CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 gennaio 2023
46.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
Pag. 93

ALLEGATO 1

5-00247 Congedo: Iniziative riguardanti il credito d'imposta per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti evidenziano che, nella legge di bilancio per il 2023, sono state previste significative misure fiscali in favore del Mezzogiorno quali la proroga del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno ed il credito di imposta per gli investimenti effettuati nelle zone economiche speciali, le cosiddette ZES.
  Gli Onorevoli evidenziano che la proroga di tali misure agevolative s'inserisce nel quadro degli interventi di politica economica e fiscale che il Governo Meloni prevede d'introdurre nel corso della legislatura per il rilancio delle aree del Mezzogiorno.
  Si tratta di iniziative che mirano a semplificare il quadro regolatorio esistente, in coerenza con le decisioni assunte di recente dal Ministero per gli Affari Europei, il Sud e le Politiche di Coesione e il PNRR, volte a collegare l'avanzamento dei finanziamenti del PNRR con la programmazione dei fondi europei e del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC).
  In particolare, gli Onorevoli sottolineano che il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno ha rappresentato uno strumento agevolativo di elevato interesse per il sistema delle imprese, in particolare delle PMI, localizzate in tutto il territorio nazionale, il cui impatto sull'economia meridionale ha confermato un trend in crescita degli investimenti produttivi, soprattutto in determinate zone del Mezzogiorno.
  Pertanto, gli Onorevoli chiedono al Ministro dell'economia e delle finanze «se condivida le osservazioni in premessa citate e se al riguardo non ritenga opportuno, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e i vincoli di bilancio, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, l'introduzione nel corso della legislatura di una disposizione volta a rendere strutturale il beneficio del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, misura che, resa permanente, garantirebbe un effettivo sostegno delle attività economiche, produttive e anche sociali delle aree interessate e un definitivo rilancio delle medesime regioni meridionali».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si fa presente quanto segue.
  L'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 1, comma 265, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio per il 2023), prevede il riconoscimento, fino al 31 dicembre 2023, alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise – ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 – di un credito d'imposta nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016) 5938 final del 23 settembre 2016.
  L'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2017, n. 123, come modificato dall'articolo 1, comma 267, Pag. 94della legge 29 dicembre 2022 n. 197, prevede che in relazione agli investimenti effettuati nelle Zone economiche speciali (ZES), il citato credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2023 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro, applicandosi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della citata legge n. 208 del 2015.
  Ai sensi dell'articolo 1, comma 107, della legge 208/2015, l'agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, dall'articolo 14 del medesimo Regolamento, che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.
  La misura è stata comunicata – d'intesa con l'Agenzia per la coesione territoriale – in regime di esenzione da notifica alla Commissione europea quale regime unico con il credito di imposta per investimenti nelle Zone economiche speciali (ZES) fino al 31 dicembre 2022 (SA.101690). Pertanto anche la proroga di tale regime dovrà essere comunicata nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti del vigente Regolamento (UE) n. 651 del 2014.
  Tanto premesso, sul piano normativo si segnala che la proposta di introdurre una disposizione volta a rendere strutturale il beneficio sembra presentare profili di criticità alla luce della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
  L'articolo 107, paragrafo 1), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), prevede infatti che «Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in citi incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».
  In tal senso il riconoscimento della misura in argomento è configurabile quale deroga al principio generale di incompatibilità di aiuti con il mercato comune, e per tale profilo la sua durata di validità deve essere limitata nel tempo, come peraltro emerge dalla stessa giurisprudenza della Corte di giustizia UE.
  Va inoltre considerato che lo stesso Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (GBER) ha una durata limitata nel tempo e la sua validità è stata prorogata al 31 dicembre 2023.
  Attualmente risulta conclusa la procedura di consultazione, avviata dalla Commissione europea per la modifica del citato regolamento, le cui risultanze potrebbero influire, a decorrere dal 2024, sulla disciplina relativa agli aiuti a finalità regionale agli investimenti come finora attuata, in corrispondenza, nell'ordinamento nazionale.
  Alla luce di quanto sopra, atteso che le misure di aiuto riconosciute sulla base del citato Regolamento europeo devono essere strutturate e comunicate alla Commissione europea in conformità delle condizioni ivi previste, ugualmente soggette a revisioni e aggiornamenti, l'introduzione di una misura «a regime» potrebbe, nel tempo, non risultare coerente con il quadro normativo europeo di riferimento che rende applicabile l'intervento.
  In ultimo, sotto il profilo finanziario, si segnala che la proroga del beneficio in argomento comporta un onere in termini di perdita di gettito quantificato in 1.467 milioni di euro e pertanto, l'introduzione di una norma finalizzata a rendere strutturale il credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno determinerebbe un onere pari a 1.467 milioni di euro su base annua per il quale occorrerebbe trovare, a regime, idonei mezzi di copertura finanziaria.

