TESTI ALLEGATI ALL'ORDINE DEL GIORNO
della seduta n. 288 di Martedì 14 gennaio 2020
INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI
A) Interpellanza
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:
sono 6.476 i detenuti che potrebbero essere ospitati nelle carceri siciliane, a fronte di una popolazione carceraria di ben 6.496 persone, di cui 1.124 sono stranieri e 214 donne, con un organico di polizia penitenziaria in servizio di 3.726 unità;
tali dati sono stati resi noti dalla Uil polizia penitenziaria durante una conferenza stampa, a Palermo, in cui il sindacato ha denunciato, ancora una volta, il sovraffollamento degli istituti penitenziari e la carenza di personale;
in particolare, su 23 istituti penitenziari dell'isola, in 13 il numero della popolazione detenuta supera quello previsto. Le situazioni peggiori si registrano al Pagliarelli di Palermo dove, a fronte di una popolazione detenuta «regolare» di 1.182 persone, ci sono 1.353 detenuti (171 in più), di cui 233 stranieri; a Caltanissetta i detenuti sono 233, a fronte di una condizione di normalità che prevederebbe 178 detenuti. Sulla stessa linea anche il carcere di Augusta (Siracusa), la cui popolazione detenuta è di 104 unità in più rispetto al regolare (476 contro 372), e non va meglio a Siracusa dove ci sono 91 detenuti in più rispetto alle capacità del carcere (630 contro 539);
la polizia penitenziaria, nei primi sei mesi del 2019, ha gestito oltre 2.100 eventi critici, tra cui atti di autolesionismo, manifestazioni di protesta collettive e singole, colluttazioni, tentati suicidi, tentativi di evasioni, ferimenti ed altro; solo nelle carceri siciliane sono stati registrati: 466 manifestazioni di protesta collettiva, 460 episodi di colluttazioni tra detenuti, 276 episodi di danneggiamento, 296 atti di autolesionismo e 61 tentati suicidi, solo per citare i principali eventi;
secondo la denuncia di Gioacchino Veneziano, segretario Uilpa polizia penitenziaria Sicilia, ad oggi le istituzioni locali e nazionali non starebbero facendo nulla per evitare il peggio, insistendo sul fatto che «è necessario accelerare con un piano di assunzioni di personale straordinario, perché quello sbandierato contiene solo i numeri per il turnover, quindi oggi in Sicilia operano sulla carta 3.700 poliziotti che, con ovvia sottrazione di quello impiegato in compiti sussidiari alla sicurezza, a quelli per le traduzioni e per le scorte e quelli assenti per la fruizione dei diritti, rimangono al netto appena che 1.200 poliziotti penitenziari che nell'arco delle 24 ore si occupano di vigilare sugli oltre 6.500 detenuti rinchiusi nelle 23 carceri siciliane; in pratica 460 unità per singolo turno!»;
la classifica degli eventi critici conferma che in certe strutture penitenziarie, tra cui Barcellona Pozzo di Gotto, seguita da Palermo Pagliarelli, Trapani, Siracusa e Agrigento, vi è necessità di interventi massicci: è davvero obbligatorio accendere i riflettori sulla sanità all'interno delle carceri in quanto, negli ultimi anni, si è registrato un sensibile incremento di detenuti affetti da malattie mentali/e/o psicofisiche che rendono difficoltosa, per non dire impossibile, la loro permanenza in strutture carcerarie, aumentando i rischi di incolumità anche per i poliziotti; così come si rilevano i numerosi trasferimenti dei detenuti nelle strutture ospedaliere, con conseguente grave rischio per la sicurezza pubblica in caso di eventi critici;
secondo la denuncia del segretario generale della Uilpa «nessun parametro dell'articolo 27 della Costituzione in questo momento viene rispettato e solo il grande sacrificio della polizia penitenziaria evita che il sistema crolli ovunque» –:
quali urgenti iniziative di competenza il Ministro interpellato intenda adottare al fine di potenziare l'apparato della polizia penitenziari a presso le carceri italiane, e siciliane in particolare, provvedendo all'aumento degli organici di polizia, anche attraverso lo scorrimento delle graduatorie ad oggi vigenti, e a un incremento degli stanziamenti per l'ammodernamento delle strutture, nonché assumendo iniziative di carattere normativo per garantire una risposta forte dello Stato di frontale continue aggressioni ai danni della polizia penitenziaria.
(2-00533) «Varchi, Maschio, Bucalo».
