TESTI ALLEGATI ALL'ORDINE DEL GIORNO
della seduta n. 601 di Martedì 23 novembre 2021

 
.

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI

A) Interrogazione

   AVOSSA, INCERTI e DE LUCA. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

   il settore della pesca a circuizione del tonno rosso rappresenta l'unico segmento industriale italiano che fornisce reddito e occupazione in ampie aree del Mezzogiorno del Paese. Le navi autorizzate a tale pesca forniscono occupazione diretta a un migliaio di persone e, indiretta, a circa 10 mila. Soltanto nell'anno 2021, il settore della pesca del tonno rosso a circuizione ha generato un fatturato di circa 21 milioni di euro;

   direttive Iccat (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico), regolamenti comunitari e leggi nazionali hanno negli ultimi 30 anni modificato le modalità di esercizio di questo tipo di pesca, imponendo scelte radicali come la demolizione delle imbarcazioni che, seppur varate da poco, sono divenute incompatibili con il quadro normativo più stringente;

   in pochissimi anni la flotta tonniera italiana è passata dalle circa 68 imbarcazioni detenute alle 21 attuali, di cui 15 sono ormeggiate tra Salerno e Cetara. Tale è il risultato dell'accorpamento su base volontaria incentivato da contributi economici elargiti nell'ottica della riconversione delle imbarcazioni. Il numero ristretto attuale di imbarcazioni non rappresenta un oligopolio degli armatori interessati, ma è la conseguenza dell'acquisto delle quote tonno necessarie al raggiungimento delle soglie minime d'ingresso crescenti stabilite dalle differenti autorità regolatorie nazionali e internazionali;

   il contributo degli armatori italiani è stato decisivo nel favorire la ripopolazione del tonno rosso nei nostri mari. Un risultato che ha portato l'Iccat (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico) ad autorizzare l'incremento proporzionale delle quote già distribuite;

   attualmente al settore della circuizione viene attribuito il 72,72 per cento della pesca italiana del tonno rosso, rispetto all'85 per cento registrato nel 2008: nessun altro sistema di pesca ha subito un'erosione di quota così significativa nel tempo a vantaggio degli altri sistemi e della quota indivisa, che non è mai stata tanto alta come oggi;

   secondo l'Aptt (Associazione produttori tonnieri del Tirreno), l'articolo 17 dell'AS.2300, «Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale», rischia di favorire i soggetti non qualificati con l'effetto, a lungo termine, di incrementare il rischio dello sviluppo di una filiera di pesca illegale del tonno rosso, specie in mancanza di un rafforzamento del controllo. La crisi economica, che pure ha colpito vistosamente il settore negli ultimi decenni, determinerebbe un altro duro colpo con ricadute occupazionali e produttive irreversibili per la flotta tonnaria italiana –:

   quali iniziative urgenti intenda assumere, in relazione a quanto espresso in premessa, per tutelare e sostenere il settore della pesca a circuizione del tonno rosso che, per molte comunità costiere, rappresenta un fondamentale indotto che da secoli unisce la tradizione popolare con l'innovazione.
(3-02632)

(22 novembre 2021)
(ex 5-06917 del 26 ottobre 2021)

B) Interrogazione

   TURRI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 6, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, prevede che per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica;

   nell'ipotesi, dunque, di ricovero di una persona non autosufficiente presso una struttura sociosanitaria, le spese della retta relative alla parte sanitaria sono sostenute dal sistema sanitario, mentre quelle per la parte «sociale» sono a carico del cittadino e – se quest'ultimo non dispone dei mezzi sufficienti – è il comune di residenza, al momento del ricovero, ad assumere l'obbligo;

   per tali situazioni, numerosi comuni si sono dotati di regolamenti che, tenuto conto dell'accesso al ricovero sulla base dell'Isee, hanno ritenuto di modulare il contributo da erogare in rapporto ai trattamenti previdenziali e indennitari già percepiti dall'interessato;

   tuttavia, secondo quanto stabilito dall'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, sono esclusi dal calcolo ai fini dell'Isee delle famiglie con persone disabili o non autosufficienti i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, erogati da amministrazioni pubbliche in ragione della disabilità stessa, conseguendone un problema di copertura finanziaria per gli enti locali interessati, tenuti a provvedervi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente –:

   se e con quali iniziative di competenza intendano prevedere l'implementazione per l'anno 2021 del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di continuare a garantire, su tutto il territorio nazionale, l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da parte degli enti locali.
(3-02633)

(22 novembre 2021)
(ex 4-09137 del 29 aprile 2021)

C) Interpellanza

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:

   la banca dati informatizzata nazionale delle anagrafe zootecnica (Bdn), introdotta con decreto del Presidente della Repubblica n. 317 del 30 aprile 1996, è necessaria per gli operatori di settore e per i cittadini, che attraverso essa possono ottenere informazioni aggiornate sulla consistenza della popolazione animale di interesse zootecnico, sulla sua distribuzione sul territorio e sulle sue caratteristiche, ma anche sulle aziende e sugli animali domestici allevati o custoditi per la produzione di carne, latte, uova e altri prodotti, o destinati ad altri usi zootecnici;

   a oggi la Bdn presenta alcune criticità tali da compromettere il sistema di tracciabilità e controllo degli animali specialmente nella movimentazione dei capi di bestiame da un allevamento all'altro o dall'allevamento al macello;

   è il caso relativo alla compilazione del Modello IV informatizzato che dal settembre 2017 ha sostituito cosiddetto foglio rosa. Con il nuovo documento telematico ogni evento registrato nella banca dati nazionale Bdn viene verificato in tempo reale attraverso opportune transazioni attivate in ambiente Internet, ovvero attraverso una cooperazione applicativa tra sistemi informativi autonomi e quelle regioni che hanno inteso dotarsi di una propria Banca dati regionale. Le informazioni notificate sono sottoposte, prima della loro registrazione in Bdn alla verifica dei requisiti di completezza e congruenza con quanto già registrato;

   sul punto va evidenziato che ad oggi vi è la possibilità per l'allevatore di emettere nel caso specifico della vendita di animali per partita (come, ad esempio, per gli agnelli) il Modello IV prima di aver preso in carico gli animali;

   tra le criticità riscontrate va anche evidenziato che al momento non esiste alcun sistema che consenta di parametrare o eventualmente di limitare le nascite rispetto al numero delle fattrici presenti negli allevamenti;

   non è previsto un limite anagrafico degli animali per la permanenza in Bdn, con la conseguenza che, spesso, a causa del mancato adempimento nella registrazione da parte dell'allevatore o del suo delegato, molti capi di bestiame risultano ancora in Bdn anche dopo la macellazione, raggiungendo età inverosimili (14-16 anni per gli ovicaprini). Tale anomalia è legata al fatto che il sistema non prevede lo scarico automatico degli animali avviati al macello a seguito dell'emissione del MOD4 da parte dell'allevatore;

   quanto sopra descritto deriva dall'ulteriore criticità determinata dalla mancata previsione dell'obbligo per i macellatori di segnalare l'avvenuta macellazione dei capi di bestiame nella Bdn;

   non è previsto un sistema di cancellazione automatica dalla Bdn per gli animali smarriti o rubati anche da svariati anni, che in tal caso rimangono registrati sul sistema anagrafico generando una consistenza totale degli animali errata. Tale criticità è aggravata dal fatto che le verifiche fatte presso gli allevamenti effettuate per controllare la corrispondenza tra la giacenza effettiva degli animali presso l'allevamento e la giacenza contabile risultante nel registro di carico e scarico sono precedute da un preavviso; ne consegue che l'allevatore, ricevuto il preavviso e prima dell'ispezione, procede alla denuncia di furto o smarrimento degli animali, al fine di evitare l'accertamento di incongruenze;

   infine, non risulta alcun tipo di collegamento tra la Bdn e il Sistema informativo comunitario Traces (Trade Control and Export System) che è una piattaforma informatica veterinaria operativa dal 2005 per la segnalazione, la certificazione e il controllo delle importazioni, delle esportazioni e degli scambi di animali, prodotti di origine animale e mangimi di origine vegetale. Il sistema si inserisce, nell'ambito delle rispettive competenze, quale collegamento tra le organizzazioni (operatori economici) e le figure di controllo istituzionali –:

   se il Governo sia a conoscenza dei fatti descritti in premessa;

   quali iniziative, anche normative il Governo intenda intraprendere al fine di risolvere le criticità evidenziate in premessa circa l'aggiornamento costante e puntuale della Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica;

   quali iniziative di competenza il Governo intenda intraprendere al fine di evitare che la denuncia di smarrimento o furto degli animali sia presentata solo a seguito del preavviso di ispezione da parte degli ufficiali sanitari.
(2-01151) «Alberto Manca, Pignatone, Perantoni».

(24 marzo 2021)

MOZIONE CONCERNENTE INIZIATIVE IN RELAZIONE
AL CASO DI JULIAN ASSANGE

   La Camera,

   premesso che:

    il 28 marzo 2021 Stella Morris, moglie di Julian Assange, ha riportato la notizia della lettera inviata da Papa Francesco al marito, incarcerato nel Regno Unito dal 2019, per il tramite del prete del penitenziario;

    Julian Assange, cittadino australiano, è al centro di un caso diplomatico e giuridico che dura ormai da undici lunghissimi anni;

    giornalista, attivista e programmatore informatico, nel 2006 Assange ha fondato il sito wikileaks.org (WikiLeaks) con l'obiettivo di offrire uno spazio libero ai whistleblower disposti a pubblicare documenti sensibili e compromettenti, in forma anonima e senza la possibilità di essere rintracciati;

    il sito, negli anni, è stato curato da molti giornalisti, attivisti e scienziati, riscuotendo sempre maggiore attenzione nell'opinione pubblica, rivelando segreti e scandali, relativi, tra gli altri, a guerre, loschi affari commerciali, episodi di corruzione e di evasione fiscale;

    le rivelazioni di WikiLeaks hanno contribuito ad aumentare la consapevolezza di larghi strati della pubblica opinione mondiale rispetto a Governi, uomini di potere, reti di relazioni ed eventi, ben oltre la narrazione ufficiale;

    nel 2010 Assange è assurto ad ampia notorietà internazionale per aver rivelato tramite WikiLeaks documenti classificati statunitensi, ricevuti dalla ex militare Chelsea Manning, riguardanti diversi crimini di guerra;

    nell'ottobre del 2010, pochi mesi prima delle accuse avviate contro Julian Assange in Svezia WikiLeaks pubblicò video e documenti diplomatici relativi alle guerre in Afghanistan e in Iraq. Fu una delle più grandi fughe di notizie della storia che documentarono abusi delle forze americane, compresa l'uccisione di decine di civili, compresi due giornalisti della Reuters, da parte di un elicottero da guerra statunitense Apache a Baghdad nel 2007;

