CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 gennaio 2023
42.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 11 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 15.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.
Atto n. 15.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

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  Roberto PELLA (FI-PPE), relatore, osserva che il presente schema di decreto legislativo – che ottempera alla delega contenuta all'articolo 21 della legge di delegazione europea n. 127 del 2022 – reca attuazione della direttiva (UE) 2020/2184, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.
  Segnala che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, e che il medesimo reca, inoltre, all'articolo 26 una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, ad eccezione dell'articolo 19, commi 1, lettera b), e 2, secondo la quale dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Al riguardo, nel rinviare nello specifico alle osservazioni contenute nei successivi articoli, in via generale evidenzia che la relazione tecnica, nel sottolineare in più punti che la nuova disciplina porta nel medio-lungo periodo ad una riduzione dei costi a carico delle amministrazioni per effetto dell'introduzione del nuovo approccio alla gestione della risorsa idrica basato sul rischio, della pianificazione dei controlli nonché della semplificazione degli obblighi di comunicazione automatizzata, non fornisce particolari elementi esplicativi idonei a suffragare una tale affermazione. Sul punto, ritiene opportuno che almeno in linea di massima siano forniti maggiori elementi di dettaglio, al fine di dimostrare l'andamento degli effetti finanziari a carico della finanza pubblica derivanti dall'implementazione della nuova disciplina sulla qualità delle acque destinate al consumo umano.
  In merito agli articoli da 1 a 18, segnala che il provvedimento reca una apposita clausola di invarianza finanziaria e che tale circostanza dovrebbe determinare l'applicazione di quanto espressamente stabilito dall'articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità, ovvero che il provvedimento sia accompagnato in relazione tecnica dall'illustrazione dei dati e degli elementi idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità e l'assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, fornendo indicazione delle risorse già previste in bilancio utilizzabili per le finalità indicate. La relazione tecnica, invece, per tutte le disposizioni si limita ad affermare che le attività in capo alle amministrazioni interessate saranno effettuate nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, senza fornire ulteriori elementi a supporto di tale ipotesi.
  Evidenzia che gli enti di governo dell'ambito territoriale ottimale (EGATO), quali enti di governo dei servizi idrici, sono espressamente inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, per cui ogni eventuale impatto finanziario su tali enti va computato in termini di indebitamento netto.
  Osserva, inoltre, che anche i gestori dei servizi idrici integrati, definiti nello schema come «gestori idro-potabili» sono in Italia quasi sempre soggetti pubblici.
  Segnala che il presente provvedimento prevede rispetto alla legislazione vigente alcune innovazioni, quali:

   all'articolo 4, l'obbligo per i gestori dei servizi idrici integrati che forniscono almeno 10.000 m3 di acqua al giorno di effettuare una valutazione dei livelli delle perdite di acqua e dei potenziali miglioramenti in termini di riduzione delle perdite stesse; tale obbligo è fissato anche nella direttiva all'articolo 4;

   all'articolo 5, l'inserimento di un nuovo punto di controllo consistente nelle case dell'acqua, definite come un'unità distributive aperte al pubblico che erogano acqua destinata al consumo umano generalmente affinata, refrigerata e addizionata di anidride carbonica, al consumatore direttamente in loco;

   all'articolo 6, il nuovo approccio alla sicurezza dell'acqua basato sul rischio e la previsione di attività di valutazione e gestione in capo a regioni e province autonome, gestori dei servizi idrici e proprietari o amministratori di immobili di grandi dimensioni ad uso pubblico;

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   all'articolo 7, le valutazioni e gestioni del rischio a carico delle autorità ambientali delle regioni e province autonome sulla base delle informazioni rese disponibili ad ISPRA, Enti di governo d'ambito (EGATO) e gestori;

   all'articolo 8 le valutazioni e gestioni del rischio a carico dei gestori dei servizi idrici;

   all'articolo 9 le valutazioni e gestioni del rischio a carico dei gestori della distribuzione interna delle strutture prioritarie;

   all'articolo 17, le misure a carico di regioni e province autonome per garantire l'accesso all'acqua, per prevedere obblighi di punti di accesso alle acque per gli edifici prioritari, tra cui rientrano numerosi edifici pubblici, per creare dispositivi e punti di erogazione dell'acqua negli spazi pubblici, nelle pubbliche amministrazioni ed edifici pubblici, per incentivare ristoranti e mense a mettere a disposizione acqua potabile a titolo gratuito, per avviare campagne di informazione circa la qualità dell'acqua.