(23 ottobre 2019)
B) Interrogazione
POLVERINI. — Al Ministro della giustizia, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
a Roma il Consiglio dell'ordine degli avvocati, secondo quanto pubblicato in data 20 marzo 2019 sul sito web istituzionale, ha appreso del caso di un'avvocatessa alla quale è stato rifiutato un rinvio per l'udienza del 16 aprile 2019, nonostante la data presunta del parto sia stata fissata al 17 aprile 2019;
come riportato dall'Ordine dell'estratto del verbale del 14 marzo 2019, risulta che «il presidente Galletti riferisce di avere appreso che alla collega (omissis), nell'ambito del procedimento civile per la separazione dei coniugi pendente dinanzi al tribunale di Roma, sezione prima, con RG (omissis), è stato negato il differimento dell'udienza del 16 aprile 2019, nonostante lo stato di gravidanza (con data presunta del parto al 17 aprile 2019) rappresentato e documentato nell'istanza depositata il 5 marzo 2019». In particolare, il giudice ha riservato ogni valutazione all'esito dell'acquisizione delle «determinazioni della controparte, attesa la natura del procedimento e degli interessi sottesi»;
il caso illustrato reca una chiara violazione della disciplina introdotta ai sensi dell'articolo 1, commi 465 e 466, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, legge di bilancio per il 2018, con la quale si è disposto per gli avvocati in stato di gravidanza la possibilità di chiedere il rinvio delle udienze e della decorrenza dei termini, in considerazione del periodo gestazionale di due mesi anteriori alla data presunta del parto e di tre mesi successiva;
sostanzialmente, con le disposizioni di cui sopra si è posto finalmente termine alla mancanza di tutele per gli avvocati in gravidanza, che rappresentava di fatto una vera e propria lesione del diritto di difesa e di parità sostanziale, nonché pregiudizio per la salute delle avvocatesse e del nascituro;
risulta all'interrogante che l'Ordine degli avvocati della capitale, per il tramite del suo presidente, ha già rappresentato la gravità dei fatti al presidente del tribunale e, nel caso in cui non si registrassero mutamenti di orientamento, riterrà doveroso denunciare la situazione a tutti i capi degli uffici giudiziari romani, oltre che al procuratore generale presso la Corte di cassazione e alla competente sezione del Consiglio superiore della magistratura; ha chiesto inoltre le disponibilità dei vari avvocati consiglieri al fine di sostituire la collega in stato interessante per l'udienza del 16 aprile 2019;
solo successivamente all'intervento del Consiglio e al clamore destato dalla notizia è stato finalmente concesso il differimento dell'udienza –:
se il Governo sia a conoscenza della grave violazione illustrata in premessa;
quanti siano ad oggi i casi analoghi rilevati nel corso del tempo dell'entrata in vigore delle disposizioni legislative;
quali iniziative urgenti di competenza, anche di carattere ispettivo, intenda assumere a fronte della situazione illustrata in premessa e per prevenire con maggiore efficacia le analoghe situazioni nel futuro.
(3-00638)
(22 marzo 2019)
C) Interrogazione
MARTINCIGLIO, CASA, NESCI e LOMBARDO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
da fonti di stampa si apprende che è in corso una grave agitazione tra il personale amministrativo-contabile in servizio presso la casa circondariale di Trapani, la cui dotazione organica è assolutamente inadeguata e insufficiente, se rapportata alla presenza attuale di 550 detenuti;
la situazione appare più drammatica se si tiene conto del fatto che il numero dei detenuti è destinato ad aumentare di ulteriori 100 unità, con la prevista apertura di altri padiglioni detentivi (fino ad un totale di 650 ristretti), che farà diventare quello trapanese il secondo istituto penitenziario della Regione siciliana;
è chiaro che la prevista assegnazione di due sole unità di funzionari contabili – individuate a seguito del concorso già espletato, applicando l'attuale insufficiente pianta organica (correlata alla precedente capienza di 286 ristretti) – a fronte dei numerosi pensionamenti, le poche risorse umane, il mancato effettivo adeguamento delle dotazioni organiche, è certamente insufficiente a risolvere la descritta situazione che sta di fatto portando l'istituto penitenziario di Trapani al collasso;
quanto precede è stato ripetutamente segnalato dalle organizzazioni sindacali di settore agli uffici competenti e, più precisamente, alla direzione della struttura, al provveditorato amministrazione penitenziaria di Palermo, al capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di Roma e al Ministro della giustizia, a quanto consta agli interroganti, senza ricevere ad oggi riscontro;
in particolare, la grave emergenza circa l'inadeguatezza della pianta organica dell'istituto penitenziario trapanese e stata denunciata nel mese di marzo 2019 con nota inviata dalla Uilpa agli uffici centrali di Roma e Palermo. Ad oggi, la stessa risulterebbe non ancora attenzionata;
nonostante i lavoratori dell'istituto siano stati interessati da una campagna di sensibilizzazione volta a informare del grave problema ormai diventato patologico in tutti gli uffici della pubblica amministrazione, gli stessi rivendicano fortemente e giustamente un ambiente di lavoro sereno e sano, che disponga di adeguate risorse umane, in strutture sicure che permettano loro di esercitare le funzioni in modo sicuro e dignitoso;
la tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, inteso non solo come forza produttiva, ma anche e soprattutto come persona, è ampiamente garantita normativamente sia a livello nazionale che internazionale, sul presupposto che la salute e la sicurezza dei lavoratori possono essere compromesse da «fattori di rischio trasversali», per loro natura individuabili all'interno della complessa articolazione che caratterizza il rapporto tra «l'operatore» e «l'organizzazione del lavoro» in cui è inserito, i cosiddetti rischi psicosociali;
è già in corso il progetto di azioni di protesta e di agitazione del personale che, a fronte soprattutto della delicatezza che il comparto penitenziario presenta, sarebbe quanto mai opportuno evitare;
per ristabilire la giusta condizione per la gestione dei servizi indispensabili della casa circondariale di Trapani sembrerebbe dunque necessario e improcrastinabile un adeguamento della dotazione di organico del personale civile, amministrativo e contabile –:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza della situazione di assoluta inadeguatezza della pianta organica del personale amministrativo-contabile in servizio presso la casa circondariale di Trapani;
quali iniziative urgenti di competenza intenda intraprendere, anche al fine di scongiurare il pericolo di disordini e proteste da parte del personale interessato.
