CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 gennaio 2023
47.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e X)
ALLEGATO
Pag. 24

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2020/1828 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori che abroga la direttiva (2009/22/CE). Atto n. 14.

PARERE APPROVATO

  Le Commissioni riunite II e X,

   esaminato il provvedimento in titolo;

   premesso che:

    lo schema in esame è volto a dare attuazione alla direttiva 2020/1828/UE che disciplina l'istituto dell'azione rappresentativa – esperibile dagli enti legittimati – al fine di ottenere provvedimenti inibitori o compensativi a tutela degli interessi collettivi dei consumatori nel caso di violazione delle disposizioni in specifiche materie del diritto dell'Unione europea o delle norme di diritto interno di recepimento;
    il termine di recepimento della direttiva è stabilito al 25 dicembre 2022 dall'articolo 24 della medesima direttiva, che indica un termine diverso, il 25 giugno 2023, per la decorrenza delle disposizioni attuative; la delega cui viene data attuazione è conferita dalla legge di delegazione europea 2021 (legge 4 agosto 2022, n. 127), che include tale direttiva nell'allegato A e fissa la data ultima di esercizio al 10 dicembre 2023, termine che, in virtù del meccanismo di «scorrimento» si intende prorogato al 10 marzo 2023;
    il testo introduce nel Codice del consumo l'istituto dell'azione rappresentativa a tutela degli interessi collettivi dei consumatori nel caso di violazione delle disposizioni in materie specificamente indicate in un apposito allegato, del diritto dell'Unione europea o delle norme di diritto interno di recepimento; la legittimazione attiva è riconosciuta ad associazioni di consumatori e utenti iscritte in un apposito elenco pubblico nonché enti pubblici la legittimazione attiva è limitata agli enti legittimati; la legittimazione passiva è estesa a qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che agisce, anche tramite un altro soggetto, per fini relativi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;
    l'articolo 1 introduce nel Codice del consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005) l'articolo 140-ter, che reca le definizioni e ne circoscrive l'ambito di applicazione; l'articolo 140-quater, in merito alla legittimazione ad agire; l'articolo 140-quinquies riguardante l'istituzione dell'elenco dei soggetti legittimati a proporre azioni rappresentative transfrontaliere; l'articolo 140-sexies sulla comunicazione e monitoraggio degli enti legittimati; l'articolo 140-septies, che disciplina le azioni rappresentative; l'articolo 140-octies concernente i provvedimenti inibitori, l'articolo 140-novies, che prevede la possibilità di ottenere provvedimenti compensativi, l'articolo 140-decies, che regola gli accordi di natura transattiva e conciliativa; l'articolo 140-undecies sulla trasparenza delle informazioni; l'articolo 140-duodecies che prevede l'interruzione della prescrizione dei diritti dei consumatori tutelabili con l'azione rappresentativa; l'articolo 140-terdecies, che consente al giudice di adottare misure di coercizione indiretta; l'articolo 140-quaterdecies in materia di contributo unificato;
    l'articolo 2 esclude che l'azione volta ad ottenere i provvedimenti inibitori sia assoggettata al previo esperimento della mediazione;
    l'articolo 3 reca modifiche di coordinamento al decreto legislativo n. 168 del 2003 in materia di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa;
    l'articolo 4 reca disposizioni transitorie e finali;Pag. 25
    l'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria;
    l'allegato A introduce l'allegato II-septies nel Codice del consumo, che contiene l'elenco delle disposizioni dell'Unione europea la cui violazione comporta l'esperibilità delle azioni rappresentative;

   rilevato che:

   a) all'articolo 140-ter, comma 1, occorre inserire, per ragioni di completezza, anche una definizione della nozione di provvedimento inibitorio;

   b) all'articolo 140-ter, comma 2, – secondo cui restano fermi i rimedi contrattuali ed extracontrattuali comunque previsti a favore dei consumatori – dovrebbe chiarirsi che il nuovo procedimento di cui allo schema di decreto in esame è l'unico procedimento collettivo suscettibile di essere instaurato per ottenere provvedimenti inibitori e compensativi;

