CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 marzo 2023
75.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 8 marzo 2023. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano.

  La seduta comincia alle 14.25.

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Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza.
C. 831 Governo.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Riccardo DE CORATO (FDI), relatore, fa presente che il Comitato è chiamato a esaminare, ai fini del parere alla II Commissione Giustizia, il disegno di legge C. 831, presentato dal Ministro della giustizia Nordio, recante norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza, come risultante dall'approvazione di un emendamento in sede referente.
  Evidenzia che il disegno di legge, che si compone di 4 articoli, prevede la procedibilità d'ufficio per tutti i reati per i quali sia contestata l'aggravante del «metodo mafioso» o della finalità di terrorismo o di eversione; modifica il Codice antimafia prevedendo la procedibilità d'ufficio anche per il reato di lesione personale, quando è commesso da persona sottoposta a una misura di prevenzione personale, fino ai tre anni successivi al termine della misura stessa; interviene sulla disciplina dell'arresto in flagranza per i delitti procedibili a querela.
  Più in dettaglio, fa presente che l'articolo 1 è volto a rendere procedibili d'ufficio tutti i reati procedibili a querela ove ricorra l'aggravante della finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-bis.1, primo comma, del codice penale o l'aggravante derivante dall'aver commesso il fatto avvalendosi del vincolo associativo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose, di cui all'articolo 416-bis.1, primo comma, del codice penale.
  Rammenta che l'articolo 2 del disegno di legge è volto a includere il delitto di lesione personale, previsto dall'articolo 582 del codice penale, fra i delitti per i quali l'articolo 71 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) prevede la procedibilità d'ufficio qualora essi siano aggravati dall'essere stati commessi da persona sottoposta a una misura di prevenzione personale durante il periodo di applicazione e sino a 3 anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.
  Passando ad esaminare il contenuto dell'articolo 3, evidenzia che il comma 1 modifica l'articolo 380 del codice di procedura penale consentendo l'arresto in flagranza obbligatorio, anche in mancanza di querela, nel caso in cui la persona offesa non risulti prontamente reperibile. In questi casi la querela deve comunque essere presentata entro il termine di quarantotto ore dall'arresto. In particolare, il disegno di legge modifica il comma 3 dell'articolo 380 c.p.p., consentendo l'arresto, anche nel caso in cui la querela non sia contestualmente presentata in quanto la persona offesa risulti essere non prontamente rintracciabile. In questi casi il nuovo comma 3 consente la presentazione sopravvenuta della querela, entro il termine di quarantotto ore dall'arresto. L'arrestato è quindi immediatamente liberato: se la querela non è proposta nel termine di quarantotto ore dall'arresto; se la persona offesa dichiara di rinunciarvi o rimette la querela proposta. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'arresto sono tenuti, comunque, ad effettuare tempestivamente ogni utile ricerca della persona offesa. Nel caso in cui la persona offesa è presente o rintracciata, la querela può essere proposta anche – in forma semplificata – con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria, ferma la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'articolo 90-bis. La Commissione di merito, con l'approvazione di un emendamento, ha previsto inoltre che quando l'arresto è effettuato in flagranza, ma manca ancora la querela e questa può sopravvenire, il giudizio direttissimo disciplinato dagli articoli 449 e 558 del codice di procedura penale sia sospeso: la sospensione è revocata non appena risulta sopravvenuta la querela o la rinuncia a proporla oppure, in ogni caso, decorso il termine previsto dalla legge per la proposizione.Pag. 13
  L'articolo 4 del disegno di legge reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.
  Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, e in particolare al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento sia riconducibile alle materie «giurisdizione e norme processuali» e «ordinamento penale», di esclusiva competenza legislativa statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
  Per quanto riguarda il rispetto degli altri principi costituzionali, ricorda che il fondamento costituzionale della disciplina del codice di procedura penale inerente all'arresto in flagranza ed al fermo di indiziato di delitto risiede nel terzo comma dell'articolo 13 della Costituzione, il quale, adoperando i canoni della eccezionalità, necessità ed urgenza e tassatività, individua le situazioni contingenti che consentono l'adozione di misure provvisorie restrittive dello status libertatis da parte dell'autorità di polizia, non potendosi attendere l'intervento dell'autorità giudiziaria. Come affermato dalla Corte costituzionale, da ultimo nella sentenza n. 41 del 2022, la determinazione dei casi eccezionali di necessità e urgenza in cui possono essere adottati provvedimenti provvisori limitativi della libertà personale ai sensi dell'articolo 13 della Costituzione, rientra in un ambito caratterizzato dalla discrezionalità legislativa – intesa quale riflesso specifico della più ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali in materia penale – sindacabile dalla Corte solo in caso di manifesta irragionevolezza o di arbitrarietà.
  Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 14.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 8 marzo 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano.

