CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 aprile 2024
281.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave «Moby Prince»
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

REGOLAMENTO INTERNO

TITOLO I
NORME APPLICABILI

Art. 1.
(Compiti della Commissione)

  1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i principi e per le finalità stabiliti dalla delibera della Camera dei deputati del 17 ottobre 2023, di seguito denominata «delibera istitutiva». Per il suo funzionamento si applicano le norme del presente Regolamento e, per quanto non disciplinato, le disposizioni contenute nel Regolamento della Camera dei deputati.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Composizione e partecipazione alle sedute)

  1. La Commissione è composta secondo le modalità di cui all'articolo 2 della delibera istitutiva.
  2. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo, di cessazione del mandato parlamentare, il Presidente e gli altri componenti della Commissione sono sostituiti da altri parlamentari nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui all'articolo 2 della delibera istitutiva.
  3. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei membri della Commissione.
  4. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione per il personale addetto alla Commissione o autorizzato, di cui all'articolo 19, nonché per i collaboratori esterni di cui all'articolo 20.

Art. 3.
(Ufficio di presidenza)

  1. L'Ufficio di presidenza è composto dal Presidente della Commissione, che lo presiede, dai Vicepresidenti e dai Segretari, eletti secondo le modalità di cui all'articolo 2 della delibera istitutiva.
  2. Il Presidente convoca alle riunioni dell'Ufficio di presidenza i rappresentanti designati dai Gruppi nei casi previsti dal presente Regolamento e ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un rappresentante di Gruppo.
  3. Delle riunioni dell'Ufficio di presidenza è redatto un processo verbale, non soggetto a pubblicazione nei resoconti parlamentari, contenente almeno le deliberazioni assunte.

Art. 4.
(Funzioni del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari)

  1. Il Presidente:

   a) rappresenta la Commissione e tiene i rapporti con le autorità, gli enti e i soggetti indicati dalla delibera istitutiva;

   b) la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni;

   c) formula e dirama l'ordine del giorno delle sedute, sulla base delle decisioni assunte, ai sensi dell'articolo 5 del presente Regolamento, dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, e convoca l'Ufficio di presidenza;

   d) dispone le spese di ordinaria amministrazione;

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   e) esercita gli altri compiti attribuitigli dal presente Regolamento.

  2. Nei casi di necessità e di urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di presidenza, riferendo, di norma, entro due giorni all'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.
  3. I Vicepresidenti sostituiscono, su sua delega, il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Qualora occorra provvedere all'elezione del nuovo Presidente, la Commissione è convocata dal Vicepresidente eletto con il maggior numero di voti.
  4. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e sovrintendono alla redazione del processo verbale.
  5. Per ciascuna questione o affare trattati dalla Commissione, il Presidente, salvi i casi in cui ciò sia incompatibile con la natura dell'affare, può attribuire a uno o più componenti il compito di esaminarne i profili istruttori e di riferirne alla Commissione.
  6. Il Presidente può avocare a sé o revocare i compiti istruttori in caso di inerzia o ritardo del componente cui sono stati affidati.

Art. 5.
(Funzioni dell'Ufficio di presidenza)

  1. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, predispone il programma e il calendario dei lavori della Commissione.
  2. Il programma e il calendario approvati con il consenso dei rappresentanti dei Gruppi, la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno a tre quarti dei componenti della Commissione, sono definitivi e sono comunicati alla Commissione. Il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Qualora non si raggiunga la predetta maggioranza, il programma e il calendario sono predisposti dal Presidente, che inserisce le proposte dei gruppi dissenzienti in modo da garantire agli argomenti indicati da questi ultimi una quota del tempo disponibile nel periodo considerato ovvero degli argomenti da trattare. Il programma e il calendario così formulati sono definitivi dopo la comunicazione alla Commissione.
  3. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, esamina altresì le questioni, anche riguardanti componenti della Commissione, che dovessero sorgere nel corso dell'attività della stessa.
  4. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, delibera sulle spese inerenti all'attività della Commissione, a eccezione di quelle di ordinaria amministrazione, rimesse alle determinazioni del Presidente della Commissione.