    WikiLeaks, attraverso il così denominato «Cablegate», diffuse più di 300 mila documenti riservati dell'esercito statunitense che rivelarono gravi inadempienze della autorità nel perseguire abusi, torture, violenze perpetrate durante le guerre in Afghanistan e Iraq;

    durante le primarie presidenziali del Partito democratico statunitense del 2016, WikiLeaks pubblicò delle e-mail inviate e ricevute dalla candidata Hillary Clinton dal suo server di e-mail privato quando era Segretario di Stato dimostrando, tra l'altro, il coinvolgimento dell'Arabia Saudita e del Qatar in varie azioni di supporto alla formazione dello Stato Islamico in Siria e in Iraq (Isis) e ponendo concreti dubbi sul coinvolgimento statunitense in esse;

    per le sue rivelazioni, Julian Assange ha ricevuto svariati encomi da privati e personalità pubbliche, onorificenze (tra cui il Premio Sam Adams, la «Gold medal for Peace with Justice» da Sydney Peace Foundation e il «Martha Gellhorn Prize for journalism»), ed è stato ripetutamente proposto per il Premio Nobel per la pace per la sua attività di informazione e trasparenza;

    nel 2012, per sfuggire all'arresto da parte della polizia britannica, Julian Assange trovò asilo presso l'ambasciata dell'Ecuador, il cui Governo gli avrebbe riconosciuto in quello stesso anno lo status di rifugiato politico e il diritto d'asilo;

    l'11 aprile 2019, la polizia britannica ha arrestato Julian Assange all'interno dell'ambasciata dell'Ecuador a Londra, con il consenso delle autorità ecuadoriane dopo che, in seguito al cambio di Governo, le stesse gli avevano revocato lo status di rifugiato;

    nella serata dell'11 aprile 2019, Julian Assange è stato condotto dinanzi alla Westminster Magistrates' Court, dove sembrerebbe sia stato riconosciuto colpevole ipso facto d'aver violato, nel 2012, i termini della cauzione: quando aveva deciso di rifugiarsi nell'ambasciata ecuadoriana e di non comparire di fronte a un giudice britannico che lo aveva convocato per conto della magistratura svedese, nell'ambito di una controversa inchiesta per presunto stupro e molestie, avviata contro di lui a Stoccolma; si tratta di accuse poi archiviate;

    oggi quindi Julian Assange risulta essere detenuto nel Regno Unito per aver violato le condizioni di una libertà vigilata imposte sulla base di un mandato poi revocato, ma la motivazione reale della sua detenzione parrebbe risiedere nella richiesta di estradizione da parte degli Stati Uniti;

    le autorità di Washington asseriscono, infatti, che Julian Assange e WikiLeaks avrebbero messo a repentaglio la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Con questa stessa accusa Chelsea Manning, che a WikiLeaks fornì i documenti nel 2010, è stata dapprima condannata a 35 anni di prigione e, successivamente, graziata dal Presidente Obama;

    l'estradizione nei confronti di Assange troverebbe una ragione di fondamento in un atto di accusa segretamente depositato ad Alexandria, nello Stato del Virginia, che consisterebbe di un solo capo di imputazione, insieme a Chelsea Manning, relativo al reato di pirateria informatica, anche se sembrerebbe che il Ministero della giustizia statunitense abbia contestato ad Assange altri reati, tra cui quelli di cospirazione e spionaggio;

    dopo quasi undici anni, quella in atto contro Julian Assange assume i contorni di una persecuzione contro la persona e di una ritorsione contro il progetto WikiLeaks, ma rappresenta anche un pericoloso precedente per attivisti, giornalisti e whistleblower negli Stati Uniti, così come in qualunque altro Stato;

    la detenzione di Julian Assange – i cui presupposti erano già stati respinti nel 2015 dal Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla detenzione arbitraria, che si è rivelata anche avvenire in condizioni gravosamente severe –, nonché le eventualità di estradizione e persecuzione a vita negli Usa, hanno suscitato forte protesta e appelli per il suo rilascio da parte dell'opinione pubblica e di svariate organizzazioni per i diritti umani;

    nel novembre 2019, il relatore Onu sulla tortura ha dichiarato che Assange avrebbe dovuto essere rilasciato e la sua estradizione negata; si tratta di una dichiarazione successivamente fatta propria anche dal Consiglio d'Europa, di cui il Regno Unito è peraltro Stato membro fondatore;

    nel dicembre 2020 lo stesso relatore Onu sulla tortura, oltre a rinnovare l'appello per l'immediata liberazione di Assange, ha chiesto, senza esito, che questi venisse almeno trasferito dal carcere ad un contesto di arresti domiciliari;

    il 5 gennaio 2021 la giustizia inglese ha negato l'estradizione di Assange per motivi di natura medica, nello specifico per il bene della sua salute mentale, per l'alto rischio di tendenze suicide; tuttavia, nonostante quanto espresso in precedenza e nonostante le precarie condizioni di salute, Julian Assange risulta ancora detenuto in condizioni gravosamente severe presso la prigione di Belmarsh;

    per questa ragione, è opportuno esercitare la massima pressione sul Regno Unito affinché comprenda la gravità della situazione e garantisca la protezione di Julian Assange, accogliendo quanto richiesto dal relatore Onu sulla tortura e quanto fatto proprio dal Consiglio d'Europa, massima istituzione per lo Stato di diritto e per la tutela dei diritti umani di cui il Regno Unito è membro fondatore;

    finché a Julian Assange non verrà riconosciuta la piena libertà, lo status di rifugiato politico e la protezione internazionale, il rischio che egli possa andare incontro a violazioni dei diritti umani sarà sempre concreto e incombente, oltre che essere sottoposto a condizioni detentive che violerebbero il divieto assoluto di tortura e di altri maltrattamenti e ad un processo iniquo che, negli Stati Uniti, potrebbe essere seguito dalla pena di morte, a causa del suo lavoro con WikiLeaks,

impegna il Governo

1) ad intraprendere, anche in aderenza alle convenzioni internazionali e specificatamente alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ogni utile iniziativa di competenza finalizzata a garantire la protezione e l'incolumità di Julian Assange da parte delle autorità britanniche e a scongiurarne l'estradizione.
(1-00456) «Cabras, Colletti, Maniero, Trano, Massimo Enrico Baroni, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Corda, Termini, Siragusa, Sarli, Testamento».

(7 aprile 2021)

MOZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE DIGITALI EFFICIENTI E SICURE PER LA CONSERVAZIONE E L'UTILIZZO DEI DATI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

   La Camera,

   premesso che:

    l'Italia – allineata con il resto dei Paesi europei – ha avviato già da tempo un processo di trasformazione e innovazione dei servizi della pubblica amministrazione attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali, spesso però fornite da operatori terzi i quali, mettendo a disposizione le loro infrastrutture, diventano indirettamente detentori di dati e informazioni di esclusivo appannaggio delle amministrazioni interessate;

    la costruzione di un e-government «autosufficiente», che veda quale obiettivo principale l'accelerazione dei processi di informatizzazione della pubblica amministrazione, in linea con i principi previsti dall'Agenda digitale sia europea che italiana, dalle Comunicazioni della Commissione europea del 26 settembre 2003 e del 19 aprile 2016, nonché dal Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2020-2022, anche mediante la definizione di un sistema pubblico autonomo nello sviluppo e nell'impiego di tecnologie emergenti, rappresenta un passo fondamentale nella creazione di un più efficiente apparato amministrativo, volto a meglio coniugare l'acquisizione di nuove competenze digitali, con la messa a punto di processi di rafforzamento ed efficientamento dell'azione amministrativa;

    in tale contesto, uno degli aspetti più complessi della trasformazione digitale della pubblica amministrazione è dato certamente dalla gestione della vasta e articolata mole di dati che le pubbliche amministrazioni raccolgono e detengono, troppo spesso non ancora in formato digitale;

    questa può essere definita come un vero e proprio «patrimonio informativo pubblico», composto da diverse tipologie di informazioni che necessitano di essere collocate all'interno di una strategia complessiva mirata alla loro condivisione, valorizzazione e diffusione tra le amministrazioni pubbliche, siano esse centrali o periferiche;

    per realizzare i suddetti obiettivi è necessario che si ceda il passo nella pubblica amministrazione al progresso delle Information and communication technologies (Ict), mediante un approccio istituzionale connotato da modalità di gestione più flessibili ed efficaci rispetto al passato;

    il ricorso alle Ict nel settore pubblico può infatti agevolare e rendere più efficiente l'attività della pubblica amministrazione e l'interscambio di dati tra le sue articolazioni. Difatti, la diffusa mancanza di interoperabilità tra le varie banche dati della pubblica amministrazione, da intendersi come la capacità delle singole componenti del sistema pubblica amministrazione di fare rete tra loro e dialogare in forma automatica, scambiando informazioni e condividendo risorse, provoca un rallentamento notevole nella messa in atto dell'azione amministrativa, nonché un aggravio inutile dei costi che gravano sul bilancio pubblico, arrivando cioè a determinare inefficacia e inefficienza della stessa;

    allo scopo di evitare il protrarsi di questa situazione, è necessaria la creazione di un sistema di infrastrutture di in cloud computing per la raccolta e gestione centralizzata dei dati delle pubbliche amministrazioni, che consenta, mediante l'implementazione delle più moderne tecnologie nel settore pubblico – nel rispetto dei principi della trasparenza, efficienza e tutela dei dati personali, così come richiamati dalla normativa europea e nazionale –, di raccogliere, archiviare, elaborare e trasmettere i dati in possesso delle amministrazioni attraverso un cambio di paradigma basato sullo sviluppo di innovative procedure che le tecnologie digitali consentono;

    il cloud computing, infatti, rappresenta il prerequisito per l'erogazione e la fruizione efficiente di processi e attività come l'archiviazione, l'elaborazione e la trasmissione di dati, mediante la presenza di servizi diversificati e integrati tra loro, quali i cosiddetti IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service) e SaaS (Service as a Service), ove la disponibilità dei dati è fornita on demand attraverso la rete telematica internet, a partire da un insieme di risorse preesistenti e configurabili;

    sul mercato, esistono numerosi operatori che già permettono ad amministrazioni e aziende, a costi contenuti, di accedere a simili infrastrutture It, prescindendo dal possesso delle strutture a cui vengono materialmente trasferiti i dati. Ciononostante, non può tralasciarsi la necessità, per la pubblica amministrazione, sia di acquisire maggiori competenze in termini di capacità di gestione diretta di siffatte infrastrutture, che di relazione con i principali player attivi nell'offerta di tale categoria tecnologica. Tali circostanze, inoltre, si sommano a dubbi legati alla sicurezza, alla compliance, alla localizzazione e alla proprietà dei dati, oltre a non lasciare indenne l'amministrazione che si volesse avvalere di tali servizi da eventuali ulteriori rischi quali il «vendor lock-in» – ossia la creazione di un rapporto di dipendenza col fornitore del servizio – o il pericolo che fornitori e/o operatori terzi acquisiscano e usino impropriamente dati pubblici. Infine, a fronte dei citati rischi, perdura l'assenza di una reale garanzia in termini di incremento dell'affidabilità dei sistemi, qualità dei servizi erogati e risparmio di spesa;

    pertanto, solo mediante la creazione di un sistema infrastrutturale cloud di proprietà totalmente pubblica, la cui gestione venga affidata ad un ente pubblico dedicato e/o ad un'azienda pubblica dotata di personale altamente qualificato, sarà possibile far sì che le amministrazioni pubbliche non siano costrette ad avvalersi di fornitori privati per la fruizione di servizi di cloud storaging. Ciò, inoltre, permetterà di innescare sinergie virtuose capaci di coniugare, al contempo, una maggiore efficienza dell'azione pubblica con elevati standard di sicurezza e protezione, così come richiesti dal regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679;

    il «Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2019-2021» ha previsto il censimento del patrimonio Ict delle pubbliche amministrazioni e la procedura di qualificazione dei poli strategici nazionali (Psn). Secondo la circolare n. 1 del 14 giugno 2019 dell'Agenzia per l'Italia digitale per polo strategico nazionale si intende un soggetto titolare dell'insieme di infrastrutture It (centralizzate o distribuite), ad alta disponibilità, di proprietà pubblica, eletto a polo strategico nazionale dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e qualificato da Agid ad entrare ad altre amministrazioni, in maniera continuativa e sistematica, servizi infrastrutturali on-demand, servizi di disaster recovery e business continuity, servizi di gestione della sicurezza It ed assistenza ai fruitori dei servizi erogati. Sulla base dei risultati ottenuti a seguito del censimento dei data center italiani, è emerso che su 1.252 data center censiti, appartenenti a pubbliche amministrazioni centrali e locali, ad aziende sanitarie locali e a università sono solo 35 le strutture candidabili a polo strategico nazionale, 27 sono i data center classificati nel gruppo A ovvero con carenze strutturali o organizzative considerate minori e i restanti 1.190 sono stati classificati nel gruppo B, ossia come infrastrutture che non garantiscono requisiti minimi di affidabilità e sicurezza dal punto di vista infrastrutturale e/o organizzativo o non garantiscono la continuità dei servizi o non rispettano i requisiti per essere classificati nelle due precedenti categorie;

    il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha previsto disposizioni dirette a promuovere la realizzazione di un cloud nazionale. In particolare, l'articolo 35 stabilisce che, al fine di tutelare l'autonomia tecnologica del Paese, consolidare e mettere in sicurezza le infrastrutture digitali delle pubbliche amministrazioni, garantendo, al contempo, la qualità, la sicurezza, la scalabilità, l'efficienza energetica, la sostenibilità economica e la continuità operativa dei sistemi e dei servizi digitali, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove lo sviluppo di un'infrastruttura ad alta affidabilità localizzata sul territorio nazionale per la razionalizzazione e il consolidamento dei centri per l'elaborazione delle informazioni (ced) destinata a tutte le pubbliche amministrazioni;

    con riferimento al rafforzamento della digitalizzazione della pubblica amministrazione, il Recovery Plan propone l'obiettivo di razionalizzare e consolidare le infrastrutture digitali esistenti della pubblica amministrazione, promuovendo la diffusione del cloud computing e rafforzando la cybersicurezza, con particolare attenzione all'armonizzazione e all'interoperabilità delle piattaforme e dei servizi di dati. Nello specifico al fine di dotare la pubblica amministrazione di infrastrutture affidabili e di accompagnare le amministrazioni centrali verso una nuova logica di conservazione e utilizzo dei dati e di fornitura di servizi, si prevede l'attuazione di un sistema cloud efficiente e sicuro. L'obiettivo dell'investimento è, dunque, lo sviluppo sul territorio nazionale di un'infrastruttura affidabile, sicura, efficiente sotto il profilo energetico ed economicamente sostenibile per ospitare i sistemi e i dati della pubblica amministrazione,

impegna il Governo

1) compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad adoperarsi affinché venga creato un sistema di raccolta, conservazione e scambio dei dati della pubblica amministrazione, in precedenza classificati meticolosamente in base alla rilevanza e al livello di sicurezza, mediante lo sviluppo di infrastrutture e sistemi di cloud computing di unica proprietà dello Stato, valutando di affidarne la gestione ad un ente pubblico e/o ad un'azienda pubblica, che ne garantisca la sicurezza, la consistenza, l'affidabilità e l'efficienza.
(1-00424) (Nuova formulazione) «Giarrizzo, Elisa Tripodi, Alaimo, Luciano Cantone, Casa, Scerra, Sodano, Sut, Scanu, D'Orso, Saitta, Rizzo, Penna, Berti, Aresta, Brescia, Maurizio Cattoi, Masi, Alemanno».

