CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 aprile 2024
286.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per il regolamento
ALLEGATO
Pag. 10

ALLEGATO 1

Proposta di modifica al Regolamento.

(Testo dei Relatori del 24 gennaio 2024)

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

(Gli emendamenti sono ordinati sulla base dell'articolo del Regolamento cui si riferiscono. Per gli articoli del Regolamento modificati dal testo dei relatori è riportato anche tale testo)

ART. 1.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Essi svolgono tali funzioni nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione, dal Regolamento e dalla legislazione vigente.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Rientra tra le funzioni di cui al comma 1 quella di esprimere opinioni e di informare i cittadini, con linguaggio continente e anche al di fuori delle aule parlamentari, sui temi dell'attività che i deputati hanno svolto o intendono svolgere nell'ambito del proprio mandato. Tale funzione può avere ad oggetto anche l'attività parlamentare posta in essere da altri deputati o senatori o membri del Governo.

*1.1. Bordonali.

*1.2. D'Alessio.

*1.3. Ghirra.

* * *

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Essi svolgono tali funzioni nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione, dal Regolamento della Camera e dalla legislazione vigente.

1.4. D'Orso.

* * *

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. I deputati esercitano le loro funzioni in rappresentanza della Nazione con disciplina e onore, osservando i princìpi di integrità, trasparenza, diligenza, onestà, responsabilità e tutela del buon nome Pag. 11della Camera dei deputati. Essi si attengono nell'esercizio del mandato parlamentare agli obblighi stabiliti dalla legislazione vigente nonché alle previsioni contenute nel Codice di condotta dei deputati.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 16 del Regolamento, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  «2-bis. La Giunta, in attuazione dell'articolo 1-bis, adotta il Codice di condotta dei deputati. Il Codice, pubblicato in Allegato al Regolamento, stabilisce in particolare:

   a) le norme finalizzate a garantire che i comportamenti dei deputati risultino informati ai princìpi indicati dall'articolo 1-bis;

   b) le norme e le procedure finalizzate ad assicurare trasparenza e pubblicità delle posizioni professionali e delle cariche ricoperte, e delle attività finanziarie e dei finanziamenti ricevuti, in particolare assicurandone la pubblicità sul sito internet della Camera dei deputati, ed a prevenire e rimuovere situazioni di conflitto di interessi;

   c) le modalità di funzionamento e gli ulteriori compiti spettanti al Comitato consultivo sulla condotta dei deputati di cui all'articolo 16-ter;

   d) le sanzioni, comminate dal Comitato consultivo sulla condotta dei deputati di cui all'articolo 16-ter, per la violazione delle norme e dei princìpi del Codice accertata dallo stesso Comitato secondo le procedure disciplinate dal Codice, ferma restando la competenza dell'Ufficio di Presidenza in ordine all'adozione di sanzioni ai sensi dell'articolo 60. Le sanzioni devono essere graduate in relazione alla gravità della violazione accertata. Il Comitato procede in ogni caso all'audizione del deputato interessato. La notizia delle sanzioni irrogate è pubblicata sul sito internet della Camera;

   e) ogni altra norma necessaria a garantire l'applicazione dell'articolo 1-bis.»;

   b) dopo l'articolo 16-bis del Regolamento, aggiungere il seguente:

«Art. 16-ter.

  1. Il Comitato consultivo sulla condotta dei deputati è composto da quattro membri dell'Ufficio di Presidenza e da sei deputati scelti dal Presidente della Camera tenendo conto della loro esperienza e della esigenza di rappresentatività ed equilibrio politico, in modo da garantire comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni e la tutela della rappresentanza di genere. Il Comitato è presieduto da un membro designato dal Presidente della Camera.
  2. La pubblicità dei lavori del Comitato è assicurata nelle forme stabilite dal Codice di condotta. In ogni caso il Comitato trasmette alla Presidenza della Camera una relazione annuale sulla propria attività.»;

   c) all'articolo 60 del Regolamento, al comma 3, primo periodo, dopo le parole: nei confronti delle istituzioni o del Capo dello Stato aggiungere le seguenti: ovvero nei casi in cui il Comitato consultivo sulla condotta dei deputati abbia accertato una grave violazione delle norme Pag. 12e dei princìpi del Codice di condotta e ne rimetta la valutazione all'Ufficio di Presidenza.

1.01. Schullian.

* * *

ART. 15.

  Al comma 3, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: Ai Gruppi costituitisi entro il termine di cui al comma 1 e a quelli costituitisi ai sensi dell'articolo 14, comma 2, è altresì assicurato annualmente un contributo finanziario a carico del bilancio della Camera, unico e onnicomprensivo, a copertura di tutte le spese di cui al comma 4, incluse quelle per il personale, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza. Il contributo è determinato avendo riguardo alla consistenza numerica iniziale dei Gruppi di cui al periodo precedente.

15.1. D'Orso.

* * *

ART. 16.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il Presidente della Camera convoca la Giunta per l'esame delle questioni di interpretazione del Regolamento ove ne facciano apposita richiesta uno o più presidenti di Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno a trenta deputati.

16.1. D'Orso.

* * *

ART. 16-bis.

  Al comma 6, sostituire il primo periodo con i seguenti: Ove il parere rechi condizioni formulate in modo specifico e testuale, esse si intendono presentate come emendamenti nella Commissione che procede in sede referente. Qualora questa non abbia adeguato il testo del progetto di legge alle condizioni formulate nel parere, respingendo gli emendamenti, deve indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea.

16-bis.1. D'Orso.

* * *

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Il Comitato, sulla base dell'attività consultiva svolta, cura un costante monitoraggio della legislazione, con particolare riferimento alla qualità della produzione normativa ed all'uso delle fonti. A tal fine Pag. 13può procedere all'audizione di Ministri e utilizzare le procedure di cui agli articoli 143, comma 1, e 144.

16-bis.2. D'Orso.

* * *

ART. 17.

  Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: La Giunta delle elezioni è composta di venti deputati, nominati dal Presidente non appena costituiti i Gruppi parlamentari, in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.

  Conseguentemente:

   al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: La Giunta è presieduta, a turno, da uno dei suoi componenti, per la durata di tre mesi ciascuno, alternandosi deputati appartenenti alla maggioranza e alle opposizioni.;

   al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Qualora nella Giunta siano proposti emendamenti il Presidente della Giunta ne giudica l'ammissibilità.

17.1. D'Orso.

* * *

ART. 18.

  Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: La Giunta per le autorizzazioni richieste ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione è composta di venti deputati, nominati dal Presidente non appena costituiti i Gruppi parlamentari, in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole da: La Giunta elegge fino ad: ed con le seguenti: La Giunta è presieduta, a turno, da uno dei suoi componenti, per la durata di tre mesi ciascuno, alternandosi deputati appartenenti alla maggioranza e alle opposizioni.

18.1. D'Orso.

* * *

ART. 19.

  Al comma 1, premettere il seguente periodo: Ogni Gruppo parlamentare deve avere almeno un rappresentante in ogni Commissione permanente.

  Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , fatta eccezione per i deputati iscritti a Gruppi parlamentari di Pag. 14consistenza numerica inferiore al numero delle Commissioni permanenti.

19.1. Alessandro Colucci.

* * *

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. I Gruppi, la cui consistenza numerica è inferiore al numero delle Commissioni, possono designare uno stesso deputato in tre Commissioni, in modo da essere rappresentati in tutte o nel maggior numero possibile di Commissioni.

  Conseguentemente:

   al comma 2, sopprimere le parole da: nonché quelli fino alla fine del comma.;

   al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , tranne nel caso previsto dal comma 1-bis.

19.2. Ghirra.

* * *

  Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: I deputati appartenenti a Gruppi composti da un numero di membri inferiore a quello delle Commissioni possono essere designati a far parte di due o più Commissioni al fine di consentire a tali Gruppi di essere rappresentati in tutte le Commissioni.

  Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere la parola: però.

19.3. Schullian.

* * *

  Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: I Gruppi composti da un numero di deputati inferiore a quello delle Commissioni sono però autorizzati a designare uno stesso deputato in tre Commissioni in modo da essere rappresentati nel maggior numero possibile di Commissioni; ogni Gruppo sostituisce altresì i propri deputati che facciano parte del Governo in carica con altri appartenenti a diversa Commissione.

Pag. 15

  Conseguentemente, dopo l'articolo 153-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 153-sexies.

  1. Le modificazioni all'articolo 19 entrano in vigore a decorrere dalla XX legislatura.

19.4. D'Alessio.

* * *

ART. 20.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. I componenti dell'Ufficio di Presidenza che entrano a far parte di un Gruppo parlamentare diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione decadono dall'incarico. Tale disposizione non si applica quando la cessazione sia stata deliberata dal Gruppo di provenienza, ovvero in caso di scioglimento o fusione con altri Gruppi parlamentari.

20.1. D'Orso.

* * *

ART. 22.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti:

   I – Affari costituzionali, Presidenza del Consiglio, interni, innovazione tecnologica e digitale;

   II – Giustizia;

   III – Affari esteri e difesa;

   IV – Politiche dell'Unione europea;

   V – Bilancio e programmazione economica;

   VI – Finanze e tesoro;

   VII – Cultura, patrimonio culturale, ricerca scientifica, istruzione, spettacolo e sport;

   VIII – Ambiente, mobilità sostenibile, energia, transizione ecologica, lavori pubblici, comunicazioni;

   IX – Attività produttive e agricole, commercio, turismo;

   X – Affari sociali, salute, lavoro e previdenza sociale.

22.1. D'Orso.

* * *

Pag. 16

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

  1. Quando si procede alla formazione di organi collegiali bicamerali, il Presidente della Camera promuove le opportune intese con il Presidente del Senato della Repubblica al fine di assicurare, nel rispetto del criterio di proporzionalità, la rappresentanza del maggior numero di Gruppi parlamentari costituiti nei due rami del Parlamento.
  2. Per il funzionamento di tali organi, quando hanno sede alla Camera, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del Regolamento della Camera.

22.01. Del Barba.

* * *

ART. 24.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: un quinto con le seguenti: un terzo.

  Conseguentemente, al quarto periodo, aggiungere le parole: , ferma restando la quota di cui al secondo periodo.

24.1. D'Orso.

* * *

Testo vigente

Testo base dei Relatori

  8. Nella ripartizione dei tempi operata ai sensi del comma 7, è comunque assegnato a ciascun Gruppo, per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge, un tempo complessivo non inferiore a quello previsto per un intervento dall'articolo 39, comma 1. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica all'esame dei disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

  8. Nella ripartizione dei tempi operata ai sensi del comma 7, è comunque assegnato a ciascun Gruppo, per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge, un tempo complessivo non inferiore al triplo di quello previsto per un intervento dall'articolo 39, comma 1. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica all'esame dei disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

  Al comma 8, primo periodo, nel testo dei Relatori, sostituire le parole da: al triplo di fino a: articolo 39, comma 1 con le seguenti: a trenta minuti.

24.2. Ghirra.

* * *

Pag. 17

  Al comma 8, primo periodo, nel testo dei Relatori, sostituire le parole: al triplo con le seguenti: al doppio.

24.3. Del Barba.

* * *

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

  1. La Conferenza dei Presidenti di Gruppo può fissare il termine perentorio decorso il quale i progetti di legge e gli atti di indirizzo, sottoscritti almeno da un terzo dei deputati e inseriti nel programma dei lavori, debbono essere posti in votazione in Assemblea.
  2. Decorso il termine di cui al comma 1, i progetti di legge sono posti all'esame e alla votazione dell'Assemblea nel testo presentato o trasmesso alla Camera ovvero approvato dalla Commissione. Nel caso in cui il provvedimento sia discusso in Assemblea nel testo del proponente o comunque la Commissione non abbia apportato le modificazioni richieste dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 85, comma 1-bis, tali modificazioni vengono poste in votazione di diritto e in forma di proposte emendative.
  3. Il termine fissato dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo ai sensi del comma 1 è sempre sottoposto ad una successiva deliberazione assembleare.
  4. Non si fa ricorso al procedimento di cui al presente articolo per i progetti di legge di cui agli articoli 72, quarto comma, 77 e 79 della Costituzione.