  Ritiene dunque opportuno fornire ulteriori elementi di chiarimento circa gli effetti delle nuove norme sulla sostenibilità delle misure a valere sulle disponibilità di bilancio delle amministrazioni interessate e, in particolare, con riferimento alla fase di prima implementazione della nuova disciplina.
  Con riferimento a misure specifiche, in merito all'articolo 4, al fine di verificare l'assenza di oneri aggiuntivi a carico degli enti e delle istituzioni destinatari degli obblighi recati dalla norma e l'idoneità delle risorse previste a legislazione vigente a far fronte ai predetti obblighi, ritiene che andrebbero fornite maggiori delucidazioni circa le misure che verranno adottate per ridurre il tasso di perdita nazionale qualora lo stesso sia superiore a quello stabilito dalla Commissione europea e le relative risorse previste a legislazione vigente per far fronte a tali misure.
  Relativamente all'articolo 9, evidenzia che nell'allegato VIII si richiamano come esempi le strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, le mense pubbliche e scolastiche, le caserme, gli istituti penitenziari, gli istituti di istruzione dotati di strutture sportive. Pertanto, per tutti questi edifici pubblici, i gestori della distribuzione idrica – ovvero i proprietari o gli amministratori – effettuano una valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni alle strutture prioritarie individuate all'Allegato VIII, con particolare riferimento ai parametri elencati nell'Allegato I, Parte D, adottando le necessarie misure preventive e correttive, proporzionate al rischio, per ripristinare la qualità delle acque nei casi in cui si evidenzi un rischio per la salute umana derivante da questi sistemi. Nei casi di non conformità ai punti d'uso nei locali degli edifici si applicano le misure correttive di cui all'articolo 15 che sono a carico di ASL, EGATO, Sindaco, gestore del servizio.
  Inoltre, sempre all'articolo 9, evidenzia che l'attività di formazione a carico delle regioni e delle province appare di tipo innovativo, per cui andrebbero forniti maggiori elementi di chiarimento circa la idoneità delle risorse previste a legislazione vigente dalle regioni a far fronte a questa nuova tipologia di formazione, senza che sopraggiungano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Con riferimento ai controlli che devono svolgere le autorità sanitarie locali, osserva che, seppure si tratta di attività già prevista dalla legislazione vigente, il numero dei parametri da controllare risulta aumentato. Infatti, se si confronta l'allegato I del decreto legislativo n. 31 del 2001 e l'allegato I dello schema, tra i parametri chimici sono aggiunti rispetto alla lista vigente: il Bisfenolo A, il Clorato, gli acidi aloacetici, la Microcistina-LR, i PFAS, l'Uranio e il Vinilcloruro. Anche le microplastiche potranno essere incluse a seguito di atto delegato che la Commissione europea prevede di stabilire entro il 12 gennaio 2024. Osserva, inoltre, che con atto delegato del 19 gennaio 2022, la Commissione europea ha già inserito nell'elenco di controllo due interferenti endocrini: 17-betaestradiolo e nonilfenolo.Pag. 20
  Inoltre, le autorità sanitarie dovranno condurre controlli sui parametri per i sistemi di distribuzione domestici che finora non erano previsti. Anche per la frequenza del campionamento emerge un aumento dal confronto tra l'allegato II del decreto legislativo n. 31 del 2001 e l'allegato II dello schema: per i volumi superiori o uguali a 10 e inferiori o uguali a 100 m3 si passa da una frequenza pari a 0 a 4 campioni all'anno per i parametri microbiologici del gruppo A; per i volumi superiori o uguali a 1.000 m3 e inferiori o uguali a 10.000 m3 si passa da una frequenza pari a 4 campioni all'anno a una pari a 4 per i primi 1.000 m3 più 3 per ogni 1.000 m3 aggiuntivi per i parametri microbiologici del gruppo A.
  Per quanto riguarda le informazioni da rendere al pubblico, osserva che il vigente decreto legislativo n. 31 del 2001 prevede soltanto una relazione ministeriale con cadenza triennale, mentre l'articolo 18 e l'allegato IV pongono l'obbligo ai gestori di fornire ai consumatori numerose informazioni in relazione alle quali andrebbe chiarita la portata innovativa, non potendosi escludere che si tratti in parte di dati già resi disponibili dai gestori. Segnala tuttavia che per la eventuale parte innovativa si rilevano ulteriori costi a carico dei gestori.
  In relazione all'articolo 19, in materia di istituzione del CeNSiA e di AnTeA e di informazioni relative al controllo dell'attuazione della direttiva 2020/2184/UE, in merito alla quantificazione operata per l'istituzione e il funzionamento del CeNSiA, osserva che la relazione tecnica, pur fornendo i dati posti alla base della quantificazione, non specifica alcuni elementi.
  Relativamente ai costi per ispezioni e verifiche funzionali all'approvazione dei PSA di cui alla prima riga della tabella, vengono evidenziati in dettaglio solo i costi relativi alle missioni ispettive (708.750 euro) ma non viene dettagliata la destinazione della restante quota di risorse (91.250 euro). Inoltre, osserva che la relazione tecnica stima più di 8.000 valutazioni di Piani di sicurezza dell'acqua, che richiedono non soltanto ispezioni ma anche istruttorie e verifiche documentali, acquisizione di informazione e analisi dati. Si tratta evidentemente di una mole notevole di attività, per la quale andrebbe fatta piena luce sui costi e le risorse disponibili. A tale proposito, fa presente che già l'allegato II, parte C del decreto legislativo n. 31 del 2001 sottopone a valutazione dell'Istituto superiore di sanità le valutazioni del rischio, tuttavia sembrerebbe che i nuovi Piani di sicurezza dell'acqua avranno portata più ampia e saranno in numero maggiore. Anche su questo considera utili acquisire dati di raffronto con la situazione esistente in termini di numero di valutazioni effettuate e di risorse necessarie per ciascuna valutazione al fine di raffrontarle con il nuovo fabbisogno, stimato in più di 8.000 valutazioni per cui il nuovo decreto prevede richiesta di approvazione.
  Per i costi in risorse umane e strumentali di cui alla seconda riga della tabella, viene indicato il costo complessivo senza però specificare le singole voci. Per quanto riguarda il personale, ritiene che andrebbe poi fornito il numero di unità che lavoreranno presso il nuovo Centro e le relative risorse a copertura. Evidenzia che la norma prevede un'articolazione del Centro in quattro aree funzionali: rischio microbiologico e virologico; rischio chimico; coordinamento, gestione e accesso ai dati; valutazione e approvazione dei piani di sicurezza delle acque. Ritiene quindi che andrebbero forniti elementi sul numero e la qualifica del personale addetto a ciascuna delle aree, unitamente al trattamento economico distinto per qualifiche.
