CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 gennaio 2023
50.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 187/2022: Misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici. C. 785 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Al comma 1, dopo le parole: le imprese aggiungere le seguenti: di cui al comma 2.
1.1. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Ilaria Fontana.

  Al comma 1, dopo le parole: di idrocarburi garantiscono aggiungere le seguenti: , nel pieno rispetto della normativa ambientale e garantendo la tutela della salute e della sicurezza pubblica,.
1.2. Evi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, sostituire le parole da: nonché il mantenimento fino alla fine del comma, con le seguenti: degli impianti e delle reti, assicurando altresì il rispetto della vigente normativa in materia ambientale e a tutela della salute in ambito nazionale e dell'Unione europea.
1.3. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Ilaria Fontana.

  Al comma 1, dopo le parole: che possono mettere a rischio la continuità produttiva aggiungere le seguenti: , i livelli occupazionali.
1.4. Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fermo restando il rispetto dei valori limite di emissione e delle altre disposizioni autorizzative volte a garantire la tutela dell'ambiente e della salute.
1.5. Evi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Ai fini di cui al presente articolo, qualsiasi delibera, atto o operazione, adottato da una impresa di cui al comma 1 che abbia per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli impianti e delle infrastrutture di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nel settore della raffinazione degli idrocarburi o il loro trasferimento o di rami di essa, deve essere da questa notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero delle imprese e del made in Italy ai fini della valutazione dei rischi connessi a tali decisioni.
  1-ter. In esito alla valutazione cui al comma 1-bis, qualora sussista il rischio che l'impresa dia luogo ad una situazione eccezionale di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza degli approvvigionamenti, nonché al mantenimento, alla sicurezza e all'operatività delle reti e degli impianti, con possibile compromissione e ricadute sul sistema economico nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, da trasmettere tempestivamente e per estratto alle Commissioni parlamentari competenti, può essere espresso il veto sull'efficacia delle delibere, atti e operazioni di cui al comma 1-bis riguardanti gli impianti di cui al comma 1.
1.6. Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.

Pag. 124

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'operatività degli impianti di cui al comma 1, deve comunque avvenire nel pieno rispetto delle norme ambientali ivi comprese le prescrizioni ambientali, con particolare riguardo all'Autorizzazione integrata ambientale.
1.7. Evi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 3, sostituire le parole: può altresì richiedere con le seguenti: richiede, con apposita istanza indirizzata.

  Conseguentemente, al medesimo comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: In caso di mancata richiesta di ammissione alla procedura di amministrazione temporanea, a tutela dell'interesse nazionale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al comma 6.
1.8. Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: prorogabile una sola volta fino a ulteriori 12 mesi con le seguenti: prorogabile per il tempo necessario a garantire la tutela dell'interesse nazionale di cui al comma 1.
1.9. Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.

  Al comma 4, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , garantendo, comunque, il pieno rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dalla normativa dell'Unione europea.
1.10. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde, Ilaria Fontana.

  Al comma 4, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: L'amministrazione temporanea è altresì condotta nel rispetto della legislazione vigente in materia di tutela ambientale e sanitaria e assicura il conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di transizione ecologica contenuti nel Piano di ripresa e resilienza (PNRR).
1.11. Todde, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ilaria Fontana, Sergio Costa.

  Al comma 4, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: Gli eventuali piani di riconversione industriale, e i relativi piani di investimento, assicurano la tutela ambientale, realizzando impianti eco-sostenibili, nonché la tutela dei livelli occupazionali prevedendo l'introduzione del vincolo della clausola sociale.
1.12. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Ilaria Fontana, Sergio Costa.

  Al comma 4, ultimo periodo, dopo la parola: temporanea inserire le seguenti: , ivi inclusi gli oneri relativi al compenso del Commissario di cui al presente comma,.
1.13. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Ilaria Fontana.