24.01. Del Barba.

* * *

ART. 32.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. All'inizio della seduta il Presidente avverte che, se non vi sono osservazioni, il verbale della seduta della giornata precedente, già distribuito telematicamente in formato provvisorio ai deputati, si intende approvato senza votazione. Occorrendo la votazione, questa ha luogo per alzata di mano e non può essere richiesta la verifica del numero legale.

32.1. Alessandro Colucci.

* * *

Pag. 18

ART. 39.

Testo vigente

Testo base dei Relatori

  1. Salvo i termini più brevi previsti dal Regolamento, la durata degli interventi in una discussione non può eccedere i trenta minuti.

  1. Salvo i termini più brevi previsti dal Regolamento, la durata degli interventi in una discussione non può eccedere i dieci minuti.

  2. Trascorso il termine, il Presidente, richiamato due volte l'oratore a concludere, gli toglie la parola.

  2-4. Identici.

  3. Il Presidente può, a suo insindacabile giudizio, interdire la parola ad un oratore che, richiamato due volte alla questione, séguiti a discostarsene.

  4. Nessun discorso può essere interrotto o rimandato per la sua continuazione da una seduta all'altra.

  5. Il termine previsto dal comma 1 è raddoppiato per la discussione su mozioni di fiducia e di sfiducia ed è aumentato a quarantacinque minuti per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge costituzionale, di delegazione legislativa, in materia elettorale e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali. È in ogni caso in facoltà del Presidente della Camera di aumentare, per uno o più oratori di ciascun Gruppo, i termini previsti per la durata degli interventi, se la particolare importanza degli argomenti in discussione lo richieda.

  5. Il termine previsto dal comma 1 è aumentato a trenta minuti per la discussione su mozioni di fiducia e di sfiducia ed è raddoppiato per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge costituzionale e in materia elettorale. È in ogni caso in facoltà del Presidente della Camera di aumentare, per uno o più oratori di ciascun Gruppo, i termini previsti per la durata degli interventi, se la particolare importanza degli argomenti in discussione lo richieda.

  Al comma 1, nel testo dei Relatori, sostituire la parola: dieci con la seguente: venti.

39.1. Ghirra.

* * *

  Al comma 1, nel testo dei Relatori, sostituire la parola: dieci con la seguente: quindici.

39.2. Ghirra.

* * *

  Al comma 5, primo periodo, nel testo dei Relatori, sostituire le parole: a trenta minuti per la discussione su mozioni di fiducia e di sfiducia ed è raddoppiato con le seguenti: a venti minuti per la discussione su mozioni di fiducia e di sfiducia e a venticinque minuti.

39.3. Del Barba.

* * *

Pag. 19

  Al comma 5, primo periodo, nel testo dei Relatori, sostituire la parola: trenta con la seguente: quaranta.

39.4. Ghirra.

* * *

  Al comma 5, primo periodo, nel testo dei Relatori, sostituire le parole: è raddoppiato con le seguenti: è aumentato a quaranta minuti.

39.5. Ghirra.

* * *

  Al comma 5, primo periodo, nel testo dei Relatori, sostituire le parole: è raddoppiato con le seguenti: è aumentato a trenta minuti.

39.6. Ghirra.

* * *

  Al comma 5, primo periodo, nel testo dei Relatori, sostituire le parole: e in materia elettorale con le seguenti: in materia elettorale e di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali.

39.7. Ghirra.

* * *

ART. 40.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  5-bis. Non è ammessa la presentazione di questioni sospensive riferite ad argomenti iscritti nel calendario dei lavori su richiesta dei Gruppi di opposizione ai sensi dell'articolo 24, comma 3.

40.1. D'Orso.

* * *

ART. 41.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Sugli argomenti iscritti in calendario su proposta dei Gruppi di opposizione non sono ammesse in Assemblea richieste di inversione dell'ordine del giorno, di rinvio in Commissione o di rinvio dell'esame, salvo il consenso dei Gruppi interessati.

41.1. D'Orso.

* * *

Pag. 20

ART. 47.

Testo vigente

Testo base dei Relatori

  1. Per verificare se l'Assemblea è in numero legale il Presidente dispone l'appello.

  1. Alla verifica del numero legale in Assemblea si procede con registrazione della presenza mediante il procedimento elettronico. In Commissione per la verifica del numero legale il Presidente dispone l'appello.

  2. Se l'Assemblea o la Commissione non è in numero, il Presidente può rinviare la seduta di un'ora, oppure toglierla. In quest'ultimo caso l'Assemblea o la Commissione s'intende convocata senz'altro, con lo stesso ordine del giorno, per il seguente giorno non festivo alla stessa ora di convocazione della seduta che è stata tolta, oppure anche per il giorno festivo quando l'Assemblea o la Commissione abbia già deliberato di tenere seduta in quella data.

  2. Se l'Assemblea o la Commissione non è in numero, il Presidente può rinviare la seduta di non meno di venti minuti, oppure toglierla. In quest'ultimo caso l'Assemblea o la Commissione s'intende convocata senz'altro, con lo stesso ordine del giorno, per il seguente giorno non festivo alla stessa ora di convocazione della seduta che è stata tolta, oppure anche per il giorno festivo quando l'Assemblea o la Commissione abbia già deliberato di tenere seduta in quella data.

  Sopprimere le modifiche al comma 2 proposte dal testo dei Relatori.

47.1. Ghirra.

* * *

ART. 49.

