CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 gennaio 2023
50.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 1/2023: Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori. C. 750 Governo.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

   premesso che:

    i commi da 2-quater a 2-septies dell'articolo 1, introducono una nuova disciplina sanzionatoria, di natura amministrativa, per i casi di inosservanza del provvedimento del Governo di divieto o limitazione del transito e della sosta di navi nel mare territoriale in presenza di determinate condizioni;

    il citato comma 2-quater sostituisce l'illecito penale con la sanzione amministrativa pecuniaria, prevedendo il fermo amministrativo per 2 mesi e, in caso di reiterazione, la confisca della nave ai sensi del comma 2-quinquies;

    il comma 2-sexies introduce una nuova fattispecie di illecito amministrativo che si configura qualora il comandante della nave o l'armatore non forniscano le informazioni richieste dalla competente autorità nazionale per la ricerca e il soccorso in mare o non si uniformino alle indicazioni impartite dalla predetta autorità. In questi casi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro e a 10.000 euro nonché la sanzione accessoria del fermo amministrativo per 20 giorni della nave e, in caso di reiterazione, la sanzione accessoria del fermo amministrativo viene portata a due mesi,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

DL 187/2022: Misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici. C. 785 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

   premesso che:

    l'articolo 1 riguarda le imprese, operanti nel settore della raffinazione di idrocarburi, che gestiscono attività di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, cui è demandato il compito di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e la continuità produttiva;

    i commi 3 e 4 del medesimo articolo 1 dispongono che le suddette imprese debbano, a determinate condizioni chiedere la procedura di amministrazione temporanea che comporta la nomina di un commissario – da parte dei ministeri competenti – e la sostituzione degli organi di amministrazione e controllo, senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile, disposizione che regola in via ordinaria la revoca degli amministratori,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere Testo unificato C. 303 e abb.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo come modificato da ultimo dalla Commissione di merito in data 24 gennaio;

   premesso che:

    l'articolo 1 reca l'istituzione della Commissione e la definizione dei suoi compiti e poteri, che coincidono, nella sostanza con quelli previsti dalla legge istitutiva della Commissione d'inchiesta della scorsa legislatura (legge n. 99 del 2018), salvo l'esplicito riferimento alle cosiddette «zoomafie» nonché la innovativa previsione (comma 1 lettera n), riferita alle nuove forme di criminalità organizzata di tipo mafioso connesse all'immigrazione, a nuove popolazioni residenti e a specifici contesti sociali, economici e culturali (lettere l) e n) del comma 1);

    l'articolo 4 disciplina le audizioni a testimonianza prevedendo, come di consueto per testi di analogo tenore, l'applicazione degli articoli del codice penale

    l'articolo 5 precisa i poteri della Commissione in merito alla richiesta di atti e documenti in maniera analoga alla legge istitutiva della Commissione nella scorsa legislatura, anche con riguardo ai rapporti con l'autorità giudiziaria,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 4

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri illeciti ambientali e agroalimentari. Testo unificato C. 80 e abb.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, da ultimo, nella seduta del 24 gennaio;

   premesso che:

    l'articolo 1 reca l'istituzione della Commissione e la definizione dei suoi compiti e poteri, che coincidono, nella sostanza con quelli previsti dalla legge istitutiva dell'analoga Commissione della scorsa legislatura (legge n. 100 del 2018), salvo la estensione dell'ambito di inchiesta alle attività illecite connesse ad altri comparti del settore ambientale e agroalimentare nonché a quelle legate al fenomeno delle «zoomafie», e all'applicazione del Titolo IX-bis del codice penale;

    l'articolo 3 disciplina le audizioni a testimonianza prevedendo, come di consueto per testi di analogo tenore, l'applicazione degli articoli del codice penale, correttamente richiamati nel testo come emendato;

    l'articolo 4 ne precisa i poteri in merito alle richieste di atti e documenti in maniera analoga alla citata legge istitutiva della scorsa legislatura, anche con riguardo ai rapporti con l'autorità giudiziaria;

   rilevato che l'articolo 1, comma 1, lettera o-bis), richiama il Titolo IX-bis del codice penale («delitti contro il sentimento per gli animali» – articolo 544-bis e seguenti) – che contempla le fattispecie di uccisione, maltrattamento spettacoli o manifestazioni vietati o combattimenti che vedono coinvolti animali – per il quale la giurisprudenza (Cass. Pen. sez. III 16755/2019) ne individua la ratio nell'esigenza di punire coloro che con crudeltà infliggono inutili sofferenze agli animali considerati nella loro individualità, specie se d'affezione; tale circostanza induce a ritenere che solo indirettamente tale protezione di carattere penale può essere intesa come strumento di tutela dell'ambiente, della biodiversità e dell'ecosistema, che invece trova la propria sede, sotto il profilo penale, in particolare, nel Titolo VI-bis del codice penale («Dei delitti contro l'ambiente»), introdotto dalla legge n. 68 del 2015, opportunamente citata nella lettera g) del comma 1,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   a) per le motivazioni espresse in premessa, all'articolo 1, comma 1, lettera o-bis), per dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare la congruità del richiamo alle disposizioni del Titolo IX-bis del codice penale.