TITOLO III
SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Convocazione della Commissione)

  1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva.
  2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato, di norma, almeno 48 ore prima della seduta. Si prescinde da tale termine quando la convocazione sia effettuata in esito a un calendario dei lavori già comunicato alla Commissione e la seduta debba svolgersi in un giorno in cui siano previste votazioni alla Camera. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della seduta.
  3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un quarto dei componenti della Commissione. In tal caso, il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al precedente comma 2.

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Art. 7.
(Ordine del giorno delle sedute)

  1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso con il voto favorevole dei tre quarti dei votanti.
  2. Coloro che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste su argomenti non iscritti all'ordine del giorno debbono previamente informare il Presidente dell'oggetto dei loro interventi. Il Presidente può far trattare l'argomento all'inizio della seduta oppure differisce tali interventi al termine della seduta, qualora la trattazione immediata sia di pregiudizio per il normale svolgimento dei lavori.

Art. 8.
(Numero legale)

  1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
  2. Il Presidente procede alla verifica del numero legale solo se ciò sia richiesto da quattro componenti. I richiedenti la verifica del numero legale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.
  3. Se accerta la mancanza del numero legale, il Presidente, apprezzate le circostanze, sospende la seduta per un'ora, o dispone il passaggio ad altro punto dell'ordine del giorno che non preveda votazioni, o toglie la seduta.

Art. 9.
(Deliberazioni della Commissione)

  1. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.
  2. La Commissione vota per alzata di mano, a meno che quattro componenti chiedano la votazione nominale. I firmatari di una richiesta di votazione nominale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

Art. 10.
(Pubblicità dei lavori)

  1. La Commissione può riunirsi in seduta segreta, qualora se ne manifesti l'opportunità. In tali casi, il resoconto stenografico viene redatto ma non pubblicato. Dei lavori della Commissione è comunque pubblicato un resoconto sommario. Le delibere della Commissione sono pubblicate negli atti parlamentari, salvo nei casi decisi dalla Commissione.
  2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la stampa o il pubblico possono essere ammessi a seguire lo svolgimento della seduta pubblica in separati locali, attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Nel corso della medesima seduta, il Presidente può disporre, apprezzate le circostanze, che sia interrotta, anche solo temporaneamente, tale forma di pubblicità.
  3. Relativamente a singoli documenti, notizie e discussioni, la Commissione può stabilire che i propri componenti siano vincolati al segreto, anche per periodi determinati di tempo.
  4. Delle sedute della Commissione e dell'Ufficio di presidenza si redige il processo verbale, di cui è data lettura nella successiva seduta. Se non vi sono osservazioni, esso si intende approvato.

TITOLO IV
MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI OPERATIVI DELL'INCHIESTA

Art. 11.
(Poteri e limitazioni nello svolgimento dell'inchiesta)

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, entro i limiti di cui all'art. 3 della delibera istitutiva.

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Art. 12.
(Attività istruttoria)

  1. Oltre alle indagini e agli esami di cui all'articolo 11 del presente Regolamento, la Commissione può procedere all'acquisizione di documenti, notizie e informazioni nei modi che ritenga più opportuni, anche mediante libere audizioni.
  2. La Commissione può apporre il segreto funzionale su atti o documenti da essa formati o acquisiti.
  3. I parlamentari, i membri del Governo e i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre sentiti nella forma della libera audizione.
  4. Le persone sottoposte a indagini o imputate in procedimenti penali ovvero proposte o sottoposte all'applicazione di misure di prevenzione per fatti che formano oggetto dell'inchiesta o a essi connessi sono sentite liberamente e hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Art. 13.
(Esame di testimoni e confronti)

  1. La Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti, la cui testimonianza sia ritenuta utile per lo svolgimento e la conclusione delle attività di inchiesta.
  2. Il Presidente della Commissione avverte i testimoni dell'obbligo di dire tutta la verità e li avverte altresì delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti.
  3. Le domande sono rivolte ai testimoni, o alle persone ascoltate nella forma della libera audizione, dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente, che ne valuta l'ammissibilità.
  4. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti fra persone già ascoltate.

