventualmente anche potenziata, fino ad una capacità produttiva di biometano di ciascun impianto di biogas non superiore a 500 Smc/ora, all'immissione in consumo per l'utilizzo nei trasporti secondo le modalità e le condizioni di cui al decreto ministeriale 2 marzo 2018 e all'immissione nella rete del gas naturale per il suo utilizzo indifferenziato secondo le modalità e le condizioni di cui al comma 526-quinquies.
   526-quinquies. La produzione di biometano ottenuta a seguito dei processi di riconversione di cui al precedente comma, nel rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alla direttiva 2018/2001/UE, in quanto applicabili, può essere immessa in rete anche per altri usi diversi dai trasporti ed è incentivata per 20 anni. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definiti i valori, i criteri e le modalità di accesso al sistema di incentivazione. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisce le modalità con le quali le risorse per l'erogazione degli incentivi di cui al presente comma trovano copertura per il tramite delle componenti tariffarie del gas naturale.
   526-sexies. Ai fini delle determinazioni di cui al precedente comma si tiene conto anche degli elementi necessari alla verifica di compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia per gli anni 2014-2020, di cui alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, del 28 giugno 2014.
   526-septies. In termini di energia la produzione di biometano di ciascun impianto riconvertito realizzato da imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma consortile, ai sensi dei commi da 526-bis a 526-quinquies, deve derivare al massimo per il 20 per cento da colture alimentari di primo raccolto e per la rimanente quota da effluenti zootecnici, sottoprodotti agroindustriali, di cui alla tabella 1.A del decreto ministeriale 23 giugno 2016 e successive modificazioni, e colture di secondo raccolto. Per gli impianti a biogas il cui prodotto è destinato a più produzioni finali, per ciascuna produzione è applicato un distinto fattore di conversione e utilizzato un distinto bilancio di massa».

  2. Agli impianti di produzione elettrica da biogas entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007 ed inseriti all'interno del ciclo produttivo di un'azienda agricola, singola o associata, riconvertiti, anche parzialmente, alla produzione di biometano, i CIC di cui agli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 2 marzo 2018 sono riconosciuti in misura pari al 100 per cento di quelli spettanti ai nuovi impianti a condizione che l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano contenga esplicita indicazione di utilizzo di biomasse non rifiuto, di cui almeno il 20 per cento in peso di effluenti zootecnici.
  3. Il termine di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto ministeriale 2 marzo 2018 è prorogato al 31 dicembre 2028 e, conseguentemente, il limite massimo di producibilità ammessa ai meccanismi del citato decreto è incrementato a 2,5 miliardi di standard metri cubi all'anno.
  4. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge provvede a modificare il decreto ministeriale 2 marzo 2018 affinché: « a) sia prolungato il periodo di ritiro da parte del GSE del biometano avanzato; b) il valore dei certificati di immissione in consumo sia oggetto di revisione consentendo la differenziazione per impianti di produzione di biometano nella titolarità di imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma consortile; c) il “Registro nazionale delle Garanzie di origine del biometano” sia esteso alle garanzie di origine per l'intero biometano prodotto prevedendo la disponibilità dei certificati in capo al produttore».
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
1.278. (ex 12.062.) Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Integrazione della produzione di biogas nella rete elettrica e nella rete del gas)

  1. Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 alle imprese del settore agroenergetico, al fine di promuovere la filiera del biometano agricolo attraverso lo sviluppo della produzione di energia elettrica rinnovabile, all'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 526, sono inseriti i seguenti:
  «526-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 524 a 526 si applicano, per un periodo di incentivazione pari a 20 anni, anche agli impianti entrati in esercizio dal 1o gennaio 2008 e incentivati ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, il cui livello di produzione giornaliera sia mantenuta al 50 per cento e a condizione che la riconversione avvenga secondo tempistiche differenziate definite dal decreto di cui al comma 525 e comunque entro il 31 dicembre 2024.
   526-ter. Gli impianti di cui al comma 526-bis di potenza nominale fino a 600 kW che prevedono un utilizzo in forma utile del calore prodotto e misure di miglioramento ambientale delle emissioni accedono al regime incentivante senza l'obbligo di riconversione della produzione secondo un regime programmabile.
   526-quater. Assolta la quota obbligatoria da destinare alla produzione elettrica in regime di flessibilità, gli impianti riconvertiti devono destinare la propria produzione di biometano, eventualmente anche potenziata, fino ad una capacità produttiva di biometano di ciascun impianto di biogas non superiore a 500 Smc/ora, all'immissione in consumo per l'utilizzo nei trasporti secondo le modalità e le condizioni di cui al decreto ministeriale 2 marzo 2018 e all'immissione nella rete del gas naturale per il suo utilizzo indifferenziato secondo le modalità e le condizioni di cui al comma 526-quinquies.
   526-quinquies. La produzione di biometano ottenuta a seguito dei processi di riconversione di cui al precedente comma, nel rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alla direttiva 2018/2001/UE, in quanto applicabili, può essere immessa in rete anche per altri usi diversi dai trasporti ed è incentivata per 20 anni. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definiti i valori, i criteri e le modalità di accesso al sistema di incentivazione. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisce le modalità con le quali le risorse per l'erogazione degli incentivi di cui al presente comma trovano copertura per il tramite delle componenti tariffarie del gas naturale.
   526-sexies. Ai fini delle determinazioni di cui al precedente comma si tiene conto anche degli elementi necessari alla verifica di compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia per gli anni 2014-2020, di cui alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, del 28 giugno 2014.
   526-septies. In termini di energia la produzione di biometano di ciascun impianto riconvertito realizzato da imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma consortile, ai sensi dei commi da 526-bis a 526-quinquies, deve derivare al massimo per il 20 per cento da colture alimentari di primo raccolto e per la rimanente quota da effluenti zootecnici, sottoprodotti agroindustriali, di cui alla tabella 1.A del decreto ministeriale 23 giugno 2016 e successive modificazioni, e colture di secondo raccolto. Per gli impianti a biogas il cui prodotto è destinato a più produzioni finali, per ciascuna produzione è applicato un distinto fattore di conversione e utilizzato un distinto bilancio di massa».

  2. Agli impianti di produzione elettrica da biogas entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007 ed inseriti all'interno del ciclo produttivo di un'azienda agricola, singola o associata, riconvertiti, anche parzialmente, alla produzione di biometano, i CIC di cui agli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 2 marzo 2018 sono riconosciuti in misura pari al 100 per cento di quelli spettanti ai nuovi impianti a condizione che l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano contenga esplicita indicazione di utilizzo di biomasse non rifiuto, di cui almeno il 20 per cento in peso di effluenti zootecnici.
  3. Il termine di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto ministeriale 2 marzo 2018 è prorogato al 31 dicembre 2028 e, conseguentemente, il limite massimo di producibilità ammessa ai meccanismi del citato decreto è incrementato a 2,5 miliardi di standard metri cubi all'anno.
  4. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge provvede a modificare il decreto ministeriale 2 marzo 2018 affinché: « a) sia prolungato il periodo di ritiro da parte del GSE del biometano avanzato; b) il valore dei certificati di immissione in consumo sia oggetto di revisione consentendo la differenziazione per impianti di produzione di biometano nella titolarità di imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma consortile; c) il “Registro nazionale delle Garanzie di origine del biometano” sia esteso alle garanzie di origine per l'intero biometano prodotto prevedendo la disponibilità dei certificati in capo al produttore».
1.279. (ex 12.0131.) Nevi, Spena.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Ridefinizione dei massimali per Ecobonus in caso di interventi su immobili alberghieri)

  1. Nel caso in cui gli interventi di efficienza energetica siano sostenuti su immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, utilizzati nell'esercizio di attività di impresa il valore massimo della detrazione e della spesa ammissibile di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 196 del 2006 e all'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 si considerano riferiti per ogni 100 metri quadri.

  Conseguentemente:
   sopprimere l'articolo 209;
   aumentare del 10 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;
   sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
1.280. (ex 12.044.) Paternoster, Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava.

  Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Interventi Cassa depositi e prestiti in materia di efficientamento energetico, sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici effettuati sugli immobili)

  1. Dall'anno 2020 e fino a tutto il 2025, al fine di favorire ulteriormente gli investimenti, la Cassa Depositi e Prestiti costituisce uno specifico fondo a garanzia per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato, attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di efficientamento energetico, miglioramento sismico – sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici effettuati sugli immobili, di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, consentendo, al fine di velocizzare gli investimenti, la possibilità che il sistema creditizio possa provvedere ad anticipazioni del finanziamento richiesto, nelle more dell'autorizzazione del Medio Credito Centrale o di SACE. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione della presente disposizione. Dalla presente disposizione non derivano oneri a carico della finanza pubblica.
1.281. (ex 12.041.) Fiorini, Binelli, Guidesi, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Incentivi all'acquisto di case in classe energetica elevata)

  1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici o da quelle che vi hanno eseguito interventi di recupero di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
  2. La detrazione di cui al periodo precedente è ripartita in cinque quote annuali costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d'imposta successivi. In alternativa, il contribuente può optare per la cessione di un credito d'imposta, anche sotto forma di sconto in fattura, di ammontare pari alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarne entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità operative per l'esercizio dell'opzione di cui al periodo precedente, in conformità alle disposizioni dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modifiche in legge 17 luglio 2020, n. 77.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole da: e di 500 milioni fino alla fine del periodo, con le seguenti:, 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 197,6 milioni di euro annui dal 2024 al 2026, 298,4 milioni di euro per l'anno 2027, 399,2 milioni per l'anno 2028 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
*1.282. (ex 12.0135.) Mazzetti, Rosso, Mandelli, Pella, D'Attis, Cortelazzo, Labriola, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Incentivi all'acquisto di case in classe energetica elevata)

  1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici o da quelle che vi hanno eseguito interventi di recupero di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
  2. La detrazione di cui al periodo precedente è ripartita in cinque quote annuali costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d'imposta successivi. In alternativa, il contribuente può optare per la cessione di un credito d'imposta, anche sotto forma di sconto in fattura, di ammontare pari alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarne entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità operative per l'esercizio dell'opzione di cui al periodo precedente, in conformità alle disposizioni dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modifiche in legge 17 luglio 2020, n. 77.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole da: e di 500 milioni fino alla fine del periodo, con le seguenti:, 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 197,6 milioni di euro annui dal 2024 al 2026, 298,4 milioni di euro per l'anno 2027, 399,2 milioni per l'anno 2028 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
*1.283. (ex 12.0165.) Lollobrigida, Trancassini, Foti, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale)

  1. Il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto unità immobiliari ad uso diverso dall'abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 300 milioni e sostituire le parole: dall'anno 2022 con le seguenti: dall'anno 2031.
1.284. (ex 12.0146.) Polidori.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Agevolazioni per il personale delle strutture residenziali)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023, ai fini delle imposte sui redditi, è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il cinquanta per cento degli emolumenti percepiti dagli operatori e dai professionisti, sanitari e sociosanitari, che svolgono attività lavorativa presso le residenze sanitarie assistenziali e le altre strutture residenziali pubbliche e private, comunque denominate dalle normative regionali, di qualsiasi tipologia e natura, che erogano prestazioni per anziani, persone con disabilità o altri soggetti in condizione di fragilità.
  2. Gli emolumenti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal primo gennaio 2021 e nei tre periodi d'imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 55 milioni di euro per l'anno 2021, e in 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
1.285. (ex 12.087.) Locatelli, Belotti, Paolin, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Fondo per l'acquisto di servizi professionali)

  1. Al fine di promuovere, sostenere ed incentivare la riqualificazione e l'ammodernamento e la competitività del sistema economico, in una prospettiva di sostenibilità ed internazionalizzazione, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un Fondo di 50 milioni di euro per l'anno 2021 destinato a finanziare progetti per servizi di comunicazione e marketing, ricerche di mercato, consulenza relativa all'analisi del rischio e all'introduzione di misure tecniche e organizzative di mitigazione, anche con riferimento alla gestione delle risorse umane e ai processi operativi, interventi di formazione e consulenza aziendale finalizzata alla ripresa economica delle imprese, anche con riferimento all'introduzione di modelli di business atti a favorire la loro tenuta sul mercato e alla creazione di reti d'impresa.
  2. Al Fondo possono accedere le micro, piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, compresi i professionisti. Ogni impresa o professionista richiedente può ottenere finanziamenti, per uno o più progetti, fino ad un massimo di 10.000 euro.
  3. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le caratteristiche, le condizioni e le modalità di attuazione del presente articolo.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire la parola: 800 con la seguente: 750.
1.286. (ex 12.0102.) Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Giacomoni.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Credito di imposta per investimenti in beni strumentali nei settori della ristorazione e dell'alloggio)

  1. Al fine di favorire investimenti volti a rilanciare il settore della ristorazione, anche in considerazione delle misure restrittive adottate a causa del Covid-19, ai soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito della Sezione ATECO I (Attività dei servizi di alloggio e ristorazione) che risultino essere beneficiari del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, spetta un credito d'imposta pari al 40 per cento del costo per le spese per l'acquisto di beni strumentali durevoli strettamente funzionali all'esercizio dell'attività sostenute tra il 1o gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.
  2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:
   a. l'acquisto di macchinari per la conservazione, la lavorazione e la vendita degli alimenti;
   b. l'acquisto di attrezzature professionali per la ristorazione e l'ospitalità;
   c. l'acquisto di impianti per il trattamento dell'acqua;
   d. l'acquisto di strumenti e articoli professionali utilizzati per la conservazione, la trasformazione e l'esposizione dei prodotti alimentari.

  3. Il credito di imposta di cui al comma 1 spetta fino ad un massimo pari al 100 per cento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 ricevuto da ogni beneficiario, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021.
  4. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  5. Il credito di imposta di cui al comma 1 può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
  6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: di 800 milioni di euro con le parole: di 650 milioni di euro.
1.287. (ex 12.0105.) Squeri, Barelli, Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Credito d'imposta spese test diagnostici per infezione da SARS-CoV-2)

  1. Al fine di sostenere la tutela dei lavoratori, nonché in considerazione delle misure di prevenzione e contenimento per l'esposizione al rischio di contagio da COVID-19 nei luoghi di lavoro, ai titolari attività di impresa è riconosciuto un credito di imposta in misura pari al 70 per cento delle spese sostenute o maturate nel 2020 e 2021 per espletamento obbligatorio ai propri lavoratori di test diagnostici, antigenici o molecolari per la ricerca di COVID-19 (SARS-CoV-2), fino ad un massimo di 10.000 euro, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, è riconosciuto per le spese relative a:
   a) tamponi molecolari;
   b) tamponi rapidi con metodo Antigenico;
   c) test sierologici quantitativi per evidenziare la presenza di anticorpi IgG e IgM anti COVID-19.

  3. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le caratteristiche, le condizioni e le modalità di attuazione del presente articolo.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.288. (ex 12.025.) Durigon, Murelli, Cavandoli, Gerardi, Giaccone, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Rifinanziamento e proroga del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione)

  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il direttore dell'Agenzia delle entrate provvede alla riapertura del termine di proposizione delle domande di accesso al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di consentire l'accesso al beneficio in questione a favore di nuovi soggetti che non ne abbiano fatto richiesta in precedenza. A tal fine, le risorse destinate al credito d'imposta di cui al primo periodo sono incrementate di ulteriori 400 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire la parola: 800 con la seguente: 400.
1.289. (ex 12.086.) Ribolla, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 13.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.
(Bonus verde)

  1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1o gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nel caso di interventi di sistemazione a verde di singole unità immobiliari e/o spazi comuni condominiali, aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, ivi incluse le attività di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi. La detrazione così individuata è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 per unità immobiliare moltiplicato per il numero di unità immobiliari che usufruiscono di tale incentivo.
  2. In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di sistemazione a verde di singole unità immobiliari e/o spazi comuni condominiali, aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, ivi incluse le attività di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi, così come indicati dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 e nei successivi provvedimenti.
  3. I soggetti che sostengono, negli anni 2021 e 2022, spese per gli interventi elencati al comma precedente possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:
   a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
   b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

  4. Agli oneri del presente articolo, pari a 99 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.290. (ex 13.5.) Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono abrogati i commi da 12 a 14 e sono sostituiti con i seguenti:
  12. Per gli anni 2021 e 2022, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 72 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla: a) «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
   13. La detrazione di cui al comma 12 spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
   14. Tra le spese indicate nei commi 12 e 13 sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati. 15. La detrazione di cui ai commi da 12 a 14 spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  Conseguentemente, all'articolo 209, ridurre gli importi ivi previsti di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.
1.291. (ex 13.38.) Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Sandra Savino.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.
(Proroga del bonus verde)

  1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) le parole: «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2021, 2022, 2023»;
   b) le parole «36 per cento» sono sostituite dalle parole «50 per cento»;
   c) le parole «5.000 euro» sono sostituite dalle parole «10.000 euro».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 73,9 milioni di euro per l'anno 2022 e 43,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.292. (ex 13.12.) Dara, Liuni, Viviani, Loss, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Manzato, Patassini.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.
(Proroga del bonus verde)

  1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti «Per l'anno 2021»
   b) le parole «36 per cento» sono sostituite dalle seguenti «50 per cento»
   c) le parole «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti «10.000 euro»

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.293. (ex 13.14.) Liuni, Dara, Viviani, Loss, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Manzato, Patassini.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.

  1. I commi da 12 a 14 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono sostituiti dai seguenti:
  12. Per gli anni 2021 e 2022, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 72 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla: a) «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

  13. La detrazione di cui al comma 12 spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
  14. Tra le spese indicate nei commi 12 e 13 sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati. 15. La detrazione di cui ai commi da 12 a 14 spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
   Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 12 a 14, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
1.294. (ex 13.21.) Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1 sostituire le parole: Per l'anno 2021 con le seguenti: Per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 73,9 milioni di euro per l'anno 2022 e 43,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.295. (ex 13.11.) Dara, Liuni, Viviani, Loss, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Manzato, Patassini.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Per gli anni 2021, 2022 e 2023, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 500 euro annue per unità immobiliare ad uso abitativo, per l'acquisto di fiori e piante da interno.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.296. (ex 13.10.) Liuni, Dara, Viviani, Loss, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Manzato, Patassini.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:
  «12-bis. Sono altresì agevolabili le spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti, per l'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature per la cura e la manutenzione del verde, con motori a partire da euro 5 o a batteria, regolarmente installati, se necessario.».

  1-ter. Dall'attuazione del comma 1-bis discendono oneri pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
1.297. (ex 13.34.) Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Giacomoni.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Detrazioni fiscali per il recupero delle acque meteoriche)

  1. È riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda per le spese sostenute, per una quota pari al 65 per cento, dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, per l'installazione e messa in opera di impianti certificati di recupero e riutilizzo delle acque meteoriche per un valore massimo di detrazione di 30 mila euro.
  2. Agli oneri derivanti dalla presente manovra si provvede nel limite di 10 milioni di euro all'anno, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
1.298. (ex 13.028.) Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di incentivi all'efficientamento energetico)

  1. L'articolo 36 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è soppresso.
  2. Per coloro che hanno provveduto al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 36 entro il 30 giugno 2020, è previsto il rimborso di quanto già versato.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto- legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 2.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 120 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.299. (ex 13.07.) Patassini, Comaroli, Gava, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Paternoster, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di Edilizia Residenziale Pubblica)

  1. All'articolo 119, comma 9, lettera c) del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, dopo le parole: «Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati», sono inserite le seguenti parole: «da Aziende o enti, comunque denominati, che gestiscono attività ed interventi di Edilizia Residenziale Pubblica».

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
1.300. (ex 13.029.) Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure per il settore ortofrutticolo)

  1. Per la finalità di cui all'articolo 222-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 60 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
1.301. (ex 13.026.) Nevi.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Estensione Superbonus 110 per cento)

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, comma 9, lettera b), sono soppresse le parole: «al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa».

  Conseguentemente:
   sopprimere l'articolo 209;
   aumentare del 10 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;
   sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
1.302. (ex 13.025.) Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Proroga Superbonus 110 per cento)

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

  Conseguentemente:
   sopprimere l'articolo 209;
   aumentare del 10 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;
   sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
1.303. (ex 13.023.) Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Gli incentivi del Conto termico di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, relativi ai generatori a biomassa, sono soppressi
  2. All'articolo 119, comma 1, lettera c) del decreto-legge 34 del 2020 le parole: «o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186» sono soppresse.
  3. Il decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34 è abrogato
1.304. (ex 13.02.) Cunial.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Anche al fine di favorire gli interventi di rigenerazione urbana e di efficientamento energetico degli edifici, gli immobili realizzati in periodo antecedente i quaranta anni dall'entrata in vigore la presente legge, e oggetto di lavori di integrale ristrutturazione, anche tramite demolizione e ricostruzione, che garantiscono il miglioramento di almeno due classi energetiche, o il raggiungimento della classe energetica più alta, sono esentati dal pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.
  2. Quale contributo dello Stato per le minori entrate per gli enti locali conseguenti alle disposizioni di cui al comma 1, sono stanziati 440 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni e 500 milioni, rispettivamente con le parole: 350 milioni e 50 milioni.
1.305. (ex 13.024.) Rosso, Mandelli, Cortelazzo, Labriola.

ART. 14.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma 1-bis:
  1-bis. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro, per l'anno 2021, per il finanziamento della cassa integrazione in deroga a favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
   2021: –20.000.
1.306. (ex 14.1.) Rachele Silvestri, De Toma, Zennaro.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Con il decreto di cui al comma precedente sono disciplinate le modalità attraverso le quali i territori termali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 24 ottobre 2000, numero 323, possono essere individuati come in situazione di crisi industriale complessa ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, numero 83, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, numero 134 e sono determinati i criteri per la definizione e l'attuazione dei relativi progetti di riconversione e riqualificazione industriale.
1.307. (ex 14.9.) Mandelli, Baldini.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Al fine di rilanciare gli investimenti relativi all'erogazione di servizi di formazione, innovazione e trasferimento tecnologico per ridare forza alla competitività delle imprese aventi sede nel territorio piemontese, la cui area, ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 gennaio 2013, è stata definita, con decreto 16 aprile 2019 del Ministero dello sviluppo economico, area di crisi industriale complessa, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dall'articolo 209 della presente legge.
1.308. (ex 14.024.) Montaruli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 15.

  Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
   a) Al primo periodo, dopo le parole: «del turismo» aggiungere le seguenti: «e il settore termale»;
   b) Alla lettera a), dopo le parole: «nelle aree interne del Paese» aggiungere le parole: «ovvero nelle località termali»;
1.309. (ex 15.22.) Raduzzi, Businarolo, Zanichelli.

  Al comma 1, dopo le parole: del turismo aggiungere le seguenti: e quello termale.
1.310. (ex 15.27.) Mandelli, Baldini.

  Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:
  1. dopo le parole: «patrimonio immobiliare nazionale,» aggiungere le parole: «anche mediante l'abbattimento delle barriere architettoniche per favorire percorsi di turismo accessibile alle persone con disabilità»;

  2. alla lettera a), primo periodo, dopo le parole: «edilizie dismesse» inserire le seguenti: «, nel rispetto della normativa per l'abbattimento delle barriere architettoniche»;
  3. alla lettera b), primo periodo, dopo le parole: «all'accoglienza dell'utente,» inserire le seguenti: «nel rispetto della normativa per l'abbattimento delle barriere architettoniche,»;
1.311. (ex 15.16.) Zucconi, Lollobrigida, Caiata, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a) sono apportate le seguenti modifiche:
  1. sostituire le parole: «7,5 milioni di euro» con le seguenti: «1,5 milioni di euro»;

  2. sostituire le parole: «3 milioni di euro» con le seguenti: «0,5 milioni di euro»;
   Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell'articolo 68.
1.312. (ex 15.18.) Zucconi, Caiata, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: nelle aree interne del Paese inserire le seguenti: ovvero nelle località termali.
   Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.313. (ex 15.17.) Zucconi, Lollobrigida, Trancassini, Caiata, Prisco, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: nelle aree interne del Paese inserire le seguenti: ovvero nelle località termali.
*1.314. (ex 15.9.) Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: nelle aree interne del Paese inserire le seguenti: ovvero nelle località termali.
*1.315. (ex 15.24.) Gelmini, Della Frera, Paolo Russo, Squeri, Barelli, D'Attis, Polidori, Caon, Baldini.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: prodotti agricoli inserire le seguenti: e agroalimentari.
*1.316. (ex 15.15.) Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: prodotti agricoli inserire le seguenti: e agroalimentari.
*1.317. (ex 15.25.) Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Polidori.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: prodotti agricoli inserire le seguenti: e agroalimentari.
*1.318. (ex 15.20.) Paternoster, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: prodotti agricoli inserire le seguenti: e agroalimentari.
*1.319. (ex 15.19.) Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Prisco.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: prodotti agricoli inserire le seguenti: e agroalimentari.
*1.320. (ex 15.3.) Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: prodotti agricoli, ovunque ricorrano, inserire le seguenti: e ittici.
1.321. (ex 15.11.) Viviani, Manzato, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: dell'utente, aggiungere le seguenti: ed alla loro promozione.
1.322. (ex 15.10.) Potenti, Patassini.

  Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
  3-bis. All'articolo 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
  3-bis. Il contributo a fondo perduto spetta alle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1o marzo – 31 agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1o marzo – 31 agosto 2019.

  3-ter. All'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, numero 34, convertito in legge dalla legge 17 luglio 2020, numero 77, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
  «5-bis. L'ammontare del contributo a fondo perduto dovuto alle aziende turistiche ed alle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, è determinato applicando le percentuali di cui al comma precedente alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1o marzo – 31 agosto 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1o marzo – 31 agosto 2019.»

  3-ter. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, numero 137, dopo le parole: «euro 150.000» sono inserite le seguenti: «ed euro 300.000,00 per le imprese turistiche e termali.».
  3-quater. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, dopo le parole: «551000-Alberghi,» aggiungere le seguenti: «960420-Stabilimenti termali,».
   La rubrica dell'articolo 15 è quindi sostituita dalla seguente:
   « Sostegno al settore turistico e termale tramite i contratti di sviluppo e l'adeguamento del contributo a fondo perduto per le aziende termali».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
1.323. (ex 15.26.) Mandelli, Baldini.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Applicazione del regime di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per servizi di accompagnamento professionale in montagna)

  1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, le prestazioni per attività ricadenti nei settori professionali di montagna, guide alpine, accompagnatori di media montagna, ovvero delle professioni di guida alpina e di accompagnatore di montagna di cui agli articoli 21 e 22 della legge n. 6 del 1989, esercitate entro il 31 dicembre 2021 sono da intendersi in regime di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per gli anni 2021 e 2022.
  2. L'efficacia della disposizione di cui al periodo precedente è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi di quanto disposto dal Titolo XI della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni.
  3. Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutati in 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.
1.324. (ex 15.04.) Rixi, Parolo, Badole, Cavandoli, Patassini, Plangger, Invernizzi, Vietina.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Applicazione del regime di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per servizi di accompagnamento professionale in montagna)

  1. All'articolo 10, comma 1, n. 22), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 32 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, dopo le parole: «zoologici e simili» sono inserite le seguenti: «, nonché le prestazioni proprie dell'attività, svolta anche individualmente, da guide turistiche e alpine abilitate».
  2. Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutati in 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.
1.325. (ex 15.05.) Rixi, Parolo, Badole, Cavandoli, Patassini, Plangger, Invernizzi, Vietina.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Misure per i gestori degli impianti stradali ed autostradali di distribuzione carburanti)

  1. In considerazione dei danni subìti dai gestori degli impianti stradali ed autostradali di distribuzione carburanti a causa dell'insorgenza dell'epidemia di COVID-19, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a compensare la riduzione del fatturato conseguente al decremento dei traffici sulle strade e autostrade, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, rispetto alla media del fatturato registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione di cui al comma 1 del presente articolo.
  3. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 700 milioni.
1.326. (ex 15.027.) Molinari.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Supercredit turismo)

  1. Al fine di sostenere il settore del turismo, per l'anno 2021, il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico- alberghiere di cui all'articolo 10, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto, nella misura del 100 per cento, per il periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020, con le seguenti limitazioni:
   a) per strutture fino a fino a 25 camere per il pernottamento degli ospiti, il credito d'imposta è riconosciuto per le spese sostenute fino ad un massimo di 150.000 euro;
   b) per strutture oltre le 25 camere per il pernottamento degli ospiti, il credito d'imposta è riconosciuto per le spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro. Il credito di imposta di cui al primo periodo, è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ai fini di cui al secondo periodo non si applica la ripartizione in quote annuali di cui al comma 3, dell'articolo 10, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si osservano, ove applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 10, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

  2. Sono comprese tra i beneficiari del credito di imposta di cui al presente articolo, le strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, le strutture di cui all'articolo 3, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, nonché le strutture ricettive all'aria aperta.
  3. I soggetti che sostengono, nel 2021, spese per gli interventi elencati al comma 1, possono optare, oltre all'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
   a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
   b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

  4. Per l'attuazione del presente articolo, in aggiunta a quanto già stanziato ai sensi del comma 3 dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro per il 2021.
  5. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il decreto di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è adeguato alle disposizioni del presente articolo.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 700 milioni.
1.327. (ex 15.028.) Sut, Benamati, Moretto, Bersani, Nardi, Alemanno, Berardini, Carabetta, Chiazzese, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Scanu, Vallascas, Bonomo, Gavino Manca, Soverini, Zardini, Mor, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Sostegno del settore alberghiero e termale mediante operazioni di finanza alternativa)

  1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore alberghiero e termale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 400 milioni di euro per l'anno 2022.
  2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato alla concessione di garanzie o strumenti di copertura, anche di prima perdita, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, aventi come sottostante finanziamenti anche nella forma di obbligazioni e titoli similari, di cui all'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, emesse da imprese operanti nel settore alberghiero e termale e anche alla concessione di contributi in conto interessi ai medesimi finanziamenti.
  3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri, modalità e condizioni di funzionamento del fondo di cui comma 1, ivi incluse le modalità di selezione del gestore del fondo, anche mediante il coinvolgimento di istituzioni finanziarie ed investitori istituzionali.

  Conseguentemente, all'articolo 209, le parole: 800 milioni sono sostituite dalle parole: 600 milioni e le parole: 500 milioni sono sostituite dalle parole: 100 milioni.
1.328. (ex 15.015.) Vanessa Cattoi, Cestari, Gava, Frassini, Paternoster, Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche alla disciplina del contributo a fondo perduto decreto-legge n. 137 del 2020 per le imprese turistico-alberghiere e termali)

  1. All'articolo 1, comma 4 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 dopo le parole: «che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1o gennaio 2019» inserire le seguenti: «nonché alle imprese alberghiere e termali che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato per le quali la determinazione di cui al comma 7 è effettuata sui periodi di vigenza dei provvedimenti di cui di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19».

  Conseguentemente:
   sopprimere l'articolo 209;
   aumentare del 10 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;
   sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
*1.329. (ex 15.013.) Gava, Frassini, Paternoster, Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche alla disciplina del contributo a fondo perduto decreto-legge n. 137 del 2020 per le imprese turistico-alberghiere e termali)

  1. All'articolo 1, comma 4 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 dopo le parole: «che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1o gennaio 2019» inserire le seguenti: «nonché alle imprese alberghiere e termali che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato per le quali la determinazione di cui al comma 7 è effettuata sui periodi di vigenza dei provvedimenti di cui di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19».

  Conseguentemente:
   sopprimere l'articolo 209;
   aumentare del 10 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;
   sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
*1.330. (ex 15.014.) Cestari, Gava, Frassini, Paternoster, Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche alla disciplina del contributo a fondo perduto decreto-legge n. 137 del 2020 per le imprese turistico-alberghiere e termali)

  1. All'articolo 1, comma 4 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 dopo le parole: «che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1o gennaio 2019» inserire le seguenti: «nonché alle imprese alberghiere e termali che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato per le quali la determinazione di cui al comma 7 è effettuata sui periodi di vigenza dei provvedimenti di cui di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19».

  Conseguentemente:
   sopprimere l'articolo 209;
   aumentare del 10 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;
   sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
*1.331. (ex 15.012.) Frassini, Paternoster, Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Gava.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Sostegno ai progetti di sviluppo nel campo dell'innovazione finanziaria promossi dalle Associazioni di categoria del commercio, turismo e servizi)

  1. All'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  «3-bis. Le società finanziarie di cui al comma 1, coerentemente con le finalità ivi indicate, possono acquisire partecipazioni entro il limite del 49 per cento in società di partecipate direttamente o indirettamente dalle associazioni di categoria del commercio, turismo e servizi.».
1.332. (ex 15.010.) Saltamartini, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Deroghe all'attuazione dei contratti di sviluppo in corso di realizzazione a causa dell'emergenza COVID-19)

  1. Ai contratti di sviluppo, di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la cui realizzazione è stata rallentata o bloccata in conseguenza dell'emergenza da COVID-19, al fine di consentirne l'accelerazione ovvero il completamento degli interventi previsti, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia S.p.A., sino al 30 giugno 2021, è autorizzata a concedere:
   a) proroghe dei termini di ultimazione di contratti di sviluppo in corso di realizzazione non superiori a ventiquattro mesi dalla scadenza prevista dal contratto, su richiesta motivata dei soggetti proponenti;
   b) variazioni delle agevolazioni concesse tra i proponenti e gli aderenti entro i limiti delle risorse complessivamente assegnate al singolo contratto di sviluppo;
   c) aumenti fino al quarantacinque delle spese per opere murarie e assimilate e, per i programmi di sviluppo di attività turistiche, fino all'ottanta per cento dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili.

  2. Le variazioni del programma di investimenti, derivanti dall'applicazione delle deroghe concesse ai sensi del comma 1, sono comunque sottoposte all'istruttoria tecnica dell'Agenzia per la verifica della permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità del programma e dei singoli progetti che lo compongono, le cui conclusioni sono comunicate al Ministero dello sviluppo economico.
*1.333. (ex 15.01.) Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Deroghe all'attuazione dei contratti di sviluppo in corso di realizzazione a causa dell'emergenza COVID-19)

  1. Ai contratti di sviluppo, di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la cui realizzazione è stata rallentata o bloccata in conseguenza dell'emergenza da COVID-19, al fine di consentirne l'accelerazione ovvero il completamento degli interventi previsti, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia S.p.A., sino al 30 giugno 2021, è autorizzata a concedere:
   a) proroghe dei termini di ultimazione di contratti di sviluppo in corso di realizzazione non superiori a ventiquattro mesi dalla scadenza prevista dal contratto, su richiesta motivata dei soggetti proponenti;
   b) variazioni delle agevolazioni concesse tra i proponenti e gli aderenti entro i limiti delle risorse complessivamente assegnate al singolo contratto di sviluppo;
   c) aumenti fino al quarantacinque delle spese per opere murarie e assimilate e, per i programmi di sviluppo di attività turistiche, fino all'ottanta per cento dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili.

  2. Le variazioni del programma di investimenti, derivanti dall'applicazione delle deroghe concesse ai sensi del comma 1, sono comunque sottoposte all'istruttoria tecnica dell'Agenzia per la verifica della permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità del programma e dei singoli progetti che lo compongono, le cui conclusioni sono comunicate al Ministero dello sviluppo economico.
*1.334. (ex 15.018.) Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Deroghe all'attuazione dei contratti di sviluppo in corso di realizzazione a causa dell'emergenza COVID-19)

  1. Ai contratti di sviluppo, di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la cui realizzazione è stata rallentata o bloccata in conseguenza dell'emergenza da COVID-19, al fine di consentirne l'accelerazione ovvero il completamento degli interventi previsti, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia S.p.A., sino al 30 giugno 2021, è autorizzata a concedere:
   a) proroghe dei termini di ultimazione di contratti di sviluppo in corso di realizzazione non superiori a ventiquattro mesi dalla scadenza prevista dal contratto, su richiesta motivata dei soggetti proponenti;
   b) variazioni delle agevolazioni concesse tra i proponenti e gli aderenti entro i limiti delle risorse complessivamente assegnate al singolo contratto di sviluppo;
   c) aumenti fino al quarantacinque delle spese per opere murarie e assimilate e, per i programmi di sviluppo di attività turistiche, fino all'ottanta per cento dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili.

  2. Le variazioni del programma di investimenti, derivanti dall'applicazione delle deroghe concesse ai sensi del comma 1, sono comunque sottoposte all'istruttoria tecnica dell'Agenzia per la verifica della permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità del programma e dei singoli progetti che lo compongono, le cui conclusioni sono comunicate al Ministero dello sviluppo economico.
*1.335. (ex 15.032.) Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Riconoscimento dei parchi divertimento come imprese turistiche)

  1. All'articolo 4, comma 1) del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 dopo la parola: balneari sono aggiunte le seguenti: e i parchi divertimento e parchi tematici.
1.336. (ex 15.036.) Brambilla.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Accesso delle imprese alla finanza alternativa)

  1. La garanzia del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa, anche nella forma di copertura delle prime perdite, a valere sulle ordinarie disponibilità del predetto Fondo, in favore di società di cartolarizzazione dei crediti di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130 che concedano finanziamenti a piccole e medie imprese come definite dalla normativa dell'Unione europea e a imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 operanti nei settori di attività ammissibili all'intervento del Fondo, ovvero che sottoscrivano titoli di debito delle medesime imprese o che realizzino, ai sensi della medesima legge 30 aprile 1999, n. 130, operazioni di cartolarizzazione di una pluralità di obbligazioni.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 1, con particolare riguardo alle condizioni per la concessione della garanzia, alle caratteristiche dei programmi di sviluppo finanziabili e delle operazioni di cartolarizzazione ammissibili, ai criteri di loro selezione, alle modalità di coinvolgimento nell'operazione degli investitori istituzionali o professionali.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. Al comma 2 dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei soli casi di cui al presente comma, l'Agenzia delle entrate provvede, su istanza del concessionario, alla registrazione degli atti di concessione riconoscendo la durata di cui all'articolo 1, comma 682, delle legge n. 145 del 30 dicembre 2018, a fronte del versamento o dell'imposta di registro a norma di legge e previa verifica del pagamento del canone demaniale secondo quanto stabilito nell'atto di concessione».
1.337. (ex 15.021.) Molinari, Gava, Garavaglia, Comaroli, Frassini, Vanessa Cattoi, Panizzut, Paternoster.

ART. 16.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Fondo per l'acquisto di servizi professionali)

  1. Al fine di promuovere, sostenere ed incentivare la riqualificazione e l'ammodernamento e la competitività del sistema economico, in una prospettiva di sostenibilità ed internazionalizzazione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo di 50 milioni di euro per l'anno 2021 destinato a finanziare progetti per servizi di comunicazione e marketing, ricerche di mercato, consulenza relativa all'analisi del rischio e all'introduzione di misure tecniche e organizzative di mitigazione, anche con riferimento alla gestione delle risorse umane e ai processi operativi, interventi di formazione e consulenza aziendale finalizzata alla ripresa economica delle imprese, anche con riferimento all'introduzione di modelli di business atti a favorire la loro tenuta sul mercato e alla creazione di reti d'impresa.
  2. Al Fondo possono accedere le micro, piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, compresi i professionisti. Ogni impresa o professionista richiedente può ottenere finanziamenti, per uno o più progetti, fino ad un massimo di 10.000 euro.
  3. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le caratteristiche, le condizioni e le modalità di attuazione del presente articolo.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.338. (ex 16.013.) Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Estensione platea dei destinatari «Nuova Sabatini»)

  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modifiche e integrazioni, le parole: «come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003» sono sostituite dalle seguenti: «indipendentemente dal numero degli occupati ovvero se titolari di partita Iva».
  2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è integrata di 200 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.339. (ex 16.011.) Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici)

  1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto in favore degli esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, residenti nel territorio dello Stato, che alla data del 31 dicembre 2020 possiedono una partita IVA attiva.
  2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1, spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi registrati nell'esercizio 2020 sia pari o inferiore al 50 per cento dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi registrati nell'esercizio 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
  3. Il predetto contributo spetta anche in assenza del requisito di cui al precedente comma esclusivamente per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1o gennaio 2019, nonché per i soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19.
  4. L'ammontare del contributo è determinato come quota pari al 25 per cento dei costi inerenti ed effettivamente sostenuti nell'esercizio 2020 dai soggetti beneficiari e correttamente certificati da quest'ultimi.
  5. Il contributo è erogato in quote mensili di pari importo fino al 30 giugno 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente norma, sono previste le modalità ed i criteri di ripartizione in favore dei soggetti beneficiari.
  6. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere inferiore ad euro 6.000 e superiore ad euro 180.000.
  7. Per il contributo di cui al presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  8. Agli oneri derivanti del presente comma, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
1.340. (ex 16.07.) Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Incentivi per l'acquisto di nuove trattrici e macchine operatrici ad uso agricolo e forestale)

  1. Al fine di promuovere il processo di rinnovamento del parco macchine esistente contribuendo alla tutela della salute dei lavoratori e alla sicurezza sul lavoro, alla diffusione dell'agricoltura di precisione, alla riduzione dell'impatto ambientale ed al sostegno per le piccole e medie imprese agricole, per l'anno 2021, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nella misura del 40 cento per cento dei costi sostenuti per l'acquisto, con contestuale rottamazione, di nuovi trattrici e macchine operatrici per uso agricolo e forestale caratterizzati da ridotte emissioni inquinanti, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
  2. Per le finalità di cui al precedente comma, nello stato di previsione del Mistero delle politiche agricole alimentari e forestali, è istituito un fondo con una dotazione finanziaria di 130 milioni di euro per l'anno 2021.
  3. Le modalità di gestione ed erogazione del fondo sono definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
1.341. (ex 16.012.) Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato.

ART. 17

  Al comma 1, dopo le parole: allo sviluppo economico e sociale del Paese aggiungere le seguenti: nonché al settore dello sviluppo sostenibile.
1.342. (ex 17.6.) Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole:, con specifica attenzione ai settori dell'alta tecnologia.
1.343. (ex 17.4.) Potenti, Patassini.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: ai settori dell'alta tecnologia aggiungere le seguenti: e dello sviluppo sostenibile.
1.344. (ex 17.7.) Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera b), dopo le parole: popolazione femminile, aggiungere le seguenti:, anche con disabilità o vittima di violenza, ;
   b) al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:
   «a) iniziative per promuovere il valore dell'impresa femminile anche con riferimento al lavoro delle donne con disabilità o vittime di violenza, nelle scuole e nelle università;»
   c) al comma 5, dopo le parole: con le associazioni di categoria, aggiungere le seguenti: le associazioni nazionali per la tutela dei diritti delle persone con disabilità, .
1.345. (ex 17.15.) Carfagna, Paolo Russo.

  Al comma 3, lettera c), sostituire la parola: trentasei con la seguente: diciotto .
1.346. (ex 17.5.) Frassinetti, Albano, Bucalo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: associazioni di categoria aggiungere le seguenti: maggiormente rappresentative a livello nazionale ;
   b) sostituire le parole:, con il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e con i comitati per l'imprenditoria femminile con le seguenti: e con i comitati per l'imprenditoria femminile all'interno del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
*1.347. (ex 17.1.) Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: associazioni di categoria aggiungere le seguenti: maggiormente rappresentative a livello nazionale ;
   b) sostituire le parole:, con il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e con i comitati per l'imprenditoria femminile con le seguenti: e con i comitati per l'imprenditoria femminile all'interno del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
*1.348. (ex 17.14.) Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Polidori.

ART. 18.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire la parola: 20 con la seguente: 100.
   b) al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:
   « b) all'individuazione delle attività dei settori indicati al comma 4»;
   c) al comma 5, lettera c), dopo le parole: concessione delle agevolazioni aggiungere le seguenti:, garantendo un'adeguata proporzionalità delle agevolazioni rispetto al fatturato medio annuo e alla dimensione dell'impresa.
   Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 80 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.349. (ex 18.8.) Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
   « a) promuovere nuova imprenditorialità e lo sviluppo di imprese del settore creativo anche con riguardo al rispetto dei criteri di piena accessibilità e fruibilità delle realizzazioni da parte delle persone con disabilità, attraverso contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni;».
1.350. (ex 18.18.) Carfagna, Paolo Russo.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   « d-bis) sostenere la creazione e promozione di reti di impresa nel settore creativo. Ai fini della presente disposizione la partecipazione alle reti è consentita anche alle grandi imprese, a condizione che queste non siano dirette beneficiare di finanziamenti».
   b) al comma 4, dopo la parola: conservazione aggiungere le seguenti: e valorizzazione.
1.351. (ex 18.9.) Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   « d-bis) sostenere e valorizzare l'attività culturale nei borghi e nelle città, congiuntamente alle associazioni locali»;
1.352. (ex 18.7.) Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Istituzione del Fondo nazionale per il sostegno al Sistema Fieristico Nazionale quale piattaforma di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano)

  1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di ristoro degli operatori del sistema fieristico nazionale colpiti dagli effetti economici derivanti dall'epidemia COVID-19, dotato di 800 milioni di euro per l'anno 2021. Ai fini del presente articolo per operatori del sistema fieristico nazionale si intendono i soggetti organizzatori, presso quartieri fieristici di proprietà o di terzi, di eventi a carattere almeno nazionale e i soggetti aventi la proprietà o la gestione dei quartieri fieristici presso i quali si svolgono eventi a carattere almeno nazionale.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
  3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuati gli operatori di cui al comma 1, stabiliti i criteri per la concessione di contributi e le modalità di erogazione degli stessi definendo un tetto di spesa massima per ciascuna tipologia di contributi, prevedendo la possibilità di avvalersi della collaborazione delle regioni competenti territorialmente, nonché ogni ulteriore disposizione applicativa.
1.353. (ex 18.041.) Gelmini, Nevi, Perego Di Cremnago, Marrocco, Porchietto.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure di sostegno alla filiera della moda)

  1. Al fine di sostenere e rilanciare le piccole e medie imprese operanti nella filiera della moda, all'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 18-quater sono aggiunti i seguenti:
  «18-quinquies. Uno dei comparti del Patrimonio Destinato di cui al comma 1, costituiti ai sensi del comma 3, è riservato alle attività economiche operanti nella filiera del settore della moda, con una dotazione non inferiore a 700 milioni di euro. Gli interventi del comparto di cui al presente comma possono avere una durata massima di cinque anni e hanno ad oggetto società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che:
   a) hanno sede in Italia;
   b) presentano un fatturato annuo non inferiore a euro due milioni e un numero di dipendenti non inferiore a undici unità;
   c) non presentavano una situazione di difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651 del 2014, alla data del 31 dicembre 2019.
   18-sexies. Agli interventi di cui al comma 18-quinquies si applicano le disposizioni di cui al comma 5.».
1.354. (ex 18.05.) Guidesi, Garavaglia, Fiorini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure di sostegno alle imprese del settore della moda)

  1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici appartenenti alla filiera della moda, nonché le imprese individuate dai codici ATECO 47.71-commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati e 47.72-commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati, e consentire un rapido adeguamento all'evoluzione del mercato del commercio in considerazione delle misure restrittive di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo dedicato agli investimenti alla digitalizzazione, all'implementazione dell’e-commerce e alla formazione di personale specializzato all'elaborazione e all'utilizzo di piattaforme di vendita online, con dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Le modalità e i criteri di accesso al Fondo di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.355. (ex 18.06.) Guidesi, Garavaglia, Fiorini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure urgenti di sostegno alle imprese del settore della moda)

  1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici appartenenti alla filiera della moda, per gli anni 2021 e 2022 è riconosciuto un credito d'imposta, pari al 50 per cento degli acquisti di abbigliamento e accessori prodotti da aziende aventi sede legale nel territorio nazionale, nel limite massimo di spesa di 250 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
  2. Le modalità e i criteri di attuazione del credito di imposta di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel periodo di imposta successivo a quello in corso al momento dell'effettuazione degli acquisti di cui al medesimo comma.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.356. (ex 18.07.) Guidesi, Garavaglia, Fiorini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Contributi per il settore attività montane)

  1. Al fine di mitigare gli effetti della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nel settore turistico-ricettivo in località in località sciistiche e montane, nonché per la gestione delle piste da sci, il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso fra i mesi di marzo e maggio 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi compresi fra marzo e maggio 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019, secondo i criteri previsti dal citato articolo 25, comma 5, lettere a), b) e c), ridotto di un importo pari all'ammontare della somma eventualmente già percepita dall'impresa in applicazione del medesimo articolo 25.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
1.357. (ex 18.09.) Binelli, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Lucchini, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Viviani.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Social card carburante per i soggetti residenti in aree montane)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021, preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico e all'attivazione di una social card carburante per i soggetti residenti in aree montane, per le spese carburante documentate.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i Presidenti delle regioni interessate, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità procedurali di utilizzo da parte dei residenti nelle regioni interessate dei benefìci previsti dal presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.358. (ex 18.036.) Cavandoli, Lucchini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Credito d'imposta locali commerciali ubicati in aree montane)

  1. Alle imprese che hanno la sede operativa nelle aree montane del territorio nazionale, con riferimento all'anno di imposta 2020, è riconosciuto un credito di imposta del 75 per cento per le spese sostenute dalle predette imprese per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo. Il credito d'imposta di cui al primo periodo è concesso nel limite massimo di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative del credito d'imposta di cui al comma 1.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.
  5. Agli oneri recati dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.359. (ex 18.037.) Cavandoli, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Contributo a fondo perduto per il settore dei matrimoni e degli eventi privati)

  1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro, per l'anno 2021, per l'erogazione di contributi a fondo perduto.
  2. I contributi a fondo perduto di cui al comma 1 spettano alle imprese identificate secondo i codici ATECO di cui alla Tabella 2-bis, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
  3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per la ripartizione del Fondo e per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2021, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2021, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

Tabella 2-bis
(articolo 18-bis))

Tabella dei codici ATECO a cui è destinato il contributo a fondo perduto per il settore dei matrimoni e degli eventi privati
  01.19.10    Coltivazione fiori in piena area   200 per cento
  01.19.20    Coltivazione di fiori in colture protette   200 per cento
  10.71.20    Produzione pasticceria fresca   200 per cento
  14.13.10    Confezione di serie di abbigliamento   200 per cento
  14.13.20    Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno   200 per cento
  20.51.02    Fabbricazione di articoli esplosivi   200 per cento
  32.99.90    Fabbricazione di altri articoli   200 per cento
  46.16.01    Rappresentanti vestiario e accessori   200 per cento
  46.22    Commercio ingrosso fiori e piante   200 per cento
  46.90.00    Commercio all'ingrosso non specializzato   200 per cento
  47.24.20    Commercio al dettaglio di dolciumi e confetteria   200 per cento
  47.76.10    Commercio al dettaglio di fiori e piante   200 per cento
  56.21.00    Fornitura pasti preparati/catering   200 per cento
  68.20.01    Locazione immobiliare beni propri o leasing   200 per cento
  74.20.20    Lavoratori fotografici   200 per cento
  74.90.99    Altre attività professionali   200 per cento
  77.11.00    Noleggio autovetture   200 per cento
  77.29.10    Noleggio biancheria tavola, letto etc.   200 per cento
  77.29.90    Noleggio altri beni per uso personale e domestico   200 per cento

1.360. (ex 18.010.) Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Contributo a fondo perduto per le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati)

  1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 350 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.
  2. I contributi a fondo perduto di cui al comma 1 spettano alle imprese identificate secondo i seguenti codici ATECO 01.19.00, 32.99.9, 46.22, 46.22.00, 47.76.10, 74.10.90, 74.87.5, 74.90.99, 47.24.20, 56.10.11, 56.10.41, 56.21.00, 63.99.00, 70.21.00, 70.22.09, 73.11.01, 74.90.99, 79.90.19, 82.99.99, 90.01.09, 93.29.9, 96.09.05, 96.09.09, 16.29.19, 31.01.20, 43.29.09, 43.99.09, 56.21, 56.29.20, 70.22, 74.10.9, 77.29.1, 77.29.9, 77.39.94, 77.39.99, 81.3, 82.30, 82.99.99, 90.02.01, 77.11, 55.20.51, 55.20.52, 56.10.12, 68.20.01, 68.32.00, 82.11.02, 82.30.00, 91.03.00, 94.99.20, 95.39.20, 96.09.05, 59.11, 59.12, 74.20.19, 74.20.20, 90.01.09, 74.90.99, 96.02.01, 96.02.02, 96.09.09, 47.71.10, 14.13.10, 18.12, 20.51.02, 10.82, 18.12.00, 23.41, 32.13.09, 32.99.9, 46.49.9, 46.19.01, 47.24.2, 47.59.20, 47.59.99, 47.78.34, 47.78.35, 47.78.36, 47.91.10, 74.10.29, 74.10.21, 74.90.99, 82.19 e 79.11 a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
  3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per la ripartizione del Fondo e per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 350 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1.361. (ex 18.032.) Trancassini, Zucconi, Caiata, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche alla Tabella A del testo unico IVA)

  1. Alla Tabella A, Parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e indicazioni, dopo il punto 119), è inserito il seguente:
    «119-bis) contratti di noleggio per opere audiovisive destinate alla sala cinematografica»;

  Conseguentemente, ridurre gli importi di cui all'articolo 209 di euro 20 milioni a decorrere dall'anno 2021.
*1.362. (ex 18.021.) Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche alla Tabella A del testo unico IVA)

  1. Alla Tabella A, Parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e indicazioni, dopo il punto 119), è inserito il seguente:
    «119-bis) contratti di noleggio per opere audiovisive destinate alla sala cinematografica»;

  Conseguentemente, ridurre gli importi di cui all'articolo 209 di euro 20 milioni a decorrere dall'anno 2021.
*1.363. (ex 18.033.) Toccalini, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster, Colmellere.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Fondo promozione commercio locale)

  1. Al fine di consentire alle istituzioni regionali di sostenere e rilanciare le imprese che svolgono attività di produzione e commercio locale attraverso campagne di promozione e pubblicizzazione, anche mediante l'utilizzo della comunicazione digitale, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.364. (ex 18.08.) Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Contributo a fondo perduto per il settore degli ambulanti)

  1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore degli ambulanti a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.
  2. I contributi a fondo perduto di cui al comma 1 spettano alle imprese identificate secondo i codici ATECO di cui alla Tabella 2-bis a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2020 sia inferiore alla metà; dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
  3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per la ripartizione del Fondo e per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2021, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2021, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

Tabella 2-bis
(articolo 18-bis))

Tabella dei codici ATECO a cui è destinato il contributo a fondo perduto per il settore degli ambulanti
  47.81.01    Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli   200 per cento
  47.81.02    Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici   200 per cento
  47.81.03    Commercio al dettaglio ambulante di carne   200 per cento
  47.81.09    Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca   200 per cento
  47.82 .01    Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento   200 per cento
  47.82.02    Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie   200 per cento
  47.89.01    Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti   200 per cento
  47.89.02    Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura;
   attrezzature per il giardinaggio
  200 per cento
  47.89 .03    Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri
   detergenti per qualsiasi uso
  200 per cento
  47 .89.04    Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria   200 per cento
  47.89.05    Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico   200 per cento
  47.89.09    Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca   200 per cento

1.365. (ex 18.011.) Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster, Legnaioli, Cecchetti.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Contributi per i settori ricreativo e dell'intrattenimento)

  1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nei settori ricreativo e dell'intrattenimento, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie, sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 500 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni di euro per l'anno 2022.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, privilegiando le imprese che presentano una riduzione del proprio fatturato su base mensile pari almeno al 50 per cento rispetto a quello del 2019.
  3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è; subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
1.366. (ex 18.012.) Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Contributo a fondo perduto per le attività ricettive extra-alberghiere)

  1. Al fine di sostenere le attività ricettive extra-alberghiere a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2020 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.
  2. I contributi a fondo perduto di cui al comma 1 spettano alle imprese identificate secondo i codici ATECO di cui all'Allegato 2 a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
  3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per la ripartizione del Fondo e per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.

Tabella 2-bis
(articolo 18-bis))

Tabella dei codici ATECO a cui è destinato il contributo a fondo perduto per le attività ricettive extra-alberghiere
  552010    Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni   200 per cento
  552020    Ostelli della gioventù   200 per cento
  552030    Rifugi di montagna   200 per cento
  552040    Colonie marine e montane   200 per cento
  552051    Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence   200 per cento
  552052    Attività di alloggio connesse alle aziende agricole   200 per cento
  553000    Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte   200 per cento
  559020    Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero   200 per cento

  Conseguentemente, agli oneri di cui al presente articolo, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2021, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2021, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
1.367. (ex 18.014.) Binelli, Guidesi, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Contributo a fondo perduto per le attività ricettive extra-alberghiere)

  1. Al fine di sostenere le attività ricettive extra-alberghiere a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.
  2. I contributi a fondo perduto di cui al comma 1 spettano alle imprese identificate secondo i codici ATECO 7.71.30 – Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie, e 47.72.10 – Commercio al dettaglio di calzature e accessori, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
  3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per la ripartizione del Fondo e per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.368. (ex 18.015.) Frassini, Binelli, Guidesi, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Contributo a fondo perduto per le attività artigianali di tintolavanderia)

  1. Al fine di sostenere le attività artigianali di tintolavanderia a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2020 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.
  2. I contributi a fondo perduto di cui al comma 1 spettano alle imprese identificate secondo i codici ATECO 96.01.20 a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per la ripartizione del Fondo e per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.369. (ex 18.016.) Binelli, Guidesi, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Istituzione del Fondo per la riqualificazione e il potenziamento delle attività commerciali di vicinato nei centri storici)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il Fondo per la riqualificazione e il potenziamento delle attività commerciali di vicinato nei centri storici con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  2. Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce con proprio regolamento, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli indirizzi per il funzionamento e per la ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome, in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome.
  3. Il Fondo è utilizzato, nei limiti delle risorse ivi iscritte, per il finanziamento di contributi:
   a) per le spese di ristrutturazione, di ammodernamento e di messa in sicurezza degli esercizi commerciali;
   b) per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili pubblici e privati.

  4. Una quota delle risorse del Fondo, stabilita con il regolamento di cui al comma 2, è ripartita tra i comuni che ne fanno richiesta per la realizzazione di programmi d'iniziativa pubblica, da attuare in convenzione con soggetti privati, finalizzati a incentivare l'insediamento delle attività commerciali all'interno delle zone del commercio.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.370. (ex 18.017.) Andreuzza, Binelli, Guidesi, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Contributo a fondo perduto per le imprese di gestione di strutture destinate alla nautica da diporto)

  1. Al fine di sostenere le imprese di gestione di strutture destinate alla nautica da diporto a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.
  2. I contributi a fondo perduto di cui al comma 1 spettano alle imprese identificate secondo il codice ATECO 52.22.09 – Altri servizi per il trasporto, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
  3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per la ripartizione del Fondo e per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.371. (ex 18.018.) Piastra, Andreuzza, Binelli, Guidesi, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Patassini, Pettazzi, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Contributo a fondo perduto per le attività ricettive extra-alberghiere)

  1. Al fine di sostenere le attività ricettive extra-alberghiere a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2020 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.
  2. I contributi a fondo perduto di cui al comma 1 spettano alle imprese identificate secondo i codici ATECO di cui all'Allegato 2 a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
  3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per la ripartizione del Fondo e per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.

Tabella 2-bis
(articolo 18-bis))

Tabella dei codici ATECO a cui è destinato il contributo a fondo perduto per le attività ricettive extra-alberghiere
  32.40.20    Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo)   200 per cento
  31.01.21    Fabbricazione di altri mobili metallici per ufficio e negozi   200 per cento
  31.01.22    Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e negozi   200 per cento
  13.92.10    Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento   200 per cento
  94.11.00    Attività di organizzazione di datori di lavoro, federazioni di industria, commercio, artigianato e servizi, associazioni, unioni, federazioni fra istituzioni   200 per cento
  85.59.20    Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale   200 per cento

  Conseguentemente, agli oneri di cui al presente articolo, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2021, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2021, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
1.372. (ex 18.019.) Dara, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Buono per gli acquisti nei negozi di vicinato)

  1. Al fine di contrastare gli effetti della crisi economica determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto, in favore di un solo componente per nucleo familiare, un buono per gli acquisti effettuati presso gli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nel periodo intercorrente tra il 1o gennaio e il 30 aprile 2021. Il buono è riconosciuto in misura pari al 60 per cento dell'importo degli acquisti effettuati presso gli esercizi di vicinato nel predetto periodo e, comunque, in misura non superiore a 500 euro.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del contributo di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.
1.373. (ex 18.030.) Manzato, Andreuzza, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni straordinarie in materia di disapplicazione dello split-payment per il settore cinematografico e audiovisivo)

  1. Al fine di garantire misure straordinarie di contrasto per la crisi conseguente all'emergenza pandemica da COVID-19, con particolare riferimento al settore cinematografico e audiovisivo e dello spettacolo dal vivo, per il solo anno 2021, ai contratti, prestazioni e servizi connessi di pubblico spettacolo cinematografico, audiovisivo, culturale nonché di editoria audiovisiva e musicale, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17-ter del testo unico IVA di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 , n. 633, e successive modificazioni e indicazioni.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono definite le modalità applicative di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.374. (ex 18.034.) Toccalini, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster, Colmellere.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure di sostegno al settore pirotecnico italiano)

  1. Al fine di sostenere gli operatori del settore pirotecnico interessati dalle misure restrittive per contenere la diffusione dell'epidemia COVID-19, è riconosciuto, per l'anno 2021, un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di essere in possesso di autorizzazione di pubblica sicurezza, in corso di validità, per la fabbricazione e/o il deposito di articoli pirotecnici ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e dei capitoli II e/o III, e/o IV e/o VI dell'allegato B del Regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S. (regio decreto 6 maggio 1940 n. 635). Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.
  2. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2020 sia inferiore ai due terzi / un terzo dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei corrispondenti mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
  3. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando le percentuali previste alle lettere a), b) e c) del comma 5 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei rispettivi mesi di giugno, luglio, agosto, settembre 2019 sulla base dei criteri stabiliti dal comma 5 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020; qualora l'ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a 5 milioni di euro, il valore è calcolato applicando la percentuale di cui al comma 5, lettera c), dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.
  4. All'importo calcolato in base al comma 3 va detratto l'eventuale contributo già erogato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000.
  5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.
  6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini e le modalità per la trasmissione delle istanze di cui al comma 6 e ogni ulteriore disposizione per l'attuazione della presente disposizione.
  7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  8. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021 per consolidare e favorire lo sviluppo del settore pirotecnico italiano.
  9. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
1.375. (ex 18.035.) Andreuzza, Colla, Bazzaro, Dara, Piastra, Binelli.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Concessione di un contributo a fondo perduto per il commercio effettuato per mezzo di distributori automatici)

  1. Al fine di ristorare le perdite subite a causa delle misure restrittive di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle attività economiche rientranti nel codice ATECO 47.99.20, è concesso un contributo a fondo perduto nel limite complessivo massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Il contributo di cui al comma 1, è corrisposto in proporzione alle perdite di fatturato subite nel corso dell'anno 2020.
  3. Con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione del contributo di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.376. (ex 18.038.) Capitanio, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le imprese che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nei comuni montani o nelle aree interne, per come definiti dalla legislazione vigente, le disposizioni in materia di accisa sul carburante di cui all'articolo 24-ter, comma 1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, non si applicano per gli anni 2021 e 2022.
  2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 520 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.377. (ex 18.039.) Capitanio.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Credito di imposta per investimenti in beni strumentali in favore dei cuochi professionisti)

  1. Al fine sostenere il settore della ristorazione, anche in considerazione delle misure restrittive adottate a causa del COVID-19, ai soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito del codice ATECO 5.2.2.1.0 (Cuochi in alberghi e ristoranti, spetta un credito d'imposta pari al 40 per cento del costo per le spese per l'acquisto di beni strumentali durevoli strettamente funzionali all'esercizio dell'attività, sostenute tra il 1o gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.
  2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:
   a) l'acquisto di macchinari di classe energetica elevata per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la cottura dei prodotti alimentari;
   b) l'acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione.

  3. Il credito di imposta di cui al comma 1 spetta fino ad un massimo di 6 mila euro, nel limite complessivo di 8 milioni di euro per l'anno 2021.
  4. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa e nei due periodi d'imposta successivi ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  5. Il credito di imposta di cui al comma 1 può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
  6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: di 800 milioni di euro con le seguenti: di 792 milioni di euro.
1.378. (ex 18.040.) Spena, Occhiuto.

ART. 19.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:, assegnando priorità alle imprese che possono certificare la sostenibilità delle attività economiche e degli impianti produttivi.
1.379. (ex 19.2.) Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Misure a sostegno del settore italiano dell’automotive)

  1. Al fine di promuovere, anche attraverso la pubblica amministrazione, le imprese italiane operanti nel settore automobilistico, le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono tenute, in occasione del rinnovo dei relativi autoveicoli in dotazione, a procedere, dal 1o gennaio 2021, all'acquisto o al noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada prodotti in stabilimenti produttivi siti sul territorio nazionale, nei limiti delle risorse di bilancio destinate a tale tipologia di spesa. All'attuazione delle misure di cui al presente comma le amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  2. Al fine di accrescere la sicurezza stradale e ridurre gli effetti climalteranti derivanti dalla circolazione sul territorio nazionale di veicoli non conformi alla normativa europea vigente, alle persone fisiche o giuridiche che svolgono attività di impresa che, negli anni 2021 e 2022, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo nuovo di fabbrica della categoria M1, prodotto in stabilimenti produttivi siti sul territorio nazionale, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric) a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI di cui al Regolamento (CE) n. 692 del 2008 e al Regolamento (CE) n. 715 del 2007, e che consegnano per la rottamazione un veicolo, appartenente alla medesima categoria, di cui siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero, è riconosciuto un contributo pari al 10 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 8.000 euro.
  3. Il contributo di cui al comma 2 è corrisposto, dal venditore, mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
  4. Le imprese costruttrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.
  5. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di consegnare il veicolo usato a un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.
  6. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:
   a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;
   b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico;
   c) originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista di cui al comma 5, ovvero del certificato di cessazione dalla circolazione rilasciato dall'ufficio della motorizzazione civile.

  7. Per la concessione del contributo di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di euro 300 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'applicazione del credito d'imposta ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Agli oneri di cui al primo periodo del presente comma si provvede, nel limite di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
  8. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al presente articolo.
1.380. (ex 19.027.) Molinari.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Rifinanziamento del fondo per gli impianti di innevamento programmato e piste da sci)

  1. A decorrere dall'anno 2021 è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo per l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento, la gestione e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune situati nelle regioni a statuto ordinario, a cui possono accedere i soggetti pubblici e privati, proprietari o gestori dei medesimi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzato il limite di impegno di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, il fondo di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 11 maggio 1999, n. 140, è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
  3. L'erogazione avverrà in un'unica tranche annuale con criteri di ripartizione stabiliti dalla Conferenza Stato regioni e a condizione che le singole regioni intervengano con un contributo almeno uguale a quello previsto da detta ripartizione.
  4. Agli oneri derivanti da presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.381. (ex 19.011.) Fiorini, Binelli, Guidesi, Rixi, Andreuzza, Vanessa Cattoi, Colla, Dara, Galli, Parolo, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Maccanti, Donina, Capitanio, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140)

  1. Al fine di garantire l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune e degli impianti di innevamento programmato situati nelle regioni a statuto ordinario, il Fondo di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, è rifinanziato per una somma pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
  2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, della presente legge.
1.382. (ex 19.010.) Fiorini, Binelli, Guidesi, Rixi, Andreuzza, Vanessa Cattoi, Colla, Dara, Galli, Parolo, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Maccanti, Donina, Capitanio, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Misure a vantaggio dell'economia circolare mediante produzione di biogas e biometano avanzato utilizzando le sanse umide ottenute nei cicli di lavorazione dei frantoi oleari di imprese agricole)

  1. Al fine di favorire l'economia circolare della filiera agricola e semplificare i processi di gestione delle acque di vegetazione e delle sanse umide ottenute nei cicli di lavorazione dei frantoi oleari all'articolo 1 della legge 11 novembre 1996, n. 574, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, è sempre consentito l'invio delle acque di vegetazione nonché delle sanse umide denocciolate con un tenore di umidità pari o superiore al 70 per cento, presso gli impianti di produzione di biogas e biometano avanzato facenti parte del ciclo produttivo di un'impresa agricola e realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile».
1.383. (ex 19.029.) Nevi, Spena.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Filiera cooperativa agroalimentare sostenibile)

  1. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228, nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico, possono prestare servizi ai soci per la raccolta in campo, anche meccanizzata, dei loro prodotti e relative attività accessorie, utilizzando propri lavoratori dipendenti.
  2. Le cooperative di cui al comma 1 possono inoltre svolgere attività dirette alla valorizzazione dei residui produttivi dei soci, allo sviluppo di una economia circolare di filiera e di supporto ai soci per la transizione ecologica e digitale.
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sono identificate le attività in maniera puntuale le attività di cui al comma 2.
  4. Ai servizi svolti dalle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228 in favore di soci imprenditori agricoli nonché alle attività individuate dal decreto di cui al comma precedente sia applicano le agevolazioni di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 60 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.384. (ex 19.023.) Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Sostegno al settore automotive)

  1. Al fine di garantire il sostegno del settore automobilistico e con l'obiettivo di allineare il trattamento fiscale dei veicoli aziendali a quello più vantaggioso dei principali paesi europei, all'articolo 164, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «costo di acquisizione che eccede euro 50.000» e le parole: «costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni per le autovetture e gli autocaravan» sono sostituite dalle seguenti: «costi di locazione e di noleggio che eccede euro 8.000 per le autovetture e gli autocaravan»;
   b) le parole: «I predetti limiti di 35 milioni di lire e di 7 milioni di lire sono elevati rispettivamente a euro 25.822,84 e a euro 5.164,57» sono sostituite dalle seguenti: «I predetti limiti di 35 milioni di lire e di 7 milioni di lire sono elevati rispettivamente a euro 70.000 e euro 10.000»;
   c) le parole «possono essere variati» sono sostituite dalle seguenti: «devono essere variati» e le parole: «con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;».

  2. All'articolo 19-bis.1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera c) è soppressa.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 675 milioni di euro per l'anno 2021 a 400 milioni di euro a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, della presente legge.
1.385. (ex 19.013.) Andreuzza, Guidesi, Murelli, Binelli, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Misure urgenti in favore del sistema fieristico nazionale)

  1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  2. Per far fronte ai danni diretti e indiretti subìti dall'intero settore fieristico derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale, ai soggetti gestori di quartieri fieristici e sedi congressuali e agli organizzatori di manifestazioni fieristiche, sono riconosciute misure a compensazione dei danni subiti come conseguenza dell'evento eccezionale, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività e la promozione del sistema Paese. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 2 sono altresì stabiliti gli importi da destinare alle singole finalità previste dal presente articolo, in proporzione alle perdite di fatturato subite per le manifestazioni annullate e/o rinviate nel corso del 2020.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
1.386. (ex 19.012.) Frassini, Fiorini, Durigon, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Murelli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Credito di imposta transizione 4.0)

  1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 211 è sostituito dal seguente: «Nei confronti delle piccole imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 70 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 600.000 euro. Nei confronti delle medie imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 60 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 500.000 euro. Nei confronti delle grandi imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 500.000 euro. La misura del credito d'imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, all'80 per cento nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.»;
   b) al comma 216, sostituire le parole: «autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti parole: «autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2021».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 300 milioni per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell'articolo 68 della presente legge.
1.387. (ex 19.022.) Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di energia rinnovabile)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ad eccezione degli interventi di integrale ricostruzione, rifacimento totale o parziale e potenziamento, che mantengono il diritto di accedere ai meccanismi di incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste ovvero dei registri»;
   b) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di interventi di integrale ricostruzione, rifacimento totale o parziale e potenziamento, gli impianti per i quali è stata esercitata la facoltà di cui al comma 1 lettera b) del presente decreto, godono di una priorità nella formazione della graduatoria ai fini dell'incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste ovvero dei registri, a condizione che la relativa offerta di riduzione percentuale sia pari o inferiore di non più del 10 per cento rispetto agli altri progetti di integrale ricostruzione, rifacimento totale o parziale e potenziamento, partecipanti all'asta o al registro».
1.388. (ex 19.032.) Labriola.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Contributo a fondo perduto alle aziende agricole per la realizzazione di impianti a biometano)

  1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID- 19, alle aziende agricole, singole o costituite in forma consortile, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2021, per un importo pari al 50 per cento dei costi sostenuti per ciascuna azienda per la realizzazione di impianti digestori, ovvero per la riconversione di impianti, di potenza non superiore a 300 KW, per la produzione di biometano prodotto dal trattamento dei reflui e scarti agricoli derivanti dalle aziende realizzatrici, progettati entro il 30 giugno 2021 e facenti parte dello stesso ciclo produttivo, ai fini dell'autoconsumo diretto dell'energia termica prodotta dai suddetti impianti, ad esclusivo servizio dei processi lavorativi e dei mezzi agricoli utilizzati dalle medesime aziende. I suddetti impianti hanno accesso diretto agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, secondo le procedure e le modalità ivi previste.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
1.389. (ex 19.028.) Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Fondo per la promozione dell'idrogeno)

  1. Al fine di promuovere azioni per sostenere la catena di approvvigionamento dell'idrogeno, incentivando gli investimenti privati, anche in sinergia tra investitori, partner governativi, istituzionali e industriali, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo denominato «Fondo per la promozione dell'idrogeno», con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021 di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Il fondo può essere utilizzato per finanziare progetti nel settore dell'idrogeno e tecnologie innovative che siano solidi e sostenibili dal punto di vista finanziario, infrastrutture dedicate all'idrogeno, stazioni di rifornimento di idrogeno e progetti inerenti tutta la catena di approvvigionamento dell'idrogeno. Il fondo è integrato con risorse finanziarie derivanti da altri capitoli di bilancio e da fondi europei.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per la presentazione dei progetti e l'assegnazione dei finanziamenti.

  Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 68, sostituire le parole: 196,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 473,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 474,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 474,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 475,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 476,2 milioni di euro per l'anno 2026 con le seguenti: 96,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 273,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 274,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 274,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 275,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 276,2 milioni di euro per l'anno 2026.
1.390. (ex 19.02.) Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Filiera cooperativa agroalimentare sostenibile)

  1. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228, nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, possono prestare servizi ai soci per la raccolta in campo, anche meccanizzata, dei loro prodotti e relative attività accessorie, utilizzando propri lavoratori dipendenti.
  2. Le cooperative di cui al comma precedente possono inoltre svolgere attività dirette alla valorizzazione dei residui produttivi dei soci, allo sviluppo di una economia circolare di filiera e di supporto ai soci per la transizione ecologica e digitale.
  3. Con Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono identificate le attività in maniera puntuale le attività di cui al comma 2.
  4. Ai servizi svolti dalle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, in favore di soci imprenditori agricoli nonché alle attività individuate dal decreto di cui al comma precedente sia applicano le agevolazioni di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.391. (ex 19.030.) Nevi.

ART. 20.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 20.
(Rifinanziamento di agevolazioni nella forma di finanziamenti a favore di imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata e finanziamento di imprese dissequestrate)

  1. Al fine di assicurare il sostegno alle imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, nonché alle aziende dissequestrate, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 195 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. L'incremento di cui al primo periodo è destinato a un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese di cui al citato comma 195 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e a un'apposita sezione per l'erogazione di finanziamenti, contributi a fondo perduto, in favore di imprese dissequestrate o dei loro legittimi proprietari.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 780 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 480 milioni.
1.392. (ex 20.9.) Siracusano, Cristina, Pittalis.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  «1-bis. Le aziende di cui al comma 1, anche se destinatarie delle misure di sostegno economico e finanziario di cui all'articolo 1, comma 195, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297, del 21 dicembre 2016, possono accedere a forme di finanziamento agevolato con procedure semplificate di accesso, a valere sui fondi già stanziati per le misure di sostegno, al fine di garantire la copertura delle temporanee carenze di liquidità generate direttamente o indirettamente dalla diffusione dell'epidemia COVID-19.
   1-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le forme di finanziamento agevolato e le procedure semplificate di accesso di cui al comma 1-bis».
1.393. (ex 20.4.) Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 48 del codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 10 è sostituito dal seguente:
  «10. Il 90 per cento delle somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al Fondo unico giustizia per essere riassegnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nella misura del trenta per cento al Ministero, dell'interno, per la tutela della sicurezza pubblica e per il soccorso pubblico, nella misura del trenta per cento al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento ed il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, nella misura del dieci per cento all'Agenzia, per assicurare lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica e nella misura del trenta per cento alla regione ove ha sede la persona fisica o giuridica che subisce la confisca con vincolo di destinazione a sostegno di iniziative di contrasto alla criminalità organizzata».
1.394. (ex 20.8.) Bartolozzi, Cassinelli, Cristina.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono ulteriormente incrementate, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, del 20 per cento delle somme oggetto di confisca per il medesimo titolo nell'annualità precedente a valere sul Fondo unico della giustizia.
1.395. (ex 20.7.) Bartolozzi, Cassinelli, Cristina.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le assegnazioni dei finanziamenti di cui al comma 1 devono essere proporzionali alla distribuzione territoriale delle imprese.
1.396. (ex 20.6.) Bartolozzi, Cassinelli, Cristina.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Le Regioni possono accedere al programma operativo nazionale legalità 2014-2020, approvato con Decisione della Commissione C(2015) n. 7344 del 20 ottobre 2015, preordinato a favorire l'inclusione sociale attraverso il recupero dei beni confiscati.
1.397. (ex 20.5.) Bartolozzi.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Disposizioni in materia di responsabilità degli amministratori e coadiutore dei beni confiscati o sequestrati)

  1. Il comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:
  «1. L'amministratore giudiziario, il coadiutore nominato ai sensi del comma 4, e l'amministratore nominato ai sensi dell'articolo 41, comma 6, sono civilmente responsabili per il danno ingiusto cagionato per dolo o colpa nell'attività di gestione compiuta nel periodo di efficacia del provvedimento di sequestro o di confisca.».
1.398. (ex 20.05.) Siracusano, Bartolozzi, Cassinelli, Pittalis.

ART. 21.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: del settore agricolo aggiungere le seguenti: e agroalimentare, e dopo le parole: filiere agricole aggiungere le seguenti: e agroalimentari;
   b) al comma 2, dopo le parole: Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.
*1.399. (ex 21.1.) Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: del settore agricolo aggiungere le seguenti: e agroalimentare, e dopo le parole: filiere agricole aggiungere le seguenti: e agroalimentari;
   b) al comma 2, dopo le parole: Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.
*1.400. (ex 21.36.) Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: del settore agricolo aggiungere le seguenti: e agroalimentare, e dopo le parole: filiere agricole aggiungere le seguenti: e agroalimentari;
   b) al comma 2, dopo le parole: Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.
*1.401. (ex 21.47.) Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Polidori.

  Al comma 1, dopo le parole: del settore agricolo aggiungere le seguenti: e agroalimentare, e dopo le parole: filiere agricole aggiungere le seguenti: e agroalimentari.
1.402. (ex 21.33.) Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, sostituire la cifra: 150 con la seguente: 678.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1, L'Italia in Europa e nel Mondo, Programma 1.2, Cooperazione allo sviluppo, apportare le seguenti variazioni:
   2021:
   CP: –528.000.000 ;
   CS: –528.000.000.
   2022:
   CP: –525.760.923 ;
   CS: –525.760.923.
   2023:
   CP: –525.760.923 ;
   CS: –525.760.923.
1.403. (ex 21.25.) Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1 sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 450 milioni.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.404. (ex 21.15.) Bubisutti, Viviani, Loss, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 sostituire le parole: 150 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 346,3 milioni di euro per l'anno 2021, 473, 7 milioni di euro per l'anno 2022, 474, 1 milioni di euro per l'anno 2023, 474,6 milioni di euro per l'anno 2024, 475,5 milioni di euro per l'anno 2025, 476,2 milioni di euro per l'anno 2026, 476,7 milioni di euro per l'anno 2027, 477,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 477, 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029;
   b) al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: privilegiando le imprese che assumeranno percettori del beneficio economico di cui all'articolo 2 e 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazione, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 o comunque soggetti con età superiore ai 35 anni e che al momento dell'assunzione risultino inoccupati.

  Conseguentemente sopprimere l'articolo 68.
1.405. (ex 21.29.) Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 150 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 346,3 milioni di euro per l'anno 2021, 473, 7 milioni di euro per l'anno 2022, 474, 1 milioni di euro per l'anno 2023, 474,6 milioni di euro per l'anno 2024, 475,5 milioni di euro per l'anno 2025, 476,2 milioni di euro per l'anno 2026, 476,7 milioni di euro per l'anno 2027, 477,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 477, 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

  Conseguentemente, all'articolo 68, sopprimere il primo periodo.
1.406. (ex 21.28.) Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 300 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 650 milioni.
1.407. (ex 21.42.) Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 250 milioni.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 105 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.408. (ex 21.16.) Viviani, Bubisutti, Loss, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 250 milioni.
   b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate esclusivamente alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura.

  1-ter. La dotazione del fondo per la competitività delle filiere di cui all'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2019, n.160, è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 al fine di prevedere interventi per valorizzare i contratti di filiera nel comparto dei foraggi e dell'erba medica disidratata.;
   c) sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
1.409. (ex 21.32.) Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 150 milioni di euro con le seguenti: 200 milioni di euro.
   Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 50 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
*1.410. (ex 21.30.) Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 150 milioni di euro con le seguenti: 200 milioni di euro.
   Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 50 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
*1.411. (ex 21.34.) Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il 70 per cento del fondo di cui al primo periodo sarà destinato a sostenere le aziende certificate dagli organismi di controllo della filiera delle produzioni biologiche.
*1.412. (ex 21.24.) Rotelli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. Ai fini di garantire la continuità delle aziende agricole, la tutela dei lavoratori agricoli e la ristrutturazione dei debiti delle aziende agricole sovraindebitate verso gli istituti finanziari, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato un commissario ad acta che dura in carica fino al31 dicembre 2022 con il compito di procedere all'istruttoria delle situazioni debitorie gravanti sulle aziende agricole in ragione delle agevolazioni concesse sul concorso negli interessi ai sensi di leggi regionali dichiarate illegittime dalla Commissione europea. Fino a tale data sono sospesi i giudizi pendenti, le procedure di riscossione e recupero, nonché le esecuzioni forzose relative ai suddetti mutui risultanti alla data di entrata in vigore della presente legge. Il commissario riferisce sugli esiti del proprio operato con relazione al Ministro dell'economia e delle finanze che individua, entro 30 giorni dalla ricezione della relazione del Commissario, con proprio decreto, le modalità e i criteri della procedura di esdebitazione delle imprese agricole.
   Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all'articolo 209 di 200 mila euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

  Conseguentemente, sostituire lo rubrica con lo seguente: (Fondo per la tutela e il rilancio di filiere agricole e misure per la esdebitazione delle imprese agricole sovraindebitate)
1.413. Cabras

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al fine di favorire il rilancio produttivo ed occupazionale delle imprese delle filiere agroalimentari e superare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito delle politiche digitali per lo sviluppo della competitività del sistema imprenditoriale e la sostenibilità ambientale, attraverso la convenzione di cui al comma 2-ter, promuove lo sviluppo di un mercato virtuale (marketplace) del sistema agroalimentare volto a facilitare le vendite a distanza di beni agroalimentari all'interno del territorio nazionale per il sostegno delle imprese del settore e della diffusione e incentivazione di un sistema alimentare sostenibile. Gli operatori della filiera agroalimentare rivolgono, attraverso il mercato elettronico agroalimentare sostenibile (MEAS), la propria offerta alle imprese del canale HO.RE.CA. I beni agroalimentari commercializzati devono rispettare i requisiti di qualità, le denominazioni, le etichettature e le certificazioni previsti dalla normativa europea e nazionale e le norme igienico-sanitarie e sulla contraffazione vigenti. Al fine di promuovere la trasparenza dei prodotti alimentari posti in vendita, il sistema marketplace mette, comunque, a disposizione un sistema di tracciatura registrata in blockchain dei passaggi rilevanti della filiera alimentare. Al fine di sostenere la produzione di prossimità l'attività di recapito dei prodotti secchi, freschi e freschissimi confezionati sarà effettuata sull'intero territorio regionale e per il solo secco sull'intero territorio nazionale.

  2-ter. Per l'attuazione del presente articolo, compresi lo sviluppo e la gestione del MEAS e l'invio e la consegna dei beni nel rispetto della normativa vigente in materia di spedizioni alimentari, il Ministero dello sviluppo economico, al fine di assicurare la diffusa e immediata operatività della misura, stipula una convenzione, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2-novies che costituisce tetto massimo di spesa, con il concessionario di servizi pubblici che, garantendo elevati livelli di sicurezza informatica, risulti dotato di infrastrutture logistiche e di piattaforme tecnologiche integrate, che sia identity provider, che abbia la qualifica di Certification Authority accreditata dall'Agenzia per l'Italia Digitale, risulti dotato di Computer Security Incident Response Team (CERT), che abbia esperienza pluriennale nei servizi finanziari di pagamento e nella messa a disposizione alla pubblica amministrazione delle proprie piattaforme tecnologiche, con contestuale gestione delle stesse, nonché della propria rete fisica e logistica.
  2-quater. Al fine di facilitare attraverso il MEAS il recupero delle eccedenze con destinazione al sostegno delle persone in difficoltà è istituita un'apposita sezione attraverso cui avvengono le cessioni gratuite ai sensi della legge 19 agosto 2016, n. 166; una ulteriore sezione è dedicata all'informativa sul sistema alimentare sostenibile e destinata ai consumatori finali. Il MEAS mette a disposizione un'apposita sezione per i reclami e segnalazioni degli utenti. Il MEAS partecipa indirettamente alla determinazione delle condizioni generali in base alle quali i produttori potranno mettere in vendita i beni e gestisce direttamente l'offerta dei produttori attraverso la catalogazione dei prodotti nonché i pagamenti effettuati dagli acquirenti e la relativa riscossione in relazione alla vendita dei beni. Attraverso il MEAS le pubbliche amministrazioni centrali e locali mettono a disposizione dei produttori del settore agroalimentare i benefici economici per essi previsti da disposizioni statali, regionali o di enti locali erogati attraverso lo stesso MEAS.
  2-quinquies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative nel settore, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche al fine di rispettare il limite di spesa di cui al presente articolo, sono determinate le caratteristiche tecniche e di funzionamento del MEAS e delle diverse sezioni; i criteri per l'accreditamento e l'accesso al MEAS da parte dei venditori nonché i relativi obblighi; le attività che il concessionario deve assicurare; i criteri e le modalità di supervisione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, sul funzionamento dell'attività posta in essere attraverso il MEAS; i contributi a carico degli acquirenti e dei venditori per ciascuna transazione per la distribuzione e la consegna dei beni oggetto della transazione nonché i criteri di attribuzione degli stessi al concessionario; i criteri e le modalità per l'accreditamento dei benefici economici messi eventualmente a disposizione in favore dei produttori del settore agroalimentare; i criteri per l'individuazione delle regioni in cui sarà effettuata cronologicamente la sperimentazione anche in ragione di una adeguata distribuzione sul territorio al fine di garantire la rappresentatività nelle regioni dell'intero territorio; i criteri per la raccolta dei dati e quelli di analisi e confronto degli stessi per valutare l'efficacia della sperimentazione.
  2-sexies. Al fine di consentire la valutazione degli impatti della misura adottata, al termine della sperimentazione il MEAS comunica al Ministero dello sviluppo economico i dati risultanti dal monitoraggio delle attività svolte ai sensi del presente articolo.
  2-septies. Il Ministero dello sviluppo economico e il concessionario, individuato ai sensi del comma 2-ter, non sono responsabili di eventuali violazioni accertate nell'ambito di controlli delle Autorità competenti sui prodotti commercializzati o sui produttori e fornitori delle stesse. Il rapporto contrattuale è diretto tra compratore e singolo venditore con conseguente accollo di ogni responsabilità esclusivamente a carico di quest'ultimo; si applicano, tra l'altro, le disposizioni del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185; del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70; del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019.
  2-octies. Le disposizioni di cui ai commi da 2-bis a 2-septies si applicano in via sperimentale fino 31 dicembre 2023, su ambiti territoriali regionali definiti ai sensi del comma 2-quinquies fino al progressivo coinvolgimento dell'intero territorio nazionale a decorrere dal 1o gennaio 2024.
  2-novies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 2-bis a 2-octies, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 209 della presente legge.

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e mercato elettronico agroalimentare sostenibile.
1.414. (ex 21.52.) Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Viviani.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Per sostenere le aziende che affrontano investimenti strutturali finalizzati ad ottenere l'abilitazione del proprio stabilimento o della propria azienda all'esportazione di prodotti agroalimentari verso Paesi terzi extra europei o alla fornitura di materie prime destinate alla realizzazione di prodotti agroalimentari da esportare verso i suddetti Paesi è istituito un fondo per l'erogazione di un credito di imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate, finalizzate all'ottenimento delle suddette abilitazioni. La dotazione di tale fondo per l'anno 2021 è determinata in 25 milioni di euro.

  2-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro con le parole: 775 milioni di euro.
1.415. (ex 21.58.) Nevi, Anna Lisa Baroni, Spena, Sandra Savino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è concesso per i periodi d'imposta dal 2021 al 2023, alle imprese che hanno sottoscritto un accordo di filiera per il settore agroalimentare ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 gennaio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2016, con una durata temporale di almeno quattro anni. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede per l'anno 2021, nel limite di 5 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui al comma 1. Per gli anni 2022 e 2023, nel limite di 5 milioni di euro in ragione d'anno, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 209.
1.416. (ex 21.64.) Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Mandelli, Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Misure per prevenire la proliferazione della fauna selvatica)

  1. Al fine di prevenire la proliferazione della fauna selvatica e di tutelare il patrimonio storico-artistico e le produzioni zoo-agroforestali ed ittiche, è istituto un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, destinato alla realizzazione di piani di contenimento della fauna selvatica. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con propri provvedimenti, entro il 30 marzo di ciascun anno, stabilisce la ripartizione delle risorse del fondo di cui al presente comma, con intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  2. Nell'esercizio della loro autonoma potestà legislativa, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, possono provvedere al contenimento delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, ivi comprese le aree urbane, anche su segnalazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, anche mediante programmi di coinvolgimento dei proprietari o conduttori a qualsiasi titolo dei fondi, in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento, al patrimonio ittico, ai boschi e alle foreste o alle opere di sistemazione agraria, titolari di licenza di porto di fucile ad uso di esercizio venatorio e di copertura assicurativa estesa all'attività di contenimento della durata di dodici mesi.
  3. I piani di contenimento di cui al comma 2 sono coordinati da ufficiali o agenti del Comando Carabinieri Unità forestali, ambientale ed agroalimentare, anche con la partecipazione di guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni regionali e provinciali nonché di coadiutori al controllo faunistico, muniti di licenza di porto di fucile previa abilitazione rilasciata a seguito di appositi corsi di formazione organizzati a livello regionale e provinciale. Tali Piani devono prevedere il controllo selettivo, che viene praticato previo parere obbligatorio e non vincolante dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA) da adottare entro trenta giorni dalla relativa richiesta.
  4. Non costituiscono esercizio venatorio gli interventi di controllo e l'attuazione dei piani di contenimento delle specie di fauna selvatica realizzati ai sensi del presente articolo.
  5. L'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui al comma 200, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.417. (ex 21.046.) Liuni, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Fondo per il finanziamento dei Piani regionali di contenimento ed eradicazione della nutria)

  1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi diretti a tutelare le produzioni zoo-agro-forestali, la rete irrigua, il suolo e la salute pubblica nonché per fronteggiare le emergenze derivanti dai danni provocati dalla nutria all'economia agricola, alle arginature dei corpi idrici e agli ecosistemi umidi naturali oltre che al possibile rischio di contaminazione di prodotti alimentari agricoli, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali un Fondo per il finanziamento dei Piani regionali di contenimento ed eradicazione della nutria con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Per le medesime finalità le regioni e le provincie autonome, su richiesta dei comuni, singolarmente o in forma consortile, interessati dal sovrappopolamento delle nutrie, predispongono piani di contenimento ed eradicazione secondo piani definiti dai servizi veterinari regionali. I piani di cui al periodo precedente devono tener conto delle circostanze in cui è possibile effettuare il recupero delle carcasse.
  2. Lo smaltimento delle carcasse deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente. Qualora si sospetti che le carcasse siano affette da malattie trasmissibili o che contengano residui di sostanze di cui all'allegato I, categoria B, punto 3, della direttiva 96/23/CE del Consiglio del 29 aprile 1996, non possono rientrare nella categoria 2 di cui all'articolo 9, lettera g), del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, e pertanto non possono essere destinate agli usi e alle modalità di smaltimento previsti nell'articolo 13 del suddetto regolamento.
  3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione delle finalità e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1, nel rispetto delle direttive e dei regolamenti comunitari in materia.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro a decorrere 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.418. (ex 21.047.) Golinelli, Viviani, Patassini, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni a tutela della filiera bieticolo-saccarifera)

  1. Al fine di garantire la continuità produttiva e salvaguardare l'operatività delle imprese di trasformazione della barbabietola da zucchero coltivata nelle regioni maggiormente interessate dalla diffusione del COVID-19, agli esiti del contenzioso in essere sulla decisione di esecuzione 2015/103 della Commissione europea del 16 gennaio 2015, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, del Regolamento (UE) 702/2014, gli effetti della sentenza restano a carico dello Stato membro.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 24,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, dalla presente legge.
1.419. (ex 21.043.) Viviani, Bubisutti, Loss, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Istituzione di un fondo per il sostengo della filiera Horeca e delle aziende del comparto distributivo del Food&Beverage)

  1. Al fine di sostenere il settore Horeca e il comparto della distribuzione Food&beverage, a seguito dell'eccezionale contesto di crisi economica creata dal diffondersi dell'epidemia di COVID-19, in particolare a causa delle relative misure di contenimento, per l'anno 2021 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo di 100 milioni di euro a sostegno delle imprese della distribuzione Food&beverage dei codici Ateco 46.34 e 46.39, fortemente penalizzate dalla chiusura obbligatoria dei punti vendita della filiera (ristorazione, bar, agriturismi, alberghi, locali di intrattenimento, ecc. del canale Horeca), che hanno avuto nell'anno 2020 perdite di fatturato oltre il 50 per cento verso il 2019.
  2. Con uno o più decreti del Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di accesso al fondo.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
1.420. (ex 21.0139.) Carfagna, Casciello, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni per il rilancio del settore della birra e dell'Ho.re.ca.)

  1. Al fine di sostenere il settore Ho.re.ca. a seguito dell'eccezionale contesto di crisi economica creata dal diffondersi dell'epidemia di Covid-19 e contestualmente minimizzare l'impatto ambientale, ai soggetti esercenti attività di somministrazione bevande e alimenti è riconosciuto per il 2021 un credito di imposta nella misura di 0,10 centesimi di euro per litro nel periodo di imposta successivo alle spese sostenute per l'acquisto di fusti di birra, di cui all'articolo 12 della legge 16 agosto 1962, n. 1354. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 16 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.421. (ex 21.0146.) Nevi, Spena, Mulè.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni per il rilancio del settore della birra e dell'Ho.re.ca.)

  1. Al fine di sostenere il settore Ho.re.ca. a seguito dell'eccezionale contesto di crisi economica creata dal diffondersi dell'epidemia di COVID-19 e contestualmente minimizzare l'impatto ambientale, ai soggetti esercenti attività di somministrazione bevande e alimenti è riconosciuto per il 2021un credito di imposta nella misura di 0,10 centesimi di euro per litro nel periodo di imposta successivo alle spese sostenute per l'acquisto di fusti di birra, di cui all'articolo 12 della legge 16 agosto 1962, n. 1354. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2022: –16.000.000.
1.422. (ex 21.0148.) Nevi, Spena, Mulè.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Fondo per lo sviluppo dell'industria birraria e della filiera del «fuori casa»)

  1. Al fine di sostenere il settore Ho.re.ca. e contestualmente minimizzare l'impatto ambientale in tale settore, ai soggetti esercenti attività di somministrazione bevande e alimenti è riconosciuto per il 2021 un credito d'imposta nella misura di 10 centesimi di euro per litro nel periodo di imposta successivo alle spese sostenute per l'acquisto di fusti di birra, di cui all'articolo 12 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, e successive modificazioni.
  2. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle seguenti misure:
   a) a decorrere dal 1o gennaio 2021: euro 2,90 per ettolitro e per grado-Plato;
   b) a decorrere dal 1o gennaio 2022: euro 2,85 per ettolitro e per grado-Plato;
   c) a decorrere dal 1o gennaio 2023: euro 2,80 per ettolitro e per grado-Plato.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti riduzioni:
   2021: –35.086.299;
   2022: –10.737.810;
   2023: –10.457.235.
1.423. (ex 21.0137.) Cattaneo, Pettarin, Ruffino, Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Sandra Savino, Mulè.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. Al fine di sostenere il settore e la filiera della birra a seguito dell'eccezionale contesto di crisi economica creata dal diffondersi dell'epidemia di COVID-19, in particolare a causa delle relative misure di contenimento, a decorrere dal 1o gennaio 2021 l'aliquota di accisa sulla birra, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata in euro 2,95 per ettolitro e per grado-Plato.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2021: –10.000.000;
   2022: –10.000.000;
   2023: –10.000.000.
1.424. (ex 21.0149.) Nevi, Spena, Mulè.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. Al fine di sostenere il settore e la filiera della birra a seguito dell'eccezionale contesto di crisi economica creata dal diffondersi dell'epidemia di COVID-19, in particolare a causa delle relative misure di contenimento, a decorrere dal 1o gennaio 2021 l'aliquota di accisa sulla birra, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata in euro 2,95 per ettolitro e per grado-Plato.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 10 milioni di euro per ciascun anno 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.425. (ex 21.0150.) Nevi, Spena, Mulè.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Smaltimento delle eccedenze di prodotti agroalimentari tipici)

  1. Al fine di consentire lo smaltimento delle eccedenze di prodotti DOP, IGP, STG agricoli e alimentari di cui al Regolamento UE 1151/2012, è costituito Fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a favorire la commercializzazione di tali prodotti presso gli esercizi commerciali alimentari al dettaglio di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, secondo modalità che ne preservino l'immagine, mediante posizionamento in specifici corner, nonché la commercializzazione on line. La misura si attua attraverso accordi di commercializzazione tra le associazioni dei produttori e quelle dei commercianti, nei quali deve essere prevista la messa in vendita dei prodotti ad un prezzo al consumatore finale ridotto fino ad un massimo del 30 per cento dei prezzi abitualmente praticati, come rilevati dalle principali Camere di Commercio. La misura si sostanzia:
   a) nella concessione di un credito d'imposta ai produttori pari al 50 per cento della differenza tra il prezzo abituale di vendita e il prezzo di cessione stabilito dagli accordi o stabilito per la vendita on line;
   b) nella concessione di un credito d'imposta agli esercizi commerciali per l'allestimento dei corners, nell'ambito dei quali deve essere evidenziato che si tratta di una vendita straordinaria legata all'emergenza sanitaria in atto;
   c) nell'adozione di una misura di sostegno alle organizzazioni dei produttori destinata a sostenere le spese di organizzazione per la vendita on-line dei prodotti dei propri associati.

  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della delle di conversione del presente decreto-legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di applicative delle disposizioni di cui al comma 1.
  3. Una quota parte delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro, è destinata per l'anno 2021 alla realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale al fine di promuovere il consumo dei prodotti di cui al comma 1.
  4. Sono vietate e costituiscono pratica commerciale sleale, le pratiche commerciali svalorizzanti quali il posizionamento di vendita dei prodotti di cui al comma 1 nella gamma «primo prezzo», ovvero nelle linee commerciali « low cost». Tali pratiche sono punite ai sensi del comma 2-quater dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  5. All'onere di cui al presente articolo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 209.
1.426. (ex 21.0124.) Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Agevolazioni in favore delle aziende della filiera del legno)

  1. Il reddito complessivo netto dichiarato dalle imprese della filiera del legno che hanno la sede principale o l'unità locale ubicate nei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e che provvedono alla gestione e alla manutenzione continua dei territori medesimi valorizzando le potenzialità produttive e socio-ambientali delle risorse forestali secondo un modello di sviluppo sostenibile, è soggetto all'aliquota di cui all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ridotta di 9 punti percentuali. L'imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile alle attività di cui al primo periodo le aliquote di cui all'articolo 11 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ridotte di 9 punti percentuali a partire da quella più elevata.
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni e le modalità per l'accesso alle agevolazioni di cui al presente articolo.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui al comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.427. (ex 21.053.) Manzato, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Ammodernamento sostenibile macchine agricole e forestali)

  1. Al fine promuovere la diffusione dell'innovazione sostenibile nel settore agricolo, di favorire la sicurezza sul lavoro agricolo, di contribuire alla sicurezza dei lavoratori è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Fondo per il rinnovamento della macchine agricole e forestali con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è volto a incentivare il processo di rinnovamento del parco macchine esistente attraverso l'acquisto di trattrici e macchine operatrici per l'uso agricolo e forestale da parte di imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile che si impegnano a rottamare una macchina agricola immatricolata prima del 1o gennaio 1991.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».
  4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i criteri e le modalità gestione ed erogazione del fondo di cui al comma 1.
  5. Agli oneri finanziari derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 209.
1.428. (ex 21.078.) Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Ammodernamento sostenibile macchine agricole e forestali)

  1. Al fine promuovere la diffusione dell'innovazione sostenibile nel settore agricolo, di favorire la sicurezza sul lavoro agricolo, di contribuire alla sicurezza dei lavoratori è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Il Fondo per il rinnovamento della macchine agricole e forestali con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è volto a incentivare il processo di rinnovamento del parco macchine esistente attraverso l'acquisto di trattrici e macchine operatrici per l'uso agricolo e forestale da parte di imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile che si impegnano a rottamare una macchina agricola immatricolata prima del 1o gennaio 1991.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo perle misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».
  4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i criteri e le modalità gestione ed erogazione del fondo di cui al comma 1.
  5. Agli oneri finanziari derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 184.
1.429. (ex 21.066.) Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Equiparazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sull'orzo a quella degli altri cereali)

  1. Al fine di equiparare la tassazione dell'orzo a quella degli altri cereali alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla parte II, al numero 9), le parole: «, escluso quello destinato alla semina» sono soppresse;
   b) alla parte II-bis aggiungere la seguente voce: «1-sexies) orzo destinato alla semina; semole e semolini di orzo»;
   c) alla parte III:
    1) al numero 26), le parole: «orzo destinato alla semina» sono soppresse;
    2) al numero 28), la parola: «orzo,» è soppressa.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2021: – 2.000.000;
   2022: – 2.000.000;
   2023: – 2.000.000.
1.430. (ex 21.0121.) Spena, Gallinella, Cillis.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Contratti di filiera e di distretto agroalimentari)

  1. Al fine di favorire il rilancio degli investimenti nel settore agroalimentare a seguito della crisi determinata dalla diffusione del COVID-19, la dotazione del Piano operativo agricoltura del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 è incrementato di 350 milioni di euro a favore della misura relativa ai contratti di filiera e di distretto, istituiti dall'articolo 66 della legge n. 289 del 2020.
  2. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede attraverso rimodulazione della dotazione finanziaria del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020.
  3. All'articolo 23.1, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, la parola: «ovino» è sostituita dalla seguente: «ovicaprino».
1.431. (ex 21.0132.) Nevi.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Misure a sostegno delle imprese del settore agricolo colpite da danni eccezionali gelate nella regione Emilia-Romagna)

  1. Le imprese agricole ubicate nei territori della regione Emilia-Romagna, che hanno subito danni dall'eccezionali gelate del periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020, e per le produzioni per le quali non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004. Per far fronte ai danni subiti dalle imprese agricole emiliano romagnole, danneggiate dall'eccezionali gelate del periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale –interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.432. (ex 21.058.) Morrone, Golinelli, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Misure di sostegno alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

  1. Al fine di sostenere la ripresa degli operatori dei settori economici che hanno subito perdite in seguito alla diffusione dell'epidemia «COVID-19», sono riconosciuti, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021, contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nelle filiere agricole, ivi incluse quelle florovivaistiche, apistiche e vitivinicole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché le filiere agroalimentari.
  2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo perle misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche e integrazioni.
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente dello Stato, regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sono definiti la platea dei beneficiari e i criteri per usufruire dei benefici. All'attuazione della misura provvede l'Agenzia delle entrate, secondo le modalità previste dal medesimo decreto.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.433. (ex 21.042.) Viviani, Bubisutti, Loss, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Contributi per il settore della pesca)

  1. Per le finalità di cui all'articolo 16, alle imprese operanti nei settori della pesca spetta il contributo a fondo perduto, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso fra i mesi di maggio e agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi compresi fra maggio e agosto 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019, secondo i criteri previsti dal citato articolo 25, comma 5, lettere a), b) e c).
  2. Il contributo previsto dal presente articolo è erogato per l'anno 2021 nei limiti di spesa di 10 milioni di euro secondo termini e modalità stabilite dall'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
*1.434. (ex 21.076.) Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Contributi per il settore della pesca)

  1. Per le finalità di cui all'articolo 16, alle imprese operanti nei settori della pesca spetta il contributo a fondo perduto, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso fra i mesi di maggio e agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi compresi fra maggio e agosto 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019, secondo i criteri previsti dal citato articolo 25, comma 5, lettere a), b) e c).
  2. Il contributo previsto dal presente articolo è erogato per l'anno 2021 nei limiti di spesa di 10 milioni di euro secondo termini e modalità stabilite dall'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
*1.435. (ex 21.082.) Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Contributi per il settore della pesca)

  1. Per le finalità di cui all'articolo 16, alle imprese operanti nei settori della pesca spetta il contributo a fondo perduto, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso fra i mesi di maggio e agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi compresi fra maggio e agosto 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019, secondo i criteri previsti dal citato articolo 25, comma 5, lettere a), b) e c).
  2. Il contributo previsto dal presente articolo è erogato per l'anno 2021 nei limiti di spesa di 10 milioni di euro secondo termini e modalità stabilite dall'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
*1.436. (ex 21.0136.) Nevi.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Sostegno alle imprese del settore frutticolo)

  1. Al fine di sostenere la ripresa del settore frutticolo che ha subito perdite in seguito alla diffusione dell'epidemia COVID-19, sono riconosciuti, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2021, contributi a fondo perduto a favore delle imprese agricole operanti nel medesimo settore.
  2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche e integrazioni.
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti la platea dei beneficiari e i criteri per usufruire dei benefici. All'attuazione della misura provvede l'Agenzia delle entrate, secondo le modalità previste dal medesimo decreto.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 780 milioni.
**1.437. (ex 21.069.) Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Sostegno alle imprese del settore frutticolo)

  1. Al fine di sostenere la ripresa del settore frutticolo che ha subito perdite in seguito alla diffusione dell'epidemia COVID-19, sono riconosciuti, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2021, contributi a fondo perduto a favore delle imprese agricole operanti nel medesimo settore.
  2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche e integrazioni.
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti la platea dei beneficiari e i criteri per usufruire dei benefici. All'attuazione della misura provvede l'Agenzia delle entrate, secondo le modalità previste dal medesimo decreto.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 780 milioni.
**1.438. (ex 21.081.) Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Sostegno alle imprese del settore frutticolo)

  1. Al fine di sostenere la ripresa del settore frutticolo che ha subito perdite in seguito alla diffusione dell'epidemia COVID-19, sono riconosciuti, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2021, contributi a fondo perduto a favore delle imprese agricole operanti nel medesimo settore.
  2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche e integrazioni.
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti la platea dei beneficiari e i criteri per usufruire dei benefici. All'attuazione della misura provvede l'Agenzia delle entrate, secondo le modalità previste dal medesimo decreto.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 780 milioni.
**1.439. (ex 21.056.) Morrone, Golinelli, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Liuni, Lolini.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Aiuti allo stoccaggio dei vini di qualità)

  1. Al fine di sostenere la ripresa del settore vitivinicolo di qualità che ha subito perdite in seguito alla diffusione dell'epidemia COVID-19 è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo destinato allo stoccaggio privato dei vini sfusi DOC DOCG e IGT certificati o atti a divenire tali e detenuti in impianti ubicati sul territorio nazionale, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».
  4. Agli oneri finanziari dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede con le risorse del Fondo previsto dall'articolo 209.
1.440. (ex 21.065.) Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Fondo nazionale per la suinicoltura)

  1. Il Fondo nazionale per la suinicoltura di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, convertito con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, è incrementato di 30 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023.
  2. Al fine di prevenire la diffusione della Peste suina africana (PSA) sul territorio nazionale nonché per individuare le aree maggiormente a rischio diffusione, gestire e controllare la specie cinghiale (Sus scrofa) ed incrementare il livello di biosicurezza dell'allevamento suino, il fondo di cui al comma 1 viene incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.441. (ex 21.050.) Golinelli, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Garanzie creditizie per imprese agricole colpite da calamità naturali)

  1. A favore delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile ubicate su un territorio nel quale si siano verificati eventi naturali che ne abbiano danneggiato irrimediabilmente le produzioni ovvero compromesso la funzionalità aziendale e sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale, viene concessa a cura di ISMEA una garanzia diretta a titolo gratuito pari al 100 per cento del finanziamento erogato dagli Istituti di credito nell'anno 2021 e finalizzato a ripristinare rapidamente la funzionalità aziendale.
  2. L'ammontare del finanziamento è determinato applicando al volume di affari complessivo indicato nell'ultima dichiarazione IVA presentata al momento della richiesta dell'intervento, la percentuale del 25 per cento con un limite massimo di 50.000 euro.
  3. La durata del finanziamento è stabilità in 96 mesi di cui almeno 24 di preammortamento.
  4. Per le finalità di cui al comma 1 sono assegnati a ISMEA 100 milioni di euro per l'anno 2021.
  5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono stabilite le modalità attuative per l'erogazione della presente misura.
  6. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*1.442. (ex 21.067.) Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Garanzie creditizie per imprese agricole colpite da calamità naturali)

  1. A favore delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile ubicate su un territorio nel quale si siano verificati eventi naturali che ne abbiano danneggiato irrimediabilmente le produzioni ovvero compromesso la funzionalità aziendale e sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale, viene concessa a cura di ISMEA una garanzia diretta a titolo gratuito pari al 100 per cento del finanziamento erogato dagli Istituti di credito nell'anno 2021 e finalizzato a ripristinare rapidamente la funzionalità aziendale.
  2. L'ammontare del finanziamento è determinato applicando al volume di affari complessivo indicato nell'ultima dichiarazione IVA presentata al momento della richiesta dell'intervento, la percentuale del 25 per cento con un limite massimo di 50.000 euro.
  3. La durata del finanziamento è stabilità in 96 mesi di cui almeno 24 di preammortamento.
  4. Per le finalità di cui al comma 1 sono assegnati a ISMEA 100 milioni di euro per l'anno 2021.
  5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono stabilite le modalità attuative per l'erogazione della presente misura.
  6. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*1.443. (ex 21.080.) Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Fondo emergenza per il settore degli ippodromi italiani)

  1. È istituito un Fondo emergenza per il settore degli ippodromi italiani riconosciuti dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali con una dotazione di 10 milioni di euro annui dal 2021 al 2023 che sarà erogata dal Ministero stesso, in base all'impatto economico documentabile subito in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19 imposte dalle autorità competenti. All'ammontare necessario per la costituzione di detto fondo si provvede mediante l'attribuzione di una quota parte del prelievo unico erariale di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e destinato al settore per gli anni 2021, 2022 e 2023.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.444. (ex 21.057.) Morrone, Golinelli, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Incentivi agli investimenti in colture arboree pluriennali)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, il comma 509 è sostituito dal seguente:
  «509. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile a norma dell'articolo 108, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali effettuati negli esercizi 2020, 2021, 2022 sono incrementate del 20 per cento nei primi tre esercizi dall'entrata in produzione dei predetti impianti, con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni.».

  Conseguentemente, all'articolo 209, ridurre gli importi ivi previsti di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2022.
1.445. (ex 21.0125.) Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. Il sostegno alla filiera agroalimentare di cui all'articolo 66, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si intende esteso al settore della pesca e dell'acquacoltura.
  2. La dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.446. (ex 21.059.) Viviani, Manzato, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Contributo per le stazioni sperimentali per l'industria)

  1. L'articolo 8, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, è sostituito dal seguente:
   « b) contributi a carico delle imprese ai sensi dell'articolo 23 quarto comma del regio decreto 31 ottobre n. 2523 modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948 n. 718 con esclusione degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile relativamente alle attività connesse di trasformazione e conservazione di cui al medesimo articolo 2135 comma 3».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
1.447. (ex 21.072.) Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Contributo Stazioni Sperimentali per l'Industria)

  1. L'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540 è sostituito dal seguente:
   « b) contributi a carico delle imprese ai sensi dell'articolo 23 quarto comma del regio decreto 31 ottobre n. 2523 modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948 n. 718 con esclusione degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile relativamente alle attività connesse di trasformazione e conservazione di cui al medesimo articolo. 2135 comma 3».

  Conseguentemente, all'articolo 209, ridurre gli importi ivi previsti di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.
1.448. (ex 21.0128.) Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni .

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540)

  1. All'articolo 8 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   « b) contributi a carico delle imprese ai sensi dell'articolo 23 quarto comma del regio decreto 31 ottobre n. 2523 modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948 n. 718, con esclusione delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile relativamente alle attività connesse di trasformazione e conservazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 2135.».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.449. (ex 21.044.) Golinelli, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Fondo per la filiera della ristorazione)

  1. All'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 – Fondo per la filiera della ristorazione, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato all'erogazione di un contributo a fondo perduto alle imprese in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.21.00, 56.29.10, 56.29.20, con codice ATECO anche non prevalente 56.10.12 e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00, per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Il predetto contributo spetta, anche in assenza dei requisiti di cui al precedente periodo, ai soggetti che hanno avviato l'attività a decorrere dal 1o gennaio 2019.».
1.450. (ex 21.0134.) Nevi.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni per introdurre un sistema flessibile nell'accesso di lavoratrici e lavoratori al trattamento pensionistico)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2019, le lavoratrici e i lavoratori possono accedere al pensionamento flessibile con il requisito di età anagrafica di 62 anni di età fino al requisito massimo di 70 anni di età e un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni.
  2. Al fine di accedere al pensionamento flessibile di cui al comma 1, l'importo dell'assegno previdenziale deve essere di un ammontare non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale, calcolato in base all’ ordinamento previdenziale di appartenenza.
  3. L'importo della pensione conseguibile è quello massimo a requisiti pieni secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza. Al fine di conseguire l'invarianza dei costi tra i sistemi applicabili, la quota calcolata con il sistema retributivo viene ridotta o maggiorata in relazione all'età di pensionamento effettivo e agli anni di contributi versati applicando i criteri di cui alla tabella A allegata alla presente legge.
  4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento a condizioni e criteri più favorevoli.
  5. In via sperimentale e fino al 31 dicembre 2021 non si applica l'adeguamento dei requisiti anagrafici e contributivi di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita, in deroga alla disciplina prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  6. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 5, valutati in 4 miliardi di euro per l'anno 2019 e 5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  7. In caso di scostamenti degli oneri rispetto alle previsioni di cui al comma 6, alla copertura finanziaria dei maggiori oneri si provvede mediante riduzione della prestazione di cui all'articolo 1, commi da 12 a 15, della legge n.190 del 2014, e successive modificazioni e integrazioni.

  Conseguentemente, dopo l'Allegato 1, è aggiunta la seguente tabella:

TABELLA A
(articolo 21-bis, comma 3)

Variazioni percentuali in aumento e diminuzione da applicare sulla quota calcolata con il sistema retributivo in relazione all'età anagrafica e contributiva.

Età di pensionamento effettivo Anni di contribuzione
  35   36   37   38   39   40
  62 -8,0 -7,8 -7,5 -7,2 -6,6 -3,6
  63 -6,0 -5,8 -5,5 -5,2 -4,4 -2,4
  64 -4,0 -3,8 -3,5 -3,2 -2,7 -1,4
  65 -2,0 -1,8 -1,5 -1,2 -0,6 -0,4
  66   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
  67   1,5   1,5   1,5   1,5   1,5   1,5
  68   3,0   3,0   3,0   3,0   3,0   3,0
  69   4,5   4,5   4,5   4,5   4,5   4,5
  70   6,0   6,0   6,0   6,0   6,0   6,0

1.451. (ex 21.0156.) Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Rinnovo dello strumento della cambiale agraria)

  1. All'articolo 222, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2020, n. 77, le parole: «la somma di 30 milioni di euro per l'anno 2020.», sono sostituite dalle seguenti: «la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2021. La sottoscrizione del prestito avviene presso gli uffici degli assessorati regionali dell'agricoltura, che allo scopo utilizzano le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
1.452. (ex 21.0120.) Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. Al comma 3, dell'articolo 222, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sostituire le parole: «90 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 90 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestino nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.453. (ex 21.049.) Golinelli, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Istituzione di un Fondo di qualità settore cerealicolo)

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito un Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per il miglioramento della qualità ed il risparmio energetico nel settore cerealicolo destinato a finanziare l'ammodernamento e l'automazione dei centri di essiccazione/stoccaggio, comprese le attività connesse all'accettazione, alla pulitura, all'essiccazione, alla conservazione e alla selezione delle partite conferite.
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzazione del fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.454. (ex 21.054.) Manzato, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Istituzione di un Fondo per l'agricoltura di precisione)

  1. Al fine di favorire l'efficienza economica, la redditività e la sostenibilità del settore agricolo e di incentivare l'adozione e la diffusione di sistemi di gestione avanzata attraverso l'utilizzo delle tecnologie innovative finalizzate alla riduzione delle emissioni in atmosfera, al miglioramento del benessere animale, alla riduzione dell'impatto dei trattamenti fertilizzanti e fitosanitari nonché alla diffusione dell'agricoltura di precisione, è istituito, presso il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, un Fondo, con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021,2022 e 2023.
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzazione del fondo di cui al comma 1.
   Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.455. (ex 21.055.) Manzato, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini.

ART. 23

  Sopprimerlo.
1.456. (ex 23.1.) Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art 23-bis.
(Credito d'imposta per prestazioni consulenziali a tutela del Made in Italy, dei marchi e della proprietà intellettuale)

  1. Per i periodi d'imposta relativi alle annualità 2021, 2022 e 2023, alle micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è attribuito un credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica (IP manager) finalizzate a contrastare la contraffazione di marchio e prodotto e a tutelare la proprietà intellettuale, anche attraverso attività di monitoraggio dei portali online e di cancellazione dei contenuti illegali. Il credito d'imposta è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 20.000 euro.
  2. Alle grandi e medie imprese, come definite dalla citata raccomandazione 2003/361/CE, il contributo di cui al primo comma è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 40 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 35.000 euro.
  3. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è subordinato alla sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese e le società di consulenza o i professionisti qualificati iscritti in un elenco istituito con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro settanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco delle società di consulenza e dei professionisti qualificati, nonché i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per poter beneficiare del credito d'imposta e per l'eventuale riserva di una quota delle risorse da destinare prioritariamente alle micro e piccole imprese.
  4. I contributi di cui al comma 1 sono erogati in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, apportare le seguenti variazioni:
   2021: – 10.000.000;
   2022: – 10.000.000;
   2023: – 10.000.000.
1.457. (ex 23.02.) Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Estensione dell'applicazione del patent box ai marchi funzionalmente equivalenti che fanno parte del Made in Italy, ai brevetti e alle opere di ingegno)

  1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo periodo del comma 39, è sostituito dal seguente: «I redditi dei soggetti indicati al comma 37 derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, di software protetto da copyright, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 50 per cento del relativo ammontare»;
   b) il comma 44, è sostituito dal seguente:
  «44. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni attuative dei commi da 37 a 43, anche al fine di individuare le tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del comma 39 e di definire gli elementi del rapporto di cui al comma 42».

  2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 56 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è abrogata. Il comma 42-ter dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, riacquista efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 50 del 2017.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020. I soggetti che usufruiscono del regime agevolato vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge possono chiederne la revisione, mantenendo, sino a quando questa venga concessa, il regime precedente. In caso di revisione del regime agevolato, l'estensione dell'agevolazione si applica sino alla scadenza del regime precedente.
  4. Al fine di favorire l'applicazione del regime agevolativo previsto dai commi da 37 a 45 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al settore delle ricerca, nonché alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, relative all'ampliamento del regime all'utilizzo di opere dell'ingegno e di marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, con individuazione delle tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del comma 39, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla modifica del decreto di natura non regolamentare previsto al comma 44 dell'articolo 1 della citata legge n. 190 n. 2014, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata di entrata in vigore della presente legge.
  5. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2021 e 200 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondete riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: 800 e 500 rispettivamente con le seguenti: 650 e 300.
1.458. (ex 23.04.) Perego Di Cremnago, Gelmini, Nevi, Porchietto.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Interpretazione autentica in materia di patent box)

  1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 165, comma 10, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si intende non applicabile ai casi in cui il reddito prodotto all'estero concorre a determinare il beneficio fiscale di cui all'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondete riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: 800 e 500 rispettivamente con le parole: 760 e 460.
1.459. (ex 23.05.) Nevi, Porchietto, Perego Di Cremnago.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Incentivi per attività imprenditoriali avviate sul territorio nazionale da cittadini italiani all'estero iscritti all'Aire)

  1. Negli anni 2021 e 2022 per i cittadini italiani iscritti all'Aire e alle imprese da questi possedute fuori dal territorio nazionale, che avviino attività imprenditoriali sul territorio nazionale per un valore di almeno euro 1.000.000, ovvero di almeno euro 500.000 nel caso la nuova attività sia una start-up innovativa di cui all'articolo 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, generando un numero di nuovi occupati con contratto di lavoro dipendente non inferiore a 5 unità, è accordato uno sgravio fiscale del 50% sul reddito imponibile d'impresa nei cinque anni consecutivi alla costituzione dell'impresa. La misura si applica nel limite di spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027.
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.460. (ex 23.06.) Fitzgerald Nissoli.

ART. 24.

  Al comma 5, sostituire le parole: 36 milioni con le seguenti: 70 milioni.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
   2021: – 34.000.000.
1.461. (ex 24.1.) Lucchini, Maggioni, Ferrari, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Patassini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Gava, Cavandoli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Un importo non superiore al 50 per cento dei fondi previsti annualmente dal comma 5 è assegnato alle regioni e alle province autonome che presentano entro il 30 marzo 2021 progetti con le medesime finalità del comma 1.
1.462. (ex 24.2.) Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Disposizioni in materia di attrazione degli investimenti e per le rimpatrio delle attività precedentemente delocalizzate)

  1. All'articolo 30, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 16, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 dopo le parole: «investimenti esteri in Italia», sono inserite le seguenti: «, nonché per favorire il rimpatrio delle imprese che hanno delocalizzato»;
   b) al comma 2, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:
   «a-bis) sostegno ad iniziative di promozione delle opportunità di ricollocamento degli investimenti in Italia, nonché di accompagnamento e assistenza degli investitori italiani la cui attività risulta precedentemente delocalizzata, anche mediante la previsione di idonei incentivi fiscali e contributivi;»;
   c) al comma 3-bis, le parole: «e dell'attrazione degli investimenti all'estero», sono sostituite dalle seguenti: «dell'attrazione investimenti dall'estero e delle attività poste in essere per favorire il rientro delle imprese che hanno precedentemente delocalizzato».

  2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
1.463. (ex 24.07.) Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Programma straordinario periferie)

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 978, è inserito il seguente:
  «978-bis. A decorrere dall'anno 2021, le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione realizzate in fase di appalto o in corso d'opera, dagli eventuali ulteriori residui relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti inseriti nel “Programma straordinario”, di cui ai commi da 974 a 978, nonché le risorse derivanti da eventuali revoche dei finanziamenti stessi, possono essere utilizzati dai medesimi beneficiari per ampliamento degli interventi finanziati o per la realizzazione di interventi aventi le medesime finalità, anche in deroga a quanto previsto dalle convenzioni in essere tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli enti locali beneficiari.».
1.464. (ex 24.016.) Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Disposizioni in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana)

  1. Al fine di favorire gli interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana, con evidenti impatti positivi sulla ripresa economica, e sull'occupazione nel settore delle costruzioni, al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2-bis, comma 1-ter, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Fatta salva la diversa normativa regionale tesa alla rigenerazione urbana e le previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, nei centri storici di cui all'articolo 136 comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o in zone a questi assimilabili individuati con apposita deliberazione del consiglio comunale, gli interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano incrementi volumetrici sono consentiti esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiata di competenza comunale e, per i fabbricati sottoposti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, previo parere degli enti preposti alla tutela.»;
   b) all'articolo 3, comma 1, lettera d), il sesto periodo è sostituito dal seguente: «Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia diversi da quelli previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera c), del presente testo unico soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.»;
   c) all'articolo 14, comma 1-bis, dopo le parole: «dell'insediamento» sono inserite le seguenti: «, sempreché la stessa deroga non sia consentita da normativa regionale».
1.465. (ex 24.015.) Barelli, Gelmini.

ART. 25

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Rivalutazione dei beni delle imprese)

  1. Al comma 696, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro per l'anno 2023, 200 milioni di euro per l'anno 2024 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.466. (ex 25.022.) Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Fondo per l'innovazione lavoratori autonomi e professionisti)

  1. Al fine di favorire le attività di ricerca, sviluppo e innovazione da parte dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, sia in forma individuale che associata, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo con una dotazione di 8,8 milioni di euro per l'anno 2021, volto alla concessione di un contributo a fondo perduto.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione del contributo di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 8,8 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 239.
1.467. (ex 25.011.) Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Voucher digitalizzazione PMI)

  1. Al fine di favorire la trasformazione digitale dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico delle PMI e dei titolari di reddito di lavoro autonomo, sono erogati contributi a fondo perduto, tramite voucher di importo non superiore a 10 mila, per l'acquisto di software, hardware o servizi che consentano il miglioramento dell'efficienza aziendale, la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, tale da favorire l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità, tra cui il telelavoro, lo sviluppo di soluzioni di e-commerce, la connettività a banda larga e ultra larga. I suddetti voucher sono concessi anche per permettere il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare, attraverso l'acquisto e l'attivazione di decoder e parabole, nelle aree dove le condizioni geomorfologiche non consentano l'accesso a soluzioni adeguate attraverso le reti terrestri o laddove gli interventi infrastrutturali risultino scarsamente sostenibili economicamente o non realizzabili. I voucher potranno altresì finanziare la formazione qualificata, nel campo ICT, del personale delle suddette PMI.
  2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in conformità al regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore « de minimis».
  3. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili con altri contributi pubblici a valere sugli stessi costi ammissibili a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste dai pertinenti regolamenti.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dello sviluppo economico, è stabilito l'ammontare dell'intervento nella misura complessiva di 460 milioni di euro. La somma così individuata dal CIPE è ripartita tra le Regioni in misura proporzionale al numero delle imprese registrate presso le Camere di commercio operanti nelle singole Regioni.
  5. Concorrono al finanziamento dei contributi a fondo perduto di cui al comma 1 le risorse stanziate da apposito Programma operativo nazionale, nell'ambito della programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali e di investimento europei, il Fondo per lo sviluppo e la coesione, nell'ambito del cofinanziamento nazionale della programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 2021-2027. Ulteriori risorse possono essere individuate nell'ambito del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, in riferimento agli obiettivi di transizione digitale dei sistemi economici.
  6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi e lo schema standard del bando di concessione.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 460 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
1.468. (ex 25.012.) Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Accordi per la realizzazione della banda ultra larga)

  1. Al fine di velocizzare i lavori nelle aree bianche del piano banda ultra larga, la Presidenza del Consiglio dei ministri può nominare il Presidente della regione o della provincia autonoma come commissario straordinario anche per l'acquisizione di permessi concessori da parte di enti e società.
  2. Al fine di velocizzare i lavori e l'avvio del servizio, il concessionario per la realizzazione e la gestione del piano banda ultra larga nelle aree bianche in deroga a quanto disposto dalla convenzione di concessione con Open Fiber autorizza la stessa a concludere accordi con altri operatori per l'utilizzo della tecnologia FWA.
1.469. (ex 25.07.) Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Cavandoli.

ART. 26

  Al comma 1, dopo la parola: detenuti aggiungere le seguenti: e della polizia penitenziaria.
1.470. (ex 26.6.) Potenti, Morrone, Bisa, Turri, Tateo, Marchetti, Paolini, Di Muro, Tomasi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Al comma 1, dopo le parole: degli istituti penitenziari aggiungere le seguenti: e degli alloggi di servizio.
1.471. (ex 26.7.) Potenti, Morrone, Bisa, Turri, Tateo, Marchetti, Paolini, Di Muro, Tomasi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Al comma 1, dopo le parole: è autorizzata aggiungere le seguenti: proporzionalmente alla distribuzione territoriale della popolazione carceraria.
1.472. (ex 26.14.) Bartolozzi, Cassinelli, Cristina.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  2. Al fine di corrispondere alle esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria in condizioni di maggior sicurezza per gli appartenenti al medesimo, mediante l'ammodernamento dell'armamento dei reparti del Corpo, a favore del Ministero della giustizia è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro per l'anno 2021 da destinare alla sperimentazione di cui al comma 3 del presente articolo.

  3. Previo decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione Penitenziaria avvia, con le necessarie cautele per la salute e l'incolumità pubblica, degli operatori penitenziari e delle persone detenute, secondo principi di precauzione e previa intesa con il Ministro della salute, la sperimentazione dell'arma comune ad impulsi elettrici per le esigenze dei propri compiti istituzionali, nei limiti di spesa previsti dal comma 5. Il medesimo decreto disciplina altresì la formazione del personale del Corpo di polizia penitenziaria che partecipa alla sperimentazione, se necessario e previa intesa con il Ministro competente, anche con il supporto di istruttori di altre Forze di polizia dello Stato.
  4. Per le ulteriori esigenze del Corpo di Polizia penitenziaria connesse all'approvvigionamento di nuove uniformi, di vestiario ed equipaggiamenti è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2021.
  5. Agli oneri derivanti dal comma 3 del presente articolo pari a 200.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.
  6. Agli oneri derivanti dal comma 4 del presente articolo pari a 5.000.000 di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.
1.473. (ex 26.8.) Morrone, Bisa, Turri, Tateo, Marchetti, Potenti, Paolini, Di Muro, Tomasi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Cavandoli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  2. Al fine di realizzare interventi straordinari sulle carceri per l'adeguamento di spazi da adibire e la costruzione di strutture provvisorie finalizzate all'isolamento e alla quarantena conseguenti all'emergenza COVID-19, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

  3. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo ammontanti a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
1.474. (ex 26.4.) Turri, Potenti, Morrone, Bisa, Tateo, Marchetti, Paolini, Di Muro, Tomasi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Cavandoli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  2. Al fine di realizzare interventi straordinari per conseguire il contenimento della diffusione dei contagi da epidemia COVID-19 nelle carceri, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

  3. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo ammontanti a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
1.475. (ex 26.5.) Turri, Potenti, Morrone, Bisa, Tateo, Marchetti, Paolini, Di Muro, Tomasi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

  1. Al fine di garantire e implementare la presenza di professionalità psicologiche esperte all'interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati determinati da orientamento sessuale o identità di genere della vittima per la prevenzione della recidiva è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.
1.476. (ex 26.036.) Bartolozzi, Cassinelli, Cristina.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

  1. Al fine di realizzare interventi straordinari per la digitalizzazione degli uffici giudiziari e la formazione specifica del personale amministrativo, anche al fine di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 240 milioni di euro per il triennio 2021-2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato ai sensi dell'articolo 68 della presente legge.
1.477. (ex 26.015.) Varchi, Maschio, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

  1. Al fine di garantire la effettiva disponibilità dei braccialetti elettronici, all'articolo 16 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132, il comma 2 è sostituito con il seguente: «2. Al fine di garantire la effettiva disponibilità dei braccialetti elettronici, la somma attualmente impiegata a tal fine è aumentata della metà».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 209, aggiungere il seguente:

Art. 209-bis.

  1. All'onore derivante dall'attuazione dell'articolo 26-bis, valutato in 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209 .
1.478. (ex 26.037.) Bartolozzi, Cassinelli, Cristina.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Interventi straordinari per il rinnovo dell'equipaggiamento in dotazione al personale di polizia degli istituti penitenziari del Ministero della giustizia)

  1. Al personale di polizia assegnato ai reparti detentivi degli istituti penitenziari del Ministero della giustizia, è riconosciuto il rinnovo delle dotazioni individuali di vestiario e di equipaggiamento.
  2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria trasmette al Ministero della giustizia una relazione contenente la quantificazione delle dotazioni necessarie per le finalità di cui al comma 1.
  3. Il Ministero della giustizia trasferisce al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria le risorse necessarie all'approvvigionamento delle dotazioni individuali di vestiario e di equipaggiamento di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 500 mila euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come incrementata dall'articolo 209 della presente legge.
1.479. (ex 26.053.) Prisco, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Indennizzi per le imprese colpite dalla cimice asiatica)

  1. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui all'articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 770 milioni.
1.480. (ex 26.045.) Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

  1. Al fine di fronteggiare lo stato di crisi economica prodotto dalla pandemia da COVID-19 nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione di contributi a sostegno alle imprese di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua le modalità di accesso ai contributi di cui al presente articolo.

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 770 milioni.
1.481. (ex 26.033.) Ruffino, Napoli, Gagnarli.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Piano southwork)

  1. Al fine di rilanciare l'occupazione nelle regioni del meridione d'Italia nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo denominato «southwork» con una dotazione di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
  2. Le risorse del fondo sono destinate al finanziamento di incentivi a sostegno di imprese che in Campania, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, assumono lavoratori di età inferiore a trentacinque anni o che nelle medesime regioni aprono una sede operativa. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono altresì destinate all'erogazione di contributi pluriennali finalizzati all'acquisto della prima casa per lavoratori residenti o che spostano la propria residenza in una delle predette regioni.
  3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola «ricavi» sono aggiunte le seguenti «derivanti da servizi digitali»;
   b) al comma 41, le parole «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti «15 per cento».

  4. Le risorse rinvenienti dalla modifica dell'imposta sui servizi digitali-Digital tax di cui al precedente comma 3, affluiscono, sino ad un limite massimo di 1.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione del presente articolo.
1.482. (ex 26.035.) Biancofiore.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

  1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 5 comma 1-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2006, n. 81, sono destinate anche per la corresponsione di indennizzi a favore delle imprese di pesca, e dei rispettivi equipaggi, proprietarie di motopescherecci sequestrati nello svolgimento della loro attività. A tal fine la dotazione finanziaria del Fondo è incrementata 300 mila euro per il 2021.

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 799,7 milioni.
1.483. (ex 26.040.) Siracusano, Prestigiacomo, Bartolozzi, Marrocco, Spena.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

  1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 5 comma 1-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2006, n. 81, sono destinate anche per la corresponsione di indennizzi a favore delle imprese di pesca proprietarie dei motopescherecci Antartide e Medinea, e dei rispettivi equipaggi, sequestrati dalla Libia nello svolgimento della loro attività. A tal fine la dotazione finanziaria del Fondo è incrementata di 150 mila euro per il 2021.

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 799,8 milioni.
1.484. (ex 26.041.) Siracusano, Prestigiacomo, Bartolozzi, Marrocco, Spena.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

  1. All'articolo 119, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
   c-bis) «interventi di interramento di cavi e tubature».

  2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 300 milioni e sostituire le parole: dall'anno 2022 con le seguenti: dall'anno 2026.
1.485. (ex 26.044.) Prestigiacomo, Mandelli, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Paolo Russo, Pella, Occhiuto.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Tax credit riqualificazione pubblici esercizi)

  1. Al comma 2 dell'articolo 79, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, dopo le parole: «di cui al presente articolo» aggiungere le seguenti: «i pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991 e».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
1.486. (ex 26.021.) Zucconi, Trancassini, Caiata, Lucaselli, Rampelli, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Misure di sostegno alle imprese e lavoratori autonomi di minori dimensioni)

  1. Per i soggetti di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 600, i redditi d'impresa e di lavoro autonomo di cui agli articoli 53 e 55 del testo unico delle imposte, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917, sono ridotti in misura fissa, per l'anno d'imposta 2020, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari a euro diecimila.

  Conseguentemente:
   a) sopprimere l'articolo 209;
   b) aumentare del 10 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;
   c) sopprimere l'allegata Tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
1.487. (ex 26.022.) Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Misure di sostegno alle imprese e lavoratori autonomi di minori dimensioni)

  1. Per i soggetti di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 600, i redditi d'impresa e di lavoro autonomo di cui agli articoli 53 e 55 del testo unico delle imposte, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917, sono ridotti in misura fissa, per l'anno d'imposta 2020, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari a diecimila euro.

  Conseguentemente all'articolo 209 sopprimere le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2021.
1.488. (ex 26.047.) Mandelli, D'Attis, Porchietto, Squeri, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Misure di sostegno alle imprese e lavoratori autonomi di minori dimensioni)
   Per i soggetti di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 600, i redditi d'impresa e di lavoro autonomo di cui agli articoli 53 e 55 del testo unico delle imposte, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917, sono ridotti in misura fissa, per l'anno d'imposta 2020, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari a euro diecimila.
   Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 334 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
1.489. (ex 26.018.) Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Misure di riordino per i centri autorizzati di assistenza fiscale)

  1. L'articolo 17 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 è sostituito dal seguente:

«Art. 17.
   1. Il comma 591 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.
   2. Il comma 3 dell'articolo 7, del decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175, è abrogato.
   3. Il comma 1 dell'articolo 38, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, è sostituito dal seguente:
  “1. Per le attività di cui al comma 4 dell'articolo 34, ai centri e agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 78 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, e nell'albo dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, spetta un compenso, a carico del bilancio dello Stato, per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa di:
   a) 16,90 euro, se la dichiarazione è trasmessa senza modifiche dei dati indicati nella dichiarazione precompilata ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, nonché in caso di rifiuto del contribuente di fornire la delega per l'accesso alla propria dichiarazione precompilata. A tal fine non sono considerate modifiche quelle apportate ai dati anagrafici del contribuente e ai dati identificativi del soggetto che effettua il conguaglio. Il compenso indicato nella presente lettera, ridotto del 25 per cento, è erogato per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e che non devono far valere oneri o detrazioni o altri benefìci;
   b) 17,70 euro, se la dichiarazione è trasmessa con modifiche che comportano variazione dei dati indicati nella dichiarazione precompilata ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Lo stesso compenso in misura doppia è erogato per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta;
   c) 18,30 euro, se la dichiarazione è trasmessa con modifiche che comportano integrazioni anche in aggiunta a variazioni dei dati indicati nella dichiarazione precompilata ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Lo stesso compenso è erogato per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in caso di mancata predisposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate della dichiarazione precompilata salvo quanto previsto alla lettera a) nelle ipotesi di soggetti esonerati e di rifiuto del contribuente di fornire la delega.”».

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 600 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 300 milioni.
1.490. (ex 26.049.) Porchietto, Squeri, Mandelli, D'Attis, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

ART. 27.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:
    1) alla lettera a) sostituire la parola: «30» con la parola: «50»;
    2) alla lettera b) sostituire la parola: «20» con la parola: «30»;
    3) alla lettera c) sostituire la parola: «10» con la parola: «20»;
   b) sostituire il comma 5 con il seguente: 5. Gli oneri derivanti dall'agevolazione di cui al comma 1 sono valutati in 8.870,6 milioni di euro per l'anno 2021, in 9.697,4 milioni di euro per l'anno 2022, in 9.783,2 milioni di euro per l'anno 2023, in 9.869, 8 milioni di euro per l'anno 2024, in 9.956, 2 milioni di euro per l'anno 2025, in 8.269,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 8.111,7 milioni di euro per l'anno 2027, in 4.718 milioni di euro per l'anno 2028, in 4.412 milioni di euro per l'anno 2029 e in 583,4 milioni di euro per l'anno 2030. Agli oneri derivanti dall'agevolazione di cui al comma 1 per 9.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede con le risorse del fondo previsto all'articolo 184.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 2, comma 1 sostituire le parole: «e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023,» con le seguenti: «, di 6.000 milioni di euro per l'anno 2023 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024»;
   b) dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
  Art. 68-bis. – 1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sostituire le parole: «e di 7.425,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2022» con le seguenti: «, di 7.425,9 milioni di euro per l'anno 2022, e di 3.245,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023»;
   c) all'articolo 209 sostituire le parole: «e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «di 500 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».
1.491. (ex 27.13.) Prestigiacomo.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: si applica fino al 31 dicembre 2029 aggiungere le seguenti: e, in ogni caso, nel territorio dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni,.

  Conseguentemente:
   a) dopo il comma 7, inserire il seguente:
  «7-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio»;
   b) alla rubrica sopprimere le parole: Decontribuzione per il Sud.
1.492. (ex 27.11.) Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 1, dopo le parole: fino al 31 dicembre 2029 inserire le seguenti: anche alle aree interne delle zone di montagna e di collina del territorio nazionale,.

  Conseguentemente:
   a) dopo il comma 7, inserire il seguente:
  7-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
   b) sostituire la rubrica: Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione per il Sud con la seguente: Agevolazione contributiva per l'occupazione.
1.493. (ex 27.7.) Lucchini, Murelli.

  Al comma 1 dopo le parole: si applica fino al 31 dicembre 2029 aggiungere le seguenti: anche alle regioni Marche, Umbria e Lazio, quali regioni in cui insistono territori compresi all'area del cratere sismico del Centro Italia del 2016, individuata negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente: Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 620 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per ciascun anno del triennio 2021- 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
1.494. (ex 27.10.) Albano, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: si applica fino al 31 dicembre 2029 aggiungere le seguenti: anche all'intera area del cratere sismico individuata negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per ciascun anno del triennio 2021-2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
1.495. (ex 27.9.) Albano, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento».
1.496. (ex 27.5.) Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Lucentini.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. All'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la parola: «regioni» è sostituita dalle seguenti: «province o città metropolitane».

  7-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio-economico costituite dai comuni del cratere sismico del centro Italia di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 725,3 milioni di euro per l'anno 2021, 413 per l'anno 2022, 411,7 per l'anno 2023, 410,3 per l'anno 2024 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
1.497. (ex 27.12.) Gabriele Lorenzoni, Segneri, Frusone, Ilaria Fontana, Grande, Cataldi, Ciprini, Emiliozzi, Gallinella, Giuliodori, Parisse, Roberto Rossini, Terzoni, Manzo.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Misure per le aree colpite da eventi sismici)

  1. Al comma 2 dell'articolo 48, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I titolari delle utenze o forniture asservite ad immobili inagibili a causa del sisma situati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, che inviano o hanno inviato, entro la data del 28 febbraio 2021, al gestore del servizio idrico integrato e/o all'esercente la vendita di energia elettrica e gas richiesta di disattivazione, hanno diritto alla disattivazione gratuita dell'utenza/fornitura asservita all'immobile inagibile. A seguito della ricostruzione del medesimo immobile e in relazione alle menzionate utenze/forniture, i soggetti interessati hanno diritto altresì a richiedere, fino al 31 dicembre 2023 la riattivazione gratuita del punto».
1.498. (ex 27.05.) Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Misure per le aree colpite da eventi sismici)

  1. All'articolo 8, comma 1-ter, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Le autorità di regolazione competenti prorogano altresì fino al 31 dicembre 2021 le agevolazioni di cui al primo periodo per i titolari di utenze e forniture relative ad immobili inagibili che entro il 28 febbraio 2021 dichiarino, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione al gestore del servizio competente, l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato. La rateizzazione delle fatture già prevista per un periodo non inferiore a 36 mesi, ai sensi del comma 25 dell'articolo 2-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è dilazionata in un periodo non inferiore a 120 mesi».
  2. Le agevolazioni disciplinate dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico 18 aprile 2017 n. 252/2017/R/COM, e successive modifiche e integrazioni, si applicano alle utenze e forniture site nelle Soluzioni Abitative in Emergenza (SAE), realizzate per i fabbisogni delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, fino al completamento della ricostruzione.
1.499. (ex 27.04.) Caparvi, Patassini, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Sospensione delle procedure di sequestro o pignoramento nei territori colpiti dal sisma del Centro Italia)

  1. A sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19 e al fine di assicurare la compiuta attuazione degli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge, le somme depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati o intestati alla gestione del Commissario delegato o straordinario del Governo per la relativa ricostruzione, nonché i contributi e ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei territori colpiti, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati. Le risorse e i contributi di cui al primo periodo, altresì, non sono da ricomprendersi nel fallimento e sono comunque esclusi dall'applicazione della disciplina della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo si applicano sino alla definitiva chiusura delle apposite contabilità speciali.
1.500. (ex 27.03.) Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

ART. 28.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 99, dopo le parole: «attrezzature varie» sono aggiunte le seguenti: «, compresi i mobili, arredi e dotazioni simili effettuato dalle imprese rientranti nel settore dei servizi di alloggio (Sezione I / Divisione 55 – Ateco Istat 2007) in quanto finalizzati all'esercizio delle attività turistico-ricettive,».

  Conseguentemente:
   a) al comma 1, lettera b) e al comma 2 sostituire la parola: «1.053,9» con la parola: «1.153,9»;
   b) conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: «800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022», con le parole: «700 milioni di euro per l'anno 2021 400 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».
1.501. (ex 28.15.) Gelmini, Della Frera, Paolo Russo, Squeri, Barelli, D'Attis, Polidori.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Estensione al commercio di «Resto al Sud»)

  1. Al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: «relative alla fornitura di servizi, ivi compresi i servizi turistici. Sono escluse dal finanziamento le attività del commercio ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa» sono sostituite dalle seguenti: «le attività imprenditoriali relative al commercio, alla fornitura di servizi, ivi compresi i servizi turistici, e alla vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa».
  2. Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri pari a 15 milioni di euro a decorre dall'anno 2021 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
1.502. (ex 28.012.) Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Estensione al commercio di «Resto al Sud»)

  1. Al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: «relative alla fornitura di servizi, ivi compresi i servizi turistici. Sono escluse dal finanziamento le attività del commercio ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa» sono sostituite dalle seguenti: «le attività imprenditoriali relative al commercio, alla fornitura di servizi, ivi compresi i servizi turistici, e alla vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa».
1.503. (ex 28.08.) Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Proroga del credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici)

  1. All'articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2021: – 31.000.000
1.504. (ex 28.03.) Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Estensione delle misure vigenti per favorire la ripresa degli investimenti nel Mezzogiorno a tutte le imprese agricole)

  1. All'articolo 1, della legge n. 208 del 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 98 dopo la parola: «imprese», inserire le seguenti: «ivi comprese le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale»;
   b) al comma 98 sostituire le parole: «31 dicembre 2020» con le seguenti: «21 dicembre 2022»;
   c) al comma 99, dopo le parole: «attrezzature varie», inserire le seguenti: «ivi compresi i trattori e le altre macchine agricole».

  Conseguentemente, all'articolo 209, ridurre gli importi ivi previsti di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026
1.505. (ex 28.011.) Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

  1. L'articolo 1, comma 326, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è soppresso.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 300 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
1.506. (ex 28.05.) Ferro, Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 29

  Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: Mezzogiorno aggiungere le seguenti: e alle regioni Marche, Umbria e Lazio, quali regioni quali regioni in cui insistono territori compresi all'area del cratere sismico del centro Italia del 2016, individuata negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per ciascun anno del triennio 2021- 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
1.507. (ex 29.5.) Albano, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, dopo la parola: Mezzogiorno aggiungere le seguenti: e dell'intera area del cratere sismico individuata negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per ciascun anno del triennio 2021- 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
1.508. (ex 29.4.) Albano, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Al fine di sostenere gli interventi per fronteggiare l'emergenza COVID-19, il 20 per cento delle risorse previste nell'anno 2021 è accantonato e ripartito con decreto del Ministero per il Sud e la coesione territoriale fra le regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto – «zone rosse» – così come individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020.
1.509. (ex 29.3.) Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: Nell'ambito dell'adozione di nuovi programmi operativi complementari è assicurata l'attuazione dei seguenti obiettivi:
    1) riconoscimento dell'esenzione integrale dall'imposta sul reddito delle società (IRES) di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, e dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per le imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
    2) riconoscimento di una misura di sostegno del reddito per giovani laureati meritevoli denominata «reddito di eccellenza», destinata a garantire una retribuzione minima, in tutto o in parte sostitutiva di quella a carico del datore di lavoro, per lo svolgimento di prestazioni di lavoro esclusivamente presso imprese del settore privato, ivi compresi gli enti del terzo settore che svolgono servizi generali, operanti nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia
    3) riconoscimento ai cittadini meno abbienti, residenti nelle regioni a più alta criticità sociale e con una minore aspettativa di vita di un assegno di importo fino a 600 euro annui, utilizzabili a fronte del pagamento di prestazioni sanitarie e diagnostiche.
    4) realizzazione di opere di sbarramento e di dighe di ritenuta disciplinate ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, per la mitigazione dei danni dovuti al cambiamento climatico e per l'utilizzazione ad uso plurimo anche energetico delle acque.
1.510. (ex 29.8.) Paolo Russo, Occhiuto, Prestigiacomo, Carfagna, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Casciello, Fasano, Fascina, Sarro, Siracusano, Torromino, Tartaglione, Maria Tripodi.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: Nell'ambito dell'adozione di nuovi programmi operativi complementari è assicurata l'attuazione dei seguenti obiettivi:
    1) riconoscimento dell'esenzione integrale dall'imposta sul reddito delle società (IRES) di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, e dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per le imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
    2) realizzazione di opere di sbarramento e di dighe di ritenuta disciplinate ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, per la mitigazione dei danni dovuti al cambiamento climatico e per l'utilizzazione ad uso plurimo anche energetico delle acque.
1.511. (ex 29.9.) Paolo Russo, Occhiuto, Prestigiacomo, Carfagna, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Casciello, Fasano, Fascina, Sarro, Siracusano, Torromino, Tartaglione, Maria Tripodi.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: Nell'ambito dell'adozione di nuovi programmi operativi complementari è assicurata l'attuazione dell'obiettivo della realizzazione di opere di sbarramento e di dighe di ritenuta disciplinate ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, per la mitigazione dei danni dovuti al cambiamento climatico e per la utilizzazione ad uso plurimo anche energetico delle acque.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 133 inserire il seguente:

Articolo 133-bis.
(Interventi strategici in materia di dighe e invasi)

  1. Al fine di svolgere le necessarie attività di realizzazione di opere di sbarramento e di dighe di ritenuta, disciplinate ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, per la mitigazione dei danni dovuti al cambiamento climatico e per la utilizzazione ad uso plurimo anche energetico delle acque, il fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 1, comma 863, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche è incrementato fino a 100 milioni di euro per l'anno 2021, con priorità di utilizzo delle relative risorse per interventi già pianificati e immediatamente cantierabili.
  2. Le risorse di cui al precedente comma 1 sono riservate fino al limite di 50 milioni di euro agli enti di cui all'articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, attraverso procedure di selezione e affidamento della realizzazione e gestione degli interventi di cui al presente articolo.
  3. All'onere di cui al comma 1, pari a 100 milioni per il 2021, si provvede, nei limiti delle risorse disponibili a valere sul Fondo sviluppo e coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, secondo quanto disposto dall'articolo 29.
1.512. (ex 29.11.) Paolo Russo, Carfagna, Sarro, Pentangelo, Casciello, Cosimo Sibilia, Fasano, Ferraioli.

  Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: sentita con le seguenti: d'intesa con.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera i) secondo periodo, dopo le parole: approvati dal CIPE, aggiungere le seguenti: ed alle Regioni e Province autonome per i programmi di competenza regionale,.
1.513. (ex 29.2.) Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Articolo 29-bis.
(Istituzione delle zone franche urbane nella regione Friuli Venezia Giulia)

  1. Il presente articolo, ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, e n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, istituisce zone franche urbane nei territori compresi nei comuni di Trieste, Gorizia, Cividale del Friuli, Tarvisio e Monfalcone, finalizzate a favorire le attività industriali, commerciali, artigianali e turistiche e a sostenere la promozione e lo sviluppo dell'economia locale e dell'occupazione, nonché l'interscambio economico con i Paesi limitrofi.
  2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definita la delimitazione territoriale delle zone franche urbane di cui al comma 1.
  3. Ferme restando le disposizioni attribuite all'autorità doganale e alle altre autorità competenti nell'ambito dell'Unione europea e nazionale, la gestione delle zone franche urbane istituite ai sensi dell'articolo 1 è affidata alla società Friulia Spa a cui possono partecipare, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, enti locali, enti pubblici economici, imprese, istituti di credito, di assicurazione o di intermediazione finanziaria e singoli investitori.
  4. Alla società Friulia Spa sono attribuiti i seguenti compiti:
   a) valutazioni ed eventuali autorizzazioni delle richieste di insediamento e di realizzazione di immobili nelle zone franche urbane da parte di imprese e di società;
   b) assistenza tecnica, amministrativa, organizzativa e finanziaria alle imprese e alle società autorizzate ai sensi della lettera a);
   c) verifica della compatibilità delle lavorazioni industriali ammesse nelle zone franche urbane con le disposizioni dell'Unione europea e nazionali vigenti in materia;
   d) costituzione di società miste o partecipazione a consorzi di imprese aventi il fine di incrementare lo sviluppo delle zone franche urbane;
   e) stipulazione di convenzioni con imprese o con enti pubblici per prestazioni di servizi finalizzati nelle zone franche urbane;
   f) elaborazione dei dati sulla funzionalità e individuazione dei problemi ostativi allo sviluppo delle zone franche urbane;
   g) controllo, con il personale dell'amministrazione finanziaria, compresa l'applicazione dei programmi europei di informatizzazione e di uniformazione delle dogane, nonché verifica dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea e nazionali vigenti in materia.

  5. Le imprese nazionali, estere o miste, operanti nelle zone franche urbane istituite ai sensi del comma 1 accedono ai benefìci, agli incentivi e alle agevolazioni previsti dalla legislazione nazionale vigente in favore delle aziende esportatrici e dell'imprenditoria giovanile e femminile.
  6. Per le merci immesse definitivamente nell'ambito doganale dell'Unione europea è consentito il differimento fino a sei mesi del pagamento dei diritti doganali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette.
  7. Per le imprese e per le società operanti esclusivamente nelle zone franche urbane è applicata un'imposta forfetaria pari al 10 per cento del reddito complessivo.
  8. Gli utili di esercizio reinvestiti dalle imprese nelle zone franche urbane godono dell'esenzione totale dalle imposte sui redditi, nazionali o locali, per un periodo di dieci anni.
  9. Nei limiti perimetrali delle zone franche urbane possono essere insediate attività produttive o commerciali operanti in regime di temporanea importazione o in regime di non esenzione.
  10. Le piccole e microimprese, individuate dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che iniziano, nel periodo compreso dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2016, una nuova attività economica nelle zone franche urbane possono fruire delle seguenti agevolazioni:
   a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi due periodi d'imposta. Per i periodi d'imposta successivi l'esenzione è limitata, per i primi tre anni, al 60 per cento, per il quarto e il quinto anno, al 40 per cento e, per il sesto e per il settimo anno, al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di 50.000 euro del reddito derivante dall'attività svolta nella zona franca urbana, maggiorato, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2014 e per ciascun periodo d'imposta, di un importo pari a 5.000 euro, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi d'imposta, fino a concorrenza di 80.000 euro per ciascun periodo d'imposta, del valore della produzione netta;
   c) esenzione dall'imposta municipale propria, a decorrere dall'anno 2015 e fino all'anno 2016, per i soli immobili situati nelle zone franche urbane posseduti dalle stesse imprese ed utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;
   d) esonero del versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi tre anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, solo in caso di contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana. Per gli anni successivi l'esonero è limitato, per i primi cinque anni, al 30 per cento, per il quarto e per il quinto anno, al 40 per cento e, per il sesto e per il settimo anno, al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

  11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle agevolazioni previste dal presente articolo.
  12. Nei territori di cui all'articolo 1 si applica il regime di zona franca urbana per quanto concerne:
   a) i diritti di confine, i dazi doganali, le sovrimposte di confine, i prelievi agricoli, le restrizioni quantitative e qualitative o qualsiasi tassa o misura di effetto equivalente;
   b) l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle società e l'imposta regionale sulle attività produttive;
   c) l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di registro, le imposte catastali, le imposte ipotecarie, le imposte di fabbricazione e le imposte erariali di consumo.

  13. Le agevolazioni previste dal presente articolo s'intendono concesse nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di importanza minore di cui al regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, ferma restando l'applicazione dei regolamenti e delle direttive dell'Unione europea relativi alla concessione di aiuti di Stato in determinati settori che prevedono una disciplina più restrittiva rispetto a quella della presente legge o del citato regolamento (CE) n. 1407/2013.
  14. All'onere recato dal presente articolo, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.514. (ex 29.012.) Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

  1. Al fine di promuovere la rinascita industriale e occupazionale delle Regioni ricomprese nell'obiettivo europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) realizzando gli obiettivi dell'aumento e del miglioramento della qualità degli investimenti in capitale fisico e umano e dell'adattabilità ai cambiamenti economici e sociali, le imprese in attività ivi ubicate alla data di entrata in vigore della presente legge e le nuove imprese che avviano nelle citate regioni un'attività economica nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2022, possono fruire dell'esenzione integrale dell'imposta sul reddito delle società per i primi tre periodi d'imposta, nei limiti delle risorse stabilite nel successivo comma 4.
  2. Il godimento del beneficio di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto alle seguenti limitazioni:
   a) le imprese di cui al comma 1 devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni dalla data del riconoscimento del beneficio, pena la revoca retroattiva del beneficio concesso e goduto;
   b) almeno il 50 per cento delle unità di personale assunto dalla data del riconoscimento del beneficio deve risultare già residente nelle regioni ricomprese dell'obiettivo europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).

  3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti commi da 1 a 3 pari a 800 milioni di euro nel 2021, 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 1,2 miliardi di euro nell'anno 2024 si provvede:
   a) quanto a 800 milioni di euro nel 2021 a valere sulle risorse rinvenienti dal fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge;
   b) quanto a 2 miliardi di euro per ciascuno l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
   c) quanto a 2 miliardi di euro per l'anno 2023 e a 1 miliardo e 200 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sulle risorse rinvenienti dai fondi strutturali comunitari relativi al ciclo di programmazione 2021-2027.

  5. Ai fini dell'attuazione del comma 4 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
1.515. (ex 29.010.) Prestigiacomo, Mandelli, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Paolo Russo, Pella, Occhiuto.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

  1. Il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, provvedono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2018, n. 12.
1.516. (ex 29.03.) Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

  1. Limitatamente al triennio 2021-2023 e previa delibera del CIPE, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i finanziamenti europei a fondo perduto possono essere stanziati anche alle imprese già attive al 1o febbraio 2020.
1.517. (ex 29.04.) Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 31.

  Al comma 2, sostituire le parole: sentita la Conferenza unificata con le seguenti: d'intesa con la Conferenza unificata.
1.518. (ex 31.1.) Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

ART. 32.

  Al comma 1 dopo la parola: Sicilia aggiungere le seguenti: e alle regioni Marche, Umbria e Lazio, quali regioni in cui insistono territori compresi all'area del cratere sismico del Centro Italia del 2016, individuata negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016.
   Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per ciascun anno del triennio 2021- 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
1.519. (ex 32.6.) Albano, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1 dopo la parola: Sicilia aggiungere le seguenti: e dell'intera area del cratere sismico individuata negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016.
   Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per ciascun anno del triennio 2021- 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26.
1.520. (ex 32.5.) Albano, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Credito di imposta per agenti di commercio)

  1. A coloro che esercitano l'attività professionale rientrante nel codice Ateco 46.1, che in considerazione della chiusura imposta durante il periodo di emergenza, abbiano subito una diminuzione del fatturato pari al 75 per cento nel quarto trimestre 2020, rispetto allo stesso trimestre del 2019, e riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare.
  2. Il credito di cui al comma 1 e utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo.
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.
  4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.521. (ex 32.01.) Frassini, Patassini.

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994)

  1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 773 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023»;
   b) al comma 774 le parole: «entro il 31 marzo 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2021».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'articolo 32-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno dei anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
1.522. (ex 32.03.) Giaccone, Boldi, Benvenuto, Caffaratto, Gastaldi, Giglio Vigna, Gusmeroli, Liuni, Maccanti, Molinari, Patelli, Pettazzi, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 33.

  Al comma 1, dopo la parola: Sicilia aggiungere le seguenti: e alle regioni Marche, Umbria e Lazio, quali regioni in cui insistono territori compresi all'area del cratere sismico del Centro Italia del 2016, individuata negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 189/2016.
   Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per ciascun anno del triennio 2021-2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
1.523. (ex 33.8.) Albano, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, dopo la parola: Sicilia aggiungere le seguenti: e dell'intera area del cratere sismico individuata negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 189/2016.
   Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per ciascun anno del triennio 2021-2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
1.524. (ex 33.7.) Albano, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Al fine di migliorare la produttività dei territori di cui al comma 1, con il decreto vengono altresì individuate le aree tematiche di interesse, tra cui quelle riguardanti le disuguaglianze di genere, sociali e territoriali che caratterizzano la prima infanzia e il percorso di crescita di bambine e bambini.
1.525. (ex 33.10.) Carfagna, Paolo Russo.

ART. 34.

  Al comma 1, dopo le parole: attività economiche aggiungere le seguenti: agricole, artigianali e commerciali.

  Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le parole: finalizzati a sviluppare le attività agro-silvo-pastorali, agrituristiche ed agroalimentari, attraverso la creazione di relazioni di filiera e di interfiliera con il settore commerciale, artigianale e turistico anche attraverso la realizzazione di distretti del cibo e della bioeconomia.
*1.526. (ex 34.9.) Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, dopo le parole: attività economiche aggiungere le seguenti: agricole, artigianali e commerciali.

  Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le parole: finalizzati a sviluppare le attività agro-silvo-pastorali, agrituristiche ed agroalimentari, attraverso la creazione di relazioni di filiera e di interfiliera con il settore commerciale, artigianale e turistico anche attraverso la realizzazione di distretti del cibo e della bioeconomia.
*1.527. (ex 34.24.) Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Sandra Savino.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: Ministro per il Sud e la coesione territoriale, aggiungere le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

  Conseguentemente, al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: Ministro per il Sud e la coesione territoriale aggiungere le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
1.528. (ex 34.20.) Prestigiacomo, Bartolozzi, Siracusano.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di superare il divario digitale nelle aree montane e ridurre il numero di persone che non hanno accesso ai canali televisivi, in particolare del servizio pubblico, e per l'installazione di impianti radio-tv, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la realizzazione di investimenti nelle aree montane con dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di gestione del Fondo di cui al comma precedente. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.529. (ex 34.4.) Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Il fondo di cui al comma 1 è accessibile anche alle regioni Marche, Umbria e Lazio, quali regioni in cui insistono territori compresi all'area del cratere sismico del Centro Italia del 2016, individuata negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016.
1.530. (ex 34.7.) Albano, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Il fondo di cui al comma 1 è accessibile anche all'intera area del cratere sismico individuata negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016.
1.531. (ex 34.6.) Albano, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Zone economiche speciali)

  1. Al fine di favorire la creazione di condizioni ottimali in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese in tali aree, sono disciplinate le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di Zone economiche speciali, di seguito denominate «ZES» e meglio regolamentate dal presente articolo.
  2. Per ZES si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti e ricadenti anche in regioni diverse purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale o aeroportuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (Tent). Per l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali le aziende già operative e quelle che si insedieranno nella ZES possono beneficiare di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa.
  3. Le modalità per l'istituzione di una ZES, la sua durata, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area nonché i criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di cui all'articolo 5 nonché il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Le proposte di istituzione di ZES possono essere avanzate dalle regioni in cui esistono territori aventi necessità di sviluppo, così come individuati dalla normativa europea.
  5. Ciascuna regione o gruppo di regioni di cui al comma 4 può presentare una proposta di istituzione di una ZES nel proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano presenti più aree portuali o aeroportuali che abbiano le caratteristiche di cui al comma 2. Le regioni che non posseggono aree portuali o aeroportuale aventi tali caratteristiche possono presentare istanza di istituzione di una ZES solo in forma associativa, qualora contigue, o in associazione con un'area portuale avente le caratteristiche di cui al comma 2.
  6. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta impulso delle regioni interessate. La proposta è corredata da un piano di sviluppo strategico, nel rispetto delle modalità e dei criteri individuati dal presente articolo.
  7. La regione, o le regioni nel caso di ZES interregionali, formulano la proposta di istituzione della ZES, specificando le caratteristiche dell'area identificata e la struttura di gestione di essa.
  8. Il soggetto per l'amministrazione deve assicurare, in particolare:
   a) gli strumenti che garantiscano l'insediamento e la piena operatività delle aziende presenti nella ZES nonché la promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori internazionali;
   b) l'utilizzo di servizi sia economici che tecnologici nell'ambito ZES;
   c) l'accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi.

  9. Le imprese già operative nella ZES e quelle che si insedieranno nell'area sono tenute al rispetto della normativa nazionale ed europea, nonché delle prescrizioni adottate per il funzionamento della stessa ZES.
  10. Le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES, possono usufruire delle seguenti tipologie di agevolazioni:
   a) procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni regionali locali e statali interessate, e regimi procedimentali speciali, recanti accelerazione dei termini procedimentali ed adempimenti semplificati rispetto a procedure e regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, previa delibera del Consiglio dei ministri;
   b) accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico della ZES di cui all'articolo 4, comma 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, alle condizioni definite dal soggetto per l'amministrazione, ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto della normativa europea e delle norme vigenti in materia di sicurezza, nonché delle disposizioni vigenti in materia di semplificazione previste dagli articoli 18 e 20 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169.

  11. In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro.
  12. Il riconoscimento delle tipologie di agevolazione di cui ai commi 1 e 2 è soggetto al rispetto delle seguenti condizioni:
   a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nell'area ZES per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti;
   b) le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

  13. L'agevolazione di cui al comma 2 è concessa nel rispetto di tutte le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e in particolare di quanto disposto dall'articolo 14; agli adempimenti di cui all'articolo 11 del medesimo Regolamento provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno.
  14. L'Agenzia per la coesione territoriale, all'interno della quale verrà istituito uno specifico Ufficio di Dipartimento, assicura, con cadenza almeno semestrale, il monitoraggio degli interventi e degli incentivi concessi, riferendo al Presidente del Consiglio dei ministri.
  15. Le proposte di istituzione, di cui all'articolo 5, devono essere corredate del Piano di sviluppo strategico e danno conto dei criteri e degli obiettivi di sviluppo perseguiti dallo stesso, nonché delle forme di coordinamento, ove necessarie, con la pianificazione strategica portuale o aeroportuale. Il Piano di sviluppo strategico deve contenere, fra l'altro:
   a) la documentazione di identificazione delle aree individuate con l'indicazione delle porzioni di territorio interessate con evidenziazione di quelle ricadenti nell'area portuale e/o aeroportuale;
   b) l'elenco delle infrastrutture già esistenti, nonché delle infrastrutture di collegamento tra aree non territorialmente adiacenti, nel territorio individuato secondo i criteri di cui al precedente articolo 4;
   c) un'analisi dell'impatto sociale ed economico atteso dall'istituzione della ZES;
   d) una relazione illustrativa del Piano di sviluppo strategico, corredata di dati ed elementi che identificano le tipologie di attività che si intendono promuovere all'interno della ZES, le attività di specializzazione territoriale che si intendono rafforzare, e che dimostrano la sussistenza di un nesso economico-funzionale con l'Area portuale e/o aeroportuale. Le aree non contigue devono comunque essere collegate alle aree portuali e o aeroportuali da infrastrutture adeguate alla realizzazione del Piano di sviluppo strategico;
   e) l'individuazione delle semplificazioni amministrative, di propria competenza, per la realizzazione degli investimenti che la regione si impegna ad adottare per le iniziative imprenditoriali localizzate nella ZES;
   f) l'indicazione degli eventuali pareri, intese, concerti, nullaosta o altri atti di assenso, comunque denominati, già rilasciati dagli enti locali e da tutti gli enti interessati con riguardo alle attività funzionali del piano strategico;
   g) l'indicazione delle agevolazioni ed incentivazioni, senza oneri a carico della finanza statale, che possono essere concesse dalla regione o delle regioni, nei limiti dell'intensità massima di aiuti e con le modalità previste dalla legge;
   h) l'elenco dei soggetti pubblici e privati consultati per la predisposizione del Piano, nonché le modalità di consultazione adottate e gli esiti delle stesse;
   i) il nominativo del rappresentante della regione o delle regioni, in caso di ZES interregionale;
   j) le modalità con cui le strutture amministrative delle regioni e degli enti locali interessati, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti, assicurano, anche attraverso propri uffici e personale, nonché attraverso accordi con le amministrazioni centrali dello Stato e convenzioni con organismi, ovvero strutture nazionali a totale partecipazione pubblica, l'espletamento delle funzioni amministrative e di gestione degli interventi di competenza regionale previsti nella ZES.

