CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 gennaio 2023
50.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 187/2022: Misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici. C. 785 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 785, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici;

   preso atto che l'articolo 1 impone alle imprese, operanti nel settore della raffinazione di idrocarburi, che gestiscono attività di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e la continuità produttiva;

   osservato, per quanto di più stretto interesse della Commissione, che l'articolo 2 introduce la possibilità di attivare interventi di sostegno economico nei confronti delle imprese destinatarie di misure inerenti all'esercizio dei poteri speciali riconosciuti al Governo dal decreto-legge n. 21 del 2012 («golden power») nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché in alcuni ambiti ritenuti di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni;

   rilevato, più in particolare, che il comma 1 di tale articolo 2 prevede che, successivamente all'esercizio dei poteri speciali, il Ministro delle imprese e del made in Italy valuti, su istanza dell'impresa notificante, la sussistenza dei presupposti per l'accesso a misure di sostegno della capitalizzazione dell'impresa, idonee a consentire un rafforzamento patrimoniale, ai fini dell'accesso con priorità al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività di impresa, di cui all'articolo 43 del decreto-legge n. 34 del 2020;

   preso atto che il comma 2 di tale articolo 2 prevede che il Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il MEF, sempre su istanza dell'impresa notificante, possa, altresì, chiedere di valutare con priorità la sussistenza dei presupposti per l'accesso agli interventi erogati dal patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto «decreto Rilancio»), che sono impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano;

   rilevato infine che il comma 3 di tale articolo 2 stabilisce che, nei due anni successivi all'esercizio dei poteri speciali, l'impresa è ammessa a formulare istanza per l'accesso prioritario agli strumenti dei contratti di sviluppo e degli accordi per l'innovazione;

   ritenuto dunque che il provvedimento in esame introduce una serie di norme fondamentali per proteggere gli interessi nazionali in tema di energia, di telecomunicazioni e di livelli occupazionali,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

5-00273 Laus: Iniziative volte alla proroga dello smart working per i lavoratori frontalieri con la Svizzera.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Ringrazio gli Onorevoli interroganti per aver portato all'attenzione del Governo le iniziative che si intendono adottare in materia di smart working in favore dei lavoratori frontalieri con la Svizzera.
  In via preliminare, è doveroso rammentare che, in conseguenza della pandemia da COVID-19 e delle limitazioni alla circolazione delle persone fisiche, Italia e Svizzera hanno stipulato il 19 giugno 2020 un accordo dove si è stabilito, in via del tutto eccezionale e provvisoria che, i giorni di lavoro svolti in Italia per conto di un datore di lavoro svizzero, sono considerati come prestazioni lavorative svolte nello Stato Svizzero.
  Il presupposto giuridico per l'applicazione di tale intesa è costituito dall'emergenza sanitaria e, conseguentemente, esaurito tale periodo, sono venute meno le ragioni fondanti il trattamento derogatorio previsto; pertanto, le disposizioni cesseranno di avere effetto dal 1° febbraio 2023.
  In data 24 novembre 2022, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ha approvato un disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, finalizzato ad evitare le doppie imposizioni fiscali e per regolare altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.
  Il nuovo accordo in materia di imposizione dei lavoratori frontalieri, già ratificato in Svizzera, ha ricevuto il via libera dalle Commissioni esteri e finanze del Senato e approderà a breve in Aula.
  Il Protocollo Aggiuntivo del nuovo Accordo prevede espressamente al punto 3, primo periodo, la possibilità per le Parti contraenti di consultarsi per apportare modifiche o integrazioni allo strumento del telelavoro.
  Nel contesto del quadro giuridico che risulterà dall'entrata in vigore del nuovo Accordo, sarà dunque possibile attivare dei tavoli tecnici finalizzati ad apportare modifiche o integrazioni al Protocollo aggiuntivo.
  Sul punto si è espressa anche la Commissione Amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale UE, specificando che nelle situazioni di lavoro frontaliere trovano applicazione le norme contenute nel Titolo II del Regolamento n. 883 del 2004.
  Con riferimento alle criticità di natura previdenziale sollevate dagli Onorevoli interroganti si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 1, lettera f), del Regolamento n. 883 del 2004 definisce il lavoratore frontaliero come «qualsiasi persona che esercita un'attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro in cui ritorna di norma ogni giorno o almeno una volta alla settimana».
  Con specifico riferimento alla situazione dei lavoratori frontalieri con la Svizzera, in base ai criteri previsti dall'articolo 13 del Regolamento n. 883 del 2004 e dall'articolo 14 del Regolamento CE 987/2009 si chiarisce che qualora l'attività lavorativa sia svolta in parte in Italia ed in parte in Svizzera, in materia previdenziale si applica la normativa italiana se l'attività svolta nello stato di residenza è in misura pari o superiore al 25 per cento.
  Con riferimento al tema in esame, qualora vi sia l'interesse del lavoratore a mantenere la legislazione svizzera, è possibile derogare ai criteri ordinari di determinazione della legislazione previdenziale applicabile attraverso la stipula di un appositoPag. 135 accordo ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento n. 883 del 2004.
  La Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale dell'Unione europea, infatti, tenendo presenti le precedenti linee guida applicate negli ultimi due anni di emergenza pandemica, ha ritenuto di non modificare le modalità di applicazione sino alla fine di giugno 2022 e prevedere un ulteriore periodo di 12 mesi per dare tempo ai datori di lavoro e ai lavoratori di determinare la disciplina applicabile secondo l'interpretazione flessibile del Regolamento, fino al 30 giugno 2023.
  Con riferimento, invece, alle criticità di natura fiscale segnalate dagli Onorevoli interroganti, fermo restando il citato disegno di legge di ratifica dell'Accordo Italia-Svizzera attualmente all'esame del Parlamento, sulla tassazione dei lavoratori frontalieri il Ministero dell'economia e delle finanze, interpellato al riguardo, ha riferito che in linea generale i trattati fiscali contro le doppie imposizioni non prevedono un allineamento tra le regole fiscali e le disposizioni sulle assicurazioni sociali, in quanto trattasi di materie e campi di applicazione differenti.
  Si rassicurano gli Onorevoli interroganti che il Ministero del lavoro e delle politiche partecipa alle sessioni di dialogo italo-svizzero sulla cooperazione transfrontaliera, coordinata dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che affronta anche la questione relativa alle regole in materia di telelavoro.

