CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 gennaio 2023
45.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 55

COMITATO DEI NOVE

  Martedì 17 gennaio 2023.

DL 186/2022: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022.
Emendamenti C. 674-A Governo.

  Il Comitato dei nove si è svolto dalle 11.15 alle 11.50.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 17 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

  La seduta comincia alle 15.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Mauro ROTELLI, presidente, comunica che per il Gruppo M5S è entrato a far parte della Commissione il deputato Agostino SANTILLO e che il deputato Giorgio FEDE cessa di far parte della Commissione.

  La Commissione prende atto.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.
Atto n. 15.
(Rilievi alla XII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio)

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Pag. 56

  Mauro ROTELLI (FDI), presidente, avverte che la Commissione è stata autorizzata dal Presidente della Camera a trasmettere i propri rilievi alla XII Commissione (Affari sociali), ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento e che la Commissione dovrà esprimersi entro la giornata di domani, data entro la quale scadrà il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione di merito.

  Stefano Maria BENVENUTI GOSTOLI (FDI), relatore, osserva che lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, emanato in attuazione dell'articolo 21 della legge di delegazione europea 2021 (L. n. 127 del 2022), reca misure volte a proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, stabilire i requisiti di igiene per i materiali che entrano in contatto con le acque potabili, introdurre un approccio di valutazione e gestione del rischio più efficace ai fini della prevenzione sanitaria, della protezione dell'ambiente e del controllo delle acque, migliorare l'accesso equo per tutti all'acqua potabile sicura e assicurare la comunicazione tra le autorità competenti e i fornitori di acqua, fornendo una informazione adeguata e aggiornata al pubblico.
  Nel rinviare per un'analisi del contenuto dello schema alla documentazione predisposta dagli uffici, si sofferma sulle disposizioni di interesse per la VIII Commissione.
  In particolare, l'articolo 4, recante gli obblighi generali da rispettare affinché possano essere destinate al consumo umano, stabilisce le modalità di effettuazione della valutazione dei livelli di perdite di acqua sul territorio nazionale e dei potenziali miglioramenti in termini di riduzione delle perdite stesse. Tale valutazione tiene conto anche di aspetti ambientali e concerne i gestori idro-potabili che forniscono come minimo 10.000 m3 di acqua al giorno o che servono almeno 50.000 persone.
  L'articolo 5 individua gli obblighi e le responsabilità in capo al gestore idro-potabile, prevedendo a tal fine che siano soddisfatti qualora i parametri siano rispettati nel punto di consegna, ossia nel punto fisico in cui termina la condotta di allacciamento del sistema di fornitura del servizio idrico integrato e inizia l'impianto idrico dell'utente finale negli edifici, il cd. «punto di consegna» dell'acqua posto in corrispondenza del contatore.
  L'articolo 6 individua un approccio complessivo alla sicurezza dell'acqua basato sul rischio, che copra l'intera catena di approvvigionamento, dalle aree di estrazione fino al rubinetto, e che abbia il merito di perseguire una valutazione e gestione globale dei rischi, anche rispetto ai contaminanti nuovi o emergenti e agli impatti indotti dai cambiamenti climatici. A norma di tale articolo, i gestori idro-potabili sono tenuti a effettuare per la prima volta l'attività di valutazione e gestione del rischio entro il 12 gennaio 2029, riesaminandola poi ad intervalli periodici non superiori a sei anni.
  L'articolo 7 è volto a garantire la sicurezza dell'acqua sulla base di un monitoraggio dei parametri, delle sostanze e degli inquinanti nelle acque superficiali e sotterranee e nelle aree di alimentazione dei punti di prelievo. L'articolo prevede l'identificazione e il controllo dei corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acqua potabile e per la designazione delle aree protette che contengono i corpi idrici e impone di stabilire misure volte a proteggere le zone di estrazione di acqua potabile. Le competenti autorità ambientali regionali effettuano la vigilanza sulla valutazione e gestione del rischio per i punti di prelievo, avvalendosi dei risultati di monitoraggio resi disponibili da ISPRA, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale (EGATO) e dai gestori idro-potabili. Deve essere garantito lo scambio di informazioni tra amministrazioni ed enti coinvolti, tra cui il Ministero dell'ambiente, le agenzie del sistema nazionale per la protezione ambientale, ISPRA e gestori idro-potabili.
  L'articolo 8 prevede l'adozione, da parte di tutti i gestori del servizio idrico integrato, ad eccezione di quelli che forniscono tra 10 e 100m3 di acqua o servono tra 50 e 500 persone, dell'approccio alla sicurezza dell'acqua basato sulla valutazione e gestionePag. 57 del rischio nei sistemi di fornitura idro-potabili, attraverso l'implementazione dei piani di sicurezza dell'acqua. I gestori possono aumentare o diminuire la frequenza dei monitoraggi e ampliare o ridurre l'elenco dei parametri a determinate condizioni.
  L'articolo 10 riguarda gli aspetti igienico-sanitari dei materiali utilizzati nei prodotti impiegati per l'estrazione, il trattamento, lo stoccaggio o la distribuzione delle acque. Tali materiali non devono, nel tempo, modificare le caratteristiche degli scarichi derivanti dall'acqua con cui essi vengono posti a contatto, in modo tale da non consentire il rispetto dei valori limite di emissione degli scarichi idrici e, in ogni caso, da non pregiudicare il rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici previsti nel Testo unico ambientale (d.lgs. n. 152/2006).
  L'articolo 12 riguarda i controlli volti a verificare la qualità delle acque destinate al consumo umano, stabilendo l'esecuzione regolare sul territorio nazionale di programmi di monitoraggio, che vengono adottati avvalendosi anche delle Agenzie del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, coordinandosi con i gestori idro-potabili e tenendo conto dei risultati della valutazione del rischio nelle forniture idro-potabili, laddove prevista, e delle aree di alimentazione dei punti di prelievo.
  L'articolo 14 disciplina i controlli svolti dai gestori idro-potabili per verificare la qualità delle acque potabili erogate dai propri impianti di fornitura. È previsto l'obbligo per i gestori idro-potabili di comunicare i risultati dei controlli interni alle ASL e alle regioni competenti.
  L'articolo 15 decreta gli obblighi di intervento da parte delle competenti autorità e dei gestori nei casi di non conformità dell'acqua erogata dai sistemi di fornitura idro-potabili o dai sistemi di distribuzione idrica interni agli edifici ai requisiti igienico-sanitari prescritti.
  L'articolo 17 reca disposizioni volte a migliorare l'accesso equo a quantità adeguate di acqua potabile sicura a tutti i gruppi della popolazione, in particolare a quelli in situazione svantaggiata o che soffrono di esclusione sociale, con obbligo per le regioni di fornire le informazioni relative alle misure adottate. La relazione illustrativa richiama al riguardo l'iniziativa «Right2Water» dei cittadini europei sul diritto umano universale all'acqua potabile, nonché l'impegno assunto dalle Nazioni Unite nell'Agenda 2030 per lo sviluppo e il relativo traguardo «ottenere l'accesso universale ed equo all'acqua potabile che sia sicura ed economica per tutti».
  L'articolo 18 dispone per i gestori idro-potabili l'obbligo di fornire ai cittadini, attraverso la bolletta o con applicazioni digitali, informazioni volte a renderli più consapevoli delle implicazioni del consumo di acqua.
  L'articolo 19 garantisce lo scambio di informazioni e di comunicazioni tra le autorità competenti nazionali e degli Stati membri.
  L'articolo 20 stabilisce l'istituzione della Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'acqua, composta da un gruppo interdisciplinare di esperti di diverse Amministrazioni e Enti, tra cui un rappresentante del Ministero dell'ambiente, un rappresentante dell'ARERA e uno degli EGATO.
  Si riserva, quindi, di formulare una proposta di deliberazione nella seduta di domani, considerato che il termine per l'espressione del parere della Commissione Affari sociali scade domani.

