CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 gennaio 2023
41.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e VI)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 10 gennaio 2023. — Presidenza del vicepresidente della VI Commissione, Alberto BAGNAI. – Interviene il Sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

  La seduta comincia alle 10.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.
Atto n. 11.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto legislativo.

  Alberto BAGNAI, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere al Governo sullo schema di decreto in esame Pag. 4è fissato al 19 gennaio 2023 e che nella giornata odierna, a partire dalle ore 13.30, avranno luogo le audizioni sul provvedimento.

  Giulio CENTEMERO (Lega), relatore per la VI Commissione, avverte che le Commissioni riunite Giustizia e Finanze sono chiamate ad esaminare – ai fini del parere da rendere al Governo – lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere. La delega per l'adozione del presente provvedimento è contenuta nell'articolo 3 della legge di delegazione europea 2021, legge n. 127 del 2022.
  Il termine per l'espressione del parere da parte delle Commissioni riunite sullo schema in esame è fissato al 19 gennaio 2023. Poiché tale data è successiva al 10 dicembre 2022 (ovvero al termine per l'esercizio della delega che si determina in applicazione dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012), il termine per l'esercizio della delega è posticipato al 10 marzo 2023.
  Obiettivo della direttiva (UE) 2019/2121 è fornire alle società operanti nel mercato interno – e nello spazio economico europeo – nuove possibilità di crescita economica, di concorrenza effettiva e di produttività senza rinunciare a garantire elevati livelli di protezione sociale e le disposizioni in essa contenute sono, dunque, volte ad agevolare l'eliminazione delle restrizioni e la libertà di stabilimento mantenendo un'adeguata tutela ai portatori di interessi, come i lavoratori, i creditori ed i soci di minoranza.
  La direttiva stabilisce la procedura applicabile alle operazioni transfrontaliere di trasformazione, fusione e scissione e i relativi controlli. La disciplina mira inoltre ad assicurare continuità nel patrimonio, nella composizione societaria e nei diritti e obblighi contratti dalla società oggetto dell'operazione. Si tratta del principio del mantenimento della continuità aziendale, cosiddetto going concern, che verrà approfondito nel corso delle previste audizioni.
  La direttiva stabilisce che i progetti di operazioni transfrontaliere devono essere predisposti dagli organi di amministrazione o direzione della società. Ai soci e ai dipendenti è destinata una relazione che illustra e giustifica gli aspetti giuridici ed economici e ne espone le implicazioni, corredata da un'ulteriore relazione di un esperto indipendente.
  Al regolare adempimento di tutte le procedure e formalità è subordinato il rilascio di un certificato preliminare a cura dell'autorità competente designata, da condividere con lo Stato membro di destinazione. Tale autorità competente può essere un organo giurisdizionale, un notaio o altra autorità. Il certificato non è rilasciato quando venga stabilito, in base al diritto nazionale, che l'operazione transfrontaliera è effettuata «per scopi abusivi o fraudolenti, comportando la o essendo diretta all'evasione o all'elusione del diritto dell'Unione o nazionale, ovvero per scopi criminali». All'autorità competente dello Stato membro di destinazione spetterà il compito di verificare la legalità delle operazioni ed eventualmente approvarle. Il rispetto delle procedure comporta l'impossibilità di pronunciare la nullità delle relative operazioni transfrontaliere.
  Specifiche norme disciplinano la pubblicità del progetto nello Stato membro di partenza. La pubblicità è assicurata sia dallo Stato membro di partenza sia da quello di destinazione mediante l'iscrizione nei pubblici registri, mettendo le relative informazioni a disposizione del pubblico e rendendole accessibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri.
  Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 31 gennaio 2023.
  Come già accennato, i principi e i criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2121 al sono dettati dall'articolo 3 della legge n. 127 del 2022. Segnala in proposito che nella relazione illustrativa al disegno di legge di delegazione europea 2021 il Governo evidenzia di non volersi limitare a un mero recepimento delle disposizioni e dei princìpi non derogabili dettati dal legislatore europeo, ma anche a introdurre norme che, nello stesso spirito della direttiva, siano applicabili a ulteriori soggetti rispetto a quelli in essa individuati.Pag. 5
  Il citato articolo 3 individua i seguenti principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2121:

   a) estendere le disposizioni di recepimento della direttiva alle società diverse dalle società di capitali, purché iscritte nel registro delle imprese, con esclusione delle società cooperative a mutualità prevalente, e alle società regolate dalla legge di uno Stato membro diverse dalle società di capitali;

   b) estendere le disposizioni di recepimento della direttiva alle trasformazioni, fusioni e scissioni alle quali partecipano, o da cui risultano, una o più società non aventi la sede statutaria, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nell'Unione europea;

   c) disciplinare le trasformazioni, le fusioni e le scissioni di società regolate dalla legge italiana a cui partecipano, o da cui risultano, società regolate dalla legge di altro Stato anche non appartenente all'Unione europea;

