TESTI ALLEGATI ALL'ORDINE DEL GIORNO
della seduta n. 301 di Venerdì 7 febbraio 2020

 
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INTERPELLANZE URGENTI

A)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, il Ministro dello sviluppo economico, per sapere – premesso che:

   il melanoma cutaneo è un tumore maligno la cui incidenza, negli ultimi venti anni, è aumentata del 4 per cento all'anno in entrambi i sessi, tanto da registrare nel 2016, in Italia, 2.028 decessi, pari all'1 per cento dei decessi per tumori in entrambi i sessi;

   secondo i dati contenuti nel volume «I numeri del cancro in Italia», pubblicato nel 2019 grazie alla collaborazione tra Aiom e Airtum, nel 2019 sono attesi, nel nostro Paese, 12.300 nuovi casi di melanoma della cute, 6.700 tra gli uomini e 5.699 tra le donne, inoltre, il melanoma rappresenterebbe il 9 per cento dei tumori giovanili negli uomini (seconda neoplasia più frequente) e il 7 per cento dei tumori giovanili nelle donne (terza neoplasia più frequente);

   tra i fattori di rischio ambientale, responsabili della sua insorgenza, il più importante si rinviene nell'esposizione ai raggi UV, tanto relativamente alle dosi assorbite e al tipo di esposizione, quanto in rapporto all'età, essendo a maggior rischio l'età infantile e adolescenziale. Tra le fonti di raggi UV rientrano anche le lampade abbronzanti e, dai numerosi studi condotti, si evince un significativo aumento del rischio di melanoma nei soggetti che fanno uso di lampade/lettini solari per l'abbronzatura, laddove il rischio è marcatamente più alto nei soggetti di età inferiore ai 30 anni. Conferma questo assunto anche l'Iarc, l'Agenzia Internazionale per la ricerca sul cancro, che ha classificato l'uso di queste apparecchiature come cancerogeno per l'uomo e responsabile di un aumento del 75 per cento del rischio di melanoma tra coloro che ne fanno uso se in età inferiore ai 35 anni. L'intensità degli ultravioletti artificiali è di 12-15 volte superiore all'esposizione solare naturale;

   in Italia, l'uso di apparecchiature abbronzanti a raggi UV è disciplinato dal decreto 12 maggio 2011, n. 110 (Regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista). Tale regolamento determina le caratteristiche tecnico-dinamiche, le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso degli apparecchi richiamati dalla legge. In particolare, la scheda tecnico-informativa n. 7 (allegato 2 del regolamento), nel disciplinare le apparecchiature abbronzanti, ossia le lampade abbronzanti UV-A e lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi Ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR), ne indica espressamente il relativo divieto di utilizzo ai minori di 18 anni, alle donne incinte, ai soggetti che soffrono o hanno sofferto di neoplasie della cute, nonché a coloro che non si abbronzano o che si scottano facilmente all'esposizione al sole. Tuttavia, la normativa citata non determina una sanzione specifica per i centri che, contrariamente a quanto stabilito, violano la disposizione sul divieto di utilizzo delle lampade abbronzanti da parte dei soggetti di età inferiore ai 18 anni, demandando l'effettiva portata della sanzione amministrativa alla normativa locale. Il controllo sulle disposizioni dei centri estetici è, infatti, in seno agli enti locali, nello specifico alle Asl;

   la legislazione italiana si discosta, in questo, dalle normative vigenti negli altri Paesi europei. In Francia, il legislatore, con la legge n. 41 del 2016, ha previsto apposite sanzioni, tanto in caso di inosservanza del divieto dell'utilizzo delle apparecchiature citate da parte dei minori, per il quale la sanzione consiste in un'ammenda di euro 7.500, tanto nei casi di recidiva entro 5 anni per il medesimo reato (ammenda di euro 15.000 e un anno e mezzo di reclusione) e di mancato rispetto dei divieti relativi alle pratiche commerciali (ammenda di euro 100.000). La legislazione francese vieta qualunque pratica commerciale volta a promuovere tariffe promozionali relativamente all'uso delle apparecchiature abbronzanti, nonché la pubblicizzazione di prodotti afferenti;