  16. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, entro il limite massimo di spesa pari a 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
1.532. (ex 34.037.) Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Zone economiche speciali)

  1. In relazione all'esigenza di potenziare il sistema produttivo italiano, in particolare al rilancio dei territori nelle regioni obiettivo convergenza e nelle regioni in transizione, valorizzando le potenzialità delle ZES in particolare alla logistica ed ai trasporti in considerazione delle nuove disposizioni anti COVID-19 contenute nel protocollo del 14 marzo 2020 dal Ministero dei trasporti ed infrastrutture e dei fondi comunitari non utilizzati, in riferimento agli obiettivi del consolidamento delle realtà già esistenti e dello sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali, è autorizzato lo sviluppo del modello tecnico-finanziaro interregionale integrato denominato «GENESI» (Regolamento CE N. 1303/2013 – Titolo IV Strumenti Finanziari) di cui al Protocollo di intesa già sottoscritto in data 30 dicembre 2019 tra Ministero dello sviluppo economico e la Confederazione italiana per lo sviluppo economico relativo alla collaborazione istituzionale finalizzata alla promozione delle misure di incentivazione per il concreto rilancio dei territori delle regioni obiettivo convergenza.
  2. Il modello di cui al comma 1 è incardinato sulla Confederazione Italiana per lo Sviluppo Economico – C.I.S.E. –, in collaborazione con R.I.I.S.I. – Reti delle Infrastrutture Immateriali Sviluppo Industriale –, che è identificato come interlocutore qualificato di tutti i soggetti economici operanti nel campo delle attività produttive, definisce il ruolo della CISE come di soggetto attuatore, in forma diretta ed indiretta, allo scopo di accelerare e sburocratizzare il processo di allocazione delle risorse strutturali europei impegnati e non ancora spesi a fine 2020. Il processo adotterà strumenti finanziari previsti dalla Commissione Europea, con l'obiettivo di massimizzare la capacità di investimento delle risorse pubbliche e le ricadute sui sistemi economici locali.
  3. Le iniziative progettuali saranno incardinate su tre macro linee di intervento che sono: a. digitale, sicurezza territoriale e cybersecurity; b. urbanizzazione e logistica; c. ambiente e sostenibilità. Saranno sviluppate attraverso accordi con soggetti istituzionale e non per l'utilizzo di fondi comunitari, ministeriali, o locali, nei territori interessati dagli interventi, valutando proposte progettuali e matching con fondi disponibili o da ricercare.
  4. Allo scopo di rafforzare la piena operatività di cui ai precedenti commi, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, inscritto ai fini del Bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali», della missione «fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
1.533. (ex 34.026.) Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Zone economiche speciali)

  1. In relazione all'esigenza di potenziare il sistema produttivo italiano, in particolare al rilancio dei territori nelle regioni obiettivo convergenza e nelle regioni in transizione, valorizzando le potenzialità delle ZES in particolare alla logistica ed ai trasporti in considerazione delle nuove disposizioni anti COVID-19 contenute nel protocollo del 14 marzo 2020 dal Ministero dei trasporti ed infrastrutture e dei fondi comunitari non utilizzati, in riferimento agli obiettivi del consolidamento delle realtà già esistenti e dello sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali, è autorizzato lo sviluppo del modello tecnico-finanziario interregionale integrato denominato «GENESI» (Regolamento CE N.1303/2013 – Titolo IV Strumenti Finanziari) di cui al Protocollo di intesa già sottoscritto in data 30 dicembre 2019 tra Ministero dello sviluppo economico e la Confederazione italiana per lo sviluppo economico relativo alla collaborazione istituzionale finalizzata alla promozione delle misure di incentivazione per il concreto rilancio dei territori delle regioni obiettivo convergenza.
  2. Il modello di cui al comma 1 è incardinato sulla Confederazione Italiana per lo Sviluppo Economico – C.I.S.E. –, in collaborazione con R.I.I.S.I. – Reti delle Infrastrutture Immateriali Sviluppo Industriale –, che è identificato come interlocutore qualificato di tutti i soggetti economici operanti nel campo delle attività produttive, definisce il ruolo della CISE come di soggetto attuatore, in forma diretta ed indiretta, allo scopo di accelerare e sburocratizzare il processo di allocazione delle risorse strutturali europei impegnati e non ancora spesi a fine 2020. Il processo adotterà strumenti finanziari previsti dalla Commissione Europea, con l'obiettivo di massimizzare la capacità di investimento delle risorse pubbliche e le ricadute sui sistemi economici locali.
  3. Le iniziative progettuali saranno incardinate su tre macro linee di intervento che sono: a. digitale, sicurezza territoriale e cybersecurity; b. urbanizzazione e logistica; c. ambiente e sostenibilità. Saranno sviluppate attraverso accordi con soggetti istituzionale e non per l'utilizzo di fondi comunitari, ministeriali, o locali, nei territori interessati dagli interventi, valutando proposte progettuali e matching con fondi disponibili o da ricercare.
1.534. (ex 34.027.) Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Disposizioni in materia di istituzione di zone economiche speciali nei piccoli comuni montani)

  1. Il presente articolo disciplina le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di zone economiche speciali (ZES), al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento e di svantaggio sociale, favorendo nuovi insediamenti nei territori ubicati all'interno dei piccoli comuni montani, classificati come «periferici» o «intermedi» nella Strategia nazionale aree interne, privi di esercizi economici e commerciali ovvero con bassa densità dei medesimi rapportata alla popolazione residente, al potenziale turistico e alla dimensione del territorio, e con meno di mille abitanti stabilmente residenti nel territorio del comune.
  2. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta delle regioni interessate corredata da un piano di sviluppo strategico.
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità per l'istituzione delle ZES, la sua durata, anche in via sperimentale, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area, i criteri che ne disciplinano l'accesso, il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo, nonché la proroga delle agevolazioni di cui al comma 4.
  4. Le imprese, sia quelle nuove che quelle già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che avviano sul territorio di una ZES un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale di durata di almeno dieci anni, possono usufruire delle seguenti agevolazioni e semplificazioni:
   a) l'esenzione totale dall'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento dell'aliquota ordinaria per gli anni successivi;
   b) l'esenzione totale dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque anni di attività;
   c) l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU);
   d) il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 50 per cento delle somme versate nei primi cinque anni di attività a titolo di IRES e di IMU, da portare in detrazione nei cinque anni successivi;
   e) ai fini del consumo di energia elettrica, l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui alla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
   f) l'esenzione totale per i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento dell'importo dovuto per i cinque anni successivi, dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato; la riduzione al 50 per cento per le assunzioni a tempo determinato con durata non inferiore a dodici mesi o stagionale; la riduzione al 50 per cento per dieci anni dall'inizio dell'attività o, per le attività già esistenti, dall'istituzione della ZES, del versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i lavoratori in organico al momento dell'istituzione della ZES medesima;
   g) l'accesso a procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e di convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, nonché l'introduzione di regimi speciali finalizzati all'accelerazione dei termini procedimentali e all'individuazione di adempimenti semplificati rispetto alle procedure e ai regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

  5. Al fine di prevenire condotte elusive o indebiti vantaggi, in caso di cessazione delle attività di cui al comma 1 per ragioni non indipendenti dalla volontà dell'imprenditore si produce la decadenza integrale dalle agevolazioni di cui al medesimo comma 1 a decorrere dalla data del primo accesso, con obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite o non corrisposte aumentate dell'interesse legale.
  6. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
  7. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo le imprese di cui al comma 4 devono avere la sede operativa e produttiva principale all'interno della ZES e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 1 del presente articolo.
  8. Presso le regioni sono istituite cabine di monitoraggio per le ZES al fine di migliorarne l'efficacia.
  9. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo di solidarietà comunale, con una dotazione pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, finalizzato a favorire gli investimenti dei comuni ricadenti nelle ZES di cui al comma 1, volti a prevenire il dissesto idrogeologico, alla manutenzione delle reti viarie in prossimità di esercizi commerciali, artigianali e delle aziende agricole, all'efficientamento energetico dei sistemi di illuminazione pubblica, alla valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, individua le modalità di accesso al fondo, nonché i relativi criteri di ripartizione e di erogazione.
  10. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, entro il limite massimo di spesa pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 30 luglio 2021, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni dell'entità delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al periodo precedente, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
1.535. (ex 34.028.) Mazzetti, Cortelazzo, Mandelli, Ruffino, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Istituzione di una zona economica speciale nei comuni montani a vocazione sciistica)

  1. Al fine di agevolare la creazione di condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari ed amministrativi, che consentano il rilancio occupazionale e lo sviluppo delle imprese che abbiano stabilito o intendano stabilire la sede, anche solo operativa, nei comuni montani a vocazione sciistica, per gli anni 2021, 2022 e 2023, viene istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale (ZES), cui si applica la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n.123.
  2. Le misure straordinarie di sostegno di cui al comma precedente hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.
  3. Con apposito provvedimento normativo, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZES tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali e, nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono definiti i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZES, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZES, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZES.
  4. Per l'attuazione dei commi precedenti è autorizzata una spesa complessiva di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.536. (ex 34.03.) Cavandoli, Lucchini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Contributo per lo sviluppo economico dei comuni montani)

  1. Al fine di consentire la promozione e l'ammodernamento degli esercizi commerciali attivi alla data del 31 dicembre 2019 e che hanno sede legale nei comuni montani nei quali siano presenti impianti di risalita o anelli di fondo attivi alla medesima data, ai predetti soggetti è riconosciuto un contributo a fondo perduto di euro 5.000, nel limite massimo complessivo di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità attuative del contributo di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.537. (ex 34.02.) Cavandoli, Lucchini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente.

Art. 34-bis.
(Misure a favore dei piccoli comuni montani a vocazione sciistica)

  1. Al fine di ristorare i comuni montani a vocazione sciistica, con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti e indice di vecchiaia superiore a 300 alla data del 1o gennaio 2021, delle mancate entrate derivanti da tributi locali, concessioni d'uso dei beni immobili di proprietà e dei servizi pubblici a tariffa, connesse ai provvedimenti restrittivi di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità attuative del contributo di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.538. (ex 34.04.) Cavandoli, Lucchini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Misure a favore dei piccoli comuni montani a vocazione sciistica)

  1. Al fine di ristorare i comuni montani a vocazione sciistica, con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti e indice di vecchiaia superiore a 330 alla data del 1o gennaio 2021, delle mancate entrate derivanti da tributi locali, concessioni d'uso dei beni immobili di proprietà e dei servizi pubblici a tariffa, connesse ai provvedimenti restrittivi di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità attuative del contributo di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.539. (ex 34.05.) Cavandoli, Lucchini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)

  1.Il comma 315 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è sostituito dal seguente:
  «315. Per sostenere gli interventi di iniziativa regionale, per la realizzazione di infrastrutture di proprietà pubblica in zone prevalentemente montane, in aree remote, interne e costiere, a scarsa densità residenziale o abitativa e lungo gli assi viari, ove è palese il fallimento di mercato dell'offerta di servizi di telefonia mobile degli operatori fisici cellulari, è riconosciuto un contributo, nel limite delle disponibilità del fondo di cui al terzo periodo, a favore delle regioni che presentano un programma per la realizzazione di pali o tralicci, dotati di apposito locale tecnico per l'alloggiamento degli apparati, entro il 31 marzo 2021. Per consentire l'erogazione del servizio radiomobile, è riconosciuto un contributo, nel limite delle disponibilità del fondo di cui al terzo periodo anche per effettuare lavori atti a garantire che tali infrastrutture siano raggiunte da fibra ottica e cavi per l'energia elettrica. A tale fine è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020. Il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Ministro per lo sviluppo economico e della Conferenza Stato-regioni, ripartisce, entro il 30 giugno 2021, tra le regioni che ne fanno richiesta, le risorse disponibili presso tale Fondo».
1.540. (ex 34.013.) Butti, Rotelli, Silvestroni, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)

  1. Al comma 315 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al primo periodo, dopo la parola «montane», sono aggiunte le seguenti parole: «, in aree remote, interne e costiere, a scarsa densità residenziale o abitativa e lungo gli assi viari»;
    2) al primo periodo, le parole: «entro il 31 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2021»;
    3) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per consentire l'erogazione del servizio radiomobile, è riconosciuto un contributo, nel limite delle disponibilità del fondo di cui al quarto periodo, per effettuare lavori di rilegatura in fibra ottica e di posa di cavi per l'energia elettrica.»;
    4) al terzo periodo, le parole: «entro il 30 giugno 2020» sono sostituite con le seguenti: «entro il 30 giugno 2021»;
    5) al terzo periodo le parole: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per lo sviluppo economico».
*1.541. (ex 34.07.) Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)

  1. Al comma 315 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al primo periodo, dopo la parola «montane», sono aggiunte le seguenti parole: «, in aree remote, interne e costiere, a scarsa densità residenziale o abitativa e lungo gli assi viari»;
    2) al primo periodo, le parole: «entro il 31 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2021»;
    3) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per consentire l'erogazione del servizio radiomobile, è riconosciuto un contributo, nel limite delle disponibilità del fondo di cui al quarto periodo, per effettuare lavori di rilegatura in fibra ottica e di posa di cavi per l'energia elettrica.»;
    4) al terzo periodo, le parole: «entro il 30 giugno 2020» sono sostituite con le seguenti: «entro il 30 giugno 2021»;
    5) al terzo periodo le parole: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per lo sviluppo economico».
*1.542. (ex 34.038.) Bergamini, Mulè, Brunetta.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
   Al comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
   g-bis) gli immobili situati nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.
   Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dall'articolo 209 della presente legge.
1.543. (ex 34.022.) Mantovani, Foti, Butti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

  1. Al comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
   g-bis) Gli immobili situati nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.
   Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 850 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
1.544. (ex 34.023.) Mantovani, Foti, Butti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Istituzione di una Zona franca produttiva nei piccoli comuni montani e nelle isole minori)

  1. Al fine di favorire le attività industriali, commerciali, artigianali e turistiche, nonché di sostenere e promuovere lo sviluppo dell'occupazione, il rilancio socio-economico e l'interscambio commerciale con l'estero, nonché di limitare gli effetti negativi derivanti dalle misure adottate per fronteggiare l'epidemia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente legge, è istituita una zona franca produttiva nei Comuni insistenti nelle seguenti Isole Minori: Lampedusa, Linosa, Capraia, San Domino, San Nicola, Giannutri, Giglio, Capraia, Gorgona, Elba, Pianosa, Ponza, Santo Stefano, Ventotene, Alicudi, Filicudi, Lipari, Panarea, Salina, Stromboli, Vulcano, Capri, Ischia, Procida, Ustica, Palmaria, Asinara, Caprera, La Maddalena, Molara (Olbia), Razzoli (La Maddalena), Santa Maria, Santo Stefano, Spargi, Tavolara, San Pietro, Favignana, Levanzo, Marettimo, Pantelleria.
  2. È altresì istituita la medesima zona franca produttiva in tutti i Comuni il cui territorio sia situato al di sopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare, avente una popolazione residente, all'ultimo censimento, non superiore ai 3.000 abitanti.
  3. A tal fine, il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasmette alla Commissione Europea la richiesta di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  4. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo. Entro lo stesso termine sono adottate le deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, ai sensi dell'articolo 1, comma 342, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il finanziamento dei programmi di intervento.
   Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, come convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26 e incrementato dall'articolo 68 del presente disegno di legge. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, missione 3 (Diritti sociali e politiche sociali per la famiglia), programma 3.2, azione 9, Reddito di cittadinanza:
   2021:
   CP: – 100.000.000;
   CS: – 100.000.000.
   2022:
   CP: – 100.000.000;
   CS: – 100.000.000.
   2023:
   CP: – 100.000.000;
   CS: – 100.000.000.
1.545. (ex 34.039.) Deidda, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

  1. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
   b) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

  2. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
   b) le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
1.546. (ex 34.06.) Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Lucentini.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(No-tax area per il Mezzogiorno)

  1. Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2021 e 2022 alle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia è riconosciuta l'esenzione integrale dall'imposta sul reddito delle società (IRES) di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, e dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.
  2. Il godimento del beneficio di cui al comma 1 è soggetto, pena la revoca retroattiva del beneficio concesso e goduto, alle seguenti limitazioni:
   a) le imprese di cui al comma 1 non devono risultare quotate in mercati regolamentati;
   b) è sempre escluso il trasferimento del domicilio fiscale in una regione diversa da quelle indicate al comma 1, salvo che per motivi opportunamente accertati e legati a ragioni di crescita occupazionale o produttiva dell'attività economica.

  3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini dell'integrale compensatività del gettito nei confronti delle regioni in applicazione dell'esenzione Irap di cui al comma 1.
  4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 6.000 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede a valere sul Fondo sviluppo e coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, secondo quanto disposto dall'articolo 29.

  Conseguentemente, all'articolo 29, comma 1, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: Nell'ambito dell'adozione di nuovi programmi operativi complementari è assicurata l'attuazione dell'obiettivo del riconoscimento dell'esenzione integrale dall'imposta sul reddito delle società (Ires) di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, e dall'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per le imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
1.547. (ex 34.040.) Paolo Russo, Occhiuto, Prestigiacomo, Carfagna, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Casciello, Fasano, Fascina, Sarro, Siracusano, Torromino, Tartaglione, Maria Tripodi.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(No-tax area per il Mezzogiorno)

  1. Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021 alle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia è riconosciuta l'esenzione integrale dall'imposta sul reddito delle società (Ires) di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, e dall'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.
  2. Il godimento del beneficio di cui al comma 1 è soggetto, pena la revoca retroattiva del beneficio concesso e goduto, alle seguenti limitazioni:
   a) le imprese di cui al comma 1 non devono risultare quotate in mercati regolamentati;
   b) è sempre escluso il trasferimento del domicilio fiscale in una regione diversa da quelle indicate al comma 1, salvo che per motivi opportunamente accertati e legati a ragioni di crescita occupazionale o produttiva dell'attività economica.

  3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini dell'integrale compensatività del gettito nei confronti delle regioni in applicazione dell'esenzione IRAP di cui al comma 1.
  4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 6.000 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede a valere sulle maggiori entrate rinvenienti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 30 luglio 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 5.000 milioni per l'anno 2021. Entro la data del 15 gennaio 2022, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 5.000 milioni di euro per il 2022. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2022 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
1.548. (ex 34.041.) Paolo Russo, Occhiuto, Prestigiacomo, Carfagna, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Casciello, Fasano, Fascina, Sarro, Siracusano, Torromino, Tartaglione, Maria Tripodi.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Reddito di eccellenza)

  1. Al fine di promuovere un percorso d'eccellenza finalizzato ad attrarre e a trattenere risorse umane ad alto potenziale, incentivando la residenzialità nelle regioni del Mezzogiorno dei giovani laureati, è riconosciuta, su richiesta e a titolo individuale e non cedibile, una misura di sostegno del reddito denominata «reddito di eccellenza», destinata a garantire una retribuzione minima, in tutto o in parte sostitutiva di quella a carico del datore di lavoro, per lo svolgimento di prestazioni di lavoro esclusivamente presso imprese del settore privato, ivi compresi gli enti del terzo settore che svolgono servizi generali, operanti nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
  2. La misura di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta e, comunque, nel limite massimo annuo di spesa di 20 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, a 20.000 soggetti fino a ventinove anni di età che, al momento della domanda, abbiano conseguito la laurea in università italiane e straniere con il punteggio minimo di 105/110.
  3. La misura di cui al comma 1, di importo pari a 1.000 euro, comprensivo degli oneri contributivi, è erogata con cadenza mensile mediante versamento su un conto telematico personale del prestatore di lavoro, per una durata complessiva pari a ventiquattro mesi.
  4. Il prestatore di lavoro beneficiario della misura può proporre a un datore di lavoro del settore privato la propria disponibilità a svolgere attività lavorative secondo modalità individuate di comune accordo, nei limiti della legislazione vigente. Fatta salva l'ipotesi di cui al comma 7, la stipulazione del contratto di prestazione effettuata ai sensi del presente articolo solleva il datore di lavoro dall'obbligo di erogare una retribuzione.
  5. Non possono essere parte del contratto di prestazione di lavoro disciplinato dal presente articolo i datori di lavoro del settore privato che hanno effettuato licenziamenti nei tre mesi precedenti. Il datore di lavoro che usufruisce di prestazioni di lavoro disciplinate dal presente articolo e che licenzia uno o più dipendenti assunti prima dell'attivazione della prestazione non può usufruire, per i dodici mesi successivi alla data del licenziamento, delle prestazioni di lavoro che beneficiano della misura di cui al presente articolo, comprese quelle attivate alla data del licenziamento, fatto salvo il beneficio della misura riconosciuto in favore del prestatore di lavoro.
  6. È interamente a carico del datore di lavoro, per l'intera durata della prestazione, il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.
  7. Il datore e il prestatore di lavoro possono concordare, prima o durante lo svolgimento della prestazione, l'integrazione dell'importo mensile della misura con una quota di retribuzione aggiuntiva erogata esclusivamente a carico del datore di lavoro.
  8. La misura di cui al comma 1 non costituisce reddito imponibile ai sensi dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  9. Con decreto del Ministro del lavoro e degli affari sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri di dettaglio per l'accesso alla misura, le modalità di attuazione della stessa, nonché le modalità di accreditamento dei datori di lavoro del settore privato che intendono offrire la propria disponibilità, e le modalità di controllo e monitoraggio della misura incentivante, prevedendo altresì i casi di revoca del beneficio e di recupero delle somme.
  10. Le regioni e le province autonome possono concorrere con proprie risorse e per quanto di competenza alle finalità di cui al comma 1, con ulteriori iniziative volte ad incrementare la platea dei soggetti beneficiari dell'intervento di cui al presente articolo.
  11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede a valere sul Fondo esigenze indifferibili come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.
1.549. (ex 34.043.) Occhiuto, Paolo Russo, Gelmini, Prestigiacomo, Carfagna, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Bartolozzi, Casciello, Fasano, Fascina, Sarro, Siracusano, Torromino, Tartaglione, Maria Tripodi.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Disposizioni sanitarie per le regioni svantaggiate)

  1. In via sperimentale, alla luce dell'emergenza sanitaria in atto, per gli anni 2021 e 2022, nelle regioni a più alta criticità sociale e con una minore aspettativa di vita, al fine di garantire il diritto alla salute come diritto esigibile costituzionalmente garantito, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è riconosciuto ai cittadini residenti nelle medesime regioni, un assegno di importo fino a 600 euro annui, per i soggetti con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 15.000; e fino a 480 euro annui, per i soggetti con un valore Isee non superiore a 40.000. Gli importi di cui al comma 1, sono utilizzabili a fronte del pagamento di prestazioni sanitarie e diagnostiche debitamente certificate e fino a concorrenza delle medesime.
  2. Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, sono stabiliti i criteri di individuazione delle regioni beneficiarie e le modalità attuative delle disposizioni di cui al precedente comma, nei limiti di spesa di cui al comma 3.
  3. All'onere di cui al comma 1, nei limiti di 600 milioni per il 2021 e di 600 milioni di euro per il 2022 si provvede a valere sul Fondo sviluppo e coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, secondo quanto disposto dall'articolo 29.

  Conseguentemente, all'articolo 29, comma 1, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: Nell'ambito dell'adozione di nuovi programmi operativi complementari è assicurata l'attuazione dell'obiettivo del riconoscimento ai cittadini meno abbienti, residenti nelle regioni a più alta criticità sociale e con una minore aspettativa di vita di un assegno di importo fino a 600 euro annui, utilizzabili a fronte del pagamento di prestazioni sanitarie e diagnostiche.
1.550. (ex 34.044.) Paolo Russo, Gelmini, Occhiuto, Prestigiacomo, Carfagna, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Casciello, Fasano, Fascina, Sarro, Siracusano, Torromino, Tartaglione, Maria Tripodi.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Disposizioni sanitarie per le regioni svantaggiate)

  1. In via sperimentale, alla luce dell'emergenza sanitaria in atto, per gli anni 2021 e 2022, nelle regioni a più alta criticità sociale e con una minore aspettativa di vita, al fine di garantire il diritto alla salute come diritto esigibile costituzionalmente garantito, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è riconosciuto ai cittadini residenti nelle medesime regioni, un assegno di importo fino a 600 euro annui, per i soggetti con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 15.000; e fino a 480 euro annui, per i soggetti con un valore Isee non superiore a 40.000. Gli importi di cui al comma 1, sono utilizzabili a fronte del pagamento di prestazioni sanitarie e diagnostiche debitamente certificate e fino a concorrenza delle medesime.
  2. Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, sono stabiliti i criteri di individuazione delle regioni beneficiarie e le modalità attuative delle disposizioni di cui al precedente comma, nei limiti di spesa di cui al comma 3.
  3. All'onere di cui al comma 1, nei limiti di 500 milioni per il 2021 e di 500 milioni di euro per il 2021 si provvede a valere sul Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.
1.551. (ex 34.045.) Paolo Russo, Gelmini, Occhiuto, Prestigiacomo, Carfagna, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Casciello, Fasano, Fascina, Sarro, Siracusano, Torromino, Tartaglione, Maria Tripodi.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Risarcimento dei costi fissi delle attività economiche colpite dall'emergenza epidemiologica COVID-19)

  1. Al fine di sostenere le attività economiche colpite dall'emergenza epidemiologica in atto, in attuazione della proroga del Temporary Framework adottata dalla Commissione europea il 13 ottobre 2020 e nei limiti ivi previsti, dal 1o gennaio al 30 giugno 2021 è riconosciuto in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, comunque determinato, titolari di partita IVA, un risarcimento dei costi fissi sostenuti nel periodo considerato, erogato mensilmente e proporzionalmente commisurato alla perdita di fatturato o di corrispettivi rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, sino ad un massimo del 90 per cento per le micro e piccole imprese e del 70 per cento per le altre imprese. Si applicano le definizioni di impresa contenute nella raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.
  2. Il risarcimento spetta ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito Testo unico, nonché ai titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del testo unico. Non spetta ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 dicembre 2020, agli enti pubblici di cui all'articolo 74 e ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del Testo unico.
  3. I costi fissi oggetto di risarcimento sono quelli non coperti da altre fonti o misure di sostegno e consistono nei costi per il godimento di beni di terzi, nei costi effettivamente sostenuti per il personale assunto a tempo indeterminato, ivi comprese le somme destinate agli strumenti di sostegno del reddito dei lavoratori, negli ammortamenti materiali e immateriali, negli oneri di gestione e nelle imposte immobiliari e di registro.
  4. Il risarcimento di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato o dei corrispettivi di ciascun mese dell'anno 2021 sia inferiore al 70 per cento dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto risarcimento spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1o gennaio 2020, nel limite del 30 per cento dei costi fissi.
  5. L'ammontare del risarcimento è determinato tenendo conto della differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi per ciascun mese dell'anno 2021 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese dell'anno 2019 e applicando ai costi fissi sostenuti una percentuale pari al:
   a) 90 per cento per le micro e piccole imprese e al 70 per cento per le altre imprese nei casi di riduzione del fatturato o dei corrispettivi superiore al 70 per cento;
   b) 80 per cento per le micro e piccole imprese e al 60 per cento per le altre imprese nei casi di riduzione del fatturato o dei corrispettivi superiore al 60 per cento;
   c) 70 per cento per le micro e piccole imprese e al 50 per cento per le altre imprese nei casi di riduzione del fatturato o dei corrispettivi superiore al 50 per cento;
   d) 60 per cento per le micro e piccole imprese e al 40 per cento per le altre imprese nei casi di riduzione del fatturato o dei corrispettivi superiore al 40 per cento;
   e) 50 per cento per le micro e piccole imprese e al 30 per cento per le altre imprese nei casi di riduzione del fatturato o dei corrispettivi superiore al 30 per cento;

  6. Il risarcimento dei costi fissi è ammesso nel limite di 3 milioni di euro a impresa, riferiti al periodo considerato e comunque nel limite massimo complessivo di 30 miliardi di euro per l'anno 2021. Ove sia presumibile che detto importo sia superato, gli accrediti mensili sono rapportati al suddetto limite, salvo conguaglio finale, sino a concorrenza dello stesso. La misura non si cumula con le altre forme di aiuto ammissibili. L'ammontare del risarcimento è in ogni caso riconosciuto ai soggetti beneficiari per un importo mensile non inferiore a duemila euro per le persone fisiche e a tremila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Le somme spettanti sono accreditate entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.
  7. I costi fissi ammessi a risarcimento, le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  8. Per il trattamento fiscale del risarcimento, l'accredito delle somme e i controlli si applicano le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  9. Per l'attuazione dei commi da 1 a 8 è autorizzata la spesa di 30 miliardi di euro per il 2021 Al relativo onere si provvede:
   a) quanto a 1.500 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
   b) quanto a 500 milioni di euro mediante corrispondete riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   c) quanto 4.000 milioni di euro mediante incremento dell'imposta sui servizi digitali. A tal fine all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 36, lettera a), dopo la parola «ricavi» sono aggiunte le seguenti «derivanti da servizi digitali»;
    2) al comma 41, le parole «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti «21 per cento»;
   d) quanto a 15.000 milioni di euro mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica tali da assicurare il suddetto importo per l'anno 2021. A tal fine sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano corrispondenti minori spese. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni concernenti la razionalizzazione e la revisione delle spese per consumi intermedi per l'acquisto di beni, servizi e forniture contenute nel decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per l'anno 2021 le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di procedere agli acquisti dei beni e servizi esclusivamente tramite convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali, al fine di garantire una riduzione delle relative spese per un importo non inferiore a 15.000 milioni di euro per il medesimo anno. Al di fuori delle suddette modalità di approvvigionamento le amministrazioni citate possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali;
   d) quanto a 9.000 milioni di euro mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché di quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali, nonché riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa. A tal fine con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le riduzioni da adottare. Le predette risorse, sono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Lo schema del decreto di cui alla presente lettera, corredato di relazione tecnica e dei correlati decreti di variazione di bilancio, è trasmesso alle Camere entro il 15 gennaio 2021 per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, trasmette nuovamente alle Camere lo schema di decreto, corredato dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro cinque giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, il decreto può essere comunque adottato. Il decreto e i correlati decreti di variazione di bilancio sono comunicati alla Corte dei conti.

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni, con le seguenti: 300 milioni.
1.552. (ex 34.046.) Gelmini, Porchietto, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, Giacomoni, Brunetta, Perego Di Cremnago.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Misure straordinarie per la realizzazione di nuovi complessi ospedalieri nelle regioni del Mezzogiorno)

  1. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria causata dalla diffusione su tutto il territorio nazionale del virus da COVID-19, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e di intesa con i presidenti delle regioni interessate, possono essere nominati uno più commissari straordinari per la realizzazione, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 126, comma 4, e del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232, del 2016, di nuovi complessi ospedalieri nelle regioni del Mezzogiorno entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. La durata dell'incarico di ogni commissario straordinario è di un anno e a titolo gratuito.
  3. Entro 30 giorni dalla nomina, il commissario straordinario predispone il piano di attuazione degli interventi necessari.
  4. Per la realizzazione dei complessi ospedalieri di cui al comma 1, il commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e degli obblighi internazionali.
  5. Al fine di consentire la massima autonomia finanziaria per la realizzazione degli obiettivi connessi alla realizzazione dei complessi ospedalieri di cui al comma 1, al commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse disponibili e possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla realizzazione del suddetto complesso ospedaliero.
1.553. (ex 34.029.) Prestigiacomo, Paolo Russo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Bartolozzi, Siracusano.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Risarcimento dei costi fissi delle attività economiche colpite dall'emergenza epidemiologica COVID-19)

  1. Al fine di sostenere le attività economiche colpite dall'emergenza epidemiologica in atto, in attuazione della proroga del Temporary Framework adottata dalla Commissione europea il 13 ottobre 2020 e nei limiti ivi previsti, dal 1o gennaio al 30 giugno 2021 è riconosciuto in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, comunque determinato, titolari di partita Iva, un risarcimento dei costi fissi sostenuti nel periodo considerato, erogato mensilmente e proporzionalmente commisurato alla perdita di fatturato o di corrispettivi rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, sino ad un massimo del 90 per cento per le micro e piccole imprese e del 70 per cento per le altre imprese. Si applicano le definizioni di impresa contenute nella raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.
  2. Il risarcimento spetta ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo unico, nonché ai titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del testo unico. Non spetta ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 dicembre 2020, agli enti pubblici di cui all'articolo 74 e ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico.
  3. I costi fissi oggetto di risarcimento sono quelli non coperti da altre fonti o misure di sostegno e consistono nei costi per il godimento di beni di terzi, nei costi effettivamente sostenuti per il personale assunto a tempo indeterminato, ivi comprese le somme destinate agli strumenti di sostegno del reddito dei lavoratori, negli ammortamenti materiali e immateriali, negli oneri di gestione e nelle imposte immobiliari e di registro.
  4. Il risarcimento di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato o dei corrispettivi di ciascun mese dell'anno 2021 sia inferiore al 70 per cento dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto risarcimento spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1o gennaio 2020, nel limite del 30 per cento dei costi fissi.
  5. L'ammontare del risarcimento è determinato tenendo conto della differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi per ciascun mese dell'anno 2021 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese dell'anno 2019 e applicando ai costi fissi sostenuti una percentuale pari al:
   a) 90 per cento per le micro e piccole imprese e al 70 per cento per le altre imprese nei casi di riduzione del fatturato o dei corrispettivi superiore al 70 per cento;
   b) 80 per cento per le micro e piccole imprese e al 60 per cento per le altre imprese nei casi di riduzione del fatturato o dei corrispettivi superiore al 60 per cento;
   c) 70 per cento per le micro e piccole imprese e al 50 per cento per le altre imprese nei casi di riduzione del fatturato o dei corrispettivi superiore al 50 per cento;
   d) 60 per cento per le micro e piccole imprese e al 40 per cento per le altre imprese nei casi di riduzione del fatturato o dei corrispettivi superiore al 40 per cento;
   e) 50 per cento per le micro e piccole imprese e al 30 per cento per le altre imprese nei casi di riduzione del fatturato o dei corrispettivi superiore al 30 per cento;

  6. Il risarcimento dei costi fissi è ammesso nel limite di 3 milioni di euro a impresa, riferiti al periodo considerato e comunque nel limite massimo complessivo di 30 miliardi di euro per l'anno 2021. Ove sia presumibile che detto importo sia superato, gli accrediti mensili sono rapportati al suddetto limite, salvo conguaglio finale, sino a concorrenza dello stesso. La misura non si cumula con le altre forme di aiuto ammissibili. L'ammontare del risarcimento è in ogni caso riconosciuto ai soggetti beneficiari per un importo mensile non inferiore a duemila euro per le persone fisiche e a tremila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Le somme spettanti sono accreditate entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.
  7. I costi fissi ammessi a risarcimento, le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  8. Per il trattamento fiscale del risarcimento, l'accredito delle somme e i controlli si applicano le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  9. Per l'attuazione dei commi da 1 a 8 è autorizzata la spesa di 30 miliardi di euro per il 2021. Al relativo onere si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 30 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2021. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della presente disposizione con riferimento ai singoli regimi interessati.
1.554. (ex 34.049.) Gelmini, Porchietto, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, Giacomoni, Brunetta, Perego Di Cremnago.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Rateizzazione del debito fiscale e contributivo generatosi negli anni 2020 e 2021 )

  1. Limitatamente all'anno 2021, l'Agenzia delle entrate concede al contribuente che si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica derivante dall'emergenza sanitaria in atto, la rateizzazione delle somme dovute, se imputabili agli anni 2020 e 2021, sino ad un massimo di duecento quaranta mesi, secondo la modalità previste dall'articolo dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La misura si applica altresì alle somme iscritte a ruolo affidate all'agente della riscossione, se riferite a imposte o contributi relativi agli anni 2020 e 2021. Ai procedimenti di rateizzazione di cui al presente comma, che sono avviati su istanza del contribuente medesimo, non si applicano more, sanzioni o aggi. Si applica il tasso d'interesse legale.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono dettate le modalità applicative del presente comma, con riferimento alla procedura per la presentazione e l'accoglimento delle istanze, all'individuazione dei casi in cui è ammesso l'accesso al beneficio, dei casi in cui esso è escluso o il contribuente debba prestare garanzia, nonché dei casi di perdita del beneficio.
  3. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo nel limite di 800 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023 in 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2041 si provvede:
   a) quanto a 800 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
   b) quanto a 800 milioni di euro per l'anno 2023 e a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2041 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.
1.555. (ex 34.025.) Occhiuto.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Disposizioni concernenti l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita)

  1. In via sperimentale, a partire dal 1o gennaio 2021, l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita in attuazione dell'articolo 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è calcolato su base regionale.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 1, assicurando l'invarianza della spesa.
1.556. (ex 34.051.) Paolo Russo, Occhiuto, Prestigiacomo, Carfagna, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Casciello, Fasano, Fascina, Sarro, Siracusano, Torromino, Tartaglione, Maria Tripodi.

ART. 35.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. L'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 è sostituito dal seguente:

«Art. 6.

(Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale)
   1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2021, per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data, non si applicano gli articoli 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter del Codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.
   2. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, comma secondo, e 2482-bis, comma quarto, del codice civile, è posticipato al terzo esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.
   3. Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio di cui al comma 2. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, punto n. 4), e 2545-duodecies del codice civile.
   4. Le perdite di cui ai commi precedenti devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.».
1.557. (ex 35.19.) Dara, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo il comma 3 è inserito il seguente: 4. «Le società finanziarie di cui al comma 1, coerentemente con le finalità indicate nel medesimo comma 1, possono acquisire partecipazioni entro il limite del 49 per cento in società partecipate direttamente o indirettamente dalle Associazioni di Categoria del commercio, turismo e servizi».
1.558. (ex 35.39.) Mandelli, D'Attis, Squeri, Porchietto.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Al comma 1, lettera c), dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per le imprese turistico ricettive e termali la garanzia si applica alle operazioni che prevedono l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e hanno una durata fino a 240 mesi».

  6-ter. Al comma 1, lettera n), dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: «La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore, alternativamente, a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2)», sono aggiunte le seguenti: «e purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 240 mesi».
*1.559. (ex 35.23.) Zucconi, Lollobrigida, Trancassini, Caiata, Prisco, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Al comma 1, lettera c), dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per le imprese turistico ricettive e termali la garanzia si applica alle operazioni che prevedono l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e hanno una durata fino a 240 mesi».

  6-ter. Al comma 1, lettera n), dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: «La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore, alternativamente, a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2)», sono aggiunte le seguenti: «e purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 240 mesi».
*1.560. (ex 35.16.) Binelli, Guidesi, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 13, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, lettera m), le parole: «non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 120 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «non prima di 36 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 240 mesi»;
   b) al comma 1, lettera n), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore, alternativamente, a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2) e purché sia previsto l'inizio del rimborso del capitale non prima di 36 mesi dall'erogazione e una durata dell'operazione fino a 240 mesi».
*1.561. (ex 35.22.) Zucconi, Trancassini, Caiata, Lucaselli, Rampelli, Ciaburro.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 13, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, lettera m), le parole: «non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 120 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «non prima di 36 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 240 mesi»;
   b) al comma 1, lettera n), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore, alternativamente, a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2) e purché sia previsto l'inizio del rimborso del capitale non prima di 36 mesi dall'erogazione e una durata dell'operazione fino a 240 mesi».
*1.562. (ex 35.35.) Squeri, Barelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  7. Al comma 1, lettera n), secondo periodo dell'articolo 13, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: «La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore, alternativamente, a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2)», sono aggiunte le seguenti: «e purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 240 mesi».
**1.563. (ex 35.15.) Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  7. Al comma 1, lettera n), secondo periodo dell'articolo 13, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: «La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore, alternativamente, a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2)», sono aggiunte le seguenti: «e purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 240 mesi».
**1.564. (ex 35.37.) Gelmini, Della Frera, Paolo Russo, Squeri, Barelli, D'Attis, Polidori, Cristina.

  Dopo il comma 6 è inserito il seguente:
  6-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il comma 12-bis è inserito il seguente:
  «12-ter. Fino al 30 giugno 2021, le risorse del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino a un importo di euro 100 milioni, sono destinate all'erogazione della garanzia di cui al comma 1, lettera m) ed n), del presente articolo in favore di imprese operanti nel settore ATECO R 92 e R 93 aderenti ad un circuito riconosciuto dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.»
1.565. (ex 35.36.) D'Attis, Mandelli, Squeri, Porchietto, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Incentivi per gli investimenti nell'economia reale)

  1. Al comma 88 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,» sono aggiunte le seguenti: «e le imprese di assicurazione, limitatamente alle gestioni separate di cui al Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011».
  2. Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 770 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 470 milioni.
1.566. (ex 35.059.) Giacomoni, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Incentivi per gli investimenti nell'economia reale)

  1. Al comma 88 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,» sono aggiunte le parole: «e le imprese di assicurazione, limitatamente alle gestioni separate di cui al Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011».

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 22 milioni di euro a decorrere dal 2021.
1.567. (ex 35.038.) Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Estensione del credito d'imposta per la quotazione gli incentivi fiscali a tutte le società italiane volta a favorire la dotazione di liquidità attraverso l’Equity)

  1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 89 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il credito d'imposta spettante in relazione ai costi di consulenza finalizzati all'ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo è esteso a tutte le imprese italiane, comprese quelle che non presentino i requisiti di piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, nonché ai portali di equity crowdfunding iscritti all'apposito registro di cui al Regolamento Consob n. 18592/2013.
  2. Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 770 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 470 milioni.
1.568. (ex 35.062.) Giacomoni, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Potenziamento dei piani individuali di risparmio P.I.R)

  1. All'articolo 1, comma 101, della legge n. 232 del 2016 sostituire il primo periodo con il seguente:
  « 101. Il piano di risparmio a lungo termine si costituisce con la destinazione di somme o valori per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a 100.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 500.000 euro, nell'arco dei cinque anni, agli investimenti qualificati indicati al comma 102 del presente articolo, attraverso l'apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o altro stabile rapporto con esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, o di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, avvalendosi di intermediari abilitati o imprese di assicurazione residenti, ovvero non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra i predetti soggetti.».

  2. Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 780 milioni e le parole: 500 con le seguenti: 480.
1.569. (ex 35.058.) Giacomoni, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Special Purpose Acquisition Company (SPAC)

  1. Al fine di favorire l'intervento delle Special Purpose Acquisition Company (SPAC) nelle procedure di ammissione alla quotazione delle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, è riconosciuto un credito d'imposta, fino all'importo massimo di 500.000 euro, nella misura del 50 per cento dei costi connessi alla procedura di richiesta di ammissione alla quotazione dei titoli rappresentativi del capitale sociale della società risultante dalla fusione sostenuti dalla SPAC fino al 31 dicembre 2022.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione. A questo fine esso è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale ne è concluso l'utilizzo. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri per l'attuazione delle disposizioni dei commi 2 e
  3. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 18 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alle piccole e medie imprese per servizi di consulenza. Agli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dello sviluppo economico.
  4. Con regolamento della CONSOB, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le regole per l'emissione, da parte delle piccole e medie imprese, di strumenti finanziari aventi le caratteristiche previste dalle disposizioni introdotte dal presente articolo, nel rispetto dei princìpi di tutela degli investitori e di semplificazione delle procedure di emissione e delle procedure di quotazione nei mercati regolamentati.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
1.570. (ex 35.063.) Giacomoni, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Ulteriori misure di sostegno per le imprese)

  1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 3, è aggiunta la seguente disposizione:
  «3-bis. La disposizione di cui al comma 2 può essere applicata, in caso di insoluto, a partire dalla data in cui il cedente del bene o il prestatore del servizio comunichi la variazione all'Agenzia delle entrate se il mancato pagamento riguarda una fornitura documentata con fattura elettronica emessa ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127; la facoltà va esercitata secondo le procedure telematiche e nella tempistica da individuare con provvedimento del direttore e a condizione che il cessionario o committente sia un soggetto passivo tenuto pertanto a riversare l'imposta secondo le modalità individuate dal citato provvedimento; detto provvedimento individua anche azioni mirate di verifica.».
1.571. (ex 35.055.) Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Modifiche alla disciplina della digital tax e disposizioni urgenti per sostenere la liquidità delle imprese)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8 per cento».

  2. Nelle more di una riforma equa ed organica della disciplina fiscale a carico delle piattaforme internazionali di commercio digitale con filiali domiciliate in diversi Stati, al fine di colmare il divario di tassazione fra i ricavi tradizionali e quelli digitali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli anni 2020 e 2021, l'aliquota sugli utili, per la parte di ricavi pari alla differenza tra quanto dichiarato nell'anno d'imposta in corso e quanto dichiarato nell'anno d'imposta precedente, è determinata in misura pari al 15 per cento.
  3. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del presente articolo, opportunamente accertate, affluiscono, per un limite minimo di 2.500.000 euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate a sostenere la liquidità dei piccoli esercizi di vicinato con sede legale nel territorio nazionale.
  4. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, le categorie merceologiche interessate e i regimi di esclusione.
1.572. (ex 35.028.) Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Sostegno del settore alberghiero e termale mediante operazioni di finanza alternativa)

  1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore alberghiero o termale, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 400 milioni per l'anno 2022.
  2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato alla concessione di garanzie o strumenti di copertura, anche di prima perdita, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, aventi come sottostante finanziamenti anche nella forma di obbligazioni e titoli similari, di cui all'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, emesse da imprese operanti nel settore alberghiero o termale e anche alla concessione di contributi in conto interessi ai medesimi finanziamenti.
  3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri, modalità e condizioni di funzionamento del fondo di cui al comma 1, ivi incluse le modalità di selezione del gestore del fondo, anche mediante il coinvolgimento di istituzioni finanziarie e investitori istituzionali.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.573. (ex 35.033.) Zucconi, Lollobrigida, Trancassini, Caiata, Prisco, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Sostegno del settore alberghiero e termale mediante operazioni di finanza alternativa)

  1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore alberghiero o termale, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 400 milioni per l'anno 2022.
  2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato alla concessione di garanzie o strumenti di copertura, anche di prima perdita, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, aventi come sottostante finanziamenti anche nella forma di obbligazioni e titoli similari, di cui all'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, emesse da imprese operanti nel settore alberghiero o termale e anche alla concessione di contributi in conto interessi ai medesimi finanziamenti.
  3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri, modalità e condizioni di funzionamento del fondo di cui al comma 1, ivi incluse le modalità di selezione del gestore del fondo, anche mediante il coinvolgimento di istituzioni finanziarie e investitori istituzionali.

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, con le parole: 600 milioni di euro per l'anno 2021 100 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
1.574. (ex 35.052.) Gelmini, Della Frera, Paolo Russo, Squeri, Barelli, D'Attis, Polidori, Caon, Baldini.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi sismici del 2016)

  1. All'articolo 20 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 sono apportate le seguenti modificazioni:
   «a) al comma 1 le parole: “Una quota pari a complessivi 35 milioni di euro delle risorse del fondo di cui all'articolo 4” sono sostituite dalle parole: “Una quota pari a complessivi 75 milioni di euro delle risorse del fondo di cui all'articolo 4”;
   b) al comma 2 le parole: “I criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze” sono sostituite dalle seguenti: “I criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 sono stabiliti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze”».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 35 milioni di euro a decorrere dal 2021 di provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
1.575. (ex 35.053.) Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Napoli, Ruffino.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

  1. Nei limiti di spesa di 100 milioni di euro, le disposizioni di cui articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 per l'anno 2021 non si applicano alle prestazioni rese dalle imprese e i consorzi che forniscono opere, lavoro e servizi alla pubblica amministrazione. Alla tabella A, accantonamento Ministero dell'economia e delle finanze:
   2021: –100.000.
1.576. (ex 35.066.) Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Misure a sostegno di start-up e PMI innovative)

  1. I dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati possono chiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a tre anni, nel caso in cui intendano costituire una start-up innovativa o una PMI innovativa ovvero svolgere attività manageriali presso le medesime imprese.
  2. Durante il periodo di congedo di cui al comma 1 il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Il periodo di congedo non è computato ai fini dell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può versare i relativi contributi, calcolati in base alla disciplina in materia di prosecuzione volontaria della contribuzione.
  3. I contratti collettivi di lavoro individuano le modalità di partecipazione agli eventuali corsi di formazione del personale che riprende l'attività lavorativa dopo il periodo di congedo di cui al comma 1.
  4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalità e i criteri di applicazione del presente articolo.
  5. Ai datori di lavoro privati, titolari di start-up innovative, di PMI innovative, di FVC o di fondi promossi da incubatori certificati italiani o da angel network, che, a decorrere dal 1o gennaio 2021, assumono lavoratori che non hanno compiuto il quarantacinquesimo anno di età, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto, per un periodo di trentasei mesi, l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro annui per ciascun lavoratore. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  6. L'esonero di cui al comma 5 spetta ai datori di lavoro in caso di nuove assunzioni, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano stati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro e di quelle relative a lavoratori per i quali il medesimo esonero sia già stato usufruito in relazione a una precedente assunzione a tempo indeterminato.
  7. L'esonero di cui al comma 5 non è cumulabile con altri esoneri o agevolazioni contributivi previsti dalla normativa vigente.
  8. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, e i fondi di previdenza complementare devono destinare somme non inferiori allo 0,5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente agli investimenti in FVC, in fondi promossi da incubatori certificati italiani o da angel network o in società di investimento.
  9. Gli enti e i fondi di cui al comma 8 possono dedurre fiscalmente il 30 per cento delle somme destinate agli investimenti di cui al medesimo comma 8.
  10. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli enti e dei fondi di cui al comma 8 le plusvalenze previste dall'articolo 67, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più start-up innovative o PMI innovative possedute direttamente ovvero per il tramite di FVC, di fondi promossi da angel network o incubatori certificati italiani, nonché di società di investimento che investano per almeno il 30 per cento in start-up innovative o PMI innovative.
  11. All'articolo 27 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Il reddito di lavoro derivante dall'assegnazione, da parte delle start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, e degli incubatori certificati di cui all'articolo 25, comma 5, ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi di strumenti finanziari o di ogni altro diritto o incentivo che preveda l'attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari, nonché dall'esercizio di diritti di opzione attribuiti per l'acquisto di tali strumenti finanziari, non concorre alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti, né ai fini fiscali, né ai fini contributivi, a condizione che tali strumenti finanziari o diritti non siano riacquistati dalla start-up innovativa o dall'incubatore certificato, dalla società emittente o da qualsiasi soggetto che direttamente controlla o è controllato dalla start-up innovativa o dall'incubatore certificato, ovvero è controllato dallo stesso soggetto che controlla la start-up innovativa o l'incubatore certificato, prima che siano trascorsi due anni. Qualora gli strumenti finanziari o i diritti siano ceduti prima di tale termine, il reddito di lavoro che non ha previamente concorso alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione»;
   b) al comma 4, dopo le parole: «non concorrono alla formazione del reddito complessivo» sono inserite le seguenti: «, né ai fini fiscali, né ai fini contributivi,»;
   c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
  5-bis. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche agli strumenti finanziari emessi dagli organismi di investimento collettivo del risparmio o dalle altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative, come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettere e) e f), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2016, e agli strumenti finanziari emessi dai medesimi organismi e società che investono prevalentemente in PMI innovative.

  12. All'articolo 31 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «dell'organismo di investimento collettivo del risparmio chiuso, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera k-ter), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58» sono sostituite dalle seguenti: «dell'organismo di investimento collettivo del risparmio, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera k), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58»;
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Sono definiti “Fondi per il Venture Capital” (FVC) gli organismi di investimento collettivo del risparmio residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono compresi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, che investono, direttamente o indirettamente, almeno il 51 per cento del valore degli attivi in società non quotate su mercati regolamentati nella fase di sperimentazione (seed financing), di costituzione (start-up financing) o di sviluppo del progetto d'impresa (expansion financing)»;
   c) al comma 3, la lettera c) è abrogata;
   d) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le quote di investimento oggetto delle misure di cui al presente articolo devono essere inferiori a 15 milioni di euro per piccola e media impresa destinataria su un periodo di sessanta mesi».

  13. All'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «9-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 67, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di società di cui all'articolo 5, escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparati, e di società di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), possedute da almeno quattro anni, ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari e dei contratti alle medesime lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 relativi alle medesime società, rispettivamente posseduti e stipulati da almeno tre anni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile qualora e nella misura in cui, entro due anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in società di cui ai citati articoli 5 e 73, comma 1, lettera a), che sono start-up innovative ai sensi della normativa vigente, mediante conferimenti iscritti alla voce capitale sociale e riserva da sovrapprezzo delle medesime. L'esenzione si applica esclusivamente per gli importi delle plusvalenze in relazione ai quali non si applica la detrazione d'imposta di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».

  14. Per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società che acquisiscono imprese che sono o sono state start-up innovative o PMI innovative è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento del valore dell'acquisizione, per un importo complessivo non superiore a 200 milioni di euro.
  15. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione del comma 15.
  16. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3-bis, le parole: «A decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2017, 2018 e 2019»;
   b) al comma 7-bis, le parole: «A decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2017, 2018 e 2019»;
   c) dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:
  «7-ter. A decorrere dall'anno 2021, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle società, diversi dalle start-up innovative, il 70 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative, piccole o medie imprese innovative, fondi per il venture capital, fondi promossi da incubatori certificati o angel network o società di investimento, direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che effettuino almeno il 30 per cento dei propri investimenti in start-up innovative e piccole e medie imprese innovative. L'investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 3.000.000 per le persone fisiche e di euro 6.000.000 per le società, incrementato dell'eventuale differenza tra il limite massimo deducibile e l'investimento effettuato nell'anno precedente, e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine comporta la decadenza dal beneficio e il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali».

  17. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile le plusvalenze previste dall'articolo 67, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più start-up innovative o PMI innovative possedute direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che effettuino almeno il 30 per cento dei propri investimenti in start-up innovative o in PMI innovative.
  18. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni nella legge 23 giugno 2014, n. 89, non concorrono alla formazione del reddito imponibile gli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del medesimo testo unico, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale sociale di una o più start-up innovative o PMI innovative possedute direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che effettuino almeno il 30 per cento dei propri investimenti in start-up innovative o in PMI innovative.
  19. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile, nella misura del 50 per cento, le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni al capitale sociale di una o più start-up innovative o PMI innovative possedute direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che effettuino almeno il 30 per cento dei propri investimenti in start-up innovative o in PMI innovative, possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell'avvenuta cessione.
  20. Non concorre alla formazione del reddito di impresa imponibile, nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei tre periodi d'imposta successivi, il 70 per cento degli investimenti effettuati per l'acquisizione di start-up innovative o di PMI innovative.
  21. Non concorre alla formazione del reddito di impresa imponibile, nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei tre periodi d'imposta successivi, il 90 per cento degli investimenti effettuati per l'acquisizione di start-up innovative o di PMI innovative sottoposte a procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, se l'acquirente assicura la continuazione del rapporto di lavoro dei dipendenti alle condizioni già in essere presso l'impresa acquisita.
  22. Le imprese che investono in FVC ovvero costituiscono un fondo di CVC possono dedurre il 70 per cento del valore dell'investimento nel periodo d'imposta alla data di costituzione del fondo e nei tre periodi d'imposta successivi.
  23. Il comma 218 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:
  «218. Le aliquote di cui ai commi 1, 4 e 7 dell'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono incrementate dal 50 al 60 per cento. Nei casi di acquisizione dell'intero capitale sociale di start-up innovative da parte di soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, diversi da imprese start-up innovative, le predette aliquote sono incrementate dal 50 per cento al 60 per cento».

  24. Le agevolazioni fiscali di cui ai commi da 17 a 21 del presente articolo e di cui al comma 7-ter dell'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e al comma 218 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come sostituiti dall'articolo 9 della presente legge, nonché gli incentivi di cui all'articolo 29-bis del citato decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, e al comma 9-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015 n. 33, si applicano anche agli incubatori certificati.
  25. Il Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 2023, destinati a interventi per incentivare lo sviluppo di start-up innovative.
  26. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e le tipologie di interventi da attuare mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 25.
  27. Alla copertura degli oneri e delle mancate entrate derivanti dal presente articolo, valutati in 6.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 e, quanto ai commi 14 e 25, in 200 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede, mediante corrispondente riduzione per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
1.577. (ex 35.014.) Centemero, Guidesi, Toccalini, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Deducibilità spese autovetture)

  1. Le spese per carburante per autotrazione utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni sono deducibili per gli anni 2021 e 2022 nella misura del 100 per cento se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
  2. L'agevolazione di cui al comma 1 è riconosciuta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri e modalità di attuazione dell'esonero contributivo di cui al comma 1.
  4. Per l'attuazione della presente disposizione è autorizzata una spesa di 500 milioni di euro per gli anni 2022, 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.578. (ex 35.047.) Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Compensazione debiti e crediti verso la Pubblica Amministrazione)

  1. Al fine di mitigare gli effetti economici negativi connessi alle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di sostenere la liquidità delle imprese, per l'anno 2021 i crediti per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati dalle imprese nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, esclusi quelli di cui alle lettere c) e d) del comma 1-bis del medesimo articolo, si intendono certi, liquidi ed esigibili ai fini della compensazione di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, qualora non contestati nel termine perentorio di 60 giorni, indipendentemente dal rilascio della certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e delle certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto.
  2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1.000.000.000 di euro a decorrere dal 2021, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
1.579. (ex 35.054.) Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Misure a sostegno della tecnologia ad idrogeno a più bassa o nulla emissione carbonica)

  1. Al fine di favorire l'implementazione della tecnologia ad idrogeno a più bassa o nulla emissione carbonica, è riconosciuto alle aziende che investono nella riconversione produttiva, per gli anni dal 2021 al 2023, un credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP generate in relazione alla produzione di idrogeno a più bassa o nulla emissione carbonica. Il credito di imposta è stabilito per ciascun progetto nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico finanziario e comunque entro il limite massimo del 50 per cento del costo dell'investimento. Il credito di imposta non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione del comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.580. (ex 35.034.) Vanessa Cattoi, Binelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Accesso dei c.d. «grandi emittenti» ai mercati finanziari internazionali)

  1. All'articolo 7 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
  «5-bis. Ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 6, gli adempimenti di cui ai commi precedenti non si rendono comunque dovuti in relazione ai redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera b) derivanti dalle obbligazioni e titoli similari emessi all'estero da banche e da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera c) del presente decreto legislativo, nonché dai titoli di cui all'articolo 5, comma 25, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, percepiti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle emissioni di obbligazioni e titoli similari ivi considerati effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
*1.581. (ex 35.030.) Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Accesso dei c.d. «grandi emittenti» ai mercati finanziari internazionali)

  1. All'articolo 7 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
  «5-bis. Ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 6, gli adempimenti di cui ai commi precedenti non si rendono comunque dovuti in relazione ai redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera b) derivanti dalle obbligazioni e titoli similari emessi all'estero da banche e da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera c) del presente decreto legislativo, nonché dai titoli di cui all'articolo 5, comma 25, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, percepiti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle emissioni di obbligazioni e titoli similari ivi considerati effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
*1.582. (ex 35.060.) Giacomoni, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

  Dopo l'articolo 35 aggiungere il seguente

Art. 35-bis.
(Parametri affidamenti bancari)

  1. Al fine di garantire misure di liquidità alle imprese a causa della crisi epidemiologica da COVID-19, e di favorirne l'accesso al credito, gli istituti di credito ai fini della valutazione di imprese e persone fisiche che necessitano di mutui, prestiti e altre forme di finanziamento tengono conto dei giudizi espressi dalle agenzie di rating manifestati fino al 1o marzo 2020.
  2. Le disposizioni di cui al precedente comma non trovano applicazione per le imprese e le persone dichiarate giudizialmente in stato d'insolvenza, le imprese già sottoposte a procedure concorsuali e per le persone fisiche oggetto di declaratoria fallimentare pregressa, nonché per le posizioni già rilevate presso la centrale rischi della Banca d'Italia anteriormente al 1o marzo 2020.
1.583. (ex 35.013.) Vanessa Cattoi, Boniardi, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Abrogazione del termine di cinque anni per compensare le minusvalenze di natura finanziaria)

  1. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 4, dopo le parole: «l'eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi», le parole: «ma non oltre il quarto» sono abrogate;
   b) al comma 5, dopo le parole: «fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi di imposta successivi», le parole: «ma non oltre il quarto» sono abrogate;

  2. Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri pari a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 400 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 100 milioni.
1.584. (ex 35.061.) Giacomoni, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Riapertura dei termini per la concessione del Fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto legge n. 34 del 2020)

  1. I termini per la presentazione dell'istanza prevista dal comma 8 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono riaperti dal 1o al 31 gennaio 2021. Vi accedono, con le modalità ivi previste, i soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che pur avendone diritto non ne hanno usufruito.
  2. All'onere di cui al presente articolo, nel limite di 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per medesimo anno, come incrementato dall'articolo 73, comma 2 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
1.585. (ex 35.050.) D'Attis, Mulè, Mandelli.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Estensione ai professionisti iscritti alle casse di previdenza del contributo a fondo perduto COVID-19)

  1. Al comma 2 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103» sono abrogate.
  2. Il contributo a fondo perduto spettante ai professionisti è liquidato, secondo le modalità previste dal citato articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, entro il mese di febbraio 2021.
   All'onere dall'attuazione della presente disposizione, valutato in 800 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
1.586. (ex 35.051.) Nevi.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Aumento degli ammortamenti per l'acquisto di beni materiali)

  1. In conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19 l'importo deducibile di cui all'articolo 102, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 197, è aumentato per l'anno 2021 fino a 10.000 euro.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge .
1.587. (ex 35.048.) Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Modifiche all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

  1. All'articolo 48-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni, dopo le parole: «e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)» sono inserite le seguenti: «– ivi compreso il comparto distributivo –».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.588. (ex 35.016.) Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Estensione moratoria per le PMI ex articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

  1. All'articolo 56, comma 2, lettere a), b) e c), comma 6 lettere a) e c) e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «31 gennaio 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
  2. All'articolo 37-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al comma 1, le parole: «31 gennaio 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede secondo i seguenti limiti di spesa annuali:
   a) quanto al 2021: 2.320 milioni di euro;
   b) quanto al 2022: 1.605 milioni di euro;
   c) quanto al 2023: 1635 milioni di euro;
   d) quanto al 2024: 965 milioni di euro;
   e) quanto al 2025: 965 milioni di euro;
   f) quanto al 2026: 965 milioni di euro;
   g) quanto al 2027: 965 milioni di euro;
   h) quanto al 2028: 965 milioni di euro;
   i) quanto al 2029: 965 milioni di euro;
   l) quanto al 2030: 965 milioni di euro;
   m) quanto al 2031: 965 milioni di euro.

  Conseguentemente:
   all'articolo 207, comma 1, primo periodo, sostituire le parole «3.800 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «856,5 milioni di euro per l'anno 2021»;
   all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole «di 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;
   sopprimere l'articolo 68, comma 1, primo periodo;
   alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2021: –100.000.000;
   2022: –100.000.000;
   2023: –100.000.000;
   alla Tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:
   2021: –100.000.000;
   2022: –20.000.000;
   2023: –20.000.000;
   alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:
   2022: –50.000.000;
   2023: –50.000.000;
   alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
   2022: –23.500.000;
   2023: –30.000.000.
1.589. (ex 35.015.) Andreuzza, Guidesi, Galli, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Boniardi.

ART. 36.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) al comma 89, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il credito d'imposta di cui al presente comma è esteso a tutte le imprese italiane, comprese quelle che non presentino i requisiti di PMI ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, nonché ai portali di equity crowdfunding iscritti all'apposito registro di cui al Regolamento Consob n. 18592/2013.».

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, lettera a-bis), valutati in 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.».
1.590. (ex 36.2.) Centemero, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Esenzioni dall'imposta municipale propria per le imprese turistico-ricettive e termali)

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2021 non è dovuta l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
   a) immobili degli stabilimenti termali;
   b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi.

  2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

  Conseguentemente:
   sopprimere l'articolo 209;
   aumentare del 10 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;
   sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
1.591. (ex 36.022.) Frassini, Paternoster, Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Gava.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Imposta municipale propria)

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2021, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese turistico-ricettive, degli stabilimenti termali e degli stabilimenti balneari, incluse le relative pertinenze.
  2. Per l'anno 2021, non è altresì dovuta la seconda rata dell'imposta di cui al comma 1, compatibilmente con l'eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 91 I del 20 marzo 2020.
  3. Qualora il soggetto passivo dell'imposta municipale propria non coincida con il gestore dell'impresa turistico-ricettiva, il corrispettivo dovuto dall'impresa turistico-ricettiva per la disponibilità dell'immobile e/o dell'azienda è ridotto ex lege – sino a concorrenza – di un ammontare pari all'imposta municipale propria IMU di cui è concessa l'esenzione.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 318,55 milioni di euro per il primo comma e a 318,55 milioni di euro per il secondo comma, si provvede ai sensi dell'articolo 207.
1.592. (ex 36.016.) Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 36, inserire seguente:

Art. 36-bis.
(Imposta municipale propria)

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2021, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese turistico ricettive, degli stabilimenti termali e degli stabilimenti balneari, incluse le relative pertinenze.
  2. Per l'anno 2021, non è altresì dovuta la seconda rata dell'imposta di cui al comma 1, compatibilmente con l'eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C91I del 20 marzo 2020.
  3. Qualora il soggetto passivo nell'imposta municipale propria non coincida con il gestore dell'impresa turistico ricettiva, il corrispettivo dovuto dall'impresa turistico ricettiva per la disponibilità dell'immobile e/o dell'azienda è ridotto ex lege – sino a concorrenza – di un ammontare pari all'imposta municipale propria IMU di cui è concessa l'esenzione.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 318,55 milioni di euro per il primo comma e a 318,55 milioni di euro per il secondo comma, si provvede ai sensi dell'articolo 209.
1.593. (ex 36.032.) Zucconi, Lollobrigida, Trancassini, Caiata, Prisco, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 36, è inserito seguente:

Art. 36-bis.
(Imposta municipale propria)

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2021, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese turistico-ricettive, degli stabilimenti termali e degli stabilimenti balneari, incluse le relative pertinenze.
  2. Per l'anno 2021, non è altresì dovuta la seconda rata dell'imposta di cui al comma 1, compatibilmente con l'eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 91 I del 20 marzo 2020.
  3. Qualora il soggetto passivo dell'imposta municipale propria non coincida con il gestore dell'impresa turistico-ricettiva, il corrispettivo dovuto dall'impresa turistico-ricettiva per la disponibilità dell'immobile e/o dell'azienda è ridotto ex lege – sino a concorrenza – di un ammontare pari all'imposta municipale propria IMU di cui è concessa l'esenzione.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 637,10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 209.
1.594. (ex 36.049.) Gelmini, Della Frera, Paolo Russo, D'Attis, Polidori, Squeri, Barelli, Caon, Baldini.

  Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Modifiche esenzione IMU settore turistico-alberghiero)

  1. All'articolo 78, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate» sono soppresse;
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche»;
   c) al comma 3, le parole: «lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere b) e d)».

  2. All'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 lettera b), le parole: «a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate» sono soppresse;
   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.».

  Conseguentemente:
   sopprimere l'articolo 209;
   aumentare del 10 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;
   sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
1.595. (ex 36.023.) Gava, Frassini, Paternoster, Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Esonero pagamenti IMU per le imprese turistico –ricettive)

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2021, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese turistico ricettive. Per il medesimo anno, la seconda rata dell'imposta di cui al periodo precedente è ridotta del 70 per cento.
  2. Qualora il soggetto passivo nell'imposta municipale propria non coincida con il gestore dell'impresa turistico ricettiva, il canone di locazione dell'immobile e il canone di affitto dell'azienda che include la disponibilità dell'immobile sono ridotti ex lege, sino a concorrenza, di un ammontare pari all'imposta municipale propria IMU di cui è concessa l'esenzione.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 311 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
1.596. (ex 36.044.) Andreuzza, Colla, Bazzaro, Dara, Piastra, Binelli.

  Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Proroga credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili turistico-alberghieri e termali)

  1. Per le imprese turistico-alberghiere e termali il credito di imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche e integrazioni, spetta fino al 31 dicembre 2021.
  2. La disposizione di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

  Conseguentemente:
   sopprimere l'articolo 209;
   aumentare del 10 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;
   sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
1.597. (ex 36.020.) Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Gava, Frassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda – modifica della sezione del Temporary Framework)

  1. L'articolo 28, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:
   «Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.»
1.598. (ex 36.021.) Paternoster, Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Gava, Frassini.

  Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

Art. 36-bis.
(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

  1. Per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali e gli stabilimenti balneari, il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modifiche e integrazioni, spetta sino al 30 giugno 2021 o sino alla successiva data fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C91I del 20 marzo 2020.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 595 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 207.
*1.599. (ex 36.017.) Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 36, inserire seguente:

Art. 36-bis.
(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

  1. Per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali e gli stabilimenti balneari, il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche e integrazioni, spetta sino al 30 giugno 2021 o sino alla successiva data fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C91I del 20 marzo 2020.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 595 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 209.
*1.600. (ex 36.033.) Zucconi, Lollobrigida, Trancassini, Caiata, Prisco, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

  1. Per le imprese turistico ricettive alberghiere ed extra alberghiere e gli stabilimenti termali e gli stabilimenti balneari, il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche e integrazioni, spetta sino al 30 giugno 2021 o sino alla successiva data fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C91I del 20 marzo 2020.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
1.601. (ex 36.038.) Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Estensione credito d'imposta sugli affitti degli immobili artigianali)

  1. Il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre ai locali che rientrano all'interno della categoria C3, nel limite di spesa complessivo di 250 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge
1.602. (ex 36.043.) Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Esenzione IRAP per le imprese del settore turistico-alberghiero e termali)

  1. Per le imprese dei settori turistico-alberghiero e termale il versamento degli acconti e del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 non è dovuto.

  Conseguentemente:
   sopprimere l'articolo 209;
   aumentare del 10 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;
   sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
1.603. (ex 36.025.) Claudio Borghi, Cestari, Gava, Frassini, Paternoster, Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Esenzione TARI per le imprese del settore turistico-alberghiero)

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2021 non è dovuta la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, commi 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativa a immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze.

  Conseguentemente:
   sopprimere l'articolo 209;
   aumentare del 10 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;
   sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
1.604. (ex 36.024.) Cestari, Gava, Frassini, Paternoster, Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Riduzione degli oneri delle bollette elettriche per le imprese del settore turistico e del commercio)

  1. Per i mesi da agosto a dicembre 2020, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, per le imprese del settore turistico e del commercio, con riferimento alle voci della bolletta identificate come «trasporto e gestione del contatore» e «oneri generali di sistema», nel limite massimo delle risorse di cui al comma 3, che costituiscono tetto di spesa.
  2. Per le finalità e nei limiti fissati dal comma 1, l'Autorità ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa di cui al comma 1, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1o agosto e il 31 dicembre 2020, in modo che:
   a) sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel primo trimestre dell'anno, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo;
   b) per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al comma 1 non superi quella che, in vigenza delle tariffe applicate nel primo trimestre dell'anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.605. (ex 36.019.) Vanessa Cattoi, Binelli.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Proroga e rafforzamento del credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)

  1. Al fine di ampliare l'efficacia del credito d'imposta di cui all'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al menzionato articolo sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 sostituire la parola «limitatamente» con le seguenti: «per il» e dopo le parole «9 marzo 2020» aggiungere le parole «e fino a quello in corso al 31 dicembre 2021»;
   b) ai commi 1 e 6 sostituire le parole «45 milioni» con le seguenti: «500 milioni»;
   c) sopprimere il comma 5.
   Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 455 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.606. (ex 36.014.) Guidesi, Fiorini, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19)

  1. All'articolo 122, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, al terzo capoverso, le parole: «non può essere utilizzata negli anni successivi» sono sostituite con le seguenti: «può essere utilizzata nell'anno successivo».
*1.607. (ex 36.035.) Zucconi, Lollobrigida, Trancassini, Caiata, Prisco, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19)

  1. All'articolo 122, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, al terzo capoverso, le parole: «non può essere utilizzata negli anni successivi» sono sostituite con le seguenti: «può essere utilizzata nell'anno successivo».
*1.608. (ex 36.040.) Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19)

  1. All'articolo 122, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, al terzo capoverso, le parole: «non può essere utilizzata negli anni successivi» sono sostituite con le seguenti: «può essere utilizzata nell'anno successivo».
*1.609. (ex 36.052.) Gelmini, Della Frera, Paolo Russo, Squeri, Barelli, D'Attis, Polidori, Cristina.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 191, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

  1. All'articolo 1, comma 191, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la parola: «esclusivamente» è soppressa;
   b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il credito d'imposta può formare oggetto di cessione o trasferimento anche all'interno del consolidato fiscale.».
1.610. (ex 36.06.) Vanessa Cattoi, Frassini, Boniardi, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
   L'articolo 31, comma 4-ter, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020, n. 126 è sostituito dal seguente:
  «4-ter. Al fine di rafforzare le misure dirette alla sanificazione degli ambienti di lavoro, alle imprese è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 100 per cento dell'ammontare delle spese superiori a 100.000 euro e inferiori o pari a 500.000 euro sostenute per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sostenute nell'anno 2021.
   4-ter-bis). Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 600 milioni di euro, per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.».
1.611. (ex 36.036.) Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente

Art. 36-bis.
(Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro)

  1. Al fine di favorire l'attuazione delle disposizioni di cui al protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento ed il contrasto della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) promuove interventi straordinari destinati alle imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane alle imprese agricole iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese, alle imprese agrituristiche ed alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, iscritte al Registro delle imprese, che hanno introdotto nei luoghi di lavoro, interventi per la riduzione del rischio di contagio.
  2. Al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, fatti salvi gli interventi di cui all'articolo 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, sono destinate le risorse già disponibili a legislazione vigente relative al bando ISI 2019 ed allo stanziamento 2020 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per un importo complessivo pari ad euro 403 milioni.
  3. I contributi per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono concessi in conformità a quanto previsto nella Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020-C (2020) 1863-final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», come modificata e integrata dalla Comunicazione della Commissione del 3 aprile 2020-C (2020) 2215-final. L'importo massimo concedibile mediante gli interventi di cui al presente articolo è pari ad euro 5.000 per le imprese di cui al comma 1 fino a 9 dipendenti, euro 50.000 per le imprese di cui al comma 1 da 10 a 50 dipendenti, euro 100.000 per le imprese di cui al comma 1 con più di 50 dipendenti. I contributi sono concessi con procedura automatica, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
  6. Al fine di attuare gli interventi di cui al presente articolo, l'INAIL provvede a trasferire ad Invitalia Spa le risorse di cui al comma 2 per l'erogazione dei contributi alle imprese, sulla base degli indirizzi specifici formulati dall'Istituto.
1.612. (ex 36.047.) Napoli, Ruffino.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente

Art. 36-bis.
(Riapertura dei termini per l'accesso al credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 125 del decreto-legge n. 34 del 2020)

  1. I termini per l'accesso al credito d'imposta previsto dall'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono riaperti dal 1o a 31 gennaio 2021. I soggetti individuati ai sensi del comma 1 del citato articolo 125 del decreto-legge n. 34 del 2020 che, pur avendone diritto, non ne hanno usufruito accedono al credito d'imposta di cui al primo periodo, con le modalità previste dalla circolare attuativa dell'Agenzia delle entrate n. 20/E del 10 luglio 2020.
  2. All'onere di cui al presente articolo, nel limite di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come incrementato dall'articolo 73, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
1.613. (ex 36.046.) Napoli, Ruffino, Porchietto.

ART. 37.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Misure in materia di credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo)

  1. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, dopo la parola: « leasing» è inserita la seguente: «finanziario»;
   b) al comma 4 dopo la parola: « leasing» è inserita la seguente: «finanziario».

  2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 276,4 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 207, comma 1, della presente legge.
1.614. (ex 37.01.) Centemero, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

  1. Al fine di sostenere l'economia circolare e le piccole e piccolissime imprese che svolgono attività nella filiera del settore tessile e in particolare sul recupero e riutilizzo industriale di materiali tessili, per l'anno 2021 è stanziato 1 milione di euro a favore dei suddetti soggetti imprenditoriali che hanno accumulato scorte di rimanenze finali di magazzino di prodotti tessili riciclati in conseguenza della ridotta attività in conseguenza dell'emergenza sanitaria in atto.
  2. Con decreto del ministero dello sviluppo economico da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri e modalità di attuazione delle misure di cui al comma 1.

  Conseguentemente alla Tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2021: –1.000.000
   2022: –
   2023: –
1.615. (ex 37.02.) Mazzetti.

ART. 38.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per i danni derivanti da calamità naturali)

  1. Le unità immobiliari private, a qualunque uso destinate, sono assoggettate ad assicurazione obbligatoria per i danni derivanti da calamità naturali. L'assicurazione non copre le unità immobiliari abusive, ivi comprese le unità immobiliari abusive per le quali, pur essendo stata presentata la domanda di definizione dell'illecito edilizio, non siano stati corrisposti interamente l'oblazione e gli oneri accessori.
  2. In caso di evento dannoso è esclusa ogni forma di intervento pubblico per la riparazione o la ricostruzione delle unità immobiliari abusive ovvero non assicurate in violazione dell'obbligo di cui al comma 1.
  3. La somma assicurata è pari al valore di ricostruzione a nuovo dell'unità immobiliare, sulla base di metodologie di calcolo elaborate da organismi specializzati e già in uso per l'assicurazione di rischi relativi agli immobili.
  4. I premi assicurativi sono correlati anche agli indici di rischio delle diverse aree del territorio, alle tecniche adottate nella costruzione, allo stato di manutenzione e adeguamento, alle norme tecniche costruttive per la prevenzione delle calamità naturali ed al principio di mutualità; i piani tariffari perseguono comunque l'obiettivo di garantire premi sostenibili anche in caso di rischio più elevato.
  5. In considerazione del carattere innovativo della garanzia, è istituito, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, un consorzio assicurativo per i rischi derivanti da calamità naturali.
  6. La capacità annua complessiva del consorzio assicurativo è definita mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  7. Con uno o più regolamenti da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti l'IVASS, il Dipartimento della Protezione Civile e l'ANIA, sono dettate disposizioni dirette all'attuazione di quanto stabilito nei precedenti commi.
  8. Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri pari a 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire la parola: 800 con la seguente: 200.

  Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, sostituire la parola: 8.000 con la seguente: 7.400 e la parola: 7.000 con la seguente: 6.400.
1.616. (ex 38.03.) Giacomoni, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

ART. 39.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
  1-bis. Le operazioni di cui al comma 1 riguardano le PMI, tanto nella dimensione «verticale», di filiera, quanto nella dimensione «orizzontale», di distretto territoriale e i professionisti ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 2 novembre 2011, n. 183 e successive modificazioni.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 580 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
1.617. (ex 39.5.) Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Operazioni di riorganizzazione aziendale)

  1. All'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 2-ter è sostituito dal seguente:
  «2-ter. In luogo dell'applicazione delle disposizioni dei commi 1, 2 e 2-bis, la società conferitaria può optare, nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione o, al più tardi, in quella del periodo d'imposta successivo, per l'applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all'azienda ricevuta, di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota del 10 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro. I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini dell'ammortamento a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione; in caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell'eventuale maggior ammortamento dedotto e l'imposta sostitutiva versata è scomputata dall'imposta sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79.».

  Conseguentemente:
   sopprimere l'articolo 209;
   aumentare del 10 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;
   sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
1.618. (ex 39.018.) Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Razionalizzazione imposte per supportare operazioni di aggregazione aziendale)

  1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 176, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento alle operazioni di fusione, scissione e conferimento d'azienda perfezionate nel corso del periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 i contribuenti possono assoggettare in tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali all'imposta sostitutiva di cui al medesimo comma 2-ter, con l'aliquota del cinque per cento, versando in unica soluzione l'importo dovuto entro il termine di detto periodo d'imposta.
  2. I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano riconosciuti fiscalmente a partire dall'inizio del periodo d'imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva.
  3. La deduzione di cui all'articolo 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, del maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa può essere effettuata in misura non superiore ad un quinto, indipendentemente dall'imputazione al conto economico a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva. A partire dal medesimo periodo di imposta sono deducibili le quote di ammortamento del maggior valore delle altre attività immateriali nel limite della quota imputata a conto economico.
  4. In caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo d'imposta successivo a quello di pagamento dell'imposta sostitutiva, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell'eventuale maggior ammortamento dedotto e l'imposta sostitutiva versata è scomputata dall'imposta sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  5. L'imposta sostituiva di cui al comma 1 rileva alle medesime condizioni anche ai fini dell'articolo 15, commi 10-bis e 10-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  6. Agli oneri previsti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, 125 milioni di euro per l'anno 2023, 85 milioni di euro per l'anno 2024 e 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.619. (ex 39.024.) Porchietto, Nevi.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Semplificazioni in materia di acquisti immobiliari delle persone giuridiche)

  1. All'articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «per le sole cessioni fra persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali» sono sostituite dalle seguenti: «per le cessioni nei confronti di persone fisiche e persone giuridiche».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge
1.620. (ex 39.021.) Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Istituzione dei distretti termali)

  1. Nei territori in cui l'attività turistico termale assume una particolare rilevanza per l'economia locale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni di categoria rappresentative del settore termale, possono essere istituiti distretti termali.
  2. I distretti termali sono parificati ai distretti industriali. Le attività produttive e le istituzioni locali operanti in tali distretti possono accedere a tutti gli strumenti normativi disponibili nell'ordinamento per i distretti industriali, ivi incluse le misure a sostegno dei distretti in crisi industriale complessa.
  3. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'istituzione di consorzi e reti di impresa all'interno dei distretti termali.
  4. Per le aziende termali che assumono particolare valenza da essere ritenute sistemiche per le economie territoriali in cui operano, il Ministero dello sviluppo economico può richiedere l'applicazione dell'amministrazione straordinaria speciale di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347, come successivamente modificato, anche in deroga ai requisiti ivi previsti.
  5. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una cabina di regia per la governance del settore termale finalizzata a garantire il necessario raccordo nelle politiche di settore tra i Ministeri competenti, gli enti locali e le associazioni di categoria e sindacali maggiormente rappresentative del settore.
  6. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia di cui al comma 5 sono individuate con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri.
1.621. (ex 39.013.) Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 40.

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, sostituire le parole: all'articolo 13, comma 1 con le seguenti: all'articolo 13, commi 1, 11 e 12-bis.
   b) al comma 2, sopprimere le parole: non inferiore a 250 e.
1.622. (ex 40.28.) D'Ettore, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sopprimere le parole:, salvo quanto previsto al comma 2;
   b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1, l'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate nell'anno relativo all'ultimo bilancio di esercizio disponibile. Resta fermo che la misura di cui al periodo precedente si applica, alle medesime condizioni, anche qualora almeno il 25 per cento del capitale o dei diritti di voto sia detenuto direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure, congiuntamente, da più enti pubblici.;
   c) sopprimere il comma 2.
*1.623. (ex 40.13.) Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sopprimere le parole:, salvo quanto previsto al comma 2;
   b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1, l'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate nell'anno relativo all'ultimo bilancio di esercizio disponibile. Resta fermo che la misura di cui al periodo precedente si applica, alle medesime condizioni, anche qualora almeno il 25 per cento del capitale o dei diritti di voto sia detenuto direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure, congiuntamente, da più enti pubblici.;
   c) sopprimere il comma 2.
*1.624. (ex 40.26.) Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Le misure di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni nella legge 5 giugno 2020, n. 40 che permettono una durata delle operazioni finanziarie fino a 72 mesi si estendono fino a 240 mesi.

  2-ter. Le estensioni di cui al comma 3 sono applicate anche ai soggetti che hanno già ottenuto le garanzie per operazioni finanziarie di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni nella legge 5 giugno 2020, n. 40.
1.625. (ex 40.25.) Mandelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 13, comma 12-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2021» e le parole: «fino a un importo di euro 100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «fino a un importo di euro 150 milioni».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
1.626. (ex 40.17.) Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 13, comma 12-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2021» e le parole: «fino a un importo di euro 100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «fino a un importo di euro 150 milioni».

  Conseguentemente, all'articolo 209, ridurre gli importi ivi previsti di 50 milioni di euro per l'anno 2021.
1.627. (ex 40.23.) Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Giacomoni.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 13, comma 12-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2021» e le parole: «fino a un importo di euro 100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «fino a un importo di euro 150 milioni».
1.628. (ex 40.27.) Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
  2-bis. Alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, apportare le seguenti modifiche:
   a) Dopo le parole: «in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, di associazioni professionali e di società tra professionisti» inserire le seguenti: «nonché i gestori di strutture ricettive extra alberghiere non imprenditoriali,».
   b) Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell'articolo 68.
1.629. (ex 40.16.) Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 3 sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 1.000 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: dall'anno 2022 con le seguenti: dall'anno 2023.
1.630. (ex 40.24.) Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Nell'ambito della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», in deroga alle norme di legge vigenti, le cooperative ed i consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono erogare finanziamenti diretti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, alle piccole e medie imprese associate, anche utilizzando per l'erogazione di tali finanziamenti le risorse di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 3 gennaio 2017, destinando una percentuale di tali risorse non superiore al 40 per cento alla copertura dei costi di gestione. Su tali erogazioni i Confidi possono acquisire la garanzia diretta rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia ai sensi della legge n. 662 del 1996 nella misura del 100 per cento.

  3-ter. Ai fini dell'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 3-bis, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia, o società da questa interamente controllata, sottoscrive obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione da parte dei Confidi, in deroga ai limiti di cui al codice civile, fino alla concorrenza dell'ammontare congiunto del patrimonio e dei fondi di garanzia come risultanti dal bilancio del Confidi al 31 dicembre 2019.
  3-quater. La delibera di emissione è assunta dall'organo amministrativo. Gli strumenti finanziari sono rimborsati decorsi 12 anni dalla sottoscrizione. Gli emittenti possono rimborsare i titoli in via anticipata decorsi 3 anni dalla sottoscrizione. Gli emittenti assumono l'impegno di non utilizzare le risorse per la copertura di perdite derivanti da garanzie rilasciate prima della sottoscrizione degli strumenti.
  3-quinquies. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia, o società da questa interamente controllata, verificata la conformità della deliberazione di emissione degli strumenti finanziari a quanto previsto dal presente articolo, procede alla sottoscrizione degli stessi e al versamento del relativo apporto a valere sul Fondo di cui all'articolo 26, comma 19, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
1.631. (ex 40.11.) Saltamartini, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Cavandoli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 13 decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. Per le operazioni di cui alle lettere c) ed e) del comma precedente, gli istituti di credito sono obbligati, al fine di garantire ed agevolare il rapporto di collaborazione con le imprese, a seguito delle prime richieste ricevute, anche a mezzo mail ordinaria dal proprio cliente, a procedere a comunicare al cliente e formalmente, entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla richiesta, l'elenco delle richieste documentali necessarie all'effettuazione dell'istruttoria, per le operazioni finanziarie di cui alle lettere c ed e) del comma 1. Nel termine di 30 giorni consecutivi dal ricevimento della documentazione gli istituti di credito devono comunicare formalmente l'esito dell'istruttoria al proprio cliente, indicando le motivazioni, nel caso di esito negativo o di riduzione di oltre il 20 per cento degli importi richiesti. In caso di mancata risposta, o silenzio dell'istituto di credito, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 144, comma 1, decreto-legislativo 1o settembre 1993, n. 385.».
1.632. (ex 40.1.) Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Sospensione mutui e finanziamenti per immobili di interesse storico culturale)

  1. I titolari di mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale che abbiano quale finalità l'acquisto o il restauro di immobili dichiarati di interesse storico artistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o che abbiano tali immobili quali oggetto dell'ipoteca, possono aderire alla sospensione di cui all'articolo 56, comma 2, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni.
1.633. (ex 40.05.) Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Accesso al Fondo di garanzia PMI per gli esercenti attività finanziaria e assicurativa)

  1. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modifiche dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il comma 12-bis, è aggiunto il seguente:
  «12-ter. Alle garanzie di cui al presente articolo possono accedere le piccole e medie imprese, le associazioni di professionisti e le persone fisiche, esercenti attività di cui alla sezione K del codice ATECO nei limiti degli importi massimi garantiti per singola impresa, e alle condizioni stabilite nei commi precedenti.».
1.634. (ex 40.026.) Giacomoni, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Estensione dell'operatività del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese)

  1. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il comma 12-bis è inserito il seguente:
  «12-ter. Le garanzie di cui al comma 1 sono concesse anche in favore degli agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.635. (ex 40.027.) Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Estensione dell'operatività del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese)

  1. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il comma 12-bis è inserito il seguente:
  «12-ter. Le garanzie di cui al comma 1 sono concesse anche in favore degli agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi».
1.636. (ex 40.019.) Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Giacomoni.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Cambiale agraria e della pesca)

  1. Per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca, in attuazione del regime di aiuto autorizzato dalla Commissione europea con la decisione C(2020) 2999 del 4 maggio 2020 e successive modificazioni, è trasferita all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare la somma di 60 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 20 milioni di euro a favore di imprese della pesca e dell'acquacoltura.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.637. (ex 40.09.) Viviani, Manzato, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Concessione degli aiuti ai sensi del Temporary Framework alle microimprese e alle piccole imprese in difficoltà al 31 dicembre 2019 a valere sulle agevolazioni nazionali)

  1. All'articolo 61 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
  «1-ter. Analogamente a quanto disposto dal comma precedente, possono essere concessi aiuti da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché da parte delle amministrazioni statali, alle microimprese e piccole imprese ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che risultavano in difficoltà ai sensi del medesimo regolamento già alla data del 31 dicembre 2019, purché le stesse:
   a) non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, oppure;
   b) non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; oppure;
   c) non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell'articolo 68.
1.638. (ex 40.010.) Zucconi, Lollobrigida, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Concessione degli aiuti ai sensi del Temporary Framework alle microimprese e alle piccole imprese in difficoltà al 31 dicembre 2019 a valere sulle agevolazioni nazionali)

  1. All'articolo 61 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
  «1-ter. Analogamente a quanto disposto dal comma precedente, possono essere concessi aiuti da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché da parte delle amministrazioni statali, alle microimprese e piccole imprese ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che risultavano in difficoltà ai sensi del medesimo regolamento già alla data del 31 dicembre 2019, purché le stesse:
   a) non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, oppure;
   b) non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; oppure;
   c) non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.».
1.639. (ex 40.018.) Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Rifinanziamento del Fondo per l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher)

  1. Le misure di cui all'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano fino al 31 dicembre 2020.
  2. La dotazione del fondo 88-bis, comma 12-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2021.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.640. (ex 40.08.) Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Fondi interconsortili dei Confidi)

  1. All'articolo 13, comma 20, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: «destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai confidi», sono inserite le seguenti: «o alla prestazione di servizi, anche in via esclusiva, in favore dei soci».
*1.641. (ex 40.012.) Guidesi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Fondi interconsortili dei Confidi)

  1. All'articolo 13, comma 20, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: «destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai confidi», sono inserite le seguenti: «o alla prestazione di servizi, anche in via esclusiva, in favore dei soci».
*1.642. (ex 40.021.) Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Giacomoni.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Fondi interconsortili dei Confidi)

  1. All'articolo 13, comma 20, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: «destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai confidi», sono inserite le seguenti: «o alla prestazione di servizi, anche in via esclusiva, in favore dei soci».
*1.643. (ex 40.029.) Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

  1. All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alla lettera c), dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Fino al 31 dicembre 2022, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80 per cento, la misura massima della garanzia concessa dal Fondo è elevata all'80 per cento.».
1.644. (ex 40.025.) Lollobrigida, Trancassini, Foti, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli, Zucconi, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Fondo solidarietà mutui «prima casa», cosiddetto «Fondo Gasparrini»)

  1. All'articolo 12, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:
  «1-ter. Tra i liberi professionisti di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono ricompresi anche i liberi professionisti di cui all'articolo 27, comma 1 del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020».

  2. All'articolo 54, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «9 mesi» sono sostituite con le seguenti: «18 mesi».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
1.645. (ex 40.013.) Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Fondo solidarietà mutui «prima casa», cosiddetto «Fondo Gasparrini»)

  1. All'articolo 12, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:
  «1-ter. Tra i liberi professionisti di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono ricompresi anche i liberi professionisti di cui all'articolo 27, comma 1 del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020».

  2. All'articolo 54, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «9 mesi» sono sostituite con le seguenti: «18 mesi».

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire la parola: 800 con la seguente: 300.
1.646. (ex 40.023.) Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Giacomoni.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Fondo solidarietà mutui «prima casa», cosiddetto «Fondo Gasparrini»)

  1. L'articolo 12, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:
  «1-ter. Tra i liberi professionisti di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono ricompresi anche i liberi professionisti di cui all'articolo 27, comma 1 del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020».

  2. All'articolo 54, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «9 mesi» sono sostituite con le seguenti: «18 mesi».
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.647. (ex 40.030.) Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Estensione beneficiari moratoria debiti bancari)

  1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 si applicano anche alle persone fisiche esercenti arti e professioni.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.648. (ex 40.031.) Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Estensione beneficiari moratoria debiti bancari)

  1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 si applicano anche alle persone fisiche esercenti arti e professioni.
*1.649. (ex 40.014.) Guidesi, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Estensione beneficiari moratoria debiti bancari)

  1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 si applicano anche alle persone fisiche esercenti arti e professioni.
*1.650. (ex 40.022.) Gelmini, Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Giacomoni.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Professionisti e Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese)

  1. All'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: «delle piccole e medie imprese» sono inserite le parole: «, nonché delle persone fisiche esercenti arti o professioni».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.651. (ex 40.028.) Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Professionisti e Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese)

  1. All'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: «delle piccole e medie imprese» sono inserite le seguenti: «, nonché delle persone fisiche esercenti arti o professioni».
*1.652. (ex 40.011.) Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Professionisti e Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese)

  1. All'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: «delle piccole e medie imprese» sono inserite le seguenti: «, nonché delle persone fisiche esercenti arti o professioni».
*1.653. (ex 40.020.) Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Giacomoni.

ART. 41.

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2021 con le seguenti: 30 settembre 2021;
   b) dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 77, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sostituire le parole: «31 marzo 2021» con le seguenti: «30 novembre 2021»;
   c) al comma 2, sostituire le parole: 31 gennaio 2021 con le seguenti: 30 aprile 2021, e le parole: 31 marzo 2021 con le seguenti: 30 giugno 2021;
   d) al comma 3, sostituire le parole: 31 gennaio 2021 con le seguenti: 30 aprile 2021;
   e) al comma 7, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 450 milioni di euro.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
1.654. (ex 41.29.) Guidesi, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Furgiuele.

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2021 con le seguenti: 30 settembre 2021;
   b) dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 77, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sostituire le parole: «31 marzo 2021» con le seguenti: «30 novembre 2021»;
   c) al comma 2, sostituire le parole: 31 gennaio 2021 con le seguenti: 30 aprile 2021, e le parole: 31 marzo 2021 con le seguenti: 30 giugno 2021;
   d) al comma 3, sostituire le parole: 31 gennaio 2021 con le seguenti: 30 aprile 2021;
   e) al comma 7, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 450 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire la parola: 800 con la seguente: 650.
1.655. (ex 41.35.) Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Giacomoni.

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2021 con le seguenti: 30 settembre 2021;
   b) dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 77, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sostituire le parole: «31 marzo 2021» con le seguenti: «30 novembre 2021»;
   c) al comma 2, sostituire le parole: 31 gennaio 2021 con le seguenti: 30 aprile 2021, e le parole: 31 marzo 2021 con le seguenti: 30 giugno 2021;
   d) al comma 3, sostituire le parole: 31 gennaio 2021 con le seguenti: 30 aprile 2021;
   e) al comma 7, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 450 milioni di euro.
   Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.656. (ex 41.39.) Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, alle parole: «Al contratto di lavoro subordinato» anteporre le seguenti: «Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi».

  1-ter. All'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, alle parole: «Il contratto può essere rinnovato» anteporre le seguenti: «Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi».
  1-quater. All'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sostituire le parole: «tre giorni» con le seguenti: «dodici giorni».
1.657. (ex 41.16.) Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. Al comma 2, articolo 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
   « c-bis) per le imprese colpite dall'emergenza COVID-19 che hanno sede nel territorio dei comuni già fortemente penalizzati da calamità naturali occorse in data successiva al 1o gennaio 2015, l'importo del prestito assistito da garanzia di cui alla lettera c) del presente comma, deve essere calcolato sulla base del maggiore degli importi tra i valori relativi all'anno fiscale precedente la calamità e all'anno fiscale 2019. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche alle garanzie dirette richieste ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c)».
1.658. (ex 41.8.) Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Patassini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  1-bis. Al comma 2, articolo 77, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».
*1.659. (ex 41.36.) Gelmini, Della Frera, Paolo Russo, Squeri, Barelli, D'Attis, Polidori.

  Dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  1-bis. Al comma 2, articolo 77, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».
*1.660. (ex 41.15.) Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  1-bis. Al comma 2, articolo 77, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».
*1.661. (ex 41.28.) Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  1-bis. Al comma 2, articolo 77, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell'articolo 68.
1.662. (ex 41.24.) Zucconi, Lollobrigida, Trancassini, Caiata, Prisco, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell'attività degli esercizi di ristorazione ed evitare gli sprechi alimentari, all'articolo 58, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo la parola: «56.10.12» aggiungere le seguenti: «ovvero quelle aziende agrituristiche che svolgono attività prevalente di produzione agricola con servizio secondario di ristorazione».
1.663. (ex 41.18.) Binelli, Guidesi, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Al comma 3, sostituire le parole: entro il 31 gennaio 2021 con le seguenti: entro il 31 marzo 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sopprimere le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021.
1.664. (ex 41.34.) Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Al comma 3, sostituire le parole: entro il 31 gennaio 2021 con le seguenti: entro il 31 marzo 2021.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere sul predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
1.665. (ex 41.4.) Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Al comma 7, sostituire le parole: 300 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 828,26092 milioni di euro per l'anno 2021, 525,760923 milioni di euro per l'anno 2022 e 525,760923 milioni di euro per l'anno 2023.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 (L'Italia in Europa e nel Mondo), programma 1.2 (Cooperazione allo sviluppo), apportare le seguenti variazioni:
   2021:
   CP: –528.260.923;
   CS: –528.260.923;
   2022:
   CP: –525.760.923;
   CS: –525.760.923;
   2023:
   CP: –525.760.923;
   CS: –525.760.923.
1.666. (ex 41.23.) Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 7 inserire il seguente:
  7-bis. Sono estranee dall'ammontare del fatturato di cui al comma 4 dell'articolo 25, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e non concorrono a formare tale ammontare le somme chieste in pagamento ai sensi degli articoli 1 e 2 dell'ordinanza n. 97 del 1o aprile 2020 del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 2016 e 2017, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
1.667. (ex 41.7.) Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie)

  1. Per un anno a far data dalla dichiarazione di fine emergenza o pandemia, le segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla Delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994 così come modificata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2012 riguardanti le imprese beneficiarie delle misure di sostegno finanziario di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono sospese a decorrere dalla data dalla quale tali misure sono state concesse.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai Sistemi di informazioni creditizie dei quali fanno parte altri archivi sul credito gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria.
1.668. (ex 41.052.) Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Misure in tema di leasing operativo e finanziario)

  1. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la parola: « leasing», aggiungere le seguenti: «operativo e finanziario».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 276,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.669. (ex 41.060.) Bergamini.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Valore delle garanzie dei fondi di garanzia regionali)

  1. Il valore delle garanzie dei fondi di garanzia regionali, per le Regioni con rating almeno pari al rating statale, è equiparato a quello del fondo centrale di garanzia PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  2. Per i fondi di garanzia regionali di cui al comma 1 sono attivabili interventi di controgaranzia da parte del fondo centrale di garanzia.
1.670. (ex 41.061.) Mandelli.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, per la copertura totale degli interessi passivi)

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 100 milioni di euro, per la copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla rinegoziazione dei debiti, in favore delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola e associata.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo.

  Conseguentemente, all'articolo 209, ridurre gli importi ivi previsti di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.
1.671. (ex 41.066.) Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Fondo per le operazioni di credito agrario di esercizio o di miglioramento)

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 400 milioni di euro, per la concessione di contributi a fondo perduto fino al 40 per cento della spesa ammissibile per le operazioni di credito agrario di esercizio o di miglioramento, connesse allo sviluppo, all'adeguamento ed alla modernizzazione delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole e associate anche attraverso lo strumento delle reti di impresa. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei contributi.

  Conseguentemente, all'articolo 209, ridurre gli importi ivi previsti di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.
1.672. (ex 41.063.) Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Fondo per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero)

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero, con durata fino a 10 anni, in favore delle imprese agricole e della pesca di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole e associate anche attraverso lo strumento delle «reti di impresa», che abbiano subito danni diretti o indiretti dall'emergenza COVID-19. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei prestiti.

  Conseguentemente, all'articolo 209, ridurre gli importi ivi previsti di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.
1.673. (ex 41.065.) Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Fondo per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero)

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un Fondo, denominato «Fondo per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero», con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero, con durata fino a 10 anni, in favore delle imprese agricole e della pesca di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole e associate anche attraverso lo strumento delle «reti di impresa», che abbiano subito danni diretti o indiretti dall'emergenza COVID-19.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei prestiti.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.
1.674. (ex 41.033.) Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Fondo per la copertura degli interessi passivi)

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un Fondo, denominato «Fondo per la copertura degli interessi passivi», con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, per la copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla rinegoziazione dei debiti, in favore delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola e associata.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.
1.675. (ex 41.034.) Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Fondo mutui a tasso agevolato)

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 300 milioni di euro, per la concessione di mutui a tasso agevolato della durata non superiore a 20 anni, in favore delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole e associate anche attraverso lo strumento delle «reti di imprese», che abbiano subito danni diretti o indiretti dall'emergenza COVID-19. L'erogazione dei mutui agevolati è finalizzata all'estinzione dei debiti bancari in essere al 31 gennaio 2020. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei mutui.

  Conseguentemente, all'articolo 209, ridurre gli importi ivi previsti di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.
1.676. (ex 41.064.) Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Agevolazioni concesse ai sensi della legge n. 46 del 1982. Piano di rientro sostenibile)

  1. In relazione alle agevolazioni concesse ai sensi della legge n. 46 del 1982, istitutiva del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, viene introdotto un sistema di sospensione dei pagamenti residui e/o pendenti, fatta salva l'adesione delle aziende ad un piano di parziale recupero dei crediti rivenienti dalle agevolazioni concesse ai sensi del primo comma dell'articolo 14 della legge n. 46 del 1982.
  2. Il piano di rientro, finalizzato a sostenere la liquidità residua delle PMI aderenti, sarà redatto dal Ministero dello sviluppo economico in concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e non dovrà essere superiore ai 24 mesi, per un importo pari alla percentuale del 20 per cento delle agevolazioni concesse – nella quota di finanziamento agevolato – nel presupposto che sia già stato restituito almeno il 20 per cento dell'importo dovuto.
  3. Per le finalità di cui al presente articolo la dotazione della sezione speciale del Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni, con le seguenti: 790 milioni.
1.677. (ex 41.059.) Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Modalità di assegnazione delle risorse del Fondo per sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator)

  1. Al fine di ampliare l'efficacia delle misure previste per sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator, nonché le guide e gli accompagnatori turistici all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e riconoscendo un contributo pari all'80 per cento della differenza tra i ricavi effettivi maturati dal 23 febbraio 2020 al 31 luglio 2020 e l'ammontare dei medesimi ricavi nel corrispondente periodo del 2019.».
1.678. (ex 41.018.) Fogliani, Andreuzza.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Misure di sostegno per i contribuenti colpiti da COVID-2019 nei territori interessati dal terremoto 2016-2017 a seguito all'emergenza COVID-19)

  1. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 4 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, è sostituito dal seguente:
  «2. Gli adempimenti e i pagamenti di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono effettuati da coloro che non li hanno effettuati in forza della sospensione prevista dalle norme citate a decorrere dal 15 aprile 2021 con le modalità e nei termini fissati dalle medesime disposizioni, ma nel limite del 40 per cento degli importi dovuti. Coloro che hanno già eseguito i pagamenti e gli adempimenti previsti dall'articolo 48, commi 11 e 13 del decreto-legge 189 del 2016, hanno diritto: (a) per quanto riguarda il pagamento dei tributi di cui all'articolo 48, comma 11, del decreto-legge n. 189 del 2016, a vedersi riconosciuta una somma a titolo di credito di imposta da utilizzare in via proporzionale in 36 mesi e pari al 60 per cento delle somme di cui all'articolo 48, commi 11 del decreto-legge n. 189 del 2016, già corrisposte; (b) per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 48, comma 13, del decreto-legge n. 189 del 2016, a vedersi riconosciuta una detrazione dagli importi da versare a questi stessi titoli per i prossimi 36 mesi per somma pari al 60 per cento delle somme di cui all'articolo 48, commi 13 del decreto-legge n. 189 del 2016, già versate. Il maggior versamento effettuato è rimborsato, anche attraverso rateizzazione in due anni, nel limite di 5 milioni annui, per gli anni 2021 e 2022. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma. Al maggiore onere derivante dal rimborso del maggior versamento, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.».
1.679. (ex 41.010.) Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Istituzione di una zona economica speciale nelle aree ricomprese nel cratere sismico del Centro Italia a seguito all'emergenza COVID-19)

  1. Al fine di favorire lo sviluppo economico ed industriale delle aree del centro Italia, colpite dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, e la creazione di condizioni favorevoli all'attrazione di nuovi investimenti, nonché l'insediamento di nuove imprese nelle aree ricomprese nel cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo), ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23 settembre 2016, è istituita una zona economica speciale nelle aree ricomprese nel cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo), cui si applica la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Ai fini dell'istituzione e dell'attuazione degli interventi previsti dal Piano di sviluppo strategico nelle aree della zona economica speciale prevista dal presente comma si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12. Per l'istituzione della zona economica speciale nelle aree ricomprese nel cratere sismico del Centro Italia è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.680. (ex 41.09.) Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Modifiche al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58)

  1. Al comma 2 dell'articolo 40 del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n. 58 dopo le parole «che abbiano dovuto sospendere l'attività» sono aggiunte «o che abbiano riportato un calo del fatturato, nonostante la riapertura, non inferiore al 30 per cento».
   All'onere derivante dal presente articolo, si provvede nel limite di 10 milioni di euro annui con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
1.681. (ex 41.072.) Bignami, Trancassini, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Rinvio applicazione sanzioni per inosservanza di obblighi informativi erogazioni pubbliche)

  1. All'articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «A partire dal 1o gennaio 2020» sono sostituite con le seguenti: «A partire dal 1o gennaio 2022».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell'articolo 68.
1.682. (ex 41.038.) Zucconi, Lollobrigida, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Misure per il sostegno alla liquidità di micro e piccole imprese)

  1. I Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 assegnatari di risorse da amministrazioni statali, regioni, enti territoriali, camere di commercio, altri enti pubblici, soggetti privati, nonché di risorse provenienti dalla programmazione dell'Unione europea possono utilizzare i rientri delle risorse già utilizzate per le finalità previste dall'assegnazione – importi già richiesti e svincolati – per erogare credito fino a un importo massimo per singola operazione di 50.000,00 euro a favore di micro piccole e medie imprese. Le operazioni finanziarie di cui al presente comma devono essere rilasciate con il concorso delle risorse proprie dei Confidi per un importo non superiore al 10 per cento
  2. Le operazioni finanziarie di erogazione del credito da parte dei Confidi ai sensi del comma 1 aventi le caratteristiche di durata e importo di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) e lettera d), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 con una percentuale di copertura per la garanzia diretta nella misura del 90 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria e per la riassicurazione nella misura del 100 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento. Le operazioni finanziarie di erogazione del credito da parte dei Confidi ai sensi del comma 1 non aventi le caratteristiche di durata e importo di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) e lettera d), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 con una percentuale di copertura per la garanzia diretta nella misura dell'80 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia.
1.683. (ex 41.020.) Saltamartini, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi sismici del 2016 e 2017)

  1. All'articolo 20 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole «Una quota pari a complessivi 35 milioni di euro delle risorse del fondo di cui all'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «Una quota pari a complessivi 100 milioni di euro delle risorse del fondo di cui all'articolo 4»;
   b) al comma 2, le parole «I criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «I criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 sono stabiliti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.684. (ex 41.012.) Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Ristoro danni imprese commerciali)

  1. Per le imprese commerciali che esercitino l'attività nel territorio dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, che, a seguito degli eventi calamitosi, abbiano trasferito la loro sede in locali di metratura inferiore e che conseguentemente subiranno ulteriori danni a seguito dei protocolli di distanziamento sociale previsti per le riaperture nelle fasi successive all'emergenza sanitaria da COVID-19, è costituito, a titolo di ristoro, presso il Ministero delle attività produttive, un fondo con dotazione di euro 20 milioni per l'anno 2021.
  2. Le modalità e i criteri di ripartizione del fondo tra le imprese sono stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.685. (ex 41.014.) Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Patassini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Istituzione di Zona Economica Speciale del Sisma 2016-2017 a seguito all'emergenza COVID-19)

  1. Nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, è istituita la zona economica speciale denominata ZES Sisma, nell'ambito delle risorse disponibili della contabilità speciale di cui al medesimo decreto-legge.
  2. La ZES Sisma assicura condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari ed amministrativi ai soggetti che abbiano stabilito o intendano stabilire la sede, anche solo operativa, dell'impresa o la residenza nella aree di cui al comma 1, al fine di effettuare investimenti nelle medesime aree.
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità per l'istituzione di ZES Sisma.
1.686. (ex 41.08.) Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Prosecuzione zona franca urbana per il sisma centro Italia)

  1. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 6 è sostituito dai seguenti:
  «6. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3 le parole: “entro il 31 dicembre 2019” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2026”;
   b) al comma 4, le parole: “e per i tre anni successivi” sono sostituite dalle seguenti: “e per i nove anni successivi” e le parole: “per il 2019 e il 2020” sono sostituite dalle seguenti: “per il 2019, il 2020, il 2021, il 2022, il 2023, il 2024, il 2025 e il 2026”;
   c) al comma 6 le parole: “e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019” sono sostituite dalle seguenti: “di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro per ognuno degli anni dal 2022 al 2026” e le parole: “dal 2019 al 2020” sono sostituite dalle seguenti: “dal 2019 al 2026”.
   6-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, nell'utilizzare con appositi bandi le risorse stanziate dal presente comma e le eventuali economie dei bandi precedenti, può prevedere clausole di esclusione per le imprese che hanno già ottenuto le agevolazioni di cui all'articolo 46, comma 2, del predetto decreto-legge n. 50 del 2017 e che, alla data di pubblicazione dei bandi, non hanno fruito in tutto o in parte dell'importo dell'agevolazione concessa complessivamente in esito ai bandi precedenti.
   6-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.».
1.687. (ex 41.013.) Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Istituzione Zona Economica Speciale Sisma 2016-2017 a seguito all'emergenza COVID-19)

  1. All'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Nell'area formata da ogni comune di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis viene istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale Sisma (ZESS) con la finalità di rafforzare e ampliare le misure già adottate nonché di creare speciali condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari e amministrativi a vantaggio di ogni tipologia di soggetto che abbia sede, anche solo operativa, o residenza nei predetti comuni, ovvero a favore di quei soggetti che stabiliranno la propria sede, anche solo operativa, o residenza all'interno dei medesimi comuni per effettuare investimenti nel rispetto di quanto verrà previsto.
   2-ter. Le misure straordinarie di sostegno prima indicate hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori colpiti dal sisma, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.
   2-quater. Con apposito provvedimento normativo, da emanarsi entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZESS tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZESS, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZESS, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZESS, nel limite delle risorse di cui al comma 2-quinquies.
   2-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
1.688. (ex 41.07.) Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Misure in tema di leasing operativo e finanziario)

  1. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la parola: « leasing» aggiungere le seguenti: «operativo e finanziario».
  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 276,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.689. (ex 41.030.) Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Misure di sostegno alle PMI)

  1. All'articolo 13, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, lettera m) sono apportate le seguenti modifiche:
   a) la parola: «30.000» è sostituita dalla seguente: «50.000»;
   b) le parole: «120 mesi» sono sostituite con le seguenti: «30 anni».

  2. Il fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementato di 1.500 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 207, comma 1, della presente legge.
1.690. (ex 41.073.) Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Innalzamento dell'importo massimo per le operazioni senza il modello di valutazione del Fondo di Garanzia per le PMI)

  1. All'articolo 6, comma 2, lettera d) del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017 sostituire le parole: «35.000,00» con le seguenti: «50.000,00».
  2. Il modello di valutazione per l'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni, previsto dall'articolo 6 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017 non si applica alle operazioni finanziarie di importo non superiore a euro 50.000,00 qualora presentate da un soggetto garante autorizzato.
*1.691. (ex 41.021.) Saltamartini, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Innalzamento dell'importo massimo per le operazioni senza il modello di valutazione del Fondo di Garanzia per le PMI)

  1. All'articolo 6, comma 2, lettera d) del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017 sostituire le parole: «35.000,00» con le seguenti: «50.000,00».
  2. Il modello di valutazione per l'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni, previsto dall'articolo 6 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017 non si applica alle operazioni finanziarie di importo non superiore a euro 50.000,00 qualora presentate da un soggetto garante autorizzato.
*1.692. (ex 41.035.) Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Rizzetto, Zucconi, Prisco.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Modifiche all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sul contributo a fondo perduto)

  1. All'articolo 25, commi 4 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modificazioni:
    1) dopo le parole: «aprile 2020» aggiungere le seguenti: «ovvero di marzo 2020, qualora i soggetti di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, svolgano prevalentemente attività legate alla stagionalità invernale,»;
    2) dopo le parole: «aprile 2019» aggiungere le seguenti: «ovvero di marzo 2019, qualora i soggetti di cui al comma 1 svolgano prevalentemente attività legate alla stagionalità invernale,».
1.693. (ex 41.017.) Fiorini, Binelli, Guidesi, Rixi, Andreuzza, Vanessa Cattoi, Colla, Dara, Galli, Parolo, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Maccanti, Donina, Capitanio, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Estensione dell'ambito di operatività del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura)

  1. La quota di contributo del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996, n. 108, concessa ai Confidi e non impegnata alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge – in quanto non ancora utilizzata o già utilizzata per le finalità previste dall'assegnazione e svincolata – nonché i contributi concessi nell'anno 2020 e nei successivi possono essere utilizzati dai medesimi Confidi:
   a) per le stesse finalità di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996, n. 108;
   b) per concedere nuove garanzie su operazioni per liquidità a favore delle micro piccole e medie imprese;
   c) per concedere garanzie alle micro e piccole imprese per operazioni di rinegoziazione del debito e/o di allungamento del finanziamento e/o di sospensione delle rate su operazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Il nuovo finanziamento, se è concesso dalla stessa banca o da una banca appartenente allo stesso gruppo bancario, prevede l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura almeno pari al 20 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
   d) per erogare credito fino a un importo massimo per singola operazione di 40.000 euro a favore di micro, piccole e medie imprese.

  2. Per le operazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), il fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura adotta le stesse modalità previste per l'operatività sul fondo rischi di cui all'articolo 1 comma 54 della legge n. 147 del 2013.
  3. Le operazioni di cui al precedente comma 1, lettera d), possono essere concesse dai Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e dai Confidi iscritti all'elenco di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 previa verifica di requisiti abilitanti svolta dall'Organismo per la tenuta dell'elenco dei Confidi, sulla base dei criteri dal medesimo deliberati.
*1.694. (ex 41.019.) Saltamartini, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Estensione dell'ambito di operatività del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura)

  1. La quota di contributo del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996, n. 108, concessa ai Confidi e non impegnata alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge – in quanto non ancora utilizzata o già utilizzata per le finalità previste dall'assegnazione e svincolata – nonché i contributi concessi nell'anno 2020 e nei successivi possono essere utilizzati dai medesimi Confidi:
   a) per le stesse finalità di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996, n. 108;
   b) per concedere nuove garanzie su operazioni per liquidità a favore delle micro piccole e medie imprese;
   c) per concedere garanzie alle micro e piccole imprese per operazioni di rinegoziazione del debito e/o di allungamento del finanziamento e/o di sospensione delle rate su operazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Il nuovo finanziamento, se è concesso dalla stessa banca o da una banca appartenente allo stesso gruppo bancario, prevede l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura almeno pari al 20 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
   d) per erogare credito fino a un importo massimo per singola operazione di 40.000 euro a favore di micro, piccole e medie imprese.

  2. Per le operazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), il fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura adotta le stesse modalità previste per l'operatività sul fondo rischi di cui all'articolo 1, comma 54, della legge n. 147 del 2013.
  3. Le operazioni di cui al precedente comma 1, lettera d), possono essere concesse dai Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e dai Confidi iscritti all'elenco di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, previa verifica di requisiti abilitanti svolta dall'Organismo per la tenuta dell'elenco dei Confidi, sulla base dei criteri dal medesimo deliberati.
*1.695. (ex 41.075.) Rizzetto, Zucconi, Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Prisco.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Estensione dell'ambito di operatività del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura)

  1. La quota di contributo del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996, n. 108, concessa ai Confidi e non impegnata alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge – in quanto non ancora utilizzata o già utilizzata per le finalità previste dall'assegnazione e svincolata – nonché i contributi concessi nell'anno 2020 e nei successivi possono essere utilizzati dai medesimi Confidi:
   a) per le stesse finalità di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996, n. 108;
   b) per concedere nuove garanzie su operazioni per liquidità a favore delle micro piccole e medie imprese;
   c) per concedere garanzie alle micro e piccole imprese per operazioni di rinegoziazione del debito e/o di allungamento del finanziamento e/o di sospensione delle rate su operazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Il nuovo finanziamento, se è concesso dalla stessa banca o da una banca appartenente allo stesso gruppo bancario, prevede l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura almeno pari al 20 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
   d) per erogare credito fino a un importo massimo per singola operazione di 40.000 euro a favore di micro, piccole e medie imprese.

  2. Per le operazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), il fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura adotta le stesse modalità previste per l'operatività sul fondo rischi di cui all'articolo 1 comma 54 della legge n. 147 del 2013.
  3. Le operazioni di cui al precedente comma 1, lettera d), possono essere concesse dai Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e dai Confidi iscritti all'elenco di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, previa verifica di requisiti abilitanti svolta dall'Organismo per la tenuta dell'elenco dei Confidi, sulla base dei criteri dal medesimo deliberati.
*1.696. (ex 41.01.) Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Estensione dell'ambito di operatività del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura)

  1. La quota di contributo del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996, n. 108, concessa ai Confidi e non impegnata alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge – in quanto non ancora utilizzata o già utilizzata per le finalità previste dall'assegnazione e svincolata – nonché i contributi concessi nell'anno 2020 e nei successivi possono essere utilizzati dai medesimi Confidi:
   a) per le stesse finalità di cui all'articolo 15 comma 2 lettera a) della legge 7 marzo 1996, n. 108;
   b) per concedere nuove garanzie su operazioni per liquidità a favore delle micro piccole e medie imprese;
   c) per concedere garanzie alle micro e piccole imprese per operazioni di rinegoziazione del debito e/o di allungamento del finanziamento e/o di sospensione delle rate su operazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Il nuovo finanziamento, se è concesso dalla stessa banca o da una banca appartenente allo stesso gruppo bancario, prevede l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura almeno pari al 20 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
   d) per erogare credito fino a un importo massimo per singola operazione di 40.000 euro a favore di micro, piccole e medie imprese.

  2. Per le operazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), il fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura adotta le stesse modalità previste per l'operatività sul fondo rischi di cui all'articolo 1 comma 54 della legge n. 147 del 2013.
  3. Le operazioni di cui al precedente comma 1, lettera d), possono essere concesse dai Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e dai Confidi iscritti all'elenco di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, previa verifica di requisiti abilitanti svolta dall'Organismo per la tenuta dell'elenco dei Confidi, sulla base dei criteri dal medesimo deliberati.
*1.697. (ex 41.056.) Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Polidori.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Estensione dell'ambito di operatività del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura)

  1. La quota di contributo del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996, n. 108 concesso ai Confidi e non impegnata alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto non ancora utilizzata o già utilizzata per le finalità previste dall'assegnazione e svincolata, nonché i contributi concessi nell'anno 2020 e nei successivi possono essere utilizzati dai medesimi Confidi:
   a) per le stesse finalità di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996, n. 108;
   b) per concedere nuove garanzie su operazioni per liquidità a favore delle micro piccole e medie imprese;
   c) per concedere garanzie alle micro e piccole imprese per operazioni di rinegoziazione del debito e/o di allungamento del finanziamento e/o di sospensione delle rate su operazioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Il nuovo finanziamento, se è concesso dalla stessa banca o da una banca appartenente allo stesso gruppo bancario, prevede l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura almeno pari al 20 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
   d) per erogare credito fino a un importo massimo per singola operazione di 40.000 euro a favore di micro, piccole e medie imprese.

  2. Per le operazioni di cui al precedente comma 1, lettere b) e c), il fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura adotta le stesse modalità previste per l'operatività sul fondo rischi di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  3. Le operazioni di cui al precedente comma 1, lettera d), possono essere concesse dai Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 e dai Confidi iscritti all'elenco di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, il Ministro dell'economia e delle finanze può subordinare la concessione di tali operazioni da parte dei confidi iscritti all'elenco di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, a ulteriori i requisiti patrimoniali, di governance, organizzativi e di trasparenza, demandandone la verifica all'organismo di cui all'articolo 112-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
1.698. (ex 41.053.) Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Credito d'imposta per la partecipazione di PMI alle fiere internazionali nel 2021)

  1. All'articolo 49, comma 1, del decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo le parole «periodi di imposta 2019 e 2020» sono aggiunte le seguenti: «e 2021»;
   b) le parole «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento» e le parole «60.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro»;
   c) le parole «e di 5 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, di 10 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022».

  2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.699. (ex 41.022.) Frassini, Fiorini, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Garanzie per agenti e broker assicurativi)

  1. Le garanzie di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono concesse anche ad agenti e broker assicurativi e riassicurativi e relativi collaboratori iscritti nelle rispettive sezioni del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, nei limiti degli importi massimi garanti per singola impresa.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
1.700. (ex 41.076.) Bignami, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Misure per il sostegno alla liquidità di micro e piccole imprese)

  1. I Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, assegnatari di risorse da amministrazioni statali, regioni, enti territoriali, camere di commercio, altri enti pubblici, soggetti privati, nonché di risorse provenienti dalla programmazione dell'Unione europea possono utilizzare i rientri delle risorse già utilizzate per le finalità previste dall'assegnazione – importi già richiesti e svincolati – per erogare credito fino a un importo massimo per singola operazione di 50.000 euro a favore di micro piccole e medie imprese. Le operazioni finanziarie di cui al presente comma devono essere rilasciate con il concorso delle risorse proprie dei Confidi per un importo non superiore al 10 per cento.
  2. Le operazioni finanziarie di erogazione del credito da parte dei Confidi ai sensi del comma 1 aventi le caratteristiche di durata e importo di cui all'articolo 13 comma 1, lettera c) e lettera d), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con una percentuale di copertura per la garanzia diretta nella misura del 90 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria e per la riassicurazione nella misura del 100 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento. Le operazioni finanziarie di erogazione del credito da parte dei Confidi ai sensi del comma 1 non aventi le caratteristiche di durata e importo di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) e lettera d), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 con una percentuale di copertura per la garanzia diretta nella misura dell'80 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia.
*1.701. (ex 41.077.) Rizzetto, Zucconi, Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Prisco.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Misure per il sostegno alla liquidità di micro e piccole imprese)

  1. I Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, assegnatari di risorse da amministrazioni statali, regioni, enti territoriali, camere di commercio, altri enti pubblici, soggetti privati, nonché di risorse provenienti dalla programmazione dell'Unione europea possono utilizzare i rientri delle risorse già utilizzate per le finalità previste dall'assegnazione – importi già richiesti e svincolati – per erogare credito fino a un importo massimo per singola operazione di 50.000 euro a favore di micro piccole e medie imprese. Le operazioni finanziarie di cui al presente comma devono essere rilasciate con il concorso delle risorse proprie dei Confidi per un importo non superiore al 10 per cento.
  2. Le operazioni finanziarie di erogazione del credito da parte dei Confidi ai sensi del comma 1 aventi le caratteristiche di durata e importo di cui all'articolo 13 comma 1, lettera c) e lettera d), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 con una percentuale di copertura per la garanzia diretta nella misura del 90 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria e per la riassicurazione nella misura del 100 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento. Le operazioni finanziarie di erogazione del credito da parte dei Confidi ai sensi del comma 1 non aventi le caratteristiche di durata e importo di cui all'articolo 13 comma 1, lettera c) e lettera d), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 con una percentuale di copertura per la garanzia diretta nella misura dell'80 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia.
*1.702. (ex 41.039.) Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Misure per il sostegno alla liquidità di micro e piccole imprese)

  1. I Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, assegnatari di risorse da amministrazioni statali, regioni, enti territoriali, camere di commercio, altri enti pubblici, soggetti privati, nonché di risorse provenienti dalla programmazione dell'Unione europea possono utilizzare i rientri delle risorse già utilizzate per le finalità previste dall'assegnazione – importi già richiesti e svincolati – per erogare credito fino a un importo massimo per singola operazione di 50.000 euro a favore di micro piccole e medie imprese. Le operazioni finanziarie di cui al presente comma devono essere rilasciate con il concorso delle risorse proprie dei Confidi per un importo non superiore al 10 per cento.
  2. Le operazioni finanziarie di erogazione del credito da parte dei Confidi ai sensi del comma 1 aventi le caratteristiche di durata e importo di cui all'articolo 13 comma 1, lettera c) e lettera d), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 con una percentuale di copertura per la garanzia diretta nella misura del 90 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria e per la riassicurazione nella misura del 100 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento. Le operazioni finanziarie di erogazione del credito da parte dei Confidi ai sensi del comma 1 non aventi le caratteristiche di durata e importo di cui all'articolo 13 comma 1, lettera c) e lettera d), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con una percentuale di copertura per la garanzia diretta nella misura dell'80 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia.
*1.703. (ex 41.057.) Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Polidori.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Misure per il sostegno alla liquidità di micro e piccole imprese)

  1. I Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 assegnatari di risorse da amministrazioni statali, regioni, enti territoriali, camere di commercio, altri enti pubblici, soggetti privati, nonché di risorse provenienti dalla programmazione dell'Unione europea possono utilizzare i rientri delle risorse già utilizzate per le finalità previste dall'assegnazione – importi già richiesti e svincolati – per erogare credito fino a un importo massimo per singola operazione di 50.000 euro a favore di micro piccole e medie imprese. Le operazioni finanziarie di cui al presente comma devono essere rilasciate con il concorso delle risorse proprie dei Confidi per un importo non superiore al 10 per cento.
  2. Le operazioni finanziarie di erogazione del credito da parte dei Confidi ai sensi del comma 1 aventi le caratteristiche di durata e importo di cui all'articolo 13 comma 1, lettera c) e lettera d), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 con una percentuale di copertura per la garanzia diretta nella misura del 90 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria e per la riassicurazione nella misura del 100 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento. Le operazioni finanziarie di erogazione del credito da parte dei Confidi ai sensi del comma 1 non aventi le caratteristiche di durata e importo di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) e lettera d), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 con una percentuale di copertura per la garanzia diretta nella misura dell'80 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia.
*1.704. (ex 41.02.) Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Misure di sostegno ai locatori)

  1. All'articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sospensione non opera per le procedure esecutive avviate alla data della dichiarazione dello stato di emergenza del 31 gennaio 2020».
1.705. (ex 41.062.) Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Gava, Frassini, Paternoster, Claudio Borghi, Cavandoli, Bianchi, Gusmeroli.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale)

  1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, la parola: «2020» è sostituita dalla seguente: «2021».
*1.706. (ex 41.067.) D'Attis, Mandelli, Porchietto, Squeri, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale)

  1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, la parola: «2020» è sostituita dalla seguente: «2021».
*1.707. (ex 41.036.) Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Prestiti in favore delle imprese agricole e della pesca)

  1. Per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca, in attuazione del regime di aiuto autorizzato dalla Commissione europea con decisione n. C (2020) 2999 del 4 maggio 2020, sono trasferiti a ISMEA 100 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 5, sostituire la parola: 800 con la seguente: 700.
1.708. (ex 41.054.) Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Innalzamento dell'importo massimo per le operazioni senza il modello di valutazione del Fondo di Garanzia per le PMI)

  1. All'articolo 6, comma 2, lettera d), del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017 sostituire le parole: «35.000,00» con le seguenti: «50.000,00».
  2. Il modello di valutazione per l'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni, previsto dall'articolo 6 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017 non si applica alle operazioni finanziarie di importo non superiore a euro 50.000 qualora presentate da un soggetto garante autorizzato.
*1.709. (ex 41.058.) Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Polidori.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Innalzamento dell'importo massimo per le operazioni senza il modello di valutazione del Fondo di Garanzia per le PMI)

  1. All'articolo 6, comma 2, lettera d), del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017 sostituire le parole: «35.000,00» con le seguenti: «50.000,00».
  2. Il modello di valutazione per l'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni, previsto dall'articolo 6 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017 non si applica alle operazioni finanziarie di importo non superiore a euro 50.000 qualora presentate da un soggetto garante autorizzato.
*1.710. (ex 41.03.) Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

ART. 42.

  Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), premettere la seguente: 0a) alla rubrica, dopo la parola: «medie», sono inserite le seguenti: «, piccole e micro»;
   b) dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: 9-bis. Per gli aumenti di capitale delle società indicate al comma 1 che presentano un ammontare di ricavi, di cui alla lettera a) del medesimo comma 1, relativo al periodo d'imposta chiuso nel 2019, non superiore a cinque milioni di euro e che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite al codice ATECO riportati nell'allegato 2 alla presente legge, compete il credito di imposta previsto al comma 8 nella misura del 100 per cento, a prescindere dalla esposizione di perdite nel bilancio della società conferitaria. L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta non può eccedere euro 100.000. Il credito d'imposta compete per i conferimenti eseguiti entro il 30 giugno 2021, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso nel 2020 ed entro la data del 30 novembre 2021, e non può essere ceduto a terzi da parte della società conferitaria. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  Conseguentemente, dopo l'Allegato 1, aggiungere il seguente:
   «Allegato 2
   (Articolo 42, comma 1, lett. b))

CODICI ATECO
   749094 – Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport
   773994 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi
   799011 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
   855209 – Altra formazione culturale
   900101 – Attività nel campo della recitazione
   900109 – Altre rappresentazioni artistiche
   900201 – Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
   900209 – Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
   900309 – Altre creazioni artistiche e letterarie
   900400- Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche».
1.711. (ex 42.6.) Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Articolo 42-bis.
(Misure in tema di leasing operativo e finanziario)

  1. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la parola: « leasing», aggiungere le seguenti: «operativo e finanziario».
  2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente articolo, pari a 276,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.712. (ex 42.07.) Fiorini, Binelli, Guidesi, Rixi, Andreuzza, Vanessa Cattoi, Colla, Dara, Galli, Parolo, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Improcedibilità dello sfratto nei confronti del conduttore di un pubblico esercizio in caso di sanatoria sino alla prima udienza dei canoni di locazione di immobili ad uso commerciale)

  1. In caso di morosità dei canoni di locazione di immobili ad uso commerciale relativa ai mesi di marzo, aprile, maggio 2020 e/o dei mesi di novembre, dicembre 2020 e di sua successiva sanatoria da parte del conduttore, titolare di un pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, sino alla prima udienza di comparizione per la convalida di sfratto ex articolo 665 e seguenti del codice di procedura civile, diviene improcedibile la domanda del locatore di rilascio dell'immobile e/o di risoluzione del contratto per inadempimento.
  2. È inefficace ogni procedura esecutiva iniziata dal 1o marzo 2020 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e successive proroghe.
1.713. (ex 42.016.) Squeri, Barelli.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Modifiche all'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sul patrimonio destinato)

  1. All'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni nella legge n. 77 del 2020, comma 18-ter, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «e usufruendo dei benefici fiscali già previsti per i piani di risparmio alternativi di cui all'articolo 136 del presente decreto»;
   b) dopo il comma 18-ter aggiungere il seguente:
  «18-quater. Dall'attuazione del comma 18-ter discendono oneri pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
1.714. (ex 42.019.) Giacomoni, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Modifiche all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sul credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

  1. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
  «7-bis. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. l credito d'imposta di cui al comma 1 e 2 spetta altresì alle imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi e manifestazioni fieristiche indipendentemente dall'ammontare dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.715. (ex 42.06.) Frassini, Fiorini, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.

  1. All'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «4. Le società finanziarie di cui al comma 1, coerentemente con le finalità indicate nel medesimo comma 1, possono acquisire partecipazioni entro il limite del 49 per cento in società di partecipate direttamente o indirettamente dalle Associazioni di Categoria del commercio, turismo e servizi».
1.716. (ex 42.010.) Saltamartini, Comaroli, Garavaglia, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.

  1. Nell'ambito della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», in deroga alle norme di legge vigenti, le cooperative ed i consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni possono erogare finanziamenti diretti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, alle piccole e medie imprese associate, anche utilizzando per l'erogazione di tali finanziamenti le risorse di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 3 gennaio 2017, destinando una percentuale di tali risorse non superiore al 40 per cento alla copertura dei costi di gestione. Su tali erogazioni i Confidi possono acquisire la garanzia diretta rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia ai sensi della legge n. 662 del 1996 nella misura del 100 per cento.
  2. Ai fini dell'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia, o società da questa interamente controllata, sottoscrive obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione da parte dei Confidi, in deroga ai limiti di cui al codice civile, fino alla concorrenza dell'ammontare congiunto del patrimonio e dei fondi di garanzia come risultanti dal bilancio del Confidi al 31 dicembre 2019.
  3. La delibera di emissione è assunta dall'organo amministrativo. Gli strumenti finanziari sono rimborsati decorsi 12 anni dalla sottoscrizione. Gli emittenti possono rimborsare i titoli in via anticipata decorsi 3 anni dalla sottoscrizione. Gli emittenti assumono l'impegno di non utilizzare le risorse per la copertura di perdite derivanti da garanzie rilasciate prima della sottoscrizione degli strumenti.
  4. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia, o società da questa interamente controllata, verificata la conformità della deliberazione di emissione degli strumenti finanziari a quanto previsto dal presente articolo, procede alla sottoscrizione degli stessi e al versamento del relativo apporto a valere sul Fondo di cui all'articolo 26, comma 19, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
1.717. (ex 43.03.) Saltamartini, Comaroli, Garavaglia, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Gava, Paternoster.

ART. 44.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Le delegazioni di pagamento degli enti territoriali poste a garanzia delle operazioni di cartolarizzazione del debito sanitario deliberate e completate entro i termini previsti dall'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 739, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere rinegoziate con Cassa depositi e prestiti S.p.A.

  2-ter. I risparmi derivanti dalla rinegoziazione delle operazioni di cui al comma 2-bis sono destinati agli interventi a il sostegno e per il rilancio dell'economia.
1.718. (ex 44.2.) Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Indennità per la sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai locatori ai quali si applica la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta, per l'anno 2020, un'indennità di 5.000 euro per ciascuna procedura sospesa.
  2. Al fine di ottenere l'indennità di cui al comma precedente, i soggetti interessati presentano un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal comma 1. Su tale istanza l'Agenzia delle entrate provvede entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.
  3. L'indennità di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.
  5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 500 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 209.
1.719. (ex 44.029.) Foti, Butti, Mantovani, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Potenziamento ACE)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:
  «4-bis. Ferme restando le modalità di calcolo del rendimento nozionale come disposte dal presente articolo e dal decreto ministeriale 3 agosto 2017, su opzione del contribuente, in alternativa alla deduzione ai fini della determinazione del reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 20 per cento del rendimento nozionale, utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'inizio dell'esercizio sociale successivo a quello in cui si determina l'incremento patrimoniale e fino ad esaurimento del credito d'imposta stesso. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi incrementi patrimoniali, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento dell'incremento patrimoniale effettuato. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2021: – 5.000.000;
   2022: – 5.000.000;
   2023: – 5.000.000.
1.720. (ex 44.016.) Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Contributo a fondo perduto a favore della generalità dei titoli di partita IVA che hanno subito un calo di fatturato nel periodo luglio-dicembre 2020 rispetto ad analogo periodo del 2019)

  1. Al fine di sostenere gli operatori colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico del-le imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo unico delle imposte sui redditi.
  2. Il contributo di cui al comma 1 spetta a favore dei soggetti che alla data del 30 settembre 2020 hanno la partita IVA attiva e la stessa risulta non cessata alla data del 31 dicembre 2020.
  3. Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020.
  4. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi al semestre luglio-dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo periodo del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1o gennaio 2019.
  5. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre luglio-dicembre 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo semestre del 2019 come segue:
   a) 30 per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020;
   b) 25 per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020;
   c) 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020.

  6. L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
  7. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000.
  8. L'ammontare del contributo determinato ai sensi dei commi da 5 a 7 è ridotto dell'importo dei contributi spettanti ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.
  9. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  10. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

  Conseguentemente:
   sopprimere l'articolo 209;
   aumentare del 10 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;
   sopprimere l'allegata Tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
1.721. (ex 44.019.) Claudio Borghi, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

  1. Al fine di ristorare tutte le attività economiche soggette ai provvedimenti restrittivi di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che hanno attivi gli abbonamenti musica d'ambiente SIAE, ai predetti soggetti è riconosciuto un contributo pari all'80 per cento del predetto canone, nel limite di spesa complessiva di 350 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità attuative del contributo di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1.
1.722. (ex 44.043.) Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Istituzione ZES «cratere sisma 2016»)

  1. All'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle Regioni meno sviluppate e in transizione così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e delle aree colpite da gravi calamità naturali. Tra le regioni che potranno avanzare tale richiesta vengono ricomprese in forma aggregata le regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria gravemente colpite dal sisma centro Italia del 2016 e generato una gravissima crisi dell'area appenninica interessata.».
1.723. (ex 44.034.) Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Napoli, Ruffino.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

  1. Il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, è riconosciuto altresì anche ai lavoratori individuati dall'articolo 409, n. 3 del codice di procedura civile.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 207, comma 1, della presente legge.
1.724. (ex 44.036.) Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Sostegno alle attività economiche con destinazione del 5 per cento della ricostruzione pubblica alla realizzazione di interventi per lo sviluppo, l'ammodernamento e la riqualificazione del sistema economico dell'area cratere)

  1. All'articolo 57 del decreto-legge n. 104 del 2020 come convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
  5-bis. Per garantire ai territori dei comuni di cui all'articolo 1, percorsi di sviluppo economico sostenibile e per sostenere nuovi investimenti produttivi, anche attraverso l'attrazione e la realizzazione di progetti imprenditoriali di nuovi impianti, l'ampliamento di impianti esistenti e la riconversione produttiva, si prevede l'applicazione, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, del regime di aiuto, di cui al decreto-legge 1o aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, come disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 9 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2015, ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

  5-ter. Una quota delle risorse stanziate per la ricostruzione pubblica, è destinata alla realizzazione di interventi per lo sviluppo, l'ammodernamento e la riqualificazione del sistema economico locale attraverso:
   a) attività e programmi di promozione turistica e culturale;
   b) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;
   c) incentivi e azioni di sostegno alle attività imprenditoriali;
   d) sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese;
   e) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;
   f) interventi e servizi di connettività, anche attraverso la banda larga, per cittadini e imprese.

  5-quater. Le risorse da destinare alle finalità di cui al comma 2 sono accette per ogni annualità con ordinanza del commissario straordinario in misura non superiore al 5 per cento degli stanziamenti non ancora impegnati destinati alla ricostruzione pubblica e, per le risorse già assegnate in favore dei soggetti attuatori, prelevandole dalle somme risultanti dai ribassi d'asta delle singole opere. A tal fine, previa comunicazione da parte delle stazioni appaltanti dell'entità dei ribassi d'asta, il commissario straordinario adotta i provvedimenti conseguenti, trattenendo alla contabilità speciale le somme corrispondenti.
  5-quinquies. Gli interventi indicati al comma 2 sono realizzati nell'ambito di un piano annuale, adottato dal commissario straordinario, acquisiti i pareri delle regioni, e del dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, avuto particolare riguardo agli incrementi di stabile occupazione.
  5-sexies. Gli interventi compresi nel piano di cui al comma 4 sono attivati con provvedimenti del commissario straordinario che definiscono, per ciascun intervento, i criteri, le condizioni e le modalità di accesso, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato ovvero delle diverse disposizioni eventualmente applicabili in ragione della natura degli interventi attivati. Tali interventi possono essere attuati anche attraverso i contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dei contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, previa intesa con le amministrazioni competenti.
  5-septies. Per gli adempimenti tecnici e amministrativi connessi all'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, il commissario straordinario può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, dell'agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 2, nonché, per quanto di competenza, dell'Agenzia per la coesione territoriale.
  5-octies. Al fine di consentire l'applicazione dei regimi di aiuto di cui ai commi precedenti, il Ministro dello sviluppo economico, con propri decreti, provvede a riconoscere i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis quale area in cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
1.725. (ex 44.032.) Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Napoli, Ruffino.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Prosecuzione zona franca urbana per il sisma centro Italia)

  1. All'articolo 57 del decreto-legge n. 104 del 2020 come convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sostituire il comma 6 con i seguenti:
  6. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3 le parole «entro il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2026»;
   b) al comma 4, le parole «e per i tre anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «e per i nove anni successivi» e le parole «per il 2019 e il 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per il 2019, il 2020, il 2021, il 2022, il 2023, il 2024, il 2025 e il 2026»;
   c) al comma 6 le parole «e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro per ognuno degli anni dal 2022 al 2026» e le parole «dal 2019 al 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2019 al 2026».

  6-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, nell'utilizzare con appositi bandi le risorse stanziate dal presente comma e le eventuali economie dei bandi precedenti, può prevedere clausole di esclusione per le imprese che hanno già ottenuto le agevolazioni di cui all'articolo 46, comma 2, del predetto decreto-legge n. 50 del 2017 e che, alla data di pubblicazione dei bandi, non hanno fruito in tutto o in parte dell'importo dell'agevolazione concessa complessivamente in esito ai bandi precedenti.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per ognuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
1.726. (ex 44.033.) Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Napoli, Ruffino.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Sospensione mutui e leasing)

  1. All'articolo 56, comma 2, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 sostituire le parole: «è sospeso sino al 30 settembre 2020» con le seguenti: «è sospeso sino al 31 dicembre 2021».
1.727. (ex 44.018.) Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

  1. In considerazione degli effetti creati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le previsioni di cui agli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 20, comma 2, lettera d), 21 e 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano in relazione agli esercizi in corso nel 2020 e ai relativi risultati.
  2. Al fine di agevolare l'attività operativa e funzionale delle Amministrazioni Pubbliche e delle società partecipate, l'articolo 20, commi 2, 3, 4 e 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano per l'anno 2020.
  3. All'articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., al comma 2, alla lettera d) le parole «un milione di euro» sono sostituite con le seguenti: «cinquecentomila euro».
  4. All'articolo 24, comma 5-bis, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., le parole « fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti: « fino al 31 dicembre 2023».
  5. All'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Ai fini del calcolo del quinquennio non si tiene conto dei risultati degli esercizi 2020 e 2021.». Dopo il citato comma 555, è aggiunto il seguente: «555-bis. La disposizione di cui al comma 555 non si applica qualora il recupero dell'equilibrio economico aziendale sia comprovato da un idoneo piano di risanamento.».
  6. Per l'anno 2020, il termine per il deposito dei bilanci di aziende speciali e istituzioni presso la Camera di commercio, di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 gennaio 2021.
1.728. (ex 44.031.) Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

  1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di luglio, agosto, settembre ottobre, novembre e dicembre.
  2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 520 milioni di euro per l'anno 2020 e in 174 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 209.
1.729. (ex 44.030.) Foti, Butti, Mantovani, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

ART. 45.

  Al comma 1, sostituire le parole: 600 milioni di euro per l'anno 2021 e di 200 milioni di euro per l'anno 2022 con le seguenti: 1.128 milioni di euro per l'anno 2021, 725 milioni di euro per l'anno 2022 e 725 milioni di euro per l'anno 2023.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 4 (L'Italia in Europa e nel Mondo), programma 4.2 (Cooperazione allo sviluppo), apportare le seguenti variazioni:
   2021:
   CP: – 528.000.000;
   CS: – 528.000.000.
   2022:
   CP: – 525.760.923;
   CS: – 525.760.923.
   2023:
   CP: – 525.760.923;
   CS: – 525.760.923.
1.730. (ex 45.4.) Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di qualificare il sistema di collocamento delle persone disabili e in attuazione dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, una quota pari al sette per cento delle risorse del fondo di cui al presente comma è destinata al finanziamento di programmi regionali per la formazione di operatori specializzati nella promozione della legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo linee guida da emanarsi, sulla base delle migliori pratiche esistenti, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
*1.731. (ex 45.1.) Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà, Giannone.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di qualificare il sistema di collocamento delle persone disabili e in attuazione dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, una quota pari al sette per cento delle risorse del fondo di cui al presente comma è destinata al finanziamento di programmi regionali per la formazione di operatori specializzati nella promozione della legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo linee guida da emanarsi, sulla base delle migliori pratiche esistenti, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
*1.732. (ex 45.8.) Mandelli.

  Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021, destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati alla riforma del sistema delle politiche attive per il lavoro e degli ammortizzatori sociali.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 300 milioni.
1.733. (ex 45.018.) Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Musella, Mandelli.

  Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.
(Fondo indennizzo risparmiatori: determinazione del prezzo di acquisto delle azioni)

  1. Al comma 496 dell'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Per determinare il prezzo medio di carico in caso di più acquisti, o in caso di affrancamento delle azioni, si fa riferimento all'ultimo valore riportato nel rendiconto titoli antecedente alla liquidazione coatta amministrativa della Banca per i cui titoli viene richiesto l'indennizzo, come certificato dalla banca depositaria. Qualora non sia disponibile un rendiconto titoli ante liquidazione, o i dati siano contraddittori o mancanti, per determinare il prezzo medio si fa riferimento, nell'ordine: all'estratto del libro soci, alle certificazioni di possesso continuato azioni, al valore storico delle stesse»;
   b) al terzo periodo, le parole: «anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo» sono sostituite dalle seguenti: «anticipo dell'intero importo dell'indennizzo».
1.734. (ex 45.017.) Zanettin, Milanato.

  Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.
(Fondo indennizzo risparmiatori: determinazione del prezzo di acquisto delle azioni)

  1. Al comma 496 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Per determinare il prezzo medio di carico in caso di più acquisti, o in caso di affrancamento delle azioni, si fa riferimento all'ultimo valore riportato nel rendiconto titoli antecedente alla liquidazione coatta amministrativa della Banca per i cui titoli viene richiesto l'indennizzo, come certificato dalla banca depositaria. Qualora non sia disponibile un rendiconto titoli ante liquidazione, o i dati siano contraddittori o mancanti, per determinare il prezzo medio si fa riferimento nell'ordine: all'estratto del libro soci, alle certificazioni di possesso continuato azioni, al valore storico delle stesse»;
   b) al terzo periodo le parole: «anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo» sono sostituite dalle seguenti: «anticipo nel limite massimo del 90 per cento dell'importo dell'indennizzo».
1.735. (ex 45.016.) Zanettin, Milanato.

ART. 46.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

  1. Ai soggetti di cui agli articoli 27 e 28 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta in via sperimentale, per l'anno 2021, un'indennità mensile pari all'80 per cento di un dodicesimo del reddito da lavoro autonomo risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2019.
  2. L'indennità, nel limite massimo di 1.200 euro, è corrisposta entro il mese successivo a quello di presentazione della domanda di cui al comma 4, a condizione che, nel mese precedente a quello di presentazione della stessa, l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi risulti inferiore di almeno il 50 per cento rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno 2019 e non superi 10.000 euro.
  3. Qualora, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2021, il reddito da lavoro autonomo risulti superiore a 10.000 euro, le indennità percepite nel corso dell'anno precedente sono soggette a restituzione. Con successivi provvedimenti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono disciplinati i tempi e le modalità di restituzione delle stesse.
  4. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 5.000 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
  5. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 5.000 milioni di euro per l'anno 2021. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
1.736. (ex 46.011.) Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa)

  1. Allo scopo di mitigare gli effetti derivanti da eventi critici di carattere personale, sociale ed economico gravanti sull'attività economica dei lavoratori autonomi, nonché di assicurare la continuità e il rilancio dell'attività stessa in tali situazioni, è istituita un'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e spettante, a domanda, ai professionisti lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
  2. L'ISCRO spetta ai professionisti lavoratori autonomi che nell'anno precedente a quello in cui è presentata la domanda hanno subito una decurtazione reddituale pari o superiore al 50 per cento della media dei redditi conseguiti nei tre anni precedenti e comunque a condizione che il reddito dichiarato nell'anno precedente a quello in cui è presentata la domanda sia risultato inferiore a 8.145 euro.
  3. Se nel corso dei tre anni precedenti a quello in cui si è verificata la decurtazione reddituale è avvenuta una sospensione dell'attività professionale per maternità o per malattia o per un altro evento cui corrisponde un indennizzo a carico della Gestione separata di cui al comma 1, la media dei redditi è calcolata considerando anche le somme percepite a titolo di indennità. Se nell'anno in cui si è verificata la decurtazione reddituale il lavoratore ha usufruito di indennità di maternità o di malattia ovvero di un altro indennizzo a carico della citata Gestione separata, tali indennità o indennizzi rilevano ai fini del calcolo del reddito.
  4. L'ISCRO spetta ai professionisti lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui al comma 1 che, alla data di presentazione della domanda, hanno maturato un'anzianità di iscrizione di almeno tre anni alla medesima Gestione separata e che nel corso dei tre anni precedenti non hanno cessato la relativa partita IVA. La cessazione della partita IVA durante l'erogazione del trattamento dell'ISCRO determina l'immediata sospensione della stessa e l'obbligo di retrocessione delle somme percepite, salvo che la cessazione dipenda da cause non imputabili al lavoratore.
  5. Se il lavoratore ha già usufruito in passato dell'ISCRO, essa può essere ulteriormente concessa a condizione che la domanda sia presentata a distanza di almeno cinque anni dalla conclusione del precedente trattamento dell'ISCRO. In ogni caso, nessuno può usufruire dell'ISCRO per più di tre volte.
  6. Il valore dell'ISCRO spettante al lavoratore è pari al 50 per cento della differenza tra la media reddituale dei tre anni precedenti a quello in cui si è verificata la decurtazione reddituale e il reddito dell'anno precedente a quello in cui è stata presentata la domanda. L'importo onnicomprensivo dell'ISCRO non può in ogni caso superare la cifra di 6.516 euro.
  7. L'ISCRO non concorre alla formazione del reddito ed è esente da prelievi fiscali e contributivi.
  8. La domanda dell'ISCRO è presentata all'INPS, per via telematica, entro il termine di decadenza del 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la decurtazione reddituale.
  9. L'ISCRO è corrisposta in sei mensilità, di importo pari a un sesto dell'importo complessivo stabilito ai sensi del comma 6, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda. Con la prima mensilità sono altresì corrisposte le eventuali mensilità arretrate.
  10. Per l'intera durata del trattamento, l'ISCRO non è cumulabile, neanche in parte, con il reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
  11. Allo scopo di favorire la riqualificazione professionale del professionista e del lavoratore autonomo, l'erogazione dell'ISCRO è condizionata alla regolare partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. Al fine di programmare i servizi formativi di cui al presente comma, di definirne i contenuti formativi e di predisporne l'erogazione, anche in forma telematica, in modo da raggiungere l'intero territorio nazionale, l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro istituisce un tavolo di coordinamento con le regioni e con le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della categoria dei professionisti e dei lavoratori autonomi.
  12. Per fare fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è disposto, a decorrere dal 1o gennaio 2021, un aumento pari a 0,28 punti percentuali dell'aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
  13. Le risorse derivanti dall'aliquota aggiuntiva di cui al comma 12 del presente articolo confluiscono in un apposito fondo istituito nell'ambito della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Le prestazioni sono erogate fino a concorrenza delle risorse del fondo. Le eventuali eccedenze permangono nella disponibilità del fondo.
1.737. (ex 46.012.) Mandelli, Zangrillo, Polverini, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Fondo per iniziative a sostegno dei professionisti iscritti alla gestione separata)

  1 Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo per il finanziamento di iniziative a sostegno del reddito dei liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data di entrata in vigore della presente legge iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, con una dotazione di 1000 milioni di euro per l'anno 2021.
  2 Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di indennità una tantum da erogare a favore dei soggetti di cui al medesimo comma 1 che vedano sospesa o ridotta la propria attività professionale a causa dagli effetti prodotti della pandemia da COVID-19.
  3 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede, con uno o più decreti, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al riparto del fondo di cui al comma 1 ai sensi del comma 2.
  4 All'onere derivante dal comma 1, quantificato in 1000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.
1.738. (ex 46.013.) Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 sul riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183)

  1. Al comma 8 dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, i valori percentuali: «0,65 per cento» e «0,45 per cento» sono sostituiti dai seguenti: «0,50 per cento» e «0,30 per cento».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 207.
1.739. (ex 46.014.) Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Giacomoni.

ART. 47.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 47.
(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)

  1. L'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente: «Art. 93 – (Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato) – 1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi.”;
   b) il comma 1-bis è soppresso.

  2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 01 è soppresso».
*1.740. (ex 47.33.) Claudio Borghi, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 47.
(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)

  1. L'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente: «Art. 93 – (Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato) – 1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi.”;
   b) il comma 1-bis è soppresso.

  2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 01 è soppresso».
*1.741. (ex 47.19.) Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 47.
(Modifiche all'Articolo 19, decreto legislativo n. 81 del 2015 in materia di contratti a termine)

  1. All'articolo 19 del decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1 le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi»;
   b) il secondo periodo del comma 1 è soppresso;
   c) il comma 1-bis è soppresso;
   d) al comma 2, le parole: «ventiquattro mesi» del primo e del terzo periodo sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi».

  2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 01 è soppresso;
   b) il comma 1 è sostituito dal seguente: «Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell'arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga.».
*1.742. (ex 47.35.) Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 47.
(Modifiche all'Articolo 19, D.lgs. n. 81/2015 in materia di contratti a termine)

  1. All'articolo 19 del decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1 le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi»;
   b) il secondo periodo del comma 1 è soppresso;
   c) il comma 1-bis è soppresso;
   d) al comma 2, le parole: «ventiquattro mesi» del primo e del terzo periodo sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi».

  2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 01 è soppresso;
   b) il comma 1 è sostituito dal seguente: «Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell'arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga.».
*1.743. (ex 47.49.) Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 47.
(Modifiche all'Articolo 19, decreto legislativo n. 81 del 2015 in materia di contratti a termine)

  1. All'articolo 19 del decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1 le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi»;
   b) il secondo periodo del comma 1 è soppresso;
   c) il comma 1-bis è soppresso;
   d) al comma 2, le parole: «ventiquattro mesi» del primo e del terzo periodo sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi».

  2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 01 è soppresso;
   b) il comma 1 è sostituito dal seguente: «Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell'arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga.».
*1.744. (ex 47.37.) Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Giacomoni.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 47.
(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)

  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi.»;
   b) il comma 1-bis è soppresso.

  2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 01 è soppresso.
**1.745. (ex 47.29.) Guidesi, Durigon, Giaccone, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Cestari, Frassini, Paternoster, Gava.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 47.
(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)

  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi.»;
   b) il comma 1-bis è soppresso.

  2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 01 è soppresso.
**1.746. (ex 47.14.) Delmastro Delle Vedove.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 47.
(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)

  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi.»;
   b) il comma 1-bis è soppresso.

  2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 01 è soppresso.
**1.747. (ex 47.41.) Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Polidori.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 47.
(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)

  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi.»;
   b) il comma 1-bis è soppresso.

  2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 01 è soppresso.
**1.748. (ex 47.25.) Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Prisco.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 47.
(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)

  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi.»;
   b) il comma 1-bis è soppresso.

  2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 01 è soppresso.
**1.749. (ex 47.1.) Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 47.

  1. Il comma 1, dell'articolo n. 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:
  «1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile stipulare, rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
1.750. (ex 47.21.) Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 47.

  1. Il comma 1 dell'articolo n. 93 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:
  «1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile stipulare, rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.».
1.751. (ex 47.51.) Porchietto, D'Attis, Squeri, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 47.
(Contratti a tempo determinato)

  1. L'articolo 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è abrogato.
1.752. (ex 47.24.) Zucconi, Caiata, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 47.

  1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, i commi da 1 a 3 dell'articolo 19 e il comma 01 dell'articolo 21 sono soppressi.
1.753. (ex 47.13.) Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo con le seguenti: 31 dicembre.
*1.754. (ex 47.52.) Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Musella, Mandelli, Pella.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo con le seguenti: 31 dicembre.
*1.755. (ex 47.28.) Guidesi, Durigon, Giaccone, Caparvi, Caffaratto, Eva Lorenzoni, Murelli, Moschioni, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Paternoster.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2021.

  Conseguentemente, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al medesimo comma, dopo le parole: «in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81» sono inserite le seguenti: «nonché all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92 del 2012»; le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»; le parole: «ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi» e le parole: «e per una sola volta» sono soppresse.
**1.756. (ex 47.46.) Mazzetti, Pella, Occhiuto, D'Attis, Labriola.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2021.

  Conseguentemente, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al medesimo comma, dopo le parole: «in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81» sono inserite le seguenti: «nonché all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92 del 2012»; le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»; le parole: «ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi» e le parole: «e per una sola volta» sono soppresse.
**1.757. (ex 47.45.) Lollobrigida, Trancassini, Foti, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, prima delle parole: «Al contratto di lavoro subordinato» sono inserite le seguenti: «Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi.».

  1-ter. All'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, prima delle parole: «Il contratto può essere rinnovato,» sono inserite le seguenti: «Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi,».
  1-quater. All'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: «tre giorni» sono sostituite dalle parole: «dodici giorni».
*1.758. (ex 47.23.) Zucconi, Lollobrigida, Trancassini, Caiata, Prisco, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, prima delle parole: «Al contratto di lavoro subordinato» sono inserite le seguenti: «Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi.».

  1-ter. All'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, prima delle parole: «Il contratto può essere rinnovato,» sono inserite le seguenti: «Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi,».
  1-quater. All'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: «tre giorni» sono sostituite dalle parole: «dodici giorni».
*1.759. (ex 47.40.) Gelmini, Della Frera, Paolo Russo, Squeri, Barelli, D'Attis, Polidori.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «2. Per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 1 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, nonché per i datori di lavoro privati che svolgono le attività recanti codice Ateco 79.1, 79.11 e 79.12, considerata la natura stagionale delle attività, il termine del 31 marzo 2021, di cui al comma 1, è prorogato al 31 dicembre 2021».
*1.760. (ex 47.43.) Mandelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «2. Per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 1 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, nonché per i datori di lavoro privati che svolgono le attività recanti codice Ateco 79.1, 79.11 e 79.12, considerata la natura stagionale delle attività, il termine del 31 marzo 2021, di cui al comma 1, è prorogato al 31 dicembre 2021».
*1.761. (ex 47.22.) Zucconi, Caiata, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è soppresso. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2020 ed a 60 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.
1.762. (ex 47.20.) Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è abrogato.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021,si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge
1.763. (ex 47.34.) Bellachioma, Comaroli, Garavaglia, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  All'articolo 47, dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   « b-bis) I contratti collettivi di cui all'articolo 51 possono prevedere ulteriori specifiche condizioni.».
1.764. (ex 47.47.) Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   « b-bis) I contratti collettivi di cui all'articolo 51 possono prevedere ulteriori specifiche condizioni.».

  Conseguentemente, a copertura degli oneri relativi alle esigenze organizzative, gestionali e informative derivanti dalla presente disposizione, è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.765. (ex 47.11.) Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il contributo addizionale è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione del primo rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione.».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla misura, pari a 16,9 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*1.766. (ex 47.12.) Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il contributo addizionale è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione del primo rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione.».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla misura, pari a 16,9 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*1.767. (ex 47.48.) Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 29, secondo comma, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: «settore del turismo», sono aggiunte le seguenti: «, termale».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2021: –1.500.000
   2022: –1.500.000
1.768. (ex 47.44.) Mandelli, Baldini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è soppresso.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 1-bis dell'articolo 47, valutati in 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
1.769. (ex 47.30.) Guidesi, Durigon, Galli, Giaccone, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Cestari, Frassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Disposizioni in materia di lavoro occasionale)

  1. All'articolo 54-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, lettera a), le parole «5.000» sono sostituite dalle seguenti: «7.000»;
   b) al comma 1, lettera b), le parole «5.000» sono sostituite dalle seguenti: «7.000»;
   c) al comma 1, lettera c), le parole «2.500» sono sostituite dalle seguenti: «3.500»;
   d) la lettera a) del comma 14 è soppressa;
   e) al comma 17, lettera e), le parole: «in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata» sono soppresse.
1.770. (ex 47.011.) Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Giacomoni.

  Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Disposizioni in materia di lavoro occasionale)

  1. All'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera a), le parole «5.000» sono sostituite dalle seguenti: «7.000»;
   b) al comma 1, lettera b), le parole «5.000» sono sostituite dalle seguenti: «7.000»;
   c) al comma 1, lettera c), le parole «2.500» sono sostituite dalle seguenti: «3.500»;
   d) la lettera a) del comma 14 è soppressa;
   e) al comma 17, lettera e), le parole: «in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata» sono soppresse.

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 68, comma 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere sul predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
1.771. (ex 47.08.) Guidesi, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Viviani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Disposizioni in materia di lavoro occasionale)

  1. All'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:
  1. al comma 1, lettera a), le parole: «5.000» sono sostituite dalle seguenti: «7.000»;

  2. al comma 1, lettera b), le parole: «5.000» sono sostituite dalle seguenti: «7.000»;
  3. al comma 1, lettera c), le parole: «2.500» sono sostituite dalle seguenti: «3.500»;
  4. la lettera a) del comma 14 è soppressa;
  5. al comma 17, lettera e), le parole: «in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata» sono soppresse.
1.772. (ex 47.012.) Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Disposizioni in materia di lavoro accessorio)

  1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2022 è sospesa la disposizione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25. Conseguentemente fino al 31 dicembre 2022, il lavoro accessorio torna ad essere disciplinato dagli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
1.773. (ex 47.04.) Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Gava, Frassini, Paternoster, Garavaglia, Comaroli, Bellachioma.

  Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita)

  1. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, il penultimo e l'ultimo periodo sono soppressi.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
1.774. (ex 47.07.) Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 48.

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Sostegno manodopera nel settore agricolo)

  4. Fino al 30 giugno 2021, al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 relativa al reperimento di manodopera necessario a garantire lo svolgimento dell'attività agricola, è riconosciuto alle imprese agricole un importo di euro 2.000 da utilizzare in ticket necessari al reperimento e alla gestione della manodopera occasionale.
  5. Il ticket di cui al precedente comma viene erogato mediante il contratto a prestazione occasionale di cui all'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e in deroga ai commi 1, 5, 8, 8-bis, 14 e 20 dello stesso decreto-legge, è utilizzabile da tutte le tipologie di lavoratori.
  6. Le modalità operative per accedere alla misura del presente articolo sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 150 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
1.775. (ex 48.011.) Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Regime forfettario)

  1. All'articolo 1, comma 692, lettera a), capoverso comma 54 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alla lettera a), le parole: «non superiori a euro 65.000» sono sostituite dalle seguenti: «non superiori a euro 85.000».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 50 milioni per il 2021, 470 milioni per il 2022 e 370 milioni annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell'articolo 68.
1.776. (ex 48.09.) Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

ART. 49.

  Al comma 1, sostituire le parole: 12 milioni con le seguenti: 278 milioni;

  Conseguentemente:
   al comma 2, sostituire le parole: 7 milioni con le seguenti: 250 milioni;
   allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 4 (L'Italia in Europa e nel Mondo), programma 4.2 (Cooperazione allo sviluppo), apportare le seguenti variazioni:

  2021   2022   2023
   CP: – 528.000.000    CP: – 525.760.923    CP: – 525.760.923
   CS: – 528.000.000    CS: – 525.760.923    CS: – 525.760.923

1.777. (ex 49.2.) Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Misure urgenti in favore del sistema fieristico nazionale)

  1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
  2. Per far fronte ai danni diretti e indiretti subiti dall'intero settore fieristico derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale, alle imprese gestori di quartieri fieristici e sedi congressuali ed organizzatori di manifestazioni fieristiche, sono riconosciute misure a compensazione dei danni subiti come conseguenza dell'evento eccezionale, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività e la promozione del sistema Paese. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è istituito un fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro a partire dall'anno 2021. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono altresì stabiliti gli importi da destinare alle singole finalità previste dal presente articolo, in proporzione alle perdite di fatturato subite per le manifestazioni annullate o rinviate nel corso del 2020.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti modificazioni:
   2021:
   CP: – 50.000.000;
   CS: – 50.000.000.
   2022:
   CP: – 50.000.000;
   CS: – 50.000.000.
   2023:
   CP: – 50.000.000;
   CS: – 50.000.000.
1.778. (ex 49.016.) Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Credito di imposta per cassette biodegradabili)

  1. Al fine di promuovere l'utilizzo di contenitori biodegradabili e compostabili per prodotti ittici freschi o surgelati, utilizzati in mare e in terraferma, per l'anno 2021 è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento per l'acquisto da parte degli imprenditori ittici di contenitori per prodotti ittici biodegradabili e compostabili.
  2. Ai fini di cui al presente articolo, all'elenco rifiuti di cui all'allegato D della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il codice: «15 01 11*» è inserito il seguente codice: «15 01 12: imballaggi certificati conformi allo standard europeo EN 13432 per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione».
  3. Alla Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunta in fine la seguente categoria: «128 – imballaggi certificati conformi allo standard europeo EN 13432 per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione».
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per il riconoscimento e la fruizione dell'agevolazione fiscale di cui al presente articolo. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino all'importo massimo annuale di 5000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 1,25 milioni di euro per l'anno 2022.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 797,5 milioni di euro per l'anno 2021, 498,75 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
1.779. (ex 49.07.) Viviani, Manzato, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Credito di imposta per piani di comunicazione del prodotto ittico nazionale)

  1. Al fine di rilanciare il consumo di prodotti ittici nazionali e di valorizzare le produzioni anche attraverso lo sviluppo di nuove dinamiche di distribuzione e commercializzazione ed il rafforzamento e la modernizzazione del sistema, agli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2020, nel rispetto della normativa sugli aiuti di stato nella pesca, è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 50 per cento del costo per attività di promozione nei confronti del consumatore finale nonché per iniziative volte allo sviluppo di nuove dinamiche di mercato e di commercializzazione, anche attraverso accordi promossi dalle organizzazioni di rappresentanza dei pescatori e degli esercizi commerciali.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità per la fruizione del credito di imposta.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.780. (ex 49.09.) Viviani, Manzato, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Contributi per il settore della pesca)

  1. Al fine di mitigare gli effetti della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nei settori della pesca e dell'acquacoltura è riconosciuto un contributo a fondo perduto a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo d'imposta 2020 sia inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo d'imposta 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019, secondo i seguenti criteri:
   a) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 1 milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
   b) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
   c) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

  2. Il contributo, ridotto di un importo pari all'ammontare della somma eventualmente già percepita dall'impresa in applicazione dell'articolo 25, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni previste dalle pertinenti comunicazioni della Commissione europea in materia di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.781. (ex 49.08.) Viviani, Manzato, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Misure di sostegno ai familiari del personale di bordo e delle imprese posti sotto sequestro)

  1. Per il sostegno ai familiari dei diciotto marittimi italiani, intercettati e fermati dalle autorità marittime libiche, a decorrere dal 1o gennaio 2021, per ventiquattro mesi, è versato un contributo a fondo perduto di 100.000 euro mensili, come risarcimento per il mancato reddito derivante dalla coercitiva sospensione dell'attività di pesca dal 1o settembre 2020. L'erogazione del contributo, di cui al periodo precedente, cessa al momento del rilascio da parte delle autorità libiche dei suddetti marittimi.
  2. Per le due motonavi da pesca sequestrate il 1o settembre 2020, considerato il buono stato d'uso e di manutenzione, degli accessori, dotazioni e pertinenze, nonché della licenza di pesca ad essi associati, viene erogato, a decorrere dal 1o gennaio 2021, un contributo a fondo perduto come risarcimento del valore commerciale di 1.000.000 di euro ad imbarcazione da suddividere in ventiquattro rate mensili. L'erogazione del contributo cessa al momento del rilascio da parte delle autorità libiche delle suddette imbarcazioni.
  3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 il fondo di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2006, n. 81, è incrementato di 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
  4. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell'economia e finanze sono determinate le modalità per l'erogazione dei contributi a fondo perduto di cui ai commi 1 e 2.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.782. (ex 49.012.) Viviani, Manzato, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Misure di sostegno ai familiari del personale di bordo e delle imprese posti sotto sequestro)

  1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 5 comma 1-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2006, n. 81, sono destinate anche alla corresponsione di misure di sostegno ai familiari del personale imbarcato e di contributi all'impresa di pesca, nei casi di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non regolari.
  2. Ai fini indicati dal comma precedente, il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 1,5 milioni per l'anno 2021.
  3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1, anche con riferimento agli avvenimenti verificatisi nell'anno 2020.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.783. (ex 49.013.) Viviani, Manzato, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Misure di sostegno ai familiari del personale di bordo e delle imprese poste sotto sequestro da forze armate irregolari)

  1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2006, n. 81, sono destinate anche alla corresponsione di misure di sostegno ai familiari del personale imbarcato e di contributi all'impresa di pesca, nei casi di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non regolari.
  2. Ai fini indicati dal comma precedente, il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 1,5 milioni per l'anno 2021.
  3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1, anche con riferimento agli avvenimenti verificatisi nell'anno 2020.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
1.784. (ex 49.015.) Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Determinazione dei canoni per le concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura)

  1. Al comma 18 dell'articolo 1 del decreto-legge dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: «del presente decreto» sono inserite le seguenti «, nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328,» e le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».
  2. Al fine di contrastare gli effetti negativi causati alle imprese ittiche dal COVID-19 e favorire il loro rilancio, per l'anno 2021 non è dovuto il canone per le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto ittico.
  3. A decorrere dal 1o gennaio 2021, il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, si applica anche alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto.
  4. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sostituire le parole: «con qualunque finalità» con le seguenti: «per le finalità di cui al precedente comma 3».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in 2,1 milioni di euro per il comma 1 per l'anno 2021 e in 5 milioni di euro per i commi 2 e 3 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.785. (ex 49.06.) Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale)

  1. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «con qualunque finalità» sono sostituite dalle seguenti: «, escluse quelle per le attività di pesca e l'acquacoltura,».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.786. (ex 49.014.) Viviani, Manzato, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

  1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacultura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, è incrementata di 50 milioni di euro a decorrere dal 2021, al fine di prevedere interventi compensativi fino al 100 per cento per danni materiali e da mancato reddito subìti dalle imprese di pesca e dai relativi equipaggi nonché dalle imprese dell'acquacultura entro tre anni dalla calamità o da eventi eccezionali, in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di cui alla comunicazione della Commissione Europea – Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura (2015/C 217/01) e successive integrazioni.
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sono individuati, previa intesa con le regioni e le province autonome, i criteri di attuazione in base al principio di adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione.
  3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a decorrere dal 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
1.787. (ex 49.026.) Bartolozzi, Prestigiacomo, Siracusano.