   d) disciplinare le trasformazioni, fusioni e scissioni a cui partecipano, o da cui risultano, altri enti non societari i quali abbiano quale oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività di impresa, purché regolati da una legge di uno Stato membro e aventi sede nell'Unione europea;

   e) disciplinare le scissioni transfrontaliere, totali o parziali, che comportano il trasferimento del patrimonio attivo e passivo a una o più società preesistenti;

   f) disciplinare il trasferimento all'estero della sede da parte di una società regolata dalla legge italiana senza mutamento della legge regolatrice;

   g) disciplinare i procedimenti giurisdizionali, anche di natura cautelare, per la tutela, avverso le determinazioni dell'autorità competente, in materia di rilascio del certificato preliminare e in materia di controllo di legalità;

   h) prevedere, per i creditori i cui crediti sono anteriori all'iscrizione del progetto di operazione transfrontaliera, tutele non inferiori a quelle stabilite dalla vigente normativa nazionale;

   i) individuare i canali informativi utilizzabili dall'autorità competente per la verifica delle pendenze delle società verso creditori pubblici;

   l) disciplinare gli effetti sui procedimenti di rilascio del certificato preliminare e di controllo derivanti dal mancato adempimento e dal mancato rilascio delle garanzie per le obbligazioni nei confronti di amministrazioni o enti pubblici;

   m) individuare criteri per la qualificazione di un'operazione transfrontaliera come abusiva o fraudolenta in quanto volta all'elusione del diritto dell'Unione europea o nazionale o posta in essere per scopi criminali;

   n) disciplinare i criteri e le modalità di semplificazione dello scambio dei certificati preliminari tra le autorità competenti;

   o) apportare le necessarie modifiche al decreto legislativo n. 168 del 2003, sulla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa in relazione ai procedimenti indicati alla lettera g), nonché per gli strumenti di tutela giurisdizionale previsti nella lettera h);

   p) prevedere la facoltà per la società di avvalersi, ai fini del trasferimento di attività e passività a una o più società di nuova costituzione regolate dal diritto interno, della disciplina prevista per la scissione, con le semplificazioni previste dalla direttiva oggetto di recepimento e stabilire che le partecipazioni sono assegnate alla società scorporante;

   q) prevedere una disciplina transitoria delle fusioni transfrontaliere che ricadono nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 108 del 2008, a cui partecipi o Pag. 6da cui risulti una società regolata dalla legge di uno Stato che non ha ancora trasposto la direttiva oggetto di recepimento;

   r) prevedere, per le violazioni delle disposizioni di recepimento della direttiva, l'applicazione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate, nel limite, per le sanzioni penali, della pena detentiva compresa tra sei mesi e cinque anni, ferma restando la disciplina vigente per le fattispecie penali già oggetto di previsione.

