CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 marzo 2023
78.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 58

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 15 marzo 2023. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI.

  La seduta comincia alle 13.25.

Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane.
C. 977 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro AMORESE (FDI), relatore, premette che la Commissione avvia oggi l'esame ai fini dell'espressione del prescritto parere alla XII Commissione, del disegno di legge C. 977 recante deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane, approvato dal Senato l'8 marzo scorso.
  Sottolinea che il disegno di legge delinea in tale ambito una riforma articolata e complessiva, volta ad attuare alcune norme della legge di bilancio 2022 e, con specifico riferimento alla categoria degli anziani non autosufficienti, a realizzare uno degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che fissa al primo trimestre 2023 il traguardo per l'adozione della legge delega, e al primo trimestre 2024 il traguardoPag. 59 per l'approvazione dei decreti legislativi delegati. Sempre in tema di PNRR, il disegno di legge si prefigge inoltre – come precisato dal Governo nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge – di dare attuazione agli obiettivi della Componente 1 della Missione 6, relativi alla realizzazione delle Case della comunità, alla presa in carico della persona, al potenziamento dei servizi domiciliari e della telemedicina, nonché al rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture quali gli Ospedali di comunità, che miglioreranno l'assistenza sanitaria anche a vantaggio della popolazione anziana.
  Per quanto riguarda i profili di competenza della VII Commissione segnala:

   all'articolo 2, comma 2, in sede di definizione dei princìpi e criteri direttivi generali cui devono conformarsi tutte le deleghe conferite dalla legge: la lettera a), promozione del valore umano, psicologico, sociale, culturale ed economico di ogni fase della vita delle persone, indipendentemente dall'età anagrafica e dalla presenza di menomazioni, limitazioni e restrizioni della loro autonomia; la lettera b), promozione e valorizzazione delle attività di partecipazione e di solidarietà svolte dalle persone anziane nelle attività culturali, nell'associazionismo e nelle famiglie, per la promozione della solidarietà e della coesione tra le generazioni, anche con il supporto del servizio civile universale, e per il miglioramento dell'organizzazione e della gestione di servizi pubblici a favore della collettività e delle comunità territoriali, anche nell'ottica del superamento dei divari territoriali; la lettera g), promozione dell'attività fisica sportiva nella popolazione anziana, mediante azioni adeguate a garantire un invecchiamento sano;

   all'articolo 2, comma 4, si prevede che il Ministro dello sport sia componente del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA);

   all'articolo 3, comma 1, relativo alla delega specifica per l'adozione dei decreti finalizzati a definire la persona anziana e a promuoverne la dignità e l'autonomia, l'inclusione sociale, l'invecchiamento attivo e la prevenzione della fragilità, anche con riferimento alla condizione di disabilità, prevede che i predetti decreti siano adottati di concerto, fra l'altro, con i ministri dello sport, dell'università e della ricerca, dell'istruzione e del merito;

   all'articolo 3, comma 2, alla lettera a), nel dettare princìpi e criteri direttivi relativi alla delega per gli interventi per l'invecchiamento attivo e la promozione dell'autonomia delle persone anziane, al n. 1 menziona la promozione della salute e della cultura della prevenzione lungo tutto il corso della vita attraverso apposite campagne informative e iniziative da svolgersi in ambito scolastico e nei luoghi di lavoro; al n. 5, la promozione di azioni facilitanti l'esercizio dell'autonomia e della mobilità nei contesti urbani ed extraurbani, anche mediante il superamento degli ostacoli che impediscono l'esercizio fisico; al n. 7, al fine di favorire l'autonomia nella gestione della propria vita e di garantire il pieno accesso ai servizi e alle informazioni, promozione di azioni di alfabetizzazione informatica e pratiche abilitanti all'uso di nuove tecnologie capaci di promuovere la conoscenza e la partecipazione civile e sociale delle persone anziane; al n. 8, al fine di preservare l'indipendenza funzionale in età avanzata e mantenere una buona qualità di vita, individuazione, promozione e attuazione di percorsi e di iniziative per il mantenimento delle capacità fisiche, intellettive, lavorative e sociali, mediante l'attività sportiva. Quanto ai princìpi e criteri direttivi relativi alla delega per gli interventi per la solidarietà e la coesione tra le generazioni, alla lettera b): al n. 1 sostegno delle esperienze di solidarietà e di promozione culturale intergenerazionali tese a valorizzare la conoscenza e la trasmissione del patrimonio culturale, linguistico e dialettale; al n. 2, la promozione dell'incontro e della relazione fra generazioni lontane, valorizzando: per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, le esperienze significative di volontariato, maturate in ambito extrascolastico sia presso le strutture residenziali o semiresidenziali sia a domicilio, all'interno del curriculum dello Pag. 60studente anche ai fini del riconoscimento dei crediti scolastici; per gli studenti universitari, le attività svolte in convenzione tra le università e le strutture residenziali o semiresidenziali o a domicilio anche ai fini del riconoscimento di crediti formativi universitari;