(3-01234)
(13 gennaio 2020)
(ex 5-03145 del 22 ottobre 2019)
D) Interrogazione
CILLIS, ALBERTO MANCA e DEL SESTO. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
è del tutto evidente che ci si trovi ormai da anni di fronte all'allarmante fenomeno del cambiamento climatico, le cui conseguenze colpiscono in modo drammatico non solo le comunità, le città e i paesaggi interessati, ma anche il mondo agricolo;
l'eccezionalità di eventi atmosferici così violenti, spesso disastrosi per i territori su cui si abbattono, rappresenta purtroppo la norma, con fenomeni sempre più frequenti nella loro portata distruttiva e con stagioni caratterizzate da mutamenti repentini di temperatura, che compromettono le colture agricole e provocano eventi che spesso danneggiano le strutture aziendali;
un ultimo emblematico esempio è quanto avvenuto nel mese di giugno 2019 in Basilicata e in particolare nel metapontino, nelle aree dei comuni di Pisticci, Marconia, Metaponto, Bernalda, Montalbano e Tursi, dove si è abbattuta una grandinata di eccezionale portata che ha interessato sia la fascia jonica, in pianura, che le aree più interne causando ingenti danni;
i suddetti territori, come noto, sono a forte vocazione agricola, con la presenza di numerose aziende e centinaia di ettari di coltivazioni di ortaggi e frutta, che rappresentano un'eccellenza nell'ambito delle produzioni agricole italiane;
a causa dell'eccezionale grandinata del mese di giugno 2019 di cui sopra, quasi la totalità delle produzioni agricole, che in quel periodo dell'anno sono nel pieno dello sviluppo e della loro maturazione, ha subito danni consistenti, con cadute dei frutti dagli alberi; anche dove i frutti hanno resistito, essi sono risultati danneggiati a tal punto da non essere commerciabili –:
se il Ministro interrogato intenda verificare se siano stati effettuati monitoraggi di rilevazione dei danni e se siano state avviate le procedure idonee a quantificare l'entità degli stessi, al fine di valutare se assumere iniziative per il riconoscimento dello stato di calamità naturale e quali ulteriori utili iniziative di competenza intenda porre in essere a sostegno delle aziende agricole danneggiate.
(3-01024)
(14 ottobre 2019)
E) Interrogazione
FREGOLENT. — Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, al Ministro dell'interno, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
la Cavallerizza reale è un complesso monumentale, costruito tra Seicento e Ottocento, come sede dell'Accademia militare e ubicato in pieno centro storico a Torino. Il complesso è protetto da vincolo architettonico e fa parte del sistema delle residenze reali sabaude, dichiarato patrimonio dell'umanità dall'Unesco;
ceduto dal demanio al comune di Torino, il complesso architettonico è divenuto parte del Teatro stabile e, nel 2011, si è aperto alla città come luogo di spettacolo, ottenendo un notevole successo; nel 2009 la Cavallerizza reale è stata messa in vendita dal comune e, a partire dal maggio 2014, l'edificio è stato occupato illegalmente e tale occupazione permane tuttora;
oltre alle problematiche evidenziate, vi è anche una rilevante questione di sicurezza, in quanto la struttura è pericolante in molte sue parti e, nonostante ciò, al suo interno continuano a essere organizzate serate musicali, concerti e feste abusive, cui prendono parte centinaia di persone;
risulta inoltre all'interrogante che il complesso sia stato anche adibito a base logistica da parte di gruppi legati all'area anarchica e insurrezionalista, in particolare modo da persone ricollegabili al centro sociale «Askatasuna»;
il 21 ottobre 2019 circa 250 metri quadrati delle «Pagliere», nelle ex stalle reali, sono andati a fuoco causando gravi danni. I vigili del fuoco sono riusciti a evitare che le fiamme si propagassero nel vicino Auditorium Rai, sventando un ulteriore disastro;
questo incendio, su cui la magistratura sta indagando, è il terzo registrato negli ultimi anni: nel mese di agosto 2014 e nel mese di giugno 2016 due roghi, di presunta origine dolosa, avevano infatti già danneggiato la struttura;
nell'edificio, dove vivono attualmente circa 60 persone, si registrano con frequenza episodi di violenza e reati: le forze dell'ordine sono dovute, infatti, intervenire negli ultimi 3 mesi almeno 10 volte;
il questore di Torino ha dichiarato che ormai «quello della Cavallerizza è divenuto un problema di ordine pubblico da risolvere e che produce alta criminalità»;
appare quindi evidente che la mancanza di gestione e controllo di un edificio pubblico di straordinaria valenza artistica e culturale, da parte del comune di Torino, abbia danneggiato un immobile patrimonio dell'Unesco e alimentato illegalità e pericoli per la comunità;
ogni ulteriore stanziamento di risorse pubbliche per riqualificare la Cavallerizza deve essere preceduto dal ripristino della legalità nello stabile: la fruizione dei beni comuni passa anche necessariamente dall'accessibilità e dalla sicurezza degli stessi –:
se i Ministri interrogati siano a conoscenza dello stato di pericoloso e continuo degrado in cui versa da anni la Cavallerizza reale di Torino e quali iniziative urgenti di competenza intendano assumere, di concerto con l'amministrazione comunale responsabile dello stabile, al fine di sgomberare e recuperare il complesso della Cavallerizza reale per riconsegnarlo a una vera e piena fruizione pubblica.
(3-01235)
(13 gennaio 2020)
(ex 5-02973 del 23 ottobre 2019)
F) Interrogazione
DONZELLI, FRASSINETTI e MOLLICONE. — Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. — Per sapere – premesso che:
l'amministrazione comunale di Firenze ha avviato da tre anni un'opera di sostituzione del lastricato in pietre di alcune vie del centro storico con asfalto bituminoso o con pietre non originali a taglio moderno; fra le strade interessate si rammentano via Micheli, via Venezia, via Modena, via Cherubini, via della Colonna, via Niccolini, un tratto di via Borgo Pinti, via Fiesolana, piazza dell'Unità d'Italia e da agosto 2019 anche via Pandolfini che si trova in area Unesco, per un totale di decine di migliaia di metri quadrati di pietraforte. Le pietre che ricoprivano la carreggiata di via dei Pandolfini e delle altre strade sopra citate sono antiche, spesse e di pregevole materiale, ecologiche e termiche, sono di epoca sette-ottocentesca e costituiscono un patrimonio artistico innegabile per Firenze, tanto che numerosi artisti le hanno rappresentate nelle loro opere, contribuendo alla peculiare bellezza e caratteristica della città –:
quali iniziative intenda adottare il Ministro interrogato, per il tramite della competente soprintendenza per i beni culturali, per tutelare il patrimonio storico-architettonico rappresentato dalle pietre rimosse;
se si abbia un elenco aggiornato della loro quantità e ubicazione;
se le stesse pietre che ricoprivano il selciato storico di via dei Pandolfini e degli altri siti del centro storico fiorentino interessati saranno ripristinate al termine dei lavori.