  Passando all'esame dello schema di decreto legislativo in esame e rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per una descrizione dettagliata, evidenzia che esso si compone di 57 articoli, suddivisi sette Capi. Segnala che la propria relazione avrà ad oggetto le disposizioni di competenza della Commissione Finanze.
  Il Capo I (articoli da 1 a 5) reca le Disposizioni comuni.
  L'articolo 1 reca le definizioni.
  L'articolo 2 individua l'ambito applicativo delle norme del decreto, prevedendo che esso non si applichi alle società di investimento a capitale variabile – SICAV e ai soggetti sottoposti a procedure di risoluzione o a misure di prevenzione delle crisi, con l'eccezione delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza, per le quali sono consentite trasformazioni, fusioni e scissioni senza che ne sia dettata la disciplina.
  L'articolo 3 esclude dalla partecipazione ad operazioni transfrontaliere le società di capitali in liquidazione che hanno iniziato la distribuzione dell'attivo e le società cooperative a mutualità prevalente.
  L'articolo 4 precisa l'ambito applicativo di alcune disposizioni.
  Si introduce in particolare un regime più snello per le operazioni transfrontaliere poste in essere da società non di capitali, si prevede l'applicabilità alle operazioni internazionali delle disposizioni dettate per le operazioni transfrontaliere, si definiscono i limiti di applicabilità del sistema di interconnessione dei registri delle imprese – cosiddetto registro BRIS alle sole operazioni armonizzate. Sono previsti limiti all'applicazione di alcune disposizioni alle operazioni internazionali e a quelle poste in essere da enti non societari, per i quali manca una normativa armonizzata.
  È inoltre prevista la prevalenza delle norme del Testo Unico bancario e del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, nonché del Testo unico sulle assicurazioni private sulle disposizioni del presente decreto.
  Il Capo II (articoli da 6 a 16) reca la disciplina della Trasformazione.
  L'articolo 6 definisce la trasformazione transfrontaliera come l'operazione mediante la quale una società, senza essere sciolta né sottoposta a liquidazione e pur conservando la propria personalità giuridica, muta la legge a cui è sottoposta e il suo tipo sociale, adottandone uno previsto dalla legge dello Stato di destinazione e individuando la sede sociale nel rispetto di tale legge.
  L'articolo 7 individua le norme dello schema applicabili alla trasformazione, richiamando diversi articoli contenuti nel capo che disciplina la fusione transfrontaliera.
  L'articolo 8 definisce il contenuto del progetto di trasformazione transfrontaliera indicandone le caratteristiche e il contenuto.
  L'articolo 9 disciplina il recesso dei soci che non hanno concorso all'approvazione del progetto di trasformazione transfrontaliera, richiamando le norme degli articoli 25 e 27 concernenti la fusione. Con riferimento all'importo da liquidare ai soci a seguito del recesso, spetta ad un esperto indipendente rendere il parere sulla sua congruità.
  L'articolo 10 disciplina l'opposizione alla trasformazione da parte dei creditori anteriori all'iscrizione del progetto di trasformazione nel registro delle imprese.
  L'articolo 12 prevede che la decisione di trasformazione di una società italiana deve risultare da atto pubblico.
  L'articolo 14 disciplina il regime di pubblicità.Pag. 7
  In particolare si stabilisce che la decisione di trasformazione, il certificato preliminare e l'attestazione di espletamento del controllo di legalità siano depositati, entro trenta giorni dalla suddetta attestazione, per l'iscrizione nel registro delle imprese dove ha sede la società.
  Per la società risultante dalla trasformazione che ha adottato la legge italiana, l'atto costitutivo, unitamente all'attestazione e al certificato preliminare, sono depositati, entro trenta giorni dalla suddetta attestazione, per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo dove la società ha sede.
  L'articolo 15 disciplina l'efficacia della trasformazione precisando che la data dalla quale la trasformazione ha effetto è determinata dalla legge applicabile alla società risultante dalla trasformazione.
  Il Capo III (articoli da 17 a 40) reca la disciplina della Fusione.
  L'articolo 17 definisce la fusione mediante rinvio al codice civile e reca definizioni specifiche per la società risultante dalla fusione e per la società partecipante alla fusione.
  L'articolo 18 specifica le norme applicabili alle fusioni mediante richiamo in via generale alla disciplina del codice civile. Si disciplinano inoltre gli adempimenti successivi al rilascio del certificato preliminare nonché il caso specifico di società partecipante alla fusione non italiana e il caso di costituzione di una società cooperativa europea per fusione.
  Il progetto di fusione e la relativa pubblicità sono disciplinati dagli articoli 19 e 20.
  L'articolo 19 specifica le informazioni che devono risultare dal progetto, in aggiunta rispetto a quelle indicate come necessarie dal codice civile.
  L'articolo 20, ai fini della pubblicità del progetto, prevede il deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese nel luogo dove le società partecipanti hanno la propria sede, specificando termini e modalità. Come modalità alternativa al deposito si consente la pubblicazione sul sito Internet della società del progetto di fusione e dell'avviso.
