CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 marzo 2023
74.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 17

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 7 marzo 2023. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

  La seduta comincia alle 11.50.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica.
Testo unificato C. 217 e abb.
(Parere alle Commissioni VII e IX).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente, ricorda che il Comitato è chiamato ad esprimere il prescritto parere nella seduta odierna.

  Francesco MICHELOTTI (FDI), relatore, evidenzia che il Comitato avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alle Commissioni riunite VII e IX, del testo unificato delle abbinate proposte di legge C. 217 Maccanti e C. 648 Mollicone, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica, adottato come testo base per il prosieguo dell'esame, come risultante dalle proposte emendative approvate.
  Fa presente che il provvedimento riproduce in gran parte, con alcune modificazioniPag. 18 e integrazioni, il testo unificato adottato come testo base nella scorsa legislatura, nel corso dell'esame di proposte di legge di analogo contenuto, il cui iter non si è mai concluso. Con riguardo al contenuto del testo in esame, composto da 8 articoli, segnala che l'articolo 1 è intitolato ai principi, intestando alla Repubblica (e dunque, a tutti i suoi enti costitutivi ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione: i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni) una serie di compiti e iniziative. In particolare, la Repubblica: a) riconosce, tutela e promuove la proprietà intellettuale in tutte le sue forme, come strumento di stimolo dell'innovazione, della creatività, degli investimenti e della produzione di contenuti culturali, anche di carattere digitale; b) tutela il diritto d'autore e le situazioni giuridiche allo stesso connesse da ogni violazione e da ogni illecito, compresi quelli perpetrati mediante l'utilizzo di reti di comunicazione elettronica; c) assicura alle imprese, agli autori, agli artisti e ai creatori adeguate forme di sostegno, anche economico, per agevolare la produzione, la traduzione e l'internazionalizzazione delle opere dell'ingegno; d) prevede opportune forme di responsabilizzazione nei confronti degli intermediari di rete, al fine di rendere maggiormente efficaci le attività di contrasto della diffusione illecita e della contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore e promuovere campagne di comunicazione e sensibilizzazione del pubblico sul valore della proprietà intellettuale; e) salvaguardare i diritti alla segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento dell'integrità e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica, e alla libertà dell'iniziativa economica e del suo esercizio in regime di concorrenza; f) garantire l'attuazione delle politiche volte a promuovere la libertà di espressione e di informazione, la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dai princìpi generali del diritto dell'Unione europea. L'esercizio di tali funzioni è svolto – secondo l'articolo 1 – in attuazione degli articoli 41 e 42 della Costituzione nonché dell'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dei princìpi della Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 19 febbraio 2007, n. 19, coerentemente con il quadro giuridico dell'Unione europea.
  Fa presente a tale proposito che la nostra Costituzione non menziona espressamente la tutela del diritto d'autore, limitandosi a elencare le «opere dell'ingegno» fra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera r). Ciò, peraltro, in linea con la gran parte delle altre Carte europee, in cui il riferimento esplicito alle creazioni intellettuali, variamente declinate, è piuttosto circoscritto. Come in altri Paesi, però, anche in Italia il fondamento della tutela del diritto d'autore è stato individuato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. Ricorda in particolare la sentenza n. 108 del 1995 in cui la Corte osserva che a fronte degli interessi sia del pubblico degli utenti delle opere di cultura che degli operatori economici del settore, rilevano altresì gli interessi dell'autore di dette opere, ritenuti prioritari dal legislatore. Sempre secondo la Corte, la protezione dei diritti patrimoniali e non patrimoniali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica viene giustificata, per tradizione ormai secolare, dal doveroso riconoscimento del risultato della capacità creativa della personalità umana, cui si collega l'ulteriore effetto dell'incoraggiamento alla produzione di altre opere, nell'interesse