TESTI ALLEGATI ALL'ORDINE DEL GIORNO
della seduta n. 216 di Venerdì 26 luglio 2019

 
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INTERPELLANZE URGENTI

A)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere – premesso che:

   la scuola italiana soffre endemicamente di carenza di insegnanti di sostegno cui sopperisce, in tutte le regioni, sottoscrivendo contratti a tempo determinato con personale non in possesso del prescritto titolo di specializzazione, dopo aver esaurito le istanze prodotte da personale specializzato;

   la programmazione delle specializzazioni si è dimostrata inefficace, attesa la grande carenza di insegnanti specializzati;

   in aggiunta all'istituzione in organico di diritto della quantità prevista di posti di sostegno, ogni anno l'adeguamento all'organico cosiddetto di fatto prevede un'ulteriore istituzione in deroga di posti di sostegno per garantire, in media, un posto ogni due alunni disabili, assicurando l'azione didattica e di integrazione ricorrendo, tuttavia, ai docenti non specializzati e ai docenti curriculari di classe;

   a tal fine, ogni anno, il Ministero emana atti amministrativi per stabilire le dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico successivo;

   il 18 marzo 2019 il Ministero ha emanato la nota per individuare le «modalità di equilibrata distribuzione delle risorse professionali e materiali utili per l'integrazione degli alunni disabili (...). Le classi delle scuole di ogni ordine e grado, (...) che accolgono alunni con disabilità, sono costituite secondo i criteri e i parametri di cui all'art. 5 del Regolamento sul dimensionamento. Si raccomanda la massima attenzione nella costituzione delle classi iniziali con alunni disabili, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 81/09 art. 5 comma 2.»;

   l'individuazione dei docenti da nominare, soprattutto quelli in deroga, è sorretta dalla logica del punteggio, prescindendo dalle scelte vocazionali dei docenti. Infatti, in occasione dell'esaurimento degli elenchi degli insegnanti di sostegno compresi nelle graduatorie ad esaurimento, i posti sono assegnati a insegnanti specializzati che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto;

   la circolare ministeriale n. 37856 del 28 agosto 2018 ha definito le modalità per procedere alla sottoscrizione dei contratti a tempo determinato con il personale utilizzando anche lo scorrimento della graduatoria di riferimento per la formazione degli elenchi del sostegno;

   lo schema, identico da anni, precisa che, in caso di esaurimento degli elenchi degli insegnanti di sostegno compresi nelle graduatorie ad esaurimento, si utilizzino le graduatorie di circolo e di istituto, di prima, seconda e terza fascia. Esaurite queste, si procede allo scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari, limitatamente alla scuola secondaria di II grado. Quindi si ricorre agli insegnanti specializzati inclusi nelle graduatorie di istituto delle scuole della provincia. Infine si passa allo scorrimento delle graduatorie di istituto per il personale che ha titolo ad essere incluso nelle graduatorie, avendo conseguito tardivamente il titolo di specializzazione per il sostegno rispetto alle scadenze previste per produrre la relativa istanza;

   purtroppo, a causa della carenza di docenti specializzati, il dirigente scolastico mediamente esaurisce tutte le graduatorie del personale specializzato senza riuscire a coprire tutti i posti di sostegno. Quindi attribuisce la supplenza ai docenti privi di titolo di specializzazione, incrociando le proprie graduatorie di circolo o di istituto, prima dei docenti abilitati ma non specializzati e poi dei docenti non abilitati e non specializzati, infine, se neanche ciò fosse sufficiente, l'attribuisce ad aspiranti privi di titolo di specializzazione, anche non inclusi nelle graduatorie di istituto;

   in questo scenario, il 2 luglio 2019 il Ministro interpellato ha dichiarato: «Ho appena firmato la richiesta al Mef di autorizzazione ad assumere in ruolo 58.627 docenti per il prossimo anno scolastico. Di questi, 14.552 saranno docenti di sostegno»;

   questi futuri docenti di sostegno hanno già superato le selezioni, si sono collocati in posizione utile nelle graduatorie delle università autorizzate per conseguire il titolo di specializzazione, e attualmente frequentano, distribuiti proporzionalmente in tutta Italia, un corso annuale di formazione finalizzato al conseguimento del titolo, necessario per accedere a tali posti di insegnamento. La formazione prevede una fase teorica, quasi terminata, ed una successiva di tirocinio in presenza, il cui termine è previsto entro il mese di marzo 2020;

