CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 marzo 2024
268.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VII e IX)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, di modifica della direttiva 2010/13/UE. Atto n. 109.

PARERE APPROVATO

  Le Commissioni riunite VII (Cultura, Scienza e Istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018, di modifica della direttiva 2010/13/UE (Atto del Governo n. 109);

   visti i pareri del Consiglio di Stato, dell'AGCom e della Conferenza unificata;

   preso atto dei rilievi espressi in data odierna dalla V Commissione Bilancio;

   preso atto dei contenuti del ciclo di audizioni informali svolte;

   premesso che lo schema di decreto in esame si compone di quattro articoli e che, in particolare, l'articolo l, composto da quarantuno commi, reca modifiche integrative e correttive al decreto legislativo n. 208/2021 (cd. TUSMA);

   considerate le disposizioni che intervengono sui princìpi generali del sistema dei servizi media audiovisivi e della radiofonia a garanzia degli utenti e in materia di servizi media in ambito locale, di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 208;

   ritenuto che sarà utile in futuro rivisitare e adeguare le nozioni di «produttore indipendente» e di «programma sonoro e audio generati dall'utente»;

   considerata altresì, tra i princìpi enunciati, la finalità di contrastare la cosiddetta cancel culture, ritenendo un valore la conservazione della memoria del passato e della cultura storica (articolo 1, comma 4);

   tenuto altresì conto che:

    in via sperimentale, per il triennio 2023-2025, viene integrato il procedimento di promozione dello sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica e digitale (di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 208), prevedendo che il MIMIT senta, oltre che il Ministero dell'istruzione e del merito, l'Autorità politica delegata all'innovazione tecnologica e l'Autorità politica con delega alla famiglia;

    nella promozione del suddetto processo di alfabetizzazione, si prevede, altresì, il coinvolgimento dei fornitori di servizi di media e dei fornitori di piattaforme di condivisione di video o anche solo audio;

    con riferimento alle disposizioni a tutela dei minori nella programmazione audiovisiva e radiofonica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo, viene introdotto l'obbligo, per i fornitori di servizi di media diffusi tramite qualsiasi canale o piattaforma, di dotarsi di un codice di autoregolamentazione a tutela dei minori;

   ritenuto opportuno un intervento volto a una razionalizzazione e rimodulazione in termini di maggiore flessibilità e certezza degli adempimenti posti in capo ai fornitori di servizi lineari e a richiesta;

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   ritenuto allo stesso tempo importante salvaguardare e implementare la sotto quota da destinare ad opere di espressione originale italiana, anche con riferimento alle opere di animazione;

   richiamata l'importanza della lotta contro la pirateria, che colpisce l'intera filiera e mette a repentaglio imprese e posti di lavoro, e in questa prospettiva ritenendo necessaria l'assunzione di specifiche misure per contrastare un'attività illecita complessa e insidiosa, legata all'uso improprio delle VPN (Virtual Private Network);

   considerata l'opportunità, anche alla luce delle risultanze delle audizioni, di rimodulare i limiti edittali delle sanzioni,

  esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   valuti il Governo l'opportunità di:

    1) inserire norme di prevenzione e di sanzione dell'uso illegittimo delle VPN;

    2) all'articolo 1, comma 3, al numero 15, sopprimere le parole da: «e dopo» fino alla fine del numero;

    3) all'articolo 1, comma 3, al numero 16), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente, alla medesima lettera eee), dopo le parole: “relazione a programmi” sono aggiunte le seguenti: “audiovisivi o radiofonici”»;

    4) all'articolo 1, comma 4, inserire fra i princìpi a tutela degli utenti, anche in conformità a quanto previsto dal regolamento europeo in materia d'intelligenza artificiale in corso di approvazione, l'obbligo per i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici e i concessionari radiofonici di adottare appositi bollini o contrassegni digitali per consentire di riconoscere e individuare come tali, in maniera trasparente e immediatamente intellegibile, i materiali, i prodotti e i servizi, comunque denominati, prodotti in via esclusiva dall'intelligenza artificiale (bollino AI) (vedi Annesso 1), quelli frutto del concorso fra il lavoro umano e l'apporto dell'intelligenza artificiale (bollino AI+HI) (vedi Annesso 2), quelli originati in via esclusiva dal lavoro umano (HI) (vedi Annesso 3) e quelli realizzati tramite deepfake (DFAI) (vedi Annesso 4);

    5) all'articolo 1, commi 4, 5 e 6, introdurre specifici riferimenti alla tutela e alla promozione del pluralismo interno nel sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia offerti da fornitori di servizi privati, al fine di assicurare a tutti i soggetti politici, nel rispetto della libertà costituzionale di stampa e dell'autonomia della linea editoriale, l'accesso e il confronto imparziale e paritario ai programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche;

    6) introdurre specifici riferimenti, nell'ambito dei procedimenti autorizzatori, al rilievo premiale dell'adozione da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi e di radiofonia di sistemi di tracciamento e certificazione digitale circa la provenienza dei dati, delle notizie e delle informazioni;

    7) all'articolo 1, comma 25, sostituire la lettera d) con la seguente: «d) il comma 7 è sostituito dal seguente: “I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari di carattere generalista sono altresì obbligati a garantire l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e a ogni altra forma di comunicazione commerciale audiovisiva”»;

    8) sempre in relazione all'articolo 1, comma 25, verificare la sostenibilità dell'obbligo di ciascun operatore di dotarsi di un proprio codice di autoregolamentazione in luogo del codice unico recepito con decreto del Ministro dello sviluppo economico (ora Ministro delle imprese e del made in Italy);

    9) all'articolo 1, medesimo comma 25, lettera e), inserire tra le autorità che devono prestare l'intesa anche l'autorità delegata per le politiche per la disabilità;

    10) all'articolo 1, comma 25, lettera f), sopprimere le parole: «e radiofonici»;

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    11) all'articolo 1, comma 26, sopprimere la lettera b);

    12) all'articolo 1, comma 35, lettera e), capoverso comma 11-bis, sostituire le parole «5 anni» con le seguenti «10 anni» e specificare che tale termine decorre dall'effettivo inizio dell'uso e non dall'emanazione del bando;

    13) all'articolo 1, comma 37, capoverso articolo 54, comma 1, primo periodo, dopo la parola: «produzione» aggiungere le seguenti: «(comprensiva dei costi di edizione italiana e doppiaggio di opere originarie di altri Stati membri dell'Unione europea e dei costi di promozione di ciascuna opera di espressione originale italiana ovunque prodotta)»;