  La seduta comincia alle 14.30.

Indagine conoscitiva sull'attività di rappresentanza di interessi.
(Deliberazione).

  Nazario PAGANO, presidente, sulla base di quanto convenuto in seno all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, ed essendo stata acquisita la previa intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone di deliberare lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sull'attività di rappresentanza di interessi.
  L'indagine conoscitiva si concluderà entro il 30 giugno 2023 e si svolgerà sulla base del programma predisposto (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta del presidente.

  La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 8 marzo 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. – Intervengono la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano, e il sottosegretario di Stato per l'interno, Nicola Molteni.

  La seduta comincia alle 14.35.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi.
C. 665 Francesco Silvestri, C. 879 Zaratti e C. 880 Morassut.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 marzo 2023.

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  Nazario PAGANO, presidente, ricorda che nella precedente seduta sono state esaminate tutte le proposte emendative, fatta eccezione per l'emendamento Schullian 2.1, che è stato accantonato su richiesta della relatrice. Chiede quindi alla relatrice, onorevole Kelany, se è nelle condizioni di esprimere il parere sull'emendamento Schullian 2.1.

  Sara KELANY (FDI), relatrice, afferma di aver svolto un ulteriore approfondimento a seguito del quale esprime parere favorevole sull'emendamento Schullian 2.1

  La Sottosegretaria Matilde SIRACUSANO si rimette alla Commissione sull'emendamento Schullian 2.1.

  Alessandro COLUCCI (NM(N-C-U-I)-M) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Schullian 2.1.

  Nazario PAGANO, presidente, comunica che sottoscrivono l'emendamento Schullian 2.1 anche i deputati Zaratti e Magi.

  La Commissione approva l'emendamento Schullian 2.1 (vedi allegato 3).

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che il testo del provvedimento, come modificato, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva.
C. 715 cost. Iannone, approvata, in prima deliberazione, dal Senato, C. 212 cost. Berruto, C. 337 cost. Prisco, C. 423 cost. Grippo e C. 904 cost. Cattaneo.
(Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 febbraio 2023.

  Nazario PAGANO, presidente, ricorda che nella seduta odierna si dovrebbe procedere – secondo quanto stabilito nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – all'adozione del testo base.
  In assenza di richieste di intervento, dichiara concluso l'esame preliminare.

  Alessandro URZÌ (FDI), relatore, propone, anche a nome dell'altro relatore, onorevole Berruto, di adottare, come testo base per il prosieguo dell'esame, il testo già approvato dal Senato e dunque la proposta di legge costituzionale C. 715.

  Mauro BERRUTO (PD-IDP), relatore, rinnova l'auspicio che la Commissione possa giungere all'approvazione del provvedimento all'unanimità e la proposta di approvare il provvedimento in Assemblea il prossimo 6 aprile, giornata mondiale dello sport.

  La Commissione approva la proposta di adottare, come testo base per il prosieguo dell'esame, la proposta di legge C. 715 cost. Iannone, approvata, in prima deliberazione, dal Senato.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che, secondo quanto concordato nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di proposte emendative al testo base testé adottato, è fissato per lunedì 13 marzo, alle ore 14.
  Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 16/2023: Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina.
C. 939 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

