CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 26 marzo 2024
277.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
Pag. 129

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 26 marzo 2024. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

  La seduta comincia alle 14.

  Salvatore DEIDDA, presidente, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
C. 1752 Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Enzo AMICH (FDI), relatore, riferisce per le parti di competenza della IX Commissione sul decreto-legge n. 19 del 2024. Esso inerisce a ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR e fa seguito alla rimodulazione di alcune parti del Piano negoziate dal Governo e approvate dalla Commissione europea alla fine del 2023.
  Prima di affrontare con dettaglio le singole disposizioni che competono specificamente alla Commissione, ricorda – in estrema sintesi – che il PNRR approvato nel 2021 è un complesso meccanismo di politiche pubbliche, fatto sia di investimenti sia di riforme normative, volti ad accelerare il conseguimento di grandi obiettivi, quali la digitalizzazione della pubblica amministrazione, la transizione ecologica e, con essa, un'impronta forte di sostenibilità ambientale anche nel settore delle infrastrutture e dei trasporti e la lotta a taluni squilibri sociali ed economici, mediante investimenti nel campo dell'inclusione e della coesione.
  Queste linee di politica pubblica hanno scadenze finali (i c.d. obiettivi) e traguardi Pag. 130intermedi (c.d. milestone) il cui rispetto è oggetto del controllo della Commissione europea, ai fini del versamento delle rate dei finanziamenti. A quest'ultimo riguardo, ricorda che alcuni di questi consistono in erogazioni a fondo perduto (le sovvenzioni), mentre altri sono veri e propri prestiti soggetti a restituzione.
  Sulla rimodulazione cui ha fatto riferimento, avvenuta alla fine del 2023, si sono svolte comunicazioni del Ministro Fitto in Assemblea il 14 marzo scorso, con l'approvazione di relative risoluzioni conclusive.
  Venendo ora alla parte del decreto-legge di competenza della IX Commissione, fa presente, in primo luogo, che sono diversi gli articoli oggetto dell'esame della Commissione stessa.
  Iniziando con l'articolo 1, si tratta della disposizione che dal punto di vista finanziario è la più significativa, in quanto rimodula ad ampio spettro una serie di finanziamenti che erano previsti sia nel PNRR sia nel Fondo complementare a esso, previsto dal decreto-legge n. 59 del 2021.
  In sintesi e nel rinviare all'illustrazione contenuta nel dossier predisposto dagli uffici, fa presente che le rimodulazioni e gli spostamenti di risorse dal PNRR al Fondo complementare e viceversa, anche con modificazioni dei saldi finanziati, riguardano diverse amministrazioni centrali dello Stato, compreso il MIT. Tali modificazioni, come precisa la relazione illustrativa, sono conseguenti al negoziato con la Commissione europea cui ha accennato poc'anzi.
  Più in particolare, il comma 5 quantifica le risorse per quei progetti che sono espunti dal PNRR e quindi prevede autorizzazioni di spesa su annualità che vanno oltre il 2026 (anno di scadenza del PNRR).
  In questo ambito, il comma 6 prevede anche autorizzazioni di spesa per interventi previsti a carico del fondo complementare citato. A questo proposito vi sono interventi per esempio: a) sulle linee ferroviarie regionali; b) per la sicurezza di ponti, viadotti e tunnel; c) per la diga foranea di Genova; d) per l'elettrificazione delle banchine.
  In sostanza, il comma 6, per quanto riguarda in particolare gli aspetti di competenza della Commissione, prevede che quasi tutte le voci già contemplate rimangano invariate salva la riduzione del finanziamento per il rinnovo delle flotte per bus, treni e navi verdi, gli impianti di liquefazione del gas in ambito portuale, per il trasporto ferroviario merci e per l'efficientamento energetico. Viceversa vi è un aumento per le infrastrutture portuali e per i cambiamenti climatici.
  A sua volta, l'articolo 1, comma 7, prevede un incremento dell'autorizzazione di spesa per i contributi al gruppo Ferrovie dello Stato, per le annualità del 2026 e del 2028.
  Nello specifico, l'autorizzazione di spesa è stata incrementata di circa 19 milioni di euro per il 2026 e di 33 milioni e mezzo di euro per il 2028. Conseguentemente, un'apposita copertura degli oneri previsti ai commi 6 e 7 è prevista al comma 8 del medesimo articolo 1.
