CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 gennaio 2023
47.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e XII)
ALLEGATO
Pag. 36

ALLEGATO 1

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere. C. 640, approvata, in un testo unificato, dal Senato, C. 602 Serracchiani e C. 772 Ascari.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 4.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: da sedici senatori e da sedici deputati con le seguenti: da diciotto senatori e da diciotto deputati.

  Conseguentemente, al medesimo primo periodo, sostituire le parole da: un rappresentante fino alla fine del periodo, con le seguenti: almeno un deputato per ciascun gruppo esistente alla Camera dei deputati e di almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato della Repubblica e favorendo l'equilibrata rappresentanza di senatrici e senatori, di deputate e deputati.
*4.1. Schullian, Brambilla.
*4.2. Lupi.
*4.3. Le Relatrici.

ART. 6.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifica della composizione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi)

  1. All'articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103, il terzo comma è sostituito dal seguente:

   «3. Essa è composta da ventuno senatori e da ventuno deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di almeno un deputato per ciascun gruppo esistente alla Camera dei deputati e di almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato della Repubblica».
*6.01. Schullian, Brambilla.
*6.02. Lupi.

Pag. 37

ALLEGATO 2

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere. C. 640, approvata, in un testo unificato, dal Senato, C. 602 Serracchiani e C. 772 Ascari.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 4.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: da sedici senatori e da sedici deputati con le seguenti: da diciotto senatori e da diciotto deputati.

  Conseguentemente, al medesimo primo periodo, sostituire le parole da: un rappresentante fino alla fine del periodo, con le seguenti: almeno un deputato per ciascun gruppo esistente alla Camera dei deputati e di almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato della Repubblica e favorendo l'equilibrata rappresentanza di senatrici e senatori, di deputate e deputati.
*4.1. Schullian, Brambilla.
*4.2. Lupi.
*4.3. Le Relatrici.

ART. 6.

  Al comma 5, sostituire le parole: di 50.000 euro per l'anno 2022 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni successivi con le seguenti: di 100.000 euro annui.
6.1. Le Relatrici.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifica della composizione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi)

  1. All'articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103, il terzo comma è sostituito dal seguente:

   «3. Essa è composta da ventuno senatori e da ventuno deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di almeno un deputato per ciascun gruppo esistente alla Camera dei deputati e di almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato della Repubblica».
*6.01. Schullian, Brambilla.
*6.02. Lupi.