  L'articolo 21 disciplina la relazione informativa ai soci e ai dipendenti che deve essere redatta dall'organo amministrativo di ciascuna delle società partecipanti.
  L'articolo 22 disciplina la relazione degli esperti di cui all'articolo 2501-sexies del codice civile, individuando gli esperti, in conformità con le disposizioni del diritto nazionale societario, tra le società di revisione iscritte in apposito albo.
  L'articolo 23 stabilisce che la relazione dell'organo amministrativo sia depositata presso la sede della società almeno quarantacinque giorni prima dell'assemblea.
  L'articolo 24 disciplina la decisione dell'assemblea sul progetto comune di fusione stabilendo, tra l'altro, le maggioranze necessarie per l'approvazione.
  L'articolo 25 disciplina il diritto di recesso dei soci rispetto alle conseguenze dell'operazione di fusione transfrontaliera.
  L'articolo 26 si occupa della contestazione del rapporto di cambio e del diritto a un indennizzo spettante ai soci che non hanno concorso alla deliberazione e sono pregiudicati da un rapporto di cambio non congruo.
  L'articolo 28 disciplina l'opposizione dei creditori in base al principio secondo cui il rilascio del certificato preliminare presuppone il decorso del termine per l'opposizione.
  L'articolo 29 disciplina il rilascio del certificato preliminare, che rappresenta il passaggio nel quale il notaio verifica il regolare adempimento delle formalità previste dalla legge per la realizzazione della fusione.
  Con gli articoli 30 e 31 è stata dettata una disciplina volta ad affrontare e risolvere la problematica del possibile abuso che può sorgere dalle operazioni transfrontaliere oggetto del presente intervento normativo quando la società risultante dall'operazione è soggetta alla legge di un altro Stato e una delle società italiane partecipanti ha debiti nei confronti dell'Erario o di altri enti pubblici o società pubbliche.
  In particolare, l'articolo 30 prevede che la società italiana che partecipa alla fusione deve dimostrare di non avere debiti nei confronti di amministrazioni o enti Pag. 8pubblici oppure di avere soddisfatto tali debiti o di averli garantiti.
  L'articolo 31 disciplina le modalità di costituzione delle garanzie per i debiti di cui all'articolo 30.
  L'articolo 32 stabilisce che l'atto di fusione è redatto a mezzo di atto pubblico.
  L'articolo 34 disciplina la pubblicità dell'atto di fusione.
  L'articolo 35 disciplina l'efficacia della fusione transfrontaliera.
  Se la società risultante della fusione transfrontaliera è italiana, la fusione ha effetto dalla data di iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese del luogo ove ha sede tale società. Quando la società risultante dalla fusione è una società di altro Stato membro, la data dalla quale la fusione ha effetto è determinata dalla legge ad essa applicabile.
  L'articolo 36 disciplina gli effetti della fusione transfrontaliera con un richiamo all'articolo 2504-bis del codice civile relativo al passaggio dei diritti e degli obblighi delle società partecipanti alla società che risulta dalla fusione, o a quella incorporante, che prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.
  L'articolo 37 prevede che non può essere pronunciata l'invalidità della fusione se questa ha acquistato efficacia secondo quanto previsto dal precedente articolo 35 e fa salvo il diritto al risarcimento del danno per i soci e per i terzi danneggiati dalla fusione.
  L'articolo 38 prevede la possibilità di un procedimento di fusione semplificato in presenza di determinate condizioni.
  Il Capo IV (articoli da 41 a 50) reca la disciplina della Scissione.
  L'articolo 41 contiene le definizioni rilevanti nella disciplina della scissione.
  L'articolo 42 individua le norme applicabili alla scissione transfrontaliera, prevedendo, salvo specifica eccezione, l'applicazione della normativa nazionale contenuta nel codice civile.
  L'articolo 43 riguarda il progetto di scissione, che comprende le informazioni di cui all'articolo 2506-bis del codice civile e gli elementi indicati dall'articolo 19 dello schema in esame per le fusioni transfrontaliere. Il progetto deve inoltre indicare i criteri di ripartizione degli elementi dell'attivo e del passivo, non espressamente assegnati o sopravvenuti.
  L'articolo 44 disciplina il recesso e il diritto di vendita, posti a presidio degli interessi del socio che non ha partecipato all'approvazione della scissione.
  L'articolo 45 disciplina le modalità di contestazione dei criteri di assegnazione o del rapporto di cambio nell'ambito dell'operazione di scissione.
  L'articolo 46 disciplina le regole di forma che devono essere rispettate per la redazione dell'atto di scissione transfrontaliera.
  L'articolo 48 disciplina gli adempimenti relativi alla pubblicità dell'operazione.
  Ai sensi dell'articolo 49 la scissione transfrontaliera acquista efficacia subordinatamente alla regolare iscrizione delle beneficiarie, così da evitare che l'operazione possa avere effetto prima che risultino rintracciabili, attraverso la regolare iscrizione, tutte le società che derivano dall'operazione stessa.