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ALLEGATO 2

5-00248 Centemero: Chiarimenti in ordine alle disposizioni della Legge di bilancio per l'anno 2023 relative al computo di plusvalenze e minusvalenze finanziarie.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alla disposizione introdotta all'articolo 1, comma 107, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 che ha previsto la facoltà di assumere, ai fini del computo delle plusvalenze e minusvalenze finanziarie, anche riferite a titoli e partecipazioni negoziate in mercati regolamentati, il valore normale di tali titoli al 31 dicembre 2023 invece che il valore pari al costo di acquisto, applicando un'imposta sostitutiva con aliquota del 16 per cento.
  In particolare, gli On.li interroganti sollevano alcuni dubbi interpretativi relativamente:

   alla documentazione che l'intermediario deve acquisire al fine di tener conto, nell'ambito del regime del risparmio amministrato, del valore fiscale rideterminato nella quantificazione delle eventuali plusvalenze realizzate;

   al soggetto tenuto al versamento della predetta imposta sostitutiva;

   alla possibilità di rideterminare il valore delle partecipazioni inseriti in rapporti per i quali è esercitata l'opzione del risparmio gestito, atteso che, in tal caso, la movimentazione dei titoli è prerogativa dell'intermediario.

  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si fa presente quanto segue.
  L'articolo 1, commi da 107 a 109, della legge di bilancio per il 2023, ha previsto la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni, negoziate e non negoziate nei mercati regolamentati, nonché dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2023.
  In particolare, il suddetto comma 107, modificando l'articolo 5 della legge n. 448 del 2001, ha introdotto per la prima volta la possibilità di rideterminare il valore delle partecipazioni quotate in mercati regolamentati detenuti alla data del 1° gennaio 2023.
  A differenza della rideterminazione del valore delle partecipazioni non quotate, atteso che il valore dei titoli, delle quote o dei diritti quotati in un mercato regolamentato è un valore reso pubblico dal mercato di riferimento, non si rende necessaria la redazione della perizia giurata di stima.
  In linea con la previsione di cui all'articolo 9, comma 4, lettera a), del TUIR, il valore sul quale deve essere calcolata e versata l'imposta sostitutiva è quello derivante dalla media aritmetica dei prezzi rilevati con riferimento al mese di dicembre 2022.
  Pertanto, tenuto conto della pubblicità dei valori di quotazione, nel caso in cui i titoli siano detenuti in un rapporto per il quale è stata esercitata l'opzione per il regime del risparmio amministrato, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 461 del 1997, non è necessario produrre alcuna documentazione relativa ai criteri di determinazione del valore delle partecipazioni cui si è fatto riferimento in sede di rideterminazione del costo fiscale delle stesse.
  Per quanto riguarda il soggetto tenuto al versamento dell'imposta sostitutiva prevista dal successivo comma 108 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2023, in assenza di una disposizione specifica, si ritiene che il versamento, come avviene anche per la rideterminazione del valore delle partecipazioni non quotate, debba essere eseguito dal contribuente.Pag. 96
  Nella circolare dell'Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2002, n. 12/E, in merito alla possibilità di rideterminare i valori di acquisto delle partecipazioni non quotate, è stato chiarito che: «tale possibilità prescinde dal regime prescelto dal contribuente ai fini della tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria. Pertanto possono avvalersi della disposizione sia i contribuenti che determinano l'imposta sostitutiva dovuta a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 461 del 1997, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, sia i contribuenti che optano per il regime del risparmio amministrato ovvero per il regime del risparmio gestito, disciplinati rispettivamente dall'articolo 6 e dall'articolo 7 del medesimo decreto legislativo».
  Ciò posto, tenuto conto che, come detto, nel caso di rideterminazione del valore di partecipazioni negoziate in mercati regolamentati non è necessaria la perizia, qualora il contribuente intenda cedere la partecipazione prima del 15 novembre 2023 ed abbia optato per l'applicazione del regime del risparmio amministrato o gestito, lo stesso dovrà fornire prova all'intermediario di aver versato prima della cessione della partecipazione l'imposta sostitutiva o almeno la prima rata, ancorché non siano ancora scaduti i termini per il versamento (15 novembre 2023), al fine di consentire all'intermediario di utilizzare il valore rideterminato ai fini del calcolo dell'eventuale plusvalenza.