Art. 14.
(Convocazione di persone che debbono essere sentite liberamente e di testimoni)

  1. Le persone che debbono essere sentite liberamente sono convocate mediante ogni mezzo ritenuto idoneo.
  2. I testimoni sono convocati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per mezzo della polizia giudiziaria. Se il testimone, regolarmente convocato, si rifiuta o omette di comparire senza che sussista un legittimo impedimento, la Commissione può disporne l'accompagnamento coattivo ai sensi dell'articolo 133 del codice di procedura penale.
  3. Ai testimoni e alle persone ascoltate nella forma dell'audizione libera è sottoposto appena possibile il resoconto stenografico della loro deposizione. I testimoni devono sottoscriverlo; delle eventuali richieste di rettifica è fatta menzione in calce al resoconto e di esse il Presidente informa la Commissione per gli opportuni provvedimenti. Alle persone audite è indicato un termine entro il quale, in mancanza di richieste di rettifica, il resoconto verrà considerato definitivo.

Art. 15.
(Falsa testimonianza)

  1. Se il testimone commette uno dei fatti di cui agli articoli 366 e 372 del codice penale, il Presidente della Commissione, previa ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a detti fatti, ove il testimone persista in tale condotta, fa compilare apposito processo verbale, che è trasmesso all'autorità giudiziaria competente. In nessun caso i testimoni possono essere arrestati o trattenuti in stato di arresto provvisorio dalla Commissione.

Art. 16.
(Denuncia di reato)

  1. Il Presidente informa l'autorità giudiziaria di tutti i casi di violazione del segreto apposto dalla Commissione in ordinePag. 245 a notizie, atti e documenti. Di tale informativa è data comunicazione alla Commissione.
  2. Se del fatto viene indicato quale autore uno dei componenti della Commissione, il rapporto è trasmesso anche al Presidente della Camera dei deputati.

Art. 17.
(Archivio della Commissione)

  1. L'Ufficio di presidenza definisce, con delibera comunicata alla Commissione e pubblicata nei resoconti, i criteri generali per la classificazione degli atti e dei documenti, anche al fine di stabilirne la consultazione e la riproducibilità nell'ambito della Commissione, nonché la trasmissione alle autorità richiedenti.
  2. Qualunque atto o documento che pervenga alla Commissione è immediatamente protocollato a cura dell'ufficio di segreteria. Al momento dell'acquisizione dell'atto o del documento da parte dell'ufficio di segreteria, il Presidente ne determina il regime di classificazione e ne dà comunicazione all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.
  3. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio. Il Presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità e adotta le misure di sicurezza, che ritenga opportune, d'intesa con il Presidente della Camera.
  4. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti formati o acquisiti.
  5. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai componenti della Commissione, dai collaboratori esterni di cui all'articolo 20 e dal personale amministrativo addetto specificamente alla Commissione.
  6. Nel caso di atti, delibere e documenti classificati come segreti, non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarne copia. Tale limite si applica anche per gli scritti anonimi.

Art. 18.
(Relazioni alla Camera dei deputati)

  1. La Commissione ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei propri lavori presenta alla Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della delibera istitutiva, una relazione sulla sua attività.
  2. Nei casi di cui al comma 1, il Presidente predispone una proposta di relazione o incarica uno dei componenti di predisporla. La proposta è illustrata alla Commissione in apposita seduta. Non può essere divulgata prima che sia stata illustrata alla Commissione.
  3. Possono essere presentate relazioni di minoranza, alle quali si applica il medesimo limite alla divulgazione di cui al precedente comma 2.
  4. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19.
(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione)

  1. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione dispone di una sede, di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera.
  2. Per quel che concerne le spese per il funzionamento della Commissione, trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 6, comma 6, della delibera istitutiva.

