CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 gennaio 2023
50.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 25 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove e Andrea Ostellari.

  La seduta comincia alle 13.40.

DL 1/2023: Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori.
C. 750 Governo.
(Parere alle Commissioni I e IX).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 gennaio 2023.

  Ciro MASCHIO, presidente e relatore, ricorda che nella seduta di mercoledì 18 gennaio ha svolto, in qualità di relatore, la relazione illustrativa.
  Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, illustra una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

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DL 187/2022: Misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici.
C. 785 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla X Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 gennaio 2023.

  Ciro MASCHIO, presidente, avverte che la Commissione di merito ha chiesto che il parere sia reso nella giornata odierna, essendo previsto per venerdì 27 gennaio, l'avvio dell'esame in Assemblea.

  Valeria SUDANO (LEGA), relatrice, illustra una proposta di parere favorevole sul provvedimento in discussione (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.
Testo unificato C. 303 e abb.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 gennaio 2023.

  Ciro MASCHIO, presidente e relatore, comunica che la Commissione di merito ha trasmesso nella giornata di ieri il Testo unificato, come modificato a seguito dell'approvazione di alcune proposte emendative.
  In particolare, segnala che nel testo modificato si specifica – a seguito dell'approvazione di un emendamento a firma del collega Cafiero De Raho – che il settore di inchiesta della Commissione riferito all'attuazione delle norme sul regime di detenzione per le persone imputate o condannate per delitti di tipo mafioso o per altri delitti associativi debba tener conto degli effetti prodotti dal recente decreto-legge n. 162 del 2022, che è stato al nostro esame nelle scorse settimane (lettera e) dell'articolo 1, comma 1).
  Inoltre, con riguardo alle valutazioni sui mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso, si precisa la necessità di focalizzare l'attenzione sulle attività finalizzate alla gestione di nuove forme di attività illecite anche di beni comuni, sfruttamento della prostituzione e sulle cosiddette zoomafie (lettera l), n. 4).
  Ancora, la Commissione di merito ha introdotto uno specifico campo di indagine (lettera n)), riferito alle nuove forme di criminalità organizzata di tipo mafioso connesse all'immigrazione, a nuove popolazioni residenti e a specifici contesti sociali, economici e culturali, citando in particolare l'infiltrazione all'interno della comunità nigeriana, con attenzione anche allo sfruttamento di donne e minori, il settore manifatturiero cinese, particolarmente radicato in alcune zone della Toscana tra Prato e Firenze, con attenzione allo sfruttamento del lavoro clandestino e alla sicurezza nei luoghi di produzione e l'esportazione di capitali verso Stati esteri attraverso canali di trasferimento di denaro regolari o irregolari.
  Osserva che la previsione riferita al campo di indagine concernente gli appalti pubblici è stata ulteriormente precisata, nel senso di fare con particolare riferimento all'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (lettera p), così come si è precisato che il settore di analisi delle scommesse riguarda anche quelle on line.
  Infine, fa presente che la composizione della Commissione è stata riformata nel senso di assicurare la presenza di almeno un deputato per ciascun gruppo esistente alla Camera dei deputati e di almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato della Repubblica.
  Ciò premesso, illustra una proposta di parere favorevole sul provvedimento in discussione (vedi allegato 3).

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  Nessuno chiedendo di intervenire la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri illeciti ambientali e agroalimentari.
Testo unificato C. 80 e abb.
(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 gennaio 2023.

  Ciro MASCHIO, presidente, comunica che la Commissione di merito ha trasmesso nella giornata di ieri il Testo unificato, come modificato a seguito dell'approvazione di alcune proposte emendative.
  Invita pertanto il relatore ad integrare la relazione introduttiva svolta nella giornata di ieri alla luce delle modifiche del testo intervenute.