  Andrebbe anche quantificato il contingente di ispettori necessario per svolgere 140 ispezioni l'anno e andrebbero forniti dati sul trattamento economico.
  Quanto alle risorse strumentali, ritiene evidente che il Centro dovrà essere dotato di adeguate apparecchiature e laboratori per le valutazioni dei rischi, per cui andrebbe innanzitutto fornita la previsione di costo disaggregata dalle risorse umane e andrebbero forniti più precisi elementi circa le dotazioni necessarie da acquistare e quelle già presenti presso l'Istituto superiore di sanità.Pag. 21
  Osserva che la relazione tecnica evidenzia che le risorse indicate integrano i costi generali per i quali si ricorre alle ordinarie risorse di bilancio. Pertanto, ritiene che andrebbe fornita evidenza anche dei costi generali e delle risorse disponibili in bilancio per la loro copertura, assicurando che l'Istituto superiore di sanità potrà comunque continuare a svolgere le altre attività, ulteriori rispetto a quelle relative al controllo delle acque per consumo umano, avvalendosi di adeguate risorse.
  A tale proposito, evidenzia che le attività affidate al nuovo Centro interno all'Istituto appaiono più estese di quelle finora attribuite a legislazione vigente e non soltanto per la previsione di ispezioni. Con riferimento specifico all'attività di rilascio delle autorizzazioni per l'immissione sul mercato nazionale dei reagenti chimici e materiali da impiegare nel trattamento delle acque (ReMaF), per la quale la relazione tecnica afferma che i costi sono coperti dalle risorse finanziarie correnti dell'ISS, osserva, oltre all'assenza di quantificazioni, che l'analoga attività era finora svolta dal Ministero della salute con il parere del Consiglio superiore della sanità, senza coinvolgimento dell'Istituto superiore di sanità. Inoltre, l'allegato IX, sezione E, prevede il termine di 180 giorni per il rilascio dell'autorizzazione del ReMaF da parte di CeNSiA, per cui andrebbe assicurato anche che vi siano risorse adeguate per rispettare tale termine.
  Parimenti, considera innovativa la produzione e comunicazione di evidenze funzionali a garantire le azioni di accesso all'acqua previste dall'articolo 17, affidata al Centro dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 19.
  Inoltre, atteso che la norma stabilisce che il direttore del CeNSiA sarà scelto tra i dirigenti di ricerca dell'ISS o tra professionalità di comprovata esperienza, nel caso di ricorso a figure esterne ritiene che andrebbero individuate le risorse per la sua retribuzione. Se, invece, il direttore fosse scelto tra i dirigenti dell'ISS ritiene che andrebbe chiarito se tale incarico comporterà indennità aggiuntive e andrebbero fornite rassicurazioni che il posto lasciato vacante dal dirigente non determini nuovi fabbisogni di reclutamento. Analoghe osservazioni, inoltre, valgono in relazione alla previsione che il CeNSiA si avvarrà di personale dell'ISS.
  Per quanto riguarda i costi del sito AnTeA, viene indicato il costo complessivo di manutenzione ma non si chiarisce la quota di oneri per la sicurezza del sistema e quella per le modifiche e gli aggiornamenti.
  Inoltre, ritiene che andrebbe chiarito se la previsione di una successiva fase in cui si procederà ad interfacciare i dati di qualità dell'acqua con dati sanitari aggregati sulla popolazione per supportare studi di esposizione e osservatori epidemiologici su potenziali patologie idro-diffuse, verrà effettuata con le risorse stanziate dal presente provvedimento o necessiterà di futuri stanziamenti.
  In relazione all'articolo 20, che prevede l'istituzione della Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'acqua, al fine di verificare l'effettiva invarianza d'oneri, ritiene che andrebbero fornite maggiori informazioni circa il quadro delle risorse esistenti mediante le quali si possano espletare i compiti assegnati alla Commissione, fermo restando il divieto di compensi e rimborsi.
  In relazione all'articolo 24, che prevede norme transitorie, evidenzia che i parametri citati dalla norma non sono presenti nella legislazione vigente e quindi determineranno un ampliamento del perimetro dei controlli a carico delle autorità pubbliche. Ritiene che la stessa previsione di un obbligo soltanto a partire dal 2026 sembra confermare la necessità di adattamento per cui andrebbero fornite maggiori informazioni circa i maggiori costi che verranno sostenuti e in parallelo l'incremento delle relative risorse.
  Per quanto concerne l'articolo 26, che reca disposizioni finanziarie, in merito all'utilizzo della quota a valere sulle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, nella misura di 2,5 milioni di euro, osserva che la norma non Pag. 22indica l'esercizio finanziario di manifestazione e relativa copertura dell'onere. Inoltre, ritiene che andrebbe assicurato che le predette risorse non abbiano già ricevuto una specifica finalizzazione che potrebbe determinare un pregiudizio nei confronti degli interventi già previsti a legislazione vigente. Infine, osserva che la relazione tecnica non è corredata del prospetto riepilogativo degli effetti sui saldi previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge di contabilità. Pertanto, ritiene che andrebbero specificati gli effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica, chiarendo la coerenza degli stessi con le previsioni scontate nei tendenziali sulle risorse utilizzate a copertura.
  Con riferimento all'utilizzo delle risorse di cui al «Conto per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione» presso la CSEA, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, considerato che la componente tariffaria UI2 è aggiornata in relazione al fabbisogno del Conto e che la stessa è a carico dell'utenza, non ha osservazioni da formulare.
  Per quanto riguarda l'invarianza di oneri per gli articoli diversi dal 19, rinviando ai rilievi formulati, evidenzia anche il parere della Conferenza Stato-regioni sullo schema in cui si afferma che «non sembra sempre garantibile però che tutti i sistemi di controlli imposti dal decreto siano a costi finanziari non superiori di quelli già previsti come pure non è dato comprendere come e con quali oneri, se non quelli tariffari, sia possibile riportare l'erogazione del servizio all'utenza al rispetto dei parametri di potabilità dettagliati negli allegati».