(24 febbraio 2021)

   La Camera,

   premesso che:

    sovranità digitale è uno dei temi chiave per affrontare le sfide della contemporaneità ed assicurare tutela e protezione ai dati dei cittadini;

    ovunque si è affermata una compiuta consapevolezza sul ruolo e sul valore dei dati personali prodotti dalle pubbliche amministrazioni e fondati sui dati dei cittadini;

    l'Europa, in considerazione dell'assenza di grandi operatori di cloud continentali, ha adottato politiche di sviluppo e di rafforzamento del cloud europeo;

    in Stati come Francia e Germania le politiche del cloud relativamente ai dati dei cittadini sono non a caso nelle mani dei rispettivi Ministri dell'economia e delle finanze, Bruno La Maire e Peter Altmaier, a conferma della considerazione che nei due Paesi riscuote il settore dei dati personali dei cittadini come patrimonio della nazione;

    le legislazioni di alcuni Paesi prevedono l'obbligo per le loro società nazionali operanti in giro per il mondo di garantire l'accesso alle amministrazioni nazionali per ragioni di sicurezza o di interesse nazionale, come nel caso del «Cloud Act» approvato dal Congresso americano nel febbraio 2018;

    in considerazione di tali legislazioni invasive, alcuni Paesi hanno immediatamente aggiornato le proprie normative sul cloud, come nel caso della Francia, che nel maggio del 2018 ha appositamente modificato la propria legge nazionale sul cloud;

    l'Italia ha un enorme ritardo rispetto agli altri Paesi europei e ad altri Paesi avanzati esterni all'Unione europea, disponendo in modo limitato di infrastrutture cloud nazionali dedicate alla raccolta, custodia e trattamento dei dati;

    appaiono a tutt'oggi deboli le politiche pubbliche nazionali di supporto alla creazione di asset nazionali di cloud sin qui adottate dai precedenti Governi;

    le azioni promosse dall'Agenzia per l'Italia digitale in ambito d sviluppo del cloud non hanno risposto alle originarie aspettative, dal momento che hanno tradito gli stessi obiettivi previsti dal primo piano triennale 2017-2019 della stessa Agenzia per l'Italia digitale e, in particolare, non sono riuscite a rendere operativi i poli strategici nazionali ideati per soddisfare la domanda pubblica di cloud da parte di strutture centrali e periferiche della pubblica amministrazione, purtroppo invece oggi obbligate, in conseguenza di tale grave manchevolezza, a rivolgersi necessariamente ai grandi player privati multinazionali che operano sul mercato;

    lo sviluppo di società italiane nel settore del cloud non è solo un fattore di sovranità e tutela dei dati, ma stimola e sostiene la crescita e la diffusione di competenze digitali nel Paese;

    i dati dei cittadini italiani, raccolti e custoditi da pubbliche amministrazioni centrali e locali, a differenza dei dati dei consumatori, devono poter essere affidati a strutture pubbliche e, in caso di insufficienza di queste, a strutture private di nazionalità italiana e con database su territorio italiano;

    la Costituzione stabilisce, all'articolo 117, che «la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (...)» e, alla lettera r) del secondo comma, specifica che lo Stato ha legislazione esclusiva sul «(...) coordinamento informativo e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale (...)»;

    l'articolo 117, secondo comma, lettera r), indica il contesto per la realizzazione di un cloud nelle mani dello Stato che tuteli e protegga i dati prodotti dai cittadini, ma che li usi in modo intelligente come supporto alle decisioni assunte nell'interesse pubblico, con l'obiettivo di migliorare la qualità dei servizi e di istituirne di nuovi;

    per adottare tutte le misure, le procedure e le metodologie di uso dei dati come supporto intelligente all'assunzione di decisioni sui servizi destinati ai cittadini, che possono pertanto essere di maggior qualità e di minor costo, occorrono organismi centrali competenti e lungimiranti, attenti alle evoluzioni delle tecnologie e rispettosi delle prerogative di tutela e protezione dei dati personali;

    con l'avvio dei nuovi servizi di 5G e in seguito di 6G, al cloud si affiancherà sempre più l'edge computing, che sarà necessario sviluppare in modo decentrato e dislocato territorialmente in linea con l'architettura di rete del 5G e 6G;

    devono essere adottate con tempestività tutte le misure normative necessarie per assicurare una inversione di tendenza;

    nell'ultima Relazione annuale presentata al Parlamento, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza ha rilevato come l'anno della pandemia da COVID-19 sia stato caratterizzato da una minaccia cibernetica sempre più crescente e sofisticata;

    in merito, il Rapporto Clusit sulla sicurezza Ict in Italia e nel mondo ha rilevato come il 2020 abbia registrato il record negativo degli attacchi informatici: a livello globale: sono stati infatti 1.871 gli attacchi gravi di dominio pubblico rilevati nel corso del 2020, ovvero con un impatto sistemico in ogni aspetto della società, della politica, dell'economia e della geopolitica;

    i dati evidenziano, quindi, un'intensificazione degli attacchi sia in termini qualitativi che quantitativi, complice il contesto della pandemia che ha spinto organizzazioni e professionisti a un rapido ricorso alla digitalizzazione;

    nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), assumono rilevanza strategica gli investimenti e le riforme programmate per la digitalizzazione della pubblica amministrazione. In particolare, risultano stanziati 900 milioni di euro a supporto della migrazione del patrimonio informativo del Paese – oggi detenuto da 1252 data center, il 95 per cento dei quali sono stati classificati come non affidabili dall'AgID – verso un ambiente cloud sicuro;

    a seconda del grado di sensibilità dei dati coinvolti, tale migrazione potrà avvenire verso soluzioni cloud di mercato certificate dall'AgID ovvero verso un Polo strategico nazionale (Psn) di futura creazione, definito dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) come un'infrastruttura dedicata cloud localizzata sul territorio nazionale e all'avanguardia dal punto di vista delle prestazioni e della sicurezza;

    stando a quanto annunciato dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, per la creazione del Polo strategico nazionale (Psn) si seguirà lo schema del partenariato pubblico-privato, attraverso il coinvolgimento di società private che verranno chiamate a presentare offerte per la fornitura di infrastrutture e capacità tecnologiche nell'ambito di una gara ad evidenza pubblica;

    come riportano diverse fonti stampa, in vista di tale gara diverse aziende di Stato starebbero intensificando le proprie capacità tecnologiche tramite accordi di cooperazione con le principali aziende multinazionali attive da anni nel mercato della fornitura di servizi cloud;

    le due amministrazioni che risultano maggiormente impegnate sul fronte della digitalizzazione della pubblica amministrazione – quali il Dipartimento per la trasformazione digitale ed il Dipartimento della funzione pubblica – hanno recentemente annunciato, su iniziativa dei rispettivi Ministri, la creazione di organi consultivi volti a rafforzare le sinergie pubblico-private ed a fornire supporto conoscitivo nell'implementazione dei rispettivi progetti per la transizione digitale della pubblica amministrazione, incluso il progetto per la creazione del Polo strategico nazionale (Psn);

    all'interno dei suddetti organi consultivi si rinviene, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, un'inopportuna rappresentanza di figure manageriali apicali provenienti da aziende non europee, con interessi diretti nella citata gara pubblica per la realizzazione del Polo strategico nazionale (Psn) di prossima indizione, ovvero provenienti da aziende in ogni caso rientranti nell'ecosistema e nella rete di relazione delle suddette aziende multinazionali,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative per istituire un organismo di vigilanza, controllo e gestione delle politiche pubbliche sul cloud e sulla custodia, tutela e protezione dei dati personali raccolti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali;

2) ad adottare iniziative volte a porre tale organismo in condizione di operare e cooperare in sintonia con il Garante per la protezione dei dati personali e con le università italiane che svolgono attività di ricerca in ambito di raccolta e trattamento dei dati in ambito tecnologico e giuridico;

3) a qualificare, nel più breve tempo possibile, la lista dei poli strategici nazionali, da affiancare a Sogei, impartendo precise direttive all'Agenzia per l'Italia digitale, al fine di recuperare le manchevolezze dell'Agenzia sin qui registrate;

4) ad adottare iniziative, per quanto di competenza, volte a valorizzare le strutture pubbliche di cloud oggi gestite dalle locali società in-house pubbliche di molte regioni italiane, perché hanno grandi competenze e perché rappresentano l'interlocuzione naturale per le strutture di pubblica amministrazione che cercano fornitori di cloud nella stessa regione;

5) ad adottare iniziative di competenza volte a far sì che le aziende private italiane fornitrici di cloud e oggi qualificate come cloud service provider dalle direttive dell'Agenzia per l'Italia digitale operino nelle loro regioni come riferimenti privilegiati di offerta cloud per le strutture di pubblica amministrazione territoriale, affiancando i poli strategici nazionali;

6) nell'ottica di evitare la concentrazione dell'intero patrimonio informativo pubblico in un'unica infrastruttura, con i conseguenti rischi in termini di sicurezza dei dati e dell'infrastruttura stessa, ad assicurare che i dati oggetto di migrazione verso l'infrastruttura unica siano esclusivamente quelli che vengono classificati come critici e strategici, predisponendo a tal fine un'adeguata politica di catalogazione delle informazioni, che consenta di effettuare valutazioni di impatto, di introdurre un'adeguata etichettatura dei dati in possesso delle pubbliche amministrazioni, di operare decisioni sulla dislocazione dei dati sul territorio nazionale e di predisporre un monitoraggio continuo dei dati delle pubbliche amministrazioni;

7) ad adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte a tutelare la sovranità digitale e la sicurezza cibernetica, anche attraverso l'istituzione di un'apposita Agenzia, e a migliorare la qualità dell'architettura di sicurezza della nazione, nonché a costituire un'Agenzia per la competitività, al fine di garantire la sicurezza nazionale e incentivare la promozione di tecnologia nazionale, che possa sostenere l'industria nazionale nei processi di produzione di tecnologia avanzata, evitando la dipendenza tecnologica da nazioni ostili;

8) ad adottare tutte le iniziative di competenza nelle sedi europee affinché sia dato seguito agli intendimenti di cui alla dichiarazione congiunta «Building the next generation cloud for businesses and the public sector in the EU», firmata il 15 ottobre 2020 dal Governo italiano e dai Governi di altri 26 Stati europei, assicurando che il progetto per la creazione di un cloud federato europeo (Gaia-X) non sia vanificato attraverso il coinvolgimento di soggetti extra-europei, quali Huawei e Alibaba;

9) a seguito di un'adeguata consultazione di mercato che veda il coinvolgimento prioritario di fornitori di servizi cloud italiani, ad adottare iniziative per assicurare che il partenariato pubblico-privato che risulterà dalla gara pubblica per l'affidamento del Polo strategico nazionale venga sottoposto ad un sistema di supervisione pubblica, analogamente a quanto avvenuto in altre nazioni europee, nell'ottica di garantire la sovranità nazionale nella gestione dei dati pubblici maggiormente sensibili;

10) ad adottare iniziative al fine di garantire la massima trasparenza nella gestione della procedura di gara, evitando che la partecipazione, diretta o indiretta, di aziende big tech nei suddetti organi consultivi, come richiamato in premessa, possa tradursi in una posizione di vantaggio per le stesse nell'ambito della medesima procedura, con rischi di distorsione della concorrenza.
(1-00466) (Ulteriore nuova formulazione) «Lollobrigida, Meloni, Butti, Mollicone, Albano, Bellucci, Bignami, Bucalo, Caiata, Caretta, Ciaburro, Cirielli, Deidda, Delmastro Delle Vedove, De Toma, Donzelli, Ferro, Foti, Frassinetti, Galantino, Gemmato, Lucaselli, Mantovani, Maschio, Montaruli, Osnato, Prisco, Rampelli, Rizzetto, Rotelli, Rachele Silvestri, Silvestroni, Trancassini, Varchi, Vinci, Zucconi».

