TESTI ALLEGATI ALL'ORDINE DEL GIORNO
della seduta n. 651 di Venerdì 4 marzo 2022

 
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INTERPELLANZE URGENTI

A)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, per sapere – premesso che:

   la legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'articolo 1, comma 341, come modificata dal decreto-legge n. 77 del 2021, ha istituito un fondo, la cui dotazione è determinata in 100.000 euro annui a decorrere dal 2021 ai sensi del successivo comma, da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri, destinato alla realizzazione di una piattaforma digitale per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, nonché per i progetti di legge previsti dall'articolo 71, secondo comma, della Costituzione;

   l'articolo 1, comma 343, della legge n. 178 del 2020 impegna la Presidenza del Consiglio dei ministri ad assicurare l'entrata in funzione della piattaforma sopracitata entro il 31 dicembre 2021, e, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, a definirne caratteristiche tecniche, architettura generale, requisiti di sicurezza, modalità di funzionamento, modalità di accesso alla piattaforma, nonché le modalità con cui i promotori mettono a disposizione dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, nella stessa data in cui effettuano il deposito di eventuali firme autografe raccolte per il medesimo referendum, le firme raccolte elettronicamente;

   seppure l'articolo 1, al comma 344, della legge n. 178 del 2020, abbia stabilito grazie all'approvazione di un emendamento a prima firma dell'interpellante che, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino alla data di operatività della piattaforma di cui al comma 341, le firme degli elettori necessarie per i referendum di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, nonché per i progetti di legge di cui all'articolo 71, secondo comma, della Costituzione, possano essere raccolte anche mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata, è utile segnalare che tale procedimento transitorio, di cui al comma 344, non può essere ritenuto pienamente alternativo a quello che avrebbe dovuto già essere garantito ai sensi del comma 343, anche soltanto poiché, in attesa che la piattaforma sia disponibile, gli ingenti costi derivanti dai contratti con le società che gestiscono le raccolte firme sono a carico dei promotori;

   il 29 novembre 2019 il Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite, nel caso Staderini and De Lucia versus Italy (Comm. 2656/2015), ha già dichiarato che l'Italia ha agito in violazione del Patto sui diritti civili e politici, riscontrando una violazione dell'articolo 25, congiuntamente all'articolo 2 dello stesso, ritenendo violati i diritti dei ricorrenti di partecipare alla vita politica del Paese, attraverso i referendum e le leggi di iniziativa popolare, per via di irragionevoli ostacoli. Tra questi, il Comitato ha annoverato la presenza, di cui alla legge n. 352 del 1970, della previsione dell'obbligo per i promotori di fare autenticare la sottoscrizione da un pubblico ufficiale presente al momento della sottoscrizione, senza però garantire loro la disponibilità di quegli stessi pubblici ufficiali, le inadempienze di molti comuni circa gli obblighi degli stessi in relazione alla raccolta e autenticazione delle firme, nonché l'assenza di un'adeguata pubblica informazione sulla campagna referendaria;

   il Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite aveva individuato nella fine di maggio 2020 il termine per l'Italia entro cui prendere misure per evitare il ripetersi di violazioni simili;

   anche nell'ambito delle campagne di raccolta firme relative alle proposte di referendum depositate presso l'Ufficio centrale della Corte di cassazione nel 2021, i promotori hanno lamentato ritardi e inadempienze dei comuni, i quali, in taluni casi, non hanno provveduto a fornire i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei firmatari delle proposte di referendum entro i termini di cui all'articolo 38-bis, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021; in tale contesto, sarà particolarmente importante l'integrazione tra la piattaforma di cui all'articolo 1, comma 341, della legge n. 178 del 2020 con la piattaforma dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, che renderebbe non più necessaria la fase di verifica di iscrizione nelle liste elettorali, da parte dei comuni, dei sottoscrittori dei referendum, i cui elenchi sono inviati dal comitato promotore;

   come riportato dalla lettera del 24 gennaio 2022 a prima firma di Mario Staderini indirizzata ai destinatari presente interpellanza, desta preoccupazione quanto riferito dal Governo nella memoria depositata al Comitato diritti umani dell'Onu sul caso Staderini/De Lucia versus Italy, dove si descrivono caratteristiche che avrà la piattaforma; in tale sede si afferma che la piattaforma pubblica non sarà universale, limitando l'accesso solo a cittadini che hanno identità digitale (Spid), che sono, ad oggi, 27 milioni su 50 milioni circa di cittadini maggiorenni, tra cui anche gli stranieri residenti ed altri soggetti che non possono firmare referendum; paradossalmente, questo costituirebbe un passo indietro rispetto alle piattaforme privatamente organizzate dai promotori, cui possono accedere anche coloro che non hanno una identità digitale, pagando un costo per un servizio di identificazione tramite operatore (TrustPro); inoltre, da quanto scritto nella memoria del Governo, la piattaforma pubblica limiterebbe irragionevolmente l'accesso ai soli possessori di identità digitale anche solo per conoscere l'elenco dei referendum su cui sono in corso le campagne della raccolta firme;