   la pericolosità per la salute insita nell'utilizzo delle lampade abbronzanti dovrebbe indurre a migliorare il livello di consapevolezza dei cittadini sui rischi che ne derivano, specie tra le fasce di popolazione più giovani, e sulla correlazione tra l'utilizzo degli ultravioletti artificiali e l'insorgere di una delle neoplasie che ha fatto registrare i più alti tassi di crescita negli ultimi anni –:

   se si intendano adottare iniziative per promuovere campagne di informazione, di prevenzione e di sensibilizzazione dei giovani sui rischi connessi all'utilizzo delle apparecchiature abbronzanti, introducendo l'obbligo di pubblicità dei suddetti rischi;

   se non ritenga opportuno intraprendere iniziative finalizzate a dotare l'ordinamento nazionale di un sistema di controlli accurati sul rispetto dei divieti sanciti nella legislazione vigente, insieme alla previsione di un regime sanzionatorio in caso di violazione del divieto di utilizzo da parte dei soggetti minorenni.
(2-00594) «Ianaro, Massimo Enrico Baroni, Bologna, D'Arrando, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Nesci, Sapia, Sarli, Provenza, Sportiello, Troiano, Bilotti, Brescia, Bruno, Buompane, Businarolo, Cabras, Cadeddu, Cancelleri, Luciano Cantone, Cappellani, Carabetta, Carelli, Carinelli, Caso, Cassese».

(10 dicembre 2019)

B)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:

   il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, all'articolo 1, comma 2, lettera b), prevede che una quota pari a 50 milioni per l'anno 2017 e 20 milioni per l'anno 2018 sia versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata allo stato di previsione della spesa del Ministero della salute e successivamente trasferita alla regione Puglia per la realizzazione di un progetto «volto all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione di interventi di ammodernamento tecnologico delle apparecchiature e dei dispositivi medico-diagnostici delle strutture sanitarie pubbliche ubicate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola, avvalendosi, in via esclusiva, della Consip S.p.A., nonché alla conseguente e necessaria formazione e aggiornamento professionale del personale sanitario»;

   il successivo articolo 1, comma 3, primo periodo, del richiamato decreto-legge ha poi previsto che il progetto, inserito nel cosiddetto Contratto istituzionale di sviluppo per Taranto (Cis), sia trasmesso dalla regione Puglia ed approvato dal Ministero della salute, sentito l'Istituto superiore sanità e previo parere del tavolo istituzionale permanente per l'area di Taranto;

   in particolare, rispetto al contesto epidemiologico dell'area oggetto dell'intervento, conformemente alla nuova rete ospedaliera pugliese, di cui al regolamento regionale n. 7/2017, condivisa ed approvata dal Ministero della salute, nonché alla proposta di piano operativo 2016-2018 di riqualificazione dell'assistenza sanitaria presentata ai Ministeri affiancanti, l'intervento intende perseguire i seguenti obiettivi, come dettagliati nello specifico nel documento progettuale presentato al Ministero della salute:

    1) potenziamento dell'attività di prevenzione;

    2) potenziamento dell'assistenza ospedaliera e specialistica, con particolare riferimento all'offerta assistenziale dell'Ospedale Moscati del comune di Statte in senso oncologico, ridefinendo in questo senso la dotazione delle discipline e identificando un programma di adeguamento strutturale, infrastrutturale e tecnologico;

   l'amministrazione responsabile titolare delle risorse finanziarie è il Ministero della salute, l'amministrazione responsabile dell'intervento e anche soggetto attuatore è l'Asl di Taranto, la stazione appaltante è la Consip spa;

   con nota prot. 16734/2017 del 28 giugno 2017 Consip, a seguito di analisi delle esigenze della Asl di Taranto, ha evidenziato i percorsi amministrativi perseguibili nell'ambito di quanto previsto dalla normativa sopra richiamata ipotizzando anche la sottoscrizione unitamente al Ministero dell'economia e delle finanze di un opportuno protocollo di collaborazione. Si rende pertanto necessario definire il ruolo di Consip quale stazione appaltante;