  La Sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire in altra seduta i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Daniela TORTO (M5S) esprime apprezzamento per il rinvio del seguito dell'esame ad altra seduta, auspicando che anche la VIII Commissione Ambiente possa esprimere propri rilievi sullo schema di decreto in esame.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.25.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 11 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 15.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.
Atto n. 11.
(Rilievi alle Commissioni II e VI).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, fa presente che il provvedimento in esame – adottato in attuazione della delega contenuta agli articoli 1 e 3 della legge 4 agosto 2022, n. 127 (Legge di delegazione europea 2021) – reca l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.
  Ricorda che la citata direttiva, che dovrà essere recepita da tutti gli Stati membri entro il 31 gennaio 2023, introduce un regime armonizzato per le trasformazioni e le scissioni transfrontaliere, ossia quelle che coinvolgono più di uno Stato membro. In tale quadro, rileva che il principale elemento di novità è rappresentato dall'estensione dell'ambito dell'intervento di armonizzazione, non più limitato alle sole fusioni transfrontaliere, già oggetto della Pag. 23direttiva (CE) 2005/56, recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108, ma anche alle operazioni di trasformazione e scissione transfrontaliera. Con lo schema di decreto in esame, si intende sostituire la disciplina dettata dal decreto legislativo n. 108 del 2008 con un nuovo strumento normativo che regolamenta, in modo organico, la disciplina delle trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere. Rammenta che al citato decreto del 2008 non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
  Segnala che il provvedimento si compone di 57 articoli ed è corredato di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare, dal momento che le norme appaiono avere carattere prevalentemente procedimentale e preso atto del fatto che la relazione tecnica chiaramente esplicita che gli eventuali oneri derivanti dallo svolgimento delle attività previste dalle norme restano a carico delle società che intraprendono le operazioni di trasformazione, fusione o scissione di società.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 57 reca una clausola di invarianza finanziaria, volta a prevedere che dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, da un punto di vista meramente formale, non ha osservazioni da formulare.
  Tutto ciò considerato, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere (Atto n. 11);

