CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 gennaio 2023
49.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e XIII)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 24 gennaio 2023. — Presidenza del presidente della XIII Commissione Mirco CARLONI.

  La seduta comincia alle 10.35.

Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.
Atto n. 18.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

  Le Commissioni avviano l'esame del provvedimento in esame.

  Mirco CARLONI, presidente, ricorda che le Commissioni riunite II e XIII avviano oggi l'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2021/2116, con riferimento specifico all'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.
  Avverte che per la seduta odierna, non essendo previsto che le Commissioni svolgano votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento. Ricorda che il termine per l'espressione del parere scadrà il prossimo 5 febbraio. Ricorda, altresì, che al termine della seduta odierna avranno luogo le audizioni, concordate nell'ufficio di presidenza delle Commissioni riunite tenutosi lo scorso 11 gennaio, dei rappresentanti di Agrinsieme e Coldiretti.Pag. 5
  Da quindi la parola ai relatori, on. Cerreto, per la XIII Commissione, e on. Bellomo, per la II Commissione, per l'illustrazione del provvedimento secondo le modalità tra loro concordate.

  Marco CERRETO (FDI), relatore per la XIII Commissione, anche a nome del relatore per la II Commissione Giustizia, segnala che lo schema di decreto legislativo in esame è volto a disciplinare il sistema sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti, riguardante la Politica Agricola Comune per il periodo di programmazione 2023-2027, con riferimento a quanto previsto dal reg. (UE) 2021/2116 relativo al finanziamento, gestione e monitoraggio della PAC stessa (cosiddetto regolamento orizzontale).
  Ricorda preliminarmente che la Politica Agricola Comune (PAC) rappresenta l'insieme degli strumenti di cui l'Unione europea, fin dalla sua nascita, ha inteso dotarsi riconoscendo la centralità del comparto agricolo per uno sviluppo equo e stabile dei Paesi membri.
  La PAC, ai sensi dell'articolo 39 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, persegue i seguenti obiettivi: incrementare la produttività dell'agricoltura; assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola; stabilizzare i mercati; garantire la sicurezza degli approvvigionamenti; assicurare prezzi ragionevoli ai consumatori.
  Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha presentato alla Commissione europea, nei termini regolamentari, il Piano Strategico Nazionale della PAC (PSN) per l'attuazione di quanto previsto nel regolamento (UE) 2021/2115, successivamente modificato a seguito del dibattito instaurato con la stessa Commissione. Il Piano introduce una strategia unitaria, avvalendosi dei diversi strumenti a disposizione, a partire dai pagamenti diretti e dalle organizzazioni comuni di mercato, allo sviluppo rurale e al PNRR.
  Sottolinea che gli obiettivi del PSN sono il potenziamento della competitività del sistema in ottica sostenibile, il rafforzamento della resilienza e della vitalità dei territori rurali, la promozione del lavoro agricolo e forestale di qualità e la sicurezza sui posti di lavoro, il sostegno alla capacità di attivare scambi di conoscenza, ricerca e innovazioni e l'ottimizzazione del sistema di governance.
  In particolare evidenzia che per arrivare al traguardo di un sistema agricolo, alimentare e forestale sostenibile e inclusivo, il Piano prevede:

   circa 10,7 miliardi di euro, tra primo e secondo pilastro, finalizzati ad interventi con chiare finalità ambientali: in questo quadro, grande importanza assumeranno i 5 eco-schemi nazionali, a cui sarà destinato il 25 delle risorse dei pagamenti diretti, volti a sostenere le aziende nell'adozione di pratiche agro- ecologiche per la sostenibilità climatico-ambientale. Al riguardo, rammenta che gli eco-schemi opereranno in sinergia con 29 interventi agro-climatico-ambientali contenuti nel secondo pilastro, con una dotazione di circa 4,5 miliardi di euro; tali interventi includeranno pratiche agro-climatico-ambientali e silvoambientali nonché il sostegno all'agricoltura biologica e al benessere animale;