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ALLEGATO 3

5-00249 Merola: Potenziamento dei servizi di assistenza ai contribuenti dell'Agenzia delle entrate.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, premesse le diverse modalità con le quali è possibile interagire con gli uffici dell'Agenzia delle entrate, lamentano notevoli difficoltà da parte dei contribuenti e degli operatori di settore nel contattare gli uffici dell'Agenzia.
  Nel merito, gli interroganti fanno presente come il sistema di prenotazione a mezzo applicazione telematica sembrerebbe essere malfunzionante e, con particolare riferimento agli uffici della Direzione regionale della Campania, non fornirebbe disponibilità di appuntamenti in tal modo pregiudicando la possibilità per i contribuenti di far valere le proprie ragioni nei tempi previsti e di utilizzare tutti gli strumenti deflattivi del contenzioso tributario.
  Tanto premesso, gli interroganti chiedono di sapere «quali siano i tempi medi di gestione delle pratiche e i tempi medi degli appuntamenti presso l'Agenzia delle entrate nelle diverse sedi sul territorio nazionale divisi per regione, con particolare riguardo ai contenziosi a seguito di cartelle esattoriali e di controlli formati ex articolo 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, al fine di prevedere specifiche iniziative per potenziare i canali esistenti di comunicazione e implementarne di nuovi, prevedendo anche la possibilità di mettere a disposizione servizi online in tempo reale, con personale dedicato, sia per ricevere assistenza fiscale a favore dei contribuenti e intermediari abilitati in vista della futura scadenza della dichiarazione precompilata, sia per chiedere chiarimenti sulle irregolarità e sulle cartelle esattoriali».
  Al riguardo, sulla scorta del contributo offerto dall'Agenzia delle entrate si riferisce quanto segue.
  Con la crisi pandemica da Covid-19 sono stati sospesi gli invii ai contribuenti e agli intermediari delle comunicazioni di irregolarità e avvisi telematici, emessi a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e delle relative cartelle di pagamento e le comunicazioni previste nell'ambito del controllo formale delle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
  L'invio delle comunicazioni sospese nel periodo della crisi pandemica è avvenuto nel 2022. Tale circostanza ha portato ad uno straordinario aumento del numero di comunicazioni inviate nell'ultimo anno che hanno riguardato tendenzialmente, tenuto conto dei termini di decadenza, due anni d'imposta in luogo di uno.
  Proprio per fare fronte al notevole carico di lavoro, in un periodo, peraltro, nel quale gli uffici hanno subito una significativa contrazione del personale, l'Agenzia delle entrate ha sviluppato i servizi telematici esistenti, quali ad esempio il canale Civis, ed ha introdotto nuovi servizi, quali, ad esempio, il servizio di «Consegna documenti», le video chiamate, i servizi di pre-chiamata, in modo da mettere a disposizione degli uffici un sistema di gestione della relazione con l'utenza multicanale, privilegiando l'assistenza a distanza.
  Con particolare riferimento alle due attività indicate dagli Onorevoli interroganti, si segnala che è sempre disponibile il servizio di assistenza telematico Civis dedicato, raggiungibile all'interno dell'area riservata del sito internet nazionale. Non è necessario, pertanto, fissare un appuntamento in ufficio; in ogni caso, è anche Pag. 98possibile richiedere assistenza tramite il canale telefonico nazionale (numero verde).
  Nonostante l'elevato carico di lavoro che ha caratterizzato questi ultimi anni, nel 2022, l'Agenzia fa presente che quasi il 96 per cento delle lavorazioni Civis è stato concluso entro 7 giorni lavorativi.
  Si precisa, inoltre, che nel caso sia necessario trasmettere documentazione a supporto della richiesta di assistenza Civis è sempre possibile utilizzare il servizio telematico Consegna documenti (area autenticata), che consente di inoltrare la documentazione direttamente agli uffici che hanno trattato la pratica.
  Infine, in merito ai tempi per fissare un appuntamento presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate, si evidenzia che nel 2022 il tempo medio è stato pari a circa 10 giorni.
  Di seguito, si riporta la tabella con la media dei giorni di calendario degli appuntamenti 2022 presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate distinto per Direzione regionale.