Testo vigente

Testo base dei Relatori

  5. Quando si deve procedere a votazione mediante procedimento elettronico, il Presidente ne dà preavviso con almeno venti minuti di anticipo. Nei casi previsti nei commi 1 e 4 dell'articolo 53 il preavviso è ridotto a cinque minuti. Il preavviso non è ripetuto quando nel corso della stessa seduta si effettuino altre votazioni mediante procedimento elettronico.

  5. Quando si deve procedere a votazione mediante procedimento elettronico, il Presidente ne dà preavviso con almeno dieci minuti di anticipo. Nei casi previsti nei commi 1 e 4 dell'articolo 53 il preavviso è ridotto a cinque minuti. Il preavviso non è ripetuto quando nel corso della stessa seduta si effettuino altre votazioni mediante procedimento elettronico.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo la parola: Regolamento aggiungere le seguenti: , sulle proposte di modifica del codice penale, del codice di procedura penale e delle norme in materia di ordinamento giudiziario,.

49.1. D'Alessio.

* * *

ART. 56.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.

  1. Ogni volta che la Camera debba procedere all'elezione di membri di collegi, entro il settimo giorno antecedente la seduta in cui è prevista Pag. 21l'elezione il Presidente della Camera trasmette alla Commissione competente per materia le indicazioni dei nominativi pervenute, con i relativi curricula. Non sono ricevibili le indicazioni di nominativi sprovvisti dei requisiti stabiliti per l'elezione.
  2. I nominativi ed i relativi curricula sono pubblicati sul sito internet della Camera.
  3. La Commissione stabilisce di quali fra i soggetti indicati procedere all'audizione; essa procede comunque all'audizione di quelli per cui ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei componenti la Commissione.
  4. Al termine dell'esame la Commissione, con riferimento ai nominativi di cui al comma 1, presenta una relazione sulla sussistenza dei requisiti richiesti per l'elezione, sull'idoneità a ricoprire la carica e sulla assenza di cause di conflitto d'interessi. La relazione è trasmessa al Presidente della Camera entro i due giorni antecedenti lo svolgimento dell'elezione ed è pubblicata in allegato all'ordine del giorno della seduta della Camera.
  5. La Commissione, ove ciò si renda necessario a concludere la sua istruttoria, può chiedere al Presidente della Camera il rinvio della elezione una sola volta e per non più di una settimana.

56.01. D'Orso.

* * *

ART. 58.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. La Commissione è composta in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.

58.1. D'Orso.

* * *

ART. 60.

  Al comma 3, sostituire il secondo periodo con i seguenti: In tali ipotesi l'Ufficio di Presidenza comunica per iscritto al deputato la contestazione del fatto addebitato e lo convoca in audizione. È facoltà del deputato presentare una memoria difensiva. Le decisioni dell'Ufficio di Presidenza, emesse solo dopo aver ascoltato il deputato, sono adeguatamente motivate e comunicate all'Assemblea. Tali decisioni in nessun caso possono essere oggetto di discussione in Assemblea.

60.1. D'Orso.

* * *

Pag. 22

ART. 63.

  Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Di esse è assicurata la pubblicità nella forma della trasmissione televisiva diretta sul canale satellitare ed attraverso il sito internet della Camera, oltre alla possibilità che il Presidente della Camera disponga la trasmissione televisiva diretta da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

63.1. D'Orso.

* * *

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Dei lavori dell'Assemblea è redatto e pubblicato un resoconto stenografico.

63.2. D'Orso.

* * *

ART. 65.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Dei lavori delle Commissioni è sempre disposta la trasmissione sul sito internet della Camera.

65.1. D'Orso.

* * *

ART. 68.

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.

  1. Quando una proposta di legge di iniziativa popolare è presentata alla Camera, il Presidente, prima di darne annuncio all'Assemblea, dispone la verifica e il computo delle firme degli elettori proponenti, al fine di accertare la regolarità della proposta.
  2. Per le proposte di legge di iniziativa popolare presentate nella precedente legislatura non è necessaria la ripresentazione. Esse, all'inizio della nuova legislatura, sono nuovamente assegnate alle Commissioni e seguono la procedura normale, salva l'applicabilità, nei primi sei mesi, delle disposizioni dell'articolo 107.
  3. Le competenti Commissioni debbono iniziare l'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare ad esse assegnate entro e non oltre un mese dal deferimento. Un rappresentante dei proponenti designato dai primi dieci firmatari della proposta di legge è audito dalla Commissione. L'esame in Commissione deve essere concluso entro tre mesi dall'assegnazione. Decorso tale termine, la proposta di legge è iscritta d'ufficio nel calendario dei lavori dell'Assemblea. In tale caso, la Pag. 23discussione si svolge sul testo dei proponenti, senza che sia possibile avanzare questioni incidentali.
  4. I termini previsti dal comma 3 si applicano anche alle proposte di legge presentate dai Consigli regionali ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione. Un rappresentante del Consiglio regionale proponente è audito dalla Commissione.

  Conseguentemente, all'articolo 107, sopprimere il comma 4.

68.01. Schullian.

* * *

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.

  1. Le competenti Commissioni debbono iniziare l'esame dei progetti di legge d'iniziativa popolare ad esse assegnati entro e non oltre un mese dal deferimento. È consentita l'audizione di un rappresentante dei proponenti designato dai primi dieci firmatari del progetto di legge. L'esame in Commissione deve essere concluso entro due mesi dall'assegnazione. Decorso tale termine, il progetto di legge è iscritto d'ufficio nel calendario dei lavori dell'Assemblea. In tale caso la discussione si svolge sul testo dei proponenti, senza che sia possibile avanzare questioni incidentali.
  2. I termini previsti dal comma 1 si applicano anche ai progetti di legge presentati dai Consigli regionali ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione. È consentita l'audizione di un rappresentante del Consiglio regionale.

100.01. D'Orso.

* * *

ART. 73.

  Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ove il parere rechi condizioni riferite al testo del progetto di legge specificatamente formulate, esse si intendono presentate come emendamenti nella Commissione che procede in sede referente. Qualora questa non abbia adeguato il testo del progetto di legge alle condizioni formulate nel parere, deve indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea.

73.1. D'Orso.

* * *

ART. 83.

Testo vigente

Testo base dei Relatori

  1. La discussione sulle linee generali di un progetto di legge consiste negli interventi dei relatori per la maggioranza e di quelli di minoranza, per non più di venti minuti ciascuno, del Governo e di un deputato per Gruppo. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esporre posizioni dissenzienti rispetto a quelle dei propri Gruppi, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.

  1. La discussione sulle linee generali di un progetto di legge consiste negli interventi Pag. 24dei relatori per la maggioranza e di quelli di minoranza, per non più di dieci minuti ciascuno, del Governo e di un deputato per Gruppo. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esporre posizioni dissenzienti rispetto a quelle dei propri Gruppi, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.

  Al comma 1, sopprimere la modifica proposta dal testo dei Relatori.

83.1. Del Barba.

* * *

ART. 85.

Testo vigente

Testo base dei Relatori

  1. Chiusa la discussione sulle linee generali si passa alla discussione degli articoli. Questa consiste nell'esame di ciascun articolo e del complesso degli emendamenti e articoli aggiuntivi ad esso proposti.

  1. Chiusa la discussione sulle linee generali si passa alla discussione degli articoli. Questa consiste nella discussione del complesso degli emendamenti e articoli aggiuntivi proposti agli articoli del progetto di legge.

  1-bis. Qualora la Commissione bilancio abbia espresso su una o più disposizioni parere contrario o parere favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, il Presidente ne avverte l'Assemblea prima di passare all'esame del corrispondente articolo.

  1-bis. Qualora la Commissione bilancio abbia espresso su una o più disposizioni parere contrario o parere favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, il Presidente ne avverte l'Assemblea prima di passare alla discussione di cui al comma 1.

  2. Ciascun deputato può intervenire nella discussione una sola volta per non più di venti minuti, anche se sia proponente di più emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi, contestualmente illustrandoli e pronunziandosi sugli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi da altri presentati. Il termine di venti minuti è raddoppiato per i progetti di legge costituzionale, di delegazione legislativa, in materia elettorale e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali. È in facoltà del Presidente della Camera, per altri progetti di legge, di aumentare il termine di venti minuti fino al doppio, per uno o più articoli, se la loro particolare importanza lo richieda.

  2. Un deputato per ciascun Gruppo* può intervenire nella discussione degli articoli per non più di dieci minuti. Il termine è raddoppiato per i progetti di legge costituzionale ed elettorale. È in facoltà del Presidente della Camera, per altri progetti di legge, di aumentare il termine se la loro particolare importanza lo richieda.

  3. Ciascun deputato può altresì intervenire non oltre l'esaurimento della discussione di cui al comma 2 del presente articolo, per non più di cinque minuti, sul complesso dei subemendamenti che siano stati presentati ai propri emendamenti nel corso della seduta ai sensi dei commi 5 e 10 dell'art. 86.

  3. Abrogato.

Pag. 25

  4. Qualora sia deliberata la chiusura della discussione ai sensi dell'art. 44 hanno facoltà di intervenire una sola volta, per non più di dieci minuti ciascuno, i primi firmatari o altro proponente degli emendamenti non ancora illustrati, che non siano già intervenuti nella discussione.

  4. Abrogato.

  5. Qualora siano presentati emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi ai sensi del comma 5 dell'articolo 86, su ognuno di essi può intervenire un deputato per gruppo per non più di dieci minuti ciascuno. Qualora ne sia fatta richiesta, il Presidente concede altresì la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche, costituite nel Gruppo misto, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.

  5. Abrogato.

  6. La discussione dell'articolo del disegno di legge che converte un decreto-legge avviene sul complesso degli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi riferiti a ciascuno degli articoli del decreto-legge. In tal caso i limiti di tempo previsti dai commi precedenti sono fissati rispettivamente in quindici minuti per gli interventi di cui al comma 2 e in cinque minuti per gli interventi di cui ai commi 3, 4 e 5, salvo che il Presidente si avvalga della facoltà di cui all'ultimo periodo del comma 2.

  6. Abrogato.

  7. Su ciascun articolo, emendamento, subemendamento e articolo aggiuntivo è consentita una dichiarazione di voto per non più di cinque minuti ad un deputato per Gruppo. Non possono effettuare la dichiarazione di voto i presentatori dell'emendamento, del subemendamento o dell'articolo aggiuntivo già intervenuti nella discussione sull'articolo, sempre che il testo non sia stato modificato dalle votazioni precedenti. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.

  7. Su ciascun articolo, emendamento, subemendamento e articolo aggiuntivo è consentita una dichiarazione di voto per non più di cinque minuti ad un deputato per Gruppo. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.

  8. Qualora siano stati presentati ad uno stesso testo una pluralità di emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario e un determinato numero di emendamenti intermedi sino all'emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. Nella determinazione degli emendamenti da porre in votazione il Presidente terrà conto dell'entità delle differenze tra gli emendamenti proposti e della rilevanza delle variazioni a scalare in relazione alla materia oggetto degli emendamenti. Qualora il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano. È altresì in facoltà del Presidente di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse.

  8. Identico.

Pag. 26

  Sopprimere le modifiche all'articolo proposte dal testo dei Relatori.

85.1. D'Orso.

* * *

  Al comma 1-bis, sostituire le parole: la Commissione bilancio abbia con le seguenti: la Commissione bilancio o il Comitato per la legislazione abbiano.

85.2. Del Barba.

* * *

  Sopprimere le modifiche al comma 2 proposte dal testo dei Relatori.

85.3. Ghirra.

* * *

  Al comma 2, nel testo dei Relatori, sostituire il primo periodo con il seguente: Uno o più deputati per ciascun Gruppo possono intervenire nella discussione degli articoli per non più di venti minuti.

