CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 gennaio 2023
46.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 143

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 18 Gennaio 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

  La seduta comincia alle 15.30.

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.
C. 338 Meloni e abb.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Walter RIZZETTO, presidente, in sostituzione della relatrice impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, osserva che il provvedimento in titolo ripropone integralmente il testo della proposta di legge C. 3179 e abbinate-A della XVIII legislatura, approvata dalla Camera nella seduta del 13 ottobre 2021. Ricorda che il provvedimento venne poi trasmesso al Senato, ma non giunse alla sua approvazione finale a causa dello scioglimento delle Camere.
  Il testo in esame, composto da 13 articoli, interviene sulla disciplina in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, con la finalità di rafforzare la tutela del professionista. Ricorda, in via preliminare, che la disciplina dell'equo compenso è stata introdotta, nella XVII legislatura, per porre rimedio a situazioni di squilibrio nei rapporti contrattuali tra professionisti e clienti «forti», individuati nelle imprese bancarie e assicurative nonché nelle imprese diverse dalle piccole e medie imprese. Sono stati infatti approvati in rapida successione l'articolo 19-quaterdecies del decreto-legge n. 148 del 2017 e l'articolo 1, commi 487 e 488, della legge n. 205 del 2017, che hanno disciplinato l'equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati, poi esteso anche alle altre professioni regolamentate e nell'ambito del lavoro autonomo.
  Passando a esaminare il contenuto del provvedimento, in breve sintesi, osserva che l'articolo 1 contiene la definizione di equo compenso. A tal fine, riprendendo in parte quanto già previsto nella normativa vigente, specifica che per essere considerato equo il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale nonché conforme ai parametri per la determinazione dei compensi previsti, rispettivamente: per gli avvocati, dal regolamento di determinazionePag. 144 dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge n. 247 del 2012; per gli altri professionisti iscritti a ordini o collegi, dai regolamenti di determinazione dei parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante la professione ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge n. 1 del 2012; per gli esercenti professioni non organizzate in ordini o collegi, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 4 del 2013, da decreti del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, e successivamente da aggiornare con cadenza biennale, sentite le associazioni professionali di cui all'articolo 2 della legge n. 4 del 2013.
  L'articolo 2 definisce, al comma 1, l'ambito di intervento della proposta di legge, la quale si applica al compenso dei professionisti in relazione alle attività professionali che: hanno ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile; trovano fondamento in convenzioni; sono svolte in favore di imprese bancarie e assicurative e delle loro controllate e mandatarie, nonché di imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro. Rispetto alla normativa vigente, la proposta amplia l'ambito applicativo della disciplina sull'equo compenso delineando, in relazione alla realtà produttiva italiana, le caratteristiche che deve avere l'impresa per poter essere considerata, rispetto al professionista, un contraente «forte». La disposizione, inoltre, al comma 2, specifica che le norme sull'equo compenso si applicano ad ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole siano utilizzate dalle predette imprese. L'articolo 2, al comma 3, estende altresì l'applicazione della disciplina dell'equo compenso alle prestazioni rese dal professionista nei confronti della pubblica amministrazione e delle società partecipate dalla pubblica amministrazione. Sono espressamente escluse dall'ambito di applicazione della nuova disciplina le società veicolo di cartolarizzazione e gli agenti della riscossione e si pone nel contempo a carico di questi ultimi – con una disposizione analoga a quella di cui al comma 4-bis dell'articolo 19-quaterdecies del decreto-legge n. 148 del 2017 – l'obbligo di garantire comunque, all'atto del conferimento dell'incarico, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo in ogni caso conto dell'eventuale ripetitività della prestazione richiesta.