   2,0 miliardi di euro all'agricoltura biologica, considerata la tecnica di produzione privilegiata per concorrere al raggiungimento di tutti gli obiettivi ambientali previsti dalle diverse strategie europee;

   2,4 miliardi di euro per il miglioramento delle condizioni di benessere animale ed il contrasto del fenomeno dell'antimicrobico resistenza, in attuazione della strategia Farm to Fork. A questo obiettivo concorrono sia gli eco-schemi del primo pilastro, sia gli interventi contenuti nello sviluppo rurale e nel PNRR, nella consapevolezza che il rilancio della zootecnia italiana e della sua competitività passi inevitabilmente attraverso una grande attenzione alla sostenibilità;

   un sistema di aiuti al reddito più equo, attraverso la progressiva perequazione del sostegno al reddito che, prendendo a riferimento l'intero territorio nazionale, determini un sensibile riequilibrio nell'allocazione delle risorse destinate ai pagamenti diretti, a vantaggio delle aree rurali intermedie e con problemi di sviluppo, nonché delle zone montane e di alcune zone collinari interne. Contestualmente,Pag. 6 il 10 per cento della dotazione nazionale dei pagamenti diretti è stato ridistribuito focalizzando l'attenzione sulle aziende medio-piccole;

   particolare attenzione ai comparti produttivi con maggiori difficoltà, al fine di tenere conto delle sfide che alcuni settori devono affrontare, allo scopo di migliorare la qualità, la competitività e la sostenibilità dei vari processi produttivi. La Strategia destina il 13 per cento della dotazione dei pagamenti diretti al sostegno accoppiato. A questo si aggiunge un ulteriore 2 per cento di risorse da destinare al sostegno delle colture proteiche, in modo da ridurre il relativo deficit dell'Italia e dell'Unione, sostenendo, al contempo, in tal modo colture capaci di conseguire anche un miglioramento della sostanza organica nel suolo;

   3 miliardi di euro alla gestione del rischio, in modo da garantire una più ampia partecipazione degli agricoltori agli strumenti messi a disposizione per far fronte alle crescenti avversità climatiche di carattere catastrofico (gelo e brina, alluvione siccità). Il già collaudato strumento delle assicurazioni agevolate, a partire dal 2023, viene affiancato dal nuovo fondo di mutualizzazione nazionale per i suddetti eventi, a cui gli agricoltori parteciperanno attraverso una minima contribuzione – pari al 3 per cento degli importi da corrispondere nell'ambito dei pagamenti diretti. A questa si aggiunge la contribuzione pubblica nazionale;

   il rafforzamento della competitività delle filiere, con l'obiettivo di migliorare il posizionamento degli agricoltori lungo la catena del valore, attraverso una maggiore integrazione dei diversi attori, dalla gestione dell'offerta all'ammodernamento delle strutture produttive. A questo obiettivo concorrono, in particolare, gli interventi settoriali dedicati ai settori vitivinicolo, ortofrutticolo, olivicolo, apistico e pataticolo.

