CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 gennaio 2023
47.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e VI)
ALLEGATO
Pag. 14

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere. Atto n. 11.

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

  Le Commissioni riunite II Giustizia e VI Finanze,

   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere (Atto n. 11);

   rammentato che i principi e i criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2121 sono dettati dall'articolo 3 della legge n. 127 del 2022, e che il termine di recepimento della direttiva è fissato al 31 gennaio 2023;

   premesso che:

    obiettivo della direttiva (UE) 2019/2121, oggetto di recepimento, è fornire alle società operanti nel mercato interno e nello spazio economico europeo nuove possibilità di crescita economica, di concorrenza effettiva e di produttività senza rinunciare a garantire elevati livelli di protezione sociale e le disposizioni in essa contenute sono, dunque, volte ad agevolare l'eliminazione delle restrizioni e la libertà di stabilimento mantenendo un'adeguata tutela ai portatori di interessi, come i lavoratori, i creditori ed i soci di minoranza;

    la direttiva stabilisce la procedura applicabile alle operazioni transfrontaliere di trasformazione, fusione e scissione e i relativi controlli. La disciplina mira inoltre ad assicurare continuità nel patrimonio, nella composizione societaria e nei diritti e obblighi contratti dalla società oggetto dell'operazione;

   rilevato che:

    a) l'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), include nella definizione di società di capitali anche le società cooperative disciplinate dal capo I del titolo VI del libro V del codice civile; appare opportuna l'inclusione nella definizione di società di capitali anche delle mutue assicuratrici, di cui al capo II del titolo VI del libro V del codice civile, che resterebbero altrimenti escluse dall'applicazione delle misure recate dal provvedimento, non essendo né società di capitali né società diverse dalle società di capitali;

    b) l'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 3), include tra le società di capitali cui si applica la disciplina recata dal provvedimento, qualsiasi società di uno Stato membro diversa da quelle indicate dai numeri 1) e 2) «che ha personalità giuridica, è dotata di capitale sociale, risponde solo con il proprio patrimonio delle obbligazioni sociali ed è soggetta, in virtù della legislazione nazionale ad essa applicabile, alle disposizioni dettate dalla sezione 2 del capo II del titolo I e dalla sezione 1 del capo III del titolo I della direttiva 2017/1132/CE per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi»; al fine di evitare che disallineamenti con le legislazioni degli altri Stati membri creino ambiguità applicative, appare opportuno chiarire che tale definizione ha effetto unicamente ai fini delle operazioni di fusione transfrontaliera;

    c) l'articolo 2 individua l'ambito di applicazione dello schema di decreto prevedendo, al comma 3, che il decreto si applichi «in quanto compatibile, alle operazioni transfrontaliere o internazionali riguardanti società nei cui confronti sono aperte procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza, se la normativa a esse applicabile consente trasformazioni, fusioniPag. 15 e scissioni senza dettarne la disciplina»; tale formulazione rischia di generare dubbi interpretativi, inducendo a ritenere che lo schema di decreto non possa applicarsi alle operazioni transfrontaliere poste alla base di procedure concorsuali, posto che il Codice della crisi e dell'insolvenza di cui al d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, pur ammettendo espressamente tali operazioni come richiesto dall'articolo 2, comma 3 dello schema di decreto, ne detta allo stesso tempo una specifica disciplina;

    d) l'articolo 4, comma 2, stabilisce che le disposizioni di cui ai capi II, III e IV relative alle operazioni transfrontaliere si applicano, salvo che sia diversamente disposto, alle operazioni internazionali; tenendo presenti le differenze tra le due tipologie di operazioni, appare opportuno consentire agli operatori modalità flessibili di applicazione della prevista disciplina;

    e) l'articolo 5, comma 4, consente al notaio, per la disamina della documentazione acquisita e per le verifiche di sua competenza richieste dall'articolo 30, di chiedere una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione iscritta nell'apposito registro, designato dalla società o dal notaio stesso; appare opportuno assicurare al notaio la possibilità di avvalersi di esperti indipendenti con varie competenze anche per le verifiche di cui all'articolo 29 per il rilascio del certificato preliminare;

