CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 31 gennaio 2023
54.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 5/2023: Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico. C. 771 Governo.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

   premesso che:

    l'articolo 1 reca disposizioni in materia di esenzione dal computo del reddito del lavoratore di buoni benzina o di titoli analoghi nonché disposizioni in materia di trasparenza e controllo del prezzo di vendita al pubblico di carburante per autotrazione;

    i commi da 2 a 7 del medesimo articolo 1 prevedono l'obbligo per i soggetti che esercitano l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, ivi compresi quelli lungo la rete autostradale, di adeguare la cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita, con l'indicazione della media aritmetica dei prezzi praticati su base regionale, rilevata dal Ministero delle imprese e del made in Italy, prevedendo l'irrogazione, da parte del Prefetto, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 e 6.000 euro in caso di violazione e, dopo la terza violazione, la sospensione dell'attività per un periodo da sette a novanta giorni;

    tale sistema sanzionatorio si applica anche nei casi di violazione delle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi dei carburanti previste dal codice del consumo e di omessa comunicazione dei prezzi praticati nei singoli impianti di distribuzione e di applicazione di un prezzo superiore a quello comunicato ai sensi dell'articolo 51, della legge n. 99 del 2009,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

5-00313 Gallo: Iniziative volte allo scorrimento delle graduatorie delle procedure concorsuali espletate per l'assunzione di cancellieri esperti.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'atto di sindacato ispettivo innanzi indicato, l'interrogante, nel sottoporre all'attenzione del Ministro della Giustizia la quaestio relativa allo scorrimento delle graduatorie capienti del concorso a 2.700 posti di cancelliere esperto, domanda «...quali iniziative... intenda assumere, nel più breve tempo possibile, tenuto conto delle imminenti scadenze delle predette graduatorie, al fine di procedere ad adottare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per autorizzare lo scorrimento delle graduatorie distrettuali del concorso in oggetto, nonché a provvedere alla adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, anche solo parziale, per quelle pubbliche amministrazioni che hanno rispettato il termine della presentazione del Piao con espresso riferimento al Ministero della Giustizia…».
  Al riguardo deve essere innanzitutto posto in risalto l'impegno con cui questo Dicastero, in conformità alla politica di rinnovamento e rafforzamento avviata negli ultimi anni, sta portando avanti le attività di reclutamento.
  Invero tale impegno ha consentito – a partire dall'anno 2020 – l'assunzione di circa 8.025 risorse umane nell'intero territorio nazionale.
  Per quanto specificamente concerne la questione che forma oggetto dell'atto di sindacato ispettivo pare opportuno rammentare che in seguito alla pubblicazione del bando di concorso, su base distrettuale, per titoli ed esame orale per il reclutamento di complessive 2.700 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di cancelliere esperto, da inquadrare nell'area funzionale seconda, fascia economica F3, nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia – Amministrazione Giudiziaria, ad eccezione della Regione Valle d'Aosta, dopo l'espletamento delle prove di esame sono state pubblicate le graduatorie definitive con relativa indicazione delle modalità per la scelta della sede da parte dei vincitori.
  Conseguentemente sono state immesse nel possesso delle loro funzioni 2.382 unità di personale, al netto delle rinunce espresse e delle mancate prese di possesso.
  In seguito all'approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2022, con avviso dell'11 novembre 2022 si è proceduto allo scorrimento di ulteriori 319 unità dalle graduatorie capienti nei diversi distretti interessati.
  Dei 319 posti messi a disposizione da questa Amministrazione, 304 unità hanno proceduto alla scelta delle sedi disponibili, prendendo possesso in data 10 gennaio 2023.
  Infine, in relazione alla prevista assunzione di ulteriori 367 idonei dalla graduatoria di cancelliere esperto, si rileva che tali dati sono stati presentati nella tabella riepilogativa delle posizioni da assumere per il triennio 2022-2024 trasmessa in data 12 gennaio 2023 al competente Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

