CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 gennaio 2023
47.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO
Pag. 78

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano. Atto n. 15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (Atto n. 15);

   rilevato che lo schema di decreto in oggetto è stato predisposto in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 21 della legge 4 agosto 2022, n. 127, «Legge di delegazione europea 2021»;

   osservato che, in ottemperanza alle disposizioni della direttiva (UE) 2020/2184, lo schema di decreto mira a rivedere e introdurre norme volte a proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, anche attraverso una revisione dei parametri e dei valori parametrici di rilevanza sanitaria, a stabilire i requisiti di igiene per i materiali che entrano in contatto con le acque potabili nonché per i reagenti chimici e i materiali filtranti attivi o passivi da impiegare nel loro trattamento, a introdurre un approccio di valutazione e gestione del rischio sanitario e ambientale che sia più efficace anche sotto il profilo dei costi e dell'allocazione delle risorse istituzionali;

   tenuto conto delle audizioni informali svoltesi presso la XII Commissioni nelle sedute del 12 e del 17 gennaio e delle memorie scritte consegnate dai soggetti auditi;

   apprezzato che, per la prima volta nella legislazione europea e nazionale, vengono adottate misure di controllo e gestione per ogni fase della filiera di fornitura dell'acqua, prendendo in considerazione le potenziali cause di modifica della qualità dell'acqua anche nella fase di distribuzione, per le reti di distribuzione sia pubbliche che private;

   constatato, in particolare, che tra le innovazioni introdotte (Allegato I, Parte B) vi è l'inserimento nella lista dei parametri da controllare e nei relativi requisiti minimi dell'intera famiglia delle sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) e che, in relazione a tali sostanze, è consentito all'Autorità sanitaria locale preposta al controllo della qualità delle acque destinate al consumo umano di adottare valori più restrittivi in specifiche circostanze territoriali, tenuto conto in particolare dell'esposizione pregressa della popolazione alle predette sostanze;

   preso atto che, anche in attuazione della legge di delegazione europea 2021, all'articolo 17 dello schema vengono definite le modalità di intervento sul territorio nazionale volte a migliorare l'accesso equo a quantità adeguate di acqua potabile sicura a tutta la popolazione, dando seguito all'iniziativa dei cittadini europei relativa al diritto umano universale all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari («iniziativa Right2Water») e in linea con l'impegno assunto dalle Nazioni Unite nell'Agenda 2030 per lo sviluppo;

   rilevata l'esigenza di introdurre nel testo esaminato una serie di modificazioni, finalizzate al coordinamento tra diverse norme in esso contenute o a meglio specificare la portata normativa di talune disposizioni;

   preso atto dei rilievi espressi dall'VIII Commissione (Ambiente) in data 18 gennaio 2023 sull'atto in oggetto, ai sensi dell'articoloPag. 79 96-ter, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati;

   preso atto, altresì, del parere reso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 21 dicembre 2022,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   valuti il Governo l'opportunità di:

   a) all'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente: h) «composizione» la composizione chimica dei materiali metallici;

   b) all'articolo 7, comma 11, sostituire la parola: «presente» con la seguente: «precedente»;

   c) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: «I gestori della distribuzione idrica» aggiungere la seguente: «interna», in coerenza con la rubrica del medesimo articolo;

   d) all'articolo 12, comma 4, lettera a), estendere la possibilità di rimuovere anche più di uno dei parametri di controllo, ferme restando le condizioni previste nella medesima lettera;

   e) all'articolo 12, comma 14, sopprimere le parole: «i metodi di analisi utilizzati e», in considerazione del fatto che la conformità dei metodi di analisi utilizzati per verificare la qualità delle acque destinate al consumo umano è già assicurata da quanto previsto dal comma 7 del medesimo articolo 12;

   f) all'articolo 16, assicurare il necessario coordinamento tra i commi 1 e 3, in materia di modalità di individuazione del valore massimo ammissibile delle deroghe ai valori di parametro sulla qualità delle acque destinate al consumo umano concedibili dalle regioni e dalle province autonome, in considerazione del fatto che il comma 3 non contiene effettivamente, come invece dovrebbe alla luce del rinvio ad esso riferito recato dal comma 1, i «criteri» sulla base dei quali tale valore massimo deve essere definito;