85.4. Ghirra.

* * *

  Al comma 2, nel testo dei Relatori, sostituire il primo periodo con il seguente: Ciascun deputato può intervenire nella discussione degli articoli per non più di quindici minuti.

85.5. Ghirra.

* * *

Pag. 27

  Al comma 2, nel testo dei Relatori, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto in ragione della composizione numerica delle singole componenti, garantendo, qualora vi siano almeno due componenti, un tempo complessivo non inferiore a quindici minuti.

85.6. Schullian.

* * *

  Al comma 2, nel testo dei Relatori, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il termine è di quaranta minuti per i progetti di legge costituzionale, elettorale e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

85.7. Ghirra.

* * *

  Sopprimere l'abrogazione del comma 3 proposta dal testo dei Relatori.

85.8. Ghirra.

* * *

  Sopprimere l'abrogazione del comma 4 proposta dal testo dei Relatori.

85.9. Ghirra.

* * *

  Sopprimere l'abrogazione del comma 5 proposta dal testo dei Relatori.

85.10. Ghirra.

* * *

  Sopprimere l'abrogazione del comma 6 proposta dal testo dei Relatori.

85.11. Ghirra.

* * *

ART. 86.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: uno o più Presidenti fino a consistenza numerica con le seguenti: un Presidente di Gruppo.

86.1. Ghirra.

* * *

Pag. 28

ART. 88.

Testo vigente

Testo base dei Relatori

  1. Nel corso della discussione degli articoli ciascun deputato può presentare non più di un ordine del giorno recante istruzioni al Governo in relazione alla legge in esame. Gli ordini del giorno possono essere illustrati per non più di cinque minuti ciascuno, e sono posti in votazione dopo l'approvazione dell'ultimo articolo, ma prima della votazione finale. Ciascun deputato può dichiarare il proprio voto sugli ordini del giorno con un unico intervento sul loro complesso per non più di cinque minuti o con non più di due interventi distinti per una durata complessivamente non superiore.

  1. Nel termine stabilito dal Presidente, ciascun deputato può presentare non più di un ordine del giorno formulato in modo sintetico e comunque di lunghezza complessiva non superiore alle cinquecento parole recante istruzioni/impegni al Governo in relazione a specifiche disposizioni della legge in esame. Il Presidente può eccezionalmente consentire la presentazione di un ordine del giorno oltre il termine stabilito quando essa appaia come necessaria nel corso della discussione degli articoli e l'ordine del giorno sia sottoscritto da un Presidente di Gruppo.

  1-bis. Una volta concluso l'esame degli articoli, sugli ordini del giorno presentati il Governo esprime parere favorevole, eventualmente subordinato all'accettazione da parte del presentatore di una proposta di riformulazione, contrario ovvero può accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione. Ciascun deputato può dichiarare il proprio voto sugli ordini del giorno con un unico intervento sul loro complesso per non più di otto minuti o con non più di tre interventi distinti per una durata complessivamente non superiore. Non si procede alla votazione degli ordini del giorno sui quali il Governo abbia espresso parere favorevole, senza subordinarlo ad alcuna riformulazione, e di quelli accolti dal Governo come raccomandazione con il consenso del presentatore. Ove il presentatore non accetti l'ordine del giorno accolto come raccomandazione richiedendone la votazione, si procede al voto previa nuova espressione del parere del Governo, che può essere solo favorevole o contrario. È esclusa in ogni caso la votazione per parti separate.

  2. Non possono essere presentati ordini del giorno che riproducano emendamenti o articoli aggiuntivi respinti. In tale caso il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno e sentito uno dei proponenti, può dichiararlo inammissibile. Se il proponente insiste e il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano.

  2. Non sono ammissibili ordini del giorno che riproducano emendamenti o articoli aggiuntivi respinti.
  (la soppressione del secondo e terzo periodo sono codificazione della prassi)

  Sostituire il comma 1, nel testo dei Relatori, con il seguente:

  1. Nel termine stabilito dal Presidente, ciascun Gruppo parlamentare, attraverso il proprio Presidente o altri deputati da lui delegati, può presentare, in numero non superiore ad un quinto della propria Pag. 29consistenza numerica arrotondato all'unità superiore, ordini del giorno formulati in modo sintetico e comunque di lunghezza complessiva non superiore alle cinquecento parole recanti istruzioni/impegni al Governo in relazione a specifiche disposizioni della legge in esame. Ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto può altresì presentare ordini del giorno, secondo le modalità stabilite dal periodo precedente. Gli ordini del giorno possono altresì essere presentati da un numero non inferiore a quattordici deputati purché non abbiano già sottoscritto altri ordini del giorno in relazione alla medesima legge in esame. Il Presidente può eccezionalmente consentire la presentazione di un ordine del giorno oltre il termine stabilito quando essa appaia come necessaria nel corso della discussione degli articoli e l'ordine del giorno sia sottoscritto da un Presidente di Gruppo.

  Conseguentemente:

   dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.

  1. Trascorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore di una legge, ciascun Gruppo parlamentare ovvero un numero non inferiore a quattordici deputati può chiedere che il Governo riferisca in Assemblea, ovvero con le stesse modalità previste dal comma 1 dell'articolo 134, sull'attuazione degli ordini del giorno ad essa collegati. È assicurato in ciascun calendario dei lavori dell'Assemblea lo svolgimento di una seduta dedicata agli adempimenti alle richieste di cui al precedente periodo.
  2. In ciascun calendario non possono essere iscritte più di due relazioni del Governo di cui al comma 1 relative a richieste presentate dallo stesso Gruppo parlamentare. Ciascun deputato può sottoscrivere non più di una richiesta per ogni mese di lavoro parlamentare.
  3. Entro la settimana precedente al giorno fissato per lo svolgimento in Assemblea, il Governo può dichiarare di voler differire la risposta ad altra data entro le due settimane successive, salvo che il proponente acconsenta ad un più lungo rinvio.;

   all'articolo 122:

    sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Gli ordini del giorno sono presentati e svolti nelle Commissioni competenti per la materia alla quale si riferiscono, salvo quanto previsto al comma 3.;

    sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. In Assemblea è ammessa esclusivamente la presentazione, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 88, di ordini del giorno attinenti all'indirizzo globale della politica economica e finanziaria, i quali sono posti in votazione dopo l'approvazione del quadro generale riassuntivo.