   non sono note, infine, le altre caratteristiche su cui sarà progettata la piattaforma del Governo, che saranno fondamentali per assicurare il pieno esercizio del diritto a promuovere referendum, considerato che quando entrerà in funzione saranno vietate le raccolte su piattaforme private –:

   quali siano le ragioni della mancata adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma 343, entro il termine stabilito del 31 gennaio 2021 ed entro quale data sarà adottato e conseguentemente messa online la piattaforma;

   entro quando avverrà l'integrazione della piattaforma di cui all'articolo 1, comma 341, della legge n. 178 del 2020 con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente;

   se la piattaforma avrà caratteristiche di universalità di accesso;

   se consentirà ai sottoscrittori di un referendum di dare il consenso al trattamento dei dati personali da parte dei comitati promotori e di effettuare donazioni agli stessi per le spese complessive della campagna, caratteristica oggi possibile nelle piattaforme private;

   se saranno presentabili proposte «a pacchetto», ovvero più iniziative referendarie riconducibili a una proposta sistematica in un determinato settore o ad una unitarietà di indirizzo politico;

   se si intenda avviare un confronto con esperti sul tema, inclusi i firmatari della lettera citata in premessa.
(2-01431) «Magi, Schullian».

(22 febbraio 2022)

B)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per sapere – premesso che:

   la peste suina africana (Psa) è una malattia infettiva del suino, causata da un virus della famiglia Asfaviridae, genere Asfivirus, che ha fatto la sua prima comparsa in Sardegna nel 1978, per cui fin dal 1982, la Regione Sardegna si è vista impegnata nell'attuazione di misure e protocolli volti all'eradicazione della medesima malattia, al fine di salvaguardare un comparto fondamentale per l'intero sistema economico dell'isola;

   la suindicata malattia è ormai presente in diversi Paesi dell'Unione europea, quali Romania, Germania, Ungheria, Estonia, Lituania, Lettonia e Polonia, al punto che le istituzioni europee – pur non costituendo la medesima un rischio per l'uomo e con il dichiarato fine di salvaguardare gli scambi commerciali – hanno ritenuto necessario vietare la commercializzazione, verso altri Paesi membri e Stati terzi, dei prodotti di origine suina provenienti dagli Stati in cui sarebbe stata riscontrata la presenza di focolai;

   nei primi giorni del 2022 in Italia, a seguito del riscontro di focolai di peste suina africana nei cinghiali nell'ambito delle province di Alessandria, Genova e Savona, dovrebbero essere adottate, in ossequio alla decisione di esecuzione (UE) 2022/28 della Commissione del 10 gennaio 2022, alcune misure di emergenza provvisorie, al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia, in attesa che l'area interessata da tali recenti focolai venga inserita nell'elenco di cui all'allegato I, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione del 7 aprile 2021, come zona soggetta a restrizioni;

   tali misure prevedono il divieto di movimentazione delle partite di suini e dei relativi prodotti al di fuori di tali zone, istituite ai sensi degli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687, nonché il divieto di movimenti di animali selvatici delle specie elencate e dei relativi prodotti di origine animale;

   in applicazione dello stesso regolamento (UE) 2021/605, il quale stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana, la Regione Sardegna è inserita nell'allegato I, parte III, da tempo, come zona soggetta a restrizioni: e ciò, nonostante il fatto che il medesimo regolamento stabilisca che le restrizioni in esame debbano essere applicate per un periodo di tempo limitato;

   pur mancando, da ormai da 3 anni, nell'ambito della regione Sardegna, qualsiasi riscontro in ordine alla presenza del virus in esame, sia in ambito domestico che in quello selvatico, l'intero territorio regionale continua ad essere incluso nella parte III dell'allegato I al suddetto regolamento, con conseguente applicazione del divieto di esportazione dei prodotti in questione, senza alcuna deroga, neppure con riferimento al criterio della regionalizzazione, a differenza, invece, di quanto sta accadendo attualmente nella restante parte del territorio italiano e negli altri Paesi europei;