    14) all'articolo 1, comma 37, capoverso articolo 55, dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis) nella determinazione degli investimenti effettuati ai fini del comma 2, lettera b), sono computati i costi di edizione italiana e di doppiaggio di opere originarie di altri Stati membri dell'Unione europea e dei costi di promozione di ciascuna opera di espressione originale italiana ovunque prodotta»;

    15) all'articolo 1, comma 37, capoverso articolo 54, comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Con il medesimo regolamento l'Autorità individua le voci di costo rilevanti ai fini della determinazione dell'introito netto annuo». Tale individuazione dovrà valere anche per i soggetti di cui all'articolo 55 ai fini del calcolo degli obblighi di investimento;

    16) con riferimento generale agli obblighi d'investimento e programmazione previsti dagli articoli 53, 54, 55 e 57 del decreto legislativo n. 208 del 2021, di valutare una razionalizzazione e rimodulazione in termini di maggiore flessibilità e certezza degli adempimenti posti in capo agli operatori;

    17) valutare al contempo un'ulteriore implementazione delle disposizioni in materia di opere audiovisive di espressione originale italiana, a tal fine rimodulando le quote d'investimento come segue:

   a) quanto ai fornitori di servizi di media audiovisivi lineari:

    1. una rimodulazione al 10 per cento della quota di cui all'articolo 54, comma 1, e al 70 per cento della quota di cui all'articolo 54, comma 2;

    2. una rimodulazione all'1.75 per cento della sottoquota di cui all'articolo 54, comma 3, primo periodo;

   b) quanto ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta:

    1. una rimodulazione al 16 per cento della quota di cui all'articolo 55, comma 2, lettera b);

    2. una rimodulazione al 70 per cento della quota di cui all'articolo 55, comma 8;

    3. una rimodulazione al decimo della sottoquota riservata alle opere cinematografiche di cui al medesimo comma 8;

   c) nel predetto ambito delle disposizioni in materia di opere audiovisive di espressione originale italiana, prevedere specifiche misure per garantire l'investimento e la programmazione con un'apposita sottoquota per le opere di animazione;

    18) prevedere che nella relazione annuale dell'AGCom alle Camere sia dato conto dei dati relativi alle verifiche degli obblighi d'investimento in opere di espressione originale da parte dei fornitori di servizi media e audiovisivi a richiesta che hanno la responsabilità editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se operanti in altro Stato membro;

    19) sia uniformata la disciplina relativa agli obblighi e ai divieti di contenuti lesivi tra fornitori di servizi media e audiovisivi (previsti dal Digital Service Act) e piattaforme per la condivisione di video;

    20) prevedere l'aggiornamento del sistema di tutele e degli strumenti di sostegno per i produttori indipendenti, alla luce dell'attuale contesto tecnologico e di mercato.

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Annesso 1
LETTERE BIANCHE SU SFONDO NERO

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Annesso 2
LETTERE BIANCHE SU SFONDO GIALLO

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Annesso 3
LETTERE BIANCHE SU SFONDO VERDE

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Annesso 4
LETTERE BIANCHE SU SFONDO ROSSO

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, di modifica della direttiva 2010/13/UE. Atto n. 109.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
DEL GRUPPO DEL MOVIMENTO 5 STELLE

  Le Commissioni riunite VII (Cultura, Scienza e Istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/ 13/UE (Atto n. 109),

   premesso che:

    lo schema di decreto in oggetto è emanato ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», il quale autorizza il Governo, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, adottato a seguito della delega conferita al Governo dall'articolo 3 della legge 22 aprile 2021, n. 53 per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808, ad adottare disposizioni integrative e correttive del predetto decreto legislativo;

    nel nostro ordinamento la disciplina dei servizi di media audiovisivi e radiofonici è stata oggetto di molteplici modifiche e aggiornamenti volti a allineare la regolamentazione dell'industria audiovisiva con il dinamismo intrinseco del settore e l'impianto normativo europeo;

    lo stesso decreto legislativo n. 208/2021 è stato adottato per recepire la direttiva (UE) 2018/1808 e dare seguito alle modifiche avvenute in sede comunitaria, in considerazione dell'evoluzione tecnologica delle realtà del mercato e della convergenza tra televisione e servizi di media audiovisivi, abrogando di fatto il decreto legislativo n. 177 del 2005, la cosiddetta «legge Gasparri», oggetto di numerose «novelle» che avevano reso complesso e poco chiaro il quadro normativo in materia;

    le ragioni dell'intervento correttivo, come esposto dalla relazione illustrativa di accompagnamento al testo del provvedimento, sono da ricercare nella volontà di perfezionare l'impianto normativo e conferire maggiore chiarezza e omogeneità al contenuto del testo di decreto legislativo, al fine di «meglio perseguire l'obiettivo del corretto funzionamento del mercato unico Europeo per i servizi di media audiovisivi»;

    tuttavia, sebbene le finalità relative alla maggiore chiarezza e semplificazione del quadro regolamentare del settore dei media audiovisivi siano condivisibili, lo schema di decreto legislativo in oggetto contiene diverse disposizioni di dubbia interpretazione, nonché suscita alcune perplessità riguardo a taluni strumenti inseriti nella modifica del testo unico dei servizi di media audiovisivi (c.d. TUSMA) che andrebbero a peggiorare l'impianto normativo, rischiando di conseguire la finalità opposta a quella desiderata;

    in primo luogo, all'articolo 3, comma 1, lettera vv), nella definizione del concetto di «telepromozione» si vuole specificare che ogni forma di pubblicità consistente Pag. 41nell'attività di esibizione di prodotti o presentazione verbale e visiva di beni e servizi è realizzabile anche dal fornitore di servizi radiofonici o dall'emittente radiofonica «o dall'emittente di radiodiffusione nell'ambito di un programma o di uno spot»;

    tale riformulazione risulterebbe non solo appesantita dalla duplicazione del concetto di emittente radiofonica, di cui non si comprende la ratio, ma anche incoerente con l'articolo 44, comma 1 del TUSMA, che impone la separazione tra i programmi e le pubblicità. La telepromozione è, infatti, una forma di comunicazione di carattere analitico, realizzata dal fornitore di servizi di media audiovisivi, a differenza dello spot, il quale, essendo meramente sintetico ed evocativo del contenuto del messaggio e realizzato dall'inserzionista, non trova rispondenza logica nel concetto di telepromozione;

    pertanto, i due concetti dovrebbero essere considerati in maniera disgiunta nell'elaborazione delle relative definizioni;