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ALLEGATO 3

5-00274 Soumahoro: Ritardi nel pagamento delle retribuzioni ai lavoratori dell'ATM Spa molisana.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Ringrazio gli Onorevoli interroganti per i quesiti posti relativamente alla società ATM Spa, operante nel trasporto pubblico locale della regione Molise.
  In particolare, riferiscono che l'Azienda di trasporto è in sistematico ritardo, anche di diversi mesi, nel pagamento della retribuzione mensile ai propri dipendenti.
  Ciò premesso, riferisco quanto relazionato, sui temi evidenziati, dal Ministero dell'interno, dalla regione Molise, e dall'Ispettorato nazionale del lavoro.
  La Prefettura-UTG di Campobasso ha rappresentato che da tempo la società ATM è chiamata per espletare procedure conciliative o incontri di mediazione promossi dalle Organizzazioni sindacali, per la mancata composizione in sede aziendale di vertenze che riguardano prevalentemente il ritardo nel pagamento delle retribuzioni.
  Nell'ultima riunione, tenutasi il 13 dicembre 2022, l'Assessore ai Trasporti della regione Molise si è impegnato ad avviare su richiesta formale dei lavoratori la procedura del pagamento sostitutivo delle retribuzioni.
  La regione ha confermato che la società ATM, concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale, negli ultimi mesi non riesce ad ottemperare ai pagamenti delle spettanze ai propri dipendenti, adducendo responsabilità alla regione medesima che non ha potuto corrisponderle i contributi relativi alle mensilità di settembre ed ottobre, essendo l'ATM destinataria di un procedimento di pignoramento da parte dell'Agenzia delle entrate-riscossione.
  L'assessorato alla Mobilità della regione Molise, consapevole delle criticità nel pagamento delle retribuzioni dei dipendenti dell'ATM, ha avviato le procedure necessarie ad attivare l'intervento sostituivo ai sensi dell'articolo 30 comma 6 del decreto-legge n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici), secondo cui «In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105».
  Con Determina n. 8166 del 21 dicembre 2022 è stata corrisposta la mensilità di ottobre a 68 dipendenti che hanno fatto richiesta d'intervento sostitutivo.
  Nel corso del mese di gennaio sono pervenute in regione molteplici istanze d'intervento sostitutivo e, come previsto dalla norma richiamata, la regione Molise ha invitato l'ATM a provvedere al pagamento entro quindici giorni.
  Decorso tale termine la regione provvederà direttamente al pagamento dei dipendenti.
  Per quanto riguarda le attività di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro, l'Agenzia ispettiva ha rappresentato di aver ricevuto esposti sindacali relativi all'omesso versamento delle quote contributive al fondo di previdenza complementare «Priamo» cui hanno aderito i lavoratoriPag. 137 e che al riguardo sono in corso gli accertamenti di competenza.
  Non risultano, invece, richieste di intervento o di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile da parte dei lavoratori interessati.
  Come rappresentato, le Istituzioni competenti stanno facendo quanto in loro potere per assicurare ai lavoratori la salvaguardia dei loro diritti e non posso che assicurare che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali manterrà alta l'attenzione sulla vicenda nel pieno rispetto delle competenze delle amministrazioni coinvolte e dei diritti dei lavoratori.

