CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 gennaio 2023
46.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e VI)
COMUNICATO
Pag. 15

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 18 gennaio 2023. — Presidenza del presidente della II Commissione Ciro MASCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

  La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.
Atto n. 11.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 17 gennaio scorso.

  Daniela DONDI (FDI), relatrice per la II Commissione, anche a nome del collega Centemero, fa presente che è in corso di predisposizione una proposta di parere, per la cui stesura è avviata una interlocuzione con il Governo, anche in relazione ai contenuti trasmessi da parte dei colleghi D'Orso e D'Alfonso. Chiede pertanto di rinviare a domani l'esame della proposta di parere, impegnandosi ad anticiparla per le vie brevi ai colleghi delle Commissioni nel corso della giornata odierna.

  Luciano D'ALFONSO (PD-IDP), ringraziando i relatori per la disponibilità espressa, chiede quale seguito intendano dare i relatori alla propria richiesta, formulata nella seduta di ieri, di inserire nella proposta di parere una raccomandazione relativa all'opportunità di realizzare lo Spazio unico fiscale europeo.

  Daniela DONDI (FDI), relatrice per la II Commissione, precisa che i relatori stanno valutando le osservazioni pervenute.

  Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) si dichiara disponibile a valutare anche eventuali riformulazioni del proprio rilievo.

  Giulio CENTEMERO (LEGA) relatore per la II Commissione, ribadisce che sarà cura Pag. 16dei relatori fare il possibile per trovare una formulazione soddisfacente.

  Ciro MASCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 18 gennaio 2023. — Presidenza del presidente della II Commissione Ciro MASCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

  La seduta comincia alle 14.45.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi.
Doc. XXII, n. 7.
(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

  Laura CAVANDOLI (LEGA), relatrice per la VI Commissione, avverte che la proposta in esame intende istituire una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di accertare e ricostruire le circostanze che hanno determinato la morte di David Rossi.
  Ricorda che il 6 marzo 2013 David Rossi, responsabile dell'area comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, è stato trovato senza vita dopo essere precipitato dalla finestra del proprio ufficio nella sede storica della banca di Rocca Salimbeni.
  La morte di David Rossi è stata oggetto di approfondite inchieste giornalistiche che, anche attraverso la lettura degli atti giudiziari e l'acquisizione di testimonianze, hanno evidenziato la possibilità che il manager non si sia tolto la vita.
  Al fine di approfondire le circostanze del decesso di David Rossi e l'attività d'indagine svolta dalla procura di Siena, l'11 marzo 2021 è stata istituita, per la durata della XVIII legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta della Camera dei deputati con il compito di accertare e ricostruire le circostanze che hanno determinato la morte di David Rossi.
  La Commissione ha svolto attività finalizzate a ricostruire i fatti, le cause e i motivi che portarono alla morte di David Rossi, ricorrendo a riunioni pubbliche e secretate, acquisizioni documentali, sopralluoghi, audizioni, missioni e interventi di natura tecnica, ed ha approvato, il 22 settembre 2022, una Relazione sull'attività svolta (doc. XXII-bis, n. 4). Tuttavia l'anticipata conclusione della XVIII legislatura ha comportato l'interruzione dell'attività di inchiesta dopo soli quattordici mesi e ciò, come si legge nella citata Relazione, non ha permesso di porre in essere alcune attività che avrebbero consentito di arricchire in maniera significativa il corredo probatorio.
  Passando all'esame del contenuto del provvedimento, segnala che l'articolo 1 istituisce, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione.
  Ricorda che l'articolo 82 della Costituzione prevede che ciascuna Camera possa disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo, nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della autorità giudiziaria.
  Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti:

   a) ricostruire in maniera puntuale i fatti, le cause e i motivi che portarono alla caduta di David Rossi dalla finestra del proprio ufficio nella sede del Monte dei Paschi di Siena di Rocca Salimbeni e le eventuali responsabilità di terzi;

   b) esaminare e valutare il materiale raccolto e i risultati conseguiti dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul medesimo argomento istituita nella XVIII legislatura, nonché dalle inchieste giornalistiche sulla morte di David Rossi e indagare sulle vicende a lui collegate, come denunciatePag. 17 e rese pubbliche attraverso le medesime inchieste;

   c) esaminare la compiutezza e l'efficacia dell'attività investigativa, anche valutando se vi siano state eventuali inadempienze o ritardi nella direzione e nello svolgimento di essa.

   Ai sensi dell'articolo 2, la Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare (comma 1). Con gli stessi criteri e con la stessa procedura si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissione o di cessazione dalla carica ovvero qualora sopraggiungano altre cause d'impedimento dei componenti della Commissione (comma 2).
   La Commissione è convocata dal Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza (comma 3).
   Ai sensi del comma 4 dell'articolo 2, l'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti.
   Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione. Se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
   Il comma 5 prevede, infine, che la Commissione, al termine dei propri lavori, presenti una relazione alla Camera dei deputati sui risultati dell'attività di inchiesta.