   g) nei titoli degli Allegati allo schema di decreto, sopprimere i riferimenti agli articoli riportati tra parentesi, che risultano fuorvianti in quanto indirizzati ad articoli singoli, mentre il contenuto degli Allegati è, al contrario, sempre riferito a una pluralità di articoli;

   h) all'Allegato I, Parte B, in corrispondenza delle voci «Parametri chimici: Clorato» e «Parametri chimici: Clorito», chiarire l'apparente contraddizione riscontrata nelle corrispondenti note, e dunque specificare in quali situazioni debba concretamente applicarsi il prescritto valore di parametro di 0,25 mg/l;

   i) all'Allegato I, Parte B, in corrispondenza della voce «Parametri chimici: Cianuro», specificare nella nota che per cianuro s'intendono i Cianuri totali (in quanto da analizzare secondo il metodo ISS.BHC.010.rev.00: Cianuri totali);

   j) all'Allegato I, sostituire la nota in calce alla tabella C2 con la seguente: «I valori sopra raccomandati si riferiscono specificamente ad acque in uscita dagli impianti di desalinizzazione e addolcimento delle acque impiegati nell'ambito dei sistemi di gestione idro-potabili, nel medio-lungo periodo; i valori non sono applicati ad acque sottoposte a trattamenti a valle del punto di consegna. Ciascun valore parametrico sopra elencato si applica alle medie mensili o trimestrali e non dovrebbe essere superato da più del 25 per cento dei dati analitici derivanti dai controlli effettuati nel periodo di un anno.
   Nel caso di superamento dei suddetti valori di parametro per i parametri indicatori, tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 15, comma 1, lettera d), l'adozione di provvedimenti correttivi è comunque subordinata alla evidenza di rischio per la salute umana, associata alla contingenza.»;

   k) all'Allegato II, Parte A, numero 3, lettera d), sopprimere il riferimento all'articolo 9, comma 2, lettera c), che non ricorre nel testo in esame;

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   l) all'Allegato III, parte introduttiva, secondo periodo, sopprimere le parole da: «tenendo anche conto di quanto disposto in tal senso con la Circolare 15762 del Ministero della salute 27 maggio 2019» fino alla fine del periodo, in quanto la richiamata circolare è da intendersi superata;

   m) all'Allegato III, parte introduttiva, terzo periodo, dopo le parole: «UNI EN ISO 16140», inserire le seguenti: «(parti 2 e 6)», al fine di meglio precisare il riferimento alla norma per la valutazione dell'equivalenza dei metodi alternativi ai metodi microbiologici contenuti nel medesimo Allegato III;

   n) all'Allegato III, Parte B, numero 1, sopprimere il periodo: «Il risultato è espresso utilizzando almeno lo stesso numero di cifre significative per il valore di parametro di cui alle parti B e C dell'Allegato I.» e, dopo il periodo: «L'incertezza di misura indicata nella Tabella 1 non deve essere utilizzata come tolleranza supplementare per i valori di parametro di cui all'Allegato I.» aggiungere il seguente: «Il confronto con il valore di parametro è da effettuarsi previo arrotondamento del risultato con lo stesso numero di cifre decimali riportato per il valore di parametro di cui alle Parti B e C dell'Allegato I.».

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano. Atto n. 15.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAI DEPUTATI SPORTIELLO, QUARTINI, DI LAURO, MARIANNA RICCIARDI