  L'articolo 8, ai commi 12 e 13, affronta il tema del fabbisogno del personale di ruolo dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
  In pratica, si autorizza nel limite della dotazione organica l'indizione di procedure selettive comparative, non concorsuali, ma articolate su un colloquio e la valutazione positiva dell'attività svolta, volte a stabilizzare il personale non dirigenziale assunto a tempo determinato. Requisito per l'assunzione a tempo indeterminato, successiva alla selezione, è l'aver prestato servizio continuativo presso l'Agenzia per almeno 15 mesi e di aver riportato una valutazione eccellente.
  Il comma 13 si riferisce, invece, alla modalità assunzionale del concorso vero e proprio e stabilisce che vi possono accedere, con una riserva del 50 per cento dei posti, coloro che abbiano in corso un rapporto di lavoro non dirigenziale a tempo determinato da almeno un anno (e non più da due anni).
  L'articolo 12, comma 11, interviene in materia di Zone logistiche semplificate, che al pari delle Zone Economiche Speciali (ZES), sono aree geografiche di dimensioni limitate e che comprendono almeno un'area portuale, all'interno delle quali, al fine Pag. 131di creare condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti, si prevedono particolari agevolazioni, incentivi e semplificazioni amministrative per le aziende insediate o che decidono di insediarsi, anche in deroga alla disciplina sugli aiuti di Stato dell'UE a patto che siano approvate dalla Commissione europea.
  Nel dettaglio, tale articolo mira a far salve le disposizioni di cui agli articoli 5 e 5-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 91 del 2017, cui rinvia la legge di bilancio 2018, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della legge n. 79 del 2022, che dettano norme in materia di procedure di istituzione, di funzionamento, di organizzazione e le condizioni per l'applicazione delle misure di semplificazione relativamente alle Zone logistiche semplificate.
  Ricorda, a tal proposito, che il decreto-legge n. 124 del 2013 aveva disposto, a far data dal 1° gennaio 2024, la modifica dell'articolo 5 e l'abrogazione dell'articolo 5-bis del decreto-legge n. 91 del 2017. Il testo di tali norme, attraverso l'articolo 12, comma 1, del presente decreto, viene salvato nella formulazione vigente al 2022.
  L'articolo 20, comma 1, lettera e), istituisce il Sistema di portafoglio digitale italiano (Sistema IT-Wallet), attraverso l'introduzione di un nuovo articolo 64-quater nel Codice dell'amministrazione digitale. La norma ha la dichiarata finalità di valorizzare e rafforzare l'interoperabilità tra le banche dati pubbliche attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) nonché di favorire la diffusione e l'utilizzo dei servizi digitali erogati da soggetti pubblici e privati.
  Il Sistema IT-Wallet è costituito da una soluzione di portafoglio digitale pubblico e da soluzioni di portafoglio digitale private.
  La prima, quella pubblica, è resa disponibile mediante l'app IO, mentre quelle private sono rese disponibili dai soggetti privati interessati, previo accreditamento da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale secondo le modalità indicate in apposite linee guida.
  Per chiarezza, si può dire esemplificativamente che in questo portafoglio digitale gli utenti possono mettere la carta d'identità, la tessera sanitaria, la patente di guida, le carte di pagamento e, per chi ne sia titolare, la carta europea della disabilità.
  Al fine di assicurare la necessaria e celere evoluzione del Sistema IT-Wallet, è prevista l'approvazione di linee guida, da aggiornare periodicamente, e volte a definire: a) le caratteristiche tecniche e le modalità di adozione dell'IT-Wallet pubblico e privato; b) le modalità di accreditamento presso l'AgID; c) gli standard tecnici adottati al fine di garantire l'interoperabilità del Sistema IT-Wallet con le banche dati e i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e dei privati accreditati; d) le misure da adottare per garantire sul piano tecnico e organizzativo adeguati livelli di affidabilità, disponibilità e sicurezza del Sistema IT-Wallet.