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  Riccardo DE CORATO (FDI), relatore, rileva preliminarmente che le motivazioni della necessità e urgenza dell'intervento con decreto-legge sono individuate nell'esigenza di adottare disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'impatto sul piano interno della crisi internazionale in atto in Ucraina, con misure in tema di accoglienza e potenziamento delle capacità amministrative.
  Fa presente che il decreto-legge in conversione consta di 6 articoli attraverso i quali si prorogano le misure connesse alle attività di assistenza e accoglienza delle persone provenienti dall'Ucraina richiedenti protezione temporanea, si proroga la durata dei permessi di soggiorno, si interviene sulle misure di assistenza per i minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina e si potenziano temporaneamente gli organici della Commissione nazionale per il diritto d'asilo. Le misure oggetto di proroga si inquadrano nell'ambito delle attività finalizzate ad assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto. Tali misure sono state introdotte con ordinanze di protezione civile e decreti-legge conseguenti alla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, adottata dal Consiglio dei ministri il 28 febbraio 2022, fino al 31 dicembre 2022, la cui durata è stata prorogata dapprima con la legge di bilancio 2023 fino al 3 marzo 2023 (articolo 1, comma 669, legge n. 197 del 2022) e da ultimo, fino al 31 dicembre 2023, con deliberazione del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2023 in conseguenza del perdurare della crisi internazionale.
  In premessa, ritiene utile richiamare che le misure di cui si tratta sono state disposte in particolare ai sensi del decreto-legge n. 21 del 2022 (articolo 31) e ulteriormente rafforzate e rimodulate ad opera dei successivi decreti-legge n. 50 (articolo 44) e n. 115 del 2022 (articolo 26) in conseguenza degli sviluppi della crisi bellica.
  Più in dettaglio, e rinviando comunque all'ampia documentazione predisposta dal Servizio studi, fa presente che l'articolo 1 del decreto-legge in conversione autorizza, fino al 31 dicembre 2023, la prosecuzione di alcune specifiche attività nell'ambito delle misure assistenziali, previste dall'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, in favore delle persone richiedenti o già beneficiarie della protezione temporanea.
  Rammenta che nel diritto dell'Unione europea, in base alla direttiva 2001/55/CE, recepita nel nostro ordinamento dal richiamato decreto legislativo n. 85 del 2003, la protezione temporanea è la procedura di carattere eccezionale che garantisce, nei casi di afflusso massiccio o di imminente afflusso massiccio di sfollati provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea che non possono rientrare nel loro Paese d'origine, una tutela immediata e temporanea alle persone sfollate. L'obiettivo è alleviare la pressione sui sistemi nazionali di asilo e consentire agli sfollati di godere di diritti armonizzati in tutta l'UE. Tra questi diritti rientrano il soggiorno, l'accesso al mercato del lavoro e agli alloggi, l'assistenza medica e l'accesso all'istruzione per i minori. Tale procedura di carattere eccezionale non era stata mai utilizzata fino allo scorso 4 marzo 2022, quando il Consiglio dell'UE Giustizia Affari interni ha approvato, su proposta della Commissione europea, la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio del 20 luglio 2001 e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea. Il Consiglio ha stabilito che la protezione temporanea sia attiva retroattivamente, a far data dal 24 febbraio 2022 e fino al 4 marzo 2023, termine poi esteso di un ulteriore anno fino al 4 marzo 2024.
  Per quanto riguarda il nostro ordinamento, fa presente che in attuazione della Decisione di esecuzione 2022/382 è stato emanato il D.P.C.M. 28 marzo 2022, che ha delimitato le categorie di persone alle quali si applica la protezione temporanea.
  Tornando ai contenuti dell'articolo 1 del decreto-legge in conversione, evidenzia che in particolare, il comma 1 prevede, in base alla lettera a), di proseguire, nel limite Pag. 16massimo di 7.000 unità, le attività di accoglienza diffusa, attivate attraverso i comuni ed enti e associazioni del terzo settore, già disposte in attuazione del decreto-legge n. 21 del 2022 nel numero massimo di 22.000 unità. Al contempo si prevede la possibilità di attivare tali forme di accoglienza non solo secondo le modalità previste già dal citato decreto-legge n. 21, ma anche mediante convenzioni, con validità territoriale, sottoscritte dai commissari delegati per il coordinamento territoriale delle attività di soccorso ai sensi dell'ordinanza n. 872 del 4 marzo 2022 (nominati nella persona dei Presidenti di regione) con gli enti del terzo settore (o gli altri soggetti già previsti dalla legge) e anche con soggetti privati (finora non previsti). Tali convenzioni sono ammesse nel rispetto dei requisiti di servizi e nei limiti di importo stabiliti nelle convenzioni nazionali fino a questo momento sottoscritte dal Dipartimento della protezione civile e, in ogni caso, previo nulla osta del medesimo Dipartimento.