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ALLEGATO 4

5-00276 Nisini: Sulle criticità derivanti dai limiti temporali del contratto in somministrazione.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Ringrazio l'Onorevole interrogante per aver portato all'attenzione del Governo le iniziative che si intendono adottare in materia di contratto di somministrazione.
  In via preliminare, è doveroso rammentare che il lavoro somministrato è un rapporto di lavoro in base al quale l'impresa utilizzatrice può richiedere la prestazione di uno più lavoratori ad agenzie autorizzate, che risultano iscritte in un apposito Albo informatico tenuto presso l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.
  La somministrazione di lavoro è disciplinata dal decreto legislativo n. 81 del 2015 e coinvolge tre soggetti, vale a dire l'agenzia, il lavoratore e l'impresa utilizzatrice.
  Si tratta di un istituto complesso all'interno del quale si raccordano due distinti rapporti contrattuali: il contratto commerciale di somministrazione concluso tra utilizzatore (e che può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato) e l'agenzia di somministrazione e il contratto di lavoro stipulato tra somministratore e lavoratore somministrato (che può essere ugualmente a tempo determinato o a tempo indeterminato).
  Il contratto di somministrazione esige la forma scritta, in assenza della quale il contratto è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne utilizza la prestazione lavorativa.
  In virtù del principio di tutela del lavoratore da condotte discriminatorie, i lavoratori in somministrazione, a parità di mansioni svolte, hanno diritto a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore.
  Allo stesso modo, ai lavoratori delle agenzie di somministrazione si applicano i diritti sindacali previsti dalla legge n. 300 del 1970.
  Il soggetto utilizzatore può essere anche la Pubblica amministrazione ma, in tale ipotesi, la somministrazione è consentita solo a tempo determinato.
  È doveroso evidenziare che ai contratti di somministrazione a tempo indeterminato si applica la disciplina prevista per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
  La somministrazione a tempo indeterminato è consentita per qualsiasi ambito di attività e tipologia di lavoratori, ma nel limite del 20 per cento rispetto al numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore alla data del primo gennaio dell'anno in cui è concluso il contratto, con eventuale arrotondamento del decimale all'unità superiore, qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.
  Tale percentuale può essere oggetto di modifica da parte della contrattazione collettiva applicabile dall'utilizzatore.
  La legge n. 51 del 2022 ha previsto che, fino al 30 giugno 2024, nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore sia a tempo determinato, l'utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.
  Infatti, il contratto di lavoro a tempo indeterminato con un'Agenzia per il lavoro, anche se nell'ambito di una somministrazione a termine, è da considerarsi come uno strumento attraverso cui conseguire Pag. 139l'obiettivo di ridurre il precariato, specialmente in questo periodo di rilancio dell'intera economia nazionale.
  La limitazione temporale attualmente vigente, pertanto, crea un ostacolo normativo alla stabile occupazione del lavoratore presso l'utilizzatore ed impedisce la prosecuzione della relativa missione.
  A ciò si aggiunge che, in seguito alla conversione in legge del decreto dignità, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la circolare n. 17 del 2018, ha chiarito opportunamente che, in caso di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori somministrati da parte delle Agenzie per il lavoro, i limiti individuati dal decreto non trovavano applicazione.
  Pertanto, alla luce di quanto esposto, posso assicurare la massima attenzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sul tema e segnalo, altresì, che è in corso un approfondimento con gli uffici tecnici finalizzato a superare in via definitiva le criticità segnalate dagli Onorevoli interroganti.