   c) all'articolo 140-quater, dovrebbe essere soppressa la previsione che attribuisce la legittimazione attiva agli «organismi pubblici indipendenti nazionali di cui all'art. 3, numero 6), del Regolamento UE 2017/2394», dal momento che tali «organismi pubblici» non sono attualmente legittimati nemmeno a promuovere l'azione di classe di cui agli articoli 840-bis e seguenti codice di procedura civile;

   d) l'articolo 140-septies, comma 1 va modificato al fine di sostituire l'equivoco riferimento al «mandato» (di cui non vi è traccia nella Direttiva) con la previsione in base a cui l'ente collettivo è legittimato a proporre le azioni rappresentative anche senza dover raccogliere preventivamente le adesioni dei consumatori. L'ente collettivo gode infatti di legittimazione propria e non si affianca, con compiti meramente promozionali-organizzativi, al consumatore-attore, come era nel modello della azione di classe ex articolo 140-bis originario;

   e) l'articolo 140-septies, comma 4 va modificato al fine di aggiungere ulteriori criteri di competenza per territorio rispetto a quello della sede del professionista resistente; ciò si si impone in ragione del fatto che la direttiva, all'articolo 6, consente anche azioni rappresentative transfrontaliere;

   f) all'articolo 140 septies, comma 8, lettera b) – per il corretto funzionamento del meccanismo processuale predisposto, al fine di evitare un inutile e dannoso proliferare di liti concentrate sul tema dell'ammissibilità della domanda risarcitoria ancor prima che sulla sua fondatezza, va introdotto un criterio selettivo, riprendendo la locuzione già presente all'articolo 840-ter, comma 4, lettera b), del codice di procedura civile;

   g) l'articolo 140-octies, comma 7, reca un richiamo al settimo e ottavo comma dell'articolo 840-sexiesdecies del codice di procedura civile che appare incompatibile con la direttiva, la quale non prevede espressamente (come il richiamato settimo comma) la possibilità che il provvedimento inibitorio imponga al professionista convenuto di «adottare le misure idonee ad eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate» (misure di questo tipo rischierebbero infatti di confondersi con le misure che possono essere imposte da provvedimenti «compensativi»). Inoltre il comma 8 dell'articolo 840-sexiesdecies appare sovrapporsi con il comma 1, lettera b) dello stesso articolo 140-octies, con il quale dovrebbe fuso;

   h) all'articolo 140-novies, non sembra compatibile con la direttiva uno strumento processuale in cui la fase di accertamento della responsabilità è condotta dall'ente legittimato, mentre la tutela dei consumatori in sede di accertamento dei diritti individuali, esecutiva e transattiva è rimessa ad un soggetto diverso. È, dunque, opportuno disporre espressamente, ovvero senza rimettersi all'ambigua clausola di compatibilità, che, nel caso di accoglimento della domanda di accertamento della responsabilità, l'attore vittorioso è nominato rappresentante comune dei consumatori aderenti;

   i) all'articolo 140-novies dovrebbe valutarsi il rinvio agli articoli da 840-quater a 840-terdecies del codice di procedura civile anche con riguardo al Considerando 36 Pag. 26della direttiva, nella parte in cui chiarisce che «i singoli consumatori .... non dovrebbero sostenere le spese del procedimento, salvo in circostanze eccezionali». Per quel che attiene alle spese, lo schema di decreto esclude che il consumatore possa essere condannato al loro rimborso a favore del resistente se non nel caso «di mala fede o colpa grave» (ipotesi invero difficilmente configurabile), sicché il problema si pone in riferimento agli «obblighi procedurali»: infatti, ai sensi degli articoli 840-septies e 840-octies, all'aderente spettano alcuni oneri processuali previsti dalla legge anche a pena d'inammissibilità ed il cui assolvimento può influire sull'esito della lite, sicché sarebbe preferibile escludere l'applicazione delle relative disposizioni, visto che, anche in questo caso, la clausola di compatibilità prevista dall'articolo 140-novies non sembra sufficiente a garantire un corretto recepimento della direttiva;