  L'articolo 3, al comma 1, stabilisce la nullità delle clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato per lo svolgimento di attività professionali con riguardo anche ai costi sostenuti dal prestatore d'opera; la proposta specifica che sono nulle le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi di cui all'articolo 1. Il comma 2 prevede diverse ipotesi di nullità rispetto a certe pattuizioni. Il comma 3 esclude la nullità delle clausole che riproducono disposizioni di legge o che attuano princìpi contenuti in convenzioni internazionali. Il comma 4 specifica che la nullità: quando riguarda le clausole contrattuali, non travolge l'intero contratto; opera solo a vantaggio del professionista; può essere rilevata anche d'ufficio. Il comma 5 specifica che l'azione per far valere la nullità della pattuizione e chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attività professionale prestata, può essere promossa dal professionista, innanzi al tribunale del luogo ove egli ha la residenza o il domicilio. In base al comma 6 il tribunale procede alla rideterminazione del compenso secondo i parametri ministeriali in vigore, tenendo conto dell'opera effettivamente prestata. Per le sole professioni ordinistiche è inoltre introdotta la possibilità, per il tribunale, di richiedere al professionista di produrre il parere di congruità del compenso reso dall'ordine o dal collegio professionale.
  L'articolo 4 ribadisce che spetta al giudice, rilevato il carattere iniquo del compenso, rideterminarlo condannando il committente al pagamento del dovuto; inoltre, il giudice può condannare il cliente al pagamentoPag. 145 di un indennizzo in favore del professionista, pari a una somma fino al doppio della differenza tra il compenso e quello originariamente pattuito.
  L'articolo 5, al comma 1, specifica che gli accordi, vincolanti per il professionista, conclusi tra quest'ultimo e le imprese di cui all'articolo 2, si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese stesse, salvo prova contraria. Il comma 2 stabilisce che il termine di prescrizione del diritto al compenso da parte del professionista decorre dalla cessazione del rapporto con l'impresa ovvero, in caso di pluralità di prestazioni rese a seguito di un'unica convenzione e non aventi carattere periodico, dal compimento dell'ultima prestazione. Ricorda che l'articolo 2956 del codice civile prevede per il diritto dei professionisti al compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative il termine di prescrizione triennale. Il comma 3 prevede che i parametri per la determinazione dei compensi professionali di cui all'articolo 1 della proposta di legge debbano essere aggiornati con cadenza biennale, su proposta dei consigli nazionali delle professioni. Si ricorda che per quanto riguarda la professione forense, l'aggiornamento biennale, su proposta del CNF, è già previsto dall'articolo 13 della legge n. 247 del 2012. Il comma 4 attribuisce ai consigli nazionali delle professioni la legittimazione ad agire in giudizio in caso di violazione delle disposizioni in materia di equo compenso. Il comma 5 demanda agli ordini e collegi professionali il compito di introdurre norme deontologiche per sanzionare il professionista che viola le disposizioni sull'equo compenso e che, nel predisporre il contenuto della convenzione, omette di esplicitare alla controparte che il compenso dovrà comunque rispettare tale disciplina.
  L'articolo 6 consente alle imprese di cui all'articolo 2 di adottare modelli standard di convenzione, concordati con le rappresentanze professionali; in tali casi i compensi individuati dal modello si presumono equi fino a prova contraria.
  L'articolo 7 prevede la possibilità che il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio, in alternativa alle procedure di ingiunzione di pagamento di cui all'articolo 633 e seguenti del codice di procedura civile e a quelle specifiche per le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2011, acquisti l'efficacia di titolo esecutivo per il professionista, se rilasciato nel rispetto delle procedure, e se il debitore non ha proposto opposizione ai sensi dell'articolo 702-bis del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso. Il giudizio di opposizione al parere di congruità avente efficacia di titolo esecutivo si svolge davanti al giudice competente per materia e per valore del luogo nel cui circondario ha sede l'ordine o il collegio professionale che lo ha emesso, nelle forme di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2011. Tale richiamo comporta l'applicazione del rito sommario di cognizione, la competenza del tribunale in composizione collegiale, la possibilità per le parti di stare in giudizio personalmente e l'inappellabilità dell'ordinanza che definisce il giudizio.
  Fa presente che l'articolo 8 interviene sulla disciplina della decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di responsabilità professionale, individuando nel giorno del compimento della prestazione il relativo dies a quo, mentre l'articolo 9 consente la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l'azione di classe, proposta dal consiglio nazionale dell'ordine per le professioni ordinistiche o dalle associazioni professionali per le professioni non ordinistiche, di cui alla legge n. 4 del 2013. La disposizione richiama la disciplina dell'azione di classe ora contenuta nel Titolo VIII-bis del libro quarto del codice civile, entrata in vigore il 19 maggio 2021.