   tale limitazione incide gravemente sull'attività economica delle oltre 8.000 aziende suinicole accreditate, presenti nel territorio regionale, non interessate dal virus ed espressamente certificate secondo le regole della biosicurezza, mentre, quantomeno l'applicazione del principio testé indicato consentirebbe in via preliminare l'apertura all'export dei prodotti provenienti dalla parte del territorio regionale esclusa dalle restrizioni;

   tali limitazioni appaiono assolutamente incomprensibili, anche a fronte della positiva valutazione intervenuta per il tramite del Ministro della salute pro tempore, il quale ha più volte espresso apprezzamento per il lavoro di contrasto all'epidemia svolto nell'isola, garantendo, altresì, a suo tempo, la possibilità di rimuovere il blocco dell'export delle carni suine già a decorrere dall'autunno 2019;

   il Commissario europeo alla salute Stella Kyriakides, in risposta ad una interrogazione del gruppo ECR dei Conservatori europei, il 20 ottobre 2020, pure in presenza degli esiti della missione conoscitiva effettuata dalla stessa Commissione europea nel giugno 2019, ha dichiarato che l'Unione avrebbe potuto prendere in considerazione una revisione delle misure di regionalizzazione, anche al fine di allentare le restrizioni attualmente applicate alla Sardegna, peraltro, soltanto a seguito del positivo esito di una nuova missione di audit, finalizzata a valutare gli ulteriori progressi raggiunti delle autorità veterinarie locali;

   dalla citata, ultima missione conoscitiva del 2019, è emerso che la Regione Sardegna – con la competente Unità di progetto per l'eradicazione della peste suina, il Coordinamento dei servizi veterinari Ats, l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna, il Corpo forestale della Regione Sardegna, l'Agenzia Forestas, le Amministrazioni comunali, ma soprattutto gli allevatori e le associazioni di categoria – ha raggiunto risultati encomiabili, in particolare avuto riguardo alle residue sacche di allevamenti illegali allo stato brado –:

   quali opportune iniziative intendano adottare per un adeguato e tempestivo intervento presso le competenti autorità comunitarie, al fine di chiedere la riclassificazione della Regione Sardegna, nella parte II dell'allegato I del regolamento (UE)2021/605, consentendo, così, finalmente, agli allevamenti in regola e certificati di esportare ovunque i propri prodotti.
(2-01410) «Deidda, Lollobrigida, Caretta, Ciaburro».

(25 gennaio 2022)

C)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per sapere – premesso che:

   dall'8 dicembre 2021 a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 205 del 2021, la capienza consentita agli autobus adibiti a servizio di noleggio con conducente è pari al cento per cento dei posti disponibili per il trasporto di persone munite di certificazione verde Covid;

   per le autovetture adibite a servizio di noleggio con conducente, invece, il limite di riempimento è ancora fissato al cinquanta per cento dei posti disponibili;

   tale disparità tra veicoli adibiti al medesimo servizio non sembra giustificarsi né alla luce di motivazioni sanitarie né alla luce di altre motivazioni logiche;

   l'evoluzione del quadro epidemiologico, grazie anche ai positivi risultati della campagna vaccinale, è in progressivo, miglioramento, come dimostra anche la decisione del Governo di eliminare dall'11 febbraio 2022 l'obbligo dell'utilizzo di dispositivi di protezione individuale all'aperto, così come altre restrizioni;

   gli esercenti l'attività di noleggio con conducente sono stati tra le categorie più danneggiate dagli effetti economici negativi prodotti dalla pandemia da Covid-19, e hanno per questo motivo necessità di tornare a svolgere volumi di attività che consentano loro una piena ripresa –:

   se il Governo intenda assumere iniziative per consentire il ritorno al riempimento al cento per cento della capienza delle autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente con il rispetto dell'uso dei dispositivi prescritti.
(2-01422) «Spena, D'Attis».