    in secondo luogo, all'articolo 4 del TUSMA, che contiene i principi generali, viene inserito, con la lettera h), il principio del contrasto alla cancel culture, definita come «la tendenza contemporanea di distruggere o ridimensionare gli elementi o simboli della storia e della tradizione della Nazione»;

    negli ultimi tempi, tale concetto di derivazione anglosassone ha suscitato notevole attenzione da parte della politica, da ultimo con l'approvazione del disegno di legge sul made in Italy, il quale demanda al Ministero della cultura l'adozione di specifiche linee guida atte a tutelare la versione originale delle opere audiovisive e musicali;

    tuttavia, tale preoccupazione non è stata accompagnata da notizie di cronaca o fatti quotidiani che potessero richiedere l'adozione di provvedimenti d'urgenza, tanto da considerarla prioritaria rispetto ad altre materie che richiederebbero altrettanta celerità, come ad esempio il contrasto alla violenza sulle donne;

    pertanto, l'aggiunta della lettera h) apparrebbe puramente strumentale, finalizzata ad alimentare in maniera propagandistica un dibattito pubblico attorno ad un concetto apparentemente pericoloso, ma che in sostanza risulta meramente teorico e non supportato dai fatti;

    sarebbe, invece, considerevolmente più appropriato e prioritario inserire tra i principi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia la valorizzazione della rappresentazione femminile e delle sue eccellenze, nonché la promozione del riconoscimento sociale della parità di genere e il contrasto ad ogni tipologia e forma di violenza nei confronti delle donne, anche a seguito del susseguirsi di episodi di violenza verbale, quali l'utilizzo di un linguaggio aggressivo e di espressioni irrispettose, nei confronti delle professionalità femminili ospiti di trasmissioni televisive e radiofoniche e sui servizi di piattaforma per la condivisione di video;

    infatti, così come ricordato dal considerando D) della risoluzione del Parlamento europeo del 17 aprile 2018 sulla parità di genere nel settore dei media nell'Unione europea, «l'erotizzazione della violenza e l'oggettificazione delle donne nei media si ripercuotono negativamente sulla lotta per l'eliminazione della violenza contro le donne»;

    pertanto, sarebbe auspicabile inserire all'interno dell'articolo 30 del TUSMA, che disciplina la tutela dei diritti fondamentali che i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici soggetti alla giurisdizione italiana devono rispettare nella predisposizione della programmazione, un riferimento specifico alla non diffusione di espressioni verbali, immagini o elementi grafici lesive della dignità della persona o suscettibili di giustificare la legittimazione degli stereotipi di genere o che possano alimentare la spettacolarizzazione della violenza o sminuire la gravità dei fatti commessi;

    in terzo luogo, l'articolo 8, così come modificato dallo schema di decreto legislativo in oggetto, sostituisce il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori con un comitato Pag. 42consultivo interistituzionale, le cui modalità di funzionamento e partecipazione allo stesso sono definite con successivo decreto ministeriale;

    tale sostituzione non trova fondamento nemmeno ai sensi di quanto esposto dalla relazione illustrativa, secondo cui la ratio risiederebbe «nell'opportunità di creare un organo che renda più snello il processo di studio e ricerca sulla tematica dell'alfabetizzazione digitale, rafforzando il principio di collaborazione tra le varie amministrazioni»;

    invero, mentre il precedente Comitato per l'applicazione del Codice godeva di una triplice rappresentanza (istituzioni, emittenti e utenti) e rappresentava un importante co-attore nella vigilanza sulle violazioni del Codice a tutela dei minori, esercitando anche d'ufficio i propri poteri che potevano sfociare in una denuncia all'AGCOM con conseguente sanzione, questo impianto verrebbe superato con la modifica normativa, in quanto all'articolo 38, comma 1, si elimina il riferimento al suddetto Comitato in materia di vigilanza e applicazione delle sanzioni a tutela dei minori;

    inoltre, se la finalità della modifica è quella di snellire il processo di studio e ricerca, non si comprende come essa possa essere conseguita affidando al MIMIT, ma anche ad altri ministeri (Cultura, Università e Istruzione) le iniziative di promozione dell'alfabetizzazione in via sperimentale, che prima collaboravano all'interno del Comitato;

    dappiù, l'istituendo comitato consultivo, la cui composizione resta ignota in quanto demandata ad un successivo decreto, sostituirebbe il precedente Comitato di applicazione del Codice media e minori anche per l'adozione della disciplina di dettaglio per la tutela dei minori nella programmazione audiovisiva e radiofonica, la quale verrebbe definita non solo dall'AGCOM, d'intesa con il MIMIT, sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e il citato comitato, ma anche dall'Autorità politica con delega alla famiglia, un'aggiunta politica di cui non si comprende la ratio essendo già presente l'organismo imparziale e indipendente dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;

    per quanto concerne il Codice di autoregolamentazione a tutela dei minori, nella precedente versione del TUSMA i fornitori di servizi di media diffusi tramite qualsiasi canale o piattaforma erano obbligati ad osservare le disposizioni previste dal Codice. In altre parole, il Codice era vincolante per tutti gli operatori del settore, a prescindere dalla sottoscrizione dello stesso e dalla tipologia di piattaforma utilizzata;

    tuttavia, le modifiche apportate dalla nuova formulazione obbligherebbero ogni singolo fornitore di servizi di media diffusi tramite qualsiasi canale o piattaforma a dotarsi di un loro Codice di autoregolamentazione, facendo venire meno la vincolatività del precedente Codice e frammentando l'adozione di disposizioni a tutela dei minori;

    inoltre, lo stesso articolo 37, al comma 10, così come modificato, non prevederebbe più l'istituto dell'intesa con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la quale verrebbe, invece, sostituita dal verbo «sentire», riducendo il soggetto terzo e indipendente a mero organo consultivo e lasciando la realizzazione delle iniziative scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo tutta in capo all'autorità politica (MIMIT e MIM);

    dappiù, non si comprende come, nonostante le modifiche al TUSMA operate dallo schema di decreto legislativo in oggetto abbiano come finalità l'aggiornamento delle stesse in un'ottica di evoluzione tecnologica del mercato dell'audiovisivo, non sia stato inserito un riferimento alle piattaforme per la condivisione di video (i cosiddetti social media) nell'ambito della realizzazione di iniziative scolastiche per un uso corretto e consapevole non solo del mezzo televisivo, ma anche e soprattutto delle nuove piattaforme di condivisione utilizzate perlopiù dalle nuove generazioni;