(19 aprile 2021)

   La Camera,

   premesso che:

    l'Agenzia per l'Italia digitale definisce il cloud come «un modello di infrastrutture informatiche che consente di disporre, tramite internet, di un insieme di risorse di calcolo (ad esempio reti, server, storage, applicazioni e servizi) che possono essere rapidamente erogate come un servizio. Questo modello consente di semplificare drasticamente la gestione dei sistemi informativi, trasformando le infrastrutture fisiche in servizi virtuali fruibili in base al consumo di risorse»;

    in Italia i servizi cloud si sono diffusi in tempi abbastanza recenti. La diffusione, all'inizio, è stata condizionata da vari fattori, quali, ad esempio, la dimensione delle aziende e le loro caratteristiche di crescita, la necessità o meno di disporre di dati distribuiti sul territorio, nonché la disponibilità di capacità informatiche interne. Il mercato è però ora in forte crescita, in parte anche in virtù della formidabile spinta venuta, nel 2020, dalla situazione di emergenza scaturita dalla pandemia da COVID-19, che ha richiesto ad aziende e collettività di riorganizzare in modalità «agile» attività e processi. Alla fine del 2020, il 59 per cento delle imprese italiane faceva uso di servizi di cloud computing;

    secondo le stime dell'osservatorio cloud del Politecnico di Milano, nel 2020 il mercato cloud italiano ha raggiunto i 3,34 miliardi di euro, in crescita del 21 per cento rispetto al consuntivo del 2019, pari a 2,77 miliardi di euro. In termini di spesa assoluta i primi tre settori merceologici per rilevanza sono il manifatturiero (24 per cento), il settore bancario (21 per cento) ed il telco/media (15 per cento);

    secondo dati del Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, il 60 per cento del mercato italiano del cloud è fornito da operatori non europei;

    attualmente, il mercato mondiale dei principali fornitori di infrastrutture cloud è dominato da cinque gruppi societari, quattro dei quali (Amazon, Microsoft, Google, Ibm) hanno la sede principale negli Stati Uniti, il quinto, Alibaba, in Cina;

    la spesa aziendale per le infrastrutture cloud sta crescendo rapidamente e gli esperti si attendono che supererà quella per le infrastrutture di information technology tradizionali entro il 2022;

    il potenziamento del cloud computing occupa quindi il ruolo di tematica strategica per l'immediato futuro. L'obiettivo è quello di realizzare un affrancamento dalle soluzioni che oggi poggiano quasi integralmente su infrastrutture messe a disposizione da fornitori internazionali;

    in un'epoca di costante dematerializzazione dei beni e dei servizi, i dati rivestono un valore fondamentale per individui ed imprese, un valore che può essere economico o semplicemente intrinseco, sia che siano personali o non personali (ad esempio: quelli aziendali);

    affidare questi dati ad un cloud provider significa affidare il proprio universo, sia personale che professionale, ad un soggetto terzo;

    occorre anche considerare la nazionalità del cloud provider, poiché questa può comportare la giurisdizione di Paesi terzi e non europei che possono ritenersi autorizzati ad intervenire sulle proprie aziende, anche con riferimento a dati di cittadini europei da esse custoditi in server localizzati in Europa; pertanto, la collocazione fisica dei server non attenua le cogenze derivanti dalla nazionalità del cloud provider. La fattispecie maggiormente diffusa, quella cioè del cloud provider di nazionalità statunitense, richiede di valutare l'applicabilità della legislazione americana e, in particolare, il cosiddetto «Cloud Act», che può variare a seconda degli accordi assunti con i vari Stati europei. Con altre nazionalità e con Paesi la cui normativa appare molto distante da quella europea, ad esempio la Cina, come altri Paesi dell'Asia, il caso appare ancora più complesso e delicato, per cui la raggiungibilità dei dati affidati in cloud deve essere attentamente valutata;

    la preliminare valutazione della normativa e della giurisdizione applicabili costituisce dunque un passaggio necessario ed irrinunciabile, accanto alle considerazioni economiche e tecnologiche. Le incertezze e i rischi risultanti da tale valutazione possono peraltro essere compensati dalla predisposizione di modelli contrattuali e politiche che disciplinino in anticipo ed in dettaglio il comportamento che il cloud provider deve tenere nel caso di provvedimenti di autorità di Paesi terzi, con riferimento all'accessibilità e alla conservazione dei dati;

    la strategia per la riorganizzazione delle infrastrutture digitali del Dipartimento per la trasformazione digitale, in accordo con la strategia europea, rappresenta il fondamento per razionalizzare le risorse, rendere più moderni i servizi pubblici e mettere in sicurezza i dati;

    la strategia opera una distinzione fondamentale tra: infrastrutture che gestiscono servizi strategici, ovvero un ridotto numero di asset tecnologici (server, connettività, reti e altro) che abilitano funzioni essenziali del Paese, come ad esempio la mobilità, l'energia, le telecomunicazioni; tutte le altre infrastrutture gestite dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali che gestiscono la stragrande maggioranza dei servizi, erogati al cittadino o interni agli enti che permettono il funzionamento di servizi comuni;

    il piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, adottato nell'ambito della «strategia per la crescita digitale del Paese», ha previsto una strategia per l'adozione del cloud computing nella pubblica amministrazione che si articola attraverso tre elementi principali:

     a) il principio cloud first secondo il quale le pubbliche amministrazioni devono, in via prioritaria, adottare il paradigma cloud (in particolare i servizi SaaS) prima di qualsiasi altra opzione tecnologica tradizionale, normalmente basata su housing o hosting;

     b) il modello cloud della pubblica amministrazione, cioè il modello strategico che si compone di infrastrutture e servizi qualificati dall'Agenzia per l'Italia digitale sulla base di un insieme di requisiti volti a garantire elevati standard di qualità e sicurezza per la pubblica amministrazione. In funzione di questo modello è stata creata un'apposita piattaforma, il Cloud marketplace dell'Agenzia per l'Italia digitale, che consente di visualizzare la scheda di ogni servizio mettendo in evidenza le caratteristiche, il costo e i livelli di servizio dichiarati dal fornitore. Le pubbliche amministrazioni possono così confrontare servizi analoghi e decidere, in base alle loro esigenze, le soluzioni più adatte;

    il programma di abilitazione al cloud (cloud enablement program), vale a dire l'insieme di attività, risorse, metodologie da mettere in campo per rendere le pubbliche amministrazioni capaci di migrare e mantenere in efficienza i propri servizi informatici (infrastrutture e applicazioni) all'interno del modello cloud della pubblica amministrazione;

    a decorrere dal 1° aprile 2019, le amministrazioni pubbliche possono acquisire esclusivamente servizi IaaS, PaaS e SaaS qualificati dall'Agenzia per l'Italia digitale e pubblicati nel catalogo dei servizi cloud per la pubblica amministrazione qualificati;

    grazie al censimento dei centri di elaborazione dati, trentacinque sono stati individuati come eleggibili a poli strategici nazionali; sarebbe quindi sufficiente federarli e convogliare gli investimenti sull'interoperabilità per ottenere i migliori risultati e salvaguardare gli investimenti che i territori hanno fatto sulle proprie società in house;

    è ormai indifferibile la necessità di provvedere alla creazione di una piattaforma nazionale di cloud storaging, nella quale far confluire tutti i dati e le informazioni disponibili e quotidianamente impiegati dalle amministrazioni pubbliche;

    il fine è duplice: da una parte, evitare che le medesime amministrazioni si rivolgano a fornitori privati di servizi di cloud storaging, evitando così il rischio che gli stessi soggetti privati possano detenere ed eventualmente utilizzare per fini diversi una grande mole di dati (sensibili e no) e, dall'altra, garantire la massima interoperabilità tra le amministrazioni pubbliche nell'accesso e nell'impiego dei dati riconducibili ai cittadini italiani per fini espressamente connessi alle loro attività istituzionali,

impegna il Governo:

1) ad adottare ogni opportuna iniziativa volta all'istituzione di un sistema telematico nazionale ad architettura distribuita per l'archiviazione, l'elaborazione e la trasmissione di dati disponibili in remoto a utenti predeterminati e riconoscibili attraverso specifiche caratteristiche, quale una piattaforma basata su più server reali tra loro collegati in cluster, fisicamente collocati presso uno o più data center;

2) ad assumere iniziative di carattere normativo volte ad ampliare le competenze attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni includendovi: il controllo del corretto funzionamento del sistema cloud e la legittima fruizione dei dati archiviati da parte dei soggetti ad essa titolati; la vigilanza sul rispetto dei protocolli di sicurezza da parte delle amministrazioni pubbliche; la segnalazione alle autorità competenti di eventuali illeciti civili, penali o amministrativi commessi dalle amministrazioni pubbliche, dai privati cittadini e dagli enti commerciali e non commerciali nell'accesso e nell'utilizzo del sistema cloud;

3) ad adottare ogni opportuna iniziativa per rafforzare il ruolo dell'Italia sul fronte dell'intelligenza artificiale per quanto riguarda l'offerta formativa delle università italiane e le attività di ricerca, anche in sinergia con attori privati;

4) ad adottare ogni opportuna iniziativa per promuovere attività di formazione, ricerca e sviluppo nelle scuole, nelle università e nei centri di ricerca italiani relativamente a tali tecnologie e a sostenerne le applicazioni rispetto alla produzione industriale e ai servizi civili in imprese consolidate e start up innovative per creare nuovi posti di lavoro per le nuove generazioni.
(1-00467) «Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan».

(21 aprile 2021)

   La Camera,

   premesso che:

    la trasformazione digitale è uno dei driver strategici per lo sviluppo delle moderne economie ed è pertanto essenziale investire nell'evoluzione dei servizi in ottica cloud e di data management;

    per concretizzare l'evoluzione digitale delle attività e dei servizi della pubblica amministrazione italiana è necessario definire un modello operativo di riferimento che assicuri rapidamente l'efficientamento e la messa in sicurezza dei data center della pubblica amministrazione, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio di dati della pubblica amministrazione, la razionalizzazione di costi per lo sviluppo e la manutenzione dei sistemi Ict delle pubbliche amministrazioni;

    secondo il censimento dei data center nazionali curato dall'Agenzia per l'Italia digitale, la stragrande maggioranza dei centri elaborazione dati della pubblica amministrazione non forniscono idonee garanzie di sicurezza, efficienza ed affidabilità;

    l'Italia ha avviato un processo di trasformazione e innovazione dei servizi della pubblica amministrazione attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali, anche alla luce delle recenti modifiche al codice dell'amministrazione digitale operate dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha previsto disposizioni dirette a promuovere la realizzazione di un cloud nazionale;

    in particolare, l'articolo 35 stabilisce che, al fine di tutelare l'autonomia tecnologica del Paese, consolidare e mettere in sicurezza le infrastrutture digitali delle pubbliche amministrazioni, garantendo, al contempo, la qualità, la sicurezza, la scalabilità, l'efficienza energetica, la sostenibilità economica e la continuità operativa dei sistemi e dei servizi digitali, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove lo sviluppo di un'infrastruttura ad alta affidabilità localizzata sul territorio nazionale per la razionalizzazione e il consolidamento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni destinata a tutte le pubbliche amministrazioni;

    nell'ambito della missione 1, componente 1, «Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA», del Piano nazionale di ripresa e resilienza del 12 gennaio 2021 sono descritti interventi finalizzati a favorire l'adozione e lo sviluppo delle tecnologie cloud nel settore pubblico e, al contempo, a rimuovere gli ostacoli all'utilizzo del cloud da parte della pubblica amministrazione;

    in questo ambito, si prevede lo sviluppo di un cloud nazionale e l'effettiva interoperabilità delle banche dati delle pubbliche amministrazioni, in parallelo e in sinergia con il progetto europeo Gaia-X, dove l'Italia intende avere un ruolo di primo piano. L'investimento mira a favorire l'adozione dei servizi cloud secondo quanto previsto nella strategia cloud first del piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, attraverso lo sviluppo di un'infrastruttura ad alta affidabilità localizzata sul territorio nazionale per la razionalizzazione e il consolidamento dei data center di tipo B della pubblica amministrazione centrale e il rafforzamento in chiave green dei data center di tipo A candidabili a poli strategici nazionali in base al censimento dell'Agenzia per l'Italia digitale. Si prevede inoltre la realizzazione di un cloud enablement program per favorire l'aggregazione e la migrazione delle pubbliche amministrazioni centrali e locali verso soluzioni cloud e fornire alle stesse pubbliche amministrazioni procedure, metodologie e strumenti di supporto utili a questa transizione;

    come affermato dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale nel corso di un'audizione davanti alla Commissione trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera dei deputati, l'obiettivo del Governo è di assicurare che le amministrazioni vengano aiutate a migrare in cloud diversi a seconda del diverso livello di sensibilità dei dati dei quali dispongono e questo implicherà classificare innanzitutto le tipologie di dati in ultrasensibili, sensibili e ordinari, per garantire scelte che tutelino in maniera appropriata cittadini e amministrazioni, come già fatto da molti altri Paesi. In tal senso, per i dati più sensibili si intende creare un polo strategico nazionale a controllo pubblico, localizzato sul suolo italiano e con garanzie, anche giurisdizionali, elevate. Il polo strategico permetterà di razionalizzare e consolidare molti di quei centri che ad oggi non riescono a garantire standard di sicurezza adeguati, mentre per le tipologie di dati e applicazioni meno sensibili si prevede la possibilità per le amministrazioni di usufruire di efficienti cloud messi a disposizione da operatori di mercato,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative per definire e attuare un modello di infrastrutture digitali di cloud per le pubbliche amministrazioni centrali e locali basato sulla complementarietà, in funzione della tipologia di dati e della loro rilevanza, tra un sistema di fornitori di servizi di mercato qualificati certificati e un polo strategico nazionale a controllo pubblico;

