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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Lunedì 26 novembre 2018

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 26 novembre 2018.

  Battelli, Benvenuto, Bitonci, Bonafede, Brescia, Buffagni, Cardinale, Carfagna, Castelli, Castiello, Ciprini, Cirielli, Cominardi, D'Incà, D'Uva, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Grimoldi, Guerini, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Manzato, Micillo, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Pastorino, Picchi, Rampelli, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Tofalo, Vacca, Valbusa, Valente, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Battelli, Benvenuto, Bitonci, Bonafede, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Caiata, Cardinale, Carfagna, Castelli, Castiello, Ciprini, Cirielli, Cominardi, D'Incà, D'Uva, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Manzato, Micillo, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Pastorino, Picchi, Rampelli, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Tofalo, Vacca, Valbusa, Valente, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 22 novembre 2018 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   MIGLIORE ed altri: «Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero» (1392);
   BELLUCCI ed altri: «Introduzione di obblighi di informazione a carico dei produttori sul contenuto e sugli effetti delle sostanze liquide impiegate nelle sigarette elettroniche» (1393).

  In data 23 novembre 2018 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   FRAGOMELI: «Disposizioni concernenti l'impiego della carta d'identità elettronica nell'adempimento degli obblighi di identificazione previsti dalla normativa per il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose» (1395);
   BELOTTI: «Introduzione del comma 564-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di estensione delle provvidenze previste per le vittime del dovere ai consulenti tecnici d'ufficio, ai curatori fallimentari e agli ufficiali giudiziari che siano deceduti o abbiano riportato un'invalidità permanente nello svolgimento delle loro funzioni» (1396);
   PINI: «Disposizioni concernenti i requisiti per il conferimento di incarichi di direzione di struttura sanitaria complessa nell'area di ginecologia e ostetricia» (1397).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

  In data 22 novembre 2018 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:
  dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale:
   «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui princìpi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009» (1394).

  Sarà stampato e distribuito.

Modifica del titolo di proposte di legge.

  La proposta di legge n. 194, d'iniziativa della deputata FITZGERALD NISSOLI, ha assunto il seguente titolo: «Modifica dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di riacquisto della cittadinanza».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  FITZGERALD NISSOLI: «Modifica dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di riacquisto della cittadinanza» (194) Parere delle Commissioni III e V;
  POLVERINI: «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza» (717) Parere delle Commissioni II, V e VII;
  DONZELLI ed altri: «Abrogazione dell'articolo 11 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, in materia di occupazioni arbitrarie di immobili» (828) Parere delle Commissioni II, V e VIII.

   II Commissione (Giustizia):
  GRIMOLDI ed altri: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di circostanza aggravante per taluni delitti commessi nei confronti di donne» (817) Parere delle Commissioni I, V e XII.

   III Commissione (Affari esteri):
  S. 659. – Senatore PETROCELLI: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 15 aprile 2014» (approvata dal Senato) (1389) Parere delle Commissioni I, II, V, VII e XIV;
  S. 676. – Senatore PETROCELLI: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos, fatto a Bangkok il 17 febbraio 2003» (approvata dal Senato) (1390) Parere delle Commissioni I, V, VII e X;
  S. 772. – «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di tecnologia di difesa, fatto a Tokyo il 22 maggio 2017» (approvato dal Senato) (1391) Parere delle Commissioni I, IV, V e X.

   XI Commissione (Lavoro):
  POLVERINI: «Norme in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro, nonché delega al Governo per l'introduzione di disposizioni sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione» (707) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X, XII e XIV;
  FASSINA: «Interpretazione autentica della lettera c) del comma 605 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente la validità del diploma magistrale per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente» (861) Parere delle Commissioni I, V e VII.

Modifica dell'assegnazione di proposte di legge a Commissione in sede consultiva.

  Su richiesta della XII Commissione (Affari sociali), il parere della medesima Commissione sulle seguenti proposte di legge – assegnate, in sede referente, alla VII Commissione (Cultura) – sarà acquisito ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 73 del Regolamento:
   RAMPELLI ed altri: «Abrogazione della legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari» (334);
   BRUNO BOSSIO ed altri: «Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, concernenti l'abolizione del numero chiuso o programmato per l'immatricolazione presso le università, e altre disposizioni per la regolazione dell'iscrizione ai successivi anni di corso» (542);
   CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO: «Abrogazione della legge 2 agosto 1999, n. 264, “Norme in materia di accesso ai corsi universitari” per eliminare le prove di ammissione ai corsi universitari» (612);
   TIRAMANI: «Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi universitari, con particolare riguardo a quelli delle professioni mediche e dell'area sanitaria» (1162).

Assegnazione di proposta di inchiesta par- lamentare a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, la seguente proposta di inchiesta parlamentare è assegnata, in sede referente, alla sotto indicata Commissione permanente:

   X Commissione (Attività produttive):
  GADDA ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della produzione e della diffusione di merci contraffatte o usurpative nel campo commerciale nonché della pirateria elettronica e digitale e del commercio abusivo» (Doc XXII, n. 29) – Parere delle Commissioni I, II, V, VII, IX, XII e XIII.

Trasmissione dalla Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale, in data 16 novembre 2018, ha trasmesso copia dell'ordinanza n. 207 del 24 ottobre-16 novembre 2018, con la quale, al fine di consentire al Parlamento ogni opportuna riflessione e iniziativa, rinvia all'udienza pubblica del 24 settembre 2019 la trattazione delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 580 del codice penale sollevate dalla Corte d'assise di Milano con ordinanza del 14 febbraio 2018 (n. 43 del registro delle ordinanze 2018).

  Questo documento è trasmesso alla II Commissione (Giustizia) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
  in data 16 novembre 2018, Sentenza n. 206 del 9 ottobre – 16 novembre 2018 (Doc. VII, n. 153),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, della legge della regione Lombardia 17 luglio 2017, n. 19 (Gestione faunistica-venatoria del cinghiale e recupero degli ungolati feriti), nella parte in cui si riferisce anche alle aree protette nazionali;
    dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 3, della legge della regione Lombardia n. 19 del 2017, proposta, in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera s), e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
   alla XIII Commissione (Agricoltura);

  in data 22 novembre 2018, Sentenza n. 209 del 10 ottobre – 22 novembre 2018 (Doc. VII, n. 155),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 1, della legge della regione Liguria 4 febbraio 2005, n. 3, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Liguria (legge finanziaria 2005)», nel testo introdotto dall'articolo 27 della legge della regione Liguria 24 gennaio 2006, n. 2, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Liguria (legge finanziaria 2006)»:
   alla VI Commissione (Finanze);

  in data 22 novembre 2018, Sentenza n. 210 del 25 settembre – 22 novembre 2018 (Doc. VII, n. 156),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1, 2 e 4, della legge della regione autonoma Trentino-Alto Adige 31 ottobre 2017, n. 8 (Istituzione del nuovo Comune di Sèn Jan di Fassa – Sèn Jan mediante la fusione dei comuni di Pozza di Fassa-Poza e Vigo di Fassa-Vich), nella parte in cui utilizza la denominazione «Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan» anziché quella di «San Giovanni di Fassa-Sèn Jan»;
    dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale degli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, 6, comma 1, 9, commi 2 e 3, 10, comma 1, 12, 13 e 14 della legge della regione autonoma Trentino Alto-Adige, nella parte in cui utilizzano la denominazione «Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan» anziché quella di «San Giovanni di Fassa-Sèn Jan»:
   alla I Commissione (Affari costituzionali);

  in data 22 novembre 2018, Sentenza n. 211 del 25 ottobre – 22 novembre 2018 (Doc. VII, n. 157),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 47-ter, comma 1, lettera b), e 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non limita la punibilità ai sensi dell'articolo 385 del codice penale al solo allontanamento che si protragga per più di dodici ore, come stabilito dall'articolo 47-sexies, commi 2 e 4, della suddetta legge n. 354 del 1975, sul presupposto, di cui all'articolo 47-quinquies, comma 1, della medesima legge, che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti:
   alla II Commissione (Giustizia).

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
  Sentenza n. 208 del 25 settembre – 16 novembre 2018 (Doc. VII, n. 154),
   con la quale:
    dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 3, della legge della regione Lombardia 6 novembre 2017, n. 24 (Interventi regionali di aiuto e assistenza alle vittime del terrorismo e di informazione, formazione e ricerca per conoscere e prevenire i processi di radicalizzazione violenta), promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei Ministri:

   alla I Commissione (Affari costituzionali);

  Sentenza n. 212 del 9 ottobre – 22 novembre 2018 (Doc. VII, n. 158),
   con la quale:
    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 3, lettera c), numero 2), e 8 del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 5, recante «Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76», sollevate dal Tribunale ordinario di Ravenna, in riferimento all'articolo 22 della Costituzione;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, lettera c), numero 2), del decreto legislativo n. 5 del 2017, sollevate dal Tribunale ordinario di Ravenna, in riferimento agli articoli 2, 3, 11, 76 e 117, primo comma della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e agli articoli 1 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 5 del 2017, sollevate dal Tribunale ordinario di Ravenna, in riferimento agli articoli 2, 3, 11, 76 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 8 della CEDU e agli articoli 1 e 7 della CDFUE:

   alla II Commissione (Giustizia);

  Sentenza n. 213 del 10 ottobre – 22 novembre 2018 (Doc. VII, n. 159),
   con la quale:
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 26, comma 19, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), sollevata dal Tribunale ordinario di Perugia, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione:
   alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 20 novembre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 19 marzo 1999, n. 80, la relazione sull'attività svolta dal Comitato interministeriale dei diritti dell'uomo nonché sulla tutela e il rispetto dei diritti umani in Italia, riferita all'anno 2017 (Doc. CXXI, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 22 novembre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione in merito alla proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero (COM(2018) 710 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti.

  Questa relazione è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 21, 22, 23 e 24 novembre 2018, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente l'attuazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti – Produzione, trattamento e spedizione transfrontaliera di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti negli Stati membri dell'Unione europea nel periodo 2013-2015; esercizio del potere di adottare atti delegati (COM(2018) 762 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);
   Relazione della Commissione al Consiglio – Relazione della Commissione al Consiglio, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1466/97, sulla missione di sorveglianza rafforzata effettuata in Romania il 27 e 28 settembre 2018 (COM(2018) 801 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
   Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio al fine di correggere la deviazione significativa rilevata rispetto al percorso di aggiustamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine in Romania (COM(2018) 802 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
   Raccomandazione di decisione del Consiglio che stabilisce che la Romania non ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 22 giugno 2018 (COM(2018) 803 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
   Relazione della Commissione – Italia – Relazione preparata a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (COM(2018) 809 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 22 novembre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
  Con le predette comunicazioni, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
   Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali (COM(2018) 746 final);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam in merito alle procedure per accertare l'adempimento (COM(2018) 753 final);
   Comunicazione della Commissione – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Prepararsi al recesso del Regno Unito dall'Unione europea del 30 marzo 2019: un piano d'azione per ogni evenienza (COM(2018) 880 final).

Annunzio di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 14 novembre 2018, ha trasmesso le seguenti decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea, relative a cause in cui la Repubblica italiana è parte o adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che sono inviate, ai sensi dell'articolo 127-bis del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   sentenza della Corte (Prima sezione) del 31 maggio 2018, causa C-251/17, Commissione europea contro Repubblica italiana. La Corte, dichiarandola inadempiente agli obblighi derivanti dall'articolo 260, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ha condannato l'Italia per non aver adottato tutte le misure necessarie per l'esecuzione della sentenza del 19 luglio 2012, causa C-565/10, in materia di trattamento delle acque reflue urbane, al pagamento alla Commissione europea di una somma forfettaria di 25 milioni di euro, nonché di una penalità di 30.112.500 euro per ciascun semestre di ritardo nell'attuazione delle misure necessarie per ottemperare alla sentenza (Doc. XIX, n. 1) – alla VIII Commissione (Ambiente);
   sentenza della Corte (Nona sezione) del 19 aprile 2018, causa C-152/17, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi Spa contro Rete ferroviaria italiana Spa, domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. La Corte ha dichiarato che la direttiva 2004/17/CE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, e i princìpi generali ad essa sottesi devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a norme di diritto nazionale che non prevedono la revisione periodica dei prezzi dopo l'aggiudicazione di appalti rientranti nei settori considerati da tale direttiva (Doc. XIX, n. 2) – alla VIII Commissione (Ambiente);
   sentenza della Corte (Nona sezione) del 19 aprile 2018, causa C-65/17, Oftalma Hospital Srl contro Commissione istituti ospitalieri valdesi (CIOV) e Regione Piemonte, domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione. La Corte ha dichiarato che un'amministrazione aggiudicatrice, qualora attribuisca un appalto pubblico di servizi che ricade sotto l'articolo 9 della direttiva 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, è tenuta a conformarsi anche alle norme fondamentali e ai principi generali del TFUE, e in particolare ai princìpi di parità di trattamento e di non discriminazione in base alla nazionalità, nonché all'obbligo di trasparenza che ne deriva, a condizione che, alla data della sua attribuzione, tale appalto presenti un carattere transfrontaliero certo, e che l'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva 92/50/CEE deve essere interpretato nel senso che esso non si applica agli appalti pubblici di servizi rientranti nell'allegato I B di tale direttiva (Doc. XIX, n. 3) – alla VIII Commissione (Ambiente);
   sentenza della Corte (Terza sezione) del 21 giugno 2018, causa C-1/17, Petronas Lubricants Italy Spa contro Livio Guida, domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla corte d'appello di Torino. La Corte ha dichiarato che, in base all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, il datore di lavoro ha il diritto di presentare, dinanzi al giudice regolarmente investito della domanda principale presentata da un lavoratore, una domanda riconvenzionale fondata su un contratto di cessione di credito, concluso tra il datore di lavoro e il titolare originario del credito, in data successiva alla proposizione di tale domanda principale (Doc. XIX, n. 4) – alla II Commissione (Giustizia);

   sentenza della Corte (Quinta sezione) del 31 maggio 2018, cause riunite C-259/16 e C-260/16 Confederazione generale italiana dei trasporti e della logistica (CONFETRA) e altri (C-259/16) e Associazione italiana dei corrieri aerei internazionali (AICAI) e altri (C-260/16) contro Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e Ministero dello sviluppo economico, domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio. La Corte ha dichiarato compatibile con la direttiva 97/67/CE, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari, la normativa nazionale secondo cui le imprese di autotrasporto, di spedizione o di corriere espresso che forniscono servizi di raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione degli invii postali costituiscono, salvo nel caso in cui la loro attività sia limitata al trasporto degli invii postali, fornitori di servizi postali, normativa che impone a tutte le imprese in questione di disporre di un'autorizzazione generale per la fornitura di servizi postali e ai titolari dell'autorizzazione di contribuire a un fondo di compensazione degli oneri del servizio universale allorché detti servizi possono, nell'ottica di un utente, essere compresi nell'ambito del servizio universale a ragione di un sufficiente livello di intercambiabilità (Doc. XIX, n. 5) – alla IX Commissione (Trasporti);
   sentenza della Corte (Grande sezione) del 2 maggio 2018, causa C-574/15, procedimento penale nei confronti di Mauro Scialdone, domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunale di Varese. La Corte ha dichiarato compatibile con la direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA), la normativa nazionale secondo la quale l'omesso versamento, entro i termini prescritti dalla legge, dell'IVA risultante dalla dichiarazione annuale per un determinato esercizio integra un reato punito con una pena privativa della libertà unicamente qualora l'importo non versato superi una soglia di rilevanza penale pari a 250.000 euro, mentre è invece prevista una soglia di rilevanza penale pari a 150.000 euro per il reato di omesso versamento delle ritenute alla fonte relative all'imposta sui redditi (Doc. XIX, n. 6) – alla II Commissione (Giustizia);
   sentenza della Corte (Terza sezione) del 30 maggio 2018, causa C-370/16, Bruno Dell'Acqua contro Eurocom Srl e regione Lombardia, domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunale di Novara. La Corte ha dichiarato che, in base all'articolo 1, ultimo periodo, del protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, non è necessaria la preventiva autorizzazione della Corte stessa qualora un terzo avvii un procedimento di pignoramento di un credito presso un organismo di uno Stato membro che abbia a sua volta un debito corrispondente nei confronti del debitore del terzo, beneficiario di fondi concessi per l'esecuzione di progetti cofinanziati dal Fondo sociale europeo (Doc. XIX, n. 7) – alla II Commissione (Giustizia);
   sentenza della Corte (Quarta sezione) del 12 luglio 2018, causa C-14/17, VAR Srl e Azienda trasporti milanesi Spa (ATM) contro Iveco Orecchia Spa, domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. La Corte ha dichiarato che, in base all'articolo 34, paragrafo 8, della direttiva 2004/17/CE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, quando le specifiche tecniche che figurano nei documenti dell'appalto fanno riferimento a un marchio, a un'origine o a una produzione specifica, l'ente aggiudicatore deve esigere che l'offerente fornisca, già nella sua offerta, la prova dell'equivalenza dei prodotti che propone rispetto a quelli definiti nelle citate specifiche tecniche (Doc. XIX, n. 8) – alla VIII Commissione (Ambiente);
   sentenza della Corte (Decima sezione) del 25 luglio 2018, causa C-445/17, Agenzia delle dogane e dei monopoli contro Pilato Spa, domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla commissione tributaria regionale del Lazio. La Corte ha dichiarato che, nell'ambito della nomenclatura combinata contenuta nell'allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, le autofunebri devono essere classificate alla voce 8703 di tale nomenclatura, relativa agli autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (Doc. XIX, n. 9) – alla VI Commissione (Finanze);
   sentenza della Corte (Quinta sezione) del 13 settembre 2018, causa C-594/16, Enzo Buccioni contro Banca d'Italia nei confronti di Banca Network Investimenti Spa, domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. La Corte ha dichiarato che l'articolo 53, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, non osta a che le autorità competenti degli Stati membri divulghino informazioni riservate a una persona che ne faccia richiesta per poter avviare un procedimento civile o commerciale volto alla tutela di interessi patrimoniali che sarebbero stati lesi a seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa di un ente creditizio, purché la domanda di divulgazione riguardi informazioni in merito alle quali il richiedente fornisca indizi precisi e concordanti che lascino plausibilmente supporre che esse risultino pertinenti ai fini di un procedimento civile o commerciale, il cui oggetto dev'essere concretamente individuato dal richiedente e al di fuori del quale le informazioni non possono essere utilizzate (Doc. XIX, n. 10) – alla VI Commissione (Finanze);
   sentenza della Corte (Sesta sezione) del 20 settembre 2018, causa C-466/17, Chiara Motter contro Provincia autonoma di Trento, domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunale di Trento. La Corte ha dichiarato compatibile con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE, la normativa nazionale che, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tiene conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi (Doc. XIX, n. 11) – alla XI Commissione (Lavoro);
   ordinanza della Corte (Prima sezione) del 6 settembre 2018, causa C-472/17, Gabriele Di Girolamo contro Ministero della giustizia, domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal giudice di pace di L'Aquila. La Corte ha dichiarato manifestamente irricevibile una domanda di pronuncia pregiudiziale volta ad accertare se l'attività di servizio del giudice di pace rientri nella nozione di "lavoratore a tempo determinato" di cui, in combinato disposto, agli articoli 1, paragrafo 3, e 7 della direttiva 2003/88, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, alla clausola 2 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, e all'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Doc. XIX, n. 12) – alla II Commissione (Giustizia);
   sentenza della Corte (Nona sezione) dell'11 luglio 2018, causa C-192/17, COBRA Spa contro Ministero dello sviluppo economico, domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. La Corte ha dichiarato che il fabbricante di un'apparecchiatura radio, quando applica la procedura di cui all'allegato III, secondo comma, della direttiva 1999/5/CE, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità, e si basa su norme armonizzate per definire le serie di prove indicate a tale comma, non è tenuto a rivolgersi a un organismo notificato di cui all'articolo 11, paragrafo 1, della medesima direttiva e, pertanto, non è tenuto ad aggiungere alla marcatura CE il numero di identificazione di tale organismo, né è tenuto ad aggiungere alla medesima marcatura il numero di identificazione di un organismo certificato che egli abbia interpellato di sua volontà, pur non essendovi obbligato (Doc. XIX, n. 13) – alla IX Commissione (Trasporti);
   sentenza della Corte (Seconda sezione) del 13 settembre 2018, cause riunite C-54/17 e C-55/17, Autorità garante della concorrenza e del mercato contro Wind Tre Spa (C-54/17) e Vodafone Italia Spa (C-55/17) nei confronti di Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e altri, domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. La Corte ha dichiarato che la commercializzazione, da parte di un operatore di telecomunicazioni, di carte SIM sulle quali sono preimpostati e preattivati determinati servizi, senza che il consumatore ne sia stato previamente e adeguatamente informato, costituisce una fornitura non richiesta ai sensi della direttiva 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno, e che è compatibile con la predetta direttiva 2005/29/CE la normativa nazionale che comporta che tale fornitura non richiesta sia sottratta alla competenza sanzionatoria dell'autorità nazionale di regolamentazione competente ai sensi della direttiva 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (Doc. XIX, n. 14) – alla IX Commissione (Trasporti);
   sentenza della Corte (Decima sezione) del 25 ottobre 2018, causa C-331/17, Martina Sciotto contro Fondazione Teatro dell'Opera di Roma, domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d'appello di Roma. La Corte ha dichiarato incompatibile con la clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE, la normativa nazionale in forza della quale le norme che disciplinano i rapporti di lavoro, e intese a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato tramite la conversione automatica del contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato se il rapporto di lavoro perdura oltre una data precisa, non sono applicabili al settore di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, qualora non esista nessun'altra misura effettiva nell'ordinamento giuridico interno che sanzioni gli abusi constatati in tale settore (Doc. XIX, n. 15) – alla XI Commissione (Lavoro);
   sentenza della Corte (Ottava sezione) del 18 ottobre 2018, causa C-606/17, IBA Molecular Italy Srl contro Azienda ULSS n. 3 e altri, domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. La Corte ha dichiarato che, ai sensi della direttiva 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, rientra nella nozione di "contratto a titolo oneroso" la decisione mediante la quale un'amministrazione aggiudicatrice attribuisce a un operatore economico direttamente, e dunque senza previo esperimento di una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico, un finanziamento interamente finalizzato alla fabbricazione di prodotti destinati ad essere forniti gratuitamente da tale operatore a diverse amministrazioni, esentate dal pagamento di qualsiasi corrispettivo a favore dell'operatore stesso, e che è incompatibile con la medesima direttiva 2004/18/CE la normativa nazionale che, equiparando gli ospedali privati "classificati" a quelli pubblici, li sottrae alla disciplina nazionale e a quella dell'Unione in materia di appalti pubblici, anche nei casi in cui tali soggetti siano incaricati di fabbricare e fornire gratuitamente alle strutture sanitarie pubbliche specifici prodotti necessari per lo svolgimento dell'attività sanitaria, quale corrispettivo per la percezione di un finanziamento pubblico funzionale alla realizzazione e alla fornitura di tali prodotti (Doc. XIX, n. 16) – alla XII Commissione (Affari sociali);
   sentenza della Corte (Seconda sezione) del 4 ottobre 2018, causa C-242/17, Legatoria editoriale Giovanni Olivotto (LEGO) Spa contro Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa e altri, domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. La Corte ha dichiarato compatibile con la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, la normativa nazionale che impone agli operatori economici, per la certificazione della sostenibilità dei bioliquidi, oneri specifici, diversi e più ampi rispetto a quelli previsti da un sistema volontario di certificazione della sostenibilità, quale il sistema International Sustainability and Carbon Certification (ISCC), nella misura in cui tale sistema è stato approvato soltanto per i biocarburanti e gli oneri suddetti riguardano soltanto i bioliquidi, e che impone un sistema nazionale di verifica della sostenibilità dei bioliquidi, secondo cui tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di consegna del prodotto considerato, anche quando si tratti di intermediari che non conseguono alcuna disponibilità fisica delle partite di bioliquidi, sono tenuti a rispettare taluni obblighi di certificazione, di comunicazione e di informazione scaturenti da detto sistema (Doc. XIX, n. 17) – alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);
   sentenza della Corte (Prima sezione) del 18 ottobre 2018, causa C-207/17, Rotho Blaas Srl contro Agenzia delle dogane e dei monopoli, domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla commissione tributaria di primo grado di Bolzano. La Corte ha dichiarato la validità dei regolamenti (CE) n. 91/2009, (UE) n. 924/2012 e (UE) 2015/519, che istituiscono dazi antidumping definitivi su alcuni prodotti originari della Repubblica popolare cinese (Doc. XIX, n. 18) – alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

  La Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, le delibere adottate dalla Commissione, ai sensi delle lettere d) e i) del medesimo comma 1 dell'articolo 13 della legge n. 146 del 1990, nel mese di ottobre 2018.

  Questa documentazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dalla Regione Lombardia.

  Il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia, con lettera in data 20 novembre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il testo di una risoluzione, approvata dal medesimo Consiglio regionale il 13 novembre 2018, in merito alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia europea per la plastica nell'economia circolare (COM(2018) 28 final) e alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013 (COM(2018) 385 final).

  Questo documento è trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 840 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 4 OTTOBRE 2018, N. 113, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E IMMIGRAZIONE, SICUREZZA PUBBLICA, NONCHÉ MISURE PER LA FUNZIONALITÀ DEL MINISTERO DELL'INTERNO E L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA. DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI RIORDINO DEI RUOLI E DELLE CARRIERE DEL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA E DELLE FORZE ARMATE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1346)

A.C. 1346 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 settembre 2019:
   a) uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate nonché correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94;
   b) uno o più ulteriori decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di revisione dei ruoli del personale delle Forze di polizia nonché correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

  3. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettere a) e b), fermo restando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, sono adottati osservando, rispettivamente, i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124. La rideterminazione delle dotazioni organiche complessive delle Forze di polizia, ivi prevista, è attuata in ragione delle aggiornate esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data del 1o gennaio 2019, ferme restando le facoltà assunzionali autorizzate e non esercitate alla medesima data.
  4. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono adottati secondo la procedura prevista dall'articolo 8, comma 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124.
  5. Agli eventuali oneri derivanti dall'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 2 si provvede nei limiti delle risorse del fondo di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113.
  6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RILASCIO DI SPECIALI PERMESSI DI SOGGIORNO TEMPORANEI PER ESIGENZE DI CARATTERE UMANITARIO NONCHÉ IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E DI IMMIGRAZIONE

Capo I
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI DISCIPLINA DI CASI SPECIALI DI PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI UMANITARI E DI CONTRASTO ALL'IMMIGRAZIONE ILLEGALE

Articolo 1.
(Disposizioni in materia di permesso di soggiorno per motivi umanitari e disciplina di casi speciali di permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario).

  1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 4-bis, al comma 2, terzo periodo, le parole «per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari,» sono sostituite dalle seguenti: «per protezione sussidiaria, per i motivi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,»;
   b) all'articolo 5:
    1) al comma 2-ter, al secondo periodo, le parole «per motivi umanitari» sono sostituite dalle seguenti: «per cure mediche nonché dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25»;
    2) il comma 6, è sostituito dal seguente: «6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti.»;
    3) al comma 8.2, lettera e), le parole «o per motivi umanitari» sono sostituite dalle seguenti: «e nei casi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,» e dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: « g-bis) agli stranieri di cui all'articolo 42-bis.»;
   c) all'articolo 9, comma 3, lettera b), le parole «o per motivi umanitari» sono sostituite dalle seguenti: «, per cure mediche o sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis nonché del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.»;
   d) all'articolo 10-bis, comma 6, le parole «di cui all'articolo 5, comma 6, del presente testo unico,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, nonché nelle ipotesi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, 42-bis del presente testo unico e nelle ipotesi di cui all'articolo 10 della legge 7 aprile 2017, n. 47,»;
   e) all'articolo 18, comma 4, dopo le parole «del presente articolo» sono inserite le seguenti: «reca la dicitura casi speciali,»;
   f) all'articolo 18-bis:
    1) al comma 1 le parole «ai sensi dell'articolo 5, comma 6,» sono soppresse;
    2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   « 1-bis. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo reca la dicitura “casi speciali”, ha la durata di un anno e consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio nonché l'iscrizione nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, o lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di età. Alla scadenza, il permesso di soggiorno di cui al presente articolo può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, secondo le modalità stabilite per tale permesso di soggiorno ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.»;
   g) all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la lettera d), è inserita la seguente:
   « d-bis) degli stranieri che versano in condizioni di salute di eccezionale gravità, accertate mediante idonea documentazione, tali da determinare un irreparabile pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di eccezionale gravità debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale.»;
   h) dopo l'articolo 20, è inserito il seguente:
   «Art. 20-bis. – (Permesso di soggiorno per calamità). – 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 20, quando il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di contingente ed eccezionale calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza, il questore rilascia un permesso di soggiorno per calamità.
   2. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi, è valido solo nel territorio nazionale e consente di svolgere attività lavorativa, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.»;
   i) all'articolo 22:
    1) al comma 12-quater, le parole: «ai sensi dell'articolo 5, comma 6» sono soppresse;
    2) dopo il comma 12-quinquies, è aggiunto il seguente:
   « 12-sexies. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 12-quater e 12-quinquies reca la dicitura “casi speciali”, consente lo svolgimento di attività lavorativa e può essere convertito, alla scadenza, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo.»;
   l) all'articolo 27-ter, comma 1-bis, lettera a), le parole «o per motivi umanitari;» sono sostituite dalle seguenti: «, per cure mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater e 42-bis nonché del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;»;
   m) all'articolo 27-quater, comma 3, lettera a), le parole «o per motivi umanitari;» sono sostituite dalle seguenti: «per cure mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, 42-bis nonché del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,»;
   n) all'articolo 29, comma 10:
    1) alla lettera b), le parole «di cui all'articolo 20» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 20 e 20-bis»;
    2) la lettera c) è abrogata;
   o) all'articolo 34, comma 1, lettera b), le parole «per asilo politico, per asilo umanitario,» sono sostituite dalle seguenti: «per asilo, per protezione sussidiaria,»;
   p) all'articolo 39:
    1) al comma 5, le parole «per motivi umanitari, o per motivi religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «per motivi religiosi, per i motivi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis, nonché ai titolari del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;»;
    2) al comma 5-quinquies, lettera a), le parole «o per motivi umanitari» sono sostituite dalle seguenti: «, per cure mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis, nonché del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25»;
   q) dopo l'articolo 42, è inserito il seguente:
   «Art. 42-bis.(Permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile). – 1. Qualora lo straniero abbia compiuto atti di particolare valore civile, nei casi di cui all'articolo 3, della legge 2 gennaio 1958, n. 13, il Ministro dell'interno, su proposta del prefetto competente, autorizza il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno, salvo che ricorrano motivi per ritenere che lo straniero risulti pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis. In tali casi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile della durata di due anni, rinnovabile, che consente l'accesso allo studio nonché di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato.».

  2. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 32, il comma 3 è sostituito dal seguente:
   « 3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura “protezione speciale”, salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.»;
   b) all'articolo 35-bis, comma 1, dopo le parole «articolo 35» sono inserite le seguenti: «anche per mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3,».

  3. All'articolo 3 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:
    1) alla lettera c) le parole «in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25» sono sostituite dalle seguenti: «aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, anche relative al mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3, del medesimo decreto legislativo»;
    2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
   « d) per le controversie in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;»;
    3) dopo la lettera d) è inserita la seguente:
   « d-bis) per le controversie in materia di rifiuto di rilascio, di diniego di rinnovo e di revoca dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 19, comma 2, lettere d) e d-bis), 20-bis, 22, comma 12-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;»;
   b) il comma 4-bis, è sostituito dal seguente:
   « 4-bis. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, anche relative al mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3, del medesimo decreto legislativo, e quelle aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale sono decise dal tribunale in composizione collegiale. Per la trattazione della controversia è designato dal presidente della sezione specializzata un componente del collegio. Il collegio decide in camera di consiglio sul merito della controversia quando ritiene che non sia necessaria ulteriore istruzione.».

  4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), numero 1, e al comma 3, lettera a), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  5. Dopo l'articolo 19-bis del decreto legislativo 1o settembre 2011, n. 150, è inserito il seguente:
   «Art. 19-ter. – (Controversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario). – 1. Le controversie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) e d-bis), del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono regolate dal rito sommario di cognizione.
   2. È competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato.
   3. Il tribunale giudica in composizione collegiale. Per la trattazione della controversia è designato dal presidente della sezione specializzata un componente del collegio.
   4. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro alla autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi alla autorità consolare.
   5. Quando è presentata l'istanza di cui all'articolo 5, l'ordinanza è adottata entro 5 giorni.
   6. L'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di giorni trenta e decorre dalla comunicazione dell'ordinanza a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione dell'ordinanza impugnata; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima. In caso di rigetto, la Corte di cassazione decide sull'impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso.
   7. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.».

  6. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 11, comma 1, la lettera c-ter) è abrogata;
   b) all'articolo 13, comma 1, le parole da «, salvo che ricorrano» fino alla fine del comma sono soppresse;
   c) all'articolo 14, comma 1, lettera c), le parole «, per motivi umanitari» sono soppresse;
   d) all'articolo 28, comma 1, la lettera d) è abrogata.

  7. Al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, il comma 2 è abrogato;
   b) all'articolo 14, comma 4, le parole da «, ovvero se ritiene che sussistono» fino alla fine del comma sono soppresse.

  8. Fermo restando i casi di conversione, ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, è rilasciato, alla scadenza, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto, previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
  9. Nei procedimenti in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali la Commissione territoriale non ha accolto la domanda di protezione internazionale e ha ritenuto sussistenti gravi motivi di carattere umanitario allo straniero è rilasciato un permesso di soggiorno recante la dicitura «casi speciali» ai sensi del presente comma, della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Alla scadenza del permesso di soggiorno di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui al comma 8.

Articolo 2.
(Prolungamento della durata massima del trattenimento dello straniero nei Centri di permanenza per il rimpatrio e disposizioni per la realizzazione dei medesimi Centri).

  1. All'articolo 14, al comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al quinto periodo la parola «novanta» è sostituita dalla seguente: «centottanta»;
   b) al sesto periodo la parola «novanta» è sostituita dalla seguente: «centottanta».

  2. Al fine di assicurare la tempestiva esecuzione dei lavori per la costruzione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per un periodo non superiore a tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, è autorizzato il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei princìpi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione è rivolto ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.
  3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 3.
(Trattenimento per la determinazione o la verifica dell'identità e della cittadinanza dei richiedenti asilo).

  1. All'articolo 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
   « 3-bis. Salvo le ipotesi di cui ai commi 2 e 3, il richiedente può essere altresì trattenuto, per il tempo strettamente necessario, e comunque non superiore a trenta giorni, in appositi locali presso le strutture di cui all'articolo 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la determinazione o la verifica dell'identità o della cittadinanza. Ove non sia stato possibile determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza, il richiedente può essere trattenuto nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con le modalità previste dal comma 5 del medesimo articolo 14, per un periodo massimo di centottanta giorni.»;
   b) al comma 7, le parole «2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «2, 3 e 3-bis, secondo periodo»;
   c) al comma 9, le parole «2, 3 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «2, 3, 3-bis e 7».

  2. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 23-bis, comma 1, dopo le parole «alla misura del trattenimento» sono inserite le seguenti «nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero»;
   b) all'articolo 28, comma 1, lettera c), dopo le parole «è stato disposto il trattenimento» sono inserite le seguenti: «nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ovvero»;
   c) all'articolo 35-bis, comma 3, lettera a), le parole da «provvedimento di trattenimento» fino alla fine della medesima lettera sono sostituite dalle seguenti: «provvedimento di trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;».

  3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 4.
(Disposizioni in materia di modalità di esecuzione dell'espulsione).

  1. All'articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole «centri disponibili» sono inseriti i seguenti periodi: «, ovvero salvo nel caso in cui non vi sia disponibilità di posti nei Centri di cui all'articolo 14 o in quelli ubicati nel circondario del Tribunale competente. In tale ultima ipotesi il giudice di pace, su richiesta del questore, con il decreto di fissazione dell'udienza di convalida, può autorizzare la temporanea permanenza dello straniero, sino alla definizione del procedimento di convalida in strutture diverse e idonee nella disponibilità dell'Autorità di pubblica sicurezza. Qualora le condizioni di cui al periodo precedente permangono anche dopo l'udienza di convalida, il giudice può autorizzare la permanenza, in locali idonei presso l'ufficio di frontiera interessato, sino all'esecuzione dell'effettivo allontanamento e comunque non oltre le quarantotto ore successive all'udienza di convalida.».
  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, primo e secondo periodo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Agli oneri derivanti dal comma 1, terzo periodo, pari a 1.500.000 euro per l'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI), cofinanziato dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2014-2020.

Articolo 5.
(Disposizioni in materia di divieto di reingresso).

  1. All'articolo 13, comma 14-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole «di cui alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, resa esecutiva con legge 30 settembre 1993, n. 388.» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 e comporta il divieto di ingresso e soggiorno nel territorio degli Stati membri della Unione europea, nonché degli Stati non membri cui si applica l’acquis di Schengen.».

Articolo 6.
(Disposizioni in materia di rimpatri).

  1. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   « b) al fine di potenziare le misure di rimpatrio, il Fondo di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è incrementato di 500.000 euro per il 2018, di 1.500.000 euro per il 2019 e di 1.500.000 euro per il 2020;».

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Articolo 7.
(Disposizioni in materia di diniego e revoca della protezione internazionale).

  1. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 12, al comma 1, lettera c), le parole «del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate»;
   b) all'articolo 16, al comma 1, lettera d-bis) le parole «del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, comma 1, numero 3), del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate.».

Articolo 8.
(Disposizioni in materia di cessazione della protezione internazionale).

  1. All'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:
   « 2-ter. Per l'applicazione del comma 1, lettera d), è rilevante ogni rientro nel Paese di origine, salva la valutazione del caso concreto.».

  2. All'articolo 15 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:
   « 2-ter. Ai fini di cui al comma 2, è rilevante ogni rientro nel Paese di origine, salva la valutazione del caso concreto.».

Articolo 9.
(Disposizioni in materia di domanda reiterata e di domanda presentata alla frontiera).

  1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 7 il comma 2 è sostituito dal seguente:
   « 2. La previsione di cui al comma 1 non si applica a coloro che:
   a) debbono essere estradati verso un altro Stato in virtù degli obblighi previsti da un mandato di arresto europeo;
   b) debbono essere consegnati ad una Corte o ad un Tribunale penale internazionale;
   c) debbano essere avviati verso un altro Stato dell'Unione competente per l'esame dell'istanza di protezione internazionale;
   d) hanno presentato una prima domanda reiterata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale;
   e) manifestano la volontà di presentare un'altra domanda reiterata a seguito di una decisione definitiva che considera inammissibile una prima domanda reiterata ai sensi dell'articolo 29, comma 1, o dopo una decisione definitiva che respinge la prima domanda reiterata ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettere b) e b-bis).»;
   b) all'articolo 28-bis:
    1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
   « 1-bis. Nel caso previsto dall'articolo 29, comma 1, lettera b), la questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che adotta la decisione entro cinque giorni.
   1-ter. La procedura di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui il richiedente presenti la domanda di protezione internazionale direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 1-quater, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli. In tali casi la procedura può essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito.
   1-quater. Ai fini di cui al comma 1-ter, le zone di frontiera o di transito sono individuate con decreto del Ministro dell'interno. Con il medesimo decreto possono essere istituite fino a cinque ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali di cui all'articolo 4, comma 2, per l'esame delle domande di cui al medesimo comma 1-ter.»;
    2) al comma 2, la lettera b) è abrogata;
    3) al comma 2, lettera c), le parole «dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera ovvero» sono soppresse;
   c) all'articolo 29, comma 1-bis, l'ultimo periodo è abrogato;
   d) dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:
   «Art. 29-bis. – (Domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento). – 1. Nel caso in cui lo straniero abbia presentato una prima domanda reiterata nella fase di esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale, la domanda è considerata inammissibile in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento stesso. In tale caso non si procede all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 29.»;
   e) all'articolo 35-bis:
    1) al comma 3, lettera d), le parole «di cui all'articolo 28-bis, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 28-bis, commi 1-ter e 2,»;
    2) al comma 5 le parole: «, per la seconda volta,» sono soppresse.

  2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di 465.228,75 euro per l'anno 2018 e 1.860.915 euro a decorrere dall'anno 2019. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 39.

Articolo 10.
(Procedimento immediato innanzi alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale).

  1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 32, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
   « 1-bis. Quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b), e c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero è stato condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, il questore ne dà tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente, che provvede nell'immediatezza all'audizione dell'interessato e adotta contestuale decisione. Salvo quanto previsto dal comma 3, in caso di rigetto della domanda, il richiedente ha in ogni caso l'obbligo di lasciare il territorio nazionale, anche in pendenza di ricorso avverso la decisione della Commissione. A tal fine si provvede ai sensi dell'articolo 13, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;
   b) all'articolo 35-bis, comma 5, le parole «ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b).» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b), nonché del provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis.».

Articolo 11.
(Istituzione di sezioni della Unità Dublino).

  1. All'articolo 3, al comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, le parole «del Ministero dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero dell'interno e le sue articolazioni territoriali operanti presso le prefetture individuate, fino ad un numero massimo di tre, con decreto del Ministro dell'interno, che provvedono nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
  2. All'articolo 4 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
   « 2-bis. Per l'assegnazione delle controversie di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, l'autorità di cui al comma 1 è costituita dall'articolazione dell'Unità Dublino operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno nonché presso le prefetture-uffici territoriali del Governo che ha adottato il provvedimento impugnato.».

Articolo 12.
(Disposizioni in materia di accoglienza dei richiedenti asilo).

  1. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1, è sostituito dal seguente:
   « 1. Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi anche i titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 19, comma 2, lettera d-bis), 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati.»;
   b) al comma 4, le parole da «del richiedente asilo» fino a «di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,» sono sostituite dalle seguenti: «dei soggetti di cui al comma 1»;
   c) al comma 5, alla lettera a), le parole «dei richiedenti asilo, dei rifugiati e degli stranieri con permesso umanitario» sono sostituite dalle seguenti: «dei soggetti di cui al comma 1»;
   d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Art. 1-sexies. Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati».

  2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 5:
    1) al comma 2, le parole «agli articoli 6, 9, 11 e 14» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 6, 9 e 11»;
    2) al comma 5, le parole «agli articoli 6, 9 e 14» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 6 e 9»;
   b) all'articolo 8, al comma 1, le parole «di cui all'articolo 16,» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 16.»;
   c) all'articolo 9, il comma 5 è abrogato;
   d) all'articolo 11:
    1) al comma 1, le parole «delle strutture di cui agli articoli 9 e 14,» sono sostituite dalle seguenti: «dei centri di cui all'articolo 9,»;
    2) al comma 3, le parole «nelle strutture di cui all'articolo 9» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nei centri di cui all'articolo 9»;
   e) all'articolo 12, al comma 3, le parole «strutture di cui agli articoli 9, 11 e 14.» sono sostituite dalle seguenti: «strutture di cui agli articoli 9 e 11.»;
   f) all'articolo 14:
    1) al comma 1, le parole da «Sistema di protezione» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto»;
    2) il comma 2 è abrogato;
    3) al comma 3 è premesso il seguente periodo: «Al fine di accedere alle misure di accoglienza di cui al presente decreto, il richiedente, al momento della presentazione della domanda, dichiara di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza.»;
    4) al comma 4, secondo periodo, le parole «ai sensi del comma 1» sono soppresse;
    5) la rubrica dell'articolo 14 è sostituita dalla seguente: «Art. 14. Modalità di accesso al sistema di accoglienza»;
   g) all'articolo 15:
    1) i commi 1 e 2 sono abrogati;
    2) la rubrica dell'articolo 15 è sostituita dalla seguente: «Art. 15. Individuazione della struttura di accoglienza»;
   h) all'articolo 17:
    1) il comma 4 è abrogato;
    2) al comma 6, le parole «ai sensi dei commi 3 e 4» sono sostituiti dalle seguenti: «ai sensi del comma 3»;
   i) all'articolo 20:
    1) al comma 1, le parole da «Ferme restando» fino a «il Dipartimento per le libertà civili» sono sostituite dalle seguenti: «Il Dipartimento per le libertà civili»;
    2) al comma 2, le parole «e agli articoli 12 e 14, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «e all'articolo 12,»;
   l) all'articolo 22, il comma 3 è abrogato;
   m) all'articolo 22-bis, al comma 3, il secondo periodo è soppresso;
   n) all'articolo 23:
    1) al comma 1, le parole «di cui all'articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 9 e 11»;
    2) al comma 7, le parole «di cui agli articoli 9, 11 e 14» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 9 e 11».

  3. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 4, comma 5, secondo periodo, le parole «governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,» sono soppresse;
   b) all'articolo 13, comma 2, le parole «di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142,».
  4. Le definizioni di «Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati» ovvero di «Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati» di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovunque presenti, in disposizioni di legge o di regolamento, si intendono sostituite dalla seguente: «Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati» di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni.
  5. I richiedenti asilo presenti nel Sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, alla data di entrata in vigore del presente decreto, rimangono in accoglienza fino alla scadenza del progetto in corso, già finanziato.
  6. I titolari di protezione umanitaria presenti nel Sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, alla data di entrata in vigore del presente decreto, rimangono in accoglienza fino alla scadenza del periodo temporale previsto dalle disposizioni di attuazione sul funzionamento del medesimo Sistema di protezione e comunque non oltre la scadenza del progetto di accoglienza.
  7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 13.
(Disposizioni in materia di iscrizione anagrafica).

  1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 4:
    1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;
    2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
   « 1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;
   b) all'articolo 5:
    1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
   « 3. L'accesso ai servizi previsti dal presente decreto e a quelli comunque erogati sul territorio ai sensi delle norme vigenti è assicurato nel luogo di domicilio individuato ai sensi dei commi 1 e 2.»;
    2) al comma 4, le parole «un luogo di residenza» sono sostituite dalle seguenti: «un luogo di domicilio»;
   c) l'articolo 5-bis è abrogato.

Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CITTADINANZA

Articolo 14.
(Disposizioni in materia di acquisizione e revoca della cittadinanza).

  1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8, il comma 2 è abrogato;
   b) all'articolo 9-bis, comma 2, le parole «di importo pari a 200» sono sostituite dalle seguenti «di importo pari a 250»;
   c) dopo l'articolo 9-bis è inserito il seguente:
   «Art. 9-ter. – 1. Il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 è di quarantotto mesi dalla data di presentazione della domanda.
   2. Il termine di cui al comma 1 si applica altresì ai procedimenti di riconoscimento della cittadinanza avviati dall'autorità diplomatica o consolare o dall'Ufficiale di stato civile a seguito di istanze fondate su fatti occorsi prima del 1o gennaio 1948.»;
   d) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:
   «Art. 10-bis. – 1. La cittadinanza italiana acquisita ai sensi degli articoli 4, comma 2, 5 e 9, è revocata in caso di condanna definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice di procedura penale, nonché per i reati di cui agli articoli 270-ter e 270-quinquies.2, del codice penale. La revoca della cittadinanza è adottata, entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati di cui al primo periodo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), si applicano ai procedimenti di conferimento della cittadinanza in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. All'articolo 1, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13, la lettera aa) è sostituita dalla seguente: « aa) concessione e revoca della cittadinanza italiana;».

Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA

Articolo 15.
(Disposizioni in materia di giustizia).

  1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nel capo V del titolo IV della parte III, dopo l'articolo 130, è inserito il seguente:
   «Art. 130-bis (L). – (Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte nei processi civili).1. Nel processo civile, quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile, al difensore non è liquidato alcun compenso.
   2. Non possono essere altresì liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.».

TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA, PREVENZIONE E CONTRASTO AL TERRORISMO E ALLA CRIMINALITÀ MAFIOSA

Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA E DI PREVENZIONE DEL TERRORISMO

Articolo 16.
(Controllo, anche attraverso dispositivi elettronici, dell'ottemperanza al provvedimento di allontanamento dalla casa familiare).

  1. All'articolo 282-bis, comma 6, del codice di procedura penale, dopo la parola «571,» è inserita la seguente: «572,» e dopo le parole: «612, secondo comma,» è inserita la seguente: «612-bis,».
  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 17.
(Prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per finalità di prevenzione del terrorismo).

  1. Per le finalità di prevenzione del terrorismo, gli esercenti di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481, comunicano, per il successivo raffronto effettuato dal Centro elaborazione dati, di cui all'articolo 8 della legge 1o aprile 1981, n. 121, i dati identificativi riportati nel documento di identità esibito dal soggetto che richiede il noleggio di un autoveicolo, di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La comunicazione è effettuata contestualmente alla stipula del contratto di noleggio e comunque con un congruo anticipo rispetto al momento della consegna del veicolo.
  2. Il Centro di cui al comma 1 procede al raffronto automatico dei dati comunicati ai sensi del comma 1 con quelli in esso conservati, concernenti provvedimenti dell'Autorità giudiziaria o dell'Autorità di pubblica sicurezza, ovvero segnalazioni inserite, a norma delle vigenti leggi, dalle Forze di polizia, per finalità di prevenzione e repressione del terrorismo. Nel caso in cui dal raffronto emergano situazioni potenzialmente rilevanti per le finalità di cui al comma 1, il predetto Centro provvede ad inviare una segnalazione di allerta all'ufficio o comando delle Forze di polizia per le conseguenti iniziative di controllo, anche ai fini di cui all'articolo 4, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
  3. I dati comunicati ai sensi del comma 1 sono conservati per un periodo di tempo non superiore a sette giorni. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità tecniche dei collegamenti attraverso i quali sono effettuate le comunicazioni previste dal comma 1, nonché di conservazione dei dati. Il predetto decreto è adottato, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale esprime il proprio parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta, decorsi i quali il decreto può essere comunque emanato.
  4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 18.
(Disposizioni in materia di accesso al CED interforze da parte del personale della polizia municipale).

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, il personale dei Corpi e servizi di polizia municipale dei comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti, addetto ai servizi di polizia stradale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, quando procede al controllo ed all'identificazione delle persone, accede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 1o aprile 1981, n. 121, al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della medesima legge al fine di verificare eventuali provvedimenti di ricerca o di rintraccio esistenti nei confronti delle persone controllate.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nonché il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti le modalità di collegamento al Centro elaborazione dati e i relativi standard di sicurezza, nonché il numero degli operatori di polizia municipale che ciascun comune può abilitare alla consultazione dei dati previsti dal comma 1.
  3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 39.

Articolo 19.
(Sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle Polizie municipali).

  1. Previa adozione di un apposito regolamento comunale, emanato in conformità alle linee generali adottate in materia di formazione del personale e di tutela della salute, con accordo sancito in sede di Conferenza Unificata, i comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti possono dotare di armi comuni ad impulso elettrico, quale dotazione di reparto, in via sperimentale, per il periodo di sei mesi, due unità di personale, munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, individuato fra gli appartenenti ai dipendenti Corpi e Servizi di polizia municipale.
  2. Con il regolamento di cui al comma 1, i comuni definiscono, nel rispetto dei princìpi di precauzione e di salvaguardia dell'incolumità pubblica, le modalità della sperimentazione che deve essere effettuata previo un periodo di adeguato addestramento del personale interessato nonché d'intesa con le aziende sanitarie locali competenti per territorio, realizzando altresì forme di coordinamento tra queste ed i Corpi e Servizi di polizia municipale.
  3. Al termine del periodo di sperimentazione, i comuni, con proprio regolamento, possono deliberare di assegnare in dotazione effettiva di reparto l'arma comune ad impulsi elettrici positivamente sperimentata. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987, n. 145, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2.
  4. I comuni e le regioni provvedono, rispettivamente, agli oneri derivanti dalla sperimentazione di cui al presente articolo e alla formazione del personale delle polizie municipali interessato, nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci.
  5. All'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, le parole «della pistola elettrica Taser» sono sostituite dalle seguenti: «dell'arma comune ad impulsi elettrici».

Articolo 20.
(Estensione dell'ambito di applicazione del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive).

  1. All'articolo 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il divieto di cui al presente comma può essere adottato anche nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.».

Articolo 21.
(Estensione dell'ambito di applicazione del divieto di accesso in specifiche aree urbane).

  1. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole «su cui insistono» sono inserite le seguenti: «presidi sanitari,»;
   b) dopo le parole «flussi turistici,» sono inserite le seguenti: «aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli,».

Articolo 22.
(Potenziamento di apparati tecnico-logistici del Ministero dell'interno).

  1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale, ivi compreso il rafforzamento dei nuclei «Nucleare-Batteriologico-Chimico-Radiologico» (NBCR) del suddetto Corpo, nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, è autorizzata in favore del Ministero dell'interno la spesa complessiva di 15.000.000 euro per l'anno 2018 e di 49.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, da destinare:
   a) quanto a 10.500.000 euro per l'anno 2018 e a 36.650.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, alla Polizia di Stato;
   b) quanto a 4.500.000 euro per l'anno 2018 e a 12.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

  2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 39.