   quest'ultima, nella maggior parte dei casi, come negli anni scorsi, sarà svolta affidando il compito di tutor a personale non sempre in possesso dei titoli idonei perché nel 46,2 per cento delle classi c'è un alunno con certificazione di disabilità e quindi ogni anno si opera con le deroghe descritte, affidando le cattedre a supplenti che restano in carica solo fino al 30 giugno dell'anno successivo e neanche ciò è sufficiente poiché, comunque siano individuati, gli insegnanti di sostegno effettivi sono stati pari ad appena 60.000 a fronte di circa 250.000 studenti disabili, mentre i posti di sostegno necessari sono circa 140.000. Lo scorso anno sono stati assunti solo 13.329 insegnanti di sostegno, e di questi ne sono entrati in ruolo solo 1.682, cioè appena il 13 per cento del totale;

   sarebbe opportuno, da una parte impegnare personale che, superando le varie e complicate prove di ammissione al corso di specializzazione, ha dimostrato una vocazione particolare per svolgere la sua opera nello specifico campo e, dall'altra, offrire alle scuole personale in possesso di maggiore qualificazione e competenza, considerato che si sta preparando per conseguire le specifiche competenze necessarie per svolgere il delicatissimo lavoro di contribuire alla formazione, alla crescita e all'inclusione degli studenti più bisognosi –:

   se, al fine di garantire agli studenti disabili il sostegno migliore nelle condizioni illustrate, non ritenga, nell'ambito dell'emanazione dell'atto ministeriale contenente le istruzioni e indicazioni operative in materia di assegnazione delle supplenze per l'anno scolastico 2019/2020, di prevedere, una volta esauriti tutti gli elenchi dei docenti specializzati e prima di passare ad utilizzare i molteplici elenchi dei docenti non forniti di specializzazione, l'assegnazione in via prioritaria delle supplenze sul sostegno ai docenti frequentanti i corsi universitari di specializzazione attualmente in svolgimento che avranno manifestato la disponibilità presso le scuole, sulla base delle procedure, delle regole e dei limiti definiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in tal modo consentendo di soddisfare contestualmente anche l'esigenza, come previsto dai programmi di studio, di svolgere il previsto tirocinio in presenza degli alunni diversamente abili, presenti nelle classi affidate ai predetti corsisti.
(2-00456) «Pentangelo, Aprea, Bagnasco, Bignami, Cannizzaro, Cappellacci, Casino, D'Ettore, Fatuzzo, Ferraioli, Fiorini, Fitzgerald Nissoli, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Marrocco, Mulè, Novelli, Pettarin, Pittalis, Rosso, Rotondi, Ruffino, Saccani Jotti, Sarro, Scoma, Spena, Squeri, Tartaglione, Maria Tripodi, Vietina».

(12 luglio 2019)

B)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:

   al fine di favorire la fusione dei comuni, il decreto legislativo n. 267 del 2000 prevede che lo Stato eroghi contributi straordinari per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono. A tal fine si prevede che ogni anno, con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, siano disciplinate le modalità di riparto del contributo:

   dal 2013, con l'articolo 20 del decreto-legge n. 95 del 2012, tale contributo è commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010 nel limite degli stanziamenti finanziari allora previsti, con l'esclusione degli enti locali del Friuli-Venezia Giulia, della Valle d'Aosta e dette province autonome di Trento e Bolzano ove vige una speciale disciplina per l'attribuzione dei trasferimenti agli enti locali;

   la commisurazione di tale contributo è stata successivamente innalzata al 40 per cento dei trasferimenti attribuiti per l'anno 2010 nel 2016, al 50 per cento nel 2017 e, da ultimo, al 60 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010 a decorrere dal 2018;

   è stato, inoltre, previsto un limite massimo al contributo medesimo per ciascun beneficiario che, dapprima fissato nella misura non superiore a 1,5 milioni di euro per le fusioni realizzate dal 2012, è stato, dal 2016, rideterminato nella misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario;

   a decorrere dal 2018, dunque, ai comuni risultanti da fusione o da fusione per incorporazione spetta un contributo pari al 60 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite massimo di 2 milioni del contributo per ciascun beneficiario;

   le risorse stanziate per la concessione del contributo straordinario alle fusioni nonché per le unioni di comuni – iscritte sul capitolo 1316 dello stato di previsione del Ministero dell'interno – sono quelle autorizzate:

    1) dalla legge finanziaria per il 1997 con un importo pari a 1,5 milioni di euro annui per la fusione e l'unione di comuni, anche se la gran parte di tali risorse è stata, di fatto, assegnata alle unioni di comuni;

    2) dalla legge di stabilità 2014 che ha stabilito la destinazione, nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale, di complessivi 60 milioni annui in favore del finanziamento delle unioni e delle fusioni di comuni, di cui 30 milioni in favore delle fusioni e 30 milioni ad incremento del contributo spettante alle unioni. Tali contributi sono stati consolidati con la legge di stabilità 2016;

    3) dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017 che ha assegnato 5 milioni annui ad incremento del contributo straordinario in sede di ripartizione;

    4) dal decreto-legge n. 50 del 2017 che ha incrementato le risorse destinate alla concessione del contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e disposto nell'ambito del fondo di solidarietà comunale la costituzione di un accantonamento di 25 milioni di euro che a decorrere dal 2022 sarà destinato ad incremento delle risorse destinate all'erogazione del contributo previsto per i comuni che danno luogo alla fusione o alla fusione per incorporazione;

    5) dalla legge di bilancio 2018 che ha disposto un ulteriore incremento delle risorse per la concessione dei contributi per le fusioni di comuni, di un importo pari a 10 milioni annui a decorrere dal 2018, e previsto che siano destinate ad incremento degli stanziamenti finalizzati all'erogazione dei contributi a favore delle fusioni le somme accantonate sul fondo di solidarietà comunale, e non utilizzate per i conguagli ai comuni. Tale previsione è stata confermata per il 2019 dalla legge di bilancio per il 2019 con un accantonamento costituito nell'importo massimo di 15 milioni di euro annui;

   il 21 giugno 2018 il Ministero dell'interno ha predisposto una tabella riepilogativa con la quale ha ripartito le risorse messe a disposizione dei comuni che sono stati oggetto di fusione e/o fusione per incorporazione;

   con il comunicato n. 2 del 27 giugno 2019, la direzione centrale della finanza locale del Ministero dell'interno ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, dopo il parere condizionato all'integrazione delle risorse ottenuto durante la Conferenza Stato, città ed autonomie locali nella seduta del 6 giugno 2019, la tabella contenente le voci di riparto del contributo erariale per l'anno 2019 agli enti costituiti a seguito di fusioni e incorporazioni;

   ai 67 enti, istituiti a seguito della fusione di 166 amministrazioni, sono state destinate risorse, per il 2019, per un importo complessivo di 46.549.370 euro, contributi statali che risultano insufficienti rispetto al fabbisogno dei comuni;

   secondo l'Anci sono circa 30 i milioni di euro mancanti ai comuni che hanno scelto la fusione e che servirebbero a garantire lo stesso coefficiente di maggiorazione previsto per ogni anno di anzianità nella fusione già utilizzato per la ripartizione delle risorse nel 2018;

   in Lombardia ad esempio, al Comune di Colli Verdi derivante da fusione nel 2019 (anno della sua costituzione) è stato attribuito un contributo straordinario pari ad euro 162.000,00 quando l'ammontare effettivo avrebbe dovuto essere di euro 385.000,00. A tale comune sono state attribuite risorse con la legge di bilancio 2019 per euro 40.000,00 e con la legge n. 58 del 2019 per euro 50.000,00. Se i comuni non si fossero fusi e fossero stati tre lo Stato avrebbe pagato euro 120.000,00 e euro 150.000,00. In buona sostanza dalla fusione del suddetto comune lo Stato sembra aver già risparmiato euro 180.000,00;

   tale situazione crea enormi criticità per i comuni nati da fusione per garantire a tante piccole realtà locali servizi pubblici di qualità e concrete prospettive di sviluppo –:

   se e quali iniziative di competenza il Governo intenda assumere al fine di superate le criticità descritte in premessa, garantendo il pieno adeguamento del fondo di solidarietà comunale in merito al contributo erariale destinato agli enti costituiti a seguito di fusione e incorporazione, nel rispetto del patto delle comunità locali che hanno compiuto tale scelta ed evitando che si disincentivino i processi di fusione già avviati.
(2-00462) «Cattaneo, Mugnai, Pella, Cortelazzo, Angelucci, Baratto, Barelli, Anna Lisa Baroni, Battilocchio, Bergamini, Biancofiore, Bond, Caon, Cassinelli, Costa, Cristina, Della Frera, Giacomoni, Mandelli, Marin, Mazzetti, Milanato, Musella, Napoli, Orsini, Palmieri, Prestigiacomo, Elvira Savino, Sandra Savino, Sisto, Sozzani, Zanettin, Pentangelo».