2) ad adoperarsi affinché la gestione del polo strategico nazionale sia affidata a uno o più soggetti pubblici che ne garantiscano la sicurezza, la consistenza, l'affidabilità e l'efficienza e, in tal modo, a favorire l'interoperabilità tra le banche dati delle pubbliche amministrazioni fruitrici dei servizi del suddetto polo strategico nazionale.
(1-00468) «Bruno Bossio, Serracchiani, Gariglio, Cantini, Delrio, Del Basso De Caro, De Luca, Madia, Morassut, Pizzetti, Andrea Romano».

(21 aprile 2021)

   La Camera,

   premesso che:

    il codice dell'amministrazione digitale (Cad), istituito con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ha stabilito i principi e le finalità che lo Stato, le regioni, gli enti locali, le società pubbliche e i gestori di servizi pubblici devono perseguire nel percorso di trasformazione digitale della pubblica amministrazione, per assicurare ai cittadini «la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale» (articolo 2);

    a tale scopo è stato istituito un ente ad hoc, l'AgID, che «promuove l'innovazione digitale nel Paese e l'utilizzo delle tecnologie digitali nell'organizzazione della pubblica amministrazione e nel rapporto tra questa, i cittadini e le imprese» (articolo 14-bis);

    il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione è il documento di indirizzo strategico, redatto da AgID in collaborazione con il dipartimento per la trasformazione digitale, per guidare la transizione digitale del Paese, finalizzata a favorire lo sviluppo di una società digitale attraverso la digitalizzazione della pubblica amministrazione;

    i principi guida del Piano triennale 2020-2022 stabiliscono che il patrimonio informativo della pubblica amministrazione è un bene fondamentale per lo sviluppo del Paese e deve essere valorizzato e reso disponibile ai cittadini e alle imprese, in forma aperta e interoperabile; le pubbliche amministrazioni devono realizzare servizi primariamente digitali;

    l'infrastruttura digitale rappresenta un bene strategico per il Paese e necessita di un serio processo di implementazione e rafforzamento nell'ottica di costruire una rete unica, gestita e controllata totalmente dallo Stato;

    attualmente il processo di trasformazione digitale dei servizi della pubblica amministrazione vede ancora l'utilizzo di tecnologie e infrastrutture digitali fornite da operatori terzi, che sono detentori di dati e informazioni di esclusiva proprietà delle pubbliche amministrazioni. È necessario dunque che lo Stato costruisca e gestisca direttamente la propria infrastruttura digitale pubblica, unico modo per eliminare i rischi in termini di sicurezza, affidabilità, autonomia e proprietà dei dati. Al riguardo, il Cad sancisce che «al fine di favorire la digitalizzazione della pubblica amministrazione e garantire il necessario coordinamento sul piano tecnico delle varie iniziative di innovazione tecnologica, [...] progettano, realizzano e sviluppano i propri sistemi informatici e servizi digitali» (articolo 13-bis) e prevede «l'adozione di infrastrutture e standard che riducano i costi sostenuti dalle amministrazioni e migliorino i servizi erogati assicurando un adeguato livello di sicurezza informatica» (articolo 14);

    nella transizione digitale della pubblica amministrazione, l'aspetto forse più delicato e complesso è la gestione e condivisione dei dati. In questo contesto, le information communication technology possono svolgere un ruolo importante, snellendo le procedure e aiutando lo scambio di dati. Il problema è cruciale, perché la mancata interconnessione tra le diverse banche dati della pubblica amministrazione rende più lento e farraginoso l'iter burocratico delle pratiche amministrative, senza considerare il costo economico delle inefficienze e i disagi per i cittadini che devono presentare più volte documenti già consegnati ad una pubblica amministrazione;

    il Cad parla di database «di interesse nazionale» (articolo 60), cioè «l'insieme delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto e la cui conoscenza è rilevante per lo svolgimento delle funzioni istituzionali delle altre pubbliche amministrazioni», che deve possedere «le caratteristiche minime di sicurezza, accessibilità e interoperabilità»;

    l'obiettivo del Piano triennale 2020-2022 è favorire la condivisione e il riutilizzo dei dati tra le pubbliche amministrazioni e il riutilizzo da parte di cittadini e imprese, aumentare la qualità dei dati e dei metadati e aumentare la consapevolezza sulle politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e su una moderna economia dei dati;

    l'importanza strategica del patrimonio informativo pubblico era già stata ribadita nell'articolo 50-quater, che ne prevede la promozione e la valorizzazione, sempre nell'ottica della disponibilità e accessibilità ma anche della massima protezione e sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni (articolo 51);

    per accelerare questo processo, è fondamentale avere un sistema di infrastrutture cloud computing al fine di una raccolta, elaborazione e gestione centralizzata dei dati e di una efficiente trasmissione e fruizione dei dati. Soltanto un sistema di infrastrutture cloud pubblico, a gestione totalmente pubblica e con personale qualificato, può emancipare il Paese dalla dipendenza nei confronti degli operatori di mercato e garantire la sicurezza e tutela dei dati personali dei cittadini, come previsto dal regolamento (UE) 679/2016 per la protezione dei dati;

    i principi guida del Piano triennale 2020-2022 stabiliscono che le pubbliche amministrazioni adottano primariamente il paradigma cloud per i loro servizi (cloud first) e devono prediligere l'utilizzo di software con codice sorgente aperto; nel caso di software sviluppato per loro conto, deve essere reso disponibile il codice sorgente (open source);

    un altro aspetto cruciale è la competenza digitale del personale della pubblica amministrazione. Per il colmare il gap digitale, l'articolo 13 del Cad prevede la formazione informatica dei dipendenti pubblici, stabilendo che le pubbliche amministrazioni attuino «politiche di reclutamento e formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione [...] per la transizione alla modalità operativa digitale»;

    il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha apportato modifiche al Cad, stabilendo la realizzazione di un cloud pubblico nazionale. Nello specifico il Titolo III reca misure per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale: l'articolo 31 prevede di «semplificare e favorire l'offerta dei servizi in rete della pubblica amministrazione, il lavoro agile e l'uso delle tecnologie digitali»; l'articolo 34 prevede la realizzare della piattaforma digitale nazionale dati (Pdnd) per rendere possibile «l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici»; l'articolo 35 prevede che «al fine di tutelare l'autonomia tecnologica del Paese, consolidare e mettere in sicurezza le infrastrutture digitali delle pubbliche amministrazioni [...] garantendo, al contempo, la qualità, la sicurezza, la scalabilità, l'efficienza energetica, la sostenibilità economica e la continuità operativa dei sistemi e dei servizi digitali», il Governo promuove «lo sviluppo di un'infrastruttura ad alta affidabilità localizzata sul territorio nazionale per la razionalizzazione e il consolidamento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED)»,

impegna il Governo:

1) ad adoperarsi per lo sviluppo di un cloud completamente pubblico, che preveda la proprietà degli impianti e la gestione degli stessi in mano a soggetti pubblici o a totale partecipazione pubblica;

2) a promuovere la massima fruibilità e condivisione del dato tra le varie pubbliche amministrazioni nell'ottica di erogare i migliori servizi al cittadino, sempre nel rispetto della trasparenza e della privacy e sulla base del principio di accessibilità e semplificazione burocratica;

3) ad investire nella formazione del personale delle pubbliche amministrazioni e ad assumere personale con competenze specifiche in ambito digitale.
(1-00479) «Giuliodori, Colletti, Massimo Enrico Baroni, Cabras, Corda, Forciniti, Maniero, Paxia, Paolo Nicolò Romano, Sapia, Spessotto, Testamento, Trano, Costanzo».

(4 maggio 2021)

MOZIONI CONCERNENTI INIZIATIVE IN MATERIA DI INCENTIVI VOLTI A FAVORIRE GLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ANTISISMICA DEL PATRIMONIO EDILIZIO

   La Camera,

   premesso che:

    l'edilizia, da sempre settore trainante del sistema economico ed occupazionale del nostro Paese, ha registrato negli ultimi anni una gravissima crisi, aggravata dagli effetti della pandemia da COVID-19: secondo l'Ance, il 2020 ha registrato una flessione degli investimenti in costruzioni del –10,1 per cento in termini reali rispetto all'anno precedente;

    secondo la Nota aggiornamento al documento di economia e finanza 2021, gli effetti della ripresa in corso, tuttavia, si registrano anche nel settore delle costruzioni, il cui valore aggiunto nella prima metà del 2021 è cresciuto a un ritmo relativamente sostenuto, così da oltrepassare il livello di produzione pre-pandemia, anche per via dei notevoli incentivi fiscali a supporto del settore e dell'efficientamento energetico e antisismico degli edifici; secondo l'Istat, nella media dei primi sette mesi del 2021, l'indice della produzione nelle costruzioni segna un incremento superiore al 33 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020;

    il patrimonio residenziale italiano è costituito da 12,2 milioni di edifici, dei quali 7,2 milioni, il 60 per cento, è stato costruito prima del 1980, e ha o sta per avere più di 40 anni; 5,2 milioni di edifici, il 42,5 per cento, ha più di 50 anni. Oltre 16 milioni di abitazioni, pari al 51 per cento del totale, sono state realizzate prima del 1970. La produzione media annua di edifici residenziali in Italia è passata da quasi 200.000 edifici all'anno negli anni Sessanta/Settanta, a meno di 29.000 tra 2001 e 2018: si tratta di un patrimonio edilizio datato, realizzato negli anni dal 1946 al 1970, anni di produzione segnati da modelli caratterizzati da bassa qualità edilizia, tra l'altro in assenza di normativa anti-sismica; un patrimonio edilizio che nel 90 per cento ha ancora oggi una classe energetica misurabile tra F e G; il valore della produzione in Italia del settore delle costruzioni è rappresentato per il 74 per cento dagli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio edilizio e delle infrastrutture esistenti. Un fattore importante per la crescita degli investimenti nella riqualificazione del patrimonio immobiliare, considerando che viene stimato che ogni euro investito in costruzioni ne attiva altri 3,5 grazie alla lunga filiera che ne fa parte, è rappresentato dagli incentivi per l'efficienza energetica e sismica, che hanno svolto un'azione anticiclica rispetto alla forte crisi che ha interessato il mercato delle nuove costruzioni;

    gli obiettivi di efficientamento energetico si inquadrano in un contesto europeo che, con il cosiddetto Green Deal, auspica che gli Stati membri avviino una «ondata di ristrutturazioni» di edifici pubblici e privati, per motivi energetici e per dare impulso al settore dell'edilizia e sostenere le Pmi e i posti di lavoro; anche il Clean energy package, la direttiva (UE) 2018/844 (direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia – Energy performance of buildings directive – EPBD) impone agli Stati membri l'adozione di una strategia di ristrutturazione a lungo termine degli edifici pubblici e privati per una trasformazione del parco immobiliare a energia quasi zero, in particolare mediante un aumento delle ristrutturazioni profonde;

