CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 marzo 2024
267.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VII e IX)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, di modifica della direttiva 2010/13/UE. Atto del Governo 109.

PROPOSTA DI PARERE

  Le Commissioni riunite VII (Cultura, Scienza e Istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

   esaminato lo Schema di decreto recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 di modifica della direttiva 2010/13/UE (Atto del Governo n. 109);

   visti i pareri del Consiglio di Stato, dell'AGCom e della Conferenza unificata;

   preso atto dei contenuti del ciclo di audizioni informali svolte;

   premesso che lo schema di decreto in esame si compone di quattro articoli e che, in particolare, l'articolo 1, composto da quarantuno commi, reca modifiche integrative e correttive al decreto legislativo n. 208/2021 (cd. TUSMA);

   considerate le disposizioni che intervengono sui princìpi generali del sistema dei servizi media audiovisivi e della radiofonia a garanzia degli utenti e in materia di servizi media in ambito locale, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 208;

   ritenuto che sarà utile in futuro rivisitare e adeguare le nozioni di «produttore indipendente» e di «programma sonoro e audio generati dall'utente»;

   considerata altresì, tra i princìpi enunciati, la finalità di contrastare la cosiddetta cancel culture, ritenendo un valore la conservazione della memoria del passato e della cultura storica (articolo 1, comma 4);

   tenuto altresì conto che:

    in via sperimentale, per il triennio 2023-2025, viene integrato il procedimento di promozione dello sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica e digitale (di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 208), prevedendo che il MIMIT senta, oltre che il Ministero dell'istruzione e del merito, l'Autorità politica delegata all'innovazione tecnologica e l'Autorità politica con delega alla famiglia;

    nella promozione del suddetto processo di alfabetizzazione, si prevede, altresì, il coinvolgimento dei fornitori di servizi di media e dei fornitori di piattaforme di condivisione di video o anche solo audio;

    con riferimento alle disposizioni a tutela dei minori nella programmazione audiovisiva e radiofonica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo, viene introdotto l'obbligo, per i fornitori di servizi di media diffusi tramite qualsiasi canale o piattaforma, di dotarsi di un codice di autoregolamentazione a tutela dei minori;

   ritenuto opportuno un intervento volto a una razionalizzazione e rimodulazione in termini di maggiore flessibilità e certezza degli adempimenti posti in capo ai fornitori di servizi lineari e a richiesta;

   ritenuto allo stesso tempo importante salvaguardare e implementare la sotto quota da destinare ad opere di espressione originalePag. 5 italiana, anche con riferimento alle opere di animazione e ai documentari;

   richiamata l'importanza della lotta contro la pirateria, che colpisce l'intera filiera e mette a repentaglio imprese e posti di lavori, e in questa prospettiva ritenendo necessaria l'assunzione di specifiche misure per contrastare un'attività illecita complessa e insidiosa, legata all'uso improprio delle VPN (Virtual Private Network);

   considerata l'opportunità, anche alla luce delle risultanze delle audizioni, di rimodulare i limiti edittali delle sanzioni,

  esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   valuti il Governo l'opportunità di:

    1. inserire norme di prevenzione e di sanzione dell'uso illegittimo delle VPN;

    2. all'articolo 1, comma 3, al numero 15, sopprimere le parole da: «e dopo» fino alla fine del numero;

    3. all'articolo 1, comma 3, al numero 16), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente, alla medesima lettera eee), dopo le parole: “relazione a programmi” sono aggiunte le seguenti: “audiovisivi o radiofonici”»;

    4. all'articolo 1, comma 4, inserire fra i princìpi a tutela degli utenti, anche in conformità di quanto previsto dal regolamento europeo in materia d'intelligenza artificiale in corso di approvazione, l'obbligo per i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici e i concessionari radiofonici di adottare appositi bollini o contrassegni digitali per consentire di riconoscere e individuare come tali, in maniera trasparente e immediatamente intellegibile, i materiali, i prodotti e i servizi, comunque denominati, prodotti in via esclusiva dall'intelligenza artificiale (bollino AI) (vedi Annesso 1), quelli frutto del concorso fra il lavoro umano e l'apporto dell'intelligenza artificiale (bollino AI+HI) (vedi Annesso 2), quelli originati in via esclusiva dal lavoro umano (HI) (vedi Annesso 3) e quelli realizzati tramite deepfake (DFAI) (vedi Annesso 4);

