CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 gennaio 2023
46.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante Attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 che modifica la direttiva 93/13/CEE e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori. Atto n. 9.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La X Commissione,

   esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori (Atto n. 9);

   premesso che la disciplina sugli annunci di riduzione di prezzo prevista all'articolo 1, comma 2 dello schema di decreto si applica anche alle reti di distribuzione articolate in punti vendita con una politica dei prezzi parzialmente autonoma, ma che effettuano campagne promozionali a livello nazionale o regionale;

   rilevata al riguardo l'opportunità di evitare che in sede applicativa emergano dubbi circa il prezzo precedente che tali reti di distribuzione e i gestori dei singoli punti vendita sono tenuti ad indicare in ciascun punto vendita e nell'ambito di tali campagne promozionali in ottemperanza dell'articolo 17-bis del Codice del consumo introdotto con lo schema di decreto in esame;

   visto che la direttiva 2019/2161/UE prevede, all'articolo 2, la possibilità per gli Stati di stabilire norme diverse (compresa l'esclusione, secondo gli orientamenti della Commissione europea di cui alla Comunicazione 2021/C 526/02) per i beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente;

   considerato che il comma 3 dell'articolo 17-bis, come inserito dallo schema di decreto, prevede la disapplicazione, per i prodotti agricoli e alimentari deperibili, del solo comma 2, che indica le modalità di determinazione del prezzo precedente ai fini degli annunci di riduzione di prezzo;

   nozione del «prezzo precedente» da indicare ai sensi del comma 1 negli annunci di riduzione di prezzo dei prodotti agricoli e alimentari deperibili ovvero se estendere, con riferimento a tali prodotti, la disapplicazione all'intera disciplina degli annunci di riduzione di prezzo;

   evidenziato che sarebbe auspicabile garantire un'applicazione chiara della disciplina sugli annunci di riduzione di prezzo di cui all'articolo 1, comma 2 dello schema di decreto sul territorio nazionale;

   valutata l'esigenza di chiarire al comma 5, del citato articolo 17-bis, che lo stesso si applica nel caso in cui il prezzo è oggetto di una riduzione graduale, senza interruzioni, durante le stesse campagne di vendita ed in tal caso il prezzo «precedente», per le riduzioni successive alla prima, è il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni precedenti l'applicazione del primo annuncio di una riduzione di prezzo, in linea con gli orientamenti espressi dalla Commissione europea, di cui alla Comunicazione 2021/C 526/02 (articolo 4.3 comma 1);

   rilevato che l'articolo 8 della direttiva 98/6/CE, in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori, come modificato dall'articolo 2 della direttiva (UE) 2019/2161, indica i criteri di determinazione delle sanzioni applicabili in caso di Pag. 137violazione delle disposizioni contenute nella medesima direttiva;

   ricordato che l'articolo 2 del provvedimento prevede che la disciplina sull'annuncio di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1, comma 2, si applica alle campagne promozionali a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto;

   considerato che l'entrata in vigore della nuova disciplina sugli annunci di riduzione di prezzo impone ai professionisti, soprattutto laddove gestiscano una rete di punti di vendita, di aggiornare i propri sistemi informatici e i propri modelli organizzativi, per adeguarsi ad essa e per una puntuale osservanza degli obblighi di trasparenza;

   considerato che lo schema di decreto introduce, all'articolo 1, comma 6, lettera b) una nuova fattispecie di pratica commerciale ingannevole connessa alla rivendita ai consumatori dei biglietti per eventi, nel caso in cui il professionista abbia acquistato tali biglietti utilizzando strumenti automatizzati per eludere qualsiasi limite imposto riguardo al numero di biglietti che una persona può acquistare o qualsiasi altra norma applicabile all'acquisto di biglietti, il cui regime sanzionatorio è affidato all'AGCM;