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ALLEGATO 3

5-00314 Enrico Costa: Dati in merito ai provvedimenti di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione emessi nel 2022.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Grazie Presidente.
  I temi sollevati sono di assoluto rilievo, incidendo direttamente sulla possibilità di verificare, nel tempo, l'esatta portata dei casi di ingiusta detenzione, cui segue la doverosa attività riparatoria, quantomeno in termini economici, da parte dello Stato, nonché di verificare le accertate ipotesi di responsabilità disciplinare da parte dei magistrati.
  Orbene, va evidenziato che la relazione ministeriale da presentare al Parlamento e prevista dalla legge (appunto la n. 47 del 16 aprile 2015 come integrata dalla legge 103 del 23 giugno 2017), richiede una preliminare attività di raccolta e successiva elaborazione di un numero rilevante di dati riguardanti in primo luogo le misure cautelari personali applicate nel corso dell'anno precedente distinte per tipologie, con l'indicazione dell'esito dei relativi procedimenti, ove conclusi, nonché i dati relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, con specificazione delle ragioni di accoglimento delle domande, i dati relativi all'entità delle riparazioni per ingiusta detenzione e, infine, i dati relativi al numero di procedimenti disciplinari iniziati nei riguardi dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione dell'esito, ove conclusi.
  Vengono così coinvolte numerose funzioni, in quanto gli uffici giudiziari forniscono i dati relativi alle misure cautelari personali applicate, il Ministero dell'economia e delle finanze deve fornire i dati relativi ai provvedimenti con cui viene riconosciuto o meno il risarcimento per ingiusta detenzione e i dati relativi all'ammontare di tale risarcimento (in qualità di unico soggetto legittimato passivo dei procedimenti, in quanto ente competente al pagamento dei relativi indennizzi) e, infine, l'ispettorato generale del Ministero della giustizia che deve comunicare i dati di sua pertinenza.
  La costante prassi, pertanto, ha visto lo slittamento del deposito della relazione in avanti di alcuni mesi rispetto al 31 gennaio.
  Ed infatti, quanto ai dati relativi all'anno 2021, la relativa relazione al Parlamento (sulle misure cautelari personali ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 47 del 2015 pubblicata sul sito del Ministero della Giustizia per essere poi trasmessa al Parlamento tramite la Presidenza del Consiglio) data 5 maggio 2022.
  Invero, onde rispettare il termine del 31 gennaio, a parte la difficoltà al raccoglimento dei dati di elaborare, che debbono essere aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente, e che pertanto non possono essere raccolti prima di tale data, la relazione rischierebbe di venir elaborata con dati assolutamente parziali e incompleti, certamente non idonei a descrivere compiutamente i fenomeni analizzati.
  Naturalmente forte è l'impegno al rispetto sostanziale e non solo formale del dettato normativo così redigendo la doverosa relazione entro una data il più possibile prossima alla scadenza prevista.
  Ad oggi la relazione del 2023 è in fase di istruttoria: sono stati raccolti i dati relativi all'applicazione delle misure cautelari presso gli uffici giudiziari, si sta provvedendo alla loro elaborazione e si è in attesa di ricevere i dati completi relativi ai provvedimenti con cui viene riconosciuto o meno il risarcimento per ingiusta detenzione oltre all'elaborazione dei dati relativi all'ammontare degli indennizzi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e quelli relativi Pag. 45ai procedimenti disciplinari a carico dei magistrati da parte dell'ispettorato generale del Ministero della giustizia.
  Ciò precisato, quanto ai dati, va precisato ancora «grezzi» e «non elaborati», inerenti l'esborso complessivo nel periodo, si tratta di euro 9.951.067,84 per 8 casi di «errore giudiziario» ed euro 27.378.089,33 per n. 539 casi di ingiuste detenzioni.
  Quanto invece ai dati derivanti dall'attività di monitoraggio da parte dell'Ispettorato generale delle domande di riparazione per ingiusta detenzione, non sono ancora disponibili relativamente all'anno 2022 poiché non sono ancora pervenuti i dati provenienti dalle Corti di Appello.
  Sul punto va tuttavia rilevato che, poiché il monitoraggio riguarda le ordinanze in materia di ingiusta detenzione ex articolo 314 del codice di procedura penale divenute irrevocabili, i tempi di acquisizione dei dati statistici – e, conseguentemente, di invio delle relative richieste alle Corti – devono tenere conto sia del termine per il deposito del provvedimento, sia del tempo per effettuare le relative comunicazioni alle parti, sia, infine, del decorso del termine per proporre ricorso per cassazione.
  La necessità che vengano a completamento le predette scansioni procedimentali influisce, soprattutto, rispetto alle ordinanze pronunciate negli ultimi mesi dell'anno.
  Infine e con riferimento al numero delle azioni disciplinari avviate nell'ultimo quinquennio, non risultano ad oggi avviate azioni disciplinari per ingiusta detenzione ex articolo 314 del codice di procedura penale, al di fuori di casi di ritardata scarcerazione in seguito alla scadenza dei termini di custodia cautelare.