ART. 51.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. La misura del sostegno relativo al trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa, riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è pari a quella fissata anteriormente alla prima proroga della stessa.

  1-ter. Le risorse residue dei precedenti finanziamenti che risultano ancora nella disponibilità dell'INPS sono destinate alla copertura delle misure di cui al precedente comma.
1.788. (ex 51.2.) Cappellacci.

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Proroga del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale)

  1. Le aziende di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015 n 148, che nel 2020 abbiano fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo, e che abbiano esaurito il periodo di cui all'articolo 22, comma 2, del medesimo decreto legislativo, possono richiedere, senza soluzione di continuità, in deroga agli articoli 4 e 22 del citato decreto legislativo n. 148 del 2015, la proroga del trattamento integrativo straordinario per crisi conseguente ad un evento improvviso ed imprevisto, esterno alla gestione aziendale, sino al limite massimo di 12 mesi. Alla proroga di cui al periodo precedente si applica l'articolo 5, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 148 del 2015.
  2. La proroga concessa ai sensi del comma 1 non viene computata ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  3. La proroga di cui al comma 1 è concessa entro il limite complessivo di spesa di 240 milioni di euro per l'anno 2021 e di 120 milioni di euro per l'anno 2022.
  4. Agli oneri recati dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
1.789. (ex 51.010.) Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Centemero, Ziello.

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente

Art. 51-bis.

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo, con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2021 da destinare all'erogazione di contributi a favore delle imprese operanti nel settore dell’handling aeroportuale al fine di fronteggiare le perdite economiche prodotte nel settore aereo dalla pandemia da COVID-19.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni, con le seguenti: 500 milioni.
1.790. (ex 51.012.) Versace, Sozzani.

  Dopo l'articolo 51 aggiungere il seguente

Art. 51-bis.
(Trattamenti Cigs settore handling)

  1. In deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 per l'anno 2021, alle imprese del settore handling aeroportuale che accedono al trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria non si applica il contributo del 9 per cento sui trattamenti di integrazione salariale, nonché il requisito di anzianità di novanta giorni di effettivo lavoro svolto presso l'unità produttiva.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni, con le seguenti: 400 milioni.
1.791. (ex 51.011.) Versace, Sozzani.

ART. 52.

  Al comma 1, sostituire la parola: 180 con la seguente: 708.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Missione 4, L'Italia in Europa e nel Mondo, Programma 4.2, Cooperazione allo sviluppo, apportare le seguenti variazioni:
  2021
   CP: – 528.000.000;
   CS: – 528.000.000.

  2022
   CP: – 525.760.923;
   CS: – 525.760.923.

  2023
   CP: – 525.760.923;
   CS: – 525.760.923.
1.792. (ex 52.5.) Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di garantire la proroga di 12 mesi dell'indennità di mobilità in deroga ai lavoratori della parte marchigiana dell'Accordo di programma per l'area di crisi industriale complessa Piceno Valle del Tronto Val Vibrata, ai sensi dell'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si dispone l'assegnazione, per le competenze relative all'annualità 2020, di 4,5 milioni di euro a favore della Regione Marche, per la concessione del trattamento di mobilità in deroga.
   Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 4,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
1.793. (ex 52.4.) Albano, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2. Al fine di garantire la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché per la concessione del trattamento di mobilità in deroga di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono assegnate risorse finanziarie alla Regione Molise per un onere complessivo di 7 milioni di euro per l'anno 2021. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, come individuato dal comma 1, e trasmette relazioni semestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 2 dell'articolo 52, valutati in 7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.794. (ex 52.2.) Durigon.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Disposizioni temporanee in materia di IVA per l'acquisto della prima casa)

  1. Al fine di sostenere il mercato dell'edilizia, limitatamente al triennio 2021-2023 e previa autorizzazione ai sensi della direttiva 2006/112/CE, sono esenti dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto le cessioni dei beni di cui al punto 21) della Tabella A, Parte II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 390 milioni per l'anno 2021, 1 miliardo per l'anno 2022 e 1,128 miliardi per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1.795. (ex 52.08.) Maschio, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Programma straordinario postpandemico per l'inclusione lavorativa delle persone disabili)

  1. Dopo l'articolo 12-bis della legge 12 marzo 1999, n. 68, è inserito il seguente:

«Art. 12-ter.

(Programma straordinario postpandemico per l'inclusione lavorativa di disabili gravi, psichici, intellettivi e affetti da malattia rara)
   1. È autorizzata la spesa, rispettivamente, di 70, 140 e 280 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, allo scopo di:
   a) incentivare l'impiego di persone con disabilità grave, con disabilità psichica o intellettiva ovvero affette da malattia rara, in attività di servizio, artigiane, commerciali, agricole e industriali, svolte da imprese individuali o associate, cooperative e loro consorzi, enti pubblici, compresi quelli economici, e società di capitali a partecipazione pubblica;
   b) finanziare programmi di lavoro produttivo di giovani di età compresa fra i 18 e i 35 anni, iscritti nelle liste di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo per opere e servizi socialmente utili con particolare riferimento all'incremento della capacità di prevenzione e risposta alle criticità del sistema sanitario e assistenziale, promossi da regioni, enti locali, pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche;
   c) promuovere la costituzione di cooperative sociali ai sensi del comma 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381, che abbiano fra i propri soci almeno il trenta per cento di lavoratori disabili con i requisiti di cui al successivo comma 2;
   d) realizzare, in partenariato almeno con una cooperativa dotata dei requisiti di cui alla precedente lettera c), piani di formazione professionale nel settore socio assistenziale finalizzati agli obiettivi di cui al presente comma.
   2. I benefici di cui alla presente disciplina sono riservati a persone con disabilità che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento, o con disabilità psichica o intellettiva o determinata da malattia rara che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, che, al momento della domanda di accesso al beneficio, risultino iscritte da almeno dodici mesi nelle liste di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68.
   3. Il beneficio consiste in un contributo incentivante erogato al datore di lavoro, pari al 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, della durata di 36 mesi per ciascun lavoratore assunto, in caso di assunzione a tempo determinato, e del 90 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, della durata di 60 mesi, a partire dalla assunzione a tempo indeterminato. Per le cooperative sociali ammesse ai benefici ai sensi del presente articolo, il contributo è equivalente al 30 per cento del costo lordo per ogni lavoratore disabile assunto avente le caratteristiche di cui al comma 2.
   4. Al contributo incentivante accedono:
   a) le imprese, individuali o associate, cooperative e loro consorzi, enti pubblici, compresi quelli economici, e società di capitali a partecipazione pubblica;
   b) le cooperative, anche di nuova costituzione, che abbiano fra i propri soci non meno del 30 per cento di soci con i requisiti di cui al comma 2;
   c) i programmi di lavoro produttivo promossi da regioni, enti locali, pubbliche amministrazioni centrali o periferiche che prevedano l'assunzione di una quota almeno pari al 20 per cento di persone disabili con le caratteristiche di cui al comma 2.
   5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della Funzione pubblica, sentita la Conferenza Stato-regioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite:
   a) la ripartizione della dotazione finanziaria tra i diversi interventi;
   b) le modalità di accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 2;
   c) le modalità di presentazione e i requisiti dei programmi di cui al comma 1, lettera b), i criteri di selezione e di ammissione ai benefici della presente disciplina;
   d) le modalità di presentazione, i requisiti, i criteri di selezione e di ammissione ai benefici, nonché le modalità di finanziamento dei programmi di formazione di cui al comma 1, lettera d) del presente articolo;
   e) le modalità di erogazione dei contributi.
   6. Gli uffici competenti di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, avvalendosi degli ispettorati territoriali del lavoro, dispongono le necessarie ispezioni e trasmettono alle regioni, entro il 31 marzo di ogni anno, un prospetto informativo recante i dati sull'attuazione, nel corso dell'anno precedente, delle disposizioni di cui al presente articolo e in particolare sulla continuità lavorativa delle persone disabili assunte. Le regioni predispongono, entro il successivo 30 aprile, i prospetti regionali e li trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le regioni allestiscono una cabina di regia e assistenza per i programmi di lavoro produttivo di cui al comma 1, lettera b), localizzati nel territorio regionale e pubblicano annualmente una relazione da trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante i dati informativi sui programmi e sulle misure di assistenza adottate.»

  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 70 milioni euro per l'anno 2021, 140 milioni di euro per il 2022, e 280 milioni di euro per il 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.796. (ex 52.020.) Mandelli.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

  1. All'articolo 14 del decreto-legge n. 4 del 2019, come convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sopprimere il comma 3 e sostituirlo col seguente:
  «3. La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente.».
1.797. (ex 52.018.) Pentangelo.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Incentivi per l'apprendistato di primo livello)

  1. All'articolo 1, comma 290, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «ed euro 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2020», sono sostituite dalle seguenti: «, 5 milioni annui per l'anno 2020 e 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

  Conseguentemente, all'articolo 209, ridurre tutti gli importi ivi previsti di 17 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
1.798. (ex 52.017.) Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Giacomoni.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Incentivi per l'apprendistato di primo livello)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogate.
   Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione ai sensi dell'articolo 209.
1.799. (ex 52.019.) Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Incentivi per l'apprendistato di primo livello)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogate.
1.800. (ex 52.09.) Guidesi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 53.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.

  1. Al fine di promuovere e valorizzare il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore il Fondo di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 875, come incrementato all'articolo 1, comma 67, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato, a decorrere dal 2021, di 1.000 milioni di euro. All'onere di cui al presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante incremento dell'imposta sui servizi digitali. A tal fine, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
1.801. (ex 53.04. parte ammissibile) Gelmini, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Occhiuto, Pella, Mandelli.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.

  1. Al fine di promuovere e valorizzare il sistema dell'istruzione tecnica superiore il Fondo di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 875, come incrementato all'articolo 1, comma 67, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato, a decorrere dal 2021, di 1.000 milioni di euro per il potenziamento degli istituti tecnici superiori (ITS). Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente norma, pari a 1.000 milioni di euro, si provvede a decorrere dall'anno 2021, mediante incremento dell'imposta sui servizi digitali. A tal fine, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
1.802. (ex 53.03.) Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Occhiuto, Pella, Mandelli, Fusacchia.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.

  1. Al fine di sostenere il diritto allo studio delle studentesse madri, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, le regioni possono riconoscere l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale alle studentesse regolarmente iscritte ad un corso di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, in stato di gravidanza, per il numero minimo di un anno accademico e non oltre il quarto anno successivo alla certificazione dello stato di gravidanza.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 94.
1.803. (ex 53.01.) Valbusa, Comencini.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.

  1. All'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   « c-bis) Studentesse in stato di gravidanza».

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 94.
1.804. (ex 53.02.) Valbusa, Comencini.

ART. 54.

  Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, e nel periodo ricompreso tra il 1o gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga.
1.805. (ex 54.32.) Durigon, Giaccone, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Cavandoli, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

  Al comma 2, dopo il secondo periodo inserire il seguente: Per le imprese del settore turistico e degli stabilimenti terminali, le dodici settimane devono essere collocate nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 30 settembre 2021.
1.806. (ex 54.38.) Andreuzza, Colla, Bazzaro.

  Al comma 2, inserire, in fine, il seguente periodo: Per i datori di lavoro del settore turistico-alberghiero e termale, il numero di settimane di cui ai precedenti periodi è incrementato a 26 settimane.
1.807. (ex 54.14.) Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Gava, Frassini, Paternoster, Garavaglia, Comaroli.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché, relativamente a ciascuna regione e provincia autonoma, in forza alla data di entrata in vigore di ordinanze del Ministro della salute, previste dall'articolo 2 e dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, o successivi decreti, per le aree caratterizzate rispettivamente da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto o da uno scenario di massima di gravità e da un livello di rischio alto, adottate in ragione della evoluzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
1.808. (ex 54.10.) Binelli, Vanessa Cattoi, Loss, Sutto.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e alle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole pubbliche paritarie e le scuole private.
1.809. (ex 54.20.) Rampelli, Bellucci, Trancassini, Lucaselli.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8, dopo le parole: di cui al comma 2 inserire le seguenti: per almeno un terzo dei dipendenti;
   b) al comma 16, sostituire le parole: 155,6 milioni con le seguenti: 205,6 milioni.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti modificazioni:
   2021:
   CP: – 50.000.000;
   CS: – 50.000.000.
1.810. (ex 54.27.) Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 8, inserire il seguente:
  8-bis. Per i datori di lavoro del settore turistico e termale l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, numero 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto, limitatamente ai lavoratori per i quali sia cessato il trattamento di integrazione salariale, anche qualora siano stati richiesti trattamenti di cui al precedente comma 2.
1.811. (ex 54.15.) Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Gava, Frassini, Paternoster, Garavaglia.

  Dopo il comma 10, inserire i seguenti:
  10-bis. Al fine di sostenere e garantire l'occupazione nel settore del turismo, fortemente danneggiato dall'emergenza epidemiologica causata dalla diffusione del Covid-19, i lavoratori delle imprese facenti parte della filiera turistica, percettori delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali di cui al Titolo II, Capo I del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogate dal presente articolo, possono continuare a svolgere la propria attività lavorativa percependo un compenso economico ai sensi del comma 10-ter.

  10-ter. I titolari delle imprese di cui al comma 1, corrispondono al suddetto personale un importo pari alla differenza tra la mensilità ordinaria e l'importo della misura di sostegno al reddito percepita.
  10-quater. Le disposizioni di cui ai commi 10-bis e 10-ter si applicano a condizione che venga garantito il mantenimento dei livelli occupazionali vigenti alla data della dichiarazione dello stato di emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.
1.812. (ex 54.45.) Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo il comma 10 inserire il seguente:
  10-bis. L'accesso ai trattamenti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ove non integralmente esauriti e fermo restando quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, del presente articolo, è riconosciuto anche per i lavoratori assunti dopo il 13 luglio 2020. Il presente comma entra in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge.
1.813. (ex 54.51.) Paolo Russo.

  Sostituire i commi 11 e 12 con i seguenti:
  11. Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui presente articolo ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 14 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.

  12. Alle condizioni di cui al comma 9, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.
*1.814. (ex 54.39.) Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Giacomoni.

  Sostituire i commi 11 e 12 con i seguenti:
  11. Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui presente articolo ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 14 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.

  12. Alle condizioni di cui al comma 9, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.
*1.815. (ex 54.50.) Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono altresì escluse dal divieto le interruzioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
1.816. (ex 54.46.) Lollobrigida, Trancassini, Foti, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono esclusi dal divieto i licenziamenti intimati, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
*1.817. (ex 54.1.) Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono esclusi dal divieto i licenziamenti intimati, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
*1.818. (ex 54.18.) Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono esclusi dal divieto i licenziamenti intimati, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
*1.819. (ex 54.23.) Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono esclusi dal divieto i licenziamenti intimati, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
*1.820. (ex 54.31.) Guidesi, Durigon, Giaccone, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Cestari, Frassini, Paternoster.

  Al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono esclusi dal divieto i licenziamenti intimati, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
*1.821. (ex 54.33.) Frassini, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Gava, Paternoster.

  Al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono esclusi dal divieto i licenziamenti intimati, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
*1.822. (ex 54.43.) Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Polidori.

  Al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono altresì escluse dal divieto le interruzioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
**1.823. (ex 54.30.) Guidesi, Durigon, Giaccone, Caparvi, Caffaratto, Eva Lorenzoni, Murelli, Moschioni, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Paternoster.

  Al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono altresì escluse dal divieto le interruzioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
**1.824. (ex 54.49.) Mazzetti, Prestigiacomo, Cortelazzo, D'Attis, Labriola.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.
(Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa)

  1. Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 3 novembre 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità per il mese di gennaio 2021, pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 205 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.
1.825. (ex 54.019.) Mandelli.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.
(Recupero prestazioni semiresidenziali e residenziali e sostegno incremento costo del lavoro)

  1. Le risorse contrattualizzate, autorizzate o previste in preventivo nei propri capitoli di spesa dalle pubbliche amministrazioni per le prestazioni semiresidenziali e residenziali per persone con disabilità ed anziani non autosufficienti per l'anno 2020 e non spese per una riduzione del numero delle prestazioni erogate al 31 dicembre 2020 sono utilizzate, in aggiunta alle risorse per l'anno 2021, per il rimborso di medesime tipologie di prestazioni erogate dai medesimi enti privati contrattualizzati, autorizzati o accreditati, entro il 30 settembre 2021, in deroga ai tetti di spesa per l'anno 2021.
  2. Al fine di sostenere le strutture semiresidenziali e residenziali che nel corso dell'anno 2020 e 2021 hanno sostenuto per l'erogazione di prestazioni in favore di persone con disabilità ed anziani non autosufficienti un incremento del costo del lavoro per adeguamenti contrattuali ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è riconosciuto un contributo parametrato alla percentuale di incremento del costo del lavoro ed al numero dei lavoratori per una spese complessiva di euro 100 milioni di euro con fondo di previsione sulla Presidenza del Consiglio dei ministri. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione del contributo di cui al periodo precedente.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 70 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge e quanto a 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
1.826. (ex 54.017.) Locatelli, Lorenzo Fontana, Belotti, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 55.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.
(Rideterminazione dell'importo minimo e dei limiti di reddito dell'assegno mensile e della pensione di inabilità)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2022 è incrementata, a favore dei soggetti di età superiore a diciotto anni, fino a garantire un reddito proprio pari a 651,51 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
  2. All'articolo 38, comma 5, della 28 dicembre 2001, n. 448, ovunque occorrono, le parole: «6.713,98 euro» sono sostituite dalle seguenti: «7.818 euro».
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 5.000 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede con le risorse derivanti dai commi 4, 5 e 6.
  4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

  5. Le risorse rinvenienti dalla modifica dell'imposta sui servizi digitali-Digital tax di cui al comma 4, affluiscono, sino ad un limite massimo di 2.500.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione del presente articolo.
  6. Le risorse previste dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 sono ridotte di 2.500 milioni.
1.827. (ex 55.07.) Versace, Pella, Bagnasco, Occhiuto, Dall'Osso.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.

  1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni per l'anno 2022, per l'assunzione da parte di Anpal di personale altamente qualificato in materia di politiche attive per il lavoro e con esperienza pluriennale, documentabile, nel settore, e per il potenziamento dell'infrastruttura informatica dell'Agenzia.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 500 milioni e le parole: e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti:, di 400 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
1.828. (ex 55.08.) Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Musella, Mandelli, Pella.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.

  1. Al fine di favorire l'apprendimento di competenze digitali e in materia di nuove tecnologie è riconosciuto un contributo alle imprese che organizzano percorsi specifici di formazione per i propri dipendenti.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
  3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto individua le modalità di accesso al contributo di cui al comma 1, e l'importo massimo del contributo medesimo.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 850 milioni e le parole: e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti:, di 450 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
1.829. (ex 55.09.) Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Musella, Mandelli.

ART. 56.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 56.

  1. Al fine di garantire il finanziamento delle nuove attività svolte durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 dagli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, previste dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, e dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77, è istituito un Fondo allocato su un apposito capitolo di bilancio nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione, per l'anno 2021, pari a 15 milioni di euro. Le predette risorse vengono trasferite all'INPS che provvede ad erogarle agli istituti di patronato, secondo criteri di proporzionalità rispetto alle attività da ciascun istituto svolte.
  2. All'autorizzazione di spesa relativa al Fondo di cui al comma 1 si provvede con l'aumento allo 0,226 per cento, a decorrere dal 1o gennaio 2021, dell'aliquota di prelevamento sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le gestioni amministrate dall'INPS e dall'INAIL. Le eventuali eccedenze confluiscono negli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152.
  3. Resta inteso che, al termine del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'aliquota di prelevamento di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152 rimane inalterata nella misura dello 0,226 per cento e le relative risorse confluiscono nel capitolo 4331 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito del bilancio di previsione dello stato di ciascun anno finanziario.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione di 50 milioni di euro del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
1.830. (ex 56.11.) Brunetta.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.

  1. Ai soggetti fiscali persone fisiche è riconosciuto un «bonus per i servizi di sostegno psicologico» per il rimborso dei costi sostenuti per l'accesso nel 2021 a servizi professionali di psicologia o psicoterapia come definiti agli articoli 2 e 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56.
  2. Il bonus di cui al comma 1 è pari al 50 per cento della spesa sostenuta e, comunque, può essere erogato a ciascun soggetto in misura non superiore a euro 200 mensili annui.
  3. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo per l'erogazione del bonus per i servizi di sostegno psicologico con una dotazione di euro 50 milioni.
  4. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'erogazione del bonus.
  5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell'articolo 68 della presente legge.
1.831. (ex 56.03.) Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Fondo nazionale per le politiche sociali)

  1. Al fine di sostenere le comunità di recupero per tossicodipendenti, la dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementata di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, da destinarsi al finanziamento diretto dei servizi per le dipendenze. La quota aggiuntiva di 50 milioni di euro annui è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, utilizzando come indicatore il numero di tossicodipendenti in carico ai servizi pubblici di ciascuna singola regione o provincia autonoma.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
1.832. (ex 56.07.) Lorenzo Fontana.

ART. 57.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 57.
(Politiche attive del lavoro)

  1. Al fine di favorire la transizione occupazionale mediante il potenziamento delle politiche attive del lavoro è corrisposta una dotazione di 500 milioni di euro nell'anno 2021 da ripartire tra regioni e Agenzia nazionale Politiche Attive del Lavoro.
1.833. (ex 57.13.) Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Con apposito decreto interministeriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, previa consultazione con le organizzazioni datoriali e sindacali, verranno individuati i tempi, le modalità ed eventuali risorse aggiuntive per consentire ai lavoratori in cassa integrazione di accedere a percorsi di formazione, riqualificazione professionale avvalendosi dello strumento dei fondi paritetici interprofessionali.
1.834. (ex 57.3.) Zucconi, Caiata, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Una quota delle risorse stanziate è destinata alla realizzazione di interventi per lo sviluppo, l'ammodernamento e la riqualificazione del sistema economico dell'intera area del cratere sismico individuata negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 189 del 2016, attraverso:
   a) attività e programmi di promozione turistica e culturale;
   b) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;
   c) incentivi e azioni di sostegno alle attività imprenditoriali;
   d) sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese;
   e) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;
   f) interventi e servizi di connettività, anche attraverso la banda larga, per cittadini e imprese.

  1-ter. Le risorse da destinare alle finalità di cui al comma 2 sono accette per ogni annualità con ordinanza del commissario straordinario in misura non superiore al 5 per cento degli stanziamenti non ancora impegnati destinati alla ricostruzione pubblica e, per le risorse già assegnate in favore dei soggetti attuatori, prelevandole dalle somme risultanti dai ribassi d'asta delle singole opere. A tal fine, previa comunicazione da parte delle stazioni appaltanti dell'entità dei ribassi d'asta, il commissario straordinario adotta i provvedimenti conseguenti, trattenendo alla contabilità speciale le somme corrispondenti.
  1-quater. Gli interventi indicati al comma 2 sono realizzati nell'ambito di un piano annuale, adottato dal commissario straordinario, acquisiti i pareri delle regioni, e del dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, avuto particolare riguardo agli incrementi di stabile occupazione.
  1-quinquies. Gli interventi compresi nel piano di cui al comma 4 sono attivati con provvedimenti del commissario straordinario che definiscono, per ciascun intervento, i criteri, le condizioni e le modalità di accesso, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato ovvero delle diverse disposizioni eventualmente applicabili in ragione della natura degli interventi attivati. Tali interventi possono essere attuati anche attraverso i contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dei contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, previa intesa con le amministrazioni competenti.
  1-sexies. Per gli adempimenti tecnici e amministrativi connessi all'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, il commissario straordinario può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, dell'agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 2, nonché, per quanto di competenza, dell'Agenzia per la coesione territoriale.
  1-septies. Al fine di consentire l'applicazione dei regimi di aiuto di cui ai commi precedenti, il Ministro dello sviluppo economico, con propri decreti, provvede a riconoscere i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis quale area in cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
   Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 40 milioni di euro per l'anno 2021, in 80 milioni di euro per l'anno 2022, e in 80 milioni per gli anni 2023, 224, 225 e in 15 milioni per gli anni 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
1.835. (ex 57.2.) Albano, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Voucher lavoro)

  1. L'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è abrogato.
  2. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, le parole: «percettori della nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la cui durata di disoccupazione eccede i quattro mesi» sono soppresse.

  Conseguentemente:
   a) sopprimere l'articolo 209;
   b) aumentare del 10 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;
   c) sopprimere l'allegata Tabella A, ad eccezione della voce: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
1.836. (ex 57.036.) Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Fondo nuove competenze)

  1. All'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nell'ambito dello stanziamento complessivo, una quota pari ad almeno il 40 per cento è destinata a sostenere le intese di rimodulazione dell'orario di lavoro nelle imprese di piccole e medie dimensioni».
*1.837. (ex 57.02.) Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Fondo nuove competenze)

  1. All'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nell'ambito dello stanziamento complessivo, una quota pari ad almeno il 40 per cento è destinata a sostenere le intese di rimodulazione dell'orario di lavoro nelle imprese di piccole e medie dimensioni».
*1.838. (ex 57.08.) Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Fondo nuove competenze)

  1. All'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nell'ambito dello stanziamento complessivo, una quota pari ad almeno il 40 per cento è destinata a sostenere le intese di rimodulazione dell'orario di lavoro nelle imprese di piccole e medie dimensioni».
*1.839. (ex 57.017.) Guidesi, Durigon, Giaccone, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Cestari, Frassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Fondo nuove competenze)

  1. All'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nell'ambito dello stanziamento complessivo, una quota pari ad almeno il 40 per cento è destinata a sostenere le intese di rimodulazione dell'orario di lavoro nelle imprese di piccole e medie dimensioni».
*1.840. (ex 57.019.) Vanessa Cattoi, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Fondo nuove competenze)

  1. All'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nell'ambito dello stanziamento complessivo, una quota pari ad almeno il 40 per cento è destinata a sostenere le intese di rimodulazione dell'orario di lavoro nelle imprese di piccole e medie dimensioni».
*1.841. (ex 57.030.) Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Polidori.

ART. 58.

  Dopo l'articolo 58 aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Detrazioni delle spese per dispositivi di protezione individuale dei conducenti e dei passeggeri di ciclomotori e motocicli)

  1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
  «1-quinquies. A decorrere dall'anno 2021, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese documentate, fino a un ammontare massimo delle spese pari a euro 500, sostenute per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale airbag, anche se integrati in capi di abbigliamento, ad attivazione meccanica, certificati secondo la normativa europea EN1621/4, o elettronica, certificati secondo la citata normativa europea nella sola parte applicabile ai dispositivi elettronici»;
   b) al comma 2, dopo le parole: « i-decies) del comma 1» sono inserite le seguenti: «e al comma 1-quinquies» e dopo le parole: «alle lettere f) e i-decies)» sono inserite le seguenti: «al comma 1-quinquies».

  2. Al comma 1 dell'articolo 1-bis della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, la parola «dodicivirgolacinquepercento» è sostituita dalla parola «dodicivirgolaottopercento» a decorrere dall'anno 2021. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, all'Allegato A – parte prima, la tariffa di cui alla voce n. 4 è incrementata da 12,5 a 12,8 a decorrere dall'anno 2021; alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, all'Allegato A – parte seconda, la tariffa di cui alla voce n. 19 è incrementata da 12,5 a 12,8 a decorrere dall'anno 2021.
  3. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.842. (ex 58.03.) Durigon, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.

  1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 destinato alla emissione di voucher per la riduzione dell'impatto psicologico dell'epidemia e facilitare la promozione del benessere e della produttività, favorendo l'accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione. Le modalità di utilizzo del Fondo e di erogazione dei voucher sono individuati con del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2021 – 30.000.000;

  2022 – 30.000.000;
  2023 – 30.000.000.
1.843. (ex 58.022.) Polverini.

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare)

  1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
  2. Alla dotazione di cui al comma 1 si aggiungono nell'anno 2021 le risorse non utilizzate per la copertura delle minori entrate per la fruizione di agevolazioni fiscali e tributarie previste dalla legge 22 giugno 2016, n. 112 per l'anno 2017.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
*1.844. (ex 58.06.) Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare)

  1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
  2. Alla dotazione di cui al comma 1 si aggiungono nell'anno 2021 le risorse non utilizzate per la copertura delle minori entrate per la fruizione di agevolazioni fiscali e tributarie previste dalla legge 22 giugno 2016, n. 112 per l'anno 2017.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
*1.845. (ex 58.016.) Locatelli, Lorenzo Fontana, Lazzarini, Boldi, De Martini, Foscolo, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare)

  1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro a partire dall'anno 2022.
  2. Alla dotazione di cui al comma 1 si aggiungono nell'anno 2021 le risorse non utilizzate per la copertura delle minori entrate per la fruizione di agevolazioni fiscali e tributarie previste dalla legge 22 giugno 2016, n. 112 per l'anno 2017.

  Conseguentemente, alla tabella A, allegata alla presente legge, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2021 – 20.000.000;

  2022 – 50.000.000;
  2023 – 50.000.000.
1.846. (ex 58.021.) Versace, Brunetta, Mandelli, Bagnasco, Occhiuto, Novelli, Pella, D'Attis, Prestigiacomo, Bond, Mugnai, Paolo Russo, Dall'Osso, Brambilla.

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.

  1. Al fine di prevenire il fenomeno della violenza contro le donne, anche in considerazione dell'emergenza sanitaria in corso, sono attivati, anche attraverso la collaborazione con le associazioni operanti nel settore, corsi di difesa personale, di arti marziali e sport da combattimento.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209 della presente legge.
1.847. (ex 58.020.) Siracusano, Prestigiacomo, Bartolozzi.

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.

  1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:
   « l-bis) promuovere attività di prevenzione della violenza contro le donne attraverso l'attivazione di corsi di difesa personale, di arti marziali e sport da combattimento anche in collaborazione con le associazioni operanti nel settore.».

  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.
1.848. (ex 58.019.) Siracusano, Prestigiacomo, Bartolozzi.

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico)

  1. Al fine di garantire la piena attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134, la dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
1.849. (ex 58.018.) Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Indennità di frequenza)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo mensile dell'indennità di frequenza di cui all'articolo 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289, è parificato a quello dell'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
1.850. (ex 58.017.) Toccalini, Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso.

ART. 59.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 59.
(Rifinanziamento del Fondo per i caregiver familiari e concessione di un contributo unico annuale)

  1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da Cov-Sars-2 (COVID-19), nelle more della definizione di una più organica disciplina del caregiver familiare, al fine di sostenere e riconoscere il ruolo ed il lavoro di cura e di assistenza svolto dal caregiver familiare, è riconosciuto, ad un solo caregiver familiare per nucleo familiare, come individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, purché convivente alla data di entrata in vigore della presente legge con la persona con disabilità grave riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o che presenti disturbi dell'età evolutiva o che sia in condizioni di non autosufficienza grave purché non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, un contributo annuale per gli anni 2021, 2022 e 2023.
  2. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e all'incremento valore del patrimonio mobiliare ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.
  3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dall'INPS, previa domanda degli interessati da inoltrarsi entro il 30 giugno di ciscun anno solare di cui al comma 1, all'Istituto medesimo, secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti soggettivi da questi definiti sulla base di quanto disposto al comma 1. Il contributo di cui al precedente periodo, è corrisposto agli aventi diritto secondo l'ordine cronologico di ricezione della domanda da parte dell'INPS ed è determinato dividendo la somma annualmente disponibile sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 per il numero delle domande validamente pervenute che previa verifica dei requisiti soggettivi del richiedente.
  4. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività alla Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero all'autorità politica da questi delegata alla gestione del Fondo, e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
  5. Per le finalità del presente articolo il Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 20 della presente legge.
1.851. (ex 59.26.) Casciello, Versace, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis.

  Al comma 1, sostituire la parola: 25 con la seguente: 125.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 700 milioni di euro per l'anno 2021, di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
1.852. (ex 59.15.) Locatelli, Foscolo, Boldi, De Martini, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Al comma 1, sostituire le parole: 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 200 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire la parola: 800 con la seguente: 725 e la parola: 500 con la seguente: 325.
*1.853. (ex 59.10.) Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 200 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire la parola: 800 con la seguente: 725 e la parola: 500 con la seguente: 325.
*1.854. (ex 59.19.) Locatelli, Lorenzo Fontana, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Al comma 1, sostituire le parole: 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 200 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, con le seguenti: 700 milioni di euro per l'anno 2021, 300 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
1.855. (ex 59.22.) Versace, Brunetta, Gelmini, Mandelli, Bagnasco, Occhiuto, Novelli, Pella, D'Attis, Prestigiacomo, Bond, Mugnai, Brambilla, Paolo Russo, Dall'Osso.

  Al comma 1, sostituire la parola: 25 con la seguente: 95.

  Conseguentemente, alla tabella A, allegata alla presente legge, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2021: –70.000.000;
   2022: –70.000.000;
   2023: –70.000.000.
1.856. (ex 59.23.) Novelli, Versace, Mandelli, Bagnasco.

  Al comma 1, sostituire le parole: 25 milioni di euro con le seguenti: 40 milioni di euro.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dall'articolo 209 della presente legge.
1.857. (ex 59.7.) Montaruli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della definizione degli interventi legislativi richiamati al comma 1, è riconosciuto, a un solo caregiver familiare per nucleo familiare, come individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, purché convivente con la persona assistita, un contributo pari a 600 euro per il mese di gennaio 2021 e, comunque, per ciascun mese sino al termine dello stato di emergenza. Per i caregiver familiari che assistono una persona minorenne nelle condizioni di cui al citato articolo 1, comma 255, della legge n. 205 del 2017, il contributo di cui al primo periodo è maggiorato del 40 per cento.

  1-ter. I contributi di cui al comma 1-bis non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'incremento del valore del patrimonio mobiliare ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
  1-quater. I contributi di cui al comma 1-bis sono erogati dall'INPS, a domanda, nel limite di spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
  1-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi da 1-bis a 1-ter, nel limite di 400 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.858. (ex 59.14.) Locatelli, Vanessa Cattoi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Lorenzo Fontana, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della definizione di una più organica disciplina del caregiver familiare, è riconosciuto, ad un solo caregiver familiare per nucleo familiare, come individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, purché convivente con la persona con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o presenti disturbi dell'età evolutiva o sia in condizioni di non autosufficienza grave purché non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, un contributo pari a 1.000 euro mensili per la durata dello stato di emergenza.

  1-ter. Il contributo di cui al comma 1-bis non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e all'incremento valore del patrimonio mobiliare ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.
  1-quater. Il contributo di cui al comma 1-bis è erogato dall'INPS, previa domanda, a valere sullo stanziamento per l'anno 2021 del Fondo di cui al comma 1.
1.859. (ex 59.25.) Carfagna, Paolo Russo.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione ai caregiver familiari, in possesso dei requisiti previsti e nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di cui al comma 1, di un assegno annuale unico, il cui importo è rideterminato annualmente ai sensi del comma 1-septies.

  1-ter. L'assegno di cui al comma 1-bis ha natura indennitaria, è strettamente personale ed è corrisposto al caregiver familiare, a domanda, a titolo di riconoscimento del lavoro di cura e di assistenza da questi effettivamente prestato in favore dell'assistito o degli assistiti.
  1-quater. I decreti di cui al comma 1-bis prevedono:
   a) l'individuazione dell'organismo che, mediante l'attivazione della procedura di ascolto permanente di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, stabilisce le modalità di individuazione e di nomina del caregiver familiare, purché convivente con l'assistito con disabilità, i requisiti soggettivi che devono essere posseduti dal caregiver familiare ai fini della valida presentazione della domanda di cui al comma 3 per l'erogazione dell'assegno di cui al comma 2 nonché il quadro dei bisogni individuali e generali del caregiver familiare, utile alla definizione e all'attivazione di altre misure di sostegno da parte dei servizi territoriali alla persona nei confronti dei caregiver familiari;
   b) l'individuazione dell'organismo competente per la definizione del modello per la rilevazione dei dati del contesto socio-economico territoriale, nonché dei servizi di sostegno alla persona che svolge la funzione di caregiver familiare, eventualmente disponibili, adattabili o di nuova istituzione, utili ad attuare i processi di verifica e di valutazione di cui alla lettera c);
   c) la definizione della procedura di verifica dei requisiti di cui alla lettera a), integrati dai dati di cui alla lettera b) necessari per la valutazione individuale, multidimensionale e multidisciplinare del caregiver familiare, da svolgere dopo la presentazione della domanda di cui al comma 3 a seguito della quale, mediante la formazione di una graduatoria basata anche sull'effettiva attività di cura e di assistenza prestata dal caregiver familiare nei confronti dell'assistito o degli assistiti, lo stesso è ammesso all'erogazione dell'assegno di cui al comma 3 o alle altre misure di sostegno individualizzate, soggette a revisione periodica;
   d) la definizione delle altre misure di sostegno individualizzate che possono essere destinate al caregiver familiare anche se esso non sia stato ammesso all'erogazione dell'assegno di cui al comma 3 per carenza di uno o più requisiti.

  1-quinquies. L'assegno di cui al comma 1-bis, che non concorre alla determinazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 31 dicembre di ogni anno.
  1-sexies. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, allo svolgimento delle attività a esso demandate dai decreti di cui al comma 1-bis, alla ricezione delle domande di cui al comma 3, alla comunicazione agli interessati relativa all'accoglimento o al diniego delle domande, all'erogazione dell'assegno di cui al comma 1-bis o, in caso di diniego, alla comunicazione agli interessati relativa all'accesso alle altre misure di sostegno individualizzate.
  1-septies. Ai fini della determinazione annuale dell'importo dell'assegno di cui al comma 1-bis, l'INPS provvede al monitoraggio delle domande di cui al comma 3 accolte entro il 31 ottobre di ciascun anno, inviando una relazione al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare entro il 30 novembre di ciascun anno, è determinato l'importo dell'assegno di cui al comma 2, sulla base del monitoraggio di cui al primo periodo del presente comma, tenuto conto delle domande validamente presentate e accolte al 31 ottobre dell'anno di riferimento e di quelle presentate e accolte dal 1o novembre al 31 dicembre dell'anno precedente.
1.860. (ex 59.24.) Carfagna, Paolo Russo.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Nelle more dell'approvazione degli interventi legislativi di cui al comma 1, al fine di garantire una maggiore tutela e flessibilità ai caregiver familiari, anche a fronte delle ripercussioni legate alla pandemia da COVID-19, è riconosciuto a coloro che assistono e si prendono cura di uno dei soggetti indicati dall'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, un congedo speciale, retribuito all'80 per cento, usufruibile fino al 31 marzo 2021, per periodi continuativi o frazionati non superiori a trenta giorni, indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di rischio che caratterizza la zona di residenza.

  1-ter. Il congedo è riconosciuto in favore dei caregiver familiari lavoratori autonomi e dipendenti. Ai fini del calcolo dell'indennità di cui al comma 1-bis, nella misura dell'80 per cento della retribuzione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 1 e 3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  1-quater. Le modalità operative per accedere al congedo di cui ai commi 1-bis e 1-ter sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui al comma 1-quinquies, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.
  1-quinquies. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 170 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.861. (ex 59.16.) Lazzarini, Vanessa Cattoi, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente

Art. 59-bis.
(Detrazione delle spese connesse a sicurezza domestica)

  1. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 marzo 2021, relative ad interventi di installazione di sistemi di allarme o videosorveglianza in abitazioni private, ovvero a contratti con istituti di vigilanza privata finalizzati a controlli antiintrusione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 70 per cento dell'importo della spesa sostenuta, fino a un valore massimo della detrazione di 500 euro per unità immobiliare, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
1.862. (ex 59.02.) Zoffili, Claudio Borghi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Agevolazione del regime sull'imposta del valore aggiunto per assistenza disabili)

  1. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma i-septies, è sostituito dal seguente: «le spese sostenute, per un importo non superiore a 10.000 euro, per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 50.000 euro, ovvero in caso di assistenza specifica necessaria nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».
  2. Alla tabella A – Parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 114-ter è aggiunto il seguente: «114-bis. le spese sanitarie specialistiche, le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie sostenute dai soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».
  3. Agli oneri derivanti di cui al presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per gli anni 2021 corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.863. (ex 59.04.) Comencini.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Disposizioni per la tutela dei lavoratori fragili)

  1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, primo periodo, le parole: «ivi inclusi» sono sostituite dalle seguenti: «o, comunque, da malattie croniche o rare, ivi inclusi i lavoratori temporaneamente inidonei alla mansione, portatori di patologie attuali o pregresse che li rendano suscettibili di conseguenze particolarmente gravi in caso di contagio nonché»;
   b) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto né, in ogni caso, in diminuzione delle somme erogate dall'INPS, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile.»;
   c) al comma 2-bis, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 gennaio 2021 e, comunque, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19»;
   d) dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:
  «2-ter. A decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 gennaio 2021 e, comunque, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per i lavoratori fragili di cui al comma 2 per i quali non sia possibile ovvero non sia consentito svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ai sensi del medesimo comma 2. L'equiparazione si applica anche ai giorni di ferie e ai giorni di malattia richiesti dai medesimi lavoratori beneficiari e fruiti tra il 1o agosto 2020 e la data di entrata in vigore della presente disposizione.».

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 450 milioni di euro per l'anno 2021.
1.864. (ex 59.014.) Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Lorenzo Fontana, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Fondo Nazionale Lotta alle dipendenze)

  1. Al fine di garantire le attività di prevenzione, cura e trattamento su tutto il territorio nazionale con riferimento alle persone con problematiche di dipendenza patologica, nonché al fine di favorirne il reinserimento sociale e lavorativo, è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo Nazionale Lotta alle Dipendenze», al quale è assegnata la somma iniziale di 500 milioni di euro.
  2. Gli atti e provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 1 e l'assegnazione delle relative risorse al servizio pubblico per le tossicodipendenze e al privato sociale attivo nell'ambito delle dipendenze sono adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
   Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1.865. (ex 59.07.) Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali relative ai veicoli utilizzati dai soggetti che hanno subito un trapianto d'organo)

  1. All'articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole «affetti da pluriamputazioni» sono aggiunte le seguenti: «nonché ai soggetti che hanno subito un trapianto d'organo».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire la parola: 800 con la seguente: 700 e la parola: 500 con la seguente: 400.
1.866. (ex 59.015.) Fogliani, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Fondo nazionale per la non autosufficienza)

  1. La dotazione del Fondo per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, 1.500 milioni di euro a partire dall'anno 2022.
  2. Previo accordo in sede di Conferenza Stato regioni, nell'ambito della prevista programmazione viene individuata una quota crescente del Fondo per le non autosufficienza, a destinazione vincolata, volta finanziare il potenziamento dell'assistenza domiciliare e domiciliare integrata, anche al fine di ridurre gli squilibri territoriali nell'erogazione della medesima assistenza domiciliare e della continuità assistenziale.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede con le risorse rinvenienti dalla disposizione di cui ai commi 3 e 4.
  4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola «ricavi» sono aggiunte le seguenti «derivanti da servizi digitali»;
   b) al comma 41, le parole «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti «15 per cento».

  5. Le risorse rinvenienti dalla modifica dell'imposta sui servizi digitali-Digital tax di cui al precedente comma 4, affluiscono, sino ad un limite massimo di 1.500.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione del presente articolo.
1.867. (ex 59.022.) Brunetta, Gelmini, Versace, Mandelli, Occhiuto, Bagnasco, Novelli, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Fondo nazionale per la non autosufficienza)

  1. La dotazione del Fondo per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, 1.500 milioni di euro a partire dall'anno 2022.
  2. Una quota delle risorse del Fondo deve essere finalizzata al potenziamento dell'assistenza domiciliare integrata.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede con le risorse rinvenienti dalla disposizione di cui ai commi 3 e 4.
  4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola «ricavi» sono aggiunte le seguenti «derivanti da servizi digitali»;
   b) al comma 41, le parole «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti «15 per cento».

  5. Le risorse rinvenienti dalla modifica dell'imposta sui servizi digitali-Digital tax di cui al precedente comma 4, affluiscono, sino ad un limite massimo di 1.500.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione del presente articolo.
1.868. (ex 59.025.) Brunetta, Gelmini, Versace, Mandelli, Occhiuto, Bagnasco, Novelli, Pella, D'Attis, Prestigiacomo, Bond, Mugnai, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Fondo nazionale per la non autosufficienza)

  1. La dotazione del Fondo per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 2.000 milioni di euro a partire dall'anno 2023.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede con le risorse rinvenienti dalla disposizione di cui ai commi 3 e 4.
  3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola «ricavi» sono aggiunte le seguenti «derivanti da servizi digitali»;
   b) al comma 41, le parole «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti «15 per cento».

  4. Le risorse rinvenienti dalla modifica dell'imposta sui servizi digitali-Digital tax di cui al precedente comma 3, affluiscono, sino ad un limite massimo di 2.000.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione del presente articolo.
1.869. (ex 59.024.) Versace, Gelmini, Brunetta, Bagnasco, Mandelli, Paolo Russo, Occhiuto, Novelli, Pella, D'Attis, Prestigiacomo, Bond, Mugnai, Dall'Osso.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Fondo per la Vita Indipendente)

  1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il «Fondo per il supporto alla vita indipendente» con una dotazione iniziale per l'anno 2021 di 100 milioni di euro volto all'implementazione di supporti e percorsi per l'acquisizione di autonomie possibili, alle cui risorse possono accedere secondo i criteri di cui al comma 2 le persone con disabilità senza preclusioni per tipologie di disabilità o intensità dei sostegni.
  2. L'accesso ai supporti ed ai percorsi di cui al comma 1 con risorse a valere sul Fondo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con le medesime modalità il Presidente del Consiglio dei ministri provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le varie regioni, previa presentazione da parte di queste degli indirizzi di programmazione e dei criteri e modalità definite per l'erogazione dei finanziamenti, le modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione delle attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
*1.870. (ex 59.020.) Locatelli, Lorenzo Fontana, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Fondo per la Vita Indipendente)

  1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il «Fondo per il supporto alla vita indipendente» con una dotazione iniziale per l'anno 2021 di 100 milioni di euro volto all'implementazione di supporti e percorsi per l'acquisizione di autonomie possibili, alle cui risorse possono accedere secondo i criteri di cui al comma 2 le persone con disabilità senza preclusioni per tipologie di disabilità o intensità dei sostegni.
  2. L'accesso ai supporti ed ai percorsi di cui al comma 1 con risorse a valere sul Fondo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con le medesime modalità il Presidente del Consiglio dei ministri provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le varie regioni, previa presentazione da parte di queste degli indirizzi di programmazione e dei criteri e modalità definite per l'erogazione dei finanziamenti, le modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione delle attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
*1.871. (ex 59.030.) Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente articolo

Art. 59-bis.
(Fondo per la Vita Indipendente)

  1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il «Fondo per il supporto alla vita indipendente», con una dotazione per l'anno 2021 di 100 milioni di euro, e 400 milioni dall'anno 2022, volto all'implementazione di supporti e percorsi per l'acquisizione di autonomie possibili, alle cui risorse possono accedere secondo i criteri di cui al comma 2 le persone con disabilità senza preclusioni per tipologie di disabilità o intensità dei sostegni.
  2. L'accesso ai supporti ed ai percorsi di cui al comma 1 con risorse a valere sul Fondo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con le medesime modalità il Presidente del Consigli dei ministri provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le varie regioni, previa presentazione da parte di queste degli indirizzi di programmazione e dei criteri e modalità definite per l'erogazione dei finanziamenti, le modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione delle attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni e 500 milioni, rispettivamente con le seguenti: 700 milioni e 100 milioni.
1.872. (ex 59.026.) Versace, Gelmini, Brunetta, Mandelli, Bagnasco, Occhiuto, Novelli, Pella, D'Attis, Prestigiacomo, Bond, Mugnai, Paolo Russo, Brambilla, Dall'Osso.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Incentivi alla contrattazione per la conciliazione tempi di vita e di lavoro)

  1. Il Fondo di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 80 del 2015 è rifinanziato con 40 milioni annui per il triennio 2021-2023, per il finanziamento di accordi collettivi di secondo livello, in base ai criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e del Ministro dell'economia e finanze del 12 settembre 2017.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 40 milioni per ciascuno degli anni 2021-2022-2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo delle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.873. (ex 59.010.) Durigon, Giaccone, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Cavandoli, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Caregiver familiari)

  1. All'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, e di 50 milioni a decorrere dall'anno 2021»;
   b) all'ultimo periodo, le parole: «sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» sono soppresse.

  2. A decorrere dall'anno 2021, le risorse di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono trasferite all'INPS che le destina, previa domanda, direttamente ai beneficiari, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro 60 giorni dall'entrate in vigore della presente disposizione.
  3. All'onere recato, valutato in 25 milioni di euro per l'anno 2021 e in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.874. (ex 59.023.) Versace, Mandelli, Bagnasco, Novelli, Pella, D'Attis, Prestigiacomo, Bond, Mugnai, Brambilla, Paolo Russo, Dall'Osso.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Agevolazioni dispositivi telesoccorso persone fragili e anziane)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2021, per le spese documentate per l'acquisto, l'installazione e il collegamento con i sistemi di telesoccorso domestico, ivi comprese apparecchiature telefoniche fisse, ovvero per la trasmissione di richieste di soccorso a distanza, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 70 per cento delle spese fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 2.000 euro.
  2. La detrazione di cui al comma 1 è riservata ai soggetti di età pari o superiore a 70 anni, pazienti fragili per patologie pregresse o in condizione rilevata, con comprovate esigenze di mobilità, ovvero con una percentuale di invalidità superiore al 50 per cento. La spesa è invece a totale rimborso dell'importo sostenuto se il soggetto è unico convivente.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
1.875. (ex 59.03.) Zoffili, Claudio Borghi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 60.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  2. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modifiche:
    1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «per le lavoratrici dipendenti e» le parole: «a 59 anni» sono soppresse;
    2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  2-bis. All'articolo 12 comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), dopo le parole: «dei lavoratori dipendenti,» sono aggiunte le seguenti: «e delle gestioni dei lavoratori autonomi»;
   b) alla lettera b), le parole: «delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e dei coltivatori diretti, nonché» sono soppresse.

  Conseguentemente:
   sopprimere l'articolo 209;
   aumentare del 10 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;
   sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
1.876. (ex 60.7.) Claudio Borghi, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modifiche:
    1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «a 59 anni» sono soppresse;
    2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  2-bis. All'articolo 12 comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. alla lettera a), dopo le parole: «dei lavoratori dipendenti,» sono aggiunte le seguenti: «e delle gestioni dei lavoratori autonomi»;

  2. alla lettera b), le parole: «delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e dei coltivatori diretti, nonché» sono soppresse.
   Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.
1.877. (ex 60.5.) Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Fondo di assistenza legale per le donne vittime di violenza e maltrattamenti)

  1. È istituito un Fondo di assistenza legale per le donne vittime di violenza e maltrattamenti, del valore di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di seguito denominato Fondo, volto a sostenerne le azioni in sede giudiziaria e nella fase preliminare all'avvio delle stesse, ivi compreso l'eventuale ricorso a consulenza in ambito civilistico o a consulenza tecnica di parte.
  2. Il Fondo è utilizzato per coprire le spese di assistenza legale sia in ambito penale che in ambito civile, nell'ipotesi in cui il patrocinio legale è svolto da avvocati o avvocate i cui nominativi risultino regolarmente iscritti in appositi elenchi e che abbiano competenza e formazione specifica e continua nell'ambito del patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti.
  3. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanata la disciplina attuativa del presente articolo.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.
1.878. (ex 60.02.) Giannone.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Fondo esattoriali)

  1. Il Fondo di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377 ha lo scopo di corrispondere agli iscritti e ai loro superstiti una quota di prestazione pensionistica aggiuntiva ai trattamenti a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria, ivi compresa la pensione anticipata, indipendentemente, per quest'ultimo trattamento, dalla presenza di un requisito minimo contributivo al Fondo stesso. Ai fini della determinazione dell'importo della quota aggiuntiva, tutti i contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore al predetto Fondo sono valorizzati secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. La misura di cui al presente articolo si applica a decorrere dal 1o luglio 2017.
1.879. (ex 60.013.) D'Attis.

ART. 61.

  Al comma 1, prima della lettera a) premettere la seguente:
   0a) al comma 166, all'alinea, dopo le parole: «31 dicembre 2019» sono integrate dalle seguenti: «e per l'anno 2021»;

  Conseguentemente, al comma 2, le parole: di cui al secondo ed al terzo periodo del comma 165 sono sostituite con: di cui ai commi 162-165.
1.880. (ex 61.12.) Brunetta.

  All'articolo 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) al comma 179 sostituire la lettera a) con la seguente:
   « a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, salvo per le lavoratrici delle tipologie di cui all'articolo 1, commi 214 della legge n. 232 del 2016, a cui è richiesta un'anzianità contributiva di 20 anni.».
1.881. (ex 61.11.) Polverini.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:
    1) all'alinea, dopo le parole: «alle forme sostitutive ed esclusive della medesima» sono inserite le seguenti: «, alle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi»;
    2) alla lettera a), dopo le parole: «in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni» sono inserite le seguenti: «ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti»;
    3) alla lettera d), dopo le parole: «lavoratori dipendenti» sono inserite le seguenti: «o autonomi».
   Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede: quanto a 700 milioni di euro annui mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto a 1.000 milioni di euro annui mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, quanto a 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
1.882. (ex 61.5.) Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:
    1) all'alinea, dopo le parole: «alle forme sostitutive ed esclusive della medesima» sono inserite le seguenti: «, alle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi»;
    2) alla lettera a), dopo le parole: «in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni» sono inserite le seguenti: «ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti»;
    3) alla lettera d), dopo le parole: «lavoratori dipendenti» sono inserite le seguenti: «o autonomi».

  Conseguentemente:
   sopprimere l'articolo 209;
   aumentare del 10 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;
   sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
1.883. (ex 61.7.) Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:
    1) all'alinea, dopo le parole: «alle forme sostitutive ed esclusive della medesima» sono inserite le seguenti: «, alle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi»;
    2) alla lettera a), dopo le parole: «in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni» sono inserite le seguenti: «ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti»;
    3) alla lettera d), dopo le parole: «lavoratori dipendenti» sono inserite le seguenti: «o autonomi».

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 200 milioni.
1.884. (ex 61.10.) Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Polidori, Mandelli.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:
    1) all'alinea, dopo le parole: «alle forme sostitutive ed esclusive della medesima» sono inserite le seguenti: «, alle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi»;
    2) alla lettera a), dopo le parole: «in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni» sono inserite le seguenti: «ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività auto-noma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti»;
    3) alla lettera d), dopo le parole: «lavoratori dipendenti» sono inserite le seguenti: «o autonomi».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 650 e le parole: 500 milioni con le seguenti: 220 milioni.
1.885. (ex 61.6.) Durigon, Guidesi, Giaccone, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Cestari, Frassini, Paternoster, Cavandoli.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:
    1) all'alinea, dopo le parole: «alle forme sostitutive ed esclusive della medesima» sono inserite le seguenti: «, alle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi»;
    2) alla lettera a), dopo le parole: «in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni» sono inserite le seguenti: «ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti»;
    3) alla lettera d), dopo le parole: «lavoratori dipendenti» sono inserite le seguenti: «o autonomi».
1.886. (ex 61.1.) Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

Art. 61-bis.
(Isopensione)

  1. Al fine di fornire misure rafforzate per affrontare gli impatti occupazionali derivanti dalla transizione dal vecchio al nuovo assetto del tessuto produttivo senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e aggravi sull'attuale sistema previdenziale limitatamente al periodo 2021-2023 i lavoratori coinvolti nel programma di cui di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 28 giugno 2012, n. 92 possono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, anche nei sette anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro.
1.887. (ex 61.013.) Durigon, Giaccone, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Cestari, Frassini, Paternoster.

ART. 62.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 62.
(Contratto di espansione)

  1. In via sperimentale per gli anni 2021 e 2022, nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese con un organico superiore a 150 unità lavorative che comportano, in tutto o in parte, una strutturale modifica dei processi aziendali finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico dell'attività, nonché la conseguente esigenza di modificare le competenze professionali in organico mediante un loro più razionale impiego e, in ogni caso, prevedendo l'assunzione di nuove professionalità per consentire un ricambio generazionale, l'impresa può avviare una procedura di consultazione sindacale finalizzata a stipulare in sede governativa un contratto di espansione con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria. Il contratto si applica anche ai datori di lavoro per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro.
  2. Il contratto di cui al comma 1 è di natura gestionale e deve contenere:
   a) il numero dei lavoratori da assumere e l'indicazione dei relativi profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione;
   b) la programmazione temporale delle assunzioni;
   c) l'indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro, compreso il contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
   d) relativamente alle professionalità in organico, la riduzione complessiva media dell'orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati;
   e) il numero dei lavoratori che possono accedere al trattamento previsto dal comma 6;
   f) un progetto di formazione e di riqualificazione nel caso di applicazione della riduzione oraria prevista dal comma 3.

  3. Per i lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del contratto di espansione è consentita una riduzione oraria cui si applicano le disposizioni previste dagli articoli 3 e 6 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. La riduzione media oraria non può essere superiore al 30 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di espansione. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro può essere concordata, ove necessario, fino al 100 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di espansione è stipulato. L'intervento di cassa integrazione può essere richiesto per un periodo non superiore a 24 mesi, anche non continuativi.
  4. I benefici di cui al comma 3 sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 360 milioni di euro per l'anno 2021 e di 360 milioni di euro per l'anno 2022. Se nel corso della procedura di consultazione di cui al comma 1 emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non può procedere alla sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente non può prendere in considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici di cui al comma 3 e al presente comma. L'INPS provvede al monitoraggio e al rispetto del limite di spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  5. Il trattamento di cassa integrazione di cui al comma 3 è concesso a condizione che l'impresa presenti un progetto di formazione e di riqualificazione che può intendersi assolto in parte, previa idonea certificazione definita con successivo provvedimento, anche qualora il datore di lavoro abbia impartito o fatto impartire l'insegnamento necessario per il conseguimento di una diversa competenza tecnica professionale, rispetto a quella cui è adibito il lavoratore, utilizzando l'opera del lavoratore in azienda anche mediante la sola applicazione pratica. Il progetto deve contenere le misure idonee a garantire l'effettività della formazione necessarie per fare conseguire al prestatore competenze tecniche idonee alla mansione a cui sarà adibito il lavoratore. Il progetto, che è parte integrante del contratto di espansione, descrive i contenuti formativi e le modalità attuative, il numero complessivo dei lavoratori interessati, il numero delle ore di formazione, le competenze tecniche professionali iniziali e finali.
  6. Per i lavoratori che si trovino a non più di 84 mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati, il datore di lavoro riconosce per tutto il periodo e fino al raggiungimento del primo diritto a pensione, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, un'indennità mensile, ove spettante comprensiva dell'indennità NASpI, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come determinato dall'INPS. Nel caso in cui il primo diritto a pensione sia rappresentato dalla pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche la contribuzione figurativa. Allo scopo di dare attuazione al contratto di cui al comma 1, il datore di lavoro interessato presenta apposita domanda all'INPS, accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi. Il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e, ove dovuta, per la contribuzione figurativa.
  7. La prestazione di cui al comma 6 del presente articolo può essere riconosciuta anche per il tramite dei fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26 già costituiti o in corso di costituzione, senza l'obbligo di apportare modifiche ai relativi atti istitutivi.
  8. Gli accordi stipulati ai sensi del comma 6 e l'elenco dei lavoratori che accettano l'indennità, ai fini della loro efficacia, devono essere depositati secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016. Per i lavoratori individuati nel periodo precedente, le leggi e gli altri atti aventi forza di legge non possono in ogni caso modificare i requisiti per conseguire il diritto al trattamento pensionistico vigenti al momento dell'adesione alle procedure previste dal comma 6.
  9. Il regime ordinario dei contributi previdenziali dovuti per i nuovi lavoratori assunti ai sensi del comma 1 è ridotto del 5 per cento rispetto a quello applicabile in ragione del settore di appartenenza del datore di lavoro. In ogni caso, ai nuovi lavoratori assunti, se più favorevoli, trovano applicazione le norme sugli esoneri contributivi previsti dalle norme vigenti. Ove previsto, il regime ordinario dei contributi previdenziali trova applicazione a partire dall'anno successivo al termine dell'esonero contributivo applicato.
  10. Al fine di valorizzare i sistemi di istruzione tecnici, per le nuove assunzioni di cui al comma 1 che riguardano i giovani che hanno conseguito il diploma dagli istituti tecnici superiori, il regime previdenziale ordinario è ridotto del 6 per cento.
  11. Il contratto di espansione è compatibile con l'utilizzo di altri strumenti previsti dalla legislazione vigente compreso con quanto disposto dall'articolo 88 del decreto legislativo 19 maggio 2020, n. 34.
  12. L'articolo 41, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 è abrogato. Al trattamento di cassa integrazione di cui al comma 4 non trovano applicazione le disposizioni previste dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, fatte salve le disposizioni espressamente richiamate.
  13. Agli oneri di cui al presente articolo, stimati complessivamente in 381 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
1.888. (ex 62.13.) Durigon, Guidesi.

  Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:
    1) le parole: «e di 6,8 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, di 46,1 milioni di euro per l'anno 2021, di 53,10 milioni di euro per l'anno 2022, di 27,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per l'anno 2025».

  Conseguentemente:
   al comma 1, dopo la lettera c) inserire le seguenti:
   c-bis) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
  «5-bis. In via sperimentale per il 2021, per le imprese che producono imballaggi primari attraverso l'utilizzo prevalente di materie prime seconde provenienti da raccolta differenziata di rifiuti urbani, la soglia di cui al comma 1 è ridotta a 50 unità lavorative e l'indennità NASpI di cui al comma 5 è riconosciuta per un numero di settimane pari alle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.»;
   c-ter) al comma 6 le parole: «al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 5 e 5-bis»;

  Conseguentemente, ridurre l'importo di cui all'articolo 209, comma 1, di 10 milioni di euro per l'anno 2021, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 10 milioni per l'anno 2025.
1.889. (ex 62.9.) Mollicone, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   c-bis) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tali casi, la Naspi viene riconosciuta anche nelle ipotesi in cui la risoluzione del rapporto di lavoro consegua ad un accordo individuale di risoluzione consensuale, stipulato in una delle sedi protette di cui agli articoli 410, 411, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile o di cui all'articolo 82 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, a seguito dell'adesione del lavoratore interessato al relativo accordo collettivo aziendale di cui al comma 1 e accesso agli assegni straordinari di sostegno del reddito definiti nei rispettivi Regolamenti dei fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26».
1.890. (ex 62.12.) Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 63.

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.
(Fondo di solidarietà per i lavoratori ex ILVA)

  1. Al fine di sostenere la tutela dei lavoratori ex Ilva in amministrazione straordinaria è istituito, per l'anno 2020, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo straordinario con una dotazione finanziaria pari a 50 milioni di euro denominato «Fondo di solidarietà lavoratori ex Ilva in Amministrazione straordinaria» destinato alla riqualificazione e alla mobilità professionale, nonché al reinserimento occupazionale.
  2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente, alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2021: –50.000.000;
   2022: –;
   2023: –.
1.891. (ex 63.017.) Labriola.

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.
(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore dei soggetti che esercitano l'attività di amministratore di condominio)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2021, la Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali istituisce una gestione separata destinata ad accogliere la contribuzione dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, l'attività di amministratore di condominio, il cui esercizio è disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, e i cui requisiti rispettano l'articolo 71-bis della disposizione di attuazione della legge 11 dicembre 2012, n. 220.
  2. I soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad iscriversi presso la Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, a decorrere dal 1o gennaio 2022.
  3. A garanzia del trattamento previdenziale dei soggetti che svolgono l'attività di cui al comma 1, che al 31 dicembre 2021 sono iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, la Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, con delibere soggette all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, coordina la struttura della contribuzione con quella della predetta forma previdenziale di provenienza.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.892. (ex 63.011.) Centemero, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino.

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.
(Trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi agricoli)

  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e gli imprenditori agricoli professionali, per i quali trova applicazione l'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono optare per il versamento dei contributi previdenziali nella misura prevista per una qualunque delle fasce di reddito agrario superiore a quella di appartenenza. I medesimi soggetti possono altresì optare per il versamento di una quota aggiuntiva a quella relativa alla fascia di appartenenza o a quella prescelta, pari a 1.000 euro annui per ciascuna unità attiva da destinare al finanziamento dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.».
1.893. (ex 63.09.) Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.
(Trattamenti pensionistici lavoratori autonomi agricoli)

  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e gli imprenditori agricoli professionali, per i quali trova applicazione l'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono optare per il versamento dei contributi previdenziali nella misura prevista per una qualunque delle fasce di reddito agrario superiore a quella di appartenenza. I medesimi soggetti possono altresì optare per il versamento di una quota aggiuntiva a quella relativa alla fascia di appartenenza o a quella prescelta, pari a 1.000 euro annui per ciascuna unità attiva da destinare al finanziamento dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.».
1.894. (ex 63.031.) Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni.

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.

  1. All'articolo 50, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:
   «l-bis) agli ex lavoratori frontalieri in stato di quiescenza pensionistica, in quanto rientranti nella categoria dei percettori di redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.
1.895. (ex 63.020.) Mulè.

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.

  1. All'articolo 50, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:
   «l-bis) agli ex lavoratori frontalieri in stato di quiescenza pensionistica, in quanto rientranti nella categoria dei percettori di redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.
1.896. (ex 63.019.) Mulè.

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.

  1. All'articolo 50, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:
   «l-bis) agli ex lavoratori frontalieri in stato di quiescenza pensionistica, in quanto rientranti nella categoria dei percettori di redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.
1.897. (ex 63.021.) Mulè.

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.

  1. All'articolo 50, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:
   «l-bis) le somme derivanti dall'importo di cui all'articolo 1, comma 175 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 spettanti anche ai soggetti in stato di quiescenza pensionistica e residenti nel territorio dello Stato italiano che hanno prestato servizio all'estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, rientranti nella categoria dei percettori di redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.
1.898. (ex 63.023.) Mulè.

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.

  1. All'articolo 50, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:
   «l-bis) le somme derivanti dall'importo di cui all'articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, spettanti anche ai soggetti in stato di quiescenza pensionistica e residenti nel territorio dello Stato italiano che hanno prestato servizio all'estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, rientranti nella categoria dei percettori di redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.
1.899. (ex 63.022.) Mulè.

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.

  1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 si applica anche ai soggetti in stato di quiescenza pensionistica e residenti nel territorio dello Stato italiano che hanno prestato servizio all'estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, rientranti nella categoria dei percettori di redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.
1.900. (ex 63.024.) Mulè.

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.
(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore dei soggetti che esercitano l'attività di amministratore di condominio)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2021, la Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali istituisce una gestione separata destinata ad accogliere la contribuzione dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, l'attività di amministratore di condominio, il cui esercizio è disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, e i cui requisiti rispettano l'articolo 71-bis della disposizione di attuazione della legge 11 dicembre 2012, n. 220.
  2. I soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad iscriversi presso la Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, a decorrere dal 1o gennaio 2022.
  3. A garanzia del trattamento previdenziale dei soggetti che svolgono l'attività di cui al comma 1, che al 31 dicembre 2021 sono iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, la Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, con delibere soggette all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, coordina la struttura della contribuzione con quella della predetta forma previdenziale di provenienza.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.901. (ex 63.026.) Gelmini, Mandelli, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

ART. 64.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto il seguente comma:
  «140-quater. Una quota del fondo di cui al comma 140, per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023, è attribuito ai Comuni e alle Città metropolitane e alle Province per l'attuazione di interventi in materia di rimozione dell'amianto, da destinare in via prioritaria alla bonifica degli edifici scolastici».

  2-ter. Le risorse di cui al precedente comma 2-bis sono attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei programmi di investimento presentati dalle amministrazioni comunali entro il 31 marzo per l'anno 2021 ed entro il 28 febbraio per ciascuno degli anni 2022 e 2023, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora l'entità delle richieste superi lo stanziamento annuo di cui al presente comma, le risorse sono attribuite proporzionalmente tra tutti gli interventi ammessi al finanziamento. Nel caso in cui sia inferiore allo stanziamento, le risorse eccedenti sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed entrano nella disponibilità del riparto dell'anno successivo per le medesime finalità.

  Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per la bonifica dell'amianto.
1.902. (ex 64.8.) Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, le parole «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023».

  2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 2-bis, valutati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.903. (ex 64.9.) Paolo Russo, Mandelli, Bagnasco.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'articolo 3, comma 132, della legge n. 350 del 2003 si interpreta nel senso che coloro che alla data del 2 ottobre 2003 hanno maturato il diritto ai benefici previsti a seguito dell'esposizione all'amianto, con dieci anni di esposizione, oltre le 100 ff/ll, per ogni anno, secondo una media di 8 ore lavorative, hanno diritto ad ottenere la maggiorazione con il coefficiente 1,5, di cui all'articolo 13 comma 8 della legge n. 257 del 1992, senza obbligo di domanda all'Inail e senza applicabilità del regime decadenziale.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 500 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 200 milioni:
1.904. (ex 64.10.) Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro)

  1. Al fine di favorire l'attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento ed il contrasto della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) promuove interventi straordinari destinati alle imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane alle imprese agricole iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese, alle imprese agrituristiche ed alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, iscritte al Registro delle imprese, che hanno attuato nei luoghi di lavoro interventi per la riduzione del rischio di contagio.
  2. Al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, fatti salvi gli interventi di cui all'articolo 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono destinate le risorse già disponibili a legislazione vigente relative al bando ISI 2019 ed allo stanziamento 2020 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per un importo complessivo pari ad euro 403 milioni di euro.
  3. I contributi per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono concessi in conformità a quanto previsto nella Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020-C (2020) 1863- final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19», come modificata e integrata dalla Comunicazione della Commissione del 3 aprile 2020-C (2020) 2215-final.
  4. L'importo massimo concedibile mediante gli interventi di cui al presente articolo è pari a:
   a) euro 5.000 per le imprese di cui al comma 1, fino a 9 dipendenti;
   b) euro 50.000 per le imprese di cui al comma 1, da 10 a 50 dipendenti;
   c) euro 100.000 per le imprese di cui al comma 1 con più di 50 dipendenti.

  5. I contributi sono concessi con procedura automatica, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
  6. Al fine di attuare gli interventi di cui al presente articolo, l'INAIL provvede a trasferire ad Invitalia S.p.A. le risorse di cui al comma 2 per l'erogazione dei contributi alle imprese, sulla base degli indirizzi specifici formulati dall'Istituto.
1.905. (ex 64.05.) Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Credito d'imposta sanificazione ambienti di lavoro)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogate per l'anno 2021.
  2. Al credito di imposta di cui al comma 1 possono accedere, secondo le modalità attuative di cui alla circolare attuativa n. 20/E del 10 luglio 2020 emessa dall'Agenzia delle Entrate, i soggetti individuati ai sensi del comma 1 del citato articolo 125 che, pur avendone diritto, non ne hanno usufruito.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come incrementato dall'articolo 73, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
1.906. (ex 64.04.) Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

  Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

Art. 64-bis.
(Proroga dell'esenzione dal contributo addizionale di cui all'articolo 1, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

  1. Per gli anni 2021, 2022 e 2023, non si applica l'addizionale a carico delle imprese sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto prevista dall'articolo 1, comma 244, legge 24 dicembre 2007, n. 244, per il finanziamento del Fondo per le vittime dell'amianto istituito presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

  Conseguentemente, ai maggiori oneri, pari a 7,33 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*1.907. (ex 64.024.) Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

Art. 64-bis.
(Proroga dell'esenzione dal contributo addizionale di cui all'articolo 1, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

  1. Per gli anni 2021, 2022 e 2023, non si applica l'addizionale a carico delle imprese sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto prevista dall'articolo 1, comma 244, legge 24 dicembre 2007, n. 244, per il finanziamento del Fondo per le vittime dell'amianto istituito presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

  Conseguentemente, ai maggiori oneri, pari a 7,33 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*1.908. (ex 64.025.) Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Disposizioni in favore dei lavoratori fragili)

  1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Fino al 31 gennaio 2021 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Il predetto periodo non è computabile nel periodo di comporto. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma».

  Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 337,1 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante progressiva riduzione tramite il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, incrementato in accordo all'articolo 209 della presente legge.
1.909. (ex 64.01.) Fioramonti, Lattanzio, Muroni.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.

  1. All'articolo 26 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, le parole: «Fino al 15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 gennaio 2021»;
   b) al comma 2-bis, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2020».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
1.910. (ex 64.027.) Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.

  1. All'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2020».
1.911. (ex 64.028.) Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Misure a sostegno della maternità)

  1. Al fine di sostenere la maternità e la natalità, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, finalizzato ad erogare contributi alle famiglie con figli per l'acquisto di culle, passeggini e attrezzature per la prima infanzia. I contributi di cui al presente anno sono destinati ai figli nati a decorrere dal 1o gennaio 2021. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro con delega alla famiglia, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi del fondo di cui al presente comma.
  2. A valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, alle famiglie con figli è altresì destinato un reddito d'infanzia, consistente in un contributo giornaliero di 10 euro per ogni figlio nato dal 1o gennaio 2021, fino al raggiungimento della maggiore età, per i redditi familiari annui inferiori a 30.000 euro netti. Le modalità di erogazione del reddito d'infanzia sono disciplinate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
1.912. (ex 64.018.) Lorenzo Fontana, Locatelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Incremento della dotazione del Fondo di sostegno alla natalità)

  1. Al fine di contrastare il fenomeno del crollo delle nascite, particolarmente aggravato dalla crisi ingenerata dalla diffusione del virus Sars-CoV-2, la dotazione del Fondo di sostegno alla natalità, di cui all'articolo 1, comma 348, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
1.913. (ex 64.013.) Lorenzo Fontana, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Campagna di sensibilizzazione «Madre segreta»)

  1. Al fine di rimuovere le cause, in modo particolare di carattere economico, sociale e familiare, che inducono a praticare l'interruzione volontaria di gravidanza, ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194, e consentire alle donne di effettuare il parto in anonimato, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Fondo di sostegno della Campagna di sensibilizzazione «Madre segreta», con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro con delega alla famiglia, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
1.914. (ex 64.09.) Tiramani.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Fondo per i consultori familiari)

  1. Al fine di rimuovere le cause, in modo particolare di carattere economico, sociale e familiare, che inducono a praticare l'interruzione volontaria di gravidanza, ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194, e fornire alle donne in stato di gravidanza tutto il supporto necessario, anche e soprattutto per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 della citata legge 22 maggio 1978, n. 194, al fondo per i consultori familiari, di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, sono assegnati ulteriori 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
1.915. (ex 64.014.) Lorenzo Fontana, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Rimborso spese per acquisto di latte artificiale)

  1. Nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021, ai nuclei familiari nei quali siano presenti neonati che non possono assumere latte materno, è riconosciuto il rimborso delle spese occorrenti per l'acquisto di latte artificiale per i neonati di età fino a sei mesi. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
1.916. (ex 64.015.) Lorenzo Fontana, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Corsi per fidanzati)

  1. Al fine di sostenere e garantire l'unità e la stabilità del nucleo familiare, i comuni, anche mediante convenzioni con consultori accreditati, organizzano corsi gratuiti di formazione al matrimonio civile, indirizzati alle coppie di fidanzati, dedicati a illustrare i diritti e i doveri derivanti dal matrimonio e dalla genitorialità, nonché al tema della fertilità.
  2. Per le finalità di cui al presente articolo, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione annua di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e del Ministro della famiglia e della disabilità e previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, ivi incluse le modalità di riparto del fondo di cui al comma 2.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 1 milione di euro all'anno a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
1.917. (ex 64.019.) Lorenzo Fontana.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Fondo di garanzia per acquisto della prima casa)

  1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il «Fondo per le giovani famiglie», finalizzato alla concessione di garanzie da parte dello Stato su mutui per le spese di matrimonio o di arredamento della casa familiare erogati da banche e istituzioni finanziarie a giovani coppie composte da soggetti dei quali almeno uno di età inferiore a 35 anni, che abbiano contratto matrimonio ai sensi del Libro I, Titolo VI, del codice civile, a decorrere dal 1o gennaio 2021.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 eroga garanzie per importi non superiori a 60 mila euro per ogni nucleo familiare, da restituire entro dieci anni senza interessi.
  3. Il termine di cui al comma precedente è prolungato a un massimo di quindici anni in caso di nascita o adozione del primo figlio e a un massimo di venti anni in caso di nascita o adozione del secondo figlio.
  4. In caso di nascita o adozione del terzo figlio, la parte residua del mutuo è convertita in finanziamento a fondo perduto, integralmente a carico del Fondo.
  5. Il Fondo eroga altresì garanzie per la concessione di finanziamenti a tassi agevolati erogati da banche e istituzioni finanziarie alle giovani coppie, di cui al comma 1, finalizzati all'acquisto della prima casa.
  6. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti S.p.a., anche a valere su risorse di soggetti terzi.
  7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente articolo.
  8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
1.918. (ex 64.010.) Lorenzo Fontana, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Fondo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità di versamento dell'assegno di mantenimento)

  1. Al fine di garantire al genitore separato o divorziato, che si trovi in condizioni di difficoltà economica, il versamento degli assegni di mantenimento per i figli, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo di sostegno ai genitori separati o divorziati, con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
  2. Il genitore separato o divorziato che si trovi nell'impossibilità di provvedere al versamento dell'assegno di mantenimento, ovvero nell'impossibilità di provvedere al regolare versamento dello stesso, può richiedere l'intervento del Fondo di cui al comma 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, previo accertamento dell'effettiva condizione di impossibilità al pagamento dell'assegno o degli assegni di mantenimento da parte del richiedente, autorizza il ricorso al Fondo e individua l'importo e la durata del contributo spettante.
  3. Il Fondo di cui al comma 1 provvede all'erogazione di una parte o dell'intero assegno di mantenimento fino a un importo massimo di 800 euro mensili e per una durata non superiore ai tre anni.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle pari opportunità e della famiglia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
  5. Qualora il genitore inadempiente chieda l'attivazione dei contributi di cui ai commi precedenti, non si applicano le sanzioni penali di cui agli articoli 570 e 570-bis del codice penale.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
1.919. (ex 64.012.) Lorenzo Fontana.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Fondo per genitori lavoratori separati o divorziati colpiti dalla crisi)

  1. Al fine di garantire ai genitori lavoratori separati o divorziati, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa, il regolare versamento dell'assegno di mantenimento, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo volto ad erogare contributi per consentire ai genitori lavoratori separati o divorziati di erogare con continuità l'assegno di mantenimento. Il fondo ha una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro con delega alla famiglia, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi del fondo di cui al presente comma.
  2. Qualora il genitore inadempiente chieda l'attivazione dei contributi di cui al comma 1, non si applicano le sanzioni penali di cui agli articoli 570 e 570-bis del codice penale.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
1.920. (ex 64.011.) Lorenzo Fontana.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Incremento spesa carta della famiglia)

  1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, finalizzata a finanziare la carta della famiglia, è incrementata di 1 milione di euro all'anno a decorrere dal 2021.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro all'anno a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
1.921. (ex 64.017.) Lorenzo Fontana, Locatelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Istituzione fondo per le famiglie in difficoltà)

  1. Al fine di realizzare interventi in ausilio delle famiglie in difficoltà e con l'obiettivo di evitare il collocamento dei minori nelle case famiglia, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per le famiglie in difficoltà, con una dotazione annua di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle pari opportunità e della famiglia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
1.922. (ex 64.016.) Lorenzo Fontana, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 65.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, ovunque ricorrano sostituire le parole: 340 milioni con le seguenti: 868,260923 milioni e le parole: 400 milioni con le seguenti: 925,760923 milioni;
   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, secondo la disciplina prevista dall'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è riconosciuto anche per l'annualità 2023 nel limite di spesa di 525,760923 milioni di euro».

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 4 (L'Italia in Europa e nel Mondo), Programma 4.2 (Cooperazione allo sviluppo), apportare le seguenti variazioni:
   2021:
   CP: – 528.260.923;
   CS: – 528.260.923.
   2022:
   CP: – 525.760.923;
   CS: – 525.760.923.
   2023:
   CP: – 525.760.923;
   CS: – 525.760.923.
1.923. (ex 65.4.) Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2021 viene corrisposto alle famiglie, per ogni figlio minore di 14 anni, un assegno mensile sulla base del reddito ISEE, pari a:
   a) 300 euro al mese per redditi fino a 7.000 euro;
   b) 250 euro al mese per redditi fino tra 7.000 euro e 40.000 euro;
   c) 100 euro mese per redditi sopra 40.000 euro.

  1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, valutato in 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.924. (ex 65.7.) Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti normativi di cui all'articolo 2, comma 1, l'assegno di cui al comma 1 del presente articolo non sarà più erogato. Le somme di cui al comma 1 non ancora erogate saranno versate al Fondo di cui all'articolo 2, comma 6.
*1.925. (ex 65.5.) Bellucci, Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti normativi di cui all'articolo 2, comma 1, l'assegno di cui al comma 1 del presente articolo non sarà più erogato. Le somme di cui al comma 1 non ancora erogate saranno versate al Fondo di cui all'articolo 2, comma 6.
*1.926. (ex 65.6.) Lorenzo Fontana, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Rimborso spese per acquisto di latte artificiale)

  1. Nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021, ai nuclei familiari nei quali siano presenti neonati che non possono assumere latte materno, è riconosciuto il rimborso delle spese occorrenti per l'acquisto di latte artificiale per i neonati di età fino a sei mesi. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.927. (ex 65.011.) Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Accredito figurativo per madri lavoratrici)

  1. All'articolo 25 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «3-bis. Alle madri lavoratrici, dipendenti o autonome che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, presentano il requisito anagrafico di cinquanta anni di età e un'anzianità contributiva minima pari a venti anni è riconosciuto un periodo di tre anni di accredito figurativo per lavoro di cura, educazione e crescita di ogni figlio, nato vivo o adottato».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
1.928. (ex 65.010.) Lorenzo Fontana, Locatelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Disposizioni per la tutela della famiglia e la promozione della natalità)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito, per il successivo trasferimento delle risorse al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo con una dotazione finanziaria pari a 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, destinato a finanziare la realizzazione, da parte delle regioni, di un programma di interventi straordinari per il rafforzamento e la valorizzazione della rete dei consultori familiari e dei centri per la famiglia e l'adozione di misure per il sostegno alla natalità e alla maternità.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra le regioni entro il mese di febbraio di ciascun anno con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute, del lavoro e delle politiche sociali e delle pari opportunità e della famiglia, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenendo conto dei seguenti criteri:
   a) il rapporto tra la popolazione residente in ciascuna regione ed il numero di consultori familiari operanti nel relativo territorio e la correlata distanza di ciascuna regione dall'obiettivo di un consultorio ogni 20.000 abitanti di cui alla legge 31 gennaio 1996, n. 34;
   b) il tasso di natalità in ciascuna regione risultante dai dati dell'Istituto Nazionale di Statistica relativi al penultimo anno precedente a quello della devoluzione;
   c) il numero di interruzioni di gravidanza in rapporto al numero di donne in età fertile di ciascuna regione risultante dai dati dell'Istituto nazionale di statistica relativi al penultimo anno precedente a quello della devoluzione.

  3. Ciascuna regione, con deliberazione della giunta o con apposita legge regionale, definisce i criteri per l'attuazione del programma e dell'utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1 sulla base delle seguenti finalità:
   a) ampliamento, riqualificazione e valorizzazione della rete dei consultori familiari, di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, e dei Centri per le famiglie e adozione di interventi di supporto agli enti del Terzo settore impegnati in attività di interesse generale afferenti il sostegno alla genitorialità, al fine in particolare di favorire l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera d), e dall'articolo 5, comma 1, primo periodo, della citata legge 22 maggio 1978, n. 194;
   b) finanziamento di interventi di competenza regionale e degli enti locali volti all'adozione di provvidenze e misure di sostegno economico destinate alle puerpere in condizioni di vulnerabilità socio-economica, diretti a supportare sia la fase di gestazione che la prima infanzia dei nascituri;
   c) realizzazione di campagne informative, anche mediante strumenti telematici, per la sensibilizzazione sui temi della tutela della vita umana dal suo inizio, con particolare riferimento alla diffusione delle informazioni concernenti la facoltà, riconosciuta alla madre ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 39, di non essere nominata nella dichiarazione di nascita.

  4. Ad esito del riparto del Fondo di cui al comma 1 le relative risorse sono trasferite alle regioni a seguito di loro specifica richiesta nella quale sono indicate le azioni da finanziare come previste dalle programmazioni regionali adottate in accordo con le Autonomie locali, corredate da un cronoprogramma con indicazione dei tempi e delle modalità di attuazione.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 500 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 200 milioni.
1.929. (ex 65.013.) Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Incremento spesa carta della famiglia per spese DAD)

  1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, finalizzata a finanziare la carta della famiglia, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di erogare buoni per famiglie con figli iscritti alle scuole obbligatorie, statali e paritarie, per l'acquisto di tablet, personal computer ed altri ausili tecnologici finalizzati a favorire la didattica a distanza, nonché per sostenere il costo della connessione alla rete internet veloce.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
1.930. (ex 65.09.) Lorenzo Fontana, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Cavandoli, Gusmeroli.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Disposizioni a favore della famiglia)

  1. Al fine di fine di sostenere la genitorialità, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nel limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, ferme restando le relative disposizioni attuative.
  2. Ai medesimi fini di cui al comma 1 del presente articolo, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, ferme restando le relative disposizioni attuative, anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 730 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 430 milioni per l'anno 2022 e 500 milioni a decorrere dall'anno 2023.
1.931. (ex 65.012.) Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Giacomoni.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Disposizioni a favore della famiglia)

  1. Al fine di fine di sostenere la genitorialità, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nel limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, ferme restando le relative disposizioni attuative.
  2. Ai medesimi fini di cui al comma 1 del presente articolo, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, ferme restando le relative disposizioni attuative, anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
1.932. (ex 65.04.) Guidesi, Lorenzo Fontana, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 66.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e si applica anche al personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
1.933. (ex 66.6.) Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art.6 6-bis.
(Indennità congedo parentale)

  1. All'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  4-ter. Il genitore che fruisce del congedo parentale ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, senza ricevere alcun tipo di penalizzazione, beneficiando di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro cui abbia avuto diritto durante la sua assenza.

  2. Al comma 1 dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: «un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «un'indennità pari all'80 per cento della retribuzione».
  3. All'onere di cui comma 2, valutato in 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dalla presente legge
1.934. (ex 66.026.) Carfagna, Gelmini, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente articolo:

Art. 66-bis.
(Modifiche alla disciplina della corresponsione dell'indennità di maternità)

  1. L'articolo 22, comma 2, del Testo unico sulla maternità e paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente comma:
  2. L'indennità di maternità, comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia, è corrisposta secondo le modalità di cui al successivo articolo 67.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3. L'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 è soppresso.
1.935. (ex 66.09.) Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Congedo speciale COVID-19 per genitori con figli con disabilità, indipendentemente dalla zona di residenza)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19, i genitori lavoratori che hanno almeno un figlio in condizione di disabilità grave accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in alternativa allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, hanno diritto a fruire di un congedo speciale COVID-19 per il quale è riconosciuta un'indennità pari all'ottanta per cento della retribuzione, indipendentemente dello scenario di gravità e dal livello di rischio che caratterizza la zona di residenza. Per i figli con disabilità iscritti a scuole di ogni ordine e grado rimane in ogni caso ferma e prioritaria la garanzia della didattica in presenza in una dimensione effettivamente inclusiva e non meramente formale.
  2. Il congedo di cui al presente articolo è riconosciuto a un genitore o, alternativamente, a entrambi i genitori e può essere fruito anche nel caso in cui nel nucleo familiare vi sia un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o altro genitore disoccupato o non lavoratore. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
  3. Per i genitori lavoratori dipendenti l'indennità di cui al comma 1 del presente articolo è calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23.
  4. Per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'indennità di cui al comma 1 del presente articolo è calcolata, per ciascuna giornata indennizzabile, in misura pari all'ottanta per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, all'ottanta per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
  5. Il congedo di cui al presente articolo è aggiuntivo rispetto agli altri congedi previsti dalla normativa vigente. È possibile fruire del congedo di cui al presente articolo nelle stesse giornate in cui l'altro genitore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, del prolungamento del congedo parentale di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 151 del 2001 o del congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo.
  6. Le modalità operative per accedere al congedo di cui al presente articolo sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui al comma 7, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 120 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.936. (ex 66.011.) Locatelli, Vanessa Cattoi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolini, Sutto, Tiramani, Lorenzo Fontana, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Bonus baby-sitting per genitori con figli con disabilità, indipendentemente dalla zona di residenza)

  1. I genitori lavoratori che hanno almeno un figlio in condizione di disabilità grave accertata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in alternativa allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, hanno diritto a fruire di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate sino al 31 gennaio 2021 e, comunque, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di rischio della zona di residenza. Per i figli con disabilità iscritti a scuole di ogni ordine e grado rimane in ogni caso ferma e prioritaria la garanzia della didattica in presenza in una dimensione effettivamente inclusiva e non meramente formale.
  2. Il bonus è riconosciuto a un genitore o, alternativamente, a entrambi i genitori e può essere fruito anche per le prestazioni rese dai familiari e anche nel caso in cui nel nucleo familiare vi sia un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
  3. Il bonus può essere erogato ai genitori lavoratori dipendenti o autonomi, anche non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari. Ai fini dell'erogazione del bonus si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10 dell'articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 90 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.937. (ex 66.012.) Lazzarini, Locatelli, Vanessa Cattoi, Boldi, De Martini, Foscolo, Panizzut, Paolini, Sutto, Tiramani, Lorenzo Fontana, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Modifiche all'articolo 21-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in materia di congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente)

  1. All'articolo 21-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonché nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati» sono soppresse;
   b) il comma 2 è soppresso;
   c) al comma 3, primo periodo, le parole «minori di anni quattordici» ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «minore di anni sedici» e le parole «a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico» sono soppresse;
   d) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;
   e) al comma 6, le parole «per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 gennaio 2021 e, comunque, fino alla cessazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».
   f) al comma 7, le parole «93 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «143 milioni di euro»;
   g) conseguentemente, in rubrica, le parole «per contatti scolastici» sono soppresse.

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.938. (ex 66.013.) Vanessa Cattoi, Locatelli, Lorenzo Fontana, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolini, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Indennità per i lavoratori autonomi durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente)

  1. Al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo l'articolo 21-bis è inserito il seguente:

Art. 21-bis.1.
(Indennità per i lavoratori autonomi durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente)

  1. Ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, o iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria, è riconosciuta un'indennità per il periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni sedici, disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente, nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni sedici. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. L'indennità di cui al presente articolo è pari a 300 euro nel caso di durata della quarantena inferiore a quindici giorni e di 600 euro nel caso di durata superiore e può essere riconosciuta per periodi compresi entro il 31 gennaio 2021 e, comunque, fino al termine dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  3. L'indennità di cui al presente articolo può essere richiesta alternativamente da uno solo dei genitori del minore di anni sedici sottoposto alla misura della quarantena. Nel caso in cui un genitore fruisca dell'indennità di cui al presente articolo, l'altro genitore può presentare richiesta solo nel caso in cui sia genitore anche di altri figli minori di anni sedici, sottoposti alla misura della quarantena ai sensi del comma 1, avuti da altri soggetti che non stiano fruendo della medesima misura.
  4. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.939. (ex 66.014.) Vanessa Cattoi, Lorenzo Fontana, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Piano nazionale per la difesa della vita e la promozione di stili di vita sani)

  1. Al fine di promuovere uno stile di vita sano e dare attuazione al principio fondamentale di difesa della vita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato il Piano nazionale per la difesa della vita e la promozione di stili di vita sani.
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per difesa della vita e la promozione di stili di vita sani, con una dotazione iniziale pari a 3 miliardi di euro.
   Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 3 miliardi di euro annui a decorrere dal 2021 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 febbraio 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 3 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, per la previsione relativa a decorrere da quell'anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spesa fiscali.
1.940. (ex 66.08.) Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.

  1. Al fine di incentivare l'esercizio dell'attività sportiva e la pratica sportiva dei minori quale fondamentale strumento educativo e di adozione di stili di vita più sani a decorrere dall'anno 2021 alle famiglie è riconosciuto una detrazione nella misura del 19 per cento delle spese sostenute e documentate per figli di età fino ai 18 anni, per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi dedicati alla pratica sportiva dilettantistica. La detrazione è riconosciuta 1) per i figli di età compresa tra 3 e 10 anni fino a una spesa massima di 400 euro l'anno per figlio; 2) per figli di età compresa tra 11 e 18 anni fino a una spesa massima di 500 euro l'anno per figlio. In caso di due o più figli, le detrazioni sono ridotte di 100 euro per ogni figlio oltre il primo. Nel caso di figli con disabilità riconosciuta ai fini del sostegno scolastico le spese sostenute per l'attività motoria e sportiva sono detratte per intero. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina con proprio decreto i criteri e le modalità di attuazione della disposizione.
  2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 150 mln di euro che costituiscono limite di spesa, a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate. Ove si verifichino scostamenti rispetto allo stanziamento previsto il MEF provvede con proprio provvedimento a ridurre proporzionalmente l'accesso alla misura.
1.941. (ex 66.024.) Marin, Barelli, Versace, Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Mollicone.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Fondo per il potenziamento dell'assistenza in favore delle persone anziane)

  1. Al fine di promuovere una ricognizione sistematica delle condizioni e dei bisogni delle persone anziane ed avviare eventuali azioni di supporto nei loro confronti in forma diretta e indiretta, anche di pronto intervento sociale e di assistenza domiciliare, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo straordinario per il sostegno delle persone anziane», con dotazione pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, si provvede alla definizione di criteri e modalità per l'attuazione del comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrisponde riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.942. (ex 66.016.) Lazzarini, Vanessa Cattoi, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Modifiche al Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76)

  1. All'articolo 2, decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di inclusione per le persone di minore età con disabilità»;

  2. dopo il comma 5.1. aggiungere il seguente comma: «5.1-bis. Gli interventi di inclusione per le persone di minore età con disabilità consistono nella realizzazione o adeguamento dei parchi gioco esistenti o di nuova progettazione a livello locale secondo criteri di accessibilità e inclusività»;
  3. al comma 5.2, sostituire le parole «e 5.1» con le seguenti parole: «, 5.1 e 5.1-bis»;
  4. al comma 5-bis, sostituire le parole «e 5.1» con le seguenti parole: «, 5.1 e 5.1-bis»;
  5. al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole «di cui al comma 5.1» con le seguenti parole: «di cui ai commi 5.1 e 5.1-bis».
1.943. (ex 66.010.) Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.

  1. Al fine di sostenere le spese di istruzione a decorrere dall'anno 2021 alle famiglie è riconosciuto una detrazione nella misura del 19 percento delle spese documentabili sostenute per l'acquisto di libri scolastici o universitari, richiesti dal percorso scolastico o universitario frequentato, fino alla durata legale del corso di studi, per ciascun figlio a carico che frequenta la scuola secondaria di primo o di secondo grado, l'università o altra istituzione di istruzione terziaria e che non gode di altre forme di sostegno per l'acquisto di testi scolastici o universitari, per un importo non superiore a 250 euro annui. La misura è autorizzata nel limite massimo di spesa di 200 milioni di euro annui. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina con proprio decreto i criteri e le modalità di attuazione della disposizione. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge. Ove si verifichino scostamenti rispetto allo stanziamento previsto il MEF provvede con proprio provvedimento a ridurre proporzionalmente l'accesso alla misura.
1.944. (ex 66.023.) Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Paolo Russo.

ART. 67.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
  «4-bis. Una quota pari al 25 per cento delle entrate di ciascun fondo regionale è assegnata ad un Fondo perequativo per il sostegno all'integrazione lavorativa dei disabili, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le risorse del Fondo perequativo sono erogate annualmente alle regioni in proporzione al numero di disabili iscritti negli elenchi di cui all'articolo 8, comma 1.».
1.945. (ex 67.19.) Mandelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Alla legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 3, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
  1-bis. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono altresì tenuti ad avere alle proprie dipendenze persone con invalidità superiore al 79 per cento nonché disabili intellettivi, psichici e persone affette da malattia rara con invalidità superiore al 45 per cento nella seguente misura:
   a) se occupano da 51 a 150 dipendenti, una unità nella quota di riserva;
   b) se occupano da 151 a 300 dipendenti, tre unità nella quota di riserva;
   c) se occupano più di 300 dipendenti, il venti per cento della quota di riserva.
   1-ter. Gli uffici competenti, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio e, per quanto riguarda le persone affette da malattia rara, con i Centri interregionali di riferimento per le malattie rare, garantiscono e coordinano le più opportune forme di sostegno all'inserimento lavorativo delle persone disabili di cui al comma 1-bis, nell'interesse della piena integrazione della persona disabile e del perseguimento degli obiettivi e delle finalità dell'azienda o dell'ente.».
   b) all'articolo 9, comma 4, le parole: «i disabili psichici vengono avviati» sono sostituite dalle seguenti: «le persone con invalidità superiore al 79 per cento nonché i disabili intellettivi, psichici e le persone affette da malattia rara, inserita nel Registro di cui al decreto ministeriale 18 maggio 2001, n. 279, con invalidità superiore al 45 per cento vengono avviate» ed è aggiunto, in fondo, il seguente periodo: «Gli stessi soggetti vengono altresì avviati dagli uffici secondo l'ordine di una specifica e limitata graduatoria, nelle imprese e negli enti pubblici che non hanno ottemperato agli obblighi della presente legge. Gli uffici competenti, attraverso un progetto personalizzato di sostegno all'inclusione, concordano con l'azienda o ente pubblico, le modalità di inserimento più idonee ad ogni specifica situazione ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.».
   c) all'articolo 13, comma 1-bis, dopo le parole: «intellettiva e psichica» inserire le seguenti: «ovvero affetto da malattia rara».
1.946. (ex 67.20.) Mandelli.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. In attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, all'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, sostituire le parole: «e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge», con le seguenti: «con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge e con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112»;
   b) al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «delle imprese interessate», con le seguenti: «delle imprese e degli enti pubblici interessati»;
   c) al comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fondo, le seguenti parole: «, riservando l'intera quota a persone con invalidità superiore al 79 per cento nonché a disabili intellettivi, psichici e persone affette da malattia rara con invalidità superiore al 45 per cento»;
   d) al comma 3, dopo le parole: «sono tenute le imprese», sono inserite le seguenti: «e gli enti pubblici», dopo le parole: «ciascuna impresa», sono inserite le seguenti: «o ente pubblico» e dopo le parole «delle imprese», sono inserite le seguenti: «e degli enti pubblici»;
   e) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. I servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono tenuti a trasmettere trimestralmente alle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, i dati relativi alle aziende che necessitano di coperture obbligatorie ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68.».
1.947. (ex 67.18.) Mandelli.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Modifiche all'articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

  1. All'articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1, dopo le parole: «giugno 2020» sono aggiunte le seguenti: «, nonché di ulteriori complessive sei giornate usufruibili sino al 31 gennaio 2021 e, comunque, sino al termine dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 250 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.948. (ex 67.025.) Donina, Locatelli, Vanessa Cattoi, Lorenzo Fontana, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali)

  1. È incrementato lo stanziamento per le finalità di cui al comma 947, articolo 1, legge 28 dicembre 2015, n. 208, per 1 milione di euro a decorrere dal 2021.

  Conseguentemente sono abrogati i commi 11 e 12 dell'articolo 161 della presente legge, le maggiori risorse rivenienti rispetto a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2021 sono versate al fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
1.949. (ex 67.049.) Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali relative ai veicoli a basso impatto ambientale utilizzati dagli invalidi)

  1. Al numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, ovvero veicoli alimentati a GPL o Metano».
  2. All'articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97, le parole: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici, se con motore Diesel» sono sostituite dalle seguenti: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, ovvero veicoli alimentati a GPL o Metano».
  3. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel» sono sostituite dalle seguenti: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, ovvero veicoli alimentati a GPL o Metano».
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 mila euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della Fondo di cui all'articolo 209.
1.950. (ex 67.047.) Giacomoni, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Erogazione di ausili, ortesi e protesi per l'attività sportiva amatoriale delle persone con disabilità fisica)

  1. All'articolo 104, comma 3-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023»;
   b) al secondo periodo, le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023».

  Conseguentemente, all'articolo 209, le parole: 800 milioni sono sostituite dalle seguenti: 795 milioni e le parole: 500 milioni sono sostituite dalle seguenti: 495 milioni.
1.951. (ex 67.045.) Versace, Mandelli, Prestigiacomo, Bagnasco.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

  1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il numero 12-bis) è sostituito dal seguente:
    «12-bis): Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi e carrozzine per persone con disabilità elettroniche o adattate con propulsore elettrico, tricicli o scooter elettrici per persone con disabilità, nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile è parte della ordinaria corsia veicolare, con destinazione alla circolazione dei velocipedi e per le carrozzine per persone con disabilità elettroniche o adattate con propulsore elettrico, tricicli o scooter elettrici per persone con disabilità;».
1.952. (ex 67.030.) Sutto, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Erogazione di ausili a tecnologia avanzata e digitale per persone sorde)

  1. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità uditiva, in via sperimentale per l'anno 2021, e nel limite di 5 milioni di euro che costituisce tetto di spesa, il Servizio sanitario nazionale provvede all'erogazione di ausili a tecnologia avanzata e digitale per persone sorde.
  2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i tetti di spesa per ciascuna regione che accede al Fondo sanitario nazionale, i criteri per l'erogazione degli ausili di cui al primo periodo e le modalità per garantire il rispetto dei tetti di spesa regionali e nazionale.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2021 – 5.000.000.
1.953. (ex 67.046.) Versace, Bagnasco, Mandelli.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Federazione nazionale delle Istituzioni Pro-Ciechi)

  1. A decorrere dall'anno 2021, le risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, destinate alla copertura degli oneri relativi alla concessione del contributo annuo a favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi di cui al regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119, previsti dall'articolo 3, comma 3 della legge 28 agosto 1997, n. 284, sono trasferite, per le medesime finalità, su apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel programma «Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni», nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia».
*1.954. (ex 67.029.) Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Lorenzo Fontana, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Federazione nazionale delle Istituzioni Pro-Ciechi)

  1. A decorrere dall'anno 2021, le risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, destinate alla copertura degli oneri relativi alla concessione del contributo annuo a favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi di cui al regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119, previsti dall'articolo 3, comma 3 della legge 28 agosto 1997, n. 284, sono trasferite, per le medesime finalità, su apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel programma «Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni», nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia».
*1.955. (ex 67.043.) Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Sostegno alla FISH – Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap)

  1. Al fine di garantire le attività mirate all'inclusione sociale delle persone con differenti disabilità in base agli obiettivi e ai principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, è integrato il contributo di cui al comma 337 articolo 1 della legge n. 160 del 2019 di ulteriori 250.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e viene attribuito, a decorrere dall'anno 2023, un contributo annuo di 650.000 euro alla FISH – Federazione italiana per il Superamento dell'Handicap (FISH).

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
*1.956. (ex 67.011.) Lorenzo Fontana, Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Sostegno alla FISH – Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap)

  1. Al fine di garantire le attività mirate all'inclusione sociale delle persone con differenti disabilità in base agli obiettivi e ai principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, è integrato il contributo di cui al comma 337 articolo 1 della legge n. 160 del 2019 di ulteriori 250.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e viene attribuito, a decorrere dall'anno 2023, un contributo annuo di 650.000 euro alla FISH – Federazione italiana per il Superamento dell'Handicap (FISH).

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
*1.957. (ex 67.017.) Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Sostegno alla FISH – Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap)

  1. Al fine di garantire le attività mirate all'inclusione sociale delle persone con differenti disabilità in base agli obiettivi e ai principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, è integrato il contributo di cui al comma 337 articolo 1 della legge n. 160 del 2019 di ulteriori 250.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e viene attribuito, a decorrere dall'anno 2023, un contributo annuo di 650.000 euro alla FISH – Federazione italiana per il Superamento dell'Handicap (FISH).

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
*1.958. (ex 67.040.) Locatelli, Lorenzo Fontana, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti)

  1. All'articolo 66, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto alla fine il seguente periodo: «La detrazione è pari al 100 per cento per le donazioni di importo non superiore ai 150 euro effettuate nell'anno 2020.». Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure in materia di donazioni».
  2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
1.959. (ex 67.041.) Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Disposizioni in materia di pensioni e assegni di invalidità)

  1. All'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Al fine di incentivare l'ingresso nel mercato del lavoro delle persone con disabilità, per i soggetti di cui al comma 4, gli importi ricevuti come compensi da prestazione occasionale, nei limiti di euro 5.000 annui, non rilevano ai fini del computo della misura mensile dei benefici incrementativi di cui al comma 1.».

  2. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dal comma 1, e per i quali l'importo complessivo annuo dei trattamenti pensionistici risulta superiore al limite reddituale di cui all'articolo 38, comma 5, lettere a) e b) della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed inferiore al limite reddituale per le provvidenze assistenziali in favore degli invalidi civili, ciechi civili e parziali e sordi civili, di cui all'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, i benefici aggiuntivi di cui al comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono corrisposti fino a concorrenza.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 240 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.960. (ex 67.024.) Panizzut, Locatelli, Binelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Lorenzo Fontana, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Disposizioni in materia di pensioni e assegni di invalidità)

  1. Il comma 4 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:
  «4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti di età pari o superiore a diciotto anni che risultino invalidi civili o sordi o ciechi civili, anche parziali, titolari di pensione o assegno mensile o che siano titolari di assegno di invalidità o pensione di inabilità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.».

  2. All'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «che non svolgono attività lavorativa e» sono soppresse;
   b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Il limite di reddito per il diritto all'assegno di cui al comma 1 è fissato in euro 9.000 annui, calcolati agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte. Sono comunque esclusi dal computo gli assegni familiari e il reddito dell'abitazione principale del soggetto. Il limite di reddito di cui al primo periodo è rivalutato annualmente sulla base degli indici delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria rilevate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)»;
   c) il comma 2 è abrogato.

  3. I commi 5 e 6 dell'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e l'articolo 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono abrogati.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 950 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede:
   a) quanto a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione dell'articolo 15 del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 126 del 2020;
   b) quanto a 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.961. (ex 67.023.) Binelli, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Lorenzo Fontana, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Contributo di solidarietà a sostegno delle pensioni minime e dei disabili)

  1. Al fine di contribuire all'equilibrio e all'equità del sistema previdenziale, nonché di attuare misure di sostegno per le pensioni minime e le prestazioni previdenziali delle persone disabili, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, è istituito un contributo di solidarietà a carico dei redditi da pensione di ammontare non inferiore a 5.000 euro netti.
  2. Il gettito derivante dal contributo di solidarietà confluisce in fondi comuni per l'equità previdenziale appositamente istituiti presso gli enti previdenziali e finalizzati a garantire idonee misure di compensazione e di sostegno per le prestazioni previdenziali di cui al comma 1.
  3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto le procedure e le modalità di attuazione delle presenti disposizioni.
1.962. (ex 67.014.) Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Disposizioni in materia di calcolo dell'indicatore della situazione patrimoniale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159)

  1. Le somme relative ai risarcimenti e ai trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, a qualunque titolo percepiti in ragione della condizione di disabilità sono escluse dal patrimonio mobiliare di cui all'articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, sono adottate le modifiche al regolamento di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 volte a recepire la disposizione di cui al comma 1.
  3. Gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate adottano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli atti, anche normativi, necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformità con le disposizioni del presente articolo. Restano salve, fino a tale data, le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione sulla base delle disposizioni previgenti.
  4. Al maggior onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, per gli effetti stimati sul numero dei beneficiari delle prestazioni che costituiscono diritti soggettivi, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.963. (ex 67.026.) Ribolla, Locatelli, Lorenzo Fontana, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Modifiche all'articolo 80, comma 3, della legge n. 388 del 200)

  1. All'articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa» sono sostituite dalle seguenti: «una maggiorazione pari a 4 mesi di contribuzione figurativa. Alla contribuzione figurativa si aggiunge l'incremento dell'età anagrafica; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di dieci anni di contribuzione figurativa oltre un incremento di 4 mesi del coefficiente di trasformazione ai fini della determinazione della misura di pensione per le anzianità soggette al calcolo contributivo a partire dall'anno 2017».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.964. (ex 67.027.) Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Lorenzo Fontana, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Modifica alla legge 27 dicembre 2002, n. 288, in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare)

  1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, dopo il comma 4, è inserito il seguente comma:
  «4-bis. Nelle more dell'adozione del decreto annuale di cui al comma 4, le Amministrazioni preposte continuano ad erogare i pagamenti dell'assegno di cui al comma 1 sulla base del decreto emanato nell'annualità precedente a quella di riferimento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009.».
1.965. (ex 67.048.) Brunetta, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Pensionati di guerra)

  1. Al fine di supportare i redditi più bassi ulteriormente danneggiati dall'emergenza epidemiologica, l'articolo 77, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente: «Le somme di cui al comma precedente non rilevano ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o di strumenti analoghi, per il riconoscimento di misure di sostegno del reddito, ivi compreso l'assegno sociale e le misure di sostegno economico legate all'emergenza COVID-19».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in euro 4,5 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
1.966. (ex 67.044.) Paolo Russo.

ART. 68.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, l'avanzo di spesa determinato dallo stesso viene ripartito in eguale misura e per tutti gli anni interessati, sul fondo per la determinazione dell'assegno di cui all'articolo 65 del presente testo e al comma 4 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001 n. 448.
1.967. (ex 68.12.) Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Sopprimerlo.
*1.968. (ex 68.9.) Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Caretta, Ciaburro.

  Sopprimerlo.
*1.969. (ex 68.16.) Giaccone, Durigon, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 68.

  1. Al fine di incentivare la ripresa economica e aumentare il numero dei contratti di assunzione per le piccole e medie imprese che nell'anno 2020 hanno registrato un ridimensionamento del proprio fatturato nella misura del 40 per cento e che abbiano usufruito dei trattamenti di cassa integrazione salariale, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo con dotazione 196, 3 milioni di euro per l'anno 2021, 473,7 milioni di euro per l'anno 2022, 474,1 milioni di euro per l'anno 2023, 474,6 milioni di euro per l'anno 2024, 475,5 milioni di euro per l'anno 2025, 476,2 milioni di euro per l'anno 2026, 476,7 milioni di euro per l'anno 2027, 477,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 477,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
  2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, definisce criteri e modalità di applicazione anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, privilegiando le imprese che assumeranno percettori del beneficio economico di cui all'articolo 2 e 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazione, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 o comunque soggetti con età superiore ai 35 anni e che al momento dell'assunzione risultino inoccupati.
1.970. (ex 68.11.) Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «sei mensilità» sono sostituite con le seguenti: «dodici mensilità»;
   b) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Il beneficio di cui al periodo precedente è esteso a ventiquattro mensilità del Rdc nel caso in cui l'attività di lavoro autonomo o d'impresa abbia sede e si svolga nel territorio delle regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna».
   L'attuazione delle presenti disposizioni avviene nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata dall'articolo 68 della presente legge.
1.971. (ex 68.13.) Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. In considerazione dell'emergenza economica connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai fini del beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dal 1o gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, non trova applicazione la congruità dell'offerta di lavoro di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.
1.972. (ex 68.17.) Durigon, Giaccone, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Cavandoli, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Cestari, Frassini, Paternoster.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il comma 200 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dall'articolo 13, comma 1-ter, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 è sostituito dal seguente:
  «200. Al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, contestualmente garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui all'articolo 4, comma 13, della legge 28 marzo 2019, n. 26, a valere e nei limiti della metà delle risorse del Fondo Povertà di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147, attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali ed altri operatori sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
1.973. (ex 68.24.) Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all'articolo 4, comma 13, della legge 28 marzo 2019, n. 26 e garantire la continuità della presa in carico da parte del Servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a decorrere dal 1o gennaio 2021 gli enti locali, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato a valere sulle risorse individuate dall'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 come modificata dall'articolo 13 comma 1-ter, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Le procedure di cui al primo periodo possono essere attuate nel triennio 2021-2023. Ai fini del requisito dell'anzianità, rileva il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2021.
1.974. (ex 68.25.) Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Destinazione del reddito di cittadinanza alle imprese)

  1. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3, comma 6:
    «1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Allo scadere dei diciotto mesi, ove il beneficiario non avesse trovato un nuovo lavoro, il Rdc non può essere rinnovato. Per ogni scadenza dei diciotto mesi di cui al precedente periodo è riconosciuto, per un massimo di diciotto mesi, un esonero contributivo pari all'ammontare della somma del Rdc scaduta alle imprese che assumono nuovi dipendenti.”;
    2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: “La Pensione di cittadinanza può essere rinnovata.”»;
   b) all'articolo 4, comma 8:
    «1) alla lettera b), n. 5, è soppresso il secondo periodo;
    2) la lettera c) è soppressa;
    3) alla lettera d-bis), sono soppresse le seguenti parole: “non operano le previsioni di cui alla lettera c) e,”»;
   c) alla lettera e) all'articolo 7, sono soppresse le seguenti parole: «ovvero, in caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, non accetta la prima offerta congrua utile».
   d) all'articolo 8, comma 1, sono soppresse le seguenti parole: «In caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, l'esonero è concesso nella misura fissa di 5 mensilità.».
1.975. (ex 68.015.) Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Nuove disposizioni in materia di condizionalità per i percettori di reddito di cittadinanza)

  1. I fruitori del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 25, e i percettori di assicurazione sociale per l'impiego (NASPI) e di idennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL) di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nell'ambito degli obblighi e delle misure di condizionalità previste da tali benefìci, sono adibiti alle opere di sanificazione per il contenimento della diffusione del virus SARS Cov-2 qualora ancora non impiegati in altre attività di tipo lavorativo.
  2. Le categorie indicate dal comma 1 sono immediatamente messe a disposizione dei comuni di residenza che hanno facoltà anche di inviarli presso operatori pubblici o privati incaricati di tali operazioni.
  3. Coloro che alla data del 23 febbraio 2020 già beneficiavano delle integrazioni salariali previste dagli articoli 8 e 24-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono messi nelle disponibilità del Commissario per l'emergenza per il periodo coincidente tra la durata della summenzionata emergenza e la fruizione dei trattamenti indicati nel presente comma, e impiegati nella produzione di dispositivi di protezione individuale o in operazioni di protezione civile nell'ambito della provincia di residenza.
1.976. (ex 68.03.) Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Fondo per le misure anti-tratta)

  1. Alla legge 11 agosto 2003, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
   « a) all'articolo 12, comma 3, dopo la parola: “600,” è aggiunta la seguente: “600-bis,”;
   b) all'articolo 13, le parole, ovunque presenti: “articoli 600 e 601 del codice penale” sono sostituite dalle seguenti: “articoli 600, 600-bis e 601 del codice penale”».

  2. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 371, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «per l'anno 2017» sono sostituite con le seguenti: «a partire dal 2021».
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell'articolo 68 della presente legge.
1.977. (ex 68.04.) Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Esclusione dal calcolo ISEE dei canoni di locazione relativi ad abitazioni diverse della prima casa utilizzate per motivi di lavoro)

  1. All'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 159, alla lettera a) è aggiunto il seguente periodo: «La detrazione è riconosciuta, anche nel caso in cui il nucleo familiare abbia una abitazione in affitto in comune diverso da quello ove e situata prima casa per motivi di lavoro, come risultante del contratto di lavoro dell'intestatario del contratto d'affitto».
  2. La misura di cui al comma 1 si applica a decorrere dell'ISSE relativo all'anno 2020.
  3. Al relativo onere, valutato in 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 500 di euro a decorrere dall'anno 2021. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della presente con riferimento ai singoli regimi interessati.
1.978. (ex 68.014.) Novelli.

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Esclusione della prima casa dal calcolo ISEE)

  1. All'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo le parole: «non esercenti attività di impresa», sono aggiunte le seguenti parole: «con l'esclusione degli immobili ad uso residenziale adibiti ad abitazione principale, purché non rientranti nei fabbricati di cui alle categorie catastali A9 e A10»;
   b) l'ultimo periodo è soppresso.

  2. La misura di cui al comma 1 si applica a decorrere dell'ISSE relativo all'anno 2020.
  3. Al relativo onere, valutato in 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della presente con riferimento ai singoli regimi interessati.
1.979. (ex 68.013.) Novelli.

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Fondo per gli addetti ai servizi di controllo)

  1. Nello stato di previsione del ministero dello sviluppo economico è istituito, con la dotazione di 20 milioni per l'anno 2020 e 30 milioni per l'anno 2021, il «Fondo per il sostegno degli addetti ai servizi di controllo».
  2. Al fine di sostenere i lavoratori «Addetti ai servizi di controllo», è prevista la concessione di un bonus 1800 euro per i mesi di settembre, ottobre, novembre e un'indennità di 600 euro con cadenza mensile fino alla cessazione dello stato d'emergenza.
  3. Agli oneri derivanti, pari a 20 milioni per l'anno 2020 e 30 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
1.980. (ex 68.017.) Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Fondo per i servizi di tabacchi)

  1. Nello stato di previsione del ministero dello sviluppo economico è istituito, con la dotazione di 20 milioni per l'anno 2020 e 30 milioni per l'anno 2021, il «Fondo per il sostegno delle famiglie degli esercenti di tabacchi vittime di reati», al fine di sostenere i lavoratori del settore dell'esercizio di vendita dei tabacchi.
  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 20 milioni per l'anno 2020 e 30 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
1.981. (ex 68.02.) Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 69.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Ai familiari delle vittime dell'attentato terroristico di Dacca del 1o luglio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Alle vittime di atti di terrorismo compiuti al di fuori del territorio nazionale e ai loro superstiti».

  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, quantificati in 800.000 euro per il 2021 e in 200.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come da ultimo rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato con proprio decreto, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
1.982. (ex 69.1.) Formentini, Zoffili.

  Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

Art. 69-bis.

  1. Le disposizioni della legge 3 agosto 2004, n. 206 si applicano, in quanto compatibili, alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 nonché ai familiari superstiti, come individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 e dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che non sia diversamente stabilito.
  2. Sono equiparati ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 564, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, i medici, gli operatori sanitari, gli infermieri, gli operatori socio-sanitari e gli altri lavoratori, compresi i volontari, nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie, e tutti gli appartenenti alle Forze Armate ed alle Forze di pubblica sicurezza impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti non inferiori al venticinque per cento o dalle quali consegua il decesso, durante o in seguito al servizio prestato per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19.
  3. L'assegno vitalizio o le elargizioni previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni di cui al presente articolo sono cumulabili con la rendita INAIL, con provvidenze pubbliche a carattere continuativo conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria.
  4. In caso di concorso di benefìci pubblici non cumulabili, ad eccezione della rendita INAIL, è richiesta esplicita e irrevocabile opzione da parte dei soggetti interessati, con espressa rinuncia ad ogni altra provvidenza pubblica conferibile in ragione delle medesime circostanze. In caso di decesso, le prestazioni sono erogate a tutti i superstiti, nei termini di cui all'articolo 6, comma 1, legge 13 agosto 1980, n. 466, rispettivamente nell'ordine di cui ai nn. 1, 3 e 4, compresi gli orfani non nel carico fiscale.
  5. Al tale fine è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2020.
  6. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
1.983. (ex 69.03.) Maschio, Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 69-bis.

  1. Le disposizioni di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206 si applicano alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 con invalidità pari o superiore all'80 per cento nonché ai familiari superstiti, così come individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 e dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che non sia diversamente stabilito.
  2. Sono equiparati ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 564 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 i lavoratori del comparto sanitario nonché i lavoratori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti non inferiore al cinquanta per cento o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito del servizio prestato per fronteggiare l'emergenza sanitaria determinata da COVID-19.
  3. Gli assegni vitalizi previsti dalla normativa vigente nonché le somme di cui ai commi 1 e 2 non sono cumulabili con provvidenze pubbliche in unica soluzione o comunque a carattere non continuativo conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria.
  4. In caso di concorso di benefici pubblici non cumulabili è richiesta esplicita e irrevocabile opzione da parte dei soggetti interessati, con espressa rinuncia ad ogni altra provvidenza pubblica conferibile in ragione delle medesime circostanze.
  5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.
1.984. (ex 69.015.) Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 69-bis.

  1. Alle Vittime del Dovere, di cui alla legge 23 dicembre 2005 n. 266, alle Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004 n. 206, ai soggetti di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché ai familiari, anche superstiti, che godono del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e preferenza a parità di titoli, ai sensi della Legge 23 novembre 1998 n. 407, viene garantito il diritto all'assunzione sia presso le amministrazioni pubbliche sia nel settore privato, con rispetto della qualifica e delle funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute.
  2. Il coniuge e i figli dell'invalido riconosciuto Vittima del Dovere, ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 e della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modifiche e integrazioni, possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, secondo le modalità previste per i soggetti di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407.
  3. I soggetti tenuti all'adempimento dell'obbligo di assunzione devono indicare con cadenza annuale, secondo i parametri di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali, la dotazione organica distinta per aree o categorie, il numero dei soggetti da assumere ai sensi dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il numero dei soggetti già reclutati a copertura della quota obbligatoria, le procedure avviate per il collocamento obbligatorio, con indicazione del tipo di avviamento al lavoro.
  4. Al fine di garantire l'effettività del diritto al collocamento delle Vittime del Dovere, di cui alla legge 23 dicembre 2005 n. 266, alle Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004 n. 206, in caso di inadempimento del datore di lavoro privato e pubblico, saranno applicabili le sanzioni penali, amministrative e disciplinari secondo la vigente normativa.
1.985. (ex 69.05.) Maschio, Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 69-bis.

  1. Alle vittime del dovere, di cui alla legge 23 dicembre 2005 n. 266, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004 n. 206, ai soggetti di cui all'articolo 16-bis della legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 nonché ai familiari, anche superstiti, che godono del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e preferenza a parità di titoli, ai sensi della legge 23 novembre 1998 n. 407, deve essere garantito il diritto all'assunzione sia presso le amministrazioni pubbliche sia nel settore privato, con rispetto della qualifica e delle funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute.
  2. Il coniuge e i figli dell'invalido riconosciuto Vittima del Dovere, ai sensi della Legge n. 466/80, della L.266/2005 e successive modifiche e integrazioni, possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, secondo le modalità previste per i soggetti di cui alla legge 23 novembre 1998 n. 407.
  3. I soggetti tenuti all'adempimento dell'obbligo di assunzione devono indicare con cadenza annuale, secondo i parametri di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali, la dotazione organica distinta per aree o categorie, il numero dei soggetti da assumere in base alle previsioni dell'articolo 18 della legge 68/1999, il numero dei soggetti già reclutati a copertura della quota obbligatoria, le procedure avviate per il collocamento obbligatorio, con indicazione del tipo di avviamento al lavoro.
  4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro a decorrere dal 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.
1.986. (ex 69.017.) Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 69-bis.
(Riconoscimento alle vittime del dovere dei benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo)

  1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
  «1-ter. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e ai loro familiari superstiti, individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 e dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 salvo che non sia diversamente stabilito»;
   b) il titolo è sostituito dal seguente: «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché in favore delle vittime del dovere».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.
1.987. (ex 69.019.) Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 69-bis.

  1. L'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
  2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro a decorrere dal 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.
1.988. (ex 69.016.) Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 69-bis.

  1. L'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle Vittime del Dovere già riconosciute ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetti automaticamente l'adeguamento dell'assegno vitalizio all'importo previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, come modificato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 pari a 500 euro.
   Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 50 milioni per il 2021 e 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
1.989. (ex 69.04.) Maschio, Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

Art. 69-bis.

  1. Presso il Dipartimento delle politiche per la famiglia della Presidenza del Consiglio è istituito un Fondo con una dotazione iniziale di 1,5 milioni di euro. Le risorse del Fondo sono destinate a finanziare i risarcimenti in favore delle famiglie i cui figli in esito a procedimento giudiziario siano stati riconosciuti come ingiustamente affidati a terzi.
  2. I criteri di funzionamento del Fondo di cui al comma 1 e di riparto delle relative risorse sono definiti con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2021: – 1.500.000;
   2022: – 1.500.000;
   2023: – 1.500.000.
1.990. (ex 69.06.) Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

Art. 69-bis.
(Modifiche all'articolo 77, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915)

  1. Al fine di supportare i redditi più bassi ulteriormente danneggiati dall'emergenza epidemiologica, il secondo comma dell'articolo 77, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 è sostituito dal seguente: «Le somme di cui al primo comma non rilevano ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o di strumenti analoghi, per il riconoscimento di misure di sostegno del reddito, compreso l'assegno sociale e le misure di sostegno economico legate all'emergenza COVID-19».

  Conseguentemente, ridurre gli importi di cui all'articolo 209 di euro 4,5 milioni annui.
*1.991. (ex 69.020.) Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

Art. 69-bis.
(Modifiche all'articolo 77, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915)

  1. Al fine di supportare i redditi più bassi ulteriormente danneggiati dall'emergenza epidemiologica, il secondo comma dell'articolo 77, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 è sostituito dal seguente: «Le somme di cui al primo comma non rilevano ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o di strumenti analoghi, per il riconoscimento di misure di sostegno del reddito, compreso l'assegno sociale e le misure di sostegno economico legate all'emergenza COVID-19».

  Conseguentemente, ridurre gli importi di cui all'articolo 209 di euro 4,5 milioni annui.
*1.992. (ex 69.013.) Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

Art. 69-bis.

  1. Al fine di sostenere i famigliari degli esercenti le professioni sanitarie e operatori socio-sanitari, impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o «come concausa» del contagio da COVID-19, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.
1.993. (ex 69.018.) Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

Art. 69-bis.

  1. Presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito un Fondo con una dotazione di 100.000 euro per l'anno 2021, per la concessione di contributi a fondo perduto per le famiglie dei marittimi trattenuti presso Paesi della Costa mediterranea del Nord Africa, attraversati da sommosse civili che creano instabilità nei rapporti tra gli stessi Paesi interessati.
  2. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
1.994. (ex 69.014.) Bartolozzi, Prestigiacomo, Siracusano.

ART. 70.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 70.

  1. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Le risorse del fondo di cui al comma precedente sono utilizzate per la distribuzione di derrate alimentari di origine nazionale e, nel caso di prodotti trasformati, di prodotti ottenuti da materia prima interamente italiana.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
1.995. (ex 70.9.) Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 70.

  1. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Le risorse del fondo di cui al comma precedente sono utilizzate per la distribuzione di derrate alimentari di origine nazionale e, nel caso di prodotti trasformati, di prodotti ottenuti da materia prima interamente italiana.

  Conseguentemente, all'articolo 209, l'importo ivi previsto è ridotto di 40 milioni di euro per l'anno 2021.
1.996. (ex 70.12.) Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Sandra Savino.

  Al comma 1, sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 568 milioni.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 4, L'Italia in Europa e nel Mondo, Programma 4.2, Cooperazione allo sviluppo, apportare le seguenti variazioni:
  2021
   CP: – 528.000.000;
   CS: – 528.000.000.

  2022
   CP: – 525.760.923;
   CS: – 525.760.923.

  2023
   CP: – 525.760.923;
   CS: – 525.760.923.
1.997. (ex 70.7.) Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.

  1. All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alla lettera c), dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «Fino al 31 dicembre 2022, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80 per cento, la misura massima della garanzia concessa dal Fondo è elevata all'80 per cento.».
1.998. (ex 70.04.) Guidesi, Cavandoli, Garavaglia, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.
(Ulteriori misure in favore delle persone colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. I buoni corrispettivi riconosciuti a titolo di sostegno al reddito per l'acquisizione di servizi per far fronte alle esigenze determinate dallo stato di emergenza legato alla pandemia da COVID-19 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sono esclusi dall'imposizione IVA. Il provvedimento con cui il beneficio viene adottato indica espressamente l'applicazione della fattispecie di cui alla presente disposizione.
1.999. (ex 70.021.) Mandelli.

  Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.
(Ulteriori misure in favore delle persone colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. I buoni corrispettivi riconosciuti a titolo di sostegno al reddito per gli acquisti alimentari per far fronte alle esigenze determinate dallo stato di emergenza legato alla pandemia da COVID-19 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sono esclusi dall'imposizione IVA.
1.1000. (ex 70.020.) Mandelli.

  Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.
(Risorse per i servizi territoriali, i centri antiviolenza e per i servizi di assistenza alle donne vittime di violenza)

  1. Al fine di implementare e sostenere l'attività di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono stanziati 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023 a favore dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, di cui agli articoli 5 e 5-bis del medesimo decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.
1.1001. (ex 70.019.) Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.
(Coordinamento del Codice del Terzo settore con la normativa fiscale relativa alle ONLUS e IVA)

  1. All'articolo 89, del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 7, alinea, dopo le parole: «di cui all'articolo 82, comma 1» sono aggiunte le seguenti: «, comprese le cooperative sociali,»;
   b) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  «7-bis. Ferma restando l'applicazione del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per le prestazioni dei servizi di cui all'articolo 5 del presente decreto, in sede di fissazione o determinazione di tariffe, prezzi o corrispettivi comunque denominati ovvero dei rispettivi valori di riferimento, le pubbliche amministrazioni determinano gli importi totali pagabili al netto dell'IVA».
1.1002. (ex 70.012.) Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.

  1. Ai magistrati onorari, GOP e VPO, già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 116 del 2017, si applicano le disposizioni di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53, Capo II, articoli 3, 4, 5, 6, e 8, sui congedi parentali, familiari e formativi.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.
1.1003. (ex 70.018.) Siracusano.

ART. 71.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 71.

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2021, la lettera a) dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 è così sostituita: « a) almeno 64 anni di età;».
  2. A decorrere dal 1o gennaio 2021, l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 è così sostituito: «Salvo quanto disposto dall'articolo 4, l'indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie le età pensionabili per la vecchiaia, adeguate agli incrementi della speranza di vita, introdotte dal 1o gennaio 2012, dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214».
  3. A decorrere dal 1o gennaio 2021, all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dopo la parola «incompatibile», aggiungere: «con qualsiasi trattamento pensionistico diretto ovvero».
  4. A decorrere dal 1o gennaio 2021, all'articolo 4, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dopo la parola «beneficiario» aggiungere: «sia divenuto titolare di qualsiasi trattamento pensionistico diretto ovvero».
1.1004. (ex 71.16.) Mandelli, Squeri, D'Attis, Porchietto, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 71.

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2021, la lettera a) dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 è così sostituita: « a) almeno 64 anni di età;»;
  2. A decorrere dal 1o gennaio 2021, l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 è così sostituito: «Salvo quanto disposto dall'articolo 4, l'indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie le età pensionabili per la vecchiaia, adeguate agli incrementi della speranza di vita, introdotte dal 1o gennaio 2012, dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214».
  3. A decorrere dal 1o gennaio 2021, all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dopo la parola «incompatibile», aggiungere: « con qualsiasi trattamento pensionistico diretto ovvero».
  4. A decorrere dal 1o gennaio 2021, all'articolo 4, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dopo la parola «beneficiario» aggiungere: «sia divenuto titolare di qualsiasi trattamento pensionistico diretto ovvero».
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
1.1005. (ex 71.3.) Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, sostituire le parole: «1o gennaio 2022» con le seguenti: «1o gennaio 2023»;
   b) al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «per l'anno 2021» con le seguenti: «per gli anni 2021 e 2022»; di conseguenza, alla fine del comma 1 sostituire le parole: «per l'anno 2021» con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2021 e 2022»;
   c) alla fine del comma 1, inserire il seguente periodo: «In ogni caso, entro il 31 dicembre 2022, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e sentite le parti sociali rappresentate nel Comitato amministratore della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali INPS, verifica il conseguimento anche in via prospettica dell'equilibrio tra contributi e prestazioni al fine di verificare la possibilità di evitare, anche parzialmente, l'incremento dell'aliquota di cui al primo periodo del presente comma».
   d) agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
1.1006. (ex 71.14.) Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di consentire il riallineamento contrattuale alle norme legislative introdotte in materia di professioni sanitarie e socio-sanitarie le regioni sono autorizzate a stanziare, in via straordinaria, le risorse finanziare necessarie per la costituzione un apposito fondo destinato ad un contratto collettivo nazionale integrativo del CCNL 2016-2018 per la revisione del sistema di classificazione professionale del personale dei ruoli sanitario, socio-sanitario, tecnico ed amministrativo del comparto della sanità pubblica.
1.1007. (ex 71.2.) Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 11-ter del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, le parole: «in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «che hanno cessato l'attività commerciale».

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 71, valutati in euro 35 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.1008. (ex 71.5.) Murelli, Giaccone, Caffaratto, Caparvi, Cavandoli, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto)

  1. Il presente articolo reca disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto, al fine di contribuire allo sviluppo e alla competitività del sistema economico produttivo nazionale – anche attraverso misure che favoriscano la ripresa dell'accesso al credito per le famiglie, i liberi professionisti e le piccole e medie imprese, nel rispetto della normativa europea in materia.
  2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cessioni di crediti, qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell'autorità competente e ceduti a terzi, di seguito denominati «società cessionarie», da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, di seguito denominati «soggetti cedenti», quando:
   a) il credito ceduto sia classificato come deteriorato tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2018, secondo quanto previsto dalla circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, e relativi aggiornamenti;
   b) il titolare della posizione debitoria ceduta, di seguito denominato «debitore», sia una persona fisica o un'impresa rientrante nella categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI), ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che risultano essere debitrici nei confronti dei soggetti cedenti di una o più posizioni debitorie classificate ai sensi della lettera a);
   c) la posizione debitoria sia ceduta dal soggetto cedente alla società cessionaria nell'ambito di una cessione di portafoglio o di operazioni di cartolarizzazione, sia in sede volontaria che nel corso di procedure di risoluzione o di altra procedura concorsuale, entro il 31 dicembre 2020.

  3. Al ricorrere dei requisiti di cui al comma 2, il debitore ha il diritto di estinguere una o più delle proprie posizioni debitorie, di valore non superiore, singolarmente o complessivamente, a euro 3.000.000 se persona fisica ovvero 25.000.000 se impresa ai sensi del comma 2, lettera b), in essere presso una singola società cessionaria, mediante pagamento, a saldo di quanto dovuto, di un importo pari al prezzo di acquisto della posizione da parte della società cessionaria, aumentato del 20 per cento.
  4. Ai fini di cui al comma 3:
   a) il valore delle posizioni debitorie è determinato dall'ammontare complessivo lordo e nominale della singola posizione, quale risultante dalle scritture contabili della società cessionaria all'atto dell'acquisto del credito, ovvero dall'ultimo saldo comunicato al debitore dalla società cessionaria;
   b) il prezzo di acquisto della posizione da parte della società cessionaria è determinato dal rapporto percentuale tra valore nominale lordo del credito e prezzo effettivamente pagato per il portafoglio dei crediti in cui rientra la posizione debitoria di cui si chiede l'estinzione.

  5. Il soggetto cedente e la società cessionaria sono tenuti a comunicare tempestivamente per iscritto al debitore l'avvenuta cessione della sua posizione debitoria, comunque non oltre dieci giorni dalla stessa. La comunicazione deve contenere l'indicazione del prezzo di acquisto, come determinato ai sensi del comma 4, lettera b), e, in allegato, idonea documentazione atta a comprovare la completezza e la veridicità di quanto dichiarato. In mancanza della predetta comunicazione il soggetto cedente e la società cessionaria non possono, a pena di nullità, avviare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.
  6. L'esercizio del diritto di opzione deve essere comunicato per iscritto dal debitore alla società cessionaria, o ai suoi successivi aventi causa, entro trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 5. La comunicazione deve contenere l'impegno irrevocabile ad effettuare il pagamento di cui al comma 3, entro il termine massimo di dodici mesi, salvo diverso accordo tra le parti, nonché l'indicazione dell'indirizzo cui inviare le successive comunicazioni.
  7. Per le cessioni già effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge:
   a) la comunicazione di cui al comma 5 deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e il diritto di opzione può essere esercitato dal debitore nei successivi trenta giorni dalla comunicazione stessa; in assenza della comunicazione si applica il disposto di cui al citato comma 5, terzo periodo;
   b) qualora la società cessionaria, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia già notificato al debitore un atto introduttivo del giudizio ovvero un primo atto stragiudiziale, il diritto di opzione può essere esercitato dal debitore entro trenta giorni dalla data della notifica;
   c) qualora il termine di cui alla lettera b) sia scaduto o il procedimento giudiziario o la procedura stragiudiziale siano già in corso, la maggiorazione di cui al comma 3 è del 40 per cento, salvo diverso accordo tra le parti.

  8. L'avvenuto pagamento del debito ai sensi del presente articolo comporta l'automatica cancellazione della posizione debitoria in sofferenza dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia.
1.1009. (ex 71.014.) Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.

  1. In caso di isolamento obbligatorio dovuto a contagio da virus Covid-19, di quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente risultante da idonea certificazione, che interessi professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 durante il periodo di emergenza, i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, previdenziali e assistenziali, nonché quelli per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili e tributari, ivi compresi i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, che scadono nei trenta giorni successivi all'inizio dell'isolamento obbligatorio, della quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente, sono differiti al trentesimo giorno successivo alla fine del periodo di isolamento obbligatorio, quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente, risultante da idonea certificazione.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai termini a carico dei professionisti ivi indicati per conto dei loro clienti, per effetto di mandato rilasciato in data anteriore all'inizio dell'isolamento obbligatorio, della quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente. Il mandato deve essere stato conferito al professionista o alla società di servizi di cui quest'ultimo sia unico socio avente il requisito di iscrizione di cui al comma 1.
  3. Se le misure di cui al comma 1 sono iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, il differimento dei termini decorre da quest'ultima data.
1.1010. (ex 71.046.) Mandelli.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.

  1 Al trattamento accessorio della dirigenza sanitaria, comprese le prestazioni aggiuntive ed i progetti obiettivo per l'implementazione della prevenzione collettiva, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal decreto interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 208 del 2015 come modificata dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232 e dal decreto-legge 24 aprile 201, n. 50.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 400 milioni e 100 milioni.
1.1011. (ex 71.049.) Mandelli.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie presso strutture private autorizzate o accreditate)

  1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis.

(Deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie presso strutture private autorizzate o accreditate)
   1. Fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 e successive modificazioni, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è consentito l'esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie e socio-sanitarie ai professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale, presso strutture private o accreditate, in via autonoma o dipendente, una professione sanitaria o socio-sanitaria conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. In tal caso gli interessati possono iniziare ad esercitare dal momento della presentazione, alle autorità competenti alla tenuta degli albi e dei registri, della domanda di riconoscimento del titolo, contenente autocertificazione attestante il proprio titolo professionale conseguito all'estero. Rimane salva l'eventuale successiva revoca da parte delle autorità competenti all'esito negativo della procedura per il riconoscimento del titolo.
   2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, in deroga all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è consentito a tutti i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare, di esercitare, temporaneamente, in via autonoma o dipendente, presso strutture private autorizzate o accreditate, una professione sanitaria o socio-sanitaria conseguita all'estero. In tal caso gli interessati possono iniziare ad esercitare dal momento della presentazione, alle autorità competenti alla tenuta degli albi e dei registri, della domanda di riconoscimento del titolo, contenente autocertificazione attestante il proprio titolo professionale conseguito all'estero. Rimane salva l'eventuale successiva revoca da parte delle autorità competenti, all'esito negativo della procedura per il riconoscimento del titolo.».
1.1012. (ex 71.037.) Locatelli, Lorenzo Fontana, Belotti, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.

  1 Al trattamento accessorio della delle aree e dei comparti del pubblico impiego, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal decreto interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 208 del 2015 come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 400 milioni e 100 milioni.
1.1013. (ex 71.048.) Mandelli.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Disposizioni volte ad agevolare la rinegoziazione di mutui ipotecari concessi per l'acquisto di immobili destinati a prima casa ed oggetto di procedura esecutiva immobiliare)

  1. Il presente articolo reca disposizioni volte a favorire la rinegoziazione del contratto di mutuo immobiliare per l'acquisto della prima casa, qualora sia in corso una procedura esecutiva immobiliare per il recupero di un credito ipotecario di primo grado e oggetto dell'esecuzione sia la prima casa di abitazione del debitore.
  2. Nel corso di una procedura esecutiva immobiliare sul bene oggetto di garanzia ipotecaria di primo grado, qualora il mutuo sia stato concesso per l'acquisto di un immobile che rispetti i requisiti previsti dalla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e sia stato già rimborsato almeno il 10 per cento del capitale originariamente finanziato, il debitore mutuatario può richiedere la sospensione del processo esecutivo e presentare al creditore bancario ipotecario la richiesta di rinegoziazione del credito ipotecario. La rinegoziazione del credito ipotecario avviene nei limiti e nelle forme di seguito indicati:
   a) l'offerta deve indicare un importo non inferiore al minore tra il valore del bene come determinato nella consulenza tecnica d'ufficio ovvero il prezzo base della prossima asta fissata nella procedura e, nel caso in cui il debito complessivo sia inferiore a tali valori, deve fare riferimento al debito per capitale e interessi calcolati ai sensi dell'articolo 2855 del codice civile;
   b) l'importo determinato secondo i parametri di cui alla lettera a) deve essere versato con una dilazione non superiore a venti anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo di rinegoziazione e comunque non superiore ad una durata in anni che, sommata all'età del debitore, superi il numero di ottanta;
   c) la garanzia ipotecaria prestata in favore del creditore bancario è confermata e mantenuta ai patti e alle condizioni originarie che devono intendersi integralmente richiamati e confermati;
   d) alla dilazione dei pagamenti è applicato un tasso fisso non superiore al tasso medio di mercato rilevato dalla Banca d'Italia nel trimestre di riferimento per operazioni di mutui ipotecari della medesima specie a tasso fisso.

  3. Il comma 2 si applica in presenza delle seguenti condizioni:
   a) il pignoramento a seguito del quale si procede all'esecuzione immobiliare sul bene oggetto di ipoteca deve essere stato notificato tra la data del 1o gennaio 2010 e quella del 31 dicembre 2018;
   b) non devono essere intervenuti altri creditori oltre al creditore bancario titolare del credito;
   c) la richiesta di rinegoziazione deve essere stata presentata per la prima volta nell'ambito del processo esecutivo;
   d) alla data di presentazione il debito complessivo per capitale e interessi anche di mora calcolati ai sensi dell'articolo 2855 del codice civile non deve essere complessivamente superiore a euro 500.000.

  4. Il creditore bancario svolge un'istruttoria in merito alla richiesta di rinegoziazione del credito entro novanta giorni dalla richiesta medesima, sulla base dell'attuale situazione reddituale e della solidità finanziaria e patrimoniale del debitore e, in assenza di elementi ostativi, formalizza con il debitore l'accordo di rinegoziazione.
  5. Ai fini della valutazione di cui al comma 4 non rileva l'inadempimento che ha determinato l'avvio della procedura esecutiva immobiliare pendente.
  6. Ai sensi del comma 4, l'incapacità reddituale si presume qualora il complessivo impegno finanziario annuale derivante dal pagamento delle rate del mutuo rinegoziato sia superiore ad un terzo del reddito netto del debitore; qualora l'importo della rata sia inferiore ad un terzo del reddito netto del debitore, il creditore non può rifiutare la proposta se non per giusta causa o giustificati motivi.
1.1014. (ex 71.013.) Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Disposizioni per tutela dei lavoratori fragili)

  1. Fino al 30 aprile 2021, a tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, in possesso della certificazione di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9. Tale periodo di assenza è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, in possesso della certificazione di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e di una certificazione rilasciata da un medico del Servizio sanitario nazionale, o con esso convenzionato, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.1015. (ex 71.034.) Locatelli, Lorenzo Fontana, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Modifiche all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 in materia di redditi dei lavoratori frontalieri in stato di quiescenza)

  1. All'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
   « m) le prestazioni pensionistiche percepite dagli ex lavoratori frontalieri in stato di quiescenza, in quanto rientranti nella categoria dei percettori di redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».
1.1016. (ex 71.01.) Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.

  1. All'articolo 84 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 dopo il comma 1 aggiungere i seguenti commi:
  «1-bis. Le attività di cui al comma 1, lett. a), b) e c) si considerano di interesse generale ai sensi dell'articolo 5.
   1-ter. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le attività di cui al comma 1 non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi.».
1.1017. (ex 71.016.) Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.

  1 All'articolo 49, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche: dopo la lettera b) è inserita la seguente:
   « c) le prestazioni erogate dagli enti bilaterali, di cui all'articolo 2, lettera h) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i quali non svolgano funzioni di cui all'articolo 9 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 o al decreto legislativo. 5 dicembre 2005, n. 252 nonché siano costituiti, mediante contratto collettivo, dalle organizzazioni sindacali e datoriali, di carattere nazionale, componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro»;
    2 All'articolo 51, comma 2, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter);» sono aggiunte le seguenti parole: «i contributi assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore agli enti bilaterali, di cui all'articolo 2, lettera h) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che non svolgano funzioni di cui all'articolo 9 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 o al decreto legislativo. 5 dicembre 2005, n. 252 nonché siano costituiti, mediante contratto collettivo, dalle organizzazioni sindacali e datoriali, di carattere nazionale, componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in conformità a disposizioni di contratto collettivo, nei limiti di un importo non superiore complessivamente a euro 50;».

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 300 milioni e sopprimere le parole: e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
1.1018. (ex 71.052.) Mandelli, Squeri, D'Attis, Porchietto, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.

  1. Agli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei confronti dei soggetti che hanno subìto danneggiamenti certificati da ordinanze sindacali nei territori dei comuni di Norcia e Cascia in seguito agli eventi sismici del 1o settembre 2019 si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
1.1019. (ex 71.061.) Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.

  1. Al fine di garantire misure di sostegno alle strutture residenziali, comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità e anziani non autosufficienti, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 devono affrontare gli oneri derivanti dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti, sia per l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale che per una diversa organizzazione del servizio, inclusa la recettività per mancati nuovi inserimenti, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo denominato «Fondo di sostegno per le strutture residenziali per persone con disabilità e anziani non autosufficienti» volto a garantire il riconoscimento di una indennità agli enti gestori delle medesime strutture di cui al presente comma.
  2. Il Fondo di cui al comma 1, ha una dotazione finanziaria di 190 milioni di euro per l'anno 2021, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al periodo precedente.

  Conseguentemente, all'articolo 209, le parole: 800 milioni sono sostituite dalle seguenti: 610 milioni.
1.1020. (ex 71.043.) Gelmini, Occhiuto, Bagnasco, Novelli, Cannizzaro, Paolo Russo, Mandelli, Labriola.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.

  1. Al fine di garantire misure di sostegno alle strutture semiresidenziali, comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sostengono gli oneri derivanti dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti sia per l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale che per una diversa organizzazione del servizio, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo denominato «Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità» volto a garantire il riconoscimento di una indennità agli enti gestori delle medesime strutture di cui al presente comma.
  2. Il Fondo di cui al comma 1, ha una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro per l'anno 2021, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al periodo precedente.

  Conseguentemente, all'articolo 209, le parole: 800 milioni sono sostituite dalle seguenti: 700 milioni.
1.1021. (ex 71.042.) Gelmini, Occhiuto, Novelli, Mandelli, Bagnasco, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Cannizzaro, Labriola.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.

  1. Nell'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1 è aggiunto infine il seguente periodo: «I contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente articolo.».

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 400 milioni e 100 milioni
1.1022. (ex 71.047.) Mandelli.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Sostegno alle famiglie con animali)

  1. Al fine di sostenere le famiglie conviventi con uno o più animali d'affezione e contribuire alle spese per l'accudimento e la cura, per l'anno 2021, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, una quota di risorse, pari a 5 milioni di euro, è destinata al riconoscimento di un assegno di importo pari a 150 euro annui per ogni animale detenuto e iscritto nella relativa anagrafe e comunque di importo massimo pari ad euro 450 annui.
  2. L'assegno è corrisposto a condizione che il nucleo familiare di appartenenza dell'intestatario dell'animale richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui. L'assegno di cui al presente comma è corrisposto, a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  3. Qualora il nucleo familiare di appartenenza dell'intestatario dell'animale richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui al primo comma è raddoppiato e comunque di importo massimo pari ad euro 900 annui.

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: di 795 milioni di euro per l'anno 2021.
1.1023. (ex 71.022.) Brambilla, Fratoianni, Biancofiore, Frassinetti, Zanella, Rizzetto, Frailis, Siragusa, Prestipino.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità)

  1. Al fine di garantire misure di sostegno alle strutture semiresidenziali, comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 devono affrontare gli oneri derivanti dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti sia per l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale che per una diversa organizzazione del servizio, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo denominato «Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità» volto a garantire il riconoscimento di una indennità agli enti gestori delle medesime strutture di cui al presente comma, con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro per l'anno 2021, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al periodo precedente.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.1024. (ex 71.035.) Locatelli, Lorenzo Fontana, Belotti, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Fondo di sostegno per le strutture residenziali per persone con disabilità e anziani non autosufficienti)

  1. Al fine di garantire misure di sostegno alle strutture residenziali, comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità e anziani non autosufficienti, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 devono affrontare gli oneri derivanti dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti, sia per l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale che per una diversa organizzazione del servizio, inclusa la recettività per mancati nuovi inserimenti, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo denominato «Fondo di sostegno per le strutture residenziali per persone con disabilità e anziani non autosufficienti» volto a garantire il riconoscimento di una indennità agli enti gestori delle medesime strutture di cui al presente comma, con una dotazione finanziaria di 190 milioni di euro per l'anno 2021, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al periodo precedente.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 190 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.1025. (ex 71.036.) Locatelli, Lorenzo Fontana, Belotti, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 72.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A decorrere dall'anno 2021, in deroga alla normativa vigente, le risorse per il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard sono ripartite tra le regioni sulla base della popolazione residente.
1.1026. (ex 72.11.) Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 2, sostituire le parole: per l'anno 2022, 527,070 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e 417,870 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, anche tenendo conto della razionalizzazione della spesa a decorrere dall'anno 2023. con le seguenti: a decorrere dal 2022.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 209.
1.1027. (ex 72.25.) Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli.

  Al comma 2, sostituire le parole: di 527,070 con le seguenti: di 827,070 e le parole: di 417,870 con le seguenti: di 717,870.

  Conseguentemente, all'onere si provvede mediante riduzione di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 delle risorse di cui all'articolo 68, comma 1 della presente legge.
1.1028. (ex 72.5.) Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Al comma 2, sostituire le parole: di 527,070 con le seguenti: di 827,070 e le parole: di 417,870 con le seguenti: di 717,870.

  Conseguentemente, all'onere si provvede mediante riduzione di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 delle risorse di cui Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.1029. (ex 72.6.) Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. A decorrere dal 2021 le regioni e le province autonome possono utilizzare in maniera flessibile quota parte delle risorse degli articoli 73, 74, 75, 76, nel rispetto delle finalità previste dai suddetti articoli, è consentito altresì l'utilizzo per interventi in materia sanitaria, connesse alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

  2-ter. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 2 dopo è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
   «Per le medesime finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome, in deroga all'articolo 45, comma 1-ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157, sono autorizzate ad attivare nell'ambito delle strutture sanitarie e socio sanitarie, degenze a bassa complessità assistenziale indirizzate alla sorveglianza dei pazienti Covid positivi».
   b) all'articolo 1, comma 3, dopo le parole: «integrata o equivalenti,» sono inserite le seguenti: «tramite l'incremento del personale o l'acquisizione di prestazioni da erogatori privati,»;
   c) all'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «ad incrementare» è inserita la seguente: «anche»;
   d) all'articolo 1, comma 10, dopo le parole: «ad incrementare» è inserita la seguente: «anche».

  2-quater. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: «suddette strutture» sono inserite le seguenti: «nonché tutti i materiali di consumo utilizzati per lo svolgimento dell'attività».
  2-quinquies. All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, dopo le parole: «liste di attesa» sono inserite le seguenti: «, incluse quelle relative alle prestazioni ambulatoriali di diagnostica connesse al virus SARS-CoV-2,».
  2-sexies. Allo scopo di garantire la continuità aziendale dei soggetti che erogano anche livelli essenziali di assistenza, i livelli occupazionali e incentivare la sostenibilità economica delle attività socio sanitarie in regime ordinario dei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora e delle residenze sanitarie assistenziali, le regioni e le province autonome possono provvedere a titolo di contributo speciale per l'anno 2021, all'erogazione del 100 per cento dell'importo assegnato con il contratto, di convenzione o di concessione in essere con le strutture. L'importo viene versato secondo le regole ordinarie regionali di finanziamento, anche pro rata mese, in presenza di condizioni cumulative tra loro indicate dalla giunta regionale.
1.1030. (ex 72.8.) Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. A decorrere dal 2021 le regioni e le province autonome possono utilizzare in maniera flessibile quota parte delle risorse degli articoli 73, 74, 75, 76, nel rispetto delle finalità previste dai suddetti articoli, è consentito altresì l'utilizzo per interventi in materia sanitaria, connesse alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

  2-ter. Relativamente alle risorse di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le regioni e le province autonome possono utilizzarne in maniera flessibile quota parte delle medesime, nel rispetto delle finalità previste dai suddetti articoli. È consentito altresì l'utilizzo per interventi in materia sanitaria, connesse alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. I relativi costi sono registrati nell'apposito centro di costo, come individuato al comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  2-quater. All'articolo 18, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazione dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:
  «1-bis. Relativamente alle risorse di cui al comma 1, le regioni e le province autonome possono destinare quota parte delle risorse assegnate per un totale complessivo di 1.410 milioni di euro ad ulteriori finalità comunque connesse alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. I relativi costi sono registrati nell'apposito centro di costo, come individuato al comma 1.».
1.1031. (ex 72.7.) Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, al comma 6, lettera e), dopo la parola: «regionale» aggiungere le seguenti: «e in base all'indice di deprivazione sociale».
1.1032. (ex 72.10.) Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, applicabili a decorrere dall'anno 2021, per le regioni del Mezzogiorno.
1.1033. (ex 72.12.) Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.
(Modifiche all'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78)

  1. All'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il comma 9 è sostituito con il seguente:
  «9. L'eventuale superamento del tetto di spesa regionale di cui al comma 8, come certificato dal decreto ministeriale ivi previsto, è posto a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Le modalità procedurali, attuative del precedente periodo, sono definite, su proposta del Ministero della salute, con apposito accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 300 milioni e sopprimere le parole: e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
1.1034. (ex 72.07.) Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.
(Incarichi a tempo determinato dei medici in formazione specialistica)

  1. Il comma 5 dell'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27 è sostituito dal seguente:
  «5. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere conferiti anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all'attività lavorativa svolta. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni e 500 milioni, rispettivamente con le parole: 700 milioni e 400 milioni.
1.1035. (ex 72.040.) Bagnasco, Novelli, Mugnai, Mandelli, D'Attis, Bond.

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.

  1. Il comma 5 dell'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è sostituito dal seguente:
  «5.Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere conferiti anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all'attività lavorativa svolta. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.».
1.1036. (ex 72.031.) Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.
(Cure palliative)

  1. A decorrere dal 2020, al fine di garantire il potenziamento delle reti di terapia del dolore e delle cure palliative, comprese quelle riferite all'età pediatrica, il Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 1 comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementato di 100 milioni di euro annui da destinare alla realizzazione delle finalità di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni, con le seguenti: 700 milioni e le parole: 500 milioni, con le seguenti: 400 milioni.
1.1037. (ex 72.08.) Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.

  1. All'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Alle retribuzioni della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, derivanti dalla effettuazione di prestazioni aggiuntive richieste dalle aziende sanitarie per l'abbattimento delle liste di attesa, si applica l'aliquota fiscale del 15 per cento.».

  Conseguentemente, alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2021: –20.000.000;
   2022: –;
   2023: –.
1.1038. (ex 72.035.) Bagnasco, Novelli, Bond, Mugnai, Mandelli.

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.

  1. All'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 2, lettera a), e al comma 3, lettera a), le parole: «a 80 euro», sono sostituite con le seguenti: «rispettivamente a 100 euro, se effettuate in giorni feriali ed in orario diurno, 120 euro per i giorni prefestivi, festivi e le ore serali (dopo le ore 20), 150 euro per le ore serali festive e prefestive».

  Conseguentemente, all'articolo 68, sostituire le parole: 196,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 473,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 474,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 474,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 475,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 476,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 476,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 477,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 477,3 milioni, con le seguenti: 96,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 73,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 74,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 74,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 75,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 76,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 76,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 77,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 77,3 milioni.
1.1039. (ex 72.025.) Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.
(Liste d'attesa e finanziamento per prestazioni aggiuntive)

  1. All'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 2, lettera a) e al comma 3, lettera a), le parole: «a 80 euro» sono sostituite con le seguenti: «rispettivamente a 100 euro, se effettuate in giorni feriali ed in orario diurno, 120 euro per i giorni prefestivi, festivi e le ore serali (dopo le ore 20), 150 euro per le ore serali festive e prefestive».

  Conseguentemente, alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2021: –20.000.000;
   2022: –;
   2023: –.
1.1040. (ex 72.033.) Bagnasco, Novelli, Versace, Mugnai, Mandelli.

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.

  1.All'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 2, lettera a), e comma 3, lettera a), le parole: «a 80 euro» sono sostituite con le seguenti: «rispettivamente a 100 euro, per l'attività ordinaria, lasciando alla contrattazione aziendale la determinazione per gli altri casi».

  Conseguentemente, all'articolo 68, sostituire le parole: 196,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 473,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 474,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 474,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 475,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 476,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 476,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 477,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 477,3 milioni, con le seguenti: 96,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 73,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 74,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 74,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 75,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 76,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 76,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 77,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 77,3 milioni
1.1041. (ex 72.026.) Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.
(Liste d'attesa e finanziamento per prestazioni aggiuntive)

  1. All'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 2, lettera a) e al comma 3, lettera a), le parole: «a 80 euro» sono sostituite con le seguenti: «rispettivamente a 100 euro, per l'attività ordinaria, lasciando alla contrattazione aziendale la determinazione per gli altri casi».

  Conseguentemente, alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2021: – 20.000.000;
   2022: –;
   2023: –.
1.1042. (ex 72.034.) Novelli, Bagnasco, Bond, Mugnai, Mandelli.

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.

  1. Al fine di garantire la tenuta complessiva e la continuità dei servizi durante l'emergenza Sars-Cov-2, al momento del completamento dei concorsi a tempo indeterminato, tutti i medici risultati idonei e già assunti a tempo determinato sono assunti a tempo indeterminato dall'Azienda presso cui prestano servizio, secondo l'ordine di graduatoria; analogamente, al conseguimento della specializzazione, gli specializzandi presenti nella graduatoria separata del concorso a tempo indeterminato, a cui sia stato conferito un incarico libero professionale, saranno assunti a tempo indeterminato dall'Azienda che ha conferito l'incarico, secondo l'ordine di graduatoria.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni e 500 milioni, rispettivamente con le parole: 300 milioni e 50 milioni.
1.1043. (ex 72.038.) Bagnasco, Novelli, Mugnai, Bond, Mandelli.

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.

  1. Al fine di garantire i Livelli essenziali di assistenza per tutti i cittadini, a decorrere dall'anno 2021, le regioni che presentano livelli di erogazione delle prestazioni insufficienti al soddisfacimento dei fabbisogni, possono stipulare accordi in deroga ai limiti previsti dall'articolo 15 del decreto-legge 95 del 2012, modificato dall'articolo 1, comma 574, della legge n. 208 del 2015 e dall'articolo 45 comma 1-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, finalizzato al raggiungimento dei fabbisogni regionali presenti negli atti di programmazione. Per garantire l'invarianza degli effetti finanziari connessi a tale deroga, le regioni provvedono ad apportare misure alternative a valere su altre aree della spesa sanitaria.
1.1044. (ex 72.039.) D'Attis.

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.

  1. Nelle attività lavorative dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie, di cui all'articolo 7 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016, in cui è presente una esposizione a rischio biologico identificabile nei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 è corrisposta a partire dal 1o gennaio 2021, per ogni giornata di effettivo servizio prestato, una indennità da rischio biologico nella misura prevista di euro 4,13, euro 5,13 ed euro 10,26 a secondo dell'appartenenza ad uno dei suddetti gruppi.
  2. L'individuazione dei dirigenti e l'attribuzione a questi della classe di rischio dei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 è effettuata annualmente dal medico competente.
  3. Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 230 milioni anno, a decorrere dal 2021 si provvede mediante incremento vincolato del fondo sanitario nazionale.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 68, sostituire le parole: 196,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 473,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 474,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 474,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 475,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 476,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 476,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 477,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 477,3 milioni, con le seguenti: 96,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 73,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 74,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 74,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 75,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 76,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 76,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 77,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 77,3 milioni.
   b) all'articolo 209, le parole: 800 milioni sono sostituite dalle seguenti: 500 milioni e le parole: 500 milioni sono sostituite dalle seguenti: 200 milioni.
1.1045. (ex 72.028.) Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.
(Indennità da rischio biologico per la dirigenza sanitaria)

  1. Nelle attività lavorative dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie, di cui all'Articolo 7 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016, in cui è presente una esposizione a rischio biologico identificabile nei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 è corrisposta a partire dal 1o gennaio 2021, per ogni giornata di effettivo servizio prestato, una indennità da rischio biologico nella misura prevista di euro 4,13, euro 5,13 ed euro 10,26 a secondo dell'appartenenza ad uno dei suddetti gruppi.
  2. L'individuazione dei dirigenti e l'attribuzione a questi della classe di rischio dei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 è effettuata annualmente dal medico competente.
  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 230 milioni anno, a decorrere dal 2021 si provvede mediante incremento vincolato del fondo sanitario nazionale.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni e 500 milioni, rispettivamente con le seguenti: 570 milioni e 270 milioni.
1.1046. (ex 72.036.) Bagnasco, Novelli, Bond, Mugnai, Mandelli.

ART. 73.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 73.
(Disposizioni in materia di retribuzione degli infermieri, delle ostetriche, delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione del Servizio sanitario nazionale)

  1. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità è definita una indennità di specificità infermieristica da riconoscere al predetto personale con decorrenza dal 1o gennaio 2021 quale parte del trattamento economico fondamentale.
  2. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, alle esercenti la Professione di Ostetrica dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità è definita una indennità sanitaria specifica annua da riconoscere al predetto personale con decorrenza dal 1o gennaio 2021 quale parte del trattamento economico fondamentale.
  3. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, agli esercenti le Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione, dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità è definita una indennità sanitaria specifica annua da riconoscere al predetto personale con decorrenza dal 1o gennaio 2021 quale parte del trattamento economico fondamentale.
  4. Le misure e la disciplina dell'indennità di cui ai commi 1, 2 e 3 sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale. Il rispettivo valore, in ogni caso, non potrà essere inferiore ai valori minimi previsti per l'indennità di esclusività della dirigenza medica alla medesima data del 1o gennaio 2021.
  5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, valutati in 880 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente, il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge è ridotto di 380 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
1.1047. (ex 73.8.) Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: veterinaria e sanitaria, aggiungere le seguenti: nonché delle altre professioni sanitarie tecniche, tecniche sanitarie di radiologia medica, della riabilitazione e della prevenzione;
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede per 500 milioni a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato a decorrere dall'anno 2021, e per 200 milioni a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.1048. (ex 73.14.) Mandelli, Novelli, D'Attis, Bagnasco, Bond, Versace, Prestigiacomo.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: Servizio sanitario nazionale, aggiungere le seguenti: compresi gli ospedali equiparati e inseriti nei piani sanitari regionali che applicano il contratto pubblico;
   b) sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede per 500 milioni a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato a decorrere dall'anno 2021, e per 100 milioni a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.1049. (ex 73.13.) Mandelli, Novelli, Occhiuto, Bagnasco.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire le parole: 27 per cento con le seguenti: 35 per cento;
   b) al comma 2, sostituire le parole 500 milioni di euro con le seguenti: 600 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: di 700 milioni di euro per l'anno 2021 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
1.1050. (ex 73.11.) Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario.
1.1051. (ex 73.6.) Sutto, Vanessa Cattoi, Binelli, Loss.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2021, l'indennità di esclusività di cui all'articolo 15-quater, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è riconosciuta altresì ai dirigenti delle professioni sanitarie e ai professionisti sanitari del comparto della sanità, nessuno escluso. La misura e la disciplina dell'indennità di esclusività da attribuire, con decorrenza 1o gennaio 2021, ai dirigenti delle professioni sanitarie e ai professionisti sanitari di cui al primo periodo è definita in sede di contrattazione collettiva nazionale, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 850 milioni di euro.

  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 850 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede:
   a) quanto a 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge;
   b) quanto a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
1.1052. (ex 73.10.) Boldi, Vanessa Cattoi, Tiramani, Ribolla, Eva Lorenzoni, Frassini, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.
(Disposizioni in materia di indennità di esclusività per i Medici INAIL)

  1. Al fine di valorizzare il servizio del personale medico INAIL in concorso con le omologhe strutture del Servizio sanitario nazionale, ad esso si applicano integralmente gli istituti normativi ed economici previsti per la Dirigenza medica del Sistema Sanitario Nazionale, ivi compresa la previsione degli importi di cui all'articolo 73 del presente decreto, a titolo di indennità di esclusività.
   Agli oneri derivanti si provvede mediante riduzione degli importi previsti all'articolo 209. Conseguentemente ridurre gli importi ivi previsti di 50 milioni di euro per l'anno 2021, di 50 milioni di euro per l'anno 2022 e di 50 milioni di euro per l'anno 2023.
1.1053. (ex 73.04.) Pentangelo.

