CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 gennaio 2023
45.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 17 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

  La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 che modifica la direttiva 93/13/CEE e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori.
Atto n. 9.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 21 dicembre 2022.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il parere entro il prossimo 19 gennaio.

  Salvatore Marcello DI MATTINA (LEGA), relatore, facendo presente che la delicatezza della tematica rende opportuni taluni approfondimenti, attualmente in corso, si riserva di trasmettere ai commissari una prima bozza informale di proposta di parere anche al fine di raccogliere indicazioni e suggerimenti che potranno essere eventualmente tenuti in considerazione per la proposta di parere definitiva. Auspica quindi, anche considerati i tempi urgenti per l'espressione del parere da parte della Commissione nonché la procedura di infrazione comunitaria che grava sull'Italia, che tali elementi possano essergli trasmessi tempestivamente.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.05.

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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 17 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

  La seduta comincia alle 15.05.

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.
C. 73 Enrico Costa e abb.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, in sostituzione della relatrice Catia Polidori, impossibilitata a essere presente alla seduta, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame, recante disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, ai fini dell'espressione del parere alla II Commissione (Giustizia). Evidenzia, preliminarmente, che tra le abbinate proposte di legge, le proposte C. 73 Enrico Costa, C. 271 Morrone, C. 338 Meloni, C. 528 Mulè riproducono fedelmente il testo approvato dalla Camera il 13 ottobre 2021, senza nessun voto contrario, e dalla competente Commissione parlamentare del Senato, nel mese di luglio 2022 nella scorsa legislatura. Il testo interviene, in particolare, sulla disciplina in materia di equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese, con la finalità di rafforzare la tutela del professionista
  Passando al testo all'esame, composto di 13 articoli, fa presente che l'articolo 1 contiene la definizione di equo compenso. A tal fine, riprendendo in parte quanto già previsto nella normativa vigente, specifica che per essere considerato equo il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale nonché conforme ai parametri per la determinazione dei compensi previsti, rispettivamente: per gli avvocati, dal regolamento di determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense; per gli altri professionisti iscritti a ordini o collegi, dai regolamenti di determinazione dei parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante la professione; per gli esercenti professioni non organizzate in ordini o collegi, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 della legge n. 4 del 2013 (recante disposizioni in materia di professioni non organizzate), da decreti del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, e successivamente da aggiornare con cadenza biennale, sentite le associazioni professionali di cui all'articolo 2 della legge n. 4 del 2013.
  Ricorda che l'articolo 2 definisce, al comma 1, l'ambito di intervento del testo in esame, il quale si applica al compenso dei professionisti in relazione alle attività professionali che: hanno ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 c.c.; trovano fondamento in convenzioni; sono svolte in favore di imprese bancarie e assicurative (e loro controllate e mandatarie), nonché di imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro. La disposizione, inoltre, specifica che le norme sull'equo compenso si applicano ad ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole siano utilizzate dalle predette imprese (comma 2). Il comma 3 estende altresì l'applicazione della disciplina dell'equo compenso alle prestazioni rese dal professionista nei confronti della pubblica amministrazione e delle società partecipate dalla Pubblica Amministrazione.
  Fa poi presente che l'articolo 3 stabilisce la nullità delle clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato per lo svolgimento di attività professionali, con riguardo anche ai costi sostenuti dal prestatore d'opera (comma 1); il testo specifica che sono nulle le Pag. 61pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi di cui all'articolo 1. Il comma 2 prevede la nullità di qualsiasi pattuizione che vieti al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione; che imponga allo stesso l'anticipazione di spese; che, comunque, attribuisca al committente o cliente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso nonché di una serie tipizzata di clausole e pattuizioni, anche se contenute in documenti distinti dalla convenzione Il comma 3 esclude la nullità delle clausole che riproducono disposizioni di legge o che attuano princìpi contenuti in convenzioni internazionali. Il comma 4 specifica che la nullità: quando riguarda le clausole contrattuali, non travolge l'intero contratto; opera solo a vantaggio del professionista; può essere rilevata anche d'ufficio. Il comma 5 detta disposizioni in materia di foro competente mentre il comma 6 stabilisce che il tribunale procede alla rideterminazione del compenso secondo i parametri ministeriali in vigore e tenendo conto dell'opera effettivamente prestata. Per le sole professioni ordinistiche è inoltre introdotta la possibilità, per il tribunale, di richiedere al professionista di produrre il parere di congruità del compenso reso dall'ordine o dal collegio professionale.
  Segnala che l'articolo 4 ribadisce che spetta al giudice, rilevato il carattere iniquo del compenso, rideterminarlo condannando il committente al pagamento del dovuto; inoltre, il giudice può condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista, pari a una somma fino al doppio della differenza tra il compenso e quello originariamente pattuito.
  Osserva che l'articolo 5 specifica importanti aspetti relativi all'equo compenso. Tra gli altri, in primo luogo, segnala che gli accordi, vincolanti per il professionista, conclusi tra quest'ultimo e le imprese di cui all'articolo 2 si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese stesse, salvo prova contraria (comma 1). Ricorda, sul punto, che in base all'articolo 1370 c.c. le clausole predisposte unilateralmente da uno dei contraenti si interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro. Segnala anche quanto previsto in materia di termine di prescrizione del diritto al compenso da parte del professionista, aggiornamento dei parametri per la determinazione dei compensi professionali e legittimazione ad agire in giudizio da parte dei consigli nazionali delle professioni.
  Rileva poi che l'articolo 6 consente alle imprese di cui all'articolo 2 di adottare modelli standard di convenzione, concordati con le rappresentanze professionali; in tali casi i compensi individuati dal modello si presumono equi fino a prova contraria.
  Segnala, inoltre, che l'articolo 7 prevede la possibilità che il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio, in alternativa alle procedure di ingiunzione di pagamento e a quelle specifiche per le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato acquisti l'efficacia di titolo esecutivo per il professionista, se rilasciato nel rispetto delle procedure, e se il debitore non ha proposto opposizione ai sensi dell'articolo 702-bis c.p.c., entro 40 giorni dalla notificazione del parere stesso nonché che l'articolo 8 interviene sulla disciplina della decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di responsabilità professionale, individuando nel giorno del compimento della prestazione il relativo dies a quo.
  Evidenzia poi che l'articolo 9 consente la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l'azione di classe, proposta dal consiglio nazionale dell'ordine (per le professioni ordinistiche) o dalle associazioni professionali (per le professioni non ordinistiche, di cui alla legge n. 4 del 2013). Ricorda altresì che l'articolo 10 istituisce presso il Ministero della giustizia l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, con il compito di vigilare sul rispetto della legge.
  Infine fa presente che l'articolo 11 contiene una disposizione transitoria in base alla quale le norme di nuova introduzione Pag. 62non si applicano alle convenzioni in corso, che l'articolo 12 reca abrogazione di norme mentre l'articolo 13 contiene la consueta clausola di invarianza finanziaria.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 17 gennaio 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.35.