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ALLEGATO 4

5-00315 Calderone: Iniziative normative in materia di inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Grazie Presidente.
  In effetti, il tema sollevato dall'interrogante in ordine alla distinzione tra la cosiddetta inutilizzabilità fisiologica e patologica e loro incidenza in caso di adesione ai cosiddetti riti speciali, è stata oggetto di attenzione sin dal noto arresto giurisprudenziale della Corte di cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 16 del 21 giugno 2000) che stabilito il principio per cui nel giudizio abbreviato le parti accettano che la re-giudicanda sia definita all'udienza preliminare alla stregua degli atti di indagine già acquisiti e rinunciano a chiedere ulteriori mezzi di prova, così consentendo di attribuire agli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari quel valore probatorio di cui essi sono normalmente sprovvisti nel giudizio che si svolge invece nelle forme ordinarie del «dibattimento», ha tuttavia precisato che tale negozio processuale di tipo abdicativo può avere ad oggetto esclusivamente i poteri che rientrano nella sfera di disponibilità degli interessati, ma resta privo di negativa incidenza sul potere-dovere del giudice di essere, anche in quel giudizio speciale, garante della legalità del procedimento probatorio.
  Ne consegue che in esso, mentre non rilevano né l'inutilizzabilità cosiddetta fisiologica della prova (cioè quella coessenziale ai peculiari connotati del processo accusatorio), in virtù dei quali il giudice non può utilizzare prove, pure assunte secundum legem, ma diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento, proprio perché il cosiddetto vizio-sanzione dell'atto probatorio è neutralizzato dalla scelta negoziale delle parti, né le ipotesi di inutilizzabilità relativa stabilite dalla legge in via esclusiva con riferimento alla fase dibattimentale, va invece attribuita piena rilevanza alla categoria sanzionatoria dell'inutilizzabilità cosiddetta patologica, inerente, cioè, agli atti probatori assunti contra legem, la cui utilizzazione è vietata in modo assoluto non solo nel dibattimento, ma in tutte le altre fasi del procedimento, comprese quelle delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare, nonché le procedure incidentali cautelari e quelle negoziali di merito.
  Ciò precisato, sul fronte di eventuali interventi di modifica dell'attuale disciplina normativa, oltre alla proposta di legge n. 729, recante «Modifiche all'articolo 191 del codice di procedura penale in materia di inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite», avanzata dallo stesso Onorevole interrogante in data 20 dicembre 2022, ma ancora non assegnata ad alcuna Commissione, le potenziali iniziative di matrice governativa saranno ben oggetto di vaglio in sede di predisposizione del «pacchetto giustizia» di prossima presentazione.

