CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 4 aprile 2024
282.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DELIBERAZIONE DI ACQUISIZIONE DELL'INTERA DOCUMENTAZIONE RACCOLTA DALLA PRECEDENTE COMMISSIONE SULLA MORTE DI DAVID ROSSI

(Adottata dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 26 marzo 2024)

  La Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, preso atto che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sulla necessità di acquisire copia dell'intera documentazione raccolta dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di David Rossi nella XVIII legislatura, nonché di far propria l'attività svolta successivamente dall'Ufficio stralcio,

   delibera:

    1) di acquisire l'intera documentazione raccolta dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di David Rossi nella XVIII legislatura, con gli stessi vincoli di segretezza e di riservatezza del regime precedente, in modo da poterne disporre anche nell'attuale legislatura, affinché entri a far parte dell'archivio complessivo della documentazione;

    2) di far propria l'attività svolta al termine della XVIII legislatura dall'Ufficio stralcio, che ha catalogato e acquisito gli atti nel frattempo giunti, con gli stessi vincoli di segretezza e di riservatezza;

    3) di dare mandato al nucleo delle Commissioni parlamentari di inchiesta della Guardia di finanza addetti alla tenuta dell'archivio della Commissione di procedere all'informatizzazione degli atti prodotti e della documentazione acquisita nella XIX legislatura, secondo le indicazioni fornite dal presidente, procedendo alla relativa indicizzazione degli stessi.

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ALLEGATO 2

Deliberazione sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti
formati o acquisiti dalla Commissione

(Adottata dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 26 marzo 2024)

Art. 1
(Atti e documenti segreti)

  1. È prevista la possibilità di consultazione dei documenti segreti per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione, esclusivamente nei locali d'archivio della Commissione stessa. Non è consentita l'estrazione di copie. È, tuttavia, consentita, su disposizione del Presidente, la predisposizione di alcuni duplicati numerati, al solo fine di rendere possibili consultazioni contemporanee. I duplicati risultano assoggettati allo stesso regime degli originali. La consultazione dei documenti segreti avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento in ordine alla natura dell'atto ed ai limiti di utilizzabilità che ne derivano.
  2. Sono compresi nella categoria dei documenti segreti:

   a) atti giudiziari segreti ai sensi dell'articolo 329 del codice di procedura penale;

   b) resoconti stenografici delle sedute segrete o delle parti dichiarate segrete delle sedute pubbliche della Commissione;

   c) documenti su cui la Commissione ha posto il segreto funzionale;

   d) scritti anonimi;

   e) documenti formalmente classificati segreti dalle autorità amministrative e di Governo da cui provengono;

   f) documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso segreto.

Art. 2
(Atti e documenti riservati)

  1. È consentita la consultazione dei documenti riservati per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione, esclusivamente nei locali dell'archivio della Commissione stessa. La consultazione dei documenti riservati avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano. È consentito, su disposizione del Presidente, il rilascio di copie dei documenti riservati ai soli componenti e collaboratori esterni della Commissione, nonché alle autorità richiedenti, previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano.
  2. Sono compresi nella categoria dei documenti riservati:

   a) atti giudiziari compresi nelle ipotesi considerate ai commi 2, 2-bis, 3, 4, 5, 6 e 6-bis dell'articolo 114 del codice di procedura penale;

   b) documenti provenienti da autorità amministrative e di Governo, non formalmente classificati, ma per i quali sia raccomandato l'uso riservato;

   c) documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso riservato.

Art. 3
(Atti e documenti liberi)

  1. Sono consentite la consultazione e l'estrazione di copie dei documenti liberi dietro richiesta scritta della documentazione.