generale della cultura. Come richiamato nella sentenza, la giustificazione costituzionale della proprietà intellettuale trova eco nella giurisprudenza della stessa Corte che ha attribuito alla tutela e all'esercizio del diritto di autore una «rilevanza di interesse generale, e quindi pubblica», tale da indurre il legislatore alla predisposizione di particolari mezzi di difesa sia penali che civili (ordinanza n. 361 Pag. 19del 1988 nonché sentenze numero 25 del 1968, 65 del 1972 e 110 del 1973). Segnala inoltre, nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea, che l'articolo 17, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea stabilisce che «la proprietà intellettuale è protetta». Peraltro, come riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, la tutela della proprietà intellettuale trova radicamento anche nelle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo (segnatamente, all'articolo 1 del Primo protocollo addizionale).
  Evidenzia che l'articolo 2 del testo in esame, al comma 1, attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) il potere di ordinare, con proprio provvedimento, ai prestatori di servizi di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi in maniera illecita, mediante il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e il blocco dell'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP. In sede di adozione di tale provvedimento l'Autorità ordina altresì il blocco futuro di ogni nome di dominio, sotto dominio o indirizzo IP che, attraverso modifiche del nome, della declinazione o dell'estensione, tenti di aggirare il divieto, consentendo ugualmente l'accesso ai medesimi contenuti, o comunque a contenuti della stessa natura (comma 2). Nei casi di gravità e urgenza, in cui la violazione abbia ad oggetto contenuti trasmessi in diretta o ad essi assimilabili, l'AGCOM ordina ai prestatori di servizi di disabilitare l'accesso ai contenuti trasmessi abusivamente, adottando a tal fine un provvedimento cautelare abbreviato, senza contraddittorio, su richiesta del titolare dei diritti violati o dei suoi aventi causa o, a seguito di modifica introdotta dalle Commissioni di merito in sede di esame delle proposte emendative, da un soggetto appartenente alla categoria dei segnalatori attendibili, così come definiti dall'articolo 22, comma 2, del Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (cosiddetto Regolamento sui servizi digitali). Si considerano segnalatori attendibili quegli enti che hanno dimostrato, tra l'altro, di disporre di capacità e competenze particolari nella lotta ai contenuti illegali e di svolgere le proprie attività in modo diligente, accurato e obiettivo. Nell'ipotesi di contenuti trasmessi in diretta, il suddetto provvedimento è adottato, notificato ed eseguito prima della diretta o, al più tardi, nel corso della diretta stessa; per i contenuti non trasmessi in diretta ma comunque ad essi assimilabili, il riferimento è alla loro prima trasmissione. È l'AGCOM stessa, inoltre, in sede di disciplina del relativo procedimento cautelare abbreviato, a definire gli strumenti di reclamo di cui il soggetto destinatario del provvedimento può far ricorso (comma 3).Come anticipato, i soggetti legittimati ad avanzare la richiesta di blocco all'AGCOM sono il titolare dei diritti o i suoi aventi causa o un soggetto appartenente alla categoria di segnalatori affidabili. A tal fine, essi devono allegare alla richiesta la documentazione relativa, che può consistere in una lista di nomi di dominio e di indirizzi IP attraverso i quali i contenuti diffusi abusivamente vengono resi disponibili. Tale lista può essere periodicamente aggiornata (comma 4). I provvedimenti inibitori assunti dall'AGCOM si eseguono mediante notifica: ai richiedenti il provvedimento medesimo; ai prestatori di servizi di accesso alla rete; ai soggetti gestori di motori di ricerca e ai fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito web o dei servizi illegali; alla coalizione per la lotta ai reati contro la proprietà intellettuale dell'Europol. Ricevuta la notifica, il prestatore di servizi di accesso alla rete, il motore di ricerca o il fornitore di servizi della società dell'informazione, devono provvedere senza indugio a disabilitare la risoluzione DNS dei nomi di dominio e l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP, anche congiuntamente indicati nella lista di cui al precedente comma (comma 5). A seguito dell'introduzione di un nuovo comma 5-bis nel corso dell'esame delle proposte emendative, nel caso in cui l'indirizzo IP soggetto a blocco si trovi all'interno dell'Unione europea, l'Autorità può prevedere partenariati con i propriPag. 20 omologhi su base volontaria per contrastare più efficacemente la distribuzione di contenuti illegali su suolo europeo. Nel caso in cui l'indirizzo IP si trovi al di fuori del territorio dell'Unione europea, l'Autorità è tenuta a farlo inserire in tempi ragionevoli nella Counterfeit and Piracy Watch List stilata annualmente dalla Commissione europea. I provvedimenti inibitori dell'Autorità sono trasmessi alla Procura della Repubblica, che deve ricevere altresì il riscontro delle attività eseguite da parte dei destinatari (comma 6).
