CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 gennaio 2023
49.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 62

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 24 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

  La seduta comincia alle 13.15.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Walter RIZZETTO, presidente, comunica che è entrato a far parte della Commissione il deputato Aboubakar Soumahoro, al quale rivolge, a nome della Commissione, un cordiale augurio di buon lavoro.

DL 5/2023: Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico.
C. 771 Governo.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea GIACCONE (LEGA), relatore, soffermandosi in particolare sulle norme di più stretta competenza della XI Commissione, peraltro piuttosto limitate, fa notare, anzitutto, che il provvedimento, che consta di 6 articoli, all'articolo 1, comma 1, riconosce un'esenzione dal computo del reddito del lavoratore, con riferimento al valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti, ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti nell'anno 2023, fino ad un importo pari a 200 euro per lavoratore. Tale beneficio è posto in via aggiuntiva rispetto al regime generale di esenzione – e al relativo limite quantitativo – per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente e per alcune somme specifiche eventualmente erogate al medesimo, di cui all'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi (DPR n. 917 del 1986).
  L'esenzione transitoria in esame è posta, come accennato, in via aggiuntiva rispetto al regime generale di esenzione per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente e per alcune somme specifiche eventualmente erogate al medesimo. Si ricorda che il medesimo regime generale – di Pag. 63cui all'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi (DPR n. 917 del 1986) – concerne non solo il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ma anche – in base al rinvio, di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, al medesimo regime fiscale – la base imponibile della contribuzione previdenziale.
  Il comma 1 provvede altresì alla quantificazione degli oneri finanziari derivanti dal beneficio aggiuntivo in oggetto e, al fine della relativa copertura, stabilisce una riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica e del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione.
  Ai commi da 2 a 7, si prevede poi l'obbligo per i soggetti che esercitano l'attività di vendita al pubblico di carburanti di indicare, presso i singoli impianti di distribuzione, la media aritmetica dei prezzi praticati su base regionale, rilevata dal Ministero delle imprese e del made in Italy sulla base delle comunicazioni ricevute da tutti gli esercenti. L'obbligo entrerà in vigore dopo quindici giorni dall'adozione del decreto attuativo da parte del Ministro delle imprese e del made in Italy. La norma, inoltre, prevede l'applicazione di una sanzione da 500 e 6.000 euro in caso di violazione dell'obbligo di indicazione del prezzo medio regionale, nonché, in luogo dell'attuale sanzione da 516 a 3.098 euro, in caso di violazione delle altre disposizioni sulla trasparenza della cartellonistica, di omessa comunicazione al Ministero dei prezzi praticati nel punto vendita o di applicazione di un prezzo superiore a quello comunicato.
  L'articolo 2 modifica la disciplina del meccanismo di rideterminazione delle aliquote d'accisa sui carburanti mediante decreto ministeriale, in corrispondenza di un maggior gettito IVA, previsto dalla legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008). In sintesi:

   si prevede che il decreto di riduzione delle accise sui carburanti, in ragione dell'aumento del gettito IVA derivante dall'aumento del prezzo del greggio, sia adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, in luogo del Ministro dello sviluppo economico;

   sono modificati i presupposti di emanazione del predetto decreto, allo scopo di condizionarlo all'aumento del greggio, sulla media del bimestre, rispetto al valore di riferimento indicato nell'ultimo Documento di programmazione economico-finanziaria presentato e tenuto conto dell'eventuale diminuzione del prezzo, nella media del quadrimestre precedente, sempre rispetto all'ultimo documento di programmazione economico-finanziaria presentato.