(3-01236)
(13 gennaio 2020)
(ex 5-02988 del 25 ottobre 2019)
G) Interrogazione
NOJA e CARNEVALI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per le pari opportunità e la famiglia. — Per sapere – premesso che:
la legge n. 112 del 2016, recante «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare» (cosiddetto «Dopo di noi»), ha introdotto innovative disposizioni nell'ambito delle politiche in favore delle persone con disabilità grave, tanto con riferimento ai beneficiari quanto con riferimento agli interventi in loro favore, con l'obiettivo di favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia;
l'articolo 8 della legge 22 giugno 2016, n. 112, prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la famiglia e le disabilità trasmettano alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni della legge e sull'utilizzo delle risorse di cui al relativo articolo 9;
il percorso attuativo per una legge, che introduce – nel campo delle politiche sociali – interventi particolarmente innovativi nell'ordinamento, deve evidentemente tener conto delle competenze costituzionali dei diversi livelli di Governo e richiede un'analisi puntuale e articolata per valutare le criticità e verificare lo stato di applicazione;
come è noto, la materia dal punto di vista legislativo e della programmazione degli interventi, è di competenza esclusiva delle regioni, tranne la definizione dei livelli essenziali che rimane in capo allo Stato;
in tale quadro, pertanto, la relazione del primo anno di attività – pubblicata nel dicembre 2017 – si è limitata a descrivere lo stato di avanzamento di questa prima fase in cui le regioni hanno definito gli indirizzi di programmazione, propedeutica all'erogazione delle risorse per la realizzazione degli interventi sul territorio; l'analisi resa nota, quindi, fa riferimento alle risorse complessivamente stanziate nel biennio 2016/2017. Si tratta di una cifra corrispondente a poco più di 128 milioni di euro;
l'attuazione concreta degli interventi e dei servizi a favore dei beneficiari della legge è di competenza dei comuni e dovrebbe essere oggetto della seconda relazione;
la seconda relazione al Parlamento sullo Stato di applicazione della legge avrebbe, dunque, dovuto essere presentata entro giugno 2018, ma così non è stato;
ciò appare grave, anche alla luce del fatto che l'attuazione della legge su base regionale sembra però procedere a velocità diversa da regione a regione. Risulta, infatti, che soltanto in Lombardia, Marche, Molise e Toscana si è partiti con la stesura dei progetti individuali previsti dalla normativa; in Lazio, Campania, Basilicata, Calabria si è dato avvio all'attivazione delle richieste di redazione e approvazione dei progetti individuali; in Friuli Venezia Giulia e Veneto si è deciso di co-progettare con gli «enti gestori» e di attuare per loro tramite gli interventi previsti dalla legge n. 112 del 2016; Emilia-Romagna e Liguria sono invece partite dall'individuazione e dall'intervento sugli immobili. In altre regione, invece, il processo sembra ancora agli inizi: ad esempio, in Abruzzo, Puglia e Piemonte risulterebbe essere stata avviata solo una programmazione di carattere generale;
i progetti individuali sono identificati come una tappa necessaria per la corretta applicazione della legge n. 112 del 2016 e occorre vigilare con attenzione su questo aspetto. Il punto principale del provvedimento è, infatti, la costruzione di percorsi di autonomia della persona con disabilità –:
quando verrà presentata alle Camere la seconda relazione sullo stato di applicazione della legge 22 giugno 2016, n. 122.