    il Country report per l'Italia della Commissione europea di febbraio 2020 rileva, da un lato, che, per il nostro Paese, l'adattamento ai cambiamenti climatici e la prevenzione dei rischi idrogeologici e sismici continuino a rappresentare un problema e, dall'altro, che investire nella sostenibilità ambientale potrebbe rappresentare un'opportunità per la crescita e per l'occupazione;

    una delle priorità del Piano europeo per la ripresa e la resilienza dell'Unione europea, per far fronte ai danni economici e sociali causati dall'epidemia, è sostenere la transizione verde e promuovere una crescita sostenibile;

    l'indirizzo che si sta affermando a livello europeo e nazionale, pertanto, è basato su un forte legame tra rilancio economico e transizione ecologica, una strada che può portare a disegnare un futuro più sostenibile, anche con specifico riferimento al settore dell'edilizia, ed è quindi necessario continuare gli interventi di politica industriale ed ambientale per il settore;

    a poco più di un anno dall'istituzione del «superbonus», e con le modifiche apportate per consentire la corretta attuazione della misura, la rilevanza strategica e l'impatto, non solo economico, di tale incentivo, è evidente: secondo il Centro studi del Consiglio nazionale degli ingegneri, gli interventi sugli immobili sono passati da circa 800 milioni di euro a marzo 2021 ad un impegno attuale di spesa di 7,5 miliardi di euro (settembre 2021), con la previsione di attestarsi a fine anno a 9 miliardi di euro: nonostante le difficoltà iniziali e la complessità di realizzare i lavori con il «superbonus», soprattutto nei condomini di maggiori dimensioni, la consistente crescita del numero di interventi e del valore degli investimenti testimonia una domanda potenziale ancora molto elevata, con effetti espansivi in termini di produzione e reddito e di occupazione nella filiera dell'edilizia, effetti di innovazione, di riorganizzazione e di riqualificazione della filiera dell'edilizia e dei servizi di ingegneria e architettura, la riqualificazione del patrimonio edilizio residenziale e di risanamento anche interno delle abitazioni con un sensibile abbattimento dell'inquinamento indoor e dei relativi costi sociali, diretti e indiretti;

    una spesa di poco superiore a 9 miliardi di euro può generare un livello di produzione aggiuntiva totale (all'interno della filiera delle costruzioni, nel comparto dei servizi di ingegneria e architettura, nei settori dell'indotto della filiera e in altri comparti) pari a 19,6 miliardi con una occupazione diretta di quasi 100.000 unità e indiretta per poco più 54.000 unità, per un totale di oltre 153.000 nuovi occupati; il successo di questa misura è determinato principalmente dalla possibilità di cedere il credito, ciò ha reso accessibile a tutti la riqualificazione del proprio immobile. Si rileva inoltre, che il «superbonus» ha determinato una maggior consapevolezza dei cittadini sui temi dell'efficientamento energetico e del contrasto al cambiamento climatico e ha fatto da traino anche rispetto alle altre tipologie di interventi edilizi, quali il rifacimento delle facciate e le ristrutturazioni interne;

    secondo i dati Enea resi disponibili a fine settembre 2021 sugli investimenti di efficientamento energetico e sismico riferiti al «superbonus» emerge che gli interventi ammessi a detrazione ammontano a circa 7,5 miliardi di euro; in totale è stato completato il 68,2 per cento dei lavori. Gli edifici condominiali hanno di fatto riguardato quasi il 50 per cento del valore economico degli interventi; le asseverazioni depositate per gli interventi su condomini ammessi a detrazioni hanno coinvolto solo lo 0,5 per cento dei condomini esistenti. Gli edifici unifamiliari sono quelli che hanno richiesto più incentivi, attivando circa 2,5 miliardi di euro di investimenti ammessi;

    purtroppo, l'attuale tempistica stringente di vigenza dei bonus per l'edilizia rischia di incrementare, in maniera preoccupante, le condizioni di insicurezza nei cantieri dell'edilizia. Un settore che già sconta tassi di incidentalità molto alti, con il tragico corollario di morti pari a un incidente mortale ogni tre giorni, tanto che già ad inizio ottobre 2021 si è superato il numero delle vittime sul lavoro di tutto il 2019. È di tutta evidenza che, anche solo indirettamente, non possano essere le stesse condizioni poste dal legislatore a rendere più pericoloso il lavoro nei cantieri edili e che sarebbe opportuno avere tempi più lunghi per il completamento, in sicurezza, degli interventi previsti dai bonus;

    la risoluzione sulla Nota aggiornamento al documento di economia e finanza 2021 appena approvata dal Parlamento contiene l'impegno a prorogare i vari bonus edilizi, compreso il «superbonus», e il rinnovo dello sconto in fattura e della cedibilità del credito, con l'ipotesi di includere altre tipologie di edifici, al fine di garantire un patrimonio immobiliare energeticamente efficiente a prescindere dalle situazioni preesistenti e in termini assoluti, mediante la semplificazione dell'accesso e degli strumenti operativi e finanziari alla misura;

    il «superbonus» e gli altri incentivi fiscali per la riqualificazione edilizia, antisismica ed energetica possono inoltre rappresentare, potenzialmente, un utile modello di riferimento da considerare anche su scala più elevata per valutarne l'applicabilità, con i necessari adeguamenti, ad interventi più ampi di rigenerazione urbana, nella misura in cui forme di incentivazione possano rivelarsi utili a favorire un maggiore coinvolgimento di capitali privati nelle politiche di trasformazione urbana finalizzate alla transizione ecologica delle città e, in particolare, delle grandi aree metropolitane, anche alla luce degli investimenti al riguardo previsti nella missione 5 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (ad esempio piani urbani integrati),

impegna il Governo:

1) a adottare ogni iniziativa, anche normativa, per continuare a favorire la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, accompagnando la transizione energetica e la messa in sicurezza sismica del Paese e rendendo sostenibili, omogenee e possibilmente strutturali le politiche di intervento nel settore dell'edilizia, e in particolare iniziative volte a:

   a) prorogare tutti i bonus edilizi («superbonus», «sisma bonus», «bonus facciate», «bonus ristrutturazione», «eco bonus», «bonus verde» e «bonus mobili») per il 2023 per tutte le tipologie di abitazioni oggi consentite: condomini privati, case unifamiliari e plurifamiliari, edilizia residenziale pubblica e cooperative di abitazione a proprietà indivisa;

   b) garantire in ogni caso un'adeguata estensione temporale degli incentivi edilizi oggi vigenti, al fine di consentire agli interventi in corso, per tutte le tipologie di edifici coinvolti, di concludere i lavori e beneficiare pienamente delle misure di detrazione fiscale previste;

   c) rendere strutturale il meccanismo dello sconto in fattura e della cessione del credito;

   d) inserire il riferimento del preziario Dei ovvero dei preziari regionali, per tutti i «bonus» (facciate e ristrutturazione) che ad oggi non hanno massimali di riferimento;

   e) verificare periodicamente l'ammontare di risorse utilizzate attraverso il monitoraggio di tutti i bonus edilizi, e, attraverso l'analisi che Agenzia delle entrate ed Enea eseguono, ottenere lo stato degli interventi per quanto riguarda importi, tipologie di lavori, anidride carbonica risparmiata, livelli di sicurezza antisismica ed efficienza energetica ottenuti sugli immobili oggetto di intervento;

   f) affidare ad Enea il compito di effettuare lo studio e l'aggiornamento, in accordo con l'evoluzione tecnologica, delle tecniche e dei materiali utilizzati ed ammessi alle agevolazioni, in particolare per quanto riguarda il processo di efficientamento energetico degli edifici e la ricerca di nuove soluzioni per installare il fotovoltaico anche nelle città storiche che ospitano grande parte del patrimonio immobiliare italiano che necessita di interventi di efficientamento energetico e di messa in sicurezza antisismica;

   g) prevedere l'accesso agli incentivi agli immobili residenziali detenuti dalle pubbliche amministrazioni per gli interventi di ristrutturazione, riqualificazione energetica e antisismica;

2) ad adottare un'iniziativa normativa per il complessivo riordino del sistema degli incentivi edilizi che rappresenti anche l'occasione per un'estensione delle logiche di incentivazione alle politiche e agli interventi di rigenerazione urbana, nell'ambito della quale:

   a) a partire dal 2024, si diano certezze di lungo periodo al comparto e si preveda un décalage degli incentivi già previsti;

   b) si preveda, a valere sulle risorse messe a disposizione dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (missione 5) e dal piano nazionale complementare, l'introduzione in forma sperimentale di strumenti di incentivazione, anche di natura non fiscale, che, in coerenza con la logica sottesa agli incentivi già vigenti, mirino a promuovere operazioni di rigenerazione urbana di gruppi di edifici, aree dismesse e lotti interclusi, con particolare riferimento agli interventi di sostituzione edilizia, garantendo in tal modo un effetto moltiplicativo in termini di abbattimento dei consumi energetici e delle emissioni, maggiore sostenibilità urbana, ambientale e sociale e concorso agli obiettivi di contrasto alla crisi climatica.
(1-00538) «Nardi, Serracchiani, Rotta, Fragomeli, Mura, Fassino, Enrico Borghi, Braga, Benamati, Bonomo, Zan, Carè, Frailis, Soverini, Buratti, Andrea Romano, Gavino Manca, Lepri, Di Giorgi, Pellicani, Ciampi, Pezzopane, Carnevali, Sensi, Critelli, Vazio, Lotti, Mauri, Sani, La Marca, Navarra, Incerti, Dal Moro, Casu, Losacco, Raciti, Avossa, De Luca, Bruno Bossio, Carla Cantone, Cantini, Cenni, Rossi, Ubaldo Pagano, Berlinghieri, Morgoni, De Filippo, Morani, Zardini, Lacarra, Prestipino, De Menech, Gribaudo, Cappellani, Gariglio».

(27 ottobre 2021)

   La Camera,

   premesso che:

    il 10 per cento del prodotto interno lordo europeo deriva dal settore dell'edilizia e dei lavori pubblici;

    la legge di delegazione europea 2018, legge n. 117 del 2019, contiene la delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 sull'efficienza energetica e, all'articolo 23, la delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/844 sulla prestazione energetica nell'edilizia. Quest'ultima prevede una complessiva ridefinizione delle disposizioni fondamentali contenute nella precedente direttiva 2010/31/UE, trasposta nell'ordinamento nazionale con il decreto-legge n. 63 del 2013;

    il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (Pniec) pone tra gli obiettivi prioritari l'innovazione e la sostenibilità del settore energetico, con il recepimento della direttiva (UE) 2018/844, in cui è stata redatta la «Strategia di lungo termine per la ristrutturazione del parco immobiliare», necessaria per il conseguimento dell'obiettivo di decarbonizzazione al 2050, con tappe intermedie al 2030 e al 2040;

    con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto «decreto-legge rilancio»), e successive modificazioni, è stata incrementata al 110 per cento l'aliquota di detrazione dall'Irpef o dall'Ires spettante a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2022 per le spese sostenute dai condomini indipendentemente dallo stato di avanzamento lavori e per le spese sostenute da edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche se, al 30 giugno 2022, è stato realizzato almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo. Per le spese sostenute per gli interventi su edifici unifamiliari è invece, fissata al 30 giugno 2022;

    questa misura si aggiunge alle detrazioni già previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (cosiddetto «sismabonus») e di riqualificazione energetica degli edifici (cosiddetto «ecobonus»);

    le detrazioni fiscali per le riqualificazioni energetiche hanno contribuito in misura determinante al conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico, come dimostra il fatto che, a livello settoriale, il residenziale ha già ampiamente superato l'obiettivo atteso al 2020 dal Piano d'azione italiano per l'efficienza energetica;

    dal dossier presentato annualmente alla VIII Commissione ambiente territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati in materia di recupero, riqualificazione energetica e sicurezza sismica del patrimonio edilizio elaborato dal Servizio Studi della Camera, in collaborazione con l'istituto di ricerca Cresme, emergono dati incoraggianti. Gli incentivi fiscali per il recupero edilizio, per interventi di sicurezza sismica e per la riqualificazione energetica hanno interessato dal 1998 al 2020, 21 milioni di interventi e attivato investimenti pari a 346,4 miliardi di euro. Il dato a consuntivo per il 2019 indica un volume di investimenti superiore a 28 miliardi di euro veicolati dagli incentivi, riconducibili a 3.483 milioni di euro per la riqualificazione energetica e a 25.279 milioni di euro per il recupero edilizio;