(25 gennaio 2022)

D)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, per sapere – premesso che:

   le misure di contenimento della spesa dedicata ai costi del personale sanitario che, negli ultimi trent'anni, hanno interessato il Servizio sanitario nazionale, hanno ingenerato una grave carenza di professionisti nelle strutture del territorio regionale e nazionale e, secondo un'analisi della Fondazione Gimbe, almeno il 50 per cento dei tagli, è stato scaricato sul personale dipendente e, in particolar modo, si sarebbe compiuta una riduzione radicale dei medici e infermieri (circa 42.800 dipendenti a tempo indeterminato);

   l'Opi (Ordine professioni infermieristiche) denuncia una carenza di personale a livello nazionale e in Abruzzo di circa 1.700 figure professionali; deficit oramai cronico sia per il numero insufficiente annuale di posti disponibili nei corsi universitari, sia perché questa professione sarebbe poco attrattiva per i giovani;

   la legge n. 234 del 30 dicembre 2021, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», ai commi 268 e 269 dell'articolo 1 dispone una procedura di stabilizzazione del personale sanitario precario, più precisamente il comma 268 dispone che: «Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali, anche per il recupero delle liste d'attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da Covid-19, gli enti del Servizio sanitario nazionale...» possono procedere, a determinate condizioni, al reclutamento di personale sanitario; ed inoltre che i medesimi enti del Sistema sanitario nazionale, «a partire dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni personale, il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio-sanitari, anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, successivamente modificato e convertito dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020, e che abbiano maturato alla data del 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativo, e di cui almeno sei mesi nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 ed il 30 giugno 2022»;

   le predette disposizioni prevedono altresì che i suddetti enti: «possono, anche al fine di reinternalizzare i servizi appaltati ed evitare differenze retributive a parità di prestazioni lavorative, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, avviare procedure selettive per il reclutamento del personale da impiegare per l'assolvimento delle funzioni reinternalizzate, prevedendo la valorizzazione, anche attraverso una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli disponibili, del personale impiegato in mansioni sanitarie e socio-sanitarie corrispondenti nelle attività dei servizi esternalizzati che abbia garantito assistenza ai pazienti in tutto il periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 e con almeno tre anni di servizio»;

   la quarta ondata Covid, ancora una volta, ha travolto in pieno gli operatori sanitari: infermieri che da ormai due anni, incessantemente, con scarsi presidi, ferie sospese, spostamenti improvvisi di reparti, sovraccarico di lavoro, carenze di personale, si sacrificano per salvare le vite dei cittadini e, attraverso il loro lavoro, sostengono la ripresa economica del Paese e favoriscono la difesa delle libertà, senza nessun riconoscimento economico; con la carenza di infermieri, nella delicata situazione post Covid, si evidenzia una maggiore difficoltà sia nell'organizzazione e nella programmazione di ferie estive, e sia per qualità assistenziale e ritorno alla normalità;

   in questo periodo, tantissimi servizi, come le consulenze, le visite diagnostiche e altre attività di routine, hanno subìto una riduzione importante e le Asl garantiscono esclusivamente urgenze a livello specialistico; inoltre, risulta ancora più evidente la mancanza di personale che costringe gli infermieri a non poter garantire una turnazione adeguata per godere delle ferie da intendersi non come «vacanza» ma «meritato riposo» –:

   se il Governo intenda acquisire elementi per avere una situazione maggiormente dettagliata delle condizioni in cui si trova il personale citato nelle premesse e, sulla base di tali elementi, se non intenda porre in essere iniziative, per quanto di competenza, affinché si proceda in maniera più efficace alla stabilizzazione del personale del ruolo sanitario e gli operatori sociosanitari precari, ovvero adottare iniziative anche nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al fine di trovare soluzioni utili per disegnare un reale piano di assunzioni e adeguare e uniformare gli stipendi del personale sanitario a quelli europei;

   se il Governo non intenda adottare le opportune iniziative, per quanto di competenza, allo scopo di individuare forme di incentivazione economica per il personale sanitario per una reale e meritoria valorizzazione salariale e professionale, nonché per dare impulso alla immediata attivazione della ricognizione propedeutica del personale precario dei vari ruoli sanitari e socio-sanitari in dotazione attualmente ed in aderenza al programma triennale del fabbisogno.
(2-01430) «Grippa, D'Arrando, Federico, Ianaro, Lorefice, Mammì, Misiti, Nappi, Penna, Provenza, Ruggiero, Sportiello, Villani».