(16 luglio 2019)

C)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per il sud, per sapere – premesso che:

   l'articolo 7-bis del decreto-legge n. 243 del 2016 ha sancito l'obiettivo per le amministrazioni centrali di riservare al Mezzogiorno un volume complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale proporzionale alla popolazione di riferimento;

   tale disposizione, nel ribadire il criterio di assegnazione differenziale di risorse aggiuntive a favore degli interventi nei territori delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, in nome del principio del riequilibrio territoriale, dispone, essendo la popolazione del Mezzogiorno, attualmente, circa il 34 per cento di quella nazionale, che le amministrazioni centrali dello Stato si debbano conformare all'obiettivo di destinare agli interventi nelle regioni del Mezzogiorno un volume complessivo annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale pari al 34 per cento, o conforme ad altro criterio relativo a specifiche criticità;

   la legge di bilancio per il 2019 è intervenuta sulle modalità di verifica del rispetto di tale principio e ha incluso nell'ambito degli stanziamenti oggetto di verifica anche quelli compresi nei contratti di programma (inclusi quelli vigenti) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Rete ferroviaria italiana s.p.a. e Anas s.p.a.;

   il Def 2019 riporta l'elenco dei programmi di spesa ordinaria in conto capitale per l'anno 2019, individuati in via sperimentale;

   la Svimez ha stimato quanto avrebbe inciso, negli anni della crisi, l'applicazione della clausola del 34 per cento alla spesa complessiva in conto capitale della pubblica amministrazione, non solo a quella delle amministrazioni centrali; il risultato è un aumento delle risorse ordinarie in conto capitale al Sud (con conseguente decremento al Centro-Nord), ovviamente di molto superiore alla simulazione «prudenziale» effettuata dai Conti pubblici territoriali con riferimento alle sole amministrazioni centrali: tra il 2009 e il 2015, gli aumenti medi annui sarebbero stati dell'ordine di circa 4,5 miliardi di euro;

   anche la relazione sui conti pubblici territoriali dell'Agenzia per la coesione territoriale calcola un impatto positivo, di importo più limitato, con riferimento alle sole amministrazioni centrali, pari a circa 1,6 miliardi di euro annui;

   secondo i conti pubblici territoriali, nel 2017 (ultimo anno disponibile) la quota di risorse ordinarie in conto capitale della pubblica amministrazione destinata al Mezzogiorno è pari al 26,7 per cento, a fronte del 34,4 per cento di popolazione; al Centro-nord si è al 73,3 per cento contro il 65,6 per cento di popolazione;

   secondo i medesimi conti pubblici territoriali, pubblicati dell'Agenzia per la coesione territoriale nel 2018, fra il 2001 e il 2015 (ma il trend non ha subito variazioni di rilievo negli ultimi due anni) gli investimenti con risorse ordinarie destinate al Sud sarebbero pari al 22,6 per cento in media, con una punta minima del 19,2 per cento nel 2007 e una massima del 24,3 per cento nel 2014; nello stesso periodo, il Centro-nord avrebbe così incassato la parte più consistente della spesa in conto capitale, passando dal 78,8 per cento del 2001 al 78,6 per cento del 2015, senza mai scendere al di sotto del 73,8 per cento;

   per raggiungere la clausola del 34 per cento mancherebbero quindi quasi 3 miliardi all'anno di risorse ordinarie in conto capitale, mentre, per quanto riguarda la spesa in conto capitale, il calo sarebbe ancora più evidente: fra il 2000 e il 2017 gli investimenti pubblici, nel Sud, si sarebbero dimezzati, passando da 22,2 miliardi (l'1,4 per cento del prodotto interno lordo) a 10,6 miliardi (0,7 per cento del prodotto interno lordo);

