CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 gennaio 2023
46.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
Pag. 130

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano. Atto n. 15.

RILIEVI APPROVATI DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (Atto n. 15);

   rilevato che il provvedimento reca misure volte a proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, stabilire i requisiti di igiene per i materiali che entrano in contatto con le acque potabili, introdurre un approccio di valutazione e gestione del rischio più efficace ai fini della prevenzione sanitaria, della protezione dell'ambiente e del controllo delle acque, migliorare l'accesso equo per tutti all'acqua potabile sicura e assicurare la comunicazione tra le autorità competenti e i fornitori di acqua, fornendo una informazione adeguata e aggiornata al pubblico, onde favorire un utilizzo più consapevole di questa risorsa;

   valutato che il provvedimento prevede l'adozione, da parte di tutti i gestori del servizio idrico integrato, dell'approccio alla sicurezza dell'acqua basato sulla valutazione e gestione del rischio nei sistemi di fornitura idro-potabili, anche attraverso l'implementazione dei piani di sicurezza dell'acqua;

   apprezzato che il provvedimento all'articolo 17 reca disposizioni volte a migliorare l'accesso equo a quantità adeguate di acqua potabile sicura a tutti i gruppi della popolazione, in particolare a quelli in situazione svantaggiata o che soffrono di esclusione sociale,

DELIBERA DI ESPRIMERE I SEGUENTI RILIEVI

   a) si valuti l'opportunità di intervenire quanto prima, anche a livello amministrativo, per consentire alle Autorità sanitarie locali preposte al controllo della qualità delle acque destinate al consumo umano, sentita l'autorità sanitaria regionale e l'ISS, di dare tempestiva attuazione alla prevista possibilità di adottare valori più restrittivi dei PFAS totali;

   b) si valuti l'opportunità di prevedere la progressiva riduzione finalizzata all'azzeramento dei valori limite, per quanto strumentalmente rilevabili, per il Bisfenolo A, le Microcistine-LR, i PFAS (sostanze perfluoroalchiliche);

   c) si valuti l'opportunità di introdurre adeguati sistemi di verifica in riferimento alla corretta applicazione della prevista «flessibilità» concessa ai gestori in base all'articolo 8, per quanto riguarda i parametri e la frequenza di monitoraggio per la valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura, al fine di escludere comportamenti e valutazioni da parte dei medesimi gestori che potrebbero compromettere la qualità delle acque destinate al consumo umano;

   d) si valuti l'opportunità di estendere i controlli sulla salubrità delle acque ai sistemi di distribuzione idrica interni, quali serbatoi e altri sistemi di accumulo, presenti nei condomini e negli edifici pubblici e privati ulteriori rispetto alle strutture prioritarie di cui all'articolo 9, con particolare riferimento ai parametri elencati nell'Allegato I, Parte D, per il Piombo e la Legionella;

   e) si valuti l'opportunità di chiarire le modalità attraverso le quali il diritto Pag. 131all'accesso di tutti alle acque destinate al consumo umano previsto dall'articolo 17, con particolare riferimento al quantitativo minimo vitale di acqua, potrà essere garantito anche a persone o gruppi vulnerabili che non hanno un'utenza dedicata.