  La Commissione XII,

   in sede di esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (Atto n. 15);

   premesso che:

    il provvedimento all'esame, sulla base dei principi e criteri espressi nella delega contenuta all'articolo 21 della Legge di delegazione europea n. 127 del 2022 dà attuazione alla Direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;

    gli obiettivi del provvedimento, indicati all'articolo 1, sono la protezione della salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, assicurando che le acque siano salubri e pulite, nonché il miglioramento dell'accesso alle acque destinate al consumo umano;

    l'articolo 4 stabilisce i requisiti minimi di salubrità e pulizia che le acque destinate al consumo umano devono soddisfare e, in ogni caso, tali requisiti, elencati nell'Allegato I, Parti A, B e D (parametri microbiologici, chimici e parametri pertinenti per la valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione domestici) non possono avere l'effetto di consentire un deterioramento della qualità esistente delle acque destinate al consumo umano, né l'aumento dell'inquinamento delle acque destinate alla produzione di acque destinate all'uso potabile;

    la Direttiva 2020/2184 introduce la ricerca nelle acque ad uso potabile e fissa valori di parametro per nuovi elementi ovvero per il Bisfenolo A, il Clorato e il Clorito, gli Acidi Aloacetici, la Microcistina-LR, i PFAS (sostanze perfluoroalchiliche) totale e somma di PFAS e l'Uranio;

    per le sostanze menzionate come per altre sostanze il cosiddetto effetto cocktail, relativo a sostanze tossiche e/o cangerogene e/o mutagine e con azione di interferenza endocrina che, se anche rilevate singolarmente entro le concentrazioni previste dalla nuova Direttiva, possono tra loro realizzare effetti di sinergia e amplificazione tali da configurare rischio per la salute umana;

    l'allegato I, parte B, dello schema di decreto si indica per il bisfenolo A valore di parametro 2,5 μg/l, per la Microcistina-LR valore di parametro 1,0 μg/l, i PFAS totale valore di parametro 0,50 μg/l e somma di PFAS valore di parametro 0,10 μg/l e per l'Uranio valore di parametro 30 μg/l;

    si ritiene che qualora venissero riscontrati valori superiori allo zero per il Bisfenolo A, la Microcistina-LR, i PFAS e l'Uranio, le acque in questione dovranno essere considerate come inadatte all'uso umano e si dovranno prendere tutti i provvedimenti necessari per il loro disinquinamento e protezione;

    per quanto concerne PFAS Totali e somma di PFAS si evidenzia che le disposizioni della direttiva sono integrate con la seguente indicazione: «L'Autorità sanitaria locale preposta al controllo della qualità delle acque destinate al consumo umano, sentita l'autorità sanitaria regionale e l'ISS, può adottare valori più restrittivi in specifiche circostanze territoriali, tenuto conto Pag. 82in particolare dell'esposizione pregressa alle sostanze per- e polifluoroalchiliche della popolazione interessata.», fornendo così uno strumento operativo per ridurre i limiti per le popolazioni già esposte da inquinamento pregresso pluriennale, come nel caso dell'area colpita nella Regione Veneto;

    in Danimarca nel giugno 2021 sono stati ristretti i limiti per l'acqua potabile a 2 nanogrammi/litro come sommatoria di 4 PFAS, mentre il Veneto ha attualmente come limite 390 nanogrammi/litro come somma di PFAS e 90 nanogrammi/litro per la sommatoria di PFOS e PFOA;

    l'articolo 24 dello schema di parere prevede che le autorità ambientali e sanitarie e i gestori idro-potabili adottano con ogni tempestività, e comunque non oltre il 12 gennaio 2026, le misure necessarie a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino i valori di parametro di cui all'Allegato I, Parte B; a riguardo, sarebbe opportuno valutare una data più vicina in modo da poter intervenire in modo appropriato nel caso in cui ci siano dei valori di parametro non corrispondenti;

    il considerando 7 della Direttiva (UE) 2020/2184 rileva che, per rispondere alla crescente preoccupazione del pubblico circa gli effetti sulla salute umana dei composti emergenti, per esempio gli interferenti endocrini, i prodotti farmaceutici e le microplastiche, presenti nelle acque destinate al consumo umano e al fine di affrontare la questione dei nuovi composti emergenti nella catena di approvvigionamento, è opportuno introdurre un meccanismo dell'elenco di controllo;