(3-01233)
(13 gennaio 2020)
(ex 5-01866 del 5 aprile 2019)
MOZIONI CONCERNENTI INIZIATIVE URGENTI VOLTE A FAR FRONTE ALLA RILEVANTE CARENZA DI SEGRETARI COMUNALI, ANCHE TRAMITE UN'EFFICACE SEMPLIFICAZIONE E ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE SELETTIVE
La Camera,
premesso che:
nella seduta di interrogazioni a risposta immediata in Assemblea del 9 ottobre 2019 è stato sollevato il caso dell'ormai drammatica situazione di carenza di segretari comunali che rischia di paralizzare lo svolgimento dell'ordinaria attività amministrativa e il buon andamento degli uffici pubblici in numerosissimi comuni, assumendo i caratteri di una problematica di portata nazionale, in quanto vi sono regioni in cui più del 50 per cento dei comuni risulta sprovvisto di tale figura;
ripetutamente, e in diverse sedi istituzionali, l'Anci ha sottolineato al Governo, al consiglio direttivo dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, nonché in Conferenza Stato-città, l'emergenza che riguarda, soprattutto, i segretari di fascia C in molti ambiti regionali e nei comuni colpiti dai più recenti eventi sismici;
il corso-concorso «Coa 6» del 2017 è ancora solo alla conclusione della fase preselettiva e l'indizione di un nuovo concorso «Coa 7» è anch'esso in fortissimo ritardo. Tale lentezza aggrava ulteriormente la carenza negli organici e amplifica l'attuale lunghezza della procedura di reclutamento del corso-concorso, circostanza che evidenzia, ancor di più, come il concorso «Coa 6», attualmente in espletamento, che porterà all'inserimento di 224 nuovi segretari comunali, non possa ritenersi idoneo a ovviare alle più ampie e strutturali carenze che caratterizzano attualmente la categoria;
si continua a registrare un crescente fabbisogno di segretari comunali e le procedure concorsuali di cui sopra non soddisferanno, se non in minima parte, il fabbisogno delle sedi oggi vacanti, posto che, su tutto il territorio nazionale, solamente il 40 per cento degli enti locali risulta dotato di un segretario comunale e nei piccoli comuni le sedi vacanti sono più di 1.400, a fronte di un trend che vede il numero di segretari comunali ridursi, dal 2010 a oggi, di circa 700 unità;
le carenze di segretari comunali verranno pure ulteriormente aggravate dai pensionamenti anticipati consentiti da «quota 100», i quali aumenteranno in maniera assai preoccupante il trade-off negativo che continua a registrarsi nel turn over dei segretari comunali;
tale drammatica situazione rischia di provocare una seria paralisi dell'attività amministrativa e la messa in discussione della stessa figura dei segretari comunali, i quali, oltre a interpretare un ruolo fondamentale nella preparazione ed esecuzione delle deliberazioni del consiglio e della giunta, espletano funzioni che assumono un valore strategico per la stessa azione amministrativa dell'ente, nonché per l'attività negoziale e contrattuale dello stesso, con inesorabili riflessi sul funzionamento dello stesso, in termini di efficacia ed efficienza;
soprattutto i piccoli comuni risultano spesso sprovvisti di segretari comunali per via del fatto che questi ultimi rifiutano la sede vacante, per ragioni di distanza dalla sede lavorativa o perché non di loro gradimento, lasciando pertanto detti comuni senza una figura essenziale al loro stesso funzionamento, con riflessi sul complesso delle attività degli enti locali – sia in termini di servizi che di prestazioni – e andando a incidere sul tessuto socioeconomico del territorio, condizionando la stessa capacità dell'ente di ottemperare ai programmi di sviluppo nazionale stabiliti a livello centrale e, sostanzialmente, bloccando anche le più basilari facoltà gestionale dei comuni;
del tutto necessario appare un intervento sulla normativa dettata in materia di segretari comunali;
l'urgenza di far fronte alla carenza di segretari comunali, soprattutto per quanto concerne i piccoli comuni, rende indispensabile il vaglio di forme ulteriori di reclutamento dei segretari comunali rispetto al corso-concorso, come la previsione della possibilità, per i piccoli comuni, di ovviare al perdurare della mancanza di segretari comunali, attingendo da personale qualificato della pubblica amministrazione,
impegna il Governo:
1) ad assumere iniziative urgenti per affrontare e gestire la grave carenza di segretari comunali sopra descritta e, in particolare, a valutare con la massima urgenza un'iniziativa normativa che miri a superare e correggere le criticità del corso-concorso, attraverso una semplificazione e velocizzazione delle procedure selettive;
2) ad adottare iniziative per individuare, in via temporanea, figure che possano garantire la reggenza delle sedi vacanti sopperendo al perdurare della mancanza di segretari comunali, da reperire tra personalità qualificate interne alla pubblica amministrazione, in modalità tali da garantire l'effettiva copertura delle carenze e la continuità della prestazione.
(1-00302) «D'Alessandro, Fornaro, Macina, Melilli, De Filippo, Marco Di Maio, Ferri, Occhionero».
(11 dicembre 2019)
La Camera,
premesso che:
la riforma delle autonomie locali e del titolo V della Costituzione ha rivisitato la figura del segretario comunale e provinciale, senza tuttavia definirne gli ambiti di competenza, piuttosto attribuendo tale compito al sindaco, che può assegnargli un ruolo rilevante nell'organizzazione dell'ente o relegarlo ai margini della struttura, con soli compiti normativi e legali;
il conferimento, infatti, di maggiori poteri agli enti locali, dovuto all'introduzione dell'elezione diretta del sindaco e al riconoscimento di un ruolo centrale agli organi politici monocratici, quale espressione della volontà popolare, accresce la discrezionalità nella scelta di quale modello di segretario comunale adottare nel proprio comune;
a ciò si aggiungano la centralità degli enti locali nell'organizzazione pubblica, per agevolare la realizzazione del principio di sussidiarietà verticale e orizzontale, l'assegnazione agli stessi del compito di predisporre l'organizzazione interna ritenuta più idonea alla realizzazione del programma elettorale, la loro maggiore responsabilità dal punto di vista economico e finanziario, al punto che l'amministratore locale risponde personalmente per danno erariale nel caso in cui i bilanci del proprio ente non siano in ordine;
va considerata la possibilità, peraltro, conferita al sindaco, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, di nominare anche un direttore generale per realizzare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di Governo;
in tale contesto, quindi, il segretario comunale, attualmente, è nominato dal sindaco, dopo averlo scelto tra gli iscritti all'albo nazionale, con il quale stabilisce un rapporto di dipendenza funzionale per la durata del mandato elettorale, salvo anticipata interruzione a seguito di revoca dell'incarico;