   all'articolo 4, comma 1, nel conferire la delega per l'adozione dei decreti legislativi finalizzati a riordinare, semplificare, coordinare e rendere più efficaci le attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, prevede che i predetti decreti siano adottati di concerto, fra l'altro, con i ministri dello sport, dell'università e della ricerca, dell'istruzione e del merito;

   all'articolo 5, comma 1, nel conferire la delega per l'adozione dei decreti legislativi finalizzati ad assicurare la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti prevede che i predetti decreti siano adottati di concerto, fra l'altro, con i ministri dell'università e della ricerca nonché dell'istruzione e del merito;

   all'articolo 5, comma 2, n. 2), fra i princìpi e criteri direttivi menziona la definizione degli standard formativi degli assistenti familiari impegnati nel supporto e nell'assistenza delle persone anziane nel loro domicilio, al fine della qualificazione professionale e senza la previsione di requisiti di accesso per l'esercizio della professione stessa, mediante apposite linee guida nazionali da adottare con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che definiscano i contenuti delle competenze degli assistenti familiari e i riferimenti univoci per l'individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze pregresse comunque acquisite, in linea con i livelli di inquadramento presenti nella contrattazione collettiva nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico comparativamente più rappresentativa.
   Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione in merito all'opportunità di prevedere che i decreti di cui all'articolo 3, comma 1, siano adottati, visti i temi trattati, anche di concerto con il Ministero della cultura (vedi allegato).

  Susanna CHERCHI (M5S), ravvisando alcune contraddittorietà nelle norme del disegno di legge in esame – segnatamente agli articoli 4, 5 e 8 – preannuncia l'astensione del gruppo del Movimento 5 Stelle. Con riferimento all'articolo 4, sottolinea che le disposizioni in materia di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, non pongono particolare attenzione alle persone senza fissa dimora. In proposito, ricorda che i colleghi del Movimento 5 Stelle al Senato hanno presentato diversi emendamenti – che sono stati respinti – volti anche ad istituire un monitoraggio della situazione degli ultra sessantacinquenni senza fissa dimora. Ritiene, inoltre, che il provvedimento non dia adeguata attenzione al tema delle RSA per le quali servirebbe, a suo avviso, un monitoraggio della concessione e degli accreditamenti nonché della permanenza negli anni dei requisiti prescritti. Sottolineando le gravi problematiche connesse al morbo di Alzheimer che colpisce le persone anziane pregiudicandone gravemente l'autosufficienza e la capacità di adattamento ad un luogo di residenza diverso dalla propria abitazione, esprime alcune perplessità relativamente alla prestazione universale graduata prevista dall'articolo 5. Dopo aver evidenziato il mancato riconoscimento di tutele giuridiche per la figura del caregiver familiare, sottolinea che le norme del disegno di legge si limitano a far riferimento meramente ad un fondo di sostegno regionale.

  Mauro BERRUTO (PD-IDP), dopo aver premesso di condividere diverse norme del provvedimento in esame e, in particolare, quelle che fanno riferimento a misure volte a garantire un invecchiamento sano e attivo, esprime l'avviso che le norme finanziarie siano piuttosto vaghe nell'assicurare alle misure indicate le necessarie risorse. Preannuncia quindi l'astensione del gruppo del Partito democratico.