    5. all'articolo 1, commi 4, 5 e 6, introdurre specifici riferimenti alla tutela e alla promozione del pluralismo interno nel sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia offerti da fornitori di servizi privati, al fine di assicurare a tutti i soggetti politici, nel rispetto della libertà costituzionale di stampa e dell'autonomia della linea editoriale, l'accesso e il confronto imparziale e paritario ai programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche;

    6. introdurre specifici riferimenti, nell'ambito dei procedimenti autorizzatori, al rilievo premiale dell'adozione da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi e di radiofonia di sistemi di tracciamento e certificazione digitale circa la provenienza dei dati, delle notizie e delle informazioni;

    7. all'articolo 1, comma 25, sostituire la lettera d) con la seguente: «d) il comma 7 è sostituito dal seguente: “I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari di carattere generalista sono altresì obbligati a garantire l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale audiovisiva”»;

    8. sempre in relazione all'articolo 1, comma 25, verificare la sostenibilità dell'obbligo di ciascun operatore di dotarsi di un proprio codice di autoregolamentazione in luogo del codice unico approvato dall'AGCom;

    9. all'articolo 1, medesimo comma 25, lettera e), inserire tra le autorità che devono prestare l'intesa anche l'autorità delegata per le politiche per la disabilità;

    10. all'articolo 1, comma 25, lettera f), sopprimere le parole: «e radiofonici»;

    11. all'articolo 1, comma 26, sopprimere la lettera b);

    12. all'articolo 1, comma 35, lettera e), capoverso comma 11-bis sostituire le Pag. 6parole «5 anni» con le seguenti «10 anni» e specificare che tale termine decorre dall'effettivo inizio dell'uso e non dall'emanazione del bando;

    13. all'articolo 1, comma 37, capoverso articolo 54, comma 1, primo periodo, dopo la parola: «produzione» aggiungere le seguenti: «(comprensiva dei costi di edizione italiana e doppiaggio di opere originarie di altri Stati membri dell'Unione europea e dei costi di promozione di ciascuna opera di espressione originale italiana ovunque prodotta)»

    14. all'articolo 1, comma 37, capoverso art. 54, comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «La medesima Autorità precisa con proprio provvedimento le voci di costo rilevanti ai fini della determinazione del introito netto annuo». Tale precisazione dovrà valere per tutto il testo, ovunque necessario a fini di calcolo degli obblighi di programmazione e investimento;

    15. con riferimento generale agli obblighi d'investimento e programmazione previsti dagli articoli 53-55 e 57 del decreto legislativo n. 208 del 2021, di valutare una razionalizzazione e rimodulazione in termini di maggiore flessibilità e certezza degli adempimenti posti in capo agli operatori;

    16. valutare al contempo un'ulteriore implementazione delle disposizioni in materia di opere audiovisive di espressione originale italiana, a tal fine rimodulando le quote d'investimento come segue:

     quanto ai fornitori di servizi di media audiovisivi lineari:

      una rimodulazione al 10 per cento della quota di cui all'articolo 54, comma 1, e al 60 per cento della quota di cui all'articolo 54, comma 2;

      una rimodulazione al 1.75 per cento della sottoquota di cui all'articolo 54, comma 3, primo periodo;

     quanto ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta:

      una rimodulazione al 16 per cento della quota di cui all'articolo 55, comma 2, lettera b);

      una rimodulazione al 70 per cento della quota di cui all'articolo 55, comma 8;

      una rimodulazione al decimo della sottoquota riservata alle opere cinematografiche di cui al medesimo comma 8;

    17. nel predetto ambito delle disposizioni in materia di opere audiovisive di espressione originale italiana, prevedere specifiche misure per garantire l'investimento e la programmazione con apposite sottoquote per:

     i documentari;

     le opere di animazione;

    18. prevedere che nella relazione annuale dell'AGCOM alle Camere sia dato conto dei dati relativi alle verifiche degli obblighi d'investimento in opere di espressione originale da parte dei fornitori di servizi media e audiovisivi a richiesta che hanno la responsabilità editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se operanti in altro Stato membro;

    19. sia uniformata la disciplina relativa agli obblighi e ai divieti di contenuti lesivi tra fornitori di servizi media e audiovisivi (previsti dal Digital Service Act) e piattaforme per la condivisione di video.

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