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    per quanto concerne il sistema delle sanzioni amministrative in caso di violazione delle disposizioni a tutela dei minori, desta non poca preoccupazione la disposizione per cui, nell'applicazione di sanzioni amministrative e pecuniarie, l'AGCOM sia tenuta a sentire il MIMIT, il quale dovrà esprimersi entro 15 giorni. Come ricordato dalla stessa Autorità, la legge 31 luglio 1997, n. 249, all'articolo 1, comma 1, attribuisce all'AGCOM le competenze di verifica dell'osservazione delle disposizioni in materia di tutela dei minori in quanto organismo «che opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione»;

    pertanto, stante all'ordinamento istituzionale nazionale, la suddetta modifica non sembrerebbe congrua con le competenze attribuite all'autorità indipendente, che vedrebbe venir meno la sua terzietà dovendo valutare questioni strettamente tecnico-regolamentari con un'autorità politica, tenuto conto anche che la comprovata esperienza maturata dall'Autorità in materia di procedimenti sanzionatori ha fornito la stessa di tutte le competenze tecniche necessarie per svolgere le proprie valutazioni discrezionali;

    infine, viene incomprensibilmente e ingiustificatamente eliminata la disposizione relativa all'obbligo di comunicazione delle sanzioni inflitte dall'Autorità, dando loro adeguata pubblicità anche mediante i notiziari diffusi in ore di massimo ascolto, proprio a tutela della trasparenza e della corretta informazione nei confronti del cittadino;

    in quarto luogo, viene modificato il comma 2 dell'articolo 35 del TUSMA, relativo al diritto di rettifica in capo a chiunque ritenga di essere stato leso nei suoi interessi morali o materiali dalla diffusione di «immagini» o pensieri, affermazioni e dichiarazioni contrari a verità;

    tale formulazione rischia di sovrapporsi con la disciplina sulla tutela dei dati personali, in quanto se si considerasse «la mera diffusione di immagini» un presupposto per richiedere la rettifica, la stessa, per definizione, non si presterebbe a valutazioni di «conformità al vero», ma piuttosto potrebbe rilevare ai fini della tutela dei dati personali, di cui l'ingiustificata diffusione di immagini di soggetti individuabili può essere un appropriato esempio;

    pertanto, l'attuale modifica porterebbe ad una sovrapposizione di competenze e a possibili orientamenti divergenti tra l'AGCOM e l'Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali (GPDP), mentre una formulazione più adeguata potrebbe essere quella suggerita dalla direttiva 2010/13/UE che, all'articolo 28, recita: «ogni persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla nazionalità, i cui legittimi interessi, in particolare l'onore e la reputazione, siano stati lesi a seguito di un'affermazione di fatti non conformi al vero contenuta in un programma televisivo deve poter fruire di un diritto di rettifica o di misure equivalenti»;

    in questo modo si assicurerebbe omogeneità e uniformità di materia con la disciplina comunitaria e si eviterebbero rischiose sovrapposizioni di competenze tra autorità indipendenti;

    in quinto luogo, lo schema di decreto legislativo in oggetto opera una revisione errata e limitativa del sistema delle quote e delle sotto quote relative ad obblighi di programmazione e investimento in opere europee e nazionali, la cui finalità risiede nella tutela delle industrie europee e nazionali dell'audiovisivo che devono competere nel mercato internazionale con colossi del settore, come l'industria statunitense, senza limitare, però, la libera circolazione dei servizi nel mercato unico europeo;

    vale la pena ricordare che il mercato dell'audiovisivo italiano è composto principalmente da produttori indipendenti, ossia quelle figure professionali che si occupano della produzione e realizzazione di contenuti audiovisivi senza vincoli societari rispetto ai fornitori di servizi media audiovisivi;

    questi produttori lavorano spesso su produzioni a basso o medio budget, ma Pag. 44sono in grado di fornire prodotti di alta qualità creativa e tecnica. La figura del produttore audiovisivo indipendente in Italia ha sempre rappresentato una vera occasione di sviluppo per l'industria audiovisiva, poiché dev'essere in grado di trovare risorse e incentivi economici e deve avere una buona conoscenza del mercato e delle esigenze del pubblico;

    il provvedimento in esame opera una modifica all'art. 57, eliminando la possibilità da parte del MIMIT e del MIC di adottare propri regolamenti che possano prevedere, nell'alveo delle sotto quote, ad esempio, una ripartizione esclusivamente in favore di «particolari tipologie di opere audiovisive prodotte da produttori indipendenti, con specifico riferimento alle opere cinematografiche, di finzione, di animazione o documentari originali in un'ottica di semplificazione ed efficientamento del sistema»;

    tale disposizione potrebbe rappresentare una tutela per salvaguardare le opere dei giovani produttori emergenti, dei film di animazione, dei documentari e di tutte quelle produzioni considerate un settore dove si riscontra un ampio potenziale e margine di crescita e che, senza una spinta economica iniziale, avrebbero non poche difficoltà sul mercato;

    invero, il sistema normativo sino ad ora vigente ha concorso a determinare un significativo aumento del volume complessivo di investimento nelle opere audiovisive originali italiane di diverso genere realizzate da una pluralità di imprese di produzioni indipendenti, in piena coerenza con gli obiettivi di crescita, internalizzazione e competitività delle imprese;

    pertanto, si ritiene necessario garantire che queste produzioni abbiano una sotto quota di investimento a loro dedicata per tutelare l'apporto creativo, identitario e culturale che caratterizzano queste tipologie di opere;

    dappiù, l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 57 fa venir meno l'importante requisito del produttore indipendente non meramente esecutivo che al contrario si dovrebbe meglio definire, con ulteriori specifiche dei requisiti, per concretizzare l'assolvimento degli obblighi di investimento mediante l'acquisto, il preacquisto o la co-produzione di opere cinematografiche e audiovisive di finzione, animazione o documentari di origine italiana;

    l'eliminazione di questa tutela fondamentale renderebbe il produttore indipendente un mero esecutore con compiti prettamente operativi, impossibilitato dal contribuire alla creazione innovativa del prodotto che distingue le opere di livello altamente qualitativo prodotte da queste figure professionali in quanto non manterrebbe più una parte dei diritti patrimoniali sulle opere;

    la perdita della titolarità sui diritti secondari fa venir meno qualsiasi tutela nei confronti dei fornitori dei servizi media audiovisivi che sono co-finanziatori delle opere prodotte dal lavoratore indipendente, eliminando quel requisito necessario e intrinseco proprio della definizione di produttore indipendente ai sensi della normativa comunitaria e nazionale;

    l'indipendenza del produttore indipendente rende effettivo il principio del pluralismo e della competitività garantito dalla stessa direttiva 2018/1808/UE in base alla quale il diritto del produttore indipendente di mantenere una quota di diritti sulla proprietà intellettuale e sugli sfruttamenti futuri di quanto ideato e prodotto debba essere garantito da norma primaria, così come debba essere adeguatamente chiarita e definita la natura del produttore indipendente, al fine di distinguerlo da coloro che hanno un ruolo meramente esecutivo;

    in tal senso, appare utile menzionare la segnalazione del 2023 dell'AGCOM, la quale, nel merito, evidenzia che, senza una rigorosa e corretta definizione del produttore indipendente, «numerosi soggetti, qualificabili come produttori indipendenti secondo il quadro normativo italiano, destinatari della maggior parte degli investimenti dei principali fornitori di servizi di media italiani, sono riconducibili a gruppi stabiliti all'estero»;

