CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 marzo 2023
74.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta delle elezioni
COMUNICATO
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GIUNTA PLENARIA

  Martedì 7 marzo 2023. — Presidenza del presidente Federico FORNARO.

  La seduta comincia alle 18.35.

Esame dei criteri per la valutazione di validità o nullità dei voti.

  Federico FORNARO, presidente, ricorda che la Giunta è convocata per l'avvio della discussione sui criteri per la valutazione della validità o nullità dei voti espressi ai fini dell'eventuale svolgimento di attività istruttorie consistenti nella revisione di schede elettorali, analogamente a quanto accaduto nelle precedenti legislature.
  Ricorda preliminarmente – con riferimento alle elezioni nelle circoscrizioni del territorio nazionale – le previsioni legislative disposte dagli articoli 58, 59-bis, 62, 69, 70 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 recante testo unico per le elezioni della Camera dei deputati.
  Osserva che, in tale quadro, viene in rilievo il principio del favor voti – di formazione giurisprudenziale e di carattere specifico – che, nel dubbio, circa la validità del voto accorda la preferenza, a tutela della salvezza della volontà dell'elettore, alla legittimità dello stesso (ex multis Cons. Stato, Sez. V, 7 febbraio 2000, n. 673).
  Ricorda quindi – con riferimento alle elezioni nella circoscrizione Estero – quanto disposto in particolare dall'articolo 11, comma 3, della legge n. 459 del 2001 e il richiamo, recato dall'articolo 25 della suddetta legge n. 459, per quanto non disciplinato, alle previsioni del Testo unico per la Camera dei deputati, già illustrate. Viene altresì in rilievo quanto disposto dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 104 del 2003 di attuazione della legge n. 459 del 2001.
  Ricorda altresì, per completezza di informazioni, che la Giunta delle elezioni e delle immunità del Senato ha definito i criteri per l'eventuale revisione delle schede nella seduta del 29 novembre 2022.
  Osserva inoltre come occorra altresì tenere conto dei contenuti delle Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione pubblicate dal Ministero dell'interno per le elezioni politiche del 25 settembre 2022, nella parte dedicata alla nullità del voto, sia in merito alle elezioni sul territorio nazionale sia alle elezioni nella circoscrizione Estero, che hanno guidato le decisioni in merito alla validità del voto degli uffici elettorali sezionali.
  Nelle Istruzioni si evidenzia in particolare quanto segue nella sezione relativa alle schede nulle e schede bianche: «Si ha la nullità della scheda nei seguenti casi: a) quando la scheda – sebbene votata univocamente per un determinato candidato uninominale e/o per una determinata lista oppure non contenente alcuna espressione Pag. 5di voto – presenta, però, scritture o segni chiaramente riconoscibili tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far identificare il proprio voto; b) quando la scheda – sebbene votata univocamente per un determinato candidato uninominale e/o per una determinata lista oppure non contenente alcuna espressione di voto – non porta, però, il bollo della sezione o la firma dello scrutatore oppure non è conforme al modello previsto dalla legge (tabelle A e B allegate al D.lgs. n. 533/1993, per l'elezione del Senato; tabelle A-bis e A-ter allegate al T.U. n. 361/1957, per l'elezione della Camera; tabelle F e G allegate alla legge n. 70/1980, per l'elezione sia del Senato che della Camera in Valle d'Aosta e per l'elezione del Senato in Trentino-Alto Adige); c) quando la volontà dell'elettore si manifesta in modo non univoco e, in particolare: se l'elettore traccia segni di voto sul nominativo di più di un candidato uninominale o sul contrassegno di più liste anche se collegate tra loro; se l'elettore traccia segni di voto sul nominativo di un candidato uninominale e sul contrassegno di una lista non collegata a quel candidato; se l'elettore, per l'elezione nei collegi uninominali della Valle d'Aosta o, per il Senato, del Trentino-Alto Adige traccia segni di voto sul nominativo di un candidato nel collegio e sul contrassegno di altro candidato nel collegio stesso».
  Le suddette Istruzioni specificano inoltre che «Le particolari caratteristiche del voto congiunto previsto dalla legge n. 165 del 2017 comportano la necessità di assegnare comunque il voto espresso per il candidato uninominale alla/e lista/e collegata/e viceversa; ciò, pertanto, rende impossibile poter considerare le stesse schede parzialmente valide e parzialmente nulle (o parzialmente valide e parzialmente contestate e provvisoriamente non attribuite). La scheda deve in ogni caso considerarsi nulla per mancanza di univocità del voto qualora siano votati più candidati uninominali o più liste. La volontà dell'elettore non è univoca e non vi è possibilità di identificare la lista o il candidato prescelti anche quando, ad esempio, l'elettore traccia un unico segno trasversale che insiste, all'incirca in pari misura, su più rettangoli contenenti i nominativi di candidati uninominali o di contrassegni di lista (Cfr. articoli 45, commi terzo e quarto, 58, 59-bis e 70 T.U. n. 361/1957; articolo 14 D.lgs. n. 533/1993)».
  Nelle Istruzioni si evidenzia inoltre che «le disposizioni che sanciscono la nullità del voto per la presenza di segni di riconoscimento devono essere qualificate di stretta interpretazione, nel senso che il voto può essere dichiarato nullo solo quando la scheda contiene segni, scritte o espressioni che inoppugnabilmente e inequivocabilmente sono idonei a palesare la volontà dell'elettore di far riconoscere la propria identità: sono da considerare tali i segni che non trovano, al di fuori di questa volontà, altra ragione o spiegazione».
  Ritiene che le due questioni sulle quali debba concentrarsi l'attenzione sono quella del voto espresso su schede recanti ancora il tagliando antifrode e quella del voto espresso a favore di due o più liste della medesima coalizione. Sulla prima questione, a suo avviso deve ribadirsi l'orientamento della Giunta delle elezioni della XVIII legislatura, di non considerare nulli i voti espressi su schede recanti ancora il tagliando antifrode, perché l'errore del presidente di seggio non può penalizzare la volontà dell'elettore. Sulla seconda questione, fa presente che vi sono due possibili interpretazioni: l'una volta a tutelare il principio del favor voti, considerando che l'elettore abbia espresso chiaramente la volontà di attribuire il voto al candidato del collegio uninominale, e quindi alla coalizione di liste che lo sostiene; l'altra è quella data dalla Giunta delle elezioni della scorsa legislatura che, a seguito di un emendamento approvato in tal senso, ha ritenuto nullo il voto a più liste coalizzate sulla base del principio della univocità del voto. Fa presente che, non essendo previsto dalla legge il voto disgiunto, non è possibile adottare la soluzione di considerare valido il voto per il candidato nel collegio uninominale senza ripartirlo pro quota alle liste della coalizione.
  Rileva inoltre che possono essere state date interpretazioni differenti nei diversi seggi, ma ricorda che le Istruzioni del MinisteroPag. 6 dell'interno agli uffici elettorali di sezione del 2018 e del 2022, identiche sul punto, davano indicazione ai presidenti di seggio, come ricordato, nel senso di considerare nulli tali voti.
  Infine, prospetta la possibilità che, nel prosieguo dei lavori, dopo la discussione di carattere generale in seno alla Giunta, eventuali proposte emendative siano presentate rispetto al testo recante i criteri di validità o nullità delle schede approvato dalla Giunta delle elezioni della XVIII legislatura nella seduta del 26 giugno 2019.