    f) all'articolo 6, che reca le definizioni ai fini della disciplina della trasformazione, appare opportuno omogeneizzare la dicitura utilizzata nelle lettere b) e c) per individuare la società oggetto di trasformazione, utilizzando in entrambi i casi la medesima espressione «società sottoposta a trasformazione»;

    g) l'articolo 8, relativo al contenuto del progetto di trasformazione, presenta alla lettera h) un contenuto analogo a quello recato dall'articolo 19, lettera m), relativo al progetto di fusione; appare pertanto opportuno rendere identici i testi delle due disposizioni;

    h) l'articolo 15, comma 2, prevede che la trasformazione transfrontaliera in una società regolata dalla legge italiana ha effetto dall'ultima iscrizione della trasformazione nei registri delle imprese in cui sono iscritte la società sottoposta a trasformazione e quella risultante dalla trasformazione; appare opportuno individuare un termine più preciso, rappresentato dalla data di iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese del luogo ove ha sede la società risultante dalla trasformazione, lasciando tuttavia la possibilità che il progetto di trasformazione stabilisca una data di efficacia successiva;

    i) all'articolo 20, comma 3, appare opportuna una verifica della formulazione del testo, che presenta alcuni refusi alle lettere c) e d);

    j) agli articoli 25, comma 6, terzo periodo, 27, comma 3 e 29, comma 6, il riferimento alle sezioni specializzate in materia di imprese, quale giudice competente, non appare sufficientemente puntuale e sembra opportuna una integrazione con l'indicazione del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 168 del 2003;

    k) l'articolo 28, comma 1, recante la disciplina in materia di opposizione dei creditori, dovrebbe essere riformulato in coerenza con l'intento di consentire, anche per le operazioni transfrontaliere, una anticipazione dei tempi di realizzazione dell'operazione di fusione in presenza di una relazione unica di asseverazione del revisore;

    l) all'articolo 29, ai fini del rilascio del certificato preliminare, appare opportuno prevedere che il notaio, in caso dubbio sull'abusività dell'operazione, possa avvalersi di esperti indipendenti con competenze nei vari settori interessati;

    m) appare opportuno precisare all'articolo 29, comma 2, lettera f), che nel caso in cui dalla fusione transfrontaliera risulti una società soggetta alla legge di altro Stato, le certificazioni relative ai debiti previsti dall'articolo 30 siano allegate alla richiesta di certificato preliminare solo ove il medesimo articolo 30 risulti essere applicabile;

    n) all'articolo 30, comma 3, per garantire la terzietà del revisore legale apparePag. 16 opportuno escludere la possibilità che questi venga designato dalla società;

    o) all'articolo 51 appare opportuno:

     valutare l'opportunità di esplicitare che per le società resti la possibilità di costituire nuove società controllate mediante conferimenti in natura secondo le esistenti disposizioni del codice civile;

     valutare l'opportunità di consentire alle società di stabilire una sede all'estero mantenendo l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo dove la società aveva l'ultima sede nel territorio dello Stato;

     riformulare l'articolo 51, comma 2, con il quale è inserito, il Capo XI-bis e l'articolo 2510-bis, al fine di indicare con maggiore chiarezza la disciplina che si intende adottare, vale a dire le modalità di trasferimento della sede all'estero e le attività per le quali lo statuto delle società può indicare un luogo al di fuori del territorio dello Stato per le riunioni dell'assemblea e per il deposito e la tenuta dei documenti pertinenti;

    p) all'articolo 53 appare opportuno coordinare la disciplina speciale con la disciplina generale sul diritto di recesso contenuta negli articoli 2437 e 2473 del codice civile;