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    ne deriva, pertanto un duplice paradosso: se da un lato, infatti, tali soggetti sono considerati indipendenti in Italia, ma non all'estero e, viceversa, soggetti considerati indipendenti all'estero non lo sono in Italia e si vedono privati della possibilità di accedere a tale beneficio, dall'altro lato molti benefici fiscali erogati dallo Stato italiano vengono elargiti, in ultima istanza, a favore di proprietà straniere;

    le modifiche proposte dallo schema di decreto legislativo in oggetto vanno in una direzione totalmente opposta a quella sancita dalle direttive comunitarie, le quali prestano particolare attenzione alla promozione e tutela della produzione indipendente poiché riconoscono in essa una garanzia di sviluppo e crescita del mercato audiovisivo interno,

  esprimono

PARERE CONTRARIO

Orrico, Caso, Amato, Iaria,
Cantone, Fede, Traversi.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, di modifica della direttiva 2010/13/UE. Atto n. 109.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
DEL GRUPPO ALLEANZA VERDI E SINISTRA

  Le Commissioni riunite VII (Cultura, Scienza e Istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

   esaminato l'atto del Governo sottoposto a parere parlamentare, lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/ 13/UE;

   considerato che:

    l'atto in esame è, almeno formalmente, un testo di correzioni al decreto legislativo n. 208 del 2021 (cosiddetto TUSMA, Testo unico dei servizi media audiovisivi), il quale recepiva la direttiva 2018/1808/UE, che abrogava il decreto legislativo n. 177 del 2005 (cosiddetta legge Gasparri), relativo alla disciplina del settore dei servizi media audiovisivi;

    quanto alle ragioni dell'intervento correttivo, la Relazione illustrativa del Governo espone, tra l'altro, che «le modifiche proposte perfezionano l'impianto normativo e conferiscono maggiore chiarezza e omogeneità al contenuto del testo di decreto legislativo, al fine di meglio perseguire l'obiettivo del corretto funzionamento del mercato unico europeo per i servizi media e audiovisivi, che la stessa delega si era prefissata. [...] È chiarito l'ambito di applicazione di diverse disposizioni di principio, estendendone la portata a tutti i fornitori di servizi media, sia audiovisivi sia radiofonici, indipendentemente dalla tecnologia di trasmissione»;

    il perimetro dei cambiamenti è, da un lato, troppo piccolo, tant'è che il vecchio articolato rimane più o meno lo stesso; dall'altro troppo grande, in quanto alcuni allargamenti alle nuove opportunità di fruizione mediante aggiornati strumenti tecnologici rischiano di irrompere sui limiti della delega. Tutto ciò perché la normativa, su una materia completamente cambiata in un ventennio, è decisamente arretrata;

    il testo dello schema di decreto non tiene conto delle riflessioni contenute nell'intervento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) che, in data 27/06/2023, ha approvato la «Segnalazione al Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, sulle necessità di segnalazione del quadro normativo in materia di promozione delle opere audiovisive europee e di produttori indipendenti e di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva», con cui richiama il Governo alla revisione del TUSMA e di alcune norme ad esso collegate, con particolare riferimento alla produzione indipendente. Più specificamente, nella segnalazione al Governo del 27 giugno 2023, l'AGCOM ha chiaramente affermato che «La questione interpretativa che ci si pone, dato il mutato contesto tecnologico, riguarda il caso del produttore indipendente che intende sfruttare direttamente l'archivio delle proprie produzioni e i relativi Pag. 47diritti attraverso la realizzazione e gestione di una piattaforma di sfruttamento degli stessi mediante vendita diretta all'utente finale. Con le norme attuali, questi soggetti non sarebbero in grado di mantenere la qualifica di produttori indipendenti, tuttavia, la possibilità di sfruttamento della sola propria library, consentirebbe loro di raggiungere un maggiore grado di indipendenza economica, come auspicato dalla direttiva comunitaria», concludendo che «la definizione di produttore indipendente vada aggiornata alla nuova situazione tecnologica ed alla nuova configurazione del mercato che si sta delineando.»;

    l'articolo 1, comma 4 dello schema di decreto in esame modifica l'articolo 4 del TUSMA, il quale è dedicato ai principi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia, a garanzia degli utenti e in materia di servizi di media in ambito locale. Al dichiarato fine di mantenere memoria del passato e della cultura storica, viene aggiunto il principio del contrasto alla cosiddetta cancel culture, definita – dalla nuova lettera h) – come la tendenza odierna di distruggere o ridimensionare i simboli della storia e della tradizione della Nazione. Pare improprio il riferimento al contrasto della cosiddetta cancel culture, espressione di un'ondata certamente transeunte che non ha senso fissare in un concetto giuridico. Va sottolineato, inoltre, che è necessario l'utilizzo di un linguaggio rispettoso delle donne, a partire da un uso della grammatica e delle sue declinazioni al maschile e al femminile che riconosca ruolo e impegno sociale delle donne. Per il raggiungimento di un obiettivo paritario, valorizzando l'eccellenza femminile nei media, radio e tv, sarebbe di sostanziale supporto un richiamo all'articolo 4 del TUSMA, articolo in cui si approfondiscono i temi del pluralismo e della libertà degli utenti, e dove si sottolinea la necessità di «obiettività, completezza, lealtà e imparzialità dell'informazione»;

    l'articolo 1, comma 7 dello schema di decreto modifica l'articolo 8 del TUSMA, il quale definisce le funzioni dell'allora MISE, oggi MIMIT. In particolare, viene modificato il comma 2: al posto del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori viene istituito un comitato consultivo inter-istituzionale con compiti di promozione e ricerca sui temi di alfabetizzazione mediatica e digitale, le cui modalità di funzionamento e partecipazione allo stesso sono definite con successivo decreto ministeriale, fermo che ai partecipanti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese e altri emolumenti comunque denominati;