   al termine di un lungo iter procedimentale, il suddetto progetto è stato approvato con decreto del direttore generale della direzione generale della programmazione sanitaria del 29 dicembre 2017;

   dal sito internet di riferimento del Contratto istituzionale di sviluppo Taranto si evince che l'avanzamento finanziario complessivo del Cis, considerato in termini di spese effettivamente sostenute, è fermo al 30 settembre 2018, ma non appaiono mai partite la realizzazione degli interventi e la spesa in ambito sanitario degli obiettivi 1 e 2 sopra elencati –:

   se il Governo intenda fornire elementi sullo stato di attuazione dell'intervento indicato in premessa, con particolare riferimento allo stato di raggiungimento degli obiettivi 1 e 2 e alle ragioni del ritardo nella realizzazione dello stesso, fornendo aggiornamenti sulla tempistica prevista per l'avanzamento dell’iter progettuale e del relativo finanziamento.
(2-00629) «Vianello, D'Arrando, Troiano, Lapia, Ianaro, Massimo Enrico Baroni, Acunzo, Adelizzi, Davide Aiello, Piera Aiello, Alaimo, Alemanno, Amitrano, Aresta, Ascari, Baldino, Barbuto, Battelli, Bella, Berardini, Berti, Bilotti, Brescia, Bruno, Buompane, Businarolo, Cabras, Cadeddu, Cancelleri, Luciano Cantone».

(4 febbraio 2020)

C)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro per gli affari europei, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per sapere – premesso che:

   a seguito del completamento della procedura di ratifica dell'accordo di recesso da parte del Regno Unito e dell'Unione europea il 31 gennaio 2020 il Regno Unito è uscito dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (Euratom);

   le modalità del recesso sono stabilite nell'accordo di recesso entrato in vigore il 1° febbraio 2020, che prevede un periodo di transizione durante il quale il diritto dell'Unione continua ad applicarsi al Regno Unito, almeno fino al 31 dicembre 2020, salvo che il comitato misto istituito a norma dell'accordo stesso adotti, prima del 1° luglio 2020, una decisione unica che proroga il periodo di transizione di un periodo fino a uno o due anni;

   negli orientamenti del 23 marzo 2018 il Consiglio europeo ha ribadito la determinazione dell'Unione ad avere un partenariato quanto più stretto possibile con il Regno Unito in futuro. Secondo gli orientamenti tale partenariato dovrebbe riguardare la cooperazione commerciale ed economica nonché altri settori, in particolare la lotta al terrorismo e alla criminalità internazionale, come pure la sicurezza, la difesa e la politica estera;

   la Commissione europea ha quindi rivolto, il 3 febbraio 2020, sulla base degli orientamenti e delle conclusioni del Consiglio europeo e della Dichiarazione politica concordata tra l'Unione europea e il Regno Unito ad ottobre 2019, una raccomandazione al Consiglio per l'avvio di negoziati per un nuovo partenariato con il Regno Unito;

   il negoziatore capo dell'Unione europea per la Brexit, Michel Barnier, ha quindi presentato la proposta globale di direttive negoziali per le relazioni future con il Regno Unito, approvate dalla Commissione europea, e che sarà sottoposta, il 5 febbraio, all'approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio affari generali il 25 febbraio 2020;

   le direttive di negoziato globali, allegate alla raccomandazione, riguardano tutti i settori dei negoziati – come la cooperazione commerciale ed economica, l'applicazione della legge e la cooperazione giudiziaria in materia penale, la politica estera, la sicurezza e la difesa, la partecipazione ai programmi dell'Unione e altri settori tematici di cooperazione – e puntano a realizzate un'area di libero di scambio che garantisca zero tariffe, commissioni, oneri dall'effetto equivalente o restrizioni quantitative per tutti settori, a condizione che siano garantite condizioni di parità attraverso impegni solidi;

   in particolare, tutti i dazi doganali o le tasse sulle esportazioni o qualsiasi misura di effetto equivalente dovrebbero essere vietate e non dovrebbero esserne introdotte di nuove. Pur chiedendo che non vengano introdotte restrizioni ingiustificate, la raccomandazione fa presente che l'accordo di scambio dovrebbe contenere discipline migliorate su importazione e licenze di esportazione, marchi di origine, e norme antidumping. In particolare, le regole sull'origine dovrebbero essere basate sugli standard dell'Unione e tenendo conto dell'interesse dell'Unione;