   appare evidente dalla lettura di questi dati come l'arretramento infrastrutturale del Mezzogiorno sia l'effetto inevitabile del taglio delle risorse per la spesa in conto capitale; gli investimenti in opere pubbliche al Sud hanno cominciato a diminuire dalla seconda metà degli anni ’70, nel Centro-nord dagli anni Duemila; l'alta velocità ferroviaria è l'esempio più evidente: la rete italiana per i treni veloci si sviluppa su 1.467 chilometri di binari e quelli al Sud sono solo il 16 per cento;

   la dotazione di infrastrutture è un requisito di vitale importanza per la crescita e la competitività; tuttavia, negli ultimi anni si è sviluppata una tendenza a impegnare più risorse dove ci si aspettava una maggiore redditività e più brevi tempi di risposta;

   contestualmente, occorre definire i livelli essenziali delle prestazioni e garantire le risorse necessarie per raggiungerli, su base regionale, anche in termini di personale qualificato e dipendenti pubblici, quindi individuando un criterio di perequazione da estendere anche alla spesa corrente;

   la spesa corrente trasferita viene attualmente calcolata prevalentemente in base al criterio della spesa storica, che, stando ai dati sopra riportati, finirebbe per continuare a penalizzare, anche per il futuro, le regioni del Sud;

   si tratta di questioni di vitale importanza per i cittadini: basti pensare alla sanità, all'infanzia e all'istruzione, al trasporto pubblico locale, per non parlare di diritto all'abitazione e delle politiche per il lavoro;

   occorre poi estendere la clausola del 34 per cento alla spesa pubblica complessiva e non solo a quella delle amministrazioni centrali dello Stato, comprendendo quindi tutte le società partecipate pubbliche che erogano beni e servizi pubblici primari o essenziali, come già in parte previsto dalla norma della legge di bilancio 2019 citata che ha esteso tale clausola alla spesa di Anas e Rete ferroviaria italiana;

   solo nel momento in cui a tutte le regioni siano stati garantiti i medesimi livelli essenziali delle prestazioni (lep), sarà possibile avviare un confronto sulle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia regionale –:

   quale sia la posizione del Governo in merito alla necessità di definire prioritariamente i livelli essenziali delle prestazioni e gli strumenti perequativi prima di affrontare il percorso di attuazione dell'autonomia differenziata;

   quali siano gli intendimenti del Governo in merito alla perdurante sottrazione di risorse ordinarie in conto capitale al Sud a favore del Centro-nord, che ha comportato e continua a determinare l'utilizzo improprio dei fondi addizionali europei (fondo sviluppo e coesione e fondi strutturali e di investimento europei) per finanziamento di interventi a cui si sarebbe dovuto far fronte attraverso risorse ordinarie;

   quali iniziative intenda assumere il Governo volte a reintegrare le risorse per quelle regioni che in passato hanno avuto minori finanziamenti a vantaggio di altre regioni per raggiungere le priorità nazionali.
(2-00466) «Boccia, Navarra, De Filippo, Bruno Bossio, Ubaldo Pagano, De Luca, D'Alessandro, Frailis, Pezzopane, Siani, Lacarra, Mura, Miceli, Raciti, Bordo, Losacco, Madia, Melilli, Migliore, Verini, Ascani, Campana, Mancini, Andrea Romano, Orfini, Nobili, Sensi, Ferri, Topo, Carè».

(19 luglio 2019)

D)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per sapere – premesso che:

   la regione Campania, con D.D. n. 257/2012 ha autorizzato la realizzazione di un parco eolico nel comune di Conza della Campania (AV) ed il suddetto parco eolico è adiacente all'area protetta costituita dall'Oasi Wwf «Lago di Conza» e sembrerebbe interferire con l’habitat e con le specie animali protette che vi nidificano;

   il sito Oasi Wwf «Lago di Conza» rientra nella rete Natura 2000 ed è sito di interesse comunitario istituito ai sensi della direttiva 92/43/CEE «Habitat» nonché zona di protezione speciale individuata con codice IT8040007 ed istituita ai sensi della direttiva 2009/147/CE «Uccelli», concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