    il comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori nasce da una autoregolamentazione di natura privata poi affiancato da una co-regolamentazione legislativa statale. Il fine istituzionale è tuttora quello di esercitare un controllo sui media audiovisivi pubblici e privati a tutela dei minori e sensibilizzare i produttori di contenuti mediali alle esigenze dei minori. Il comitato ha una triplice rappresentanza: delle istituzioni, delle emittenti e degli utenti e gode anche di poteri di vigilanza sulle violazioni del codice, che può sfociare con una denuncia all'Agcom. Quindi, oggi, il comitato per l'applicazione del codice è un co-attore nell'ambito della vigilanza e sanzioni a tutela dei minori. Con la modifica, questo impianto viene superato e non si capisce se l'istituendo comitato consultivo, oltre alle attribuzioni affidategli, mantenga anche le precedenti (dalla nuova denominazione non parrebbe) e quali siano le istituzioni coinvolte a farne parte. Se le iniziative finalizzate alla promozione dell'alfabetizzazione sono attribuite al Ministero del made in Italy che dovrà sentire anche altri ministeri, non si capisce la ratio del superamento del comitato per l'applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori. Inoltre, il combinato disposto di questa lettura con la modifica prevista e relativa all'obbligo per i fornitori dei servizi dei media di dotarsi di un proprio codice di autoregolamentazione a tutela dei minori fa venire meno la forza e la vincolatività del precedente codice, il quale ex lege è vincolante per tutte le emittenti a prescindere dalla sottoscrizione;

    inoltre, sia il comma 7 sia il comma 25, che si occupano delle questioni relative Pag. 48ai minori, non riportano in alcun modo un riferimento alla Carta Di Treviso. Su questo tema c'è l'esigenza che le norme dei futuri previsti «codice di autoregolamentazione», che dovranno adottare le emittenti, non contengano previsioni in contrasto con la «Carta Di Treviso» che – con i relativi aggiornamenti – è parte integrante del codice deontologico dei giornalisti. Sarebbe anzi auspicabile che tale strumento venga esplicitamente indicato come una delle referenze di cui tener conto nella stesura di tali codici;

    i commi 15 e 16 dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame modificano rispettivamente gli articoli 24 e 25 del TUSMA, in tema di trasferimenti di rami d'azienda e diritti d'uso e di impianti di radiodiffusione. Con il comma 15, lettera b) si prevede la possibilità di cambiare la natura stessa delle emittenti titolari di licenza. Per cui una rete che ha avuto l'autorizzazione come radio comunitaria in un certo bacino, può essere venduta a qualcuno che la trasformi in una rete puramente commerciale (comma 4, articolo 24), senza tener conto dell'impatto che ciò può determinare in un dato territorio;

    l'articolo 1, ai commi 23 e 24, modifica, rispettivamente, l'articolo 35 del decreto legislativo n. 208, in materia di telegiornali e giornali radio e della relativa rettifica, e l'articolo 36, in materia di comunicati degli organi pubblici, del decreto legislativo n. 208 del 2021. Le modifiche che si intendono introdurre al testo rendono più cogente per gli editori le richieste di accesso alla rettifica. La norma, che appare ampliare e rafforzare il diritto alla rettifica, rischia di complicare ulteriormente il lavoro del giornalismo d'inchiesta e in generale il lavoro delle redazioni. L'interpretazione estensiva della norma come modificata potrebbe prestarsi ad un uso strumentale del sacrosanto diritto di rettifica di cui ogni cittadino deve poter godere. Inoltre, non si comprende perché le emittenti nazionali vengano sollevate dell'obbligo di trasmettere i comunicati degli organi pubblici;

    l'articolo 1, ai commi da 31 a 34, modifica rispettivamente gli articoli 43, 44, 45 e 46 del decreto legislativo n. 208 del 2021, in materia di comunicazioni commerciali audiovisive e radiofoniche, interruzioni pubblicitarie, limiti di affollamento e sponsorizzazioni. Il comma 33, in particolare, modifica l'articolo 45, in materia di limiti di affollamento: la lettera a) stabilisce che, al comma 1, la trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale non può eccedere il 6 per cento, in quanto l'eccedenza al 7 per cento era riferita al 2022 e il riferimento temporale dal 1° gennaio 2023 era superato. Le lettere b), c), d), e) ed f), che modificano rispettivamente i commi 6, 7, 8, 9 e 10, specificano la presenza dei fornitori di servizi di media, audiovisivi e radiofonici pubblici e privati come destinatari delle disposizioni dei suddetti commi, oltre alle sole emittenti radiofoniche;

    l'articolo 1, comma 30, elenca le misure che i fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla giurisdizione italiana devono adottare per tutelare il pubblico. Oltre al richiamo all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea contro l'istigazione alla violenza o all'odio, sarebbe importante intervenire direttamente con un articolo che delinei il corretto approccio nel racconto e nel linguaggio della violenza contro le donne, tema che purtroppo rimane prioritario. Il Parlamento europeo, nella «risoluzione sulla parità di genere nel settore dei media nell'Unione europea» del 2018, afferma che «l'erotizzazione della violenza e l'oggettualizzazione delle donne nei media si ripercuotono negativamente sulla lotta per l'eliminazione della violenza» nei loro confronti;

    quello del comma 33, con la stabilizzazione del limite di affollamento per il servizio pubblico al 6 per cento dal precedente 7 per cento tra le 6 e le 18, nonché tra le 18 e le 24, fermo restando il 12 per cento per ogni ora è un colpo non banale inferto alla Rai, che pure versa in condizioni economiche non favorevoli. Si viene così a determinare un contesto dove altri operatori del settore aumentano le risorse a loro disposizione a discapito della RAI, Pag. 49che vede decurtate così le sue entrate di circa 100 milioni l'anno, con un ulteriore peggioramento dei suoi conti,

  esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:

   1. all'articolo 1, sopprimere la lettera h);

   2. all'articolo 1, comma 4, lettera a), dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

    h-bis) valorizzazione della rappresentazione femminile e delle sue eccellenze, anche linguisticamente, per una più aderente rappresentazione della realtà, per contrastare una segregazione tematica delle donne e per favorire il riconoscimento sociale di effettiva parità.;

   3. all'articolo 1, commi 7 e 25, inserire un riferimento alla Carta di Treviso, prevedendo che tale strumento venga esplicitamente indicato come una delle referenze di cui tener conto nella stesura dei codici di autoregolamentazione che dovranno adottare le emittenti;

   4. all'articolo 1, sopprimere il comma 7, conseguentemente sopprimere il comma 25;

   5. all'articolo 1, comma 15, sopprimere la lettera b);

   6. all'articolo 1, sopprimere il comma 23;

   7. all'articolo 1, sopprimere il comma 24;

   8. all'articolo 1, comma 30, alinea 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

    c-bis) il grande pubblico da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive nei casi di femminicidio, violenza, molestie, discriminazioni che coinvolgono aspetti legati all'orientamento e all'identità sessuale, evitando stereotipi di genere, espressioni e immagini lesive della dignità della persona; prestando attenzione a non alimentare la spettacolarizzazione della violenza; evitando espressioni, termini e immagini che sminuiscano la gravità del fatto commesso; con una narrazione rispettosa anche dei familiari delle persone coinvolte.;

   9. all'articolo 1, comma 33, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    a) al comma 1, le parole «, e dal 1 gennaio 2023 il 6 per cento,» sono soppresse.