    il successivo considerando 17 della predetta Direttiva europea rappresenta inoltre che gli Stati membri dovrebbero monitorare gli inquinanti che ritengono rilevanti come nitrati, antiparassitari o prodotti farmaceutici individuati a norma della direttiva 2000/60/CE, a motivo della loro naturale presenza nella zona di estrazione come nel caso dell'arsenico, o delle informazioni provenienti dai fornitori di acqua, ad esempio per quanto riguarda l'aumento improvviso della concentrazione di un parametro specifico nelle acque non trattate;

    nel caso in cui acque superficiali siano utilizzate come acque destinate al consumo umano, nella loro valutazione del rischio gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione alle microplastiche e ai composti interferenti endocrini, quali il nonilfenolo e il beta estradiolo, e, se del caso, dovrebbero imporre ai fornitori di acqua anche di monitorare e, se necessario, trattare questi e gli altri parametri inclusi nell'elenco di controllo qualora siano ritenuti un potenziale pericolo per la salute umana;

    l'articolo 17 del provvedimento all'esame prescrive che le regioni e le province autonome adottino le misure necessarie «per migliorare l'accesso» di tutti alle acque destinate al consumo umano, in particolare i gruppi vulnerabili e gli emarginati, gli utenti che versano in condizioni di documentato disagio economico-sociale; a riguardo, tra le diverse azioni che le regioni e le province autonome sono tenute a porre in essere si rileva anche la messa a disposizione gratuita di acqua destinata al consumo umano nelle pubbliche amministrazioni e quantomeno negli edifici prioritari, o a titolo gratuito ai clienti di ristoranti, mense e servizi di ristorazione;

    come riportato nel considerando 33 della Direttiva, la Commissione, nella sua comunicazione del 19 marzo 2014 sull'iniziativa dei cittadini europei «Acqua potabile e servizi igienico-sanitari: un diritto umano universale! L'acqua è un bene comune, non una merce!» ha invitato gli Stati membri a garantire l'accesso a un livello minimo di erogazione idrica «a tutti i cittadini», in conformità alle raccomandazioni dell'OMS. Essa si è inoltre impegnata a continuare a «migliorare l'accesso all'acqua [...] e a estenderlo all'intera popolazione, attraverso le politiche ambientali [...]»;

    con riferimento agli aspetti relativi all'accesso all'acqua, secondo la Direttiva, gli Stati membri dovrebbero essere obbligati ad affrontare la questione a livello Pag. 83nazionale pur disponendo di un certo grado di discrezionalità per quanto riguarda il tipo esatto di misure da attuare;

    all'articolo 26 reca una clausola di invarianza finanziaria sulle disposizioni complessivo dello schema di decreto, ad eccezione dell'articolo 19, commi 1, lettera b) e 2, disponendo che dall'attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri alla finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

   considerato che:

    l'attuazione della Direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano rappresenta un importante passo avanti nella direzione della protezione del consumatore e della corretta gestione della filiera idro-potabile in tutte le sue fasi e appare condivisibile l'adozione di misure di controllo e gestione per ogni fase della filiera di fornitura dell'acqua e appare altresì rilevante, in quest'ambito, l'estensione esplicita alle reti interne degli edifici;

   tuttavia, ritenuto che:

    nel provvedimento all'esame risultano assenti o comunque insufficienti le disposizioni volte a:

   a) inserire un richiamo al principio di precauzione comunitario come inserito nell'articolo 7 del Regolamento europeo n. 178/2002 che tutela la salubrità degli alimenti umani;

   b) modificare le modalità dell'effettuazione delle analisi delle acque e dei corpi ricettivi da un sistema tabellare a un sistema di controllo ad ampio spettro dei campioni d'acqua (modalità untarget), finalizzato all'individuazione di ogni sostanza chimica o di sintesi disciolta nelle acque e ciò al fine di garantire una piena e concreta applicazione del principio di precauzione;

   c) prevedere la progressiva riduzione finalizzata a fissare il valore limite in zero, per il Bisfenolo A, le Microcistine-LR, i PFAS (sostanze perfluoroalchiliche) in quanto sono sostanze tossiche, dotate di azione di interferenza endocrina, cancerogene, mutagene e i PFAS hanno anche attività immunotossica e neurotossica, particolarmente nell'età evolutiva;