Pag. 61

  Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), condividendo le perplessità espresse dai colleghi che l'hanno preceduta, preannuncia l'astensione dal voto. Esprime, inoltre, il timore che il riferimento delle disposizioni unicamente alle persone anziani non autosufficienti possa far venire meno i sussidi di invalidità già previsti dalla normativa vigente.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021.
C. 853.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giovanna MIELE (LEGA), relatrice, riferisce che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini del parere alla III Commissione, la proposta di legge C. 853, di ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021.
  Precisa che la proposta di legge riprende il medesimo contenuto del disegno di legge A.C. 3417, approvato nel corso della seduta del 22 marzo 2022 dalla Commissione Affari esteri e comunitari della Camera dei deputati (XVIII legislatura). L'esame odierno riguarda un provvedimento che presenta i medesimi contenuti di allora, ad eccezione della norma di copertura finanziaria.
  Ricorda che l'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva, stipulato nel 1987, ha consentito di regolare tra i due Stati l'uso delle frequenze assegnate, costituendo la base della cooperazione culturale tra i due enti concessionari del servizio pubblico presso le due parti: la RAI-Radiotelevisione italiana e la San Marino RTV. Il Protocollo emendativo dell'Accordo si compone di un preambolo e due articoli. Oltre a estendere la vigenza dell'Accordo, prolungandola al 2026, prevede alcuni impegni per le due Parti. Da parte sammarinese si stabilisce la conferma della rinuncia all'utilizzo di alcuni dei propri canali televisivi e la rinuncia all'uso di quelli digitali radiofonici a fronte, da parte italiana, dell'impegno alla ritrasmissione sull'intero territorio italiano del segnale televisivo della San Marino RTV con contestuale riconoscimento di un incremento del contributo economico annuale con decorrenza dall'anno 2021.
  Specifica che l'esigenza di rinegoziare l'Accordo in vigore dal 7 dicembre 2015, deriva dall'intervenuta necessità di ridefinire l'assetto delle frequenze radio-televisive per consentire la realizzazione del sistema a tecnologia 5G in Italia. Il Protocollo emendativo impegna, tra l'altro, il nostro Paese a facilitare la conclusione di un accordo tra la San Marino RTV e un operatore nazionale italiano al fine di trasportare un programma di San Marino RTV su una rete che fornisca la copertura di ambito nazionale nel territorio italiano. Il Protocollo emendativo prevede inoltre che la Repubblica di San Marino non porrà in esercizio i canali 7, 26 e 30 DVB nonché 12B e 12C DAB. A fronte di tali impegni, il Protocollo emendativo ridetermina l'importo della somma forfetaria annuale riconosciuta dal Governo italiano al Governo sammarinese per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo, che viene determinata in euro 4.492.000 per l'anno 2022, euro 4.530.000 per l'anno 2023, euro 4.581.000 per l'anno 2024, euro 4.648.000 per l'anno 2025 ed euro 4.718.000 a decorrere dall'anno 2026. Il Protocollo emendativo modifica altresì le attribuzioni della Commissione mista tra i due Stati, affidandone il coordinamento ai rispettivi Ministeri degli affari esteri e incaricandola di verificare la corretta applicazione dell'Accordo. Il Protocollo emendativo modifica infine il termine per la denuncia dell'Accordo,Pag. 62 portandolo da due a sei mesi e obbligando le Parti a non esercitare il diritto di denuncia fino al 31 dicembre 2026.
  Riferisce, infine, che il disegno di legge in esame di ratifica si compone di quattro articoli: l'articolo 1 e l'articolo 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo emendativo. L'articolo 3, relativo alle disposizioni finanziarie, autorizza la spesa e dispone la relativa copertura. L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019.
C. 912, approvata dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Rita DALLA CHIESA (FI-PPE), relatrice, riferisce che la Commissione è chiamata a esprimere il parere sulla proposta di legge C. 912 recante l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo Italiano e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019. Il disegno di legge, già approvato in prima lettura dal Senato, presenta un contenuto analogo al disegno di legge S. 1377, presentato nella scorsa legislatura che non concluse il suo iter per il termine anticipato della legislatura.