88.1. D'Alessio.

* * *

  Sostituire il comma 1, nel testo dei Relatori, con il seguente:

  1. Nel termine stabilito dal Presidente, ciascun Gruppo o componente politica del Gruppo misto può presentare non più di tre ordini del giorno recanti istruzioni/impegni al Governo in relazione a specifiche disposizioni della legge in esame. Il Presidente può eccezionalmente consentire la presentazione di un ordine del giorno oltre il termine stabilito quando essa si giustifichi in ragione dell'andamento dell'esame Pag. 30degli articoli e a condizione che l'ordine del giorno sia sottoscritto da un Presidente di Gruppo.

88.2. Del Barba.

* * *

  Al comma 1, nel testo dei Relatori, primo periodo, dopo la parola: Presidente aggiungere le seguenti: d'intesa con i Presidenti dei Gruppi,.

88.3. Ghirra.

* * *

  Al comma 1, nel testo dei Relatori, primo periodo sopprimere le seguenti parole: e comunque di lunghezza complessiva non superiore alle cinquecento parole.

88.4. D'Orso.

* * *

  Al comma 1, nel testo dei Relatori, primo periodo, sostituire la parola: cinquecento con la seguente: mille.

88.5. Ghirra.

* * *

  Al comma 1, nel testo dei Relatori, secondo periodo, sopprimere la parola: eccezionalmente.

88.6. Ghirra.

* * *

  Al comma 1, nel testo dei Relatori, aggiungere in fine il seguente periodo: Gli ordini del giorno sono posti in votazione dopo l'approvazione dell'ultimo articolo, ma prima della votazione finale. Ciascun deputato può dichiarare il proprio voto sugli ordini del giorno per non più di cinque minuti.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 1-bis.

88.7. D'Orso.

* * *

Pag. 31

  Al comma 1-bis, secondo periodo, nel testo dei Relatori, sostituire le parole: otto minuti con le seguenti: sei minuti.

88.8. Bordonali.

* * *

  Al comma 1-bis, secondo periodo, nel testo dei Relatori, sostituire le parole: otto minuti con le seguenti: dieci minuti.

88.10. Ghirra.

* * *

ART. 110.

Testo vigente

Testo base dei Relatori

  1. Un presidente di Gruppo o sette deputati possono presentare una mozione al fine di promuovere una deliberazione dell'Assemblea su un determinato argomento.

  1. Un presidente di Gruppo o sette deputati possono presentare una mozione di contenuto omogeneo e nella parte motiva formulata in modo conciso, comunque di lunghezza non superiore a cinquecento parole, al fine di promuovere una deliberazione dell'Assemblea su un determinato argomento.

  Al comma 1, sopprimere le modifiche proposte dal testo dei Relatori.

110.1. D'Orso.

* * *

  Al comma 1, nel testo dei Relatori, sostituire la parola: omogeneo con le seguenti: funzionale alla identificazione o alla definizione degli impegni richiesti al Governo.

110.2. Ghirra.

* * *

  Al comma 1, nel testo dei Relatori, sostituire le parole: in modo conciso, comunque di lunghezza non superiore a cinquecento parole, con le seguenti: secondo i princìpi di concisione, essenzialità e chiarezza,.

110.3. Del Barba.

* * *

  Al comma 1, nel testo dei Relatori, sostituire la parola: cinquecento con la seguente: mille.

*110.4. D'Alessio.

*110.5. Ghirra.

* * *

Pag. 32

ART. 114.

Testo vigente

Testo base dei Relatori

  5. La votazione di una mozione può farsi per parti separate.

  5. La votazione di una mozione può farsi per parti separate se lo richiedano o vi consentano i presentatori.

  Sopprimere le modifiche al comma 5 proposte dal testo dei Relatori.

114.1. D'Orso.

* * *

  Al comma 5, nel testo dei Relatori, sostituire le parole: se lo richiedano o vi consentano i presentatori con le seguenti: se lo richiedano i presentatori, il Governo o un Presidente di Gruppo e comunque vi consenta il primo firmatario.

114.2. Del Barba.

* * *

ART. 116.

  Sostituire il comma 3 con i seguenti:

  3. La posizione della questione di fiducia sull'approvazione di un articolo, dell'articolo unico del disegno di legge di conversione di un decreto-legge o sull'approvazione o reiezione di emendamenti, determina la priorità della votazione dell'oggetto sul quale la fiducia è stata posta, in un termine non inferiore a sei ore, salvo diverso accordo fra i Gruppi. Se il voto della Camera è favorevole e l'articolo o l'emendamento sono approvati, tutti i restanti emendamenti, ordini del giorno e proposte di stralcio si intendono preclusi. Allo stesso modo la posizione della questione di fiducia su un atto di indirizzo ne determina la priorità della votazione e l'eventuale approvazione preclude tutti gli altri.

  3-bis. Il Governo sottopone alla Presidenza i testi sui quali intende porre la questione di fiducia, ai fini dell'esame ai sensi degli articoli 8, 86, comma 4-bis, 88, comma 2, e 89.

  3-ter. Nel caso in cui la questione di fiducia sia posta sull'approvazione di un emendamento di iniziativa governativa, prima della discussione il Governo può precisarne il contenuto esclusivamente per ragioni di copertura finanziaria o di coordinamento formale del testo. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 90, ulteriori precisazioni possono essere formulate prima della votazione al fine di adeguare il testo alle condizioni formulate, ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, dalla Commissione bilancio, tesoro e programmazione.