    q) l'articolo 54 introduce il reato di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare, punito con la pena della reclusione da 4 mesi a 3 anni; tale previsione è inferiore nel minimo a quanto stabilito dal principio di delega contenuto nell'articolo 3, comma 1, lettera r) della citata legge n. 127 del 2022, che prevede per le sanzioni penali un limite per la pena detentiva non inferiore nel minimo a 6 mesi, ferma restando la disciplina vigente per le fattispecie penali già previste;

   sottolineata infine l'opportunità che l'Italia si faccia promotrice a livello europeo del rafforzamento di un coordinamento tra i sistemi di tassazione degli Stati membri, al fine di rafforzare le politiche di contrasto dell'elusione fiscale e dei fenomeni di dumping fiscale;

   preso atto della valutazione favorevole resa sul provvedimento dalla V Commissione Bilancio nella seduta dell'11 gennaio 2023,

  esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   per le motivazioni di cui in premessa, il Governo valuti l'opportunità di:

    a) all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «dal capo I del titolo VI» con le seguenti: «dai capi I e II del titolo VI»;

    b) all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 3), alle parole: «qualsiasi altra società» premettere le seguenti: «per le operazioni di cui al capo III»;

    c) all'articolo 2, comma 3, sopprimere le parole: «, se la normativa a esse applicabile consente trasformazioni, fusioni e scissioni senza dettarne la disciplina»;

    d) in relazione all'articolo 4, comma 2, consentire che gli operatori possano porre in essere gli adattamenti necessari ai fini dell'applicazione delle norme in questione alle operazioni internazionali;

    e) all'articolo 5, sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 30, comma 3, per la disamina della documentazione acquisita e per le verifiche richieste dall'articolo 29 il notaio può richiedere l'assistenza di uno o più esperti, con competenza nei settori interessati dall'operazione, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non legati all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione da rapporti di natura personale o professionale; a tale riguardo, l'esperto ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore della società, né essere stati membri degli organi di amministrazionePag. 17 o controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa»;

   f) all'articolo 6, comma 1, lettera c), sostituire la parola: «trasformata» con le seguenti: «sottoposta a trasformazione»;

   g) all'articolo 8, comma 1, lettera h) inserire, in fine, le seguenti parole: «e l'indicazione del domicilio digitale presso il quale la società riceve le eventuali comunicazioni di recesso»;

   h) all'articolo 15, comma 2, sostituire le parole: «dall'ultima iscrizione» fino alla fine del comma con le seguenti: «dalla data di iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese del luogo ove ha sede la società risultante dalla trasformazione. Il progetto può stabilire una data di efficacia successiva»;

   i) all'articolo 20, comma 3, alla lettera c), sostituire le parole: «ciascuna delle società» con le seguenti: «ciascuna società» e alla lettera d), sostituire le parole: «l'indicazione del sito» con le seguenti: «il sito»;

   j) agli articoli 25, comma 6, terzo periodo, 27, comma 3, secondo periodo, e 29, comma 6, secondo periodo, integrare il riferimento alle sezioni specializzate in materia di imprese, in essi contenuto, inserendo il richiamo al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 168 del 2003;

   k) all'articolo 28, comma 1, prevedere che il certificato preliminare possa essere rilasciato prima dei 90 giorni anche quando la relazione dell'esperto sia redatta, per tutte le società, da un'unica società di revisione che assevera il fatto che non siano necessarie garanzie a tutela dei crediti;

   l) all'articolo 29, ai fini del rilascio del certificato preliminare, prevedere che il notaio, in caso dubbio sull'abusività dell'operazione, possa avvalersi di esperti indipendenti con competenze nei vari settori interessati;

   m) all'articolo 29, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente: «f) quando dalla fusione transfrontaliera risulta una società soggetta alla legge di altro Stato, le certificazioni relative ai debiti previsti dall'articolo 30, in quanto applicabile, rilasciate non oltre novanta giorni prima della richiesta, e il consenso della società ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per l'acquisizione delle informazioni di cui all'articolo 5, comma 3»;

   n) al comma 3 dell'articolo 30, sopprimere le parole: «dalla società o»;

   o) all'articolo 51:

    esplicitare che per le società resti la possibilità di costituire nuove società controllate mediante conferimenti in natura secondo le esistenti disposizioni del codice civile;

    consentire alle società di stabilire una sede all'estero mantenendo l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo dove la società aveva l'ultima sede nel territorio dello Stato;

    sostituire l'articolo 51, comma 2, con il seguente:

     2. Al Libro V, Titolo V, dopo il Capo XI, del codice civile è inserito il seguente:

«Capo XI-bis.