  Osserva, quindi, che la proposta di intervento normativo in oggetto si rende pertanto necessaria in quanto la condizionalità sociale, introdotta con il regolamento (UE) 2021/2115, e che il nostro Paese ha deciso di applicare dall'anno 2023, stabilisce di subordinare la piena percezione dei pagamenti diretti, dei pagamenti ambientali, dei pagamenti per aree con vincoli naturali o di altri vincoli specifici nell'ambito dello sviluppo rurale, al rispetto da parte dei beneficiari delle normative relative alle condizioni di lavoro. Con il provvedimento in esame si intende, pertanto, introdurre un sistema di riduzioni degli aiuti e di restituzione delle somme applicabile agli interventi sotto forma di pagamenti diretti e di sviluppo rurale limitatamente all'ambito del sistema integrato di gestione e controllo.
  Segnala, da ultimo, che i regolamenti unionali che disciplinano la Politica Agricola Comune 2023-2027 dispongono che le informazioni sui sistemi di controllo e sulle sanzioni da applicare alla futura PAC siano contenute nei Piani Strategici Nazionali (articolo 113 del regolamento (UE) 2021/2115) e che sia compito degli Stati membri adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, imponendo sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in conformità del diritto dell'Unione o, in subordine, della normativa nazionale.
  Fatta questa premessa di ordine generale, rappresenta che lo schema di decreto legislativo in esame è stato adottato sulla base di quanto previsto dall'articolo 33 della legge n. 234 del 2012 (partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) che, fatte salve le norme penali vigenti, delega il Governo ad adottare disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti dell'Unione. Gli schemi di decreto legislativo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.
  Passando al contenuto dello schema di decreto legislativo in esame, e rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per un'analisi più dettagliata, segnala che esso si compone di venticinque articoli, suddivisi in otto Capi.Pag. 7
  Il Capo I reca le «Disposizioni generali» contenute nel solo articolo 1.
  Il comma 1 stabilisce che l'oggetto del provvedimento sono le sanzioni per la violazione delle regole stabilite nel Piano Strategico PAC per il percepimento dei pagamenti unionali, di cui al regolamento (UE) 2021/2115, mentre il comma 2 chiarisce che per sanzioni si intendono le riduzioni dei o le esclusioni dai pagamenti previsti dal medesimo regolamento, concessi o da concedere al beneficiario interessato. Il comma 3 elenca i casi in cui non si applicano le sanzioni (inosservanza dovuta a errore dell'Organismo pagatore o a cause di forza maggiore, riduzione non superiore a 100 euro). Il comma 4 reca le principali definizioni utilizzate, mentre il comma 5 individua negli Organismi pagatori i soggetti che attuano le sanzioni previste dallo schema in esame.
  Il Capo II è intitolato «Sanzioni per la violazione delle regole della condizionalità sociale».
  L'articolo 2 definisce l'ambito oggettivo, e cioè, l'applicazione di sanzioni agli agricoltori o agli altri beneficiari dei pagamenti diretti che non rispettino le norme sul lavoro contenute nelle direttive elencate nell'allegato IV del regolamento (UE) 2021/2115, precisando, altresì, che la violazione ricorre in caso di mancato rispetto di una norma nel corso di un anno solare, a prescindere dal numero di lavoratori coinvolti dall'infrazione. Al riguardo ricordo che il regolamento (UE) 2021/2115 ha introdotto per la prima volta la cosiddetta «condizionalità sociale», che l'Italia ha deciso di applicare già dal 2023, con l'introduzione, appunto, di un sistema sanzionatorio per il mancato rispetto di norme che regolano il rapporto di lavoro e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
  L'articolo 3 definisce le modalità di calcolo delle riduzioni di cui all'articolo 2. L'ammontare è calcolato sulla base dell'importo totale dei pagamenti ed è differenziato in base alla gravità dell'infrazione – secondo criteri da definire con decreto – alla reiterazione della stessa, all'intenzionalità o meno della violazione o all'ipotesi di «ravvedimento operoso». Si stabilisce, infine, che per ogni anno solare si applica unicamente la percentuale di riduzione più alta.
  Il Capo III è intitolato «Sanzioni per la violazione delle regole previste per i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti e di sviluppo rurale nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo» e comprende gli articoli da 4 a 6.