Articolo 23.
(Disposizioni in materia di blocco stradale).

  1. Al decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 1, le parole «in una strada ferrata» sono sostituite dalle seguenti: «in una strada ordinaria o ferrata o comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata,»;
   b) l'articolo 1-bis è abrogato.

  2. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole «e degli articoli 473 e 474 del codice penale» sono inserite le seguenti: «, nonché dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66.».

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ MAFIOSA

Articolo 24.
(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159).

  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 10, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente: « 2-quater. In caso di conferma del decreto impugnato, la corte di appello pone a carico della parte privata che ha proposto l'impugnazione il pagamento delle spese processuali.»;
   b) all'articolo 17, al comma 3-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) alla lettera c) dopo la parola «comunicazione» è inserita la seguente: «sintetica» e le parole «La mancata comunicazione comporta l'inammissibilità della proposta» sono sostituite dalle seguenti: «Il procuratore nei dieci giorni successivi comunica all'autorità proponente l'eventuale sussistenza di pregiudizi per le indagini preliminari in corso. In tali casi, il procuratore concorda con l'autorità proponente modalità per la presentazione congiunta della proposta.»;
    2) la lettera d) è abrogata;
   c) all'articolo 19, comma 4, all'ultimo periodo, dopo le parole «sequestro della documentazione» sono inserite le seguenti: «di cui al primo periodo».
   d) all'articolo 67, al comma 8, dopo le parole «comma 3-bis, del codice di procedura penale» sono inserite le seguenti: «nonché per i reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e all'articolo 640-bis del codice penale».

  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 25.
(Sanzioni in materia di subappalti illeciti).

  1. All'articolo 21, comma 1, della legge 13 settembre 1982, n. 646, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole «l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda» sono sostituite dalle seguenti: «la reclusione da uno a cinque anni e con la multa»;
   b) al secondo periodo, le parole «dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda» sono sostituite dalle seguenti: «della reclusione da uno a cinque anni e della multa.».

Articolo 26.
(Monitoraggio dei cantieri).

  1. All'articolo 99, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole «provinciale del lavoro» sono inserite le seguenti: «nonché al prefetto».

Articolo 27.
(Disposizioni per migliorare la circolarità informativa).

  1. L'articolo 160 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente:
   «Art. 160. – Per le finalità di prevenzione generale di reati e per l'esercizio del potere di proposta di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le cancellerie dei tribunali e delle corti di appello hanno l'obbligo di trasmettere ogni quindici giorni, anche per via telematica, il dispositivo delle sentenze di condanne irrevocabili a pene detentive al questore della provincia in cui il condannato ha la residenza o l'ultima dimora e al direttore della Direzione investigativa antimafia. Analogo obbligo sussiste per le cancellerie presso la sezione misure di prevenzione e presso l'ufficio G.I.P. del tribunale in relazione alla comunicazione di copia dei provvedimenti ablativi o restrittivi, emessi nell'ambito delle rispettive attribuzioni, alle questure competenti per territorio e alla Direzione investigativa antimafia.».

  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 28.
(Modifiche all'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

  1. All'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
   « 7-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 7, qualora dalla relazione del prefetto emergano, riguardo ad uno o più settori amministrativi, situazioni sintomatiche di condotte illecite gravi e reiterate, tali da determinare un'alterazione delle procedure e da compromettere il buon andamento e l'imparzialità delle amministrazioni comunali o provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, il prefetto, sulla base delle risultanze dell'accesso, al fine di far cessare le situazioni riscontrate e di ricondurre alla normalità l'attività amministrativa dell'ente, individua, fatti salvi i profili di rilevanza penale, i prioritari interventi di risanamento indicando gli atti da assumere, con la fissazione di un termine per l'adozione degli stessi, e fornisce ogni utile supporto tecnico-amministrativo a mezzo dei propri uffici. Decorso inutilmente il termine fissato, il prefetto assegna all'ente un ulteriore termine, non superiore a 20 giorni, per la loro adozione, scaduto il quale si sostituisce, mediante commissario ad acta, all'amministrazione inadempiente. Ai relativi oneri gli enti locali provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.».

Articolo 29.
(Modifiche in materia di attività svolte negli enti locali dal personale sovraordinato ai sensi dell'articolo 145 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

  1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 706, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere incrementate, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, fino ad un massimo di 5.000.000 euro annui a decorrere dal 2018, mediante utilizzo delle risorse che si rendono disponibili nel corso dell'anno, relative alle assegnazioni a qualunque titolo spettanti agli enti locali, corrisposte annualmente dal Ministero dell'interno.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni compensative di bilancio.

Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OCCUPAZIONI ARBITRARIE DI IMMOBILI

Articolo 30.
(Modifiche all'articolo 633 del codice penale).

  1. All'articolo 633 del codice penale, dopo il secondo comma è inserito il seguente:
   «Nelle ipotesi di cui al secondo comma, si applica la pena della reclusione fino a quattro anni congiuntamente alla multa da 206 euro a 2.064 euro, nei confronti dei promotori e organizzatori dell'invasione, nonché di coloro che hanno compiuto il fatto armati.».

Articolo 31.
(Modifiche all'articolo 266 del codice di procedura penale).

  1. All'articolo 266, comma 1, lettera f-ter), del codice di procedura penale, le parole «516 e 517-quater del codice penale;» sono sostituite dalle seguenti: «516, 517-quater e 633, terzo comma, del codice penale;».
  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

TITOLO III
DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITÀ DEL MINISTERO DELL'INTERNO NONCHÉ SULL'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Capo I
DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITÀ DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Articolo 32.
(Disposizioni per la riorganizzazione dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno).

  1. Nell'ambito dei processi di riduzione organizzativa e al fine di garantire gli obiettivi complessivi di economicità e di revisione della spesa previsti dalla legislazione vigente, il Ministero dell'interno applica la riduzione percentuale del 20 per cento prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nella misura pari a ventinove posti di livello dirigenziale generale, attraverso:
   a) la riduzione di otto posti di livello dirigenziale generale assegnati ai prefetti nell'ambito degli Uffici centrali del Ministero dell'interno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, con conseguente rideterminazione della dotazione organica dei prefetti di cui alla Tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2015;
   b) la soppressione di ventuno posti di prefetto collocati a disposizione per specifiche esigenze in base alla normativa vigente, secondo le modifiche di seguito indicate:
    1) all'articolo 237 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il terzo comma è sostituito dal seguente: «I prefetti a disposizione non possono eccedere il numero di due oltre quelli dei posti del ruolo organico»;
    2) all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, le parole «del 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 5 per cento»;
    3) all'articolo 12, comma 2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dopo le parole «i prefetti», sono inserite le seguenti: «entro l'aliquota dell'1 per cento».

  2. Restano ferme le dotazioni organiche dei viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti, del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di prima e di seconda fascia, nonché del personale non dirigenziale appartenente alle aree prima, seconda e terza dell'Amministrazione civile dell'interno di cui alla Tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2015.
  3. All'articolo 42, comma 1, della legge 1o aprile 1981, n. 121, le parole «di 17 posti» sono sostituite dalle seguenti: «di 14 posti».
  4. Il Ministero dell'interno adotta, con le modalità e nel termine di cui all'articolo 12, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, il relativo regolamento di organizzazione. Entro il medesimo termine si provvede a dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con conseguente riassorbimento, entro il biennio successivo, degli effetti derivanti dalle riduzioni di cui ai commi 1 e 2.

Articolo 33.
(Norme in materia di pagamento dei compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia).

  1. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018, per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121, è autorizzata, a valere sulle disponibilità degli stanziamenti di bilancio, la spesa per un ulteriore importo di 38.091.560 euro in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
  2. Il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario di cui al comma 1, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121, è autorizzato entro i limiti massimi fissati dal decreto applicabile all'anno finanziario precedente.

Articolo 34.
(Incremento richiami personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

  1. Per le finalità di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, gli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile», sono incrementati di 5,9 milioni di euro per l'anno 2019 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
  2. L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a 20.952.678 euro per l'anno 2019 e a 20.052.678 euro a decorrere dall'anno 2020.
  3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 5,9 milioni di euro per l'anno 2019 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 39.

Articolo 35.
(Ulteriori disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate).

  1. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ivi comprese le Capitanerie di porto, volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, e il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nel quale confluiscono le risorse di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con riferimento alle risorse già affluite ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e non utilizzate in attuazione dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, alle quali si aggiunge una quota pari a 5.000.000 euro, a decorrere dall'anno 2018, dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.

Capo II
DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Articolo 36.
(Razionalizzazione delle procedure di gestione e destinazione dei beni confiscati).

  1. All'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole «comunque non superiore a tre,» sono inserite le seguenti: «con esclusione degli incarichi già in corso quale coadiutore,».
  2. All'articolo 38 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3:
    1) al secondo periodo, dopo la parola «coadiutore,» sono inserite le seguenti: «che può essere»;
    2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Qualora sia diverso dall'amministratore giudiziario, il coadiutore nominato dall'Agenzia deve essere scelto tra gli iscritti, rispettivamente, agli albi richiamati all'articolo 35, commi 2 e 2-bis.»;
    3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'attuazione del presente comma, si provvede con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

  3. All'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3:
    1) alla lettera b) le parole «Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'interno»;
    2) alla lettera c) le parole «al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione» sono sostituite dalle seguenti: «al patrimonio indisponibile del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio indisponibile della provincia, della città metropolitana o della regione»;
    3) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
   « d) trasferiti prioritariamente al patrimonio indisponibile dell'ente locale o della regione ove l'immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all'articolo 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, qualora richiesti per le finalità di cui all'articolo 129 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica. Se entro un anno l'ente territoriale destinatario non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.»;
   b) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «, nonché, per una quota non superiore al 30 per cento, per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa anche allo scopo di valorizzare l'apporto del personale dirigenziale e non dirigenziale al potenziamento dell'efficacia ed efficienza dell'azione dell'Agenzia. La misura della quota annua destinata all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa viene definita con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia e l'incremento non può essere superiore al 15 per cento della componente variabile della retribuzione accessoria in godimento da parte del predetto personale»;
   c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
   « 4-bis. Fermi restando i vincoli connessi al trasferimento nel patrimonio indisponibile dell'ente destinatario, nell'ambito delle finalità istituzionali di cui al comma 3, lettera c), rientra l'impiego degli immobili, tramite procedure ad evidenza pubblica, per incrementare l'offerta di alloggi da cedere in locazione a soggetti in particolare condizione di disagio economico e sociale anche qualora l'ente territoriale ne affidi la gestione all'ente pubblico a ciò preposto.»;
   d) i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
   « 5. I beni di cui al comma 3, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate, sono destinati con provvedimento dell'Agenzia alla vendita, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile. Qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, l'acquirente dovrà presentare la relativa domanda entro centoventi giorni dal perfezionamento dell'atto di vendita. L'avviso di vendita è pubblicato nel sito internet dell'Agenzia e dell'avvenuta pubblicazione è data notizia nel sito internet dell'Agenzia del demanio. La vendita è effettuata per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima formulata ai sensi dell'articolo 47. Qualora, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di vendita, non pervengano proposte di acquisto per il corrispettivo indicato al precedente periodo, il prezzo minimo della vendita non può, comunque, essere determinato in misura inferiore all'80 per cento del valore della suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi 6 e 7 del presente articolo, la vendita è effettuata al miglior offerente, con esclusione del proposto o di colui che risultava proprietario all'atto dell'adozione della misura penale o di prevenzione, se diverso dal proposto, di soggetti condannati, anche in primo grado, o sottoposti ad indagini connesse o pertinenti al reato di associazione mafiosa o a quello di cui all'articolo 416-bis.1 del codice penale, nonché dei relativi coniugi o parti dell'unione civile, parenti e affini entro il terzo grado, nonché persone con essi conviventi. L'Agenzia acquisisce, con le modalità di cui agli articoli 90 e seguenti, l'informazione antimafia, riferita all'acquirente e agli altri soggetti allo stesso riconducibili, indicati al presente comma, affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, da soggetti esclusi ai sensi del periodo che precede, o comunque riconducibili alla criminalità organizzata, ovvero utilizzando proventi di natura illecita. Si applica, in quanto compatibile, il comma 15. I beni immobili acquistati non possono essere alienati, nemmeno parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita e quelli diversi dai fabbricati sono assoggettati alla stessa disciplina prevista per questi ultimi dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. I beni immobili di valore superiore a 400.000 euro sono alienati secondo le procedure previste dalle norme di contabilità dello Stato.

   6. Possono esercitare la prelazione all'acquisto:
    a) cooperative edilizie costituite da personale delle Forze armate o delle Forze di polizia;
    b) gli enti pubblici aventi, tra le altre finalità istituzionali, anche quella dell'investimento nel settore immobiliare;
    c) le associazioni di categoria che assicurano, nello specifico progetto, maggiori garanzie e utilità per il perseguimento dell'interesse pubblico;
    d) le fondazioni bancarie;
    e) gli enti territoriali.
   7. La prelazione deve essere esercitata, a pena di decadenza, nei termini stabiliti dall'avviso pubblico di cui al comma 5, salvo recesso qualora la migliore offerta pervenuta non sia ritenuta di interesse.»;
   e) dopo il comma 7-bis è inserito il seguente:
   « 7-ter. Per la destinazione ai sensi del comma 3 dei beni indivisi, oggetto di provvedimento di confisca, l'Agenzia o il partecipante alla comunione promuove incidente di esecuzione ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale. Il tribunale, disposti i necessari accertamenti tecnici, adotta gli opportuni provvedimenti per ottenere la divisione del bene. Qualora il bene risulti indivisibile, i partecipanti in buona fede possono chiedere l'assegnazione dell'immobile oggetto di divisione, previa corresponsione del conguaglio dovuto in favore degli aventi diritto, in conformità al valore determinato dal perito nominato dal tribunale. Quando l'assegnazione è richiesta da più partecipanti alla comunione, si fa luogo alla stessa in favore del partecipante titolare della quota maggiore o anche in favore di più partecipanti, se questi la chiedono congiuntamente. Se non è chiesta l'assegnazione, si fa luogo alla vendita, a cura dell'Agenzia e osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile o, in alternativa, all'acquisizione del bene per intero al patrimonio dello Stato per le destinazioni di cui al comma 3, e gli altri partecipanti alla comunione hanno diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore determinato dal perito nominato dal tribunale, con salvezza dei diritti dei creditori iscritti e dei cessionari. In caso di acquisizione del bene al patrimonio dello Stato, il tribunale ordina il pagamento delle somme, ponendole a carico del Fondo Unico Giustizia. Qualora il partecipante alla comunione non dimostri la propria buona fede, la relativa quota viene acquisita a titolo gratuito al patrimonio dello Stato ai sensi del primo comma dell'articolo 45.»;
   f) il comma 10 è sostituito dal seguente:
   « 10. Le somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al Fondo Unico Giustizia per essere riassegnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nella misura del quaranta per cento al Ministero dell'interno, per la tutela della sicurezza pubblica e per il soccorso pubblico, nella misura del quaranta per cento al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento ed il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, e, nella misura del venti per cento all'Agenzia, per assicurare lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica.»;
   g) dopo il comma 12-bis è inserito il seguente:
   « 12-ter. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, non destinati ai sensi dei commi 12 e 12-bis, possono essere destinati alla vendita, con divieto di ulteriore cessione per un periodo non inferiore a un anno, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5, sesto periodo, ovvero distrutti.»;
   h) dopo il comma 15-ter è aggiunto, in fine, il seguente:
   « 15-quater. I beni di cui al comma 5 che rimangono invenduti, decorsi tre anni dall'avvio della relativa procedura, sono mantenuti al patrimonio dello Stato con provvedimento dell'Agenzia. La relativa gestione è affidata all'Agenzia del demanio.».

  4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 37.
(Disposizioni in materia di organizzazione e di organico dell'Agenzia).

  1. All'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il primo periodo è sostituito dal seguente:
   « 1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata è posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale in Roma e fino a 4 sedi secondarie istituite con le modalità di cui all'articolo 112, nei limiti delle risorse ordinarie iscritte nel proprio bilancio.».

  2. All'articolo 112 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4:
    1) dopo la lettera c) è inserita la seguente: « c-bis) provvede all'istituzione, in relazione a particolari esigenze, fino a un massimo di quattro sedi secondarie, in regioni ove sono presenti in quantità significativa beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 110, comma 1;»;
    2) la lettera h) è sostituita dalla seguente: « h) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;»;
   b) al comma 5, alla lettera a) la parola «, h)» è soppressa.

  3. All'articolo 113-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «si provvede» sono inserite le seguenti: «, nel limite di cento unità»;
   b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
   « 2-bis. Per la copertura delle ulteriori settanta unità di incremento della dotazione organica, il reclutamento avviene mediante procedure selettive pubbliche, in conformità alla legislazione vigente in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. Per l'espletamento delle suddette procedure concorsuali, il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno collabora con l'Agenzia. Gli oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali sono a carico dell'Agenzia.»;
   c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
   « 4-bis. Nell'ambito della contrattazione collettiva 2019/2021 viene individuata l'indennità di amministrazione spettante agli appartenenti ai ruoli dell'Agenzia, in misura pari a quella corrisposta al personale della corrispondente area del Ministero della giustizia.
   4-ter. Oltre al personale di cui al comma 1, l'Agenzia è autorizzata ad avvalersi di una aliquota non superiore a 100 unità di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché ad enti pubblici economici. Nei limiti complessivi della stessa quota l'Agenzia può avvalersi in posizione di comando di personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare con qualifica non dirigenziale fino a un massimo di 20 unità. Il predetto personale è posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità temporanea e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo ed accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio.».

  4. Per l'attuazione del comma 3, lettera b), è autorizzata la spesa di 570.000 euro per l'anno 2019 e 3.400.000 euro a decorrere dall'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 39.

Articolo 38.
(Deroga alle regole sul contenimento della spesa degli enti pubblici e disposizioni abrogative).

  1. All'articolo 118 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
   « 3-bis. Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione dei compiti affidati all'Agenzia le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché di cui all'articolo 2, commi da 618 a 623, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non trovano applicazione nei confronti dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata fino al terzo esercizio finanziario successivo all'adeguamento della dotazione organica di cui all'articolo 113-bis, comma 1. Allo scadere della deroga di cui al presente comma, entro 90 giorni, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia vengono stabiliti i criteri specifici per l'applicazione delle norme derogate sulla base delle spese sostenute nel triennio.».

  2. Per l'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di 66.194 euro a decorrere dal 2018. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 39.
  3. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i commi 7 e 8 dell'articolo 52 sono abrogati.
  4. L'articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogato.

Titolo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Articolo 39.
(Copertura finanziaria).

  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 9, 18, 22, 34, 37 e 38, pari a 15.681.423 euro per l'anno 2018, a 57.547.109 euro per l'anno 2019, a 59.477.109 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025 e a 10.327.109 euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede:
   a) quanto a 5.900.000 euro per l'anno 2019 e a 5.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'interno;
   b) quanto a 15.150.000 euro per l'anno 2018 e a 49.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;
   c) quanto a 531.423 euro per l'anno 2018, a 2.497.109 euro per l'anno 2019, a 5.327.109 euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.

  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 40.
(Entrata in vigore).

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 1346 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

  All'articolo 1, comma 1:
   alla lettera g), capoverso d-bis), al primo periodo, le parole: «eccezionale gravità, accertate mediante idonea documentazione, tali da determinare un irreparabile» sono sostituite dalle seguenti: «particolare gravità, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante» e, al secondo periodo, la parola: «eccezionale» è sostituita dalla seguente: «particolare»;
   alla lettera h), capoverso Art. 20-bis, comma 2, dopo le parole: «ha la durata di sei mesi,» sono inserite le seguenti: «ed è rinnovabile per un periodo ulteriore di sei mesi se permangono le condizioni di eccezionale calamità di cui al comma 1; il permesso»;
   dopo la lettera n) è inserita la seguente:
   « n-bis) all'articolo 32, comma 1-bis, gli ultimi due periodi sono soppressi»;
   alla lettera o), dopo le parole: «protezione sussidiaria,» sono aggiunte le seguenti: «per casi speciali, per protezione speciale, per cure mediche ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d-bis),».
  All'articolo 2, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 2, l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) svolge l'attività di vigilanza collaborativa ai sensi dell'articolo 213, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  2-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'ANAC provvede allo svolgimento dell'attività di cui al medesimo comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  2-quater. Il soggetto gestore dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dei centri previsti dal decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e dei centri di cui agli articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pubblica, con cadenza semestrale, nel proprio sito internet o portale digitale la rendicontazione delle spese di gestione, effettuata sulla base delle disposizioni vigenti in materia, successivamente alle verifiche operate dalla prefettura ai fini della liquidazione. Gli stessi dati sono resi disponibili nel sito internet delle prefetture territorialmente competenti attraverso un link di collegamento al sito internet o al portale digitale del soggetto gestore».
  All'articolo 3, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. All'articolo 7, comma 5, lettera e), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, dopo le parole: “del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni,” sono inserite le seguenti: “nonché presso i locali di cui all'articolo 6, comma 3-bis, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142,”».
  All'articolo 4, comma 1, le parole: «o in quelli» sono soppresse e dopo le parole: « di convalida.» è aggiunto il seguente periodo: «Le strutture ed i locali di cui ai periodi precedenti garantiscono condizioni di trattenimento che assicurino il rispetto della dignità della persona.».
  Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
  «Art. 5-bis. – (Disposizioni in materia di convalida del respingimento disposto dal questore e di registrazione nel sistema di informazione Schengen). – 1. All'articolo 10 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  “2-bis. Al provvedimento di respingimento di cui al comma 2 si applicano le procedure di convalida e le disposizioni previste dall'articolo 13, commi 5-bis, 5-ter, 7 e 8.
  2-ter. Lo straniero destinatario del provvedimento di respingimento di cui al comma 2 non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da uno a quattro anni ed è espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 13, terzo periodo.
  2-quater. Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 2-ter ed espulso, abbia fatto reingresso nel territorio dello Stato si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.
  2-quinquies. Per i reati previsti dai commi 2-ter e 2-quater è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.
  2-sexies. Il divieto di cui al comma 2-ter opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze concernenti il singolo caso”;
   b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
  “6-bis. Il divieto di cui al comma 2-ter è inserito, a cura dell'autorità di pubblica sicurezza, nel sistema di informazione Schengen di cui al regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, e comporta il divieto di ingresso e soggiorno nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea, nonché degli Stati non membri cui si applica l’acquis di Schengen”».
  Nel capo I del titolo I, dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:
  «Art. 6-bis. – (Regolazione e controllo del lavoro dei familiari del personale di rappresentanze diplomatico-consolari straniere e di organizzazioni internazionali). – 1. Gli stranieri notificati come familiari conviventi di agenti diplomatici, di membri del personale amministrativo e tecnico, di funzionari e impiegati consolari o di funzionari internazionali possono, previa comunicazione tramite i canali diplomatici, svolgere attività lavorativa nel territorio della Repubblica, a condizioni di reciprocità e limitatamente al periodo in cui possiedano in Italia la condizione di familiare convivente ai sensi dell'articolo 37, paragrafi 1 e 2, della Convenzione sulle relazioni diplomatiche, fatta a Vienna il 18 aprile 1961, dell'articolo 46 della Convenzione sulle relazioni consolari, fatta a Vienna il 24 aprile 1963, o delle pertinenti disposizioni degli accordi di sede con organizzazioni internazionali.
  2. Tra i soggetti conviventi di cui al comma 1 sono compresi il coniuge non legalmente separato di età non inferiore ai diciotto anni, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i figli minori, anche del coniuge, o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso, i figli di età inferiore ai venticinque anni qualora a carico, i figli con disabilità a prescindere dalla loro età, nonché i minori di cui all'articolo 29, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, adottati o affidati o sottoposti a tutela. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale accerta l'equivalenza tra le situazioni regolate da ordinamenti stranieri e quelle di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.
  3. Fermo restando il rispetto della normativa italiana in materia fiscale, previdenziale e di lavoro e fatte salve le diverse disposizioni previste dagli accordi internazionali, i familiari di cui al presente articolo non godono dell'immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa, se prevista, per gli atti compiuti nell'esercizio dell'attività lavorativa.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
  All'articolo 7, comma 1:
   alla lettera a), le parole: «624-bis, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3)» sono sostituite dalle seguenti: «624-bis, primo comma»;
   alla lettera b), le parole: «624-bis, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, comma 1, numero 3)» sono sostituite dalle seguenti: «624-bis, primo comma».
  Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:
  «Art. 7-bis. – (Disposizioni in materia di Paesi di origine sicuri e manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale). – 1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
  “Art. 2-bis. – (Paesi di origine sicuri). – 1. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, è adottato l'elenco dei Paesi di origine sicuri sulla base dei criteri di cui al comma 2. L'elenco dei Paesi di origine sicuri è aggiornato periodicamente ed è notificato alla Commissione europea.
  2. Uno Stato non appartenente all'Unione europea può essere considerato Paese di origine sicuro se, sulla base del suo ordinamento giuridico, dell'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che, in via generale e costante, non sussistono atti di persecuzione quali definiti dall'articolo 7 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, né tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. La designazione di un Paese di origine sicuro può essere fatta con l'eccezione di parti del territorio o di categorie di persone.
  3. Ai fini della valutazione di cui al comma 2 si tiene conto, tra l'altro, della misura in cui è offerta protezione contro le persecuzioni ed i maltrattamenti mediante:
   a) le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del Paese ed il modo in cui sono applicate;
   b) il rispetto dei diritti e delle libertà stabiliti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, aperto alla firma il 19 dicembre 1966, ratificato ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, e nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 10 dicembre 1984, in particolare dei diritti ai quali non si può derogare a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della predetta Convenzione europea;
   c) il rispetto del principio di cui all'articolo 33 della Convenzione di Ginevra;
   d) un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali diritti e libertà.
  4. La valutazione volta ad accertare che uno Stato non appartenente all'Unione europea è un Paese di origine sicuro si basa sulle informazioni fornite dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo, che si avvale anche delle notizie elaborate dal centro di documentazione di cui all'articolo 5, comma 1, nonché su altre fonti di informazione, comprese in particolare quelle fornite da altri Stati membri dell'Unione europea, dall'EASO, dall'UNHCR, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti.
  5. Un Paese designato di origine sicuro ai sensi del presente articolo può essere considerato Paese di origine sicuro per il richiedente solo se questi ha la cittadinanza di quel Paese o è un apolide che in precedenza soggiornava abitualmente in quel Paese e non ha invocato gravi motivi per ritenere che quel Paese non è sicuro per la situazione particolare in cui lo stesso richiedente si trova”;
   b) all'articolo 9, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  “2-bis. La decisione con cui è rigettata la domanda presentata dal richiedente di cui all'articolo 2-bis, comma 5, è motivata dando atto esclusivamente che il richiedente non ha dimostrato la sussistenza di gravi motivi per ritenere non sicuro il Paese designato di origine sicuro in relazione alla situazione particolare del richiedente stesso”;
   c) all'articolo 10:
    1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L'ufficio di polizia informa il richiedente che, ove proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis, la domanda può essere rigettata ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis”;
    2) al comma 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
   “d-bis) l'elenco dei Paesi designati di origine sicuri ai sensi dell'articolo 2-bis”;
   d) all'articolo 28, comma 1, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:
   “c-ter) la domanda è presentata da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis”;
   e) all'articolo 28-bis, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   “a) il richiedente rientra in una delle ipotesi previste dall'articolo 28-ter”;
   f) dopo l'articolo 28-bis è inserito il seguente:
  “Art. 28-ter. – (Domanda manifestamente infondata). – 1. La domanda è considerata manifestamente infondata, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis), quando ricorra una delle seguenti ipotesi:
   a) il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
   b) il richiedente proviene da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis;
   c) il richiedente ha rilasciato dichiarazioni palesemente incoerenti e contraddittorie o palesemente false, che contraddicono informazioni verificate sul Paese di origine;
   d) il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi o omettendo informazioni o documenti riguardanti la sua identità o cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente, ovvero ha dolosamente distrutto o fatto sparire un documento di identità o di viaggio che avrebbe permesso di accertarne l'identità o la cittadinanza;
   e) il richiedente è entrato illegalmente nel territorio nazionale, o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno, e senza giustificato motivo non ha presentato la domanda tempestivamente rispetto alle circostanze del suo ingresso;
   f) il richiedente ha rifiutato di adempiere all'obbligo del rilievo dattiloscopico a norma del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;
   g) il richiedente si trova nelle condizioni di cui all'articolo 6, commi 2, lettere a), b) e c), e 3, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142”;
   g) all'articolo 32, comma 1, lettera b-bis), le parole: “nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera a)” sono sostituite dalle seguenti: “nei casi di cui all'articolo 28-ter”».
  All'articolo 8:
   al comma 1, capoverso 2-ter, le parole: «, salva la valutazione del caso concreto» sono sostituite dalle seguenti: «, ove non giustificato da gravi e comprovati motivi»;
   al comma 2, capoverso 2-ter, le parole: «, salva la valutazione del caso concreto» sono sostituite dalle seguenti: «, ove non giustificato da gravi e comprovati motivi».
  All'articolo 9:
   al comma 1, alla lettera a) è premessa la seguente:
  « 0a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
   “b-bis) ‘domanda reiterata’: un'ulteriore domanda di protezione internazionale presentata dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui il richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda ai sensi dell'articolo 23 e nel caso in cui la Commissione territoriale abbia adottato una decisione di estinzione del procedimento o di rigetto della domanda ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2”»;
   al comma 1, lettera b), numero 1):
    al capoverso 1-bis, dopo le parole: « Nel caso previsto dall'articolo» sono inserite le seguenti: « 28, comma 1, lettera c-ter), e dall'articolo»;
    al capoverso 1-ter, dopo le parole: « i relativi controlli» sono inserite le seguenti: «, e nei casi di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c-ter;
   al comma 2, le parole: «465.228,75 euro per l'anno 2018 e» sono soppresse;
   dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Al fine di velocizzare l'esame delle domande di protezione internazionale pendenti, con decreto del Ministro dell'interno possono essere istituite, dal 1o gennaio 2019 con durata massima di otto mesi, ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 gennaio 2008, n. 25, fino ad un numero massimo di dieci.
  2-ter. Per le finalità di cui al comma 2-bis è autorizzata la spesa di 2.481.220 euro per l'anno 2019. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 39».
  All'articolo 10, comma 1:
   alla lettera a) è premessa la seguente:
   « 0a) all'articolo 32, comma 1, dopo la lettera b-bis) è aggiunta la seguente:
   “b-ter) rigetta la domanda se, in una parte del territorio del Paese di origine, il richiedente non ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corre rischi effettivi di subire danni gravi o ha accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi, può legalmente e senza pericolo recarvisi ed esservi ammesso e si può ragionevolmente supporre che vi si ristabilisca”»;
   alla lettera a), capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole: «il questore» sono inserite le seguenti: «, salvo che la domanda sia già stata rigettata dalla Commissione territoriale competente,» e dopo le parole: «adotta contestuale decisione» sono aggiunte le seguenti: «, valutando l'accoglimento della domanda, la sospensione del procedimento o il rigetto della domanda»;
   la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   « b) all'articolo 35-bis, comma 5, le parole: “ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b)” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b), nonché del provvedimento adottato nei confronti del richiedente per il quale ricorrono i casi e le condizioni di cui all'articolo 32, comma 1-bis. Quando, nel corso del procedimento giurisdizionale regolato dal presente articolo, sopravvengono i casi e le condizioni di cui all'articolo 32, comma 1-bis, cessano gli effetti di sospensione del provvedimento impugnato già prodotti a norma del comma 3”».
  All'articolo 12:
   al comma 1, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
   « a-bis) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  “2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni, sono definiti i criteri e le modalità per la presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per la realizzazione e la prosecuzione dei progetti finalizzati all'accoglienza dei soggetti di cui al comma 1. Nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di cui all'articolo 1-septies, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, provvede all'ammissione al finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali”;
   a-ter) il comma 3 è abrogato»;
   al comma 2:
    alla lettera d), dopo il numero 1) è inserito il seguente:
    «1-bis) al comma 2, le parole: “sentito l'ente” sono sostituite dalle seguenti: “previo parere dell'ente”»;
    dopo la lettera h) è inserita la seguente:
  « h-bis) all'articolo 19, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e comunque senza alcuna spesa o onere a carico del Comune interessato all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati”»;
    la lettera m) è sostituita dalla seguente:
   « m) all'articolo 22-bis, commi 1 e 3, la parola: “richiedenti” è sostituita dalle seguenti: “titolari di”»;
   dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. I minori non accompagnati richiedenti asilo al compimento della maggiore età rimangono nel Sistema di protezione di cui al comma 4 fino alla definizione della domanda di protezione internazionale».
  Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 12-bis. – (Monitoraggio dei flussi migratori). – 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno effettua un monitoraggio dell'andamento dei flussi migratori al fine della progressiva chiusura delle strutture di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
  Art. 12-ter. – (Obblighi di trasparenza per le cooperative sociali che svolgono attività in favore di stranieri). – 1. Al comma 125 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Le cooperative sociali sono altresì tenute, qualora svolgano attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale”».
  All'articolo 14:
   al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
  « a-bis) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
  “Art. 9.1. – 1. La concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). A tal fine, i richiedenti, che non abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che non siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del medesimo testo unico, sono tenuti, all'atto della presentazione dell'istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca”»;
   al comma 1, lettera c), capoverso Art. 9-ter, il comma 2 è soppresso;
   dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Il termine per il rilascio degli estratti e dei certificati di stato civile occorrenti ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana è stabilito in sei mesi dalla data di presentazione della richiesta da parte di persone in possesso di cittadinanza straniera».
  All'articolo 15:
   al comma 1 è premesso il seguente:
  «01. Le funzioni di agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sono svolte dall'Avvocato generale dello Stato, che può delegare un avvocato dello Stato»;
   al comma 1, capoverso Art. 130-bis (L):
    nella rubrica, le parole: «nei processi civili» sono soppresse;
    al comma 1, le parole: «Nel processo civile, quando» sono sostituite dalla seguente: «Quando»;
   dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole: “e sino al 1o gennaio 2019” sono soppresse».
  Nel capo IV del titolo I, dopo l'articolo 15 sono aggiunti i seguenti:
  «Art. 15-bis. – (Obblighi di comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni). – 1. Dopo l'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:
  “Art. 11-bis.(Comunicazioni al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni). – 1. Gli istituti penitenziari e gli istituti a custodia attenuata per detenute madri trasmettono semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro, con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso motivato, di adottare i provvedimenti di propria competenza.
  2. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni nei medesimi istituti indicati, ai fini di cui al comma 1. Può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo.
  3. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità che entrano in contatto con il minore di cui al comma 1 debbono riferire al più presto al direttore dell'istituto su condotte del genitore pregiudizievoli al minore medesimo. Il direttore dell'istituto ne dà immediata comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni”.
  2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo l'articolo 387 è inserito il seguente:

  “Art. 387-bis. – (Adempimenti della polizia giudiziaria nel caso di arresto o di fermo di madre di prole di minore età). – 1. Nell'ipotesi di arresto o di fermo di madre con prole di minore età, la polizia giudiziaria che lo ha eseguito, senza ritardo, ne dà notizia al pubblico ministero territorialmente competente, nonché al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo dell'arresto o del fermo”;
   b) all'articolo 293, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  “4-bis. Copia dell'ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere nei confronti di madre di prole di minore età è comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione della misura”;
   c) all'articolo 656, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  “3-bis. L'ordine di esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva nei confronti di madre di prole di minore età è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione della sentenza”.
  Art. 15-ter. – (Funzioni del personale del Corpo di polizia penitenziaria in materia di sicurezza). – 1. Al capo II del titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 4-bis è aggiunto il seguente:

  “Art. 4-ter. – (Nucleo di polizia penitenziaria a supporto delle funzioni del procuratore nazionale antimafia). 1. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 371-bis, commi 1 e 2, del codice e con specifico riferimento all'acquisizione, all'analisi ed all'elaborazione dei dati e delle informazioni provenienti dall'ambiente penitenziario, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo si avvale di un apposito nucleo costituito, fino a un massimo di venti unità, nell'ambito del Corpo di polizia penitenziaria e composto da personale del medesimo Corpo. L'assegnazione al predetto nucleo non determina l'attribuzione di emolumenti aggiuntivi”».
  All'articolo 17, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi dall'applicazione del presente comma i contratti di noleggio di autoveicoli per servizi di mobilità condivisa, e in particolare il car sharing, al fine di non comprometterne la facilità di utilizzo».
  All'articolo 18:
   al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La presente disposizione si applica progressivamente, nell'anno 2019, agli altri comuni capoluogo di provincia.»;
   dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinati i parametri connessi alla classe demografica, al rapporto numerico tra il personale della polizia municipale assunto a tempo indeterminato e il numero di abitanti residenti, al numero delle infrazioni alle norme sulla sicurezza stradale rilevate nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in relazione ai quali le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche con riguardo a comuni diversi da quelli di cui allo stesso comma 1»;
   il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2018 e di 175.000 euro per l'anno 2019. Ai relativi oneri si provvede, per l'anno 2018, ai sensi dell'articolo 39 e, per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;
   dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, nel limite di euro 25.000 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44».
  All'articolo 19:
   al comma 1, le parole: «Conferenza Unificata» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281», dopo le parole: «i comuni» sono inserite le seguenti: «capoluogo di provincia, nonché quelli» e le parole: «polizia municipale» sono sostituite dalle seguenti: «polizia locale»;
   dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinati i parametri connessi alle caratteristiche socioeconomiche, alla classe demografica, all'afflusso turistico e agli indici di delittuosità, in relazione ai quali le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche per comuni diversi da quelli di cui al medesimo comma»;
   al comma 2, le parole: «polizia municipale» sono sostituite dalle seguenti: «polizia locale»;
   al comma 4, le parole: «polizie municipali» sono sostituite dalle seguenti: «polizie locali»;
   alla rubrica, le parole: «Polizie municipali» sono sostituite dalle seguenti: «polizie locali».
  Dopo l'articolo 19 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 19-bis. – (Interpretazione autentica dell'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773). – 1. L'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si interpreta nel senso che gli obblighi in esso previsti si applicano anche con riguardo ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni.
  Art. 19-ter. – (Dotazioni della polizia municipale. Interpretazione autentica dell'articolo 5, comma 5, primo periodo, della legge 7 marzo 1986, n. 65). – 1. L'articolo 5, comma 5, primo periodo, della legge 7 marzo 1986, n. 65, si interpreta nel senso che gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza possono portare, senza licenza, le armi di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, nonché nei casi di operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, anche al di fuori del territorio dell'ente di appartenenza esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza».
  Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:
  «Art. 20-bis. – (Contributo delle società sportive agli oneri per i servizi di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive). – 1. All'articolo 9, comma 3-ter, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, le parole: “Una quota non inferiore all'1 per cento e non superiore al 3 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “Una quota non inferiore al 5 per cento e non superiore al 10 per cento”».
  All'articolo 21, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. All'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, le parole: “sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “dodici mesi”.
  1-ter. Dopo l'articolo 13 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, è inserito il seguente:
  “Art. 13-bis.(Disposizioni per la prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento). – 1. Fuori dei casi di cui all'articolo 13, il questore può disporre per ragioni di sicurezza, nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o confermata in grado di appello nel corso degli ultimi tre anni per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi ovvero in locali di pubblico trattenimento, per delitti non colposi contro la persona e il patrimonio, nonché per i delitti previsti dall'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di accesso agli stessi locali o ad esercizi pubblici analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi.
  2. Il divieto di cui al comma 1 può essere limitato a specifiche fasce orarie e non può avere una durata inferiore a sei mesi né superiore a due anni. Il divieto è disposto, con provvedimento motivato, individuando comunque modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto.
  3. Il divieto di cui al comma 1 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
  4. Il questore può prescrivere alle persone alle quali è notificato il divieto previsto dal comma 1 di comparire personalmente una o più volte, negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato.
  5. In relazione al provvedimento di cui al comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.
  6. La violazione del divieto di cui al presente articolo è punita con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da 5.000 a 20.000 euro”.
  1-quater. All'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: “sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza,” sono inserite le seguenti: “di non accedere agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento, anche in determinate fasce orarie,”».
  Dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 21-bis. – (Misure per la sicurezza nei pubblici esercizi). – 1. Ai fini di una più efficace prevenzione di atti illegali o di situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici, individuati a norma dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, con appositi accordi sottoscritti tra il prefetto e le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti possono essere individuate specifiche misure di prevenzione, basate sulla cooperazione tra i gestori degli esercizi e le Forze di polizia, cui i gestori medesimi si assoggettano, con le modalità previste dagli stessi accordi.
  2. Gli accordi di cui al comma 1 sono adottati localmente nel rispetto delle linee guida nazionali approvate, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
  3. L'adesione agli accordi sottoscritti territorialmente e il loro puntuale e integrale rispetto da parte dei gestori degli esercizi pubblici sono valutati dal questore anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza in caso di eventi rilevanti ai fini dell'eventuale applicazione dell'articolo 100 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931.
  Art. 21-ter. – (Sanzioni in caso di inottemperanza al divieto di accesso in specifiche aree urbane). – 1. All'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il contravventore al divieto di cui al presente comma è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno”;
   b) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Il contravventore al divieto emesso in relazione ai casi di cui al presente comma è punito con l'arresto da uno a due anni”.
  Art. 21-quater. – (Introduzione del delitto di esercizio molesto dell'accattonaggio). – 1. Dopo l'articolo 669 del codice penale è inserito il seguente:
  “Art. 669-bis.(Esercizio molesto dell'accattonaggio). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque esercita l'accattonaggio con modalità vessatorie o simulando deformità o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà è punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000. È sempre disposto il sequestro delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere l'illecito o che ne costituiscono il provento”.
  Art. 21-quinquies. – (Modifiche alla disciplina sull'accattonaggio). – 1. All'articolo 600-octies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  “Chiunque organizzi l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto è punito con la reclusione da uno a tre anni”;
   b) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione dell'accattonaggio”.
  Art. 21-sexies. – (Disposizioni in materia di parcheggiatori abusivi). – 1. Il comma 15-bis dell'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
  “15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano senza autorizzazione, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 771 ad euro 3.101. Se nell'attività sono impiegati minori, o se il soggetto è già stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e dell'ammenda da 2.000 a 7.000 euro. È sempre disposta la confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate al titolo VI, capo I, sezione II”».
  Dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:
  «Art. 22-bis. – (Misure per il potenziamento e la sicurezza delle strutture penitenziarie). – 1. Al fine di favorire la piena operatività del Corpo di polizia penitenziaria, nonché l'incremento degli standard di sicurezza e funzionalità delle strutture penitenziarie, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2018, di 15 milioni di euro per l'anno 2019 e di 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, da destinare ad interventi urgenti connessi al potenziamento, all'implementazione e all'aggiornamento dei beni strumentali, nonché alla ristrutturazione e alla manutenzione degli edifici e all'adeguamento dei sistemi di sicurezza.
  2. Per le ulteriori esigenze del Corpo di polizia penitenziaria connesse all'approvvigionamento di nuove uniformi e di vestiario, è autorizzata la spesa di euro 4.635.000 per l'anno 2018».

  All'articolo 23:
   al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: «ingombra una strada ordinaria o ferrata,» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 1-bis,»;
   al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   « b) l'articolo 1-bis è sostituito dal seguente:
  “Art. 1-bis. – 1. Chiunque impedisce la libera circolazione su strada ordinaria, ostruendo la stessa con il proprio corpo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000. La medesima sanzione si applica ai promotori ed agli organizzatori”»;
   al comma 2, dopo le parole: «del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66», sono aggiunte le seguenti: «, e dall'articolo 24 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».
  Nel capo I del titolo II, dopo l'articolo 23 è aggiunto il seguente:
  «Art. 23-bis. – (Modifiche al codice della strada). – 1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 213 è sostituito dal seguente:
  “Art. 213. – (Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa). – 1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione.
  2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario o, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è sempre nominato custode con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'ufficio di appartenenza dell'organo di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.
  3. Nelle ipotesi di cui al comma 5, qualora il soggetto che ha eseguito il sequestro non appartenga ad una delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121, le spese di custodia sono anticipate dall'amministrazione di appartenenza. La liquidazione delle somme dovute alla depositeria spetta alla prefettura-ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento.
  4. È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui questo sia stato adoperato per commettere un reato, diverso da quelli previsti nel presente codice, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne.
  5. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino ovvero omettano di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.818 a euro 7.276, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In caso di violazione commessa da minorenne, il veicolo è affidato in custodia ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia. Quando i soggetti sopra indicati si rifiutino di assumere la custodia del veicolo o non siano comunque in grado di assumerla, l'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario, quando, decorsi cinque giorni dalla comunicazione di cui al periodo seguente, l'avente diritto non ne abbia assunto la custodia, pagando i relativi oneri di recupero e trasporto. Del deposito del veicolo è data comunicazione mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la medesima somma è restituita all'avente diritto.
  6. Fuori dei casi indicati al comma 5, entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall'interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, è divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal prefetto ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis. Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento del veicolo è effettuato a cura dell'organo accertatore e a spese del custode, fatta salva l'eventuale denuncia di quest'ultimo all'autorità giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi di reato. Le cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo.
  7. Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al prefetto ai sensi dell'articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato. La declaratoria di infondatezza dell'accertamento si estende alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo ovvero, nei casi indicati al comma 5, la restituzione della somma ricavata dall'alienazione. Quando ne ricorrono i presupposti, il prefetto dispone la confisca con l'ordinanza ingiunzione di cui all'articolo 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria. Il prefetto dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato distrutto, della somma ricavata. Il provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo.
  8. Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.988 a euro 7.953. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. L'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario.
  9. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa.
  10. Il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca del veicolo è comunicato dal prefetto al P.R.A. per l'annotazione nei propri registri”;
   b) l'articolo 214 è sostituito dal seguente:
  “Art. 214. – (Fermo amministrativo del veicolo). – 1. Nelle ipotesi in cui il presente codice prevede che all'accertamento della violazione consegua l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalità e con le caratteristiche definite con decreto del Ministero dell'interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, è rimosso a cura dell'ufficio da cui dipende l'organo di polizia che ha accertato la violazione ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato che rifiuti di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 776 a euro 3.111, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. L'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 5, e quelle per il pagamento ed il recupero delle spese di custodia.
  2. Nei casi di cui al comma 1, il veicolo è affidato in custodia all'avente diritto o, in caso di violazione commessa da minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia.
  3. Se l'autore della violazione è persona diversa dal proprietario del veicolo, o da chi ne ha la legittima disponibilità, e risulta altresì evidente all'organo di polizia che la circolazione è avvenuta contro la volontà di costui, il veicolo è immediatamente restituito all'avente titolo. Della restituzione è redatto verbale, copia del quale viene consegnata all'interessato.
  4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo è ammesso ricorso al prefetto a norma dell'articolo 203.
  5. Salvo che il veicolo non sia già stato trasferito in proprietà, quando il ricorso sia accolto e l'accertamento della violazione dichiarato infondato l'ordinanza estingue la sanzione accessoria ed importa la restituzione del veicolo dall'organo di polizia indicato nel comma 1. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato.
  6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell'articolo 205, la restituzione non può avvenire se non dopo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che rigetta il ricorso.
  7. È sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale durata nei casi in cui a norma del presente codice è previsto il provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Per l'esecuzione provvedono gli organi di polizia di cui all'articolo 12, comma 1. Nel regolamento sono stabilite le modalità e le forme per eseguire detta sanzione accessoria.
  8. Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al fermo, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.988 a euro 7.953. Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo. L'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario”;
   c) all'articolo 214-bis, commi 1 e 2, le parole: “comma 2-quater” sono sostituite dalle seguenti: “comma 5”;
   d) dopo l'articolo 215 è inserito il seguente:
  “Art. 215-bis. – (Censimento dei veicoli sequestrati, fermati, rimossi, dissequestrati e confiscati). – 1. I prefetti, con cadenza semestrale, provvedono a censire, sentiti anche gli organi accertatori per quanto di competenza, i veicoli giacenti da oltre sei mesi presso le depositerie di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, a seguito dell'applicazione, ai sensi del presente codice, di misure di sequestro e fermo, nonché per effetto di provvedimenti amministrativi di confisca non ancora definitivi e di dissequestro. Di tali veicoli, individuati secondo il tipo, il modello e il numero di targa o di telaio, indipendentemente dalla documentazione dello stato di conservazione, è formato apposito elenco, pubblicato nel sito internet istituzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio, in cui, per ciascun veicolo, sono riportati altresì i dati identificativi del proprietario risultanti al pubblico registro automobilistico.
  2. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, il proprietario o uno degli altri soggetti indicati all'articolo 196 può assumere la custodia del veicolo, provvedendo contestualmente alla liquidazione delle somme dovute alla depositeria, con conseguente estinzione del debito maturato nei confronti dello Stato allo stesso titolo. Di tale facoltà è data comunicazione in sede di pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, con l'avviso che in caso di mancata assunzione della custodia i veicoli oggetto di fermo, sequestro e dissequestro sono da ritenersi abbandonati, mentre quelli oggetto di confisca non ancora definitiva sono da ritenersi definitivamente confiscati. Di tale confisca è data comunicazione a cura del prefetto al pubblico registro automobilistico per l'annotazione nei propri registri. La prefettura-ufficio territoriale del Governo informa dell'inutile decorso dei predetti termini l'Agenzia del demanio, che provvede a gestire tali veicoli, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento, secondo le procedure e le modalità dettate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189. La liquidazione delle relative spese compete alla medesima Agenzia a decorrere dalla data di ricezione dell'informativa di cui al periodo precedente.
  3. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro o il fermo, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha a oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la somma depositata è restituita all'avente diritto.
  4. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo”».
  All'articolo 24, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2019».
  All'articolo 26, comma 1, le parole: «nonché al prefetto» sono sostituite dalle seguenti: «nonché, limitatamente ai lavori pubblici, al prefetto».
  Dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:
  «Art. 26-bis. – (Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti). – 1. I gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, hanno l'obbligo di predisporre un piano di emergenza interna allo scopo di:
   a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
   b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
   c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
   d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.
  2. Il piano di emergenza interna è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nell'impianto, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti nell'impianto e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante.
  3. Per gli impianti esistenti, il piano di emergenza interna di cui al comma 1 è predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  4. Il gestore trasmette al prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza esterna, di cui al comma 5.
  5. Per gli impianti di cui ai commi precedenti, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, il prefetto, d'intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, predispone il piano di emergenza esterna all'impianto e ne coordina l'attuazione.
  6. Il piano di cui al comma 5 è predisposto allo scopo di:
   a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
   b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata con l'organizzazione di protezione civile negli interventi di soccorso;
   c) informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
   d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.
  7. Il prefetto redige il piano di emergenza esterna entro dodici mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie da parte del gestore, ai sensi del comma 4.
  8. Il piano di cui al comma 5 è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato, previa consultazione della popolazione, dal prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli impianti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti.
  9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'interno per gli aspetti concernenti la prevenzione degli incendi, previo accordo sancito in sede di Conferenza unificata, sono stabilite le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione alla popolazione.
  10. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
  All'articolo 28, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. All'articolo 143, comma 11, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo”».
  Nel capo II del titolo II, dopo l'articolo 29 è aggiunto il seguente:
  «Art. 29-bis. – (Modifiche al codice della strada, in materia di circolazione di veicoli immatricolati all'estero). – 1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 93:
    1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  “1-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, è vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato all'estero.
  1-ter. Nell'ipotesi di veicolo concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, nonché nell'ipotesi di veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice doganale comunitario, a bordo del veicolo deve essere custodito un documento, sottoscritto dall'intestatario e recante data certa, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. In mancanza di tale documento, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente.
  1-quater. Nell'ipotesi di cui al comma 1-bis e ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 7-bis, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l'intestatario chiede al competente ufficio della motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell'articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L'ufficio della motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati”;
    2) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
  “7-bis. Alla violazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 2.848. L'organo accertatore trasmette il documento di circolazione all'ufficio della motorizzazione civile competente per territorio, ordina l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Qualora, entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato in Italia o non sia richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell'articolo 213.
  7-ter. Alla violazione delle disposizioni di cui al comma 1-ter, primo periodo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Nel verbale di contestazione è imposto l'obbligo di esibizione del documento di cui al comma 1-ter entro il termine di trenta giorni. Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell'articolo 214, in quanto compatibili, ed è riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento di cui al comma 1-ter o, comunque, decorsi sessanta giorni dall'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del documento, l'organo accertatore provvede all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti”;
   b) all'articolo 132:
    1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Scaduto il termine di un anno, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l'intestatario chiede al competente ufficio della motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell'articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L'ufficio della motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati.”;
    2) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  “5. Fuori dei casi indicati all'articolo 93, comma 1-ter, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 2.848. L'organo accertatore trasmette il documento di circolazione all'ufficio della motorizzazione civile competente per territorio, ordina l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Se entro il termine di centottanta giorni, decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non è immatricolato in Italia o non è richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell'articolo 213”;
   c) all'articolo 196, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: “Nelle ipotesi di cui all'articolo 84 risponde solidalmente il locatario e in quelle di cui all'articolo 94, comma 4-bis, risponde solidalmente l'intestatario temporaneo del veicolo. Nei casi indicati all'articolo 93, commi 1-bis e 1-ter, e all'articolo 132, delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in Italia che ha, a qualunque titolo, la disponibilità del veicolo, se non prova che la circolazione del veicolo stesso è avvenuta contro la sua volontà.”».
  L'articolo 30 è sostituito dal seguente:
  «Art. 30. – (Modifica dell'articolo 633 del codice penale). – 1. L'articolo 633 del codice penale è sostituito dal seguente:
  “Art. 633. – (Invasione di terreni o edifici). – Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
  Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e della multa da euro 206 a euro 2.064 e si procede d'ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata.
  Se il fatto è commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata”».
  All'articolo 31, comma 1, le parole: «633, terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «633, secondo comma».
  Nel capo III del titolo II, dopo l'articolo 31 sono aggiunti i seguenti:
  «Art. 31-bis. – (Modifica all'articolo 284 del codice di procedura penale). – 1. All'articolo 284 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
  “1-ter. La misura cautelare degli arresti domiciliari non può essere eseguita presso un immobile occupato abusivamente”.