   Barnier ha altresì confermato la linea già nota dell'Unione europea, secondo cui il livello di ambizione degli accordi di partenariato con il Regno Unito dipenderà dall'esistenza o meno di un «level playing field» (condizioni di parità) in particolare riguardo alle norme sociali, ambientali, sul clima e sugli aiuti di Stato, per evitare che ci sia «concorrenza sleale», in linea con gli impegni sottoscritti dall'Unione europea e dallo stesso primo ministro britannico Boris Johnson nella «Dichiarazione politica» firmata il 17 ottobre 2019, che ha accompagnato l'Accordo di recesso del Regno Unito;

   un'altra condizione importante è quella sull'accordo per la pesca fra Unione europea e Regno Unito, che, ha detto Barnier, dovrà essere «incluso» nell'accordo più generale sulle relazioni future: dovrà essere garantito l'accesso alle acque britanniche per i pescatori dell'Unione europea e reciprocamente l'accesso alle acque dell'Unione europea per i pescatori britannici, nel quadro del sistema di quote di pesca; e la stessa reciprocità dovrà valere per l'accesso dei prodotti della pesca ai rispettivi mercati;

   infine, riguardo al futuro accordo nel settore della cooperazione giudiziaria e della sicurezza, ai britannici verranno poste tre condizioni: in primo luogo, il rispetto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in secondo luogo, dovranno essere rispettate le regole dell'Unione europea sulla protezione dei dati personali; in terzo luogo la cooperazione dovrà essere sottoposta a un meccanismo di risoluzione delle controversie efficace in cui dovrà avere un ruolo importante la Corte europea di Giustizia;

   la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha altresì dichiarato che i negoziati verranno portati avanti in modo equo e trasparente, ma che verranno parimenti difesi gli interessi dell'Unione europea e quelli dei cittadini, cercando di trovare soluzioni che rispettino le scelte del Regno Unito;

   la definizione dei nuovi rapporti commerciali tra Unione europea e Regno Unito potrebbe ispirarsi al modello canadese, basato sul libero scambio, eliminando dunque dazi sulla quasi totalità delle merci, oppure a quello australiano, puntando a stringere accordi solo su alcuni settori chiave e lasciando che il resto delle transazioni si svolgano sulla base delle regole dell'Organizzazione mondiale del commercio;

   come verranno regolati gli accordi non è ancora chiaro, segnando la citata raccomandazione della Commissione europea solo il primo passo nell’iter negoziale: Bruxelles ha fatto capire che non ha nessuna intenzione di veder sorgere alle sue porte un concorrente che approfitti della deregulation per fare competizione sleale, e Londra, d'altra parte non ha nessuna voglia di fare la parte del «Paese-satellite», come la Norvegia, ed ha affermato, per voce del Premier britannico Boris Johnson, che vuole un accordo con Bruxelles fondato sul «libero scambio», che «non richiede alcun allineamento alle regole e agli standard dell'Unione europea sulla politica della competizione, i sussidi, la protezione sociale, l'ambiente o nulla di simile»;

   indubbiamente, la gestione delle conseguenze di un accordo commerciale che veda l'introduzione di dazi figurerebbe più complessa e pesante, specie in Paesi come l'Italia: l'anno scorso l'interscambio è stato di oltre 30 miliardi di euro e le esportazioni italiane Oltremanica sono continuate a crescere, superando i 20 miliardi di euro;