  Tommaso Antonino CALDERONE (FI-PPE), relatore, rammenta di aver già anticipato nella seduta di ieri la probabile modifica della composizione della Commissione nel senso di assicurare la presenza di almeno un deputato per ciascun gruppo esistente alla Camera dei deputati e di almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato della Repubblica. A tal fine il numero di membri è stato aumentato a 36 rispetto ai 20 previsti nel testo originario.
  Segnala che, per i profili di interesse della Commissione Giustizia, viene in rilievo l'ampliamento degli ambiti di inchiesta della Commissione alle «attività illecite legate al fenomeno delle zoomafie», nonché sulla «corretta applicazione del Titolo IX bis del codice penale».
  Fa presente, inoltre che è stato opportunamente specificato che la disciplina del codice penale applicabile alla fase di acquisizioni di testimonianze non comprende gli articoli 371, 371-bis e 371-ter, che si riferiscono al falso giuramento della parte nel giudizio civile, ovvero alle informazioni resa al pubblico ministero o al difensore.
  Quanto alla modifica riferita alle zoomafie, si limita ad evidenziare che il medesimo campo di inchiesta è stato previsto nel testo istitutivo della Commissione antimafia, anch'esso al nostro esame e si profila il rischio di una sovrapposizione.
  Sottopone quindi all'attenzione dei colleghi la previsione riguardante la corretta applicazione del Titolo IX-bis del codice penale, che riguarda i «delitti contro il sentimento per gli animali». Le norme ivi comprese, introdotte nel codice penale dalla legge n. 189 del 2004, riguardano le fattispecie di uccisione, maltrattamento, spettacoli o manifestazioni vietati, combattimenti di animali (articolo 544-bis e seguenti). Come sottolineato da costante giurisprudenza (si veda ad esempio Cassazione Penale sezione III 16755/2019), il bene offeso dai citati reati è rappresentato dalla pietas, ossia quel sentimento umano che induce alla ribellione nei confronti di coloro che con crudeltà infliggono inutili sofferenze nei riguardi di animali considerati nella loro individualità, specie se animali d'affezione.
  Pertanto, solo indirettamente tale protezione di carattere penale può essere intesa come strumento di tutela dell'ambiente, della biodiversità e dell'ecosistema, che invece trova la propria sede, sotto il profilo penale, in particolare, nel Titolo VI-bis – Dei delitti contro l'ambiente, introdotto dalla legge n. 68 del 2015, opportunamente citata nella lettera g) del comma 1.
  Alla luce di quanto testé segnalato, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con una osservazione (vedi allegato 4).

  Valentina D'ORSO (M5S), nel premettere che il suo gruppo è favorevole al provvedimento, non ritiene che vi siano le condizioni per poter adeguatamente approfondire gli effetti della modifica apportata al testo e conseguentemente, le ragioni dell'osservazione formulata nel parere.
  Tiene però a ribadire che il suo gruppo mostra da sempre una particolare sensibilitàPag. 76 in ordine alla questione legata all'applicazione dei delitti contro il sentimento per gli animali, su cui sarebbe inaccettabile ogni passo indietro.
  Pertanto, dichiara l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 25 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

  La seduta comincia alle 14.40.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.
C. 103 Serracchiani.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ciro MASCHIO, presidente, ricorda che l'Assemblea ha deliberato di fissare, ai sensi dell'articolo 107, comma 1, del Regolamento, il termine di 15 giorni alla Commissione per riferire all'Assemblea sulla proposta di legge.