  Art. 31-ter. – (Disposizioni in materia di occupazione arbitraria di immobili). – 1. All'articolo 11 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

  “1. Il prefetto, acquisito il parere del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in seduta allargata ai rappresentanti della regione, emana, ai sensi dell'articolo 13 della legge 1o aprile 1981, n. 121, direttive per la prevenzione delle occupazioni arbitrarie di immobili.
  2. Quando è richiesto l'intervento della Forza pubblica per l'esecuzione di un provvedimento di rilascio di immobili occupati arbitrariamente da cui può derivare pericolo di turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica, l'autorità o l'organo che vi provvede ne dà comunicazione al prefetto.
  3. Il prefetto, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, convoca il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ai fini dell'emanazione delle direttive concernenti il concorso delle diverse componenti della Forza pubblica nell'esecuzione del provvedimento, estendendo la partecipazione ai rappresentanti della regione. Il prefetto comunica tempestivamente all'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento di rilascio l'intervenuta esecuzione dello stesso.
  3.1. Il prefetto, qualora ravvisi la necessità di definire un piano delle misure emergenziali necessarie per la tutela dei soggetti in situazione di fragilità che non sono in grado di reperire autonomamente una sistemazione alloggiativa alternativa, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, istituisce una cabina di regia incaricata di provvedere nel termine di novanta giorni. Della cabina di regia fanno parte, oltre a rappresentanti della prefettura, anche rappresentanti della regione e degli enti locali interessati, nonché degli enti competenti in materia di edilizia residenziale pubblica. Ai rappresentanti della cabina di regia non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.
  3.2. Alla scadenza del termine di novanta giorni di cui al comma 3.1, il prefetto riferisce all'autorità giudiziaria gli esiti dell'attività svolta dalla cabina di regia, indicando i tempi di esecuzione del provvedimento di rilascio ovvero le ragioni che ne rendono necessario il differimento. L'autorità giudiziaria competente per l'esecuzione, tenuto conto delle informazioni ricevute, adotta i provvedimenti necessari, ivi compreso quello di differimento dell'esecuzione. Ferma restando la responsabilità anche sotto il profilo risarcitorio degli autori del reato di occupazione abusiva, al proprietario o al titolare di altro diritto reale di godimento sull'immobile è liquidata dal prefetto un'indennità onnicomprensiva per il mancato godimento del bene, secondo criteri equitativi che tengono conto dello stato dell'immobile, della sua destinazione, della durata dell'occupazione, dell'eventuale fatto colposo del proprietario nel non avere impedito l'occupazione. L'indennità è riconosciuta a decorrere dalla scadenza del termine di novanta giorni di cui al comma 3.1 e non è dovuta se l'avente diritto ha dato causa o ha concorso a dare causa con dolo o colpa grave all'occupazione arbitraria. Avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione dell'indennità il proprietario dell'immobile può proporre ricorso dinanzi al tribunale del luogo ove l'immobile si trova. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione dell'indennità. Si applicano gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e il tribunale decide in composizione monocratica. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.
  3.3. Il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio non può superare un anno decorrente dalla data di adozione del relativo provvedimento.
  3.4. Ai fini della corresponsione dell'indennità di cui al comma 3.2, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario. Il fondo potrà essere alimentato anche con le risorse provenienti dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la quota spettante al Ministero dell'interno.
  3.5. Qualora al prefetto sia richiesto l'ausilio della Forza pubblica per l'esecuzione di una pluralità di ordinanze di rilascio da cui può derivare pericolo di turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica, convoca il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, allargato ai rappresentanti della regione, per la predisposizione del programma degli interventi. La determinazione del programma degli interventi avviene secondo criteri di priorità che tengono conto della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica negli ambiti territoriali interessati, dei possibili rischi per l'incolumità e la salute pubblica, dei diritti dei soggetti proprietari degli immobili, nonché dei livelli assistenziali che devono essere garantiti agli aventi diritto dalle regioni e dagli enti locali. Il programma degli interventi è comunicato all'autorità giudiziaria che ha adottato le ordinanze di rilascio nonché ai soggetti proprietari. Il termine di novanta giorni di cui al comma 3.1 inizia a decorrere, per ciascun intervento, dalla data individuata in base al programma degli interventi.
  3.6. Avverso il programma di cui al comma 3.5 è ammesso ricorso innanzi al giudice amministrativo, che decide con il rito di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. L'eventuale annullamento del predetto provvedimento può dar luogo, salvi i casi di dolo o colpa grave, esclusivamente al risarcimento in forma specifica, consistente nell'obbligo per l'amministrazione di disporre gli interventi necessari ad assicurare la cessazione della situazione di occupazione arbitraria dell'immobile”.
  2. Il rispetto della procedura di cui ai commi da 3 a 3.6 dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 14 del 2017, come modificato dal comma 1 del presente articolo, esonera il Ministero dell'interno ed i suoi organi periferici dalla responsabilità civile e amministrativa per la mancata esecuzione di provvedimenti di rilascio di immobili abusivamente occupati, qualora la stessa sia dipesa dall'impossibilità di individuare le misure emergenziali di cui al comma 3.1 del citato articolo 11, ovvero dalla necessità di assicurare la salvaguardia della pubblica e privata incolumità. Nei predetti casi è dovuta esclusivamente l'indennità di cui al comma 3.2 del citato articolo 11.
  3. Le disposizioni di cui all'articolo 11 del citato decreto-legge n. 14 del 2017, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle controversie per le quali non sia intervenuta sentenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
  Dopo l'articolo 32 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 32-bis. – (Istituzione del Nucleo per la composizione delle Commissioni straordinarie per la gestione degli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare). – 1. Presso il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno – Direzione centrale per le risorse umane è istituito un apposito nucleo, composto da personale della carriera prefettizia, nell'ambito del quale sono individuati i componenti della commissione straordinaria di cui agli articoli 143 e 144 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la gestione degli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare.
  2. Al nucleo di cui al comma 1 è assegnato, nell'ambito delle risorse organiche della carriera prefettizia, un contingente di personale non superiore a cinquanta unità, di cui dieci con qualifica di prefetto e quaranta con qualifica fino a viceprefetto.
  3. Le unità di personale individuate nell'ambito del nucleo di cui al comma 1 quali componenti della commissione straordinaria nominata ai sensi degli articoli 143 e 144 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere collocate in posizione di disponibilità in base alla vigente normativa, per l'esercizio a tempo pieno e in via esclusiva delle funzioni commissariali, ove l'amministrazione ne ravvisi l'urgenza.
  4. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, sono individuati le modalità, i criteri e la durata di assegnazione al nucleo di cui al comma 1, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.
  5. Fermi restando i compensi spettanti per lo svolgimento delle attività commissariali indicate al comma 1, la mera assegnazione al nucleo non determina l'attribuzione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati.
  Art. 32-ter. – (Nomina del presidente della Commissione per la progressione in carriera di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139). – 1. All'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, le parole: “scelto tra quelli preposti alle attività di controllo e valutazione di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,” sono soppresse.
  Art. 32-quater. – (Disposizioni in materia di tecnologia 5G). – 1. All'articolo 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: “, avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 98 del codice di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259” sono sostituite dalle seguenti: “. A tal fine i predetti Ispettorati possono richiedere al prefetto l'ausilio della Forza pubblica”.
  Art. 32-quinquies. – (Riorganizzazione del Servizio centrale di protezione). – 1. All'articolo 14 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, al primo periodo, le parole: “Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica” sono sostituite dalle seguenti: “Ministro dell'economia e delle finanze” e il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Il Servizio centrale di protezione è articolato in almeno due divisioni dotate di personale e strutture differenti e autonome, in modo da assicurare la trattazione separata delle posizioni dei collaboratori di giustizia e dei testimoni di giustizia”;
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  “1-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.
  Art. 32-sexies. – (Istituzione del Centro Alti Studi del Ministero dell'interno). – 1. Per la valorizzazione della cultura istituzionale e professionale del personale dell'Amministrazione civile dell'interno è istituito il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno nell'ambito del Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie che opera presso la Sede didattico-residenziale, con compiti di promozione, organizzazione e realizzazione di iniziative, anche di carattere seminariale, finalizzate allo studio e all'approfondimento dei profili normativi e amministrativi attinenti all'esercizio delle funzioni e dei compiti dell'Amministrazione civile dell'interno, nonché alla realizzazione di studi e ricerche sulle attribuzioni del Ministero dell'interno.
  2. Il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno, fermi restando la dotazione organica e il contingente dei prefetti collocati a disposizione ai sensi della normativa vigente, è presieduto da un prefetto, con funzioni di presidente, ed opera attraverso un consiglio direttivo e un comitato scientifico i cui componenti sono scelti fra rappresentanti dell'Amministrazione civile dell'interno, docenti universitari ed esperti in discipline amministrative, storiche, sociali e della comunicazione. Al presidente e ai componenti degli organi di cui al periodo precedente non spetta la corresponsione di compensi, rimborsi di spese, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati. Il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno non costituisce articolazione di livello dirigenziale del Ministero dell'interno.
  3. Per le spese di promozione, organizzazione e realizzazione di iniziative, anche di carattere seminariale, nonché realizzazione di studi e ricerche, è autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dal 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse destinate alle spese di funzionamento della Sede didattico-residenziale di cui al comma 1.
  4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
  Nel capo I del titolo III, dopo l'articolo 35 sono aggiunti i seguenti:
  «Art. 35-bis. – (Disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato di personale della polizia municipale). – 1. Al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, i comuni che nel triennio 2016-2018 hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica possono, nell'anno 2019, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, assumere a tempo indeterminato personale di polizia municipale, nel limite della spesa sostenuta per detto personale nell'anno 2016 e fermo restando il conseguimento degli equilibri di bilancio. Le cessazioni nell'anno 2018 del predetto personale non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale.
  Art. 35-ter. – (Modifiche all'articolo 50 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267). – 1. All'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 7-bis, dopo le parole: “anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi,” sono inserite le seguenti: “o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna,” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici”;
   b) dopo il comma 7-bis è inserito il seguente:
  “7-bis.1. L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
  Art. 35-quater. – (Potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni). – 1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2018 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di polizia locale, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  2. Alla copertura dei relativi oneri si provvede:
   a) quanto a euro 1 milione per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   b) quanto a euro 1 milione per l'anno 2018 e a euro 5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   c) quanto a euro 5 milioni per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.
  3. Il fondo di cui al comma 1 potrà essere alimentato anche con le risorse provenienti dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la quota spettante al Ministero dell'interno.
  4. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
  Art. 35-quinquies. – (Videosorveglianza). – 1. Al fine di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, con riferimento all'installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del citato decreto-legge n. 14 del 2017 è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019, di 17 milioni di euro per l'anno 2020, di 27 milioni di euro per l'anno 2021 e di 36 milioni di euro per l'anno 2022.
  2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, lettere b) ed e), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nell'ambito del programma “Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica” della missione “Ordine pubblico e sicurezza” dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
  3. Le autorizzazioni di spesa di cui al comma 2 possono essere reintegrate mediante rimodulazione di risorse finanziarie assegnate o da assegnare al Ministero dell'interno per la realizzazione di investimenti.
  Art. 35-sexies. – (Utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto da parte delle Forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121). – 1. All'articolo 5 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, il primo periodo del comma 3-sexies è sostituito dal seguente: “Fermo restando quanto disposto dal codice della navigazione e dalla disciplina dell'Unione europea, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di utilizzo, da parte delle Forze di polizia, degli aeromobili a pilotaggio remoto, comunemente denominati ‘droni’, ai fini del controllo del territorio per finalità di pubblica sicurezza, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalità organizzata e ambientale, nonché per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e, per il Corpo della guardia di finanza, anche ai fini dell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68”».
  All'articolo 36:
   dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. All'articolo 35-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 3 è sostituito dal seguente:
  “3. Al fine di consentire la prosecuzione dell'attività dell'impresa sequestrata o confiscata, dalla data di nomina dell'amministratore giudiziario e fino all'eventuale provvedimento di dissequestro dell'azienda o di revoca della confisca della stessa, o fino alla data di destinazione dell'azienda, disposta ai sensi dell'articolo 48, sono sospesi gli effetti della pregressa documentazione antimafia interdittiva, nonché le procedure pendenti preordinate al conseguimento dei medesimi effetti”»;
   al comma 2, alla lettera a) è premessa la seguente:
   « 0a) al comma 2:
    1) al primo periodo, le parole: “sequestro e” sono sostituite dalla seguente: “sequestro,” e dopo la parola: “straordinaria” sono inserite le seguenti: “e i dati, individuati dal regolamento di attuazione previsto dall'articolo 113, comma 1, lettera c), indispensabili per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali”;
    2) al secondo periodo, le parole: “inserendo tutti” sono sostituite dalle seguenti: “aggiornando dalla data del provvedimento di confisca di secondo grado”;
    3) il terzo periodo è soppresso»;
   dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. All'articolo 41-ter, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nell'alinea, le parole: “sono istituiti, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, aventi il compito di” sono sostituite dalle seguenti: “il prefetto può istituire, presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo, un tavolo provinciale sulle aziende sequestrate e confiscate, avente il compito di”.
  2-ter. All'articolo 43 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: “il provvedimento di confisca di primo grado, entro sessanta giorni dal deposito” sono sostituite dalle seguenti: “i provvedimenti di confisca di primo e di secondo grado, entro sessanta giorni dal deposito di ciascuno dei medesimi provvedimenti”;
   b) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
  “5-bis. Dopo il conferimento di cui all'articolo 38, comma 3, l'Agenzia provvede al rendiconto ai sensi dei commi precedenti qualora la confisca venga revocata. In caso di confisca definitiva l'Agenzia trasmette al giudice delegato una relazione sull'amministrazione dei beni, esponendo le somme pagate e riscosse, le spese sostenute e il saldo finale, con l'indicazione dei limiti previsti dall'articolo 53. In tale ultimo caso, il giudice delegato, all'esito degli eventuali chiarimenti richiesti, prende atto della relazione”.
  2-quater. All'articolo 44 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  “2-bis. Per il recupero e la custodia dei veicoli a motore e dei natanti confiscati, l'Agenzia applica le tariffe stabilite con il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 59 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Ferme restando le tariffe stabilite dal periodo precedente, l'Agenzia può avvalersi di aziende da essa amministrate operanti nello specifico settore”»;
   al comma 3:
    alla lettera a), dopo il numero 2) sono inseriti i seguenti:
   «2-bis) alla lettera c), quartultimo periodo, le parole: “Se entro un anno” sono sostituite dalle seguenti: “Se entro due anni”;
   2-ter) alla lettera c), terzultimo periodo, le parole: “Alla scadenza dei sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “Alla scadenza di un anno”»;
    alla lettera a), numero 3), capoverso d), le parole: « Se entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «Se entro due anni»;
    alla lettera e), le parole: «è inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti» e dopo il capoverso 7-ter è aggiunto il seguente:
  «7-quater. Le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 7-ter, ai sensi della quale, in caso di acquisizione del bene al patrimonio dello Stato, il tribunale ordina il pagamento delle somme, ponendole a carico del Fondo unico giustizia, sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia»;
    alla lettera f), capoverso 10, le parole: «Le somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «Il 90 per cento delle somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5»;
    dopo la lettera f) è inserita la seguente:
   « f-bis) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
  “10-bis. Il 10 per cento delle somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5 confluisce in un fondo, istituito presso il Ministero dell'interno, per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di cui al comma 3, lettera c)”»;
   dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. All'articolo 51, comma 3-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: “Qualora sussista un interesse di natura generale” sono sostituite dalle seguenti: “Ai fini del perseguimento delle proprie finalità istituzionali”».
  Dopo l'articolo 36 è inserito il seguente:
  «Art. 36-bis. – (Iscrizione di provvedimenti al registro delle imprese). – 1. Nel capo IV del titolo III del libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo 51 è inserito il seguente:
  “Art. 51-bis. – (Iscrizione di provvedimenti al registro delle imprese). – 1. Il decreto di sequestro di cui all'articolo 20, il decreto di confisca di cui all'articolo 24, i provvedimenti di cui agli articoli 34 e 34-bis, la nomina dell'amministratore giudiziario ai sensi dell'articolo 41, il provvedimento di cui all'articolo 45, nonché tutti i provvedimenti giudiziari di cui al presente decreto comunque denominati, relativi ad imprese, a società o a quote delle stesse, sono iscritti al registro delle imprese, su istanza della cancelleria, entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, con le modalità individuate dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 8, comma 6-bis, della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al periodo precedente si applica l'articolo 8, comma 6-ter, della citata legge n. 580 del 1993”».
  Dopo l'articolo 37 è inserito il seguente:
  «Art. 37-bis. – (Disposizioni in materia di funzionamento dell'Agenzia). – 1. All'articolo 113 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 3 è sostituito dal seguente:
  “3. Sulla base di apposite convenzioni, anche onerose, l'Agenzia, per l'assolvimento dei suoi compiti e delle attività istituzionali, può richiedere, nei limiti degli stanziamenti del proprio bilancio, la collaborazione di amministrazioni centrali dello Stato, ivi comprese società e associazioni in house ad esse riconducibili di cui può avvalersi con le medesime modalità delle amministrazioni stesse, di Agenzie fiscali o di enti pubblici”».
  Nel capo II del titolo III, dopo l'articolo 38 è aggiunto il seguente:
  «Art. 38-bis. – (Disposizioni a sostegno delle vittime delle attività di estorsione e dell'usura). – 1. Alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 13, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  “2-bis. Non possono far parte dell'elenco di cui al comma 2 associazioni ed organizzazioni che, al momento dell'accettazione della domanda di iscrizione, non siano in regola con la documentazione antimafia di cui al libro II, capi dal I al IV, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;
   b) all'articolo 13, comma 3, le parole: “centoventi giorni” sono sostituite dalle seguenti: “ventiquattro mesi”;
   c) all'articolo 14, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  “1-bis. Qualora dalla disponibilità dell'intera somma dipenda la possibilità di riattivare in maniera efficiente l'attività imprenditoriale, previa concessione di provvisionale, ovvero di altre misure cautelari, da parte del giudice nel corso del giudizio relativo all'evento delittuoso posto a base dell'istanza, possono essere erogate somme di denaro a titolo di anticipo dell'elargizione, sino a concorrenza dell'intero ammontare”;
   d) all'articolo 19, comma 1, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “I membri di cui alla presente lettera devono astenersi da prendere parte all'attività del Comitato, incluse eventuali votazioni, quando sono chiamati ad esprimersi su richiedenti l'accesso al fondo di cui all'articolo 18 i quali siano, ovvero siano stati nei dieci anni precedenti, membri delle loro associazioni ovvero abbiano ricevuto supporto in sede di giudizio dalle medesime associazioni. Ogni decisione assunta in violazione di quanto previsto dal precedente periodo è da considerarsi nulla”;
   e) all'articolo 19, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  “1-bis. In un'apposita sezione del sito internet del Ministero dell'interno sono pubblicati i decreti di nomina dei componenti di cui al comma 1, lettera d)”;
   f) all'articolo 20, comma 1, le parole: “trecento giorni” sono sostituite dalle seguenti: “due anni a decorrere dal provvedimento di sospensione. Non sono dovuti interessi di mora nel frattempo eventualmente maturati”.
  2. All'articolo 14, comma 5, della legge 7 marzo 1996, n. 108, la parola: “sei” è sostituita dalla seguente: “ventiquattro”».
  All'articolo 39, comma 1:
   nell'alinea, dopo la parola: «18,» sono inserite le seguenti: «comma 3, limitatamente all'anno 2018,», dopo la parola: «22,» è inserita la seguente: «22-bis,», le parole: «15.681.423», «57.547.109» e «59.477.109» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «21.851.194», «75.028.329» e «84.477.109» e le parole: «e a 10.327.109 euro a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «, a 35.327.109 euro per l'anno 2026 e a 10.327.109 euro a decorrere dall'anno 2027»;
   dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
   « a-bis) quanto a 4.635.000 euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;
   a-ter) quanto a 2.000.000 di euro per l'anno 2018, a 15.000.000 di euro per l'anno 2019 e a 25.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia»;
   alla lettera c), le parole: «quanto a 531.423 euro per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 66.194 euro per l'anno 2018» e le parole: «a 2.497.109 euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «a 4.978.329 euro per l'anno 2019».

A.C. 1346 – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Disposizioni in materia di permesso di soggiorno per motivi umanitari e disciplina di casi speciali di permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario).

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 15-ter.
1. 1. Magi.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 14.
*1. 2. Magi.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 14.
*1. 3. Migliore, Fiano, Marco Di Maio, Giorgis, Ceccanti, Pollastrini.

  Sopprimerlo.
**1. 4. Magi.

  Sopprimerlo.
**1. 5. Migliore, Fiano, Marco Di Maio, Giorgis, Ceccanti, Pollastrini.

  Sopprimerlo.
**1. 7. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 1.
(Disposizioni in materia di permesso di soggiorno per motivi umanitari)

  1. Al comma 6 dell'articolo 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il permesso di soggiorno per motivi umanitari ha la durata di due anni, rinnovabile e convertibile, se ne ricorrono le condizioni, in un permesso per lavoro subordinato o per lavoro autonomo o per motivi familiari o per studio, consente lo svolgimento di attività lavorativa, l'iscrizione a corsi di studio scolastico o universitario e l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, ed è rilasciato e rinnovato dal questore d'ufficio o su richiesta dello straniero o dell'autorità giudiziaria o della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o della Commissione nazionale per il diritto di asilo, allorché lo straniero non possieda i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, ma vi siano elementi per ritenere che sussista una delle seguenti situazioni:
   a) lo straniero versa in condizioni di salute gravi, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o accreditata, tali da de- terminare un irreparabile pregiudizio alla sua salute, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza;
   b) il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza, salvo che siano attivate a livello italiano o europeo forme di protezione temporanea, rispettivamente ai sensi dell'articolo 20 e del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85;
   c) lo straniero si trova in una delle situazioni indicate negli articoli 18 o 18-bis o 19, comma 1, o 19, comma 1.1, o 22, comma 12-quater;
   d) lo straniero ha compiuto atti di particolare valore civile, nei casi di cui all'articolo 3, della legge 2 gennaio 1958, n. 13, e il Ministro dell'interno, su proposta del prefetto competente, autorizza il rilascio del permesso di soggiorno, salvo che ricorrano motivi per ritenere che lo straniero risulti pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato;
   e) lo straniero rischia di essere rinviato in uno Stato in cui possa subire la pena di morte ovvero pene o trattamenti inumani o degradanti;
   f) lo straniero rischia di essere rinviato in uno Stato che nei suoi confronti ha presentato richiesta di estradizione o di mandato di cattura europeo o di esecuzione di sentenza straniera per reati politici, che non deve essere accolta per effetto del divieto previsto dall'articolo 10, comma 4, della Costituzione, anche in base a decisioni di rigetto della domanda di esecuzione di sentenza straniera o di estradizione o di mandato di arresto europeo disposte dal Ministro della giustizia o dell'autorità giudiziaria nei casi previsti dagli articoli 696-ter, 697, 698 e 705 del codice di procedura penale o dall'articolo 18 della legge 22 aprile 2005, n. 69, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, dall'articolo 11 della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34, dall'articolo 14 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre 1985, n. 719;
   g) i legami personali o familiari in Italia dello straniero o dell'apolide sono tali che il rifiuto di autorizzare il suo soggiorno nel territorio dello Stato arrecherebbe al suo diritto al rispetto della sua vita privata o al suo diritto al rispetto della sua vita familiare, garantiti dall'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e successive modificazioni e integrazioni, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848; una lesione sproporzionata rispetto ai motivi del rifiuto; la valutazione dei legami deve riguardare la loro intensità, la loro durata e la loro stabilità, le condizioni di vita e di salute dell'interessato, la sua età, il suo positivo inserimento nella società italiana, nel rispetto delle norme della Costituzione e delle leggi penali, e la natura dei suoi legami con familiari che si trovano nel Paese di origine o che risiedano legalmente in Italia;
   h) lo straniero appartiene ad uno Stato, nel quale, anche sulla base di rilevazioni delle organizzazioni internazionali, situazioni di carestia o di grave malnutrizione diffusa non garantiscono la sicurezza alimentare della popolazione, tali da determinare in caso di rientro e permanenza dello straniero in quello Stato il pericolo concreto e attuale di ledere il suo diritto alla vita o di violare il divieto di trattamenti inumani e degradanti, previsti dagli articoli 2 e 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e successive modificazioni e integrazioni, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848; nella valutazione del pericolo nel singolo caso si tiene conto anche del diritto ad un livello di vita adeguato per sé e per la propria famiglia, incluso il diritto ad un'alimentazione o ad un vestiario e ad un alloggio adeguati, e del diritto fondamentale di ogni individuo alla libertà dalla fame, garantiti dall'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, concluso a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881;
   i) allo straniero nel suo Paese non è garantito l'effettivo esercizio di una delle libertà garantite dalla Costituzione italiana o comunque di un diritto inviolabile garantito ad ogni persona dall'articolo 2 della Costituzione e previsto da norme o trattati internazionali, ed ha perciò diritto di asilo nel territorio italiano ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Costituzione.».
*1. 8. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 1.
(Disposizioni in materia di permesso di soggiorno per motivi umanitari)

  1. Al comma 6 dell'articolo 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: »Il permesso di soggiorno per motivi umanitari ha la durata di due anni, rinnovabile e convertibile, se ne ricorrono le condizioni, in un permesso per lavoro subordinato o per lavoro autonomo o per motivi familiari o per studio, consente lo svolgimento di attività lavorativa, l'iscrizione a corsi di studio scolastico o universitario e l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, ed è rilasciato e rinnovato dal questore d'ufficio o su richiesta dello straniero o dell'autorità giudiziaria o della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o della Commissione nazionale per il diritto di asilo, allorché lo straniero non possieda i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, ma vi siano elementi per ritenere che sussista una delle seguenti situazioni:
   a) lo straniero versa in condizioni di salute gravi, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o accreditata, tali da de- terminare un irreparabile pregiudizio alla sua salute, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza;
   b) il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza, salvo che siano attivate a livello italiano o europeo forme di protezione temporanea, rispettivamente ai sensi dell'articolo 20 e del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85;
   c) lo straniero si trova in una delle situazioni indicate negli articoli 18 o 18-bis o 19, comma 1, o 19, comma 1.1, o 22, comma 12-quater;
   d) lo straniero ha compiuto atti di particolare valore civile, nei casi di cui all'articolo 3, della legge 2 gennaio 1958, n. 13, e il Ministro dell'interno, su proposta del prefetto competente, autorizza il rilascio del permesso di soggiorno, salvo che ricorrano motivi per ritenere che lo straniero risulti pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato;
   e) lo straniero rischia di essere rinviato in uno Stato in cui possa subire la pena di morte ovvero pene o trattamenti inumani o degradanti;
   f) lo straniero rischia di essere rinviato in uno Stato che nei suoi confronti ha presentato richiesta di estradizione o di mandato di cattura europeo o di esecuzione di sentenza straniera per reati politici, che non deve essere accolta per effetto del divieto previsto dall'articolo 10, comma 4, della Costituzione, anche in base a decisioni di rigetto della domanda di esecuzione di sentenza straniera o di estradizione o di mandato di arresto europeo disposte dal Ministro della giustizia o dell'autorità giudiziaria nei casi previsti dagli articoli 696-ter, 697, 698 e 705 del codice di procedura penale o dall'articolo 18 della legge 22 aprile 2005, n. 69, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, dall'articolo 11 della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34, dall'articolo 14 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre 1985, n. 719;
   g) i legami personali o familiari in Italia dello straniero o dell'apolide sono tali che il rifiuto di autorizzare il suo soggiorno nel territorio dello Stato arrecherebbe al suo diritto al rispetto della sua vita privata o al suo diritto al rispetto della sua vita familiare, garantiti dall'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e successive modificazioni e integrazioni, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848; una lesione sproporzionata rispetto ai motivi del rifiuto; la valutazione dei legami deve riguardare la loro intensità, la loro durata e la loro stabilità, le condizioni di vita e di salute dell'interessato, la sua età, il suo positivo inserimento nella società italiana, nel rispetto delle norme della Costituzione e delle leggi penali, e la natura dei suoi legami con familiari che si trovano nel Paese di origine o che risiedano legalmente in Italia;
   h) lo straniero appartiene ad uno Stato, nel quale, anche sulla base di rilevazioni delle organizzazioni internazionali, situazioni di carestia o di grave malnutrizione diffusa non garantiscono la sicurezza alimentare della popolazione, tali da determinare in caso di rientro e permanenza dello straniero in quello Stato il pericolo concreto e attuale di ledere il suo diritto alla vita o di violare il divieto di trattamenti inumani e degradanti, previsti dagli articoli 2 e 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e successive modificazioni e integrazioni, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848; nella valutazione del pericolo nel singolo caso si tiene conto anche del diritto ad un livello di vita adeguato per sé e per la propria famiglia, incluso il diritto ad un'alimentazione o ad un vestiario e ad un alloggio adeguati, e del diritto fondamentale di ogni individuo alla libertà dalla fame, garantiti dall'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, concluso a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881;
   i) allo straniero nel suo Paese non è garantito l'effettivo esercizio di una delle libertà garantite dalla Costituzione italiana o comunque di un diritto inviolabile garantito ad ogni persona dall'articolo 2 della Costituzione e previsto da norme o trattati internazionali, ed ha perciò diritto di asilo nel territorio italiano ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Costituzione.».
*1. 9. Migliore, Fiano, Marco Di Maio, Giorgis, Ceccanti, Pollastrini.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Disposizioni in materia di permesso di soggiorno per motivi umanitari)

  1. Al comma 6 dell'articolo 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il permesso di soggiorno per motivi umanitari ha la durata di due anni, rinnovabile e convertibile, se ne ricorrono le condizioni, in un permesso per lavoro subordinato o per lavoro autonomo o per motivi familiari o per studio, consente lo svolgimento di attività lavorativa, l'iscrizione a corsi di studio scolastico o universitario e l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, ed è rilasciato e rinnovato dal questore d'ufficio o su richiesta dello straniero o dell'autorità giudiziaria o della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o della Commissione nazionale per il diritto di asilo, allorché lo straniero non possieda i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, ma vi siano elementi per ritenere che sussista una delle seguenti situazioni:
   a) lo straniero versa in condizioni di salute gravi, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o accreditata, tali da de- terminare un irreparabile pregiudizio alla sua salute, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza;
   b) il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza, salvo che siano attivate a livello italiano o europeo forme di protezione temporanea, rispettivamente ai sensi dell'articolo 20 e del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85;
   c) lo straniero si trova in una delle situazioni indicate negli articoli 18 o 18-bis o 19, comma 1, o 19, comma 1.1, o 22, comma 12-quater;
   d) lo straniero ha compiuto atti di particolare valore civile, nei casi di cui all'articolo 3, della legge 2 gennaio 1958, n. 13, e il Ministro dell'interno, su proposta del prefetto competente, autorizza il rilascio del permesso di soggiorno, salvo che ricorrano motivi per ritenere che lo straniero risulti pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato;
   e) lo straniero rischia di essere rinviato in uno Stato in cui possa subire la pena di morte ovvero pene o trattamenti inumani o degradanti;
   f) lo straniero rischia di essere rinviato in uno Stato che nei suoi confronti ha presentato richiesta di estradizione o di mandato di cattura europeo o di esecuzione di sentenza straniera per reati politici, che non deve essere accolta per effetto del divieto previsto dall'articolo 10, comma 4, della Costituzione, anche in base a decisioni di rigetto della domanda di esecuzione di sentenza straniera o di estradizione o di mandato di arresto europeo disposte dal Ministro della giustizia o dell'autorità giudiziaria nei casi previsti dagli articoli 696-ter, 697, 698 e 705 del codice di procedura penale o dall'articolo 18 della legge 22 aprile 2005, n. 69, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, dall'articolo 11 della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34, dall'articolo 14 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre 1985, n. 719;
   g) i legami personali o familiari in Italia dello straniero o dell'apolide sono tali che il rifiuto di autorizzare il suo soggiorno nel territorio dello Stato arrecherebbe al suo diritto al rispetto della sua vita privata o al suo diritto al rispetto della sua vita familiare, garantiti dall'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e successive modificazioni e integrazioni, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848; una lesione sproporzionata rispetto ai motivi del rifiuto; la valutazione dei legami deve riguardare la loro intensità, la loro durata e la loro stabilità, le condizioni di vita e di salute dell'interessato, la sua età, il suo positivo inserimento nella società italiana, nel rispetto delle norme della Costituzione e delle leggi penali, e la natura dei suoi legami con familiari che si trovano nel Paese di origine o che risiedano legalmente in Italia;
   h) lo straniero appartiene ad uno Stato, nel quale, anche sulla base di rilevazioni delle organizzazioni internazionali, situazioni di carestia o di grave malnutrizione diffusa non garantiscono la sicurezza alimentare della popolazione, tali da determinare in caso di rientro e permanenza dello straniero in quello Stato il pericolo concreto e attuale di ledere il suo diritto alla vita o di violare il divieto di trattamenti inumani e degradanti, previsti dagli articoli 2 e 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e successive modificazioni e integrazioni, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848; nella valutazione del pericolo nel singolo caso si tiene conto anche del diritto ad un livello di vita adeguato per sé e per la propria famiglia, incluso il diritto ad un'alimentazione o ad un vestiario e ad un alloggio adeguati, e del diritto fondamentale di ogni individuo alla libertà dalla fame, garantiti dall'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, concluso a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881;
   i) allo straniero nel suo Paese non è garantito l'effettivo esercizio di una delle libertà garantite dalla Costituzione italiana o comunque di un diritto inviolabile garantito ad ogni persona dall'articolo 2 della Costituzione e previsto da norme o trattati internazionali, ed ha perciò diritto di asilo nel territorio italiano ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Costituzione.».
*1. 10. Magi.

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 1.
(Abolizione del permesso di soggiorno per motivi umanitari)

  1. A decorre dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
   a) il comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
   b) la lettera c-ter) del comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
   c) la lettera c-ter) del comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
   d) il comma 3 dell'articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25; nonché le ulteriori disposizioni attuative e i provvedimenti, emanati e derivanti dalle disposizioni abrogate.

  2. Restano validi, fino alla scadenza prevista, i permessi di soggiorno per motivi umanitari rilasciati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. Al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 ed in tutti i provvedimenti di normativa primaria e secondaria, le parole: «motivi umanitari.», ovunque ricorrano, sono soppresse,
1. 11. Gregorio Fontana, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 1.

  1. All'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 6 è sostituito dal seguente: “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti”.
  2. Il comma 3 dell'articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, è abrogato.
  3. I permessi di soggiorno per motivi umanitari rilasciati dal questore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto restano validi fino alla scadenza prevista».
1. 12. Meloni, Prisco, Delmastro Delle Vedove, Donzelli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente,
   al comma 2, sopprimere la lettera
a),
   sopprimere i commi 4, 6,7,8 e 9.
1. 14. Giorgis, Pollastrini, Migliore, Ceccanti, Fiano, Marco Di Maio.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) all'articolo 4-bis, al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «per protezione sussidiaria,» sono aggiunte le seguenti: «per richiesta di asilo, per motivi umanitari,»
1. 15. Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Giorgis, Ceccanti, Pollastrini.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:
   1) al comma 2-ter, al secondo periodo, le parole: «per motivi umanitari» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25»;

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   sostituire la lettera
c) con la seguente:
c)
all'articolo 9, comma 3, lettera b), le parole: «o per motivi umanitari» sono soppresse.;
   sopprimere la lettera g);
    sostituire la lettera l) con la seguente:
   l) all'articolo 27-ter, comma 1-bis, lettera a), le parole: «o per motivi umanitari» sono soppresse.;
    sostituire la lettera m) comma 1 con la seguente:
   m)
all'articolo 27-quater, comma 3, lettera a), le parole: «o per motivi umanitari» sono soppresse.;
   sostituire la lettera o), con la seguente:
   o) all'articolo 34, comma 1, lettera b), le parole: «per asilo politico, per asilo umanitario» sono sostituite dalle seguenti: «per asilo, per protezione sussidiaria,»;
   alla lettera p), sostituire il numero 2) con il seguente:
   2) al comma 5-quinquies, lettera a), le parole «o per motivi umanitari» sono soppresse.
1. 16. Delmastro Delle Vedove, Donzelli.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: e 42-bis, aggiungere le seguenti: per i minori stranieri non accompagnati, di cui agli articoli 10 e 13 della legge 4 luglio 2017, n. 47.
1. 17. Migliore, Pollastrini, Fassino.

  Al comma 1, lettera b), numero 2, aggiungere, in fine, le parole:, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
   2-bis) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
  «6-bis. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari ha durata di due anni, rinnovabile e convertibile, se ne ricorrono le condizioni, in un permesso per lavoro subordinato o per lavoro autonomo o per motivi familiari o per studio, consente lo svolgimento di attività lavorativa, l'iscrizione a corsi di studio scolastico o universitario e l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, ed è rilasciato e rinnovato dal questore d'ufficio o su richiesta dello straniero o dell'autorità giudiziaria o della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o della Commissione nazionale per il diritto di asilo, allorché lo straniero non possieda i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, ma vi siano elementi per ritenere che sussista una delle seguenti situazioni:
   a) lo straniero versa in condizioni di salute gravi, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o accreditata, tali da determinare un irreparabile pregiudizio alla sua salute, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza;
   b) il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza, salvo che siano attivate a livello italiano o europeo forme di protezione temporanea, rispettivamente ai sensi dell'articolo 20 e del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85;
   c) lo straniero si trova in una delle situazioni indicate negli articoli 18 o 18-bis o 19, comma 1, o 19, comma 1.1, o 22, comma 12-quater;
   d) lo straniero ha compiuto atti di particolare valore civile, nei casi di cui all'articolo 3, della legge 2 gennaio 1958, n. 13, e il Ministro dell'interno, su proposta del prefetto competente, autorizza il rilascio del permesso di soggiorno, salvo che ricorrano motivi per ritenere che lo straniero risulti pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato;
   e) lo straniero rischia di essere rinviato in uno Stato in cui possa subire la pena di morte ovvero pene per trattamenti inumani o degradanti;
   f) lo straniero rischia di essere rinviato in uno Stato che nei suoi confronti ha presentato richiesta di estradizione o di mandato di cattura europeo o di esecuzione di sentenza straniera per reati politici, che non deve essere accolta per effetto del divieto previsto dall'articolo 10, comma 4, della Costituzione, anche in base a decisioni di rigetto della domanda di esecuzione di sentenza straniera o di estradizione o di mandato di arresto europeo disposte dal Ministro della giustizia o dell'autorità giudiziaria nei casi previsti dagli articoli 696-ter, 697, 698 e 705 del codice di procedura penale o dall'articolo 18 della legge 22 aprile 2005, n. 69, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, dall'articolo 18 della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34, dall'articolo 1 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre 1985, n. 719;
   g) i legami personali o familiari in Italia dello straniero o dell'apolide sono tali che il rifiuto di autorizzare il suo soggiorno nel territorio dello Stato arrecherebbe al suo diritto al rispetto della sua vita privata o al suo diritto al rispetto della sua vita familiare, garantiti dall'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e successive modificazioni e integrazioni, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, una lesione sproporzionata rispetto ai motivi del rifiuto; la valutazione dei legami deve riguardare la loro intensità, la loro durata e la loro stabilità, le condizioni di vita e di salute, dell'interessato, la sua età, il suo positivo inserimento nella società italiana, nel rispetto delle norme, della Costituzione e delle leggi penali, e la natura dei suoi legami con familiari che si trovano nel Paese di origine o che risiedano legalmente in Italia;
   h) lo straniero appartiene ad uno Stato, nel quale, anche sulla base di rilevazioni delle organizzazioni internazionali, situazioni di carestia o di grave malnutrizione diffusa non garantiscono la sicurezza alimentare della popolazione, tali da determinare in caso di rientro e permanenza dello straniero in quello Stato il pericolo concreto e attuale di ledere il suo diritto alla vita o di violare il divieto di trattamenti inumani e degradanti, previsti dagli articoli 2 e 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e successive modificazioni e integrazioni, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848; nella valutazione del pericolo nel singolo caso si tiene conto anche del diritto ad un livello di vita adeguato per sé e per la propria famiglia, incluso il diritto ad un'alimentazione o ad un vestiario e ad un alloggio adeguati, e del diritto fondamentale di ogni individuo alla libertà dalla fame, garantiti dall'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, concluso a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881;
   i) allo straniero nel suo Paese non è garantito l'effettivo esercizio di una delle libertà garantite dalla Costituzione italiana o comunque di un diritto inviolabile garantito ad ogni persona dall'articolo 2 della Costituzione e previsto da norme o trattati internazionali, e ha perciò diritto di asilo nel territorio italiano ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Costituzione.»
1. 18. Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Giorgis, Ceccanti, Pollastrini.

  Al comma 1, lettera b), n. 2), dopo le parole: Stati Contraenti aggiungere le seguenti:, salvo che lo straniero si trovi in una delle condizioni previste per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25, come modificato dal presente decreto (dicitura protezione speciale).
1. 302. Benedetti.

  Al comma 1, lettera b, numero 2), aggiungere, in fine, le parole:, fatto salvo il rispetto delle norme di cui alla legge 4 luglio 2017, n. 47.
1. 19. Migliore, Pollastrini, Fassino.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 3) con i seguenti:
   3) alla lettera e) del comma 8.2 dell'articolo 5, le parole: «o per motivi umanitari» sono abrogate;
   3-bis) dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: «g-bis) agli stranieri di cui all'articolo 42-bis.»;
   3-ter) Gli articoli 18, 18-bis, 20, 20-bis sono abrogati;

  Conseguentemente,
   al medesimo comma:
    
sostituire la lettera c) del comma 1 con la seguente:
   c) all'articolo 9, comma 3, lettera b), le parole: «o per motivi umanitari» sono abrogate;
     sostituire la lettera d) del comma 1 con la seguente:
   d) all'articolo 10-bis, comma 6, le parole «di cui all'articolo 5, comma 6, del presente testo unico,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25»;
     sostituire la lettera l) del comma 1 con la seguente:
   l) all'articolo 27-ter, comma 1-bis, lettera a), le parole: «o per motivi umanitari;» sono abrogate;
     sostituire la lettera m) del comma 1 con la seguente:
   m) all'articolo 27-quater, comma 3, lettera a), le parole: «o per motivi umanitari;» sono abrogate;
     sostituire il numero 1) della lettera p) del comma 1 con il seguente:
   1) al comma 5, le parole: «per motivi umanitari» sono abrogate;
     sostituire il numero 2) della lettera p) del comma 1 con il seguente:
   2) al comma 5-quinquies, lettera a), le parole: «o per motivi umanitari» sono abrogate;
   al comma 3, lettera a) sopprimere il numero 3).
   all'articolo 12, comma 1, sopprimere la lettera a).

1. 20. Delmastro Delle Vedove, Donzelli.

  Al comma 1, lettera b), numero 3) dopo le parole: e nei casi di cui agli articoli 18, 18-bis aggiungere le seguenti: 19, comma 2, lettera d-bis).
1. 21. Magi.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: 2008, n. 25, aggiungere le seguenti: e per i minori stranieri non accompagnati, di cui agli articoli 10 e 13 della legge 4 luglio 2017, n. 47.
1. 22. Migliore, Pollastrini, Fassino.

  Al comma 1, lettera f), numero 2), capoverso 1-bis, secondo periodo, dopo le parole: può essere aggiungere le seguenti: per almeno un anno o.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo periodo, dopo le parole: stabilite per tale permesso di soggiorno aggiungere le seguenti: o in attesa di accesso al lavoro subordinato o autonomo, ovvero in costanza di svolgimento di tirocinio formativo o di volontariato.
1. 23. Magi.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:
   f-bis) all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la parola: «sesso,» sono inserite le seguenti: «identità di genere, orientamento sessuale,» e, in fine, è inserito il seguente periodo: «Ai fini di cui al periodo precedente si tiene conto altresì dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni dei diritti umani, della criminalizzazione di comportamenti sessuali nonché di ogni altra condizione culturale, sociale, giuridica o politica che impedisca allo straniero il libero svolgimento della personalità secondo le proprie inclinazioni»;
   f-ter) all'articolo 19, comma 1.1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni dei diritti umani, della criminalizzazione di comportamenti sessuali nonché di ogni altra condizione culturale, sociale, giuridica o politica che impedisca allo straniero il libero svolgimento della personalità secondo le proprie inclinazioni».
1. 24. Migliore, Fiano.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis) all'articolo 19, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la parola: «tortura» sono inserite le seguenti: «o a pene o trattamenti, disumani e degradanti».
*1. 25. Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Giorgis, Ceccanti, Pollastrini.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis) all'articolo 19, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la parola: «tortura» sono inserite le seguenti: «o a pene o trattamenti, disumani e degradanti».
*1. 26. Magi.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis) all'articolo 19, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la parola: «tortura» sono inserite le seguenti: «pene o trattamenti, disumani o degradanti».
1. 303. Benedetti.

  Al comma 1, lettera g), sostituire il capoverso d-bis) con il seguente:
   d-bis) degli stranieri che versano in condizioni di salute di eccezionale e accertata gravità, tramite sentenza passata in giudicato sulla base di idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di eccezionale e accertata gravità debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale.
1. 29. Delmastro Delle Vedove, Donzelli.

  Al comma 1, lettera g), sostituire il capoverso d-bis) con il seguente:
   d-bis) degli stranieri che versano in condizioni di salute di eccezionale e accertata gravità, tramite sentenza di primo grado sulla base di idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza, in tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di eccezionale e accertata gravità debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale.
1. 30. Delmastro Delle Vedove, Donzelli.

  Al comma 1, lettera g), sostituire il capoverso d-bis) con il seguente:
   d-bis) degli stranieri che versano in condizioni di salute di eccezionale gravità, accertate mediante idonea documentazione, o comunque tali da determinare un irreparabile pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti.
1. 28. Migliore, Fiano, Marco Di Maio, Giorgis, Ceccanti, Pollastrini.

  Al comma 1, lettera g), capoverso d-bis), secondo periodo, dopo le parole: il Questore inserire le seguenti: d'ufficio o su richiesta dello straniero o dell'autorità giudiziaria o della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o della Commissione nazionale per il diritto di asilo, allorché lo straniero non possieda i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria.
1. 31. Magi.

  Al comma 1, lettera g), capoverso d-bis) secondo periodo:
   sostituire le parole: rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di eccezionale gravità debitamente certificate con le seguenti: rinnovabile finché il rientro nel paese di origine comporti un serio rischio di irreparabile pregiudizio alla salute;
   dopo le parole: territorio nazionale aggiungere le seguenti: Il permesso in oggetto consente di svolgere attività lavorativa e consente la conversione del permesso di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
1. 304. Benedetti.

  Al comma 1, lettera g), capoverso d-bis,), secondo periodo, sopprimere le parole: territorio nazionale.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:. Il permesso di soggiorno in oggetto consente la conversione del permesso di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
1. 32. Migliore.

  Al comma 1, lettera g), capoverso d-bis), secondo periodo, dopo le parole: valido solo nel territorio nazionale aggiungere le seguenti: e, compatibilmente con le condizioni cliniche e di salute, consente di svolgere attività lavorativa o di iscriversi a corsi di studio.
*1. 33. Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Giorgis, Ceccanti, Pollastrini.

  Al comma 1, lettera g), capoverso d-bis), secondo periodo, dopo le parole: valido solo nel territorio nazionale aggiungere le seguenti: e, compatibilmente con le condizioni cliniche e di salute, consente di svolgere attività lavorativa o di iscriversi a corsi di studio.
*1. 34. Magi.

  Al comma 1, lettera g), dopo il capoverso d-bis) aggiungere il seguente:
d-ter) né può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero sia esposto al rischio di compromissione o di effettivo impedimento dell'esercizio dei diritti fondamentali rilevanti ai fini della dignità umana, dell'integrità psicofisica e dei legami personali e familiari. Nella valutazione del rischio si dovrà tener conto delle condizioni personali insieme a specifici e comprovati fattori di vulnerabilità sociale ed economica.
1. 35. Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Giorgis, Ceccanti, Pollastrini, Orfini.

  Al comma 1 lettera g) dopo il capoverso d-bis) aggiungere il seguente:
  « d-ter) degli stranieri che si trovino in una delle condizioni di vulnerabilità socio-economica o di carattere personale che integri le esigenze di protezione di carattere umanitario risultante da obblighi costituzionali o internazionali. In tali casi agli stessi è rilasciato dal Questore il permesso per protezione speciale, in attuazione del riconoscimento del diritto d'asilo così come sancito dall'articolo 10, comma 3, della Costituzione. Tale permesso consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito, se ne ricorrono le condizioni, in permesso per motivi di lavoro o di studio».
1. 37. Migliore.

  Al comma 1, lettera g), dopo il capoverso d-bis), aggiungere il seguente:
  « d-ter) degli stranieri che si trovino in una delle condizioni di vulnerabilità socio-economica o di carattere personale che integri le esigenze di protezione di carattere umanitario risultante da obblighi costituzionali o internazionali. In tali casi agli stessi è rilasciato il permesso per protezione speciale, in attuazione del riconoscimento del diritto d'asilo così come sancito dall'articolo 10, terzo comma, della Costituzione».
*1. 38. Magi.

  Al comma 1, lettera g), dopo il capoverso d-bis), aggiungere il seguente:
  « d-ter) degli stranieri che si trovino in una delle condizioni di vulnerabilità socio-economica o di carattere personale che integri le esigenze di protezione di carattere umanitario risultante da obblighi costituzionali o internazionali. In tali casi agli stessi è rilasciato il permesso per protezione speciale, in attuazione del riconoscimento del diritto d'asilo così come sancito dall'articolo 10, terzo comma, della Costituzione».
*1. 305. Benedetti.

  Al comma 1, lettera g), dopo il capoverso d-bis), aggiungere il seguente:
  « d-ter) neppure può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero sia esposto al rischio di grave compromissione o di effettivo impedimento dell'esercizio dei diritti fondamentali rilevanti ai fini della dignità umana, dell'integrità psicofisica e dei legami personali e familiari. Nella valutazione del rischio si dovrà tener conto delle condizioni personali unitamente a specifici e comprovati fattori di vulnerabilità socio-economica»,
1. 39. Magi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera h).
1. 40. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Bignami, Fiorini, Vietina.

  Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 20-bis, comma 1, dopo le parole: il questore, aggiungere le seguenti: d'ufficio o su richiesta dello straniero o dell'autorità giudiziaria o della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o della Commissione nazionale per il diritto di asilo, allorché lo straniero non possieda i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria.
*1. 42. Magi.

  Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 20-bis, comma 1, dopo le parole: il questore, aggiungere le seguenti: d'ufficio o su richiesta dello straniero o dell'autorità giudiziaria o della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o della Commissione nazionale per il diritto di asilo, allorché lo straniero non possieda i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria.
*1. 43. Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Giorgis, Ceccanti, Pollastrini.

  Al comma 1, lettera h), al capoverso Art. 20-bis, comma 2, sostituire le parole: consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, con le seguenti: consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti.
**1. 45. Pollastrini, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Giorgis, Ceccanti.

  Al comma 1, lettera h), al capoverso Art. 20-bis, comma 2, sostituire le parole: consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, con le seguenti: consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti.
**1. 46. Magi.

  Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 20-bis, comma 2, sostituire le parole: consente di svolgere attività lavorativa, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, con le seguenti: consente la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
1. 47. Orfini.

  Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 20-bis, comma 2, sopprimere le parole: ma non può essere convertito in permesso di soggiorno.
1. 48. Magi.

  Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 20-bis, comma 2, sostituire le parole: ma non con la seguente: e
1. 306. Benedetti.

  Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti;

  Conseguentemente, dopo il capoverso Art. 20-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 20-ter.
(Permesso di soggiorno per asilo costituzionale)

  1. Lo straniero al quale sia impedito nel suo Paese di origine l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica. In tali casi il questore d'ufficio o su richiesta dello straniero o dell'autorità giudiziaria o della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o della Commissione nazionale per il diritto di asilo, allorché lo straniero non possieda i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, rilascia un permesso di soggiorno per asilo costituzionale.
  2. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di 5 anni e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in motivi di lavoro subordinato o autonomo».
*1. 49. Ceccanti, Pollastrini, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Giorgis, Orfini.

  Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti;

  Conseguentemente, dopo il capoverso Art. 20-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 20-ter.
(Permesso di soggiorno per asilo costituzionale)

  1. Lo straniero al quale sia impedito nel suo Paese di origine l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica. In tali casi il questore d'ufficio o su richiesta dello straniero o dell'autorità giudiziaria o della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o della Commissione nazionale per il diritto di asilo, allorché lo straniero non possieda i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, rilascia un permesso di soggiorno per asilo costituzionale.
  2. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di 5 anni e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in motivi di lavoro subordinato o autonomo».
*1. 51. Magi.

  Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:
   i) i commi 12-quater, 12-quinquies, 12-sexies dell'articolo 22 sono abrogati.
1. 52. Delmastro Delle Vedove, Donzelli.

  Al comma 1, lettera i), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
   3) all'articolo 14, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 21 del 2015 le parole da: «ovvero se ritiene che sussistono» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero se ritiene che sussistono le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione sociale di cui all'articolo 32, comma 3, del presente decreto, trasmette gli atti al questore per il rilascio del relativo permesso».
1. 307. Benedetti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera n-bis).
1. 53. Migliore, Pollastrini, Fassino, Giorgis, Ceccanti, Marco Di Maio.

  Al comma 1, sopprimere la lettera o).
1. 54. Pollastrini, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Giorgis, Ceccanti.

  Al comma 1, lettera o), aggiungere, in fine, le parole: nonché ai minori stranieri non accompagnati i quali, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessitano di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia.
1. 96. Migliore, Pollastrini, Fassino.

  Al comma 1, lettera q), capoverso Art. 42-bis, sostituire le parole: il Ministro dell'interno, su proposta del prefetto competente, autorizza, con le seguenti: il Questore può disporre.
1. 55. Magi.

  Al comma 1, lettera q), capoverso Art. 42-bis, dopo le parole: prefetto competente, aggiungere le seguenti: d'ufficio o su richiesta dello straniero o dell'autorità giudiziaria o della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o della Commissione nazionale per il diritto di asilo, allorché lo straniero non possieda i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria
*1. 56. Giorgis, Pollastrini, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Ceccanti.

  Al comma 1, lettera q), capoverso Art. 42-bis, dopo le parole: prefetto competente, aggiungere le seguenti: d'ufficio o su richiesta dello straniero o dell'autorità giudiziaria o della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o della Commissione nazionale per il diritto di asilo, allorché lo straniero non possieda i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria
*1. 57. Magi.

  Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:
   q-bis) dopo l'articolo 42-bis, è inserito il seguente:

Art. 42-ter.
(Permesso di soggiorno per comprovata integrazione e radicamento)

  1. Allo straniero comunque presente nel territorio dello Stato a qualsiasi titolo, anche nel caso in cui non gli sia stato riconosciuto il diritto di asilo o altre forme di protezione internazionale, nei casi di accertata inespellibilità o qualora dimostri di essere radicato nel territorio nazionale e integrato nel tessuto civile, sociale e ordinamentale del nostro Paese, è rilasciato dal Questore un permesso di soggiorno per comprovata integrazione e radicamento, della durata di due anni, rinnovabile e che può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato secondo le modalità stabilite per tale permesso di soggiorno ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto a un regolare corso di studi. Il radicamento e l'integrazione dello straniero sono desumibili da elementi quali l'immediata disponibilità di un contratto di lavoro, la frequentazione di corsi di formazione professionale o tirocini formativi, i legami familiari o altre circostanze di fatto o comportamenti idonei a dimostrare un legame stabile con il territorio nel quale vive.
  2. Tale permesso è comunque rinnovato qualora lo straniero dimostri di aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di aver sottoscritto il patto di servizio personalizzato e le conseguenti obbligazioni relative alle attività da svolgere, tra le quali i laboratori di orientamento e i corsi di formazione o riqualificazione professionale, di cui all'articolo 20 dello stesso decreto legislativo, e di non essersi sottratto, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti dei centri per l'impiego e di non avere rifiutato le congrue offerte di lavoro, di cui all'articolo 25 dello stesso decreto legislativo.
  3. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non può in nessuno caso essere rilasciato e, se rilasciato, viene immediatamente revocato, nel caso in cui si accerti che ricorra una delle situazioni di cui all'articolo 22, commi 5-bis e 5-ter, ovvero nel caso in cui lo straniero sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
1. 58. Magi.

  Al comma 1, dopo la lettera q) aggiungere la seguente:
   q-bis) All'articolo 14, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21, le parole da: «ovvero se ritiene che sussistono» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero se ritiene che sussistono le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione sociale di cui all'articolo 32, comma 3, del presente decreto, trasmette gli atti al questore per il rilascio del relativo permesso».
1. 59. Magi.

  Al comma 2, alla lettera a), premettere le seguenti:
  0a) all'articolo 29, comma 1, lettera b), dopo le parole: «della Commissione stessa», sono inserite le seguenti: «, o sia stata presa una decisione rispetto ad una precedente domanda di protezione internazionale da parte di un altro Stato che attua la direttiva 2013/32/UE,»;
   0a.1) all'articolo 32, comma 1, lettera b-bis), dopo le parole: «lettera a)», sono inserite le seguenti: «, o quando sia stata presa una decisione rispetto ad una precedente domanda di protezione internazionale da parte di un altro Stato che attua la direttiva 2013/32/UE e non siano presenti nuovi elementi in merito alle condizioni personali o alla situazione del Paese di origine».
1. 60. Gebhard, Plangger, Schullian.

  Al comma 2, alla lettera a), premettere le seguenti:
  0a) all'articolo 6, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo le parole: «di frontiera» inserire le seguenti: «ed esclusivamente»;
   b) le parole da: «o presso l'ufficio della questura», fino alla fine del periodo sono soppresse.
   0a.1) all'articolo 8, il comma 1 è abrogato.
1. 61. Meloni, Prisco, Donzelli.

  Al comma 2, alla lettera a), premettere le seguenti:
  0a) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Con decreto del Ministro dell'interno, presso ciascuna prefettura-ufficio territoriale del Governo è istituita una Commissione territoriale»;
   2) al comma 2-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le sezioni operano in base alle disposizioni che regolano l'attività delle Commissioni territoriali»;
   3) al comma 3, al sesto periodo, le parole: «da un funzionario del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale come componente» sono sostituite dalle seguenti: «da uno o più funzionari del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale come componenti»;
   0a.1) all'articolo 15, comma 1-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché con Università situate nel territorio di competenza, mediante apposite convenzioni stipulate dal Ministero dell'interno».
1. 62. Gregorio Fontana, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

  Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) all'articolo 32, il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Nei casi in cui, non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 o emergano profili di vulnerabilità psicofisica legati a torture o trattamenti inumani e degradanti anche verificatisi durante il viaggio, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura «protezione speciale», salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.»

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
   c) all'articolo 32, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:
  «3-ter. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato e non ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per minore età ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge 7 aprile 2017, n. 47 ovvero qualora il minore non accompagnato abbia compiuto la maggiore età nelle more del procedimento per il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»
1. 300. Ubaldo Pagano.

  Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) all'articolo 32, il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 o comunque ricorrano motivi derivanti dal rispetto di obblighi costituzionali o internazionali, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura «protezione speciale», il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, consente di svolgere attività lavorativa e di iscriversi a corsi di studio scolastico e universitario e al Servizio sanitario nazionale e può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti. Se la domanda era stata presentata da minore straniero non accompagnato che non ha uno dei presupposti indicati nel primo periodo del presente comma la Commissione trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per minore età ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 47 ovvero, qualora il minore non accompagnato abbia compiuto la maggiore età nella more del procedimento, per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».
1. 64. Bruno Bossio, Giorgis, Migliore, Marco Di Maio, Ceccanti, Pollastrini, Fiano.

  Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso comma 3 con il seguente:
  «3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 o comunque ritenga che lo straniero abbia diritto di asilo nel territorio, italiano ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Costituzione, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura «protezione speciale». Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, consente di svolgere attività lavorativa e di iscriversi a corsi di studio a corsi di studio scolastico e universitario e al Servizio sanitario nazionale e può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti. Se la domanda era stata presentata da minore straniero non accompagnato che non ha uno dei presupposti indicati nel primo periodo del presente comma, la Commissione trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per minore età ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 47 ovvero, qualora il minore non accompagnato abbia compiuto la maggiore età nelle more del procedimento, per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

  Conseguentemente, dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. Le disposizioni dei commi 8 e 9 si applicano anche alla protezione umanitaria riconosciuta dal giudice nell'ambito di giudizi su ricorsi presentati prima dell'entrata in vigore del presente decreto e ai permessi di soggiorno per motivi umanitari rilasciati sulla base di pronunce giudiziarie, nonché alla protezione umanitaria riconosciuta dalle Commissioni sulla base di domande di protezione internazionale presentate prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge.
1. 66. Magi.

  Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso comma 3 con il seguente:
  «3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 o comunque ritenga che lo straniero abbia diritto di asilo nel territorio italiano ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Costituzione, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura «protezione speciale». Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, consente di svolgere attività lavorativa e di iscriversi a corsi di studio scolastico e universitario e al Servizio sanitario nazionale e può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti. Se la domanda era stata presentata da minore straniero non accompagnato che non ha uno dei presupposti indicati nel primo periodo del presente comma, la Commissione trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per minore età ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 47 ovvero, qualora il minore non accompagnato abbia compiuto la maggiore età nelle more del procedimento, per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».
1. 65. Marco Di Maio, Pollastrini, Fiano, Migliore, Giorgis, Ceccanti.

  Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso comma 3 con il seguente:
  3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino stranieri il cui rimpatrio comporti il rischio di essere sottoposte a gravi maltrattamenti, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura «protezione speciale», salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti.
1. 67. Giorgis, Fiano, Pollastrini, Migliore, Marco Di Maio, Ceccanti.

  Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso comma 3 con il seguente:
  3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino stranieri che rischino di essere sottoposti a trattamenti inumani e degradanti, vietati in modo inderogabile dall'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura «protezione speciale», salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti.
1. 68. Orfini.

  Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso comma 3 con il seguente:
  3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o comunque ricorrano motivi derivanti dal rispetto di obblighi costituzionali o internazionali, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura «protezione speciale». Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, consente di svolgere attività lavorativa e di iscriversi a corsi di studio scolastico e universitario e al Servizio sanitario nazionale e può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti.
1. 69. Magi.

  Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso comma 3 con il seguente:
  3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino casi di persone alle quali sia impedito nel proprio Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura «protezione speciale», salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti.
1. 70. Ceccanti, Pollastrini, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Giorgis.

  Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso comma 3 con il seguente:
  3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino stranieri a cui nel proprio Paese sia effettivamente impedito l'esercizio del diritto ad un livello di vita adeguato per sé e per la propria famiglia di cui all'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura «protezione speciale», salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti.
1. 71. Orfini.

  Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso comma 3 con il seguente:
  3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino ogni altra situazione nella quale allo straniero è garantito dall'articolo 10, comma 3, della Costituzione il diritto di asilo perché nel suo Paese non è effettivamente garantita anche una sola delle libertà garantite dalla Costituzione italiana, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura «protezione speciale», salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti.
1. 72. Orfini.

  Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso comma 3 con il seguente:
  3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino stranieri ai quali sia applicabile il divieto di estradizione per reati politici previsto dall'articolo 10, quarto comma, della Costituzione, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura «protezione speciale», salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti.
1. 73. Fiano, Pollastrini, Giorgis, Migliore, Marco Di Maio, Ceccanti, Orfini.

  Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso comma 3 con il seguente:
  «3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino stranieri che vedano in pericolo il loro diritto alla vita, anche in esecuzione di una condanna a morte emanata da un'autorità giudiziaria straniera, ipotesi questa espressamente riconosciuta dalla Corte costituzionale come assoluta ed inderogabile e quindi ostativa all'estradizione dello straniero per reati che la legge dello Stato estero consenta di punire anche con la pena di morte, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura «protezione speciale», salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».
1. 75. Ceccanti, Pollastrini, Giorgis, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Orfini.

  Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso comma 3 con il seguente:
  «3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino casi di persone il cui rimpatrio comprometterebbe in modo sproporzionato il diritto ad una vita privata e familiare, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura «protezione speciale», salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».
1. 77. Migliore, Fiano, Pollastrini, Marco Di Maio, Giorgis, Ceccanti.

  Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso comma 3 con il seguente:
  «3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19 commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino stranieri i cui legami personali e familiari in Italia sono tali che il rifiuto di autorizzare il suo soggiorno nel territorio dello Stato arrecherebbe al suo diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, garantito dall'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura «protezione speciale», salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».
1. 78. Pollastrini, Giorgis, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Ceccanti, Orfini.

  Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso comma 3 con il seguente:
  «3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino casi di persone gravemente ammalate che affronterebbero un rischio effettivo di essere esposte ad un serio ed irreversibile peggioramento dello stato di salute, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura «protezione speciale», salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».
1. 80. Migliore, Pollastrini, Giorgis, Fiano, Marco Di Maio, Ceccanti.

  Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso comma 3 con il seguente:
  «3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino casi di migranti di seconda generazione, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura «protezione speciale», salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».
1. 81. Fiano, Pollastrini, Migliore, Marco Di Maio, Giorgis, Ceccanti.

  Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso comma 3 con il seguente:
  «3. Nei casi in cui la Commissione territoriale non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e degli articoli 3 ed 8 della Cedu, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura «protezione speciale», salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro».
1. 82. Migliore, Pollastrini, Giorgis, Fiano, Marco Di Maio, Ceccanti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso 3, primo periodo, sostituire le parole: 1 e 1.1, con le seguenti 1, 1.1 e 2.
1. 83. Orfini.

  Al comma 2, lettera a), capoverso comma 3, primo periodo, dopo le parole decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, aggiungere le seguenti: o emergano profili di vulnerabilità psicofisica legati a torture o trattamenti inumani e degradanti anche verificatisi durante il viaggio,

  Conseguentemente alla medesima lettera, medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: ma non, con la seguente: e.
1. 86. Magi.

  Al comma 2, lettera a), capoverso comma 3, dopo le parole: decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, aggiungere le seguenti: o che ritenga che ciò sia reso necessario per l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 3 e 8 CEDU.;

  Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: nei casi in cui il diniego della protezione internazionale sia motivato dal ricorrere di una delle ipotesi di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.
*1. 84. Orfini.

  Al comma 2, lettera a), capoverso comma 3, dopo le parole: decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, aggiungere le seguenti: o che ritenga che ciò sia reso necessario per l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 3 e 8 CEDU.;

  Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: nei casi in cui il diniego della protezione internazionale sia motivato dal ricorrere di una delle ipotesi di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.
*1. 85. Magi.

  Al comma 2, lettera a), capoverso comma 3, primo periodo, sostituire la parola: annuale, con la seguente: biennale.
1. 87. Magi.

  Al comma 2, lettera a), capoverso comma 3, secondo periodo, dopo le parole: è rinnovabile aggiungere le seguenti:, per una sola volta,.
1. 88. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

  Al comma 2, lettera a), capoverso comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, con le seguenti: consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti.
1. 89. Migliore, Fiano, Pollastrini, Giorgis, Marco Di Maio, Ceccanti.

  Al comma 2, dopo lettera a), capoverso comma 3, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: ma non può essere convertito in permesso di soggiorno
1. 90. Magi.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) All'articolo 32 dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:
  «3-ter. In ogni caso, qualora la Commissione territoriale non accolga la domanda di protezione internazionale ma verifichi che il richiedente asilo si sia distinto per comprovata volontà di integrazione, trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso speciale di soggiorno. Ai fini del rilascio, il Questore verifica la sussistenza delle seguenti condizioni: a) possesso di certificazione di apprendimento della lingua italiana parlata equivalente almeno al livello A2; b) possesso di regolare contratto di lavoro ovvero di documentazione attestante che sia in corso di svolgimento un tirocinio formativo; c) possesso di una certificazione che attesti l'avvenuto svolgimento di almeno 100 ore di volontariato, rilasciata dall'ente per il quale abbia svolto il servizio. Tale permesso di soggiorno ha durata pari al tirocinio o al contratto di lavoro incrementata di sei mesi, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Tale permesso può essere rilasciato anche in pendenza di eventuale ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale, qualora il Questore verifichi il ricorrere delle condizioni di cui al precedente periodo».
*1. 91. Magi.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) All'articolo 32 dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:
  «3-ter. In ogni caso, qualora la Commissione territoriale non accolga la domanda di protezione internazionale ma verifichi che il richiedente asilo si sia distinto per comprovata volontà di integrazione, trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso speciale di soggiorno. Ai fini del rilascio, il Questore verifica la sussistenza delle seguenti condizioni: a) possesso di certificazione di apprendimento della lingua italiana parlata equivalente almeno al livello A2; b) possesso di regolare contratto di lavoro ovvero di documentazione attestante che sia in corso di svolgimento un tirocinio formativo; c) possesso di una certificazione che attesti l'avvenuto svolgimento di almeno 100 ore di volontariato, rilasciata dall'ente per il quale abbia svolto il servizio. Tale permesso di soggiorno ha durata pari al tirocinio o al contratto di lavoro incrementata di sei mesi, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Tale permesso può essere rilasciato anche in pendenza di eventuale ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale, qualora il Questore verifichi il ricorrere delle condizioni di cui al precedente periodo».
*1. 92. Carnevali, Giorgis, Migliore, Fiano, Pollastrini, Ceccanti, Marco Di Maio.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) All'articolo 32 dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:
  «3-ter. In ogni caso, qualora la Commissione territoriale non accolga la domanda di protezione internazionale ma verifichi che il richiedente asilo si sia distinto per comprovata volontà di integrazione, trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso speciale di soggiorno. Ai fini del rilascio, il Questore verifica la sussistenza delle seguenti condizioni: a) possesso di certificazione di apprendimento della lingua italiana parlata equivalente almeno al livello A2; b) possesso di regolare contratto di lavoro ovvero di documentazione attestante che sia in corso di svolgimento un tirocinio formativo; c) possesso di una certificazione che attesti l'avvenuto svolgimento di almeno 100 ore di volontariato, rilasciata dall'ente per il quale abbia svolto il servizio. Tale permesso di soggiorno ha durata pari al tirocinio o al contratto di lavoro incrementata di sei mesi, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Tale permesso può essere rilasciato anche in pendenza di eventuale ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale, qualora il Questore verifichi il ricorrere delle condizioni di cui al precedente periodo».
*1. 94. Pella.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) All'articolo 32 dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:
  «3-ter. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato e non ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per minore età ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge 7 aprile 2017, n. 47 ovvero, qualora il minore non accompagnato abbia compiuto la maggiore età nelle more del procedimento, per il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».
1. 95. Magi.

  Al comma 5, sostituire il capoverso: «Art. 19-ter», con il seguente:

Art. 19-ter.
(Disposizioni in materia di immigrazione in funzione deflattiva del contenzioso)

  1. Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono abrogati.
  2. Sono istituite presso tutte le sedi di tribunale sezioni giudiziarie per l'immigrazione, con funzione deflattiva del contenzioso in materia di immigrazione e protezione internazionale. Il presidente del tribunale compone le sezioni con magistrati onorari, in deroga agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.
  3. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né incrementi di dotazioni organiche.
  4. Possono comporre la sezione giudiziaria per l'immigrazione, di cui al comma 2 della presente legge, coloro che abbiano frequentato corsi di formazione per magistrati che intendono acquisire una particolare specializzazione in materia, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura in collaborazione con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, istituito dal regolamento (UE) n. 439 del 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, e con l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. La frequentazione dei corsi è gratuita.
  5. All'articolo 3 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, le parole: «Le sezioni specializzate» sono sostituite dalle seguenti: «Le sezioni giudiziarie per l'immigrazione»;
   b) il comma 4-bis è abrogato.

  6. All'articolo 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, i commi da 3-bis a 3-undecies sono sostituiti dai seguenti:
  «3-bis. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono regolate dal rito sommario di cognizione.
  3-ter. È competente il tribunale, in composizione monocratica, del capoluogo del distretto di corte d'appello in cui ha sede la commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o la sezione che ha pronunciato il provvedimento impugnato.
  3-quater. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro quindici giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana, in tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi all'autorità consolare.
  3-quinquies. La proposizione del ricorso non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
  3-sexies. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati, a cura della cancelleria, all'interessato e al Ministero dell'interno, presso la Commissione nazionale o presso la competente commissione territoriale, e sono comunicati al pubblico ministero.
  3-septies. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di primo grado, può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di un rappresentante designato dalla commissione che ha adottato l'atto impugnato. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 417-bis, secondo comma, del codice di procedura civile.
  3-octies. La commissione che ha adottato l'atto impugnato può depositare tutti gli atti e la documentazione che ritiene necessari ai fini dell'istruttoria e il giudice può procedere anche d'ufficio agli atti di istruzione necessari per la definizione della controversia.
  3-novies. Entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, il tribunale decide con ordinanza motivata. La decisione non è impugnabile in Corte d'appello. In caso di rigetto la Corte di cassazione decide sulla impugnazione del provvedimento di rigetto pronunciato dal tribunale, entro sei mesi dalla presentazione del ricorso.
  3-decies. L'ordinanza di cui al comma 3-novies è comunicata alla cancelleria.
  3-undecies. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza».
1. 97. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

  Al comma 5, capoverso Art. 19-ter, comma 3, primo periodo, sostituire la parola: collegiale con le seguenti: monocratica.
1. 98. Bignami, Fiorini, Vietina.

  Al comma 5, capoverso Art. 19-ter, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: l'inoltro alla autorità giudiziaria italiana sono effettuati aggiungere le seguenti: senza indugio;

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, medesimo periodo, aggiungere, in fine le parole: che li inoltra all'avente diritto.
1. 99. Bignami, Fiorini, Vietina.

  Al comma 5, capoverso Art. 19-ter, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  «7-bis. Al fine di garantire la piena efficienza operativa degli uffici giudiziari ed in particolare delle sedi maggiormente interessate dai fenomeni migratori, assicurando la copertura dei posti vacanti nell'organico della magistratura ordinaria, in via transitoria, per i concorsi a posti di magistrato ordinario già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sia stata ancora approvata la graduatoria generale di merito, ove il numero degli ammessi alla prova orale risulti inferiore ai posti messi a concorso, conseguono l'idoneità e sono collocati in coda alla graduatoria, in deroga al disposto di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, i partecipanti che abbiano superato le prove scritte e abbiano conseguito alla prova orale un punteggio pari a non meno di sei decimi in almeno la metà più una delle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere da a) a l), del medesimo decreto legislativo, e un giudizio di sufficienza nel colloquio sulla lingua straniera prescelta. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
1. 100. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

  Al comma 6, lettera b), sostituire la parola: soppresse con le seguenti: sono sostituite dalle seguenti: «salvo che lo straniero si trovi in una delle condizioni previste per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25, come modificato dal presente decreto, denominati permessi per casi speciali».
1. 308. Benedetti.

  Al comma 6, lettera c), sostituire la parola: soppresse, con le seguenti: sono sostituite con le seguenti «, per casi speciali».
1. 309. Benedetti.

  Al comma 7, lettera b) sostituire le parole: sono soppresse con le seguenti: sono sostituite dalle seguenti: «ovvero se ritiene che sussistono le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione sociale, trasmette gli atti al questore per il rilascio del relativo permesso».
1. 101. Marco Di Maio, Giorgis, Migliore, Pollastrini, Fiano, Ceccanti.

  Sostituire i commi 8 e 9 con il seguente:
8. Le nuove disposizioni previste si applicano esclusivamente a quanti hanno presentato domanda di protezione successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
1. 102. Fiano, Marco Di Maio, Giorgis, Migliore, Pollastrini, Ceccanti.

  Sostituire il comma 8 con il seguente:
Fermo restando i casi di conversione, ai richiedenti la protezione internazionale in attesa di audizione, ai denegati, ai richiedenti in attesa di giudizio ed ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, è rilasciato, alla scadenza, un permesso di soggiorno transitorio della durata di cinque anni, recante la dicitura «protezione speciale», non rinnovabile ma solo convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato, di famiglia o di studio. Il primo rilascio prevede un versamento di euro 250.
1. 103. Migliore.

  Al comma 8, sopprimere le parole:, previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
1. 104. Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Migliore, Pollastrini, Fiano.

  Al comma 8 sostituire le parole:, previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 le seguenti:. Solamente in tali casi e limitatamente al primo rilascio, il permesso di soggiorno accordato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto, consente la conversione in altro titolo di soggiorno.
1. 105. Orfini.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Nel caso di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 al richiedente che abbia proposto la domanda da minorenne, il riconoscimento, ove non ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, integra comunque i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno richiesti dall'articolo 32, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.
*1. 106. Magi.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Nel caso di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 al richiedente che abbia proposto la domanda da minorenne, il riconoscimento, ove non ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, integra comunque i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno richiesti dall'articolo 32, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.
*1. 107. Pollastrini, Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Migliore, Fiano, Orfini.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  «9-bis. Le disposizioni dei commi 8 e 9 si applicano anche alla protezione umanitaria riconosciuta dal giudice nell'ambito di giudizi su ricorsi presentati prima dell'entrata in vigore del presente decreto e ai permessi di soggiorno per motivi umanitari rilasciati sulla base di tali pronunce giudiziarie, nonché alla protezione umanitaria riconosciuta dalle Commissioni sulla base di domande di protezione internazionale presentate prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge».
1. 109. Giorgis, Fiano, Ceccanti, Marco Di Maio, Migliore, Pollastrini.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  «9-bis. Oltre i casi previsti, il permesso per casi speciali può essere rilasciato o rinnovato qualora siano presenti condizioni tali da consentire l'opportunità del rilascio con particolare riguardo alle situazioni familiari dello straniero nonché per evitare la repentina condizione di illegalità dello straniero nel territorio nazionale».
1. 110. Magi.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  «9-bis. Alla scadenza, i permessi per la protezione umanitaria e per casi speciali vengono comunque rinnovati nel caso in cui lo straniero sia in possesso di un regolare contratto di lavoro di durata superiore a sei mesi e comunque per il tempo corrispondente a tre mesi ulteriori oltre il periodo previsto dal contratto di lavoro».
*1. 111. Magi.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  «9-bis. Alla scadenza, i permessi per la protezione umanitaria e per casi speciali vengono comunque rinnovati nel caso in cui lo straniero sia in possesso di un regolare contratto di lavoro di durata superiore a sei mesi e comunque per il tempo corrispondente a tre mesi ulteriori oltre il periodo previsto dal contratto di lavoro».
*1. 112. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Pollastrini, Fiano.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Provvedimento straordinario di carattere umanitario relativo alla concessione del permesso di soggiorno temporaneo per gli stranieri emigrati per motivi economici attualmente presenti sul territorio nazionale)

  1. Gli stranieri già presenti sul territorio italiano alla data di entrata in vigore del presente decreto, cui è stata rigettata la richiesta di protezione internazionale o sussidiaria, nel caso in cui conseguano che, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il futuro datore di lavoro presenti per essi dichiarazione di volontà di assunzione mediante regolare contratto di lavoro attraverso apposito modulo presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura, possono ottenere un permesso di soggiorno valido per la durata del contratto di lavoro.
  2. Tale disposizione si applica anche agli stranieri già presenti sul territorio nazionale alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali risulti ancora pendente la richiesta di protezione internazionale o sussidiaria, proposta, ma non ancora decisa, dalla sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale.
  3. Nel caso relativo al comma 2, il termine di sei mesi inizierà a decorrere dalla notifica al ricorrente del rigetto della domanda.
1. 01. Bruno Bossio.

ART. 2.
(Prolungamento della durata massima del trattenimento dello straniero nei Centri di permanenza per il rimpatrio e disposizioni per la realizzazione dei medesimi Centri).

  Sopprimerlo.
*2. 1. Magi.

  Sopprimerlo.
*2. 2. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Pollastrini, Fiano.

  Sopprimerlo.
*2. 3. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

  Sopprimere il comma 1.
**2. 4. Magi.

  Sopprimere il comma 1.
**2. 5. Soverini.

  Sopprimere il comma 1.
**2. 6. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Pollastrini, Fiano.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  «1. All'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: “ In ogni caso avverso il provvedimento di proroga è consentita la proposizione di domanda di riesame da presentare nelle forme di cui all'articolo 737 del codice di procedura civile. Il giudice dispone sulla richiesta di proroga o di riesame della stessa, sentito l'interessato assistito dal difensore, dopo aver rinnovato la verifica dell'insussistenza del presupposto per l'applicazione, in luogo del trattenimento, di una delle misure indicate al comma 1-bis, dandone conto specificatamente in motivazione ”».
2. 8. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. All'articolo 14, comma 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quinto periodo sopprimere le parole: «all'interno del centro di permanenza per i rimpatri.»
2. 9. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la parola: «novanta» è sostituita dalla seguente: «centottanta» con le seguenti: le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: la parola «novanta» è sostituita dalla seguente: «centottanta» con le seguenti: le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».
2. 10. Prisco, Donzelli, Meloni.

  Sopprimere il comma 2.
2. 11. Magi.

  Al comma 2 dopo le parole: se sussistono in tale numero soggetti idonei aggiungere le seguenti: purché in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:
   a) adeguata attrezzatura tecnica;
   b) personale tecnico con competenze specialistiche nell'attività di manutenzione. Tali competenze si intendono acquisite se il personale è qualificato in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI.
2. 300. Silvestroni.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifica al testo unico in materia di spese di giustizia)

  1. All'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
  «b-bis) per lo straniero indagato, imputato o condannato gravato da provvedimento di espulsione definitivo ed eseguibile o la cui presenza sul territorio nazionale sia irregolare».
2. 01. Bignami.

ART. 3.
(Trattenimento per la determinazione o la verifica dell'identità e della cittadinanza dei richiedenti asilo).

  Sopprimerlo.
*3. 1. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

  Sopprimerlo.
*3. 2. Magi.

  Sopprimerlo.
*3. 3. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Pollastrini, Fiano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
**3. 4. Magi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
**3. 5. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Pollastrini, Fiano.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al primo periodo del comma 3-bis, dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 142 del 2015 le parole: «per la determinazione o verifica dell'identità o della cittadinanza» sono sostituite dalle seguenti: «qualora il richiedente rifiuti di adempiere all'obbligo del rilievo dattiloscopico a norma del regolamento (UE) n. 603 del 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce “EURODAC”».

  Conseguentemente al medesimo comma sopprimere le lettere b) e c).
3. 300. Benedetti.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: cinque giorni;

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il secondo periodo.
*3. 7. Magi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: cinque giorni;

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il secondo periodo.
*3. 8. Giorgis, Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Pollastrini, Fiano.

  Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:
   a) sopprimere le parole: in appositi locali;
   
b) sopprimere il secondo periodo;
   
c) dopo il capoverso «3-bis» inserire il seguente:
  3-ter. Negli appositi locali di cui al precedente comma, il richiedente asilo trattenuto gode di tutte le garanzie di cui al successivo articolo 7.
3. 301. Benedetti.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: appositi locali con le seguenti: aree identificate.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   alla medesima lettera, medesimo capoverso, medesimo periodo, sopprimere le parole:
determinazione o;
   sopprimere le lettere b) e c).
3. 6. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis» primo periodo, sostituire le parole: appositi locali con le seguenti: aree identificate;

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il secondo periodo.
3. 9. Marco Di Maio, Migliore, Ceccanti, Giorgis, Pollastrini, Fiano.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», primo periodo, sostituire le parole: appositi locali con le seguenti: aree identificate

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: determinarne o.
3. 11. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», primo periodo, dopo le parole: in appositi locali, aggiungere le seguenti: con modalità che assicurino il rispetto delle condizioni previste dall'articolo 7.
3. 10. Marco Di Maio, Migliore, Ceccanti, Giorgis, Pollastrini, Fiano.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», primo periodo, sostituire le parole: per la determinazione o verifica dell'identità o della cittadinanza, con le seguenti: qualora il richiedente rifiuti di adempiere all'obbligo del rilievo dattiloscopico a norma del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce «EURODAC.
*3. 12. Magi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», primo periodo, sostituire le parole: per la determinazione o verifica dell'identità o della cittadinanza, con le seguenti: qualora il richiedente rifiuti di adempiere all'obbligo del rilievo dattiloscopico a norma del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce «EURODAC.
*3. 13. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Pollastrini, Fiano.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, nei casi in cui dai rilievi fotodattiloscopici effettuati e dai controlli sulle banche dati italiane, europee ed internazionali risultino elementi concreti che fanno ritenere che la persona sia segnalata per la non ammissione nello Stato o in altri Stati membri dell'Unione europea o sia al momento già sottoposta a procedimento penale sia stata precedentemente allontanata da altro Stato membro dell'Unione europea o abbia già presentato domanda di protezione internazionale che sia stata rigettata o dichiarata inammissibile in Italia o in altro Stato membro dell'Unione europea ovvero che la medesima persona risulti già registrata con altra identità o altra nazionalità.
**3. 14. Magi.

Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, nei casi in cui dai rilievi fotodattiloscopici effettuati e dai controlli sulle banche dati italiane, europee ed internazionali risultino elementi concreti che fanno ritenere che la persona sia segnalata per la non ammissione nello Stato o in altri Stati membri dell'Unione europea o sia al momento già sottoposta a procedimento penale sia stata precedentemente allontanata da altro Stato membro dell'Unione europea o abbia già presentato domanda di protezione internazionale che sia stata rigettata o dichiarata inammissibile in Italia o in altro Stato membro dell'Unione europea ovvero che la medesima persona risulti già registrata con altra identità o altra nazionalità.
**3. 15. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», sopprimere il secondo periodo.
*3. 16. Magi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», sopprimere il secondo periodo.
*3. 17. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Pollastrini, Fiano.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», sopprimere il secondo periodo.
*3. 302. Benedetti.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: Ove non sia stato possibile determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza, con le seguenti: Finché non sia stato possibile procedere ai rilievi fotodattiloscopici a causa del diniego del richiedente di farne dichiarazione o di sottoporsi agli esami fotodattiloscopici.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo periodo, sostituire le parole: per un periodo di massimo centottanta giorni, con le seguenti: per il periodo massimo consentito dall'articolo 14, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sottratto il periodo di trattenimento ivi intercorso.
3. 18. Ceccanti, Migliore, Marco Di Maio, Giorgis, Pollastrini, Fiano, Orfini.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: Ove non sia stato possibile determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza, con le seguenti: «Fino a quando non sia stato possibile procedere ai rilievi fotodattiloscopici».

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo periodo, sostituire le parole, sostituire le parole: per un periodo massimo di centottanta giorni, con le seguenti: per il periodo massimo consentito dall'articolo del decreto legislativo n. 286 del 1998, detratto il periodo di trattenimento già intercorso.
%
3. 19. Magi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: per un periodo massimo di centottanta giorni», con le seguenti: «per un periodo massimo di novanta giorni, comunque per il più breve tempo possibile, prevedendo un più ampio ricorso alle misure alternative al trattenimento, previste dall'articolo 14, comma 1-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al fine di garantire che l'istituto del trattenimento abbia natura residuale, come previsto dalla direttiva 2013/33/UE.
3. 20. Magi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni, con le seguenti: diciotto mesi.
3. 21. Prisco, Donzelli, Meloni.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono escluse da questa forma di trattenimento, le persone portatrici di esigenze particolari di cui al comma 1 dell'articolo 17.
3. 22. Magi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In applicazione della direttiva 2013/32/UE, la procedura prevista dal presente articolo, non può essere applicata ai richiedenti asilo trattenuti presso i centri indicati nell'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al fine di determinare o verificare l'identità e la cittadinanza.
3. 23. Magi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai richiedenti asilo, trattenuti ai sensi del presente articolo, devono essere fornite le informazioni sulla procedura di asilo ai sensi del comma 4, articolo 6.
3. 24. Magi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Ministro dell'interno provvede all'adozione di norme regolamentari che disciplinino le procedure volte ad accertare in tutti i luoghi di trattenimento dei richiedenti asilo, le condizioni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e la contestuale adozione di misure di prima accoglienza in applicazione dell'articolo 7, comma 5, del medesimo decreto legislativo.
*3. 26. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Ministro dell'interno provvede all'adozione di norme regolamentari che disciplinino le procedure volte ad accertare in tutti i luoghi di trattenimento dei richiedenti asilo, le condizioni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e la contestuale adozione di misure di prima accoglienza in applicazione dell'articolo 7, comma 5, del medesimo decreto legislativo.
*3. 27. Magi.

  Al comma 2, sopprimere le lettere b) e c).
**3. 25. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Pollastrini, Fiano.

  Al comma 2, sopprimere le lettere b) e c).
**3. 313. Benedetti.

ART. 4.
(Disposizioni in materia di modalità di esecuzione dell'espulsione).

  Sopprimerlo.
*4. 1. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

  Sopprimerlo.
*4. 2. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Pollastrini, Fiano.

  Sopprimerlo.
*4. 3. Magi.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: In tale ultima ipotesi fino a: udienza di convalida.
4. 300. Benedetti.

  Al comma 1, dopo le parole: comunque non oltre le quarantotto ore successive all'udienza di convalida, sono inserite le seguenti: Nei luoghi idonei di cui al periodo precedente sono comunque garantite le condizioni di trattenimento di cui al seguente articolo 14 ed agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 142 del 2015.
4. 301. Benedetti.

  Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: in tutti i casi e luoghi di permanenza di cui al presente comma sono comunque garantite le condizioni di trattenimento di cui al seguente articolo 14 ed agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 142 del 2015.
4. 4. Pollastrini, Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Fiano.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le strutture e i locali di cui ai periodi precedenti in ogni caso non possono trattenere minori stranieri non accompagnati e devono essere idonei dal punto di vista igienico-sanitario e appositamente attrezzati per l'ospitalità plurigiornaliera di persone e devono garantire allo straniero l'accesso gratuito a spazi aperti, almeno tre pasti al giorno, un alloggio e servizi igienici, nel rispetto delle distinzioni tra i sessi e delle esigenze di riservatezza e di tutela dell'unità familiare, la possibilità di comunicare con familiari, difensori, magistrati, ministri di culto, rappresentanti dell'UNHCR o di enti e associazioni che svolgono attività di tutela ed assistenza degli stranieri, la possibilità di incontrarsi con essi e il divieto di accesso per i rappresentanti diplomatico-consolari dello Stato a cui appartiene il richiedente. Le strutture e i locali che abbiano le caratteristiche indicate nei periodi precedenti devono essere scelti in un apposito elenco pubblico, approvato e aggiornato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro della giustizia e con il Ministro della salute, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed emanato previo parere favorevole del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.
4. 5. Giorgis, Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Pollastrini, Fiano.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali locali idonei per il trattenimento, istituiti presso i centri di primo soccorso e assistenza e presso i Centri di prima accoglienza, sono disciplinati e identificati secondo la funzione, gli standard e le condizioni materiali di accoglienza in linea con la Direttiva 2013/33/UE, con particolare riguardo alla previsione di tutte le garanzie adeguate, incluse le garanzie previste per i trattenuti dall'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il diritto all'informazione in una lingua conosciuta, anche relativamente alla procedura di asilo prevista dal comma 4, articolo 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il diritto ad usufruire ad un'assistenza legale, il diritto ad accedere ai servizi funzionali all'individuazione di esigenze particolari ai sensi del comma 1, dell'articolo 17, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il diritto a ricevere assistenza socio-sanitaria, il diritto di poter incontrare rappresentati dell'UNHCR o di Enti e Associazioni che svolgono attività di tutela, assistenza e supporto agli stranieri e il divieto di accesso per i rappresentanti diplomatico-consolari dello Stato a cui appartiene il richiedente.
4. 6. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 dopo le parole: «comunque non oltre le quarantotto ore successive all'udienza di convalida» sono inserite le seguenti: «Nei luoghi idonei di cui al periodo precedente sono comunque garantite le condizioni di trattenimento di cui all'articolo 14 ed agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».
4. 7. Magi.

ART. 5.
(Disposizioni in materia
di divieto di reingresso).

  Sopprimerlo.
5. 1. Magi.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis-1.
(Costo dell'accoglienza dei richiedenti asilo)

  1. Il costo medio mensile pro capite per l'accoglienza dei richiedenti asilo non può essere superiore all'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, corrisposto ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate.
5. 01. Meloni, Prisco, Donzelli.

ART. 5-bis.
(Disposizioni in materia di convalida del respingimento disposto dal questore e di registrazione nel sistema di informazione Schengen).

  Sopprimerlo.
5-bis. 1. Magi.

ART. 6.
(Disposizioni in materia di rimpatri).

  Al comma 1, sostituire il capoverso b) con il seguente:
   b) al fine di incrementare il ricorso alla misura del rimpatrio volontario assistito (RVA) di cui all'articolo 14-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è previsto l'avvio, in via sperimentale, di un Piano nazionale per la realizzazione di interventi di rimpatrio volontario assistito comprensivi di misure di reintegrazione e di reinserimento dei rimpatriati nel Paese di origine, per il periodo 2018-2020 e nel limite di spesa di 3.500.000 di euro per il 2018, di 10.500.000 di euro per il 2019 e di 10.500.000 di euro per il 2020. Tale Piano prevede l'istituzione fino a un massimo di trenta sportelli comunali che svolgono, in concorso con le associazioni più rappresentative degli enti locali e in accordo con le prefetture uffici territoriali del Governo, con le questure e con le organizzazioni internazionali, attività informative, di supporto, di orientamento e di assistenza sociale e legale per gli stranieri che possono accedere ai programmi di RVA esistenti; assicurano la formazione di personale interno, curano l'informazione sui progetti che prevedono, in partenariato, la reintegrazione nei Paesi di origine dei destinatari dei programmi di RVA. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sono stabilite le linee guida e le modalità di attuazione del suddetto Piano.

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 3 milioni di euro per il 2018 e in 9 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
6. 2. Fiano, Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Pollastrini.

  Al comma 1, capoverso lettera b), sostituire le parole da: 500.000 euro per il 2018 fino alla fine del periodo con le seguenti: 1.000.000 di euro per il 2018, di 3.000.000 di euro per il 2019 e di 3.000.000 di euro per il 2020.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per il 2018 e a 1.500.000 di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
6. 1. Meloni, Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo da ripartire con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2018, e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per il potenziamento e la promozione dello sviluppo economico e sociale dei paesi che stipulano accordi di rimpatrio con l'Italia.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019- 2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
6. 01. Ceccanti, Migliore, Marco Di Maio, Giorgis, Pollastrini, Fiano.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Disposizioni in materia di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea privi di risorse economiche sufficienti)

  1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prefetto verifica che i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea, che abbiano residenza o dimora nel proprio territorio di competenza, dispongano della effettiva disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, dichiarata al momento dell'iscrizione anagrafica come previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.
  2. Ove accerti la mancanza delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno, il prefetto adotta, entro 48 ore, il provvedimento di allontanamento ai sensi del citato decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.
  3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
6. 02. Meloni, Fidanza, Prisco, Donzelli, Ferro.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Minori stranieri)

  1. All'articolo 2, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 47, sostituire le parole: «il minorenne» con le seguenti: «il minore di anni quattordici».
  2. All'articolo 19, comma 2, lettera a), del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «di anni diciotto» sono sostituite dalle seguenti: «di anni quattordici».
6. 03. Prisco, Donzelli.

ART. 6-bis.
(Regolazione e controllo del lavoro dei familiari del personale di rappresentanze diplomatico-consolari straniere e di organizzazioni internazionali).

  Dopo l'articolo 6-bis aggiungere il seguente:

Art. 6-ter.

1. All'articolo 99 del codice civile, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «Nel caso di matrimonio dello straniero, la celebrazione deve avvenire in ogni caso entro il termine di efficacia del titolo di soggiorno».
6-bis. 01. Novelli.

  Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

Art. 6-ter

  1. All'articolo 123 del codice civile, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «Nei casi di cui all'articolo 116, il matrimonio può essere altresì impugnato dal pubblico ministero, se celebrato in assenza di un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano.»
6-bis. 02. Novelli.

ART. 7.
(Disposizioni in materia di diniego e revoca della protezione internazionale).

  Sopprimerlo.
*7. 1. Migliore, Fiano, Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Pollastrini.

  Sopprimerlo.
*7. 2. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

  Sopprimerlo.
*7. 3. Magi.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. All'articolo 12 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. L'applicazione della clausola di diniego è subordinata ad una completa ed appropriata disamina della domanda di asilo nel suo merito individuale e, ove ve ne ricorrano i presupposti, deve prevedere un esplicito riconoscimento dello status di rifugiato, nel senso e per gli effetti di cui all'articolo 1 della Convenzione di Ginevra del 1951».

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. La lista dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c) e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, deve essere preventivamente sottoposta ad adeguata verifica comparativa.
**7. 7. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. All'articolo 12 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. L'applicazione della clausola di diniego è subordinata ad una completa ed appropriata disamina della domanda di asilo nel suo merito individuale e, ove ve ne ricorrano i presupposti, deve prevedere un esplicito riconoscimento dello status di rifugiato, nel senso e per gli effetti di cui all'articolo 1 della Convenzione di Ginevra del 1951».

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. La lista dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c) e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, deve essere preventivamente sottoposta ad adeguata verifica comparativa.
**7. 8. Magi.

  Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
   a) l'articolo 12, al comma 1 la lettera c) è sostituita dalla seguente:
  «c) costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica ed è stato condannato con sentenza definitiva per uno o più reati di particolare gravità. Al fine della presente disposizione possono essere considerati di particolare gravità, sulla base di un esame completo di tutte le circostanze del caso individuale di cui trattasi, i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate, ove non operino circostanze attenuanti ad effetto speciale ai sensi dell'articolo 63, comma terzo, del codice penale».
   b) l'articolo 16, al comma 1, la lettera d-bis) è sostituito dal seguente:
  «d-bis) costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica ed è stato condannato con sentenza definitiva per uno o più reati di particolare gravità. Al fine della presente disposizione possono essere considerati di particolare gravità, sulla base di un esame completo di tutte le circostanze del caso individuale di cui trattasi, i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate, ove non operino circostanze attenuanti ad effetto speciale ai sensi dell'articolo 63, comma terzo, del codice penale».
7. 4. Ceccanti, Migliore, Marco Di Maio, Giorgis, Pollastrini, Fiano.

  Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
   a) all'articolo 12, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
  «c) lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica ed è stato condannato con sentenza definitiva per uno o più reati di particolare gravità. Al fine della presente disposizione possono essere considerati di particolare gravità, sulla base di un esame completo di tutte le circostanze del caso individuale di cui trattasi, i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate, ove non operino circostanze attenuanti ad effetto speciale ai sensi dell'articolo 63, comma terzo, del codice penale».
   b) all'articolo 16, comma 1, la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:
  «d-bis) lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica ed è stato condannato con sentenza definitiva per uno o più reati di particolare gravità. Al fine della presente disposizione possono essere considerati di particolare gravità, sulla base di un esame completo di tutte le circostanze del caso individuale di cui trattasi, i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate, ove non operino circostanze attenuanti ad effetto speciale ai sensi dell'articolo 63, comma terzo, del codice penale».
*7. 5. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

  Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
   a) all'articolo 12, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
  «c) lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica ed è stato condannato con sentenza definitiva per uno o più reati di particolare gravità. Al fine della presente disposizione possono essere considerati di particolare gravità, sulla base di un esame completo di tutte le circostanze del caso individuale di cui trattasi, i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate, ove non operino circostanze attenuanti ad effetto speciale ai sensi dell'articolo 63, comma terzo, del codice penale».
   b) all'articolo 16, comma 1, la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:
  «d-bis) lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica ed è stato condannato con sentenza definitiva per uno o più reati di particolare gravità. Al fine della presente disposizione possono essere considerati di particolare gravità, sulla base di un esame completo di tutte le circostanze del caso individuale di cui trattasi, i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate, ove non operino circostanze attenuanti ad effetto speciale ai sensi dell'articolo 63, comma terzo, del codice penale».
*7. 6. Magi.

  Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
   a) all'articolo 12, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
  «c) lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica ed è stato condannato con sentenza definitiva per uno o più reati di particolare gravità. Al fine della presente disposizione possono essere considerati di particolare gravità, sulla base di un esame completo di tutte le circostanze del caso individuale di cui trattasi, i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate, ove non operino circostanze attenuanti ad effetto speciale ai sensi dell'articolo 63, comma terzo, del codice penale».
   b) all'articolo 16, comma 1, la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:
  «d-bis) lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica ed è stato condannato con sentenza definitiva per uno o più reati di particolare gravità. Al fine della presente disposizione possono essere considerati di particolare gravità, sulla base di un esame completo di tutte le circostanze del caso individuale di cui trattasi, i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate, ove non operino circostanze attenuanti ad effetto speciale ai sensi dell'articolo 63, comma terzo, del codice penale».
*7. 300. Benedetti.

  Al comma 1, alle lettere a) e b), dopo le parole: dagli articoli 336, aggiungere la seguente:, 414,.
7. 9. Meloni, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, alle lettere a) e b), alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: nonché per i delitti previsti dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75,.
7. 10. Meloni, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, lettere a) e b), sopprimere l'ultimo periodo.
7. 11. Marco Di Maio, Migliore, Ceccanti, Giorgis, Pollastrini, Fiano.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso non ricorrono le condizioni di cui al comma precedente quando, con sentenza definitiva, siano state concesse le circostanze di cui all'articolo 62 n. 4 e 6 del codice penale e all'articolo 62-bis del codice penale nonché quando, nell'esecuzione della pena, l'interessato sia stato ammesso ai benefici di cui agli articoli 47, 47-ter, 47-quinquies e 48 della legge 26 luglio 1975 n. 354.
7. 12. Magi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'esistenza del procedimento penale o della sentenza di condanna anche non definitiva, per uno dei reati previsti al comma 1, non rileva ai fini del diniego e della revoca della protezione internazionale.
7. 13. Magi.

ART. 7-bis.
(Disposizioni in materia di Paesi di origine sicuri e manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale).

  Sopprimerlo.
7-bis. 1. Magi.

  Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
   a) alla lettera a), capoverso Art. 2-bis, comma 5, sostituire le parole: «gravi motivi» con le seguenti: «serie ragioni»;
   b) alla lettera b), sostituire il capoverso 2-bis con il seguente: 2-bis. La decisione con cui è rigettata la domanda di un richiedente che versi nelle condizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 5, è sufficientemente motivata dando atto che il richiedente non ha invocato serie ragioni per ritenere che quel Paese non sia un paese di origine sicuro nelle circostanze specifiche in cui si trova il richiedente stesso»;
   c) alla lettera f), capoverso Art. 28-ter, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   «b) proviene da un paese, incluso nell'elenco dei Paesi di origine sicuri adottato ai sensi del comma 1 dell'articolo 2-bis, suscettibile di essere considerato sicuro nei suoi specifici riguardi, ai sensi dei commi 2 e 5 dello stesso articolo».
7-bis. 2. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 2-bis, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere le parole: «in via generale e costante»;
   b) sostituire il secondo periodo con il seguente: «Un paese non può essere designato come sicuro ove i criteri di cui al presente comma non risultino soddisfatti in relazione a parti del suo territorio o categorie di persone.»;
   c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non possono in alcun caso essere considerati sicuri quei paesi nei quali esista un rischio non insignificante di persecuzione o altri maltrattamenti considerati dal presente comma».
7-bis. 3. Giorgis, Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Pollastrini, Fiano.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 2-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, su proposta o previo parere della Commissione nazionale per il diritto di asilo, è adottato l'elenco dei Paesi di origine sicuri sulla base dei criteri di cui al comma 2. L'elenco è aggiornato periodicamente con la medesima procedura e notificato alla Commissione europea;

  Conseguentemente, dopo il comma 4 inserire il seguente:
  4-bis. La Commissione nazionale per il diritto di asilo vigila sull'aggiornamento dell'elenco dei Paesi sicuri e fornisce al riguardo informazioni al Ministero dell'interno e al Ministro degli affari esteri con periodicità regolare, e in ogni caso non meno di due volte all'anno, formulando, ove occorra, proposte di modifica.
*7-bis. 4. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 2-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, su proposta o previo parere della Commissione nazionale per il diritto di asilo, è adottato l'elenco dei Paesi di origine sicuri sulla base dei criteri di cui al comma 2. L'elenco è aggiornato periodicamente con la medesima procedura e notificato alla Commissione europea;

  Conseguentemente, dopo il comma 4 inserire il seguente:
  4-bis. La Commissione nazionale per il diritto di asilo vigila sull'aggiornamento dell'elenco dei Paesi sicuri e fornisce al riguardo informazioni al Ministero dell'interno e al Ministro degli affari esteri con periodicità regolare, e in ogni caso non meno di due volte all'anno, formulando, ove occorra, proposte di modifica.
*7-bis. 5. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Pollastrini, Fiano.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 2-bis», al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La designazione di un Paese di origine sicuro può essere fatta con l'eccezione di parti del territorio o di categorie di persone, a meno che le eccezioni non siano tali, per estensione o gravità, da compromettere la valutazione di sicurezza complessiva del Paese in questione.
**7-bis. 6. Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Pollastrini, Fiano, Migliore.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 2-bis», al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La designazione di un Paese di origine sicuro può essere fatta con l'eccezione di parti del territorio o di categorie di persone, a meno che le eccezioni non siano tali, per estensione o gravità, da compromettere la valutazione di sicurezza complessiva del Paese in questione.
**7-bis. 7. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 2-bis, al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Un Paese di origine non può essere designato come sicuro ove i criteri di cui al presente comma non risultino soddisfatti in relazione a parti del suo territorio o categorie di persone.
*7-bis. 8. Pollastrini, Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Fiano.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 2-bis, al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Un Paese di origine non può essere designato come sicuro ove i criteri di cui al presente comma non risultino soddisfatti in relazione a parti del suo territorio o categorie di persone.
*7-bis. 9. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 2-bis, al comma 5, sostituire le parole: gravi motivi con le seguenti: serie ragioni.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere la lettera b).
7-bis. 10. Marco Di Maio, Migliore, Ceccanti, Giorgis, Pollastrini, Fiano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
7-bis. 11. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Pollastrini, Fiano.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) all'articolo 9, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  2-bis. La decisione con cui è rigettata la domanda di un richiedente che versi nelle condizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 5, è sufficientemente motivata dando atto che il richiedente non ha invocato serie ragioni per ritenere che quel Paese non sia un Paese di origine sicuro nelle circostanze specifiche in cui si trova il richiedente stesso.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera f), capoverso Art. 28-ter, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) il richiedente proviene da un Paese, incluso nell'elenco dei Paesi di origine sicuri adottato ai sensi del comma 1 dell'articolo 2-bis, suscettibile di essere considerato sicuro nei suoi specifici riguardi, ai sensi dei commi 2 e 5 dello stesso articolo.
7-bis. 12. Giorgis, Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Pollastrini, Fiano.

  Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) all'articolo 28-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
  «a) il richiedente rientra in una delle ipotesi previste dall'articolo 28-ter, salvo si tratti di una persona portatrice di particolari esigenze, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 142 del 2015.»;
    2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Le procedure di cui ai commi 1, 1-ter e 2 del presente articolo non si applicano alle persone portatrici di particolari esigenze, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 142 del 2015.».

  Conseguentemente, al comma 1, lettera f), capoverso Art. 28-ter, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano alle persone portatrici di particolari esigenze, di cui all'articolo 17 decreto legislativo n. 142 del 2015».
7-bis. 13. Ceccanti, Migliore, Marco Di Maio, Giorgis, Pollastrini, Fiano.

  Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 28-ter, al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) il richiedente ha rilasciato, in relazione agli aspetti essenziali della sua domanda, dichiarazioni palesemente incoerenti e contraddittorie o palesemente false, che contraddicono informazioni verificate sul Paese di origine, rendendo così chiaramente non convincente la sua asserzione di avere diritto alla qualifica di beneficiario di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;.
*7-bis. 14. Ceccanti, Migliore, Marco Di Maio, Giorgis, Pollastrini, Fiano.

  Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 28-ter, al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) il richiedente ha rilasciato, in relazione agli aspetti essenziali della sua domanda, dichiarazioni palesemente incoerenti e contraddittorie o palesemente false, che contraddicono informazioni verificate sul Paese di origine, rendendo così chiaramente non convincente la sua asserzione di avere diritto alla qualifica di beneficiario di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;.
*7-bis. 15. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

  Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 28-ter, al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: o fatto sparire.
7-bis. 16. Marco Di Maio, Migliore, Ceccanti, Giorgis, Pollastrini, Fiano.

  Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 28-ter, al comma 1, sopprimere la lettera e).
7-bis. 17. Fiano, Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Pollastrini.

  Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 28-ter, al comma 1, sopprimere la lettera e):
   e) essendo entrato illegalmente nel territorio nazionale, o avendovi prolungato illegalmente il soggiorno, senza giustificato motivo non ha presentato la domanda tempestivamente rispetto alle circostanze del suo ingresso.
7-bis. 18. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

  Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 28-ter, al comma 1, sopprimere la lettera g).
7-bis. 19. Pollastrini, Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Fiano.

  Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 28-ter, al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:
   g) il richiedente è trattenuto ai sensi dell'articolo 6, commi 2, lettere a), b) e c) e 3 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
7-bis. 20. Ceccanti, Migliore, Marco Di Maio, Giorgis, Pollastrini, Fiano.

  Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 28-ter, al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) è stato oggetto di una decisione rispetto ad una precedente domanda di protezione internazionale da parte di un altro Stato che attua la direttiva 2013/32/UE e non siano presenti nuovi elementi in merito alle condizioni personali o alla situazione del Paese di origine.
7-bis. 21. Gebhard, Plangger, Schullian.

ART. 8.
(Disposizioni in materia di cessazione della protezione internazionale).

  Sopprimerlo.
*8. 1. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

  Sopprimerlo.
*8. 2. Magi.

  Al comma 2, capoverso 2-ter apportare le seguenti modifiche:
   a) sostituire le parole: è rilevante ogni rientro con le seguenti: può risultare rilevante, in base alle circostanze, il rientro per un periodo superiore a tre mesi;
   b) aggiungere, in fine, il seguente comma:
  «2-quater. Con la notifica del provvedimento di cessazione, l'interessato è informato della possibilità di richiedere la conversione del permesso di soggiorno in un diverso permesso di soggiorno sulla base dei requisiti richiesti dalla legge».
8. 3. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

ART. 9.
(Disposizioni in materia di domanda reiterata e di domanda presentata alla frontiera).

  Sopprimerlo.
*9. 1. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

  Sopprimerlo.
*9. 2. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Pollastrini, Fiano.

  Sopprimerlo.
*9. 3. Magi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 2, lettera d), dopo le parole: domanda reiterata aggiungere le seguenti: che, a seguito di esame preliminare, sia risultata presentata;

  Conseguentemente, al medesimo comma
   alla medesima lettera, medesimo capoverso, lettera e), aggiungere, in fine, le parole:
valutato in ogni caso il rischio di « refoulement» diretto o indiretto, in violazione degli obblighi internazionali incombenti sull'Italia.
   sopprimere la lettera d).
9. 300. Benedetti.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 2, lettera d), dopo le parole: domanda reiterata aggiungere le seguenti: che, a seguito di esame preliminare, sia risultata presentata;

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: valutato in ogni caso il rischio di «refoulement» diretto o indiretto, in violazione degli obblighi internazionali incombenti sull'Italia.
*9. 4. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 2, lettera d), dopo le parole: domanda reiterata aggiungere le seguenti: che, a seguito di esame preliminare, sia risultata presentata;

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: valutato in ogni caso il rischio di «refoulement» diretto o indiretto, in violazione degli obblighi internazionali incombenti sull'Italia.
*9. 5. Fiano, Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Pollastrini.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 2, lettera d), dopo le parole: domanda reiterata aggiungere le seguenti: che, a seguito di esame preliminare, sia risultata presentata;

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: valutato in ogni caso il rischio di «refoulement» diretto o indiretto, in violazione degli obblighi internazionali incombenti sull'Italia.
*9. 6. Magi.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), capoverso «2», lettera d), dopo le parole: «domanda reiterata» inserire le seguenti: «che, a seguito di esame preliminare, sia risultata presentata», e alla lettera e), aggiungere le seguenti parole: «valutato in ogni caso il rischio di “refoulement” diretto o indiretto, in violazione degli obblighi internazionali incombenti sull'Italia»;
   b) alla lettera d), capoverso «Art. 29-bis», sostituire le parole: «in quanto» con le seguenti: «qualora, a seguito di esame preliminare, sia risultata».
9. 301. Benedetti.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 2, lettera d) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale valutazione deve essere preceduta da specifico esame preliminare che esclude in primis qualsiasi violazione del principio di non refoulement.
9. 7. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 2, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'autorità dovrà valutare che la decisione di rimpatrio non comporti violazione del principio del non refoulement.
9. 8. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
9. 9. Giorgis, Fiano, Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Pollastrini.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere i capoversi 1-ter e 1-quater.
*9. 10. Ceccanti, Giorgis, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere i capoversi 1-ter e 1-quater.
*9. 319. Benedetti.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso 1-ter), sostituire le parole: dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere i relativi controlli, con le seguenti: al solo fine di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione anteriore o imminente che ne comporterebbe l'espulsione.
**9. 11. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso 1-ter), sostituire le parole: dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere i relativi controlli, con le seguenti: al solo fine di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione anteriore o imminente che ne comporterebbe l'espulsione.
**9. 12. Bruno Bossio.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso 1-ter), sostituire le parole: dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere i relativi controlli, con le seguenti: al solo fine di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione anteriore o imminente che ne comporterebbe l'espulsione.
**9. 13. Fiano, Ceccanti, Giorgis, Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso 1-ter), sostituire le parole: dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere i relativi controlli, con le seguenti: al solo fine di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione anteriore o imminente che ne comporterebbe l'espulsione.
**9. 302. Benedetti.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso 1-ter, dopo le parole: i relativi controlli, aggiungere le seguenti: allorché il richiedente non sia un minore straniero non accompagnato e sia entrato illegalmente nel territorio dello Stato e, senza un valido motivo, non abbia presentato la domanda di protezione internazionale quanto prima possibile rispetto alle circostanze del suo ingresso ovvero allorché presenta la domanda al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento amministrativo o giudiziario, anteriore o imminente, che ne comporterebbe l'espulsione;

  Conseguentemente, al medesimo comma,
   alla medesima lettera, medesimo numero, capoverso 1-
quater, aggiungere, in fine: In tali casi la domanda deve essere verbalizzata e inviata alla Commissione entro il termine tassativo di dieci giorni dall'arrivo dello straniero nel territorio dello Stato e la sezione della Commissione competente per l'esame della domanda in frontiera deve effettuare il colloquio personale ed adottare e comunicare all'interessato la sua decisione sulla domanda entro il termine tassativo di trenta giorni dal ricevimento; in ogni caso qualora nel caso concreto tale termine non possa essere comunque rispettato o sia inutilmente trascorso senza che la decisione sia stata adottata la questura o la segreteria della sezione della Commissione competente per l'esame della domanda in frontiera devono immediatamente trasmettere la domanda all'esame ordinario della competente Commissione territoriale;
   sopprimere la lettera c);
   alla lettera d), capoverso articolo 29-bis, sopprimere l'ultimo periodo.
*9. 14. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso 1-ter, dopo le parole: i relativi controlli, aggiungere le seguenti: allorché il richiedente non sia un minore straniero non accompagnato e sia entrato illegalmente nel territorio dello Stato e, senza un valido motivo, non abbia presentato la domanda di protezione internazionale quanto prima possibile rispetto alle circostanze del suo ingresso ovvero allorché presenta la domanda al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento amministrativo o giudiziario, anteriore o imminente, che ne comporterebbe l'espulsione;

  Conseguentemente, al medesimo comma,
   alla medesima lettera, medesimo numero, capoverso 1-
quater, aggiungere, in fine: In tali casi la domanda deve essere verbalizzata e inviata alla Commissione entro il termine tassativo di dieci giorni dall'arrivo dello straniero nel territorio dello Stato e la sezione della Commissione competente per l'esame della domanda in frontiera deve effettuare il colloquio personale ed adottare e comunicare all'interessato la sua decisione sulla domanda entro il termine tassativo di trenta giorni dal ricevimento; in ogni caso qualora nel caso concreto tale termine non possa essere comunque rispettato o sia inutilmente trascorso senza che la decisione sia stata adottata la questura o la segreteria della sezione della Commissione competente per l'esame della domanda in frontiera devono immediatamente trasmettere la domanda all'esame ordinario della competente Commissione territoriale;
   sopprimere la lettera c);
   alla lettera d), capoverso articolo 29-bis, sopprimere l'ultimo periodo.
*9. 15. Magi.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso 1-ter, dopo le parole: i relativi controlli, aggiungere le seguenti: allorché il richiedente non sia un minore straniero non accompagnato e sia entrato illegalmente nel territorio dello Stato e, senza un valido motivo, non abbia presentato la domanda di protezione internazionale quanto prima possibile rispetto alle circostanze del suo ingresso ovvero allorché presenta la domanda al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento amministrativo o giudiziario, anteriore o imminente, che ne comporterebbe l'espulsione.
9. 16. Fiano, Ceccanti, Giorgis, Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini.

  Al comma 1, lettera b), dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:
  1-ter.1. Le procedure previste dai commi precedenti non si applicano ai minori e alle persone portatrici di particolari esigenze, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, in applicazione con il Considerando n. 30 della Direttiva 2013/32/UE.
9. 17. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

  Al comma 1, lettera b), dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:
  1-ter.1. In applicazione della Direttiva 2013/32/UE, le procedure previste dal presente articolo, non possono essere applicate ai richiedenti asilo trattenuti presso i centri indicati nell'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al fine di determinare o verificare l'identità e la cittadinanza.
9. 18. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso 1-quater aggiungere, in fine, il seguente periodo: In tali casi la domanda deve essere verbalizzata e inviata alla Commissione entro il termine tassativo di dieci giorni dall'arrivo dello straniero nel territorio dello Stato e la sezione della Commissione competente per l'esame della domanda in frontiera deve effettuare il colloquio personale ed adottare e comunicare all'interessato la sua decisione sulla domanda entro il termine tassativo di trenta giorni dal ricevimento; in ogni caso qualora nel caso concreto tale termine non possa essere comunque rispettato o sia inutilmente trascorso senza che la decisione sia stata adottata, la questura o la segreteria della sezione della Commissione competente per l'esame della domanda in frontiera devono immediatamente trasmettere la domanda all'esame ordinario della competente Commissione territoriale.
9. 19. Giorgis, Ceccanti, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-quater), aggiungere il seguente:
  1-quater.1. Le procedure di cui al presente articolo non si applicano ai minori non accompagnati.
*9. 20. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-quater), aggiungere il seguente:
  1-quater.1. Le procedure di cui al presente articolo non si applicano ai minori non accompagnati.
*9. 21. Magi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
9. 22. Pollastrini, Ceccanti, Giorgis, Fiano, Migliore, Marco Di Maio.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
9. 23. Ceccanti, Giorgis, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini.

  Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 29-bis, sostituire le parole: in quanto, con le seguenti: qualora, a seguito di esame preliminare, sia risultata.
9. 24. Giorgis, Ceccanti, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini.

  Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 29-bis, sopprimere l'ultimo periodo.
9. 25. Ceccanti, Giorgis, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).
9. 26. Migliore, Ceccanti, Giorgis, Fiano, Marco Di Maio, Pollastrini.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 2).
9. 303. Benedetti.

ART. 10.
(Procedimento immediato innanzi alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale).

  Sopprimerlo.
*10. 1. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

  Sopprimerlo.
*10. 2. Magi.

  Sopprimerlo.
*10. 3. Soverini.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Procedimento immediato innanzi alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale)

  1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 32, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero è stato condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, il questore ne dà tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente, che provvede nell'immediatezza all'audizione dell'interessato e adotta contestuale decisione, se non è altrimenti necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda di protezione internazionale. Salvo quanto previsto dal comma 3, e fermo il disposto dell'articolo 35-bis, in caso di rigetto della domanda il richiedente ha l'obbligo di lasciare il territorio nazionale».
   b) all'articolo 35-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 3, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
   «e) avverso il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis».
    2) al comma 4, primo periodo le parole: «Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c) e d)» sono sostituite, dalle seguenti: «Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c), d) ed e)».
10. 4. Fiano, Ceccanti, Giorgis, Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera 0a).
10. 5. Magi.

  Sostituire le lettere a) e b), con le seguenti:
   a) all'articolo 32, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. Quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero è stato condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, il questore ne dà tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente, che provvede nell'immediatezza all'audizione dell'interessato e adotta contestuale decisione, se non è altrimenti necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda di protezione internazionale. Salvo quanto previsto dal comma 3, e fermo il disposto dell'articolo 35-bis, in caso di rigetto della domanda il richiedente ha l'obbligo di lasciare il territorio nazionale.»;
   b) all'articolo 35-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 3, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
   «e) avverso il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis.»;
    2) al comma 4, primo periodo le parole: «Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c) e d)», sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c), d) ed e)».
*10. 6. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

  Sostituire le lettere a) e b), con le seguenti:
   a) all'articolo 32, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. Quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero è stato condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, il questore ne dà tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente, che provvede nell'immediatezza all'audizione dell'interessato e adotta contestuale decisione, se non è altrimenti necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda di protezione internazionale. Salvo quanto previsto dal comma 3, e fermo il disposto dell'articolo 35-bis, in caso di rigetto della domanda il richiedente ha l'obbligo di lasciare il territorio nazionale.»;
   b) all'articolo 35-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 3, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
  «e) avverso il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis.»;
    2) al comma 4, primo periodo le parole: «Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c) e d)», sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c), d) ed e)».
*10. 7. Magi.

  Sostituire le lettere a) e b), con le seguenti:
   a) all'articolo 32, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. Quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero è stato condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, il questore ne dà tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente, che provvede nell'immediatezza all'audizione dell'interessato e adotta contestuale decisione, se non è altrimenti necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda di protezione internazionale. Salvo quanto previsto dal comma 3, e fermo il disposto dell'articolo 35-bis, in caso di rigetto della domanda il richiedente ha l'obbligo di lasciare il territorio nazionale.»;
   b) all'articolo 35-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 3, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
  « e) avverso il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis.»;
    2) al comma 4, primo periodo le parole: «Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c) e d)», sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c), d) ed e)».
*10. 303. Benedetti.

  Sostituire le lettere a) e b), con le seguenti:
   a) all'articolo 32, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. Quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero è stato condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, il questore ne dà tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente, che provvede nell'immediatezza all'audizione dell'interessato e adotta contestuale decisione, se non è altrimenti necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda di protezione internazionale. Salvo quanto previsto dal comma 3, e fermo il disposto dell'articolo 35-bis, in caso di rigetto della domanda il richiedente ha l'obbligo di lasciare il territorio nazionale.»;
10. 300. Benedetti.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) all'articolo 32, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. Quando il richiedente è stato condannato anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il questore ne dà tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente, che provvede nell'immediatezza all'audizione dell'interessato e adotta contestuale decisione, se non è altrimenti necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda di protezione internazionale. Salvo quanto previsto dal comma 3, e fermo il disposto dell'articolo 35-bis, in caso di rigetto della domanda il richiedente ha l'obbligo di lasciare il territorio nazionale».
**10. 8. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) all'articolo 32, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. Quando il richiedente è stato condannato anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il questore ne dà tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente, che provvede nell'immediatezza all'audizione dell'interessato e adotta contestuale decisione, se non è altrimenti necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda di protezione internazionale. Salvo quanto previsto dal comma 3, e fermo il disposto dell'articolo 35-bis, in caso di rigetto della domanda il richiedente ha l'obbligo di lasciare il territorio nazionale».
**10. 9. Magi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», sopprimere i periodi secondo e terzo.
10. 10. Migliore, Fiano, Ceccanti, Giorgis, Marco Di Maio, Pollastrini.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», secondo periodo, sostituire le parole: il richiedente fino alla fine del periodo, con le seguenti: il questore nelle more dell'esecuzione della decisione e del giudizio sull'eventuale ricorso può, ai sensi dell'articolo 6, disporre o chiedere la proroga del trattenimento nei confronti del richiedente che non sia già detenuto. In ogni caso il presente comma non si applica ai minori stranieri non accompagnati.
*10. 11. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», secondo periodo, sostituire le parole: il richiedente fino alla fine del periodo, con le seguenti: il questore nelle more dell'esecuzione della decisione e del giudizio sull'eventuale ricorso può, ai sensi dell'articolo 6, disporre o chiedere la proroga del trattenimento nei confronti del richiedente che non sia già detenuto. In ogni caso il presente comma non si applica ai minori stranieri non accompagnati.
*10. 12. Pollastrini, Ceccanti, Giorgis, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Fassino.

  Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
   b) all'articolo 35-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 3, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
  «e) avverso il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis.»;
2) al comma 4, primo periodo le parole: «Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c) e d)», sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c), d) ed e)».
10. 13. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'incidenza dell'esistenza del procedimento penale o della sentenza di condanna anche non definitiva, per uno dei reati previsti al comma 1, lettera c) dell'articolo 12 e comma 1, lettera d) dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, deve essere oggetto di specifica valutazione da parte della Commissione, volta a verificare in maniera individualizzata e prognostica, la pericolosità sociale del suo autore.
10. 14. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Autorizzazione di spesa per garantire il funzionamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale)

  1. Al fine di garantire il funzionamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
10. 01. Fiano, Ceccanti, Giorgis, Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Potenziamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale)

  1. Al fine di garantire il funzionamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, al comma 1-bis del citato articolo, le parole: «non inferiore a quattro», sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a otto».
10. 02. Marco Di Maio, Ceccanti, Giorgis, Fiano, Migliore, Pollastrini.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Minori stranieri non accompagnati e nuclei familiari con almeno un componente di età minore)

  1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 7, 8, 9 e 10 del presente decreto-legge non si applicano ai minori stranieri non accompagnati né ai nuclei familiari con almeno un componente di età minore.
*10. 03. Magi.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Minori stranieri non accompagnati e nuclei familiari con almeno un componente di età minore)

  1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 7, 8, 9 e 10 del presente decreto-legge non si applicano ai minori stranieri non accompagnati né ai nuclei familiari con almeno un componente di età minore.
*10. 04. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Minori stranieri non accompagnati e nuclei familiari con almeno un componente di età minore)

  1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 7, 8, 9, e 10 della presente legge non si applicano ai minori stranieri non accompagnati e ai nuclei familiari con almeno un componente di età minore.
10. 0300. Ubaldo Pagano.

ART. 11.
(Istituzione di sezioni della Unità Dublino).

  Sopprimerlo.
11. 1. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

ART. 12.

  Sopprimerlo.
*12. 1. Magi.

  Sopprimerlo.
*12. 2. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

  Sopprimerlo.
*12. 3. Giorgis, Pollastrini, Migliore, Ceccanti, Fiano, Marco Di Maio.

  Sopprimerlo.
*12. 301. Benedetti.

  Sostituirlo con il seguente:

  «Art. 12. – (Piano nazionale di integrazione per i titolari di protezione internazionale)1. Al fine di costruire un sistema di integrazione dei beneficiari di protezione internazionale e individuare le priorità per realizzare l'effettiva integrazione e per rimuovere gli ostacoli che di fatto la impediscono promuovendo la convivenza dei titolari di protezione internazionale con i cittadini italiani nel rispetto dei valori costituzionali e con il reciproco impegno a partecipare all'economia, alla vita sociale e alla cultura dell'Italia, il Ministero dell'interno adotta il Piano nazionale di integrazione per i titolari di protezione internazionale.
  2. Il Piano di cui al comma 1 prevede l'adozione dei seguenti interventi per i titolari di protezione internazionale:
   a) l'insegnamento della lingua italiana, della condivisione dei valori fondamentali della Costituzione e del rispetto delle leggi;
   b) l'accesso all'istruzione e alla formazione;
   c) l'accesso all'assistenza sanitaria;
   d) l'accesso all'alloggio e alla residenza;
   e) interventi diretti a facilitare l'inclusione nella società e l'adesione ai suoi valori;
   f) il ricongiungimento familiare.

  3. Concorrono alla realizzazione del Piano i Ministeri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali; degli affari esteri e della cooperazione internazionale; della Giustizia; dell'istruzione, dell'università e della ricerca; della salute; delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo; l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR); l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM); l'Ufficio Nazionale Anti discriminazioni Razziali (UNAR); le Regioni; gli enti locali; il Terzo settore».
12. 5. Migliore, Ceccanti, Giorgis, Fiano, Marco Di Maio, Pollastrini.

  Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
   a) il comma 1, è sostituito dal seguente:
  «1. Ai servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati prestati dagli enti locali, in forma singola o associata, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, accedono anche i titolari del permesso di soggiorno di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.  25, i richiedenti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142, i nuclei familiari di richiedenti protezione con minori, e i titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 19, comma 2, lettera d-bis), 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati, e i cittadini stranieri già accolti come minori non accompagnati quando non è ancora terminata la procedura per il riconoscimento della protezione internazionale al raggiungimento della maggiore età nonché i minori stranieri non accompagnati affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del Tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13, comma 2 legge 7 aprile 2017, n.  47. In via eccezionale, su segnalazione dei singoli progetti territoriali o di enti terzi, gli Enti locali possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi anche i richiedenti asilo portatori di specifiche vulnerabilità».
*12. 9. Magi.

  Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
   a) il comma 1, è sostituito dal seguente:
  «1. Ai servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati prestati dagli enti locali, in forma singola o associata, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, accedono anche i titolari del permesso di soggiorno di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.  25, i richiedenti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142, i nuclei familiari di richiedenti protezione con minori, e i titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 19, comma 2, lettera d-bis), 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati, e i cittadini stranieri già accolti come minori non accompagnati quando non è ancora terminata la procedura per il riconoscimento della protezione internazionale al raggiungimento della maggiore età nonché i minori stranieri non accompagnati affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del Tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13, comma 2 legge 7 aprile 2017, n.  47. In via eccezionale, su segnalazione dei singoli progetti territoriali o di enti terzi, gli Enti locali possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi anche i richiedenti asilo portatori di specifiche vulnerabilità».
*12. 10. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

  Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Ai servizi di accoglienza prestati dagli enti locali, in forma singola o associata, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, accedono anche i richiedenti di cui all'articolo 17 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2015 n.  142 o i richiedenti in situazioni di disagio segnalati da enti di tutela o progetti di accoglienza territoriali, i nuclei famigliari di richiedenti protezione con minori, i titolari del permesso di soggiorno di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n.  25, i titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 19, comma 2, lettere d-bis e d-ter, 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater e 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n.  286, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati, e i cittadini stranieri già accolti come minori non accompagnati quando, al raggiungimento della minore età, la procedura di riconoscimento per la protezione non si sia ancora conclusa nonché i minori stranieri non accompagnati affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età con provvedimento del Tribunale per i minori ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 7 aprile 2017 n.  47».

  Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: Art. 1-sexies. (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e speciale, situazioni vulnerabili e minori stranieri non accompagnati).
12. 11. Migliore.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) il comma 1, è sostituito dal seguente:
  «1. Ai servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati prestati dagli enti locali, in forma singola o associata, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, accedono anche i titolari del permesso di soggiorno di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.  25, i richiedenti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142, i nuclei familiari di richiedenti protezione con minori, e i titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 19, comma 2, lettera d-bis), 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati, e i cittadini stranieri già accolti come minori non accompagnati quando non è ancora terminata la procedura per il riconoscimento della protezione internazionale al raggiungimento della maggiore età nonché i minori stranieri non accompagnati affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del Tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13 comma 2 della legge 7 aprile 2017, n.  47».
*12. 7. Bruno Bossio, Pollastrini, Ceccanti, Giorgis, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Fassino

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) il comma 1, è sostituito dal seguente:
  «1. Ai servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati prestati dagli enti locali, in forma singola o associata, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, accedono anche i titolari del permesso di soggiorno di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.  25, i richiedenti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142, i nuclei familiari di richiedenti protezione con minori, e i titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 19, comma 2, lettera d-bis), 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati, e i cittadini stranieri già accolti come minori non accompagnati quando non è ancora terminata la procedura per il riconoscimento della protezione internazionale al raggiungimento della maggiore età nonché i minori stranieri non accompagnati affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del Tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13 comma 2 della legge 7 aprile 2017, n.  47.
*12. 6. Pella.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) il comma 1, è sostituito dal seguente:
  «1. Gli Enti locali che prestano servizi per richiedenti e titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi anche i titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 19, comma 2, lettera d-bis), 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati, i titolari dei permessi di soggiorno per motivi umanitari privi di mezzi di sussistenza, nonché i richiedenti portatori di esigenze particolari indicati nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142, i nuclei familiari di richiedenti nei quali siano presenti minori e gli stranieri già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 7 aprile 2017, n.  47».
12. 12. Marco Di Maio, Ceccanti, Giorgis, Fiano, Migliore, Pollastrini, Fassino.

  All'articolo 12, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) il comma 1, è sostituito dal seguente:
  «1. Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi anche i titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 19, comma 2, lettera d-bis), 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché i cittadini stranieri già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47, i nuclei familiari con figli minori e le persone portatrici di esigenze particolari ai sensi dell'articolo 17, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati».
12. 300. Ubaldo Pagano.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 1 con il seguente:
  «1. Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, accolgono nell'ambito dei medesimi servizi anche i titolari dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati ai sensi dell'articolo 18, nonché i richiedenti portatori di esigenze particolari indicati nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142, i nuclei familiari di richiedenti nei quali siano presenti minori e gli stranieri già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 7 aprile 2017, n.  47».
12. 13. Ceccanti, Giorgis, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini, Fassino.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 1 con il seguente:

  1. Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, accolgono nell'ambito dei medesimi servizi anche i titolari dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati ai sensi dell'articolo 18, nonché i richiedenti portatori di esigenze particolari indicati nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142, i nuclei familiari di richiedenti nei quali siano presenti minori e gli stranieri già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 7 aprile 2017, n.  47 e i titolari di un permesso di soggiorno per protezione speciale di cui agli articoli 19 e 19.1 del TUI.
12. 14. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché i titolari dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati ai sensi dell'articolo 18, i richiedenti portatori di esigenze particolari indicati nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142, i nuclei familiari di richiedenti nei quali siano presenti minori e gli stranieri già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 7 aprile 2017, n.  47.
*12. 16. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché i titolari dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati ai sensi dell'articolo 18, i richiedenti portatori di esigenze particolari indicati nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142, i nuclei familiari di richiedenti nei quali siano presenti minori e gli stranieri già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 7 aprile 2017, n.  47.
*12. 17. Pollastrini, Ceccanti, Giorgis, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Fassino.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Su segnalazione dei singoli progetti territoriali o di enti terzi, gli enti locali di cui al presente comma possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi anche i richiedenti asilo ed i titolari dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.  25.
12. 18. Giorgis, Ceccanti, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a1) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Sono qualificati servizi di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati anche i servizi erogati dagli enti locali, in forma singola o associata, che beneficiano del sostegno finanziario del Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui alla legge 23 dicembre 2014, n.  190, istituito dalla legge 7 agosto 2012, n.  135».
*12. 19. Pollastrini, Ceccanti, Giorgis, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Fassino.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a1) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Sono qualificati servizi di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati anche i servizi erogati dagli enti locali, in forma singola o associata, che beneficiano del sostegno finanziario del Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui alla legge 23 dicembre 2014, n.  190, istituito dalla legge 7 agosto 2012, n.  135».
*12. 20. Magi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a1) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Sono qualificati servizi di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati anche i servizi erogati dagli enti locali, in forma singola o associata, che beneficiano del sostegno finanziario del Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, istituito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».
*12. 21. Pella.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a1) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Nell'ambito del sistema di ripartizione dei richiedenti asilo e dei rifugiati sul territorio nazionale, il prefetto richiede a tal proposito, con almeno dieci giorni di anticipo rispetto all'avvio delle procedure di allocazione, il parere dei sindaci degli enti locali coinvolti. Il parere del sindaco è vincolante ai fini delle decisioni relative alla distribuzione dei migranti. In caso di assenza di parere, il prefetto si intende autorizzato ad avviare le procedure di distribuzione predeterminate».
12. 22. Sisto, Gregorio Fontana, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

  Al comma 1, alla lettera a-bis) capoverso 2, apportare le seguenti modifiche:
   a) le parole: «sentita la Conferenza unificata» sono sostituite dalle seguenti: «previo accordo in Conferenza Stato-città ed autonomie locali»;
   b) le parole: «sono definiti i criteri» sono sostituite dalle seguenti: «sono fissate le linee guida»;
   c) le parole: «domande di contributo» sono sostituite dalle seguenti: «domande di finanziamento»;
   d) dopo le parole: «prosecuzione dei progetti» è aggiunta la seguente: «territoriali»;
   e) dopo la parola: «finalizzati» sono aggiunte le seguenti: «all'attivazione e alla gestione di servizi destinati alla presa in carico e»;
   f) le parole: «provvede all'ammissione al finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali» sono sostituite con le seguenti: «provvede annualmente al sostegno finanziario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1, in misura non inferiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singolo progetto territoriale».
*12. 23. Pella.

  Al comma 1, alla lettera a-bis) capoverso 2, apportare le seguenti modifiche:
   a) le parole: «sentita la Conferenza unificata» sono sostituite dalle seguenti: «previo accordo in Conferenza Stato-città ed autonomie locali»;
   b) le parole: «sono definiti i criteri» sono sostituite dalle seguenti: «sono fissate le linee guida»;
   c) le parole: «domande di contributo» sono sostituite dalle seguenti: «domande di finanziamento»;
   d) dopo le parole: «prosecuzione dei progetti» è aggiunta la seguente: «territoriali»;
   e) dopo la parola: «finalizzati» sono aggiunte le seguenti: «all'attivazione e alla gestione di servizi destinati alla presa in carico e»;
   f) le parole: «provvede all'ammissione al finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali» sono sostituite con le seguenti: «provvede annualmente al sostegno finanziario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1, in misura non inferiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singolo progetto territoriale».
*12. 24. Magi.

  Al comma 1, dopo la lettera a-ter), aggiungere la seguente:
   a-quater) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Sono qualificati servizi di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati anche i servizi erogati dagli enti locali, in forma singola o associata, che beneficiano del sostegno finanziario del Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati viene estesa ai servizi erogati dagli enti locali che beneficiano del sostegno finanziario del Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui alla legge n.  190 del 2014, istituito dalla legge n.  135 del 2012».
12. 25. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
12. 26. Marco Di Maio, Ceccanti, Giorgis, Fiano, Migliore, Pollastrini.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: dei soggetti di cui al comma 1, inserire le seguenti: Gli enti locali di cui al comma 1 del presente articolo monitorano i bisogni di accoglienza del territorio di competenza e trasmettono le segnalazioni alla Prefettura che, valutata l'insufficienza dei mezzi di sussistenza secondo le modalità stabilite con provvedimento del Capo del Dipartimento per libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, segnala tempestivamente al Servizio Centrale di cui all'articolo 1-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.  416 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.  39, i casi per i quali si richiede l'inserimento nel Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale, le situazioni vulnerabili e per i minori stranieri non accompagnati.
12. 27. Marco Di Maio, Ceccanti, Giorgis, Fiano, Migliore, Pollastrini, Fassino.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
12. 28. Giorgis, Ceccanti, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
12. 30. Soverini.

  Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:
   d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Art. 1-sexies. (Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale, le situazioni vulnerabili e per minori stranieri non accompagnati)».
12. 31. Giorgis, Ceccanti, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini, Fassino.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. All'articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
   «1-bis. L'accoglienza nei centri di cui agli articoli 9 e 11 ha luogo in base a un criterio di equilibrato riparto regionale delle presenze e delle domande di protezione internazionale, considerate anche le persone accolte nelle strutture di cui all'articolo 14. L'invio dei richiedenti protezione internazionale nei centri di cui agli articoli 9 e 11 per i richiedenti entrati o presenti sul territorio nazionale e in possesso dei titoli previsti dal presente decreto è disposto dal prefetto, sentito il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. L'invio di richiedenti in un centro collocato in una provincia diversa, anche al fine di garantire il citato riparto, è disposto dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.».
12. 32. Gebhard, Plangger, Schullian.

  Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:
  b-bis) all'articolo 8, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
   «1-bis. L'accoglienza nei centri di cui agli articoli 9 e 11 ha luogo in base a un criterio di equilibrato riparto regionale delle presenze e delle domande di protezione internazionale, considerate anche le persone accolte nelle strutture di cui all'articolo 14. L'invio dei richiedenti protezione internazionale nei centri di cui agli articoli 9 e 11 per i richiedenti entrati o presenti sul territorio nazionale e in possesso dei titoli previsti dal presente decreto è disposto dal prefetto, sentito il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. L'invio di richiedenti in un centro collocato in una provincia diversa, anche al fine di garantire il citato riparto, è disposto dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.».
12. 33. Gebhard, Plangger, Schullian.

  Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:
   c) all'articolo 9, del decreto legislativo n. 142 del 2015 il secondo periodo dalle parole: «il richiedente è accolto per il tempo necessario» è sostituito dal seguente: «Il richiedente è accolto presso il centro per tutta la durata della procedura d'asilo ai sensi del successivo articolo 14, comma 4. Immediatamente dopo l'ingresso nel centro il richiedente espleta le operazioni di identificazione, ove non completate precedentemente, verbalizza la domanda di asilo e compie gli accertamenti sulle condizioni di salute volte dirette anche a verificare la sussistenza di situazioni di vulnerabilità ai fini di cui all'articolo 17, comma 3.»;

  dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
  c-bis) all'articolo 9 del decreto legislativo n. 142 del 2015 dopo il comma 4 è inserito il seguente:
   4-bis. Ai fini della verifica delle condizioni di vulnerabilità di cui al comma precedente, il Ministero dell'interno, in accordo con il Ministero della salute, emana con decreto delle linee guida da applicarsi nei Centri di cui al presente articolo e nei centri di cui al successivo articolo 11;
   c-ter) all'articolo 10 del decreto legislativo n. 142 del 2015 dopo il comma 1 è inserito il seguente:
    1-bis. Nei centri di cui all'articolo 9 sono garantiti adeguati servizi di assistenza e orientamento legale per la procedura di valutazione della domanda presso la Commissione territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale, di supporto psicologico, nonché un servizio di orientamento sociale. Inoltre, deve essere garantito l'insegnamento della lingua italiana e servizi di supporto all'inserimento sociale»;
   c-quater) all'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo n. 142 del 2015 le parole: «di cui all'articolo 10, comma 1», sono sostituite dalle seguenti: «e garanzie di cui all'articolo 10».

  alla lettera f), dopo il punto 4, inserire il seguente:
  4-bis) all'articolo 14 del decreto legislativo n. 142 del 2015 dopo il comma 4 è inserito il seguente:
   4-bis. Il minore non accompagnato richiedente asilo al compimento della maggiore età rimane in accoglienza nei centri di cui all'1-sexies del decreto-legge n. 416 del 1989 convertito in legge n. 39 del 1990 fino al termine della procedura ai sensi del comma precedente. Nonché per il periodo finalizzato all'inserimento sociale in caso del riconoscimento della protezione internazionale o di una delle forme di protezione di cui al comma 1 del citato articolo all'1-sexies del decreto-legge n. 416 del 1989 convertito in legge n. 39 del 1990.
12. 302. Benedetti.

  Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:
   c) all'articolo 9, apportare le seguenti modificazioni:
    1) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «il richiedente è accolto per il tempo necessario», con le seguenti: «Il richiedente è accolto presso il centro per tutta la durata della procedura d'asilo ai sensi del successivo articolo 14, comma 4. Immediatamente dopo l'ingresso nel centro il richiedente espleta le operazioni di identificazione, ove non completate precedentemente, verbalizza la domanda di asilo e compie gli accertamenti sulle condizioni di salute volte anche a verificare la sussistenza di situazioni di vulnerabilità ai fini di cui all'articolo 17, comma 3»;
    2) dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis) Ai fini della verifica delle condizioni di vulnerabilità di cui al comma precedente, il Ministero dell'interno, in accordo con il Ministero della Salute, emana con decreto delle Linee Guida da applicarsi nei Centri di cui al presente articolo e nei centri di cui al successivo articolo 11»;
    3) il comma 5 è abrogato.
12. 34. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

  Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:
  c) all'articolo 9:
   1) al comma 4 sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il richiedente è accolto presso il centro per tutta la durata della procedura d'asilo ai sensi del successivo articolo 14, comma 4. Immediatamente dopo l'ingresso nel centro il richiedente espleta le operazioni di identificazione, ove non completate precedentemente, verbalizza la domanda di asilo e compie gli accertamenti sulle condizioni di salute volte anche a verificare la sussistenza di situazioni di vulnerabilità ai fini di cui all'articolo 17, comma 3.»;
   2) il comma 5 è abrogato;.
12. 36. Giorgis, Ceccanti, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini.

  Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:
   c) all'articolo 9, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, secondo periodo, dalle parole: «il richiedente è accolto per il tempo necessario» è sostituito dal seguente: «Il richiedente è accolto presso il centro per tutta la durata della procedura d'asilo ai sensi del successivo articolo 14, comma 4. Immediatamente dopo l'ingresso nel centro il richiedente espleta le operazioni di identificazione, ove non completate precedentemente, verbalizza la domanda di asilo e compie gli accertamenti sulle condizioni di salute volte anche a verificare la sussistenza di situazioni di vulnerabilità ai fini di cui all'articolo 17, comma 3. In presenza di dette accertate situazioni di vulnerabilità, nonché di nuclei famigliari con minori, i richiedenti sono trasferiti presso le strutture del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e speciale, situazioni vulnerabili e minori stranieri non accompagnati».
12. 35. Migliore.

  Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:
   c) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) dopo il comma 4 è inserito il seguente comma 4-bis: «Ai fini della verifica delle condizioni di vulnerabilità di cui al comma precedente, il Ministero dell'interno, in accordo con il Ministero della Salute, emana con decreto delle Linee Guida da applicarsi nei Centri di cui al presente articolo e nei centri di cui al successivo articolo 11»;
    2) il comma 5 è abrogato;.
12. 37. Pollastrini, Ceccanti, Giorgis, Fiano, Migliore, Marco Di Maio.

  Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:
  c-bis) all'articolo 10, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
   «1-bis. Nei centri di cui all'articolo 9 sono garantiti adeguati servizi di assistenza e orientamento legale per la procedura di valutazione della domanda presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale, di supporto psicologico, nonché un servizio di orientamento sociale. Inoltre, deve essere garantito l'insegnamento della lingua italiana e servizi di supporto all'inserimento sociale».
*12. 38. Magi.

  Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:
  c-bis) all'articolo 10, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
   «1-bis. Nei centri di cui all'articolo 9 sono garantiti adeguati servizi di assistenza e orientamento legale per la procedura di valutazione della domanda presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale, di supporto psicologico, nonché un servizio di orientamento sociale. Inoltre, deve essere garantito l'insegnamento della lingua italiana e servizi di supporto all'inserimento sociale».
*12. 39. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

  Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:
  c-bis) all'articolo 10, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
   «1-bis. Nei centri di cui all'articolo 9 sono garantiti adeguati servizi di assistenza e orientamento legale per la procedura di valutazione della domanda presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale, di supporto psicologico, nonché un servizio di orientamento sociale. Inoltre, deve essere garantito l'insegnamento della lingua italiana e servizi di supporto all'inserimento sociale».
*12. 40. Migliore, Ceccanti, Giorgis, Fiano, Marco Di Maio, Pollastrini.

  Al comma 2, lettera d), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
  1.1) al comma 2, le parole: «sentito l'ente locale» sono sostituite dalle parole: «acquisito l'assenso scritto dell'ente locale».
12. 41. Marco Di Maio, Ceccanti, Giorgis, Fiano, Migliore, Pollastrini.

  Al comma 2, alla lettera d), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
  1.1) al comma 2 le parole: «di cui all'articolo 10, comma 1», sono sostituite dalle seguenti: «e garanzie di cui all'articolo 10».
12. 42. Ceccanti, Giorgis, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini.

  Al comma 2, lettera d), numero 1-bis), sostituire le parole: previo parere dell'ente con le seguenti: acquisito l'assenso scritto dell'ente.
12. 43. Pella.

  Al comma 2, lettera d), numero 1-bis), dopo la parola: parere aggiungere la seguente: vincolante.
12. 44. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

  Al comma 2, lettera d), numero 1-bis), dopo la parola: parere aggiungere la seguente: scritto.
12. 45. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

  Al comma 2, lettera d), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
  2-bis) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
   «4-bis. Le strutture di accoglienza per richiedente asilo previste dal presente articolo, in forma di alloggi in appartamenti o in centri di accoglienza o in altre strutture collettive, possono altresì ospitare richiedenti fino alla decisione definitiva sulla loro domanda, anche se precedentemente ospitati presso i centri indicati nell'articolo 9, allorché esse abbiano requisiti gestionali e strutturali che garantiscano tutte le modalità di accoglienza previste nell'articolo 10 secondo gli standard uniformi previsti in tali centri per l'accoglienza dei richiedenti asilo dal decreto del Ministro dell'interno indicato nell'articolo 12 che prevede anche le condizioni generali con cui tale accoglienza si svolge nell'ambito di apposite convenzioni con le Prefetture o con il Comune in cui ha sede il centro o la struttura».
12. 46. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

  Al comma 2, lettera f), dopo il numero 4), inserire il seguente:
  4-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «Il minore non accompagnato richiedente asilo al compimento della maggiore età rimane in accoglienza nei centri di cui all'1-sexies del decreto-legge n. 416 del 1989 convertito in legge n.  9 del 1990 fino al termine della procedura ai sensi del comma precedente, nonché per il periodo finalizzato all'inserimento sociale in caso del riconoscimento della protezione internazionale o di una delle forme di protezione di cui al comma 1 del citato articolo 1-sexies del decreto-legge n.  416 del 1989 convertito in legge n.  39 del 1990».
*12. 47. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

  Al comma 2, lettera f), dopo il numero 4), inserire il seguente:
  4-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «Il minore non accompagnato richiedente asilo al compimento della maggiore età rimane in accoglienza nei centri di cui all'1-sexies del decreto-legge n.  416 del 1989 convertito in legge n.  9 del 1990 fino al termine della procedura ai sensi del comma precedente, nonché per il periodo finalizzato all'inserimento sociale in caso del riconoscimento della protezione internazionale o di una delle forme di protezione di cui al comma 1 del citato articolo 1-sexies del decreto-legge n.  416 del 1989 convertito in legge n.  39 del 1990».
*12. 48. Bruno Bossio, Migliore, Ceccanti, Giorgis, Fiano, Marco Di Maio, Pollastrini.

  Al comma 2, sopprimere la lettera h-bis).
12. 50. Magi.

  Al comma 2, dopo la lettera h-bis), inserire la seguente:
  h-ter) all'articolo 19 del decreto 18 agosto 2015, n.  142 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
   «7-quinquies. I Comuni che assicurano l'accoglienza e l'assistenza dei cittadini stranieri già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13, comma 2 legge 7 aprile 2017, n.  47, accedono ai contributi disposti dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n.  190, nel limite delle risorse del medesimo Fondo. Nei casi di cui all'articolo 13, comma 2 della legge 7 aprile 2017, n.  47, il questore rinnova il permesso di soggiorno per minore età, per la durata dell'affidamento ai servizi sociali stabilita nel provvedimento del tribunale per i minorenni».
*12. 51. Magi.

  Al comma 2, dopo la lettera h-bis), inserire la seguente:
  h-ter) all'articolo 19 del decreto 18 agosto 2015, n.  142 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
   «7-quinquies. I Comuni che assicurano l'accoglienza e l'assistenza dei cittadini stranieri già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13, comma 2 legge 7 aprile 2017, n.  47, accedono ai contributi disposti dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n.  190, nel limite delle risorse del medesimo Fondo. Nei casi di cui all'articolo 13, comma 2 della legge 7 aprile 2017, n.  47, il questore rinnova il permesso di soggiorno per minore età, per la durata dell'affidamento ai servizi sociali stabilita nel provvedimento del tribunale per i minorenni».
*12. 52. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

  Al comma 2, lettera l), premettere la seguente:
  0l): all'articolo 22, comma 2, sopprimere la parola: «non».
12. 54. Magi.

  Al comma 2, sopprimere la lettera l).
12. 53. Magi.

  Al comma 2, sopprimere la lettera m).
12. 55. Magi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Ai minori non accompagnati richiedenti asilo è comunque garantita la permanenza nei progetti di accoglienza SPRAR anche dopo il compimento della maggiore età e sino alla definizione della domanda nonché, in caso di riconoscimento della protezione internazionale, sino al termine del periodo di sostegno all'integrazione.
12. 56. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

  Sostituire il comma 5, con il seguente:
  5. I richiedenti protezione internazionale presenti nel Sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.  416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.  39, alla data di entrata in vigore del presente decreto, rimangono in accoglienza presso tale sistema fino alla definizione della domanda di protezione internazionale.
12. 57. Gebhard, Plangger, Schullian.

  Al comma 5 sostituire le parole: fino alla scadenza del progetto in corso, già finanziato con le seguenti: sino all'esito delle procedure di cui agli articoli 26 e 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.  25.
12. 58. Giorgis, Ceccanti, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini.