   preso atto dei contenuti della relazione tecnica da cui si evince che le disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo hanno carattere prevalentemente procedimentale ed eventuali oneri derivanti dalle attività ivi previste saranno a carico delle società che intraprendono le operazioni di trasformazione, fusione o scissione di società;

   rilevato che l'articolo 57 dello schema di decreto legislativo reca un'apposita clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale dall'attuazione delle disposizioni ivi contenute non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

   lo schema di decreto in oggetto».

  La Sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

  Daniela TORTO (M5S) chiede un rinvio dell'esame dello schema di decreto in titolo, in modo da consentire anche ai componenti della V Commissione Bilancio un maggiore approfondimento dei relativi contenuti, a fronte peraltro delle criticità recate da talune disposizioni del testo, anche in considerazione del fatto che solo nella giornata di ieri si è svolto presso le Commissioni riunite II e VI, assegnatarie dello stesso in sede primaria, un ampio ciclo di audizioni informali.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), nel prendere atto che sotto il profilo strettamente finanziario, su cui la V Commissione Bilancio è chiamata a pronunciarsi, il relatore e la rappresentante del Governo hanno espresso una valutazione favorevole sullo schema di decreto in esame, non comprende la ratio della richiesta di rinvio formulata dalla deputata Torto.

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  Daniela TORTO (M5S) ritiene che, per quanto le competenze della V Commissione Bilancio in sede di deliberazione di rilievi sugli atti del Governo siano limitate alla valutazione dei soli profili finanziari, osserva tuttavia come ciò non precluda alla Commissione medesima di esaminare con attenzione i provvedimenti ad essa sottoposti, senza dunque prescindere dalla loro rilevanza contenutistica e dalla loro portata politica.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) osserva come la richiesta di rinvio avanzata dalla deputata Torto, sebbene in linea di principio legittima, appaia tuttavia fondata su motivazioni oltremodo generiche né risulti sostenuta da valide argomentazioni in una qualche misura riconducibili alle competenze proprie esercitate dalla V Commissione Bilancio nella specifica sede della deliberazione di rilievi sugli atti del Governo.

  Marco GRIMALDI (AVS) ritiene che, anche solo da un punto di vista metodologico, la richiesta di rinvio formulata dalla deputata Torto a nome del gruppo M5S potrebbe essere positivamente accolta dalla presidenza, tanto più se tale differimento risultasse comunque compatibile rispetto alla tempistica di esame del testo da parte della V Commissione Bilancio, ai fini dell'espressione del prescritto parere.

  Luigi MARATTIN (A-IV-RE), nel rimettersi alle deliberazioni che la presidenza riterrà opportuno assumere rispetto alla richiesta di rinvio formulata dalla deputata Torto, auspica tuttavia che un suo eventuale accoglimento non sia suscettibile di inaugurare una discutibile prassi parlamentare, dal momento che in questa specifica sede l'esame della V Commissione Bilancio è necessariamente limitata ai soli profili finanziari dei provvedimenti ad essa sottoposti né può dunque configurarsi alla stregua di un'ulteriore valutazione nel merito di atti già assegnati in sede primaria ad altre Commissioni permanenti.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) ritiene che, volendosi ricercare un punto di mediazione, nel caso di specie la presidenza, in considerazione peraltro della particolare rilevanza contenutistica del provvedimento in discussione, potrebbe anche accogliere positivamente la richiesta di rinvio proposta dalla deputata Torto, qualora naturalmente al differimento dell'esame non si frapponessero prevalenti ragioni di ordine temporale e fermo restando che comunque la competenza della V Commissione Bilancio non può che attenere esclusivamente alla disamina dei profili di carattere finanziario.

  Dieter STEGER (MISTO-MIN.LING.), rimettendosi anch'egli alle deliberazioni che la presidenza riterrà opportuno assumere rispetto alla proposta di rinvio formulata dalla deputata Torto, invita tuttavia a non introdurre una prassi parlamentare in forza della quale si possa in futuro sistematicamente richiedere, anche in assenza di profili problematici sotto il profilo finanziario, il differimento nell'esame dei provvedimenti sottoposti alla V Commissione Bilancio ai fini della deliberazione di rilievi sugli atti del Governo.

  Daniela TORTO (M5S) si limita ad osservare che la richiesta di rinvio in precedenza formulata è motivata semplicemente dall'opportunità di acquisire ogni utile elemento istruttorio emerso nel corso delle audizioni svolte presso le Commissioni riunite II e VI, assegnatarie del provvedimento in sede primaria, che a suo avviso potrebbe risultare funzionale anche nell'ottica delle valutazioni cui è chiamata a pronunciarsi, per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, la V Commissione Bilancio.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, preso atto dei diversi orientamenti emersi nel corso del dibattito, ritiene che la Commissione possa comunque procedere già nella seduta odierna alla votazione della proposta di parere formulata dal relatore, su cui concorda il Governo.