  L'articolo 3, al comma 1, interviene sulla disciplina del Garante della sorveglianza prezzi, modificandola e integrandola con norme volte ad implementare il raccordo e il coordinamento con organismi operanti a livello territoriale, quali gli uffici regionali dei prezzi, sportelli o analoghi, qualora istituiti (lettera a)), nonché a prevedere che il Garante possa avvalersi della collaborazione dell'ISTAT, i cui dati sono ora messi a disposizione del Garante su sua specifica istanza (lettera b), n. 1)). Inoltre, si precisa che la sanzione amministrativa pari all'1 per cento del fatturato (comunque non inferiore a 2.000 euro e non superiore a 200.000 euro) prevista in caso di comunicazione al Garante di dati, notizie ed elementi non veritieri, si applica anche nel caso in cui siano comunicati al Garante dalle imprese dati contabili e di bilancio non veritieri, (lettera b)), n. 2)). Si precisa, inoltre, che le sanzioni amministrative previste in caso di mancato riscontro alle richieste del Garante o di comunicazioni di dati non veritieri sono irrogate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente (lettera b), n. 3). Il comma dispone poi la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi, per monitorare la dinamica dei prezzi dei beni di largo consumo derivanti dall'andamento dei costi dei prodotti energetici e delle materie prime sui mercati internazionali. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte dalla stessa Unità di Pag. 64missione a supporto dell'attività del Garante per la sorveglianza prezzi (lettera c)).
  Il comma 2 prevede che detta Unità di missione curi il raccordo e la collaborazione amministrativa tra il Garante, le strutture del MEF e degli altri Ministeri, nonché gli uffici delle autorità indipendenti competenti per i singoli settori, e, ove necessario, provveda ad acquisire e condividere con tali soggetti i dati e le informazioni utili alla conclusione delle indagini e delle attività in corso di svolgimento.
  L'articolo 4 ripropone una misura istituita nel 2022 (dal decreto-legge n. 50 del 2022, articolo 35) per mitigare l'impatto del caro energia sulle famiglie in relazione ai costi di trasporto sostenuti da studenti e lavoratori. A tal fine, al comma 1, viene istituito un fondo, con una dotazione di 100 milioni, finalizzato a riconoscere, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono riconosciuto alle persone fisiche che nel 2022 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il valore del buono è pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non può superare l'importo di 60 euro.
  Ai sensi del comma 2, la regolamentazione del beneficio – modalità di presentazione delle domande per il rilascio del buono e modalità di emissione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, nonché obblighi di rendicontazione da parte delle aziende di trasporto dei buoni utilizzati ai fini dell'acquisito degli abbonamenti –, è demandata ad un decreto interministeriale lavoro/MEF/infrastrutture, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Il comma 3 disciplina la copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 100 milioni di euro per l'anno 2023, stabilendo che agli stessi si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 (di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 202022) relativi all'anno 2022, con esclusione delle risorse destinate al fondo ammortamento titoli di Stato, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.
  L'articolo 5 reca, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto-legge, l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  L'articolo 6 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è dunque vigente dal 15 gennaio 2023.