  Daniela DONDI (FDI), relatrice per la II Commissione, facendo seguito alla relazione del collega della Commissione Finanze, avverte che nella presente relazione si darà conto del contenuto degli articoli 5,11,13, 16, 27, 33, 39, 40, 47, 50, 52, 54 e 55.
  Osserva che le prime disposizioni di interesse della Commissione Giustizia riguardano i controlli notarili e le norme in tema di competenza e giurisdizione. In attuazione degli articoli 86-quaterdecies (certificato preliminare alla trasformazione), 86-sexdecies (controllo della legalità della trasformazione transfrontaliera da parte dello Stato membro di destinazione), 127 (certificato preliminare alla fusione) e 160-quaterdecies (certificato preliminare alla scissione), introdotti dalla direttiva in esame nel testo della precedente direttiva in materia, direttiva (UE) 2017/1132, l'articolo 5 individua nel notaio, in qualità di pubblico ufficiale, l'autorità competente a compiere le verifiche ed i controlli relativi sia alle operazioni di trasformazione, fusione o scissione in cui lo Stato italiano è lo Stato di partenza sia a quelle in cui è lo Stato di Pag. 9arrivo, secondo le definizioni date dall'articolo 6. In particolare, si tratta: delle verifiche previste per il rilascio del certificato preliminare, di cui all'articolo 29, con cui si attesta la conformità a quanto stabilito dalla legge degli adempimenti preliminari all'operazione di trasformazione transfrontaliera; dei controlli di legalità sulle operazioni transfrontaliere di trasformazione, fusione e scissione previsti, rispettivamente, dagli articoli 13, 33 e 47; in tali casi il notaio riceve il certificato preliminare rilasciato dall'autorità competente dello Stato di partenza, la cui mancanza costituisce impedimento alla concessione dell'attestazione di legalità.
  A tal fine, il notaio può fare richiesta dei documenti e delle informazioni che egli consideri necessari alle attività di verifica/controllo (comma 1); in particolare, per quanto riguarda l'accertamento dell'esistenza di debiti tributari, previdenziali o assicurativi, di sanzioni amministrative o di debiti per la restituzione di benefici pubblici che gravano sulla società (articolo 30), le informazioni possono essere acquisite anche attraverso le banche dati degli enti creditori e il registro nazionale degli aiuti di Stato, cui i notai hanno accesso sulla base di apposite convenzioni stipulate dal Consiglio nazionale del notariato con gli enti detentori delle suddette banche dati senza che ciò determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 3).
  Segnala che tale ultima norma dà attuazione allo specifico principio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), della legge n. 127 del 2022, che dispone di «individuare i canali informativi utilizzabili dall'autorità competente per la verifica delle pendenze delle società verso creditori pubblici, anche in funzione della richiesta di adeguate garanzie per il pagamento di tali crediti». Il notaio può altresì richiedere una relazione giurata redatta da un revisore legale o da una società di revisione per l'esame della documentazione e le verifiche sul certificato preliminare (comma 4). L'invio al notaio di atti e documenti richiesti per l'ottenimento del certificato preliminare e per lo svolgimento del controllo di legalità avviene attraverso trasmissione di documenti informatici salvo eccezioni (comma 5).
  Rammenta che il notaio esegue il controllo di legalità secondo la procedura prevista dagli articoli 13 (trasformazione), 33 (fusione) e 47 (scissione), attuativi degli articoli 86-sexdecies (controllo della legalità della trasformazione transfrontaliera da parte dello Stato membro di destinazione), 128 (controllo della legalità della fusione transfrontaliera) e 160-sexdecies (controllo della legalità della scissione transfrontaliera) della citata direttiva 2017/1132, come novellati dalla direttiva in esame. La procedura viene avviata al momento della ricezione dei seguenti documenti: il certificato preliminare, che il notaio acquisisce senza oneri dal registro delle imprese, anche servendosi del sistema BRIS – Business Registers Interconnection System, piattaforma istituita dall'articolo 22 della direttiva (UE) 2017/1132 al fine di creare una rete interconnessa tra i registri delle imprese degli Stati membri, ma fatte comunque salve altre possibili modalità di trasmissione del certificato stesso; la delibera di approvazione del progetto di trasformazione ovvero del progetto comune di fusione (in questo caso ciascuna delle società coinvolte nel progetto approva una propria delibera) o del progetto di scissione.
  Fa presente che l'intera procedura di controllo deve essere ultimata entro 30 giorni dall'acquisizione di tali documenti e si conclude con il rilascio, da parte del notaio, di un'apposita attestazione. Ai fini del suo rilascio, il notaio deve verificare che siano stati portati a termine una serie di adempimenti, tra i quali, la previsione delle modalità di partecipazione dei lavoratori, ove necessario (articolo 16, di cui si dirà successivamente). Il notaio deve altresì verificare che siano rispettati i requisiti per la costituzione e l'iscrizione nel registro delle imprese della società risultante dalla trasformazione o delle società derivanti dalla scissione e che tutte le società partecipanti alla fusione o alla scissione transfrontaliera abbiano approvato un identico progetto.
