CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 gennaio 2023
42.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-00028 Fossi: Iniziative urgenti volte a favorire la continuità occupazionale dei lavoratori di Meta e dell'indotto nonché il reinserimento nel mondo del lavoro per i predetti lavoratori.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Gli onorevoli interroganti riportano la notizia che Meta, società madre di Facebook, Instagram e WhatsApp, ha annunciato ad inizio novembre 2022 il taglio del 13 per cento del personale, quantificato in oltre 11.000 dipendenti, e la riduzione dell'organico dovrebbe riguardare anche i lavoratori dell'Azienda in Italia.
  Al riguardo, sentite le competenti strutture ministeriali, rappresento che la società evidenziata, dopo accordo concluso in sede governativa, il 24 novembre 2022 per il ricorso alla CIGS per crisi aziendale per cessazione parziale di attività, ha presentato istanza per l'accesso all'intervento di CIGS per cessazione parziale decorrente dal 1° dicembre 2022 al 31 dicembre 2022.
  Nel citato verbale di accordo è espressamente previsto che: «l'intervento della CIGS è richiesto per un numero massimo di 41 lavoratori dell'unità produttiva di Via Oberdan n. 16 a Reggio Emilia. Stante la cessazione di attività produttiva i lavoratori verranno sospesi a zero ore, fatta eccezione per un ridotto numero di dipendenti per i quali verrà richiesta una riduzione di orario. È prevista l'apertura di una procedura collettiva di licenziamento ai sensi della legge n. 223 del 1991 con incentivo all'esodo per i dipendenti che si renderanno disponibili ad aderire al piano di gestione degli esuberi, così come disciplinato in apposito verbale di accordo che verrà sottoscritto in sede sindacale, manifestando la propria volontà di non impugnare il licenziamento. L'azienda si impegna a ricollocare su unità produttive site in Reggio Emilia i dipendenti che non si renderanno disponibili ad aderire al piano degli esuberi».
  Il procedimento amministrativo relativo all'istanza sopra citata è allo stato sospeso per carenza di documentazione istruttoria, che nello specifico si riferisce alla «documentazione che illustri gli specifici percorsi di politica attiva posti in essere con la Regione Emilia-Romagna al fine di gestire il personale in esubero».
  Non sono state invece riferite analoghe iniziative rispetto alla sede di Milano né l'Ispettorato del lavoro di Milano ha comunicato sussistere precedenti ispettivi per quanto riguarda la società Meta.
  Il Ministero delle imprese e del made in Italy ha fatto presente che allo stato non è stato attivato un tavolo ministeriale che coinvolge la sede italiana della multinazionale Meta, dichiarandosi disponibile a valutare iniziative finalizzate alla salvaguardia dell'attività aziendale e alla tutela del perimetro occupazionale.
  Concludo assicurando altresì l'impegno del Ministero del lavoro a monitorare gli sviluppi della vicenda.

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ALLEGATO 2

5-00099 D'Orso: Valorizzazione e tutela della figura dell'educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il Legislatore ha già inteso valorizzare e tutelare la figura dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista con apposite previsioni della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) ed in particolare con i commi 594, 595, 597 e 598 dell'articolo 1, normativa di cui l'interrogazione fa peraltro menzione.
  Nello specifico, il comma 594 identifica chiaramente gli ambiti di attività e gli ambiti di esercizio della professione, il comma 595 individua i requisiti formativi per il conseguimento della qualifica professionale, mentre i commi 597 e 598 disciplinano fattispecie transitorie per il conseguimento della qualifica stessa.
  Nell'ambito della medesima normativa il Legislatore ha inteso valorizzare e tutelare la figura dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista collocandola nell'alveo delle professioni non organizzate in ordini e collegi, la cui disciplina è rimessa al decreto legislativo 14 gennaio 2013, n. 4.
  Dalle narrazioni esposte in premessa all'interrogazione non è dato evincere elementi concreti di necessità e proporzionalità di regolamentazione diversa o ulteriore (ad esempio nei termini di criticità che troverebbero immediata e diretta soluzione in forza di una regolamentazione diversa), anche tenendo conto di quanto previsto dalla Direttiva (UE) 2018/958 relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni, recepita con decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142.
  Date queste premesse, posso però concludere che il tema evidenziato dagli onorevoli interroganti potrà essere oggetto di eventuali approfondimenti con gli altri Dicasteri competenti per materia.