  Conseguentemente, all'articolo 154, sopprimere il comma 2.

116.1. D'Alessio.

* * *

Pag. 33

ART. 118.

Testo vigente

Testo base dei Relatori

  1. In occasione di dibattiti in Assemblea su comunicazioni del Governo o su mozioni, ciascun deputato può presentare una proposta di risoluzione, che è votata al termine della discussione.

  1. In occasione di dibattiti in Assemblea su comunicazioni del Governo o su mozioni, ciascun deputato può presentare, nel termine stabilito dal Presidente, una proposta di risoluzione, formulata nel rispetto dei criteri di cui al comma 1 dell'articolo 110, che è votata al termine della discussione. Si applica l'articolo 114, comma 5.

  Al comma 1, nel testo dei Relatori, primo periodo, dopo la parola: Presidente aggiungere le seguenti: d'intesa con i Presidenti dei Gruppi,.

118.1. Ghirra.

* * *

  Al comma 1, nel testo dei Relatori, sopprimere le parole: formulata nel rispetto dei criteri di cui al comma 1 dell'articolo 110.

  Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo.

118.2. D'Orso.

* * *

ART. 120.

  Al comma 8, sopprimere il secondo periodo.

120.1. D'Orso.

* * *

ART. 122.

  Al comma 1, sostituire il secondo periodo con le seguenti parole: , salvo quanto previsto al comma 3.

  Conseguentemente, al comma 3, sopprimere la parola: altri.

122.1. D'Alessio.

* * *

ART. 135-ter.

  Al comma 1, sostituire le parole: due volte al mese con le seguenti: una volta alla settimana.

135-ter.1. D'Orso.

* * *

Pag. 34

ART. 138-bis.

  Dopo l'articolo 138-bis, aggiungere il seguente:

Art. 138-ter.

  1. Ove uno o più Gruppi chiedano che il Governo renda alla Camera un'informativa, che non sia possibile ottenere tempestivamente con lo svolgimento di atti di sindacato ispettivo ed avente ad oggetto un fatto determinato, di rilevanza generale e di particolare urgenza, il Presidente della Camera, sentiti i presidenti di Gruppo, invita il competente rappresentante del Governo ad intervenire nella prima seduta utile dell'Assemblea o della Commissione competente per materia.
  2. La discussione è introdotta dall'intervento del Governo, per non più di dieci minuti; seguono gli interventi di un rappresentante per ciascun Gruppo per non più di cinque minuti e di un rappresentante per ciascuna componente politica del Gruppo misto, nei termini indicati dal Presidente. Non sono ammessi documenti conclusivi del dibattito. Per ciascuna settimana compresa nel calendario dei lavori dell'Assemblea, è individuata una fascia oraria di durata non inferiore a trenta minuti destinata allo svolgimento di tali dibattiti.

138-bis.01. D'Orso.

* * *

ART. 143.

  Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: ovvero a società di diritto privato a partecipazione statale che operino in settori di rilevante interesse pubblico. Per finalità esclusivamente conoscitive, possono inoltre chiedere informazioni e osservazioni su questioni rientranti nelle materie di loro competenza, al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, alle autorità indipendenti, alla Corte di cassazione, ai commissari straordinari del Governo, ai soggetti rappresentativi di interessi tutelati, ai rappresentanti delle Regioni e delle autonomie territoriali. A tal fine le Commissioni, previa intesa con il Presidente della Camera, possono procedere all'audizione dei presidenti o dei legali rappresentanti degli organi e degli enti indicati ovvero di loro delegati nei limiti dei poteri attribuiti dall'ordinamento a ciascun organo.

143.1. D'Orso.

* * *

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Le procedure di cui ai commi precedenti sono disposte quando lo richieda un quarto dei componenti della Commissione.
  3-ter. Le Commissioni svolgono un costante monitoraggio delle politiche pubbliche nelle materie di loro competenza, avvalendosi di ogni relazione e documento ad esse deferiti ed utilizzando le procedure di cui ai commi precedenti e all'articolo 144. A tal fine possono istituire, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, appositi comitati permanenti. Questi possono presentare alle Commissioni documenti con i quali è dato conto dei risultati del monitoraggio svolto e che sono discussi dalle Commissioni, alla presenza del Governo, con cadenza almeno semestrale.

Pag. 35

  Conseguentemente, al comma 4, dopo il quarto periodo, aggiungere i seguenti: È in facoltà della Commissione procedere all'audizione del candidato proposto dal Governo. L'audizione ha luogo, ove possibile, congiuntamente con l'omologa Commissione del Senato, ed è finalizzata esclusivamente all'accertamento dei requisiti posseduti e senza possibilità di incidere sugli indirizzi gestionali degli enti e organismi interessati. L'audizione è comunque disposta quando lo richieda un quarto dei componenti della Commissione.

143.2. D'Orso.

* * *

ART. 144.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Se ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti della Commissione appartenenti ai Gruppi delle opposizioni, la Commissione medesima, previa intesa con il Presidente della Camera, dispone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva. Per ogni anno non può essere disposta, per ogni Commissione, più di una indagine conoscitiva ai sensi del presente comma.

144.1. D'Orso.

  * Occorre valutare su questo aspetto se differenziare o meno la posizione del Gruppo misto.

Pag. 36

ALLEGATO 2

Proposta di modifica del Regolamento

(Testo dei Relatori del 24 gennaio 2024)

Nuovi emendamenti presentati nella seduta del 10 aprile 2024

Art. 88.

  Al comma 1-bis, nel testo dei Relatori, terzo periodo, sostituire le parole: senza subordinarlo ad alcuna riformulazione con le seguenti: anche subordinato ad una riformulazione accolta dal presentatore.

88.11. I Relatori.

  Al comma 1-bis, nel testo dei Relatori, quarto periodo, sostituire le parole: , che può essere solo favorevole o contrario con le seguenti: favorevole o contrario. È in ogni caso possibile per il Governo rimettersi all'Assemblea.

88.12. I Relatori.