  La norma in esame prevede, inoltre, che la società PagoPA e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. provvedano, nel rispetto delle citate linee guida, alla realizzazione e alla gestione dell'infrastruttura organizzativa e tecnologica necessaria all'attuazione del Sistema IT-Wallet, assicurando in particolare la disponibilità dell'IT-Wallet pubblico e dei servizi necessari ai soggetti privati interessati a rendere disponibili soluzioni private di IT-Wallet.
  Infine, con riferimento al finanziamento per la progettazione, realizzazione e graduale messa a disposizione dell'infrastruttura tecnologica per l'attuazione del Sistema IT-Wallet, è previsto che le risorse per il triennio sono reperite attingendo sia al PNRR (per 69 milioni di euro) sia al Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione (per i restanti 33 milioni di euro).
  L'articolo 28 del decreto-legge, prevede che, con decreto interministeriale (MIT-MEF), si disponga la rimodulazione delle fonti di finanziamento degli interventi ferroviari ricompresi nella misura M3C1 del PNRR, secondo quanto stabilito con la citata decisione del Consiglio dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023. La norma mira a garantire il rispetto degli impegni connessi all'attuazione del PNRR, nelle more dell'aggiornamento del contratto di programma,Pag. 132 parte investimenti, sottoscritto con Rete ferroviaria italiana S.p.A.
  In particolare, si prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provveda alla rimodulazione delle fonti di finanziamento degli interventi ferroviari ricompresi nella misura M3C1 del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, che, ricorda, a seguito della rimodulazione disposta a dicembre 2023, ha risorse per 22,8 miliardi di euro.
  L'articolo 28 stabilisce, altresì, che con il medesimo decreto si provveda alla ricognizione delle risorse nazionali che si rendono disponibili a seguito della rimodulazione del PNRR per le misure di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  Infine, l'articolo 33 del decreto-legge detta disposizioni in materia di investimenti strutturali dei comuni. Ricorda preliminarmente che la legge di bilancio 2020 ha finanziato con 3 miliardi di euro gli investimenti per opere pubbliche comunali, le cosiddette «piccole opere».
  In particolare, ricorda che con la citata legge di bilancio 2020 è stata disposta, dal 2020 al 2024, l'erogazione ai comuni di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche anche in materia di sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile.
  Le misure previste dalla citata legge sono poi confluite con decreto-legge n. 152 del 2021 nel PNRR, nella misura M2C4, Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni, affidata alla titolarità del Ministero dell'interno. A seguito della suddetta revisione e aggiornamento del PNRR, la citata Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2, è stata stralciata dal Piano, senza perdita dei contributi assegnati e in alcuni casi già spesi da parte dei comuni.
  L'articolo 33 pertanto interviene sulla disciplina dettata dalla legge di bilancio 2020 al fine di tenere conto del mutato quadro di riferimento, prevedendo, in particolare, degli specifici obblighi in capo ai comuni in relazione alle attività necessarie a garantire il monitoraggio e la rendicontazione delle opere con l'obiettivo di accelerare e semplificare l'erogazione delle risorse ai comuni stessi.
  È previsto che il comune beneficiario debba provvedere all'aggiudicazione dei lavori relativi alle piccole opere entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo e che, per i contributi relativi alle annualità dal 2020 al 2024, i lavori devono essere conclusi entro il termine unico del 31 dicembre 2025.
  È previsto inoltre, che entro 6 mesi dal collaudo o dalla regolare esecuzione, i comuni sono tenuti ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione. In caso di mancato rispetto di tale obbligo le somme già corrisposte sono recuperate con decreto del Ministero dell'interno.
  È d'interesse per la Commissione la modifica introdotta dall'articolo 33 del decreto-legge al comma 36 della legge n. 160 del 2019, ove si prevede che il Ministero dell'interno effettua, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un controllo a campione sulle piccole opere destinatarie dei suddetti contributi. In particolare la modifica in questione è volta ad eliminare la collaborazione del MIT e, quindi, ad attribuire al solo Ministero dell'interno il compito di effettuare il controllo in questione.
  Si riserva di avanzare una proposta di parere all'esito della discussione.