    il Financial Times ha rilanciato, in un articolo del 14 giugno 2021, l'allarme sollevato presso la Commissione europea della Federazione europea dei costruttori, relativo al rischio per la concreta attuazione dei Recovery plan europei, a causa della penuria di materiali da costruzione e per il conseguente aumento dei prezzi, con fluttuazioni al rialzo che avvengono in pochissimi mesi se non addirittura settimane (bitume +15 per cento in 3 mesi; cemento +10 per cento in un mese; legno +20 per cento; barre d'acciaio in Italia, costo raddoppiato in quattro mesi);

    secondo i dati dell'Ance, diffusi a metà maggio 2021, in Italia vi è stato un aumento sensibile del prezzo dell'acciaio per cemento armato (+117 per cento tra novembre 2020 e aprile 2021), del rame (+17 per cento), del petrolio (+34 per cento), di polietileni (+48 per cento), ma anche dei prodotti legati all'impiantistica e ai serramenti, nonché il prezzo dei ponteggi;

    tale dinamica è collegata a tre principali questioni che non sembrano risolversi velocemente e rischiano di esacerbare ulteriormente la dinamica rialzista delle materie prime e dei materiali di base per l'edilizia: le problematiche nella filiera a causa del COVID-19; la richiesta da Usa e Cina, che hanno attivato vasti programmi di opere pubbliche; il rimbalzo tecnico del Pil per la ripresa post-pandemia;

    a maggio 2021, l'Ance ha chiesto di introdurre per il settore degli appalti pubblici, meccanismi automatici di revisione dei prezzi con rilevazioni ogni 3 mesi e aggiornamenti per scostamenti maggiori dell'8 per cento, riconoscendo altresì la possibilità di recuperare tali somme dai ribassi, dalle spese per imprevisti, dalle somme a disposizione della stazione appaltante, chiedendo altresì di istituire un apposito fondo per coprire le maggiori spese in quelle situazioni in cui non vi sarebbe la capienza necessaria dalle predette voci;

    i progettisti di lavori relativi alle attività edilizie connesse al cosiddetto «superbonus 110 per cento» devono adeguare i computi metrici ai prezzari regionali o, in alternativa, ai prezzi riportati nelle guide «Prezzi informativi dell'edilizia» edite dalla Dei, casa editrice del genio civile;

    per quanto riguarda i prezzari, importanti anche per attuare i criteri ambientali minimi, da una verifica sui siti istituzionali delle regioni, emerge una certa differenza nello stato di aggiornamento, con alcune regioni (ad esempio, Basilicata, Calabria) ferme al 2018, altre al 2019 (Puglia, Sardegna, Sicilia) e altre, come la Lombardia e la Toscana, che hanno aggiornato il documento al 2021;

    queste differenze tra le regioni, secondo l'Anac, rischiano di determinare distorsioni nel mercato causando grandi difficoltà ai progettisti impegnati peraltro in progettazioni e interventi con scadenze prefissate per il fine lavori, pena la decadenza del beneficio fiscale;

    i dati riportati evidenziano come l'accelerazione delle domande di incentivo sia stata favorita dall'aumento delle aliquote per il recupero edilizio e per gli interventi di efficienza energetica e dalla continuità delle misure nel corso degli anni;

    a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 63 del 2013 che ha potenziato il precedente regime di incentivi fiscali, le detrazioni per ristrutturazioni edilizie e riqualificazione energetica sono state annualmente prorogate, da ultimo con la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), che ha prorogato al 31 dicembre 2021 le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica e per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati dall'articolo 16-bis, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi;

    inoltre, l'articolo 121 del decreto-legge «rilancio» ha introdotto la possibilità per i contribuenti di optare per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni proprio per alcuni interventi, quali quelli di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b) del Testo unico delle imposte sui redditi), di efficienza energetica (articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013), di adeguamento antisismico (articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge n. 63 del 2013), di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (articolo 1, commi 219 e 220, legge di bilancio 2020);

    gli investimenti veicolati dalle misure di incentivazione fiscale hanno svolto un'azione particolarmente importante per il mercato del lavoro del comparto edilizio, compreso tutto l'indotto e i settori collegati, tenuto conto dell'impatto anche sulle politiche energetiche e ambientali, il ricorso a nuove tecnologie e la conseguente domanda di nuovi profili professionali che generano nuove entrate per l'erario, connesse al versamento di nuovi contributi previdenziali da parte delle imprese;

    nella stima dei benefici complessivi occorre anche considerare che la valorizzazione del patrimonio immobiliare e il miglioramento delle prestazioni funzionali degli edifici, conseguenti agli interventi di recupero edilizio e riqualificazione energetica, concorrono alla rigenerazione della città pubblica in chiave ecosostenibile, contribuendo alla riduzione dei consumi, al miglioramento della qualità dell'aria nei centri urbani, al contenimento del consumo di suolo, nonché, con particolare riferimento alle misure antisismiche, al miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'abitato;

    l'introduzione della misura di incentivazione del cosiddetto «superbonus 110 per cento» è stata più volte messa in correlazione con recenti dati economici e occupazionali incoraggianti per il settore, tanto da richiederne la proroga, almeno fino alla fine del 2023, da parte del mondo imprenditoriale e associazionistico di categoria;

    secondo i dati Enea, per il solo «ecobonus 110 per cento», nonostante le traversie connesse alla pandemia e alle incertezze burocratiche, al 3 giugno 2021 sono stati ammessi oltre 18.000 edifici per un importo riconosciuto di 2,4 miliardi di euro. Poiché tutte le associazioni di categoria sostengono che la gran parte degli interventi deve ancora partire, si comprende quale impatto benefico potrà avere questa misura, assieme alle altre come il «sismabonus», nella dinamica economica del Paese;

   considerato che in Italia secondo il censimento dell'Istat del 2011 vi sono 31,2 milioni di abitazioni e che le abitazioni sono il principale oggetto degli interventi di rinnovo, appare evidente che, in questa fase di sofferenza economica legata all'evoluzione dell'emergenza sanitaria da COVID-19, ulteriori iniziative a sostegno dell'attività di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, con particolare riferimento ai cosiddetti «ecobonus» e «sismabonus», possano costituire un contributo fondamentale per il rilancio del comparto edilizio e uno stimolo per investimenti in prodotti e tecnologie innovative, con effetti benefici di lungo periodo sui conti dello Stato, in considerazione dell'effetto sul prodotto interno lordo, sull'emersione dell'economia sommersa, sulle minori emissioni del sistema Paese che si riflettono anche sul comparto produttivo;

    a tal fine, considerato che le detrazioni si basano sul presupposto che il contribuente abbia una capienza reddituale che renda vantaggioso l'investimento nell'intervento, recuperabile mediante la riduzione delle imposte per gli anni successivi, occorre porre particolare attenzione all'introduzione di modalità di fruizione degli incentivi più flessibili e di strumenti di accesso al credito che consentano anche alle piccole e medie imprese di partecipare degli effetti positivi del regime fiscale agevolato, con particolare riferimento al meccanismo dei credito di imposta e dello sconto in fattura; occorre altresì promuovere adeguati strumenti finanziari volti, in caso di impossibilità da parte delle piccole e medie imprese e di cittadini di accedere ai prestiti bancari per mancanza di garanzie minime richieste dagli istituti di credito, a rendere concreta la garanzia statale, anche limitatamente ai cittadini con basso reddito, per gli interventi che rientrano nel «superbonus 110 per cento»;

    si rileva che l'aumento dei prezzi delle materie prime e dei materiali propri del comparto edilizio è al momento avvertito dalle associazioni datoriali quale possibile elemento di disinnesco del potenziale espansivo della misura agevolativa e degli altri bonus sull'economia. Tali oscillazioni nei prezzi determinano non solo un aumento dei costi di approvvigionamento ben superiori a quelli indicati dai prezzari regionali ai quali i progettisti fanno riferimento per adeguare il computo metrico estimativo, ma pongono in grossa difficoltà le imprese del settore, costrette in molti casi a rivedere i loro preventivi o assumersi rischi enormi non gestibili per via delle penali connesse al termine ultimo dei lavori, sia per quanto riguarda i normali lavori pubblici che quelli privati connessi al «superbonus 110 per cento»;

    il consolidamento della misura del «superbonus 110 per cento» in una prospettiva temporale più ampia risulta pertanto fondamentale per dare continuità alla programmazione degli investimenti e alla stabilizzazione delle assunzioni nei diversi settori della filiera, ma richiede anche la tempestiva definizione di più adeguati e chiari strumenti operativi. Un sistema di regole certe e univoche a supporto dei professionisti, delle imprese e degli uffici pubblici coinvolti, e contestualmente la definizione di adeguati procedimenti di monitoraggio e controllo;

    alle carenze di materiali e di manodopera, si aggiunge quindi quella delle opere provvisionali, il cui ruolo, tra l'altro, è quello di garantire la sicurezza delle maestranze;

    le imprese di settore, infatti, segnalano una situazione drammatica nel reperimento dei ponteggi indispensabili per avviare le opere previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ed anche i nuovi lavori connessi al «superbonus 110 per cento». Tale difficoltà sta portando le imprese medesime a valutare l'acquisto di dette attrezzature all'estero, senza considerare che, nel nostro Paese, possono essere utilizzati esclusivamente i ponteggi che hanno conseguito, da parte del fabbricante, l'autorizzazione ministeriale per la produzione e l'impiego, come previsto dal decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, cosiddetto testo unico sulla sicurezza;

    va segnalato che, al fine di garantire maggiore qualità degli interventi realizzati, un conseguente incremento degli standard di sicurezza nei cantieri ed un progressivo rafforzamento delle strutture aziendali, occorre che lo Stato destini maggiori risorse per incrementare i sistemi di qualificazione delle imprese chiamate ad eseguire interventi complessi energetici e sismici, come peraltro già in vigore in altri contesti europei e, nel nostro Paese, per gli interventi privati di ricostruzione nelle aree colpite da eventi sismici,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative anche normative per migliorare l'efficacia delle misure di incentivazione fiscale, prorogando il «superbonus 110 per cento» per tutte le tipologie di edifici ed abitazioni fino al 31 dicembre 2023 e al fine di mantenere la medesima aliquota fino al 2026, in coincidenza con il termine di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, unicamente per gli interventi che usufruiscano dell'«ecobonus», con il superamento di due classi energetiche, congiuntamente al «sismabonus», con passaggio a due classi di rischio inferiori;

2) ad adottare iniziative normative per prorogare al 31 dicembre 2022 l'accesso alla misura agevolativa per i soggetti di cui al comma 9, lettera b), dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 prevedendo una percentuale minima di avanzamento dei lavori alla data del 30 giugno 2022, indipendentemente dal valore dell'indicatore della situazione economica equivalente;

3) ad adottare iniziative normative volte a prorogare, almeno fino al 2028, i bonus edilizi cosiddetti ordinari («sisma bonus», «bonus facciate», «bonus ristrutturazione», «eco bonus», «bonus verde» e «bonus mobili») nonché a prorogare, uniformemente alla scadenze previste per il «superbonus», l'applicazione dell'aliquota al 110 per cento agli interventi, eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti, per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge n. 63 del 2013, nonché per l'acquisto e installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020;

4) ad adottare iniziative normative per prorogare al 2026 il cosiddetto «superbonus» rafforzato di cui al comma 4-ter dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 per la ricostruzione dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dall'anno 2008;

5) ad adottare iniziative normative per prorogare i termini relativi ai cosiddetti «sismabonus acquisti» e «supersismabonus acquisti»;

6) ad adottare iniziative normative per prorogare al 2023 l'agevolazione del «superbonus» per la ristrutturazione degli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi, ove non sia possibile assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche, prevedendo che sia sufficiente dimostrare il conseguimento della classe energetica più alta, mediante l'attestato di prestazione energetica;

7) ad adottare iniziative normative per potenziare l'attuale «ecobonus», prevedendo un aumento del 10 per cento in funzione di specifiche performance raggiunte della classe energetica dell'edificio (ad esempio: 70 per cento per A+; 80 per cento per A++; 90 per cento per A+++);

8) ad esplicitare, anche mediante apposite iniziative normative, che negli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), dell'articolo 119, del decreto-legge n. 34 del 2020, siano compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio;

9) ad adottare iniziative per prevedere la progressiva eliminazione dell'incentivazione di sistemi di riscaldamento che utilizzano fonti fossili;

10) ad adottare iniziative, sul piano finanziario, che consentano di incrementare fino a 130 mila euro per singola unità immobiliare l'ammontare delle spese sulle quali calcolare le detrazioni fiscali riconosciute per l'esecuzione degli interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla ristrutturazione, ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori e di prevedere che, tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui al presente capoverso del dispositivo, rientrino anche le spese effettuate per la locazione temporanea o l'utilizzo provvisorio di soluzioni abitative alternative per un limite massimo di spesa complessivo pari a 6.000 euro e per un periodo non superiore a un anno necessario per l'esecuzione dei lavori sismici;