Piccolotti, Ghirra.

Pag. 50

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, di modifica della direttiva 2010/13/UE. Atto n. 109.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
DEL GRUPPO DEL PARTITO DEMOCRATICO

  Le Commissioni riunite VII (Cultura, Scienza e Istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE (A.G. 109);

   premesso che:

    lo schema di decreto legislativo in esame apporta numerose modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi (TUSMA) allo scopo, secondo le intenzioni del Governo, di adeguarne l'impianto all'evoluzione della tecnologia e del mercato unico europeo, ed estendendone la portata a tutti i fornitori di servizi media, sia audiovisivi che radiofonici, indipendentemente dalla tecnologia di trasmissione;

    lo schema di decreto si compone di quattro articoli, di cui l'articolo 1, composto da 41 commi, contiene le modifiche di maggior rilievo al decreto legislativo n. 208 del 2021, tra cui l'estensione dell'applicazione del TUSMA, accanto ai già previsti servizi di media audiovisivi e radiofonici e servizi di piattaforma per la condivisione di video anche ai servizi di piattaforma per la condivisione di audio o di audio e video, nonché il chiarimento riguardo coloro che sono soggetti alla giurisdizione italiana esteso oltre che al fornitore a tutte le emittenti radiofoniche, eliminando dunque il riferimento ai soli concessionari radiofonici;

    fra le altre misure di particolare rilievo si segnalano come meritevoli di attenzione e necessario approfondimento: la modifica in tema di codice di autoregolamentazione media e minori; le disposizioni in materia di autorizzazioni per le attività di operatore di rete per la radiodiffusione digitale; le disposizioni in tema di assegnazioni dei diritti d'uso per le trasmissioni di radiodiffusione sonora in onde medie; le norme riguardanti i trasferimenti di rami d'azienda e diritti d'uso e sugli impianti di radiodiffusione; le misure relative ai programmi in contemporanea e sulla ripetizione dei palinsesti radiotelevisivi; le disposizioni sulla tutela dei diritti fondamentali, sul divieto di istigazione nei contenuti della programmazione e sulla tutela della disabilità; le norme relative ai reclami al fornitore di servizi di media audiovisivi e in tema di rettifica dei contenuti dei telegiornali e giornali radio e comunicati degli organi pubblici; le disposizioni sulla tutela dei minori nella programmazione audiovisiva e radiofonica e sui valori dello sport; le misure relative alla risoluzione stragiudiziale e sulle piattaforme di condivisione; le innovazioni riguardanti le comunicazioni commerciali, le interruzioni pubblicitarie, i limiti di affollamento e le sponsorizzazioni; le disposizioni sull'assegnazione delle frequenze , sui contributi degli operatori radiofonici digitali e valore del SIC; le norme sulla promozione delle opere europee; le sanzioni; le disposizioni di coordinamento Pag. 51con il regolamento (UE) 2022 relative al mercato dei servizi digitali;

    l'articolo 2 del decreto legislativo reca, le modifiche meramente formali apportate al testo unico sui media audiovisivi, l'articolo 3 le abrogazioni di coordinamento e, infine, l'articolo 4 la clausola di invarianza finanziaria;

   considerato che:

    le audizioni svolte hanno evidenziato, proprio in ragione delle misure di carattere modificativo del TUSMA, diverse criticità nei contenuti dello schema di decreto legislativo in esame;

    alcuni dei soggetti hanno evidenziato nel corso delle audizioni che, nonostante le numerose modifiche apportate al TUSMA, lo schema non garantisce il raggiungimento di un contesto giuridico chiaro ed equo, in grado di rispondere alle necessità del mercato e a superare le possibili fonti di incertezza e i potenziali ostacoli allo sviluppo del settore delle comunicazioni elettroniche;

    fra gli aspetti maggiormente critici del provvedimento in esame emergono in tutta evidenza: 1) il mancato adeguamento della definizione di «produttore indipendente» che tenga conto dell'attuale contesto tecnologico e di mercato; 2) la mancata previsione di tutele per le produzioni di qualità realizzate dai produttori indipendenti; 3) la mancata previsione di una regolazione a livello di contenuto dei contratti; 4) l'eccessiva discrezionalità in materia di deroghe;

    la figura del produttore indipendente, come ormai ampiamente appurato, è un caposaldo del settore e, pertanto, meritevole di attenzione, tutela e di interventi di sostegno e di rafforzamento. In una industria di prototipi quale quella audiovisiva, che basa il proprio successo su una costante ricerca e innovazione, la figura del produttore indipendente è fondamentale per garantire la spinta innovatrice;

    alla luce delle indicazioni provenienti dalle norme europee, emerge in tutta evidenza la necessità di definire come «indipendente» la società di produzione che non sia controllata o collegata a fornitori di servizi media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana e che cumulativamente per un periodo di tre anni non destini più del 70 per cento della propria produzione ad un solo fornitore di servizi media audiovisivi e che sia titolare di diritti secondari, ossia che il Produttore Indipendente possegga almeno il 30 per cento dell'intero pacchetto dei diritti di sfruttamento dell'opera. Nel provvedimento in esame non vi è traccia di tale orientamento, l'unico in grado di innescare un rapporto virtuoso in grado di far crescere la capitalizzazione della società di produzione e con essa l'intero comparto produttivo del settore;