  Al comma 5-bis aggiungere, in fine, il seguente periodo: I minori stranieri non accompagnati, di cui all'articolo 13 della legge 4 luglio 2017, n.  47, i quali, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessitano di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia possono permanere, ai sensi del citato articolo 13, nel Sistema di protezione di cui al comma 4.
12. 59. Migliore, Pollastrini, Fassino.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  I titolari di protezione umanitaria già attribuita alla data di entrata in vigore del presente decreto accedono al Sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.  416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.  39. I titolari di protezione umanitaria presenti nel Sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.  416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.  39, rimangono in accoglienza fino alla scadenza del periodo temporale previsto dalle disposizioni di attuazione sul funzionamento del medesimo Sistema di protezione e comunque non oltre la scadenza del progetto di accoglienza.
*12. 60. Magi.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  I titolari di protezione umanitaria già attribuita alla data di entrata in vigore del presente decreto accedono al Sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.  416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.  39. I titolari di protezione umanitaria presenti nel Sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.  39, rimangono in accoglienza fino alla scadenza del periodo temporale previsto dalle disposizioni di attuazione sul funzionamento del medesimo Sistema di protezione e comunque non oltre la scadenza del progetto di accoglienza.
*12. 61. Pella.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  I titolari di protezione umanitaria già attribuita alla data di entrata in vigore del presente decreto accedono al Sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.  416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.  39. I titolari di protezione umanitaria presenti nel Sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.  416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.  39, rimangono in accoglienza fino alla scadenza del periodo temporale previsto dalle disposizioni di attuazione sul funzionamento del medesimo Sistema di protezione e comunque non oltre la scadenza del progetto di accoglienza.
*12. 62. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  I titolari di protezione umanitaria già attribuita alla data di entrata in vigore del presente decreto accedono al Sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.  416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.  39. I titolari di protezione umanitaria presenti nel Sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.  416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.  39, rimangono in accoglienza fino alla scadenza del periodo temporale previsto dalle disposizioni di attuazione sul funzionamento del medesimo Sistema di protezione e comunque non oltre la scadenza del progetto di accoglienza.
*12. 63. Fiano, Ceccanti, Giorgis, Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di assicurare il rispetto dei diritti della persona, lo Stato e gli Enti Locali assicurano standard e condizioni materiali di accoglienza in linea con la Direttiva 2013/33/UE, con particolare riguardo alla previsione di tutte le garanzie adeguate, incluse, il diritto all'informazione in una lingua conosciuta, il diritto ad usufruire ad un'assistenza legale, il diritto ad accedere ai servizi funzionali all'individuazione di esigenze particolari ai sensi del comma 1, dell'articolo 17, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142, il diritto a ricevere assistenza socio-sanitario e psicologica, il diritto di un effettivo accesso al servizio del territorio. Sono altresì assicurate: la messa in atto di procedure standard per l'individuazione, la valutazione, il referral, la presa in carico di esigenze particolari e la formazione specifica per tutti gli operatori.
**12. 64. Magi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di assicurare il rispetto dei diritti della persona, lo Stato e gli Enti Locali assicurano standard e condizioni materiali di accoglienza in linea con la Direttiva 2013/33/UE, con particolare riguardo alla previsione di tutte le garanzie adeguate, incluse, il diritto all'informazione in una lingua conosciuta, il diritto ad usufruire ad un'assistenza legale, il diritto ad accedere ai servizi funzionali all'individuazione di esigenze particolari ai sensi del comma 1, dell'articolo 17, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142, il diritto a ricevere assistenza socio-sanitario e psicologica, il diritto di un effettivo accesso al servizio del territorio. Sono altresì assicurate: la messa in atto di procedure standard per l'individuazione, la valutazione, il referral, la presa in carico di esigenze particolari e la formazione specifica per tutti gli operatori.
**12. 65. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

  Dopo il comma 6 inserire il seguente:
  6-bis. I titolari del permesso di soggiorno di cui all'articolo 32 comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.  25, i richiedenti di cui all'articolo 17, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142, i nuclei familiari dei richiedenti protezione con minori, i titolari dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 19 comma 2, e i cittadini stranieri già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del Tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13 comma 2, legge 7 aprile 2017, n.  47, sono beneficiari del Sistema di protezione.
12. 66. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:
  6-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono definite le prestazioni che possono essere garantite dalle amministrazioni competenti agli stranieri non in regola con le disposizioni sull'ingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato, nonché le modalità di assunzione dei relativi costi.
12. 67. Gebhard, Plangger, Schullian.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12.1.
(Sistema di protezione dei titolari di protezione internazionale, dei richiedenti asilo vulnerabili e dei minori stranieri non accompagnati)

  1. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, che si esprime entro trenta giorni, sono fissate le modalità di presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per i servizi di accoglienza rivolti ai soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.  416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.  39.
  2. La Prefettura – ufficio territoriale del Governo valuta l'insufficienza dei mezzi di sussistenza, accerta, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Capo del Dipartimento per libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, la disponibilità di posti all'interno del Sistema e segnala al Servizio Centrale di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.  39, i soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.  416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.  39, ai fini dell'inserimento nel Sistema di Protezione dei titolari di protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati.
  3. La prefettura – ufficio territoriale del Governo ovvero le altre competenti autorità che hanno notizia della presenza di un minore straniero non accompagnato, segnalano il minore al Servizio Centrale di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.  416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.  39, ai fini dell'inserimento nel Sistema di Protezione dei titolari di protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati, così come disposto dall'articolo 12 della legge 7 aprile 2017, n.  47».
12. 029*. Pollastrini, Migliore, Ceccanti, Giorgis, Fiano, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12.1.
(Sistema di protezione dei titolari di protezione internazionale, dei richiedenti asilo vulnerabili e dei minori stranieri non accompagnati)

  1. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, che si esprime entro trenta giorni, sono fissate le modalità di presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per i servizi di accoglienza rivolti ai soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.  416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.  39.
  2. La prefettura – ufficio territoriale del Governo, valuta l'insufficienza dei mezzi di sussistenza, accerta, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Capo del Dipartimento per libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, la disponibilità di posti all'interno del Sistema e segnala al Servizio Centrale di cui all'articolo 1-sexies decreto-legge 30 dicembre 1989, n.  416, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 1990, n.  39, i soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.  416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.  39, ai fini dell'inserimento nel Sistema di protezione dei titolari di protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati.
  3. La prefettura – ufficio territoriale del Governo ovvero le altre competenti autorità che hanno notizia della presenza di un minore straniero non accompagnato, segnalano il minore al Servizio Centrale di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.  416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.  39, ai fini dell'inserimento nel Sistema di Protezione dei titolari di protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati, così come disposto dall'articolo 12 della legge 7 aprile 2017, n.  47.
12. 03*. Magi.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12.1
(Modifica al decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  241)

  1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142, dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

Art. 12-bis
(Sistema di protezione dei titolari di protezione internazionale, dei richiedenti asilo vulnerabili e dei minori stranieri non accompagnati)

  1. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, che si esprime entro trenta giorni, sono fissate le modalità di presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per i servizi di accoglienza rivolti ai soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.  416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.  39.
  2. La prefettura – ufficio territoriale del Governo, valuta l'insufficienza dei mezzi di sussistenza, accerta, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Capo del Dipartimento per libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, la disponibilità di posti all'interno del Sistema e segnala al Servizio Centrale di cui all'articolo 1-sexies decreto-legge 30 dicembre 1989, n.  416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.  39, i soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.  416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.  39, ai fini dell'inserimento nel Sistema di protezione dei titolari di protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati.
  3. La prefettura – ufficio territoriale del Governo ovvero le altre competenti autorità che hanno notizia della presenza di un minore straniero non accompagnato, segnalano il minore al Servizio Centrale di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.  416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.  39, ai fini dell'inserimento nel Sistema di protezione dei titolari di protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati, così come disposto dall'articolo 12 della legge 7 aprile 2017, n.  47.
12. 02. Pella.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12.1.
(Concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali garantite dai comuni nelle fasi di accoglienza di minori stranieri non accompagnati)

  1. Al fine di garantire i servizi di accoglienza e di assistenza ai minori stranieri non accompagnati, i comuni dispongono dei fondi destinati al gettito dell'imposta municipale propria destinati allo Stato, di cui all'articolo 1, comma 380, lettera f), della legge 24 dicembre 2012, n.  228. A tal fine, ogni anno i comuni comunicano alla regione di appartenenza ovvero alla provincia autonoma di appartenenza, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la somma di cui al periodo precedente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.  416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.  39, per ciascun comune che abbia disposto dei fondi destinati al gettito dell'imposta municipale proprie destinata allo Stato al fine di garantire servizi di accoglienza e di assistenza ai minori stranieri non accompagnati, viene stornata somma equivalente in favore dello Stato a titolo di compensazione.
12. 04. Gregorio Fontana, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12.1.
(Autorizzazione di spesa per garantire il funzionamento dei centri governativi di prima accoglienza e dei centri di accoglienza straordinaria)

  1. Al fine di garantire il funzionamento dei centri governativi di prima accoglienza e dei centri di accoglienza straordinaria di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per fanno 2019.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
12. 05. Migliore, Ceccanti, Giorgis, Fiano, Marco Di Maio, Pollastrini.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Minori stranieri non accompagnati)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della presente legge non si applicano ai soggetti che, in qualità di richiedenti asilo o rifugiati, abbiano iniziato in età minore un percorso di formazione professionale ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 142 del 2015 e la cui domanda di protezione internazionale risulti ancora in via di definizione al compimento della maggiore età.
  2. All'articolo 19 del decreto 18 agosto 2015, n. 142, è aggiunto il seguente comma:
  7-quinquies. I comuni che assicurano l'accoglienza e l'assistenza dei cittadini stranieri già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47, accedono ai contributi disposti dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel limite delle risorse del medesimo Fondo. Nei casi di cui all'articolo 13, comma 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47, il questore rinnova il permesso di soggiorno per minore età, per la durata dell'affidamento ai servizi sociali stabilita nel provvedimento del tribunale per i minorenni.
12. 0300. Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12.1.
(Minori stranieri non accompagnati)

  Le disposizioni di cui all'articolo 12 di questo Decreto non si applicano a coloro che, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo n.  142 del 2015 abbiano iniziato un percorso di formazione professionale mentre erano minori non accompagnati e la cui domanda di protezione internazionale risulti ancora in via di definizione al compimento della maggiore età.
12. 06. Magi.

ART. 12-ter.

  Al comma 1, dopo le parole: assistenza e protezione sociale aggiungere le seguenti:, pena la decadenza della gestione del servizio affidato loro o altra sanzione da stabilirsi con decreto del Ministero dell'interno.
12-ter. 1. Bignami.

  Dopo l'articolo 12-ter, inserire il seguente:

Art. 12-quater.
(Sistema di protezione dei titolari di protezione internazionale, dei richiedenti asilo vulnerabili e dei minori stranieri non accompagnati)

  1. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, che si esprime entro trenta giorni, sono fissate le modalità di presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per i servizi di accoglienza rivolti ai soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.  416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.  39.
  2. La Prefettura ufficio territoriale del Governo, valuta l'insufficienza dei mezzi di sussistenza, accerta, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Capo del Dipartimento per libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, la disponibilità di posti all'interno del Sistema e segnala al Servizio Centrale di cui all'articolo 1-sexies decreto-legge 30 dicembre 1989, n.  416, convertito, con modificazioni, della legge 28 febbraio 1990, n.  39, i soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.  416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.  39, ai fini dell'inserimento nel Sistema di Protezione dei titolari di protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati.
  3. La prefettura ufficio territoriale del Governo ovvero le altre competenti autorità che hanno notizia della presenza di un minore straniero non accompagnato, segnalano il minore al Servizio Centrale di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.  416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.  39, ai fini dell'inserimento nel Sistema di protezione dei titolari di protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati, così come disposto dall'articolo 12 della legge 7 aprile 2017, n.  47.
12-ter. 01. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

  Dopo l'articolo 12-ter inserire il seguente:

Art. 12-quater.
(Minori stranieri non accompagnati)

  Le disposizioni di cui all'articolo 12 di questo Decreto non si applicano a coloro che, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo n.  142 del 2015 abbiano iniziato un percorso di formazione professionale mentre erano minori non accompagnati e la cui domanda di protezione internazionale risulti ancora in via di definizione al compimento della maggiore età.
12-ter. 02. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

  Dopo l'articolo 12-ter aggiungere il seguente:

Art. 12-quater.
(Obblighi di trasparenza per gli enti di promozione sociale che operano nel settore delle emergenze umanitarie)

  1. Gli enti di promozione sociale iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui all'articolo della legge 11 agosto 2014, n. 125, sono tenuti a una gestione separata per ciascuna iniziativa di raccolta fondi che attivano. A tal fine gli enti hanno l'obbligo di istituire conti bancari specifici e separati e apposita contabilità per ciascun progetto. È fatto divieto di destinare i fondi raccolti per un progetto ad altra iniziativa.
  2. Presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito un apposito elenco dei progetti in corso di realizzazione da parte degli enti di promozione sociale. Ciascun ente comunica agli uffici preposti presso il Ministero i progetti in corso.
12-ter. 0300. Meloni, Prisco, Donzelli.

ART. 13.

  Sopprimerlo.
*13. 1. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

  Sopprimerlo.
*13. 2. Magi.

  Sopprimerlo.
*13. 3. Soverini.

  Sopprimerlo.
*13. 4. Migliore, Pollastrini, Ceccanti, Fiano, Marco Di Maio, Giorgis.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
13. 5. Ceccanti, Migliore, Pollastrini, Fiano, Marco Di Maio, Giorgis.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 1-bis aggiungere, in fine, le seguenti parole: nei primi tre mesi di accoglienza presso il medesimo centro o struttura.
*13. 6. Giorgis, Ceccanti, Migliore, Pollastrini, Fiano, Marco Di Maio.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 1-bis aggiungere, in fine, le seguenti parole: nei primi tre mesi di accoglienza presso il medesimo centro o struttura.
*13. 7. Magi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
13. 8. Mugnai, D'Ettore.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) all'articolo 5-bis sostituire le parole: «Il richiedente protezione internazionale ospitato nei centri di cui agli articoli 9, 11 e 14» con le seguenti: «il titolare del permesso di soggiorno per minore età, per essere un rifugiato, per riconoscimento della protezione sussidiaria o per casi speciali, che sia ospitato in uno dei centri previsti dal presente decreto legislativo o comunque sia stato ammesso ad una misura di accoglienza volta a sopperire ai suoi bisogni abitativi o di protezione».
13. 9. Magi.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
  c-bis) dopo l'articolo 23, è inserito il seguente:

«Art. 23-bis.

  Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni, sono fissate le modalità di presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per i servizi di accoglienza rivolti ai soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.».
13. 11. Marco Di Maio, Ceccanti, Migliore, Pollastrini, Fiano, Giorgis.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Assunzioni straordinarie di funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale)

  1. Al fine di supportare interventi educativi, programmi di inserimento lavorativo, misure di sostegno all'attività trattamentale e al fine di consentire il pieno espletamento delle nuove funzioni e compiti assegnati al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità in materia di esecuzione penale esterna e di messa alla prova, il Ministero della giustizia, è autorizzato ad avviare nel triennio 2018-2021 le procedure concorsuali, anche previo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'assunzione di un numero massimo 296 unità di personale da inquadrare nella Area III dei profili di funzionario della professionalità giuridico pedagogico, di funzionario della professionalità di servizio sociale nonché di mediatore culturale e, comunque, nell'ambito dell'attuale dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.
  2. Le procedure di cui al comma 1, sono disposte in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
  3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 1.200.000 per l'anno 2018, di euro 3.966.350 per l'anno 2019 e di euro 11.798.099 a decorrere dall'anno 2020.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
13. 01. Pollastrini, Ceccanti, Migliore, Fiano, Marco Di Maio, Giorgis.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Assunzioni straordinarie di personale da destinare agli uffici delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto di asilo)

  1. Per far fronte alle indifferibili esigenze di servizio, al fine di accelerare la fase dei colloqui, di particolare rilevanza e urgenza, in relazione agli impegni connessi all'applicazione dei Capi I e II che determineranno un notevole incremento delle richieste di protezione internazionale e al fine di garantire la continuità e l'efficienza dell'attività degli uffici della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, il Ministero dell'interno è autorizzato, per il biennio 2017-2018, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali e, conseguentemente, ad assumere un contingente di personale a tempo indeterminato, altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente alla terza area funzionale dell'Amministrazione, civile dell'interno, nel limite complessivo di 250 unità, anche in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, è autorizzata la spesa di 2.766.538 euro per l'anno 2018 e di 10.266.150 euro a decorrere dall'anno 2019.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
13. 02. Pollastrini, Ceccanti, Migliore, Fiano, Marco Di Maio, Giorgis.

ART. 14.

  Sopprimerlo.
*14. 1. Magi.

  Sopprimerlo.
*14. 2. Migliore, Ceccanti, Pollastrini, Fiano, Marco Di Maio, Giorgis.

  Sopprimerlo.
*14. 3. Ungaro, La Marca, Carè, Schirò, Emanuela Rossini.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n.  91)

  1. Alla legge 5 febbraio 1992, n.  91, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   «b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia titolare del diritto di soggiorno permanente ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.  30, o sia in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286»;
   b) all'articolo 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «2-bis. Nei casi di cui alla lettera b-bis) del comma 1 la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare a margine dell'atto di nascita. La direzione sanitaria del punto nascita ovvero l'ufficiale dello stato civile cui è resa la dichiarazione di nascita informa il genitore di tale facoltà. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.
  2-ter. Qualora non sia stata resa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, i soggetti di cui alla lettera b-bis) del comma 1 acquistano la cittadinanza se ne fanno richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età»;
   c) all'articolo 4, comma 2, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;
   d) all'articolo 4, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
   «2-bis. Il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età che, ai sensi della normativa vigente, ha frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. Nel caso in cui la frequenza riguardi il corso di istruzione primaria, è altresì necessaria la conclusione positiva del corso medesimo. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da un genitore legalmente residente in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.
  2-ter. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, l'interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età»;
   e) all'articolo 9, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   «f-bis) allo straniero che ha fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, ivi legalmente residente da almeno sei anni, che ha frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, nel medesimo territorio, un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale con il conseguimento di una qualifica professionale»;
   f) all'articolo 9-bis, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contributo non è dovuto per le istanze o dichiarazioni concernenti i minori.»;
   g) all'articolo 14, comma 1, le parole: «se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana» sono sostituite dalle seguenti: «non decaduto dalla responsabilità genitoriale, acquistano la cittadinanza italiana se risiedono nel territorio della Repubblica»;
   h) dopo l'articolo 23 sono aggiunti seguenti:

  «Art. 23-bis. – 1. Ai fini della presente legge, il requisito della minore età deve essere considerato come riferito al momento della presentazione dell'istanza o della richiesta da parte del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale.
  2. Ai fini della presente legge, si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica. Per il computo del periodo di residenza legale, laddove prevista, si calcola come termine iniziale la data di rilascio del primo permesso di soggiorno, purché vi abbia fatto seguito l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente. Eventuali periodi di cancellazione anagrafica non pregiudicano la qualità di residente legale se ad essi segue la reiscrizione nei registri anagrafici, qualora il soggetto dimostri di avere continuato a risiedere in Italia anche in tali periodi.
  3. Ai fini della presente legge, si considera che abbia soggiornato o risieduto nel territorio della Repubblica senza interruzioni chi ha trascorso all'estero, nel periodo considerato, un tempo mediamente non superiore a novanta giorni per anno, calcolato sul totale degli anni considerati. L'assenza dal territorio della Repubblica non può essere superiore a sei mesi consecutivi, a meno che essa non sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da gravi e documentati motivi di salute.
  4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 1, lettera b-bis), si considera in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo anche lo straniero che, avendo maturato i requisiti per l'ottenimento di tale permesso, abbia presentato la relativa richiesta prima della nascita del figlio e ottenga il rilascio del permesso medesimo successivamente alla nascita.
  5. Gli ufficiali di anagrafe sono tenuti, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b-bis) e dell'articolo 4, commi 2 e 2-bis, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza.
  6. Nel caso di persona interdetta in via giudiziale, gli atti finalizzati all'esercizio dei diritti previsti dalla presente legge, inclusa la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza, sono compiuti, nell'interesse della persona, dal tutore, previa autorizzazione del giudice tutelare. Nel caso di persona beneficiaria di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare dispone se tali atti possano essere compiuti dall'amministratore di sostegno ovvero dal beneficiario con l'assistenza dell'amministratore di sostegno ovvero se il beneficiario conservi per tali atti la capacità di agire. Ove gli atti siano compiuti dal tutore o dall'amministratore di sostegno, non si richiede il giuramento di cui all'articolo 10.

  Art. 23-ter. – 1. I comuni, in collaborazione con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, promuovono, nell'ambito delle proprie funzioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a favore di tutti i minori, iniziative di educazione alla conoscenza e alla consapevolezza dei diritti e dei doveri legati alla cittadinanza e una giornata dedicata alla ufficializzazione dei nuovi cittadini».
14. 5. Giorgis, Pollastrini, Migliore, Ceccanti, Fiano, Marco Di Maio.

  Sopprimere la lettera a).
*14. 8. Giorgis, Pollastrini, Migliore, Ceccanti, Fiano, Marco Di Maio.

  Sopprimere la lettera a).
*14. 9. Magi.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: Specifiche esenzioni sono previste per coloro che godono dello status di rifugiato e per le persone apolidi;

  Conseguentemente, al medesimo comma:
    sopprimere la lettera
a-bis);
    lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Dal contributo sono esentati i rifugiati e gli apolidi»;
    lettera c), capoverso «9-ter», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
   1-bis) Per i rifugiati e gli apolidi il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 è di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda;
    lettera d), dopo le parole: 270-quinquies.2, del codice penale, aggiungere le seguenti:, ad eccezione dei casi in cui la revoca risulti in apolidia.
**14. 6. Magi.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: Specifiche esenzioni sono previste per coloro che godono dello status di rifugiato e per le persone apolidi;

  Conseguentemente, al medesimo comma:
    sopprimere la lettera
a-bis);
    lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: Dal contributo sono esentati i rifugiati e gli apolidi«;
    lettera c), capoverso «9-ter», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
   1-bis) Per i rifugiati e gli apolidi il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 è di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda;
    lettera d), dopo le parole: 270-quinquies.2, del codice penale, aggiungere le seguenti:, ad eccezione dei casi in cui la revoca risulti in apolidia.
**14. 7. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

  Sopprimere la lettera a-bis).
14. 10. Magi.

  Al comma 1, sostituire la lettera a-bis) con la seguente:
  a-bis) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

  «Art. 9.1. – 1. La cittadinanza italiana, ai sensi degli articoli 4, 5 e 9, è concessa solo qualora l'interessato:
   a) conosca e i principi e gli elementi essenziali della Costituzione;
   b) conosca gli elementi essenziali di storia e geografia dell'Italia;
   c) abbia una conoscenza della lingua italiana, ovvero di lingua minoritaria riconosciuta nel territorio italiano di residenza non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER);
   d) dichiari di voler fare dell'Italia la sua Patria e ne riconosca la bandiera, lo stemma e l'inno.

  2. Entro tre mesi della data di entrata in vigore del presente articolo il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, individua, con proprio decreto, le modalità di accertamento dei requisiti di cui al comma 1.
  3. Sono esentate dagli adempimenti di cui al presente articolo le persone di età inferiore ai quattordici anni, e quelle incapaci di soddisfare ad essi in ragione di grave e accertata condizione di disabilità».
14. 11. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

  Al comma 1, lettera a-bis), capoverso «Art. 9.1.» primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e al rilascio di una dichiarazione scritta che attesti la conoscenza e la condivisione dei principi e dei diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione.
14. 12. Meloni, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*14. 13. Giorgis, Pollastrini, Migliore, Ceccanti, Fiano, Marco Di Maio.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*14. 200. Soverini, Benedetti.

  Al comma 1, sostituire lettera b), con la seguente:
   b) all'articolo 9-bis, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «dal contributo sono esentati i rifugiati e gli apolidi».
14. 14. Ceccanti, Migliore, Pollastrini, Fiano, Marco Di Maio, Giorgis.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente, al medesimo articolo, sopprimere il comma 2.
*14. 15. Migliore, Pollastrini, Fiano, Marco Di Maio, Giorgis, Ceccanti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente, al medesimo articolo, sopprimere il comma 2.
*14. 16. Magi.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 9-ter», dopo le parole: agli articoli 5 e 9 aggiungere le seguenti: , ad eccezione di quelli relativi a chi è nato nel territorio della Repubblica,.
**14. 18. Ceccanti, Migliore, Pollastrini, Fiano, Marco Di Maio, Giorgis.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 9-ter», dopo le parole: agli articoli 5 e 9 aggiungere le seguenti: , ad eccezione di quelli relativi a chi è nato nel territorio della Repubblica,.
**14. 19. Magi.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 9-ter» comma 1, sostituire la parola: quarantotto con la seguente: ventiquattro.
*14. 20. Emanuela Rossini.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 9-ter» comma 1, sostituire la parola: quarantotto con la seguente: ventiquattro.
*14. 21. Schirò, Ungaro, La Marca, Carè.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 9-ter» comma 1, sostituire la parola: quarantotto con la seguente: ventiquattro.
*14. 300. Fitzgerald Nissoli.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 9-ter», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
   1-bis. L'acquisto della cittadinanza, a seguito del decreto di cui all'articolo 7, ha effetto sin dal giorno successivo alla domanda nei riguardi dei figli e del coniuge del richiedente.
**14. 22. Magi.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 9-ter», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
   1-bis. L'acquisto della cittadinanza, a seguito del decreto di cui all'articolo 7, ha effetto sin dal giorno successivo alla domanda nei riguardi dei figli e del coniuge del richiedente.
**14. 23. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

  Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 9-ter, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per i cittadini in possesso di passaporto britannico le disposizioni di cui al comma precedente si applicano esclusivamente per le domande presentate a partire dal 29 marzo 2019.
14. 24. Ungaro, La Marca, Carè, Schirò, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 9-ter, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per i cittadini in possesso di passaporto britannico il termine di residenza quadriennale di cui all'articolo 9, comma 1, della lettera d), legge 5 febbraio 1992, n.  91, richiesto per la concessione della cittadinanza italiana si applica per le domande presentate a partire dal 29 marzo 2019 fino al 29 marzo 2029.
14. 25. Ungaro, La Marca, Carè, Schirò, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 9-ter, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per i cittadini in possesso di passaporto britannico il termine di residenza decennale di cui all'articolo 9, comma 1, della lettera f) legge 5 febbraio 1992, n.  91, richiesto per la concessione della cittadinanza italiana si applica esclusivamente per le domande presentate a partire dal 29 marzo 2019.
14. 26. Ungaro, La Marca, Carè, Schirò, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 9-ter, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per i rifugiati e gli apolidi il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 è di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda.
14. 27. Giorgis, Ceccanti, Migliore, Pollastrini, Fiano, Marco Di Maio.

  Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso Art. 9-ter, aggiungere il seguente:
  «Art. 9-quater. È cittadina italiana la donna che è stata cittadina italiana per nascita e ha perduto la cittadinanza in quanto coniugata con cittadino straniero, anche quando il matrimonio è stato contratto prima del 1o gennaio 1948. È cittadino italiano il figlio della donna di cui al precedente periodo nato anteriormente al 1o gennaio 1948».
14. 28. La Marca, Schirò, Ungaro, Carè.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*14. 29. Giorgis, Migliore, Ceccanti, Fiano, Marco Di Maio, Pollastrini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*14. 30. Magi.

  Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 10-bis, primo periodo, sopprimere le parole: acquisita ai sensi degli articoli 4 comma 2, 5 e 9;

  Conseguentemente:
    al medesimo capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente:
La perdita della cittadinanza è automatica.
    alla rubrica dell'articolo 14, sostituire la parola: revoca, con la seguente: perdita.
14. 31. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

  Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 10-bis, primo periodo, sopprimere le parole: acquisita ai sensi degli articoli 4, comma 2, 5 e 9;

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: La perdita della cittadinanza è automatica.
14. 32. Bignami, Fiorini, Vietina.

  Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 10-bis, primo periodo, sostituire la parola: revocata con la seguente: annullata;

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, al secondo periodo:
    sostituire le parole:
la revoca della cittadinanza è adottata con le seguenti: l'annullamento della cittadinanza è adottato;
    aggiungere, in fine, le parole:, allorché la sentenza abbia accertato che l'attività delittuosa, consumata o tentata, per la quale è stato condannato alla reclusione non inferiore a tre anni, è stata commessa o è iniziata prima della data di acquisto della cittadinanza italiana. Qualora dalla sentenza passata in giudicato risulti essere stata presentata nel procedimento di concessione della cittadinanza documentazione falsa o contraffatta si applicano le norme sull'annullamento d'ufficio previste dall'articolo 21-novies della legge 7 agosto 1990, n.  241. In entrambi i casi l'annullamento della cittadinanza può essere disposto soltanto dopo che il tribunale di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero e sentito l'interessato, se reperibile, il difensore e il Questore, confermi che il condannato risulta attualmente pericoloso socialmente e accerti che sia in possesso anche di cittadinanza di altro Stato verso il quale possa essere effettivamente espulso con accompagnamento alla frontiera da parte delle forze di polizia al momento dell'uscita dall'istituto penitenziario e che siano disponibili i documenti di identificazione e di viaggio senza che ricorra uno degli impedimenti all'espulsione indicati nell'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286.
    alla rubrica, sostituire la parola: revoca con la seguente: annullamento.
14. 33. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

  Al comma 1, lettera d), capoverso: Art. 10-bis, aggiungere, in fine, le parole: Sono previste specifiche eccezioni per i casi che coinvolgano persone che, in seguito alla revoca della cittadinanza, risulterebbero apolidi.
*14. 34. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

  Al comma 1, lettera d), capoverso: Art. 10-bis, aggiungere, in fine, le parole: Sono previste specifiche eccezioni per i casi che coinvolgano persone che, in seguito alla revoca della cittadinanza, risulterebbero apolidi.
*14. 35. Magi.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   d-bis) all'articolo 17, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
  1. I cittadini italiani che, a seguito di espatrio, hanno perso la cittadinanza italiana in conseguenza di disposizioni legislative previgenti, la riacquistano facendone espressa richiesta all'Ufficio consolare italiano che ha giurisdizione nel territorio di residenza estera, purché ciò non sia in contrasto con accordi internazionali in vigore.
  2. Potranno, altresì, chiedere il riacquisto della cittadinanza, con la medesima procedura di cui al comma 1, le donne già italiane per nascita che abbiano perduto il diritto di cittadinanza dopo aver contratto matrimonio con cittadino straniero prima del 1o gennaio 1948.
  3. L'acquisto della cittadinanza italiana è previsto per i figli di donne di cui al comma 2 e per lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre sono stati cittadini per nascita o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado, mediante medesima procedura di cui al comma 1.
14. 301.  Fitzgerald Nissoli.

  Sopprimere il comma 2.
14. 36. Migliore, Ceccanti, Pollastrini, Fiano, Marco Di Maio, Giorgis.

  Sopprimere il comma 2-bis.
*14. 37. Magi.

  Sopprimere il comma 2-bis.
*14. 38. Migliore.

  Al comma 2-bis, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: due settimane.
14. 39. Migliore.

  Al comma 2-bis sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre settimane.
14. 40. Migliore.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di accelerare i procedimenti di riconoscimento della cittadinanza in favore dei cittadini stranieri di ceppo italiano che presentano richiesta del possesso dello status civitatis italiano è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2018 e 300.000 euro a decorrere dall'anno 2019. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
14. 41. Prisco, Donzelli, Meloni.

  Dopo il comma ,3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Per i cittadini di ceppo italiano di nazionalità venezuelana che hanno presentato richiesta del possesso dello status civitatis italiano o che la presenteranno entro il 31 dicembre 2021, è concesso il permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, regolati del decreto legislativo n.  3 dell'8 gennaio 2007. A tal fine è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2018 e 300.000 euro a decorrere dall'anno 2019. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
14. 42. Prisco, Donzelli, Meloni.

ART. 15.

  Sopprimerlo.
15. 1. Migliore, Fiano, Ceccanti, Giorgis, Pollastrini, Marco Di Maio.

  Sopprimere il comma 1.
*15. 2. Magi.

  Sopprimere il comma 1.
*15. 3. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115, nel capo V del titolo IV della parte III, dopo l'articolo 130, è inserito il seguente:

«Art. 130-bis.
(Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore nei processi civili)

  1. Nel processo civile, quando la impugnazione anche incidentale o il reclamo, sono dichiarati improcedibili o quando il vizio di inammissibilità presenti i caratteri della prevedibilità ex ante, al difensore non è liquidato alcun compenso.
  2. Nel processo civile non possono essere liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte e le traduzioni da lingua straniera che, all'atto di conferimento dell'incarico, appaiono irrilevanti o superflue ai fini della prova».
15. 4. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, soppressi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2012, n.  156, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi.
15. 5. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

  Dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:
  1-ter. Al fine di assicurare, in considerazione delle peculiari ed oggettive criticità, un più efficiente ed efficace funzionamento dell'amministrazione della giustizia sul territorio calabrese, in deroga alle disposizioni previste dal decreto legislativo 7 settembre 2012, n.  155, entro 60 giorni dalla approvazione del presente provvedimento, è assicurata la riapertura del Tribunale di Rossano (CS).
15. 6. Bruno Bossio.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15.1.
(Reato di integralismo islamico)

  1. Dopo l'articolo 270-septies del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 270-octies.
(Integralismo islamico)

  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da quattro a sei anni chiunque, al fine di o comunque in maniera tale da mettere in concreto pericolo la pubblica incolumità, propugna o propaganda idee dirette a sostenere sotto qualsiasi forma:
   a) l'applicazione della pena di morte per apostasia, omosessualità, adulterio o blasfemia;
   b) l'applicazione di pene quali la tortura, la mutilazione o la flagellazione;
   c) la negazione della libertà religiosa;
   d) la schiavitù, la servitù o la tratta di esseri umani.

  Nel caso di cui alla lettera d) del primo comma la pena è aumentata ove la condotta di cui al medesimo comma si riferisca a donne o a minori.
  La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per sostenere organizzazioni che svolgono, anche nell'ambito di luoghi di culto, attività dirette a commettere il reato di cui al primo comma.
  È punito con la pena della reclusione da tre a cinque anni chiunque riceva da uno Stato straniero o da organizzazioni o soggetti stranieri beni o denaro destinati a essere in tutto o in parte utilizzati al fine di commettere il reato di cui al primo comma».
15. 01. Meloni, Prisco, Donzelli, Ferro.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15.1.
(Modifiche agli articoli 527 e 528 del codice penale in materia di atti, pubblicazioni e spettacoli osceni)

  1. All'articolo 527 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni»;
   b) al secondo comma, le parole: «Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «La pena è aumentata da un terzo alla metà» e dopo le parole: «è commesso» sono inserite le seguenti: «in presenza di minori ovvero».
2. All'articolo 528 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo comma, le parole: «è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103»;
    b) al secondo comma, le parole: «Alla stessa sanzione» sono sostituite dalle seguenti: «Alla stessa pena»;
    c) al terzo comma, le parole: «Si applicano la reclusione da tre mesi a tre anni e la multa non inferiore a euro 103» sono sostituite dalle seguenti: «Tale pena si applica inoltre».

  3. All'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge 28 aprile 2014, n.  67, il numero 1) è abrogato.
  4. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n.  8, i commi 1 e 2 sono abrogati.
  5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle violazioni commesse successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
15. 02. Prisco, Donzelli, Ferro.

ART. 15-bis.

  Al comma 1, capoverso Art. 11-bis, sopprimere il comma 1.
15-bis. 1. Magi.

  Al comma 1, capoverso Art. 11-bis, sopprimere il comma 3.
15-bis. 2. Migliore, Fiano, Ceccanti, Giorgis, Pollastrini, Marco Di Maio.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. L'articolo 5 del decreto-legge 26 giugno 2014, n.  92, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  117, è abrogato.
15-bis. 3. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 15-bis, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.1.

  1. Al fine di assicurare, in considerazione delle peculiari ed oggettive criticità, un più efficiente ed efficace funzionamento dell'amministrazione della giustizia sul territorio calabrese, in deroga alle disposizioni previste dal decreto legislativo n.  155 del 2012, entro 60 giorni dalla approvazione del presente provvedimento, è assicurata la riapertura del Tribunale di Rossano (CS).
15-bis. 01. Bruno Bossio.

ART. 15-ter.

  Sopprimerlo.
15-ter. 1. Migliore.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. Il comma 1 dell'articolo 5, delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.  271, è sostituito con il seguente:
   «1. Le sezioni di polizia giudiziaria sono composte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri; del corpo della guardia di finanza e del corpo di polizia penitenziaria».
15-ter. 2. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Gregorio Fontana, Fiorini.

ART. 16.

  Sopprimere il comma 2.
16. 1. Migliore, Fiano, Ceccanti, Giorgis, Pollastrini, Marco Di Maio.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. Al fine di garantire la effettiva disponibilità dei braccialetti elettronici, anche in considerazione di quanto previsto al comma 1, la somma attualmente impiegata a tal fine è aumentata della metà. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Giustizia.
16. 2. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  1. L'articolo 275-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 275-bis. – (Particolari modalità di controllo) – 1. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, salvo che le ritenga non necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria.
  2. L'accertamento della disponibilità da parte della polizia giudiziaria deve essere preventivo e deve avere ad oggetto una tempistica certa. Qualora il giudice accerti la indisponibilità, anche temporanea, del dispositivo elettronico, deve valutare, ai fini dell'applicazione o della sostituzione della misura coercitiva, la specifica idoneità, adeguatezza e proporzionalità della misura in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.
  3. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, il giudice prevede l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e strumenti anzidetti.
  4. L'imputato accetta i mezzi e gli strumenti di controllo di cui al comma 1 ovvero nega il consenso all'applicazione di essi, con dichiarazione espressa resa all'ufficiale o all'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la misura. La dichiarazione è trasmessa al giudice che ha emesso l'ordinanza ed al pubblico ministero, insieme con il verbale previsto dall'articolo 293, comma 1.
  5. L'imputato che ha accettato l'applicazione dei mezzi e strumenti di cui al comma 1 è tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli.».
16. 01. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  1. Il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno emanano, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un decreto per la individuazione delle modalità di installazione ed uso e descrizione dei tipi e delle caratteristiche dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici destinati al controllo delle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari al fine di:
   a) garantire che il costo unitario dei dispositivi elettronici sia minore quale onere ai costi giornalieri della permanenza di un detenuto in carcere calcolato su media mensile degli ultimi 5 anni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
   b) garantire la disponibilità dei dispositivi elettronici secondo il calcolo delle richieste formulate, tenuto conto delle richieste rigettate e dei casi di mancata disponibilità, così come risultanti negli ultimi 5 anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
   c) effettuare il monitoraggio annuale avente ad oggetto i risparmi di spesa da destinarsi alle misure per la efficienza del sistema giudiziario.
16. 02. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.  14 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2011, n.  48, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «2-sexies. Al fine di concorrere agli obiettivi di cui al comma 2, lettere a) e b), per le spese di cui alla lettera f) dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917 e successive modificazioni, finalizzati alla sicurezza nelle abitazioni per prevenire il rischio di rapine, furti, e comunque di violazioni di domicilio, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 100 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2019. Alla copertura dell'onere del presente comma valutato in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per l'accesso ai benefici di cui al presente comma, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa nei limiti di 15 milioni di euro».
16. 03. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche al codice penale in materia di legittima difesa)

  1. All'articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo comma, all'alinea, dopo la parola: «sussiste», è inserita la seguente: «sempre» e, alla lettera b), sostituire le parole: «non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione» con le seguenti: «vi è pericolo di aggressione, il quale è sempre presunto quando l'offesa ingiusta avviene con modalità atte a creare uno stato di paura o agitazione nella persona offesa»;
   b) al terzo comma, le parole: «La disposizione di cui al secondo comma si applica» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o nelle immediate adiacenze dei luoghi indicati nel presente articolo se risulta, in fine, chiara e in atto l'intenzione di introdursi negli stessa con violenza»;
   c) dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: «Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere con violenza o minaccia da parte di una o più persone».

  2. All'articolo 55 del codice penale, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: «Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità nonché dei beni propri o altrui ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, n.  5, ovvero in stato di turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto».
16. 04. Meloni, Prisco, Donzelli, Ferro.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa)

  1. All'articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o nelle immediate adiacenze dei luoghi indicati nel presente articolo se risulta chiara e in atto l'intenzione di introdursi negli stessi con violenza o di volersene allontanare senza desistere dall'offesa»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il pericolo di aggressione e l'assenza di desistenza di cui al terzo comma sono presunti quando l'offesa ingiusta avviene all'interno dei luoghi indicati nel presente articolo, con modalità atte a creare uno stato di paura o agitazione nella persona offesa».
16. 05. Meloni, Prisco, Donzelli, Ferro.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  1. All'articolo 590-bis del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il delitto, nel solo caso di cui al primo comma, è punibile a querela della persona offesa».
16. 06. Cirielli, Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di violazione di domicilio)

  1. All'articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sette anni»;
   b) al quarto comma, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a nove anni».

  2. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   «m-quinquies) delitto di violazione di domicilio di cui all'articolo 614, primo, secondo e quarto comma, del codice penale».

  3. La lettera f-bis) del comma 2 dell'articolo 381 del codice di procedura penale è abrogata.
16. 07. Butti, Prisco, Donzelli, Ferro.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche agli articoli 380, 381 e 383 del codice di procedura penale, in materia di arresto in flagranza per il delitto di violazione di domicilio)

  1. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
  «m-quinquies) delitto di violazione di domicilio previsto dall'articolo 614, commi primo e secondo, del codice penale».

  2. La lettera f-bis) del comma 2 dell'articolo 381 del codice di procedura penale è abrogata.
  3. Il comma 1 dell'articolo 383 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
   «1. Nei casi previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, o quando si tratta di delitti perseguibili di ufficio ogni persona è autorizzata a procedere all'arresto in flagranza».
16. 08. Cirielli, Prisco, Donzelli, Ferro.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche all'articolo 444 del codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta)

  1. Il comma 1-bis dell'articolo 444 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
  «1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o di commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonché 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria».
16. 09. Meloni, Prisco, Donzelli, Ferro.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Introduzione del trattamento farmacologico di blocco androgenico per i condannati per reati di pedofilia)

  1. I soggetti condannati, con sentenza passata in giudicato, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, commessi nei confronti di persona che, al momento del fatto, non ha compiuto gli anni quattordici sono sottoposti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che prevede, altresì, un trattamento di blocco androgenico totale attraverso la somministrazione di farmaci di tipo agonista dell'ormone rilasciante l'ormone luteinizzante (LHRH) ovvero di metodi chimici o farmacologici equivalenti.
  2. Il programma di cui al comma 1 è svolto a cura dell'amministrazione penitenziaria, che a tale fine si avvale dell'ausilio di strutture del servizio pubblico o di strutture private autorizzate convenzionate, pubbliche e private, che dispongono di professionisti specializzati in psicoterapia e in psichiatria.
  3. Nel provvedimento che dispone la sottoposizione al trattamento farmacologico di blocco androgenico totale, il giudice deve indicare il metodo da applicare e la struttura sanitaria pubblica nella quale sarà eseguito il trattamento stesso. Il soggetto condannato può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari.
  4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutati in euro 50.000 per l'anno 2018 e in euro 100.000 per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 4, provvede ai sensi dei commi 12-bis e seguenti del medesimo articolo 17.
16. 010. Prisco, Donzelli, Ferro.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Introduzione del trattamento farmacologico di blocco androgenico per i condannati per reati sessuali)

  1. I soggetti condannati, con sentenza passata in giudicato, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-octies del codice penale sono sottoposti – in caso di recidiva – ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che prevede, altresì, un trattamento di blocco androgenico totale attraverso la somministrazione di farmaci di tipo agonista dell'ormone rilasciante l'ormone luteinizzante (LHRH) ovvero di metodi chimici o farmacologici equivalenti.
  2. Il programma di cui al comma 1 è svolto a cura dell'amministrazione penitenziaria, che a tale fine si avvale dell'ausilio di strutture del servizio pubblico o di strutture private autorizzate convenzionate, pubbliche e private, che dispongono di professionisti specializzati in psicoterapia e in psichiatria.
  3. Nel provvedimento che dispone la sottoposizione al trattamento farmacologico di blocco androgenico totale, il giudice deve indicare il metodo da applicare e la struttura sanitaria pubblica nella quale sarà eseguito il trattamento stesso. Il soggetto condannato può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari.
  4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutati in euro 50.000 per l'anno 2018 e in euro 100.000 per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 4, provvede ai sensi dei commi 12-bis e seguenti del medesimo articolo 17.
16. 011. Prisco, Donzelli, Ferro.

ART. 17.

  Al comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Il Ministero dell'interno provvede alla realizzazione e implementazione di una interfaccia digitale finalizzata a garantire la comunicazione automatica e in tempo reale dei dati identificativi rilevati in occasione del noleggio di autoveicoli al Centro elaborazione dati. Nelle more della realizzazione e implementazione dell'interfaccia digitale di cui al secondo periodo la comunicazione è effettuata contestualmente alla stipula del contratto di noleggio e comunque con congruo anticipo rispetto al momento della consegna del veicolo. Per le sole autovetture di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, la comunicazione può essere effettuata entro e non oltre le ventiquattro ore successive alla stipula del contratto di noleggio.
17. 1. Mulè, Pentangelo, Germanà, Baldelli.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: e comunque con congruo anticipo rispetto al momento della consegna del veicolo.
17. 2. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le sole autovetture di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, la comunicazione può essere effettuata entro e non oltre le ventiquattro ore successive alla stipula del contratto di noleggio.
17. 3. Mulè, Pentangelo, Germanà, Baldelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai fini di cui al comma 1 i pagamenti per il noleggio di autoveicoli sono effettuati esclusivamente con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni.
*17. 4. Mulè, Pentangelo, Germanà, Baldelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai fini di cui al comma 1 i pagamenti per il noleggio di autoveicoli sono effettuati esclusivamente con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni.
*17. 300.  Ferri.

  Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il Ministero dell'interno provvede alla realizzazione e implementazione di una interfaccia digitale finalizzata a garantire la comunicazione automatica e in tempo reale dei dati identificativi rilevati in occasione del noleggio di autoveicoli al Centro elaborazione dati. Nelle more della realizzazione e implementazione dell'interfaccia digitale di cui al secondo periodo la comunicazione è effettuata contestualmente alla stipula del contratto di noleggio e comunque con congruo anticipo rispetto al momento della consegna del veicolo. Per le sole autovetture di cui all'articolo 54, comma 1 lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 la comunicazione può essere effettuata entro e non oltre le ventiquattro ore successive alla stipula del contratto di noleggio».
17. 301. Ferri.

  Al comma 4, dopo le parole: disponibili a legislazione vigente aggiungere le seguenti: Il Dipartimento provvede altresì ad impartire le disposizioni con modalità non onerose per gli esercenti.
17. 5. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

  1. Le organizzazioni senza fini di lucro di ogni tipo non possono ricevere, neppure indirettamente, finanziamenti o supporto materiale provenienti da Stati o territori i cui Governi si trovano in una o più delle seguenti situazioni:
   a) impediscono l'esercizio della libertà religiosa con leggi o altri provvedimenti che impongono il carcere o più gravi pene, ovvero attraverso atti violenti ordinati dalle autorità;
   b) limitano gravemente i diritti previsti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo in ragione dell'appartenenza a determinati gruppi religiosi o alla professione di una determinata religione;
   c) diffondono incitamento all'odio per motivi razziali o religiosi, in particolare tra i minori.

  2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentite le Commissioni parlamentari competenti, definisce, e in seguito aggiorna quando necessario, le liste di Paesi, autonomie territoriali e organizzazioni politiche di cui al comma 1.
  3. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, ai soggetti che hanno erogato il finanziamento, alle persone che l'hanno ricevuto e all'organizzazione alla quale il finanziamento è diretto, è irrogata in solido una sanzione amministrativa pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto. Si applica l'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  472, e successive modificazioni.
17. 01. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

  1. All'articolo 20 del regio decreto 28 febbraio 1930, n.  289, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Le domande di approvazione delle nomine dei ministri di culto sono accolte se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
   a) per l'aspirante ministro di culto: cittadinanza e residenza italiana, assenza di qualsiasi collegamento con organizzazioni terroristiche o criminalità organizzata, mancanza di elementi concreti e di precedenti penali che indichino la possibilità di abuso della funzione di ministro di culto, non partecipazione a episodi di incitamento all'odio, sussistenza di almeno trenta persone di cui si dovrà occupare come ministro;
   b) per il culto: assenza di precedenti di incitamento all'odio, di collegamenti con organizzazioni terroristiche o di criminalità organizzata, di finanziamenti da Paesi dove non c’è libertà religiosa a meno che tale culto non ne sia la vittima, sussistenza di almeno centoventi aderenti in Italia».
17. 02. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

  1. All'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n.  152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo comma è sostituito dal seguente:
  «È vietato in luogo pubblico l'uso di qualunque mezzo che travisi e renda irriconoscibile la persona, senza giustificato motivo. Costituiscono giustificato motivo stati patologici del volto opportunamente certificati, uso di caschi protettivi alla guida di motoveicoli, uso di apparati di sicurezza nello svolgimento di determinati lavori, uso di passamontagna o simili con temperature inferiori ai 4 gradi Celsius, uso di maschere in luoghi aperti al pubblico nei periodi dell'anno e con l'osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall'autorità locale di pubblica sicurezza. Non costituiscono giustificato motivo esigenze legate a convinzioni religiose, politiche o sociali, o l'asserita tutela del pudore»;
   b) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le sanzioni sono raddoppiate se il travisamento avviene durante la commissione di reati».

  2. All'articolo 85, secondo e quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773, e successive modificazioni, le parole: «da L. 100 a 1000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 50 a euro 500».
17. 03. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Modifiche all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n.  152, e all'articolo 380 del codice di procedura penale, concernenti il delitto di travisamento in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico)

  1. L'articolo 5, terzo comma, della legge 22 marzo 1975, n.  152, è sostituito dai seguenti:
  «Chiunque viola il divieto di cui al secondo periodo del primo comma è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 3.000 a 10.000 euro. Nei suoi confronti è obbligatorio l'arresto in flagranza di reato.
  La pena prevista dal terzo comma del presente articolo è aumentata fino sei anni di reclusione e fino a 15.000 euro di multa quando il colpevole porta con sé uno strumento compreso tra quelli indicati nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n.  110».

  2. All'articolo 380, secondo comma, del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   «m-quinquies) delitto di travisamento in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, di cui all'articolo 5, primo comma, secondo periodo, della legge 22 maggio 1975, n.  152».
17. 04. Cirielli, Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

  1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.  14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n.  48, sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e di metal-detector».
17. 05. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.  14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n.  48, al comma 2, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:
   « a-bis) prevenzione dei fenomeni di terrorismo attraverso l'installazione presso stazioni ferroviarie e metropolitane, di metal-detector (WTMD) controllati direttamente dalle forze dell'ordine e metal-detector portatili (HHMD)».
17. 06. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

ART. 18.

  Al comma 1, sostituire le parole da: il personale dei Corpi, fino a: medesima legge, con le seguenti: il Sindaco e il personale dei Corpi e servizi di polizia municipale, addetto ai servizi di polizia stradale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, quando procede al controllo ed all'identificazione delle persone, accede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 1o aprile 1981, n.  121, alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) dell'Automobile Club d'Italia e del sistema informatico interforze C.E.D – S.D.L del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno.
18. 1. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole: polizia municipale con le seguenti: polizia locale.

  Conseguentemente, ai commi 1-bis e 2, ovunque ricorrano, sostituire le parole: polizia municipale con le seguenti: polizia locale.
18. 2. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

  Al comma 1, sopprimere le parole: dei comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti,;

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sopprimere l'ultimo periodo.
   al comma 1-bis, sopprimere, le parole: anche con riguardo a comuni diversi da quelli di cui allo stesso comma 1;
   al comma 3, sostituire le parole: 150.000 euro, con le seguenti: 500.000 euro;
   all'articolo 39, comma 1, lettera b), sostituire le parole: 15.150.000 euro, con le seguenti: 15.500.000 euro.
18. 3. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: con popolazione superiore ai centomila abitanti, fino alla fine del comma, con le seguenti: in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, quando procede al controllo ed all'identificazione delle persone, accede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 1o aprile 1981, n.  121, alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) dell'Automobile Club d'Italia e del sistema informatico interforze C.E.D – S.D.I. del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno;

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sopprimere l'ultimo periodo
;
   sopprimere il comma 1-bis);
   al comma 2, sostituire le parole da: nonché il numero degli operatori, fino alla fine del comma, con le seguenti: nonché le modalità con cui tutte le informazioni ed i dati in loro possesso in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità nel territorio comunale sono acquisiti dal Ministero dell'interno al fine di essere inseriti negli archivi del sistema, previa loro classificazione, analisi e valutazione;
   al comma 3, sostituire la cifra: 150.000, con la seguente: 500.000.
18. 4. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole: con popolazione superiore ai centomila abitanti, addetto ai servizi di polizia stradale con le seguenti: capoluogo di provincia.

  Conseguentemente:
   al comma 3, sostituire le parole: 150.000 euro, con le seguenti: 500.000 euro;
   all'articolo 39, comma 1, lettera b), sostituire le parole: 15.150.000 euro, con le seguenti: 15.500.000 euro.
18. 5. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole: con popolazione superiore ai centomila abitanti, addetto ai servizi di polizia stradale, con le seguenti: capoluogo di provincia,.
18. 6. Marco Di Maio, Migliore, Fiano, Ceccanti, Giorgis, Pollastrini.

  Al comma 1, dopo le parole: i comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti, aggiungere le seguenti:, i comuni capoluoghi di provincia, nonché quelli per i quali, previa loro motivata richiesta, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ritenga sussistenti specifiche esigenze di prevenzione, vigilanza e controllo del territorio, indipendentemente dal numero di abitanti,.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Ai maggiori oneri valutati in euro 100.000 per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
18. 7. Prisco, Donzelli, Ferro.

  Al comma, 1 sostituire la parola: centomila con la seguente: quarantamila.
18. 301. Silvestroni.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Le prerogative del personale dei corpi e servizi di polizia municipale di cui al comma 1, sono estese a tutti i corpi e servizi di polizia municipale dei comuni italiani che ne facciano richiesta per il tramite dei Sindaci al Ministero dell'interno o al Prefetto.
18. 300. Silvestroni.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni in materia di accesso alle banche dati presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

  1. All'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n.  634, recante «Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione», dopo le parole: «amministrazioni centrali e periferiche dello Stato» sono aggiunte le seguenti: «nonché gli enti locali limitatamente all'espletamento delle funzioni di Polizia Locale».
*18. 01. Pella, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni in materia di accesso alle banche dati presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

  1. All'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n.  634, recante «Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione», dopo le parole: «amministrazioni centrali e periferiche dello Stato» sono aggiunte le seguenti: «nonché gli enti locali limitatamente all'espletamento delle funzioni di Polizia Locale».
*18. 02. Marco Di Maio, Migliore, Fiano, Ceccanti, Giorgis, Pollastrini.

ART. 19.

  Sopprimerlo.
*19. 1. Migliore, Fiano, Ceccanti, Giorgis, Pollastrini, Marco Di Maio.

  Sopprimerlo.
*19. 2. Magi.

  Sopprimerlo.
*19. 3. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

  Sopprimerlo.
19. 300. Benedetti.

  Al comma 1, sopprimere le parole: capoluogo di provincia, nonché quelli con popolazione superiore ai centomila abitanti e sostituire la parola: possono con la seguente: devono.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 1-bis.
19. 4. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Fiorini.

  Al comma 1, sopprimere le parole: capoluogo di provincia, nonché quelli con popolazione superiore ai centomila abitanti.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 1-bis.
19. 5. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Gregorio Fontana, Fiorini.

  Al comma 1, dopo le parole: capoluogo di provincia, nonché quelli con popolazione superiore ai centomila abitanti, aggiungere le seguenti: e quelli per i quali, previa loro motivata richiesta, il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ritenga sussistenti specifiche esigenze di prevenzione, vigilanza e controllo del territorio, indipendentemente dal numero di abitanti,.
19. 6. Prisco, Donzelli, Ferro.