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ALLEGATO 5

5-00316 Varchi: Iniziative per la negoziazione e l'attuazione di accordi bilaterali relativi al trattamento delle persone condannate.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In relazione all'atto di sindacato ispettivo sopra indicato, deve essere innanzitutto ricordato che alla data del 30 gennaio 2023 negli istituti penitenziari italiani sono presenti 56.150 detenuti, di cui il 95,7 per cento uomini e il 4,2 per cento donne. Dei detenuti presenti, inoltre, 38.490 (68,4 per cento) sono di nazionalità italiana e 17.677 (31,5 per cento) sono stranieri.
  Per quanto specificamente riguarda le politiche di prevenzione e contrasto della radicalizzazione, si evidenzia che da anni l'Amministrazione Penitenziaria, avvalendosi del Nucleo Investigativo Centrale, si occupa dello studio del fenomeno del terrorismo internazionale, anche di matrice confessionale, attraverso il monitoraggio dei detenuti ristretti per tali reati o ad essi afferenti e dei soggetti segnalati per tentativi di proselitismo e radicalizzazione violenta in carcere.
  I risultati delle attività condotte dal Nucleo Investigativo Centrale sono condivisi con i vertici dell'Amministrazione Penitenziaria oltre che, in una ottica di cooperazione, con il Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo (C.A.S.A.) e con la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e, quando ricorrono fatti penalmente rilevanti o di interesse investigativo, con le competenti Direzioni Distrettuali Antimafia.
  L'attività di analisi e di studio si fonda sulla conoscenza personale del ristretto, alla quale si addiviene attingendo alle informazioni in possesso dell'Amministrazione Penitenziaria che, debitamente aggregate, sono utilizzate per la preziosa attività di prevenzione.
  Il monitoraggio prevede l'impiego di tre livelli di rischio (primo livello – Alto, secondo livello – Medio e terzo livello – Basso) che non influiscono sul trattamento penitenziario se non in un'accezione positiva consistente nella richiesta di presa in carico, da parte di tutti gli operatori dell'area educativa, per l'attivazione delle più idonee azioni di supporto.
  Le procedure di attribuzione di un profilo di analisi, rivalutato annualmente, sono caratterizzate da specifici processi lavorativi, alla luce degli indicatori della radicalizzazione, che prevedono un approccio multidisciplinare accurato e idoneo a evitare falsi positivi o a equivocare attività riconducibili alla legittima pratica del culto con comportamenti socialmente pericolosi.
  Nell'ottica di un proficuo interscambio informativo e al fine di assicurare gli interventi di competenza, le Direzioni degli Istituti Penitenziari provvedono a notiziare, tempestivamente, il Prefetto, quale Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza, e le altre forze di polizia competenti sul territorio dell'inserimento dei soggetti nei tre livelli.
  Tanto premesso, va ricordato che nell'ambito dell'Unione Europea la materia del trasferimento dei detenuti è regolata dalla decisione quadro 2008/909/GAI, attuata dall'Italia con il decreto legislativo del 7 settembre 2010 n. 161, entrato in vigore in data 16 ottobre 2010.
  Tutti gli Stati membri hanno attuato la sopra citata decisione quadro.
  Tale strumento ha significativamente innovato il sistema della Convenzione in materia del Consiglio d'Europa (firmata a Strasburgo in data 21 marzo 1983), che è imperniato sul principio del cosiddetto triplice consenso, ossia sulla necessità di un accordo trilaterale tra Stato di condanna, Stato di esecuzione e detenuto interessato.
  La decisione quadro 2008/909/GAI, per contro, esclude la necessità del consenso del condannato quando il trasferimento Pag. 48debba essere effettuato nello Stato membro di cittadinanza del detenuto e costui mantenga col Paese di origine legami familiari, linguistici, culturali, sociali, economici o di altro tipo che inducano a ritenerlo lì tuttora radicato e, pertanto, consentano di ritenere, con una sorta di presunzione iuris et de iure, che l'esecuzione della pena nello Stato di cittadinanza possa favorire una più veloce o comunque migliore risocializzazione del reo.
  È importante sottolineare che, qualunque sia lo strumento internazionale da applicarsi, il reinserimento sociale del detenuto costituisce il fine perseguito e da perseguire con il trasferimento, mentre la riduzione del sovraffollamento carcerario rappresenta solo una conseguenza secondaria del trasferimento, di per sé giuridicamente irrilevante.
  Ciò posto, si può cominciare la disamina dai trattati multilaterali, il più importante dei quali è la già citata Convenzione sul trasferimento delle persone condannate firmata a Strasburgo in data 21 marzo 1983.
  Questa Convenzione è stata ratificata, oltre che da tutti gli Stati membri dell'Unione europea (per i quali però – come si è detto – lo strumento è stato successivamente superato da quello eurounitario della decisione quadro 2008/909/GAI), da tutti gli altri Stati membri del Consiglio d'Europa, fatta eccezione per il Principato di Monaco. Ne sono dunque parte, oltre agli Stati membri dell'Unione Europea, Albania, Andorra, Armenia, Azerbaijan, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Islanda, Liechtenstein, Moldova, Montenegro, Nord Macedonia, Norvegia, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, San Marino, Serbia, Svizzera, Turchia e Ucraina. Ne sono altresì parte diversi Stati non membri del Consiglio d'Europa, più in particolare Australia, Bahamas, Bolivia, Brasile, Canada, Cile, Città del Vaticano, Corea, Costa Rica, Ecuador, Federazione Russa, Filippine, Ghana, Giappone, Honduras, India, Israele, Mauritius, Messico, Mongolia, Panama, Stati Uniti d'America, Tonga, Trinidad e Tobago e, infine, Venezuela.
  Tra i trattati multilaterali si evidenzia altresì – per l'importanza della materia – la MLA Initiative relativa alla cooperazione giudiziaria per i crimini internazionali. Tale progetto di trattato, al cui negoziato in corso l'Italia partecipa, contiene infatti una parte specificamente dedicata al trasferimento dei detenuti.
  Per quanto concerne i trattati bilaterali con i Paesi terzi, va rimarcato che nel campo del trasferimento dei detenuti l'Italia vanta uno storico e consolidato expertise, avendo in questo campo negoziato e stipulato numerosi accordi, con uno sforzo che si è intensificato negli ultimi anni.