  Salvatore DEIDDA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022.
C. 1686 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

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  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Gerolamo CANGIANO (FDI), relatore, riferisce che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla Commissione Affari Esteri sul disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022 (C. 1686).
  Si tratta del primo accordo bilaterale concluso tra l'Unione europea e la Thailandia e costituisce un notevole progresso verso il rafforzamento del ruolo dell'Unione europea nel Sud-Est asiatico, in piena compatibilità con la Strategia dell'Unione europea per l'IndoPacifico e sulla base di valori universali condivisi, come la democrazia e i diritti umani. L'attuazione dell'Accordo comporterà – secondo il Governo – vantaggi concreti per entrambe le Parti, creando i presupposti per la promozione dei più vasti interessi politici ed economici dell'Unione europea.
  L'Accordo si pone come obiettivo lo sviluppo delle relazioni orientate al futuro con una prospettiva più strutturata e strategica, partendo da valori condivisi e da questioni di reciproco interesse, impegnando le Parti a mantenere un dialogo globale e a intensificare la cooperazione in tutti i settori di interesse comune. L'intesa rafforza infatti la collaborazione in un'ampia gamma di settori, tra cui i diritti umani, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, la lotta al terrorismo, la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, il commercio, la migrazione, l'ambiente, l'energia, i cambiamenti climatici, i trasporti, la scienza e la tecnologia, l'occupazione e gli affari sociali, l'istruzione, l'agricoltura e la cultura. Infine, l'Accordo stabilisce la cornice giuridica e politico-istituzionale di riferimento per le relazioni bilaterali con la Thailandia.
  L'Accordo si compone di 64 articoli, suddivisi in 8 titoli. I profili di competenza della Commissione si mostrano limitati.
  In particolare, con l'articolo 19 le Parti riconoscono la natura mondiale del commercio digitale e affermano l'importanza di partecipare ai consessi multilaterali per promuoverne lo sviluppo.
  L'articolo 40 prevede una cooperazione nel settore dei trasporti, con lo scopo di promuovere trasporti sostenibili e infrastrutture di qualità, affidabili, sostenibili e resilienti.
  Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli.
  L'articolo 1 contiene l'autorizzazione alla ratifica e l'articolo 2 l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 riguarda le disposizioni finanziarie, mentre l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore della legge di ratifica.
  In conclusione, preannuncia l'intenzione di presentare una proposta di parere favorevole.

  Salvatore DEIDDA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022.
C. 1687 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Gaetana RUSSO (FDI), relatrice, riferisce che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla Commissione Affari Esteri sul disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022 (C. 1687).
  Si tratta del primo accordo bilaterale concluso tra l'Unione europea e la Malaysia. Per il suo significato in termini di relazioni diplomatiche e promozione degli interessi politici ed economici dell'Unione Pag. 134europea nel Sud-Est asiatico, si richiama a quanto già illustrato dal collega Cangiano a proposito del precedente Accordo. Del resto, la firma di entrambi gli strumenti è avvenuta contestualmente, il 14 dicembre 2022 a margine del Vertice tra l'Unione europea e l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN).
  L'Accordo si propone di instaurare un partenariato rafforzato tra le Parti e approfondire e consolidare la cooperazione sulle questioni di reciproco interesse, in modo da riflettere valori condivisi e princìpi comuni. L'intesa rafforza infatti la collaborazione in un'ampia gamma di settori, tra cui i diritti umani, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, la lotta al terrorismo, la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, il commercio, la migrazione, l'ambiente, l'energia, i cambiamenti climatici, i trasporti, la scienza e la tecnologia, l'occupazione e gli affari sociali, l'istruzione, l'agricoltura e la cultura. L'intesa comprende anche un'importante sezione sulla cooperazione commerciale, che apre la strada alla conclusione dei negoziati in corso sull'Accordo di libero scambio. L'Accordo regolamenta in particolare i seguenti argomenti principali: cooperazione bilaterale, regionale e internazionale; cooperazione in materia di pace, sicurezza e stabilità internazionali; cooperazione in materia di commercio e investimenti; cooperazione in materia di giustizia e sicurezza; cooperazione in materia di scienza, tecnologia e innovazione; cooperazione in altre materie settoriali.
  L'Accordo si compone di 60 articoli, suddivisi in 10 titoli. Anche in questo caso, gli ambiti di competenza della Commissione appaiono limitati.
  Il testo contiene, in particolare, l'impegno a cooperare in materia di società dell'informazione (articolo 31) e di cybersicurezza (articolo 32), in particolare tramite lo scambio di informazioni e delle migliori pratiche.
  Le Parti valutano inoltre le modalità per favorire gli scambi, la cooperazione e il dialogo tra le istituzioni competenti nei settori dei mezzi audiovisivi e di informazione (articolo 33).
  È poi presente l'impegno a intensificare la cooperazione nel settore dei trasporti (articolo 37).
  Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli.
  L'articolo 1 contiene l'autorizzazione alla ratifica e l'articolo 2 l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 riguarda le disposizioni finanziarie, mentre l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore della legge di ratifica.
  In conclusione, preannuncia l'intenzione di presentare una proposta di parere favorevole.

  Salvatore DEIDDA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per l'indomani.

  La seduta termina alle 14.10.