   d) introdurre misure per il rilascio di medicinali, compresi gli antimicrobici, nell'ambiente attraverso le acque reflue e gli impianti di trattamento delle acque reflue, e per il monitoraggio dell'impatto della resistenza antimicrobica sulle risorse idriche e sull'ecosistema, secondo un approccio «One Health» basato sul presupposto che la salute umana è correlata alla salubrità degli alimenti, alla salute degli animali e dell'ambiente e al sano equilibrio del loro impatto sugli ecosistemi;

   e) assicurare congrue risorse al provvedimento, tenuto conto che l'invarianza finanziaria non appare adeguatamente supportata da analitiche argomentazioni nonostante vi siano nuovi e diffusi adempimenti in capo a tutti i soggetti coinvolti, soprattutto agli enti di governo dei servizi idrici che, occorre ricordarlo, sono comunque organismi di diritto pubblico inseriti nel conto economico consolidato oppure in capo alle regioni e finanche a proprietari o amministratori di immobili di grandi dimensioni ad uso pubblico;

   f) riguardo agli obblighi di informazione al pubblico sugli aspetti igienico-sanitari dell'acqua potabile, mantenere la competenza in capo all'autorità sanitaria con l'obbligo per i gestori del servizio idrico di rendere disponibili tutti i dati e le informazioni utili, tenuto conto che la complessità dei temi in questione richiede una voce competente e autorevole in modo da evitare interpretazioni distorte;

   g) escludere con chiarezza che gli oneri correlati ai nuovi compiti dei gestori ricadano sugli utenti finali ovvero sui consumatori già in sofferenza per la fornitura elettrica e del gas;

   h) garantire la funzione sociale del servizio idrico e quindi la sua piena accessibilità a tutti attraverso il ripristino o quanto meno il rafforzamento della gestionePag. 84 pubblica, implementando le capacità attuali della pubblica amministrazione per l'attuazione concreta ed efficace degli adempimenti di competenza, come ad esempio il PSA per i bacini idrografici o la gestione dei nuovi sistemi informativi dell'ISS;

   i) contenere l'eccessiva regionalizzazione delle misure necessarie per affrontare la questione relativa all'accesso all'acqua da parte di tutti i cittadini, onde evitare la sperequazione esistente nel territorio nazionale ed eliminare le discriminazioni esistenti anche negli insediamenti informali, in attuazione del principio 20 del pilastro europeo dei diritti sociali secondo cui «ogni persona ha il diritto di accedere a servizi essenziali di qualità, compresa l'acqua»;

   j) garantire, senza ambiguità, un accesso all'acqua universale ed economicamente sostenibile, tenuto conto che nel testo in esame si fa riferimento alla generica indicazione di «migliorarne l'accesso», come peraltro già rilevato proprio in sede di esame della stessa direttiva europea, con una lettera aperta dal Movimento Europeo per l'Acqua EWM;

   k) garantire un accesso all'acqua universale ed economicamente sostenibile anche attraverso l'indicazione e l'aggiornamento dei quantitativi minimi giornalieri in misura più congrua, intervenendo su quanto già previsto, grazie alla pressione dei movimenti per il diritto all'acqua, nel DPCM del 29/08/2016 che ha tradotto la determinazione dell'OMS sul quantitativo minimo giornaliero per i bisogni essenziali e di tutela della salute, fissandolo a 50 lt. per abitante al giorno (quantitativo invero riferito ai paesi del terzo mondo e quindi inadeguato per l'Italia!);

   l) chiarire che il diritto all'accesso «di tutti» alle acque destinate al consumo umano previsto dall'articolo 17, con particolare riferimento al quantitativo minimo vitale di acqua, debba essere garantito, oltre agli utenti domestici del servizio idrico integrato che versano in condizioni di documentato stato di disagio economico-sociale, anche a persone o gruppi vulnerabili che non hanno un'utenza dedicata, a tal fine prevedendo adeguati interventi di carattere normativo e amministrativo che garantiscano, anche in questi casi, l'allaccio alla rete idrica e l'erogazione del servizio;

   m) rafforzare la messa a disposizione gratuita di acqua destinata al consumo umano su tutto il territorio nazionale, nelle pubbliche amministrazioni e negli edifici prioritari e, a titolo gratuito, ai clienti di ristoranti, mense e servizi di ristorazione;

   tutto ciò premesso, considerato e ritenuto,

  esprime

PARERE CONTRARIO.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano. Atto n. 15.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA
DALLA DEPUTATA ZANELLA