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ALLEGATO 5

5-00277 Carotenuto: Sulle problematiche inerenti alla mancata concessione dell'indennità prevista, ai sensi del decreto-legge n. 50 del 2022, in favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico verticale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Ringrazio gli Onorevoli interroganti che con il loro atto di sindacato ispettivo evidenziano delle criticità legate al riconoscimento dell'indennità una tantum di 550 euro in favore dei lavoratori dipendenti di aziende private, già titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale.
  Riferisco al riguardo quanto relazionato dall'INPS, espressamente richiesto sulla problematica evidenziata.
  L'articolo 2-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, prevede una indennità una tantum, pari a 550 euro, a favore dei lavoratori sopra indicati, per il riconoscimento della quale, con circolare INPS n. 115 del 13 ottobre 2022, sono state fornite istruzioni amministrative.
  Come noto, sono destinatari della misura i lavoratori dipendenti di aziende private, già titolari nel 2021 di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese. Può accedere alla prestazione il lavoratore che, in forza del suddetto contratto di lavoro, nell'alternanza dei periodi di lavoro e non lavoro, possa fare valere un periodo continuativo di non lavoro di almeno quattro settimane.
  Ai fini del riconoscimento dell'indennità, il lavoratore non deve essere titolare di altro rapporto di lavoro dipendente, di trattamento pensionistico diretto o di Naspi, ancorché sospesa.
  Sulla base dei requisiti sopraindicati, stabiliti dalla normativa in materia, è stata predisposta una procedura per l'istruttoria centralizzata ed automatizzata delle domande, pervenute nel numero di 64.800.
  L'INPS, sulla questione sollevata dagli interroganti, riferisce di averne contezza e che la problematica è oggetto di approfondimenti tutt'ora in corso.
  In particolare, da un primo esame delle domande respinte, si è rilevata la non corretta evidenziazione dei codici fiscali dei richiedenti il beneficio, i quali non risultano soddisfare i requisiti richiesti ai fini della corretta gestione della domanda.
  Nello specifico, quanto sopra sembra dovuto ad una non corretta valorizzazione nei flussi Uniemens, da parte dei datori di lavoro, dei dati richiesti per la lavorazione delle richieste, e per il corretto inserimento nelle denunce mensili.
  Al riguardo, l'INPS assicura che è allo studio un meccanismo procedurale che prevede il coinvolgimento contestuale dei lavoratori e dei datori di lavoro affinché, semplificando al massimo gli adempimenti previsti, si possa pervenire in breve tempo al riesame delle domande respinte e all'attribuzione dell'indennità in questione.
  Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali continuerà a monitorare la situazione affinché l'INPS risolva quanto prima le criticità riscontrate.

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ALLEGATO 6

5-00279 Tenerini: Sull'esigenza di innalzare il limite massimo di reddito pensionistico, sulla base degli incrementi inflazionistici, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Passo ad illustrare l'atto di sindacato ispettivo con il quale viene evidenziata una criticità in ordine alle pensioni d'invalidità a seguito di interventi di rivalutazione pensionistica. In particolare, l'Onorevole Interrogante lamenta che le pensioni di invalidità civile sono state rivalutate al 7,3 per cento, mentre i limiti di reddito per poter percepire, in aggiunta alla pensione da lavoro, la pensione di invalidità (per invalidi totali, ciechi civili, sordi), al 5,1 per cento.
  La questione evidenziata dall'Onorevole interrogante merita certamente un approfondimento.
  In merito, va detto che la criticità individuata dipende dalla diversità delle normative cui fanno riferimento i due sistemi di rivalutazione. Mentre la rivalutazione della pensione di inabilità civile è regolata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali concernente la perequazione automatica delle pensioni, di cui alla legge n. 41 del 1986, quella dei redditi personali deriva dall'applicazione dell'articolo 19 della legge n. 153 del 1969.
  La discrepanza è sorta a seguito dei recenti incrementi pensionistici previsti dalla legge di bilancio, in base ai quali i trattamenti pensionistici pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS sono stati rivalutati nella misura del 100 per cento dell'aumento dell'inflazione, cioè del 7,3 per cento, considerato che questo è l'incremento inflazionistico calcolato.
  Al contempo la soglia massima di reddito pensionistico per poter percepire la pensione di invalidità in cumulo con quella da lavoro ha avuto un incremento pari al 5 per cento e non del 7,3 per cento.
  Pertanto, in casi eccezionali può verificarsi, come accaduto in riferimento alle prestazioni di competenza dell'anno 2023, che si producano differenze significative tra i risultati dei due sistemi di rivalutazione, a causa del brusco innalzamento del processo inflattivo avvenuto nell'anno precedente.
  Secondo la normativa richiamata il periodo di riferimento per il calcolo della variazione degli indici è anticipato di sei mesi. La ratio di tale disallineamento di sei mesi del numero indice per il calcolo della rivalutazione consegue alla necessità di effettuare il rinnovo delle pensioni con indici definitivi. In fase di inflazione crescente, come quella attualmente in corso, si può determinare un disallineamento tra entità della rivalutazione e aggiornamento dei limiti di reddito. Come però ha calcolato l'Inps, può accadere anche il contrario, in periodi di inflazione decrescente, come avvenuto fino a pochi mesi fa.
  Alla luce di quanto esposto, considerata l'importanza del tema, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali manifesta sin d'ora la propria disponibilità a intervenire approfondendo la questione anche al fine di realizzare un percorso normativo che affronti compiutamente il problema. Segnalo poi che la questione potrà essere utilmente affrontata nell'ambito del tavolo tecnico per la riforma delle pensioni avviato il 19 gennaio scorso, al fine di rendere più adeguati gli assegni pensionistici.
  Il tema sollevato si inserisce nel quadro delle riforme che il Governo intende portare avanti nel settore: certamente si pensi alla legge delega sulla non autosufficienza delle persone anziane, che si integra con la legge delega per la disabilità, riforme importanti, (previste anche dal PNRR), che insieme possono dare risposte concrete alle persone più fragili e alle loro famiglie.