  In caso di mancato rilascio dell'attestazione di legalità dell'operazione da parte del notaio, si applicano, ove compatibili, le Pag. 10disposizioni dettate per l'emissione del certificato preliminare dall'articolo 29, commi 5, 6 e 7, in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge n. 127 del 2022 che dispone di individuare i rimedi giurisdizionali esperibili contro gli atti dell'autorità competente per i controlli di legalità o la loro omissione. Più nel dettaglio, qualora il notaio rilevasse che le società non hanno rispettato le condizioni imposte dalla legge, deve comunicarlo agli amministratori della società ed assegnare un termine affinché possano sanare le eventuali mancanze (v. articolo 29, comma 5). Se è invece il notaio ad omettere di rilasciare l'attestazione di legalità, gli amministratori della società possono richiederne il rilascio al tribunale. I controlli di legalità sono effettuati dal notaio, quale autorità designata dallo Stato italiano, se la società risultante dalla trasformazione transfrontaliera ha adottato la legge italiana; diversamente provvede l'autorità designata dallo Stato membro di cui la società ha adottato la legge (articolo 13, commi 1 e 6). Analogamente, qualora dalla fusione transfrontaliera derivasse una società di un altro Stato membro o della scissione beneficiasse una società di altro Stato membro, i controlli di legalità saranno espletati dall'autorità designata da tale Stato (articolo 33, comma 4, e articolo 47, comma 4).
  Per quanto riguarda in particolare la trasformazione transfrontaliera, se da essa risulta una società italiana (articolo 13, comma 3), il capitale deve essere determinato come segue: per le società di capitali, in base a una relazione di stima che stabilisca i valori attuali dell'attivo e del passivo, secondo quanto previsto dagli articoli. 2343 e 2343-ter del codice civile; per le società a responsabilità limitata, in base a una relazione di stima a norma dell'articolo 2465 del codice civile.
  Nel caso di società per azioni o in accomandita per azioni, per effetto del richiamo all'articolo 2343, secondo, terzo e quarto comma del codice civile, è sancita la responsabilità per danni dell'esperto che ha stilato la relazione giurata e il dovere, per gli amministratori della società, di controllare le valutazioni contenute nella relazione e, ove necessario, procedere alla loro revisione. Qualora dalle verifiche risultasse che il valore dei beni e dei crediti conferiti è inferiore di oltre un quinto rispetto a quello inizialmente fissato, la società deve provvedere a ridurre proporzionalmente il capitale sociale. La medesima verifica da parte degli amministratori della società deve essere compiuta in caso di conferimento di beni in natura o di crediti senza relazioni di stima effettuato ai sensi dell'articolo 2343-ter del codice civile. Le disposizioni sopra richiamate non si applicano alle società oggetto di trasformazione in società italiana disciplinate dalla legge di un altro Stato membro e per le quali le regole di formazione del capitale sono dettate dal Titolo I, Capo IV, della direttiva (UE) 2017/1132 (articolo 13, comma 4). Le società alle quali si applicano le suddette norme sono indicate, per ciascuno Stato membro, nell'allegato I della citata direttiva, che comprende, per l'Italia, le società per azioni.
  Segnala che ulteriori disposizioni dello schema di decreto riguardano la competenza giurisdizionale derivanti da operazioni di trasformazione o di fusione. Si tratta, rispettivamente, degli articoli 11 e 27. L'articolo 11, in attuazione dell'articolo 86-undecies, comma 4, introdotto dalla direttiva in esame, nonché del principio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge n. 137 del 2022, dispone in ordine alla competenza giurisdizionale sulle controversie riguardanti società sottoposte a trasformazione. Si tratta di norme poste a tutela dei creditori anteriori all'iscrizione del progetto di trasformazione, la cui efficacia è limitata comunque ad un periodo di tempo di 2 anni dall'avvenuta trasformazione. Più nel dettaglio, il comma 1 prevede la facoltà, per i suddetti creditori, di chiamare in giudizio la società trasformata davanti all'autorità giurisdizionale dello Stato di partenza, ferma restando l'applicazione di altri criteri di giurisdizione previsti dal diritto dell'Unione europea o dal diritto nazionale, nonché la facoltà di un accordo tra le parti in ordine alla scelta del foro. Il comma 2 regolamenta, invece, le Pag. 11società italiane sottoposte a trasformazione internazionale, ovvero quella in cui lo Stato di destinazione non è uno Stato membro dell'UE. In tale ipotesi, ferma restando l'applicazione di altri criteri di giurisdizione, nonché la facoltà di un accordo tra le parti in ordine alla scelta del foro, i creditori anteriori all'iscrizione del progetto di trasformazione possono, nel medesimo termine biennale, chiamare in giudizio dette società di fronte alla giurisdizione italiana, tranne il caso in cui tale possibilità si ponga in contrasto con una convenzione internazionale sottoscritta dallo Stato italiano. L'articolo 27, attuando l'articolo 126-bis, comma 4, introdotto dalla direttiva in esame, concerne i diritti di recesso e di contestazione del rapporto di cambio, stabilendo che i medesimi sono disciplinati dalla legge dello Stato che regola la società partecipante alla fusione e che le controversie ad essi relative, se non sono devolute ad arbitri, sono riservate alla giurisdizione esclusiva di tale Stato anche dopo che la fusione è avvenuta (comma 1). Se si tratta di fusione internazionale, ovvero di fusione alla quale partecipa o dalla quale risulta una società regolata dalla legge di uno Stato non appartenente all'Unione europea, le controversie relative ai diritti di recesso e di contestazione del rapporto di cambio riguardanti una società italiana partecipante alla fusione sono devolute alla giurisdizione italiana anche dopo l'avvenuta fusione, a prescindere dalla sede e dalla legge regolatrice della società risultante della fusione. È fatta comunque salva l'applicazione di eventuali convenzioni internazionali sottoscritte in materia (comma 2). Nei sopraindicati casi, giudice competente è il tribunale del luogo in cui ha sede la società partecipante alla fusione. Per le società di capitali, la competenza è attribuita alla sezione specializzata in materia di impresa del tribunale, individuato sulla base del criterio della competenza territoriale (comma 3).