  La XII Commissione,

   esaminato l'Atto di Governo n. 15,

    premesso che:

    il 12 gennaio 2021 è entrata in vigore la direttiva europea 2020/2184 sulle acque destinate al consumo umano, che gli Stati membri dovranno recepire entro il 2023;

    lo schema di decreto in oggetto è stato predisposto in attuazione della Legge 4 agosto 2022, n. 127, di Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea previsti dalla «Legge di delegazione europea 2021», che all'articolo 21 reca «Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2020/2184, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano»;

    lo schema di decreto in esame ha l'obiettivo di introdurre norme intese a garantire la salute umana dal pericolo e dal rischio della contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendone «salubrità e pulizia», nonché introdurre una valutazione e gestione del rischio e del pericolo più efficace ai fini della prevenzione sanitaria, della protezione dell'ambiente e del controllo delle acque destinate al consumo umano ed infine garantire l'accesso per tutti, in particolare ai gruppi vulnerabili all'acqua potabile ed assicurare una informazione adeguata e aggiornata al pubblico sulle acque destinate al consumo umano;

    lo schema di decreto legislativo in esame si compone di 26 articoli che disciplinano le disposizioni generali di cui alla direttiva (UE) 2020/2184, nonché i principi e criteri direttivi specifici della «Legge di delegazione europea 2021». Al decreto sono acclusi 9 Allegati, recanti i requisiti igienico-sanitari, ambientali, tecnici e dei sistemi gestionali, per la qualità delle acque destinate al consumo umano;

    l'obiettivo della direttiva è assicurare la qualità e la sicurezza dell'acqua per uso potabile, aggiornando i limiti per alcuni inquinanti, aggiungendo altri contaminanti, nonché promuovendo un sistema di monitoraggio che consideri tutta la catena di approvvigionamento dell'acqua potabile basata sul rischio;

    altro obiettivo è migliorare la comunicazione tra enti gestori e cittadini, l'accessibilità ai dati di qualità, e la promozione dell'acqua di rubinetto, al fine di ridurre l'utilizzo dell'acqua in bottiglia, il tutto garantendo un servizio accessibile anche al fine di tutelare l'acqua potabile dagli sprechi causati dalle reti e sulla necessità del loro ammodernamento;

    con quanto previsto dallo schema di decreto legislativo l'acqua sarà controllata in tutta la filiera di approvvigionamento, dal prelievo al trattamento fino alla distribuzione. In Italia l'obiettivo di «garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico-sanitarie» è ancora molto lontano. Sono oltre 9 miliardi i metri cubi di acqua all'anno prelevati nell'85 per cento dei casi da acque sotterranee e nel 15 per cento dei casi da acque di superficie da qui l'importanza di proteggere le acque dallo sfruttamento e dall'inquinamento ed in tale contesto all'articolo 23, definisce il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioniPag. 86 della direttiva (UE) 2020/2184 attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni, è volto a definire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del decreto in esame, fatti salvi i casi di reato;

   considerato che:

    lo schema di decreto legislativo dispone in capo ai soggetti interessati un innalzamento della qualità e della periodicità dei controlli che non può essere sostenuto con la previsione strutturale recata dall'articolo 26, che dispone che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed aggiunge che le Amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Tale previsione rischia di far ricadere i costi dei controlli e delle attività da parte dei soggetti interessati sull'utente finale;