   rilevato che i commi 545 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) hanno introdotto nel nostro ordinamento un divieto assoluto di vendita o comunque di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo da parte di soggetti che non siano titolari, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, dei sistemi di emissione dei biglietti, fatta salva esclusivamente la vendita dei titoli di accesso effettuata da una persona fisica in modo occasionale, il cui regime sanzionatorio è affidato all'AGCOM;

   considerata l'estensione del nucleo essenziale delle tutele previste per i consumatori alle ipotesi di scambio di servizi digitali o contenuti digitali, mediante supporto non materiale, a fronte di dati personali;

   considerato che l'articolo 1, comma 17 dispone il prolungamento del periodo di recesso a trenta giorni in caso di determinati contratti conclusi nel contesto di visite non richieste di un professionista presso l'abitazione di un consumatore o di escursioni organizzate da un professionista con lo scopo o con l'effetto di promuovere o vendere prodotti ai consumatori;

   considerato che i successivi commi 18 e 19 recano disposizioni di coordinamento con l'articolo 52 e l'articolo 53, comma 2, ma non con l'articolo 53, comma 3, che vieta al professionista di accettare, a titolo corrispettivo, effetti cambiari che abbiano una scadenza inferiore a quindici giorni dalla conclusione del contratto o dall'acquisizione del bene in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali;

   valutato favorevolmente il contenuto complessivo dello schema di decreto,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni

   a) valuti il Governo l'opportunità di precisare all'articolo 1, comma 2, capoverso 17-bis, le modalità attuative della disciplina sugli annunci della riduzione di prezzo ivi prevista con riferimento alle reti di distribuzione articolate in più punti vendita, coerentemente con gli orientamenti espressi dalla Commissione europea di cui alla Comunicazione 2021/C 526/02 e tenendo conto della necessità di tutela della libera iniziativa economica dei soggetti interessati;

   b) valuti il Governo l'opportunità di chiarire in che modo, alla luce della disapplicazione del comma 2 dell'articolo 17-bis, debba essere determinato il «prezzo precedente» da indicare ai sensi del comma 1 negli annunci di riduzione di prezzo dei prodotti agricoli e alimentari deperibili, ovvero se estendere, con riferimento a tali prodotti, la disapplicazione all'intera disciplina degli annunci di riduzione di prezzo;

   c) valuti il Governo l'opportunità di adottare le iniziative utili a garantire un'applicazione della disciplina sugli annunci di Pag. 138riduzione di prezzo chiara sul territorio nazionale, anche mediante forme di comunicazione diffusa;

   d) valuti il Governo l'opportunità di chiarire al comma 5, dell'articolo 17-bis, che lo stesso si applica nel caso in cui il prezzo è oggetto di una riduzione graduale, senza interruzioni, durante le stesse campagne di vendita ed in tal caso il prezzo «precedente», per le riduzioni successive alla prima, è il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni precedenti l'applicazione del primo annuncio di una riduzione di prezzo, in linea con gli orientamenti espressi dalla Commissione europea, di cui alla Comunicazione 2021/C 526/02 (articolo 4.3 comma 1);

   e) valuti il Governo l'opportunità di specificare i criteri previsti all'articolo 8 della direttiva 98/6/CE, come modificato dall'articolo 2 della direttiva in recepimento;

   f) valuti il Governo la possibilità di posticipare il termine di cui all'articolo 2, a decorrere dal quale la disciplina sull'annuncio di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1, comma 2, si applica alle campagne promozionali;

   g) valuti il Governo l'opportunità di coordinare il regime sanzionatorio previsto per la nuova fattispecie di pratica commerciale ingannevole connessa alla rivendita ai consumatori biglietti per eventi con il divieto assoluto previsto dalla legge di bilancio 2017 di vendita o comunque di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo da parte di soggetti che non siano titolari dei sistemi di emissione dei biglietti;

