CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 30 gennaio 2023
53.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 43

SEDE CONSULTIVA

  Lunedì 30 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene, in videoconferenza, il viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 13.35.

DL 5/2023: Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico.
C. 771 Governo.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro PALOMBI (FDI), relatore, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici l'illustrazione complessiva del testo, composto da 6 articoli, ne richiama sinteticamente i contenuti.
  Osserva che l'articolo 1 reca disposizioni in materia di esenzione dal computo del reddito del lavoratore di buoni benzina o di titoli analoghi nonché disposizioni in materia di trasparenza e controllo del prezzo di vendita al pubblico di carburante per autotrazione.
  Si segnalano, ai fini dell'esame della Commissione Giustizia, i commi da 2 a 7 dell'articolo in esame che prevedono l'obbligo per i soggetti che esercitano l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, ivi compresi quelli lungo la rete autostradale, di adeguare la cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita, con l'indicazione della media aritmetica dei prezzi praticati su base regionale, rilevata dal Ministero delle imprese e del made in Italy sulla base delle comunicazioni ricevute da tutti gli esercenti. L'obbligo entrerà in vigore dopo quindici giorni dall'adozione del decreto ministeriale attuativo della disposizione.
  In caso di violazione delle disposizioni sulle modalità e i tempi di comunicazione dei prezzi o dell'obbligo di indicazione del prezzo medio regionale, è prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 e 6.000 euro. Dopo la terza violazione, può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo da sette a novanta giorni.Pag. 44
  L'accertamento delle violazioni è effettuato dalla Guardia di finanza, mentre all'irrogazione delle sanzioni provvedere il Prefetto e ai relativi procedimenti amministrativi si applica, in quanto compatibile, la legge n. 689 del 1981.
  Fa presente che il medesimo sistema sanzionatorio si applica anche in caso di: violazione delle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi dei carburanti; omessa comunicazione dei prezzi praticati nei singoli impianti di distribuzione; applicazione di un prezzo superiore a quello comunicato. Il 50 per cento delle sanzioni amministrative è destinato all'implementazione dell'infrastruttura informatica e telematica per la rilevazione dei prezzi dei carburanti, nonché ad iniziative in favore dei consumatori volte a favorire la trasparenza dei prezzi dei carburanti e a diffondere il consumo consapevole ed informato. Per le modalità di ripartizione si rinvia ad un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia.
  Per coordinare il testo del codice del consumo alle nuove disposizioni sanzionatorie, quindi, l'articolo 1 del decreto-legge ne modifica l'articolo 17 e abroga l'articolo 51 comma 3 della legge n. 99 del 2009.
  Ricorda che l'articolo 2 modifica la disciplina del meccanismo di rideterminazione delle aliquote d'accisa sui carburanti mediante decreto ministeriale, in corrispondenza di un maggior gettito IVA, previsto dalla legge finanziaria 2008.
  L'articolo 3 interviene sulla disciplina del Garante della sorveglianza prezzi, di cui all'articolo 2, commi da 198 a 203 della legge finanziaria 2008. In particolare, modificando il citato comma 199 si precisa tra l'altro che, nel caso in cui siano comunicati al Garante dalle imprese dati contabili e di bilancio non veritieri, si applichi una sanzione «analoga» a quella prevista in caso di mancato riscontro, entro dieci giorni, alle richieste del Garante di verifica dei livelli di prezzo di beni e servizi di largo consumo. Si rammenta, al riguardo, che la sanzione amministrativa pecuniaria prevista (per le imprese e le associazioni di categoria inadempienti), è pari all'1 per cento del fatturato e comunque non inferiore a 2.000 euro e non superiore a 200.000 euro. Rimane ferma l'attivazione dei successivi poteri di indagine e controllo della Guardia di finanza. Le sanzioni amministrative previste in caso di mancato riscontro alle richieste del Garante o di comunicazione di dati non veritieri – salvo che il fatto non costituisca reato – sono irrogate dalla Camera di commercio, territorialmente competente.
  L'articolo 4 ripropone, per il 2023, il cosiddetto bonus trasporti, beneficio istituito dal decreto-legge n. 50 del 2022 per mitigare l'impatto del caro energia sulle famiglie, in particolare in relazione ai costi di trasporto per studenti e lavoratori.
  L'articolo 5 e l'articolo 6 recano le consuete clausole di autorizzazione al Ministro dell'economia ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e di entrata in vigore.
  Ciò premesso, si riserva di formulare una proposta di parere in relazione agli esiti del dibattito.

  Il Viceministro della giustizia Francesco Paolo SISTO, collegato da remoto, si riserva di intervenire nel prosieguo dei lavori.

  Ciro MASCHIO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Lunedì 30 gennaio 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 14.05.