  La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

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Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/514 recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.
Atto n. 8.
(Rilievi alla VI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, ricorda che lo schema di decreto in esame si pone in attuazione alla Direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio, del 22 marzo 2021, recante la modifica della Direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.
  Con riferimento all'articolo 1, recante oggetto ed ambito di applicazione, non ha particolari osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, considerando il tenore essenzialmente ordinamentale della disposizione. Ad ogni modo, con specifico riferimento alla disciplina degli obblighi «informativi» intercorrenti tra l'Agenzia delle entrate e le autorità competenti degli altri stati membri dell'Unione europea, nonché delle giurisdizioni non appartenenti all'Unione europea che abbiano sottoscritto un accordo qualificante effettivo tra autorità competenti nei termini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) – per cui rinvia all'articolo 15 – appare, a suo avviso, non di meno indispensabile la richiesta di elementi informativi, in merito alle ricadute che tali flussi informativi determinano in termini di atti e procedure che vengono a carico dell'Agenzia delle entrate, di cui ritiene che andrebbero forniti elementi dimostrativi in merito alla piena sostenibilità a carico delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste dalla legislazione vigente per tale organismo.
  Inoltre, osserva che sebbene la relazione tecnica sottolinei che non si ascrivono effetti sul gettito, poiché le disposizioni si limitano ad individuare l'oggetto e l'ambito di applicazione del provvedimento, appare possibile, a suo avviso, che dalla rinnovata disciplina della collaborazione informativa tra Autorità fiscali potranno conseguire effetti positivi sull'azione di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale che, in particolare, quanto all'imposizione diretta, vede oggi nel transfer pricing e dividend washing, nonché, in genere, nella esterovestizione a fini di elusione fiscale di attività economiche condotte invece sul territorio nazionale, fenomeni volti a conseguire indebiti «risparmi» rispetto al dovuto adempimento degli obblighi tributari.
  Anche su tali aspetti, segnala che sarebbe pertanto utile l'acquisizione di indicazioni circa i miglioramenti conseguibili nell'azione di controllo ed accertamento fiscale da parte degli organismi dell'Amministrazione finanziaria per effetto delle disposizioni contenute nello schema in esame, fornendo informazioni in merito al miglioramento dell'attività di accertamento e controllo, relativamente sia alla imposizione «diretta» che in materia di IVA e imposte indirette.
  Non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione dell'articolo 2, recante definizioni, convenendo con la relazione tecnica in merito al tenore ordinamentale delle disposizioni in esame.
  Con riferimento agli articoli da 3 a 9, con particolare riferimento ai profili di quantificazione, pur convenendo con la relazione tecnica in merito al tenore essenzialmente procedurale ed ordinamentale delle disposizioni in esame, per cui, in linea di massima, non ha osservazioni da formulare, evidenzia come si renda necessaria l'acquisizione di elementi di chiarificazione circa gli effetti che tali atti ed iter produrranno su tempi e procedure previsti per l'Agenzia delle entrate ai sensi della normativa vigente.
  In particolare, dal momento che le disposizioni in esame prefigurano un periodico flusso informativo tra i soggetti aventi la qualifica di «gestore di piattaforma con obbligo di comunicazioni» – secondo i canoni previsti ai sensi dell'articolo 2, lettera d) e nei termini previsti dalle disposizione indicate ai Capi III e IV – e l'Agenzia delle entrate, andrebbero richiesti, a suo Pag. 26avviso, tutti gli elementi informativi e i dati che siano idonei a comprovare la possibilità di dare piena attuazione alle attività connesse all'elaborazione dei dati veicolati nei flussi informativi in questione, in condizioni di piena neutralità finanziaria per tale organo, ovvero, fornendo dimostrazione circa la concreta possibilità che l'Agenzia possa dare attuazione agli adempimenti connessi, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
  Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 10, recante obblighi di comunicazione ed esoneri, pur considerando le rassicurazioni fornite dalla relazione tecnica circa il tenore ordinamentale delle disposizioni ivi previste, evidenzia che anche la sola gestione dei flussi informativi provenienti da parte dei «gestori di piattaforma con obblighi comunicativi» da parte dell'Agenzia delle entrate prefigura l'impiego di risorse umane e strumentali che siano a ciò dedicate di cui non viene fatto cenno dalla relazione tecnica.
  Quanto all'articolo 12, recante sanzioni e altre disposizioni atte a garantire il rispetto delle procedure di adeguata verifica e degli obblighi di comunicazione, segnala, con particolare riferimento alla disposizione di cui al comma 5, che andrebbe confermato che agli atti e dispositivi di cui è prevista l'adozione da parte del Direttore dell'Agenzia delle Entrate ai fini dell'attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, possano trovare attuazione nell'ambito delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste per l'Agenzia dalla legislazione vigente.