   l'Italia è l'ottavo Paese fornitore del Regno Unito (dopo Germania, Stati Uniti, Cina, Olanda, Francia, Belgio e Svizzera) e vanta un saldo attivo di oltre 10 miliardi (in crescita del 9 per cento rispetto all'anno precedente). In particolare, i britannici potrebbero divergere dai regolamenti europei in materia agro-alimentare e questo introdurrebbe un forte elemento di «attrito doganale» per le esportazioni italiane, in cui giocano buona parte il cibo e le bevande –:

   a fronte delle considerazioni espresse in premessa, quale posizione il Governo intenda assumere, nelle opportune sedi istituzionali e comunitarie, affinché il futuro accordo di free-trade tra il Regno Unito e l'Unione europea non pregiudichi il livello dei rapporti commerciali esistenti fra Italia e Regno Unito, evitando vantaggi competitivi sleali e distorsivi, in particolare per quanto riguarda la tutela delle indicazioni geografiche nell'agro-alimentare, e al contempo riduca al minimo le ricadute economiche di un eventuale drastico divorzio commerciale tra Londra e Bruxelles, conseguente a una eventuale divergenza rispetto agli standard della regolazione europea.
(2-00628) «Galizia, Ianaro, Battelli, Bruno, De Giorgi, Di Lauro, Berti, Giordano, Papiro, Penna, Scerra, Spadoni, Torto, Leda Volpi, Bologna, Carabetta, Carbonaro, Carelli, Carinelli, Casa, Caso, Cassese, Cataldi, Maurizio Cattoi, Chiazzese, Cillis, Cimino, Ciprini, Colletti, Corda, Corneli, Costanzo, Cubeddu, Siragusa».

(4 febbraio 2020)

D)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per sapere – premesso che:

   in Sardegna è in corso da tempo una grave crisi del settore agro-pastorale che sta rischiando di raggiungere un punto di non ritorno. Ai noti problemi strutturali del settore si è infatti sommata una drammatica vertenza tra agricoltori e istituti di credito che può portare al fallimento circa 5.000 aziende;

   tale crisi creditizia risale a una controversa applicazione di alcune leggi regionali di finanziamento del settore che hanno consentito agli istituti di credito coinvolti nella concessione dei mutui a partecipazione regionale di incassare ingenti somme non dovute, a danno sia delle casse regionali che delle aziende stesse;

   la più recente di queste leggi regionali è la legge regionale n. 44 del 1988 che consentiva l'abbattimento dei tassi d'interesse per i mutui sino a 15 anni in favore degli imprenditori agricoli in condizioni di difficoltà economiche per circostanze avverse;

   tuttavia, contravvenendo alla normativa comunitaria, la regione Sardegna notificò all'Unione europea la legge di aiuto solo nel 1992 in occasione del rifinanziamento. Nel 1994 la Commissione europea aprì una procedura d'indagine, concedendo peraltro dei termini affinché la regione potesse motivare la compatibilità delle provvidenze concesse rispetto alla normativa comunitaria sulla concorrenza;

   la regione rispose in modo frammentario e tardivo, tanto che nel 1997 la Commissione europea espresse parere negativo sull'aiuto in questione (decisione 97/612/CE della Commissione del 16 aprile 1997), dichiarando illegittime le misure di cui all'articolo 5 della legge e imponendo il recupero di quanto erogato in conto interessi;

   la regione non informò i beneficiari dei mutui, limitandosi a non erogare più il contributo in conto interessi, causando la lievitazione dei debiti degli agricoltori nei confronti delle banche, le cui rate passarono da un tasso di interesse del 2-5 per cento a quello del 13-18 per cento;

   solo nel 2001 la regione notificava il provvedimento di revoca del concorso agli interessi concesso, richiedendo ai circa 5 mila beneficiari la restituzione degli aiuti percepiti e dei relativi interessi;