    con lo schema di decreto legislativo in esame, come indicato dalla direttiva, si propone la tutela della salute umana dalle contaminazioni dell'acqua potabile e a tal fine l'articolo 24 reca le norme transitorie necessarie al passaggio dalle disposizioni precedenti a quelle di attuazione disposte dallo schema di decreto in esame, al fine di provvedere all'adeguamento tecnico e scientifico. La norma prevede un periodo di transizione fino al 12 gennaio 2026, a decorrere dal quale il controllo dei parametri previsti per i valori di riferimento delle acque ad uso umano diventa obbligatorio. In particolare devono essere applicati i valori di parametro di cui all'Allegato I, Parte B, per quanto riguarda: bisfenolo-A, clorato, acidi aloacetici, microcistina-LR, PFAS-totale, somma di PFAS e uranio con limiti più stringenti per alcuni dei contaminanti già presenti nei programmi di monitoraggio; in tale ambito positivo è l'inserimento inserito nuove sostanze da monitorare, come i PFAS, le sostanze perfluoroalchiliche che hanno contaminato, ad esempio, le acque di falda nelle province venete di Vicenza, Verona e Padova. In tale contesto il periodo di transizione previsto fino al 12 gennaio 2026 appare eccessivamente lungo e sarebbe necessario ridurre i tempi di recepimento;

    l'articolo 16 dello schema di decreto legislativo prevede la possibilità per regioni e province autonome di stabilire deroghe ai parametri indicati allegato 1, parte B. Tale previsione sembra contraddire l'impianto dello schema di decreto legislativo e l'obiettivo della direttiva europea di garanzia di acqua salubre e pulita e non sembra sufficiente prevedere che le deroghe non debbano presentare «potenziale pericolo per la salute umana», per garantire la tutela della salute dei cittadini;

    all'articolo 17, pur affermando che le regioni e le province autonome adottano le misure per migliorare l'accesso alle acque destinate al consumo umano in particolare ai gruppi vulnerabili o utenti in condizione di disagio economico e sociale, non viene previsto alcun termine entro cui le regioni e le province autonome adottano le misure previste in applicazione delle lettere a, b, c, e d, del comma 2;

    alla Parte B Parametri dell'Allegato I (Articolo 3) per quanto attiene ai parametri chimici Clorito e Clorato, la nota presente in direttiva, sembra essere contraddittoria e andrebbe ulteriormente esplicata. La contraddizione nasce dal fatto che si fissa un valore di parametro di 0,25 mg/l nei casi in cui il metodo di disinfezione usato non generi clorito/clorato. Quando invece per la disinfezione delle acque destinate al consumo umano si utilizza un metodo di disinfezione che genera clorito/clorato, si applica il valore di parametro di 0,70 mg/l. Tuttavia al termine della nota si specifica che questo parametro è misurato esclusivamente se si utilizzano i metodi di disinfezione in questione, quindi in realtà il limite di 0,25 mg/l non sarebbe mai verificato;

    le ultime indicazioni dell'Ente Europeo per la Sicurezza Alimentare EFSA, del 2020, stabiliscono in 4,4ng/kg di peso corporeo la dose massima tollerabile settimanale (DST o TWI) per 4 tipi di PFAS. Pag. 87Tale valore è stato valutato verificando la dose minima di PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS capace di causare rischi per l'essere umano: usando la modellazione PBPK, il valore minimo in grado di provocare effetti critici, livello sierico di 17,5 ng/mL, è stato stimato corrispondere nei bambini a un'esposizione materna a lungo termine di 0,63 ng/kg di peso corporeo al giorno. Tale quantità è evidentemente irrisoria ed evidenzia chiaramente come l'assunzione di acqua contaminata con qualsiasi concentrazione di PFAS superiore al limite di rilevabilità, faccia superare di gran lunga il valore della dose massima tollerabile settimanale, considerato che essa deve comprendere anche l'esposizione ai PFAS ingeriti per mezzo degli alimenti e che l'acqua risulta la prima, ma non l'unica fonte di contaminazione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:

   a) all'articolo 2 (Definizioni), sostituire la definizione «h) “composizione” la composizione chimica di metallo» con la seguente: «h) “composizione” la composizione chimica dei materiali metallici»;