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.
(Prolungamento in servizio dei medici dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per garantire la miglior tutela della salute dei lavoratori in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,)

  1. Al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute affidati al Ministero della salute, garantire l'erogazione dei livelli essenziali e fronteggiare la carenza di medici dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, anche in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le misure previste dall'articolo 30-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono estese anche ai medici Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
   Agli oneri derivanti si provvede mediante riduzione degli importi previsti all'articolo 209. Conseguentemente ridurre gli importi ivi previsti di 10 milioni di euro per l'anno 2021, di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro per l'anno 2023.
1.1054. (ex 73.06.) Pentangelo.

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.
(Misure per il rafforzamento del Servizio sanitario nazionale necessarie per fronteggiare la carenza di medici specialisti e di specialisti biologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri e psicologi)

  1. Al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute affidati al Ministero della salute, garantire l'erogazione dei livelli essenziali e fronteggiare la carenza di medici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, anche in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le misure previste dall'articolo 30-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono estese anche ai medici dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
   Agli oneri derivanti si provvede mediante riduzione degli importi previsti all'articolo 209. Conseguentemente ridurre gli importi ivi previsti di 10 milioni di euro per l'anno 2021, di 10 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023.
1.1055. (ex 73.05.) Pentangelo.

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.

  1. Al trattamento accessorio della dirigenza sanitaria, comprese le prestazioni aggiuntive ed i progetti obiettivo per l'implementazione della prevenzione collettiva, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal decreto Interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 208 del 2015 come modificata dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232 e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

  Conseguentemente, all'articolo 68, sostituire le parole: 196,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 473,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 474,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 474,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 475,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 476,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 476,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 477,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 477,3 milioni con le seguenti: 96,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 73,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 74,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 74,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 75,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 76,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 76,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 77,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 77,3 milioni di euro.
1.1056. (ex 73.07.) Paolo Russo.

ART. 74.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire le parole: agli infermieri dipendenti con le seguenti: ai professionisti sanitari dipendenti, le parole: 335 milioni di euro con le seguenti: 735 milioni di euro e le parole: indennità di specificità infermieristica con le seguenti: indennità di specificità;
   b) al comma 3, sostituire la parola: 335 con la seguente: 735.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: di 400 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
1.1057. (ex 74.14.) Boldi, Vanessa Cattoi, Tiramani, Ribolla, Eva Lorenzoni, Frassini, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolini, Sutto, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Al comma 1, dopo le parole: attività svolte, agli infermieri aggiungere: ai tecnici sanitari, della riabilitazione e della prevenzione e conseguentemente sostituire: 335 con: 400.

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 735 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 435 milioni.
1.1058. (ex 74.25.) Paolo Russo.

  Al comma 1, sostituire le parole: 335 milioni di euro con le seguenti: 1.675 milioni di euro.

  Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2, pari a 1.675 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si provvede quanto a 335 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e quanto a 1.340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
1.1059. (ex 74.24.) Tiramani.

  Al comma 1, sostituire le parole: 335 milioni, con le seguenti: 1.500 milioni;

  Conseguentemente, sostituire il comma 3 con i seguenti:
  3. A copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dall'anno 2021 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si provvede con le disposizioni di cui al successivo comma.

  3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

  3-ter. Le risorse rinvenienti dalla modifica dell'imposta sui servizi digitali-Digital tax di cui al precedente comma 3, affluiscono, sino ad un limite massimo di 1.500.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione del presente articolo.
1.1060. (ex 74.29.) Ripani, Novelli, Bagnasco, Occhiuto, Mandelli, Mugnai, Versace.

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, sostituire le parole: 335 milioni, con le seguenti: 1.000 milioni;
   b) sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. A parziale copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si provvede per 335 milioni a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, e 465 milioni a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 68, sostituire le parole: 196,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 473,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 474,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 474,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 475,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 476,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 476,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 477,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 477,3 milioni, con le parole: 96,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 73,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 74,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 74,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 75,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 76,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 76,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 77,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 77,3 milioni;
   b) alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2021: –100.000.000
   2022: –100.000.000
   2023: –100.000.000
1.1061. (ex 74.28.) Novelli, Occhiuto, Bagnasco, Mandelli, Mugnai, Versace.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 sostituire le parole: 335 milioni con le seguenti: 700 milioni;
   b) al comma 2 dopo le parole: contrattazione collettiva nazionale aggiungere le seguenti: da tenersi non oltre i sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, agli oneri eccedenti derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 365 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
1.1062. (ex 74.12.) Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 335 milioni con le seguenti: 700 milioni.

  Conseguentemente agli oneri eccedenti derivanti dalla suddetta modifica, pari ad euro 365 milioni, si interviene mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
1.1063. (ex 74.10.) Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 335 milioni di euro con le seguenti: 528.000.000 euro per l'anno 2021, di 525.760.923 euro per l'anno 2022, di 525.760.923 euro per l'anno 2023.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, missione 4 (L'Italia in Europa e nel Mondo), programma 4.2 (Cooperazione allo sviluppo), apportare le seguenti variazioni:
   2021:
   CP: –528.000.000;
   CS: –528.000.000.
   2022:
   CP: –525.760.923;
   CS: –525.760.923.
   2023:
   CP: –525.760.923;
   CS: –525.760.923.
1.1064. (ex 74.8.) Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, dopo le parole: Servizio sanitario nazionale, aggiungere le seguenti: compresi gli ospedali equiparati e inseriti nei piani sanitari regionali che applicano il contratto pubblico.
1.1065. (ex 74.27.) Mandelli, Novelli, Occhiuto, Bagnasco, Bond, Mugnai, Prestigiacomo.

  Al comma 1, sostituire le parole: riconosciuta, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 335 milioni di euro, un'indennità di specificità infermieristica da riconoscere al predetto personale con le seguenti: è riconosciuta, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 2700 milioni di euro, un'indennità di specificità infermieristica da riconoscere al predetto personale.

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
1.1066. (ex 74.26.) Pentangelo.

  Al comma 2, dopo le parole: contrattazione collettiva nazionale aggiungere le seguenti: da tenersi non oltre i sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
1.1067. (ex 74.11.) Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al personale sanitario di cui al comma 1, in deroga all'articolo 31, comma 8, del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto sanità, ed al personale ad esso equiparato, a decorrere dal 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza da Covid-19, la maggiorazione per le prestazioni di lavoro straordinario è pari al 25 per cento per lavoro straordinario diurno, al 40 per cento per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o notturno (dalle ore 22:00 alle ore 06:00 del giorno successivo), al 60 per cento per lavoro straordinario notturno-festivo.

  2-ter. È equiparata al personale sanitario di cui al comma 1 la figura dell'autista soccorritore. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per «autista soccorritore» si intende l'operatore che svolge attività di:
   a) conduzione dei mezzi di soccorso sanitario provvisti di segnalatori di allarme acustico e visivo a luci lampeggianti blu e salvaguardia della sicurezza degli occupanti dei mezzi medesimi;
   b) accertamento dell'efficienza e della sicurezza del veicolo di soccorso affidato;
   c) conoscenza e corretto utilizzo di tutti i presìdi sanitari a bordo;
   d) comunicazioni radio-telefoniche, utilizzo dei sistemi informatizzati di comunicazione;
   e) lettura della cartografia, conoscenza e utilizzo dei sistemi di navigazione e di posizionamento globale (GPS);
   f) comunicazione con la centrale operativa (CO) 118 e altri mezzi di soccorso e con l'area di emergenza pronto soccorso degli ospedali;
   g) comunicazione gestuale e luminosa con l'eliambulanza;
   h) collaborazione nell'intervento del soccorso sanitario nelle varie fasi del suo svolgimento.
   All'onere derivante dalle presenti disposizioni si provvede nel limite di 500 milioni di euro annui a partire dal 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dall'articolo 209 della presente legge.
1.1068. (ex 74.9.) Montaruli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario.
1.1069. (ex 74.7.) Sutto, Vanessa Cattoi, Binelli, Loss.

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.
(Bonus in favore dei lavoratori delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica dipendenti o collaboratori delle strutture private)

  1. Nelle more del rinnovo dei contratti collettivi, ai lavoratori delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica dipendenti di strutture private, è concesso un bonus mensile pari a 100 euro.
  2. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 riconoscono, in via automatica, il bonus di cui al comma 1 a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di gennaio 2021.
  3. I sostituti d'imposta di cui al comma 2 compensano l'incentivo erogato mediante l'istituto di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  4. Il medesimo bonus è concesso, per l'anno 2021, sotto forma di detrazione dall'imposta sul reddito, a prescindere dal regime fiscale, ai collaboratori autonomi delle strutture private esercenti le professioni di cui al comma 1.
  2. Conseguentemente, per far fronte al relativo onere, stimato in euro 50 milioni per l'anno 2021, ridurre della corrispondente somma il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
1.1070. (ex 74.024.) Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.

  1. Con decorrenza 1o gennaio 2021, al fine di riconoscere la valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, da tutte le professioni sanitarie e sociosanitarie, ivi compresi gli stessi operatori socio sanitari e comunque personale non indicato nei commi 73 e 74, operanti nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario nazionale, è riconosciuta, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 300 milioni di euro, un'indennità di specificità quale parte del trattamento economico fondamentale.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari ad euro 300 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
1.1071. (ex 74.07.) Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.

  1. In conseguenza delle particolari condizioni di lavoro dei professionisti e operatori delle RSA, delle strutture per anziani non autosufficienti e per disabili, pubbliche o private convenzionate svolto per le attività di gestione e contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, sono assegnati alle regioni e province autonome, 250 milioni di euro per il 2021, finalizzati alla remunerazione e al riconoscimento delle prestazioni svolte dai suddetti soggetti. Le regioni e le province autonome provvedono, previo confronto con le organizzazioni sindacali di categoria, all'attuazione del presente comma.
  2. Con decreto del Ministro della salute sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione agli enti territoriali delle risorse di cui al comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le parole: 550 milioni.
1.1072. (ex 74.021.) Mugnai, Versace, Gelmini, Novelli, Bagnasco, Mandelli, Paolo Russo, Bond, Occhiuto.

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.
(Disposizioni in favore del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale)

  1. Al fine di garantire anche per l'anno 2021 le risorse di cui all'articolo 1 del decreto-legge 18 del 2020, per la remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica in atto, è autorizzata per il 2021 la spesa di 250 milioni di euro. Delle suddette risorse ne possono beneficiare, alle condizioni previste, anche il personale docente universitario in convenzione, i medici specializzandi e i medici dipendenti a rapporto non esclusivo.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le parole: 550 milioni.
1.1073. (ex 74.020.) Novelli, Gelmini, Bagnasco, Mandelli, Paolo Russo, Mugnai, Versace, Bond, Occhiuto.

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.
(Istituzione di borse di studio a favore degli orfani del personale sanitario)

  1. A decorrere dall'anno accademico 2021-2022 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui per l'erogazione di borse di studio riservate agli orfani del personale sanitario rimasto vittima del Covid-19 nel corso dell'anno 2020, a totale o parziale copertura delle spese sostenute per la frequenza, in essere o futura, del corso di laurea in medicina o in altri corsi universitari per le professioni sanitarie. Tali borse di studio sono esenti da ogni imposizione fiscale.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 55.
1.1074. (ex 74.016.) Toccalini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.

  1. A decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ai laureati in farmacia ammessi e iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 febbraio 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 25 alla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2015, si applica, per l'intera durata del corso, il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

  Conseguentemente, alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2021: –10.000.000
   2022: –10.000.000
   2023: –10.000.000
1.1075. (ex 74.022.) Mandelli, Saccani Jotti.

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.
(Disposizioni in materia di retribuzione degli infermieri delle RSA e delle Case di cura pubbliche)

  1. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, agli infermieri dipendenti degli enti pubblici e degli enti del terzo settore che gestiscono residenze sanitarie assistenziali, case di riposo, centri di servizi per anziani e altre strutture analoghe a carattere residenziale, comunque denominate dalla normativa regionale, pubbliche o accreditate, è riconosciuto un premio una tantum a carico del bilancio Stato. Per l'attuazione della disposizione di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un apposito fondo con dotazione pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonomie di Trento e di Bolzano, sono definiti criteri e modalità per la ripartizione delle risorse di cui al comma 1, per l'individuazione dei beneficiari e per l'erogazione del premio una tantum in loro favore.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.1076. (ex 74.023.) Paolin, Locatelli, Belotti, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 75.

  Al comma 2, sostituire le parole: 70 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 528.000.000 euro per l'anno 2021, di 525.760.923 euro per l'anno 2022, di 525.760.923 euro per l'anno 2023.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 4 (L'Italia in Europa e nel Mondo), Programma 4.2 (Cooperazione allo sviluppo), apportare le seguenti variazioni:

  2021   2022   2023
   CP: –528.000.000    CP: –525.760.923    CP: –525.760.923
   CS: –528.000.000    CS: –525.760.923    CS: –525.760.923

1.1077. (ex 75.11.) Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per garantire il potenziamento dell'attività di tracciamento e screening di massa sul territorio nazionale e implementare l'attività di esecuzione di tamponi antigenici rapidi, gli enti locali, in coordinamento con le regioni interessate, provvedono a impiegare a titolo gratuito i soggetti percettori del reddito di cittadinanza qualora disoccupati, per lo svolgimento di attività di supporto al personale sanitario o altre attività di sostegno alle attività di screening e tracciamento di soggetti positivi.
1.1078. (ex 75.19.) Novelli, Bagnasco, Mandelli, Versace, Bond, Mugnai.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. È altresì autorizzata la spesa di 20 milioni di euro, per l'anno 2021 al fine di garantire l'utilizzo dei tamponi antigenici rapidi da parte del personale militare impegnato sul territorio nazionale, missioni internazionali e in operazioni di pattugliamenti delle coste italiane e salvataggi in mare.

  Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 20 milioni per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
1.1079. (ex 75.12.) Lucaselli, Deidda, Ferro, Trancassini, Rampelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi presso le farmacie pubbliche e private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale è autorizzata la spesa nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Il Ministro della salute, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie convenzionate pubbliche e private, definisce la ripartizione delle risorse di cui al presente comma per l'anno 2021 nonché le condizioni e le modalità di esecuzione dei tamponi antigenici rapidi presso le farmacie. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni del presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 209 della presente legge.

  Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: pediatri di libera scelta aggiungere le seguenti: nonché presso le farmacie pubbliche e private.
1.1080. (ex 75.9.) Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Disposizioni particolari per le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di spesa sanitaria)

  1. Per le province autonome di Trento e di Bolzano i limiti alla spesa sanitaria previsti dalla presente legge e dalla legislazione statale emanata nel periodo dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-CoV-2, sono riferiti alle risorse aggiuntive stanziate per l'emergenza e non trovano applicazione alle risorse proprie delle province medesime, le quali provvedono autonomamente all'integrale finanziamento del servizio sanitario nei rispettivi territori, ai sensi dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
1.1081. (ex 75.06.) Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Tamponi e vaccini per strutture residenziali)

  1. Al fine di garantire la fornitura gratuita di tamponi e vaccini per gli operatori di strutture residenziali, pubbliche e private, accreditate e non, di qualsiasi natura e tipologia, e per i soggetti che vi sono ricoverati, incluse le persone asintomatiche, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo con dotazione pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, denominato «Fondo per tamponi e vaccini per strutture residenziali».
  2. Con uno o più decreti del Ministro della salute, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di ripartizione del fondo di cui al comma 1. I tamponi e i vaccini vengono forniti gratuitamente, anche attraverso modalità definite dalle unità di crisi, se costituite.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.1082. (ex 75.013.) Locatelli, Lorenzo Fontana, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Tamponi e vaccini per strutture residenziali)

  1. Per l'anno 2021 è obbligatorio effettuare con le modalità e periodicità indicate dalle autorità preposte il tampone naso-faringeo per tutti gli operatori e coloro che sono ricoverati in strutture residenziali, pubbliche e private, accreditate e non, di qualsiasi natura e tipologia, incluse le persone asintomatiche. Ai medesimi beneficiari di cui al comma 1 sono garantiti anche vaccini, inclusi quelli antipenumococcici.
  2. I tamponi ed i vaccini vengono forniti gratuitamente dalla regione o provincia autonoma, anche attraverso modalità definite dalle unità di crisi, se costituite; a tal fine nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito per l'anno 2021 un «Fondo per tamponi e vaccini per strutture residenziali» di 10 milioni di euro. Con uno o più decreti del Ministro della salute, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al periodo precedente.
  3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari ad euro 10 milioni per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell'articolo 68 della presente legge.
1.1083. (ex 75.07.) Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Tamponi e vaccini per strutture residenziali)

  1. Per l'anno 2021, è fatto obbligo effettuare con le modalità e periodicità indicate dalle autorità preposte, il tampone naso-faringeo per tutti gli operatori e coloro che sono ricoverati in strutture residenziali, pubbliche e private, accreditate e non, di qualsiasi natura e tipologia, incluse le persone asintomatiche.
  2. Ai medesimi soggetti di cui al comma 1 sono garantiti anche vaccini, inclusi quelli antipenumococcici.
  3. I tamponi ed i vaccini sono forniti a titolo gratuito dalla regione o provincia autonoma, anche attraverso modalità definite dalle unità di crisi, se costituite.
  4. Per le finalità di cui al presente articolo, sono stanziati 10 milioni di euro per il 2021.
  5. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità attuative delle suddette disposizioni.

  Conseguentemente, alla Tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2021: –10.000.000;
   2022: – ;
   2023: – ;
1.1084. (ex 75.014.) Gelmini, Mandelli, Bagnasco, Novelli, Cannizzaro, Versace, Occhiuto, Pella, Bond, Mugnai, Brambilla, Prestigiacomo, D'Attis, Labriola, Paolo Russo, Dall'Osso.

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Programmi di Screening Polmonare)

  1. Al fine di potenziare le attività di screening polmonare in Italia, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023 da destinare alle attività dei centri della Rete Italiana Screening Polmonare (RISP) per la conduzione di programmi di screening polmonare su tutto il territorio nazionale.
  2. Con decreto del Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione del comma 1, nonché l'individuazione dei centri che costituiscono la Rete Italiana Screening Polmonare garantendo la più ampia copertura del territorio nazionale.

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 799 milioni di euro per l'anno 2021 e 499 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
1.1085. (ex 75.023.) Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Programmi di Screening Polmonare e disassuefazione dal fumo)

  1. Al fine di potenziare le attività di screening polmonare in Italia correlati a programmi di disassuefazione dal fumo, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023 da destinare alle attività dei centri della Rete Italiana Screening Polmonare (RISP) per la conduzione di programmi di screening polmonare su tutto il territorio nazionale.
  2. Con decreto del Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione del comma 1, nonché l'individuazione, dei centri che costituiscono la Rete Italiana Screening Polmonare garantendo la più ampia copertura del territorio nazionale.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
1.1086. (ex 75.024.) Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Riparto fondo sanitario)

  1. Al comma 7 dell'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le parole: «Qualora non venga raggiunta l'intesa entro il 30 aprile 2015, per l'anno 2015 continuano ad applicarsi i pesi di cui al primo periodo del presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora non venga raggiunta l'intesa entro il 31 gennaio 2021, il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, applica per il 2021 i pesi secondo i criteri previsti dall'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».
1.1087. (ex 75.015.) Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Contributo destinato all'acquisto di parrucche per pazienti oncologici)

  1. I pazienti oncologici che a seguito di un ciclo di chemioterapia abbiano subito una repentina perdita di capelli hanno diritto ad un contributo di euro 300 per l'acquisto di parrucca. La richiesta di contributo deve essere indirizzata alla Azienda sanitaria locale di riferimento, presentando un certificato che attesti la patologia neoplastica e l'intercorsa alopecia secondaria a trattamenti chemioterapici e la ricevuta di avvenuto pagamento per l'acquisto della parrucca. Le regioni provvedono all'erogazione del contributo.

  Conseguentemente, all'articolo 209, le parole: 800 milioni sono sostituite dalle seguenti: 790 milioni e le parole: 500 milioni sono sostituite dalle seguenti: 490 milioni.
1.1088. (ex 75.016.) Versace, Paolo Russo, Bagnasco, Mandelli, Novelli, Pella.

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Disposizioni per la somministrazione di vaccini nelle farmacie)

  1. Al fine di contenere gli accessi ospedalieri e di alleggerire il carico degli ambulatori medici nell'attuale contesto emergenziale sanitario legato alla diffusione del virus SARS-CoV-2, nelle farmacie pubbliche e private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale è consentita la somministrazione di vaccini, anche in regime di SSN, nell'ambito di campagne vaccinali programmate dalle autorità sanitarie nazionali e regionali.
  2. La somministrazione dei vaccini nelle farmacie, da praticarsi a fronte di anamnesi di esclusiva competenza medica, può essere effettuata dai farmacisti che vi operano previa specifica abilitazione, definita con decreto del Ministro della salute.
  3. Il Ministero della salute, sentite la Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani e le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle farmacie pubbliche e private, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria ordinanza individua l'elenco dei vaccini che possono essere somministrati in farmacia e definisce i requisiti per garantire adeguati standard di sicurezza e il rispetto della privacy per la somministrazione dei vaccini all'interno della farmacia.
  4. Le modalità organizzative e le condizioni economiche relative allo svolgimento del servizio di somministrazione vaccinale sono disciplinate dalle convenzioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e ai correlati accordi regionali.
  5. Per garantire l'approvvigionamento dei vaccini da parte delle farmacie, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano si avvalgono della facoltà prevista dall'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.
1.1089. (ex 75.019.) Mandelli, Saccani Jotti.

ART. 76.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 76.
(Contratti di formazione specialistica dei medici specializzandi, formazione e praticantato specialistico Teaching Hospital)

  1. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Ai predetti oneri si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per gli anni dal 2021 al 2025.
  2. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della necessità di sopperire alla mancanza di medici specialisti, in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono procedere ad assunzioni di medici specializzandi, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, da formare attraverso un contratto di formazione denominato contratto di formazione e praticantato specialistico Teaching Hospital. Per le finalità di cui al presente comma, in deroga all'articolo 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il contratto di formazione e praticantato specialistico può essere stipulato con soggetti fino a 35 anni. Il rapporto di lavoro del personale medico assunto in formazione a tempo determinato in deroga al possesso del requisito di specializzazione è disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, salvo quanto previsto dal presente articolo.
  3. I medici specialisti da formare attraverso il praticantato specialistico Teaching Hospital di cui al presente articolo sono assegnati, nell'ambito della rete formativa, alle strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate e a contratto universitarie e non universitarie come disciplinate dal decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, e se Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 che si sono resi disponibili con manifestazione d'interesse all'attivazione dei contratti di formazione e praticantato specialistico, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 43 del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Con proprio decreto di natura non regolamentare, il Ministro della salute dispone l'accreditamento delle strutture di cui al periodo precedente, verifica la corrispondenza agli standard, ai requisiti e agli indicatori di attività formativa e assistenziale previsti dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 giugno 2017, oggi il Ministero dell'università e della ricerca individua le scuole di specializzazione territorialmente competenti di riferimento per le strutture accreditate e definisce le modalità di integrazione della rappresentanza delle predette strutture e degli IRCCS accreditati non presenti nell'Osservatorio nazionale della formazione medico-specialistica e nelle corrispondenti sedi regionali. Con il medesimo decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, su indicazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, riserva, altresì, una quota non inferiore al 10 per cento dei posti aggiuntivi, da assegnare alle strutture ospedaliere universitarie, non universitarie di secondo livello e agli IRCCS, ai fini dell'attivazione di contratti di formazione e praticantato specialistico per la specializzazione in medicina di pronto soccorso, anestesia e rianimazione, medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, medicina interna e virologia.
  4. Il contratto di formazione e praticantato specialistico Teaching Hospital prevede una parte di formazione teorica e una parte di attività pratica, secondo le modalità stabilite dall'articolo 38 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e dall'articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 ottobre 2015. L'attività di formazione teorico-pratica, in accordo con quanto disposto dall'articolo 7 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 ottobre 2015, si svolge sotto la guida di tutor senior riconosciuti dal consiglio della scuola di specializzazione di riferimento tra i dirigenti medici di struttura ospedaliera pubblica o privata accreditata con almeno cinque anni di anzianità di servizio che, su base volontaria, al raggiungimento, ove dipendenti di enti del SSN, dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 15-novies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, richiedono, in deroga al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il trattenimento in servizio per un ulteriore biennio, fino al maturare del quarantaduesimo anno di servizio effettivo e al settantaduesimo anno di età, finalizzato prevalentemente allo svolgimento di attività di formazione nell'ambito dei contratti di formazione e praticantato specialistico nelle strutture accreditate. I tutor senior di cui al periodo precedente possono essere altresì reclutati tra i medici, in possesso dei predetti requisiti, collocati a riposo da non oltre 36 mesi. I compensi erogati ai tutor senior ai sensi del presente articolo sono soggetti ad una tassazione fissa nella misura del 15 per cento e non sono cumulabili con i rispettivi redditi da lavoro dipendente, di cui all'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I tutor senior sono individuati dal consiglio della scuola di specializzazione in via prioritaria tra i direttori di struttura ospedaliera complessa, semplice ovvero di alta specializzazione o posizioni equivalenti, comunque con non meno di cinque anni di anzianità di servizio con merito certificato dalle strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate e a contratto universitarie e non universitarie, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di appartenenza, che aderiscono al sistema formativo delle strutture qualificate di Teaching Hospital e Second Opinion Supporting di cui al comma 5. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, la formazione e praticantato specialistico Teaching Hospital è disciplinato dall'articolo 38 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in quanto compatibili, e in ogni caso nell'ambito del coordinamento operato dalla scuola di specializzazione.
  5. Al fine di valorizzare le strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate e a contratto universitarie e non universitarie e gli IRCCS che utilizzano prestazioni di Second Opinion, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate disposizioni per l'introduzione, quale strumento operativo a supporto della rete formativa dei corsi di formazione specialistica di cui al decreto legislativo n. 368 del 1999 e dei contratti di formazione e praticantato specialistico Teaching Hospital di cui alla presente Legge, la procedura di supporto clinico multidisciplinare collegiale di tipo Virtual Hospital (SCMC-VH) che si svolge all'interno del sistema formativo « Teaching Hospital e Second Opinion Supporting (TH-SOS)» consistente nell'apprendimento delle tecniche di erogazione di prestazioni di tipo diagnostico terapeutico effettuate da remoto e mediante teleconsulto secondo protocolli standard. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di realizzazione della messa in rete delle strutture di tipo TH-SOS, nell'ambito di forme qualificate di Constant Training On The Job, nonché dei programmi formativi da svolgersi presso i centri di simulazione medica avanzata.
  6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a tutte le specializzazioni afferenti alle restanti professioni della dirigenza sanitaria, in particolare a biologi, farmacisti, odontoiatri, veterinari, fisici e chimici.
  7. Il contratto di formazione e praticantato specialistico Teaching Hospital di cui al presente articolo può essere utilizzato anche per la formazione specialistiche dei medici operanti presso le strutture socio-assistenziali e residenziali per anziani e disabili pubbliche e private accreditate e a contratto in regime di SSN.
  8. Alle strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate e a contratto universitarie e non universitarie e gli IRCCS titolari di contratti di formazione e praticantato specialistico Teaching Hospital stipulati ai sensi del presente articolo, è riconosciuto annualmente, per l'erogazione delle attività formative, in forma forfettaria e anticipata, un importo pari al costo lordo annuo sostenuto per ciascun medici specialisti da formare che operi presso le proprie strutture, comprensivo di tutti gli oneri previsti per legge, per ciascun anno di contratto e fino al momento del conseguimento del titolo. Il beneficiario del contratto di formazione e praticantato specialistico è tenuto a prestare servizio presso strutture pubbliche e private accreditate e a contratto in regime di SSN per almeno i successivi cinque anni dalla specializzazione, salvo rifondere lo Stato di quanto sostenuto per la sua formazione specialistica ove si determini di recarsi all'estero a svolgere la propria attività professionale.
  9. Per l'attivazione dei contratti di formazione e praticantato specialistica Teaching Hospital e per il trattenimento in servizio dei tutor senior, di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa nel limite di 90 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulle disponibilità del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  10. Per le finalità di cui ai commi precedenti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale il numero dei medici specialisti da formare per ciascuna tipologia di specializzazione, comunicandolo al Ministero della salute e al Ministero dell'università e della ricerca. Ricevute le comunicazioni di cui al precedente periodo, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina il numero di medici specialisti da formare attraverso i corsi di specializzazione istituiti ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ed il numero di medici specialisti da formare attraverso l'apprendistato di alta formazione presso le strutture di cui al comma 4 del presente articolo.
1.1090. (ex 76.18.) Tiramani.

  Al comma 1, premettere i seguenti:
  01. Al fine di sostenere ed implementare il sistema diagnostico dei casi di positività al virus SARS-CoV-2 attraverso l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi, all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, dopo le parole: «pediatri di libera scelta», aggiungere le seguenti: «nonché dai servizi di assistenza farmaceutica».

  02. Agli oneri derivanti dal comma 01, valutati in 30 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione degli importi di cui al comma 209.
1.1091. (ex 76.10.) Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Sostituire il comma 1, con i seguenti:
  1. Nelle more dell'individuazione dei fabbisogni per i prossimi anni di medici specialisti del Servizio sanitario nazionale, e di una più complessiva revisione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, con particolare riguardo all'introduzione del contratto di formazione incardinato nell'area della dirigenza medica, i contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono aumentati di 7.000 unità per il 2021 e di 5.000 unità per ciascuno degli anni 2022 e 2023. A tal fine, è corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

  2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzato l'ulteriore investimento di 175 milioni nel 2021, 300 milioni nel 2022, 432 nel 2023, 437 nel 2024, 442 nel 2025, 260 nel 2026, 130 nel 2027.
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
1.1092. (ex 76.21.) Calabria, Saccani Jotti, Aprea, Gelmini, Paolo Russo, Carfagna, Bagnasco, Novelli, Versace, Mugnai, Spena, Maria Tripodi, Occhiuto, Casciello, Nevi, Marin, Bond, Palmieri, Vietina, Brambilla.

  Sostituire il comma 1, con i seguenti:
  1. Nelle more dell'individuazione dei fabbisogni per i prossimi anni di medici specialisti del Servizio sanitario nazionale, e di una più complessiva revisione della legge n. 368 del 1999, con particolare riguardo all'introduzione del contratto di formazione incardinato nell'area della dirigenza medica, dal 2021 i contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono aumentati di 5.000 unità per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023. A tale fine, è corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

  2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzato l'ulteriore investimento di 125 milioni nel 2021, 250 milioni nel 2022, 380 nel 2023, 385 nel 2024, 390 nel 2025, 260 nel 2026, 130 nel 2027.
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
1.1093. (ex 76.20.) Saccani Jotti, Aprea, Gelmini, Bagnasco, Novelli, Mandelli, Paolo Russo, Calabria, Carfagna, Versace, Spena, Maria Tripodi, Occhiuto, Casciello, Nevi, Marin, Bond, Palmieri, Vietina, Brambilla.

  Al comma 1, sostituire le parole: 105 milioni di euro con le seguenti: 300 milioni e le parole: 109,2 milioni di euro con le seguenti: 312 milioni.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 195 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e in 202,8 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 209 della presente legge.
1.1094. (ex 76.9.) Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 105 milioni di euro con le seguenti: 205 milioni di euro e 109,2 milioni di euro con le seguenti: 209,2 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 700 milioni di euro per l'anno 2021, di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
*1.1095. (ex 76.12.) Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Al comma 1, sostituire le parole: 105 milioni di euro con le seguenti: 155 milioni di euro e le parole: 109,2 milioni di euro con le seguenti: 161,2 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 750 milioni per l'anno 2021, di 450 per l'anno 2022, 448 milioni per gli anni 2023, 2024 e 2025 e 500 milioni a decorrere dal 2026.
*1.1096. (ex 76.22.) Bagnasco, Mandelli, Novelli, Saccani Jotti, Bond, Mugnai, Paolo Russo, Calabria, Versace.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le disponibilità vincolate sul Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, sono incrementate di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente:
   a) alla rubrica dell'articolo 76, aggiungere, in fine, le parole: e corsi di formazione in medicina generale;
   b) all'articolo 72, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 822,870 milioni di euro per l'anno 2022, di 527,070 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e di 417,870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con le seguenti: è incrementato di 832,870 milioni di euro per l'anno 2022, di 537,070 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e di 427,870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
   c) all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 790 milioni per l'anno 2021 e di 490 milioni a decorrere dall'anno 2022.
1.1097. (ex 76.23.) Bagnasco, Mandelli, Novelli, Saccani Jotti, Bond, Mugnai, Paolo Russo, Calabria, Versace.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le disponibilità vincolate sul Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, sono incrementate di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di cui all'articolo 72 è incrementato di un corrispondente importo a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 780 milioni per l'anno 2021 e 480 milioni a decorrere dall'anno 2022.
1.1098. (ex 76.13.) Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I contratti di formazione medica specialistica finanziati con risorse statali, i contratti finanziati con risorse regionali, i contratti finanziati con risorse di altri enti pubblici e/o privati, nonché per i posti riservati alle categorie di cui all'articolo 35 che risultano interrotti in data precedente alla durata dei corsi, vengono rimodulati nel computo dei contratti finanziati nell'anno accademico successivo a quello in cui si è verificata l'interruzione, ai sensi di quanto disposto in materia di perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla programmazione sanitaria di cui all'articolo 35, comma 1. L'ammontare della quota economica residua dei contratti di formazione interrotti viene versata da parte dell'Università di competenza al Ministero dell'economia e delle finanze, fermo restando che la quota già erogata viene finanziata nuovamente dall'ente erogatore.
1.1099. (ex 76.25.) Calabria, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 76, aggiungere il seguente:

Art. 76-bis.
(Modifiche all'articolo 2-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di massimale di assistiti compatibile con la borsa di specializzazione)

  1. All'articolo 2-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2, terzo periodo, le parole: «superiore a 650» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 800».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.1100. (ex 76.03.) Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 77.

  Al comma 1, dopo le parole: possono avvalersi aggiungere le seguenti: di medici, infermieri e operatori sanitari, eletti a cariche pubbliche posti in aspettativa che ne facciano richiesta, a titolo volontario e gratuito.
1.1101. De Carlo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2-bis, comma 1, alinea, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: «enti del Servizio Sanitario Nazionale» sono inserite le seguenti: «e le strutture private accreditate».
1.1102. (ex 77.32.) Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Vietina, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: Sono prorogate al 31 dicembre 2021 le seguenti disposizioni, con le parole: Sono prorogate al 31 dicembre 2021 le seguenti disposizioni di cui alla lettera a) e al 31 dicembre 2023 le disposizioni di cui alla lettera b).

  Conseguentemente:
   a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le misure previste dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 18 del 2020, di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo, sono applicabili anche ai medici docenti universitari o ricercatori che svolgono attività assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura facenti parte del Servizio sanitario nazionale.
   b) all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, con le seguenti: 700 milioni per l'anno 2021, 400 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, e 500 milioni dall'anno 2022.
1.1103. (ex 77.30.) Sisto, Novelli, Bagnasco, Mandelli, Occhiuto.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: maggiorate del 70 per cento.

  Conseguentemente all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni, con le seguenti: 643 milioni.
1.1104. (ex 77.31.) Novelli, Brunetta, Bagnasco, Mandelli, Occhiuto, Versace.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le misure previste dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 di cui al comma 2, lettera b), sono applicabili anche ai medici docenti universitari o ricercatori che svolgono attività assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura facenti parte del Servizio sanitario nazionale.

  Conseguentemente all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni, con le seguenti: 700 milioni.
1.1105. (ex 77.29.) Sisto, Bagnasco, Mandelli, Novelli, Occhiuto.

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente

Art. 77-bis.

  1. In considerazione delle esigenze straordinarie derivanti dalla diffusione del Covid-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate, al fine di garantire la sicurezza delle studentesse e degli studenti nonché dei lavoratori della scuola e assicurare un servizio di prevenzione, per gli anni 2021 e 2022 le regioni verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, autorizzano le Asl ad attivare procedure di selezione di medici, infermieri e assistenti sanitari da dedicare all'attività di prevenzione e controllo dell'infezione da SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi. Le procedure sono aperte anche ai laureati in medicina e chirurgia iscritti all'ordine non in possesso di specializzazione nonché ai medici specializzandi iscritti all'ultimo e al penultimo anno delle scuole di specializzazione. Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione, sentita la Conferenza Stato-regioni, con decreto da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge stabilisce i criteri per la ripartizione delle risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 500 milioni di euro per il 2021 e 500 milioni di euro per il 2022, che costituiscono limite di spesa, si procede euro si provvede, per gli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
1.1106. (ex 77.027.) Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella.

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(Disposizioni per il sostegno delle strutture residenziali)

  1. Al fine di supportare le residenze sanitarie assistenziali e le altre strutture residenziali, comunque denominate dalle normative regionali, che erogano prestazioni in favore di anziani non autosufficienti, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità, anche in considerazione della riduzione del numero di posti letto occupati dovuta alla necessità di rispettare gli indirizzi regionali e nazionali per far fronte all'epidemia, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo con una dotazione di 450 milioni di euro per l'anno 2021, per il riconoscimento di incrementi tariffari per singola giornata su posto letto occupato accreditato e a contratto per tutte le prestazioni rese dalle strutture medesime e certificate mediante i flussi regionali.
  2. Con decreto del Ministero della salute, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti criteri e modalità per l'attuazione del comma 1 e per il riparto del Fondo ivi previsto tra le regioni e le province autonome.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 450 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
1.1107. (ex 77.028.) Belotti, Locatelli, Paolin, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 78.

  Al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Nel triennio 2021-2023, al fine di accelerare la sottoscrizione degli Accordi di Programma, non si applicano le previsioni di cui all'allegato A – capitolo 1 – dell'Accordo tra il Governo, le regioni e le provincie autonome del 28 febbraio 2008.
1.1108. (ex 79.8.) Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Nell'ambito del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico sono stanziati, per l'anno 2021, 20 milioni di euro per favorire, nel rispetto delle modalità indicate dalle linee-guida, di cui all'accordo del 27 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e del decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2011, la tempestiva diffusione e l'utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) presso le sedi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui siano impiegati almeno cinquanta dipendenti e che abbiano servizi aperti al pubblico.

  1-ter. Per l'acquisto e la distribuzione nel territorio nazionale dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) di cui al comma 1-bis, il Ministero della salute si avvale del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  1-quater. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis e 1-ter, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2021 del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.1109. (ex 79.7.) Minardo.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Nell'ambito del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico sono stanziati, per l'anno 2021, 20 milioni di euro per favorire, nel rispetto delle modalità indicate dalle linee-guida, di cui all'accordo del 27 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e del decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2011, la tempestiva diffusione e l'utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) presso le sedi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui siano impiegati almeno cinquanta dipendenti e che abbiano servizi aperti al pubblico.

  1-ter. Per l'acquisto e la distribuzione nel territorio nazionale dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) di cui al comma 1-bis, il Ministero della salute si avvale del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  1-quater. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis e 1-ter, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2021 del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.
1.1110. (ex 79.9.) Frassinetti, Gemmato, Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Nell'ambito del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico sono stanziati, per l'anno 2021, 20 milioni di euro per favorire, nel rispetto delle modalità indicate dalle linee-guida, di cui all'accordo del 27 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e del decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2011, la tempestiva diffusione e l'utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) presso le sedi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui siano impiegati almeno cinquanta dipendenti e che abbiano servizi aperti al pubblico.

  1-ter. Per l'acquisto e la distribuzione nel territorio nazionale dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) di cui al comma 1-bis, il Ministero della salute si avvale del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

  Conseguentemente, alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2021: –20.000.000;
   2022: –;
   2023: –.
1.1111. (ex 79.25.) Mulè, Mandelli, Bagnasco, Paolo Russo, Novelli.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  2. L'incremento di cui ai comma 1 è vincolato per 100 milioni di euro alla riqualificazione e all'ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione.
1.1112. (ex 79.12.) Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di salvaguardare i livelli di assistenza contemperando l'esigenza di distanziamento anche tra utenti ed operatori sanitari, le regioni destinano una quota pari allo 0,5 per cento dello stanziamento di cui al comma 1 all'incentivo all'acquisto, da parte di studi medici, ambulatori sanitari privati e strutture sanitarie pubbliche e private nonché di farmacie pubbliche e private convenzionate con il SSN, di dispositivi e applicativi informatici che consentano di effettuare refertazione a distanza, consulto tra specialisti, interventi d'urgenza da remoto e assistenza domiciliare da remoto.
1.1113. (ex 79.11.) Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di favorire l'ammodernamento tecnologico nella diagnostica precoce anche oncologica mediante la realizzazione e lo sviluppo di laboratori di analisi del respiro presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e presso i principali ospedali, le regioni destinano una quota pari allo 0,5 per cento dello stanziamento di cui al comma 1 a strumenti di incentivazione economica coerenti con le finalità di cui al presente comma.
1.1114. (ex 79.10.) Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

Art. 79-bis.
(Disposizioni in materia di assistenza domiciliare)

  1. Al fine di rafforzare la presa in carico domiciliare dei pazienti complessi affetti da malattie croniche, disabili, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del dolore, ai quali, anche a causa dell'emergenza SARS-CoV-2, devono essere garantiti a domicilio tutti quei servizi e presidi essenziali per il supporto vitale e per una migliore qualità di vita, le regioni e le province autonome promuovono l'implementazione di azioni terapeutiche e assistenziali a livello domiciliare, anche tramite l'integrazione e il coordinamento tra le prestazioni tecnologiche, quali la ventilazione meccanica, l'ossigenoterapia, la nutrizione artificiale e le prestazioni sanitarie proprie dell'assistenza domiciliare integrata.
  2. Al comma 4, dell'articolo 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'ultimo periodo è modificato come segue: «A tal fine, nel rispetto dell'autonomia regionale in materia di organizzazione dei servizi domiciliari, le regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa del personale e per l'assistenza domiciliare integrata nei limiti indicati al comma 10».
1.1115. (ex 79.08.) Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

Art. 79-bis.
(Centri delle malattie neurodegenerative ad alta ed intensa complessità aziendale)

  1. Al fine di consentire l'individuazione e la creazione di Centri delle malattie neurodegenerative ad alta ed intensa complessità assistenziale, capaci di garantire ai pazienti, anche pediatrici, e ai loro familiari un approccio multidisciplinare e di rete, comprensivo della fase territoriale e domiciliare, per le patologie complesse che in virtù delle attuali conoscenze scientifiche e disponibilità tecnologiche sono divenute croniche, è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
  2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alla definizione dei criteri e delle modalità per l'attuazione del comma 1, nonché all'individuazione dei centri di cui al medesimo comma 1, garantendo la più ampia copertura del territorio nazionale.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.1116. (ex 79.07.) Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

Art.7 9-bis.
(Fondo per l’Alzheimer e le demenze)

  1. Al fine di migliorare la protezione sociale delle persone affette da demenza e di garantire la diagnosi precoce e la presa in carico tempestiva delle persone affette da malattia di Alzheimer, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo, denominato «fondo per l’Alzheimer e le demenze», con una dotazione pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, 30 milioni di euro per l'anno 2022 e 30 milioni di euro per l'anno 2023.
  2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento delle linee di azione previste dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in applicazione del Piano nazionale demenze – strategie per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2015, nonché al finanziamento di investimenti effettuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, anche mediante l'acquisto di apparecchiature sanitarie, volti al potenziamento della diagnosi precoce, del trattamento e del monitoraggio dei pazienti con malattia di Alzheimer, al fine di migliorare il processo di presa in carico dei pazienti stessi.
  3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, a 30 milioni di euro per l'anno 2022 ed a 30 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
1.1117. (ex 79.011.) Mandelli, Bagnasco, Novelli.

ART. 80.

  Al comma 1, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 700 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 500 milioni.
1.1118. (ex 80.3.) De Filippo, Del Barba.

  Al comma 1, dopo le parole: SARS-COV-2 inserire le seguenti: autorizzati dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA) o dall'Agenzia italiana del farmaco.
1.1119. (ex 80.4.) Tiramani, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Disposizioni per la distribuzione e la somministrazione di vaccini nelle farmacie)

  1. Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche e nell'ambito del livello essenziale di assistenza riferito alla Prevenzione collettiva e alla sanità pubblica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, le prestazioni sanitarie afferenti ai programmi vaccinali anche per il tramite delle farmacie pubbliche e private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale.
  2. I farmacisti, nell'ambito delle prestazioni sanitarie afferenti ai programmi vaccinali di cui al comma 1, sono autorizzati ad esercitare l'attività professionale di inoculazione dei vaccini anti SARS-CoV-2 di cui all'articolo 80, nonché di altre tipologie di vaccini individuati secondo le modalità disposte dal comma 6, subordinatamente al conseguimento di una certificazione di abilitazione all'esercizio della predetta attività professionale le cui specifiche e modalità di acquisizione sono definite secondo le disposizioni dello stesso comma 6.
  3. All'articolo 184 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, al primo comma aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché nelle farmacie pubbliche e private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale».
  4. All'articolo 51 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, al comma 1, dopo la lettera g-quater) aggiungere la seguente:
   « g-quinquies) inoculazione dei vaccini»;

  5. L'inoculazione dei vaccini di cui al comma 2 si effettua presso i locali delle farmacie pubbliche e private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale secondo le condizioni e le modalità disposte dal comma 6.
  6. Il Ministro della salute, con proprio decreto, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie convenzionate pubbliche e private nonché l'Ordine dei farmacisti italiani, definisce le specifiche e le modalità di conseguimento da parte del farmacista della certificazione di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di inoculazione dei vaccini di cui al comma 2, l'elenco dei vaccini inoculati dai farmacisti agli assistiti, le condizioni e le modalità di inoculazione dei vaccini da parte dei farmacisti nonché i requisiti strutturali, tecnologici e igienico-sanitari dei locali delle farmacie destinati alla somministrazione dei vaccini. Con il medesimo decreto possono essere stabilite eventuali quote di compartecipazione a carico degli assistiti per determinate tipologie di vaccini.
  7. I vaccini possono essere distribuiti agli assistiti anche secondo quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.
  8. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
1.1120. (ex 80.028.) Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Proroga dell'esenzione IVA per le cessioni di beni e dispositivi sanitari necessari e il contenimento e la gestione dell'emergenza Covid)

  1. All'articolo 124, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021».
  2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
1.1121. (ex 80.010.) Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Istituzione del Fondo per interventi di sostegno alle farmacie rurali)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, per gli anni 2021, 2022 e 2023, il Fondo per interventi di sostegno alle farmacie rurali, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione annua di 50 milioni di euro.
  2. La dotazione del Fondo è destinata all'erogazione di contributi per assicurare la continuità del funzionamento delle farmacie rurali, individuate ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 221, che versano in uno stato di crisi economica tale da compromettere la regolarità e la continuità dell'attività di impresa ovvero determinarne la cessazione.
  3. I contributi previsti dal comma 2 sono erogati con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui al comma 4 e sulla base dei seguenti criteri:
   a) popolazione residente nella località in cui opera la farmacia;
   b) distanza intercorrente tra la località in cui ha sede la farmacia e il capoluogo di provincia;
   c) fatturato complessivo annuale al netto dell'IVA;
   d) numero di notti di turno effettuate in un anno.

  4. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.
  5. I contributi previsti dal comma 2 sono concessi in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
  6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, a 50 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 209 della presente legge.
1.1122. (ex 80.09.) Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Deduzioni per malati sclerosi multipla)

  1. All'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104» sono aggiunte le seguenti: «, nonché le spese per servizi privati di assistenza continua e cura sostenuti dai soggetti malati di sclerosi multipla con una invalidità riconosciuta pari al 100 per cento»;
  2. La disposizione di cui al comma 1 acquista efficacia a decorrere dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2021.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 69 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.1123. (ex 80.029.) Manzato, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.

  1. All'articolo 18-quater della legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  «7-bis. Per le finalità di cui al comma 4 e la promozione ed attuazione di corsi di aggiornamento periodico per il personale medico, sanitario e sociosanitario sul tema della cannabis terapeutica è autorizzata la spesa di euro 200.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022.».

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2021: – 200.000;
   2022: – 200.000.
1.1124. (ex 80.025.) Bagnasco, Prestigiacomo, D'Attis.

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Disposizioni in materia di partecipazione alla spesa degli assistiti)

  1. Per i pazienti guariti che, abbiano avuto un periodo di ricovero in terapia intensiva o sub- intensiva, a causa del contagio da COVID-19, le aziende sanitarie, tramite i distretti, garantiscono l'esenzione totale delle spese relative a visite specialistiche, esami strumentali, esami di laboratorio, prestazioni terapeutiche e di riabilitazione effettuate in ambulatorio, nonché esami di diagnostica strumentale prescritte dal medico di medicina generale e dal pediatra di libera scelta, nel periodo successivo al ricovero per individuare eventuali complicanze dovute alla malattia da virus Sars-CoV-2.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, la malattia viene equiparata alle malattie croniche invalidanti di cui al decreto del Ministero della salute n. 329 del 28 maggio 1999, regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, in particolare al n. 049 dell'allegato 1.

  Conseguentemente alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2021: –3.500.000;
   2022: –3.500.000;
   2023: –3.500.000.
1.1125. (ex 80.026.) Mandelli, Saccani Jotti.

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Misure di sostegno in favore dei medici di base che partecipano a studi osservazionali o sperimentali dedicati alla cura della sindrome SARS-CoV-2)

  1. Al fine di garantire misure di sostegno in favore dei medici di base che partecipano a studi osservazionali o sperimentali dedicati alla cura della sindrome SARS-CoV-2, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con dotazione pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono stabilite le modalità di assegnazione e di riparto delle risorse di cui al comma 1.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
1.1126. (ex 80.02.) Claudio Borghi.

ART. 81.

  Sopprimerlo.
1.1127. (ex 81.11.) Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 7,30 con la seguente: 8.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 7,55 con la seguente: 6,85;.
1.1128. (ex 81.12.) Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Sopprimere il comma 3.
1.1129. (ex 81.15.) Garavaglia, Tiramani, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. La quota di ripiano attribuita ad ogni azienda farmaceutica titolare di autorizzazione all'immissione del commercio relativa al superamento del tetto degli acquisti diretti della spesa farmaceutica servizio sanitario nazionale per l'anno 2019 non può essere superiore di quattro volte l'importo relativo al ripiano corrisposto, ai sensi dell'articolo 15, comma 8, lettera g), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per il superamento del tetto degli acquisti diretti della spesa farmaceutica Servizio sanitario nazionale dell'anno 2018.

  3-ter. Le aziende la cui quota di ripiano ecceda il tetto determinato dal comma precedente destinano le risorse eccedenti, per il biennio 2021-2022, a investimenti in ricerca e sviluppo in ambito sanitario, ovvero azioni in campo sociale volte a incrementare l'occupazione nonché migliorare le condizioni di lavoro, ovvero interventi per aumentare la produttività e la qualità degli impianti di produzione sul territorio dello Stato italiano.
*1.1130. (ex 81.24.) D'Ettore, Mugnai, Ripani.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. La quota di ripiano attribuita ad ogni azienda farmaceutica titolare di autorizzazione all'immissione del commercio relativa al superamento del tetto degli acquisti diretti della spesa farmaceutica servizio sanitario nazionale per l'anno 2019 non può essere superiore di quattro volte l'importo relativo al ripiano corrisposto, ai sensi dell'articolo 15, comma 8, lettera g), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per il superamento del tetto degli acquisti diretti della spesa farmaceutica Servizio sanitario nazionale dell'anno 2018.

  3-ter. Le aziende la cui quota di ripiano ecceda il tetto determinato dal comma precedente destinano le risorse eccedenti, per il biennio 2021-2022, a investimenti in ricerca e sviluppo in ambito sanitario, ovvero azioni in campo sociale volte a incrementare l'occupazione nonché migliorare le condizioni di lavoro, ovvero interventi per aumentare la produttività e la qualità degli impianti di produzione sul territorio dello Stato italiano.
*1.1131. (ex 81.9.) Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per le aziende farmaceutiche titolari di AIC la cui quota di ripiano attribuita per il superamento del tetto degli acquisti diretti della spesa farmaceutica SSN dell'anno 2019 sia superiore alla quota di ripiano attribuita per il superamento del tetto degli acquisti diretti della spesa farmaceutica SSN per l'anno 2018, una prima quota del ripiano, pari a quattro volte l'importo relativo al ripiano corrisposto, ai sensi dell'articolo 15, comma 8, lettera g), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per il superamento del tetto degli acquisti diretti della spesa farmaceutica SSN dell'anno 2018, è corrisposta entro il 30 giugno 2021. Per la quota restante è riconosciuta alle aziende la facoltà di dilazionare il versamento, su base annuale e fino al 2029.
1.1132. (ex 81.8.) Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di riequilibrare la ripartizione della spesa farmaceutica tra il tetto della spesa per gli acquisti diretti e il tetto della spesa convenzionata, l'Agenzia italiana del farmaco entro 60 giorni provvede alla revisione del Prontuario della distribuzione diretta (PHT) escludendo i prodotti prescrivibili dai medici di medicina generale per i quali sono venute a mancare le motivazioni di inclusione come definito dalla determinazione AIFA 29 ottobre 2004, pubblicata nel supplemento ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2004, n. 259. Nelle more della revisione della remunerazione della filiera distributiva, l'Agenzia italiana del farmaco può prevedere accordi di remunerazione temporanea sperimentale per specifiche classi di farmaci per patologie incluse nel Piano della cronicità.
1.1133. (ex 81.1.) Benigni, , Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Misure in materia di farmaci orfani)

  1. All'articolo 1, comma 578 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì esclusi i codici AIC relativi ai farmaci orfani che rispettano i requisiti previsti dal Regolamento Europeo (CE) n. 141 del 2000 per la designazione a farmaco orfano e quelli che sono elencati nella circolare dell'Agenzia europea per i medicinali EMEA/7381/01/EN del 30 marzo 2001, nonché altri farmaci da individuarsi con apposita delibera dell'AIFA tra quelli già in possesso dell'autorizzazione in commercio destinati alla cura delle malattie rare che soddisfano i criteri dell'articolo 3 del Regolamento europeo (CE) n. 141 del 2000 e successive modificazioni, per i quali è prevista una franchigia fino ad un fatturato di 20 milioni di euro».
1.1134. (ex 81.010.) Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 578, legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell'Unione europea», sono aggiunte le seguenti: «Inoltre per i farmaci orfani che rispettano i requisiti previsti dal Regolamento europeo (CE) n. 141 del 2000 e quelli che sono elencati nella circolare dell'Agenzia europea per i medicinali EMEA/7381/01/EN del 30 marzo 2001, nonché altri farmaci da individuarsi con apposita delibera dell'AIFA tra quelli già in possesso dell'autorizzazione in commercio destinati alla cura delle malattie rare che soddisfano i criteri dell'articolo 3 del Regolamento europeo (CE) n. 141 del 2000 e successive modificazioni, prevedere una franchigia fino ad un fatturato di 30 milioni di euro.».
1.1135. (ex 81.23.) Bagnasco, Novelli.

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di esclusione dei farmaci orfani innovativi dal ripiano della spesa per i farmaci innovativi)

  1. All'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 584 è sostituito dal seguente:
  «584. L'eccedenza della spesa rispetto alla dotazione di uno o di entrambi i fondi di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ripianata da ciascuna azienda titolare di autorizzazione all'immissione in commercio, rispettivamente, di farmaci innovativi e di farmaci oncologici innovativi, ad esclusione dei farmaci orfani innovativi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato. Nel caso di farmaci innovativi che presentano anche una o più indicazioni non innovative, ai sensi dell'articolo 1, comma 402, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la relativa quota di mercato è determinata attraverso le dispensazioni rilevate mediante i registri di monitoraggio AIFA e il prezzo di acquisto per il Servizio sanitario nazionale. Per l'attuazione del presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 576, 577, 578, 580, 581 e 583.».
*1.1136. (ex 81.013.) Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di esclusione dei farmaci orfani innovativi dal ripiano della spesa per i farmaci innovativi)

  1. All'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 584 è sostituito dal seguente:
  «584. L'eccedenza della spesa rispetto alla dotazione di uno o di entrambi i fondi di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ripianata da ciascuna azienda titolare di autorizzazione all'immissione in commercio, rispettivamente, di farmaci innovativi e di farmaci oncologici innovativi, ad esclusione dei farmaci orfani innovativi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato. Nel caso di farmaci innovativi che presentano anche una o più indicazioni non innovative, ai sensi dell'articolo 1, comma 402, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la relativa quota di mercato è determinata attraverso le dispensazioni rilevate mediante i registri di monitoraggio AIFA e il prezzo di acquisto per il Servizio sanitario nazionale. Per l'attuazione del presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 576, 577, 578, 580, 581 e 583.».
*1.1137. (ex 81.014.) Boldi, Vanessa Cattoi, Tiramani, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di esclusione dei farmaci orfani innovativi dal ripiano della spesa per i farmaci innovativi)

  1. All'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 584 è sostituito dal seguente:
  «584. L'eccedenza della spesa rispetto alla dotazione di uno o di entrambi i fondi di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ripianata da ciascuna azienda titolare di autorizzazione all'immissione in commercio, rispettivamente, di farmaci innovativi e di farmaci oncologici innovativi, ad esclusione dei farmaci orfani innovativi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato. Nel caso di farmaci innovativi che presentano anche una o più indicazioni non innovative, ai sensi dell'articolo 1, comma 402, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la relativa quota di mercato è determinata attraverso le dispensazioni rilevate mediante i registri di monitoraggio AIFA e il prezzo di acquisto per il Servizio sanitario nazionale. Per l'attuazione del presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 576, 577, 578, 580, 581 e 583.».
*1.1138. (ex 81.030.) Paolo Russo, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di esclusione dei farmaci orfani dal ripiano della spesa farmaceutica)

  1. All'articolo 1, comma 578, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Sono altresì esclusi i codici AIC relativi ai farmaci orfani che soddisfano i requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, per la designazione a farmaco orfano, quelli elencati nella circolare dell'Agenzia europea per i medicinali EMEA/7381/01/EN del 30 marzo 2001, nonché altri farmaci da individuare con apposita delibera dell'AIFA tra quelli già in possesso dell'autorizzazione in commercio destinati alla cura delle malattie rare che soddisfano i criteri dell'articolo 3 del medesimo Regolamento n. 141 del 2000 per i quali è prevista una franchigia fino ad un fatturato di 30 milioni di euro.».
1.1139. (ex 81.015.) Boldi, Vanessa Cattoi, Tiramani, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Disposizioni in materia di Procedure Pubbliche di Acquisto)

  1. Al fine di garantire un effettiva razionalizzazione della spesa, assicurando al contempo la possibilità agli enti sanitari, nell'interesse del cittadino, di avere accesso ad una più ampia platea di fornitori e garantendo risposte rapide a variazioni impreviste di domanda, nonché alla difficoltà di programmazione tempestiva dei fabbisogni un'ampia disponibilità delle terapie farmacologiche, nell'ambito delle procedure pubbliche di acquisto da svolgersi, ai sensi dell'articolo 15, comma 11-quater, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, mediante utilizzo di accordi quadro con tutti gli operatori economici, le centrali regionali d'acquisto nella predisposizione dei capitolati di appalto assicurano una distribuzione percentuale tra gli operatori economici dei primi tre farmaci della graduatoria dell'accordo quadro.
1.1140. (ex 81.011.) Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Incentivi fiscali per la ricerca finalizzata allo sviluppo di protocolli terapeutici o alla produzione di farmaci orfani)

  1. Al fine di favorire la ricerca finalizzata allo sviluppo di protocolli terapeutici o alla produzione di farmaci orfani ai soggetti pubblici o privati che svolgono tali attività di ricerca o che finanziano progetti di ricerca sulle malattie rare o sui farmaci orfani svolti da enti di ricerca pubblici o privati si applica un sistema di incentivi fiscali sotto forma di credito d'imposta pari al 60 per cento delle spese sostenute per l'avvio e per la realizzazione di tali progetti. Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 300.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
  2. I soggetti di cui al comma 1, al fine di usufruire degli incentivi fiscali di cui al medesimo comma, inviano, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero dell'economia e delle finanze il protocollo relativo alla ricerca sulle malattie rare.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, anche al fine di assicurare l'osservanza dei limiti di spesa annui.
  4. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1o gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono state effettuate le spese. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio».
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.1141. (ex 81.016.) Vanessa Cattoi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Fondo per i test genomici per il carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce)

  1. Al fine di garantire alle donne con carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce un trattamento personalizzato sulla base di informazioni genomiche che consentano loro di evitare chemioterapie inutili, nonché evitando loro un abbassamento delle difese immunitarie che le esporrebbe ad ulteriori rischi di contagio da COVID-19, a decorrere dall'anno 2021 nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo, con una dotazione iniziale pari ad euro 20.000.000 annui, destinato al rimborso diretto delle spese per l'acquisto da parte degli ospedali, sia pubblici che privati convenzionati, di test genomici per il carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce.
  2. Con decreto del Ministro della salute sono stabilite le modalità di accesso ed i requisiti ai fini dell'erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2021: – 20.000.000;
   2022: – 20.000.000;
   2023: – 20.000.000.
1.1142. (ex 81.039.) Elvira Savino, Bagnasco, Novelli, Mandelli.

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Immatricolazione straordinaria per il corso di laurea infermieristica, anno accademico 2021/2022)

  1. Al fine di fronteggiare la carenza di infermieri, essenziali per garantire delle prestazioni sanitarie essenziali sia in ambito ospedaliero che nelle residenze sanitarie assistenziali e nelle case di riposo, per l'anno accademico 2021/2022, il numero di posti disponibile per le immatricolazioni al corso di laurea in infermieristica è determinato in misura non inferiore a 24 mila unità.
  2. Per il reperimento delle sedi dove svolgere i corsi di laurea, le Università potranno avvalersi della collaborazione della Regione o di altri enti pubblici.
  3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 40 milioni di euro per l'anno 2021 e in 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.1143. (ex 81.019.) Paolin, Locatelli, Belotti, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.

  1. All'articolo 124, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «provette sterili;» sono aggiunte le seguenti: «reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica nel campo delle biotecnologie se acquistati dalle università, dagli enti pubblici di ricerca, dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dagli enti di ricerca privati senza finalità di lucro;».
  2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 417,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede tramite corrispondente riduzione del «Fondo esigenze indifferibili e urgenti» di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.1144. (ex 81.034.) Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.

  1. Alle farmacie pubbliche e private convenzionate con il SSN è riconosciuto, per gli anni 2021 e 2022, un credito dalle imposte sui redditi nella misura del 60 per cento e, comunque, non superiore all'importo di euro 2000, per le spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi volti all'adeguamento della propria attività alle prescrizioni disposte dai provvedimenti governativi per il contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2.
  2. Al relativo onere, valutato in euro 22.800.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rideterminato dall'articolo 209.
1.1145. (ex 81.012.) Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Disposizioni per il contrasto alla resistenza antimicrobica)

  1. Al fine di contrastare il fenomeno della resistenza antimicrobica in Italia e di permettere l'accesso tempestivo alle terapie disponibili per i pazienti più gravi, è istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute un fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei nuovi medicinali antibiotici con copertura di germi resistenti.
  2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
1.1146. (ex 81.035.) Novelli, Bagnasco, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Misure urgenti per distribuzione dei nuovi medicinali)

  1. Al fine di garantire ai pazienti l'accesso ai nuovi farmaci basati sugli anticorpi monoclonali per la cura dei pazienti affetti da COVID-19, nel rispetto delle condizioni previste dalle convenzioni regionali in vigore, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla distribuzione di tali medicinali secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, fatta eccezione per quelli individuati con apposito elenco dall'Agenzia italiana del farmaco, i quali, per esclusive ragioni cliniche, necessitano di essere gestiti in ambiente ospedaliero. La disposizione di cui al primo periodo non comporta variazione di spesa in quanto rimane a carico della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
1.1147. (ex 81.037.) Mandelli, Saccani Jotti.

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Misure urgenti per la distribuzione dei medicinali)

  1. In considerazione della situazione di emergenza da COVID-19, per contenere gli accessi alle strutture ospedaliere, le regioni e le province autonome, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, distribuiscono attraverso la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali ordinariamente distribuiti secondo le modalità di cui alle lettere b) e c) del suddetto articolo, secondo condizioni, modalità di remunerazione e criteri stabiliti nei vigenti accordi convenzionali locali stipulati con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie.
1.1148. (ex 81.038.) Mandelli, Saccani Jotti.

ART. 83.

  Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:

Art. 83-bis.
(Attività sperimentale per l'ottimizzazione dell'assistenza in materia di distrofie retiniche ereditarie)

  1. Al fine di supportare le attività per la sostenibile ottimizzazione delle attività assistenziali a favore dei pazienti affetti da malattie rare della retina, è istituito per il periodo 2021-2023 un Fondo nello stato di previsione del Ministero della salute, con una dotazione complessiva di 105 mila euro da destinare al Centro specializzato per la Retinite Pigmentosa della Regione Veneto dell'Azienda ULSS6 Euganea di Padova, la USLSS6, e agli altri enti coinvolti, a sostegno del progetto per il Governo clinico avanzato di fenotipizzazione, genotipizzazione e monitoraggio a medio e lungo termine dei pazienti affetti da distrofie retiniche ereditarie.
  2. Il Ministro della Salute definisce con proprio decreto da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di erogazione dei fondi del Fondo di cui al presente articolo.
  3. Al termine del periodo sperimentale, il Centro specializzato per la Retinite Pigmentosa della Regione Veneto dell'Azienda ULSS6 Euganea di Padova, insieme agli altri enti coinvolti nel progetto, predispone un Rapporto finale da inviare al Ministero della Salute per consentire la valutazione dei risultati sperimentali del progetto anche per valutare l'opportunità di estendere le attività a livello nazionale.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35 mila euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
1.1149. (ex 83.015.) Coin, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:

Art. 83-bis.
(Fondo per il finanziamento di una rete di governo clinico avanzato per le distrofie retiniche ereditarie)

  1. Al fine di ottimizzare le attività assistenziali a favore dei pazienti affetti da malattie rare della retina, focalizzata su una presa a carico integrata i cui livelli essenziali di assistenza, LEA, definiti e aggiornati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, e favorire le attività di ricerca clinica strettamente correlate alle suddette attività di assistenziali, nello stato di previsione del Ministero della salute, è istituito un fondo per l'anno 2021 con una dotazione di 500 mila euro da destinare alle creazione di un sistema di rete o di reti dei Centri di riferimento per la riabilitazione visiva di cui alla Legge del 28 agosto 1997, n. 284.
  2. Il Ministro della salute definisce con proprio decreto da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di erogazione dei fondi del Fondo di cui al presente articolo.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 mila euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
1.1150. (ex 83.016.) Coin, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Dopo l'articolo 83, inserire il seguente:

Art. 83-bis.
(Misure di potenziamento del Ministero della Salute)

  1. Per le finalità previste dal comma 355, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al fine di consentire lo svolgimento di maggiori prestazioni lavorative articolate su turnazioni, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'incremento delle attività di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane interne in relazione all'emergenza sanitaria COVID-19, il Fondo unico di amministrazione delle aree funzionali del Ministero della salute è incrementato di 3.500.000 di euro a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante riduzione del fondo di cui al comma 748, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  2. La qualifica del personale del Ministero della salute inquadrato nel profilo professionale di Assistente di prevenzione e sanità e nel profilo professionale di Funzionario tecnico della prevenzione, alla data di entrata in vigore della presente legge, è equipollente alla laurea in Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, ai soli fini dell'esercizio professionale espletato esclusivamente nelle attività istituzionali del Ministero della salute e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1.1151. (ex 83.05.) Cirielli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:

Art. 83-bis.
(Disposizioni in materia di iscrizione all'albo)

  1. I professionisti sanitari in pensione che intendano continuare ad essere iscritti all'albo sono esonerati dal pagamento del contributo ai rispettivi Enti previdenziali a condizione che non producano reddito da lavoro.

  Conseguentemente, alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2021: –5.000.000;
   2022: –5.000.000;
   2023: –5.000.000.
1.1152. (ex 83.013.) Mandelli, Saccani Jotti.

ART. 84.

  Al comma 2, premettere le seguenti le parole: A decorre dal 2022,.
1.1153. (ex 84.3.) Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. In sede di attuazione di quanto previsto nel presente articolo è garantito l'accesso alle prestazioni di alta complessità e quelle rese dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, enti dotati di elevati requisiti di eccellenza per la cura e la ricerca scientifica di cui al decreto del Ministero della salute 5 febbraio 2015, a favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza e tenendo conto del bacino interregionale di afferenza e della domanda storica.
1.1154. (ex 84.9.) Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:

Art. 84-bis.
(Rafforzamento delle prestazioni di assistenza domiciliare integrata)

  1. Per gli anni 2021 e 2022 le regioni e le province autonome adottano piani straordinari di intervento pluriennali, a valere sul finanziamento sanitario corrente, volti ad implementare stabilmente le prestazioni di assistenza domiciliare integrata o equivalente per i soggetti affetti da malattie croniche, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del dolore, e in generale per le situazioni di fragilità, ulteriormente aggravate dall'emergenza sanitaria da COVID-19 in corso, tutelate ai sensi del Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».
  2. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento, aumentato di 200 milioni di euro a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 3. Eventuali maggiori entrate, eccedenti l'aumento di cui al periodo precedente, sono accantonate e rese disponibili per gli esercizi successivi per il medesimo scopo. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente, e comunque, per l'intero periodo di diffusione del virus SARS-Cov-2, sulla base della popolazione residente e del numero di casi di contagio accertati.
  3. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «sessanta».
  4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre di ogni anno, stimando la consistenza delle maggiori entrate di cui al comma 3, può deliberare l'incremento delle risorse di cui al comma 2 fino ad un massimo complessivo di 300 milioni di euro, e, d'intesa con il Ministero della salute, adotta gli atti conseguenti per renderle disponibili per le finalità di cui al comma 1. Il Ministero della salute, per ciascuna annualità, determina la relativa ripartizione delle risorse previa intesa con la Conferenza Stato-regioni. Le regioni adeguano annualmente i piani di cui al comma 1, in considerazione delle risorse effettivamente disponibili.
1.1155. (ex 84.01.) Fioramonti, Nitti, Tasso, Lattanzio, Muroni.

  Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:

Art. 84-bis.
(Rafforzamento delle prestazioni di assistenza domiciliare integrata)

  1. Per gli anni 2021 e 2022 le regioni e le province autonome adottano piani straordinari di intervento pluriennali a valere sul finanziamento sanitario corrente, volti ad implementare stabilmente le prestazioni di assistenza domiciliare integrata o equivalente per i soggetti affetti da malattie croniche, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del dolore, e in generale per le situazioni di fragilità, ulteriormente aggravate dall'emergenza sanitaria da COVID-19 in corso, tutelate ai sensi del Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».
  2. Per le finalità di cui al comma 1, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento, aumentato delle maggiori entrate derivanti dal comma 3. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente, e comunque, per l'intero periodo di diffusione del virus SARS-Cov-2, sulla base della popolazione residente e del numero di casi di contagio accertati. Per ciascuna annualità il Ministero dell'economia e delle finanze determina la consistenza delle maggiori entrate di cui al comma 3 e, d'intesa con il Ministero della salute, adotta gli atti conseguenti per renderle disponibili per le finalità di cui al comma 1. Il Ministero della salute, per ciascuna annualità, accerta la consistenza delle predette risorse aggiuntive e determina altresì con proprio atto l'ammontare delle risorse disponibili in misura non inferiore al totale delle stesse e la relativa ripartizione, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Le regioni adeguano annualmente i piani di cui al comma 1, in considerazione delle risorse effettivamente disponibili.
  3. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «sessanta».
1.1156. (ex 84.016.) Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:

Art. 84-bis.

  1. Nelle more di una riforma organica del welfare che garantisca una stabile ed effettiva integrazione tra le attività sanitarie e quelle sociali sul territorio, le strutture assistenziali residenziali per anziani che non possono essere assistiti a domicilio e nelle strutture di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e), della legge 11 marzo 1988, n. 67, devono essere integrate con le strutture di continuità assistenziale territoriale extraospedaliera, utilizzando il personale inquadrato negli organici della sanità.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 500 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
1.1157. (ex 84.010.) Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 85.

  Sopprimerlo.
*1.1158. (ex 85.2.) Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Silvestroni, Zucconi.

  Sopprimerlo.
*1.1159. (ex 85.6.) Biancofiore.

  Sopprimerlo.
*1.1160. (ex 85.9.) Novelli.

  Al comma 1, capoverso 1-septies, dopo le parole: che sono a conoscenza della sola lingua tedesca inserire le seguenti: o della sola lingua italiana.
1.1161. (ex 85.7.) Biancofiore.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Istituzione del Fondo vincolato per il finanziamento delle terapie avanzate)

  1. Nello stato di previsione del Ministero della Salute, è istituito il Fondo vincolato per il finanziamento delle Terapie Avanzate (cosiddette ATMPs) così come definite dal Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 con autorizzazione di spesa pluriannuale.
  2. Le somme del fondo di cui sopra sono versate in favore delle regioni che ospitano i centri accreditati per la somministrazione delle Terapie Avanzate in proporzione alla spesa sostenuta dalle regioni medesime per l'acquisto di tali terapie, secondo le modalità individuate con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio con riferimento alle risorse di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
  5. Le Terapie Avanzate finanziate attraverso il Fondo di cui al presente articolo sono automaticamente inserite nei formulari regionali.
  6. Il Ministero della salute costituisce entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge un Tavolo Tecnico con la partecipazione di Aifa, del Ministero dell'economia e delle finanze, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e gli esperti nominati dallo stesso con apposito decreto ministeriale, per studiare una soluzione finalizzata all'implementazione di modelli contabili e di pagamento adeguati alle caratteristiche intrinseche delle Terapie Avanzate che prevedano una valutazione della distribuzione dei benefici sul piano pluriennale più adeguata.
1.1162. (ex 85.011.) Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Programmi di Screening Polmonare)

  1. Al fine di potenziare le attività di screening polmonare in Italia, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023 da destinare alle attività dei centri della Rete Italiana Screening Polmonare (Risp) per la conduzione di programmi di screening polmonare su tutto il territorio nazionale.
  2. Con decreto del Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione del comma 1, nonché l'individuazione dei centri che costituiscono la Rete Italiana Screening Polmonare garantendo la più ampia copertura del territorio nazionale.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.1163. (ex 85.010.) Foscolo, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Fondo straordinario per il sostegno delle farmacie rurali)

  1. Al fine di sostenere, valorizzare e riconoscere il carattere essenziale del servizio svolto sul territorio dalle farmacie rurali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 marzo 1968, n. 221, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, il «Fondo straordinario per il sostegno delle farmacie rurali», con una dotazione di 80 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, si provvede alla ripartizione del fondo, nonché alla definizione degli interventi, delle misure e delle agevolazioni necessarie per l'attuazione del comma 1, volte ad assicurare la continuità del servizio reso delle farmacie rurali.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.1164. (ex 85.014.) Tiramani, Turri, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Misure per il sostegno della salute della vista)

  1. Al fine di garantire la tutela della salute della vista, anche in considerazione delle difficoltà economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica COVID-19, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero della salute un fondo, denominato «Fondo Tutela Vista», con dotazione iniziale pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, è riconosciuta, in favore dei membri di nuclei familiari in una condizione economica corrispondente ad un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 15.000 euro annui, l'erogazione di un contributo in forma di « voucher» una tantum di importo pari a 50 euro per l'acquisto di occhiali da vista ovvero lenti a contatto correttive.
  3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al secondo comma, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal Fondo di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
1.1165. (ex 85.034.) Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Misure per il sostegno della salute della vista)

  1. Al fine di garantire la tutela della salute della vista, anche in considerazione delle difficoltà economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica COVID-19, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero della salute un fondo, denominato «Fondo Tutela Vista», con dotazione iniziale pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, è riconosciuta, in favore dei membri di nuclei familiari in una condizione economica corrispondente ad un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 15.000 euro annui, l'erogazione di un contributo in forma di « voucher» una tantum di importo pari a 50 euro per l'acquisto di occhiali da vista ovvero lenti a contatto correttive.
  3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al secondo comma, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal Fondo di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.1166. (ex 85.012.) Fiorini, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.

  1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per tali prodotti il richiedente può presentare, in alternativa ai risultati delle prove pre- cliniche o delle sperimentazioni cliniche, la dimostrazione che i ceppi omeopatici e/o le sostanze utilizzate sono di impiego consolidato e/o tradizionalmente impiegate nelle indicazioni rivendicate nell'ambito della letteratura omeopatica, la bibliografia o pubblicazioni tratte anche dalla letteratura scientifica a supporto delle indicazioni proposte. Sono altresì riconosciute le indicazioni già approvate in altri stati membri in accordo all'articolo 16 comma 2 della direttiva 2001/83».
1.1167. (ex 85.035.) Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Intervento straordinario di finanziamento per l'ammodernamento edilizio di RSA e Case di Riposo per non autosufficienti pubbliche)

  1. Al fine di consentire il superamento dei limiti strutturali e la realizzazione di un piano nazionale di ammodernamento edilizio delle residenze sanitarie assistenziali, delle case di riposo, dei centri di servizi per anziani, gestiti da enti pubblici e da enti del terzo settore accreditati, che erogano prestazioni per anziani, persone con disabilità o altri soggetti in condizione di fragilità, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo con una dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri di riparto del Fondo di cui al comma 1 secondo un piano nazionale che tenga conto dei contesti esistenti e, a seguire, in modo proporzionale, del numero di abitanti e della demografia del processo di invecchiamento della popolazione ultrasettantacinquenne residente su base regionale.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge e quanto a 600 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
1.1168. (ex 85.015.) Paolin, Locatelli, Belotti, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Fondo prevenzione randagismo)

  1. Per le finalità previste dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021. Il 60 per cento delle risorse sono destinate alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna per la realizzazione di piani straordinari di prevenzione e controllo del randagismo.

  Conseguentemente all'articolo 209, sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: di 798 milioni di euro per l'anno 2021 e di 498 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
1.1169. (ex 85.09.) Brambilla, Fratoianni, Biancofiore, Frassinetti, Zanella, Rizzetto, Frailis, Siragusa, Prestipino.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.

  1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021»;
   b) il comma 2-bis è soppresso;

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 200 milioni.
1.1170. (ex 85.033.) Spena.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Bonus per i servizi di sostegno psicologico)

  1. Per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2021, ai soggetti fiscali persone fisiche, è riconosciuto un « bonus per i servizi di sostegno psicologico» per il rimborso dei costi sostenuti per l'accesso a servizi professionali di psicologia o psicoterapia come definiti agli articoli 2 e 3 della legge n. 56 del 1989.
  2. Il bonus è pari al 50 per cento della spesa e, comunque, può essere erogato a ciascun soggetto in misura non superiore a euro 200 mensili.
  3. Al fine di consentire la fruizione del buono di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero della salute, è istituito un fondo con dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri e modalità per l'attuazione del presente articolo.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.1171. (ex 85.013.) Tiramani, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Il Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 286, è incrementato di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023.

  1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 25 milioni di euro per il 2021, 25 milioni di euro per il 2022 e 25 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
1.1172. (ex 86.6.) Colmellere, Guidesi, Caparvi, Cavandoli.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di promuovere il diritto allo studio, a partire dell'esercizio fiscale 2021, si prevede la deducibilità della retta versata per alunno o per studente alle scuole pubbliche paritarie dalle famiglie per un importo non superiore a 2.500 euro ad alunno. Agli oneri derivanti dal presente comma riconosciuti nel limite massimo di 1,5 miliardi annui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell'articolo 68.
1.1173. (ex 86.9.) Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.
(Destinazione dei beni confiscati alla mafia per contrastare la povertà educativa minorile e la dispersione scolastica nel Mezzogiorno)

  1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di cui al decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, destina agli interventi urgenti per il contrasto della povertà educativa minorile e della dispersione scolastica nel Mezzogiorno di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito in legge 3 agosto 2017 n. 123, il 3 per cento del totale delle somme di cui all'articolo 48, comma 1, del decreto 6 settembre 2011, n. 159, che costituiscono il Fondo unico giustizia.
1.1174. (ex 86.01.) Fioramonti, Lattanzio.

  Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.
(Bonus scuola)

  1. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 è riconosciuto un bonus scuola per ciascun figlio minorenne a carico iscritto alla scuola paritaria privata, per un importo fino a 300 euro per dodici mensilità e fino a un valore massimo di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Il contributo è ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di cui all'articolo 68.
1.1175. (ex 86.013.) Rampelli, Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Trancassini, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente articolo:

Art. 86-bis.

  1. Al fine di sostenere, anche economicamente, le istituzioni scolastiche ed educative del sistema nazionale di istruzione, incluse le scuole pubbliche paritarie e private, che svolgono in via continuativa i servizi educativi e scolastici ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è riconosciuto per l'anno scolastico 2020/2021 un contributo straordinario nei limiti di spesa di 500 milioni di euro.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1, ripartite tra le istituzioni scolastiche ed educative in proporzione al numero di studenti iscritti.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari ad euro 250 milioni per il 2020 e 250 milioni per il 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 207.
1.1176. (ex 86.014.) Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.

  1. Il fondo, di cui all'articolo 1 comma 616 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinato alle scuole paritarie, in particolare a quelle dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità, allo scopo di riconoscere a ciascun allievo il docente di sostegno è incrementato nella misura complessiva di 150 milioni di euro per gli anni 2021,2022.
  2. Ai maggiori oneri del presente articolo pari a 150 milioni di euro si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge
1.1177. (ex 86.08.) Gobbato, Cavandoli, Gusmeroli.

  Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.

  1. Il fondo, di cui all'articolo 1, comma 616, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità allo scopo di riconoscere a ciascuno allievo disabile la copertura del docente di sostegno è incrementato nella misura complessiva di 30,4 milioni di euro annui.
  2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 30,4 milioni di euro, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
1.1178. (ex 86.06.) Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Cavandoli, Gusmeroli.

  Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.
(Detraibilità rette scolastiche)

  1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 per il servizio scolastico fruito presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex articolo 1 legge 10 marzo 2000, n. 62, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo annuo non superiore a 2.000,00 euro ad alunno, per le famiglie economicamente più svantaggiati e/o con un reddito basso.
  2. Agli oneri del presente articolo pari a 1 milione di euro si provvede mediante riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
1.1179. (ex 86.09.) Colmellere, Belotti, Basini, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Cavandoli, Gusmeroli.

  Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.

  1. Al fine di contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali nonché per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, anche a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 256, lettera a) della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementata di 11 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di prevedere misure volte al potenziamento della qualificazione dei docenti in materia d'inclusione scolastica.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 11 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.
1.1180. (ex 86.017.) Spena, Marrocco, Versace.

  Dopo l'articolo 86 aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.

  1. All'articolo 233, comma 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro, e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19», convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la parola: «120» è sostituite dalla seguente: «300»;
   b) la parola: «2020» è sostituita dalla seguente: «2021».

  2. Ai maggiori oneri del presente articolo pari a 300 milioni di euro si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
1.1181. (ex 86.05.) Cavandoli, Gusmeroli.

  Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.

  1. Al fine di affrontare le crisi evolutive dei minori e prevenire gli effetti pregiudizievoli per la salute psico-fisica connessi ad episodi di violenza a danno dei minori e tra i minori nonché al fine di prevenire i fenomeni di disagio sociale e relazionale degli studenti, anche in considerazione dell'emergenza sanitaria in corso, negli istituti scolastici di ogni ordine e grado sono istituti gli sportelli d'ascolto psicologico volti a promuovere una più stretta collaborazione scuola famiglia, con la supervisione di psicologi dell'età evolutiva.
  2. Le istituzioni scolastiche garantiscono il servizio di ascolto psicologico, dedicato alle alunne e agli alunni, al personale scolastico ed alle famiglie, sulla base degli alunni frequentanti e delle particolari esigenze legate alle specificità del territorio soprattutto nelle zone di disagio socio-economico. Il servizio deve essere garantito per almeno 30 ore settimanali.
  3. Le modalità di erogazione del servizio sono determinate dalle singole autonomie scolastiche. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la salute, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri di organizzazione e di funzionamento del servizio di cui al primo periodo.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.
1.1182. (ex 86.018.) Spena, Marrocco, Versace, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.

  1. I contributi di cui all'articolo 1 comma 636 della legge 27 dicembre 2006, n. 286, possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e possono essere ceduti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari.
1.1183. (ex 86.010.) Colmellere, Belotti, Basini, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini.

ART. 87.

  Al comma 1 sostituire le parole: 8.184.000 con: 16.200.000.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di un importo pari a 8.016.000 euro a decorrere dall'anno 2021.
1.1184. (ex 87.12.) Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini.

  Al comma 1, sostituire le parole: 8.184.000 con le seguenti: 16.184.000.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di un importo pari a 8.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2021.
1.1185. (ex 87.20.) Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini.

  Al comma 1, dopo la parola: scuole inserire le seguenti: statali e paritarie.
1.1186. (ex 87.15.) Bellucci, Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, dopo la parola: scuole inserire le seguenti:, anche statali e paritarie,.
1.1187. (ex 87.17.) Lorenzo Fontana, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Cavandoli, Gusmeroli.

  Alla fine del comma 1, inserire il seguente periodo: In considerazione del loro ruolo strategico nella diffusione dell'innovazione a scuola gli animatori digitali devono possedere specifica formazione certificata acquisita presso enti certificati dal Ministero dell'istruzione sulle metodologie didattiche digitali e innovative al fine di realizzare attività di formazione rivolte ai docenti e al personale scolastico in materia di metodologie didattiche basate sulle innovazioni tecnologiche.
1.1188. (ex 87.27.) Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di facilitare l'accesso alla didattica a distanza agli studenti delle scuole statali e paritarie site nelle zone terremotate, nel bilancio del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo di 10 milioni di euro per l'anno 2021, per sostenere i costi della connessione alla rete internet veloce.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
1.1189. (ex 87.21.) Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Patassini, Cavandoli, Gusmeroli.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Al fine garantire la massima efficienza ed efficacia delle misure adottate in considerazione del perdurare della situazione emergenziale da COVID-19 per l'implementazione della didattica integrata digitale e per promuovere la diffusione di metodologie didattiche innovative e lo sviluppo della cultura digitale dell'insegnamento una quota pari al 40 per cento dell'importo nominale della Carta del docente di cui al comma 121, dell'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è destinata all'acquisto di corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'Istruzione, con particolare riferimento al potenziamento delle competenze digitali dei docenti e all'approfondimento di nuove metodologie didattiche e strumenti per lo svolgimento della didattica digitale.
1.1190. (ex 87.26.) Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Il contributo di cui all'articolo 120, comma 6-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, stanziato al fine di consentire alle istituzioni scolastiche paritarie di dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità e di mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle suddette piattaforme, nonché per la necessaria connettività di rete, è incrementato di 10 mln di euro.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
1.1191. (ex 87.23.) Aprea, Gelmini, Barelli, Spena, Casciello, Palmieri, Marin, Saccani Jotti, Ripani, Pella, Mandelli, D'Attis.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di garantire la piena operatività di tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono trasferite alle regioni e alle province autonome le risorse ad esse dedicate per connettività e fibra ottica, previste dalla delibera 10 luglio 2017, n. 47, del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), affinché sia garantita una connessione a banda ultra larga a tutte le scuole, assicurando una gestione anche da remoto dell'offerta didattica.
1.1192. (ex 87.14.) Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Misure a sostegno della libertà di scelta educativa delle famiglie)

  1. Al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e di garantire la libertà di scelta educativa delle famiglie indipendentemente dalla situazione reddituale, a decorrere dal 2021 in relazione all'anno di imposta 2020, le rette versate per alunno o per studente alle scuole pubbliche paritarie dalle famiglie sono detraibili dall'imposta lorda per un importo non superiore al costo standard di sostenibilità per allievo pari a 5.500,00 euro ad alunno. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 1.500 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede entro il limite di spesa di 1,5 miliardi di euro annui mediante incremento dell'imposta sui servizi digitali. A tal fine, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento». Ove si verifichino scostamenti rispetto allo stanziamento previsto il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio provvedimento a ridurre proporzionalmente l'accesso alla misura.
1.1193. (ex 87.066.) Aprea, Gelmini, Barelli, Marin, Spena, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Pella, Mandelli, D'Attis.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. In considerazione delle esigenze straordinarie derivanti dalla diffusione del COVID-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate, al fine di garantire la sicurezza delle studentesse e degli studenti nonché dei lavoratori della scuola e assicurare un servizio di prevenzione, è autorizzata per l'anno 2021 la spesa di 50 milioni di euro da destinare alle istituzioni scolastiche per interventi di potenziamento dell'individuazione e conseguente contenimento dei contagi nelle scuole. Con decreto del Ministro dell'istruzione da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presenta legge sono definiti i criteri e le modalità di riparto delle risorse alle istituzioni scolastiche.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 le istituzioni scolastiche, anche costituite in rete, si coordinano con le Asl competenti per territorio al fine di assicurare:
   a) la rilevazione della temperatura all'ingresso mediante installazione di sistemi di rilevamento automatico della temperatura corporea;
   b) la presenza settimanale presso le istituzioni scolastiche di un medico;
   c) l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi effettuati con cadenza settimanale presso le istituzioni scolastiche per tutti gli studenti e gli operatori che ne facciano richiesta;
   d) nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy la comunicazione dei risultati alle aziende sanitarie locali competenti per territorio al fine di aumentare la platea dei soggetti testati ai fini epidemiologici;
   e) l'intervento dei servizi di pronto soccorso e l'attivazione dei protocolli di cura in caso di riscontro positivo all'infezione.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2021.
1.1194. (ex 87.063.) Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Contributo a fondo perduto a sostegno del servizio pubblico svolto dalle scuole paritarie)

  1. Per l'anno 2021 il contributo di cui all'articolo 233 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 300 milioni di euro.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 300 milioni di euro per l'anno 2021.
1.1195. (ex 87.062.) Marin, Gelmini, Aprea, Barelli, Spena, Ripani, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Pella, Mandelli, D'Attis.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. Per le finalità di cui all'articolo 233 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 300 milioni di euro per l'anno 2021 e di 200 milioni per il 2022.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 300 milioni di euro per l'anno 2021 e di 200 milioni di euro per l'anno 2022.
1.1196. (ex 87.061.) Aprea, Gelmini, Barelli, Marin, Spena, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Ripani, Occhiuto, Pella, Mandelli, D'Attis.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Agevolazioni per l'accesso alla rete a fini scolastici)

  1. Al fine di consentire un capillare utilizzo della metodologia della didattica a distanza, presso il Ministero dell'istruzione è istituito un fondo con dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2021, destinato all'acquisto degli strumenti necessari all'accesso alla rete web da parte nei nuclei familiari in cui sia presente almeno un figlio in età scolare e che abbiano un reddito complessivo inferiore a euro 40.000. Il requisito reddituale di cui al periodo precedente non si applica ai nuclei familiari residenti nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 250 milioni di euro per l'anno 2021.
1.1197. (ex 87.06.) Caparvi, Patassini, Marchetti, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Borse di studio)

  1. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione per tutti gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado statali, paritarie e per gli allievi dei corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente, sono erogate borse di studio da assegnare agli studenti meritevoli o a rischio di abbandono del percorso formativo, in disagiate condizioni economiche e residenti sul territorio nazionale, a sostegno delle spese per l'istruzione, nonché per garantire l'accesso agli strumenti digitali e per l'attivazione di servizi di connessione internet in postazione fissa stabile o mobile.
  2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge n. 62 del 2000, al fine di ridurre il rischio di abbandono scolastico, le borse di studio, nella misura massima stabilita con decreto di cui al comma 3 e di pari importo, vengono attribuite in via prioritaria, indipendentemente dalla relativa documentazione di spesa, agli alunni appartenenti a famiglie la cui situazione economica annua, determinata secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, sia ricompresa tra 10 mila euro annui per un nucleo familiare di tre componenti e 35 mila euro annui per nuclei familiari con un numero di componenti superiore.
  3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i beneficiari, l'importo massimo erogabile, eventualmente differenziato per ordine e grado di scuola frequentata e per fasce di reddito, che possono essere specificate all'interno dei limiti di cui al comma 2, nonché le modalità di assegnazione.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 400 milioni di euro per l'anno 2021.
1.1198. (ex 87.045.) Rampelli, Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Trancassini, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. Per adeguare gli ambienti educativi allo sviluppo delle nuove tecnologie e di costruire scuole innovative 5.0, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un Fondo, denominato «Fondo 1000 scuole innovative», finalizzato alla adozione, sentito l'Osservatorio per l'edilizia scolastica, di un piano straordinario di interventi di edilizia scolastica volto alla realizzazione di 1000 scuole innovative.
  2. Gli interventi di cui al comma 1 sono tesi a:
   a) organizzare e ad adeguare gli ambienti di apprendimento all'utilizzo delle nuove tecnologie;
   b) predisporre ambienti digitali per la didattica integrata;
   c) adeguare la dotazione delle attrezzature e dei dispositivi hardware e software per la didattica delle istituzioni scolastiche del servizio nazionale di istruzione.

  3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai precedenti commi, le scuole, nel 2021, fatto salvo il rispetto delle norme in materia di edilizia scolastica, avviano una pianificazione dell'offerta didattica e degli ambienti di apprendimento. Il Ministro dell'istruzione predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili nonché all'adeguamento degli ambienti di apprendimento.
  4. Per le finalità di cui ai commi 1, 2, lettere a) e b) e comma 3, è autorizzata la spesa fino a 1.000 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. Per le finalità di cui al comma 2, lettera c), il Fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementato di 100 milioni per l'anno 2021 finalizzati all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali e la connettività di rete.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in 1.100 milioni di euro per il 2021 e in 1.000 mln di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per gli anni 2022 e 2023 mediante incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate.
1.1199. (ex 87.059.) Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In considerazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e prorogato con delibere del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, sono inoltre stanziati, per le finalità di cui al comma 1, ulteriori 2 milioni di euro per l'anno 2021, da trasferire alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per il riparto in favore delle istituzioni scolastiche situate nei territori di competenza.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2021.
1.1200. (ex 87.073.) Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. Al fine di conseguire l'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento già fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese, la dotazione del fondo per la messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia di cui all'articolo 1, comma 59 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è integrata di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023
  2. All'articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole: «con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023».

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 500 milioni di euro per l'anno 2021 e le parole: dall'anno 2021 sono sostituite dalle seguenti: dall'anno 2024.
1.1201. (ex 87.058.) Prestigiacomo, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. A decorrere dal 2021 è stanziata la somma di 70 milioni di euro destinata ai Comuni per il rimborso dei libri di testo, erogati gratuitamente, per tutti gli alunni della scuola primaria, secondo quanto previsto dagli articoli 42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 616/77.
  2. Resta confermato il finanziamento pari a 103 milioni di euro, appostati sul capitolo 2043 del bilancio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, in riferimento all'articolo 27 della legge 448/98.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 70 milioni di euro per l'anno 2021.
1.1202. (ex 87.054.) Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Misure a sostegno degli studenti con disabilità)

  1. Al fine di contribuire ad assicurare il diritto allo studio delle persone con disabilità, in attuazione di quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità di qualunque genere, il Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'università e ricerca con proprio decreto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente norma, definisce tutti gli strumenti e i linguaggi utili alla piena fruibilità dei servizi per persone con disabilità, ivi comprese le tecnologie digitali, per l'applicazione in tutti gli ambiti scolastici, incrementando il fondo di cui al comma 947 della legge n. 208 del 2015 nella misura di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
  2. Con il decreto di cui al comma precedente, inoltre, adotta tutte le misure appropriate al fine di impiegare, in tutti gli ambiti scolastici, docenti, anche con disabilità, formati per le specifiche problematiche delle diverse disabilità, di cui al decreto ministeriale n. 162, del 28 luglio 2016 e qualificati nella conoscenza dei linguaggi dei segni, nel Breille e/o strumenti alternativi, anche tecnologici, idonei alla comunicazione.
  3. Il fondo di cui al comma 1, viene ripartito tra le regioni nella misura proporzionale al numero di studenti con disabilità presenti nelle rispettive scuole, di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale n. 162, del 28 luglio 2016.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 150 milioni di euro per l'anno 2022.
1.1203. (ex 87.022.) Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Misure per ridurre la povertà educativa e assicurare la libertà di scelta educativa per le famiglie meno abbienti)

  1. Al fine di consentire a tutti i cittadini, a coloro che esercitano la potestà genitoriale, e a quanti risiedono legittimamente in Italia l'esercizio del diritto fondamentale alla scelta educativa per i propri figli, è istituita, con decorrenza 1o gennaio 2021, la RETTA SCOLASTICA DI NECESSITÀ, un bonus riconosciuto ai soggetti con I.S.E.E. uguale o inferiore a 10.632,94 euro, che iscrivono i figli in una scuola paritaria.
  2. La retta scolastica di necessità ha un valore pari all'80 per cento dell'importo della retta annuale prevista dall'istituto e comunque non superiore a 1.600 euro annui. Tale sostegno alle famiglie viene erogato dal Ministero dell'istruzione entro il 31 dicembre di ogni anno alla scuola paritaria, dietro presentazione della relativa documentazione I.S.E.E.
  3. A partire dal 1o gennaio 2021 le rette scolastiche sono fiscalmente detraibili nella misura del 50 per cento per i soggetti con I.S.E.E. da 10.632,95 euro a 21.265,87 euro, che iscrivono i figli in una scuola paritaria. Tale detrazione non può essere superiore a 1.000 euro annui.
  4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 866 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede:
   a) quanto a 500 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge;
   b) quanto a 95 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   c) quanto a 271 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementate dall'articolo 68, comma 1, della presente legge, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
1.1204. (ex 87.039.) Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. Per dare impulso alla realizzazione delle diagnosi sismiche e energetiche degli immobili adibiti all'istruzione scolastica statale, è autorizzata la spesa per il 2021 di 50 mln di euro. Con decreto del Ministro dell'istruzione da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-regioni, sono definiti i criteri e le modalità di accesso ai finanziamenti da parte dei Comuni e delle Città metropolitane. Il Ministro dell'istruzione avvia un monitoraggio dello stato degli interventi con priorità per gli edifici scolastici siti nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3.
  4. Al fine di supportare gli enti locali in interventi urgenti di edilizia scolastica il Ministro dell'istruzione, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, predispone entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un Piano straordinario per l'accelerazione degli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio adibito all'istruzione scolastica.
  5. Per la realizzazione del Piano di cui al comma 4 il Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è incrementato di euro 200 milioni per gli anni 2021, 2022 e 2023.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 pari a 50 milioni di euro, si provvede per le disposizioni di cui al comma 1 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate.
1.1205. (ex 87.068.) Vietina, Aprea, Barelli, Spena, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Pella, Mandelli, D'Attis.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Abolizione del contributo onnicomprensivo annuale per il pagamento delle tasse universitarie e sostituzione con un finanziamento statale, nonché nuove disposizioni in favore degli studenti universitari legate all'emergenza derivante dalla diffusione del virus COVID-19 sul territorio nazionale)

  1. I commi da 252 a 267 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono abrogati con decorrenza dal 1o novembre 2021.
  2. Per contribuire alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi ai quali si fa fronte con il contributo onnicomprensivo disciplinato dalle disposizioni abrogate dal comma 1, è istituito, presso lo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un Fondo con dotazione di euro 2.400 milioni annui a decorrere dal 2021.
  3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, si provvede al riparto del Fondo. Il riparto è riferito a un quinquennio ed il decreto è emanato entro il 30 giugno dell'anno di scadenza del quinquennio. In fase di prima applicazione, il decreto è emanato entro il 30 giugno 2021.
  4. Per l'anno 2021 è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro a titolo di ristoro per i costi connessi al pagamento del contributo unico maggiorato del cinquanta per cento, dovuto dagli studenti universitari che, nell'anno accademico 2020/2021, per comprovati motivi oggettivi legati ai provvedimenti restrittivi emanati a causa della diffusione sul territorio nazionale del virus COVID-19, siano tenuti ad iscriversi fuori corso.
  5. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono individuate le modalità attuative della misura di cui al comma 4, nonché le cause di decadenza e di revoca del beneficio ivi previsto entro i limiti di spesa di cui al successivo comma 6.
  6. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 3.000 milioni di euro per l'anno 2021 e 2.400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma si fa fronte entro il limite massimo di spesa di 3.000 milioni di euro per l'anno 2021 e 2.400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che risultano rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

  Conseguentemente all'articolo 89, comma 1, sostituire le parole: l'esonero, totale o parziale, con le seguenti: l'esonero totale.
1.1206. (ex 87.071.) Giacomoni, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Incremento fondo destinato agli alunni con disabilità che frequentano scuole paritarie)

  1. Alle scuole paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 300 milioni di euro nell'anno 2021, a titolo di ristoro dei maggiori costi sostenuti per il personale aggiuntivo, i servizi di pulizia e sanificazione e per l'adeguamento degli spazi, in conseguenza delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli Uffici Scolastici Regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nell'anno scolastico 2020/2021 nelle istituzioni scolastiche paritarie.
  3. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 2020/2021.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.1207. (ex 87.031.) Lorenzo Fontana, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Cavandoli, Gusmeroli.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. Per interventi relativi ad edifici scolastici di nuova realizzazione costruiti in area sismica, il Fondo per l'edilizia scolastica, di cui alla legge 221 del 2012, articolo 11, comma 4-sexies, è incrementato di 1.000.000.000 di euro per il 2021.
  2. Ai maggiori oneri del presente articolo pari a 1.000.000.000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
1.1208. (ex 87.014.) Colmellere.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. Al fine di valutare con la massima trasparenza l'impatto della didattica a distanza e della didattica digitale sul livello degli apprendimenti degli studenti e di individuare e adottare misure volte a migliorare e potenziare la qualità dell'istruzione, l'Indire e l'Invalsi provvedono al monitoraggio qualitativo e quantitativo delle misure messe in atto dalle scuole per l'insegnamento mediante l'utilizzo di strumenti digitali in conseguenza delle misure di contenimento adottate per l'emergenza da Sars-Cov-2, e comunicano, con cadenza settimanale, i risultati di tale monitoraggio al Ministro dell'istruzione che li pubblica sul proprio sito istituzionale.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 500.000 di euro.
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis e 1-ter pari a 500 mila euro per il 2021 e 500.000 euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
1.1209. (ex 87.064.) Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. Alle scuole paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 300 milioni di euro nell'anno 2021, a titolo di ristoro dei maggiori costi sostenuti per il personale aggiuntivo, i servizi di pulizia e sanificazione e per l'adeguamento degli spazi, in conseguenza delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli Uffici Scolastici Regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nell'anno scolastico 2020/2021 nelle istituzioni scolastiche paritarie.
  3. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 2020/2021.
  4. All'onere di cui al presente articolo pari a 300 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
1.1210. (ex 87.010.) Bisa, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Cavandoli, Gusmeroli.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. Per garantire la realizzazione di nuovi edifici scolastici il Fondo per l'edilizia scolastica di cui alla legge 221/2012, articolo 11, comma 4-sexies è incrementato di 1.000.000.000 di euro.
   Ai maggiori oneri del presente articolo pari a 1 miliardo di euro per il 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n 26.
1.1211. (ex 87.013.) Colmellere.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Piano di sanificazione ciclica delle scuole)

  1. Al fine di garantire l'ordinato proseguimento dell'anno scolastico 2020-2021, nonché contenere e contrastare l'eventuale emergenza sanitaria da COVID-19, presso le scuole, di ogni ordine e grado, del sistema di istruzione nazionale è avviato un programma di sanificazione ciclica degli ambienti.
  2. Ai fini di cui al comma 1, sono prorogati fino al termine del 31 luglio 2021 i contratti di pulizia aggiudicati presso gli istituti scolastici statali a seguito di gara, anche dichiarati decaduti ai sensi del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre, n. 159.
  3. I servizi di pulizia e disinfezione dovranno essere svolti in prevalenza con il personale non assunto in esito al concorso indetto con decreto ministeriale 6 dicembre 2019, n. 2200, eventualmente integrato da personale aggiuntivo.
  4. I servizi di disinfezione e sanificazione, di cui al presente articolo, sono qualificati servizi di pubblica necessità e possono essere affidati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti aggiudicatori ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 400 milioni di euro per il 2021, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
1.1212. (ex 87.021.) Rampelli, Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Trancassini, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. Al fine di un convenzionamento tra il Ministero dell'Istruzione e le scuole dell'infanzia paritarie no profit è istituito un Fondo nazionale presso il Ministero dell'Istruzione, su base di quota capitaria, di cui alla legge 107 del 2015, comma 181, lettera e), n. 4, con esclusione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole d'infanzia dai servizi a domanda individuale, di cui alla legge 107 del 2015, comma 181, lettera e), n. 3.
  2. Per il finanziamento del Fondo nazionale di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per gli anni 2021, 2022, 2023.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 100 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
1.1213. (ex 87.09.) Gobbato, Cavandoli, Gusmeroli.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Misure di sostegno economico straordinario all'istruzione paritaria)

  1. Alle scuole paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 300 milioni di euro nell'anno 2021, a titolo di ristoro dei maggiori costi sostenuti per il personale aggiuntivo, i servizi di pulizia e sanificazione e per l'adeguamento degli spazi, in conseguenza delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli Uffici Scolastici Regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nell'AS 2020/2021 nelle istituzioni scolastiche paritarie.
  3. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 2020/2021.

  Conseguentemente il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 209 è ridotto per l'anno 2021 di 300 milioni di euro.
1.1214. (ex 87.048.) Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli, Gusmeroli.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. A decorrere dell'anno 2021, è incrementata di 80 milioni di euro la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel 2001, quale importo forfettario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, secondo quanto stabilito dall'articolo 33-bis della legge n. 31 del 2008. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
1.1215. (ex 87.053.) Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. A decorrere dall'anno 2021, il limite di spesa di cui all'articolo 1-quinquies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro, da destinare alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
1.1216. (ex 87.011.) Bisa, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Cavandoli, Gusmeroli.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Misure volte all'abbattimento delle barriere architettoniche)

  1. Al fine di assicurare il diritto alla mobilità delle persone con disabilità, al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 119, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «si applica anche» con le seguenti: «si applica sia agli interventi di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 9 gennaio 1989, n. 13, come modificato dall'articolo 2 della legge 27 febbraio 1989, n. 62, sia».
   b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:
   « b-bis) superamento e eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati di cui all'articolo 9 della legge 9 gennaio 1983, n. 13 come modificato dall'articolo 2 della legge 27 febbraio 1989, n. 62 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119. Il contributo di cui al comma 1 all'articolo 9 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, non è cumulabile con la detrazione al 110 per cento di cui all'articolo 119 e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui al presente articolo;».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2021, in 15 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, incrementato in accordo all'articolo 209 della presente legge.
1.1217. (ex 87.02.) Fioramonti.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. A fronte dell'incrementata autorizzazione di spesa finalizzata a realizzare un sistema informativo integrato grazie alle risorse del Fondo per il funzionamento delle Istituzioni scolastiche e l'ampliamento dell'offerta formativa professionale, visto il decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 61, in materia di revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, che prevede ore di attività di laboratorio raddoppiate rispetto al passato e visto il decreto- legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» recante all'articolo 16 misure in tema di semplificazioni fiscali, si esonerano gli Istituti Tecnici e gli Istituti Professionali dal versamento dell'Iva per l'acquisto di nuovi beni strumentali, più sicuri nell'utilizzo da parte di insegnanti e studenti e maggiormente perforanti con il continuo sviluppo tecnologico.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2021.
1.1218. (ex 87.08.) Racchella.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. A partire dall'anno scolastico 2020-2021, il Ministero dell'istruzione provvede ad integrare, per un importo pari a 62 milioni di euro il contributo per il rimborso riconosciuto agli enti locali per le spese da questi sostenute in relazione al servizio di mensa per il personale scolastico dipendente dallo Stato, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
1.1219. (ex 87.052.) Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Compensazione dei crediti maturati nei confronti del Ministero dell'istruzione dalle scuole paritarie)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2021 i crediti maturati nei confronti del Ministero dell'istruzione da parte delle scuole paritarie possono essere portati in compensazione per il pagamento di imposte, contributi INPS, premi INAIL e somme dovute allo Stato.
  2. Per l'attuazione della presente disposizione è autorizzata una spesa di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.1220. (ex 87.037.) Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli, Gusmeroli.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Detraibilità rette scolastiche)

  1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per il servizio scolastico fruito presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex articolo 1 legge n. 62 del 2000, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo annuo non superiore a 5.500,00 euro ad alunno.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
1.1221. (ex 87.050.) Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli, Gusmeroli.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Incremento fondo destinato agli alunni con disabilità che frequentano scuole paritarie)

  1. A partire dall'anno 2021, il limite di spesa di cui all'articolo 1-quinquies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro, da destinare alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.1222. (ex 87.049.) Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli, Gusmeroli.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. Al fine di valorizzare e potenziare la formazione nelle scuole nel settore delle pratiche legate alle attività agricole e allo sviluppo rurale, per il recupero delle tradizioni anche alla luce delle innovazioni tecnologiche e dello sviluppo ecosostenibile nonché dello sviluppo delle professionalità in agricoltura, nel rispetto delle risorse di cui al comma 2, nelle scuole tecniche di agraria, agroalimentare e agroindustria, i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento sono incrementati fino a una durata complessiva di 400 ore nel triennio terminale del percorso di studi.
  2. Per le finalità di cui al comma precedente è autorizzata la spesa, a decorrere dal 2021, di 10 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
1.1223. (ex 87.069.) Spena, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Incremento fondo destinato agli alunni con disabilità che frequentano scuole paritarie)

  1. A decorrere dall'anno 2021, il limite di spesa di cui all'articolo 1-quinquies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro annui, da destinare alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.1224. (ex 87.032.) Lorenzo Fontana, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Cavandoli, Gusmeroli.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. In considerazione delle esigenze straordinarie derivanti dalla diffusione del COVID-19 e al fine di garantire la sicurezza delle studentesse e degli studenti nonché dei lavoratori della scuola e assicurare un servizio di prevenzione, nell'anno 2021 il Ministero della salute e il Ministero dell'istruzione, sentita la Conferenza Stato-regioni, avviano una campagna di vaccinazione su base volontaria delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti nonché di tutto il personale della scuola. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, quantificati in 350 mln di euro, che costituisce titolo di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
1.1225. (ex 87.060.) Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. Alle scuole paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2021, a titolo di ristoro dei maggiori costi sostenuti per il personale aggiuntivo, i servizi di pulizia e sanificazione e per l'adeguamento degli spazi, in conseguenza delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione il contributo di cui al comma 1 è ripartito tra gli Uffici Scolastici Regionali che provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie in proporzione al numero degli alunni iscritti nell'anno scolatisco 2020/2021 nelle stesse istituzioni scolastiche paritarie.
  3. All'onere di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
1.1226. (ex 87.078.) Gelmini, Aprea, Barelli, Spena, Marin, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Ripani, Pella, Mandelli, D'Attis.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Fondo per il potenziamento del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni nelle regioni del mezzogiorno d'Italia)

  1. A partire dall'anno 2021 è incrementata di euro 250.000 milioni nell'arco di un quinquennio la dotazione del fondo nazionale di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 65 del 2017. Una percentuale pari almeno al 60% dell'incremento è destinata al potenziamento del servizio nelle seguenti regioni del Mezzogiorno d'Italia: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 25 milioni di euro per il 2021.
1.1227. (ex 87.034.) Pentangelo.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Misure di sostegno economico straordinario all'istruzione paritaria)

  1. Alle scuole paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 300 milioni di euro nell'anno 2021, a titolo di ristoro dei maggiori costi sostenuti per il personale aggiuntivo, i servizi di pulizia e sanificazione e per l'adeguamento degli spazi, in conseguenza delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli Uffici Scolastici Regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nell'anno scolastico 2020/2021 nelle istituzioni scolastiche paritarie.
  3. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 2020/2021.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
1.1228. (ex 87.042.) Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Istituzione della Carta dello studente)

  1. Al fine di sostenere la formazione degli studenti per mezzo di contenuti digitali e per agevolare la didattica a distanza, è istituita, per l'anno 2021 e nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, la Carta dello studente. La Carta, dell'importo nominale di euro 200, può essere utilizzata esclusivamente per l'acquisto di personal computer, tablet e notebook, nonché altro dispositivo utile per l'insegnamento a distanza. La somma di cui alla Carta dello studente non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
  2. Il contributo è riconosciuto a tutti gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, residenti nel territorio dello Stato e appartenenti a nuclei familiari per i quali il valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), risultante da una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in corso di validità, non è superiore a 20.000 euro.
  3. Il produttore ed il distributore del bene acquistato per mezzo della Carta di cui al comma 1, sono tenuti ad apportare allo stesso uno sconto, equamente distribuito tra le parti, pari al 20 per cento del prezzo di vendita finale.
  4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui ai commi 1 e 2, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 5, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
  5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 400 milioni per l'anno 2021.

  Conseguentemente, alla copertura degli oneri, pari a 400 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
1.1229. (ex 87.016.) Maturi, Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Incremento fondo destinato agli alunni con disabilità che frequentano scuole paritarie)

  1. A partire dall'anno 2021, il limite di spesa di cui all'articolo 1-quinquies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro, da destinare alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità.

  Conseguentemente, aumentare del 25 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F.
1.1230. (ex 87.086.) Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Misure di sostegno economico straordinario all'istruzione paritaria)

  1. Alle scuole paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 300 milioni di euro nell'anno 2021, a titolo di ristoro dei maggiori costi sostenuti per il personale aggiuntivo, i servizi di pulizia e sanificazione e per l'adeguamento degli spazi, in conseguenza delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli Uffici Scolastici Regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nell'anno scolastico 2020/2021 nelle istituzioni scolastiche paritarie.
  3. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 2020/2021.

  Conseguentemente:
   sono aumentate del 20 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;
   sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
1.1231. (ex 87.087.) Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

ART. 89.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2021, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, è incrementata di 10 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 di cui all'articolo 209.
1.1232. (ex 89.37.) Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Vietina, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al fine di promuovere il diritto allo studio la deducibilità dell'affitto per gli studenti universitari fuori sede è riconosciuta al 60 per cento delle spese sostenute per l'anno 2020, del 50 per cento per il successivo biennio 2021-2022 e del 30 per cento a partire dal 2023.

  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 510 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell'articolo 68.
1.1233. (ex 89.20.) Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di promuovere il diritto allo studio la detrazione delle spese per gli studenti universitari è riconosciuta al 30 per cento ed è possibile portare in detrazione anche: le tasse d'iscrizione per triennale, master e specialistica anche nel caso di studenti fuori corso; la ricongiunzione di carriera; le tasse per l'iscrizione all'appello di laurea e rilascio della pergamena; le frequenza a corsi singoli, finalizzati o meno all'ammissione a un corso di laurea magistrale; l'iscrizione a test d'ingresso (anche se non seguiti da iscrizione); i trasferimenti di ateneo e i passaggi di corso.
   Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 5 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
1.1234. (ex 89.21.) Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
    1) alla lettera a), le parole: «30 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «35 milioni»;
    2) dopo la lettera c) è inserita la seguente:
   « c-bis) dopo il comma 5-sexies, è aggiunto il seguente:
  “5-sexies. 1 La progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato di cui al comma 5-sexies, lettera b), può essere anticipata nell'anno 2021 da parte degli atenei che, fermi restando i limiti delle facoltà assunzionali, hanno, in tale anno, le corrispondenti disponibilità di bilancio”».

  Conseguentemente, all'articolo 209 le parole: 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2022 sono sostituite dalle seguenti: 495 milioni annui a decorrere dall'anno 2022.
1.1235. (ex 89.39.) D'Attis, Saccani Jotti, Aprea, Marin, Casciello, Vietina, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, Mandelli, Mulè.

  Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: 30 milioni di euro con le parole: 45 milioni di euro.
   Agli oneri conseguenti, pari a 15 milioni per l'anno 2021, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
1.1236. (ex 89.11.) Gagliardi.

  Dopo il comma 6, inserire i seguenti:
  6-bis. Al fine di riconoscere una quota premiale alle Università che organizzano nei propri Regolamenti e Ordinamenti i settori scientifico disciplinari sulla base dell'interdisciplinarità e della multidisciplinarietà, all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, dopo la lettera c) inserire la seguente: d) l'organizzazione nei propri Regolamenti e Ordinamenti dei settori scientifico disciplinari sulla base dell'interdisciplinarità e della multidisciplinarietà.

  6-ter. Per gli obiettivi di cui al comma precedente la quota premiale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni è incrementata di 150 milioni di euro. Agli oneri derivanti dai commi 6-bis e 6-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
1.1237. (ex 89.40.) Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Vietina, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti commi:
  7. Al fine di dare completa attuazione alle disposizioni introdotte con l'articolo 19, comma 1, lettera f) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993 n. 573, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, per incentivare l'inquadramento nella qualifica di professore associato dei Ricercatori a Tempo Determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 nel corso del secondo e del terzo anno di contratto, previo esito positivo della valutazione. Tramite apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca, le risorse di cui al presente comma saranno ripartite con cadenza annuale tra le Università Statali proporzionalmente alle spese sostenute in attuazione l'articolo 19, comma 1, lettera f) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

  8. All'onere di cui al comma 7 si provvede mediante corrispondente riduzione a decorrere dal 2021 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, incrementato in accordo all'articolo 209 della presente legge.
1.1238. (ex 89.7.) Fioramonti.

  Dopo il comma 6 inserire i seguenti:
  6-bis. Allo scopo di sostenere l'investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese, anche in relazione alla necessità di facilitare la transizione verso la digitalizzazione della produzione di beni e servizi, le università, in funzione delle loro specializzazioni, organizzano iniziative formative ai sensi dell'articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, finalizzate allo sviluppo e alla acquisizione di competenze digitali in ambito medico, scientifico e tecnologico promuovendo contestualmente la partecipazione alle medesime da parte di studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi. Ai soggetti pubblici e privati che dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 supportano finanziariamente, tramite donazioni finalizzate e/o vincolate, le iniziative di cui al primo periodo ovvero iniziative di diritto allo studio, è riconosciuto un credito di imposta pari al 110 per cento delle donazioni effettuate fino a un massimo di 50.000 euro da ripartire agli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4,5 milioni di euro per il 2021, a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e a 4,5 milioni di euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  6-ter. 1. Al fine di permettere alle famiglie colpite dall'emergenza COVID-19 di continuare a sostenere i costi della formazione universitaria dei figli a carico, coloro che hanno subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito ISEE rispetto all'anno precedente, limitatamente agli anni 2021 e 2022, possono cedere la detrazione imposta di cui all'articolo 15, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 a parenti e affini entro il terzo grado dello studente per il quale la spesa è stata sostenuta.
1.1239. (ex 89.36.) Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Vietina, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di potenziare i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità sulla base della programmazione effettuata dal Ministero dell'istruzione a livello regionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Per le medesime finalità i contributi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 29 luglio 1991, n. 243, sono incrementati di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti criteri di premialità nell'attribuzione delle facoltà assunzionali, fermo restando il contingente di spesa disponibile a livello nazionale, a beneficio delle università che attivino tali percorsi ovvero che presentino una offerta formativa aggiuntiva rispetto a quella autorizzata nell'anno precedente. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma, nonché quelle acquisite dalle università tramite la contribuzione studentesca per le attività di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità concorrono, secondo criteri di premialità individuati con il medesimo decreto di cui al secondo periodo, alla definizione degli indicatori di bilancio per le facoltà assunzionali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 780 milioni di euro per l'anno 2021 e 480 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
1.1240. (ex 89.22.) Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.

  1. Al fine di promuovere e favorire la formazione superiore, la continuità tra il sistema nazionale di istruzione e l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, l'istruzione e formazione tecnica superiore, la valorizzazione e il miglioramento delle competenze professionali, a decorrere dal 2021 è riconosciuto alle famiglie un credito d'imposta, ovvero l'erogazione mensile di una somma di denaro, utilizzabile esclusivamente per sostenere le spese di istruzione terziaria superiore.
  2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto con criteri di universalità e progressività fino al 100 per cento delle spese documentabili sostenute per ciascun figlio a carico sulla base del percorso di istruzione frequentato e per tutta la durata legale del corso di studi sulla base della condizione economica del nucleo familiare come individuata dall'ISEE familiare.
  3. Con decreto del Ministro dell'università, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da adottare entra 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato l'ammontare del beneficio suddiviso per fasce ISEE sulla base delle disponibilità finanziarie di cui al comma successivo.
  4. All'onere di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante incremento dell'imposta sui servizi digitali. A tal fine, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

  5. Ove si verifichino scostamenti rispetto allo stanziamento previsto il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio provvedimento a ridurre proporzionalmente l'accesso alla misura.
1.1241. (ex 89.027.) Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Vietina, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.
(Istituzione di un Fondo per favorire l'iscrizione delle studentesse a corsi di laurea nelle discipline scientifiche, tecnologiche, di ingegneria e di matematica)

  1. Per promuovere le iscrizioni delle studentesse ai corsi di laurea nelle discipline scientifiche, tecnologiche, di ingegneria e di matematica (STEM) e l'accesso delle donne laureate alle carriere professionali nell'ambito delle medesime discipline, è istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca un fondo speciale, denominato «Fondo STEM», con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, ripartito annualmente, ai sensi del comma 7, tra le università statali sulla base del numero di studentesse iscritte ai corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico nelle citate discipline.
  2. Il Fondo STEM è destinato a finanziare l'esonero totale dalle tasse e dai contributi dovuti dalle studentesse che si iscrivono ai corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico nelle discipline STEM.
  3. Per accedere al finanziamento del Fondo STEM sono necessari i seguenti requisiti:
   a) aver frequentato percorsi di studio a indirizzo scientifico-tecnologico nella scuola secondaria di secondo grado;
   b) aver conseguito negli ultimi due anni precedenti all'esame di Stato della scuola secondaria di secondo grado una media dei voti non inferiore a 8 decimi nelle materie scientifiche;
   c) aver conseguito all'esame di Stato della scuola secondaria di secondo grado un voto non inferiore a 91 centesimi.

  4. Il finanziamento del Fondo STEM è confermato per tutta la durata del corso di laurea per le studentesse che, per ciascun anno di corso, abbiano acquisito almeno 40 crediti formativi universitari e concludano regolarmente il corso di studi.
  5. Il finanziamento di cui al comma 2 non è cumulabile con alcun tipo di borsa di studio di natura pubblica.
  6. Il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio decreto, un regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.
  7. Il Ministro dell'università e della ricerca, con proprio decreto di natura non regolamentare, disciplina annualmente le modalità di ripartizione tra le università statali delle risorse del Fondo STEM.
  8. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi al Fondo STEM sono posti a carico delle risorse finanziarie del Fondo stesso.
  9. Il Fondo STEM, gestito dal Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, può essere alimentato anche da versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da privati, società, enti e fondazioni.
  10. All'articolo 10, comma 1, lettera l-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di oneri deducibili, dopo le parole: «Fondo per il merito degli studenti universitari e di istituzioni universitarie pubbliche,» sono inserite le seguenti: «del Fondo STEM,».

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 790 milioni e le parole: di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti:, di 490 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
1.1242. (ex 89.023.) Carfagna, Paolo Russo, Fusacchia.

  Dopo l'articolo 89 aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.
(Detraibilità rette scolastiche)

  1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per il servizio scolastico fruito nell'anno 2020 presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex articolo 1 legge n. 62 del 2000, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo non superiore al costo standard di sostenibilità per allievo pari a 5.500,00 euro ad alunno.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 150 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.
1.1243. (ex 89.020.) Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 89 aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.
(Diritto allo studio)

  1. Al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, è istituito un fondo di 60 milioni da destinarsi alla creazione di una carta elettronica del valore di 300 euro utilizzabile dagli studenti che risultano idonei ai benefici per il diritto allo studio per l'acquisto di testi e materiali di studio e non siano nello stesso anno già destinatari del beneficio di cui al comma 357 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in formato sia cartaceo sia digitale, compresi gli abbonamenti a piattaforme per lo studio universitario.
  2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 60 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
1.1244. (ex 89.010.) Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.

  1. Al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, al fine di assegnare agli studenti che risultano idonei ai benefici per il diritto allo studio e non siano nello stesso anno già destinatari del beneficio di cui al comma 357 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 2021 una Carta elettronica dell'importo di 300 euro per l'acquisto di testi e materiali di studio in formato sia cartaceo sia digitale, compresi gli abbonamenti a piattaforme per lo studio universitario, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un fondo di 60 milioni. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'università e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta.
  2. Per le finalità di cui al comma precedente, pari a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge. Ove si verifichino scostamenti rispetto allo stanziamento previsto il MEF provvede con proprio provvedimento a ridurre proporzionalmente l'accesso alla misura.
1.1245. (ex 89.026.) Palmieri, Aprea, Marin, Casciello, Saccani Jotti, Vietina, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli.

  Dopo l'articolo 89 aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.

  1. Al fine di garantire lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, assicurando la pulizia degli ambienti scolastici secondo gli standard previsti dalla normativa vigente, il Ministero dell'istruzione assegna tempestivamente alle istituzioni scolastiche statali e paritarie le risorse finanziarie rimanenti previste dall'articolo 1 commi 757, 760, 761 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 assicurando l'espletamento dei servizi alle imprese aggiudicatarie del bando interministeriale «Scuole Belle».
1.1246. (ex 89.028.) Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.
(Detraibilità rette scolastiche)

  1. Per gli anni 2021 e 2022, le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il servizio scolastico fruito presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo annuo non superiore a 5.500,00 euro ad alunno.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
1.1247. (ex 89.06.) Alessandro Pagano, Sasso, Colmellere, Toccalini, Cavandoli, Gusmeroli.

  Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.
(Misure di sostegno economico straordinario all'istruzione paritaria)

  1. Alle scuole paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2021, a titolo di contributo per i maggiori costi sostenuti per il personale aggiuntivo, i servizi di pulizia e sanificazione e per l'adeguamento degli spazi, in conseguenza delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, il contributo di cui al comma 1 è ripartito tra gli Uffici Scolastici Regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nell'anno scolastico 2020/2021 nelle istituzioni scolastiche paritarie.
  3. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 2020/2021.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
1.1248. (ex 89.05.) Alessandro Pagano, Sasso, Colmellere, Toccalini, Cavandoli, Gusmeroli.

  Dopo l'articolo 89 aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.

  1. Al comma 1 dell'articolo 105 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito nella legge n. 77 del 2020, dopo le parole: «per l'anno 2020» aggiungere: «e 2021» e dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  «3-bis. Le risorse non utilizzate di cui al comma 1 lettera a) possono essere spese fino a giugno 2021.».
1.1249. (ex 89.019.) Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.

(Misure di sostegno a favore dell'occupazione al termine di percorsi di dottorato)
   1. Al fine di favorire l'occupazione al termine di percorsi di dottorato, è istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca un fondo con una dotazione pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, destinati al finanziamento di programmi di ricerca e assunzione di personale qualificato cui partecipano aziende aventi sede legale in Italia.
   2. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.
   3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.1250. (ex 89.04.) Claudio Borghi.

  Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.

(Canoni locazioni studenti universitari fuori sede)
   1. Considerato il protrarsi della sospensione delle attività didattiche in presenza, per il periodo di vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 per fronteggiare la diffusione del virus COVID-19, al fine di sostenere le famiglie degli studenti universitari fuori sede che sostengono la spesa di canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili di proprietà privata, derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, per l'anno 2021 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università un apposito fondo con una dotazione di 250 milioni di euro.
   2. Il Ministero dell'università con decreto da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge definisce i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1 tra le regioni che attivano entro il mese di marzo 2021, con apposito bando, l'accesso con procedura semplificata a contributi per il sostegno nel pagamento delle locazioni in corso degli studenti fuori sede. Il contributo è concesso a studenti universitari regolarmente iscritti, con ISEE non superiore a 40.000 euro e a parziale copertura del 75 per cento dei canoni di locazione corrisposti a partire dal mese di gennaio 2021 per il periodo di vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 per fronteggiare la diffusione del virus COVID-19.
   3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 250 milioni di euro che costituisce limite di spesa, si provvede per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge. Ove si verifichino scostamenti rispetto allo stanziamento previsto il MEF provvede con proprio provvedimento a ridurre proporzionalmente l'accesso alla misura.
1.1251. (ex 89.031.) Marrocco, Aprea, Marin, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli.

  Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.

(Canoni locazioni studenti universitari fuori sede)
   1. Per il periodo di vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri è sospeso il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili di proprietà privata, derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, stipulati dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi.
   2. Ai proprietari degli immobili oggetto delle disposizioni di cui al comma 1 è riconosciuto l'esonero totale dal pagamento di qualsiasi tipologia di imposta o tributo dovuti per l'immobile relativi al periodo dello stato di emergenza per fronteggiare la diffusione del virus COVID-19.
   3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione del «Reddito di cittadinanza» di cui al 68.
1.1252. (ex 89.011.) Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 90.

  Al comma 1, sostituire le parole: 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: 365 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, destinati anche al finanziamento dei progetti FISR 2019 e progetti PRIN 2018.

  Conseguentemente, dopo il comma 6, inserire il seguente:
  «6-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».
1.1253. (ex 90.16.) Claudio Borghi.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Al fine di rilanciare la ricerca nelle università e negli enti pubblici di ricerca e di rilanciare la competitività dei progetti di ricerca nazionali e internazionali a decorrere dall'anno 2021, nella valutazione finalizzata all'assegnazione dei finanziamenti una percentuale pari almeno al 75 per cento di Fondi finalizzati alla ricerca è destinata a progetti di ricerca nazionale e internazionale proposti nell'ambito di priorità tematiche interdisciplinari riconducibili a più settori scientifico disciplinali (SSD). Per le finalità di cui al presente comma a decorrere dal 2021 il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 7 dicembre 2006, n. 296 e il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE), di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, sono incrementati rispettivamente di 50 milioni di euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
1.1254. (ex 90.51.) Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Vietina, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Nell'ambito della valutazione dei progetti di ricerca finalizzati al loro finanziamento è attribuito un coefficiente premiale ai progetti di ricerca nazionali e internazionali proposti nell'ambito di priorità tematiche interdisciplinari riconducibili a più settori scientifico disciplinali (SSD). La definizione dei criteri di premialità di cui al precedente periodo sono definite con decreto del MUR da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli obiettivi di cui al presente comma la quota premiale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni è incrementato di 150 milioni di euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
1.1255. (ex 90.52.) Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Vietina, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) è concesso un contributo straordinario di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

  6-ter Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli gli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.1256. (ex 90.45.) Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente comma:
  7. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca e valorizzare il suo contributo alla competitività del paese, è costituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo destinato ad incrementare la dotazione finanziaria ordinaria degli Enti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 218/16, con uno stanziamento annuo di 200 milioni di euro. All'utilizzo del predetto fondo si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni vigilanti, su proposta del Ministero dell'università e della ricerca entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Agli oneri del presente comma si provvede tramite il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, incrementato in accordo all'articolo 209 della presente legge.
1.1257. (ex 90.1.) Fioramonti.

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.
(Contributo straordinario al Consiglio nazionale delle ricerche)

  1. Al Consiglio nazionale delle ricerche è concesso un contributo straordinario di 70 milioni di euro per l'anno 2021 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.1258. (ex 90.04.) Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.
(Misure di sostegno ai ricercatori)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023, ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il cinquanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti in Italia, svolgano documentata attività di ricerca o docenza presso centri di ricerca pubblici o privati o università italiane da almeno due anni continuativi e che dalla data di entrata in vigore della presente legge abbiano in essere un contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero documentata permanenza contrattuale di almeno cinque anni nella sede nel territorio dello Stato.
  2. Gli emolumenti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal primo gennaio 2021 e nei tre periodi d'imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2021 e in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
1.1259. (ex 90.07.) Claudio Borghi.

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.
(Fondo per l'incentivo alla mobilità verso l'università e gli enti pubblici di ricerca)

  1. Al fine di incentivare la mobilità verso i ruoli didattici e di ricerca delle università e degli enti pubblici di ricerca, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. L'utilizzo del fondo è disposto, previa ricognizione dei fabbisogni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle esigenze presentate.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in riduzione:
   2021: – 500.000;
   2022: – 500.000;
   2023: – 500.000.
1.1260. (ex 90.013.) Mollicone, Frassinetti, Bucalo, Trancassini, Rampelli.

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.

  1. Al fine di promuovere e valorizzare la collaborazione tra università, ricerca e settori industriali e di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi mediante un più efficace e diretto rapporto tra attività produttive e attività di ricerca scientifica e tecnologica, per gli anni dal 2021 al 2023, nello stato di previsione del Ministero dell'università è istituito il Fondo per i poli tecnologici avanzati con una dotazione di 1000 milioni di euro. Il Fondo di cui al precedente periodo è finalizzato al finanziamento di progetti di ricerca e di strutture di trasferimento tecnologico cogestiti da imprese, università e altri soggetti pubblici e privati che abbiano come obiettivo principale la formazione, l'innovazione e il trasferimento tecnologico per la crescita della competitività delle imprese, il potenziamento della ricerca in settori connessi allo sviluppo economico del Paese e lo sviluppo della collaborazione tra università e settori imprenditoriali. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate.
1.1261. (ex 90.022.) Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Vietina, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli.

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.
(Ricerca scientifica in ambito termale)

  1. Ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, ed al fine di perseguire specifiche finalità istituzionali, il Ministero dell'università e della ricerca può avvalersi della Fondazione per la ricerca scientifica termale FoRST, di cui all'atto di intesa 17 ottobre 2019 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano.
  2. Nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, possono essere adottate dal Ministero dell'università e della ricerca, nonché da altre amministrazioni statali e regionali, misure finanziarie in favore di progetti promossi dalla stessa fondazione, realizzati anche in collaborazione tra soggetti pubblici e privati, prioritariamente finalizzati alla attuazione di programmi di ricerca scientifica, di rilevazione statistica, di educazione e divulgazione, ovvero che perseguano obiettivi di interesse generale, ivi inclusi prevenzione e controllo dei rischi e formazione professionale. La fondazione individua i progetti specifici ed i soggetti beneficiari, in conformità con il proprio regolamento e con le procedure di valutazione e selezione definite in sede di assegnazione dei fondi.
  3. Il Ministero dell'università e della ricerca, d'intesa con gli altri ministeri o amministrazioni pubbliche competenti per materia, stabilisce altresì apposite prescrizioni e indirizzi volti alla realizzazione dei progetti e programmi di ricerca curati dalla fondazione di cui al comma 1, che fruiscano di risorse finanziarie statali o comunitarie. Ricorrendone le condizioni, la stessa fondazione può essere designata quale organismo intermedio ai sensi della normativa europea.
  4. In considerazione dell'esaurimento delle scuole di specializzazione in medicina termale, a titolo sperimentale il Ministero dell'università e della ricerca promuove per l'anno 2021, d'intesa con la Fondazione per la ricerca scientifica termale FoRST, l'attivazione di uno o più corsi di master universitario annuale di secondo livello, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto ministeriale n. 270 del 2004. I corsi sono finalizzati alla preparazione dei medici all'attività clinica di medicina termale ed al relativo esercizio professionale. Gli atenei italiani che istituiscono gli stessi corsi, anche congiuntamente con altre istituzioni universitarie nazionali o dell'Unione europea, si avvalgono per le attività connesse e conseguenti di risorse specifiche rese disponibili, mediante apposite convenzioni, dalla fondazione di cui al comma 1.
1.1262. (ex 90.023.) Palmieri, Saccani Jotti, Aprea, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis.

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.
(Fondo Piano Amaldi)

  1. Al fine di realizzare gli interventi di sostegno previsti dal Piano Amaldi per l'ammodernamento scientifico e tecnologico del nostro paese, per la promozione e lo sviluppo all'avanguardia della ricerca, generato dall'incontro trasversale delle diverse discipline dall'ambito matematico-scientifiche a quello umanistico, tramite la collaborazione di esperti e scienziati, suddivisi in grandi aree, i quali esaminano le proposte di ricerca da finanziare in modo strutturato con specifici bandi, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito il «Fondo Amaldi per la promozione della ricerca», con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al precedente periodo tra le università, e gli enti di ricerca.
  2. Con decreto della Presidenza del Consiglio sentito il Ministero dell'università e della ricerca, viene adottato entro 60 giorni suddetto Piano Amaldi nella modalità di attuazione programmatiche dello stesso.
  3. Agli oneri di cui al comma 1 del presente articolo si provvede tramite il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, incrementato in accordo all'articolo 209 della presente legge.
1.1263. (ex 90.02.) Fioramonti.

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.

  1. Al fine di ridurre le disuguaglianze e di favorire l'ottimale fruizione del diritto all'istruzione, anche per i privi di mezzi economici, situazione in cui molte famiglie versano a causa della grave crisi dovuta e/o creatasi e/o accentuata dal perdurare della pandemia di COVID-19 che ha cagionato la dichiarazione dello Stato di Emergenza Sanitaria Nazionale, vengono ridotte del 30 per cento le tasse universitarie, per gli anni 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, anche per le famiglie che superano i limiti massimi di legge del reddito Isee previsti per l'abbattimento fiscale delle stesse.
  2. Ai maggiori oneri del presente articolo pari a 100 milioni di euro nel 2021,100 milioni di euro nel 2022, 100 milioni di euro nel 2023, 100 milioni di euro nel 2024 e 100 milioni di euro nel 2025 si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
1.1264. (ex 90.011.) Racchella.

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.
(Destinazione di risorse all'Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile)

  1. Per garantire l'operatività e la continuità dell'attività della fondazione istituita per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti conoscitivi, di ricerca, tecnico-scientifici, di trasferimento tecnologico e di valorizzazione delle innovazioni e della proprietà intellettuale generata, nel campo dello studio e dell'utilizzo delle tecnologie pulite, delle fonti energetiche rinnovabili, dei nuovi materiali, dell'economia circolare, strumentali alla promozione della crescita sostenibile del Paese e al miglioramento della competitività del sistema produttivo nazionale di cui all'articolo 1, comma 733 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160, sono destinati 3 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  2. Agli oneri di cui al comma 1 del presente articolo si provvede tramite il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, incrementato in accordo all'articolo 209 della presente legge.
1.1265. (ex 90.01.) Fioramonti, Lattanzio.

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.
(Credito d'imposta per la ricerca biomedica)

  1. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica e la capacità degli enti di ricerca nazionali di competere sul panorama europeo, è istituito a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, un credito d'imposta pari al 17 per cento delle spese sostenute da Università, enti pubblici di ricerca, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e enti di ricerca privati senza finalità di lucro per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alla ricerca scientifica nel campo delle biotecnologie.
  2. Al credito d'imposta di cui al comma 1 non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro della salute, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le spese ammissibili al credito d'imposta, le disposizioni applicative necessarie, le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito.
  4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, nonché il limite del contributo spettante ad ogni beneficiario del credito di cui al comma 1.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro, si provvede a valere nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione» dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.
  6. All'articolo 209 sostituire le parole: «800 milioni» con le seguenti: «700 milioni» e le parole: «500 milioni» con le seguenti: «400 milioni».

  Conseguentemente, allo Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, Missione 1 Ricerca e Innovazione (017) Programma 1.1 – Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (017.0222), apportare le seguenti variazioni:
   2021: –100 milioni;
   2022: –100 milioni;
   2023: –100 milioni.
1.1266. (ex 90.026.) Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.
(Fondo per il sostegno di tecnologie innovative)

  1. Al fine di favorire l'iniziativa imprenditoriale nel settore delle tecnologie innovative, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con dotazione pari a 800 milioni di euro per l'anno 2021, per investimenti destinati alla valorizzazione di brevetti sviluppati nel settore dell'alta tecnologia ed in possesso degli atenei italiani.
  2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono stabilite le modalità di assegnazione e di riparto delle risorse di cui al comma 1.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 800 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
1.1267. (ex 90.08.) Claudio Borghi.

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.
(Fondo per la ricerca scientifica sul fenomeno di induzione dell'ibernazione dell'uomo)

  1. Al fine di prevedere misure di sostegno per progetti di ricerca scientifica relativi allo studio e allo sviluppo di tecnologie che possano portare all'induzione di uno stato di animazione sospesa nell'uomo, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, destinati all'Agenzia spaziale italiana, per la creazione ed il finanziamento di un istituto di ricerca virtuale nazionale, composto da ricercatori qualificati e dedicato allo studio del fenomeno di induzione dell'ibernazione nell'uomo.
  2. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55, comma 1, della presente legge.
1.1268. (ex 90.09.) Claudio Borghi.

  Dopo l'articolo 90, aggiungere i seguenti:

Art. 90-bis.
(Borse di studio erogate da atenei)

  1. Al fine di valorizzare i lavori scientifici originali prodotti da studenti di laurea magistrale e di dottorato nell'ambito del loro curriculum di studi, sono erogate dagli atenei borse di studio per neo-laureati e neo-dottorati, della durata compresa tra 6 e 12 mesi, destinate a candidati che abbiano ottenuto una laurea magistrale o un dottorato di ricerca da meno di 6 mesi e sulla base di un progetto comprendente la produzione di una pubblicazione scientifica basata sul lavoro svolto per l'elaborato finale.
  2. Per le finalità di cui al presente articolo, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

Art. 90-ter.
(Borse di studio erogate da istituzioni di ricerca)

  1. Al fine di valorizzare i lavori scientifici originali prodotti da studenti di laurea magistrale e di dottorato nell'ambito del loro curriculum di studi, sono erogate dagli enti ed istituzioni di ricerca borse di studio per neo-laureati e neo-dottorati, della durata compresa tra 6 e 12 mesi, destinate a candidati che abbiano ottenuto una laurea magistrale o un dottorato di ricerca da meno di 6 mesi e sulla base di un progetto comprendente la produzione di una pubblicazione scientifica basata sul lavoro svolto per l'elaborato finale.
  2. Il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 è incrementato di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55, comma 1, della presente legge.

Art. 90-quater.
(Borse di studio erogate da atenei)

  1. Al fine di valorizzare il patrimonio culturale e artistico italiano, promuovere la ricerca e la vocazione intellettuale e tecnologica dei più giovani, è incrementato di almeno il 30 per cento, a decorrere dal 2021, il numero di borse di dottorato erogate, anche in regime di cofinanziamento, dagli atenei ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45, e dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210.
  2. Per le finalità di cui al presente articolo, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 60 milioni di euro nel 2021, di 90 milioni di euro nell'anno 2022 e di 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 60 milioni di euro nel 2021, in 90 milioni di euro nell'anno 2022 e in 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

Art. 90-quinquies.
(Borse di studio erogate da enti e istituzioni di ricerca)

  1. Al fine di valorizzare il patrimonio culturale e artistico italiano, promuovere la ricerca e la vocazione intellettuale e tecnologica dei più giovani, è incrementato del 30 per cento, a decorrere dal 2021, il numero di borse di dottorato erogate, anche in regime di cofinanziamento, dagli enti ed istituzioni di ricerca ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45, e dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210.
  2. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 è incrementato di 10 milioni di euro nel 2021, di 15 milioni di euro nell'anno 2022 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 10 milioni di euro nel 2021, in 15 milioni di euro nell'anno 2022 e in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

Art. 90-sexies.
(Assegni di ricerca erogati da atenei)

  1. Al fine di valorizzare il patrimonio culturale e artistico italiano, promuovere la ricerca e la vocazione intellettuale e tecnologica dei più giovani, è incrementato di almeno il 20 per cento il numero di assegni di ricerca erogati, anche in regime di cofinanziamento, dagli atenei ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
  2. Per le finalità di cui al presente articolo, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 30 milioni di euro nell'anno 2021 e di 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 30 milioni di euro nel 2021 e in 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

Art. 90-septies.
(Assegni di ricerca erogati da enti e istituzioni di ricerca)

  1. Al fine di valorizzare il patrimonio culturale e artistico italiano, promuovere la ricerca e la vocazione intellettuale e tecnologica dei più giovani, è incrementato del 20 per cento il numero di assegni di ricerca erogati da enti ed istituzioni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
  2. Per le finalità di cui al presente articolo, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 è incrementato di 5 milioni di euro nell'anno 2021 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 5 milioni di euro nel 2021 e in 8 milioni di euro nell'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55, comma 1, della presente legge.
1.1269. (ex 90.010.) Claudio Borghi.

ART. 91.

  Sopprimerlo.
1.1270. (ex 91.1.) Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 92.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire le seguenti parole «50» con le seguenti: «100»;
   b) al comma 2, in fine, aggiungere le seguenti parole: «destinando almeno il 70 per cento dei contributi alle associazioni sportive dilettantistiche, duramente colpite dalla crisi.»

  Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:
   2021: – 50.000.000
1.1271. (ex 92.13.) Mollicone, Rampelli, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, sostituire la parola «50» con la parola «80»

  Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:
   2021: –30.000.000;
1.1272. (ex 92.12.) Frassinetti, Mollicone, Bucalo, Albano, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 500 milioni di euro.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
1.1273. (ex 92.9.) Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Cavandoli.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e 90 milioni a decorrere dall'anno 2022».

  Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 90 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
1.1274. (ex 92.17.) Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole «popolazione», aggiungere le seguenti «sostenendo lo sport di base tramite gli enti di promozione sportive, le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche»;
   b) sostituire le parole «50» con «65». Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 15 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
*1.1275. (ex 92.15.) Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole «popolazione», aggiungere le seguenti «sostenendo lo sport di base tramite gli enti di promozione sportive, le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche»;
   b) sostituire le parole «50» con «65». Agli oneri derivanti, pari a 15 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
*1.1276. (ex 92.14.) Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono essere destinate in via prioritaria alla creazione di palestre nelle scuole primarie e materne ad oggi ancora sprovviste.
1.1277. (ex 92.8.) Vanessa Cattoi.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dopo le parole: di sport inserire le seguenti: da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
   b) dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. Una quota pari almeno al 50 per cento del fondo di cui al comma 1 è destinata, fino ad esaurimento delle risorse, alla concessione in favore di soggetti di un « bonus attività sportiva» pari al 40 per cento della spesa sostenuta e, comunque, non superiore a euro 150, a partire dal 28 febbraio 2021, per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi dedicati alla pratica sportiva dilettantistica.
1.1278. (ex 92.26.) Ripani, Mugnai, Barelli, Marin, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto.

  Al comma 2, dopo le parole comma 1 inserire le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
1.1279. (ex 92.21.) Brunetta, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli.

  Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole:, prevedendo la destinazione di 5 milioni di euro per l'acquisto di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) per le società sportive sia professionistiche che dilettantistiche ai sensi dell'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.
*1.1280. (ex 92.11.) Frassinetti, Gemmato, Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: , prevedendo la destinazione di 5 milioni di euro per l'acquisto di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) per le società sportive sia professionistiche che dilettantistiche ai sensi dell'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.
*1.1281. (ex 92.10.) Minardo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di favorire e di incentivare la pratica sportiva di base è autorizzata per l'anno 2021 una ulteriore spesa di 10 milioni di euro destinata alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione per attività sportive extracurriculari. Con decreto del MIUR da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono individuati i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
1.1282. (ex 92.24.) Marin, Barelli, Versace, Palmieri, Casciello, Aprea, Saccani Jotti, Mandelli, Occhiuto, Pella, D'Attis.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le risorse di cui all'articolo 218-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono incrementate di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
1.1283. (ex 92.25.) Marin, Barelli, Versace, Palmieri, Casciello, Aprea, Saccani Jotti, Mandelli, Occhiuto, Pella, D'Attis.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 14, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al secondo periodo dopo le parole: «30 milioni per l'anno 2020» aggiungere le seguenti: «e di 100 milioni di euro fino al 30 giugno 2021».

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2021.
1.1284. (ex 92.23.) Barelli, Marin, Aprea, Palmieri, Casciello, Saccani Jotti, D'Ettore, Mandelli, Pella, Paolo Russo, Mollicone.

  Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:

Art. 92-bis.
(Rifinanziamento fondo Sport e Periferie)

  1. Al fine di tutelare la salute pubblica ed adottare tutte le misure precauzionali di distanziamento sociale, dovute al diffondersi del COVID-19, il fondo di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9 è incrementato di 100 milioni di euro per il 2021, e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
   Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 100 milioni per il 2021 e 50 milioni a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
1.1285. (ex 92.07.) Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:

Art. 92-bis.

  1. Al fine di favorire e di incentivare la pratica sportiva di base sono adottate misure volte a semplificare e accelerare le procedure amministrative nonché ad attuare il contenimento dei costi per l'accesso a finanziamenti agevolati erogati dall'Istituto per il credito sportivo da parte delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche non a scopo di lucro, per interventi finalizzati alla realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero alla ristrutturazione e messa a norma di quelli già esistenti, secondo criteri di sicurezza, fruibilità, utilizzo sociale e di base.
  2. Per accedere alle agevolazioni le società o le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro riconosciute dal CONI presentano dichiarazione rilasciata dagli uffici del Coni, previa attestazione delle relative Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Associate di riferimento, che certifichi la loro partecipazione ad attività sportivo-agonistiche nei settori giovanili, la loro iscrizione al Registro del Coni.
  3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 le società e le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, ai sensi della normativa vigente in materia di costruzione e ristrutturazione di impianti sportivi, possono richiedere finanziamenti all'Istituto del credito sportivo che applica a tali finanziamenti un tasso agevolato pari al tasso di interesse nominale e reale praticato ridotto del 33 per cento.
  4. Il Presidente del Consiglio, o l'autorità di Governo con delega per lo sport, ove nominata, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, definisce con proprio decreto, sentiti l'Istituto per il credito sportivo e il CONI, i criteri e le modalità di presentazione e di valutazione delle domande di finanziamento di cui al comma 5.
  5. Le domande e le relative autorizzazione al finanziamento sono distinte nelle seguenti tre categorie e sono ordinate sulla base di apposita graduatoria per ciascuna di tali categorie:
   a) costruzione di nuovi impianti sportivi;
   b) ristrutturazione di impianti sportivi esistenti;
   c) messa a norma di impianti sportivi esistenti.

  6. L'Istituto del Credito Sportivo, sulla base delle graduatorie di cui al comma 5, assegna i finanziamenti relativi a ciascuna categoria nel limite massimo delle risorse destinate a ciascuna categoria ai sensi del comma 7.
  7. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, sentiti il CONI e l'Istituto del credito sportivo, è stabilita ogni anno la ripartizione delle risorse tra le categorie di cui al comma 5, con la previsione di un limite massimo di accesso al mutuo per singola categoria stabilito nella seguente misura:
   a) per la costruzione di nuovi impianti: 250 milioni di euro di euro;
   b) per la ristrutturazione di impianti esistenti: 100 milioni di euro;
   c) per la messa a norma di impianti sportivi esistenti: 50 milioni di euro.

  8. All'onere di cui al presente articolo, pari a 60 milioni di euro che costituisce limite di spesa a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate.
1.1286. (ex 92.09.) Marin, Barelli, Versace, Palmieri, Casciello, Aprea, Saccani Jotti, Mandelli, Occhiuto, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:

Art. 92-bis.

  1. Al fine di incentivare l'attività sportiva anche tra persone con disabilità, è istituto un fondo nella misura di 200 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, presso la Presidente del Consiglio dei ministri.
  2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente testo, il Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce criteri e principi per l'attuazione di iniziative volte ad incoraggiare la messa a disposizione di adeguati mezzi strutturali, risorse e formazione di personale sportivo, nei limiti di cui al fondo del comma 1.
  3. La Presidenza del Consiglio nell'ambito delle campagne di sensibilizzazione sociale, entro e non oltre i trenta giorni successivi alla pubblicazione del decreto di al comma 2, provvede a informare in modo adeguato sulle iniziative di cui al comma 2, autorizzandone una spesa di 150.000 euro per ciascuno degli anni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  4. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 68 della presente legge.
1.1287. (ex 92.08.) Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:

Art. 92-bis.

  1. All'articolo 1, comma 180, di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «enti di promozione sportiva» aggiungere le seguenti: «e strutture private».
1.1288. (ex 92.05.) Fogliani, Cavandoli.

ART. 93

  Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.
(Fondo perequativo a sostegno delle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno)

  1. Al fine di assicurare un adeguato sostegno finanziario alle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno, di mitigare gli effetti della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e sostenere gli studenti che necessitano di servizi o strumenti per l'accesso alla ricerca o alla didattica a distanza è istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca il «Fondo perequativo a sostegno delle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno», con una somma annua pari a 20 milioni di euro per il triennio 2021-2023.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra le università non statali legalmente riconosciute, esistenti alla data di entrata in vigore della presente Legge, e aventi la sede legale nei territori delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia, tenendo conto di quanto previsto all'articolo 12, comma 3 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
  3. Il Fondo di cui al comma 1 sostiene gli interventi effettuati delle università non statali legalmente riconosciute delle regioni individuate al comma 2, effettuate dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 per:
   a) spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale docente e non docente;
   b) investimenti volti al potenziamento delle infrastrutture materiali e immateriali nonché dei servizi agli studenti;
   c) assunzioni di personale docente e non docente.

  4. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano esclusivamente alle università non statali legalmente riconosciute, con sede legale nel Mezzogiorno che eroghino in via ordinaria attività didattica e di ricerca esclusivamente in presenza.
  5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sono determinati la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 tra le università non statali legalmente riconosciute delle regioni individuate al comma 2, le modalità di attuazione, i criteri e i termini per la fruizione delle agevolazioni previste dalla presente legge.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
1.1289. (ex 93.07.) Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, D'Attis, Cannizzaro, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

ART. 94.

  Sopprimerlo.
*1.1290. (ex 94.1.) Enrico Borghi.

  Sopprimerlo.
*1.1291. (ex 94.7.) Trancassini, Frassinetti, Mollicone, Bucalo, Albano, Rampelli, Lucaselli, Zucconi.

  Sopprimerlo.
*1.1292. (ex 94.4.) Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 94.

  1. È istituito un fondo per il finanziamento di assegni di ricerca e posti di ricercatore a tempo determinato di tipo A per ricercatrici e ricercatori afferenti a diversi SSD, finalizzati allo studio della biologia e della epidemiologia del virus COVID-19 nonché alla ricerca sulla diagnosi precoce, il trattamento e la prevenzione della infezione da esso provocata.
  2. Potranno essere altresì finanziati progetti inerenti lo sviluppo di misure di prevenzione della trasmissione della infezione che investano la società civile.
  3. I progetti presentati dai ricercatori tramite gli Atenei, saranno valutati da apposita commissione nominata direttamente dal Ministero dell'università e della ricerca, composta da docenti universitari dei SSD di pertinenza, e che valuterà la valenza scientifica e la fattibilità degli studi e le loro ricadute pratiche nella gestione della attuale pandemia.
  4. Per l'avvio dell'operatività dei progetti indicati nei precedenti commi è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 3 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023.
1.1293. (ex 94.6.) Frassinetti, Mollicone, Bucalo, Albano, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

ART. 96.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire le parole: 15 con le seguenti: 30 e la parola: 5 con la seguente: 10;
   b) al comma 2, sostituire la parola: 165 con la seguente: 330, la parola: 25 con la seguente: 50 e la parola: 20 con la seguente: 40.
   Ai maggiori oneri si provvede , mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
1.1294. (ex 96.41.) Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  All'articolo 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 181 della legge 17 luglio 2020, n. 77, aggiungere un nuovo comma 1-quinquies:
  «1-quinquies. Gli enti locali possono riconoscere le esenzioni di cui al comma 1 alle manifestazioni culturali autorizzate su suolo pubblico, anche con provvedimenti dell'organo esecutivo».
   dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 183 della legge 17 luglio 2020, n. 77, aggiungere un nuovo comma 4-bis:
  «4-bis. Al fine di mantenere vivo il patrimonio materiale e immateriale della cultura cittadina e nazionale, gli Enti Locali possono assicurare, anche in deroga ai criteri generali e prestazionali eventualmente adottati, l'erogazione nella misura stabilita dai competenti organi antecedentemente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria, dei contributi ordinari per le annualità 2021 e 2022 al fondo di gestione degli enti, associazioni, fondazioni ed istituzioni operanti nel settore della cultura, impegnati in attività di riconversione».

  2-ter. All'articolo 183 della legge 17 luglio 2020, n. 77 dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:
  «10-bis. Anche in deroga all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti possono concordare la temporanea modifica dei contratti pubblici in corso con le imprese culturali e creative di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che sono state interessate dai provvedimenti governativi di sospensione delle attività per l'emergenza COVID-19, fermo restando il limite previsto dall'articolo 106, comma 7, del medesimo decreto. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i musei ed i luoghi della cultura statali di cui al comma 3.
   10-ter. In relazione alle disposizione che hanno imposto l'interruzione delle attività al fine di un efficace contrasto della pandemia COVID-19, le amministrazioni comunali sono autorizzate a rinegoziare, su richiesta della parte privata, i rapporti di locazione e concessione di immobili di proprietà comunale, mediante riduzione dei corrispettivi contrattuali previsti o attraverso una proroga del rapporto di locazione o concessione in modo da tenere conto, a seguito di specifica istruttoria, nel riequilibrio dei rapporti contrattuali, del periodo di inattività imposta».

  2-quinquies. All'articolo 184 della legge 17 luglio 2020, n. 77, sostituire il comma 4 con il seguente:
  «4. Il decreto di cui al comma 1 può destinare una quota delle risorse per la costituzione e il finanziamento di un Fondo di Garanzia per l'accesso al credito e di un Fondo per la concessione di contributi in conto interessi per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale. I due Fondi sono gestiti e amministrati a titolo gratuito dall'Istituto per il Credito Sportivo in gestione separata secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».
1.1295. (ex 96.86.) Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al fine di realizzare e sviluppare la piattaforma unica nazionale AWARE e la rete di monitoraggio sensoristico finalizzata alla salvaguardia, sicurezza e alla manutenzione programmata del patrimonio storico-artistico, monumentale, archeologico e paesaggistico, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il «Fondo AWARE per la realizzazione e lo sviluppo della piattaforma unica nazionale per l'utilizzo sistemico dei dati satellitari e sensoristici di terra e per la costruzione della rete unica di monitoraggio del patrimonio culturale italiano», con una dotazione finanziaria annua di 50 milioni di euro a decorrere dal 2021.

  1-ter. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.1296. (ex 96.79.) Toccalini, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «di cui al comma 3» aggiungere le seguenti parole: «e delle imprese fornitrici dei servizi museali».

  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.1297. (ex 96.66.) Toccalini, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Le risorse stanziate fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77, destinato, tra gli altri, al sostegno dei musei e dei luoghi della cultura non statali a seguito dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, si intendono sempre distribuite garantendo la copertura delle spese fisse e non solo dei minori introiti derivanti dalla vendita dei biglietti.

  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.1298. (ex 96.67.) Toccalini, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 le parole: «esistenti almeno dal 1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura in parola», e le parole: «fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'importo massimo di 800.000 euro nei tre anni d'imposta»;
   b) il comma 4 è soppresso.

  1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis, previa autorizzazione di cui al comma 6-bis dell'articolo 80 della legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano nei limiti delle risorse appositamente stanziate a legislazione vigente sino ad esaurimento.
*1.1299. (ex 96.42.) Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 le parole: «esistenti almeno dal 1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura in parola», e le parole: «fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'importo massimo di 800.000 euro nei tre anni d'imposta»;
   b) il comma 4 è soppresso.

  1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis, previa autorizzazione di cui al comma 6-bis dell'articolo 80 della legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano nei limiti delle risorse appositamente stanziate a legislazione vigente sino ad esaurimento.
*1.1300. (ex 96.21.) Colmellere, Toccalini, Capitanio.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Il Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è incrementato di 30 milioni per l'anno 2021 per l'acquisto di libri da parte delle biblioteche, aperte al pubblico, dello Stato, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534 e della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
1.1301. (ex 96.91.) Palmieri, Aprea, Casciello, Marin, Saccani Jotti, Vietina, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Nel limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, alle imprese culturali e creative, come definite al secondo periodo, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 90 per cento dei costi sostenuti, nel 2020, per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 2-ter. Sono imprese culturali e creative le imprese o i soggetti che svolgono attività stabile e continuativa, con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea, purché siano soggetti passivi di imposta in Italia, che hanno quale oggetto sociale, in via esclusiva o prevalente, l'ideazione, la creazione, la produzione, di opere inerenti la musica, la danza, il teatro e lo spettacolo dal vivo, nonché i processi di innovazione ad esso collegati.

  2-ter. Le imprese di cui al comma 2-bis possono accedere al credito d'imposta ivi previsto, che non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, anche qualora abbiano beneficiato in via ordinaria di altri finanziamenti previsti a carico del Fondo unico per lo spettacolo. Le imprese che intendono beneficiare del credito devono dimostrare di aver subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto al 2019.
  2-quater. Le disposizioni per l'applicazione del comma 2-bis, con riferimento al rispetto dei limiti di spesa ivi indicati, alle tipologie di spesa ammissibili, sono stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2-bis, nei limiti di spesa di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.1302. (ex 96.70.) Toccalini, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al fine di tutelare un settore di significativo rilievo in ambito culturale e di salvaguardare le relative attività in considerazione dell'apporto al patrimonio tradizionale del Paese e tenendo conto altresì dell'impatto economico negativo sul turismo stagionale conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, una quota, pari a euro 2 milioni per l'anno 2021, del Fondo emergenze di parte corrente di cui all'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni, della legge 24 aprile 2020, n. 27 è destinata al sostegno delle rievocazioni storiche e dei carnevali che non sono stati destinatari di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge n. 163 del 1985.

  2-ter. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori di cui al comma 2-bis.
  2-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.1303. (ex 96.75.) Toccalini, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al fine di limitare il grave danno subito dalle imprese del settore ed il protrarsi dello stesso nell'attuale periodo di crisi derivante dalla pandemia, che impedisce peraltro previsioni attendibili sui valori degli appalti di servizi e delle concessioni nel settore dei servizi turistici e culturali, è facoltà delle Pubbliche Amministrazioni competenti rinnovare i contratti e le concessioni in scadenza entro il 31 dicembre 2021, agli operatori economici che gestiscono servizi aggiuntivi presso istituti e luoghi di cultura. Il rinnovo potrà essere concesso per un periodo non superiore a quello previsto dai contratti sottoscritti a seguito di regolari procedure di evidenza pubblica.

  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.1304. (ex 96.73.) Toccalini, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Per ciascun anno del triennio 2021-2023, alla vendita dei biglietti per spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti, si applica l'aliquota del 4 per cento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai sensi di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e dell'allegato III, punto 7) della direttiva (CE) del 28/11/2006 n. 112.

  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2021, 15 milioni di euro per l'anno 2022 e 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.1305. (ex 96.78.) Toccalini, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Nelle aree del territorio nazionale non ricomprese nello scenario di massima gravità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, è autorizzata l'apertura al pubblico delle mostre, dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ferma restando la rigida osservanza di tutte le misure di sicurezza sanitaria e contingentamento per fronteggiare l'epidemia da COVID-19, già poste in essere in tali luoghi.

  2-ter. Per ogni ulteriore adeguamento necessario per la messa in sicurezza dei luoghi di cui al comma 2-bis, per l'anno 2021, è istituito un fondo di 5 milioni di euro presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
  2-quater. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.1306. (ex 96.68.) Toccalini, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, la dotazione del «Fondo per il sostegno alle attività dello spettacolo dal vivo» previsto dall'articolo 183, comma 11-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 10 milioni di euro.

  2-ter. All'onere derivante dal comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.1307. (ex 96.76.) Toccalini, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Lo stanziamento previsto dall'articolo 183, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, afferenti al settore museale, si intende come comprensivo degli aggi non maturati dalle imprese culturali e creative nel periodo di chiusura conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.1308. (ex 96.74.) Toccalini, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 25, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 7 è modificato come segue:
  7. I contributi di cui al presente articolo e all'articolo 89 comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.1309. (ex 96.72.) Toccalini, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
  2-bis. Nell'ottica della salvaguardia del patrimonio e della memoria storica delle piccole comunità, i comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti e con comprovati e censiti beni storico-architettonici-artistico-culturali, per il biennio 2021-2022, avranno diritto allo storno di una aliquota fiscale variabile tra il 5 e il 10 per cento dei trasferimenti fiscali dei comuni allo Stato con il vincolo di destinazione alla spesa per lavori di ristrutturazione o di mantenimento di palazzi, ville e residenze storiche, castelli, giardini.

  2-ter. Ai maggiori oneri derivati dal comma 2-bis, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
1.1310. (ex 96.18.) Racchella, Cavandoli.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Al comma 357 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «i quali compiono diciotto anni di età nel 2020, è assegnata, nell'anno del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 160 milioni di euro per l'anno 2020,» sono sostituite dalle seguenti: «i quali compiono diciotto anni di età a decorrere dal 2021, è assegnata, nell'anno del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 210 milioni di euro per ogni annualità,».
   All'onere derivante dal presente comma, pari a 210 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.1311. (ex 96.71.) Toccalini, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.

  Al comma 3, sostituire le parole: e di 150 milioni di euro per l'anno 2021; con le seguenti: e di 180 milioni di euro per l'anno 2021;.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021; con le seguenti: 770 milioni di euro per l'anno 2021.
1.1312. (ex 96.93.) Palmieri, Aprea, Casciello, Marin, Saccani Jotti, Vietina, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis.

  Al comma 3, sostituire le parole: i quali compiono diciotto anni di età nel 2020 e nel 2021 con le seguenti: i quali compiono diciotto anni di età nel 2020 e a partire dal 2021 e le parole: di 150 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: di 190 milioni a decorrere dal 2021.

  Conseguentemente dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
1.1313. (ex 96.92.) Palmieri, Aprea, Casciello, Marin, Saccani Jotti, Vietina, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Per l'anno 2021, nel limite complessivo di 5 milioni di euro, è concesso un contributo pari al 50 per cento del prezzo finale, per un massimo di euro 2.000, per l'acquisto di uno strumento musicale. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità attuative e i criteri per la concessione del contributo medesimo.

  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.1314. (ex 96.77.) Toccalini, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Al fine di promuovere e ampliare l'accesso ai prodotti editoriali di tutte le categorie deboli, in particolare delle persone con disabilità visiva, anche attraverso eventi di sensibilizzazione, ricerca sull'accessibilità digitale, corsi di formazione e attività di consulenza, è erogato per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, un contributo di 200.000 euro in favore della Fondazione Libri Italiani Accessibili – LIA.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazioni:
   2021: – 200.000.
   2022: – 200.000.
   2023: – 200.000.
1.1315. (ex 96.96.) Palmieri, Aprea, Marin, Casciello, Saccani Jotti, Vietina, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Al fine di sostenere gli operatori del settore culturale, per i proprietari di imprese culturali è previsto un contributo pari al 150 per cento della perdita di fatturato i guadagni dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, ottobre 2020 e quelli dell'anno precedente.

  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 800 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
1.1316. (ex 96.38.) Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è incrementato di 10 milioni per l'anno 2021 per il sostegno dei piccoli editori. Ai relativi oneri, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Fondo esigenze indifferibili).
1.1317. (ex 96.33.) Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. La dotazione del Fondo «Carta della cultura», istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

  3-ter. All'articolo 6 della legge n. 15 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituirlo con il seguente: «Lo Stato, con le modalità di cui al comma 2, contribuisce alle spese per l'acquisto di libri a nuclei familiari che comprendono bambini con età di 5 o 6 anni attraverso l'istituzione della “Carta della cultura”. I libri acquistati con il contributo statale sono destinati all'uso dei membri della famiglia di cui al presente comma e non ne è permessa la rivendita. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile dei beneficiari e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente»;
   b) al comma 2 le parole: «dal titolare» sono sostituite dalle seguenti: «dai genitori o da chi ha potestà sui bambini/ dal tutore del minore di cui al comma 1».
   Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Fondo esigenze indifferibili).
1.1318. (ex 96.32.) Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Il Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è incrementato di 10 milioni per l'anno 2021 per il sostegno dei piccoli editori. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Fondo esigenze indifferibili) come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
1.1319. (ex 96.94.) Palmieri, Aprea, Marin, Casciello, Saccani Jotti, Vietina, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di ristabilire lo stanziamento atto ad assicurare agli aventi diritto l'adeguata remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 132 del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 è incrementata di 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Ai relativi oneri, quantificati in 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.1320. (ex 96.30.) Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è incrementato di 30 milioni per l'anno 2021 per l'acquisto di libri da parte delle biblioteche, aperte al pubblico, dello Stato, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534 e della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.1321. (ex 96.31.) Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di promuovere e ampliare l'accesso ai prodotti editoriali delle persone con disabilità visiva e dislessiche e di sostenere l'innovazione necessaria alle imprese editoriali e alla pubblica amministrazione anche attraverso eventi di sensibilizzazione, ricerca e sviluppo, formazione e consulenza, al comma 10-quinquiesdecies, dell'articolo 7, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 febbraio 2020, n. 8, dopo le parole: «per l'anno 2020» sono aggiunte le seguenti: «e per gli anni 2021, 2022 e 2023». Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Fondo esigenze indifferibili) come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
1.1322. (ex 96.95.) Palmieri, Aprea, Marin, Casciello, Saccani Jotti, Vietina, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Al fine di rilanciare l'immagine di Parma Capitale della Cultura 2020-2021 e favorire lo svolgimento di nuovi eventi, sono stanziati 3 milioni di euro per gli interventi di manutenzione degli edifici di proprietà statale presenti nella provincia.