  In particolare, possono menzionarsi i seguenti accordi bilaterali già in vigore con i Paesi sotto indicati.
  Con Cuba è attualmente in vigore un accordo firmato a L'Avana in data 9 giugno 1998. Tale accordo cesserà di essere in vigore non appena sarà sostituito dal Trattato sul trasferimento delle persone condannate, sul cui testo si è raggiunto un accordo tecnico nel mese di dicembre dell'anno 2021, testo che però non è stato ancora firmato.
  Il trattato sul trasferimento dei detenuti firmato con il Kosovo a Roma in data 14 aprile 2019, invece, è già entrato in vigore il 10 luglio 2021.
  Per quanto concerne la Nigeria il trattato sul trasferimento dei detenuti, firmato a Roma in data 8 novembre 2016, è in vigore dal 13 novembre 2020.
  Con la Thailandia, poi, è attualmente in vigore il Trattato di cooperazione per l'esecuzione delle sentenze penali firmato a Bangkok nell'anno 1984.
  Con il Perù è attualmente in vigore il Trattato sul trasferimento di persone condannate e di minori in trattamento speciale firmato a Roma nell'anno 1994.
  Per quanto concerne l'India, invece, vige l'accordo sul trasferimento delle persone condannate firmato a Roma nell'anno 2012.
  Con il Kazakistan è attualmente in vigore il trattato sul trasferimento delle persone condannate firmato ad Astana in data 8 novembre 2013.
  Con l'Egitto dal 1° luglio 2013 è in vigore l'Accordo sul trasferimento delle persone condannate firmato al Cairo nell'anno 2001.Pag. 49
  Con la Repubblica Dominicana è attualmente in vigore il Trattato sul trasferimento delle persone condannate firmato a Santo Domingo in data 14 ottobre 2002.
  Con Hong Kong vige l'Accordo sul trasferimento delle persone condannate stipulato a Hong Kong nell'anno 1999.
  Degno di speciale menzione – per l'elevato numero di cittadini albanesi presenti nel nostro sistema carcerario – è l'Accordo bilaterale aggiuntivo alla Convenzione di Strasburgo del 1983 concluso con l'Albania, firmato a Roma in data 23 aprile 2002 ed entrato in vigore il 25 giugno 2004.
  Si segnala, altresì, che con gli Emirati Arabi Uniti il trattato parafato ad Abu Dhabi il 6 ottobre 2021 è stato firmato l'8 marzo 2022 ma non è ancora in vigore in quanto in attesa di ratifica.
  Con riferimento all'Argentina, il trattato sul trasferimento dei detenuti è stato firmato a Buenos Aires in data 8 maggio 2017 e ratificato dall'Italia con la legge del 18 novembre 2019 n. 147. Questo trattato, tuttavia, non è ancora in vigore per la perdurante pendenza della procedura interna di ratifica in Argentina.
  Per quanto concerne il Marocco, il trattato sul trasferimento dei detenuti è stato firmato a Rabat in data 1° aprile 2014 e ratificato dall'Italia con la legge del 28 febbraio 2016 n. 152, ma non è in vigore per la mancata ratifica da parte del Marocco.
  Con riferimento a Taiwan, il negoziato per la conclusione di un trattato sul trasferimento dei detenuti, così come dei trattati di estradizione e assistenza giudiziaria, si è positivamente svolto a Roma in data 1° luglio 2019. L'esito, tuttavia, non è stato in alcun modo formalizzato in ragione delle problematiche legate al peculiare status internazionale della controparte.
  Con riferimento alla Colombia, il trattato sul trasferimento dei detenuti firmato a Roma in data 16 dicembre 2016 è stato ratificato dall'Italia con la legge del 17 luglio 2020 n. 82, tuttavia non è ancora in vigore difettando allo stato la ratifica della controparte.
  Per quanto concerne l'Uruguay, il trattato parafato a Roma in data 12 luglio 2018 è stato firmato il 1° marzo 2019 e ratificato con la legge del 20 aprile 2022 n. 45 ma è in attesa della ratifica della controparte e, dunque, non è ancora in vigore.
  Per completezza, si segnala che con numerosi Paesi i negoziati avviati in materia si sono positivamente conclusi a livello tecnico con la parafatura dei relativi trattati e, dunque, sono in attesa della relativa firma. Tra questi si segnalano quelli coi seguenti Paesi: Gambia (trattato parafato a Banjul in data 13 dicembre 2019); Guinea Bissau (trattato parafato a Roma il 7 ottobre 2021); Sri Lanka (trattato parafato a Colombo il 14 dicembre 2021); Vietnam (trattato parafato a Roma il 7 novembre 2019); Paraguay (trattato parafato ad Asuncion il 26 luglio 2019); Mali (trattato parafato a Roma il 4 luglio 2019); Niger (trattato parafato a Roma il 28 febbraio 2019); Senegal (trattato parafato a Dakar il 13 aprile 2017); Libia (trattato parafato a Roma il 19 giugno 2019, il cui testo è stato confermato, sempre a livello tecnico, all'esito dell'incontro tenutosi a Roma il 12 luglio 2022); Kenya (trattato parafato a Roma il 23 gennaio 2013); Uzbekistan (trattato parafato a Roma il 29 aprile 2022); Bolivia (trattato parafato a La Paz il 17 giugno 2022, il cui testo è stato confermato, con specifico riferimento alla clausola sul trattamento dei dati personali, all'esito degli ulteriori incontri negoziali svoltisi in videoconferenza e conclusasi il 13 ottobre 2022).
  Può poi segnalarsi che con diversi Paesi pendono i negoziati per la conclusione di accordi bilaterali in materia. Tra questi possono ricordarsi Cina, Capo Verde, Ghana, Costa d'Avorio, Giordania, Qatar, Iraq, Guatemala, Honduras, Antigua e Barbuda, Indonesia, Malesia, Filippine, Venezuela e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
  Da ultimo giova evidenziare che in molti dei trattati e negoziati sopra menzionati sono state concordate o proposte disposizioni che ricalcano gli articoli 2 e 3 del Protocollo Addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa firmato a Strasburgo in data 18 dicembre 1997 (entrato in vigore per l'Italia il 1° ottobre 2021), ossia disposizioni che consentono il trasferimento del Pag. 50detenuto senza il suo consenso sia nel caso di fuga del condannato nello Stato di cittadinanza sia nel caso in cui lo stesso condannato sia destinatario, nello Stato di condanna, di un ordine amministrativo di espulsione. Sono state dunque introdotte o caldeggiate disposizioni che, prescindendo dal consenso del detenuto, semplificano la procedura di trasferimento, senza tuttavia prescindere, in nessun caso, dal necessario e ineludibile consenso dello Stato di esecuzione, che – proprio perché tale – sovente costituisce un insormontabile ostacolo al buon esito della procedura di trasferimento (illuminante, in questo senso, è la pratica delle procedure di trasferimento con l'Albania, nelle quali, difatti, tale Stato spesso nega il proprio consenso allegando l'insufficiente ricettività del suo sistema carcerario).