  In merito all'articolo 13, in materia di procedura per la scelta di un unico Stato membro ai fini della comunicazione, nel presupposto che l'adozione di apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate ai fini dell'individuazione delle modalità di comunicazione delle informazioni possa aver luogo senza la costituzione di appositi comitati ed organismi da parte dell'Agenzia e comunque a valere delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste ai sensi della legislazione vigente, non ha osservazioni da formulare.
  Circa l'articolo 14, concernente la registrazione unica di un gestore di Piattaforma con obbligo di comunicazione, evidenzia che andrebbe confermato che gli atti e le attività ivi previste dalle norme in capo all'Agenzia delle entrate, possano trovare attuazione nell'ambito delle sole risorse umane e strumentali già nella sua disponibilità ai sensi della legislazione vigente.
  Sull'articolo 15, in materia di scambio di informazioni, pur considerando che la relazione tecnica assicura che l'Agenzia delle Entrate eserciterà le attività previste avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente nel proprio bilancio, a suo avviso occorre giocoforza ribadire che la mera assicurazione che di neutralità riportata dalla relazione tecnica non costituisce mai di per sé garanzia circa l'assenza di nuovi o maggiori oneri quando non supportata dalla illustrazione dei dati ed elementi idonei a comprovarne la sostenibilità.
  Con riferimento ai profili di quantificazione relativi all'articolo 16, recante modifiche alle disposizioni vigenti, pur considerando le rassicurazioni fornite dalla relazione tecnica in riferimento agli adempimenti e attività, nonché le comunicazioni con organi collaterali, che vengono posti a carico dell'Agenzia delle entrate, per i quali assicura che potranno essere svolti esclusivamente a valere delle sole risorse umane e strumentali già previste alla legislazione vigente, fa presente che andrebbero richiesti i dati e gli elementi idonei a comprovarne la sostenibilità. In tal senso, sul comma 1, punto 3), con riguardo alla disposta integrazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, con l'inserimento dell'articolo 31-bis.1, occorre a suo avviso sottolineare che si introducono le verifiche fiscali «congiunte» tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea. Posto che la relazione tecnica assicura che esso non comporta effetti finanziari a carico della finanza pubblica e che le Amministrazioni interessate dall'attuazione della disposizione provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, evidenziatoPag. 27 che tali attività di controllo prefigurano d'ora innanzi perlomeno l'invio di personale in missione in altri paesi UE, di cui andrebbe comprovata la sostenibilità dei relativi oneri a valere degli stanziamenti già previsti nel bilancio dell'Agenzia. Inoltre, quanto all'inserimento dell'articolo 10-bis, posto che nel caso in cui si è verificata una violazione dei dati, considerata la natura degli stessi, l'Agenzia delle entrate è tenuta anche ad indagare (comma 2) fa presente che andrebbe confermata la sostenibilità di tali adempimento a valere delle sole risorse umane e strumentali già previste ai sensi della legislazione vigente.
  In merito all'articolo 17, recante disposizioni in materia di protezione dei dati, nel presupposto che il trattamento e la protezione dei dati personali nel rispetto della normativa vigente avvenga da parte dell'Agenzia delle entrate a valere delle sole risorse umane e strumentali già previste ai sensi della legislazione vigente, non ha nulla da osservare.
  Con riferimento all'articolo 18, recante la clausola di invarianza finanziaria, per i profili di copertura ribadisce ancora una volta che la mera apposizione di clausole di neutralità all'atto della approvazione delle nuove norme, lungi dal costituire una soluzione meramente formale a fronte all'obbligo di copertura, comporta sempre la stretta osservanza anche di quanto espressamente stabilito dall'articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità, come peraltro rilevato anche dall'Organo di controllo, ovvero, che le stesse siano accompagnate in relazione tecnica dalla puntuale illustrazione dei dati e degli elementi idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità. Restando, almeno in linea di principio, preclusa la possibilità di fare fronte a nuovi o maggiori oneri attraverso l'utilizzo di risorse già previste in bilancio, che a rigore dovrebbero scontare i soli fabbisogni di spesa già previsti ai sensi della normativa vigente. Al contrario, risolvendosi siffatte clausole in mere affermazioni di «principio» di fatto prive di dimostrata fondatezza. Ne segue che, a suo avviso, andrebbero richiesti elementi informativi circa le unità organizzative coinvolte nella gestione dei procedimenti di scambio informativo nell'ambito dell'Agenzia delle entrate, nonché conferme in merito all'adeguatezza degli organici assegnati a tale unità a fronte degli adempimenti richiesti dalla norma in esame e in merito alle relative risorse tecnologiche ad oggi in dotazione presso la medesima.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, assicura che le amministrazioni interessate provvederanno all'attuazione del presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria contenuta all'articolo 18, rientrando le relative attività nell'ambito dei compiti istituzionali assegnati alle medesime amministrazioni.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/514 recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (Atto n. 8);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che le amministrazioni interessate provvederanno all'attuazione del presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria contenuta all'articolo 18, rientrando le relative attività nell'ambito dei compiti istituzionali assegnati alle medesime amministrazioni,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