Art. 20.
(Collaborazioni esterne)

  1. La Commissione può avvalersi, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della delibera istitutiva, delle collaborazioni ritenute necessarie per il migliore espletamento della sua attività, affidando l'incarico a persone di riconosciuta indipendenza e comprovata Pag. 246competenza ed esperienza nelle materie di interesse della Commissione, nel limite massimo di 15 unità. In sede di affidamento dell'incarico, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, su proposta del Presidente, definisce l'oggetto e la durata della collaborazione. I nominativi dei collaboratori esterni sono comunicati alla Commissione. Con le medesime modalità si procede in caso di revoca dell'incarico.
  2. I collaboratori esterni assumono l'incarico prestando giuramento circa l'osservanza del vincolo del segreto in relazione ad atti, documenti di cui all'articolo 4, comma 1, della delibera istitutiva, nonché in ordine alle notizie di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio della loro attività. Svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del Presidente e riferiscono alla Commissione ogni qualvolta sia loro richiesto. Il Presidente della Commissione può disporre che i collaboratori esterni possano assistere alle sedute della Commissione
  3. I collaboratori esterni prestano la propria attività, di norma, a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese loro riconosciuto esclusivamente in relazione allo svolgimento di compiti specificamente assegnati. Tale rimborso afferisce, di norma, alle spese, debitamente documentate, aventi a oggetto l'alloggio e il trasporto, nonché la ristorazione fruita presso le strutture delle Camere. Qualora l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, deliberi la corresponsione di un'indennità, non si fa luogo a rimborso spese.
  4. La Commissione può, altresì, avvalersi, per l'espletamento degli atti e delle indagini di sua competenza, dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria.

Art. 21.
(Modifiche al regolamento della Commissione)

  1. Ciascun componente della Commissione può proporre la modifica delle norme del presente Regolamento, attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli e accompagnata da una relazione. Il testo e la relazione del proponente sono distribuiti agli altri componenti.

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ALLEGATO 2

DELIBERAZIONE SUL REGIME DI DIVULGAZIONE DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI FORMATI O ACQUISITI DALLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Documenti segreti)

  1. È prevista la possibilità di consultazione dei documenti segreti per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione, esclusivamente nei locali appositamente individuati e comunicati dal Presidente. Non è consentita l'estrazione di copie (articolo 17, comma 6, del Regolamento interno). È, tuttavia, consentita, su disposizione del Presidente, la predisposizione di alcuni duplicati numerati, al solo fine di rendere possibili consultazioni contemporanee. I duplicati risultano assoggettati allo stesso regime degli originali. La consultazione dei documenti segreti avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento in ordine alla natura dell'atto ed ai limiti di utilizzabilità che ne derivano.
  2. Sono compresi nella categoria dei documenti segreti:

   a) atti giudiziari segreti ai sensi dell'articolo 329 del codice di procedura penale e atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari assoggettati al vincolo di segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta (articolo 4, commi 1, 2, 3, 4 e 5 della delibera istitutiva);

   b) resoconti stenografici delle sedute segrete o delle parti dichiarate segrete delle sedute pubbliche della Commissione (articolo 10, comma 1, del Regolamento interno);

   c) documenti su cui la Commissione ha posto il segreto funzionale (articolo 4, comma 6, della delibera istitutiva e articolo 12, comma 2, del Regolamento interno);

   d) scritti anonimi (articolo 17, comma 6, del Regolamento interno);

   e) documenti formalmente classificati segreti dalle autorità amministrative e di Governo da cui provengono;

   f) documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso segreto.

Art. 2.
(Documenti riservati)

  1. È consentita la consultazione dei documenti riservati per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione, esclusivamente nei locali appositamente individuati e comunicati dal Presidente. La consultazione dei documenti riservati avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano. È consentito, su disposizione del Presidente, il rilascio di copie dei documenti riservati ai soli componenti e collaboratori esterni della Commissione, nonché alle autorità richiedenti, previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano.
  2. Sono compresi nella categoria dei documenti riservati:

   a) atti giudiziari compresi nelle ipotesi considerate ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 114 del codice di procedura penale;

   b) documenti provenienti da autorità amministrative e di Governo, non formalmente classificati, ma per i quali sia raccomandato l'uso riservato;

   c) documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridichePag. 248 e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso riservato.