   j) all'articolo 140-duodecies sarebbe opportuno disporre che l'effetto interruttivo della prescrizione di cui si produca al momento del deposito del ricorso; inoltre lo schema di decreto (ma a ben vedere la stessa Direttiva) non sembrano tener conto del fatto che alcune situazioni giuridiche soggettive tutelabili mediante la azione rappresentativa sono soggette a termini di decadenza, non di prescrizione. Potrebbe essere opportuno prevedere anche un analogo effetto impeditivo;

   k) La formulazione del testo dell'allegato che si rinviene nello schema di decreto legislativo reca richiami normativi che andrebbero verificati;

   preso atto della valutazione favorevole resa dalla V Commissione Bilancio in data 18 gennaio 2023,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  Con le seguenti osservazioni:

   per le ragioni espresse in premesse, si valuti l'opportunità di:

   a) all'articolo 140-ter, comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente: «h-bis.provvedimento inibitorio: un provvedimento con il quale il giudice ordina la cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva posta in essere in violazione delle disposizioni di cui all'allegato II-septies e ordina la pubblicazione del provvedimento, integralmente o per estratto, su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale ovvero la pubblicazione di una rettifica”»;
   coordinare con tale modifica l'articolo 140-octies, al fine di evitare duplicazioni;

   b) all'articolo 140-ter, comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Nel caso previsto dal primo periodo, gli enti legittimati non possono agire con l'azione di classe prevista dal titolo VIII bis del libro IV del codice di procedura civile;

   c) all'articolo 140-quater, comma 1, sopprimere le parole «gli organismi pubblici indipendenti nazionali di cui all'art. 3, numero 6), del Regolamento UE 2017/2394»;

   d) all'articolo 140-septies:

   al comma 1 sostituire le parole «senza bisogno di mandato da parte dei consumatori interessati al fine di richiedere, anche congiuntamente,» con le seguenti: «anche senza previa adesione da parte dei consumatori interessati, al fine di richiedere, anche cumulativamente,»;
   al comma 3 sostituire la parola «congiuntamente» con le seguenti: «con ricorso unitario»;

   e) all'articolo 140-septies, comma 4, aggiungere, in fine il seguente periodo: «Si applica l'art. 18 c.p.c. nel caso in cui sia convenuta in giudizio una persona fisica»;

   f) modificare l'articolo 140-septies, comma 8, inserendo la seguente lettera: b-bis): se il tribunale non ravvisa l'omogeneità dei diritti individuali per cui è richiesta l'adozione dei provvedimenti compensativi previsti dall'art. 140-novies;

   g) all'articolo 140-octies, sopprimere il comma 7;

   h) all'articolo 140-novies sia previsto espressamente che, nel caso di accoglimentoPag. 27 della domanda di accertamento della responsabilità, l'attore vittorioso è nominato rappresentante comune dei consumatori aderenti;

   i) all'articolo 140-novies dovrebbe altresì valutarsi la correttezza del rinvio agli articoli da 840-quater a 840-terdecies del codice di procedura civile anche con riguardo al Considerando 36 della direttiva, nella parte in cui chiarisce che «i singoli consumatori .... non dovrebbero sostenere le spese del procedimento, salvo in circostanze eccezionali», con particolare riguardo agli «obblighi procedurali» che sono invece previsti ai sensi degli articoli 840-septies e 840-octies;

   j) all'articolo 140 duodecies:
   sostituire le parole «dalla notificazione» con le seguenti «dal deposito» e aggiungere infine le seguenti: «sempre che questo sia poi notificato al resistente»;
   aggiungere infine il seguente periodo: «Dalla data del deposito dell'atto introduttivo sono altresì impedite le decadenze previste a carico dei consumatori»;

   k) aggiornare i riferimenti normativi recati in allegato.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2020/1828 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori che abroga la direttiva (2009/22/CE). Atto n. 14.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA
DAL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