  Patty L'ABBATE (M5S) osserva che si tratta di un provvedimento di grande importanza e lamenta il poco tempo che la Commissione può dedicare ad un suo approfondimento. Sottolinea favorevolmente la disposizione di cui all'articolo 4, secondo la quale i gestori idro-potabili sono tenuti a verificare i livelli delle perdite, che costituiscono uno dei danni maggiori al sistema idrico e sono oggetto anche di uno specifico richiamo nel PNRR. Esprime perplessità invece sulla possibilità per i gestori, recata dall'articolo 8, di diminuire la frequenza dei monitoraggi a determinate condizioni, in contraddizione a suo avviso con la volontà di prevedere una maggiore tutela della risorsa idrica. Chiede al relatore ulteriori precisazioni al riguardo.

Pag. 58

  Angelo BONELLI (AVS) sottolinea positivamente il recepimento delle disposizioni di carattere unionale sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, ma tiene a sottolineare alcune criticità dello schema in esame. In primo luogo osserva che il termine di recepimento è fissato al 12 gennaio 2026, ma, in ragione dello stato di qualità delle acque e di alcuni importanti problemi nei territori come ad esempio quello della presenza di PFAS nella regione Veneto, sarebbe a suo avviso opportuno anticiparlo al 12 gennaio 2024. Fa presente che negli allegati si parla di composizione chimica di metallo e sarebbe auspicabile fare invece riferimento ai materiali metallici. Quanto ai parametri chimici, ritiene che si debba eliminare il riferimento per il clorato a 0,7 milligrammi per litro. All'articolo 6, comma 7, si fa riferimento alla filiera idropotabile, mentre sarebbe a suo avviso più corretto parlare di fornitura del sistema idropotabile. Ancora, sui PFAS le regioni – e si riferisce in particolare alla regione Veneto nella quale questo problema è più evidente – dovrebbero, a suo parere, poter adottare parametri più restrittivi per dare una risposta all'emergenza da inquinamento, con appositi screening che comprendano la presenza di PFAS nel sangue.

  Marco SIMIANI (PD-IDP) rileva che si tratta di un decreto importante da approfondire, in quanto la «risorsa acqua» è non solo fondamentale adesso, ma deve esserlo soprattutto per le nuove generazioni. Rileva che il sistema nazionale idropotabile è di grande qualità e deve essere difeso e lo schema in esame, volto ad un miglioramento complessivo soprattutto nella relazione tra soggetti pubblici e cittadini, presenta tuttavia alcune criticità che saranno oggetto di osservazioni da parte del proprio gruppo.

  Mauro ROTELLI (FDI), presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.25.

COMITATO DEI NOVE

  Martedì 17 gennaio 2023.

DL 186/2022: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022.
Emendamenti C. 674-A Governo.

  Il Comitato dei nove si è svolto dalle 21 alle 21.20.