   h) valuti il Governo l'opportunità di inserire, al comma 1-bis dell'articolo 46, introdotto dall'articolo 1, comma 10, del decreto, una clausola di salvaguardia rispetto alla disciplina dettata dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal decreto legislativo n. 196 del 2003, e analogamente, di richiamare le garanzie di cui all'articolo 22 del Regolamento (UE) 2016/679 rispetto alla previsione, di cui all'articolo 49, comma 1-bis, introdotto dall'articolo 1, comma 13, della possibilità di personalizzazione del prezzo mediante un procedimento automatizzato;

   i) valuti il Governo l'opportunità di specificare che ai contratti conclusi nel contesto di visite domiciliari da parte di un professionista, richieste da un consumatore e non organizzate dal medesimo in forma collettiva, si applica il periodo di recesso di quattordici giorni;

   l) valuti il Governo l'opportunità di coordinare la disposizione di cui all'articolo 1, comma 17, che prolunga il periodo di recesso da quattordici a trenta giorni in caso di contratti conclusi nel contesto di visite non richieste o di escursioni anche con l'articolo 52, comma 3, del Codice del consumo, che vieta al professionista di accettare, a titolo corrispettivo, effetti cambiari che abbiano una scadenza inferiore a quindici giorni dalla conclusione del contratto o dall'acquisizione del bene in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante Attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 che modifica la direttiva 93/13/CEE e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori. Atto n. 9.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAI DEPUTATI PAVANELLI, CAPPELLETTI, APPENDINO, TODDE

  La X Commissione,

   esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante Attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 che modifica la direttiva 93/13/CEE e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori (Atto n. 9);

   rilevato che tra le novità introdotte dalla direttiva 2019/2161 figura, inter alia, l'obbligo per gli Stati membri di riconoscere e disciplinare rimedi privatistici «proporzionati ed effettivi» esperibili dai consumatori uti singuli nei confronti dei professionisti che pongano in essere nei loro confronti pratiche commerciali sleali in violazione dell'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 2005/29/CE (articolo 20, comma 1, del Codice del consumo);

   sottolineato che il nuovo articolo 11-bis della direttiva 2005/29/CE, come introdotto dalla direttiva 2019/2161/UE, non ha provveduto tuttavia a regolamentare in modo puntuale ed analitico i summenzionati rimedi privatistici individuali ed il relativo regime normativo, limitandosi a prevedere che tali rimedi debbano necessariamente includere il risarcimento del danno, nonché – ma solo «se pertinente» – la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto;

   rammentato che agli Stati membri viene espressamente demandato il compito di «stabilire le condizioni per l'applicazione e gli effetti di tali rimedi», e cioè di costruire il regime normativo e i presupposti applicativi degli stessi e, a tal fine, sono autorizzati, ma non obbligati, a «tener conto eventualmente della gravità e della natura della pratica commerciale sleale, nonché del danno sofferto dal consumatore e di altre circostanze rilevanti»;

   osservato che la normativa europea precisa che i rimedi privatistici ad hoc che debbono essere previsti a vantaggio dei consumatori non sono comunque destinati a pregiudicare i diritti e i rimedi che competono ai consumatori sulla base di altre discipline vigenti, di derivazione europea o meramente nazionali;

   rilevato, in particolare, che l'articolo 1, comma 7, lettera d), del presente decreto ha collocato la disposizione attuativa dell'articolo 11-bis della direttiva 2005/29/CE, nel nuovo comma 15-bis dell'articolo 27 del Codice del consumo, tuttavia omettendo, quanto al risarcimento del danno, di precisare se si tratti di una responsabilità extracontrattuale o contrattuale; quale sia il termine prescrizionale del diritto al risarcimento; se sia risarcibile anche il danno non patrimoniale; come debba essere regolata la distribuzione degli oneri probatori in caso di controversia instaurata dal singolo consumatore davanti al giudice ordinario o nei casi di esperimento della procedura di risoluzione alternativa (cosiddetto ADR); quale valenza possa eventualmente avere nel giudizio ordinario l'eventuale previo accertamento, compiuto dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e coperto da giudicato, dell'avvenuta violazione del divieto di ricorrere a Pag. 140pratiche commerciali scorrette da parte del professionista convenuto in giudizio dal consumatore con una azione risarcitoria; se la quantificazione del risarcimento debba avvenire in base a criteri puramente riparatori/compensativi ovvero possa/debba essere ispirata anche ad altri criteri (ad esempio sanzionatori/dissuasivi);