  Walter RIZZETTO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 187/2022: Misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici.
C. 785 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Lorenzo MALAGOLA (FDI), relatore, osserva che il provvedimento, che consta di 5 articoli, all'articolo 1 impone alle imprese, operanti nel settore della raffinazione di idrocarburi, che gestiscono attività di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e la continuità produttiva. Qualora le medesime imprese manifestino, fino al 31 dicembre 2023, rischi di continuità produttiva, sono tenute a darne tempestiva comunicazione al Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT), al fine dell'urgente attivazione delle misure di sostegno e tutela previste dalla legge. Nel caso in cui il rischio per la continuità produttiva sia imminente, l'impresa interessata può altresì richiedere di essere ammessa alla procedura di amministrazione temporanea, dispostaPag. 65 con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, che ne stabilisce termini e modalità, per un periodo massimo di 12 mesi, prorogabile una sola volta fino a ulteriori 12 mesi. L'amministrazione temporanea prevede la sostituzione degli organi di amministrazione e controllo e la nomina di un commissario che subentra nella gestione, per la quale può avvalersi anche di società a controllo o a partecipazione pubblica operanti nei medesimi settori. In caso di grave ed imminente pericolo di pregiudizio all'interesse nazionale alla sicurezza nell'approvvigionamento energetico, l'amministrazione temporanea può essere disposta con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente, anche indipendentemente dall'istanza di parte. Con il medesimo decreto è nominato il commissario, che può avvalersi anche di società a controllo o a partecipazione pubblica operanti nei medesimi settori, senza pregiudizio della disciplina in tema di concorrenza, e sono altresì stabiliti termini e modalità della procedura.
  L'articolo 2, recante disposizione di interesse per la Commissione, introduce la possibilità di attivare interventi di sostegno economico nei confronti delle imprese destinatarie di misure inerenti all'esercizio dei poteri speciali riconosciuti al Governo dal decreto-legge n. 21 del 2012 («golden power») nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché in alcuni ambiti ritenuti di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.
  Più in particolare, il comma 1 prevede che, successivamente all'esercizio dei poteri speciali, il MIMIT valuti, su istanza dell'impresa notificante, la sussistenza dei presupposti per l'accesso a misure di sostegno della capitalizzazione dell'impresa, idonee a consentire un rafforzamento patrimoniale, ai fini dell'accesso con priorità al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività di impresa, di cui all'articolo 43 del decreto-legge n. 34 del 2020. Per effetto delle modifiche approvate in sede referente, è stato specificato che la valutazione del MIMIT viene effettuata anche tenendo conto delle segnalazioni degli enti territoriali, ai fini del mantenimento della continuità operativa e dei livelli occupazionali nel loro territorio.
  Si ricorda che il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa è stato istituito presso il MIMIT, dalla citata norma, e destinato alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel relativo registro, e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria, da individuarsi sulla base di criteri stabiliti con decreto ministeriale attuativo (D.M. 29 ottobre 2020). Il Fondo opera, nei limiti delle risorse disponibili, attraverso interventi nel capitale di rischio delle imprese che versano nelle predette condizioni, effettuati a condizioni di mercato, nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato (Comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04, recante orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio), nonché attraverso misure di sostegno al mantenimento dei livelli occupazionali, in coordinamento con gli strumenti vigenti sulle politiche attive e passive del lavoro. Il Fondo è gestito da Invitalia S.p.A. che, a valere sulle risorse disponibili, effettua investimenti diretti nel capitale di rischio a condizione che: la partecipazione diretta acquisita sia di minoranza; l'intervento complessivo per singola operazione non superi l'ammontare di 30 milioni di euro; l'operazione di investimento venga effettuata unitamente e contestualmente a investitori privati indipendenti che apportano almeno il 30 per cento delle risorse previste o a soci preesistenti che apportano almeno il 50 per cento dell'aumento di capitale, nel caso di operazioni a favore di imprese che non ricadono nella definizione di imprese in difficoltà ai sensi dell'ordinamento europeo. Per le imprese che ricadono in tale definizione, l'operazione deve essere effettuata unitamentePag. 66 e contestualmente all'impresa proponente, che garantisce un contributo proprio pari ad almeno il 25 per cento per le piccole imprese, al 40 per le medie imprese e al 50 per cento per le grandi imprese. La cessione della partecipazione deve avvenire entro 5 anni con condizioni di uscita definite al momento dell'investimento. Si segnala che il disegno di legge di bilancio 2023-2025 (A.C. 643-bis) reca per il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività di impresa (capitolo 7478 dello stato di previsione del MIMIT) una dotazione di 215 milioni di euro per il 2023 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
  Il comma 2 prevede che il MIMIT, di concerto con il MEF, sempre su istanza dell'impresa notificante, possa, altresì, chiedere di valutare con priorità la sussistenza dei presupposti per l'accesso agli interventi erogati dal patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto «decreto Rilancio»). Tale articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 consente a Cassa Depositi e Prestiti (CDP S.p.A.) di costituire un patrimonio destinato, denominato Patrimonio Rilancio, a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal MEF. All'apporto del MEF corrisponde l'emissione, da parte di CDP S.p.A., a valere sul patrimonio destinato e in favore del MEF, di strumenti finanziari di partecipazione. Le risorse del patrimonio destinato sono impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano. In via preferenziale il patrimonio destinato effettua i propri interventi mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale e l'acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche. Per il finanziamento delle attività del patrimonio destinato o di singoli comparti è consentita l'emissione, a valere sul patrimonio destinato o su singoli comparti, di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito. Sulle obbligazioni del patrimonio destinato, in caso di incapienza del patrimonio medesimo, è concessa la garanzia di ultima istanza dello Stato. La garanzia dello stato può essere altresì concessa in favore dei portatori dei titoli emessi per finanziare il patrimonio destinato, a specifiche condizioni. Le disposizioni attuative relative ai requisiti di accesso, le condizioni, i criteri e le modalità degli investimenti del patrimonio destinato sono state dettate dal D.M. 3 febbraio 2021, n. 26. Con il successivo D.M. 7 maggio 2021 è stato definito l'apporto iniziale al Fondo di titoli di Stato per un valore pari a 3 miliardi di euro. Nella Relazione finanziaria di CDP per l'anno 2021 si evidenzia che, a valere sulle risorse del Patrimonio Rilancio, sono stati istituiti 3 Comparti.
  Il comma 3 stabilisce che, nei due anni successivi all'esercizio dei poteri speciali, l'impresa è ammessa a formulare istanza per l'accesso prioritario agli strumenti dei contratti di sviluppo e degli accordi per l'innovazione. Si ricorda, in proposito, che i Contratti di Sviluppo costituiscono uno strumento di politica industriale finalizzato al sostegno di grandi progetti di investimento nei settori industriale, turistico, commerciale, e della tutela ambientale che registra una forte risposta da parte del tessuto produttivo nazionale, con particolare riferimento alle aree del Sud del Paese, sebbene non sia esclusivamente e direttamente destinato a tali realtà territoriali. Il «contratto di sviluppo» è stato introdotto nell'ordinamento dall'articolo 43 del decreto-legge n. 112 del 2008 in funzione di semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa. Gli Accordi per l'innovazione sono volti a finanziare progetti riguardanti attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale per la realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o il notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali nell'ambito di specifiche aree di intervento riconducibili al secondo Pilastro del Programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte Europa», di cui al Regolamento (UE) 2021/695.
  Il comma 4, infine, stabilisce che, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare Pag. 67entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, sono definite le modalità di attuazione delle relative disposizioni e, in particolare:

   i criteri generali per l'effettuazione delle valutazioni di cui ai precedenti commi;

   i termini e le modalità procedimentali per l'accesso alle misure di sostegno.

  L'articolo 2-bis, introdotto al Senato, introduce alcune misure a tutela degli interessi nazionali nel settore delle comunicazioni. In particolare, l'articolo in questione prevede che, in considerazione del carattere strategico dell'infrastruttura della rete in fibra ottica, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), sentito il parere del Ministero delle imprese e del made in Italy, individui gli standard tecnici che debbono avere i cavi in fibra ottica. In base a quanto previsto dalla disposizione in commento, gli aggiudicatari dei bandi per la realizzazione dell'infrastruttura di rete dovranno attenersi agli standard tecnici sopra richiamati in modo da assicurare adeguati livelli qualitativi e prestazioni di connettività elevate. Si prevede, infine, che i nuovi standard tecnici, si applichino ai bandi che saranno pubblicati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento d'urgenza in esame.
  L'articolo 3 reca la clausola di neutralità finanziaria del provvedimento, prevedendo che le disposizioni del decreto-legge non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica. All'attuazione delle misure previste dal presente decreto-legge si provvede, pertanto, con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.
  L'articolo 4 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Il decreto-legge è dunque vigente dal 6 dicembre 2022.

  Walter RIZZETTO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già prevista per la giornata di domani, nella quale la Commissione sarà chiamata ad esprimere il proprio parere di competenza.

  La seduta termina alle 13.40.