Art. 3.
(Atti liberi)

  1. Sono consentite la consultazione e l'estrazione di copie dei documenti liberi ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, a seguito di richiesta scritta della documentazione. Coloro che ricevono copia di un documento classificato come libero restano responsabili del suo utilizzo, con particolare riferimento ai diritti di terzi.
  2. Il Presidente può autorizzare soggetti esterni ad avvalersi delle previsioni di cui al comma precedente.

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ALLEGATO 3

DELIBERAZIONE IN TEMA DI COLLABORAZIONI ESTERNE E CRITERI PER LA CORRESPONSIONE DEI RIMBORSI SPESE

  L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave «Moby Prince»;

   vista la delibera della Camera dei deputati 17 ottobre 2023;

   visto l'articolo 5, comma 4, del Regolamento interno, che rimette all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il compito di deliberare sulle spese inerenti all'attività della Commissione, ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione, rimesse alle determinazioni del Presidente della Commissione;

   visto l'articolo 20, comma 3, del medesimo Regolamento interno, che stabilisce che il rimborso delle spese dei collaboratori della Commissione è riconosciuto esclusivamente in relazione allo svolgimento di compiti specificamente assegnati e afferisce alle spese, debitamente documentate, aventi ad oggetto l'alloggio, il trasporto e la ristorazione fruita presso le strutture della Camera dei deputati,

DELIBERA

Art. 1.
(Collaborazioni esterne)

  1. Le collaborazioni esterne, nel numero massimo fissato dal regolamento interno, sono svolte di norma a titolo gratuito, salvo diversa determinazione da parte dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Sono sempre a titolo gratuito le collaborazioni con appartenenti a pubbliche amministrazioni che mantengono lo stipendio da parte dell'amministrazione di appartenenza.
  2. I collaboratori esterni sono scelti dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, su proposta del Presidente, in base a criteri di comprovata competenza in relazione all'oggetto dell'inchiesta parlamentare.
  3. Su proposta del Presidente, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, conferisce l'incarico di collaboratore esterno, specificando se sia a tempo pieno o a tempo parziale e la durata, nonché le attività di competenza e l'eventuale attribuzione di un'indennità, ovvero del rimborso delle spese sostenute. A tal fine il Presidente sottopone al vaglio dell'Ufficio di presidenza i curricula dei soggetti proposti come collaboratori e può chiedere che gli interessati, sotto la propria responsabilità, presentino i titoli esposti nel curriculum, nonché ogni ulteriore informazione utile.
  4. Il Presidente acquisisce preventivamente, ove occorra, l'autorizzazione dell'ente di appartenenza dei collaboratori esterni, nonché il consenso espresso degli interessati, quindi comunica alla Commissione i nomi dei collaboratori esterni.
  5. Il Presidente comunica il conferimento dell'incarico al collaboratore esterno con lettera, nella quale sono dettagliate le condizioni giuridiche ed economiche dell'incarico, definite ai sensi del comma 3 del presente articolo. Il collaboratore esterno accetta espressamente l'incarico conferito.
  6. L'incarico del collaboratore esterno ha efficacia dalla data in cui questi presta giuramento di svolgere la propria attività nell'esclusivo interesse della Commissione, impegnandosi all'osservanza del vincolo del segreto eventualmente previsto dalla legge istitutiva. L'incarico ha, di norma, durata fino al 31 dicembre di ciascun anno. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, può deliberarne il rinnovo.Pag. 250
  7. La revoca dell'incarico dei collaboratori esterni è deliberata dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, su proposta del Presidente, che la comunica alla Commissione.
  8. La nomina dei collaboratori esterni e la revoca dell'incarico sono tempestivamente comunicate al Presidente della Camera.