  Al comma 1, sostituire la parola: centomila con la seguente: quarantamila.
19. 301. Silvestroni.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 22 agosto 2014, n.  119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n.  146, le parole: «l'Amministrazione della pubblica sicurezza avvia» sono sostituite dalle seguenti: «l'Amministrazione della pubblica sicurezza e l'Amministrazione penitenziaria avviano». Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
19. 7. Prisco, Donzelli, Ferro.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19.1.
(Sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte della Polizia penitenziaria)

  1. Con decreto del Ministro della Giustizia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'Amministrazione penitenziaria avvia, con le necessarie cautele per la salute e l'incolumità pubblica e secondo princìpi di precauzione e previa intesa con il Ministro della salute, la sperimentazione dell'arma comune ad impulsi elettrici per le esigenze dei propri compiti istituzionali.
19. 01. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Fiorini.

ART. 19-ter.

  Sopprimerlo.
*19-ter. 1. Migliore.

  Sopprimerlo.
*19-ter. 2. Magi.

ART. 20.

  Sopprimerlo.
20. 1. Magi.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20.1.

  1. All'articolo 3, comma 1, decreto-legge 20 febbraio 2017, n.  14, le parole da: «possono», fino a: «polizia locale», sono sostituite con le seguenti: «concludono specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata, i quali disciplinano gli interventi a sostegno della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale della polizia locale.».
20. 01. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Gregorio Fontana, Fiorini.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20.1.

  1. Dopo l'articolo 6-quinquies della legge 13 dicembre 1989, n.  401, aggiungere il seguente articolo:

  «Art. 6-quinquies.1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336, 337 e 583-quater del codice penale nei confronti della persona alla quale è affidata la regolarità tecnica e sportiva delle gare, è punito con le stesse pene previste dai medesimi articoli aumentate fino a un terzo.
  2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 339, terzo comma, del codice penale».
20. 02. Meloni, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Ferro.

ART. 20-bis.

  Sopprimerlo.
20-bis. 300. Stumpo.

  All'articolo 20-bis, sostituire le parole: Una quota non inferiore al 5 per cento e non superiore al 10 per cento, con: Una quota non inferiore al 2,5 per cento e non superiore al 5 per cento.
20-bis. 301. Stumpo.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:. Al medesimo comma 3-ter, dopo le parole:  degli eventi medesimi  sono aggiunte le seguenti:  nonché per garantire la sicurezza e l'incolumità degli arbitri e dei giudici di gara impegnati in manifestazioni ad ogni livello».
20-bis. 1. Migliore.

ART. 21.

  Sopprimerlo.
21. 1. Magi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
21. 300. Speranza, Fornaro, Rostan, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

  Al comma 1 dell'articolo 21, sopprimere la lettera a).
21. 302. Ferri.

  Al comma 1, dopo la parola: modificazioni sono soppresse le seguenti: a) dopo le parole: «su cui insistono» sono inserite le seguenti: «presidi sanitari,».
21. 301. Benedetti.

  Al comma 1, lettera b), prima delle parole: aree destinate allo svolgimento di fiere aggiungere la seguente: litorali.
21. 2. Pella.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. All'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.  14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n.  48, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il contravventore al divieto di cui al presente comma è disposta la reclusione da uno a tre anni. Con la sentenza di condanna il giudice, ai fini di cui all'articolo 165 del codice penale, primo comma, può disporre se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna».
21. 3. Marco Di Maio, Migliore, Fiano, Ceccanti, Giorgis, Pollastrini.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21.1.

  1. Al decreto-legge 20 febbraio 2017, n.  14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n.  48, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 9, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
  4-bis. Nei confronti dei soggetti che, all'interno di discoteche o di locali da ballo, ovvero nelle zone di pertinenza degli stessi, consumano o detengono sostanze stupefacenti o psicotrope o vengono colti in flagranza di vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi dell'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.  309, e successive modificazioni, il questore, previo accertamento da parte della polizia giudiziaria delle condotte illecite, dispone il divieto di accesso ai locali, nonché alle aree, specificamente indicate, destinate alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che usufruiscano dei servizi dei locali stessi.
  4-ter. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate, anche con sentenza non definitiva, nel corso degli ultimi cinque anni, per uno dei fatti costituenti reato o illecito amministrativo ai sensi degli articoli 73, 74 e 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.  309, e successive modificazioni, ovvero per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose all'interno di discoteche o di locali da ballo, il questore può disporre il divieto di accesso a tali locali, nonché alle aree destinate alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che usufruiscono dei servizi dei locali;
   b) all'articolo 10, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  6-quinquies. L'ordine di allontanamento di cui al comma 1 può altresì essere disposto dal questore su segnalazione del responsabile di cui all'articolo 4-ter dell'articolo 9, previo accertamento dei comportamenti illeciti da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, nei confronti di chi è colto all'interno di una discoteca o di un locale da ballo nell'atto di commettere alcuno dei reati o degli illeciti amministrativi di cui ai commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 9.
  6-sexies. La questura invia alle discoteche e ai locali da ballo che rientrano nella competenza territoriale del questore che ha emesso il provvedimento di divieto di accesso di cui ai commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 9, nonché alle altre questure dell'intero territorio nazionale, l'elenco dei soggetti colpiti dal provvedimento stesso.
  6-septies. Il divieto di accesso di cui ai commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 9 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
  6-octies. Il contravventore del divieto di accesso di cui al comma 4-bis dell'articolo 9 è punito con la multa da 3.000 a 10.000 euro.
  6-novies. Il contravventore del divieto di accesso di cui al comma 4-ter dell'articolo 9 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 40.000 euro.
  6-decies. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 75-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.  309.
  6-undecies. Avverso i provvedimenti che dispongono il divieto di accesso ai sensi del presente articolo è ammissibile il ricorso innanzi al giudice di pace competente per territorio, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 1o settembre 2011, n.  150.
21. 01. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21.1.

  1. All'articolo 9 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.  14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n.  48, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. La sanzione amministrativa di cui al precedente comma è erogata anche a chiunque violi divieti di stazionamento ovvero di occupazione di spazi durante manifestazioni di piazza non autorizzate o di cui non vi sia stata la prevista segnalazione al questore ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n.  773»;
   b) al comma 2, le parole: «di cui al comma 1», sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».
21. 02. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21.1.

  1. All'articolo 9 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.  14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n.  48, al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: «all'attuazione» fino a: «decoro urbano», con le seguenti: ”, per una quota non inferiore al 50 per cento alle spese di personale della polizia locale relative al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di prevenzione e controllo di prossimità finalizzati alla sicurezza urbana, ad integrazione di quelli previsti dal comma 5-bis dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, nonché a misure di assistenza e previdenza per il personale appartenente alla polizia locale del comune in cui le violazioni di cui al comma 1 sono state accertate. Il relativo finanziamento dei progetti non concorre ai limiti di spesa del trattamento economico accessorio previsti dal comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n.  208.
21. 03. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Gregorio Fontana, Fiorini.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21.1.

  1. All'articolo 9 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.  14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n.  48, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
  «4-bis. Qualora le violazioni di cui ai commi 1 e 2 siano commesse da persone che rientrino nella rete del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, le relative sanzioni amministrative saranno pagate dal soggetto gestore delle strutture di accoglienza ed ospitalità che si tratterranno, fino a concorrenza dell'importo pagato a titolo di sanzione amministrativa la diaria giornaliera erogata al trasgressore. A tal fine, il verbale di contestazione sarà notificato al legale rappresentante della struttura di cui sopra che, in ogni caso, sarà gravato dell'obbligazione solidale».
21. 04. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21.1.

  1. All'articolo 13 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.  14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n.  48, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «7-bis. La metà dell'importo delle sanzioni amministrative di cui al comma 6 del presente articolo viene erogata alle Forze di Polizia per il controllo del territorio competente tramite la corrispondente Questura».
21. 05. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Gregorio Fontana, Fiorini.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21.1.

  1. All'articolo 16 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.  14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n.  48, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche con riferimento all'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi il cui decoro urbano sia stato leso durante le manifestazioni di piazza anche per l'imbrattamento di muri ovvero di esercizi commerciali».
21. 06. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21.1.
(Sicurezza partecipata)

  1. Ai fini di un più efficace e mirato concorso alle attività di controllo del territorio e di contrasto al fenomeno di degrado urbano e della criminalità diffusa, con particolare riferimento ai grandi centri urbani, nonché ai comuni compresi nel territorio metropolitano, di cui alla legge 7 aprile 2014, n.  56, ivi inclusi quelli individuati dalle regioni a statuto speciale, sono convocati dal prefetto competente sul territorio della provincia, con cadenza almeno semestrale e in tutti i casi in cui venga richiesto, i rappresentanti dei comitati di quartiere o altre delegazioni in rappresentanza dei cittadini, alle riunioni del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20 della legge 1o aprile 1981, n.  121, come modificato dal comma 2 del presente articolo.
  2. All'articolo 20, terzo comma, della legge 1o aprile 1981, n.  121, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il prefetto può altresì chiamare a partecipare alle sedute del comitato rappresentanti dei cittadini».
  3. Con decreto del Ministro dell'interno da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di convocazione dei rappresentanti dei cittadini e la normativa di dettaglio sui requisiti richiesti ai soggetti delegati.
21. 07. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21.1.
(Piano del sindaco per la tutela della sicurezza stradale, dell'incolumità e della sanità pubbliche, nonché del commercio autorizzato nel territorio metropolitano)

  1. All'articolo 54, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ”Al fine di concorrere alla tutela della sicurezza stradale, dell'incolumità e della sanità pubbliche e di contrastare il commercio abusivo nel territorio metropolitano, il sindaco metropolitano predispone un piano per l'esercizio delle funzioni attribuitegli dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.  616, e dalle altre disposizioni in materia. Il piano è sottoposto all'approvazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20 della legge 1o aprile 1981, n.  121, anche per garantire il coordinamento con le disposizioni impartite dal Ministero dell'interno – Autorità nazionale di pubblica sicurezza, e la collaborazione delle Forze di polizia statali nel raggiungimento degli obiettivi.
21. 08. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21.1.
(Disposizioni per garantire la sicurezza, l'ordine pubblico e l'incolumità di cittadini ed operatori medico sanitari presso le strutture ospedaliere)

  1. All'articolo 336, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «a un pubblico ufficiale» sono inserite le seguenti: «o a un operatore medico-sanitario».
  2. Presso ogni pronto soccorso dei presidi ospedalieri di primo e secondo livello è istituito un presidio fisso di polizia, che tuteli l'ordine e la sicurezza pubblica, composto da almeno un ufficiale di polizia giudiziaria e due agenti.
  3. Nelle direttive del Ministero dell'interno nonché nei piani coordinati di controllo del territorio predisposti dai prefetti si prevede che nei presìdi ospedalieri di base, ove non sia possibile, per ragioni organizzative o economiche, istituire il presidio fisso di polizia di cui al comma 2, gli agenti di polizia sorveglino i suddetti presìdi di base, anche attraverso contatti diretti e frequenti con il personale sanitario, al fine di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica.
  4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le modalità attraverso le quali i presìdi ambulatoriali di guardia medica sono ricollocati in ambiente protetto.
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
21. 09. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni per garantire la sicurezza, l'ordine pubblico e l'incolumità di cittadini e operatori medico sanitari presso le strutture ospedaliere)
  1. Al comma 1 articolo 336, del Codice penale, dopo le parole: «a un pubblico ufficiale» aggiungere le seguenti: «o a un operatore medico-sanitario».
  2. Presso ogni pronto soccorso dei presìdi ospedalieri di primo e secondo livello, entro 60 giorni dalla approvazione del presente provvedimento, è istituito un presidio fisso di polizia, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, la cui composizione è affidata al territorialmente competente comitato per l'ordine e la sicurezza.
  3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è altresì prevista, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il parere della Conferenza delle regioni, la ricollocazione in ambienti protetti e con adeguati dispositivi di sicurezza dei presìdi ambulatoriali di guardia medica.
  Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
21. 0300. Bruno Bossio.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21.1.
(Modifica all'articolo 61 del codice penale per la tutela della sicurezza degli operatori sanitari)
  «1. All'articolo 61 del codice penale è aggiunto il seguente numero:
   11-septies. L'avere, nei delitti non colposi, commesso il fatto contro un operatore sanitario nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio.».
21. 010. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21.1.
(Introduzione del reato di terrorismo di piazza)

  Dopo l'articolo 337 del codice penale, aggiungere il seguente articolo:
  «Art. 337-bis. 1. Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale, in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche, è punito con la reclusione da tre a otto anni.
  2. Se dal fatto di cui al comma 1 deriva una lesione personale grave, la pena è della reclusione da quattro a dieci anni; se deriva una lesione è gravissima la pena è della reclusione da otto a sedici anni.
  3. Se i fatti di cui al primo comma sono commessi nel corso di manifestazioni vietate o che si svolgono in violazione delle modalità previste dalle disposizioni di cui al T.U.L.P.S., si applica la pena della reclusione da cinque a dodici anni».
21. 011. Meloni, Lollobrigida, Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21.1.
(Modifiche all'articolo 341-bis del codice penale concernenti il reato di oltraggio a pubblico ufficiale)

  1. All'articolo 341-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni»;
   b) il terzo comma è abrogato.
21. 012. Butti, Prisco, Donzelli, Ferro.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21.1.

  Dopo l'articolo 612-bis del codice penale sono inseriti i seguenti:
  «Art. 612-ter. – (Costrizione all'occultamento del volto). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a due anni e con la multa da euro 10.000 a euro 30.000, chiunque costringa taluno all'occultamento del volto mediante violenza, minaccia, abuso di autorità, approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica ovvero mediante persuasione fondata su precetti religiosi in modo da cagionargli un perdurante e grave stato di ansia o di paura.
  La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione alla persona offesa.
  Art. 612-quater. – (Costrizione all'occultamento del volto di persona minorenne). – Se i fatti di cui all'articolo 612-ter sono commessi in danno di un minore di anni diciotto, la pena è aumentata della metà.
  La pena è aumentata se il minore non ha compiuto gli anni quattordici ovvero se il minore non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, il di lui convivente, il tutore ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza».
21. 013. Novelli.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21.1.

  1. All'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n.  152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Limitatamente all'uso di indumenti o di qualunque altro oggetto o mezzo, ivi inclusi abiti e simboli che manifestano appartenenze di origine etnica e culturale che in tutto o in parte, mascherano o nascondono ovvero rendono comunque irriconoscibile il viso impedendo l'identificazione del soggetto e se il fatto non risulta commesso in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, si applica la pena dell'ammenda da 1.000 a 2.000 euro»;
   b) al terzo comma, le parole: «Per la contravvenzione di cui al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «Per le ipotesi di cui al primo comma».
21. 014. Novelli.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21.1.
(Modifiche al testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n.  309)

  1. Dopo il comma 5-ter dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.  309 è introdotto il seguente:
  «5-quater. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, incorre nel delitto di spaccio di strada chiunque commette i fatti previsti dal comma 5 in luogo pubblico o aperto al pubblico. Il delitto di cui al presente comma è punito con la reclusione da tre a sei anni. Nel caso di condotta reiterata la pena è aumentata.»
21. 015. Bignami.

ART. 21-bis.

  Sopprimerlo.
21-bis. 1. Magi.

  Al comma 1, dopo le parole con appositi accordi sottoscritti tra il prefetto sono aggiunte le seguenti:, il Sindaco.
21-bis. 2. Pella.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Al comma 2 dell'articolo 85-bis del Testo Unico della legge di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n.  773, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ”I soggetti di cui al periodo precedente sono autorizzati ad installare sistemi di videosorveglianza all'interno della sala destinata al pubblico spettacolo, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali e dandone avviso e comunicazione adeguata agli utenti.
  3-ter. Al comma 1 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n.  633, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:
h-bis) abusivamente riproduce in locali di pubblico spettacolo, in tutto o in parte, un'opera cinematografica o audiovisiva, per il tramite delle modalità di cui al primo comma dell'articolo 85-bis del Testo Unico per la Sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n.  773.
21-bis. 3. Ferraioli.

  Dopo l'articolo 21-bis, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.1.

  1. Al fine di garantire la sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni al codice penale sono apportate le seguenti modifiche:
   1) all'articolo 581, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:
  «
1-bis. Si procede tuttavia d'ufficio se concorre la circostanza aggravante prevista nell'articolo 61, comma 1, numero 11-sexies)»;
   2) all'articolo 582, comma 2, dopo le parole:  negli articoli , sono aggiunte le seguenti parole:  61, comma 1, numero 11-sexies),.
21-bis. 01. Novelli.

ART. 21-ter.

  Sopprimerlo.
21-ter. 1. Magi.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno aggiungere le seguenti: Con la sentenza di condanna il giudice, ai fini di cui all'articolo 165 c.p., primo comma, può disporre se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna.
21-ter. 2. Pella.

  Dopo l'articolo 21-ter, aggiungere i seguenti:

Art. 21-ter.1.
(Disposizioni per il contrasto del commercio abusivo nelle aree urbane)

  1. All'articolo 54, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, è inserito il seguente periodo: «Con ordinanza contingibile e urgente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, il sindaco, al fine di contrastare il fenomeno dell'abusivismo commerciale, può individuare nel territorio comunale aree di pregio storico-architettonico, ambientale o commerciale nelle quali è vietato l'esercizio del commercio ambulante in ogni sua forma».
  2. È punito con la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2.000 chiunque eserciti il commercio abusivo o ambulante nelle zone individuate dal sindaco con ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'articolo 54, comma 4, terzo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, come introdotto dal comma 1 del presente articolo. In caso di recidiva si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 4.000.
  3. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale. È punito con la medesima sanzione di cui al primo periodo l'acquirente finale che acquisti a qualsiasi titolo merci offerte da commercianti ambulanti o abusivi nelle aree individuate dal sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, terzo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, come introdotto dal comma 1 del presente articolo. In ogni caso si procede alla confisca amministrativa delle cose di cui al presente comma. Restano ferme le norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n.  70. Salvo che il fatto costituisca reato, qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 euro fino ad 1 milione di euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.  689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della citata legge n.  689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attraverso le quali le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dai commi 2 e 3 sono versate alle entrate del bilancio dei comuni nel territorio dei quali la violazione è accertata.
  5. I commi 7 e 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n.  35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.  80, sono abrogati.

Art. 21-ter.2.
(Misure di interdizione di competenza del questore)

  1. Il questore può disporre il divieto di accesso alle aree individuate dal sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, terzo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, come introdotto dall'articolo 21-bis della presente legge, nei confronti delle persone che risultano recidive per la commissione di reati o responsabili di reiterate sanzioni amministrative nell'esercizio della prostituzione, nell'attività di commercio abusivo e di rovistaggio nei cassonetti dei rifiuti predisposti dal comune. Al fine di individuare i responsabili, sollecitare ed eseguire la misura del questore, le forze dell'ordine, la polizia giudiziaria e la polizia locale hanno facoltà di trattenere, identificare e trasferire al di fuori del territorio comunale i soggetti responsabili.
  2. Contro l'ordinanza di interdizione è proponibile il ricorso innanzi al prefetto. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.
  3. Il divieto di cui al comma 1 non può avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni.
  4. Il contravventore alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 5.000 euro a 20.000 euro.
21-ter. 01. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 21-ter, aggiungere i seguenti:

Art. 21-ter. 1.
(Disposizioni in materia di esercizio della prostituzione)

  1. All'articolo 54, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Con ordinanza contingibile e urgente nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento il sindaco, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20 della legge 1o aprile 1981, n.  121, ai fini di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano la sanità, la sicurezza stradale e l'incolumità pubblica, può individuare nel territorio comunale aree densamente abitate, arterie ad alto scorrimento di traffico e aree immediatamente prossime ad edifici di culto o di pregio storico-architettonico o ambientale nelle quali è vietato l'esercizio della prostituzione in ogni sua forma.
  2. All'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n.  75, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, alinea, le parole: «Sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15 a euro 92» sono sostituite dalle seguenti: «Sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258 ad euro 1.000»;
   b) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente numero:
  «2-bis) che esercitano la prostituzione offrendo prestazioni sessuali in aree densamente abitate, su arterie ad alto scorrimento di traffico e in aree immediatamente prossime ad edifici di culto o di pregio storico-architettonico o ambientale, come individuate dal sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, secondo periodo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267» ;
   c) al secondo comma le parole:  «di cui ai numeri 1) e 2)»  sono sostituite dalle seguenti:  «di cui ai numeri 1), 2) e 2-bis)»;
   d) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
  «Sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 300 ad euro 500 coloro che, sostando con autoveicoli e così ponendo in pericolo la sicurezza stradale o l'incolumità pubblica, contrattano prestazioni sessuali nelle aree individuate dal sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n.  267 del 2000.».

  3. All'articolo 1, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   «c-bis) coloro che esercitano la prostituzione in aree densamente abitate, su arterie ad alto scorrimento di traffico e in aree immediatamente prossime ad edifici di culto o di pregio storico-architettonico o ambientale, come individuate dal sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, secondo periodo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267; coloro che esercitano, in qualsiasi luogo del territorio comunale, il commercio abusivo; coloro che esercitano, in qualsiasi luogo del territorio comunale, il rovistaggio nei raccoglitori dei rifiuti predisposti dal comune.».

Art. 21-ter.2.
(Misure di interdizione di competenza del questore)

  1. Il questore può disporre il divieto di accesso alle aree individuate dal sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, come introdotto dall'articolo 21-bis della presente legge, nei confronti delle persone che risultano recidive per la commissione di reati o responsabili di reiterate sanzioni amministrative nell'esercizio della prostituzione, nell'attività di commercio abusivo e di rovistaggio nei cassonetti dei rifiuti predisposti dal comune. Al fine di individuare i responsabili, sollecitare ed eseguire la misura del questore, le forze dell'ordine, la polizia giudiziaria e la polizia locale hanno facoltà di trattenere, identificare e trasferire al di fuori del territorio comunale i soggetti responsabili.
  2. Contro l'ordinanza di interdizione è proponibile il ricorso innanzi al prefetto. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.
  3. Il divieto di cui al comma 1 non può avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni.
  4. Il contravventore alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 5.000 euro a 20.000 euro.
21-ter. 02. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 21-ter, aggiungere il seguente:

Art. 21-ter.1.
(Revisione delle disposizioni penali in materia di contraffazione e commercio di prodotti contraffatti)

  1. Dopo l'articolo 642 del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 642-bis. – (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) – Chiunque contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.
  Chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000.
  Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.
  I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
  Art. 642-ter. – (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) – Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 642-bis, chiunque introduce nel territorio dello Stato prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.
  Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000.
  I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
  Art. 642-quater. – (Confisca) – Nei casi di cui agli articoli 642-bis e 642-ter è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti.
  Quando non è possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto. Si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter. Si applicano le disposizioni dell'articolo 240, commi terzo e quarto, se si tratta di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, appartenenti a persona estranea al reato medesimo, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, o l'illecita provenienza e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.
  Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma del titolo II del libro sesto del codice di procedura penale.

Art. 642-quinquies. – (Circostanza aggravante) – Qualora, fuori dai casi di cui all'articolo 416, i delitti puniti dagli articoli 642-bis e 642-ter, primo comma, siano commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 euro 50.000.
  Si applica la pena della reclusione fino a tre anni e della multa fino a euro 30.000 se si tratta dei delitti puniti dall'articolo 642-ter, secondo comma.
  Art. 642-sexies. – (Circostanza attenuante). – Le pene previste dagli articoli 642-bis e 642-ter sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 642-bis e 642-ter, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per l'individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti.
  Art. 642-septies. – (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci). – Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri contraffatti o mendaci, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20.000 euro. Le pene previste dal primo comma sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui al predetto primo comma, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti.
  Art. 642-octies. – (Pena accessoria). – La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 642-bis, 642-ter e 642-septies importa la pubblicazione della sentenza.
  2. Sono abrogati gli articoli 473, 474, 474-bis, 474-ter, 474-quater, 475 e 517 del codice penale.
  3. I commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 260 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:
  «3-bis. L'autorità giudiziaria procede, altresì, anche su richiesta dell'organo accertatore alla distruzione immediata delle merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione. L'autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni con l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 360 e 364 e ordina la distruzione della merce residua.
  3-ter. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, la polizia giudiziaria, decorso il termine di un mese dalla data di effettuazione del sequestro, può procedere alla distruzione delle merci contraffatte sequestrate, previa comunicazione all'autorità giudiziaria. La distruzione può avvenire dopo quindici giorni dalla comunicazione salva diversa decisione dell'autorità giudiziaria. È fatta salva la facoltà di conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari».
21-ter. 03. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 21-ter, aggiungere il seguente:

Art. 21-ter.1.
(Commercio abusivo)

  1. All'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  114, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Se nell'attività sono impiegati minori, o nei casi di reiterazione, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui ai commi 1 e 2 è aumentata del doppio. In casi di reiterate violazioni è disposto l'arresto in flagranza di reato e la reclusione da uno a tre anni.».
21-ter. 04. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 21-ter, aggiungere il seguente:

Art. 21-ter.1.
(Promozione degli interventi per la sicurezza urbana)

  1. Al fine di promuovere e sostenere interventi per la sicurezza urbana attivati dai Comuni, il Ministero dell'interno è autorizzato a concedere contributi annuali nel limite complessivo di 12 milioni di euro, a favore dei Comuni e delle Città metropolitane che presentano apposita richiesta.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte degli enti locali di cui al comma 1.
  3. Gli enti locali possono disporre la riduzione o l'esenzione, tramite appositi regolamenti, dal pagamento o il rimborso, parziale o totale, di tributi locali in favore di persone fisiche o giuridiche che concorrono fattivamente alla realizzazione di interventi di prevenzione della sicurezza urbana.
  4. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
21-ter. 05. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

ART. 21-quater.

  Sopprimerlo.
*21-quater. 1. Magi.

  Sopprimerlo.
*21-quater. 2. Migliore, Fiano, Ceccanti, Giorgis, Pollastrini, Marco Di Maio.

ART. 21-quinquies.

  Dopo l'articolo 21-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 21-quinquies.1.
(Disposizioni in materia di sanzioni per comportamenti lesivi della sicurezza e del decoro urbano)

  1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.  274, sono inseriti i seguenti:
  «3-bis. Il giudice di pace nel procedimento penale può altresì applicare la permanenza, fino a dieci giorni, presso camere di sicurezza della Polizia giudiziaria appositamente attrezzate dei soggetti colti in flagranza o ritenuti responsabili mediante presentazione di evidenze audiovisive non contestabili, dei seguenti comportamenti:
   a) esercizio o fruizione della prostituzione su strada all'interno dei centri urbani;
   b) accattonaggio continuativo o molesto, o condotto avvalendosi di minori o disabili o accompagnandosi con minori o disabili, o simulando deformità o malattie, o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà, di cui agli articoli 21-quater e 21-quinquies;
   c) comportamenti violenti o di disturbo nei confronti di persone o cose in luogo pubblico come conseguenza dell'abuso di assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti;
   d) danneggiamento di edifici o di cose pubblici o privati, previa presentazione di querela in caso di edifici e di cose privati;
   e) occupazione di suolo pubblico in ambito urbano da parte di soggetti senza fissa dimora;
   f) occupazione di edifici abbandonati, pubblici o privati, per realizzare la propria dimora anche temporanea, previa presentazione di querela in caso di edifici privati;
   g) commercio ambulante itinerante abusivo su suolo pubblico.

  3-ter. I soggetti ritenuti responsabili dei comportamenti di cui al comma 3-bis sono accompagnati presso la Polizia giudiziaria e ivi trattenuti fino a un massimo di ventiquattro ore per essere condotti davanti al primo giudice di pace competente per territorio che tiene udienza. Dell'accompagnamento è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se ritiene che non ricorrono le condizioni previste dal comma 3-bis, ordina il rilascio della persona accompagnata.

  3-quater. I soggetti ritenuti responsabili dei comportamenti in flagranza di cui al comma 3-bis possono, previa valutazione del giudice di pace e previo versamento di una cauzione da un minimo di euro 500 a un massimo di euro 1.500, richiedere l'applicazione del lavoro di pubblica utilità. Il versamento della cauzione può comportare la rimessione in libertà dei soggetti ritenuti responsabili, fatto salvo l'obbligo di rispettare quanto stabilito dal giudice di pace.
  3-quinquies. Il giudice di pace può disporre la permanenza presso la Polizia giudiziaria fino a dieci giorni dei soggetti ritenuti responsabili, nel caso in cui tali soggetti non si avvalgano della facoltà di cui al comma 3-quater, valutate le loro condizioni oggettive e la gravità dei fatti della causa.
  3-sexies. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano anche ai reati di atti osceni e di atti contrari alla pubblica decenza di cui agli articoli 527 e 529 del codice penale, nonché al reato di accattonaggio di cui agli articoli 21-quater e 21-quinquies del presente decreto, nei casi in cui il responsabile sia senza fissa dimora o privo del titolo di risiedere nel territorio nazionale o sia privo di documenti che ne attestino l'identità o fornisca generalità false o non sia obiettivamente in grado di corrispondere la sanzione pecuniaria ivi prevista o intenda sottrarvisi.
  3-septies. Per i procedimenti instaurati ai sensi dei commi da 3-bis a 3-sexies si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del libro quinto del codice di procedura penale, nonché le altre disposizioni del medesimo codice.
  3-octies. Per i provvedimenti di cui al comma 3-bis del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 37».

  2. I commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2016. n.  8, sono abrogati. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, riacquistano efficacia le disposizioni degli articoli 527 e 528 del codice penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n.  8 del 2016.
  3. Dopo il primo comma dell'articolo 529 del codice penale è inserito il seguente comma:
  «Rientra altresì nella nozione di atti osceni l'esercizio dell'attività di prostituzione o l'offerta di prestazioni sessuali in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico. Colui che beneficia della prestazione soggiace alla medesima pena di chi offre la prestazione».

  4. Il Ministro della giustizia assicura, con propri provvedimenti, che il servizio del giudice di pace di cui al comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.  274, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sia assicurato dalle ore 8 alle ore 20 di tutti i giorni. I proventi derivanti dall'attuazione del comma 3-quater del medesimo articolo 4 del decreto legislativo n.  274 del 2000 sono destinati alla copertura degli oneri per il servizio del giudice di pace.
  5. I comuni, anche associati, mettono a disposizione della Polizia giudiziaria appositi locali idoneamente attrezzati per l'applicazione delle misure restrittive di cui al comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.  274. A tal fine è assegnata ai medesimi comuni quota parte, non superiore a 10 milioni di euro per ciascun anno, delle risorse finanziarie assegnate per gli anni 2018, 2019 e 2020 nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n.  243.
6. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo la lettera e-bis) è inserita la seguente:
    e-ter) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 625, primo comma, numero 4), del codice penale;
   b) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
   h) delitti previsti dall'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.  309.
21-quinquies. 01. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

ART. 21-sexies.

  Al comma 1, capoverso comma 15-bis, secondo periodo, dopo le parole: da 2.000 a 7.000 euro aggiungere le seguenti: e la misura dell'allontanamento – ai sensi degli articoli 9 e 10, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.  14, convertito dalla legge 18 aprile 2017, n.  48 – dall'intero territorio del Comune ove il fatto è stato commesso.
21-sexies. 1. Deidda, Prisco, Ferro.

  Dopo l'articolo 21-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 21-septies.

  1. Al comma 1, dell'articolo 609-bis del codice penale, le parole: «da cinque a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni».
  2. Al comma 1, dell'articolo 609-ter del codice penale, le parole: «da sei a dodici» sono sostituite dalle seguenti: «da sette a quindici anni».
  3. All'ultimo comma, dell'articolo 609-ter del codice penale, le parole: «da sette a quattordici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da nove a diciotto anni».
21-sexies. 01. Deidda, Ferro, Bucalo, Prisco, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Dopo l'articolo 21-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 21-septies.
(Sgombero e chiusura degli insediamenti abusivi)

  1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prefetto, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, trasmette al Ministro dell'interno l'elenco degli insediamenti abusivi, ivi compresi quelli delle popolazioni nomadi e di etnia tradizionalmente nomade o seminomade, individuati nel territorio di competenza.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro i successivi sessanta giorni, sono stabilite le modalità per le operazioni di sgombero del suolo pubblico di cui al comma 1 che, in ogni caso, devono concludersi entro il 31 dicembre 2019.
  3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
21-sexies. 02. Meloni, Prisco, Donzelli, Ferro.

  Dopo l'articolo 21-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 21-septies.

  1. Al fine di tutelare l'incolumità del personale e la sicurezza delle sedi periferiche dell'istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in relazione alle misure previdenziali e assistenziali di prossima approvazione, entro 30 giorni dalla approvazione del presente provvedimento, è disposto, in sede di comitato provinciale per la sicurezza e l'ordine pubblico, il rafforzamento dei dispositivi di sicurezza e il potenziamento della vigilanza.
21-sexies. 03. Anzaldi.

ART. 22.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia penitenziaria, per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale, ivi compreso il rafforzamento dei nuclei «Nucleare-Batteriologico-Chimico-Radiologico» (NBCR) del suddetto Corpo e il potenziamento del Nuclei investigativi Centrale e regionali e i relativi mezzi della Polizia penitenziaria, nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, è autorizzata in favore del Ministero dell'interno e del Ministeri della giustizia, la spesa complessiva di 19.000.000 euro per l'anno 2018 e di 61.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, da destinare:
   a) quanto a 10.500.000 euro per l'anno 2018 e a 36.650.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, alla Polizia di Stato;
   b) quanto a 4.500.000 euro per l'anno 2018 e a 12.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
   c) quanto a 4.000.000 euro per l'anno 2018 e a 12.000.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, alla Polizia penitenziaria.

  Conseguentemente, all'articolo 39, comma 1, lettera b), sostituire le parole: quanto a 15.150.000 per l'anno 2018 e a 49.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 a 2025, con le seguenti: quanto a 19.150.000 per l'anno 2018 e a 61.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 a 2025.
22. 1. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Gregorio Fontana, Fiorini.

  Al comma 1, sostituire le parole: Polizia di Stato ovunque ricorrano, con: Forze di Polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n.  121.
22. 2. Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22.1.
(Misure urgenti per la funzionalità e il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 700 unità. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei Vigili del Fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.  217, e successive modificazioni, è incrementata di 700 unità. Per la copertura dei posti portati in aumento: nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del presente articolo è autorizzata l'assunzione dalle vigenti graduatorie dei concorsi pubblici per i ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  2. La graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n.  5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale n.  90 del 18 novembre 2008 è a tal fine prorogata al 31 dicembre 2019.
  3. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 1.163.884 per l'anno 2018 e di euro 27.933.227 a decorrere dall'anno 2019. Ai predetti oneri per l'anno 2018 si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile» per un massimo di euro 1.163.884; a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile» per un massimo di euro 5.052.678. Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 26.769.393 a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
22. 01. Migliore, Fiano, Ceccanti, Giorgis, Pollastrini, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22.1.
(Misure urgenti per la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 400 unità, per l'anno 2018 a valere sulle facoltà assunzionali del 2019, con decorrenza non anteriore al 15 dicembre 2018, attingendo dalle vigenti graduatorie dei concorsi pubblici per i ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Le residue facoltà assunzionali relative all'anno 2019, tenuto conto delle assunzioni di cui al presente comma, saranno esercitate non prima del 1o ottobre 2019; gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono determinati nel limite massimo complessivo di 665.076 euro per l'anno 2018. Ai predetti oneri per l'anno 2018 si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile».
  2. La graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n.  5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale n.  90 del 18 novembre 2008 è a tal fine prorogata al 31 dicembre 2019.
22. 02. Fiano, Migliore, Ceccanti, Giorgis, Pollastrini, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22.1.

  1. All'articolo 6 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.  14 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n.  48, al comma 1, dopo le parole: «comuni interessati» sono aggiunte le seguenti: «e il comandante del corpo di Polizia locale del comune capoluogo».
22. 03. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Gregorio Fontana, Fiorini.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22.1.

  1. All'articolo 336 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da quattro a dieci anni»;
   b) al secondo comma, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni»;
   c) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «La pena è della reclusione da cinque a venti anni e della multa da euro 1.200 a euro 3.100 se la violenza o minaccia è commessa con armi».
2. All'articolo 337 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da quattro a dieci anni»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La pena è della reclusione da cinque a venti anni e della multa da euro 1.200 a euro 3.100 se la violenza o minaccia è commessa con armi».
22. 04. Meloni, Prisco, Donzelli, Ferro.

ART. 23.

  Sopprimerlo.
*23. 1. Magi.

  Sopprimerlo.
*23. 2. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

  Sopprimerlo.
*23. 300. Gribaudo, Serracchiani.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «ordinaria o»;

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sopprimere la lettera
b);
   sopprimere il comma 2.
23. 3. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

  1. L'articolo 613-bis del codice penale è abrogato.
  2. L'articolo 613-ter del codice penale è abrogato.
  3. All'articolo 61 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:
   «11-septies. L'avere commesso il fatto infliggendo a una persona dolore o sofferenze acuti, fisici o psichici, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito.».

  4. Il comma 2-bis dell'articolo 191 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
  «2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante un delitto aggravato ai sensi dell'articolo 61, numero 11-septies, del codice penale non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale.».
23. 01. Cirielli, Prisco, Donzelli, Meloni.

ART. 23-bis.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 213», sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Nelle ipotesi di cui al comma 5, il pagamento delle somme dovute alla depositeria spetta alla prefettura – ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento.
*23-bis. 1. Ceccanti, Giorgis, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 213», sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Nelle ipotesi di cui al comma 5, il pagamento delle somme dovute alla depositeria spetta alla prefettura – ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento.
*23-bis. 2. Pella.

  Dopo l'articolo 23-bis, aggiungere il seguente:

Art. 23-ter.
(Introduzione degli articoli 613-quater e 613-quinquies del codice penale)

  1. Dopo l'articolo 613-ter, del codice penale, sono inseriti i seguenti:
  «Art. 613-quater. – (Terrorismo in piazza) – Chiunque, nel corso di manifestazioni pubbliche, cagiona alle forze di polizia, ivi preposte in servizio di ordine e sicurezza pubblica, acute sofferenze fisiche o psichiche, ledendo l'onore della funzione svolta, anche con il lancio di oggetti o sputi o con il compimento di atti provocatori e di offesa rivolti alla persona, o mentre impediscono che venga messo in pericolo l'ordine pubblico, la sicurezza dei cittadini o la commissione di delitti, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.
  Se i fatti di cui al primo comma sono commessi nel corso di manifestazioni non preavvisate, o vietate o che si svolgono in violazione delle modalità prescritte dal Questore ai sensi dell'articolo 18 del Regio decreto 18 giugno 1931, n.  773, si applica la pena della reclusione da cinque a dodici anni.
  La stessa pena si applica per analoghi fatti che avvengono nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, nonché in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che vi partecipano o assistono o, comunque, nelle immediate vicinanze di essi.
  Se dal fatto ne deriva una lesione personale grave, le pene di cui ai commi 1 e 2 sono aumentate di un terzo. Se ne deriva una lesione gravissima le pene sono aumentate della metà.
  Se dal fatto deriva la morte quale conseguenza non voluta, le pene sono aumentate di due terzi. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo.

  Art. 613-quinquies. – (Istigazione a commettere il reato di terrorismo di piazza) – Fuori dai casi previsti dall'articolo 414, chiunque, nel corso di manifestazioni pubbliche, istiga a commettere il delitto di terrorismo di piazza, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da uno a sei anni.».

  2. Nei casi di cui all'articolo 613-quater del codice penale, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza, ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale, colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi oggettivi dai quali emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le trentasei ore dal fatto.
23-bis. 01. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 23-bis, aggiungere il seguente:

Art. 23-ter.

  1. Dopo l'articolo 613-ter del codice penale, è inserito il seguente:
  «Art. 613-quater. – È punito con la reclusione da 4 a 10 anni chi, non rispettando i disposti di cui all'articolo 4 della legge n.  110 del 1975, all'articolo 2 della legge n.  533 del 1977 che ha modificato l'articolo 5 della legge n.  152 del 1975, all'articolo 20 del TULPS e all'articolo 419 del codice penale, reitera violenze nei confronti delle Forze dell'ordine durante manifestazioni di piazza ovvero partite di calcio ovvero per resistere all'obbligo di procedere nei propri confronti da parte delle Forze dell'ordine con il preciso intento di devastare, saccheggiare e perseverare nel reato. Se i fatti di cui al comma precedente sono commessi per assicurarsi la fuga, la pena è della reclusione da 5 a 12 anni. Se dai fatti derivino lesioni e morte si applicano i disposti di cui all'articolo 613-bis del codice penale.».
23-bis. 02. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 23-bis, aggiungere il seguente:

Art. 23-ter.
(Modifiche all'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n.  59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n.  191, concernenti la durata del fermo per l'accertamento dell'identità personale da parte degli organi di pubblica sicurezza)

  1. All'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n.  59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n.  191, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: e comunque non oltre le ventiquattro ore sono soppresse;
   b) il terzo comma è sostituito dal seguente: Dell'accompagnamento e dell'ora in cui è stato compiuto è data notizia entro ventiquattro ore al procuratore della Repubblica, il quale, se riconosce che non ricorrono le condizioni di cui ai commi primo e secondo, ordina il rilascio della persona accompagnata entro le successive quarantotto ore.
23-bis. 03. Gregorio Fontana, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 23-bis, aggiungere il seguente:

Art. 23-ter.

  1. La legge 14 luglio 2017, n.  110 è abrogata.
23-bis. 04. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 23-bis, aggiungere il seguente:

Art. 23-ter.
(Potenziamento dell'Operazione «Strade Sicure»)

  1. All'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n.  205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo le parole: contrasto della criminalità e del terrorismo, sono inserite le seguenti: nonché di prevenzione, controllo e contrasto dell'immigrazione illegale e di tutela del decoro urbano anche attraverso la prevenzione delle attività di combustione illecita dei rifiuti;
   b) al primo periodo, le parole: limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, sono sostituite dalle seguenti: ivi comprese le attività di perlustrazione, pattuglia e vigilanza delle baraccopoli e degli insediamenti, formali e informali, che si sviluppano abusivamente su aree pubbliche.

  2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, il contingente di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n.  205, è incrementato di 1.000 unità di personale delle Forze armate destinate specificatamente alle finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo.
  3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 30.000.000 per l'anno 2018 e di euro 20.000.000 per l'anno 2019. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
23-bis. 05. Meloni, Prisco, Donzelli, Ferro.

  Dopo l'articolo 23-bis, aggiungere il seguente:

Art. 23-ter.
(Potenziamento dell'Operazione «Strade Sicure»)

  1. All'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n.  205, al primo periodo, le parole: «, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili,» sono soppresse.
  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in euro 3.000.000 per il 2018 e 20.000.000 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2, provvede ai sensi dei commi 12-bis e seguenti del medesimo articolo 17.
23-bis. 06. Meloni, Prisco, Donzelli, Ferro.

  Dopo l'articolo 23-bis, aggiungere il seguente:

Art. 23-ter.
(Incremento del contingente impiegato nell'Operazione «Strade Sicure»)

  1. All'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n.  205, al primo periodo, le parole: «pari a 7.050» unità sono sostituite dalle seguenti: «pari a 9.100».
  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in euro 3.000.000 per il 2018 e 20.000.000 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2, provvede ai sensi dei commi 12-bis e seguenti del medesimo articolo 17.
23-bis. 07. Meloni, Prisco, Donzelli, Ferro.

  Dopo l'articolo 23-bis, aggiungere il seguente:

Art. 23-ter.
(Disturbo all'esercizio dell'attività venatoria o piscatoria e molestie agli esercenti l'attività venatoria o piscatoria)

  1. Chiunque, con lo scopo di impedire intenzionalmente l'esercizio dell'attività venatoria ponga in essere atti di ostruzionismo o di disturbo dai quali possa essere turbata o interrotta la regolare attività di caccia o rechi molestie ai cacciatori nel corso delle loro attività, è punito con la sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3.600,00.
  2. Non integrano la fattispecie di cui al comma 1, gli atti rientranti nell'esercizio dell'attività agricola, di cui all'articolo 2135 del codice civile, nel rispetto dell'articolo 842 del codice civile.
  3. Chiunque, con lo scopo di impedire intenzionalmente l'esercizio dell'attività piscatoria ponga in essere atti di ostruzionismo o di disturbo dai quali possa essere turbata o interrotta la regolare attività di pesca o rechi molestie ai pescatori nel corso delle loro attività, è punito con la sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3.600,00.
  4. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni possono procedere tutti gli organi cui sono demandate funzioni di polizia. I proventi delle sanzioni sono devoluti alle Regioni nelle quali è stata commessa la violazione.
23-bis. 08. Caretta.

ART. 24.

  Sopprimerlo.
24. 300. Benedetti.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1), con il seguente:
   1) alla lettera c) dopo la parola: comunicazione, è inserita la seguente: sintetica e dopo le parole: la mancata comunicazione comporta l'inammissibilità della proposta sono aggiunte le seguenti: il procuratore nei dieci giorni successivi comunica all'autorità proponente l'eventuale sussistenza di pregiudizi per le indagini preliminari in corso. In tali casi, il procuratore concorda con l'autorità proponente modalità per la presentazione congiunta della proposta.
24. 1. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
24. 2. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) all'articolo 19, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  «4-bis. Gli ufficiali di polizia giudiziaria di cui all'articolo 56, comma 1, lettere a) e b) del codice di procedura penale possono accedere, senza nuovi o maggiori oneri, al Sistema per l'interscambio di flussi dati (SID) dell'Agenzia delle entrate, quando ciò è necessario per acquisire informazioni utili a proporre, ai soggetti di cui al comma 1, l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale.».
24. 3. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

  Sopprimere il comma 2.
24. 4. Giorgis, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini, Ceccanti.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa e al terrorismo)

  1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale e per lo svolgimento delle conseguenti indagini anche relative al contrasto della criminalità mafiosa e terroristica, gli ufficiali di polizia; giudiziaria in servizio presso i servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n.  152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n.  203, possono accedere, senza nuovi o maggiori oneri, alle informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  605, e dell'articolo 11, commi da 2 a 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214 e archiviate nell'apposita sezione dell'Anagrafe Tributaria. Il relativo accesso è disciplinato da appositi convenzioni da stipularsi tra i ministeri competenti e l'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
24. 01. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Istituzione delle sezioni specializzate in materia di mafie e altre associazioni criminali straniere)

  1. Al fine di assicurare una maggiore celerità ed efficacia alle attività di prevenzione e contrasto delle nuove forme di criminalità organizzata, anche in relazione alle straordinarie esigenze connesse al fenomeno crescente dell'immigrazione illegale e dell'infiltrazione, nel territorio italiano, di gruppi criminali nigeriani e cinesi, sono istituite – presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello – sezioni specializzate in materia di mafie e altre associazioni criminali straniere.
  2. I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze. Ai fini dell'assegnazione alle sezioni specializzate, è data preferenza ai magistrati che, per essere stati già addetti alla trattazione dei procedimenti per i reati connessi a specifiche attività illecite, quali la tratta di esseri umani, il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, anche minorile, e dell'accattonaggio, lo sfruttamento del lavoro; favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, riciclaggio per almeno cinque anni ovvero per avere partecipato ai corsi di cui al periodo precedente o per altra causa, abbiano una particolare competenza in materia.
  3. All'organizzazione delle sezioni specializzate provvede, nel rispetto del principio di specializzazione e anche in deroga alle norme vigenti relative al numero dei giudici da assegnare alle sezioni e fermi restando i limiti del ruolo organico della magistratura ordinaria, il Consiglio superiore della magistratura, con delibera da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  4. Le sezioni specializzate sono competenti per le cause e i procedimenti di cui al comma 2 e per quelli che presentano ragioni di connessione con essi e si avvalgono di appositi nuclei operativi speciali istituiti all'interno delle sezioni di polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica.
  5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vi gente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né incrementi di dotazioni organiche.
24. 02. Meloni, Prisco, Donzelli, Ferro.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Modifiche al Testo Unico stupefacenti)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n.  309 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole: cinque tabelle con le seguenti: due tabelle;
   b) all'articolo 73:
    1) al comma 1, sostituire le parole: «di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni» con le seguenti: «è punito con la reclusione da otto a venticinque anni»;
2) comma 1-bis, lettera b), sopprimere le parole: «elencate nella tabella II, sezione A»;
    3) al comma 2, sostituire le parole: «indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni» con le seguenti: «è punito con la reclusione da dieci a ventisette anni»;
    4) al comma 4, sopprimere le parole: «ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14»;
    5) al comma 5, sostituire le parole: «reclusione da sei mesi a quattro anni» con le seguenti: «reclusione da due a otto anni»;
    6) sopprimere il comma 5-bis.
2. Il Ministero della salute, con proprio decreto, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, stabilisce i nuovi criteri di cui all'articolo 14 per il completamento e l'aggiornamento delle tabelle.
24. 03. Meloni, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Ferro.

ART. 25.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Nel passaggio da contravvenzione a delitto della fattispecie di cui all'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n.  646, tutti i fatti commessi prima della data dell'entrata in vigore del presente decreto restano punibili alla luce della previgente fattispecie contravvenzionale.
25. 1. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

ART. 26.

  Sopprimerlo.
26. 1. Bignami, Fiorini, Vietina, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 26.
(Monitoraggio dei cantieri)

  1. All'articolo 99 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. La direzione provinciale del lavoro trasmette immediatamente la notifica preliminare al prefetto territorialmente competente.»
26. 3. Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini, Ceccanti, Giorgis.

  Al comma 1, dopo le parole: nonché, limitatamente ai lavori pubblici al prefetto aggiungere le seguenti: e contestualmente alla Cassa edile.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 99, comma 1, alinea, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81 dopo la parola: «trasmette», sono inserite le seguenti: «in via telematica» e le parole: «alla direzione provinciale del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: all'Ispettorato territoriale del lavoro.
26. 4. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

  Al comma 1, dopo le parole: nonché, limitatamente ai lavori pubblici al prefetto aggiungere le seguenti: o al sindaco da lui delegato.
26. 300. Silvestroni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 90, comma 9, lettera c), del decreto legislativo n.  81 del 2008, dopo le parole: «copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, aggiungere le seguenti: “e i relativi aggiornamenti durante l'esecuzione degli stessi”».
26. 5. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

ART. 28.

  Al comma 1, capoverso comma «7-bis», primo periodo, dopo le parole: riguardo ad uno o più settori amministrativi aggiungere le seguenti: o ad una società partecipata o municipalizzata.
28. 1. Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini, Ceccanti, Giorgis, Fiano.

  Al comma 1, capoverso comma «7-bis», primo periodo, dopo le parole: con la fissazione di un termine per l'adozione degli stessi, aggiungere le seguenti: del quale da comunicazione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
28. 2. Pella.

  Al comma 1, capoverso «7-bis», secondo periodo, sopprimere le parole: assegna all'ente un ulteriore termine, non superiore a 20 giorni, per la loro adozione, scaduto il quale.
28. 3. Marco Di Maio, Pollastrini, Ceccanti, Giorgis, Fiano, Migliore.

ART. 29.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. In ogni caso, a decorrere dal 2018, gli enti locali possono incrementare la capacità assunzionale, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, fino al 50 per cento delle carenze organiche calcolate con decreto del Ministro dell'interno del 10 aprile 2017. Ai relativi oneri gli enti locali provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.
29. 300. Silvestroni.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29.1.
(Fondo per il sostegno agli amministratori locali intimiditi)

  1. Al fine di sostenere gli amministratori locali vittime di intimidazioni di cui alla legge 3 luglio 2017, n.  105 è istituito presso il Ministero dell'interno il «Fondo per il sostegno agli amministratori locali vittime di intimidazioni».
  2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte dei soggetti di cui al comma 1.
  3. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 è pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,5 milioni per l'anno 2021.
*29. 01. Pollastrini, Ceccanti, Giorgis, Fiano, Migliore, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29.1.
(Fondo per il sostegno agli amministratori locali intimiditi)

  1. Al fine di sostenere gli amministratori locali vittime di intimidazioni di cui alla legge 3 luglio 2017, n.  105 è istituito presso il Ministero dell'interno il ”Fondo per il sostegno agli amministratori locali vittime di intimidazioni.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte dei soggetti di cui al comma 1.
  3. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 è pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,5 milioni di euro l'anno 2021.
*29. 02. Pella.

ART. 29-bis.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma «1-ter», dopo le parole: una sede secondaria o altra sede effettiva aggiungere le seguenti: o nel caso di veicolo concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di una società europea che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva.
29-bis. 1. Pentangelo, Germanà.