  Rileva che l'articolo 3 del testo in esame, al comma 1, novella l'articolo 171-ter, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, aggiungendo la lettera h-bis), al fine di disporre che chiunque, a fini di lucro, esegua abusivamente la fissazione su supporto digitale, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica o audiovisiva con le modalità previste dall'articolo 85-bis, comma 1, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773), ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con una multa da 2.582 a 15.493 euro. Anche il comma 3 dell'articolo 3 novella la legge n. 633 del 1941, introducendo alcune modifiche all'articolo 174-ter. In primo luogo (lettera a)) è novellato il comma 1 del citato articolo 174-ter, al fine di punire con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale, anche le condotte di chi mette a disposizione, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti o servizi audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche. È altresì novellato (alla lettera b) del comma 3) il comma 2 dell'articolo 174-ter della medesima legge, per far ricadere nella fattispecie soggetta ad un aumento della pena anche l'ipotesi di fatto grave per la quantità di opere o materiali protetti resi potenzialmente accessibili in maniera abusiva attraverso gli strumenti di cui al comma precedente, innalzando, altresì, il massimo della pena pecuniaria ivi prevista da 1.032 a 5.000 euro. Il comma 2 dell'articolo 3 interviene invece sull'articolo 131-bis del codice penale, terzo comma, numero 4), al fine di escludere la non punibilità per tenuità del fatto anche per i delitti previsti dalla sezione II del capo III del titolo III della legge 22 aprile 1941, n. 633.
  Segnala quindi che l'articolo 4 del testo unificato in esame prevede un'ulteriore novella alla legge sul diritto d'autore n. 633 del 1941, volta a consentire all'autorità giudiziaria il sequestro preventivo e la successiva confisca dei proventi realizzati con le condotte illecite sopra descritte, a tal fine abilitando la medesima autorità giudiziaria all'indagine presso banche e fornitori di servizi di pagamento e di carte di credito, anche all'estero.
  L'articolo 5 – sostituito nel corso dell'esame in sede referente – è dedicato a campagne di comunicazione e sensibilizzazione, a cura del Ministero della cultura, sul valore della proprietà intellettuale e per il contrasto dell'abusivismo, della diffusione illecita e della contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore, promuovendo anche iniziative nelle istituzioni scolastiche secondarie, nel rispetto dell'autonomia scolastica.
  L'articolo 6 punisce l'inottemperanza degli obblighi di esecuzione dei provvedimenti dell'AGCOM con le sanzioni amministrative di competenza della medesima autorità, ai sensi dell'articolo 1, comma 31 della legge 31 luglio 1997, n. 249. Ricorda a tale proposito che il richiamato comma 31 dispone che se l'inottemperanza riguarda ordini impartiti dall'AGCOM nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino al 2 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormentePag. 21 alla notifica della contestazione.
  Quanto all'articolo 7, esso prevede che, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, l'Autorità provveda a modificare il regolamento sul diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica di cui alla delibera della medesima autorità n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, al fine di adeguarlo alle disposizioni del provvedimento in esame (comma 1). È prevista inoltre, ai sensi del comma 2, l'istituzione di un tavolo tecnico dell'AGCOM, in raccordo con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e con gli operatori, con il compito di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti necessari per le disabilitazioni previste dall'articolo 2. I costi per l'istituzione di tale piattaforma sono ripartiti tra gli operatori che partecipano al tavolo tecnico (comma 3). Segnala quindi che l'articolo 8, per far fronte ai costi amministrativi e finanziari aggiuntivi dell'AGCOM, prevede infine che il contributo a carico degli operatori, di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria del 2006) sia incrementato per un ammontare complessivo annuo pari a 1 milione di euro, nel limite massimo dell'1 per mille.