i compiti che l'articolo 97 del testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, assegna oggi al segretario, sono eterogenei in relazione sia ai contenuti, che alla competenza e professionalità che il loro esercizio richiede;
può aversi un segretario-direttore generale che dirige, guida e coordina l'attività amministrativa e gestionale dell'ente, che trasforma le linee generali di indirizzo politico in atti concreti, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'amministrazione;
in alternativa, può esservi un segretario che per previsione dello statuto o dei regolamenti, nonché per espresso conferimento del sindaco, svolge «ogni altra funzione» oppure un segretario che, per previsione dello statuto o dei regolamenti, nonché per conferimento del sindaco, svolge anche funzioni gestionali;
oppure, ancora, può esservi un segretario che convive con il direttore generale con le attribuzioni di:
a) partecipare con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e redigere il verbale;
b) esprimere il parere su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta e al consiglio nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi interessati, per le parti di sua competenza;
c) rogare, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autenticare le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
d) esercitare ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia, di cui alle lettere a), b), c), d) dell'articolo 97, comma 4, ai sensi del quale il segretario svolge le sole attività riconducibili a competenze normative e legali;
dal 1997, quindi, a seguito delle «riforme Bassanini» e, in particolare, con la diretta legittimazione popolare, si rafforza la convinzione che gli organi monocratici possano disporre di un potere così grande da non tollerare intromissioni «esterne»;
anche la riforma del 2001 del Titolo V della Costituzione ha ulteriormente contribuito a mettere in crisi la figura del segretario, tanto che si sono delineati due orientamenti: uno che ha ritenuto che le disposizioni relative ai segretari comunali, contenute nel decreto legislativo n. 267 del 2000, fossero state sostanzialmente abrogate nei fatti, lasciando alla potestà statutaria la libertà di prevederne o meno la figura; un altro, sostenuto anche dalla giurisprudenza, che riconosce, invece, ancora validità alla figura, ritenendo che le disposizioni relative alla figura del segretario comunale non possono ritenersi abrogate ipso iure dalla intervenuta modifica del titolo V della costituzione (...), né (...) possono ritenersi «cedevoli» e «disponibili» da parte dell'autonomia statutaria dei comuni (cfr. Tar Lazio, sez. II bis, ordinanze nn. 4066 e 4123 dell'11 luglio 2002);
tuttavia, è del tutto evidente la debolezza di tale figura, la cui nomina dipende dal sindaco di turno e, cosa ancora più grave, la cui cessazione dipende da un semplice evento come la scadenza del mandato dell'organo politico;
dal punto di vista dell'inquadramento, poi, la figura del segretario comunale è articolata in tre diverse fasce professionali (A-B-C), distinte in relazione all'entità demografica degli enti locali e, allo stato, la categoria risulta caratterizzata da una grave carenza di unità (segretari di fascia C) da destinare allo svolgimento delle funzioni segretariali nei comuni più piccoli, aventi una popolazione fino a 3.000 abitanti,
impegna il Governo:
1) ad adottare iniziative per razionalizzare la formazione d'accesso alla carriera di segretario, disciplinata dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, e dall'articolo 1, comma 524, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in modo da contemperare l'esigenza, alla luce delle riscontrate carenze, di una più rapida immissione in servizio di nuove unità e di elevati standard professionali;
2) ad adottare iniziative per rimodulare la durata complessiva del corso-concorso di formazione, riducendolo da 12 mesi a 4 mesi, in modo da contrarre i tempi necessari affinché le amministrazioni locali di minori dimensioni possano nominare un segretario titolare tra i nuovi iscritti all'albo;
3) ad adottare iniziative per garantire un livello di professionalità comunque adeguato rispetto agli importanti compiti assegnati dall'ordinamento, attraverso un meccanismo di compensazione del più ristretto percorso di formazione iniziale, introducendo, a pena di cancellazione dall'albo, obblighi formativi da assolvere nel biennio successivo all'immissione in servizio dei nuovi segretari nell'ambito dell'ordinario piano di formazione generale, anche con modalità telematiche;
4) a utilizzare le risorse finanziarie in modo più efficiente, concentrandole solo sulla formazione delle unità effettivamente immesse in servizio con un percorso formativo legato all'accesso in carriera;
5) ad adottare iniziative volte a superare il corso-concorso con il rilascio della sola abilitazione necessaria ai fini dell'iscrizione all'albo con la prima nomina presso l'ente locale e a garantire l'effettiva permanenza, per almeno un biennio, dei segretari neo-iscritti negli albi regionali di prima assegnazione, in modo da assicurare la copertura delle sedi di segreteria negli albi che presentano le maggiori carenze ai sensi dell'articolo 13, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997;
6) a lasciare la decisione sull'effettiva presa di servizio e sull'instaurazione del rapporto di lavoro alle prerogative del rappresentante dell'ente locale, al quale l'ordinamento attribuisce ogni valutazione di carattere fiduciario circa la scelta del segretario, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 23 del 2019;
7) ad adottare iniziative per razionalizzare la figura del vice segretario comunale nei comuni con popolazione fino a diecimila abitanti, al fine di assicurare che, in via temporanea e nelle more della nomina del segretario titolare, venga garantito l'assolvimento dei compiti fondamentali del segretario, oppure, in presenza delle condizioni oggettive previste dalla legge e previa verifica dei relativi requisiti da parte del Ministero dell'interno, di affidare le competenze segretariali a funzionari degli enti interessati in possesso dei requisiti di accesso alla carriera, per un periodo massimo di 12 mesi;
8) a chiarire che restano sempre salvi nell'ottica dell'obbligatorietà della figura del segretario, l'obbligo per il sindaco di nominare il segretario titolare nonché la possibilità, per il Ministero dell'interno, di assegnare segretari iscritti all'albo a titolo di reggenti, anche a scavalco.
(1-00306) «Iezzi, Molinari, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bianchi».