  Ricorda che il presente schema di decreto disciplina altresì la partecipazione dei lavoratori alla gestione della società risultante all'esito di operazioni transfrontaliere di trasformazione, fusione o scissione (articoli 16, 39, 40 e 50). Preliminarmente, segnala che la parte terza dell'Allegato I del decreto legislativo n. 188 del 2005, più volte richiamata nelle norme in esame, reca disposizioni cosiddette «di riferimento», che disciplinano la partecipazione dei lavoratori alla Società europea (SE) secondo le quali: nel caso di una SE costituita mediante trasformazione, se le norme vigenti in uno Stato membro in materia di partecipazione dei lavoratori all'organo di amministrazione o di vigilanza si applicavano anteriormente all'iscrizione, tutti gli elementi della partecipazione dei lavoratori continuano ad applicarsi alla SE; negli altri casi di costituzione di una SE, i lavoratori della stessa possono designare o opporsi alla designazione di un numero di membri dell'organo di amministrazione o di vigilanza della SE pari alla più alta quota applicabile nelle società partecipanti prima dell'iscrizione della SE.
  Al fine di rafforzare la tutela dei diritti di partecipazione dei lavoratori e di scongiurare l'uso della mobilità societaria per eludere o ridurre tali diritti, lo schema di decreto in esame, conformemente alle suddette disposizioni di riferimento, prevede che, nella società italiana risultante dalle citate operazioni transfrontaliere, la partecipazione dei lavoratori sia disciplinata da appositi accordi tra le parti stipulanti i CCNL applicati nella società stessa. Tale previsione è però subordinata alla condizione che la società sottoposta a trasferimento o scissione, o almeno una delle società partecipanti alla fusione, applichi già un regime di partecipazione dei lavoratori o abbia avuto, nei sei mesi precedenti la pubblicazione del relativo progetto di trasferimento, fusione o scissione, un numero medio di lavoratori pari ai quattro quinti della soglia minima richiesta dal diritto interno per l'attivazione della partecipazione dei lavoratori (comma 1 degli articoli 16, 39 e 50). In caso di mancato raggiungimento dei predetti accordi, per le operazioni di trasferimento e scissione continua ad applicarsi il regime di partecipazione già applicato dalla società prima dell'operazione transfrontaliera, mentre per le operazioni di fusione si applicano le citate disposizioni di riferimento che disciplinano Pag. 12l'intervento dei lavoratori nella designazione dei membri dell'organo di amministrazione o di vigilanza della società nei casi di costituzione della stessa diversi dalla trasformazione (comma 1, ultimo periodo, degli articoli 16, 39 e 50).
  Il regime di partecipazione che la società applicava eventualmente prima della trasformazione o scissione si applica altresì durante i negoziati, fino al raggiungimento degli accordi o fino all'eventuale applicazione delle richiamate disposizioni di riferimento (comma 2 degli articoli 16 e 50). Per le operazioni di fusione invece il consiglio di amministrazione della società italiana e gli organi di direzione o amministrazione delle società di altro Stato membro partecipanti alla fusione transfrontaliera possono decidere di applicare, senza negoziati preliminari, le richiamate disposizioni di riferimento a decorrere dalla data di efficacia della fusione (articolo 39, comma 2). Si fa salva la previsione (contenuta nelle richiamate disposizioni di riferimento) secondo cui, se nessuna delle società partecipanti era soggetta a disposizioni per la partecipazione dei lavoratori prima dell'iscrizione della nuova società, non vi è l'obbligo di introdurre tali disposizioni. In ogni caso, si dispone l'applicazione delle disposizioni vigenti che prevedono che l'iscrizione della società possa avvenire soltanto, previa conclusione di un accordo sulle modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori, o se tale accordo non si conclude, oppure previa decisione di avvalersi delle norme in materia di informazione e consultazione dei lavoratori che vigono negli Stati membri (comma 5 degli articoli 16 e 50). Si fanno altresì salvi per i casi di fusione, la possibilità per gli Stati membri, in determinati casi, di non applicare le disposizioni di riferimento (articolo 39, comma 5), e, per i casi di trasformazione o scissione, l'obbligo di porre in essere un nuovo negoziato se dopo la registrazione della società intervengono modifiche sostanziali con lo scopo di privare i lavoratori dei loro diritti di coinvolgimento (comma 5 degli articoli 16 e 50). I negoziati iniziano subito dopo la costituzione della delegazione speciale di negoziazione, possono proseguire nei sei mesi successivi, prorogabili dalle parti, di comune accordo, per ulteriori sei mesi e sono disciplinati, per quanto non previsto dagli articoli in commento, dal decreto legislativo n. 188 del 2005 che regolamenta, tra l'altro gli aspetti relativi all'istituzione della predetta delegazione, al contenuto dell'accordo e alle disposizioni di riferimento contenute nel medesimo decreto legislativo n. 188 (comma 3 degli articoli 16, 39 e 50).
  La direttiva in esame disciplina il caso in cui, a seguito dei negoziati, le disposizioni di riferimento di cui al decreto legislativo n. 188 del 2005 trovano applicazione (comma 4 degli articoli 16 e 50 e comma 4, lettera a), dell'articolo 39).