  Alessandro ZAN (PD-IDP), relatore, anche a nome della collega Buonguerrieri, correlatrice del provvedimento, fa presente che la procedura d'urgenza di cui all'articolo 107, comma 1, del Regolamento, è stata applicata in quanto il testo riproduce quello approvato la scorsa legislatura, il 30 maggio 2022, dalla Camera (C. 2298, Paolo Siani) il cui iter al Senato non si è compiuto.
  Rileva quindi l'importanza del provvedimento per dare concreta attuazione al principio per cui nessun bambino dovrebbe essere in carcere.
  Ricorda infatti che tale era l'obiettivo della legge 21 aprile 2011, n. 62. L'intervento in esame è proprio quello di eliminare le criticità che l'applicazione della citata legge non ha superato, con particolare riguardo al caso in cui bambini piccoli si trovino a vivere la realtà carceraria al seguito di madri recluse. In base ai dati del Ministero della giustizia, al 31 dicembre 2022 erano presenti negli istituti a custodia attenuata per detenute madri (ICAM) 15 madri e 16 bambini e, più in generale, nel complesso delle strutture detentive italiane 16 detenute madri con 17 bambini al seguito. Gli ICAM sono attualmente solo 5, con una distribuzione territoriale disomogenea (Milano, Venezia, Cagliari, Avellino e Torino).
  Venendo ai contenuti del provvedimento, segnala che l'articolo 1 apporta alcune modifiche al codice di procedura penale.
  In particolare, il comma 1 – modificando il comma 4 dell'articolo 275 – incide sul divieto di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere per donna incinta o madre di prole di età non superiore a 6 anni con lei convivente (ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole).
  Nella formulazione vigente della disposizione tale divieto non ha natura assoluta, in quanto può venire meno a fronte della sussistenza di «esigenze cautelari di eccezionale rilevanza». La modifica è volta a escludere sempre la custodia cautelare in carcere della donna incinta o della madre di prole di età inferiore a 6 anni con lei convivente (ovvero del padre, qualora sia deceduta o impossibilitata ad assistere la prole). In questi casi, infatti, se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza la custodia cautelare deve essere obbligatoriamente disposta presso un ICAM.
  Inoltre, quando l'imputato sia l'unico genitore di una persona affetta da disabilitàPag. 77 grave (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992) con lui convivente, ovvero quando l'altro genitore sia impossibilitato a dare assistenza al figlio e non vi siano parenti idonei a farlo entro il quarto grado, la custodia cautelare in carcere è consentita solo se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza (situazione equiparata a quella dell'imputato ultrasettantenne).
  Il comma 2 inserisce l'articolo 276-bis del codice penale, in materia di misure cautelari, recante provvedimenti in caso di evasione o di condotte pericolose. In particolare, il nuovo articolo prevede che nel caso in cui la persona sottoposta alla misura della custodia cautelare presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri evada o tenti di evadere o ponga in essere atti idonei a compromettere l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto o pericolosi per l'altrui integrità fisica il giudice disponga la custodia cautelare in carcere senza prole. Si prevede che il provvedimento sia comunicato ai servizi sociali del comune in cui si trova il minore.
  Il comma 3, per ragioni di coordinamento normativo, abroga l'articolo 285-bis del codice di procedura penale, che oggi consente al giudice di disporre l'applicazione della misura cautelare in ICAM.
  Il comma 4 integra in due punti l'articolo 293 del codice di rito, che disciplina le modalità esecutive delle misure cautelari. In primo luogo, si introduce l'obbligo per gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria incaricati di eseguire la misura cautelare, i quali rilevino la sussistenza di una delle ipotesi di divieto di applicazione della custodia in carcere di darne atto nel verbale di arresto unitamente ad ogni indicazione fornita dal destinatario della misura in ordine alla sussistenza dei suddetti presupposti. Il verbale dovrà essere trasmesso al giudice che ha emesso il provvedimento restrittivo prima del trasferimento della persona indagata nell'istituto di pena,
  In secondo luogo, si prevede, nei predetti casi, la possibilità per il giudice di disporre la sostituzione della misura cautelare con altra meno grave o la sua esecuzione con modalità meno gravose anche prima dell'ingresso dell'indagato nell'istituto di pena.
  Il comma 5 integra l'articolo 656 del codice di procedura penale, che reca la disciplina dell'esecuzione delle condanne definitive. In base alla novella in commento, l'autorità che cura l'esecuzione della sentenza deve immediatamente avvisare il magistrato di sorveglianza della sussistenza di ipotesi di possibile rinvio obbligatorio della pena ex articolo 146 del codice penale (sul quale interviene il successivo articolo 2 della proposta). A sua volta, il magistrato di sorveglianza, verificata la sussistenza dei presupposti del rinvio della pena, ordina il differimento dell'esecuzione o, se la protrazione della detenzione può cagionare grave pregiudizio al condannato, la liberazione del detenuto, fino alla decisione del tribunale, al quale trasmette immediatamente gli atti, secondo quanto previsto dall'articolo 684, comma 2, del codice di procedura penale.