  Pietro PITTALIS (FI-PPE), intervenendo da remoto, invita a superare il metodo seguito nella scorsa legislatura nella quale, per favorire le forze politiche non coalizzate, la maggioranza di allora votò un emendamento rispetto al testo definito dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Giunta delle elezioni, in virtù del quale si stabilì che fossero nulli i voti espressi mediante l'apposizione della croce sul contrassegno di più liste, anche se collegate tra loro, con conseguente annullamento anche del voto espresso al candidato dell'uninominale collegato alle medesime liste.
  A suo avviso, si tratta di un evidente errore interpretativo cui occorre porre rimedio, in quanto lesivo del principio del favor voti.
  Ricorda che – come d'altra parte ha anche segnalato il Presidente vicario della Corte d'appello di Roma, dott. Picazio, nel corso dell'audizione svolta dalla Giunta – molti Uffici centrali circoscrizionali, nel caso prima descritto, hanno assegnato il voto quanto meno al candidato all'uninominale. In particolare, segnala i casi decisi con riferimento ai voti espressi nelle sezioni n. 7 e 73 di Catanzaro nonché n. 173 di Reggio di Calabria. Nell'insistere dunque sulla necessità di trovare una soluzione coerente col principio del favor voti, come peraltro sottolineato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1327 del 2018, evidenzia che i casi di nullità sono soggetti al principio di stretta interpretazione, che esige che tale nullità possa essere riscontrata solo nei casi tassativamente previsti dalla legge. Conclude pertanto invocando una modifica del criterio adottato nella scorsa legislatura.