DEL TRASFERIMENTO DELLA SEDE ALL'ESTERO

Art. 2510-bis.

(Trasferimento della sede all'estero)

  Il trasferimento all'estero della sede legale è posto in essere mediante trasformazione conformemente alle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019.
  Se lo statuto prevede, a norma dell'articolo 2363 del codice civile, un luogo all'estero per lo svolgimento dell'assemblea, il deposito degli atti sociali e dei documenti Pag. 18inerenti all'assemblea deve farsi anche in tale luogo.
  Nel registro delle imprese, oltre alla sede legale, è altresì indicato il luogo previsto dallo statuto ai sensi del secondo comma.
  La facoltà prevista dal secondo comma non può essere esercitata dalle società regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e da ogni altra società che, secondo la legislazione ad essa applicabile, deve avere la sede legale nel territorio dello Stato.»;

   p) all'articolo 53, aggiungere il seguente comma: «1-bis. All'articolo 2437, primo comma, del codice civile, la lettera c) è soppressa». Conseguentemente, coordinare con tale soppressione l'articolo 2473 del medesimo codice;

   q) all'articolo 54, comma 1, verificare la congruità della sanzione penale detentiva ivi prevista con il principio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera r) della legge n. 127 del 2022.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere. Atto n. 11.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE FORMULATA DAL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

  Le Commissioni riunite II Giustizia e VI Finanze,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere;

   tenuto conto dei princìpi e criteri direttivi contenuti nella delega di cui all'articolo 3 della legge di delegazione europea 2021, legge n. 127 del 2022, in attuazione della quale è stato emanato lo schema di decreto in esame;

   esaminate le disposizioni di cui alla Direttiva (UE) 2019/2121;

   valutate le osservazioni e proposte formulate nel corso del ciclo informale di audizioni;

   considerato che:

    il considerando 4 della Direttiva afferma che i diritti delle società di trasformarsi, fondersi e scindersi a livello transfrontaliero devono andare di pari passo e devono essere opportunamente controbilanciati dalla tutela dei lavoratori, dei creditori e dei soci, lasciando impregiudicata la facoltà degli Stati membri di garantire una maggiore tutela soprattutto con riferimento ai lavoratori;

    il considerando 35 della Direttiva assegna agli Stati membri il compito di individuare misure di contrasto alle operazioni transfrontaliere utilizzate per scopi abusivi o fraudolenti, richiamando espressamente l'elusione dei diritti dei lavoratori, degli obblighi previdenziali o fiscali, o per scopi criminali. A tal fine, la Direttiva precisa che è importante contrastare le società «di comodo» o «di copertura» costituite al fine di evadere, eludere o violare il diritto dell'Unione o nazionale;

    l'articolo 3, comma 2, alle lettere h), i) e l) della predetta legge di delegazione, prevede, tra i princìpi e i criteri direttivi, quello di introdurre specifiche tutele verso i creditori, pubblici e privati, individuando i canali informativi utilizzabili dall'autorità competente per la verifica delle pendenze delle società, disciplinando altresì gli effetti sui procedimenti di rilascio del certificato preliminare e sul controllo di legalità derivanti dal mancato adempimento delle obbligazione e dal mancato rilascio di idonee garanzie;

    la lettera m) di cui al comma 2 dell'articolo 3 della predetta legge di delegazione, prevede di individuare, nell'ambito della procedura per il rilascio del certificato preliminare, i criteri per la qualificazione di un'operazione transfrontaliera come abusiva o fraudolenta in quanto volta all'elusione del diritto dell'Unione europea o nazionale o posta in essere per scopi criminali;

   ritenuto che:

    nell'attribuire al notaio il compito di controllare la legalità dell'operazione transfrontaliera, gli articoli 5 e 30 dello schema di decreto in esame prevedono la possibilità di affidarsi unicamente a un revisore legale o a una società di revisione designato dalla società o dal notaio;

    gli articoli 8 e 19 elencano le informazioni necessarie da comprendere nel progetto di trasformazione non comprendendovi la valutazione di impatto fiscale dell'operazione;