  Maria Carolina VARCHI (FDI), relatrice per la II Commissione, illustra il contenuto degli articoli 3, 4 e 5 della proposta parlamentare.
  Fa presente, in particolare, che l'articolo 3 disciplina i poteri e limiti della Commissione, stabilendo che la Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale (comma 1).
  A tale proposito rammenta che l'accompagnamento coattivo consiste nell'ordine impartito dall'autorità giudiziaria, attraverso un proprio decreto motivato, di condurre una persona alla sua presenza, se occorre anche con la forza. Le ipotesi in cui tale provvedimento può essere disposto sono tassativamente previste dal codice di procedura penale, agli articoli 132 (accompagnamento coattivo dell'imputato) e 133 (accompagnamento coattivo di altre persone). In particolare, l'articolo 133 del codice di procedura penale, richiamato dal testo in esame, disciplina l'accompagnamento coattivo di un testimone, di un perito, di persona sottoposta all'esame del perito, di un consulente tecnico, di un interprete e del custode delle cose sequestrate i quali, pur regolarmente citati e convocati per il compimento di un atto processuale per il quale è richiesta la loro presenza, omettono di comparire senza un legittimo impedimento.
  L'articolo 3 in esame, inoltre, prevede la facoltà per la Commissione di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto e stabilisce che la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia sono coperti dal segreto. Per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
  Ricorda che per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis Pag. 18del codice penale che riguardano una serie di delitti contro l'attività giudiziaria, che vanno dal rifiuto di atti legalmente dovuti (articolo 366), alla simulazione di reato (articolo 367), dalla calunnia e autocalunnia (articoli 368 e 369), dalla falsa testimonianza (articolo 372) alla falsa perizia o interpretazione (articolo 373), dalla frode processuale (articolo 374) all'intralcio alla giustizia (articolo 377), dal favoreggiamento personale o reale (articoli 378 e 379) alla rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale (articolo 379-bis). Si tratta di delitti che hanno come comune denominatore la tutela del corretto funzionamento della giustizia, quale bene di primaria importanza, e che sono generalmente definibili come reati di pericolo concreto, in quanto la condotta deve estrinsecarsi in azioni o omissioni idonee a porre concretamente in pericolo l'esatto svolgimento della funzione giurisdizionale.
  L'articolo 3 prevede, infine, che la Commissione stabilisca quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
  L'articolo 4, in materia di obbligo del segreto, prevede che i componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, siano obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti coperti dal segreto.
  La violazione di tale obbligo e la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite ai sensi della legislazione vigente.
  A tal fine ricorda che l'articolo 326 del codice penale punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio che rivela notizie che debbano rimanere segrete di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo ufficio; se il fatto è commesso per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, la reclusione va da due a cinque anni, mentre se si tratta di ingiusto profitto di natura non patrimoniale ovvero se il fatto è commesso per cagionare ad altri un danno ingiusto la reclusione è fino a due anni. La violazione colposa dell'obbligo del segreto è invece punita con la reclusione fino ad un anno.
  L'articolo 5, in fine, prevede che l'attività e il funzionamento della Commissione siano disciplinati da un regolamento interno approvato dalla medesima Commissione prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Le sedute sono pubbliche, tuttavia la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta. La Commissione può avvalersi inoltre di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, di soggetti interni o esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il citato regolamento interno è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.
  Inoltre, segnala che l'articolo in esame dispone che per lo svolgimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati e prevede che le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 40.000 euro annui, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

  Marco LACARRA (PD-IDP) preannuncia il voto favorevole del Partito Democratico sul provvedimento in esame. Tuttavia, manifesta alcune perplessità in merito all'efficacia dell'istituzione anche nella presente legislatura di una Commissione d'inchiesta sulla morte di David Rossi, sottolineando come l'enorme lavoro svolto nella scorsa legislatura dalla precedente Commissione sia stato particolarmente esaustivo del campo d'indagine, anche in relazione agli esiti della perizia molto articolata che è stata resa dal Reparto investigazioni scientifiche dell'Arma dei carabinieri. Inoltre, dall'attività di indagine è derivata Pag. 19la riapertura di filoni investigativi da parte della magistratura inquirente.
  Ritiene pertanto difficile immaginare che si possano apportate nuovi elementi conoscitivi dopo un lavoro così ben fatto da quella Commissione.
  Nel precisare che il Partito democratico ha assoluto interesse che sia fatta piena luce su una vicenda così tragica, evidenzia che, a suo avviso, si dovrebbe possibilmente evitare di sovrapporsi all'azione investigativa della magistratura.

  Ciro MASCHIO (FDI), presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.