  Dopo l'articolo 29-bis, aggiungere il seguente:

Art. 29-ter.
(Modifiche agli articoli 640, 640-ter e 646 del codice penale)

  1. All'articolo 640 del codice penale, secondo comma numero 2-bis le parole: «la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7» sono sostituite dalle seguenti: «un'altra circostanza aggravante».
  2. All'articolo 640-ter del codice penale, al quarto comma le parole: «taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7» sono sostituite dalle seguenti: «un'altra circostanza aggravante».
  3. All'articolo 646 del codice penale, aggiungere in fine il seguente comma:
   «Si procede d'ufficio, se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel n.  11 dell'articolo 61».

  4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  5. Al decreto legislativo 10 aprile 2018, n.  36, gli articoli 8, 9 e 10 sono abrogati.
29-bis. 01. Donzelli, Prisco, Ferro.

ART. 30.

  All'articolo 30, premettere il seguente:

Art. 030.

  1. I Prefetti, nella determinazione delle modalità esecutive di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria concernenti occupazioni arbitrarie di immobili, impartiscono disposizioni in relazione al numero degli immobili da sgomberare, per scongiurare il pericolo di possibili turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica e per assicurare il concorso della forza pubblica all'esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria concernenti i medesimi immobili. Le disposizioni di cui al periodo precedente definiscono altresì l'impiego della forza pubblica per l'esecuzione dei necessari interventi, secondo criteri di priorità che, fermi restando la tutela dei nuclei familiari in condizioni di disagio economico e sociale, tengono conto della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica negli ambiti territoriali interessati, da possibili rischi per l'incolumità e la salute pubblica, dei diritti dei soggetti proprietari degli immobili, nonché dei livelli assistenziali che devono essere in ogni caso garantiti agli aventi diritto dalle regioni e dagli enti locali.
  2. La tutela dei nuclei familiari in disagio economico e sociale intendendo per questi coloro che hanno i requisiti per l'accesso ai bandi di edilizia residenziale pubblica come determinati dalla legge regionale vigente in materia, è condizione prioritaria per la definizione delle modalità di esecuzione delle operazioni di sgombero di cui al comma 1 e a tale fine:
   a) è istituita una cabina di regia nell'ambito del Ministero dell'interno, con la partecipazione dei rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e finanze, dell'ANCI, dalla Conferenza dei Presidenti di regione, dell'Agenzia del demanio, dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e dei sindacati degli inquilini. In tale sede, con il concorso dei Prefetti e dei rappresentanti degli enti locali, si provvede anche a una ricognizione dei beni immobili privati e delle pubbliche amministrazioni inutilizzati a livello nazionale, per singoli comuni, compresi quelli sequestrati e confiscati. Sulla base di tale mappatura verrà proposto un piano per l'effettivo utilizzo e riuso a fini abitativi, che dovrà tenere conto anche delle necessarie risorse finanziarie;
   b) entro sei mesi i prefetti e le amministrazioni locali procedono alla mappatura di tutti gli immobili oggetto di occupazione arbitraria nonché degli immobili della pubblica amministrazione e dei privati in disuso al fine della valutazione di progetti per il loro riuso da inviare alla cabina di regia di cui alla lettera a) anche al fine della individuazione delle risorse necessarie per programmi di recupero e riuso ad uso abitativo da destinare alle famiglie di cui al comma 1 ovvero a famiglie collocate nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggi di edilizia residenziale pubblica.
030. 01. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

  Sopprimerlo.
*30. 1. Magi.

  Sopprimerlo.
*30. 2. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

  Al comma 1, capoverso ART. 633, primo comma, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: sei anni.
30. 300. Silvestroni.

  Al comma 1, capoverso ART. 633, secondo comma, sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: sei anni.
30. 301. Silvestroni.

ART. 31.

  Sopprimere il comma 2.
31. 1. Ceccanti, Giorgis, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini.

ART. 31-bis.

  Sopprimerlo.
31-bis. 1. Magi.

ART. 31-ter.

  Sopprimerlo.
*31-ter. 1. Sisto, Milanato, Calabria, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

  Sopprimerlo.
*31-ter. 2. Giorgis, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini, Ceccanti, Ferri.

  Sopprimerlo.
*31-ter. 3. Prisco, Donzelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 31-ter.
(Disposizioni in materia di occupazione arbitraria di immobili)

  1. L'articolo 11 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.  14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n.  48, è abrogato.
31-ter. 4. Foti, Prisco, Donzelli, Ferro.

  Al comma 1, capoverso comma «3.1», dopo le parole: residenziale pubblica, aggiungere le seguenti: e i rappresentanti della proprietà.
*31-ter. 5. Sisto, Milanato, Calabria, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

  Al comma 1, capoverso comma «3.1», dopo le parole: residenziale pubblica, aggiungere le seguenti: e i rappresentanti della proprietà.
*31-ter. 6. Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, capoverso comma 3.2, terzo periodo, sopprimere le parole:, secondo criteri equitativi che tengono conto dello stato dell'immobile, della sua destinazione, della durata dell'occupazione, dell'eventuale fatto colposo del proprietario nel non avere impedito l'occupazione.
**31-ter. 7. Magi.

  Al comma 1, capoverso comma 3.2, terzo periodo, sopprimere le parole:, secondo criteri equitativi che tengono conto dello stato dell'immobile, della sua destinazione, della durata dell'occupazione, dell'eventuale fatto colposo del proprietario nel non avere impedito l'occupazione.
**31-ter. 8. Sisto, Milanato, Calabria, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

  Al comma 1, capoverso comma 3.2, terzo periodo, sopprimere le parole:, secondo criteri equitativi che tengono conto dello stato dell'immobile, della sua destinazione, della durata dell'occupazione, dell'eventuale fatto colposo del proprietario nel non avere impedito l'occupazione.
**31-ter. 9. Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, capoverso comma 3.2, terzo periodo, sopprimere la parola: equitativi.
*31-ter. 10. Sisto, Milanato, Calabria, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

  Al comma 1, capoverso comma 3.2, terzo periodo, sopprimere la parola: equitativi.
*31-ter. 11. Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, dopo il capoverso 3.6, aggiungere i seguenti:
  3.6-bis. Al fine di fronteggiare l'emergenza abitativa dei soggetti in situazione di fragilità di cui al comma 1 capoverso 3.1, la cabina di regia di cui al medesimo comma può disporre il censimento degli immobili di proprietà pubblica non utilizzati, appartenenti al demanio civile e militare, destinabili alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, previa esecuzione di programmi di recupero.
  3.6-ter. I programmi di recupero di cui al comma 3.6-bis possono essere realizzati per intervento diretto del comune, dell'ente pubblico gestore di edilizia residenziale pubblica o, in quota parte da definire nell'ambito dei programmi stessi, attraverso l'apporto dei soggetti in situazione di fragilità, riuniti in cooperative di autorecupero.
  3.6-quater. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
31-ter. 12. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

  Sopprimere il comma 2.
*31-ter. 13. Sisto, Milanato, Calabria, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

  Sopprimere il comma 2.
*31-ter. 14. Prisco, Donzelli.

  Sopprimere il comma 3.
**31-ter. 15. Sisto, Milanato, Calabria, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

  Sopprimere il comma 3.
**31-ter. 16. Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo 31-ter, aggiungere il seguente:
  Art. 31-quater. 1. In considerazione delle oggettive condizioni di criticità in cui versa l'area della città metropolitana di Roma Capitale, al fine di promuovere il tempestivo impiego della Forza pubblica per l'esecuzione dei necessari interventi volti a garantire le esigenze di sicurezza urbana, per le occupazioni arbitrarie di immobili per i quali sia stato disposto con ordinanza sindacale lo sgombero entro l'entrata in vigore del presente provvedimento, il Prefetto di Roma provvede alla determinazione delle modalità esecutive, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla legge 8 aprile 2017, entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
31-ter. 0300. Calabria.

ART. 32-quater.

  Sopprimerlo.
32-quater. 1. Magi.

ART. 33.

  Al comma 1, dopo le parole: 1o aprile 1981, n.  121, aggiungere le seguenti: al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ai Corpi di polizia municipale.
33. 1. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Gregorio Fontana, Fiorini.

  Al comma 1, sostituire le parole: un ulteriore importo di 38.091.560 euro con le seguenti: un ulteriore importo di 70.000.000 di euro.
33. 2. Deidda, Prisco.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono altresì destinate al monitoraggio del fenomeno del radicalismo islamico e della criminalità organizzata, nonché del controllo dei detenuti sottoposti al regime di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n.  354, e dei terroristi in carcere, oltre che all'espletamento delle attività investigative delegate al Corpo di Polizia penitenziaria dall'autorità giudiziaria e svolte attraverso il Nucleo Investigativo Centrale e i Nuclei investigativi Regionali.
33. 3. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Gregorio Fontana, Fiorini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. È altresì stanziata la somma di 300 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2019, per gli aumenti stipendiali in favore del personale delle forze armate e di polizia.
33. 4. Montaruli, Prisco, Donzelli, Ferro.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al fine di garantire le esigenze di sicurezza urbana, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018 i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale appartenente ai corpi e servizi di polizia locale non sono computati ai fini del rispetto del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.  75.
  2-ter. All'onere derivante dal comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, Nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
33. 5. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Gregorio Fontana, Fiorini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di garantire le esigenze di sicurezza urbana, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018 i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale appartenente ai corpi e servizi di polizia locale non sono computati ai fini del rispetto del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.  75.
*33. 6. Pella.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di garantire le esigenze di sicurezza urbana, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018 i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale appartenente ai corpi e servizi di polizia locale non sono computati ai fini del rispetto del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.  75.
*33. 7. Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini, Ceccanti, Giorgis.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Disposizioni per la tutela del personale degli appartenenti alle Forze di Polizia, militari e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

  1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n.  461 aggiungere, in fine, il seguente comma:
  «2-bis. In ipotesi di iniziativa d'ufficio del procedimento il Comandante di livello provinciale di tutti i corpi della sede dove presta servizio il dipendente interessato predispone un adeguato e congruo parere relativo alla vicenda per cui è causa entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.».
  2. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n.  461 aggiungere, in fine, il seguente comma:
   «4-bis. Nelle ipotesi di avvio d'ufficio del procedimento per il riconoscimento dell'infermità da causa di servizio, di cui all'articolo 3, qualora risulti che il danno sia di rilevante evidenza tanto da rendere improbabile la riammissione in servizio del dipendente o da poter posticipare la stessa a data di difficile ponderazione, ovvero che questo sia tale da comportare ingenti spese sanitarie è possibile procedere senza il parere del Comitato. Il riconoscimento dell'infermità rimessa esclusivamente alla relazione del Comandante provinciale e in ultima istanza al Capo Nazionale sulla base della relazione del medico.».

  3. Nei casi previsti dal comma precedente, è attribuita al Capo dipartimento delle Forze armate, al Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e del Capo dipartimento del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, la competenza esclusiva in materia di procedimenti connessi al riconoscimento della dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio, ai fini della concessione e liquidazione dell'equo indennizzo relativo a tutto il personale di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n.  183, risultando sufficiente la valutazione operata dalla Commissione di cui all'articolo 6 e il parere di cui all'articolo 3, comma 3.
  4. All'articolo 1-ter del decreto-legge 31 marzo 2005, n.  45, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
   «3-bis. Con decreto del Ministro della difesa, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituite su tutto il territorio nazionale le Commissioni di cui al comma 1.».

  5. All'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n.  67, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n.  135 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
   «2-bis. Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali appartenenti ai Corpi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 quando connesse con fatti od atti relativi all'espletamento del proprio servizio, o all'assolvimento degli obblighi istituzionali o giuridici sugli stessi incombenti se conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, o se conclusi con sentenza di non luogo a procedere o per qualsiasi causa di estinzione del reato, ivi compresa la prescrizione, ovvero anche se estinti per questioni pregiudiziali o preliminari, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza del loro ammontare integrale.».
  6. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n.  232, dopo il comma 389 è aggiunto il seguente:
   «389-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019 sono erogate senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio, finalizzate alla diagnosi delle patologie e degli eventi traumatici o morbosi di grave e documentata entità strettamente connesse o direttamente derivanti da infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività di servizio a tutti gli operatori di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183.».

  7. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 dopo le parole: «alle omissioni commessi con dolo o colpa grave» sono aggiunte le seguenti: «, salvo siano appartenenti ai Corpi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 ed agiscano in adempimento dei propri doveri od obblighi di servizio nei quel caso rispondono esclusivamente a titolo di dolo».
  8. Al decreto-legge 23 febbraio 2009, n.  11 convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile, 2009, n. 38 l'articolo 12-bis è abrogato. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, all'articolo 1, punto 22), le parole: «eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali».
  9. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
33. 02. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Gregorio Fontana, Fiorini.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Disposizioni per la tutela degli appartenenti alle Forze di polizia, dei militari e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «2-bis. In ipotesi di iniziativa d'ufficio del procedimento, il questore della sede dove presta servizio il dipendente interessato predispone un adeguato e congruo parere relativo alla vicenda per cui è causa entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento»;
   b) all'articolo 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «4-bis. Nelle ipotesi di avvio d'ufficio del procedimento per il riconoscimento dell'infermità da causa di servizio, di cui all'articolo 3, qualora risulti che il danno sia di rilevante evidenza tanto da rendere improbabile la riammissione in servizio del dipendente o da poter posticipare la stessa a data di difficile ponderazione, o che questo sia tale da comportare ingenti spese sanitarie è possibile procedere senza il parere del Comitato.
  4-ter. Nei casi previsti dal comma 4-bis, è attribuita al Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza la competenza esclusiva in materia di procedimenti connessi al riconoscimento della dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio, ai fini della concessione e liquidazione dell'equo indennizzo relativo a tutto il personale della Polizia di Stato, risultando sufficiente la valutazione operata dalla Commissione di cui all'articolo 6 e il parere di cui all'articolo 3, comma 2-bis.

  2. All'articolo 1-ter del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n.  89, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
   «3-bis. Con decreto del Ministro della difesa, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono istituite in tutto il territorio nazionale le commissioni di cui al comma 1.».

  3. All'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.  135, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
   «2-bis. Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali appartenenti alle Forze di polizia o al Comparto sicurezza, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quando connessi con fatti o atti relativi all'espletamento del proprio servizio o all'assolvimento degli obblighi istituzionali o giuridici sugli stessi incombenti, se conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, o se conclusi con sentenza di non luogo a procedere o per qualsiasi causa di estinzione del reato, ivi compresa la prescrizione, o anche se estinti per questioni pregiudiziali o preliminari, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza del loro ammontare integrale.».

  4. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 389 è inserito il seguente:
   «389-bis. A decorrere dal 12 gennaio 2019 sono erogate, senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio finalizzate alla diagnosi delle patologie e degli eventi traumatici o morbosi di grave e documentata entità strettamente connessi o direttamente derivanti da infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività di servizio a tutti gli operatori di Polizia o agli appartenenti al Comparto sicurezza, ivi previsto il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».

  5. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo le parole: «alle omissioni commessi con dolo o colpa grave» sono inserite le seguenti: «, salvo che siano appartenenti alle Forze di polizia o al Comparto sicurezza, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ed agiscano in adempimento dei propri doveri od obblighi di servizio nel qual caso rispondono esclusivamente a titolo di dolo».
  6. L'articolo 12-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n.  38, è abrogato.
  7. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
33. 03. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Gregorio Fontana, Fiorini.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Disposizioni in materia di previdenza complementare integrativa per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del soccorso pubblico)

  1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del soccorso pubblico, anche assunto a decorrere dal 1o gennaio 1996, che cessi dal servizio per limiti di età, è riconosciuto un incremento annuo figurativo del tasso di capitalizzazione pari a 0.05, cumulabile con i benefici ed istituti già previsti dalla vigente normativa, con effetti a decorrere dal 1o gennaio 1996 e sino alla costituzione dei fondi di previdenza complementare di comparto.
  2. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del soccorso pubblico che cessi per raggiungimento dei limiti di età e che al 1o gennaio 2019 possa far valere un'anzianità in regime contributivo pari a cinque anni, è riconosciuto l'incremento figurativo di cui al comma 1 del presente articolo, con effetti a decorrere dal 1o gennaio 2012 e sino alla costituzione dei fondi di previdenza complementare di comparto, cumulabile con i benefici ed istituiti già previsti dalla vigente normativa.
  3. Al personale di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, che alla data di costituzione dei fondi di previdenza complementare di comparto possa far valere un'anzianità contributiva pari ad anni venticinque, è riconosciuto il diritto di opzione tra l'adesione al costituito regime di previdenza complementare e il mantenimento del regime di incrementi figurativi del tasso di capitalizzazione che continua a maturare sino alla data di cessazione per limiti di età.
  4. In qualsiasi caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico di cui alla presente legge non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo del sistema retributivo, di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153.
  5. Il personale di cui al comma 3 del presente articolo che eserciti l'opzione per il regime degli incrementi figurativi di cui ai commi 1 e 2 permane in regime di trattamento di fine servizio sino alla cessazione per limiti di età.”.
33. 01. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Gregorio Fontana, Fiorini.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

  1. Per i miglioramenti economici del personale dei Corpi di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2019.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 30 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2019. Entro la data del 30 settembre 2019, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 3.000 milioni di euro per l'anno 2020 e 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
33. 04. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Gregorio Fontana, Fiorini.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.
(Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n.  232)

  1. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n.  232, dopo il comma 389 è aggiunto il seguente:
   «389-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019 sono erogate senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio, finalizzate alla diagnosi delle patologie e degli eventi traumatici o morbosi di grave e documentata entità strettamente connesse o direttamente derivanti da infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività di servizio a tutti gli operatori di polizia ovvero degli appartenenti al comparto sicurezza, ivi previsto il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.».

  2. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
33. 05. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Gregorio Fontana, Fiorini.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

  1. A decorrere dall'anno 2019, sono stanziati 70 milioni di euro annui da destinare ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle Forze di polizia tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.  125. Le assunzioni sono autorizzate con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione di cui al comma precedente di 70 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
33. 06. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Gregorio Fontana, Fiorini.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

  1. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018, è autorizzata, entro i limiti massimi fissati dal decreto applicabile all'anno finanziario precedente, lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi espletati per gli agenti di polizia penitenziaria.
33. 0300. Silvestroni.

ART. 34.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Le disposizioni in materia di tutela previdenziale e assistenziale applicate al personale di ruolo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono estese anche al personale volontario di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. È altresì riconosciuto ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio, il trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco di ruolo, anche nelle ipotesi in cui siano deceduti svolgendo attività addestrative od operative diverse da quelle connesse al soccorso. I vigili del fuoco volontari sono altresì equiparati ai vigili del fuoco di ruolo ai fini del riconoscimento del trattamento economico concesso in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio, includente anche il periodo di addestramento iniziale.
  3-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma precedente pari a 1 milione di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Governo con uno più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede entro trenta giorni a disciplinare le modalità di accesso ai trattamenti di cui al comma precedente.
34. 1. Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini, Ceccanti, Giorgis, Fiano.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Le disposizioni in materia di tutela previdenziale e assistenziale applicate al personale di ruolo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono estese anche al personale volontario di cui al comma 1. Sono altresì riconosciuti ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio, il trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco di ruolo, anche nelle ipotesi in cui siano deceduti svolgendo attività addestrative, od operative diverse da quelle connesse al soccorso. I vigili del fuoco volontari sono altresì equiparati ai vigili del fuoco di ruolo ai fini del riconoscimento del trattamento economico concesso in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio, includente anche il periodo di addestramento iniziale.
  3-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma precedente pari a 1 milione di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Governo con uno più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede entro trenta giorni a disciplinare le modalità di accesso ai trattamenti di cui al comma precedente.
34. 2. Marco Di Maio, Pollastrini, Ceccanti, Giorgis, Fiano, Migliore.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Concessione di benefici previdenziali al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco esposto all'amianto)

  1. Per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, in ragione delle proprie mansioni, ha contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto, l'anzianità contributiva utile ai fini pensionistici è computata moltiplicando il periodo lavorativo di effettiva e comprovata esposizione all'amianto per il coefficiente di 1,50.
  2. L'anzianità contributiva utile ai fini pensionistici del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, in ragione delle proprie mansioni, è esposto o è stato esposto all'amianto per un periodo non inferiore a dieci anni è computata moltiplicando il periodo lavorativo di effettiva e comprovata esposizione all'amianto per i seguenti coefficienti:
   a) 1,50, per ciascun anno o frazione di anno, per il personale addetto alle attività di sorveglianza, manutenzione e cura dei magazzini adibiti a deposito di tute e di indumenti protettivi antincendio o anticalore prima che fosse introdotto l'equipaggiamento protettivo sostitutivo esente da fibre di amianto, nonché per il personale addetto alle attività di conduzione, manutenzione e riparazione dei sistemi di propulsione delle imbarcazioni a motore;
   b) 1,25, per ciascun anno o frazione di anno, per il personale imbarcato con mansioni diverse da quelle indicate alla lettera a) e per il restante personale operativo, incluso quello di livello dirigenziale, addetto specificamente e direttamente alle attività di soccorso tecnico urgente.

  3. Le maggiorazioni di anzianità contributiva di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili con eventuali altri benefici previdenziali che comportano l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di anzianità o la concessione di periodi di contribuzione figurativa da far valere ai fini della misura dei relativi trattamenti.
  4. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che alla data di entrata in vigore della presente legge ha superato gli anni di massima contribuzione ai fini pensionistici, i coefficienti di cui ai commi 1 e 2 possono essere applicati, a richiesta degli interessati, come periodi di riduzione per il collocamento in congedo in anticipo sui limiti di età prescritti. In tale caso, al medesimo personale competono, all'atto della cessazione dal servizio, il trattamento pensionistico e quello di fine rapporto che allo stesso sarebbero spettati qualora fosse rimasto in servizio fino al limite di età prescritto.
  5. Il collocamento in quiescenza in attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 è equiparato a tutti gli effetti di legge a quello per raggiungimento dei limiti di età.
  6. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, sono dettate le norme necessarie ad adeguare, per i periodi lavorativi di effettiva e comprovata esposizione all'amianto decorrenti dal 1o ottobre 2003, le disposizioni della presente legge ai princìpi e ai criteri contenuti nell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326, e nell'articolo 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
  7. Dall'attuazione del regolamento di cui al comma 6 non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica ulteriori rispetto a quelli quantificati al comma 8.
  8. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
34. 01. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Gregorio Fontana, Fiorini.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Misure urgenti per la funzionalità e il potenziamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)

  1. Per assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, anche in occasioni emergenziali è autorizzato della dotazione organica della qualifica di Vigile del Fuoco del predetto Corpo di 350 unità. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei Vigili del Fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.  217, e successive modificazioni, è incrementata di 350 unità. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di Vigile del Fuoco ai sensi del presente comma è autorizzata l'assunzione dalla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di Vigile del Fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008, con decorrenza 15 dicembre 2018, in caso di incapienza della predetta graduatoria le capacità assunzionali residue saranno disponibili per l'anno 2019.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, determinati nel limite massimo complessivo di euro 581.942 per l'anno 2018 e di euro 11.971.383 a decorrere dall'anno 2019, si provvede:
   a) per l'anno 2018, mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile» nel limite massimo di euro 581.942;
   b) a decorrere dall'anno 2019 si provvede:
    1) mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile» nel limite massimo di euro 5.052.678;
    2) quanto a euro 6.918.705 mediante corrispondente delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'apposito accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
34. 02. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Gregorio Fontana, Fiorini.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Misure urgenti per la funzionalità e il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. Per assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 350 unità; conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 350 unità.
  2. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, è autorizzata l'assunzione, dal 15 dicembre 2018, di un corrispondente numero di unità mediante il ricorso alla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 Serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008. In caso di incapienza della predetta graduatoria le residue facoltà assunzionali saranno disponibili per l'anno 2019.
  3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 581.942 per l'anno 2018 e di euro 11.971.383 a decorrere dall'anno 2019. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
34. 03. Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Anticipo turn over vigili del fuoco)

  1. Per le esigenze di soccorso pubblico, in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria, nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di 400 unità, per l'anno 2018, a valere sulle facoltà assunzionali del 2019, con decorrenza non anteriore al 15 dicembre 2018, attingendo dalla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto del Ministero dell'interno n.  5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – n.  90 del 18 novembre 2008. Le residue facoltà assunzionali relative all'anno 2019; tenuto conto delle assunzioni di cui al presente comma, sono esercitate non prima del 19 ottobre 2019.
  2. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 665.076 per l'anno 2018. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Interno.
34. 04. Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Anticipo turn-over Vigili del Fuoco)

  1. Per le esigenze di soccorso pubblico, in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di 300 unità, per l'anno 2018 a valere sulle facoltà assunzionali del 2019, con decorrenza non anteriore al 15 dicembre 2018, attingendo dalla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di Vigile del Fuoco indetto con decreto ministeriale n.  5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008, le residue facoltà assunzionali relative all'anno 2019, tenuto conto delle assunzioni di cui al presente comma, saranno esercitate non prima del 1o ottobre 2019.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, determinati nel limite massimo complessivo di euro 498.807 euro per l'anno 2018, si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile».
34. 05. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Gregorio Fontana, Fiorini.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

  1. A decorrere dall'anno 2019, sono stanziati 70 milioni di euro annui da destinare ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito del Corpo nazionale dei vigili del fuoco tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione di cui al comma precedente di 70 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
34. 06. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Gregorio Fontana, Fiorini.

ART. 35.

  Al comma 1, sostituire le parole: alle quali si aggiunge una quota pari a 5.000.000 di euro con le seguenti: alle quali si aggiunge una quota pari a 100.000.000 di euro.
35. 1. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Gregorio Fontana, Fiorini.

  Al comma 1, sostituire le parole: alle quali si aggiunge una quota pari a 5.000.000 di euro, con le seguenti: alle quali si aggiunge una quota pari a 30.000.000 di euro.
35. 2. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Gregorio Fontana, Fiorini.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si applicano anche al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.
  1-ter. L'articolo 12-bis, del decreto-legge 13 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n.  38, è abrogato.
  1-quater. Alla copertura dell'onere dei commi precedenti, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
35. 3. Sisto, Gregorio Fontana, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Fiorini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza è concessa, a titolo onorifico, una promozione al grado superiore, non oltre il grado massimo stabilito per la categoria, una volta collocati nella riserva di complemento a cui appartengono. I predetti ufficiali sono altresì promossi al grado superiore al momento del loro collocamento nel congedo assoluto e sempre a titolo onorifico. L'attribuzione del nuovo grado non dà diritto, in caso siano previsti diversi limiti di età per la nuova posizione gerarchica, al ricollocamento nella categoria del complemento. La promozione a titolo onorifico di cui al presente comma non è computabile in alcun modo a fini economici. Per il personale promosso a titolo onorifico ai sensi della presente legge è adottato il distintivo di grado previsto per i beneficiari delle promozioni a titolo onorifico di cui alla legge 8 agosto 1980, n.  434.
35. 4. Bignami, Fiorini, Vietina.

  Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  1-bis. Al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza nelle zone di frontiera e nelle zone di transito è istituito, nel novero delle forze di polizia, un nucleo di agenti specializzati per i rimpatri e con funzioni di polizia e di protezione dei confini nazionali.
35. 5. Montaruli, Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35.1.
(Disposizioni in materia di personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. Lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 1.200.000.000 di euro per l'anno 2019 e di 1.700.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020, per le seguenti finalità:
   a) copertura, per l'anno 2019 e a decorrere dall'anno 2020, dei finanziamento da destinare alle assunzioni di cui al comma 287, dell'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché a ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
   b) copertura, per l'anno 2019 e a decorrere dal 2020, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come ricalcolati complessivamente ai sensi dell'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativa al triennio 2018-2020 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del medesimo personale;
   c) 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 da destinare al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per valorizzare le specifiche funzioni svolte per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connesse anche con l'esigenza di innalzare la risposta al terrorismo internazionale e al crimine organizzato, nonché alle attività di tutela economico-finanziaria e di difesa nazionale, da utilizzare anche per le indennità accessorie relative ai servizi maggiormente gravosi e disagiati, mediante l'attivazione delle procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995;
   d) 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per l'attuazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, da destinare al personale ivi previsto, ripartiti tra le Forze di polizia e le Forze armate in proporzione al personale complessivamente interessato, compreso quello che, con decorrenza 1o gennaio 2019, non rientra più nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. Alla ripartizione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio del ministri, su proposta dei Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia;
   e) copertura, per l'anno 2019 e a decorrere dal 2020, del finanziamento da destinare a specifici interventi volti ad assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali.

  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.200.000.000 di euro per l'anno 2019 e di 1.700.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.200.000.000 di euro per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.700.000.000 di euro a regime. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2019, per la previsione relativa a quell'anno, ed entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
35. 01. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Gregorio Fontana, Fiorini.

ART. 35-bis.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 35-bis.

  1. Per il rafforzamento delle attività connesse al controllo del territorio e al fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana contenute nel presente provvedimento, negli anni 2018, 2019 e 2020 i comuni che, nell'anno precedente, hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, possono assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale in deroga ai vincoli assunzionali a legislazione vigente.
35-bis. 1. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Gregorio Fontana, Fiorini.

  Dopo l'articolo 35-bis, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.1.
(Trattamento economico, previdenziale e assistenziale del personale della polizia locale)

  1. Al personale della polizia locale compete il trattamento economico spettante agli appartenenti alla Polizia di Stato e agli organi equiparati, nei corrispondenti ruoli e qualifiche.
  2. Al personale della polizia locale è, altresì, corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza nella misura prevista per il personale della Polizia di Stato e con conformi procedure di adeguamento. Tale indennità è pensionabile.
  3. Con imputazione sui bilanci di spesa degli enti locali di appartenenza, il personale della polizia locale impiegato presso sedi distaccate, ovvero incaricato di mansioni temporanee esterne al territorio dell'ente di appartenenza, percepisce, rispettivamente, l'indennità di mobilità e quella di missione.
  4. I comuni provvedono, altresì, alla corresponsione dell'indennità di posizione spettante ai dirigenti e ai titolari di posizione organizzativa e di posizione di lavoro che ai sensi dell'articolo 15 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, è pensionabile, nonché dell'indennità di risultato, che non è pensionabile.
  5. Al personale della polizia locale che svolge compiti di polizia con le qualifiche di agente e ufficiale di forza pubblica, agente e ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, è riconosciuta un'indennità di rischio alla cui determinazione provvede la regione.
  6. In materia previdenziale e assicurativa, al personale della polizia locale si applica la legislazione statale vigente per i corpi di polizia ad ordinamento civile e, in particolare, il decreto legislativo 30 aprile 1997, n.  165.
  7. In deroga alle disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al personale dei corpi e dei servizi di polizia locale si applicano gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata.
  8. Al personale della polizia locale si applicano integralmente, altresì, i benefici e le provvidenze previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407.
  9. Per i procedimenti civili e penali intentati a carico degli appartenenti ai ruoli della polizia locale, in relazione a eventi verificatisi nel corso o a causa di motivi collegati al servizio, è garantita l'assistenza legale gratuita o il rimborso delle spese di giudizio e degli onorari nel caso di conferimento del mandato difensivo a professionisti privati, purché i fatti contestati non riguardino reati e danni arrecati all'amministrazione di appartenenza.
  10. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
35-bis. 04. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Gregorio Fontana, Fiorini.

  Dopo l'articolo 35-bis, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.1.
(Disposizioni in materia di polizia locale)

  1. Le qualifiche di polizia locale sono comprensive, su tutto il territorio nazionale, della qualità di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza.
  2. Il prefetto conferisce al personale della polizia locale, su indicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza dopo aver accertato che il destinatario del provvedimento:
   a) goda dei diritti civili e politici;
   b) non sia stato condannato a pena detentiva per delitto non colposo;
   c) non sia stato sottoposto a misure di prevenzione;
   d) non abbia reso dichiarazione di obiezione di coscienza ovvero abbia revocato la stessa con le modalità previste dalla normativa vigente;
   e) non sia stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici.

  3. Al personale di polizia locale, cui sono attribuite le qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza su tutto il territorio nazionale, si applicano, in materia previdenziale e infortunistica, le disposizioni previste per il personale delle Forze di polizia statali. Nei procedimenti a carico dei medesimi soggetti per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica si applica l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152. Si applica, altresì, la disciplina vigente per le Forze di polizia statali in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari.
  4. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
35-bis. 01. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Gregorio Fontana, Fiorini.

  Dopo l'articolo 35-bis, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.1.
(Disposizioni in materia di polizia locale)

  1. In ragione della pericolosità e delicatezza dei compiti e delle funzioni quotidianamente svolti dagli appartenenti alla polizia locale, al fine di garantire l'applicazione anche nei loro confronti degli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, attualmente riconosciuti dall'articolo 6 decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, è stanziata la somma di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
  2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 2 milioni per l'anno 2018, 2 milioni per l'anno 2019 e 2 milioni per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura corrispondente per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
35-bis. 02. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Gregorio Fontana, Fiorini.

  Dopo l'articolo 35-bis, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.1.
(Consorzi di polizia locale)

  1. I comuni che dispongono di un numero inferiore a cinque addetti al servizio di polizia locale hanno l'obbligo di istituire strutture di gestione associativa del servizio stesso. Tali associazioni intercomunali assumono la forma giuridica del consorzio.
  2. La regione, di concerto con i comuni interessati e con propria legge, redige i piani organizzativi dei consorzi di polizia locale.
  3. Al consorzio di polizia locale sono preposti un consiglio, composto dai sindaci dei comuni associati, e un presidente, eletto tra i membri del consiglio e rinnovato con cadenza triennale.
35-bis. 03. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Gregorio Fontana, Fiorini.

  Dopo l'articolo 35-bis, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.1.
(Contrattazione collettiva)

  1. Il personale della polizia locale è sottoposto al regime del contratto collettivo nazionale di lavoro di diritto pubblico previsto per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile.
  2. La procedura di formazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per la polizia locale si articola nelle seguenti fasi:
   a) gli accordi sono stipulati da una delegazione composta, per la pubblica amministrazione, dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, che la presiede, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, nonché da una delegazione composta dai sindacati della polizia locale più rappresentativi a livello nazionale;
   b) gli accordi sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;
   c) le spese previste dagli accordi incidenti sul bilancio dello Stato sono stabilite con legge dello Stato.

  3. In applicazione delle disposizioni degli articoli 117, secondo comma, lettera h), e 118, secondo comma, della Costituzione, gli oneri relativi alla copertura finanziaria degli accordi di cui al comma 2 sono ripartiti in misura pari tra lo Stato e le regioni.
  4. Ogni regione, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, pone a carico dei bilanci di pertinenza quote contributive di partecipazione finanziaria agli oneri di cui al comma 3, calcolate in base a criteri di proporzionalità.
35-bis. 05. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Gregorio Fontana, Fiorini.

  Dopo l'articolo 35-bis, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.1.

  1. Per il rafforzamento delle attività connesse al controllo del territorio e al fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana, i trattamenti economici accessori del personale delle polizie municipali, finanziati ai sensi dell'articolo 208, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa.
35-bis. 06. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Gregorio Fontana, Fiorini.

  Dopo l'articolo 35-bis, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.1.

  1. Al comma 5, primo periodo, dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole da: «annualmente» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio successivo, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui ai commi 4 e 5-bis.».
35-bis. 07. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 35-bis, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.1.
(Tutela del personale delle Polizie Municipali)

  1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, dopo le parole: «vigili del fuoco e soccorso pubblico», sono aggiunte le seguenti: «nonché agli appartenenti ai Corpi di polizia locale senza alcun onere a carico dei Comuni.».
  2. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
35-bis. 08. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Gregorio Fontana, Fiorini.

ART. 35-ter.

  Sopprimerlo.
35-ter. 1. Magi.

  Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, con le seguenti: o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna particolarmente rilevanti che abbiano causato turbativa dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica;

  Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: di alimenti e bevande attraverso distributori automatici aggiungere le seguenti: limitatamente alla vendita di bevande alcoliche e superalcoliche.
35-ter. 2. Marco Di Maio.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato.
35-ter. 3. Ceccanti, Giorgis, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici.
35-ter. 4. Giorgis, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini, Ceccanti.

ART. 35-quater.

  Dopo l'articolo 35-quater, aggiungere il seguente:

Art. 35-quater.1.
(Concorso delle Forze armate nel controllo del territorio)

  1. L'articolo 7-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n.  92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, è sostituito dal seguente: «Detto personale è posto a disposizione dei prefetti delle province comprendenti aree metropolitane e comunque aree densamente popolate, ai sensi dell'articolo 13 della legge 1o aprile 1981, n. 121, per eseguire, anche in concorso o congiuntamente alle Forze di polizia, servizi di vigilanza, perlustrazioni e pattugliamenti per la tutela di siti, obiettivi sensibili e di parchi, nonché a bordo di convogli ferroviari urbani, suburbani e regionali che trasportano passeggeri».
35-quater. 02. Butti, Prisco, Donzelli, Ferro.

  Dopo l'articolo 35-quater, aggiungere il seguente:

Art. 35-quater.1.
(Delega al Governo per l'introduzione di misure atte a prevenire l'uso di sostanze stupefacenti, l'abuso di sostanze alcoliche e il gioco d'azzardo patologico (GAP))

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi contenenti misure atte a prevenire l'uso di sostanze stupefacenti, l'abuso di sostanze alcoliche e il gioco d'azzardo patologico (GAP).
35-quater. 0300. Lorenzin.

ART. 35-sexies.

  Dopo l'articolo 35-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 35-septies.

  1. L'articolo 513 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 513.
(Turbata libertà dell'industria, del commercio e delle altre attività professionali, venatoria e piscatoria)

  Chiunque usa violenza o minaccia, ovvero adopera mezzi fraudolenti o comportamenti atti ad impedire o turbare intenzionalmente l'esercizio di un'attività industriale, artigianale, commerciale, agricola, professionale, venatoria e piscatoria, esercitate nel rispetto delle norme vigenti, è punito, a querela della persona offesa se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 2.000 a euro 20.000, e si procede d'ufficio, nei seguenti casi:
   1) se il fatto è commesso da più di tre persone;
   2) se la commissione del fatto comporta il danneggiamento di materie prime, prodotti agricoli e agroalimentari, prodotti finiti, attrezzature necessarie all'esercizio dell'attività imprenditoriale o ricreativa, piantagioni, vivai, impianti di allevamento di bestiame, bioparchi, sedi di ricerca su fauna e flora o la dispersione di animali in allevamento, anche per finalità dimostrative.
   Fuori dei casi di cui all'articolo 416, per i delitti previsti dal primo e secondo comma commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000.».
35-sexies. 02. Caretta.

  Dopo l'articolo 35-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 35-septies.
(Sistemi di controllo elettronici di sorveglianza)

  1. Una somma pari a 10 milioni di euro delle risorse del Fondo unico della giustizia, assegnate al Ministero dell'interno, sono destinate ai comuni per l'allestimento o il potenziamento di sistemi di controllo elettronici di sorveglianza”.
35-sexies. 01. Pollastrini, Ceccanti, Giorgis, Fiano, Migliore, Marco Di Maio.

ART. 36.

  Sopprimerlo.
36. 1. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. All'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 secondo periodo, dopo le parole: «competenze connesse alla gestione» il testo è sostituito dal seguente: «l'amministratore giudiziario è nominato con decreto motivato. All'atto della nomina l'amministratore giudiziario comunica al tribunale se e quali incarichi analoghi egli abbia in corso, anche se conferiti da altra autorità giudiziaria. Ai fini della nomina degli amministratori giudiziari, il tribunale tiene conto del numero degli incarichi aziendali in corso, della natura monocratica o collegiale dell'incarico, della tipologia e del valore dei compendi da amministrare, avuto riguardo ove a conoscenza anche del numero dei lavoratori, della natura diretta o indiretta della gestione, dell'ubicazione dei beni sul territorio, nonché delle pregresse esperienze professionali specifiche, della particolare complessità dell'amministrazione o dell'eccezionalità del valore del patrimonio da amministrare. Nessun amministratore giudiziario può avere contemporaneamente più di tre incarichi relativi a patrimoni aziendali di eccezionale valore»;
   b) il comma 2-ter è sostituito dal seguente: «2-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-bis, comma 7, il coadiutore di cui al comma 4 può altresì essere nominato tra il personale dipendente dell'Agenzia, di cui all'articolo 113-bis. In tal caso il coadiutore dipendente dell'Agenzia, per lo svolgimento dell'incarico, non ha diritto ad emolumenti aggiuntivi rispetto al trattamento economico in godimento, ad eccezione del rimborso delle spese di cui al comma 9»;
   c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: «3-bis. Le disposizioni del comma terzo si applicano altresì ai lavoratori che abbiano concretamente partecipato alla gestione dell'azienda prima del sequestro e fino all'esecuzione di esso ovvero sino all'esecuzione del provvedimento di allontanamento per motivi di ordine pubblico di cui all'articolo 41, comma 1-novies».
   d) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. L'amministratore giudiziario chiede al giudice delegato di essere autorizzato, ove necessario, a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati che per tali fini rivestono la qualifica di pubblico ufficiale e ad ogni effetto di legge rappresentano l'amministrazione giudiziaria per le attività di custodia, amministrazione e gestione nei confronti dei terzi e verso la pubblica amministrazione».
36. 2. Prisco, Donzelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1.1. All'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al comma 4-bis, dopo le parole: «nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione» sono aggiunte le seguenti: «e per il collega di studio od al socio del professionista che intrattiene i suddetti rapporti.».
36. 3. Bartolozzi.

  Al comma 1-bis, capoverso comma «3», dopo le parole: Al fine di consentire la prosecuzione dell'attività dell'impresa sequestrata o confiscata, aggiungere le seguenti: , nonché al fine di consentire alla medesima impresa la possibilità di partecipare a gare per appalti pubblici.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo le parole: procedure pendenti, aggiungere le seguenti: sull'impresa sequestrata o confiscata.
36. 4. Ceccanti, Giorgis, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini.

  Al comma 1-bis, capoverso comma «3», aggiungere, in fine, le seguenti parole: a condizione che l'amministratore giudiziario non rediga, entro 20 giorni dalla nomina, un parere nel quale dichiari che i tentativi di condizionamento siano ancora in corso.
36. 5. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

  Al comma 2, sostituire la lettera a), con le seguenti:
   a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Con il provvedimento di confisca emesso in giudizio di appello, l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia, la quale può farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati remunerati secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 2015, n. 177, e comunque osservando la vigente disciplina in materia di equo compenso. L'Agenzia può avvalersi per la gestione, di un coadiutore che può essere individuato nell'amministratore giudiziario nominato dal tribunale ovvero di un altro diverso professionista. Qualora sia diverso dall'amministratore giudiziario, il coadiutore nominato dall'Agenzia deve essere scelto tra gli iscritti, rispettivamente, agli albi richiamati all'articolo 35, commi 2 e 2-bis. L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata fino alla destinazione del bene, salvo che intervenga revoca espressa. All'attuazione del presente comma, si provvede con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Sino all'eventuale accettazione della nomina di coadiutore o del passaggio di consegne con altro professionista nominato coadiutore dall'Agenzia, l'amministratore giudiziario esercita in proroga i poteri di ordinaria amministrazione sotto il controllo della medesima Agenzia. Il coadiutore dell'Agenzia riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio e deve adempiere con diligenza i compiti del proprio ufficio.»;
   a-bis) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Qualora la confisca abbia a oggetto imprese individuali o partecipazioni societarie che assicurino in società di persone le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, la legale rappresentanza è conferita ad ogni effetto di legge all'Agenzia. Nei casi di confisca di partecipazioni societarie che assicurino in società di persone ovvero in società di capitali le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, resta ferma la facoltà dell'Agenzia, previo nulla osta del giudice delegato, di impartire le direttive sulla nomina del legale rappresentante, che può essere nominato, nelle forme previste dal codice civile, anche nella persona del coadiutore. Le medesime disposizioni si applicano in caso di confisca definitiva di cui all'articolo 45.».
36. 6. Prisco, Donzelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. All'articolo 41 del decreto legislativo 6, settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:
  «a) al comma 1, lettera c), l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente: «Nel caso di proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività è allegato un programma contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, che su istanza dell'amministratore giudiziario può essere corredato, previa autorizzazione del giudice delegato e con oneri a carico della singola azienda sequestrata, della relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, che attesti la veridicità dei dati aziendali in costanza di sequestro e la fattibilità del programma medesimo, considerata la possibilità di avvalersi delle agevolazioni e delle misure previste dall'articolo 41-bis del presente decreto»;
   b) Il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
    «1-bis. La cancelleria dà avviso alle parti del deposito della relazione dell'amministratore giudiziario ed esse possono prenderne visione ed estrarne copia limitatamente ai contenuti di cui alla lettera b) del comma 1. Ove siano formulate contestazioni motivate sulla stima dei beni, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 36»;
   c) Il comma 1-ter è sostituito dal seguente:
    «1-ter. Alla proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività l'amministratore giudiziario allega l'elenco nominativo dei creditori e di coloro che vantano diritti reali o personali, di godimento o di garanzia, sui beni ai sensi dell'articolo 57, comma 1, specificando i crediti che originano dai rapporti di cui all'articolo 56, quelli che sono collegati a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività e quelli che riguardano rapporti esauriti, non provati o non funzionali all'attività d'impresa. L'amministratore giudiziario allega altresì l'elenco nominativo delle persone che risultano prestare o avere prestato attività lavorativa in favore dell'impresa, specificando la natura dei rapporti di lavoro esistenti nonché quelli necessari per la prosecuzione dell'attività; riferisce in ordine alla presenza di organizzazioni sindacali all'interno dell'azienda alla data del sequestro e provvede ad acquisire loro eventuali proposte sul programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività, che trasmette, con il proprio parere, al giudice delegato. Qualora il sequestro abbia a oggetto imprese individuali o partecipazioni societarie che assicurino all'interno di società di persone o di capitali le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, sono sospesi gli organi sociali e l'amministratore sospeso conserva ad ogni effetto di legge la rappresentanza dell'impresa nel procedimento, nei confronti dei terzi e verso la pubblica amministrazione. Resta ferma la facoltà del tribunale, anche su istanza dell'amministratore giudiziario, di impartire le direttive sull'eventuale revoca del legale rappresentante del bene aziendale, che può essere nominato, nelle forme previste dal codice civile, anche nella persona dell'amministratore giudiziario; qualora non sia prevista l'assunzione della qualità di amministratore della società, il tribunale determina le modalità di controllo e di esercizio dei poteri da parte dell'amministratore giudiziario»;
   d) dopo il comma 1-octies è inserito il seguente:
    «1-novies. Qualora il sequestro abbia ad oggetto imprese individuali o partecipazioni societarie che assicurino all'interno di società di persone o di capitali le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, il giudice delegato, anche su istanza dell'amministratore giudiziario, può sempre disporre l'allontanamento del dipendente per motivi di ordine pubblico e la contestuale cessazione del rapporto di lavoro. Avverso il provvedimento di allontanamento e di cessazione del rapporto di lavoro, l'interessato può proporre reclamo, nel termine perentorio di quindici giorni dalla data in cui ne hanno avuto effettiva conoscenza, al tribunale che ha disposto il sequestro il quale provvede, entro i dieci giorni successivi, ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale. Nel caso di conferma del provvedimento da parte del tribunale che ha disposto il sequestro, si applica il divieto di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72».
36. 7. Prisco, Donzelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. All'articolo 40 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 5-ter è sostituito dal seguente:
  «5-ter. Il tribunale, se non deve provvedere alla revoca del sequestro e alle conseguenti restituzioni, su richiesta dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia, decorsi trenta giorni dal deposito della relazione di cui all'articolo 36, destina alla vendita i beni sottoposti a sequestro se gli stessi non possono essere amministrati senza pericolo di deterioramento o di rilevanti diseconomie. Se i beni sottoposti a sequestro sono privi di valore, improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non alienabili il tribunale dispone la loro distruzione o demolizione.».
36. 8. Prisco, Donzelli.

  Al comma 2-bis, sostituire le parole: può istituire con la seguente: istituisce.
36. 9. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

  Al comma 2-ter, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ed è aggiunto il seguente periodo: «In ogni caso il giudice delegato può chiedere all'amministratore giudiziario il conto della gestione dopo il provvedimento di confisca di primo grado e, comunque, quando la confisca è definitiva.».
36. 10. Giorgis, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini, Ceccanti.

  Al comma 3, lettera a), numero 3), capoverso lettera d), dopo le parole: patrimonio indisponibile dell'ente locale aggiungere le seguenti:, nel seguente ordine: del Comune, della Provincia, della Regione,
36. 300. Silvestroni.

  Al comma 3, sopprimere la lettera d).
36. 11. Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini, Ceccanti, Giorgis, Fiano, Verini.

  Al comma 3, lettera d), capoverso comma «5», terzo periodo, dopo le parole: L'avviso di vendita, aggiungere le seguenti: corredato da tutte le notizie sulle procedure esperite per assegnarlo in via ordinaria, le motivazioni addotte dagli enti per non procedere ad utilizzarlo, gli avvisi informativi rivolti a tutti i soggetti potenzialmente interessati all'utilizzo,.
36. 12. Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini, Ceccanti, Giorgis.

  Al comma 3, lettera d), capoverso comma «5», sesto periodo dopo le parole: di cui all'articolo 416-bis.1 del codice penale, aggiungere le seguenti: abbia acceduto, nei 10 anni precedenti, a qualsiasi forma di sanatoria fiscale o previdenziale,.
36. 13. Marco Di Maio, Pollastrini, Ceccanti, Giorgis, Fiano, Migliore.

  Al comma 3, lettera d), capoverso comma «6», lettera b), sopprimere le parole: aventi, tra le altre finalità istituzionali, e quella dell'investimento nel settore immobiliare.
36. 15. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

  Al comma 3, lettera d), capoverso comma «6», sopprimere la lettera d).
36. 16. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

  Al comma 3, lettera d), capoverso comma «6», dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) le imprese sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.  112.
36. 17. Pollastrini, Ceccanti, Giorgis, Fiano, Migliore, Marco Di Maio.

  Al comma 3, lettera f), sostituire il capoverso comma 10 con il seguente:
  «10. Le somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al Fondo Unico Giustizia per essere riassegnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nella misura del settanta per cento alle istituzioni ed iniziative territoriali ove gli immobili di cui al comma 5 sono siti per finalità sociali e occupazionali, nella misura del dieci per cento al Ministero dell'interno, per la tutela della sicurezza pubblica e per il soccorso pubblico, nella misura del dieci per cento al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento ed il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali e, nella misura del dieci per cento all'Agenzia, per assicurare lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica.».

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera f-bis).
36. 18. Bartolozzi.

  Al comma 3, lettera f), sostituire il capoverso comma «10», con il seguente:
  «10. Le somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono in un apposito fondo, da costituirsi in seno all'Agenzia, denominato Fondo Beni Confiscati. L'agenzia riassegna interamente le somme ricavate ad enti e associazioni senza scopo di lucro che abbiano come finalità prevalente all'interno dei loro statuti la promozione e il sostegno di progetti e iniziative di lotta ai fenomeni criminali e mafiosi al fine di aiutare i giovani nell'inserimento lavorativo ovvero per la ristrutturazione di immobili confiscati da destinare alla pubblica utilità.».
36. 19. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

  Al comma 3, lettera f), sostituire il capoverso comma «10», con il seguente:
  «10. Le somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi e di quelle di cui al successivo comma, affluiscono in un apposito fondo, da costituirsi in seno all'Agenzia, denominato Fondo Beni Confiscati. L'agenzia riassegna le somme ricavate anche ad enti e associazioni che abbiano come finalità prevalente all'interno dei loro statuti la promozione e inclusione sociale e iniziative di contrasto alla criminalità organizzata.».
36. 20. Magi.

  Al comma 3, lettera f), sostituire il capoverso comma «10», con il seguente:
  «10. Le somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al Fondo Unico Giustizia per essere interamente riassegnate a progetti ed attività di utilità sociale al fine di facilitare e sostenere enti ed associazioni di volontariato che nella gestione dei beni assegnati promuovano il lavoro giovanile e ad iniziative culturali di contrasto alla criminalità organizzata»;.
36. 21. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

  Al comma 3, lettera g), capoverso comma «12-ter», sostituire le parole: non inferiore a un anno, con le seguenti: non inferiore a 5 anni.
*36. 22. Magi.

  Al comma 3, lettera g), capoverso comma «12-ter», sostituire le parole: non inferiore a un anno, con le seguenti: non inferiore a 5 anni.
*36. 23. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

  Al comma 3, lettera h), sostituire le parole: è aggiunto, in fine, il seguente con le seguenti: sono aggiunti, in fine, i seguenti:;

  Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo il capoverso articolo 15-quater aggiungere il seguente:
   15-quinquies. È prevista la facoltà di procedere all'abbattimento dell'immobile, qualora sussistano gravi elementi di impatto ambientale ed ecologico.
36. 24. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

ART. 37-bis.

  Al comma 1, capoverso 3, sopprimere le parole: e associazioni.
37-bis. 1. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

EMENDAMENTO RIFERITO ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

  Sopprimere i commi 2, 3, 4, e 5.
Dis. 1. 1. Dadone, Corneli, Ceccanti, Paolo Russo.