  Giorni medi per appuntamento

  2022

  D.R. ABRUZZO

  10,2

  D.R. BASILICATA

  8,9

  D.R. BOLZANO

  12,2

  D.R. CALABRIA

  12,0

  D.R. CAMPANIA

  13,6

  D.R. EMILIA ROMAGNA

  12,5

  D.R. FRIULI VENEZIA GIULIA

  8,2

  D.R. LAZIO

  11,6

  D.R. LIGURIA

  10,4

  D.R. LOMBARDIA

  13,7

  D.R. MARCHE

  5,8

  D.R. MOLISE

  6,9

  D.R. PIEMONTE

  13,1

  D.R. PUGLIA

  3,7

  D.R. SARDEGNA

  11,1

  D.R. SICILIA

  12,1

  D.R. TOSCANA

  8,2

  D.R. TRENTO

  8,4

  D.R. UMBRIA

  10,7

  D.R. VALLE D'AOSTA

  13,4

  D.R. VENETO

  11,2

  Territorio

  10,6

Pag. 99

ALLEGATO 4

5-00250 Alifano: Dati relativi al versamento di alcuni tributi da parte di enti, associazioni e società sportive.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano le disposizioni di cui ai commi 161 e 162 della legge n. 179 del 2023 (legge di Bilancio 2023) laddove si prevede la riapertura dei termini per i versamenti – già sospesi da precedenti provvedimenti e in scadenza il 22 dicembre 2022 – in favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento.
  In proposito, le citate disposizioni stabiliscono che i termini riaperti sono considerati tempestivi se effettuati in un'unica soluzione entro il 29 dicembre 2022 ovvero in sessanta rate di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29 dicembre 2022 e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023. Si prevede, inoltre, una maggiorazione nella misura del 3 per cento sulle somme complessivamente dovute, da versare, per intero, contestualmente alla prima rata in caso di pagamento rateale.
  Nel richiamare la risoluzione n. 80/E del 27 dicembre 2022 con la quale l'Agenzia delle entrate ha fornito le istruzioni per la compilazione del modello F24 ed i codici tributo per i versamenti, gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere «quale sia il numero di domande di adesione pervenute e l'ammontare di gettito versato al 29 dicembre 2022 distinguendo: il numero di domande riferibili a versamenti in un'unica soluzione e relativo gettito, il numero di domande di rateazione e relativo gettito, il gettito per tipologia di tributo, l'ammontare di gettito riferibile alla maggiorazione del 3 per cento, la distinzione per categoria di appartenenza del richiedente (enti di promozione sportiva, associazioni e società dilettantistiche, associazioni e società professionistiche)».
  Al riguardo, l'Agenzia delle entrate riferisce che per la fornitura dei dati, secondo il livello di dettaglio richiesto, occorre effettuare elaborazioni complesse che richiedono i necessari tempi tecnici, per le quali è stato interessato il partner tecnologico Sogei S.p.a.
  Pertanto, non appena disponibili si provvederà a comunicare i predetti dati.