  5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.1323. (ex 96.84.) Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 («Art Bonus»), dopo le parole: «attività nello spettacolo» aggiungere le seguenti: «e per le erogazioni a favore tutti gli altri soggetti finanziati dal Fondo Unico dello Spettacolo FUS».

  5-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.1324. (ex 96.80.) Toccalini, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Per ciascun degli anni 2021, 2022 e 2023, sui prodotti di musica registrata si applica l'aliquota del 4 per cento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai sensi di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

  5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.1325. (ex 96.43.) Mollicone, Frassinetti.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Per le spese documentate nell'anno 2021 da parte di persone fisiche, effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici, relative all'acquisto dei beni indicati nella tabella di cui all'articolo 36, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, durante le manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento dell'IVA, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 100.000 euro annui.

  5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.1326. (ex 96.82.) Toccalini, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Ai fini dell'attuazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 18 gennaio 2017 nella causa C-37/2016, la riscossione del compenso di cui all'articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, da parte della Società Italiana degli Autori ed Editori, per conto degli autori e dei produttori di fonogrammi, dei produttori originari di opere audiovisive, degli artisti interpreti ed esecutori e dei produttori di videogrammi, e dei loro aventi causa, compenso dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato, allo scopo di trarne profitto, apparecchi destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi e supporti di registrazione audio e video, è un'operazione estranea al campo di applicazione dell'Iva.

  5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano alle operazioni effettuate dal 1o gennaio 2017, senza pregiudizio per il trattamento fiscale riservato alle medesime in data anteriore.
  5-quater. Le disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1.1327. (ex 96.85.) Toccalini, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 le parole: «esistenti almeno dal 1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura in parola», e le parole: «fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'importo massimo di 800.000 euro nei tre anni d'imposta»;
   b) il comma 4 è soppresso.

  5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis, previa autorizzazione di cui al comma 6-bis dell'articolo 80 della legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano nei limiti delle risorse appositamente stanziate a legislazione vigente sino ad esaurimento.
1.1328. (ex 96.81.) Toccalini, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Con criteri da stabilire in apposito decreto da emanarsi a cura del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, nei limiti di utilizzo delle risorse di cui al comma 1, è autorizzata la spesa delle somme non utilizzate per rimborso dell'imposta municipale propria versata per gli immobili di interesse rilevante per motivi storici e sottoposti a vincolo ministeriale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
1.1329. (ex 96.23.) Potenti, Patassini.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1, comma 452, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «e 2021», sono sostituite dalle seguenti: «, 2022 e 2023».

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti:, di 499 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
1.1330. (ex 96.89.) Mandelli.

  Aggiungere in fine, i seguenti commi:
  5-bis. All'articolo 15 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1.1 è inserito il seguente comma: «1.2. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento, a partire dall'anno 2021, degli oneri fino ad un massimo di 1.000 euro sostenuti per l'acquisto di libri su carta muniti di codice ISBN, con esclusione dei libri di testo destinati ad utilizzo scolastico e professionale, non coperto da altri contributi o sostegni pubblici, per i nuclei monofamiliari e per un componente di ogni nucleo famigliare con Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, pari o inferiore a 15.493,71 euro.».

  5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono stabilite le caratteristiche della documentazione fiscale attestante le spese di cui al comma 6 da allegare alla dichiarazione annuale dei redditi.
  5-quater. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1.1331. (ex 96.20.) Tiramani.

  Aggiungere in fine, il seguente comma:
  5-bis. Per il 2021, il Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo, introdotto con il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 «Cura Italia», convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020, è aumentato nella propria dotazione di 500 milioni. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Fondo esigenze indifferibili), così come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
1.1332. (ex 96.39.) Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Ai fini dell'attuazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea del 18 gennaio 2017 nella causa C-37/2016, la riscossione del compenso di cui all'articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, da parte della Società Italiana degli Autori ed Editori, per conto degli autori e dei produttori di fonogrammi, dei produttori originari di opere audiovisive, degli artisti interpreti ed esecutori e dei produttori di videogrammi, e dei loro aventi causa, e dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato, allo scopo di trarne profitto, apparecchi destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi e supporti di registrazione audio e video, è un'operazione estranea al campo di applicazione dell'Iva.

  5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano alle operazioni effettuate dal 1o gennaio 2017, senza pregiudizio per il trattamento fiscale riservato alle medesime in data anteriore.
1.1333. (ex 96.36.) Mollicone, Frassinetti, Trancassini.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Il Fondo di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

  6-ter. All'onere derivante dal comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.1334. (ex 96.19.) Vanessa Cattoi.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Istituzione del Fondo per il sostegno, lo sviluppo e la salvaguardia delle imprese artigiane artistiche del marmo, del bronzo e della ceramica)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito il Fondo per il sostegno, lo sviluppo e la salvaguardia delle imprese artigiane artistiche del marmo, del bronzo e della ceramica, del mosaico e del restauro con dotazione di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
  2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con proprio decreto, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.
  3. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1.1335. (ex 96.049.) Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Agevolazioni per le imprese che realizzano manufatti in marmo, bronzo, metalli vari, mosaici e ceramica)

  1. Ai fini del presente articolo, sono considerate imprese che realizzano o concorrono in maniera essenziale a realizzare manufatti in marmo, bronzo e metalli vari, mosaico, ceramica e di restauro, quelle addette alla lavorazione e alla trasformazione del settore lapideo che si svolge in cava o nei laboratori e segherie esterne alla cava, le fonderie e i laboratori artistici di ceramica e dei mosaici.
  2. Lo Stato, in attuazione degli articoli 45, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e in conformità al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288, riconosce, tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato artistico del marmo, del bronzo, del mosaico, della ceramica e del restauro, in quanto attività culturale rientrante nell'ambito della disciplina prevista dalle leggi vigenti in materia di beni e attività culturali, fatte salve le competenze regionali.
  3. Ai fini del presente articolo sono considerate imprese che svolgono attività artigianali di cui al comma 1, le imprese individuali o familiari o con dipendenti, anche se rivestono carattere societario che comunque producono un'opera unica o in serie, di uso comune o di valore artistico, attraverso l'utilizzo limitato di macchinari industriali e di serie, ovvero mediante impiego di macchine per singole lavorazioni a guida manuale, con prevalenza di lavoro manuale.
  4. Lo Stato adotta opportune iniziative perla preservazione delle cave di marmo e lo sviluppo e la diffusione delle attività artigianali, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali interessati, nonché, eventualmente, in collegamento con analoghe iniziative attivate in sede di Unione europea.
  5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri di applicazione di un regime fiscale agevolato per le imprese artigiane artistiche di cui al presente articolo e sono individuate le relative risorse.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1.1336. (ex 96.048.) Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Fondo in favore di giovani artisti e artigiani)

  1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito il Fondo per la formazione di giovani artisti e artigiani, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, destinato all'erogazione di borse di studio, di durata da dodici a trentasei mesi, a cittadini italiani di età inferiore ai trentacinque anni per lo svolgimento di studi o ricerche, presso istituti nazionali legalmente riconosciuti, previa presentazione del progetto di studio o di ricerca da parte del candidato.
  2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e il turismo, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione del comma 1.
  3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1.1337. (ex 96.044.) Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Modifiche al decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, in materia di ART-BONUS)

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, le parole: «nella misura del 65 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 100 per cento».
  2. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 500 milioni di euro a decorrere dal 2021. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.
1.1338. (ex 96.051.) Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Agevolazioni in favore delle imprese)

  1. Al fine di promuovere l'occupazione di giovani artisti e artigiani, ai datori di lavoro che operano in arte, cultura, artigianato artistico, restauro e design, che assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di sei anni, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con inclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Tale esonero si applica anche ai datori di lavoro che convertono i contratti a tempo determinato in essere con i lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e a coloro che dopo aver perso il lavoro, dopo almeno sei mesi di disoccupazione e senza limite di età vengono riassunti, si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.
  2. Le imprese di cui al comma 1 che assumono giovani artisti di età inferiore a trentacinque anni, sono esonerate per i primi otto anni di attività, dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul reddito delle società.
  3. Al fine di promuovere l'arte contemporanea le spese sostenute dalle imprese che investono in arte e cultura attraverso manifestazioni artistiche o mostre di opere d'arte, sono deducibili al 100 per cento.
  4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1.1339. (ex 96.047.) Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Istituzione del Museo nazionale dell'astrattismo storico e del razionalismo architettonico)

  1. È istituito, in Como, il Museo nazionale dell'astrattismo storico e del razionalismo architettonico.
  2. Il Museo, alla cui gestione provvede una apposita fondazione costituita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 27 novembre 2001, n. 491, è posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
  3. Alla fondazione di cui al comma 2, oltre al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, possono partecipare il comune di Como, la provincia di Como, la regione Lombardia e altri soggetti pubblici e privati.
  4. È autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2021 per la realizzazione e l'adattamento della sede del Museo a Palazzo Terragni, nonché la spesa di 1 milione di euro annui, a decorrere dal 2021, quale contributo per le spese di funzionamento.

  Conseguentemente,:
   alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2021: – 1.000.000;
   2022: – 1.000.000;
   2023: – 1.000.000;
   alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
   2021: – 5.000.000.
1.1340. (ex 96.025.) Claudio Borghi.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.

  1. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'acquisto di opere d'arte da parte di persone fisiche e soggetti titolari di reddito di impresa è deducibile al 100 per cento.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle persone fisiche e soggetti titolari d'impresa che promuovono e finanziano mostre di opere d'arte.
  3. All'onere derivante dal comma 1, valutato in euro 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1.1341. (ex 96.046.) Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.

  1. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e-ter) è inserita la seguente:
   « e-quater) le spese sostenute per l'acquisto di opere di artisti, di cui alla lettera a) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;».

  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità applicativi del presente articolo.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1.1342. (ex 96.045.) Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Riduzione dell'aliquota IVA per le importazioni inerenti il mercato dell'arte)

  1. In ragione della straordinarietà ed imprevedibilità dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e dell'impossibilità di delineare un quadro economico adeguato, l'aliquota Iva riferita alle importazioni di opere d'arte è fissata al 5 per cento, al fine di incentivare e incrementare la domanda interna.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.1343. (ex 96.039.) Fiorini, Toccalini, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Promozione delle Accademie di Belle Arti)

  1. Al fine di favorire interventi volti all'apertura di nuove sedi di accademie di belle arti, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in edifici di particolare pregio storico-artistico, è autorizzata la spesa fino al massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Il Ministero dell'istruzione promuove, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apposito bando di gara destinato agli istituti di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 che abbiano rilevanza internazionale.
  3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
1.1344. (ex 96.024.) Claudio Borghi.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.

  1. Allo scopo di salvaguardare il ruolo economico e sociale che la cultura svolge nelle Città, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un Fondo per la rinascita culturale «Cura Cultura», destinato ai Comuni, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Il fondo è destinato a:
   a) finanziare le associazioni e le organizzazioni culturali operanti sui territori da almeno due anni e le loro attività, secondo criteri di assegnazione che premino il radicamento delle organizzazioni sul territorio e la loro vocazione ad operare tanto nella dimensione culturale che in quella civica attraverso iniziative continuative;
   b) sostenere la domanda culturale nelle Città, attraverso azioni che contribuiscano al contrasto della povertà educativa, a compensare la contrazione della domanda culturale e ad accelerare la propensione alla partecipazione culturale per gli abitanti, con particolare attenzione ai territori con minori indici di partecipazione e consumi culturali. Le azioni possono articolarsi sia attraverso un sostegno diretto ai cittadini, anche mediante l'istituzione di specifiche «card» di spesa, sia attraverso il finanziamento di azioni finalizzate all'allargamento del pubblico ordinario di fruitori di cultura.
   Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Città, sono stabilite le modalità di ripartizione del fondo fra i Comuni.

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
1.1345. (ex 96.040.) Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Celebrazioni del Milite Ignoto)

  1. Al fine di promuovere la conoscenza degli eventi del viaggio e della tumulazione del Milite ignoto e di preservarne la memoria in favore delle future generazioni attraverso la realizzazione di manifestazioni, convegni, mostre, pubblicazioni e percorsi di visita, anche prevedendo il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado in un percorso didattico integrativo ai fini del recupero di lettere, oggetti, documenti e di altro materiale storico, è autorizzata la spesa di 500 mila euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri, valutati in 500 mila euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Fondo esigenze indifferibili).
1.1346. (ex 96.013.) Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Fondo emergenze per la produzione, distribuzione e sviluppo delle attività culturali)

  1. Al fine di agevolare la ripresa del settore dello spettacolo dal vivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo il Fondo emergenze per la produzione, distribuzione e sviluppo delle attività delle imprese culturali di produzione teatrali con una dotazione pari a 70 milioni per l'anno 2021.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato a sostenere le imprese di produzione teatrale, tramite l'erogazione di contributi fino a 7.000 euro a replica, fino ad un massimo di 50 repliche sul territorio nazionale, di ogni spettacolo svolto presso soggetti giuridici di diritto privato operanti nel settore dello spettacolo dal vivo che non risultino destinatari di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.
  3. I contributi erogati a valere sul Fondo di cui al comma 1 vengono assegnati prioritariamente alle imprese di produzione teatrale la cui attività sia risultata sospesa alla data del 4 marzo 2020.
  4. Le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare, ai requisiti, alle condizioni e alla procedura per il riconoscimento del contributo, alle soglie massime di spesa eleggibile per singola attività teatrale, nonché ai criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute sono definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  5. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 4, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.1347. (ex 96.017.) Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Misure per lo spettacolo dal vivo)

  1. Allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, missione 1, Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 1.1, Sostegno, valorizzazione e tutela dello spettacolo dal vivo, apportare le seguenti variazioni:
   2021: + 5.000.000;
   2022: + 5.000.000;
   2023: + 5.000.000.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni e: 500 milioni con le seguenti: 795 milioni e: 495 milioni.
1.1348. (ex 96.016.) Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.

  1. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, dopo la lettera i-decies), aggiungere la seguente:
   «i-undecies) le spese, per un importo non superiore a 800 euro, sostenute per l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali. Ai fini della detrazione il certificato di acquisto o fattura deve contenere il codice fiscale dell'acquirente. Per i figli a carico la detrazione è riconosciuta ai genitori nella misura del 50 per cento ciascuno o a uno solo dei genitori nella misura del 100 per cento».

  2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro che costituiscono limite di spesa, a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate. Ove si verifichino scostamenti rispetto allo stanziamento previsto il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio provvedimento a ridurre proporzionalmente l'accesso alla misura.
1.1349. (ex 96.057.) Marrocco, Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Iniziative a sostegno del mecenatismo culturale)

  1. Per le erogazioni effettuate ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 e successive modificazioni e integrazioni, finalizzate al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, ubicati nei territori delle regioni meno sviluppate come classificate nel ciclo di programmazione comunitaria 2014-2020, il credito d'imposta spettante è aumentato del 50 per cento.
   Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede in quanto a 11,9 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del «Fondo per interventi strutturali di politica economica», di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, ed in quanto a 14,6 milioni di euro per l'anno 2022 ed a 18,2 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2021-2023.
1.1350. (ex 96.021.) Varchi, Maschio, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.

  1. Al fine di interventi strutturali per l'eliminazione delle barriere architettoniche dei complessi monumentali statali è istituito un Fondo nazionale da 50 milione di euro per il 2021.
  2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 50 milioni di euro si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
1.1351. (ex 96.08.) Cavandoli.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Detrazione al consumo culturale individuale)

  1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo la lettera e-ter) è inserita la seguente:
   « e-quater) le spese culturali, per la parte che eccede euro 129,11, quali l'acquisto di biglietti di ingresso e abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo e spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore usufruiscono delle detrazioni fiscali alla stregua delle spese mediche. Ai fini della detrazione il certificato di acquisto o fattura deve obbligatoriamente contenere il nome, cognome e codice fiscale dell'acquirente;».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 600 milioni per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
1.1352. (ex 96.014.) Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Fondo per lo spettacolo viaggiante e l'attività circense)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito il Fondo per lo spettacolo viaggiante e l'attività circense con una dotazione di 50 milioni per l'anno 2021 e 50 milioni per l'anno 2022. Il Fondo garantisce erogazioni a fondo perduto per le imprese culturali operanti nello spettacolo viaggiante e l'attività circense.
  2. Con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono disciplinate le modalità e i criteri di ripartizione del Fondo.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni per l'anno 2021 e 50 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
1.1353. (ex 96.061.) Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Misure a sostegno dell'informazione e dell'editoria)

  1. All'articolo 187, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. le parole: «all'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023»;

  2. le parole: «esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.» sono sostituite dalle seguenti: «quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, escluse le pubblicazioni pornografiche».

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: milioni 800 con le seguenti: 700 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 400 milioni.
1.1354. (ex 96.053.) D'Attis, Porchietto, Squeri, Mandelli.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Misure a sostegno dell'informazione e dell'editoria)

  1. All'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2020, n. 205, le parole: «annui a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2019 e 2020 e di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 788 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 478 milioni.
1.1355. (ex 96.052.) D'Attis, Porchietto, Squeri, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Interventi in favore dell'accessibilità alla cultura)

  1. Alla Tabella n. 14, missione 2.1. Programma Direzione Generale Educazione e Istituti culturali cap. 2551/11 apportare le seguenti modificazioni:
   2021: + 200.000;
   2022: + 200.000;
   2023: + 200.000
   Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.1356. (ex 96.34.) Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Interventi per favorire l'accessibilità)

  1. Al fine di promuovere e ampliare l'accesso ai prodotti editoriali delle persone con disabilità visiva e dislessiche e di sostenere l'innovazione necessaria alle imprese editoriali e alla pubblica amministrazione anche attraverso eventi di sensibilizzazione, ricerca e sviluppo, formazione e consulenza, è autorizzata la spesa di 200 mila euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Fondo esigenze indifferibili).
1.1357. (ex 96.012.) Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Misure di sostegno alla cultura)

  1. Al comma 359 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sostituire: «2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con: «2 milioni di euro per l'anno 2020 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».
  2. Al comma 360 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «presente legge» aggiungere: «previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
1.1358. (ex 96.041.) Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Fondo per la tutela e la valorizzazione delle abbazie benedettine d'Italia)

  1. Al fine di consentire al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di valorizzare e tutelare il patrimonio culturale, artistico e architettonico della cultura europea nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito il fondo denominato «Fondo per la tutela e la valorizzazione delle abbazie benedettine d'Italia» con una dotazioni pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 destinato per la realizzazione di progetti di valorizzazione della cultura europea e la progettazione e la realizzazione di opere necessarie alla manutenzione e alla valorizzazione di restauri conservativi delle abazie benedettine italiane.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 Fondi da ripartire, Programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti modificazioni:
   2021:
   CP: – 50.000.000;
   CS: – 50.000.000.
   2022:
   CP: – 50.000.000;
   CS: – 50.000.000.
   2023:
   CP: – 50.000.000;
   CS: – 50.000.000.
1.1359. (ex 96.062.) Silvestroni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.

  1. Per potenziare gli interventi volti a contrastare la povertà educativa e promuovere la diffusione della lettura la dotazione del Fondo «Carta della cultura», istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 30 milioni a decorrere dal 2022.
  2. All'articolo 6 della legge n. 15 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. il comma 1 è sostituito con il seguente: «Lo Stato, con le modalità di cui al comma 2, contribuisce alle spese per l'acquisto di libri da parte di soggetti appartenenti a nuclei familiari che comprendono bambini con età di 5 o 6 anni attraverso l'istituzione della “Carta della cultura”. I libri acquistati con il contributo statale sono destinati all'uso personale dei componenti della famiglia di cui al presente comma e non ne è permessa la rivendita. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile dei beneficiari e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente»;

  2. al comma 2 le parole: «dal titolare» sono sostituite dalle seguenti: «dai genitori o da chi esercita la potestà sui soggetti minori di cui al comma 1».
  3. All'attuazione del presente articolo, nella misura di 100 milioni per il 2021 e a 30 milioni a decorrere dal 2022, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Eventuali economie di risorse destinate all'attuazione della disposizione di cui al comma 2, lettera a) non impiegate nell'anno 2021 rimangono disponibili su Fondo di cui al comma 1 per essere utilizzate negli anni successivi.
1.1360. (ex 96.058.) Palmieri, Aprea, Marin, Casciello, Saccani Jotti, Vietina, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Carta cultura per acquisto libri)

  1. La dotazione del Fondo «Carta della cultura», istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. All'articolo 6 della legge n. 15 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituirlo con il seguente: «Lo Stato, con le modalità di cui al comma 2, contribuisce alle spese per l'acquisto di libri a nuclei familiari che comprendono bambini con età di 5 o 6 anni attraverso l'istituzione della “Carta della cultura”. I libri acquistati con il contributo statale sono destinati all'uso dei membri della famiglia di cui al presente comma e non ne è permessa la rivendita. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile dei beneficiari e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente»;
   b) al comma 2 le parole: «dal titolare» sono sostituite dalle seguenti: «dai genitori o da chi ha potestà sui bambini/ dal tutore del minore di cui al comma 1».

  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 100 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'incremento della dotazione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, di cui all'articolo 45, comma 1, della presente legge.
1.1361. (ex 96.010.) Toccalini, Maturi, Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Patelli, Racchella, Sasso, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Sostegno alla lettura)

  1. Al comma 6 dell'articolo 2 della legge 13 febbraio 2020, n. 15, sostituire le parole: «una dotazione di 4.350.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti parole: «una dotazione di 4.350.000 euro per l'anno 2020 e di 10.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
1.1362. (ex 96.042.) Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.

  1. Ai lavoratori dipendenti stagionali e intermittenti e ai lavoratori autonomi del settore dello spettacolo che hanno svolto la prestazione lavorativa, anche erogata con modalità digitale, per almeno 15 giornate tra il 1o gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente legge cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro, e che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel medesimo periodo, non titolari all'entrata in vigore della presente legge di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro per ogni mese di vigenza dello stato di emergenza dichiarato con DPCM 31 gennaio 2020, qualunque sia la tipologia di contratto sottoscritto per le prestazioni di lavoro.
  2. Ai lavoratori del settore dello spettacolo che ai sensi hanno percepito altra indennità ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e successive modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e successive modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 in misura inferiore a quanto disposto al precedente comma, è riconosciuta una indennità integrativa fino al raggiungimento della cifra di cui al comma 1.
  3. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  4. La medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1o gennaio 2019 alla data di entrata in vigore della presente legge, per attività lavorativa da cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.
  5. L'indennità è riconosciuta dall'INPS, su domanda, fino a concorrenza delle risorse stanziate.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 30 milioni di euro si provvede, per gli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Ove si verifichino scostamenti rispetto allo stanziamento previsto il MEF provvede con proprio provvedimento a ridurre proporzionalmente l'accesso alla misura.
1.1363. (ex 96.054.) Marrocco, Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.

  1. All'articolo 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni, al comma 1, sostituire le parole: «30 contributi giornalieri» con le seguenti: «15 contributi giornalieri».
   Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 30 milioni di euro, che costituisce limite di spesa, si provvede per il 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Ove si verifichino scostamenti rispetto allo stanziamento previsto il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio provvedimento a ridefinire proporzionalmente l'accesso alla misura.
1.1364. (ex 96.055.) Marrocco, Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.

  1. Indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, alle imprese operanti nel settore dello spettacolo che gestiscono teatri, sale cinematografiche o per concerti e spettacoli o simili, è riconosciuto per l'anno 2021 un credito d'imposta pari al 60 per cento dell'ammontare delle spese sostenute dal 1o marzo 2020 fino alla fine dello stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, per un massimo di 80.000 euro, dalle imprese per l'adeguamento dei locali e delle procedure finalizzate alla realizzazione e allo svolgimento degli spettacoli in luoghi aperti al pubblico nel rispetto delle disposizioni in materia di svolgimento degli spettacoli adottate a seguito dell'emergenza da COVID-19. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 5.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  3. All'articolo 122, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo la lettera d) inserire la seguente: f) credito d'imposta per l'adeguamento dei luoghi deputati allo svolgimento di spettacoli e rappresentazioni artistiche.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono disciplinate le modalità attuative del presente articolo.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 30 milioni di euro che costituisce tetto di spesa, si provvede per il 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Ove si verifichino scostamenti rispetto allo stanziamento previsto il MEF provvede con proprio provvedimento a ridurre proporzionalmente l'accesso alla misura.
1.1365. (ex 96.056.) Marrocco, Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis.

ART. 97.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 122, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
   « d-bis) crediti d'imposta di cui agli articoli 17, comma 1, e 18 della legge 14 novembre 2016, n. 220».

  2-ter. Dall'attuazione del comma 2-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal medesimo comma con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1.1366. (ex 97.10.) Toccalini, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Fondo per il teatro)

  1. In ragione dell'attuale interruzione delle attività di spettacolo dal vivo, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è istituito un fondo di 3 milioni di euro per l'anno 2021, denominato «Fondo Palcoscenico virtuale», per finanziare progetti negli ambiti del teatro, danza, musica e circo contemporaneo, anche se svolti in teatri senza la partecipazione del pubblico per essere diffusi in live streaming, attraverso piattaforme digitali.
  2. I progetti di cui al comma 1 possono essere presentati da soggetti privati e pubblici.
  3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo sono stabilite le modalità di partecipazione al bando e i criteri di selezione per l'accesso al fondo di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.1367. (ex 97.09.) Toccalini, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.

  1. Al fine di sostenere il settore teatrale e la relativa programmazione sempre più interconnessa con i contesti digitali per le attività promozionali e di comunicazione, è istituito un Fondo nazionale, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Direzione Generale dello Spettacolo dal Vivo, a supporto di contributi per investimenti necessari all'acquisizione delle infrastrutture per le produzioni digitali.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione di 15 milioni di euro per il 2021.
  3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono adottate le modalità di assegnazione dei contributi di cui al comma 1.
  4. La concessione dei contributi, di cui al comma 1, è subordinata alla presentazione di progetti che prevedano il cofinanziamento da parte dei proponenti di almeno il 25 per cento delle spese previste. Il contributo massimo per la singola sala teatrale è di 150 mila euro.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 15 milioni di euro, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
1.1368. (ex 97.05.) Colmellere.

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Misure di sostegno agli operatori degli impianti sciistici)

  1. Al fine di garantire misure di sostegno agli operatori degli impianti sciistici a seguito delle misure restrittive per il contenimento della pandemia da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 2.000 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse di cui al comma 1.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
1.1369. (ex 97.03.) Frassini, Belotti, Ribolla, Invernizzi, Rixi, Maccanti, Donina, Capitanio, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster, Cavandoli.

ART. 98.

  Sopprimerlo.
1.1370. (ex 98.2.) Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 98.

  1. Al fine di riacquisire edifici ceduti a INAIL a causa di transitorie esigenze di bilancio e per promuovere attività commerciali, artistiche, sportive, culturali, fieristiche nel nuovo centro congressi, con particolare riferimento allo studio e alla valorizzazione dell'architettura razionalista in Italia e nel mondo, per l'anno 2021 è concesso un contributo straordinario in favore della società EUR Spa.
1.1371. (ex 98.3.) Rampelli.

  Dopo comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il consiglio di amministrazione di cui all'articolo 3 invia alle commissioni parlamentari competenti una relazione semestrale sull'attività svolta.
1.1372. (ex 98.1.) Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 99.

  Al comma 1, ultimo periodo, sostituire la cifra: 2021 con la seguente: 2022.
1.1373. (ex 99.5.) Mollicone, Frassinetti, Trancassini.

  Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:

Art. 99-bis.

  1. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale del Mezzogiorno è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2021 per incentivare gli investimenti volti alla realizzazione del Polo Museale Archeologico di Siracusa.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire la parola: 800 con la seguente: 750.
1.1374. (ex 99.020.) Prestigiacomo, Bartolozzi, Siracusano, Mandelli, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Paolo Russo, Pella, Occhiuto.

  Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:

Art. 99-bis.

  1. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale del Mezzogiorno è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e 10 milioni di euro per l'anno 2022 per incentivare gli investimenti volti alla realizzazione del Polo Museale Archeologico di Siracusa.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire la parola: 800 con la seguente: 780 e sostituire le parole: e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti:, di 490 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
1.1375. (ex 99.019.) Prestigiacomo, Bartolozzi, Siracusano, Mandelli, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Paolo Russo, Pella, Occhiuto.

  Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:

Art. 99-bis.
(Integrazione del fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163)

  1. Al fine di ridurre parzialmente gli effetti negativi prodotti dalla pandemia da COVID-19 sul settore dello spettacolo, per l'anno 2021 è autorizzato un rifinanziamento straordinario del fondo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163 di 10 milioni di euro. Delle risorse di cui al primo periodo una quota pari ad 1,5 milioni di euro è destinata al settore del dramma antico.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 500 milioni di euro con le seguenti: 498,5 milioni di euro.
1.1376. (ex 99.021.) Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:

Art. 99-bis.

  1. Al fine di valorizzare il patrimonio culturale della città di Parma, capitale italiana della cultura per il 2021, si provvede allo stanziamento di 3 milioni di euro per l'anno 2021, anche per assicurare iniziative e restauri di complessi monumentali statali e immobili culturali di enti pubblici territoriali.
  2. Ai maggiori oneri del presente articolo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
1.1377. (ex 99.07.) Cavandoli, Tombolato, Murelli, Vinci.

  Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:

Art. 99-bis.

  1. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale del Mezzogiorno è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per incentivare gli investimenti volti alla realizzazione del Polo Museale Archeologico di Siracusa.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire la parola: 800 con la seguente: 775 e sostituire le parole: e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti:, di 475 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
1.1378. (ex 99.018.) Prestigiacomo, Bartolozzi, Siracusano, Mandelli, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Paolo Russo, Pella, Occhiuto.

ART. 100.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 139,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.1379. (ex 100.24.) Bellachioma, Comaroli, Garavaglia, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Sopprimerlo.
*1.1380. (ex 100.29.) Mazzetti.

  Sopprimerlo.
*1.1381. (ex 100.30.) Mandelli, Polidori, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis.

  Sopprimerlo.
*1.1382. (ex 100.1.) Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Sopprimerlo.
*1.1383. (ex 100.25.) Foti, Butti, Mantovani, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: quattro appartamenti inserire le seguenti: con un massimo complessivo di sei vani destinati al pernottamento degli ospiti;
   b) al comma 1, dopo le parole: articolo 20282 del Codice civile, inserire il seguente periodo: la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a otto giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività d'impresa;
   c) dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Ferme restando le competenze delle regioni, la somministrazione di alimenti e bevande o la messa a disposizione di altri servizi, inclusi il cambio della biancheria e la pulizia dei locali durante il soggiorno e la fornitura di alimenti e bevande, se associati alla fornitura di un alloggio, determinano l'insorgere di un rapporto di prestazione alberghiera.».
*1.1384. (ex 100.26.) Gelmini, Della Frera, Paolo Russo, Squeri, Barelli, D'Attis, Polidori.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: quattro appartamenti inserire le seguenti: con un massimo complessivo di sei vani destinati al pernottamento degli ospiti;
   b) al comma 1, dopo le parole: articolo 20282 del Codice civile., inserire il seguente periodo: la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a otto giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività d'impresa;
   c) dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Ferme restando le competenze delle regioni, la somministrazione di alimenti e bevande o la messa a disposizione di altri servizi, inclusi il cambio della biancheria e la pulizia dei locali durante il soggiorno e la fornitura di alimenti e bevande, se associati alla fornitura di un alloggio, determinano l'insorgere di un rapporto di prestazione alberghiera.».
*1.1385. (ex 100.8.) Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 2 dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ivi compresi i marina resort di cui all'articolo 32 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.».

  Conseguentemente all'articolo 209 ridurre di 50 milioni di euro lo stanziamento per l'anno 2021.
1.1386. (ex 100.28.) Mandelli.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 177 comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «dei residence», le parole: «e dei campeggi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei campeggi e dei marina resort».

  Conseguentemente all'articolo 209 ridurre di 50 milioni di euro lo stanziamento per l'anno 2021
1.1387. (ex 100.27.) Mandelli.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Modifiche al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104)

  1. All'articolo 58, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «55.10.00» inserire le seguenti: «e 55.20.52»;
   b) dopo il primo periodo inserire il seguente: «Per le attività con codice ATECO 56.10.12 e più in generale per le attività di agriturismo autorizzate alla somministrazione di cibo, la prevalenza di cui al periodo precedente si intende con riferimento alle attività diverse da quelle agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile.».
*1.1388. (ex 100.032.) Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Modifiche al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104)

  1.All'articolo 58, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «55.10.00» inserire le seguenti: «e 55.20.52»;
   b) dopo il primo periodo inserire il seguente: «Per le attività con codice ATECO 56.10.12 e più in generale per le attività di agriturismo autorizzate alla somministrazione di cibo, la prevalenza di cui al periodo precedente si intende con riferimento alle attività diverse da quelle agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile.».
*1.1389. (ex 100.096.) Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Cedibilità Tax credit riqualificazione alberghiera)

  1. All'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. I beneficiari del credito di imposta di cui al comma 1 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.».
1.1390. (ex 100.018.) Vanessa Cattoi, Cestari, Gava, Frassini, Paternoster, Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Tax credit vacanze – destinazione delle risorse residue)

  1. Le risorse di cui al comma 7 dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non risultino impegnate alla data del 31 dicembre 2020 sono destinate al finanziamento di un contributo a fondo perduto in favore delle strutture turistico ricettive di cui al comma 1 dello stesso articolo 176.
  2. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione delle relative operazioni di cessione di beni o di prestazione di servizi.
  3. L'ammontare del contributo spettante a ciascuna struttura ai sensi del comma 1 è determinato applicando alla suddetta differenza la percentuale del 15 per cento e sottraendo dal risultato così determinato i contributi riconosciuti ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dell'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e dell'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Restano in ogni caso confermate le somme già riconosciute ai sensi delle citate disposizioni, se superiori a quanto spettante ai sensi del presente articolo.
  4. Qualora il totale teorico dei contributi da erogare sia superiore all'ammontare delle risorse disponibili, si provvede attingendo alle risorse di cui all'articolo 207.
  5. L'Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio 2021, provvede all'erogazione del contributo di cui al comma 1 sulla base delle istanze presentate entro il 31 gennaio 2021. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 e da 7 a 14 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  6. Il contributo di cui al presente articolo:
   a) non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi;
   b) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi;
   c) non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
   d) è concesso nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e successive modifiche».
*1.1391. (ex 100.036.) Zucconi, Lollobrigida, Trancassini, Caiata, Prisco, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Tax credit vacanze – destinazione delle risorse residue)

  1. Le risorse di cui al comma 7 dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non risultino impegnate alla data del 31 dicembre 2020 sono destinate al finanziamento di un contributo a fondo perduto in favore delle strutture turistico ricettive di cui al comma 1 dello stesso articolo 176.
  2. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione delle relative operazioni di cessione di beni o di prestazione di servizi.
  3. L'ammontare del contributo spettante a ciascuna struttura ai sensi del comma 1 è determinato applicando alla suddetta differenza la percentuale del 15 per cento e sottraendo dal risultato così determinato i contributi riconosciuti ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dell'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e dell'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Restano in ogni caso confermate le somme già riconosciute ai sensi delle citate disposizioni, se superiori a quanto spettante ai sensi del presente articolo.
  4. Qualora il totale teorico dei contributi da erogare sia superiore all'ammontare delle risorse disponibili, si provvede attingendo alle risorse di cui all'articolo 207.
  5. L'Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio 2021, provvede all'erogazione del contributo di cui al comma 1 sulla base delle istanze presentate entro il 31 gennaio 2021. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 e da 7 a 14 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  6. Il contributo di cui al presente articolo:
   a) non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi;
   b) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi;
   c) non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
   d) è concesso nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e successive modifiche».
*1.1392. (ex 100.016.) Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Tax credit vacanze – destinazione delle risorse residue)

  1. Le risorse di cui al comma 7 dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non risultino impegnate alla data del 31 dicembre 2020 sono destinate al finanziamento di un contributo a fondo perduto in favore delle strutture turistico ricettive di cui al comma 1 dello stesso articolo 176.
  2. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione delle relative operazioni di cessione di beni o di prestazione di servizi.
  3. L'ammontare del contributo spettante a ciascuna struttura ai sensi del comma 1 è determinato applicando alla suddetta differenza la percentuale del 15 per cento e sottraendo dal risultato così determinato i contributi riconosciuti ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dell'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e dell'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Restano in ogni caso confermate le somme già riconosciute ai sensi delle citate disposizioni, se superiori a quanto spettante ai sensi del presente articolo.
  4. Qualora il totale teorico dei contributi da erogare sia superiore all'ammontare delle risorse disponibili, si provvede attingendo alle risorse di cui all'articolo 207.
  5. L'Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio 2021, provvede all'erogazione del contributo di cui al comma 1 sulla base delle istanze presentate entro il 31 gennaio 2021. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 e da 7 a 14 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  6. Il contributo di cui al presente articolo:
   a) non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi;
   b) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi;
   c) non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
   d) è concesso nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e successive modifiche».
*1.1393. (ex 100.046.) Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Tax credit vacanze – destinazione delle risorse residue)

  1. Le risorse di cui al comma 7 dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito – con modificazioni – dalla legge 17 luglio 2020 che non risultino impegnate o destinate ad altra finalità alla data del 31 dicembre 2020 sono destinate al finanziamento di un contributo a fondo perduto in favore delle strutture turistico ricettive di cui al comma 1 dello stesso articolo 176.
  2. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione delle relative operazioni di cessione di beni o di prestazione di servizi.
  3. L'ammontare del contributo spettante a ciascuna struttura ai sensi del comma 1 è determinato applicando alla suddetta differenza la percentuale del quindici per cento e sottraendo dal risultato così determinato i contributi riconosciuti ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dell'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e dell'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e successive modifiche ed integrazioni. Restano in ogni caso confermate le somme già riconosciute ai sensi delle citate disposizioni, se superiori a quanto spettante ai sensi del presente articolo.
  4. Qualora il totale teorico dei contributi da erogare sia superiore all'ammontare delle risorse disponibili, si provvede attingendo alle risorse di cui all'articolo 209.
  5. L'Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio 2021 provvede all'erogazione del contributo sulla base delle istanze presentate entro il 31 gennaio 2021. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 e da 7 a 14 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito – con modificazioni – dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  6. Il contributo di cui al presente articolo:
   a) non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi;
   b) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi;
   c) non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
   d) è concesso nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e successive modifiche.».
1.1394. (ex 100.070.) Gelmini, Della Frera, Paolo Russo, Squeri, Barelli, D'Attis, Polidori, Cristina.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Tax credit digitalizzazione)

  1. Per sostenere la competitività del sistema turismo, favorendo la digitalizzazione del settore, per i periodi d'imposta 2021, 2022 e 2023, alle imprese turistico ricettive, agli stabilimenti balneari, alle imprese che gestiscono strutture della nautica da diporto, alle agenzie di viaggi e tour operator nonché ai pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo di cui al comma 2, fino all'importo massimo complessivo di 30.000 euro per impresa e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo di 25 milioni di euro nell'anno 2021, 33 milioni di euro nell'anno 2022, 59 milioni di euro nell'anno 2023, 33 milioni di euro nell'anno 2024 e 25 milioni di euro in ciascuno degli anni 2025 e 2026. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative a:
   a) impianti wi-fi, solo a condizione che la struttura metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download;
   b) siti web ottimizzati per il sistema mobile incluso l'acquisto di programmi e relative applicazioni;
   c) programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati;
   d) spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi del turismo sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
   e) servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale e portali social;
   f) strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione, di turismo accessibile, sostenibile e di promozione dell'enogastronomia;
   g) affitto di servizi cloud relativi ad infrastruttura server, connettività, sicurezza e servizi applicativi;
   h) piattaforme, portali informatici e software per la prenotazione, acquisto e vendita di servizi del turismo quali gestione front, back office e API – « Application Program Interface» per l'interoperabilità dei sistemi e integrazioni con clienti e fornitori;
   i) programmi relativi alla gestione delle relazioni con i clienti quali CRM – Customer Relationship Management;
   l) dispositivi per il pagamento elettronico;
   m) servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini di quanto previsto dal presente comma.

  3. Sono esclusi dalle spese di cui al comma 2 i costi relativi alla intermediazione commerciale.
  4. Le imprese di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis». Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le imprese di cui al comma 1 possono cedere il credito di imposta anche a soggetti diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono definite le modalità applicative del credito d'imposta.
  5. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono definite le tipologie di spese eleggibili, le procedure per la loro ammissione al beneficio nel rispetto del limite di cui al comma 1, le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonché le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
  6. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 25 milioni di euro nell'anno 2021, 33 milioni di euro nell'anno 2022, 59 milioni di euro nell'anno 2023, 33 milioni di euro nell'anno 2024 e 25 milioni di euro in ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
*1.1395. (ex 100.067.) Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Giacomoni.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Tax credit digitalizzazione)

  1. Per sostenere la competitività del sistema turismo, favorendo la digitalizzazione del settore, per i periodi d'imposta 2021, 2022 e 2023, alle imprese turistico ricettive, agli stabilimenti balneari, alle imprese che gestiscono strutture della nautica da diporto, alle agenzie di viaggi e tour operator nonché ai pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo di cui al comma 2, fino all'importo massimo complessivo di 30.000 euro per impresa e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo di 25 milioni di euro nell'anno 2021, 33 milioni di euro nell'anno 2022, 59 milioni di euro nell'anno 2023, 33 milioni di euro nell'anno 2024 e 25 milioni di euro in ciascuno degli anni 2025 e 2026. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative a:
   a) impianti wi-fi, solo a condizione che la struttura metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download;
   b) siti web ottimizzati per il sistema mobile incluso l'acquisto di programmi e relative applicazioni;
   c) programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati;
   d) spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi del turismo sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
   e) servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale e portali social;
   f) strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione, di turismo accessibile, sostenibile e di promozione dell'enogastronomia;
   g) affitto di servizi cloud relativi ad infrastruttura server, connettività, sicurezza e servizi applicativi;
   h) piattaforme, portali informatici e software per la prenotazione, acquisto e vendita di servizi del turismo quali gestione front, back office e API – « Application Program Interface» per l'interoperabilità dei sistemi e integrazioni con clienti e fornitori;
   i) programmi relativi alla gestione delle relazioni con i clienti quali CRM – Customer Relationship Management;
   l) dispositivi per il pagamento elettronico;
   m) servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini di quanto previsto dal presente comma.

  3. Sono esclusi dalle spese di cui al comma 2 i costi relativi alla intermediazione commerciale.
  4. Le imprese di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis». Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le imprese di cui al comma 1 possono cedere il credito di imposta anche a soggetti diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono definite le modalità applicative del credito d'imposta.
  5. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono definite le tipologie di spese eleggibili, le procedure per la loro ammissione al beneficio nel rispetto del limite di cui al comma 1, le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonché le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
  6. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 25 milioni di euro nell'anno 2021, 33 milioni di euro nell'anno 2022, 59 milioni di euro nell'anno 2023, 33 milioni di euro nell'anno 2024 e 25 milioni di euro in ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
*1.1396. (ex 100.048.) Guidesi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Tax credit digitalizzazione)

  1. Per sostenere la competitività del sistema turismo, favorendo la digitalizzazione del settore, per i periodi d'imposta 2021, 2022 e 2023, alle imprese turistico ricettive, agli stabilimenti balneari, alle imprese che gestiscono strutture della nautica da diporto, alle agenzie di viaggi e tour operator nonché ai pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo di cui al comma 2, fino all'importo massimo complessivo di 30.000 euro per impresa e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo di 25 milioni di euro nell'anno 2021, 33 milioni di euro nell'anno 2022, 59 milioni di euro nell'anno 2023, 33 milioni di euro nell'anno 2024 e 25 milioni di euro in ciascuno degli anni 2025 e 2026. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative a:
   a) impianti wi-fi, solo a condizione che la struttura metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download;
   b) siti web ottimizzati per il sistema mobile incluso l'acquisto di programmi e relative applicazioni;
   c) programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati;
   d) spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi del turismo sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
   e) servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale e portali social;
   f) strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione, di turismo accessibile, sostenibile e di promozione dell'enogastronomia;
   g) affitto di servizi cloud relativi ad infrastruttura server, connettività, sicurezza e servizi applicativi;
   h) piattaforme, portali informatici e software per la prenotazione, acquisto e vendita di servizi del turismo quali gestione front, back office e API – « Application Program Interface» per l'interoperabilità dei sistemi e integrazioni con clienti e fornitori;
   i) programmi relativi alla gestione delle relazioni con i clienti quali CRM – Customer Relationship Management;
   l) dispositivi per il pagamento elettronico;
   m) servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini di quanto previsto dal presente comma.

  3. Sono esclusi dalle spese di cui al comma 2 i costi relativi alla intermediazione commerciale.
  4. Le imprese di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis». Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le imprese di cui al comma 1 possono cedere il credito di imposta anche a soggetti diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono definite le modalità applicative del credito d'imposta.
  5. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono definite le tipologie di spese eleggibili, le procedure per la loro ammissione al beneficio nel rispetto del limite di cui al comma 1, le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonché le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
  6. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, pari a 33 milioni di euro per il 2022, pari a 59 milioni di euro per il 2023, pari a 33 milioni di euro per il 2024, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
1.1397. (ex 100.091.) Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Contributi per i settori ricreativo e dell'intrattenimento)

  1. Al fine di sostenere i settori ricreativo e dell'intrattenimento, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie, sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per l'anno 2021 a tutte le imprese operanti nei settori.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, definisce i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, privilegiando le imprese che presentano una riduzione del proprio fatturato su base mensile pari ad almeno il 40 per cento rispetto a quello del 2019.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
1.1398. (ex 100.029.) Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Patto di Resilienza)

  1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuta ai soggetti locatari di immobili rientranti nelle categorie catastali C1, C3 e D2, nei quali esercitano attività d'impresa, arti e professioni, la possibilità di rinegoziare il canone di locazione mensile, in accordo con il locatore dell'immobile, mediante la stipula di un nuovo contratto sottoscritto presso le camere di commercio competenti.
  2. Ai fini della riduzione di cui al comma 12, le camere di commercio competenti trasmettono all'Autorità di Regolazione per energia, reti e ambiente – ARERA il contratto di cui al comma 1.
  3. La possibilità di stipulare un nuovo contratto ai sensi del comma 1 decorre dal 1o gennaio 2021 e la durata del contratto non può comunque eccedere il termine del 31 dicembre 2021.
  4. Il contratto di cui al comma 1 sospende, per il periodo di applicazione, il contratto previgente, il quale ritorna a dispiegare i propri effetti dal giorno immediatamente successivo al termine di applicazione della rinegoziazione di cui al comma 1.
  5. Ai locatari che si avvalgono della rinegoziazione di cui al comma 1 articolo è riconosciuta, secondo la nuova stipula, la facoltà di corrispondere il 50 per cento del canone di locazione mensile previgente.
  6. Ai locatari che si avvalgono della rinegoziazione contrattuale è riconosciuto, per ogni mensilità rinegoziata, un contributo a fondo perduto per un importo pari al 25 per cento del canone di locazione mensile previgente.
  7. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 6 è riconosciuto nel limite massimo di 900 milioni di euro per l'anno 2021.
  8. Ai locatori degli immobili di cui al comma 1 che si avvalgono della facoltà di rinegoziare il canone di locazione è riconosciuto, per l'anno di imposta 2020, un credito d'imposta per un importo pari al 50 per cento del canone di locazione previgente.
  9. Il credito d'imposta di cui al comma 8 è riconosciuto nel limite massimo di 1,6 miliardi di euro per l'anno 2021.
  10. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da emanare, di concerto con il ministro dello sviluppo economico e con il ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità attuative del contributo a fondo perduto di cui al comma 6.
  11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 1o maggio 2021, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 8 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari di cui al comma 8. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.
  12. Per i mesi da gennaio a giugno 2021, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente – ARERA dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come «trasporto e gestione del contatore» e «oneri generali di sistema», nel limite massimo delle risorse di cui al comma 13, che costituiscono tetto di spesa ed unicamente nei confronti delle utenze sottoposte alla rinegoziazione di cui al comma 1.
  13. Per le finalità e nei limiti fissati dal comma 12, l'Autorità ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in via transitoria, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1o gennaio e il 31 giugno 2021, in modo che per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al comma 12 non superi quella che, in vigenza delle tariffe applicate nel primo trimestre dell'anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 15. L'Autorità assicura, con propri provvedimenti, l'utilizzo di tali risorse a compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione e misura di cui al presente comma e degli oneri generali di sistema.
  14. Il contratto rinegoziato ai sensi del comma 1, decade automaticamente a seguito della prima rata mensile non pagata dal locatario entro il termine ivi previsto. Il locatario è obbligato altresì alla restituzione dell'intero importo ottenuto sotto forma di prestito agevolato, ove concesso, entro trenta giorni dalla decadenza del contratto. Nei casi di decadenza del contratto ai sensi del comma 1, decade anche l'agevolazione di cui al comma 12. Il locatore comunica alla Camera di Commercio competente il mancato pagamento, entro i termini previsti, della rata mensile di affitto e la conseguente decadenza del contratto stipulato. La camera di commercio informa immediatamente l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – ARERA e il soggetto erogatore del credito agevolato di cui al comma 6.
  15. Agli oneri di cui al comma 9, pari a 2,5 miliardi di euro per l'anno 2021, ed agli oneri di cui al comma 13, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
1.1399. (ex 100.044.) Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Esenzione IMU 2021 e contestuale riduzione dei canoni di locazione per fabbricati strumentali e residenziali)

  1. Al fine di ridurre gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza da virus COVID-19 e di sostenere le attività economiche, per l'anno 2021 sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i fabbricati rientranti nei gruppi catastali A/10, C/1, C/2, C/3 e Gruppo D, qualora nel 2020 il proprietario abbia subìto una riduzione dei ricavi per canoni di locazione superiore al 30 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente. La riduzione è da intendersi sia per disdetta, recesso o risoluzione contrattuale anche parziale e riduzione consensuale del canone che in caso di mancata corresponsione da parte del conduttore dei canoni dovuti.
  2. Ai conduttori degli immobili indicati nel comma 1 del presente articolo spetta una riduzione del canone per la locazione di detti immobili o l'affitto di dette aziende per l'anno 2021 in misura pari all'IMU esentata al locatore ai sensi del comma 1, in relazione agli stessi immobili o alle porzioni di immobili oggetto di locazione o comprese nell'affitto. I relativi contratti di locazione o affitto di azienda sono integrati di conseguenza ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile. La riduzione del canone si applica in ragione d'anno in proporzione ai canoni dovuti dal locatore e corrisposti al proprietario e viene imputata convenzionalmente ai canoni dovuti per primi in ordine temporale dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero se successivo dalla data di efficacia del contratto di locazione. Il proprietario comunica al conduttore e agli affittuari l'importo attribuibile in diminuzione del canone di locazione.
  3. L'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) di cui al comma 1 si applica anche agli immobili residenziali non rientranti nei gruppi catastali A/1, A/8 e A/9 oggetto di locazione a persone fisiche che abbiano stabilito negli stessi immobili la loro abitazione principale qualora il proprietario nel 2020 abbia subìto una riduzione dei ricavi per canoni di locazione superiore al 30 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente a causa della emergenza epidemiologica. La riduzione è da intendersi sia per disdetta, recesso o risoluzione contrattuale anche parziale e riduzione consensuale del canone che in caso di mancata corresponsione da parte del conduttore dei canoni dovuti.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 2.000 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede:
   a) quanto a 1.500 milioni mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
   b) quanto a 500 milioni mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato ai sensi dell'articolo 209.
1.1400. (ex 100.064.) Fascina, Gelmini, Vito.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Ampliamento dell'applicazione dell'esenzione IMU per l'anno 2021)

  1. Al fine di ridurre gli effetti negativi derivanti dall'emergenza da virus COVID-19 e di sostenere le attività economiche, per l'anno 2021 sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i fabbricati rientranti nei gruppi catastali A/10, C/1, C/2, C/3 e Gruppo D, qualora le attività economiche ivi esercitate abbiano subito nell'anno 2020 una riduzione del volume di affari superiore al 30 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività.
  2. Le misure in materia di esenzione o riduzione dell'imposta municipale propria (IMU), previste dai decreti legge 28 ottobre 2020, n. 137, 9 novembre 2020, n. 149, nonché dall'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dall'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dal presente articolo, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'immobile sia anche soggetto passivo dell'imposta o l'immobile sia di proprietà di società riconducibile per almeno il 51 per cento al soggetto gestore o il gestore e il proprietario siano legati da vincolo di parentela non oltre il terzo grado. Qualora ricorrano le condizioni di cui al presente comma, in ogni caso non si fa luogo alla restituzione delle somme già versate.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 2.000 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede:
   a) quanto a 1.500 milioni mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge, 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
   b) quanto a 500 milioni mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato ai sensi dell'articolo 209.
1.1401. (ex 100.065.) Fascina, Gelmini, Vito.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Interventi a favore delle aree marginali)

  1. Al comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
   « g-bis) gli immobili situati nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti».

  2. Quale contributo dello Stato per le minori entrate per gli enti locali conseguenti alle disposizioni di cui al comma 1, sono stanziati 800 milioni annui.

  Conseguentemente:
   all'articolo 68, sostituire le parole: 196,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 473,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 474,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 474,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 475,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 476,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 476,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 477,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 477,3 milioni, con le parole: 96,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 73,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 74,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 74,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 75,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 76,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 76,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 77,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 77,3 milioni;
   all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni e: 500 milioni, rispettivamente con le parole: 50 milioni e: 50 milioni.
1.1402. (ex 100.089.) Mazzetti, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Interventi a favore delle aree marginali)

  1. Al comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
   « g-bis) gli immobili situati nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti».
   Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni e: 500 milioni, rispettivamente con le parole: 550 milioni e: 250 milioni.
1.1403. (ex 100.088.) Mazzetti, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Esenzione IMU per alcune categorie di immobili)

  1. Al comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
   « g-bis) le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete.».

  Conseguentemente, alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2021: –70.000.000;
   2022: –70.000.000;
   2023: –70.000.000.
1.1404. (ex 100.081.) Mazzetti, Gelmini, D'Attis, Mandelli.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Esenzione IMU per immobili inagibili o inabitabili)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 747, la lettera b) è soppressa;
   b) al comma 759, è aggiunta la seguente lettera:
   « g-bis) gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione».

  2. Quale contributo dello Stato per le minori entrate per gli enti locali conseguenti alle disposizioni di cui al comma 1, sono stanziati 200 milioni annui.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni e: 500 milioni, rispettivamente con le parole: 600 milioni e: 300 milioni.
1.1405. (ex 100.082.) Mazzetti, Gelmini, Cortelazzo, D'Attis, Mandelli.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Esenzione dall'imposta municipale propria per il settore turismo)

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
   a) immobili e relative pertinenze adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali e strutture della nautica da diporto;
   b) immobili e relative pertinenze adibiti ad attività turistico ricettive;
   c) immobili e relative pertinenze destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili;
   d) immobili e relative pertinenze adibiti all'esercizio delle attività di pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, nonché di agenzie di viaggi e tour operator.

  2. Qualora, con riferimento alle fattispecie indicate alle lettere da b) a d) del comma 1, il soggetto gestore dell'attività esercitata nell'immobile sia diverso dal proprietario dell'immobile stesso, il canone di locazione e di affitto di azienda è ridotto di un ammontare pari all'imposta municipale propria IMU di cui è concessa l'esenzione.
  3. L'esenzione dell'imposta municipale propria IMU e la riduzione del canone di cui al precedente comma 2 non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 971.
  4. Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni. Con riferimento a quanto disposto al precedente comma 2, ai fini della valutazione del rispetto dei limiti e condizioni previste dalla citata Comunicazione della Commissione europea, beneficiario dell'agevolazione è considerato il gestore dell'attività esercitata nell'immobile a cui la misura si applica.
  5. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 560 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.1406. (ex 100.066.) Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Giacomoni.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Esenzione dall'imposta municipale propria per il settore turismo)

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
   a) immobili e relative pertinenze adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali e strutture della nautica da diporto;
   b) immobili e relative pertinenze adibiti ad attività turistico ricettive;
   c) immobili e relative pertinenze destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili;
   d) immobili e relative pertinenze adibiti all'esercizio delle attività di pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, nonché di agenzie di viaggi e tour operator.

  2. Qualora, con riferimento alle fattispecie indicate alle lettere da b) a d) del comma 1, il soggetto gestore dell'attività esercitata nell'immobile sia diverso dal proprietario dell'immobile stesso, il canone di locazione e di affitto di azienda è ridotto di un ammontare pari all'imposta municipale propria IMU di cui è concessa l'esenzione.
  3. L'esenzione dell'imposta municipale propria IMU e la riduzione del canone di cui al precedente comma 2 non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 971.
  4. Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni. Con riferimento a quanto disposto al precedente comma 2, ai fini della valutazione del rispetto dei limiti e condizioni previste dalla citata Comunicazione della Commissione europea, beneficiario dell'agevolazione è considerato il gestore dell'attività esercitata nell'immobile a cui la misura si applica.
  5. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in circa 560 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
1.1407. (ex 100.090.) Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Esenzione dall'imposta municipale propria per il settore turismo)

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
   a) immobili e relative pertinenze adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali e strutture della nautica da diporto;
   b) immobili e relative pertinenze adibiti ad attività turistico ricettive;
   c) immobili e relative pertinenze destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili;
   d) immobili e relative pertinenze adibiti all'esercizio delle attività di pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, nonché di agenzie di viaggi e tour operator.

  2. Qualora, con riferimento alle fattispecie indicate alla lettere da b) a d) del comma 1, il soggetto gestore dell'attività esercitata nell'immobile sia diverso dal proprietario dell'immobile stesso, il canone di locazione e di affitto di azienda è ridotto di un ammontare pari all'IMU di cui è concessa l'esenzione.
  3. L'esenzione dell'imposta municipale propria e la riduzione del canone di cui al comma 2 non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 971.
  4. Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni. Con riferimento a quanto disposto al precedente comma 2, ai fini della valutazione del rispetto dei limiti e condizioni previste dalla citata Comunicazione della Commissione europea, beneficiario dell'agevolazione è considerato il gestore dell'attività esercitata nell'immobile a cui la misura si applica.
  5. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
  6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 120 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
1.1408. (ex 100.047.) Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Imu su immobili commerciali sfitti)

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'anno 2021 e per l'anno 2022 non è dovuta per le unità immobiliari di categoria catastale C1 per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.
  2. Quale contributo dello Stato per le minori entrate per gli enti locali conseguenti alle disposizioni di cui al comma 1, sono stanziati 180 milioni per ciascun anno del biennio 2021-2022.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni e: 500 milioni, rispettivamente con le parole: 600 milioni e: 300 milioni.
1.1409. (ex 100.083.) Mazzetti, Gelmini, Cortelazzo, D'Attis, Mandelli.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Misure di sostegno agli impianti di innevamento programmato e piste da sci)

  1. Al fine di garantire l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune e degli impianti di innevamento programmato il fondo di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 11 maggio 1999, n. 140, è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
  2. All'articolo 8, comma 1, della legge 11 maggio 1999, n. 140, dopo le parole: «impianti a fune» aggiungere le seguenti: «nonché degli impianti di innevamento programmato e delle piste da sci».
  3. All'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, il comma 3, è sostituito dal seguente:
  «3. L'erogazione avviene in un'unica tranche annuale sulla base criteri di ripartizione stabiliti dalla Conferenza Stato-regioni e a condizione che le singole regioni intervengano con un contributo almeno pari a quello stabilito da detta ripartizione.».

  4. I termini di cui all'articolo 14-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, relativi agli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune in servizio pubblico, sono ulteriormente prorogati di 6 mesi.
  5. Le installazioni necessarie alla messa in sicurezza delle piste da sci al fine di proteggere gli utenti da ostacoli atipici, da tratti scoscesi e in ogni caso idonei a garantire la sicurezza degli sciatori, ancorché ancorate al suolo tramite apposite installazioni, rientrano nel campo delle attività di edilizia libera di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni e: 500 milioni, rispettivamente con le parole: 750 milioni e: 450 milioni.
1.1410. (ex 100.075.) Ripani, Sandra Savino, Mugnai, Bergamini, Porchietto, Bond, Giacometto, Barelli, Mandelli.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Misure di sostegno al settore turistico della neve)

  1. È istituito presso il Ministro dell'economia e delle finanze un Fondo di ristoro degli operatori del turismo invernale colpiti dagli effetti economici derivanti dall'epidemia COVID-19, dotato di 1.500 milioni di euro per l'anno 2021. La misura si applica mediante erogazione di un contributo a fondo perduto agli operatori economici aventi sede legale o operativa nelle aree sciistiche e del turismo invernale, esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita Iva che abbiano subito una riduzione del fatturato e dei corrispettivi per ciascuno dei mesi da novembre 2020 a aprile 2021 pari ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei corrispondenti mesi dell'anno 2019.
  2. L'ammontare del contributo a fondo perduto mensilmente spettante è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi, dei corrispondenti mesi come segue:
   a) 40 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta 2019;
   b) 30 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta 2019;
   c) 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
   d) 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a cinque di euro nel periodo d'imposta 2019.

  3. Si applicano le disposizioni dei commi 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
   Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
1.1411. (ex 100.076.) Ripani, Sandra Savino, Mugnai, Bergamini, Porchietto, Bond, Giacometto, Barelli, Mandelli.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Fondo per il sostegno economico alle imprese operanti nel settore del traffico crocieristico nei porti italiani)

  1. Al fine di far fronte alla crisi economica e in considerazione del drastico calo del settore del traffico crocieristico nei porti italiani derivante dal protrarsi dell'emergenza COVID-19, è riconosciuto:
   a) un contributo a fondo perduto per un limite massimo di 5 milioni di euro a ciascuno dei soggetti concessionari portuali di stazioni marittime passeggeri, ovvero a ciascuna delle società titolare di aree in concessione rilasciate ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione per il transito dei crocieristi, che abbiano subito una riduzione dei ricavi superiore al 20 per cento nel periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 13 novembre 2020 rispetto a quanto registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019;
   b) un contributo a fondo perduto per un limite massimo di 1 milione di euro a ciascuna delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratto per l'esecuzione di servizi ed operazioni portuali, inerenti il settore crocieristico, con le stazioni marittime passeggeri, ovvero con le società titolari di aree in concessione rilasciate ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione per il transito dei crocieristi, che tra il 1o marzo 2020 ed il 13 novembre 2020 abbiano subito una diminuzione superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019.

  2. Per le finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti un fondo, con una dotazione complessiva di euro 50 milioni per l'anno 2020, destinato:
   a) nella misura di complessivi euro 40 milioni a finanziare il contributo di cui alla lettera a) del comma 1;
   b) nella misura di complessivi euro 10 milioni a finanziare il contributo di cui alla lettera b) del comma 2.

  3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, si procede alla determinazione dei criteri attuativi della misura di cui al comma 1 ed alla assegnazione delle risorse di cui al comma 2, che saranno comunque parametrate alla percentuale di riduzione dei ricavi ovvero del fatturato dell'impresa.
  4. Le imprese interessate di cui ai commi 1 e 2 presentano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una relazione economica comprovante la suddetta riduzione di ricavi ovvero di fatturato.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 50 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 207.
1.1412. (ex 100.028.) Lucaselli, Zucconi, Trancassini, Rampelli.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Modifiche in tema di sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori autonomi e liberi professionisti dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive)

  1. All'articolo 13, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, al comma 1 dopo le parole: «datori di lavoro privati», sono aggiunte le seguenti: «, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti».
  2. Agli oneri derivanti dal comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1.1413. (ex 100.042.) Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Riduzione temporanea IVA per prestazioni alberghiere)

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 sulle imprese del settore turistico alberghiero, per gli anni 2021 e 2022, è disposta una riduzione del 50 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) riferita alle prestazioni alberghiere.

  Conseguentemente:
   sopprimere l'articolo 209;
   aumentare del 10 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;
   sopprimere l'allegata tabella A, fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
1.1414. (ex 100.019.) Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Gava, Frassini, Paternoster, Garavaglia, Comaroli, Claudio Borghi, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Fondo nazionale per il sistema fieristico)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il fondo denominato «Fondo nazionale per il sistema fieristico», con una dotazione iniziale di 800 milioni di euro per l'anno 2021, volto alla erogazione di contributi aggiuntivi alle imprese del settore fieristico, agli organizzatori presso quartieri fieristici di proprietà o di terzi di eventi di carattere nazionale e internazionale, ai soggetti aventi la proprietà e la gestione dei quartieri fieristici presso i quali si svolgono eventi di carattere nazionale e internazionale a tutela della internazionalizzazione del sistema produttivo italiano.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le imprese in proporzione alle perdite registrate e alla calendarizzazione degli eventi cancellati, anche nel biennio 2021/2022.
  3. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1e 2 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 800 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 207.
1.1415. (ex 100.027.) Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.

  1. Anche al fine di sostenere il mercato immobiliare, dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi.
  2. I compensi comunque denominati pagati da entrambi i contraenti a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto di unità immobiliare di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da adibire ad abitazione principale o quale seconda casa, sono detraibili al 100 per cento.
  3. I trasferimenti di proprietà in dipendenza dell'acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale o seconda casa, è escluso dal pagamento dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

  Conseguentemente:
   all'articolo 68, sostituire le parole: 196,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 473,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 474,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 474,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 475,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 476,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 476,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 477,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 477,3 milioni, con le parole: 96,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 73,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 74,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 74,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 75,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 76,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 76,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 77,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 77,3 milioni;
   all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni e: 500 milioni, rispettivamente con le parole: 500 milioni e: 200 milioni.
1.1416. (ex 100.085.) Rosso, Mazzetti, Gelmini, Prestigiacomo, Mandelli.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Incremento della dotazione del Fondo per l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher)

  1. Il fondo di cui all'articolo 88-bis, comma 12-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni per l'anno 2022.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 400 milioni e le parole: e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: , di 400 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
1.1417. (ex 100.095.) D'Attis, Squeri, Porchietto, Mandelli.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Ulteriori misure in materia di turismo)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 dopo il comma 683 è aggiunto il seguente:
  «683-bis Le amministrazioni concedenti provvedono, entro trenta giorni dalla richiesta del concessionario, all'applicazione della nuova scadenza sulle concessioni demaniali marittime. Il silenzio dell'amministrazione competente equivale all'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.».
1.1418. (ex 100.078.) Bergamini, Baldini.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Ulteriori misure in materia di turismo)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 dopo il comma 683 è aggiunto il seguente:
  «683-bis Le amministrazioni concedenti, ivi incluse le Autorità di sistema portuale, provvedono, entro trenta giorni dalla richiesta del concessionario, all'applicazione della nuova scadenza sulle concessioni demaniali marittime. Il silenzio dell'amministrazione competente equivale all'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.».
1.1419. (ex 100.061.) Andreuzza, Colla, Bazzaro, Dara, Piastra, Binelli.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Fondo di Garanzia prima casa)

  1. All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alla lettera c), alla fine del terzo periodo, è aggiunto il seguente periodo: «Fino al 31 dicembre 2022, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80 per cento, la misura massima della garanzia concessa dal Fondo è elevata all'80 per cento.».
1.1420. (ex 100.087.) Mazzetti, Paolo Russo, Labriola, Ruffino, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Fondo di Garanzia Consap mutui prima casa)

  1. All'articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sopprimere la lettera a).
1.1421. (ex 100.086.) Mazzetti, D'Attis.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Fondo per l'indennizzo degli esercenti attività dello spettacolo viaggiante)

  1. Per l'anno 2021 è istituito un contributo a fondo perduto, nella misura fissa per euro 20 mila, da erogare alle imprese del settore dello spettacolo viaggiante, titolari di partita IVA e di licenza di esercizio di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337, aventi un fatturato inferiore ai 5 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 600 milioni.
1.1422. (ex 100.093.) Mandelli, D'Attis, Squeri, Porchietto.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Sostegno del settore alberghiero e termale mediante operazioni di finanza alternativa)

  1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore alberghiero e termale, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 400 milioni di euro per l'anno 2022.
  2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato alla concessione di garanzie o strumenti di copertura, anche di prima perdita, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, aventi come sottostante finanziamenti anche nella forma di obbligazioni e titoli similari, di cui all'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, emesse da imprese operanti nel settore alberghiero e termale e anche alla concessione di contributi in conto interessi ai medesimi finanziamenti.
  3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri, modalità e condizioni di funzionamento del fondo di cui comma 1, ivi incluse le modalità di selezione del gestore del fondo, anche mediante il coinvolgimento di istituzioni finanziarie ed investitori istituzionali.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, con le seguenti: 600 milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
1.1423. (ex 100.0101.) Ruggieri, Baldini.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Ulteriori misure in materia di turismo)

  1. All'articolo 182, secondo comma, penultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la parola: «opere» aggiungere le seguenti: «nonché la scadenza delle autorizzazioni amministrative in essere nell'anno 2020 per l'esercizio dell'attività».
*1.1424. (ex 100.077.) Bergamini, Baldini.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Ulteriori misure in materia di turismo)

  1. All'articolo 182, secondo comma, penultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la parola: «opere» aggiungere le seguenti: «nonché la scadenza delle autorizzazioni amministrative in essere nell'anno 2020 per l'esercizio dell'attività».
*1.1425. (ex 100.060.) Andreuzza, Colla, Bazzaro, Dara, Piastra, Binelli.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Misure per il settore dell'intrattenimento e del wedding)

  1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nel settore dell'intrattenimento e del wedding, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie, il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è determinato applicando la percentuale prevista dal comma 5 del medesimo articolo alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1o gennaio 2020 al 30 novembre 2020 rispetto a quelli registrati nello stesso periodo del 2019.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle misure di cui al comma 1 si provvede, nel limite di 500 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 209 della presente legge.
*1.1426. (ex 100.069.) D'Attis.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Tax free)

  1. All'articolo 38-quater, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «lire 300 mila» sono sostituite dalle seguenti parole: «70 euro».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 880 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 207.
1.1427. (ex 100.026.) Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Destinazione transitoria dell'imposta di soggiorno)

  1. I Comuni che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 23 del 2011 hanno istituito un'imposta di soggiorno destinano, in deroga a quanto previsto dal predetto comma, il relativo gettito riscosso nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, al finanziamento di interventi a sostegno delle imprese turistico-ricettive e delle imprese di intermediazione immobiliare, responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno.
*1.1428. (ex 100.092.) Polidori.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Destinazione transitoria dell'imposta di soggiorno)

  1. I Comuni che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 23 del 2011 hanno istituito un'imposta di soggiorno destinano, in deroga a quanto previsto dal predetto comma, il relativo gettito riscosso nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, al finanziamento di interventi a sostegno delle imprese turistico-ricettive e delle imprese di intermediazione immobiliare, responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno.
*1.1429. (ex 100.058.) Foti, Mantovani, Butti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Misure di sostegno al comparto turistico ricettivo)

  1. Al fine di garantire misure di sostegno al comparto del turismo per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, per l'anno 2021, alle imprese e persone fisiche esercenti attività di impresa, che operano nel settore turistico ricettivo, extralberghiero e all'aperto, la cui attività di impresa è stata danneggiata dall'emergenza Covid-19, come risultante da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è concesso un contributo a fondo perduto.
  2. Il contributo di cui al comma precedente è riconosciuto per ciascun beneficiario in misura pari al 100 per cento della perdita di fatturato registrata nell'anno 2020 rispetto all'anno 2019, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della richiesta del contributo.
  3. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un Fondo, denominato «Fondo emergenza turismo» con una dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021.
  4. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per l'erogazione dei contributi.
  5. Il contributo di cui al comma 1, è erogato in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis».
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
1.1430. (ex 100.059.) Andreuzza, Colla, Bazzaro, Dara, Piastra, Binelli.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Contributo a fondo perduto per il settore bed & breakfast)

  1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore di attività di bed & breakfast a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.
  2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
  3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2021, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2021, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
1.1431. (ex 100.08.) Cecchetti.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Indennità per la sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai locatori ai quali si applica la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta, per l'anno 2021, un'indennità di 5.000 euro per ciascuna procedura sospesa.
  2. Al fine di ottenere l'indennità di cui al comma precedente, i soggetti interessati presentano un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal comma 1. Su tale istanza l'Agenzia provvede entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.
  3. L'indennità di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni, con le parole: 300 milioni.
1.1432. (ex 100.079.) Mazzetti, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Riduzione dell'aliquota della cedolare secca per i contratti a canone concordato)

  1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica», sono soppresse.

  Conseguentemente, alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2021: –30.000.000;
   2022: –30.000.000;
   2023: –30.000.000.
1.1433. (ex 100.084.) Mazzetti, Prestigiacomo, Mandelli.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Stabilizzazione della cedolare secca su immobili adibiti ad uso diverso dall'abitativo)

  1. Al comma 59 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «nell'anno 2019» sono aggiunte le seguenti: «dall'anno 2021».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni e: 500 milioni, rispettivamente con le parole: 600 milioni e: 300 milioni.
1.1434. (ex 100.080.) Mazzetti, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cortelazzo.

ART. 101.

  Al comma 1, capoverso comma 1-quater, primo periodo, dopo le parole: degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale aggiungere le seguenti: ed anche per le campagne pubblicitarie effettuate tramite pubblicità esterna e cartellonistica stradale.
1.1435. (ex 101.1.) Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 2, comma 4-novies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
   « e-bis) finanziamento alle attività di informazione di testate quotidiane e periodiche e di agenzie di stampa che hanno alle loro dipendenze, a tempo pieno, non meno di cinque giornalisti e due poligrafici».

  1-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entra sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo.
  1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, con riferimento alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente.
1.1436. (ex 101.50.) Siracusano, Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Al comma 2, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
   sostituire le parole: Per gli anni 2021 2022 con le seguenti: Per il quinquennio 2021-2025;
   dopo le parole: riviste e periodici aggiungere le seguenti: dichiarano, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, di svolgere come attività prevalente o secondaria quella individuata dal codice ATECO 47.62.10;
   dopo le parole: legge 30 dicembre 2018, n. 145, aggiungere le seguenti: nella misura di euro 5.000,;
   sostituire le parole: 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, con le seguenti: 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2021: –5.000.000;
   2022: –5.000.000;
   2023: –5.000.000.
1.1437. (ex 101.52.) Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: alle condizioni e con le modalità ivi previste aggiungere le seguenti: per l'anno 2020, ricomprendendo altresì le spese di locazione dei locali anche laddove operino più punti vendita esclusivi sul territorio comunale.
1.1438. (ex 101.22.) Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: alle condizioni e con le modalità ivi previste aggiungere le seguenti: per l'anno 2020, ricomprendendo in ogni caso le spese di locazione dei locali destinati alla vendita.
*1.1439. (ex 101.42.) Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Giacomoni.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: alle condizioni e con le modalità ivi previste aggiungere le seguenti: per l'anno 2020, ricomprendendo in ogni caso le spese di locazione dei locali destinati alla vendita.
*1.1440. (ex 101.30.) Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta può essere altresì parametrato agli importi spesi per l'acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici, di dispositivi POS e per le commissioni addebitate, per mutui e garanzie fideiussorie connessi all'attività di vendita di quotidiani e periodici, e per i contributi previdenziali riferiti anche a collaboratori familiari nonché alle altre spese individuate con il decreto di cui al comma 808 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con il quale vengono altresì individuati eventuali massimali di costo per ciascuna spesa cui parametrare il credito di imposta.
1.1441. (ex 101.23.) Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta può essere altresì parametrato agli importi spesi per l'acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici, di terminali POS.
*1.1442. (ex 101.43.) Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Giacomoni.

  Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta può essere altresì parametrato agli importi spesi per l'acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici, di terminali POS.
*1.1443. (ex 101.31.) Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. Per l'anno 2021, al fine di garantire l'accesso all'informazione a mezzo stampa sul territorio nazionale e di sostenere economicamente l'attività di vendita della stampa da parte di persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, il contributo una tantum di cui all'articolo 189 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto ai soggetti ivi indicati, alle condizioni e con le modalità ivi previste, entro il limite di spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede, per 4 milioni a valere sulle risorse disponibili già destinate al bonus di cui all'articolo 189 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e per 3 milioni di euro a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  2-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 120 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
1.1444. (ex 101.29.) Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Per l'anno 2021, al fine di garantire l'accesso all'informazione a mezzo stampa sul territorio nazionale e di sostenere economicamente l'attività di vendita della stampa da parte di persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, il contributo una tantum di cui all'articolo 189 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto ai soggetti ivi indicati, alle condizioni e con le modalità ivi previste, entro il limite di spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  2-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 120 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
1.1445. (ex 101.28.) Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Morelli, Capitanio.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «annui a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2019 e 2020 e di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti modificazioni:
   2021: –5.000.000;
   2022: –12.000.000.
1.1446. (ex 101.55.) Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento all'anno di contribuzione 2021. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'annualità 2020. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente: «trentasei». Agli eventuali oneri derivanti dal presente comma cui si provvede nel limite massimo di 10 milioni di euro che costituisce limite di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge. Ove si verifichino scostamenti rispetto allo stanziamento previsto il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio provvedimento a ridurre proporzionalmente l'accesso alla misura.
1.1447. (ex 101.46.) Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Per gli anni 2021 e 2022, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel limite di spesa di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, che costituisce tetto di spesa. Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese che utilizzano per la stampa materiali ecosostenibili, quali, ad esempio, carta riciclata o inchiostri a base vegetale, ovvero che abbiano effettuato nell'annualità di riferimento investimenti per l'adeguamento degli impianti produttivi ai nuovi materiali o la riconversione ecologica dei processi di stampa. Per quanto non disposto dal presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.1448. (ex 101.24.) Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Per l'anno 2021, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione e alle imprese editrici di libri è riconosciuto, per la spesa sostenuta per l'anno 2020, il credito d'imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel limite di spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese che utilizzano per la stampa materiali ecosostenibili, quali, ad esempio, carta riciclata o inchiostri a base vegetale, ovvero che abbiano effettuato nell'annualità di riferimento investimenti per l'adeguamento degli impianti produttivi ai nuovi materiali o la riconversione ecologica dei processi di stampa. Per quanto non disposto dal presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il Fondo è incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.1449. (ex 101.48.) Palmieri, Casciello, Aprea, Marin, Saccani Jotti, Vietina, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Per l'anno 2021, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto, per la spesa sostenuta per l'anno 2020, il credito d'imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese che utilizzano per la stampa materiali ecosostenibili, quali, ad esempio, carta riciclata o inchiostri a base vegetale, ovvero che abbiano effettuato nell'annualità di riferimento investimenti per l'adeguamento degli impianti produttivi ai nuovi materiali o la riconversione ecologica dei processi di stampa. Per quanto non disposto dal presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.1450. (ex 101.16.) Morelli, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Per l'anno 2021, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto, per la spesa sostenuta per l'anno 2020, il credito d'imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese che utilizzano per la stampa materiali ecosostenibili, quali, ad esempio, carta riciclata o inchiostri a base vegetale, ovvero che abbiano effettuato nell'annualità di riferimento investimenti per l'adeguamento degli impianti produttivi ai nuovi materiali o la riconversione ecologica dei processi di stampa. Per quanto non disposto dal presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.1451. (ex 101.20.) Mollicone, Frassinetti, Butti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Per l'anno 2021, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto, per la spesa sostenuta per l'anno 2020, il credito d'imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese che utilizzano per la stampa materiali ecosostenibili, quali, ad esempio, carta riciclata o inchiostri a base vegetale, ovvero che abbiano effettuato nell'annualità di riferimento investimenti per l'adeguamento degli impianti produttivi ai nuovi materiali o la riconversione ecologica dei processi di stampa. Per quanto non disposto dal presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente comma sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.
1.1452. (ex 101.49.) Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Per l'anno 2021 è prorogato il regime di forfettizzazione delle rese ai fini IVA di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 20,7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.1453. (ex 101.17.) Morelli, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Per l'anno 2021 è prorogato il regime di forfettizzazione delle rese ai fini IVA di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 20,7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*1.1454. (ex 101.21.) Mollicone, Butti, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Per l'anno 2021 è prorogato il regime di forfettizzazione delle rese ai fini IVA di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 20,7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*1.1455. (ex 101.47.) Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mollicone.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento all'anno di contribuzione 2021. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'annualità 2020. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente: «trentasei». Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
1.1456. (ex 101.38.) Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi, Mollicone.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-bis. All'articolo 187, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «all'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023»;
   b) le parole: «esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi» sono sostituite dalle seguenti: «quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, escluse le pubblicazioni pornografiche».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:
   2021: –13.000.000;
   2022: –13.000.000;
   2023: –13.000.000.
1.1457. (ex 101.53.) Vanessa Cattoi, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.
(Contributo per investimenti)

  1. Per l'anno 2021, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie realizzate tramite impianti e mezzi pubblicitari collocati in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico ovvero da tali luoghi percepibili è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa complessivi di 50 milioni di euro.
  2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, i criteri di attuazione delle presenti disposizioni, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
1.1458. (ex 101.020.) Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.

  1. Al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 81, comma 1, dopo le parole: «Per l'anno 2020» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2021»;
   b) il comma 6 è sostituito con il seguente: «Agli oneri di cui al presente articolo, per un importo complessivo pari a 90 milioni di euro per l'anno 2020 e di 180 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.».
1.1459. (ex 101.017.) Barelli, Marin, Versace, Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Mollicone.

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.
(Misure per il sostegno dell'editoria)

  1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 800 milioni per l'anno 2021 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2022.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
1.1460. (ex 101.011.) Mollicone, Butti, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 817 dopo le parole: «tariffe» aggiungere le seguenti: «ed in ogni caso le tariffe relative alla diffusione dei messaggi pubblicitari non potranno eccedere quelle base stabilite per i comuni dai tributi e dai canoni soppressi»;
   b) al comma 819, lettera b) dopo le parole: «a uso privato» aggiungere le seguenti parole: «per gli impianti ubicati su suolo privato o in ambiti affidati in concessione da società pubbliche o partecipate dal pubblico e sui veicoli pubblici e privati il canone viene ridotto di almeno un terzo in quanto non occupano suolo pubblico.».
1.1461. (ex 101.022.) Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.

  1. Al fine di promuovere e ampliare l'accesso ai prodotti editoriali delle persone con disabilità visiva e dislessiche e di sostenere l'innovazione necessaria alle imprese editoriali e alla pubblica amministrazione anche attraverso eventi di sensibilizzazione, ricerca e sviluppo, formazione e consulenza, è disposto l'incremento per gli anni 2021, 2022, 2023 di 200 mila euro. Agli oneri di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.

  Conseguentemente, alla Tabella 14, Missione 2.1. Programma Direzione Generale Educazione e Istituti culturali cap. 2551/11 sostituire:
   2021: 200.000;
   2022: 200.000;
   con le seguenti:
   2021: 400.000;
   2022: 400.000;
   2023: 400.000.
1.1462. (ex 101.016.) Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.
(Contributi in conto capitale per le imprese radiofoniche)

  1. Al fine di sostenere le imprese radiofoniche nazionali e locali, a fronte di progetti aventi ad oggetto investimenti in software di intelligenza artificiale per la creazione o la gestione di piattaforme digitali e multimediali, è riconosciuto un contributo, una tantum e a fondo perduto in conto capitale, per il 2021, pari al 30 per cento del fatturato dichiarato nell'ultimo bilancio depositato o nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata.
  2. Per il fine di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un apposito fondo da ripartire con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.1463. (ex 101.08.) Morelli, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Patassini.

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.
(Credito di imposta per la formazione professionale per le imprese radiofoniche)

  1. Alle imprese radiofoniche nazionali e locali è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 60 per cento per la formazione delle professionalità rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, nonché incentivi al turnover generazionale e all'assunzione di giovani con competenze nelle nuove professioni dell'informazione digitale.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
1.1464. (ex 101.05.) Morelli, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Patassini.

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.
(Credito di imposta per le imprese radiofoniche)

  1. Alle imprese radiofoniche nazionali e locali è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 60 per cento per gli investimenti in beni strumentali per supportare e incentivare la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi, la cui agevolazione non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo Unico delle imposte sui redditi, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
1.1465. (ex 101.04.) Morelli, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Patassini.

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.
(Esenzione canone speciale Rai per strutture ricettive)

  1. A decorrere dal mese di gennaio 2021 e sino al mese di dicembre 2021, per i titolari di strutture ricettive nonché di consumo e somministrazione di bevande, è abolito il pagamento della rata del canone speciale di abbonamento alle radioaudizioni per gli apparecchi televisivi ubicati presso i ristoranti, gli alberghi e i locali di somministrazione.
  2. Per i titolari di strutture ricettive, che hanno già provveduto al versamento della quota annuale, semestrale o trimestrale del canone speciale è riconosciuto per l'anno 2020, un credito d'imposta pari al cento per cento della somma sostenuta.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 non concorre alla formazione del reddito ai fini dell'imposta sui redditi.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
1.1466. (ex 101.09.) Vanessa Cattoi, Capitanio, Coin, Maccanti, Morelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.
(Misure per il sostegno della stampa)

  1. Al fine di garantire misure di sostegno per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2021, volto alla concessione di un contributo a fondo perduto a beneficio di imprese editrici di quotidiani e di periodici locali anche online che già non beneficino di altri contributi statali e a prescindere dalla forma giuridica o dall'appartenenza a gruppi.
  2. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo del fondo di cui ai commi 1 e 2, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 3.
  3. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo di cui al comma 1, pari a 400 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
1.1467. (ex 101.02.) Morelli, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Patassini.

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.
(Misure per il sostegno delle agenzie di stampa)

  1. Al fine di garantire misure di sostegno per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021, volto alla concessione di un contributo a fondo perduto a beneficio delle agenzie di stampa a diffusione nazionale di cui all'articolo 27, secondo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416.
  2. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo del fondo di cui ai commi 1 e 2, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 3.
  3. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
1.1468. (ex 101.07.) Morelli, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Patassini.

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.
(Pubblicità degli avvisi legali sui giornali)

  1. All'articolo 490, terzo comma, del codice di procedura civile, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il giudice dispone inoltre che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte una o più volte sui quotidiani, anche in formato digitale, di informazione locale aventi maggiore diffusione nella zona interessata e, quando opportuno, sui quotidiani, anche in formato digitale, di informazione nazionali. La divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa.».
1.1469. (ex 101.03.) Morelli, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Patassini.

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.
(Voucher per consulenze in innovazione per le imprese radiofoniche)

  1. Per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2020, alle imprese radiofoniche nazionali e locali, è attribuito un contributo a fondo perduto, nella forma di voucher, per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale. Il contributo è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 50.000 euro.
  2. I contributi di cui al presente comma sono subordinati alla sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese beneficiarie e le società di consulenza o i manager qualificati iscritti in un elenco istituito con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.1470. (ex 101.06.) Morelli, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Patassini.

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.
(Tutela delle imprese di pubblicità esterna)

  1. Ai fini di preservare il patrimonio impiantistico installato in modo permanente delle aziende titolari di autorizzazione o concessione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari, disciplinati dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o collocati nelle stazioni ferroviarie, metropolitane o negli aeroporti per l'anno 2021, è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di complessivi 20 milioni di euro, un credito di imposta, nella misura del 50 per cento dell'imposta comunale sulla pubblicità dovuta ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, dovuto ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, gravanti sugli impianti di proprietà dell'impresa beneficiaria, a condizione che il relativo versamento sia stato effettuato entro il 31 dicembre 2020.
  2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 241 del 1997. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
  3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.1471. (ex 101.019.) Paolo Russo.

ART. 102.

  Sopprimerlo.
1.1472. (ex 102.17.) Mulè.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 premettere il seguente:
  01. I soggetti di cui all'articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che rispettano i limiti reddituali di cui al comma 5, lettere a) e b), della medesima legge e non risultino titolari nel medesimo periodo di altri contratti per la fruizione di servizi audiovisivi in abbonamento o pay-per-view, anche se intestati al coniuge, sono esonerati dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni ai sensi degli articoli 1 e 3 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, a decorrere dal 1o gennaio 2021.;
   b) al comma 1, alinea, dopo le parole: assegnazione delle risorse, aggiungere le seguenti: tenuto conto delle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 01 e;
   c) al comma 1, lettera b) dopo le parole: vigente a specifiche finalità, aggiungere le seguenti: anche per incrementare il numero delle ore di produzioni televisive nel rispetto dei criteri e dei requisiti tecnici di accessibilità e fruibilità per le persone con disabilità uditiva e visiva,.

  Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 30 milioni di euro a decorrere dal 2021 che costituisce limite di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.1473. (ex 102.18.) Casciello, Mulè, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 110 milioni con le seguenti: 130 milioni.
1.1474. (ex 102.6.) Tiramani.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 110 milioni con le seguenti: 125 milioni.
1.1475. (ex 102.5.) Tiramani.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 110 milioni con le seguenti: 120 milioni.
1.1476. (ex 102.4.) Tiramani.

  Al comma 2, sostituire la parola: possono con la seguente: devono.
1.1477. (ex 102.7.) Tiramani.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Una quota parte del canone radiotelevisivo di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, pagato per l'anno 2020 dalle imprese turistico ricettive viene considerata versata a titolo di acconto per l'anno 2021. Tale quota è determinata in proporzione ai giorni per i quali è stato pagato il canone e la struttura non ha registrato la presenza di ospiti. Agli oneri derivanti del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1.1478. (ex 102.11.) Zucconi, Lollobrigida, Trancassini, Caiata, Prisco, Lucaselli, Rampelli, Ciaburro.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 16, della legge 23 dicembre 1999, n. 148, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. Per le imprese turistico ricettive, gli importi dei canoni di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono proporzionalmente rideterminati sulla base del periodo di effettiva attività, in ragione di un cinquantaduesimo per ogni settimana di apertura al pubblico.
   1-ter. All'articolo 16, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo la parola: “affittacamere”, sono aggiunte le seguenti: “gestori professionali di affitti brevi”;
   1-quater. Al relativo onere valutato in 4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
1.1479. (ex 102.12.) Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  All'articolo 102, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 16, della legge 23 dicembre 1999, n. 148, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Per le imprese turistico ricettive, gli importi dei canoni di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, sono proporzionalmente rideterminati sulla base del periodo di effettiva attività, in ragione di un cinquantaduesimo per ogni settimana di apertura al pubblico.»

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, con le seguenti: 796 milioni di euro per l'anno 2021, 496 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
1.1480. (ex 102.16.) Gelmini, Della Frera, Paolo Russo, Squeri, Barelli, D'Attis, Polidori.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2021, per le imprese turistico ricettive non sono dovuti i compensi relativi ai canoni di cui all'articolo 16, della legge 23 dicembre 1999, n. 148, nonché le tariffe per il pagamento dei diritti connessi discografici di cui agli articoli 73 e 73-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
1.1481. (ex 102.14.) Andreuzza, Colla, Bazzaro, Dara, Piastra, Binelli.

  Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:

Art. 102-bis.
(Fondo per il sostegno delle produzioni nazionali audiovisive)

  1. Nello stato di previsione del ministero dello sviluppo economico è istituito, con la dotazione di 20 milioni per l'anno 2021 e 30 milioni per l'anno 2022, il «Fondo per il sostegno delle produzioni nazionali audiovisive», al fine di sostenere l'attività di Rai S.p.A.
  2. Agli oneri derivanti, pari a 20 milioni per l'anno 2021 e 30 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
1.1482. (ex 102.9.) Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

ART. 105.

  All'articolo 105, apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono aggiunte le seguenti: «dell'acquisizione di competenze informatiche da parte dei cittadini e del personale dipendente della pubblica amministrazione,»;
   b) al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:; dopo le parole «tecnologica e la digitalizzazione» aggiungere le seguenti: «, acquisita l'intesa in sede di Conferenza Unificata prevista dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;
   c) dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al fine di favorire il corretto transito dei pagamenti verso le pubbliche amministrazioni tramite il sistema PAGOPA, le regioni e le province autonome sono riconosciute Soggetto Aggregatore Territoriale. È istituito per le attività di cui al presente comma un fondo destinato alla copertura delle attività pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021 da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

  2-ter. In ragione delle precedenti determinazioni di cui al comma 2-bis i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono tenuti a completare l'integrazione dei sistemi di incasso con la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro il nuovo termine del 30 giugno 2021.

  Conseguentemente, all'onere previsto al comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 68, comma 1, della presente legge.
1.1483. (ex 105.5.) Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Pezzopane.

  Al comma 1, dopo le parole: Con i predetti decreti, aggiungere le seguenti; d'intesa con la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.
1.1484. (ex 105.14.) Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per la costruzione di infrastrutture digitali volte all'efficientamento dei processi amministrativi e tecnico-scientifici per la valutazione dei farmaci, al fine di garantire il rispetto delle tempistiche di definizione di prezzo e rimborsabilità dei medicinali previste dal decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 («Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale») e dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.
*1.1485. (ex 105.1.) Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per la costruzione di infrastrutture digitali volte all'efficientamento dei processi amministrativi e tecnico-scientifici per la valutazione dei farmaci, al fine di garantire il rispetto delle tempistiche di definizione di prezzo e rimborsabilità dei medicinali previste dal decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 («Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale») e dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.
*1.1486. (ex 105.12.) Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Sopprimere il comma 2.
1.1487. (ex 105.6.) Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 25, comma 2, lettera b), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la parola: «sessanta» è sostituita con la seguente: «settantadue».
1.1488. (ex 105.10.) Mollicone, Frassinetti.

  Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.
(Kit digitalizzazione)

  1. Al fine di ridurre il fenomeno del divario digitale in via sperimentale ai soggetti appartenenti a nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 20.000 euro annui, non titolari di un contratto di connessione internet e di un contratto di telefonia mobile, che si dotino del sistema pubblico di identità digitale (SPID), per il tramite di Poste Italiane o di altri identity provider abilitati, è concesso in comodato gratuito per un anno un telefono mobile dotato di connettività. Il telefono mobile è dotato dell'applicazione «io» e di abbonamento che consenta la consultazione on-line di due organi di stampa.
  2. Il beneficio di cui al comma 1 è concesso ad un solo soggetto per nucleo familiare e nel limite complessivo di spesa massima di 400 milioni di euro per l'anno 2021. A tal fine nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2021, da trasferire successivamente al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale.
  3. Il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di accesso al beneficio di cui al comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 400 milioni.
1.1489. (ex 105.020.) Gelmini, Bergamini, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.

  1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, da destinare all'assicurazione di un livello elevato di sicurezza nazionale cibernetica, anche al fine di combattere il fenomeno dell'obsolescenza informatica e tutelare la sovranità digitale italiana.
   Ai relativi oneri, valutati in 20 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.1490. (ex 105.09.) Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.

  1. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 105 della presente legge, che prevede la possibilità di destinare le risorse del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione anche tramite trasferimenti alle pubbliche Amministrazioni e ai soggetti pubblici di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 82 del 2005, per la realizzazione di specifici progetti di trasformazione digitale curati dalle regioni, dalle provincie autonome, dai comuni o, più in generale, da tutti i soggetti pubblici di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), del Codice dell'amministrazione digitale, è istituito un apposito Fondo atto alla formazione e alla assunzione di personale specializzato nella digitalizzazione dal Patrimonio artistico-culturale, ivi compresi gli Archivi di Stato o di interesse pubblico.
  2. Ai maggiori oneri del presente articolo pari a 50 milioni di euro nel 2021 si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
1.1491. (ex 105.06.) Racchella.

  Sopprimerlo.
1.1492. (ex 106.4.) Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: due milioni di euro con le seguenti: 200.000 euro.
1.1493. (ex 106.3.) Montaruli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 107.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Ai fini di cui alla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è considerata un costo fisso.
*1.1494. (ex 107.5.) Zucconi, Lollobrigida, Trancassini, Caiata, Prisco, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Ai fini di cui alla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è considerata un costo fisso.
*1.1495. (ex 107.11.) Gelmini, Della Frera, Paolo Russo, Squeri, Barelli, D'Attis, Polidori.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Ai fini di cui alla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è considerata un costo fisso.
*1.1496. (ex 107.3.) Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 107, aggiungere il seguente:

Art. 107-bis.
(Concessione indiretta degli aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali)

  1. All'articolo 54 comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, aggiungere le seguenti parole: «L'aiuto è concesso a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 3.1 della Comunicazione di cui al comma 1».
**1.1497. (ex 107.05.) Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 107, aggiungere il seguente:

Art. 107-bis.
(Concessione indiretta degli aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali)

  1. All'articolo 54 comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, aggiungere le seguenti parole: «L'aiuto è concesso a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 3.1 della Comunicazione di cui al comma 1».
**1.1498. (ex 107.06.) Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 107, aggiungere il seguente:

Art. 107-bis.
(Concessione indiretta degli aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali)

  1. All'articolo 54 comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, aggiungere le seguenti parole: «L'aiuto è concesso a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 3.1 della Comunicazione di cui al comma 1».
**1.1499. (ex 107.7.) Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Prisco.

  Dopo l'articolo 107, aggiungere il seguente:

Art. 107-bis.
(Concessione indiretta degli aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali)

  1. All'articolo 54, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, aggiungere le seguenti parole: «L'aiuto è concesso a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 3.1 della Comunicazione di cui al comma 1».
**1.1500. (ex 107.02.) Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 107, aggiungere il seguente:

Art. 107-bis.
(Concessione indiretta degli aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali)

  1. All'articolo 54, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, aggiungere le seguenti parole: «L'aiuto è concesso a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 3.1 della Comunicazione di cui al comma 1».
**1.1501. (ex 107.09.) Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Polidori.

  Dopo l'articolo 107, aggiungere il seguente:

Art. 107-bis.
(Concessione degli aiuti ai sensi del Temporary Framework alle imprese in difficoltà a valere sulle agevolazioni nazionali)

  1. All'articolo 62 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «1-bis. La deroga di cui al comma 1 si applica anche agli aiuti erogati ai sensi del Temporary Framework da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e da parte delle amministrazioni statali.».
*1.1502. (ex 107.010.) Rizzetto, Zucconi, Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Prisco.

  Dopo l'articolo 107, aggiungere il seguente:

Art. 107-bis.
(Concessione degli aiuti ai sensi del Temporary Framework alle imprese in difficoltà a valere sulle agevolazioni nazionali)

  1. All'articolo 62 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «1-bis. La deroga di cui al comma 1 si applica anche agli aiuti erogati ai sensi del Temporary Framework da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e da parte delle amministrazioni statali.».
*1.1503. (ex 107.07.) Frassini, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi , Vanessa Cattoi, Cestari, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 107, aggiungere il seguente:

Art. 107-bis.
(Concessione degli aiuti ai sensi del Temporary Framework alle imprese in difficoltà a valere sulle agevolazioni nazionali)

  1. All'articolo 62 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «1-bis. La deroga di cui al comma 1 si applica anche agli aiuti erogati ai sensi del Temporary Framework da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e da parte delle amministrazioni statali».
*1.1504. (ex 107.01.) Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 107, aggiungere il seguente:

Art. 107-bis.
(Concessione degli aiuti ai sensi del Temporary Framework alle imprese in difficoltà a valere sulle agevolazioni nazionali)

  1. All'articolo 62 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «1-bis. La deroga di cui al comma 1 si applica anche agli aiuti erogati ai sensi del Temporary Framework da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e da parte delle amministrazioni statali».
*1.1505. (ex 107.08.) Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Polidori.

  Dopo l'articolo 107, aggiungere il seguente:

Art. 107-bis.
(Concessione degli aiuti ai sensi del Temporary Framework alle imprese in difficoltà a valere sulle agevolazioni nazionali)

  1. All'articolo 62 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «1-bis. La deroga di cui al comma 1 si applica anche agli aiuti erogati ai sensi del Temporary Framework da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e da parte delle amministrazioni statali».
*1.1506. (ex 107.04.) Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 108.

  Al comma 1, premettere le seguenti parole: Con effetto dal 1o gennaio 2023.
1.1507. (ex 108.13.) De Martini, Locatelli, Ziello, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Cavandoli.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:
    1) al quarto comma le parole: «religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona,» sono sostituite dalle seguenti: «diverse da quelle considerate in ogni caso commerciali ai sensi del successivo comma» e le parole: «o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali» sono soppresse.

  Conseguentemente:
   al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), inserire il seguente:
    1-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni politiche, sindacali e di categoria, maggiormente rappresentative, sono adeguatamente individuate e classificate le cessioni di beni le prestazioni di servizi rientranti nella disciplina di cui al presente articolo.»
   al comma 1, lettera a), numero 2) inserire il seguente:
    2-bis) al quinto comma, dopo la lettera l) è inserita la seguente:
   « l-bis) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, effettuate nei confronti di soci o associati in conformità delle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria;».
1.1508. (ex 108.11.) Murelli, Guidesi.

  Al comma 1 della lettera b), numero 2), dopo le parole: rese da associazioni inserire le seguenti: e società.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: nonché da associazioni inserire le seguenti: e società sportive dilettantistiche;
   al medesimo comma 1, lettera b), numero 2) aggiungere, in fine, le seguenti parole:; i proventi relativi alle citate prestazioni non rilevano nel computo dell'ammontare di quelli indicati all'articolo 1, comma 1, della 16 dicembre 1991, n. 398, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 della medesima 16 dicembre 1991, n. 398;
   all'articolo 209 sostituire le parole: 800 e: 500, rispettivamente con le parole: 790 e: 490.
1.1509. (ex 108.18.) Barelli, Mollicone.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 5), aggiungere il seguente comma:
   Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a partire dal 1o gennaio 2022.
*1.1510. (ex 108.3.) Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 5), aggiungere il seguente comma:
   Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a partire dal 1o gennaio 2022.
*1.1511. (ex 108.19.) Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) Alla Tabella A, parte I, al punto 11), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e uova di volatili sgusciate e pastorizzate, misto d'uovo pastorizzato, tuorlo d'uovo pastorizzato, albume d'uovo pastorizzato;».

  Conseguentemente all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni e: 500 milioni con le seguenti: 750 milioni e: 450 milioni.
1.1512. (ex 108.10.) Morrone, Cecchetti, Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi.

  Dopo l'articolo 108, aggiungere il seguente:

Art. 108-bis.
(Aggiornamento dell'aliquota IVA)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 – Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla Parte I della Tabella A dopo il numero 12 è aggiunto il seguente:
    12-bis) pappa reale o gelatina reale;
   b) alla Parte III della Tabella A dopo il numero 16 è aggiunto il seguente:
    16-bis) pappa reale o gelatina reale;
   c) alla Parte III della tabella A dopo il numero 15 è aggiunto il seguente:
    15-bis) servizi di impollinazione svolti da imprenditori agricoli e loro cooperative.

  2. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 10 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.1513. (ex 108.03.) Nevi.

  Dopo l'articolo 108, aggiungere il seguente:

Art. 108-bis.
(Modifiche all'articolo 44-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58)

  1. All'articolo 44-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Le cessioni dei crediti pecuniari a titolo oneroso di cui al comma 1 sono quelle effettuate ai sensi degli articoli 1260 e seguenti del codice civile».
   b) le parole: «data di efficacia», ovunque ricorrano, sono sostituite con le parole: «data di efficacia giuridica».
1.1514. (ex 108.04.) Mollicone, Frassinetti, Trancassini.

ART. 109.

  Dopo l'articolo 109, aggiungere il seguente:

Art. 109-bis.
(Incentivazione per la razionalizzazione degli impianti di distribuzione dei carburanti)

  1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione della rete degli impianti di distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 1, dal comma 100 al comma 118 della legge 4 agosto 2017, n. 124, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli altri Ministri eventualmente interessati, con proprio decreto, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge aggiorna i criteri per l'iscrizione all'anagrafe di cui al comma 100 della citata legge n. 124, anche fine di assicurare il pieno rispetto dei principi di accessibilità e abbattimento delle barriere architettoniche di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 503, nonché per favorire l'adeguamento tecnologico degli impianti, ovvero la loro riconversione al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e per incentivare l'offerta integrata di prodotti energetici per autotrazione a contenuto impatto ambientale, nonché per la nomina di una Commissione consultiva, presieduta dallo stesso Ministro dello sviluppo economico, composta da non più di 10 esperti, di cui 2 indicati dal Ministro dello sviluppo economico, 2 indicati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 2 indicati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 1 indicato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, 1 indicato tra i rappresentanti delle Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative nel settore della distribuzione dei prodotti energetici, 1 indicato dalle Associazioni per la tutela dei consumatori e 1 indicato dalle Associazioni per la tutela dei diritti delle persone con disabilità, con il compito di analizzare lo stato di attuazione della razionalizzazione della rete degli impianti di distribuzione dei carburanti e gli effetti derivanti per il mercato e la concorrenza.
  2. Ai fini dell'adeguamento degli impianti della rete di distribuzione carburanti ai criteri di accessibilità e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, è istituito un Fondo denominato «Fondo per l'accessibilità della Rete Carburanti» presso il Ministero dello sviluppo economico con un importo iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, per la concessione di contributi, fino alla concorrenza delle risorse disponibili, per l'adeguamento degli impianti giudicati compatibili, iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge all'anagrafe di cui al comma 100 della legge 4 agosto 2017, n. 124, ai criteri di accessibilità e per il finanziamento di programmi di formazione del personale addetto nei punti vendita e distribuzione dei carburanti, finalizzati all'assistenza delle persone con disabilità nell'erogazione dei servizi.
  3. Ai componenti della Commissione di cui al comma 1 non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute previste dalla normativa vigente. Le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per il funzionamento della Commissione sono assicurate dal Ministero dello sviluppo economico nell'ambito di quelle disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  4. All'articolo 1, della legge 4 agosto 2017, n. 124 apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 102, le parole: «in relazione ai soli aspetti attinenti alla sicurezza della circolazione stradale» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione agli aspetti attinenti alla sicurezza della circolazione stradale e per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici»;
   b) al comma 112, alinea, dopo le parole: «in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale» sono aggiunte le seguenti: «e di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici ,» e dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   « b-bis) Impianti che non rispettano le previsioni per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 503.».
   c) al comma 113, alinea, dopo le parole: «in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale» sono aggiunte le seguenti: «e di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici ,» e dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   « c-bis) Impianti che non rispettano le previsioni per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 503.».

  5. All'onere derivante dal comma 2, stabilito in 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 209.
1.1515. (ex 109.04.) De Toma, Rachele Silvestri, Zennaro.

ART. 115.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
1.1516. (ex 115.3.) Ribolla, Grimoldi, Frassini.

  Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:

Art. 115-bis.
(Misure per Comites e CGIE per l'informazione istituzionale verso le Comunità italiane all'estero e la promozione del «turismo delle origini»)

  1. Al fine di garantire una adeguata informazione istituzionale verso i cittadini italiani residenti all'estero, il censimento delle associazioni italiane all'estero e la promozione del «turismo delle radici», sono destinati 500 mila euro ai Comites e 500 mila euro al CGIE per l'anno 2021.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.1517. (ex 115.027.) Fitzgerald Nissoli.

ART. 119.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Al fine di sostenere il settore dei servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, nonché di mitigare gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, destinato:
   a) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2020, a compensare i danni subìti dalle imprese esercenti i servizi di cui all'alinea del presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, in ragione dei minori ricavi registrati, in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo del precedente biennio;
   b) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2021, al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1o gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti i servizi di cui all'alinea ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.
   2. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione entro il 30 giugno 2021 delle risorse di cui al comma 1. Relativamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, tali criteri, al fine di evitare sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono in ogni caso esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.».
1.1518. (ex 119.24.) Rotelli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, capoverso comma 1, dopo le parole: «non soggetti a obblighi di servizio pubblico» inserire le seguenti «e il settore del noleggio autobus con conducente», e sostituire le parole «20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021» con le seguenti «20 milioni di euro per l'anno 2020 e 40 milioni di euro per l'anno 2021»;
   b) al comma 1, capoverso lettera b), sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «40 milioni».

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole 800 milioni con le seguenti: 780 milioni.
1.1519. (ex 119.53.) Spena.

  Dopo il comma 2 inserire i seguenti:
  2-bis. Al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto passeggeri su strada, in aggiunta alle risorse previste dalla legislazione vigente per gli investimenti da parte delle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus non soggetti ad obbligo di servizio pubblico, sono stanziate per l'anno 2021 ulteriori risorse pari a 12 milioni di euro, da destinare, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'articolo 36 regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale di cui al regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.

  2-ter. I contributi di cui al precedente comma 2-bis sono destinati a finanziare, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, gli investimenti effettuati nell'anno 2021 mediante radiazione, per rottamazione, di veicoli di categoria M2 o M3 a motorizzazione termica fino a euro IV adibiti a servizi di noleggio con conducente e di trasporto di linea non soggetti ad obblighi di servizio pubblico, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli di categoria M2 o M3, nuovi di fabbrica, adibiti ai predetti servizi di trasporto passeggeri a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica ovvero a motorizzazione termica conformi alla normativa euro VI di cui al predetto regolamento (CE) n. 595/2009.
  2-quater. L'entità dei contributi spettanti, compresa tra un minimo di euro 20.000 e un massimo di euro 60.000 per ciascun veicolo, è differenziata in ragione della categoria M2 o M3 del nuovo veicolo. L'importo massimo del contributo erogabile per singola impresa non può superare la soglia di 240.000 euro.
  2-quinquies. I contributi di cui al precedente comma 2-bis non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevano altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  2-sexies. I contributi sono erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili e sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento delle intensità massime previste dall'articolo 36 del regolamento (UE) n. 651/2014.
  2-septies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione delle domande, l'entità del contributo massimo riconoscibile, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, nonché le modalità di erogazione dello stesso. I criteri di valutazione delle domande assicurano la priorità del finanziamento degli investimenti relativi alla sostituzione dei veicoli a motorizzazione termica maggiormente inquinanti.
  2-octies. Agli oneri di cui al precedente comma 2-bis si provvede con le risorse del Fondo di cui all'articolo 184.
1.1520. (ex 119.52.) D'Attis, Mandelli.

  Dopo il comma 2 inserire i seguenti:
  2-bis. Al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto passeggeri su strada, in aggiunta alle risorse previste dalla legislazione vigente per gli investimenti da parte delle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus non soggetti ad obbligo di servizio pubblico, sono stanziate per l'anno 2021 ulteriori risorse pari a 12 milioni di euro, da destinare, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'articolo 36 regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale di cui al regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.

  2-ter. I contributi di cui al precedente comma 2-bis sono destinati a finanziare, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, gli investimenti effettuati nell'anno 2021 mediante radiazione, per rottamazione, di veicoli di categoria M2 o M3 a motorizzazione termica fino a euro IV adibiti a servizi di noleggio con conducente e di trasporto di linea non soggetti ad obblighi di servizio pubblico, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli di categoria M2 o M3, nuovi di fabbrica, adibiti ai predetti servizi di trasporto passeggeri a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica ovvero a motorizzazione termica conformi alla normativa euro VI di cui al predetto regolamento (CE) n. 595/2009.
  2-quater. L'entità dei contributi spettanti, compresa tra un minimo di euro 20.000 e un massimo di euro 60.000 per ciascun veicolo, è differenziata in ragione della categoria M2 o M3 del nuovo veicolo. L'importo massimo del contributo erogabile per singola impresa non può superare la soglia di 240.000 euro.
  2-quinquies. I contributi di cui al precedente comma 2-bis non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevano altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  2-sexies. I contributi sono erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili e sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento delle intensità massime previste dall'articolo 36 del regolamento (UE) n. 651/2014.
  2-septies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione delle domande, l'entità del contributo massimo riconoscibile, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, nonché le modalità di erogazione dello stesso. I criteri di valutazione delle domande assicurano la priorità del finanziamento degli investimenti relativi alla sostituzione dei veicoli a motorizzazione termica maggiormente inquinanti.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti modificazioni:
   2021: –12.000.000.
1.1521. (ex 119.38.) Tateo, Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Dopo il comma 2 inserire i seguenti:
  2-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023, ai conducenti di autobus di cui alla lettera a) del comma 2-ter del presente articolo, assunti con regolare contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalle imprese di trasporto di cui alla lettera b) del comma 2-ter del presente articolo, spetta un rimborso fino al 50 per cento del totale delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto di persone per conto di terzi.

  2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano:
  1. ai conducenti di autobus che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadrati con «CCNL autoferrotranvieri-internavigatori (TPL-mobilità)» del 28 novembre 2015 e successive modificazioni e integrazioni e con «CCNL del noleggio autobus con conducente e relative attività correlate» del 26 luglio 2018 e successive modificazioni e integrazioni;

  2. alle imprese di trasporto di persone per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada di cui al regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento e del Consiglio europeo del 21 ottobre 2009.
  2-quater. Ai fini dell'imposizione sul reddito di impresa, alle imprese di cui al comma 2-ter, lettera b), a prescindere dalla forma giuridica rivestita, spetta una detrazione totale dall'imposta lorda di un importo pari ai rimborsi erogati ai sensi del comma 2-bis del presente articolo, fino ad un ammontare complessivo degli stessi non superiore a 20.000 euro per ciascun periodo d'imposta.
  2-quinquies. Il rimborso di cui al comma 2-bis del presente articolo, è erogato da ciascuna impresa entro sei mesi dalla data di decorrenza del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Nel caso di conducenti di autobus già assunti e già inquadrati nelle imprese di trasporto di passeggeri per conto di terzi, il rimborso di cui al comma 2-bis del presente articolo è erogato da ciascuna impresa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché al momento della richiesta sussistano i requisiti di cui al comma 2-ter. Le modalità di richiesta e di erogazione del rimborso di cui al comma 2-bis del presente articolo sono definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con apposito provvedimento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2-sexies. Agli oneri recati dai commi da 2-bis a 2-quinquies, valutati complessivamente in 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
1.1522. (ex 119.37.) Tateo, Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Dopo il comma 2 inserire i seguenti:
  2-bis. A decorrere dall'1o gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023, ai conducenti di autobus di cui alla lettera a) del comma 2-ter del presente articolo, assunti con regolare contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalle imprese di trasporto di cui alla lettera b) del comma 2-ter del presente articolo, spetta un rimborso fino al 50 per cento del totale delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto di persone per conto di terzi.

  2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano:
   a) ai conducenti di autobus che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadrati con «CCNL autoferrotranvieri-internavigatori (TPL-mobilità)» del 28 Novembre 2015 e successive modificazioni e integrazioni e con «CCNL del noleggio autobus con conducente e relative attività correlate» del 26 luglio 2018 e successive modificazioni e integrazioni;
   b) alle imprese di trasporto di persone per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada di cui al regolamento (CE) n. 1071 del 2009 del Parlamento e del Consiglio europeo del 21 ottobre 2009.

  2-quater. Ai fini dell'imposizione sul reddito di impresa, alle imprese di cui al comma 2-ter, lettera b), a prescindere dalla forma giuridica rivestita, spetta una detrazione totale dall'imposta lorda di un importo pari ai rimborsi erogati ai sensi del comma 2-bis del presente articolo, fino a un ammontare complessivo degli stessi non superiore a 20.000 euro per ciascun periodo d'imposta.
  2-quinquies. Il rimborso di cui al comma 2-bis del presente articolo, è erogato da ciascuna impresa entro sei mesi dalla data di decorrenza del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Nel caso di conducenti di autobus già assunti e già inquadrati nelle imprese di trasporto di passeggeri per conto di terzi, il rimborso di cui al comma 2-bis del presente articolo è erogato da ciascuna impresa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché al momento della richiesta sussistano i requisiti di cui al comma 2-ter. Le modalità di richiesta e di erogazione del rimborso di cui al comma 2-bis del presente articolo sono definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con apposito provvedimento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 207, comma 1, sostituire le parole: con una dotazione di 3.800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: con una dotazione di 3.796 milioni di euro per l'anno 2021 e all'articolo 2 comma 1, sostituire le parole: con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l'anno 2022 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: con una dotazione di 7.996 milioni di euro per l'anno 2022 e di 6.996 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
*1.1523. (ex 119.51.) D'Attis.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Per le attività di trasporto di passeggeri di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applicano ai veicoli di categoria Euro III a partire dal 1o ottobre 2021 e ai veicoli Euro IV a partire dal 1o gennaio 2022.

  Conseguentemente, all'articolo 207, comma 1, sostituire le parole: con una dotazione di 3.800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: con una dotazione di 3.740 milioni di euro per l'anno 2021.
*1.1524. (ex 119.49.) D'Attis.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Per le attività di trasporto di passeggeri di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applicano ai veicoli di categoria Euro III a partire dal 1o ottobre 2021 e ai veicoli Euro IV a partire dal 1o gennaio 2022.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:
   2021: – 40.000.000.
1.1525. (ex 119.39.) Rixi, Tateo, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Cavandoli.

  Dopo il comma 2 inserire i seguenti:
  2-bis. Al fine di incentivare la transizione energetica delle flotte adibite al trasporto pubblico locale e regionale, le imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale regionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, beneficiano delle agevolazioni riservate alle imprese a forte consumo di energia elettrica in conformità e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017.

  2-ter. L'efficacia delle disposizioni del comma 2-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato UE.
*1.1526. (ex 119.48.) Mulè.

  Dopo il comma 2 inserire i seguenti:
  2-bis. Al fine di incentivare la transizione energetica delle flotte adibite al trasporto pubblico locale e regionale, le imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale regionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, beneficiano delle agevolazioni riservate alle imprese a forte consumo di energia elettrica in conformità e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017.

  2-ter. L'efficacia delle disposizioni del comma 2-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato UE.
*1.1527. (ex 119.43.) Maccanti, Donina, Rixi, Capitanio, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo il numero 4) è inserito il seguente:
    «5) imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale ed internazionale».

  Conseguentemente, all'articolo 207, comma 1, sostituire le parole: con una dotazione di 3.800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: con una dotazione di 3.765 milioni di euro per l'anno 2021 e all'articolo 2 comma 1, sostituire le parole: con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l'anno 2022 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: con una dotazione di 7.965 milioni di euro per l'anno 2022 e di 6.965 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
1.1528. (ex 119.50.) D'Attis.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo il numero 4) è inserito il seguente:
    «5) imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218 in ambito nazionale ed internazionale».

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 760 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 460 milioni.
1.1529. (ex 119.54.) D'Attis.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 24-ter, comma 2, lettera b), del Testo Unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il numero 4) è inserito il seguente:
    «5) imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218 in ambito nazionale ed internazionale».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 765 milioni di euro per l'anno 2021 e di 465 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
1.1530. (ex 119.40.) Tateo, Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 182, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «agenzie di viaggio» sono inserite le seguenti: «, i servizi di trasporto persone e turistico».
1.1531. (ex 119.26.) Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. L'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, non si applica alle prestazioni di trasporto pubblico non di linea a mezzo natanti.
1.1532. (ex 119.25.) Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.
(Rifinanziamento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO2 g/km)

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dal 1o gennaio 2021 al 30 giugno 2021 alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica, sono riconosciuti i seguenti contributi:
   a) per l'acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria immatricolato in data anteriore al 1o gennaio 2011, il contributo statale è parametrato al numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO2) emessi per chilometro (km) secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro:

CO2 g/km Contributo (euro)
  0-20   2.000
  21-60   2.000
  61-135   1.500

   b) per l'acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo statale è parametrato al numero di g di CO2 emessi per km secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000 euro:

CO2 g/km Contributo (euro)
  0-20   1.000
  21-60   1.000

  2. I contributi di cui al comma 1 sono riconosciuti ai veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica che:
   a) abbiano emissioni di CO2 comprese tra 0 e 60 g/km aventi un prezzo inferiore a quello previsto dal comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
   b) abbiano emissioni di CO2 comprese tra 61 e 135 g/km, siano omologati in una classe non inferiore ad euro 6 di ultima generazione e abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 40.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

  3. Qualora il veicolo acquistato sia in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, i contributi di cui al citato comma 1 sono cumulabili con il contributo di cui al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  4. Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni dei commi 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  5. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato di 420 milioni di euro quale limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione delle previsioni del presente articolo, secondo la seguente ripartizione:
   a) euro 75 milioni riservati per i contributi aggiuntivi all'acquisto di autoveicoli compresi nelle fasce 0-20 g/km CO2 e 21-60 g/km CO2;
   b) euro 345 milioni riservati per i contributi all'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-135 g/km CO2.

  6. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 420 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.1533. (ex 119.010.) Guidesi, Tombolato, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Murelli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.
(Rifinanziamento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO2 g/km)

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dal 1o gennaio 2021 al 30 giugno 2021 alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica, sono riconosciuti i seguenti contributi:
   a) per l'acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria immatricolato in data anteriore al 1o gennaio 2011, il contributo statale è parametrato al numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO2) emessi per chilometro (km) secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro:

CO2 g/km Contributo (euro)

  0-20

  2.000
  21-60   2.000
  61-135   1.500

   b) per l'acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo statale è parametrato al numero di g di CO2 emessi per km secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000 euro:

CO2 g/km Contributo (euro)
  0-20   1.000
  21-60   1.000

  2. I contributi di cui al comma 1 sono riconosciuti ai veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica che:
   a) abbiano emissioni di CO2 comprese tra 0 e 60 g/km aventi un prezzo inferiore a quello previsto dal comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
   b) abbiano emissioni di CO2 comprese tra 61 e 135 g/km, siano omologati in una classe non inferiore ad euro 6 di ultima generazione e abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 40.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

  3. Qualora il veicolo acquistato sia in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, i contributi di cui al citato comma 1 sono cumulabili con il contributo di cui al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  4. Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni dei commi 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  5. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato di 420 milioni di euro quale limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione delle previsioni del presente articolo, secondo la seguente ripartizione:
   a) euro 75 milioni riservati per i contributi aggiuntivi all'acquisto di autoveicoli compresi nelle fasce 0-20 g/km CO2 e 21-60 g/km CO2;
   b) euro 345 milioni riservati per i contributi all'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-135 g/km CO2.

  6. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 420 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
1.1534. (ex 119.031.) Porchietto, Gelmini, Barelli, Squeri, Polidori, Baldini.

  Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.
(Rifinanziamento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO2 g/km)

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dal 1o gennaio 2021 al 30 giugno 2021 alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica, sono riconosciuti i seguenti contributi:
   a) per l'acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria immatricolato in data anteriore al 1o gennaio 2011, il contributo statale è parametrato al numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO2) emessi per chilometro (km) secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro:

CO2 g/km Contributo (euro)
  0-20   2.000
  21-60   2.000
  61-135   1.500

   per l'acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo statale è parametrato al numero di g di CO2 emessi per km secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000 euro:

CO2 g/km Contributo (euro)
  0-20   1.000
  21-60   1.000

  2. I contributi di cui al comma 1 sono riconosciuti ai veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica che:
   a) abbiano emissioni di CO2 comprese tra 0 e 60 g/km aventi un prezzo inferiore a quello previsto dal comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
   b) abbiano emissioni di CO2 comprese tra 61 e 135 g/km, siano omologati in una classe non inferiore ad euro 6 di ultima generazione e abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 40.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

  3. Qualora il veicolo acquistato sia in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, i contributi di cui al citato comma 1 sono cumulabili con il contributo di cui al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  4. Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni dei commi 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  5. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato di 420 milioni di euro quale limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione delle previsioni del presente articolo, secondo la seguente ripartizione:
   a) euro 75 milioni riservati per i contributi aggiuntivi all'acquisto di autoveicoli compresi nelle fasce 0-20 g/km CO2 e 21-60 g/km CO2;
   b) euro 345 milioni riservati per i contributi all'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-135 g/km CO2;

  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
1.1535. (ex 119.035.) Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.
(Agevolazioni per l'acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 e autoveicoli speciali di categoria M1)

  1. A chi acquista in Italia a partire dal 1o gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, anche in locazione finanziaria, e li immatricola entro il 30 giugno 2022, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla Massa Totale a Terra del veicolo, all'alimentazione ed all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 4/IV, secondo la seguente tabella:

MTT (kg) Veicoli esclusivamente elettrici Ibridi o alimentazione alternativa Altre tipologie di alimentazione
  0-1,999 ton
   Con rottamazione   5.000   2.500   1.500
   Senza rottamazione   4.000   1.500   1.000
  2-3,299 ton
   Con rottamazione   7.000   3.500   2.500
   Senza rottamazione   6.000   2.500   1.500
  3,3-3,5 ton
   Con rottamazione   10.000   5.500   4.000
   Senza rottamazione   8.000   3.500   2.500

  2. Per provvedere all'erogazione del contributo di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 70 milioni di euro per il 2021. Per provvedere all'erogazione del contributo sui veicoli esclusivamente elettrici sono riservati 20 milioni euro.
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dettata la procedura di concessione del contributo di cui ai commi 1 e 2.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.1536. (ex 119.011.) Guidesi, Molinari, Tombolato, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Murelli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.
(Rimborso pedaggi autostradali per cittadini)

  1. Al fine di ristorare i cittadini per le spese effettuate durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a rimborsare il 50 per cento dei costi sostenuti per il pagamento dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati dal 1o marzo 2020 al 1o marzo 2021. Il rimborso di cui al comma 1 è riconosciuto al netto delle imposte, previa esibizione di idonea documentazione comprovante l'avvenuto transito ed il relativo pagamento, e comunque nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro per il 2021.
  2. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 750 milioni di euro per l'anno 2021.
1.1537. (ex 119.030.) Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.
(Detraibilità green per le autovetture aziendali)

  1. Al fine di allineare il trattamento fiscale delle imprese italiane che si avvalgono di autoveicoli a quello dei principali Paesi europei e valorizzare le motorizzazioni a basso impatto ambientale, in via sperimentale, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e non oltre il 31 dicembre 2021 si applica la seguente disposizione:
   a) la detrazione per l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli di cui alla lettera c) comma 1 dell'articolo 19 bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è innalzata all'80 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica compresi tra 20 e 60 grammi per chilometro e al 100 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica da 0 a 20 grammi per chilometro.

  2. La detrazione di cui al comma 1 viene riconosciuta ai veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica che abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
  3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 85 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
1.1538. (ex 119.012.) Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.
(Fondo per il ristoro della capacità giornaliera ai distributori stradali di gas naturale per autotrazione)

  1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19, ai distributori stradali di gas naturale per autotrazione, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021, per un importo pari ai costi sostenuti da ciascuna azienda, per il periodo pari a sessanta giorni, da metà marzo a metà maggio 2020, della tariffa fissa per la capacità giornaliera prenotata all'inizio dell'anno termico, fissata dalla Delibera 28 marzo 2019 114/2019/R/gas dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo 567 per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.1539. (ex 119.032.) Squeri, Barelli.

  Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.

  1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. al comma 2, lettere a), b) e c) ovunque ricorrano le parole: «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021»;

  2. dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Alle proroghe di prestiti, mutui e altri finanziamenti rateali di cui al comma 2 non sono applicati interessi di mora per il periodo di sospensione previsto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;
  3. al comma 6, lettere a), b) e c) le parole 31 gennaio 2021, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».
  2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 800 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 209 della presente legge.
1.1540. (ex 119.033.) Spena.

  Apportare le seguenti modificazioni:
    1) Al comma 1 premettere la seguente lettera:
   0a) al comma 7, alinea dopo le parole: «per l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «e di 30 milioni per l'anno 2021», e alla lettera a) del medesimo comma, dopo le parole: «26 milioni» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2020 e 30 milioni per l'anno 2021»;
    2) Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
   a) Dopo le parole: competitività ed efficienza sopprimere le parole: del settore del trasporto marittimo;
   b) dopo le parole: dei terminal portuali inserire le seguenti: e delle imprese portuali autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 a svolgere le operazioni e i servizi portuali in detto settore;
   c) sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 50 milioni;
   d) sostituire le parole: imbarcati e sbarcati con le seguenti parole: movimentati;
    3) al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: di cui al comma 5 inserire le seguenti: che sarà comunque suddiviso nella misura di 40 milioni di euro alle imprese titolari di concessioni demaniali di cui agli articoli 6 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 nonché dell'articolo 36 del Codice della navigazione e di 10 milioni di euro alle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratto o specifica autorizzazione rilasciata dall'Autorità di sistema portuale per l'esecuzione di servizi ed operazioni portuali inerenti il settore crocieristico ovvero titolari di contratti con le imprese titolari di concessioni ai sensi degli articoli 6 e/o 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 nonché dell'articolo 36 del Codice della navigazione per il transito dei crocieristi;
    4) dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis il contributo derivante dal fondo di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi e non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
    5) dopo il comma 7 inserire i seguenti:
  7-bis. Le autorità di sistema portuale procedono, su istanza dei concessionari ex articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e degli operatori esercenti stazioni marittime e servizi di supporto ai passeggeri, alla verifica di incidenza di eventi imprevedibili per le suddette imprese ivi inclusi gli effetti del COVID-19, sull'equilibrio economico-finanziario delle concessioni vigenti, tenuto altresì conto dei cosiddetti lavori supplementari necessari per la continuità dell'esercizio delle infrastruttura e del servizio, ai fini dell'adozione di misure di riequilibrio, ivi comprese quelle di riduzione canoni o prolungamento della durata della concessione, previa notifica ex articolo 108 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea ove applicabile, da attuarsi attraverso accordi sostitutivi ex articolo 181, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

  7-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 7-bis, in considerazione del calo dei traffici dei porti italiani e dei danni subiti dal settore a causa degli effetti dell'epidemia da COVID-19 ed al fine di salvaguardare la competitività e l'efficienza del sistema, le ADSP e l'Autorità portuale Gioia Tauro, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio allo scopo utilizzando anche il proprio avanzo di amministrazione, possono comunque disporre la riduzione degli importi dei canoni concessori alle imprese di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di quelli relativi alle concessioni per la gestione di Stazioni Marittime e di servizi di supporto ai passeggeri, dovuti in relazione all'anno 2021. La riduzione dei canoni è riconosciuta in favore dei suddetti concessionari che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2021 e 31 dicembre 2021 una diminuzione dei volumi di traffico di almeno il 5 per cento rispetto a quanto registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019. La riduzione dei canoni è proporzionale alla diminuzione accertata.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire la parola: 800 con la seguente: 740.
1.1541. (ex 120.23.) Mandelli, Versace.

  Apportare le seguenti modificazioni:
  1. al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:
   0a) al comma 7, alinea, le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «70 milioni»;
   0b) al comma 7, lettera a), le parole: «26 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «46 milioni»;

  2. sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. In considerazione dei danni subìti dall'intero settore dei terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone a causa dell'insorgenza dell'epidemia di COVID-19 e al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la competitività e l'efficienza e del comparto crocieristico dei terminal portuali e delle imprese portuali autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, a svolgere le operazioni e i servizi portuali in detto settore, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a compensare la riduzione dei ricavi conseguente al decremento di passeggeri movimentati imbarcati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.;

  3. dopo il comma 6, inserire il seguente:
  6-bis. Il contributo derivante dal fondo di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.;

  4. dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. Le autorità di sistema portuale procedono, su istanza dei concessionari di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e degli operatori esercenti stazioni marittime e servizi di supporto ai passeggeri, alla verifica di incidenza di eventi imprevedibili per le suddette imprese ivi inclusi gli effetti del COVID-19, sull'equilibrio economico-finanziario delle concessioni vigenti, tenuto altresì conto dei lavori supplementari necessari per la continuità dell'esercizio dell'infrastruttura e del servizio, ai fini dell'adozione di misure di riequilibrio, ivi comprese quelle di riduzione canoni o prolungamento della durata della concessione, previa notifica ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ove applicabile, da attuarsi attraverso accordi sostitutivi a norma dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

  7-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 7-bis, in considerazione del calo dei traffici dei porti italiani e dei danni subiti dal settore a causa degli effetti dell'epidemia da COVID-19 ed al fine di salvaguardare la competitività e l'efficienza del sistema, le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale Gioia Tauro, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio, allo scopo utilizzando anche il proprio avanzo di amministrazione, possono comunque disporre la riduzione degli importi dei canoni concessori alle imprese di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e di quelli relativi alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e di servizi di supporto ai passeggeri, dovuti in relazione all'anno 2021. La riduzione dei canoni è riconosciuta in favore dei suddetti concessionari che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e 31 dicembre 2021 una diminuzione dei volumi di traffico di almeno il 5 per cento rispetto a quanto registrato nel medesimo periodo del precedente biennio. La riduzione dei canoni è proporzionale alla diminuzione accertata. A tale scopo il fondo di cui all'articolo 199, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è ulteriormente incrementato di 30 milioni per l'anno 2021 per le finalità di cui alla lettera a) del medesimo comma 7.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 694 milioni.
1.1542. (ex 120.16.) Rixi, Molinari, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Piastra.

  Apportare le seguenti modificazioni:
  1. al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: competitività ed efficienza sopprimere le parole: del settore del trasporto marittimo;
   b) dopo le parole: dei terminal portuali inserire le seguenti: e delle imprese portuali autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 a svolgere le operazioni e i servizi portuali in detto settore;
   c) sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 50 milioni;
   d) sostituire le parole: imbarcati e sbarcati con le seguenti: movimentati;

  2. al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: di cui al comma 5 inserire le seguenti: che sarà comunque suddiviso nella misura di 40 milioni di euro alle imprese titolari di concessioni demaniali di cui agli articoli 6 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 nonché dell'articolo 36 del Codice della navigazione e di 10 milioni di euro alle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratto o specifica autorizzazione rilasciata dall'Autorità di sistema portuale per l'esecuzione di servizi ed operazioni portuali inerenti il settore crocieristico ovvero titolari di contratti con le imprese titolari di concessioni ai sensi degli articoli 6 e/o 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 nonché dell'articolo 36 del Codice della navigazione per il transito dei crocieristi;

  3. dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. Il contributo derivante dal fondo di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo Unico delle imposte sui redditi e non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

  4. dopo il comma 7 inserire i seguenti:
  7-bis. Le autorità di sistema portuale procedono, su istanza dei concessionari ex articolo 18 della legge n. 28 gennaio 1994, n. 84, e degli operatori esercenti stazioni marittime e servizi di supporto ai passeggeri, alla verifica di incidenza di eventi imprevedibili per le suddette imprese ivi inclusi gli effetti del COVID-19, sull'equilibrio economico-finanziario delle concessioni vigenti, tenuto altresì conto dei cosiddetti lavori supplementari necessari per la continuità dell'esercizio delle infrastruttura e del servizio, ai fini dell'adozione di misure di riequilibrio, ivi comprese quelle di riduzione canoni o prolungamento della durata della concessione, previa notifica ex articolo 108 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea ove applicabile, da attuarsi attraverso accordi sostitutivi ex articolo 181 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

  7-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 7-bis, in considerazione del calo dei traffici dei porti italiani e dei danni subiti dal settore a causa degli effetti dell'epidemia da COVID-19 ed al fine di salvaguardare la competitività e l'efficienza del sistema, le ADSP e l'Autorità portuale Gioia Tauro, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio allo scopo utilizzando anche il proprio avanzo di amministrazione, possono comunque disporre la riduzione degli importi dei canoni concessori alle imprese di cui all'articolo 18 della legge n. 84 del 1994 e di quelli relativi alle concessioni per la gestione di Stazioni Marittime e di servizi di supporto ai passeggeri, dovuti in relazione all'anno 2021. La riduzione dei canoni è riconosciuta in favore dei suddetti concessionari che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2021 e 31 dicembre 2021 una diminuzione dei volumi di traffico di almeno il 5 per cento rispetto a quanto registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019. La riduzione dei canoni è proporzionale alla diminuzione accertata.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire la parola: 800 con la seguente: 740.
1.1543. (ex 120.22.) Mandelli, Versace.

  Dopo il comma 7, aggiungere in fine il seguente:
  7-bis. Al fine di rilanciare gli interventi infrastrutturali nella fase successiva all'emergenza, è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2021 per la costruzione della nuova diga foranea a protezione del porto di Genova. All'onere derivante dalla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di porti, di trasporti marittimi e di infrastrutture portuali.
1.1544. (ex 120.17.) Rixi, Viviani, Di Muro, Foscolo.

  Dopo l'articolo 120, inserire il seguente:

Art. 120-bis.
(Zone logistiche semplificate)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 61, dopo le parole: «aree portuali» sono inserite le seguenti: «e aeroportuali»;
   b) al comma 62, dopo le parole: «area portuale» sono inserite le seguenti: «o aeroportuale».

  2. Agli oneri recati dal presente articolo, valutati complessivamente in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per come incrementato dall'articolo 209 della presente legge.
1.1545. (ex 120.018.) Bianchi.

ART. 121.

  Al comma 1, dopo le parole le imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, inserire le seguenti: gli operatori di manovra ferroviaria, le imprese di noleggio locomotive e terminali ferroviari terrestri,.
*1.1546. (ex 121.8.) Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Al comma 1, dopo le parole le imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, inserire le seguenti: gli operatori di manovra ferroviaria, le imprese di noleggio locomotive e terminali ferroviari terrestri,.
*1.1547. (ex 121.5.) Mantovani, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 121, aggiungere il seguente:

Art. 121-bis.
(Incentivo per la formazione dei macchinisti del settore ferroviario merci)

  1. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto ferroviario è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, destinato alla formazione ed all'assunzione di macchinisti ferroviari del settore merci. Ai fini dell'attribuzione delle risorse di cui al presente articolo alle imprese ferroviarie, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti saranno stabilite le modalità di accesso al contributo, di erogazione dello stesso e i costi ammissibili, sulla base delle attività di formazione realizzate durante l'anno solare. Il contributo sarà attribuito in misura forfettaria, per ciascuna persona formata ed assunta per la prima volta, a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato della durata di almeno un anno, presso la stessa impresa che abbia provveduto alla formazione. I corsi di formazione potranno essere svolti dalle imprese utilizzando le proprie risorse umane e strumentali, nonché avvalendosi di organismi riconosciuti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. Al sussistere delle predette condizioni, il finanziamento delle iniziative sarà erogato unicamente a sostegno delle attività formative per le quali non vi sia stato alcun esborso a qualsiasi titolo da parte dei partecipanti. .

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti modificazioni:
   2021: –2.000.000;
   2022: –2.000.000;
   2023: –2.000.000.
1.1548. (ex 121.07.) Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

ART. 122.

  Dopo il comma 6, inserire i seguenti:
  6-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, di 20 milioni di euro per l'anno 2022, di 30 milioni di euro per ciascuno dal 2023 al 2034 al fine di assicurare gli investimenti per la messa in sicurezza, l'efficientamento e lo sviluppo delle reti ferroviarie regionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 19 novembre 1997, n. 422. Le risorse del fondo sono destinate agli investimenti sulle reti ferroviarie di cui al precedente periodo, prioritariamente per gli interventi relativi a:
   a) sicurezza della circolazione ferroviaria, installazione ed aggiornamento tecnologico dei relativi sistemi, eliminazione dei passaggi a livello;
   b) conversione delle reti ferroviarie in metropolitane leggere;
   c) sviluppo delle reti ferroviarie.

  6-ter. L'utilizzo ed il riparto tra le regioni interessate del fondo di cui al comma 6-bis è disposto con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni regionali interessate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il riparto delle risorse tra le regioni interessate si effettua in proporzione dell'estensione delle reti di pertinenza di ciascuna, dei volumi di produzione dei servizi ferroviari e del numero di passeggeri trasportati. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa.
  6-quater. All'onere per l'attuazione dei commi 6-bis e 6-ter, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 20 milioni di euro per l'anno 2022 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 14 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
*1.1549. (ex 123.7.) Silvestroni, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 6, inserire i seguenti:
  6-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, di 20 milioni di euro per l'anno 2022, di 30 milioni di euro per ciascuno dal 2023 al 2034 al fine di assicurare gli investimenti per la messa in sicurezza, l'efficientamento e lo sviluppo delle reti ferroviarie regionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 19 novembre 1997, n. 422. Le risorse del fondo sono destinate agli investimenti sulle reti ferroviarie di cui al precedente periodo, prioritariamente per gli interventi relativi a:
   a) sicurezza della circolazione ferroviaria, installazione ed aggiornamento tecnologico dei relativi sistemi, eliminazione dei passaggi a livello;
   b) conversione delle reti ferroviarie in metropolitane leggere;
   c) sviluppo delle reti ferroviarie.

  6-ter. L'utilizzo ed il riparto tra le regioni interessate del fondo di cui al comma 6-bis è disposto con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni regionali interessate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il riparto delle risorse tra le regioni interessate si effettua in proporzione dell'estensione delle reti di pertinenza di ciascuna, dei volumi di produzione dei servizi ferroviari e del numero di passeggeri trasportati. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa.
  6-quater. All'onere per l'attuazione dei commi 6-bis e 6-ter, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 20 milioni di euro per l'anno 2022 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 14 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
*1.1550. (ex 123.11.) Rixi, Maccanti, Donina, Capitanio, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 6 inserire i seguenti:
  «6-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, di 20 milioni di euro per l'anno 2022, di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034 al fine di assicurare gli investimenti per la messa in sicurezza, l'efficientamento e lo sviluppo delle reti ferroviarie regionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 19 novembre 1997, n. 422. Le risorse del fondo sono destinate agli investimenti sulle reti ferroviarie di cui al precedente periodo, prioritariamente per gli interventi relativi a:
   a) sicurezza della circolazione ferroviaria, installazione ed aggiornamento tecnologico dei relativi sistemi, eliminazione dei passaggi a livello;
   b) manutenzione straordinaria delle infrastrutture ferroviarie;
   c) sviluppo delle reti ferroviarie.
   6-ter. L'utilizzo ed il riparto tra le regioni interessate del fondo di cui al comma precedente è disposto con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni regionali interessate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il riparto delle risorse tra le regioni interessate si effettua in proporzione dell'estensione delle reti di pertinenza di ciascuna, dei volumi di produzione dei servizi ferroviari e del numero di passeggeri trasportati. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa.
   6-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, di 20 milioni di euro per l'anno 2022, e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.»
1.1551. (ex 123.17.) Mulè.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di accrescere la sicurezza dei sottopassi ferroviari, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 1 milione di euro per il 2021 destinato a finanziare l'installazione di telecamere di videosorveglianza e altri sistemi di sorveglianza nei pressi dei sottopassi ferroviari presenti su tutto il territorio nazionale.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti modificazioni:
   2021: –1.000.000.
1.1552. (ex 123.13.) Piccolo.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:
  6-bis. In considerazione dell'emergenza Covid-19 il termine del 31 dicembre 2021 di cui al punto 2.1 della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 26 del 28 febbraio 2018 è prorogato di un anno.
*1.1553. (ex 123.12.) Rixi, Maccanti, Donina, Capitanio, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:
  6-bis. In considerazione dell'emergenza Covid-19 il termine del 31 dicembre 2021 di cui al punto 2.1 della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 26 del 28 febbraio 2018 è prorogato di un anno.
*1.1554. (ex 123.18.) Mulè.

  Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:

Art. 123-bis.
(Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario – ERTMS)

  1. Al fine di accelerare il «Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (European Rail Traffic Management System – ERTMS)» e di garantire un efficace coordinamento tra la dismissione del sistema di segnalamento nazionale (classe B) e l'attrezzaggio dei sottosistemi di bordo dei veicoli con il sistema ERTMS, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione di 60 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, per finanziare i costi di implementazione del sottosistema ERTMS di bordo dei veicoli, secondo le disposizioni di cui al comma 3. Tali risorse non sono destinate al finanziamento dei costi di sviluppo, certificazione, omologazione ed eventuali riomologazioni su reti estere dei cosiddetti «veicoli tipo», fermi macchina e/o sostituzione operativa dei mezzi di trazione.
  2. La dotazione finanziaria di ciascuna annualità è erogabile ai beneficiari entro i successivi tre anni al verificarsi delle condizioni indicate al comma 3.
  3. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento degli interventi di rinnovo o ristrutturazione dei veicoli per l'adeguamento del relativo sottosistema di bordo di classe «B» al sistema ERTMS rispondente alle Specifiche Tecniche di Interoperabilità indicate nella Tabella A2.3 dell'allegato A del Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione europea del 27 maggio 2016, come modificato dal Regolamento (UE) 2019/776 della Commissione europea del 16 maggio 2019, e alle norme tecniche previste al punto 12.2 dell'Allegato 1a al decreto dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie n. 1/2012 del 13 dicembre 2016. Possono beneficiare del finanziamento gli interventi realizzati a partire dal 1o gennaio 2020 ed entro il 31 dicembre 2024, sui veicoli che risultino iscritti in un registro di immatricolazione istituito presso uno Stato membro dell'Unione europea, che circolano sul territorio nazionale e soltanto nel caso che detti interventi non risultino già finanziati dai contratti di servizio in essere con lo Stato o le regioni.
  4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 60 giorni dalla dichiarazione di compatibilità con le norme sul mercato unico della Commissione europea, sono definite le modalità attuative di erogazione del contributo alle imprese ferroviarie o ai proprietari dei veicoli per gli interventi sui veicoli di cui al comma 3, nei limiti della effettiva disponibilità del fondo. Nell'ambito delle dotazioni del fondo, il suddetto decreto definisce i costi sostenuti che possono essere considerati ammissibili e la relativa percentuale massima di finanziamento riconoscibile per ciascun veicolo oggetto di intervento. Il decreto definisce inoltre le condizioni per beneficiare del contributo nella misura massima in relazione ad una percorrenza minima svolta sulla rete ferroviaria interconnessa insistente sul territorio nazionale nei tre anni successivi agli interventi di cui al comma 3, le modalità del riconoscimento in misura proporzionalmente ridotta per percorrenze inferiori, nonché i criteri di priorità di accoglimento delle istanze in coerenza con le tempistiche previste nel piano nazionale di sviluppo del sistema ERTMS di terra.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dei contributi in conto impianti da corrispondere in base all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
*1.1555. (ex 123.06.) Mantovani, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:

Art. 123-bis.
(Interventi per l'immediata operatività di ANSFISA)

  1. All'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo il comma 4-quinquies è introdotto il seguente:
  «4-sexies. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 4 e 4-quater, sono trasferite all'Agenzia i compiti, le funzioni esercitate nei rispettivi ambiti territoriali, le risorse umane e strumentali, compresi i dirigenti, dei seguenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
   i) Divisione competente per la vigilanza tecnica e operativa della rete autostradale in concessione ed Uffici ispettivi territoriali della Direzione generale per la vigilanza sulle concessioni autostradali;
   ii) Divisione competente per le funzioni ispettive e quale Organo competente ai sensi del D.lgs. 35/2011 della Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali;
   iii) Uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF) delle Direzioni generali territoriali, ivi comprese le funzioni da essi svolte inerenti i residuali sistemi di trasporto a impianti fissi. Con decreto del medesimo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verranno puntualmente identificate le competenze trasferite e quelle residuali che permarranno in capo alle direzioni ministeriali interessate. La dotazione organica complessiva dell'Agenzia, di cui al comma 9, lettera c), è conseguentemente ampliata con la dotazione organica del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di pertinenza degli uffici sopra elencati. Il personale, anche dirigenziale, di cui al presente comma è trasferito nei ruoli dell'ANSFISA con la qualifica equivalente al profilo ricoperto nel precedente rapporto di lavoro secondo le tabelle di cui all'articolo 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, se più favorevole, con il mantenimento del trattamento economico di provenienza, limitatamente alle voci fisse e continuative, mediante assegno ad personam riassorbibile e non rivalutabile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. In fase di prima attuazione il personale di cui trattasi continua a svolgere la propria attività senza soluzione di continuità presso la sede di appartenenza».
   b) al comma 7, le parole: «ferma restando l'applicazione dell'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» sono soppresse;
   c) al comma 10, le parole: «Le deliberazioni del comitato direttivo relative allo statuto e ai regolamenti che disciplinano il funzionamento dell'Agenzia» sono sostituite con le parole: «Le deliberazioni del comitato direttivo relative allo statuto e al regolamento di amministrazione»;
   d) al comma 12, dopo le parole: «15 posizioni di uffici di livello dirigenziale non generale» sono inserite le seguenti: «, di cui 8 conferibili, in fase di prima attuazione e per garantire l'immediata operatività dell'Agenzia, anche secondo le modalità di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
   e) al comma 14 le parole: «nella misura massima di 61 unità» sono sostituite dalle parole: «nella misura massima di 72 unità»; le parole: «equivalente a quello ricoperto nel precedente rapporto di lavoro» sono sostituite con le parole: «di inquadramento, anche in deroga alle tabelle di cui all'articolo 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
   f) al comma 15, le parole: «2019» e «2020» sono sostituite, rispettivamente, con le parole: «2021» e «2022».

  2. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57, il secondo periodo è abrogato.
  3. Agli oneri, derivanti dall'ampliamento di organico di cui al comma 1, lettera a), si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.1556. (ex 123.07.) Mantovani.

ART. 124.

  Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:

Art. 124-bis.
(Fondo per il supporto acquisto di carburanti)

  1.Al fine di attribuire alla Regione Friuli Venezia Giulia un contributo per gli oneri derivanti dal riconoscimento di agevolazioni sul prezzo dei carburanti per autotrazione ai cittadini residenti in Regione, è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di attribuzione delle risorse.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
1.1557. (ex 124.2.) Rizzetto, Lucaselli.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 124-bis.

  1. È autorizzato uno stanziamento di 20.000.000 di euro per l'anno 2021 in favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia al fine di garantire lo sconto carburanti agli abitanti residenti nelle zone di confine con l'Austria e la Slovenia.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
1.1558. (ex 124.05.) Rizzetto, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:

Art. 124-bis.
(Fondo per l'acquisto carburanti)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il «Fondo per l'acquisto carburanti», con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, da destinare alla regione Friuli-Venezia Giulia, a titolo di ristoro per la concessione di contributi ai privati cittadini residenti nel territorio regionale, per l'acquisto dei carburanti per autotrazione per la mobilità su strada.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.1559. (ex 124.01.) Gava, Bubisutti, Moschioni, Panizzut, Sandra Savino, Pettarin, Novelli, Rizzetto.

  Dopo l'articolo 124 aggiungere il seguente:

Art. 124-bis.
(Rifinanziamento del Fondo Nazionale Trasporti)

  1. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità regionale, secondo i principi di cui all'articolo 119 della Costituzione, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, e sue modifiche e integrazioni è incrementato a decorrere dal 2021 di 100 milioni di euro l'anno.
  2. All'onere di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.1560. (ex 124.02.) Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

ART. 125.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 sostituire le parole: 25 milioni con le seguenti: 150 milioni.
   b) al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) alla lettera c) la parola: «dipendenti» è soppressa e le parole: «non superiore a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 50.000 euro».

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire la parola: 800 con la seguente: 650 e sostituire le parole: e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti:, di 350 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
1.1561. (ex 125.10.) Prestigiacomo, Bartolozzi, Siracusano, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Pella, Occhiuto.

  Al comma 1 sostituire le parole: 25 milioni con le seguenti: 100 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire la parola: 800 con la seguente: 700 e sostituire le parole: e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti:, di 400 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
1.1562. (ex 125.9.) Prestigiacomo, Bartolozzi, Siracusano, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Pella, Occhiuto.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, ai cittadini residenti nel territorio della Regione Calabria per ogni biglietto aereo acquistato da e per Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone.

  1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, valutati in euro 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell'articolo 68 della presente legge.
1.1563. (ex 125.4.) Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 2 aggiungere, in fine, il seguente:
  2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo, è attribuita alla Regione Siciliana una somma pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse di cui al presente comma sono impiegate in osservanza alle vigenti disposizioni europee e nazionali in materia di oneri di servizio pubblico nei collegamenti aerei infracomunitari.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti modificazioni:
   2021: –20.000.000.
1.1564. (ex 125.7.) Minardo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei e di assicurare la continuità territoriale, per l'aeroporto di Reggio Calabria e Messina è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2021: – 4.000.000;
   2022: – 4.000.000;
   2023: – 4.000.000.
1.1565. (ex 125.11.) Cannizzaro, Barbuto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per voli in partenza e arrivo da aeroporti della Calabria, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2021: – 5.000.000;
   2022: – 5.000.000.
1.1566. (ex 125.12.) Cannizzaro, Barbuto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
    2-bis Al fine di garantire la piena effettività del diritto alla mobilità, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea attraverso voli di linea adeguati, regolari e continuativi sulle rotte essenziali per lo sviluppo economico e sociale della Regione ai sensi dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e dell'articolo 16 del regolamento CE 1008/2008, è erogato annualmente alla Regione Autonoma della Sardegna un contributo pari a 90 milioni di euro, da ricalcolare ogni tre anni in sede di definizione della legge di bilancio, al fine della copertura degli oneri di servizio pubblico. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nel limite di 90 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1.1567. (ex 125.13.) Cappellacci.

  Dopo l'articolo 125 aggiungere il seguente:

Art. 125-bis.
(Continuità territoriale)

  1. Al fine di potenziare i servizi di trasporto aereo da e per la Sicilia e di garantire la continuità territoriale con la terraferma, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con dotazione pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
  2. Il fondo è utilizzato dalla Regione Sicilia per la copertura degli oneri di servizio degli aeroporti siti sul territorio regionale.
  3. La Regione Sicilia invia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le proposte operative da sottoporre alla Commissione europea per l'individuazione delle rotte e delle misure specifiche per il riconoscimento del principio di insularità, anche in relazione alle specifiche condizioni soggettive degli utenti.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire la parola: 800 con la seguente: 700 e la parola: 500 con la seguente: 400.
1.1568. (ex 125.07.) Prestigiacomo, Bartolozzi, Siracusano, Mandelli, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Paolo Russo, Pella, Occhiuto.

  Dopo l'articolo 125 aggiungere il seguente:

Art. 125-bis.
(Continuità territoriale)

  1 Alla regione Sicilia sono trasferite le funzioni relative al trasporto pubblico locale e le funzioni relative alla continuità territoriale. Al fine di disciplinare gli aspetti operativi del trasporto di persone di persone il ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione autonoma della Sicilia, entro il 31 giugno 2021, sentito il Ministero dell'Economia e delle finanze sottoscrivono un accordo attuativo relativo agli aspetti finanziari, demaniali e degli investimenti in corso.
  2. Per gli oneri di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire la parola: 800 con la parola: 700 e sostituire le parole: e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti:, di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
1.1569. (ex 125.09.) Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 125 aggiungere il seguente:

Art. 125-bis.
(Continuità territoriale)

  1 All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sostituire le parole: «e di Foggia» con le seguenti: «, Foggia, Palermo, Catania, Trapani e Comiso».
  2. Per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 36, della legge 17 maggio 1999, n. 144, il limite di rimborso al vettore o ai vettori aerei selezionati è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire la parola: 800 con la seguente: 700 e la parola: 500 con la seguente: 400.
1.1570. (ex 125.08.) Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:

Art. 125-bis.

  1. In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza connesso alla pandemia da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo aggiuntivo a quello di cui all'articolo 198 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021, per la compensazione dei danni subiti fino al 30 giugno 2021 dagli operatori nazionali diversi da quelli previsti dall'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in possesso dei requisiti previsti dal citato articolo 198.
  2. L'accesso al fondo di cui al presente comma è consentito nel rispetto delle modalità di applicazione stabilite con il decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze.
  3. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 650 milioni.
1.1571. (ex 125.010.) Brunetta.

ART. 126.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire le parole: «20 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2023 e nel limite di 30 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2026» con le seguenti: «200 milioni per l'anno 2021, 100 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026».
   b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «1-bis. All'articolo 1, comma 1031, legge 30 dicembre 2018, n. 245, le parole: “con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa,” sono soppresse.».

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge è ridotto di 180 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023.
1.1572. (ex 126.4.) Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Al comma 1, sostituire le parole 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2023 e nel limite di 30 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2026 con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni annui per gli anni 2022 e 2023 e nel limite di 50 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2026.

  Conseguentemente, ridurre il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge, è ridotto di 180 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023.
1.1573. (ex 126.1.) Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  1-bis. Alle persone fisiche che tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 rottamano un veicolo usato omologato nelle classi da euro 0 a euro 4 con contestuale acquisto di un veicolo usato omologato in una classe non inferiore a euro 6 o con emissioni di CO2 inferiori o uguali a 60 g/km è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche nella misura del 50 per cento del costo sostenuto, comprensivo dell'IVA non deducibile e degli oneri fiscali connessi agli adempimenti pubblicitari, da suddividere in tre quote annuali costanti e di pari importo.

  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante le risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1 della presente legge.
1.1574. (ex 126.2.) Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  1-bis. Le persone fisiche che tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 rottamano un veicolo usato omologato nelle classi da euro 0 a euro 4 con contestuale acquisto di un veicolo usato omologato in una classe non inferiore a euro 6 o con emissioni di CO2 inferiori o uguali a 60 g/km sono tenute al pagamento del 60 per cento degli oneri fiscali sul trasferimento di proprietà del veicolo acquistato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità attuative del presente comma nel limite complessivo di spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2021.

  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
1.1575. (ex 126.3.) Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Sopprimere i commi da 2 a 5.
1.1576. (ex 126.12.) Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Ciaburro, Caretta, Lucaselli, Rampelli

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Al fine di riconoscere l'erogazione del buono mobilità per il rimborso degli acquisti dei beni e servizi di cui all'articolo 2, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, effettuati dal 4 maggio 2020 al 2 novembre 2020, sono destinate le risorse derivanti dal mancato o parziale utilizzo, alla data del 5 dicembre 2020, dei buoni mobilità erogati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, terzo periodo del predetto decreto-legge.

  Conseguentemente:
   a) Sopprimere il comma 3.
   b) Al comma 4, sostituire le parole: di cui ai commi 2 e 3 con le seguenti: di cui al comma 2.
   c) Sopprimere il comma 5.
1.1577. (ex 126.15.) Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. Al comma 1-bis dell'articolo 34, decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, le parole: “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”»;
   b) sostituire il comma 3 con il seguente:
  «3. Alle finalità di cui al comma 2 sono destinate le risorse derivanti dal mancato o parziale utilizzo, alla data del 5 dicembre 2020, dei buoni mobilità erogati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.»;
   c) Sspprimere il comma 4.
1.1578. (ex 126.5.) Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno definiti gli scaglioni ISEE e il relativo ammontare, inversamente proporzionale all'aumento del reddito, ai fini dell'erogabilità del buono di cui al comma 2.
1.1579. (ex 126.14.) Bellucci, Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Sopprimere il comma 4.
1.1580. (ex 126.13.) Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di rilanciare gli interventi infrastrutturali nella fase successiva all'emergenza sanitaria e favorire la viabilità e la mobilità sostenibile nell'area della Città metropolitana di Milano e della provincia di Monza e Brianza, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 per la realizzazione del tratto compreso tra San Donato e Paullo della linea M3 della metropolitana di Milano, ivi compresi le attività di progettazione e valutazione ex ante e altri oneri tecnici.

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti modificazioni:
   2021: –2.000.000.
1.1581. (ex 126.28.) Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 200-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2020 e 2021»;
   b) al secondo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2021».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 765 milioni.
1.1582. (ex 126.27.) Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:

Art. 126-bis.
(Misure per la mobilità sostenibile di Roma Capitale)

  1. Per il completamento della linea C della metropolitana di Roma e per il prolungamento della stessa fino al quadrante Nord-Ovest della Capitale, ivi comprese le attività di progettazione e valutazione ex ante, altri oneri tecnici e amministrativi, nonché il materiale rotabile e ogni altro onere derivante dalla gestione dell'appalto, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per il 2021, 200 milioni di euro per il 2022, 250 milioni per il 2023, 350 milioni per ciascun anno degli anni dal 2024 al 2026, 499 milioni per ciascun anno dal 2027 al 2029 incluso, 400 milioni per ciascun anno dal 2030 al 2032, 300 milioni per il 2033.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 700 milioni di euro per il 2021, 300 milioni di euro per il 2022, 250 milioni di euro per il 2023, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 200 milioni di euro per l'anno 2033 e 500 milioni di euro a decorrere dal 2034.
1.1583. (ex 126.026.) Calabria, Brunetta, Baldelli, Barelli, Battilocchio, Giacomoni, Marrocco, Polverini, Ruggieri, Spena.

  Dopo l'articolo 126, inserire il seguente:

Art. 126-bis.
(fondo mobilità Città Metropolitana Roma Capitale)

  1. Allo scopo di assicurare una mobilità sostenibile per l'area metropolitana di Roma Capitale è istituito il fondo per la mobilità di Roma Capitale, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 al fine della modernizzazione e trasformazione delle linee ferroviarie in metropolitane leggere. Il fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi finalizzati alla progettazione e alla realizzazione per la modernizzazione e trasformazione delle linee ferroviarie FL 4 in metropolitane leggere nell'area della città metropolitana di Roma Capitale.
  2. Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti modificazioni:
   2021:
   CP: – 100.000.000;
   CS: – 100.000.000.
   2022:
   CP: – 100.000.000;
   CS: – 100.000.000;
   2023:
   CP: – 100.000.000;
   CS: – 100.000.000;.
1.1584. (ex 126.031.) Silvestroni, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:

Art. 126-bis.
(Incentivi al settore delle imprese per la sicurezza stradale per l'acquisto di autoveicoli ibridi ed elettrici)

  1. Alle imprese con codice ATECO 52.21.60 relativo alle attività di traino e soccorso stradale, in caso di acquisto, anche in locazione finanziaria, e immatricolazione di un veicolo ibrido o elettrico è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 90 per cento del prezzo di acquisto. L'agevolazione non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive ed è cedibile o utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
  2. Le agevolazioni spettano per i veicoli acquistati e immatricolati a partire dal 1o gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, a condizione che il veicolo acquistato non sia stato già immatricolato in precedenza.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione è autorizzata una spesa nel limite di 50 milioni di euro per gli anni 2021, 2022, 2023.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209, è ridotto di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
1.1585. (ex 126.024.) Pentangelo.

  Dopo l'articolo 126, inserire il seguente:

Art. 126-bis.
(Credito d'imposta per spese di restauro di auto storiche)

  1. Alle persone fisiche proprietarie di un veicolo di interesse storico o collezionistico di cui all'articolo 60 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute nell'anno 2021 per il restauro dei veicoli di interesse storico o collezionistico, fino ad un massimo di 5.000 euro, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2022.
  2. Ai fini del riconoscimento del beneficio di cui al comma 1, il restauro del veicolo di interesse storico o collezionistico deve essere comprovato da idonea documentazione, anche con riguardo per la spesa effettivamente sostenuta, e deve essere certificato da uno dei soggetti di cui all'articolo 60, comma 4, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  3. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile a decorrere dall'anno 2022 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Esso non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, ((2020) 1863 FINAL «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le caratteristiche, le condizioni e le modalità di attuazione del presente articolo.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 480 milioni.
1.1586. (ex 126.022.) Tombolato, Capitanio, Donina, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Giacometti, Morelli, Zanella, Zordan.

  Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:

Art. 126-bis.
(Misure per favorire la sostenibilità ambientale del trasporto di merci pericolose)

  1. Per l'anno 2021, è riconosciuto alle imprese dell'autotrasporto che effettuano trasporto di merci e sostanze pericolose un contributo finalizzato all'acquisto di servizi innovativi di pronto intervento ambientale. Il contributo è riconosciuto per le spese sostenute dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, per i soli veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate. Ai fini dell'erogazione del contributo, sono ammissibili le spese documentate relative all'attivazione di servizi di pronto intervento ambientale finalizzati al ripristino e alla bonifica dei siti contaminati, nonché alla conservazione del suolo e del sottosuolo, erogati, anche nell'ambito di servizi integrati, da soggetti specializzati e iscritti all'Albo nazionale di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, categoria 9, indipendenti da rapporti diretti o societari con imprese assicurative e in possesso di sistemi di gestione certificati ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018. Tali servizi devono essere supportati da piattaforme tecnologiche, funzionali a garantire la messa in opera delle misure necessarie di prevenzione e messa in sicurezza, ai sensi degli articoli 242, comma 1, e 304, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, mediante interfaccia digitale con i dispositivi di rilevamento e monitoraggio dati nella disponibilità delle imprese di cui al primo periodo, e la tracciabilità dei residui inquinanti prodotti.
  2. Il contributo è concesso nel limite massimo di spesa complessivo di 900.000 euro per l'anno 2021 e fino ad esaurimento delle predette risorse. Con decreto del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri di priorità e le modalità di attuazione finalizzate all'erogazione del contributo di cui al comma 1, nonché le ulteriori disposizioni finalizzate a garantire il rispetto del limite massimo di spesa.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 900.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
*1.1587. (ex 126.09.) Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:

Art. 126-bis.
(Misure per favorire la sostenibilità ambientale del trasporto di merci pericolose)

  1. Per l'anno 2021, è riconosciuto alle imprese dell'autotrasporto che effettuano trasporto di merci e sostanze pericolose un contributo finalizzato all'acquisto di servizi innovativi di pronto intervento ambientale. Il contributo è riconosciuto per le spese sostenute dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, per i soli veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate. Ai fini dell'erogazione del contributo, sono ammissibili le spese documentate relative all'attivazione di servizi di pronto intervento ambientale finalizzati al ripristino e alla bonifica dei siti contaminati, nonché alla conservazione del suolo e del sottosuolo, erogati, anche nell'ambito di servizi integrati, da soggetti specializzati e iscritti all'Albo nazionale di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, categoria 9, indipendenti da rapporti diretti o societari con imprese assicurative e in possesso di sistemi di gestione certificati ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018. Tali servizi devono essere supportati da piattaforme tecnologiche, funzionali a garantire la messa in opera delle misure necessarie di prevenzione e messa in sicurezza, ai sensi degli articoli 242, comma 1, e 304, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, mediante interfaccia digitale con i dispositivi di rilevamento e monitoraggio dati nella disponibilità delle imprese di cui al primo periodo, e la tracciabilità dei residui inquinanti prodotti.
  2. Il contributo è concesso nel limite massimo di spesa complessivo di 900.000 euro per l'anno 2021 e fino ad esaurimento delle predette risorse. Con decreto del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri di priorità e le modalità di attuazione finalizzate all'erogazione del contributo di cui al comma 1, nonché le ulteriori disposizioni finalizzate a garantire il rispetto del limite massimo di spesa.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 900.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
*1.1588. (ex 126.029.) Napoli.

  Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:

Art. 126-bis.
(Misure per la conversione a gas di autoveicoli)

  1. Al fine di ridurre gli effetti climalteranti e sulla qualità dell'aria del trasporto stradale e promuovere l'impiego dei carburanti alternativi di cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, a coloro che a decorrere dal 1o gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023 installano impianti a GPL o a metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1 alimentati a benzina o gasolio di classe Euro 4 o Euro 5, è riconosciuto un contributo pari a euro 600 per il GPL ed euro 900 per il metano.
  2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dall'installatore al beneficiario dell'impianto di alimentazione a GPL o metano mediante compensazione con il prezzo relativo all'impianto e all'operazione di installazione.
  3. Le imprese costruttrici ed importatrici degli impianti di alimentazione a GPL o metano rimborsano all'installatore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo a seguito della installazione dell'impianto di alimentazione a GPL o metano.
  4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura per l'installazione degli impianti di cui al comma 1, il costruttore o l'importatore dell'impianto conserva la seguente documentazione, che deve essere ad essere trasmessa dall'installatore entro sessanta giorni dall'emissione della fattura:
   a) copia della fattura per l'installazione, con attestazione di conformità all'originale apposta dal soggetto emittente;
   b) copia della carta di circolazione del veicolo da cui risulti l'avvenuta installazione, o attestazione equipollente.
   c) on decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 15 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono adottati i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

  5. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 100 milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nel triennio 2021-2023 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1.1589. (ex 126.032.) Patassini, Comaroli, Gava, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Paternoster.

  Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:

Art. 126-bis.
(Misure per la conversione a gas di autoveicoli)

  1. Al fine di ridurre gli effetti climalteranti e sulla qualità dell'aria del trasporto stradale e promuovere l'impiego dei carburanti alternativi di cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, a coloro che a decorrere dal 1o gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023 installano impianti a GPL o a metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1 alimentati a benzina o gasolio di classe «Euro 4» o «Euro 5», è riconosciuto un contributo pari a euro seicento per il GPL ed euro novecento per il metano.
  2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dall'installatore al beneficiario dell'impianto di alimentazione a GPL o metano mediante compensazione con il prezzo relativo all'impianto e all'operazione di installazione.
  3. Le imprese costruttrici ed importatrici degli impianti di alimentazione a GPL o metano rimborsano all'installatore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo a seguito della installazione dell'impianto di alimentazione a GPL o metano.
  4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura per l'installazione degli impianti di cui al comma 1, il costruttore o l'importatore dell'impianto conserva la seguente documentazione, che deve essere trasmessa dall'installatore entro sessanta giorni dall'emissione della fattura:
   a) copia della fattura per l'installazione, con attestazione di conformità all'originale apposta dal soggetto emittente;
   b) copia della carta di circolazione del veicolo da cui risulti l'avvenuta installazione, o attestazione equipollente.

  5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro 15 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono adottati i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
  6. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 100 milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto- legge 29 novembre 2004, n. 282. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nel triennio 2021-2023 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1.1590. (ex 126.027.) Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 126, inserire il seguente:

Art. 126-bis.
(Fondo per l'acquisto di materiale rotabile ferroviario ad idrogeno e per il finanziamento dei progetti di sperimentazione del trasporto ferroviario ad idrogeno)

  1. Al fine di incentivare lo sviluppo e la diffusione dell'idrogeno nel settore del trasporto ferroviario locale e regionale, nello stato di previsione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030, destinato all'acquisto di materiale rotabile ferroviario ad idrogeno.
  2. Le risorse di cui al comma 1, per un importo fino a 10 milioni di euro per le annualità 2021, 2022 e 2023, possono essere destinate al finanziamento di progetti sperimentali legati all'utilizzo dell'idrogeno nel trasporto ferroviario.
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità attuative degli interventi di cui ai commi 1 e 2.
  4. Agli oneri recati dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.1591. (ex 126.021.) Donina, Rixi, Maccanti, Capitanio, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Vanessa Cattoi, Benvenuto.

ART. 127.

  Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: La condizione per cui la nave deve essere adibita alla navigazione in alto mare non si riferisce alle navi impiegate in operazioni di salvataggio o assistenza in mare e alle navi adibite alla pesca costiera.
1.1592. (ex 127.1.) Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:
  5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1o gennaio 2022.
1.1593. (ex 127.2.) Rixi, Maccanti, Donina, Capitanio, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

ART. 128.

  Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:

Art. 128-bis.
(Fondo a sostegno del settore aeroportuale)

  1. In ragione degli effetti sull'intero settore aeroportuale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della funzione di tutela dell'interesse pubblico svolta dagli scali nazionali, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 1 miliardo di euro per il 2021, per la compensazione dei danni subiti come conseguenza dell'evento eccezionale dalle società titolari di concessione di gestione aeroportuale in corso di validità rilasciata dall'Ente nazionale dell'aviazione civile.
  2. Ai fini della quantificazione dei danni subiti dalle società di gestione si tiene conto della riduzione dei ricavi lordi conseguente alle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19, al netto dei costi cessanti connessi alla riduzione dei servizi offerti e dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati. Nei danni sono altresì inclusi i costi aggiuntivi sostenuti per far fronte all'emergenza da COVID-19, mentre sono esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno. Sono in ogni caso esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno, ovvero eventuali agevolazioni fiscali ottenute.
  3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse tra le diverse società di gestione, nei limiti della disponibilità del fondo di cui al comma 1.
  4. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

  Conseguentemente, all'articolo 207, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di 3.800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: di 2.800 milioni di euro per l'anno 2021.
1.1594. (ex 128.03.) Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Bianchi, Belotti, Valbusa, Comencini, Ribolla.

ART. 130.

  Dopo il comma 1, aggiungere in fine il seguente:
  «1-bis. Per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Piave Livenza Brenta, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disposta l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti e dell'ANAS Spa, in relazione alla rispettiva competenza quali soggetti attuatori, sulla base di un piano che classifichi i progetti presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 750 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
1.1595. (ex 130.31.) Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 1, aggiungere in fine il seguente:
  «1-bis. Al fine di migliorare la viabilità della Regione Veneto, nell'ambito delle risorse attribuite ad ANAS Spa per la realizzazione degli investimenti previsti dal Contratto di programma in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è autorizzata la spesa di euro 100 milioni per l'anno 2021 per la realizzazione di investimenti sulla rete stradale in rientro presente nel territorio della Regione Veneto, a fronte della predisposizione di progettazioni di pronta appaltabilità da parte della Regione medesima.».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 700 milioni di euro per l'anno 2021.
1.1596. (ex 130.30.) Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 1, aggiungere in fine i seguenti:
  «1-bis. Al fine di rilanciare gli interventi infrastrutturali nella fase successiva all'emergenza sanitaria e favorire la viabilità su tutto il territorio nazionale ed in particolare la mobilità transfrontaliera, anche in considerazione della presenza di importanti realtà produttive, è autorizzata la spesa di euro 120 milioni per l'anno 2021 e di euro 150 milioni per l'anno 2022 per la realizzazione del nuovo traforo del Colle di Tenda tra Limone e Vievola, ivi compresi le attività di progettazione e valutazione ex ante e altri oneri tecnici.
   1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2021 e a 150 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».
1.1597. (ex 130.36.) Gastaldi, Maccanti, Benvenuto, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 1, aggiungere in fine i seguenti:
  «1-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 15 milioni di euro per il 2021 e di 10 milioni di euro per il 2022 destinato al finanziamento di interventi di manutenzione dei ponti stradali o stradali e ferroviari la cui proprietà sia condivisa fra più comuni tra loro confinanti.
   1-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettuata una ricognizione delle infrastrutture di cui al comma 1 e, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al medesimo comma 1.».

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti modificazioni:
   2021: –15.000.000;
   2022: –10.000.000.
1.1598. (ex 130.35.) Capitanio, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Al fine di garantire il completamento dell'autostrada Pedemontana Lombarda e delle relative connessioni viarie, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, quale contributo statale per la progettazione e realizzazione del II lotto di completamento della Tangenziale di Como. All'onere derivante dal presente comma, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 209, comma 1, della presente legge».
1.1599. (ex 130.13.) Zoffili, Molteni, Locatelli, Claudio Borghi.

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Assunzione di personale specializzato da parte di ANAS)

  1. ANAS S.p.A, al fine di assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sull'intera rete stradale di sua competenza, nonché il monitoraggio e la manutenzione di ponti, viadotti, cavalcavia e altre opere d'arte, è autorizzata ad assumere 500 unità di personale di alta specializzazione quali ingegneri strutturisti, impiantisti, elettrotecnici e personale tecnico di esercizio.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa a favore di ANAS S.p.A. di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 sono sostituite dalle seguenti: 775 milioni di euro per l'anno 2021 e di 475 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
1.1600. (ex 130.088.) Gagliardi.

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Fondo per accelerare la realizzazione delle infrastrutture strategiche)

  1. Al fine di assicurare il recupero del deficit infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale e di accelerare la realizzazione di infrastrutture ritenute strategiche, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo con una dotazione iniziale di 7.700 milioni per l'anno 2021, di 3.950 milioni per l'anno 2022 e di 1.850 milioni per l'anno 2023, finalizzato al finanziamento degli interventi infrastrutturali di cui allegato G annesso alla presente legge, secondo i fabbisogni finanziari ivi riportati risultanti alla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono ripartite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  3. Agli oneri recati dalla presente disposizione, valutati complessivamente in 7.700 milioni per l'anno 2021, a 3.950 milioni per l'anno 2022 e a 1.850 milioni per l'anno 2023, si provvede:
   a) quanto a 2.800 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.000 milioni di euro per l'anno 2022 e a 900 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;
   b) quanto a 3.750 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 207, comma 1, primo periodo;
   c) quanto a 750 milioni di euro per l'anno 2021 e a 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 209 della presente legge;
   d) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2021 e a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Allegato G
(articolo 130-bis)

INTERVENTO FABBISOGNO
FINANZIARIO
(in milioni di euro)
   Potenziamento asse ferroviario Monaco-Verona: galleria base del Brennero   659,00
   Linea AV/AC Milano-Verona   554,00
   AV/AC Verona-Padova   3.700,00
   Nodo AV Verona   670,00
   Quadruplicamento Pavia-Milano-Rogoredo   635,00
   Velocizzazione linea Milano-Genova   56,00
   Itinerario AV/AC Palermo-Catania-Messina   1.926,00
   Asse ferroviario Bologna-Bari-Lecce-Taranto   30,00
   Potenziamento Venezia-Trieste   1.568,00
   Autostrada Salerno-Reggio Calabria – A2 «Autostrada del Mediterraneo»   356,00
   GRA e A91 Roma-Fiumicino   91,00
   Autostrade A24 e A25: adeguamento sismico viadotti, adeguamento gallerie e interventi adeguamento infrastruttura   2.000,00
   Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Venezia   55,00
   Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Bologna   44,00
   Firenze – Sistema tranviario fiorentino   391,00
   Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Firenze   36,00
   Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Roma   213,00
   Completamento linea 6 della metropolitana di Napoli   12,00
   Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Napoli   74,00
   Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Reggio Calabria   7,00
   Completamento Circumetnea   275,00
   Linea ferroviaria Genova-Ventimiglia   1.541,00
   Completamento raddoppio asse ferroviario Pontremolese   2.304,00

1.1601. (ex 130.064.) Rixi, Maccanti, Lucchini, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Misure per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina)

  1. Al fine di assicurare il recupero del deficit infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, è autorizzata la spesa di 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 250 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.750 milioni di euro per l'anno 2024 e di 1.500 milioni di euro per l'anno 2025 per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina quale collegamento stabile viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente, e delle necessarie opere connesse.
  2. Agli oneri recati dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, come incrementato dall'articolo 29 della presente legge.
1.1602. (ex 130.065.) Rixi, Furgiuele, Maccanti, Capitanio, Donina, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Misure per l'aeroporto di Bergamo-Orio al Serio)

  1. In considerazione dei danni subìti dalla società di gestione dell'aeroporto di Bergamo-Orio al Serio, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a compensare i mancati introiti nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media degli introiti registrati nel medesimo periodo del precedente biennio.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione di cui al comma 1 del presente articolo.
  3. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

  Conseguentemente, all'articolo 207, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di 3.800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: di 3.750 milioni di euro per l'anno 2021.
1.1603. (ex 130.060.) Frassini, Belotti, Invernizzi, Ribolla.

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Adeguamento aeroporto di Lamezia Terme)

  1. Al fine di consentire i necessari lavori di ampliamento dell'aeroporto internazionale di Lamezia Terme per adeguare l'aerostazione al crescente traffico di passeggeri in transito, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
1.1604. (ex 130.059.) Furgiuele, Rixi.

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Aeroporto di Milano-Malpensa)

  1. Al fine di consentire i necessari lavori di miglioramento infrastrutturale e modernizzazione dell'Aeroporto di Milano-Malpensa, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.
  2. Agli oneri recati dal presente articolo, valutati complessivamente in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per come incrementato dall'articolo 209 della presente legge.
1.1605. (ex 130.058.) Bianchi.

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Finanziamento ammodernamento e messa in sicurezza SS 106 ionica nel tratto Crotone-Catanzaro)

  1. Per il completamento dei lotti in corso di realizzazione o per i quali sia stata approvata definitivamente la progettazione nel tratto Crotone-Catanzaro è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
  2. Al fine di accelerare le attività di completamento della tratta stradale di cui al comma 1, il Presidente della regione Calabria è nominato Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali secondo livelli di priorità. Il Commissario straordinario assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, nella soluzione economicamente più vantaggiosa, provvede allo sviluppo, rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, anche avvalendosi dell'ANAS, dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, sulla base specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche, con oneri a carico del quadro economico dell'opera.
  3. L'approvazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori. Il Commissario straordinario assume direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, il Commissario straordinario, con proprio decreto, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli.

  Conseguentemente, all'articolo 209 le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 sono sostituite dalle seguenti: 750 milioni di euro per l'anno 2021, 430 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
1.1606. (ex 130.090.) Torromino, Barbuto.

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Modifiche all'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

  1. All'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Le eventuali risorse residue di cui al comma 1 sono attribuite ad ANAS S.p.A. a copertura delle minori entrate dell'anno 2020 derivanti dall'applicazione della disciplina di cui al comma 23-quinquies dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 pari a 6.365.000 euro. Le risorse riconosciute ai sensi del presente comma sono assegnate con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo».
   d) dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:
  «2-quater. Le risorse residue, a seguito dell'applicazione dei commi 1 e 1-bis, sono attribuite ad ANAS S.p.A. a copertura delle minori entrate dell'anno 2021 derivanti dall'applicazione della disciplina di cui al comma 23-quinquies dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 pari a 6.365.000 euro. Le risorse riconosciute ai sensi del presente comma sono assegnate con il decreto di cui al comma 2-quater del presente articolo».
1.1607. (ex 130.02.) Gagliardi.

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Disposizioni per il rilancio del settore infrastrutturale)

  1. Il corridoio Plurimodale Tirreno Brennero – Raccordo Autostradale A15 Fontevivo (PR) – A22 Nogarole Rocca (VR), cosiddetto Ti-Bre, e l'Autostrada Cremona-Mantova cosiddetta Stradivaria sono ritenuti interventi infrastrutturali strategici e prioritari per le attività economiche dell'area e per lo sviluppo infrastrutturale, industriale ed economico del Paese. Ai sensi dell'articolo 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le regioni interessate, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, è disposta la nomina di un Commissario straordinario per il completamento della realizzazione dell'asse autostradale Ti-bre e dei relativi raccordi. A tal fine, è autorizzata la spesa di 140 milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, quale contributo pubblico per la progettazione e realizzazione del secondo e terzo lotto dell'Autostrada Tirreno Brennero – Ti-Bre, e dei relativi raccordi, nonché la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026, quale contributo pubblico per la realizzazione dell'Autostrada Cremona-Mantova cosiddetta Stradivaria.
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, 160 milioni di euro per l'anno 2022 e 210 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.1608. (ex 130.037.) Cavandoli, Valbusa, Dara, Gobbato, Tombolato, Comencini, Paternoster, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Vallotto, Patassini, Rixi.

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Disposizioni per il rilancio del settore infrastrutturale)

  1. Il corridoio Plurimodale Tirreno Brennero – Raccordo Autostradale A15 Fontevivo (PR) – A22 Nogarole Rocca (VR), cosiddetto Ti-Bre, è ritenuto intervento infrastrutturale strategico e prioritario per le attività economiche dell'area e per lo sviluppo infrastrutturale, industriale ed economico del Paese. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le regioni interessate, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, è disposta la nomina di un Commissario straordinario per il completamento della realizzazione dell'asse autostradale Ti-Bre e dei relativi raccordi. A tal fine, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, quale contributo pubblico per la progettazione e realizzazione del secondo e terzo lotto dell'Autostrada Tirreno Brennero-Ti-Bre, e dei relativi raccordi. Agli oneri recati dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
1.1609. (ex 130.061.) Cavandoli, Tombolato, Valbusa, Comencini, Gobbato, Raffaele Volpi, Comaroli, Dara, Paternoster, Turri.

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Modifiche all'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

  1. All'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «riscosse ai sensi dell'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122», sono sostituite dalle seguenti «derivanti dalla riscossione dei canoni previsti dall'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dall'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dall'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  2. La misura della compensazione di cui al comma 1 del presente articolo è determinata, nei limiti degli stanziamenti annuali di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 30 aprile 2021, previa acquisizione, entro il 15 marzo 2021 di una rendicontazione di ANAS S.p.A. della riduzione delle entrate di cui al comma 1 riferita, in relazione all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e all'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al differenziale del livello della circolazione autostradale tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e lo stesso periodo dell'anno 2019 e, in relazione all'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 agli importi previsti dal Contratto di programma tra Anas S.p.A. e lo Stato.;
   c) dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:
  2-quater. Le risorse residue, a seguito dell'applicazione del comma 1, sono attribuite ad ANAS S.p.A. a compensazione della riduzione delle entrate riscosse ai sensi del comma 1 relative all'anno 2021. La misura della compensazione è determinata, nei limiti delle risorse residue di cui al periodo precedente, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 30 aprile 2022, previa acquisizione, entro il 15 marzo 2022 di una rendicontazione di ANAS S.p.A. della riduzione delle entrate di cui al primo periodo riferita, in relazione all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e all'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al differenziale del livello della circolazione autostradale tra il 1o gennaio 2021e il 31 dicembre 2021 e lo stesso periodo dell'anno 2019 e, in relazione all'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 agli importi previsti dal Contratto di programma tra Anas S.p.A. e lo Stato.
1.1610. (ex 130.01.) Gagliardi.

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Copertura dei costi incrementali derivanti dalla ridefinizione della rete stradale di interesse nazionale)

  1. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e la copertura degli oneri connessi alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione ordinaria delle strade inserite nella rete di interesse nazionale di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019 e trasferite dalle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana ad ANAS S.p.A., è autorizzata la spesa a favore di ANAS S.p.A. di 53,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 sono sostituite dalle seguenti: 746,8 milioni di euro per l'anno 2021 e di 446,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
1.1611. (ex 130.092.) Gagliardi.

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Disposizioni in materia di strade. Messa in sicurezza della SS. 4 – Via Salaria )

  1. Sono stanziati 60 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di consentire interventi urgenti e indispensabili per la messa in sicurezza della SS.4 Via Salaria, per i chilometri compresi fra il 56 e il 62.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
1.1612. (ex 130.29.) Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Completamento dell'Idrovia Padova –Venezia)

  1. Al fine di garantire sicurezza idraulica dei bacini complessivamente coinvolti, inclusi i nodi critici nei territori attraversati dal canale Novissimo nell'entroterra veneziano, sono stanziati 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, quale concorso dello Stato alla progettazione definitiva dell'idrovia Padova-Venezia, nell'ambito della progettazione avviata dalla regione Veneto, e alla sua realizzazione, ivi comprese il completamento delle opere connesse, con l'obiettivo nell'immediato di regimentare il livello delle acque nei casi di esondazione dall'alveo del sistema fluviale Bacchiglione-Brenta. La progettazione e la realizzazione, oltre agli interventi di ambientalizzazione e di fruibilità pubblica, dovranno tener conto della possibilità di realizzare canale navigabile di quinta classe, tenendo conto degli studi sulle problematiche idrauliche, tra le aree industriali della provincia di Padova e la Laguna di Venezia.
  10. All'onere di cui al presente articolo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 209.
1.1613. (ex 130.069.) Caon.

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Completamento dell'Idrovia Padova –Venezia)

  1. Al fine di garantire sicurezza idraulica dei bacini complessivamente coinvolti, inclusi i nodi critici nei territori attraversati dal canale Novissimo nell'entroterra veneziano, sono stanziati, nel quadro delle risorse europee disponibili, 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, quale concorso dello Stato alla progettazione definitiva dell'idrovia Padova-Venezia, nell'ambito della progettazione avviata dalla regione Veneto, e alla sua realizzazione, ivi comprese il completamento delle opere connesse, con l'obiettivo nell'immediato di regimentare il livello delle acque nei casi di esondazione dall'alveo del sistema fluviale Bacchiglione-Brenta. La progettazione e la realizzazione, oltre agli interventi di ambientalizzazione e di fruibilità pubblica, dovranno tener conto della possibilità di realizzare canale navigabile di quinta classe, tenendo conto degli studi sulle problematiche idrauliche tra le aree industriali, della provincia di Padova e la Laguna di Venezia.
  10. All'onere di cui al presente articolo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede con le risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione individuate ai sensi dell'articolo 29 comma 1.
1.1614. (ex 130.068.) Caon.

  Dopo l'articolo 132, aggiungere il seguente:

Art. 132-bis.
(Interventi per il restauro delle mura storiche)

  1. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito il «Fondo per il restauro delle mura storiche» con una dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 2022 e 2023, diretto a concedere contributi ai comuni interessati ai fini del consolidamento strutturale, del restauro, del risanamento conservativo, della manutenzione e della valorizzazione delle mura storiche dei centri urbani sul territorio nazionale, che presentano le cinte murarie complete. I contributi sono riconosciuti mediante bandi pubblici, sulla base di progetti di fattibilità tecnica ed economica, fino alla concorrenza massima del 100 per cento dell'importo dei lavori e delle spese sostenute e sono cumulabili con altri contributi o finanziamenti pubblici o privati o anche europei, per la medesima finalità.
  2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per l'attuazione del comma 1, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.
  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per la coesione e lo sviluppo di cui all'articolo 29, comma 1, della presente legge.
1.1615. (ex 132.014.) Comaroli, Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini.

ART. 133.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 133-bis.
(Misure per la conversione a gas di autoveicoli)

  1. Al fine di ridurre gli effetti climalteranti e sulla qualità dell'aria del trasporto stradale e promuovere l'impiego dei carburanti alternativi di cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, a coloro che a decorrere dal 1o gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023 installano impianti a GPL o a metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1 alimentati a benzina o gasolio di classe Euro 4 o Euro 5, è riconosciuto un contributo pari a euro seicento per il GPL ed euro novecento per il metano.
  2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dall'installatore al beneficiario dell'impianto di alimentazione a GPL o metano mediante compensazione con il prezzo relativo all'impianto e all'operazione di installazione.
  3. Le imprese costruttrici ed importatrici degli impianti di alimentazione a GPL o metano rimborsano all'installatore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo a seguito della installazione dell'impianto di alimentazione a GPL o metano.
  4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura per l'installazione degli impianti di cui al comma 1, il costruttore o l'importatore dell'impianto conserva la seguente documentazione, che deve essere ad essere trasmessa dall'installatore entro sessanta giorni dall'emissione della fattura:
  5. copia della fattura per l'installazione, con attestazione di conformità all'originale apposta dal soggetto emittente;

  6. copia della carta di circolazione del veicolo da cui risulti l'avvenuta installazione, o attestazione equipollente.
  7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro 15 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono adottati i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
  8. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 100 milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nel triennio 2021-2023 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1.1616. (ex 133.04.) Patassini, Comaroli, Gava, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Paternoster.

  Dopo l'articolo 133-bis inserire il seguente:

Art. 133-ter.
(Tassa di circolazione veicoli della Polizia Locale)

  1. All'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente lettera h-bis) veicoli in dotazione della Polizia locale provvisti delle targhe di immatricolazione previste dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 aprile 2006, n. 209.
1.1617. (ex 133.037.) Pella.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 133-bis.

(Piano di riequilibrio del divario infrastrutturale nord-sud)
   1. Presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è costituito un tavolo tecnico-politico permanente con la partecipazione di rappresentanti del Governo, delle Regioni e degli Enti locali con il compito di formulare proposte per la predisposizione di un Piano nazionale di riequilibrio del divario infrastrutturale tra le Regioni del nord e le Regioni del Sud da realizzare in dieci anni, che possa, peraltro, intercettare le nuove ricchezze che si affacciano sul Mar Mediterraneo.
   2. Il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, definisce gli indirizzi generali del Piano e le linee guida per l'attuazione dello stesso, da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari, anche ai fini della determinazione dei costi e della loro ripartizione.
   3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 1 miliardo di euro annui a decorrere dal 2021 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 febbraio 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1 miliardo di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, per la previsione relativa a decorrere da quell'anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spesa fiscali.».
1.1618. (ex 133.09.) Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 133 aggiungere il seguente:

Art. 133-bis.
(Programmazione degli interventi di forestazione nella regione Calabria)

  1. In considerazione dell'emergenza sociale e sanitaria in atto e ai fini del completamento degli interventi di difesa idrogeologica e di forestazione in corso, è assegnato alla regione Calabria un contributo straordinario di 65 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare alle spese da sostenersi per le attività relative alla silvicoltura, alla prevenzione e agli interventi antincendi e di protezione civile, alla tutela del patrimonio forestale, alla difesa del suolo, alla sistemazione idraulico-forestale e delle connesse infrastrutture civili, svolte dal personale di cui al del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1984 n. 442.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 65 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.
1.1619. (ex 133.039.) Torromino.

  Dopo l'articolo 133, aggiungere il seguente:

Art. 133-bis.

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, è istituito un fondo denominato «Fondo di salvataggio degli obbligazionisti Astaldi» con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Il Fondo è destinato al parziale ristoro dei soggetti titolari di obbligazioni Astaldi di cui alle emissioni definite euro 750,000.
  3. Le risorse del Fondo sono destinate a soddisfare ad indennizzare gli obbligazionisti titolari di quote dei predetti prestiti obbligazionari per il danno economico subito a seguito dell'approvazione ed omologa del concordato preventivo di Astaldi S.p.A.
  4. Sono ammessi al beneficio i risparmiatori « retail» (clienti non professionali) che fossero nel possesso dei titoli alla data del 28 settembre 2018 (data di deposito della proposta di concordato). Sono esclusi dall'indennizzo gli investitori professionali di diritto così come individuati dal Regolamento intermediari Consob adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018.
  5. L'indennizzo è riconosciuto nella misura massima del 70 per cento del valore nominale del titolo obbligazionario sottoscritto o, se inferiore, del prezzo di acquisto, ed in relazione ad una sottoscrizione o acquisto di obbligazioni.
  6. I soggetti ammessi al beneficio devono trasmettere al Ministero dell'economia e finanze la documentazione comprovante l'esistenza del credito, il suo ammontare e la titolarità del titolo obbligazionario alla data indicata. L'amministrazione competente, svolte le opportune verifiche, certifica l'esistenza e l'ammontare del credito. Tale certificazione costituisce prova del credito nei confronti del Fondo. Il Ministero, accertata la sussistenza delle condizioni per il pagamento dei crediti, provvede all'erogazione delle risorse del Fondo in favore dei soggetti aventi diritto. La domanda di indennizzo dovrà essere inoltrata, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del Regolamento.
  7. Il Ministero è surrogato nei diritti del creditore verso la società Astaldi Spa per la quota erogata all'investitore.
  8. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di assegnazione delle risorse e le modalità operative del Fondo, ivi compresa la possibilità di affidare l'istruttoria, anche sulla base di apposita convenzione, a società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, scelti mediante gara. Gli eventuali oneri derivanti dalla convenzione sono posti a carico del Fondo.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole 800 milioni con le seguenti 500 milioni.
1.1620. (ex 133.011.) Bignami.

  Dopo l'articolo 133 è inserito il seguente:

«Art. 133-bis.

(Interventi strategici in materia di dighe e invasi)
   1. Al fine di svolgere le necessarie attività di realizzazione di opere di sbarramento e di dighe di ritenuta disciplinate ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, per la mitigazione dei danni dovuti al cambiamento climatico e per la utilizzazione ad uso plurimo anche energetico delle acque, il fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 1, comma 863 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021, con priorità di utilizzo delle relative risorse per interventi già pianificati e immediatamente cantierabili.
   2. Le risorse di cui al precedente comma 1 sono riservate fino al limite di 50 milioni di euro agli enti di cui all'articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 attraverso procedure di selezione e affidamento della realizzazione e gestione degli interventi di cui al presente articolo.
   3. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.».
1.1621. (ex 133.032.) Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 133, aggiungere il seguente:

Art. 133-bis.
(Destinazione delle aliquote relative a giacimenti nel mare territoriale di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625)

  1. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le finalità di cui all'articolo 20, comma 1, secondo periodo, si intendono vincolate a perseguire lo sviluppo delle attività economiche e produttive legate al mare e al litorale, comprese quelle turistiche, all'incremento dell'occupazione e della crescita nel settore della pesca professionale, a interventi di risanamento e miglioramento ambientale sul mare e sulla costa. Almeno il 30 per cento del valore dell'aliquota corrisposto è riservato a forme di indennizzo da destinare alle marinerie del territorio nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni. Nel riparto delle risorse destinate a indennizzare le marinerie si tiene conto anche della distanza tra le piattaforme mediante le quali sono effettuate le ricerche e le coltivazioni e il porto di appartenenza dei beneficiari. Le regioni erogano l'indennizzo spettante alle marinerie direttamente agli aventi diritto, sulla base delle indicazioni delle organizzazioni della pesca professionale dei territori interessati, sentiti i comuni in cui sono collocati i porti di appartenenza dei beneficiari. Gli indennizzi sono corrisposti entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di maturazione dell'aliquota di cui al primo periodo. Per ogni annualità, a decorrere dal 2014, i comuni rendicontano alla regione le modalità di impiego delle somme ricevute, al fine di verificare l'effettiva destinazione delle risorse al perseguimento delle finalità di cui ai precedenti periodi».
1.1622. (ex 133.041.) Torromino.

  Dopo l'articolo 133, aggiungere il seguente:

Art. 133-bis.
(Istituzione del Fondo Aerospazio, Difesa e Sicurezza)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il «Fondo Aerospazio, Difesa e Sicurezza» – Fondo ADS – con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro.
  2. Le risorse del Fondo sono destinate a sostenere e rafforzare la competitività del sistema dell'Aerospazio, Difesa e Sicurezza attraverso il finanziamento di progetti strategici.
  3. Ai fini dell'intervento del Fondo sono considerati progetti strategici quelli individuati dal Piano di settore di Aerospazio, Difesa e Sicurezza, da documenti di programmazione di settore o selezionati attraverso specifici bandi, in base alla loro capacità di:
   a) promuovere lo sviluppo tecnologico e l'innovazione;
   b) favorire la transizione digitale e verde delle imprese del settore e dei processi produttivi;
   c) realizzare prodotti basati su nuove tecnologie e con prospettive di nuovi mercati;
   d) aumentare i livelli occupazionali;
   e) accrescere la competitività dell'industria italiana a livello internazionale.

  4. Nell'ambito dei progetti strategici di cui al precedente comma, sono considerati prioritari quelli che comportano per l'industria italiana:
   a) l'accrescimento dell'autonomia tecnologica dell'industria;
   b) l'accelerazione della transizione digitale e verde delle imprese di settore;
   c) l'ampliamento dell'occupazione qualificata con particolare riferimento alle aree meridionali del Paese;
   d) l'accrescimento della capacità di collaborazione con tutti i Paesi incoraggiando, in particolare, lo sviluppo di nuove intese sul piano produttivo e tecnologico tra le imprese nell'ambito dell'Unione Europea;
   e) l'accrescimento, per i nuovi programmi, delle quote di produzione civile rispetto a quelle militari delle imprese nazionali.

  5. Il Fondo finanzia progetti relativi allo studio, alla progettazione e alla realizzazione di interventi nei seguenti, ambiti:
   a) Aeronautico;
   b) Cybernetico;
   c) Elettronico;
   d) Navale;
   e) Sottomarino;
   f) Spaziale;
   g) Terrestre;

  6. La dotazione iniziale del Fondo è finanziata dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  7. Il Fondo è altresì alimentato attraverso risorse:
   a) dell'Unione europea, ed in particolare le risorse destinate al perseguimento delle finalità strategiche indicate ai commi 2 e 3:
   b) assegnate dal CIPE al Ministero dello sviluppo economico nell'ambito del riparto del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), di cui all'articolo 4 del Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e dai fondi a finalità strutturale dell'Unione Europea e i relativi cofinanziamenti nazionali, secondo le modalità stabilite per l'impiego dei fondi comunitari;
   c) assegnate per il raggiungimento delle finalità strategiche individuate ai commi 2 e 3 dai

  Conseguentemente all'articolo 209 le parole: 800 milioni, sono sostituite dalle seguenti: 700 milioni.
1.1623. (ex 133.034.) Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 133, aggiungere il seguente:

«Art. 133-bis.

(Modifiche al decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124)
   1. L'articolo 36 è abrogato.
   2. Per coloro che hanno provveduto al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 36 entro il 31 dicembre 2020, è previsto il rimborso di quanto già versato.
   3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 2.
   4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 320 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.».
1.1624. (ex 133.028.) Patassini.

ART. 134.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: dei nuovi parchi nazionali da costituire, aggiungere le seguenti: assicurando anche la realizzazione, ove possibile, di percorsi accessibili alle persone con disabilità;
   b) sostituire le parole: 6 milioni con le seguenti: 7 milioni.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 1 milione di euro a decorrere dal 2021.
1.1625. (ex 134.18.) Trancassini, Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di incentivare l'inclusione lavorativa nelle aree protette delle persone con disabilità psichica, intellettiva e con malattia rara, tutti gli enti di tutela afferenti al sistema delle aree naturali protette di interesse internazionale, nazionale e regionale quali individuati dalle vigenti disposizioni di legge, regionali e statali, sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze almeno una persona, se il numero totale dei dipendenti è compreso fra le 35 e le 50 unità, e il 50 per cento della quota di riserva ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, se il totale dei dipendenti è superiore alle 50 unità, con una delle seguenti caratteristiche: disabilità intellettiva, psichica o malattia rara che comportino una invalidità superiore al 45 per cento.
1.1626. (ex 134.19.) Mandelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo nazionale per la fauna selvatica, con una dotazione annua di 5 milioni di euro, a decorrere dal 2021, destinato agli enti morali che, per conto delle province e delle regioni, ivi incluse le province autonome e le regioni a statuto speciale, gestiscono i centri per la cura e il recupero della fauna selvatica, con particolare riferimento alle specie faunistiche di interesse comunitario. La gestione del Fondo sarà regolata con successivo decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: di 795 milioni di euro per l'anno 2021 e di 495 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
1.1627. (ex 134.9.) Brambilla, Fratoianni, Biancofiore, Frassinetti, Zanella, Rizzetto, Frailis, Siragusa, Prestipino.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. La tutela delle aree di cui al precedente comma 3, deve essere garantita anche con il perseguimento degli obiettivi di qualità ambientale delle acque di cui all'articolo 77 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché di riduzione dell'inquinamento delle imprese turistiche e di ristorazione con scarichi direttamente o indirettamente recapitanti nelle acque marine, fluviali o lacustri delle aree protette. Per perseguire tale scopo, i fondi di cui al comma precedente verranno utilizzati anche per riconoscere alle imprese turistiche e di ristorazione indicate un contributo per l'acquisto di prodotti per la pulizia e di detersivi a base di ingredienti naturali, rapidamente e completamente biodegradabili, muniti di idonea certificazione ambientale.
1.1628. (ex 134.1.) Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

ART. 135.

  Sopprimerlo.
1.1629. (ex 135.33.) Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 20 milioni.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro si si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
1.1630. (ex 135.27.) Mollicone.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  1-bis. Al fine di rafforzare l'operatività del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, di cui all'articolo 30, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a supporto di progetti a carattere innovativo e di investimenti ad elevata sostenibilità, all'articolo 1, comma 90, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «15 per cento dell'investimento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento dell'investimento»;
   b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2021 e di 600 milioni di euro per l'anno 2022».

  1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2021 e 600 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209 per 400 milioni di euro nell'anno 2021 e 300 milioni di euro nell'anno 2022, nonché a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 per 300 milioni di euro nell'anno 2022.
1.1631. (ex 135.54.) Giacomoni, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

  Sopprimere il comma 4.
1.1632. (ex 135.34.) Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Sopprimere il comma 6.
1.1633. (ex 135.2.) Enrico Borghi.

  Al comma 7, dopo le parole: a decorrere dall'anno 2022, aggiungere le seguenti:, di cui almeno il 60 per cento è destinato alle attività di vigilanza e controllo nelle aree marine protette,.
1.1634. (ex 135.53.) Brambilla.

  Sopprimere il comma 8.
1.1635. (ex 135.35.) Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  9-bis. Al fine di garantire l'implementazione delle funzioni di monitoraggio che il Sistema Nazionale per la protezione dell'Ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016 n. 132, nell'ottica di attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali, deve garantire in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale, le risorse destinate all'attuazione programmi previsti dall'articolo 11 comma 3 del decreto legislativo 13 ottobre 2010 n. 190, a decorrere dall'anno 2021 sono incrementate di 6 milioni di euro.

  9-ter. Anche al fine di favorire un'adeguata razionalizzazione dei costi del relativo personale non è riconducibile nell'ambito delle professioni sanitarie l'attività svolta dai dirigenti e dagli operatori, con laurea in chimica, fisica e biologia, in servizio presso gli enti e le Agenzie del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente di cui al comma 1, anche se iscritti ai rispettivi Ordini professionali, assunti per operare nei settori di competenza, in relazione alle esigenze organizzative e funzionali dei suddetti enti o Agenzie, ed inquadrati, rispettivamente, nel profilo di dirigente ambientale (ruolo tecnico) e nei profili di collaboratore tecnico professionale e di collaboratore tecnico professionale senior.
  9-quater. Al decreto legislativo recante Codice di Pubblica Sicurezza 13 settembre 1946, n. 233 e alla legge 1 febbraio 2006, n. 43, tramite modifica della legge 11 gennaio 2018 n. 3, sono apportate le seguenti integrazioni:
   a) All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo recante Codice di Pubblica Sicurezza 13 settembre 1946, n. 233 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse) dopo le parole: «al rispettivo albo» sono aggiunte le seguenti: «. Gli operatori appartenenti agli Enti del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente istituito dalla legge 28 giugno 2016, n. 132 sono tenuti ad iscriversi agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie unicamente ai fini dell'espletamento delle attività riservate in via esclusiva alla competenza degli appartenenti agli Ordini medesimi».
   b) All'articolo 2, comma 3, della legge 1 febbraio 2006, n. 43 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali) dopo le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge.» sono aggiunte le seguenti: «Gli operatori appartenenti agli Enti del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente istituito dalla legge 28 giugno 2016, n. 132 sono tenuti ad iscriversi agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie unicamente ai fini dell'espletamento delle attività riservate in via esclusiva alla competenza degli appartenenti agli Ordini medesimi».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole da: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2022. con le seguenti: 794 milioni di euro per l'anno 2021 e di 494 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
*1.1636. (ex 135.51.) Prestigiacomo.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  9-bis. Al fine di garantire l'implementazione delle funzioni di monitoraggio che il Sistema Nazionale per la protezione dell'Ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016 n. 132, nell'ottica di attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali, deve garantire in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale, le risorse destinate all'attuazione programmi previsti dall'articolo 11 comma 3 del decreto legislativo 13 ottobre 2010 n. 190, a decorrere dall'anno 2021 sono incrementate di 6 milioni di euro.

  9-ter. Anche al fine di favorire un'adeguata razionalizzazione dei costi del relativo personale non è riconducibile nell'ambito delle professioni sanitarie l'attività svolta dai dirigenti e dagli operatori, con laurea in chimica, fisica e biologia, in servizio presso gli enti e le Agenzie del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente di cui al comma 1, anche se iscritti ai rispettivi Ordini professionali, assunti per operare nei settori di competenza, in relazione alle esigenze organizzative e funzionali dei suddetti enti o Agenzie, ed inquadrati, rispettivamente, nel profilo di dirigente ambientale (ruolo tecnico) e nei profili di collaboratore tecnico professionale e di collaboratore tecnico professionale senior.
  9-quater. Al decreto legislativo recante Codice di Pubblica Sicurezza 13 settembre 1946, n. 233 e alla legge 1 febbraio 2006, n. 43, tramite modifica della legge 11 gennaio 2018 n. 3, sono apportate le seguenti integrazioni:
   a) All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo recante Codice di Pubblica Sicurezza 13 settembre 1946, n. 233 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse) dopo le parole: «al rispettivo albo» sono aggiunte le seguenti: «. Gli operatori appartenenti agli Enti del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente istituito dalla legge 28 giugno 2016, n. 132 sono tenuti ad iscriversi agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie unicamente ai fini dell'espletamento delle attività riservate in via esclusiva alla competenza degli appartenenti agli Ordini medesimi».
   b) All'articolo 2, comma 3, della legge 1 febbraio 2006, n. 43 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali) dopo le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge.» sono aggiunte le seguenti: «Gli operatori appartenenti agli Enti del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente istituito dalla legge 28 giugno 2016, n. 132 sono tenuti ad iscriversi agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie unicamente ai fini dell'espletamento delle attività riservate in via esclusiva alla competenza degli appartenenti agli Ordini medesimi».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole da: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2022. con le seguenti: 794 milioni di euro per l'anno 2021 e di 494 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
*1.1637. (ex 135.57.) Patassini, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:

Art. 135-bis.
(Fondo per lo smaltimento dei rifiuti prodotti dai dispositivi di protezione individuale)

  1. Al fine di potenziare il sistema di smaltimento dei rifiuti prodotti dai dispositivi di protezione individuale, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con dotazione di 5 milioni per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 con le seguenti: 795.
1.1638. (ex 135.027.) Mollicone, Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:

Art. 135-bis.
(Interventi per il miglioramento della qualità dell'aria)

  1. Al fine di sostenere gli investimenti per il miglioramento della qualità dell'aria visto il perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147 – Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 (causa C-664/18) e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, sono incrementate le risorse di cui al comma 14-ter dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e sue modifiche e integrazioni di 60 milioni di euro per ciascun anno dal 2021 al 2028 e di 75 milioni di euro per ciascun anno dal 2029 al 2035 e le risorse di cui al comma 5-ter, dell'articolo 24, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 per 6 milioni di euro per ciascun anno dal 2021 al 2028 e di 7,5 milioni di euro per ciascun anno dal 2029 al 2035 per le medesime finalità.
  2. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo l, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.1639. (ex 135.025.) Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:

Art. 135-bis.
(Interventi per il miglioramento della qualità dell'aria)

  1. Al fine di sostenere gli investimenti per il miglioramento della qualità dell'aria visto il perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147 – Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 (causa C-664/18) e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, il 50 per cento delle risorse previste annualmente dal 2021 al 2028 alla sezione II – Rifinanziamenti- Sottostrumento 20 «Accordi di programma in materia di miglioramento della qualità dell'aria», dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 219 sono utilizzate per le finalità di cui al comma 14-ter dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
1.1640. (ex 135.026.) Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Andreuzza, Bazzaro, Manzato.

  Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:

Art. 135-bis.
(Istituzione del Fondo per la tutela e valorizzazione dei corpi idrici lacustri di origine vulcanica)

  1. Al fine di promuovere la tutela e la valorizzazione dei corpi idrici lacustri di origine vulcanica nonché di particolare pregio naturalistico, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo denominato «Fondo per la tutela e valorizzazione dei corpi idrici lacustri di origine vulcanica» con una dotazione pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinato all'effettuazione di progettazioni e opere a salvaguardia e alla valorizzazione dei laghi e delle coste di origine vulcanica. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo del Fondo di cui al presente comma.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti modificazioni:
   2021:
   CP: – 200.000.000;
   CS: – 200.000.000.
   2022:
   CP: – 200.000.000;
   CS: – 200.000.000;
1.1641. (ex 135.056.) Silvestroni, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:

Art. 135-bis.
(Proroga degli incentivi per gli impianti a biomasse)

  1. All'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma:
  «8-bis. Sino all'emanazione delle deliberazioni dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente di cui al precedente comma 8 per gli impianti alimentati da biomasse continuano a essere erogati gli incentivi alla produzione di cui al presente decreto. Tali incentivi trovano copertura nel gettito della componente A3*SOS delle tariffe dell'energia elettrica».
1.1642. (ex 135.047.) Squeri, Barelli.

ART. 136.

  Sopprimerlo
1.1643. (ex 136.1.) Enrico Borghi.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: della misurazione individuale, aggiungere le seguenti: e collettiva.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati, fortemente penalizzati dalle misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia COVID-19, e per promuovere l'incremento dell'efficienza idrica degli edifici, all'articolo 119, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   « c-bis) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per gli interventi di risparmio idrico relativi all'acquisto e all'istallazione di apparecchi sanitari. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 5.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.».

  Conseguentemente:
   a) al medesimo articolo 119, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e incentivi per l'efficienza e il risparmio idrico;
   b) agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.1644. (ex 136.5.) Fiorini, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «1-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Albo nazionale delle fonti idriche. Attraverso l'istituzione dell'Albo nazionale delle fonti idriche si attua il censimento in una banca dati di ogni fonte o sorgiva, anche storica, presente su tutto il territorio nazionale non collegata alla rete idrica e sita in aree pubbliche o luoghi aperti al pubblico. L'inserimento nella banca dati è disposta a richiesta degli enti territoriali interessati nei modi e nei tempi stabiliti nell'emanando decreto, il quale prevede i criteri e le risorse annuali per preservare e valorizzare la risorsa ed il recupero ai fini irrigui, d'intesa con gli enti interessati. Ai fini dell'attuazione del presente comma nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo denominato “Fondo per la valorizzazione delle risorse idriche” con una dotazione pari a 1.000.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.».

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
   2021: – 1.000.000
   2022: – 1.000.000
1.1645. (ex 136.4.) Potenti, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «1-bis. Ai fini della tutela della risorsa idrica, per favorire gli interventi volti al miglioramento della qualità delle acque di scarico e dei sistemi fognari e per risolvere le problematiche connesse alla situazione emergenziale che si è verificata nel bacino del lago di Garda, attraverso la progettazione e realizzazione degli interventi urgenti di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui del bacino del lago, è autorizzata la spesa di 160 milioni di euro per l'anno 2021 e 160 milioni di euro per l'anno 2022, da attribuire al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. All'onere derivante dal presente comma, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 209, comma 1, della presente legge.».
1.1646. (ex 136.3.) Valbusa, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Patassini, Parolo, Raffaelli, Vallotto, Gava.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021 da destinare ad opere di manutenzione e rifacimento di acquedotti per le quali sia già disponibile la progettazione esecutiva dell'opera».

  Conseguentemente all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 780 milioni.
1.1647. (ex 136.10.) Mulè, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 136, aggiungere il seguente:

Art. 136-bis.
(Interventi per la salvaguardia della costa dai fenomeni erosivi)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo denominato «Fondo per la salvaguardia della costa dai fenomeni erosivi» con una dotazione pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, diretto a concedere contributi alle regioni interessate ai fini della difesa delle coste dall'erosione, riduzione delle cause che generano i fenomeni erosivi lungo le coste, protezione e valorizzazione dei litorali sabbiosi sul territorio nazionale. I contributi sono riconosciuti sulla base di progetti di fattibilità tecnica ed economica, fino alla concorrenza massima del 100 per cento dell'importo dei lavori e delle spese sostenute e sono cumulabili con altri contributi o finanziamenti pubblici o privati o anche europei, per la medesima finalità.
  2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per l'attuazione del comma 1, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.
  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 29, comma 1, della presente legge.
1.1648. (ex 136.08.) Raffaelli, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Patassini, Parolo, Valbusa, Vallotto, Gava, Morrone, Foscolo, Tomasi.

  Dopo l'articolo 136, aggiungere il seguente:

Art. 136-bis.
(Interventi per la salvaguardia della costa dai fenomeni erosivi)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo denominato «Fondo per la messa in sicurezza del territorio pedecollinare» con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, diretto a concedere contributi alle regioni interessate ai fini della messa in sicurezza dei territori pedecollinari sul territorio nazionale, interessati dalla presenza di corsi d'acqua con importanti pensilità rispetto al piano campagna ad essi circostante, che, in quanto tali, rappresentano un rischio elevato di rotture arginali e allagamenti delle aree residenziali e industriali attraversate da tali corsi d'acqua. I contributi sono riconosciuti sulla base di progetti di fattibilità tecnica ed economica, fino alla concorrenza massima del 100 per cento dell'importo dei lavori e delle spese sostenute e sono cumulabili con altri contributi o finanziamenti pubblici o privati o anche europei, per la medesima finalità.
  2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per l'attuazione del comma 1, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.
  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 29, comma 1, della presente legge.
1.1649. (ex 136.09.) Turri, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Patassini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Gava.

  Dopo l'articolo 136, aggiungere il seguente:

Art. 136-bis.
(Investimenti per l'adeguamento dei sistemi fognari dei centri storici)

  1. Per favorire gli investimenti e la realizzazione di progetti per l'adeguamento, rinnovamento e riqualificazione dei sistemi fognari esistenti nei centri storici, i comuni possono definire «Piani di adeguamento delle reti fognarie antiallagamento» con l'obiettivo di mappare lo stato di fatto della rete di smaltimento delle acque meteoriche, analizzare lo stato attuale e individuare le migliori strategie e soluzioni strutturali da adottare per garantire una maggiore resilienza agli effetti dei cambiamenti climatici, e procedere alla realizzazione dei relativi progetti, anche in cofinanziamento con risorse pubbliche e private.
  2. Per il finanziamento dei piani e degli interventi previsti dal presente articolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo denominato «Fondo per l'adeguamento delle reti fognarie antiallagamento» con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
  3. Il fondo di cui al comma 2 è assegnato, mediante bandi pubblici, ai comuni. Le modalità per l'accesso ai contributi, l'indizione dei bandi e la presentazione dei piani e dei progetti sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanare entro 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.
  4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.1650. (ex 136.07.) Valbusa, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Patassini, Parolo, Raffaelli, Vallotto, Gava, Cavandoli.

ART. 137.

  Sopprimerlo.
1.1651. (ex 137.5.) Caretta, Trancassini, Ciaburro, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 137.
(Istituzione del centro nazionale di accoglienza degli animali confiscati presso il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari)

  1. È istituito presso il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari di cui all'articolo 174-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 il Centro nazionale di accoglienza degli animali confiscati ai sensi della legge 7 febbraio 1992, n. 150 e sottoposti a particolari forme di protezione in attuazione di convenzioni e accordo internazionali da gestire in forza della stipula di una convenzione con il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari.
  2. È autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della tutela e del mare, per la gestione del centro nazionale di accoglienza e per far fronte a tutta o parte delle spese di gestione sostenute dai soggetti di cui all'articolo 3 della Legge 189/2004.
  3. Gli animali sottoposti a sequestro ad opera dell'Autorità giudiziaria, previa valutazione di assenza di pregiudizio per la salute degli animali, possono essere rimessi in custodia ai proprietari. Gli oneri di gestione degli animali sequestrati sono sempre a carico dei possessori, ancorché non assegnatari, fino all'eventuale confisca.
1.1652. (ex 137.2.) Potenti, Maturi.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: A tal fine.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: e per far fronte a tutta o parte delle spese di gestione sostenute dai soggetti di cui all'articolo 3 della Legge 189/2004.
1.1653. (ex 137.3.) Maturi, Potenti.

  Sopprimere il comma 2
1.1654. (ex 137.6.) Brambilla, Fratoianni, Biancofiore, Frassinetti, Zanella, Rizzetto, Frailis, Siragusa, Prestipino.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Gli animali sottoposti a sequestro ad opera dell'Autorità giudiziaria, previa valutazione di assenza di pregiudizio per la salute degli animali, possono essere rimessi in custodia ai proprietari. Gli oneri di gestione degli animali sequestrati sono sempre a carico dei possessori, ancorché non assegnatari, fino all'eventuale confisca.
1.1655. (ex 137.4.) Maturi, Potenti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Per gli animali di cui ai precedenti commi, attualmente ospitati anche nelle strutture, autorizzate ai sensi del decreto del Ministero della Salute 2 novembre 2006, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, è prevista una contribuzione alle spese sostenute per il mantenimento degli stessi; a tal fine, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dal 2021 nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

  2-ter. A titolo di rimborso delle spese sostenute alla data del 31 dicembre 2020, per gli animali attualmente affidati in custodia dall'Autorità Giudiziaria alle strutture di cui al comma 2-bis, è autorizzata la somma di 3 milioni di euro nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

  Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione pari a 4 milioni di euro per l'anno 2021, e 1 milione di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.1656. (ex 137.1.) Maturi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.
(Finanziamento Fondo per la prevenzione e il contrasto del maltrattamento agli animali)

  1. Al fine di alimentare il Fondo per il contrasto e la prevenzione al maltrattamento degli animali di cui alla circolare del Ministero dell'interno 9 settembre 2020, n. 13651/115(3), le risorse disponibili a valere sul Fondo Unico Giustizia sono incrementate, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 1 milione di euro.

  Conseguentemente, all'onere derivante dal comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.1657. (ex 137.03.) Maturi, Cavandoli.

ART. 138.

  Sopprimerlo.
1.1658. (ex 138.2.) Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: primarie e secondarie di primo grado, inserire le seguenti: nel rispetto del principio di inclusione, accessibilità e fruibilità da parte degli studenti con disabilità, e sostituire le parole: 4 milioni con le seguenti: 4,5 milioni.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.1659. (ex 138.1.) Frassinetti, Bucalo, Mollicone.

ART. 139.

  Al comma 1, sopprimere le parole: usati nelle zone economiche ambientali di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.

  Conseguentemente:
   a) al comma 2, sostituire le parole: all'interno di una zona economica ambientale con le seguenti: sul territorio nazionale, e le parole: 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 con le seguenti: 10 milioni di euro per il 2021;
   b) ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari ad euro 10.000.000 per il 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 208.
1.1660. (ex 139.6.) Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:

Art. 139-bis.
(Contributo all'acquisto di pneumatici)

  1. Al fine di prevenire illeciti nella vendita di pneumatici nuovi o usati e conseguentemente nella gestione di pneumatici fuori uso, favorendo anche benefici ambientali in termini di recupero e riciclo, e incentivando l'acquisto di pneumatici per autoveicoli ad uso privato e rivenditori presso centri autorizzati alla vendita e al ritiro di pneumatici usati, è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, con una dotazione di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, destinato a riconoscere un contributo economico per le spese sostenute da soggetti privati non titolari di partita IVA, per l'acquisto di pneumatici nuovi o usati presso centri e rivenditori autorizzati, fino ad un valore massimo di 100 euro l'anno per singolo autoveicolo.
  2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare definisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità di accesso al contributo di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.1661. (ex 139.08.) Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

ART. 140.

  Al comma 1, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 50 milioni e sopprimere le parole: aventi la propria superficie in tutto o in parte compresa all'interno di una zona economica ambientale di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141; al comma 2, sopprimere le parole: aventi la propria superficie in tutto o in parte compresa all'interno di una zona economica ambientale.

  Conseguentemente, alla rubrica sopprimere le parole: nelle zone economiche ambientali; alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
   2021: – 45.000.000;
   2022: – 45.000.000.
1.1662. (ex 140.1.) Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Patassini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Gava.

  Dopo l'articolo 140 aggiungere il seguente:

Art. 140-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625)

  1. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono aggiunti i seguenti periodi:
   «Le finalità di cui all'articolo 20, comma 1, secondo periodo si intendono vincolate a perseguire lo sviluppo delle attività economiche e produttive legate al mare ed al litorale, incluse quelle turistiche, all'incremento dell'occupazione e della crescita nel settore della pesca professionale, a interventi di risanamento e miglioramento ambientale sul mare e sulla costa. Almeno il trenta per cento del valore dell'aliquota corrisposto è riservato a forme di indennizzo da destinare alle marinerie del territorio nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni. Nel riparto delle risorse destinate a indennizzare le marinerie, si tiene conto anche della distanza tra le piattaforme dove si svolgono le ricerche e le coltivazioni e il porto di appartenenza dei beneficiari. Per ogni annualità, a decorrere dal 2014, i Comuni rendicontano alla Regione le modalità di impiego delle somme ricevute, al fine di verificare l'effettiva destinazione delle risorse alle finalità di cui ai precedenti periodi. Alle aliquote versate dai concessionari non si applica la disciplina degli aiuti di Stato».
1.1663. (ex 140.02.) Viviani, Manzato, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 141.

  Dopo l'articolo 141 aggiungere il seguente:

Art. 141-bis.
(Incremento fondo di solidarietà nazionale per la lotta al Bostrico Tipografo)

  1. Per far fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dagli attacchi del Bostrico tipografo (Ips typographus (Halyomorpha halys), la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.1664. (ex 141.05.) Bubisutti, Viviani, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di imballaggi)

  1. Il contributo ambientale in materia di imballaggi non è dovuto per i vasi impiegati nell'attività florovivaistica come ausilio duraturo all'interno del ciclo produttivo dell'impresa, in quanto destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata di vita.
1.1665. (ex 141.07.) Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

ART. 142.

  Sopprimerlo.
1.1666. (ex 142.2.) Cunial.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Ai fini dell'accelerazione delle procedure di VIA per la realizzazione delle opere destinate alle olimpiadi invernali del 2026, nel caso di progetti di competenza statale, la Direzione Generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24, procede all'adozione del provvedimento di VIA. Qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino a un massimo di ulteriori trenta giorni, dando tempestivamente comunicazione per via telematica al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sarà emanato il provvedimento. Decorsi inutilmente i termini di cui al periodo precedente senza che la Commissione competente di cui all'articolo 8 si sia espressa, il Direttore Generale della competente Direzione Generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro i successivi sessanta giorni, e sulla base del parere dell'ISPRA acquisito entro il termine di trenta giorni, provvede all'adozione del provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del Direttore Generale della competente Direzione Generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo da rendere entro quindici giorni dalla richiesta. In caso di inutile decorso del termine per l'adozione del provvedimento di VIA da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ovvero per l'espressione del concerto da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nonché qualora sia inutilmente decorso il termine complessivo di duecentodieci giorni, a decorrere dall'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di VIA, su istanza del proponente o dei Ministeri interessati, l'adozione del provvedimento è rimessa alla deliberazione del Consiglio dei ministri che si esprime entro i successivi trenta giorni.
1.1667. (ex 142.6.) Vanessa Cattoi, Gava, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Patassini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Ai soggetti che, nel periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, effettuano investimenti in sponsorizzazioni nei confronti della Fondazione Milano Cortina 2026 o che sostengono costi per l'utilizzazione di diritti di privativa industriale di proprietà della Fondazione Milano Cortina 2026 o concessi in uso a quest'ultima, è riconosciuto per gli anni 2021, 2022 e 2023 un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo complessivo annuo di spesa stabilito ai sensi del comma 1-quinquies, che costituisce tetto di spesa. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetto pari al 20 per cento del totale delle risorse annue.

  1-ter. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito non utilizzato può essere riportato ai periodi di imposta successivi a quello in cui è stato sostenuto.
  1-quater. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter è subordinata, ove necessario, all'autorizzazione delle competenti autorità europee.
  1-quinquies. Il credito è erogato per un importo complessivo annuo pari a euro 50.000.000 che costituisce limite di spesa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti le modalità e i criteri di attuazione della misura disposta dal comma 1-bis.
  1-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
1.1668. (ex 142.19.) Brunetta, Marin, Barelli, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto.

  Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:

Art. 142-bis.
(Credito d'imposta per gli investimenti in sponsorizzazioni in favore della Fondazione Milano Cortina 2026)

  1. Ai soggetti che, nel periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, effettuano investimenti in sponsorizzazioni nei confronti della Fondazione Milano Cortina 2026 o che sostengono costi per l'utilizzazione di diritti di privativa industriale di proprietà della Fondazione Milano Cortina 2026 o concessi in uso a quest'ultima, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo complessivo annuo di spesa stabilito ai sensi del comma 4, che costituisce tetto di spesa. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetto pari al 20 per cento del totale delle risorse annue.
  2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito non utilizzato può essere riportato ai periodi di imposta successivi a quello in cui è stato sostenuto.
  3. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata, ove necessario, all'autorizzazione delle competenti autorità europee.
  4. Il credito è erogato per un importo complessivo annuo pari a 50.000.000 euro.
  5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità e i criteri di attuazione della presente disposizione.
1.1669. (ex 142.08.) Osnato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:

Art. 142-bis.
(Credito d'imposta per gli investimenti in sponsorizzazioni in favore della Fondazione Milano Cortina 2026)

  1. Ai soggetti che, nel periodo dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, effettuano investimenti in sponsorizzazioni nei confronti della Fondazione Milano Cortina 2026 o che sostengono costi per l'utilizzazione di diritti di privativa industriale di proprietà della Fondazione Milano Cortina 2026 o concessi in uso a quest'ultima, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo complessivo annuo di spesa stabilito ai sensi del comma 4, che costituisce tetto di spesa. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetto pari al 20 per cento del totale delle risorse annue.
  2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 e di cui all'articolo 34 della legge n. 388 del 2000. Il credito non utilizzato può essere riportato ai periodi di imposta successivi a quello in cui è stato sostenuto.
  3. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata, ove necessario, all'autorizzazione delle competenti autorità europee.
  4. Il credito è erogato per un importo complessivo annuo pari a 50.000.000 Euro.
  5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti le modalità e i criteri di attuazione della misura disposta dal comma 1.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 50 milioni di euro a decorrere dal 2021.
1.1670. (ex 142.013.) Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:

Art. 142-bis.
(Fondo riqualificazione impianti per Cortina 2026)

  1. Ai fini dello svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026 e della funzionale riqualificazione ambientale degli impianti sportivi degli sport invernali nei piccoli comuni montani della regione Lombardia è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021, 40 milioni di euro per l'anno 2022 e 40 milioni di euro per l'anno 2023.

  Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2021: – 10.000.000;
   2022: – 40.000.000.
   2023: – 40.000.000.
1.1671. (ex 142.02.) Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 142, è aggiunto il seguente:

Art. 142-bis.
(Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati e pubblici)

  1. All'articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e pubblici»;
   b) al comma 2, all'ultimo periodo, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «specificando, per ogni comune, la quota destinata agli interventi dei privati e quella agli interventi dei comuni stessi».

  2. Il Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati e pubblici, di cui all'articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, così come modificato dal comma precedente, è rifinanziato per euro 50 milioni a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, le parole: 800 milioni sono sostituite dalle seguenti: 750 milioni e le parole: 500 milioni sono sostituite dalle seguenti: 450 milioni.
1.1672. (ex 142.016.) Novelli.

  Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:

Art. 142-bis.
(Modifica dei criteri di applicazione del canone patrimoniale unico per le occupazioni permanenti)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 831 è sostituito dal seguente:
  «831. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfettaria:

Classificazione
dei comuni
Tariffa
   Comuni fino a 20.000 abitanti    euro 1,50
   Comuni oltre 20.000 abitanti    euro 1,00

   In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente e dovrà essere comunicato al comune competente per territorio dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione con apposita autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in soluzione unico attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale».

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 209.
1.1673. (ex 142.07.) Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:

Art. 142-bis.
(Modifica dei criteri di applicazione del canone patrimoniale unico per le occupazioni permanenti)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 831 è sostituito dal seguente:
  «831. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfettaria:

Classificazione
dei comuni
Tariffa
   Comuni fino a 20.000 abitanti    euro 1,50
   Comuni oltre 20.000 abitanti    euro 1,00

   In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente e dovrà essere comunicato al comune competente per territorio dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione con apposita autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in soluzione unico attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale».
1.1674. (ex 142.014.) Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:

Art. 142-bis.
(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

  1. All'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-ter, dopo le parole: «nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici» sono inserite le seguenti: «e in quelli ricompresi nella dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2020,»;
   b) al comma 4-ter, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «L'aumento di cui al primo periodo si applica anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2021 per gli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori ricompresi nello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2020».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 5,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 4,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 209 della presente legge.
1.1675. (ex 142.015.) Mulè, Rosso, Mandelli.

ART. 143.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Quota parte delle risorse economiche del fondo di cui al comma 1 pari a 10 milioni per l'anno 2021 sono destinate, per l'anno 2021, a favorire l'attività didattica delle scuole dell'infanzia dei comuni in stato deficitario o dissestati. Tali risorse economiche sono ripartite tra i comuni di cui al periodo precedente con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze d’ intesa con la Conferenza Unificata da adottarsi entro il 30 aprile 2021. Il decreto di cui al periodo precedente stabilisce altresì i criteri per la determinazione dell'importo massimo delle risorse economiche riferito al comune in stato deficitario o dissestato, nonché le modalità per la concessione dei benefici economici ai medesimi comuni deficitari o dissestati.
1.1676. (ex 143.1.) Giannone.

  Dopo l'articolo 143 aggiungere il seguente:

Art. 143-bis.
   All'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «A decorrere dal 2021» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 2022».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
1.1677. (ex 143.022.) Montaruli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 143 aggiungere il seguente:

Art. 143-bis.

  1. All'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Qualora agli enti locali, a seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese di cui al comma precedente, siano state trasferite risorse finanziarie maggiori rispetto a quelle necessarie, non si procede alla regolazione dei rapporti attraverso rimodulazione dell'importo.».
1.1678. (ex 143.023.) Montaruli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 143 aggiungere il seguente:

Art. 143-bis.

  1. All'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è aggiunto il seguente periodo: «, nonché i titoli obbligazionari emessi alla data del 30 giugno 2019».
  2. Al fine di consentire l'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte dei comuni, unioni di comuni e città metropolitane è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2021.
  3. Gli enti locali interessati trasmettono tramite il sistema web del Ministero dell'interno le proprie richieste entro il 31 marzo 2021 con criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 28 febbraio 2021.
  4. In caso di inutilizzo parziale del fondo nel corso dell'esercizio 2021 l'eventuale residuo resta assegnato al fondo di cui al comma 2 per essere utilizzato nel 2022 con le stesse modalità previste al comma 3.
  5. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2021 del fondo di cui all'articolo 209.
1.1679. (ex 143.024.) Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 143 aggiungere il seguente:

Art. 143-bis.

  1. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, anche in deroga all'articolo 116 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, anche attraverso l'allungamento della durata del contratto, comunque non oltre il 31 dicembre 2023, o l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati, comunque per un valore non superiore al 50 per cento del corrispettivo di cui ai servizi oggetto del contratto in essere.
1.1680. (ex 143.027.) Pella, Occhiuto, Paolo Russo , D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 143, aggiungere il seguente:

Art. 143-bis.
(Rinegoziazione e ristrutturazione dei debiti degli enti locali)

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti di spesa di cui al successivo comma 3, è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione, rinegoziazione di mutui degli enti locali, anche mediante accollo, estinzione o rifinanziamento attraverso l'emissione annuale dei titoli di Stato in misura corrispondente all'ammontare totale dei predetti mutui, ripartita in tre quote equivalenti per gli anni 2021, 2022 e 2023.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le procedure di rinegoziazione e ristrutturazione dei debiti finanziari degli enti locali.
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nominato un commissario straordinario, per la gestione delle operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione del debito dei singoli enti locali, nonché la rimodulazione del piano di rimborso del debito finanziario.
  4. I risparmi di spesa per gli interessi, conseguenti alla ristrutturazione dei debiti contratti, e derivanti dal differenziale tra il tasso di interesse dei titoli emessi e il tasso di interesse dei mutui rinegoziati, eccedenti la copertura dei costi delle operazioni di rinegoziazione, sono versati in apposito fondo, istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'interno, destinato alla copertura degli oneri di estinzione anticipata del debito da parte dei comuni.
  5. A copertura degli oneri derivanti dall'organizzazione e attivazione della struttura commissariale è autorizzata una spesa di 1 milione di euro, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1.
1.1681. (ex 143.028.) Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Gava, Frassini, Paternoster, Claudio Borghi, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 143 aggiungere il seguente:

Art. 143-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 816 le parole: «2021» sono sostituite con le seguenti: «2022»;
   b) al comma 836 le parole: «2021» sono sostituite con le seguenti: «2022»;
   c) al comma 837 le parole: «2021» sono sostituite con le seguenti: «2022»;
   d) al comma 843 le parole: «2020» sono sostituite con le seguenti: «2021»;

  2. Per l'anno 2021, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 verificatisi sia nel periodo compreso tra il mese di marzo e il mese di giugno e nei mesi di ottobre e di novembre 2020 e al fine di assicurare la ripresa del mercato della pubblicità effettuata sulle aree pubbliche, aperte al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili, i titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati destinati alle affissione di manifesti e alle analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio, come definite dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 per un periodo di cinque mesi nell'anno 2021 sono esentati dal pagamento della imposta comunale della pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 nonché dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997, calcolati su base annuale. In deroga agli articoli 12 e 42 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 ed agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Al fine di ristorare gli enti locali del mancato gettito di cui al presente comma è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con dotazione di 50 milioni di euro da ripartirsi tra gli enti interessati attraverso un decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2021, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
1.1682. (ex 143.029.) Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 143, aggiungere il seguente:

Art. 143-bis.
(Procedure provvisorie di ripianamento del disavanzo tecnico)

  1. Nel corso degli anni 2021 e 2022, in considerazione degli effetti finanziari connessi all'emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione di COVID-19, gli enti locali, che a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, si trovino in condizione di disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono prevedere il ripianamento dei residui passivi che costituiscono tale disavanzo in tre anni, consentendo, per il triennio interessato, lo svincolo degli avanzi vincolati non destinati all'operazione di ripianamento.
1.1683. (ex 143.03.) Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 143, aggiungere il seguente:

Art. 143-bis.
(Mutui Cassa depositi e prestiti)

  1. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa a Comuni inseriti negli allegati 1, 2, 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aventi le caratteristiche di seguito elencate, possono essere oggetto di operazioni di rinegoziazione che determinino una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento. La rinegoziazione avrà effetto dall'annualità in cui riprende il pagamento delle rate sospese dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti dagli eventi sismici verificatesi a decorrere dal 2016. Possono essere oggetto di rinegoziazione i mutui che, alla data del 1o gennaio 2020, presentino le seguenti caratteristiche:
   a) interessi calcolati sulla base di un tasso fisso;
   b) oneri di rimborso a diretto carico dell'ente locale beneficiario dei mutui;
   c) scadenza dei prestiti successiva al 31 dicembre 2022;
   d) debito residuo da ammortizzare superiore a 10.000 euro;
   e) mancanza di rinegoziazione ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2003;
   f) senza diritto di estinzione parziale anticipata alla pari.
1.1684. (ex 143.06.) Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 143, aggiungere il seguente:

Art. 143-bis.
(Estinzione mutui enti locali)

  1. Al fine di garantite la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario dei comuni, in considerazione delle perdite di gettito derivanti dalla crisi epidemiologica da COVID-19, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare l'estinzione dei mutui degli enti locali maturati al 31 dicembre 2020, anche mediante accollo o rifinanziamento con emissioni annuali di titoli di Stato.
  2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze effettua una ricognizione dei mutui maturati dagli enti locali alla data del 31 dicembre 2020. Entro i successivi sessanta giorni il Ministero medesimo definisce, con proprio provvedimento, una graduatoria per l'estinzione dei medesimi mutui sulla base dei seguenti criteri:
   a) perdita di gettito per le entrate sia tributarie che extratributarie registrata da ciascun ente locale nell'esercizio 2020, con particolare riguardo per le perdite derivanti da provvedimenti di interruzione dei servizi e di non debenza adottati in ragione dell'emergenza sanitaria e socio-economica da COVID-19;
   b) minori spese direttamente o indirettamente legate all'emergenza sanitaria da Covid-19;
   c) maggiori spese derivanti dall'adozione di provvedimenti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19;
   d) arco temporale di efficacia delle misure restrittive adottate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri per contenere il contagio da COVID-19.

  3. Nel provvedimento di cui al comma 2, secondo periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze definisce altresì un cronoprogramma, di durata decennale, dal 2021 al 2031, per procedere all'estinzione di cui al comma 1.
  4. L'estinzione di cui al comma 1 è effettuata secondo i seguenti limiti di spesa annuali:
    1) quanto al 2021: 2.320 milioni di euro;
    2) quanto al 2022: 1.605 milioni di euro;
    3) quanto al 2023: 1635 milioni di euro;
    4) quanto al 2024: 965 milioni di euro;
    5) quanto al 2025: 965 milioni di euro;
    6) quanto al 2026: 965 milioni di euro;
    7) quanto al 2027: 965 milioni di euro;
    8) quanto al 2028: 965 milioni di euro;
    9) quanto al 2029: 965 milioni di euro;
    10) quanto al 2030: 965 milioni di euro;
    11) quanto al 2031: 965 milioni di euro.

  Conseguentemente:
   all'articolo 207, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 3.800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 856,5 milioni di euro per l'anno 2021;
   all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022;
   sopprimere l'articolo 68, comma 1, primo periodo;
   alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2021: –100.000.000;
   2022: –100.000.000;
   2023: –100.000.000;
   alla Tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:
   2021: –100.000.000;
   2022: –20.000.000;
   2023: –20.000.000;
   alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:
   2022: –50.000.000;
   2023: –50.000.000;
   alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
   2022: –23.500.000;
   2023: –30.000.000.
1.1685. (ex 143.08.) Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Turri.

  Dopo l'articolo 143, aggiungere il seguente:

Art. 143-bis.

  1. Fermo il rispetto degli equilibri di bilancio, gli enti locali possono finanziare, per finalità assistenziali a carattere mutualistico, le iniziative di welfare aziendale, previste dal primo comma dell'articolo 72 del CCNL del 21 maggio 2018, personale comparto funzioni locali, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e dell'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135. Inoltre, possono concedere ai propri dipendenti, iscritti a Casse di Previdenza istituite nell'ambito delle rispettive strutture organizzative, già destinatarie di contribuzione pubblica e assoggettate a procedure di liquidazione a causa di squilibrio finanziario, un contributo di solidarietà finalizzato esclusivamente al recupero del capitale corrispondente ai contributi obbligatori effettivamente versati dai predetti dipendenti. Il contributo di solidarietà è integralmente recuperato, assicurando il graduale riassorbimento con quote annuali e per un massimo di 20 annualità, attraverso le seguenti modalità:
   a) avvalendosi della facoltà prevista all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e successive modifiche e integrazioni;
   b) mediante economie di gestione effettivamente conseguite a valere sulle dotazioni di spesa corrente per acquisti di beni e servizi ordinariamente stanziate nei bilanci preventivi, accertate con l'approvazione dei rendiconti di gestione e vincolate, a tal fine, nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione con obbligo di specifico dettaglio nella Relazione illustrativa;
   c) mediante una dotazione annualmente non superiore al 5 per cento della restante quota del cinquanta per cento dei proventi al codice della strada di cui all'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, non destinati ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;
   d) mediante una dotazione annualmente non superiore al 5 per cento dei proventi derivanti da diritti di segreteria e rogito.

  2. Le modalità di determinazione e di erogazione dei ratei del contributo di solidarietà sono definite con decreto Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento.
  3. In deroga a quanto previsto dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro, gli enti locali possono attivare formule assicurative per prestazioni integrative a favore dei dipendenti in caso di contagio da COVID-19.
*1.1686. (ex 143.013.) Tateo.

  Dopo l'articolo 143, aggiungere il seguente:

Art. 143-bis.

  1. Fermo il rispetto degli equilibri di bilancio, gli enti locali possono finanziare, per finalità assistenziali a carattere mutualistico, le iniziative di welfare aziendale, previste dal primo comma dell'articolo 72 del CCNL del 21 maggio 2018, personale comparto funzioni locali, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e dell'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135. Inoltre, possono concedere ai propri dipendenti, iscritti a Casse di Previdenza istituite nell'ambito delle rispettive strutture organizzative, già destinatarie di contribuzione pubblica e assoggettate a procedure di liquidazione a causa di squilibrio finanziario, un contributo di solidarietà finalizzato esclusivamente al recupero del capitale corrispondente ai contributi obbligatori effettivamente versati dai predetti dipendenti. Il contributo di solidarietà è integralmente recuperato, assicurando il graduale riassorbimento con quote annuali e per un massimo di 20 annualità, attraverso le seguenti modalità:
   a) avvalendosi della facoltà prevista all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e successive modifiche e integrazioni;
   b) mediante economie di gestione effettivamente conseguite a valere sulle dotazioni di spesa corrente per acquisti di beni e servizi ordinariamente stanziate nei bilanci preventivi, accertate con l'approvazione dei rendiconti di gestione e vincolate, a tal fine, nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione con obbligo di specifico dettaglio nella Relazione illustrativa;
   c) mediante una dotazione annualmente non superiore al 5 per cento della restante quota del cinquanta per cento dei proventi al codice della strada di cui all'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, non destinati ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;
   d) mediante una dotazione annualmente non superiore al 5 per cento dei proventi derivanti da diritti di segreteria e rogito.

  2. Le modalità di determinazione e di erogazione dei ratei del contributo di solidarietà sono definite con decreto Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento.
  3. In deroga a quanto previsto dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro, gli enti locali possono attivare formule assicurative per prestazioni integrative a favore dei dipendenti in caso di contagio da COVID-19.
*1.1687. (ex 143.011.) Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 143, aggiungere il seguente:

Art. 143-bis.
(Assegnazione di contributi ai comuni per investimenti per installazione di telecamere di videosorveglianza, sistemi di controllo lettura targhe e telecamere di nuova generazione per contrasto ai reati predatori e ai crimini in genere)

  1. Per gli anni 2021, 2022 e 2023, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per installazione di telecamere di videosorveglianza, sistemi di controllo lettura targhe e telecamere di nuova generazione per contrasto ai reati predatori e ai crimini in genere, nel limite complessivo di 200 milioni di euro.
  2. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di assegnazione e di riparto dei contributi di cui al comma 1. Entro ulteriori cinque giorni successivi al termine di cui al periodo precedente, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro annui a decorrere per gli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
1.1688. (ex 143.07.) Zoffili, Iezzi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 144.

  Al primo periodo, dopo le parole: specifici fondi, aggiungere le seguenti: relativi ai comparti rispettivamente delle Province e delle Città Metropolitane.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, aggiungere, i seguenti periodi: Nell'ambito dell'istruttoria di cui al primo periodo, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard propone criteri per l'assegnazione delle risorse alle sezioni di cui al periodo precedente e individua, distintamente per le province e per le città metropolitane, le modalità di calcolo e di riparto di fondi integrativi per una più uniforme dotazione delle capacità di manutenzione delle reti viarie di competenza dei predetti enti locali, nonché per l'impianto e lo svolgimento delle funzioni specifiche delle città metropolitane di cui legge 7 aprile 2014, n. 56. Al fine di assicurare l'assegnazione delle risorse integrative di cui al secondo periodo, il contributo dello Stato è integrato in misura corrispondente, sulla base dell'intesa di cui al presente comma.
1.1689. (ex 144.6.) Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Tale differenza è applicata ai fini della perequazione verticale alimentata dalla fiscalità generale e orientata anche a superare la riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 418 della legge n. 190/2014. Nella determinazione dei fabbisogni standard sono introdotti gradualmente indicatori di fabbisogno infrastrutturale sulla base dei Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che saranno emanati ai sensi dell'articolo 150, comma 1 della presente legge. Le capacità fiscali si applicano tenendo conto degli effettivi spazi di autonomia finanziaria e fiscale delle Province e delle Città Metropolitane anche in una prospettiva di potenziamento della propria autonomia tributaria.

  Conseguentemente:
   al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti: decreto del Ministro dell'Economia e finanze di concerto con il Ministro dell'Interno.
   alla rubrica del presente articolo sostituire le parole: riforma delle risorse in favore con le seguenti: riordino della finanza di.
1.1690. (ex 144.5.) Pella, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 144, aggiungere il seguente:

Art. 144-bis.
(Fondo per la manutenzione degli edifici di edilizia residenziale pubblica)

  1. Al fine di sostenere il recupero degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP, tramite manutenzione straordinaria anche ai fini dell'adeguamento energetico, impiantistico statico e del miglioramento sismico degli immobili, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per la manutenzione degli edifici di edilizia residenziale pubblica con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Le modalità di ripartizione del fondo sono determinate tramite intesa in sede di Conferenza unificata, da emanare entro il 28 febbraio 2019. Il finanziamento è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 600 milioni.
1.1691. (ex 144.07.) Novelli.

  Dopo l'articolo 144, aggiungere il seguente:

Art. 144-bis.
(Fondo per la riqualificazione dei centri storici)

  1. Al fine di riqualificare i centri storici, migliorare il decoro urbano e garantire i servizi urbani, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico il Fondo per la riqualificazione dei centri storici con una dotazione di 30 milioni a decorrere dall'anno 2021. Per la riqualificazione del centro storico di Roma Capitale è prevista la spesa nel 2021 di 5 milioni di euro.
  2. Le modalità di erogazione sono disciplinate con decreto del ministro dello Sviluppo Economico da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  3. Agli oneri derivanti, valutati in 30 milioni per l'anno 2021 e seguenti, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
1.1692. (ex 144.03.) Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 144, aggiungere il seguente:

Art. 144-bis.
(Fondo per le funzioni speciali di Roma Capitale)

  1. Al fine di garantire le funzioni speciali di Roma Capitale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno il Fondo nazionale per le funzioni speciali di Roma Capitale con una dotazione di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
  2. Le modalità di erogazione sono disciplinate con decreto del ministro dell'Interno da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  3. Agli oneri derivanti, valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2021 e seguenti, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
1.1693. (ex 144.3.) Mollicone, Rampelli, Bellucci, Trancassini.

  Dopo l'articolo 144, aggiungere il seguente:

Art. 144-bis.

  1. Al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dallo Statuto di Roma Capitale è istituto presso il Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo per Roma Capitale» di seguito denominato «Fondo», con una dotazione di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
  2. Il Fondo è destinato alla copertura finanziaria degli interventi volti al completamento del trasferimento dei poteri a Roma Capitale ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156.
   Le risorse del Fondo sono altresì destinate a:
   a) contribuire al miglioramento della viabilità della città anche attraverso la realizzazione della metropolitana «di superficie»;
   b) promuovere ogni iniziativa utile e necessaria ad affrontare il tema dell'emergenza abitativa;
   c) favorire investimenti in materia ambientale ivi compreso il potenziamento della polizia locale finalizzato a combattere il fenomeno dei roghi tossici;
   d) migliorare la vivibilità della città anche attraverso il ricorso ad investimenti necessari per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

  3. Nel rispetto delle finalità del Fondo, esso opera in conformità ai principi e agli obiettivi sanciti dallo Statuto di Roma Capitale.
  4. Entro il 28 febbraio di ciascun anno le risorse del Fondo sono trasferite nelle disponibilità di bilancio di Roma Capitale.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
1.1694. (ex 144.05.) Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Mollicone, Bellucci, Silvestroni, Zucconi.

  Dopo l'articolo 144 aggiungere il seguente:

Art. 144-bis.

  1. All'articolo 57-quater del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità previsto dalla disposizione di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021 e di 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209».

  2. All'onere derivante dall'approvazione del comma 1 si provvede con corrispondenze riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
1.1695. (ex 144.7.) Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis i contratti derivati in essere delle regioni e degli Enti locali, se accompagnati al momento della stipula da anticipazioni finanziarie, laddove non deliberati dall'organo consiliare o assembleare, sono nulli di pieno diritto.
1.1696. (ex 145.48.) Prestigiacomo, Bartolozzi, Siracusano.

  All'articolo 145, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  4. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea possono concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale, anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2020, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento.

  4-bis. Le anticipazioni di cui al comma 4 sono concesse, per gli enti locali, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2019 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio e, per le regioni e le province autonome, entro il limite massimo del 5 per cento delle entrate accertate nell'anno 2019 afferenti al primo titolo di entrata del bilancio.
  4-ter. Con riferimento alle anticipazioni non costituenti indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fatto salvo l'obbligo per gli enti richiedenti di adeguare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione successivamente al perfezionamento delle anticipazioni, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 203, comma 1, lettera b), e all'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
  4-quater. Le anticipazioni agli enti locali sono assistite dalla delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 159, comma 2, e all'articolo 255, comma 10, del predetto decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le anticipazioni alle regioni e alle province autonome sono assistite da garanzia sulle relative entrate di bilancio a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna regione e provincia autonoma.
  4-quinquies. La richiesta di anticipazione di liquidità è presentata agli istituti finanziari di cui al comma 4 entro il termine del 30 aprile 2021 ed è corredata da un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma 4, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
  4-sexies. Gli enti debitori effettuano il pagamento dei debiti per i quali hanno ottenuto l'anticipazione di liquidità entro quindici giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore. Per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali, il termine è di trenta giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore.
  4-septies. Le anticipazioni di liquidità sono rimborsate entro il termine del 30 dicembre 2021, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziatori.
  4-octies. Gli istituti finanziatori verificano, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 4-quinquies, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma. In caso di mancato pagamento, gli istituti finanziatori possono chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche attivando le garanzie di cui al comma 4-quater.
1.1697. (ex 145.26.) Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  All'articolo 145, dopo il comma 3, inserire i seguenti:
  3-bis. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea possono concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale, anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2020, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento.

  3-ter. Le anticipazioni di cui al comma 3-bis sono concesse, per gli enti locali, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2019 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio e, per le regioni e le province autonome, entro il limite massimo del 5 per cento delle entrate accertate nell'anno 2019 afferenti al primo titolo di entrata del bilancio.
  3-quater. Con riferimento alle anticipazioni non costituenti indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fatto salvo l'obbligo per gli enti richiedenti di adeguare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione successivamente al perfezionamento delle anticipazioni, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 203, comma 1, lettera b), e all'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
  3-quinquies. Le anticipazioni agli enti locali sono assistite dalla delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 159, comma 2, e all'articolo 255, comma 10, del predetto decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le anticipazioni alle regioni e alle province autonome sono assistite da garanzia sulle relative entrate di bilancio a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna regione e provincia autonoma.
  3-sexies. La richiesta di anticipazione di liquidità è presentata agli istituti finanziari di cui al comma 3-bis entro il termine del 30 aprile 2021 ed è corredata da un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma 3-bis, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
  3-septies. Gli enti debitori effettuano il pagamento dei debiti per i quali hanno ottenuto l'anticipazione di liquidità entro quindici giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore. Per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali, il termine è di trenta giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore.
  3-octies. Le anticipazioni di liquidità sono rimborsate entro il termine del 30 dicembre 2021, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziatori.
  3-novies. Gli istituti finanziatori verificano, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 3-sexies l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma. In caso di mancato pagamento, gli istituti finanziatori possono chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche attivando le garanzie di cui al comma 4-quater.
1.1698. (ex 145.50.) Giacomoni, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. L'entrata in vigore del metodo tariffario rifiuti di cui alla deliberazione Arera n. 443 del 31 ottobre 2019 è differita al 30 aprile 2022.
1.1699. (ex 145.25.) Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  2-bis. Le operazioni di conversione di cui al precedente comma, per il solo anno 2021, non sono soggette all'applicazione dell'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nel caso in cui l'ente locale al 31 dicembre 2020 abbia superato il limite ivi previsto.
*1.1700. (ex 145.14.) Vanessa Cattoi, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  2-bis. Le operazioni di conversione di cui al precedente comma, per il solo anno 2021, non sono soggette all'applicazione dell'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nel caso in cui l'ente locale al 31 dicembre 2020 abbia superato il limite ivi previsto.
*1.1701. (ex 145.38.) Pella, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. I liberi Consorzi e le città metropolitane della regione siciliana provvedono in caso di incapienza di cassa al pagamento degli stipendi con priorità rispetto a tutti gli altri pagamenti con la sola esclusione dei pagamenti per condanne giudiziarie. All'articolo 1, comma 875 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole: «80 milioni» sono sostituite con: «100 milioni».

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire la parola: 800 milioni con le seguenti 780 milioni.
1.1702. (ex 145.47.) Prestigiacomo, Bartolozzi, Siracusano.

  Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.
(Esenzione IMU per le dimore storiche)

  1. Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
    «3-bis). Per tutto l'anno 2021 sono esentati dall'imposta municipale propria gli immobili di interesse rilevante per motivi storici e sottoposti a Vincolo Ministeriale ex decreto legislativo n. 42 del 2004 (già legge 1089 del 1939)».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 80 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.1703. (ex 145.015.) Murelli, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.
(Applicazione TARI)

  1. I comuni possono prevedere, nell'ambito della potestà di regolamentazione delle proprie entrate di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'esonero per l'anno 2021 del pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
1.1704. (ex 145.013.) Ribolla, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino.

  Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.
(Facoltà di assunzione del personale negli Enti locali in base alla sostenibilità finanziaria)

  1. I comuni collocati nella fascia con moderata incidenza nella spesa di personale, ovvero al di sopra del valore soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti, come individuato dalla tabella 1 dell'articolo 4 del decreto del 17 aprile 2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, e al di sotto della tabella 3 dell'articolo 6 del medesimo decreto, sono svincolati dagli obblighi di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni.
1.1705. (ex 145.027.) Badole, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 145 aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.
(Cessione dei crediti commerciali verso enti locali)

  1. I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti locali, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione.
1.1706. (ex 145.060.) Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 145 aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.
(Misure per aumentare le entrate derivanti dal settore energetico)

  1. Allo scopo di garantire l'attrazione degli investimenti in Italia e di valorizzare le risorse energetiche nazionali, all'articolo 11-ter del decreto-legge n. 135 del 14 dicembre 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 12 dell'11 febbraio 2019, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle parole: «trentasei mesi»;
   b) il comma 4 è sostituito con il seguente:
  «4. Nelle more dell'adozione del PiTESAI, i procedimenti amministrativi, ivi inclusi quelli di valutazione di impatto ambientale, relativi al conferimento, alla proroga, alla variazione dei programmi di lavoro o delle quote di titolarità, alla rinuncia e alla riduzione di area di permessi di prospezione e di ricerca o di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi proseguono il loro corso. Fino alla data di emanazione degli eventuali provvedimenti di revoca di cui al comma 8, i permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in essere, sia per aree in terraferma che in mare, mantengono la loro efficacia.»;
   c) i commi 5, 6 e 7 sono soppressi;
   d) al comma 8, il primo periodo, il quinto e il sesto periodo sono soppressi, al secondo periodo le parole «sospesi ai sensi del comma 4» sono sostituite dalle parole «di cui al comma 4» e al terzo periodo dopo le parole: «fonti rinnovabili» sono aggiunte le parole: «e di accumuli»;
   e) al comma 10 le parole: «Al venir meno della sospensione di cui al comma 6» sono sostituite dalle parole: «A decorrere dall'1 gennaio 2021»;
   f) il comma 13 è soppresso.

  2. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per essere destinate, su richiesta dei comuni o di soggetti interessati e fino ad esaurimento delle risorse, alle attività di bonifica di siti inquinati o di singoli immobili, diversi dai siti di interesse nazionale, per i quali il responsabile della contaminazione non è individuabile, oppure non può essere ritenuto tale a norma della legislazione vigente, oppure non è tenuto a sostenere i costi degli interventi di bonifica. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di carattere non regolamentare, sono definite le modalità e i termini per la presentazione delle domande, corredate dal relativo progetto di fattibilità tecnica ed economica, da parte dei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti nel cui territorio ricadono i siti inquinati, ovvero da parte di soggetti privati diversi dai responsabili della contaminazione interessati alla bonifica, la riqualificazione e la riconversione industriale del sito, e sono definite, inoltre, le modalità di attuazione del monitoraggio sulle attività svolte. Le informazioni sulla destinazione delle risorse con i relativi importi nonché sui risultati del monitoraggio sono pubblicate sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
1.1707. (ex 145.07.) Patassini, Comaroli, Gava, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Paternoster.

  Dopo l'articolo 145 aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.
(Estensione agevolazioni su occupazioni suolo pubblici esercizi)

  1. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, per l'anno 2021 le disposizioni di cui all'articolo 181, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come successivamente ed ulteriormente modificato, si applicano con riferimento al periodo decorrente dal 1o gennaio al 30 giugno, anche con riferimento al canone di cui all'articolo 1, comma 816 della legge 30 dicembre 2019, n. 160.
  2. Ai fini di cui al comma 1, si considerano anche le occupazioni di suolo pubblico le imprese artigiane di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985 n. 443, gli esercizi di vicinato e i panifici, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera f-bis e dell'articolo 4 comma 2-bis del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, esclusivamente nei casi in cui i regolamenti comunali consentano anche a tali tipologie di imprese la concessione di suolo pubblico per il consumo sul posto.
  3. Per il ristoro delle minori entrate di cui ai commi 1 e 2, il Fondo di cui all'articolo 181, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato per l'anno 2021 dell'importo di 500 milioni di euro. Alla ripartizione dell'incremento di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
  4.All'onere derivante del presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.1708. (ex 145.046.) Paternoster, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava.

  Dopo l'articolo 145 aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.
(Proroga Fondo garanzia debiti commerciali)

  1. Ai commi 859 e 868 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «A partire dall'anno 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «A partire dall'anno 2022».
1.1709. (ex 145.048.) Claudio Borghi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 145-bis.
(Agevolazioni per le attività d'impresa di intrattenimento ed esenzione IMU)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza pandemica da COVID-19, è riconosciuto un credito d'imposta in favore dei concedenti in locazione o affitto di immobili rientranti nella categoria catastale C/4 che riconoscano al conduttore o all'affittuario una riduzione dei canoni di locazione o affitto relativi al periodo da marzo 2020 a dicembre 2020, nella misura del 50 per cento della riduzione del canone concordato per ciascun mese.
  2. Per l'anno 2021 sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU) i fabbricati rientranti nei gruppi catastali C/4, D/3 e D/6 qualora il proprietario abbia subìto una riduzione dei ricavi per canoni di locazione superiore al 30 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente. A tal fine, si considera la variazione percentuale intervenuta nel periodo d'imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020 rispetto al precedente. La riduzione è da intendersi sia per disdetta, recesso o risoluzione contrattuale anche parziale e riduzione consensuale del canone che in caso di mancata corresponsione da parte del conduttore dei canoni dovuti. Per i suddetti immobili la rata di acconto dell'IMU del 16 giugno 2020 è sospesa al fine di consentire la verifica dei presupposti dell'esenzione.
  3. Agli oneri derivanti dal precedente comma, valutati in 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
1.1710. (ex 145.014.) Ribolla, Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 816 le parole: «2021» sono sostituite con le parole: «2022»;
    2) al comma 836 le parole: «2021» sono sostituite con le parole: «2022»;
    3) al comma 837 le parole: «2021» sono sostituite con le parole: «2022»;
    4) al comma 843 le parole: «2020» sono sostituite con le parole: «2021».

  2. Per l'anno 2021 i prelievi relativi sull'occupazione di spazi pubblici gravanti sugli operatori dei mercati e del commercio ambulante sono ridotti del 60 per cento. Al fine di ristorare gli enti locali del mancato gettito di cui al presente comma è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con dotazione di 80 milioni di euro da ripartirsi tra gli enti interessati attraverso un decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2021, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.1711. (ex 145.052.) Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 816 le parole: «2021» sono sostituite con le parole: «2022»;
    2) al comma 836 le parole: «2021» sono sostituite con le parole: «2022»;
    3) al comma 837 le parole: «2021» sono sostituite con le parole: «2022»;
    4) al comma 843 le parole: «2020» sono sostituite con le parole: «2021».

  2. Per l'anno 2021 i prelievi relativi sull'occupazione di spazi pubblici gravanti sugli operatori dei mercati e del commercio ambulante sono ridotti del 60 per cento. Al fine di ristorare gli enti locali del mancato gettito di cui al presente comma, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con dotazione di 80 milioni di euro da ripartirsi tra gli enti interessati attraverso un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2021, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 209.
1.1712. (ex 145.053.) Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.

  1. Gli immobili delle società costituite ai sensi dell'articolo 84 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 non sono soggetti all'imposta municipale propria nei limiti in cui l'imposta non era dovuta prima del trasferimento.
  2. Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 cui si provvede attraverso le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione dell'articolo 3.
  3. A decorrere dall'anno 2021 sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro annui. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni concernenti la razionalizzazione e la revisione delle spese per consumi intermedi per l'acquisto di beni, servizi e forniture contenute nel decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, a decorrere dal 1o gennaio 2021 le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di procedere agli acquisti dei beni e servizi esclusivamente tramite convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali, al fine di garantire una riduzione delle relative spese per un importo non inferiore a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al di fuori delle suddette modalità di approvvigionamento le amministrazioni citate possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali
1.1713. (ex 145.054.) Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145.

  1. Ai commi 859 e 868 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «A partire dall'anno 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «A partire dall'anno 2022».
1.1714. (ex 145.057.) Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.
(Estensione agevolazioni su occupazioni suolo pubblici esercizi)

  1. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, per l'anno 2021 le disposizioni di cui all'articolo 181, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come successivamente ed ulteriormente modificato, si applicano con riferimento al periodo decorrente dal 1o gennaio al 30 giugno, anche con riferimento al canone di cui all'articolo 1, comma 816 della legge 30 dicembre 2019, n. 160.
  2. Ai fini di cui al comma 1, si considerano anche le occupazioni di suolo pubblico le imprese artigiane di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985 n. 443, gli esercizi di vicinato e i panifici, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera f-bis) e dell'articolo 4 comma 2-bis del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, esclusivamente nei casi in cui i regolamenti comunali consentano anche a tali tipologie di imprese la concessione di suolo pubblico per il consumo sul posto.
  3. Per il ristoro delle minori entrate di cui ai commi 1 e 2, il Fondo di cui all'articolo 181, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato per l'anno 2021 dell'importo di 150 milioni di euro. Alla ripartizione dell'incremento di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
  4. All'onere derivante del presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto- legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
1.1715. (ex 145.059.) Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.
(Cessione a terzi dei crediti commerciali verso gli enti locali)

  1. I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti locali, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione.
1.1716. (ex 145.022.) Cestari, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.
(Rimessione in termini per gli obblighi di registrazione degli interventi degli enti locali)

  1. Gli interventi degli enti locali che non rientrano tra quelli previsti dagli articoli da 54 a 60 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le agevolazioni obbligatorie disposte per legge a norma dell'articolo 177 del medesimo provvedimento e dall'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020, n. 26, possono essere registrati – qualora rientranti nella disciplina degli aiuti di Stato – nel Registro nazionale aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, nonché per gli interventi nei settori agricoltura e pesca nei registri SIAN–Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA–Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura, e identificati, attraverso l'indicazione del codice unico identificativo «Codice Aiuto RNA–CAR», acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 ed assegnato a ciascuno dei regimi-quadro autorizzati, entro il 31 dicembre 2021.
  2. Sono fatti salvi gli interventi già effettuati prima dell'entrata in vigore della presente disposizione.
1.1717. (ex 145.03.) Gusmeroli, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 145, inserire il seguente:

Art. 145-bis.

  1. Gli enti locali, che abbiano in essere contratti di appalto di lavori sospesi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica COVID-19, possono riconoscere all'operatore economico la liquidazione degli eventuali costi aggiuntivi riferiti all'organizzazione del cantiere anche utilizzando i ribassi d'asta conseguiti nella gara d'appalto, in deroga alle vigenti disposizioni che regolano i finanziamenti di tali interventi.
1.1718. (ex 145.044.) Ruffino, Napoli.

  Dopo l'articolo 145, inserire il seguente:

Art. 145-bis.
(Applicazione imposta comunale sulla pubblicità)

  1. Per gli anni 2021 e 2022, gli enti locali possono prevedere, nell'ambito della potestà di regolamentazione delle proprie entrate di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'esonero del pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni.
1.1719. (ex 145.023.) Gava, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Paternoster.

  Dopo l'articolo 145, è inserito il seguente:

Art. 145-bis.
(Contenzioso enti locali)

  1. All'articolo 1, comma 221, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «il corretto funzionamento degli uffici,» sono aggiunte le seguenti: «fatti salvi il comma 5 dell'articolo 7 ed il comma 1 dell'articolo 8 della legge n. 65 del 1986».
1.1720. (ex 145.043.) Paolo Russo.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 145-bis.
(Esenzione IMU scuole paritarie)

  1. In relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, per il periodo d'imposta in corso fino al 31 dicembre 2021, al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo, sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili rientranti nelle categorie catastali B/1 e B/5 delle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62.
  2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, valutati in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
1.1721. (ex 145.012.) Ribolla, Belotti, Colmellere, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Gusmeroli, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino.

  Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.
(Cancellazione IMU e TARI 2021 per il comparto degli allestitori)

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021, non sono dovute la tassa municipale unica sugli immobili (IMU) e la tassa sui rifiuti (TARI) concernenti gli immobili e le relative pertinenze immobiliari rientranti nella categoria catastale D, C2 e C3 in uso da parte di imprese esercenti l'attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.
  2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, pari a 8,5 milioni di euro per l'anno 202, si provvede corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.
1.1722. (ex 145.016.) Frassini, Fiorini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Gerardi, Legnaioli.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 145-bis.
(Sospensione del versamento dell'imposta municipale unica per gli immobili turistici e commerciali)

  1. In relazione agli immobili adibiti ad attività commerciali di vendita al dettaglio rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2 e D/8, nonché agli opifici e agli alberghi rientranti nelle categorie catastali D/1 e D/2 interessati dalle misure di sospensione delle attività economiche disposta con provvedimenti di prevenzione e contenimento, i soggetti passivi dell'imposta municipale unica non sono tenuti al pagamento della medesima per l'intera quota per l'anno 2021.
  2. Agli oneri derivanti dal precedente articolo, valutati in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
1.1723. (ex 145.017.) Vanessa Cattoi, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo è inserito il seguente:

Art. 145-bis.
(Piano straordinario per la manutenzione e la costruzione di edifici destinati alle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado)

  1. Per l'anno 2021, ai comuni è attribuito un finanziamento pari a 500 milioni di euro annui per la manutenzione e la costruzione di edifici destinati alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Le modalità di ripartizione del fondo sono determinate tramite intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 28 febbraio 2019. Il finanziamento è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente, all'articolo 209, le parole: 800 milioni sono sostituite dalle seguenti: 300 milioni.
1.1724. (ex 145.045.) Novelli.

ART. 146.

  Al comma 1, sostituire le parole: 150 milioni di euro per l'anno 2021 con: 528.000.000 euro per l'anno 2021, di 525.760.923 euro per l'anno 2022, di 525.760.923 euro per l'anno 2023.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 4 (L'Italia in Europa e nel Mondo), programma 4.2 (Cooperazione allo sviluppo), apportare le seguenti variazioni:
   2021:
   CP: – 528.000.00;
   CS: – 528.000.000.
   2022:
   CP: – 525.760.923;
   CS: – 525.760.923.
   2023:
   CP: – 525.760.923;
   CS: – 525.760.923.
1.1725. (ex 146.6.) Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 300 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 650 milioni.
*1.1726. (ex 146.5.) Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 300 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 650 milioni.
*1.1727. (ex 146.10.) Spena.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 150 milioni di euro con le seguenti: 200 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 750 milioni.
1.1728. (ex 146.3.) Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.
(Fondo per l'edilizia scolastica nei territori colpiti dal sisma del Centro Italia)

  1. Al fine di favorire un piano di interventi di ristrutturazione, riparazione e manutenzione degli edifici scolastici situati nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, presso il Ministero dell'istruzione è istituito un fondo, con dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.1729. (ex 146.01.) Caparvi, Patassini, Marchetti, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.

  1. In attuazione del disposto della lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, anche in deroga al numero massimo di enti ivi previsto, al fine di salvaguardare l'unitarietà della gestione delle realtà economiche territoriali, è assicurata la presenza di una Camera di commercio in ciascuna delle città metropolitane individuate ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, con una circoscrizione territoriale coincidente alla perimetrazione della città metropolitana. Le regioni, sentite le organizzazioni imprenditoriali, provvedono, entro il 31 dicembre 2021 anche mediante la nomina di Commissari appositamente incaricati, a riorganizzare il proprio sistema camerale e a recedere dagli accorpamenti già effettuati o in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto degli indicatori di efficienza e di equilibrio economico e assicurando alle realtà di nuova costituzione la dotazione finanziaria e patrimoniale detenuta dalle Camere precedentemente insistenti nella medesima circoscrizione territoriale.
1.1730. (ex 146.04.) Prestigiacomo, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Pella, Occhiuto.

  Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.
(Utilizzo dei percettori di reddito di cittadinanza per le funzioni comunali)

  1. In relazione all'emergenza epidemiologica in atto, per l'anno 2021 i percettori di reddito di cittadinanza possono essere assegnati su richiesta dei comuni ove sono residenti, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, allo svolgimento di attività per le quali il comune registri carenza di operatori, ivi comprese di lavori socialmente utili, anche al di fuori dei progetti richiesti per il loro impiego. Si utilizza lo strumento dei contratti a termine per periodi non superiori a sei mesi, rinnovabili per ulteriori sei mesi nel limite di 7.500 euro per l'anno 2020
  2. Nei casi di cui al comma 1, il percettore del reddito di cittadinanza è dispensato dalla comunicazione di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, con riferimento ai redditi percepiti per effetto dei contratti di cui al primo comma.
  3. Il percettore del reddito di cittadinanza non può esimersi dalla chiamata del comune per più di una volta, pena la perdita, su segnalazione del comune, del beneficio del reddito. Gli oneri di cui al presente articolo sono a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
  4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il ministro del lavoro, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le modalità applicative del presente articolo.
1.1731. (ex 146.03.) Musella.

ART. 147.

  Sostituire la rubrica la seguente: Istituzione del fondo di dotazione per il finanziamento in convenzione delle scuole paritarie d'infanzia non profit. Incremento delle risorse del fondo di solidarietà comunale per il miglioramento dei servizi in campo sociale e per il potenziamento degli asili nido.
1.1732. (ex 147.6.) Bisa, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini.

  Al comma 1 premettere il seguente:
  01. Al fine di consentire il funzionamento e di incrementare il livello di servizio in relazione all'aumento del numero di posti disponibili nelle scuole d'infanzia paritarie non profit è istituito, al capitolo 1479, il fondo di dotazione per il funzionamento in convenzione delle scuole d'infanzia paritarie non profit quali parte del sistema integrato di educazione ed istruzione ai sensi del decreto legislativo n. 65 del 2017 di 640.000.000 di euro per l'anno 2021, di 680.000.000 di euro per l'anno 2022, di 720.000.000 di euro per l'anno 2023.;
   al medesimo comma 1, dopo le parole: asili nido comunali inserire le seguenti: e paritari non profit.

  Conseguentemente:
   alla rubrica, anteporre le seguenti parole: Istituzione del fondo di dotazione per il finanziamento in convenzione delle scuole paritarie d'infanzia non profit e.
   agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 640.000.000 di euro per l'anno 2021, 680.000.000 di euro per l'anno 2022, 720.000.000 di euro per l'anno 2023, si provvede, attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 30 luglio 2021, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 640.000.000 di euro per l'anno 2021, 680.000.000 di euro per l'anno 2022, 720.000.000 di euro per l'anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni dell'entità delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al periodo precedente, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
1.1733. (ex 147.23.) Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Al comma 1 premettere il seguente:
  01. Al fine di consentire il funzionamento e di incrementare il livello di servizio in relazione all'aumento del numero di posti disponibili nelle scuole d'infanzia paritarie non profit è istituito, il fondo di dotazione per il funzionamento in convenzione delle scuole d'infanzia paritarie non profit quali parte del sistema integrato di educazione ed istruzione ai sensi del decreto legislativo n. 65 del 2017 di 640.000.000 di euro per l'anno 2021, di 680.000.000 di euro per l'anno 2022, di 720.000.000 di euro per l'anno 2023.
   A maggiori oneri del presente comma pari a 640.000 per il 2021, 680.000 euro per il 2022, 720.000 euro per il 2023, si provvede mediante riduzione del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 26, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
1.1734. (ex 147.7.) Bisa, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Gobbato, Gusmeroli.

  Al comma 1 premettere il seguente:
  01. Al fine di consentire il funzionamento e di incrementare il livello di servizio in relazione all'aumento del numero di posti disponibili nelle scuole d'infanzia paritarie non profit è istituito, il fondo di dotazione per il funzionamento in convenzione delle scuole d'infanzia paritarie non profit quali parte del sistema integrato di educazione ed istruzione ai sensi del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 di 640.000.000 di euro per l'anno 2021, di 680.000.000 di euro per l'anno 2022, di 720.000.000 di euro per l'anno 2023.

  Al comma 1 dopo le parole: asilo nido comunali sono aggiunte le seguenti: e paritari non profit.

  Conseguentemente:
   agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 640 milioni di euro per l'anno 2021, 680 milioni di euro per l'anno 2022 e 720 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:
   a) quanto a 640 milioni di euro per l'anno 2021, 580 milioni di euro per l'anno 2022, e 720 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.;
   b) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento/gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo.
   sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Istituzione del fondo di dotazione per il finanziamento in convenzione delle scuole paritarie d'infanzia non profit.
1.1735. (ex 147.21.) Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Al comma 1, dopo le parole: asilo nido comunali inserire le seguenti: e paritarie no profit;
   dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Al fine di consentire il funzionamento e di incrementare il livello di servizio in relazione all'aumento del numero di posti disponibili nelle scuole d'infanzia paritarie no profit è istituito, il Fondo per il funzionamento in convenzione delle scuole d'infanzia paritarie non profit quali parte del sistema integrato di educazione ed istruzione di cui al decreto legislativo n. 65 del 2017 con una dotazione di 640.000.000 di euro per l'anno 2021, di 680.000.000 di euro per l'anno 2022, di 720.000.000 di euro per l'anno 2023. Le risorse destinate al Fondo di cui al precedente periodo sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 640.000.000 di euro per l'anno 2021, di 680.000.000 di euro per l'anno 2022, di 720.000.000 di euro per l'anno 2023, si provvede incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate.

  Conseguentemente, alla rubrica, inserire le seguenti parole: Istituzione del fondo di dotazione per il finanziamento in convenzione delle scuole paritarie dell'infanzia non profit.
1.1736. (ex 147.24.) Gelmini, Aprea, Barelli, Spena, Marin, Ripani, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Pella, Mandelli, D'Attis.

  Al comma 1 dopo le parole: asilo nido comunali aggiungere le seguenti: e paritari non profit.
1.1737. (ex 147.8.) Bisa, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Gobbato, Gusmeroli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023, con le seguenti: 528.260.923 euro per l'anno 2021, 625.760.923 euro per l'anno 2022, 675.760.923 euro per l'anno 2023.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, missione 4 (L'Italia in Europa e nel Mondo), programma 4.2 (Cooperazione allo sviluppo), apportare le seguenti variazioni:
   2021:
   CP: –528.260.923;
   CS: –528.260.923.
   2022:
   CP: –525.760.923;
   CS: –525.760.923.
   2023:
   CP: –525.760.923;
   CS: –525.760.923.
1.1738. (ex 147.15.) Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 77 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 Aprile 2020, n. 27, è aumentata di 87 milioni di euro per l'anno 2021.
   Ai maggiori oneri del presente comma pari a 87 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88
1.1739. (ex 147.9.) Gobbato.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 60, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   « a) progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese, nelle periferie urbane e nei comuni delle aree interne di cui ai commi 65-ter e 65-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come previsto dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti».
1.1740. (ex 147.18.) Bilotti.

  Dopo l'articolo 147, aggiungere il seguente:

Art. 147-bis.
(Risorse per i comuni di frontiera o rivieraschi maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori)

  1. In considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo per l'erogazione di contributi straordinari ai comuni di frontiera o rivieraschi maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori.
  2. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 209.
1.1741. (ex 147.016.) Bartolozzi.

  Dopo l'articolo 147, aggiungere il seguente:

Art. 147-bis.

  1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 747, la lettera b) è soppressa;
   b) al comma 759, è aggiunta la seguente lettera:
   « g-bis) gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;».
   All'articolo 209 sostituire le parole: «800 milioni» con le seguenti: «700 milioni» e le parole: «500 milioni» con le seguenti: «400 milioni».
1.1742. (ex 147.020.) Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Carfagna, Cassinelli, Sandra Savino, Zanettin.

  Dopo l'articolo 147 aggiungere il seguente:

Art. 147-bis.

  1. Al comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunta la seguente lettera:
   « g-bis) le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete.».

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 700 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 400 milioni.
1.1743. (ex 147.019.) Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Carfagna, Cassinelli, Sandra Savino, Zanettin.

  Dopo l'articolo 147 aggiungere il seguente:

Art. 147-bis.
(Intervento a sostegno di aree marginali)

  1. Al comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
   « g-bis. Gli immobili situati nei comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti.».

  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

  3. Le risorse rivenienti dalla modifica dell'imposta sui servizi digitali-Digital tax di cui al comma 2, affluiscono, sino ad un limite massimo di 1.000.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione del presente articolo.
1.1744. (ex 147.023.) Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Carfagna, Cassinelli, Sandra Savino, Zanettin.

  Dopo l'articolo 147, aggiungere il seguente:

Art. 147-bis.
(Intervento a sostegno di aree marginali)

  1. Al comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
   « g-bis. Gli immobili situati nei comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti.».

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 500 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 300 milioni.
1.1745. (ex 147.022.) Gelmini, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Carfagna, Cassinelli, Sandra Savino, Zanettin.

  Dopo l'articolo 147, aggiungere il seguente:

Art. 147-bis.
(Compartecipazione dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare e istituti di assistenza)

  1. Agli enti locali che sostengono spese per l'affidamento di minori a comunità di tipo familiare o di istituti di assistenza, ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è riconosciuta una forma di compartecipazione da parte dello Stato delle medesime spese, secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3.
  2. Per le finalità di cui al presente articolo, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito il Fondo per la compartecipazione dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare e istituti di assistenza, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione annua di 10 milioni di euro a decorrere dal 2021.
  3. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia e del Ministro della Famiglia e della disabilità e previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, ivi incluse le modalità di riparto del fondo di cui al comma 2 e la percentuale di compartecipazione da parte dello Stato.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
1.1746. (ex 147.015.) Tiramani, Maggioni.

  Dopo l'articolo 147, aggiungere il seguente:

Art. 147-bis.

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'anno 2021 non è dovuta per le unità immobiliari di categoria catastale C1 per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 500 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 300 milioni.
1.1747. (ex 147.026.) Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Carfagna, Cassinelli, Sandra Savino, Zanettin.

  Dopo l'articolo 147, aggiungere il seguente:

Art. 147-bis.
(Incremento indennità Sindaci)

  1. La misura dell'indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni con popolazione compresa tra i 3.001 e i 5.000 abitanti è incrementata del 30 per cento.
  2. Per la copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità previsto dalla disposizione di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  3. Il fondo di cui al comma 2 è ripartito tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
1.1748. (ex 147.01.) Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

  Dopo l'articolo 147, aggiungere il seguente:

Art. 147-bis.
(Fondo tutela legale Sindaci)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito il «Fondo nazionale per la tutela legale dei Sindaci per fatti attinenti all'esecuzione del mandato elettivo» con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni da 2021 a 2025. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti termini e modalità di accesso al fondo di cui alla presente disposizione.
  2. Conseguentemente, ridurre di 5 milioni il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
1.1749. (ex 147.02.) Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

  Dopo l'articolo 147 aggiungere il seguente:

Art. 147-bis.

  1. Al comma 59, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «nell'anno 2019» con le seguenti: «dall'anno 2021».

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 640 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 340 milioni.
1.1750. (ex 147.018.) Gelmini, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Carfagna, Cassinelli, Sandra Savino, Zanettin.

  Dopo l'articolo 147 aggiungere il seguente:

Art. 147-bis.

  1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sopprimere le parole: «relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica».
   All'articolo 209 sostituire le parole: «800 milioni» con le seguenti: «780 milioni» e le parole: «500 milioni» con le seguenti: «480 milioni».
1.1751. (ex 147.021.) Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Carfagna, Cassinelli, Sandra Savino, Zanettin.

ART. 148

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:
  3-bis. In sede di prima applicazione, fino all'emanazione delle nuove norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria e conformemente con le previsioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, il presente comma detta norme transitorie sull'ordinamento tributario della regione siciliana. La regione, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, può, in ogni caso, e comunque nel rispetto delle norme dell'Unione europea, modificare le aliquote in aumento entro i valori di imposizione stabiliti dalla normativa statale o in diminuzione fino ad azzerarle, prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni, con particolare riguardo ad interventi diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale. La regione siciliana può concedere, nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, incentivi e contributi che possono essere utilizzati anche in compensazione, ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate. I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni sono posti ad esclusivo carico della regione.
1.1752. (ex 148.2.) Prestigiacomo, Bartolozzi, Siracusano.

  Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148.
(Agevolazioni fiscali per promuovere l'insediamento di esercizi commerciali nelle aree montane nonché interventi in favore del trasporto pubblico nelle medesime aree)

  1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono volte a contrastare i fenomeni di desertificazione del tessuto economico e sociale delle zone montane e a favorirne lo sviluppo occupazionale e il ripopolamento, nonché a sostenere lo sviluppo delle attività artigianali, agricole e turistiche che vi si svolgono. A tale scopo sono istituite zone a fiscalità di vantaggio, dette zone franche montane (ZFM) ai sensi dei commi da 5 a 9 e sono individuati interventi di riduzione fiscale per le nuove imprese situate nelle predette ZFM secondo le modalità di cui ai commi 12 e 13.
  2. Per comuni montani si intendono le aree così identificate ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991.
  3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
  4. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e dei parametri, per l'individuazione da parte delle regioni delle zone a fiscalità di vantaggio e delle zone franche montane. Provvede successivamente, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla concessione del finanziamento in favore degli interventi di cui al comma 1.
  5. Ai fini del presente articolo, per area marginale montana deve intendersi un'area montana che presenti uno sviluppo economico difforme e non equiparabile al contesto territoriale circostante derivante da peculiarità intrinseche morfologiche suscettibili di produrre carenze strutturali nelle reti di trasporto e di comunicazione nonché di generare difficoltà di insediamento e di sviluppo di attività produttive ed aree a fallimento di mercato per lo sviluppo infrastrutturale. Il grado di marginalità viene calcolato dal CIPE, sulla base degli elementi di cui al precedente periodo, con cadenza triennale ai fini dell'applicazione delle riduzioni e delle agevolazioni di cui al presente articolo.
  6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, le regioni individuano, con specifico atto ed in conformità dei parametri indicati dal CIPE, zone montane a fiscalità di vantaggio sulla base del grado di marginalità, alto, medio o basso, definito tenendo conto dei seguenti parametri:
  1. Altimetria;

  2. Rischio di desertificazione economica e commerciale;
  3. Calo demografico nell'ultimo triennio.
  7. A livello regionale è istituito un fondo apposito per la tassazione agevolata e per la riduzione dei tributi, delle imposte sui redditi e dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per le imprese e le attività montane, comprese quelle agricole, già insediate e ricadenti nelle zone di cui al comma 1, che svolgono almeno una tra le seguenti funzioni:
  1. Promuovo nuovi insediamenti nei comuni montani;

  2. Producono e commerciano prodotti alimentari tipici delle aree montane, la cui produzione è effettuata nel raggio massimo di 30 chilometri dalla sede principale dell'attività;
  3. Rivitalizzano i comuni con popolazione pari o inferiore a 3.000 abitanti privi di esercizi commerciali, ovvero dotati di un numero limitato di esercizi commerciali rispetto alla media provinciale;
  4. Offrono in un unico punto vendita una gamma di prodotti e servizi normalmente non disponibili nel comune di insediamento.
  8. Uno o più comuni o porzioni di comuni montani possono far parte delle ZFM.
  9. Con legge regionale sono definiti i criteri di applicazione delle riduzioni fiscali alle zone a fiscalità di vantaggio. La riduzione fiscale deve essere calcolata in misura non inferiore:
  1. al 50 per cento delle imposte sui redditi e dei contributi dovuti alle imprese per zone ad alta marginalità;

  2. al 30 per cento delle imposte sui redditi e dei contributi dovuti alle imprese per zone a media marginalità;
  3. al 15 per cento delle imposte sui redditi e dei contributi dovuti alle imprese per zone a bassa marginalità.
  10. Le regioni ed i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, possono definire ulteriori sistemi di agevolazione, di riduzione e di esenzione da tasse, tributi e imposte.
  11. Le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa in un comune ad alta marginalità, classificato come montano e con una popolazione pari o inferiore a 3.000 abitanti, ricadono nella ZFM, da intendersi come zona di esenzione totale dalle imposte sui redditi e di esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente, e individuata dalla regione sulla base dei parametri fissati dal CIPE ai sensi del comma 4.
  12. Nelle zone di cui ai commi da 5 a 10, le regioni ed i comuni possono consentire l'avvio di esercizi commerciali anche in deroga alle disposizioni urbanistiche vigenti.
  13. Con eccezione delle aree ad alto reddito da impresa turistica, le piccole e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2008, che iniziano, dopo il 1o gennaio 2021, una nuova attività economica nelle zone di cui al comma 1 possono fruire delle seguenti agevolazioni:
  1. esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque anni al 60 per cento, per il sesto e il settimo anno al 40 per cento e per l'ottavo e il nono anno al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta nelle zone di cui ai commi da 1 a 9, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2021 e per ciascun periodo di imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale di lavoro;

  2. esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali solo in caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque anni al 60 per cento, per il sesto e il settimo al 40 per cento e per l'ottavo ed il nono al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno delle zone di cui ai commi da 5 a 10.
  14. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui al presente articolo.
  15. Le agevolazioni e le riduzioni di cui al presente articolo si applicano alle attività e alle imprese, comprese quelle agricole, a condizione che almeno l'80 per cento del personale dipendente sia residente nelle zone o nei comuni di riferimento per il cui territorio l'agevolazione viene concessa.
  16. Al fine di promuovere l'occupazione stabile nelle aree montane, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1o gennaio 2021, assumono lavoratori di età pari o inferiore a 35 anni, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 60 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano alle imprese che hanno la sede principale o una sede operativa in uno dei comuni classificati come montani e se il lavoratore assunto ha la residenza in un comune montano o all'interno del sistema locale montano del lavoro.
  17. Una quota parte del Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, o del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la cui entità è definita d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è destinata all'abbattimento dei costi per il trasporto pubblico locale a carico dei comuni montani con popolazione pari o inferiore a 3.000 abitanti e soggetti a fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi e ricadenti nelle zone franche montane nonché dei comuni ricadenti nelle zone a fiscalità di vantaggio di cui al presente articolo. Il fondo regionale per la montagna è destinato, in quota parte, al potenziamento del trasporto pubblico nei comuni montani di cui al presente comma e alla copertura dei costi derivanti. Le regioni, in accordo con le aziende di trasporto pubblico locale, prevedono, per i comuni montani di cui al presente comma, riduzioni del costo degli abbonamenti e dei titoli di viaggio dei mezzi pubblici per i turisti, per gli studenti e per i residenti appartenenti alle fasce deboli della popolazione.
  18. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un tavolo tecnico permanente per il sostegno alle aree montane a rischio di desertificazione economica e commerciale, allo scopo di quantificare, con cadenza annuale, gli oneri derivanti dal presente articolo.
  19. Le regioni possono contribuire, con risorse definite con propria legge di bilancio, all'attuazione della presente legge.
  20. Per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di un importo pari a 15 milioni di euro annui.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2021: –35.000.000;
   2022: –35.000.000;
   2023: –35.000.000.
1.1753. (ex 148.05.) Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Istituzione e disciplina delle zone franche montane per la salvaguardia e lo sviluppo delle aree di montagna)

  1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a contrastare il fenomeno della desertificazione del tessuto economico e sociale delle aree di montagna e a favorirne lo sviluppo occupazionale e il ripopolamento, nonché a sostenere lo sviluppo delle attività imprenditoriali, agricole e turistiche.
  2. Ai fini di cui al comma 1 sono istituite le zone franche di montagna (ZFM), all'interno delle quali le imprese usufruiscono della esenzione delle imposte sui redditi e dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a carico dei datori di lavoro.
  3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede alla definizione dei criteri per l'individuazione, da parte delle regioni, delle zone a fiscalità di vantaggio e delle zone di esenzione e dei parametri per l'allocazione delle risorse mediante la disposizione di apposita normativa di dettaglio.
  4. I criteri per l'individuazione delle ZFM sono definiti dal CIPE con cadenza triennale. Il CIPE provvede, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla concessione del finanziamento in favore degli interventi di cui al comma 2.
  5. Ciascuna regione individua con proprio atto, sulla base dei criteri stabiliti dal CIPE, le ZFM i cui comuni insistono nel proprio territorio, tenendo conto dei seguenti criteri:
  1. numero dei residenti;

  2. altitudine;
  3. rischio di desertificazione economica e commerciale;
  4. calo demografico nell'ultimo triennio.
  6. Uno o più comuni montani, nonché porzioni di essi possono fare parte delle ZFM.
  7. Le imprese che hanno la sede principale od operativa in un comune ubicato all'interno di una ZFM usufruiscono dell'esenzione dalle imposte sui redditi e dell'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
  8. Le agevolazioni di cui al comma 7 si applicano alle imprese a condizione che almeno il 50 per cento del personale dipendente sia residente in un comune ubicato all'interno della ZFM in cui ha sede l'impresa o sia residente in un comune con una distanza non superiore a 40 chilometri dalla medesima ZFM.
  9. Le agevolazioni di cui al comma 7 non si applicano alle imprese che operano in aree ad alto reddito derivante dal settore turistico.
  10. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui alla presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le modalità applicative dei commi 7, 8, 9.
  11. Al fine di favorire l'insediamento delle famiglie e il recupero dei centri abitati ubicati nelle ZFM, le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio atto, dispongono incentivi in favore di coloro che vi trasferiscono la propria residenza, la dimora abituale o la propria attività economica e che si impegnano a non modificarla per dieci anni dalla data di erogazione degli incentivi.
  12. Gli incentivi di cui al comma 11 consistono in:
  1. una somma corrispondente al 65 per cento delle spese sostenute per il trasferimento, comprese quelle relative al trasloco e all'attivazione delle utenze di telefono, gas ed elettricità;

  2. un contributo a fondo perduto fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell'immobile da destinare a prima abitazione.
  13. I soggetti residenti nelle aree ubicate all'interno delle ZFM, sprovvisti della rete Internet a banda larga, sono esonerati dall'obbligo della fatturazione elettronica previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
  14. Per ciascuno degli anni 2021, 2022, e 2023 il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di un importo pari a 650 milioni di euro annui.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2021: –350.000.000;
   2022: –350.000.000;
   2023: –350.000.000.
1.1754. (ex 148.04.) Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 149.

  Al comma 1, lettera a) primo periodo, dopo le parole: alle regioni a statuto ordinario aggiungere le seguenti: e speciale e le province autonome di Trento e Bolzano.

  Conseguentemente, al medesimo articolo:
   a) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono stabiliti i criteri di assegnazione e di riparto delle risorse da destinare alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, per un importo complessivo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 20231, 2032, 2033 e 2034;
   b) alla lettera d), capoverso, dopo le parole: Le regioni aggiungere le seguenti: a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e Bolzano;
   c) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 20231, 2032, 2033 e 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
1.1755. (ex 149.12.) Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.

  Al comma 1 lettera a), dopo le parole: per la rigenerazione urbana inserire le seguenti: ivi comprese le attività di interramento dei cavi elettrici in bassa tensione.
1.1756. (ex 149.32.) Prestigiacomo.

  Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati inserire le seguenti: nonché per sostenere l'opera di manutenzione e pulizia effettuata dai comuni focivi sulle aree di immissione in mare dei fiumi.
1.1757. (ex 149.2.) Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Al comma 1, lettera a) sostituire: 135 milioni di euro per l'anno 2021, di 435 milioni di euro per l'anno 2022, di 424,5 milioni di euro per l'anno 2023 con: 663 milioni di euro per l'anno 2021, di 960 milioni di euro per l'anno 2022, di 949,5 milioni di euro per l'anno 2023.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 4 (L'Italia in Europa e nel Mondo), programma 4.2 (Cooperazione allo sviluppo), apportare le seguenti variazioni:
  2021
   CP: –528.000.000
   CS: –528.000.000

  2022
   CP: –525.760.923
   CS: –525.760.923

  2023
   CP: –525.760.923
   CS: –525.760.923
1.1758. (ex 149.20.) Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo il comma 134 è inserito il seguente:
  «134-bis. È istituito un fondo per la progettazione esecutiva delle opere e degli interventi previsti al comma 134 da assegnare alle regioni con la dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Gli importi spettanti a ciascuna regione sono definiti nelle medesime percentuali della tabella 1 di cui al comma 134 e ripartiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze».
   All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*1.1759. (ex 149.16.) Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo il comma 134 è inserito il seguente:
  «134-bis. È istituito un fondo per la progettazione esecutiva delle opere e degli interventi previsti al comma 134 da assegnare alle regioni con la dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Gli importi spettanti a ciascuna regione sono definiti nelle medesime percentuali della tabella 1 di cui al comma 134 e ripartiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze».
   All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*1.1760. (ex 149.17.) Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: dell'Accademia militare di Modena, dell'Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo e di Roma-Castelporziano, dell'Accademia Aeronautica di Pozzuoli, dell'Accademia Navale di Livorno e della Scuola di applicazione dell'Esercito di Torino.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 10 milioni di euro nel 2021.
1.1761. (ex 149.4.) Ferrari, Boniardi, Gobbato, Pretto, Fantuz, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Apportare le seguenti modificazioni:
    1) al comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: «delle Scuole militari Nunziatella di Napoli, Teulié di Milano, Douhet di Firenze, Morosini di Venezia e»;
    2) ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro nel 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209, comma 1.
1.1762. (ex 149.3.) Ferrari, Boniardi, Gobbato, Pretto, Fantuz, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: delle scuole di province e città metropolitane.
1.1763. (ex 149.31.) Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Al fine di sostenere e accelerare la spesa per investimenti pubblici da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, con particolare riguardo alla redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti relativi a tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, gli oneri posti a carico del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 58, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono incrementati di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

  3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*1.1764. (ex 149.21.) Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Al fine di sostenere e accelerare la spesa per investimenti pubblici da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, con particolare riguardo alla redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti relativi a tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, gli oneri posti a carico del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 58, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono incrementati di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

  3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*1.1765. (ex 149.33.) Giacomoni, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

  Dopo il comma 3 aggiungere infine il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 29-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «500 milioni» sono sostituite dalle parole: «1.000 milioni».

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 500 milioni.
1.1766. (ex 149.1.) Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 149 aggiungere il seguente:

Art. 149-bis.
(Istituzione del Fondo per l'esercizio delle funzioni di Protezione Civile dei Comuni)

  1. Al fine di garantire un Piano nazionale delle attività di protezione civile condotte dai comuni ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 1 del 2018, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo denominato «Fondo di Protezione Civile per la prevenzione dei rischi nei Comuni», al quale sono assegnate le risorse di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, che costituiscono i limiti di spesa ai fini dell'attuazione del presente articolo. Il Piano, adottato con cadenza triennale mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , individua una progressione graduale, nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di livelli ottimali per lo svolgimento a livello comunale, o sovracomunale in caso di forma gestioni associate, delle attività di protezione civile , quali funzioni fondamentali dei comuni ai sensi dell'articolo 2 del succitato decreto legislativo n. 1 del 2018.
  2. Per l'anno 2021 le risorse di cui al comma 1, cui accedono in via prioritaria i comuni che hanno disciplinato l'ordinamento dei propri uffici, oltre alle procedure e modalità di organizzazione della propria azione amministrativa relativa alle attività di protezione civile, sono destinate ai seguenti interventi che costituiscono le priorità del Piano di cui al medesimo comma:
   a) predisposizione o aggiornamento dei piani comunali o di ambito di protezione civile, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo n. 1 del 2018, anche nelle forme associative e di cooperazione previste;
   b) reperimento di strutture, beni strumentali e mezzi necessari per l'espletamento delle attività di protezione civile in ambito comunale o sovracomunale;
   c) reperimento di personale qualificato.

  3. Per gli anni successivi al 2021 le risorse di cui al comma 1 sono destinate ad interventi da individuarsi
  4. Con riferimento agli interventi di cui alla lettera c) del precedente comma 2, la spesa corrispondente al trattamento economico del responsabile del servizio di protezione civile che opera nei comuni, anche in forma associata, non si computa ai fini delle limitazioni alla capacità assunzione dei comuni medesimi.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
1.1767. (ex 149.028.) Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 149 aggiungere il seguente:

Art. 149-bis.
(Fondo regionale protezione civile)

  1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, finalizzato al potenziamento del sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali e a concorrere agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) del succitato decreto è costituita da 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. All'onere derivante dall'attuazione del precedente periodo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023 nell'ambito dell'Unità revisionale di base di parte capitale «Fondo Speciale» dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  3. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata, vengono disciplinati i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna Regione, nonché le relative attività di monitoraggio.
1.1768. (ex 149.027.) Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 149 aggiungere il seguente:

Art. 149-bis.
(Eliminazione sanzioni per mancato perfezionamento dell'adesione a pagoPA)

  1. All'articolo 65, comma 2 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, il terzo periodo è abrogato.
1.1769. (ex 149.029.) Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 149 aggiungere il seguente:

Art. 149-bis.
(Fondo qualità dell'aria in ambiente urbano)

  1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo Nazionale per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle Aree Urbane allo scopo di sostenere finanziariamente i Comuni e le Città metropolitane nelle misure da adottare per la loro riduzione.
  2. La dotazione del Fondo Nazionale di cui al comma precedente è costituita da:
   a) 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023;
   b) il maggiore gettito fiscale derivante dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto sui prezzi di carburanti e combustibili di origine petrolifera in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto al valore di riferimento previsto nel DPEF per gli anni 2020-2022, nei limiti di 200 milioni di euro annui.

  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e di intesa con la Conferenza Unificata sono individuate le modalità di attribuzione delle risorse di cui al comma 474-bis, destinate prioritariamente all'adozione da parte dei comuni e delle città metropolitane di misure finalizzate a ridurre le emissioni inquinanti in ambito urbano, quali:
   a) potenziamento ed aumento dell'efficienza dei mezzi pubblici, con particolare riguardo a quelli meno inquinanti e a favore dei comuni a maggiore crisi ambientale;
   b) incentivazione dell'intermodalità;
   c) introduzione di un sistema di incentivi e disincentivi per privilegiare la mobilità sostenibile;
   d) valorizzazione degli strumenti del mobility management e del car sharing;
   e) realizzazione di percorsi vigilati protetti casa-scuola;
   f) riorganizzazione e razionalizzazione del settore di trasporto e consegna delle merci, attraverso la realizzazione di centri direzionali di smistamento che permetta una migliore organizzazione logistica, nonché il progressivo obbligo di utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale;
   g) realizzazione e potenziamento della rete di distribuzione del gas metano, gpl, elettrica e idrogeno;
   h) promozione di reti urbane di percorsi destinati alla mobilità ciclistica.
   Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
1.1770. (ex 149.026.) Pella.

  Dopo l'articolo 149 aggiungere il seguente:

Art. 149-bis.
(Promozione della dismissione di immobili pubblici)

  1. Al fine di favorire la dismissione di immobili di proprietà dello Stato, delle regioni e degli enti locali, il cambio di destinazione d'uso degli immobili ceduti è sempre esente da oneri, anche in caso di frazionamenti.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 795 milioni e sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 495 milioni.
1.1771. (ex 149.031.) Novelli.

  Dopo l'articolo 149, aggiungere il seguente;

Art. 149-bis.

  1. All'articolo 3, comma 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le risorse annualmente non attribuite sono acquisite al riparto dell'anno successivo».
1.1772. (ex 149.032.) Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 149 aggiungere il seguente:

Art. 149-bis.
(Modifiche all'articolo 1 commi 29-32 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»)

  1. Per l'anno 2020, il termine previsto al comma 32 della legge n. 160 del 2019 articolo 1, entro cui il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori, è prorogato al 28 febbraio 2021.
  2. I contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile, previsti per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 1, commi 29-37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) pari, complessivamente, a 497.220.000 euro, compresi i contributi aggiuntivi per lo stesso anno, come stabilisce l'articolo 1, comma 29-bis, della legge n. 160 del 2019, inserito dall'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere destinati anche ad ampliamenti delle opere già previste e oggetto del finanziamento di cui al comma 1 dell'articolo 30 del decreto n. 34 del 14 maggio 2019 convertito in legge n. 58 del 2019.
  3. Relativamente agli interventi di efficientamento e innovazione dei servizi di illuminazione pubblica, i contributi possono altresì essere destinati all'acquisto bonario per il riscatto degli impianti di pubblica illuminazione in proprietà di terzi.
  4. Relativamente ad interventi di installazione da parte dei comuni di impianti di produzione rinnovabile e di creazione di una comunità energetica locale, i contributi possono altresì essere finalizzati all'acquisizione di impianti rinnovabili preesistenti, purché fino al 20 kw di potenza, in proprietà di terzi.
1.1773. (ex 149.025.) Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 149, aggiungere il seguente:

Art. 149-bis.
(Incremento Fondo progettazione Enti Locali)

  1. All'articolo 1, comma 51, legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «128 milioni di euro per l'anno 2021, di 170 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031» sono sostituite con le parole: «170 milioni di euro per l'anno 2021, di 256 milioni di euro per l'anno 2022 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031».

  Conseguentemente, ridurre di 42 milioni per il 2021, 86 milioni per il 2022 e 300 milioni per l'anno 2023 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
1.1774. (ex 149.02.) Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 149 aggiungere il seguente:

Art. 149-bis.
(Controlli per gli enti locali strutturalmente deficitari)

  1. Tenuto conto delle misure straordinarie ed urgenti adottate nel corso del 2020 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicate su tutto il territorio nazionale, che hanno comportato, tra l'altro, la chiusura delle strutture destinate ai servizi pubblici a domanda individuale, agli enti locali che non avessero rispettato, alla data del 31 dicembre 2020, i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui all'articolo 243, comma 2, del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, non si applica la sanzione pari all'1 per cento delle entrate correnti risultanti dal certificato di bilancio 2018, di cui al successivo comma 5.
1.1775. (ex 149.030.) Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 149, aggiungere il seguente:

Art. 149-bis.
(Istituzione di un Fondo per lo sviluppo dei capoluoghi di regione)

  1. Al fine di assicurare ai comuni dei capoluoghi di regione, con particolare riguardo a quelli del centro-sud, ancorché in disavanzo di amministrazione, le risorse necessarie a sostenere le spese per il recupero e lo sviluppo estetico, urbanistico e architettonico dei quartieri popolari, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro.
  2. Le disposizioni di attuazione e i criteri di ripartizione del Fondo di cui al comma 1 sono disciplinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  3. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.1776. (ex 149.010.) Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 149 aggiungere il seguente:

Art. 149-bis.
(Rifinanziamento fondi per la realizzazione delle opere di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798)

  1. Al fine di consentire il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 destinati ai comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti, previa ripartizione eseguita dal Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 798 del 1984.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 29.
1.1777. (ex 149.011.) Bazzaro, Andreuzza, Badole, Bisa, Bitonci, Coin, Colmellere, Comencini, Covolo, Fantuz, Fogliani, Lorenzo Fontana, Giacometti, Lazzarini, Manzato, Paternoster, Pretto, Racchella, Stefani, Turri, Valbusa, Vallotto, Zordan.

ART. 150

  All'articolo 1 capoverso articolo 22, comma 1, dopo le parole: Ministro per il Sud e la coesione territoriale inserire le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
1.1778. (ex 150.15.) Prestigiacomo, Bartolozzi, Siracusano.

  Al comma 1 capoverso articolo 22 dopo le parole: dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome sono aggiunte le seguenti:, nonché dell'Anci e dell'UPI.

  Conseguentemente all'articolo 1, comma 1-quinquies sostituire le parole: in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti: in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281,.
*1.1779. (ex 150.6.) Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.

  Al comma 1 capoverso articolo 22 dopo le parole: dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome sono aggiunte le seguenti:, nonché dell'Anci e dell'UPI.

  Conseguentemente all'articolo 1, comma 1-quinquies sostituire le parole: in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti: in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281,.
*1.1780. (ex 150.14.) Pella, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 150 è inserito l'articolo 150-bis:

Art. 150-bis.
(Semplificazioni per l'attività delle società quotate e delle società concedenti e concessionarie di infrastrutture, incluse nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

  1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, i vincoli e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applicano alle società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e alle società dalle stesse controllate. I medesimi vincoli ed obblighi non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 2, comma 1, lettere g) ed n), del decreto legislativo n. 175 del 2016, che siano concedenti o concessionarie di infrastrutture aeroportuali, ferroviarie e autostradali o essenziali all'erogazione di servizi pubblici locali.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 3 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.
1.1781. (ex 150.04.) Mulè.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 150-bis.

(Recupero spazi pubblici abbandonati)
   1. Al fine di restituire alla comunità gli spazi pubblici in disuso, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per il recupero ecosostenibile e la riqualificazione degli spazi pubblici abbandonati di aree e di beni immobili inutilizzati da destinare a spazi pubblici per bambini, cui sono attribuite risorse pari a euro 200 milioni. La dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici.
   2. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, adottano disposizioni per incentivare comuni, singoli e associati, ad individuare, negli strumenti di pianificazione, gli ambiti urbanistici da sottoporre prioritariamente a interventi di recupero.
   3. L'approvazione delle operazioni di rigenerazione, recupero e riqualificazione urbani comportano la dichiarazione di pubblica utilità delle opere.».
   Agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, valutati in euro 200 milioni, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 209.
1.1782. (ex 150.03.) Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

ART. 152.

  Al comma 1, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 400 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire la parola: 800 con la seguente: 600.
1.1783. (ex 152.7.) Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2021, allo scopo di consentire il trasporto gratuito anche degli alunni delle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62.

  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.1784. (ex 152.11.) Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di cui al comma 1, le regioni e i comuni utilizzano i servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico.
1.1785. (ex 152.9.) Rampelli, Bellucci, Trancassini, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 152, aggiungere il seguente:

Art. 152-bis.

  1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obblighi di servizio pubblico e di mitigare gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 1 miliardo di euro per l'anno 2021.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla definizione delle quote da assegnare a ciascuna regione e provincia autonoma tenuto conto delle modalità e dei criteri di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 11 agosto 2020, n. 340.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1 miliardo di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 febbraio 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, per la previsione relativa a decorrere da quell'anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
1.1786. (ex 152.08.) Mulè.

  Dopo l'articolo 152, aggiungere il seguente:

Art. 152-bis.
(Rifinanziamento fondo indennizzo ricavi da traffico TPL)

  1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obblighi di servizio pubblico e di mitigare gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 1 miliardo di euro per l'anno 2021.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla definizione delle quote da assegnare a ciascuna regione e provincia autonoma tenuto conto delle modalità e dei criteri di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 11 agosto 2020, n. 340.

  Conseguentemente, all'articolo 207, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di 3.800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: di 2.800 milioni di euro per l'anno 2021.
1.1787. (ex 152.06.) Rixi, Maccanti, Donina, Capitanio, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 152, aggiungere il seguente:

Art. 152-bis.
(Fondo tecnologie TPL)

  1. Al fine di accelerare la trasformazione digitale del settore del trasporto pubblico locale ed incentivare lo sviluppo di tecnologie volte alla gestione dei flussi della domanda di trasporto e all'informazione alla clientela è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro centoventi giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento dei contributi di cui al comma 1 a ciascuna Regione e Provincia autonoma.

  Conseguentemente all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 780 milioni di euro per l'anno 2021, 480 milioni di euro per l'anno 2022, 480 milioni di euro per l'anno 2023, 480 milioni di euro per l'anno 2024, 480 milioni per l'anno 2025 e 500 milioni a decorrere dall'anno 2026.
1.1788. (ex 152.010.) Mulè.

  Dopo l'articolo 152, aggiungere il seguente:

Art. 152-bis.

  1. Al fine di accelerare la trasformazione digitale del settore del trasporto pubblico locale ed incentivare lo sviluppo di tecnologie volte alla gestione dei flussi della domanda di trasporto e all'informazione alla clientela è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento dei contributi di cui al comma 1 a ciascuna Regione e Provincia autonoma.
  3. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 14 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
*1.1789. (ex 152.04.) Silvestroni, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 152, aggiungere il seguente:

Art. 152-bis.

  1. Al fine di accelerare la trasformazione digitale del settore del trasporto pubblico locale ed incentivare lo sviluppo di tecnologie volte alla gestione dei flussi della domanda di trasporto e all'informazione alla clientela è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento dei contributi di cui al comma 1 a ciascuna Regione e Provincia autonoma.
  3. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 14 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
*1.1790. (ex 152.011.) Rotelli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 152, aggiungere il seguente:

Art. 152-bis.

  1. Al fine di accelerare la trasformazione digitale del settore del trasporto pubblico locale ed incentivare lo sviluppo di tecnologie volte alla gestione dei flussi della domanda di trasporto e all'informazione alla clientela è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento dei contributi di cui al comma 1 a ciascuna Regione e Provincia autonoma.
  3. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 14 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
*1.1791. (ex 152.07.) Rixi, Maccanti, Donina, Capitanio, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 152, aggiungere il seguente:

Art. 152-bis.

  1. All'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 4-bis, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
   b) il comma 4-quater è soppresso.

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1 miliardo di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 febbraio 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, per la previsione relativa a decorrere da quell'anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
1.1792. (ex 152.09.) Mulè.

ART. 153.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: per l'anno 2021 aggiungere le seguenti:, di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni di euro per l'anno 2023, di 289 milioni di euro per l'anno 2024 e di 146 milioni di euro per l'anno 2025.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. con le seguenti: e di 400 milioni per l'anno 2022, di 300 milioni per l'anno 2023, di 211 milioni per l'anno 2024, di 354 milioni per l'anno 2025, e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2026.
1.1793. (ex 153.2.) Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A valere sulle disponibilità economiche del Fondo di cui al comma 1, fino ad un massimo del 10 per cento, l'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è riconosciuto, in via del tutto eccezionale, anche ai soggetti vaccinati entro il 31 dicembre 2020 e danneggiati dalla vaccinazione, il cui nesso causale o temporale sia già stato riconosciuto dalle Commissione Medica Ospedaliera, ma esclusi dai benefici della legge per decorrenza dei termini della domanda amministrativa. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono determinate le modalità di erogazione degli indennizzi di cui al presente comma nonché le modalità di presentazione delle domande.
1.1794. (ex 153.1.) Cunial.

ART. 154.

  Al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: 500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 450 milioni di euro in favore dei comuni e 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province con le seguenti: 1850 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 1500 milioni di euro in favore dei comuni e delle relative forme associative e 350 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province.

  Conseguentemente:
   al comma 1, al secondo periodo, sostituire le parole: per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province con le seguenti: per 700 milioni di euro in favore dei comuni e per 200 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province, nonché sostituire le parole: per 250 milioni di euro in favore dei comuni e per 30 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province con le seguenti: per 800 milioni di euro in favore dei comuni e per 150 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province;
   dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  «2-bis. Gli enti locali, nelle more della progressiva determinazione delle effettive dinamiche delle entrate e delle spese per l'esercizio 2021, a fronte dell'evoluzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed ai fini della corretta applicazione dei principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, formulano le previsioni di bilancio 2021-2023 tenendo conto di un ammontare di entrate correnti non inferiore a quello ordinario del triennio precedente, nonché delle eventuali eccedenze non utilizzate a valere sui trasferimenti straordinari dell'anno 2020, ferma restando la gestione prudente delle spese in ragione dell'evoluzione dell'emergenza in corso. Il contrasto agli eventuali riflessi negativi sugli equilibri finanziari dovuti all'emergenza epidemiologica, attualmente non prevedibili, potrà avvalersi delle risorse di cui al presente articolo, nonché di ulteriori provvedimenti di sostegno statale, nei limiti delle minori entrate accertate e delle minori e maggiori spese derivanti dall'emergenza epidemiologica, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
   2-ter. All'onere derivante dal comma 1, pari a 2.700 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 207».
1.1795. (ex 154.4.) Cestari, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 450 milioni di euro in favore dei comuni e 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province con le seguenti: 1850 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 1500 milioni di euro in favore dei comuni e delle relative forme associative e 350 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province.

  Conseguentemente:
   al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province con le seguenti: per 700 milioni di euro in favore dei comuni e per 200 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province.
   al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: per 250 milioni di euro in favore dei comuni e per 30 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province con le seguenti: per 800 milioni di euro in favore dei comuni e per 150 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province.
   dopo il comma 2, inserire il seguente:
  «2-bis. Gli enti locali, nelle more della progressiva determinazione delle effettive dinamiche delle entrate e delle spese per l'esercizio 2021, a fronte dell'evoluzione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 ed ai fini della corretta applicazione dei principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, formulano le previsioni di bilancio 2021-2023 tenendo conto di un ammontare di entrate correnti non inferiore a quello ordinario del triennio precedente, nonché delle eventuali eccedenze non utilizzate a valere sui trasferimenti straordinari dell'anno 2020, ferma restando la gestione prudente delle spese in ragione dell'evoluzione dell'emergenza in corso. Il contrasto agli eventuali riflessi negativi sugli equilibri finanziari dovuti all'emergenza epidemiologica, attualmente non prevedibili, potrà avvalersi delle risorse di cui al presente articolo, nonché di ulteriori provvedimenti di sostegno statale, nei limiti delle minori entrate accertate e delle minori e maggiori spese derivanti dall'emergenza epidemiologica, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica».
   dopo l'articolo 154, inserire il seguente:

«Art. 154-bis.
   1. Agli ulteriori oneri derivanti dall'articolo 154 della presente legge valutati 1500 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».
1.1796. (ex 154.27.) Paolo Russo, Pella, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Prestigiacomo.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 450 milioni di euro in favore dei comuni e 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province con le seguenti: 1850 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 1500 milioni di euro in favore dei comuni e delle relative forme associative e 350 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province.

  Conseguentemente:
   al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province con le seguenti: per 700 milioni di euro in favore dei comuni e per 200 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province.
   al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: per 250 milioni di euro in favore dei comuni e per 30 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province con le seguenti: per 800 milioni di euro in favore dei comuni e per 150 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province.
   dopo il comma 1 inserire il seguente:
  «1-bis. A decorrere dall'anno 2021 sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1350 milioni di euro annui. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni concernenti la razionalizzazione e la revisione delle spese per consumi intermedi per l'acquisto di beni, servizi e forniture contenute nel decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, a decorrere dal 1 gennaio 2021 le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di procedere agli acquisti dei beni e servizi esclusivamente tramite convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali, al fine di garantire una riduzione delle relative spese per un importo non inferiore a 1350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al di fuori delle suddette modalità di approvvigionamento le amministrazioni citate possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali».
1.1797. (ex 154.29.) Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 450 milioni di euro in favore dei comuni e 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province con le seguenti: 1850 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 1500 milioni di euro in favore dei comuni e delle relative forme associative e 350 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province.

  Conseguentemente;
   al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province con le seguenti: per 700 milioni di euro in favore dei comuni e per 200 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province.
   al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: per 250 milioni di euro in favore dei comuni e per 30 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province con le seguenti: per 800 milioni di euro in favore dei comuni e per 150 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province.
   dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  «10-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».
1.1798. (ex 154.21.) Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1. Al fine di proseguire gli interventi di cui all'articolo 1, commi 205 e 206, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il fondo di cui all'articolo 1, comma 205, della stessa legge è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

  Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all'articolo 209 di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Incremento del Fondo per i comuni in dissesto finanziario di cui all'articolo 106-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e del Fondo di cui all'articolo 1, comma 205, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).
1.1799. (ex 105.010.) Cabras.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 106, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, il penultimo periodo è sostituito dal seguente: «La successiva verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese è effettuata entro il 30 giugno 2021. La quota di cui al periodo precedente non è soggetta a restituzione e viene destinata ad aumentare la quota libera di avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267»;
   b) al comma 3, le parole: «e dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra comuni, province e città metropolitane».

  Conseguentemente, al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.
1.1800. (ex 154.2.) Murelli, Colla.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Al fine di ripristinare il completo versamento dell'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili a favore dei comuni aeroportuali e garantire le adeguate risorse finanziarie per assicurare la continuità dei servizi locali necessari per il funzionamento delle infrastrutture aeroportuali e rispondere alle problematiche ambientali e sanitarie connesse, nell'elenco n. 1 allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, al numero 8 sono soppresse le seguenti parole: «Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11». A decorrere dall'anno 2021, i proventi di cui all'articolo 2, comma 11 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono riassegnati a favore dei comuni del sedime aeroportuale.
1.1801. (ex 154.26.) Belotti, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Ribolla.

  Dopo il comma 10, inserire il seguente:
  10-bis. All'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge n. 93 del 2013 come convertito dalla legge n. 119 del 2013, sostituire le parole: «in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» con le seguenti: «in sede di Conferenza Unificata».
1.1802. (ex 154.33.) Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  10-bis. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono rese esigibili in favore della regione Basilicata le risorse da royalties previste per il 2016 e relative alle produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi dell'anno 2015, stabilizzate in bilancio sul capitolo 3593/MISE.
1.1803. (ex 154.34.) Casino.

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.
(Termini di deliberazione della TARI)

  1. A decorrere dal 2021, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i comuni approvano i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, con riferimento all'esercizio in corso dal 1o gennaio precedente. Nel caso in cui le delibere di cui al periodo precedente siano approvate successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, le relative variazioni contabili confluiscono nella prima variazione di bilancio utile.
  2. Per l'anno 2021, in considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva adottati per l'anno 2020, anche per l'anno 2021, provvedendo entro il 31 dicembre 2021 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2021. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2021 ed i costi determinati per l'anno 2020 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2022.
*1.1804. (ex 154.050.) Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.
(Termini di deliberazione della TARI)

  1. A decorrere dal 2021, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i comuni approvano i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, con riferimento all'esercizio in corso dal 1o gennaio precedente. Nel caso in cui le delibere di cui al periodo precedente siano approvate successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, le relative variazioni contabili confluiscono nella prima variazione di bilancio utile.
  2. Per l'anno 2021, in considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva adottati per l'anno 2020, anche per l'anno 2021, provvedendo entro il 31 dicembre 2021 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2021. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2021 ed i costi determinati per l'anno 2020 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2022.
*1.1805. (ex 154.051.) Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.
(Termini di deliberazione della TARI)

  1. A decorrere dal 2021, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i comuni approvano i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, con riferimento all'esercizio in corso dal 1o gennaio precedente. Nel caso in cui le delibere di cui al periodo precedente siano approvate successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, le relative variazioni contabili confluiscono nella prima variazione di bilancio utile.
  2. Per l'anno 2021, in considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva adottati per l'anno 2020, anche per l'anno 2021, provvedendo entro il 31 dicembre 2021 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2021. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2021 ed i costi determinati per l'anno 2020 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2022.
*1.1806. (ex 154.052.) Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.
(Compensazione minor gettito IMU)

  1. All'articolo 57 del decreto-legge n. 104 del 2020 come convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sostituire il comma 5 con il seguente:
  «5. Al fine di assicurare ai comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, continuità nell'entrate ai fini IMU relativa agli edifici distrutti o inagibili, il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, apposita compensazione per un massimo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, per sopperire alle minori entrate riscontrate. Il Commissario comunica al tavolo di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le compensazioni effettuate in favore di ciascun comune. Per le finalità di cui al presente comma, la contabilità speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, è integrata di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 114.».

  2. Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri paria a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
1.1807. (ex 154.036.) Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Napoli, Ruffino.

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.
(Compensazione del minor gettito IMU)

  1. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. Al fine di assicurare ai comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, continuità nell'entrate ai fini IMU relativa agli edifici distrutti o inagibili, il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, apposita compensazione per un massimo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, per sopperire alle minori entrate riscontrate. Il Commissario comunica al tavolo di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le compensazioni effettuate in favore di ciascun comune. Per le finalità di cui al presente comma, la contabilità speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, è integrata di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024.»

  2 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.1808. (ex 154.04.) Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.
(Disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile)

  1. Al decreto-legge n. 104 del 2020 come convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo l'articolo 57-quater, aggiungere il seguente:

«Art. 57-quinquies.

(Modifica all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)
   1. Al comma 1-ter dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: “fino a 200 unità complessive di personale” sono sostituite con dalle seguenti: “per figure professionali”.»
1.1809. (ex 154.035.) Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Napoli, Ruffino.

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.
(Fondo per il sostegno agli amministratori locali intimiditi)

  1. Al fine di sostenere gli amministratori locali vittime di intimidazioni di cui alla legge 3 luglio 2017, n. 105 è istituito presso il Ministero dell'Interno il «Fondo per il sostegno agli amministratori locali vittime di intimidazioni» con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, 1,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 1, 5 milioni l'anno 2023.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte dei soggetti di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
1.1810. (ex 154.032.) Pella.

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.
(Programma triennale per il recupero degli immobili confiscati alla criminalità organizzata)

  1. Per favorire ai fini abitativi e per alloggi sociali gli immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati, o in via di assegnazione, ai Comuni è adottato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato città e autonomie locali, un Programma triennale di recupero degli immobili confiscati alla criminalità organizzata.
  2. Il decreto di cui al comma 1 individua i criteri e le modalità di concessione dei contributi da destinare ai Comuni.
  3. Dal presente articolo discendono oneri pari a 500.000 euro annui per ciascun anno del triennio 2021, 2022 e 2013 a valere sul fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.
1.1811. (ex 154.033.) Pella.

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.
(Modifiche al decreto-legge n. 113 del 2016 convertito con modificazioni nella legge n. 160 del 2016)

  1. All'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 113 del 2016, convertito, con modificazioni dalla legge n. 160 del 2016, dopo le parole: «50 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati.» sono aggiunte le seguenti: «con esclusione delle spese sostenute con risorse provenienti da Fondi straordinari statali e regionali ricevuti dagli enti per le calamità o cedimenti nonché i contributi, donazioni e ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei territori colpiti».
1.1812. (ex 154.040.) Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Napoli, Ruffino.

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.
(Disposizioni relative ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

  1. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni dalla Legge 1o agosto 2012, n. 122, dopo le parole: «di cui al comma 1, lettera a),» sono aggiunte le seguenti parole: « c) e d),».
  2. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo le parole: «lettere a), b)» sono aggiunte le seguenti parole: «, c) e d),»;
   b) dopo le parole: «prodotti agricoli e alimentari,» sono aggiunte le parole: «nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,»;

  3. Al comma 444, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 la parola «privata» è soppressa.
  4. In coerenza con l'articolo 133, c. 1 lettera p) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative all'esecuzione degli interventi ed attività realizzate con l'impiego di risorse pubbliche a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Tale disposizione si applica anche ai processi ed alle controversie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  5. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
  6. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 10 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  7. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2021. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  8. Il comma 762, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è abrogato.
  9. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  10. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n.74 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012 n. 122, è incrementato di 25 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
1.1813. (ex 154.016.) Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.
(Concorso statale alle regioni danneggiate dalle avversità atmosferiche del 2 e 3 ottobre 2020)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo denominato «Fondo per le avversità atmosferiche del 2 e 3 ottobre 2020», con una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, destinato al ristoro dei danni alle imprese, ai privati cittadini e alle opere pubbliche, provocati dalle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito i territori delle Regioni Piemonte e Liguria il 2 e 3 ottobre 2020, come dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2020.
  2. I Commissari straordinari nominati ai sensi dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile 9 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 14 novembre 2020, nel limite delle risorse del fondo di cui al comma 1 e delle risorse di cui al comma 10 della citata ordinanza, provvedono al sostegno del tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi e assegnano contributi in parte capitale, fino al 100 per cento del ammontare dei danni subiti, alle imprese industriali, commerciali, artigiane, agricole, alberghiere, turistiche e della pesca, aventi impianti nei comuni danneggiati dalle eccezionali calamità naturali e avversità atmosferiche del 2 e 3 ottobre 2020, nonché ai nuclei familiari la cui abitazione sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata danneggiata o sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, e agli enti territoriali per il ripristino delle opere pubbliche danneggiate di propria competenza. Per l'attuazione degli interventi si applicano le disposizioni di cui alla citata ordinanza 9 novembre 2020.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementate dall'articolo 68, comma 1, della presente legge, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
1.1814. (ex 154.03.) Di Muro, Molinari, Foscolo, Rixi, Viviani, Tiramani, Gusmeroli, Liuni, Maccanti, Patelli, Benvenuto, Boldi, Caffaratto, Gastaldi, Giaccone, Giglio Vigna, Pettazzi.

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.
(Accantonamenti per perdite partecipate)

  1. Per le annualità di bilancio 2021, 2022 e 2023 alle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con riferimento ai risultati di esercizio conseguiti dalle società dalle stesse partecipate, rispettivamente, negli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022 non si applica la disposizione di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
*1.1815. (ex 154.010.) Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.
(Accantonamenti per perdite partecipate)

  1. Per le annualità di bilancio 2021, 2022 e 2023 alle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con riferimento ai risultati di esercizio conseguiti dalle società dalle stesse partecipate, rispettivamente, negli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022 non si applica la disposizione di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
*1.1816. (ex 154.030.) Pella, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.
(Proroga delle concessioni per la prestazione del servizio di illuminazione votiva cimiteriale)

  1. In considerazione delle esigenze straordinarie e degli effetti derivanti dalla diffusione del COVID-19, i Comuni possono prorogare con apposito atto amministrativo il termine di durata delle concessioni in essere per i servizi di illuminazione votiva cimiteriale fino a un massimo di cinque anni, alle medesime condizioni indicate nei contratti di concessione e a condizione che, per l'intera durata della proroga, l'ammontare dell'aggio versato ai Comuni sia almeno pari a quello versato nell'anno 2020. Qualora, in virtù della proroga di cui al presente comma, il valore stimato della concessione sia superiore alla soglia di cui all'articolo 35, primo comma, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la durata della proroga è rideterminata in modo tale da non comportare il superamento della predetta soglia.
  2. Ai fini della concessione della proroga di cui al comma 1, i concessionari devono fornire apposita documentazione nella quale si attesta la regolarità dei versamenti dell'aggio e dei canoni eventualmente previsti in forza della concessione, maturati sino al 2019, al Comune concedente.
*1.1817. (ex 154.021.) Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.
(Contributi a favore dei comuni di frontiera maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori)

  1. In considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'erogazione di contributi straordinari ai comuni di frontiera maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori terrestri e marittimi.
  2. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 da effettuarsi entro la data del 31 marzo 2021 sono demandati ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 207, comma 1, della presente legge.
1.1818. (ex 154.011.) Di Muro, Zoffili, Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Bartolozzi.

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.
(Fondo per la realizzazione dei Centri di permanenza per il rimpatrio)

  1. È istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 con vincolo di destinazione per la costruzione, il completamento, l'adeguamento e ristrutturazione dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 al fine di assicurare la presenza di almeno un centro in ogni Regione e una più efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero irregolare.

  Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.1819. (ex 154.012.) Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.
(Applicazione aliquota imposta sul valore aggiunto per opere pubbliche)

  1. In considerazione della grave situazione di crisi economica, per il quinquennio 2020-2025, tutte le opere di realizzazione, recupero, ovvero di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica di opere pubbliche è assoggettata ad aliquota agevolata di cui alla Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nn. 127-quinquies) e 127-septies.
  2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020) 1863 FINAL «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le caratteristiche, le condizioni e le modalità di attuazione del presente articolo.
1.1820. (ex 154.022.) Turri, Paternoster, Gusmeroli.

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.
(Contributi diretti ai comuni per infrastrutture, manutenzione e messa in sicurezza)

  1. Al fine di contribuire alla ripresa economica di tutto il territorio nazionale, colpito dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la realizzazione di infrastrutture, nonché per la manutenzione e la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di euro 1.000.000.000. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro il 30 marzo 2021, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 80.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 150.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 200.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 300.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 20.001 e 60.000 abitanti nella misura di 500.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 60.001 e 100.000 abitanti nella misura di 800.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 100.001 e 250.000 abitanti nella misura di 3.000.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 250.001 e 500.000 abitanti nella misura di 5.000.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti nella misura di 10.000.000 euro ciascuno. Entro il 15 marzo 2021, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.
  2. Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera b), e 37, comma 1, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  3. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 giugno 2021.
  4. I contributi di cui al comma 1 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 6, e per il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  5. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 3 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 novembre 2020, con decreto del Ministero dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al periodo precedente sono assegnate, con il medesimo decreto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al comma 3, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al periodo precedente sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 marzo 2021.
  6. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 1 a 5 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «Contributo piccoli investimenti legge di bilancio».
  7. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi da 1 a 6.
  8. I comuni rendono nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.
  9. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 1.000.000.000 per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
1.1821. (ex 154.043.) Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.
(Indennità per i lavoratori di aree di crisi industriale complessa)

  1. Al fine di garantire ai lavoratori dell'area di crisi industriale complessa Piceno, Valle del Tronto Val Vibrata, omogeneità dei trattamenti in deroga, è disposta un'assegnazione, per le competenze relative all'annualità 2020, di euro 4,5 milioni a favore della regione Marche, per la concessione del trattamento di mobilità in deroga.
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 4,5 milioni si provvede a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185 convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.
  3. In alternativa a quanto previsto dal comma 2, la regione Marche può utilizzare le risorse già assegnate e non utilizzate, di cui all'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nel limite massimo dell'importo indicato al punto 2, anche in alternativa alle azioni di politica attiva del lavoro previste dal medesimo decreto.
1.1822. (ex 154.058.) Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

ART. 155.

  Dopo l'articolo 155, aggiungere il seguente articolo:

Art. 155-bis.
(Riequilibrio dei contratti in corso)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a compensare i maggiori costi subiti dagli operatori economici nel settore scolastico e sociosanitario allo scopo di evitare l'eccessiva onerosità dei servizi previsti dai contratti pubblici in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, laddove l'emergenza sanitaria COVID-19 ne abbia temporaneamente sospeso l'esecuzione ovvero ne abbia modificato le modalità di svolgimento causando maggiori oneri economici e finanziari in termini di costi di sicurezza, di produzione ed erogazione di beni e servizi, tali, per dimensioni, intensità ed onerosità, da alterare l'equilibrio del contratto in essere. Gli enti pubblici e le società da essi interamente partecipate, su richiesta dell'operatore economico ed entro trenta giorni da tale richiesta, procedono alla revisione e rinegoziazione dei termini contrattuali.
  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero della salute, sono stabilite le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse su base regionale.
   Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari ad euro 200 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 207.
1.1823. (ex 155.024.) Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 155, aggiungere il seguente:

Art. 155-bis.
(Disposizioni relative ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

  1. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, dopo le parole: «di cui al comma 1, lettera a),» sono aggiunte le seguenti: « c) e d),».
  2. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modifiche:
   dopo le parole: «lettere a), b)» sono aggiunte le seguenti: «, c) e d),»;
   dopo le parole: «prodotti agricoli e alimentari,» sono aggiunte le seguenti: «nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,»;

  3. Al comma 444, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» la parola: «privata» è soppressa.
  4. In coerenza con l'articolo 133, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative all'esecuzione degli interventi ed attività realizzate con l'impiego di risorse pubbliche a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Tale disposizione si applica anche ai processi ed alle controversie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  5. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
  6. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 10 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  7. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2021. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  8. Il comma 762, dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» (legge di stabilità 2018) è abrogato.
  9. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  10. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012 n. 122, è incrementato di 25 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
1.1824. (ex 155.04.) Golinelli, Dara, Cestari, Cavandoli, Murelli, Morrone, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci, Fiorini.

  Dopo l'articolo 155, aggiungere il seguente articolo:

Art. 155-bis.

  1. Con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, su richiesta dell'amministrazione comunale, è dichiarato lo stato di calamità naturale ai sensi del decreto legislativo n. 102 del 2004 per l'intero territorio del Comune di Crotone derivante dagli eventi calamitosi conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche del 21 novembre 2020.
  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previo parere del Ministero delle politiche agricoli alimentari forestali, da adottarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento di misure a compensazione dei danni subiti come conseguenza diretta dell'evento eccezionale al fine di consentire la prosecuzione dell'attività.
  3. Ai fini dei commi 1 e 2, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è incrementata di 20 milioni di euro.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.1825. (ex 155.022.) Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 155, aggiungere il seguente:

Art. 155-bis.
(Modifica dei criteri di applicazione del canone patrimoniale per le occupazioni permanenti)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 831 è sostituito come segue:
  «831. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfettaria:

   Classificazione dei comuni    Tariffa
   Comuni fino a 20.000 abitanti    euro 1,50
   Comuni oltre 20.000 abitanti    euro 1,00

   In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente e dovrà essere comunicato al comune competente per territorio con apposita autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in soluzione unico attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.».
1.1826. (ex 155.07.) Alessandro Pagano.

  Dopo l'articolo 155, aggiungere il seguente:

Art. 155-bis.
(Modifica dei criteri di applicazione del canone patrimoniale per le occupazioni permanenti)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 831 è sostituito come segue:
   «Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfettaria:

   Classificazione dei comuni    Tariffa
   Comuni fino a 20.000 abitanti    euro 1,50
   Comuni oltre 20.000 abitanti    euro 1,00

   In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente e dovrà essere comunicato al comune competente per territorio con apposita autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in soluzione unico attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.».
1.1827. (ex 155.018.) Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 155, aggiungere il seguente:

Art. 155-bis.
(Istituzione ZES in territorio alpino e appenninico)

  1. Ciascuna regione può richiedere l'istituzione di zone economiche speciali (ZES) anche nei territori montani ricompresi nella zona alpina e appenninica, nel limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire la parola: 800 con la seguente: 750 e le parole: e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti:, 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.
1.1828. (ex 155.033.) Vietina.