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ALLEGATO 6

5-00317 Morrone: Individuazione di sedi alternative per gli uffici giudiziari attualmente presenti nel Palazzo Ranuzzi-Baciocchi di Bologna, interessato da imminenti lavori di ristrutturazione.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'atto di sindacato ispettivo innanzi indicato, gli interroganti domandano al Ministro della Giustizia «...quali azioni ha in programma per individuare le nuove e idonee sedi ospitanti...» la Corte di Appello di Bologna «...e se sia stata o si stia valutando l'opportunità di richiedere gli immobili per gli uffici temporanei al Comune di Bologna o alla Regione Emilia Romagna…».
  Al riguardo deve essere posto in risalto che sino alla data del 18 gennaio 2023 era più che concreta la prospettiva di trasferire gli Uffici della Corte di Appello di Bologna, nonché quelli del Tribunale e della Procura per i Minorenni di Bologna, in un edificio di proprietà della Regione Emilia Romagna (sito nella via dei Mille).
  Per tale edificio, infatti, era prevista la vendita alla fine del mese di dicembre dell'anno 2025.
  Il 18 gennaio 2023, invece, la Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi di questo Dicastero è stata avvisata che la vendita del predetto immobile era stata anticipata al mese di dicembre dell'anno 2023.
  È evidente quindi che la soluzione sopra indicata, allo stato, non è più idonea perché i lavori che riguarderanno gli edifici in cui sono allocati la Corte di Appello, il Tribunale per i Minorenni e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni richiedono 2 anni di tempo (a partire dal mese di gennaio 2024).
  Pertanto con provvedimento del Direttore Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie del 21 gennaio 2023 si è avviata una indagine di mercato diretta a reperire «...una o più unità immobiliari in Bologna, che abbiano una superficie complessiva compresa tra 2.000 mq e 4.700 mq e si trovino in zone limitrofe, o comunque entro un raggio di 8 km di distanza, dalla via del Pratello 36 o da Palazzo Baciocchi, piazza dei Tribunali n. 4...».
  In altri termini, si sta cercando di reperire – sul libero mercato immobiliare – uno o più edifici che siano in grado di ospitare temporaneamente gli Uffici Giudiziari felsinei interessati dai lavori previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
  Al fine di agevolare la ricerca, si è prevista la possibilità di offrire non solo immobili della notevole metratura suindicata (da 2.000 mq a 4.700 mq) ma anche una pluralità di edifici di minore ampiezza, in ciascuno dei quali collocare (eventualmente) una o più sezioni.
  Il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato al 14 febbraio 2023. Contemporaneamente, si è chiesto a tutti gli enti pubblici operanti nella Regione Emilia Romagna (e cioè la stessa Amministrazione Regionale, il Demanio, la Città Metropolitana, il Comune di Bologna, l'Inail, l'Inps, la Banca d'Italia, la Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana, la spa Sidief, l'Enac, la spa Invimit SGR, la Camera di Commercio di Bologna, l'Aeroporto di Bologna e l'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati) di comunicare la eventuale «…disponibilità di una o più unità immobiliari, site in Bologna, che abbiano una superficie compresa tra 2.000 mq e 4.700 mq e si trovino in zone limitrofe, o comunque entro un raggio di 8 km di distanza, dalla via del Pratello 36 o da Palazzo Baciocchi, piazza dei Tribunali 4, da concedere in uso a titolo gratuito e/o a canone agevolato...».Pag. 52
  Anche in questo caso, è stata inserita la possibilità di offrire edifici di minore superficie, purché almeno pari a 850 mq.
  Anche per i predetti enti, il termine per la risposta è stato fissato al 14 febbraio 2023.
  Il Presidente della Corte di Appello, in particolare, è in stretto contatto con il Comune di Bologna e con la Regione Emilia Romagna al fine di verificare la possibilità di trovare una soluzione al problema.
  Per il 2 febbraio 2023 è stato organizzato un incontro a cui parteciperanno i vertici degli Uffici Giudiziari bolognesi, il Sindaco del Comune di Bologna, il Viceministro Sen. Francesco Paolo Sisto e il Direttore Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie.