  L'articolo 4 definisce l'ambito di applicazione relativo alle sanzioni in caso di violazione dei criteri di ammissibilità relativi alle seguenti tipologie di aiuti: sostegno di base al reddito per la sostenibilità; sostegno redistributivo complementare al reddito per i giovani agricoltori; regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali; misure di sostegno accoppiato al reddito; interventi basati sulle superfici e gli animali. In tali ambiti si attribuisce alle Autorità di gestione, per quanto di competenza, e agli Organismi Pagatori i compiti di istruttoria ed applicazione delle riduzioni previste, in relazione a distinte tipologie di domande di aiuto.
  In relazioni a tali tipologie, viene previsto dall'articolo 5 un sistema di riduzioni dei pagamenti nelle ipotesi di tardiva presentazione delle domande di aiuti. In particolare, viene previsto che la presentazione di una domanda oltre l'ultimo giorno utile comporta una riduzione pari all'1 per cento, per ciascun giorno di ritardo e che, nel caso in cui il ritardo sia superiore a venticinque giorni, la domanda è considerata irricevibile. Con riferimento alla presentazione di una domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto o di aumento del valore dei diritti all'aiuto oltre l'ultimo giorno utile, viene stabilito che ciò determini una riduzione pari al 3 per cento, per ciascun giorno di ritardo. Qualora il ritardo sia superiore a venticinque giorni, la domanda si intende irricevibile.
  L'articolo 6 disciplina le ipotesi di omessa o inesatta dichiarazione e i criteri per determinare le somme da recuperare. In particolare la norma fa riferimento alle riduzioni agli aiuti nelle ipotesi di dichiarazione parziale delle superfici agricole a disposizione dell'agricoltore (comma 1); all'adeguamento della superficie dichiarata ai limiti e massimali individuali applicati nei vari interventi (superficie coperta dai diritti all'aiuto del sostegno di base al reddito per la sostenibilità, i limiti di ettari al sostegno redistributivo e al sostegno complementare giovani, e altro) Pag. 8(comma 2); alle riduzioni nelle ipotesi di dichiarazione di una superficie maggiore rispetto a quella accertata (comma 3); alla tolleranza applicabile alle sotto o sovra-dichiarazioni (comma 4); alle possibili graduazioni delle riduzioni nel caso di agricoltori con dichiarazioni corrette negli anni precedenti (comma 5); alla mancanza di requisiti per percepire il relativo sostegno (comma 6), alle riduzioni in merito all'erronea assegnazione degli aiuti (commi 7 e 8); nonché alle irregolarità nell'ambito dei regimi di aiuto per animali (comma 9). Anche in relazione a questo articolo, segnalo che sono state riprodotte le previsioni del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione nella programmazione precedente.
  Il Capo IV reca «Sanzioni per la violazione delle regole della condizionalità» e comprende gli articoli da 7 a 9.
  L'articolo 7 definisce l'ambito di applicazione consistente nella definizione delle sanzioni per la violazione della violazione dei criteri di gestione obbligatori (CGO) o dalle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).
  L'articolo 8 stabilisce che l'organismo pagatore determini le sanzioni per il mancato rispetto della condizionalità rafforzata, diversamente graduate in base alla gravità, alla portata, alla durata o alla ripetizione nonché all'intenzionalità della violazione constatata, sulla base dei criteri previsti dal decreto di cui all'articolo 25. Viene, comunque, precisato che in caso di violazione non intenzionale, la riduzione applicata è pari al 3 per cento del totale dei pagamenti assoggettati alla condizionalità e, qualora la stessa non abbia conseguenze sul conseguimento dell'obiettivo, non si applica alcuna sanzione. Qualora invece la violazione non intenzionale abbia grave conseguenze sul conseguimento dell'obiettivo o costituisca un rischio per la salute pubblica o per la salute degli animali, l'Organismo pagatore può applicare un aumento fino al 10 per cento della percentuale di riduzione sul totale dei pagamenti assoggettati a condizionalità. Per gli obblighi di condizionalità controllati con monitoraggio da satellite, le sanzioni possono essere ridotte dall'Organismo pagatore fino alla percentuale dello 0,5 per cento del totale dei pagamenti assoggettati alla condizionalità rafforzata.