   a causa della gravità del problema, il legislatore nazionale è intervenuto con il comma 126 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, disponendo l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di una commissione di tre esperti (designati ciascuno dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione Sardegna) che avrebbe dovuto presentare al Presidente del Consiglio dei ministri «le proposte per la ristrutturazione dei predetti debiti entro il 31 luglio 2009», sospendendo fino a tale data i giudizi pendenti, le procedure di riscossione e recupero, nonché le esecuzioni forzose relative ai suddetti mutui risultanti all'entrata in vigore del provvedimento;

   tuttavia, la commissione non ha mai portato a termine il proprio lavoro, lasciando le circa 5 mila imprese in balia di una situazione sempre più insostenibile;

   a ciò si è aggiunta l'azione posta in essere dalla regione Sardegna che, al fine di evitare la prescrizione dei provvedimenti di recupero, ha notificato un sollecito di pagamento alle imprese agricole, senza alcuna proposta di rateizzazione a differimento degli importi. Inoltre, sarebbe emersa una discrasia tra l'importo erogato e quello chiesto a rimborso;

   la crisi del settore dovuta a una serie di molteplici fattori (virosi dei raccolti, siccità, mancata programmazione pubblica a sostegno del mercato in uscita e altro), incrociandosi con l'indebitamento per i mutui di conduzione, ha così portato gran parte delle imprese all'insolvenza nei confronti degli istituti di credito, determinando questi ultimi alla revoca del contratto di mutuo, con conseguente richiesta di decreto ingiuntivo e azione esecutiva;

   sebbene gli istituti di credito avessero revocato i contratti di mutuo, l'assessorato all'agricoltura della regione Sardegna concesse e liquidò, entro i primi tre anni dalla concessione del mutuo, il concorso regionale agli interessi per tutte le trenta semestralità di ammortamento;

   da alcuni rilevamenti documentati è emerso che il concorso regionale sugli interessi, puntualmente liquidato dalla regione, era superiore all'originario finanziamento degli istituti di credito;

   gli istituti di credito hanno rivendicato e rivendicano tutt'oggi, in danno al contraente, per il residuo debito capitale risultante dalla data di revoca del contratto di mutuo, il tasso d'interesse complessivo, non previsto dal contratto di mutuo, più gli interessi di mora contrattualmente previsti, incassati indebitamente dalla regione Sardegna a partire dalla revoca del contratto di mutuo. Oltre al tasso d'interesse rivendicato, gli istituti di credito si sono avvalsi anche del potere non autorizzato di gestire a proprio beneficio gli interessi maturati e corrisposti sul capitale, costituiti dal contributo regionale in conto interessi;

   le rivendicazioni degli istituti di credito, ad avviso degli interpellanti, sono contrarie al parere del Consiglio di Stato del 6 giugno 1983, nel quale si chiarisce che la quota di finanziamento relativa al concorso di interessi sia da ritenersi di proprietà esclusiva dell'intestatario del mutuo, a meno di una variazione della destinazione d'uso degli stabili costruiti con il finanziamento stesso;

   con riferimento a tale pronunciamento, un consistente numero di imprenditori ha presentato alle procure di Tempio Pausania e di Cagliari una querela finalizzata a capire la liceità dell'operato degli istituti di credito coinvolti e l'esattezza delle somme richieste da questi ultimi agli imprenditori agricoli, ipotizzando i reati di usura, evasione fiscale, truffa e appropriazione indebita;

   inoltre, mentre fino ad ora si è dato per scontato che il ruolo di custode del bene all'asta potesse essere svolto dallo stesso imprenditore, nell'interesse dell'integrità del bene e del proseguimento dell'attività dell'impresa, attualmente il tribunale sta procedendo alla nomina di custodi tramite l'Istituto di vendite giudiziarie, rendendo di fatto impossibile la prosecuzione dell'attività di impresa, indispensabile agli imprenditori per accumulare sufficiente liquidità in vista di una chiusura concordata della controversia, con il rischio di pregiudicare il benessere del bestiame e la salvaguardia dell'integrità dei beni immobili;