Art. 2.
(Rimborso delle spese di trasporto, vitto e alloggio)

  1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, il rimborso delle spese di trasporto, vitto e alloggio è riconosciuto ai soli collaboratori della Commissione con incarico a titolo gratuito che non siano residenti a Roma e che non percepiscano altre forme di indennità a carico della Commissione.
  2. Il rimborso delle spese è ammesso solo se dalla documentazione presentata dall'interessato risultino la congruità e la connessione delle spese con lo svolgimento dell'incarico.
  3. Sono connesse allo svolgimento dell'incarico le spese di trasporto, vitto e alloggio sostenute per assicurare la presenza a Roma del collaboratore, allorché essa sia stata espressamente richiesta dal Presidente. La richiesta del Presidente deve essere allegata all'istanza di rimborso, salvo che il richiedente sia un collaboratore con incarico a tempo pieno.
  4. Le spese di trasporto sono rimborsate limitatamente ai viaggi di andata e ritorno in treno, in seconda classe, oppure in aereo, in classe economica.
  5. Le spese di soggiorno a Roma sono rimborsate per la notte precedente il giorno della seduta per la quale il collaboratore è chiamato ad essere presente, qualora la seduta abbia luogo al mattino, e per la notte successiva qualora la seduta abbia luogo alla sera. Eventuali modalità di rimborso diverse devono essere autorizzate dal Presidente. In nessun caso si rimborsano spese di entità superiore a 120 euro per notte.
  6. Le spese di vitto a Roma sono rimborsate limitatamente ai pasti consumati presso le strutture di ristorazione della Camera dei deputati.
  7. Non sono rimborsabili da parte della Commissione le spese per le quali il collaboratore percepisca altre forme di rimborso o di indennizzo a carico di soggetti pubblici o privati.
  8. All'atto della presentazione dell'istanza di rimborso, il collaboratore attesta che le spese oggetto dell'istanza non rientrano tra quelle non rimborsabili ai sensi del comma 7.
  9. Per i collaboratori con incarico a tempo parziale il limite complessivo di rimborso per le spese di cui al presente articolo è fissato in 5000 euro annui. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, può disporre, caso per caso, aumenti degli importi previsti dalla presente deliberazione.
  10. I limiti di cui al comma 9 sono raddoppiati per i collaboratori con incarico a tempo pieno.
  11. Qualora l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, deliberi, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, la corresponsione di un'indennità, non si fa luogo a rimborso spese. L'ammontare dell'indennità non può superare l'importo del rimborso spese di cui al precedente comma 9 e viene corrisposta in mensilità; qualora il contributo fornito consista in attività per progetto collegata ad iniziative della Commissione ovvero nella redazione di una elaborazione originale da parte del consulente, l'indennità può essere corrisposta in un'unica soluzione ovvero in due rate a seguito di presentazione e successiva validazione da parte dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Art. 3.
(Rimborso delle spese di missione)

  1. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, autorizza la partecipazione di collaboratori esterni a missioni della Commissione nei soli casi in cui lo ritenga strettamente necessarioPag. 251
  2. Il rimborso delle spese di missione è riconosciuto esclusivamente nei casi in cui la missione sia stata autorizzata dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e sempre che dalla documentazione presentata dall'interessato risultino la congruità e la connessione delle spese con lo svolgimento della missione.
  3. Alle missioni che si svolgono in Italia si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 7 e 8 dell'articolo 2.

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ALLEGATO 4

DELIBERAZIONE SULL'ACQUISIZIONE DEGLI ATTI DELLA COMMISSIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DELLA XVIII LEGISLATURA

  L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave «Moby Prince»

  premesso che, ai sensi della delibera della Camera dei deputati del 17 ottobre 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2023, che istituisce la Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave «Moby Prince», la Commissione medesima acquisisce integralmente gli atti della Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave «Moby Prince», istituita nella XVIII legislatura con delibera della Camera dei deputati del 12 maggio 2021, nonché i materiali e la documentazione raccolti o formati dalla stessa, anche se coperti da segreto e garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti acquisiti o trasmessi in copia siano coperti dal segreto (articolo 4, commi 2 e 4),

delibera

  di acquisire copia dell'intera documentazione, raccolta dalla predetta Commissione di inchiesta istituita dalla Camera dei deputati nella XVIII legislatura e già versata all'Archivio storico della Camera dei deputati. In tal modo la Commissione potrebbe disporne per i fini dell'inchiesta, fermi restando i vincoli di segretezza del regime precedente.