  Pino BICCHIELLI (NM(N-C-U-I)-M) nel condividere i contenuti dell'intervento del collega Pittalis, ribadisce che l'orientamento interpretativo attuale costituisce il frutto di un emendamento adottato nella precedente legislatura dall'allora maggioranza parlamentare. Ritiene invece doveroso salvaguardare la volontà dell'elettore e sottolinea che la candidatura del concorrente all'uninominale è sostenuta da un preliminare lavoro di coalizione, del quale non può non tenersi conto in sede interpretativa.
  D'altra parte, non bisogna a suo avviso dimenticare che la legge elettorale vigente, nel caso di apposizione del segno sul rettangolo del solo candidato all'uninominale, attribuisce proporzionalmente il voto a tutte le forze politiche che compongono la coalizione. Per tale ragione, non vede il motivo per cui il voto espresso a favore di due liste della stessa coalizione non possa essere esteso anche alle altre liste e al candidato uninominale. Diversamente, ritiene che si perverrebbe alla paradossale conclusione di annullare il voto che è stato chiaramente espresso apponendo il segno sul candidato del collegio uninominale e su tutte le liste che lo sostengono.

  Giandiego GATTA (FI-PPE) ricorda che il principio del favor voti trova la sua genesi nelle disposizioni del codice di procedura civile che prevedono la regola della conservazione degli atti. In forza di tale regola – secondo la posizione unanime della giurisprudenza – l'atto introduttivo del giudizio erroneamente utilizzato non è soggetto a nullità ove esso sia dotato dei requisiti minimi essenziali previsti per l'atto che si sarebbe dovuto correttamente impiegare. A fronte di tali principi, ritiene che il caso di cui si sta discutendo – ovvero il voto espresso a favore di due forze politiche della stessa coalizione – denoti una «volontà rafforzata» dell'elettore, che andrebbe a tutti i costi salvaguardata evitando di pervenire alla nullità del voto.

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  Carmela AURIEMMA (M5S) ricorda che tra gli elementi essenziali del voto vi sono la segretezza e l'univocità.
  Ritiene che, laddove l'elettore ponga il segno su tutti i contrassegni delle liste di una coalizione si possa riconoscere la volontà univoca dell'elettore, mentre se il segno viene tracciato solo su alcune delle liste della coalizione il principio dell'univocità non sia soddisfatto.
  Fa presente che la legge elettorale vigente prevede l'espressione di un unico voto ed è quindi erroneo considerare separatamente il voto maggioritario per il collegio uninominale da quello proporzionale per il collegio plurinominale. Rileva che il principio del favor voti, che va salvaguardato, trova dei limiti rappresentati dalla segretezza e dalla chiarezza del voto; apporre più segni potrebbe essere segno della volontà dell'elettore di rendere riconoscibile il proprio voto.