(8 gennaio 2020)
La Camera,
premesso che:
i segretari comunali e provinciali svolgono un ruolo fondamentale per le autonomie locali, dovendo assicurare la direzione complessiva ed il coordinamento dell'intera struttura amministrativa comunale, oltre alle delicate funzioni in materia di trasparenza, prevenzione della corruzione e controlli interni;
il ruolo e le funzioni del segretario comunale e provinciali sono stabiliti dall'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel);
la figura summenzionata svolge una serie di compiti, i principali dei quali sono di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi elettivi dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
il segretario, inoltre, ai sensi dell'articolo 97, comma 4, del Tuel, partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione; esprime il parere di cui all'articolo 49 del Tuel, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi; roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente; esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia ed esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista dall'articolo 108, comma 4, del Tuel;
la Corte costituzionale, con la recente sentenza n. 23 del 22 febbraio 2019, ha affermato che le funzioni del segretario comunale costituiscono, oltre a una garanzia del rispetto della legge e della regolarità delle procedure, anche un fondamentale supporto all'elaborazione dell'indirizzo politico dell'ente e alla direzione apicale dell'intera struttura amministrativa, stante "l'immediatezza di rapporto con il vertice del comune";
a livello nazionale il numero dei segretari comunali dal 2010 al 2019 è diminuito di 659 unità, passando da 3.569 rilevati nel novembre 2010 ai 2.937 rilevati a giugno 2019, e la situazione si presenta più critica soprattutto nei piccoli comuni;
secondo gli ultimi dati riportati dall'Anci, solo a titolo di esempio, in Abruzzo, su 135 comuni con meno di 3.000 abitanti, 111 sono sprovvisti del segretario comunale; in Liguria, su un fabbisogno di 238 autonomie locali, alla fine del 2019 resteranno 68 segretari comunali;
considerato che ciascuna sede riunisce, spesso, più di un piccolo municipio, anche con poche centinaia di abitanti, nella pratica un comune su due dei quasi 8mila totali è amministrato senza l'indispensabile figura del Segretario comunale;
come riportato dalle maggiori agenzie di stampa, l'Anci e l'Upi, con una lettera inviata già al Governo Conte I, hanno denunciato una «grave carenza» di segretari comunali, soprattutto di «fascia C» ovvero quelli abilitati per le amministrazioni più piccole, sotto i 3mila abitanti;
la situazione, infatti, è diventata drammatica soprattutto in riferimento ai piccoli comuni che si trovano sprovvisti di una figura fondamentale a supporto dei sindaci per la quotidiana attività amministrativa, soprattutto alla luce delle continue interpretazioni normative che implicano scelte e responsabilità gravose non solo per il bene comune dei cittadini ma anche per la tutela e la salvaguardia del ruolo del sindaco stesso;
i meccanismi di reclutamento, già intrinsecamente farraginosi, sono negli ultimi anni entrati in stallo: ad oggi, le uniche procedure di reclutamento aperte sono quelle avviate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2018, con il quale è stata prevista l'assunzione di 291 borsisti al sesto corso-concorso di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 224 segretari comunali nella fascia iniziale dell'albo, per cui si sono appena concluse le prove scritte, e quella promossa, il 20 febbraio 2019, dal consiglio direttivo per l'albo nazionale dei segretari comunali che ha deliberato l'indizione di un ulteriore concorso pubblico per l'assunzione di 171 unità;
a ciò si aggiunga che l'espletamento pluriennale del corso-concorso, se pur necessario, rischia di non rappresentare la soluzione decisiva alla carenza cronica delle figure apicali della pubblica amministrazione, se individuato come unica possibilità di reclutamento;
sebbene la programmazione di due procedure concorsuali sia un fatto certamente positivo è da considerarsi non sufficiente ad ovviare, nel breve periodo, alle ampie e strutturali carenze che caratterizzano attualmente la categoria;
il Presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, intervenendo ad Arezzo per l'assemblea nazionale Anci, il 20 novembre 2019, ha assunto l'impegno di un concorso in tempi celeri ritenendo «decisivo intervenire per assicurare la presenza di segretari comunali in tutti i Comuni, anche in quelli piccoli»;
nonostante i proclami del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si registra, ancora oggi, l'allarme relativo alla drammatica carenza dei segretari comunali che rischia di paralizzare, a tutti gli effetti, lo svolgimento della ordinaria attività amministrativa e il buon andamento degli uffici pubblici, assumendo i caratteri di una problematica di portata nazionale, tale da richiedere con urgenza interventi risolutivi;
il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, cosiddetto «milleproroghe», all'articolo 1, comma 2, lettera b) interviene sull'articolo 1, comma 6-quater, del decreto-legge n. 216 del 2016, prorogando al 31 dicembre 2023 il termine per l'utilizzo temporaneo di segretari comunali da parte del Dipartimento della funzione pubblica, al fine di garantire il rafforzamento delle attività di semplificazione delle norme e delle procedure amministrative e di monitoraggio dei servizi resi dalla pubblica amministrazione alle imprese e ai cittadini, nonché delle attività connesse alla gestione del personale in eccedenza,
impegna il Governo:
1) ad adottare tempestivamente le opportune iniziative, anche di carattere normativo, al fine di prevedere la riduzione delle tempistiche per l'immissione al ruolo, attraverso l'accorciamento dei rispettivi periodi di didattica e di tirocinio pratico come previsti dalle procedure di corso-concorso;
2) ad assumere iniziative urgenti, anche di carattere normativo, e in via temporanea, volte a prevedere l'attribuzione delle funzioni di segretario comunale a coloro che abbiano svolto le funzioni di vice segretario comunale presso enti locali e siano in possesso dei titoli di studio di cui all'articolo 98, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
3) ad adottare le opportune iniziative al fine di prevedere una maggiore frequenza delle procedure concorsuali dei segretari comunali quale percorso fisiologico di immissione al ruolo.
(1-00309) «Ruffino, Gelmini, Pella, Germanà, Battilocchio».