  Si configura altresì l'obbligo di comunicare immediatamente ai lavoratori l'esito dei negoziati in capo alla società italiana risultante da trasformazione, scissione o fusione (comma 1 degli articoli 16 e 50 e comma 9 dell'articolo 39).
  Infine, quando in seguito ai negoziati preliminari si applicano le disposizioni di riferimento per la partecipazione dei lavoratori, può essere apposto un limite massimo, non inferiore ad un terzo, alla quota di rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di amministrazione o di vigilanza della società italiana risultante dall'operazione transfrontaliera (comma 6 degli articoli 16, 39 e 50).
  Rileva che lo schema di decreto in esame inserisce una clausola di salvaguardia stabilendo che una società italiana risultante dall'operazione transfrontaliera deve garantire la tutela dei diritti di partecipazione dei lavoratori in caso di nuove operazioni di trasformazione, fusione e scissione nazionali, internazionali o transfrontaliere, effettuate nei quattro anni successivi alla data di efficacia della fusione transfrontaliera (comma 8 degli articoli 16, 39 e 50). Lo schema disciplina anche le modalità di esercizio dei diritti di informazione e consultazione dei lavoratori della società italiana partecipante alla fusione, attraverso la previsione dell'esame congiunto dell'operazione di fusione (articolo 40).
  Osserva che le sanzioni per le infrazioni alle disposizioni di recepimento della direttivaPag. 13 sono previste dagli articoli 52, 54 e 55, in attuazione dello specifico principio di delega contenuto nell'articolo 3, comma 1, lettera r), della citata legge di delegazione europea 2021, in base al quale la normativa attuativa della direttiva deve prevedere «l'applicazione di sanzioni penali e amministrative, efficaci, dissuasive e proporzionali alla gravità delle violazioni delle disposizioni stesse, nel limite, per le sanzioni penali, della pena detentiva non inferiore nel minimo a sei mesi e non superiore nel massimo a cinque anni, ferma restando la disciplina vigente per le fattispecie penali già previste». In particolare, l'articolo 52 riguarda le sanzioni da comminare al notaio che, nell'ambito delle operazioni di verifica e controllo che gli sono attribuite dagli articoli 5, 13, 33 e 47 dello schema di decreto in commento, agisce in violazione del divieto di ricevere o autenticare atti espressamente proibiti dalla legge o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico stabilito dall'articolo 28, primo comma, n. 1), della legge notarile. Più in dettaglio, sono apportate due modifiche alla legge notarile (legge n. 89 del 1913) volte ad estendere la sanzione prevista dall'articolo 138-bis, comma 1, ovvero la sospensione da 6 mesi ad un anno dall'esercizio della professione e la sanzione pecuniaria da 516 euro a 15.493 euro nei casi in cui risultino manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge: per le ipotesi di richiesta di iscrizione nel registro delle imprese, da parte del notaio, degli atti di trasformazione, fusione o scissione transfrontaliera da lui ricevuti o delle attestazioni di legalità riferite al medesimo tipo di operazioni, (comma 2-bis dell'articolo 138-bis, come introdotto dalla lettera a) del comma 1); per ipotesi di rilascio del certificato preliminare (articolo 138-ter, come introdotto dalla lettera b) del comma 1). Gli articoli 54 e 55 recano invece le sanzioni penali. L'articolo 54 introduce il reato di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare, punito con la pena della reclusione da 4 mesi – dunque inferiore a quanto stabilito dal principio di delega sopra richiamato – a 3 anni (comma 1) e con la pena accessoria dell'interdizione temporanea dagli uffici delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale (comma 2). La fattispecie mira a sanzionare il comportamento di chiunque formi documenti in tutto o in parte falsi, alteri documenti veri, renda dichiarazioni false oppure ometta informazioni rilevanti al fine di dimostrare la sussistenza delle condizioni richieste dall'articolo 29 per il rilascio del certificato preliminare.
  Osserva, infine, che in conseguenza dell'introduzione del reato di cui all'articolo 54, l'articolo 55 provvede ad inserire il medesimo reato nell'elenco dei reati societari previsti dall'articolo 25-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2001, stabilendo per la società una sanzione pecuniaria da 150 a 300 quote.

  Alberto BAGNAI, presidente, ringrazia i relatori per le illustrazioni svolte. Indi, in considerazione dell'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 10 gennaio 2023.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere (Atto n. 11).
Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale del notariato (CNN).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 14.05.

Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.25.

Pag. 14

Audizione del professor Guglielmo Maisto, docente di diritto tributario internazionale e comparato presso la Facoltà di economia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 14.40.

Audizione del professor Giuseppe Melis, ordinario di diritto tributario presso l'Università Guido Carli di Roma.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 15.30.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione fra le società italiane per azioni (ASSONIME).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.30 alle 15.50.

Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale forense (CNF).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.50 alle 16.05.

Audizione di rappresentanti dello studio legale DLA Piper.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 16.05 alle 16.20.

Audizione di rappresentanti dello studio legale Bonelli Erede.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 17.30 alle 17.40.