  Dopo l'articolo 155, aggiungere il seguente articolo:

Art. 155-bis.
(Riequilibrio dei contratti in corso)

  1. Anche in deroga all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti concordano la temporanea modifica dei contratti pubblici in corso con le imprese culturali e creative di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che sono state interessate dai provvedimenti governativi di sospensione delle attività per l'emergenza COVID-19, fermo restando il limite previsto dall'articolo 106, comma 7, del medesimo decreto. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i musei ed i luoghi della cultura di cui al comma 3.
1.1829. (ex 155.023.) Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 155, aggiungere il seguente articolo:

Art. 155-bis.
(Adeguamento dei contratti pubblici in relazione all'aumento del costo del lavoro)

  1. Nei contratti di appalto in corso è riconosciuto, indipendentemente dalla previsione nei documenti di gara iniziali di una clausola di revisione prezzi ovvero di proposta di proroga o rinnovo contrattuale, il maggior costo derivante dal rinnovo del contratto collettivo nazionale di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, applicato per il personale impiegato con rapporto di lavoro subordinato nell'esecuzione dell'appalto. Il riconoscimento economico del maggior costo avviene in base alle tabelle del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 23 comma 16, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e in deroga alle previsioni dell'articolo 1664 del codice civile e all'articolo 1, comma 511, legge 208 del 2015. Qualora il soggetto appaltante sia una Pubblica Amministrazione il maggior costo viene riconosciuto in misura da assicurare il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011 e l'equilibrio finanziario in sede di procedimento amministrativo di revisione del prezzo.
1.1830. (ex 155.025.) Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 155, aggiungere il seguente:

Art. 155-bis.
(Proroga blocco pignoramenti Enti SSR)

  1. Al comma 4, dell'articolo 117, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
1.1831. (ex 155.09.) Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 155, aggiungere il seguente:

Art. 155-bis.
(Fondi comuni di investimento immobiliare)

  1. All'articolo 33, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: «pubbliche amministrazioni» sono inserite le seguenti: «nonché le quote di fondi immobiliari detenute dallo Stato, regioni, province, comuni, anche in forma consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti, ciò compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria dei fondi gestiti da detta società di gestione del risparmio. Lo Stato, regioni, province, comuni, anche in forma consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 2000, e altri enti pubblici ovvero società interamente partecipate dai predetti enti, potranno concedere un'opzione preliminare di acquisto delle suddette quote ai fondi istituiti dalla società di gestione del risparmio costituita dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del presente comma.».
1.1832. (ex 155.010.) Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 155, aggiungere il seguente:

Art. 155-bis.

  1. Al fine di consentire l'estinzione dei residui passivi iscritti nei bilanci dei comuni della regione Calabria al 31 dicembre 2019, afferenti alle forniture idriche e allo smaltimento dei rifiuti, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un'apposita convenzione con Cassa Depositi e Prestiti Spa per l'accensione di mutui agevolati a favore dei predetti comuni, al fine di garantire la liquidità necessaria per la copertura dei debiti certi, liquidi ed esigibili, riguardanti la fornitura di acqua e il servizio di smaltimento rifiuti.
  2. Le somme anticipate ai comuni sotto forma di mutuo sono utilizzabili esclusivamente per l'effettuazione dei pagamenti di cui al comma 1, sono restituite con un piano di ammortamento a rate costanti comprensivo di capitali e interessi, con una durata massima di venti anni.
  3. Nell'ambito della convenzione di cui al comma 1, i comuni interessati accendono un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti Spa che provvede al trasferimento della relativa disponibilità in favore del comune, su un apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, sul quale la medesima Cassa Depositi e Prestiti Spa è autorizzata ad effettuare operazioni di versamento e prelevamento per le finalità, rispettivamente, di accredito delle somme da destinare, e restitutorie delle medesime somme.
  4. Gli oneri di cui al presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede con un apposito fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione 50 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 750 milioni.
1.1833. (ex 155.032.) Occhiuto.

  Dopo l'articolo 155, aggiungere il seguente:

Art. 155-bis.
(Rinvio disciplina canone unico)

  1 All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 816 la parola: «2021» è sostituita dalla seguente: «2022»;
   b) al comma 836 la parola: «2021» è sostituita dalla seguente: «2022»;
   c) al comma 837 la parola: «2021» è sostituita dalla seguente: «2022»;
   d) al comma 843 la parola «2020» è sostituita dalla seguente: «2021»;
*1.1834. (ex 155.021.) Pella, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 155, aggiungere il seguente:

Art. 155-bis.
(Rinvio disciplina canone unico)

  1 All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 816 la parola: «2021» è sostituita dalla seguente: «2022»;
   b) al comma 836 la parola: «2021» è sostituita dalla seguente: «2022»;
   c) al comma 837 la parola: «2021» è sostituita dalla seguente: «2022»;
   d) al comma 843 la parola «2020» è sostituita dalla seguente: «2021»;
*1.1835. (ex 155.06.) Vanessa Cattoi, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 155, aggiungere il seguente:

Art. 155-bis.
(Differimento dell'entrata in vigore del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, apportare le seguenti modificazioni:
  1. al comma 816, sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 831-bis,»;

  2. dopo il comma 831 è inserito il seguente:
  «831-bis. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 2020, saranno definite le modalità operative per il calcolo e il pagamento del canone unico per le occupazioni permanenti di cui al comma 831, dovuto dal soggetto titolare della concessione, sulla base delle utenze attivate da altri operatori che utilizzano le medesime reti. In deroga a quanto previsto dal comma 816, le disposizioni contenute nel comma 831 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2022. Fino a tale data continuano ad applicarsi le norme previste in materia di occupazioni permanenti ai fini della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ovvero del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in deroga alle disposizioni del comma 847.»;

  3. al comma 847, sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 831-bis,».
1.1836. (ex 155.08.) Alessandro Pagano.

  Dopo l'articolo 155, aggiungere il seguente:

Art. 155-bis.
(Differimento dell'entrata in vigore del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 816, sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 831-bis,»;
   b) dopo il comma 831 è inserito il seguente:
  «831-bis. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 2020, saranno definite le modalità operative per il calcolo e il pagamento del canone unico per le occupazioni permanenti di cui al comma 831, dovuto dal soggetto titolare della concessione, sulla base delle utenze attivate da altri operatori che utilizzano le medesime reti. In deroga a quanto previsto dal comma 816, le disposizioni contenute nel comma 831 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2022. Fino a tale data continuano ad applicarsi le norme previste in materia di occupazioni permanenti ai fini della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ovvero del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n 446, in deroga alle disposizioni del comma 847.»;
   c) al comma 847, sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 831-bis,».
1.1837. (ex 155.019.) Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 155, aggiungere il seguente articolo:

Art. 155-bis.
(Tariffe di accesso alle zone a traffico limitato)

  1. All'articolo 7, comma 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Sono in ogni caso esentati dal pagamento delle somme di cui al precedente periodo gli autobus in servizio di trasporto di linea, in ambito sia nazionale che internazionale, da qualsiasi ente autorizzati.».
  2. Per l'anno 2021 è sospesa l'applicazione delle tariffe di cui all'articolo 7, comma 9, quarto periodo del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, istituite dai Comuni per l'accesso, la circolazione e la sosta o fermata nelle zone a traffico limitato degli autobus in servizio di noleggio con conducente. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con direttiva della Direzione Generale per la sicurezza stradale del Ministero delle infrastrutture dei trasporti sono definiti, secondo principi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione rispetto alle altre modalità di trasporto, tenuto conto dell'impatto ambientale e di traffico prodotto in rapporto ai passeggeri trasportati, i criteri direttivi e i limiti comuni, anche quantitativi, di applicazione delle tariffe di cui al periodo precedente agli autobus in servizio di noleggio con conducente.
  3. Per il ristoro dei Comuni delle minori entrate derivanti dall'applicazione dei precedenti commi 1 e 2 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dalla competenza 2021. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno.

  Conseguentemente, all'articolo 207, comma 1, le parole: con una dotazione di 3.800 milioni di euro per l'anno 2021 sono sostituite con le seguenti parole: con una dotazione di 3.780 milioni di euro per l'anno 2021 e all'articolo 2 comma 1, le parole: con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l'anno 2022 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 sono sostituite con le seguenti: con una dotazione di 7.980 milioni di euro per l'anno 2022 e di 6.980 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
1.1838. (ex 155.030.) D'Attis.

ART. 157.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. In considerazione dei risparmi connessi alla riorganizzazione dei servizi anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 200 milioni di euro.

  Conseguentemente:
   a) sopprimere il comma 5.
   b) il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.
1.1839. (ex 157.4.) Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. In considerazione dei risparmi connessi alla riorganizzazione dei servizi anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 200 milioni di euro.

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 5 è soppresso.
   all'articolo 209 sostituire le parole: e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti:, di 500 milioni di euro per l'anno 2022, di 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026
1.1840. (ex 157.10.) Pella, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Prestigiacomo.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: i comuni, le province e le città metropolitane, e le parole:, per le regioni e le province autonome, a 100 milioni di euro, per i comuni, e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane.

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 5;
   sostituire la rubrica con la seguente: Revisione della spesa per lo Stato e le regioni;
   all'articolo 209 la parola: 800 è sostituita dalla seguente:650 e la parola: 500 è sostituita dalla seguente: 450.
1.1841. (ex 157.11.) Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 157-bis.
(Risoluzione contenzioso relativo ai contributi spettanti agli enti locali ricorrenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368)

  1. Al fine di risolvere il contenzioso, divenuto esecutivo, aperto dagli enti locali con la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale della programmazione economica e il Ministero dell'economia e delle finanze, volto ad ottenere l'intero ammontare dei contributi spettanti agli enti locali ricorrenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, agli enti locali interessati è riconosciuto, in via transattiva, l'importo complessivo dovuto per le annualità relative agli anni dal 2005 al 2019, pari a 468 milioni di euro, di cui 246,205 milioni subito, pari al 100 per cento della quota parte non versata in riferimento alle annualità dal 2005 al 2011, mentre i restanti 221.795 rateizzati in dieci anni di pari importo, pari all'80 per cento della quota parte non versata in riferimento alle annualità dal 2012 al 2019, con rinuncia al pagamento degli interessi maturati in riferimento a tutte le annualità.
  2. All'articolo 1, comma 298 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «pari al 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 20 per cento».

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 468 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
1.1842. (ex 157.01.) Tiramani.

ART. 158.

  Dopo l'articolo 158, aggiungere il seguente:

Art. 158-bis.
(Disposizioni in materia di graduatorie dei concorsi pubblici)

  1. All'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) alla lettera a), le parole «30 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
    2) alla lettera b), le parole «30 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
1.1843. (ex 158.02.) Rizzetto, Zucconi, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 158, aggiungere il seguente:

Art. 158-bis.
(Disposizioni in materia di graduatorie dei concorsi pubblici)

  1. All'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) alla lettera a), dopo la parola «2011», sono inserite le seguenti: «relative ai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68,» e le parole «30 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
    2) alla lettera b), dopo le parole: «dal 2012 al 2017», sono inserite le seguenti: «relative ai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68,» e le parole «30 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
1.1844. (ex 158.01.) Rizzetto, Zucconi, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 159.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: un contingente di 3.000 unità, fino a: da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria. con le seguenti: un contingente di 6.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, così ripartito: 3.000 unità di Area II, posizione economica F1, 2.400 unità di Area II, posizione economica F2, e 600 unità di Area III, posizione economica F1, da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2, quantificati in 250.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate.
1.1845. (ex 159.77.) Zanettin, Bartolozzi, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al reclutamento del personale di Area funzionale terza, fascia economica F1, del personale Area funzionale seconda, fascia economica F3, del personale Area funzionale seconda, fascia economica F2, si provvede comunque prioritariamente mediante lo scorrimento di eventuali graduatorie pendenti e non ancora esaurite.
1.1846. (ex 159.76.) Bartolozzi, Cassinelli, Cristina.

  Dopo il comma 7 inserire il seguente:
  7-bis. In attesa dell'espletamento di nuove procedure concorsuali, al fine di garantire il potenziamento urgente di organico della Polizia Penitenziaria, incrementare l'efficienza dei servizi di prevenzione e sicurezza negli istituti penitenziari connessi ai maggiori compiti derivanti dalla emergenza epidemiologica da COVID-19, in virtù della contingente situazione straordinaria, le assunzioni di personale con la qualifica di allievi agenti Polizia Penitenziaria, per l'anno 2021, sono effettuate mediante scorrimento fino ad esaurimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico bandito con decreto del 29 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2011, previo accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinale, attingendo al fondo di cui all'articolo 1, comma 384, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il termine di validità della medesima graduatoria è esteso fino al 31 dicembre 2021
1.1847. (ex 159.50.) Cirielli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Le procedure concorsuali di cui ai commi da 1 a 10 vengono indette previo scorrimento delle graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
1.1848. (ex 159.45.) Varchi, Maschio, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 11, dopo le parole: 3 unità di personale dirigenziale di seconda fascia da assumere nell'anno 2022, inserire in fine le seguenti parole:, di cui uno riservato al personale interno.
1.1849. (ex 159.67.) Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Al comma 12, dopo la lettera h) inserire la seguente:
   i) scienze agrarie, forestali e gestione agroalimentare.
1.1850. (ex 159.68.) Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
  14-bis. Le somme iscritte sul capitolo 7499/1 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al personale per interventi di manutenzione forestale e idraulica in Calabria ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 148 del 1993, sono incrementate di 40 milioni di euro in ciascuno degli anni nel 2021 e 2022 e di 130 milioni di euro nell'anno 2023. Agli oneri di cui al periodo precedente, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 130 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
1.1851. (ex 159.83.) Occhiuto, Cannizzaro, Torromino, Maria Tripodi, D'Ettore.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
  14-bis. Le somme iscritte sul capitolo 7499/1 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al personale per interventi di manutenzione forestale e idraulica in Calabria ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 148 del 1993, sono incrementate di 40 milioni di euro in ciascuno degli anni nel 2021 e 2022 e di 130 milioni di euro nell'anno 2023.

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2021: –40.000.000;
   2022: –40.000.000;
   2023: –130.000.000.
1.1852. (ex 159.80.) Occhiuto, Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, D'Ettore.

  Dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti

  14-bis. Al fine di garantire la piena e tempestiva capacità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di fare fronte alle importanti sfide del settore agricolo, alimentare, della pesca e forestale, comprese le urgenti misure adottate a seguito della pandemia da COVID-19 e la nuova programmazione della politica agricola comune, e in considerazione delle carenze di organico già presenti e a quelle che si verificheranno nel corso del 2021, tenuto altresì conto delle recenti norme che, in considerazione dell'emergenza sanitaria, limitano la possibilità di svolgimento di nuovi concorsi anche nazionali con conseguente sensibile allungamento dei tempi, le graduatorie dei concorsi banditi dal medesimo Ministero, vigenti alla data del 30 settembre 2020, sono utilizzabili fino al 31 dicembre 2021.
  14-ter. Gli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in mancanza di proprie graduatorie vigenti per l'assunzione di personale, anche dirigenziale, utilizzano prioritariamente le graduatorie disponibili di cui al comma 1 per profili corrispondenti o analoghi.
  14-quater. Restano ferme le applicabili previsioni in materia di facoltà assunzionali.
1.1853. (ex 159.29.) Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

  Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
  15-bis. Alle assunzioni straordinarie per la copertura dei posti di cui al comma 15, si provvede mediante il ricorso per il settanta per cento (70 per cento) dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a serie speciale – n. 90 del 15 novembre 2016 e, per il rimanente trenta per cento (30 per cento), mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
1.1854. (ex 159.49.) Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo il comma 19, inserire i seguenti:
  19-bis. Al fine di potenziare gli organici dei Corpi di Polizia locale, fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a decorrere dall'anno 2021, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

  19-ter. Per gli anni 2021 e 2022, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia da COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
1.1855. (ex 159.70.) Iezzi, Bordonali, Ziello, Cecchetti, Fogliani, Invernizzi.

  Dopo il comma 19, inserire il seguente:
  19-bis. 1. Il Ministero della difesa, per le esigenze di funzionalità dell'Arsenale militare di La Spezia e degli enti e centri tecnici dell'area spezzina, incluso il Centro interforze di munizionamento avanzato di Aulla, è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e permanenza nella sede di almeno cinque anni, un contingente complessivo di 263 unità di personale non dirigenziale con profilo tecnico mediante corso-concorso selettivo speciale bandito dal Centro di formazione della difesa, secondo modalità disciplinate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione.

  2. Il contingente di personale di cui al comma 1 è così ripartito:
   a) 90 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2021;
   b) 90 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2022;
   c) 83 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2023.

  3. Le procedure concorsuali possono essere bandite in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 2.995.488 per l'anno 2021, a euro 5.990.976 per l'anno 2022, a euro 8.753.481,6 a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno, del Fondo di cui all'articolo 209.
1.1856. (ex 159.9.) Ferrari, Viviani, Boniardi, Gobbato, Pretto, Fantuz, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri, Di Muro, Foscolo, Rixi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 19, inserire il seguente:
  19-bis. 1. Il Ministero della difesa, per le esigenze di funzionalità dell'Arsenale militare marittimo di Augusta, è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e permanenza nella sede di almeno cinque anni, un contingente complessivo di 119 unità di personale non dirigenziale con profilo tecnico mediante corso-concorso selettivo speciale bandito dal Centro di formazione della difesa, secondo modalità disciplinate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione.

  2. Il contingente di personale di cui al comma 1 è così ripartito:
   a) 40 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2021;
   b) 40 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2022;
   c) 39 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2023.

  3. Le procedure concorsuali possono essere bandite in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 1.331.328 per l'anno 2021, a euro 2.662.656 per l'anno 2022, a euro 3.960.700,8 a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno, del Fondo di cui all'articolo 209, comma 1.
1.1857. (ex 159.11.) Ferrari, Boniardi, Gobbato, Pretto, Fantuz, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri, Minardo, Alessandro Pagano, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 19, inserire il seguente:
  19-bis. 1. Il Ministero della difesa, per le esigenze di funzionalità, sviluppo e dell'occupazione della Stazione Navale di Brindisi, è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e permanenza nella sede di almeno cinque anni, un contingente complessivo di 94 unità di personale non dirigenziale con profilo tecnico mediante corso-concorso selettivo speciale bandito dal Centro di formazione della difesa, secondo modalità disciplinate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione.

  2. Il contingente di personale di cui al comma 1 è così ripartito:
   a) 34 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2021;
   b) 30 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2022;
   c) 30 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2023.

  3. Le procedure concorsuali possono essere bandite in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 1.131.628,8 per l'anno 2021, a euro 2.130.124,8 per l'anno 2022, a euro 3.128.620,8 a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno, del Fondo di cui all'articolo 209, comma 1.
1.1858. (ex 159.10.) Ferrari, Boniardi, Gobbato, Pretto, Fantuz, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri, Sasso, Tateo, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 19, inserire il seguente:
  19-bis. 1. Il Ministero della difesa, per le esigenze di funzionalità degli Arsenali militari, è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e permanenza nelle sedi designate di almeno cinque anni, un contingente complessivo di 100 unità di personale non dirigenziale con profilo di assistente amministrativo mediante corso-concorso selettivo speciale bandito dal Centro di formazione della difesa, secondo modalità disciplinate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione.

  2. Le procedure concorsuali possono essere bandite in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 3.328.320 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno, del Fondo di cui all'articolo 209, comma 1.
1.1859. (ex 159.12.) Ferrari, Boniardi, Gobbato, Pretto, Fantuz, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 21 inserire il seguente:
  21-bis. Per far fronte alle esigenze di personale degli Uffici della Motorizzazione civile, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici di cui all'articolo 1, comma 147, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, fino al 31 dicembre 2021, in deroga al termine previsto nella disposizione richiamata.
1.1860. (ex 159.69.) Maccanti, Donina, Capitanio, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Dopo il comma 28, inserire il seguente:
  28-bis. Al comma 1 dell'articolo 3-quater del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020, n. 12, le parole: «2021/2022» sono sostituite dalle seguenti: «2022-2023» e le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
*1.1861. (ex 159.85.) Aprea, Casciello, Palmieri, Marin, Saccani Jotti, Vietina.

  Dopo il comma 28, inserire il seguente:
  1. 28-bis. Al comma 1 dell'articolo 3-quater del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020, n. 12, le parole: «2021/2022» sono sostituite dalle seguenti: «2022-2023» e le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
*1.1862. (ex 159.54.) Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 38, inserire il seguente:
  38-bis. All'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
1.1863. (ex 159.82.) Brunetta.

  Dopo l'articolo 159, aggiungere il seguente:

Art. 159-bis.

  1. Al fine di potenziare il servizio sanitario nazionale per fare fronte alla Pandemia da Covid-19 il ministero della salute è autorizzato per l'anno 2021 a procedere all'assunzione di 9301 unità di personale medico specializzando, tra i partecipanti al concorso svolto per l'accesso dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria anno accademico 2019/2020, in data 22 settembre 2020, e non rientrati nella graduatoria.

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 700 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 400 milioni.
1.1864. (ex 159.021.) Biancofiore.

  Dopo l'articolo 159, aggiungere il seguente:

Art. 159-bis.

  1. Al fine di non disperdere le competenze acquisite di coloro che hanno per anni prestato servizio nel comparto volontario discontinuo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per provvedere alle carenze di organico del ruolo tecnico logistico gestionale e informatico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai non idonei alle prove psico-fisiche della procedura di assunzione in deroga, è attribuita una percentuale pari al 50 per cento delle assunzioni nei profili, non direttivi e non dirigenziali, nel ruolo tecnico logistico gestionale ed informatico.
1.1865. (ex 159.023.) Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 159, aggiungere il seguente:

Art. 159-bis.

  1. In aggiunta alle facoltà di assunzione previste a legislazione vigente, vista la carenza di personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di garantire i livelli di efficienza del comparto in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, agli idonei della procedura di assunzioni in deroga è attribuito il turn over al 30 per cento.
1.1866. (ex 159.024.) Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 159, aggiungere il seguente:

Art. 159-bis.
(Incentivi assunzioni vigili del fuoco cosiddetti «discontinui»)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, alle imprese e ai datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato, Vigili del fuoco cosiddetti «discontinui» per le funzioni di addetto antincendio, è attribuito, per un periodo massimo di trentasei mesi, un contributo a titolo di sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute relativamente ai suddetti vigili assunti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i criteri di assegnazione e di ripartizione delle risorse di cui al periodo precedente.
  2. Agli oneri derivanti dalla presente manovra si provvede entro il limite di spesa di 15 milioni di euro all'anno mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.1867. (ex 159.025.) Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 159, aggiungere il seguente:

Art. 159-bis.

  1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia COVID-19, e al fine di fare fronte alle rilevanti scoperture di organico, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 147 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono utilizzare fino al 31 dicembre 2021 le graduatorie dei concorsi pubblici approvate nell'anno 2011, previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità nonché le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017.
1.1868. (ex 159.020.) D'Attis.

ART. 160.

  Dopo l'articolo 160, aggiungere il seguente:

Art. 160-bis.

  1. Al fine di garantire il giusto riconoscimento economico e professionale al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che abbia maturato i 22 anni e i 28 anni di servizio nel Corpo Nazionale, viene riconosciuta la maggiorazione dell'indennità di rischio e mensile prevista dall'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335 attribuendo gli stessi importi mensili indicati prima del suo riassorbimento previsto dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1.000.000.000 di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 febbraio 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, per la previsione relativa a decorrere da quell'anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spesa fiscali.
1.1869. (ex 160.010.) Sisto.

  Dopo l'articolo 160, aggiungere il seguente:

Art. 160-bis.

  1. Al fine di poter disporre di un numero congruo di personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, viene previsto un incremento di organico nell'ambito operativo, tecnico informatico/gestionale, medico e infermieristico attraverso l'esaurimento delle graduatorie di concorso ancora aperte e il bando di nuove selezioni pubbliche.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1.000.000.000 di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 febbraio 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, per la previsione relativa a decorrere da quell'anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spesa fiscali.
1.1870. (ex 160.014.) Sisto.

  Dopo l'articolo 160, aggiungere il seguente:

Art. 160-bis.

  1. Allo scopo di procedere all'armonizzazione dell'indennità oraria festiva, notturna e superfestiva attualmente percepita dal personale turnista del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con le omologhe indennità percepite dagli appartenenti alle Forze dell'Ordine, a decorrere dall'anno 2021, si provvede con appositi adeguamenti di bilancio utili alla realizzazione dell'armonizzazione stessa.
  2. Al fine di un pieno riconoscimento dell'attività svolta dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a tutela della salvaguardia dei cittadini, a decorrere dall'anno 2021, l'importo orario per il lavoro straordinario svolto nei compiti di istituto viene incrementato di una volta e mezza dell'importo previsto per l'orario ordinario così come indicato nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.
  3. Per le stesse finalità indicate al comma 2 del presente emendamento, a decorrere dal 2021, si provvede alla defiscalizzazione degli importi percepiti dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, relativi alle prestazioni straordinarie a qualsiasi titolo effettuate con l'applicazione di un'aliquota IRPEF del 10 per cento.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1.000.000.000 di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 febbraio 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, per la previsione relativa a decorrere da quell'anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spesa fiscali.
1.1871. (ex 160.07.) Sisto.

  Dopo l'articolo 160, aggiungere il seguente:

Art. 160-bis.

  1. Il 50 per cento della quota spettante al personale del Corpo Nazionale dei Vigile del Fuoco al compimento del 14o anno di servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco previsto dall'assegno di specificità e successive integrazioni istituito con decreto del Presidente della Repubblica n. 47 del 26 marzo 2018, è attribuito al personale del Corpo Nazionale dei Vigile del Fuoco con anzianità di servizio da zero a sette anni in considerazione e per la valorizzazione dell'attività istituzionale del Corpo Nazionale dei Vigile del Fuoco.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1.000.000.000 di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 febbraio 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, per la previsione relativa a decorrere da quell'anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spesa fiscali.
1.1872. (ex 160.013.) Sisto.

  Dopo l'articolo 160, aggiungere il seguente:

Art. 160-bis.

  1. Le spese sanitarie sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a causa di infortunio, a qualunque titolo, riportati nello svolgimento di servizi operativi e di supporto all'attività operativa sono anticipate dall'Amministrazione di appartenenza.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1.000.000.000 di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 febbraio 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, per la previsione relativa a decorrere da quell'anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spesa fiscali.
1.1873. (ex 160.06.) Sisto.

ART. 161.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di garantire la piena funzionalità delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti italiani di cultura e far fronte alle gravi carenze di organico, all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: «2.920 unità» sono sostituite dalle seguenti: «3.020 unità». Ai fini dell'incremento del contingente previsto, è autorizzata la spesa pari a euro 2.254.350 per l'anno 2021, euro 4.598.874 per l'anno 2022, euro 4.690.852 per l'anno 2023, euro 4.784.668 per l'anno 2024, euro 4.880.362 per l'anno 2025, euro 4.977.970 per l'anno 2026, euro 5.077.528 per l'anno 2027, euro 5.179.080 per l'anno 2028, euro 5.282.660 per l'anno 2029 ed euro 5.388.314 a decorrere dall'anno 2030. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo ai sensi dell'articolo, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.1874. (ex 161.33.) Fitzgerald Nissoli, Siragusa.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di garantire la piena funzionalità delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti italiani di cultura e far fronte alle gravi carenze di organico, all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: «2.920 unità» sono sostituite dalle seguenti: «3.020 unità». Ai fini dell'incremento del contingente previsto, è autorizzata la spesa pari a euro 1.127.175 per l'anno 2021, euro 2.299.437 per l'anno 2022, euro 2.345.426 per l'anno 2023, euro 2.392.334 per l'anno 2024, euro 2.440.181 per l'anno 2025, euro 2.488.985 per l'anno 2026, euro 2.538.764 per l'anno 2027, euro 2.589.540 per l'anno 2028, euro 2.641.330 per l'anno 2029 ed euro 2.694.157 a decorrere dall'anno 2030. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.1875. (ex 161.61.) Polverini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di garantire la tutela dei diritti dei lavoratori di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, all'articolo 1, comma 276, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «di euro 1.400.000 annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite con le seguenti: «di euro 2.000.000 annui a decorrere dall'anno 2021». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 600.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.1876. (ex 161.35.) Fitzgerald Nissoli, Siragusa, Polverini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di garantire la tutela dei diritti dei lavoratori di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, all'articolo 1, comma 276, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «e di euro 1.400.000 annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e di euro 2.000.000 annui a decorrere dall'anno 2021».

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di garantire la tutela dei diritti dei lavoratori di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, all'articolo 1, comma 276, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «e di euro 1.400.000 annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e di euro 2.000.000 annui a decorrere dall'anno 2021».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2021: – 2.000.000;
   2022: – 2.000.000;
   2023: – 2.000.000.
1.1877. (ex 161.34.) Fitzgerald Nissoli, Siragusa, Polverini.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. In favore dei magistrati onorari di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è riconosciuto un contributo integrativo economico mensile pari a 1.500 euro. Il contributo integrativo di cui al periodo precedente non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo è dovuto a partire dalla mensilità relativa alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge fino al 31 dicembre 2021. Il contributo si cumula con le indennità percepite dal magistrato onorario ed è dovuto, anche nel periodo di sospensione feriale, indipendentemente dalla percezione o meno di altre spettanze, indennità o contributi, erogati a qualsiasi titolo. Il contributo economico di cui al comma 1 è versato, con cadenza mensile, indipendentemente dalle indennità corrisposte per le attività eventualmente svolte.

  4-ter. Gli oneri derivanti dal comma 4-bis, sono quantificati in 200 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 600 milioni.
1.1878. (ex 161.53.) Zanettin, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alle parole: «del sisma 2009» sono premesse le seguenti: «del sisma 2002»;
   b) dopo le parole: «il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti crateri» sono aggiunte le seguenti: «nonché presso Enti regionali costituiti per la ricostruzione post sisma 2002».

  8-ter. All'articolo 57, comma 3-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, a 30 milioni di euro per l'anno 2021 e 82 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;
   b) la lettera b) è soppressa.

  8-quater. Per l'attuazione dei commi 8-bis e 8-ter è autorizzata la spesa di 82 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 418 milioni.
1.1879. (ex 161.54.) Tartaglione, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Per il personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca procede alla conferma dei ruoli, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1o settembre dell'anno svolto. Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.
1.1880. (ex 161.28.) Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Al fine di incentivare, rafforzare ed incrementare le maggiori attività rese nella tutela del Made in Italy e nel contrasto all’Italian sounding, anche nelle funzioni di controllo ed ispezione nel settore agroalimentare, per far fronte, altresì, ai nuovi incrementali adempimenti per la elaborazione e il coordinamento delle linee della politica agricola, agroalimentare, forestale, per la pesca e per il settore ippico a livello nazionale, europeo ed internazionale, a decorrere dall'anno 2021, il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali 2016-2018 relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incrementato di un importo complessivo pari a 800.000 euro annui, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente. È, altresì, incrementato di 80.000 euro a decorrere dall'anno 2021 il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.1881. (ex 161.47.) Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 161 aggiungere il seguente:

Art. 161-bis.
(Esaurimento graduatorie concorsuali presso le pubbliche amministrazioni)

  1. In conformità alle esigenze di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e in considerazione dello stato di emergenza sanitaria Covid-19, la validità delle graduatorie, vigenti all'entrata in vigore della presente legge e relative a procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato, indette dalle Pubbliche amministrazioni nelle quali risultano collocati ancora soggetti dichiarati idonei è prorogata, ferma restando la prioritaria assunzione dei vincitori, fino a completo esaurimento delle stesse graduatorie. Conseguentemente l'esperimento di nuove procedure concorsuali è subordinato all'avvenuta immissione in ruolo di tutti i soggetti collocati nelle graduatorie di concorso
1.1882. (ex 161.035.) Rizzetto, Zucconi, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 161, aggiungere il seguente:

Art. 161-bis.

  1. Per il triennio 2021-2023, in considerazione delle eccezionali esigenze di pianificazione strategica e programmazione di interventi di investimento nelle aree metropolitane, con particolare riferimento ai settori dell'edilizia scolastica, della viabilità, e dell'innovazione digitale, per le città metropolitane la maggiore spesa rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato del personale afferente ai profili tecnici da impiegare nelle funzioni sopra indicate non si computa ai fini delle vigenti limitazioni alla determinazione della capacità assunzionale, nonché delle limitazioni finanziarie per i rapporti di lavoro flessibile stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio.
  2. In relazione a quanto stabilito dal comma precedente, il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2019, del fondo per la contrattazione integrativa prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2019.
  3. L'eventuale maggiore spesa derivante dall'applicazione dei commi precedenti è ammissibile solo entro la percentuale del 10 per cento della spesa complessiva del personale sostenuta nel 2019 e previa asseverazione dell'organo di revisione sugli equilibri pluriennali di bilancio.
1.1883. (ex 161.030.) Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 161, aggiungere il seguente:

Art. 161-bis.
(Ulteriori disposizioni sulle graduatorie per l'assunzione del personale)

  1. All'articolo 1, comma 1148, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021».
  2. Per esigenze di celerità, in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in corso, sono prorogate, fino al 31 dicembre 2021, le graduatorie approvate a partire dall'anno 2012 delle amministrazioni di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
*1.1884. (ex 161.027.) Polverini, Mandelli.

  Dopo l'articolo 161, aggiungere il seguente:

Art. 161-bis.
(Ulteriori disposizioni sulle graduatorie per l'assunzione del personale)

  1. All'articolo 1, comma 1148, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021».
  2. Per esigenze di celerità, in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in corso, sono prorogate, fino al 31 dicembre 2021, le graduatorie approvate a partire dall'anno 2012 delle amministrazioni di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
*1.1885. (ex 161.018.) Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 161, aggiungere il seguente:

Art. 161-bis.
(Assunzioni lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità)

  1. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, limitatamente alla Regione Calabria, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono destinate anche ai lavoratori impegnati nei settori di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, analogamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.
  2. Il comma 495 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è sostituito dal seguente:
  «495. Al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, strutturalmente deficitarie ovvero in dissesto finanziario ai sensi degli articoli 242, 244 e 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo possono procedere immediatamente all'assunzione a tempo indeterminato, senza il controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali ai sensi degli articoli 155 e 243, comma 1 e 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»
1.1886. (ex 161.014.) Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 161, aggiungere il seguente:

Art. 161-bis.
(Assunzioni lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità)

  1. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, limitatamente alla regione Calabria, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono destinate anche ai lavoratori impegnati nei settori di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, analogamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.
1.1887. (ex 161.013.) Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 161, aggiungere il seguente:

Art. 161-bis.

  1. All'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono aggiunte, all'ultimo periodo le seguenti parole «Le regioni che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, hanno stipulato un Accordo con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze per l'approvazione del Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico, possono attivare operazione di accensione di prestiti per il rimborso delle passività esistenti e finalizzate all'estinzione dei debiti sanitari pregressi, come da impegni assunti dalle singole regioni in sede di stipula del citato Accordo. Le operazioni di cui al precedente periodo sono ammissibili ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, in presenza di condizioni di finanziamento che consentano di ridurre il valore finanziario delle passività e senza incrementare l'indebitamento a carico dell'ente. In caso di estinzione anticipata dei prestiti concessi dal Ministero dell'economia e finanze, gli importi pagati dalle regioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in relazione alla parte capitale, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di stato.»
1.1888. (ex 161.025.) Prestigiacomo, Bartolozzi, Siracusano.

  Dopo l'articolo 161, aggiungere il seguente:

Art. 161-bis.

  1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti territoriali, per le annualità 2021-2023, gli enti locali possono costituire un fondo alimentato con un importo non superiore al 2 per cento del valore dei contributi agli investimenti acquisiti o del valore del quadro economico delle opere già in corso, da utilizzare per il conferimento di incarichi di assistenza tecnica e supporto amministrativo al RUP di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modificazioni, in deroga a tutti i vincoli finanziari vigenti in materia di spesa del personale a tempo determinato.
1.1889. (ex 161.033.) Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 161, aggiungere il seguente:

Art. 161-bis.

  1. Le graduatorie dei concorsi pubblici di cui all'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, approvate dai Comuni, Province e Città Metropolitane, sono prorogate sino a 180 giorni dal termine dell'Emergenza COVID-19.
1.1890. (ex 161.017.) Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 161, aggiungere il seguente:

Art. 161-bis.

  1. Le graduatorie dei concorsi pubblici di cui all'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, approvate dai Comuni, Province e Città Metropolitane, sono prorogate sino al 31 dicembre 2021.
1.1891. (ex 161.016.) Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 162.

  All'articolo 162 premettere il seguente:
  01. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre, n. 126, dopo le parole: «nei crateri» aggiungere le seguenti: «del sisma del 2002,»;

  Conseguentemente al comma 1, lettera a), sostituire le parole:, a 30 milioni di euro per l'anno 2021 e a 82 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti:, a 31,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 83,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

  Conseguentemente dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione pari a 1,2 milioni per l'anno 2021 e a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dall'articolo 209 della presente legge.
1.1892. (ex 162.26.) Silvestroni, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 57, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge13 ottobre 2020, n. 126, al comma 3, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per le assunzioni di cui al presente comma, i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 75 del 2017 possono essere maturati entro il 31 dicembre 2021, anche computando i periodi di servizio svolti, con contratti a tempo determinato e con contratti di lavoro flessibile, presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali o gli Enti parco dei predetti crateri. Sono computabili altresì i periodi di lavoro svolti, presso i medesimi Uffici ed enti, con contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile stipulati, a seguito dell'espletamento di una procedura selettiva, da soggetti terzi, anche di diritto privato, nell'ambito di convenzioni o in esecuzione delle ordinanze commissariali.».
1.1893. (ex 162.16.) Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 3, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per le assunzioni di cui al presente comma, i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 75 del 2017 possono essere maturati entro il 31 dicembre 2021, anche computando i periodi di servizio svolti, con contratti a tempo determinato e con contratti di lavoro flessibile, presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali o gli Enti parco dei predetti crateri. Sono computabili altresì i periodi di lavoro svolti, presso i medesimi Uffici ed enti, con contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile stipulati, a seguito dell'espletamento di una procedura selettiva, da soggetti terzi, anche di diritto privato, nell'ambito di convenzioni o in esecuzione delle ordinanze commissariali».
1.1894. (ex 162.44.) Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, all'ultimo periodo, le parole: «quinquennio 2016-2020» sono sostituite dalle seguenti: «novennio 2016- 2024» e le parole: «massimo di cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «massimo di nove anni».
1.1895. (ex 162.14.) Caparvi, Marchetti, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Cavandoli.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 162-bis.

  1. All'articolo 46-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: «al personale assunto ai sensi dell'articolo 67-ter, commi 3 e 6» sono aggiunte le seguenti: «e, a decorrere dall'anno 2020, al personale assunto ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 5».
1.1896. (ex 162.030.) Brunetta.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 162-bis.
(Assunzione personale servizio fitosanitari)

  1. A decorrere dall'anno 2021 le regioni e gli enti strumentali ad esse collegati possono superare, fermo restando l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi 466 e ss. della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e il rispetto del limite di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite di spesa, previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente alle assunzioni indispensabili a garantire l'esercizio delle funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria.
1.1897. (ex 162.012.) Manzato, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini.

ART. 163.

  Al comma 1, dopo le parole: Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
1.1898. (ex 163.3.) Bartolozzi, Cassinelli, Cristina.

  Dopo l'articolo 163, aggiungere il seguente:

Art. 163-bis.
(Qualificazione e rafforzamento delle stazioni uniche appaltanti di Province e Città metropolitane)

  1. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le stazioni uniche appaltanti delle province e delle città metropolitane».
  2. Al fine di favorire la ripresa degli investimenti a livello locale a seguito dell'emergenza da Covid-19, le Province e le Città metropolitane possono effettuare, fino al 31 dicembre 2021, assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o con forme di lavoro flessibile in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 844-847, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e i vincoli procedimentali per le assunzioni, fatte salve il rispetto delle procedure selettive, anche attingendo alle graduatorie ancora valide dei concorsi degli enti locali, per rafforzare le strutture tecniche e amministrative delle stazioni uniche appaltanti provinciali e metropolitane. Gli oneri aggiuntivi per le assunzioni di personale di cui al comma 1 sono posti a carico dei quadri economici degli interventi di investimento da realizzare o completare. Le Province e le Città metropolitane possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e sulla base di apposite convenzioni, del personale e delle strutture delle amministrazioni centrali o territoriali interessate, nonché di società controllate dallo Stato o dagli enti territoriali, per assicurare gli interventi di cui al presente comma.
*1.1899. (ex 163.05.) Gava, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Paternoster.

  Dopo l'articolo 163, aggiungere il seguente:

Art. 163-bis.
(Qualificazione e rafforzamento delle stazioni uniche appaltanti di Province e Città metropolitane)

  1. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le stazioni uniche appaltanti delle province e delle città metropolitane».
  2. Al fine di favorire la ripresa degli investimenti a livello locale a seguito dell'emergenza da Covid-19, le Province e le Città metropolitane possono effettuare, fino al 31 dicembre 2021, assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o con forme di lavoro flessibile in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 844-847, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e i vincoli procedimentali per le assunzioni, fatte salve il rispetto delle procedure selettive, anche attingendo alle graduatorie ancora valide dei concorsi degli enti locali, per rafforzare le strutture tecniche e amministrative delle stazioni uniche appaltanti provinciali e metropolitane. Gli oneri aggiuntivi per le assunzioni di personale di cui al comma 1 sono posti a carico dei quadri economici degli interventi di investimento da realizzare o completare. Le Province e le Città metropolitane possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e sulla base di apposite convenzioni, del personale e delle strutture delle amministrazioni centrali o territoriali interessate, nonché di società controllate dallo Stato o dagli enti territoriali, per assicurare gli interventi di cui al presente comma.
*1.1900. (ex 163.010.) Paolo Russo, Pella, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 163, aggiungere il seguente:

Art. 163-bis.
(Norme sul personale delle Province e Città metropolitane)

  1. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 33, comma 1-bis, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dall'entrata in vigore della presente legge alle Province e alle Città metropolitane si applica l'ultimo periodo del citato comma in materia di salario accessorio e l'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, come convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
**1.1901. (ex 163.06.) Paternoster, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava.

  Dopo l'articolo 163, aggiungere il seguente:

Art. 163-bis.
(Norme sul personale delle Province e Città metropolitane)

  1. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 33, comma 1-bis, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dall'entrata in vigore della presente legge alle Province e alle Città metropolitane si applica l'ultimo periodo del citato comma in materia di salario accessorio e l'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, come convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
**1.1902. (ex 163.011.) Pella, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 163, aggiungere il seguente:

Art. 163-bis.
(Assunzione di personale specializzato nelle province e città metropolitane)

  1. Per rafforzare gli uffici di progettazione, le stazioni uniche appaltanti, i processi di digitalizzazione delle province e delle città metropolitane è autorizzata l'assunzione di 500 funzionari altamente specializzati, a valere sui bilanci degli enti e al di fuori dei limiti della normativa vigente sulle assunzioni di personale ed in deroga all'obbligo di aggiornamento annuale del piano dei fabbisogni attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Dipartimento della funzione pubblica entro il 28 febbraio 2021 definisce i tempi e le modalità di svolgimento e di conclusione delle procedure concorsuali previo accordo in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.
  2. Ai fini della copertura delle assunzioni di cui al comma precedente, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 106 le parole: «100 milioni annui» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni annui» e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Per l'assunzione di personale specializzato nelle province e nelle città metropolitane è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».
   b) al comma 165 le parole: «300 unità» sono sostituite dalle seguenti: «100 unità»;
   c) il comma 166 è soppresso.
*1.1903. (ex 163.04.) Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 163, aggiungere il seguente:

Art. 163-bis.
(Assunzione di personale specializzato nelle province e città metropolitane)

  1. Per rafforzare gli uffici di progettazione, le stazioni uniche appaltanti, i processi di digitalizzazione delle province e delle città metropolitane è autorizzata l'assunzione di 500 funzionari altamente specializzati, a valere sui bilanci degli enti e al di fuori dei limiti della normativa vigente sulle assunzioni di personale ed in deroga all'obbligo di aggiornamento annuale del piano dei fabbisogni attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Dipartimento della funzione pubblica entro il 28 febbraio 2021 definisce i tempi e le modalità di svolgimento e di conclusione delle procedure concorsuali previo accordo in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.
  2. Ai fini della copertura delle assunzioni di cui al comma precedente, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 106 le parole: «100 milioni annui» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni annui» e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Per l'assunzione di personale specializzato nelle province e nelle città metropolitane è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».
   b) al comma 165 le parole: «300 unità» sono sostituite dalle seguenti: «100 unità»;
   c) il comma 166 è soppresso.
*1.1904. (ex 163.09.) Pella, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 163, aggiungere il seguente:

Art. 163-bis.
(Assunzione di personale specializzato nelle province e città metropolitane)

  1. Per rafforzare gli uffici di progettazione, le stazioni uniche appaltanti, i processi di digitalizzazione delle Province e delle Città metropolitane è autorizzata l'assunzione di 500 funzionari altamente specializzati, a valere sui bilanci degli enti e al di fuori dei limiti della normativa vigente sulle assunzioni di personale ed in deroga all'obbligo di aggiornamento annuale del piano dei fabbisogni attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Dipartimento della funzione pubblica entro il 28 febbraio 2021 definisce i tempi e le modalità di svolgimento e di conclusione delle procedure concorsuali previo accordo in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.
  2. Ai fini della copertura delle assunzioni di cui al comma precedente, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 106 dopo le parole: «100 milioni annui» sono inserite le seguenti: «, di cui 50 milioni per il personale di Province e Città Metropolitane»;
   b) al comma 165 le parole: «300 unità» sono sostituite dalle seguenti: «100 unità»;
   c) il comma 166 è soppresso.
1.1905. (ex 163.012.) Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

ART. 165.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di assicurare il più qualificato supporto sociale e didattico agli alunni diversamente abili, sui posti di sostegno previsti all'articolo 1 , si procede prioritariamente all'immissione in ruolo del personale docente in possesso di abilitazione e titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno , inserito nella II fascia delle graduatorie di istituto , con 36 sei mesi di servizio nelle scuole statali , anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009. Parimenti sui posti residui si procederà all'immissione in ruolo del personale docente in possesso di abilitazione ma non del titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno, inserito nella II fascia delle graduatorie di istituto, con 36 sei mesi di servizio nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009. In subordine:
   a) Il personale docente non abilitato, con titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno, inserito nella III fascia delle graduatorie di istituto, con 36 sei mesi di servizio nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, di cui almeno uno sul sostegno.
   b) Il personale docente non abilitato e non in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno ma con titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, inserito nella III fascia delle graduatorie di istituto, con 36 sei mesi di servizio sul posto di sostegno nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.

  4. Il personale docente immesso in ruolo sui posti di sostegno ai sensi dei commi 2 e 3 è tenuto a frequentare, durante l'anno di prova:
   a) appositi corsi abbreviati finalizzati al conseguimento dell'abilitazione, se in possesso del titolo di specializzazione; il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.
   b) un percorso formativo abbreviato finalizzato al conseguimento del titolo di specializzazione, se in possesso di specifica abilitazione; Il mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.
1.1906. (ex 165.29.) Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: istituzioni scolastiche inserire le seguenti parole ’, anche statali e paritarie.
1.1907. (ex 165.85.) Lorenzo Fontana, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Per le misure di accompagnamento delle istituzioni scolastiche alle nuove modalità di inclusione previste dall'articolo 15-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione un Fondo con dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.1908. (ex 165.84.) Locatelli, Lorenzo Fontana, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
  2-bis. Per le misure di accompagnamento delle istituzioni scolastiche alle nuove modalità di inclusione previste dall'articolo 15-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 è istituito presso il Ministero dell'Istruzione UN Fondo con dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari ad euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell'articolo 68 della presente legge.
1.1909. (ex 165.54.) Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
  2-bis. Per le misure di accompagnamento delle istituzioni scolastiche alle nuove modalità di inclusione previste dall'articolo 15-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 è istituito presso il Ministero dell'Istruzione un Fondo con dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

  Conseguentemente, alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2021: – 10.000.000;
   2022: – 10.000.000;
   2023: –
1.1910. (ex 165.93.) Versace, Mandelli, Bagnasco, Occhiuto, Novelli, Pella, D'Attis, Prestigiacomo, Bond, Mugnai, Paolo Russo, Dall'Osso.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Gli insegnanti in possesso di laurea e di titolo di specializzazione sul sostegno previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, che alla data di entrata in vigore della presente legge prestano servizio sul sostegno a tempo determinato o indeterminato in istituti di istruzione secondaria di secondo grado sono inquadrati, ai fini economici, nel ruolo di cui alla tabella C, quadro I, annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1976, n. 88. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
1.1911. (ex 165.97.) Vietina, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto.

  Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: istituzioni scolastiche inserire le seguenti parole: statali e paritarie.
1.1912. (ex 165.55.) Bellucci, Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Il fondo, di cui all'articolo 1 comma 616 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità allo scopo di riconoscere a ciascuno allievo disabile la copertura del docente di sostegno, è incrementato nella misura complessiva di 30,4 milioni annui a decorrere dal 2021.

  3-ter. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 30,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.1913. (ex 165.89.) Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini.

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  3-bis. A decorrere dall'anno 2021 è attribuito direttamente ai Comuni per le scuole dell'infanzia e primo ciclo un contributo pari a 245 milioni di euro annui per lo svolgimento delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

  3-ter. Con apposito provvedimento, previo passaggio in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, si provvede al riparto annuale del contributo di cui al periodo precedente tra gli enti territoriali interessati.
  3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209 a decorrere dall'anno 2021.
1.1914. (ex 165.92.) Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. A decorrere dall'anno 2021, il limite di spesa di cui all'articolo 1-quinquies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di 100 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
1.1915. (ex 165.106.) Gelmini, Aprea, Marin, Barelli, Spena, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Pella, Mandelli, D'Attis.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Il Ministero dell'Istruzione è autorizzato nel rispetto delle disponibilità finanziarie di cui al comma 5-bis, a bandire un concorso per esami e titoli per coprire i posti vacanti e disponibili dei Direttori SGA nelle istituzioni scolastiche ed educative, riservato al personale Assistente Amministrativo che ha svolto le funzioni di Direttore SGA per almeno tre anni scolastici entro il 31/8/2020 anche in assenza del prescritto requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni. Allo stesso concorso possono partecipare i dipendenti delle istituzioni scolastiche ed educative con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e appartenenti all'area ATA in possesso del requisito culturale di cui al precedente capoverso.

  5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 20 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge. Ove si verifichino scostamenti rispetto allo stanziamento previsto il MEF provvede con proprio provvedimento a modificare proporzionalmente l'autorizzazione si spesa per l'accesso alla misura.
1.1916. (ex 165.104.) Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di garantire la funzionalità delle segreterie scolastiche e di rimediare alla carenza di organico dei ruoli relativi al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), i candidati risultati idonei, per titoli ed esami, a 2004 posti di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (bandito con legge 27 dicembre 2017, n. 205, art 1, comma 605) vanno inseriti nelle graduatorie di merito e assunti, a tempo indeterminato, sui posti messi a concorso.
1.1917. (ex 165.94.) Ferraioli, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di riconoscere l'incarico aggiuntivo del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi nelle istituzioni scolastiche sottodimensionate, è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare al pagamento delle indennità di cui all'articolo 39 del CCNL comparto Istruzione e Ricerca firmato il 19 aprile 2018 non ancora liquidate. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 209.
1.1918. (ex 165.101.) Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di valorizzare la figura professionale del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi delle istituzioni scolastiche, è autorizzata la spesa di 19.200.000,00 euro a decorrere dall'anno 2022, al fine di incrementare, in sede di contrattazione collettiva, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, la parte variabile dell'indennità di direzione, di cui all'articolo 56, comma 1, del CCNL Comparto Scuola firmato il 29 novembre 2007 e successive modificazioni e integrazioni. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 209 della presente legge.
*1.1919. (ex 165.40.) Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di valorizzare la figura professionale del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi delle istituzioni scolastiche, è autorizzata la spesa di 19.200.000,00 euro a decorrere dall'anno 2022, al fine di incrementare, in sede di contrattazione collettiva, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, la parte variabile dell'indennità di direzione, di cui all'articolo 56, comma 1, del CCNL Comparto Scuola firmato il 29 novembre 2007 e successive modificazioni e integrazioni. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 209.
*1.1920. (ex 165.103.) Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di valorizzare la figura professionale del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi delle istituzioni scolastiche, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2021 e 24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, al fine di equiparare, in sede di contrattazione collettiva, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, il trattamento economico della predetta figura professionale con quella dei Direttori Amministrativi delle Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 209 della presente legge.
**1.1921. (ex 165.39.) Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di valorizzare la figura professionale del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi delle istituzioni scolastiche, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2021 e 24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, al fine di equiparare, in sede di contrattazione collettiva, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, il trattamento economico della predetta figura professionale con quella dei Direttori Amministrativi delle Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 209.
**1.1922. (ex 165.102.) Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. 1. All'articolo 19, comma 5-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al primo periodo, le parole: «fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis del presente articolo», e il terzo periodo sono soppressi a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022. A decorrere dal medesimo anno scolastico sono altresì abrogate le vigenti disposizioni che impediscono l'assegnazione in via esclusiva di un Dirigente Scolastico e di un Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi alle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 19, comma 5, del predetto decreto-legge. Conseguentemente, l'organico dei Dirigenti Scolastici e dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi è incrementato di 400 unità per ciascuna delle predette categorie, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 12 milioni per l'anno 2021 e 36 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 209 della presente legge.
*1.1923. (ex 165.38.) Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al termine della procedura concorsuale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e comunque entro l'anno 2021, è bandito, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, un concorso pubblico per l'assunzione di direttori dei servizi generali ed amministrativi, nei limiti delle facoltà assunzionali ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno maturato almeno tre interi anni di servizio entro il 31/8/2020 nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi possono partecipare alla procedura concorsuale di cui al primo periodo anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni.
*1.1924. (ex 165.105.) Aprea, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Affinché le istituzioni scolastiche dispongano delle risorse necessarie per garantire la ripresa dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, in considerazione del ritardo nell'espletamento delle procedure del concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 del 28 dicembre 2018, il personale ATA con incarico di facente funzione nell'ultimo triennio dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi transita in tale profilo dal 1o settembre 2021, al superamento di un corso di aggiornamento per il profilo professionale in applicazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
1.1925. (ex 165.37.) Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Albano, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. Al fine di consentire l'ottimale dimensionamento delle istituzioni scolastiche esistenti, in considerazione della necessaria presenza di figure dirigenziali in grado di gestire e presidiare quotidianamente le emergenze e le problematiche che potrebbero sorgere anche dal punto di vista sanitario, nonché garantire adeguati livelli di tutela della salute e sicurezza degli studenti, delle famiglie e del personale scolastico tutto, in deroga a quanto disposto dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 6 giugno 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, allo stesso articolo 19, al comma 5, alla fine del comma, inserire le seguenti parole: «Negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 il numero minimo di alunni per l'assegnazione di dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato e per l'assegnazione in via esclusiva di un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) di cui al comma successivo sono stabiliti in 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche».

  7-ter. In applicazione dei nuovi parametri dimensionali sopra stabiliti per le annualità specificate, i Piani regionali di dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa eventualmente già predisposti ed approvati dalle singole regioni sulla base dei precedenti criteri, saranno adeguati e rettificati entro il 31 gennaio 2021.
  7-quater. All'onere di cui ai commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, pari a 15 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
1.1926. (ex 165.96.) Torromino, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. Nel perdurare dell'emergenza da Covid-19, presso le scuole di ogni ordine e grado, il dirigente scolastico può istituire, in via sperimentale, la figura professionale dello psicologo scolastico, al fine di supportare gli alunni, le famiglie e il personale scolastico nelle eventuali problematiche di tipo psicologico generate dall’ apprendimento a distanza tramite supporti tecnologici e per fornire indicazioni per l'esercizio della metodica nel rispetto della salute psico-fisica dei minori. Possono accedere al ruolo di psicologo scolastico, con contratto di prestazione di lavoro autonomo, gli psicologi iscritti all'ordine in possesso di laurea magistrale in psicologia, con specializzazione quadriennale nello specifico settore dell'età evolutiva.

  7-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 15 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.1927. (ex 165.86.) Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini.

  Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: mille posti con le seguenti: seimila posti.

  Conseguentemente, al medesimo comma, ultimo periodo:
   sostituire: 11,67 con: 70,02;
   sostituire: 38,43 con; 230,58;
   sostituire: 37,32 con: 223,92;
   sostituire: 38,48 con: 230,88;
   sostituire: 40,79 con: 244,74.
   Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.671,9 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
1.1928. (ex 165.32.) Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Conseguentemente sui posti di docenza della scuola dell'infanzia previsti all'articolo 1 comma 8 è autorizzata l'istituzione di una graduatoria ad esaurimento per titoli e servizio ai fini dell'assunzione di personale docente, con almeno 36 mesi di servizio continuativi nelle istituzioni scolastiche statali.

  8-ter. Le immissioni in ruolo del personale di cui al comma 8-bis, possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui è stata istituita la graduatoria ad esaurimento per titoli e servizio con decreto del Ministero dell'Istruzione, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  8-quater. Il personale docente immesso in ruolo ai sensi del comma 8-bis è tenuto a frequentare, durante l'anno di prova, un percorso formativo abbreviato abilitante da definire con successivo provvedimento ministeriale.
  8-quinquies. Il personale docente inserito nelle graduatorie di cui al comma 8-ter e non immesso in ruolo per carenza di posti vacanti e disponibili può presentare domanda per l'inserimento in coda nella stessa graduatoria di un'altra regione, in applicazione di quanto previsto dal decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159
1.1929. (ex 165.33.) Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 8 inserire il seguente:
  8-bis. È autorizzata, con successivo decreto del Ministero dell'Istruzione, l'istituzione di una graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione di 7 mila insegnanti di religione cattolica su posti vacanti e disponibili con più di 24 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione. Saranno assunti, in via prioritaria, gli idonei alle procedure concorsuali di cui al decreto direttoriale del 2 febbraio 2004. La copertura finanziaria è garantita dall'aumento già previsto dal fondo per l'organico dell'autonomia e di cui al comma 1.
1.1930. (ex 165.45.) Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Albano, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 8 inserire il seguente:
  8-bis. Al fine di garantire il corretto ed efficiente funzionamento delle Istituzioni Scolastiche , è elevata al 100% la quota degli idonei ammessi nelle graduatorie finali del concorso per il reclutamento dei direttori dei servizi generali e amministrativi di cui all'articolo 1, comma 605 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
1.1931. (ex 165.46.) Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Il fondo di cui al comma 1 è utilizzato per la ridefinizione degli organici del personale scolastico alla luce della revisione ragionata dei parametri del Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 2008, n. 81 di cui al protocollo di intesa del 6 agosto 2020 sottoscritto tra il Ministero dell'Istruzione e i sindacati rappresentativi della scuola per il contenimento della diffusione di COVID-19 e l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, anche ai fini dell'adozione di interventi per la riduzione del fenomeno dell'affollamento delle classi, della diminuzione del rapporto alunni-docenti e personale ATA.
1.1932. (ex 165.42.) Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Rizzetto, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:
  9-bis. Per l'anno 2021, una quota parte dell'incremento, pari a 18 milioni di euro, è assegnata alle scuole dell'infanzia paritarie no profit, di cui al decreto legislativo 65/2017, articolo 12 comma 2 lettera b).

  9-ter. Ai maggiori oneri del comma 9-bis pari a 18 milioni di euro per il 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge
1.1933. (ex 165.13.) Gobbato, Gusmeroli.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Il Fondo Unico Nazionale destinato alla retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2021, di 80 milioni di euro per l'anno 2022 e di 120 milioni di euro a partire dall'anno 2023 a valere sulle risorse del fondo per il rinnovo contrattuale di cui all'articolo 1 comma 436 della L. 145/2018 come incrementate dall'articolo 164.
1.1934. (ex 165.99.) Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo.

  Al comma 11 sostituire le parole: la spesa di euro 1.446.158 per l'anno 2021, di euro 3.615.396 per l'anno 2022 e di euro 2.169.238 per l'anno 2023, con le seguenti parole:, la spesa di euro 2,4 milioni per l'anno 2021, di euro 4,6 milioni per l'anno 2022 e di euro 3,2 per l'anno 2023.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 953.842 per l'anno 2021, a euro 984.604 per il 2022 ed euro 1.030.762 per il 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.1935. (ex 165.90.) Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. A partire dall'anno scolastico 2020/2021 le istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome. Alle istituzioni scolastiche autonome di cui al periodo precedente non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA); con decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 780 milioni di euro per l'anno 2021 e 440 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
1.1936. (ex 165.48.) Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli.

  Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
  12-bis. Al fine di adeguare all'articolo 1, comma 364, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la graduatoria nazionale degli idonei per merito e titoli del concorso a DSGA indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 2015 del 20 Dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a Serie speciale – n. 102 del 28 Dicembre 2018, il Ministro dell'istruzione, con uno o più decreti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato a rivedere le graduatorie di merito degli idonei del concorso a DSGA nel senso di abrogare i limiti della quota degli idonei su base regionale.
1.1937. (ex 165.18.) Cantalamessa.

  Dopo larticolo 165, aggiungere il seguente:

Art. 165-bis.

  1. Al fine di adeguare i contenuti e le metodologie didattiche allo sviluppo delle nuove tecnologie, alla richiesta di nuovi saperi e al fine di costruire scuole innovative 5.0, è nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un apposito Fondo con dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021 e 1000 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'adozione di piano programmatico di formazione dei docenti e di interventi di edilizia scolastica volti ad adeguare gli ambienti di apprendimento all'adozione delle nuove metodologie didattiche.
  2. A decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, l'insegnamento della programmazione informatica (coding) e della didattica digitale è introdotto nei programmi didattici della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, con le modalità e i tempi definiti, nel rispetto dell'autonomia scolastica, dalle singole istituzioni scolastiche, garantendo che l'insegnamento abbia caratteristiche interdisciplinari e multidisciplinari. A decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 l'insegnamento del coding è introdotto nelle scuole di ogni ordine e grado.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in articolo valutati in 1000 milioni di euro per ciascun degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126
1.1938. (ex 165.025.) Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 165, aggiungere il seguente:

Art. 165-bis.

  1. Al fine di assicurare la stabilità dell'insegnamento nelle istituzioni scolastiche, porre rimedio alla grave carenza di personale di ruolo nelle scuole pubbliche, assorbire il precariato e ridurre il ricorso ai contratti a tempo determinato il Ministro dell'istruzione nelle more dell'attuazione del sistema di reclutamento di cui ai commi successivi, è autorizzato nei limiti di spesa di cui al comma 14, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, a predisporre un piano quadriennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA che per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per la copertura di posti vacanti e disponibili, ha complessivamente superato i ventiquattro mesi di rapporto di lavoro, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione.
  2. Per le finalità di cui al comma precedente il Ministero con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dispone l'istituzione di una graduatoria per titoli e servizio ai fini dell'assunzione di personale docente di ogni ordine e grado nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, sul 25 per cento di tutti i posti vacanti e disponibili. Per il personale assunto ai sensi del presente articolo è previsto un percorso annuale di formazione con valutazione finale volto a sviluppare e potenziare le competenze dei docenti. Il periodo di formazione iniziale può essere ripetuto una volta. Nel caso di mancato superamento del secondo periodo di formazione il contratto di lavoro è risolto.
  3. L'immissione in ruolo comporta la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo.
  4. I percorsi di formazione iniziale dei docenti del sistema educativo di istruzione nazionale sono svolti nei corsi di laurea magistrale e nei corsi accademici di secondo livello, e sono finalizzati all'acquisizione delle competenze disciplinari, pedagogiche, didattiche, organizzative, relazionali e comunicative, nonché di riflessione sulle pratiche didattiche, che caratterizzano il profilo formativo e professionale del docente.
  5. Per le finalità di cui al presente articolo il conseguimento della laurea magistrale o di titolo accademico di secondo livello assume valore abilitante ai fini del reclutamento dei docenti a tempo indeterminato e determinato.
  6. I soggetti che conseguono la laurea magistrale o il diploma accademico di secondo livello sono iscritti sulla base del voto conseguito in un apposito Albo regionale istituito presso l'ufficio scolastico regionale e distinto per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Le istituzioni scolastiche statali assumono il personale sulla base dell'albo regionale secondo le esigenze della programmazione e al fine di effettuare la copertura dei posti disponibili e vacanti accertati dagli uffici scolastici provinciali e regionali. Con decreto del Ministro dell'istruzione da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di valutazione dei titoli per l'acquisizione del punteggio utile all'inserimento nell'albo di cui al periodo precedente.
  7. Con uno o più decreti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono individuati, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 2, e dell'articolo 10, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270:
   a) le classi dei corsi di laurea magistrale, istituiti e attivati anche con le modalità di cui al comma 9, finalizzati anche alla formazione di cui al comma 4;
   b) il profilo formativo e professionale del docente;
   c) le correlate attività didattiche, comprensive di laboratori e attività di tirocinio, del corso di laurea o di diploma universitario, anche con funzione di verifica delle attitudini relazionali, comunicative e organizzative proprie della funzione docente. Il tirocinio si conclude con una valutazione che tiene conto del giudizio formulato dal docente dell'istituzione scolastica presso cui si è svolto il tirocinio stesso;
   d) i relativi ambiti disciplinari;
   e) i relativi crediti distinti per i settori scientifico-disciplinari in misura pari all'80 per cento dei complessivi crediti formativi universitari prescritti, di cui non più del 25 per cento dell'area pedagogico-professionale per i corsi finalizzati all'insegnamento nelle scuole dell'istruzione secondaria di primo e di secondo grado, in modo da garantire, al termine del percorso formativo, l'acquisizione del profilo formativo e professionale del docente, con attenzione alle specifiche conoscenze, abilità e competenze coerenti con il servizio di insegnamento previsto per le singole classi di abilitazione.

  8. Per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, le classi dei corsi di cui al comma 7, lettera a), sono individuate con riferimento all'insegnamento delle discipline impartite in tali gradi di istruzione e con preminenti finalità di approfondimento disciplinare. I decreti di cui al comma 7, lettera c), disciplinano, altresì, le attività didattiche concernenti l'integrazione scolastica degli alunni disabili e prevedono che la formazione iniziale dei docenti possa essere svolta anche mediante la frequenza di stage all'estero.
  9. I corsi di laurea magistrale e i corsi accademici di secondo livello, sono istituiti dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, sulla base dei criteri e delle procedure e nell'osservanza dei requisiti minimi strutturali stabiliti con appositi decreti del Ministro dell'università e ricerca.
  10. I corsi di laurea magistrale possono essere istituiti, in conformità a quanto previsto dal comma 7, lettera a), con il concorso di una o più facoltà dello stesso ateneo o di più atenei, a seguito di specifiche convenzioni stipulate dai rettori interessati, su proposta delle rispettive facoltà. Le convenzioni definiscono l'apporto delle rispettive università, in termini di docenza, di strutture didattiche e scientifiche, di laboratori e di risorse finanziarie per il funzionamento dei corsi, anche prevedendo appositi organi consiliari composti da rappresentanti delle competenti strutture accademiche degli atenei.
  11. Le classi di abilitazione per l'insegnamento delle discipline impartite nella scuola secondaria di primo e di secondo grado sono individuate con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  12. Per lo svolgimento dei compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche, svolti esclusivamente nell'ambito dei corsi di laurea magistrale di cui al presente articolo, resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 3 agosto 1998, n. 315.
  13. A decorrere dal 1o settembre 2025, l'iscrizione nell'albo regionale di cui al comma 6, costituisce requisito esclusivo per l'ammissione ai concorsi per docenti, che sono banditi dalle istituzioni scolastiche statali con cadenza almeno triennale, secondo le esigenze della programmazione e al fine di effettuare la copertura dei posti disponibili e vacanti accertati dagli uffici scolastici provinciali e regionali.
  14. Agli oneri di cui ai commi da 1 a 4, pari a 500 milioni di euro per ciascun anno dal 2021 al 2024, si provvede a decorrere dall'anno 2021 mediante incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate
1.1939. (ex 165.026.) Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 165, aggiungere il seguente:

Art. 165-bis.
(Mobilità dei dirigenti delle istituzioni scolastiche)

  1.Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i dirigenti scolastici immessi nei ruoli regionali a seguito di procedure concorsuali nazionali hanno la priorità di rientro, fatto salvo il diritto al primo movimento dei dirigenti nella regione, secondo l'ordine della graduatoria nazionale, nella regione indicata come prima scelta in fase di reclutamento, su tutti i posti vacanti e disponibili. In deroga alle normative vigenti si dispone l'abolizione del vincolo di permanenza triennale per i dirigenti scolastici assunti nell'a.s. 2019-2020.
1.1940. (ex 165.015.) Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 165, aggiungere il seguente:
  165-bis.
(Disposizioni per i lavoratori fragili del comparto scuola )

  1. Per il personale docente ed ATA, temporaneamente inidoneo alle proprie mansioni per la condizione di fragilità correlata alla situazione epidemiologica da COVID-19, come da accertamento rilasciato dai competenti organi medico legali , il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie non è computabile nel periodo di malattia, fino al termine dello stato di emergenza
1.1941. (ex 165.013.) Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Rizzetto, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 165, aggiungere il seguente:

Art. 165-bis.

  1. Per potenziare le competenze digitali delle studentesse e degli studenti e colmare il gap evidenziato dall'emergenza da Covid-19 nell'utilizzo delle tecnologie digitali quale strumento didattico innovativo, al fine di introdurre metodologie didattiche basate sulle nuove tecnologie digitali è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro dal 2021 al 2023 finalizzata alla formazione del personale per il potenziamento e la diffusione di metodologie didattiche innovative e sviluppo della cultura digitale dell'insegnamento.
  2. Per le finalità di cui al comma precedente il Ministero dell'istruzione predispone, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un piano straordinario di formazione obbligatoria del personale educativo e docente finalizzato all'adozione di metodologie didattiche basate sulle tecnologie digitali nelle scuole di ogni ordine e grado per lo sviluppo delle competenze.
  3. La formazione in servizio obbligatoria, permanente e strutturale dei docenti, di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, a decorrere dal 2021, comprende attività di formazione specifiche sull'innovazione didattica basata sulla tecnologia digitale.
  4. Per gli obiettivi di cui al presente articolo, gli educatori e i docenti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, operano con contratto a tempo determinato o a tempo indeterminato in istituti scolastici del sistema nazionale di istruzione di ogni ordine e grado, nonché gli educatori della scuola dell'infanzia, partecipano al piano straordinario di cui al comma 2.
  5. La formazione dei docenti di cui al presente articolo può essere effettuata esclusivamente da enti e soggetti in possesso di specifiche e comprovate competenze in materia di metodologia didattica digitale. A tal fine il Ministro dell'istruzione, con proprio decreto adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento volto a definire i titoli e i requisiti necessari per l'accreditamento degli enti e dei soggetti per la somministrazione delle attività di formazione che verranno indicati in un albo nazionale dal quale le istituzioni scolastiche potranno attingere i formatori sulla base della quota di finanziamento assegnata a ciascuno istituto. Tale formazione può essere svolta dai docenti a distanza in modalità di lavoro agile.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in articolo valutati in 500 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede: per gli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; per il 2023 si provvede mediante incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate.
1.1942. (ex 165.024.) Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto.

  Dopo l'articolo 165, aggiungere il seguente:

Art.165-bis.
(Stabilizzazione del personale assistenti all'autonomia e comunicazione)

  1. Con decreto del Ministero dell'istruzione, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzata l'istituzione di una graduatoria ad esaurimento per titoli e servizio ai fini della stabilizzazione nei ruoli dello Stato di personale destinato a svolgere la funzione di assistenza all'autonomia e comunicazione, con almeno 36 mesi di servizio anche non consecutivo e svolti nelle scuole Statali e paritarie di ogni ordine e grado e con qualunque forma contrattuale di lavoro subordinato o autonomo.
  2. Con ulteriori decreti interministeriali del Ministero dell'istruzione, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, saranno stabiliti: i criteri di valutazione dei titoli di studio, dei percorsi formativi specifici e della pregressa esperienza maturata con attribuzione dei punteggi e della formazione delle graduatorie che saranno su base regionale; i profili contrattuali e il CCNL del comparto scuola da applicare.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 63,63 milioni di euro per l'anno 2021 e a 101,81 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,n. 26.
1.1943. (ex 165.09.) Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Varchi, Albano, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 165, aggiungere il seguente:

Art.165-bis.
(Mobilità straordinaria)

  1. All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono prorogati per l'anno scolastico 2021/2022 i termini per la mobilità straordinaria per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, per tutto il personale docente di ruolo, in deroga al vincolo di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, su tutti i posti vacanti e disponibili, anche in organico di fatto
1.1944. (ex 165.010.) Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 165, aggiungere il seguente:

Art.165-bis.
(Modifica dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 17-octies, numero 3, le parole: «dopo cinque anni scolastici» sono sostituite con le seguenti: «dopo tre anni scolastici»;
   b) il comma 17-octies, numero 3-bis è soppresso;
   c) il comma 17-novies è soppresso;
1.1945. (ex 165.011.) Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Albano, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 165, aggiungere il seguente:

Art. 165-bis.
(Modifica dell'articolo 13 comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 , come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145)

  1. È soppresso il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 59 del 2017, così come sostituito dal punto 3) della lettera m) del comma 792 dell'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2018.
1.1946. (ex 165.012.) Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 165, aggiungere il seguente:

Art. 165-bis.
(Modifica vincolo quinquennale)

  1. All'articolo 1 comma 17-octies del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: «soltanto dopo cinque anni scolastici» sono sostituite dalle seguenti: «dopo un anno scolastico».
1.1947. (ex 165.01.) Fioramonti.

ART. 166.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 166.
(Assunzioni straordinarie nelle forze di polizia e nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

  1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto del terrorismo internazionale ed applicazione della normativa di contrasto alla propagazione del SARS-CoV-2, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione straordinaria di personale nella Polizia di Stato, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel rispetto dei criteri individuati dall'articolo 1 commi 381 e 389 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  2. A tale scopo si dispone lo stanziamento di un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  3. È previsto lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti bandito il 18 maggio 2017 anche in favore dei candidati che non hanno compiuto 30 anni alla data di scadenza del bando.
  4. È previsto lo scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli ed esame, per la copertura di 501 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 2 novembre 2017.
  5. È previsto lo scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli di servizio, a 436 posti per vice commissario del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, indetto con decreto 12 aprile 2019.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 202, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementate dall'articolo 68, comma 1 della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanza è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
1.1948. (ex 166.11.) Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
  1. la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) 1100 unità per l'anno 2021, di cui 600 unità nel Corpo della guardia di finanza e 500 unità nel Corpo di polizia penitenziaria»;

  2. la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) 800 unità per l'anno 2022, di cui 300 unità nel Corpo della guardia di finanza e 500 unità nel Corpo di polizia penitenziaria»;
  3. dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Al fine di corrispondere alle esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali del Corpo di Polizia penitenziaria in condizioni di maggior sicurezza per gli appartenenti al medesimo, mediante l'ammodernamento dell'armamento dei reparti del Corpo, a favore del Ministero della giustizia è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro per l'anno 2021.».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari ad euro 1.600.000 per il 2021 e 19.000.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 209.
1.1949. (ex 166.17.) Ferro, Prisco, Varchi, Maschio, Galantino, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «1-bis. Le assunzioni nel Corpo di polizia penitenziaria di cui al comma 1 avvengono, in via prioritaria, mediante scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso a 375 allievi agenti del Corpo della polizia penitenziaria maschile di cui al decreto del 29 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 13 dicembre 2011 – 4ª serie speciale».
1.1950. (ex 166.18.) Ferro, Prisco, Varchi, Maschio, Galantino, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Le assunzioni nel Corpo di polizia penitenziaria di cui al comma 1 avvengono, in via prioritaria, mediante scorrimento delle graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.».
1.1951. (ex 166.16.) Varchi, Maschio, Prisco, Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Al fine di semplificare le procedure di assunzione del personale di cui al precedente comma, anche in conseguenza delle limitazioni dovute all'emergenza COVID-19, è autorizzato, in via strettamente eccezionale, anche lo scorrimento delle graduatorie previste per il personale militare in deroga alla disciplina dell'ordinamento militare».
1.1952. (ex 166.14.) Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
   « 1-bis. Alle assunzioni di cui al comma 1, in virtù della contingente situazione straordinaria derivante dalla emergenza epidemiologica, al fine di garantire il potenziamento urgente di organico dei comparti richiamati e assicurare una maggiore azione di prevenzione e controllo del territorio e lo svolgimento dei maggiori compiti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, si provvede mediante scorrimento fino ad esaurimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando la precedenza sulla base del concorso più risalente nel tempo, previo accertamento dell'idoneità psico-fisica».

  Conseguentemente al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le parole: e 1-bis.
1.1953. (ex 166.19.) Cirielli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 2, sostituire le parole: 3.855.298 per l'anno 2021, di euro 32.318.063 per l'anno 2022, di euro 58.358.288 per l'anno 2023 con le seguenti: 532.116.221 per l'anno 2021, di euro 558.078.986 per l'anno 2022, di euro 584.119.211 per l'anno 2023.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, missione 4 (L'Italia in Europa e nel Mondo), programma 4.2 (Cooperazione allo sviluppo), apportare le seguenti variazioni:
   2021:
   CP: –528.260.923;
   CS: –528.260.923.
   2022:
   CP: –525.760.923;
   CS: –525.760.923.
   2023:
   CP: –525.760.923;
   CS: –525.760.923.
1.1954. (ex 166.15.) Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Per le assunzioni nel Corpo di polizia penitenziaria di cui al comma precedente, si procede, in via prioritaria, mediante scorrimento della graduatoria degli idonei dei concorsi pubblici indetti negli ultimi 3 anni, la cui validità è prorogata di due anni rispetto alla scadenza e, per la parte residua, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta dei medesimi concorsi».
1.1955. (ex 166.28.) Novelli.

  Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  «4-bis. Fermo restando il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria, di pianificazione dei fabbisogni di personale e dell'equilibrio di bilancio, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale disposte a decorrere dall'entrata del presente decreto-legge e per la durata di 1 anno, non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562 della legge n. 27 dicembre 2006 n. 296.
   4-ter. Per le stesse finalità di cui al comma 4-bis, per gli anni 2020 e 2021 la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni, delle province e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
   4-quater. Le assunzioni a tempo determinato di personale della polizia locale di durata non superiore ad un anno, effettuate, ai sensi del comma 4-ter, dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio pluriennale e strutturalmente deficitari, non sono sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»
1.1956. (ex 166.8.) Bordonali, Cecchetti.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  «4-bis. Al fine di assicurare la piena operatività del Corpo di polizia locale per fronteggiare le crescenti richieste d'interventi in tutti i contesti di propria competenza, nonché con riferimento alle complesse iniziative in atto per la gestione dell'emergenza immigrazione, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica, fino al permanere di misure restrittive e di contenimento dello stesso, per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche di agente di polizia locale si applica quanto previsto dagli articoli 259 e 260 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.»
1.1957. (ex 166.9.) Molteni, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Zoffili.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  «4-bis. È fatto salvo dalle misure di sospensione delle procedure concorsuali, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica, lo svolgimento delle prove per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche di agente di polizia locale.»
1.1958. (ex 166.10.) Molteni, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Zoffili.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 166-bis.
   1. All'articolo 33, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  “2-bis. Al fine di garantire le esigenze di sicurezza urbana, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018 i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale appartenente ai corpi e servizi di polizia locale non sono computati ai fini del rispetto del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75”.
   2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.»
1.1959. (ex 166.027.) Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 166-bis.

(Arruolamento straordinario Allievi agenti Polizia di Stato)
   1. Al fine di semplificare la procedura di reclutamento per la copertura dei posti riservati al personale volontario in ferma prefissata di cui agli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e di garantire il potenziamento urgente di organico della Polizia di Stato e assicurare lo svolgimento dei maggiori compiti connessi alla diffusione del virus COVID-19, è autorizzata l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento fino ad esaurimento delle graduatorie della prova scritta di esame di cui alle lettere b) e c) del concorso pubblico bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4o serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017.
   2. Il termine di validità delle graduatorie di cui al primo comma è esteso fino al 31 dicembre 2021.
   3. L'amministrazione della pubblica sicurezza procede alle predette assunzioni:
   a) a valere sulle facoltà assunzionali e nei limiti delle stesse previste per l'anno 2021;
   b) limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame secondo l'ordine del voto in essa conseguito, fermi restando i titoli e le preferenze applicabili alla predetta procedura;
   c) previa verifica degli accertamenti dell'efficienza fisica, psico-fisici e attitudinali previsti dalla disciplina vigente.
   4. Gli interessati sono avviati ai corsi di formazione di cui all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ciascuno con propria decorrenza giuridica ed economica, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza».
1.1960. (ex 166.018.) Cirielli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 166-bis.
(Valorizzazione della specificità funzionale e di ruolo del personale delle forze armate, dei corpi di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

  1. Al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 19 della legge n. 183 del 2010, per l'incremento delle risorse dei rispettivi Fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza e difesa e del Fondo per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate), sono stanziati 150 milioni di euro per l'anno 2021, 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, da iscrivere su un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della semplificazione e della pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia.
  2. Le risorse allocate al fondo sono destinate al miglioramento dei trattamenti economici accessori relativi allo svolgimento dei servizi operativi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria e della difesa nazionale.
  3. All'onere derivante dal comma 1 del presente articolo, pari a euro 150 milioni per l'anno 2021, 200 milioni per l'anno 2022 e 250 milioni a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
1.1961. (ex 166.012.) Tonelli, Molteni, Iezzi, Ferrari, Garavaglia.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 166-bis.
(Fondo per la revisione dei ruoli direttivi di commissario e commissario capo della Polizia di Stato)

  1. Al fine di garantire la copertura degli oneri finanziari conseguenti alle modificazioni da apportare all'articolo 2, comma 1, lettera t), numero 1), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», nella parte in cui prevede che «coloro che superano l'esame finale di fine corso sono confermati nel ruolo direttivo (già ad esaurimento) con la qualifica di commissario» anziché «con la qualifica di commissario capo», è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno con la dotazione di euro 4,7 milioni nel 2021, euro 1,8 milioni nel 2022 ed euro 56 mila nel 2023.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 4,7 milioni nel 2021, euro 1,8 milioni nel 2022 ed euro 56 mila nel 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
1.1962. (ex 166.015.) Potenti, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 166-bis.
(Elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza presso i luoghi di lavoro della Polizia di Stato)

  1. Al fine di accrescere l'efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, anche alla luce dell'emergenza epidemiologica determinata dall'insorgenza del SARS-CoV-2, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno è istituito un Fondo con dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alla copertura finanziaria degli oneri da sostenere per procedere all'elezione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza presso i luoghi di lavoro della Polizia di Stato entro il 31 dicembre 2021, nonché per l'organizzazione di specifici corsi di formazione loro destinati. L'Amministrazione della Pubblica Sicurezza avvia il confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per la definizione delle modalità applicative dell'articolo 47 del D.Lgs. n. 81/2008 entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  2. All'onere derivante dal presente comma, pari a euro 2 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
1.1963. (ex 166.023.) Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 166-bis.
(Risorse per il rinnovo dei contratti del personale appartenente al comparto sicurezza e difesa)
   Una quota pari a 900 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo contratti del personale dello Stato di cui all'articolo 1, comma 436 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è destinata a finanziare il rinnovo contrattuale del personale appartenente al comparto sicurezza e difesa e al comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico.
1.1964. (ex 166.013.) Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 166-bis.
(Risorse per il rinnovo dei contratti del personale appartenente al comparto sicurezza)
   Una quota pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo contratti del personale dello Stato di cui all'articolo 1, comma 436 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è destinata a finanziare il rinnovo contrattuale del personale appartenente al comparto sicurezza.
1.1965. (ex 166.014.) Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 166-bis.

  1. Tenuto conto degli effetti sui bilanci dei comuni, delle città metropolitane e delle province della situazione emergenziale determinata dall'epidemia da COVID-19, ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nella determinazione della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, non si tiene conto dell'annualità 2020.
  2. Ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, non rilevano:
   a) le spese di personale riferite alle assunzioni rimborsate, anche parzialmente, da altri soggetti nell'ambito di accordi convenzionali, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano, per l'importo corrispondente al rimborso;
   b) gli oneri per i rinnovi contrattuali a decorrere dal rinnovo contrattuale per il triennio 2016-2018.

  3. In sede di prima applicazione della disciplina sulla determinazione della capacità assunzionale dei comuni, in attuazione del decreto ministeriale previsto dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è consentito portare a termine le procedure assunzionali per le quali gli enti abbiano proceduto, nelle more dell'emanazione del predetto decreto ministeriale, ad effettuare le comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base dei piani triennali del fabbisogno e dei loro eventuali aggiornamenti secondo la normativa vigente.
  4. Per la determinazione della capacità assunzionale delle unioni di comuni resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 229, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
*1.1966. (ex 166.20.) Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 166-bis.

  1. Tenuto conto degli effetti sui bilanci dei comuni, delle città metropolitane e delle province della situazione emergenziale determinata dall'epidemia da COVID-19, ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nella determinazione della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, non si tiene conto dell'annualità 2020.
  2. Ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, non rilevano:
   a) le spese di personale riferite alle assunzioni rimborsate, anche parzialmente, da altri soggetti nell'ambito di accordi convenzionali, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano, per l'importo corrispondente al rimborso;
   b) gli oneri per i rinnovi contrattuali a decorrere dal rinnovo contrattuale per il triennio 2016-2018.

  3. In sede di prima applicazione della disciplina sulla determinazione della capacità assunzionale dei comuni, in attuazione del decreto ministeriale previsto dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è consentito portare a termine le procedure assunzionali per le quali gli enti abbiano proceduto, nelle more dell'emanazione del predetto decreto ministeriale, ad effettuare le comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base dei piani triennali del fabbisogno e dei loro eventuali aggiornamenti secondo la normativa vigente.
  4. Per la determinazione della capacità assunzionale delle unioni di comuni resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 229, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
*1.1967. (ex 166.22.) Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 166-bis.
(Risorse per il riordino dei ruoli delle Forze di polizia)

  1. È autorizzata per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 la spesa di euro 100 milioni in favore delle amministrazioni interessate dalle disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1 dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
1.1968. (ex 166.011.) Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 166-bis.
   1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e sino al termine individuato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e successive modifiche e integrazioni, gli enti locali, qualora non dispongano di graduatorie in corso di validità o non abbiano procedure concorsuali già in essere, hanno la facoltà di coprire i posti vacanti, previsti nei piani dei fabbisogni di personale, utilizzando le graduatorie concorsuali vigenti alla data del 31 dicembre 2018.»
1.1969. (ex 166.26.) Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 166-bis.
   1. All'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole “gli enti possono impegnare solo spese correnti” si interpreta nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2 del medesimo decreto legislativo.»
1.1970. (ex 166.25.) Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 166 aggiungere il seguente:

«Art. 166-bis.

(Deroghe Cosfel)
   1. Le assunzioni di personale integralmente finanziate da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da specifica normativa, effettuate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari non sono sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»
1.1971. (ex 166.27.) Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 166-bis.
(Modifiche alla legge 29 marzo 2001, n. 86 recante Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia)

  1. All'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole «per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo di ventiquattro mesi»;
   b) al comma 3, le parole «del 90 per cento del canone mensile corrisposto per l'alloggio privato fino ad un importo massimo di lire 1.000.000 mensili per un periodo non superiore a trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «del canone mensile di locazione corrisposto per l'alloggio privato autonomamente reperito, fino ad un importo massimo di euro 750,00 mensili per un periodo non superiore a quarantotto mesi»;
   c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «4. In alternativa al trattamento di cui al comma 1, nei limiti del rimborso di cui al comma 3, il personale può sempre optare, entro dodici mesi dalla data di trasferimento, per il rimborso delle rate del mutuo per acquisto di prima casa da adibire ad abitazione principale nello stesso comune della sede di servizio, ovvero entro un raggio di 90 km. Il rimborso delle rate del mutuo si interrompe al quarantottesimo mese dall'attribuzione del trattamento di trasferimento.»

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 8.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno, del Fondo di cui all'articolo 209, comma 1.
1.1972. (ex 166.010.) Ferrari, Boniardi, Gobbato, Pretto, Fantuz, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 166-bis.
   1. Al fine di garantire le esigenze di sicurezza urbana, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021 i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale appartenente ai corpi e servizi di polizia locale, per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alla Polizia locale, è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro a decorrere dal 2021.
   2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1.500.000 euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.»
1.1973. (ex 166.028.) Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 166-bis.
   1. Al fine di incrementare i servizi di sicurezza per gli agenti di polizia penitenziaria impegnati a fronteggiare le agitazioni all'interno degli istituti penitenziari, nello stato di previsione del Ministero della Giustizia è istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
   2. Con uno o più decreti del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1.
   3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.»
1.1974. (ex 166.029.) Biancofiore, Angelucci.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 166-bis.
   1. Lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 1.000.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2021, per la copertura degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come ricalcolati complessivamente ai sensi dell'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativa al triennio 2018-2020 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del medesimo personale.
   2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1.000.000.000 di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 febbraio 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, per la previsione relativa a decorrere da quell'anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spesa fiscali.»
1.1975. (ex 166.025.) Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 166-bis.
   1. Per i miglioramenti economici del personale dei Corpi di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2021.
   2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 3.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 febbraio 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, per la previsione relativa a decorrere da quell'anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spesa fiscali.»
1.1976. (ex 166.026.) Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 166-bis.

(Disposizioni in materia di personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)
   1. Lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 1.200.000.000 di euro per l'anno 2021 e di 1.700.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2022, per le seguenti finalità da attuare nel limite delle risorse stanziate con la presente disposizione:
   a) copertura, per l'anno 2021 e a decorrere dall'anno 2022, del finanziamento da destinare alle assunzioni di cui al comma 287, dell'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 30 e al comma 1 dell'articolo 31 della presente legge, nonché a ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
   b) copertura, per l'anno 2021 e a decorrere dal 2022, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come ricalcolati complessivamente ai sensi dell'articolo 34 della presente legge, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativa al triennio 2021-2023 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del medesimo personale;
   c) 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 da destinare al personale delle forze di polizia e delle forze armate, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per valorizzare le specifiche funzioni svolte per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connesse anche con l'esigenza di innalzare la risposta al terrorismo internazionale e al crimine organizzato, nonché alle attività di tutela economico-finanziaria e di difesa nazionale, da utilizzare anche per le indennità accessorie relative ai servizi maggiormente gravosi e disagiati, mediante l'attivazione delle procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995;
   d) 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 per l'attuazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, da destinare al personale ivi previsto, ripartiti tra le forze di polizia e le forze armate in proporzione del personale complessivamente interessato, compreso quello che, con decorrenza 1o gennaio 2021, non rientra più nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. Alla ripartizione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio del Ministri, su proposta dei Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia;
   e) copertura, per l'anno 2021 e a decorrere dal 2022, del finanziamento da destinare a specifici interventi volti ad assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo il soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali.
   2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.200.000.000 di euro per l'anno 2021 e di 1.700.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.200.000.000 di euro per l'anno 2021. Entro la data del 15 gennaio 2022, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.700.000.000 di euro a regime. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2021, per la previsione relativa a quell'anno, ed entro il 15 marzo 2022 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».
1.1977. (ex 166.024.) Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 166-bis.

  1. Fermo l'obbligo di contenimento delle spese di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la spesa di personale degli enti locali relativa ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per esigenze sostitutive di personale assente dal servizio con diritto alla conservazione del posto non si computa ai fini del rispetto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
1.1978. (ex 166.23.) Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 166-bis.
   1. All'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi educativi, e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia”.»
1.1979. (ex 166.24.) Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 166-bis.
   1. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a decorrere dall'anno 2021, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562 della legge n. 27 dicembre 2006 n. 296.
   2. Per gli anni 2021 e 2022, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia da COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
   3. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota percentuale delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all'articolo 208, commi 4, lettera c) e 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
   4. All'articolo 115, primo comma, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole “per l'anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2020 e 2021”.»
1.1980. (ex 166.21.) Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

ART. 167.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, si autorizza il Ministro della difesa, con proprio decreto, a ricorrere anche a personale volontario, senza assegno, attualmente in congedo in posizione amministrativa di riserva, ausiliaria o di complemento degli appartenenti a tutte le Forze armate e Forze di Polizia in posizione ausiliaria e riserva.

  1-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i Ministri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, ed ogni altra articolazione della Pubblica Amministrazione, comprese le province autonome di Trento e Bolzano, al ricorso al personale volontario con specifiche professionalità, compresi i pensionati non ultra settantacinquenni, per ripianare esigenze che non possono essere soddisfatte con il personale in servizio, ritenute strategiche per garantire il funzionamento delle articolazioni dello Stato, i trasporti, le produzioni ritenute indispensabili all'interesse nazionale.
  1-quater. Dai commi 1-bis e 1-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1.1981. (ex 167.2.) Potenti.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 167-bis.
(Modifiche al regime di agevolazione fiscale per l'accesso alla prima casa a favore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. All'articolo 66 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla rubrica, dopo le parole: «Forze di polizia» sono inserite le seguenti le seguenti: «e del Corpo nazionale vigili del fuoco»;
   b) ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, dopo le parole: «Forze di polizia ad ordinamento civile», sono inserite le seguenti: «e del Corpo nazionale vigili del fuoco».

  2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 200 mila euro all'anno a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1.1982. (ex 167.041.) Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 167-bis.
(Modifiche al regime di agevolazione fiscale per l'accesso alla prima casa a favore del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

  1. All'articolo 66 della legge 21/11/2000, n. 342, in rubrica, dopo le parole: «Forze di polizia» sono inserite le seguenti: «e del Corpo nazionale vigili del fuoco». Ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, dopo le parole: «Forze di polizia ad ordinamento civile», sono inserite le seguenti: «e del Corpo nazionale vigili del fuoco,».
  2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 200 mila euro all'anno a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
1.1983. (ex 167.015.) Molteni, Iezzi, Garavaglia.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 167-bis.
(Fondo per la revisione dei ruoli e delle carriere del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di revisione dei ruoli e delle carriere del personale delle Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato da una quota pari 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1.1984. (ex 167.038.) Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 167-bis.
(Stabilizzazione del personale amministrativo attualmente collocato in posizione di comando presso le sedi centrali e territoriali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)

  1. All'articolo 30, comma 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2», sono inserite le seguenti: «nonché di dipendenti di cui all'articolo 3, comma 1-bis, limitatamente al personale in servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni e collocato in posizione di comando presso le sedi centrali e territoriali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che, nell'anno 2021, richiedano di transitare nei ruoli logistico-gestionali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, senza maggiori oneri per lo Stato».
1.1985. (ex 167.012.) Molteni, Iezzi, Garavaglia.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 167-bis.
(Misure di armonizzazione del trattamento retributivo accessorio del personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. Al comma 3 dell'articolo 20 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, le parole: «è incrementata di 55.060 ore per l'anno 2021 e di 401.900 ore a decorrere dall'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti «è incrementata di 55.060 ore a decorrere dall'anno 2021».
  2. A decorrere dall'anno 2022, è destinata ai fondi di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco la somma di euro 6.903.000 all'anno per attuare ulteriori misure di armonizzazione del trattamento economico accessorio con quello degli appartenenti alle Forze di polizia. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, le risorse di cui al comma precedente sono ripartite nel fondo di rischio, posizione e risultato del personale dirigente generale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42, nel fondo di rischio, posizione e risultato del personale dirigente non generale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42, nel fondo di produttività del personale direttivo di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42 e nel fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 41, tenuto anche conto del numero degli operatori.
  3. La misura di cui al presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1.1986. (ex 167.040.) Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 167-bis.
(Misure di armonizzazione del trattamento retributivo accessorio del personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. Al comma 3 dell'articolo 20 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, le parole: «è incrementata di 55.060 ore per l'anno 2021 e di 401.900 ore a decorrere dall'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementata di 55.060 ore a decorrere dall'anno 2021».
  2. Le risorse risparmiate, stimate pari ad euro 6.903.000 a decorrere dal 2022, sono destinate ai fondi di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'attuazione di ulteriori misure di armonizzazione del trattamento economico accessorio rispetto a quello degli appartenenti alle Forze di polizia.
  3. Con decreto del Ministro dell’ Interno, sentite le organizzazioni sindacali, le risorse di cui al comma precedente sono ripartite nel Fondo di rischio, posizione e risultato del personale dirigente generale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42; nel fondo di rischio, posizione e risultato del personale dirigente non generale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42; nel fondo di produttività del personale direttivo di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42 e nel fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 41, tenuto anche conto del numero degli operatori.
1.1987. (ex 167.014.) Molteni, Iezzi, Garavaglia.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 167-bis.
(Fondo per la revisione dei ruoli e delle carriere del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

  1. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di revisione dei ruoli e delle carriere del personale delle Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato da una quota pari 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
*1.1988. (ex 167.013.) Molteni, Iezzi, Garavaglia.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 167-bis.
(Fondo per la revisione dei ruoli e delle carriere del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

  1. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di revisione dei ruoli e delle carriere del personale delle Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato da una quota pari 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
*1.1989. (ex 167.039.) Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 167-bis.
(Dotazioni del Fondo per l'armonizzazione del trattamento economico e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello delle Forze di polizia)

  1. All'articolo 1, comma 133 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il periodo: «maggiore armonizzazione del trattamento economico con quello del personale delle Forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito fondo con una dotazione di 65 milioni di euro nell'anno 2020, di 120 milioni di euro nell'anno 2021 e di 165 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» è sostituito dal seguente: «maggiore armonizzazione del trattamento economico e previdenziale con quello del personale delle Forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito fondo con una dotazione di 65 milioni di euro nell'anno 2020, di 120 milioni di euro nell'anno 2021, di 165 milioni di euro per l'anno 2022 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 55 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
1.1990. (ex 167.011.) Molteni, Iezzi, Garavaglia.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 167-bis.
(Indennità supplementare per le truppe da sbarco, per unità anfibie, incursori subacquei, «acquisitori obiettivi» e «Ranger» delle Forze Armate)

  1. Per il personale dell'Esercito «acquisitore obiettivi» e «ranger» in servizio presso gli enti di Forze speciali o che operano per finalità delle Forze speciali, la misura percentuale dell'indennità di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78 è elevata al 220 per cento dell'indennità di impiego operativo di base a decorrere dal 1o gennaio 2021. Al medesimo personale dell'Esercito «acquisitore obiettivi» e «ranger» in servizio presso gli enti di Forze speciali o che operano per finalità delle Forze speciali è altresì corrisposta l'indennità supplementare mensile per operatore delle Forze speciali prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4.150.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno, del Fondo di cui all'articolo 209, comma 1.
1.1991. (ex 167.01.) Pretto, Ferrari, Boniardi, Gobbato, Fantuz, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri, Comencini, Turri, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 167-bis.
(Indennità supplementare per le truppe da sbarco, per unità anfibie, incursori subacquei, «acquisitori obiettivi», e «Ranger» delle Forze armate e modifiche alla disciplina per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi per la promozione delle attività sportiva con arma da fuoco)

  1. Per il personale dell'Esercito «acquisitore obiettivi» e «ranger» in servizio presso gli enti di Forze speciali o che operano per finalità delle Forze speciali, la misura percentuale dell'indennità di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78 è elevata al 220 per cento dell'indennità di impiego operativo di base a decorrere dal 1o gennaio 2021. Al medesimo personale dell'Esercito «acquisitore obiettivi» e «ranger» in servizio presso gli enti di Forze speciali o che operano per finalità delle Forze speciali è altresì corrisposta l'indennità supplementare mensile per operatore delle Forze speciali prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.
  2. Al fine di promuovere le discipline sportive che utilizzano le armi da fuoco per i comprovati benefici in termini di capacità di concentrazione e di autocontrollo, anche alla luce degli importanti risultati olimpici ottenuti, a decorrere dal 1o gennaio 2021, i prezzi delle carte valori e stampati per i libretti di licenza per porto d'armi per tiro a volo sono diminuiti dello 0,5 per cento ed è consentita, anche se non destinata alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato, la fabbricazione, l'introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il munizionamento nel calibro 9x19 parabellum.
  3. Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, della legge 18 aprile 1975, n. 110, le parole: «di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il munizionamento nel calibro 9x19 parabellum, nonché»– sono abrogate.
  4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5.000.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno, del Fondo di cui all'articolo 209, comma 1.
1.1992. (ex 167.09.) Comencini.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 167-bis.
(Indennità supplementare per gli incursori e gli operatori subacquei)

  1. All'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dal 1o gennaio 2021, la misura percentuale dell'indennità di cui al secondo comma, percepita dal personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso di brevetto militare di incursore od operatore subacqueo e in servizio presso reparti incursori e subacquei nonché presso centri e nuclei aerosoccorritori, è elevata al 220 per cento dell'indennità di impiego operativo di base. Il personale di cui al quarto comma percettore dell'indennità per brevetto di incursore, di subacqueo o di aerosoccorritore, quando cessa di percepire l'indennità supplementare, ha diritto alla corresponsione della medesima indennità supplementare in misura pari a un ventesimo dell'intero importo in godimento per ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione della relativa indennità e fino a un massimo di venti anni, compresi i periodi effettuati alle medesime condizioni prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. Il predetto trattamento si cumula con le indennità operative spettanti, previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge, nonché dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno, del Fondo di cui all'articolo 209, comma 1.
1.1993. (ex 167.02.) Ferrari, Boniardi, Gobbato, Pretto, Fantuz, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri, Comencini, Turri, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 167-bis.
(Modifica all'articolo 1 della Legge 29 marzo 2001, n. 86. Indennità di trasferimento)

  1. All'articolo 1 della Legge 29 marzo 2001, n. 86, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1, è così modificato: le parole «per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi» sono sostituite da «per un periodo di ventiquattro mesi»;
   b) il comma 3, è così modificato: le parole «del 90 per cento del canone mensile corrisposto per l'alloggio privato fino ad un importo massimo di lire 1.000.000 mensili per un periodo non superiore a trentasei mesi» sono sostituite da: «del canone mensile di locazione corrisposto per l'alloggio privato autonomamente reperito, fino ad un importo massimo di euro 750,00 mensili per un periodo non superiore a quarantotto mesi»;
   c) è aggiunto, in fondo all'articolo 1, il comma seguente: «In alternativa al trattamento di cui al comma 1 e con i limiti del rimborso di cui al comma 3, il personale può sempre optare, entro dodici mesi dalla data di trasferimento, per il rimborso delle rate del mutuo per acquisto di prima casa da adibire ad abitazione principale nello stesso comune della sede di servizio, ovvero entro un raggio di 90 km. Il rimborso delle rate del mutuo si interrompe al quarantottesimo mese dall'attribuzione del trattamento di trasferimento».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.
1.1994. (ex 167.044.) Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 167-bis.
(Applicazione dell'imposta alle indennità operative del personale militare)

  1. Alle indennità operative del personale militare di cui agli articoli 2, 3, 10 e 16 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive varianti introdotte con i provvedimenti di concertazione adottati ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, l'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica separatamente, secondo le modalità di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.
1.1995. (ex 167.042.) Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 167-bis.

  1. All'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, le parole: «nella misura del 180 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 220 per cento»;
   b) in fine, aggiungere i seguenti commi:
   Per gli operatori delle Forze Speciali che hanno superato i rispettivi corsi di formazione, approvati dal Capo dello Stato Maggiore della Difesa, e che sono nella disponibilità all'impiego del comando interforze per le operazioni speciali, la misura percentuale dell'indennità di cui al secondo comma è fissata nella misura del 180 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.
   Per il personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso del brevetto militare di incursore ed in servizio presso i Reparti, le strutture di comando e le posizioni organizzative organiche di Forze Speciali, l'indennità supplementare mensile per operatore di Forze speciali, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2017, n. 171, è fissata nella misura lorda di 250 euro.

  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutati in 800 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 febbraio 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, per la previsione relativa a decorrere da quell'anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spesa fiscali.
1.1996. (ex 167.046.) Perego Di Cremnago.

  Dopo l'articolo 167, aggiungere il seguente:

Art. 167-bis.

  1. All'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, le parole: «nella misura del 180 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 220 per cento»;
   b) in fine, sono aggiunti i seguenti commi:
   Per gli operatori delle Forze Speciali che hanno superato i rispettivi corsi di formazione, approvati dal Capo dello Stato Maggiore della Difesa, e che sono nella disponibilità all'impiego del comando interforze per le operazioni speciali, la misura percentuale dell'indennità di cui al secondo comma è fissata nella misura del 180 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.
   Per il personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso del brevetto militare di incursore ed in servizio presso i Reparti, le strutture di comando e le posizioni organizzative organiche di Forze Speciali, l'indennità supplementare mensile per operatore di Forze speciali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2017, n.171, è fissata nella misura lorda di 250 euro.

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 450 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.
1.1997. (ex 167.045.) Perego Di Cremnago.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 167-bis.

  1. All'articolo 1, comma 133 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole «maggiore armonizzazione del trattamento economico» sono inserite le seguenti: «e previdenziale»;
   b) dopo le parole «120 milioni di euro nell'anno 2021,» la parola «e» è soppressa;
   c) dopo le parole «165 milioni di euro» la parola «annui» è soppressa e le parole «a decorrere dall'anno 2022» sono sostituite dalle parole «per l'anno 2022 e di 220 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 55 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*1.1998. (ex 167.036.) Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 167-bis.

  1. All'articolo 1, comma 133 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole «maggiore armonizzazione del trattamento economico» sono inserite le seguenti: «e previdenziale»;
   b) dopo le parole «120 milioni di euro nell'anno 2021,» la parola «e» è soppressa;
   c) dopo le parole «165 milioni di euro» la parola «annui» è soppressa e le parole «a decorrere dall'anno 2022» sono sostituite dalle parole «per l'anno 2022 e di 220 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 55 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*1.1999. (ex 167.037.) Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 167-bis.
(Attuazione dell'articolo 19 della Legge 4 novembre 2010, n. 183)

  1. Al fine di dare attuazione all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato «Fondo specificità», con una dotazione di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
  2. Al Fondo di cui al comma 1 sono destinate altresì, a decorrere dall'anno 2022, le risorse annualmente individuate con la legge di bilancio in misura non inferiore all'uno percento delle risorse poste a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico.
  3. Con uno o più provvedimenti normativi, finanziati con le dotazioni del Fondo di cui al comma 1, sono adottati specifici istituti ed attribuiti specifici compensi al personale appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di bilanciare gli obblighi e le limitazioni personali, in relazione alla specificità dello status, e in considerazione dei rischi connessi allo svolgimento delle attività di servizio, in dipendenza della peculiarità dei compiti assegnati.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.
1.2000. (ex 167.043.) Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 167-bis.

  1. Al fine di implementare l'utilizzo dello strumento investigativo delle operazioni sotto copertura di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, anche con riferimento alle attività di contrasto del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, in relazione al concorso di operatori di polizia di Stati con i quali siano stati stipulati appositi accordi per il loro impiego nel territorio nazionale, è istituito un apposito fondo con dotazione iniziale pari a euro 1.000.000 per l'anno 2021, euro 1.000.000 per l'anno 2022 e euro 1.500.000 per l'anno 2023.
   Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in euro 1.000.000 per l'anno 2021, euro 1.000.000 per l'anno 2022 e euro 1.500.000 per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 68, comma 1, della presente legge.
1.2001. (ex 167.010.) Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.

ART. 168.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  2. Al fine di limitare i danni economici, diretti e indiretti, prodotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e rilanciare il commercio dell'agroalimentare 100 per cento italiano, con lo scopo di incentivare la produzione, l'acquisto e il consumo di prodotti locali, nazionali di altissima qualità, è istituito un fondo speciale con una dotazione di 200 milioni di euro, di cui 50 milioni per l'anno 2020 e 150 milioni per l'anno 2021. Le risorse sono finalizzate all'istituzione di un «Bonus Consumi» per l'acquisto di beni lavorati o semilavorati della filiera dell'agroalimentare certificata e garantita 100 per cento italiana. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede all'attuazione del presente comma. All'onere di cui al presente comma, pari a 200 milioni di euro, di cui 50 milioni per l'anno 2020 e 150 milioni per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
1.2002. (ex 168.1.) Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

ART. 173.

  Dopo l'articolo 173, aggiungere il seguente:

Art. 173-bis.
(Semplificazioni nell'utilizzo del mercato elettronico da parte delle Pubbliche amministrazioni)

  1. All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al primo e secondo periodo, le parole: «5.000 euro», sono sostituite dalle seguenti: «10.000 euro».
1.2003. (ex 173.01.) Binelli, Guidesi, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Cavandoli.

ART. 174.

  Al comma 2, dopo le parole: della giustizia aggiungere le seguenti: e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
1.2004. (ex 174.2.) Bartolozzi, Cassinelli, Cristina.

ART. 177.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Per il triennio 2020-2022 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale relativa al rinnovo della parte economica del contratto nazionale di lavoro del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia sono aumentati di 500 milioni.

  3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e incrementato dall'articolo 68 della presente legge. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3 (Diritti sociali e politiche sociali per la famiglia), programma 3.2, azione 9, Reddito di cittadinanza, apportare le seguenti variazioni:
   2020:
   CP: – 500.000.000;
   CS: – 500.000.000.
   2021:
   CP: – 500.000.000;
   CS: – 500.000.000.
   2022:
   CP: – 500.000.000;
   CS: – 500.000.000.
1.2005. (ex 177.10.) Deidda, Ferro, Galantino, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-bis. Al fine di consentire la realizzazione di un Polo Strategico per la Sicurezza Informatica in Sardegna coerentemente con il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e permettere l'ampliamento e il completamento degli interventi già programmati in materia di sicurezza, è autorizzata la spesa di 20 milioni per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: «800 milioni» con le seguenti: «780 milioni».
1.2006. (ex 177.13.) Zoffili.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le risorse per il pagamento dei contributi previsti dall'articolo 330 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono aumentate di 30 milioni. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e incrementato dall'articolo 68 della presente legge. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3 (Diritti sociali e politiche sociali per la famiglia), programma 3.2, azione 9, Reddito di cittadinanza, apportare le seguenti variazioni:
   2020:
   CP: – 30.000.000;
   CS: – 30.000.000.
   2021:
   CP: – 30.000.000;
   CS: – 30.000.000.
   2022:
   CP: – 30.000.000;
   CS: – 30.000.000.
1.2007. (ex 177.9.) Deidda, Ferro, Galantino, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. All'articolo 119, comma 1, lettera c) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunta la seguente lettera:
   d) interventi di cui alle lettere a), b), e c) che precedono, da eseguirsi su immobili di privati concessi in locazione al Ministero della difesa o Ministero dell'interno.
   Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e incrementato dall'articolo 68 della presente legge. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, missione 3 (Diritti sociali e politiche sociali per la famiglia), programma 3.2, azione 9, Reddito di cittadinanza, apportare le seguenti variazioni:
   2021:
   CP: – 500.000.000;
   CS: – 500.000.000.
   2022:
   CP: – 500.000.000;
   CS: – 500.000.000.
   2023:
   CP: – 500.000.000;
   CS: – 500.000.000.
1.2008. (ex 177.6.) Deidda, Ferro, Galantino, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 180.

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, sostituire le parole: euro 164.208.250, con le seguenti: euro 206.239.933 e le parole: euro 139.050.547 con le seguenti: euro 174.476.507.
   b) conseguentemente al comma 2, sostituire le parole: euro 166.678.933, con le seguenti: euro 208.710.616 e le parole euro 141.521.230 con le seguenti: euro 176.947.190.
   c) al comma 4, sostituire le parole: euro 549.650, con le seguenti: euro 961.887,38.
   d) conseguentemente al comma 4 sostituire le parole: euro 2.494.486, con le seguenti: euro 2.906.723,38.
   e) aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a euro 42.443.920,38 per l'anno 2021 e a euro 35.425.960 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno, del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
1.2009. (ex 180.1.) Ferrari, Boniardi, Gobbato, Pretto, Fantuz, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Aggiungere in fine il seguente comma:
  5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.
1.2010. (ex 180.7.) Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani.

  Aggiungere, in fine il seguente comma:
  4-bis. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, al personale delle forze armate impiegato nell'operazione «Strade Sicure» per un periodo minimo di 120 giorni nello svolgimento dei compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, è erogata un'indennità onnicomprensiva aggiuntiva pari a 1.000 euro per ogni 6 mesi di servizio. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 15,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 68.
1.2011. (ex 180.5.) Galantino, Deidda, Ferro, Trancassini.

ART. 181.

  Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

Art. 181-bis.
(Fondo per il controllo periodico delle dotazioni delle forze di polizia)

  1. Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione pari ad 1 milione di euro per l'anno 2021, destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'attività di controllo periodico dell'efficienza e adeguatezza nonché l'eventuale sostituzione o ristrutturazione degli strumenti e delle dotazioni delle forze di polizia, da attuarsi attraverso l'istituzione di un'apposita commissione paritetica entro il 31 dicembre 2021.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 1 milione per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
1.2012. (ex 181.08.) Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

  Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

Art. 181-bis.
(Risorse per l'acquisizione del sistema di bordo «Mercurio»)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2021 per la copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisto e all'installazione di 600 apparecchiature costituenti il sistema di bordo «Mercurio» su autovetture della Polizia di Stato.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 3 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
1.2013. (ex 181.018.) Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

  Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

Art. 181-bis.
(Camere di sicurezza detentive conformi ai requisiti imposti dalla prevenzione del contagio da SARS-CoV-2)

  1. Al fine di agevolare l'attività di contrasto e repressione del crimine condotta dalle forze di polizia, tenendo conto delle nuove esigenze di prevenzione epidemiologica determinate dall'insorgenza del SARS-CoV-2, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione pari a 50 milioni di euro per il 2021 per la realizzazione entro il 31 dicembre 2021 di camere di sicurezza detentive e la loro regolarizzazione ai sensi della legge 17 febbraio 2012, n. 9.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 50 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
1.2014. (ex 181.09.) Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

  Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

Art. 181-bis.
(Indennità per il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di docenza ed addestramento)

  1. Dopo l'articolo 60, comma 6 della legge n. 121 del 1981 è introdotto il comma 7:
  «7. Al personale chiamato a svolgere attività di docenza e formativa nelle giornate di aggiornamento e addestramento professionale disciplinate dall'Accordo Nazionale Quadro è riconosciuta una specifica indennità di insegnamento. La medesima indennità è riconosciuta per l'insegnamento o per l'addestramento fisico e tecnico-operativo svolti presso gli istituti o scuole o centri dell'Amministrazione della pubblica sicurezza durante l'orario di servizio. La misura dell'indennità viene determinata in 10 euro l'ora e tal fine è nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021 per la copertura finanziaria degli oneri connessi».

  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 1 milione a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
1.2015. (ex 181.016.) Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

  Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

Art. 181-bis.
(Aggiornamento della formazione anti-terroristica)

  1. Al fine di accrescere l'efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo con dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'istituzione e svolgimento entro il 31 dicembre 2021 di uno specifico corso antiterrorismo, destinato agli appartenenti alla Polizia di Stato e all'Arma dei Carabinieri impiegati nel controllo del territorio, la cui organizzazione e disciplina sono demandate ad appositi decreti del Ministro dell'interno e del Ministro della difesa, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 20 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
1.2016. (ex 181.07.) Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

  Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

Art. 181-bis.
(Risorse per la corresponsione dell'indennità ferroviaria, autostradale e postale alle forze di polizia)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2021 è istituito un Fondo per la corresponsione delle indennità ferroviaria, autostradale e postale spettanti al personale delle forze di polizia, con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro. A decorrere dal 1o gennaio 2021 il fondo viene finanziato dal Dipartimento della Polizia di Stato attraverso gli emolumenti all'uopo corrisposti dalle Società Concessionarie dei servizi ferroviari, autostradali e postali.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 10 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
1.2017. (ex 181.021.) Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

  Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

Art. 181-bis.
(Risorse per l'acquisizione di nuovi equipaggiamenti, dotazioni e vestiario destinati alle forze di polizia)

  1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alla copertura finanziaria dell'acquisto di vestiario, dotazioni e strumenti necessari all'efficienza generale dell'amministrazione e per il regolare svolgimento delle attività delle forze di polizia.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 10 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
1.2018. (ex 181.019.) Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

  Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

Art. 181-bis.
(Risorse per l'acquisizione di nuovi equipaggiamenti protettivi per le forze di polizia)

  1. Al fine di accrescere l'efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisizione entro il 31 dicembre 2021 di giubbotti anti proiettile per la protezione contro palle rigate da arma lunga e di giubbotti anti proiettile sotto camicia.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 50 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
1.2019. (ex 181.05.) Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

  Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

Art. 181-bis.
(Risorse per l'acquisizione di nuovi equipaggiamenti protettivi per le forze di polizia)

  1. Al fine di accrescere l'efficacia, l'efficienza e la sicurezza del personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2021 destinato alla copertura degli oneri connessi all'acquisto entro il 31 dicembre 2021 di caschi u-bot da destinare al personale delle forze dell'ordine fino alla concorrenza della cifra.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 2 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
1.2020. (ex 181.010.) Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

  Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

Art. 181-bis.
(Fondo per gli equipaggiamenti di protezione destinati al personale delle forze di polizia)

  1. Al fine di accrescere l'efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, ad integrazione degli stanziamenti già previsti per fronteggiare le nuove esigenze determinate dall'insorgenza dell'epidemia da SARS-CoV-2, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2021 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisizione entro il 31 dicembre 2021 di guanti di protezione antitaglio e antipuntura per il personale delle forze di polizia.
  2. All'onere derivante dal presente comma, pari a euro 1 milione per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
1.2021. (ex 181.06.) Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

  Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

Art. 181-bis.
(Risorse per l'acquisizione di nuovo vestiario destinato alle forze di polizia)

  1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per la copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisto di vestiario necessario per il regolare svolgimento delle attività delle forze di polizia.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
1.2022. (ex 181.020.) Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

  Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

Art. 181-bis.
(Risorse per l'acquisizione di nuovo vestiario destinato al personale delle forze di polizia che espleta il servizio in abiti civili)

  1. Al fine di incrementare l'efficienza operativa e il benessere delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2021 destinato al ristoro degli oneri sostenuti dal personale delle forze di polizia che espleta il servizio in abiti civili per acquistare capi di vestiario idonei alla funzione svolta.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 1 milione per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
1.2023. (ex 181.012.) Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

  Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

Art. 181-bis.
(Risorse per l'acquisizione di nuove fondine per il personale delle forze di polizia)

  1. Al fine di accrescerne la capacità e velocità di reazione alle eventuali minacce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisizione entro il 31 dicembre 2021 di nuove fondine da destinare al personale di tutte le forze di polizia, prevedendone la differenziazione di tipologia in relazione all'utilizzo in servizi di ordine pubblico, di controllo del territorio e di polizia giudiziaria.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 10 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
1.2024. (ex 181.04.) Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

  Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

Art. 181-bis.
(Risorse per l'acquisizione di nuovi impianti di raffreddamento e riscaldamento da installare negli uffici sanificati delle forze di polizia)

  1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisto di impianti di raffreddamento e riscaldamento da installare negli uffici sanificati delle Forze di polizia.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 5 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
1.2025. (ex 181.024.) Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

  Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

Art. 181-bis.
(Risorse per l'acquisizione di nuovo armamento destinato alle forze di polizia)

  1. Al fine di accrescere l'efficacia, l'efficienza e la sicurezza del personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alla copertura degli oneri connessi all'acquisto di pistole mitragliatrici fino alla concorrenza della cifra.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 10 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
1.2026. (ex 181.011.) Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

  Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

Art. 181-bis.
(Risorse per l'acquisizione di nuovo materiale di cancelleria destinato alle forze di polizia)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisto entro il 31 dicembre 2021 degli articoli di cancelleria necessari per il regolare svolgimento delle attività delle forze di polizia e ripianare altresì i consumi straordinari di materiale determinati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 5 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
1.2027. (ex 181.022.) Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

  Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

Art. 181-bis.
(Risorse per l'acquisizione di telecamere idonee alla registrazione dell'attività operativa delle Forze dell'ordine)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno, è istituito un Fondo con una dotazione pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alla copertura degli oneri connessi all'acquisizione di telecamere idonee a registrare l'attività operativa delle Forze di polizia impiegate in servizi di mantenimento dell'ordine pubblico, controllo del territorio e delle disposizioni concernenti il distanziamento sociale nonché vigilanza di siti sensibili.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 30 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
1.2028. (ex 181.03.) Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

  Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

Art. 181-bis.
(Risorse aggiuntive per l'addestramento del personale delle forze di polizia)

  1. Al fine di incrementare l'efficienza operativa delle forze di polizia e migliorarne le capacità di difesa, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi alla manutenzione, all'utilizzo dei poligoni di tiro e all'acquisto delle munizioni necessarie al regolare svolgimento delle sessioni di addestramento al tiro.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 5 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
1.2029. (ex 181.014.) Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

  Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

Art. 181-bis.
(Fondo per l'addestramento e l'aggiornamento del personale di polizia in servizio d'ordine pubblico)

  1. Al fine di incrementare l'efficienza operativa delle forze di polizia e migliorarne le capacità di difesa anche nelle nuove condizioni determinate dall'insorgenza dell'epidemia da SARS-CoV-2, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'aggiornamento e all'addestramento del personale in servizio di ordine pubblico.
  2. All'onere derivante dal presente comma, pari a euro 2 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
1.2030. (ex 181.013.) Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

  Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

Art. 181-bis.
(Risorse per l'efficienza psicofisica del personale delle forze di polizia)

  1. Al fine di sostenerne il mantenimento in condizioni di perfetta efficienza psicofisica, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo per l'incentivazione dell'attività sportiva del personale delle forze di polizia, con una dotazione iniziale nel 2021 pari ad un milione di euro con la finalità di erogare contributi economici volti a facilitare l'accesso degli operatori della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri alle palestre e altri luoghi di pratica sportiva, per contribuire altresì al loro rilancio. Le modalità di erogazione sono stabilite con apposito decreto del Ministro competente, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 1 milione per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
1.2031. (ex 181.015.) Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

  Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

Art. 181-bis.
(Risorse per l'acquisizione di riviste professionali e l'accesso a banche dati, codici e prontuari in favore del personale delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. Al fine di consentire l'abbonamento a riviste giuridiche e l'acquisto di banche dati, codici e prontuari necessari all'aggiornamento normativo e giurisprudenziale del personale appartenente alle forze di polizia e al Corpo nazionale di Vigili del fuoco, imposto anche dalle nuove esigenze determinate dall'insorgenza dell'epidemia da SARS-CoV-2, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo di 2 milioni di euro per l'anno 2021 per la copertura finanziaria degli oneri connessi.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 2 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
1.2032. (ex 181.017.) Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

  Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

Art. 181-bis.
(Fondo di premialità per le politiche di rimpatrio)

  1. Per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, è incrementata di 50 milioni di euro.

  Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 68, comma 1, della presente legge.
1.2033. (ex 181.01.) Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

Art. 181-bis.
(Potenziamento del fondo di premialità)

  1. Per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, è incrementata di 50 milioni di euro.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
1.2034. (ex 181.028.) Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

  Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

Art. 181-bis.
(Risorse per l'acquisizione di sistemi di videosorveglianza)

  1. Per l'anno 2021 è riconosciuto ai Comuni un contributo, nel limite complessivo di 100 milioni di euro, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza, nell'ambito delle risorse del Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132, all'uopo incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 marzo 2021, è determinata la misura del contributo spettante a ciascun Comune ai sensi del presente articolo.
  3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 100 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
1.2035. (ex 181.025.) Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

  Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

Art. 181-bis.
(Contributo ai comuni per la prevenzione dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti sulle spiagge marittime)

  1. Per l'anno 2021 è riconosciuto ai Comuni un contributo, nel limite complessivo di 10 milioni di euro, per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nella stagione estiva, anche in violazione delle norme sul distanziamento sociale adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, nell'ambito delle risorse del Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132, all'uopo incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 marzo 2021, è determinata la misura del contributo spettante a ciascun comune ai sensi del presente articolo.
  3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 10 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
1.2036. (ex 181.026.) Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

ART. 183.

  Dopo l'articolo 183, aggiungere il seguente:

Art. 183-bis.
(Disposizioni per il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco)

  1. Al fine di fronteggiare le straordinarie esigenze di servizio connesse all'evolversi dello stato di emergenza sanitaria, con particolare riferimento al settore della sperimentazione dei medicinali impiegati nel trattamento delle patologie derivanti dalla patologia covid-19 e dei vaccini, di garantire il necessario monitoraggio sul territorio nazionale volto a prevenire stati di carenza di medicinali, di assicurare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nel settore del farmaco a tutela della salute pubblica, di revisione e aggiornamento del prontuario farmaceutico finalizzato al contenimento della spesa farmaceutica, e garantire, pertanto, lo svolgimento dei compiti istituzionalmente demandati in base alla normativa vigente, l'Agenzia italiana del farmaco, di seguito AIFA, è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità, ad assumere a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici per esami, scritti e orali, anche in modalità telematica e decentrata, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 249 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 procedure selettive riservate, anche in modalità telematica e decentrata, ai sensi dell'articolo 249 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, un contingente di n. 13 unità di personale di cui 5 appartenenti all'area III del comparto funzioni centrali e 8 appartenenti alla dirigenza sanitaria medica dell'area funzioni centrali, valorizzando le esperienze professionali maturate presso la stessa Agenzia sia con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che nello svolgimento di prestazioni di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
  2. L'AIFA, anche in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché a ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero può, altresì, avviare procedure selettive riservate, anche in modalità telematica e decentrata, ai sensi dell'articolo 249 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'assunzione di personale a tempo indeterminato di n. 79 unità appartenenti alle qualifiche di area III F1 e di n. 21 unità appartenenti alle qualifiche di area II F2, valorizzando le esperienze professionali maturate presso la stessa Agenzia sia con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che nello svolgimento di prestazioni di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
  3. La dotazione organica di AIFA di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è corrispondentemente incrementata di n. 113 unità.
  4. Fino al completamento delle procedure selettive di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2021, l'AIFA può prorogare o rinnovare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché provvedere affinché siano prorogati alla stessa data i contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fermi gli effetti delle proroghe eventualmente già intervenute per le medesime finalità.
  5. All'onere derivante dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante le risorse confluite nel bilancio dell'AIFA ai sensi dell'articolo 9-duodecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125.
1.2037. (ex 183.05.) Boldi, Vanessa Cattoi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 184.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Entro il 30 giugno 2021, il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di garantire maggiore competitività del sistema produttivo attraverso la leva finanziaria, in conformità agli atti di indirizzo approvati dal Parlamento sulla individuazione delle priorità nell'utilizzo del Recovery Fund, individua le risorse destinate a potenziare le nuove forme di incentivazione fiscale del risparmio, in analogia con quanto già previsto per i Piani individuali di risparmio (PIR), che affluiscono al conto corrente di cui di cui al comma 18 dell'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 al fine accelerare l'evoluzione del Patrimonio Rilancio ivi disciplinato in un Fondo sovrano pubblico-privato italiano, o Fondo dei Fondi gestito dalla Cassa Depositi e Prestiti SPA, con il coinvolgimento delle Società di gestione del risparmio (SGR) italiane e delle altre istituzioni finanziarie, in cui oltre alle risorse pubbliche, private e la garanzia offerta dal patrimonio artistico e culturale del nostro Paese, possano confluire parte di contributi provenienti dall'Unione Europea.
1.2038. (ex 184.8.) Giacomoni, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

  Sopprimere il comma 14.
1.2039. (ex 184.2.) Montaruli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
  14-bis. Anche al fine di rendere più snelle le procedure e le fasi di progettazione di cui al presente articolo, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge adottano, o nel caso, aggiornano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il previsto regolamento sugli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, svolge il ruolo di coordinamento per l'attuazione della presente disposizione.
1.2040. (ex 184.7.) Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 184-bis.
(Investimenti ad alto contenuto tecnologico – Programma Next Generation EU)

  1. Al fine di sostenere gli investimenti ad alto contenuto tecnologico, nel quadro del programma Next Generation EU, e garantire l'efficientamento della spesa pubblica, nella fase di programmazione degli acquisti di beni, servizi e lavori, le Amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 3, individuano una quota, calcolata sul biennio di programmazione per servizi e forniture e sul triennio per i lavori, non inferiore all'1 per cento dell'impegno complessivo del medesimo periodo di programmazione destinata a:
   a) acquisti di servizi di ricerca e sviluppo di nuove soluzioni non presenti sul mercato;
   b) acquisti di soluzioni e prodotti innovativi.

  2. Per gli acquisti di cui al comma 1, lettere a), le Amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 3 ricorrono alle procedure di scelta del contraente di cui all'articolo 65 o all'approccio pre-commerciale di cui all'articolo 158, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Per gli acquisti di cui al comma 1, lettere b), le Amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 3 ricorrono alle procedure di scelta del contraente di cui agli articoli 62 o 64 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  3. Le Amministrazioni soggette all'obbligo di cui ai commi 1 e 2 sono:
   a) le Amministrazioni aggiudicatrici il cui programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, preveda una spesa complessiva superiore a 20 milioni di euro;
   b) le Amministrazioni aggiudicatrici il cui programma triennale di lavori di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, preveda una spesa complessiva superiore a 50 milioni di euro.
   Non sono soggette all'obbligo di cui ai commi 1 e 2, le imprese pubbliche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che destinano una quota superiore all'1 per cento a servizi e forniture ad alto contenuto tecnologico e innovativo.

  4. Per l'attuazione degli appalti di innovazione di cui al comma 1, lettere a) e b), le Amministrazioni aggiudicatrici possono stipulare intese o accordi di programma con l'Agenzia per l'Italia Digitale, in ragione delle competenze acquisite nel settore e dei compiti individuati con l'articolo 19 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
  5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro per l'innovazione e la digitalizzazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le Linee guida per l'individuazione dei fabbisogni di innovazione per la programmazione degli acquisti e lavori di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  6. Il raggiungimento della soglia di cui al comma 1 rappresenta obiettivo individuale dei dirigenti responsabili della spesa nelle amministrazioni aggiudicatrici individuate al comma 3; ad esso corrisponde una dimensione del sistema di misurazione e valutazione della performance con peso non inferiore al 10 per cento.
*1.2041. (ex 184.07.) Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 184-bis.
(Investimenti ad alto contenuto tecnologico – Programma Next Generation EU)

  1. Al fine di sostenere gli investimenti ad alto contenuto tecnologico, nel quadro del programma Next Generation EU, e garantire l'efficientamento della spesa pubblica, nella fase di programmazione degli acquisti di beni, servizi e lavori, le Amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 3, individuano una quota, calcolata sul biennio di programmazione per servizi e forniture e sul triennio per i lavori, non inferiore all'1 per cento dell'impegno complessivo del medesimo periodo di programmazione destinata a:
   a) acquisti di servizi di ricerca e sviluppo di nuove soluzioni non presenti sul mercato;
   b) acquisti di soluzioni e prodotti innovativi.

  2. Per gli acquisti di cui al comma 1, lettere a), le Amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 3 ricorrono alle procedure di scelta del contraente di cui all'articolo 65 o all'approccio pre-commerciale di cui all'articolo 158, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Per gli acquisti di cui al comma 1, lettere b), le Amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 3 ricorrono alle procedure di scelta del contraente di cui agli articoli 62 o 64 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  3. Le Amministrazioni soggette all'obbligo di cui ai commi 1 e 2 sono:
   a) le Amministrazioni aggiudicatrici il cui programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, preveda una spesa complessiva superiore a 20 milioni di euro;
   b) le Amministrazioni aggiudicatrici il cui programma triennale di lavori di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, preveda una spesa complessiva superiore a 50 milioni di euro.
   Non sono soggette all'obbligo di cui ai commi 1 e 2, le imprese pubbliche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che destinano una quota superiore all'1 per cento a servizi e forniture ad alto contenuto tecnologico e innovativo.

  4. Per l'attuazione degli appalti di innovazione di cui al comma 1, lettere a) e b), le Amministrazioni aggiudicatrici possono stipulare intese o accordi di programma con l'Agenzia per l'Italia Digitale, in ragione delle competenze acquisite nel settore e dei compiti individuati con l'articolo 19 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
  5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro per l'innovazione e la digitalizzazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le Linee guida per l'individuazione dei fabbisogni di innovazione per la programmazione degli acquisti e lavori di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  6. Il raggiungimento della soglia di cui al comma 1 rappresenta obiettivo individuale dei dirigenti responsabili della spesa nelle amministrazioni aggiudicatrici individuate al comma 3; ad esso corrisponde una dimensione del sistema di misurazione e valutazione della performance con peso non inferiore al 10 per cento.
*1.2042. (ex 184.04.) Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 184-bis.
(Investimenti ad alto contenuto tecnologico – Programma Next Generation EU)

  1. Al fine di sostenere gli investimenti ad alto contenuto tecnologico, nel quadro del programma Next Generation EU, e garantire l'efficientamento della spesa pubblica, nella fase di programmazione degli acquisti di beni, servizi e lavori, le Amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 3, individuano una quota, calcolata sul biennio di programmazione per servizi e forniture e sul triennio per i lavori, non inferiore all'1 per cento dell'impegno complessivo del medesimo periodo di programmazione destinata a:
   a) acquisti di servizi di ricerca e sviluppo di nuove soluzioni non presenti sul mercato;
   b) acquisti di soluzioni e prodotti innovativi.

  2. Per gli acquisti di cui al comma 1, lettere a), le Amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 3 ricorrono alle procedure di scelta del contraente di cui all'articolo 65 o all'approccio pre-commerciale di cui all'articolo 158, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Per gli acquisti di cui al comma 1, lettere b), le Amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 3 ricorrono alle procedure di scelta del contraente di cui agli articoli 62 o 64 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  3. Le Amministrazioni soggette all'obbligo di cui ai commi 1 e 2 sono:
   a) le Amministrazioni aggiudicatrici il cui programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, preveda una spesa complessiva superiore a 20 milioni di euro;
   b) le Amministrazioni aggiudicatrici il cui programma triennale di lavori di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, preveda una spesa complessiva superiore a 50 milioni di euro.
   Non sono soggette all'obbligo di cui ai commi 1 e 2, le imprese pubbliche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che destinano una quota superiore all'1 per cento a servizi e forniture ad alto contenuto tecnologico e innovativo.

  4. Per l'attuazione degli appalti di innovazione di cui al comma 1, lettere a) e b), le Amministrazioni aggiudicatrici possono stipulare intese o accordi di programma con l'Agenzia per l'Italia Digitale, in ragione delle competenze acquisite nel settore e dei compiti individuati con l'articolo 19 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
  5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro per l'innovazione e la digitalizzazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le Linee guida per l'individuazione dei fabbisogni di innovazione per la programmazione degli acquisti e lavori di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  6. Il raggiungimento della soglia di cui al comma 1 rappresenta obiettivo individuale dei dirigenti responsabili della spesa nelle amministrazioni aggiudicatrici individuate al comma 3; ad esso corrisponde una dimensione del sistema di misurazione e valutazione della performance con peso non inferiore al 10 per cento.
*1.2043. (ex 184.01.) Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

ART. 185.

  Al comma 1, dopo le parole: ubicate nel territorio dello Stato, inserire le seguenti: , coerenti con gli obiettivi per la decarbonizzazione e l'economia circolare delle imprese indicati dalla Comunicazione COM(2019) 640 final dell'11 dicembre 2019 relativa all’European Green Deal e con le priorità indicate nel programma Next Generation EU.
1.2044. (ex 185.94.) Brambilla.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il credito di imposta non spetta alle imprese che svolgono attività di intermediazione commerciale o commercio al dettaglio esclusivamente con modalità di vendita on line e con fatturato superiore a 300 milioni di euro nell'esercizio 2019.
1.2045. (ex 185.29.) Tiramani, Ribolla.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022;
   b) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: nella misura del 10 per cento con le seguenti: nella misura del 15 per cento;
   c) al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: nella misura del 15 per cento con le seguenti: nella misura del 20 per cento;
   d) sopprimere il comma 5;
   e) al comma 6, sostituire le parole: al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 ;
   e) sopprimere il comma 7;
   f) al comma 14, lettera f):
    1) al numero 1), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 25 per cento;
    2) al numero 2), sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 15 per cento;
    3) al numero 3), sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 15 per cento;
    4) al numero 4), sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 20 per cento.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.200 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
1.2046. (ex 185.105.) Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Bitonci, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022;
   b) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: nella misura del 10 per cento con le parole: nella misura del 15 per cento;
   c) al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: nella misura del 15 per cento con le parole: nella misura del 20 per cento;
   d) sopprimere il comma 5;
   e) al comma 6, sostituire le parole: al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022;
   e) sopprimere il comma 7;
   f) al comma 14, lettera f):
    1) al numero 1), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 25 per cento;
    2) al numero 2), sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 15 per cento;
    3) al numero 3), sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 15 per cento;
    4) al numero 4), sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 20 per cento.

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni e 500 milioni rispettivamente con le seguenti: 400 milioni e 100 milioni.
1.2047. (ex 185.71.) Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Al comma 4 primo periodo sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti 15 per cento e al comma 5sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 15 per cento.
   Ai relativi oneri derivanti, pari a 2.000 milioni di euro per il 2021, 3.500 milioni di euro per il 2022, 2.500 milioni di euro per il 2023, 700 milioni di euro per il 2024, 200 milioni di euro per il 2025 si provvede:
  1. per il 2021 mediante riduzione pari a 1.700 milioni di euro della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e mediante riduzione di 300 milioni degli importi previsti all'articolo 209

  2. per il 2022 mediante riduzione pari a 1.700 milioni di euro della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e mediante l'incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate par a 1.800 milioni di euro
  3. per il 2023 mediante riduzione pari a 1.700 milioni di euro della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e mediante l'incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate par a 800 milioni di euro
  4. per il 2024 mediante riduzione pari a 700 milioni di euro della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126
  5. per il 2025 mediante riduzione pari a 200 milioni di euro della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
1.2048. (ex 185.89.) Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Sandra Savino.

  Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

  Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'allegato B di cui all'articolo 1 comma 10 della legge 11 dicembre 2016, n. 232:
   a) al capoverso «software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, accessi non autorizzati (cybersecurity)» dopo le parole: « cybersecurity)» sono aggiunte le parole: «, inclusi Intrusion Prevention System (IPS) e Intrusion detection System (IDS), Web Application Firewall (WAF), Firewall Unified Threat Management (FUTM), Antivirus, Antimalware, Antispyware, Anti-Trojan, Anti-Adware, Sistemi di backup su NAS (Network Attached Storage), Sistemi di backup su SSD (Solid State Drive), Sistemi di backup su SAN (Storge Area Network), Sistemi di Web Filtering e Content Filtering, Sistemi di Autenticazione, Sistemi antifrode,»;
   b) sono aggiunti, in fine, i seguenti capoversi:
   « software, sistemi, piattaforme e applicazioni destinate allo svolgimento di prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile, ai sensi dell'articolo 18 della legge. 22 maggio 2017 n. 81,»;
   « software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il cloud, quali soluzioni Platform as a Service, soluzioni Infrastructure as a Service, soluzioni DaaS – Datacenter as a Service, soluzioni XaaS – Anithing as a Service, soluzioni di Disaster Recovery, soluzioni Business Process Outsourcing.».
1.2049. (ex 185.24.) Morelli, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Al comma 4 sostituire il terzo periodo con il seguente: La misura del credito d'imposta è elevata al 15 per cento per gli investimenti in servizi di connessione, strumenti e dispositivi tecnologici, destinati dall'impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
1.2050. (ex 185.38.) Butti, Rotelli, Silvestroni, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: strumenti e dispositivi tecnologici aggiungere le seguenti: compresi i servizi di connessione per la quota imputabile per competenza.
*1.2051. (ex 185.26.) Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: strumenti e dispositivi tecnologici aggiungere le seguenti: compresi i servizi di connessione per la quota imputabile per competenza.
*1.2052. (ex 185.84.) Brunetta, Bergamini.

  Al comma 8, sostituire il secondo periodo con il seguente: Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing e servizi di connettività per la quota imputabile di competenza.
1.2053. (ex 185.37.) Butti, Rotelli, Silvestroni, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: allegato B mediante aggiungere le seguenti: servizi di connettività e.
*1.2054. (ex 185.25.) Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: allegato B mediante aggiungere le seguenti: servizi di connettività e.
*1.2055. (ex 185.85.) Brunetta, Bergamini.

  Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: allegato B mediante aggiungere le seguenti: servizi di connettività e.
*1.2056. (ex 185.102.) Bergamini, Mulè.

  Al comma 9 sopprimere la parola: esclusivamente.

  Conseguentemente dopo il comma 13, inserire il seguente:
  13-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al presente articolo, possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. In alternativa alla cessione di cui al precedente periodo, i soggetti beneficiari possono optare per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari al beneficio spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
*1.2057. (ex 185.40.) Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 9 sopprimere la parola: esclusivamente.

  Conseguentemente dopo il comma 13, inserire il seguente:
  13-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al presente articolo, possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. In alternativa alla cessione di cui al precedente periodo, i soggetti beneficiari possono optare per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari al beneficio spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
*1.2058. (ex 185.48.) Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: in tre quote annuali con le seguenti: dalle tre alle sei quote annuali.
1.2059. (ex 185.91.) Nevi.

  Al comma 9, sopprimere il quinto e il sesto periodo.
*1.2060. (ex 185.17.) Guidesi, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Al comma 9, sopprimere il quinto e il sesto periodo.
*1.2061. (ex 185.45.) Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 9, sopprimere il quinto e il sesto periodo.
*1.2062. (ex 185.52.) Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Prisco.

  Al comma 9, sopprimere il quinto e il sesto periodo.
*1.2063. (ex 185.82.) Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Polidori.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  9-bis. Le piccole e medie imprese beneficiarie del credito d'imposta per gli investimenti di cui al comma 7 possono optare per la cessione, anche parziale, del medesimo credito a favore di soggetti, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Tale opzione è riconosciuta a condizione che l'interconnessione di cui al comma 12 sia effettuata entro 12 mesi dall'acquisto dei beni. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto.

  9-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 9-bis.
**1.2064. (ex 185.33.) Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  9-bis. Le piccole e medie imprese beneficiarie del credito d'imposta per gli investimenti di cui al comma 7 possono optare per la cessione, anche parziale, del medesimo credito a favore di soggetti, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Tale opzione è riconosciuta a condizione che l'interconnessione di cui al comma 12 sia effettuata entro 12 mesi dall'acquisto dei beni. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto.

  9-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 9-bis.
**1.2065. (ex 185.95.) Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
1.2066. (ex 185.72.) Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2022, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

  Conseguentemente, all'articolo 209, ridurre gli importi ivi previsti di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2022.
1.2067. (ex 185.90.) Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2022, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
1.2068. (ex 185.47.) Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Il credito d'imposta di cui ai commi da 4 a 8, può essere ceduto tramite opzione, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari di cui al presente articolo. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.
*1.2069. (ex 185.3.) Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Il credito d'imposta di cui ai commi da 4 a 8, può essere ceduto tramite opzione, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari di cui al presente articolo. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.
*1.2070. (ex 185.16.) Guidesi, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Gobbato.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Il credito d'imposta di cui ai commi da 4 a 8, può essere ceduto tramite opzione, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari di cui al presente articolo. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.
*1.2071. (ex 185.51.) Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Prisco.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Il credito d'imposta di cui ai commi da 4 a 8, può essere ceduto tramite opzione, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari di cui al presente articolo. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.
*1.2072. (ex 185.54.) Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Il credito d'imposta di cui ai commi da 4 a 8, può essere ceduto tramite opzione, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari di cui al presente articolo. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.
*1.2073. (ex 185.81.) Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Polidori.

  Dopo il comma 10, inserire il seguente:
  10-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 191, l'ultimo periodo è soppresso;
   b) al comma 204, il quarto periodo è soppresso;
   c) dopo il comma 209, è inserito il seguente:
  «209-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 209, possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.»
   Agli oneri di cui alla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
1.2074. (ex 185.49.) Zucconi, Caiata, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 11, sostituire le parole: di cui ai commi 4 e 5 con le seguenti: di cui ai commi 4, 5 e 8.
*1.2075. (ex 185.56.) Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Al comma 11, sostituire le parole: di cui ai commi 4 e 5 con le seguenti: di cui ai commi 4, 5 e 8.
*1.2076. (ex 185.76.) Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Giacomoni.

  Al comma 11, sostituire le parole: di cui ai commi 4 e 5 con le seguenti: di cui ai commi 4, 5 e 8.
*1.2077. (ex 185.97.) Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 12 sopprimere il secondo periodo.
**1.2078. (ex 185.83.) Brunetta, Bergamini.

  Al comma 12 sopprimere il secondo periodo.
**1.2079. (ex 185.101.) Bergamini, Mulè.

  Al comma 12, il secondo periodo è sostituito dal seguente: La fattura che, nel corso di controlli e verifiche, venga trovata sprovvista di tale dicitura, ovvero priva di riferimento alla norma istitutiva dell'incentivo, è considerata comunque valida e non determina la revoca della quota corrispondente di agevolazione, fatta salva la possibilità di regolarizzazione da parte dell'impresa beneficiaria.
1.2080. (ex 185.14.) Ribolla, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 13 aggiungere inserire il seguente:
  13-bis. Al terzo comma dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la parola: «alberghiere» inserire «stabilimenti balneari».
*1.2081. (ex 185.73.) Andreuzza, Colla, Bazzaro, Dara, Piastra, Binelli.

  Dopo il comma 13 aggiungere inserire il seguente:
  13-bis. Al terzo comma dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la parola: «alberghiere» inserire «stabilimenti balneari».
*1.2082. (ex 185.92.) Bergamini, Baldini.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. All'articolo 79, comma 2, del decreto –legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con la legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e stabilimenti balneari».
**1.2083. (ex 185.74.) Andreuzza, Colla, Bazzaro, Dara, Piastra, Binelli.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. All'articolo 79, comma 2, del decreto –legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con la legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e stabilimenti balneari».
**1.2084. (ex 185.93.) Bergamini, Baldini.

  Al comma 14 apportate le seguenti modifiche:
   alla lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2022, con le seguenti: 31 dicembre 2023;
   alla lettera f), n. 3), sostituire le parole: 10 per cento, con le seguenti: 12 per cento e le parole: 2 milioni di euro, con le seguenti: 3 milioni di euro;
   alla lettera f), dopo il n. 4), aggiungere il seguente:
    4-bis) dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: «Fermi restando le aliquote e i massimali previsti dal presente comma, il credito d'imposta spetta nella misura del 50 per cento delle spese relative al personale impiegato nelle attività di cui ai commi 200 e 201 finalizzate al raggiungimento di obiettivi di transazione ecologica, sostenute in eccedenza rispetto alla media delle medesime spese affrontate nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2020 per le medesime attività.»
*1.2085. (ex 185.30.) Guidesi, Fiorini, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Al comma 14, dopo la lettera b) inserire la seguente:
   b-bis) alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 199 aggiungere il seguente:
  «199-bis. Il credito d'imposta spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che svolgono una delle attività ammissibili definite nei commi 200, 201 e 202, in esecuzione di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, a condizione che al commissionario residente sia attribuita la responsabilità di esecuzione, gestione e coordinamento dell'attività di cui ai commi 200, 201 e 202 e che l'attività stessa sia svolta sul territorio dello Stato.».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
*1.2086. (ex 185.34.) Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Al comma 14, dopo la lettera b) inserire la seguente:
   b-bis) alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 199 aggiungere il seguente:
  «199-bis. Il credito d'imposta spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che svolgono una delle attività ammissibili definite nei commi 200, 201 e 202, in esecuzione di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, a condizione che al commissionario residente sia attribuita la responsabilità di esecuzione, gestione e coordinamento dell'attività di cui ai commi 200, 201 e 202 e che l'attività stessa sia svolta sul territorio dello Stato.».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede riduzione della missione 33 Fondi da ripartire, programma 1 Fondi da assegnare.
1.2087. (ex 185.96.) Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

  Al comma 14, apportare le seguenti modificazioni:
    1) alla lettera c), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    «2-bis) le spese per lo sviluppo dei marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili»,
    2) alla lettera f) numeri 2) e 3) sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 25 per cento.

  Conseguentemente, al comma 15 aggiungere le seguenti parole:, fatto salvo quanto previsto dal numero 2) della lettera c) e dalla lettera f) del comma 14, in relazione ai quali si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 e 500 rispettivamente con le seguenti: 650 e 300.
1.2088. (ex 185.78.) Gelmini, Nevi, Perego Di Cremnago, Porchietto.

  Al comma 14, sostituire la lettera f) con la seguente:
   f) al comma 203:
    1) al primo periodo, le parole: «12 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento», la parola: «netto» è sostituita dalla seguente: «lordo», e le parole: «3 milioni di euro» sono sostitute dalle seguenti: «4 milioni di euro»;
    2) al secondo periodo, le parole: «6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento», la parola: «netto» è sostituita dalla seguente: «lordo», e le parole: «1,5 milioni di euro» sono sostitute dalle seguenti: «2 milioni di euro»;
    3) al terzo periodo, le parole: «6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento», la parola: «netto» è sostituita dalla seguente: «lordo», e le parole: «1,5 milioni di euro» sono sostitute dalle seguenti: «2 milioni di euro»;
    4) al quarto periodo, le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento», la parola: «netto» è sostituita dalla seguente: «lordo», e le parole: «1,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2 milioni di euro».

  Conseguentemente:
   sopprimere l'articolo 209;
   aumentare del 10 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;
   sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
1.2089. (ex 185.87.) Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Al comma 14, lettera f), punto 2), sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 15 per cento.
   Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto–legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
1.2090. (ex 185.98.) Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 14, lettera f), punto 2), sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 15 per cento.
1.2091. (ex 185.57.) Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Al comma 14, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
   f-bis) al comma 204 apportare le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere la parola: «esclusivamente»;
   b) dopo le parole: «previsti dal comma 205» aggiungere ai seguenti: «o è cedibile secondo le modalità previste dall'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».
1.2092. (ex 185.75.) Spena.

  Al comma 14, dopo la lettera f) inserire la seguente:
   f-bis) al comma 204 , dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 201 del presente provvedimento ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale.»
   Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
1.2093. (ex 185.99.) Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 14, dopo la lettera f), inserire la seguente:
   f-bis) Al comma 204, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 201 del presente provvedimento ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale».
1.2094. (ex 185.58.) Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  All'articolo 185, comma 14, lettera i), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il credito d'imposta si applica, altresì, alle spese sostenute per la formazione dei titolari di imprese fino a nove dipendenti.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportate le seguenti modificazioni:
   2021: –100.000.000;
   2022: –100.000.000;
   2023: –100.000.000.
1.2095. (ex 185.44.) Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 14, lettera i) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il credito d'imposta si applica, altresì, alle spese sostenute per la formazione dei titolari di imprese fino a nove dipendenti.
   All'onere derivante dalla presente disposizione, quantificato in 100 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
*1.2096. (ex 185.50.) Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Prisco.

  Al comma 14, lettera i) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il credito d'imposta si applica, altresì, alle spese sostenute per la formazione dei titolari di imprese fino a nove dipendenti.
   All'onere derivante dalla presente disposizione, quantificato in 100 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
*1.2097. (ex 185.53.) Vanessa Cattoi, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Al comma 14, lettera i) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il credito d'imposta si applica, altresì, alle spese sostenute per la formazione dei titolari di imprese fino a nove dipendenti.
   All'onere derivante dalla presente disposizione, quantificato in 100 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
*1.2098. (ex 185.80.) Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Polidori.

  Al comma 14, lettera i) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il credito d'imposta si applica, altresì, alle spese sostenute per la formazione dei titolari di imprese fino a nove dipendenti.
*1.2099. (ex 185.2.) Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Al comma 14, lettera i) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il credito d'imposta si applica, altresì, alle spese sostenute per la formazione dei titolari di imprese fino a nove dipendenti.
*1.2100. (ex 185.15.) Guidesi, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Al comma 14, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
   l-bis) al comma 211 dopo le parole: «nei confronti delle piccole imprese» sono aggiunte le seguenti: «e dei titolari di reddito da lavoro autonomo».
**1.2101. (ex 185.59.) Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Al comma 14, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
   l-bis) al comma 211 dopo le parole: «nei confronti delle piccole imprese» sono aggiunte le seguenti: «e dei titolari di reddito da lavoro autonomo».
**1.2102. (ex 185.100.) Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 185, aggiungere il seguente:

Art. 185-bis.
(Credito d'imposta per attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design – Penalty Protection)

  1. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 207, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Nel caso in cui l'impresa abbia adottato la documentazione contabile e la relazione tecnica di cui ai commi 205 e 206, e la consegni tempestivamente all'amministrazione finanziaria in corso di attività istruttoria, non si applica la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, bensì quella di cui all'articolo 13, comma 4, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997; la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471 del 1997 si applica solo in caso di condotta fraudolenta»;
   b) al comma 207, dopo l'ultimo periodo aggiungere i seguenti: «Nel caso in cui, ai sensi del periodo precedente, l'Agenzia delle Entrate ricorra al parere del Ministero dello sviluppo economico, si presume l'esistenza delle obiettive condizioni di incertezza interpretativa ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge n. 212 del 2000 e dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con conseguente disapplicazione delle sanzioni. Le disposizioni di cui al terzo ed al quinto periodo si applicano anche con riferimento al credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9; ai fini dell'applicazione della lettera c), la documentazione ivi prevista deve essere consegnata entro 60 giorni dalla richiesta ad opera degli organi verificatori».
*1.2103. (ex 185.04.) Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 185, aggiungere il seguente:

Art. 185-bis.
(Credito d'imposta per attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design – Penalty Protection)

  1. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 207, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Nel caso in cui l'impresa abbia adottato la documentazione contabile e la relazione tecnica di cui ai commi 205 e 206, e la consegni tempestivamente all'amministrazione finanziaria in corso di attività istruttoria, non si applica la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, bensì quella di cui all'articolo 13, comma 4, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997; la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471 del 1997 si applica solo in caso di condotta fraudolenta»;
   b) al comma 207, dopo l'ultimo periodo aggiungere i seguenti: «Nel caso in cui, ai sensi del periodo precedente, l'Agenzia delle Entrate ricorra al parere del Ministero dello sviluppo economico, si presume l'esistenza delle obiettive condizioni di incertezza interpretativa ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge n. 212 del 2000 e dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con conseguente disapplicazione delle sanzioni. Le disposizioni di cui al terzo ed al quinto periodo si applicano anche con riferimento al credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9; ai fini dell'applicazione della lettera c), la documentazione ivi prevista deve essere consegnata entro 60 giorni dalla richiesta ad opera degli organi verificatori».
*1.2104. (ex 185.015.) Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 185, aggiungere il seguente:

Art. 185-bis.
(Credito d'imposta per attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design – Penalty Protection)

  1. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 207, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Nel caso in cui l'impresa abbia adottato la documentazione contabile e la relazione tecnica di cui ai commi 205 e 206, e la consegni tempestivamente all'amministrazione finanziaria in corso di attività istruttoria, non si applica la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, bensì quella di cui all'articolo 13, comma 4, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997; la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471 del 1997 si applica solo in caso di condotta fraudolenta»;
   b) al comma 207, dopo l'ultimo periodo aggiungere i seguenti: «Nel caso in cui, ai sensi del periodo precedente, l'Agenzia delle Entrate ricorra al parere del Ministero dello sviluppo economico, si presume l'esistenza delle obiettive condizioni di incertezza interpretativa ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge n. 212 del 2000 e dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con conseguente disapplicazione delle sanzioni. Le disposizioni di cui al terzo ed al quinto periodo si applicano anche con riferimento al credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9; ai fini dell'applicazione della lettera c), la documentazione ivi prevista deve essere consegnata entro 60 giorni dalla richiesta ad opera degli organi verificatori».
*1.2105. (ex 185.031.) Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 185, aggiungere il seguente:

Art. 185-bis.
(Cessione dei crediti d'imposta per attività di ricerca e sviluppo)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i soggetti beneficiari di crediti d'imposta per attività di per ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.
  3. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  4. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari di cui al comma 1. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.
  5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.
1.2106. (ex 185.010.) Centemero, Guidesi, Toccalini, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino.

  Dopo l'articolo 185, inserire il seguente:

Art. 185-bis.
(Misure di sostegno per i contribuenti colpiti da COVID-2019 nei territori interessati dagli eventi sismici degli anni 2016-2017)

  1. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»;
   b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2018» sono inserite le seguenti: «e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2021».
1.2107. (ex 185.09.) Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 185, inserire il seguente:

Art. 185-bis.
(Credito di imposta per investimenti in beni strumentali nei settori della ristorazione e dell'alloggio)

  1. Al fine di favorire investimenti volti a rilanciare il settore della ristorazione, anche in considerazione delle misure restrittive adottate a causa del Covid-19, ai soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito della Sezione ATECO I (Attività dei servizi di alloggio e ristorazione) che risultino essere beneficiari del contributo a fondo  perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, spetta un credito d'imposta pari al 40 per cento del costo per le spese per l'acquisto di beni strumentali durevoli strettamente funzionali all'esercizio dell'attività sostenute tra il 1o gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.
  2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:
   a) l'acquisto di macchinari per la conservazione e la lavorazione degli alimenti;
   b) l'acquisto di attrezzature professionali per la ristorazione e l'ospitalità;
   c) l'acquisto di impianti per il trattamento dell'acqua;
   d) l'acquisto di strumenti e articoli professionali utilizzati per la conservazione e la trasformazione dei prodotti alimentari.

  3. Il credito di imposta di cui al comma 1 spetta fino ad un massimo pari al 100 per cento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 ricevuto da ogni beneficiario, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021.
  4. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  5. Il credito di imposta di cui al comma 1 può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
  6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.2108. (ex 185.014.) Fiorini, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 185, aggiungere il seguente:

Art. 185-bis.
(Credito di imposta per investimenti in beni strumentali nei settori della ristorazione e dell'alloggio)

  1. Al fine di favorire investimenti volti a rilanciare il settore della ristorazione, anche in considerazione delle misure restrittive adottate a causa del Covid-19, ai soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito della Sezione ATECO I (Attività dei servizi di alloggio e ristorazione) che risultino essere beneficiari del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, spetta un credito d'imposta pari al 40 per cento del costo per le spese per l'acquisto di beni strumentali durevoli strettamente funzionali all'esercizio dell'attività sostenute tra il 1o gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.
  2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:
   a) l'acquisto di macchinari per la conservazione e la lavorazione degli alimenti;
   b) l'acquisto di attrezzature professionali per la ristorazione e l'ospitalità;
   c) l'acquisto di impianti per il trattamento dell'acqua;
   d) l'acquisto di strumenti e articoli professionali utilizzati per la conservazione e la trasformazione dei prodotti alimentari.

  3. Il credito di imposta di cui al comma 1 spetta fino ad un massimo pari al 100 per cento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 ricevuto da ogni beneficiario, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021.
  4. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  5. Il credito di imposta di cui al comma 1 può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
  6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.
  7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.
1.2109. (ex 185.021.) Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 185, aggiungere il seguente:

Art. 185-bis.
(Credito d'imposta formazione 4.0 per spese di riqualificazione del personale)

  1. In deroga all'articolo 1, comma da 48, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ammissibili al credito di imposta tutte le attività di formazione volte alla riqualificazione del personale dipendente sostenute dalle aziende che presentano, al termine dell'esercizio in cui viene sostenuta la spesa per cui si richiede l'ammissione al beneficio del credito d'imposta, un numero di addetti a tempo indeterminato non inferiore a quello esistente al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
  2. Nei casi di cui al comma 1, la disciplina del credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applica anche alle spese di formazione finalizzate alla riqualificazione del personale dipendente, sostenute a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
  3. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto in misura pari al 60 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 10 milioni di euro per esercizio e non è cumulabile con quello previsto dall'articolo 1, comma 211, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.2110. (ex 185.018.) Butti, Rotelli, Silvestroni, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 185, aggiungere il seguente:

Art. 185-bis.
(Credito d'imposta formazione 4.0 per spese di riqualificazione del personale)

  1. In deroga all'articolo 1, comma da 48, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ammissibili al credito di imposta tutte le attività di formazione volte alla riqualificazione del personale dipendente sostenute dalle aziende che presentano, al termine dell'esercizio in cui viene sostenuta la spesa per cui si richiede l'ammissione al beneficio del credito d'imposta, un numero di addetti a tempo indeterminato non inferiore a quello esistente al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
  2. Nei casi di cui al comma 1, la disciplina del credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applica anche alle spese di formazione finalizzate alla riqualificazione del personale dipendente, sostenute a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
  3. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto in misura pari al 60 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 10 milioni di euro per esercizio e non è cumulabile con quello previsto dall'articolo 1, comma 211, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
1.2111. (ex 185.032.) Brunetta, Bergamini.

  Dopo l'articolo 185 aggiungere il seguente:

Art. 185-bis.
(Piano per la formazione per le micro, piccole e medie imprese)

  1. Al fine di sostenere la crescita e la modernizzazione delle micro, piccole e medie imprese e con particolare riguardo all'acquisizione di specifiche competenze economiche, aziendali e digitali non solo a livello meramente tecnico, ma di concetto organizzativo dell'intera impresa, volto a definire il nuovo modello d'impresa al servizio dei cittadini e delle aree urbane, è istituito in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, un apposito Piano per la formazione continua ed obbligatoria rivolto agli imprenditori e titolari d'azienda che costituiscono una nuova attività a far data dal 1 gennaio 2021.
  2. Con provvedimento del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, sono stabiliti i programmi ed i piani formativi rivolti ai soggetti tenuti alla formazione obbligatoria.
  3. I programmi approvati secondo le modalità di cui al comma precedente sono erogati dagli enti di formazione riconosciuti dalle singole regioni attraverso un percorso formativo che preveda altresì un tutoraggio ed un diretto sostegno somministrato alle imprese.
  4. Per le spese effettivamente sostenute dagli imprenditori e titolari d'azienda per l'iscrizione e la frequenza annuale ai corsi è riconosciuto in capo a quest'ultimi un credito d'imposta nel limite di euro settemila per ogni anno.
  5. Il credito d'imposta di cui al comma precedente, non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, anche dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  6. La disciplina di cui ai commi da 1 a 5 è rivolta altresì agli imprenditori e titolari d'azienda aventi una partita IVA già attiva alla data del 31 dicembre 2020 in via opzionale.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:
   2021: –25.000.000;
   2022: –25.000.000;
   2023: –25.000.000.
1.2112. (ex 185.022.) Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 185 aggiungere il seguente:

Art. 185-bis.
(Piano per la formazione per le micro, piccole e medie imprese)

  1. Al fine di sostenere la crescita e la modernizzazione delle micro, piccole e medie imprese e con particolare riguardo all'acquisizione di specifiche competenze economiche, aziendali e digitali non solo a livello meramente tecnico, ma di concetto organizzativo dell'intera impresa, volto a definire il nuovo modello d'impresa al servizio dei cittadini e delle aree urbane, è istituito in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, un apposito Piano per la formazione continua ed obbligatoria rivolto agli imprenditori e titolari d'azienda che costituiscono una nuova attività a far data dal 1o gennaio 2021.
  2. Con provvedimento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, sono stabiliti i programmi ed i piani formativi rivolti ai soggetti tenuti alla formazione obbligatoria.
  3. I programmi approvati secondo le modalità di cui al comma precedente sono erogati dagli enti di formazione riconosciuti dalle singole regioni attraverso un percorso formativo che preveda altresì un tutoraggio ed un diretto sostegno somministrato alle imprese.
  4. Per le spese effettivamente sostenute dagli imprenditori e titolari d'azienda per l'iscrizione e la frequenza annuale ai corsi è riconosciuto in capo a quest'ultimi un credito d'imposta nel limite di euro settemila per ogni anno.
  5. Il credito d'imposta di cui al comma precedente, non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, anche dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Non si applicano limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  6. La disciplina di cui ai commi da 1 a 5 è rivolta altresì agli imprenditori e titolari d'azienda aventi una partita IVA già attiva alla data del 31 dicembre 2020 in via opzionale.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 300 milioni e le parole: a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2024.
1.2113. (ex 185.034.) Squeri, Porchietto, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 185, aggiungere il seguente:

Art. 185-bis.
(Super avviamento)

  1. Al fine di favorire processi di passaggio generazionale in caso di acquisto di azienda a titolo oneroso, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento, il valore dell'avviamento iscritto nell'attivo di bilancio è maggiorato del 100 percento.
  2. Il periodo di ammortamento di cui all'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, limitatamente agli investimenti di cui al comma 1, è ridotto da 18 anni a 10 anni.
  3. La disposizione si applica esclusivamente alle nuove attività avviate a seguito di trasferimento generazionale di impresa e per valori di avviamento iscritti in bilancio di importo non superiore a cinquecentomila euro.
1.2114. (ex 185.026.) Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 185, aggiungere il seguente:

Art. 185-bis.
(Modifiche all'operatività del Fondo patrimonio PMI)

  1. All'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1 lettera a) le parole: «superiore a cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a due milioni»;
    2) al comma 12 le parole: «31 dicembre 2020» sono sostitute dalle seguenti: «30 giugno 2021»;
    3) al comma 14 le parole: «sei anni dalla sottoscrizione» sono sostituite dalle parole: «dieci anni dalla sottoscrizione, con un preammortamento di 24 mesi».

  2. La disposizione di cui al numero 3) del comma 1 è applicabile anche alle società che hanno aderito alle sottoscrizioni nell'anno 2020.
1.2115. (ex 185.027.) Barelli.

  Dopo l'articolo 185 aggiungere il seguente:

Art. 185-bis.
(Esclusione dal reddito di impresa degli investimenti per la ristrutturazione di immobili strumentali alle attività produttive)

  1. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento degli investimenti per la ristrutturazione e ricostruzione di immobili strumentali alle attività produttive detenute in proprietà, leasing o locazione, effettuati nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2021. La misura si applica altresì agli immobili commerciali e alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo modalità che saranno individuate con il decreto di cui al comma 7. Sono esclusi dall'agevolazione gli enti non commerciali se non titolari di reddito d'impresa.
  2. Per investimenti per la ristrutturazione e ricostruzione si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di opere di ristrutturazione straordinaria per l'adeguamento strutturale degli immobili aziendali, ivi compresa l'impiantistica e le dotazioni fisse ad essi afferenti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la riattivazione, l'ammodernamento di edifici esistenti, anche destinati ad uffici, a mense o a locali di rappresentanza, nonché la realizzazione di nuovi edifici strumentali aziendali previa demolizione di edifici precedenti ovvero da insediare in aree già destinate ad attività produttive dagli strumenti urbanistici vigenti al 31 dicembre 2019, a condizione che le opere realizzate siano conformi a tali strumenti urbanistici e siano rispondenti ai criteri di sicurezza antisismica, del lavoro e di efficienza energetica vigenti. Nei casi di ampliamento la misura è riconosciuta a condizione che anche l'edificio preesistente sia o sia reso rispondente ai criteri di cui al periodo precedente.
  3. L'agevolazione di cui al comma 1, può essere fruita esclusivamente in sede di versamento delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti o, su opzione del contribuente, suddiviso in rate di pari importo, in un massimo di 3 periodi d'imposta compreso quello dell'investimento. L'agevolazione non è cumulabile con altre forme di incentivazione degli investimenti, anche regionali, comunque definite.
  4 L'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, attestante l'effettività delle spese sostenute, inerenti alle tipologie ammissibili.
  5. I soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, possono usufruire degli incentivi di cui al comma 1 solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.
  6. L'incentivo fiscale è revocato se:
   a) l'imprenditore destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo a quello dell'ultima rata;
   b) i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo.

  7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data in vigore della presente legge, sono dettate le modalità applicative del presente articolo.
  8. All'onere di cui al presente articolo valutato in 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e 2.000 milioni per l'anno 2024, si provvede con le risorse del Fondo di cui all'articolo 184, secondo le modalità di cui al comma 4 del medesimo articolo.
1.2116. (ex 185.028.) Caon.