  In base alla lettera b), il comma 1 prevede di proseguire, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'elargizione del contributo di sostentamento concesso ai sensi del decreto-legge n. 21 del 2022 (articolo 31, comma 1, lettera b)), nel limite massimo di 80.000 unità, per coloro che hanno già provveduto ad autonoma sistemazione per la durata massima di 90 giorni dall'ingresso in Italia.
  La lettera c) del comma 1 assegna, anche per l'anno 2023, nel limite di 40 milioni di euro, il contributo una tantum finalizzato al rafforzamento, in via temporanea, dei servizi sociali e destinato ai comuni che ospitano un significativo numero di persone richiedenti la protezione temporanea, già previsto per l'anno 2022, con pari finanziamento dall'articolo 44, comma 4, del decreto-legge n. 50 del 2022. Il riparto del contributo avviene secondo le modalità previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 927 del 3 ottobre 2022, previo aggiornamento del censimento della popolazione residente ivi previsto, che dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.
  Fa presente che il comma 2 della disposizione in esame autorizza il Dipartimento della protezione civile a disporre con ordinanze, ai sensi dell'articolo 25 del Codice di protezione civile (ossia ordinanze di protezione civile autorizzate sulla base della deliberazione dello stato di emergenza a derogare alla normativa vigente), la rimodulazione delle misure previste ai commi 1 e 6, sulla base delle effettive esigenze, potendo individuare il numero dei soggetti coinvolti purché nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Il comma 3 stabilisce che per l'attuazione delle misure di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del Codice della protezione civile, nel limite complessivo di 89,6 milioni di euro per l'anno 2023.
  I commi 4 e 5 sono volti ad assicurare le risorse necessarie per garantire l'accoglienza dei profughi dall'Ucraina nei centri governativi e territoriali destinati ai migranti. In particolare, il comma 4 dispone un incremento di circa 137,8 milioni di euro per l'anno 2023 delle risorse iscritte nel bilancio dello Stato (stato di previsione del Ministero dell'interno) per il finanziamento dei centri governativi di accoglienza ordinari e straordinari (CAS), di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015 (cosiddetto decreto accoglienza), destinati ad assicurare l'accoglienza in tali centri dei profughi ucraini fino al 31 dicembre 2023.
  Evidenzia poi che il comma 5 incrementa di 52.295.898 euro per il 2023 il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo per garantire la prosecuzione dell'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina anche nelle strutture territoriali della rete SAI (Sistema di accoglienza e integrazione).
  Per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 4 e 5, il successivo comma 7 rinvia alle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 5 del decreto.
  Infine, rammenta che il comma 6 dispone la prosecuzione della garanzia di accesso all'assistenza sanitaria sul territorioPag. 17 nazionale per i richiedenti e titolari della protezione temporanea a condizioni di parità con i cittadini italiani, misura già prevista dai precedenti decreti che avevano disposto a tal fine un contributo alle regioni per complessivi 120.000 posti.
  Passando al successivo articolo 2, evidenzia che la disposizione proroga al 31 dicembre 2023 i permessi di soggiorno in scadenza il 4 marzo 2023 rilasciati ai profughi provenienti dall'Ucraina in conseguenza al riconoscimento agli stessi da parte dell'Unione europea della protezione temporanea. La disposizione specifica che tali permessi di soggiorno perderanno efficacia e saranno revocati anche prima della scadenza del 31 dicembre 2023 se l'Unione europea adotterà un provvedimento di cessazione della protezione temporanea. Rammenta che la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto-legge segnala che i permessi di soggiorno rilasciati per protezione temporanea sulla base del DPCM del 28 marzo 2022 sono circa 175.000.
  Osserva che l'articolo 3 interviene in materia di misure di assistenza per i minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina, modificando l'articolo 31-bis del decreto-legge n. 21 del 2022 (recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina). Più nel dettaglio, evidenzia che il comma 1, lettera a) riconosce ai comuni che accolgono minori stranieri non accompagnati (MSNA) provenienti dall'Ucraina, una somma pari a 100 euro pro capite al giorno, non più a titolo di rimborso per i costi sostenuti dai comuni (come prevedeva la precedente formulazione della disposizione novellata), bensì a titolo di contributo, analogamente a quanto previsto per le altre procedure di accoglienza di minori stranieri non accompagnati, accolti presso i comuni, poste in essere nell'ambito del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno e per le quali è previsto un contributo di pari importo. In considerazione del fatto che il Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno è stato nominato Commissario delegato, la lettera b) prevede che, per l'espletamento delle relative procedure, il Commissario delegato non si avvalga più di una struttura di supporto da definire con ordinanza del Capo del Dipartimento per la protezione civile, bensì delle strutture del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente sul bilancio del medesimo Ministero.