  Segnala che l'articolo 10 istituisce presso il Ministero della giustizia l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, con il compito di vigilare sul rispetto della legge, esprimere pareri o formulare proposte sugli atti normativi che intervengono sui criteri di determinazione dell'equo compenso o disciplinano le convenzioni, segnalare al Ministro della giustizia pratiche elusive delle Pag. 146disposizioni sull'equo compenso, presentare alle Camere una relazione annuale sulla propria attività di vigilanza. L'Osservatorio, nominato per tre anni con decreto del Ministro della giustizia, dovrà essere composto da: un rappresentante designato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali; un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali; due rappresentanti designati dal Ministero dello sviluppo economico tra le associazioni professionali di cui all'articolo 2 della legge n. 4 del 2013. Ai componenti dell'Osservatorio non spetta alcun compenso, gettone, rimborso spese o altro emolumento.
  L'articolo 11 contiene una disposizione transitoria in base alla quale le norme di nuova introduzione non si applicano alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della nuova disciplina. Tale esclusione delle convenzioni in corso, non prevista dal testo dell'Atto Camera 3179 della XVIII legislatura licenziato dalla Commissione giustizia, è stata introdotta nel corso dell'esame in Assemblea al fine di recepire una condizione posta dalla Commissione Bilancio.
  Nel segnalare che l'articolo 12 reca le abrogazioni delle norme superate dal provvedimento, ricorda che l'abrogazione di disposizioni abrogative non provoca automaticamente la reviviscenza delle norme abrogate, come affermato dalla circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 e, successivamente, anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 13 del 2012. Con riguardo all'abrogazione delle disposizioni di abrogazione delle norme che prevedevano l'obbligatorietà delle tariffe fisse o minime occorre ricordare che nel nostro ordinamento il compenso del professionista è stato a lungo commisurato in base a un sistema tariffario obbligatorio. Sulla materia è intervenuto il decreto-legge n. 223 del 2006, cosiddetto «Decreto Bersani» che, all'articolo 2, in conformità al principio comunitario di libera concorrenza e a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono l'obbligatorietà dei minimi tariffari. Il definitivo superamento del sistema tariffario è stato successivamente opera dell'articolo 9 del decreto-legge n. 1 del 2012, che ha previsto l'abrogazione definitiva delle tariffe delle professioni regolamentate (oltre ai minimi, vengono meno anche i massimi tariffari), introducendo una nuova disciplina del compenso professionale: il professionista può liberamente pattuire qualunque compenso con il cliente, purché adeguato all'importanza dell'opera. Inoltre, l'articolo 9 del decreto-legge n. 1 del 2012 ha previsto che, in caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, la determinazione del compenso professionale debba essere effettuata con riferimento a parametri tariffari stabiliti con decreto del ministro vigilante. Per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia si fa riferimento al decreto ministeriale 20 luglio 2012, n. 140; per gli iscritti all'albo dei consulenti del lavoro al decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 46 e, per le professioni dei medici veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica, al decreto ministeriale 19 luglio 2016, n. 165. Con particolare riferimento alla professione forense, la legge professionale (legge n. 247 del 2012, articolo 13) ha stabilito per i compensi la possibile pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione. A richiesta, l'avvocato è altresì tenuto a comunicare in forma scritta al cliente la prevedibile misura del compenso, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale. L'articolo 13 della legge professionale forense ha previsto l'aggiornamento ogni 2 anni dei parametri per la liquidazione dei compensi Pag. 147indicati nel DM giustizia, su proposta del CNF. Per la professione forense, i parametri trovano applicazione: quando il giudice liquida le spese al termine dei giudizi; quando avvocato e cliente non hanno determinato il compenso in forma scritta; quando avvocato e cliente non hanno determinato il compenso consensualmente.
  Nel segnalare che l'articolo 13 reca la clausola di invarianza finanziaria, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento (vedi allegato).