(22 febbraio 2022)

E)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della transizione ecologica, per sapere – premesso che:

   nel territorio comunale di Monselice ha sede la Cementeria Buzzi (autorizzazione integrata ambientale della provincia di Padova 2013) ricadente nel Parco regionale dei Colli Euganei, un'area interessata da importanti attività connesse al turismo termale e ad agricoltura di qualità, vigneti ed uliveti. L'area è inoltre zona S.i.c. Natura 2000 del Monte Ricco e vede la presenza del sito Unesco del Laghetto di Arquà Petrarca, risorsa preziosa per i fanghi naturali destinati alle cure termali del distretto euganeo;

   il piano ambientale del Parco qualifica il cementificio come impianto produttivo «ad alto impatto ambientale» e ne prescrive l'assoluta incompatibilità con le finalità del Parco, ponendo l'obiettivo della «rimozione degli impianti e delle infrastrutture incompatibili esistenti» all'interno del Parco e della «cessazione delle relative attività»;

   il Piano dispone inoltre che l'Ente può sollecitare la conclusione di accordi di programma con la regione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, i comuni e gli altri soggetti pubblici competenti, ai sensi dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per il coordinamento delle azioni di contenimento dell'impatto ambientale e paesistico e per concertare, con le aziende stesse, strategie di adeguamento, ed eventuale riconversione e/o rilocalizzazione delle attività e degli impianti;

   nel 2017 il Tar ha confermato la validità del Piano dei parchi, confermando come le attività insalubri (e in particolare la produzione del cemento) all'interno dell'area protetta fossero incompatibili «con le finalità del parco» e ha indicato l'attuazione di percorsi per la dismissione e/o ricollocazione degli impianti e la bonifica delle aree;

   Arpav ha effettuato analisi sui terreni nelle aree di ricaduta dei fumi della Cementeria, all'interno della scuola «G. Cini» e sul sentiero del Monte Ricco sono stati registrati superamenti della soglia di contaminazione delle diossine e alte presenze di Pcb e Ipa;

   con nota prot. n. 14655 del 22 novembre 2021, il Presidente del Parco ha chiesto alla Giunta regionale del Veneto di adottare una deliberazione che impegni la regione a chiedere agli organi competenti di modificare la normativa nazionale del Css combustibile vietandone l'uso nelle aree protette;

   il decreto ministeriale 14 febbraio 2013, n. 22, che disciplina la produzione e l'utilizzo del Css-combustibile stabilisce che esse avvengano senza pericolo per la salute umana e senza pregiudizio per l'ambiente e, in particolare senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interasse, tutelati in base alla normativa vigente;

   la trasformazione dei rifiuti non riciclabili in Css e la loro co-combustione nei cementifici è indicata dal Ministero della transizione ecologica come un esempio di economia circolare che comporta altresì una possibile riduzione dei gas serra associati alla produzione di cemento. Tuttavia, il recente quadro dell'Unione europea stabilisce che l'incenerimento e il co-incenerimento sono pratiche contrarie agli indirizzi dell'Unione europea sulla promozione dell'economia circolare e pertanto il principio di non arrecare danno significativo si applica non solo agli inceneritori, ma anche ai cementifici che co-inceneriscono i rifiuti. Inoltre, lo stesso Ministero il 28 settembre 2021 nel recepire gli indirizzi per la presentazione dei progetti atti all'applicazione della gerarchia comunitaria per la gestione dei rifiuti e del principio Do Not Significant Harm, ha precisato che gli interventi quali l'utilizzo di combustibili derivati da rifiuti non rispettano il principio suddetto, in quanto arrecano danni significativi, e non sono ammissibili al finanziamento essendo contrari alle politiche dell'Unione europea di promozione dell'economia circolare;

   il consiglio comunale di Monselice ha approvato uno schema di convenzione tra comune e società proprietaria della cementeria, stabilendo un preciso impegno a carico della gestione della cementeria che, per l'appunto, «si impegna a non utilizzare, fino a scadenza dell'attuale A.I.A. combustibili derivati dal trattamento di rifiuti urbani o speciali, anche se l'introduzione di tali prodotti dovesse essere ricondotta alla fattispecie di “modifica non sostanziale” all'A.I.A. medesima. Tale impegno è assunto anche in considerazione di quanto già espresso dalla Commissione V.I.A. nella relazione istruttoria del 2 agosto 2016 che evidenziava come l'uso di combustibili caratterizzati da alto tenore di cloro comporti un potenziale aumento della formazione di PCDD-F (Diossine e Furani)»;

   si ricorda inoltre nel dicembre 2016 fu annullata dalla provincia di Padova la delibera di autorizzazione all'impiego del Css nello stabilimento di Monselice per appurata irregolarità nei dati di cloro e metalli pesanti risultati molto superiori sia al dichiarato che rispetto a quelli del pet coke in uso –:

   quali iniziative di competenza il Ministro interpellato intenda adottare per favorire la piena applicazione delle prescrizioni del piano ambientale del Parco regionale dei Colli Euganei, garantendo la propria partecipazione alla definizione dell'accordo di programma per il coordinamento delle azioni di contenimento dell'impatto ambientale e per concertare strategie di adeguamento, ed eventuale riconversione e/o rilocalizzazione delle attività e degli impianti e se, in ogni caso, ritenga che l'attività del cementificio sia compatibile con gli obiettivi di tutela ambientale propri di un'area naturale protetta e zona S.i.c.;

   se non ritenga di adottare iniziative normative per escludere l'utilizzazione di combustibili derivati dal trattamento di rifiuti urbani o speciali, comunque questi siano classificati negli impianti siti in aree naturali protette e siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
(2-01391) «Rotta, Zan, Lorenzin, Pezzopane, Braga, Buratti, Morassut, Morgoni, Pellicani».

(14 dicembre 2021)

F)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della transizione ecologica, per sapere – premesso che:

   l'Agenzia di tutela della salute (Ats) di Milano, nel marzo 2019, ha prodotto uno studio sulla «Valutazione dello stato di salute della popolazione residente nell'area intorno all'inceneritore Silla 2», il termovalorizzatore di A2A, situato nella zona nord-ovest di Milano in grado di trattare oltre 500.000 tonnellate di rifiuti;

   tale impianto presenta caratteristiche comuni a numerosi impianti nazionali di combustione di rifiuti e a ciclo combinato e rappresenta un caso emblematico in ordine ai sistemi di valutazione delle emissioni e del reale impatto ambientale;

   lo studio ha preso in considerazione le emissioni nell'anno solare 2015, caratterizzato da una minore percentuale di semi-ore in stato di fermo e da un maggiore ammontare di rifiuti bruciati. I valori del sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni (Sme) validano i dati soltanto in condizioni di regime stazionario, non acquisendo le concentrazioni in regime transitorio che, sebbene coinvolgano poche ore di esercizio, possono risultare, in base al tipo di inquinante considerato, da uno a tre ordini di grandezza superiori alle concentrazioni in regime stazionario (si vedano al proposito gli articoli di J. Obaid e altri, 2017, M. Tejima e altri 2007). Pertanto, contrariamente a quanto acquisito nello studio di Ats, è probabile che nel 2015 l'inceneritore considerato abbia disperso meno inquinanti in ragione del verificarsi di un minor numero di regimi transitori;

   gli impianti con un sistema di campionamento in continuo dei microinquinanti organici, quali diossine e i Pcb (Uni CEN/TS 1948-5:2015), hanno come limite il funzionamento soltanto in condizioni transitorie di regime minimo che sono proprio quelle di massima emissione, laddove una valutazione estesa a tutte le condizioni impiantistiche consentirebbe di ottenere il reale impatto ambientale e stabilire eventuali correzioni costruttive e di gestione;

   anche in merito alla ricaduta al suolo degli inquinanti, si riscontra l'assenza della determinazione dell'altezza effettiva del camino. Inoltre, al fine di calcolare la ricaduta al suolo, nelle tabelle non viene mai riportata l'umidità assoluta media, nonostante tale parametro sia importante al fine di stabilire l'entalpia e la densità dei fumi e quindi calcolare l'altezza apparente delle ciminiere. Al fine di ottenere quella che si definisce come altezza effettiva della sorgente, l'innalzamento del pennacchio va sommato all'altezza di progetto dal suolo della sorgente. L'umidità assoluta nei fumi di un inceneritore mediamente è superiore al 10 per cento e questo dato fa sì che la capacità termica dei fumi si innalzi in modo rilevante, così come il pennacchio, e debba essere tenuto in considerazione per avere un corretto modello diffusionale;

   dal documento sopra citato si evince la presenza di 3 camini con 2,2 metri di diametro, per una superficie totale di 11.398 metri quadrati. Moltiplicando questa superficie per la velocità media dei fumi di 13,24 metri al secondo si calcola una portata di 150,909 metri cubi al secondo e 543.283 metri cubi all'ora. Normalizzando la velocità a 20 gradi centigradi, la portata diventa di 583.084 metri cubi all'ora, laddove lo studio riporta un valore pari a 107.714 metri cubi all'ora che non corrisponde neanche alla portata di un singolo camino (pari a 194.714 metri cubi all'ora). Il calcolo corretto dell'emissione dei camini al fine dello sviluppo del metodo di dispersione degli inquinanti è fondamentale per ottenere un corretto modello di ricaduta al suolo degli inquinanti;