  L'articolo 2 intervenendo sulla disciplina riguardante il differimento obbligatorio e facoltativo della pena (articoli 146 e 147 del codice penale) nei confronti di condannate madri, al comma 1 dispone il rinvio obbligatorio della pena in caso di prole di età inferiore a un anno anche al condannato padre, qualora la madre del bambino sia deceduta o comunque impossibilitata a prendersene cura e non vi siano parenti idonei entro il quarto grado. Inoltre, aggiunge il rinvio obbligatorio della pena quando il figlio abbia meno di 3 anni di età e sia affetto da disabilità grave. In tale ipotesi il rinvio opera nei confronti della condannata madre nonché del condannato padre, qualora la madre del bambino sia deceduta o comunque impossibilitata a prendersene cura e non vi siano parenti idonei entro il quarto grado e conseguentemente reca un coordinamento formale.
  Il comma 2 interviene sul citato articolo 147 in merito al rinvio facoltativo della pena, estendendo l'istituto attualmente previsto per la madre di prole di età inferiore a 3 anni anche al padre Pag. 78qualora la madre del bambino sia deceduta o comunque impossibilitata a prendersene cura e non vi siano parenti idonei entro il quarto grado.
  L'articolo 3 interviene sull'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354).
  In particolare, la lettera a) integra l'articolo 41-bis al fine di prevedere che l'adozione del provvedimento ivi previsto nei confronti di un detenuto in un ICAM comporti il trasferimento del soggetto, senza prole, in un istituto o in una sezione indicati nel comma 2-quater. Si prevede che il provvedimento sia comunicato ai servizi sociali del comune in cui si trova il minore.
  Inoltre, la lettera b) interviene sulla disposizione dell'articolo 47-ter, che consente che la pena della reclusione non superiore a 4 anni (anche se costituente parte residua di maggior pena) possa essere espiata presso il domicilio ovvero in case famiglia protette dalla condannata incinta o madre di prole di età inferiore a 10 anni con lei convivente ovvero presso il domicilio dal condannato padre di prole di età inferiore a 10 anni, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza ai figli. La proposta, in tali ipotesi, inserendo un ulteriore comma al citato articolo 47-ter, restringe la discrezionalità del giudice imponendo la detenzione domiciliare a meno che non sussista il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti. Anche in tal caso, l'alternativa alla detenzione domiciliare non sarà il carcere, ma l'ICAM.
  Ancora, la lettera c) interviene sull'istituto della detenzione domiciliare speciale (articolo 47-quinquies) che attualmente consente, anche al di fuori dei limiti di pena di cui all'articolo 47-ter, la detenzione domiciliare alla madre di prole di età inferiore a 10 anni (alla quale è equiparato il padre, in assenza della madre), quando non sussiste il concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e il condannato abbia già scontato un terzo della pena ovvero 15 anni in caso di ergastolo. Anche in questo caso, la riforma esclude il carcere prevedendo per il condannato la detenzione domiciliare oppure – in caso di concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti – l'istituto a custodia attenuata.
  Infine, la lettera d) interviene sull'articolo 51-ter, prevedendo – con disposizione analoga a quella prevista dall'articolo 1, comma 2, nel caso delle persone sottoposte a custodia cautelare – che qualora la persona ristretta in un ICAM evada o tenti di evadere o ponga in essere atti idonei a compromettere l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto o pericolosi per l'altrui integrità fisica il giudice disponga l'accompagnamento in un istituto ordinario senza prole. Si prevede anche in questo caso che il provvedimento sia comunicato ai servizi sociali del comune in cui si trova il minore. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 51-ter.
  Ricorda che l'articolo 4 interviene sulla citata legge n. 62 del 2011. In particolare il comma 1 integra la disciplina dell'individuazione delle case famiglia protette di cui al vigente articolo 4 della citata legge al fine di prevedere, in primo luogo l'obbligo (e non più la facoltà) per il Ministro della giustizia di stipulare convenzioni con gli enti locali volte a individuare le strutture idonee a essere utilizzate come case famiglia protette; a tal fine i comuni devono riconvertire e utilizzare prioritariamente immobili di proprietà comunale purché idonei. In secondo luogo, si prevede che i comuni ove siano presenti case famiglie protette, adottino i necessari interventi per consentire il reinserimento sociale delle donne una volta espiata la pena detentiva, avvalendosi a tal fine dei propri servizi sociali.
  Il comma 2 modificando la legge di bilancio 2021 (articolo 1, commi 322 e 323, della legge n. 178 del 2020), rende permanente – e non più riferito al triennio 2021-2023 – la dotazione del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della giustizia, pari a 1,5 milioni di euro annui, al fine di garantire il finanziamento dell'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette, ed in case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino. Inoltre prevede che il decreto di ripartizione dei fondi Pag. 79sia aggiornato, ove necessario, con cadenza triennale.
  I commi 3 e 4 recano norme relative alla copertura finanziaria.

  Ciro MASCHIO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 25 gennaio 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.