   infine, è opportuno rilevare che, sebbene le criticità di cui sopra riguardino l'applicazione della legge regionale n. 44 del 1988, analogo sistema di finanziamento e agevolazioni aveva già prodotto in passato simili controverse ripercussioni in occasione di precedenti interventi normativi da parte della regione Sardegna (legge regionale n. 30 del 1975, legge regionale n. 46 del 1978, legge regionale n. 60 del 1979, legge regionale n. 28 del 1984) –:

   se il Governo non intenda adottare iniziative urgenti in merito al funzionamento della commissione di cui al comma 126 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 per salvare dal fallimento le circa 5 mila imprese del settore agro-pastorale sardo gravate dal problema di cui in premessa.
(2-00613) «Cabras, Cadeddu, Corda, Deiana, Lapia, Alberto Manca, Marino, Perantoni, Scanu, Aprile, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Trano, Zanichelli, Zennaro, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, Lovecchio, Lombardo, Maglione, Marzana, Bologna».

(14 gennaio 2020)

E)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere – premesso che:

   la continuità territoriale ha lo scopo di garantire i servizi di trasporto, per via aerea o marittima, ai cittadini abitanti in regioni disagiate e rendere agevoli i collegamenti alle zone periferiche di un Paese o alle isole, ovvero di rafforzare la coesione tra le diverse aree di uno stesso Stato, superando svantaggi connessi alla loro lontananza, irraggiungibilità o di difficile accesso. In pratica, questo principio si traduce in un sistema di aiuti o strutture fornite dallo Stato ai cittadini o alle entità regionali interessate; in Italia, una vera e propria «continuità territoriale extra regionale » è stata applicata solo dalla Sardegna, mentre la Sicilia usufruisce di tale strumento normativo per collegare alcune delle isole;

   l'Unione europea ha riconosciuto l'insularità come causa che condiziona negativamente lo sviluppo economico-sociale all'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, prevedendo politiche attive per ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e colmare il ritardo delle regioni meno favorite o insulari;

   la continuità territoriale aerea da e per la regione Sardegna è regolamentata da bandi biennali o triennali finanziati dalla regione stessa e autorizzati da decreti di imposizione di oneri di servizio pubblico sulle tratte stabilite da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; solitamente, la continuità territoriale punta a connettere i tre aeroporti sardi (Olbia-Costa Smeralda, Cagliari-Elmas, Alghero-Fertilia) con Milano-Linate e con Roma-Fiumicino, sia in andata che in ritorno;

   lo schema di convenzione per la continuità territoriale si è modellato, nel tempo, sulla base dell'offerta di due compagnie che operavano in regime esclusivo da aeroporti separati: Alitalia da Alghero e Cagliari e Meridiana da Olbia. Ad oggi i sussidi pubblici (56 milioni di euro) girati alla compagnia aerea per praticare tariffe ridotte (versati per il 65 per cento dalla regione sarda, per il 34 per cento dallo Stato e per l'1 per cento dall'Unione europea) risulterebbero più costosi degli sconti tariffari che si potrebbero avere con tariffe di mercato aperte alla concorrenza;

   attualmente, la continuità territoriale per la Sardegna consente di godere di tariffe a prezzo fisso tutto l'anno, con bagaglio garantito, nelle rotte da e per l'isola nei trasporti aerei. Possono godere della riduzione le seguenti categorie: a) i cittadini residenti in Sardegna; b) i giovani fino ai ventuno anni d'età; c) gli studenti fino ai ventisette anni d'età; d) disabili; e) gli anziani oltre i settanta anni di età. A queste categorie, per la sola continuità territoriale marittima, si aggiunge la categoria dei «Nati in Sardegna», un tempo inclusa anche in quella aerea e ormai eliminata. Dal 2017 anche tutti i non residenti hanno accesso ad una tariffazione speciale, seppur non fissa tutto l'anno;

   il 16 aprile 2020 scadrà la suddetta convenzione tra Alitalia e la regione Sardegna per i voli a tariffa agevolata per i residenti nell'isola; se l'Unione europea non concederà la proroga, dal 15 aprile non ci sarà più la possibilità di acquistare i biglietti aerei e anche nel caso che ci sia un via libera immediato al progetto non sarà possibile applicare il nuovo sistema prima di sei mesi;