  Giandonato LA SALANDRA (FDI) ricorda che, dal punto di vista giuridico, vige il principio della prevalenza della sostanza sulla forma. Ritiene che, essendo il voto unitario, appare paradossale che si voglia distinguere la parte maggioritaria da quella proporzionale. A suo avviso, se il voto è chiaro deve essere attribuito sia al candidato uninominale sia alle liste nel proporzionale: se, ad esempio, l'elettore ha posto un segno su tre liste della medesima coalizione è inequivoco che l'elettore abbia voluto votare per quel candidato; il voto deve pertanto essere ripartito proporzionalmente tra le liste della coalizione, come previsto dalla legge.
  Ritiene che l'interpretazione data dalla Giunta della XVIII legislatura, di considerare nulli i voti a due o più liste coalizzate, sia in contrasto con la ratio legis di favorire la formazione di coalizioni di liste. Sottolinea infine che il principio dell'univocità del voto va salvaguardato tenendo conto della volontà dell'elettore che, nel caso di voto per più liste coalizzate, si è espressa chiaramente, non essendo a suo avviso plausibile che tale modalità di voto venga adottata al fine di renderlo riconoscibile.

  Carmela AURIEMMA (M5S) considera non chiare le motivazioni per le quali si dovrebbe ritenere che un elettore che ha tracciato il segno solo su alcuni contrassegni di liste coalizzate intendesse invece votare per tutte le liste della coalizione.

  Federico FORNARO, presidente, ricorda che le Istruzioni ministeriali per le elezioni del 4 marzo 2018, ovviamente antecedenti alla deliberazione della Giunta della XVIII legislatura, già recavano tale causa di nullità. Invita quindi ad affrontare la questione prescindendo dalla logica di contrapposizione tra movimenti o partiti politici che hanno partecipato alle elezioni in coalizione e quelli che invece si sono presentati singolarmente; ritiene, infatti, che siano fondate sia le ragioni di chi sottolinea l'esigenza di rispettare in ogni caso il principio del favor voti sia quelle di chi richiama il principio dell'univocità del voto.

  Stefano CANDIANI (LEGA) osserva che nell'interpretazione della legge non si possa prescindere dal buon senso; ritiene quindi che il voto vada considerato sempre valido quando è possibile, tenendo conto della volontà dell'elettore, che non è sempre un elettore istruito sulle modalità di espressione del voto contemplate dalla legge o dalle istruzioni. Si deve quindi cercare di addivenire a una interpretazione equilibrata delle norme, che possa essere valida al di là delle convenienze contingenti di parte e anche per il futuro.

  Francesco Emilio BORRELLI (AVS) condivide l'impostazione data alla questione dal collega Candiani e ricorda di essersi sempre schierato in difesa del rispetto della volontà dell'elettore. Ritiene che, nella discussione in corso, vi siano ragioni a sostegno di entrambe le tesi. A suo avviso, qualora il voto sia stato espresso a favore di tutte le liste di una coalizione si deve ritenere univoca la volontà dell'elettore ed il voto deve quindi essere conseguentemente attribuito al candidato e ripartito proporzionalmente tra le liste, come previsto dalla legge. Nel caso, però, in cui l'elettore abbia tracciato il segno solo su alcuni contrassegniPag. 8 di liste coalizzate e non su altri, a suo avviso, la volontà dell'elettore non è chiaramente espressa. Auspica una decisione condivisa, non dettata da interessi di parte, su una materia della quale sottolinea la delicatezza: infatti per i voti eventualmente attribuiti nell'esame di ricorsi ai candidati uninominali si avrebbero necessariamente, per la conformazione della legge elettorale, ripercussioni sulle cifre elettorali dei collegi plurinominali.

  Marcello COPPO (FDI) ritiene che i due principi, ugualmente importanti, del favor voti e dell'univocità del voto debbano essere contemperati. A tal fine, quando i due principi non collimano, può essere utile fare ricorso per analogia ad altri sistemi elettorali simili; fa riferimento, in particolare, alla normativa per l'elezione del sindaco nei comuni con più di 15.000 abitanti. Ricorda, quindi, che in quelle elezioni, se l'elettore traccia il segno su due diverse liste che sostengono il medesimo candidato sindaco, il voto è attribuito a tale candidato. Richiama, in proposito, la sentenza del Consiglio di Stato – V Sezione – 3 dicembre 2001, n. 6052. Per contemperare i due citati principi si deve ritenere che il voto per più liste coalizzate vada attribuito al candidato uninominale.