  L'articolo 9 definisce le disposizioni transitorie in materia di condizionalità relative agli impegni assunti antecedentemente al 2023 e che continuano a permanere oltre quella data, per i quali si applicano regole di condizionalità previste dal regolamento (UE) 1306/2013, ora abrogato dal regolamento (UE) 2021/2116. La disposizione in esame prevede, inoltre, che sulle superfici che beneficiano di un sostegno (articoli 28-30, regolamento (UE) n. 1305/2013) attraverso programmi di sviluppo rurale a norma di detto regolamento, e che dal 2023 transitano nell'ambito del regolamento (UE) 2021/2115, ricevendo in tal modo pagamenti basati sulle superfici a valere sulle risorse FEASR del periodo 2023- 2027, sono eseguiti i controlli previsti dalla condizionalità rafforzata. L'organismo pagatore (AGEA o l'organismo pagatore regionale o provinciale, se istituito) se verifica la non conformità alla condizionalità dovrà calcolare e applicare sanzioni secondo le disposizioni del regolamento (UE) n. 1306/2013 (ora abrogato dal regolamento (UE) 2021/2116).
  Il Capo V reca «Sanzioni per la violazione degli impegni per gli eco-schemi» e comprende il solo articolo 10, in base al quale i beneficiari delle domande per i regimi relativi al clima, l'ambiente e il benessere degli animali che non rispettano gli impegni assunti sono passibili di sanzione determinata nella misura del 30, del 50 e del 100 per cento, in base alla gravità, all'entità, alla durata e alla ripetizione della violazione, definite sulla base dei criteri contenuti nel decreto di cui all'articolo 25. Per gli anni 2023 e 2024 – ai sensi del comma 2 – è, comunque, sospesa l'applicazione delle sanzioni di cui sopra; qualora i beneficiari risultati inadempienti nel 2023 o nel 2024, compiano ulteriori violazioni nel 2025, la sanzione verrà applicata per intero e recuperata per il triennio 2023-2025 (comma 3).
  Il Capo VI reca «Sanzioni per la violazione di disposizioni specifiche in materia di sviluppo rurale» e comprende gli articoli da 11 a 17.Pag. 9
  L'articolo 11 stabilisce le riduzioni od esclusioni per inadempienze relative ai criteri di ammissibilità degli interventi di sviluppo rurale, che non sono connessi alla dimensione delle superfici o al numero di animali. Si prevede che, nel caso di violazione accertata in via definitiva di tali criteri definiti dal Piano strategico PAC, il sostegno sia rifiutato o recuperato integralmente, mutuando anche in questo caso norme già applicate alla medesima fattispecie nel corso della programmazione 2014-2022, sulla base del regolamento (UE) n. 640/2014.
  L'articolo 12 stabilisce le riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni per interventi connessi alla superficie e agli animali di cui al citato regolamento (UE) 2021/2115. La percentuale di riduzione è diversamente graduata in base alla gravità, entità, durata e ripetizione di ciascuna violazione. Anche queste norme sono state mutuate da quelle già applicate nel corso della corrente programmazione 2014-2022.
  L'articolo 13 introduce le riduzioni ed esclusioni per violazioni contestuali di uno o più impegni connessi agli articoli 70 (impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione), 71 (Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici), 72 (Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori) del citato regolamento (UE) 2021/2115 nonché dei pertinenti impegni di condizionalità. Anche in questo caso si tratta di norme in continuità con la programmazione 2014- 2022.
  L'articolo 14 detta le regole in caso di ripetizione di un'inadempienza, circoscrivendo anche le condizioni che generano la gravità di un'inadempienza, sempre in base ai parametri quali la gravità, entità, durata e ripetizione, registrate per l'inadempienza in questione. Anche in questo caso si tratta di norme in continuità con la programmazione 2014-2022.
  L'articolo 15 disciplina le riduzioni od esclusioni per mancato rispetto degli impegni degli interventi non connessi alla superficie e agli animali, come ad esempio gli investimenti, e ne detta, altresì, le relative modalità di applicazione, in continuità con la precedente programmazione 2014-2022.
  L'articolo 16 introduce le norme sulle riduzioni o esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici, relativamente alle operazioni dello sviluppo rurale.
  L'articolo 17 norma le disposizioni transitorie in materia di misure dello sviluppo rurale per impegni assunti antecedentemente al 2023 e che continuano a permanere oltre quella data.
  Il Capo VII reca «Sanzioni per la violazione di disposizioni per il settore delle patate» e comprende gli articoli da 18 a 24.
