CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 marzo 2023
80.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta delle elezioni
COMUNICATO
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GIUNTA PLENARIA

  Martedì 21 marzo 2023.Presidenza del presidente Federico FORNARO.

  La seduta comincia alle 12.05.

Seguito dell'esame dei criteri per la valutazione di validità o nullità dei voti.

  Federico FORNARO, presidente, ricorda che la Giunta è convocata in data odierna per il seguito della discussione sui criteri per la valutazione della validità o nullità dei voti espressi che, analogamente a quanto accaduto nelle precedenti legislature, possano rappresentare un indirizzo per le attività dei Comitati di verifica che dovessero essere costituiti a seguito di deliberazioni di apertura dell'istruttoria da parte della Giunta.
  Come concordato nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dà quindi lettura del documento definito nella fase iniziale della XVIII legislatura – nella seduta del 26 giugno 2019 – recante Criteri per la valutazione di validità o nullità dei voti, cui ha apportato alcune limitate integrazioni, nella parte delle premesse, volte a tenere conto degli elementi principali emersi nella discussione presso la Giunta sulla valorizzazione del principio del favor voti e degli aggiornamenti della relativa giurisprudenza amministrativa:

   «Ferme restando le disposizioni contenute nel Testo unico per le elezioni per la Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 (in particolare gli articoli 58, 59-bis, 69 e 70) e le istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione emanate dal Ministero dell'interno per lo svolgimento delle elezioni politiche del 25 settembre 2022, nella valutazione delle schede, ai fini della validità dei voti, si deve privilegiare il principio fondamentale, stabilito dalla legge e dal costante orientamento della giurisprudenza, di salvaguardare la volontà dell'elettore nei casi in cui sia espressa in modo univoco e manchino segni di riconoscimento.

  La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore (salvi i casi di nullità del voto previsti dal citato articolo 70 e il principio generale della non riconoscibilità del voto), in ossequio al principio di favor voti – di formazione giurisprudenziale e dal carattere specifico – che, nel dubbio circa la validità del voto, accorda preferenza, a tutela della salvezza della volontà dell'elettore, alla legittimità dello stesso (ex multis Cons. Stato, Sez. V, 7 febbraio 2000, n. 673, Cons. Stato, Pag. 4Sez. V, 28 settembre 2005, n. 5187; Cons. Stato, Sez. III, 5 marzo 2018, n. 1327).
  Con riferimento alle elezioni nelle circoscrizioni sul territorio nazionale, fermi restando i criteri di nullità delle schede e dei voti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 (in particolare, gli articoli 59-bis, 62, 69 e 70) possono essere definiti i seguenti criteri di valutazione della validità o nullità dei voti.
  Sono da considerare validi i voti espressi nei seguenti modi, fermo restando il principio che comunque dal voto espresso non risulti evidente la volontà dell'elettore di farsi riconoscere:

   1) i voti espressi con segno evidente su un simbolo o sul nominativo del candidato uninominale o sulla lista dei candidati del proporzionale e con un segno appena accennato, nel riquadro di un altro simbolo o nominativo di altro candidato uninominale o lista dei candidati del proporzionale o fuori da ogni riquadro;

   2) i voti espressi con segno sul simbolo o sul nominativo del candidato uninominale o sulla lista dei candidati del proporzionale, nonché altro segno all'interno del riquadro contenente il simbolo, il nominativo del candidato uninominale e la lista dei candidati del proporzionale medesimi;

   3) i voti espressi con unico segno la cui parte prevalente insista sul simbolo o sul nominativo del candidato uninominale o sulla lista dei candidati del proporzionale, anche se tracciato su più riquadri o sconfinante nella parte della scheda non coperta dai riquadri;

   4) i voti espressi su schede recanti ancora il tagliando antifrode, in ossequio al principio del favor voti, poiché non è imputabile all'elettore la causa di nullità, dato che il distacco del tagliando rientra nelle operazioni che deve effettuare il presidente del seggio come previsto dall'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 361/1957; il voto è infatti riconducibile all'identità del votante soltanto nell'ambito del seggio elettorale, che possiede l'elenco degli aventi diritto al voto e dei votanti, e non in sede di verifica presso la Giunta delle elezioni.

  Sono da considerarsi nulli i voti espressi nei seguenti modi:

   1) quando le schede presentino voti espressi con segno sul simbolo o sul nominativo del candidato uninominale o sulla lista, qualora risulti evidente la volontà dell'elettore di farsi riconoscere;

   2) quando le schede non siano quelle di cui alle tabelle A-bis e A-ter allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 (o, per la Valle d'Aosta, quelle delle tabelle F e G allegate alla legge n. 70 del 1980) o non rechino il bollo della sezione o la firma dello scrutatore richiesti dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957;

   3) i voti espressi con segno nel rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale e un segno sul rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato;

   4) quando non sussiste alcuna possibilità di identificare la lista prescelta o il candidato prescelto;

   5) quando l'elettore ha tracciato un unico segno trasversale che comprenda interamente l'area di due o più riquadri della scheda contenenti i nomi dei candidati uninominali e della lista/delle liste;

   6) quando l'elettore ha tracciato due o più segni su diversi riquadri della scheda contenenti i nomi dei candidati uninominali e della lista/delle liste;

   7) i voti espressi con un segno posto al di fuori dei riquadri contenenti il simbolo, il nominativo del candidato uninominale e la lista dei candidati del proporzionale;

   8) i voti espressi con segni sul contrassegno di più liste, anche se collegate tra loro, ovvero con un unico segno che insista Pag. 5in parti uguali su più contrassegni di liste. Tale nullità del voto di lista trascina con sé la nullità del voto al candidato, non essendo possibile che una scheda sia nulla solo parzialmente ed essendo tale modalità di espressione del voto suscettibile di consentire l'identificabilità dello stesso.