   b) all'articolo 5 comma 4, lettera a) punto 1, sostituire le parole «disponendo i provvedimenti correttivi da adottare», con le seguenti «disponendo i provvedimenti correttivi comprensivi dei termini entro cui adottarli»;

   c) all'articolo 6, comma 5 sostituire le parole «12 luglio 2027» con le seguenti «12 luglio 2025» e le parole «intervalli non superiori a sei anni» con le seguenti «intervalli non superiori a tre anni»;

   d) all'articolo 6 comma 7 sostituire le parole «filiera idro-potabile», con «sistema di fornitura idro-potabile»;

   e) all'articolo 7, comma 10 dopo le parole «le Autorità ambientali», aggiungere le seguenti «e sanitarie»;

   f) all'articolo 9 comma 1 dopo le parole «i gestori della distribuzione idrica», aggiungere la seguente «interna»;

   g) sopprimere l'articolo 16;

   h) all'articolo 18, comma 2 sostituire le parole «almeno una volta all'anno, nella forma più appropriata e facilmente accessibile anche nella bolletta o con mezzi digitali», con le seguenti «almeno due volte all'anno, nelle forme più appropriate e facilmente accessibili sia nella bolletta che con mezzi digitali»;

   i) all'articolo 24, lettere a) e b), sostituire le parole «12 gennaio 2026», con le seguenti «12 gennaio 2024»;

   j) all'articolo 26 dopo le parole «a legislazione vigente» aggiungere le seguenti «garantendo che i costi delle attività non ricadano sull'utente finale»;

   k) all'Allegato I, Parte B Parametri chimici, per quanto attiene Clorito e Clorato, eliminare le note che si riferiscono al parametro di 0,70mg/l;

   e con le seguenti osservazioni:

   a) valuti il Governo l'opportunità di abbreviare tutti i termini recati dallo schema di decreto legislativo in esame;

   b) valuti il Governo l'opportunità di specificare nel testo normativo che le deroghe previste dall'articolo 16 non possano essere concesse dopo il 12 gennaio 2026 o altra data antecedente;

   c) all'articolo 17, valuti il Governo di prevedere l'inserimento di un termine entro cui le regioni e le province autonome devono adottare misure per garantire l'accesso all'acqua ai gruppi vulnerabili e agli utenti domestici in condizione di disagio economico e sociale, nonché di definire il quantitativo di acqua minimo vitale garantito per persone e gruppi vulnerabili;

   d) in relazione all'articolo 12, commi 8 e comma 9, valuti il Governo di prevedere che il CeNsia renda disponibili la metodologia e le linee guida, aggiornandoli, anche in relazione ai parametri che saranno individuati nel decreto di cui al successivo comma 10;

   e) nella Nota relativa al parametro Somma di PFAS di cui alla parte B dell'AllegatoPag. 88 I (Articolo 3), valuti il Governo l'opportunità di aggiungere che le regioni e le province autonome sono tenute alla presa in carico dal punto di vista sanitario, delle popolazioni potenzialmente esposte agli inquinanti, attraverso la realizzazione di un apposito screening che comprenda la determinazione del contenuto di Pfas nel sangue e un'accurata analisi dello stato clinico complessivo;

   f) valuti il Governo l'opportunità di prevedere la riduzione del limite per le sostanze PFAS al limite di rilevabilità, nel rispetto del principio di precauzione, nonché di procedere alla progressiva riduzione fino all'azzeramento in tempi certi dei valori limite per i Pfas;

   g) valuti il Governo l'opportunità di specificare che i limiti per le sostanze perfluoroalchiliche siano riferiti a qualsiasi legame carbonio – fluoro di vecchia e nuova produzione, includendo in questo modo anche gli isomeri ed i polimeri. Tali sostanze, infatti, sono escluse sia dal limite SOMMA di PFAS (100 ng/l per 24 tipi di Pfas) che dal limite PFAS TOTALE (con un valore di 500ng/l);

   h) valuti il Governo l'opportunità di prevedere l'obbligo di analisi Non Target, per identificare i contaminanti chimici emergenti antropici, senza limitarsi alla ricerca ed identificazione delle sole sostanze chimiche regolamentate.