    particolare preoccupazione destano l'assenza di disposizioni a tutela delle produzioni di qualità realizzate dai produttori indipendenti. Nel provvedimento in esame, all'articolo 1, comma 37, sono previste sotto-quote di riserva al preacquisto, all'acquisto o alla produzione sia per le opere cinematografiche italiane che per le opere di animazione (europee) per quanto concerne la concessionaria del Servizio Pubblico. Tuttavia, a tale norma non si affianca più alcuna previsione di legge che codifichi la possibilità di fissare sotto-quote per le opere di qualità non cinematografiche, con particolare riguardo alla produzione di opere di animazione od opere documentaristiche di produttori indipendenti, o comunque obblighi di investimento con riferimento alle predette opere di qualità realizzate dai piccoli produttori indipendenti. Ciò significa non riconoscere il valore storico, culturale ed educativo delle produzioni di qualità di tipo non cinematografico, che pure a livello internazionale hanno ripetutamente ricevuto importanti riconoscimenti, nemmeno con riferimento agli obblighi della concessionaria del servizio pubblico. Le quote di investimento, unite ovviamente ad altre forme di sostegno pubblico (come il Tax Credit), hanno contribuito in questi ultimi anni all'aumento della quantità, ma anche della diversità e qualità delle opere. E diverse, tra queste, hanno avuto grande riscontro anche economico. Dal momento quindi che si tratta di misure che si sono Pag. 52dimostrate non solo efficaci in termini di ricaduta occupazionale e crescita del comparto, ma anche di creazione di opere di successo, in un periodo nel quale il fatturato degli streamers è anche cresciuto, è sbagliato e ingiustificato operarne una revisione al ribasso. La parità di trattamento tra i generi e la previsione normativa di sotto-quote cogenti da rispettare, sia a livello di servizio pubblico, sia di servizi media lineari e a richiesta, sono l'unica strada per garantire alle piccole case di produzione di opere di qualità la possibilità di poter contare su risorse dedicate, indispensabili per la continuità operativa del comparto;

    altrettanto preoccupante è la mancata previsione, nel provvedimento in esame, di una regolazione a livello di contenuto dei contratti orientata a tutelare la produzione audiovisiva indipendente e di misure volte a correggere le asimmetrie nei pesi di negoziazione tra imprese indipendenti e fornitori di servizi media audiovisivi e negli accordi contrattuali imposti da queste ultime. Su tali aspetti il Governo mantenendo una politica di deregolamentazione che tutela al massimo grado la libertà dei contraenti, non è intervenuto nell'atto in esame per correggere i meccanismi del mercato che portano inevitabilmente ad una posizione di soggezione della produzione indipendente, a detrimento dell'industria culturale e dei diritti degli autori e degli artisti interpreti e ciò in contrasto con i contenuti della direttiva n. 790/2019;

    il provvedimento in esame, infine, non opera alcuna revisione del sistema delle deroghe nei paragrafi in cui esse risultino di applicazione discrezionale e non ancorata a criteri oggettivi. Si continua infatti a prevedere, ad esempio, che ci possano essere deroghe quando gli obblighi risultino impraticabili o ingiustificati alla luce della natura o dell'oggetto del servizio di media audiovisivi erogato da determinati fornitori;

  tutto ciò premesso, esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:

   1) sia introdotto un aggiornamento della definizione di «produttore indipendente» che tenga conto dell'attuale contesto tecnologico e di mercato e siano ripristinati, altresì, i contenuti dell'articolo 57, comma 3 del TUSMA. A tal fine, sia previsto come «indipendente» la società di produzione che non sia controllata o collegata a fornitori di servizi media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana e che cumulativamente per un periodo di tre anni non destini più del 70 per cento della propria produzione ad un solo fornitore di servizi media audiovisivi e che sia titolare di diritti secondari, ossia che il Produttore Indipendente possegga almeno il 30 per cento dell'intero pacchetto dei diritti di sfruttamento dell'opera;

   2) siano predisposti meccanismi che possano sostenere i produttori indipendenti, rafforzandone la capacità di investire e premiando il rischio, così da rendere il mercato sempre più pluralista, competitivo e innovativo;

   3) siano previste specifiche ed adeguate tutele per le produzioni di qualità realizzate dai produttori indipendenti, al fine di riconoscere concretamente il valore storico, culturale ed educativo delle produzioni di qualità di tipo non cinematografico, e di garantire anche alle piccole case di produzione di opere di qualità la possibilità di poter contare su risorse dedicate, indispensabili per la continuità operativa del comparto. A tal fine, all'articolo 1, comma 37, laddove sono previste sotto-quote di riserva al preacquisto, all'acquisto o alla produzione sia per le opere cinematografiche italiane che per le opere di animazione (europee) per quanto concerne la concessionaria del Servizio Pubblico, siano introdotte modifiche finalizzate a garantire la possibilità di fissare sotto-quote e nello specifico per le opere di animazione sotto-quote di almeno il 5 per cento dei propri introiti netti annui, anche per fornitori di servizi media lineari e non lineari diversi dalla concessionaria di servizio pubblico Pag. 53per le opere di qualità non cinematografiche, con particolare riguardo alla produzione di opere di animazione od opere documentaristiche di produttori indipendenti, o comunque obblighi di investimento con riferimento alle predette opere di qualità realizzate dai piccoli produttori indipendenti;

   4) siano introdotte, unitamente al rafforzamento delle quote di investimento, ulteriori misure di sostegno pubblico, come il Tax credit e le agevolazioni per gli investimenti in ricerca e innovazione, per contribuire alla crescita della quantità e della diversità culturale e produttiva delle opere e per garantire ricadute occupazionali e di crescita indispensabili per il comparto;

   5) sia prevista, anche in riferimento alla direttiva UE sulla eccezione e diversità culturale, una specifica regolazione a livello di contenuto dei contratti che sia orientata a tutelare la produzione audiovisiva indipendente e a correggere le asimmetrie nei pesi di negoziazione tra imprese indipendenti e fornitori di servizi media audiovisivi e negli accordi contrattuali imposti da queste ultime, anche al fine di circoscrivere l'ambito di eccessiva deregolamentazione del provvedimento che tutela al massimo grado la libertà dei contraenti e correggere i meccanismi del mercato che portano inevitabilmente ad una posizione di soggezione della produzione indipendente, a detrimento dell'industria culturale e dei diritti degli autori e degli altri operatori;

   6) sia prevista una adeguata valorizzazione della rappresentazione femminile e delle sue eccellenze, per garantire una più aderente rappresentazione della realtà sociale e favorire il riconoscimento di effettiva parità, nonché una maggiore attenzione sulla violenza di genere e il ruolo dei media nella creazione di una cultura del rispetto;

   7) sia ridotta in più parti l'eccessiva discrezionalità presente nello schema in esame in materia di deroghe nei paragrafi in cui esse risultano di applicazione discrezionale e non ancorate a criteri oggettivi.

Manzi, Barbagallo, Orfini, Berruto,
Zingaretti, Bakkali, Ghio, Morassut.