  Sottolinea che il comma 2 dispone che le istanze finalizzate al riconoscimento del contributo di cui al novellato articolo 31-bis siano presentate dai comuni interessati, a pena di decadenza, entro il 30 settembre 2024. Il comma 3 incrementa per un importo pari a 47.711.000 euro per l'anno 2023 le risorse attribuite al Commissario delegato. Il comma 4 reca la copertura finanziaria per gli oneri derivanti dall'incremento di risorse in favore del Commissario delegato, facendo rinvio alle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 5 del provvedimento.
  Il successivo articolo 4 consente alla Commissione nazionale per il diritto di asilo di avvalersi, nel 2023 ed entro il limite di spesa di 150 mila euro, di non oltre dieci prestatori di lavoro con contratto a tempo determinato, in considerazione dell'eccezionale volume di richieste di protezione internazionale connesse al conflitto bellico in atto in Ucraina. In particolare, il comma 1 prevede che detto personale sia reclutato tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro e che sia in possesso di professionalità di cui la Commissione stessa risulta non sufficientemente dotata. Il comma 2 reca una disposizione di neutralità finanziaria disponendo che alla copertura dell'autorizzazione di spesa di cui sopra si provveda mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza apportare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Fa presente che l'articolo 5 reca disposizioni finanziarie. In particolare, il comma 1 incrementa di 61.530.597 euro per l'anno 2023 il Fondo per le emergenze nazionali (di cui all'articolo 44 del decreto legislativo Pag. 18n. 1 del 2018). Rammenta che si tratta di un Fondo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, destinato agli interventi connessi ad eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, relativamente ai quali il Consiglio dei ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale. Il comma 2 quantifica in 299.388.800 euro per l'anno 2023 gli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal decreto-legge e ne dispone la copertura nei seguenti termini: quanto a 276.588.800 euro, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di alcune Missioni e Programmi di spesa dei Ministeri, negli importi indicati nell'Allegato 1 al decreto; quanto a 22,8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che, alla data del 22 febbraio 2023, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono pertanto acquisite all'erario.
  In relazione alle riduzioni disposte con l'Allegato 1, evidenzia che il comma 3, al fine di garantire ai ministeri la necessaria flessibilità, prevede che, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, previo parere delle Commissioni parlamentari, possono essere disposte variazioni compensative in ciascuno stato di previsione della spesa. Il comma 4 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ai fini dell'attuazione delle disposizioni recate dal decreto-legge in esame.
  Infine, fa presente che l'articolo 6 dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale: il decreto-legge è dunque vigente dal 3 marzo 2023.

  Nazario PAGANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi e delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché disposizioni concernenti il divieto di percezione di erogazioni provenienti da Stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche.
C. 304 Conte.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 marzo 2023.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.
  Ricorda che nella seduta del 2 marzo l'onorevole De Corato, in qualità di presidente in quella seduta, sostituendo la relatrice, onorevole Bergamini, ha illustrato il provvedimento.
  Avverte altresì che – come concordato nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – nella seduta odierna si procederà alla discussione generale.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 8 marzo 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.00.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 8 marzo 2023.

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Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 88 Magi, C. 115 Madia, C. 424 Grippo e C. 769 Zanella, recanti disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura, di rappresentanti del Comitato «Voto dove Vivo», del Comitato «Io voto fuori sede», dell'associazione «The Good lobby».

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.50.