TESTI ALLEGATI ALL'ORDINE DEL GIORNO
della seduta n. 12 di Martedì 22 novembre 2022

 
.

INTERROGAZIONI

A)

   D'ALFONSO. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:

   il «caro energia», che si sta abbattendo come uno tsunami sulle famiglie, sui lavoratori, sulle micro, piccole e medie imprese e sul sistema produttivo italiano tutto, in particolare sulla filiera del «caldo» (forni, lavanderie, acciaierie, vetrerie ed altro) e del «freddo» (gelaterie, bar, industrie di conservazione e prodotti surgelati ed altro), sta mostrando in maniera lapalissiana tutta l'assoluta inefficacia e l'assoluto anacronismo del sistema indennitario messo in piedi dall'Arera per combattere i comportamenti illegittimi e le pratiche commerciali scorrette da parte delle società che operano nei settori dell'energia elettrica e del gas;

   in virtù della normativa di settore messa in piedi dall'Arera, le società di energia elettrica e gas sono tenute a corrispondere un indennizzo automatico pari a 30 euro nel caso in cui la fornitura venga sospesa per morosità, o sia stata comunque effettuata una riduzione di potenza, nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora prevista come conditio sine qua non dalla normativa di settore;

   tale indennizzo ammonta a 20 euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata comunque effettuata una riduzione di potenza, senza il rispetto di uno dei seguenti termini: 1). del termine ultimo di pagamento indicato nella costituzione in mora; 2). del termine di 3 giorni lavorativi tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all'impresa distributrice per la sospensione della fornitura o riduzione di potenza;

   nel particolare momento in cui si sta vivendo, non rispettare i termini della costituzione in mora o addirittura procedere alla sospensione o al distacco delle utenze senza l'invio delle prescritte costituzioni in mora (in questi giorni sono state staccate utenze elettriche e gas senza l'invio della costituzione in mora anche a scuole, palazzetti dello sport e strutture pubbliche, oltre che numerosissime aziende private), andando incontro semplicemente all'obbligo di corrispondere un indennizzo risibile, sta causando danni rilevantissimi all'intero sistema Paese;

   appare in questo quadro necessario, a parere dell'interrogante, procedere all'immediata revisione degli indennizzi che le società che operano nei settori dell'energia elettrica e del gas devono corrispondere per comportamenti illegittimi, pratiche commerciali scorrette, o semplicemente per mancato rispetto degli standard qualitativi previsti nella carta dei servizi;

   si ritiene altresì necessario garantire, attraverso iniziative specifiche, il diritto degli utenti e dei consumatori che subiscono distacchi ovvero riduzioni di potenza illegittimi di chiedere il risarcimento del maggior danno –:

   quali iniziative di competenza, in particolare di carattere normativo, intendano assumere per rafforzare e rendere più incisiva la tutela dei consumatori e delle imprese a fronte del contesto particolarmente problematico segnalato in premessa.
(3-00001)

(13 ottobre 2022)

B)

   DORI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   il 29 giugno 2022 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 29 giugno 2022 n. 79, di conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante norme per velocizzare l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

   in particolare, il comma 1 dell'articolo 17-ter, recante «Misure per la funzionalità dell'amministrazione della giustizia», ha previsto la possibilità per l'amministrazione giudiziaria di assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a partire da gennaio e comunque entro il 2023, 1.200 unità complessive di lavoratori a tempo determinato da inquadrare nell'area funzionale II, posizione economica F1, se in possesso di specifici requisiti;

   l'articolo 17-ter, come formulato, ha però di fatto escluso dalla stabilizzazione un numero considerevole di operatori giudiziari già in servizio presso il Ministero della giustizia quali vincitori dello stesso bando, con contratto a tempo determinato, medesima qualifica e mansione;

   tale esclusione ha pertanto creato un'ingiustificata disparità di trattamento;

   allo stato risultano esclusi: a) gli operatori giudiziari assunti con riserva di legge ai sensi del decreto legislativo n. 6 del 2010, articoli 1014 e 678, in quanto, pur avendo effettuato quasi due anni di lavoro alle dipendenze del Ministero della giustizia, non raggiungono il requisito dei 3 anni di servizio perché in precedenza non hanno effettuato alcuna forma di tirocinio; b) molti ex tirocinanti «storici» ovvero coloro che hanno svolto il tirocinio formativo ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 – destinato a lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili, disoccupati ed inoccupati, che a partire dall'anno 2010 hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari –, perché tale tipologia di tirocinio, conclusa ad aprile 2015, non è proseguita in tutti i distretti con appositi bandi emanati dalle amministrazioni regionali e finanziati dal Fondo sociale europeo. Anche in questo caso, per pochi mesi, questi lavoratori non raggiungono il requisito previsto dalla norma dei 3 anni di servizio; coloro che avevano svolto il tirocinio ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013, ovvero rivolto a giovani laureati in giurisprudenza. Anche in questo caso, avendo svolto un tirocinio della durata di diciotto mesi, non raggiungono il requisito dei 3 anni di servizio;