  Con riguardo al riparto delle competenze costituzionalmente stabilito, segnala che viene anzitutto in rilievo l'articolo 117, comma 2, lettera r), che menziona le «opere dell'ingegno» fra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Rileva altresì la materia concorrente «ordinamento delle comunicazioni», declinata attraverso disposizioni che, da un lato, investono l'ordinamento dell'AGCOM, di competenza dello Stato e dall'altro, hanno quale ambito di applicazione l'intero territorio nazionale, con carattere di unitarietà e uniformità che ne giustifica l'attrazione al legislatore statale (secondo quanto previsto, in materia di autorizzazioni, la sentenza della Corte costituzionale n. 336 del 2005). Fa presente da ultimo che al titolo di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera l) in materia di ordinamento penale sono riconducibili le norme che incidono sul codice penale.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).
  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, fatto a Roma il 24 maggio 2022.
C. 770 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente e relatore, ricorda che il Comitato è chiamato ad esprimere il prescritto parere nella seduta odierna.
  Evidenzia che l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive è stato sottoscritto a Roma, il 24 maggio 2022, in occasione della quinta sessione del Comitato di coordinamento dei Ministri Italia-Croazia. Fa presente che l'intesa fa seguito all'approvazione della legge n. 91 del 2021 la quale, nell'autorizzare l'istituzione di zone economiche esclusive oltre il limite esterno del mare territoriale, ha demandato l'individuazione dei limiti esterni di tale zona ad appositi accordi con gli Stati il cui territorio è adiacente al territorio italiano o lo fronteggia.
  Sottolinea che l'Accordo con la Croazia si compone di un preambolo e di quattro articoli. Nel preambolo le Parti si dichiarano consapevoli della necessità di delimitare esattamente le zone marittime sulle quali gli Stati hanno titolo ad esercitare, rispettivamente, i diritti sovrani e la propria giurisdizione, nel rispetto del diritto internazionale, e in particolare della Convenzione ONU sul diritto del mare del 1982, cui tanto l'Italia quanto la Croazia aderiscono.
  Rammenta che l'articolo 1 dell'Accordo individua la linea di confine delle zone economiche esclusive (ZEE), nelle quali ItaliaPag. 22 e Croazia hanno diritto ad esercitare, rispettivamente, i diritti sovrani e la propria giurisdizione. Ricorda che l'istituto della zona economica esclusiva è stato introdotto dalla richiamata Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e risponde alle richieste avanzate dagli Stati costieri in relazione a zone di pesca esclusive nei mari adiacenti alle acque territoriali. La ZEE, che deve essere oggetto di una proclamazione ufficiale da parte dello Stato costiero, notificata alla Comunità internazionale, comporta il controllo esclusivo su tutte le risorse economiche, sia biologiche sia minerali, per un'estensione massima di 200 miglia marine (calcolate dalla linea di base del mare territoriale). In base all'Accordo oggetto di ratifica, la linea di confine delle zone economiche esclusive coincide con il confine della piattaforma continentale, della quale sono esplicitate le coordinate, come stabilito dagli accordi bilaterali dell'8 gennaio 1968 e del 2 agosto 2005. Per quanto attiene alla definizione della linea di delimitazione nel punto di congiunzione tra Italia, Croazia e Montenegro, l'intesa rinvia ad un accordo successivo da raggiungere con quest'ultimo Paese.
  L'articolo 2 delimita l'oggetto dell'Accordo, escludendo che possa pregiudicare le attività di pesca e i diritti già riconosciuti agli Stati nella rispettiva zona economica esclusiva (ZEE). L'articolo 3 contiene l'impegno delle Parti a risolvere qualsiasi controversia sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo attraverso i canali diplomatici o deferendo la controversia alla Corte internazionale di giustizia dell'ONU, o ad ogni altro organismo internazionale scelto per mutuo consenso. Infine, l'articolo 4 prevede che l'Accordo in esame sarà soggetto a ratifica ed entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 4 articoli, evidenzia che gli articoli 1 e 2 recano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo; l'articolo 3 stabilisce la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il disegno di legge si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore.