   considerato che, il già citato nuovo comma 15-bis dell'articolo 27 del Codice di consumo, con riferimento alla risoluzione del contratto e alla riduzione del prezzo, non chiarisce le questioni legate ad esempio alla possibilità o meno di far valere questi rimedi anche in cumulo con il rimedio risarcitorio ovvero soltanto in alternativa rispetto ad esso; quali siano i presupposti in presenza dei quali il consumatore vittima di una pratica commerciale scorretta possa chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo; quale sia la disciplina dei rimedi della risoluzione del contratto e della riduzione del prezzo e, infine, quid iuris nei casi in cui la pratica commerciale scorretta venga posta in essere da un professionista diverso (ad es. produttore o importatore nel territorio nazionale) dal professionista (ad es. venditore finale) che ha concluso con il consumatore il contratto avente ad oggetto la fornitura del bene o del servizio a titolo oneroso;

   osservato, altresì, che, con riferimento ad eventuali rimedi privatistici diversi ed ulteriori rispetto a quelli espressamente contemplati dal nuovo comma 15-bis, dell'articolo 27 del Codice del consumo, quest'ultimo annovera espressamente, tra i «rimedi proporzionati ed effettivi» esperibili davanti al giudice ordinario dal consumatore vittima di una pratica commerciale scorrette, soltanto il risarcimento del danno, la risoluzione del contratto e la riduzione del prezzo, senza chiarire se si tratti di un elenco tassativo o meramente esemplificativo;

   sottolineato che, il comma 8, dell'articolo 1, del presente schema di decreto apportando una serie di modificazioni all'articolo 37-bis del Codice del consumo e attribuendo all'Autorità garante, anche nella materia delle clausole abusive e delle clausole non trasparenti, incisivi poteri di enforcement nonché di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei professionisti che utilizzano condizioni generali di contratto contenenti clausole vessatorie, potrebbe dar vita a delicati problemi di coordinamento con le attribuzioni dell'autorità giudiziaria ordinaria, competente in via esclusiva a dichiarare la nullità «di protezione», ex articolo 36 del Codice del consumo delle clausole contenutisticamente vessatorie e/o formulate in termini non chiari e comprensibili,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) si valuti di chiarire che il diritto al risarcimento attribuito al consumatore risulti fondato su di una responsabilità di tipo extracontrattuale del professionista che ha posto in essere nei suoi confronti la pratica commerciale scorretta, in applicazione della disciplina generale del codice civile di cui agli articoli 2043 e seguenti, con esclusione espressa della risarcibilità del danno non patrimoniale;

   b) si valuti di eliminare il rimedio della riduzione del prezzo, pleonastico alla luce dell'attribuzione al consumatore del diritto al risarcimento del danno;

   c) si valuti di ricorrere, in luogo della risoluzione del contratto, all'istituto giuridico del recesso, suscettibile di esser esercitato con atto meramente stragiudiziale, e di subordinare la possibilità di esercitare il predetto diritto alla circostanza che la pratica scorretta abbia influenzato in modo decisivo la scelta del consumatore di concludere il contratto, al fine di tipizzare la «giusta causa» dello stesso, in tal modo introducendo quel presupposto applicativo ulteriore che la direttiva autorizza quale rimedio dello scioglimento del rapporto contrattuale;

   d) si valuti di chiarire che il diritto di recedere dal contratto spetta a prescindere dalla circostanza che la pratica commerciale scorretta sia stata posta in essere del Pag. 141professionista che ha stipulato il contratto con il consumatore (es. il venditore finale) ovvero da un professionista terzo rispetto al contratto (fornitore di servizi di intermediazione on line, produttore, importatore, e altro), e, in questa seconda ipotesi, a prescindere dalla buona o mala fede della controparte;