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ALLEGATO 7

5-00318 Dori: Iniziative a tutela della salute di Alfredo Cospito, sottoposto al regime di detenzione di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento carcerario, attualmente in sciopero della fame.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Grazie Presidente, grazie per l'occasione di potere nuovamente rendere chiarimenti in ordine alla vicenda del signor Alfredo Cospito, oramai da settimane oggetto di numerosi articoli di stampa.
  Sulla vicenda ho già avuto modo di riferire di recente: in sede di risposta ad analoga richiesta (QT del 1° dicembre 2022) ed in sede di risposta ad ulteriori interrogazioni parlamentari.
  Alfredo Cospito, sino al 30 gennaio 2023 (ieri) ristretto presso la Casa circondariale di Sassari, ed è sottoposto al regime detentivo speciale di cui all'articolo 41-bis, comma 2 e seguenti dell'ordinamento penitenziario, applicato nei suoi confronti con decreto del (precedente) Ministro della Giustizia 4 maggio 2022, per la durata di quattro anni, emesso all'esito del previsto iter procedimentale, su proposta dell'Autorità Giudiziaria, ed acquisiti i necessari pareri stilati dalle Autorità giudiziarie e di polizia preposte.
  Dal 21 ottobre 2022 il detenuto è sottoposto a grande sorveglianza precauzionale, poiché, a far data dal giorno precedente ha intrapreso lo sciopero della fame per protesta contro l'ergastolo ostativo e per l'abolizione del regime 41-bis ordinamento penitenziario cui è sottoposto ed avverso il cui decreto applicativo ha proposto reclamo innanzi al Tribunale di Sorveglianza di Roma.
  Sul punto, come saprete, il Tribunale di Sorveglianza di Roma, in data 19 dicembre 2022 ha sciolto la riserva assunta il precedente 1° dicembre, depositando articolata ordinanza decisoria a mezzo della quale, evidenziando come il provvedimento ministeriale appare essere immune da qualsivoglia censura quindi come (...) le limitazioni imposte appaiono conformi a legge e idonee al risultato perseguito (in termini, pag. 13 e 26) ha rigettato il reclamo proposto.
  Tale provvedimento risulta sottoposto a ricorso per cassazione, con udienza fissata al 7 marzo 2023.
  Quanto alla decisione in ordine alla successiva istanza di revoca anticipata avanzata dal difensore del signor Cospito, si sta procedendo con la necessaria istruttoria che richiede non solo l'aggiornamento del precipuo stato di salute ma, altresì, l'interlocuzione con le preposte Autorità giudiziaria e di polizia, finalizzate alla verifica dell'attuale pericolosità criminale dell'interessato, soprattutto in termini di capacità di collegamento con l'associazione criminale di riferimento nonché in ordine alla «vitalità» di questa.
  In relazione allo stato di salute del signor Cospito, come detto tempo addietro, questo è attentamente e costantemente monitorato, e risulta altresì autorizzato l'ingresso di un suo medico di fiducia.
  È infatti pacifico che lo Stato deve salvaguardare la salute di ogni ristretto, anche nel caso, come questo, in cui sia lo stesso detenuto, per qualsivoglia ragione, a determinare le basi per il deterioramento delle sue condizioni generali, insistendo nello sciopero della fame.
  In data di ieri (30 gennaio 2023) peraltro, come già noto, su consiglio dell'Autorità sanitaria (ASL Sassari), ed in ragione delle difficoltà a potere eseguire in tempi rapidi indagini strumentali necessarie al monitoraggio della situazione clinica certamente in continua evoluzione ma non ancora perniciosamente compromessa, è stato disposto il trasferimento presso altra struttura penitenziaria (carcere di Milano Opera), poiché dotata di Centro Clinico, Pag. 54così da poter garantire l'assistenza necessaria ad ogni evenienza.
  Infine, va riferito che il 27 gennaio 2023, l'Ufficio di Sorveglianza di Sassari, in via d'urgenza ed in attesa della pronunzia da parte del competente Tribunale di Sorveglianza, ha ritenuto l'insussistenza di elementi idonei a giustificare un rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena, reputando l'attuale stato di salute, appunto costantemente monitorato e tutelato, comunque compatibile con il regime detentivo.