   l'area protetta dell'Oasi Wwf «Lago di Conza» ricopre un ruolo di primario rilievo per l'intera area mediterranea, in quanto presenta una elevata biodiversità faunistica e vegetazionale ed assume una rilevanza strategica per la popolosa avifauna che vi nidifica; inoltre rappresenta un fondamentale crocevia per le migrazioni di numerosi esemplari, in quanto posta lungo la rotta migratoria tra il Mar Tirreno e il Mar Adriatico;

   nel caso di realizzazione di impianti eolici che possano interferire, anche indirettamente, con l’habitat naturale e le specie protette che in esso abitano, la normativa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, al fine di proteggere i siti di interesse comunitario (S.i.c.) e le zone di protezione speciale (Z.p.s.), impone la necessità che i soggetti proponenti la realizzazione di impianti eolici da costruire in prossimità dei siti protetti S.i.c. e Z.p.s., producano un apposito studio di incidenza dedicato alle interferenze causate dall'opera con i siti della rete Natura 2000 da redigere ai sensi dell'allegato G del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997;

   il citato studio di incidenza è mirato alla valutazione degli impatti che gli impianti eolici da realizzare in prossimità dei siti protetti potrebbero avere sugli obiettivi di conservazione di tali siti e pertanto gli impatti devono essere valutati al fine di determinare se l'effettiva realizzazione degli impianti possa pregiudicare o meno l'integrità dei siti Natura 200;

   nella fattispecie, risulta che la società che sta realizzando l'impianto eolico (soggetto proponente) non abbia prodotto lo studio di incidenza previsto dall'articolo 5, comma 4, e dall'allegato G del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, e che pertanto l'autorizzazione unica rilasciata dalla regione Campania con D.D. n. 257 del 2012 difetti di un atto presupposto;

   l'assenza di uno studio di incidenza viene confermata anche dallo staff tecnico amministrativo valutazioni ambientali della regione Campania che con nota prot. 0114708 del 20 febbraio 2019 ha affermato che «dal riscontro di questo Staff della scheda istruttoria e del verbale della Commissione, si può solo supporre che la Valutazione di Incidenza non è stata presentata dal proponente. Si precisa, infatti, che la Valutazione di Incidenza è un procedimento che si attiva esclusivamente ad istanza di parte, istanza mai pervenuta a questo ufficio perché mai presentata dal proponente»;

   inoltre, il decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, all'articolo 5, prevede il coinvolgimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nelle procedure di autorizzazione e di impatto ambientale, data la valenza comunitaria e nazionale, per i siti protetti quali l'Oasi Wwf «Lago di Conza» e, contrariamente a quanto disposto dalla normativa citata, non risulta che il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare sia stato coinvolto nelle procedure autorizzative;

   risulta inoltre che il Wwf abbia evidenziato che la realizzazione dell'impianto eolico, stante l'assenza di qualsivoglia studio di incidenza ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, costituisca un pericolo per la tutela dell’habitat e dell'avifauna dell'Oasi Wwf «Lago di Conza» e ha diffidato la regione Campania a revocare l'autorizzazione unica n. 257/2012 alla realizzazione del parco eolico;

   si rileva che l'impianto da realizzare è superiore a 30 Megawatt e che per effetto delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 104 del 2017, per tali categorie di impianti, è richiesta la valutazione di impatto ambientale di competenza statale;

   sulla vicenda è intervenuta anche l'autorità giudiziaria che ha sequestrato tutte le carte del procedimento dai competenti uffici regionali e, malgrado ciò, i lavori sono in fase di ultimazione e procedono spediti, tanto da arrecare un danno all’habitat del sito protetto –:

   se il Ministro interpellato sia a conoscenza dei fatti riportati in premessa e se, sulla base degli elementi di valutazione in suo possesso, sia possibile escludere che il parco eolico in questione, costituisca un pericolo per l’habitat e per l'avifauna presente nel sito di interesse comunitario e nella zona di protezione speciale dell'Oasi Wwf «Lago di Conza», inserita nella rete Natura 2000 e, in caso contrario, quali iniziative di tutela del sito intenda intraprendere, per quanto di competenza, anche in considerazione dell'asserita assenza della valutazione di incidenza sui siti di interesse.
(2-00469) «Maraia, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Ilaria Fontana, Licatini, Alberto Manca, Ricciardi, Rospi, Terzoni, Traversi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, D'Uva».

(23 luglio 2019)