11) al fine di limitare l'ulteriore consumo di suolo connesso alla realizzazione di interventi di nuova costruzione, ad adottare iniziative normative che consentano di estendere l'applicazione degli incentivi edilizi agli acquirenti di unità immobiliari o immobili rimasti incompiuti a seguito di fallimento dell'impresa costruttrice e/o invenduti, con facoltà di cessione del credito corrispondente alla detrazione nei confronti dell'impresa costruttrice o di ulteriori soggetti privati, ovvero ad adottare iniziative per l'istituzione di fondi di garanzia o finanziamenti a tasso zero garantiti dalla Cassa depositi e prestiti, volti ad agevolare l'acquisto dei predetti immobili ai fini del completamento degli stessi, e da destinarsi prioritariamente a interventi di social housing;

12) ad adottare idonee iniziative normative finalizzate a rendere obbligatorio il cosiddetto fascicolo del fabbricato o analogo documento tecnico, almeno per le nuove costruzioni e per gli edifici sottoposti a ristrutturazione, nel quale siano contenute tutte le informazioni relative allo stato di agibilità e di sicurezza dell'immobile, sotto il profilo della stabilità, dell'impiantistica, della manutenzione, dei materiali utilizzati, degli interventi che ne hanno modificato le caratteristiche tipologiche e costruttive e di quelli necessari a garantirne il corretto stato di manutenzione e sicurezza;

13) a porre in essere iniziative per prevedere adeguati finanziamenti, anche per il reclutamento di ulteriore personale preposto alla totale digitalizzazione della documentazione edilizia presente negli archivi comunali e nei catasti regionali, così da renderla accessibile e di facile consultazione;

14) ad individuare apposite misure volte a promuovere corsi di formazione o di riqualificazione professionale di alto contenuto tecnico e tecnologico, anche mediante il coinvolgimento di università, di enti pubblici di ricerca e di qualificati enti pubblici e privati, nelle materie oggetto del «superbonus 110 per cento» rivolti ai beneficiari di reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, agli iscritti nei centri per l'impiego e nelle agenzie per il lavoro, nonché per i dipendenti degli uffici tecnici dei comuni;

15) a predisporre, in raccordo con interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici, adeguate iniziative normative al fine di incentivare interventi di risparmio, recupero e riuso della risorsa idrica, inclusi l'installazione di impianti di captazione delle acque, il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, finalizzati anche alla riduzione degli scarichi domestici e al loro impatto sul sistema fognario pubblico e dotati di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, includendo anche le spese relative allo smaltimento e bonifica dell'impianto sostituito ove presente;

16) a predisporre adeguate iniziative normative al fine di incentivare interventi di installazione di impianti di aerazione e ventilazione meccanica controllata con recupero di calore, includendo anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito ove presente;

17) ad adottare iniziative normative che consentano, in caso di utilizzo della detrazione fiscale, di modulare e rendere flessibili le quote, in base alla capienza reddituale e fiscale del contribuente, prevedendo che l'ammontare da portare in detrazione possa essere ripartito in un numero congruo di quote annuali, di importo variabile a seconda della capienza dell'imposta lorda, e considerando la possibilità di sospendere la detrazione nell'anno di riferimento a fronte di una incapienza reddituale che non consenta di usufruire del beneficio fiscale, con conseguente posticipazione di un anno o più anni del termine finale, nonché ad adottare iniziative normative per prevedere che il regime agevolato possa essere applicato anche alle posizioni contributive pendenti, considerata la grave situazione economica generata dall'emergenza sanitaria in corso e l'instabilità delle posizioni lavorative dei soggetti beneficiari nel corso del tempo;

18) ad adottare iniziative volte ad attivare, per gli interventi che rientrano nel «superbonus 110 per cento» ed i bonus edilizi in generale, adeguati strumenti finanziari, come un fondo di garanzia rotativo per i cittadini a basso reddito e per le piccole e medie imprese che non riescono ad accedere ai finanziamenti o «prestiti ponte» in ragione della difficoltà di fornire le garanzie minime richieste dagli istituti di credito;

19) ad adottare iniziative per prevedere l'istituzione di un «bonus efficienza energetica» usufruibile con modalità autonoma rispetto al cosiddetto «bonus ristrutturazioni» e al cosiddetto «ecobonus», per fasce di reddito esenti da imposte, giovani coppie, famiglie indigenti o ulteriori categorie sensibili, come contributo una tantum a fondo perduto in misura non superiore al 65 per cento delle spese sostenute e fino a un massimo di 12.000 euro da utilizzare per interventi finalizzati alla riqualificazione dell'impianto termico e al miglioramento dell'efficienza energetica della propria unità immobiliare, quali il rinnovamento di finestre, infissi, schermature solari e altro;

20) a prevedere, mediante idonee iniziative normative, un sistema di contabilizzazione del risparmio globale medio annuo conseguito per effetto degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici mediante l'analisi della documentazione trasmessa all'Enea per ottenere la detrazione fiscale;

21) ad adottare opportune iniziative volte a prevedere l'introduzione dell'obbligo di etichettatura degli impianti termici presenti nelle unità immobiliari al fine di favorirne la sostituzione con apparecchi di nuova generazione, caratterizzati da prestazioni energetiche ed ambientali elevate e da un maggior livello di sicurezza, contestualmente adottando adeguate informative nei confronti dell'utente finale in ordine ai vantaggi connessi alla riduzione dei consumi energetici;

22) ad adottare iniziative per estendere l'agevolazione del «superbonus» anche ai casi di acquisto e posa in opera di sistemi di accumulo per impianti solari fotovoltaici installati anche precedentemente all'entrata in vigore dell'agevolazione, nonché di prevedere una detrazione del 50 per cento per l'acquisto e l'installazione di sistemi di accumulo;

23) ad adottare iniziative per estendere l'aliquota del 110 per cento anche per l'istallazione, contestuale alla realizzazione di interventi trainanti, di sistemi di protezione contro le cadute dall'alto di cui all'articolo 115 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

24) ad adottare iniziative per estendere la detrazione agli edifici che presentano un'elevata superficie finestrata per interventi che raggiungono un'incidenza inferiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda qualora realizzati contestualmente alla sostituzione di infissi con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie finestrata dell'intero edificio, a condizione che i predetti infissi abbiano un valore di trasmittanza minore o pari ai valori riportati nella tabella 1 dell'allegato E del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020;

25) ad adottare iniziative per prevedere che l'aliquota del 110 per cento si applichi anche agli interventi, eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti, di bonifica dall'amianto di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

26) ad adottare iniziative per prevedere che l'aliquota del 110 per cento si applichi anche agli interventi, eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti, di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, nonché realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili di cui ai commi da 12 a 15 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

27) ad adottare iniziative per prevedere che l'aliquota al 110 per cento si applichi anche agli interventi, eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti, per la realizzazione di opere e interventi per posteggio delle biciclette e contro il furto delle stesse negli spazi comuni condominiali, ad esclusione delle rastrelliere;

28) ad adottare iniziative per prevedere che l'aliquota del 110 per cento si applichi anche agli interventi, eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti, per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente mediante sistemi fumari multipli o collettivi nuovi, compatibili con apparecchi a condensazione, con marcatura CE di cui al regolamento delegato (UE) n. 305/2011 e con i requisiti minimi prestazionali previsti dalla norma UNI 7129-3;

29) ad adottare iniziative per chiarire, mediante apposita norma interpretativa, che gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, non costituisca una innovazione, bensì un intervento di manutenzione straordinaria soggetto alla maggioranza assembleare di cui al comma 9-bis del medesimo articolo, ossia con delibera condominiale approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio;

30) ad adottare iniziative per l'introduzione di incentivi in relazione alla revisione degli attuali requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici di civile abitazione, con particolare riferimento all'obbligo di utilizzo di materiali incombustibili per la costruzione e l'isolamento termo-acustico delle facciate, equiparando alla normativa europea i metodi e i criteri di valutazione delle classi di materiali per la prevenzione agli incendi;

31) a predisporre iniziative di monitoraggio e controllo dei prezzi delle materie prime e dei materiali propri del comparto edilizio, anche attraverso l'istituzione di un osservatorio preposto alla vigilanza dell'andamento dei prezzi delle materie prime e dei materiali comunemente impiegati nell'edilizia, al fine di garantire una maggiore trasparenza, nonché la tutela di tutti i soggetti della filiera ed un regime di aggiornamento automatico in termini percentuali dei prezzari regionali;

32) a promuovere un confronto con gli altri Paesi dell'Unione europea e con la Commissione europea per monitorare le dinamiche dei prezzi delle materie prime e dei materiali da costruzione, anche per introdurre misure di prevenzione di fenomeni speculativi e di sostegno, anche finanziario, alle imprese;

33) ad adottare iniziative urgenti, per quanto di competenza, in accordo con la Conferenza Stato-regioni, per pervenire ad un regime di aggiornamento automatico in termini percentuali dei prezzari con cadenza almeno semestrale per quanto riguarda i materiali connessi all'attività di costruzione da applicare sia al settore degli appalti pubblici, che a quello degli interventi che beneficiano delle agevolazioni fiscali (ristrutturazioni; «bonus facciate»; «ecobonus 110 per cento»; «sismabonus 110 per cento») e a quello della ricostruzione nelle aree colpite da eventi sismici;

34) ad adottare iniziative per prevedere, per i materiali da costruzione, adeguate modalità per compensazioni, in diminuzione, con procedura avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, o in aumento, su proposta dell'appaltatore, nel caso anche a valere sulle somme a disposizione delle stazioni appaltanti, sui ribassi, degli imprevisti e altro;

35) ad adottare iniziative volte a istituire un fondo per l'adeguamento dei prezzi sul modello di quello cosiddetto «salva opere», qualora, in caso di insufficienza delle risorse in capo alla stazione appaltante, si debba intervenire per assicurare la copertura economica in caso di aumenti certificati dei prezzi con rimodulazione delle somme spettanti all'appaltatore, garantendo la parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse;

36) ad adottare le iniziative necessarie, in accordo con le strutture commissariali, per gli interventi di competenza, concernenti la ricostruzione degli edifici gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi in Italia a far data dal 6 aprile 2009, affinché possano essere previste compensazioni, applicando al costo dell'intervento le variazioni in aumento o in diminuzione dei prezzi dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni come rilevate su base trimestrale;

37) ad adottare iniziative, anche normative, volte ad introdurre adeguate misure per accelerare la tempistica per il rilascio dell'autorizzazione ministeriale per la produzione e l'impiego dei ponteggi, come previsto dal decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, cosiddetto Testo unico sulla sicurezza, nonché ad adottare iniziative per aggiornare la normativa vigente in modo da permettere l'uso di ponteggi regolarmente adoperati in altri Paesi europei, con le stesse procedure e abilitazioni richieste nel Paese di produzione e di valutare l'opportunità di predisporre le nuove linee guida che definiscano il «progresso tecnico» dei ponteggi fissi;

38) ad adottare iniziative per estendere i prezziari già previsti per il «superbonus 110 per cento» a tutti i bonus edilizi;

39) ad individuare un sistema di qualificazione per le imprese impegnate nell'esecuzione di interventi di riqualificazione edilizia sostenuti da incentivi pubblici;

40) a introdurre, anche attraverso opportune iniziative normative, l'incentivazione dello stoccaggio termico finalizzato alla produzione di acqua calda, per edifici residenziali privati ed edifici pubblici quali scuole, ospedali, case di cura, case popolari, attraverso l'utilizzo dell'eccesso di produzione elettrica da fonti rinnovabili;

41) ad inviare, con cadenza annuale, alle Commissioni parlamentari competenti per materia un rapporto che illustri e documenti le frodi rilevate nel settore delle agevolazioni fiscali e delle cessioni dei crediti legate ai bonus edilizi.
(1-00547) «Terzoni, Sut, Fraccaro, Davide Crippa, Maraia, Daga, Deiana, D'Ippolito, Di Lauro, Licatini, Micillo, Traversi, Varrica, Zolezzi, Alemanno, Carabetta, Chiazzese, Giarrizzo, Masi, Orrico, Palmisano, Perconti, Scanu, Martinciglio, Cancelleri, Caso, Currò, Grimaldi, Gabriele Lorenzoni, Migliorino, Ruocco, Scerra, Troiano, Zanichelli, Emiliozzi».

(18 novembre 2021)