  Specifica che l'intesa rientra nell'ambito degli accordi volti al rafforzamento della cooperazione culturale del nostro Paese, ed è finalizzata all'intensificazione dei rapporti cinematografici e audiovisivi con la Repubblica dominicana.
  Precisa che l'Accordo è composto di 20 articoli, preceduti da un breve preambolo, e di un Allegato.
  L'articolo 1 fornisce un quadro delle definizioni di «coproduzione» e di «coproduttore», e indica nelle le due direzioni ministeriali come Autorità competenti responsabili dell'applicazione del testo bilaterale.
  L'articolo 2 stabilisce che sono considerate opere nazionali tutte le coproduzioni realizzate ai sensi dell'Accordo.
  L'articolo 3 individua i benefìci a cui le opere possono avere diritto e i requisiti richiesti ai produttori per ottenerli.
  Gli articoli 4, 5 e 6 fissano le modalità di effettuazione delle riprese, le quote degli apporti finanziari dei coproduttori e le modalità per la realizzazione di coproduzioni multilaterali.
  L'articolo 7 disciplina gli aspetti relativi alla contitolarietà dei diritti di proprietà intellettuale.
  L'articolo 8 stabilisce facilitazioni alla circolazione del personale tecnico, creativo ed artistico e della relativa attrezzatura di produzione dell'altra Parte.
  Gli articoli 9 e 10 fissano i termini per il saldo degli apporti da parte del coproduttore minoritario e per la distribuzione dei mercati e dei proventi.
  L'articolo 11 chiarisce che l'approvazione di un progetto di cooperazione non implica il rilascio del nulla osta alla proiezione.
  Gli articoli 12 e 13 disciplinano le modalità per l'esportazione delle opere coprodotte in Paesi dove viga il contingentamento nella commercializzazione e per l'apposizione delle diciture di identificazione delle opere.
  Gli articoli 14 e 15 disciplinano la presentazione delle opere coprodotte ai festival internazionali e l'approvazione dei progetti di coproduzione.
  Ai sensi dell'articolo 16, il compito di vigilare sulla regolare applicazione dell'Accordo viene affidato a una Commissione mista, definendo compiti e funzioni.Pag. 63
  L'articolo 17 definisce, in regime di reciprocità, le condizioni per le agevolazioni per importazione, distribuzione ecc.
  Gli articoli da 18 a 20 disciplinano gli emendamenti all'Accordo, la risoluzione delle controversie, l'entrata in vigore e il periodo di validità.
  L'Allegato individua le norme procedurali per l'ammissione ai benefici della coproduzione.
  Con riferimento al disegno di legge, specifica che si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria degli oneri, valutati in 4.890 euro ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2025. L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010.
C. 915, approvata dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Rita DALLA CHIESA (FI-PPE), relatrice, riferisce che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla III Commissione Affari esteri, la proposta di legge C. 915, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010.
  Ricorda che l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra l'Italia e la Bolivia oggetto dell'autorizzazione alla ratifica oggi in esame è stato sottoscritto il 3 marzo 2010. È composto di 20 articoli e va a sostituire sia un precedente Accordo in materia culturale firmato dai due Paesi il 31 gennaio 1953, sia un accordo in ambito scientifico firmato il 3 giugno 2002, non ancora ratificato.
  Evidenzia che il testo della proposta di legge ripropone in modo pressoché identico il testo del disegno di legge di ratifica presentato dal Governo nel corso della XVIII legislatura che, esaminato ed approvato dall'Assemblea del Senato nella seduta del 20 aprile 2021, non poté vedere completato il proprio iter di approvazione parlamentare a causa della conclusione della Legislatura. L'unica differenza rispetto al testo presentato nella scorsa legislatura è relativa all'articolo 3, in quanto nel corso dell'esame del provvedimento al Senato si è provveduto ad aggiornare la copertura finanziaria relativa all'attuazione di talune norme dell'Accordo.