  L'articolo 18 concerne l'inosservanza dell'obbligo di informazione relativamente al settore delle patate e prevede l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2005 – che possono arrivare alla revoca del riconoscimento della qualifica dell'organizzazione di produttori all'organizzazione di produttori o all'associazione di organizzazioni di produttori – che non rispetti l'obbligo di fornire, entro i termini previsti, le informazioni richieste dalla regione, dall'Organismo pagatore o dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Le medesime sanzioni si applicano anche nel caso di inosservanza degli obblighi di inserimento nel sistema informativo dei programmi operativi e delle loro modifiche e delle basi sociali.
  L'articolo 19 delinea il sistema sanzionatorio qualora un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori del settore delle patate siano coinvolte in frodi aventi ad oggetto aiuti contemplati nei regolamenti dell'Unione europea. La norma dispone, infatti, che qualora uno dei citati soggetti sia oggetto di indagine da parte delle autorità nazionali per un'accusa di frode possano essere sospesi i pagamenti e il riconoscimento dell'organizzazione di produttori o dell'associazione di organizzazioni. Mentre in caso frode accertata, sono previste la revoca del riconoscimento, l'esclusione delle azioni in causa dal sostegno, il recupero degli aiuti già erogati e l'esclusione dal riconoscimento per l'anno successivo.
  L'articolo 20 prevede l'applicazione alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di organizzazioni del settore delle patate dell'articolo 61 del regolamento (UE) Pag. 102017/891, concernente la determinazione degli importi non ammissibili nel settore dell'ortofrutta e delle relative sanzioni.
  L'articolo 21 prevede sanzioni in ordine alle operazioni di ritiro dei prodotti dal mercato per la distribuzione gratuita, qualora emergano inadempienze. La relazione illustrativa evidenzia che la verifica delle inadempienze («controlli di identità») debbano essere suffragate da «controlli fisici».
  L'articolo 22 prevede le sanzioni a carico delle organizzazioni di produttori riguardo alle operazioni di ritiro e dispone che, fatte salve le eventuali sanzioni applicate a norma dell'articolo 20, nel caso di inosservanza delle norme sullo smaltimento dei prodotti stabilite dall'autorità nazionale competente e, comunque, nel caso di impatto ambientale o conseguenze fitosanitarie negativi, si applichi una sanzione consistente nella mancata ammissibilità delle spese per le operazioni di ritiro.
  L'articolo 23 prevede che ai destinatari dei prodotti ritirati dal mercato qualora, nel corso dei controlli, si riscontrino irregolarità a loro attribuibili, si applichi l'articolo 64 del regolamento (UE) 2017/891 in materia di ortofrutticoli che sanziona i destinatari con il divieto, della durata di almeno un anno, di ricevere i prodotti ritirati dal mercato e con l'obbligo di versare una somma equivalente al valore dei prodotti ricevuti, maggiorata delle spese.
  L'articolo 24 regolamenta il rimborso degli aiuti e il pagamento delle sanzioni, da parte delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni, o di altri operatori interessati, maggiorati degli interessi, e il loro versamento al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA).
  Il Capo VIII «Disposizioni comuni» comprende gli articoli 25 e 26.
  L'articolo 25 riguarda le disposizioni finali e prevede che il Ministro dell'agricoltura, entro sessanta giorni, adotti le disposizioni attuative e i criteri per determinare le percentuali di riduzioni previste dallo schema in esame. Il secondo comma definisce l'ordine con il quale si applicano le riduzioni dei pagamenti disciplinate dallo schema di decreto legislativo in esame. In particolare si inizia con quelle riguardanti l'ammissibilità per passare a quelle riguardanti la condizionalità rafforzata e finire con quelle della condizionalità sociale.
  L'articolo 26, da ultimo, reca la clausola di invarianza finanziaria.

  Mirco CARLONI, presidente, chiede al rappresentante del Governo se intenda intervenire in questa fase o si riservi di intervenire successivamente.

  Il Viceministro Francesco Paolo SISTO si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

  Mirco CARLONI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 10.45.

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 24 gennaio 2023.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Agrinsieme e Coldiretti, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune. Atto n. 18.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 11.30.