  Al comma 5, sostituire la parola: anche, con le seguenti: del Sistema nazionale delle agenzie ambientali nonché.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il Commissario di cui al presente comma è terzo rispetto a tutte le parti e opera in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente ed è nominato tra persone di comprovata esperienza gestionale e amministrativa, nonché in materia di tutela dell'ambiente. Non può essere nominato commissario e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, chi sia stato dichiarato fallito o chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. Non possono inoltre essere nominati commissari il coniuge, i parenti ed affini entro il quarto grado degli organi di amministrazione e controllo dell'impresa, ovvero chi, avendo intrattenuto con l'impresa, personalmente Pag. 125o quale socio, amministratore, o dipendente di altra organizzazione imprenditoriale o professionale, rapporti non occasionali di collaborazione o consulenza professionale, abbia preso parte o si sia comunque ingerito nella gestione dell'impresa. Il commissario, nell'accettare l'incarico, dichiara sotto la propria responsabilità, che non ricorre alcuna delle ipotesi di incompatibilità di cui al presente comma.;

   dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Il Commissario di cui al comma 5 provvede all'amministrazione temporanea dell'impresa nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, della normativa vigente in materia di tutela ambientale e sanitaria, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Il Commissario assicura, altresì, il conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di transizione ecologica, nonché l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori di adeguamento ambientale degli impianti e degli stabilimenti di interesse strategico nazionale eventualmente ricadenti nell'ambito di operatività dell'impresa.
1.14. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde, Ilaria Fontana, Sergio Costa.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con esclusione di ogni deroga alla normativa ambientale e sanitaria.
1.15. Todde, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ilaria Fontana, Sergio Costa.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il Commissario di cui al presente comma è terzo rispetto a tutte le parti e opera in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente ed è nominato tra persone di comprovata esperienza gestionale e amministrativa, nonché in materia di tutela dell'ambiente. Il Commissario deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve essere legato all'impresa da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell'imprenditore né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa né aver posseduto partecipazioni in essa.
1.16. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Ilaria Fontana.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'esercizio dell'amministrazione temporanea non sono ammesse deroghe alla legislazione vigente in materia di tutela ambientale e sanitaria.
1.17. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Ilaria Fontana, Sergio Costa.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. I curricula dei commissari nominati ai sensi del presente articolo sono resi pubblici nel sito web del Ministero delle imprese e del made in Italy, nonché mediante link nei siti web della regione e degli enti locali interessati.
1.18. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde, Ilaria Fontana.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: l'ammissione alla procedura di amministrazione temporanea di cui al comma 4 aggiungere le seguenti: delle imprese di cui al comma 2, individuate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,.
1.19. Todde, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ilaria Fontana.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, in ragione della tutela dell'interesse nazionale nel settore degli idrocarburi, trasmette tempestivamente e per estratto alle competenti Commissioni parlamentari gli atti pervenuti e i provvedimentiPag. 126 adottati in applicazione del presente articolo e riferisce, con cadenza semestrale, sugli esiti dell'amministrazione temporanea.
1.20. Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Nei due anni successivi all'esercizio dell'amministrazione temporanea ovvero nei quattro anni successivi in caso di proroga di cui al comma 4, primo periodo, le imprese di cui al comma 2 sono ammesse a formulare istanza per l'accesso prioritario agli strumenti dei contratti di sviluppo e degli accordi di innovazione, limitatamente a progetti di investimento funzionali alla realizzazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC).
1.21. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Ilaria Fontana.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. L'amministrazione temporanea di cui al presente articolo assicura il rispetto dei parametri ambientali e sanitari previsti dalla normativa vigente, il conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di transizione ecologica nonché il mantenimento dei livelli occupazionali.
1.22. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Ilaria Fontana, Sergio Costa.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. L'amministrazione temporanea di cui al presente articolo assicura il rispetto della normativa vigente in materia di tutela ambientale e sanitaria.
1.23. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde, Ilaria Fontana, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Ulteriori disposizioni per la continuità produttiva degli impianti di interesse strategico nazionale)