   vanno, inoltre, svolte considerazioni sulla ricaduta al suolo del Pts che andrebbe eseguita in funzione della distribuzione dimensionale del particolato. Infatti, il particolato fine ed ultrafine si comporta alla stregua del gas, mentre il particolato sopra 1 μm ha ricadute in funzione della caratterizzazione dei fumi. Il modello applicato dovrebbe essere corretto solo se si indica un intervallo di distribuzione dimensionale abbastanza ristretto (ad esempio, ricaduta al suolo per la frazione PM10-9 μm e via di seguito per i singoli intervalli dimensionali);

   con riguardo agli idrocarburi policiclici aromatici (Ipa) si rileva che artefatti dovuti a degradazioni ossidative possono compromettere il campionamento degli Ipa e dare luogo ad una sottostima. Pertanto, il metodo di riferimento e la specifica tecnica suggeriscono di includere nel sistema di campionamento un denuder (sistema diffusivo catalitico), che funzioni da sistema di abbattimento per l'ozono troposferico (scrubber) prima che entri in contatto con il Pm raccolto sul filtro. D'altro canto, in Italia, nel recepimento delle procedure europee è stata pubblicata la metodica per il campionamento e la determinazione degli Ipa (decreto ministeriale 5 maggio 2015) dove non viene menzionato l'impiego di un sistema per la riduzione dell'ozono durante le fasi di campionamento, sebbene venga riportato, nelle note, che l'impatto negativo dell'ozono, in presenza e assenza di luce solare, è stato sufficientemente provato in ambienti artificiali, quantunque le stime quantitative siano assai dubbie e incerte nell'applicazione di «fattori di correzione» per atmosfere reali. Tali profili erano stati già riportati nel 2009, in uno studio di E. Menichini e altri, nel quale è stato rilevato che la perdita di benzo(a)pirene durante il campionamento è tipicamente dal 20 al 55 per cento e che, in alcune condizioni di concentrazioni elevate di ozono, si può arrivare ad una sottostima del 100 per cento –:

   se il Ministro interpellato intenda adottare iniziative volte a disporre la valutazione delle emissioni in tutte le condizioni di esercizio, transitori compresi, per valutare il reale impatto ambientale degli impianti di combustione di rifiuti e a ciclo combinato;

   se intenda adottare iniziative volte a disporre la valutazione della ricaduta al suolo degli inquinanti tramite dati sulla reale altezza del camino, sull'umidità e la densità dei fumi nei medesimi impianti;

   se intenda promuovere, per quanto di competenza, una revisione dei calcoli della portata e la dispersione dell'inceneritore «Silla 2» e in altri impianti analoghi;

   se intenda promuovere, per quanto di competenza, una revisione dei metodi di calcolo della ricaduta del Pts in funzione della distribuzione dimensionale del particolato negli impianti di combustione di rifiuti e a ciclo combinato;

   se intenda adottare iniziative, per quanto di competenza, al fine di favorire l'inclusione, nel sistema di campionamento degli Ipa, di un sistema diffusivo catalitico per ridurre possibili sottostime, riferibili in particolare all'ozono, nei medesimi impianti.
(2-01432) «Zolezzi, Villani, Nappi, Di Lauro, Olgiati, Zanichelli, Federico, Daga, Deiana, D'Ippolito, Maraia, Micillo, Terzoni, Traversi, Varrica, Vignaroli, Alemanno».

(22 febbraio 2022)

G)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della transizione ecologica, per sapere – premesso che:

   l'11 febbraio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale l'avviso relativo all'approvazione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (Pitesai) che definisce l'ambito territoriale di riferimento all'interno del quale, in base a criteri di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, sono individuate le aree idonee e non idonee per lo svolgimento e la prosecuzione delle attività di ricerca e di estrazione di idrocarburi;

   i principi cardine cui è ispirato il Piano sono riassumibili nel rispetto della sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Come si legge nella parte introduttiva del Pitesai, la predisposizione del Piano parte infatti dalla finalità espressa dall'articolo 11-ter del cosiddetto decreto Semplificazioni, decreto n. 135 del 2018, «... di individuare un quadro definito di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, volto a valorizzare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle stesse»;

   l'intento è pertanto quello di offrire un quadro territoriale di riferimento, definito e pienamente condiviso con le regioni, tramite la Conferenza unificata, rispetto al quale pianificare sul territorio nazionale lo svolgimento di tali attività, ispirato a valorizzare fortemente la sostenibilità ambientale, sociale ed economica, e con l'obiettivo di accompagnare la transizione del sistema energetico nazionale alla decarbonizzazione;