  Federico FORNARO, presidente, ricorda che, nell'elezione del sindaco, vengono espressi due voti: uno al candidato sindaco e uno alle liste, mentre nella legge per l'elezione della Camera dei deputati il voto è unico e i voti espressi a favore dei soli candidati sostenuti da coalizioni di liste sono ripartiti proporzionalmente tra tali liste.

  Marcello COPPO (FDI) osserva che, proprio perché il voto va ripartito tra le liste della coalizione, per contemperare i principi del favor voti e dell'unicità del voto, è necessario, per tutelare il favor voti, non annullare il voto. È infatti, in tal caso, alquanto chiara l'univocità della volontà dell'elettore nell'espressione di voto in favore di una coalizione.

  Ilenia MALAVASI (PD-IDP) ritiene fondamentale interpretare correttamente la volontà dell'elettore, in ossequio al principio del favor voti. Non reputa però attinente il richiamo al sistema elettorale previsto per le elezioni amministrative, che prevede – diversamente dalla legge vigente per le elezioni politiche – il voto disgiunto. In merito alla univocità del voto, osserva che, nel caso in cui siano stati tracciati segni su tutte le liste di una coalizione, non vi siano dubbi sulla volontà dell'elettore. Si domanda però secondo quale principio si possa ripartire proporzionalmente tra tutte le liste di una coalizione il voto di un elettore che si è espresso in favore solo di alcune di esse e non di altre. Ritiene necessario riflettere su tale punto, anche in considerazione del fatto che il sistema elettorale previste dalla legge vigente non è di semplice comprensione per l'elettore. Si domanda inoltre quale sia stata la ratio sottostante alle Istruzioni ministeriali del 2018 e del 2022, che ha portato a indicare esplicitamente la nullità del voto a favore di due o più liste, anche collegate, per mancanza di univocità del voto; ad ogni modo, tale indicazione è stata data ai presidenti di seggio, che avrebbero dovuto operare conseguentemente.

  Carmela AURIEMMA (M5S) osserva che il parallelismo con le elezioni per il rinnovo delle amministrazioni locali non è corretto perché in tali elezioni sono previsti due voti distinti: uno per il candidato sindaco e un altro per le liste. Il voto al solo sindaco non si distribuisce tra le liste. Fa presente che, invece, nel sistema elettorale vigente per le elezioni politiche è previsto un unico voto, al quale devono essere applicati i principi più volte richiamati; pertanto la volontà dell'elettore di votare solo alcune liste della coalizione, nel caso abbia posto il segno solo sui rispettivi simboli, non verrebbe rispettata se il voto fosse ripartito proporzionalmente anche tra le altre liste della coalizione. Sottolinea che, come chiaramente detto nelle Istruzioni ministeriali, la volontà dell'elettore che traccia il segno su più liste, anche collegate, non è chiara e il voto, conseguentemente, è nullo. Ritiene perciò grave che – a elezioni svolte – si metta in dubbio l'operato di migliaia di Pag. 9seggi che hanno seguito le Istruzioni ministeriali.

  Federico FORNARO, presidente, ricorda che la decisione della Giunta della XVIII legislatura di considerare nulli i voti espressi in favore di due liste, anche se collegate, era in linea con le indicazioni contenute nelle Istruzioni ministeriali per le elezioni del 4 marzo 2018.

  Pietro PITTALIS (FI-PPE), intervenendo da remoto, sottolinea di non condividere la posizione testé espressa dal Presidente, che peraltro rischia a suo avviso di risolversi in una forma di precostituzione della soluzione al caso in discussione.

