TESTI ALLEGATI ALL'ORDINE DEL GIORNO
della seduta n. 702 di Venerdì 27 maggio 2022

 
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INTERPELLANZE URGENTI

A)

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per sapere – premesso che:

   l'articolo 201, comma 4, del codice della strada, rubricato «notificazione delle violazioni», dispone che «le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria» e, in sostanza, consente di addebitare al trasgressore sia le spese di notifica che quelle di accertamento delle violazioni del codice della strada;

   attualmente, sulla base di quanto disposto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (delibera n. 469/19/Cons), la tariffa complessiva per le spese di notifica degli atti giudiziari e fissata in modo forfettario in 9,50 euro e comprende i costi delle comunicazioni connesse (can e cad), mentre per le spese di accertamento, allo stato, non esistono criteri oggettivi di quantificazione fissati dal legislatore e ogni ente agisce secondo la sua piena discrezionalità, spesso perpetrando evidenti abusi;

   secondo quanto riferito dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti «dall'analisi di alcune delibere di giunta comunale di vari comuni, emerge che ciascuno, nella parte dedicata alla determinazione di tali spese, include le più svariate e diverse voci, quali: costi di stampa, postalizzazione, costi di acquisto e manutenzione dei palmari per la rilevazione delle infrazioni, manutenzione delle apparecchiature e del software di gestione del servizio, moduli autoimbustanti, redazione delle distinte delle raccomandate, visure alle banche dati della Motorizzazione civile ed altro. In taluni casi, la discrezionalità dei comuni denota come gli stessi sono giunti anche a duplicare varie voci di spesa. Ad esempio, un comune include sia i costi di stampa, sia quelli per cartucce e nastri stampanti. Ne è prova che mentre alcuni comuni ritengono sufficiente quantificare le spese di accertamento in 2,50 euro, vi sono vari comuni che richiedono addirittura 10 euro»;

   sempre secondo l'Autorità garante della concorrenza e del mercato «la discrezionale definizione di tali spese, a livelli talvolta elevati, si traduce in uno sfruttamento della posizione di debolezza del consumatore/cittadino, che è costretto a pagarle per espressa previsione di legge (si confronti l'articolo 201, comma 4, del codice della strada) senza poterne contestare il quantum in alcuna sede» –:

   se il Governo non intenda adottare iniziative volte a recepire l'indicazione della suddetta autorità, secondo la quale «è assolutamente necessario predeterminare normativamente l'ammontare di un costo standard valido per tutti comuni, ispirato a criteri di ragionevolezza, reale correlazione ai costi, trasparenza e non discriminazione degli utenti».
(2-01524) «Baldelli».

(24 maggio 2022)

B)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dello sviluppo economico, per sapere – premesso che:

   la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», all'articolo 1, comma 701, stabilisce che, al fine di promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche, è disposto il rifinanziamento della legge 9 luglio 1990, n. 188, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'elaborazione e alla realizzazione di progetti destinati al sostegno e alla valorizzazione dell'attività nel settore della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità;

   all'articolo 1, comma 702, della citata legge n. 234 del 2021 è altresì disposto che, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 e dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, nonché di scongiurare il fermo produttivo delle fornaci e, al contempo, tutelare un marchio di eccellenza nel mondo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare alle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del vetro artistico di Murano;

   in riferimento alla misura prevista dal citato comma 701, le modalità attuative disciplinate dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 31 marzo 2022 prevedono che il contributo venga erogato a rimborso di spese già sostenute dalle aziende per i progetti per i quali l'istruttoria si sia conclusa positivamente e sulla base dell'ordine cronologico di ricezione delle domande da parte di Invitalia e nei limiti delle risorse disponibili;

   tale criterio risulta di dubbia efficacia, visto lo stato di grave crisi di liquidità in cui versano attualmente le aziende del comparto della ceramica, che difficilmente saranno nelle condizioni di investire risorse per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 6 del citato decreto del Ministero dello sviluppo economico, correndo inoltre il rischio di non ottenere la concessione e l'erogazione del contributo;

   in attuazione di quanto previsto dal comma 702 sopra richiamato, il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 29 marzo 2022, all'articolo 4, specifica che possono beneficiare delle agevolazioni: le imprese operanti nel settore del vetro artistico di Murano (codice Ateco 2007 23.1), con sede operativa nell'isola di Murano (comune di Venezia), nonché le imprese operanti nel settore della ceramica artistica (codice Ateco 2007 23.41), con sede operativa nell'isola di Murano (comune di Venezia);

   la sopra citata misura, il cui beneficio risulta inspiegabilmente circoscritto – per quanto riguardo il settore della ceramica artistica (codice Ateco 2007 23.41) – alle sole aziende con sede operativa nell'isola di Murano, escludendo quelle operanti nel restante territorio nazionale, appare agli interpellanti ancor più irrazionale alla luce dell'aggravarsi dell'emergenza energetica in corso provocata dal conflitto bellico in Ucraina, le cui ricadute stanno gravemente colpendo l'intero settore, che versava da anni in una condizione già estremamente critica e che senza un adeguato intervento da parte dello Stato rischia concretamente il collasso –:

   se il Ministro interpellato, per quanto di competenza, non ritenga – in considerazione delle profonde difficoltà in cui versano le aziende operanti nel comparto della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità, causate dagli effetti della pandemia e aggravate dall'aumento esponenziale dei costi energetici, e al fine di rendere quanto più efficaci le misure richiamate in premessa volte al sostegno e alla valorizzazione dell'attività nel settore in parola – di intraprendere idonee iniziative di carattere normativo finalizzate sia alla modifica delle modalità di erogazione dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 1, comma 701, della legge n. 234 del 2021 disciplinate con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 31 marzo 2022, sia in merito all'ampliamento della platea dei beneficiari del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, comma 702, della citata legge n. 234 del 2021 alle aziende

con codice Ateco 2007 23.41 operanti su tutto il territorio nazionale.
(2-01525) «Cassese, Masi, Galizia, Maglione, Carbonaro, Gagnarli, Deiana, Cillis, Cadeddu, Rizzo, Parentela, Elisa Tripodi, Martinciglio, Corneli».

(24 maggio 2022)