  La II Commissione,

   in sede di esame dello schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2020/1828 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori che abroga la direttiva 2009/22/CE

   premesso che:

    Lo schema di decreto all'esame recepisce la direttiva 2020/1828/UE, in attuazione della disposizione di delega contenuta nell'articolo 1 della legge n. 127 del 2022 (Legge di delegazione europea 2021).
    Il provvedimento mira a contribuire al miglior funzionamento del mercato interno e al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori. A tal fine, introduce nel Codice del Consumo l'istituto dell'azione rappresentativa a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, in caso di violazione di disposizioni in specifiche materie del diritto dell'Unione europea o delle norme di diritto interno di recepimento (di cui all'allegato II-septies), per ottenere provvedimenti inibitori o compensativi a tutela degli interessi degli stessi, fermi restando i rimedi contrattuali ed extracontrattuali già previsti;

   considerato che:

    in base al considerando n. 18 della direttiva (UE) 2020/1828, gli Stati membri restano competenti a rendere applicabili le disposizioni della presente direttiva a settori aggiuntivi rispetto a quelli che rientrano nel suo ambito di applicazione. Per esempio, gli Stati membri dovrebbero poter mantenere o introdurre disposizioni legislative nazionali che corrispondano a disposizioni della presente direttiva, per quanto riguarda le controversie che esulano dall'ambito di applicazione dell'allegato I;

    nel nostro ordinamento, la legge n. 31 del 2019 ha riformato l'azione di classe c.d. generalista, traslandone la disciplina dal codice del Consumo al codice di procedura civile, ove è stato inserito un nuovo titolo relativo ai procedimenti collettivi (azione di classe e azione inibitoria collettiva). L'azione di classe si differenzia dall'azione rappresentativa per una portata più ampia, sia in termini di ambito di applicazione, che di legittimazione attiva, di guisa che la richiamata disciplina risulta idonea a ricomprendere anche le azioni rappresentative nazionali come delineate dalla Direttiva che con lo schema di decreto legislativo all'esame si intende recepire;

    come previsto dal considerando n. 20 della direttiva, quest'ultima – prendendo le mosse dalla direttiva 2009/22/CE – dovrebbe riguardare le violazioni sia nazionali sia transfrontaliere, in particolare nel caso in cui i consumatori lesi da una violazione vivano in Stati membri diversi da quello in cui ha sede il professionista responsabile della violazione;

    in base a quanto rilevato nella medesima direttiva – al considerando n. 24 – , le organizzazioni dei consumatori, in particolare, dovrebbero svolgere un ruolo attivo nell'assicurare che le pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione siano rispettate. Esse dovrebbero essere considerate nella posizione ideale per richiedere lo Pag. 29status di ente legittimato conformemente al diritto nazionale. A seconda delle tradizioni giuridiche nazionali, anche gli enti pubblici potrebbero svolgere un ruolo attivo nell'assicurare che le pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione siano rispettate, proponendo azioni rappresentative con le modalità previste dalla presente;

   considerato, in particolare, che:

    all'articolo 1, comma 2 della direttiva si prevede che la stessa non osti a che gli Stati membri adottino o mantengano in vigore i mezzi procedurali per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori a livello nazionale. Tuttavia, gli Stati membri provvedono affinché almeno un meccanismo procedurale che consenta agli enti legittimati di intentare azioni rappresentative al fine di ottenere provvedimenti sia inibitori che risarcitori sia conforme alla presente direttiva;

    all'articolo 3 della direttiva si definisce come «azione rappresentativa transfrontaliera»: un'azione rappresentativa intentata da un ente legittimato in uno Stato membro diverso da quello in cui l'ente legittimato stesso è stato designato;

    all'articolo 4 della direttiva si prevede, altresì, che gli Stati membri garantiscano che le azioni rappresentative previste dalla presente direttiva possano essere intentate da enti legittimati designati a questo scopo dagli Stati membri. Spetta sempre agli Stati membri garantire che gli enti, in particolare le organizzazioni di consumatori, comprese quelle che rappresentano membri di più di uno Stato membro, siano idonei a essere designati come enti legittimati al fine di intentare azioni rappresentative nazionali, azioni transfrontaliere o entrambe.