  In via generale, l'Accordo si propone di fornire un quadro giuridico e una base finanziaria per lo sviluppo di settori vari, dalla cultura alle scienze applicate, dallo sport alla protezione dei diritti umani e del diritto alla proprietà intellettuale; si prefigge inoltre di semplificare le procedure connesse. L'Accordo prevede anche la costituzione di una Commissione mista, che potrà dare avvio ai negoziati sul riconoscimento dei titoli di studio, tenendo anche conto della normativa dell'Unione europea vigente in materia. Con l'Accordo si intende dare poi avvio ad una maggiore collaborazione in campo scientifico e tecnologico oltre che a forme di collaborazione nel settore culturale, scientifico, tecnologico, in quello dello sport e dei diritti umani. Si intende inoltre dare stimolo alle collaborazioni esistenti, ad esempio nel settore interuniversitario, migliorare la conoscenza e la diffusione delle rispettive lingue e culture e favorire la collaborazione tra le istituzioni accademiche, le amministrazioni archivistiche, le biblioteche e i musei dei due Paesi. L'Accordo impegna inoltre le Pag. 64parti alla collaborazione nei settori editoriale, della musica, della danza, del teatro, del cinema, delle arti visive e nell'ambito radiotelevisivo, oltre che alla cooperazione per reprimere l'importazione, l'esportazione e il traffico illegale di opere d'arte.
  Nel dettaglio, l'articolo 1 esplicita l'impegno delle parti a promuovere e realizzare attività che favoriscano la cooperazione nell'ambito culturale, scientifico e tecnologico, a migliorare la conoscenza e la diffusione delle rispettive lingue, culture e valori tradizionali che formano parte integrante del retaggio culturale dei due Paesi.
  Con l'articolo 2 si favorisce la collaborazione tra le istituzioni accademiche e di formazione e le istituzioni scolastiche anche attraverso lo scambio di docenti e ricercatori e l'avvio di ricerche congiunte e si favorisce lo studio della lingua e cultura dell'altra parte anche mediante l'attivazione di cattedre e lettorati.
  L'articolo 3 promuove la collaborazione tra le rispettive amministrazioni archivistiche, le biblioteche e i musei, anche con lo scambio di materiale, banche dati ed esperti, al fine di meglio tutelare i beni e patrimoni culturali.
  L'articolo 4 favorisce la partecipazione di organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione di programmi o di progetti derivanti dall'Accordo e promuove progetti multilaterali che possono essere inseriti nei programmi dell'Unione europea e di altri organismi internazionali che si riferiscono alla cultura, alla scienza ed alla tecnologia.
  Nell'articolo 5 si prevede che le parti favoriscano le attività di istituzioni culturali, scientifiche, artistiche, musicali ed accademiche attraverso accordi specifici e ne facilitino il funzionamento.
  Gli articoli 6 e 7 rafforzano la collaborazione nel campo dell'istruzione, anche mediante lo scambio di esperti, di informazioni e di documentazione sulle rispettive legislazioni e ordinamenti scolastici, per una più equa valutazione comparativa dei rispettivi titoli di studio, al fine di favorire la prosecuzione degli studi nei livelli superiori.
  Nell'articolo 8 si stabilisce che le parti offrono borse di studio a studenti, specialisti e laureati, mediante programmi di esecuzione da stipulare.
  L'articolo 9 incrementa la collaborazione in campo editoriale, incoraggiando le traduzioni, le mostre e le fiere del libro, la pubblicazione di opere di saggistica e narrativa dell'altra parte.
  L'articolo 10 stabilisce che le parti favoriscano la collaborazione nei settori della musica, della danza, del teatro, del cinema e delle arti visive, attraverso lo scambio di artisti, di mostre, la partecipazione a festival, rassegne e manifestazioni, anche attuando le disposizioni della convenzione UNESCO del 2005 sulla protezione e promozione delle diversità delle espressioni culturali.
  L'articolo 11 incoraggia i contatti e la collaborazione tra i rispettivi organismi radiotelevisivi attraverso lo scambio di informazioni, materiali ed esperti.