  Luca SBARDELLA (FDI) concorda con quanto evidenziato dal deputato Candiani in merito all'importanza che i criteri definiti dalla Giunta delle elezioni valgano per il futuro e con la finalità di assicurare certezza nell'applicazione delle previsioni legislative. In proposito, non si può non tenere conto del fatto che vi sono delle mancanze nei criteri individuati dalla legge e nelle Istruzioni definite dal Ministero dell'interno per i Presidenti delle sezioni elettorali.
  In modo particolare, la principale mancanza consiste nella volontà di equiparazione del voto espresso a favore di più contrassegni di lista non coalizzate rispetto a quello espresso a favore di più contrassegni di lista coalizzate. La differenza è molto rilevante e nel caso ci si avventuri nel prevedere la nullità del voto a fronte di un elettore che esprime il voto a favore di più liste presentate in coalizione si rischia di non tenere conto della sostanza della volontà dell'elettore, di commettere un errore grossolano.
  Ricorda come le specificazioni relative alla nullità del voto contenute delle Istruzioni definite dal Ministero dell'interno per i Presidenti delle sezioni elettorali sono analoghe per le elezioni del 4 marzo 2018 e del 25 settembre 2022 ma ribadisce come, a suo avviso, sia stato commesso in entrambe le occasioni lo stesso errore confondendo il voto espresso a favore di più contrassegni di lista non coalizzate rispetto quello espresso a favore di più contrassegni di lista in coalizione. Nel prosieguo potrà dunque essere opportuno un chiarimento, sia nelle previsioni in materia della legge n. 165 del 2017 sia nelle Istruzioni del Ministero dell'interno.
  Rileva come sia inoltre erroneo non voler valutare la possibilità di «scindere» il voto espresso in favore del solo candidato uninominale da quello in favore delle liste. In linea teorica, si potrebbe infatti valutare la possibilità di considerare valido il voto al solo candidato uninominale rispettando la volontà dell'elettore che abbia chiaramente espresso il favore verso una coalizione votando più contrassegni di liste coalizzate. Diversamente, il rischio è quello di arrivare ad annullare un voto così chiaramente espresso in favore di una coalizione, e quindi del candidato uninominale che ne è espressione. Si annullerebbe in tale caso il voto di una persona meno esperta o comunque di un elettore che erroneamente ha posto due segni su due contrassegni di liste che si sono presentate in coalizione: si tratta, a suo avviso, di ripristinare una corretta scala gerarchica nelle valutazioni da svolgere.
  Riguardo al punto che attiene alla validità del voto nel caso in cui sia rimasto il tagliando antifrode concorda con l'impostazione seguita nella XVIII legislatura; resta quindi da chiarire, nel prosieguo dei lavori della Giunta, la questione posta al punto 8) dei criteri di nullità votati dalla Giunta la scorsa legislatura a seguito di un emendamento approvato in tale senso. Chiede quindi al Presidente come si intenda procedere nei lavori della Giunta.

  Maria Stefania MARINO (PD-IDP) intende soffermarsi sul rischio, illustrato dalla collega Auriemma, di dare luogo ad un precedente pericoloso modificando i criteri definiti la scorsa legislatura e contenuti nelle Istruzioni fornite dal Ministero dell'interno a tutti i presidenti dei seggi elettorali.
  Evidenzia l'importanza di giungere alla definizione di criteri oggettivi ed ex ante che non possono mancare ai fini delle Pag. 10successive attività di verifica cui è chiamata la Giunta.

  Pietro PITTALIS (FI-PPE), intervenendo da remoto, intende chiarire che, a suo avviso, non sono certo sovrapponibili, in relazione alla problematica di cui si sta discutendo, il sistema elettorale nazionale (Camera e Senato) con quello delle elezioni comunali. Tuttavia, ritiene che il principio del favor voti sia di carattere generale e universale e che pertanto vada applicato ad ogni tipo di elezione. Evidenzia, infine, che la Giunta non è chiamata a modificare una norma di legge ma a darne una interpretazione in sede applicativa.