  Dopo l'articolo 185 aggiungere il seguente:

Art. 185-bis.
(Esclusione dal reddito di impresa degli investimenti per la ristrutturazione di immobili strumentali alle attività produttive)

  1. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento degli investimenti per la ristrutturazione e ricostruzione di immobili strumentali alle attività produttive detenute in proprietà, leasing o locazione, effettuati nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2021. La misura si applica altresì agli immobili commerciali e alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo modalità che saranno individuate con il decreto di cui al comma 7. Sono esclusi dall'agevolazione gli enti non commerciali se non titolari di reddito d'impresa.
  2. Per investimenti per la ristrutturazione e ricostruzione si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di opere di ristrutturazione straordinaria per l'adeguamento strutturale degli immobili aziendali, ivi compresa l'impiantistica e le dotazioni fisse ad essi afferenti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la riattivazione, l'ammodernamento di edifici esistenti, anche destinati ad uffici, a mense o a locali di rappresentanza, nonché la realizzazione di nuovi edifici strumentali aziendali previa demolizione di edifici precedenti ovvero da insediare in aree già destinate ad attività produttive dagli strumenti urbanistici vigenti al 31 dicembre 2019, a condizione che le opere realizzate siano conformi a tali strumenti urbanistici e siano rispondenti ai criteri di sicurezza antisismica, del lavoro e di efficienza energetica vigenti. Nei casi di ampliamento la misura è riconosciuta a condizione che anche l'edificio preesistente sia o sia reso rispondente ai criteri di cui al periodo precedente.
  3. L'agevolazione di cui al comma 1, può essere fruita esclusivamente in sede di versamento delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti o, su opzione del contribuente, suddiviso in rate di pari importo, in un massimo di 3 periodi d'imposta compreso quello dell'investimento. L'agevolazione non è cumulabile con altre forme di incentivazione degli investimenti, anche regionali, comunque definite.
  4 L'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, attestante l'effettività delle spese sostenute, inerenti alle tipologie ammissibili.
  5. I soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, possono usufruire degli incentivi di cui al comma 1 solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.
  6. L'incentivo fiscale è revocato se:
   a) l'imprenditore destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo a quello dell'ultima rata;
   b) i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo.

  7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data in vigore della presente legge, sono dettate le modalità applicative del presente articolo.
  8. All'onere di cui al presente articolo valutato in 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e 2.000 milioni per l'anno 2024, si provvede:
   a) quanto a 1.500 milioni di euro per l'anno 2021 e 2.500 milioni per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
   b) quanto a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 mediante corrispondete riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   c) quanto a 3.000 milioni di euro per l'anno 2021, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 207;
   d) quanto a 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 mediante incremento dell'imposta sui servizi digitali. A tal fine all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti «derivanti da servizi digitali»;
    2) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti «12 per cento»;
   e) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2022 e 2.500 milioni di euro per l'anno 2023 mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica tali da assicurare il suddetto importo per gli anni medesimi. A tal fine sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano corrispondenti minori spese. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni concernenti la razionalizzazione e la revisione delle spese per consumi intermedi per l'acquisto di beni, servizi e forniture contenute nel decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.89, per l'anno 2021 le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di procedere agli acquisti dei beni e servizi esclusivamente tramite convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali, al fine di garantire una riduzione delle relative spese per un importo non inferiore a 500 milioni di euro per il medesimo anno. Al di fuori delle suddette modalità di approvvigionamento le amministrazioni citate possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali.

  Conseguentemente:
   all'articolo 207 le parole: 3.800 milioni sono sostituite dalle parole: «800 milioni»;
   all'articolo 209 le parole: «di 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.» sono sostituite dalle seguenti: «di 300 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».
1.2117. (ex 185.029.) Caon.

  Dopo l'articolo 185, aggiungere il seguente:

Art. 185-bis.
(Sostegno al ricambio del parco dei veicoli per il trasporto merci)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 185 sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione», sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022 ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione»;
   b) al comma 188 le parole: «6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12 per cento» e le parole: «2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni di euro»;
   c) al comma 189, sostituire le parole: «40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro» con le seguenti: «50 per cento del costo», e le parole: «10 milioni» con le seguenti: «50 milioni»;
   d) al comma 191, sono apportare le seguenti modifiche:
    1) le parole: «in cinque quote annuali di pari importo ridotte a tre per gli investimenti di cui al comma 190» sono sostituite dalle seguenti «in unica soluzione»;
    2) l'ultimo periodo, è sostituito dal seguente «Il credito d'imposta può formare oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

  2. Agli oneri di cui al presente articolo nel limite di 800 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023 in 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 si provvede:
   a) quanto a 800 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
   b) quanto a 800 milioni di euro per l'anno 2023 e a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.
1.2118. (ex 185.030.) Squeri, Barelli.

  Dopo l'articolo 185 aggiungere il seguente:

Art. 185-bis.
(Misure per la digitalizzazione e lo smart working)

  1. Le misure per la digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese previste dal comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono rifinanziate per l'anno 2021 con uno stanziamento di 30 milioni di euro.
  2. I contributi, sotto forma di voucher, possono essere concessi alle micro, piccole e medie imprese e ai titolari di reddito di lavoro autonomo, con un massimale di aiuto del 50 per cento delle spese sostenute per investimenti nella digitalizzazione dell'attività economica, nello sviluppo del telelavoro e lavoro agile, nonché per i connessi interventi formativi e consulenziali.
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti termini, criteri e modalità per l'attuazione della misura.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 207, comma 1, della presente legge.
1.2119. (ex 185.033.) Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 185, aggiungere il seguente:

Art. 185-bis.
(Fondo e-commerce)

  1. Per l'anno 2021 presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo di 100 milioni di euro per la creazione di piattaforme e-commerce che possano permettere di costruire negozi online.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.2120. (ex 185.038.) Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli.

ART. 186.

  Al comma 1, sostituire la parola: 250 con la seguente: 450.

  Conseguentemente:
   al comma 2 dopo le parole: da 3 a 6, inserire le seguenti: nel limite di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni di cui al comma 1, e alla fine del comma aggiungere il seguente periodo: le somme di cui al comma 1 sono utilizzate altresì ai sensi del comma 6-bis nel limite di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni di cui al comma 1.;
   dopo il comma 6 inserire il seguente:
  6-bis. Al fine di favorire la piena digitalizzazione dell'attività dei liberi professionisti iscritti alla gestione separata cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, ai medesimi soggetti è riconosciuto un voucher di importo non superiore a 3.000 euro per l'acquisto di software, hardware e servizi di connessione ultraveloce che consentano il miglioramento dell'efficienza della propria attività professionale. I suddetti voucher sono concessi anche per permettere il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare, attraverso l'acquisto e l'attivazione di decoder e parabole, nelle aree dove le condizioni geomorfologiche non consentano l'accesso a soluzioni adeguate attraverso le reti terrestri o laddove gli interventi infrastrutturali risultino scarsamente sostenibili economicamente o non realizzabili. Con decreto del ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità di accesso al beneficio di cui al presente comma.
1.2121. (ex 186.5.) Mandelli.

  Dopo l'articolo 186, aggiungere il seguente:

Art. 186-bis.
(Esproprio di pubblica utilità per la realizzazione di reti ad alta velocità)

  1. Al decreto legislativo 1o Agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) all'articolo 87:
   a) al comma 7 le parole: «pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori» sono sostituite dalle altre: «pubblica utilità delle opere e di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori»;
   b) dopo il comma 9 è inserito il comma:
  «9-bis. Il titolo abilitativo formato ai sensi del presente articolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori».
    2) l'articolo 90 è sostituito dal seguente:
  «1. Gli impianti di reti private di comunicazione elettronica ad uso pubblico, nonché quelli esercitati dallo Stato, e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti hanno carattere di pubblica utilità, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
   2. Gli impianti di reti di comunicazioni elettronica e le opere accessorie di uso esclusivamente privato possono essere dichiarati di pubblica utilità con decreto del Ministro dello sviluppo economico, ove concorrano motivi di pubblico interesse.
   3. Per l'acquisizione, al patrimonio degli operatori, dei beni immobili, o di diritti reali sugli stessi, necessari alla realizzazione di nuovi impianti o al mantenimento e all'esercizio degli impianti esistenti, e delle relative opere accessorie, di cui ai commi 1 e 2, è da utilizzarsi, su istanza degli stessi operatori, la procedura di esproprio prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Ai procedimenti di espropriazione finalizzati alla realizzazione di nuovi impianti o all'esercizio degli impianti esistenti si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in quanto compatibili. Le funzioni amministrative in materia di espropriazione delle aree occorrenti per nuovi impianti o per l'esercizio degli impianti esistenti sono esercitate dal Comune. Nel caso di inerzia del Comune, protrattasi per oltre sessanta giorni dalla richiesta di avvio del procedimento, la Regione esercita, nelle forme previste dall'ordinamento regionale e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione, il potere sostitutivo. La procedura di esproprio deve essere esperita, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo che siano andati falliti, o non sia stato possibile effettuare, i tentativi di bonario componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerto, da valutarsi da parte degli uffici tecnici erariali competenti su istanza della Autorità espropriante. Ai fini della applicazione del presente comma, per intervento necessario per l'utilizzazione da parte della collettività dei beni immobili dove sono già istallati gli impianti e/o opere esistenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, deve intendersi qualsiasi intervento correlato o correlabile, alternativamente, alle esigenze di stabilizzazione e mantenimento nel tempo, completamento, adeguamento, ristrutturazione e aggiornamento tecnologico degli stessi impianti, anche al fine dell'implementazione delle reti ad alta velocità.
   4. È fatta salva la applicabilità dell'articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
   5. Per gli impianti e le opere di cui all'articolo 87, comma 1, del presente decreto, l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, di cui ai capi II e III del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica, n. 327 del 2001, sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il termine entro il quale deve concludersi il procedimento unico è di sei mesi dal ricevimento dell'istanza. Il procedimento espropriativo deve essere avviato dal responsabile dello sportello locale anche sulla base di una istanza con allegato progetto, comunque denominato, integrato da un adeguato elaborato cartografico che individui le aree potenzialmente interessate dal vincolo preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia, nonché da una relazione che indichi le motivazioni per le quali si rende necessario avviare il procedimento sulla base di tale progetto. Affinché l'esito della conferenza di servizi comporti anche la variazione dello strumento urbanistico ai fini della apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, l'assenso della Regione e del Comune deve essere espresso nella stessa conferenza. La determinazione di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, ha l'effetto di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati, equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori e costituisce titolo per l'avvio e la conclusione della procedura espropriativa sulla base della normativa vigente in materia.
   6. Nell'ipotesi in cui gli impianti e le opere di cui all'articolo 87, comma 1, del presente decreto risultino già realizzati su beni immobili detenuti dagli operatori in virtù di accordi di natura privatistica, ai fini della acquisizione patrimoniale dei medesimi, gli stessi operatori possono richiedere, ove non venga raggiunto o non sia stato possibile raggiungere un accordo con i proprietari sul prezzo di vendita offerto ai sensi del precedente comma 3, la attivazione della procedura espropriativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Il procedimento espropriativo deve essere avviato dal responsabile dello sportello locale sulla base di una istanza con allegato progetto, comunque denominato, integrato da un adeguato elaborato cartografico che individui le aree potenzialmente interessate dal vincolo preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia, nonché da una relazione che indichi le motivazioni per le quali si rende necessario avviare il procedimento sulla base di tale progetto. Le valutazioni circa la sussistenza dei presupposti di fatto e diritto per procedere alla espropriazione sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il termine entro il quale deve concludersi il procedimento unico è di sei mesi dal ricevimento dell'istanza. Trattandosi di impianti e/o opere esistenti, è esclusa la necessità di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della relativa variante urbanistica e la determinazione di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati, conferisce efficacia, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 12, comma 3 e 13, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere correlata all'originaria formazione del titolo abilitativo ottenuto per la realizzazione dell'impianto già esistente, e costituisce titolo per l'avvio e la conclusione della procedura espropriativa sulla base della normativa vigente in materia.
   7. L'indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell'accordo di cessione o alla data dell'emanazione del decreto di esproprio, valutando l'incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa, senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all'esproprio. Nel caso di impianti e/o opere accessorie già esistenti, nella determinazione della indennità di esproprio non dovrà tenersi conto della rendita riveniente al proprietario dell'area da eventuali accordi di natura privatistica preesistenti per la detenzione dell'area dove è ubicato l'impianto e/o le opere accessorie interessate dal procedimento espropriativo.
   8. Resta salva l'applicazione dell'articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 in caso di realizzazione senza titolo degli impianti e delle opere di cui al comma 1».
    3) all'articolo 92 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 91, le servitù occorrenti alla realizzazione o all'esercizio degli impianti di cui all'articolo 90, anche se detti impianti siano già esistenti, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e della legge 1o agosto 2002, n. 166»;
   b) al comma 3 le parole: «all'autorità competente» sono sostituite dalle parole: «all'Ente Locale»;
   c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. L'Ente locale, nella sua qualità di autorità espropriante ai fini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, procede, ricorrendone i presupposti, ai sensi dell'articolo 42-bis del medesimo testo unico, disponendo, su istanza dei soggetti beneficiari e con oneri di esproprio a loro carico, l'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio degli operatori».
1.2122. (ex 186.02.) Morelli, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 186, aggiungere il seguente:

Art. 186-bis.
(Nuove disposizioni in materia di patto fiscale)

  1. I soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni, nonché i soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica dei redditi di impresa, di lavoro autonomo e di quelli imputati ai sensi del predetto articolo 5, relativi ad annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 dicembre 2018, secondo le disposizioni del presente articolo. La definizione automatica, relativamente a uno o più periodi d'imposta, ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e si perfeziona con il versamento, mediante autoliquidazione, dei tributi derivanti dai maggiori ricavi o compensi determinati sulla base dei criteri e delle metodologie stabiliti ai sensi dei commi 14 e 15.
  2. La definizione automatica può altresì essere effettuata, con riferimento alle medesime annualità di cui al comma 1, dagli imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, nonché dalle imprese di allevamento, ed ha effetto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive. La definizione automatica da parte dei soggetti di cui al periodo precedente avviene mediante pagamento degli importi determinati, per ciascuna annualità, sulla base di una specifica metodologia di calcolo, definita ai sensi dei commi 14 e 15 del presente articolo, che tiene conto del volume di affari dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
  3. La definizione automatica di cui ai commi 1 e 2 è esclusa per i soggetti:
   a) che hanno omesso di presentare la dichiarazione, ovvero non hanno indicato nella medesima reddito di impresa o di lavoro autonomo, ovvero il reddito agrario di cui all'articolo 29 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
   b) che hanno dichiarato ricavi o compensi di importo annuo superiore a 5.164.569 euro;
   c) ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi dei commi 14 e 15 del presente articolo.
   d) nei cui riguardi è stata esercitata l'azione penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di definizione automatica.

  4. In caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativi a redditi oggetto della definizione automatica, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo 54, quinto e sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto già pagato. Per i periodi di imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui ai citati articoli 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il contribuente ha comunque la facoltà di avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti.
  5. La definizione automatica non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione originariamente presentata, ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui al comma 3 del presente articolo; non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.
  6. La definizione automatica dei redditi d'impresa o di lavoro autonomo esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. Se il riporto delle perdite di impresa riguarda periodi d'imposta per i quali la definizione automatica non è intervenuta, il recupero della differenza di imposta dovuta comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura di un ottavo del minimo, senza applicazione di interessi.
  7. La definizione automatica ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, rileva nella misura del 60 per cento per la parte eccedente il minimale reddituale ovvero per la parte eccedente il dichiarato se superiore al minimale stesso, e non sono dovuti interessi e sanzioni.
  8. La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del primo versamento e con riferimento a qualsiasi organo inquirente, salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, limitatamente all'attività di impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33, 38, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e agli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed esclude l'applicabilità delle presunzioni di cessioni e di acquisto, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. L'inibizione dell'esercizio dei poteri e l'esclusione dell'applicabilità delle presunzioni previsti dal periodo precedente sono opponibili dal contribuente mediante esibizione degli attestati di versamento e dell'atto di definizione in suo possesso.
  9. La definizione automatica non è revocabile né soggetta a impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, e non rileva ai fini penali ed extratributari, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
  10. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente all'articolo 36-bis ed all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori imposte dovute ai sensi del presente articolo. La definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  11. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto delle informazioni dell'Anagrafe tributaria, sono definite le classi omogenee delle categorie economiche, le metodologie di calcolo per la individuazione degli importi previsti al comma 1, nonché i criteri per la determinazione delle relative maggiori imposte, mediante l'applicazione delle ordinarie aliquote vigenti in ciascun periodo di imposta.
  12. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità tecniche per l'utilizzo esclusivo del sistema telematico per la presentazione delle comunicazioni delle definizioni da parte dei contribuenti, da effettuare comunque entro il 31 ottobre 2021 e le modalità di versamento da effettuare secondo i seguenti criteri:
   a) versamento in un'unica soluzione entro il 31 ottobre 2021 con applicazione di uno sconto sull'importo complessivo calcolato pari al 40 per cento;
   b) versamento mediante rateizzazione mensile entro i successivi cinque anni con applicazione di uno sconto sull'importo complessivo calcolato pari al 20 per cento e un tasso di interesse del 3 per cento;
   c) versamento mediante rateizzazione mensile entro i successivi venti anni con applicazione di un tasso del 2 per cento di interesse.

  13. A garanzia della rateizzazione di cui al presente comma il contribuente può sottoporre all'Agenzia delle Entrate o una polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da istituiti di credito bancario e assicurativo, oppure rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo unico di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 (TUB) sino a quando non si sarà conclusa la procedura di definizione.
  14. I contribuenti che hanno presentato successivamente al 31 ottobre 2020 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo sulla base delle dichiarazioni originarie presentate. L'esercizio della facoltà di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate.
  15. Le disposizioni del presente articolo possono essere applicate:
   a) all'integrazione delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta per i quali i termini per loro presentazione sono scaduti entro il 31 dicembre 2018;
   b) per la definizione agevolata delle imposte indirette, imposte di registro, ipotecarie, catastali, di successione e donazione, sull'incremento di valore degli immobili, per gli atti pubblici formati, le scritture e private autenticate e le scritture private registrate entro la data del 31 dicembre 2018, nonché per le denunce e le dichiarazioni presentate entro la medesima data;
   c) per la definizione di carichi di ruolo pregressi affidati agli agenti della riscossione;
   d) per la definizione di tributi locali con riferimento ai tributi propri di regioni, province e comuni e città metropolitane;
   e) per la regolarizzazione delle scritture contabili;
   f) per la definizione degli accertamenti, degli avvisi di contestazione, degli avvisi di irrogazione delle sanzioni, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione;
   g) per la definizione delle liti fiscali pendenti dinnanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado di giudizio, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio.
1.2123. (ex 186.014.) Martino, Gelmini, Giacomoni, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 186, aggiungere il seguente:

Art. 186-bis.
(Modifiche alla disciplina dei contributi per la concessione dei diritti di uso delle frequenze radio nel caso di collegamenti fissi bidirezionali)

  1. All'articolo 2 dell'Allegato n. 10 al codice di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, lettera d), la cifra: «0,25» è sostituita con la seguente: «0,28»;
   b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
  «3-bis. Unicamente per reti radio pari o inferiori a complessivi 50 collegamenti, indipendentemente dalla tipologia e larghezza di banda, l'ammontare del contributo dovuto per ogni singolo collegamento è ridotto del 50 per cento».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati complessivamente in 9 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.2124. (ex 186.08.) Capitanio.

  Dopo l'articolo 186, aggiungere il seguente:

Art. 186-bis.
(Interventi per il miglioramento della qualità dell'aria)

  1. Al fine di sostenere gli investimenti per il miglioramento della qualità dell'aria visto il perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147 – Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 (causa C-664/18) e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, le risorse di cui al comma 14-ter dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 500 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023 e le risorse di cui al comma 5-ter dell'articolo 24 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 per 50 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023 per le medesime finalità.
  2. All'onere di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 184.
1.2125. (ex 186.09.) Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Andreuzza, Bazzaro.

  Dopo l'articolo 186, inserire il seguente:

Art. 186-bis.
(Interventi per il miglioramento della qualità dell'aria)

  1. Al fine di sostenere gli investimenti per il miglioramento della qualità dell'aria visto il perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147 – Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 (causa C-664/18) e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, sono incrementate le risorse di cui al comma 1-ter dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, di 500 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023 e le risorse di cui al comma 5-ter dell'articolo 24 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per 50 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023 per le medesime finalità.
  2. All'onere di cui al comma 1, pari ad euro 550 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede, quanto a 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma, 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, quanto ad euro 550 milioni per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.2126. (ex 186.013.) Giacometto, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 186, aggiungere il seguente:

Art. 186-bis.
(Fondo Cloud Nazionale)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 1,5 miliardi di euro per l'anno 2021, da destinare alla realizzazione di un sistema telematico nazionale ad architettura distribuita per l'archiviazione, l'elaborazione e la trasmissione di dati.
  2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di gestione del Fondo di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 miliardi di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per la coesione e lo sviluppo di cui all'articolo 29, comma 1, della presente legge.
1.2127. (ex 186.06.) Morelli, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 186, aggiungere il seguente:

Art. 186-bis.
(Fondo infrastrutture comunicazioni mobili)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 1,5 miliardi di euro per l'anno 2021, da destinare alla realizzazione di torri per le comunicazioni mobili per la copertura delle aree non servite e facilitare la cooperazione degli operatori infrastrutturali nelle restanti zone prive di copertura.
  2. I finanziamenti possono essere utilizzati per la pianificazione, la costruzione, la messa in esercizio di nuove torri e comprende la realizzazione delle vie di accesso, il cablaggio e il collegamento all'alimentazione elettrica, i condotti con fibra non accesa.
  3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri dovrà nominare il Presidente della Regione o della Provincia Autonoma come commissario straordinario per la realizzazione delle opere nonché per l'acquisizione di permessi concessori da parte di enti e società.
  4. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di gestione del Fondo di cui al comma 1.
  5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a euro 1.500 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per la coesione e lo sviluppo di cui all'articolo 29, comma 1.
1.2128. (ex 186.05.) Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 186, aggiungere il seguente:

Art. 186-bis.
(Fondo per la realizzazione delle reti in fibra ottica)

  1. Al fine di superare il divario digitale su tutto il territorio nazionale è istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico un fondo per le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga effettuate anche all'interno degli edifici (FTTH) con dotazione di 2,5 miliardi di euro.
  2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di gestione del Fondo di cui al comma precedente.
  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a euro 2.500 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per la coesione e lo sviluppo di cui all'articolo 29, comma 1.
1.2129. (ex 186.03.) Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 186, aggiungere il seguente:

Art. 186-bis.
(Fondo voucher connettività)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 1,5 miliardi di euro per l'anno 2021, da destinare a incentivi nella forma di voucher per l'acquisto di servizi di connettività a banda ultra larga.
  2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di gestione del Fondo di cui al comma precedente.
  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a euro 1.500 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per la coesione e lo sviluppo di cui all'articolo 29, comma 1.
1.2130. (ex 186.04.) Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 186 aggiungere il seguente:

Art. 186-bis.

  1. Al capo IX del titolo III del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
  «Art. 63-bis. – (Interventi per la formazione e la riqualificazione dei lavoratori delle micro, piccole e medie imprese in crisi) – 1. Al fine di assicurare sostegno alle micro, piccole e medie imprese, di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi mediante un più efficace e diretto rapporto tra attività produttive e attività di ricerca scientifica e tecnologica, anche per la promozione dei livelli occupazionali, e di determinare la riqualificazione e il riorientamento delle risorse umane delle micro, piccole e medie imprese in crisi, tenuto conto dei progressi tecnologici e delle novità derivanti dall'adozione della robotica e dell'intelligenza digitale nei sistemi produttivi, sono promosse attività di ricerca, di qualificazione e di formazione destinate ai lavoratori delle imprese di cui al presente comma soggetti al rischio di espulsione o espulsi dai processi produttivi.
   2. Per perseguire le finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'università e della ricerca, attraverso le università e gli enti di ricerca, promuove interventi volti allo sviluppo, all'innovazione e al potenziamento delle capacità competitive del tessuto industriale rappresentato dalle micro, piccole e medie imprese definite ai sensi della raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. Gli interventi di cui al presente comma sono realizzati sulla base di progetti presentati ai sensi del decreto di cui al comma 5 mediante la sottoscrizione di contratti tra i soggetti individuati dal comma 3 e le università o enti di ricerca.
   3. Possono beneficiare delle attività e degli interventi di cui al presente articolo:
   a) le micro, piccole e medie imprese in crisi;
   b) le imprese artigiane.
   4. Le attività e gli interventi di cui al presente articolo sono volti, in particolare, al riorientamento e al recupero di competitività di strutture industriali attraverso progetti di ricerca e di formazione del personale interessato compresi nell'ambito di uno specifico programma organico di intervento da svolgere in collaborazione con le università e con gli enti pubblici di ricerca.
   5. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti l'ambito di applicazione, le modalità e le procedure di presentazione dei progetti, le caratteristiche dei progetti finanziabili, i tempi di attivazione, nonché gli strumenti di realizzazione dei progetti e di erogazione dei contributi.
   6. Gli interventi di cui al presente articolo costituiscono contributi a fondo perduto.
   7. Al finanziamento delle attività e degli interventi di cui al si provvede nel limite di 30 milioni di euro annui mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.»
1.2131. (ex 186.015.) Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Vietina, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro.

ART. 187.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  «4-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, le parole “entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare” sono sostituite con le seguenti: “entro il mese successivo alla scadenza di ciascun bimestre solare”.».
1.2132. (ex 187.11.) Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Dopo l'articolo 187, inserire il seguente:

Art. 187-bis.
(Bonus per le spese di manutenzione e riparazione delle autovetture, al fine di disincentivare il mercato nero delle autoriparazioni)

  1. Alle persone fisiche residenti in Italia è attribuito un credito fiscale in una unica soluzione per la detrazione delle spese di manutenzione e riparazione delle autovetture pari al 60 per cento della spesa sostenuta e comunque non superiore ad euro 300.
  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa col Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti l'ambito di applicazione, le condizioni e le modalità per l'ottenimento del beneficio, tenuto conto dell'indicatore della situazione economica equivalente del beneficiario.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo nel limite di 500 milioni di euro annui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.
1.2133. (ex 187.03.) Squeri, Barelli.

  Dopo l'articolo 187, aggiungere il seguente:
  «Art. 187-bis. 1. Al fine di agevolare le imprese e le famiglie che versano in stato di difficoltà economica dovuta all'emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del virus Covid-19 ed evitare il dilagare della criminalità organizzata, per l'anno 2021 è incrementato di trenta milioni di euro il fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati internazionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici, costituito presso il Ministero dell'Interno ai sensi della legge 26 febbraio 2011, n. 10 e ss.mm.ii.
   2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 30 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».
1.2134. (ex 187.04.) Montaruli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 188

  Dopo l'articolo 188, aggiungere il seguente:

Art. 188-bis.
(Detrazione del compenso del mediatore in dipendenza dell'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale)

  1.Dal 1o gennaio 2021 dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento del compenso pagato a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 10.000 per dieci annualità.
  2. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi.
  3. La lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è abrogata.

  Conseguentemente
   all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 700 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 400 milioni.
1.2135. (ex 188.016.) Polidori.

ART. 189.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 189.

  1. In considerazione dell'entrata in vigore della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente e in attesa della definizione di una tassazione europea sui prodotti in plastica, i commi da 634 a 652 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 sono abrogati.
  2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1 pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2021 e a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante incremento dell'imposta sui servizi digitali. A tal fine All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12 per cento».
1.2136. (ex 189.37.) Porchietto, Nevi, Anna Lisa Baroni, Spena, Sandra Savino.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 189.

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati i commi da 634 a 658.
  2. All'onere di cui al presente articolo pari a 1.400.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante incremento dell'imposta sui servizi digitali. A tal fine all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento».
1.2137. (ex 189.38.) Nevi, Porchietto, Spena, Anna Lisa Baroni.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i commi da 634 a 658 sono abrogati.

  1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 521 milioni di euro per l'anno 2021, 462 milioni di euro per l'anno 2022 e 305,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

  Conseguentemente:
   alla rubrica sostituire le parole: Imposta sul consumo di manufatti con singolo impiego, rinvio e modifiche con la seguente: Abrogazione;
1.2138. (ex 189.4.) Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Paternoster, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) al comma 634, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì esclusi dall'applicazione dell'imposta i MACSI adibiti a contenere e proteggere alimenti a fini medici speciali, di cui al Regolamento (CE) n. 2016/128 della Commissione del 25 settembre 2015».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2021: – 400.000;
   2022: – 800.000;
   2023: – 800.000.
*1.2139. (ex 189.30.) Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) al comma 634, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì esclusi dall'applicazione dell'imposta i MACSI adibiti a contenere e proteggere alimenti a fini medici speciali, di cui al Regolamento (CE) n. 2016/128 della Commissione del 25 settembre 2015».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2021: – 400.000;
   2022: – 800.000;
   2023: – 800.000.
*1.2140. (ex 189.15.) Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) al comma 642, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sulle bioplastiche provenienti da fonti rinnovabili».

  Conseguentemente, alla Tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2021: –80.000.000;
   2022: –80.000.000;
   2023: –80.000.000.
1.2141. (ex 189.40.) Mazzetti, Mandelli.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) al comma 642, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sulle bioplastiche provenienti da fonti rinnovabili con esclusivo riferimento a quelle impiegate per il settore alimentare».

  Conseguentemente, alla Tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2021: –80.000.000;
   2022: –80.000.000;
   2023: –80.000.000.
1.2142. (ex 189.41.) Mazzetti, Paolo Russo.

  Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: 1o luglio 2021 con le seguenti: 1o luglio 2022.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 521 milioni per l'anno 2021, 462 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.2143. (ex 189.6.) Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Paternoster.

  Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: 1o luglio 2021 con le seguenti: 1o gennaio 2022.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 207 è ridotto di 288,1 milioni di euro per l'anno 2021.
1.2144. (ex 189.14.) Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 1, comma 653, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per l'incremento al di sopra del 70 per cento della quota percentuale di utilizzo di materie prime plastiche riciclate nei prodotti finali.».

  2-ter. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un Fondo denominato «Fondo plastica riciclata», con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021, diretto a concedere contributi alle imprese che utilizzano plastica riciclata al di sopra del 70 per cento nei prodotti finiti.
  2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2-bis e 2-quater, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.2145. (ex 189.5.) Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
  2-bis. Per promuovere il riciclo del polietilentereftalato (PET) e l'utilizzo del PET riciclato nella fabbricazione delle bottiglie, i distributori con esercizi commerciali con superficie di vendita al dettaglio superiore a 500 metri quadrati assicurano ai sistemi di responsabilità estesa del produttore autorizzati, di cui facciano parte i produttori di bottiglie, l'installazione degli eco-compattatori. I macchinari di cui sopra, che sono installati e gestiti dai predetti sistemi autorizzati, devono garantire il riconoscimento delle bottiglie per liquidi alimentari e la tracciabilità dei flussi intercettati, ai fini della produzione e dell'utilizzo del PET riciclato idoneo al diretto contatto alimentare.

  2-ter. I distributori di cui al comma 2-bis riconoscono incentivi economici ai consumatori che conferiscano le bottiglie post consumo negli eco-compattatori e beneficiano di un credito d'imposta di importo pari agli incentivi economici riconosciuti ai consumatori, fino ad un importo massimo di 10 mila euro annui per ciascun distributore, nel limite massimo complessivo di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con le risorse del Fondo di cui all'articolo 209.
  2-quater. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
1.2146. (ex 189.32.) Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 189, aggiungere il seguente:

Art. 189-bis.
(Modifiche alla disciplina della digital tax e disposizioni urgenti per sostenere la liquidità delle imprese)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento».
  2. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del comma 1 affluiscono in un apposito Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze a sostegno di misure per l'accesso al credito delle imprese.
1.2147. (ex 189.08.) Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 189, aggiungere il seguente:

Art. 189-bis.
(Omogeneizzazione del tributo speciale per il deposito in discarica)

  1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 27 è sostituito con il seguente:
  «27. Il tributo è dovuto alle regioni. Una quota parte del gettito è destinata ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza della discarica o dell'impianto, per la realizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani. La restante quota del gettito derivante dall'applicazione del tributo affluisce in un apposito fondo della regione destinato a:
   a) favorire la minore produzione di rifiuti e le attività di recupero di materie prime;
   b) realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l'avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette;
   c) garantire la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati in mare o volontariamente raccolti in mare e lungo i corsi d'acqua interni.
   L'impiego delle risorse è disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione, ad eccezione di quelle derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al predetto tributo.»;
   b) il comma 29 è sostituito dal seguente:
  «29. L'ammontare dell'imposta è fissato in:
   a) euro 0,02 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 13 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003;
   b) in misura di euro 0,05 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto;
   c) in misura di euro 0,08 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto.
   Il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo, espresso in chilogrammi, dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione che tenga conto del peso specifico, della qualità e delle condizioni di conferimento dei rifiuti ai fini della commisurazione dell'incidenza sul costo ambientale da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.»;
   c) al comma 32 la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «dieci»; dopo le parole: «tributo medesimo.» sono inserite le seguenti: «La sanzione è raddoppiata nel caso di rinvenimento di rifiuti pericolosi.».
1.2148. (ex 189.03.) Zolezzi.

ART. 190.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 190.
(Abrogazione della plastic tax e della sugar tax)

  1. I commi da 634 a 652 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati.
  2. I commi da 661 a 676 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati.
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 2.042 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.892 milioni di euro per l'anno 2022 e a 1.995 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede con quota parte delle maggiori entrate rivenienti ai sensi dell'articolo 190-bis.

Art. 190-bis.
(Modificazioni alla imposta sui servizi digitali-Digital tax)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
1.2149. (ex 190.13.) Prestigiacomo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 190.
(Differimento plastic tax e sugar tax)

  1. All'articolo 1, comma 652 della legge della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola: «2021» è sostituita dalla seguente: «2022».
  2. All'articolo 1 comma 676, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola: «2021» è sostituita dalla seguente: «2022».
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 2042 milioni di euro nell'anno 2021 si provvede con quota parte delle maggiori entrate rinvenienti ai sensi dell'articolo 190-bis.

Art. 190-bis.
(Modificazioni alla imposta sui servizi digitali-Digital tax)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
1.2150. (ex 190.14.) Prestigiacomo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 190.

  1. All'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, sono abrogati i commi da 661 a 676.

  Conseguentemente, all'articolo 209, ridurre gli importi ivi previsti di 355 milioni di euro per l'anno 2021, di 135 milioni di euro per l'anno 2022 e di 60 milioni di euro per l'anno 2023.
1.2151. (ex 190.15.) Nevi, Porchietto, Spena, Anna Lisa Baroni.

  Al comma 1 lettera e) sostituire le parole: dal 1o luglio 2021 con le seguenti: dal 1o gennaio 2022.

  Conseguentemente, ridurre gli importi di cui all'articolo 209 comma 1 di 176 milioni di euro per l'anno 2021.
1.2152. (ex 190.10.) Porchietto, Gelmini, Nevi, Spena.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: 1o luglio 2021 con le seguenti: 1o gennaio 2022.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 207 è ridotto di 175,4 milioni di euro.
1.2153. (ex 190.5.) Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 190 aggiungere il seguente:

Art. 190-bis.
(Credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile)

  1. Al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque potabili, ai privati nonché ai soggetti esercenti attività di somministrazione di cibi e bevande nonché attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, dal 1 gennaio 2021 spetta un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute fino ad un ammontare complessivo non superiore a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare o esercizio commerciale ed a 5.000 euro per gli esercizi pubblici, delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare E 290, e miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.
  2. Il credito d'imposta spetta nel limite complessivo di 5 milioni di euro rispettivamente per l'anno 2021 e 2022. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.
  3. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione della riduzione del consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dello sviluppo economico.

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: 800 con le seguenti: 795 e le parole: 500 con le seguenti:495.
1.2154. (ex 190.010.) Giacomoni, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

  Dopo l'articolo 109, aggiungere il seguente:

Art. 190-bis.
(Disposizioni in materia di Iva per le prestazioni veterinarie)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 10, comma 1, dopo il numero 18) sono inseriti i seguenti:
    «18-bis) le prestazioni veterinarie di diagnosi, cura e riabilitazione per animali da compagnia non acquistati a qualsiasi titolo e non detenuti a scopo di lucro, per cani e gatti detenuti in canili e gattili o non di proprietà liberi sul territorio;
    18-ter) le prestazioni veterinarie per l'identificazione e il controllo della riproduzione degli animali da compagnia»;
   b) alla tabella A, parte II, dopo il numero 41-quater) sono aggiunti i seguenti:
    «41-quinquies) prestazioni veterinarie di diagnosi, cura e riabilitazione per animali da compagnia acquistati e non detenuti a scopo di lucro.
    41-sexies) mangimi, anche medicati, utilizzati per l'alimentazione degli animali da compagnia;
    41-septies) farmaci veterinari e prodotti omeopatici veterinari, prodotti farmaceutici veterinari da banco, integratori alimentari e antiparassitari per animali da compagnia non detenuti a scopo di lucro. Per “integratori alimentari” si intendono prodotti che costituisco una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine o i minerali o di altre sostanze aventi effetto nutritivo o fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate».
   c) alla tabella A, parte III, n. 114, le parole: «o veterinario, compresi i prodotti omeopatici» sono soppresse.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2021: – 80.000.000;
   2022: – 80.000.000;
   2023: – 80.000.000.
1.2155. (ex 190.013.) Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 190, aggiungere il seguente:

Art. 190-bis.
(Misure per disincentivare il consumo di tabacco riscaldato nei giovani ai sensi della legge n. 75 del 2008 di ratifica Convenzione OMS)

  1. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ottanta».
*1.2156. (ex 190.07.) D'Attis.

  Dopo l'articolo 190, aggiungere il seguente:

Art. 190-bis.
(Misure per disincentivare il consumo di tabacco riscaldato nei giovani ai sensi della legge n. 75 del 2008 di ratifica Convenzione OMS)

  1. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ottanta».
*1.2157. (ex 190.011.) Napoli, Ruffino.

  Dopo l'articolo 190 è aggiungere il seguente:

Art. 190-bis.
(Imposta sui servizi digitali – proroga versamento)

  1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma 45, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, per il solo 2020, i soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali effettuano il relativo versamento entro il 30 giugno 2021. Entro la medesima data è effettuata la presentazione della dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi tassabili forniti.
*1.2158. (ex 190.02.) Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 190 è aggiungere il seguente:

Art. 190-bis.
(Imposta sui servizi digitali – proroga versamento)

  1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma 45, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, per il solo 2020, i soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali effettuano il relativo versamento entro il 30 giugno 2021. Entro la medesima data è effettuata la presentazione della dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi tassabili forniti.
*1.2159. (ex 190.06.) Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

ART. 193.

  Dopo l'articolo 193, aggiungere il seguente:

Art. 193-bis.
(Modifiche all'articolo 1, commi 807 e 808, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

  1. All'articolo 1, comma 807, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo le parole: «fideiussione bancaria» inserire le seguenti: «o patrimonio immobiliare»;
   b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   « b-bis) 150.000 mila euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti»;
   c) alla lettera c), le parole: «fino a 200.000 abitanti» sono sostituite con le seguenti: «compresa tra 100.000 e 200.000 abitanti».

  2. All'articolo 1, comma 808, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 giugno 2021».
1.2160. (ex 193.08.) Centemero, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino.

ART. 194.

  Sostituire l'articolo 194 con il seguente:

Art. 194.
(Soppressione lotteria dei corrispettivi e cashback)

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il comma 540è soppresso.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a) del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
1.2161. (ex 194.3.) Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Delmastro Delle Vedove, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1), con il seguente:
    1) al primo periodo, sostituire le parole: «1o gennaio 2021» con le seguenti: «1o luglio 2023».

  Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a) del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
1.2162. (ex 194.2.) Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1), con il seguente:
    1) al primo periodo, le parole: «1o gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2021».
*1.2163. (ex 194.12.) Porchietto, Squeri, Mandelli, D'Attis, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1), con il seguente:
    1) al primo periodo, le parole: «1o gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2021».
*1.2164. (ex 194.10.) D'Attis, Mandelli.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1), con il seguente:
    1) al primo periodo, le parole: «1o gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2021».
*1.2165. (ex 194.11.) Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1), con il seguente:
    1) al primo periodo, le parole: «1o gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2021».
*1.2166. (ex 194.8.) Gelmini, Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 194, aggiungere il seguente:

Art. 194-bis.
(Interventi di ristoro per le sale bingo)

  1. All'articolo 69, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: «sospensione dell'attività» sono aggiunte le seguenti: «per ciascun mese o frazione di mese fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e sue successive eventuali proroghe».
  2. Dal 1o gennaio 2021 il prelievo erariale ed il compenso per il controllore centralizzato del gioco del bingo sono fissati nella misura rispettivamente del 8 per cento e dell'1 per cento del prezzo di vendita delle cartelle ed il montepremi è conseguentemente stabilito in almeno il 73 per cento del prezzo della totalità delle cartelle vendute in ciascuna partita. Il concessionario versa il prelievo erariale e il compenso in maniera differita entro novanta giorni dal ritiro delle stesse e, comunque, entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all'ultimo bimestre. L'importo costituente prelievo erariale deve essere coperto da idonea cauzione e su di esso sono dovuti interessi legali, calcolati dal giorno del ritiro fino a quello dell'effettivo versamento.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: «800 milioni» con le seguenti: «500 milioni» e le parole: «500 milioni» con le seguenti: «200 milioni».
1.2167. (ex 194.026.) D'Attis, Mandelli, Squeri, Porchietto, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 194, aggiungere il seguente:

Art. 194-bis.
(Interventi in materia di scommesse sportive)

  1. I termini di riversamento da parte dei concessionari all'erario ed all'Agenzia dogane e Monopoli di quanto dovuto per l'attività di raccolta delle scommesse sulla rete fisica in scadenza il 30 novembre 2020 sono prorogati al 31 marzo 2021. Le somme dovute sono versate con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno dalla scadenza originaria a quella prorogata.
  2. All'onore derivante dal precedente comma, valutato in 100 milioni per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 34 comma 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.
1.2168. (ex 194.016.) D'Attis, Mulè, Mandelli.

  Dopo l'articolo 194, aggiungere il seguente:

Art. 194-bis.
(Interventi in materia di aliquote di prelievo sugli apparecchi da intrattenimento)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2021, il diritto sulla parte della vincita previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è fissato al 12 per cento delle vincite eccedenti i 500 euro. All'articolo 1, comma 731, della legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: «e nel 24,00 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2021» e le parole: «e nell'8,60 per cento, a decorrere dal 1o gennaio 2021» sono soppresse.

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: «800 milioni» con le seguenti: «400 milioni» e le parole: «500 milioni» con le seguenti: «100 milioni».
1.2169. (ex 194.025.) Mandelli, Porchietto, Squeri.

  Dopo l'articolo 194, aggiungere il seguente:

Art. 194-bis.
(Cashback destinato ai negozi di vicinato)

  1. All'articolo 1, comma 288, della legge del 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «da soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi» sono sostituite dalle seguenti: «da negozi di vicinato».
1.2170. (ex 194.018.) Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 194, aggiungere il seguente:

Art. 194-bis.
(Semplificazione adempimenti procedurali tassazione obbligazioni emesse all'estero)

  1. All'articolo 7 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
  «6. Ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 6, gli adempimenti di cui ai commi precedenti non si rendono comunque dovuti in relazione ai redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera b) derivanti dalle obbligazioni e titoli similari emessi all'estero da banche e da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera c) del presente decreto legislativo, nonché dai titoli di cui all'articolo 5, comma 25, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, percepiti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato.».

  2. Le disposizioni del comma precedente si applicano alle emissioni di obbligazioni e titoli similari ivi considerati effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1.2171. (ex 194.024.) D'Ettore, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 194, aggiungere il seguente:

Art. 194-bis.
(Interventi per promuovere i pagamenti elettronici di importo ridotto)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le transazioni di importo inferiore a 30 euro regolate con carte di pagamento presso soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi, sono gratuite sia per l'acquirente che per il venditore del bene o il prestatore del servizio.
1.2172. (ex 194.9.) Gelmini, Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 194, aggiungere il seguente:

Art. 194-bis.
(Prelievo delle scommesse ippiche)

  1. Al fine di uniformare la tassazione nel settore delle scommesse ippiche a quelle sportive e di sostenere la filiera ippica colpita dall'emergenza pandemica COVID-19, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in coerenza con l'articolo 15, comma 3, lettera a), della legge 28 luglio 2016, n. 154, il prelievo per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse di cavalli comprese nel programma ufficiale delle corse previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, nonché per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse di cavalli inserite nei palinsesti complementari di cui al comma 1053 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, applicato sulla differenza tra le somme giocate e le vincite, nel caso in cui nei precedenti 12 mesi solari la raccolta di dette scommesse, rilevata bimestralmente, raggiunga 300 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete «fisica» al 34 per cento e per il «gioco a distanza» al 38 per cento, nel caso in cui nello stesso periodo di misurazione la raccolta di dette scommesse raggiunga 400 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete «fisica» al 25 per cento e per il «gioco a distanza» al 29 per cento e nel caso in cui nello stesso periodo di misurazione la raccolta di dette scommesse raggiunga 500 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete «fisica» al 20 per cento e per il «gioco a distanza» al 24 per cento. Il prelievo conseguito rimane destinato per il 33 per cento a titolo di imposta unica e per il 67 per cento al finanziamento dei montepremi, degli impianti e delle immagini delle corse nonché delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli.
1.2173. (ex 194.6.) Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 194, aggiungere il seguente:

Art. 194-bis.
(Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici)

  1. All'articolo 22, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157:
    1) al comma 1, le parole: «credito d'imposta» sono sostituite con le seguenti: «un'agevolazione, sotto forma di credito di imposta o di accredito diretto»;
    2) ai commi 1-bis e 2, le parole: «Il credito d'imposta» sono sostituite con le seguenti: «L'agevolazione»;
    3) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
  «3-bis. L'opzione tra credito d'imposta ed accredito diretto è esercitata dal soggetto beneficiario. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2021, sono definiti i termini e le modalità per l'esercizio dell'opzione di accredito diretto.».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in circa 1.520 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
1.2174. (ex 194.022.) Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 194, aggiungere il seguente:

Art. 194-bis.
(Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici)

  1. All'articolo 22, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157:
   a) al comma 1, le parole: «credito d'imposta» sono sostituite con le seguenti: «un'agevolazione, sotto forma di credito di imposta o di accredito diretto»;
   b) ai commi 1-bis e 2, le parole: «Il credito d'imposta» sono sostituite con le seguenti: «L'agevolazione»;
   c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
  «3-bis. L'opzione tra credito d'imposta ed accredito diretto è esercitata dal soggetto beneficiario. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2021, sono definiti i termini e le modalità per l'esercizio dell'opzione di accredito diretto.».
1.2175. (ex 194.014.) Gelmini, Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Giacomoni.

  Dopo l'articolo 194, aggiungere il seguente:

Art. 194-bis.
(Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici)

  1. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: «pari al 30 per cento» sono sostituite con le seguenti: «pari al 40 per cento».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
1.2176. (ex 194.08.) Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 194, aggiungere il seguente:

Art. 194-bis.
(Interventi per promuovere i pagamenti elettronici di importo ridotto)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le transazioni di importo inferiore a 30 euro regolate con carte di pagamento presso soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi, sono gratuite sia per l'acquirente che per il venditore del bene o il prestatore del servizio.
*1.2177. (ex 194.023.) Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 194, aggiungere il seguente:

Art. 194-bis.
(Interventi per promuovere i pagamenti elettronici di importo ridotto)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le transazioni di importo inferiore a 30 euro regolate con carte di pagamento presso soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi, sono gratuite sia per l'acquirente che per il venditore del bene o il prestatore del servizio.
*1.2178. (ex 194.010.) Guidesi, Bitonci, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino.

ART. 195.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 207, primo punto, sostituire la parola: 3.800, con la seguente: 2.800.
1.2179. (ex 195.3.) Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   sopprimere i commi 1 e 3;
   al comma 2, sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 31 dicembre;
   dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
1.2180. (ex 195.5.) Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Sopprimere i commi 1 e 3 e al comma 2, sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 31 dicembre.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 207, comma 1, della presente legge
1.2181. (ex 195.12.) Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 195, aggiungere il seguente:

Art. 195-bis.
(Cessione crediti IVA)

  1. All'articolo 122, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
  «5-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti IV A, muniti di visto di conformità, ovvero certificati dal revisore legale, possono optare per la cessione, anche parziale, degli stessi alle Società finanziarie regionali.
   5-ter. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
   5-quater. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.
   5-quinquies. Con provvedimento delle singole Regioni e Province autonome sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 5-bis a 5-quater del presente articolo, comprese quelle relative ali’ esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica, consentendo anche la compensazione diretta dei debiti fiscali che le regioni vantano verso lo Stato».
1.2182. (ex 195.016.) Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 195, aggiungere il seguente:

Art. 195-bis.
(Detrazione per l'acquisto di case in legno da filiera corta)

  1. Al fine di rilanciare la competitività delle aziende italiane della filiera del legno, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021 relative alla progettazione, realizzazione e installazione di case in legno prefabbricate, prodotte con materie prime da filiera corta, certificate con catena di custodia del Programme for Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC) ovvero del Forest Stewardship Council (FSC), spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento dell'importo a carico del contribuente, fino ad un valore massimo di 100 mila euro, da ripartire in 3 quote annuali di pari importo, nel limite massimo di spesa 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative per l'assegnazione delle risorse su base proporzionale rispetto ai quantitativi di legname italiano da filiera corta utilizzato.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.2183. (ex 195.03.) Manzato, Bubisutti, Viviani, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini.

  Dopo l'articolo 195, aggiungere il seguente:

Art. 195-bis.
(Comunicazione per spese di sanificazione e l'acquisito di DPI)

  1. Il termine per la presentazione della comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle spese ammissibili al credito d'imposta di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per la sanificazione degli ambienti di lavoro, l'acquisto di dispositivi di protezione e/o l'adeguamento degli ambienti di lavoro è prorogato fino alla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successiva proroga.
1.2184. (ex 195.02.) Ribolla, Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 195, aggiungere il seguente:

Art. 195-bis.
(Cessione crediti di imposte regionali e superecobonus)

  1. All'articolo 122, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
  «5-bis. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposte regionali, ovvero di cui all'articolo 119, e delle Province autonome, in luogo dell'utilizzo diretto, possono optare per la cessione, anche parziale, degli stessi alle Società finanziarie regionali.
   5-ter. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
   5-quater. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.
   5-quinquies. Con provvedimento delle singole Regioni e Province autonome sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 5-bis a 5-quater del presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica, consentendo anche la compensazione diretta dei debiti fiscali che le regioni vantano verso lo Stato».
1.2185. (ex 195.015.) Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 195, aggiungere il seguente:

Art. 195-bis.
(Cessione crediti di imposte regionali)

  1. All'articolo 122, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
  «5-bis. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposte regionali e delle Province autonome, in luogo dell'utilizzo diretto, possono optare per la cessione, anche parziale, degli stessi alle Società finanziarie regionali.
   5-ter. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
   5-quater. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.
   5-quinquies. Con provvedimento delle singole Regioni e Province autonome sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 5-bis a 5-quater del presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica».
1.2186. (ex 195.014.) Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 195, aggiungere il seguente:

Art. 195-bis.
(Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale)

  1. Ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 125, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è disposta la riapertura del termine per l'invio del modello di «Comunicazione delle spese per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e/o per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione», approvato con provvedimento direttoriale n. 259854 del 10 luglio 2020.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'articolo 195-bis, stimati in 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*1.2187. (ex 195.017.) Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 195, aggiungere il seguente:

Art. 195-bis.
(Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale)

  1. Ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 125, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è disposta la riapertura del termine per l'invio del modello di «Comunicazione delle spese per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e/o per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione», approvato con provvedimento direttoriale n. 259854 del 10 luglio 2020.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'articolo 195-bis, stimati in 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*1.2188. (ex 195.019.) Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi , Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 195, aggiungere il seguente:

Art. 195-bis.
(Agevolazioni fiscali sui i redditi prodotti da canoni di locazione commerciale)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i canoni effettivamente percepiti dai proprietari, in virtù di contratti regolarmente registrati di locazione, locazione finanziaria o di concessione, relativi ad immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico od all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, per il triennio 2021-2023, non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevano altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta sulle attività produttive a condizione che sia concordata e registrata una riduzione del canone, rispetto al 2020, pari almeno al 30 per cento.
  2. Con riguardo agli immobili di cui al comma precedente, per il suddetto triennio, non è altresì dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire la parola 800 milioni con le seguenti: 300 milioni e sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2025.
1.2189. (ex 195.018.) Squeri, Porchietto, Mandelli, D'Attis.

  Dopo l'articolo 195, aggiungere il seguente:

Art. 195-bis.
(Agevolazioni fiscali sui i redditi prodotti da canoni di locazione commerciale)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i canoni effettivamente percepiti dai proprietari, in virtù di contratti regolarmente registrati di locazione, locazione finanziaria o di concessione, relativi ad immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico od all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, per il triennio 2021-2023, non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevano altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta sulle attività produttive a condizione che sia concordata e registrata una riduzione del canone, rispetto al 2020, pari almeno al 30 per cento.
  2. Con riguardo agli immobili di cui al comma precedente, per il suddetto triennio, non è altresì dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.2190. (ex 195.06.) Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 196.

  Al comma 1, lettera c), capoverso 3-ter, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «In caso di mancato raggiungimento dell'accordo di cui al comma 3, la commissione di cui al comma 3-bis è rimborsata al contribuente entro un anno dal verbale che constata il mancato raggiungimento dell'accordo».
*1.2191. (ex 196.1.) Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Al comma 1, lettera c), capoverso 3-ter, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «In caso di mancato raggiungimento dell'accordo di cui al comma 3, la commissione di cui al comma 3-bis è rimborsata al contribuente entro un anno dal verbale che constata il mancato raggiungimento dell'accordo».
*1.2192. (ex 196.2.) Brunetta, Bergamini, Mulè.

ART. 197.

  Al comma 2, sostituire le parole: dal 1ogennaio 2022, con le parole: dal 1ogennaio 2021.
1.2193. (ex 197.8.) Gusmeroli, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 147, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti «Per gli anni 2020 e 2021»;
   b) dopo le parole: «1 milione di euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2020 e 2 milioni di euro per l'anno 2021».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.500 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 207, comma 1, della presente legge.
1.2194. (ex 197.30.) Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 147, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2020 e 2021»;
   b) dopo le parole: «1 milione di euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2020 e 2 milioni di euro per l'anno 2021».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della missione 33 Fondi da ripartire, programma 1 Fondi da assegnare.
1.2195. (ex 197.63.) Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

  Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
  6-bis. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 3, dopo la parola «sottoscritta» inserire «mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'articolo 20 comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, da apporsi prima dell'invio telematico»;
   b) all'articolo 1, comma 3, eliminare «La nullità è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate»;
   c) all'articolo 1, comma 5, dopo la parola: «sottoscritta» inserire: «mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'articolo 20 comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, da apporsi prima dell'invio telematico»;
   d) all'articolo 1, comma 6, dopo la parola: «dichiarazione» inserire: «, da sottoscrivere mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'articolo 20 comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal contribuente e dai soggetti di cui ai commi 2-bis e 3,»;
   e) all'articolo 1, comma 6-bis, dopo la parola: «dichiarazione» inserire: «, da sottoscrivere mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'articolo 20 comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»;
   f) all'articolo 3, comma 9, dopo la parola «dichiarazione» inserire: «debitamente sottoscritta mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'articolo 20 comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»;
   g) all'articolo 4, comma 3-bis, dopo la parola: «articolo,» inserire: «debitamente sottoscritta mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'articolo 20 comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»;
   h) all'articolo 4, comma 6-quinquies, dopo la parola: «commi 2-bis e 3,» inserire: «previa sottoscrizione da parte del sostituto d'imposta mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'articolo 20 comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

  6-ter. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 2, dopo la parola «sottoscritta» inserire: «mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'articolo 20 comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;
   b) all'articolo 14, comma 4, dopo la parola «sottoscritta» inserire «mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'articolo 20 comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;
   c) all'articolo 15, comma 4, dopo la parola «sottoscrizione» inserire «da apporsi mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'articolo 20 comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».
1.2196. (ex 197.29.) Bignami, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. al comma 1-bis, le parole: «sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica»;

  2. al comma 1-ter, le parole «2,05 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «4,10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1 sostituire le parole: «800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «797,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 497,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022».
1.2197. (ex 197.49.) Tombolato, Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Zanella, Zordan.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) l'articolo 17-ter è abrogato;
   b) all'articolo 30, terzo comma, lettera a), le parole: «, nonché a norma dell'articolo 17-ter» sono soppresse.

  6-ter. L'articolo 1, comma 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.
  6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.6-quinquies. Agli oneri derivanti dalla presente articolo, valutati in 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
1.2198. (ex 197.11.) Guidesi, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 6, aggiunger il seguente:
  6-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 2019, n. 157, il comma 1 è soppresso.
1.2199. (ex 197.13.) Guidesi, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 75-bis, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Sono esclusi dai destinatari delle richieste di cui al comma 1 i soggetti indicati dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni».
1.2200. (ex 197.61.) Giacomoni, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. L'epidemia da COVID-19 costituisce un evento dannoso di eccezionale gravità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 03, comma 1, lettera c), n. 1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 e successive modificazioni e integrazioni.
1.2201. (ex 197.58.) Bergamini, Baldini.

  All'articolo 197, dopo il comma 6 inserire il seguente:
  6-bis. L'epidemia da COVID-19 costituisce un evento dannoso di eccezionale gravità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 03, comma 1, lettera c), n. 1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 e successive modificazioni e integrazioni.
1.2202. (ex 197.50.) Andreuzza, Colla, Bazzaro, Dara, Piastra, Binelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera b) dopo le parole: «diploma di ragioneria» inserire le seguenti: «nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n.600/73;».
1.2203. (ex 197.65.) Fitzgerald Nissoli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. I termini di trasmissione al sistema informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, no 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, no 326 e dal decreto del Presedente del consiglio dei ministri 26 marzo 2008 di tutti i documenti fiscali relativi a spese sanitarie e veterinarie che non rientrano nelle casistiche di esclusione di cui all'articolo 1 comma 680 della legge di bilancio 2018. Per l'anno 2021, i soggetti tenuti all'invio dei dati trasmettono entro la fine del trimestre successivo alla data del documento fiscale per le spese sostenute dal 1o gennaio 2021.
1.2204. (ex 197.10.) Potenti.

  Dopo il comma 6 inserire il seguente:
  6-bis. All'articolo 32-quater del decreto-legge del 26 ottobre 2019, n. 124 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le ritenute di cui al comma 1 del presente articolo e l'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente sono operate e gli altri obblighi di cui all'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998 n. 322 sono adempiuti dai rispettivi sostituti di imposta sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice».
1.2205. (ex 197.60.) Giacomoni, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 8, comma 5, punto 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sostituire la lettera b) con la seguente:
   « b) all'articolo 80, comma 4, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: “Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere del Dipartimento delle politiche europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, deve essere correlata al valore dell'appalto e comunque per un importo non inferiore a 50 mila euro.”».
1.2206. (ex 197.59.) Giacomoni, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Disposizioni in materia di crediti IVA in procedura concorsuale)

  1. In considerazione della grave situazione di crisi economica, per il quinquennio 2020-2025, in caso di procedura concorsuale o esecutiva, ovvero nelle more di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, il credito IVA certo, liquido ed esigibile può essere compensato ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  2. Ai fini del riconoscimento del credito di cui al comma 1, il soggetto passivo del credito IVA è tenuto a corrispondere apposita documentazione contabile al curatore o al commissario liquidatore, il quale certifica le somme di debito per la successiva compensazione.
  3. Entro 30 giorni successivi alla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, si procede alla revisione della procedura di ammissione al passivo per:
   a) i crediti non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l'esercizio provvisorio;
   b) i crediti sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti di cui il curatore abbia richiesto l'assistenza.
1.2207. (ex 197.014.) Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale, produttivo e industriale)

  1. Il canone di locazione relativo ai nuovi contratti stipulati negli anni 2021, 2022 e 2023, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C1, C3 e D1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 15 per cento.
  2. Il canone di locazione relativo ai contratti rinegoziati negli anni 2020, 2021 e 2022, qualora sia applicata una riduzione del canone di locazione di almeno il 30 per cento rispetto al canone dell'anno precedente, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C1, C3 e D1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 20 per cento.
  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
1.2208. (ex 197.011.) Bitonci, Garavaglia, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Guidesi, Rixi, Andreuzza, Boniardi, Piastra, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Esenzione imposta di registro alloggi residenziali sociali)

  1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, dalla data dell'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2022, è sospesa l'applicazione dell'imposta di registro di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico dell'imposta di registro (TUR) per i contratti di locazione di unità immobiliare adibita ad uso residenziale con funzione di interesse generale, così come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 90 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
1.2209. (ex 197.029.) Cecchetti, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Definizione agevolata per redditi d'impresa)

  1. I soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni nonché i soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono effettuare la definizione automatica dei debiti tributari relativi a redditi d'impresa risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2018, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni.
  2. I debiti di cui al comma 1 possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi e gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:
   a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
   b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

  3. Possono usufruire della definizione agevolata per i redditi di impresa, di cui al presente articolo, mediante versamento della somma dovuta secondo le modalità indicate al comma 5, i soggetti titolari di tali redditi che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica.
  4. La situazione di difficoltà economica di cui al comma 3 sussiste quando l'indice di liquidità dell'impresa al 31 dicembre 2018, calcolato come risultante del rapporto tra la somma delle liquidità immediate e delle liquidità differite e il passivo a breve termine, è inferiore a 0,8.
  5. Il versamento delle somme determinate ai sensi dei commi 1 e 2 può essere effettuato in unica soluzione, entro il 30 novembre 2021, o in cinque rate nelle misure e nei termini seguenti:
   a) il 35 per cento entro il 30 novembre 2021;
   b) il 20 per cento entro il 31 marzo 2022;
   c) il 15 per cento entro il 30 luglio 2022;
   d) il 15 per cento entro il 31 marzo 2023;
   e) il 15 per cento entro il 30 luglio 2023.

  6. Al fine di avvalersi della definizione agevolata di cui al comma 1, il soggetto titolare di reddito d'impresa presenta una o più dichiarazioni con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  7. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 5, sono dovuti, a decorrere dal 1o gennaio 2022, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  8. I debiti relativi ai carichi di cui al comma 1 possono essere estinti secondo le disposizioni del presente articolo, anche se già compresi in dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
  9. L'agente della riscossione, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e con il Corpo della guardia di finanza, controlla la veridicità dei dati dichiarati in relazione alla sussistenza dei requisiti di cui ai commi 3 e 4.
  10. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 6, sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire dell'agevolazione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione del presente articolo.
  11. All'onere derivante dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.2210. (ex 197.08.) Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Cecchetti, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Esenzione imposta di bollo locazioni alloggi sociali)

  1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, dalla data dell'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2022, è prevista l'esenzione del pagamento della marca da bollo per fatture, ovvero ricevute fiscali emesse dal soggetto attivo dell'operazione ai fini di quietanza di pagamento per contratti di locazione di unità immobiliare adibite ad uso residenziale con funzione di interesse generale, così come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 90 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
1.2211. (ex 197.030.) Cecchetti, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione)

  1. I debiti, diversi da quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:
   a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
   b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

  2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:
   a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2021;
   b) nel numero massimo di quindici rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2021; le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2022.

  3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti, a decorrere dal 1o agosto 2021, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  4. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito internet.
  5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2021, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità ai modelli che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il pagamento in unica soluzione o rateale, indicando in quest'ultimo caso il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 2, lettera b).
  6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa compresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
  7. Entro il 30 aprile 2021 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
  8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Se il debitore, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 5.
  9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
  10. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:
   a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
   b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in corso alla data di presentazione;
   c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
   d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
   e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
   f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
   g) si applica l'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1o giugno 2015.

  11. Entro il 30 giugno 2021, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
  12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
   a) nella forma della domiciliazione bancaria mediante autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento sul conto corrente bancario o postale indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;
   b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11 se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente comma;
   c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.

  13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:
   a) alla data del 31 luglio 2021 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera b), sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
   b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

  14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:
   a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, per il quale l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;
   b) il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

  15. Nei casi di versamento delle rate con ritardo non superiore a cinque giorni, non si produce l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, e non sono dovuti interessi.
  16. Possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.
  17. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:
   a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
   b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
   c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
   d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

  18. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  19. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  20. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche per via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2024, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni del presente articolo e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.
  21. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
1.2212. (ex 197.07.) Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Minardo.

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Interventi a favore delle aree marginali)

  1. Al comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
   « g-bis. Gli immobili situati nei comuni con popolazione inferiore a 3 mila abitanti.».

  2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 850 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
1.2213. (ex 197.028.) Guidesi, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bianchi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Esenzione versamenti delle imposte sui redditi per proprietari non percipienti canone di locazione)

  1. Per i periodi di imposta in corso e fino al 31 gennaio 2022, i proprietari di immobili ad uso abitativo e non abitativo che, per effetto della proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di cui comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non abbiano riscosso il canone di locazione ivi concordato, è concessa l'esenzione del versamento a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
  2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2021 e in 70 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
1.2214. (ex 197.013.) Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Rixi, Vanessa Cattoi, Piastra, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Fondo ristoro in favore dei proprietari di immobili ad uso abitativo e non abitativo per canone non riscosso)

  1. Ai proprietari di immobili ad uso abitativo e non abitativo che, per effetto della proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di cui comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non abbiano riscosso il canone di locazione ivi concordato, è riconosciuto un indennizzo per l'intero importo delle spettanze dovute.
  2. È costituito, a titolo di ristoro, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con dotazione di euro 100 milioni per l'anno 2020 denominato «Fondo a sostegno dei proprietari di immobili per canoni non riscossi», finalizzato all'erogazione di indennizzi da utilizzare esclusivamente per i pagamenti a compensazione dei canoni non riscossi verso i proprietari locatari di immobili ad uso abitativo e non abitativo. L'erogazione è effettuata in un'unica soluzione tramite anticipo bancario vincolato, previa presentazione del regolare contratto di locazione, nonché le attestazioni di lettera di sollecito al pagamento dell'affitto, ovvero di messa in mora che certifichi l'inadempienza contrattuale sopravvenuta.
  3. Con decreto di natura non regolamentare il Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei princìpi enunciati al comma precedente, definisce altresì i documenti per l'erogazione degli indennizzi di cui al comma 1 del presente articolo e gli ulteriori termini e condizioni.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.2215. (ex 197.012.) Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Rixi, Bianchi, Piastra, Turri, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Minardo.

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Indennità per la sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai locatori ai quali si applica la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta, per l'anno 2021, un'indennità di 5 mila euro per ciascuna procedura sospesa.
  2. Al fine di ottenere l'indennità di cui al comma precedente, i soggetti interessati presentano un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal comma 1. Su tale istanza l'Agenzia provvede entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.
  3. L'indennità di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.
  5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 500 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
1.2216. (ex 197.018.) Guidesi, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bianchi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Esenzione IMU aree marginali)

  1. Al comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
   « g-bis) gli immobili situati nei comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti.».

  2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
1.2217. (ex 197.027.) Guidesi, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bianchi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Immobili non utilizzati)

  1. Al comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
   « g-bis) le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete.».

  2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
1.2218. (ex 197.023.) Guidesi, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bianchi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Imu immobili commerciali non locati da almeno due anni)

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'anno 2020 e per l'anno 2021 non è dovuta per le unità immobiliari di categoria catastale C1 per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 180 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
1.2219. (ex 197.025.) Guidesi, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bianchi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Cedolare secca per unità immobiliari classificate in categoria catastale C/1 e D/8)

  1. Il comma 59 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 si applica per i contratti di locazione stipulati nell'anno 2020, nonché per quelli stipulati in anni precedenti e alle loro proroghe, ed anche se aventi ad oggetto unità immobiliari classificate in D/8 purché siano destinate all'esercizio di attività ricomprese nella categoria catastale C/1.
  2. L'aliquota è ridotta al 10 per cento qualora il canone di locazione venga ridotto di almeno il 30 per cento per un intero triennio a partire dal mese di gennaio 2021 o in data precedente, ma successiva al 28 febbraio 2020 e per il medesimo periodo.
  3. L'opzione per la cedolare secca è effettuata nella prima dichiarazione dei redditi utile.
  4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 300 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.2220. (ex 197.010.) Gusmeroli, Garavaglia, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Guidesi, Rixi, Andreuzza, Vanessa Cattoi, Boniardi, Piastra, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Semplificazioni in materia di versamento unitario)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2021 ai fini del versamento di tutti i tributi e dei relativi interessi, sanzioni e accessori dovuti, per i quali è previsto l'utilizzo del modello di versamento «F23», è utilizzato il modello di versamento «F24».
  2. Le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Per l'attuazione della presente disposizione è autorizzata una spesa pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.2221. (ex 197.051.) Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Stabilizzazione cedolare secca negozi)

  1. Al comma 59, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «nell'anno 2019» con le seguenti: «dall'anno 2021».
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
1.2222. (ex 197.022.) Guidesi, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bianchi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Esenzione dal pagamento dell'IMU immobili inagibili o inabitabili)

  1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 747, la lettera b) è soppressa;
   b) al comma 759, è aggiunta la seguente lettera:
   « g-bis) gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;».

  2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 57 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
1.2223. (ex 197.024.) Guidesi, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bianchi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

  1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di luglio, agosto, settembre ottobre, novembre e dicembre.
  2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 520 milioni di euro per l'anno 2021 e in 174 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
1.2224. (ex 197.021.) Guidesi, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bianchi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Proroga scadenza versamento acconti)

  1. Al fine di far fronte alla crisi economico-finanziaria derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 98 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 2 è sostituito con il seguente:
  « 2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano ai contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nei primi dieci mesi dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.».

  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
1.2225. (ex 197.045.) Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Riduzione aliquota IVA somministrazione consumazioni discoteche e sale da ballo)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:
    1) all'articolo 74-quater, il comma 6-bis, è soppresso;
    2) alla Tabella A, parte III, numero 121), aggiunger e in fine il seguente: «Somministrazione nelle discoteche e sale da ballo».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
1.2226. (ex 197.044.) Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 197 aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.

  1. Salvo prova contraria, anche indipendentemente dalla sussistenza di qualunque consistenza fisica nel territorio dello Stato, sussiste una significativa e continuativa presenza economica nel territorio stesso, ai sensi dell'articolo 162, secondo comma, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in presenza delle condizioni di cui al comma successivo e in relazione alle attività di cui al comma 37 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  2. Il comma 1 del presente articolo si applica nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 che singolarmente o a livello di gruppo, nell'anno solare precedente a quello di entrata in vigore della presente disposizione, hanno realizzato congiuntamente:
   a) un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a euro 750 milioni;
   b) un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a euro 5.500 milioni.

  3. Ai fini della corretta applicazione della presente disposizione è possibile, tramite presentazione di apposita istanza all'Agenzia delle entrate, procedere alla valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione virtuale situata delle imprese digitali nel territorio dello Stato nonché alla preventiva definizione, in contraddittorio, dei metodi di calcolo del reddito alla stessa attribuibile.
  4. L'amministrazione risponde alle istanze di cui al comma precedente nel termine di centoventi giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo della amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante. Quando non è possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati, l'amministrazione chiede, una sola volta, all'istante di integrare la documentazione presentata. In tal caso il parere è reso, entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa. La richiesta dei documenti interrompe il termine assegnato per la risposta, che inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'ufficio, della documentazione integrativa.
1.2227. (ex 197.049.) Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Modifiche alle regole di esclusione dalle gare in presenza di irregolarità fiscali)

  1. All'articolo 80, comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere del Dipartimento delle politiche europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, recante limiti e condizioni per l'operatività della nuova causa di esclusione facoltativa che, in ogni caso, deve essere correlata al valore dell'appalto e comunque per un importo non inferiore a 50 mila euro.».
1.2228. (ex 197.031.) Cavandoli, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Agevolazioni in materia di detrazione IVA)

  1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo l'articolo 19, comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Indipendentemente dalle condizioni di cui al comma precedente il diritto alla detrazione sorge nel mese di dicembre per le fatture emesse entro il 31 dicembre dell'anno corrente anche se ricevute dal cliente nel mese di gennaio dell'anno successivo.».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 2.500 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 207, comma 1, della presente legge.
1.2229. (ex 197.047.) Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Riduzione Iva nei settori del turismo e ristorazione)

  1. Per gli anni 2021, 2022 e 2023 in via sperimentale l'aliquota del 10 per cento di cui al n. 120 e 121 della Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è ridotta al 5 per cento.

  Conseguentemente:
   sopprimere l'articolo 209;
   aumentare del 10 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;
   sopprimere l'allegata Tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
1.2230. (ex 197.054.) Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Regime agevolato studi professionali)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023, gli studi associati, ovvero le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge numero 183 del 2011, nonché i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi fino a 100 mila euro possono applicare un'imposta sostitutiva con regime agevolato di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l'aliquota del 15 per cento.
  2.Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.000 milioni di euro per l'anno 2022 e pari a 900 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:
   a) quanto a 1.500 milioni di euro per l'anno 2021, mediante si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 207, comma 1, della presente legge;
   b) quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
   c) quanto a 900 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
1.2231. (ex 197.06.) Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino.

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Disposizioni in materia di utilizzazione dei crediti d'imposta compensabili per i pagamenti tra privati)

  1. I crediti d'imposta compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, compresi i crediti d'imposta derivanti dalle agevolazioni fiscali relative al settore edilizio, possono essere utilizzati per i pagamenti tra privati.
  2. Ai fini dei pagamenti di cui al comma 1 il credito d'imposta è rappresentato mediante il modello di versamento F24.
  3. Il modello di versamento F24 di cui al comma 2, di tipo compensativo e dotato di spazio per l'apposizione delle girate, è approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. I crediti d'imposta rappresentati dal modello di versamento F24 di cui ai commi 2 e 3 possono essere impiegati per i pagamenti ai sensi del comma 1 finché non siano utilizzati in compensazione o non ne sia chiesto il rimborso secondo la normativa vigente.
1.2232. (ex 197.04.) Gusmeroli, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Boniardi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Facilitazioni per l'accesso al credito e la cessione dei crediti)

  1. Le cessioni di credito verso corrispettivo di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 non sono revocabili ai sensi dell'articolo 67 del testo delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il corrispettivo deve essere pari al valore nominale del credito, fatto salvo il compenso a favore del cessionario nei limiti indicati dall'articolo 67, comma 1, n. 1) del testo delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il pagamento può essere fatto nei termini di cui all'articolo 5, comma 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52.
1.2233. (ex 197.040.) Centemero, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino.

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.

  1. All'articolo 35, comma 3 del decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241, dopo le parole: «I soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322» sono inserite le seguenti: «nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4.».
1.2234. (ex 197.058.) Brunetta.

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Dilazione del pagamento della rata 2022 dell'asta 5G)

  1. La quota eccedente i 750 milioni di euro dei proventi dovuti per l'anno 2022 derivante dagli introiti dell'assegnazione delle bande di frequenza di cui al l'articolo 1, comma 1028, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è acquisita all'entrata del bilancio dello Stato in quattro quote di pari valore, entro il 30 settembre di ciascun esercizio finanziario dal 2023 al 2026. Gli importi versati a partire dal 2023 devono essere corrisposti con una maggiorazione del 1 per cento annuo.
1.2235. (ex 197.034.) Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Procedura speciale per ulteriore rateizzazione delle somme sospese)

  1. Con riferimento ai tributi sospesi per fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi delle disposizioni comprese tra quelle individuate dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dal decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e dal decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, nonché ai tributi già oggetto di piani di rateizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero non ancora iscritti a ruolo, gli enti impositori di concerto con gli agenti della riscossione, su istanza del contribuente, finalizzata al riconoscimento di un più ampio periodo di rateizzazione dovuto alla sussistenza della comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica derivante dalla crisi sanitaria ed economica mondiale che ha determinato un calo di fatturato o di corrispettivi, nel primo semestre 2020 pari o superiore al 20 per cento, rispetto al corrispondente semestre del periodo di imposta precedente, ovvero, in alternativa del 15 per cento nel periodo d'imposta 2020 rispetto al precedente periodo d'imposta, indipendentemente dalla verifica delle condizioni previste dall'articolo 19, comma 1-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, consentono il versamento delle stesse somme cumulate, in 120 rate di pari importo, a decorrere dal mese successivo al termine finale di emergenza sanitaria.
   Le sanzioni per maggiori imposte o minor credito già iscritte a ruolo risultanti alla data del 31 dicembre 2020 sono dovute nella misura del 20 per cento. Sulle somme relative ai tributi sospesi di cui al presente comma e le altre somme comunicate dal contribuente ma non ancora iscritte a ruolo non sono applicabili sanzioni o maggiorazioni. Rientrano tra le somme oggetto di comunicazione i tributi oggetto di liti fiscali pendenti, ovvero, tributi resi definitivi con sentenza passata in giudicato ma non ancora iscritti a ruolo.

  2. Le somme di cui al precedente comma includono anche gli avvisi di irregolarità emessi dall'Agenzia delle entrate a seguito dell'attività di controllo formale, automatico o di liquidazione delle imposte, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e dell'articolo 54-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nonché delle somme e degli adempimenti derivanti da accertamento con adesione, mediazione tributaria, conciliazione giudiziale e acquiescenza, anche in forma rateizzata.
  3. La Procedura speciale di cui al presente articolo, si applica altresì alle somme non versate, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap, e Iva i cui termini di presentazione sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge. Rientrano nella procedura, anche le somme dovute per le liquidazioni periodiche Iva, ivi comprese le somme dovute a titolo di acconto, fino al 31 dicembre 2020.
1.2236. (ex 197.057.) Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Proroga del termine per il pagamento delle rate per la rottamazione-ter)

  1. All'articolo 68, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «10 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021.».
1.2237. (ex 197.056.) Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19)

  1. Per l'anno 2021, i contributi e le indennità di qualsiasi natura connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per gli anni 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
1.2238. (ex 197.032.) Guidesi, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Sospensione dei termini dei versamenti relativi agli istituti deflativi del contenzioso)

  1. Sono sospesi i termini dei versamenti anche rateali scadenti al 31 gennaio 2021 delle somme dovute ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, degli articoli 8 e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché derivanti dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi relativi al periodo di sospensione, entro il 31 dicembre 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate trimestrali di pari importo a decorrere dal medesimo mese di gennaio 2021. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
  3. Agli oneri derivanti presente comma, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
1.2239. (ex 197.09.) Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Andreuzza, Cecchetti, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.

  1. Il testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2021.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 6.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
1.2240. (ex 197.060.) Silvestroni, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 198.

  Dopo l'articolo 198, aggiungere il seguente:

Art. 198-bis.
(Tassa concessione governativa Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia)

  1. Al fine di sostenere i cacciatori interessati dalle misure restrittive, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, introdotte per contenere la diffusione dell'epidemia «Covid-19» caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, la tassa di concessione governativa di cui all'articolo 5 della Tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 641, dovuta per la Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia, se già versata viene restituita in proporzione alle giornate di caccia non svolte a seguito delle suddette ordinanze.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 500 mila euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.2241. (ex 198.05.) Marchetti, Caparvi.

  Dopo l'articolo 198, aggiungere il seguente:

Art. 198-bis.
(Compensazione IVA carni bovine e suine)

  1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio di ciascuna delle annualità 2021, 2022 e 2023, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina sono innalzate, per ciascuna delle annualità 2021, 2022 e 2023, in misura non superiore al 10 per cento.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.2242. (ex 198.02.) Golinelli, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

  Dopo l'articolo 198, aggiungere il seguente:

Art. 198-bis.
(Tassa concessione governativa Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia)

  1. Al fine di sostenere i cacciatori interessati dalle misure restrittive, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, introdotte per contenere la diffusione dell'epidemia «Covid-19» caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, per l'anno 2021 la tassa di concessione governativa di cui all'articolo 5 della Tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 641, dovuta per la Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia, è ridotta da 168 euro a 90 euro a titolo di risarcimento delle giornate di caccia non effettuate nell'anno 2020 a seguito delle suddette misure restrittive.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.2243. (ex 198.04.) Marchetti, Caparvi.

  Dopo l'articolo 198, aggiungere il seguente:

Art. 198-bis.
(Semplificazione in materia di licenze di pesca)

  1. All'articolo 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concernente la tassa sulle concessioni governative relativa alle licenze per la pesca professionale marittima, sono aggiunte, in fine, le seguenti note:
  1-bis. La tassa è dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca. È ammesso il pagamento tardivo oltre il termine di scadenza dell'ottavo anno, purché entro i sei mesi successivi alla scadenza stessa; in tal caso è applicata, a titolo di sanzione, una soprattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria.

  1-ter. La tassa è altresì dovuta, prima della scadenza del termine di otto anni, soltanto nei casi di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportino l'adozione di un nuovo atto amministrativo. Nei casi indicati dal presente comma, la nuova licenza rilasciata ha efficacia per otto anni decorrenti dalla data del pagamento della medesima tassa.
  1-quater. Ferma restando la data di scadenza prevista dalla licenza, la tassa non è dovuta in caso di cambio di armatore, se il passaggio avviene tra la cooperativa o impresa di pesca e i suoi soci ovvero tra soci appartenenti alla medesima cooperativa o impresa di pesca durante il periodo di efficacia della licenza.
  2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità per il rilascio, le modifiche e i rinnovi delle licenze di pesca, i criteri di valutazione, le variazioni sostanziali di cui alla nota 1-ter all'articolo 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, introdotta dal comma 1 del presente articolo, che comportano il rilascio di una nuova licenza, le procedure e i relativi termini.
  3. In tutti i casi di rilascio di una nuova licenza di pesca o di semplice rinnovo, nelle more della conclusione del relativo procedimento amministrativo, il soggetto che ha presentato l'istanza, redatta ai sensi delle norme vigenti in materia, è temporaneamente abilitato all'esercizio dell'attività di pesca. In caso di attività di controllo da parte delle autorità competenti, il possesso da parte dell'armatore o del comandante di copia dell'istanza presentata abilita l'imbarcazione alla navigazione e alla pesca. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni e le modalità per garantire il pieno esercizio della facoltà di cui al presente comma in favore degli interessati, assicurando speditezza ed efficienza del procedimento amministrativo in conformità alla vigente disciplina dell'Unione europea.

  Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.2244. (ex 198.08.) Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

  Dopo l'articolo 198, aggiungere il seguente:

Art. 198-bis.
(Esonero da fatturazione elettronica per i piccoli imprenditori ittici)

  1. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo le parole da: «...54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190» aggiungere le seguenti: «, nonché gli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, aventi un fatturato netto annuale inferiore ai 10.000 euro.».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.2245. (ex 198.06.) Viviani, Manzato, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 198, aggiungere il seguente:

Art. 198-bis.
(Imposta di registro relativa alle cessioni di terreni con valore di acquisto rideterminato ai sensi della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modificazioni e integrazioni)

  1. All'articolo 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modificazioni e integrazioni, sostituire il comma 6 con il seguente:
  «6. La rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola di cui ai commi da 1 a 5 costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi».
1.2246. (ex 198.09.) D'Attis.

ART. 199.

  Al comma 3, lettera a), capoverso 2-quinquies., sostituire le parole: euro 100 con le seguenti: euro 50.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente articolo, valutati in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
1.2247. (ex 199.2.) Guidesi, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Al comma 3, lettera a), capoverso 2-quinquies, sostituire le parole: euro 100 con le seguenti: euro 50.
*1.2248. (ex 199.6.) Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 3, lettera a), capoverso 2-quinquies, sostituire le parole: euro 100 con le seguenti: euro 50.
*1.2249. (ex 199.1.) Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Al comma 3, lettera a), capoverso 2-quinquies, sostituire le parole: euro 100 con le seguenti: euro 50.
*1.2250. (ex 199.10.) Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Polidori.

  Al comma 3, lettera a), capoverso 2-quinquies, sostituire le parole: euro 100 con le seguenti: euro 50.
*1.2251. (ex 199.9.) Frassini, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Gava, Paternoster.

  Al comma 3, lettera a), capoverso 2-quinquies, sostituire le parole: euro 100 con le seguenti: euro 50.
*1.2252. (ex 199.8.) Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Prisco.

  Dopo l'articolo 199, aggiungere il seguente:

Art. 199-bis.
(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19)

  1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe.
  3. Agli oneri di cui alla lettera i) del presente comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.
1.2253. (ex 199.05.) Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 199, aggiungere il seguente:

Art. 199-bis.
(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19)

  1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe.

  Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 209.
1.2254. (ex 199.03.) Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 199, aggiungere il seguente:

Art. 199-bis.
(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavo-ratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19)

  1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.2255. (ex 199.07.) Vanessa Cattoi, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 199, aggiungere il seguente:

Art. 199-bis.
(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19)

  1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe.

  Conseguentemente gli importi di cui all'articolo 209 sono ridotti di 5 milioni di euro.
1.2256. (ex 199.08.) Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Polidori.

  Dopo l'articolo 199 è inserito il seguente:

Art. 199-bis.
(Proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi)

  1. All'articolo 48 comma 16 della decreto-legge 17 ottobre 2018, n. 189 , le parole: «fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020» sono sostituite con le seguenti parole «fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2022».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
1.2257. (ex 199.010.) Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 200.

  Sopprimerlo.
*1.2258. (ex 200.1.) Ribolla, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Sopprimerlo.
*1.2259. (ex 200.3.) Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 200, aggiungere il seguente:

Art. 200-bis.
(Limitazioni all'uso del contante per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta)

  1. All'articolo 49, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo le parole: «e la soglia di cui al comma 3» sono soppresse;
   b) al secondo periodo le parole: «e la predetta soglia» sono soppresse;
   c) le parole: «sono riferiti», ovunque ricorrano, sono sostituire con le seguenti: «è riferito».
*1.2260. (ex 200.012.) Martino.

  Dopo l'articolo 200, aggiungere il seguente:

Art. 200-bis.
(Limitazioni all'uso del contante per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta)

  1. All'articolo 49, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo le parole: «e la soglia di cui al comma 3» sono soppresse;
   b) al secondo periodo le parole: «e la predetta soglia» sono soppresse;
   c) le parole: «sono riferiti», ovunque ricorrano, sono sostituire con le seguenti: «è riferito».
*1.2261. (ex 200.07.) Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 200, aggiungere il seguente:

Art. 200-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205)

  1. A causa della straordinarietà e della imprevedibilità degli eventi scaturenti dall'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l'equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, all'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «da indire entro il 30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «da indire entro il 30 giugno 2022» le parole: «e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023» e dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «In considerazione dei mesi di chiusura della rete di vendita dovuti all'emergenza sanitaria COVID-19, il pagamento annuale della somma da versare a titolo di proroga delle concessione non è dovuto per l'anno 2021.».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 131,2 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
1.2262. (ex 200.010.) Benvenuto.

ART. 201.

  Sopprimerlo.
1.2263. (ex 201.2.) Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(Mini-IRES sperimentale)

  1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, il reddito d'impresa dichiarato dalle società e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che rientrino nella definizione di piccola impresa contenuta nella Raccomandazione UE 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, fino a concorrenza dell'importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'incremento di patrimonio netto, è assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del predetto testo unico ridotta di 4 punti percentuali.
  2. Ai fini del comma 1:
   a) si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;
   b) l'incremento di patrimonio netto è dato dalla differenza tra il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta di riferimento, senza considerare il risultato del medesimo esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi di imposta precedenti, e il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, senza considerare il risultato del medesimo esercizio.

  3. Per ciascun periodo d'imposta, la parte degli utili accantonati a riserva agevolabili che eccede l'ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabili dell'esercizio successivo.
  4. Per le società e per gli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del medesimo testo unico, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta, determinato ai sensi del comma 1 da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche all'importo determinato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale di cui ai successivi articoli da 130 a 142 del medesimo testo unico.
  5. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta determinato dalla società partecipata ai sensi del comma 1 è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo, determinato ai sensi del presente comma.
  6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 sono applicabili anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.
  7. L'agevolazione di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 è cumulabile con altri benefìci eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito e di quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
  8. I soggetti di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto- legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, altresì il pagamento dell'acconto non può essere superiore a quello versato nell'anno precedente.
  9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.
  10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.520.000.000 euro per gli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede:
   a) quanto a 350.000.000 euro per l'anno 2021, 560.000.000 per l'anno 2022 e 800.000.000 per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge;
   b) quanto a 90.000.000 euro per l'anno 2021, 90.000.000 di euro per l'anno 2022 e 90.000.000 di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   c) quanto a 65.000.000 euro per l'anno 2021, 470.000.000 di euro per l'anno 2022 e 260.000.000 di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
   d) quanto a 2.015 milioni di euro per l'anno 2021, 1.400 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.370 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
1.2264. (ex 201.038.) Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(Definizione agevolata delle controversie tributarie)

  1. All'articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 6, è sostituito dal seguente: «La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2022; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2022. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1o giugno 2021 alla data del versamento. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.».
   b) al comma 7, le parole: «7 dicembre 2018», sono sostituite con le seguenti: «7 dicembre 2021».
   c) al comma 8, le parole: «Entro il 31 maggio 2019», sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 maggio 2022».
   d) il comma 10, è sostituito dal seguente: «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2022. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2023.».
   e) al comma 11, le parole: «il 31 luglio 2019», sono sostituite dalle seguenti: «il 31 luglio 2022».
   f) al comma 12, le parole: «entro il 31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2023».
   g) Al comma 13, le parole: «entro il 31 dicembre 2020», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023».
   h) Al comma 16, le parole: «entro il 31 marzo 2019», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2022».

  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 8 milioni di euro per l'anno 2023, e 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.2265. (ex 201.039.) Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(Disposizioni inerenti la ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito)

  1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari di cui all'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica per gli anni 2021 e 2022.
  2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.840 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede:
   a) quanto a 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 550 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge;
   b) quanto a 940 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.290 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
1.2266. (ex 201.040.) Cavandoli, Gusmeroli, Cantalamessa, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(Modifiche all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90)

  1. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: «in dieci quote annuali», sono sostituite dalle seguenti: «in cinque quote annuali».
  2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 280 milioni di euro per l'anno 2022, 520 milioni di euro per l'anno 2023 e 380 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.2267. (ex 201.041.) Cavandoli, Lucchini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(Modifiche al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

  1. Il comma 1 dell'articolo 26 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito con il seguente:
  «1. I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, salvo quanto stabilito dall'articolo 30, per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso. I redditi derivanti da contratti di locazione sia di immobili ad uso abitativo che di immobili ad uso diverso dall'abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito purché la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento. Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d'imposta di riferimento e percepiti in periodi d'imposta successivi si applica l'articolo 21 in relazione ai redditi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera n-bis). Per le imposte già versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare.».

  Conseguentemente:
   aumentare del 20 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;
   ridurre di 150 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 209.
1.2268. (ex 201.050.) Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(Regime forfetario per l'avvio di nuove attività)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023, al fine di favorire l'avvio di nuove attività per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni e per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che partecipino, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllino direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, nonché per le società di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2019, n. 14, l'applicazione dell'aliquota di imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 5 per cento, a condizione che:
   a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
   b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
   c) qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di 65.000 euro.

  2. I ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.
  3. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, dall'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350.000.000 euro per l'anno 2021, a 2.500.000.000 euro per l'anno 2022 e pari a 1.570.000.000 euro per l'anno 2023, si provvede:
   a) quanto a 350.000.000 euro per l'anno 2021, 560.000.000 per l'anno 2022 e 800.000.000 per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge;
   b) quanto a 90.000.000 di euro per l'anno 2022 e 90.000.000 di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   c) quanto a 470.000.000 di euro per l'anno 2022 e 260.000.000 di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
   d) quanto a 1.380 milioni di euro per l'anno 2022 e 420.000.000 di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
1.2269. (ex 201.037.) Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(Regime forfetario sperimentale)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni e gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi fino a 100.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l'aliquota del 15 per cento.
  2.Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei compensi di cui al comma 1:
   a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
   b) nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

  3.I soggetti di cui al comma 1, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell'allegato n. 4, di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata.
  4. I ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.
  5.I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti persone fisiche indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.
  6.I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, dall'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto- legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dal versamento degli acconti dell'imposta , per l'anno 2021, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, altresì il pagamento dell'acconto non può essere superiore a quello versato nell'anno precedente.
  7.Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 240.000.000 euro per l'anno 2021, a 2.350.000.000 euro per l'anno 2022 e pari a 1.670.000.000 euro per l'anno 2023, si provvede:
   a) quanto a 240.000.000 euro per l'anno 2021, 560.000.000 per l'anno 2022 e 800.000.000 per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge;
   b) quanto a 90.000.000 di euro per l'anno 2022 e 90.000.000 di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   c) quanto a 470.000.000 di euro per l'anno 2022 e 260.000.000 di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
   d) quanto a 1.230 milioni di euro per l'anno 2022 e 520.000.000 di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
1.2270. (ex 201.036.) Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(IVA su prestazioni veterinarie e su alimenti per animali)

  1. Alla Tabella A Parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 114 è aggiunto il seguente: «114-bis) prestazioni veterinarie (Servizi Veterinari Codice Ateco 75)».
  2. Alla Tabella A Parte II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 20 è sostituito dal seguente: «20) mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cereali e/o relative farine e/o zucchero; mangimi composti o semplici contenenti, in misura superiore al 50 per cento, cereali compresi nella presente parte, comprese le preparazioni di alimenti utilizzati nell'alimentazione di animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto».
  3. Alla Tabella A Parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 91 è sostituito dal seguente: «91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali; alimenti per animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto».
  4. Il comma 6 dell'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è abrogato.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: di 516 milioni di euro per l'anno 2021 e di 216 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
1.2271. (ex 201.011.) Brambilla, Fratoianni, Biancofiore, Frassinetti, Zanella, Rizzetto, Frailis, Siragusa, Prestipino.

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(Iva su alimenti per animali)

  1. Alla Tabella A Parte II del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre n.633 del 1972 il numero 20 è sostituito dal seguente: «20) mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cereali e/o relative farine e/o zucchero; mangimi composti o semplici contenenti, in misura superiore al 50 per cento, cereali compresi nella presente parte, comprese le preparazioni di alimenti utilizzati nell'alimentazione di animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto».
  2. Alla Tabella A Parte III del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre n.633 del 1972 il numero 91 è sostituito dal seguente: «91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali; alimenti per animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto».
  3. Il comma 6 dell'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è abrogato.

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: di 596 milioni di euro per l'anno 2021 e di 296 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
1.2272. (ex 201.012.) Brambilla, Fratoianni, Biancofiore, Frassinetti, Zanella, Rizzetto, Frailis, Siragusa, Prestipino.

  Dopo articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(Iva su prestazioni veterinarie)

  1. Alla Tabella A Parte III del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre n.633 del 1972 dopo il numero 114 è aggiunto il seguente: «114-bis) prestazioni veterinarie (Servizi Veterinari Codice Ateco 75)».

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: di 420 milioni di euro per l'anno 2021 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
1.2273. (ex 201.3.) Brambilla, Fratoianni, Biancofiore, Frassinetti, Zanella, Rizzetto, Frailis, Siragusa, Prestipino.

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(Iva su prestazioni veterinarie per identificazione e controllo della riproduzione)

  1. All'articolo 10 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 18) è aggiunto il seguente:
    «18-bis) le prestazioni veterinarie per l'identificazione e per il controllo della riproduzione degli animali detenuti a scopo di compagnia».

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: di 600 milioni di euro per l'anno 2021 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
1.2274. (ex 201.013.) Brambilla, Fratoianni, Biancofiore, Frassinetti, Zanella, Rizzetto, Frailis, Siragusa, Prestipino.

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(Detrazioni fiscali per spese veterinarie)

  1. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente:
   « c-bis) le spese veterinarie superiori a euro 60 e fino all'importo di euro 1,060».

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: di 450 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
1.2275. (ex 201.014.) Brambilla, Fratoianni, Biancofiore, Frassinetti, Zanella, Rizzetto, Frailis, Siragusa, Prestipino.

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(Deduzione spese per la registrazione dei contratti di locazione)

  1. Al fine di mitigare gli effetti negativi causati dalle misure restrittive di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli anni 2021 e 2022, le spese effettuate per la registrazione cartacea dei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo che risultano a carico dei proprietari degli immobili, sono dedotte ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 450 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.2276. (ex 201.042.) Alessandro Pagano, Gerardi.

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(Detrazione per la realizzazione di asili nido aziendali)

  1. All'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche alle imprese con più di dieci lavoratori, per la realizzazione di opere finalizzate all'erogazione del servizio socio-assistenziale per la prima infanzia, di tipo diurno, da svolgere al proprio interno a beneficio degli stessi lavoratori»;

  2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite complessivo di spesa di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 400 milioni e le parole: di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: , di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
1.2277. (ex 201.4.) Carfagna, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(Interventi a favore delle aree marginali)

  1. Al comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
   « g-bis. Gli immobili situati nei comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti.».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 850 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
1.2278. (ex 201.015.) Cestari, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(Detraibilità IVA al 100 per cento per i veicoli di aziende e di professionisti)

  1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento del COVID- 19 e di riallineare il trattamento fiscale delle imprese italiane che si avvalgono di auto aziendali a quello dei principali Paesi europei, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, alla lettera c) dell'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sostituire le parole: «40 per cento» con le parole: «100 per cento».
  2. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in 1.000 milioni di euro per a decorrere dall'anno 2021 si provvede:
   a) quanto a 1.000 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
   b) quanto a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 mediante incremento dell'imposta sui servizi digitali. A tal fine all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento».
1.2279. (ex 201.043.) Squeri, Barelli.

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(Misure volte all'armonizzazione della fiscalità sull'auto aziendale)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 164 modificare come segue:
    1) al primo periodo, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento»;
    2) le parole: «35 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro, da aggiornare agli indici ISTAT con cadenza biennale»;
    3) infine, sono soppresse le parole: «I predetti limiti di 35 milioni di lire e di 7 milioni di lire sono elevati rispettivamente a euro 25.822,84 e a euro 5.164,57 per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio».

  2. Alla lettera b-bis), comma 1, dell'articolo 164, le parole: «70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «90 per cento».
  3. All'articolo 102, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
    «2-bis) La misura massima indicata nel comma 2 può essere superata in proporzione alla più intensa utilizzazione dei beni di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 164, rispetto a quella normale del settore. La misura stessa è elevata fino a tre volte per i veicoli commerciali e due volte per le autovetture ad uso strumentale d'impresa, per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione».

  4. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in 1.000 milioni di euro per a decorrere dall'anno 2021 si provvede:
   a) quanto a 1.000 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
   b) quanto a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 mediante incremento dell'imposta sui servizi digitali. A tal fine all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento».
1.2280. (ex 201.044.) Squeri, Barelli.

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(Proroga dei termini per le comunicazioni e gli adempimenti telematici fiscali e tributari a carico degli intermediari)

  1. I termini per le comunicazioni e gli adempimenti telematici fiscali e tributari a carico degli intermediari scadenti dopo il 01 aprile 2020 sono prorogati al 30.04.2021.
1.2281. (ex 201.046.) D'Attis.

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(Agevolazioni Terzo settore)

  1. Al comma 1, lettera b) dell'articolo 87 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 le parole: «di cui agli articoli 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 5, 6 e 7».
  2. Al comma 3 dell'articolo 87 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 le parole: «di cui agli articoli 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 5, 6 e 7».
  3. Al comma 3 dell'articolo 87 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 le parole: «per l'anno successivo» sono soppresse.
  4. Al comma 5 dell'articolo 87 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 le parole: «di cui agli articoli 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 5, 6 e 7».
  5. Al comma 7 dell'articolo 87 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 le parole: «di cui all'articolo 79, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 79, comma 5-ter».
1.2282. (ex 201.031.) Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(Agevolazioni Terzo settore)

  1. L'articolo 88 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 è sostituito dal seguente:
  «1. Le agevolazioni di cui all'articolo 82, commi 7 e 8 e all'articolo 85, commi 2 e 4, sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”, nei limiti del regolamento (UE) N. 360/2012 del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (“de minimis”) concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo.».
1.2283. (ex 201.032.) Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(Agevolazioni Terzo settore)

  1. Al comma 7 dell'articolo 89 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le disposizioni di cui alla lettera f), dell'articolo 68, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si intendono riferite anche agli enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1.».
  2. Al comma 7, lettera b) dell'articolo 89 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 le parole: «enti del Terzo settore non commerciali» sono sostituite dalle seguenti: «enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1».
1.2284. (ex 201.033.) Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(Esonero dal versamento dell'IMU per determinate categorie di immobili)

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente i seguenti immobili e le relative pertinenze:
   a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
   b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; l'esenzione per le pertinenze di immobili rientranti nella categoria catastale D/2 si applica anche relativamente alla prima rata di cui all'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
   c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
   d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
   e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
   f) immobili destinati ad attività di ristorazione con somministrazione, di ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto, di bar, di gelaterie e pasticcerie.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sopprimere le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2021 e.
1.2285. (ex 201.052.) Mandelli, D'Attis, Squeri, Porchietto.

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(Esonero dal versamento dell'IMU per determinate categorie di immobili)

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente i seguenti immobili e le relative pertinenze:
  1. immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

  2. immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; l'esenzione per le pertinenze di immobili rientranti nella categoria catastale D/2 si applica anche relativamente alla prima rata di cui all'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
  3. immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  4. immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  5. immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  6. immobili destinati ad attività di ristorazione con somministrazione, di ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto, di bar, di gelaterie e pasticcerie.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
1.2286. (ex 201.09.) Zucconi, Trancassini, Caiata, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(Esonero dal versamento dell'IMU per determinate categorie di immobili)

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente i seguenti immobili e le relative pertinenze:
   a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
   b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; l'esenzione per le pertinenze di immobili rientranti nella categoria catastale D/2 si applica anche relativamente alla prima rata di cui all'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
   c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
   d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
   e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
   f) immobili destinati ad attività di ristorazione con somministrazione, di ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto, di bar, di gelaterie e pasticcerie.
   Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 200 milioni di euro a decorrere dal 2021.
1.2287. (ex 201.016.) Bellachioma, Comaroli, Garavaglia, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(Sostegno alle imprese di pubblico esercizio)

  1. All'articolo 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «1o maggio fino al 31 dicembre 2020», sono sostituite dalle seguenti: «1o maggio 2020 fino al 30 giugno 2021»;
   b) al comma 2, le parole: «15 ottobre 2020», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 677 milioni di euro per l'anno 2021.
1.2288. (ex 201.017.) Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(Sostegno alle imprese di pubblico esercizio)

  1. All'articolo 181 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. al comma 1, le parole: «1o maggio fino al 31 dicembre 2020», sono sostituite dalle seguenti: «1o maggio 2020 fino al 30 giugno 2021»;

  2. al comma 2, le parole: «15 ottobre 2020», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
1.2289. (ex 201.010.) Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.

  1. I soggetti che esercitano abitualmente la consulenza fiscale indicati nel decreto del Ministero delle finanze del 19 aprile 2001, rientranti nella lettera e) del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e abilitati all'articolo 63, secondo comma, terzo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 rilasciano, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità e l'asseverazione relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte.
1.2290. (ex 201.045.) Paolo Russo.

ART. 204.

  Dopo l'articolo 204, aggiungere il seguente:

Art. 204-bis.
(Riduzione del carico fiscale sulle bevande alcoliche)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2021, le disposizioni di cui all'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modiche e integrazioni, non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa di cui ai codici NC 2204 21 84, 2204 21 87, 2205, 2206, 2207 e 2208 della nomenclatura delle merci di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1602 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800, con le seguenti: 793 e le parole: 500 con le seguenti: 493.
1.2291. (ex 204.04.) Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 204, aggiungere il seguente:

Art. 204-bis.
(Rideterminazione delle aliquote di accisa sugli alcolici intermedi e l'alcol etilico)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2021, le aliquote di accisa di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi ed all'alcole etilico sono rideterminate nelle misure di seguito indicate:
   - Prodotti alcolici intermedi: 84,24 euro/ettolitro;
   - Alcol etilico: 983,74 euro/ettolitro.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire la parola: 800 con la seguente: 768 e la parola: 500 con la seguente: 468.
1.2292. (ex 204.05.) Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

ART. 205.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 69, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: «sospensione dell'attività» sono aggiunte le seguenti: «per ciascun mese o frazione di mese fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e sue successive eventuali proroghe».

  2-ter. All'onore derivante dal comma 2-bis, valutato in 4,4 milioni per il 2020 e 1,5 milioni per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 34 comma 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.
  2-quater. Al medesimo comma 2, le parole: «gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «febbraio 2021».
1.2293. (ex 205.7.) D'Attis, Mulè, Mandelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, è aggiunto il seguente periodo: «Per le stesse imprese, il medesimo credito di imposta è riconosciuto anche per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno, con riferimento all'ammontare mensile dei canoni di locazione sostenuti per differenti unità produttive riconducibili ad un'unica persona giuridica, anche se avente ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

  3-ter. Agli oneri di cui al precedente comma, valutati nel limite massimo pari a 25 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 34 comma 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.
  3-quater. Al comma 3, le parole: «259,2 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «284,2 milioni».
1.2294. (ex 205.8.) D'Attis, Mulè, Mandelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. I concessionari del gioco regolato dal decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, versano il prelievo erariale ed il compenso per il controllore centralizzato del gioco entro novanta giorni dal ritiro delle stesse e comunque entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all'ultimo bimestre. L'importo costituente prelievo erariale deve essere coperto da idonea cauzione e su di esso sono dovuti interessi legali, calcolati dal giorno del ritiro fino a quello dell'effettivo versamento.
1.2295. (ex 205.20.) D'Attis, Mulè, Mandelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il termine previsto per la scadenza delle concessioni per la gestione della rete telematica di cui all'articolo 14 comma 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 è prorogato di trentasei mesi.
1.2296. (ex 205.13.) D'Attis, Mulè, Mandelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per gli anni 2020 e 2021 l'aliquota del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata nel 21,60 per cento delle somme giocate. Alle minori entrate, valutate in 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come incrementato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
1.2297. (ex 205.12.) D'Attis, Mulè, Mandelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2021 le normative emanate da Regioni ed Enti Locali in materia di distanze minime dai luoghi sensibili ed orari di apertura degli esercizi di installazione degli apparecchi da gioco nonché di funzionamento degli apparecchi medesimi si intendono abrogate. In ossequio al dettato dell'Accordo siglato in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 7 settembre 2017 gli orari di interruzione di funzionamento quotidiano degli apparecchi da gioco sono fissati come segue: dalle ore 24 alle ore 7. Le disposizioni successive all'entrata in vigore della presente legge di conversione che siano in contrasto con le disposizioni dei periodi precedenti sono nulle.
1.2298. (ex 205.15.) D'Attis, Mulè, Mandelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ai fini dell'iscrizione al Registro Unico degli operatori di gioco di cui all'articolo 27 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, per gli anni 2021 e 2022, non è considerato requisito la regolarità fiscale e contributiva. A tale fini non potrà essere richiesto all'atto dell'iscrizione o del rinnovo dell'iscrizione al suddetto registro alcun documento attinente alla regolarità fiscale o contributiva.
1.2299. (ex 205.16.) D'Attis, Mulè, Mandelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 217 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
  «2-bis. Ai fini di cui al comma 2, la raccolta delle scommesse effettuate a distanza con interazione diretta tra giocatori si intende come la sommatoria di tutte le commissioni addebitate ai giocatori, comprese le commissioni sulle vincite, al netto dell'imposta unica».
1.2300. (ex 205.18.) D'Attis, Mulè, Mandelli.

  Aggiungere i seguenti commi

  3-bis. All'articolo 1, comma 636, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sopprimere le parole da: «, e il divieto di trasferimento dei locali» fino al termine del periodo. Il trasferimento è acconsentito unicamente nella provincia o capoluogo di provincia sprovvisto di offerta.
  3-ter. Il Ministro delle finanze, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, aggiorna con proprio decreto i limiti previsti dall'articolo 9 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 al fine di renderli coerenti con l'attuale situazione del mercato e riconoscere adeguate economie di scala agli operatori.
1.2301. (ex 205.19.) D'Attis, Mulè, Mandelli.

  Dopo l'articolo 205, aggiungere il seguente:

Art. 205-bis.
(Chiusura del contenzioso con i concessionari di scommesse ippiche e sportive)

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli definiscono in via transattiva, con i soggetti titolari di concessioni o loro aventi causa cui si riferiscono le controversie, anche di natura risarcitoria nel corso delle quali sia stata emessa una sentenza di primo grado o un lodo arbitrale depositati entro la data di entrata in vigore della presente legge, nonché di contenziosi di natura civile in essere, secondo i criteri di seguito indicati:
   a) a fronte del rituale pagamento – effettuato anche mediante compensazione – delle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, dovute e ancora non versate, ai concessionari verrà riconosciuto un importo pari alla somma accertata nelle predette pronunce per la sola quota capitale;
   b) le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano anche nei confronti dei successori nella titolarità del credito di natura risarcitoria accertato giudizialmente o da pronunce arbitrali.

  2. All'onere di cui al comma 1, pari a 48,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come incrementato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
1.2302. (ex 205.011.) D'Attis, Mulè, Mandelli.

  Dopo l'articolo 205, aggiungere il seguente:

Art. 205-bis.
(Sostegno ai flussi economico-finanziari ed all'occupazione delle sale bingo)

  1. Al fine di garantire la continuità dell'operatività delle Sale Bingo, a decorrere dal 1o gennaio 2021 il prelievo erariale ed il compenso per il controllore centralizzato del gioco del bingo sono fissati nella misura rispettivamente del 8 per cento e dell'1 per cento del prezzo di vendita delle cartelle ed il montepremi è conseguentemente stabilito in almeno il 73 per cento del prezzo della totalità delle cartelle vendute in ciascuna partita. Il concessionario versa il prelievo erariale e il compenso in maniera differita entro novanta giorni dal ritiro delle stesse e, comunque, entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all'ultimo bimestre. L'importo costituente prelievo erariale deve essere coperto da idonea cauzione e su di esso sono dovuti interessi legali, calcolati dal giorno del ritiro fino a quello dell'effettivo versamento.
  2. Al relativo onere, pari a 36 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante riduzione del fondo di cui al comma 542 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come incrementato dall'articolo 19, comma 1 lettera b) del decreto-legge. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
1.2303. (ex 205.013.) D'Attis, Mulè, Mandelli.

  Dopo l'articolo 205, aggiungere il seguente:

Art. 205-bis.
(Norme in materia di gestione delle funzioni statali sui giochi pubblici)

  1. Al fine di ottimizzarne la gestione, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi numerici a quota fissa e dei giochi numerici a totalizzatore nazionale sono riordinate con uno o più decreti del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da emanare sulla base dei seguenti criteri direttivi:
   a) individuazione delle misure necessarie per garantire la sostenibilità della rete di raccolta dei giochi e delle concessioni, anche in conseguenza della epidemia Covid-19;
   b) individuazione delle migliori modalità di sviluppo tecnologico per evitare il rischio di obsolescenza delle apparecchiature e delle modalità di gioco.

  2. Alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, sono da ritenersi abrogate le disposizioni normative incompatibili di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303; 16 settembre 1996, n. 560; 24 gennaio 2002, n. 33; 4 ottobre 2002, n. 240.
1.2304. (ex 205.015.) D'Attis, Mandelli, Mulè.

  Dopo l'articolo 205, aggiungere il seguente:

Art. 205-bis.

  1. A causa della straordinarietà e della imprevedibilità degli eventi scaturenti dall'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l'equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, all'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «da indire entro il 30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «da indire entro il 30 giugno 2022», le parole: «e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023» e al termine del comma è aggiunto il seguente periodo: «In considerazione dei mesi di chiusura della rete di vendita dovuti all'emergenza sanitaria COVID-19, il pagamento annuale della somma da versare a titolo di proroga delle concessione non è dovuto per l'anno 2021».
   Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione pari a 65,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dall'articolo 209 della presente legge.
1.2305. (ex 205.04.) Osnato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 205, aggiungere il seguente:

Art. 205-bis.

  1. A causa della straordinarietà e della imprevedibilità degli eventi scaturenti dall'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l'equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, all'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «da indire entro il 30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «da indire entro il 30 giugno 2022», le parole: «e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2021, in considerazione dei mesi di chiusura della rete di vendita dovuti all'emergenza sanitaria in corso, il pagamento della somma da versare a titolo di proroga delle concessione è determinato in euro 3.750 per diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati, e in euro 2.250 per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 32,8 milioni per l'anno 2021 e a 65,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.2306. (ex 205.03.) Osnato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 205, aggiungere il seguente:

Art. 205-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)

  1. All'articolo 62-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nonché dall'apposizione su ciascuna confezione di avvertenze esclusivamente in lingua italiana a decorrere dal 1o luglio 2021 e di apposito contrassegno di Stato a decorrere dal 1o ottobre 2021. Con determinazione direttoriale dell'Agenzia dogane e monopoli, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della norma, sono stabilite le tipologie di avvertenza in lingua italiana, le modalità per l'approvvigionamento dei contrassegni di legittimazione nonché le ulteriori specifiche attuative del presente comma»;
   b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. A decorrere dal 1o marzo 2021 la commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1, è assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti di soggetti che siano in possesso dei medesimi requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67. Con determinazione direttoriale dell'Agenzia dogane e monopoli, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della norma, sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza di cui al presente comma, nonché gli obblighi contabili e amministrativi dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta».
1.2307. (ex 205.06.) Capitanio, Dara.

  Dopo l'articolo 205, aggiungere il seguente:

Art. 205-bis.
(Abrogazione del comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 2011, concernente l'addizionale erariale sulla tassa automobilistica)

  1. All'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 21 è abrogato.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209, è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
1.2308. (ex 205.09.) Pentangelo.

  Dopo l'articolo 205, aggiungere il seguente:

Art. 205-bis.

  1. A causa della straordinarietà e della imprevedibilità degli eventi scaturenti dall'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l'equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, nonché al fine di consentire il progressivo allineamento temporale delle concessioni per la raccolta dei giochi pubblici, per le concessioni per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, i termini per l'indizione delle procedure di selezione, previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono prorogati al 30 giugno 2023. Le concessioni in essere, nonché la titolarità dei punti di raccolta regolarizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché dell'articolo 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate a titolo oneroso, previo adeguamento delle medesime alla normativa vigente e presentazione di adeguata garanzia, fino al 31 dicembre 2023.
  2. Gli importi da versare a titolo di proroga sono determinati in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1048, legge 27 dicembre 2017 n. 205.
  3. All'articolo 1, comma 1048, legge 27 dicembre 2017 n. 205 è aggiunto il seguente periodo: «Per l'anno 2021, la somma da versare a titolo di proroga delle concessione è determinato in euro 3.750 per diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati, e di euro 2.250 per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici».
  4. Le modalità di versamento delle somme dovute a titolo di proroga, sulla base delle indicazioni operative definite con provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono stabilite come segue:
   a) per l'anno 2021 entro il 30 giugno 2021.
   b) per l'anno 2022: il 50 per cento del dovuto entro il 31 ottobre 2021 ed il restante 50 per cento entro il 30 giugno 2022.
   c) per l'anno 2023: il 50 per cento del dovuto entro il 31 ottobre 2022 ed il restante 50 per cento entro il 30 giugno 2023.
   Le risorse dovute a titolo di proroga e versate entro l'anno 2021 affluiscono al Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale di cui all'articolo 217, decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77.

  5. L'articolo 217, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77 è così sostituito: «Il finanziamento del fondo di cui al comma 1 è determinato nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e nel limite massimo di 50 milioni per l'anno 2021. Per il finanziamento del fondo previsto per l'anno 2020, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 una quota pari una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali, come determinata con cadenza quadrimestrale dall'ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, viene versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario. Per il finanziamento del fondo previsto per l'anno 2021, fino a concorrenza limite massimo di 50 milioni, affluiscono al Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale, le risorse di cui dall'articolo 1, comma 1048, legge 27 dicembre 2017 n. 205. Qualora negli anni 2020 e 2021 l'ammontare delle entrate così come determinate al presente comma sia inferiore alle somme iscritte nel Fondo, è corrispondentemente ridotta la quota di cui all'articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».
   Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione pari a 32,8 milioni per l'anno 2021 e a 65,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dall'articolo 209 della presente legge
1.2309. (ex 205.05.) Osnato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 205, aggiungere il seguente:

Art. 205-bis.

  1. A causa della straordinarietà e della imprevedibilità degli eventi scaturenti dall'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l'equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, nonché al fine di consentire il progressivo allineamento temporale delle concessioni per la raccolta dei giochi pubblici, per le concessioni per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, i termini per l'indizione delle procedure di selezione, previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono prorogati al 30 giugno 2023. Le concessioni in essere, nonché la titolarità dei punti di raccolta regolarizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché dell'articolo 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate a titolo oneroso, previo adeguamento delle medesime alla normativa vigente e presentazione di adeguata garanzia, fino al 31 dicembre 2023. Sono altresì prorogate al 31 dicembre 2023 le concessioni per la raccolta a distanza dei medesimi giochi.
  2. Gli importi da versare a titolo di proroga sono determinati in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1048, legge 27 dicembre 2017 n. 205.
  3. All'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Per l'anno 2021, la somma da versare a titolo di proroga delle concessione è determinato in euro 3.750 per diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati, e in euro 2.250 per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici».
  4. Le modalità di versamento delle somme dovute a titolo di proroga, sulla base delle indicazioni operative definite con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono stabilite come segue:
   a) per l'anno 2021 entro il 30 giugno 2021;
   b) per l'anno 2022: il 50 per cento del dovuto entro il 31 ottobre 2021 ed il restante 50 per cento entro il 30 giugno 2022;
   c) per l'anno 2023: il 50 per cento del dovuto entro il 31 ottobre 2022 ed il restante 50 per cento entro il 30 giugno 2023.
   Le risorse dovute a titolo di proroga e versate entro l'anno 2021 affluiscono al Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale di cui all'articolo 217, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

  5. Il comma 2 dell'articolo 217 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente: «2. Il finanziamento del fondo di cui al comma 1 è determinato nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e nel limite massimo di 50 milioni per l'anno 2021. Per il finanziamento del fondo previsto per l'anno 2020, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali, come determinata con cadenza quadrimestrale dall'ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, viene versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario. Per il finanziamento del fondo previsto per l'anno 2021, fino a concorrenza limite massimo di 50 milioni, affluiscono al Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale, le risorse di cui dall'articolo 1, comma 1048, legge 27 dicembre 2017 n. 205. Qualora negli anni 2020 e 2021 l'ammontare delle entrate così come determinate dal presente comma sia inferiore alle somme iscritte nel Fondo, è corrispondentemente ridotta la quota di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».
*1.2310. (ex 205.014.) D'Attis, Mulè, Mandelli, Cattaneo.

  Dopo l'articolo 205, aggiungere il seguente:

Art. 205-bis.

  1. A causa della straordinarietà e della imprevedibilità degli eventi scaturenti dall'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l'equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, nonché al fine di consentire il progressivo allineamento temporale delle concessioni per la raccolta dei giochi pubblici, per le concessioni per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, i termini per l'indizione delle procedure di selezione, previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono prorogati al 30 giugno 2023. Le concessioni in essere, nonché la titolarità dei punti di raccolta regolarizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché dell'articolo 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate a titolo oneroso, previo adeguamento delle medesime alla normativa vigente e presentazione di adeguata garanzia, fino al 31 dicembre 2023. Sono altresì prorogate al 31 dicembre 2023 le concessioni per la raccolta a distanza dei medesimi giochi.
  2. Gli importi da versare a titolo di proroga sono determinati in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1048, legge 27 dicembre 2017 n. 205.
  3. All'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Per l'anno 2021, la somma da versare a titolo di proroga delle concessione è determinato in euro 3.750 per diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati, e in euro 2.250 per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici».
  4. Le modalità di versamento delle somme dovute a titolo di proroga, sulla base delle indicazioni operative definite con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono stabilite come segue:
   a) per l'anno 2021 entro il 30 giugno 2021;
   b) per l'anno 2022: il 50 per cento del dovuto entro il 31 ottobre 2021 ed il restante 50 per cento entro il 30 giugno 2022;
   c) per l'anno 2023: il 50 per cento del dovuto entro il 31 ottobre 2022 ed il restante 50 per cento entro il 30 giugno 2023.
   Le risorse dovute a titolo di proroga e versate entro l'anno 2021 affluiscono al Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale di cui all'articolo 217, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

  5. Il comma 2 dell'articolo 217 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente: «2. Il finanziamento del fondo di cui al comma 1 è determinato nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e nel limite massimo di 50 milioni per l'anno 2021. Per il finanziamento del fondo previsto per l'anno 2020, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali, come determinata con cadenza quadrimestrale dall'ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, viene versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario. Per il finanziamento del fondo previsto per l'anno 2021, fino a concorrenza limite massimo di 50 milioni, affluiscono al Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale, le risorse di cui dall'articolo 1, comma 1048, legge 27 dicembre 2017 n. 205. Qualora negli anni 2020 e 2021 l'ammontare delle entrate così come determinate dal presente comma sia inferiore alle somme iscritte nel Fondo, è corrispondentemente ridotta la quota di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».
*1.2311. (ex 205.016.) Cattaneo.

ART. 207.

  Al comma 1, sostituire le parole: 3.800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 4328,26092 milioni per l'anno 2021, 525,760923 milioni per l'anno 2022 e 525,760923 milioni per l'anno 2023.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 4 (L'Italia in Europa e nel Mondo), programma 4.2 (Cooperazione allo sviluppo), apportare le seguenti variazioni:
  2021
   CP: –528.260.923
   CS: –528.260.923

  2022
   CP: –525.760.923
   CS: –525.760.923

  2023
   CP: –525.760.923
   CS: –525.760.923
1.2312. (ex 207.3.) Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, dopo le parole: misure di sostegno economico-finanziario già adottate nel corso dell'anno 2020 aggiungere le seguenti parole:, unificando il trattamento dei professionisti, tanto iscritti alle Casse di previdenza private quanto iscritti alla Gestione separata Inps, a quello degli altri soggetti economici,.
   Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad Euro 650 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
1.2313. (ex 207.5.) Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Le risorse di cui al comma 1 dovranno essere destinate in via prioritaria all'erogazione di contributi ai soggetti non beneficiari dei contributi a fondo perduto previsti dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, alla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dal decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, dal decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 e dal decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, con particolare riferimento ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

  1-ter. Il Fondo non potrà essere destinato all'erogazione di contributi a lavoratori dipendenti e ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore della presente legge.
  1-quater. Il contributo destinato ai soggetti di cui al comma 1, da determinare in ragione della contrazione del fatturato computata su base annua, non potrà essere inferiore a 1.500 euro e superiore ad euro 15.000.
1.2314. (ex 207.1.) Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Al comma 1, secondo periodo dopo le parole: Il Fondo è ripartito sono inserite le seguenti:, unificando il trattamento dei professionisti, tanto iscritti alle Casse di previdenza private quanto iscritti alla Gestione separata INPS, a quello degli altri soggetti economici,.
1.2315. (ex 207.8.) Nevi.

  Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:
  1-bis. Il rifinanziamento per l'anno 2021, di cui al comma 1, secondo periodo, dovrà avvenire comunque unificando il trattamento dei professionisti, tanto iscritti alle Casse di previdenza private quanto iscritti alla Gestione separata INPS, a quello degli altri soggetti economici.
1.2316. (ex 207.6.) Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 207, aggiungere il seguente:

Art. 207-bis.
(Fondo da ripartire per le imprese del settore dei matrimoni e degli eventi privati – Contributo a fondo perduto)

  1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.
  2. I contributi a fondo perduto di cui al comma 1 spettano alle imprese identificate secondo i codici ATECO di cui all'Allegato 2 a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile settembre 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
  3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per la ripartizione del Fondo e per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.

  Conseguentemente:
   all'articolo 209, le parole: 800 milioni sono sostituite dalle seguenti: 300 milioni;
   dopo l'Allegato 1, aggiungere il seguente:

Allegato 1-bis
(Articolo 207-bis)

  01.19.10    Coltivazione fiori in piena area
  01.19.20    Coltivazione di fiori in colture protette
  10.71.20    Produzione pasticceria fresca
  14.13.10    Confezione di serie di abbigliamento
  14.13.20    Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
  20.51.02    Fabbricazione di articoli esplosivi
  32.99.90    Fabbricazione di altri articoli
  46.16.01    Rappresentanti vestiario e accessori
  46.22    Commercio ingrosso fiori e piante
  46.90.00    Commercio all'ingrosso non specializzato
  47.24.20    Commercio al dettaglio di dolciumi e confetteria
  47.71.10    Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
  47.76.10    Commercio dettaglio di fiori e piante
  47.77.00    Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
  47.78.34    Commercio articoli regalo e fumatori
  47.78.35    Commercio dettaglio di bomboniere
  56.21.00    Fornitura pasti preparati/catering
  68.20.01    Locazione immobiliare beni propri o leasing
  74.20.19    Altre attività di riprese fotografiche
  74.20.20    Lavoratori fotografici
  74.90.99    Altre attività professionali
  77.11.00    Noleggio autovetture
  77.29.10    Noleggio biancheria tavola, letto etc
  77.29.90    Noleggio altri beni per uso personale e domestico
  82.30.00    Organizzazione di convegni e fiere
  90.01.01    Cantanti
  90.01.09    Gruppi musicali
  96.09.05    Organizzazione di feste e cerimonie
  96.09.09    Altre attività di servizi alla persona

*1.2317. (ex 207.015.) Montaruli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 207, aggiungere il seguente:

Art. 207-bis.
(Fondo da ripartire per le imprese del settore dei matrimoni e degli eventi privati – Contributo a fondo perduto)

  1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.
  2. I contributi a fondo perduto di cui al comma 1 spettano alle imprese identificate secondo i codici ATECO di cui all'Allegato 2 a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile settembre 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
  3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per la ripartizione del Fondo e per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.

  Conseguentemente:
   all'articolo 209, le parole: 800 milioni sono sostituite dalle seguenti: 300 milioni;
   dopo l'Allegato 1, aggiungere il seguente:
   Allegato 1-bis
(Articolo 207-bis)

  01.19.10    Coltivazione fiori in piena area
  01.19.20    Coltivazione di fiori in colture protette
  10.71.20    Produzione pasticceria fresca
  14.13.10    Confezione di serie di abbigliamento
  14.13.20    Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
  20.51.02    Fabbricazione di articoli esplosivi
  32.99.90    Fabbricazione di altri articoli
  46.16.01    Rappresentanti vestiario e accessori
  46.22    Commercio ingrosso fiori e piante
  46.90.00    Commercio all'ingrosso non specializzato
  47.24.20    Commercio al dettaglio di dolciumi e confetteria
  47.71.10    Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
  47.76.10    Commercio dettaglio di fiori e piante
  47.77.00    Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
  47.78.34    Commercio articoli regalo e fumatori
  47.78.35    Commercio dettaglio di bomboniere
  56.21.00    Fornitura pasti preparati/catering
  68.20.01    Locazione immobiliare beni propri o leasing
  74.20.19    Altre attività di riprese fotografiche
  74.20.20    Lavoratori fotografici
  74.90.99    Altre attività professionali
  77.11.00    Noleggio autovetture
  77.29.10    Noleggio biancheria tavola, letto etc
  77.29.90    Noleggio altri beni per uso personale e domestico
  82.30.00    Organizzazione di convegni e fiere
  90.01.01    Cantanti
  90.01.09    Gruppi musicali
  96.09.05    Organizzazione di feste e cerimonie
  96.09.09    Altre attività di servizi alla persona

*1.2318. (ex 207.020.) Gelmini, Spena, D'Attis.

  Dopo l'articolo 207, aggiungere il seguente:

Art. 207-bis.
(Fondo da ripartire per le imprese del settore dei matrimoni e degli eventi privati – Contributo a fondo perduto)

  1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.
  2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
  3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, da adottare entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse nonché individuate le imprese destinatarie del contributo.

  Conseguentemente, all'articolo 209, le parole: 800 milioni sono sostituite dalle seguenti: 300 milioni.
*1.2319. (ex 207.024.) Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 207, aggiungere il seguente:

Art. 207-bis.
(Fondo da ripartire per le imprese del settore dei matrimoni e degli eventi privati – Contributo a fondo perduto)

  1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.
  2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
  3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, da adottare entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse nonché individuate le imprese destinatarie del contributo.

  Conseguentemente, all'articolo 209, le parole: 800 milioni sono sostituite dalle seguenti: 300 milioni.
*1.2320. (ex 207.016.) Montaruli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 207, aggiungere il seguente:

Art. 207-bis.
(Fondo da ripartire per le imprese del settore dei matrimoni e degli eventi privati – Contributo a fondo perduto)

  1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.
  2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
  3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, da adottare entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse nonché individuate le imprese destinatarie del contributo.

  Conseguentemente, all'articolo 209, le parole: 800 milioni sono sostituite dalle seguenti: 300 milioni.
*1.2321. (ex 207.021.) Gelmini, Spena.

  Dopo l'articolo 207, aggiungere il seguente:

Art. 207-bis.
(Rifinanziamento Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura)

  1. La dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, di seguito denominato «Fondo», è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.2322. (ex 207.012.) Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

  Dopo l'articolo 207, aggiungere il seguente:

Art. 207-bis.
(Contributo di sostegno in favore dei lavoratori autonomi, liberi professionisti, partite iva, piccole e medie imprese, attività commerciali di vicinato e botteghe storiche costrette alla chiusura in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. Al fine di sostenere i lavoratori autonomi, i liberi professionisti, le partite IVA, le piccole e medie imprese, le attività commerciali di vicinato e le botteghe storiche che, in conseguenza dell'adozione dei provvedimenti adottati dall'Autorità per le esigenze derivanti dalle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, risultino maggiormente colpite dal punto di vista economico è riconosciuto un contributo a fondo perduto ulteriore rispetto a quello di cui all'articolo 207 pari all'80 per cento dei ricavi mancati in ragione del periodo di totale o parziale chiusura.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante le maggiori entrate rivenienti dall'attuazione del successivo comma 3.
  3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

  2. Le risorse rivenienti dall'attuazione del comma 3 affluiscono, sino ad un limite massimo di 2.500 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione del comma 1.
  3. I contributi corrisposti in virtù del presente articolo si sommano sempre e comunque ai prestiti concessi ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.
  4. Qualunque soggetto acceda ai contributi di cui al presente articolo può rinunciare in ogni momento ai prestiti concessi ai sensi del citato decreto-legge n. 23 del 2020.
1.2323. (ex 207.022.) Giacomoni, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

  Dopo l'articolo 207, aggiungere il seguente:

Art. 207-bis.
(Fondo ristoro esercenti impianti di risalita delle località sciistiche)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'attività degli esercenti degli impianti di risalita nelle località sciistiche, con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a ristorare dalle perdite conseguenti alle misure adottate per contrastare la pandemia da COVID-19.
  2. Il Fondo eroga un contributo a fondo perduto pari al 20 per cento dei ricavi conseguiti nell'anno 2018, in misura comunque non inferiore ad euro 50.000,00.
  3. Il predetto contributo spetta anche ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1o gennaio 2019; in tal caso, l'ammontare del contributo ammonta al 50 per cento del fatturato del mese di gennaio 2019 ed in misura comunque non inferiore ad euro 50.000,00.
  4. Il contributo a fondo perduto di cui alla presente disposizione è irrilevante ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive.
  5. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1o dicembre 2020.
  2. Conseguentemente, ridurre di 200 milioni di euro la dotazione del Fondo di cui all'articolo 207 e di 200 milioni il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
1.2324. (ex 207.02.) Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 207, aggiungere il seguente:

Art. 207-bis.
(Fondo ristoro strutture ricettive delle località sciistiche)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'attività dei gestori di strutture ricettive, titolari di partita IVA, nelle località sciistiche, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a ristorare dalle perdite e dai maggiori costi conseguenti alle misure adottate per contrastare la pandemia da COVID-19.
  2. Il Fondo eroga un contributo a fondo perduto pari al 20 per cento dei ricavi conseguiti nel primo quadrimestre dell'anno 2018, in misura comunque non inferiore ad euro 5.000,00.
  3. Il predetto contributo spetta anche ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1o gennaio 2019; in tal caso, l'ammontare del contributo ammonta al 50 per cento del fatturato del mese di gennaio 2019 ed in misura comunque non inferiore ad euro 5.000,00.
  4. Il contributo a fondo perduto di cui alla presente disposizione è irrilevante ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive.
  5. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1o dicembre 2020.
  2. Conseguentemente, ridurre di 200 milioni di euro la dotazione del Fondo di cui all'articolo 207 della presente legge.
1.2325. (ex 207.03.) Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 207, aggiungere il seguente:

Art. 207-bis.
(Contributo a fondo perduto maestri di sci)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo nazionale per il sostegno dei maestri di sci, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a ristorare dalle perdite conseguenti alle misure adottate per contrastare la pandemia da COVID-19.
  2. Il Fondo eroga un contributo a fondo perduto di euro 2.000,00 ai soggetti iscritti, nell'anno 2019, all'Albo Nazionale dei Maestri di Sci, che abbiano in tale anno prestato effettiva attività.
  2. Conseguentemente, ridurre di 30 milioni di euro la dotazione del Fondo di cui all'articolo 207 della presente legge.
1.2326. (ex 207.05.) Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 207 aggiungere il seguente:

Articolo 207-bis.
(Rifinanziamento Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori)

  1. Il Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori di cui all'articolo 15, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 20231, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.2327. (ex 207.08.) Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

  Dopo l'articolo 207, aggiungere il seguente:

Articolo 207-bis.
(Fondo per il sostegno degli esercizi di vicinato)

  1. Al fine di contrastare le conseguenze economiche negative prodotte dall'emergenza COVID-19, rilanciare il commercio negli esercizi di vicinato e garantire il mantenimento dei livelli occupazionali presso questi ultimi, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2021 denominato «Fondo per il sostegno degli esercizi di vicinato».
  2. Le risorse del fondo di cui al comma 1, assegnate ai comuni e ripartite dagli stessi mediante l'assegnazione di voucher di spesa ai cittadini ivi residenti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono finalizzate al sostegno delle imprese operanti come esercizi di vicinato.
  3. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, adottato di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le modalità di assegnazione delle risorse del fondo ai comuni, disciplina il regolamento per la partecipazione degli esercizi di vicinato a tale iniziativa, oltre che per la richiesta dei voucher da parte dei cittadini di cui al comma 2, assumendo come requisiti di base nella ripartizione percentuale di tali risorse ai comuni i seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) il numero di cittadini residenti nel comune;
   b) il numero di esercizi di vicinato operanti nel territorio comunale;
   c) l'erogazione minima per comune di euro 10.000.

  4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
1.2328. (ex 207.018.) Zucconi, Caiata, Silvestroni, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 207, aggiungere il seguente:

Articolo 207-bis.
(Cashback acquisti nei comuni montani)

  1. All'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 289-ter è aggiunto il seguente: «289-quater. Dal 1o gennaio 2021 al 30 aprile 2021, per gli acquisti effettuati con l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici nelle attività commerciali situate nei comuni montani o aderenti alla comunità montane in cui siano presenti stazioni sciistiche, l'entità del rimborso previsto dal comma 288 è stabilito in misura del 22 per cento».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 30 milioni per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
1.2329. (ex 207.01.) Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 207, aggiungere il seguente:

Articolo 207-bis.
(Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle misure restrittive attualmente non indennizzati)

  1. Ai soli fini previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, nel limite di spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori codici ATECO riferiti a settori economici aventi diritto al contributo, ulteriori rispetto a quelli individuati nell'Allegato 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 a condizione che tali settori siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
1.2330. (ex 207.014.) Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 207, aggiungere il seguente:

Articolo 207-bis.
(Potenziamento Fondo prima casa)

  1. All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alla lettera c), terzo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino al 31 dicembre 2022, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80 per cento, la misura massima della garanzia concessa dal Fondo è elevata all'80 per cento.».

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
1.2331. (ex 207.023.) Tartaglione, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Porchietto, Giacometto, Baratto.

  Dopo l'articolo 207 aggiungere il seguente:

Articolo 207-bis.
(Fondo antibracconaggio ittico)

  1. All'articolo 40, comma 11-bis, della legge 28 luglio 2016, n. 154, le parole: «per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020,» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023,».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.2332. (ex 207.011.) Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

  Dopo l'articolo 207 aggiungere il seguente:

Articolo 207-bis.
(Fondo antibracconaggio ittico)

  1. È istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa il Fondo antibracconaggio ittico, con una dotazione iniziale di un milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, destinato a potenziare i controlli nelle acque interne da parte del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  2. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 1. Le regioni possono concorrere al finanziamento del Fondo nel limite delle disponibilità dei propri bilanci allo scopo finalizzate, secondo le modalità definite dal decreto di cui al primo periodo.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
1.2333. (ex 207.010.) Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

  Dopo l'articolo 207 aggiungere il seguente:

Articolo 207-bis.
(Sostegno agli operatori del settore impianti a fune)

  1. Al fine di sostenere gli operatori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e con provvedimenti delle Regioni e delle Province autonome adottati d'intesa con il Ministro per la salute per contenere la diffusione dell'epidemia «COVID-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti del settore impianti a fune pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2021.Con decreto del Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità e i tempi di erogazione degli indennizzi.
  2. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 207 della presente legge.
1.2334. (ex 207.013.) Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

ART. 208.

  Dopo l'articolo 208, aggiungere il seguente:

Art. 208-bis.
(Fondo da ripartire per le imprese dei comprensori sciistici – Contributo a fondo perduto)

  1. Al fine di sostenere le imprese operanti nei comprensori sciistici a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.
  2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di dicembre 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di dicembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 20 gennaio 2021, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse nonché individuate le imprese destinatarie del contributo e i comprensori interessati.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 300 milioni.
1.2335. (ex 208.02.) Sandra Savino.

ART. 209.

  Al comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 625.691.640 e le parole 500 milioni con le seguenti: 325.691.640.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, Missione 1, Istruzione Scolastica, Azione 22 – Programma 1.2 Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (22.8) – Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio, apportare le seguenti variazioni:
   2021:
   CP: +318.000.000;
   CS: +318.000.000.
   2022:
   CP: +318.000.000;
   CS: +3180.000.000.
   2023:
   CP: +318.000.000;
   CS: +318.000.000.
1.2336. (ex 209.10.) Palmieri, Aprea, Marin, Casciello, Saccani Jotti, Vietina.

  Al comma 1 sostituire le parole da: 800 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 625.691.640 euro per l'anno 2021, di 325.691.640 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.

  Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, Missione 1 – Istruzione scolastica, programma 1.2 – Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica, apportare le seguenti variazioni:
   2021:
   CP: + 174.308.360;
   CS: + 174.308.360.
   2022:
   CP: + 174.308.360;
   CS: + 174.308.360.
   2023:
   CP: + 174.308.360;
   CS: + 174.308.360.
1.2337. (ex 209.23.) Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 892 milioni.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione 1 Infrastrutture pubbliche e logistiche, Programma 1.2 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici sono apportate le seguenti variazioni:
   2021:
   CP: + 8.000.000;
   CS: + 8.000.000.
1.2338. (ex 209.19.) Mulè.

  Al comma 1 sostituire le parole: 800 milioni e: 500 milioni con le seguenti: 798 milioni e: 498 milioni.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, missione 1, Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, Programma 1.1, Sostegno valorizzazione e tutela dello spettacolo dal vivo, apportare le seguenti variazioni:
   2021:
   CP: + 2.000.000;
   CS: + 2.000.000.
   2022:
   CP: + 2.000.000;
   CS: + 2.000.000.
   2023:
   CP: + 2.000.000;
   CS: + 2.000.000.
1.2339. (ex 209.22.) Prestigiacomo.

  Al comma 1 sostituire le parole: 800 milioni e: 500 milioni con le seguenti: 793 milioni e: 493 milioni.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Missione 1, Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, Programma 1.1, Sostegno valorizzazione e tutela dello spettacolo dal vivo, apportare le seguenti variazioni:
   2021:
   CP: + 7.000.000;
   CS: + 7.000.000.
   2022:
   CP: + 7.000.000;
   CS: + 7.000.000.
   2023:
   CP: + 7.000.000;
   CS: + 7.000.000.
1.2340. (ex 209.21.) Prestigiacomo.

  Al comma 1 sostituire le parole: 800 milioni e: 500 milioni con le seguenti: 795 milioni e: 495 milioni.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, missione 1, Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, Programma 1.1, Sostegno valorizzazione e tutela dello spettacolo dal vivo, apportare le seguenti variazioni:
   2021:
   CP: + 5.000.000;
   CS: + 5.000.000.
   2022:
   CP: + 5.000.000;
   CS: + 5.000.000.
   2023:
   CP: + 5.000.000;
   CS: + 5.000.000.
1.2341. (ex 209.20.) Prestigiacomo, Brunetta.

  Al comma 1 sostituire le parole da: 800 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 799,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 499,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1, L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 1.10. Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale, apportare le seguenti variazioni:
   2021:
   CP: + 500.000;
   CS: + 500.000.
   2022:
   CP: + 500.000;
   CS: + 500.000.
   2023:
   CP: + 500.000;
   CS: + 500.000.
1.2342. (ex 209.1.) Zoffili, Ribolla, Billi, Coin, Comencini, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Formentini, Picchi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  All'articolo 209, comma 1, il Fondo è ridotto di 2.200.000 euro per ciascun anno.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1, L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 1.7, Promozione della cultura e della lingua italiana all'estero, apportare le seguenti variazioni:
   2021:
   CP: + 2.200.000;
   CS: + 2.200.000.
   2022:
   CP: + 2.200.000;
   CS: + 2.200.000.
   2023:
   CP: + 2.200.000;
   CS: + 2.200.000.
1.2343. (ex 209.4.) Billi, Coin, Comencini, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Formentini, Picchi, Ribolla, Zoffili, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Al comma 1, sostituire le parole da: 800 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 799,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 499,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 4, Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo, Programma: 4.1, Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy, apportare le seguenti variazioni:
   2021:
   CP: + 300.000;
   CS: + 300.000.
   2022:
   CP: + 300.000;
   CS: + 300.000.
   2023:
   CP: + 300.000;
   CS: + 300.000.
1.2344. (ex 209.5.) Billi, Coin, Comencini, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Formentini, Picchi, Ribolla, Zoffili, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Al comma 1, sostituire le parole da: 800 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 799,2 milioni di euro per l'anno 2021, di 499,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione: 1, L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 1.9, Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese, apportare le seguenti variazioni:
   2021:
   CP: + 800.000;
   CS: + 800.000.
   2022:
   CP: + 800.000;
   CS: + 800.000.
   2023:
   CP: + 800.000;
   CS: + 800.000.
1.2345. (ex 209.3.) Ribolla, Billi, Coin, Comencini, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Formentini, Picchi, Zoffili, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  All'articolo 209, comma 1, sostituire, rispettivamente le parole: 800 milioni e: 500 milioni con le seguenti: 795 milioni e: 495 milioni.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Missione 1, Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e paesaggistici, Programma 1.1, Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo, apportare le seguenti variazioni:
   2021:
   CP: +5.000.000;
   CS: +5.000.000.
   2022:
   CP: +5.000.000;
   CS: +5.000.000.
   2023:
   CP: +5.000.000;
   CS: +5.000.000.
1.2346. (ex 209.24.) Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 210.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: è incrementata di 1.085 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: è incrementata di 2.800 milioni di euro per l'anno 2021;

  Conseguentemente al medesimo comma 1, lettera b), sostituire le parole: è incrementata di 465 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: è incrementata di 1.200 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 207, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 3800 milioni di euro con le seguenti: 1350 milioni di euro.
1.2347. (ex 210.4.) Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: è incrementata di 1.085 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: è incrementata di 2.800 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1 lettera a) e b), pari a 2.450 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione 23 «Fondi da ripartire», programma 23.1 Fonti da assegnare dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1.2348. (ex 210.10.) Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Per il potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, sono disposti i seguenti interventi:
   a) la dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto- legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è incrementata di 1.085 milioni di euro per l'anno 2021 e 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
   b) la dotazione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 465 milioni di euro per l'anno 2021, e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per le finalità di cui alla lettera d) del medesimo comma;
   c) all'articolo 48, comma 2, lettera d), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021»;
   d) all'articolo 6 decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 sostituire il comma 3 con il seguente:
  «3. All'articolo 91, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: “capitali” sono aggiunte le seguenti: “nonché delle imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale e nazionale”;
    2) al comma 1, secondo periodo, sono soppresse le seguenti parole: “o nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato”;
    3) al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: “A valere sullo stanziamento di cui al primo periodo, per far fronte ai danni diretti e indiretti subiti dall'intero settore fieristico derivanti dall'emergenza COVID-19 sono concessi, per il tramite di Simest SpA, ai soggetti di cui al comma 1, contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1o marzo 2020 e non coperti da utili, misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo, secondo termini, modalità e condizioni stabiliti con delibera del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 per gli enti fieristici di cui al primo comma è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.”»;
   e) all'articolo 78, comma 1, lettera c), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 dopo la parola: «attività» sono aggiunte le seguenti: «di gestori dei quartieri fieristici e degli spazi dedicati a congressi e convegni e».

  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 1.550 milioni di euro per l'anno 2021 e 200 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.2349. (ex 210.2.) Frassini, Fiorini, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Murelli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Legnaioli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le risorse previste dal primo comma del presente articolo sono utilizzate altresì per:
   a) il cofinanziamento di iniziative di promozione dirette ai mercati esteri realizzate dalle imprese italiane del settore agricolo anche per il tramite di progetti presentati dalle organizzazioni rappresentative del settore di rilevanza nazionale nella misura minima del 50 per cento delle spese sostenute. I cofinanziamenti sono concessi nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti Stato comunque non ricorrendo al regolamento relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis» nel settore agricolo;
   b) la compensazione finanziaria, pari a quanto corrisposto da imprese italiane in conseguenza dell'applicazione di penali connesse a ritardati o omessi adempimenti nei confronti di committenti esteri o da parte di committenti esteri determinati dal rispetto delle misure di contenimento degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
   c) il rimborso delle quote di adesione già fatturate e le spese documentabili a favore delle imprese italiane che le hanno sostenute per la prevista partecipazione ad iniziative promozionali quali fiere estere, seminari, workshop ed altri eventi promozionali non realizzati a partire dal 1o febbraio 2020 in Italia o in un Paese estero a causa della emergenza Coronavirus.
*1.2350. (ex 210.7.) Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le risorse previste dal primo comma del presente articolo sono utilizzate altresì per:
   a) il cofinanziamento di iniziative di promozione dirette ai mercati esteri realizzate dalle imprese italiane del settore agricolo anche per il tramite di progetti presentati dalle organizzazioni rappresentative del settore di rilevanza nazionale nella misura minima del 50 per cento delle spese sostenute. I cofinanziamenti sono concessi nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti Stato comunque non ricorrendo al regolamento relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis» nel settore agricolo;
   b) la compensazione finanziaria, pari a quanto corrisposto da imprese italiane in conseguenza dell'applicazione di penali connesse a ritardati o omessi adempimenti nei confronti di committenti esteri o da parte di committenti esteri determinati dal rispetto delle misure di contenimento degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
   c) il rimborso delle quote di adesione già fatturate e le spese documentabili a favore delle imprese italiane che le hanno sostenute per la prevista partecipazione ad iniziative promozionali quali fiere estere, seminari, workshop ed altri eventi promozionali non realizzati a partire dal 1o febbraio 2020 in Italia o in un Paese estero a causa della emergenza Coronavirus.
*1.2351. (ex 210.9.) Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 210, aggiungere il seguente:

Art. 210-bis.
(Fondo per il rimborso delle spese sostenute da PMI per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali annullate)

  1. Al fine di rimborsare micro, piccole e medie imprese, per come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che hanno sostenuto delle spese in vista della partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali annullate in conseguenza del divieto di cui all'articolo 1, comma 9, lettera n), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabilite le disposizioni attuative ai fini della fissazione di criteri e modalità per il conseguimento del rimborso, nonché dell'individuazione delle spese ammissibili a rimborso, tenuto conto, in particolare, delle spese relative alla partecipazione alla fiera o alla manifestazione commerciale, all'affitto degli spazi espositivi e all'allestimento dei medesimi, alle attività pubblicitarie, di promozione e comunicazione connesse allo svolgimento dell'evento.
  3. Agli oneri derivanti dal fondo di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1.2352. (ex 210.09.) Zucconi, Lollobrigida, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 210, aggiungere il seguente:

Art. 210-bis.
(Fondo per il rimborso delle spese sostenute da PMI per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali annullate)

  1. Al fine di rimborsare micro, piccole e medie imprese, per come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che hanno sostenuto delle spese in vista della partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali annullate in conseguenza del divieto di cui all'articolo 1, comma 9, lettera n), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabilite le disposizioni attuative ai fini della fissazione di criteri e modalità per il conseguimento del rimborso, nonché dell'individuazione delle spese ammissibili a rimborso, tenuto conto, in particolare, delle spese relative alla partecipazione alla fiera o alla manifestazione commerciale, all'affitto degli spazi espositivi e all'allestimento dei medesimi, alle attività pubblicitarie, di promozione e comunicazione connesse allo svolgimento dell'evento.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: «800 milioni» con le seguenti: «790 milioni».
1.2353. (ex 210.015.) Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 210, aggiungere il seguente:

Art. 210-bis.

  1. Al fine di potenziare l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di sostenere e promuovere il Made in Italy, nonché potenziare il cofinanziamento per la realizzazione di investimenti e progetti imprenditoriali della comunità italiana all'estero, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023 in favore delle Camere di commercio italiane all'estero.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro per il triennio 2021-2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.2354. (ex 210.019.) Fitzgerald Nissoli.

  Dopo l'articolo 210, aggiungere il seguente:

Art. 210-bis.
(Monitoraggio ponti e infrastrutture stradali piccoli comuni)

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo nazionale per il finanziamento del servizio di monitoraggio di ponti e infrastrutture stradali di competenza dei comuni con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni da 2021 a 2023.
  2. Potranno beneficiare del predetto Fondo i comuni aventi popolazione alla data del 1o gennaio 2018 inferiore a 20.001 abitanti.
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sessanta giorni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti termini e modalità di accesso al Fondo di cui al comma.

  Conseguentemente, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,è diminuito di 100 milioni annui.
1.2355. (ex 210.05.) Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 210, aggiungere il seguente:

Art. 210-bis.
(Parificazione trattamento fiscale ai fondi di previdenza complementare)

  1. All'articolo 3 comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dopo le parole: «forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252» sono aggiunte le seguenti: «e ai redditi percepiti dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 ai quali si applica l'aliquota del 20 per cento. Il risparmio fiscale derivante dalla disposizione di cui al periodo precedente, è destinato dagli Enti a finanziare ulteriori misure e prestazioni a sostegno degli iscritti e alla promozione dell'attività professionale».

  Conseguentemente all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: «800 milioni» con le seguenti: «745 milioni» e le parole: «500 milioni» con le seguenti: «445 milioni».
1.2356. (ex 210.018.) Giacomoni, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

  Dopo l'articolo 210, aggiungere il seguente:

Art. 210-bis.
(Fondo per opere di sistemazione del dissesto idrogeologico in provincia di Bergamo)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del mare è istituito il «Fondo per la realizzazione di interventi di sistemazione di problematiche di dissesto idrogeologico in provincia di Bergamo», con una dotazione di euro 10 milioni per l'anno 2021.
  2. Le modalità di accesso ed i criteri di riparto del Fondo di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  3. Il decreto di cui al comma 2 deve prevedere l'avvio dei cantieri entro il 30 novembre 2021.

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:
   2021: – 10.000.000.
1.2357. (ex 210.020.) Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

  Dopo l'articolo 210, aggiungere il seguente:

Art. 211-bis.
(Fondo per partecipazione dei ricercatori ad attività di ricerca temporanea all'estero)

  1. Allo scopo di favorire l'internazionalizzazione della ricerca italiana è istituito, presso il Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale, un Fondo indirizzato a incentivare e a sostenere i ricercatori italiani presso sedi universitarie e di ricerca straniere, per programmi e progetti di soggiorno temporanei all'estero.
  2. Le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma e del presente articolo sono demandate ad apposito e successivo regolamento di attuazione del Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale.
  3. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificato in 3 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.2358. (ex 210.021.) Fitzgerald Nissoli.

  Dopo l'articolo 210, aggiungere il seguente:

Art. 210-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.
1.2359. (ex 210.07.) Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.

TABELLA A.

  Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2021: – 2.000.000;
   2022: – 2.000.000;
   2023: – 2.000.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, Missione 1, Competitività e sviluppo delle imprese, Programma 1.2, Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale apportare le seguenti variazioni:
   2021:
   CP: + 2.000.000;
   CS: + 2.000.000.
   2022:
   CP: + 2.000.000;
   CS: + 2.000.000.
   2023:
   CP: + 2.000.000;
   CS: + 2.000.000.
Tab.A.6. Fitzgerald Nissoli.

  Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2021: – 3.000.000;
   2022: – 3.000.000;
   2023: – 3.000.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1, L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 1.7, Promozione della cultura e della lingua italiana all'estero, apportate le seguenti variazioni:
   2021:
   CP: + 3.000.000;
   CS: + 3.000.000.
   2022:
   CP: + 3.000.000;
   CS: + 3.000.000.
   2023:
   CP: + 3.000.000;
   CS: + 3.000.000.
Tab.A.7. Fitzgerald Nissoli.

  Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2021: – 150.000;
   2022: – 150.000;
   2023: – 150.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale Missione 1, L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 1.9, Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese, apportare le seguenti variazioni:
   2021:
   CP: + 150.000;
   CS + 150.000.
   2022:
   CP: + 150.000;
   CS: + 150.000.
   2023:
   CP: + 150.000;
   CS: + 150.000.
Tab.A.8. Fitzgerald Nissoli.

TABELLA DI RAFFRONTO TRA IL TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO PRESENTATO DAL GOVERNO E QUELLO PREDISPOSTO DALLA COMMISSIONE

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A.C. 2790-bis-A/R – Articolo 2

ARTICOLO 2 ED ANNESSA TABELLA 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

SEZIONE II
APPROVAZIONE DEGLI STATI
DI PREVISIONE

Art. 2.
(Stato di previsione dell'entrata)

  1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2021, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

A.C. 2790-bis-A/R – Articolo 3

ARTICOLO 3 ED ANNESSA TABELLA 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative)

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2021, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
  2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, unitamente ai prestiti dell'Unione europea, è stabilito, per l'anno 2021, in 145.000 milioni di euro.
  3. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa – Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati per l'anno finanziario 2021, rispettivamente, in 3.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 25.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.
  4. La SACE Spa è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2021, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro la quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 3 del presente articolo.
  5. Il limite cumulato di assunzione degli impegni da parte della SACE Spa e del Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dello Stato, di cui all'articolo 6, comma 9-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è fissato, per l'esercizio finanziario 2021, in 120.000 milioni di euro.
  6. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma «Fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, per l'anno finanziario 2021, rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.500 milioni di euro, 2.000 milioni di euro, 800 milioni di euro e 6.300 milioni di euro.
  7. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie, per l'anno finanziario 2021, quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  8. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate, per l'anno finanziario 2021, nell'elenco n. 2, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  9. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria», nell'ambito della missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
  10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per l'attuazione dei referendum dal programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e della difesa, per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
  11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2021, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma «Rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.
  12. Nell'elenco n. 5, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2021, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1o dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», nonché nel programma «Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
  13. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2021, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, è stabilito in 70 unità.
  14. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal CIPE con propria delibera alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2021, destinate alla costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.
  15. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2021, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell'ambito della voce «Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti» dello stato di previsione dell'entrata, dalla società Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  16. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell'anno finanziario 2021, all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.
  17. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato relative alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed alla gestione liquidatoria denominata «Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo».
  18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021, iscritti nel programma «Oneri per il servizio del debito statale» e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel programma «Rimborsi del debito statale», al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalità di finanziamento risulti più conveniente per la finanza pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.
  19. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2021, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle singole Federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi del Corpo della guardia di finanza.
  20. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2021, possono essere apportate variazioni compensative in termini di residui e cassa con riferimento alle somme di parte capitale iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'anno 2020, non utilizzate nel medesimo anno e che sono conservate nel conto dei residui ai sensi dell'articolo 34-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, relative alle missioni «Competitività e sviluppo delle imprese» e «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», classificate nella categoria economica «Acquisizione di attività finanziarie – Azioni e altre partecipazioni».

A.C. 2790-bis-A/R – Articolo 4

ARTICOLO 4 ED ANNESSA TABELLA 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 4.
(Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative)

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2021, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
  2. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno finanziario 2021, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993, convertito dalla legge n. 513 del 1993.

A.C. 2790-bis-A/R – Articolo 5

ARTICOLO 5 ED ANNESSA TABELLA 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 5.
(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative)

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2021, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con propri decreti, per l'anno finanziario 2021, variazioni compensative in termini di residui, di competenza e di cassa tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tra missioni e programmi diversi, connesse con l'attuazione dei decreti legislativi 14 settembre 2015, n. 149 e n. 150.

A.C. 2790-bis-A/R – Articolo 6

ARTICOLO 6 ED ANNESSA TABELLA 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 6.
(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2021, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
  2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma «Amministrazione penitenziaria» e nel programma «Giustizia minorile e di comunità», nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2021.
  3. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione allo stato di previsione del Ministero della giustizia delle somme versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, a seguito di convenzioni stipulate dal Ministero medesimo con enti pubblici e privati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero derivanti da contributi, rimborsi e finanziamenti provenienti da organismi, anche internazionali, per la destinazione alle spese per il funzionamento degli uffici giudiziari e dei servizi, anche di natura informatica, forniti dai medesimi uffici nonché al potenziamento delle attività connesse alla cooperazione giudiziaria internazionale, nei programmi «Giustizia civile e penale» e «Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria» nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2021.

A.C. 2790-bis-A/R – Articolo 7

ARTICOLO 7 ED ANNESSA TABELLA 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative)

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2021, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
  2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2021, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento ed acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 7
(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative)

  Allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1, L'Italia in Europa e nel Mondo, Programma 1.2, Cooperazione allo sviluppo, apportare le seguenti variazioni:
   2021:
    CP: – 7.230.000;
    CS: – 7.230.000.
   2022:
    CP: – 7.230.000;
    CS: – 7.230.000.
   2023:
    CP: – 7.230.000;
    CS: – 7.230.000.
Tab.6.1. (ex Tab.6.8.) Formentini, Zoffili.

A.C. 2790-bis-A/R – Articolo 8

ARTICOLO 8 ED ANNESSA TABELLA 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 8.
(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione)

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, per l'anno finanziario 2021, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

A.C. 2790-bis-A/R – Articolo 9

ARTICOLO 9 ED ANNESSA TABELLA 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 9.
(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2021, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
  2. Le somme versate dal CONI e dalla società Sport e salute Spa, nell'ambito della voce «Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali» dello stato di previsione dell'entrata, sono riassegnate, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», nell'ambito della missione «Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2021, per essere destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, al completamento e all'adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2021, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza».
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2021, le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nel programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose», nell'ambito della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nel programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  5. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2021, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.
  6. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2021, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi.
  7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2021, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno «Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali» e «Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
  8. Al fine di consentire la corresponsione, nell'ambito del sistema di erogazione unificata, delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato, per i servizi resi nell'ambito delle convenzioni stipulate con le società di trasporto ferroviario, con la società Poste italiane Spa, con l'ANAS Spa e con l'Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori, il Ministro dell'interno è autorizzato ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte sul capitolo 2502, istituito nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» della missione «Ordine pubblico e sicurezza» sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
  9. Al fine di consentire il pagamento dei compensi per lavoro straordinario, si applicano al personale dell'Amministrazione civile dell'interno, nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 43, comma 13, della legge 1o aprile 1981, n. 121, i limiti massimi stabiliti dal decreto adottato, ai sensi del medesimo articolo, per l'anno 2020.

A.C. 2790-bis-A/R – Articolo 10

ARTICOLO 10 ED ANNESSA TABELLA 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 10.
(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'anno finanziario 2021, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

A.C. 2790-bis-A/R – Articolo 11

ARTICOLO 11 ED ANNESSA TABELLA 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 11.
(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative)

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2021, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).
  2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2021, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue: 251 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 35 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.
  3. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2021, è fissato in 136 unità.
  4. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2021, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
  5. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.
  6. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi, delle infrastrutture e dei mezzi di pertinenza delle Capitanerie di porto.
  7. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quota parte delle entrate versate al bilancio dello Stato derivanti dai corrispettivi di concessione offerti in sede di gara per il riaffidamento delle concessioni autostradali nella misura necessaria alla definizione delle eventuali pendenze con i concessionari uscenti.

A.C. 2790-bis-A/R – Articolo 12

ARTICOLO 12 ED ANNESSA TABELLA 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 12.
(Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca)

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2021, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

A.C. 2790-bis-A/R – Articolo 13

ARTICOLO 13 ED ANNESSA TABELLA 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 13.
(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2021, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
  2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2021, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue:
   a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
    1) Esercito n. 51;
    2) Marina n. 79;
    3) Aeronautica n. 89;
    4) Carabinieri n. 0;
   b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
    1) Esercito n. 0;
    2) Marina n. 34;
    3) Aeronautica n. 30;
   c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
    1) Esercito n. 122;
    2) Marina n. 50;
    3) Aeronautica n. 40;
    4) Carabinieri n. 70.

  3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissata, per l'anno 2021, come segue:
   1) Esercito n. 290;
   2) Marina n. 310;
   3) Aeronautica n. 271;
   4) Carabinieri n. 118.

  4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa 1'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b-bis) del comma l dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2021, come segue:
   1) Esercito n. 337;
   2) Marina n. 355;
   3) Aeronautica n. 365.

  5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera b-ter) del comma l dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2021, come segue:
   l) Esercito n. 540;
   2) Marina n. 204;
   3) Aeronautica n. 135.

  6. Alle spese per le infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico dei programmi «Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza», nell'ambito della missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2021, si applicano le direttive che definiscono le procedure di negoziazione ammesse dalla NATO in materia di affidamento dei lavori.
  7. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2021, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
  8. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2021, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle singole federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi delle Forze armate.
  9. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2021, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le sue sedi dal personale dell'Arma dei carabinieri.
  10. Il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte nell'anno 2021 sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa da destinare alle associazioni combattentistiche, di cui all'articolo 2195 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

A.C. 2790-bis-A/R – Articolo 14

ARTICOLO 14 ED ANNESSA TABELLA 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 14.
(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative)

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2021, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
  2. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2021, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.
  3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, è autorizzato, per l'anno finanziario 2021, a provvedere con propri decreti al riparto del fondo per il funzionamento del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, per la partecipazione italiana al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina e per la dotazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, tra i competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, secondo le percentuali indicate all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
  4. Per l'anno finanziario 2021 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, per l'anno finanziario 2021, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 «Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale» istituito nel programma «Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione», nell'ambito della missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» del medesimo stato di previsione, destinato alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.
  6. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2021, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni ed intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di telelavoro e altre forme di lavoro a distanza, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, nonché di progetti di cooperazione internazionale ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 agosto 2014, n. 125, e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

A.C. 2790-bis-A/R – Articolo 15

ARTICOLO 15 ED ANNESSA TABELLA 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 15.
(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e disposizioni relative)

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per l'anno finanziario 2021, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, per l'anno finanziario 2021, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo», nell'ambito della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, relativi al Fondo unico per lo spettacolo.
  3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2021, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, relativi agli acquisti ed alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.
  4. Al pagamento delle retribuzioni delle operazioni e dei servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, le variazioni compensative di bilancio in termini di competenza e di cassa su appositi piani gestionali dei capitoli relativi alle competenze accessorie del personale.

A.C. 2790-bis-A/R – Articolo 16

ARTICOLO 16 ED ANNESSA TABELLA 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 16.
(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2021, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).
  2. Per l'anno finanziario 2021, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti alimentati dal riparto della quota di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, iscritti in bilancio nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

A.C. 2790-bis-A/R – Articolo 17

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 17.
(Totale generale della spesa)

  1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 1.055.447.287.478, in euro 1.033.493.786.963 e in euro 1.105.897.614.108 in termini di competenza, nonché in euro 1.095.316.850.124, in euro 1.042.774.039.762, in euro 1.121.254.931.773 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2021-2023.

A.C. 2790-bis-A/R – Articolo 18

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 18.
(Quadro generale riassuntivo)

  1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2021-2023, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.

A.C. 2790-bis-A/R – Articolo 19

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 19.
(Disposizioni diverse)

  1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, per l'anno finanziario 2021, le disponibilità esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.
  3. In relazione ai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, per l'anno finanziario 2021, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni compensative di bilancio, anche tra diversi stati di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi, che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2021, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma, le somme iscritte nel conto dei residui sul capitolo n. 3027 «Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato.
  5. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2021, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.
  6. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, per l'anno finanziario 2021, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.
  7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2021, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della medesima legge n. 59 del 1997.
  8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2021, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.
  9. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2021, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi ed iniziative finalizzati al benessere del personale.
  10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito degli stati di previsione di ciascun Ministero, per l'anno finanziario 2021, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
  11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2021, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  12. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2021, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passività finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato.
  13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2021, le variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  14. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare, per l'anno finanziario 2021, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attività liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le somme, residuali al 31 dicembre 2020, versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall'incarico.
  15. Le somme stanziate sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, o, comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.
  16. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi connessi alla sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso nonché da destinare alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali, istituiti negli stati di previsione dei Ministeri interessati, in relazione all'eliminazione dei residui passivi di bilancio e alla cancellazione dei residui passivi perenti, a seguito dell'attività di ricognizione svolta in attuazione dell'articolo 49, comma 2, lettere c) e d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono ripartite con decreti del Ministro competente.
  17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative per il triennio 2021-2023 tra i programmi degli stati di previsione dei Ministeri interessati ed il capitolo 3465, articolo 2, dello stato di previsione dell'entrata, in relazione al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, da attribuire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a carico delle regioni a statuto ordinario.
  18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2021, le variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 222-quater, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
  19. Per corrispondere alle eccezionali indifferibili esigenze di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra le amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2021, le risorse iscritte sul fondo istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare», capitolo 3026, sulla base delle assegnazioni disposte con l'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tali assegnazioni tengono conto anche delle risorse finanziarie già iscritte sui pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al fine di assicurare la tempestiva corresponsione delle somme dovute al personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente autorizzate per le medesime finalità nell'anno 2020. È autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nelle more del perfezionamento del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti ivi stabiliti per l'anno 2020.
  20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, per l'anno finanziario 2021, le variazioni compensative, anche tra programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato.
  21. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2021, i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Servizio permanente dell'Arma dei carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica» e programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», concernenti il trattamento accessorio del personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia. Nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 43, comma 13, della legge 1o aprile 1981, n. 121, al fine di consentire il tempestivo pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia, è autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nei limiti stabiliti dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 43, comma 13, per l'anno 2020.
  22. In relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare nello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2021, le somme versate in entrata concernenti le competenze fisse ed accessorie del personale dell'Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre amministrazioni.
  23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2021, le variazioni compensative negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, tra le spese per la manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, iscritte nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica».
  24. Ai fini dell'attuazione del programma di interventi previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, finanziato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2021, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relativi all'attuazione del citato programma di interventi e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  25. In relazione alla razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2021, le opportune variazioni compensative di bilancio tra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate.
  26. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2021, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Unione europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e privati, a titolo di contribuzione alle spese di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
  27. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati le risorse del capitolo «Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso», iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2021. Le risorse del suddetto Fondo non utilizzate nel corso dello stesso esercizio sono conservate in bilancio al termine dell'anno 2021 per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
  28. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, anche in termini di residui, relativamente alle sole competenze fisse, tra i capitoli delle amministrazioni interessate al riordino delle Forze armate e delle Forze di polizia previsto dai decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 94 e n. 95, e dei relativi decreti correttivi.
  29. Con decreti del Ragioniere generale dello Stato, le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per effetto di donazioni effettuate da soggetti privati in favore di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato puntualmente individuate possono essere riassegnate ad appositi capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri interessati.
  30. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2021, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le spese per la partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali iscritte nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel Mondo», programma «Politica economica e finanziaria in ambito internazionale» e le spese connesse con l'intervento diretto di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze all'interno del sistema economico, anche attraverso la loro capitalizzazione, iscritte nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», programma «Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario».
  31. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2021, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle Istituzioni dell'Unione europea per il rimborso delle spese di missione presso gli organismi comunitari del personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 19
(Disposizioni diverse)

  Dopo il comma 31, è aggiungere il seguente:
  31-bis. Al fine di garantire una uniformità interpretativa e di applicazione dell'articolo 18, comma 11, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, l'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, apposita circolare alle sedi territoriali con la quale si conferma che nei confronti del personale del Corpo forestale dello Stato transitato ai sensi decreto legislativo 177/2016 nelle amministrazioni di cui all'articolo 12, comma 1, dello stesso decreto, continua a trovare applicazione la disciplina del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ovvero il regime di quiescenza, previdenziale e di trattamento di fine servizio dell'ordinamento di provenienza.
19.1. (ex 228.3.) Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

A.C. 2790-bis-A/R – Articolo 20

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 20.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1o gennaio 2021.

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