CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 31 gennaio 2023
54.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e XIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune (Atto n. 18).

PARERE APPROVATO

  Le Commissioni II Giustizia e XIII Agricoltura,

   esaminato lo schema di decreto legislativo che, in attuazione del regolamento (UE) n. 2021/2116 (finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e abrogazione del regolamento (UE) n. 1306/2013), reca l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;

   premesso che:

    la normativa europea richiamata non prevede più in tale ambito una disciplina del sistema sanzionatorio ma lascia agli Stati membri il compito di intervenire a livello nazionale a tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea;

    le riduzioni e le esclusioni previste dal provvedimento in esame sono, quindi, determinate per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, attraverso l'imposizione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in quanto modulate in funzione della gravità, della portata, della sussistenza o ripetizione dell'inosservanza rilevata e tali da assicurare, al contempo, un sistema di riduzioni o esclusioni;

    la nuova normativa europea prevede, per la prima volta, la possibilità di includere un sistema che, a fronte di un sostegno finanziario dei beneficiari, richieda il rispetto di norme sociali che regolano il rapporto di lavoro, applicabile sia in caso di pagamenti diretti che di pagamenti ambientali, per aree con vincoli naturali o altri vincoli specifici dell'ambito relativo allo sviluppo rurale (cosiddetto condizionalità sociale);

    il provvedimento consta di 26 articoli nell'ambito dei quali è definito l'oggetto (articolo 1) – sanzioni in termini di riduzione o esclusioni dei pagamenti a titolo di PAC – e sono stabilite le sanzioni per violazione delle regole relative: alla condizionalità sociale (articoli 2-3); ai pagamenti diretti e per lo sviluppo rurale (articoli 4-6); alla condizionalità rinforzata, con riferimento, tra l'altro, ai criteri di gestione obbligatori (CGO) o alle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA)(articoli 7-9); agli impegni per gli eco-schemi (articoli 9-10); alle disposizioni specifiche in materia di sviluppo rurale (articoli 11-17), nonché alle disposizioni per il settore delle patate (18-24);

   rilevato che:

    a) all'articolo 3, comma 1, appare opportuno rendere la formulazione del testo più coerente con il disposto dell'articolo 89, par.1, del regolamento UE 2021/2116;

    b) all'articolo 6, comma 1, appare opportuno specificare che le riduzioni ivi previste siano determinati sulla base dei criteri previsti dal decreto di cui all'articolo 25; al fine di consentire che, con successivo provvedimento, si possa definire l'esatta percentuale della riduzione da applicare in caso di infrazione, visto che il sostegno è ridotto «fino al 3 per cento in funzione della entità dell'omissione»;

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    c) all'articolo 9, appare opportuno aggiungere il riferimento anche agli articoli 46 e 47 del Reg. (UE) n. 1308/2013, per comprendere i casi in cui devono essere rispettate le vecchie regole di condizionalità previste dal Reg. (UE) n. 1306/2013 nei casi di impegni per la «ristrutturazione e riconversione dei vigneti» o la «vendemmia verde», adottati prima del 2023, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera g), del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2588 del 20 marzo 2020;

    d) all'articolo 12, appare opportuno riformulare la rubrica per renderla più corrispondente al contenuto dell'articolo;

    e) analogamente, all'articolo 15, appare opportuno riformulare la rubrica per renderla più corrispondente al contenuto dell'articolo;

    f) all'articolo 25, comma 1, per quanto detto con riguardo all'articolo 6, appare opportuno inserire anche il riferimento all'articolo 6, comma 1, dello schema in esame;

    g) al medesimo articolo 25, comma 1, si valuti se mantenere il richiamo agli articoli 11, comma 1, e 16, comma 1, i quali non richiamano il decreto di cui all'articolo 25 in questione, oppure se integrare i suddetti articoli 11 e 16 con un rinvio esplicito al decreto di cui all'articolo 25;

   preso atto della valutazione favorevole espressa dalla Commissione bilancio nella seduta del 18 gennaio 2023,

  esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   per le motivazioni espresse in premessa, si valuti l'opportunità di:

    a) all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole «è accertata» con le seguenti: «è verificata»;

    b) all'articolo 6, comma 1, aggiungere, alla fine, dopo le parole: «in funzione dell'entità dell'omissione» le seguenti: «sulla base dei criteri previsti dal decreto di cui all'articolo 25»;

    c) all'articolo 9, comma 1, inserire, alla fine, la specifica che anche per impegni per la «ristrutturazione e riconversione dei vigneti» o «la vendemmia verde» adottati prima del 2023 continuino ad applicarsi le regole della condizionalità previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013 (articoli da 91 a 97, 99 e 100);

    d) all'articolo 12, riformulare la rubrica come segue: «Violazione degli impegni connessi alla superficie e agli animali finanziati dal FEARS»;

    e) all'articolo 15, sostituire l'attuale rubrica con la seguente: «Violazione degli impegni dello sviluppo rurale non connessi alla superficie e agli animali», al fine di garantire una maggiore corrispondenza al contenuto dell'articolo;

    f) all'articolo 25, comma 1, dopo le parole: «dagli articoli 3, comma 2», aggiungere le seguenti: «6, comma 1»;

    g) al medesimo articolo 25, comma 1, si valuti se mantenere il richiamo agli articoli 11, comma 1, e 16, comma 1, i quali non richiamano il decreto di cui all'articolo 25 in questione, oppure se integrare i suddetti articoli 11 e 16 con un rinvio esplicito al decreto di cui all'articolo 25.