   Ai fini delle azioni rappresentative transfrontaliere, gli enti legittimati dovrebbero essere soggetti agli stessi criteri di designazione in tutta l'Unione. In particolare, il su citato articolo 4 della direttiva (richiamando il considerando n. 25) richiede quali requisiti: che essi siano persone giuridiche regolarmente costituite a norma del diritto nazionale dello Stato membro di designazione, avere un certo grado di stabilità e un certo livello di attività pubblica (12 mesi di attività pubblica), non perseguire scopo di lucro e avere un interesse legittimo, dato il loro oggetto sociale, a tutelare gli interessi dei consumatori nel rispetto della normativa dell'Unione. Ancora, non essere soggetti ad una procedura di insolvenza e non essere dichiarati insolventi; essere indipendenti e non essere influenzati da persone diverse dai consumatori che abbiano un interesse economico a intentare un'azione rappresentativa, in particolare da professionisti o da fondi speculativi, anche in caso di finanziamento da parte di terzi. Gli enti legittimati dovrebbero, inoltre, disporre di procedure stabilite per prevenire tale influenza, nonché per prevenire conflitti di interessi tra loro stessi, i loro finanziatori e gli interessi dei consumatori. Dovrebbero rendere pubbliche in un linguaggio semplice e comprensibile, con qualsiasi mezzo appropriato, in particolare sui loro siti web, informazioni che dimostrino che rispettano i criteri per la designazione di enti legittimati e informazioni generali sulle fonti del loro finanziamento in generale, sulla loro struttura organizzativa, gestionale e partecipativa, come pure sull'oggetto sociale e sulle attività;

   in ossequio a quanto stabilito dall'art. 8 della direttiva, gli Stati membri devono assicurare che i provvedimenti inibitori di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a), siano disponibili anche sotto forma di un provvedimento provvisorio, per far cessare una pratica o, se del caso, per vietarla ove sia stata ritenuta costituire una violazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1;

   all'articolo 11 della direttiva si prevede, infine, che, ai fini dell'approvazione di transazioni, gli Stati membri garantiscano che in un'azione rappresentativa volta a ottenere provvedimenti risarcitori l'ente legittimato e il professionista possano proporre congiuntamente all'organo giurisdizionale o all'autorità amministrativa una transazione concernente il risarcimento per i consumatori interessati; inoltre, gli stessi possono prevedere norme per consentire all'organo giurisdizionale o all'autorità amministrativaPag. 30 di rifiutare di approvare una transazione sulla base del fatto che quest'ultima sia iniqua;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:

   si limiti l'intervento legislativo di recepimento alla introduzione nel nostro ordinamento della disciplina delle azioni rappresentative transfrontaliere unitamente a pochi correttivi all'impianto dell'azione di classe c.d. generalista, introdotta con la legge n. 31/2019, ancora in fase di diffusione e rodaggio, atteso che quest'ultimo impianto risulta idoneo a ricomprendere anche le azioni rappresentative nazionali come delineate dalla Direttiva che con lo schema di decreto legislativo all'esame si intende recepire.
   Segnatamente, si modifichi lo schema di decreto legislativo secondo le seguenti indicazioni:

   a) Con riferimento alle modifiche al Decreto legislativo n. 206 del 2005, c.d. Codice del Consumo:

    1) si introduca esclusivamente la nozione di azione rappresentativa transfrontaliera a tutela degli interessi collettivi dei consumatori promossa nelle materie di cui all'allegato II-septies; nonché si recepisca la nozione di ente legittimato contenuta nell'articolo 4 della Direttiva e conseguentemente si eliminino dall'articolato proposto tutte le disposizioni che si riferiscano esclusivamente alle azioni rappresentative nazionali, così da riferire l'intero articolato dello schema di decreto alle sole azioni rappresentative transfrontaliere;
    2) all'articolo 140-ter si sostituisca la locuzione «provvedimento compensativo» con la locuzione «provvedimento risarcitorio», conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 della Direttiva;
    3) si elimini dall'articolo 140-quater il riferimento agli organismi pubblici indipendenti nazionali;
    4) all'articolo 140-septies, comma 8, lettera b) aggiungere che, in caso di azioni risarcitorie, la domanda è inammissibile quando il tribunale non ravvisi l'omogeneità dei diritti individuali per cui è richiesta l'adozione dei provvedimenti risarcitori;
    5) all'articolo 140-novies si preveda che il contributo di modesta entità a carico dei singoli consumatori aderenti sia riconosciuto eventualmente a favore dell'ente legittimato, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 20 della Direttiva;
    6) all'articolo 140-decies sostituire la locuzione «o obbligazioni non eseguibili» con la locuzione «vessatorie, nulle, inefficaci o inique»;
    7) si preveda all'articolo 140-duodecies che l'interruzione della prescrizione scaturisca dal deposito del ricorso e non già dalla sua notificazione;

   b) Con riferimento alle modifiche al Titolo VIII-bis del codice di procedura civile:

    8) si uniformino i requisiti richiesti ad enti ed associazioni per la proposizione dei ricorsi collettivi ex articoli 840-bis e seguenti del codice di procedura civile ai requisiti richiesti agli enti legittimati alla proposizione delle azioni rappresentative transfrontaliere, adeguando conseguentemente le disposizioni di cui all'articolo 840-ter del codice di procedura civile relative al vaglio di ammissibilità dell'azione proposta da un ente legittimato;
    9) si preveda che quando l'azione rappresentativa, sia nazionale che transfrontaliera, sia promossa da un ente legittimato, sia quest'ultimo l'unico soggetto a poter essere nominato rappresentante comune di cui all'articolo 840-sexies;
    10) si preveda all'articolo 840-sexiesdecies la possibilità di ottenere, ove ricorrano giusti motivi di urgenza, un provvedimento inibitorio provvisorio;
    11) si introduca all'articolo 840-quaterdecies la possibilità che la proposta transattiva venga avanzata anche dal ricorrente e dal resistente congiuntamente, attribuendo al tribunale il potere di verificare che la proposta non contrasti con norme imperative del diritto nazionale, non contenga clausole vessatorie, inefficaci o nulle e non sia iniqua;Pag. 31
    12) si preveda che il rito applicabile al procedimento sia il rito semplificato di cui al libro secondo, titolo I, capo III-quater, del codice di procedura civile introdotto con la riforma Cartabia del processo civile che ha, al contempo, espunto dall'ordinamento il rito sommario di cognizione cui l'articolo 840-ter del codice di procedura civile attualmente rinvia;

   c) Si inserisca nello schema di decreto legislativo una disposizione che preveda la riduzione alla metà del contributo unificato non solo con riferimento alle azioni rappresentative transfrontaliere circoscritte alla materia consumeristica ma anche ai procedimenti intrapresi in forza di ricorsi collettivi ai sensi degli articoli 840-bis e seguenti del codice di procedura civile, atteso che la riconduzione dei suddetti procedimenti al rito semplificato di nuova introduzione invece che al rito sommario per il quale era prevista la riduzione provocherebbe un aumento dei costi di accesso alla giustizia assolutamente incompatibile con lo spirito della Direttiva; conseguentemente si provveda a sopprimere l'articolo 140-quaterdecies dello schema di decreto;

   d) Si inserisca nello schema di decreto legislativo una disposizione che imponga agli enti legittimati l'obbligo di fornire tutte le informazioni puntualmente elencate all'articolo 13 della Direttiva, sopprimendo l'articolo 140-undecies la cui formulazione risulta non esaustiva e non conforme a quanto richiesto dalla Direttiva.

D'Orso, Pavanelli, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Appendino, Cappelletti, Todde.