  Marcello COPPO (FDI) auspica l'approvazione della proposta di parere formulata dal presidente, ritenendo sia giusto che, anche nell'ambito del lavoro autonomo, vengano definiti parametri a garanzia del un equo compenso, in analogia con quanto avviene per i lavoratori dipendenti con la contrattazione collettiva.

  Mauro Antonio Donato LAUS (PD-IDP), dopo aver rilevato che il tema in oggetto è di primaria importanza e largamente condiviso, fa presente che il suo gruppo giudica comunque opportuno svolgere ulteriori approfondimenti sul provvedimento in esame, in vista dell'espressione di un parere più ponderato.
  Fa notare che, altrimenti, l'orientamento del suo gruppo non potrebbe che essere di astensione.

  Walter RIZZETTO, presidente, dopo aver osservato che i margini per consentire ulteriori approfondimenti sul tema in esame appaiono ristretti, tenuto conto che la Commissione concluderà l'esame in sede referente nel primo pomeriggio della giornata di domani, al fine di consentire l'avvio della discussione in Assemblea nella giornata di lunedì 23 gennaio, fa presente che si potrebbe valutare la possibilità di rinviare l'espressione del parere alla giornata di domani, convocando la Commissione prima della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

  Mauro Antonio Donato LAUS (PD-IDP), pur ringraziando il presidente per la disponibilità manifestata, preannuncia il voto di astensione del suo gruppo, per ragioni di metodo, ritenendo troppo stringenti i tempi imposti per l'esame della proposta.

  Chiara GRIBAUDO (PD-IDP) ritiene che, oltre a ragioni di metodo, vi siano ragioni di merito che giustificano il voto di astensione del suo gruppo, rilevando che si sarebbe aspettata un confronto più proficuo rispetto a eventuali ulteriori modifiche da apportare al testo in esame. Fa, presente, che il tema del lavoro autonomo, sul quale già nella passata legislatura si svolse un dialogo positivo tra i gruppi, peraltro aperto ad ulteriori modifiche, avrebbe richiesto un ulteriore sforzo di miglioramento del testo, che auspica possa avvenire nel corso dell'esame in Assemblea.
  Su un piano generale, osserva che il tema del lavoro autonomo non riguarda solo gli avvocati o i professionisti iscritti ad ordini o collegi professionali, ma anche altre categorie di lavoratori, richiamando dunque direttamente le competenze della XI Commissione, che, a suo avviso, dovrebbe essere coinvolta più direttamente sui provvedimenti che riguardano materie connesse alle tutele dei lavoratori autonomi.

  Davide AIELLO (M5S) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere testé formulata, condividendo le finalità e l'impianto complessivo del provvedimento in esame.

  Valentina BARZOTTI (M5S) ritiene che il tema del lavoro autonomo, anche a fronte delle profonde criticità emerse in relazione all'emergenza pandemica, richiamate da ultimo nell'audizione informale svolta nella giornata di ieri con i rappresentanti di ISTAT e CNEL, richieda la massima attenzione da parte della XI Commissione, che, a suo avviso, dovrebbe essere maggiormente coinvolta in sede referente su tali provvedimenti, quantomeno in congiunta con altre Commissioni.

  Walter RIZZETTO, presidente, condivisa l'esigenza di prevedere un maggiore coinvolgimento della XI Commissione sul tema del lavoro autonomo, osserva che tali tematichePag. 148 potranno essere oggetto di opportuno approfondimento anche in occasione della discussione, avviatasi in questi giorni, sulla revisione del regolamento della Camera. Assicura il proprio impegno ad assumere ogni iniziativa utile che miri ad estendere la competenza della XI Commissione anche ai temi relativi al lavoro autonomo, salvo che per gli aspetti relativi alla disciplina degli ordini e dei collegi professionali.
  Nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere favorevole precedentemente formulata (vedi allegato).

  La Commissione approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 15.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 18 Gennaio 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 15.55.