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ALLEGATO 8

5-00319 Gianassi: Iniziative di carattere ispettivo conseguenti alle ipotizzate violazioni della normativa in materia di intercettazioni nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Padova che vede coinvolti il Presidente della Regione Veneto Zaia e il professor Crisanti.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Al riguardo deve essere innanzitutto posto in risalto che il Ministro della Giustizia ha ripetutamente affermato con estrema chiarezza che il Governo non intende in alcun modo intervenire sulle «…intercettazioni che riguardano il terrorismo, la mafia e ovviamente quei reati che sono satelliti di questi fenomeni perniciosi...».
  Appare invece necessario monitorare e vigilare sulla corretta applicazione della normativa che ha riformato la disciplina delle intercettazioni, riforma che ha preso avvio con la legge del 23 giugno 2017 n. 103 con cui il Governo è stato delegato a modificare l'impianto normativo, anche e soprattutto al fine precipuo di garantire una maggiore riservatezza dei colloqui captati, e che è stata attuata con il decreto legislativo del 29 dicembre 2017 n. 216.
  Tale riforma introduce diverse disposizioni che attengono al tema costituente la premessa dell'atto di sindacato ispettivo, soprattutto con riferimento alla fase della esecuzione delle intercettazioni nonché a quella in cui i risultati delle captazioni devono essere riversati agli atti del procedimento.
  Anche la fase della selezione dei colloqui rilevanti è oggetto di specifica disciplina, in base alla quale le intercettazioni ritenute non rilevanti sono sottoposte al divieto di pubblicazione, anche parziale, del loro contenuto e di esse non può essere autorizzata la copia, nemmeno se richiesta dai difensori (cfr. il comma 2-bis dell'articolo 114 del codice di procedura penale).
  La suindicata attività di monitoraggio e vigilanza dovrà portare ad un perfezionamento dell'impianto normativo esistente volto ad assicurare in maniera compiuta la riservatezza delle conversazioni e comunicazioni oggetto di intercettazione.
  Occorre infatti, al di là dell'impianto sanzionatorio, elaborare un sistema che limiti preventivamente il più possibile la diffusione delle intercettazioni soprattutto se irrilevanti, a tutela in via prioritaria del cittadino (in particolare se non coinvolto nell'attività investigativa) ma anche della segretezza delle investigazioni stesse, a volte irrimediabilmente minate da una precoce e illegittima discovery.
  In sostanza appare necessario prevenire più che sanzionare.
  Su questo punto sono certo che vi sia la piena condivisione di tutte le forze politiche. Pertanto nessuno scontro ideologico e nessuna delegittimazione, tutt'altro.
  Auspico quindi il contributo fattivo anche delle forze di opposizione.
  Ciò posto, con riferimento alla specifica vicenda, attraverso gli uffici competenti, l'ispettorato Generale ha avviato, come sempre avviene e avverrà in questi casi, una richiesta di istruttoria.

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ALLEGATO 9

5-00320 Giuliano: Iniziative volte all'adeguamento delle tariffe professionali dei Consulenti tecnici d'ufficio dell'autorità giudiziaria.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'atto di sindacato ispettivo innanzi indicato, riferito del mancato adeguamento, da lungo tempo, dei compensi degli ausiliari dell'Autorità Giudiziaria, pur previsto dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (TUSG), nonché degli interventi in tema da parte della Corte Costituzionale, si avanza quesito in relazione all'eventuale intendimento del Ministro della Giustizia a procedere alla rimozione della criticità.
  Orbene, il trattamento economico riservato ai soggetti che collaborano con l'Autorità Giudiziaria in qualità di ausiliari o consulenti tecnici è regolato, come rammentato dagli interroganti, dal decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115 (TUSG), dal decreto ministeriale del 30 maggio 2002, rubricato «Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'Autorità Giudiziaria in materia civile e penale», nonché dall'articolo 4 della legge dell'8 luglio 1980 n. 319 (abrogata nel resto), che regola gli «onorari commisurati al tempo» spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, agli interpreti e ai traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'Autorità Giudiziaria.
  In generale, agli ausiliari spetta il compenso e il rimborso delle spese sostenute (articolo 49 TUSG).
  Il compenso professionale è determinato applicando le tabelle ministeriali: infatti, a norma dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 (Misura degli onorari) «...1. La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, è stabilita mediante tabelle, approvate con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17 commi 3 e 4 della legge del 23 agosto 1988 n. 400. 2. Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe professionali esistenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica dell'incarico...».
  In tale contesto, l'eventuale adozione di nuove tabelle dovrebbe tenere conto delle «...tariffe professionali esistenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica dell'incarico...», con conseguente necessità di effettuare uno studio capillare e approfondito dei citati parametri di riferimento, comportando anche, con ogni probabilità, consistenti aumenti di spesa nel caso in cui le spese della consulenza tecnica di ufficio siano poste a carico dell'Erario (come nel caso di ammissione delle parti al patrocinio a spese dello Stato).
  I compensi di cui alle citate tabelle possono poi essere aumentati sino al doppio in caso di prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà (articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002).
  Le tabelle attualmente in vigore (da ultimo adeguate con il decreto ministeriale del 2002 sopra citato) introducono sia criteri specifici di liquidazione del compenso (in base alla precipua attività svolta dall'ausiliario) sia criteri generali, che hanno carattere residuale.
  Per le prestazioni non previste nelle tabelle ex lege gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacazioni.
  Ciò premesso e precisato, in effetti la normativa vigente (articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002) prevede dei meccanismi di adeguamento dei compensi al mutato costo della Pag. 57vita, per mantenere immutato il valore effettivo nel tempo.
  Sul punto merita di essere rimarcato che è attualmente allo studio la bozza del provvedimento dirigenziale, redatta di concerto con il Ragioniere Generale dello Stato, di adeguamento della misura degli onorari fissi, variabili e a tempo spettanti agli ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario, ai sensi dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati da agosto 1999 ad agosto 2019.
  Si rappresenta, infine, che in sede di discussione del disegno di legge di bilancio è stato messo in votazione l'ordine del giorno 9/643-bis AR/200, finalizzato a impegnare il Governo ad adottare le misure oggetto dell'atto di sindacato ispettivo. Tale proposta risulta essere stata respinta dalla Camera dei Deputati nella seduta del 23 dicembre 2022.