  Federico FORNARO, presidente, intende ribadire che lo spirito dei chiarimenti da lui forniti nel corso della seduta non è mai quello di orientare in alcun modo le decisioni della Giunta quanto piuttosto quello di assicurare che ogni opinione possa essere espressa con tutte le argomentazioni che si ritengono valide. Ci si trova infatti di fronte a due scuole di pensiero entrambe egualmente fondate su ragioni che possono sostenersi. L'importante, a suo avviso, è assicurare a tutti di esporle alla Giunta in maniera chiara, senza preconcetti e in un clima di collaborazione.
  Ricorda come, in sintesi, alcuni hanno sostenuto l'opportunità di confermare l'impostazione seguita nella XVIII legislatura, fondata sulle Istruzioni adottate dal Ministero dell'interno sia nel 2018 sia nel 2022, non riscontrando elementi per rivedere l'impostazione che è stata finora applicata. Altri hanno invece sottolineato l'esigenza di far prevalere, in ogni caso, il principio del favor voti rispetto alle Istruzioni diramate ai Presidenti di seggio dal Ministero dell'interno, chiedendo che, da ora in avanti, sia seguita la nuova impostazione.
  Lo sforzo che chiede a coloro che sostengono la seconda impostazione è quello di evidenziare, nel prosieguo della discussione e nella fase emendativa, le modalità con cui, in tale caso, sarebbe poi applicata la previsione della validità del voto. Infatti, se fosse consentito dalla legge attribuire tale voto al solo candidato uninominale sarebbe abbastanza pacifico il modo di procedere; invita invece a riflettere sul fatto che così non può essere in base al vigente sistema elettorale rendendosi in tal caso necessario attribuire anche i voti alle liste per la parte proporzionale, modificando di conseguenza le cifre elettorali di lista a livello di collegio uninominale, quindi di collegio plurinominale, poi di circoscrizione e, infine, a livello nazionale. È dunque importante avere contezza degli effetti, anche indiretti, che possono seguire sulla base della normativa elettorale vigente.

  Luca SBARDELLA (FDI) si chiede quali potrebbero essere le conseguenze nel caso si decidesse una «forzatura» rispetto al meccanismo vigente attribuendo, nei casi in questione, il voto valido al solo candidato uninominale alla luce dell'incontrovertibile volontà dell'elettore di votare a favore della coalizione che lo sostiene.

  Federico FORNARO, presidente, ribadisce che in tal caso sarebbe un'interpretazione contra legem considerato che la legge n. 165 del 2017 non contempla la possibilità di attribuire il voto al solo candidato uninominale senza procedere alla ripartizione pro quota tra le liste.

  Carmela AURIEMMA (M5S) concorda con quanto testé rilevato dal Presidente evidenziando come, a suo avviso, equivarrebbe ad introdurre il voto disgiunto, non consentito dalla vigente legge elettorale.

  Federico FORNARO, presidente, ricorda come il legislatore del 2017 fece la scelta, fino a quel momento inedita nei sistemi elettorali nazionali, di attribuire il voto espresso in favore del solo candidato uninominale tra le liste della medesima coalizione in proporzione ai voti conseguiti nel collegio uninominale. Dopo l'entrata in vigore della legge n. 270 del 2005 furono infatti superate le previsioni della legge del 1993 relative al voto espresso nel collegio uninominale e il voto dell'elettore era in favore della lista; con la legge n. 165 n. 2017 fu recuperato tale principio stabilendo l'unicitàPag. 11 del voto per il collegio uninominale e per la parte proporzionale.

  Luca SBARDELLA (FDI) chiede chiarimenti sull'applicazione dei criteri di nullità e validità dei voti rispetto ai collegi non oggetto di ricorsi presentati alla Giunta e su possibili riflessi sul sistema a livello nazionale.

  Federico FORNARO, presidente, rileva, sulla base dell'esperienza dei dati analizzati riguardo alle precedenti legislature, come sia difficile che ne possa conseguire una modifica nell'attribuzione di seggi a livello nazionale mentre potrebbero esservi impatti sui dati relativi ai collegi plurinominali oltre che a livello di collegio uninominale.
  Per quanto riguarda il calendario dei lavori fa presente che, dopo l'ampia discussione svolta nella seduta odierna, nella prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, potranno valutarsi tempi e modalità per il prosieguo dell'esame.
  Rinvia dunque il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 20.15.