  L'articolo 12 stabilisce la collaborazione fra le reciproche amministrazioni competenti al fine di impedire, contrastare e reprimere l'importazione, l'esportazione e il traffico illecito di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione, documenti ed altri oggetti di valore – secondo le rispettive legislazioni nazionali e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione internazionale UNESCO del 1970 in materia e della Convenzione internazionale UNIDROIT del 1995 sui beni culturali rubati o illecitamente esportati – e a tale scopo promuove gli scambi di informazione tecnologica attraverso la creazione di appositi meccanismi di collaborazione tra le Forze di polizia boliviana e il Comando dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale.
  Secondo l'articolo 13 le parti incoraggiano lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventù, mediante viaggi di studio, competizioni o altre iniziative, anche attenendosi alla Convenzione internazionale UNESCO del 2005 contro il doping nello sport.
  L'articolo 14 stabilisce che le parti favoriscono lo scambio di esperienze nel campo dei diritti umani e delle libertà civili Pag. 65e politiche, nonché in quello delle pari opportunità tra i due sessi e della tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche e incoraggiano iniziative, intraprese anche in ambito europeo e internazionale, volte a sostenere programmi di sviluppo sociale.
  L'articolo 15 concerne la promozione della cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi – in particolare nei campi delle tecnologie dell'informazione, delle telecomunicazioni, delle biotecnologie, dell'agricoltura, dell'industria alimentare, della salvaguardia dell'ambiente, della salute, dei trasporti, dell'energia e dei beni culturali – mediante scambi di studiosi, ricercatori, specialisti ed esperti, l'organizzazione di seminari e conferenze, ricerche comuni, scambi di documentazione, partecipazione congiunta a programmi dell'Unione europea per programmi di ricerca scientifica e tecnologica, anche tramite la stipula di specifici accordi tra università, enti di ricerca e associazioni scientifiche dei due Paesi e la partecipazione congiunta a programmi multilaterali.
  In base all'articolo 16 le parti devono favorire la cooperazione nei settori dell'archeologia, dell'antropologia e delle scienze affini e la valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale, facilitando anche l'attività di esperti dell'altra parte nel proprio Paese.
  Secondo l'articolo 17 ciascuna parte facilita, nell'osservanza delle rispettive legislazioni vigenti, la circolazione, la permanenza e l'uscita di persone, materiali e attrezzature dai rispettivi territori nell'ambito delle attività indicate nell'Accordo.
  L'articolo 18 si occupa della protezione dei diritti sulla proprietà intellettuale derivanti dall'attuazione dell'Accordo nel rispetto degli accordi internazionali firmati da entrambe le parti. Viene altresì stabilito l'impegno delle due Parti al trasferimento di tecnologie tra i rispettivi enti interessati, sempre nel rispetto dell'Accordo.
  L'articolo 19 istituisce una Commissione mista culturale, scientifica e tecnologica, presieduta dai rispettivi Ministeri degli Affari esteri e con la partecipazione delle istanze competenti, da convocarsi alternativamente nelle capitali dei due Paesi (ogni anno o quando si ritiene opportuno), a cui sono affidati i compiti di esaminare lo sviluppo della cooperazione culturale, la redazione dei rispettivi programmi esecutivi pluriennali e la valutazione sull'attuazione dell'Accordo.
  L'articolo 20 stabilisce che l'Accordo sostituisce quelli citati del 1953 e del 2002, permettendo comunque il completamento dei programmi ancora in esecuzione, entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le parti si comunicano il completamento delle procedure previste, avrà durata illimitata salvo denuncia e potrà essere modificato per via diplomatica; sempre per tale via si potranno risolvere eventuali controversie.

  Per quanto riguarda il disegno di legge di ratifica, riferisce che si compone di cinque articoli. Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 stabilisce che agli oneri derivanti dall'articolo 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in 9.120 euro annui a decorrere dall'anno 2025, e dagli articoli 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15 e 16, pari a 254.020 euro annui a decorrere dall'anno 2023 e dispone la relativa copertura. L'articolo 4 detta una clausola di invarianza finanziaria e una clausola di salvaguardia; mentre l'articolo 5 regola l'entrata in vigore della legge.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 14.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 15 marzo 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.05.