  1. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, in considerazione dell'assoluta necessità di salvaguardare la produzione, l'occupazione, la salute e l'ambiente, può autorizzare la prosecuzione dell'attività produttiva presso gli impianti di interesse strategico nazionale di cui all'articolo 1 nei confronti dei quali l'autorità giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolare per temporanea inadeguatezza dell'impianto allo smaltimento dei reflui, per un periodo di tempo determinato, non superiore a 24 mesi, a condizione che vengano adempiute, tramite il commissario di cui al comma 2, tutte le prescrizioni necessarie ad assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecnologie disponibili. In tale caso, i provvedimenti di sequestro non impediscono, nel corso del periodo di tempo indicato nell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività d'impresa a condizione che esista la concreta possibilità di prevenire il danno ambientale e alla salute.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati gli interventi necessari per l'adeguamento degli impianti di cui al comma 1, nonché le relative risorse necessarie per tale finalità, ivi comprese quelle definite a tali fini dal Repower EU e dei Fondi FSC, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di un commissario straordinario che è disposta con il medesimo decreto.Pag. 127
  3. Per le finalità di cui al presente articolo, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, al commissario straordinario di cui al comma 2 spetta, nel rispetto delle prescrizioni della magistratura e degli obblighi di legge relativi all'autorizzazione integrata ambientale, e nel concerto con i commissari giudiziari eventualmente nominati dall'Autorità giudiziaria, l'assunzione di ogni determinazione necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori di adeguamento degli impianti di smaltimento dei reflui industriali di cui al comma 2, con particolare riferimento al pre-trattamento dei reflui industriali a monte del depuratore e provvedono all'eventuale stesura o rielaborazione e approvazione dei relativi progetti di adeguamento degli impianti. L'approvazione dei progetti da parte dei commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati.
  4. Per l'esecuzione degli interventi, i commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze.
1.01. Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.

ART. 2.

  Al comma 1, dopo le parole: il Ministero delle imprese e del made in Italy aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
2.1. Evi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, sostituire le parole: valuta, su istanza dell'impresa notificante, la sussistenza dei presupposti per con la seguente: dispone.
2.2. Benzoni.

  Al comma 1, sopprimere le parole: con priorità.
2.3. Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli eventuali piani di riconversione industriale, e i relativi piani di investimento, assicurano la tutela ambientale, realizzando impianti eco-sostenibili, nonché la tutela dei livelli occupazionali prevedendo l'introduzione del vincolo della clausola sociale.
2.4. Todde, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ilaria Fontana, Sergio Costa.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, le disposizioni di cui al comma 1, sono subordinate, altresì, Pag. 128alla predisposizione di un piano degli investimenti, da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che preveda, ai fini della continuazione dell'attività produttiva, la riconversione industriale, attraverso la realizzazione di una produzione eco-sostenibile alimentata con energia prodotta da fonti rinnovabili e ad idrogeno verde, nel rispetto delle prescrizioni di tutela ambientale e sanitaria in conformità alle norme dell'Unione europea e internazionali nonché alle leggi nazionali e regionali.
  1-ter. Il piano di cui al comma 1-bis è integrato con gli esiti della valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIIAS), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b-bis.1), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Al fine di tenere conto dell'impatto ambientale e sanitario delle procedure di autorizzazione integrate ambientale, all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera b-bis) è inserita la seguente:

   «b-bis.1) valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario, di seguito VIIAS: combinazione di procedure, metodi e strumenti, con i quali si possono stimare gli effetti potenziali sulla salute della popolazione nell'ambito della procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA)».

  1-quater. La VIIAS è predisposta dal proponente e redatta sulla base delle linee guida adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente (APPA).
  1-quinquies. All'articolo 29-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

   «2-bis. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve altresì contenere, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti, la VIIAS.
   2-ter. All'articolo 29-duodecies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: “domande ricevute,” sono aggiunte le seguenti: “integrate dalla VIIAS,”».
2.5. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Ilaria Fontana, Sergio Costa.

  Al comma 2, dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
2.6. Evi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 2, sopprimere le parole: con priorità.
2.7. Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.

  Al comma 3, sopprimere la parola: prioritario.
2.8. Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle imprese che gestiscono impianti e infrastrutture nel settore della siderurgia.
2.9. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Ilaria Fontana.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Ai fini dell'accesso alle misure di sostegno e alle previsioni di cui al presente articolo, l'impresa deve garantire il rispetto, laddove previste, delle autorizzazioniPag. 129 e prescrizioni ambientali e relativo cronoprogramma di attuazione.
2.10. Evi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

ART. 2-bis.

  Al comma 1, capoverso numero 4-bis, dopo le parole: sentito il parere del Ministero delle imprese e del made in Italy aggiungere le seguenti: e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
2-bis.1. Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.

  Al comma 1, capoverso numero 4-bis, dopo le parole: del Ministero delle imprese e del made in Italy aggiungere le seguenti: , del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero della salute.
2-bis.2. Evi, Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, capoverso numero 4-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché la sicurezza e impenetrabilità degli apparati, compatibilmente con il rispetto del perimetro di sicurezza nazionale cibernetico.
2-bis.3. Benzoni.