   lo schema di decreto in oggetto».

Pag. 28

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

  Daniela TORTO (M5S), nel condividere la proposta di parere del relatore, osserva che i gruppi di maggioranza parlamentare hanno finalmente espresso una valutazione favorevole su un provvedimento il cui scopo manifesto è quello di contrastare i fenomeni di evasione ed elusione fiscale, anche attraverso l'introduzione di specifici obblighi di comunicazione in capo ai diversi soggetti coinvolti.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), replicando all'on. Torto, ricorda che sotto l'azione di tre distinti Governi di cui ha fatto parte anche il MoVimento 5 Stelle il tema oggetto del presente schema di decreto non è mai stato risolto né tanto meno affrontato.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) chiede alla sottosegretaria Albano se sia possibile acquisire motivazioni più dettagliate in ordine alla asserita possibilità di attuare il presente schema di decreto ad invarianza di risorse umane, strumentali e finanziarie, ciò con particolare riguardo ai compiti affidati all'Agenzia delle entrate, dal momento che la comunicazione e lo scambio di un'ingente mole di informazioni, previsti dal provvedimento in esame e decisivi ai fini di un efficace contrasto dell'evasione fiscale, potrebbero chiaramente risultare vanificati se non assistiti da un'adeguata dotazione organica dell'Agenzia medesima.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, pur non disponendo di elementi istruttori aggiuntivi rispetto a quelli in precedenza esplicitati, ribadisce comunque che le amministrazioni interessate, ivi inclusa l'Agenzia delle entrate, provvederanno alle attività ad esse assegnate nell'ambito dei compiti istituzionali alle stesse attribuiti, nel rispetto delle risorse disponibili a legislazione vigente.

  Marco GRIMALDI (AVS), pur condividendo la proposta di parere del relatore, riterrebbe utile acquisire sul provvedimento in esame, anche tramite apposita informativa del Governo nelle opportune sedi parlamentari, ulteriori elementi istruttori, trattandosi di una tematica assai rilevante – che coinvolge tanto i gestori delle piattaforme elettroniche quanto le delicate funzioni in tale ambito esercitate dall'Agenzia delle entrate – su cui peraltro, anche di recente, lo stesso Ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, si è pubblicamente impegnato nel senso della definizione di un nuovo quadro regolatorio.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937.
Atto n. 13.
(Rilievi alla VI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Nicola OTTAVIANI (LEGA), relatore, ricorda che lo schema di decreto in esame – adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 127 del 2022, articoli 1 e 5 – reca l'attuazione del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937. Fa presente che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare, considerata la natura ordinamentale delle previsioni – le quali, peraltro, incidono sulla disciplina del testo unico della finanza, cui non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica – delle indicazioni fornite dalla relazione tecnica, della presenza di una clausola di invarianza nonché del fatto che Pag. 29i nuovi adempimenti sono posti a carico della CONSOB e della Banca d'Italia che sono soggetti non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, ossia non inclusi nel cosiddetto «elenco ISTAT».
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 2 reca una clausola di invarianza finanziaria volta a prevedere che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, da un punto di vista meramente formale non ha osservazioni da formulare.
  Tutto ciò considerato, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (Atto n. 13);

   preso atto dei contenuti della relazione tecnica da cui si evince che le disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo hanno carattere ordinamentale;

   rilevato che:

    gli adempimenti previsti sono posti a carico della Consob e della Banca d'Italia, soggetti non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione;

    l'articolo 2 dello schema di decreto legislativo reca una clausola di invarianza finanziaria, volta a prevedere che dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

   lo schema di decreto in oggetto».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/338 che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19.
Atto n. 16.
(Rilievi alla VI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Nicola OTTAVIANI (LEGA), relatore, ricorda che lo schema di decreto in esame – adottato in attuazione della delega contenuta all'articolo 1, comma 1, della legge 4 agosto 2022, n. 127 (Legge di delegazione europea 2021) – reca l'attuazione della direttiva (UE) 2021/338 recante modifica della direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19. Segnala che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare in considerazione del carattere ordinamentale delle norme, che sono dirette a regolamentare l'attività degli operatori e degli intermediari del mercato finanziario. Con riferimento alle amministrazioni interessate dall'attivitàPag. 30 di vigilanza e controllo, rileva che l'articolo 2 del provvedimento in esame reca una specifica clausola di invarianza finanziaria in base alla quale le predette amministrazioni devono provvedere all'attuazione dei compiti derivanti dal decreto stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per quanto concerne più in particolare la CONSOB, fa presente che la relazione tecnica afferma che l'Autorità già svolge a legislazione vigente i compiti di vigilanza e controllo e che procederà a svolgere le attività previste dal provvedimento in esame le dotazioni di cui dispone per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali. Inoltre, evidenzia che la Consob è soggetto esterno al perimetro della pubblica amministrazione ed è finanziata mediante i contributi versati dai soggetti vigilati, commisurati al fabbisogno finanziario annuale dell'autorità, di cui all'articolo 40 della legge n. 724 del 1994.
  In merito ai profili di copertura, fa presente che l'articolo 2 reca una clausola di invarianza finanziaria volta a prevedere che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, da un punto di vista meramente formale non ha osservazioni da formulare.
  Tutto ciò considerato, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/338 che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 (Atto n. 16);

   preso atto dei contenuti della relazione tecnica da cui si evince che le disposizioni contenute nel decreto, volte a regolamentare l'attività degli operatori e degli intermediari del mercato finanziario hanno carattere ordinamentale;

   rilevato che:

    gli adempimenti derivanti dall'attuazione del presente provvedimento sono posti a carico della Consob, soggetto non incluso nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione;

    l'articolo 2 reca una specifica clausola di invarianza finanziaria in base alla quale dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

   lo schema di decreto in oggetto».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 11 gennaio 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.