DL 3/2023: Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile.
Emendamenti C. 930 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  Il Comitato inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente e relatore, fa presente che il Comitato è chiamato ad esprimere il prescritto parere all'Assemblea sulle proposte emendative ivi presentate. Segnala come le predette proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Invita pertanto il Comitato a esprimere su di esse nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di nulla osta formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 11.55.

SEDE REFERENTE

  Martedì 7 marzo 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. – Interviene il Pag. 23Sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea OSTELLARI.

  La seduta comincia alle 12.30.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi.
C. 665 Francesco Silvestri, C. 879 Zaratti e C. 880 Morassut.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 febbraio 2023.

  Nazario PAGANO, presidente, ricorda che nella precedente seduta è stata dichiarata l'inammissibilità della proposta emendativa Schullian 6.01, avverso la quale è stato presentato ricorso. Nel ricordare che la citata proposta emendativa reca la modifica della composizione della Commissione parlamentare per le questioni regionali, della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza e della Commissione parlamentare per la semplificazione, rammenta che la presidenza, in base all'articolo 89 del Regolamento, secondo cui sono inammissibili le proposte emendative relative «ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione», ha dichiarato inammissibile l'articolo aggiuntivo 6.01 Schullian perché estraneo all'oggetto della discussione, rappresentato esclusivamente dall'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi.
  Afferma che la presidenza, effettuato un supplemento di istruttoria, conferma il giudizio di inammissibilità sull'articolo aggiuntivo 6.01. Con riferimento all'argomentazione – riportata nel ricorso – che occorrerebbe uniformare i criteri di composizione delle citate Commissioni bicamerali per consentire a tutti i gruppi parlamentari del Senato e della Camera di parteciparvi con almeno un rappresentante per gruppo, e ciò anche alla luce del fatto che non vi sarebbe altra occasione trattandosi di Commissioni bicamerali previste da leggi che le istituiscono in via permanente, fa presente che l'oggetto del provvedimento in esame non riguarda la composizione delle Commissioni bicamerali o la modifica delle relative leggi istitutive.
  Quanto poi all'analogo caso – anch'esso richiamato nel ricorso – relativo alle proposte emendative relative alla modifica della composizione della Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, presentate nell'ambito dell'esame della proposta di legge sull'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, evidenzia che in quell'occasione le presidenze delle Commissioni riunite II e XII, competenti per l'esame in sede referente, si pronunciarono – come risulta dal resoconto della seduta del 19 gennaio 2023 – rilevando la presenza di profili di dubbia ammissibilità di tali proposte emendative, precisando al contempo che tali dubbi avrebbero potuto essere superati a fronte del consenso unanime di tutti i gruppi parlamentari.
  Pertanto, in considerazione del citato precedente, la presidenza, nel confermare il giudizio di inammissibilità dell'articolo aggiuntivo 6.01 Schullian in quanto estraneo all'oggetto delle proposte di legge in esame, fa comunque presente che tale conferma potrà essere rivista laddove si raggiungesse il consenso di tutti i gruppi.
  Invita quindi la relatrice, on. Kelany, a esprimere il parere sulle proposte emendative presentate.

  Sara KELANY (FDI), relatrice, esprime parere favorevole sull'emendamento Morassut 1.3, purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3). Formula quindi un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Zaratti 1.1 e Zaratti 1.2 che risulterebbero comunque assorbiti in caso di approvazione dell'emendamento Morassut 1.3, come riformulato. Propone l'accantonamento dell'emendamento Schullian 2.1 e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 2.2.

  Il Sottosegretario Andrea OSTELLARI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Pag. 24

  Nazario PAGANO, presidente, chiede ai presentatori dell'emendamento Morassut 1.3 se intendano accettare la riformulazione proposta dalla relatrice.

  Filiberto ZARATTI (AVS) accetta la riformulazione dell'emendamento Morassut 1.3, di cui è cofirmatario.

  La Commissione approva l'emendamento Morassut 1.3 (nuova formulazione) (vedi allegato 3).

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento Morassut 1.3, come riformulato, risultano assorbiti gli emendamenti Zaratti 1.1 e 1.2.
  Accogliendo la richiesta della relatrice, dispone l'accantonamento dell'emendamento Schullian 2.1.

  La Commissione approva l'emendamento 2.2 della relatrice.

  Nazario PAGANO, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame della proposta emendativa accantonata ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.35.