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ALLEGATO 5

5-00251 Rubano: Chiarimenti in merito alla cessione di crediti d'imposta.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito all'interrogazione a risposta immediata presentata dall'onorevole Rubano e altri si rappresenta che attualmente sono in corso delle interlocuzioni tra l'Istat, il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ed Eurostat.
  L'attenzione è posta, in particolare, sulla contabilizzazione dei bonus edilizi che attualmente vengono classificati come crediti «non pagabili» e quindi portati a riduzione delle entrate.
  Nei prossimi giorni sono previsti ulteriori incontri.
  Come accennato dagli stessi interroganti, il 10 giugno 2021 EUROSTAT si è pronunciata in merito al trattamento contabile del cosiddetto Superbonus (e della misura Transizione 4.0), assentendo solo provvisoriamente la classificazione del credito Superbonus come «non pagabile», in attesa di approfondimenti metodologici, in particolare sugli aspetti della cedibilità.
  Il trattamento contabile dei crediti fiscali è stato successivamente oggetto di discussioni nell'ambito del gruppo di lavoro sulle questioni metodologiche delle statistiche EDP (Excessive Deficit Procedure), al termine delle cui consultazioni è stata approvata la nuova sezione sui crediti fiscali del Manuale sul deficit e sul debito.
  A differenza della versione precedente la nuova sezione fornisce indicazioni più chiare per distinguere i crediti «pagabili» e «non pagabili» e per identificare il momento di registrazione.
  Si ricorda che la natura «pagabile» o «non pagabile» dei crediti fiscali è un concetto di natura statistica che rileva ai fini della compilazione delle statistiche di finanza pubblica nell'ambito dei conti nazionali.
  In base alle regole europee, i crediti «pagabili» sono quelli di cui si può prevedere con ragionevole certezza che saranno integralmente fruiti dal beneficiario indipendentemente dalla dimensione del debito fiscale di quest'ultimo al momento della maturazione degli stessi, mediante rimborso o grazie alla possibilità di utilizzarli in compensazione con le somme dovute, eventualmente anche in annualità successive.
  Il nuovo testo considera tre criteri per identificare i crediti pagabili: cedibilità, differibilità dell'utilizzo ad anni successivi, possibilità di compensare i crediti con qualunque tipo di imposta o contributo sociale. Tali caratteristiche del credito, aumentando la probabilità di effettivo utilizzo del beneficio fiscale, determinano la sua classificazione come «pagabile».
  Conclusivamente, una volta acquisito il parere delle autorità statistiche sulla natura del credito e sulle conseguenti modalità di registrazione, saranno valutati gli eventuali interventi normativi, da adottare alla luce del quadro di finanza pubblica.
  In merito al quesito concernente l'adozione di eventuali misure volte a favorire la cessione dei bonus edilizi «con particolare riferimento all'adozione di norme con una diversa perimetrazione della responsabilità solidale» si fa presente che anche tali interventi volti a rimuovere gli ostacoli alla circolazione dei bonus edilizi, sono suscettibili di determinare impatti di finanza pubblica.
  La precisa delimitazione del perimetro soggettivo di applicazione delle deroghe, attualmente consentite, alla previsione del divieto di cessioni successive alla prima costituisce un elemento essenziale al fine di contrastare gli illeciti e di tutelare la certezza del credito.
  Ricordo, da ultimo, che l'articolo 9, comma 4, del cosiddetto decreto-legge «Aiuti-Pag. 101quater» (decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 [1]) – allo scopo di incentivare l'acquisto dei crediti d'imposta derivanti dall'esercizio di una delle opzioni previste dalle lettere a) e b) dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 [2] (cosiddetto «Decreto Rilancio») – è intervenuto per modificare (ampliandole) le modalità di utilizzo in compensazione dei predetti crediti d'imposta in capo al cessionario degli stessi, derogando, da un lato, per gli interventi di cui all'articolo 119 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, alla regola, originariamente prevista dall'articolo 121, comma 3, terzo periodo, del citato decreto – in base alla quale «il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione» – e dall'altro, stabilendo che «i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 [3]».

  [1] Convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale di ieri 17 gennaio 2023. n. 13.

  [2] Convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

  [3] Il decreto del Presidente della Repubblica è rubricato: «Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662». L'articolo 3, comma 3 individua i soggetti incaricati della trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'IRAP e all'IVA.