   la nuova giunta regionale sarda appena insediata meno di un anno fa ha annullato il bando di continuità territoriale, predisposto dalla precedente giunta, che sarebbe dovuto partire il 17 aprile 2019 per presentare un nuovo progetto che superasse la tariffa unica per un sistema a doppia tariffazione per i residenti e non prevedere più il regime di libero mercato per i turisti durante il periodo estivo;

   dopo l'incontro del 26 marzo 2019, tra l'Unione europea e la regione, in una lettera l'Unione europea esprime le proprie perplessità specificando che esse riguardano in particolare l'adeguatezza e la proporzionalità (frequenza e capacità) degli obblighi di servizio pubblico (Osp) proposti da e per la Sardegna. Come specificato nell'articolo 16 del regolamento del servizio aereo e nelle linee guida interpretative della Commissione degli obblighi di servizio pubblico, la portata di questi dovrebbe tenere conto dell'effetto combinato di tutta l'offerta di trasporto aereo esistente;

   nei giorni scorsi si è tenuto a Roma, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il vertice tra la regione Sardegna e la Commissione europea; l'incontro riveste una importanza fondamentale sia per garantire la proroga dell'attuale regime di voli agevolati in scadenza il 16 aprile 2020 sia per mettere in atto ulteriori migliorie e progetti;

   all'ordine del giorno del vertice ci sono la proroga del regime vigente e il dossier con l'ultimo piano della giunta, che prevede la doppia tariffa per residenti e non il regime di libero mercato per i turisti durante il periodo estivo;

   presso la Camera dei deputati è stata depositata, nel mese di novembre 2019, la proposta di legge recante «Disposizioni per garantire la continuità territoriale mediante i collegamenti aerei, marittimi e ferroviari della Sicilia, della Sardegna e delle isole minori con il continente» (AC 2257) assegnata alla Commissione trasporti, della quale non è ancora iniziato l'esame. La proposta di legge intende porsi come quadro normativo all'interno del quale la continuità territoriale sia garantita e normata non solo per le due più grandi isole italiane e solo per via aerea, ma anche per ogni altro territorio isolano e, attraverso la previsione di regole e facilitazioni, anche per i trasporti marittimi e ferroviaria –:

   quali urgenti iniziative di competenza intendano adottare per garantire alla regione Sardegna il diritto alla mobilità attraverso la conferma delle misure per la continuità territoriale;

   quali siano gli orientamenti della Commissione europea in merito alla proroga della convenzione in scadenza ad aprile 2020 e le eventuali integrazioni e modifiche al regime esistente;

   quali siano stati i motivi che hanno impedito di programmare nuove soluzioni come possibile alternativa alla proroga.
(2-00627) «Frailis, Mura, Gavino Manca, Delrio, Rotta, Bordo, Gribaudo, Enrico Borghi, Fiano, Di Giorgi, Lepri, Pezzopane, Pollastrini, Viscomi, De Maria, Bazoli, Benamati, Berlinghieri, Boldrini, Bonomo, Braga, Bruno Bossio, Buratti, Campana, Cantini, Carla Cantone, Carnevali, Ceccanti, Cenni, Ciampi, Critelli, Dal Moro, De Luca, De Menech, Del Basso De Caro, Fassino, Fragomeli, Gariglio, Giacomelli, Incerti, La Marca, Lacarra, Lorenzin, Losacco, Lotti, Madia, Mancini, Martina, Melilli, Miceli, Minniti, Morgoni, Nardi, Navarra, Orfini, Padoan, Pagani, Ubaldo Pagano, Pellicani, Piccoli Nardelli, Pini, Pizzetti, Prestipino, Quartapelle Procopio, Raciti, Rizzo Nervo, Andrea Romano, Rossi, Schirò, Sensi, Serracchiani, Siani, Soverini, Topo, Vazio, Verini, Zan, Zardini».

(4 febbraio 2020)