  Con riferimento alle elezioni nella circoscrizione Estero (per la quale, come è noto, è possibile l'espressione di uno o due voti di preferenza, a seconda della ripartizione), tenuto conto delle disposizioni contenute nella legge 27 dicembre 2001, n. 459 (in particolare dell'articolo 11, comma 3), delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 – cui l'articolo 25 della citata legge n. 459 del 2001 rinvia per quanto non disciplinato – e dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104 (recante il regolamento di attuazione della citata legge n. 459 del 2001), nonché delle istruzioni per gli uffici elettorali di sezione emanate dal Ministero dell'interno e fermi restando i criteri di nullità delle schede e dei voti previsti dagli articoli 11, comma 3, e 14, comma 3, lettera c), n. 4, della legge n. 459 del 2001 e dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 104 del 2003, possono essere definiti i seguenti criteri di valutazione della validità o nullità dei voti, distinguendo i casi di nullità dei voti di lista dai casi di nullità dei voti di preferenza:

   a) sono da considerare validi i voti di lista espressi sulla scheda nei seguenti modi, fermo restando il principio che comunque dal voto espresso non risulti evidente la volontà dell'elettore di farsi riconoscere:

    1. i voti espressi con segno evidente sul simbolo della lista prescelta e con un segno appena accennato, fuori dei riquadri o nel riquadro di altro simbolo o all'interno del riquadro contenente il simbolo della lista prescelta;

    2. i voti espressi con unico segno la cui parte prevalente insista sul simbolo di una lista, anche se tracciato su più riquadri o sconfinante nella parte bianca della scheda non coperta da simboli;

    3. i voti espressi con segno sul simbolo di una lista nonché altro segno all'interno del riquadro;

    4. i voti espressi con più segni su simboli diversi qualora recanti una o più preferenze per candidati compresi nella medesima lista, alla quale il voto va pertanto attribuito;

    5. i voti espressi senza segno su un simbolo ma con l'indicazione di una o più preferenze per candidati della medesima lista, purché non sia tracciato altro segno in alcun spazio della scheda;

    6. i voti espressi anche mediante l'indicazione di preferenze dichiarate nulle, purché validi sotto ogni altro profilo;

   b) sono da considerare nulli i voti di lista espressi nei seguenti modi:

    1. i voti non espressi mediante penna di colore blu o nero;

    2. quando le schede utilizzate non siano quelle di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 459/2001;

    3. i voti espressi con segno sul simbolo, nonché altro segno all'interno del rettangolo, qualora risulti evidente la volontà dell'elettore di farsi riconoscere;

    4. i voti espressi con segni su più simboli ovvero con un unico segno che insista in parti uguali su più simboli;

    5. i voti espressi con segno posto al di fuori dei riquadri contenenti i simboli;

    6. i voti espressi con o senza segno su un simbolo e con il nome di un partito o di una lista o con qualunque altra scritta, diversa dal nome di un candidato, riportata entro o fuori di un rettangolo;

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   c) sono da considerare validi i voti di preferenza espressi nei seguenti modi:

    1. i voti di preferenza espressi in uno spazio diverso da quello posto a fianco del simbolo della lista cui i candidati votati appartengono, purché riferiti a candidati della lista votata;

    2. i voti di preferenza per uno o più candidati compresi in una medesima lista sul cui simbolo l'elettore non abbia tracciato alcun segno, purché non sia tracciato altro segno in alcun spazio della scheda;

    3. i voti di preferenza espressi con errori ortografici che non impediscano comunque di individuare il candidato prescelto;

   d) salva l'eventuale validità dei voti di lista, sono da considerare nulli i voti di preferenza espressi nei seguenti modi:

    1. i voti di preferenza espressi su una scheda il cui voto di lista è dichiarato nullo;

    2. i voti di preferenza espressi senza che l'indicazione del candidato sia fatta con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista;

    3. i voti di preferenza espressi per candidati compresi in una lista diversa da quella votata;

    4. i voti di preferenza espressi per candidati compresi in una lista di un'altra ripartizione;

    5. i voti di preferenza espressi in eccedenza rispetto al numero di preferenze stabilito per la ripartizione, ferma restando la validità dei primi voti di preferenza ricompresi entro il predetto limite numerico;

    6. i voti di preferenza espressi mediante l'indicazione di numeri e non del cognome del candidato».

  Non essendovi obiezioni, fa quindi presente che, come concordato nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sul documento di cui ha dato lettura potranno essere presentate proposte di modifica entro martedì 28 marzo alle ore 12 così che la Giunta possa procedere al relativo esame nel corso della prossima settimana.

  Pietro PITTALIS (FI-PPE) e Luca SBARDELLA (FDI) chiedono ulteriori chiarimenti sulle modalità di presentazione degli emendamenti sul testo testé illustrato dal presidente.

  Federico FORNARO, presidente, rileva come il testo di cui ha dato lettura rappresenti, come concordato e analogamente a quanto avvenuto la scorsa legislatura, un punto di partenza per la discussione presso la Giunta delle elezioni. Le relative proposte emendative potranno essere presentate con riguardo sia alla parte delle premesse sia ai criteri di nullità e validità dei voti e saranno esaminate nel corso delle sedute della Giunta previste per la prossima settimana in modo da concludere il relativo esame entro il corrente mese di marzo.
  Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 12.20 alle 12.40.