(8 gennaio 2020)
La Camera,
premesso che:
con la sentenza del 22 febbraio 2019, n. 23, la Corte costituzionale si è soffermata sulle funzioni svolte dai segretari comunali e provinciali, raggruppate in tre categorie: funzioni di certificazione, di controllo di legalità o di attuazione di indirizzi altrui, funzioni di supporto propositivo all'azione degli organi comunali, funzioni di carattere eminentemente gestionale;
con la medesima sentenza la Corte ha evidenziato che «Il segretario comunale è certamente figura apicale e altrettanto certamente intrattiene con il sindaco rapporti diretti, senza intermediazione di altri dirigenti o strutture amministrative»;
ciononostante la figura dei segretari comunali, come è stato rilevato, è oggetto di un processo di costante desertificazione, una condizione riconducibile sia alla mancata indizione dei concorsi per l'accesso alla carriera, sia ad una fuga sempre più massiccia dalla categoria dovuta a una collocazione lavorativa usurante, isolata e colpita da continui interventi normativi ed organizzativi che ne hanno minato il trattamento economico e giuridico;
ne consegue che l'amministrazione di centinaia di piccoli comuni italiani sta di fatto diventando un percorso a ostacoli a causa della grave e perdurante carenza di segretari comunali, considerato che la figura del segretario comunale è l'indispensabile supporto per garantire la legittimità degli atti assunti dagli enti;
secondo le stime effettuate dall'Associazione nazionale comuni d'Italia, attualmente le sedi senza titolare sono 1.729 su quattromila negli enti sotto i diecimila abitanti, e considerato che ognuna riunisce spesso più di un municipio, si stima che un comune su due sia scoperto;
l'Anci e l'Unione nazionale dei comuni, comunità ed enti montani (Uncem) hanno denunciato, a più riprese, tale grave situazione di carenza dei segretari comunali sul territorio nazionale;
in assenza del segretario comunale in pratica si rischia il blocco della funzionalità di un comune, con inevitabili ripercussioni negative sulla qualità del lavoro dei sindaci; infatti in considerazione della peculiarità e della obbligatorietà della figura, non può tenersi il consiglio comunale; non possono essere firmati gli atti; è impossibile bandire gare d'appalto; non si gestiscono i contenziosi;
il segretario comunale nei piccoli comuni si occupa anche dei rogiti e recentemente ha assunto la carica di funzionario anti corruzione; appare del tutto evidente che senza segretari comunali si determina, dunque, un rallentamento complessivo dell'azione amministrativa, già di per sé macchinosa, la quale inevitabilmente ha ripercussioni negative sui servizi ai cittadini, alle imprese, alle famiglie;
finché la figura del segretario rimane obbligatoria, i comuni, anche i più piccoli, non hanno la facoltà, ma il dovere di destinare risorse di bilancio alle remunerazioni dei segretari, e questa situazione grava pesantemente sui bilanci dell'ente di piccole dimensioni e sui capitoli di spesa relativi al personale, che spesso risulta numericamente molto carente;
nel periodo di blocco della contrattazione il trattamento economico dei segretari comunali ha subito numerosi interventi di riduzione, tanto nella fascia di accesso corrispondente ai piccoli comuni, che negli enti di maggiori dimensioni, e ha reso impossibile determinare un allineamento delle retribuzioni dei segretari analogo a quello della restante dirigenza;
inoltre, i segretari, pur essendo obbligatori per svolgere consigli comunali e giunte, gravano sulle spese del personale dell'ente, determinando un onere non sostenibile per i piccoli comuni al quale si ricollega, soprattutto per i piccoli comuni montani, una forte difficoltà di reperirli;
gli interventi necessari per contrastare la carenza di segretari comunali, sia sotto il profilo dell'ottimizzazione del loro impiego e contestuale miglioramento della loro dimensione professionale, sia sotto il profilo della copertura degli oneri, sia, infine, rispetto al potenziamento delle assunzioni, avrebbero potuto e dovuto trovare spazio nel disegno di legge di bilancio appena approvato dal Parlamento ma evidentemente il Governo non ha ritenuto la carenza della figura dei segretari sufficientemente rilevante,
impegna il Governo:
1) ad adottare le iniziative di competenza affinché la spesa per i segretari comunali sia posta a carico del bilancio del Ministero dell'interno, liberando risorse nei comuni, soprattutto quelli di piccole dimensioni, ovvero affinché tale spesa sia esclusa dal computo delle spese per il personale dei medesimi enti, nonché per destinare maggiori risorse finalizzate a un miglioramento della condizione lavorativa degli stessi segretari comunali;
2) ad adottare iniziative per individuare ambiti territoriali nei quali un segretario svolga le funzioni per una pluralità di comuni, al fine di impedire la paralisi delle attività e garantire l'erogazione dei servizi in favore dei cittadini;
3) ad assumere iniziative volte al potenziamento degli organici dei segretari comunali, velocizzando le procedure dei concorsi già indetti e garantendo la rapida immissione in ruolo degli idonei, e prevedendo al contempo che i vice segretari comunali, laddove nominati, operino in costante raccordo con i soggetti titolari.
(1-00310) «Lollobrigida, Meloni, Silvestroni, Rizzetto, Deidda, Acquaroli, Baldini, Bellucci, Bignami, Bucalo, Butti, Caiata, Caretta, Ciaburro, Cirielli, Luca De Carlo, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferro, Foti, Frassinetti, Galantino, Gemmato, Lucaselli, Mantovani, Maschio, Mollicone, Montaruli, Osnato, Prisco, Rampelli, Rotelli, Trancassini, Varchi, Zucconi».
(8 gennaio 2020)