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    l'articolo 21, comma 3, nel disciplinare il contenuto della relazione destinata ai lavoratori, non contiene la previsione di specificare la sussistenza di impegni relativi al mantenimento dei livelli occupazionali o all'ubicazione delle attività, assunti dalla società in conseguenza del riconoscimento di contributi, finanziamenti o benefici pubblici, di qualsiasi genere;

    l'articolo 29 affida al notaio il compito di verificare, in base alle informazioni e ai documenti ricevuti o acquisiti, che l'operazione non sia effettuata per scopi manifestamente abusivi o fraudolenti, dai quali consegue la violazione o l'elusione di una norma imperativa del diritto dell'Unione o della legge italiana, e che non sia finalizzata alla commissione di reati secondo la legge italiana, senza tuttavia specificare il perimetro di applicazione della disposizione;

    il comma 1 dell'articolo 51 dello Schema introduce nell'ordinamento giuridico italiano la cosiddetta «scissione mediante scorporo», con conseguente implicito ampliamento dell'ambito di applicazione del regime di neutralità fiscale dell'articolo 173, comma 1, del TUIR, che rinvia al concetto civilistico di scissione, che andrebbe espressamente coordinato;

    il comma 2 dell'articolo 51 introduce altresì la possibilità di trasferimento della sede all'estero. Tale intervento costituisce attuazione del principio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge n. 127 del 2022 che demanda al legislatore delegato anche la previsione, ove ritenuto ammissibile, di opportuni controlli di legalità e tutele equivalenti a quelle previste dalla direttiva (UE) 2019/2121;

   rilevato che:

    non appare condivisibile la scelta di limitare al solo revisore legale o alle società di revisione la scelta dei soggetti che possono supportare il notaio nell'espletamento dei compiti di verifica ad esso attribuiti. La complessità delle operazioni in esame e la varietà dei settori e profili di interesse rendono opportuno l'ampliamento della categoria di esperti nominabili. Inoltre, è necessario introdurre previsioni in linea con quelle contenute nella Direttiva (UE)2019/2121 finalizzate a evitare che vengano designati esperti che versino in situazioni di conflitto di interesse con la società e che non risultino in possesso di adeguati requisiti di indipendenza e imparzialità;

    al fine di garantire la piena tutela degli interessi dei lavoratori e dei creditori, tra cui anche e soprattutto lo Stato, si ritiene necessario rafforzare la definizione di abuso ed elusione contenuta nello schema di decreto perimetrando l'ambito di applicazione della disposizione attraverso il richiamo espresso ai casi di evasione ed elusione fiscale, elusione dei diritti dei lavoratori tra cui anche l'elusione di divieti connessi all'erogazione di contributi e finanziamenti pubblici (ad esempio, delocalizzazioni con impatto sui livelli occupazionali), elusione degli obblighi previdenziali nonché introducendo specifici obblighi di segnalazione verso le autorità competenti nei casi in cui si attesti la sussistenza di scopi abusivi o fraudolenti;

    l'introduzione di nuove fattispecie di operazioni societarie, come la fattispecie della scissione mediante scorporo nonché la previsione della possibilità di trasferimento di sede all'estero, richiedono un opportuno coordinamento con la normativa di carattere fiscale applicabile e l'introduzione di specifiche misure di contrasto a comportamenti illeciti o elusivi della normativa fiscale;

    il recepimento della direttiva è volto ad agevolare l'eliminazione delle restrizioni e la libertà di stabilimento mantenendo un'adeguata tutela ai portatori di interessi come i lavoratori, i creditori ed i soci di minoranza, apprestando al contempo efficaci misure di contrasto ai fenomeni illeciti o fraudolenti,

  esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:

   1) in relazione alle previsioni di cui agli articoli 5 e 30 dello schema di decreto in esame, introdurre la possibilità per il notaio di avvalersi di esperti indipendenti, non limitando tale possibilità ai revisori Pag. 21legali o alle società di revisione legale ovvero ai soli casi di valutazione dell'esposizione debitoria verso soggetti pubblici;

   2) prevedere che l'esperto o la persona giuridica per conto della quale l'esperto opera sia indipendente e non abbia conflitti di interesse con la società che richiede il certificato preliminare o è sottoposta ai controlli di legalità e che operi conformemente ai requisiti di indipendenza e imparzialità previsti dalla legge e dalle norme professionali cui è soggetto;

   3) introdurre, tra le informazioni necessarie da illustrare nel progetto di operazione transfrontaliera di cui agli articoli 8, 19 e 43 dello schema di decreto, la valutazione dell'impatto fiscale dell'operazione con particolare riferimento al regime fiscale e alla legge applicabile all'esito dell'operazione nonché alla situazione fiscale attuale e pregressa relativa alla società o alle società coinvolte nell'operazione, anche specificando la sussistenza in passato di accertamenti fiscali comprovanti fenomeni di evasione o elusione di norme tributarie, anche con riferimento a fattispecie di antergazione o postergazione degli effetti contabili e/o fiscali dell'operazione. Prevedere altresì, nella medesima relazione sul progetto, la specificazione in merito alla sussistenza di contributi, finanziamenti o benefici pubblici di qualsiasi natura condizionati al mantenimento dei livelli occupazionali o al divieto di delocalizzazione delle attività;

   4) all'articolo 21, comma 3, prevedere che nella relazione destinata ai lavoratori vengano illustrati l'impatto giuridico ed economico dell'operazione sui rapporti di lavoro ed eventuali modifiche sostanziali alle condizioni di lavoro o all'ubicazione delle attività, prevedendo dettagliate informazioni in merito a fenomeni di delocalizzazione delle attività produttive, nonché subordinando il rilascio del certificato preliminare all'assunzione di idonee garanzie per la piena salvaguardia dell'occupazione;

   5) all'articolo 29 introdurre l'espresso riferimento, tra i casi di abuso ed elusione, alle fattispecie di evasione ed elusione fiscale, elusione dei diritti dei lavoratori, elusione di obblighi previdenziali nonché l'elusione di divieti connessi all'erogazione di contributi e finanziamenti pubblici che coinvolgono i livelli occupazionali o il trasferimento all'estero della sede produttiva;

   6) introdurre in capo al notaio specifici obblighi di segnalazione alle autorità competenti nei casi in cui attesti la sussistenza di scopi abusivi o fraudolenti finalizzati a eludere i diritti dei lavoratori, gli obblighi previdenziali o fiscali, gli interessi dei creditori in presenza di contributi e finanziamenti pubblici;

   7) introdurre forme di decadenza delle autorizzazioni o di inefficacia dell'operazione transfrontaliera nei casi di sopravvenuto accertamento del carattere illecito o abusivo dell'operazione;

   8) introdurre norme di coordinamento in merito alla normativa fiscale applicabile alle nuove fattispecie introdotte dai commi 1 e 2 dell'articolo 51 nonché prevedere specifici regimi di controllo come previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge n. 127 del 2022 che demanda al legislatore delegato di prevedere opportuni controlli di legalità e tutele equivalenti a quelle previste dalla direttiva (UE) 2019/2121;

  e con la seguente osservazione:

   valutare l'impatto delle disposizioni di cui all'articolo 11, prevedendone la soppressione ove risultassero disposizioni limitative e/o derogatorie della giurisdizione italiana.

D'Orso, Fenu, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alifano, Lovecchio, Raffa.