   si aggiunga, inoltre, che, qualora la procedura di stabilizzazione prevista dal decreto-legge n. 36 del 2022 dovesse attivarsi prima della fine del 2022, coloro che hanno preso servizio il 17 gennaio 2022 non raggiungerebbero il requisito previsto dalla norma di un anno di lavoro con contratto a tempo determinato;

   in ogni caso, risulta all'interrogante che, senza un provvedimento di proroga, centinaia di operatori giudiziari vedrebbero il proprio contratto di lavoro in scadenza il 31 dicembre 2022 e, a seguire, il 16 gennaio, il 24 marzo e il 6 giugno 2023 –:

   se il Ministro interrogato, per quanto di competenza, intenda adottare iniziative volte a disporre l'immediata proroga dei contratti in scadenza e quali iniziative intenda porre in essere al fine di ampliare la platea dei beneficiari della procedura di stabilizzazione al fine di ricomprendere tutti gli operatori giudiziari con rapporto a tempo determinato attualmente in servizio.
(3-00003)

(25 ottobre 2022)

C)

   GHIRRA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   la soluzione della grave crisi che affligge il tessuto sociale ed economico della Sardegna non può prescindere dall'efficiente funzionamento dei servizi pubblici e, in questo quadro, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) ha un ruolo essenziale nell'erogazione di prestazioni la cui domanda è in continua crescita;

   la cronica carenza di risorse umane al servizio dell'Istituto ha oramai raggiunto un livello critico tale da riverberarsi, oltre che sui carichi di lavoro degli organici attuali, sulla stessa efficienza dei servizi somministrati ai cittadini;

   è indifferibile la necessità di adottare scelte che, nel rispetto e riconoscimento dell'impegno e dell'abnegazione del personale, restituiscano certezze in tempi congrui ai tanti cittadini che si rivolgono alle sedi territoriali dell'Istituto per ottenere il riconoscimento delle prestazioni;

   con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) n. 54 del 21 aprile 2021 è stato approvato il «Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023»;

   il Piano è stato elaborato con l'obiettivo di portare la consistenza del personale in linea con l'assolvimento dei numerosi e complessi compiti istituzionali propri dell'Inps;

   risulta all'interrogante che a settembre 2022 la direzione generale dell'Inps ha aggiornato il piano dei fabbisogni di personale, prevedendo per l'intera regione Sardegna solo n. 41 unità aggiuntive, a fronte di un totale nazionale pari a n. 4.694;

   il fabbisogno indicato appare del tutto insufficiente sia in termini di comparazione con le altre regioni – dove in relazione a territori con popolazione ben inferiore sono state assegnate risorse umane in quantità nettamente superiori a quelle individuate per la Sardegna – sia in rapporto alle concrete necessità di funzionamento delle varie sedi locali sarde;

   il livello di produttività degli uffici isolani risulta essere insufficiente proprio per la cronica carenza di personale, così andando a inficiare la qualità dei servizi offerti ai cittadini, tanto da far diventare il caso Sardegna un esempio negativo su scala nazionale;

   il Piano del fabbisogno prevede, infatti, che alcune sedi vengano drammaticamente sottodimensionate, come le direzioni provinciali di Cagliari e Sassari, mentre altre vengono completamente trascurate, quali Carbonia, Senorbì, Lanusei, Macomer, Siniscola, Sorgono, Ghilarza, Alghero, Ozieri e Tempio Pausania, dove non si prevede alcuna integrazione di personale;

   soprattutto per le sedi periferiche, la sottostima del fabbisogno di personale rischia di pregiudicare la sopravvivenza delle stesse, con la conseguenza di sottrarre alle aree marginali della Sardegna, che quotidianamente lottano contro l'isolamento e lo spopolamento continuo, ancora una volta uffici e servizi pubblici che dovrebbero invece rappresentare un imprescindibile presidio statale proprio nelle zone periferiche del Paese –:

   se sia al corrente della situazione riportata;

   se ritenga adeguato il «Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023» approvato con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) n. 54 del 21 aprile 2021 e aggiornato nel mese di settembre 2022;

   quali iniziative di competenza intenda assumere per sostenere un doveroso riequilibro nella dotazione di personale nelle varie sedi sarde, anche in un'ottica comparata con il resto delle regioni e tenendo conto della necessità di preservare la capillarità territoriale degli uffici.
(3-00027)

(22 novembre 2022)
(ex 4-00021 del 25 ottobre 2022)