   e) si valuti di stralciare il secondo periodo del comma 1, dall'articolo 37-bis del Codice del consumo, reso superfluo dall'introduzione dei commi 2-bis e 2-ter al medesimo articolo nonché, parimenti, di eliminare il riferimento all'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 dal momento che, in entrambi i casi, al procedimento amministrativo nell'ambito del quale viene condotto l'accertamento della vessatorietà delle clausole viene dichiarato integralmente applicabile l'articolo 27 del medesimo Codice del consumo;

   f) si valuti di coordinare il rinvio operato dal quarto periodo del comma 1, dell'articolo 37-bis alle disposizioni di cui all'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, a seguito delle recenti modifiche che hanno interessato tale normativa con l'introduzione dei commi da 2-bis a 2-octies, precisando se, anche questi ultimi, trovino applicazione nel procedimento di cui all'articolo 37-bis e, parimenti, se ai medesimi fini trovino applicazione anche i nuovi commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 14;

   g) si valuti di chiarire, con riferimento ai poteri dell'Autorità, se quest'ultima possa e debba accertare unicamente la mera vessatorietà contenutistica delle clausole inserite nelle condizioni generali di contratto che un professionista utilizza per regolamentare in modo uniforme i rapporti contrattuali che instaura con i consumatori (ex articolo 33, comma 1, del Codice del consumo) o anche la trasparenza della formulazione delle medesime clausole (ex articolo 35 del Codice del consumo);

   h) si valuti di delineare ulteriormente i contorni dell'illecito amministrativo ovvero le ipotesi in cui la condotta del professionista che utilizza condizioni generali di contratto dal contenuto vessatorio nei rapporti contrattuali che instaura con i consumatori integri gli estremi di un illecito amministrativo sanzionabile dall'Autorità garante, nonché di prevedere esplicitamente che l'Autorità possa emettere, nei confronti di quest'ultimo, un ordine inibitorio che vieti allo stesso di continuare ad utilizzare quelle condizioni generali di contratto nei contratti già conclusi e per la stipulazione di nuovi contratti, con adeguate sanzioni amministrative ad hoc per i casi di inottemperanza;

   i) si valuti, tenuto conto dell'inidoneità a dare piena attuazione alla voluntas legis del legislatore europeo della formulazione del nuovo comma 15-bis dell'articolo 27, limitata a riprodurre il contenuto dell'articolo 11-bis della direttiva 2005/29/CE, introdotto dalla direttiva 2019/2161, nonché della natura privatistica della disciplina, di prevedere una disposizione ad hoc che sia distinta dal disposto di cui all'articolo 27 del codice di consumo afferente la disciplina del procedimento amministrativo sanzionatorio di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché, in aggiunta, di provvedere all'esatta individuazione dei rimedi esperibili da parte dei consumatori, definendo il regime e i presupposti normativi degli stessi, sulla base della gravità e della natura della pratica commerciale sleale, oltreché sul danno sofferto dal consumatore e da altre circostanze;

   l) si valuti di dirimere il problema della possibile rilevanza giuridica vincolante – nell'ambito del giudizio civile eventualmente instaurato per veder dichiarata la nullità delle clausole vessatorie – del giudicato formatosi sul provvedimento della Autorità garante che abbia accertato la natura vessatoria di clausole inserite nelle condizioni generali di contratto utilizzate da un professionista per regolare in modo uniforme i rapporti con la clientela consumatrice, nonché del rapporto fra giudicato formatosi sull'accertamento compiuto nell'ambito del giudizio inibitorio ex articolo 37 del Codice del consumo e il giudizio civile individuale promosso dal singolo consumatore nei confronti del singolo professionista.

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ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. C. 338 Meloni e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La X Commissione,

   esaminata per le parti di competenza, la proposta di legge recante «Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali» (C. 338 Meloni e abb.),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.