   a tal fine il Piano deve tener conto delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche e morfologiche, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico e alle vigenti pianificazioni (anche interregionali e regionali) e, per quanto riguarda le aree marine, principalmente considerare i possibili effetti sull'ecosistema;

   la definizione delle aree potenzialmente idonee per la presentazione di nuove istanze di permessi di prospezione e di ricerca scaturisce, in particolare, dall'applicazione dei vincoli assoluti (relativi ai divieti già in essere) e dei vincoli aggiuntivi di esclusione (relativi alla salvaguardia, tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale, territoriale ed economico presente), per i quali trova applicazione anche il cosiddetto «criterio di divieto delle attività per prevalenza delle finalità coinvolte e degli obiettivi da conseguire»;

   gli strati informativi a supporto del processo di redazione del Pitesai e delle analisi e valutazioni ambientali sono stati forniti dalle regioni su richiesta del Ministero. I dati e le informazioni pervenuti sono stati raccolti, catalogati ed elaborati attraverso la predisposizione di un Sistema informativo (Web GIS sinacloud) sviluppato e gestito da Ispra. Ciascuno strato informativo fornito dalle amministrazioni competenti è stato acquisito e armonizzato all'interno di un GeoDataBase;

   il risultato di questo complesso lavoro di ricognizione ha determinato una prima mappa nazionale dalla quale si evincono le aree che non potranno essere oggetto delle attività di ricerca ed estrazione e quelle che invece risultano idonee a tali scopi;

   dalla lettura di tale mappa si evince che un territorio come quello della regione Basilicata risulta essere idoneo per oltre il 90 per cento, sebbene già ampiamente interessato dalle attività di estrazione (concessioni Val D'Agri e Tempa Rossa);

   tuttavia, per la regione Basilicata, così come per altre regioni, risulta che dati e informazioni richiesti dal Ministero non siano stati trasmessi o siano stati trasmessi in modo carente e inadeguato a rappresentare la reale situazione dei luoghi, nonostante ampie porzioni del territorio di tali regioni non possano essere ritenute idonee in quanto caratterizzate dalla presenza di aree di estrazione di acque ad uso umano, di siti di interesse regionale, di aree vincolate dal Ministero della cultura, di aree di ricarica delle falde acquifere, e altro;

   in particolare, su un totale di 25 richieste da parte del Ministero, la sola regione Basilicata è risultata interessata da ben 17 di esse, e solo per 3 è stata fornita tutta la documentazione, per 2 di esse è stata fornita documentazione parziale o in fase di elaborazione, mentre per le rimanenti 12 non è stata trasmessa alcuna documentazione;

   si ritiene che la mancanza o carenza delle informazioni necessarie alla corretta elaborazione del Piano abbia generato una rappresentazione distorta e non fedele delle caratteristiche territoriali della regione, dove insistono parchi nazionali, aree di ricarica delle falde acquifere, zone Sic e Zps, e a cui si aggiunge il fatto che gran parte della regione risulta essere nella fascia di alta pericolosità sismica;

   anche per altre regioni, come il Molise, gli strati informativi risultano parziali o mancanti in quanto ancora non pervenuti dalle amministrazioni a cui sono stati richiesti –:

   se siano state avviate tutte le procedure necessarie ad accertare le motivazioni della mancata trasmissione da parte della regione Basilicata, della regione Molise e di altre regioni, degli strati informativi richiesti dal Ministero e necessari alla corretta stesura e rappresentazione del Pitesai;

   quali iniziative di competenza intenda adottare per procedere alla sollecita acquisizione dei dati e della documentazione non ancora prodotti, al fine di integrare e completare il quadro conoscitivo del Pitesai che, ad oggi, risulta carente dei dati e delle informazioni relativi alle categorie ambientali e dunque non coerente con i principi e i criteri previsti dall'articolo 11-ter del decreto cosiddetto Semplificazioni, decreto n. 135 del 2018, per una corretta elaborazione del medesimo Piano.
(2-01439) «Cillis, Federico, Daga, Deiana, D'Ippolito, Di Lauro, Maraia, Micillo, Terzoni, Traversi, Varrica, Vignaroli, Zolezzi, Adelizzi, Buompane, Donno, Faro, Flati, Gallo, Gubitosa, Lovecchio, Manzo, Misiti, Torto, Caso, Scerra, Currò, Grimaldi, Gabriele Lorenzoni, Migliorino».

(1° marzo 2022)